Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti
Riferimenti: SCH.DEC N.157/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 22/04/2020
Organi della Camera: V Bilancio

Atto del Governo n. 157Protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti 

aprile 2020

marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 136

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 205

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


 

INDICE

 

PREMESSA. 3

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 5

ARTICOLI 1-7. 5

Campo di applicazione, principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti, Definizioni (Titoli I e II). 5

ARTICOLI 8-9. 5

Autorità competenti e funzioni di vigilanza (Titolo III) 5

ARTICOLI 10-29. 6

Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (Titolo IV) 6

ARTICOLI 30-35. 9

Lavorazioni minerarie (Titolo V) 9

ARTICOLI 36-45. 10

Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione (Titolo VI) 10

ARTICOLI 46-61. 11

Regime autorizzatorio e disposizioni per rifiuti radioattivi (Titolo VII) 11

ARTICOLI 62-75. 13

Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e per le sorgenti orfane (Titolo VIII) 13

ARTICOLI 76-105. 15

Impianti 15

ARTICOLI 106-146. 17

Esposizione dei lavoratori 17

ARTICOLI 147-155. 24

Esposizione della popolazione. 24

ARTICOLI da 156 a 171. 29

Esposizioni mediche. 29

ARTICOLI da 172 a 190. 35

Sistema di gestione delle emergenze. 35

ARTICOLI da 191 a 197. 38

Sistema di gestione delle emergenze. 38

ARTICOLI da 198 a 204. 39

Particolari situazioni di esposizione esistenti 39

ARTICOLI da 205 a 231. 41

Apparato sanzionatorio.. 41

ARTICOLI da 232 a 245. 44

Disposizioni transitorie e finali 44

 

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

Atto n.

157

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore

Riferimento normativo:

articolo 20 della legge 4 ottobre 2019, n. 117

Relazione tecnica (RT):

presente

 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 20 della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018), in materia di norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

L'art. 1, comma 1, della legge n. 117/2019, in via generale, delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla legge n. 117. Al punto 1 dell'allegato è appunto riportata la direttiva 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013, che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom.

Ai sensi del citato articolo 1, comma 1, della legge n. 117/2019, le deleghe sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione Europea). Tali ultime norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione Europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Inoltre l'art. 1, comma 3, della legge n. 117/2019 stabilisce, fra l'altro, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni possono essere previste nei decreti legislativi solo per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; qualora non sia possibile far fronte alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea.

L'art. 20 della legge n. 117/2019 reca principi e criteri direttivi specifici (che integrano quelli generali) per l'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva Euratom in esame: tali criteri specifici prevedono, tra l’altro, l'emanazione di un nuovo testo unico volto al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore e non recano previsioni ulteriori rispetto a quelle sopra ricostruite circa i profili finanziari.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Esso reca inoltre una clausola di invarianza finanziaria riferita all’intero provvedimento (art. 245) ed un’ulteriore clausola, riferita al solo Titolo XVI (che disciplina l’apparato sanzionatorio amministrativo e penale), secondo la quale dall'attuazione delle relative disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato: si rinvia in proposito alle relative schede.

 

In merito ai profili di quantificazione, dato il complesso rilievo tecnico di molte previsioni inserite nel provvedimento e tenuto conto della configurazione quali adempimenti obbligatori di molte attività ivi disciplinate, andrebbero preliminarmente chiarite le ragioni per cui – a fronte di una clausola generale di non onerosità – ne sia stata prevista un’altra di carattere specifico riferita al solo Titolo XVI. Più in particolare, sarebbe necessario acquisire una conferma che a tutti i contenuti innovativi – rispetto alla normativa vigente – introdotti dal provvedimento in esame sia possibile dare effettiva attuazione nel quadro delle risorse già disponibili, avendo riguardo anche alle eventuali esigenze di adeguamento tecnico, strumentale e organizzativo che dalle stesse previsioni possono discendere. 

 

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, limitando l’analisi agli aspetti che attengono più direttamente alla quantificazione degli effetti finanziari. Per una descrizione analitica del testo del provvedimento in esame, si rinvia al dossier predisposto dal Servizio Studi.

 

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-7

Campo di applicazione, principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti, Definizioni (Titoli I e II).

Le norme relative al Titolo I (articoli 1-6) e al Titolo II (articolo 7) individuano il campo di applicazione, i principi generali di protezione dalle radiazioni ionizzanti e le definizioni.

 

La relazione tecnica afferma che i Titoli I e II recepiscono i corrispondenti articoli della direttiva 59/2013 EURATOM, integrandoli, in alcuni casi, con le diposizioni del D.lgs. n. 230/1995, e precisa che le norme non sono suscettibili di determinare un aggravio per la finanza pubblica trattandosi di norme a carattere ordinamentale oppure che riportano previsioni di carattere definitorio.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in ragione del carattere ordinamentale delle norme.

 

ARTICOLI 8-9

Autorità competenti e funzioni di vigilanza (Titolo III)

Le norme individuano le amministrazioni competenti nonché le funzioni e i compiti ad esse attribuiti negli ambiti indicati dal decreto in esame.

In particolare, le funzioni ispettive restano attribuite all’ISIN (Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione): l’ISIN è incluso nell’elenco ISTAT delle p.a. e, ai sensi dell’articolo 6 del D.lgs. n. 45/2014, le spese per l’esercizio delle sue attività sono coperte dai corrispettivi posti a carico degli esercenti interessati.

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame hanno natura ordinamentale e non innovano rispetto al precedente ordinamento (soprattutto per quanto riguarda l’amministrazione della Difesa e l’ISIN) dal momento che le amministrazioni continuano ad esercitare le attribuzioni e funzioni già previste a legislazione vigente, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma che le attività in questione – che in base alla RT sono già previste a legislazione vigente – possano essere svolte dalle pubbliche amministrazioni competenti ad invarianza di risorse anche alla luce dell’impatto del complesso delle innovazioni introdotte dal provvedimento in esame su criteri e modalità, anche di ordine tecnico, di esercizio delle funzioni medesime.

 

ARTICOLI 10-29

Sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti (Titolo IV)

Le norme sulle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti sono divise in quattro Capi.

In particolare, il Capo I (esposizione al radon, articoli 10-19) è a sua volta ripartito in tre sezioni.

Nella sezione I (Disposizioni generali, articoli 10-15) sono riportate norme sull’individuazione di aree prioritarie, livelli di riferimento del radon e registrazioni dati. In quest’ambito, si conferma il Piano nazionale d'azione per il radon (concernente i rischi di lungo termine dovuti all'esposizione al radon) e si prevede la realizzazione di campagne di informazione a cura delle amministrazioni statali e regionali riguardanti la misurazione della concentrazione media annua di attività di radon.

Nella sezione II (Esposizione al radon nei luoghi di lavoro, articoli 16-18), si prevedono le misurazioni di concentrazione di attività di radon in aria, con i relativi adempimenti di comunicazione e trasmissione dei risultati e delle relazioni tecniche ai servizi di dosimetria. Inoltre, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede all’organizzazione dell'Archivio nazionale delle sorgenti naturali di radiazioni ionizzanti e delle relative esposizioni nei luoghi di lavoro e, a richiesta, fornisce tali dati alle autorità di vigilanza e ai ministeri interessati. Il dicastero si avvale, al, delle strutture esistenti e provvede nei limiti delle ordinarie risorse di bilancio.

Nella sezione III (Protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni, articolo 19), si prevede la promozione, da parte delle regioni, di campagne e azioni per la misurazione della concentrazione di radon nell'ambiente chiuso, attraverso i servizi di dosimetria (articolo 155, comma 3), sia per i proprietari di immobili adibiti a uso abitativo sia per il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

Nel successivo Capo II (Pratiche che comportano l'impiego di materiali contenenti radionuclidi di origine naturale, articoli 20-26) si fa riferimento alle ipotesi di presenza di sorgenti di radiazioni ionizzanti di origine naturale che determinano un livello di esposizione dei lavoratori o degli individui della popolazione che non può essere trascurato. I dati delle misure di concentrazione sono registrati in una sezione della banca dati della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale di cui all'articolo 152 (articolo 21).

Si prevede l'acquisizione dei dati sulla radioattività di origine naturale, la disciplina degli obblighi dell’esercente con la relativa notifica alle Amministrazioni competenti delle attività (articolo 24), la classificazione dei residui soggetti al regime di notifica (articolo 25) e il regime autorizzatorio degli impianti di gestione di residui ai fini dello smaltimento nell'ambiente (articolo 26).

Le norme del Capo III (Attività lavorative che comportano l’esposizione alla radiazione cosmica, articoli 27-28) fanno riferimento alle attività lavorative su aeromobili e veicoli spaziali, in relazione all'esposizione del personale navigante, riproponendo le disposizioni contenute all’articolo 10-octies del D.lgs. n. 230/1995.

Infine, nel Capo IV (Radiazioni gamma, articolo 29) viene fissato il livello di riferimento per l'esposizione esterna in ambienti chiusi alle radiazioni gamma emesse da materiali da costruzione, in aggiunta all'esposizione esterna all'aperto, indicando l’elenco dei materiali da costruzione oggetto di attenzione dal punto di vista della radioprotezione nell’allegato II.

 

La relazione tecnica afferma quanto segue con riferimento ai diversi capi e alle diverse sezioni che compongono il Titolo IV in esame.

Sul Capo I, sezione I (Disposizioni generali, articoli 10-15), per quanto attiene al Piano nazionale d'azione per il radon (articolo 10), la RT afferma che la disposizione non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica in quanto si tratta di attività istituzionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte e che pertanto verranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne la registrazione dei dati relativi al radon (articolo 13), la RT precisa che l'acquisizione anche dei dati sul radon in aria nelle abitazioni non comporta oneri aggiuntivi rispetto alle previsioni complessive di spesa. Con specifico riferimento all’aspetto economico, la RT segnala che, per i suddetti sistemi, ISIN sta provvedendo con proprie risorse di bilancio sulla base di un accordo di cooperazione con UNIONCAMERE. Infatti, sono state già stanziate e impegnate le necessarie risorse per un primo anticipo nell'anno finanziario 2019, alle quali si aggiungono le risorse programmate a completamento nel bilancio preventivo 2020 e nel 2021. Tali dati risultano e sono verificabili in dettaglio dal bilancio preventivo 2020 pubblicato sul sito.

Infine, con riferimento all’informazione e alle campagne di sensibilizzazione (articolo 14), la RT evidenzia che già prima di questa disposizione europea ISIN, attraverso il proprio laboratorio di radioattività ambientale (già facente patie dei laboratori di ISPRA), ha effettuato campagne di misurazione e sensibilizzazione in materia e nel bilancio di previsione 2020 ha già stanziato le risorse per effettuare una specifica campagna di sensibilizzazione nelle scuole e per acquisire i dati sul radon tramite apposita sezione dell'attuale sistema di acquisizione e elaborazione dei dati sulla sorveglianza della radioattività ambientale, ai fini della trasmissione degli stessi all’UE. Anche tali funzioni e compiti saranno svolti dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. L'Istituto superiore di sanità e l'INAIL, per quanto di competenza, svolgono le attività nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente, ove per le medesime attività, promosse dal Ministero della salute, vengano forniti o resi accessibili all'ISS ed all'INAIL i dati necessari.

In merito al Capo I, sezione II (Esposizione al radon nei luoghi di lavoro, articoli 16-18), la RT fa presente in linea generale che dagli articoli 16 e 17 non discendono nuovi o maggiori costi per l'erario. Con riferimento alla comunicazione e trasmissione dei risultati delle misurazioni e delle relazioni tecniche, la RT evidenzia che si tratta di adempimento che può essere senz'altro realizzato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, mentre l’Archivio nazionale relativo ai casi di superamento del livello di riferimento è già istituito.

Infine, sul Capo I, sezione III (Protezione dall'esposizione al radon nelle abitazioni, articolo 19), la RT afferma che la previsione di campagne e azioni, nelle aree definite prioritarie ai sensi dell'articolo 11, fa riferimento a una attività da parte delle regioni non suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica in quanto trattasi di attività istituzionali delle amministrazioni pubbliche coinvolte, che pertanto verranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente. L'attivazione di specifici programmi di misurazione è prevista come azione discrezionale a carico delle Regioni e Province autonome e pertanto al momento non è possibile quantificarne eventuali oneri a carico degli enti locali.

Sul successivo Capo II, la RT afferma che le disposizioni in esso riportate riproducono in larga parte norme già contenute nel D.lgs. n. 230/1995. In ordine alle attività svolte dalle amministrazioni competenti (articoli 24 e 25), la RT evidenzia che queste provvederanno ai conseguenti adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche con riferimento all’attività di supporto dell’ISIN.

