Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza
Riferimenti: SCH.DEC N.53/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 12/12/2018
Organi della Camera: V Bilancio

Novembre 2018

Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza Atto del Governo n. 53 marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 48

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 54

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio del bilancio del Senato della Repubblica.

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 1

Articolo 10 (Comunicazioni telematiche) 2

Articolo 15 (Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati) 3

Articoli 16-17 (OCRI) (Nomina e composizione del collegio) 5

Articolo 23 (Liquidazione del compenso) 7

Articoli 24 e 25 (Tempestività dell'iniziativa) (Misure premiali) 7

Articolo 27 (Competenza per materia e per territorio) 9

Articolo 42 (Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo) 10

Articolo 63 (Transazione fiscale e accordi su debiti contributivi) 11

Articolo 88 (Trattamento dei crediti tributari e contributivi) 11

Articolo 107 (Voto dei creditori) 12

Articolo 131 (Deposito delle somme riscosse) 13

Articolo 136 (Responsabilità del curatore) 13

Articolo 190 (Trattamento NASpI) 14

Articolo 199 (Fascicolo della procedura) 14

Articolo 216 (Modalità della liquidazione) 15

Articolo 353 (Istituzione di un osservatorio permanente) 16

Articolo 354 (Adeguamento dei parametri) 17

Articoli 356-358. 17

(Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza) (Funzionamento dell'albo) (Requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e controllo nelle procedure) 17

Articolo 359 (Area web riservata) 19

Articolo 360 (Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza) 19

Articolo 363 (Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi) 20

Articolo 364 (Certificazione dei debiti tributari) 21

Articolo 367 (Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche) 21

Articolo 390 (Disposizioni finanziarie e finali) 22

 



 

INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

Natura dell'atto:

Schema di decreto legislativo

Atto del Governo n.

53

Titolo breve:

Codice della crisi di impresa e dell'insolvenza

Riferimento normativo:

Articolo 1 della legge 29 ottobre 2017, n. 155

Relazione tecnica (RT):

Presente

 

Senato

Camera

Commissione competente:

2a Giustizia e 5a Bilancio

2a Giustizia e 5a Bilancio

PREMESSA

Il presente schema di decreto legislativo reca attuazione della legge n. 155/2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Lo schema di decreto è suddiviso in quattro parti. La parte prima del codice si occupa di definire la materia propria della crisi d'impresa e la materia dell'insolvenza, esdebitazione e sovraindebitamento, raggruppando in dieci titoli, per 373 articoli, le norme che indicano tutte le possibili soluzioni tese alla loro risoluzione, sia in via preventiva e stragiudiziale sia in via processuale e definitiva, in relazione ai soggetti delle varie procedure ed ai terzi che vi possono partecipare:

·      Titolo I - Disposizioni generali: artt. 1-11;

·      Titolo II- Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi: artt. 12-25;

·      Titolo III- Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza: artt. 26-55;

·      Titolo IV- Strumenti di regolazione della crisi: artt. 56-120;

·      Titolo V- Liquidazione giudiziale: artt. 121-283;

·      Titolo VI- Disposizioni relative ai gruppi di imprese: artt. 284-292;

·      Titolo VII- Liquidazione coatta amministrativa: artt. 293-316;

·      Titolo VIII- Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali: artt. 317-321;

·      Titolo IX- Disposizioni penali: artt. 322-347;

·      Titolo X- Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria: artt. 348-373.

La parte seconda del codice tratta delle norme di coordinamento e di attuazione del nuovo codice e interviene, modificando, alcune disposizioni del codice civile nonché disposizioni di leggi giuslavoristiche e di coordinamento con la normativa penale di settore.

La parte terza del codice, tratta delle garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire, con le modifiche agli articoli 3, 4, 5 e 6 al decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122.

Infine, la parte quarta, attiene all'entrata in vigore del presente codice nonché alla disciplina transitoria del medesimo.

Il presente provvedimento, quindi, sostituisce le attuali procedure concorsuali di cui al Regio Decreto 16/3/1942, n. 267 e successive modificazioni con i seguenti istituti, alcuni previsti ex novo e altri modificati dalla riforma:

A) le procedure di allerta e composizione assistita della crisi ad iniziativa del debitore di natura non giudiziale e confidenziale tese a realizzare una risoluzione anticipata della crisi;

B) le procedure di composizione concordata della crisi ad iniziativa del debitore, dei creditori e della autorità giudiziaria intese ad offrire Io strumento per affrontare con la tempestività e le elasticità necessarie le crisi di impresa.

In tale ambito rientrano:

a)      i piani attestati di risanamento;

b)     gli accordi di ristrutturazione dei debiti,

c)      gli accordi di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzioni di moratoria;

d)     il concordato preventivo

C) la procedura di liquidazione giudiziale (ex fallimento) sostituisce il fallimento, del quale conserva naturalmente le caratteristiche essenziali, ma con i miglioramenti nella direzione della maggiore rapidità, elasticità ed efficienza che costituiscono una delle finalità della Riforma.

 

Il presente dossier si sofferma soltanto sulle disposizioni ritenute rilevanti per i profili finanziari.

Articolo 10
(Comunicazioni telematiche)

Il comma 1 dispone che le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.

Il comma 2 individua i soggetti ai quali gli organi di cui al comma 1 assegnano un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura.

Il comma 3 stabilisce che le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

Il comma 4 impone agli organi di cui al comma 1 di conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura.

Il comma 5 equipara il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1?ter, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005 alla posta elettronica certificata, ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni.

 

La RT evidenzia che le norme mirano a semplificare e velocizzare le comunicazioni e a responsabilizzare i destinatari delle comunicazioni con la previsione che, nell'ipotesi di mancata istituzione o comunicazione del domicilio digitale, le comunicazioni sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria, con la conseguenza che indipendentemente dall'avvenuta ricezione dell'avviso – onere del soggetto interessato – la procedura proseguirà il suo iter esplicando i suoi effetti. La RT prosegue affermando che la norma realizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura nonché in termini di economicità di spese procedurali e processuali. Si evidenzia, al riguardo, che gli adempimenti collegati alle notifiche telematiche sono già previsti dall'attuale normativa e ordinariamente effettuati. Pertanto, gli stessi possono essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che non sono contabilizzati i presumibili risparmi derivanti dal disegno complessivo delle procedure di comunicazione e notifica.

Articolo 15
(
Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati)

Il comma 1 impone all'Agenzia delle entrate, all'INPS e all'agente della riscossione di avvisare il debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui al comma 2 e che, se entro 90 giorni dalla ricezione di tale avviso, egli non avrà estinto o altrimenti regolarizzato per intero il proprio debito con le modalità previste dalla legge o se, per l'Agenzia delle entrate, non risulterà in regola con il pagamento rateale del debito previsto dall'articolo 3?bis del decreto legislativo n. 462 del 1998, o non avrà presentato istanza di composizione assistita della crisi o domanda per l'accesso ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza, essi ne faranno segnalazione all'organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI), anche per la segnalazione agli organi di controllo della società. L'invio del predetto avviso è, per i primi due soggetti, condizione di efficacia del titolo di prelazione spettante sui crediti dei quali sono titolari e, per l'agente della riscossione, condizione per l'opponibilità del credito per spese ed oneri di riscossione.

