Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
Riferimenti: SCH.DEC N.175/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 17/06/2020
Organi della Camera: V Bilancio

Giugno 2020

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza" Atto del Governo n. 175 marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 153

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 219

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 1

Articolo 3 (Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo II (Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi), Capo I (Strumenti di allerta), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) 2

Articolo 4 (Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo II (Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi), Capo II (Organismo di composizione della crisi d'impresa), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.) 5

Articolo 7 (Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo III (Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza), Capo IV (Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) 6

Articolo 9 (Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi), Capo I(Accordi) Sezione II(Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) 11

Articolo 12 (Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi), Capo II (Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), Sezione III (Concordato minore), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) 13

Articolo 25 (Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo V (Liquidazione giudiziale), Capo IV (Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo, Sezione II (Vendita dei beni), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) 16

Articolo 31 (Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo V (Liquidazione giudiziale), Capo X (Esdebitazione), Sezione I (Esdebitazione del sovraindebitato), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) 18

Articolo 42 (Disposizioni finanziarie) 20

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:

Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n.

175

Titolo breve:

Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante "Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza"

Riferimento normativo:

Articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20

Relazione tecnica (RT):

Presente

 

Senato

Camera

Commissione competente:

Commissione permanente (Giustizia) e Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva.

Commissione permanente (Affari Costituzionali), Commissione permanente (Finanze e tesoro),

10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) e 11ª Commissione permanente (Lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) in sede osservazioni.

II Giustizia e V Bilancio

 

PREMESSA

Lo schema di decreto legislativo A.G. 175 recante "Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14", è predisposto in attuazione della delega ad hoc contenuta nella legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155”, ivi prevedendosi  per l'appunto ulteriori modifiche e correzioni al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza”. L'articolo 1 del legge delega prevede che il Governo, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della prima delega di cui alla medesima legge n. 155 del 2017, e nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi in essa fissati, possa adottare ulteriori disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi[1]. L'articolo 2 della delega stabilisce poi che comunque dall'attuazione delle disposizioni correttive non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La rassegna che segue investe la trattazione dei soli articoli che presentano una o più disposizioni di interesse per i profili finanziari, dovendo conseguentemente ritenersi i rimanenti articoli contenuti nello schema, come contenenti norme aventi un mero rilievo ordinamentale e procedurale.

Articolo 3
(Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo II (Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi), Capo I (Strumenti di allerta), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo apporta modifiche alle disposizioni del Capo I e del Capo II (non espressamente richiamato nella rubrica dell'articolo) del Titolo II del Codice, che disciplinano rispettivamente gli strumenti di allerta e gli organismi di composizione della crisi d'impresa.

Il comma 1 interviene sull’articolo 12 (Nozione, effetti e ambito di applicazione), modificando la nozione di strumenti di allerta, i loro effetti e l'ambito di applicazione, chiarendo l'esclusione dall’assoggettamento alle misure di allerta anche delle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, soggetti ad autorizzazione della CONSOB;

Il comma 2 apporta numerose modifiche all'articolo 13 (Indicatori della crisi). Più in particolare oltre ad intervenire sulla rubrica inserendovi il richiamo agli "indici" la norma in esame chiarisce la funzione degli indici e precisa che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l’impresa all’applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili produce i propri effetti non solo per l’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l’attestazione è allegata - così come l’espressione “per l’esercizio successivo” potrebbe far pensare - ma “a decorrere dall’esercizio successivo”, senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente.

Il comma 3 prevede l'obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari, precisando che, così come i sindaci sono esonerati dall’obbligo di segretezza previsto dall’art. 2407 del codice civile, i revisori sono esonerati dall’osservanza dell'analogo obbligo di riservatezza, nonché che gli organi di controllo societari che effettuano la segnalazione agli amministratori debbano tempestivamente informarne anche il revisore contabile o la società di revisione e che, allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione debbano informare l’organo di controllo della segnalazione effettuata, al fine di evitare il rischio di una doppia segnalazione;

Il comma 4 apporta modifiche all’articolo 15 (Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati), che disciplina l'obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati. In particolare, è in primo luogo rimodulato il criterio connesso all’ammontare totale del debito scaduto e non versato per l’imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all’articolo 21?bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica). Poi, viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su “scaglioni” che determinano in modo netto l’ammontare specifico dell’I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l’obbligo della segnalazione (euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all’anno precedente è superiore ad euro 10.000.000). Nella relazione illustrativa è precisato che "tale criterio non solo sia più lineare e quindi di più facile applicazione, ma anche che lo stesso garantisca un adeguato contemperamento tra concreta funzionalità dell’allerta, da un lato, e contenimento in limiti accettabili del numero di segnalazioni, dall’altro". Inoltre è inserita la previsione espressa di un termine entro il quale il creditore Agenzia delle Entrate deve effettuare l’avviso al debitore. Infine si precisa che l’elenco che le Camere di commercio devono rendere disponibile ai creditori qualificati per agevolarli nell’adempimento dei loro obblighi di segnalazione riguardano non le imprese già sottoposte a misure di allerta, ma quelle alle quali tali misure sono applicabili.

Il comma 5 interviene sull’articolo 17 (Nomina e composizione del collegio). In particolare i revisori sono inseriti tra i destinatari della comunicazione della segnalazione a carico del referente e sono riviste - in modo da "ristabilire l’osservanza dei principi di delega" (come si precisa nella relazione illustrativa) - le modalità di designazione dei componenti dell’OCRI. Sono poi apportate ulteriori modifiche volte a consentire l’avvio del procedimento anche nei casi di inerzia del debitore o dell’associazione di categoria o nei casi in cui non esista un’associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore. Sono poi incrementate le competenze del referente connesse al regolare espletamento della fase innanzi all’OCRI, attraverso l'introduzione del potere del referente di sollecitare la designazione di nuovi esperti, in sostituzione di quelli eventualmente rimasti inerti o che abbiano tenuto una condotta inadempiente ai loro doveri. Infine è estesa anche all’impresa agricola, che è soggetta alle procedure di sovraindebitamento al pari delle imprese minori, la previsione secondo la quale il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge dinanzi all’OCC, al quale in questi casi spettano tutti i compiti e tutti i poteri propri dell’OCRI.

 

La RT evidenzia che l'articolo reca varie disposizioni in materia di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, intervenendo sugli articoli 12, 13, 14, 15 e 17.

Sul comma 1, sottolinea che ivi si chiarisce al comma 4 dell'articolo 12 del codice, che l'esclusione dall'assoggettamento alle misure di allerta vale anche per le società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, mentre si precisano al comma 2 con maggiore dettaglio gli elementi sintomatici della situazione di crisi dell'impresa attraverso una più puntuale formulazione dell'articolo 13 a partire dalla rubrica.

In merito al comma 3, precisa che la modifica al comma 2 dell'articolo 14 dispone che i revisori vengono accomunati ai sindaci quanto all'esonero dall'obbligo di segretezza.