Riguardo al Capo III, la RT evidenzia che le norme in esso contenute non comportano nuovi o maggiori oneri per l'erario, trattandosi di previsioni già contenute nel D.lgs. n. 230/1995, se si eccettua l'ultimo comma dell'articolo 28 il cui onere di comunicazione è a carico di un datore di lavoro che non è pubblico.

Infine, sul Capo IV la RT afferma che, non essendo ipotizzabile che un soggetto pubblico sia esercente, in relazione alle attività soggette alla presente sezione non si prevedono nuovi o maggiori costi per le casse dell'erario.

 

In merito ai profili di quantificazione, riguardo all’articolo 16, che istituisce una sezione per il radon nella banca dati radioattività ambientale, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della sua istituzione: andrebbero tuttavia acquisiti elementi in merito alle attività di rilevazione e trasmissione dei relativi dati e alla effettiva possibilità di svolgere le stesse in condizioni di invarianza finanziaria.

Con riferimento all’articolo 14 (campagne statali e regionali di sensibilizzazione sul radon), per quanto riguarda le campagne statali, la RT fornisce assicurazioni circa le risorse disponibili nel bilancio ISIN per il 2020; tuttavia, trattandosi di un adempimento di carattere permanente, andrebbero forniti analoghi elementi con riguardo alle annualità successive, con particolare riguardo alla congruità e alla certezza delle risorse in questione. Inoltre, per quanto riguarda ISS e INAIL, la RT condiziona la neutralità finanziaria ad uno specifico presupposto, ossia che i relativi dati vengano forniti o resi accessibili ai due enti; pertanto, andrebbero acquisite informazioni circa la sussistenza e la permanenza nel tempo del predetto presupposto.

Con riferimento all’articolo 19 (campagne regionali per promuovere la misurazione del radon nelle abitazioni), la relazione tecnica si limita ad affermare che si tratta di attività istituzionali e che pertanto le stesse saranno svolte con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito, trattandosi di un nuovo adempimento di carattere obbligatorio, risulta necessario acquisire dati ed elementi di valutazione circa l’effettiva possibilità, per le regioni, di provvedervi senza fronteggiare nuovi oneri.

 

ARTICOLI 30-35

Lavorazioni minerarie (Titolo V)

Le norme hanno ad oggetto le lavorazioni minerarie, pongono obblighi e divieti in capo ai titolari di permessi, autorizzazioni e concessioni e confermano la potestà di vigilanza e ispettiva in capo all’ISIN e alle autorità regionali di polizia mineraria.

 

La relazione tecnica afferma che l'ISIN svolge i relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che le norme, di carattere ordinamentale, non sono suscettibili di determinare un aggravio per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale delle norme e tenuto conto che le stesse pongono obblighi e divieti in capo a soggetti privati, mentre i compiti e le funzioni dei soggetti pubblici non appaiono sostanzialmente innovativi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. In proposito appare comunque opportuna una conferma.

 

ARTICOLI 36-45

Regime giuridico per importazione, produzione, commercio, trasporto e detenzione (Titolo VI)

Le norme disciplinano l’importazione, la produzione, il commercio, il trasporto e la detenzione di materiale radioattivo o sorgenti radioattive.

In particolare, si prevede che:

§   l’autorizzazione e il controllo per svolgere attività di commercio e intermediazione di materiale radioattivo competa al Ministero dello sviluppo economico, sentito l’ISIN (articolo 36);

§   l’importazione e la produzione di sorgenti di radiazioni ionizzanti a fini commerciali siano notificate ai Ministeri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'interno e all'ISIN (articolo 37);

§   l’utilizzo di materie radioattive nella manifattura di prodotti di consumo, nonché l’importazione e l’esportazione, siano autorizzate dal Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministeri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dell'interno, del lavoro e delle politiche sociali, sentito l'ISIN (articolo 38);

§   vi siano divieti e deroghe nell’uso dei materiali radioattivi in determinate produzioni (come, ad esempio, prodotti per igiene e cosmesi o alimenti e bevande) (articoli 39 e 40).

Vi sono poi una serie di obblighi informativi:

§   nel commercio di sostanze radioattive, generatori di radiazioni ionizzanti, prodotti e apparecchiature in genere contenenti sostanze radioattive, o altre sorgenti di radiazioni, è previsto l’obbligo dell’acquirente di fornire complete informazioni su detti beni (articolo 41);

§   nel commercio di materiali o sorgenti di radiazioni ionizzanti, è previsto l’obbligo di registrazione e comunicazione delle informazioni relative a ciascuna operazione effettuata (articolo 42);

§   nel trasporto o spedizione di materiali radioattivi è previsto l’obbligo di registrazione e trasmissione delle informazioni (articolo 43);

§   per i detentori di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari l’obbligo di registrazione e trasmissione di informazioni all’ISIN (articolo 44);

§   si prevede uno specifico regime di controllo per lo smarrimento, perdita, ritrovamento e uso non autorizzato di sorgenti di radiazioni ionizzanti (articolo 45).

 

La relazione tecnica per una serie di disposizioni – gli articoli 36 (Autorizzazione al commercio di materiali radioattivi), 39 (Divieto di pratiche), 40 (Deroghe), 41 (Informazioni), 42 (Registro delle operazioni commerciali) e 45 (Smarrimento, perdita, furto, ritrovamento e uso non autorizzato di sorgenti di radiazioni Ionizzanti) – afferma che trattasi di norme che non sono suscettibili di determinare un aggravio per la finanza pubblica, in quanto hanno carattere ordinamentale.

Per le altre disposizioni, ossia gli articoli 37 (Importazione e produzione a fini commerciali di sorgenti di radiazioni ionizzanti), 38 (Prodotti di consumo), 43 (Trasporto di materiali radioattivi) e 44 (Detenzione di materie fissili speciali, materie grezze, minerali e combustibili nucleari), la RT sottolinea che i relativi adempimenti e le attività in esse previste saranno svolte con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto indicato dalla RT riguardo alle norme in esame, che hanno come destinatari principalmente soggetti privati e che in larga parte riproducono con aggiornamenti le previsioni del Capo V del D.lgs. n. 230/1995. Con specifico riferimento agli articoli 37, 38, 43 e 44, la RT sottolinea che i relativi adempimenti saranno svolti con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente: sarebbe utile in proposito acquisire ulteriori elementi a conferma dell’effettiva idoneità delle risorse esistenti a garantire tale neutralità.

 

ARTICOLI 46-61

Regime autorizzatorio e disposizioni per rifiuti radioattivi (Titolo VII)

Le norme prevedono la notifica per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti (articolo 46) e i relativi casi di esonero (articolo 47), nonché la registrazione sul sito istituzionale dell'ISIN per i detentori delle sorgenti di radiazioni ionizzanti soggette a notifica o ad autorizzazione (articolo 48).

Con decreto interministeriale sono registrate le sorgenti di radiazioni ionizzanti di tipo riconosciuto (articolo 49). Inoltre, sono previste tutta una serie di pratiche soggette a nulla osta preventivo, come le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti (articolo 50) e quelle relative alle due categorie A e B (articoli 51 e 52); allo stesso modo, si prevede la disciplina sulla fine dell’esercizio di una pratica sottoposta a notifica (articolo 53).

Si disciplina l’allontanamento dei materiali contenenti sostanze radioattive che residuano da pratiche soggette a notifica o autorizzazione (articolo 54) e si prevede un decreto interministeriale per la gestione dei rifiuti radioattivi con caratteristiche di pericolosità diverse dal rischio da radiazioni, anche con riferimento allo smaltimento nell'ambiente (articolo 55).

Vengono disciplinate attività di raccolta e trasporto dei rifiuti radioattivi per il conferimento a installazioni di trattamento o di deposito oppure per lo smaltimento (articolo 56), le spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito provenienti da Stati membri dell'Unione europea o a essi destinate, le importazioni e le esportazioni di rifiuti e di combustibile nucleare esaurito da e verso altri Stati, nonché il loro transito sul territorio italiano (articolo 57) e l’obbligo per i soggetti che esercitano pratiche comportanti la produzione di rifiuti radioattivi allo smaltimento di tali rifiuti in impianti autorizzati situati sul territorio nazionale (articolo 58).

Si prevede il nulla osta preventivo alla realizzazione e all'esercizio di depositi temporanei di rifiuti radioattivi prodotti da terzi o di impianti di gestione o di smaltimento di rifiuti radioattivi (articolo 59), con obbligo per gli esercenti delle attività di gestione di rifiuti radioattivi di registrarsi sul sito istituzionale dell'ISIN, per la trasmissione di tutte le informazioni relative alla loro attività (articolo 60).

Infine, si prevede il potere delle amministrazioni titolari dei provvedimenti autorizzativi, in caso di violazioni gravi o reiterate, di disporre la sospensione dell’attività per un periodo limitato o nei casi di più gravi la revoca del provvedimento autorizzativo (articolo 61).

 

La relazione tecnica per una serie di disposizioni – tra le quali gli articoli 46 (notifica di pratica), 47 (esonero dall'obbligo di notifica di pratica), 49 (registrazione di sorgenti di tipo riconosciuto), 53 (cessazione di pratica), 55 (rifiuti con altre caratteristiche di pericolosità), 56 (attività di raccolta e trasporto di rifiuti radioattivi), 57 (spedizioni, importazioni ed esportazioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito), 58 (specifiche disposizioni sulle spedizioni di combustibile esaurito e di rifiuti radioattivi ai fini dello smaltimento), 60 (obblighi di trasmissione dati) e 61 (sospensione e revoca dei provvedimenti autorizzativi) – afferma che le norme non sono suscettibili di determinare un aggravio per la finanza pubblica trattandosi di norme ordinamentali.

Per le altre disposizioni - ossia gli articoli 50 (nulla osta per le pratiche con sorgenti di radiazioni ionizzanti), 51 (nulla osta per le pratiche di categoria a), 52 (nulla osta per le pratiche di categoria b), 54 (allontanamento dal regime regolamentare) e 59 (nulla osta per installazioni di deposito temporaneo o di impianti di gestione di rifiuti radioattivi) - la RT evidenzia che dallo svolgimento delle attività previste in tali norme, non deriverà un aggravio per la finanza pubblica, atteso che le amministrazioni competenti effettuano dette attività istituzionali nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Infine, sull’articolo 48 (registro delle sorgenti di radiazioni ionizzanti) la RT afferma come tale disposizione costituisca da un lato una semplificazione per l'utente e dall'altro una più completa ed immediata disponibilità di informazioni e dati sulla ubicazione e gestione delle sorgenti di radiazioni ionizzanti essenziali ai fini di monitoraggio e controllo.

In particolare, l'accesso ai dati sarà libero e senza oneri per le pubbliche amministrazioni, rappresentando uno strumento particolarmente utile per le amministrazioni con compiti di vigilanza e per le forze dell'ordine. Sotto altro profilo, rappresenta uno strumento indispensabile all’ISIN anche per la programmazione delle ispezioni. Sotto il profilo degli oneri, l’ISIN, dalla data della sua operatività, ha avviato in collaborazione con UNIONCAMERE un complessivo aggiornamento del sistema informatico di acquisizione, gestione e conservazione dei dati conoscitivi necessari per espletare le proprie funzioni di regolazione, vigilanza e controllo. La RT precisa, al riguardo, che a tali attività si sta già facendo fronte con risorse di bilancio già stanziate e impegnate per l'anno 2019, nonché stanziate e programmate per gli anni 2020 e 2021.

Per tali motivi l’articolo 48 in esame non comporta nuovi adempimenti né nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che, per quanto concerne i compiti delle amministrazioni interessate, gli articoli da 46 a 61 non appaiono presentare contenuti sostanzialmente innovativi rispetto alle corrispondenti norme del D.lgs. n. 230/1995 e quindi non appaiono suscettibili di comportare problemi di sostenibilità sul piano organizzativo e finanziario. In proposito sarebbe comunque utile una conferma.

 

ARTICOLI 62-75

Particolari disposizioni per le sorgenti sigillate ad alta attività e per le sorgenti orfane (Titolo VIII)

Le norme sulle sorgenti sigillate ad alta attività e sulle sorgenti orfane sono divise in due Capi.

In particolare, per quanto concerne il Capo I relativo alle sorgenti sigillate ad alta attività, si prevede che l'impiego di tali sorgenti sia soggetto a nulla osta (articolo 62). Inoltre, sono disciplinati il trasferimento di una sorgente sigillata (articolo 63), l’esportazione di una sorgente con attività superiore a determinati limiti (articolo 64), gli obblighi dell'esercente di un impianto di gestione di rifiuti radioattivi al quale sono conferite sorgenti sigillate ad alta attività (articolo 65) e il relativo libretto di sorgente che deve tenere il detentore di tale sorgente (articolo 66). Si prevede, poi, la registrazione obbligatoria sul sito istituzionale dell'ISIN del soggetto responsabile della sorgente per la trasmissione dei dati relativi all’attività svolta (articolo 67), altri obblighi dei detentori delle sorgenti sigillate (articolo 68), nonché gli obblighi per il fabbricante o il fornitore per l'identificazione della sorgente sigillata (articolo 69).

