Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea
Riferimenti: SCH.DEC N.143/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 04/02/2020
Organi della Camera: V Bilancio

Febbraio 2020

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2017/1852, del Consiglio, del 10 ottobre 2017, relativa ai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea Atto del Governo n. 143 marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 115

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 175

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

Premessa.. 1

Articoli 1-9 ((Oggetto ed ambito di applicazione (Art.1); Definizioni (Art.2); Istanze di apertura di procedura amichevole (Art.3); Presentazione di Istanze di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte o della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili dì imprese associate n. 90/436/CEE (Art. 4); Fase istruttoria (Art. 5); Decisione dell'Autorità competente in merito all'istanza di apertura di procedura amichevole (Art.6); Procedura amichevole (Art. 7); Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto (Art. 8); Richiesta di istituzione della Commissione consultiva (Art. 9)) 2

Articolo 10 (Istituzione della Commissione consultiva) 5

Articoli 11-12; 14 e 16-17 (Nomina da parte del giudice nazionale (Art. 11); Elenco delle personalità indipendenti (Art.12); Norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (Art. 14); Risoluzione delle controversie da parte della Commissione consultiva (Art.16); Violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Commissione consultiva o alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (Art.17)) 7

Articolo 13 (Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie) 9

Articolo 15 (Costi della procedura di risoluzione delle controversie) 11

Articoli 18-20 (Decisione, delle autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie (Art.18); Esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie(Art. 19); Pubblicità (Art. 20);) 11

Articolo 21-23 (Disposizioni varie (Art. 21); Modifiche alle disposizioni vigenti (Art. 22); Modalità e procedure operative (Art. 23);) 13

Articolo 24 (Disposizioni finanziarie) 14

Articolo 25 (Decorrenza) 15

 



INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:

Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n.

143

Titolo breve:

Meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea

Riferimento normativo:

Legge 4 ottobre 2019, n.117, art. 8

Relazione tecnica (RT):

Presente

 

Senato

Camera

Commissioni competenti:

In sede consultiva alle Commissioni riunite 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro). In sede osservazioni alle Commissioni 5a (Bilancio) e 14a (Politiche dell'Ue)

Commissioni riunite II (Giustizia) e VI (Finanze); XIV (Politiche dell'Unione europea) e V (Bilancio)

Premessa

Lo schema di decreto legislativo A.G. 143 recepisce la direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio del 10 ottobre 2017 che introduce nell’ordinamento nazionale un meccanismo di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell’ambito dei paesi dell’Unione europea. In particolare, il provvedimento attua la previsione contenuta nella legge 4 ottobre 2019, n. 117 - legge di delegazione europea 2018 - recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea che, all’articolo 8, prevede principi e criteri direttivi specifici di esercizio della delega. La direttiva (UE) 2017/1852 è contenuta nell’allegato A della richiamata legge delega. Il termine per il recepimento della direttiva (UE) 2017/1852 è fissato al 30 giugno 2019.

È previsto dalla richiamata norma che nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 del Consiglio, del 10 ottobre 2017, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge anche i principi e criteri direttivi specifici di cui alle lettere a)-d) dell'articolo 8, comma 1[1].

È altresì previsto che i decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale e che ai relativi oneri, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41?bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Articoli 1-9
((Oggetto ed ambito di applicazione (Art.1); Definizioni (Art.2); Istanze di apertura di procedura amichevole (Art.3); Presentazione di Istanze di procedura amichevole ai sensi degli Accordi e delle Convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni di cui l'Italia è parte o della Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili dì imprese associate n. 90/436/CEE (Art. 4); Fase istruttoria (Art. 5); Decisione dell'Autorità competente in merito all'istanza di apertura di procedura amichevole (Art.6); Procedura amichevole (Art. 7); Ricorso da parte dei soggetti interessati avverso la decisione di rigetto (Art. 8); Richiesta di istituzione della Commissione consultiva (Art. 9))

L'articolo 1 afferma il contenuto dello schema recante la disciplina di diritti e obblighi delle procedure amichevoli di risoluzione delle controversie tra l'Autorità competente italiana e le Autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea per evitare le doppie imposizioni sul reddito e sul patrimonio di cui l'Italia è parte e della Convenzione 90/436/CEE, del 23 luglio 1990, relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate.

L'articolo 2, al comma 1, alle lettere a)-f), reca le definizioni utili ai fini del decreto. Il comma 2 prevede che l'Autorità competente per lo Stato italiano è l'Agenzia delle entrate. Il comma 3 stabilisce che il tribunale competente per lo Stato italiano è la commissione tributaria territorialmente competente. Il comma 4 reca una norma di interpretazione per i termini non definiti dal decreto.

L'articolo 3 disciplina la prima fase della procedura relativa alla presentazione dell'istanza da parte del soggetto interessato. È previsto che l'istanza debba essere presentata entro tre anni dalla data del perfezionamento della prima notifica dell'atto, ovvero dalla data in cui, è stato adottato il provvedimento o si verifica la misura che ha originato la questione controversa. La presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non è preclusa dalle procedure amministrative tributarie che comportano la definitività dell'imposta e non richiede la preventiva instaurazione delle procedure contenziose nazionali. Tuttavia, l'istanza non può essere presentata qualora sulla questione controversa sia intervenuta una sentenza di merito da parte della commissione tributaria competente o una decisione del giudice a seguito di conciliazione. Inoltre, la presentazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole non preclude al soggetto interessato il ricorso ai mezzi di impugnazione previsti dall'ordinamento nazionale, in conformità delle disposizioni normative interne. In caso di presentazione di ricorso sulla questione controversa alla commissione tributaria competente, il processo può essere sospeso e, in tal caso, la riscossione è altresì sospesa.  L'istanza deve essere presentata simultaneamente all'Agenzia delle entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri. E' stabilito che l'istanza presentata all'Agenzia delle entrate è redatta in lingua italiana o corredata di una traduzione ufficiale in lingua italiana. La documentazione allegata all'istanza è corredata della traduzione in lingua italiana o, in alternativa in lingua inglese. Si prevede che sia fatta salva la facoltà da parte dell'Agenzia delle entrate di richiedere una traduzione ufficiale in italiano, ove sia ritenuto opportuno. Le Autorità competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sulla lingua o sulle lingue che intendono utilizzare nelle loro comunicazioni. Qualora decidano di ritirare l'istanza di apertura di procedura amichevole presentata, i soggetti interessati ne danno contemporaneamente comunicazione scritta all'Agenzia delle entrate e a tutte le Autorità competenti degli Stati membri interessati. E' previsto che l'Agenzia delle entrate, ricevuta tale comunicazione, informa tempestivamente le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati della conclusione delle procedure.

