Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo
Riferimenti: SCH.DEC N.95/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 25/07/2019
Organi della Camera: V Bilancio

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismoLuglio 2019

Atto del Governo n. 95 marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 85

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 122

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

 

_______________________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 1

Articolo 1 (Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 237) 2

Articolo 2 (Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 4

Articolo 3 (Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 6

Articolo 4 (Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231) 7

Articolo 5 (Modifiche ad altre disposizioni vigenti) 7

Articolo 6 (Clausola di invarianza) 8

 



INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:

Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n.

95

Titolo breve:

Prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo

Riferimento normativo:

L. 13 luglio 2015, n.107, art. 1, comma 182

Relazione tecnica (RT):

Presente

 

Senato

Camera

Commissioni competenti:

In sede consultiva: 2ª (Giustizia), 6ª (Finanze e tesoro).

 

In sede osservazioni: 1a (Affari costituzionali), 5a (Bilancio) e 14a (Politiche dell'UE).

Comm. riunite II (Giustizia) e VI (Finanze)

XIV (Politiche dell'Unione europea)

V (Bilancio)

 

PREMESSA

Lo schema di decreto A.G. n. 95 reca disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90 e al decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 92 recanti attuazione della direttiva 2015/849/UE, in attuazione della delega conferita al Governo dall’articolo 15 della legge 12 agosto 2016 n. 170 (Legge di delegazione europea 2015) per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849, relativamente alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini dì riciclaggio o finanziamento del terrorismo e modificativa delle direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (cd. IV direttiva antiriciclaggio). Il comma 3 dell'articolo della legge delega prevede che dall'attuazione della medesima e dai decreti legislativi ivi previsti, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dovendosi provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Lo schema è stato altresì predisposto conformemente alle previsioni dell'articolo 31, comma 5, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, ai sensi del quale, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi adottati per il recepimento di direttive europee, il Governo può adottare, nell’esercizio della medesima delega legislativa, disposizioni integrative e correttive dei predetti decreti legislativi. L'articolo 31, comma 3 dispone che, ove il termine per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega o successivamente, i medesimi termini di delega sono prorogati di tre mesi. Nel caso in esame, il termine per l’adozione del decreto correttivo è stato posticipato al 4 ottobre 2019.

Articolo 1
(Modifiche al Titolo I del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 237)

L'articolo 1 specifica alcune definizioni contenute nel decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, intervenendo sui poteri ispettivi e di controllo delle autorità di vigilanza e integrando alcune norme in materia cooperazione nazionale ed internazionale.

In particolare, con il comma 1, alle lettere da b) a h), si integrano e specificano alcune definizioni contenute nell'articolo l del decreto legislativo n.231 del 2007.

Il comma 1, lettera i), introduce all’articolo 2 del decreto legislativo n. 231/2007 un nuovo comma 6-bis che qualifica il trattamento dei dati personali, effettuato per le finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo, come necessario per perseguire un interesse pubblico.

Il comma 1, alle lettere da l) a o), integrano o modificano l’articolo 3 D.Lgs. n. 231/07, dedicato all’individuazione dei soggetti obbligati. Vengono espunte dall’ambito dei soggetti obbligati le imprese assicurative, considerandole già comprese tra gli intermediari bancari e finanziari e viene previsto che nelle operazioni di cartolarizzazione di crediti, gli intermediari bancari e finanziari incaricati della riscossione dei crediti ceduti, dei servizi di cassa e di pagamento e delle verifiche di conformità provvedono all'adempimento degli obblighi previsti dal decreto anche nei confronti dei debitori ceduti alle società per la cartolarizzazione dei crediti nonché dei sottoscrittori dei titoli emessi dalle medesime società. Vengono inoltre integrate le categorie di soggetti tenuti all'osservanza degli obblighi antiriciclaggio con le categorie delle persone che commerciano in opere d'arte o che agiscono in qualità di intermediari nel commercio delle stesse, nonché i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Infine, è disposto che i soggetti obbligati assicurano che le proprie succursali stabilite in un altro Stato membro rispettino le disposizioni nazionali di recepimento della normativa europea in materia.

Il comma 2 interviene sul Capo II del Titolo I, D.Lgs. n, 231/07 che detta disposizioni in materia di compiti, attribuzioni e azioni delle autorità, delle amministrazioni e degli organismi interessati e dei soggetti coinvolti nell'attività di vigilanza, controllo e sorveglianza degli adempimenti previsti in materi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo.