Sul comma 4, conferma che ivi si modifica l'articolo 15, comma 2, lettera a), dove viene rideterminata la soglia di rilevanza per l'Agenzia delle Entrate dell'esposizione debitoria, prendendo come riferimento gli importi dell'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'IVA - risultante dalle comunicazioni di liquidazione periodica IVA rapportato al volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente e inoltre, al comma 3 dello stesso articolo, stabilisce che il termine entro il quale l'Agenzia delle entrate deve effettuare l'avviso al debitore non deve superare i 60 giorni.

Sul punto nella premessa alla stessa RT, nell'ottica di una più esaustiva valutazione di eventuali riflessi finanziari, si conferma l'assenza di oneri e di effetti negativi sul gettito fiscale, con specifico riferimento alle disposizioni relative all'obbligo di segnalazione ai creditori qualificati, evidenziandosi che la modifica delle soglie di rilevanza per le quali l'Agenzia delle Entrate è tenuta ad avvisare il debitore, secondo le modalità telematiche o in mancanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, rileva esclusivamente ai fini della segnalazione della situazione di allerta e non modifica la procedura relativa agli ordinari versamenti fiscali e previdenziali

Sul comma 5, ribadisce che ivi si modifica poi l'articolo 17 in tema di nomina e composizione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura dell'apposito organismo collegiale (OCRI) che assiste il debitore nella procedura di composizione della crisi, in coerenza con i principi di delega. Gli ulteriori interventi rispondono all'esigenza di consentire l'avvio del procedimento anche nei casi di inerzia del debitore o dell'associazione di categoria o nei casi in cui non esista un'associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore e superano la lacuna normativa con l'inserimento dell'impresa agricola tra le imprese minori, per le quali il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge dinanzi all'OCC, al quale in questi casi spettano tutti i compiti e tutti i poteri propri dell'OCRI. Da ultimo, si interviene in tema di obblighi di segnalazione da parte del referente dell'OCRI inserendo fra i destinatari della segnalazione non solo gli organismi di controllo societari, ma anche i revisori contabili e la società di revisione e precisando che il referente, in caso di inerzia o mancato adempimento da parte di uno dei componenti del collegio degli esperti all'espletamento dei propri compiti, ne dà segnalazione tempestivamente ai soggetti designati ai sensi del comma 1 lettere a), b), e c) del presente articolo, che provvedono alla designazione di un nuovo esperto in sostituzione di quello inerte o inadempiente.

 

Al riguardo, sui commi 1-3 e 5, ritenuto il contenuto ordinamentale delle modifiche ed integrazioni ivi apportate, non ci sono osservazioni.

D'altro canto, in merito poi al comma 4, posto che la norma ivi prevista reca la nuova disciplina dell'obbligo di segnalazione dell'Agenzia delle entrate, andrebbero attentamente valutati i riflessi sul piano procedimentale di tale rideterminazione.

Si ricorda che l'adempimento dell'obbligo di segnalazione da parte dell'Agenzia delle entrate è prescritto a pena di inefficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti, per cui andrebbe assicurato che dal passaggio al criterio del 30% del fatturato con minimi di esposizione debitoria variabili da euro 25.000 a euro 100.000 a seconda del volume d'affari, agli importi fissi, senza più soglie percentuali, variabili da euro 100.000 a euro 1.000.000 non derivino eccessivi aggravi per l'Agenzia che possano poi determinare la perdita del diritto di prelazione per inosservanza dell'obbligo di segnalazione. Tali eventuali effetti indiretti andrebbero valutati anche in relazione all'esplicitazione del termine di sessanta giorni per l'avviso al debitore da parte dell'Agenzia delle entrate, posto che la versione vigente dell'articolo 15, comma 3 non prevede alcun termine.

Articolo 4
(Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo II (Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi), Capo II (Organismo di composizione della crisi d'impresa), del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14.)

Il comma 1, alle lettere a)-c), interviene sull’articolo 19 (Composizione della crisi) esplicitando che tra i poteri istruttori del collegio dell'Osservatorio sulla Crisi d'impresa (OCRI) vi è quello di acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili per il proficuo svolgimento del procedimento di composizione della crisi; prevedendo che l’OCRI possa  altresì attestare la veridicità dei dati aziendali solo nel caso in cui almeno uno dei suoi componenti possa qualificarsi professionista indipendente;

Il comma 2 interviene sul comma 2 dell’articolo 20 (Misure protettive), chiarendo che il tribunale provvede sulla richiesta di misure protettive nell’ambito delle procedure di allerta in composizione monocratica. Come precisa la relazione illustrativa, l’opzione regolatoria prescelta è diretta a rendere il procedimento più celere e snello; la sottrazione della competenza al collegio è adeguatamente compensata dall’elevata specializzazione dei giudici addetti alla sezione specializzata in materia di imprese e dalla tendenziale tipicità dei provvedimenti che in questa fase possono essere adottati.

Il comma 3 modifica l’articolo 21 (Conclusione del procedimento) al fine di uniformare l'espressione "situazione di crisi" a quella di "stato di crisi", presente in tutte le altre disposizioni del codice;

Il comma 4 modifica l’articolo 22 (Segnalazione al pubblico ministero) aggiungendo l'obbligo per il collegio di segnalare al pubblico ministero lo stato di insolvenza del debitore anche nel caso in cui non risulta che il debitore ha depositato domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

 

La RT certifica che l'articolo interviene in primis sull'articolo 19, commi 1 e 2, apportando migliorie sotto il profilo lessicale e perfezionando le attività istruttorie assolte dall'OCRI attraverso l'acquisizione di tutti i documenti utili dal debitore.

Sulla modifica all'articolo 20 comma 2, afferma che la modifica ivi prevista rende più snello il procedimento relativo alle misure protettive con l'assegnazione della competenza al giudice designato per la trattazione dell'istanza anziché al tribunale.

Quanto alla modifica all'articolo 21, comma 1, da un punto di vista lessicale sostituendo la parola “situazione” con quella più precisa di “stato” e infine all'articolo 22, comma 1, viene inserita una ulteriore previsione di casi in cui è necessario segnalare al pubblico ministero lo stato di insolvenza del debitore che integra e precisa lo scopo della norma.

 

Al riguardo, sul comma 2, andrebbe comunque confermato che il trasferimento della competenza relativamente alla adozione delle misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta, dal tribunale in composizione "collegiale" a quello in composizione "monocratica" (cd. giudice designato) - tenuto conto che la stessa norma sottolinea che tale trasferimento avverrebbe in favore di giudici ad elevata "specializzazione" - non si accompagni anche alla determinazione di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con riferimento ad attività istruttorie o accertative da porre necessariamente in essere da parte di quest'ultimo ai fini della raccolta degli elementi istruttori finalizzati alla adozione delle "misure protettive".

In relazione alle norme di cui ai commi 1 e 3-4, ritenendo di mero tenore ordinamentale il contenuto delle modificazioni ed integrazioni alle norme vigenti ivi previste, non ci sono osservazioni.

