Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali
Riferimenti: SCH.DEC N.180/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 15/07/2020
Organi della Camera: V Bilancio

Luglio 2020

Schema di D.P.R. recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali Atto del Governo n. 180 marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 159

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 226

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 1

Articolo 1 (Riordino dell'organismo e vigilanza) 2

Articolo 2 (Compili) 2

Articolo 3 (Autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria) 2

Articolo 4 (Organi) 3

Articolo 5 (Presidente) 3

Articolo 6 (Assemblea dei partecipanti) 3

Articolo 7 (Consiglio di amministrazione) 4

Articolo 8 (Commissario straordinario) 4

Articolo 10 (Comitato tecnico) 5

Articolo 11 (Direttore generale) 5

Articolo 12 (Fonti di finanziamento) 5

Articolo 13 (Gestione finanziaria e personale) 6

Articolo 14 (Vigilanza) 6

Articolo 15 (Disposizioni transitorie) 6

Articolo 16 (Invarianza finanziaria) 7

Articolo 17 (Abrogazioni) 7

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:

Schema di decreto del Presidente della Repubblica

Atto del Governo n.

180

Titolo breve:

Schema di D.P.R. recante regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali

Riferimento normativo:

Articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400

Articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124

Relazione tecnica (RT):

Presente

 

Senato

Camera

Commissione competente:

1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) e 5ª Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva

4ª Commissione permanente (Difesa) e 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede osservazioni

I Affari costituzionali

V Bilancio

 

PREMESSA

L’A.C. n. 180 reca lo Schema di decreto del Presidente della Repubblica "Regolamento per il riordino del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali" redatto ai sensi dell'articolo 1, comma 174 della legge 4 agosto 2017, n.124, che ne ha previsto il riordino. In particolare la citata norma ha stabilito che "Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è adottato il regolamento di organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 634 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, nonché del principio dell'adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati negli organi dell'ente. Nelle more dell'emanazione del regolamento si applica all'ente il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 17 maggio 2001, di approvazione del regolamento interno amministrativo e tecnico del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili. II regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2010, n. 222, è abrogato.». La norma, richiamando i principi e criteri direttivi del comma 634 della legge 244/2007 e il principio dell’adeguata rappresentanza dei settori produttivi interessati, delinea con chiarezza il perimetro dell’intervento di riordino, stabilendo precisi limiti all'attività regolamentare. La natura di ente di diritto "comune" è confermata, ai fini di interesse, dalla mancata inclusione dell'ente tra quelli comunque considerati ai fini del Conto economico della PA ai sensi del Regolamento SEC2010.

Articolo 1
(Riordino dell'organismo e vigilanza)

Il comma 1 afferma che il regolamento disciplina l'organizzazione del Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 1, comma 174, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

Il comma 2 afferma Banco nazionale di prova per le armi da fuoco portatili e per le munizioni commerciali, di seguito denominato «Banco», ha sede legale in Gardone Val Trompia ed è sottoposto alla vigilanza del ministero dello sviluppo economico. Restano ferme le competenze del ministero della difesa per la vigilanza tecnica sulle prove delle armi e munizioni e le competenze del ministero dell'interno per il controllo circa l'osservanza delle disposizioni vigenti di pubblica sicurezza in materia di fabbricazione ed importazione di armi da fuoco e delle munizioni da sparo.

Articolo 2
(Compili)

Il comma 1 stabilisce che il Banco esercita il controllo tecnico della rispondenza delle armi c delle munizioni alle norme e regole tecniche ed alle vigenti disposizioni normative, nonché gli altri compiti ad esso attribuiti dall'ordinamento.

Il comma 2 prevede che il Banco svolge altresì attività e servizi tecnici, coerenti con i compiti di cui al comma 1, affidati mediante convenzione a titolo oneroso da amministrazioni ed organismi pubblici o privati.

Il comma 3 riconosce al Banco la facoltà di stipulare, per lo svolgimento di attività di particolare rilievo attinenti ai propri compiti istituzionali, accordi di collaborazione con titolari di licenze ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, amministrazioni, enti, associazioni ed altre persone giuridiche pubbliche o private, nazionali o internazionali.

