Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale
Riferimenti: SCH.DEC N.89/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 03/07/2019
Organi della Camera: V Bilancio

Atto del Governo n. 89Schema di decreto ministeriale sulla composizione, sul funzionamento e sulla elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM)Luglio 2019

marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

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Nota di lettura n. 79

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

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Verifica delle quantificazioni n. 109

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

 

 

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INDICE

 

PREMESSA. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 3 -

ARTICOLI 1-13. - 3 -

Composizione, funzionamento, modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale. - 3 -

 

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

Atto n.

89

Natura dell’atto:

Schema di decreto ministeriale

Titolo breve:

Regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale

Riferimento normativo:

 articolo 3, comma 2, della legge 21 dicembre 1999, n. 508

Relazione tecnica (RT):

presente

 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto ministeriale disciplina la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale.

Si rammenta che analogo schema, volto a modificare il D.M. n. 236/2005, era già stato presentato nella precedente legislatura, ma non era stato esaminato dalla V Commissione (Bilancio).

Il provvedimento è corredato di una “relazione tecnico-finanziaria”, non verificata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Si esaminano, di seguito, i profili finanziari dello schema di decreto ministeriale.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-13

Composizione, funzionamento, modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale

Normativa vigente: il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale è stato istituito con la legge 508/1999 (Riforma delle Accademie di belle arti), che ne ha previsto la costituzione rinviando la disciplina attuativa ad un apposito decreto ministeriale e stanziando, per il funzionamento dell’organismo, la somma di 200 milioni di lire (circa 103.291,38 euro) all’anno. In attuazione di tale legge è stato emanato il decreto del Ministro dell'istruzione n. 236/2005, che disciplina la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del Consiglio, precisando che ai relativi adempimenti si sarebbe provveduto con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Le norme descrivono il Consiglio nazionale per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM) come organo consultivo del sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale, che svolge le funzioni attribuite dalla legge e che può essere sentito dal Ministro su altre questioni di interesse per le Istituzioni (articolo 2).

Vengono poi introdotte le seguenti modifiche nella composizione (articolo 3):

         viene ridotto a 24 il numero di consiglieri, di cui 22 in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti e due nominati dal ministro.

L’attuale composizione del CNAM prevede 34 membri, di cui 26 eletti in rappresentanza del personale docente e non docente e degli studenti, 6 designati dal Ministro e 2 dal Consiglio Universitario Nazionale (CUN). Secondo quanto affermato dalla relazione illustrativa, l’aumentato numero dei rappresentanti del personale docente, con la corrispondente riduzione dei componenti nominati dal Ministro, è una scelta è nell'ottica di garantire la presenza del maggior numero dei settori disciplinari anche alla luce dei nuovi ordinamenti didattici, tenuto conto, altresì, del sostanziale apporto delle competenze tecnico-scientifiche del personale docente alle attività svolte dal CNAM. La previsione, inoltre, evidenzia che in caso di assenze ingiustificate per due sedute consecutive il componente decade dall'incarico;

         la durata in carica dei componenti è di 4 anni (rispetto ai 3 anni stabiliti dal regolamento vigente) con la riconferma possibile solo per un altro mandato consecutivo (comma 1);

         sulle rappresentanze elettive, viene eliminata la distinzione tra prima e seconda fascia del personale docente;

         si conferma che la decadenza dal mandato elettivo si verifica per effetto del venir meno dell'appartenenza alla categoria in cui il componente è stato eletto o della causa di incompatibilità legata a incarichi sindacali: il nuovo regolamento, tuttavia, precisa che tali cause di decadenza non operano qualora siano intervenute nell'ultimo anno dell'incarico; inoltre, si chiarisce che l'organo è validamente costituito con la nomina di almeno la metà dei componenti (comma 4);

         in caso di dimissioni, di impossibilità o di incompatibilità sopravvenute, i consiglieri designati dal Ministro sono sostituiti entro due mesi (comma 5).

L’articolo 4 è dedicato al funzionamento dell'organo – elezione del Presidente, termine per l’espressione dei suoi pareri, regolamento interno, scioglimento per dimissioni ultra dimidium ecc. – secondo norme che ripetono quanto previsto a legislazione vigente. Il nuovo comma 7, tuttavia, dispone che la partecipazione al CNAM dia luogo esclusivamente al trattamento economico di missione ove spettante (si tratta di una previsione non contenuta nella legge istitutiva e nell’attuale regolamento, che nulla dispongono in merito al trattamento economico spettante).