Articolo 7
(Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo III (Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza), Capo IV (Accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Il comma 1 interviene sull'articolo 38 (Iniziativa del pubblico ministero), per cui, attraverso l'intervento correttivo, da un lato, si esplicita la regola secondo la quale il pubblico ministero, così come è legittimato a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale, può intervenire in tutti i procedimenti diretti all’apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell’insolvenza; e, dall'altro, si consente al rappresentante del pubblico ministero intervenuto, di partecipare anche al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello.

 

La RT ribadisce sulla norma che ivi si riscrive l'articolo 38 del Codice ed è precisato che il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza. Inoltre, al fine di adeguarsi alla regola generale dettata dall'art. 570, comma 3 c.p.p., è consentito, anche nei procedimenti d'impugnazione relativi alla composizione della crisi di cui si sta discutendo, al rappresentante del pubblico ministero che è intervenuto nel corso del giudizio di primo grado di partecipare al successivo grado di giudizio, in qualità di sostituto procuratore generale presso la corte di appello, nel caso in cui il procuratore generale lo ritenga opportuno al fine di garantire la valorizzazione delle conoscenze già acquisite nel grado di giudizio precedente.

 

Al riguardo, andrebbe confermato che l'estensione della possibilità del pubblico ministero di intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza e non solo alla liquidazione giudiziale e di partecipare eventualmente al successivo appello , sia in concreto realizzabile potendo l'ufficio del pubblico ministero avvalersi a tal fine delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste nella sua disponibilità ai sensi della legislazione vigente. Andrebbe quindi fornita una stima del numero di interventi su base annua, da rapportare con la presenza di pubblici ministeri che si occupano della materia nei vari distretti giudiziari.

A tale proposito, si rinvia all'articolo 42.

 

 

Il comma 2 apporta modifiche all'articolo 39 (Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza), in cui si disciplinano gli obblighi del debitore che chiede l’accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell’insolvenza. In particolare,  le modifiche ampliano l’obbligo di produzione documentale che deve accompagnare il deposito del ricorso di accesso ad una delle predette procedure, anche alle dichiarazioni IRAP ed alle dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi, ivi precisandosi che gli atti di "straordinaria" amministrazione di cui il debitore - che si accinge a depositare una domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza - deve fornire l’elenco, sono quelli elencati all’articolo 94, comma 2 (mutui, anche sotto forma cambiaria, transazioni, compromessi, alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, concessioni di ipoteche o di pegno, fideiussioni, rinunzie alle liti, ricognizioni di diritti di terzi, cancellazioni di ipoteche, restituzioni di pegni, accettazioni di eredità e di donazioni) e che anche tale elenco deve essere prodotto anche in formato digitale.

 Il comma 3, modifica il comma 3 dell'articolo 41 (Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale), indicando in modo più preciso i documenti che devono essere prodotti dal debitore nel procedimento instaurato su istanza di un creditore o del pubblico ministero per l’apertura della liquidazione giudiziale;

Il comma 4 riformula il comma 2 dell’articolo 43 (Rinuncia alla domanda), chiarendo che il tribunale, quando dichiara l’estinzione del procedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell’insolvenza, provveda sulle spese solo se una parte lo richieda. Come precisa la relazione illustrativa tale intervento correttivo mira ad evitare che l’officiosità della pronuncia da parte del tribunale possa essere d’ostacolo al raggiungimento di soluzioni stragiudiziali.

 

La RT ribadisce, relativamente alle modifiche all'articolo 39, che ivi vengono meglio specificati quali siano gli obblighi che il debitore, il quale chieda di accedere ad una procedura di regolazione della crisi, che lo stesso d'ora innanzi dovrà assolvere, in termini di produzione di documenti da allegare alla domanda (dichiarazioni IRAP ed annuali IVA) nonché in ordine alla necessità di indicare il domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti e personali negli elenchi nominativi, allo scopo di facilitare gli adempimenti posti a carico degli organi della procedura.

Inoltre, precisa che il debitore dovrà fornire l'elenco in formato digitale degli atti di straordinaria amministrazione espletati, che devono coincidere con quelli elencati all'articolo 94, comma 2 del codice. Così anche i documenti che devono essere presentati dal debitore nell'ambito della procedura di apertura della liquidazione giudiziale, di cui all'art 41, comma 4 del Codice, sono puntualmente indicati nella lettera della disposizione senza operare il rinvio all'articolo 39 del testo normativo.

In relazione alla modifica di cui all'art. 43, il nuovo comma 2 precisa che il tribunale pronuncia l'estinzione della procedura liquidando le spese di giudizio solo su istanza di parte, altrimenti è lasciato spazio agli accordi stragiudiziali.

 

Al riguardo, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle materie trattate, nulla da osservare.

 

 

Il comma 5 riformula in più punti l’articolo 44 (Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione) che reca la disciplina dell’accesso al concordato preventivo e al giudizio per l’omologazione degli accordi di ristrutturazione. In particolare, alla lettera a) del comma 1, si precisa il contenuto degli obblighi di produzione documentale che debbono accompagnare la proposta di concordato o la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, specificandosi che, in relazione a quest’ultima, non è necessario dar conto degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio, posto che l’omologazione presuppone l’accordo con la maggioranza dei creditori e la sussistenza di mezzi sufficienti a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei. Il nuovo comma 4 introduce poi la regola secondo la quale, nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, l’opportunità della nomina del commissario giudiziale è rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale, ferma, invece, la sua obbligatorietà in presenza di istanze di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il comma 6 riformulato si limita a chiarire che insieme agli accordi devono essere pubblicati nel registro delle imprese anche il piano e l’attestazione, allo scopo di rendere effettivo il diritto degli interessati di proporre opposizione.

 

La RT rappresenta che la modifica al comma 1, lettera a) dell'articolo 44, è tesa a precisare quale sia il termine fissandolo in un range compreso fra trenta e sessanta giorni - prorogabili per ulteriori sessanta giorni - per il deposito da parte del debitore della documentazione a corredo della proposta di concordato preventivo in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre riguardo al comma 4 si introduce una deroga alla regola generale dell'obbligatorietà della nomina del commissario giudiziale in caso di liquidazione giudiziale.

Tale deroga consiste nella possibilità, o meglio nella valutazione discrezionale del tribunale, di nominare un commissario giudiziale in caso di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione. In questo modo, la valutazione del tribunale, già prevista dal sesto comma dell'articolo 161 del r.d. n. 267 del 1942, è diretta ad assicurare una più pregnante vigilanza sull'attività del debitore qualora l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori lo richieda.

 

Al riguardo, ritenuto il mero profilo procedurale delle modificazioni in esame, non ci sono osservazioni. Ad ogni modo, con specifico riferimento al comma 6, andrebbe confermato che l'integrazione dei documenti di cui è stabilito l'obbligo di pubblicazione nel registro delle imprese (piano e l’attestazione di omologa del concordato preventivo) possa trovare attuazione senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

 

Il comma 6 modifica l'articolo 47 (Apertura del concordato preventivo), eliminando il termine "giuridica" dalla verifica dell'ammissibilità.

 

La RT evidenzia che le modifiche sono volte ad escludere il termine “giuridica”, palesemente pleonastico se posto in relazione ai requisiti necessari per l'ammissibilità alla proposta al concordato preventivo.

