Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Sicurezza nei luoghi di lavoro Ministero dell'interno
Riferimenti: SCH.DEC N.43/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 26/09/2018
Organi della Camera: V Bilancio


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Sicurezza nei luoghi di lavoro Ministero dell'interno

26 settembre 2018
Verifica delle quantificazioni n. 41


Indice

Finalità|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Il provvedimento – adottato in attuazione dell'art. 3, co. 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008 – reca un Regolamento per l'applicazione delle norme in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nell'ambito delle articolazioni centrali e periferiche della Polizia di Stato, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e delle strutture del Ministero dell'interno destinate per finalità istituzionali all'attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

L'art. 3, co. 2 e 3, del D.Lgs. 81/2008 dispone che nei riguardi, tra l'altro, delle Forze armate e di polizia, del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, nonché dei servizi di protezione civile, le disposizioni del decreto stesso siano applicate tenendo conto delle effettive particolari esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative, da individuare con decreti ministeriali.
La RT riferita al D.Lgs. 81/2008 afferma che le disposizioni riguardano obblighi cui i datori di lavoro sono già tenuti in base al D.Lgs. 626/1994, che pertanto continueranno a essere adempiuti dalle amministrazioni pubbliche interessate nei limiti delle risorse proprie già destinate a tali fini.

Al provvedimento in esame è allegata una relazione tecnica, non vidimata dalla Ragioneria generale dello Stato.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dello schema di decreto che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dello schema di decreto ministeriale che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articolo 1: definisce l'ambito di operatività delle disposizioni comuni concernenti le modalità di applicazione della normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nei riguardi degli uffici della Polizia di Stato e del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile.

La relazione tecnica afferma, riferendosi all'intero provvedimento, che lo schema di decreto non individua nuovi obblighi o competenze dei datori di lavoro, dei medici competenti, degli uffici di vigilanza o di altri uffici del Ministero dell'interno rispetto a quelli previsti in via generale dal D. Lgs. 81/2008. Esso si limita a disciplinare le peculiari modalità di adempimento o di esercizio degli obblighi e delle competenze che, peraltro, coincidono in parte con quelle attualmente applicate ai sensi del decreto interministeriale 450/1999. In ragione di ciò la RT stima che, in conformità a quanto previsto dall'art. 305 del D.Lgs. 81/2008, all'attuazione del provvedimento l'amministrazione dell'interno provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, se del caso opportunamente razionalizzate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5: prevede che il datore di lavoro istituisca e organizzi il servizio di prevenzione e protezione, avvalendosi in via esclusiva di personale dell'amministrazione che deve disporre di mezzi e di tempi adeguati per lo svolgimento dei compiti assegnati. Qualora, sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, si può avvalere di personale tecnico esterno.

La relazione tecnica non considera le norme.

Articoli 6 e 7: demandano la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia all'Ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento della pubblica sicurezza e all'Ufficio di vigilanza presso l'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco (art. 6).

Inoltre i ricorsi avverso i giudizi del medico competente sono esaminati e decisi da una commissione medica, ciascuna per singolo Ufficio, composta di tre membri. Alle attività di tali commissioni si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti delle stesse non è corrisposto alcun gettone di presenza, indennità o emolumento comunque denominato (art. 7, co. 2).

Qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro ovvero per decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, le strutture interessate, ove non dispongano delle risorse occorrenti, possono avvalersi di personale tecnico esterno all'amministrazione (art. 7, co. 3).

La relazione tecnica afferma che l'art. 7, co. 2, che pure istituisce due nuovi organismi, è neutrale sotto il profilo degli oneri finanziari. La RT specifica che attualmente i ricorsi sono decisi dagli Uffici di vigilanza presso gli Uffici centrali ispettivi del Dipartimento della pubblica sicurezza e del Dipartimento dei vigili del fuoco. Tale funzione transita a due commissioni mediche di nuova istituzione, una per il personale in servizio nelle strutture della Polizia di Stato e nelle altre strutture del Ministero dell'interno destinate alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica, l'altra per il personale in servizio nelle strutture del Dipartimento dei vigili del fuoco e del Corpo nazionale. La RT stima che le commissioni opereranno con risorse umane, strumentali e finanziarie quantitativamente equivalenti a quelle impiegate dagli uffici preposti attualmente alla decisione dei ricorsi e, comunque, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, se del caso opportunamente razionalizzate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ciò anche in considerazione dell'esiguo numero di ricorsi. La neutralità finanziaria delle due commissioni è suggellata dalla clausola di invarianza contenuta negli ultimi due periodi dell'art. 7, co. 2.