In particolare, la lettera a), numero 2), specifica che tra i requisiti previsti affinché il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, possa stabilire l'esenzione dall'osservanza degli obblighi previsti dal decreto vi è, tra gli altri, che l'attività finanziaria svolta dal soggetto non sia l'attività principale per tale intendendosi l'attività il cui fatturato non eccede la soglia del 5 per cento del fatturato complessivo.

La lettera b) esplicita i dati oggetto di trasmissione da parte dell'Unità di informazione finanziaria (UIF) al Comitato di sicurezza finanziaria, in occasione dell'elaborazione annuale della Relazione al Parlamento: è compito dell'UIF indicare, quanto meno, il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute e il seguito dato a tali segnalazioni, nonché i dati riguardanti il numero di richieste internazionali di informazioni effettuate, ricevute e rifiutate dalla UIF e di quelle evase, parzialmente o totalmente, disaggregati per paese di controparte.

La lettera c) estende i poteri ispettivi e di controllo delle autorità di vigilanza ai soggetti cui siano esternalizzati l'adempimento degli obblighi antiriciclaggio (outsourcer) ovvero funzioni aziendali essenziali o importanti per l’adempimento degli obblighi antiriciclaggio.

Le modifiche introdotte dalla lettera d) eliminano l’accesso riservato per la sezione del registro delle imprese concernente le informazioni sul titolare effettivo di persone giuridiche e trust espressi.

La lettera e) precisa che nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza su succursali di soggetti obbligati aventi sede in altro Stato membro nonché sugli intermediari bancari e finanziari con capogruppo in un altro Stato membro, le autorità di vigilanza di settore assicurano la cooperazione e forniscono ogni informazione necessaria alle autorità di vigilanza dello Stato membro di appartenenza dei predetti soggetti obbligati o della società capogruppo (numero 1)); inserisce (numero 2)) cinque nuovi commi (da 4-bis a 4-sexies), dopo il comma 4 dell’articolo 7, in materia di poteri delle autorità di vigilanza di settore in particolare ai fini della cooperazione tra le autorità di vigilanza della capogruppo e l'autorità di vigilanza delle succursali o delle società controllate dal gruppo.

La lettera g), numero 1) consente al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza di acquisire dati e informazioni presso i soggetti destinatari degli obblighi anche attraverso ispezioni e i controlli.

La lettera g), numero 2) e la lettera i) chiariscono i ruoli e le attribuzioni del Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, in materia di approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, anche sulla base delle informazioni rinvenienti dalla cooperazione internazionale.

Le lettere h) e l) consentono l’accesso alla Guardia di finanza e alla Direzione investigativa antimafia all'anagrafe immobiliare integrata, analogamente a quanto già previsto per la UIF.

La lettera n) dispone per gli organismi di autoregolamentazione l'obbligo di pubblicare una relazione annuale quale compendio delle attività annuali svolte con riferimento, in particolare, al numero dei decreti sanzionatori e delle misure disciplinari adottate, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi da patte degli iscritti nei confronti dei medesimi, nonché al numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione.

Il comma 3 modifica il Capo III, del Titolo I, del decreto legislativo 231 del 2007, recante disposizioni in materia cooperazione nazionale ed internazionale. In particolare, per quanto riguarda la cooperazione tra autorità nazionali - individuate in Ministero dell’economia, IUF, Direzione investigativa antimafia e Guardia di Finanza - con le novelle all’articolo 12 la lettera a): prevede che le autorità nazionali possano collaborare tra loro, scambiando informazioni, anche in deroga all’obbligo del segreto d’ufficio. Il segreto resterà opponibile a tutti gli altri, con la sola eccezione dell’autorità giudiziaria penale (comma 8); precisa che l’obbligo di trasmettere all’UIF le informazioni utili allo svolgimento delle indagini di sua competenza non opera quando è in corso un’indagine di polizia e il pubblico ministero non ha ancora deciso se esercitare o meno l’azione penale;consente all’autorità giudiziaria di richiedere al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza (e alla DIA, in caso di indagini sulla criminalità organizzata) comunicazione degli esiti delle indagini svolte sulle segnalazioni di operazioni sospette.

