Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate
Riferimenti: SCH.DEC N.118/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 29/10/2019
Organi della Camera: V Bilancio

Atto del Governo n. 118Riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate

Ottobre 2019

marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 95

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 148

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA. - 3 -

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO.. - 4 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLI 1-12. - 4 -

Revisione dei ruoli del personale delle Forze armate. - 4 -

 

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

Atto n.

118

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate

Riferimento normativo:

articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132

Relazione tecnica (RT):

presente

 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame è adottato ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 132/2018 (Conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 113/2018, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica)

L’articolo 1, comma 2, lett. a), della legge n. 132/2018 delega il Governo ad adottare, entro il 30 settembre 2019, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del D.lgs. n. 94/2017[1]. I suddetti decreti legislativi, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando i principi e criteri direttivi di cui all’art. 1 della legge n. 244/2012 e secondo la procedura prevista dall'art. 8, comma 5, della medesima legge che prevede, tra l’altro, che lo schema di ciascun decreto legislativo venga trasmesso alle Camere per l’espressione dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari.

L’articolo 1, comma 5, della legge n. 132/2018 prevede che agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi si provveda nei limiti delle risorse del fondo di cui all’art. 35, comma 1, del DL 113/2018. In tale fondo confluiscono le risorse relative ad autorizzazioni di spesa già disposte per il riordino delle Forze armate e delle Forze di Polizia e non utilizzate. In particolare si tratta delle risorse di cui all'art. 7, comma 2, lettera a), del DL n. 148/2017 (misure di razionalizzazione delle di Forze di polizia) nonché dei risparmi di spesa accertati, di parte corrente, di natura permanente, di cui all'art. 4, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 244/2012 (revisione dello strumento militare). Si rammenta che il fondo[2] è stato incrementato, per effetto dell’art. 1, comma 451, della legge di bilancio 2019 di euro 100.000.000 a decorrere dal 2020. Da ultimo l'articolo 3 del DL n. 104/2019 - attualmente in fase di conversione - ha rideterminato le dotazioni del fondo in euro 60.699.292,00 per il 2019, euro 112.080.774,00 per il 2020, euro 112.971.958,00 per il 2021, euro 112.214.962,00 per il 2022, euro 136.302.027,00 per il 2023, euro 130.280.968,00 per il 2024, euro 118.989.017,00 per il 2025, euro 119.187.920,00 per il 2026, euro 118.903.958,00 per il 2027 ed euro 119.273.503,00 a decorrere dal 2028.

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un Annesso (Annesso 1) che reca a sua volta numerose tabelle e prospetti riassuntivi. Nel rinviare, per l’indicazione di dettaglio di tali dati, al testo della RT, nella presente Nota sono state riportate le principali tavole di sintesi contenute nella relazione e le principali informazioni relative al procedimento di stima seguito.

Si esaminano, di seguito, le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

(euro)

Revisione ruoli Forze armate

2019

2020

2021

2022

2023

9.427.750

38.040.356

39.238.419

39.411.391

47.700.840

2024

2025

2026

2027

Dal 2028

46.035.694

33.127.924

32.071.647

34.649.316

30.898.325

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-12

Revisione dei ruoli del personale delle Forze armate

Le norme recano disposizioni comuni a più categorie di personale militare, apportando modifiche al D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare – di seguito “COM”) (articolo 1). In particolare si prevede:

·        l’introduzione dell'articolo 1051-bis, a norma del quale, a decorrere dal 1° luglio 2017, il militare deceduto ovvero collocato in congedo per limite di età o per invalidità permanente dopo essere stato inserito in aliquota di avanzamento ad anzianità e aver maturato la permanenza minima nel grado rivestito ovvero, se appartenente al ruolo appuntati e carabinieri e corrispondenti ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri, dopo il conseguimento del requisito temporale per l'avanzamento al grado superiore, è comunque valutato e, previo giudizio di idoneità, promosso al grado superiore (articolo 1, comma 1, lettera z);

·        la sostituzione dell’articolo 1084-bis con un nuovo testo che disciplina la promozione a titolo onorifico per il personale militare che cessa dal servizio nel caso di raggiungimento del limite di età, collocamento in ausiliaria o riserva, infermità, rinuncia al transito nell'impiego civile o di decesso. La norma precisa che tale attribuzione non produce alcun effetto sui trattamenti economico, previdenziale e pensionistico (articolo 1, comma 1, lettera aa);

·        la diminuzione, per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento specialità operatore elaborazione automatica dati, dei periodi minimi di servizio prestati a bordo e a terra [lettera cc), cpv. 4-ter]. Viene inoltre introdotta una clausola di salvaguardia in favore del medesimo personale, prevedendo che l'eventuale modifica della suddivisione in categorie, specialità e abilitazioni, che comporti il transito di una specialità ad un'altra categoria con periodi minimi di imbarco diversi da quelli previsti per la categoria di provenienza, determina l'applicazione, ai fini dell'avanzamento, dei periodi minimi di imbarco più favorevoli [articolo 1, comma 1, lettera cc), cpv. 4-quater];

·        l’applicazione delle disposizioni transitorie relative all'istituto dell'aspettativa per riduzione quadri (ARQ) a partire dal grado di tenente colonnello a fronte di quanto disposto nel testo vigente dell’art. 2209-septies del COM che limita l’applicazione dell’ARQ ai gradi di colonnello e generale (articolo 1, comma 1, lettera oo).

L’articolo 2 reca disposizioni in materia di ufficiali prevedendo le seguenti novelle del COM:

·        viene integrato l'articolo 900, spostando dal 2019 al 2029 l'applicazione dell'istituto del collocamento nel servizio permanente a disposizione (SPAD) dei tenenti colonnelli in servizio permanente effettivo che sono stati valutati almeno tre volte ai fini dell'avanzamento, giudicati idonei ma non iscritti in quadro (articolo 2, comma 1, lettera n);

·        viene modificato l'articolo 1071 prevedendo che gli ufficiali iscritti nei quadri di avanzamento a scelta sono promossi alla data del 1° gennaio (anziché dal 1° luglio) dell'anno cui si riferiscono i quadri stessi (articolo 2, comma 1, lettera v);

·        viene inserito il comma 2-bis all'articolo 1094 prevedendo che gli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di stato maggiore della difesa e Segretario generale del Ministero della difesa vengano collocati in soprannumero agli organici della Forza armata di appartenenza (articolo 2, comma 1, lett. aa);

L’articolo 3 reca disposizioni transitorie in materia di ufficiali, apportando modifiche al COM. In particolare viene prevista l’integrazione dell'articolo 2250-ter al fine di armonizzare il regime transitorio delle promozioni in servizio permanente a disposizione (SPAD) con quanto disposto dall’art. 900 (nel testo novellato dall’art. 2, comma 1, lett. n).

L’articolo 4 reca disposizioni a regime in materia di marescialli modificando il COM. In particolare si prevede:

·        l’integrazione dell'articolo 760 prevedendo, in relazione alle esigenze di ciascuna Forza armata, l'abbassamento del periodo minimo di formazione da sei a tre mesi per il personale vincitore del concorso di cui all'articolo 679, comma 1 (ruolo marescialli) (articolo 4, comma 1, lettera c);

·        l’integrazione dell'art. 1278 prevedendo una riduzione delle permanenze nei gradi (da 8 a 7 anni per l'avanzamento al grado di primo maresciallo e da 7 a 6 anni per l'avanzamento al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti) (articolo 4, comma 1, lettera g);

·        la modifica dell'articolo 1521 prevedendo una riduzione dei periodi di permanenza dei sottufficiali del ruolo musicisti in coerenza con le riduzioni di permanenza previste per il personale dei ruoli ispettori. (articolo 4, comma 1, lett. n).

L’articolo 5 reca disposizioni transitorie in materia di marescialli apportando modifiche al COM. In particolare si dispone:

·        l’indicazione delle anzianità minime necessarie per l'inserimento nelle aliquote di valutazione degli anni dal 2020 al 2026. Vengono inoltre disciplinate le promozioni dell'anno 2020, prevedendo tre distinte aliquote di valutazione rispettivamente per i marescialli capi con anzianità 2012, 2013 e 2014 (articolo 5, comma 1, lett. d);

·        l’integrazione del comma 1 dell’art. 2251-bis, al fine di consentire l'inclusione nella relativa fattispecie normativa (disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di primo maresciallo) dei sottufficiali del ruolo d'onore richiamati dal congedo. Vengono dettate, inoltre, disposizioni transitorie per la promozione al grado di luogotenente consentendo, in particolare, la promozione a luogotenente a tutti i sottufficiali promossi primi marescialli prima dell'entrata in vigore del D. lgs. n. 94/2017. Inoltre, per gli anni dal 2018 al 2022 viene disposto che le promozioni al grado di luogotenente avvengano ad anzianità per i primi marescialli precedentemente valutati a scelta secondo la disciplina precedente il riordino (articolo 5, comma 1, lett. e);

·        la novella dell’articolo 2251-quater al fine di disciplinare i requisiti minimi di anzianità per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente negli anni dal 2020 al 2024. Inoltre viene previsto che fino al 2026, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 1323, comma 3, i luogotenenti da valutare per l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente siano inclusi in una aliquota formata al 31 dicembre dell'anno solare precedente alla maturazione del requisito minimo di anzianità stabilita dall'articolo 1323, comma 1, lettera a), consentendo, pertanto, in fase transitoria, una riduzione dei tempi per la valutazione del personale (articolo 5, comma 1, lett. f);

·        l’introduzione di nuovi articoli. In particolare viene introdotto l’art. 2251-sexies recante disposizioni transitorie per l'avanzamento al grado di maresciallo capo, che prevede che, per il conferimento delle promozioni al grado di maresciallo capo per il 2020, al 31 dicembre 2019 vengano formate due aliquote, nelle quali sono inseriti i marescialli ordinari, rispettivamente con anzianità nel grado 2013 e con anzianità nel grado 2014. Le promozioni al grado di maresciallo capo e gradi corrispondenti sono rispettivamente conferite con le decorrenze giuridiche e amministrative 1° gennaio 2020 e 2 gennaio 2020. Viene, inoltre, introdotto l’articolo 2251-septies, recante disposizioni transitorie e di coordinamento con le modifiche previste in tema di riduzione delle permanenze per il personale del ruolo musicisti (articolo 1, comma 1, lett. h).