Sul Capo II, relativo al controllo delle sorgenti orfane, si prevede lo svolgimento da parte dell’ENEA - senza nuovi o maggio oneri per la finanza pubblica - di corsi di formazione per la direzione e il personale degli impianti ove possono essere rinvenute o sottoposte a trasformazione sorgenti orfane (articolo 70), nonché la promozione da parte del Ministero dell'interno, Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, di sistemi diretti al ritrovamento di materiali radioattivi e in particolare di sorgenti orfane nei principali punti di ingresso o di uscita dallo Stato e nei nodi di transito, nei grandi depositi di rottami e negli impianti di riciclaggio dei rottami metallici (articolo 71).

Si prevedono, poi, obblighi dei soggetti che lavorano rottami o altri materiali metallici di risulta, semilavorati metallici o prodotti in metallo, di effettuare la sorveglianza radiometrica sulla presenza di livelli anomali di radioattività o di eventuali sorgenti dismesse, svolta dagli esperti di radioprotezione (articolo 72) e la raccolta da parte dell’ISIN dei dati sul rinvenimento di sorgenti orfane a livello nazionale, nonché l’elaborazione dell'ENEA e la proposta di specifiche campagne per il recupero e la messa in sicurezza delle sorgenti orfane (articolo 73). Sono quindi stabiliti gli obblighi della SOGIN, Operatore nazionale, di garantire la messa in sicurezza di lungo periodo delle sorgenti radioattive dismesse ai fini del loro futuro smaltimento e del Servizio integrato, il cui Gestore è l'ENEA, per garantire tutte le fasi del ciclo di gestione delle sorgenti non più utilizzate (articolo 74), e viene stabilita la competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale allo scambio delle informazioni e alla collaborazione con altri Stati membri dell'Unione Europea o con Paesi terzi interessati e con le pertinenti, organizzazioni internazionali, riguardo allo smarrimento, allo spostamento, al furto e al ritrovamento, di sorgenti e di materiale contaminato da sostanze radioattive (articolo 75).

 

La relazione tecnica per una serie di disposizioni – tra le quali gli articoli 62 (autorizzazioni), 63 (trasferimento della detenzione di sorgenti sigillate ad alta attività nel territorio italiano e di stati membri dell'Unione europea), 64 (esportazioni e importazioni di sorgenti sigillate ad alta attività), 65 (conferimento di sorgenti sigillate ad alta attività dismesse a impianti di gestione di rifiuti radioattivi), 66 (libretto di sorgente), 68 (altri obblighi dei detentori), 69 (identificazione e apposizione di un contrassegno sulla sorgente sigillata ad alta attività), 72 (sorveglianza radiometrica su materiali o prodotti semilavorati metallici o prodotti in metallo) e 75 (cooperazione internazionale e scambio di informazioni) – afferma che trattasi di norme che non sono suscettibili di determinare un aggravio per la finanza pubblica in quanto le stesse hanno natura ordinamentale.

Per le altre disposizioni, ossia gli articoli 70 (formazione e informazione sulle sorgenti orfane), 71 (introduzione di sistemi diretti alla localizzazione e valutazione di sorgenti orfane) e 74 (operatore nazionale e gestore del servizio integrato), la RT evidenzia che trattasi di disposizioni non innovative rispetto alla normativa vigente che pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Inoltre, sull’articolo 67 (registro nazionale delle sorgenti sigillate ad alta attività e dei detentori) la relazione tecnica afferma che a tali attività l’ISIN fa fronte con risorse di bilancio già stanziate e impegnate per l'anno 2019 e stanziate e programmate per gli anni 2020 e 2021.

Sul punto, la RT evidenzia che in virtù di un atto convenzionale tra il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), l’ISIN possiede uno strumento informatico di gestione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti, rilevanti dal punto di vista della radioprotezione, nel quale è compreso il Registro nazionale delle sorgenti radioattive definito all’articolo 9 del D.lgs. n. 52/2007, abrogato e assorbito dal presente decreto.

Infine, per quanto concerne l’articolo 73 (campagne di recupero delle sorgenti orfane), la RT evidenzia come lo stesso riproduca la normativa vigente e, pertanto, le attività previste saranno svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che gli articoli 63, 65, 66, 68 e 69 pongono obblighi in capo a soggetti privati e disciplinano attività da essi svolte, mentre gli articoli 62, 64, 67, 70, 71, 73, 74 e 75, che hanno ad oggetto anche compiti e funzioni di amministrazioni pubbliche, appaiono riproduttivi della legislazione vigente. Anche in tal caso tuttavia, considerato il rilievo tecnico del complesso delle disposizioni contenute nel provvedimento, andrebbe acquisita conferma che le predette attività possano continuare ad essere svolte ad invarianza di risorse.     

 

ARTICOLI 76-105

Impianti

Le norme del Titolo IX (articoli 76-101) e del Titolo X (articoli 102-105) del provvedimento in esame intervengono in materia di autorizzazione e gestione degli impianti nucleari, dettando altresì la disciplina per il rispetto della sicurezza degli stessi e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.

 

La relazione tecnica afferma che i Titoli IX e X in esame non costituiscono recepimento della Direttiva 2013/59, ma riproducono le disposizioni di cui ai Capi VII e VII-bis del vigente D. Lgs. 230/1995, con minimi adeguamenti necessari per assicurare il coordinamento conseguente al riordino e all'armonizzazione della normativa di settore in attuazione del criterio di delega di cui all’articolo 20, comma 1, lettera a), della L. 117/2019.

Tra gli adeguamenti sopra ricordati è compresa anche la sostituzione degli enti ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, successivamente diventata Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT) e ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) con l’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN). Tale modifica non ha carattere innovativo nell'ordinamento, trattandosi di una modifica meramente ricognitiva e di natura formale in quanto il trasferimento delle competenze da ANPA/ISPRA a ISIN è previsto e disciplinato dall'articolo 9 del D. Lgs. 45/2014. In particolare, dette disposizioni stabiliscono che dalla data di operatività dell'ISIN sia trasferito presso il medesimo ente il personale del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di ISPRA e che “ogni riferimento al Comitato nazionale per l'energia nucleare (CNEN), all'ENEA-DISP, all'ANPA, all'APAT, all'ISPRA e all’Agenzia per la sicurezza nucleare contenuti nella L. 1860/1962, nel DPR 1450/1970, nel DPR 230/1995, e nei relativi decreti applicativi, nella L. 99/2009, e nel D. Lgs. 185/2011, e in tutte le altre disposizioni normative di settore attualmente vigenti, sia da intendersi rivolto all'ISIN, che ne assume le funzioni e i compiti”. Gli effetti ordinamentali e finanziari del trasferimento delle competenze da ANPA/ISPRA a ISIN sono stati, pertanto, già esaminati e valutati nell'ambito della relazione tecnica di accompagnamento al D. Lgs. 45/2014. Di conseguenza, la sostituzione nei Capi IX e X di ANPA/ISPRA a ISIN ha natura meramente ordinamentale e formale e non comporta nuovi o ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato.

La RT precisa inoltre che gli articoli 81 (Istruttoria tecnica del progetto di massima), 82 (Consultazione con le amministrazioni interessate) e 104 (Trasparenza) non sono interessati dal recepimento della direttiva 2013/59 e riproducono testualmente gli articoli 38, 39 e 58-quater del D. Lgs 230/1995. Le funzioni e attività ivi previste sono pertanto già svolte dall'ISIN e non comportano, quindi, nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, essendo svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Inoltre, gli articoli 92 (Collegio dei delegati alla sicurezza dell'impianto), 95 (Depositi e complessi nucleari sottocritici) e 96 (Depositi temporanei e occasionali) non sono interessati dal recepimento della direttiva 2013/59 e riproducono testualmente gli articoli 49, 52 e 53-quater del D. Lgs 230/1995. Infine, neppure gli articoli 98 (Autorizzazione per la disattivazione degli impianti nucleari) e 100 (Rapporto conclusivo) sono interessati dal recepimento della direttiva 2013/59, riproducendo testualmente gli articoli 55 e 57 del D. Lgs 230/1995.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che gli articoli in esame hanno ad oggetto l’autorizzazione e la gestione degli impianti nucleari e dettano disposizioni volte al rispetto della sicurezza degli stessi e degli impianti di gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi. Tali disposizioni, a carattere prevalentemente ordinamentale, riprendono con modifiche – che non sembrano rilevanti sotto il profilo finanziario - gli articoli da 36 a 58-quinquies del D. Lgs. 230/1995.

In merito alla sostituzione dei riferimenti all’ANPA (Agenzia nazionale per la protezione dell’ambiente, successivamente diventata Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici - APAT) e all’ISPRA (Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale) con i riferimenti all’Ispettorato per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN), la RT chiarisce che il trasferimento delle competenze da ANPA/ISPRA ad ISIN è stato già previsto e disciplinato dall'articolo 9 del D. Lgs. 45/2014, compreso il trasferimento presso il medesimo ente del personale del Dipartimento nucleare, rischio tecnologico e industriale di ISPRA.

In merito alle disposizioni in esame non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto evidenziato dalla RT.

 

ARTICOLI 106-146

Esposizione dei lavoratori

Le norme, del Titolo XI del provvedimento in esame riproducono e aggiornano le corrispondenti norme di cui al Titolo VIII del D. Lgs. 230/1995, che disciplinano le misure volte a tutelare i lavoratori – inclusi quelli addetti ad attività esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del SSN, dagli istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori di ricerca - dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

La relazione illustrativa precisa che le nuove disposizioni, più che introdurre nell’ordinamento nazionale innovazioni di carattere assoluto, per lo più recano nel loro complesso una specificazione, a livello di maggior dettaglio, di statuizioni già in essere e di quanto già oggi può considerarsi prescritto dalla normativa vigente. In altri termini, pur apparendo ciascuna disposizione più articolata e ricca di prescrizioni rispetto alla precedente normativa, i nuovi obblighi ed adempimenti rappresentano, nella maggior parte dei casi, esclusivamente una esplicitazione di obblighi ed adempimenti ai quali, già allo stato attuale, occorre attendere.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente che gli articoli di cui al Titolo XI in esame contengono nella quasi totalità disposizioni che non introducono innovazioni nell'ordinamento, ma si limitano a specificare, a livello di maggior dettaglio, statuizioni già in essere e quanto già oggi è prescritto dalla normativa vigente. Inoltre, per quanto riguarda le previsioni che riguardano gli obblighi in capo ai datori di lavoro, la RT evidenzia che le comuni attività della pubblica amministrazione non comportano rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti e, pertanto, tali obblighi non riguardano la generalità dei datori di lavoro pubblici. Solo in attività specifiche del settore sanitario sono possibili esposizioni potenzialmente rilevanti sotto il profilo protezionistico. I rischi in esame sono però già oggetto di valutazione nelle strutture sanitarie pubbliche e, inserendosi nel consolidato e più ampio sistema di gestione della sicurezza del servizio sanitario nazionale, non comportano variazioni apprezzabili degli oneri economici rispetto al quadro attuale.