L'istanza può essere presentata soltanto all'Agenzia delle entrate qualora il soggetto interessato sia una persona fisica residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato o un'impresa che non sia una grande impresa e non rientri nella categoria di un grande gruppo, ai sensi della direttiva 2013/34/UE, anch'essa residente ai fini fiscali nel territorio dello Stato. L'Agenzia delle entrate, entro due mesi dalla data di ricezione delle comunicazioni, le notifica a tutte Autorità competenti degli altri Stati membri interessati.

L'articolo 4 disciplina i rapporti tra le diverse procedure amichevoli a disposizione del contribuente.

L'articolo 5, dispone che l'Agenzia delle entrate può chiedere al soggetto interessato entro tre mesi dalla data di ricevimento dell'istanza, informazioni supplementari specifiche qualora lo ritenga necessario a fini istruttori. Al comma 3 stabilisce che entro sei mesi dalla data della ricezione dell'istanza di apertura di procedura amichevole o, entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui al comma 1, l'Agenzia delle entrate può decidere di risolvere la questione controversa in via unilaterale, senza coinvolgere le altre Autorità competenti degli Stati membri interessati, dandone tempestiva comunicazione ai soggetti interessati e alle Autorità competenti degli altri Stati membri.

L'articolo 6, stabilisce che l'Agenzia delle entrate adotta una decisione in merito all'accoglimento o al rigetto dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data di ricezione dell'istanza medesima, o entro sei mesi dalla data di ricezione delle informazioni di cui all'articolo 5, comma 1, dandone tempestiva notifica ai soggetti interessati e comunicazione alle Autorità competenti degli altri Stati membri coinvolti. Al comma 3 si precisa che l'Agenzia delle entrate indichi all'interessato i motivi che hanno determinato il rigetto dell'istanza. Il comma 4 prevede il meccanismo di silenzio assenso per cui qualora l'Agenzia delle entrate non abbia notificato una decisione in merito all'istanza entro il termine di sei mesi, detta istanza si considera accolta.

L'articolo 7 regolamenta la fase successiva all'accoglimento dell'istanza, per cui si prevede che l'Agenzia delle entrate e le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati si adoperano per risolvere la questione controversa, mediante procedura amichevole, entro due anni, prorogabili di un altro anno, dalla data in cui è stata effettuata l'ultima notifica della decisione di accoglimento. Anche in questa fase, l'Agenzia delle entrate, nel corso della procedura, qualora lo ritenga necessario, può richiedere ai soggetti interessati di fornire informazioni supplementari. Nel caso in cui sulla questione controversa intervenga, prima del raggiungimento dell'accordo, una sentenza di merito della commissione tributaria o una decisione del giudice a seguito di conciliazione, l'Agenzia delle entrate notifica la decisione alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati e la procedura amichevole ha termine a decorrere dalla data di tale notifica. Al comma 5 si disciplinano le modalità con le quali viene comunicato al contribuente l'accordo raggiunto o i motivi generali del mancato accordo. Il comma 6 prevede che nel caso in cui la questione controversa, originata da un'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria italiana, è stata oggetto di una definizione, anche agevolata, così come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute a seguito dell'instaurazione della procedura amichevole.

L'articolo 8, prevede che il soggetto interessato può presentate ricorso presso la commissione tributaria competente nel caso in cui sia l'Agenzia delle entrate che le altre Autorità competenti abbiano rigettato l'istanza di apertura di procedura amichevole.

L'articolo 9, prevede che il soggetto interessato può presentare all'Agenzia delle entrate e all'Autorità competente degli altri Stati membri interessati la richiesta di istituire una Commissione consultiva ai fini dell'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie. E' prevista una deroga per le persone fisiche e le piccole imprese che possono richiedere l'istituzione della Commissione consultiva, soltanto all'Agenzia delle entrate, che, entro due mesi dalla data di ricezione della richiesta, ne dà simultanea notifica alle Autorità competenti degli altri Stati membri interessati. La Commissione consultiva può essere istituita nei casi di: rigetto dell'istanza; mancato raggiungimento dell'accordo da parte delle Autorità competenti. Sono poi stabilite le condizioni, le modalità e i termini di presentazione della richiesta di istituire la Commissione consultiva. Nel caso in cui intervenga una sentenza di merito questa ha effetti preclusivi sull'accesso alla procedura in esame. L'Agenzia delle entrate rifiuta l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie nei casi in cui siano state irrogate pene per uno dei delitti di cui al Titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica. Inoltre, l'Agenzia delle entrate può altresì rifiutare l'accesso alla procedura di risoluzione delle controversie quando una questione controversa non comporta una doppia imposizione.

 

La RT riferisce sugli articoli da 3 a 9, che le norme rivestono contenuto procedurale sull'istruttoria delle domande.

