Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Schema di D.lgs concernenti l'ordinamento del persona del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
Riferimenti: SCH.DEC N.36/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 01/08/2018
Organi della Camera: V Bilancio

Atto del Governo n. 36Disposizioni integrative e correttive al 
decreto legislativo n. 97 del 2017, al decreto legislativo n. 139 del 2006 e al decreto 
legislativo n. 217 del 2005, concernenti il 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Agosto 2018

marzo 2018


La verifica delle relazioni tecniche e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della Commissione Bilancio.

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai parlamentari, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

Servizio del Bilancio

Tel. 06 6706 5790 –*  SBilancioCU@senato.itTwitter_logo_blue.png @SR_Bilancio

Nota di lettura n. 32

 

 

 

 

Servizio Bilancio dello Stato

Tel. 06 6760 2174 / 9455 – * bs_segreteria@camera.it

Verifica delle quantificazioni n. 32

 

 

La redazione del presente dossier è stata curata dal Servizio Bilancio dello Stato della Camera.

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA. - 3 -

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO. - 4 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLI 1-10. - 4 -

Revisione dell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.. - 4 -

ALLEGATO.. - 13 -

Descrizione delle norme e della relazione tecnica.. - 13 -

ARTICOLO 1. - 14 -

Modifiche al D.lgs. n. 139/2006. - 14 -

ARTICOLO 2, comma 1, cpv. articoli 1-9. - 14 -

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco- Ruolo dei vigili del fuoco.. - 14 -

ARTICOLO 2, comma 1, cpv. articoli 10-16. - 19 -

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco- Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.. - 19 -

ARTICOLO 2, comma 1, cpv. articoli 17-28. - 22 -

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco- Ruolo degli ispettori antincendi - 22 -

ARTICOLO 2, cpv. articoli 29-65. - 25 -

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco- Ruolo del personale specialista - Aeronaviganti, specialità nautiche e sommozzatori - 25 -

ARTICOLO 2, comma 1, cpv. articoli 68-133. - 33 -

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco- Ruoli tecnico professionali - 33 -

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 141 - 152. - 43 -

Ruoli dei direttivi e dirigenti che espletano funzioni operative. - 43 -

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 153 – 161, ARTICOLO 4, comma 1, capoverso, articolo 257 e 260, comma 1, lettera a) - 44 -

Ruoli dei direttivi e dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali - 44 -

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 162 – 170, ARTICOLO 4, comma 1, capoverso, articoli 258 e 260, comma 1, lettera b) - 47 -

Ruoli dei direttivi e dirigenti informatici - 47 -

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 171 - 177. - 49 -

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici - 49 -

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 178 – 197, ARTICOLO 8, comma 2, capoverso, articoli 13-octies, 13-novies, 13-decies, 13-undecies. - 50 -

Ruoli dei direttivi e dirigenti sanitari e ginnici sportivi - 50 -

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 198, 199, 222 e 223. - 52 -

Individuazione di posizioni organizzative. - 52 -

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 200 - 212. - 53 -

Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente. - 53 -

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 213 – 221, 224 e 259. - 54 -

Ruoli dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative. - 54 -

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 225 - 230. - 55 -

Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente. - 55 -

ARTICOLO 4, comma 1, cpv. articoli 231-244. - 56 -

Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale – Introduzione del nuovo Titolo III al D.lgs. n. 217/2005. - 56 -

ARTICOLO 5, comma 1, cpv. articoli 245-262. - 57 -

Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale - Modifiche al Titolo IV del D.lgs. n. 217/2005. - 57 -

ARTICOLI 6-7. - 63 -

Modifiche alle Tabelle A, B e C del D.lgs. n. 217/2005 e abrogazioni - 63 -

ARTICOLO 8, comma 2, cpv. articoli da 13 a 13 undecies, del D.lgs. n. 97/2017. - 64 -

Modifica disciplina dei ruoli antincendio boschivo ad esaurimento (AIB) e istituzione di altri ruoli ad esaurimento.. - 64 -

ARTICOLO 9, comma 1 e comma 2, cpv. articoli da 14-bis a 14-septies del D.lgs. n. 97/2017. - 65 -

Disposizioni transitorie. - 65 -

ARTICOLO 10, comma 1 e comma 2, cpv. articoli da 17-bis a 17-quater, del D.lgs. n. 97/2017. - 67 -

Disposizioni economico finanziarie. - 67 -


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

Atto n.

36

Natura dell’atto:

Schema di decreto legislativo

Titolo breve:

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Riferimento normativo:

articolo 8, commi 1, lettera a), 5 e 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124

Relazione tecnica (RT):

presente

 

PREMESSA

 

Lo schema di decreto legislativo in esame reca disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 97/2017 e al D.lgs. n. 139/2006, concernenti le funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e al D.lgs. n. 217/2005, concernente l'ordinamento del personale del medesimo Corpo.

Il provvedimento è adottato in attuazione della delega di cui all’art. 8, commi 1, lett. a), 5 e 6 della legge n. 124/2015.

L'articolo 8, della legge n. 124/2015, reca una delega legislativa in materia di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato. Tra i principi e i criteri direttivi di delega ha previsto, tra l’altro, (comma 1, lettera a) l’ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mediante modifiche al D.lgs. n. 139/2006, in relazione alle funzioni e ai compiti del personale del medesimo Corpo. E’ stata prevista, altresì, la revisione del D.lgs. n. 217/2015, anche con soppressione e modifica dei ruoli e delle qualifiche esistenti ed eventuale istituzione di nuovi appositi ruoli e qualifiche, con conseguente rideterminazione delle relative dotazioni organiche e utilizzo, previa verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato, di una quota parte dei risparmi di spesa di natura permanente, non superiore al 50 per cento, derivanti al Corpo dall'attuazione della medesima delega, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 della legge. Tale disposizione reca una clausola di neutralità finanziaria riferita al complesso delle deleghe previste dal medesimo provvedimento[1], nonché il richiamo dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, volto ad assicurare la neutralità finanziaria delle deleghe legislative nei casi in cui la quantificazione degli oneri sia rinviata alla fase dell’adozione dei relativi decreti legislativi.

La delega legislativa in riferimento è stata esercitata[2] con il D.lgs. n. 97/2017. In base a quanto previsto dall’articolo 8, comma 6, della stessa legge n. 124/2015, il Governo, entro dodici mesi dall’entrata in vigore dello stesso decreto n. 91 può adottare, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi e della procedura di cui medesimo articolo 8, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive. Dette disposizioni sono contenute nel provvedimento in esame.

Lo schema di decreto legislativo è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano nel seguito le norme considerate dalla relazione tecnica e le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Per una più immediata individuazione di tali profili, si riportano di seguito le osservazioni riferite alla verifica delle quantificazioni contenute nella relazione tecnica.

Per la descrizione analitica delle norme del provvedimento e delle relative parti della RT ad essa riferite si rinvia invece all’allegato.

 

ONERI QUANTIFICATI DAL PROVVEDIMENTO

 

(euro)

 

Dal 2018

Art. 10, comma 2, cpv. Art. 17-ter

16.030.000

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLI 1-10

Revisione dell’Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame è adottato, ai sensi dell’art. articolo 8, comma 6, della legge n. 124/2015, con finalità integrative e correttive del decreto legislativo n. 97/2017 - relativo all’ottimizzazione dell'efficacia delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco - adottato, a sua volta, in attuazione della delega legislativa prevista dal medesimo articolo 8 della legge n. 124/2018. A tal fine lo schema di decreto legislativo in esame interviene con modificazioni che riguardano il decreto legislativo n. 97 (articoli 8, 9 e 10 del decreto in esame) operando altresì una complessiva riformulazione del D.lgs. n. 217/2005 (articoli da 2 e 7 del decreto in esame) che disciplina l’ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigli del fuoco.

Vengono, inoltre, dettate disposizioni di natura ordinamentale in materia di funzioni del Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 1), novellando il contenuto del D.lgs. n. 139/2006.

Gli articoli 2 e 3, in particolare, prevedono un complesso e articolato quadro di interventi, tra i quali quelli finanziariamente più qualificanti appaiono i seguenti:

·        la complessiva rimodulazione del percorso di carriera di ciascuno dei tre ruoli del personale non direttivo e non dirigente che esercita funzioni operative prevedendo la soppressione per ciascun ruolo di una qualifica (o due, nel caso del ruolo degli ispettori), l'attribuzione di scatti convenzionali (o la diversa determinazione del periodo di effettivo servizio nella qualifica, utile ai fini del suo conseguimento), la rideterminazione della durata di servizio effettivo richiesto per accedere alle qualifiche superiori con la previsione del meccanismo di accesso a “ruolo aperto”;

·        l'istituzione di nuovi ruoli del personale non direttivo e non dirigente espletante funzioni specialistiche (specialità aeronaviganti, nautiche, dei sommozzatori), con un percorso di carriera analogo a quello previsto per il personale con funzioni operative;

·        l'istituzione di appositi ruoli del personale non direttivo e non dirigente esercitante funzioni tecnico-professionali (operatori ed assistenti; ispettori logistico-gestionali; ispettori informatici; ispettori tecnico-scientifici; ispettori sanitari);

·        l'istituzione di appositi ruoli del personale non dirigente e non direttivo che espleta funzioni di rappresentanza (banda musicale ed atleti);

·        l'istituzione, per il personale con funzioni tecnico-professionali e per gli atleti, di un ruolo dei direttivi (articolato in tre qualifiche) e di un ruolo dei dirigenti (costituito di una qualifica; due qualifiche per i ginnico-sportivi);

·        la rimodulazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative con la ridefinizione dei percorsi di carriera;

·        l'istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti, per il personale con funzioni operative;

·        l’istituzione di ulteriori ruoli ad esaurimento, ad integrazione di quelli già previsti nel settore antincendio dal D.lgs. n. 97/2017.

Al complesso delle summenzionate misure, e alle altre misure disciplinate dal provvedimento in esame sono associati (art. 10, comma 2, cpv. art. 17-ter) oneri pari a euro 16.030.000 corrispondenti a quelli complessivamente quantificati dalla relazione tecnica e riportati sinteticamente nelle Tabelle da 1 a 12, contenute nella stessa RT (sul punto si rinvia all’allegato contenuto nel presente dossier, nella parte relativa all’art. 10, commi 1 e 2, che reca le tabelle esposte).

In proposito si evidenzia che, in base ai dati e agli elementi forniti dalla relazione tecnica e dagli allegati dalla stessa richiamati, l’entità degli oneri è stata determinata sulla base delle innovazioni prodotte dai summenzionati interventi applicando alle dotazioni organiche effettive delle singole qualifiche i nuovi parametri stipendiali e i criteri di avanzamento e promozione a “a ruolo aperto” alla qualifica superiore.

La relazione tecnica indica in modo analitico i dati risultanti dai procedimenti di stima e le sottostanti informazioni, di tipo statistico-amministrativo, nonché l’iter logico seguito ai fini della quantificazione.

Premesso, pertanto, che le quantificazioni appaiono corrette sulla base dei dati esposti e delle ipotesi assunte dalla relazione tecnica, si evidenziano i seguenti aspetti, sui quali andrebbero acquisiti ulteriori elementi di valutazione.

Con riferimento, in generale, alle procedure di riqualificazione del personale e alle accelerazioni dei percorsi di carriera previsti dal provvedimento, si osserva che le stesse appaiono suscettibili di determinare un conseguente potenziamento delle dotazioni organiche delle qualifiche più elevate con corrispondente riduzione delle dotazioni organiche di quelle inferiori. Andrebbe quindi chiarito se tale configurazione risulti coerente con le esigenze operative del Corpo al fine di escludere che, per effetto delle stesse, possano porsi le premesse di futuri oneri, cui far fronte mediante una ridefinizione delle dotazioni per le qualifiche di base, con conseguenti assunzioni ovvero mediante il ricorso a personale esterno di supporto.

Con riferimento alla rideterminazione in aumento del ruolo del personale specialista - aeronaviganti, specialità nautiche e sommozzatori (articolo 2, cpv. articoli 29-65), la relazione tecnica asserisce che la stessa è disposta con parallela riduzione dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative. Tuttavia gli effetti netti delle modifiche apportate determinano un incremento di 20 unità nel predetto ruolo specialista. Andrebbero quindi forniti elementi volti a dimostrare la complessiva compensatività, sul piano finanziario, delle variazioni introdotte al fine di escludere maggiori oneri.

In base a quanto rappresentato dalla relazione tecnica la fissazione della relativa dotazione organica nel numero di unità indicate alla tabella A allegata al decreto non determina aumenti complessivi d’organico in quanto alla stessa corrisponde una riduzione dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative. Al riguardo si evidenzia che la tabella A fissa la dotazione organica dei ruoli del personale delle specialità aeronaviganti in 602 unità e quella dei ruoli del personale delle specialità nautiche e dei sommozzatori in 1.238 unità. La dotazione organica complessiva dei ruoli del personale specialista è pertanto, pari a 1.840 unità. L’organico del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative come rideterminato ai sensi degli articoli da 1 a 28 introdotti dal provvedimento in esame si contrae di 1.820 unità rispetto a quello previsto a normativa vigente. Sulla base dei dati riportati dalla relazione tecnica i due effetti di incremento (+1.840) e riduzione (-1.820) non appaiono quindi pienamente simmetrici e il saldo complessivamente determinabile in esito alla ridefinizione delle dotazioni organiche appare comportare un effetto netto di incremento di 20 unità di personale;

Con riferimento ai ruoli del personale direttivo e dirigente che espleta funzioni operative (articolo 3, comma 1, capoverso, articoli 141 – 152), appare opportuno che sia chiarito attraverso quali meccanismi contabili le somme del Fondo di produttività spettanti ai Direttori vicedirigenti a titolo di produttività e straordinari, possano essere invece destinate alla remunerazione dei dirigenti.

A tal proposito si rileva che l’articolo 10, comma 2, capoverso articolo 17-bis, comma 3 specifica con riferimento alla promozione a dirigente di altre unità personale, che il Fondo per la retribuzione di rischio, di posizione e di risultato dei dirigenti è incrementato attingendo al Fondo di produttività dei vari dirigenti. Andrebbe quindi chiarito se le risorse in questione possano effettivamente essere destinate al finanziamento della spesa derivante dall’incremento di 23 unità della dotazione organica dei dirigenti superiori, in assenza di un’apposita previsione normativa in tal senso.

In merito al concorso straordinario per il reclutamento dei dirigenti previsto dall’articolo 260, comma 1, lettera a), si evidenzia che la quantificazione proposta presuppone che il concorso si svolga nel 2019 laddove la norma in questione non dispone espressamente questo vincolo. Andrebbe quindi esclusa un’eventuale anticipazione al 2018 al fine di evitare oneri aggiuntivi.

Con riguardo all’istituzione del nuovo ruolo dei direttivi tecnico-scientifici (articolo 3, comma 1, capoverso, articoli 171 – 177), si osserva che non è prevista l’assegnazione di unità di personale alle funzioni espressamente previste con riguardo al predetto ruolo. L’istituzione del ruolo sembra quindi costituire la premessa per l’emanazione di futuri provvedimenti volti ad assegnare personale al ruolo medesimo, per i quali non è individuato uno specifico finanziamento.

Le norme in esame potrebbero infatti costituire la premessa per l’emanazione di futuri provvedimenti volti ad assegnare personale al ruolo in esame in quanto, diversamente, le funzioni amministrative ad esso assegnate ai sensi dell’articolo 172 non potrebbero essere svolte. Tali provvedimenti non sembrano poter coincidere con quelli connessi con l’esercizio delle facoltà assunzionali che sono appunto finalizzate, come sottolineato dalla relazione tecnica, a garantire il “turn over” ossia la sostituzione di personale in servizio e cessato; in caso contrario l’alimentazione del ruolo in esame comporterebbe l’ulteriore depauperamento di altri ruoli che, già oggi, recano vacanze anche superiori in specifici casi al 50 per cento (si veda ad esempio i dati recati dalla relazione tecnica sul ruolo dei direttivi informatici).

Appare, pertanto, necessario che siano valutati i possibili oneri consequenziali alla scelta di natura organizzativa effettuata con l’emanazione delle norme in oggetto ovvero siano indicati i ruoli per i quali si assume che la dotazione organica di fatto possa essere ridotta per l’alimentazione del ruolo in oggetto.

In merito ai ruoli dei direttivi e dirigenti sanitari e ginnici sportivi (articolo 3, comma 1, cpv. articoli 178 – 197; articolo 8, comma 2, cpv. articoli 13-octies, 13-novies, 13-decies, 13-undecies), si osserva che né dalla norma né dalla relazione tecnica si evince un espresso divieto di procedere alla nomina di dirigenti fintanto che risultino ancora in servizio quelli assegnati ai corrispondenti ruoli ad esaurimento dei dirigenti in questione. In proposito si evidenzia che, ove non risultasse rispettato tale divieto, la dotazione organica dei predetti dirigenti risulterebbe raddoppiata, con conseguente insorgenza di oneri. In proposito appare quindi necessario acquisire un chiarimento dal Governo.

