Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Patrocinio a spese dello Stato per procedimenti penali
Riferimenti: SCH.DEC N.62/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 23/01/2019
Organi della Camera: V Bilancio

Gennaio 2019

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo Atto del Governo n. 62 marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 57

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 65

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 1

Articolo 1 (Applicabilità dell'istituto del gratuito patrocinio anche nei procedimenti di esecuzione del Mandato d'arresto europeo) (Modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) 2

Articolo 2 (Modifica alla disciplina dei casi di esclusione dal gratuito patrocinio) (Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) 5

Articolo 3 (Esclusione dal beneficio del gratuito patrocinio per gli imputati di reati tributari) (Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115) 7

Articolo 4 (Disposizioni finanziarie) 9

 



Natura dell'atto:

Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n.

62

Titolo breve:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo

Riferimento normativo:

Articolo 1 della legge 25 ottobre 2017, n. 163

Relazione tecnica (RT):

Presente

 

Senato

Camera

Commissione competente:

2a Giustizia e 5a Bilancio

II Giustizia, V Bilancio e XIV Politiche dell'Unione europea

PREMESSA

Lo schema A.G. 62 è stato redatto in attuazione dell'articolo 1 della legge di delegazione europea 25 ottobre 2017, n. 163, per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea-Legge di delegazione europea 2016-2017, tra le quali, all'Allegato A, punto 20, è indicata, l'adozione, secondo i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, del decreto legislativo occorrente per all'attuazione delle norme sull'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo (MAE), il cui termine di recepimento scade il 5 maggio 2019.

La direttiva (UE) 2016/1919 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 che reca norme "sull'ammissione al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo".

In particolare, l'articolo 5 della direttiva riguarda il "Patrocinio a spese dello Stato nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo". Il paragrafo 1 dispone che: "Lo Stato membro di esecuzione assicura che la persona ricercata goda del diritto al patrocinio a spese dello Stato dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva". Significativa è la regola posta dal paragrafo 2 dell'articolo 5, e cioè che: "Lo Stato membro di emissione assicura che la persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che esercita il diritto di nominare un difensore sul territorio di quello Stato membro affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione, in virtù dell'articolo 10, paragrafi 4 e 5, della direttiva 2013/487UE, abbia il diritto al patrocinio a spese dello Stato nello Stato membro di emissione nell'ambito di tale procedimento nello Stato membro di esecuzione, nella misura in cui il patrocinio a spese dello Stato sia necessario ad assicurare un accesso effettivo alla giustizia". Il paragrafo 3 aggiunge poi che il diritto al beneficio di cui ai due paragrafi precedenti "può essere subordinato a una valutazione delle risorse a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, che si applica analogamente a quanto previsto in generale per il patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali.

L'articolo 4, sul "Patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti penali" prevede che gli Stati membri assicurano che gli indagati o imputati privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore godano del diritto al patrocinio a spese dello Stato quando sia necessario nell'interesse della giustizia. Gli Stati membri possono prevedere una valutazione delle risorse e/o del merito al fine di determinare se debba essere concesso il patrocinio a spese dello Stato. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto di tutti i fattori pertinenti e obiettivi quali il reddito, il patrimonio e la situazione familiare dell'interessato, nonché il costo dell'assistenza di un difensore e il livello di vita in tale Stato membro per determinare se, in funzione dei criteri applicabili in tale Stato membro, gli indagati o imputati sono privi di risorse sufficienti a coprire i costi dell'assistenza di un difensore. Qualora uno Stato membro applichi una valutazione delle risorse, tiene conto della gravità del reato, della complessità del caso e della severità della sanzione in questione, per determinare se la concessione del patrocinio a spese dello Stato sia necessaria nell'interesse della giustizia. In ogni caso, la verifica del merito può considerarsi soddisfatta nelle situazioni seguenti: a) quando l'indagato o l'imputato è condotto dinanzi a un giudice o tribunale competente a decidere in merito alla detenzione, in qualsiasi fase del procedimento che rientri nell'ambito di applicazione della presente direttiva; e b) durante la detenzione.