A tale proposito, assicura in ogni caso che le amministrazioni coinvolte espletano già a legislazione vigente i compiti istruttori, decisori e giurisdizionali ivi previsti e, pertanto, sono in grado di farvi fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

Al riguardo, numerose disposizioni dello schema in esame determinano il coinvolgimento esplicito dell'Agenzia delle entrate, per l'attuazione della normativa, per l'istituzione di appositi organismi amministrativi (Commissioni consultive e di risoluzione delle controversie), nonché per l'approntamento di atti amministrativi, accertativi e comunicazioni-notifiche con modalità e termini espressamente previsti e di volta in volta fissati dalle singole norme (art. 3, commi 7, 11 ; art. 5, commi 1 e 3; art.6, commi 1 e 3; art. 7, comma 1, 3, 4, 5 e 6; art. 9, commi 2, 6, 7 e 8; art. 10, comma 6; art.11, commi 2 e 6; art. 13, comma 1; art. 14, comma 4; art. 18, commi 1 e 6; art. 20, commi 2, 3 e 4; art. 21, comma 4; art.22, comma 3).

Pertanto, fermo restando che lo schema reca all'articolo 24 una specifica previsione di spesa relativa alla istituzione degli organismi di cui agli articoli 10 e 13, andrebbe valutata l'opportunità dell'inserimento anche di una clausola di neutralità di invarianza complessiva per i nuovi procedimenti di consultazione da parte dei contribuenti. Inoltre, la RT andrebbe integrata con l'illustrazione degli elementi e dati che siano idonei a comprovare l'effettiva sostenibilità delle nuove procedure a carico delle risorse umane e strumentali che sono già previste in bilancio per l'Agenzia delle entrate ai sensi della legislazione vigente, attraverso anche una loro riprogrammazione allorché ciò si rendesse necessario al fine di assicurarne la integrale copertura di nuovi fabbisogni di spesa[2].

Articolo 10
(Istituzione della Commissione consultiva)

Il comma 1 prevede che la Commissione consultiva è istituita entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta e, una volta istituita, il suo presidente ne informa tempestivamente il soggetto interessato.

Il comma 2 ne stabilisce la relativa composizione: a) un presidente; b) un rappresentante di ciascuna Autorità competente interessata (previo accordo delle Autorità competenti, il numero di tali rappresentanti può essere aumentato a due per ciascuna Autorità competente); c) una personalità indipendente nominata da ciascuna Autorità competente degli Stati membri (previo accordo delle Autorità competenti, il numero di tali personalità nominate può essere aumentato a due per ciascuna Autorità competente).

I commi 3 e 4 disciplinano le modalità di nomina delle personalità indipendenti.

Il comma 5 prevede le ragioni per cui, tranne il caso in cui le personalità indipendenti siano state nominate dal tribunale competente o dall'organo di nomina nazionale degli altri Stati membri interessati, l'Agenzia delle entrate può comunque opporsi alla nomina di una personalità indipendente in aggiunta a qualsiasi ragione preventivamente concordata con le Autorità competenti interessate: a) detta personalità appartiene a una delle amministrazioni fiscali interessate oppure esercita delle funzioni per conto di una di tali amministrazioni o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso dei tre anni precedenti; b) in qualsiasi momento nel corso degli ultimi 5 anni precedenti la data della sua nomina, detta personalità detiene o ha detenuto una partecipazione rilevante o il diritto di voto oppure è o è stata dipendente o consulente di un soggetto interessato; c) detta personalità non offre sufficienti garanzie di obiettività per la risoluzione della controversia; d) detta personalità è impiegata presso un'impresa che fornisce consulenza fiscale, o presta altrimenti consulenza fiscale a titolo professionale o si è trovata in tale situazione in qualsiasi momento nel corso di un periodo di almeno tre anni prima della sua nomina.

Il comma 6 prevede i divieti e le incompatibilità degli incarichi delle personalità indipendenti nominati nella commissione consultiva.

Il comma 7 prevede che i rappresentanti delle Autorità competenti e le personalità indipendenti nominate nominano un presidente dall'elenco delle personalità previsto dall'articolo 12. Salvo diversamente convenuto, il presidente è individuato in un giudice.

 

La RT si sofferma sulle norme, ribadendo che l'articolo prevede che la Commissione consultiva debba essere composta da un Presidente, da un rappresentante di ciascuna autorità interessata, e da una personalità indipendente per ciascuno Stato per un totale di 5 membri.

Inoltre, aggiunge che la regola generale prevista per la Commissione Consultiva prevede l'adozione della procedura con "Parere Indipendente" (Independent Opinion), di cui calcola gli oneri.

 

Ipotesi "Independent opinion"

 

Ai fini della stima assume un costo per ciascun arbitro pari a 10.000 euro (1.000 x 10gg), da dividere tra i due Stati; ne deriva che il costo del singolo arbitro per ciascuno Stato è indicato pari a 5.000 euro (1.000 euro x 10)/2.

Considerando che ogni Collegio è costituito da 5 arbitri, il costo complessivo è di 50.000 euro (10.000 euro x 5) da dividere tra i due Stati per un totale di 25.000 euro a Stato.

Sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, fornite dall'Agenzia delle Entrate, stima che quelle che saranno soggette ad arbitrato tra l'Italia ed i Paesi dell'Unione europea possano essere circa n.25 in ragione di anno.

Pertanto, la stima dei costi dell'intero Collegio per gli arbitrati "independent opinion" risulta pari a 625.000 euro (25.000 euro x 25) per ciascun Stato.

In aggiunta, per quanto riguarda le spese di missione, si assumono i seguenti valori di riferimento:

·      80 euro al giorno, per due pasti;

·      250 euro al giorno, per l'albergo;

·      1.000 euro forfetariamente, per l'aereo.

In definitiva reca una stima spese per una missione del Collegio in 21.500 euro – 5 x (10 x (80 + 250) + 1.000).