Il comma 2 individua i valori oltre i quali l'esposizione debitoria è considerata di importo rilevante:

a)         per l'Agenzia delle entrate, quando l'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'IVA, risultante dalla comunicazione della liquidazione periodica di cui all'articolo 21?bis del decreto-legge n. 78 del 2010, sia pari ad almeno il 30% del volume d'affari del medesimo periodo e non inferiore a euro 25.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2 milioni di euro, non inferiore a euro 50.000 per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10 milioni di euro, non inferiore a euro 100.000, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10 milioni di euro;

b)        per l'INPS, quando il debitore è in ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali, di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente e superiore alla soglia di euro 50.000;

c)    per l'agente della riscossione, quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del presente codice, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre 90 giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1 milione.

Il comma 3 puntualizza i diversi termini per l'invio dell'avviso al debitore, che deve essere inviato: a) dall'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Liquidazione dell'imposta dovuta in base alle dichiarazioni); b) dall'INPS, entro sessanta giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 2, lettera b); c) dall'agente della riscossione, entro sessanta giomi dalla data di superamento delle soglie di cui al comma 2, lettera c).

Il comma 4 stabilisce che, scaduto il termine di 90 giorni di cui al comma 1 senza che il debitore abbia dato prova di aver estinto il proprio debito o di averlo altrimenti regolarizzato per intero con le modalità richiamate dal comma 1, i creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo procedono senza indugio alla segnalazione all'OCRI. La segnalazione è effettuata con modalità telematiche, definite d'intesa con Unioncamere e InfoCamere. Se il debitore decade dalla rateazione e risultano superate le soglie di cui al comma 2, il creditore procede senza indugio alla segnalazione all'OCRI.

Il comma 5 vieta ai creditori pubblici qualificati di cui al presente articolo di procedere alla segnalazione di cui ai commi 1 e 4 se il debitore documenta di essere titolare di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni risultanti dalla piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni, per un ammontare complessivo non inferiore alla metà del debito verso il creditore pubblico qualificato. La consultazione della piattaforma avviene con modalità telematiche.

Il comma 6 stabilisce che le CCIAA rendono disponibile, esclusivamente ai creditori pubblici qualificati, un elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta, da cui risultino anche le domande dagli stessi presentate per la composizione assistita della crisi o per l'accesso ad una procedura dì regolazione della crisi o dell'insolvenza.

Il comma 7 stabilisce che per l'Agenzia delle entrate l'obbligo di cui al comma 1 decorre dalle comunicazioni della liquidazione periodica IVA di cui all'articolo 21?bis del decreto-legge n. 78 del 2010, relative al primo trimestre dell'anno d'imposta successivo all'entrata in vigore del presente codice.

 

La RT si limita ad illustrare le disposizioni.

 

Al riguardo, si evidenzia che nel caso di mancato invio dell'avviso gli enti pubblici in questione vedono la propria posizione creditoria verso l'imprenditore in questione chiaramente compromessa dalla sanzione prevista dal comma 1: l'invio dell'avviso è infatti condizione per l'efficacia del titolo di prelazione o per l'opponibilità. Inoltre, la necessità del puntuale e tempestivo accertamento della sussistenza di una rilevante esposizione debitoria ai sensi del comma 2 e del conseguente invio dell'avviso al debitore entro i termini fissati dal comma 3, previo accertamento della non ricorrenza della fattispecie di cui al comma 5 (parziale compensazione dei debiti con crediti verso pubbliche amministrazioni), potrebbe comportare processi di riorganizzazione e potenziamento delle strutture di verifica e controllo che sarebbero suscettibili di determinare, almeno in una prima fase, rilevanti oneri finanziari.

Tra l'altro sarebbe opportuno chiarire in modo esplicito se l'invio dell'avviso pur oltre i termini previsti dal comma 3 sia sufficiente a garantire il titolo di prelazione e l'opponibilità del credito.

Chiarimenti andrebbero poi forniti in ordine alla possibilità di garantire senza nuovi o maggiori oneri la consultazione della piattaforma per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni citata dal comma 4 e dell'elenco nazionale dei soggetti sottoposti alle misure di allerta previsto dal comma 6.

Articoli 16-17
(OCRI)
(Nomina e composizione del collegio)

L'articolo 16, al comma 1 prevede che presso ciascuna CCIAA è costituito l'organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI), con il compito di ricevere le segnalazioni di cui gli articoli 14 e 15 del presente decreto, gestire il procedimento di allerta e assistere l'imprenditore, su sua istanza, nel procedimento di composizione assistita della crisi. Il comma 2 dispone che le segnalazioni dei soggetti qualificati e l'istanza del debitore di cui al comma 1 sono presentate all'OCRI costituito presso la CCIAA nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa. Il comma 3 stabilisce che l'organismo opera tramite il referente, individuato nel segretario generale della CCIAA o un suo delegato, nonché tramite l'ufficio del referente e il collegio degli esperti di volta in volta nominato ai sensi dell'articolo 17. Il comma 4 impone al referente di assicurare la tempestività del procedimento, vigilando sul rispetto dei termini da parte di tutti i soggetti coinvolti. Il comma 5 prevede che le comunicazioni sono effettuate dall'ufficio del referente mediante posta elettronica certificata.

L'articolo 17, al comma 1 individua i primi adempimenti ai quali è tenuto il referente dopo aver ricevuto la segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 o l'istanza del debitore di cui all'articolo 19, fra i quali la nomina di un collegio di tre esperti designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, dalla camera di commercio e artigianato e da associazioni di categoria. Il comma 2 indica il termine entro il quale le predette designazioni devono pervenire all'OCRI. In mancanza, il referente procede alla designazione in via sostitutiva. Le designazioni di cui al comma 1 sono effettuate secondo criteri di trasparenza e rotazione, tenuto conto in ogni caso della specificità dell'incarico. Il comma 3 impone che la richiesta di designazione non deve contenere alcun riferimento idoneo all'identificazione del debitore, salva l'indicazione del settore in cui lo stesso opera e delle dimensioni dell'impresa, desunte dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi risultanti dal registro delle imprese. Il comma 4 ha il compito di provvedere che nel collegio siano rappresentate le professionalità necessarie per la gestione della crisi sotto il profilo aziendalistico, contabile e legale. Il comma 5 impone ai professionisti di attestare sollecitamente all'organismo, a pena di decadenza, la propria indipendenza. In caso di rinuncia o decadenza, il referente procede alla sostituzione dell'esperto. Il comma 6 prevede che, qualora il referente verifichi, ricevuta la segnalazione dei soggetti qualificati o l'istanza del debitore, che si tratta di impresa minore, convoca il debitore dinanzi all'organismo di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC) competente per territorio indicato dal debitore o in difetto individuato sulla base di un criterio di rotazione, ai fini e dell'eventuale avvio del procedimento di composizione assistita della crisi.