Articolo 8: viene specificato il campo di applicazione del Capo II (articoli 8-14), relativo alle articolazioni della Polizia di Stato e alle strutture del Ministero dell'interno destinate alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

La relazione tecnica non considera le norme.

Articolo 9: disciplina le funzioni di medico competente, prevedendo che esse siano svolte dai medici del ruolo professionale dei sanitari della Polizia di Stato. Qualora il medico competente richieda accertamenti che non è possibile effettuare con mezzi e personale dell'amministrazione, è possibile ricorrere a convenzioni, con oneri a carico del datore di lavoro. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza è istituito, custodito e aggiornato, un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente.

Nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici, o presso le quali prestano servizio più medici competenti, può essere nominato un medico competente con l'incarico di coordinatore.

La relazione tecnica non considera le norme.

Articoli da 15 a 18 (Capo III): recano disposizioni specificamente riferite al Dipartimento dei vigili del fuoco e al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In particolare viene previsto che compatibilmente con il D.lgs. n. 81/2008, il controllo tecnico, la verifica o il collaudo di dotazioni, mezzi e attrezzature venga svolto dal personale del Dipartimento in possesso dei requisiti professionali previsti dalla normativa vigente. Il Dipartimento può comunque avvalersi degli organi tecnici di controllo, aventi compiti in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (art. 15, co. 4). Inoltre, per le aree in cui il personale del Corpo nazionale interviene a tutela della pubblica incolumità, dei beni e dell'ambiente, gli obblighi del datore di lavoro connessi alla valutazione dei rischi si intendono adempiuti mediante l'adozione di una o più delle seguenti misure: corsi base di qualificazione e di specializzazione, attività di istruzione, addestrative e di aggiornamento, manuali e libretti di uso e manutenzione e note informative redatte dalle ditte fornitrici (art. 16, co. 3). Per il personale operativo del Corpo nazionale la formazione e l'aggiornamento sono svolti nell'ambito dei corsi di formazione e di addestramento per l'immissione in ruolo, dei corsi di progressione in carriera e di aggiornamento nonché dell'attività di addestramento, mantenimento e re-training svolti presso le strutture del Corpo nazionale ai sensi delle disposizioni vigenti nonché in occasione di corsi, seminari e conferenze svolti anche presso soggetti esterni. Per il medesimo personale la formazione e l'aggiornamento in materia di primo soccorso e assistenza medica di emergenza sono soddisfatti con il corso di formazione di base, l'addestramento periodico e l'attività di soccorso espletata (art. 16, co. 6 e 7). Viene, altresì previsto che la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata sia effettuata dal personale dell'Ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco (art. 17, co. 1). In materia di sorveglianza sanitaria e primo soccorso, le funzioni di medico competente sono svolte dai medici dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale in possesso dei requisiti individuati. Ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici del Corpo nazionale, si provvede attraverso le convenzioni di cui all'art. 51, co. 3, del D.Lgs. n. 217/2005 (detta norma prevede che ai fini dell'espletamento delle attività dei direttivi e dei dirigenti medici del Corpo nazionale, il Dipartimento possa stipulare convenzioni con strutture sanitarie senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato) (art. 18, co. 1). Si prevede che nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici o presso le quali prestano servizio più medici competenti, possa essere nominato un medico competente con incarico di coordinatore (art. 18, co. 4).

La relazione tecnica non considera le norme.

Articolo 19: viene abrogato il d.i. 14 giugno 1999, n. 450, in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

La relazione tecnica non considera le norme.