Riguardo all’articolo 4, comma 1, cpv. articolo 244, si evidenzia che la norma, innovando la vigente disciplina che non consente l’accesso al telelavoro al personale del Corpo nazionale, introduce tale possibilità per il personale del Corpo non dirigente e non direttivo titolare di posizioni organizzative dei ruoli tecnico-professionali. Al riguardo, appare opportuno acquisire una conferma dal Governo in merito alla neutralità delle disposizioni.

Con riferimento all’articolo 5, comma 1, cpv. articoli da 245 a 259, si osserva che tali disposizioni recano la disciplina dell’inquadramento del personale del Corpo nazionale e appaiono strumentali alla ridefinizione dei ruoli e delle qualifiche, nonché all’istituzione di nuovi ruoli e qualifiche, disposte dagli articoli 2 e 3 del provvedimento in esame. Come evidenziato dalla relazione tecnica i maggiori oneri derivati da tali previsioni sono ricompresi nelle stime complessive di spesa derivanti dall’istituzione dei nuovi ruoli dei direttivi logistico-gestionali e informatici di cui all’articolo 3, comma 1, cpv. articoli 173-177 del provvedimento in esame e sono riferiti alla differenza retributiva esistente tra la retribuzione stipendiale dirigenziale e quella percepita dal personale direttivo, nel cui ruolo la dotazione organica viene diminuita in numero corrispondente. Non si formulano peraltro osservazioni in proposito sulla base di tale presupposto.

Nulla da osservare, altresì, con riguardo alle norme introdotte dall’articolo 9, comma 1 e comma 2, cpv. articoli da 14-bis a 14-septies, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con specifico riferimento all’articolo 9, comma 2, cpv. articolo 14-sexies, comma 1, che garantisce al personale appartenente al gruppo sportivo Vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale l’applicazione delle disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative, nonché gli incrementi retributivi previsti dall’articolo 15 del D.lgs. n. 97/2017, pur considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, ne andrebbe, comunque, confermata la natura ricognitiva di quanto già previsto a normativa vigente.

 

 

 

 

 

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che al comma 2, capoverso 17-ter, la disposizione in esame prevede che alla copertura degli oneri derivanti dal decreto legislativo n. 97 del 2017, recante le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, come modificato dal presente provvedimento, si provveda mediante utilizzo del “fondo per l’operatività del soccorso pubblico”, istituito dall’articolo 15, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 97.

A questo riguardo si ricorda che, ai sensi di quanto previsto dal comma 4 del citato articolo 15, il “fondo per l’operatività del soccorso pubblico” poteva essere destinato, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del predetto decreto, con DPCM, all’erogazione di specifiche misure nei confronti del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco[3], facendo comunque salva l’eventuale quota da destinare al rifinanziamento di ulteriori interventi di riordino delle carriere e dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nel ricordare che il predetto DPCM è stato adottato in data 14 febbraio 2018, si evidenzia che le risorse stanziate nel predetto fondo, pari a 103.030.000 euro annui, al netto di quelle utilizzate dal richiamato DPCM, pari a 87 milioni di euro annui, risultano corrispondenti a quelle necessarie alla copertura degli oneri indicati dalla disposizione in esame, pari, come detto, a 16.030.000 euro annui.

Tutto ciò considerato, pur rilevando che il fondo utilizzato reca le occorrenti disponibilità, appare comunque necessario acquisire chiarimenti del Governo in merito ai seguenti aspetti:

-      all’opportunità di indicare la clausola di copertura finanziaria come disposizione a sé stante e non come novella al decreto legislativo n. 97, del 2017, giacché gli oneri oggetto di copertura non sembrano derivare esclusivamente dalle modifiche introdotte al predetto decreto;

-      all’opportunità di riformulare l’autorizzazione di spesa come mera previsione e non come limite massimo di spesa, giacché essa si riferisce ad oneri attinenti al trattamento economico del personale che, in quanto tali, risultano incomprimibili nell’ambito di un tetto di spesa, intendendosi con ciò automaticamente applicabile, così come accade per ogni previsione di spesa, la clausola di salvaguardia finanziaria di cui all’articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009;

-      all’opportunità di precisare, nella clausola di copertura finanziaria, che gli oneri oggetto di copertura hanno carattere annuale.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLEGATO

 

Descrizione delle norme e della relazione tecnica

 

 


 

ARTICOLO 1

Modifiche al D.lgs. n. 139/2006

La norma modifica l’art. 3, del D.lgs. n. 139/2006, relativo al Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, al quale viene attribuita la funzione di autorità aeronautica per la flotta del Corpo nazionale, in applicazione del codice della navigazione. Il Capo del Corpo esercita, inoltre, la funzione di autorità competente per gli aspetti di certificazione e sorveglianza del servizio di salvataggio e antincendio negli aeroporti civili e militari aperti al trasporto aereo commerciale. Viene inoltre previsto che il Capo del Corpo rappresenta il Corpo nazionale nelle cerimonie e nei consessi nazionali e internazionali e che lo stesso dispone la mobilitazione delle sezioni operative e delle altre risorse del Corpo in caso di calamità (comma 1, lett. a). Sono apportate, inoltre, alcune modifiche agli articoli 13 e 14 del D.lgs. n. 139/2006 in materia di prevenzione incendi, al fine di specificare la portata di tali norme [comma 1, lett. b) e c)].

 

La relazione tecnica afferma che le modifiche introdotte al D.lgs. n. 139 del 2006 non determinano nuovi o maggiori oneri finanziari a carico dello Stato.

 

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato la natura ordinamentale degli interventi previsti dalla norma in esame.

 

ARTICOLO 2, comma 1, cpv. articoli 1-9

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco- Ruolo dei vigili del fuoco

La norma sostituisce il Titolo I (artt. 1-38) del D.lgs. n. 217/2005, recante il vigente ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative, con un nuovo Titolo I (artt. 1-140).

Vengono confermati i ruoli operativi dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto e degli ispettori antincendio. La dotazione organica di tali ruoli è fissata nella tabella A allegata al presente decreto (articolo 1, comma 4).

Dal raffronto dei dati riportati dalla tabella A allegata allo schema di decreto in esame e quella allegata al D. lgs. n. 217/2005, l’organico di diritto del ruolo dei vigili del fuoco passa da 20.066 unità previste a normativa vigente a 19.162 unità con una riduzione di 904 unità. La dotazione di diritto del ruolo dei capi squadra e capi reparto passa, invece, dalle vigenti 11.162 unità a 10.776 unità con una riduzione di 386 unità. La dotazione di diritto del ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori, ridenominato ruolo ispettori antincendi, passa, altresì, dalle vigenti 1.482 unità a 952 unità con una riduzione di 530 unità.

Il volume organico di diritto complessivo del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta funzioni tecnico-operative fissato a normativa vigente in 32.710 unità, viene rideterminato dal provvedimento in esame in 30.890 unità con una riduzione complessiva di 1.820 unità.

Il ruolo dei vigili del fuoco è articolato nelle qualifiche di vigile del fuoco, vigile del fuoco esperto e vigile del fuoco coordinatore. Viene soppressa ala qualifica di vigile del fuoco qualificato, prevista a normativa vigente tra le qualifiche di vigile del fuoco e vigile del fuoco esperto (articolo 3). Le funzioni del personale appartenente al ruolo di vigile del fuoco sono definite dall’articolo 4.

Viene, in particolare, dettata la disciplina concernente:

·       l’accesso al ruolo dei vigili del fuoco (articolo 5);

·       il corso di formazione iniziale la cui durata è ridotta da dodici a nove mesi (articolo 6, comma 1);

·       le promozioni alle qualifiche superiori di vigile del fuoco esperto (articolo 8, comma 1) e di vigile del fuoco coordinatore (articolo 9, comma 1) con la conferma del meccanismo della promozione a ruolo aperto e la riduzione del numero di anni di anzianità previsti per l’avanzamento alla qualifica superiore.

In particolare mentre la vigente normativa prevede una permanenza di 5 anni nella qualifica ai fini dell’avanzamento alla qualifica superiore, la nuova disciplina prevede una permanenza di 4 anni nella qualifica di vigile del fuoco per l’avanzamento a vigile del fuoco esperto e una permanenza di 8 anni in tale qualifica per l’avanzamento a vigile del fuoco coordinatore. Per effetto della soppressione della qualifica di vigile del fuoco qualificato il numero complessivo di anni necessari per l’accesso alla qualifica apicale di vigile del fuoco coordinatore si riduce, pertanto di tre anni, passando da 15 anni (tre avanzamenti) a 12 anni (2 avanzamenti);

·       l’accesso allo scatto convenzionale. In particolare, ne viene confermata l’attribuzione ai vigili del fuoco coordinatori con 8 anni di effettivo servizio nella qualifica (articolo 9, comma 2) e ne viene, altresì disposto il riconoscimento, non previsto a normativa vigente, ai vigili del fuoco esperti con 4 anni di servizio effettivo nella qualifica (articolo 8, comma 3).

La relazione tecnica afferma che con il nuovo articolo 1, comma 4, del D.lgs. n. 217/2005 è disposta una rimodulazione delle dotazioni organiche indicate nella tabella A allegata al decreto, prevedendo la riduzione complessiva di 397 unità di personale nel ruolo dei vigili del fuoco e l’aumento di pari numero delle unità nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. Finanziariamente, la previsione determina, annualmente, maggiori oneri retributivi, quantificati nella sottostante Tabella. 1.

 

 

 

(euro)

Ruolo:

CAPI SQUADRA E CAPI REPARTO

VIGILI DEL FUOCO

Qualifica d’accesso:

CAPO SQUADRA

 

 

VIGILE COORDINATORE CON  SCATTO CONVENZIONALE (qualifica apicale)

Sviluppo di carriera:

 

dopo 5 anni

CAPO SQUADRA ESPERTO

 

 

dopo 10 anni

CAPO REPARTO

Unità:

397

-397

Retribuzione unitaria

(lordo Stato):

42.034,59

42.287,74

43.159,61

39.502,67

Ai fini del calcolo dell’onere finanziario, il confronto viene operato tra le retribuzioni spettanti successivamente all’entrata in vigore delle misure di revisione ordinamentale, rispettivamente, alla qualifica apicale del ruolo dei vigili del fuoco e le qualifiche del ruolo dei capi squadra e capi reparto corrispondenti allo sviluppo di carriera previsto in un arco undecennale.

Tabella 1                                                                                                         (euro)

Anno

Onere in aumento

Onere in diminuzione

 

 

 

 

2018

16.687.730,93

 

 

15.682.559,44

2019

16.687.730,93

 

 

15.682.559,44

2020

16.687.730,93

 

 

15.682.559,44

2021

16.687.730,93

 

 

15.682.559,44

2022

16.687.730,93

 

 

15.682.559,44

2023

 

16.788.233,79

 

15.682.559,44

2024

 

16.788.233,79

 

15.682.559,44

2025

 

16.788.233,79

 

15.682.559,44

2026

 

16.788.233,79

 

15.682.559,44

2027

 

16.788.233,79

 

15.682.559,44

2028

 

 

17.134.366,68

15.682.559,44

La relazione tecnica precisa, inoltre che per quanto attiene al quadro normativo che regola le progressioni in carriera, l’articolo 5, comma 4, dispone che il vincitore del concorso pubblico, durante la frequenza del corso di formazione di nove mesi, assume la qualifica di “allievo vigile del fuoco”. L’articolo 6, comma 1, riduce, da dodici a nove mesi (sei di formazione teorico-pratica e tre di applicazione pratica), la durata del corso di formazione per gli allievi vigili del fuoco. Viene, inoltre, evidenziata la natura residenziale del predetto corso, che viene svolto presso le scuole ed istituti di formazione del Corpo, provvisti di idonee strutture logistiche. Ciò in quanto i corsi di formazione e di addestramento, di carattere intensivo, richiedono la permanenza continuativa degli allievi all'interno delle suddette strutture. Quest’ultima disposizione, pertanto, non introduce una diversa modalità organizzativa rispetto al passato e non determina, dunque, nuovi o maggiori oneri a carico dello Stato rispetto a quelli già sostenuti con le ordinarie dotazioni di bilancio, essendo i suddetti istituti già adeguatamente attrezzati per la residenzialità dei percorsi formativi.

Ai sensi dell’articolo 6, comma 3, il predetto allievo consegue la nomina a “vigile del fuoco” al termine dell’intero periodo formativo.

L’articolo 8 disciplina le promozioni “a ruolo aperto” alla qualifica di vigile del fuoco esperto - dopo il compimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco - e l’attribuzione di uno scatto convenzionale dopo il compimento di 4 anni nella qualifica di vigile del fuoco esperto. L’articolo 9 contempla la promozione a vigile del fuoco coordinatore dopo il compimento di 8 anni nella qualifica di vigile del fuoco esperto e l’attribuzione di uno scatto convenzionale dopo il compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore.

La relazione tecnica, nel prospetto seguente mette a confronto - in maniera schematica - i percorsi di carriera previsti dall’ordinamento vigente con quelli derivanti dalle modifiche del presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a “ruolo aperto” nonché della consistenza della dotazione organica.

RUOLO DEI VIGILI DEL FUOCO

(euro)

 

 

 

(euro)

ORDINAMENTO VIGENTE

 

NUOVO PERCORSO DI CARRIERA

qualifica

Par. stipendiale

anzianità avanzamento

modalità passaggio a qualifica

superiore

Dot. Org.

 

qualifica

Par. stipendiale

Anzianità scatto conv.le

anzianità avanzamento

modalità passaggio a

qualifica superiore

Dot. Org

 

 

 

 

20.066

 

Allievo

vigile del fuoco

19.070,65

 

9 mesi

Immissione in ruolo dopo corso di 9 mesi

19.162 *

Vigile del fuoco

19.070,65

5 anni

Immissione in ruolo dopo corso di 6 mesi

 

Vigile del fuoco

19.070,65

 

3 anni e tre mesi

ruolo

aperto

Vigile del fuoco qualificato

19.603,86

5 anni

ruolo aperto

 

Vigile del fuoco

esperto

19.603,86

4 anni

8 anni

ruolo

aperto

Vigile del fuoco

esperto

19.781,51

5 anni

ruolo aperto

 

Vigile del fuoco esperto con scatto convenzionale

19.781,51

 

Vigile del fuoco coordinatore

19.959,30

8 anni

ruolo aperto

 

Vigile del fuoco coordinatore

19.959,30

8 anni

 

ruolo

aperto

Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenz.le

20.281,55

 

 

 

Vigile del fuoco coordinatore con scatto convenz.le

20.281,55

 

 

 

*La riduzione complessiva della dotazione organica è determinata dalla contestuale istituzione dei ruoli degli specialisti aeronaviganti, nautici e sommozzatori nonché dal corrispondente aumento di 397 unità della dotazione organica del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto.

 

Le disposizioni in esame si correlano all’articolo 245, recante le norme di primo inquadramento del personale del ruolo dei vigili del fuoco alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In termini finanziari, le citate modifiche al percorso di carriera determinano maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento, in considerazione della riduzione complessiva di 3 anni di servizio per il raggiungimento della qualifica apicale di vigile del fuoco coordinatore e conseguentemente della partecipazione al concorso interno per capo squadra.

Nella seguente tabella sono stati riassunti e messi a confronto, per un arco temporale di undici anni, gli sviluppi di carriera del personale collocato nei ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e dei capi reparto - le cui dinamiche sono strettamente interconnesse - ed i relativi oneri finanziari (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato), originati dal quadro ordinamentale vigente e dalle modifiche ai percorsi di carriera previste nel presente schema di decreto.

 

Tabella 2

(euro)

Maggiore spesa stipendiale per i ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e capi reparto

Es. fin. (1)

Unità presenti nel ruolo (2) (3)

Onere complessivo a legislazione vigente (5)

Onere complessivo a seguito delle modifiche ordinamentali (5)

Onere aggiuntivo da finanziare

2018 (4)

           30.222

    1.170.336.447

    1.177.836.563

      7.500.116

2019

           30.342

    1.172.031.872

    1.179.964.750

      7.932.878

2020

           30.344

    1.172.201.542

    1.179.270.603

      7.069.060

2021

           30.480

    1.175.945.811

    1.183.338.361

      7.392.550

2022

           30.829

    1.187.973.174

    1.195.492.496

      7.519.322

2023

           30.722

    1.181.721.245

    1.190.341.674

      8.620.429

2024

           30.353

    1.165.341.579

    1.174.139.234

      8.797.655

2025

           30.385

    1.165.426.216

    1.173.740.011

      8.313.795

2026

           30.310

    1.161.259.287

    1.168.509.447

      7.250.161

2027

           30.481

    1.165.906.728

    1.173.325.500

      7.418.772

2028

           30.567

    1.167.741.558

    1.175.185.205

      7.443.647

(1) L’onere di ogni annualità a decorrere dall'anno 2019 è commisurato alle presenze in servizio del personale al 31/12 di ogni anno.