Con riferimento ai singoli articoli la RT afferma altresì che:

·        in merito all’articolo 106 (Organi di vigilanza), la disposizione in esame impedisce, tra l’altro, alle ASL di svolgere ispezioni nelle strutture pubbliche ubicate nel territorio di loro competenza, le quali quindi sono affidate alla vigilanza degli Ispettorati territoriali del lavoro. Tali soggetti attualmente già svolgono dette ispezioni, circostanza che esclude incrementi di oneri a carico della finanza pubblica in quanto la norma in riferimento non incide sull'assetto delle attuali competenze degli organi di vigilanza, che continueranno a svolgere le loro funzioni finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

·        a norma dell’articolo 107 (Definizione di lavoratore), si uniforma la definizione di lavoratore che viene utilizzata in questo contesto alla definizione di lavoratore presente nella disciplina generale in materia di salute e sicurezza (includendo quindi tutti i lavoratori e non solo quelli subordinati o ad essi equiparati). Dalla norma in riferimento non deriva alcun incremento di oneri a carico della finanza pubblica;

·        con l’articolo 108 (Obblighi del datore di lavoro non delegabili) viene riportata una previsione già presente nel decreto legislativo D. Lgs. 81/2008, in merito all'indelegabilità di alcuni compiti propri del datore di lavoro, quali la valutazione del rischio, la nomina dell'esperto in radioprotezione nonché la nomina del medico autorizzato. Tali previsioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico delle casse dell'erario, pur coinvolgendo talvolta datori di lavoro pubblici soprattutto nel campo sanitario;

·        con riguardo all’articolo 109 (Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti), la RT afferma che le previsioni sono già in vigore (articolo 61 del D. Lgs. 230/1995) e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri. In merito al comma 9 - che prevede l'obbligo in capo ai datori di lavoro di trasmettere al Ministero del lavoro i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai fini del loro inserimento nell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti di cui al successivo 126 - tale Archivio sarà creato come sezione dell'Archivio nazionale relativo ai casi di superamento del livello di riferimento, di cui all'articolo 18, e pertanto l'istituzione potrà avvenire senza nuovi o maggiori oneri;

·        gli articoli 110 e 111 (Informazione, formazione e addestramento dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori), non apportano al quadro normativo vigente reali elementi di novità in quanto gli obblighi dagli stessi disposti già sono previsti nell'ordinamento vigente (articoli 36 e 37 decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81);

·        con riferimento agli articoli 113 (Obblighi degli esercenti zone classificate che si avvalgono di lavoratori esterni) e 114 (Protezione dei lavoratori autonomi), le norme si limitano ad esplicitare obblighi già attualmente previsti e non sono pertanto in grado di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        per quanto attiene agli articoli 115 (Altre attività presso terzi), 116 (Molteplicità di datori di lavoro) e 117 (Lavoratori autonomi e dipendenti da terzi, con particolari compiti dell'ambito aziendale), le norme non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la nuova stesura è praticamente identica a quella attualmente in vigore;

·        riguardo all’articolo 118 (Obblighi dei lavoratori), le norme si limitano ad esplicitare obblighi già attualmente previsti e non sono pertanto in grado di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        per quanto riguarda l’articolo 119 (Scambio di informazioni), il gestore dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti trasmette alle autorità competenti o ai soggetti, anche appartenenti ad altri Paesi dell'Unione europea che ne facciano motivata richiesta, le informazioni relative alle dosi ricevute. Nelle more dell'operatività dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti, le informazioni suddette sono trasmesse dal lavoratore stesso. La norma non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la nuova stesura è praticamente identica a quella attualmente in vigore;

·        riguardo agli articoli 120 (Apprendisti e studenti), 121 (Minori), 122 (Ottimizzazione della protezione) e 123 (Provvedimenti e misure relativi al rispetto dei limiti di dose e alle condizioni di esposizione), le norme non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la nuova stesura è praticamente identica a quella attualmente in vigore;

·        con riferimento all’articolo 124 (Esposizioni accidentali o di emergenza), lo stesso prevede l'obbligo dei datori di lavoro di provvedere affinché i lavoratori e il personale di intervento vengano sottoposti a un programma di informazione e formazione, provvedendo altresì a dotare detti soggetti di mezzi di protezione adeguati durante gli interventi di emergenza e fornendo all'esperto di radioprotezione i dati, le informazioni e gli elementi e necessari. Le norme si limitano a rendere coerenti le disposizioni attualmente in vigore con i principi generali previsti dalla direttiva in esame e il contenuto è tale che dalle stesse non discendano nuovi o maggiori oneri;

·        per quanto attiene all’articolo 125 (Sorveglianza fisica), stante la corrispondenza della norma con quella in vigore, la stessa non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        con riferimento all’articolo 126 (Archivio nazionale dei lavoratori esposti), si prevede l'istituzione, presso il Ministero del lavoro, dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti, le cui modalità di accesso sono definite con decreto. L'assenza di oneri derivanti dalle norme in questione si giustifica con la circostanza che detto Archivio sarà creato come sezione di altro archivio già esistente, ovverosia dell'Archivio nazionale relativo ai casi di superamento del livello di riferimento di cui all'articolo 18. In particolare, l'archivio in esame si configurerà come una sezione del già istituito Archivio nazionale dei superamenti dei livelli di azione per il radon e delle radiazioni di origini naturali (di cui all’articolo 10-quater del D. Lgs. 230/1995). Si continuerà ad usare il medesimo software in dotazione, creando una nuova sezione denominata "Archivio nazionale dei lavoratori esposti", che sarà strutturata al fine di renderla idonea all'inserimento dei dati pertinenti. Per tale ragione l'istituzione potrà avvenire senza ulteriori spese. Tali attività saranno svolte dalla competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con le attuali dotazioni strumentali e di personale;

·        per quanto riguarda l’articolo 127 (Servizi di dosimetria), identico al corrispondente in vigore (articolo 76 del D. Lgs. 230/1995), lo stesso stabilisce che chiunque svolge attività di servizio di dosimetria individuale sia soggetto alla vigilanza dell'ISIN. Per quanto evidenziato la norma non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l'ISIN vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali, finanziarie disponibili a legislazione vigente;

·        con riferimento all’articolo 128 (Nomina esperto di radioprotezione), ad eccezione della denominazione dell'esperto, la norma risulta identica al corrispondente articolo vigente (articolo 77 del D. Lgs. 230/1995). Stante tale sostanziale identità di contenuto la norma non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        per quanto attiene all’articolo 129 (Abilitazione degli esperti di radioprotezione: elenco nominativo), l’elenco degli esperti di radioprotezione sostituisce quello degli esperti qualificati (articolo 78 del D. Lgs. 230/1995), già istituito presso il Ministero del lavoro. Vengono disciplinati i gradi di abilitazione con l'introduzione di un terzo grado junior (la cui applicazione è posticipata di diciotto mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, ai sensi del successivo articolo 240) in ambito sanitario al fine di razionalizzare l'organizzazione della sorveglianza fisica all'interno delle strutture sanitarie consentendo maggiore efficacia e efficienza. Gli elementi di novità che la norma presenta rispetto alla disposizione previgente non sono suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e anche le nuove attività relative alla tenuta del registro sono svolte dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito delle risorse umane strumentali e finanziarie disponibili;

·        in merito agli articoli 130 (Attribuzioni dell'esperto di radioprotezione), 131 (Comunicazioni al datore di lavoro e relativi adempimenti), 132 (Documentazione relativa alla sorveglianza fisica della protezione), e 133 (Modalità di classificazione degli ambienti di lavoro e dei lavoratori ai fini della radioprotezione e della sorveglianza fisica), le norme non comportano nuovi o maggiori oneri per le casse dell'erario poiché riproducono le corrispondenti disposizioni in vigore;

·        per quanto riguarda l’articolo 134 (Sorveglianza sanitaria), la sorveglianza di tutti i lavoratori esposti sarà affidata al medico autorizzato e non più suddivisa tra il medico competente e il medico autorizzato per i lavoratori esposti di categoria A, prevedendo un periodo transitorio per consentire ai medici competenti di adeguarsi alla nuova previsione. Tale adeguamento è volto a fornire maggiore tutela ai lavoratori esposti agli effetti delle radiazioni ionizzanti, circostanza dalla quale non discendono nuovi o maggiori oneri per le casse dell'erario;

·        con riferimento all’articolo 135 (Visita medica preventiva), la norma non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la nuova stesura è praticamente identica a quella attualmente in vigore;

·        riguardo all’articolo 136 (Visite mediche periodiche e straordinarie), la norma prevede tra l’altro che la visita medica straordinaria sia eseguita su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali e, pertanto, suscettibile di modificare il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La norma non è suscettibile di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la nuova stesura è praticamente identica a quella attualmente in vigore;

·        per quanto attiene agli articoli 137 (Allontanamento dal lavoro), 138 (Elenco dei medici autorizzati), 139 (Attribuzioni del medico autorizzato), 140 (Documento sanitario personale), 141 (Sorveglianza sanitaria eccezionale), 142 (Segnalazione di incidenti, esposizioni rilevanti e malattie professionali), 143 (Provvedimenti a carico dell'esperto di radioprotezione e del medico autorizzato), 144 (Ricorsi) e 145 (Ricorso avverso il giudizio di idoneità medica), le norme non sono suscettibili di produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto la nuova stesura è praticamente identica a quella attualmente in vigore;

·        riguardo all’articolo 146 (Limiti di dose e di esposizione), non vi sono novità rispetto a quanto stabilito nelle precedenti direttive e nel D. Lgs. 230/1995, ad eccezione dei nuovi limiti per la dose equivalente al cristallino, molto più restrittivi di quelli in vigore. In particolare viene introdotto un limite di dose equivalente al cristallino di 15 millisievert (mSv)/anno per la popolazione e di 20 mSv/anno per i lavoratori esposti (dai 150 mSv attualmente previsti). L'impatto principale della novità riguarderà le strutture sanitarie, per quei lavoratori che svolgono attività di sala operatoria, come medici specialisti, tecnici di radiologia e infermieri. Sotto il profilo finanziario si rileva che per il personale già classificato A, le strutture del SSN sono di fatto già attrezzate a fornire i mezzi di protezione (occhiali schermanti) idonei a garantire il rispetto del nuovo limite. È altresì ipotizzabile che un numero molto piccolo di operatori attualmente classificati in categoria B possa essere riclassificato in categoria A, determinando un costo aggiuntivo in termini di indennità economica e un costo indiretto per ferie aggiuntive previste dai contratti di lavoro. La relazione tecnica afferma di ritenere a ogni modo che si tratterà di situazioni residuali, in considerazione dell'approccio già molto conservativo alla classificazione dei lavoratori attualmente in uso, e in ogni caso, l'invarianza finanziaria potrà, se necessario, essere assicurata dalle strutture sanitarie attraverso una riorganizzazione dei carichi di lavoro del personale classificato in categoria B, senza modifica della classificazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame sono volte a tutelare i lavoratori – inclusi quelli addetti ad attività esercitate dallo Stato, dagli enti pubblici, territoriali e non territoriali, dagli organi del SSN, dagli istituti di istruzione, dalle università e dai laboratori di ricerca - dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti. La RT afferma preliminarmente che le comuni attività della pubblica amministrazione non comportano rischi di esposizione a radiazioni ionizzanti e, pertanto, tali obblighi non riguardano la generalità dei datori di lavoro pubblici, ma solo attività specifiche del settore sanitario, affermando al contempo che i rischi in esame sono però già oggetto di valutazione nelle strutture sanitarie pubbliche e, inserendosi nel consolidato e più ampio sistema di gestione della sicurezza del servizio sanitario nazionale, non comportano variazioni apprezzabili degli oneri economici rispetto al quadro attuale. In proposito, considerato che gli adempimenti in materia hanno carattere obbligatorio e inderogabile, al fine di suffragare pienamente la previsione di invarianza (art. 245), andrebbero acquisiti ulteriori elementi riguardo all’ordine di grandezza degli oneri in questione e all’effettiva possibilità che gli stessi possano trovare capienza nell’ambito delle risorse già utilizzate per il sistema di sicurezza del servizio sanitario nazionale. Detti elementi dovrebbero essere altresì idonei ad escludere l’insorgenza di oneri per strutture pubbliche, anche in ottica prospettica.

Con riferimento alle problematiche rivenienti dalle singole disposizioni, si osserva altresì che le modifiche di cui all’articolo 107 ampliano la definizione di “lavoratori”, non più circoscritta ai lavoratori subordinati o quelli ad essi equiparati. Al contempo, l’articolo 146 prevede nuovi limiti per la dose equivalente al cristallino, molto più restrittivi di quelli in vigore. Da tali modifiche potrebbero discendere nuovi oneri per la finanza pubblica atteso che in capo a soggetti pubblici (con particolare riferimento agli organi del servizio sanitario nazionale e a quelli della protezione civile) potrebbe verificarsi la necessità di adeguare in termini quantitativi e qualitativi la strumentazione di protezione, nonché la fruizione di periodi di riposo e di indennità specifiche. Inoltre, la previsione di limiti più stringenti appare suscettibile di determinare la necessità di adeguare la dotazione di protezione e i protocolli anche con riferimento alle esposizioni accidentali o di emergenza, di cui all’articolo 124. Sul punto, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione al fine di confermare l’invarianza degli oneri assunta dalla RT.

Per quanto attiene all'istituzione, presso il Ministero del lavoro, dell'Archivio nazionale dei lavoratori esposti, di cui all’articolo 126, si prende atto di quanto affermato dalla RT in merito all'assenza di oneri dal momento che detto Archivio sarà creato come sezione dell'Archivio nazionale relativo ai casi di superamento del livello di riferimento. Peraltro, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che gli adeguamenti al software e gli adempimenti connessi al nuovo archivio saranno sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Ciò anche in considerazione che nell’ambito di tale Archivio andrà prevista un’apposita sezione in cui registrare i risultati delle valutazioni di dose effettuate dall'esperto di radioprotezione per i lavoratori esposti, ai sensi dell’articolo 109 del provvedimento in esame.

Riguardo ai compiti aggiuntivi che la RT assume possano essere svolti dalle amministrazioni competenti (in particolare l’ISIN e il Ministero del lavoro) sulla base delle risorse esistenti, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione a conferma di tale ipotesi.