La lettera b) sostituisce l’articolo 13 del decreto legislativo 231 in materia di cooperazione internazionale, ivi disponendosi che le autorità di vigilanza nazionali cooperano con le autorità competenti degli altri Stati membri, al fine di assicurare che lo scambio di informazioni e assistenza necessari al perseguimento delle finalità di prevenzione e contrasto dell'uso del sistema economico e finanziario a scopo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo non siano impediti dall'attinenza alla materia fiscale dell'informazione o dell'assistenza, dalla diversa natura giuridica o dal diverso status dell'omologa autorità competente richiedente ovvero dall'esistenza di un accertamento investigativo, di un'indagine o di un procedimento penale, fatto salvo il caso in cui lo scambio o l'assistenza possano ostacolare la predetta indagine o il predetto accertamento investigativo o procedimento penale. L’articolo specifica che comunque restano ferme le vigenti disposizioni poste a tutela del segreto investigativo. In tale ambito, la Guardia di Finanza, la Direzione investigativa antimafia, la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo e la UIF, stipulano appositi protocolli d'intesa, volti a disciplinare il processo di tempestiva condivisione delle informazioni. Inoltre, al fine di facilitare le attività comunque connesse all'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia scambiano, anche direttamente, a condizioni di reciprocità ed in deroga all'obbligo del segreto d'ufficio, dati ed informazioni di polizia con omologhi organismi esteri e internazionali.

La lettera c) introduce due nuovi articoli dedicati, rispettivamente, alla cooperazione tra l’Unità di informazione finanziaria per l'Italia e le altre Financial Intelligence Units - FIU (nuovo articolo 13-bis) e alla cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri (nuovo articolo 13-ter). In particolare, il nuovo articolo 13-bis sulla cooperazione tra Unità di informazione finanziaria per l'Italia e altre FIU prevede che la UIF, previa richiesta ovvero di propria iniziativa, può, a condizioni di reciprocità, anche per quanto riguarda la riservatezza, scambiare informazioni e collaborare con le FlU per il trattamento o l'analisi di informazioni collegate al riciclaggio o al finanziamento del terrorismo e ai soggetti coinvolti, indipendentemente dalla tipologia e dall’accertamento delle fattispecie di reato presupposto. A tal fine, la UIF accede alla rete FIU.NET e si avvale di tecnologie adeguate a consentire l'incrocio anonimo dei dati inerenti le informazioni oggetto di scambio tra essa e le altre FIU. Per tali finalità la UIF può stipulare protocolli di intesa con le altre FIU e partecipare con le FIU degli Stati membri ad analisi congiunte dei casi di carattere transfrontaliero e trasmette alle medesime FIU le informazioni su segnalazioni di operazioni sospette che riguardano tali Stati. La UIF, previa autorizzazione delle FIU estere, ove necessario, trasmette i dati e i risultati di tali analisi alla Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo, al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza e alla Direzione Investigativa antimafia, per l'esercizio delle rispettive attribuzioni. L’articolo 13-ter – in materia di cooperazione tra le autorità di vigilanza di settore degli Stati membri - dispone che le autorità di vigilanza di settore collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti in materia di antiriciclaggio e con le autorità di vigilanza prudenziale e di risoluzione degli altri Stati membri nonché con la Banca Centrale Europea, al fine di agevolare le rispettive funzioni e a tale fine possono concludere accordi di collaborazione.

Il comma 4 propone infine due integrazioni all’articolo 16 del D.Lgs. n. 231 del 2007 che dispone in ordine alle procedure di mitigazione del rischio, stabilendo che in caso di gruppi, la capogruppo adotta un approccio globale al rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo secondo le modalità stabilite dall’Autorità di vigilanza di settore e disponendo che qualora le misure adottate non siano idonee a ridurre il rischio di riciclaggio connesso all'operatività nel paese terzo, le autorità di vigilanza di settore intensificano i propri controlli sul gruppo e possono vietare al gruppo di instaurare rapporti d'affari o di effettuare operazioni per il tramite delle succursali e delle società stabilite nel paese terzo nonché, se necessario, imporre al gruppo di cessare del tutto la propria operatività nel paese.

Articolo 2
(Modifiche al Titolo II del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

Il comma 1 interviene sul Capo I, integrando le disposizioni relative all'adeguata verifica della clientela da parte degli intermediari finanziari, dei professionisti, dei revisori contabili e degli altri soggetti elencati dall'articolo 3 del decreto legislativo oggetto di modifica.

Il comma 1, lettera a) specifica che l'adempimento degli obblighi di adeguata verifica deve essere effettuato, nei confronti di coloro che sono già clienti dei soggetti obbligati, non solo ogniqualvolta si ravvisi un mutamento nel livello di rischio attribuito al cliente, ma anche in occasione dell'adempimento degli obblighi posti da norme sopravvenute al momento in cui il cliente è stato acquisito.