(2)  Al fine di poter operare un utile confronto nei singoli ruoli tra l’onere previsto a legislazione vigente e quello derivante dalle modifiche ordinamentali, per l’individuazione delle unità complessive presenti nel ruolo si è previsto, quale assunto di carattere generale, che al personale annualmente cessato corrisponda, nell’anno successivo un uguale numero di assunzioni nelle qualifiche di accesso del medesimo ruolo.

(3) Il numero delle unità è comprensivo del personale presente nei ruoli ad esaurimento dei vigili del fuoco antincendio boschivo AIB e dei capi squadra e capi reparto AIB

(4)  L’onere dell’anno 2018 è commisurato alla media delle presenze in servizio del personale all'1/1/2018 ed al 31/12/2018 ed è, quindi, comprensivo dei costi derivanti dalle norme di primo inquadramento, di cui al Titolo IV del riformulato decreto legislativo n. 217 del 2005.  

(5) L'onere finanziario è comprensivo delle misure degli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018

Gli allegati 3.1 e 3.2 alla relazione tecnica, riportano i medesimi dati più dettagliatamente, individuando, sempre in un arco di tempo di undici anni, le unità di personale collocate nelle singole qualifiche in cui il ruolo è articolato. Per la consultazione di tali allegati si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

La relazione tecnica segnala, che nelle predette quantificazioni, sia in termini di unità di personale che di oneri finanziari, si è tenuto conto anche del personale che sarà inquadrato nelle qualifiche di vigile del fuoco, vigile del fuoco esperto e vigile del fuoco coordinatore dei ruoli specialistici di cui agli articoli da 29 a 65; tali inquadramenti, infatti, non determinano ulteriori oneri differenziali.

 

ARTICOLO 2, comma 1, cpv. articoli 10-16

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco- Ruolo dei capi squadra e dei capi reparto

La norma disciplina il ruolo dei capi squadra e dei capi reparto. Il ruolo è articolato nelle qualifiche di capo squadra, capo squadra esperto e capo reparto; rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, non viene più contemplata la qualifica di capo reparto esperto (articolo 10). Le funzioni del personale appartenente al ruolo sono definite dall’articolo 11.

Viene, in particolare, dettata la disciplina concernente:

·       l’accesso al ruolo (articolo 12). Viene confermato l’accesso alla qualifica iniziale di capo squadra nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore;

·       la promozione alla qualifica superiore di capo squadra esperto (articolo 14) con la conferma del meccanismo della promozione a ruolo aperto e del periodo di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica;

·       la promozione alla qualifica superiore di capo reparto (articolo 15) con previsione del meccanismo della promozione a ruolo aperto diversamente da quanto previsto dalla vigente normativa che contempla un concorso interno per titoli e il superamento di un corso di formazione di durata non inferiore a tre mesi;

·       l’accesso allo scatto convenzionale. In particolare, rispetto a quanto previsto a normativa vigente, lo scatto non viene più contemplato con riguardo ai capi squadra esperti, mentre ai fini della sua attribuzione ai capi reparto (articolo 16) ne viene previsto il riconoscimento dopo 5 anni di effettivo servizio nella qualifica, in luogo dei 4 richiesti a normativa vigente per l’attribuzione dello scatto ai capi reparto esperti (qualifica non più contemplata).

 

La relazione tecnica, per quanto attiene al quadro normativo che regola le progressioni in carriera nel ruolo dei capi squadra e dei capi reparto, ribadisce il contenuto degli articoli 14, 15 e 16 e mette a confronto, nel prospetto riportato a seguire i percorsi di carriera previsti dall’ordinamento vigente con quelli derivanti dalle modifiche del presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a “ruolo aperto” nonché della consistenza della dotazione organica.

(euro)

 

 

 

   (euro)

 

 

 

RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO (ORDINAMENTO VIGENTE)

 

RUOLO DEI CAPI SQUADRA E DEI CAPI REPARTO (NUOVO PERCORSO DI CARRIERA)

Qualifica

Parametro stipendiale

Anzianità per l’avanzamento

Modalità di passaggio alla qualifica superiore

Dotazione organica

 

Qualifica

Parametro stipendiale

Anzianità per lo scatto conv.le

Anzianità per il

passaggio alla qualifica

superiore

Modalità di passaggio alla qualifica superiore

Dotazione organica

Capo

squadra

      20.655,08

Ingresso nel ruolo per concorso interno con superamento di un corso di formazione  di 5 settimane

       8.460

 

Capo

squadra

       20.832,73

 

Concorso interno                                                      immissione in ruolo dopo corso di 3 mesi

   10.776*

5 anni

Ruolo aperto

 

 

5 anni

Ruolo aperto

Capo

squadra

esperto

20.832,73

8 anni

Ruolo aperto

 

Capo

squadra esperto

21.001,60

 

5 anni

Ruolo aperto

Capo

squadra

esperto con scatto

21.001,60 

5 anni

Superamento di un corso di formazione

 

 

 

 

 

 

Capo

reparto

21.221,15

Passaggio di qualifica per concorso interno con superamento di un corso di formazione di 5 settimane

       2.702

 

Capo

reparto

21.221,15

5 anni

 

Ruolo aperto

5 anni

Ruolo aperto

 

Capo

reparto

esperto

21.505,64

4 anni

Ruolo aperto

 

 

 

 

 

 

Capo reparto esperto con scatto

21.674,50

 

 

 

Capo

reparto con

 scatto

21.674,50

 

 

 

* La riduzione complessiva della dotazione organica è determinata dalla contestuale istituzione dei ruoli degli specialisti aeronaviganti, nautici e sommozzatori, solo parzialmente compensata dall’aumento di 397 unità mediante riduzione della dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco.

 

La relazione tecnica precisa le disposizioni in esame si correlano all’articolo 246, recante le norme di primo inquadramento del personale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In termini finanziari, le citate modifiche al percorso di carriera determinano maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento, in considerazione:

·       dell’incremento retributivo previsto per la qualifica di capo squadra di accesso nel ruolo, a cui è correlato il parametro stipendiale precedentemente previsto per la qualifica di capo squadra esperto;

·       della diversa modalità di progressione nella qualifica di capo reparto, che nel vigente ordinamento avviene a seguito di concorso interno e limitatamente ai posti disponibili al 31 dicembre dell’anno precedente mentre con l’entrata in vigore delle presenti modifiche avverrà “a ruolo aperto”.

Difatti, per effetto dell’intervento ordinamentale in parola, il numero dei capi reparto si incrementa (rispetto alle proiezioni effettuate “a legislazione vigente”), di 2.462 unità nell’anno 2018 e di 3.368 unità nell’anno 2019, salvo subire una progressiva riduzione negli anni successivi (riscontrabile nei quadri sinottici uniti alla presente relazione tecnica) per gli effetti dell’invecchiamento anagrafico complessivo del personale che, nell’arco undecennale d’osservazione raggiungerà sempre più il limite di età lavorativa prima ancora di poter svolgere l’importante funzione di capo reparto;

·       dell’eliminazione della qualifica di capo reparto “esperto” e la conseguente abbreviazione di 4 anni per il conseguimento del parametro stipendiale apicale del ruolo, ora associato alla qualifica di capo reparto con scatto convenzionale.

Detti oneri sono stati indicati in precedenza, unitamente a quelli derivanti dalle modifiche ordinamentali del ruolo dei vigili del fuoco, per l’interdipendenza esistente tra le dinamiche di progressione nei ruoli anzidetti che rappresentano, in sostanza, dei segmenti di un potenziale unico percorso di carriera.

Negli allegati 3.1 e 3.2 alla relazione tecnica i medesimi dati sono indicati più dettagliatamente, con la puntuale individuazione, sempre in un arco di tempo di undici anni, delle unità di personale collocato nelle singole qualifiche in cui il ruolo è articolato. Per la consultazione dei dati riportati da tali allegati, si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica precisa, inoltre, che come già precedentemente segnalato, il numero delle unità considerate nelle proiezioni è comprensivo del personale appartenente al ruolo ad esaurimento antincendio boschivo AIB nonché di quello che a seguito dell’entrata in vigore del provvedimento verrà inquadrato nei ruoli, di nuova istituzione, delle specialità aeronaviganti (ruolo di pilota di aeromobile, di specialista di aeromobile e di elisoccorritore) e delle specialità nautiche e dei sommozzatori nautici (ruolo di nautico di coperta, di nautico di macchina e di sommozzatore).

Le predette quantificazioni, sia in termini di unità di personale che di oneri finanziari, tengono conto anche del personale che sarà inquadrato nelle qualifiche di capo squadra, capo squadra esperto e capo reparto dei ruoli specialistici di cui agli articoli da 29 a 65.

 

ARTICOLO 2, comma 1, cpv. articoli 17-28

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco- Ruolo degli ispettori antincendi

La norma disciplina il ruolo degli ispettori antincendi. Il ruolo è articolato nelle qualifiche di ispettore antincendi, ispettore antincendi esperto e ispettore antincendi coordinatore; rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, non vengono più contemplate le qualifiche di vice ispettore antincendi (qualifica iniziale), sostituto direttore antincendi e sostituto direttore antincendi capo (qualifica apicale) e sostituto direttore antincendi capo denominato “esperto” (articolo 17). Le funzioni del personale appartenente al ruolo sono definite dall’articolo 18.

Viene, in particolare, dettata la disciplina concernente:

·       l’accesso al ruolo (articolo 19). Viene confermato l’accesso alla qualifica iniziale (ispettore antincendi secondo la nuova denominazione) mediante concorso pubblico per esami (nel limite del 50 % dei posti disponibili) e mediante concorso interno per titoli ed esami (nel limite del restante 50 % dei posti disponibili);

·       il corso di formazione iniziale la cui durata è ridotta, rispetto a quanto previsto a normativa vigente, da dodici a nove mesi per i vincitori del concorso pubblico per esami; viene, altresì, confermata la durata del corso di formazione (sei mesi) previsto per i vincitori del concorso interno (articoli 21 e 23);

·       la promozione alla qualifica superiore di ispettore antincendi esperto (articolo 25) e alla qualifica apicale di ispettore antincendi coordinatore (articolo 27) con la conferma del meccanismo della promozione a “ruolo aperto” e del periodo di 7 anni di effettivo servizio nella qualifica. Non viene più contemplato il meccanismo del concorso interno per esami e titoli per il transito dalla qualifica di ispettori antincendi esperti a quella di sostituto direttore antincendi;

·       l’accesso allo scatto convenzionale per il personale con qualifica di ispettore antincendi esperto al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica (articolo 26) e al personale con qualifica di ispettore antincendi coordinatore al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica (articolo 28).

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto degli articoli da 25 a 28 e, per quanto attiene al quadro normativo che regola le progressioni in carriera nel ruolo degli ispettori antincendi, riporta nella tabella seguente un confronto dei percorsi di carriera previsti dall’ordinamento vigente con quelli derivanti dalle modifiche del presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a “ruolo aperto” nonché della consistenza della dotazione organica.

 

(euro)

  

RUOLO DEGLI ISPETTORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI ANTINCENDI

(ORDINAMENTO VIGENTE)

 

RUOLO DEGLI ISPETTORI antincendi

(NUOVO PERCORSO DI CARRIERA)

qualifica

parametro

stipendiale

anzianità per avanzamento

modalità

di passaggio alla qualifica superiore

dotazione

organica

 

qualifica

parametro

stipendiale

Anzianità per lo scatto conv.le

anzianità per qualifica superiore

Modalità

 di passaggio

alla qualifica

superiore

Dotazione

 organica

vice

 ispettore antincendi

 20.972,18

3 anni

immissione in ruolo dopo corso di formazione

1117

 

 

 

 

 

 

952*

ispettore  antincendi

 21.861,07

7 anni

ruolo aperto

 

ispettore  antincendi

21.861,07

 

7 anni

immissione in ruolo dopo corso di formazione di 3 mesi

ispettore  antincendi  esperto

 22.216,50

8 anni

ruolo aperto

 

ispettore  antincendi esperto

22.216,50

8 anni

16 anni

ruolo aperto

ispettore antincendi esperto

con scatto convenzionale

 22.449,17

 

 

 

ispettore   antincendi esperto con scatto

 convenzionale

22.449,17

 

ruolo aperto 

passaggio per concorso interno per titoli ed esami

365**

 

 

 

 

 

 

sostituto

direttore  antincendi

 22.635,74

8 anni

 

 

ispettore antincendi

coordinatore

 22.635,74

8 anni

 

ruolo aperto

sostituto

direttore   antincendi capo

 24.186,11

8 anni

ruolo aperto

 

sostituto

direttore  antincendi capo denominato

«esperto»

 26.456,06

 

 

 

ispettore  antincendi coordinatore con scatto convenzionale

26.456,06

 

 

 

* La riduzione complessiva della dotazione organica è determinata dalla contestuale istituzione dei ruoli dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative, degli specialisti aeronaviganti, nautici e sommozzatori.

** Si segnala che, ai sensi dell’articolo 152, comma 5, del d.lgs. n. 217/2005, il personale delle qualifiche di sostituto direttore è stato inquadrato in sovrannumero rispetto alla dotazione organica, con conseguente indisponibilità di posti nel ruolo in numero finanziariamente equivalente.

 

La relazione tecnica precisa che le disposizioni in esame si correlano:

·       all’articolo 247, recante le norme di primo inquadramento del personale del ruolo degli ispettori antincendi alla data di entrata in vigore del decreto legislativo;

·       alle disposizioni concernenti l’istituzione e l’articolazione del ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative (cfr.: articoli 213-224);

·       all’articolo 259, recante norme di primo inquadramento nelle qualifiche del citato ruolo dei direttori aggiunti.

Ai sensi dell’articolo 259 entra a far parte del ruolo dei direttivi aggiunti il personale appartenente al vigente ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi con le qualifiche di sostituto direttore antincendi e quello con la qualifica di ispettore antincendi esperto, inquadrato nella medesima qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006, nonché quello che abbia compiuto trenta anni di effettivo servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco e sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura. Ai sensi del comma 12 del citato articolo 259, fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato in sovrannumero nel ruolo dei direttivi aggiunti è reso indisponibile un numero di posti finanziariamente equivalente nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi. 

In termini finanziari, le citate modifiche al percorso di carriera del ruolo degli ispettori antincendi determinano maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento a causa:

·       dell’eliminazione della qualifica di vice ispettore, con conseguente accesso immediato alla qualifica di ispettore;

·       della diversa modalità di progressione nella qualifica di ispettore coordinatore (corrispondente alla precedente qualifica di sostituto direttore), che nel vigente ordinamento avviene a seguito di concorso interno per titoli ed esami, limitatamente ai posti disponibili, mentre successivamente avverrà “a ruolo aperto”. Tale intervento è, tuttavia, bilanciato dall’aumento dei requisiti per il passaggio alla predetta qualifica di ispettore coordinatore individuati in 16 anni di servizio nella qualifica di ispettore esperto, mentre nel vigente ordinamento per la partecipazione al concorso è sufficiente un’anzianità nella qualifica di otto anni. Pertanto, tale misura ordinamentale inizierà a produrre oneri solo al termine del decennio d’osservazione allorché il personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore maturerà la necessaria anzianità di servizio;

·       dell’eliminazione del livello retributivo associato alla qualifica di sostituto direttore capo e la conseguente abbreviazione di 8 anni per il conseguimento del parametro stipendiale apicale del ruolo, ora associato alla qualifica di ispettore coordinatore con scatto convenzionale.

La relazione tecnica segnala, inoltre, gli oneri derivanti dall’istituzione del citato ruolo dei direttivi aggiunti, finanziariamente riportati nella tabella seguente, trattati più dettagliatamente agli articoli 213-224 seguito della presente relazione tecnica.

Nella Tabella 3 riportata a seguire sono riassunti e messi a confronto, per un arco temporale di undici anni, gli sviluppi di carriera ed i relativi oneri finanziari (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato) del personale collocato nei ruoli degli ispettori antincendi e dei direttivi aggiunti, originati dal quadro ordinamentale vigente e dalle modifiche ai percorsi di carriera previste nel presente schema di decreto.

 

 

 

 

 

 

Tabella 3

(euro)

Maggiore spesa stipendiale per i ruoli degli ispettori antincendi e dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

Es. fin. (1)

Unità presenti nel vigente ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi (2)

Unità presenti nel ruolo degli ispettori antincendi

Unità presenti nel ruolo dei direttori aggiunti

Onere complessivo a legislazione vigente (4)

Onere complessivo a seguito delle modifiche ordinamentali (4)

Onere aggiuntivo da finanziare

2018 (3)

767

359

408

     35.973.253

      36.443.332

            470.079

2019

759

362

397

     35.552.874

      36.030.775

            477.900

2020

757

370

387

     35.343.105

      35.999.571

            656.466

2021

757

381

376

     35.260.239

      35.900.810

            640.571

2022

757

385

372

     35.686.797

      36.002.476

            315.679

2023

752

393

359

     35.336.746

      35.651.874

            315.128

2024

735

389

346

     34.472.509

      34.781.677

            309.169

2025

695

375

320

     32.455.437

      33.011.588

            556.151

2026

676

386

290

     31.248.489

      31.866.292

            617.803

2027

706

445

261

     32.142.851

      32.842.475

            699.625

2028

710

479

231

     32.013.322

      32.701.891

            688.570

(1) L’onere di ogni annualità a decorrere dall'anno 2019 è commisurato alle presenze in servizio del personale al 31/12 di ogni anno.