Il patrocinio a spese dello Stato è concesso solamente ai fini del procedimento penale in cui la persona interessata è indagata o imputata per un reato.

Articolo 1
(Applicabilità dell'istituto del gratuito patrocinio anche nei procedimenti di esecuzione del Mandato d'arresto europeo)
(Modifica dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

La norma integra l'articolo 75 (recante la disciplina dell'ambito di applicabilità del gratuito patrocinio) del testo unico delle disposizioni in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, laddove, dopo il comma 2, è aggiunto il comma  2-bis, in cui si prevede espressamente che la disciplina del patrocinio si applica anche nelle procedure "passive" di consegna, dal momento dell'arresto eseguito in conformità del mandato d'arresto europeo fino alla consegna o fino al momento in cui la decisione sulla mancata consegna diventi definitiva, nonché nelle procedure "attive" di consegna, in favore della persona ricercata oggetto di un procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo ai fini dell'esercizio di un'azione penale e che ha esercitato il diritto di nominare un difensore sul territorio nazionale affinché assista il difensore nello Stato membro di esecuzione.

 

La RT evidenzia innanzitutto che la Direttiva 2016/1919 del 26 ottobre 2016 mira a garantire l'effettività dell'assistenza legale nei procedimenti penali, richiedendo, in particolare, ai Paesi membri di prevedere il diritto di avvalersi di un difensore retribuito dallo Stato.

A tale riguardo, precisa che la normativa stabilisce alcune norme minime comuni a tutti gli Stati membri dell'Unione, che dovranno essere recepite entro il 5 maggio 2019 (termine così rettificato da pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea), concernenti il diritto al gratuito patrocinio per gli indagati e imputati, nonché per le persone ricercate oggetto di procedimenti di esecuzione del mandato d'arresto europeo, ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI.

In tal senso, sottolinea che ai sensi del combinato disposto degli artt. 1, comma 1, L. n. 163 del 2017 e 31, comma 1, L. n. 234 del 2012 e 12, paragrafo 1, della direttiva 2016/1919 (UE), il Governo è tenuto ad adottare i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato nella citata normativa europea, termini in scadenza il 5 gennaio 2019.

Per quanto appena detto, rappresenta che la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nell'ordinamento italiano, oltre che garantita a livello costituzionale (art. 24, comma terzo, della Costituzione) è attualmente contenuta, a livello ordinario, nella Parte III del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia" (artt. 74-145).

Evidenzia che le richiamate disposizioni realizzano un sistema quasi completo di tutele difensive, garantendo inoltre che il trattamento previsto per il cittadino italiano sia assicurato anche al cittadino straniero ed all'apolide residente nel nostro Stato. Le uniche lacune appaiono interessare due casistiche:

1) i procedimenti di esecuzione di mandato d'arresto europeo;

2) i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, per i quali sussiste espressa esclusione dall'applicazione del patrocinio a spese dello Stato, secondo quanto sancito all'art. 91 lett. a) del predetto D.P.R. 115/2002.

Pertanto, con lo schema di decreto legislativo in esame, evidenzia che si cerca di colmare la suddetta carenza, apportando modifiche e integrazioni al citato T.U. in materia di spese di giustizia, attraverso le quali anche per le procedure (attive e passive) di consegna in tema dì mandato d'arresto europeo nonché per i reati di evasione fiscale è apprestata la tutela difensiva a carico dello Stato, pur preservando, tuttavia, l'armonia con altre disposizioni normative ed i requisiti e limiti di ammissibilità al beneficio "de quo" fissati dal nostro sistema giuridico.