Il comma 1 lettera b), reca precisazioni di norme già in vigore e modifiche strettamente editoriali.

Il comma. 1, lettera c) introduce una precisazione diretta ad eliminare, all'interno del vigente articolo 19, comma 3, il riferimento alle "assicurazione vita o altre forme dì assicurazione legate cd. "investimenti" (trasposizione diretta dalle norme europee) in quanto estremamente generica.

Il comma 1, lettera d) numeri 1) e 2), modifica l'articolo 20, introducendo un correttivo che consiste nell'inversione dei commi 4 e 5 di tale articolo. L'inversione sarebbe funzionale, secondo quanto esposto nella relazione illustrativa, a rendere più comprensibile la norma che, ad esito delle modifiche apportate dallo schema in esame, presenta i criteri specifici per la determinazione della titolarità effettiva di clienti diversi dalle persone fisiche nei commi dall'1 al 4, mentre il nuovo comma 5 riporta il criterio residuale secondo cui, qualora l'applicazione dei criteri di cui ai precedenti commi non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

La lettera e) del comma 1 integra il comma 6 del citato articolo 20, ai sensi del quale i soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo, specificando che i soggetti obbligati dovranno altresì tenere traccia delle ragioni che non hanno consentito l'individuazione secondo i criteri specifici di cui ai commi dall'1 al 4 dell'articolo 20 in argomento, determinando il ricorso al criterio residuale di cui al comma 5.

Le lettere da f) a i) del comma 1 modificano gli articoli 21 e 22 del decreto legislativo 231 del 2007, che recano, rispettivamente, la disciplina della comunicazione e accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche e trust, e gli obblighi del cliente[1]. La lettera g) del comma 1 sostituisce la lettera f) del comma 2 dell'articolo 21, in cui erano riportate le limitazioni soggettive all'accesso, prevedendo che lo stesso sia consentito al pubblico (e non più ai portatori di interessi), dietro pagamento dei diritti di segreteria di cui all'articolo 18 della legge n. 580 del 1993. Vengono altresì identificati due casi in cui l'accesso alle informazioni è escluso: qualora le informazioni riguardino persone incapaci o minori d'età ovvero qualora l'accesso esponga il titolare effettivo al rischio di gravi reati contro la persona o il patrimonio. Un più ampio accesso alle informazioni sulla titolarità effettiva riguarda anche i trust. Rispetto al sistema attualmente vigente, viene dunque esteso l'ambito soggettivo sia con riferimento alle entità che devono comunicare le informazioni sulla titolarità effettiva, includendo i soggetti giuridici affini ai trust, sia con riferimento a coloro ai quali è consentito l'accesso, includendo, oltre alle autorità competenti e ai soggetti obbligati ad effettuare le verifiche sulla clientela, i soggetti privati titolari di un interesse giuridico rilevante e differenziato.

Quindi ulteriori modifiche proposte, integrano i vigenti articoli 23 (comma 1, lettera l)) e 24 (comma 1, lettere da m) a p)) D.Lgs. n. 231/2007, dedicati, rispettivamente, alle misure semplificate e alle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela con riferimento alle quali vengono ridotte le soglie riferite ai prodotti di moneta elettronica soggetti a misure semplificate, nonché la soglia di riferimento per l'identificazione del soggetto che effettua operazioni di pagamento a distanza, e gli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, con riferimento ai quali viene inserito un nuovo fattore di rischio di cui soggetti obbligati sono tenuti a tener conto nella valutazione del rischio ai fini dell'applicazione di misure rafforzate. Tale fattore è individuato nelle operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, artefatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale c religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

Il comma 1, lettera q) modifica poi l'articolo 25 del decreto legislativo n. 231 del 2007 recante le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata della clientela, limitando l'ambito applicativo delle verifiche rafforzate previste per i rapporti di corrispondenza, includendo i soli rapporti che comportano l'esecuzione di pagamenti. Viene inoltre specificato che le misure di adeguata verifica siano adottate al momento dell'avvio del rapporto.

Il comma 1, lettera r), individua nel nuovo comma 4-bis dell'articolo 25, le misure di adeguata verifica rafforzata da attuare in relazione alla clientela che opera con Paesi ad alto rischio. Si prevende, inoltre, nel nuovo comma 4-ter dell'articolo 25, che le autorità di vigilanza possano indicare misure ulteriori di adeguata verifica rafforzata e prevedere, sempre in via normativa, obblighi di segnalazione periodica per le transazioni effettuate con soggetti operanti in questi Paesi. Vengono infine introdotti, nel nuovo comma 4-quater dell'articolo 25, una serie di strumenti che le autorità di vigilanza possono utilizzare per mitigare il rischio connesso ai Paesi terzi ad alto rischio, quali, ad esempio, il diniego all'autorizzazione all'attività per intermediari esteri o all'apertura di succursali in Paesi ad alto rischio per gli intermediari italiani.