L’articolo 6 reca disposizioni a regime in materia di sergenti, apportando al COM le seguenti modificazioni:

·        si modifica l’articolo 773 prevedendo una riduzione da tre a due mesi della durata del corso di aggiornamento e formazione professionale per i volontari in servizio permanente collocati nella graduatoria di merito del concorso per il reclutamento del personale del ruolo dei sergenti (articolo 6, comma 1, lett. c);

·        si sostituisce l'articolo 1284 prevedendo che l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo e gradi corrispondenti avvenga per anzianità in luogo di quanto previsto nel testo vigente del summenzionato articolo che dispone l’avanzamento per anzianità al grado di sergente maggiore e l’avanzamento a scelta per il grado di sergente maggiore capo (articolo 6, comma 1, lett. d);

·        si modifica l'articolo 1285 innalzando da 4 a 5 anni il periodo di permanenza minimo per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo e corrispondenti (articolo 6, comma 1, lett. e);

·        si modifica l'articolo 1323-bis relativo all'attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori capo, prevedendo, tra l’altro, la riduzione da 8 a 6 anni della permanenza nel grado di sergente maggiore capo per l'accesso alla qualifica speciale (articolo 6, comma 1, lettera i).

L’articolo 7 reca disposizioni transitorie in materia di sergenti, apportando al COM le seguenti modificazioni:

·        si modifica l'articolo 2254-bis inserendo nuove disposizioni che prevedono, tra l’altro, il mantenimento in vigore fino al 31 dicembre 2019 della disciplina di avanzamento per terzi, eliminata con la modifica dell'articolo 1273 (articolo 7, comma 1, lett. a);

·        si modifica l'articolo 2254-ter riducendo e definendo nel dettaglio per gli anni dal 2017 al 2022 i requisiti di anzianità per l'attribuzione della qualifica speciale ai sergenti maggiori (articolo 7, comma 1, lett. b).

L’articolo 8 reca disposizioni a regime in materia di graduati e truppa apportando modifiche al COM. In particolare viene disposta la modifica dell'articolo 1307-bis prevedendo, ai fini del procedimento di attribuzione della qualifica speciale ai caporal maggiori capi scelti, la riduzione da otto a sei anni del requisito di anzianità di grado (articolo 8, comma 1, lett. d).

L’articolo 9, comma 1, lett. c) reca disposizioni transitorie in materia di graduati e truppa prevedendo, in particolare, la modifica dell’articolo 2255-ter del COM con la riduzione dei requisiti di anzianità richiesti per l'inserimento nell'aliquota per l'attribuzione della qualifica speciale.

L’articolo 10 reca diposizioni relative al trattamento economico e previdenziale a regime del personale militare. In particolare vengono previsti:

·        l’introduzione del comma 1-bis all'articolo 1792 del COM prevedendo che se il volontario in ferma prefissata quadriennale decede senza aver fruito dei turni di riposo, ferma restando la corresponsione della prevista indennità, l'attività effettuata oltre il normale orario di servizio è integralmente remunerata a favore degli eredi nella misura pari al compenso per lavoro straordinario previsto per il grado di 1° caporal maggiore e gradi corrispondenti (articolo 10, comma 1, lettera a);

·        la modifica dell'articolo 1808 del COM, prevedendo che l'assegno di lungo servizio all'estero venga sospeso in caso di particolari indennità o contributi alle spese connesse alla missione, direttamente corrisposti ai singoli da enti, comandi od organismi terzi rispetto alla Difesa. In tali situazioni si provvede ad integrare quanto erogato dai predetti enti, comandi od organismi fino a concorrenza di quanto effettivamente spettante al militare (articolo 10, comma 1, lettera b);

·        la modifica del D.lgs. n. 94/2017 con l’inserimento del comma 8-bis all'articolo 10 prevedendo che ai caporal maggiori capi scelti e gradi corrispondenti con almeno otto anni di permanenza nel grado, che hanno conseguito, nel periodo 1° gennaio 2017 - 30 settembre 2017, il grado di sergente, sia attribuito un assegno personale pari alla differenza tra il parametro stipendiale previsto, a decorrere dal 1° ottobre 2017, per il caporal maggiore capo scelto qualifica speciale e corrispondenti e quello stabilito per il grado di sergente (comma 2, lettera a), n. 1);

·        l’introduzione del comma 9-bis all’articolo 10 del D.lgs. n. 94/2017, prevedendo che il compenso per lavoro straordinario per i capitani che alla data del 1° gennaio 2018 non hanno maturato una anzianità di tredici anni dalla nomina ad ufficiale è corrisposto, al compimento della predetta anzianità e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale col grado di maggiore con tredici anni di servizio dal conseguimento della nomina a ufficiale (comma 2, lettera a), n. 2);

·        l’introduzione della lettera b-bis nel comma 8 dell'articolo 11 del D.lgs. n. 94/2017: quest’ultima norma prevede la corresponsione di un assegno lordo una tantum al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, abbia conseguito entro il 30 settembre 2017 il grado di caporal maggiore capo scelto, sergente maggiore capo e primo maresciallo con qualifica di luogotenente e gradi corrispondenti, in relazione alle diverse anzianità nel grado: la nuova lettera b-bis attribuisce un assegno pari ad euro 200 ai sergenti maggiori capo e gradi corrispondenti con almeno quattro anni di anzianità nel grado (comma 2, lettera b, n. 1);

·        l’incremento di euro 270 a decorrere dal 1° gennaio 2020 delle misure annue dell'assegno funzionale pensionabile di cui all'articolo 8, commi 1 e 2, del DPR n. 52/2009, riferite al personale del ruolo volontari in servizio permanente con 17 anni di servizio. A decorrere dal 1° gennaio 2025 le misure dell’assegno funzionale di cui al precedente periodo sono ulteriormente incrementate di euro 30 (comma 3).

L’articolo 11 reca disposizioni di coordinamento, transitorie e finali. In particolare si prevede:

·        l’introduzione del comma 8-bis all’articolo 2262-bis che prevede l’attribuzione ai caporal maggiori capo scelto qualifica speciale, ai sergenti maggiori capo qualifica speciale e ai primi luogotenenti e gradi corrispondenti, con anzianità di qualifica non successiva al 31 dicembre 2019, un assegno lordo una tantum negli importi indicati dalla medesima disposizione (euro 250,00 ai caporalmaggiori capo scelto con qualifica speciale; euro 350,00 ai sergenti maggiori capo scelto con qualifica speciale; euro 450,00 ai primi luogotenenti) (comma 1, lettera c), cpv. 8-bis);

·        l’introduzione del comma 8-ter all’articolo 2262-bis che prevede l’attribuzione dell’assegno di cui al comma 8-bis anche al personale che consegue la qualifica speciale ovvero la qualifica di primo luogotenente nel 2020, negli importi specificati dalla medesima disposizione (euro 250,00 ai caporal maggiori capo scelto con decorrenza nel grado non successiva al 31 dicembre 2013; euro 350,00 ai sergenti maggiori capo scelto con decorrenza nel grado di ser gente maggiore non successiva al 31 dicembre 2010; euro 450,00 ai luogotenenti con decorrenza nel grado di primo maresciallo non successiva al 31 dicembre 2008) (comma 1, lettera c), cpv. 8-ter);

·        l’introduzione del comma 8-quater all’articolo 2262-bis che prevede l’attribuzione ai sergenti maggiori e gradi corrispondenti promossi al grado di sergente maggiore capo ai sensi degli articoli 1273 e 1284 vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente comma, è corrisposto un assegno una tantum pari a euro 150,00 quale compensazione per il ritardo nella promozione a scelta per terzi (articolo 11, comma 1, lettera c), cpv. 8-quater).

Il comma 2 prevede, inoltre, che il Ministero dell'economia, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, effettui un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal decreto in esame. Se dal predetto monitoraggio risulta uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal decreto medesimo, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia, con DPCM, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge n 196/2009, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

L'articolo 12 al comma 1 prevede che gli oneri complessivi del decreto in esame, valutati in euro 9.427.750 per il 2019, euro 38.040.356 per il 2020, euro 39.238.419 per il 2021, euro 39.411.391 per il 2022, euro 47.700.840 per il 2023, euro 46.035.694 per il 2024, euro 33.127.924 per il 2025, euro 32.071.647 per il 2026, euro 34.649.316 per il 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dal 2028, si provvede:

·        quanto a euro 4.722.126 euro per il 2019, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del DL 2018 n. 113/2008, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;

·        quanto a euro 4.705.624 per il 2019, euro 38.040.356 per il 2020, euro 39.238.419 per il 2021, euro 39.411.391 per il 2022, euro 47.700.840 per il 2023, euro 46.035.694 per il 2024, euro 33.127.924 per il 2025, euro 32.071.647 per il 2026, euro 34.649.316 per il 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 35, comma 1, del DL n. 113/2018, come rimodulato ai sensi dell'articolo 3, del DL n. 104/2019.