 

La RT, dopo aver sinteticamente illustrato il contenuto dei due articoli, fa presente che gli OCRI sono organi di nuova istituzione e che, pertanto, allo stato attuale si può presumere la costituzione di un numero pari a quello delle CCIAA esistenti sul territorio nazionale. Il decreto legislativo n. 219 del 2016 ha riordinato le circoscrizioni territoriali delle Camere di Commercio rideterminandole nel limite massimo di 60, razionalizzazione che è stata attuata con D.M. 16 febbraio 2018 del Ministro dello sviluppo economico. In ragione della predetta nuova organizzazione delle competenze territoriali delle CCIAA si può ipotizzare che gli OCRI si attesteranno anch'essi nel numero massimo di 60 su tutto il territorio nazionale.

La competenza territoriale dell'OCRI cui devono essere indirizzate le segnalazioni è determinata dalla sede legale dell'impresa, rendendo così più agevole per l'imprenditore il ricorso al nuovo strumento dell'allerta, senza che rilevi l'eventuale diversa localizzazione del centro principale degli interessi del debitore (COMI), volendosi in tal modo escludere, in una fase in cui deve essere perseguita la tempestività dell'intervento, ogni dilazione dovuta all'eventuale incertezza sulla competenza. Riguardo agli adempimenti amministrativi connessi alle segnalazioni di crisi aziendali la RT segnala che il processo di accorpamento e razionalizzazione operato per le CCIAA ha contribuito alla ridistribuzione del personale in servizio presso le varie sedi regionali, concentrando i carichi di lavoro dei dipendenti presso le ridotte sedi territoriali individuate dal piano di riforma. Ciò permetterà una più equa ripartizione delle incombenze tra il citato personale, ivi comprese le attività amministrative derivanti dalle segnalazioni dirette all'OCRI competente per territorio: il sistema così articolato permette una efficiente ed efficace compensazione tra le diverse sedi delle CCIAA, in termini di carichi lavorativi affidati, ivi compresi quelli inerenti le predette segnalazioni agli organismi di composizione e regolazione della crisi.

Riguardo agli oneri connessi alla erogazione di compensi professionali, si conferma che gli stessi sono posti ordinariamente a carico della procedura senza aggravi a carico della finanza pubblica, come previsto dal regolamento n. 202 del 2014, attuativo della legge n. 3 del 2012. Quest'ultima detta i presupposti di ammissione alle procedure di composizione della crisi e, in particolare, all'articolo 15, comma 9, stabilisce che i compensi per le funzioni attribuite ai componenti degli organismi di composizione della crisi sono determinati secondo i parametri previsti per i commissari giudiziali e per i curatori fallimentari, ai sensi dell'articolo 39 del R.D. n. 267 del 1942, integrato con le disposizioni del regolamento 25 gennaio 2012, n. 30. Per analogia, trattandosi di medesime funzioni ed attività, le norme richiamate trovano applicazione ai componenti degli organismi di composizione e regolazione della crisi e dell'insolvenza, ivi compreso il collegio dei tre esperti di volta in volta nominati, per ciascuna procedura, tra gli iscritti all'Albo di cui all'articolo 356 del presente Codice.

 

Al riguardo, mentre non si hanno rilievi da formulare rispetto ai compensi professionali spettanti al collegio di esperti, convenendo con quanto asserito dalla RT, non sembrano del tutto persuasive le argomentazioni dalla stessa addotte circa l'assenza di oneri aggiuntivi per l'istituzione degli uffici dell'OCRI, demandati evidentemente a supportare l'attività del referente e degli esperti. Infatti, il processo di accorpamento e razionalizzazione operato per le Camere di commercio, che ha contribuito alla ridistribuzione del personale in servizio presso le varie sedi regionali, concentrando i carichi di lavoro dei dipendenti presso le ridotte sedi territoriali individuate dal piano di riforma, è stato evidentemente sviluppato ed implementato sulla base dei carichi di lavoro esistenti in quella fase, senza poter in qualche modo considerare anche le incombenze di natura amministrativa derivanti dalle segnalazioni dirette all'OCRI. In sostanza, si rileva che la RT dovrebbe dare una dimostrazione più analitica della sostenibilità dei nuovi compiti avvalendosi delle risorse umane e finanziarie già esistenti, con ipotesi sul numero medio di procedure per ufficio e indicazione delle risorse rimodulabili e dedicabili a tal fine. Si ricorda che le Camere di commercio rientrano nell'elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge di contabilità.

Articolo 23
(Liquidazione del compenso)

Il comma 1 stabilisce che il compenso dell'OCRI, se non concordato con l'imprenditore, è liquidato ai sensi dell'articolo 351, tenuto conto, separatamente, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e per l'eventuale procedura di composizione assistita della crisi, nonché dell'impegno concreto richiesto e degli esiti del procedimento.

 

La RT, in ordine al compenso da liquidare ai Membri dell'OCRI di cui all'art. 23 del presente codice, si fa presente che gli organismi di composizione della crisi da sovraindebitamento risultano già istituiti ed operanti presso le camere di commercio, ai sensi dell'articolo 15 della 1 n. 3 del 2012 e del relativo regolamento di attuazione n. 202 del 2014.

Compete al Ministero della Giustizia — Dipartimento per gli Affari di Giustizia, esclusivamente la tenuta degli Albi, attività che già viene svolta istituzionalmente da questa Amministrazione. Per ciò che concerne gli oneri connessi alla erogazione di compensi professionali, conferma che gli stessi sono posti ordinariamente a carico della procedura senza aggravi a carico della finanza pubblica, come già previsto dal citato regolamento attuativo n. 202 del 2014.

 

Al riguardo, nulla da osservare

Articoli 24 e 25
(Tempestività dell'iniziativa)
(Misure premiali)

L'articolo 24 individua le fattispecie in relazione alle quali l'iniziativa del debitore volta a prevenire l'aggravarsi della crisi possa ritenersi tempestiva, consentendogli l'accesso alle misure premiali regolate dall'articolo successivo.

Nello specifico la domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui allo schema in commento è da considerarsi non tempestiva quanto è formalizzata oltre il termine di sei mesi ovvero l'istanza per una soluzione concordata della crisi dell'impresa[1] oltre il termine di tre mesi, con decorrenza dei termini a partire dal verificarsi, alternativamente, di una delle seguenti fattispecie:

a) l 'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno sessanta giorni per un ammontare pari ad oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno centoventi giorni per un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) il superamento, nell'ultimo bilancio approvato, o comunque per oltre tre mesi, degli indici indicatori di crisi elaborati ai sensi dell'articolo 13, commi 2 e 3.