 

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

 

 

Il comma 7, lettere a)-d), aggiorna l'articolo 48 (Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti), recante norme in materia di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, chiarendo che, quando è stato nominato il commissario giudiziale, il tribunale investito della domanda di omologazione ne deve acquisire il parere ed estendendo la possibilità di omologare gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo, oltre che in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, anche quando non vi è l’adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie;

 

La RT evidenzia in primis che il termine "giuridica" è espunto anche al comma 3 dell'articolo 47 (lettera b), mentre con riferimento al comma 1 precisa che il dissenso dei creditori riguardo all'omologazione del concordato preventivo o ai piani di ristrutturazione deve essere fornito espressamente (lettera a).

E' stabilito poi che qualora, sia stato nominato il commissario giudiziale, il tribunale investito della domanda di omologazione deve acquisirne il parere e, infine, è data la possibilità di omologare i predetti accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo, non solo in mancanza di adesione dell'amministrazione finanziaria, ma anche in mancanza della stessa adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando tale adesione risulti determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui al comma 1 degli articoli 57, 60 e 109 del Codice e conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. (lettere c e d)

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, premesso che le modifiche in esame consentono l'omologazione degli accordi di ristrutturazione anche senza l'adesione degli enti gestori di previdenza o assistenza e si applicano anche al concordato preventivo, finora non contemplato dalla norma, ne andrebbero valutati i riflessi per i crediti previdenziali. Infatti, pur in presenza della prescrizione della convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, ciò potrebbe aumentare i rischi di mancato recupero dei crediti considerata la difficoltà di effettuare valutazioni di convenienza e in presenza di una mancata adesione degli enti, presumibilmente motivata.

 

 

Il comma 8 modifica l'articolo 49 (Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale), allineando gli obblighi documentali a carico del debitore a quelli previsti dall’articolo 39, recante gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza

 

La RT riferisce che le modifiche tengono conto degli interventi sull’articolo 39 riguardo alla puntuale precisazione dei documenti contabili che il debitore deve depositare.

 

Al riguardo, nulla da osservare.

 

 

Il comma 9 interviene sul comma 5 dell’articolo 50 (Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale) riportando i termini (attualmente dimezzati) per proporre ricorso per cassazione contro la decisione della corte di appello a quelli ordinari.

 

La RT conferma che la modifica del comma 5 dell’articolo 50 del Codice riporta i termini per la proposizione del reclamo avverso il provvedimento di rigetto della liquidazione giudiziale, in quelli previsti “ordinari”, così garantendo maggiore tutela al diritto di difesa.

 

Al riguardo, ritenuto il contenuto ordinamentale della disposizione, non ci sono osservazioni.

 

 

Il comma 10 interviene sul comma 14 dell'articolo 51 (Impugnazioni), in cui si disciplina l’impugnazione della sentenza del tribunale che pronuncia sull’omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione o dispone l’apertura della liquidazione giudiziale, e prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che ha respinto il reclamo non abbia efficacia sospensiva. Attraverso l'intervento correttivo, si ammette che la corte di appello, in presenza di gravi e fondati motivi, possa sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell’attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione o disporre l’inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell’attuazione del piano o dei pagamenti.

 

La RT riferisce che con la modifica in esame, si prevede che la sentenza della corte di appello che abbia respinto il reclamo presentato alla stessa corte in sede di impugnazione della sentenza del tribunale (di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione o di apertura della liquidazione giudiziale) possa sospendere l’efficacia della sentenza pronunciata dal medesimo organo giudiziario solo qualora ricorrano “gravi e fondati motivi”, secondo quanto prescritto all’articolo 52 del Codice, derogando, pertanto, alla regola generale della sospensione dell’efficacia del provvedimento in caso di presentazione di ricorso per cassazione, ma mantenendo, nei casi più critici, le maggiori garanzie di tutela del diritto del debitore.

 

Al riguardo, ritenendo il contenuto della norma di mero rilievo procedurale che non presenta particolari riflessi sul funzionamento degli uffici giudiziari interessati, non ci sono osservazioni.

 

 

Il comma 11 riformula l'articolo 54 (Misure cautelari e protettive). In particolare, attraverso la riformulazione della disposizione, ai commi 1-6, è stato chiarito che il procedimento disciplinato da tale articolo è relativo unicamente alla richiesta di misure protettive o dei provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso nell’ambito delle procedure di allerta. É stato precisato, inoltre, che il giudice, nell’accordare una misura protettiva, deve stabilirne la durata, che comunque non potrà essere superiore a tre mesi. È stato infine previsto che le misure protettive disposte conservino efficacia anche se il debitore, che aveva preannunciato una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, depositi una domanda di apertura del concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo.

 

La RT evidenzia che la norma precisa il tenore e la portata della stessa disposizione vigente. In particolare, i precedenti commi 4 e 5 del testo in vigore hanno trovato unificazione nel nuovo comma 4, secondo cui le misure protettive (vale a dire la impossibilità di iniziare azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore da parte dei creditori per titolo o causa anteriore) possono essere richieste dal debitore che ha presentato istanza di accesso alle procedure di allerta per condurre a termine le trattative in corso. Il giudice, nell’accordare la misura protettiva, deve stabilirne la durata, che non può superare il termine di mesi tre come stabilito dall’articolo 20, comma 3 del Codice.

E' previsto che le suddette misure protettive, inoltre, conservino efficacia anche qualora il debitore, che nel corso delle trattative aveva preannunciato una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, presenti invece una domanda per di concordato preventivo e viceversa.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni, nulla da osservare.

 

 

Il comma 12, alle lettere a)-c), interviene sull'articolo 55 (Procedimento), che reca la disciplina del procedimento per la concessione delle misure protettive e di quelle cautelari. Oltre a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'intervento correttivo chiarisce che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile. Si precisa, poi, che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi, e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo. Infine, si consente l'adozione di misure protettive da parte della corte d’appello nel caso di reclamo della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo.

 

La RT afferma che la modifica al comma 2, equipara il procedimento da adottare nei casi di cui ai commi 1 e 3 dell’articolo 54 riguardo alle misure cautelari e le misure protettive. Inoltre, è specificato che il decreto con il quale il tribunale ha provveduto in merito alle misure, è reclamabile ai sensi dell’articolo 124 del Codice e che la durata massima delle misure è di quattro mesi. Con la sostituzione del comma 5 si precisa che i provvedimenti relativi alle misure protettive (art. 54, comma 2) possono essere emessi anche dalla corte d’appello nel giudizio di reclamo previsto dall’articolo 47, comma 4 e i provvedimenti cautelari di cui all’articolo 54, comma 1 possono essere emessi anche dalla corte di appello nel giudizio di reclamo previsto dall’articolo 50.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, ritenuto il tenore procedurale delle modificazioni in esame, non ci sono osservazioni.