Il comma 4 afferma che il Banco può sottoporre a prova le armi da fuoco portatili presso lo stabilimento di produzione, previo accordo con l’impresa interessata, qualora l'impresa stessa disponga, e metta a esclusiva e completa disposizione del Banco, di locali attrezzati, distinti dallo stabilimento di produzione, ritenuti idonei allo scopo a giudizio insindacabile del Banco sulla base di criteri dallo stesso predeterminati con regolamento interno e ferma restando la responsabilità esclusiva in capo al Banco delle prove eseguite. Il regolamento può anche disciplinare modalità e limiti di utilizzo di personale dello stabilimento di produzione in affrancamento a quello del Banco.

Il comma 5 stabilisce che il Banco provvede, con oneri a proprio carico, all'acquisizione e conservazione presso l’istituto poligrafico e Zecca dello Stato dei punzoni-tipo occorrenti per il marchio delle armi.

Il comma 6 prevede l'obbligo per il Banco di dare comunicazione nel proprio sito internet dell’entrata in vigore delle decisioni della Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969, ratificata e resa esecutiva con legge 12 dicembre 1973, n. 993.

Articolo 3
(Autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria)

Il comma 1 dispone che in considerazione delle peculiari caratteristiche organizzative e funzionali, al Banco è riconosciuta autonomia statutaria, organizzativa e finanziaria, nel rispetto dei principi associativi originari, delle vigenti disposizioni normative e dei compiti di rilevanza pubblica attribuiti al Banco.

Il comma 2 prevede che lo statuto è deliberato dall’assemblea dei partecipanti a maggioranza dei due terzi dei componenti, su proposta del consiglio di amministrazione, ed è sottoposto all'approvazione del ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il ministero dell’economia e delle finanze e con il ministero della difesa.

Il comma 3 stabilisce che lo statuto determina le competenze dell'assemblea dei partecipanti, del presidente, del consiglio di amministrazione, del collegio dei revisori dei conti, del comitato tecnico c del direttore generale, i criteri generali di organizzazione dei lavori assembleari e l'articolazione organizzativa interna del Banco, ripartita in distinte strutture amministrative c tecniche, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento.

Il comma 4 afferma che lo statuto prevede l'adozione di regolamenti interni, da approvarsi dal consiglio di amministrazione, in materia di:

a)    criteri e modalità per la designazione del direttore generale in relazione a requisiti di professionalità ed onorabilità;

b)    gestione del personale;

c)    definizione delle aree di responsabilità delle strutture interne;

d)    definizione di assetti organizzativi delle strutture amministrative e tecniche e dei relativi compiti gestionali e tecnici;

e)    disciplina dei servizi tecnici dei Banco;

f)     criteri e modalità per la stipula di accordi c convenzioni di cui all'articolo 2.

Articolo 4
(Organi)

Il comma 1 prevede che organi del Banco sono: a)il presidente; b)l'assemblea dei partecipanti; c) il consiglio di amministrazione;d)il collegio dei revisori dei conti; e)il comitato tecnico.

Il comma 2 afferma che per i componenti dell’assemblea, del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico non sono previsti compensi.

Il comma 3 prevede che i compensi dei componenti degli organi di cui alle lettere a) c d) del comma 1 sono determinati dall’assemblea secondo i criteri fissati dalla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 gennaio 2001, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2001.

Articolo 5
(Presidente)

L'articolo prevede che il presidente del Banco è nominato dall’assemblea tra suoi componenti e resta in carica quattro anni. E' previsto che il presidente sia di diritto presidente del consiglio di amministrazione, ha la rappresentanza legale del Banco ed esercita ì seguenti poteri: a) convoca l’assemblea e il consiglio di amministrazione; b) dà esecuzione alle delibere del consiglio; c)          in caso di urgenza, provvede alle deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima seduta successiva del consiglio stesso.

Articolo 6
(Assemblea dei partecipanti)

Il comma 1 prevede che l’assemblea è costituita da undici componenti nominati con decreto del Ministro dello sviluppo economico ed è così composta: un rappresentante per ciascuno dei ministeri dello sviluppo economico e della difesa; uno per la Camera di commercio di Brescia; uno per il Comune dì Brescia; uno per il Comune di Gardone Val Trompia; tre rappresentanti dei produttori delle anni, di cui due in rappresentanza dei produttori industriali e uno dei produttori artigiani; tre rappresentanti dei produttori di munizioni, di cui uno in rappresentanza dei produttori industriali, uno dei produttori artigiani e uno dei produttori industriali di componenti di munizioni.