Il comma 1, lettera s) modifica l'articolo 26 del decreto legislativo n. 231 del 2007, ai sensi del quale, ferma la responsabilità dei soggetti obbligati, è consentito ai medesimi di ricorrere a terzi (sostanzialmente altri intermediari bancari e finanziari) per l'assolvimento degli obblighi di adeguata verifica. Il comma 2 dell'articolo 26 riporta l'elenco dei soggetti ai quali è possibile ricorrere. Con l'intervento in esame viene esclusa la possibilità di ricorrere agli agenti in attività finanziaria.

Il comma 1, lettere t) e u) modifica l'articolo 27, che contiene le modalità di esecuzione degli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di terzi. In primo luogo, viene proposta una precisazione diretta a chiarire che, tra i dati che i terzi mettono a disposizione del soggetto obbligato, rientrano anche quelli acquisiti con identità digitali o altri strumenti di identificazione previsti dal citato Regolamento e-IDAS. Viene inoltre inserito il nuovo comma 5-bis, ai sensi del quale le autorità di vigilanza di settore, nell'adozione nei confronti dei soggetti rispettivamente vigilati di disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni e di adeguata verifica della clientela possono adottare disposizioni volte a ritenere assolti gli obblighi di adeguata verifica della clientela da parte di un intermediario bancario o finanziario che applichi le procedure di gruppo in materia di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo al ricorrere delle seguenti condizioni: a) l'intermediario bancario o finanziarlo, nell'adempimento dei predetti obblighi, si avvale di informazioni fornire da terzi appartenenti allo stesso gruppo; b) la capogruppo ha sede nel territorio della Repubblica o in un altro Stato membro ovvero ha sede in un Paese terzo ed è tenuta ad applicare misure di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei documenti di livello analogo a quelle previste dalla V direttiva; c) l'efficace applicazione, da parte dei componenti il gruppo, delle procedure di gruppo in materia di adeguata verifica tramite terzi e conservazione dei documenti è sottoposta ai controlli dell'autorità competente a vigilare sulla capogruppo.

Il comma 1, lettera v) modifica l'articolo 30 del decreto legislativo n. 231 del 2007, aprendo alla possibilità che si realizzi un'esternalizzazione a terzi non appartenenti al gruppo, nel rispetto delle cautele che verranno individuate dalle autorità di vigilanza di settore, delle fasi dell'identificazione e della verifica dell'identità (mentre resta escluso il monitoraggio dell'operatività).

Il comma 2 prevede modifiche al Titolo II Capo Il del decreto legislativo 231 del 2007 e specifica che l'obbligo di conservazione si applica anche ai dati identificativi, acquisiti tramite identità digitali o altri strumenti di identificazione equivalenti agli obblighi di conservazione.

Il comma 3 prevede modifiche al Titolo II, Capo III, del decreto legislativo n. 231 del 2007, relativo agli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette. La modifica proposta nella lettera a) risponde all'esigenza di accogliere le osservazioni della Commissione europea relative alla procedura 2019/2042, includendo il riferimento al Codice in materia di protezione dei dati personali. La lettera b) integra il contenuto del vigente articolo 39, che dispone il divieto di dare comunicazione, al cliente ovvero a terzi, dell'avvenuta segnalazione consentendo, tuttavia, la comunicazione di informazioni tra gli intermediari finanziari e bancari (nel rispetto di idonee procedure).

Il comma 4 reca modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 231 del 2007. Tale articolo dispone l'obbligo, per i soggetti indicati dalla legge, di trasmettere alla UIF, secondo modalità e tempi dettati in apposite istruzioni attuative, al di fuori degli obblighi di segnalazione, comunicazioni aventi ad oggetto operazioni considerate a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sulla base di criteri oggettivi.

Articolo 3
(Modifiche al Titolo III del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

L’articolo intende stabilire, accanto al vigente divieto di conti e libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, anche il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi. A tal fine, viene modificato l’articolo 50 del decreto legislativo 231 del 2007 che, nella formulazione vigente, vieta l'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia (comma 1) nonché l'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia, aperti presso Stati esteri (comma 2).