Con specifico riferimento all'articolo in esame, evidenzia che la normativa sul patrocino legale "gratuito"  così come attualmente in vigore, contiene tutte le prescrizioni di cui alla direttiva 2016/1919/UE, fatta eccezione, almeno in apparenza, per quel che concerne i procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo, di quanto previsto al paragrafo l dell'art. 5 della medesima fonte europea, vale a dire del caso in cui l'Italia è Stato di "esecuzione", sia di quanto previsto al paragrafo 2 dello stesso articolo, quando l'Italia è Stato di "emissione" di un  mandato d'arresto europeo (MAE) finalizzato all'esercizio dell'azione penale.

In tale ultima ipotesi, poi, la direttiva prevede che debba essere garantito il patrocinio legale anche attraverso la nomina di un difensore nello stato di emissione che possa collaborare con il difensore che si trova nello stato di esecuzione.

La disposizione in esame, per sopperire alle mancate previsioni, introduce, quindi, il comma 2-bis all'articolo 75 del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, completando formalmente il quadro di applicazione delle casistiche citate all'articolo 75, comma 2 del Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia.

Certifica, ad ogni modo, che le Corti di Appello competenti sull'esecuzione del MAE, in applicazione della relativa normativa dettata tanto a livello costituzionale che ordinario hanno, comunque, da sempre optato per un'interpretazione estensiva della normativa sul patrocinio a spese dello Stato, considerato che l'articolo 75, comma I del citato D.P.R. 115/2002, già contemplava l'applicabilità del principio garantista in esame "per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte le eventuali procedure...comunque connesse" nelle quali era logico e consequenziale anche ricomprendere la fase dell'arresto e della consegna delle persone interessate.

A sostegno dì ciò ricorda che già in fase di attuazione della direttiva 2013/48/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2013 (relativa al diritto di avvalersi di un difensore nel procedimento penale e nel procedimento di esecuzione del mandato d'arresto europeo etc...) erano state apportate delle modifiche alla legge 22 aprile 2005, n. 69 recante: "Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GA1 del Consiglio, de113 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri".

Nella specie, l'aggiunta del comma 5-bis dell'art. 9 della citata legge - che assicura al soggetto nei cui confronti viene eseguito il mandato di arresto europeo, l'avviso della facoltà di nominare un difensore anche nello Stato membro di emissione, il cui ruolo consiste nell'assistere il difensore nominato nello Stato membro di esecuzione - è tale da contenere la previsione che viene ora espressamente esplicitata con l'introduzione del comma 2-bis dell'articolo 75 del D.P.R. 115/2002.

Conclude riferendo che trattandosi di una disposizione che interviene solo a formalizzare un obbligo di adeguamento alla normativa internazionale, ma che di per sé è già correntemente applicata nell'ordinamento interno, la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, posto che la RT assicura che si tratta di disposizione che si limita alla mera "formalizzazione" di adeguamento della normativa nazionale alla normativa comunitaria e che la prassi applicativa adottata dalle Corti d'Appello, in virtù di una valutazione estensiva dell'articolo 75, comma 1, del T.U. delle spese di giustizia, avrebbe sinora già consentito l'accesso al beneficio dell'istituto del gratuito patrocinio relativamente ai soggetti interessati da procedimenti di esecuzione di mandato d'arresto europeo (MAE), nulla da osservare.

Ad ogni modo, va evidenziato che la mera attestazione della neutralità di nuove norme dovrebbe essere sempre accompagnata in RT dalla puntuale illustrazione degli elementi e dei dati che siano idonei a comprovarne l'effettiva sostenibilità. Pertanto, andrebbero comunque  richiesti elementi informativi integrativi della RT a dimostrazione della neutralità della norma, corredati dei dati che siano idonei a comprovare l'avvenuto sostenimento negli ultimi anni di oneri per il gratuito patrocinio per tale tipologia di procedimenti, in termini analoghi a quanto effettuato relativamente all'articolo 2[1]

Articolo 2
(Modifica alla disciplina dei casi di esclusione dal gratuito patrocinio)
(Modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

La norma modifica l'articolo 91, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, laddove al comma 1, lettera a), in cui è ad oggi prevista l'esplicita esclusione dell'istituto del gratuito "patrocinio" per l'indagato, l'imputato o il condannato per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto,   nel senso che d'ora innanzi la citata esclusione varrà per il solo condannato con sentenza "definitiva" nei citati reati.