Il comma 2 stabilisce che l'assemblea resta in carica quattro anni, è presieduta dal presidente e delibera sulle seguenti materie: a) adozione dello statuto e delle sue modificazioni; b) approvazione del piano triennale di attività e dei suoi aggiornamenti annuali; c) approvazione del bilancio consuntivo e preventivo; d) elezione e nomina dei componenti del consiglio di amministrazione, del presidente e del comitato tecnico, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 5, 7 e 10; e) determinazione dei compensi del presidente e del collegio dei revisori, nel rispetto dei limiti di cui all’articolo 4, comma 3; f) designazione di un componente del collegio dei revisori; g) articolazione del Banco in sezioni o sedi in località dove l'industria delle armi assume una particolare rilevanza, previa proposta del consiglio di amministrazione; h) questioni ad essa sottoposte dal presidente anche su richiesta di oltre la metà dei consiglieri di amministrazione; i) questioni attribuite espressamente dallo statuto.

Articolo 7
(Consiglio di amministrazione)

Il comma 1 dispone che il consiglio di amministrazione è costituito da cinque componenti, incluso il presidente, nominati dal l’assemblea tra i propri componenti ed è così formato: un componente in rappresentanza dei produttori di armi, uno in rappresentanza dei produttori di munizioni, uno in rappresentanza del ministero dello sviluppo economico e due componenti scelti tra i rappresentanti del ministero della difesa, della Camera di commercio di Brescia c dei Comuni di Brescia e di Gardone Val Trompia

Il comma 2 prevede che il consiglio di amministrazione resta in carica quattro anni e delibera in ordine a: a)predisposizione del piano triennale di attività ed aggiornamenti annuali, da sottoporre all’assemblea; b)verifica dell‘attuazione dei programmi; c)atti organizzativi interni, anche attinenti alla gestione del personale; d) approvazione bilancio preventivo annuale, corredato della relazione del collegio dei revisori; e)redazione del bilancio consuntivo e della relazione sull’andamento della gestione, da sottoporre all’assemblea; f) determinazione delle tariffe per le prove, da propone a! ministero dello sviluppo economico; g) promozione di forme collaborative tra il Banco ed altri organismi pubblici e privati; h) regolamenti interni; i) questioni attribuite espressamente dallo statuto

Articolo 8
(Commissario straordinario)

L'articolo stabilisce che nel caso di accertata impossibilità di funzionamento degli organi di amministrazione, ovvero di gravi irregolarità o illegittimità degli atti adottati dal consiglio, il Ministro dello sviluppo economico può nominare, per un periodo non superiore ad un anno, un commissario straordinario per l’esercizio dei poteri spettanti al presidente e al consiglio di amministrazione, cui viene corrisposta un'indennità, con oneri a carico del bilancio del Banco, determinata con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Articolo 9
(Collegio dei revisori dei conti)

Il comma 1 prevede che il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico e si compone di tre membri effettivi, di cui uno designato dall’assemblea, uno designato dal ministero dello sviluppo economico e uno, con funzioni di presidente, dal ministero dell’economia e delle finanze. Per ciascun membro effettivo è nominato un supplente,

Il comma 2 stabilisce che collegio dei revisori dei conti resta in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati una sola volta,

Il comma 3 prevede che il collegio dei revisori dei conti esercita il controllo di regolarità amministrativa e contabile del Banco.

Articolo 10
(Comitato tecnico)

Il comma 1 dispone che il comitato tecnico è nominato dall’assemblea tra i propri componenti e ha funzioni consultive sulle questioni tecniche attinenti l’attività del Banco.

Il comma 2 prevede che il comitato dura in carica quattro anni ed è composto da cinque componenti, tra i quali devono essere ricompresi i rappresentanti delle amministrazioni centrali dello Stato di cui all’articolo 6, comma 1. Il comitato elegge il proprio presidente tra i suoi componenti.

Articolo 11
(Direttore generale)

Il comma 1 prevede che il direttore generale del Banco è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro della difesa, su proposta del consiglio di amministrazione. Al provvedimento accede un contratto di lavoro a tempo determinato, la cui forma e i requisiti sono disciplinari dallo statuto.

Il comma 2 dispone che il direttore generale è l'unico titolare di licenza di pubblica sicurezza per la detenzione di armi comuni, licenza di fabbricazione di cartucce commerciali e da guerra e di collezione dì armi da guerra. Il direttore generale propone al consiglio di amministrazione la nomina dei responsabili di settore.

Il comma 3 afferma che il direttore generale è responsabile della gestione del Banco. Egli assicura la funzionalità dell’ente e la continuità dell’esercizio dei relativi compiti di istituto.

