Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista
Riferimenti: SCH.DEC N.145/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 28/01/2020
Organi della Camera: V Bilancio


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Disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista

28 gennaio 2020
Nota di verifica n. 173


Indice

Finalità|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Lo schema di decreto ministeriale in esame apporta modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 che, a sua volta, reca disposizioni regolamentari per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

Lo schema è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 247/2012 che reca la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Il citato comma stabilisce che all'attuazione della legge n. 247/2012 si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia. L'articolo 1, comma 3, della legge n. 247/2012 prevede anche che gli schemi dei regolamenti di attuazione siano trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri richiesti. L'articolo 1 della legge n. 247/2012 ha previsto che i decreti attuativi dovessero essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa mentre entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di attuazione possono essere adottate le necessarie disposizioni integrative e correttive.

Si rammenta, inoltre, che:

  • l'articolo 67 della legge n. 247/2012 ha previsto che dalle disposizioni da essa recate non dovessero derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
  • al D.M. 12 agosto 2015, n. 144 (novellato dal provvedimento ora in esame) non sono stati ascritti effetti finanziari: il relativo schema è stato sottoposto a parere parlamentare nel corso della XVII legislatura (AG n. 113, cfr. l'Analisi degli effetti finanziari n. 48 del 3 dicembre 2014, del Servizio Bilancio dello Stato). Nel corso dell'esame presso la V Commissione, la rappresentante del Governo ha comunicato di aver acquisito conferma, da parte del Ministero della giustizia, che le spese per i corsi di specializzazione, nonché le spese relative al comitato di gestione e al comitato scientifico, sarebbero state integralmente coperte con le quote di iscrizione di cui all'articolo 7, comma 11, del decreto. Secondo detta disposizione, infatti, le quote di iscrizione ai corsi sono determinate in modo da garantire l'integrale copertura delle spese di funzionamento e docenza nonché delle spese di organizzazione e gestione, ivi incluse quelle relative al comitato di gestione e al comitato scientifico.

Il provvedimento si compone di tre articoli ed è corredato di una relazione tecnica predisposta del Ministero della giustizia, non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articoli da 1 a 3: la norma apporta le seguenti modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, che reca disposizioni regolamentari per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista (articolo 1):

  • è abrogato l'articolo 2, comma 3 il quale stabilisce che commette illecito disciplinare l'avvocato che spende il titolo di specialista senza averlo conseguito;
  • è riformulato l'articolo 3 che elenca i settori di specializzazione al fine di ridurne il numero. Il nuovo testo, inoltre, definisce indirizzi nell'ambito dei settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo (ad esempio al settore del diritto civile afferiscono undici indirizzi tra cui diritto successorio, diritto agrario eccetera). La nuova formulazione chiarisce anche che nei tre settori appena citati il titolo di specialista si acquisisce a seguito della frequenza con profitto dei percorsi formativi ovvero dell'accertamento della comprovata esperienza relativamente ad almeno uno degli indirizzi di specializzazione afferenti, in conformità alle disposizioni del regolamento.

I corsi per l'acquisizione del titolo sono già previsti a legislazione vigente come anche le procedure di accertamento della comprovata esperienza;

  • è integrato il testo dell'articolo 6 che definisce le modalità per conseguire il titolo di avvocato specialista. Le integrazioni stabiliscono le caratteristiche del colloquio che deve essere sostenuto nel caso in cui la domanda volta al conseguimento del titolo si fondi sulla comprovata esperienza del richiedente. Detto colloquio ha luogo davanti a una Commissione di valutazione composta da tre avvocati, iscritti all'albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, e da due professori universitari di ruolo in materie giuridiche, in possesso di documentata qualificazione nel settore di specializzazione oggetto delle domande. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, i restanti componenti sono nominati con decreto del Ministro della giustizia. I soggetti in possesso della necessaria qualificazione per la nomina a membro della Commissione sono tratti da un elenco tenuto presso il Ministero della giustizia. L'inserimento nell'elenco è disposto per gli avvocati su designazione del Consiglio nazionale forense e, per i professori di ruolo, su designazione del dipartimento di afferenza;
  • è integrato il testo dell'articolo 7 che detta la disciplina dei percorsi formativi che consentono di conseguire il titolo di avvocato specialista. Le modifiche stabiliscono che i corsi biennali di formazione, con riferimento ai soli settori del diritto civile, del diritto penale e del diritto amministrativo, prevedono una parte generale e una parte speciale di durata non inferiore a un anno destinata alla specializzazione in uno degli indirizzi afferenti al settore;
  • è modificato il testo dell'articolo 8 che prevede il conseguimento del titolo di avvocato specialista per comprovata esperienza solo nel caso del possesso di specifici requisiti. Tra i requisiti è incluso quello che richiede di aver svolto un numero minimo di incarichi nel settore o nell'indirizzo di specializzazione. Le modifiche stabiliscono, tra l'altro, che la Commissione di valutazione, prevista dall'articolo 6, possa prevedere deroghe al possesso del requisito relativo agli incarichi ricevuti previa valutazione della rilevanza dei medesimi;
  • è modificato il testo dell'articolo 11 riducendo il numero di incarichi professionali che devono essere trattati in ciascun anno per conservare il titolo di avvocato specialista.