Moltiplicando il costo di ciascuna missione per il numero di procedure arbitrali (25), si ottiene una stima di 537.500 euro (21.500 x 25), somma da dividere tra i due Stati.

Quindi, le spese di missione per tutti gli arbitrati di tipo "independent opinion" ammontano a 268.750 euro per un singolo Stato.

Il costo totale complessivo della fase arbitrale di tipo "independent opinion", comprensivo delle spese di missione ammonterebbe a 893.750 euro (625.000 euro + 268.750 euro) per ogni singolo Stato in ragione di anno.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richiesti i criteri utilizzati per l'ipotesi di stima del compenso per gli arbitri, che, pur rapportato alla misura prevista all'articolo 15, comma 1 per le personalità indipendenti (max 1.000 euro al giorno), la RT riferisce però a soli 10 giorni di lavoro per ciascuna procedura.

Inoltre, anche con riferimento al numero delle procedure amichevoli stimate in ragione annua, premesso che la RT si limita ad indicare la fonte nell'Agenzia delle entrate, il grado di prudenzialità del dato ivi assunto (n. 25 procedure di Indipendent opinion) andrebbe suffragato dall'Agenzia anche alla luce di dati storici su procedure analoghe.

In aggiunta, venendo anche ai parametri delle spese di missione considerati nella procedura "Indipendent opinion" andrebbero richieste puntuali indicazioni in merito ai criteri adottati nella stima degli oneri indennitari e per la consumazione dei pasti e di soggiorno alberghiero, oltre che del viaggio[3], posto che la normativa vigente in materia di rimborsi prevede importi specificamente previsti anche in corrispondenza ai livelli di inquadramento del personale incaricato[4].

In merito alla valutazione complessiva degli oneri delle procedure si rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 13.

Articoli 11-12; 14 e 16-17
(Nomina da parte del giudice nazionale (Art. 11); Elenco delle personalità indipendenti (Art.12); Norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (Art. 14); Risoluzione delle controversie da parte della Commissione consultiva (Art.16); Violazione degli obblighi derivanti dalla partecipazione alla Commissione consultiva o alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie (Art.17))

L'articolo 11, ai commi da 1 a 3, prevede la possibilità per il soggetto interessato di ricorrere al Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio in caso di inerzia da parte dell'Agenzia delle entrate nell'istituzione della Commissione consultiva o nella nomina dei componenti. Nei commi successivi è disciplinata la procedura di ricorso e si precisa che il provvedimento del Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio è reclamabile.

L'articolo 12 riguarda l'elenco delle personalità indipendenti nominate dagli Stati membri. Il comma 2 attribuisce al Ministero dell'economia e delle finanze la nomina di almeno tre persone che siano competenti e indipendenti e in grado di operare con imparzialità e integrità, tenendo conto dei titoli accademici e professionali di tali persone, delle loro competenze, della loro esperienza e della sussistenza di eventuali conflitti di interesse. Il comma 3 dispone che in caso di nomina di un magistrato ordinario in servizio, questi debba avere requisiti aggiuntivi di esperienza almeno di cinque anni con funzioni giudicanti di legittimità e esperienza nel settore. Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure e le modalità, relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti di nomina nazionale, nonché alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco.

L'articolo 14, prevede, al comma 1, che le Autorità competenti degli Stati membri interessati concordano le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione alternativa per la risoluzione delle controversie.

Il comma 2 indica il contenuto necessario delle norme di funzionamento.

Il comma 3 stabilisce che se una Commissione consultiva è istituita per esprimere un parere per decidere sull'accettazione dell'istanza di procedura amichevole ai sensi dell'articolo 9, comma 3, lettere a) e b). In tal caso le norme di funzionamento riportano solo alcune delle informazioni di cui al comma 2. 

Il comma 4 prevede che entro centoventi giorni dal ricevimento della richiesta di istituzione della Commissione consultiva l'Agenzia delle entrate comunica ai soggetti interessati: a) le norme di funzionamento della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie; b) la data entro la quale è adottato il parere sulla risoluzione della questione controversa; c) i riferimenti alle disposizioni giuridiche applicabili nel diritto nazionale degli Stati membri e agli accordi o Convenzioni applicabili.

Il comma 5 afferma che qualora le Autorità competenti non abbiano notificato le norme di funzionamento ai soggetti interessati conformemente ai commi da 2 a 4, le personalità indipendenti e il presidente completano le norme di funzionamento in base alle norme standard stabilite dalla Commissione europea e le trasmettono ai soggetti interessati entro due settimane dalla data in cui è stata istituita la Commissione consultiva o la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

L'articolo 16, prevede al comma 1 che la Commissione Consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 9, colma 3, lettere a) e b), è tenuta all'adozione di una decisione sull'accettazione dell'istanza di apertura di procedura amichevole entro sei mesi dalla data della sua istituzione. Essa notifica la propria decisione alle Autorità competenti degli Stati membri interessati entro trenta giorni dall'adozione della stessa.

Il comma 2 prevede che qualora la Commissione confermi che sussistono tutte le condizioni indicate agli articoli 3 e 5, comma 2, su richiesta di una delle Autorità Competenti, è avviata la procedura amichevole di cui all'articolo 7.

Il comma 3 afferma che se nessuna delle Autorità competenti ha chiesto l'avvio della procedura amichevole entro sessanta giorni dalla data di notifica della decisione della Commissione di cui al comma I, quest'ultima emette un parere su come risolvere la questione controversa.

Il comma 4 dispone che la Commissione consultiva istituita in relazione alla fattispecie di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), emette un parere su come risolvere la questione controversa.

Il comma 5 prevede che i pareri di cui ai commi 3 e 4 sono emessi entro sei mesi dalla data in cui è stata istituita la Commissione indicata al comma I. A tal fine, nel caso di cui al comma 3, la suddetta Commissione si considera istituita alla data in cui è scaduto il termine di sessanta giorni indicato nel medesimo comma 3.