Si prevede quindi, su richiesta del debitore, il rilascio di una attestazione, da parte del Presidente del Collegio, dell'esistenza dei requisiti di tempestività.

L'articolo 25 individua le misure premiali riconosciute all'imprenditore in caso di presentazione di istanze tempestive all'Organismo di composizione della crisi di impresa (OCRI) e di esecuzione in buona fede delle sue indicazioni ovvero in caso di formalizzazione tempestiva di domanda di accesso ad una delle procedure regolatrici della crisi o dell'insolvenza di cui al Codice che non sia stata dichiarata inammissibile. Si tratta di benefici, non cumulabili, che riguardano:

- la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione;

- la riduzione alla misura minima di sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato temine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga in presenza di alcuni presupposti indicati dalla norma;

- la riduzione alla metà delle sanzioni e degli interessi su debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi nella eventuale procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza successivamente aperta;

- la più ampia (il doppio di quello che il giudice ordinariamente può concedere) proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, se l'organismo di composizione della crisi non ha dato notizia dell'insolvenza al pubblico ministero;

- inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale se il professionista incaricato attesta che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti;

 Il comma 2 esclude la punibilità di alcuni reati qualora il danno cagionato sia di speciale tenuità nei casi di tempestiva presentazione dell'istanza all'organismo di composizione assistita della crisi ovvero della domanda di accesso ad una delle procedure regolate dal Codice in commento, quando a seguito delle stesse viene aperta una procedura di liquidazione giudiziale o di concordato preventivo ovvero viene omologato un accordo di ristrutturazione. Prevede, di contro, una riduzione delle pene fino alla metà quando, fuori dai casi di speciale tenuità del danno, il valore dell'attivo inventariato o offerto ai creditori supera il quinto dell'ammontare dei debiti alla data di apertura della procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

 

La RT ricorda che le disposizioni di cui agli articoli 24 e 25, nell'individuare le misure premiali cui ha diritto l'imprenditore/debitore che ha proceduto ad auto-segnalare le circostanze di crisi che caratterizzano la propria impresa in maniera tempestiva ovvero entro sei mesi dal verificarsi di determinati indicatori di crisi, prevedono due tipologie di misure: patrimoniali e legali. Le misure di tipo patrimoniale consistono in una riduzione degli interessi alla misura legale e delle sanzioni connesse ai debiti fiscali e tributari. Le misure legali riguardano, invece, le fattispecie di non punibilità penale ovvero un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati.

Con riferimento alle misure premiali relative alla riduzione di interessi e sanzioni correlate ai debiti tributari, la RT rileva che tali benefici, nel rispetto dei criteri fissati dalla legge delega (articoli 2, comma 1, lettera e, 4 comma 1, lettere a ed h), risultano applicabili soltanto ad imprenditori individuali ed ai soci di società di persone illimitatamente responsabili: rimangono escluse, invece, le società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e le grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea. Pertanto, le misure premiali in esame non appaiono suscettibili di determinare effetti di minor gettito per l'erario, in quanto gli imprenditori individuali e le imprese di minore dimensione che ne beneficiano, in vista della possibilità di proseguire la propria attività aziendale, saranno maggiormente propensi a versare gli interessi e le sanzioni correlate ai citati debiti fiscali tributari - stabiliti al minimo legale o in misura ridotta - nell'ottica di un risanamento della situazione debitoria globale. Osserva quindi che la circostanza esaminata favorisce un'entrata, seppure in misura minore rispetto a quella edittale, per la finanza pubblica che altrimenti resterebbe disattesa dall'avvio di procedure di liquidazione giudiziale dell'azienda con conseguente soddisfacimento dei soli creditori tramite ripartizione dell'attivo patrimoniale delle imprese qui considerate.

 

Al riguardo, in relazione alla riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti tributari dell'impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione, andrebbe confermata la compatibilità della predetta riduzione per i casi in cui fossero eventualmente interessati dalle procedure disciplinate dal codice della crisi di impresa e dell'insolvenza i debiti tributari riguardanti risorse proprie dell'Unione europea e l'IVA all'importazione.

Articolo 27
(Competenza per materia e per territorio)

I commi 1-3 individuano la competenza esclusiva per materia del tribunale e, per quanto attiene alla competenza territoriale, escludono che tutti i tribunali siano competenti per ogni genere di procedimento. Infatti, per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese, mentre per tutti gli altri procedimenti e per le controversie che ne derivano è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.

Il comma 4 stabilisce che l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.

 

La RT fa presente che l'articolo in esame prevede una integrazione delle competenze attribuite alle esistenti sezioni specializzate del tribunale in materia di impresa, mantenendo inalterato l'attuale numero di tribunali che sono sede delle suddette. Si provvede, pertanto, senza la previsione di nuove o diverse dotazioni organiche di personale amministrativo e di magistratura, ma attraverso una rimodulazione e riorganizzazione delle competenze secondo la materia trattata.

L'articolo in esame potrà pertanto essere attuato con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.2 – Giustizia civile e penale: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento di 49.932.429 euro per l'anno 2018, di 47.993.808 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, e capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento di 150.648.555 euro per l'anno 2018, di 207.119.084 euro per l'anno 2019 e di 258.756.118 euro per l'anno 2020.

 

Al riguardo, si osserva che la RT fornisce limitati chiarimenti sulla neutralità finanziaria della disposizione, atteso che il richiamo alle risorse esistenti finalizzate allo sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia, pur potendosi ritenere un sufficiente chiarimento circa la disponibilità di risorse appostate proprio per potenziare gli strumenti informatici anche sulla base di nuove esigenze, riguarda comunque un profilo di spesa che non coinvolge le eventuali maggiori esigenze di personale per i tribunali sede di sezioni specializzate in materia delle imprese, sulle quali la RT sorvola. Si rinvia, comunque, in merito all'utilizzo delle risorse indicate dalla RT alle osservazioni formulate, mutatis mutandis, sull'articolo 107.

Articolo 42
(Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo)

Il presente articolo disciplina l'attività di acquisizione da parte della cancelleria del tribunale dei dati salienti dei debiti tributari, contributivi e dei premi assicurativi e più in generale dei dati anche di bilancio, che finché non sarà operativo il collegamento telematico diretto con le banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Inps e del Registro delle imprese indicato nell'articolo 367, dovrà avvenire tramite posta elettronica certificata.