In particolare, con la lettera a), la rubrica dell’articolo è integrata al fine di ricomprendervi il riferimento ai prodotti di moneta elettronica anonimi.

La lettera b) (che modifica l’articolo 50, comma 1) introduce il divieto di emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi.

La lettera c) - integrando il comma 2 del richiamato articolo 50 - vieta l’utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi emessi presso Stati esteri.

La lettera d) introduce un nuovo comma 2-bis all’articolo 50, ai sensi del quale il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi (di cui ai novellati commi 1 e 2) decorre dal 10 giugno 2020.

Articolo 4
(Modifiche al Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231)

L'articolo modifica le norme del Titolo V del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231 con particolare riferimento alle sanzioni amministrative - e alle relative procedure di irrogazione - per la violazione degli obblighi posti dalle disposizioni antiriciclaggio dal medesimo decreto legislativo n. 231.

Tra le principali modifiche si segnalano le seguenti:

·      l’estensione soggettiva e oggettiva dell’ambito di applicazione di alcune sanzioni già vigenti;

·      la possibilità per la Banca d’Italia di irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria in caso di inosservanza delle disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni adottate nei confronti dei cd. trasporto valori vigilati, ovvero dei soggetti che esercitano l'attività di custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza di apposita licenza;

·      alcune modifiche al procedimento sanzionatorio per i già menzionati trasporto valori, che viene conformato alla disciplina del Testo Unico Bancario.

Articolo 5
(Modifiche ad altre disposizioni vigenti)

L'articolo reca alcune modifiche a disposizioni vigenti. In particolare, il comma 1 modifica il decreto legislativo n. 141 del 2010, in materia di contratti di credito ai consumatori e disciplina dei soggetti operanti nel settore finanziario, degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi. In particolare, sono apportate le modifiche necessarie a prevedere l'obbligo di iscrizione, nel registro degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi (OAM), anche dei prestatori di servizi di portafoglio digitale. Tali soggetti sono inclusi tra i soggetti destinatari degli obblighi del decreto legislativo n. 231 del 2007.

L’articolo 5, comma 4 modifica il decreto legislativo n. 92 del 2017, recante disposizioni per l'esercizio dell'attività di compro oro, in attuazione dell'articolo 15, comma 2, lettera l), della legge n. 170 del 2016. In particolare, viene integrato l'articolo 11, comma 1, attribuendo alla competenza degli Uffici delle Ragionerie territoriali dello Stato anche il procedimento sanzionatorio per l'inosservanza del provvedimento di sospensione di cui al successivo comma 5.

Articolo 6
(Clausola di invarianza)

Il comma 1 stabilisce che dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 dispone che le amministrazioni e le istituzioni pubbliche provvedono all’attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali c finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

La RT annessa allo schema di decreto riferisce che lo schema di decreto legislativo apporta integrazioni e modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, modificato dal decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 90, nell’esercizio della delega conferita al Governo contenuta dall'articolo 15 della Legge 12 agosto 2016 n. 170 (Legge di delegazione europea 2015) per il recepimento della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio 0 finanziamento del terrorismo e modificativa delle direttive 2009/138/CE e 2013/36/UE (cd. IV direttiva antiriciclaggio).

In proposito, certifica che lo schema reca altresì le disposizioni necessari e ad assicurare il recepimento della direttiva (UE) 843/2018 (ed. V direttiva antiriciclaggio), medio tempore adottata per introdurre talune specifiche e circoscritte modifiche e integrazioni alla Direttiva (UE) 849/2015, senza prevederne l’abrogazione.

L’atto normativo contiene anche gli aggiustamenti, di carattere prevalentemente editoriale, introdotti in accoglimento delle osservazioni formulate dalla Commissione europea nella nota di messa in mora ai sensi dell’articolo 258 TFUE, (procedura di infrazione n. 2019/2042), con la quale è stato formalmente contestato il non completo recepimento della IV direttiva antiriciclaggio.

Evidenzia poi che lo schema di decreto legislativo non prevede l’introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive (UE) 2015/849 e 849/2015.

Segnala che lo schema reca norme di natura meramente ordinamentale e procedurale e le misure correttive ed integrative non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività già svolte a legislazione vigente che non impattano su compiti già istituzionalmente affidati ai soggetti pubblici interessati.

