Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci |
Riferimenti: | SCH.DEC N.202/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 10/12/2020 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.
La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.
L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
Servizio del Bilancio
Tel. 06 6706 5790 –* SBilancioCU@senato.it – @SR_Bilancio
Nota di lettura n. 180
Servizio Bilancio dello Stato
Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 269
La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.
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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
Articolo 1 (Finalità e ambito di applicazione)
Articolo 2 (Organizzazione dei controlli)
Articolo 3 (Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri)
Articolo 7 (Clausola di invarianza finanziaria)
Articolo 8 (Disposizioni finali)
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
Natura dell'atto: |
Schema di decreto legislativo |
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Atto del Governo n. |
202 |
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Titolo breve: |
Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 in materia di controlli sanitari ufficiali sugli animali e sulle merci che entrano nell'Unione e istituzione dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute |
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Riferimento normativo: |
Articolo 12, comma 1 e 3, lettere h) e i) della legge n. 117 del 4 ottobre 2019 |
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Relazione tecnica (RT): |
Presente |
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Senato |
Camera |
Commissione competente: |
5a Bilancio e 12a Igiene e sanita in sede consultiva 9a Agricoltura e produzione agroalimentare e 14a Politiche dell'Unione europea in sede osservazioni |
V Bilancio XII Affari Sociali e XIV Politiche dell'Unione europea |
Il presente schema di decreto legislativo, in attuazione di quanto previsto all'articolo 12, comma 3, lettera h) della legge n. 117 del 2019 - Legge di delegazione europea 2018, adegua la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2017/625, in materia di controlli sanitari sugli animali e sulle merci provenienti da Paesi terzi e istituisce i Posti di Controllo Frontalieri (PCF), ai quali sono trasferite le competenze dei Posti di Ispezione Frontaliera (PIF) e degli Uffici di Sanità Marittima, Aerea e di Frontiera (USMAF) del Ministero della salute per dare applicazione al regolamento (UE) 2017/625.
Sono escluse dal trasferimento le competenze degli USMAF che non rientrano tra le attività di controllo disciplinate dal regolamento (UE) 2017/625 ma che sono affidate a tali uffici da norme nazionali.
Secondo la relazione tecnica, lo schema di decreto legislativo, accorpando le attività dei PIF e degli USMAF all'interno dei Posti di Controllo Frontalieri razionalizzerà le attività di controllo, consentirà agli operatori di avere un unico ufficio di riferimento territoriale, un solo sistema informativo di riferimento, il sistema TRACES NT (TRAde Control and Expert System New Technology) messo a disposizione degli Stati membri dalla Commissione europea che gestisce l'informatizzazione delle segnalazioni di arrivo di animali e merci, nonché la registrazione delle attività di controllo dei PCF.
Articolo 1
(Finalità e ambito di applicazione)
Il comma 1 istituisce i posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute deputati ad effettuare i controlli ufficiali sulle partite destinate all'importazione nell'Unione europea nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a), c), d), e) e f), del regolamento (UE) 2017/625, per verificarne la conformità alla normativa dell'Unione europea. Si tratta delle seguenti materie:
a) gli alimenti e la sicurezza alimentare, l’integrità e la salubrità, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione di alimenti, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare gli interessi e l’informazione dei consumatori, la fabbricazione e l’uso di materiali e oggetti destinati a venire a contatto con alimenti;
c) i mangimi e la sicurezza dei mangimi in qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso di mangimi, comprese le norme volte a garantire pratiche commerciali leali e a tutelare la salute, gli interessi e l’informazione dei consumatori;
d) le prescrizioni in materia di salute animale;
e) la prevenzione e la riduzione al minimo dei rischi sanitari per l’uomo e per gli animali derivanti da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati;
f) le prescrizioni in materia di benessere degli animali;
g) le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante
Il comma 2 stabilisce che i posti di controllo frontalieri acquisiscono le competenze dei posti d'ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera del Ministero della salute nei settori di cui al comma 1. La loro direzione è affidata a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale.
