Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali
Riferimenti: SCH.DEC N.229/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 03/02/2021
Organi della Camera: V Bilancio


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali

12 gennaio 2021
Nota di verifica n. 291


Indice

Finalità|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 9 della L. 86/2019 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione) – reca misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
L'articolo 9, comma 4, della L. 86/2019 specifica che dall'attuazione della delega in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto

legislativo che presentano profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tenica

Articoli 1-3: illustrano l'oggetto (art. 1) e le definizioni (art. 2) inerenti il provvedimento in esame, nonché il fondamento della potestà legislativa statale esclusiva in materia (art. 3).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi e/o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articoli 4-14: disciplinano la gestione delle aree sciabili attrezzate.

In particolare, per quanto riguarda le amministrazioni pubbliche:

  • le regioni e le province autonome, come già a legislazione vigente, individuano le aree sciabili attrezzate e i comuni interessati le aree da riservare alla pratica di evoluzioni acrobatiche (art. 4, commi 3 e 5);
  • le regioni e le province autonome disciplinano le modalità di individuazione e formazione del personale operante nell'area sciabile (art. 7, comma 3);
  • come già a legislazione vigente, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite la Conferenza Stato-regioni e la Federazione Sportiva Nazionale competente in materia di sport invernali, e avvalendosi dell'apporto dell'Ente nazionale italiano di unificazione, determina l'apposita segnaletica (art. 11);
  • le regioni utilizzano i dati sugli infortuni per individuare le piste o i tratti ad elevata frequenza di incidenti (art. 12, comma 2).

Sono confermate, nella medesima misura prevista a legislazione vigente, le sanzioni amministrative pecuniarie a carico dei gestori per violazione dell'obbligo di chiudere una pista in caso di pericolo o non agibilità (art. 10, comma 4) e per la violazione degli obblighi di soccorso (art. 12).

Si prevede altresì che restino fermi i finanziamenti, a bilancio, per la realizzazione di interventi per la messa in sicurezza delle aree sciabili e per le imprese turistiche operanti in zone colpite da siccità invernale e mancanza di neve, di cui all'articolo 7, commi 5 e 6, e 23, comma 2, della L. 363/2003.

Restano fermi infine anche i finanziamenti delle campagne informative, pari a 500.000 euro annui a decorrere dal 2003, di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, e all'articolo 23, comma 1, della L. 363/2003 (art. 14).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con specifico riferimento all'articolo 11, che conferma il contenuto dell'articolo 6 della L. 363/2003, specifica che gli oneri derivanti dalla disposizione della segnaletica sono a carico dei gestori privati delle piste e che, pertanto, la norma in questione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Articoli 15-31: disciplinano le norme di comportamento degli utenti delle aree sciabili, tra cui l'obbligo per lo sciatore di assicurazione per responsabilità civile per danni o infortuni contro terzi (art. 28), prevedendo le relative sanzioni amministrative e il loro importo (non più demandato alla definizione delle regioni, come avviene a legislazione vigente per alcune fattispecie) a carico dei gestori e/o degli utenti in caso di violazione degli obblighi (art. 31).

Come già a legislazione vigente, si prevede che la Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, il Corpo della Guardia di finanza, nonché i corpi di polizia locali provvedano al controllo dell'osservanza delle disposizioni e a irrogare le relative sanzioni nei confronti dei soggetti inadempienti (art. 27)

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articoli 32-36: disciplinano la normativa volta a consentire la pratica sciistica da parte delle persone con disabilità.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articoli 37-42: recano le disposizioni finali del provvedimento.

Si prevede che i soggetti affidatari di impianti sciistici possano sottoporre all'ente affidante una domanda di revisione dei contratti concessori o di partenariato pubblico privato, mediante la rideterminazione delle condizioni di equilibrio economico-finanziario originariamente pattuite, anche attraverso la proroga della durata del rapporto, al fine di consentire:

a) il graduale recupero dei maggiori costi derivanti della applicazione delle norme di cui al provvedimento in esame;

b) l'integrale ammortamento degli investimenti effettuati o di quelli programmati;

c) il rimborso dell'indebitamento contratto, come eventualmente rimodulato per effetto di eventuali moratorie o agevolazioni concesse da parte degli istituti finanziatori.

La revisione deve consentire la permanenza dei rischi trasferiti in capo all'operatore economico e delle condizioni di equilibrio economico finanziario relative al contratto di concessione. In caso di mancato accordo, le parti possono recedere dal contratto. In tale caso, l'operatore economico ha diritto al rimborso del valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, dei costi effettivamente sostenuti dall'operatore economico, nonché delle penali e degli altri costi sostenuti o da sostenere in conseguenza dello scioglimento del contratto (art. 39).

Dall'attuazione del provvedimento in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (art. 40).

Viene abrogata infine dall'articolo 41 del provvedimento in esame la legge 363/2003 (Norme in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo), ad eccezione delle disposizioni in materia di contributi statali finalizzati al sostegno delle campagne informative (art. 5, commi 1 e 2), agli interventi per la sicurezza delle piste (art. 7, comma 5) e per l'economia turistica (art. 7, comma 6), nonché delle norme recanti coperture finanziarie (art. 23).

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame recano misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, riproponendo e innovando la normativa contenuta nella L. 363/2003, di cui si dispone l'abrogazione.

Ciò premesso, riguardo agli adempimenti in capo ai soggetti pubblici interessati (MIT, regioni, province autonome, comuni, Polizia, Carabinieri, corpo della Guardia di finanza, corpi di polizia locali), non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame appaiono perlopiù riproduttive di compiti già previsti a legislazione vigente.

Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, si rileva che il provvedimento in esame conferma l'importo, minimo e massimo, di alcune sanzioni già fissato a legislazione vigente (ad esempio, per la produzione o commercializzazione di caschi non conformi o per l'omissione di soccorso); per altre fattispecie (ad esempio, per il sorpasso o per il transito e risalita), invece, fissa direttamente gli estremi degli importi la cui definizione, a legislazione vigente, è invece demandata alle regioni, sempre in una gamma definita. Al riguardo, non si formulano osservazioni circa le sanzioni riproduttive di quelle già previste a legislazione vigente; per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi degli utenti delle piste, la determinazione dei cui importi passa dalle Regioni allo Stato, pur considerando che le entrate da sanzioni hanno carattere eventuale e che il provvedimento in esame non sconta – coerentemente – effetti di gettito, sarebbe utile acquisire una valutazione volta ad escludere eventuali variazioni del gettito da sanzioni.

Infine, relativamente alla possibilità che i soggetti affidatari di impianti sciistici rinegozino le condizioni dell'affidamento con i soggetti appaltanti o recedano dalla concessione, di cui all'articolo 39, si evidenzia che le proposte di rinegoziazione (che la norma correla esplicitamente alla finalità di recuperare i maggiori costi che i gestori sopportano per gli adeguamenti al decreto in esame) appaiono presentare carattere potenzialmente oneroso – ove assentite – per gli enti concedenti.

In proposito, pur rilevando che gli enti affidanti hanno facoltà di accettare o meno le proposte di rinegoziazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo a possibili profili di onerosità per i soggetti pubblici concedenti interessati derivanti dalle disposizioni in questione e dalla correlata disciplina applicabile in caso di recesso, con relativi obblighi di rimborso dei costi sostenuti dall'operatore economico, ai sensi del medesimo art. 39.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 40, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.