L'articolo 3 del DL n. 104/2019[3] dispone che le risorse del fondo, istituito dall’articolo 35 del DL n. 113/2018, sono determinate in euro 68,70 milioni per il 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto “residui”, euro 119,08 milioni per il 2020, euro 118,97 milioni per il 2021, euro 119,21 milioni per il 2022, euro 119,30 milioni per il 2023, euro 119,28 milioni per il 2024, euro 118,99 milioni per il 2025, euro 119,19 milioni per il 2026, euro 118,90 milioni per il 2027, euro 119,27 milioni annui a decorrere dal 2028 (comma 1). Al fine di garantire copertura finanziaria all’attuazione della delega per l'emanazione di decreti correttivi e integrativi in materia di riordino dei ruoli delle forze armate e delle forze di polizia di cui all’art. 1, comma 2, lettere a) e b), della legge n. 132/2018, le risorse iscritte sul fondo di cui al comma 1, sono ridotte di euro 8.000.000 per il 2019, di euro 7.000.000 per il 2020, di euro 6.000.000 per il 2021, di euro 7.000.000 per il 2022, e sono incrementate di euro 17.000.000 per il 2023 e di euro 11.000.000 per il 2024 (comma 2).

Il comma 2 stabilisce che gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009, ammontano a euro 640.815, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico.

 

La relazione tecnica afferma che l'intervento di cui al presente schema di decreto è correlato e contestuale a quello previsto per le Forze di polizia, ed è volto ad assicurare la sostanziale equiordinazione nel rispetto dei principi di cui all'articolo 2, comma 1 e 3, della legge n. 216/1992. La contestualità degli interventi normativi in questione è supportata dalla disponibilità di risorse finanziarie indistinte, da impiegare in relazione alle suddette finalità di riordino, garantendo la sostanziale equiordinazione del trattamento giuridico ed economico del personale del comparto sicurezza-difesa. A tal fine è stato istituito un apposito fondo (art. 35, comma 1, del DL 113/2018) finanziato con le risorse derivanti dei risparmi conseguenti alla razionalizzazione delle Forze di polizia e alla revisione dello strumento militare per le Forze armate. Il predetto fondo è stato successivamente incrementato con uno stanziamento pari a 100 milioni di euro a decorrere dal 2020, ai sensi dell'articolo 1, comma 451, della legge n. 145/2018. Da tale stanziamento complessivo vanno decurtati i fondi destinati alla copertura finanziaria del Decreto legislativo n. 126/2018, recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 95/2017, di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

La RT fornisce due tabelle (riportate a seguire) riepilogative delle risorse finanziarie complessive disponibili per la copertura degli oneri di entrambi i decreti legislativi per la revisione dei ruoli delle Forze di polizia e delle Forze armate.

(euro)

Anno

Risparmi razionalizzione FdP*

Risparmi revision strumento militare FA**

Articolo 1, comma 451, legge, n. 145/2018

Oneri D. Lgs. n. 126/2018

Rimodulaz. D. L. n. 104/2019

TOTALE RISORSE DISPONIBILI

 

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

a+b+c+d+e

2019

60.213.882,00

10.000.000,00

o

-1.514.590

-8.000.000,00

60.699.292,00

2020

15.004.387,00

5.000.000,00

100.000.000,00

-923.613

-7.000.000,00

112.080.774,00

2021

15.004.387,00

5.000.000,00

100.000.000,00

-1.032.429

-6.000.000,00

112.971.958,00

2022

15.004.387,00

5.000.000,00

100.000.000,00

-789.425

-7.000.000,00

112.214.962,00

2023

15.004.387,00

5.000.000,00

100.000.000,00

-702.360

17.000.000,00

136.302.027,00

2024

15.004.387,00

5.000.000,00

100.000.000,00

-723.419

11.000.000,00

130.280.968,00

2025

15.004.387,00

5.000.000,00

100.000.000,00

-1.015.370

o

118.989.017,00

2026

15.004.387,00

5.000.000,00

100.000.000,00

-816.467

o

119.187.920,00

2027

15.004.387,00

5.000.000,00

100.000.000,00

-1.100.429

o

118.903.958,00

2028

15.004.387,00

5.000.000,00

100.000.000,00

-730.884

o

119.273.503,00

(*) Articolo 7, comma 2, lettera a del Decreto Legislativo 16 ottobre 2017, n. 148. Lo stanziamento complessivo per il 2019 è composto da: 30.120.313 riferiti all'anno 2017, 15.089.182 riferiti all'anno 2018 e 15.004.375 riferiti all'anno 2019.

(**) Articolo 4, comma I, lettere c) ed) della legge n. 244/2012. Lo stanziamento complessivo per il 2019 è composto da: 5.000.000 riferiti all'anno 2018 e 5.000.000 riferiti all'anno 2019.

La ripartizione delle risorse per far fronte agli oneri derivanti dall’attuazione delle misure di riordino per le Forze di polizia e per le Forze armate è la seguente:

 

(euro)

RIPARTIZIONE DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

Anno

FF.PP.

FF.AA.

TOTALE

2019

51.271.542,00

9.427.750,00

60.699.292,00

2020

74.040.418,00

38.040.356,00

112.080.774,00

2021

73.733.539,00

39.238.419,00

112.971.958,00

2022

72.803.571,00

39.411.391,00

112.214.962,00

2023

88.601.187,00

47.700.840,00

136.302.027,00

2024

84.245.274,00

46.035.694,00

130.280.968,00

2025

85.861.093,00

33.127.924,00

118.989.017,00

2026

87.116.273,00

32.071.647,00

119.187.920,00

2027

84.254.642,00

34.649.316,00

118.903.958,00

2028

88.375.178,00

30.898.325,00

119.273.503,00

 

La relazione tecnica precisa che, a completamento del quadro finanziario di riferimento, sulla base di quanto previsto dall'articolo 17, comma 7, della legge n. 196/2009, occorre considerare che le risorse per far fronte agli oneri indiretti (effetti indotti nel testo) sulla spesa di personale derivanti dall'applicazione del presente provvedimento correttivo, complessivamente stimati in 1,84 milioni di euro annui, lordo amministrazione (di cui 0,64 milioni per le forze armate), a decorrere dall'anno 2020 che dovranno essere allocati sul capitolo n. 3027 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. La predetta somma è stata quantificata tenendo conto che è possibile stimare nello 0,022% la percentuale di riferimento per i miglioramenti economici da riconoscere ai sensi della normativa vigente al personale dipendente delle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, la cui spesa, in termini di trattamento economico, sulla base dei dati del conto annuale 2017, ammonta a circa 8,2 miliardi di euro al lordo degli oneri riflessi. La copertura degli oneri indiretti, con riferimento alle Forze armate, è stata prevista nell'ambito dell’articolo 12.

 

Si riportano a seguire le Tabelle 48 e 49 riepilogative degli oneri complessivi recati dal provvedimento relativi alle Forze armate e all’Arma dei Carabinieri. Viene riportata altresì la Tabella 50 concernente il Riepilogo delle risorse e della copertura oneri.

 

 


Tabella 48 - Riepilogo oneri Forze Armate                                                       (euro)

Descrizione

Riferimento

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Promozioni personale valutato e congedato

Art.1 lett. z)

48.889

23.448

25.977

28.506

31.035

33.564

36.093

38.622

41.151

43.680

Collocamento in soprannumero vertici

Art. 2 lett. aa)

0

42.915

42.915

42.915

42.915

42.915

42.915

42.915

42.915

42.915

Estensione promozioni a colonnello SPAD fino al 2031

Art. 2 lett. n)

Art. 3 lett. d)

0

0

0

682.915

846.221

846.221

890.759

905.605

950.143

935.297

Anticipo promozioni a scelta al 1/1

Art. 2 lett. v)

0

1.202.052

l. 202.052

1.202.052

1.202.052

1.202.052

1.202.052

1.202.052

1.202.052

1.202.052

Riduzione permanenza avanzamento a M.llo Ord. a M.llo Capo

Art. 4 lett. g), n);

Art. 5 lett. h)

0

358.624

394.241

404.066

377.046

377.046

377.046

377.046

377.046

866.601

Riduzione permanenza avanzamento

da M.llo Capo a 1° M.llo

Art. 4 lett. n);

Art. 5 lett. d), h)

0

1.592 .730

1.314.422

1.109.881

908.695

1.703.406

2.743.801

2.751.323

2.031.377

2.160.731

Riduzione permanenza avanzamento da l° M.llo a LGT e l° LGT

Art. 4 lett. n);

Art. 5 lett. e),   f),   h)

0

12.954.225

13.929.157

11.805.835

20.107.190

18.178.898

5.248.196

4.252.677

7.779.818

6.254.266

Oneri da LGT a 1° LGT Ru.On.

