Disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista 28 gennaio 2020 |
Indice |
Finalità|Verifica delle quantificazioni| |
FinalitàLo schema di decreto ministeriale in esame apporta modifiche al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144 che, a sua volta, reca disposizioni regolamentari per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, a norma dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247. Lo schema è stato adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 247/2012 che reca la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Il citato comma stabilisce che all'attuazione della legge n. 247/2012 si provvede mediante regolamenti adottati con decreto del Ministro della giustizia. L'articolo 1, comma 3, della legge n. 247/2012 prevede anche che gli schemi dei regolamenti di attuazione siano trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle disposizioni recate e dei pareri richiesti. L'articolo 1 della legge n. 247/2012 ha previsto che i decreti attuativi dovessero essere emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge stessa mentre entro quattro anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei regolamenti di attuazione possono essere adottate le necessarie disposizioni integrative e correttive. Si rammenta, inoltre, che:
Il provvedimento si compone di tre articoli ed è corredato di una relazione tecnica predisposta del Ministero della giustizia, non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica. |
Verifica delle quantificazioni
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme introdotte dal testo in esame all'articolo 6 al decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, prevedono la nomina di una Commissione di valutazione composta da tre avvocati e da due professori universitari. Tale Commissione è incaricata di valutare se ai richiedenti possa essere attribuito il titolo di avvocato specialista ed è nominata per i quattro quinti con decreto del Ministro della giustizia. La relazione tecnica afferma che per la partecipazione alle riunioni potrà essere previsto il rimborso delle sole spese di trasferta, eventualmente spettante ai componenti non residenti a Roma, da porre a carico del bilancio del Consiglio Nazionale Forense: tale previsione non trova peraltro espresso riscontro nel testo in esame. Appare pertanto necessario acquisire elementi volti ad escludere l'eventualità che parte degli oneri derivanti dal funzionamento della Commissione di valutazione possano essere posti a carico del Ministero, con particolare riguardo ai quattro componenti da esso nominati. Con riguardo alle eventuali spese da sostenere per la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti necessari per la nomina a membro della Commissione di valutazione, andrebbe acquisita conferma dell'effettiva possibilità per i soggetti interessati di svolgere ogni attività collegata alla gestione del citato elenco e ogni altro adempimento derivante dal testo in esame mediante l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, secondo quanto previsto dalla clausola di invarianza di cui all'articolo 3.
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