DISPOSIZIONI DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI |
ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA |
Lo schema in esame dispone modifiche riguardanti l'ambito di applicazione, le definizioni e le esenzioni all'applicazione della direttiva 2017/2012 apportate alla direttiva 20118/65/UE (c.d. RoHS 2) per alcune categorie di prodotti o per parti di esse. Articolo 1, lett. a): viene modificato l'articolo 2, comma 2, del D.lgs. n. 27/2014, relativo all'ambito di applicazione del decreto n. 27, aggiungendo gli organi a canne tra le apparecchiature esenti dall'ambito di applicazione del decreto stesso (articolo 1, paragrafo 1, lett. b) della direttiva) |
La relazione tecnica afferma che la norma esclude gli organi a canne dall'ambito di applicazione del D.lgs. n. 27/2014, con il quale è stata data attuazione alla direttiva RoHS 2, in quanto le canne degli organi sono costruite con un tipo specifico di lega a base di piombo, per la quale fino ad ora non sono state trovate alternative e, inoltre, il loro tasso di sostituzione è irrisorio (articolo 1, paragrafo 1, lett. b) della direttiva). |
Articolo 1, lett. b): viene introdotta la lettera gg), all'articolo 3, comma 1, del D.lgs. n. 27/2014 (che riporta le Definizioni) con la definizione di "macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale" (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva) |
La relazione tecnica afferma che la norma esclude dall'ambito di applicazione del D.lgs. n. 27/2014, oltre alle macchine mobili non stradali destinate ad esclusivo uso professionale con dispositivo di trazione a bordo, anche le macchine dello stesso tipo con dispositivo di trazione collegato ad una fonte di alimentazione esterna (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva). |
Articolo 1, lett. c): viene introdotta la lettera e-bis) all'articolo 4, comma 4, del D.lgs. n. 27/2014 (relativo alla prevenzione) al fine di escludere le AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche) che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono state immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019 dal divieto di contenere le sostanze tossiche elencate nell'Allegato II del medesimo decreto (articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva). |
La relazione tecnica afferma che la norma estende la deroga alla restrizione alle sostanze di cui all'allegato Il del D.lgs. n. 27/2014 anche ai cavi o ai pezzi di ricambio destinati alla riparazione, al riutilizzo, all'aggiornamento delle finalità o al potenziamento delle capacità di tutte le altre AEE (apparecchiature elettriche ed elettroniche), che non rientravano nell'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE e che sono state immesse sul mercato prima del 22 luglio 2019. In tal modo si consente l'immissione sul mercato secondario dei pezzi di ricambio contenenti le sostanze di cui all'allegato II del D.lgs. n. 27/2014 destinati alla riparazione ed al riutilizzo delle AEE immesse sul mercato anteriormente al 22 luglio 2019 (articolo 1, paragrafo 3, lettera b), della direttiva). |
Articolo 1, lett. d): viene sostituito il comma 5 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 27/2014, (relativo alla prevenzione) al fine di prevedere specifici casi in cui le parti di ricambio possono essere riutilizzate in deroga alle restrizioni indicate al comma 1 dello stesso articolo 4 (articolo 1, paragrafo 3, lettera e), della direttiva). |
La relazione tecnica afferma che la norma prevede specifici casi in cui le parti di ricambio possono essere riutilizzate in deroga alle restrizioni indicate al comma 1 dell'articolo 4 del D.lgs. n. 27/2014. Dunque, nel caso in cui il riutilizzo dei pezzi di ricambio recuperati da AEE immesse sul mercato anteriormente al 10 luglio 2006, da dispositivi medici, medico-diagnostici e di monitoraggio e controllo, nonché quelli recuperati da AEE escluse dall'ambito di applicazione della direttiva 2002/95/CE avvenga in sistemi controllabili di restituzione a circuito chiuso da impresa ad impresa e purché la presenza di parti di ricambio sia comunicata al consumatore, i pezzi di ricambio sono esenti dalle restrizioni di cui all'allegato II del D.lgs. n. 27/2014. In tal modo si consente la riparazione in qualsiasi momento di tutte le AEE immesse sul mercato dell'UE che rientrano nell'ambito di applicazione del D.lgs. n. 27/2014 (articolo l, paragrafo 3, lettera e), della direttiva). |
Articolo 1, lett. e): viene modificata la lettera b) del comma 5 dell'articolo 5 del D.lgs. n. 27/2014, al fine di introdurre un periodo di validità massima dell'esenzione dalle restrizioni previste nel medesimo articolo anche per tutte le AEE non comprese nelle categorie elencate nell'allegato I (categoria 11) del D.lgs. n. 27/2014 (articolo I, paragrafo 4, lettera a), della direttiva). |
La relazione tecnica afferma che la norma introduce un periodo di validità massima dell'esenzione dalle restrizioni anche per tutte le AEE non comprese nelle categorie elencate nell'allegato I (categoria 11) del D.lgs. n. 27/2014. Nello specifico, si prevede che per tali AEE, il periodo di esenzione abbia una validità massima di cinque anni, a decorrere dal 22 luglio 2019 e che tale periodo sia prorogabile. (articolo 1, paragrafo 4, lettera a), della direttiva). |
Articolo 2: dispone che dall'attuazione del decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. |
La relazione tecnica afferma che dall'attuazione del decreto in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, tenuto conto della natura squisitamente ordinamentale delle sue disposizioni, esse non comportano attribuzione di nuove funzioni, aggravio delle risorse strumentali o impiego di nuove risorse finanziarie. |
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del contenuto sostanzialmente ordinamentale del decreto in esame, il quale ha effetto principalmente su facoltà ed obblighi di soggetti privati, e tenuto anche conto che le norme apportano integrazioni a una disciplina (D.Lgs. n. 27/2014) alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari. |