Articolo 9
(Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi),
Capo I(Accordi) Sezione II(Strumenti negoziali stragiudiziali soggetti ad omologazione), del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14)

Il comma 1 modifica l’articolo 57 (Accordi di ristrutturazione dei debiti)  recante norme in materia di accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, chiarendo la portata del rinvio all’art. 39 recante obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza, che deve considerarsi richiamato solo nelle parti compatibili con la struttura e la funzione degli accordi di ristrutturazione ed circoscrivendo l'attività del professionista indipendente alla sola attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità economica del piano (resta quindi esclusa l'attestazione sulla fattibilità giuridica);

Il comma 2 aggiorna invece l’articolo 61 (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa), che disciplina gli accordi ad efficacia estesa, eliminando la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale.

Il comma 3 rettifica l’articolo 63 (Transazione fiscale e accordi su crediti contributivi) che disciplina la transazione fiscale e gli accordi sui crediti contributivi nell’ambito degli accordi di ristrutturazione. In particolare, anziché usare il termine "transazione fiscale" precisa che il debitore può proporre il pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori. Inoltre, il termine per l'adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza deve avvenire entro novanta giorni in luogo dei sessanta giorni attualmente previsti. Infine, si prevede la riduzione da novanta a sessanta giorni del termine che produce la risoluzione di diritto della transazione se il debitore non esegue integralmente i pagamenti dovuti.

 

La RT ribadisce che il comma 1 modifica l'articolo 57 in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti precisando che al relativo piano debbano essere allegati i documenti previsti dai commi 1 e 3 dell'articolo 39, e sopprimendo la parola giuridica al comma 4, chiarisce che l'attestazione del professionista indipendente attiene solo alla fattibilità economica.

Inoltre, sul comma 2, rileva che la disposizione in esame interviene sull'articolo 61, comma 2, lettera b) eliminando il requisito della misura significativa o prevalente per la richiesta soddisfazione dei creditori dal ricavato della continuità aziendale;

Quindi, sul comma 3, afferma che la norma riformula il testo dell'articolo 63, eliminando l'equivoco generato dal riferimento fiscale della transazione poiché l'accordo di ristrutturazione dei debiti può avere ad oggetto anche i crediti per contributi obbligatori di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Infine, evidenzia una contrazione dei termini (da 90 a 60 giorni) decorsi i quali, senza che il contribuente abbia eseguito integralmente i pagamenti concordati ai creditori istituzionali, la transazione è risolta di diritto. Trattasi di un vantaggio, benché contenuto, per il creditore pubblico, che può avvalersi della risoluzione dell'accordo senza accumulare arretrati in misura eccessiva.

Quanto all'impatto di tali norme, certifica che le stesse non producono effetti negativi sul gettito fiscale, atteso che nel nuovo testo è stata ripristinata l'impostazione accolta dall'articolo 182?ter della legge fallimentare così come ripresa dall’articolo 88 del Codice, senza possibili ricadute dal punto di vista finanziario.

 

Al riguardo, in particolare al comma 3 che riformula l'articolo 63, va osservato che la disciplina attuale, riferendosi alla "transazione fiscale" esclude dal suo campo di applicazione i contributi previdenziali che ora vengono ad essere inclusi. Andrebbero quindi fornite maggiori informazioni sugli effetti per le casse degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie.

Inoltre, andrebbe chiarito se la precisazione che il debitore può sia proporre un pagamento parziale sia un pagamento dilazionato sia estensiva o meno rispetto all'applicazione della attuale disciplina della transazione.

Articolo 12
(Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo IV (Strumenti di regolazione della crisi), Capo II (Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento), Sezione III (Concordato minore), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Il comma 1 modifica il comma 3 dell'articolo 74 (Proposta del concordato minore) prevedendo l’obbligatorietà della formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.

Il comma 2 riformula il comma 1 dell'articolo 75 (Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati) allineando il contenuto della domanda al ricorso per l’accesso alle procedure “maggiori”, sul modello dell’art. 39, come riformulato.

Il comma 3 integra il comma 1 dell'articolo 76 (Presentazione della domanda e attività dell'OCC), laddove si disciplina l'ipotesi in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC. In questi casi si prevede che nella scelta del professionista cui affidare le funzioni dell’organismo debbano essere preferiti gli iscritti nell’albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014;

Il comma 4 aggiorna l'articolo 78 (Procedimento), che disciplina il procedimento, precisando, che il decreto di apertura della procedura di concordato minore non è soggetto a reclamo.

Il comma 5 modifica l'articolo 79 (Maggioranza per l'approvazione del concordato minore) apportandovi numerose modifiche. In primo luogo, si stabilisce che quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. É inoltre completata la disciplina delle ipotesi di esclusione dal voto di quanti si trovino in situazione, accertata o presunta, di conflitto di interessi. Infine si prevede la possibilità di derogare, in virtù di patto espresso, al principio dell’estensione degli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili.

Il comma 6 interviene sull'articolo 80 (Omologazione del concordato minore) in primo luogo si consente di omologare il concordato minore oltre che in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria, anche quando non vi è l’adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. In secondo luogo si sopprime la previsione secondo la quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Il comma 7 aggiorna l'articolo 81 (Esecuzione del concordato minore), in coerenza con la nuova formulazione dell'art. 71. Al fine di garantire trasparenza all’attività liquidatoria si prevede che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, fatta eccezione per i beni di modico valore, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Si prevede che i creditori concorrenti non siano pregiudicati da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano. Ancora è soppresso l’improprio riferimento al rendiconto, e sostituito con la previsione della necessità del deposito di una relazione finale sull’esecuzione del piano. È infine chiaramente riconosciuto il diritto dell’OCC al compenso anche quando il piano concordatario omologato non possa essere attuato per cause indipendenti dalla condotta dell’organismo e comunque estranee alla sua sfera di controllo.

Il comma 8 riscrive l’articolo 82 (Revoca dell'omologazione) in materia di revoca dell'omologazione. Si tratta di una riformulazione finalizzata a consentire, nella disciplina della revoca dell’omologazione, di poter tener conto dei casi in cui si accerti che il piano non ha avuto (e non potrà più avere) esecuzione integrale o è divenuto definitivamente inattuabile. Intervenendo sul procedimento di revoca dell'omologazione si prevede poi che il giudice provvede sull’istanza di revoca con sentenza anche in caso di rigetto e che la decisione è in ogni caso reclamabile.

 

La RT evidenzia preliminarmente che la norma apporta miglioramenti alle disposizioni in materia di concordato "minore", intervenendo sugli articoli 74,75,76,78,79,80,81 e 82.

In merito al comma 1, evidenzia che il nuovo comma 3 dell'articolo 74, dispone, infatti, l'obbligatorietà della formazione di classi di creditori titolari di garanzie prestate ai terzi, in analogia con il modello del concordato "maggiore", al fine di dare certezza al diritto dei creditori e di permettere agli stessi, grazie alle informazioni possedute, di effettuare una scelta più consapevole sulla convenienza della proposta di concordato minore presentata dal debitore e al fine di un trattamento diversificato fra creditori che vantano crediti garantiti e quelli non garantiti utile per l'adozione del piano di ristrutturazione.