(2) Al fine di poter operare un utile confronto nei singoli ruoli tra l’onere previsto a legislazione vigente e quello derivante dalle modifiche ordinamentali, per l’individuazione delle unità complessive presenti nel ruolo si è previsto, quale assunto di carattere generale, che al personale annualmente cessato corrisponda, nell’anno successivo un uguale numero di assunzioni nelle qualifiche di accesso del medesimo ruolo.

(3) L’onere dell’anno 2018 è commisurato alla media delle presenze in servizio del personale all'1/1/2018 ed al 31/12/2018 ed è, quindi, comprensivo dei costi derivanti dalle norme di primo inquadramento, di cui al Titolo IV del riformulato decreto legislativo n. 217 del 2005.  

(4) L'onere finanziario è comprensivo delle misure degli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018

Negli allegati 4.1. e 4.2 annessi alla relazione tecnica i medesimi dati sono indicati più dettagliatamente, con l’individuazione, sempre in un arco di tempo di undici anni, delle unità di personale collocato nelle singole qualifiche in cui il ruolo è articolato. Per la consultazione dei citati allegati, si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica segnala, al riguardo, che le predette quantificazioni, sia in termini di unità di personale che di oneri finanziari, tengono conto anche del personale che sarà inquadrato nelle qualifiche di ispettore, ispettore esperto e ispettore coordinatore dei ruoli specialistici (articoli da 29 a 65), poiché tali inquadramenti non determinano ulteriori oneri differenziali.

 

ARTICOLO 2, cpv. articoli 29-65

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco- Ruolo del personale specialista - Aeronaviganti, specialità nautiche e sommozzatori

Normativa vigente: l’art. 9, comma 1, del D.lgs. n. 177/2016 ha disposto il trasferimento di specifiche competenze in materia di lotta contro gli incendi boschivi e spegnimento con mezzi aerei degli stessi, già attribuite al Corpo forestale dello Stato, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. L’art. 15, del medesimo decreto legislativo, al fine di assolvere alle summenzionate specifiche competenze ha disposto il transito di 390 unità di personale del Corpo forestale dello Stato nei ruoli speciali antincendio boschivo (AIB) a esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, mantenendo la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo. Conseguentemente, i ruoli ordinari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono stati rideterminati in 37.081 unità complessive. L’art. 13, del D.lgs. n. 97/2017 ha, da ultimo, ulteriormente rideterminato, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 2, del DL n. 113/2016, la dotazione organica del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in 37.481 unità.

La norma introduce il Titolo I, Capo II (articoli da 29 a 65) del D.lgs. n. 217/2005, recante la disciplina dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche. In particolare vengono dettate disposizioni in materia di specialità aeronaviganti (articoli da 30 a 46), di specialità nautiche e dei sommozzatori (articoli da 47 a 63), nonché norme comuni alle varie specialità (articoli 64 e 65).

La dotazione organica di tali ruoli è fissata nella tabella A allegata al presente decreto, (articolo 29, comma 3).

La Tabella A allegata allo schema di decreto in esame determina la dotazione organica dei ruoli del personale delle specialità aeronaviganti (piloti di aeromobile, specialisti di aeromobile e elisoccorritori) in 602 unità e quella dei ruoli del personale delle specialità nautiche e dei sommozzatori in 1.238 unità. La dotazione organica di diritto complessiva dei ruoli del personale specialista viene, pertanto, fissata in 1.840 unità.

La specialità aeronaviganti si articola nei ruoli dei piloti di aeromobile, degli specialisti di aeromobile e degli elisoccorritori. Ciascuno di questi ruoli si articola, analogamente a quanto avviene per il personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecnico operative, in 9 qualifiche puntualmente individuate dalla norma (articolo 30).

Trattasi delle qualifiche di: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.

Le funzioni del personale appartenente al ruolo delle specialità aeronaviganti sono definite dall’articolo 31, viene, inoltre, dettata la disciplina concernente l’accesso al ruolo delle specialità aeronaviganti, mediante selezione interna nel limite dei posti disponibile al 31 dicembre di ogni anno (articoli 32 e 35). Con riguardo alla qualifica di specialista di aeromobile viene, inoltre, prevista la possibilità di accesso mediante concorso pubblico per titoli ed esami qualora all’esito delle procedure selettive di cui all’articolo 32, risultino posti vacanti (articolo 34). Per quanto attiene al quadro normativo che regola le progressioni in carriera viene disposto (l’articolo 36, comma 1) che la promozione del personale specialista aeronavigante (pilota, specialista o elisoccorritore) con qualifica di vigile del fuoco nella qualifica di vigile esperto avvenga dopo il compimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza. Al medesimo personale specialista aeronavigante viene attribuito (articolo 36, comma 2) uno scatto convenzionale al compimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica. Il successivo articolo 37, comma 1, disciplina, la promozione del personale specialista aeronavigante con qualifica di vigile del fuoco esperto nella qualifica di vigile del fuoco coordinatore specialista, prevedendo che essa avvenga al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza. Ai sensi dell’articolo 37, comma 2 si attribuisce uno scatto convenzionale al predetto personale specialista aeronavigante con qualifica di vigile coordinatore al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica. Analogamente a quanto accade per l’accesso al ruolo dei capi squadra e dei capi reparto dei ruoli ordinari, viene disposto (articolo 38) che la promozione alle qualifiche degli specialisti capi squadra avvenga mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione. L’articolo 39 regola la promozione del personale specialista aeronavigante con qualifica di capo squadra nella qualifica di capo squadra esperto, prevedendo che essa avvenga al compimento di 5 anni nella qualifica di provenienza. Viene, inoltre, prevista (articolo 40) la promozione “a ruolo aperto” del personale specialista aeronavigante con qualifica di capo squadra esperto nella qualifica di capo reparto prevedendo che essa avvenga al compimento di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sensi dell’articolo 41 vien attribuito uno scatto convenzionale al personale specialista aeronavigante con qualifica di capo reparto al compimento di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica. L’articolo 42 prevede che la promozione alle qualifiche di specialista ispettore avvenga mediante selezione interna per titoli ed esami. Il successivo articolo 43 regola la promozione del personale specialista aeronavigante con qualifica di ispettore nella qualifica di ispettore esperto, prevedendo che essa avvenga al compimento di 7 anni nella qualifica di provenienza. Ai sensi dell’articolo 44 si attribuisce uno scatto convenzionale al personale specialista aeronavigante con qualifica di ispettore esperto al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica. L’articolo 45 disciplina la promozione del personale specialista aeronavigante con qualifica di ispettore esperto nella qualifica di ispettore coordinatore, prevedendo che essa avvenga al compimento di sedici anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sensi dell’articolo 46 viene, infine, attribuito uno scatto convenzionale al personale specialista aeronavigante con qualifica di ispettore coordinatore al compimento di otto anni di effettivo servizio nella qualifica.

La specialità naviganti e sommozzatori si articola nei ruoli dei nautici di coperta, dei nautici di macchina e dei sommozzatori. Ciascuno di questi ruoli si articola, analogamente a quanto avviene per il personale non direttivo e non dirigente con funzioni tecnico operative, in 9 qualifiche puntualmente individuate dalla norma (articolo 47).

Trattasi delle qualifiche di: ispettore coordinatore, ispettore esperto, ispettore, capo reparto, capo squadra esperto, capo squadra, vigile del fuoco coordinatore, vigile del fuoco esperto, vigile del fuoco.

Le funzioni del personale appartenente al ruolo delle specialità naviganti e sommozzatori sono definite dall’articolo 48, viene, inoltre, dettata la disciplina concernente l’accesso ai ruoli mediante selezione interna nel limite dei posti disponibile al 31 dicembre di ogni anno (articoli 49 e 51). Viene, inoltre, prevista la possibilità di accesso mediante concorso pubblico per titoli ed esami qualora all’esito delle procedure selettive di cui agli articoli 49 e 51, risultino posti vacanti (articoli 50 e 52).

Per quanto attiene alle progressioni in carriera viene previsto (articolo 53, comma 1) che la promozione del personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di vigile del fuoco nella qualifica di vigile del fuoco esperto avvenga dopo il compimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza.  Viene, altresì, attribuito (articolo 53, comma 2) uno scatto convenzionale al predetto personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di vigile del fuoco esperto al compimento di 4 anni di effettivo servizio nella qualifica. L’articolo 54, comma 1 regola la promozione del personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di vigile del fuoco esperto nella qualifica di vigile del fuoco specialista coordinatore, prevedendo che questa avvenga al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza. Ai sensi dell’articolo 54, comma 2 viene attribuito uno scatto convenzionale al predetto personale al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica. L’articolo 55 prevede che, analogamente a quanto accade per l’accesso al ruolo “ordinario” dei capi squadra e dei capi reparto, la promozione alle qualifiche di specialista capo squadra avvenga mediante selezione interna per titoli e superamento di un corso di formazione. Il successivo articolo 56 regola la promozione del personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di capo squadra nella qualifica di capo squadra esperto, dopo il compimento di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza. L’articolo 57 disciplina la promozione “a ruolo aperto” del personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di capo squadra esperto nella qualifica di capo reparto prevedendo che avvenga al compimento di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sensi dell’articolo 58 viene attribuito uno scatto convenzionale al personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di capo reparto al compimento di 5 anni di effettivo servizio nella qualifica. L’articolo 59 prevede che la promozione alle qualifiche di specialista ispettore avvenga mediante selezione interna per titoli ed esami. Il successivo articolo 60 regola la promozione del personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di ispettore nella qualifica di ispettore esperto, prevedendo che avvenga al compimento di 7 anni di effettivo servizio nella qualifica di provenienza. Ai sensi dell’articolo 61 viene attribuito uno scatto convenzionale al personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di ispettore esperto al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica. L’articolo 62 disciplina la promozione del personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di ispettore esperto nella qualifica di ispettore coordinatore, prevedendo che avvenga al compimento di 16 anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sensi dell’articolo 63 viene attribuito uno scatto convenzionale al personale specialista nautico e sommozzatore con qualifica di ispettore coordinatore al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica.

Con riguardo alle disposizioni comuni per i ruoli del personale specialista, l’articolo 65 disciplina il transito del personale specialista in altri ruoli, nei casi di sopravvenuta perdita totale e permanente dei requisiti di idoneità fisica. Il personale transitato conserva l’anzianità nella qualifica ricoperta, l’anzianità complessivamente maturata e la posizione economica acquisita. Nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all’atto del transito, l’eccedenza è attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile non riassorbibile e non rivalutabile. Dal momento del nuovo inquadramento, il trattamento economico del dipendente segue la dinamica retributiva prevista per la nuova qualifica, fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio.

L’art. 134, del D.lgs. n. 217/2005, nel testo vigente disciplina il mutamento di funzioni e trasferimento di ruolo del personale del Corpo nazionale per sopravvenuta inidoneità psico-fisica in termini sostanzialmente analoghi a quanto previsto dalla disposizione introdotta con il nuovo articolo 65.

 

La relazione tecnica, con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli da 29 a 45 relative all’istituzione di nuovi ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni specialistiche, afferma che l’articolo 29, comma 3, fissa la dotazione organica dei predetti ruoli, nelle unità indicate alla tabella A allegata al decreto. Detta previsione non determina aumenti complessivi d’organico in quanto ad essa corrisponde una riduzione dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta funzioni tecnico-operative. La relazione tecnica ribadisce il contenuto degli articoli da 36 a 46 (specialità Aeronaviganti), con riguardo al medesimo personale, nel prospetto seguente sono indicati schematicamente i percorsi di carriera, con indicazione delle articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a “ruolo aperto” nonché della consistenza della dotazione organica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(euro)

RUOLI DEI PILOTI DI AEROMOBILE, DEGLI SPECIALISTI DI AEROMOBILE E DEGLI ELISOCCORRITORI

PERCORSO DI CARRIERA

qualifica

parametro

stipendiale

anzianità nella qualifica per l’attribuzione di uno scatto convenzionale

anzianità il passaggio alla qualifica superiore

modalità di passaggio alla qualifica superiore

dotazione organica

Piloti

specialisti

elisoccorritori

pilota di aeromobile vigile del fuoco

specialista di aeromobile vigile del fuoco

elisoccorritore  vigile del fuoco

19.070,65

 

4 anni

ruolo aperto

48

96

89

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto

specialista di aerom. vigile del fuoco esperto

elisoccorritore vigile del fuoco esperto

19.603,86

4 anni

8 anni

ruolo aperto

pilota di aeromobile vigile del fuoco esperto con  s.c.

specialista di aerom. vigile del fuoco esperto con s.c.

elisoccorritore vigile del fuoco esperto con s.c.

19.781,51

 

pilota di aerom. vigile del fuoco coordinatore

specialista di aeromobile vigile del fuoco coordinatore

elisoccorritore vigile del fuoco coordinatore

19.959,30

8 anni

 

 ruolo aperto

pilota di aerom. vigile del fuoco coordinatore con s.c.

specialista di aerom. vigile del fuoco coordinatore con s.c.

elisoccorritore  vigile del fuoco con s.c.

20.128,15

 

 

 

pilota di aeromobile capo squadra

specialista di aeromobile capo squadra

elisoccorritore capo squadra

20.832,73

selezione interna per titoli e superamento del corso di formazione

63

82

64

 

5 anni

ruolo aperto

pilota di aeromobile capo squadra esperto

specialista di aeromobile capo squadra esperto

elisoccorritore capo squadra esperto

21.001,60

 

5 anni

ruolo aperto

pilota di aeromobile capo reparto

specialista di aeromobile capo reparto

elisoccorritore capo reparto

21.221,15

5 anni

 

pilota di aerom. capo reparto con s.c.

specialista di aerom. capo reparto con s.c.

elisoccorritore capo reparto con s.c.

21.674,50

 

 

 

pilota di aeromobile ispettore

specialista di aeromobile ispettore

elisoccorritore ispettore

21.861,07

 

selezione interna per titoli ed esami

72

73

15

 

7 anni

ruolo aperto

pilota di aeromobile ispettore esperto

specialista di aeromobile ispettore esperto

elisoccorritore  ispettore esperto

22.216,50

 

8 anni

16 anni

ruolo aperto

pilota di aeromobile ispettore esperto con s.c.

specialista di aeromobile ispettore con s.c.

elisoccorritore ispettore esperto con s.c.

 

22.449,17

 

pilota di aeromobile ispettore coordinatore

specialista di aeromobile ispettore coordinatore

elisoccorritore  ispettore coordinatore

 22.635,74

8 anni

 

ruolo aperto

pilota di aeromobile ispettore coordinatore con s.c.

specialista di aeromobile ispettore coordinatore con s.c.elisoccorritore ispettore coordinatore con s.c.

 

26.456,06

 

 

 

 

Le disposizioni in esame si correlano agli articoli 248 e 249, recanti le norme di primo inquadramento del personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In termini finanziari, la relazione tecnica evidenzia che l’istituzione dei ruoli specialistici e l’inquadramento negli stessi del personale attualmente inserito nei ruoli “ordinari” dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto e degli ispettori antincendi non determinerà ulteriori oneri retributivi rispetto a quelli quantificati in precedenza con riguardo alle disposizioni di relative ai ruoli non direttivi e non dirigenti che svolgono funzioni tecniche ed operative articoli da 1 a 28 (dove infatti si è tenuto numericamente conto anche del personale che transiterà nei ruoli specialistici) poiché i percorsi di carriera dei ruoli specialistici sono sostanzialmente speculari a quelli dei ruoli “ordinari”.

La relazione tecnica con riguardo agli articoli da 47 a 63 afferma che questi recano previsioni normative relative ai ruoli delle specialità nautiche e dei sommozzatori articolate, rispettivamente, nel ruolo dei nautici di coperta, nel ruolo dei nautici di macchina e nel ruolo dei sommozzatori. In particolare la relazione tecnica ribadisce il contenuto degli articoli da 53 a 63.

Nel prospetto seguente sono indicati schematicamente i percorsi di carriera, con indicazione delle articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a “ruolo aperto” nonché della consistenza della dotazione organica.

 

(Euro)

RUOLI DEI NAUTICI DI COPERTA, DEI NAUTICI DI MACCHINA E DEI SOMMOZZATORI PERCORSO DI CARRIERA

qualifica

parametro

stipendiale

anzianità nella qualifica per l’attribuzione di uno scatto convenzionale

anzianità il passaggio alla qualifica superiore

modalità di passaggio alla qualifica superiore

dotazione organica

Nautici di coperta

Nautici di macchina

Sommozzatori

nautico di coperta vigile del fuoco

nautico di macchina vigile del fuoco

sommozzatore vigile del fuoco

19.070,65

 

4 anni

ruolo aperto

161

161

252

nautico di coperta vigile del fuoco esperto

nautico di macchina. vigile del fuoco esperto

sommozzatore  vigile del fuoco esperto

19.603,86

4 anni

8 anni

ruolo aperto

nautico di coperta vigile del fuoco esperto con s.c.

nautico di macchina. vigile del fuoco esperto con s.c.

sommozzatore  vigile del fuoco con s.c.