Il comma 3 dispone che dalla data di entrata in vigore del presente decreto i riferimenti ai posti d'ispezione frontaliera e agli uffici di sanità marittima aerea e di frontiera, limitatamente alle competenze di cui al comma 2, contenuti nella normativa vigente, si intendono riferiti ai posti di controllo frontalieri del Ministero della salute.
Il comma 4 prevede che, al fine di accertare la conformità alla normativa di cui al comma 1, i controlli ufficiali sono effettuati presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia, su ciascuna partita delle seguenti categorie di animali e merci che entrano nell'Unione:
a) animali;
b) prodotti di origine animale, materiale germinale, sottoprodotti di origine animale, fieno e paglia e prodotti alimentari contenenti sia prodotti di origine vegetale sia prodotti trasformati di origine animale («prodotti compositi»);
c) merci provenienti da alcuni paesi terzi per i quali la Commissione europea ha deciso, mediante atti di esecuzione, che è necessario un provvedimento che impone un incremento temporaneo dei controlli ufficiali alla loro entrata a causa di un rischio noto o emergente o in quanto si ha motivo di temere che possano avere luogo casi gravi e diffusi di non conformità alla normativa di cui all'articolo 1, comma 1;
d) animali e merci che sono oggetto di una misura di emergenza prevista da un atto adottato conformemente all'articolo 53 del regolamento (CE) n. 178/2002 e all'articolo 249 del regolamento (UE) 2016/429 che impone di sottoporre a controlli ufficiali, al loro ingresso nell'Unione, le partite di tali animali o merci, identificati mediante i loro codici della nomenclatura combinata;
f) animali e merci in relazione alla cui entrata nell'Unione sono state stabilite, con atti adottati conformemente agli articoli 126 o 128 del regolamento (UE) 2017/625, o in base alla normativa di cui all'articolo 1, paragrafo 2 del medesimo regolamento, condizioni o misure che impongono di accertare, all'entrata degli animali o delle merci nell'Unione, la conformità alla normativa emanata dall'Unione nei settori di cui all'articolo 1, comma 1;
g) alimenti e mangimi che sono oggetto di una misura cautelare urgente adottata dal Ministero della salute in conformità all'articolo 54 del regolamento (CE) n. 178/2002.
Il comma 5 dispone che sulle partite di merci, ricadenti nei settori alimenti e mangimi (di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c) del regolamento (UE) 2017/625) non sottoposte ai controlli di cui al comma 4, sono organizzati controlli ufficiali periodici in base al rischio e con frequenza adeguata presso il posto di controllo frontaliero di primo ingresso in Italia o presso il punto di controllo come definito dall'articolo 53, paragrafo 1, lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 e dai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea.
Il comma 6, per i fini di cui al comma 5, demanda al Ministero della salute il compito di programmare e coordinare l'esecuzione dei controlli, sulla base di un piano nazionale di monitoraggio predisposto sulla base dei criteri contenuti nell'articolo 44, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625[1].
La RT afferma che nelle competenze dei posti di controllo frontalieri (PCF) del Ministero della salute sono ricomprese sia quelle affidate attualmente ai Posti d'Ispezione Frontaliera (PIF), sia quelle affidate attualmente agli USMAF, nei settori individuati dal comma 1. In questo modo vengono trasferite agli istituendi PCF le competenze dei posti di ispezione frontaliera e degli uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero della salute, limitatamente al campo di applicazione dello schema di decreto legislativo in esame. La RT evidenzia poi che al comma 5 sono recepite le nuove procedure di controllo basate sul rischio e, pertanto, le attività di controllo sulle merci a rischio meno elevato sono organizzate attraverso controlli periodici effettuati sulla base di un piano di monitoraggio nazionale come previsto dall'articolo 44, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2017/625. La RT conclude affermando che le spese dei PCF saranno le stesse che attualmente gravano sui capitoli di bilancio relativi al costo del personale (capp. 5001, 5003, 5005 e 5022) e al funzionamento (5100) degli attuali PIF e l'adempimento dei compiti derivanti dall'attuazione del decreto legislativo, tra cui le nuove procedure di controllo basate sul rischio, verrà realizzato con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e non comporterà oneri per la finanza pubblica.