 

La RT ribadisce che la disposizione prevede la modifica dell'articolo 91 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nel senso di sopprimere, alla lettera a) del medesimo articolo, il riferimento agli indagati ed agli imputati sancendo, poi, con l'aggiunta della locuzione "con sentenza definitiva", l'esclusione dal patrocinio a spese dello Stato, solamente di coloro che sono stati già condannati con pronuncia irrevocabile per reati commessi in violazione delle nonne per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Evidenzia che a disposizione in esame, di per sé ha natura ordinamentale, è dettata allo scopo di eliminare una regola interna il cui mantenimento è confliggente con le finalità della direttiva nonché suscettibile di rilievo di legittimità a livello costituzionale.

Pertanto, considerato che la maggior parte di coloro che sono indagati o hanno pendente un procedimento o hanno subito una condanna penale - non definitiva - per un reato di natura tributaria in altro giudizio, attesa la specificità e delicatezza della materia trattata nonché per l'entità delle sanzioni applicate, sia detentive che pecuniarie, si avvarranno con tutta probabilità di un proprio legale di fiducia, ritiene che la casistica possa essere contenuta nei termini illustrati dal seguente prospetto:

Stima costo del gratuito patrocinio a spese dello Stato nei procedimenti concernenti i reati tributari

Anno

Reati tributari

iscritti nel Tribunali
italiani Sezioni
GipGup e Sezione
Dibattimento

definiti nei
tribunali italiani
Sezioni GipGup e

Sezione

Dibattimento

definiti con
condanna nel
tribunali italiani
Sezioni GipCup e
Sezione
Dibattimento

Valore medio del
triennio del
procedimenti iscritti
nei Tribunali al
netto dei definiti con
condanna

2015

Articoli 2,3,4,5,8,10,10­bis,10-ter,10-quater, 11 del Dlgs. 74/2000

53.795

51.546

6.280

 

2016

Articoli 2,3,4,5,8,10,10­-bis,10-ter,10-quater, 11 del D.hm. 74/2000

45.760

57.442

3.786

 

2017

Articoli 2,3,4,5,8,10,10­bis,10-ter,10-quater, 11 del D.lgs. 74/2000

33.609

35.169

3.223

 

2015-2016-2017

Totale procedimenti per i reati tributari

133.164

144.157

13.289

 

valore medio de triennio

44.388

48.052

4.430

39.958

 

 

Gratuito patrocinio (2% sul
valore medio del biennio del
procedimenti iscritti nei
Tribunali diverse sezioni al netto
di quelli definiti con condanna)

Costo medio del gratuito patrocinio a carico dello

Stato in euro

 

Costo medio dotale
delle spese per
gratuito patrocinio

800

3000

.2.400.000

                

 

Più specificatamente, la RT precisa che il dato di coloro che usufruiranno del beneficio dell'ammissione al gratuito patrocinio, pari a 800 soggetti, è calcolato nella misura del 2% del valore mediano del numero dei procedimenti penali iscritti presso le sezioni Gip/Gup dei tribunali italiani nonché delle sezioni dibattimentali dei medesimi tribunali per i reati di natura tributaria previsti dal D.lgs. 74 del 2000 al netto dei procedimenti definiti con condanna, nel triennio 2015¬2017 secondo i dati forniti dalla Direzione Generale di Statistica ed Analisi organizzativa del Ministero della giustizia. Si rappresenta che il costo medio totale annuo delle spese per l'accesso al beneficio è stato stimato sulla base di un costo medio del gratuito patrocinio pari ad euro 3.000 per una spesa complessiva stimata, in via prudenziale, in euro 2.400.000.

Agli oneri derivanti dalla modifica agli articoli 91 lett. a) correlata con quella di cui all'articolo 76, comma 4-bis del D.P.R. 115 dei 2002 (T. U. spese di giustizia), di cui si dirà all'articolo che segue, stimati in via prudenziale in euro 2.400.0000 annui, si provvede mediante la riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, secondo quanto stabilito dall'articolo 1, comma 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163 (Legge di delegazione europea 2016-2017).