Il comma 6 prevede che qualora la Commissione ritenga che l'emanazione di un parere sulla questione controversa richieda più di sei mesi, tale periodo può essere prorogato di tre mesi; in tal caso essa informa di tale proroga le Autorità competenti degli Stati membri interessati ed i soggetti interessati.

Il comma 7 stabilisce che la Commissione consultiva basa il proprio parere sulle disposizioni degli Accordi e delle Convenzioni di cui all'articolo 1, nonché sulle eventuali nonne di diritto interno applicabili adottando un parere a maggioranza semplice dei propri membri.

Il comma 8 dispone che la Commissione di cui al comma 1 rende i propri pareri per iscritto.

Il comma 9 prevede che nel caso in cui sulla questione controversa intervenga una sentenza di merito da parte della Commissione tributaria competente o una decisione del giudice a seguito di conciliazione, dopo la presentazione della richiesta di istituzione della Commissione consultiva ma prima che la Commissione consultiva abbia notificato il proprio parere all'Agenzia delle entrate, quest'ultima informa le altre Autorità competenti degli Stati membri interessati e la suddetta Commissione degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.

Il comma 10 dispone che ai fini dell'istruttoria delle procedure di cui al presente articolo, i soggetti interessati, previo accordo delle Autorità competenti, possono fornire alla Commissione consultiva le informazioni, le prove o i documenti che possono essere rilevanti ai fini della decisione o del parere.

Il comma 11 afferma che su richiesta della Commissione consultiva i soggetti interessati possono intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale dinanzi alla suddetta Commissione. I soggetti interessati possono, altresì, intervenire personalmente o tramite propri rappresentanti muniti di procura generale o speciale su loro richiesta e previo accordo delle Autorità competenti degli Stati membri interessati dinanzi alla medesima Commissione.

L'articolo 17 prevede al comma 1 che le personalità indipendenti e qualsiasi altro membro della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sono tenuti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni che ricevono in qualità di membri delle suddette Commissioni.

Il comma 2 stabilisce che in caso di violazione degli obblighi di cui al comma l si applichi l'articolo 622 del codice penale in tema di sanzioni per le violazioni del segreto d'ufficio.

Il comma 3 prevede che i soggetti interessati e i loro rappresentanti non devono divulgare le informazioni e i documenti che ricevono durante, le procedure di risoluzione delle controversie.

 

La RT si limita a certificare che gli articoli disciplinano l'eventuale istituzione di una commissione consultiva ovvero di una commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

A tale proposito, vale l'assicurazione che le amministrazioni coinvolte espletano già a legislazione vigente i compiti istruttori, decisori e giurisdizionali ivi previsti e pertanto sono in grado di farvi fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

Al riguardo, si rinvia alle considerazioni formulate in relazione agli articoli 1 e 2.

Articolo 13
(Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie)

Il comma 1 prevede che le Autorità competenti degli Stati membri interessati possono concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie, in luogo della Commissione consultiva, per esprimere un parere su come risolvere la questione controversa. Le Autorità competenti degli Stati membri possono altresì concordare di istituire una Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie sotto forma di un Comitato permanente.

Il comma 2 stabilisce che ferme le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 5 e 6, la Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie può essere diversa dalla Commissione consultiva per quanto riguarda la sua composizione e forma.

Il comma 3 dispone che possono essere nominati presso tale Commissione come personalità indipendenti anche magistrati ordinari in servizio, purché abbiano svolto per almeno cinque anni o svolgano da almeno cinque anni funzioni giudicanti di legittimità e abbiano comprovata esperienza nel settore tributario. I magistrati ordinari sono indicati al Ministro dell'economia e delle finanze dal Consiglio superiore della magistratura.

Il comma 4 prevede che con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le procedure e le modalità, relative alla composizione dell'elenco delle personalità indipendenti di nomina nazionale, nonché alla rimozione delle stesse dal suddetto elenco

Il comma 5 prevede che salvo diversamente concordato nelle norme di funzionamento di cui all'articolo 14, le disposizioni degli articoli 15, 16 e 17 si applicano alla Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

 

La RT ribadisce che il dispositivo in esame prevede anche la possibilità per gli Stati di adottare una Commissione "alternativa" per la risoluzione delle controversie con composizione e procedura decisionale diversa (Final offer) rispetto alla Commissione "consultiva".

 

Ipotesi "Final offer".

 

La RT ipotizza in tre il numero dei componenti del Collegio arbitrale.

Ai fini della stima si assume un costo per ciascun arbitro pari a 5.000 euro (1.000 x 5gg), da dividere tra i due Stati; ne deriva che il costo del singolo arbitro per Ciascuno Stato è pari a 2.500 cura (1.000 euro x 5)/2.

Considerando che ogni Collegio è costituito da tre arbitri, il costo complessivo è di 7.500 euro.

Sulla base degli esiti delle procedure amichevoli, si stima, sulla base dei dati forniti dall'Agenzia delle Entrate, che quelle che saranno soggette ad arbitrato tra l'Italia ed i Paesi dell'Unione europea possano essere circa 25 in ragione di anno. La stima dei costi dell'intero Collegio per gli arbitrati risulta pari a 187.500 euro (7.500 euro x 25).

Per quanto riguarda le spese di missione, si assumono i seguenti valori di riferimento:

·      80 euro al giorno, per due pasti;

·      250 euro al giorno, per l'albergo;

·      1.000 euro forfetariamente, per l'aereo.

Le spese di missione per l'intero Collegio (relativamente ad un singolo arbitrato) sono stimate in 7.950 euro – 3 x (5 x (80 + 250) + 1.000).

Moltiplicando il costo di ciascuna missione per il numero di procedure (25), si ottiene una stima di 198.750 euro (7.950 x 25), somma da dividere tra i due Stati.

