Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Impegno a lungo termine degli azionisti e disciplina del sistema di governo societario
Riferimenti: SCH.DEC N.155/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 26/02/2020
Organi della Camera: V Bilancio


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Impegno a lungo termine degli azionisti e disciplina del sistema di governo societario

26 febbraio 2020
Nota di verifica n. 190


Indice

Finalità|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Lo schema di decreto legislativo in esame dà attuazione all'articolo 7 della legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018), per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario.

L'art. 1, comma 1, della legge n. 117/2019, in via generale, delega il Governo ad adottare i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A alla legge n. 117. Al punto 3 dell'allegato è indicata la direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, che modifica la direttiva 2007/36/CE per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti. Ai sensi del citato articolo 1, comma 1, della legge n. 117/2019, le deleghe sono esercitate nel rispetto delle procedure e dei principi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 234/2012 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea). Tali ultime norme disciplinano le procedure e i termini per l'adozione dei decreti legislativi di recepimento delle direttive, nonché i principi e i criteri direttivi di carattere generale per l'attuazione del diritto dell'Unione europea. In particolare, l'articolo 31, comma 4, prevede che gli schemi di decreto legislativo che comportino conseguenze finanziarie debbano essere corredati di relazione tecnica e che su di essi sia richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Inoltre l' art. 1, comma 3, della legge n. 117/2019 stabilisce, fra l'altro, che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni possono essere previste nei decreti legislativi solo per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; qualora non sia possibile far fronte alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle direttive con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea.
L'art. 7 della legge n. 117/2019 reca norme specifiche per l'esercizio della delega per la compiuta attuazione della direttiva (UE) 2017/828 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, recepita con il decreto legislativo 10 maggio 2019, n. 49. Gli specifici princìpi e criteri direttivi individuati stabiliscono, fra l'altro, che siano apportate al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le integrazioni alla disciplina del sistema di Governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali, dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali e dei partecipanti al capitale, al fine di assicurarne la conformità alle disposizioni comunitarie Il citato articolo 7 prevede che da tale attuazione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le autorità interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto legislativo  che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articolo 2: modifica la parte V del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria). La parte V, più specificatamente, contiene la disciplina delle sanzioni. A tal fine:

  • è modificato l'articolo 190.1 che concerne le sanzioni amministrative pecuniarie in tema di disciplina della gestione accentrata di strumenti finanziari. In particolare, sono ridefinite le sanzioni amministrative per le violazioni poste in essere da depositari centrali e intermediari alla disciplina concernente la gestione accentrata di strumenti finanziari. La legislazione vigente fissa la sanzione massima nella misura di cinque milioni di euro ovvero nella misura del dieci per cento del fatturato, quando tale importo è superiore a euro cinque milioni. Il nuovo limite è fissato nella misura di 10 milioni di euro.  Ulteriori modifiche integrano il novero delle fattispecie assoggettate a sanzione e raggruppano in un solo articolo le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia di gestione accentrata in capo agli intermediari;
  • è abrogato l'articolo 190.1-bis in quanto le sanzioni ivi previste a legislazione vigente sono ora ricondotte nell'articolo 190.1, che comporta un importo massimo della sanzione superiore a quello previsto dall'articolo abrogato;
  • sono modificati gli articoli 192-bis, che definisce le sanzioni amministrative in tema di informazioni sul governo societario e di politica di remunerazione e compensi corrisposti e 192-quinquies, che tratta delle violazioni della disciplina delle operazioni con parti correlate. Le modifiche innalzano la misura massima della sanzione che può essere inflitta.

La relazione tecnica afferma, in primo luogo, che lo schema di decreto legislativo reca norme di natura ordinamentale ed evidenzia che le disposizioni in esame sono, in massima parte, rivolte a soggetti privati e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La relazione tecnica chiarisce altresì che, data la natura meramente eventuale delle entrate derivanti dalle disposizioni sanzionatorie introdotte, non è possibile quantificare l'effetto che le nuove fattispecie potrebbero comportare per la finanza pubblica. La relazione tecnica rammenta che la CONSOB è competente per l'irrogazione delle sanzioni introdotte dal presente articolo e che gli oneri per le attività svolte dalla CONSOB sono interamente a carico della suddetta autorità che vi provvede nell'ambito delle proprie attività istituzionali, a carico del proprio bilancio.

La relazione tecnica sottolinea infine che la variazione dell'area di punibilità non comporta

necessariamente una variazione del gettito, data la natura meramente potenziale delle entrate per sanzioni e che, pertanto, non è possibile fornire una quantificazione precisa dell'effetto che la stessa potrebbe comportare. In ogni caso, la relazione tecnica esclude effetti negativi per il bilancio dello Stato.

 

Articolo 3: apporta modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private. Le modifiche, fra l'altro, riguardano:

  • l'articolo 76, che definisce i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali e dei soggetti che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione e di riassicurazione. Le modifiche sono volte a rendere più stringenti tali requisiti;
  • l'articolo 77, che definisce i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza con riferimento ai titolari di partecipazioni in imprese di assicurazione o riassicurazione;
  • l'articolo 188 che definisce i poteri di intervento dell'IVASS. Le modifiche ampliano i poteri di rimozione di soggetti che operano nell'ambito delle imprese di assicurazione o riassicurazione.

La relazione tecnica afferma che le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto riguardano obblighi in capo a imprese di assicurazione e riassicurazione.

Articolo 5: reca la clausola di invarianza finanziaria che specifica che dall'attuazione delle disposizioni del decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei relativi compiti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, che escludono che dalla revisione delle norme sanzionatorie del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 possano derivare effetti negativi per il bilancio dello Stato. In proposito sarebbe altresì utile chiarire se dette entrate risultino o meno attualmente scontate ai fini delle previsioni di bilancio.

Si prende inoltre atto che – come indicato dalla RT – le attività svolte dalla CONSOB per l'irrogazione delle sanzioni sono interamente a carico della suddetta autorità, che vi provvede nell'ambito delle proprie attività istituzionali, a carico del proprio bilancio.

Non si hanno osservazioni da formulare riguardo alle restanti norme tenuto conto che le stesse assumono carattere ordinamentale.

In merito ai profili di copertura finanziaria, appare necessario riformulare il comma 1 dell'articolo 5, recante la clausola di invarianza finanziaria, al fine di prevedere che dall'attuazione dello schema di decreto in esame non "devono derivare" - anziché "non derivano", come attualmente stabilito nel testo - nuovi o maggiori oneri a carico per la finanza pubblica.