Articolo 2
(Organizzazione dei controlli)
Il comma 1 prevede che, per ciascuna partita di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del documento sanitario comune di entrata (DSCE) conformemente agli articoli 56, 57 e 58 del regolamento (UE) 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione, con tutte le informazioni necessarie per l'identificazione immediata e completa della partita e della sua destinazione.
Il comma 2 dispone che i controlli ufficiali dei posti di controllo frontalieri del Ministero della salute sugli animali e sulle merci, che rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, sono effettuati conformemente agli articoli da 47 a 72 del regolamento (UE) 2017/625 e agli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione.
Il comma 3 dispone, qualora i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 2 rivelino che gli animali e le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione, l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del regolamento (UE) 2017/625 e degli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma adottate ai sensi degli articoli 66, 67 e 69 del regolamento (UE) 2017/625 si applicano a spese dell'operatore.
Il comma 4 stabilisce che, al fine di consentire l'organizzazione e il coordinamento dei controlli nonché la tracciabilità di tutte le partite di merci, ricadenti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere a) e c) del regolamento (UE) 2017/625 che non rientrano tra quelli elencati all'articolo 1, comma 4, l'operatore responsabile della partita, prima dell'arrivo fisico della stessa presso il posto di controllo frontaliero, effettua la notifica preventiva compilando e inserendo nel sistema informativo TRACES la parte pertinente del DSCE.
Il comma 5 prevede che, sulle partite di merci di cui al comma 4, i posti di controllo frontalieri effettuano i controlli ufficiali in conformità alle disposizioni contenute negli articoli da 44 a 46 del regolamento (UE) 2017/625 e negli atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione e sulla base del piano nazionale di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, e rilasciano il relativo DSCE.
Il comma 6 stabilisce che, sulle partite di merci di cui al comma 4 non sottoposte ai controlli periodici sulla base del piano di monitoraggio di cui all'articolo 1, comma 6, il posto di controllo frontaliero effettua la verifica della corretta compilazione nel sistema informativo TRACES della prima parte del DSCE da parte dell'operatore e provvede a completare la seconda parte. In tali casi il DSCE costituisce solo un documento di notifica dei dati e pertanto non assume valenza di certificazione sanitaria in quanto esclusivamente finalizzato a consentire la tracciabilità della merce fino all'azienda sanitaria competente sulla struttura di destinazione finale.
Il comma 7 dispone, qualora i controlli documentali, i controlli di identità, i controlli fisici o i controlli di laboratorio di cui al comma 5 rivelino che le merci non sono conformi alla normativa dell'Unione, l'applicazione delle disposizioni di cui di cui all'articolo 45, paragrafo 3 e all'articolo 65, del regolamento (UE) 2017/625 e dei pertinenti atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per l'attuazione delle citate disposizioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano a spese dell'operatore responsabile della partita.
Il comma 8 stabilisce che, nel caso di controlli ufficiali su animali e merci effettuati ai sensi dei commi 2 e 5 che prevedano campionamenti, analisi, prove o diagnosi, deve essere assicurato all'operatore responsabile della partita il diritto ad una controperizia, a spese dell'operatore, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 35 del regolamento (UE) 2017/625.
Il comma 9 stabilisce che, per consentire la tracciabilità dei prodotti fitosanitari di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera h) del regolamento (UE) 2017/625, l'operatore responsabile della partita provvede a notificarne l'importazione, prima del suo previsto arrivo presso il confine nazionale di ingresso, attraverso il Sistema Informativo del Ministero della salute.
Il comma 10 demanda ad apposito decreto ministeriale la definizione delle modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 9 in materia di tracciabilità delle importazioni di prodotti fitosanitari, sentite le associazioni di categoria interessate.
La RT sintetizza l'articolo chiarendo che esso disciplina la notifica preventiva delle partite di animali e merci attraverso il sistema informativo dell'Unione TRACES, per l'esecuzione dei controlli (documentali, di identità, fisici e di laboratorio), nonché per le azioni da intraprendere in caso di riscontri di non conformità, rinviando per le modalità tecniche ai pertinenti articoli del Regolamento (UE) 2017/625 e ai relativi atti delegati e di esecuzione emanati dalla Commissione europea per la loro attuazione. La RT ricorda poi che il comma 3 prevede che tutte le spese derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 66, 67, 68 e 69 del citato Regolamento sono a carico dell'operatore.