 

La RT esclude che si presenteranno oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, trattandosi di adempimenti già espletati per via telematica dalle cancellerie giudiziarie, per i quali si ritiene che le attuali strumentazioni informatiche in dotazione siano più che sufficienti a garantire il corretto funzionamento del sistema. Per le anzidette motivazioni, si assicura che a tali attività si potrà provvedere con le ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si conferma la piena sostenibilità delle risorse necessarie agli adempimenti previsti dalla disposizione relativi al deposito telematico, che potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle ordinarie risorse che risultano già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia e indicate dalla stessa RT in relazione all'articolo 27.

 

Al riguardo, nulla da osservare, atteso che le attività in esame sono già svolte dalle strutture coinvolte e che il riferimento esclusivo ai procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo induce ad escludere un incremento, rispetto alla situazione attuale, dei carichi di lavoro.

Articolo 63
(Transazione fiscale e accordi su debiti contributivi)

L'articolo in commento reca disposizioni in merito alla possibilità, per i debiti fiscali e contributivi, di addivenire ad un accordo transattivo con l'Amministrazione finanziaria, nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione di accordi di ristrutturazione[2]. Nello specifico si prevede che la transazione fiscale è perfezionabile su proposta del debitore, coadiuvato da un professionista indipendente che dovrà rilasciare una attestazione che deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e che costituirà oggetto di specifica valutazione da parte del Tribunale. Seguono quindi le norme procedurali riguardanti il deposito della proposta di transazione fiscale, la documentazione da produrre a corredo, le dichiarazioni da rendere. Si prevede quindi che l'adesione alla proposta è espressa con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'Ufficio, su parere conforme della competente direziona regionale.

Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli, l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale ed interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione.[3] L'assenso così espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione.

Si precisa quindi che la transazione fiscale è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

 

La RT, dopo aver brevemente illustrato le norme in esame evidenzia che, rispetto alla precedente disciplina viene prevista una specifica valutazione da parte del tribunale sulla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e non più solamente alle alternative concretamente praticabili. Specifica quindi che è già prevista la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione dalla vigente normativa all'articolo 182-ter, comma 5, del R.D. n. 267 del 1942.

 

Al riguardo, considerato che l'articolo in commento ripropone nella sostanza la disciplina vigente, non si formulano osservazioni in merito.

Articolo 88
(Trattamento dei crediti tributari e contributivi)

L'articolo in commento riproduce con piccole modifiche la disciplina di cui all'art. 182- ter della legge fallimentare (R.D. n. 267 del 1942).

Nello specifico, sono disciplinate analiticamente; - le modalità di presentazione, con il piano concordato, della proposta del debitore di pagamento parziale o anche dilazionato dei tributi e dei relativi accessori nonché dei contributi amministrati da enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie e dei relativi accessori se il piano ne prevede la soddisfazione in misura inferiore a quella realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione; - il contenuto della proposta in relazione alle diverse fattispecie che possono presentarsi (credito tributario o contributivo assistito da privilegio o chirografario); - il contenuto dell'attestazione del professionista indipendente relativamente ai crediti fiscali e contributivi; - gli uffici competenti a valutare la proposta e gli adempimenti da porre in essere (obblighi di liquidazione e notifica); il voto sulla proposta concordataria e quello dell'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione.

 

La RT osserva che la falcidia nella transazione fiscale risulta già prevista dalla vigente normativa, all'articolo 182-ter, comma 5, del R.D. n. 267 del 1942.

 

Al riguardo, poiché l'articolo in commento riproduce quasi integralmente il contenuto del vigente articolo 182-ter del citato R.D. n. 267 del 1942 (legge fallimentare), non si hanno osservazioni.

Articolo 107
(Voto dei creditori)

L'articolo disciplina il voto dei creditori sulle proposte presentate dal debitore e dai creditori nell'ambito del concordato preventivo, stabilendo, per quanto di competenza, che esso è espresso con modalità telematiche.

 

La RT evidenzia che lo svolgimento del voto in via telematica consentirà di eliminare l'adunanza dei creditori. Tale eliminazione comporta minori spese per l'amministrazione della giustizia in termini di abbattimento delle ore lavoro del personale amministrativo e di utilizzo delle strutture degli uffici stessi. La RT assicura poi che la gestione delle procedure telematiche relativa al voto dei creditori può essere attuata avvalendosi delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, potendosi realizzare gli interventi di collegamento telematico necessari attraverso l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Missione 6 "Giustizia"- Programma 1.2 "Giustizia civile e penale"- Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" — Capitolo 7203, P.G. 08, "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", che reca uno stanziamento di 136.561.622 euro per l'anno 2018, di 193.032.151 euro per l'anno 2019 e di euro 244.669.185 per l'anno 2020.

 

Al riguardo, premesso che le risorse indicate appaiono effettivamente appostate per finalità alle quali può essere ricondotta la misura in esame, sarebbe opportuna un'indicazione perlomeno di massima circa l'ammontare della quota delle risorse citate che verrà destinata a finanziare il collegamento telematico per l'espletamento del voto secondo le modalità previste nel presente articolo, anche alla luce degli altri utilizzi che sulle medesime risorse sono disposti nel presente provvedimento, sia per acquisire un quadro d'insieme del progetto complessivo perseguito che per escludere significativi pregiudizi agli interventi eventualmente già previsti o in essere a valere sulle medesime risorse.

Articolo 131
(Deposito delle somme riscosse)

L'articolo impone al curatore di provvedere entro dieci giorni al deposito di quanto riscosso a qualunque titolo nel conto aperto presso un ufficio postale o una banca a sua scelta; l'eventuale inadempimento è sanzionato con la revoca della nomina di curatore.

Il prelievo di somme può essere eseguito solo su mandato di pagamento del giudice.

Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso al soggetto che gestisce il deposito telematicamente secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministro della Giustizia.

 

La RT, dopo aver anticipato che tale ultima disposizione sarà implementata nell'ambito degli interventi già programmati per lo sviluppo del processo civile telematico, assicura che la gestione delle procedure telematiche per la trasmissione al depositario dei mandati sottoscritti dal giudice delegato e dalla cancelleria - che sono attività ordinariamente già espletate nell'ambito dell'attività giudiziaria - può essere attuata con le medesime modalità, avvalendosi delle risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente, potendosi realizzare gli interventi di collegamento telematico necessari attraverso l'utilizzo delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia - Missione 6 "Giustizia"- Programma 1.2 Giustizia civile e penale"- Azione "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" — Capitolo 7203 P.G. 08 "Informatizzazione dell'amministrazione giudiziaria", che reca uno stanziamento di 136.561.622 euro per l'anno 2018, di 193.032.151 euro per l'anno 2019 e di 244.669.185 euro per l'anno 2020.

 

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 107 circa l'adeguatezza delle risorse appostate a bilancio per gli strumenti informatici.

Articolo 136
(Responsabilità del curatore)

Il comma 1 impone al curatore, fra l'altro, di tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

I commi da 2 a 4 integrano i compiti del curatore.

Il comma 5 stabilisce che il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.

 

La RT si limita ad illustrare la disposizione.