19.781,51

 

nautico di coperta vigile del fuoco coordinatore

nautico di macchina vigile del fuoco coordinatore

sommozzatore vigile del fuoco coordinatore

19.959,30

8 anni

 

 ruolo aperto

nautico di coperta vigile del fuoco coord. con s.c.

nautico di macchina vigile del fuoco coord. con s.c.

sommozzatore  vigile del fuoco coordinatore con s.c.

20.128,15

 

 

 


 

nautico di coperta capo squadra

nautico di macchina capo squadra

sommozzatore capo squadra

20.832,73

selezione interna per titoli e superamento del corso di formazione

161

161

252

 

5 anni

ruolo aperto

nautico di coperta capo squadra esperto

nautico di macchina capo squadra esperto

sommozzatore  capo squadra esperto

21.001,60

 

5 anni

ruolo aperto

 

 

 

nautico di coperta capo reparto

nautico di macchina capo reparto

sommozzatore capo reparto

21.221,15

5 anni

 

ruolo aperto

nautico di coperta capo con s.c.

nautico di macchina capo con s.c.

sommozzatore capo reparto con s.c.

21.674,50

 

 

 

nautico di coperta ispettore

nautico di macchina ispettore

sommozzatore ispettore

21.861,07

 

selezione interna per titoli ed esami

26

26

38

 

7 anni

ruolo aperto

nautico di coperta ispettore esperto

nautico di macchina ispettore esperto

sommozzatore  ispettore esperto

22.216,50

8 anni

16 anni

ruolo aperto

nautico di coperta ispettore esperto con s.c.

nautico di macchina ispettore esperto con s.c.

sommozzatore  ispettore esperto con s.c.

22.449,17

 

nautico di coperta ispettore coordinatore

nautico di macchina. ispettore coordinatore

sommozzatore  ispettore coordinatore

 22.635,74

8 anni

 

ruolo aperto

nautico di coperta ispettore coordinatore con s.c.

nautico di macchina ispettore coordinatore con s.c.

sommozzatore  ispettore coordinatore con s.c.

26.456,06

 

 

 

Le disposizioni in esame si correlano agli articoli 250 e 251, recanti le norme di primo inquadramento del personale dei ruoli in parola alla data di entrata in vigore del decreto legislativo.

In termini finanziari, la relazione tecnica ribadisce che l’istituzione dei ruoli specialistici e l’inquadramento negli stessi del personale attualmente inserito nei ruoli “ordinari” dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto e degli ispettori antincendi non determinerà ulteriori oneri retributivi rispetto a quelli quantificati in precedenza con riguardo alle disposizioni di cui agli articoli da 1 a 28 (dove infatti si è tenuto numericamente conto anche del personale che transiterà nei ruoli specialistici) poiché i percorsi di carriera dei ruoli specialistici sono sostanzialmente speculari a quelli dei ruoli “ordinari”.

Non determina, maggiori oneri la disposizione di cui all’articolo 65 del testo novellato, concernente il transito del personale specialista in altri ruoli, nei casi di sopravvenuta perdita totale e permanente dei requisiti di idoneità fisica. Nel vigente ordinamento, infatti, detto personale inserito nei ruoli operativi, è già assoggettato all’analoga disciplina del vigente articolo 134 che prevede, al comma 4, l’attribuzione di un assegno ad personam differenziale, pensionabile, non riassorbibile e non rivalutabile, nel caso in cui il nuovo trattamento spettante a titolo di assegni fissi e continuativi risulti inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto del trasferimento. La disposizione in parola non incide, altresì, sulla quantificazione complessiva delle facoltà assunzionali.

Si soggiunge, infine, che dalla permanenza, anche in soprannumero, delle unità di personale transitato nella sede dove presta servizio non scaturisce un corrispondente soprannumero nella dotazione organica complessiva. 

 

ARTICOLO 2, comma 1, cpv. articoli 68-133

Ordinamento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco- Ruoli tecnico professionali

La norma reca la disciplina dei ruoli tecnico professionali del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale. In particolare vengono dettate disposizioni relative ai ruoli degli operatori e degli assistenti (articoli da 69 a 75), degli ispettori logistico-gestionali (articoli da 76 a 87), degli ispettori informatici (articoli da 88 a 99), degli ispettori tecnico scientifici (articoli da 100 a 111) e degli ispettori sanitari (articoli da 112 a 120). La dotazione organica di tali ruoli è fissata nella tabella A allegata al presente decreto (articolo 68, comma 4).

La Tabella A allegata allo schema di decreto in esame determina la dotazione organica di diritto dei ruoli del personale dei ruoli tecnico professionali del personale non direttivo e non dirigente in complessive 3.537 unità, ripartine nei seguenti termini: ruolo degli operatori e degli assistenti (1.714 unità), ruolo degli ispettori logistico-gestionali (1.316 unità), ruolo degli ispettori informatici (482 unità), ruolo degli ispettori tecnico scientifici (15 unità) ruolo degli ispettori sanitari (10 unità). La Tabella A allegata al D. lgs. n. 217/2005, fissa l’organico di diritto relativo ai ruoli del personale non direttivo e non dirigente che espleta attività tecniche, amministrativo-contabili e tecnico-informatiche in 3.915 unità. Dal raffronto dei dati riportati dalle due Tabelle A, si evince una riduzione complessiva di 378 unità di organico (3.915-3.537).

Il ruolo degli operatori (articoli da 69 a 75) si articola in 3 qualifiche (operatore, operatore esperto e assistente) (articolo 69) L’articolo 70 disciplina le funzioni del personale del ruolo. L’articolo 71 prevede l’accesso al ruolo con qualifica di operatore, mediante selezione di cittadini italiani inseriti nell’elenco anagrafico presso il centro per l’impiego in possesso di specifici requisiti indicati. L’articolo 72 disciplina le promozioni “a ruolo aperto” alla qualifica di operatore esperto, dopo il compimento di 8 anni di effettivo servizio. L’articolo 73 disciplina l’attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con la qualifica di operatore esperto dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica. L’articolo 74 prevede, inoltre, la promozione “a ruolo aperto” alla qualifica di assistente del personale con la qualifica di operatore esperto al compimento di 14 anni di effettivo servizio.

Nel vigente ordinamento per l’accesso al ruolo degli assistenti è previsto, rispettivamente, un concorso interno per soli titoli, per il 60% dei posti disponibili, riservato al solo personale con qualifica di operatore esperto ed uno per titoli ed esami, per il restante 40%, a cui può accedere tutto il personale del ruolo degli operatori che abbia compiuto 6 anni di anzianità.

L’articolo 75 prevede l’attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con la qualifica apicale di assistente dopo 5 anni di effettivo servizio.

Il ruolo degli ispettori logistico-gestionali (articoli da 76 a 87) si articola in 3 qualifiche (ispettore logistico gestionale, ispettore logistico gestionale esperto e ispettore logistico gestionale coordinatore) (articolo 76) L’articolo 77 disciplina le funzioni del personale del ruolo. L’articolo 78 prevede l’accesso al ruolo mediante concorso pubblico per esami nel limite del 50 % dei posti disponibili e, per il restante 50 % dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale appartenete al ruolo degli operatori e degli assistenti con sette anni di servizio. Per quanto attiene alle progressioni in carriera, l’articolo 84 prevede la promozione “a ruolo aperto” alla qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto dopo il compimento di 7 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore logistico-gestionale. L’articolo 85 prevede, inoltre, l’attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica. L’articolo 86 prevede la promozione “a ruolo aperto” alla qualifica di ispettore antincendi logistico-gestionale coordinatore al compimento di 16 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore logistico-gestionale esperto. Nel successivo articolo 87 è prevista l’attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore logistico-gestionale coordinatore al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica. 

Il ruolo degli ispettori informatici (articoli da 88 a 99) si articola in 3 qualifiche (ispettore informatico, ispettore informatico esperto e ispettore informatico coordinatore) (articolo 88) L’articolo 89 disciplina le funzioni del personale del ruolo. L’articolo 90 prevede l’accesso al ruolo mediante concorso pubblico per esami nel limite del 50 % dei posti disponibili e, per il restante 50 % dei posti disponibili, mediante concorso interno per titoli ed esami riservato al personale appartenete al ruolo degli operatori e degli assistenti con 7 anni di servizio Per quanto attiene alle progressioni in carriera, l’articolo 96 prevede la promozione “a ruolo aperto” alla qualifica di ispettore informatico esperto dopo il compimento di 7 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore. L’articolo 97 prevede l’attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico al compimento di 8 anni di effettivo servizio nella qualifica. L’articolo 98 prevede la promozione “a ruolo aperto” alla qualifica di ispettore informatico coordinatore al compimento di 16 anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore informatico esperto. L’articolo 99 prevede, infine, l’attribuzione di uno scatto convenzionale al personale con qualifica di ispettore informatico coordinatore al compimento di 8 anni di effettivo servizio.

Gli articoli da 100 a 111 e da 112 a 123 recano disposizioni in merito ai ruoli di nuova istituzione, rispettivamente, degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari.

L’articolazione dei predetti ruoli, le modalità di accesso ed il quadro normativo che regola le progressioni in carriera sono complessivamente analoghi a quelli dei ruoli degli ispettori logistico-gestionali e degli ispettori informatici.

Gli articoli da 124 a 128 e da 129 a 133 recano l’istituzione di nuovi ruoli, rispettivamente, della banda musicale e degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse. In particolare l’articolo 124 prevede l’istituzione del ruolo degli orchestrali articolato nell’unica qualifica di “primo orchestrale” e del ruolo del maestro direttore articolato nella qualifica di “maestro direttore”. L’articolo 127 disciplina la progressione economica del personale inserito nelle predette qualifiche, disponendo che per entrambe sia prevista l’attribuzione di quattro scatti convenzionali, al compimento di sette, quindici, ventitré e trentuno anni di effettivo servizio.

Il ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse (articolo 129) è articolato in un'unica qualifica. L’articolo 132 disciplina la progressione economica del personale inserito nella predetta qualifica, con l’attribuzione di quattro scatti convenzionali, al compimento di sette, quindici, ventitré e trentuno anni di servizio. Per entrambi i ruoli l’accesso è disciplinato esclusivamente mediante concorso pubblico e non sono previsti accessi mediante concorso interno.

 

La relazione tecnica con riferimento al ruolo degli operatori e degli assistenti articoli da 69 a 75) segnala che nel vigente ordinamento sono previsti due distinti ruoli: quello degli operatori e quello degli assistenti.

Nel prospetto seguente la relazione tecnica confronta i percorsi di carriera previsti dall’ordinamento vigente e quelli proposti nel presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a “ruolo aperto” nonché della consistenza della dotazione organica.

 


 

 

(euro)

 

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI

(ORDINAMENTO VIGENTE)

 

RUOLO DEGLI OPERATORI E DEGLI ASSISTENTI

NUOVO PERCORSO DI CARRIERA

ruolo degli operatori

 

ruolo degli operatori e degli assistenti

qualifica

parametro

stipendiale

anzianità

per l’avanza-mento

modalità di passaggio

alla qualifica superiore

dotazione organica

 

qualifica

parametro

stipendiale

anzianità

per lo scatto convenzionale

anzianità

passaggio

alla qualifica superiore

modalità

di passaggio alla qualifica superiore

dotazione organica

operatore

 18.035,15

5 anni

immissione in ruolo da liste di collocamento

1.214

 

operatore

18.301,91

 

8 anni

immissione in ruolo da liste di collocamento

1.714

operatore tecnico

 18.301,91

5 anni

 

 

 

 

 

 

ruolo aperto (per i provenienti da operatore)

 

 

 

 

 

 

operatore professionale

19.070,65

5 anni

ruolo aperto

 

operatore esperto

 19.070,65

4 anni

14 anni

ruolo aperto

operatore esperto

19.603,86

 

 

 

operatore esperto con s.c.

19.603,86

 

ruolo aperto

ruolo degli assistenti

 

 

 

 

 

 

accesso al ruolo per concorso interno:

500

 

concorso interno 60%  riservato agli operatori esperti (entro posti disponibili; dotazione organica 500)

 

 

 

 

 

 

concorso interno 40% per titoli ed esami  riservato agli appartenenti al ruolo degli operatori con 6 anni di effettivo servizio (entro posti disponibili; dotazione organica 500)

 

 

 

 

 

 

assistente

20.655,08

5 anni

ruolo aperto

 

assistente

 20.655,08

5 anni

 

ruolo aperto

assistente capo

20.832,73

8 anni

ruolo aperto

 

 

 

 

 

 

assistente capo con s.c.

 21.001,60

 

 

 

assistente con s.c.

21.001,60

 

 

 

 

Le disposizioni in esame si correlano all’articolo 252, recante le norme di primo inquadramento del personale del ruolo degli operatori e degli assistenti alla data di entrata in vigore del decreto legislativo. In termini finanziari, le citate modifiche al percorso di carriera determinano maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento, per effetto:

·       dell’attribuzione al personale con qualifica di operatore, di accesso nel ruolo, del parametro retributivo precedentemente previsto per la qualifica di operatore tecnico, pur nella considerazione che nel vigente ordinamento l’accesso nel ruolo degli operatori è già previsto anche nella qualifica di operatore tecnico;

·       dell’unificazione dei vigenti due ruoli di operatore e di assistente, con il conseguente accesso “a ruolo aperto” alla qualifica di assistente, in luogo del concorso interno per titoli (per il 60% dei posti disponibili) e per titoli ed esami (per il restante 40%). Difatti, nell’anno 2019 il personale con qualifica di assistente risulta incrementato di 46 unità complessive e tale maggior presenza si conferma nelle annualità successive, come si evince dalle proiezioni undecennali sui percorsi di carriera a legislazione vigente ed a seguito delle modifiche ordinamentali presenti nei quadri sinottici uniti alla presente relazione tecnica;

·       dell’eliminazione della qualifica di assistente capo e della conseguente abbreviazione di 8 anni per il conseguimento del parametro stipendiale apicale del ruolo, ora associato alla qualifica di assistente con scatto convenzionale.

Nella seguente tabella sono stati riassunti e messi a confronto, per un arco temporale di undici anni, gli sviluppi di carriera del personale collocato presente nel ruolo degli operatori e degli assistenti ed i relativi oneri finanziari (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato) originati dal quadro ordinamentale vigente e dalle modifiche ai percorsi di carriera previste nel presente schema di decreto.

Tabella 4

(euro)

Maggiore spesa stipendiale per i ruoli degli operatori e degli assistenti

Es. fin. (1)

Unità presenti nel ruolo (2)

Onere complessivo a legislazione vigente (4)

Onere complessivo a seguito delle modifiche ordinamentali (4)

Onere aggiuntivo da finanziare

2018 (3)

1.393

              49.575.750

              50.307.446

                   731.696

2019

1.405

              49.794.905

              50.752.772

                   957.867

2020

1.393

              49.253.860

              50.252.345

                   998.485

2021

1.402

              49.381.597

              50.438.133

                1.056.535

2022

1.382

              48.505.063

              49.514.650

                1.009.587

2023

1.389

              48.701.290

              49.673.044

                   971.755

2024

1.388

              48.499.156

              49.336.133

                   836.977

2025

1.383

              48.212.409

              48.879.667

                   667.258

2026

1.387

              48.208.316

              48.858.457

                   650.141

2027

1.396

              48.391.714

              49.035.445

                   643.731

2028

1.382

              47.722.497

              48.321.618

                   599.122

(1) L’onere di ogni annualità a decorrere dall'anno 2019 è commisurato alle presenze in servizio del personale al 31/12 di ogni anno.

(2)  Al fine di poter operare un utile confronto nei singoli ruoli tra l’onere previsto a legislazione vigente e quello derivante dalle modifiche ordinamentali, per l’individuazione delle unità complessive presenti nel ruolo si è previsto, quale assunto di carattere generale, che al personale annualmente cessato corrisponda, nell’anno successivo un uguale numero di assunzioni nelle qualifiche di accesso del medesimo ruolo.

(3) L’onere dell’anno 2018 è commisurato alla media delle presenze in servizio del personale all'1/1/2018 ed al 31/12/2018 ed è, quindi, comprensivo dei costi derivanti dalle norme di primo inquadramento, di cui al Titolo IV del riformulato decreto legislativo n. 217 del 2005.  

(4) L'onere finanziario è comprensivo delle misure degli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018

Negli allegati 5.1. e 5.2 uniti alla relazione tecnica sono indicate più dettagliatamente, sempre in un arco temprale di undici anni, le unità di personale collocate nelle singole qualifiche in cui è articolato il ruolo. Per la consultazione di tali allegati si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica in merito al ruolo degli ispettori logistico-gestionali (articoli da 76 a 87) ribadisce il contenuto delle norme e nel prospetto seguente mette a confronto i percorsi di carriera previsti dall’ordinamento vigente e quelli previsti nel presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a “ruolo aperto” nonché della consistenza della dotazione organica.