Quindi, la stima delle spese di missione per tutti gli arbitrati ammonta a 99.375 euro per un singolo Stato in ragione di anno.

Il costo totale complessivo dei processi arbitrali di tipo Final Offer, comprensivo delle spese di missione, è stimato in 286.875 euro (187.500 euro + 99.375 euro) in ragione di anno.

In conclusione, la RT ritiene di stimare prudenzialmente la spesa totale del decreto nella misura di 893.750 euro annui, in maniera tale da coprire anche l'eventualità che le procedure siano in numero superiore a 25, considerato che non tutte rivestiranno la forma, più onerosa, della Independent Opinion.

 

Al riguardo, per i profili di quantificazione, andrebbero richieste rassicurazioni in merito alla prudenzialità dell'ipotesi sottesa alla stima dell'onere unitario previsto per la corresponsione del compenso a ciascun arbitro (indicati in numero di 3 per collegio) per la procedura de quo, che la RT limita a soli 5 giorni di lavoro anzichè i 10 giorni previsti per la procedura alternativa della Commissione consultiva di cui all'articolo 10.

Inoltre, anche con riferimento al numero delle procedure amichevoli previste in ragione annua, premesso che la RT si limita ad indicare la fonte nell'Agenzia delle entrate, il grado di prudenzialità del dato di 25 procedure soggette ad arbitrato andrebbe suffragato alla luce di dati storici.

Quanto ai parametri delle spese di missione considerate, andrebbero richieste puntuali indicazioni in merito ai livelli di inquadramento ipotizzati alla luce delle indicazioni specifiche previste dalla legislazione vigente, che sono rapportate alla qualifica professionale e all'inquadramento degli aventi diritto.

Andrebbero poi chiarite le conseguenze derivanti dalla facoltà riconosciuta dal comma 1 agli Stati membri di istituire un Comitato permanente anziché singole Commissioni. In tal caso si potrebbero infatti determinare oneri permanenti, anche al di là del numero delle singole procedure attivate ogni anno.

Nel complesso, posto che la spesa complessiva indicata dalla RT è ritenuta come congrua in relazione ad entrambe le procedure di cui al presente articolo e a quelle di cui all'articolo 10, risulta determinante la correttezza nella quantificazione dei singoli fattori d'oneri per cui si rinvia alle osservazioni già svolte.

Articolo 15
(Costi della procedura di risoluzione delle controversie)

Il comma 1 prevede che fatta eccezione per i casi disciplinati dal comma 3 e salvo che le Autorità competenti degli Stati membri interessati non abbiano concordato diversamente, siano ripartiti equamente tra gli Stati membri: a) le spese sostenute dalle personalità indipendenti chiamate a consultazione nei singoli stati; b) i compensi versati alle personalità indipendenti, in misura non superiore a 1.000 euro a persona al giorno per ogni giorno di riunione della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

Il comma 2 prevede che le spese sostenute dal soggetto interessato non siano a carico degli Stati membri coinvolti.

Il comma 3 stabilisce che sono a carico del soggetto interessato tutte le spese di cui al comma 1, lettere a) e b), qualora questi abbia presentato una comunicazione scritta di ritiro dell'istanza di proceduta amichevole; o una richiesta di istituzione della Commissione consultiva in seguito a un rigetto dell'istanza di apertura di Procedura amichevole deciso per i motivi indicati all'articolo 6, comma 2, e la Commissione consultiva abbia deciso che le Autorità competenti interessate hanno rigettate l'istanza previo accordo delle Autorità competenti degli Stati membri interessati.

 

La RT si limita a riferire che l'articolo 12 (Costi della Procedura) della Direttiva 2017/1852, viene recepito nell'articolo in esame, ivi prevedendosi che i costi dell'arbitrato siano divisi equamente tra i due Stati e che il compenso giornaliero sia limitato a 1.000 euro a persona al giorno.

 

Al riguardo, non ci sono osservazioni.

Articoli 18-20
(Decisione, delle autorità competenti a seguito della procedura di risoluzione delle controversie (Art.18); Esecuzione delle decisioni adottate nell'ambito delle procedure amichevoli o delle procedure di risoluzione delle controversie(Art. 19); Pubblicità (Art. 20);)

L'articolo 18, prevede al comma 1 che l'Agenzia delle entrate e le altre Autorità competenti interessate si accordino su come risolvere la questione controversa entro sei mesi dalla notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie.

Il comma 2 prevede che l'Agenzia delle entrate e le altre Autorità competenti interessate possono adottare una decisione che si discosta dal parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie. Tuttavia, se non raggiungono un accordo su come risolvere la questione controversa, esse sono vincolate da tale parere.

Il comma 3 stabilisce che nel caso in cui la controversia, originata da un'attività di controllo dell'Amministrazione finanziaria, è stata oggetto di una definizione, anche agevolata, così come disciplinata dalle norme vigenti, l'Agenzia delle entrate, se del caso, ridetermina in aumento o in diminuzione le imposte dovute.

Il comma 4 afferma che la decisione adottata non costituisce un precedente.

Il comma 5 dispone che qualora sulla questione controversa intervenga, dopo la notifica del parere della Commissione consultiva o della Commissione per la risoluzione alternativa delle controversie una sentenza di merito delle Commissione tributaria o una decisione del giudice a seguito di conciliazione, l'Agenzia delle entrate informa le Autorità competenti degli altri Stati membri interessati e le suddette Commissioni degli effetti della decisione che pone termine alla procedura di risoluzione delle controversie.

Il comma 6 prevede che l'Agenzia delle entrate notifichi al soggetto interessato la decisione sulla risoluzione della questione controversa entro trenta giorni dalla data in cui detta decisione è stata adottata.

Il comma 7 dispone che qualora la notifica della decisione sulla questione controversa non venga effettuata da parte dell'Agenzia delle entrate entro il termine il soggetto interessato può presentare ricorso alla commissione tributaria competente al fine di ottenere la notifica della suddetta decisione.