Quindi, tutto ciò premesso, conclude affermando che alla relazione tecnica non è allegato il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ai fini del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, del saldo di cassa delle amministrazioni pubbliche e dell'indebitamento netto del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. Per le stesse motivazioni, non è indicato l’effetto che le disposizioni producono su precedenti autorizzazioni di spesa.

 

Al riguardo, si evidenzia innanzitutto che le amministrazioni interessate dallo schema in esame sono solo in parte incluse nel conto consolidato delle pubbliche amministrazioni. In particolare, se Ministero dell'economia e delle finanze, Direzione Investigativa Antimafia (D.I.A.) e Corpo della Guardia di finanza sono da considerare a tutti gli effetti quali rientranti nel novero delle "Amministrazioni pubbliche" a fini di contabilità nazionale, ciò non può però dirsi per l'Unità di informazione finanziaria (UIF) che è stata istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d’Italia[2].

In generale, dal punto di vista metodologico-contabile, si ricorda che la previsione di una specifica clausola di neutralità all'articolo 6 dello schema imporrebbe di considerare quanto espressamente stabilito dall'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità in presenza di siffatte clausole, laddove la citata norma stabilisce che ogni qualvolta nuove norme risultino accompagnarsi a siffatte clausole di neutralità, la RT dovrebbe riportare elementi circa la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, nonché l'illustrazione di tutti i dati ed elementi che siano idonei a suffragare l'ipotesi di neutralità degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime all'occorrenza anche attraverso la loro riprogrammazione, restando precluso il ricorso a clausole di neutralità finanziaria nel caso di oneri di spesa aventi natura "giuridicamente" obbligatoria.

In tal senso, con particolare riferimento ad alcune delle novelle in esame alla vigente disciplina antiriciclaggio, in cui si prevede il richiamo esplicito ad attività poste a carico di Amministrazioni pubbliche, andrebbe confermato che anche a seguito di tali modifiche, le predette amministrazioni potranno comunque avvalersi per lo svolgimento delle attività ad esse assegnate delle sole risorse umane e strumentali che sono già previste dalla legislazione vigente.

In proposito, sarebbero necessari maggiori elementi di rassicurazione circa l'impatto che tali modifiche alla normativa determineranno sull'ordinario funzionamento delle istituzioni con specifico riferimento al Ministero dell'economia[3], alla Guardia di Finanza[4] e alla DIA[5].

Si segnalano poi le seguenti norme che meriterebbero chiarimenti in merito ai fabbisogni aggiuntivi di risorse umane e strumentali ipotizzabili:

a)   all'articolo 1, comma 2 lettera g) numero 1)), laddove la norma mira a rafforzare i presidi di prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per scopi di riciclaggio dei proventi criminosi e del finanziamento al terrorismo, consentendo al Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza l'acquisizione, in presenza di elementi informativi sintomatici dei fenomeni illeciti in parola, anche in assenza di una specifica segnalazione per operazioni sospette, di dati e informazioni rilevanti per orientare ulteriormente le proprie attività investigative;

b)   circa l'articolo 1, comma 2 lettera g) numero 2 e lettera i )), laddove si aggiunge il compito per la Guardia di finanza e la Direzione investigativa antimafia di svolgere, oltre agli approfondimenti investigativi già previsti per le segnalazioni di operazioni sospette, gli approfondimenti investigativi delle informazioni ricevute ai sensi del nuovo articolo 13 nell'ambito della cooperazione nazionale e internazionale, laddove ciò potrebbe determinare l'ampliamento delle attività info-investigative dei due organismi, con inevitabili fabbisogni aggiuntivi di risorse per il loro funzionamento;

c)   in merito all'articolo 1, comma 2, lettere h) e l), laddove si consente il recepimento di quanto espressamente previsto dalla Direttiva (UE) 843/2018, ai fini dell'accesso, anche da parte della Guardia di finanza e della Direzione investigativa antimafia, all'anagrafe immobiliare integrata, analogamente a quanto già previsto per la UIF. Dalla citata facoltà potrebbe derivare un sensibile impatto sulle attività investigative e sulle risorse dedicate allo specifico settore, che potrebbero determinare riflessi sui fabbisogni di funzionamento;