In riferimento ai controlli periodici precedentemente richiamati, viene disposto al comma 7 che, qualora una partita sia sottoposta a controlli ufficiali e risulti non conforme alla normativa dell'Unione, si applicano le medesime misure cautelari stabilite dai pertinenti articoli del regolamento (UE) 2017/625, che vengono dettagliatamente richiamati nel testo del citato comma.
I costi delle misure adottate su tali partite (es. sequestro, distruzione, rispedizione nel Paese di origine, trattamenti speciali ecc.) sono, conformemente al citato regolamento, a carico dell'operatore.
Tutti i costi relativi alle attività sopra elencate non hanno un impatto sulla finanza pubblica, in quanto sono a carico degli operatori interessati.
Articolo 3
(Animali e merci esenti da controlli ufficiali ai posti di controllo frontalieri)
Il comma 1 esenta dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 le categorie di animali e di merci individuate all'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625, in conformità a quanto previsto dagli atti delegati pertinenti adottati dalla Commissione europea in applicazione del citato articolo.
Il comma 2 stabilisce che le merci di cui all'articolo 48, lettera a) del regolamento (UE) 2017/625 costituite da prodotti di origine animale sono esentate dalle modalità di controllo previste dagli articoli 1 e 2 a condizione che la loro importazione sia stata preventivamente autorizzata dal Ministero della salute e non possono essere destinate ad usi diversi da quelli per i quali è stata autorizzata l'introduzione nel territorio nazionale.
Il comma 3 dispone che il posto di controllo frontaliero verifica che le condizioni contenute nell'autorizzazione di cui al comma 2 siano rispettate e procede al rilascio di un documento veterinario di entrata attraverso il Sistema Informativo del Ministero della salute.
Il comma 4 prevede che le merci contenute nei bagagli personali dei viaggiatori e destinate ad un loro impiego o consumo personale e le piccole partite di merci spedite a persone fisiche, non destinate all'immissione in commercio di cui all'articolo 48, lettere d) ed e) del regolamento (UE) 2017/625 per le quali con atto delegato adottato dalla Commissione europea sono stabiliti divieti di introduzione nel territorio dell'Unione, qualora siano rilevate dagli uffici doganali competenti nell'ambito delle attività di controllo cui sono preposti, sono sequestrate e distrutte con spese a carico del detentore o di altro soggetto responsabile della merce.
La RT ribadisce che, sulla base dell'articolo 48 del regolamento (UE) 2017/625, alcune categorie di animali e merci sono esentate dai controlli ufficiali in quanto destinate a particolari usi e non all'immissione in commercio (es. destinate alla ricerca, al consumo personale, animali da compagnia ecc.). Per tali animali e merci, analogamente a quanto previsto attualmente nel decreto legislativo n. 80 del 2000, sono individuate le fattispecie per le quali è necessario il rilascio dell'autorizzazione preventiva del Ministero della salute, in conformità al regolamento (UE) 2017/625 e al pertinente atto delegato emanato dalla Commissione europea per l'attuazione dell'articolo 48 sopra citato.
Trattandosi di attuazioni nazionali attraverso un sistema autorizzativo e non essendo, quindi, possibile l'utilizzo del sistema informativo europeo TRACES, la tracciabilità di queste importazioni viene realizzata, come nella configurazione attuale, attraverso il sistema informativo nazionale del Ministero della salute (NSIS).
In relazione all'ultimo comma la RT segnala che i compiti ivi previsti sono già attualmente affidati, sulla base vigente normativa, all'Agenzia delle Dogane.
Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 1 prevede che la designazione, l'inserimento in elenco, la revoca e la sospensione dei posti di controllo frontalieri e dei punti di controllo come definiti rispettivamente dagli articoli 3, paragrafo 38 e 53 paragrafo 1 lettera a) e paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625 siano attuate in conformità agli articoli da 59 a 64 del medesimo regolamento e ai relativi atti di esecuzione della Commissione europea.