 

 

Al riguardo, occorre premettere che la norma reca un ampliamento della platea di accesso al gratuito patrocinio così come previsto dalla legislazione vigente, stabilendo che d'ora innanzi  valga l'esclusione del diritto al beneficio, pur in presenza dei requisiti di legge, solo per i soggetti condannati con sentenza "definitiva" per un reato di natura "tributaria", mentre la norma vigente escludeva, sino ad oggi, tutti gli indagati e condannati (anche con sentenza non definitiva) per i reati "tributari".

Per i profili contabili, la novella incide su fattori di spesa  inequivocabilmente riconducibili ad oneri inderogabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge di contabilità, circostanza che come autorizza il ricorso agli strumenti di flessibilità previsti in bilancio in presenza di oneri di spesa che eccedano le previsioni di stanziamento annuali[2].

Per i profili di quantificazione, posto che la RT procede alla valutazione del nuovo e maggior onere, basandosi sulla individuazione dei procedimenti penali connessi ai reati tributari, richiamando l'articolo 17, comma 3, della legge di contabilità, andrebbero innanzitutto esplicitate le fonti attraverso cui sia possibile operare un riscontro rispetto alla tipologia e al numero dei procedimenti ivi analiticamente indicati.

Con riferimento all'adozione della percentuale del 2 per cento quale valore medio dei procedimenti medi iscritti nel triennio (al netto di quelli conclusi con condanna) che risulterebbero mediamente interessati dall'istituto del gratuito patrocinio, andrebbe illustrato il criterio di determinazione di tale percentuale, da cui scaturisce per la RT una stima di n. 800 procedimenti  penali in materia tributaria, in ragione annua, che potranno essere interessati dalla attuazione del gratuito patrocinio a carico dello Stato[3].

In merito poi al grado di prudenzialità dell'onere unitario assunto dalla RT (3.000 euro), andrebbero richiesti gli elementi e parametri assunti nel relativo calcolo atteso che lo stesso è da riferire ai soli procedimenti penali connessi a reati di natura tributaria.

Articolo 3
(Esclusione dal beneficio del gratuito patrocinio per gli imputati di reati tributari)
(Modifica dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115)

La norma integra l'articolo 76, comma 4-bis del T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, laddove è previsto che il reddito si ritiene superiore ai limiti massimi previsti per l'accesso al beneficio del gratuito patrocinio per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale (Associazione a delinquere di stampo mafioso), 291-quater (Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri ) del d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43(T.U. norme in materia doganale), 73 (Produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope), limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74 (Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope), comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (T. U. delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero, al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo.

La disposizione è integrata presumendosi che il superamento di tale soglia massima anche per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

 

La RT ribadisce che la modifica all'articolo in esame, riguarda un'integrazione del dettato del comma 4-bis dell'articolo 76 del T.U. delle spese di giustizia ed è diretta ad incrementare l'elenco dei reati ivi previsti (prettamente delitti associazionistici di stampo mafioso o terroristico nonché relativi allo spaccio sempre su base associazionistica di sostanze stupefacenti e delitti agli stessi connessi) con quelli, già contemplati ora dalla lett. a) dell'art. 91, "commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto", salva sempre la prova contraria a carico del richiedente, il cui reddito si ritiene superiore ai limiti di reddito necessari per l'ammissione al patrocinio.

Afferma che la presente disposizione deve essere, comunque, letta ed interpretata in unione con quella di cui al precedente articolo 2, concernente l'abolizione del divieto di esclusione per indagati e imputati nonché per condannati non con sentenza definitiva, che era previsto alla lettera a) dell'articolo 91 del D.P.R. 115/2002, dall'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato, previsto per i reati relativi alla violazione delle norme per la repressione all'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto.