L’articolo 136 prevede, tra l’altro, che la visita medica straordinaria sia eseguita su richiesta del lavoratore qualora la motivazione della richiesta stessa sia ritenuta dal medico autorizzato correlabile ai rischi professionali, innovando rispetto a quanto previsto a legislazione vigente dall’articolo 85 del D. Lgs. 230/1995. In proposito, appare utile acquisire conferma che i soggetti pubblici interessati (con particolare riferimento agli organi del servizio sanitario nazionale) possano effettivamente fare fronte a questa fattispecie nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLI 147-155

Esposizione della popolazione

Le norme del Titolo XII disciplinano le misure connesse con la protezione della popolazione (pubblico) dai rischi derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti.

 

La relazione tecnica afferma preliminarmente che le disposizioni in esame ampliano e rinnovano la normativa in materia, introducendo alcune novità tese a rafforzare la tutela della salute della popolazione. Tali disposizioni – secondo la RT - non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento ai singoli articoli la RT afferma altresì quanto segue:

·        in merito all’articolo 147 (Attività disciplinate. Vigilanza), le previsioni non determinano un impatto sulla finanza pubblica rispetto alla situazione attuale in quanto trattasi di attività di vigilanza che vengono già adempiute dagli organi del Servizio sanitario nazionale e dagli altri organismi regionali nell'esercizio delle loro competenze istituzionali e, pertanto, continueranno ad essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente per tale finalità;

·        con riferimento all’articolo 148 (Norme generali di protezione-Limitazione delle dosi e delle esposizioni), lo stesso impone che chiunque svolga una pratica comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti deve attuare le misure necessarie al fine di evitare che gli individui della popolazione siano esposti al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori ai limiti di dose. Inoltre, viene introdotto il principio di ottimizzazione che impone la riduzione al più basso livello ragionevolmente possibile delle dosi ricevute dalla popolazione. L’articolo contiene disposizioni che non determinano un impatto sulla finanza pubblica in quanto trattasi di adozione di misure necessarie al fine di evitare che gli individui della popolazione siano esposti al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori ai limiti, che sono a carico degli esercenti che svolgono una pratica comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti;

·        in merito all’articolo 149 (Significativi incrementi del rischio di contaminazione dell'ambiente e di esposizione del pubblico. Registrazione e notifica), lo stesso prevede l'obbligo in capo all'esercente, ovvero al vettore autorizzato, di adottare le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio, e richiedere, ove necessario, l'ausilio delle strutture di protezione civile qualora si verifichi una contaminazione radioattiva non prevista o, comunque, un evento accidentale che comporti un significativo incremento del rischio di esposizione del pubblico nelle aree all'interno del perimetro di una installazione o nel corso di un'operazione di trasporto. L’articolo contiene disposizioni che non determinano un impatto sulla finanza pubblica in quanto trattasi di adozione di misure necessarie al fine di evitare che gli individui della popolazione siano esposti al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori ai limiti, che sono a carico degli esercenti che svolgono una pratica comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti;

·        riguardo all’articolo 150 (Disposizioni particolari per i rifiuti radioattivi), le disposizioni non determinano un impatto sulla finanza pubblica in quanto riproducono previsioni già contenute nel D. Lgs. 230/1995 e che prevedono solo obblighi a carico degli esercenti che svolgono una pratica comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. Per l'adozione di eventuali dispositivi e provvedimenti, nonché di ulteriori mezzi di rilevamento e di sorveglianza necessari ai fini della protezione sanitaria, in particolare nelle aree ove coesistono più fonti di rifiuti radioattivi che le amministrazioni competenti potrebbero, in base allo stesso articolo, adottare, la relazione tecnica afferma che l'istruttoria necessaria sarà garantita attraverso l'utilizzo delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

·        per quanto attiene all’articolo 151 (Protezione operativa degli individui della popolazione-Obblighi degli esercenti), le norme sono relative alla protezione operativa della popolazione e agli obblighi degli esercenti, che devono farsi carico del controllo della contaminazione radioattiva nel sottosuolo delle installazioni e dell'accesso degli individui della popolazione nell'area delle suddette installazioni. Inoltre, l'articolo viene coordinato con le disposizioni relative alla stima delle dosi alla popolazione, in particolare per quanto riguarda le valutazioni delle esposizioni che interessano l'esterno delle installazioni e le contaminazioni radioattive. Le disposizioni in esame non determinano un impatto sulla finanza pubblica in quanto trattasi di norme che prevedono solo obblighi a carico degli esercenti che producono, trattano, manipolano, utilizzano, hanno in deposito materie radioattive o comunque detengono apparecchi contenenti dette materie, o smaltiscono rifiuti radioattivi ovvero impiegano apparecchi generatori di radiazioni ionizzanti e che devono farsi carico del controllo della contaminazione radioattiva nel sottosuolo delle installazioni dove si svolgono le pratiche e del controllo dell'accesso degli individui della popolazione nell'area delle suddette installazioni;

·        riguardo all’articolo 152 (Controllo sulla radioattività ambientale), le norme ripropongono le disposizioni di cui all'articolo 104 del D. Lgs. 230/1995 che assegna al Ministero dell'ambiente la competenza per il controllo della radioattività nell'ambiente e al Ministero della salute la competenza per il controllo sulla radioattività degli alimenti e delle bevande, stabilendo altresì che i due Ministeri si diano reciproche informazioni sui controlli effettuati. Si prevede inoltre il conferimento all’ISIN di alcuni compiti, tra cui quelli di coordinamento tecnico finalizzati ad assicurare l'omogeneità dei criteri di rilevamento e delle modalità di esecuzione dei prelievi e delle misure, relativi alle reti nazionali, e di diffusione dei risultati delle misure. Sotto il profilo finanziario, per gli aspetti di competenza del Ministero della salute e di quelli di competenza del Ministero dell’ambiente relativi ai suddetti controlli, la RT afferma che essi rientrano nelle competenze istituzionali dei Ministeri in parola e che saranno svolti con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente;

·        con riferimento all’articolo 153 (Particolari disposizioni per i radionuclidi presenti nel corpo umano), le norme modificano quanto disposto dall’articolo 105 del D. Lgs. 230/1995, rendendolo di immediata attuazione, in merito alle misure per il trattamento dei radionuclidi. In particolare, per quanto concerne gli individui contaminati o portatori di radioattività già ricoverati presso strutture sanitarie o da esse presi in carico, è previsto che la protezione sanitaria dei lavoratori e degli individui della popolazione debba essere garantita dalla struttura medesima, compresa la definizione delle istruzioni e delle norme di comportamento da tenersi dopo la dimissione. Qualora gli individui contaminati non siano invece ricoverati o comunque in carico presso strutture sanitarie, la norma prevede che chiunque ne accerti la contaminazione deve dare immediatamente comunicazione alla ASL competente per territorio, che provvede alla presa in carico del medesimo e, nel caso in cui non necessiti di ricovero, gli fornisce le istruzioni e norme di comportamento. Sotto il profilo dell'impatto sulla finanza pubblica, si rappresenta che tale tipo di controllo sarà svolto con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e che pertanto le disposizioni non saranno suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        per quanto attiene all’articolo 154 (Esposizione della popolazione nel suo insieme), le norme riprendono il corrispondente articolo in vigore (articolo 106 del D. Lgs. 230/1995), specificando che la valutazione complessiva delle dosi da esposizioni mediche viene effettuata secondo le modalità di cui al successivo articolo 168. Sotto il profilo dell'impatto sulla finanza pubblica, tale controllo sarà svolto dall'ISIN con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e che pertanto la previsione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

·        per quanto attiene all’articolo 155 (Riconoscimento dei servizi di dosimetria individuale e degli organismi di misura), le norme modificano quanto disposto dall’articolo 107 del D. Lgs. 230/1995, rendendolo di immediata attuazione, in merito ai servizi di dosimetria e agli organismi che effettuano misurazioni di dose individuale e di radioattività. L'articolo prevede, tra l’altro, che i servizi di dosimetria e gli organismi di misura debbano essere riconosciuti idonei da istituti abilitati mediante decreto, che disciplina anche le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti. Nelle more dell'adozione di detto decreto sono attribuite funzioni di istituti abilitati, all'ISIN e all'INAIL: la relazione tecnica afferma che la predetta attribuzione avviene in applicazione della clausola di invarianza delle competenze e finanziaria. Sotto il profilo finanziario, per gli aspetti di competenza del Ministero della salute e del Ministero del lavoro, la RT rappresenta che tale tipo di controllo sarà svolto nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente rientrando nell'ambito nelle attività istituzionali degli stessi; la disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame sono volte a innovare la normativa vigente, ampliandone la portata applicativa e introducendo alcune novità per finalità di rafforzamento della tutela della salute della popolazione.

Con riferimento all’articolo 148, le disposizioni impongono a chi svolge attività comportanti l'utilizzo di radiazioni ionizzanti l’attuazione di misure che impediscano l’esposizione della popolazione al rischio di ricevere o impegnare dosi superiori ai limiti. A tal riguardo, la RT afferma che le misure non determinano un impatto sulla finanza pubblica in quanto a carico degli esercenti che svolgono una pratica comportante l'utilizzo di radiazioni ionizzanti. In proposito, appare necessario acquisire conferma che eventuali soggetti pubblici esercenti (con riferimento ad esempio agli organi del servizio sanitario nazionale e a quelli della protezione civile) possano effettivamente far fronte alle misure nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, anche alla luce delle modifiche recate dal precedente articolo 146, relativamente ai limiti di dose e di esposizione.

Peraltro, considerazioni di analogo tenore appaiono riferibili:

·         all’articolo 149, che prevede l'obbligo in capo all'esercente, ovvero al vettore autorizzato, di adottare le misure idonee ad evitare l'aggravamento del rischio qualora si verifichi una contaminazione radioattiva non prevista. Il comma 4 dispone che l'esercente adotti un sistema per l'analisi e la registrazione di eventi significativi che hanno comportato o possono comportare esposizioni accidentali o involontarie degli individui della popolazione. Tale disposizione appare innovativa rispetto alla normativa in vigore, di cui all’articolo 100 del D. Lgs. 230/1995;

·         all’articolo 151, in cui si prevede che gli esercenti si facciano carico del controllo della contaminazione radioattiva nel sottosuolo delle installazioni e dell'accesso degli individui della popolazione nell'area delle suddette installazioni.

Anche per tali fattispecie appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione riguardo ai possibili effetti onerosi per soggetti pubblici esercenti; ciò anche alla luce delle modifiche recate dal precedente articolo 146, relativamente ai limiti di dose e di esposizione.

Infine, l’articolo 153 dispone, con riferimento agli individui contaminati o portatori di radioattività già ricoverati presso strutture sanitarie o da esse presi in carico, che la protezione sanitaria dei lavoratori e della popolazione debba essere garantita dalla struttura medesima. Qualora gli individui contaminati non siano invece ricoverati o comunque in carico presso strutture sanitarie, la norma prevede che chiunque ne accerti la contaminazione ne dia comunicazione alla ASL, che provvede alla presa in carico e, nel caso in cui non sia necessario il ricovero, fornisca le istruzioni e norme di comportamento. In proposito, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che tali compiti possano effettivamente essere svolti dai soggetti pubblici interessati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, come affermato dalla RT.

 

ARTICOLI da 156 a 171

Esposizioni mediche

Le norme del Titolo XIII definiscono i principi generali della radioprotezione delle persone sottoposte a esposizioni nell’ambito di procedure (diagnosi, trattamenti, sorveglianza sanitaria, programmi di ricerca) gestite da personale sanitario.

 

La relazione tecnica premette che le disposizioni in esame sono coerenti nella struttura e nel contenuto con le vigenti disposizioni recate dal decreto legislativo n. 187/2000 che sono, in numerosi passi, riprodotte testualmente. La relazione tecnica evidenzia che le innovazioni introdotte perseguono il fine di porre maggiore attenzione sui seguenti aspetti:

·        la giustificazione nei programmi di screening;

·        l'informazione preventiva al paziente sui rischi e benefici dell'esposizione;

·        le responsabilità riguardo l'ottimizzazione;

·        la definizione di ruoli e responsabilità delle figure professionali, in particolare lo specialista in fisica medica;

·        la qualità e sicurezza delle attrezzature;

·        il sistema di registrazione delle dosi.

In generale, la relazione tecnica afferma che si può sostenere che l'applicazione delle norme in questione non comporterà nuovi né maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto:

·        o non implicherà nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni pubbliche, sostanziandosi nel solo aggiornamento di obblighi e compiti già previsti dal decreto legislativo n. 187/2000;

·        o risulterà neutrale, dovendosi fare in modo che i nuovi adempimenti siano garantiti attraverso una rimodulazione dell'assetto organizzativo esistente.