Sul comma 2, certifica che l'articolo 75 allinea il contenuto della documentazione che il debitore deve allegare alla proposta di concordato minore, rinviando per il dettaglio a quanto già specificato nella relazione tecnica al riformulato articolo 39 (dichiarazioni IRAP, dichiarazioni annuali IVA, domicilio digitale dei creditori, atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2).

Quanto al comma 3, per quanto riguarda la modifica dell'articolo 76, riferisce che la norma riproduce lo stesso modello dell'articolo 68, di cui si è già detto sopra, vale a dire che in assenza di un OCC nel circondario del tribunale competente la scelta del professionista da nominare è attribuita al Presidente del tribunale competente o a un giudice da lui delegato che lo individua ove possibile tra gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014.

Sul comma 4, evidenzia che con l'intervento sull'articolo 78, si precisa che il decreto con il quale il giudice, se vi sono i presupposti di ammissibilità della domanda, dichiara aperta la procedura di concordato minore, non è soggetto a reclamo.

Quanto al comma 5, certifica che l'articolo 79 al comma 1 stabilisce che, nelle ipotesi di unico creditore titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato "minore" è approvato se, oltre alla maggioranza dei crediti ammessi al voto è stata raggiunta la maggioranza per teste dei voti espressi dagli stessi creditori votanti. Stabilisce altresì, che in presenza di diverse classi di crediti ammessi al voto, in linea con la modifica operata all'articolo 74 del CCI, la maggioranza per l'approvazione del concordato minore deve essere raggiunta anche nel maggior numero di classi, mentre al comma 2 vengono meglio specificate le categorie di soggetti esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze, in particolare i creditori in conflitto di interessi. Al comma 4 invece, si inserisce la possibilità di derogare, in virtù di un patto espresso, al principio generale di estensione degli effetti del concordato minore ai soci illimitatamente responsabili.

Sul comma 6, sottolinea che l'intervento sull'articolo 80 riguarda, innanzitutto, la modifica del comma 3, con l'inserimento della previsione che consente l'omologa del concordato "minore" da parte del giudice oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche in mancanza della medesima adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, quando la stessa sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al precedente articolo 79 nonché quando la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria sia conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Circa l'effetto d'impatto sui Saldi di finanza pubblica, la RT riferisce nelle premesse che non producendo le stesse effetti negativi sul gettito fiscale, senza possibili ricadute dal punto di vista finanziario, anche in mancanza sia dell’adesione dell’ amministrazione finanziaria, sia di quella degli enti gestori di forme di previdenza e di assistenza obbligatoria, la norma non incide sulle incombenze relative ai versamenti fiscali e contributivi da parte del debitore, ma risulta necessaria ai fini del raggiungimento della maggioranza dei creditori, e anche sulla base delle risultanze della relazione dell’OCC, ai fini della presentazione di una proposta di soddisfacimento conveniente per l’amministrazione finanziaria e per gli enti gestori forme di previdenza o assistenza obbligatorie, rispetto all’alternativa liquidatoria.

Sul comma 7, evidenzia che il  nuovo comma 1 dell'articolo 81 disciplina in maniera più concreta, anche in aderenza con quanto stabilito al riformulato art. 71, le procedure di esecuzione del concordato preventivo, lasciando ferma la competenza generale e la vigilanza dell'esecuzione all'OCC, prevedendo tuttavia che il debitore possa provvedere alle vendite e alle cessioni, se previste nel piano, tramite procedure competitive anche con l'utilizzo di soggetti specializzati, sempre sotto il controllo dell'OCC, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, fatte eccezione per i beni di modesto valore, assicurandone la massima pubblicità, informazione e partecipazione degli interessati. Al successivo comma 2 vengono autorizzati dal giudice lo svincolo delle somme e la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, di trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, comprendendo anche la trascrizione del decreto di apertura del concordato preventivo come disciplinato dall'articolo 78, comma 2 lettera b), mentre al comma 3 viene evidenziata l'inefficacia dei pagamenti o degli atti dispositivi posti in essere in violazione del piano rispetto ai creditori anteriori rispetto alla pubblicazione del decreto secondo le modalità di cui all'articolo 78, comma 2 lettera a), al successivo comma 4 viene sostituito l'improprio riferimento al rendiconto con la previsione più corretta di deposito di una relazione finale sull'esecuzione del piano da parte dell'OCC. Il nuovo comma 6, infine, al fine di non escludere il diritto dell'OCC al compenso, nei casi in cui non sia possibile attuare il piano concordatario omologato per cause indipendenti dalla condotta dello stesso OCC, prevede di attribuire al giudice ai soli fini della liquidazione del compenso la valutazione dell'attività svolta dall'OCC in termini di diligenza.

Quanto al comma 8, certifica che la riformulazione dell'articolo 82 disciplina la revoca dell'omologazione da parte del giudice, non solo nei casi previsti al comma 1, ma anche nei casi di mancata esecuzione integrale, di non attuazione del piano e di impossibilità di modifica del piano.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione inerenti, in particolare, al comma 6, ovvero circa l'inserimento della previsione che consente l'omologazione del concordato minore da parte del giudice, oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche in mancanza di adesione da parte degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, occorre formulare alcune considerazioni in merito alla certificata neutralità della disposizione.

In proposito, pur considerando che la proposta di soddisfacimento degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatoria deve essere conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, per espressa previsione dell'articolo 80, comma 3, si evidenzia che la mancata adesione degli enti dovrebbe far considerare con prudenza l'effettiva convenienza della proposta di concordato. Poiché tale disciplina è già prevista per l'Amministrazione finanziaria, sarebbero utili dati sugli effetti dell'applicazione della norma con riferimento ai crediti tributari.

Sui commi 1-5 e 7-8, ritenuto il tenore ordinamentale delle disposizioni ivi previste non ci sono osservazioni.

Articolo 25
(Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo V (Liquidazione giudiziale), Capo IV (Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo, Sezione II (Vendita dei beni), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo interviene sulla disposizione di cui all'art. 216 (Modalità della liquidazione) che disciplina le modalità della liquidazione dei beni nella procedura di liquidazione giudiziale. In particolare, le modifiche riguardanti i beni immobili prevedono che: il provvedimento con cui il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati, dal debitore o da terzi, in forza di titolo non opponibile al curatore, viene attuato da quest’ultimo con le sole formalità stabilite dal giudice medesimo (co. 2, quinto periodo); ai fini della liberazione dell’immobile, il giudice può avvalersi della forza pubblica e nominare altresì ausiliari esperti a sensi dell’art. 68 c.p.c. (co. 2, sesto periodo); qualora nel bene immobile siano presenti beni che non devono essere consegnati o documenti riguardanti un’attività professionale o imprenditoriale, il curatore dà intimazione a colui che deve rilasciare il bene o al soggetto al quale appartengono affinché gli stessi vengano rimossi, assegnando un termine non inferiore a 30 giorni, e procedendo, in difetto, al loro smaltimento o alla loro distruzione (co. 2, settimo, ottavo e nono periodo); il curatore deve informare, mediante notificazione, coloro i cui crediti siano assistiti da ipoteca o da privilegio su un bene immobile o su altro bene iscritto nei pubblici registri prima che siano completate le operazioni di vendita (co. 2, decimo periodo); a coloro che hanno presentato la richiesta di esaminare i beni in vendita tramite il portale delle vendite pubbliche è riconosciuto il diritto di esaminarli entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, secondo modalità che garantiscano la riservatezza della loro identità e impediscano che vi siano contatti tra i vari richiedenti (co. 6);entro cinque giorni dalla vendita o dalla liquidazione di ciascun bene facente parte dell’attivo, il curatore ne informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori mediante deposito nel fascicolo informatico (modifica resasi necessaria in quanto il trasferimento del bene, cui la precedente stesura del comma 9 faceva riferimento, è un atto di competenza del giudice delegato ed è successivo al versamento integrale del prezzo pertanto il curatore non avrebbe potuto darne notizia; egli può pertanto dare notizia esclusivamente dell'esito delle procedure di vendita o liquidazione) (co 9).

