Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale
Riferimenti: SCH.DEC N.191/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 08/09/2020
Organi della Camera: V Bilancio


+ maggiori informazioni sul dossier
+ maggiori informazioni sugli atti di riferimento

Procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale

8 settembre 2020
Nota di verifica n. 242


Indice

Finalità|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione della delega contenuta nella legge n. 117/2019, articolo 5 – dispone l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 655/2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articoli 1-11: le norme prevedono la possibilità per il creditore di chiedere, in via cautelare, l'emissione di un'ordinanza europea di sequestro conservativo, fondata su un credilo risultante da atto pubblico.

In particolare, si prevede che per la domanda di ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari sia competente il giudice del luogo in cui l'atto pubblico è stato formato. Per l'acquisizione delle informazioni sui conti bancari sia competente, quale autorità di informazione, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede. Per le attività di ricerca delle informazioni, quando il debitore non ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede in Italia, è competente il presidente del tribunale di Roma. Il presidente del tribunale dispone la ricerca delle informazioni con le modalità telematiche di cui all'articolo 492-bis, secondo comma, primo e secondo periodo, del codice di procedura civile. Nel caso di ricorso avverso l'ordinanza europea di sequestro è competente il giudice che ha emesso l'ordinanza. Per i procedimenti di opposizione all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro è competente il tribunale del luogo in cui il terzo debitore ha la residenza o la sede.

Si prevede che nei procedimenti di cui al capo 4 ("Mezzi di ricorso") del Regolamento le parti stiano in giudizio con l'assitenza di un difensore.

Viene modificato il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR n. 115/2002, in tema di contributo unificato, al fine di introdurre, all'articolo 13, il comma 6-quinquies che stabilisce gli importi da versare a titolo di contributo unificato nelle varie fasi ed azioni procedurali connesse all'emissione e all'esecuzione dell'ordinanza europea di sequestro.

Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica afferma, con riferimento ai compiti informativi attributi ai tribunali, che sotto il profilo finanziario, trattandosi di adempimenti di natura istituzionale, la norma non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. La RT rileva peraltro l'effetto positivo in termini di gettito per l'erario determinato dalla previsione inserita all'articolo 10, in ordine all'assoggettamento della ricerca telematica delle informazioni finanziarie riconducibili al debitore alla disciplina del contributo unificato.

Con riferimento all'assistenza legale, la RT evidenzia che la stessa è richiesta solamente per l'impugnazione del creditore avverso il provvedimento dell'autorità giudiziaria che respinge in tutto o in parte la sua istanza di sequestro conservativo europeo. La RT afferma che questo elemento già limita i casi di eventuale ricorso all'istituto del patrocinio a spese dello Stato rispetto al procedimento nazionale. Inoltre, tenuto conto che le norme sono tese alla tutela dei crediti pecuniari in materia civile e commerciali nei casi transnazionali, la RT osserva che i relativi procedimenti giudiziari difficilmente ricadranno nell'ambito applicativo del patrocinio e dei limiti reddituali previsti dall'Istituto. Tali casistiche, peraltro, sono da ritenere residuali e comunque alternative alla procedura prevista dal codice di procedura civile senza previsione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Dall'analisi svolta, la RT desume che, nelle limitate casistiche di accesso al beneficio in esame, può realizzarsi un effetto ampiamente compensativo degli aspetti legati al patrocinio a spese dello Stato tra le procedure in ambito europeo e le procedure in ambito nazionale confermando la neutralità finanziaria dell'intervento.

Con riferimento alle attività svolte dagli uffici, la RT conferma la neutralità finanziaria per il bilancio dello Stato e assicura l'assenza di effetti negativi sui carichi di lavoro del processo esecutivo civile, tenuto conto del fatto che a tale procedure ricorreranno un numero contenuto di creditori e della natura istituzionale degli adempimenti connessi, da svolgere in gran parte attraverso il ricorso a modalità telematiche.

In relazione alla disposizione che regola l'applicazione del contributo unificato alle controversie e ai procedimenti collegati alla procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo sui conti bancari, la RT evidenzia l'effetto positivo in termini di maggior gettito derivante dall'esperimento delle procedure regolate dal presente provvedimento, seppur allo stato non quantificabili. In particolare, si stabilisce di assoggettare al contributo unificato i seguenti procedimenti contemplati dal regolamento:

-      l'istanza di ordinanza di sequestro conservativo (articolo 8);

-      la richiesta di informazioni sui conti bancari (articolo 14);

-      l'impugnazione della decisione di rifiuto di emettere il sequestro conservativo (articolo 21);

-      il ricorso del debitore avverso l'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 33);

-      il ricorso del debitore avverso l'esecuzione dell'ordinanza di sequestro conservativo (articolo 34);

-      altri ricorsi a disposizione del debitore e del creditore (articolo 35);

-      le impugnazioni delle decisioni dei provvedimenti emessi ai sensi degli articoli 33, 34 e 35 del Regolamento.

Infine, la RT evidenzia che gli istituti introdotti con il presente provvedimento realizzano il necessario adeguamento dell'ordinamento nazionale alla normativa europea in tema di recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale e comportano attività di carattere istituzionale che, pertanto, non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica potendo le stesse essere espletate attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Per l'amministrazione giudiziaria si fa riferimento in particolare alle risorse previste in bilancio a legislazione vigente nell'ambito della Missione 6 - U.d.V. 1.2 - Programma: Giustizia civile e penale - C.d.R. Dipartimento dell'Organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Azione: "Funzionamento uffici giudiziari", che reca uno stanziamento di euro 546.878.597 per l'anno 2020, di euro 611.740.347 per l'anno 2021 e di euro 570.468.557 per l'anno 2022.

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e nel presupposto che, come evidenziato dalla RT, le amministrazioni competenti possano far fronte ai rispettivi adempimenti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 11 reca una clausola di neutralità finanziaria che prevede che dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.