Nel dettaglio la relazione tecnica fornisce una breve analisi delle norme di seguito riportata. L'articolo 156 non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica dal momento che stabilisce in quali casi si applichino le norme del titolo che definisce i principi generali della radioprotezione delle persone esposte. La relazione tecnica afferma che i casi di applicazioni sono confermativi di quelli previsti dalla legislazione vigente con la sola eccezione di quanto indicato alla lettera e) che prevede l’applicazione delle norme per le persone nell'ambito di procedure a scopo non medico condotte con attrezzature medico-radiologiche mentre la norma vigente fa riferimento all’esposizione di persone nell’ambito di procedure medico-legali.

L'articolo 157 non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica, in quanto si limita a rendere ancora più stringenti le condizioni al verificarsi delle quali le esposizioni mediche alle radiazioni ionizzanti sono giustificate.

L’articolo 158, che dispone in merito all’applicazione del principio di ottimizzazione alle esposizioni mediche, non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica in quanto si ribadisce, senza variazioni sostanziali, il principio secondo il quale le dosi devono essere mantenute al livello più basso ragionevolmente ottenibile e compatibile con il raggiungimento dell'informazione diagnostica richiesta o dell'obiettivo terapeutico perseguito. Si rafforza, in ogni modo, il ruolo del Ministero della salute nella promozione e definizione nonché nella revisione periodica dei "Livelli Diagnostici di Riferimento (LDR)" per esami diagnostici, strumento fondamentale per garantire l'ottimizzazione e l'omogeneità della qualità delle prestazioni tra le diverse strutture, che verrà garantita con l'attività delle risorse umane già previste a legislazione vigente, anche sulla base delle indicazioni più aggiornate pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità.

L’articolo 159, che detta la disciplina sulle responsabilità del personale sanitario e del responsabile e dell’esercente dell’impianto radiologico, non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica in quanto rispetto alla normativa vigente si limita, per lo più, a definire con maggior dettaglio le responsabilità e i ruoli dei professionisti sanitari coinvolti nelle esposizioni mediche. La norma, inoltre, introduce l’obbligo di informare preventivamente il paziente sul rapporto rischio/beneficio dell'esposizione, che rientra sempre nelle attività proprie dei professionisti sanitari coinvolti nelle esposizioni mediche stesse. Si prevede, infine, che in tutte le attività che comportano le esposizioni, l'esercente garantisca il coinvolgimento di uno specialista in fisica medica; tale previsione non comporta nuovi oneri per le strutture sanitarie in quanto le norme proposte si limitano a fornire più dettagliate specificazioni rispetto a quanto già previsto nei confronti della medesima figura dalla normativa vigente.

L’articolo 160, che elenca i compiti dello specialista in fisica medica, non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica, anche se trattasi di un articolo innovativo, dal momento che si limita a fornisce specificazioni relative ad una figura che era già presente nelle vigenti norme ma priva di uno specifico articolo che ne definisse le funzioni.

Le norme specificano che lo specialista in fisica medica ha in via esclusiva la responsabilità della misura e della valutazione delle dosi assorbite dai pazienti nell'ambito delle esposizioni mediche, nonché la responsabilità della scelta della strumentazione da impiegarsi nell'ambito dei controlli di qualità da effettuarsi sulle attrezzature medico-radiologiche.

Si introduce, infine, il principio innovativo della collaborazione dello specialista in fisica medica con l'esperto di radioprotezione ai fini della protezione dei lavoratori e degli individui della popolazione, collaborazione che deve essere concretamente garantita dall'esercente.

L’articolo 161, che tratta delle procedure inerenti le pratiche radiologiche, non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica, in quanto definisce solo la procedura per adottare linee guida per le procedure inerenti le pratiche radiologiche clinicamente sperimentate e standardizzate, nonché i criteri per individuare le pratiche terapeutiche di medicina nucleare non standardizzate, nell'ambito delle quali sono altresì fornite raccomandazioni ai medici prescriventi relative ai criteri di appropriatezza e giustificazione, nonché indicazioni sull'entità delle dosi assorbite dai pazienti e sulle modalità di intervento dello specialista in fisica medica. Rispetto alla legislazione vigente viene rafforzata la facoltà in capo al Ministero della salute di emanare specifiche linee guida cliniche. Si tratta in ogni caso di attività che verranno svolte dal Ministero della salute e dall'Istituto superiore di sanità nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 162, che tratta della formazione, non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica in quanto volto esclusivamente a razionalizzare e ad aggiornare il corrispondente art. 7 del decreto legislativo n. 187/2000. Tale norma già prevede che le Università debbano inserire l'attività didattica in materia di radioprotezione del paziente nell'esposizione medica quale insegnamento obbligatorio all'interno degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea. Le modifiche specificano che l’obbligo deve essere adempiuto entro un anno dall'entrata in vigore del testo.

Sono introdotti appositi requisiti in termini di percentuale di crediti da conseguire nella specifica materia della radioprotezione del paziente, estesi anche ai medici di medicina generale al fine di migliorare l'appropriatezza delle prestazioni. In particolare, si prevede che i crediti specifici in materia di radioprotezione debbano rappresentare almeno il 10 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per i medici specialisti, i medici di medicina generale, i pediatri di famiglia, i tecnici sanitari di radiologia medica, gli infermieri e gli infermieri pediatrici, e almeno il 15 per cento dei crediti complessivi previsti nel triennio per gli specialisti in fisica medica e per i medici specialisti e gli odontoiatri che svolgono attività complementare. La relazione tecnica esclude un impatto finanziario rispetto a quanto viene già adempiuto dalle Università affermando che queste garantiranno l’attuazione delle norme con le risorse disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 163, che tratta delle attrezzature medico-radiologiche, non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica in quanto prevede solo interventi di indirizzo destinati agli organi di vigilanza. Gli indirizzi stabiliscono che:

·        tutte le attrezzature radiologiche in uso siano tenute sotto stretta sorveglianza, per quanto riguarda la radioprotezione del paziente;

·        le amministrazioni provvedano affinché solo le strutture in possesso di autorizzazione sanitaria intraprendano pratiche mediche comportanti esposizioni;

·        nell'ambito della programmazione sanitaria si tenga conto anche della necessità di evitare l'inutile proliferazione delle attrezzature radiologiche.

L’articolo prevede, inoltre, una serie di attività di controllo quali:

·        l'attuazione di programmi di garanzia della qualità, compreso il controllo della qualità e la valutazione della dose o dell'attività somministrata ai pazienti;

·        l'effettuazione, secondo le norme di buona tecnica applicabili e tenuto conto delle indicazioni fornite dal produttore, delle prove di accettazione prima dell'entrata in uso di una attrezzatura, di corretto funzionamento nel corso del tempo.

Viene introdotto il riferimento alle norme di buona preparazione come specificate nelle Linee guida per l'applicazione delle norme di buona preparazione dei radiofarmaci in medicina nucleare[1].

Sono infine introdotti i requisiti tecnici e operativi che le nuove attrezzature devono possedere, tenuto conto dello stato dell'arte e dell'evoluzione tecnologica del settore. Si tratta di fatto, secondo la relazione tecnica, di requisiti che la maggior parte delle attrezzature oggi presenti sul mercato sono già in grado di soddisfare e quindi tale aggiornamento non determinerà un aggravio per la finanza pubblica. In questo ambito, in particolare, si prevede che il Ministero della salute, sentito il Consiglio superiore di sanità, avvalendosi dell'Istituto superiore di sanità e tenendo conto dell'evoluzione tecnico-scientifica, proceda all’elaborazione e alla diffusione di linee guida concernenti i criteri specifici di accettabilità delle attrezzature medico-radiologiche, al fine di indicare quando è necessario un adeguato intervento correttivo o la dismissione delle attrezzature. In via provvisoria, nelle more dell'emanazione di tali linee guida è prevista l'adozione di criteri di accettabilità contenuti nei documenti tecnici pubblicati dalla Commissione europea e nelle norme di buona tecnica applicabili. Tali interventi di adeguamento verranno garantiti attraverso l'evoluzione tecnologica e l’Istituto superiore di sanità vi provvederà nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente non determinando, pertanto, un aggravio diretto in termini di spesa sulla finanza pubblica.

L’articolo 164, che tratta della documentazione riferita agli impianti radiologici, non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica in quanto prevede solo obblighi in capo al responsabile dell'impianto radiologico che prevedono la conservazione della documentazione sulle prove e test di qualità delle attrezzature medico-radiologiche.

L’articolo 165, che tratta delle pratiche speciali, non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica in quanto reca solo disposizioni volte a definire quali siano le pratiche più delicate dal punto di vista della radioprotezione del paziente. Conseguentemente nello svolgimento di tali pratiche è necessario mettere in campo requisiti e procedure particolarmente rigorosi. Le novità introdotte, che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, riguardano in particolare i requisiti sulla formazione del personale e sulle attrezzature per lo svolgimento di pratiche a dosi molto elevate, come la radioterapia e la tomografia computerizzata, come richiesto dall'art. 61 della direttiva 2013/59/Euratom. I nuovi requisiti sulle attrezzature sono in linea con l'evoluzione tecnologica che li ha, già, di fatto implementati, non comportando nuovi oneri. Anche nel caso della formazione degli operatori non sussistono nuovi oneri, in quanto trattasi di requisiti già in linea con le linee guida e raccomandazioni di best practice clinica.

L’articolo 166, che tratta della protezione speciale durante la gravidanza e l'allattamento, non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica in quanto non sono state introdotte particolari innovazioni rispetto alla normativa vigente.

L’articolo 167, che tratta delle esposizioni accidentali e indebite, non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica. La relazione tecnica evidenzia che il testo presenta elementi innovativi rispetto alla legislazione vigente prevedendo, fra l’altro, l'obbligo per l'esercente di istituire un sistema per la rilevazione, registrazione e analisi di eventi accidentali, cui deve seguire la comunicazione sull'evento al sistema informativo per il monitoraggio degli errori in sanità (SIMES) istituito presso il Ministero della salute. Si tratterebbe, secondo la relazione tecnica, di norme non suscettibili di determinare un impatto sulla finanza pubblica in quanto esse prevedono di adempimenti che potranno essere assolti con i mezzi strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 168, sulla valutazione delle dosi alla popolazione e audit clinici, non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica in quanto confermativo, nella sostanza, della legislazione vigente.

L’articolo 169, che ha ad oggetto le pratiche implicanti l'esposizione intenzionale delle persone a scopo non medico con attrezzature medico-radiologiche, non è suscettibile di determinare un aggravio per la finanza pubblica in quanto la disposizione ha solo la funzione di elencare le pratiche, svolte con attrezzature medico-radiologiche, ammesse a scopi non medici (es. a scopo medico-legale o per la determinazione dell'età), con i rispettivi requisiti in termini di responsabilità, giustificazione, ottimizzazione e procedure.

L’articolo 170, che ha ad oggetto la vigilanza sull’applicazione delle norme in esame, e l’articolo 171, che disciplina le procedure di modifica degli allegati tecnici riferiti alle norme del Titolo in esame, sono meramente confermativi della legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto del fatto che la relazione tecnica afferma che le norme in esame non sono suscettibili di determinare oneri - in quanto o confermative della legislazione vigente o attuabili a risorse invariate - si rileva che alcune disposizioni sembrano avere un impatto quanto meno di carattere organizzativo.

In particolare:

·         con riferimento all'articolo 156 - che la comma 2, lettera e) prevede che i principi generali della radioprotezione delle persone esposte si applichino nell'ambito di procedure a scopo non medico condotte con attrezzature medico-radiologiche – andrebbe chiarito se la nuova formulazione adottata possa implicare un ampliamento dell’ambito applicativo delle norme (come parrebbe dedursi dell’elencazione delle pratiche di cui all’articolo 169) tale da comportare la necessità di ammodernamenti tecnologici, anche solo per alcune strutture pubbliche;

·         con riferimento all’art. 159, si rileva che il comma 7 innova rispetto alla legislazione vigente (art. 6 del D.lgs. n. 187/2000), prevedendo che nelle attività sanitarie con esposizioni a radiazioni ionizzanti sia “coinvolto” (invece che “disponibile”) uno specialista in fisica medica e che allo stesso siano fornite le risorse necessarie allo svolgimento dell’attività e, infine, prescrivendo diversi livelli di “coinvolgimento” applicabili a varie procedure. La RT afferma che le nuove previsioni sono specificazioni che non modificano o estendono la funzione fondamentale dello specialista in fisica medica. Tuttavia, riguardo alle nuove attribuzioni previste dal comma 7, andrebbero acquisiti elementi informativi circa il maggior coinvolgimento dello specialista in fisica medica e circa i potenziali correlati impatti finanziari o organizzativi per il servizio sanitario nazionale;

·         quanto all’articolo 162, che tratta della formazione, pur rilevando che l’inserimento di attività didattiche in materia di radioprotezione del paziente nell’ambito dei corsi universitari è già previsto a legislazione vigente, si osserva che l’introduzione di un termine di adempimento appare suscettibile di dar luogo a nuovi o maggiori oneri relativamente alle università che non hanno ancora provveduto oppure, comunque, di determinare l’anticipazione temporale di spese previste per esercizi successivi. Parimenti, l’esplicita previsione della necessità di prevede una quantità minima di crediti formativi in materia di radioprotezione nell’ambito di determinati corsi di laurea potrebbe implicare la riorganizzazione dei corsi di formazione nel loro complesso, con possibili ricadute di carattere finanziario. Su entrambi i profili appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Per quanto concerne le norme che trattano dei requisiti delle attrezzature, della formazione degli operatori, dell’emanazione di linee guida (si vedano ad esempio gli articoli 163 sulle attrezzature medico-radiologiche e 165 sulle pratiche speciali), andrebbe chiarito se tali elementi di novità si sostanzino nel mero recepimento in un testo normativo delle migliori pratiche mediche già di fatto operative e se dunque gli eventuali oneri connessi a tali elementi innovativi siano inclusi negli stanziamenti di bilancio previsti per la gestione e ammodernamento periodico e continuo delle attrezzature esistenti, inclusivo della formazione del personale ad esse preposto. In caso contrario, infatti, le disposizioni appaiono suscettibili di determinare maggiori oneri senza che siano indicate le risorse con cui farvi fronte.