L'articolo 19 prevede al comma 1 che in esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 18, da cui derivi una variazione del reddito o dell'imposta, l'Agenzia delle entrate dispone il rimborso o lo sgravio delle imposte non dovute ovvero la riscossione delle imposte dovute.

Il comma 2 prevede il raddoppio dei termini per la procedura di accertamento ai fini dell'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi degli articoli 7 e 18.

Il comma 3 prevede che sulle eventuali maggiori imposte dovute a seguito della rideterminazione di cui agli articoli 7, comma 6, e 18, comma 3, si applicano le sanzioni, salvo il caso in cui queste siano state già definite in via agevolata secondo quanto stabilito dalle norme vigenti, e gli interessi a decorrere dalla data della decisione adottata ai sensi dei medesimi articoli 7 e 18. Nel solo caso in cui la pretesa erariale sia stata integralmente annullata, il rimborso delle sanzioni è consentito previa presentazione di apposita istanza da parte del soggetto interessato.

Il comma 4 afferma che nelle decisioni adottate ad esito delle procedure di cui al comma 1, ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo si tiene conto delle somme già versate.

Il comma 5 stabilisce che le decisioni di cui al comma 1 sono attuate a condizione che il soggetto interessato accetti per iscritto le decisioni medesime entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione e contestualmente rinunci ad altri mezzi di impugnazione. Qualora vi sia un contenzioso pendente in sede nazionale, ai fini dell'attuazione della decisione, il soggetto interessato deve fornire prova dell'avvenuto deposito presso il competente organo giurisdizionale dell'atto di rinuncia al contenzioso e ad altri mezzi di impugnazione.

Il comma 6 prevede che le decisioni di cui al comma 1 costituiscono titolo per la riscossione delle somme dovute all'ente impositore e per il pagamento delle somme dovute al soggetto interessato.

Il comma 7 dispone che le disposizioni dei commi da 1 a 6 si applicano anche se il rimborso, lo sgravio o la riscossione si riferiscono ad imposte divenute definitive in Italia.

Il comma 8 prevede che nel caso in cui la decisione adottata ai sensi degli articoli 7 e 18 non venga eseguita dall'Agenzia delle entrate, il soggetto interessato può presentare ricorso alla commissione tributaria competente, per chiedere l'esecuzione di detta decisione.

Il comma 9 afferma che la decisione adottata ai sensi dell'articolo 18 non può avere esecuzione qualora a seguito di ricorso del soggetto interessato il Presidente della Commissione tributaria regionale del Lazio accerti che una delle personalità indipendenti nominate non possedeva, al momento della nomina o della decisione, i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 10.

L'articolo 20, stabilisce al comma 1 che le Autorità competenti possono convenire di pubblicare integralmente le decisioni di cui all'articolo 18 previo consenso di ciascuno dei soggetti interessati.

Il comma 2 afferma che qualora le Autorità competenti interessate o il soggetto interessato non diano il consenso alla pubblicazione integrale delle decisioni di cui al comma 1, le Autorità competenti pubblicano una sintesi delle stesse. Tale sintesi contiene una descrizione della questione, l'oggetto, la data, i periodi d'imposta interessati, la base giuridica, il settore industriale, una breve descrizione del risultato finale e l'indicazione del metodo arbitrale utilizzato.

Il comma 3 prevede che prima della pubblicazione, l'Agenzia delle entrate trasmette al soggetto interessato le informazioni di cui al comma 2. E' previsto che entro sei mesi dalla ricezione delle informazioni, il soggetto interessato può chiedere all''Agenzia delle entrate di non pubblicare informazioni relative a qualsiasi segreto commerciale, aziendale, industriale o professionale o procedura commerciale, oppure contrarie all'ordine pubblico.

Il comma 4 prevede che l'Agenzia delle entrate notifichi tempestivamente alla Commissione europea le informazioni da pubblicare ai sensi dei camini 2 e 3.

 

La RT, dopo aver confermato che le norme in esame recano la disciplina dell'esecuzione delle decisioni (18-20), assicura che le amministrazioni coinvolte espletano già a legislazione vigente i compiti istruttori, decisori e giurisdizionali ivi richiamati e pertanto sono in grado di farvi fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

Al riguardo, si ribadiscono le considerazioni già formulate sugli articoli 1 e 2, cui si rinvia.

Articolo 21-23
(Disposizioni varie (Art. 21); Modifiche alle disposizioni vigenti (Art. 22); Modalità e procedure operative (Art. 23);)

L'articolo 21, stabilisce al comma 1 che alle informazioni richieste ai sensi degli articoli 5, comma 1, e 7, comma 3, si applicano le disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali, dei segreti commerciali, aziendali, industriali, professionali o delle procedure commerciali.

Il comma 2 prevede che la trattazione della questione controversa nell'ambito della procedura amichevole o della procedura di risoluzione delle controversie non impedisce l'instaurazione o la continuazione, nell'ordinamento interno, di procedimenti che possono dar luogo all'irrogazione di sanzioni relativi alla medesima questione controversa.

Il comma 3 stabilisce che nel caso in cui nell'ordinamento interno siano stati avviati procedimenti penali per uno dei delitti in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto condotte di cui al Titolo II del decreto legislativo 10 marzo 2000; n. 74, in relazione al reddito o al patrimonio oggetto di rettifica e detti procedimenti si svolgano simultaneamente ad una delle procedure di cui al presente decreto legislativo, l'Agenzia delle entrate può sospendere le suddette procedure fino alla data dell'esito finale dei procedimenti.

Il comma 4 prevede che qualora per qualsiasi motivo una questione controversa non sussista più, le procedure di cui al presente decreto legislativo si concludono con effetto immediato. L'Agenzia delle entrate ne dà tempestiva comunicazione ai soggetti interessati, indicando i motivi che hanno determinato la chiusura delle procedure.