Tuttavia, rappresenta che il divieto di ammissione al beneficio per tale tipologia di reati sussisteva solamente riguardo ai procedimenti direttamente concernenti la commissione di uno dei delitti specificamente indicati e non con riferimento alla condizione soggettiva di chi, indagato, imputato o condannato in altri procedimenti per uno di tali reati, assuma la qualità di indagato, imputato o condannato per reati diversi, per i quali permaneva la facoltà di avvalersi del beneficio in esame.

Tale considerazione, pertanto, restringeva di per se stessa il campo di esclusione dall'istituto pro reo ad un numero limitato di fattispecie criminose per le quali, peraltro, pur venendo meno l'abolizione del divieto di ammissione al gratuito patrocinio, permane il vincolo, già previsto nello stesso comma 4-bis dell'articolo 76, relativo al limite reddituale richiesto in misura superiore a quello fissato dal medesimo articolo per i procedimenti in cui sono stati contestati od accertati altri reati, salvo l'onere posto a carico dei medesimi della prova contraria.

Conclude affermando che, solamente per i recidivi, la circostanza di aver subito un procedimento per la medesima tipologia di reato funge da barriera alla concessione del beneficio, considerato che l'accertamento del loro stato patrimoniale correlato ai redditi percepiti - che, sebbene illeciti, si devono ritenere consistenti e lucrativi - è già avvenuto in altra sede processuale ed è da ritenersi oramai come dato di fatto consolidato.

Tale elemento è da ritenersi significativo e determinante, considerato che interviene a titolo di compensazione rispetto agli altri casi di procedimenti iscritti e non ancora definiti per i quali indagati ed imputati per reati commessi in violazione delle norme in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, che potranno chiedere l'ammissione al gratuito patrocinio.

 

Al riguardo, anche alla luce delle considerazioni dettagliatamente riportate nella relazione illustrativa[4], non ci sono osservazioni.

Articolo 4
(Disposizioni finanziarie)

Il comma 1 stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2, valutati in 2.400.000 di curo annui a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come richiamato dall'articolo 1, comma 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163.

Il comma 2 afferma che dall'attuazione del presente decreto, ad eccezione delle disposizioni di cui all'articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 riferisce che fermo restando quanto previsto dal comma 1, agli adempimenti previsti dal presente decreto si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

La RT ribadisce che le diposizioni finanziarie, prevedono che, fatta eccezione di quanto previsto all'articolo 2, dall'attuazione del presente provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Quindi, conferma che agli oneri recati dalla disposizione di cui all'articolo 2, valutati in 2.400.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea previsto dall'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234, come richiamato dall'articolo 1, comma 3 della legge 25 ottobre 2017, n. 163.

 

Al riguardo, relativamente al comma 1, con riferimento alla copertura degli oneri relativi all'articolo 2, che viene posta a carico del fondo per il recepimento della normativa europea di cui al capitolo 2815 iscritto nello stato di previsione del ministero dell'economica e delle finanze del bilancio 2019/2021[5], non ci sono osservazioni.

In merito ai commi 2 e 3, dal momento che ivi è prevista la formale clausola di "neutralità" per le restanti norme contenute nel provvedimento, si rammenta che l'articolo 17, comma 6-bis, della legge di contabilità,  prevede che per le disposizioni corredate di siffatte clausole, la RT debba riportare la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime,  nonché l'illustrazione dei dati e degli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, anche attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione, restando in ogni caso precluso il ricorso  a tale istituto in presenza di spese di natura giuridicamente obbligatoria.