 

Al riguardo, andrebbero forniti chiarimenti in merito all'eventualità che la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro del curatore di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia richieda degli adeguamenti da operare anche sui sistemi informativi del ministero, con conseguente emersione di oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Articolo 190
(Trattamento NASpI)

L'articolo prevede l'applicazione ai lavoratori delle imprese in questione del decreto legislativo n. 22 del 2015 in tema di ammortizzatori sociali.

 

La RT si limita ad affermare che, proprio in quanto la norma prevede che si applichi il decreto legislativo n. 22 del 2015 in tema di ammortizzatori sociali, essa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, andrebbe confermato che l'applicazione del decreto legislativo n. 22 del 2015 vada intesa nella sua interezza, includendovi quindi anche i requisiti generali previsti per l'accesso alle prestazioni, escludendo che lo stesso sia direttamente ed esclusivamente correlato allo status di lavoratore di impresa per la quale sono in corso procedure di gestione della crisi o d'insolvenza.

Articolo 199
(Fascicolo della procedura)

L'articolo prevede che con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.

L'articolo disciplina poi l'accesso agli atti, documenti e provvedimenti inseriti nel fascicolo informatico.

 

La RT evidenzia che la previsione della costituzione del fascicolo informatico risulta in linea con i processi attuali che sono tesi a potenziare la digitalizzazione della giustizia nella sua globalità e per la quale risultano in corso investimenti di risorse finanziarie e strumentali già approvati. Nella specie, l'intervento è realizzabile con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 — Programma 1.2 — Giustizia civile e penale. "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia", nel capitolo di bilancio 1501, per la parte corrente, che reca uno stanziamento di 49.932.429 euro per l'anno 2018, di 47.993.808 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché nel capitolo di bilancio 7203, per la parte capitale, che reca uno stanziamento di 150.648.555 euro per l'anno 2018, di 207.119.084 euro per l'anno 2019 e di 258.756.118 euro per l'anno 2020.

 

Al riguardo, si rinvia, mutatis mutandis, alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 107 sull'adeguatezza delle risorse disponibili per gli strumenti informatici.

Articolo 216
(Modalità della liquidazione)

Il comma 1 stabilisce che i beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore e che la relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

I commi 2 e 3 disciplinano dettagliatamente il procedimento riguardante le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione.

Il comma 4 prevede che le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, mentre i successivi commi 5 e 6 dispongono l'utilizzo di tale strumento per la pubblicità dell'ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile, nonché per la formulazione da parte degli interessati della richiesta di esaminare i beni in vendita.

Il comma 7 disciplina le condizioni di efficacia delle offerte, mentre il comma 8 consente il versamento rateizzato del prezzo.

Il comma 9 dispone che entro 5 giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico.

Il comma 10 disciplina l'ipotesi di pendenza di procedure esecutive alla data di apertura della liquidazione e prevede, infine, che a fini statistici e di trasparenza del sistema, la classificazione e l'elaborazione dei dati e delle relazioni di stima sia a cura del Ministero della giustizia e sia pubblicata nel portale delle vendite pubbliche.

 

La RT evidenzia il carattere innovativo dell'articolo e la pluralità di attività che viene realizzata con modalità telematiche e mediante il supporto del portale delle vendite. La RT ricorda che il Portale delle vendite è stato istituito con decreto-legge n. 83 del 2015, mentre il Registro delle procedure esecutive, delle procedure di insolvenza e degli strumenti di gestione della crisi è stato istituito con l'articolo 3 del decreto-legge n. 59 del 2016. Nel dettaglio, si rappresenta che il portale web funziona come un vero e proprio motore di ricerca il quale, in base ai criteri inseriti (ad esempio codice fiscale, nome del debitore e/o del creditore, ufficio giudiziario competente, tipologia di procedura), permette di visualizzare dati aggiornati in tempo reale per una migliore gestione dei crediti deteriorati. Il sistema sarà consultabile anche dalla Banca d'Italia che utilizzerà le informazioni in esso contenute nello svolgimento delle proprie funzioni di vigilanza. La RT conferma poi la piena sostenibilità delle risorse necessarie per il funzionamento ed implementazione del predetto portale, mediante l'utilizzo delle ordinarie risorse che risultano già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla U.d.V. 1.2 — Programma 6.2 "Giustizia civile e penale" — Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" sul capitolo 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo etc." che reca uno stanziamento di 49.932.429 euro per l'anno 2018 e di 47.993.808 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché il capitolo 7203 "Spese per lo sviluppo del sistema informativo etc.", che reca uno stanziamento di 150.648.555 euro per l'anno 2018, di 207.119.084 euro per l'anno 2019 e di 258.756.118 euro per l'anno 2020.

Per quanto riguarda il registro delle procedure esecutive, esso sarà composto da due sezioni, una ad accesso pubblico e una ad accesso limitato, e permetterà di consultare oltre 500.000 procedimenti. La disponibilità di ulteriori informazioni sulle procedure di liquidazione dei beni sottoposti ad esecuzione agevolerà la valorizzazione e la circolazione dei crediti deteriorati.

Si evidenzia che il portale delle vendite pubbliche è già pienamente operativo - come desumibile dal decreto ministeriale 5 dicembre 2017 del Ministero della giustizia che ne attesta la piena funzionalità - e che le modalità di funzionamento ed aggiornamento dello stesso sono stabilite già nella legge istitutiva, risultando evidente che non è suscettibile di generare nuovi oneri a carico della finanza, in quanto gli stessi sono già quantificati e autorizzati con il decreto-legge n. 59 del 2016, cui si rinvia.

 

Al riguardo, si rileva che l'articolo non reca alcun riferimento al Registro delle procedure esecutive citato dalla RT. Comunque, considerando che si tratta di strumenti informatici già previsti a legislazione vigente, finanziati ad hoc e in ogni caso potenzialmente beneficiari di una quota delle risorse indicate dalla RT e dedicate proprio al potenziamento informatico e telematico dei servizi di giustizia, non si ritiene di formulare osservazioni sull'articolo, fatta salva la necessità di una valutazione sull'adeguatezza delle risorse rispetto al complesso degli interventi previsti dal presente schema di decreto legislativo.

Un chiarimento sarebbe opportuno sulle rielaborazioni che il Ministero dovrà curare sui dati delle relazioni di stima alla luce di quanto previsto dal comma 11. In particolare, andrebbe dimostrato che il Ministero possa assolvere a tale nuovo compito utilizzando le sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Articolo 353
(Istituzione di un osservatorio permanente)

Il comma 1 autorizza il Ministro della giustizia ad istituire un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al titolo II del presente provvedimento.

Il comma 2 esclude che ai componenti dell'osservatorio siano corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

 

La RT ribadisce che, come indicato al comma 2, l'attività svolta dai componenti dell'Osservatorio sarà a titolo completamente gratuito e non determinerà quindi nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, anche se i membri dell'Osservatorio parteciperanno a titolo gratuito andrebbero valutati eventuali oneri per attività amministrative di supporto.