Il comma 2 impone agli enti gestori e alle società concessionarie dei porti e degli aeroporti sedi di Posti di controllo frontalieri, di individuare e mettere a disposizione, negli ambiti circoscrizionali di propria competenza, le aree e i locali demaniali strumentali all'esercizio delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, resi adeguatamente idonei ed attrezzati all'uso secondo i requisiti previsti dalla normativa vigente.
Il comma 3, nel quadro delle attività volte alla razionalizzazione, efficientamento e riduzione degli oneri a carico dello Stato per l'espletamento delle funzioni di sanità pubblica e di profilassi internazionale, anche in materia veterinaria, all'interno di porti, aeroporti, aree doganali e località di confine, pone a carico dell'ente gestore del relativo scalo tutti gli oneri per manutenzioni, somministrazione di utenze e servizi correlati all'uso delle aree e dei locali demaniali destinati ad essere utilizzati come sede delle articolazioni periferiche del Ministero della salute.
La RT afferma che, considerata la necessità di assicurare l'adeguatezza strutturale e di coprire i costi di gestione dei PCF, vengono a tal fine introdotti gli obblighi per gli enti gestori e le società concessionarie di porti e aeroporti sedi di PCF di mettere a disposizione le aree e le strutture adeguate per tali uffici, garantendone anche la copertura delle spese per manutenzioni, utenze e servizi correlati. Attualmente le spese di gestione delle strutture aereoportuali in cui insistono gli Uffici periferici del Ministero della salute sono già sostenute dagli Enti gestori e dalle società concessionarie, mentre presso i Porti la situazione è variegata con realtà che assicurano agli uffici periferici strutture idonee e copertura totale dei costi ed altre in cui è il Ministero della salute a far fronte alle spese.
Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 1 punisce chiunque introduce nel territorio nazionale animali e merci di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, senza sottoporli ai prescritti controlli veterinari presso i competenti posti di controllo frontalieri, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.750 a 46.485 euro per ciascuna partita.
Il comma 2 punisce chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti il transito di partite di animali e merci appartenenti alle categorie di cui all'articolo 1 comma 4, definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 51, paragrafo 1, lettera d) del regolamento (UE) 2017/625, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.165 a 30.988 euro per ciascuna partita.
Il comma 3 punisce chiunque non rispetti le prescrizioni riguardanti le condizioni di controllo del trasporto e dell'arrivo delle partite di animali e merci fino alla destinazione finale definite nei pertinenti regolamenti delegati adottati dalla Commissione europea in applicazione dell'articolo 77, paragrafo 2 del regolamento (UE) 2017/625, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.750 a 46.485 euro per ciascuna partita.
Il comma 4 punisce chiunque viola le prescrizioni impartite dal posto di controllo frontaliero ai sensi dell'articolo 138 del regolamento (UE) 2017/625, salvo che il fatto costituisca reato, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 7.750 a 46.485 euro per ciascuna partita.
Il comma 5 sanziona la violazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, commi 1 e 4, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 517 a 3.100 euro.
Il comma 6 prevede l'applicazione, ai fini dell'accertamento e dell'irrogazione delle sanzioni previste dal presente decreto, delle disposizioni della legge n. 689 del 1981, in quanto compatibili.
La RT afferma che gli importi delle sanzioni corrispondono a quelli già previsti dalle disposizioni vigenti e, pertanto, le disposizioni non hanno un impatto sulla finanza pubblica
Il comma 1 abroga, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i decreti legislativi n. 93 del 1993 e n. 80 del 2000.
La RT ricorda che l'articolo 146 del regolamento (UE) 2017/625 ha abrogato le direttive 91/496/CEE e 97/78/CE relative all'organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali in provenienza da Paesi terzi. Si prevede quindi l'abrogazione dei relativi, citati decreti legislativi di recepimento e la sostituzione degli stessi con lo schema di decreto proposto, in quanto l'istituzione dei nuovi PCF e il nuovo assetto dei controlli sanitari dell'UE li rendono non più conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 2017/625.
La disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica
Articolo 7
(Clausola di invarianza finanziaria)
Il comma 1 impone che dalle disposizioni del presente decreto non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono ai compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La RT ribadisce che l'articolo reca la clausola di invarianza finanziaria.
Articolo 8
(Disposizioni finali)
Il comma 1 autorizza il Ministro della salute, con apposito decreto, ad adottare le modalità tecniche per l'organizzazione delle attività di controllo dei posti di controllo frontalieri.
La RT afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta oneri a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, si chiede conferma del fatto che gli oneri correlati all'articolo 2 restino in effetti pienamente a carico degli operatori, chiarendo le concrete modalità attraverso le quali si intende garantire il raggiungimento di tale obiettivo. Infatti, appare evidente che il sistema di controlli ivi previsto debba essere fondato su un sistema tariffario la cui idoneità alla copertura dei costi andrebbe approfondita, giacché le modifiche organizzative conseguenti al presente decreto (implicitamente ammesse dall'articolo 8) potrebbero determinare un aumento del livello dei costi che, perlomeno in una prima fase, potrebbe non trovare idonea copertura nel sistema tariffario, in mancanza di una piena cognizione dei nuovi costi necessari per i controlli. Sul punto, poi, andrebbe assicurato che l'istituzione dei PCF in luogo delle due precedenti strutture in relazione ai controlli sui prodotti in esame non richieda aggiornamenti tecnici o correlati alla formazione degli operatori in relazione al sistema TRACES, il che potrebbe determinare maggiori oneri.
In relazione all'articolo 1, andrebbe fornito un chiarimento in ordine all'affidamento della direzione dei PCF a medici veterinari del Ministero della salute con qualifica dirigenziale, in rapporto sia alle attuali figure apicali dei PIF e degli USMAF che all'eventualità che gli stessi possano risultare destinatari di specifiche indennità aggiuntive rispetto ai livelli retributivi ordinariamente spettanti ai veterinari ministeriali con qualifica dirigenziale. Infatti, non sembra rappresentare sufficiente presidio a garanzia dei saldi il richiamo - operato dalla RT - ai capitoli di bilancio attinenti al costo del personale degli attuali PIF, giacché, trattandosi di oneri obbligatori, gli appostamenti di tali capitoli ben potrebbero crescere in futuro, in presenza di maggiori oneri contrattuali.
Nulla da osservare sulle restanti disposizioni. Infatti, parte delle disposizioni confermano la disciplina vigente (come, ad esempio, in materia di sanzioni, il cui gettito è comunque eventuale e non contabilizzato nel quadro previsionale, o delle attribuzioni agli uffici doganali di cui all'articolo 3). Altre disposizioni appaiono financo suscettibili di determinare possibili risparmi di spesa, in relazione all'obbligo generalizzato posto in carico ai gestori delle strutture dove operano gli istituendi PCF di provvedere alla manutenzione e al funzionamento dei locali utilizzati dai PCF stessi, mentre attualmente la situazione, perlomeno in relazione ai porti, viene descritta come variegata. In ogni caso, mentre l'attribuzione degli oneri agli enti gestori può essere virtuosa per la finanza pubblica (in presenza di soggetti estranei alla PP.AA.), l'alternativa di oneri a carico del Ministero della salute (a cui fanno capo i PCF) sarebbe inevitabilmente onerosa: rispetto alla situazione vigente non sembra quindi nemmeno configurabile l'insorgere di nuovi oneri a carico della finanza pubblica.
Si ricorda, comunque, che lo schema di decreto in esame è assistito da una clausola di invarianza finanziaria.
[1] I criteri sono i seguenti: i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali e per le piante; eventuali informazioni che indichino la probabilità che i consumatori siano indotti in errore; i precedenti di conformità; i controlli già eseguiti sugli animali e sulle merci in questione e le garanzie già fornite dalle autorità competenti del paese terzo di origine; le garanzie fornite dalle autorità competenti del paese terzo di origine in merito alla conformità degli animali e delle merci a quanto prescritto dalla normativa