Articolo 21: dispone che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le strutture del Ministero dell'interno interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

La relazione tecnica non considera le norme.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è assistito da una clausola di neutralità finanziaria (art. 21), è corredato di relazione tecnica (non verificata da parte della Ragioneria generale dello Stato) ed è finalizzato a dare specifica attuazione, con riferimento all'amministrazione dell'interno (Polizia di Stato, Corpo nazionale vigili del fuoco e Amministrazione della pubblica sicurezza) alle prescrizioni generali recate in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro dal D.lgs. n. 81/2008 sostituendo e integrando, a tal fine, la disciplina vigente attualmente contenuta nel decreto interministeriale n. 450/1999.

Pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT, secondo cui il provvedimento non individua nuovi obblighi o competenze in capo ad organi o uffici del Ministero dell'interno rispetto a quelli previsti, in via generale, dal D.lgs. n. 81/2008, si evidenzia che la disciplina introdotta appare più dettagliata e presenta vari profili innovativi rispetto a quella contenuta nel summenzionato decreto interministeriale.

Si segnalano in particolare le seguenti disposizioni:
  • l'art. 5, co. 2, che dispone che, qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per valutare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il datore di lavoro, ove non disponga delle risorse occorrenti, possa avvalersi di personale tecnico esterno all'amministrazione;
  • l'art. 7, co. 3, che prevede che, qualora sia necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrità e di sicurezza degli ambienti di lavoro ovvero per decidere i ricorsi avverso i giudizi del medico competente, le strutture interessate, ove non dispongano delle risorse occorrenti, possano avvalersi, sulla base di idonea motivazione, di personale tecnico esterno;
  • l'art. 9, co. 2, che prevede, nel caso in cui il medico competente richieda accertamenti non effettuabili con personale e mezzi dell'amministrazione, che tali accertamenti siano eseguiti, anche mediante apposite convenzioni con enti esterni, con oneri a carico del datore di lavoro;
  • l'art. 9, co. 3, e l'art. 18, co. 4, che prevedono che nelle strutture sanitarie cui afferiscono più uffici o presso le quali prestano servizio più medici competenti, possa essere nominato un medico competente con incarico di coordinatore;
  • l'art. 17, co. 1, che prevede che la vigilanza presso i cantieri temporanei o mobili in area riservata sia effettuata dal personale dell'Ufficio di vigilanza dell'Ufficio centrale ispettivo del Dipartimento dei vigili del fuoco;
  • l'art. 18, co. 1, che prevede che, ove non sia possibile assolvere alle funzioni di medico competente con i medici del Corpo nazionale, si provveda attraverso la stipula di convenzioni con strutture sanitarie ai sensi dell'art. 51, co. 3, del D.Lgs. n. 217/2005.

Al fine di verificare la neutralità finanziaria del decreto, appare pertanto opportuno che il Governo confermi che la disciplina possa effettivamente essere applicata nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente, con particolare riguardo agli aspetti innovativi sopra evidenziati.

Con riferimento all'istituzione delle commissioni mediche (art. 7, co. 2), si prende atto che la RT stima che le stesse opereranno con risorse umane, strumentali e finanziarie quantitativamente equivalenti a quelle impiegate dagli uffici attualmente preposti ai medesimi compiti, anche in considerazione dell'esiguo numero di ricorsi. Tale prescrizione non emerge peraltro dal testo del provvedimento in esame. Sul punto andrebbe acquisito l'avviso del Governo.

 In merito ai profili di copertura finanziaria, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere la clausola di invarianza finanziaria contenuta all'articolo 21, riferita all'attuazione del presente decreto ministeriale, sia perché essa è già prevista dall'articolo 305 del decreto legislativo 9 aprile, n. 81, che, all'articolo 3, autorizza l'emanazione dello stesso decreto ministeriale, sia perché quest'ultimo, in quanto fonte di rango secondario, per sua natura non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Analoga valutazione dovrebbe essere effettuata per la clausola di invarianza finanziaria contenuta al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 7 e riferita all'attività delle commissioni mediche di nuova istituzione.