 



[1]     Difatti va evidenziato che la norma de quo dovrebbe essere opportunamente accompagnata dalla illustrazione dei dati relativi ai procedimenti di esecuzione dei mandati d'arresto europei (MAE) che hanno già interessato, negli ultimi  cinque anni, le competenti Corti d'Appello dell'Amministrazione giudiziaria italiana,  per l'appunto, limitatamente ai soli casi in cui sia stato disposto l'accesso all'istituto del Gratuito patrocinio, con l'indicazione della relativa spesa. In proposito, dalla ricognizione dei Dati sommariamente riportati nell'ultima Relazione annuale  al Parlamento sul gratuito patrocinio a spese dello Stato (Anni 2015-2016), complessivamente riferita ai procedimenti Penali, emerge che su di una spesa complessiva per l'istituto del gratuito patrocinio complessivamente sostenuta dallo Stato nel 2016 di 141,7 milioni di euro, ben 30 milioni di circa sarebbero stati spesi in relazione a procedimenti trattati dalle Corti d'Appello, per un valore pro capite unitario medio di 843 euro. L'ultima Relazione Annuale sull'Amministrazione della Giustizia (2017) certifica invece che in tale anno dal 1 gennaio al 20 settembre, le Corti d'Appello sarebbero state interessate da 1.700 procedimenti relativi al mandato d'arresto europeo (MAE). Cfr. SENATO DELLA REPUBBLICA, XVII legislatura, Doc. XCVI, Relazione sull'applicazione della normativa in materia di gratuito patrocinio a spese dello Stato, anni 2015 e 2016, pagina 63; Doc. CCXI, Relazione Annuale sull'Amministrazione della Giustizia 2017,22 gennaio 2018, pagina 389.

[2] Si segnala che il capitolo 1360 dello Stato di previsione del ministero della Giustizia, su cui è iscritto lo stanziamento relativo a tutte le spese di giustizia, ivi comprese quelle relative al gratuito patrocinio, è capitolo di spesa "obbligatoria" che autorizza al ricorso all'apposito fondo di riserva.

[3]     Si veda Nota 1.

[4]     La relazione evidenzia infatti che la modifica non detta una rigida e inderogabile esclusione a priori dall'accesso al beneficio per le persone che siano indagate o imputate in procedimenti per i reati suddetti. Si è in presenza, piuttosto, di una "regola di giudizio" rivolta, cioè, anzitutto al giudice che deve valutare le "Condizioni per l'ammissione" (così la rubrica dell'art. 76) al beneficio, in primo luogo sotto il profilo del requisito reddituale. Va, peraltro, sottolineato che la Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139, aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale di quel comma, in quanto violava gli art. 3 e 24 Cost., nella parte in cui stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, non ammette prova contraria. In sostanza, il Giudice delle leggi, come ben risulta dalla parte motiva di tale sentenza, aveva ritenuto che la norma censurata, come costruita, ponesse una presunzione juris et de jure, cioè, legale e assoluta, in forza della quale per i soggetti in essa indicati il reddito si ritiene superiore a quello-limite sancito per legge, e che, per questo, ne fosse necessaria la "correzione" in senso additivo, mediante "L'introduzione, costituzionalmente obbligata, della prova contraria". Per tal modo, quindi, la presunzione è divenuta solo relativa (juris tantum), anche se i Giudici di legittimità, sulla scia di quanto osservato dalla Corte costituzionale, hanno insegnato che spetta al soggetto che richiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato l'onere di fornire la prova contraria, idonea a vincere la presunzione relativa di superamento del limite di reddito ostativo, nei casi previsti dall'art. 76, comma 4-bis, d.P.R. cit.; né sussiste l'obbligo per il giudice di valutare lo stato di indigenza del richiedente o di svolgere accertamenti in tal senso (così, ad es., di recente, Cass. pen., sez. 1V, 27 febbraio 2018, n. 18684). In precedenza, peraltro, la Corte costituzionale aveva giudicato che l'assetto dell'art. 76, comma 4-bis, cit, determinato dalla propria cit. sentenza del 2010, fosse immune dalle censure formulate dal giudice a quo in un nuovo incidente di legittimità costituzionale relativo alla norma (così Corte cost., 21 giugno 2012, n. 155).

[5]     La legge di bilancio n. 145/2018 reca una previsione di 114,6 milioni di euro nel 2019; di 131,4 milioni di euro nel 2020 e di 125,5 milioni nel 2021.