 

La RT conferma che l'articolo interviene sull'articolo 216 CCI, per meglio precisare le modalità di attuazione del provvedimento di liberazione degli immobili, tenendo conto delle procedure modificate alla luce dell'introduzione del portale dei servizi di vendita pubblica con modalità telematiche fornito dal Ministero della giustizia.

Segnala, al riguardo che il giudice delegato acquista un ruolo centrale in questi casi, poiché allo stesso è attribuito il potere di ordinare la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore (salvo che si tratti della sua abitazione) o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura, o meglio al curatore che ha il compito di attuarlo. Il giudice delegato, ai sensi dell'art. 68 c.p.c., può avvalersi dell'ausilio della forza pubblica e nominare ausiliari, i cui compensi sono liquidati ai sensi dell'articolo 161, terzo comma delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

Nella premessa alla RT, si assicura che nelle ipotesi di erogazione dei compensi per prestazioni professionali richieste dagli organi delle procedure di cui alle ipotesi di nomina degli ausiliari prevista dall'articolo 216 CCI, come modificato dalla norma in esame, i relativi oneri sono posti ordinariamente a carico della procedura senza ulteriori aggravi per la finanza pubblica.

Specifica, altresì, che non esistendo allo stato attuale una statistica delle casistiche in cui si potrebbero verificare situazioni di incapienza delle procedure, ipotesi da considerare del tutto residuali, risulta difficile effettuare una valutazione - anche in via prudenziale - di eventuali riflessi sulle spese di giustizia.

Inoltre, afferma che qualora nei beni immobili soggetti ad ordine di liberazione si trovino beni mobili, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio o al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnando un termine, non inferiore a trenta giorni, per espletare l'adempimento. Nel caso in cui i beni ed i documenti non vengano asportati, il curatore ne dispone lo smaltimento o la distruzione, con spese a carico della stessa procedura.

Segnala poi che la disposizione contenuta nel comma 6 che prevede che tutte le vendite avvengano con l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche sotto il controllo del giudice delegato, con possibilità concessa agii interessati di esaminare i beni in vendita nel termine di quindici giorni dalla richiesta rivolta esclusivamente al curatore o ad altro professionista delegato alla vendita.

Evidenzia quindi la novità della previsione inserita nel comma 9, che stabilisce che entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore informa il giudice delegato ed il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o di liquidazione mediante deposito nel fascicolo informatico.

In proposito, sottolinea che il portale delle vendite pubbliche è oggi già pienamente operativo - come desumibile dal decreto ministeriale 5 dicembre 2011 del Ministero della giustizia che attesta la piena funzionalità dello stesso in conformità delle norme - e che le modalità di funzionamento ed aggiornamento dello stesso sono stabilite già nella legge istitutiva, risultando evidente che non è suscettibile di generare nuovi oneri a carico della finanza, in quanto gli stessi sono già quantificati e autorizzati con il D.L. 59/2016 a cui rinvia.

In definitiva, rappresenta lo snellimento delle procedure di vendita dettate da un contingentamento dei termini procedurali, la loro maggiore trasparenza e legalità. Evidenzia ad ogni modo che, ai fini statistici e ai fini della trasparenza del sistema, la classificazione e l'elaborazione dei dati e delle relazioni di stima sia a cura del Ministero della giustizia, nonché la loro pubblicazione nel portale delle vendite pubbliche.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, sul comma 1, lettera a), laddove si sostituisce il comma 2 dell'articolo 216 CCI, premesso che la RT assicura che gli oneri per gli ausiliari sono comunque posti ordinariamente a carico della procedura, senza ulteriori aggravi per la finanza pubblica, occorre non di meno formulare alcune osservazioni.

In particolare, come la stessa RT specifica, non esistendo allo stato attuale una statistica delle casistiche in cui si potrebbero verificare situazioni di incapienza delle procedure - ipotesi che secondo la RT sarebbero da considerare come del tutto residuali - è però concreto il rischio di riflessi ipotizzabili relativamente a nuovi oneri per spese di giustizia: nel caso in cui per l'appunto, la massa attiva della procedura si dovesse rivelare incapiente. A tale proposito, andrebbero pertanto richiesti tutti gli elementi e i dati che siano utili a comprovare comunque la sostenibilità di tali nuovi e maggiori oneri, all'occorrenza, a valere degli stanziamenti previsti ai sensi della legislazione vigente per le spese di giustizia. Eventualmente, anche attraverso una loro rimodulazione.

Sul punto, si rammenta comunque che gli stanziamenti in questione sono classificati in bilancio come di spesa "obbligatoria", ciò che a rigore come noto li renderebbe di per sé inidonei alla copertura di nuovi e maggiori oneri di spesa[2].

Articolo 31
(Modifiche alla Parte Prima (Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza), Titolo V (Liquidazione giudiziale), Capo X (Esdebitazione), Sezione I (Esdebitazione del sovraindebitato), del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Il comma 1 modifica la rubrica della sezione II della parte I, titolo V, capo X, che diviene, per maggiore chiarezza, “Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato”;

Il comma 2 riformula l'articolo 282 (Esdebitazione di diritto), che disciplina l'esdebitazione di diritto a seguito dell'apertura di una procedura di liquidazione controllata. In particolare, al comma 1, si prevede che il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista sia pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'attuale comma 1 prevede esclusivamente l'iscrizione del decreto nel registro delle imprese, che non è però una forma di pubblicità adeguata per soggetti che non svolgono attività imprenditoriale. La modifica al comma 2 mira poi ad attribuire rilevanza, tra le cause ostative all'esdebitazione, all'ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si precisa che oltre alla comunicazione del provvedimento con cui si dà atto dell’esdebitazione di diritto, deve essere comunicato il provvedimento con il quale l’esdebitazione viene esclusa per il sussistere di condizioni ostative ex art. 280; inoltre, tale comunicazione deve avvenire anche nei confronti del debitore, oltre che nei confronti del p.m. e dei creditori, in tal modo consentendo la proposizione di un eventuale reclamo alla corte d’appello, entro 30 giorni (co. 3).