 

 

 

 

(euro)

ordinamento vigente

 

nuovo percorso di carriera

RUOLO DEI COLLABORATORI E DEI SOSTITUTI DIRETTORI AMMINISTRATIVO-CONTABILI

 

RUOLO DEGLI ISPETTORI logistico-gestionali

qualifica

parametro

stipendiale

anzianità per avanzamento

modalità

di passaggio alla qualifica superiore

dotazione

organica

 

qualifica

parametro

stipendiale

Anzianità per lo scatto conv.le

anzianità per qualifica superiore

Modalità

 di passaggio

alla qualifica

superiore

Dotazione

 organica

vice

 collaboratore amm-contabile

 20.201,84

5 anni

immissione in ruolo dopo corso di formazione

1.216

 

 

 

 

 

 

1.316*

collaboratore amm. -contabile

 21.099,28

5 anni

ruolo aperto

 

ispettore  logistico-gestionale

21.099,28

 

7 anni

immissione in ruolo dopo corso di formazione

collaboratore amm. -contabile esperto

 21.747,10

8 anni

ruolo aperto

 

ispettore   logistico-gestionale  esperto

21.747,10

8 anni

16 anni

ruolo aperto 

collaboratore amm. –cont. esperto con s.c.

 21.915,83

 

 

 

ispettore    logistico-gest. esperto con s.c.

21.915,83

 

promozione per concorso interno per titoli ed esami

165**

 

 

 

 

 

 

sostituto

direttore   amm. cont.

22.635,74

8 anni

 

 

ispettore   logistico-gestionale coordinatore

 22.635,74

8 anni

 

ruolo aperto

sostituto

direttore    amm.- contabile capo

 24.185,99

8 anni

ruolo aperto

 

sost.dirett.   amm.-cont. capo

«esperto»

 26.456,06

 

 

 

ispettore coordinatore  con s.c.

 26.456,06

 

 

 

* La riduzione complessiva della dotazione organica è determinata dalla contestuale istituzione dei ruoli degli ispettori tecnico-scientifici, sanitari e dei ruoli di rappresentanza (banda musicale e atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse).

** Si segnala che ai sensi del vigente articolo 162, comma 5 del d.lgs. n. 217 del 2005, il personale delle qualifiche di sostituto direttore amministrativo-contabile è stato inquadrato in sovrannumero rispetto alla dotazione organica, con conseguente indisponibilità di posti nel ruolo in numero finanziariamente equivalente

 

Le disposizioni in esame si correlano all’articolo 253 del D.lgs. n. 217/2005, recante le norme di primo inquadramento del personale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali alla data di entrata in vigore del decreto legislativo nonché con l’articolo 13-septies del D.lgs. n. 97/2017, di istituzione dei ruoli ad esaurimento del personale direttivo tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche. Ai sensi del citato articolo 13-septies, infatti, entra a far parte di quest’ultimo ruolo il personale appartenente al vigente ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili con le tre qualifiche di sostituto direttore nonché quello con qualifica di collaboratore esperto, che abbia compiuto trenta anni di effettivo servizio nel Corpo nazionale e sia in possesso di laurea.

In termini finanziari, le citate modifiche al percorso di carriera determinano maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento per effetto:

·       dell’eliminazione della qualifica di vice ispettore, con conseguente accesso immediato alla qualifica di ispettore. Tale misura è tuttavia parzialmente compensata dalla maggiore permanenza nella predetta qualifica di ispettore (7 anni in luogo di 5 anni) ai fini del successivo passaggio alla qualifica di ispettore esperto;

·       della diversa modalità di progressione nella qualifica di ispettore coordinatore (corrispondente alla qualifica di sostituto direttore), che nel vigente ordinamento avviene a seguito di concorso interno per titoli ed esami nel limite dei limitatamente ai posti disponibili, mentre successivamente avverrà “a ruolo aperto”. Tale intervento è tuttavia bilanciato dall’aumento dei requisiti per il passaggio alla predetta qualifica di ispettore coordinatore ora individuati in 16 anni di servizio nella qualifica di ispettore esperto mentre nel vigente ordinamento per la partecipazione al concorso è sufficiente un’anzianità nella qualifica di otto anni. Pertanto, tale misura ordinamentale inizierà a produrre oneri solo a decorrere dal 2026 allorché il personale inquadrato nelle qualifiche di ispettore maturerà la necessaria anzianità di servizio;

·       dell’eliminazione del livello retributivo associato alla qualifica di sostituto direttore capo e la conseguente abbreviazione di 8 anni per il conseguimento del parametro stipendiale apicale del ruolo, ora associato alla qualifica di ispettore coordinatore con scatto convenzionale.

La relazione tecnica segnala, inoltre, gli oneri derivanti dall’istituzione del citato ruolo ad esaurimento dei direttivi aggiunti, finanziariamente riportati nella tabella seguente, in cui sono riassunti e messi a confronto, per un arco temporale di undici anni, gli sviluppi di carriera del personale collocato presente nel ruolo ed i relativi oneri finanziari (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato) originati dal quadro ordinamentale vigente e dalle modifiche ai percorsi di carriera previste nel presente schema di decreto.

 

Tabella 5

(euro)

Maggiore spesa stipendiale per i ruoli degli ispettori logistico-gestionali e del ruolo ad esaurimento dei  direttivi aggiunti

Es. fin. (1)

Unità presenti nel vigente ruolo dei collaboratori e sostituto direttori amministrativo-contabili (2)

Unità presenti nel ruolo degli ispettori logistico-gestionali

Unità presenti nel ruolo ad esaurimento dei direttori aggiunti

Onere complessivo a legislazione vigente (4)

Onere complessivo a seguito delle modifiche ordinamentali (4)

Onere aggiuntivo da finanziare

2018 (3)

1.121

786

335

46.525.619

47.083.158

557.539

2019

1.118

809

309

46.371.947

46.717.945

345.998

2020

1.116

826

290

46.050.680

46.411.837

361.156

2021

1.129

854

275

46.368.426

46.721.812

353.385

2022

1.121

862

259

45.832.118

46.243.643

411.525

2023

1.120

875

245

45.549.427

46.075.568

526.140

2024

1.129

893

236

45.764.988

46.416.439

651.452

2025

1.129

904

225

45.626.305

46.329.920

703.616

2026

1.132

920

212

45.638.170

46.445.039

806.870

2027

1.117

920

197

44.879.922

45.754.831

874.909

2028

1.105

925

180

44.157.919

45.122.014

964.095

(1)   L’onere di ogni annualità a decorrere dall'anno 2019 è commisurato alle presenze in servizio del personale al 31/12 di ogni anno.

(2) Al fine di poter operare un utile confronto nei singoli ruoli tra l’onere previsto a legislazione vigente e quello derivante dalle modifiche ordinamentali, per l’individuazione delle unità complessive presenti nel ruolo si è previsto, quale assunto di carattere generale, che al personale annualmente cessato corrisponda, nell’anno successivo un uguale numero di assunzioni nelle qualifiche di accesso del  medesimo ruolo.

(3) L’onere dell’anno 2018 è commisurato alla media delle presenze in servizio del personale all'1/1/2018 ed al 31/12/2018 ed è, quindi, comprensivo dei costi derivanti dalle norme di primo inquadramento, di cui al Titolo IV del riformulato decreto legislativo n. 217 del 2005.  

(4) L'onere finanziario è comprensivo delle misure degli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018

Negli allegati 6.1. e 6.2 uniti alla presente relazione tecnica i medesimi dati sono indicati più dettagliatamente, con la puntuale individuazione, sempre in un arco temporale di undici anni, delle unità di personale collocato nelle qualifiche in cui è articolato il ruolo. Per la consultazione degli allegati si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica con riguardo alle disposizioni relative al ruolo degli ispettori informatici (articoli 87-99) ribadisce il contenuto delle norme nel prospetto seguente confronta i percorsi di carriera previsti dall’ordinamento vigente e dal presente schema di decreto, con indicazione delle rispettive articolazioni in qualifiche, dei correlati parametri stipendiali, delle modalità di avanzamento in carriera e dei requisiti di anzianità necessari per gli avanzamenti a “ruolo aperto” nonché della consistenza della dotazione organica.

(euro)

ordinamento vigente

 

nuovo percorso di carriera

RUOLO DEGLI ISPETTORI tecnico- INFORMATICI

 

RUOLO DEGLI ISPETTORI INFORMATICI

qualifica

parametro

stipendiale

anzianità per avanzamento

modalità

di passaggio alla qualifica superiore

dotazione

organica

 

qualifica

parametro

stipendiale

Anzianità per lo scatto convenzionale

anzianità per qualifica superiore

Modalità

 di passaggio

alla qualifica

superiore

Dotazione

 organica

vice

 collaboratore tecnico-inform.

 20.201,84

5 anni

immissione in ruolo dopo corso di formazione

467

 

 

 

 

 

 

482*

collab.  tecnico-inf.

 21.099,28

5 anni

ruolo aperto

 

ispettore   informatico

21.099,28

 

7 anni

immissione in ruolo dopo corso di formazione

collab. tecnico-inf. esperto

 21.747,10

8 anni

 

ispettore    informatico esperto

21.747,10

8 anni

16 anni

ruolo aperto

collab. tecn.-inf. esperto con s.c.

 21.915,83

 

 

 

ispettore     inf. esperto con s.c.

21.915,83

 

promozione per concorso interno per titoli ed esami

50

 

 

 

 

 

 

sostituto

direttore    tecn.-inf.

22.635,74

8 anni

 

 

ispettore    informatico coordinatore

 22.635,74

8 anni

 

ruolo aperto

sostituto

tecnico-infor. capo

 24.185,99

8 anni

ruolo aperto

 

sostituto

direttore    tecn.-inf. capo «esperto»

 26.456,06

 

 

 

ispettore coordinatore con s.c.

 26.456,06

 

 

 

* La riduzione complessiva della dotazione organica è determinata dalla contestuale istituzione dei ruoli degli ispettori tecnico-scientifici, sanitari e dei ruoli di rappresentanza (banda musicale e atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse).

 

Le disposizioni in esame si correlano all’articolo 254, recante le norme di primo inquadramento del personale del ruolo degli ispettori informatici alla data di entrata in vigore del decreto legislativo e all’articolo 13-septies del D.lgs. n. 97/2017, con cui si prevede l’istituzione del ruolo ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche. Ai sensi del citato articolo 13-septies, infatti, entra a far parte di quest’ultimo ruolo il personale appartenente al vigente ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici con le tre qualifiche di sostituto direttore, nonché quello con qualifica di collaboratore esperto, che abbia compiuto trenta anni di effettivo servizio nel Corpo nazionale e sia in possesso di laurea.

In termini finanziari, le citate modifiche al percorso di carriera determinano maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento per le medesime motivazioni riportate in precedenza con riguardo al ruolo degli ispettori logistico-gestionali, i cui percorsi di carriera sono in tutto analoghi al ruolo degli ispettori informatici ora in trattazione.

Nella tabella a seguire sono riassunti e messi a confronto, per un arco temporale di undici anni, gli sviluppi di carriera del personale collocato presente nel ruolo ed i relativi oneri finanziari (comprensivi degli oneri riflessi a carico dello Stato) originati dal quadro ordinamentale vigente e dalle modifiche ai percorsi di carriera previste nel presente schema di decreto.

Tabella 6

Maggiore spesa stipendiale per i ruoli degli ispettori informatici e del ruolo ad esaurimento dei  direttivi aggiunti

Es. fin. (1)

Unità presenti nel vigente ruolo dei collaboratori e sostituto direttori tecnico-informatici (2)

Unità presenti nel ruolo degli ispettori informatici

Unità presenti nel ruolo ad esaurimento dei direttivi aggiunti

Onere complessivo a legislazione vigente (4)

Onere complessivo a seguito delle modifiche ordinamentali (4)

Onere aggiuntivo da finanziare

2018 (3)

387,5

376,5

11,0

15.179.479

15.541.245

361.766

2019

389

378,0

11,0

15.518.158

15.617.523

99.365

2020

386

376,0

10,0

15.420.631

15.492.115

71.484

2021

386

377,0

9,0

15.475.100

15.476.427

1.327

2022

387

378,0

9,0

15.496.823

15.511.536

14.714

2023

383

375,0

8,0

15.321.979

15.405.517

83.538

2024

385

377,0

8,0

15.390.897

15.475.797

84.901

2025

387

379,0

8,0

15.469.941

15.572.618

102.677

2026

386

378,0

8,0

15.487.227

15.533.875

46.648

2027

383

376,0

7,0

15.348.894

15.403.579

54.684

2028

380

374,0

6,0

15.263.864

15.267.486

3.622

(1)   L’onere di ogni annualità a decorrere dall'anno 2019 è commisurato alle presenze in servizio del personale al 31/12 di ogni anno.

(2) Al fine di poter operare un utile confronto nei singoli ruoli tra l’onere previsto a legislazione vigente e quello derivante dalle modifiche ordinamentali, per l’individuazione delle unità complessive presenti nel ruolo si è previsto, quale assunto di carattere generale, che al personale annualmente cessato corrisponda, nell’anno successivo un uguale numero di assunzioni nelle qualifiche di accesso del  medesimo ruolo.

(3) L’onere dell’anno 2018 è commisurato alla media delle presenze in servizio del personale all'1/1/2018 ed al 31/12/2018 ed è, quindi, comprensivo dei costi derivanti dalle norme di primo inquadramento, di cui al Titolo IV del riformulato decreto legislativo n. 217 del 2005.  

(4) L'onere finanziario è comprensivo delle misure degli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018

Negli allegati 7.1. e 7.2 uniti alla presente relazione tecnica i medesimi dati sono indicati più dettagliatamente, sempre in un arco temporale di undici anni, le unità di personale collocato nelle singole qualifiche in cui è articolato il ruolo. Per la consultazione degli allegati si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica con riguardo a gli articoli da 100 a 111 e da 112 a 123 che disciplinano rispettivamente i ruoli degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari afferma che, n termini finanziari, l’istituzione di tali nuovi ruoli non determina oneri retributivi aggiuntivi poiché non sono previsti inquadramenti di personale alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.

La previsione di dotazioni organiche dei predetti ruoli, indicate nella tabella A allegata al presente decreto è pari a 15 unità per il ruolo degli ispettori tecnico-scientifici e a 10 unità per quello degli ispettori sanitari, è correlata alla riduzione, di pari numero, delle vigenti dotazioni organiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili e del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici. Conseguentemente, anche la previsione, agli articoli 102 e 114 di procedure di accesso - mediante concorso interno per titoli ed esami, nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili - ai rispettivi ruoli degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari non reca modificazioni, dal punto di vista numerico, all’entità dei passaggi di ruolo già previsti dal vigente ordinamento (articoli 97 e 108 del D.lgs. n. 217/2005).

 

Con riguardo ai ruoli di rappresentanza del personale non direttivo e non dirigente (orchestrali e gruppo sportivo vigili del fuoco-Fiamme rosse) la relazione tecnica evidenzia che l’istituzione dei predetti ruoli non determina oneri retributivi aggiuntivi, in quanto gli inquadramenti previsti all’articolo 255 (personale della banda musicale) ed all’articolo 256 (personale del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse) non danno luogo ad aumenti retributivi.

Il personale operativo attualmente inquadrato nel ruolo dei vigili del fuoco transiterà negli istituiti ruoli “di rappresentanza”, per i quali, in analogia ai ruoli tecnico-professionali, non è prevista l’attribuzione dell’indennità di rischio bensì quella mensile, di importo inferiore.

Il predetto personale, all’atto dell’inquadramento, manterrà comunque il proprio livello retributivo avvalendosi della norma di salvaguardia di cui all’articolo 14-sexies del D.lgs. n. 97/2017.

(euro)

Inquadramento dall’1/1/2018

Inquadramento fino al 31/12/2017

Ruolo/qualifica

unità

Parametro retributivo (1)

1° progressione di carriera nel nuovo ruolo

Ruolo/qualifica

Parametro

retributivo

1° progressione di carriera a seguito delle modifiche ordinamentali

banda musicale -  maestro direttore

1

27.415,55

1° scatto conv. dopo sette anni

(parametro retributivo: €.  28.889,11)

vigili del fuoco -

vigile del fuoco

27.400,89

vigile esperto dopo quattro anni

(parametro retributivo: €.27.978,54)

banda musicale -  primo orchestrale

29

  27.309,73

1° scatto conv. dopo sette anni

(parametro retributivo: €. 27.415,55)

vigili del fuoco -

vigile del fuoco

27.400,89

vigile esperto dopo quattro anni

(parametro retributivo: €.

27.978,54)

atleta del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse

11

  27.309,73

1° scatto conv. dopo sette anni

(parametro retributivo: €. 27.415,55)

vigili del fuoco -

vigile del fuoco

27.400,89

vigile esperto dopo quattro anni

(parametro retributivo: €.