Il comma 4 prevede che il direttore generale partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione senza diritto di voto, svolgendo le funzioni di segretario.

Il comma 5 stabilisce che il direttore generale partecipa alle riunioni del comitato tecnico e può chiederne la convocazione al presidente del medesimo comitato.

Il comma 6 prevede che il direttore generale è membro di diritto della delegazione italiana presso la Commissione internazionale permanente per la prova delle armi da fuoco portatili (CIP) di cui alla Convenzione di Bruxelles del 1° luglio 1969.

Articolo 12
(Fonti di finanziamento)

Il comma 1 stabilisce che il Banco, senza oneri a carico dello Stato, provvede al finanziamento delle proprie attività attraverso: a) contributi e tariffe determinate ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186; b) corrispettivi per prestazioni di servizi; c) rendite del patrimonio; d) donazioni, lasciti e liberalità, previa accettazione deliberata dal consiglio di amministrazione; e) eventuali altre entrate.

Il comma 2 prevede che le tariffe per le prove sono stabilite dal Ministro dello sviluppo economico sulla proposta del consiglio di amministrazione del Banco e, per le munizioni, previo parere della Commissione di cui all'articolo 8 della legge 6 dicembre 1993, n. 509, in base al costo economico del servizio determinato dal costo tecnico e dalla quota delle spese generali ad esso imputabile.

Il comma 3 afferma che eventuali utili sono reinvestiti nelle attività del Banco.

Articolo 13
(Gestione finanziaria e personale)

Il comma 1 prevede che il Banco provvede all'autonoma gestione delle spese secondo la vigente normativa prevista dal codice civile. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Il comma 2 stabilisce che i rapporti di lavoro dei dipendenti del Banco sono disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II,            del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, nonché dai contratti collettivi di lavoro.

Il comma 3 prevede che sia fatto divieto al personale di attendere a mansioni o disimpegnare incarichi incompatibili con le funzioni esercitate presso il Banco e, in particolare, di svolgere attività connesse con l’industria ed il commercio delle armi e delle munizioni.

Articolo 14
(Vigilanza)

Il comma 1 stabilisce che fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, sono soggetti all'approvazione del ministero dello sviluppo economico i seguenti atti deliberativi: a) statuto e sue modificazioni, nel rispetto di quanto previsto all1 articolo 3, comma 2; b) i piani di attività deliberati dall'assemblea; c) il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, sentito il ministero dell’economia c delle finanze; d) la determinazione dei contributi e delle tariffe ai sensi dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1960, n. 186; e) la partecipazione a consorzi, società ed associazioni; f) l'istituzione di sezioni locali del Banco; g)i compensi del presidente e dei componenti del collegio dei revisori dei conti, nel rispetto di quanto previsto dai commi 2 e 3 dell'articolo 4; h) i regolamenti interni di cui all'articolo 3, comma 4, fermo restando che i regolamenti di natura tecnica sono approvati sentito il ministero della difesa. i)      il regolamento di amministrazione e contabilità, sentito il ministero dell'economia e delle finanze.

Il comma 2 prevede che fatte salve le deliberazioni dello statuto e delle sue modifiche, le restanti deliberazioni di cui al comma 1, divengono esecutive se, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricezione, il ministero dello sviluppo economico non ne dispone l'annullamento ovvero il rinvio per il riesame.

Il comma 3 afferma che il ministero dello sviluppo economico può sospendere i termini di cui al comma 2, per una sola volta e per un perìodo di pari durata.

Il comma 4 determina che il Banco presenta semestralmente al ministero vigilante una relazione sullo svolgimento dei compiti d'istituto, anche con riguardo al processo di riordino e contenimento delle spese.

Articolo 15
(Disposizioni transitorie)

Il comma 1 prevede che gli organi del Banco sono costituiti entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il comma 2 stabilisce che il nuovo statuto del Banco è deliberato dall'assemblea, su proposta del consiglio di amministrazione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il comma 3 prevede che in caso di mancata costituzione dell’assemblea o deliberazione del nuovo statuto entro i termini di cui ai commi 1, e 2, è nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per i relativi adempimenti.

Il comma 4 dispone che il consiglio di amministrazione ed il presidente in carica alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano in carica fino all'insediamento del nuovo consiglio di amministrazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 3.