Art. 5 lett. e)

0

4.965

4.965

4.965

4.965

4.965

4.965

4.965

4.965

4.965

Riduzione permanenza attribuzione della qualifica speciale ai SMC

Art. 6 lett. i)

Art. 7 lett. b)

0

1.733.415

3.465.382

3.437.867

2.987.498

2.580.573

2.806.481

2.518.303

2.317.012

2.842.685

Anticipo al 1° gennaio corsi Sergenti

Maggiori parzialmente promossi

Art. 7 lett. a);

0

863.473

259.168

0

0

0

0

0

0

0

Oneri riduzione corso sergenti

Art. 6 lett. c)

0

175.295

175.295

175.295

175.295

175.295

175.295

175.295

175.295

175.295

Riduzione permanenza attribuzione della qualifica speciale ai CMCS

Art. 8 lett. d);

Art. 9 lett. c)

0

4.833.604

3.965.938

5.268.057

5.939.598

6.937.599

5.315.226

6.817.193

7.727.063

5.999.180

Incremento costo orario compenso

straordinario Capitano+13

Art. 10, c. 2 lett. a)

0

404.910

301.950

201.960

99.990

0

0

0

0

0

Incremento dell'assegno funzionale ai Graduati con 17 anni di servizio

Art. 10, comma 3

0

  12.949.891

13.244.961

14.139.886

14.056.910

13.039.343

13.210.213

11.798.479

10.841.882

9.326.258

Oneri prev. li assegno funzionale VSP+ l7-27

Art. 10, comma 3

0

11.088

11.088

11.088

11.088

11.088

12.320

12.320

12.320

12.320

Straordinario VFP4 deceduti

Art. 10, c. 1 lett. a)

0

5.003

5.001

5.003

5.004

5.005

5.005

5.006

5.006

5.007

Ulteriore una tantum personale riordino: SMC+4 e CMCS+8

Art. 10, c. 2 lett. b)

1.398.660

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Una tantum Sergenti Maggiori Capo

promossi per terzi

Art. 11, c. 1 lett. c)

926.777

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Assegno ad personam ai CMCS+8 vincitori del concorso Sergenti 2017

Art. 10, c. 2 lett. a)

6.100

2.524

2.524

1.165

0

0

0

0

0

0

Una tantum personale non

destinatario di riduzioni permanenze

Art. 11, c. 1 lett. c)

7.016.447

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Oneri per effetti su prestazioni previdenziali

Art. 4, lett. n);

Art. 5, lett. e), f), h),

0

0

0

0

0

0

162.299

283.242

249.804

122.202

TOTALE ONERI FORZE ARMATE

 

9.396.873

37.158.162

38.345.036

38.521.456

46.795.502

45.137.970

32.232.666

31.185.043

33.757.849

29.993.454

 

Tabella 49 - Riepilogo oneri norme comuni Arma dei Carabinieri                                              (euro)

Descrizione

Riferimento

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Promozioni personale valutato e congedato

Art. 1 lett. z)

30.877

15.351

17.037

18.723

20.409

22.095

23.781

25.467

27.153

28.839

Anticipo promozioni a scelta al 1° gennaio

Art. 2 lett. v)

 

218.050

218.050

218.050

218.050

218.050

218.050

218.050

218.050

218.050

Oneri riduzione permanenze M.lli musicisti

Art. 5 lett. h)

 

7.978

17.481

12.347

26.064

16.764

12.612

2.272

5.449

17.167

Totale oneri Carabinieri

 

30.877

241.379

252.568

249.120

264.523

256.909

254.443

245.789

250.652

264.056

 

Tabella 50 - Riepilogo ripartizione risorse e copertura oneri                                                     (euro)

Descrizione

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Risorse fondo art. 35 del DL 13/2018

68.699.292

119.080.774

118.971.958

119.214.962

119.302.027

119.280.968

118.989.017

119.187.920

118.903.958

119.273.503

Rimodulazione DL 104 del 2019

-8.000.000

-1.000.000

-6.000.000

-1.000.000

11.000.000

11.000.000

0

0

0

0

Totale risorse rimodulate

60.699.292

112.080.774

112.971.958

112.214.962

136.302.027

130.280.968

118.989.017

119.187.920

118.903.958

119.273.503

QUOTA RISORSE E FORZE ARMATE

9.427.750

38.040.356

39.238.419

39.411.391

47.700.840

46.035.694

33.127.924

32.071.647

34.649.316

30.898.325

Totale oneri Forze Armate

9.396.873

37.158.162

38.345.036

38.521.456

46.795.502

45.137.970

32.232.666

31.185.043

33.757.849

29.993.454

Totale oneri Carabinieri

30.877

241.379

252.568

249.120

264.523

256.909

254.443

245.789

250.652

264.056

Totale oneri Annesso 1

9.427.750

37.399.541

38.597.604

38.770.576

47.060.025

45.394.879

32.487.109

31.430.832

34.008.501

30.257.510

Oneri indiretti

0

640.815

640.815

640.815

640.815

640.815

640.815

640.815

640.815

640.815

Totale complessivo oneri

9.427.750

38.040.356

39.238.419

39.411.391

47.700.840

46.035.694

33.127.924

32.071.647

34.649.316

30.898.325

 


La relazione tecnica, con riguardo all’articolo 1, comma 1, lett. z) (Promozione ad anzianità al personale valutato idoneo e posto in congedo prima dell'attribuzione del grado superiore), afferma che la norma consente la promozione ad anzianità a tutti i militari inseriti in aliquota, purché idonei, e prevede che la promozione ad anzianità sia conferita solo se la decorrenza è pari o anteriore alla data di congedo; gli oneri sono riportati nelle seguenti Tabella 2 (oneri delle Forze armate) e Tabella 2-bis (oneri dell'Arma dei Carabinieri.).

(euro)

Art. 1, comma 1, lett. z) Tabella 2

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

48.889

23.448

25.977

28.506

31.035

33.564

36.093

38.622

41.151

43.680

Art. 1, comma 1, lett. z) Tabella 2-bis

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

30.877

15.351

17.037

18.723

20.409

22.095

23.781

25.467

27.153

28.839

L’Annesso 1 alla relazione tecnica con riguardo alla norma in riferimento precisa che gli oneri sono determinati dall'incremento del trattamento di fine servizio (TFS) spettante a seguito della promozione/attribuzione della qualifica tra il grado precedente e quello di destinazione in sede di avanzamento e della variazione della componente previdenziale. Il provvedimento avrà effetti su poche unità di personale che riveste il grado di luogotenente e non è riuscito ad avere l'attribuzione della qualifica di primo luogotenente per collocamento in congedo. Nel 2019 sono compresi gli oneri che decorrono dal 2017.

 

Con riguardo all’articolo 1, comma 1, lett. cc), cpv. 4-ter e 4 quater e lett. oo), la relazione tecnica si limita a descrivere le disposizioni e a certificarne l’assenza di oneri.

 

In merito all’articolo 2, comma 1, lettera n), e all’articolo 3, lett. d) (collocamento nel Servizio permanente a disposizione SPAD), la relazione tecnica afferma che l'intervento consente la progressiva anemizzazione dell'istituto dello SPAD, fino a cessare completamente nel 2031, ultimo anno utile per il collocamento in SPAD dei tenenti colonnelli che raggiungeranno il limite di età il terzo anno successivo a quello di vigenza dell'istituto; gli oneri connessi, derivanti dalle promozioni aggiuntive determinate anche con riferimento all'art. 3 lettera c) del presente provvedimento, sono riportati nell'Annesso 1 alla seguente Tabella 6;

(euro)

Art. 2, comma 1, lett. n) e Art. 3, comma 1, lett. d) Tabella 6

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

0

0

682.915

846.221

846.221

890.759

905.605

950.143

935.297

Gli oneri sono determinati dal numero delle promozioni aggiuntive moltiplicato per la differenza di retribuzione spettante tra i diversi gradi. Non vengono evidenziati oneri fino al 2021 in quanto non sono previste promozioni aggiuntive.

 

Con riguardo all’articolo 2, comma 1, lettera v) (decorrenza delle promozioni a scelta dal 1° gennaio) la relazione tecnica afferma che l'onere derivante dall'anticipo dal 1° luglio al 1° gennaio della decorrenza delle promozioni a scelta è determinato dalla differenza di trattamento economico tra il grado di provenienza e il grado di destinazione moltiplicato per le unità che vengono promosse a scelta ogni anno, per i sei mesi di anticipo (6/13 del differenziale del trattamento economico annuale “lordo Stato”). Nel determinare il numero di promozioni che genera oneri va inoltre considerato che il provvedimento riguarda esclusivamente le promozioni “tabellari”. Gli oneri connessi, sono riportati nell'Annesso 1 alle seguenti Tabella 8 (Forze armate) e Tabella 8-bis (Carabinieri).

(euro)

Art. 1, comma 1, lett. v) Tabella 8 (Forze armate)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

1.202.052

1.202.052

1.202.052

1.202.052

1.202.052

1.202.052

1.202.052

1.202.052

1.202.052

1.202.052

Art. 1, comma 1, lett. v) Tabella 8-bis (Carabinieri)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

218.050

218.050

218.050

218.050

218.050

218.050

218.050

218.050

218.050

218.050

 

In merito all’articolo 2, comma 1, lett. aa) (collocamento in soprannumero rispetto agli organici del CaSMD e del SGD), la RT evidenzia che il collocamento in soprannumero degli incarichi apicali delle Forze armate determina promozioni aggiuntive nel grado di Generale di Corpo di armata. L'onere complessivo del provvedimento è pari alla differenza di retribuzione tra il Generale di divisione e il Generale di corpo di armata moltiplicato per il numero delle promozioni aggiuntive. Gli oneri connessi sono riportati nell'Annesso 1 alla seguente Tabella 4.