Articolo 354
(Adeguamento dei parametri)

L'articolo in commento prevede che, al fine di migliorare la tempestività e l'efficienza delle segnalazioni dirette a favorire l'emersione precoce della crisi di impresa, sulla base dei parametri elaborati dall'Osservatorio permanente sull'efficacia delle misure di allerta, con regolamento si provvede all'eventuale adeguamento dei parametri che individuano la tipologia ed entità dei debiti nonché i presupposti della tempestività dell'iniziativa ai fini della spettanza delle misure premiali di cui all'articolo 25 del Codice in commento.

 

La RT, dopo aver illustrato brevemente le disposizioni di cui all'articolo in esame, rileva la neutralità sotto i profili economici-finanziari dell'aggiornamento dei parametri che individuano la tipologia dei debiti e la tempestività dell'iniziativa del debitore nel comunicare lo stato di crisi dal momento che i relativi parametri rilevano esclusivamente ai fini delle segnalazioni di allerta.

 

Al riguardo, per quanto di competenza, non si hanno osservazioni.

Articoli 356-358

(Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza)
(Funzionamento dell'albo)
(Requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e controllo nelle procedure)

L'articolo 356 istituisce presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo. L'articolo prevede poi l'adempimento di obblighi formativi e di aggiornamento per l'iscrizione e il mantenimento della stessa. Vengono infine elencati i requisiti di onorabilità richiesti per l'iscrizione all'albo.

L'articolo 357 demanda la disciplina per il funzionamento dell'albo ad un decreto del ministro della giustizia, con il quale è altresì stabilito l'importo del contributo che deve essere versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

L'articolo 358, infine, individua i requisiti ulteriori richiesti per la nomina agli incarichi nelle procedure.

 

La RT, dopo aver brevemente illustrato le disposizioni, rappresenta che al fine di dare applicazione alla disposizione in oggetto è prevista l'istituzione di una specifica piattaforma informatizzata. Per fronteggiare gli oneri derivanti era stata prevista, nell'ambito della legge n. 155 del 2017, un'autorizzazione di spesa per l'istituzione del predetto albo pari a 100.000 euro per il 2017, le cui risorse, assegnate con D.M.T 200894/2017 risultano iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla U.d.V. 1.2 — Programma 6.2 "Giustizia civile e penale" — Azione: Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" sul capitolo 7203 p.g.2 "Software applicativo" e conservate quali residui di stanziamento alla chiusura dell'esercizio 2017, nell'ambito dell'impegno complessivo di conservazione dell'importo complessivo di 1.368.564 euro sul predetto capitolo di bilancio.

Si rappresenta la possibilità di fronteggiare gli adempimenti amministrativi di tenuta dell'Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, mediante l'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso l'utilizzo delle risorse iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla Ud.V 1.4 — Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria - Azione: Supporto all'erogazione dei servizi di giustizia, che reca uno stanziamento di euro 5.342.334 per l'anno 2018 e di euro 5.442.481 per ciascuno degli anni 2019 e 2020, trattandosi di attività istituzionale svolta dal Dipartimento per gli Affari di giustizia in materia di libere professioni, attraverso la vigilanza sugli Ordini e la tenuta di Albi, Registri ed Elenchi. Per ciò che concerne la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale ed alla individuazione tra i tribunali già esistenti di quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali, si ritiene di poter far fronte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, trattandosi di attività già ordinariamente svolte da questa amministrazione. Sempre con lo stesso decreto viene stabilito l'importo del contributo che dovrà essere versato per l'iscrizione e il mantenimento della stessa, contributo che terrà conto delle spese sostenute per lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Pertanto, si ritiene che la disposizione in esame non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, potendosi espletare i relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

Al riguardo, alla luce dei chiarimenti forniti dalla RT circa la disponibilità di risorse in bilancio proprio per interventi nella direzione percorsa dal presente codice e della possibilità di calibrare il contributo per l'iscrizione e la permanenza nell'albo in modo da coprire i complessivi costi di gestione e tenuta dello stesso, non vi sono osservazioni da formulare.

Articolo 359
(Area web riservata)

Il comma 1 stabilisce che l'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 6[4], è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche delle Camere di commercio deputate alla gestione del registro imprese di cui all'articolo 6?bis, comma 4, del decreto legislativo n. 82 del 2005 (Codice dell'amministrazione digitale).

Il comma 2 demanda al Ministro dello sviluppo economico la definizione, con apposito decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, dei contenuti e delle modalità di inserimento degli stessi nell'area web, riguardanti comunicazioni e notifiche nell'ambito delle procedure della crisi e dell'insolvenza.

 

La RT precisa che l'area web - così istituita - rappresenta un'area destinata ad ospitare gli atti per i quali non è stata possibile la notificazione a mezzo posta elettronica certificata per causa non imputabile al destinatario e secondo quanto già stabilito nell'articolo 40, comma 6, del presente provvedimento, il ricorso e il decreto potranno quindi essere notificati dalla cancelleria mediante il loro inserimento su tale area.

La RT conclude evidenziando che l'istituzione dell'area web non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo le strutture informatiche utilizzate quelle messe a disposizione dalle Camere di commercio deputate sostanzialmente alla gestione del registro di impresa.

 

Al riguardo, rilevato che le Camere di commercio sono ricomprese nel novero delle PP.AA. consolidate nel conto economico, non si ritiene persuasiva e comunque sufficientemente argomentata l'asserzione della RT secondo la quale, in sostanza, gli adempimenti relativi all'inserimento di notifiche e comunicazioni inerenti alle procedure di crisi e insolvenza potranno essere effettuati utilizzando le strutture informatiche del registro delle imprese esistente presso ciascuna CCIAA senza alcun potenziamento strutturale, aggiornamento del personale o predisposizione di personale dedicato, posto  che appare lecito attendersi un aumento non trascurabile delle operazioni da registrare.

Articolo 360
(Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza)

L'articolo, aggiungendo il comma 4?bis nell'articolo 16?bis del decreto-legge n. 179 del 2012, stabilisce l'obbligatorietà del deposito telematico degli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché dei documenti, già prevista per gli atti processuali, nel procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, in tutti i gradi del giudizio, salvo autorizzazione da parte del tribunale di procedere in via non telematica nei casi in cui i sistemi informatici del dominio giustizia non siano funzionanti o sussista una indifferibile urgenza.

Soltanto per i ricorsi in cassazione la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile di sistemi automatizzati del Ministero della giustizia che attesti la piena funzionalità dei sistemi informativi, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice.