d)   in merito all'articolo 1, comma 3, lettera a) nn. 2-3) e lettera b), laddove, nell’ambito della disciplina di collaborazione e dello scambio di informazioni tra le autorità nazionali, è previsto un nuovo comma diretto a consentire, sempre per le finalità di cui al D.Lgs. n.231/2007, che il Ministero dell'economia e delle finanze e le Autorità di vigilanza di settore, nonché l’Unità dì informazione finanziaria per l'Italia, la Direzione investigativa antimafia e la Guardia di finanza, collaborino tra loro scambiando informazioni, anche in deroga dell’obbligo del segreto d’ufficio. A rigore, anche su tali scambi informativi, andrebbe fornita assicurazione che i medesimi potranno svolgersi, da parte delle Amministrazioni pubbliche coinvolte (segnatamente, Ministero dell'economia e delle finanze, Agenzie fiscali e Autorità di vigilanza, D.I.A. e Corpo della Guardia di finanza), potendo le stesse avvalersi a tal fine delle sole risorse già previste dalla legislazione vigente per il loro funzionamento.

In merito agli articoli 2-5, ritenuto il tenore meramente ordinamentale delle disposizioni e delle modifiche alla normativa vigente ivi previste, non ci sono osservazioni.

 



[1]     La V direttiva antiriciclaggio, in particolare, interviene sul regime di accessibilità alle informazioni contenute nel registro della titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica e delle persone giuridiche private, disponendo che specifiche tipologie di informazioni debbano essere rese accessibili al pubblico. Pertanto, la lettera f) sopprime il riferimento al fatto che le informazioni sulla titolarità vengano conservate in una sezione del Registro delle imprese ad accesso riservato

[2]      L'unità di informazione finanziaria (UIF) è stata istituita dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 presso la Banca d’Italia di cui fa parte integrante, sia pure in posizione di indipendenza e autonomia funzionale, avendo iniziato a operare dal 1° gennaio 2008, subentrando all’Ufficio italiano dei cambi (UIC) nel ruolo di autorità "centrale" antiriciclaggio. L’organizzazione e il funzionamento della UIF sono infatti disciplinate con apposito Regolamento del Governatore della Banca d’Italia. Il primo regolamento fu emanato il 21 dicembre 2007 (G.U. 9 gennaio 2008, n. 7) ed è stato rinnovato, in relazione al riassetto organizzativo, il 18 luglio 2014 (G.U. 27 ottobre 2014, n. 250).

[3]     Con riferimento al dicastero dell'economia e delle finanze, va segnalato che ai compiti in esame è dedicata la V Direzione generale del Dipartimento del Tesoro "Prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario per fini illegali" che si articola in 8 uffici dirigenziali di livello non generali, svolgenti le seguenti funzioni. Nel bilancio vigente, relativamente allo stato di previsione del ministero interessato, le relative spese afferiscono al Programma "Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario "(29.4); Azione "Prevenzione dei reati finanziari, antifrode, antifalsificazione, antiriciclaggio e lotta all'usura" che consta di 11 capitoli di spesa per uno stanziamento annuale di 6,7 milioni di euro complessivi nel triennio 2019/2021.

[4]     Per quanto concerne il Corpo militare della Guardia di finanza, costituente Centro di responsabilità distinto dello stato di previsione del ministero dell'economia e delle finanze, Programmi " Concorso della Guardia di Finanza alla sicurezza pubblica"(7.5) e, soprattutto " Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali "(29.3), con uno stanziamento annuo complessivo rispettivamente pari a di 1,5 miliardi di euro annui e 2,7 miliardi di euro annui nel triennio 2019/2021. Il Nucleo centrale valutario della Gdf è posto alle dipendenze del Comando "Reparti Speciali" del Corpo e svolge la sua operatività in stretto raccordo con i nuclei regionali e provinciali di polizia economico finanziaria essendo da esso riservati i compiti in materia di antiriciclaggio ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 231/2007.

[5]     Per la Direzione investigativa Antimafia, sono rinvenibili le relative risorse nell'ambito del programma " Pianificazione e coordinamento Forze di polizia " (7.10) dello stato di previsione del Ministero dell'interno, laddove nell'ambito dell'Azione " Partecipazione delle Forze di Polizia all'attività di contrasto al crimine" è indicato il capitolo ad hoc 2671 " Spese di funzionamento della Direzione investigativa Antimafia" recante uno stanziamento di 8,1 milioni di euro annui. Tale stanziamento non è tuttavia integralmente rappresentativo delle spese complessive dell'organismo che è richiamato in diversi altri capitoli del medesimo stato di previsione. Cfr. Senato della Repubblica, Doc. XXXVIII, n. 1, Relazione sull'attività delle Forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata al 2017, Volume II, in part. pagine 717 e seguenti e 1401 e seguenti; Bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2019/2021, sul sito internet del dipartimento della R.G.S.