(euro)

Art. 2, comma 1, lett. aa) Tabella 4

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

42.915

42.915

42.915

42.915

42.915

42.915

42.915

42.915

42.915

 

Con riferimento all’articolo 4, comma 1, lett. c), la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione e ad affermarne la neutralità finanziaria.

 

Con riguardo all’articolo 4, comma 1, lett g) (Revisione avanzamento ruolo marescialli) la relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dalla modifica delle permanenze per l’avanzamento dal grado di maresciallo fino all'attribuzione della qualifica di 1° luogotenente, sono stati determinati considerando il numero di unità di personale promosse in anticipo per la differenza di onere tra il grado di provenienza e quello successivo, per il periodo di anticipo.

Negli oneri sono inclusi quelli derivanti dalle riduzioni di permanenza previste per i marescialli del ruolo musicisti delle Forze armate: gli oneri dei marescialli del ruolo musicisti dell'Arma dei carabinieri sono riportati al successivo punto. Gli oneri connessi sono riportati nell'Annesso 1 alle seguenti Tabelle 16 (avanzamento da Maresciallo ordinario a Maresciallo capo), 17 (avanzamento da Maresciallo capo a Primo Maresciallo) e 18 (avanzamento da Primo Maresciallo a Luogotenente).

(euro)

Art. 4, comma 1, lett. g)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Tab. 16

0

358.624

394.241

404.066

377.046

377.046

377.046

377.046

377.046

866.601

Tab. 17

0

1.592.730

1.314.422

1.109.881

908.695

1.703.406

2.743.801

2.751.323

2.031.377

2.160.731

Tab. 18

0

12.954.225

13.929.157

11.805.835

20.107.190

18.178.898

5.248.196

4.252.677

7.779.818

6.254.266

A questi oneri devono aggiungersi gli oneri per incremento spese previdenziali derivanti dalla riduzione della permanenza in servizio riportati nella seguente Tabella 47.

(euro)

Art. 4, lett. n) e Art. 5 lett. e), f) ed h) (Tabella 47)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

0

0

0

0

0

162.299

283.242

249.804

122.202

La relazione tecnica precisa che la riduzione delle permanenze nei gradi determina, in alcuni casi, che il personale verrà collocato in quiescenza con un grado superiore a quello che avrebbe raggiunto senza le riduzioni in parola; ciò comporta la corresponsione di un'indennità di buonuscita maggiore e un incremento della quota retributiva nel calcolo della pensione. In particolare ciò si verificherà per alcuni luogotenenti che verranno collocati in quiescenza a partire dal 2025 i quali senza le riduzioni di permanenza non avrebbero conseguito la qualifica di primo luogotenente. Gli oneri sono stati calcolati moltiplicando l'incremento differenziale tra il luogotenente e il primo luogotenente dell'indennità di buonuscita e della quota retributiva del trattamento di quiescenza per le unità che raggiungeranno il limite di età con un grado superiore a quello che avrebbero raggiunto senza la riduzione delle permanenze. A decorrere dal 2029 non si registrano ulteriori incrementi di trattamenti pensionistici stante il progressivo passaggio al sistema contributivo puro.

 

Con riguardo all’articolo 4, comma 1, lett. n) la relazione tecnica afferma che gli oneri connessi, relativi al personale del ruolo musicisti delle Forze armate sono riportati nell'Annesso 1 alle Tabelle 16, 17 e 18. Gli oneri dei marescialli musicisti dell'Arma dei carabinieri sono riportati alle Tabelle 17- bis e 18-bis dell'Annesso 1, sintetizzate a seguire.

(euro)

Art. 4, comma 1, lett. n) (Tabelle 17-bis e 18-bis)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

7.978

17.481

12.347

26.064

16.764

12.612

2.272

5.449

17.167

 

In merito all’articolo 5 (Disposizioni transitorie in materia di marescialli), la relazione tecnica precisa preliminarmente che nell'elaborazione del transitorio viene presa in esame la carriera dei marescialli nel suo sviluppo complessivo, prevedendo una formula compensativa che consenta il bilanciamento delle permanenze in funzione del raggiungimento del grado apicale e della successiva qualifica di luogotenente, in base alla somma delle nuove permanenze introdotte dal correttivo. Lo sviluppo transitorio del correttivo si sovrappone senza soluzione di continuità a quello elaborato con il provvedimento di riordino dei ruoli. In tal modo viene consentito al personale di poter fruire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalcamento. Il personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito alla qualifica di primo luogotenente, senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum.

 

Gli oneri connessi all’articolo 5, comma 1, lett. d, sono ricompresi nella Tabella 17 (cfr. infra).

Con riguardo agli oneri connessi al comma 1, lett. e), la relazione tecnica afferma che questi sono ricompresi nella Tabella 18 (cfr. infra). Per la parte riferita al personale appartenente al ruolo d’onore gli oneri sono riportati nella sottostante Tabella 23 dell’Annesso 1

(euro)

Art. 5, comma 1, lett. e) (Tabella 23)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

 

4.965

4.965

4.965

4.965

4.965

4.965

4.965

4.965

4.965

 

In merito al comma 1, lett. f), la relazione riferisce che questi oneri sono ricompresi nella Tabella 18 (cfr. infra).

Gli oneri relativi al comma 1, lett. h), sono ricompresi nelle Tabelle 16, 17 e 18 (cfr. infra), mentre quelli relativi ai marescialli musicisti dell’Arma dei carabinieri sono riportati nelle Tabelle 17-bis e 18-bis (cfr. infra). Gli oneri per effetti su prestazioni previdenziali di cui all’articolo 5, lettere e), f) ed h) sono evidenziati nella Tabella 47 (cfr. infra).

 

In merito alla riduzione della durata minima del corso Sergenti da tre a due mesi di cui all’articolo 6, comma 1, lettera c), la relazione tecnica afferma che i relativi oneri sono stati calcolati moltiplicando la differenza di trattamento economico annuale, in ragione di 1/13, tra il sergente e il caporal maggiore scelto (grado da quale si rileva la maggior parte dei passaggi dal ruolo graduati al ruolo sergenti) per il numero medio dei sergenti che vengono reclutati ogni anno. Gli oneri sono indicai nella Tabella 30 riportata a seguire.

 

(euro)

Art. 6, comma 1, lett. c) (Tabella 30)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Partecipanti annuali al corso

0

800

800

800

800

800

800

800

800

800

Oneri riduzione corso

0

175.295

175.295

175.295

175.295

175.295

175.295

175.295

175.295

175.295

 

Con riguardo all’articolo 6, comma 1, lett. d) (avanzamento per anzianità ai gradi di sergente maggiore e di sergente maggiore capo), la relazione tecnica afferma che la disposizione risulta essere senza oneri in quanto la promozione avviene al 5° anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4° anno (1° terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6 anno (3° terzo); risparmi ed oneri si compensano.

 

In merito all’articolo 6, comma 1, lett. e) (innalzamento periodo di permanenza minimo nel grado per l’avanzamento al grado di sergente maggiore capo), la relazione tecnica afferma che la disposizione risulta essere senza oneri in quanto la promozione avviene al 5° anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4° anno (1° terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6 anno (3° terzo); risparmi ed oneri si compensano.

 

Gli oneri derivanti dalla modifica delle permanenze per l'avanzamento dal grado di sergente fino all'attribuzione della qualifica speciale (articolo 6, comma 1, lettera i) sono stati determinati considerando il numero di unità di personale promosse in anticipo per la differenza di costo tra il grado di provenienza e quello successivo, per il periodo di anticipo. È stato inoltre considerato il passaggio del tipo di avanzamento al grado di sergente maggiore capo, precedentemente a scelta “per terzi”, in forza al presente provvedimento ad anzianità, dopo 5 anni di permanenza nel grado. I relativi oneri sono indicati nella Tabella 25 riportata a seguire

 

(euro)

Art. 6, comma 1, lett. i; Art. 7, comma 1, lett. b) (Tabella 25)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Oneri anticipo QS

 

1.733.415

3.465.382

3.437.867

2.987.498

2.580.573

2.806.481

2.518.303

2.317.012

2.842.685

 

Con riferimento all’articolo 7, la relazione tecnica afferma che nell'elaborazione del regime transitorio relativo ai sergenti viene presa in esame la carriera dei sergenti nel suo sviluppo complessivo, prevedendo una formula compensativa che consenta il bilanciamento delle permanenze in funzione del raggiungimento del grado apicale e della successiva qualifica speciale, in base alla somma delle nuove permanenze introdotte dal correttivo. Lo sviluppo transitorio del correttivo si sovrappone senza soluzione di continuità a quello elaborato con il provvedimento di riordino dei ruoli. In tal modo viene consentito al personale di poter fruire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalcamento. Il personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito la qualifica speciale, senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera, riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum.

 

In merito all’articolo 7, comma 1, lett. a) la relazione tecnica individua nella Tabella 27 (riportata a seguire) i relativi oneri derivanti dall’anticipo al 1° gennaio della promozione al grado di sergente maggiore capo dei corsi già valutati “per terzi”.

(euro)

Art. 7, comma 1, lett. a) (Tabella 27)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

863.473

259.168

0

0

0

0

0

0

0

 

Gli oneri riferiti all’articolo 7, comma 1, lettera b) sono inclusi nella Tabella 25 (cfr. infra).