Si proroga, attraverso opportune modifiche, l'efficacia della disciplina transitoria recata dall'articolo 14 del decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144. Tale disciplina consente il conferimento del titolo di avvocato specialista previo superamento di una prova scritta e orale. All'organizzazione e alla valutazione della prova provvede una commissione composta da docenti rientranti in determinate categorie e nominati dal Consiglio nazionale forense (articolo 2).

È infine stabilito che dalle disposizioni del presente decreto non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (articolo 3).

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni ed in premessa evidenzia la mancanza di effetti negativi per la finanza pubblica recati dal provvedimento stesso, trattandosi di modifiche normative volte a dare luogo ad interventi di carattere procedimentale nell'ottica di una valorizzazione della professionalità degli avvocati, considerata anche la circostanza che gli adempimenti previsti, per lo più espletati dal Consiglio Nazionale Forense e dai Consigli degli ordini circondariali, non determinano profili di onerosità per l'amministrazione giudiziaria.

La relazione tecnica, inoltre, svolge le seguenti considerazioni:

  • con riferimento alla Commissione di valutazione prevista dall'articolo 6 si precisa che per la partecipazione alle riunioni potrà essere previsto il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma, da porre comunque a carico del bilancio del Consiglio Nazionale Forense (che non è incluso nell'elenco delle amministrazioni pubbliche);
  • per quanto concerne la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina a membro della Commissione di valutazione, la relazione tecnica afferma che detta gestione sarà effettuata con modalità informatiche e potrà essere garantita dalle articolazioni ministeriali che già a legislazione vigente sono istituzionalmente deputate alla tenuta e alla gestione di albi, elenchi e registri degli ordini e associazioni professionali, senza aggravio in termini di costi per eventuali adempimenti aggiuntivi connessi all'informatizzazione  del servizio. La relazione tecnica afferma anche che ogni attività collegata al funzionamento ed aggiornamento del citato elenco dei possibili componenti la Commissione di valutazione potrà essere espletata attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La relazione tecnica attribuisce contenuto ordinamentale alle norme recate dall'articolo 2, concernente la disciplina transitoria, e ribadisce il contenuto dell'articolo 3, recante la clausola di invarianza.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme introdotte dal testo in esame all'articolo 6 al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, prevedono la nomina di una Commissione di valutazione composta da tre avvocati e da due professori universitari. Tale Commissione è incaricata di valutare se ai richiedenti possa essere attribuito il titolo di avvocato specialista ed è nominata per i quattro quinti con decreto del Ministro della giustizia. La relazione tecnica afferma che per la partecipazione alle riunioni potrà essere previsto il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma, da porre a carico del bilancio del Consiglio Nazionale Forense: tale previsione non trova peraltro espresso riscontro nel testo in esame. Appare pertanto necessario acquisire elementi volti ad escludere l'eventualità che parte degli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di valutazione possano essere posti a carico del Ministero, con particolare riguardo ai quattro componenti da esso nominati.

Con riguardo alle eventuali spese da sostenere per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina a membro della Commissione di valutazione, andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per i soggetti interessati di svolgere ogni attività collegata alla gestione del citato elenco e ogni altro adempimento derivante dal testo in esame mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo quanto previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 3.