Impegno a lungo termine degli azionisti e disciplina del sistema di governo societario 26 febbraio 2020 |
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Finalità|Verifica delle quantificazioni| |
FinalitàLo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 7 della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018), per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.
L'art. 1, comma 1, della legge n. 117/2019, in via generale, delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla legge n. 117. Al punto 3 dell'allegato è indicata la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Ai sensi del citato articolo 1, comma 1, della legge n. 117/2019, le deleghe sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Tali ultime norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Inoltre l'
art. 1, comma 3, della legge n. 117/2019 stabilisce, fra l'altro, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni possono essere previste nei decreti legislativi solo per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; qualora non sia possibile far fronte alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea.
L'art. 7 della legge n. 117/2019 reca norme specifiche per l'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49. Gli specifici princìpi e criteri direttivi individuati stabiliscono, fra l'altro, che siano apportate al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di Governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni comunitarie Il citato articolo 7 prevede che da tale attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. |
Verifica delle quantificazioni
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che escludono che dalla revisione delle norme sanzionatorie del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 possano derivare effetti negativi per il bilancio dello Stato. In proposito sarebbe altresì utile chiarire se dette entrate risultino o meno attualmente scontate ai fini delle previsioni di bilancio. Si prende inoltre atto che – come indicato dalla RT – le attività svolte dalla CONSOB per l'irrogazione delle sanzioni sono interamente a carico della suddetta autorità, che vi provvede nell'ambito delle proprie attività istituzionali, a carico del proprio bilancio. Non si hanno osservazioni da formulare riguardo alle restanti norme tenuto conto che le stesse assumono carattere ordinamentale.
In merito ai profili di copertura finanziaria, appare necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non "devono derivare" - anziché "non derivano", come attualmente stabilito nel testo - nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica.
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