 

Con riguardo all’articolo 8, comma 1, lett. d) la relazione tecnica afferma che gli oneri derivanti dalla modifica delle permanenze per l’avanzamento dal grado di caporal maggiore scelto fino all'attribuzione della qualifica speciale sono stati determinati considerando il numero di unità di personale promosse in anticipo per la differenza di costo tra il grado di provenienza e quello successivo, per il periodo di anticipo.

Gli oneri per la riduzione della permanenza per l'attribuzione della qualifica speciale nel grado di caporal maggiore capo scelto sono indicati nella Tabella 32 riportata a seguire.

 

 

 

(euro)

Art. 8, comma 1, lett. d; Art. 9, comma 1, lett. c) (Tabella 32)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Oneri anticipo QS

 

4.833.604

3.965.938

5.268.057

5.939.598

6.937.599

5.315.226

6.817.193

7.727.063

5.999.180

 

Con riferimento all’articolo 9 la relazione tecnica afferma che nell'elaborazione del periodo transitorio viene presa in esame la carriera dei graduati nel suo sviluppo complessivo, prevedendo una formula compensativa che consenta il bilanciamento delle permanenze in funzione del raggiungimento del grado apicale e della successiva qualifica speciale, in base alla somma delle nuove permanenze introdotte dal correttivo. Lo sviluppo transitorio del correttivo si sovrappone senza soluzione di continuità a quello elaborato con il provvedimento di riordino dei ruoli. In tal modo viene consentito al personale di poter fruire, nella prima valutazione utile, delle riduzioni di permanenza complessive, anche se tutte o in parte previste per i gradi precedenti, riducendo al minimo gli accorpamenti ed evitando qualsiasi possibilità di scavalcamento. Il personale che ha già raggiunto il grado apicale e acquisito la qualifica speciale, senza quindi poter godere di alcun beneficio dal nuovo profilo di carriera, riceverà a titolo compensativo un assegno una tantum. Con specifico riguardo alla norma di cui al comma 1, lett. c), la relazione tecnica precisa che la modifica si rende necessaria al fine di risolvere una problematica insorta nella previgente formulazione della norma che non includeva, di fatto, i sergenti maggiori con anzianità 2012 promossi sergenti maggiori capo il l° gennaio e il 1° aprile 2017 e che quindi, non rientrando nel regime transitorio previsto dai commi 1 e 2, avrebbero dovuto permanere nel grado 8 anni anziché 7 per l'attribuzione della qualifica speciale. Gli oneri relativi alla disposizione sono ricompresi nella Tabella 32 (cfr. infra).

 

Gli oneri relativi all’articolo 10, comma 1, lett. a) (attribuzione del compenso per lavoro straordinario al personale VFP4 deceduto senza aver fruito di turni di riposo) sono individuati nella Tabella 32 riportata a seguire

(euro)

Art. 10, comma 1, lett. a) (Tabella 32)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

5.003

5.001

5.003

5.004

5.005

5.005

5.006

5.006

5.007

 

In merito all’articolo 10, comma 1, lett. b) la relazione tecnica afferma che la diposizione non reca oneri.

 

Con riferimento all’articolo 10, comma 2, lettera a) n. 1, (assegno personale caporal maggiore capo scelto), la relazione tecnica afferma che la norma ha lo scopo di armonizzare il trattamento economico fondamentale del personale appartenente al ruolo dei graduati in servizio permanente che, nell’attesa di vedersi attribuita la qualifica speciale, è stato promosso al grado di sergente e quindi beneficiano di un assegno ad personam inferiore. L'assegno funzionale attribuito non è cumulabile con quello eventualmente percepito dal grado apicale dei graduati con 8 anni di anzianità di grado in ragione della normativa vigente ante riordino. Gli oneri connessi sono indicati nella Tabella 36 riportata a seguire.

 

(euro)

Art. 10, comma 2, lett. a), n. 1 (Tabella 36)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

6.100

2.524

2.524

1.165

0

0

0

0

0

 

Con riguardo all’articolo 10, comma 2, lettera a) n. 2) (salvaguardia straordinario capitano +13), la relazione tecnica afferma che la misura assicura la retribuzione oraria del compenso per il lavoro straordinario dei capitani con 13 anni dalla nomina ad ufficiale pari a quella percepita dagli stessi prima del riordino. A tal fine, per la determinazione degli oneri, è stata calcolata la differenza tra i due costi orari ed è stata moltiplicata per i percipienti, supponendo un monte orario medio retribuito di 110 ore pro capite. L’onere complessivo viene evidenziato nella Tabella 38 riportata a seguire

(euro)

Art. 10, comma 2, lett. a), n. 2 (Tabella 38)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

0

404.910

301.950

201.960

99.990

0

0

0

0

0

 

In merito all’articolo 10, comma 2, lett. b), n. 1) (integrazioni una tantum apicali personale), la relazione tecnica afferma che la disposizione estende l'emolumento una tantum previsto nel D. lgs. n. 94/2017 per il personale che aveva raggiunto il grado apicale con determinate anzianità al 1° gennaio 2017, al personale che raggiunge le medesime anzianità entro il 30 settembre 2017. Attribuisce inoltre l'emolumento ai sergenti maggiori capo che alla data del 30 settembre 2017 avevano maturato almeno 4 anni di anzianità nel grado. Al riguardo, per le Forze armate, non si rilevano posizioni aggiuntive rispetto a quanto già corrisposto in sede di riordino per luogotenenti+4, luogotenenti+8, SMC+12, mentre per i caporal maggiori capo scelto che hanno maturato gli 8 anni di anzianità in un periodo compreso tra il 1 gennaio e il 30 settembre 2017 e per i per i SMC+4 (per i quali, per effetto delle norme transitorie del riordino di cui al D. lgs n. 94/2017, è stata attribuita la qualifica speciale con le medesime decorrenze del personale meno anziano), gli oneri complessivi, determinati moltiplicando il costo unitario “lordo Stato” per i destinatari è riportato nella Tabella 39 riportata a seguire

(euro)

Art. 10, comma 2, lett. b), n. 1 (Tabella 39)

Grado

Destinatari

Lordo dipendenti

Oneri Amm.

Onere pro capite

Onere a bilancio

 

SMC+4

2.654

200

65,40

265,40

704.373

 

CMCS+8

654

800

261,60

1.061,60

694.287

 

Totale complessivo

1.398.660

 

 

In merito all’articolo 10, comma 3 (incremento assegno funzionale graduati+17) la relazione tecnica afferma che la misura mira a rendere progressiva in modo omogeneo con gli altri ruoli la misura dell'assegno funzionale per il ruolo dei volontari in servizio permanente anche in relazione alle nuove maggiori funzioni previste per tale ruolo dal provvedimento di riordino di cui al decreto legislativo n. 94/2017. Gli oneri relativi alla disposizione (stipendiali e previdenziali) sono individuati nelle Tabelle 41 e 42 riportate a seguire.

 

(euro)

Art. 10, comma 3 (Tabella 41 e 42)

 

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

Tabella 41

0

12.949.891

13.244.961

14.139.886

14.056.910

13.039.343

13.210.213

11.798.479

10.841.882

9.326.258

Tabella 42

0

11.088

11.088

11.088

11.088

11.088

11.088

11.088

11.088

11.088

 

In merito all’articolo 11, comma 1, lett. c), cpv. 8-bis e 8-ter (oneri una tantum personale non destinatario di riduzioni di permanenza per l’avanzamento) la relazione tecnica afferma che la disposizione attribuisce un'indennità una tantum al personale con grado apicale e qualifica speciale al fine di compensare il mancato beneficio derivante delle riduzioni delle permanenze nel grado e per il raggiungimento della qualifica speciale. In particolare l'una tantum è attribuita a: i I° luogotenenti che hanno maturato la qualifica entro il 31 dicembre 2019; i sergenti maggiori capo che hanno maturato la qualifica speciale entro il 31 dicembre 2019; i caporal maggiori capo scelti che hanno maturato la qualifica speciale entro il 31 dicembre 2019.

Gli oneri relativi alla disposizione sono individuati dalla Tabella 43 riportata a seguire.

 

 

 

(euro)

Art. 11, comma 1, lett. c) cpv. 8-bis e 8 ter (Tabella 43)

Grado

Destinatari

Lordo dipendenti

Oneri Amm.

Onere pro capite

Onere a bilancio

 

1°Luogotenente

7.380

450,00

147,15

597,15

4.406.967

 

Serg. Magg. Capo QS

447

350,00

114,45

464,45

207.610

 

MCS QS

7.240

250,00

81,75

331,75

2.401.870

 

Totale complessivo

7.016.447

 

 

Con riguardo all’articolo 11, comma 1, lettera c), cpv. 8-quater (una tantum sergenti maggiori capo promossi per terzi) la relazione tecnica afferma che l’emolumento è destinato a remunerare i sergenti maggiori capo che non hanno beneficiato della modifica della modalità di avanzamento introdotta con il presente provvedimento, che ha tolto l'avanzamento “a scelta per terzi” sostituendolo con l'avanzamento ad anzianità. I beneficiari sono coloro che sono stati promossi in seconda e terza valutazione.