 

ARTICOLI da 172 a 190

Sistema di gestione delle emergenze

Le norme del Titolo XIV, Capo I, disciplinano il sistema di gestione delle emergenze negli impianti nucleari e negli altri impianti disciplinati dal Titolo IX[2]. Il Sistema di gestione delle emergenze è, a sua volta, disciplinato dalla normativa che regolamenta il Servizio nazionale di protezione civile.

 

La relazione tecnica esplicitamente specifica che ciascuna norma recata dal Titolo in esame, con l’eccezione dell’articolo 184, è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica fornisce, inoltre, una breve analisi delle norme recate dal Titolo, di seguito riportata.

L'articolo 172 definisce il campo di applicazione del Sistema di gestione delle emergenze.

L'articolo 173 disciplina i principi generali della radioprotezione per le situazioni di esposizione di emergenza.

L'articolo 174 tratta delle esposizioni potenziali nelle emergenze causate da installazioni soggette a provvedimenti autorizzativi. La relazione tecnica ribadisce che le norme stabiliscono che, in caso di attività effettuate con materie radioattive che siano soggette a determinati provvedimenti autorizzativi, gli istanti debbano provvedere ad eseguire le valutazioni preventive della distribuzione spaziale e temporale delle materie radioattive disperse o rilasciate nonché delle esposizioni potenziali relative ai lavoratori e all'individuo rappresentativo della popolazione nei possibili casi di emergenza radiologica.

L’articolo 175 tratta dei piani di emergenza per le installazioni soggette a provvedimenti autorizzativi. Tali piani sono aggiornati dal Prefetto che a tal fine si avvale di un apposito comitato composto da rappresentanti delle amministrazioni pubbliche e da un rappresentante del titolare dell’autorizzazione.  La relazione tecnica evidenzia che ai componenti del comitato non spettano compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

L’articolo 176, che tratta dell’attuazione dei piani di emergenza, specifica quali autorità gli esercenti sono tenute ad informare immediatamente qualora nelle loro installazioni si verifichino eventi che possano comportare emissioni e dispersioni di radionuclidi all'esterno

dell'installazione.

L’articolo 177 definisce il piano di emergenza esterna (si intende esterna agli impianti).

L’articolo 178, che tratta dei presupposti del piano di emergenza esterna, specifica gli elementi da inserire nel rapporto tecnico necessario ai fini della predisposizione del piano di emergenza esterna.

L’articolo 179, che tratta della predisposizione del piano di emergenza esterna, prevede che il Prefetto, sulla base della documentazione trasmessagli ai sensi dell’articolo 178, predisponga il piano di emergenza esterna sul territorio della provincia avvalendosi del "Comitato per la pianificazione e l'emergenza radiologica e nucleare" di cui all'articolo 175.

L’articolo 180, che tratta dell’approvazione del piano di emergenza esterna, prevede le modalità di trasmissione del piano di emergenza da parte del Prefetto, che compie tutti gli adempimenti necessari per assicurarne l'attuazione in caso di emergenza.

L’articolo 181, che tratta del riesame, aggiornamento e annullamento del piano di emergenza esterna, prevede le modalità di riesame del citato piano da parte del Prefetto. Il riesame è effettuato, al massimo ogni triennio, anche sulla base degli esiti delle esercitazioni ed in relazione ai mutamenti sopravvenuti nelle circostanze precedentemente valutate, e particolarmente nell'ambiente fisico, demografico e nelle modalità per l'impiego dei mezzi previsti. La revisione ha lo scopo di adeguare il piano alle mutate esigenze della sicurezza ed allo sviluppo della tecnica e dei mezzi disponibili.

L’articolo 182, che tratta del Piano nazionale di emergenza, prevede che tale Piano sia predisposto dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile avvalendosi di un comitato appositamente costituito a cui partecipano pubbliche amministrazioni ed esperti. Per la partecipazione a detto comitato non sono dovuti compensi, rimborsi spese gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

L’articolo 183, che tratta dell’attuazione del piano di emergenza esterna, specifica le amministrazioni a cui il direttore responsabile di un impianto nucleare ha l'obbligo di dare immediata comunicazione in caso di incidente o del verificarsi di eventi che possano comportare o far temere un'emergenza.

L’articolo 184, che tratta del Centro di elaborazione e valutazione dati, riproduce testualmente, secondo la relazione tecnica, una norma vigente che prevede l’istituzione del Centro di elaborazione e valutazione dati (CEVaD) presso l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare, al fine di assicurare un comune riferimento tecnico nella gestione delle emergenze radiologiche e ne definisce le modalità di funzionamento e i relativi compiti. L'Ispettorato vi provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 185 tratta del piano di emergenza esterna per le aree portuali interessate dalla presenza di naviglio a propulsione nucleare. La relazione tecnica specifica che le attività previste dall’articolo in esame sono svolte dalle amministrazioni interessate nell'ambito delle risorse umane, finanziarie, strumentali disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 186 tratta del piano di emergenza per incidenti durante il trasporto di materie radioattive e fissili.

L’articolo 187 tratta del piano di emergenza per le sorgenti orfane.

L’articolo 188 prevede lo svolgimento di esercitazioni al fine di verificare l'adeguatezza dei piani di emergenza di cui al presente Titolo e dei relativi strumenti di attuazione.

L’articolo 189 prevede che nella predisposizione dei piani di emergenza di cui al presente Titolo si tiene conto delle eventuali conseguenze di emergenze radiologiche e nucleari sul territorio nazionale che possano interessare altri Stati, anche non appartenenti all'Unione europea.

L’articolo 190 prevede che, in casi di necessità e di urgenza, nel corso delle attività di protezione civile svolte sotto la direzione dell'autorità responsabile dell'attuazione dei piani di emergenza nonché nel corso delle attività di polizia giudiziaria, non si applicano gli obblighi di denuncia, di comunicazione, di autorizzazione o di nulla osta previsti dalle norme vigenti per le sorgenti di radiazioni ionizzanti.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’articolo 175 - che prevede che il Prefetto si avvalga di un apposito comitato per la pianificazione dell’emergenza radiologica e nucleare - si rileva che a normativa vigente è già previsto un organismo con funzioni simili, ma non identiche.

Si tratta dell’articolo 118 del decreto legislativo n. 230/1995 il quale prevede che il Prefetto – avvalendosi di un comitato alle sue dipendenze - debba predisporre dei piani di emergenza esterna (ma non interna agli impianti) sul territorio della provincia per assicurare la protezione, ai fini della pubblica incolumità, della popolazione e dei beni dagli effetti dannosi derivanti da emergenza nucleare.

La normativa vigente specifica anche che il Comando provinciale dei Vigili del fuoco deve esplicare i compiti di segreteria ed attuare il coordinamento dei lavori del comitato. Tale disposizione non appare riprodotta nel testo in esame.

Tanto premesso, appare necessario che sia chiarito con quali risorse sarà garantito l’esercizio delle attività non previste a normativa vigente e ed il supporto tecnico-amministrativo all’attività del comitato.

Analogamente, si rileva che l’articolo 182 prevede l’istituzione di un Comitato, non previsto a legislazione vigente, di cui deve avvalersi la Presidenza del Consiglio per la redazione del Piano nazionale per la gestione delle emergenze radiologiche, limitandosi a specificare che ai suoi componenti non spetta alcun emolumento né rimborsi spese. Tanto premesso appare necessario che sia chiarito attraverso l’impiego di quali risorse sarà garantito il funzionamento del comitato.

Con riferimento all’articolo 184, si rileva che esso prevede che il Centro di elaborazione e valutazione dati sia costituito da un membro con funzioni di coordinamento e altri dodici membri di cui sei effettivi e sei supplenti. La normativa vigente prevede che il Centro sia costituito da soli dieci membri, di cui cinque effettivi. Tanto premesso - pur prendendo atto che la relazione tecnica afferma che l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare provvede al funzionamento del Centro nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - si rileva che la relazione medesima non fornisce elementi circa l’eventuale maggior onere da fronteggiare. Sul punto appare utile un chiarimento.

 

ARTICOLI da 191 a 197

Sistema di gestione delle emergenze

Le norme del Titolo XIV, Capo II, disciplinano le attività e le procedure di informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare nelle emergenze descritte nel Titolo XIV, Capo I.

 

La relazione tecnica esplicitamente specifica che ciascuna norma recata dal Titolo in esame è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica fornisce, inoltre, una breve analisi delle norme recate dal Titolo, di seguito riportata.

L'articolo 191 disciplina le attività e le procedure di informazione della popolazione sulle misure di protezione sanitaria e sul comportamento da adottare nelle emergenze di cui al Capo I del presente Titolo.

L'articolo 192 definisce i concetti di popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza radiologica, di popolazione effettivamente interessata dall'emergenza e di piano di emergenza.

L'articolo 193 stabilisce che le informazioni previste nella presente sezione devono essere fornite alle popolazioni individuate ai sensi dell’articolo 192 senza che le stesse ne debbano fare richiesta.

L'articolo 194 disciplina le modalità di informazione preventiva alla popolazione che rischia di essere interessata dall'emergenza.

L'articolo 195 disciplina le modalità di informazione della popolazione interessata dall'emergenza.

L'articolo 196 disciplina le modalità di informazione alle persone che possono intervenire nell’organizzazione dei soccorsi.

L'articolo 197 disciplina le procedure di informazione della popolazione da parte del Dipartimento della protezione civile, che si avvale di un comitato e di una commissione di esperti appositamente costituiti. Ai componenti di tali organi non sono dovuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’articolo 197, si rileva che lo stesso conferma la normativa vigente per quanto riguarda l’istituzione del comitato, ma la innova per quanto concerne la costituzione di una commissione di esperti di cui si avvale il citato comitato. Appare, pertanto, opportuno che il Governo chiarisca con quali risorse sarà garantito il funzionamento di tale commissione.

Non si formulano osservazioni sulle restanti disposizioni del Capo I del Titolo XIV che appaiono riprodurre sostanzialmente quanto già previsto a legislazione vigente.

 

ARTICOLI da 198 a 204

Particolari situazioni di esposizione esistenti

Le norme del Titolo XV disciplinano particolari situazioni di esposizione, ossia quelle derivanti da attività non sottoposte al regime regolamentare o da situazioni di emergenza o da residui di attività del passato per i quali l’esercente non è più giuridicamente responsabile.

Si rammenta che in ambito internazionale (Raccomandazioni ICRP) si distingue fra le esposizioni pianificate, esistenti e di emergenza. Il presente titolo riguarda, appunto, le “esposizioni esistenti”.

 

La relazione tecnica fornisce una breve analisi delle norme recate dal Titolo, di seguito riportata.

L'articolo 198, che definisce l’ambito applicativo delle norme, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare sono elencate le situazioni per le quali trova applicazione la disciplina definita nel Titolo in esame. Sono le situazioni derivanti, fra l’altro, da attività non sottoposte al regime regolamentare o da situazioni di emergenza o da residui di attività del passato per i quali l'esercente non è più giuridicamente responsabile.

L'articolo 199, che detta i principi della radioprotezione per le misure correttive e protettive, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 200, che prevede una campagna di individuazione e valutazione delle situazioni di esposizione esistente, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La norma definisce la modalità con la quale le regioni e le province autonome devono provvedere all'individuazione delle situazioni di esposizione esistente e quando e a chi trasmettere le informazioni in caso di superamento dei livelli di riferimento stabiliti.

