Misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali 12 gennaio 2021 |
Indice |
Finalità|Verifica delle quantificazioni| |
Finalità
Lo schema di decreto legislativo in esame – adottato ai sensi dell'articolo 9 della L. 86/2019 (Deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione) – reca misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.
L'articolo 9, comma 4, della L. 86/2019 specifica che dall'attuazione della delega in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.
|
Verifica delle quantificazioni
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame recano misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali, riproponendo e innovando la normativa contenuta nella L. 363/2003, di cui si dispone l'abrogazione. Ciò premesso, riguardo agli adempimenti in capo ai soggetti pubblici interessati (MIT, regioni, province autonome, comuni, Polizia, Carabinieri, corpo della Guardia di finanza, corpi di polizia locali), non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame appaiono perlopiù riproduttive di compiti già previsti a legislazione vigente. Per quanto riguarda l'apparato sanzionatorio, si rileva che il provvedimento in esame conferma l'importo, minimo e massimo, di alcune sanzioni già fissato a legislazione vigente (ad esempio, per la produzione o commercializzazione di caschi non conformi o per l'omissione di soccorso); per altre fattispecie (ad esempio, per il sorpasso o per il transito e risalita), invece, fissa direttamente gli estremi degli importi la cui definizione, a legislazione vigente, è invece demandata alle regioni, sempre in una gamma definita. Al riguardo, non si formulano osservazioni circa le sanzioni riproduttive di quelle già previste a legislazione vigente; per quanto riguarda, invece, le sanzioni relative alle violazioni degli obblighi degli utenti delle piste, la determinazione dei cui importi passa dalle Regioni allo Stato, pur considerando che le entrate da sanzioni hanno carattere eventuale e che il provvedimento in esame non sconta – coerentemente – effetti di gettito, sarebbe utile acquisire una valutazione volta ad escludere eventuali variazioni del gettito da sanzioni. Infine, relativamente alla possibilità che i soggetti affidatari di impianti sciistici rinegozino le condizioni dell'affidamento con i soggetti appaltanti o recedano dalla concessione, di cui all'articolo 39, si evidenzia che le proposte di rinegoziazione (che la norma correla esplicitamente alla finalità di recuperare i maggiori costi che i gestori sopportano per gli adeguamenti al decreto in esame) appaiono presentare carattere potenzialmente oneroso – ove assentite – per gli enti concedenti. In proposito, pur rilevando che gli enti affidanti hanno facoltà di accettare o meno le proposte di rinegoziazione, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo a possibili profili di onerosità per i soggetti pubblici concedenti interessati derivanti dalle disposizioni in questione e dalla correlata disciplina applicabile in caso di recesso, con relativi obblighi di rimborso dei costi sostenuti dall'operatore economico, ai sensi del medesimo art. 39. In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l'articolo 40, comma 1, reca una clausola di invarianza finanziaria riferita al complesso delle disposizioni introdotte dallo schema di decreto legislativo in esame, stabilendo che dall'attuazione del medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare. |