Articolo 16
(Invarianza finanziaria)

L'articolo reca la clausola di invarianza, ivi stabilendosi che dall'attuazione del presente regolamento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni pubbliche interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

Articolo 17
(Abrogazioni)

L'articolo reca una serie di abrogazioni: a) gli articoli 8,9,12 e 15 del regio decreto 13 gennaio 1910, n. 20; b) il regio decreto 16 ottobre 1924, n. 2121; c) l'articolo 2, della legge 23 febbraio 1960, n. 186; d) gli articoli l, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 c 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1964, n. 1612;e) l'articolo 10, comma 2, delta legge 6 dicembre 1993, n. 509.

 

La RT certifica che lo schema di regolamento interviene esclusivamente sul riassetto organizzativo dell'ente in base ai criteri posti dall'articolo 1, comma 174 della legge n. 124/2017.

Conferma che dall'attuazione del provvedimento non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il Banco nazionale di prova non riceve contributi a carico del bilancio dello Stato, ma si autofinanzia totalmente con i proventi dei servizi resi all'utenza. Le tariffe per la prova delle armi e il controllo delle munizioni sono stabilite dal Ministero dello sviluppo economico su proposta dell'Ente e coprono il costo economico del servizio, determinato dal costo tecnico e dall'aliquota di spese generali ad esso imputabili.

Ne consegue che il Banco opera in piena autonomia finanziaria, essendo assicurata dalle tariffe la totale copertura dei propri costi diretti e indiretti.

Inoltre, afferma che il Banco non è comunque inserito nel conto economico consolidato della PA. (elenco delle Amministrazioni individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo I, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196).

 

Al riguardo, come ricorda la RT il riordino in esame interessa un ente di diritto pubblico che ciò nonostante non è contemplato nel novero dei soggetti consolidati ai fini del conto economico della PA, non ricevendo alcun tipo di trasferimento dal bilancio dello Stato o da altre PA (Articolo 12) ma traendo i mezzi per il finanziamento delle proprie attività esclusivamente da altre fonti.

Ad ogni modo, posto che la norma in esame reca una specifica clausola di neutralità con riferimento alle norme in esame, occorre pertanto soffermarsi su alcune delle disposizioni in esso riportate, che appaiono rilevanti ai fini di interesse, dal momento che si riflettono in adempimenti e attività che coinvolgono amministrazioni pubbliche. Ciò, peraltro, tenuto conto dei principi stabiliti dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità, l'invarianza d'oneri per la finanza pubblica risulti adeguatamente dimostrata.

In particolare, l'articolo 14 (Vigilanza) nell'attribuire compiti di vigilanza in massima parte già previsti ai sensi della legislazione vigente in capo al Ministero dello sviluppo economico, prevede, altresì, che il Banco sia tenuto alla trasmissione al medesimo di una relazione semestrale con particolare riferimento allo stato di avanzamento del riordino e al contenimento delle spese (comma 4). Sul punto, andrebbe quindi confermato che l'Amministrazione richiamata sia in grado di assolvere a tutti i compiti istruttori correlati ai compiti di vigilanza come ridefiniti ai sensi dell'articolo citato, potendo a tal fine avvalersi delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste ai sensi della legislazione vigente[1].

In tal senso, va nuovamente ribadito che ogni qualvolta nuove norme si associano a siffatte clausole, la RT dovrebbe completarsi con la dettagliata illustrazione dei dati e di tutte le informazioni indispensabili a comprovarne l'effettiva sostenibilità dei relativi adempimenti a valere delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, nonché a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, non solo fornendo l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, ma anche rappresentando indicazioni puntuali circa la loro utilizzabilità anche attraverso una "riprogrammazione". In ogni caso, restando precluso il ricorso a tali clausole, in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

 

 

 


 

 



[1]     La ricognizione del sito internet del dicastero consente di accertare che nell'ambito della Direzione generale "per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale", la VII Divisione (Vigilanza su enti e società partecipate) già opera nella vigilanza sull'ente in esame. Il numero di unità di personale relativo alla direzione generale nel suo complesso è di n. 95 unità, di cui 1 posizione dirigenziale di I e n.2 di II fascia, la restante parte inquadrata nei profili della carriera non dirigenziale di II e III area. I dati riportati ne quadro di sintesi dei costi relativi al bilancio 2020 indicano per la Direzione generale un ammontare di risorse complessivamente gestito al 6,8% delle risorse del dicastero (14,7 milioni di euro annui) di cui il 33% di risorse relative al personale (4,8 milioni di euro). Cfr. Ministero dello sviluppo economico, sito internet, sez. "Amministrazione trasparente"; Senato della Repubblica, disegno di legge recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, Tab. 3, pagine 801 e 844.