 

Gli oneri relativi alla disposizione sono individuati dalla Tabella 44 riportata a seguire

(euro)

Art. 11, comma 1, lett. c) cpv. 8-quater (Tabella 44)

Grado

Destinatari promossi a scelta

Destinatari (2° e 3° terzo)

Onere pro-capite

Onere a bilancio

 

SMC promossi a scelta

6.984

4.656

199,05

926.777

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto dell’articolo 11, comma 2 (procedura di monitoraggio degli oneri).

La relazione tecnica precisa, inoltre, che il provvedimento in esame non determina alcun incremento sulle spese di funzionamento in quanto non vengono autorizzate nuove o maggiori immissioni (che avrebbero comportato un incremento delle spese di vitto, vestiario, formazione, ecc.), e non comporta passaggi di ruolo che avrebbero determinato un incremento delle spese di trasferimento al fine di assolvere gli incarichi connessi con il nuovo ruolo.

 

Con riguardo all’articolo 12 (copertura finanziaria) la relazione tecnica riporta le Tabelle 48, 49 e 50 (Cfr. infra) che riepilogano, rispettivamente, gli oneri complessivi recati dal provvedimento relativi alle Forze armate e all’Arma dei Carabinieri, nonché il quadro complessivo delle risorse poste a copertura degli oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il provvedimento in esame reca disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del precedente provvedimento di riordino adottato, per le medesime finalità, con il D.lgs. n. 94/2017. Lo schema di decreto è correlato, per finalità di equiordinazione, a quello previsto per le Forze di polizia, (anch’esso all’esame delle Camere[4]). Entrambi gli interventi normativi di riordino sono disposti nei limiti delle risorse finanziarie recate dal fondo di cui all’articolo 35 del DL n. 113/2018.

In proposito si rammenta che il citato articolo 35 ha istituito un Fondo in cui sono confluite le autorizzazioni di spesa già previste per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale e delle Forze di polizia e delle Forze armate e non utilizzate, cui è stato aggiunto dal DL n. 113/2018 un ulteriore stanziamento, poi incrementato dalla legge di bilancio 2019 e, da ultimo, rimodulato dall’art. 3 del DL 21 settembre 2019 n. 104 (decreto legge attualmente in fase di conversione).

Come evidenziato in premessa, le risorse del fondo come rimodulate dall'articolo 3 del DL n. 104/2019, ammontano ad euro 60.699.292,00 per il 2019, euro 112.080.774,00 per il 2020, euro 112.971.958,00 per il 2021, euro 112.214.962,00 per il 2022, euro 136.302.027,00 per il 2023, euro 130.280.968,00 per il 2024, euro 118.989.017,00 per il 2025, euro 119.187.920,00 per il 2026, euro 118.903.958,00 per il 2027 e ad euro 119.273.503,00 a decorrere dal 2028. Come evidenziato dalla relazione tecnica, la quota di tali risorse destinata alle attività di riordino relative alle Forze di Polizia è pari ad euro 51.271.542,00 per il 2019, euro 74.040.418,00 per il 2020, euro 73.733.539,00 per il 2021, euro 72.803.571,00 per il 2022, euro 88.601.187,00 per il 2023, euro 84.245.274,00 per il 2024, euro 85.861.093,00 per il 2025, euro 87.116.273,00 per il 2026, euro 84.254.642,00 per il 2027 e ad euro 88.375.178,00 a decorrere dal 2028.

Alle misure disciplinate dal provvedimento in esame, in particolare, sono associati (articolo 12, comma 1) oneri valutati in euro 9.427.750 per il 2019, euro 38.040.356 per il 2020, euro 39.238.419 per il 2021, euro 39.411.391 per il 2022, euro 47.700.840 per il 2023, euro 46.035.694 per il 2024, euro 33.127.924 per il 2025, euro 32.071.647 per il 2026, euro 34.649.316 per il 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dal 2028. Tali importi, comprensivi degli “oneri indiretti” che - ai sensi dell’art. 12, comma 2, e secondo quanto indicato dalla RT - ammontano a 640.815 euro (annui) a decorrere dal 2020, corrispondono a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica e riportati sinteticamente nella Tabella 50.

Si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 11 reca altresì una clausola di salvaguardia volta a prevedere espressamente il monitoraggio delle spese di personale derivanti dal presente provvedimento da parte del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Viene, altresì previsto che qualora dal monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri, alla copertura finanziaria di questi si provvede, con DPCM, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento.

In proposito si evidenzia che, tenuto conto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, l’entità degli oneri è stata determinata sulla base delle innovazioni prodotte dai summenzionati interventi concernenti lo sviluppo dei ruoli, applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e i criteri di avanzamento e promozione alle qualifiche superiori.

Come evidenziato in premessa, la RT indica in modo puntuale ed analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima e le sottostanti informazioni, di tipo statistico-amministrativo, nonché l’iter logico seguito nella quantificazione degli effetti finanziari.

Tanto premesso, si evidenziano peraltro i seguenti aspetti, sui quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione:

·         viene prevista la diminuzione, per i marescialli della categoria tecnici del sistema di combattimento - specialità operatore elaborazione automatica dati, dei periodi minimi di servizio prestati a bordo e a terra per l’avanzamento (articolo 1, lettera cc), cpv. 4-ter) nonché l’abbassamento del periodo minimo di formazione da sei a tre mesi per il personale vincitore del concorso per il reclutamento di marescialli (articolo 4, comma 1, lettera c). In proposito, al fine di confermare la neutralità finanziaria delle disposizioni evidenziate, appare necessario chiarire se la riduzione dei summenzionati periodi minimi possa determinare effetti di accelerazione di carriera non considerati dal provvedimento, con conseguenti aggravi di spesa per trattamenti economici e previdenziali;

·         viene consentito l'avanzamento ai gradi di sergente maggiore e sergente maggiore capo per anzianità in luogo di quanto stabilito dal vigente regime che prevede l’avanzamento per anzianità al grado di sergente maggiore e l’avanzamento a scelta per il grado di sergente maggiore capo (articolo 6, comma 1, lett. d). Al riguardo, posto che la relazione tecnica afferma che la disposizione risulta priva di oneri in quanto la promozione avviene al 5° anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4° anno (1° terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6 anno (3° terzo), appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi volti a verificare la compensatività tra i suddetti oneri ed i risparmi conseguibili;

·         l’innalzamento da 4 a 5 anni del periodo di permanenza minimo per l'avanzamento al grado di sergente maggiore capo (articolo 6, comma 1, lett. e). Considerato che la relazione tecnica afferma che la disposizione risulta priva di oneri in quanto la promozione avviene al 5° anno di permanenza, generando risparmi rispetto agli avanzamenti che avvenivano al 4° anno (1° terzo) e oneri rispetto agli avanzamenti attribuiti al 6 anno (3° terzo), analogamente a quanto sopra osservato, appare opportuno che vengano forniti dati quantitativi ed elementi di valutazione volti a verificare l’entità dei suddetti effetti di segno opposto e, quindi, la loro compensatività;

·         in merito alla quantificazione degli “effetti indiretti” relativi all’articolo 12, comma 2, la relazione tecnica assume una percentuale di riferimento, per i miglioramenti economici da riconoscere al personale interessato in base alla vigente normativa, pari allo 0,022 per cento; tale parametro era invece determinato nella misura dello 0,54 per cento dalla RT riferita al decreto legislativo 94/2017. Riguardo ai fattori sottostanti la variazione di tale parametro andrebbe acquisito un chiarimento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’art. 11, comma 2, affida al Ministero dell'economia e delle finanze, a decorrere dal 2020, il monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal riordino dei ruoli e delle carriere di cui al presente schema di decreto, stabilendo altresì che, in caso di eventuale scostamento dell'andamento degli oneri rispetto alle previsioni, alla copertura finanziaria di tale maggior onere si provveda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa relativi agli oneri inderogabili di cui all’articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facoltà assunzionali delle amministrazioni interessate.

Al riguardo, considerato che la disposizione in commento delinea una procedura per la compensazione degli oneri eccedenti le previsioni di spesa per più aspetti non coincidente con quella prevista in via generale dall’articolo 17, commi da 12 a 13, della legge n. 196 del 2009, appare necessario acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alle ragioni che giustificano l’introduzione di una clausola di salvaguardia di siffatto tenore[5], fermo restando quanto si dirà in seguito in merito alla trasmissione degli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Dall’altro lato, si evidenzia altresì che la previsione di un simile meccanismo di salvaguardia nell’ambito del presente schema di decreto correttivo appare suscettibile di determinare sovrapposizioni rispetto alle analoghe attività di monitoraggio già previste dall’articolo 11, comma 15, del decreto legislativo oggetto di correzione, vale a dire il decreto legislativo n. 94 del 2017.

Ciò considerato, andrebbe pertanto valutata l’opportunità - anche alla luce della sovrapposizione dei profili ordinamentali e dei connessi profili finanziari dei due menzionati provvedimenti - di riferire la procedura di monitoraggio prevista dal presente schema di decreto correttivo sia agli oneri derivanti dallo stesso sia a quelli derivanti dal decreto legislativo n. 94 del 2017, correggendo conseguentemente il testo della disposizione e prevedendo al contempo l’abrogazione della clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11, comma 15, di quest’ultimo, a partire dalla data di entrata in vigore del presente schema di decreto.