Vengono poi riportate le norme in tema di elettorato (articolo 5) e quelle relative alle modalità e le procedure per l'individuazione delle candidature articolo 6), con previsioni specifiche per singoli settori di rappresentanza.

L’articolo 7 contiene le procedure di voto e la composizione del seggio elettorale nonché le modalità di svolgimento delle operazioni di voto: la norma riproduce quanto previsto a legislazione vigente salvi gli adattamenti dovuti alle variazioni nell’elettorato.

Al successivo articolo 8 si disciplina – ribadendo la normativa vigente – la commissione elettorale centrale, istituita presso il MIUR, con la relativa composizione. In particolare, si conferma la previsione che alla sua istituzione e funzionamento si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la partecipazione all'attività della commissione non dà luogo alla corresponsione di alcun compenso.

Inoltre, in modo sostanzialmente conforme alla legislazione vigente, vengono disciplinate le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti (articolo 9), l’ordinanza elettorale emanata dal Ministro (articolo 10) e la nomina dei consiglieri del CNAM entro 30 giorni dalla conclusione delle procedure elettorali (articolo 11).

L’articolo 12 abroga il D.M. n. 236/2005 contenente il regolamento contenente la vigente disciplina di composizione, funzionamento e modalità di nomina ed elezione dei componenti del Consiglio.

Infine, l’articolo 13 contiene la clausola di copertura finanziaria per cui all'attuazione del presente provvedimento si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste dalla legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (secondo quanto già previsto dall’art. 13 del vigente regolamento).

 

La relazione tecnico-finanziaria allegata al provvedimento afferma che il regolamento dispone l'abrogazione espressa del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 236 del 2005, che disciplina la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti del CNAM.

In particolare, il provvedimento, volto a semplificare le procedure per l'individuazione delle candidature, rispetto a quello oggetto di abrogazione, contiene previsioni di natura meramente ordinamentale ovvero disposizioni prive di effetti finanziari. Ed invero, il numero dei componenti viene ridotto da trentaquattro a ventiquattro, così come il numero degli esperti designati dal Ministro, ridotto da sei a due.

Pertanto, secondo la RT le modifiche introdotte dallo schema in esame non determinano risorse aggiuntive per il funzionamento dell'organo, rispetto a quelle già previste nel decreto ministeriale attualmente in vigore, lasciando, quindi, invariata la spesa complessiva.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato nella relazione che evidenzia la riduzione del numero dei componenti dell’organismo e il carattere ordinamentale di gran parte delle previsioni.

Peraltro, al fine di verificare la neutralità finanziaria del provvedimento, stante l’apposita clausola di invarianza di cui all’art. 13, andrebbe chiarito se la corresponsione ai consiglieri del trattamento economico di missione – prevista dall’art. 4, comma 7, del testo in esame ma non espressamente contemplata dal vigente regolamento – corrisponda alla prassi già applicata al riguardo o comunque possa essere assicurata nell’ambito degli attuali stanziamenti, senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale chiarimento appare opportuno anche in considerazione del fatto che la “relazione tecnico-finanziaria” a corredo del provvedimento in esame non risulta espressamente vidimata dalla Ragioneria Generale dello Stato.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, in considerazione del contenuto dell’articolo 13, volto esclusivamente ad affermare la neutralità sul piano finanziario delle norme contenute nel presente schema di decreto, andrebbe valutata l’opportunità di riformularne la rubrica, sostituendo le parole: “Copertura finanziaria” con le seguenti: “Clausola di invarianza finanziaria”[1].

 



[1] Si segnala, peraltro, che lo schema di decreto ministeriale in esame, in quanto fonte di rango secondario, non sarebbe di per sé suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Si rammenta, in proposito, che il decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 16 settembre 2005, n. 236 - di cui l’articolo 12 dello schema di decreto in esame dispone l’abrogazione - reca analogamente una specifica disposizione volta ad asserire l’invarianza finanziaria relativa all’attuazione dello stesso (art. 13).