Articoli 1-2: le disposizioni intervengono sul testo unico di cui al DPR n. 115 del 2002 relativo alle spese di giustizia. In particolare, si prevede l'introduzione dell'articolo 168-bis, in materia di liquidazione delle spese di intercettazione, prevedendo che la liquidazione delle suddette spese sia effettuata con decreto di pagamento del pubblico ministero che ha eseguito o richiesto l'autorizzazione a disporre le operazioni di intercettazione. Quando sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato, il decreto di pagamento è titolo provvisoriamente esecutivo ed è comunicato alle parti e al beneficiario in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 168, comma 3 del medesimo DPR (in virtù di tale disposizione, si rammenta, nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell'opposizione). Avverso il decreto di pagamento è ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 170 del DPR n. 115/2002 (articolo 1). Si prevede che dall'attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 2). |
La relazione tecnica precisa preliminarmente che la disposizione è volta a garantire che il pagamento delle spese sia eseguito dalla medesima autorità giudiziaria che ha disposto l'attività fonte di spesa, anche in una prospettiva di responsabilizzazione dei singoli uffici giudiziari. Tra gli obiettivi principali del provvedimento vi è quello di superare le inefficienze e i ritardi causati dalla carenza nella normativa vigente in materia, evitando le incertezze legate all'individuazione dell'ufficio giudiziario competente, in caso di passaggio del procedimento per motivi di competenza territoriale o funzionale. La RT afferma altresì che la disposizione in esame prevede inoltre un'armonizzazione delle procedure di liquidazione delle fatture. Tale armonizzazione non determina una vera e propria accelerazione delle procedure di liquidazione, ma costituisce un'iniziativa utile per contrastare continui giudizi contenziosi dovuti a ritardi dei pagamenti delle fatture: presso alcuni uffici giudiziari l'attività di verifica, viene effettuata solo dopo l'emissione della fattura, con conseguente non rispetto dei termini (trenta giorni dalla data della fattura) previsti per il pagamento. Tale fenomeno si conclude con la condanna al pagamento della spesa di parte capitale oltre interessi e spese di giudizio, esponendo, di conseguenza, l'amministrazione a un esborso maggiore di risorse finanziarie. La RT chiarisce, inoltre, che un secondo intervento realizzato con il suddetto articolo è quello relativo alla provvisoria esecutività del decreto di pagamento qualora sussista il segreto sugli atti di indagine o sull'iscrizione della notizia di reato, in questo caso la comunicazione del suddetto titolo viene fatta in conformità alle disposizioni previste dal D.P.R. 115/2002, all'articolo 168, comma 3. Il terzo intervento realizzato con il presente articolo è quello relativo alla disciplina dell'opposizione al decreto di pagamento. Il beneficiario può proporre, ai sensi del richiamato art. 170 del citato testo unico sulle spese di giustizia entro trenta giorni, opposizione al decreto di pagamento del pubblico ministero con le medesime modalità e forme dell'opposizione prevista per i decreti di pagamento di cui agli articoli 168 e 169, fermo restando il rispetto del segreto sugli atti di indagine che condiziona il termine per proporre opposizione. La RT afferma che l'articolo 1 in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Le disposizioni in esame, applicabili alle spese derivanti da operazioni di intercettazione la cui richiesta di pagamento sarà pervenuta solo successivamente all'entrata in vigore del decreto in esame, finalizzate ad una armonizzazione delle procedure di liquidazione, determineranno a regime una sostanziale invarianza del numero di liquidazioni annue. La RT afferma che la sostenibilità finanziaria dell'intervento viene comunque rafforzata dagli effetti di risparmio prodotti dall'introduzione del decreto interministeriale del 28 dicembre 2017 di revisione delle tipologie di prestazioni obbligatorie di intercettazione e determinazione delle tariffe, con riduzione del 50% di quelle praticate in precedenza, e da quello relativo alle c.d. spese funzionali, rispetto alle quali si sta provvedendo con analogo obiettivo di riduzione di costi. L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria, che prevede infatti che l'attuazione dell'intervento legislativo in esame non determinerà nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e che agli adempimenti previsti le amministrazioni provvederanno attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. La RT evidenzia gli effetti di neutralità per la finanza pubblica recati dal provvedimento in esame, trattandosi di modifiche normative volte ad intervenire in materia procedurale. Ai relativi adempimenti potrà provvedersi mediante l'utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente iscritte nel bilancio di previsione del Ministero della giustizia - Missione 6 "Giustizia" - Programma 1.4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" – Azione "Supporto allo svolgimento dei procedimenti giudiziari attraverso intercettazioni", sul capitolo 1363 "Spese di giustizia per l'intercettazione di conversazioni e comunicazioni" che reca uno stanziamento di euro 230.718.734 per l'anno 2018 e di euro 221.718.734 per ciascuno degli anni 2019 e 2020. |