27.978,54)

(1) Importo lordo dipendente comprensivo di stipendio, indennità di vacanza contrattuale e indennità di rischio ovvero indennità mensile (comprensive degli incrementi finanziati dall’impegno di Governo dell’8 feb. 2018)

La relazione tecnica evidenzia che la previsione di dotazioni organiche dei predetti ruoli, indicate nella tabella A, pari a 45 unità per i ruoli della banda musicale e a 30 unità per gli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse, è correlata alla riduzione, di pari numero, delle vigenti dotazioni organiche del ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori amministrativo-contabili e del ruolo dei collaboratori e dei sostituiti direttori tecnico-informatici.

 

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 141 - 152

Ruoli dei direttivi e dirigenti che espletano funzioni operative

Le norme confermano l’esistenza dei ruoli dei direttivi e del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative. Il ruolo dei direttivi è articolato nelle qualifiche di vice direttore, di direttore e di direttore vicedirigente. Il ruolo dei dirigenti è articolato nelle qualifiche di primo dirigente, di dirigente superiore e di dirigente generale. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi è fissata in 604 unità in luogo dei 617 previste a legislazione vigente (-13 unità). La dotazione organica dei dirigenti è fissata in 210 unità, in luogo delle 197 fissate a legislazione vigente (+ 13 unità), che sono ripartite in 116 unità con la qualifica di primo dirigente (-10 unità), 71 unità con la qualifica di dirigente superiore (+23 unità) e 23 unità con la qualifica di dirigente generale (articolo 141).   

Sono definite le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti (articolo 142).

È dettata (articoli 143 – 152) la disciplina concernente:

·       l’accesso al ruolo dei direttivi e dei dirigenti;

·       il corso di formazione iniziale impartito al personale che accede ai ruoli dei direttivi dall’Istituto superiore antincendi la cui durata è ridotta da dodici a nove mesi;

·       i criteri sulla base dei quali si è promossi alle qualifiche direttive o dirigenziali superiori una volta acceduto il relativo ruolo.

 

La relazione tecnica evidenzia che le norme dispongono una rimodulazione della dotazione organica del ruolo dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative, indicata nella tabella A allegata al decreto, prevedendo la riduzione complessiva di 13 unità di personale nei ruoli dei direttivi e l’aumento di pari numero delle unità nel ruolo dei dirigenti.

Nell’ambito dei ruoli dei dirigenti la dotazione organica della qualifica di dirigente superiore è stata elevata di 23 unità mentre la dotazione organica della qualifica di primo dirigente è stata ridotta di 10 unità[4]. La relazione tecnica afferma che le norme determinano un onere a regime di 813.480 euro annui quantificati sulla base dei dati riportata in una tabella[5] della relazione tecnica di seguito riprodotta.

 

Posizione

Dirigente Superiore

Primo Dirigente

Direttore Vice Dirigente con scatto a 16 anni (qualifica mediana)

Livello

C

D

E

F

Retribuzione stipendiale

48.260,20

48.260,20

46.180,98

46.180,98

30.784,36

Indennità di rischio

 

 

 

                             

10.391,55

Assegno di specificità (misura 14-22 anni)

 

 

 

 

2.175,94

Fondo di produttività  e straordinari (importo medio pro capite)

 

 

 

 

8.720,00

Fondo di rischio, posizione e risultato

posizione parte fissa

25.869,96

25.869,96

20.696,02

20.696,02

 

posizione parte variabile 

14.100

11.300

12.200

8.000

 

risultato   

7.038

6.534

5.796

5.040

 

Totale retribuzione (lordo dipendente):

95.268

91.964

84.873

79.917

52.071,85

Numero unità:

7

16

-15

5

-13

Onere da finanziare            

666.876[6]

1.471.424[7]

-1.273.095

399.585

-676.934

Totale onere lordo dipendente:

587.858[8]

Totale onere lordo Stato: 

813.479

Da informazioni acquisite per le vie brevi risulta che la suddivisione dei dirigenti superiori e dei primi dirigenti in due classi dalla diversa retribuzione è stata effettuata ipotizzando quale quota di personale (di nuova promozione e cessato) è destinataria dei singoli trattamenti economici considerati.

 

La relazione tecnica specifica che le quantificazioni considerano gli incrementi retributivi previsti a decorrere dall'anno 2018 dagli accordi sindacali raggiunti in data 8 febbraio 2018.

La relazione tecnica afferma, infine, che le norme che regolano l’articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti e le progressioni in carriera non modificano in alcun modo il vigente impianto e, pertanto, non fanno registrare nuovi o maggiori oneri di natura retributiva.

 

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 153 – 161, ARTICOLO 4, comma 1, capoverso, articolo 257 e 260, comma 1, lettera a)

Ruoli dei direttivi e dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali

Le norme istituiscono i ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali. Il ruolo dei direttivi è articolato nelle qualifiche di vice direttore logistico-gestionale, di direttore logistico-gestionale e di direttore vicedirigente logistico-gestionale. Il ruolo dei dirigenti è costituito dalla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali è fissata nella tabella A allegata al presente decreto. In particolare la tabella che riepiloga la dotazione organica dei cinque ruoli direttivi tecnico-professionali[9] indica che le unità di personale incluse nel ruolo Direttivo logistico-gestionale sono 233 a cui si aggiungono 8 unità di personale che sono incluse nel Ruolo dei dirigenti logistico-gestionali. Le 241 unità di personale in questione assorbono il personale inserito nel ruolo dei funzionari amministrativi-contabili previsto nel vigente ordinamento e dotato di 241 unità di personale (articolo 153).

Sono definite le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti (articolo 154).

È dettata (articoli 155 – 161) la disciplina concernente:

·       l’accesso al ruolo dei direttivi e dei dirigenti;

·       il corso di formazione iniziale impartito al personale che accede ai ruoli dei direttivi la cui durata passa da tre a quattro mesi nell’ambito di un periodo di prova della durata complessiva di sei mesi già previsti a legislazione vigente;

·       i criteri sulla base dei quali si è promossi alle qualifiche direttive superiori una volta acceduto il ruolo direttivo. Le nuove norme consentono di accedere alla qualifica di direttore logistico-gestionale dopo due anni di servizio nella qualifica di vice direttore logistico-gestionale mentre la legislazione vigente richiede otto anni di servizio per le qualifiche corrispondenti a quelle in oggetto. Viene altresì ridotto da 8 anni a 5 anni e 6 mesi il periodo di servizio necessario per accedere alla successiva qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale.

Sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il personale in servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali è inquadrato nel nuovo ruolo dei direttivi (articolo 257).

Si prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore delle norme in esame sia bandito un concorso straordinario a 8 posti per l’accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale [articolo 260, comma 1, lettera a)]

 

La relazione tecnica chiarisce che i ruoli, di nuova istituzione, dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali assorbono il personale inserito nel ruolo dei funzionari amministrativi-contabili direttori, previsto nel vigente ordinamento. Rispetto alla dotazione organica del vigente ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, pari a 241 unità, i nuovi ruoli dirigenziali e direttivi sono stati articolati in organici pari, rispettivamente, a 8 e 233[10] unità di personale. 

La relazione tecnica evidenzia che le norme stabiliscono, analogamente a quanto previsto per i ruoli dei direttivi “operativi”, che la promozione a direttore logistico-gestionale del personale con qualifica di vice direttore logistico-gestionale, avviene al compimento di due anni di effettivo servizio (in luogo degli 8 anni previsti in precedenza per il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili). Le norme prevedono anche che la promozione a direttore vicedirigente logistico-gestionale del personale con qualifica di direttore logistico-gestionale avviene al compimento di cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica (in luogo degli 8 anni previsti in precedenza per il ruolo dei funzionari amministrativo-contabili). Infine in apposito prospetto si evidenzia che la promozione a direttore vicedirigente logistico-gestionale avviene a ruolo aperto (ossia non vi è limite al numero dei soggetti che possono accedere a tale qualifica, in presenza dei requisiti di anzianità) mentre il precedente ruolo prevedeva una dotazione di sole 30 unità di personale.

La relazione tecnica chiarisce che l’istituzione dei nuovi ruoli direttivi e dirigenziali determina maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ruolo dei funzionari amministrativo-contabili direttori, per effetto:

·       della riduzione dei requisiti temporali per la promozione alle qualifiche superiori (complessivi 7,5 anni per il conseguimento della qualifica di direttore vice dirigente in luogo di complessivi 16 anni per conseguire la qualifica di direttore vice dirigente nel vigente ruolo dei funzionari);

·       della diversa modalità di progressione nella citata qualifica di direttore vice dirigente, che nel vigente ordinamento avviene a seguito di concorso interno per titoli ed esami, limitatamente ai posti disponibili (30 in totale), mentre con la modifica proposta avverrà “a ruolo aperto”. Tale previsione, unitamente all’accelerazione di cui al punto precedente, determina un incremento delle unità nella qualifica di direttore vice dirigente pari ad 81 unità nell’anno 2018 e 96 nel 2019; incremento che si conferma anche nelle successive annualità come si evince dalle proiezioni undecennali delle dinamiche di progressione in carriera sviluppate nei quadri sinottici allegati ai numeri 8.1 e 8.2 alla presente relazione tecnica qui non riprodotti;

·       della previsione di otto figure dirigenziali con funzioni logistico-gestionali, a decorrere dall’anno 2019 a seguito dell’espletamento del concorso straordinario previsto all’articolo 260 dello schema di decreto. 

Gli allegati 8.1 e 8.2 recano le ipotesi di sviluppo di carriera delle unità di personale che si assume saranno in servizio negli anni che vanno dal 2018 al 2028. L’allegato 8.1 considera l’evoluzione di carriera del personale che sarà inquadrato nei nuovi ruoli mentre l’allegato 8.2 considera l’evoluzione di carriera che si avrebbe a legislazione invariata. Gli allegati indicano anche il costo unitario che l’amministrazione deve sostenere per retribuire le unità di personale appartenenti alle varie qualifiche. Si ribadisce che lo sviluppo dei costi è effettuato non con riferimento alle dotazioni organiche bensì al personale in servizio. Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto degli allegati della relazione tecnica.

Sulla base di tali criteri la relazione tecnica determina un onere di 339.613 euro per il 2018, 704.704 euro per il 2019, 758.634 euro per il 2020, 758.634 euro per il 2021, 761.415 euro per il 2022, 745.893 euro per il 2023, 751.783 euro per il 2024, 753.320 euro per il 2025, 765.688 euro per il 2026, 775.732 euro per il 2027 e di 758.882 euro per il 2028.

 

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 162 – 170, ARTICOLO 4, comma 1, capoverso, articoli 258 e 260, comma 1, lettera b)

Ruoli dei direttivi e dirigenti informatici

Le norme istituiscono i ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici. Il ruolo dei direttivi è articolato nelle qualifiche di vice direttore informatico, di direttore informatico e di direttore vicedirigente informatico. Il ruolo dei dirigenti è costituito dalla qualifica di primo dirigente informatico. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatico è fissata nella tabella A allegata al presente decreto. In particolare la tabella che riepiloga la dotazione organica dei cinque ruoli direttivi tecnico-professionali[11] indica che le unità di personale incluse nel ruolo direttivo informatico sono 45 a cui si aggiunge 1 unità di personale che sono incluse nel ruolo dei dirigenti informatico. Le 46 unità di personale in questione assorbono il personale inserito nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici previsto nel vigente ordinamento e dotato di 62 unità di personale (articolo 162).

Sono definite le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti (articolo 163).

È dettata (articoli 164 – 170) la disciplina concernente:

·       l’accesso al ruolo dei direttivi e dei dirigenti;

·       il corso di formazione iniziale impartito al personale che accede ai ruoli dei direttivi la cui durata passa da tre a quattro mesi nell’ambito di un periodo di prova della durata complessiva di sei mesi già previsti a legislazione vigente;

·       i criteri sulla base dei quali si è promossi alle qualifiche direttive superiori una volta acceduto il ruolo direttivo. Le nuove norme consentono di accedere alla qualifica di direttore informatico dopo due anni di servizio nella qualifica di vice direttore informatico mentre la legislazione vigente richiede otto anni di servizio per le qualifiche corrispondenti a quelle in oggetto. Viene altresì ridotto da 8 anni a 5 anni e 6 mesi il periodo di servizio necessario per accedere alla successiva qualifica di direttore vicedirigente informatico;

Sono stabiliti i criteri sulla base dei quali il personale in servizio nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici è inquadrato nel nuovo ruolo dei direttivi (articolo 258).

Si prevede che entro due anni dalla data di entrata in vigore delle norme in esame sia bandito un concorso straordinario a 8 posti per l’accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale [articolo 260, comma 1, lettera b)]

 

La relazione tecnica evidenzia che i ruoli, di nuova istituzione, dei direttivi e dei dirigenti informatici assorbono il personale inserito nel ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori, previsto nel vigente ordinamento. La dotazione organica dei nuovi ruoli comprende un totale di 46 unità di cui 45[12] direttive ed 1 dirigente a fronte di 62 unità di personale previste dal ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori. Si ha dunque una riduzione complessiva degli organici in questione di 16 unità.  

La relazione tecnica chiarisce che l’istituzione dei nuovi ruoli direttivi e dirigenziali determina maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ruolo dei funzionari tecnico-informatici-contabili direttori, per effetto:

·       della riduzione dei requisiti temporali per la promozione alle qualifiche superiori (complessivi 7,5 anni per il conseguimento della qualifica di direttore vice dirigente in luogo di complessivi 16 anni per conseguire la qualifica di direttore vice dirigente nel vigente ruolo dei funzionari);

·       della diversa modalità di progressione nella citata qualifica di direttore vice dirigente, che nel vigente ordinamento avviene a seguito di concorso interno per titoli ed esami, limitatamente ai posti disponibili (2 in totale), mentre con la modifica proposta avverrà “a ruolo aperto”. Tale previsione, unitamente all’accelerazione di cui al punto precedente, determina un incremento delle unità nella qualifica di direttore vice dirigente pari a 12,5 unità nell’anno 2018 e 14 nel 2019; incremento che si conferma anche nelle successive annualità come si evince dalle proiezioni undecennali delle dinamiche di progressione in carriera sviluppate nei quadri sinottici allegati ai numeri 9.1 e 9.2 alla presente relazione tecnica qui non riprodotti;

·       della previsione di una figura dirigenziale con funzioni informatiche, a decorrere dall’anno 2019 a seguito dell’espletamento del concorso straordinario previsto all’articolo 260 dello schema di decreto. 

L’accesso al ruolo dei dirigenti informatici avviene, analogamente a quanto previsto per la dirigenza che espleta funzioni operative, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione di tre mesi.

Gli allegati 9.1 e 9.2 recano le ipotesi di sviluppo di carriera delle unità di personale che si assume saranno in servizio negli anni che vanno dal 2018 al 2028. L’allegato 9.1 considera l’evoluzione di carriera del personale che sarà inquadrato nei nuovi ruoli mentre l’allegato 9.2 considera l’evoluzione di carriera che si avrebbe a legislazione invariata. Gli allegati indicano anche il costo unitario che l’amministrazione deve sostenere per retribuire le unità di personale appartenenti alle varie qualifiche. Si ribadisce che lo sviluppo dei costi è effettuato non con riferimento alle dotazioni organiche bensì al personale in servizio. Per maggiori informazioni si rinvia al contenuto degli allegati della relazione tecnica.

Sulla base di tali criteri la relazione tecnica determina un onere di 54.596 euro per il 2018, 95.845 euro per il 2019, 92.695 euro per il 2020, 95.476 euro per il 2021, 95.476 euro per il 2022, 98.004 euro per il 2023, 98.004 euro per il 2024, 90.945 euro per il 2025, 89.243 euro per il 2026, 88.164 euro per il 2027 e di 92.024 euro per il 2028.

 

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 171 - 177

Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici

Le norme istituiscono il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici. Il ruolo dei direttivi è articolato nelle qualifiche di vice direttore tecnico-scientifici, di direttore tecnico-scientifici e di direttore vicedirigente tecnico-scientifici. La dotazione organica del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto (articolo 171). In particolare la tabella che riepiloga la dotazione organica dei cinque ruoli direttivi tecnico-professionali[13] indica che le unità di personale incluse nel ruolo direttivo tecnico-scientifici sono 12. Le 12 unità di personale in questione, secondo la relazione tecnica, assorbono parzialmente la riduzione della dotazione organica di 16 unità operata sul ruolo dei funzionari tecnico-informatici ossia quella parte del detto ruolo non confluita nuovi ruoli dei direttivi e dirigenti informatici.

Sono definite (articoli da 173 a 177) le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi.