L'articolo 22, al comma 1 prevede l'impugnabilità della decisione dell'Agenzia delle entrate di rigetto dell’istanza di procedura amichevole presentata ai sensi della direttiva.

Il comma 2 introduce la possibilità per il contribuente di sospendere il processo in caso di presentazione di istanza di apertura di procedura amichevole. Ai sensi del successivo comma 3, la sospensione del processo comporta anche la sospensione della riscossione ed opera sino a conclusione delle procedure previste dalla citata direttiva (UE) 2017/1852.

Il comma 4, al fine di garantire il necessario raccordo con le disposizioni dell’articolo 31?quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n; 600, prevede l’inclusione delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale disciplinate dalla direttiva ai fini del riconoscimento della rettifica in diminuzione del reddito.

L'articolo 23 stabilisce che con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definite le modalità e le procedure necessarie al fine di rendere operative le disposizioni del presente decreto, con particolare riferimento all'articolo 3, commi 1, 6, 7, 9, 10, 11 e 12, all'articolo 5, commi l e 2, all'articolo 7, commi 3 e 5, all'articolo 9, commi 1, 2 e 5, all'articolo 18, comma 6 e all'articolo 19, commi 1 e 5.

 

La RT evidenzia che le norme recano disposizioni ordinamentali e procedurali. In proposito, assicura che le amministrazioni coinvolte espletano già a legislazione vigente i compiti istruttori, decisori e giurisdizionali ivi previsti e pertanto sono in grado di farvi fronte con le risorse umane strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

 

Al riguardo, si rinvia innanzitutto alle considerazioni formulate sull'articolo 1 e 2.

Poi, con specifico riferimento ai commi 3 e 4 dell'articolo 22, laddove è rispettivamente prevista la sospensione della procedura di riscossione in presenza di un'istanza di apertura di procedura amichevole e l'inclusione delle procedure di risoluzione delle controversie in materia fiscale, tra quelle valevoli ai fini del riconoscimento della rettifica in diminuzione del reddito, andrebbero richiesti puntuali chiarimenti in merito ai possibili effetti d'impatto peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.

Articolo 24
(Disposizioni finanziarie)

L'articolo prevede che agli oneri derivanti dall'attuazione del decreto, valutati in 893.750 euro annui a decorrere dall'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

La RT certifica che l'articolo reca la previsione dell'onere relativo all'attivazione dello schema di decreto la sua copertura, disposta a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 3, della legge 4 ottobre 2019, n. 117, recante "Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea — Legge di delegazione europea 2018".

 

Al riguardo, per i profili di copertura, andrebbero richieste conferme in merito alla presenza delle disponibilità, libere da impegni già perfezionati o in via di perfezionamento, a decorrere dal 2020, a valere degli stanziamenti ivi richiamati dalla norma nell'ambito dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze[5], nonché, richieste rassicurazioni in merito all'adeguatezza delle rimanenti risorse a fronteggiare i relativi fabbisogni di spesa già programmati.

Articolo 25
(Decorrenza)

Le disposizioni del presente decreto legislativo si applicano alle istanze di apertura di procedura amichevole presentate a decorrere dal 1° luglio 2019 sulle questioni controverse riguardanti il reddito o il patrimonio, relativi al periodo d'imposta che inizia il 1° gennaio 2018 e ai successivi periodi d'imposta.

 

La RT non si sofferma sul dispositivo.

 

Al riguardo, nulla da osservare.



[1]     In particolare: a) apportare al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, recante disposizioni sul processo tributario, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2017/1852; b) coordinare e raccordare le disposizioni dei decreti legislativi per l'attuazione della direttiva (UE) 2017/1852 con gli obblighi internazionali in materia fiscale, ivi compresa la Convenzione relativa all'eliminazione delle doppie imposizioni in caso di rettifica degli utili di imprese associate, con atto finale e dichiarazioni, fatta a Bruxelles il 23 luglio 1990, ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 22 marzo 1993, n. 99; c) procedere, oltre a quanto previsto dalla lettera a), alla modifica delle altre disposizioni nazionali al fine di dare attuazione a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2017/1852, tenuto conto anche degli obblighi internazionali in materia fiscale di cui alla lettera b); d) fissare i princìpi e le modalità di interazione con i procedimenti giurisdizionali nazionali per assicurare la puntuale attuazione di quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1852, con particolare riferimento alle facoltà di cui all'articolo 16 della medesima direttiva.

[2]     Sul punto, si segnala che al finanziamento degli oneri di gestione e funzionamento della Agenzia delle entrate è intestato nel bilancio dello Stato il capitolo 3890 dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, per cui il bilancio 2020-2022 reca una previsione di spesa annua di circa 2,5 miliardi di euro. L'Agenzia delle entrate è ente di diritto pubblico dotato di autonomia di bilancio.

[3]     L'articolo 1, comma 216 della legge finanziaria 2006, ha stabilito che "ai fini del contenimento della spesa pubblica, al personale appartenente alle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che si reca in missione o viaggio di servizio all'estero, il rimborso delle spese di viaggio in aereo spetta nel limite delle spese per la classe economica". L'allegato7, annesso alla manovra non associava risparmi alla disposizione. Cfr. Senato della Repubblica, XIV Legislatura, Servizio Bilancio, Nota di Lettura n.175, pagina 53.

[4]     Sul punto si rinvia agli articoli 15 della legge n. 836/1973 e 8 della legge 417/1978; alla legge 513/1978 e ai limiti di spesa di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto legge n. 78/2010, nonché alle disposizioni contrattuali vigenti per i singoli comparti.

[5]     Capitolo 2815 che reca una previsione di 128,6 milioni di euro per il 2020 e di 171,9 per il 2021-2022 e a decorrere.