In tale quadro, si potrebbe inoltre prevedere che gli schemi di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volti a disporre l’eventuale riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate, debbano essere trasmessi alle Camere per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, conformemente a quanto prescritto dall’articolo 17, comma 12-bis, della legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009. Sulla base di quanto precede, appare pertanto necessario che il Governo, da un lato, fornisca informazioni in ordine agli esiti del monitoraggio condotto sino ad oggi ai sensi del decreto legislativo n. 94 del 2017, dall’altro, renda noto il suo avviso in ordine ai profili problematici in precedenza segnalati.

In merito all’articolo 12, riferito alla copertura finanziaria, occorre preliminarmente osservare che una compiuta analisi degli stessi non può prescindere dalla considerazione dei contenuti dell’ulteriore schema di decreto legislativo di cui all’atto del Governo n. 119[6], anch’esso attualmente all’esame delle Camere, giacché entrambi i provvedimenti risultano caratterizzati dal ricorso alla medesima modalità di copertura degli oneri da essi complessivamente derivanti, consistente nell’utilizzo - come di seguito si illustrerà - del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate, all’uopo appositamente istituito presso il Ministero dell’economia e delle finanze (cap. 3029) dall’articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018[7].

Tanto premesso, si evidenzia che l’articolo 12 dello schema di decreto in esame provvede agli oneri derivanti dalla sua attuazione - valutati in euro 9.427.750 per l'anno 2019, euro 38.040.356 per l'anno 2020, euro 39.238.419 per l'anno 2021, euro 39.411.391 per l'anno 2022, euro 47.700.840 per l'anno 2023, euro 46.035.694 per l'anno 2024, euro 33.127.924 per l'anno 2025, euro 32.071.647 per l'anno 2026, euro 34.649.316 per l'anno 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dall'anno 2028 - tramite le seguenti modalità:

- quanto a quota parte degli oneri previsti per l’anno 2019, nella misura di 4.722.126 euro, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui del citato Fondo di cui all’articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, che sono versate all’entrata del bilancio dello Stato;

-  quanto ai restanti oneri per il 2019 e al complesso di quelli previsti per ciascuno degli anni successivi[8], mediante corrispondente riduzione del Fondo medesimo, come rimodulato dall’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, tuttora in corso di conversione da parte delle Camere[9].

Ciò posto, si rileva che il comma 1 del citato articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 reca la puntuale determinazione della dotazione del Fondo in parola[10], che viene tuttavia rimodulata in via compensativa, dal successivo comma 2 del medesimo articolo 3, per gli anni dal 2019 al 2024, nel senso che le risorse del Fondo citato da un lato vengono ridotte per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 (in misura pari a 8 milioni di euro per il 2019, a 7 milioni di euro per il 2020, a 6 milioni di euro per il 2021 e a 7 milioni di euro per il 2022), dall’altro incrementate, in misura complessivamente equivalente, per ciascuno degli anni 2023 e 2024 (in misura pari a 17 milioni di euro per il 2023 e a 11 milioni di euro per il 2024), in modo tale da allineare formalmente il profilo temporale del Fondo medesimo al fabbisogno derivante dall’attuazione del presente schema di decreto e dell’ulteriore atto del Governo n. 119 dianzi citato[11].

Ciò posto, sebbene la dotazione del Fondo - così come rimodulata ai sensi del citato articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 - risulti coincidente rispetto agli oneri complessivamente recati dal presente schema di decreto e dall’ulteriore atto del Governo n. 119 in termini di saldo netto da finanziare, appare tuttavia necessario un chiarimento da parte del Governo riguardo alla possibilità che il meccanismo di rimodulazione delle annualità del Fondo previsto dal comma 2 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019 risulti di per sé idoneo ad assicurare la copertura degli oneri del presente provvedimento anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni 2019, 2023 e 2024, posto che le economie (o i residui) realizzate negli anni precedenti non appaiono idonee a determinare un miglioramento dei tendenziali - e quindi uno spazio di copertura - in termini di fabbisogno e di indebitamento netto negli anni successivi in mancanza della previsione di una idonea compensazione finanziaria nel citato decreto-legge, salvo procedere a siffatta compensazione nell’ambito del presente provvedimento.

Da un punto di vista formale, appare infine opportuno specificare il carattere annuo degli oneri decorrenti dal 2028, così come indicati tanto all’alinea quanto alla lettera b) del comma 1 dell’articolo 12. Si segnala che una precisazione di tenore analogo andrebbe altresì inserita al comma 2 del medesimo articolo 12 con riferimento agli oneri indiretti - peraltro già inclusi negli importi di cui all’alinea del predetto comma 1 - laddove il testo si limita ad affermare che essi “ammontano a euro 640.815”. A tale proposito, appare infatti opportuno esplicitare che - come è dato evincere dalla tabella n. 50 contenuta nella relazione tecnica allegata al presente schema di decreto - il predetto importo presenta carattere annuo e si verifica a decorrere dall’anno 2020. Sul punto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.

 



[1] La lettera b) della medesima disposizione reca, inoltre la delega ad adottare uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del D.lgs. n. 95/2017.

[2] Dallo stanziamento complessivo del Fondo vanno decurtate le risorse destinate alla copertura finanziaria del Decreto legislativo n. 126/2018 recante disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 95/2017, di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.

[3] Attualmente in corso di conversione.

[4] (Cfr. AG 119)

[5] Si rammenta peraltro che nella scorsa legislatura, in occasione dell’esame presso la Camera dei deputati dello schema di decreto legislativo n. 94 del 2017 (Atto del Governo n. 396), oggetto di correzione ed integrazione ad opera del presente provvedimento, la Commissione bilancio nella seduta del 9 maggio 2017 aveva deliberato, con riferimento alla clausola di salvaguardia di cui all’articolo 11, comma 11, di tenore identico a quello della disposizione ora in commento, una specifica condizione volta a garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione, finalizzata per l’appunto a ricondurne più pertinentemente la disciplina nell’alveo delle procedure per la compensazione degli effetti finanziari previste dall'articolo 17, commi da 12 a 13, della legge 31 dicembre 2009, n.?196, condizione che - sebbene assentita dal rappresentante del Governo nella predetta seduta - non è stata tuttavia recepita nel testo definitivo del citato decreto legislativo n. 94 del 2017. 

 

[6] Tale schema di decreto legislativo reca “Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 1, commi 2, lettera b), 3 e 4, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

[7] Si rammenta che l’articolo 35 del decreto-legge n. 113 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo, finalizzato all’adozione di provvedimenti normativi in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate, ivi comprese le Capitanerie di porto, volti a correggere ed integrare il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, e il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, nel cui ambito rientrano per l’appunto il presente schema di decreto, unitamente all’atto del Governo n. 119.

[8] Tali oneri ammontano a euro 4.705.624 per l’anno 2019 e a euro 38.040.356 per l'anno 2020, euro 39.238.419 per l'anno 2021, euro 39.411.391 per l'anno 2022, euro 47.700.840 per l'anno 2023, euro 46.035.694 per l'anno 2024, euro 33.127.924 per l'anno 2025, euro 32.071.647 per l'anno 2026, euro 34.649.316 per l'anno 2027 ed euro 30.898.325 a decorrere dall'anno 2028.  

[9] Si ricorda che, ai sensi della norma istitutiva, nel citato Fondo affluiscono, da un lato, le risorse recate dall’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge n. 350 del 2003, con riferimento alle risorse relative alle facoltà assunzionali del Corpo forestale dello Stato non impiegate e già affluite ai sensi dell’articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto-legge n. 148 del 2017, non utilizzate in attuazione dell’articolo 8, comma 6, della legge n. 124 del 2015. In proposito, si segnala che tali risorse, ammontanti ad euro 15.004.387 a decorrere dal 2019, sono state tuttavia parzialmente ridotte per effetto dell’articolo 22 del decreto legislativo n. 126 del 2018.

Nel medesimo fondo affluisce, altresì, una quota pari a 5 milioni di euro, a decorrere dal 2018, dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente, di cui all’articolo 4, comma 1, lettere c) e d), della legge n. 244 del 2012, rispettivamente conseguenti al processo di revisione dello strumento militare nonché allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria del Ministero della difesa. Infine, l’articolo 1, comma 451, della legge n. 145 del 2018 ha disposto l’incremento del Fondo in misura pari a 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2020.

[10] Nel dettaglio, le risorse del Fondo per il riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle forze di polizia e delle forze armate sono determinate, ai sensi del comma1 dell’articolo 3 del decreto-legge n. 104 del 2019, in corso di conversione, in euro 68,70 milioni per l'anno 2019, di cui euro 49,70 milioni in conto residui, euro 119,08 milioni per l'anno 2020, euro 118,97 milioni per l'anno 2021, euro 119,21 milioni per l'anno 2022, euro 119,30 milioni per l'anno 2023, euro 119,28 milioni per l'anno 2024, euro 118,99 milioni per l'anno 2025, euro 119,19 milioni per l'anno 2026, euro 118,90 milioni per l'anno 2027 ed euro 119,27 milioni annui a decorrere dall'anno 2028.

[11] Si segnala che, per effetto dell’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 104 del 2019 in via di conversione, le risorse del Fondo ammontano pertanto a euro 60.699.292 per il 2019, a euro 112.080.774 per il 2020, a euro 112.971.958 per il 2021, a euro 112.214.962 per il 2022, a euro 136.302.027 per il 2023, a euro 130.280.968 per il 2024, a euro 118.989.017 per il 2025, a euro 119.187.920 per il 2026, a euro 118.903.958 per il 2027 e ad euro 119.273.503 annui a decorrere dal 2028.