Il comma 3 modifica l’articolo 283, comma 1, esplicitando che il debitore incapiente ma meritevole ammesso all'esdebitazione è obbligato al pagamento del debito laddove, entro 4 anni dal decreto del giudice, sopravvengano utilità tali da consentirgli il soddisfacimento di almeno il 10% dei crediti complessivamente considerati, senza avere quindi riguardo alla quota che i singoli creditori possono ottenere.

 

La RT ribadisce che la norma interviene  sul comma 1 innanzitutto sulla rubrica della Sezione II della Parte Prima, Titolo V, Capo X, del D.Lgs. 14 del 2019, la quale viene sostituita con una nuova dizione che è: “Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato” al fine di rispondere ad una maggiore chiarezza dell'oggetto delle norme.

Sul comma 2, per quanto concerne, poi, le modifiche all'articolo 282, si prevede, innanzitutto, al comma 1 del medesimo articolo, che il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista, sia pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia: iu tal modo viene colmata una lacuna dovuta ad una mancata adeguata forma di pubblicità e, quindi, di conoscibilità a terzi, di provvedimenti che interessano soggetti che non svolgono attività imprenditoriale. Il comma 2, precisa poi le cause di preclusione all'ammissione all'esdebitazione, facendovi rientrare in maniera espressa, nonché quelle relative ai casi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, così completando il riferimento a tutti i casi di condotte fraudolente o a condotte di indubbia gravità che abbiano distratto l'attivo o esposto passività inesistenti, indipendentemente da una sentenza di condanna passata in giudicato. Inoltre, viene integrato il comma 3, con la previsione di necessaria comunicazione al pubblico ministero, ai creditori ed al debitore - analogamente al provvedimento di ammissione all'esdebitazione - anche del provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni all'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti. In tal modo si consente al debitore di proporre reclamo alla predetta decisione giudiziaria ai fini della tutela della sua posizione giuridica, mentre gli adempimenti connessi alla prevista comunicazione rientrano tra i compiti istituzionali degli uffici di cancelleria e potranno essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Sul comma 3, con l'intervento sull'art. 283,  sottolinea che si realizza con una modifica testuale, modificando la rubrica che diventa “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”. Vi è poi, una modifica importante in tema esdebitazione a favore dei debitori incapienti. Vale a dire, in caso di ammissione degli stessi al beneficio in esame e sussistendo le condizioni di cui al presente articolo, la misura di soddisfacimento dei crediti deve essere pari ad almeno il dieci per cento dell'ammontare “complessivo” dei crediti, senza quindi alcuna valutazione sul grado o, meglio, la percentuale di soddisfacimento individuale di ciascun creditore.

 

Al riguardo, andrebbero fornite delucidazioni sulle modalità di attuazione del nuovo obbligo di pubblicazione su sito web del tribunale o del Ministero della giustizia dei decreti che dichiarano l'esdebitazione del consumatore o del professionista (art.282, 1° comma). Infatti, la RT si limita a descrivere la norma mentre invece andrebbe chiarito che da tale nuovo adempimento non discenderanno nuovi oneri per i tribunali o per il Ministero o che ad essi, opportunamente quantificati, si potrà far fronte con le risorse ordinariamente disponibili anche attraverso una loro riprogrammazione.

Articolo 42
(Disposizioni finanziarie)

La norma reca la clausola d'invarianza finanziaria, con la quale si prevede che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che agli adempimenti connessi si provvederà solo attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

La RT ribadisce il contenuto della norma, sottolineando che lo schema di decreto correttivo è diretto a puntualizzare ed armonizzare gli adempimenti già previsti nel decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, ottimizzando le modalità di attuazione nonché l'efficienza e l'efficacia delle singole disposizioni.

In tal senso, conferma quanto già indicato in premessa alla stessa RT, cioè circa l'assenza di profili di onerosità per la finanza pubblica o ricadute negative sulle spese di giustizia, atteso il ridotto impatto dell'intervento normativo, e la natura istituzionale degli adempimenti giudiziali IVI contemplati.

Nella premessa alla RT, è sottolineato che dall’attuazione del decreto legislativo, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, trattandosi di un intervento normativo teso all’efficientamento del nuovo impianto dettato dal Codice della crisi di impresa e dell’insolvenza (C.C.I.) realizzato con l’apporto di modifiche ritenute necessarie per ottimizzare i livelli di funzionalità degli istituti previsti e rendere possibile lo svolgimento delle attività e degli adempimenti già contemplati nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, posto la norma reca la clausola di neutralità, valida per tutte le disposizioni contenute nello schema di decreto, occorre giocoforza richiamare i contenuti che l'articolo 17, comma 6?bis, della legge di contabilità, impone alla RT affinché tale invarianza d'oneri risulti adeguatamente dimostrata.

In tal senso, va ribadito infatti che ogni qualvolta nuove norme si associano a siffatte clausole, la RT dovrebbe completarsi con la dettagliata illustrazione dei dati e di tutte le informazioni indispensabili a comprovarne l'effettiva sostenibilità dei relativi adempimenti a valere delle risorse già previste ai sensi della legislazione vigente, nonché a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, non solo fornendo l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, ma anche rappresentando indicazioni puntuali circa la loro utilizzabilità anche attraverso una "riprogrammazione"[3]. In ogni caso, restando precluso il ricorso a tali clausole, in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.


 

 

 



[1]     In proposito, va segnalato che l'articolo 16 della legge n. 155/2017 stabiliva espressamente che " dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, lettera o), e dell'articolo 11, comma 1, lettera a), per le quali sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente e che in considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi avessero determinato nuovi o maggiori oneri, che non avessero trovato compensazione nel proprio ambito, si sarebbe provveduto ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[2]     Capitolo 1360 dello stato di previsione del ministero della giustizia.

[3]     Nella recente III relazione quadrimestrale 2019 sulla tecnica di quantificazione degli oneri la Corte dei Conti ha sottolineato la frequente presentazione di clausole di neutralità per cui non sempre "la Relazione tecnica dà conto dei motivi della sussistenza di margini disponibili, sicché non appare chiaro se in effetti, attesa anche la scarsa chiarezza del rapporto tra la nuova legislazione e quella previgente, si crei il rischio della necessità di futuri stanziamenti di bilancio. Ciò quando non si assiste ad un capovolgimento del rapporto tra leggi onerose e stanziamenti di bilancio, nel senso che questo ultimi vengono costruiti ex ante già scontando gli effetti di norme ancora da approvare: in tal modo si altera l’ordinato rapporto tra leggi e bilancio, laddove le prime dovrebbero trovare autonoma copertura diversa da quella del ricorso al bilancio. Non appare inutile ricordare infine, soprattutto in presenza della natura inderogabile del tipo di spesa, l’esigenza di coperture sicure, non arbitrarie o irrazionali, su scala ovviamente permanente, in linea con le indicazioni della giurisprudenza costituzionale in materia.". Cfr. Corte dei Conti, SS.RR. in sede di Controllo, Deliberazione n. 3/2020, Relazione quadrimestrale sulla tipologia delle coperture adottate e sulle tecniche di quantificazione degli oneri nel III quadrimestre 2019, pagine 6-7.