 

La RT conferma la piena sostenibilità delle risorse necessarie agli adempimenti previsti dalla disposizione relativi al citato deposito telematico, che potranno essere fronteggiati mediante l'utilizzo delle ordinarie risorse che risultano già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia alla U.d.V. 1.2 — Programma 6.2 "Giustizia civile e penale" — Azione: "Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia" sul capitolo 1501 "Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo etc." che reca uno stanziamento di 49.932.429 euro per il 2018 e di 47.993.808 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nonché sul capitolo 7203 "Spese per io sviluppo del sistema informativo etc." che reca uno stanziamento di 150.648.555 euro per l'anno 2018, di 207.119.084 euro per l'anno 2019 e di 258.756.118 euro per l'anno 2020.

 

Al riguardo, si rinvia alle osservazioni formulate in relazione all'articolo 107.

Articolo 363
(Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi)

L'articolo prevede che nei procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, l'INPS e l'INAIL rilascino, su richiesta del debitore o del tribunale, la certificazione dei debiti contributivi e dei debiti per premi assicurativi, al fine di rendere più agevole l'istruttoria della procedura. Le modalità di rilascio di tale certificazioni verranno stabilite con un decreto successivo di natura non regolamentare e in attesa della loro definizione, secondo quanto stabilito dall'articolo 365, la cancelleria potrà acquisire le stesse direttamente dagli uffici competenti.

 

La RT premette che tutti gli enti coinvolti nella gestione delle certificazioni in esame sono stati consultati sul punto fornendo assenso alle innovazioni proposte, ivi compreso il Ministero del lavoro.

Si tratta di procedure che non comportano l'insorgenza di nuovi oneri per la finanza pubblica, atteso che sembra rientrare fra i compiti istituzionali degli enti previdenziali e assicurativi anche il rilascio di certificazioni dei debiti contributivi e premi assicurativi su richiesta dell'interessato.

Infatti, la RT precisa che l'INPS sta promuovendo l'instaurazione di fattive forme di collaborazione con le Sezioni Fallimentari dei Tribunali e con i responsabili delle procedure concorsuali. Nelle more della messa a regime di un sistema organico di trasmissione, questo documento, al fine di abbreviare i tempi di definizione del procedimento, può essere richiesto direttamente dal lavoratore alla cancelleria del Tribunale fallimentare ed allegato alla domanda telematica.

Analogamente a quanto avviene per il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e, per le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, di Casse edili, così anche nel caso delle certificazioni dei debiti contributivi e dei premi assicurativi si potrà procedere in modalità telematica e in tempo reale in analogia ai canali telematici ormai da tempo utilizzati da tali enti previdenziali ed assistenziali e assicurativi in tutte le materie dagli stessi trattati. Si tratta di predisposizione di documenti in via telematica da parte degli enti interessati in analogia a quelli che —come sopra precisato — vengono già espletati dai medesimi enti, che verranno svolti nell'ambito delle strutture informatiche già disponibili presso i citati istituti nonché delle risorse umane e finanziarie presenti presso i medesimi.

 

Al riguardo, anche alla luce della natura delle certificazioni in esame, sostanzialmente analoghe ai DURC, si ritiene che l'aggravio dei compiti posti a carico degli enti previdenziali ed assicurativi indicati sia effettivamente sostenibile a valere sulle risorse umane, strumentali e finanziarie ordinariamente disponibili.

Articolo 364
(Certificazione dei debiti tributari)

L'articolo in commento reca norme in materia di rilascio di certificazioni sull'esistenza di debiti tributari.

Nello specifico, si prevede che gli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di competenza, rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza dei debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

Con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, sono adottati i modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio. Definisce inoltre un fac simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti interessati, curando la tempestività del rilascio.

 

La RT, con specifico riguardo all'articolo in commento, si limita a ripercorrere la portata normativa.

 

Al riguardo, andrebbe confermato che le predette attività di certificazione e gli adempimenti connessi possano essere svolti, con efficacia ed efficienza, avvalendosi delle dotazioni di personale, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

Articolo 367
(Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche)

L'articolo disciplina le modalità con cui le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'INPS trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione previsto dal decreto legislativo n. 82 del 2005, i dati e i documenti che sono necessari nei procedimenti per l'apertura della liquidazione e del concordato preventivo.

Nella fase transitoria in cui ancora non sono stati stabiliti gli standard di comunicazione e le regole tecniche dall'Agenzia per l'Italia digitale o fin quando i sistemi informatici per la cooperazione applicativa del codice dell'amministrazione digitale non risultino disponibili per l'amministrazione che gestisce la banca dati o per il Ministero della giustizia, sarà possibile acquisire i dati ed i documenti utili per la procedura previa stipulazione di convenzione finalizzata a permettere con maggior celerità la fruizione informatica dei dati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ulteriori informazioni relative al debitore, detenute da altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia, verranno trasmesse con le medesime modalità di cui sopra.

L'articolo differisce l'efficacia delle proprie disposizioni al decorso di 60 giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile di sistemi automatizzati del Ministero della giustizia che attesti la piena funzionalità del collegamento telematico, anche a seguito della stipula di convezioni ad hoc, che possono avvenire esclusivamente in forma gratuita e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, come espressamente previsto dal comma 5 del presente articolo.

 

La RT ritiene che dalla stipulazione delle convenzioni tra le amministrazioni pubbliche coinvolte non potranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sostenibili con le risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Anzi, le stesse sono finalizzate ad investire in procedure più snelle e più rapide, rispetto a quelle attualmente in essere, con conseguenti diminuzioni di impiego di risorse umane e strumentali ad esse dedicate. Ne deriveranno pertanto risparmi determinati da una più efficiente pratica di interazione e cooperazione fra pubbliche amministrazioni in tema di circolazione di dati ed informazioni rilevanti per la procedura.

 

Al riguardo, pur convenendo con la RT circa le potenzialità di risparmi implicite in prospettiva in una maggiore interazione e cooperazione fra PP.AA., si osserva comunque che non vengono forniti elementi a supporto della clausola d'invarianza finanziaria delle convenzioni recata dal comma 5, in relazione all'eventuale adeguamento dei sistemi informatici nella fase di avvio operativo delle citate convenzioni.

Articolo 390
(Disposizioni finanziarie e finali)

L'articolo stabilisce che per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La RT si limita ad illustrare la clausola d'invarianza finanziaria.

 

Al riguardo, si rileva che l'estensione delle procedure giudiziali alle fattispecie di crisi di impresa oltre a quelle di insolvenza già previste a legislazione vigente potrebbe determinare un aumento dei carichi di lavoro per gli uffici giudiziari di cui andrebbe valutato l'impatto e la conseguente sostenibilità a valere delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

Si rinvia ai rilievi formulati in relazione agli articoli analizzati nel presente dossier.

 



[1]     Si tratta dell'istanza di cui all'articolo 19 del codice in commento.

[2]     Di cui agli articoli 57, 60 e 61 del Codice

[3]     Di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 112 del 1999.

[4]     Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell' area web riservata.