L'articolo 201, che tratta delle misure correttive e protettive nelle situazioni di esposizioni esistenti, individua le strategie per la gestione delle situazioni di esposizione esistente e definisce gli obiettivi, le misure correttive e protettive da mettere in atto. A tal fine il Prefetto si avvale di una commissione di rappresentanti delle amministrazioni, degli organismi tecnici, delle realtà economiche e sociali interessate; per la partecipazione a detta commissione non sono dovuti compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati. La disposizione, a giudizio della relazione tecnica, è di tipo ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 202, che tratta dell’attuazione delle misure correttive e protettive, individua le azioni da definire nell'attuazione delle strategie correttive e protettive. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 203 detta disposizioni particolari per taluni tipi di beni di consumo, vietando la messa in circolazione, la produzione, l'impiego, la manipolazione, l'importazione o comunque la detenzione, quando tali attività sono svolte a fini commerciali, di una lista di prodotti contenenti radionuclidi di tipo e provenienza specificata. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 204, che tratta del rinvenimento di materiale radioattivo, integra quanto previsto dalla normativa vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le norme disciplinano fattispecie di carattere residuale o eventuale.

Non si formulano osservazioni sulle norme di carattere programmatico e definitorio (artt. 198, 199 e 203) o comunque riproduttive della legislazione vigente (art. 204).

Gli articoli 200, 201 e 202, innovativi rispetto alla legislazione vigente, prevedono una campagna di individuazione di particolari fonti di radioattività, ad opera delle regioni, nonché l’individuazione di apposite strategie di gestione e il coordinamento delle misure protettive, ad opera del Prefetto che si avvale di una commissione, per i cui membri sono esclusi emolumenti e rimborsi. Andrebbero dunque forniti elementi idonei a consentire una quantificazione degli oneri derivanti dai predetti adempimenti oppure a suffragare la neutralità delle disposizioni.

 

ARTICOLI da 205 a 231

Apparato sanzionatorio

Le norme del Titolo XVI definiscono l’apparato sanzionatorio amministrativo e penale per la violazione delle disposizioni recate dallo schema di decreto legislativo in esame.

In particolare le norme del Capo I (articoli da 205 a 214) sanzionano gli illeciti penali mentre le norme del Capo II (articoli da 215 a 224) sanzionano gli illeciti amministrativi. Nel complesso il novero delle fattispecie sanzionabili è ampliato e l’importo tanto minimo quanto massimo delle singole sanzioni è, in genere, aumentato sebbene esistano eccezioni a tale regola.

Infine le norme del Capo III (articoli da 225 a 231) recano ulteriori disposizioni con portata generale. Nell’ambito di tale Capo acquista particolare rilievo, con riguardo ai profili finanziari del provvedimento, l’articolo 231. Tale norma stabilisce, fra l’altro, che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni amministrative previste dai Capi I (sanzioni degli illeciti penali) e II (sanzioni degli illeciti amministrativi) nonché dall'articolo 225 (sanzioni per comportamenti volti ad ostacolare i controlli) siano versate ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione agli stati di previsione delle amministrazioni competenti all'adozione del provvedimento sanzionatorio. Il terzo comma del citato articolo 231 stabilisce che dall’attuazione delle norme recate dal Titolo XVI in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato.

 

La relazione tecnica evidenzia che, nel definire il nuovo apparato sanzionatorio, il testo in esame - che recepisce l'insieme delle disposizioni della direttiva in tema di radiazioni ionizzanti a tutela della salute di individui della popolazione o di lavoratori - individua tre tipologie di condotte:

·        fortemente anticipatorie rispetto alla tutela del bene giuridico primario e che impongono meri adempimenti formali;

·        di natura precauzionale, volte ad evitare il pericolo che il bene giuridico sia leso;

·        direttamente funzionali ad impedire la lesione diretta del bene giuridico.

Parimenti possono essere individuate nel testo in esame tre macrocategorie di obblighi:

·        di comunicazione (comunicazioni, informazioni o notifiche) o altri adempimenti di natura formale (come la tenuta di registri);

·        che prevedono adempimenti preliminari allo svolgimento delle attività (autorizzazioni, nulla osta, notifiche). Tali obblighi sono diretti a consentire un controllo preventivo in merito all'avvio di attività rilevanti;

·        che fissano divieti o impongono obblighi a tutela più o meno diretta e immediata del bene giuridico protetto.

La relazione tecnica chiarisce che l'intervento normativo disposto realizza un'operazione di riequilibrio e razionalizzazione del complessivo regime sanzionatorio attualmente vigente atteso che condotte omogenee sono punite in modo differente oppure condotte con disvalore minore sono punite in modo più gravoso; pertanto pur mantenendo sostanzialmente fermo il trattamento sanzionatorio già previsto dalla normativa vigente, sono stati disposti adeguamenti dell'entità delle pene previste (ma di minor portata) dove ritenuti opportuni.

La relazione tecnica ribadisce che il Titolo che reca l’apparato sanzionatorio è diviso in tre sezioni, la prima dedicata alle sanzioni penali, la seconda agli illeciti amministrativi e la terza a disposizioni comuni e generali. L'intervento di razionalizzazione è stato disposto in modo tale che ciascuna disposizione sanzionatoria operi un preciso raccordo tra la sanzione e la condotta sanzionata sia descrivendola, per quanto possibile, sia richiamandola attraverso il rinvio alla singola disposizione di interesse ossia senza richiamo generico all'intero articolo. E ciò soprattutto per un'esigenza di tassatività, che costituisce, oltre che un preciso dovere per il legislatore in ambito penale, anche un supporto agli operatori e agli interpreti.

Quindi, sotto il profilo giuridico, a seguito della revisione e razionalizzazione dell'apparato

sanzionatorio amministrativo e penale, la ripartizione delle sanzioni viene effettuata ai fini di conseguire dalle medesime una maggiore efficacia, proporzionalità e dissuasività dai comportamenti illeciti. A tal fine, per ciò che concerne gli illeciti penali, si è disposto un complessivo aggravamento del trattamento sanzionatorio, sia attraverso l’elevazione dei massimi, sia, soprattutto, fissando per tutte le fattispecie il minimo edittale, prima spesso assente. Inoltre, sono state introdotte sanzioni amministrative che reprimono sia condotte già previste nel precedente regime ed in precedenza sanzionate dal punto di vista penale sia condotte di nuova istituzione. Ciò è avvenuto, secondo la relazione tecnica, attraverso l'applicazione di criteri dirimenti tra le fattispecie previste che realizzino la giusta proporzionalità ed adeguatezza tra la condotta violata e la sanzione da irrogare alla luce del livello di gravità della condotta stessa e della tutela da apprestare al bene giuridico protetto; conseguentemente si è prevista l'applicazione di sole sanzioni amministrative per la tipologia di illeciti che comportano la violazione di regole formali che non mettono in pericolo diretto e concreto il bene giuridico protetto.

Alla relazione tecnica – cui si rinvia - è allegato uno schema che illustra, nell’ambito delle sole sanzioni amministrative, quali sono quelle di nuova introduzione e quali sostituiscono sanzioni di rango penale. La relazione tecnica afferma che dall’esame del prospetto si evince che dall'apparato sanzionatorio amministrativo non discendono nuovi o maggiori oneri né minori entrate per il bilancio dello Stato, anzi si può ipotizzare che la valutazione d'impatto del provvedimento in esame, derivante da un più organico sistema di condotte illecite da perseguire sia a livello penale che amministrativo, fa presumere un gettito maggiore in termini di entrate, pur se allo stato non quantificabile. Rimane, secondo la relazione tecnica, confermato il gettito di entrata alle casse dell'Erario derivante dalla riorganizzazione del sistema penale degli illeciti - che si avvarrà, altresì, dei maggiori introiti dovuti dall'inasprimento delle pene pecuniarie - mentre ulteriori entrate perverranno al bilancio dello Stato in applicazione delle sanzioni amministrative di nuova introduzione e dalla riscossione delle somme delle sanzioni amministrative per la violazione di regole formali che non mettono in pericolo diretto e concreto il bene giuridico protetto. Le sanzioni amministrative di nuova introduzione nonché quelle per le quali si è operata la trasposizione dal rango penale a quello amministrativo - stante la violazione di regole formali che non incidono direttamente sul bene protetto - seppure non più soggiacenti alla tutela penale, sono, comunque, incamerate con procedure più celeri, efficaci ed efficienti al bilancio dello Stato per essere, successivamente, riassegnate alle amministrazioni competenti o alle autorità preposte al controllo ed irrogazione delle sanzioni stesse, per il finanziamento di attività connesse al miglioramento della protezione dell’ambiente, dei lavoratori e della popolazione contro i pericoli derivanti dalle radiazioni

ionizzanti, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 231.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alla destinazione a finalità di spesa degli introiti delle sanzioni amministrative riferite a comportamenti non sanzionati a legislazione vigente; si tratta, infatti, dell’utilizzo di somme che non sarebbero, in assenza delle norme in esame, entrate nella disponibilità dell’erario. Diverso è il caso dei comportamenti già sanzionati penalmente e depenalizzati dal testo in esame. Con riferimento a tali comportamenti:

·         la legislazione vigente prevede il pagamento di un’ammenda il cui importo non viene destinato a finalità di spesa;

·         la legislazione proposta prevede invece il pagamento di una sanzione amministrativa da destinare al finanziamento di attività dirette alla protezione dell’ambiente.

Con riferimento a tali fattispecie la relazione tecnica esclude tuttavia effetti finanziari negativi: circa l’effettiva neutralità della riassegnazione a spesa sarebbe dunque necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione. Inoltre, sempre per quanto riguarda la riassegnazione a spesa dei proventi da sanzioni, sarebbe opportuno acquisire un chiarimento circa l’effettiva possibilità di sostenere e programmare impegni di spesa, potenzialmente anche di carattere pluriennale o caratterizzate da elementi di rigidità, a valere su risorse eventuali, e cioè incerte nel se, nel quanto e nel quando: tali chiarimenti appaiono opportuni tenuto conto che la riassegnazione a spesa – e con specifica finalizzazione - riveste carattere obbligatorio, non facoltativo, e che la stessa dovrebbe avere luogo nel medesimo esercizio di riscossione del provento.

 

ARTICOLI da 232 a 245

Disposizioni transitorie e finali

Le norme introducono disposizioni transitorie e finali a corredo del testo in esame.

Tali disposizioni, fra l’altro:

·        definiscono come gestire le procedure amministrative in corso, quali le autorizzazioni o comunicazioni preventive (articoli da 232 a 235);

·        demandano ad un DPCM la definizione delle modalità di applicazione delle norme in esame alle attività di trasporto di materie radioattive (articolo 237);

·        demandano ad un DM l’individuazione delle sostanze radioattive e le opportune misure di protezione dalle stesse nelle pratiche che comportano il loro impiego (articolo 238);

·        prevedono che l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare renda operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro 180 giorni dalla entrata in vigore delle norme in esame (articolo 241);

·        stabiliscono che al Ministero della difesa si applichino le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 66/2010 che reca il codice dell’ordinamento militare in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti (articolo 242);

·        recano la clausola di invarianza finanziaria, secondo cui dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto “non derivano” nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal decreto in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 245).

 

La relazione tecnica afferma che le norme degli articoli da 232 a 237, 239 e 240 hanno carattere ordinamentale o non producono diversi e ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni recate dagli articoli 238, 243, 244 e 245.

Con riferimento all’articolo 241 - che prevede che l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare renda operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti e sui rifiuti radioattivi entro 180 giorni dalla entrata in vigore delle norme in esame - la relazione tecnica chiarisce che il registro è già esistente e la sua tenuta e manutenzione è già valutata in sede di predisposizione del bilancio pluriennale dell'Ispettorato.

Con riferimento all’articolo 242 - che stabilisce che al Ministero della difesa si applicano le disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 66/2010 – la relazione tecnica non sconta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato, considerato che le attività svolte in ambito Difesa, comportando l'impiego di risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio del Dicastero e che con riferimento all'attuazione degli adempimenti discendenti dal nuovo quadro normativo generale, gli oneri della Difesa sono quantificati insieme alle altre amministrazioni interessate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT. Peraltro, con particolare riguardo al termine (180 giorni dalla entrata in vigore delle norme in esame) fissato per l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare al fine di rendere operativo il sistema di registrazione dei dati sulle sorgenti di radiazioni ionizzanti (articolo 241) e all’applicazione al Ministero della difesa delle disposizioni del decreto legislativo n. 66/2010 (codice dell’ordinamento militare) in materia di norme di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dalle esposizioni alle radiazioni ionizzanti (articolo 242), andrebbero acquisiti elementi a conferma della effettiva neutralità delle disposizioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare necessario riformulare il comma 1 dell’articolo 245, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall’attuazione dello schema di decreto in esame non “devono derivare” - anziché “non derivano”, come attualmente stabilito nel testo - nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 



[1] Pubblicate nella Gazzetta Ufficiale n. 274 del 23 novembre 2010.

[2] Quali gli impianti nucleari di potenza, gli impianti nucleari di ricerca, gli impianti per la preparazione e fabbricazione di materie fissili speciali e dei combustibili nucleari.