È dettata la disciplina concernente:

·       l’accesso al ruolo dei direttivi;

·       il corso di formazione iniziale impartito al personale che accede ai ruoli dei direttivi la cui durata[14] passa da tre a quattro mesi nell’ambito di un periodo di prova della durata complessiva di sei mesi già previsti a legislazione vigente;

·       i criteri sulla base dei quali si è promossi alle qualifiche direttive superiori una volta acceduto il ruolo direttivo. Le nuove norme consentono di accedere alla qualifica di direttore tecnico-scientifico dopo due anni di servizio nella qualifica di vice direttore informatico mentre la legislazione vigente richiede otto anni di servizio nella qualifica attualmente ricoperta dal personale che transiterà nella qualifica in questione. Viene altresì ridotto da 8 anni a 5 anni e 6 mesi il periodo di servizio necessario per accedere alla successiva qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico.

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame hanno natura ordinamentale disciplinando la istituzione, dei ruoli dei direttivi tecnico-scientifici[15]. Il predetto ruolo è dotato di un organico di 12[16] unità corrispondenti alla riduzione operata nella consistenza numerica del vigente ruolo dei funzionari tecnico-informatici direttori.

La relazione tecnica chiarisce che l’articolazione del ruolo ed il quadro normativo che regola la progressione in carriera sono totalmente speculari a quelli degli altri ruoli direttivi e che non è previsto lo sviluppo di carriera dirigenziale.

In termini finanziari, si evidenzia che l’istituzione di tale ruolo non determina oneri retributivi aggiuntivi poiché si tratta di un nuovo ruolo e non sono, pertanto, previste norme di primo inquadramento. L’accesso al ruolo avviene esclusivamente mediante concorso pubblico e nell’ambito dell’esercizio delle facoltà assunzionali da “turn over”.

 

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 178 – 197, ARTICOLO 8, comma 2, capoverso, articoli 13-octies, 13-novies, 13-decies, 13-undecies

Ruoli dei direttivi e dirigenti sanitari e ginnici sportivi

Le norme istituiscono i ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari. Il ruolo dei direttivi è articolato nelle qualifiche di vice direttore sanitario, di direttore sanitario e di direttore vicedirigente sanitario. Il ruolo dei dirigenti è costituito dalle qualifiche di primo dirigente sanitario e di dirigente superiore sanitario. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari è fissata nella tabella A allegata al presente decreto. In particolare la tabella che riepiloga la dotazione organica dei cinque ruoli direttivi tecnico-professionali[17] indica che le unità di personale incluse nel ruolo direttivo sanitario sono 25 a cui si aggiungono 4 unità di personale che sono incluse nel ruolo dei dirigenti sanitari (due primi dirigenti e 2 dirigenti superiori) (articolo 178). Le 29 unità di personale in questione sono destinate a esercitare le funzioni del personale incluso nei ruoli dei direttivi e dirigenti medici[18], previsti dall’ordinamento vigente, e dotati di un identico numero di unità di personale.

Sono definite le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti (articolo 179).

È dettata (articolo 180 – 187) la disciplina concernente:

·       l’accesso al ruolo dei direttivi e dei dirigenti;

·       il corso di formazione iniziale impartito al personale che accede ai ruoli dei direttivi la cui durata passa da tre a quattro mesi nell’ambito di un periodo di prova della durata complessiva di sei mesi già previsti a legislazione vigente;

·       i criteri sulla base dei quali si è promossi alle qualifiche direttive superiori una volta acceduto il ruolo direttivo. Le nuove norme non modificano gli anni di servizio necessari per accedere alla qualifica di direttore sanitario e a quella di direttore vicedirigente sanitario.

Le norme istituiscono, altresì, i ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi. Il ruolo dei direttivi è articolato nelle qualifiche di vice direttore ginnico-sportivo, di direttore ginnico-sportivo e di direttore vicedirigente ginnico-sportivo. Il ruolo dei dirigenti è costituito dalle qualifiche di primo dirigente ginnico-sportivo e di dirigente superiore sanitario. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari è fissata nella tabella A allegata al presente decreto. In particolare la tabella che riepiloga la dotazione organica dei cinque ruoli direttivi tecnico-professionali[19] indica che le unità di personale incluse nel ruolo direttivo ginnico-sportivo sono 15 a cui si aggiungono 2 unità di personale che sono incluse nel ruolo dei dirigenti ginnico-sportivo (1 primo dirigente e 1 dirigente superiore) (articolo 188). Le 17 unità di personale in questione sono destinate a esercitare le funzioni del personale incluso nei ruoli dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi[20], previsti dall’ordinamento vigente, e dotati di un identico numero di unità di personale.

Sono definite le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti (articolo 189).

È dettata (articolo 190 – 197) la disciplina concernente:

·       l’accesso al ruolo dei direttivi e dei dirigenti;

·       il corso di formazione iniziale impartito al personale che accede ai ruoli dei direttivi la cui durata passa da tre a quattro mesi nell’ambito di un periodo di prova della durata complessiva di sei mesi già previsti a legislazione vigente;

·       i criteri sulla base dei quali si è promossi alle qualifiche direttive superiori una volta acceduto il ruolo direttivo. Le nuove norme non modificano gli anni di servizio necessari per accedere alla qualifica di direttore ginnico-sportivi e a quella di direttore vicedirigente ginnico-sportivi.

In parallelo sono istituiti i ruoli professionali ad esaurimento, in cui è inquadrato il personale

con le qualifiche di direttore medico-vicedirigente di direttore medico-vicedirigente, di primo dirigente medico e di dirigente

superiore medico. Si tratta del ruolo professionale ad esaurimento dei direttivi medici, articolato nella qualifica di direttore medico-vicedirigente e del ruolo professionale ad esaurimento dei dirigenti medici, articolato nelle qualifiche di primo dirigente medico e dirigente superiore medico. Al personale di tali ruoli continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che espleta finzioni operative nonché gli incrementi retributivi previsti dall’articolo 15 (articolo 13-octies). Un successivo articolo istituisce i ruoli professionali ad esaurimento, in cui è inquadrato il personale con le qualifiche di direttore ginnico-sportivo-vicedirigente, di primo dirigente ginnico-sportivo e di dirigente superiore ginnico-sportivo modellati analogamente al ruolo professionale dei medici (articolo 13-decies). Sono disciplinate le modalità di progressione di carriera nei ruoli professionali ad esaurimento (articolo 13-novies e articolo 13-undecies).

 

La relazione tecnica afferma che le norme concernenti i ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari e i ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi hanno natura ordinamentale.

Per quanto attiene all’articolazione dei ruoli in trattazione ed il quadro normativo che regola le progressioni in carriera, la relazione tecnica afferma che la revisione ordinamentale non modifica in alcun modo il vigente impianto e pertanto non fa registrare nuovi o maggiori oneri di natura retributiva. La riforma, infatti, incardina i ruoli sanitari e ginnico-sportivi nell’ambito degli istituendi ruoli tecnico-professionali. Pertanto, al personale sanitario e ginnico-sportivo assunto successivamente all’entrata in vigore del presente decreto legislativo sarà attribuito l’istituto dell’indennità mensile, in luogo di quello dell’indennità di rischio, parimenti a quanto previsto per i restanti ruoli tecnico-professionali. La relazione tecnica ribadisce che il personale dirigente e direttivo, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, appartiene ai ruoli professionali dei direttivi e dei dirigenti medici e a quelli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi, è inquadrato in specifici ruoli ad esaurimento; per il medesimo personale è prevista una salvaguardia retributiva e previdenziale, da cui non derivano nuovi o maggiori oneri finanziari.

 

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 198, 199, 222 e 223

Individuazione di posizioni organizzative

Le norme definiscono la modalità per l’individuazione di posizioni organizzative da conferire al personale appartenente ai ruoli direttivi. Tali posizioni sono individuate, con decreto del Ministro dell’interno[21], al fine di incrementare il livello di funzionalità e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell’amministrazione dell’interno. Il medesimo decreto stabilisce anche la loro graduazione sulla base della rilevanza e dei livelli di responsabilità connessi. Con cadenza biennale si provvede alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative (articolo 198). Le posizioni organizzative sono conferite al personale appartenente ai ruoli dei direttivi dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento. Con il provvedimento di conferimento dell’incarico finalizzato all’attribuzione di una specifica posizione organizzativa è determinata la durata della stessa che non può eccedere il termine di cinque anni, L’incarico è rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio (articolo 199).

Ulteriori disposizioni individuano le posizioni organizzative da attribuire al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti (articoli 222 e 223).

 

La relazione tecnica si limita ad affermare che l’articolo 10, comma 2, capoverso, articolo 17-bis, lettera c), dello schema in esame destina l’importo di euro 1.050.000 al finanziamento delle posizioni organizzative. 

 

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 200 - 212

Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente

Le norme dettano una pluralità di disposizioni concernenti il personale direttivo e dirigente per lo più confermative della normativa vigente.

In particolare le norme in questione trattano:

·       dell’individuazione degli incarichi di livello dirigenziale (articolo 200);

·       del conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (articolo 201);

·       della valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti (articolo 202);

·       degli scrutini di promozione (articolo 203);

·        della Commissione per la progressione in carriera (articolo 204);

·       della verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale (articolo 205);

·       del collocamento in disponibilità (articolo 206) e del collocamento in disponibilità a domanda (articolo 207);

·       del trattamento economico (articolo 208);

·       della retribuzione di rischio e di posizione e della retribuzione di risultato (articoli 209 e 210);

·       dell’attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti (articolo 211). Si specifica, tuttavia, che l’attribuzione dello scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici avviene sulla base della sola anzianità maturata nei predetti ruoli (articolo 212).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 213 – 221, 224 e 259

Ruoli dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

Le norme istituiscono il ruolo dei direttivi aggiunti, articolato nelle qualifiche di vice direttore aggiunto, di direttore aggiunto e di direttore coordinatore. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi aggiunti è fissata in 280 unità nella tabella A allegata al testo in esame (articolo 213).

Sono definite le funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi aggiunti (articolo 214).

È dettata (articoli 215 – 220) la disciplina concernente:

·       l’accesso al ruolo dei direttivi aggiunti che avviene tramite concorso interno;

·       il corso di formazione iniziale impartito al personale che accede ai ruoli dei direttivi dall’Istituto superiore antincendi la cui durata è di tre mesi;

·       i criteri sulla base dei quali si è promossi alle successive qualifiche direttive.

Anche per il personale del ruolo dei direttivi aggiunti si prevede l’attribuzione di uno scatto convenzionale all’atto della maturazione di sedici anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi aggiunti. Un ulteriore scatto è attribuito dopo ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi aggiunti (articolo 221).

Sono definite le modalità di primo inquadramento di parte del personale già in servizio, appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti, nel ruolo di nuova istituzione. Si stabilisce, infine, che fino alla cessazione dal servizio del personale inquadrato in soprannumero nel ruolo dei direttivi aggiunti in fase di primo inquadramento è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi.

 

La relazione tecnica chiarisce che nel ruolo in oggetto confluisce il personale appartenente al ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi in possesso di laurea in ingegneria o architettura che rivesta, in alternativa:

·                 la qualifica di sostituto direttore antincendi;

·                 la qualifica di ispettore antincendi esperto, inquadrato nella medesima qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006;

·                 la qualifica di ispettore antincendi esperto che abbia compito trenta anni di effettivo servizio nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Successivamente, nel limite dei posti disponibili, il ruolo sarà alimentato, mediante procedure concorsuali interne, da personale in possesso di laurea appartenente al ruolo degli ispettori antincendi.

La relazione ribadisce che la dotazione organica del predetto ruolo è pari a 280 unità e che l’istituzione del ruolo non determina un aumento complessivo dell’organico poiché si dispone una riduzione, di pari entità, della dotazione organica nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. La relazione tecnica segnala, inoltre, che in sede di primo in-quadramento nel ruolo in questione si registrerà una condizione di sovrannumero con corrispondente indisponibilità, ai sensi dell’articolo 259, comma 12 del presente schema di decreto, di un numero di posti finanziariamente equivalente nel ruolo degli ispettori antincendi.

La relazione tecnica chiarisce che, in termini finanziari, l’istituzione del ruolo dei direttivi aggiunti determina maggiori oneri retributivi rispetto al vigente ordinamento sia per effetto delle norme di primo inquadramento che, nello specifico, attribuiscono un livello retributivo superiore a 76 unità di personale con qualifica di sostituto direttore antincendi capo ed a 84 unità di personale con qualifica di ispettore antincendi esperto in possesso dei requisiti indicati in precedenza previsti per il transito nel ruolo dei direttivi aggiunti, nonché per la previsione di un percorso di carriera più veloce rispetto a quello previsto per il ruolo degli ispettori, indicato nella precedente tabella ed analogo a quello dei ruoli dei direttivi. Detti oneri sono stati indicati in precedenza nella descrizione della relazione tecnica riferita agli articoli da 17 a 28 al cui contenuto si rinvia. Tali oneri sono stati considerati unitamente a quelli derivanti dalle modifiche ordinamentali del ruolo degli ispettori antincendi, in considerazione della stretta connessione, soprattutto in sede di primo inquadramento, tra i predetti ruoli.

 

ARTICOLO 3, comma 1, capoverso, articoli 225 - 230

Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente

Le norme definiscono gli aspetti procedurali e l’ambito operativo del procedimento negoziale volto alla definizione degli aspetti economici e giuridici del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

ARTICOLO 4, comma 1, cpv. articoli 231-244

Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale – Introduzione del nuovo Titolo III al D.lgs. n. 217/2005

Normativa vigente: il Titolo IV del D.lgs. n. 217/2005 (artt. 132-144) contiene disposizioni comuni al personale del corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed in particolari quelle riguardanti la costituzione, la modificazione e l'estinzione del rapporto di impiego ed altre disposizioni comuni.

La norma aggiorna la disciplina comune del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco introducendo, con il nuovo Titolo III del D.lgs. n. 217/2005, gli articoli da 231 a 244.

In particolare, il nuovo articolo 231, comma 1, lett. a), confermando il regime vigente, prevede per l’accesso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, oltre al concorso pubblico, limitatamente all’accesso nel ruolo degli operatori e degli assistenti, anche la selezione tra i cittadini italiani inseriti nell’elenco anagrafico presso il centro per l’impiego. Inoltre, si modificano le norme in tema di assunzione obbligatoria, per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali. Tali assunzioni avvengono nel limite di due punti percentuali calcolati sull’organico effettivo del personale non dirigente che espleta funzioni operative, di cui un punto percentuale in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, e un ulteriore punto percentuale nell’ambito delle ordinarie facoltà assunzionali (articolo 231, comma 1, lett. b).

Relativamente alle cause di cessazione dal servizio (articolo 236), si confermano le disposizioni vigenti, anche per i limiti di età per il collocamento a riposo e si aggiornano per quest’ultima fattispecie i riferimenti nominativi. Viene, inoltre, ribadito, per il solo personale già in servizio nel Corpo che accede al ruolo degli ispettori antincendi la facoltà di optare per il trattamento pensionistico previsto per i ruoli di provenienza.

Infine, l’articolo 244 prevede che il personale non dirigente dei ruoli tecnico-professionali – con l’eccezione del personale direttivo dei medesimi ruoli che ricopre le posizioni organizzative di cui all’articolo 198 - possa svolgere il telelavoro con modalità stabilite con regolamento del Ministro dell’interno. La disposizione introdotta innova la vigente disciplina che esclude espressamente il personale del Corpo dalla possibilità di prestare servizio attraverso il telelavoro a distanza.

 

La relazione tecnica afferma che non determinano maggiori oneri a carico del bilancio statale le modifiche riportate all’articolo 231 in tema di assunzione obbligatoria per chiamata diretta nominativa, del coniuge, dei figli e dei fratelli degli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, deceduti o divenuti permanentemente inabili al servizio per effetto di ferite o lesioni riportate nell’espletamento delle attività istituzionali.

Non determinano maggiori oneri a carico del bilancio statale anche le modifiche contenute all’articolo 236 che conferma le disposizioni vigenti sulle cause di cessazione dal servizio e limiti di età per il collocamento a riposo, aggiornando per quest’ultima fattispecie i riferimenti normativi e ribadendo, per il solo personale già in servizio nel Corpo che accede al ruolo degli ispettori antincendi, la facoltà di optare per il trattamento pensionistico previsto per i ruoli di provenienza.

 

ARTICOLO 5, comma 1, cpv. articoli 245-262

Disposizioni comuni al personale del Corpo nazionale - Modifiche al Titolo IV del D.lgs. n. 217/2005

La norma disciplina l’inquadramento del personale (art. 245-259), le procedure concorsuali straordinarie (art. 260) e reca disposizioni economico-finanziarie (art. 261).

In particolare, vengono introdotte norme sull’inquadramento nelle qualifiche di una serie di ruoli: dei vigili del fuoco (art. 245); dei capi squadra e dei capi reparto (art. 246); degli ispettori antincendi (art. 247); di pilota di aeromobile e degli specialisti di aeromobile (art. 248); degli elisoccorritori (art. 249); degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina (art. 250); dei sommozzatori (art. 251); degli operatori e degli assistenti (art. 252); degli ispettori logistico-gestionali (art. 253); degli ispettori informatici (art. 254); della banda musicale dei vigili del fuoco (art. 255); degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse (art. 256).

La disciplina relativa ai summenzionati ruoli e qualifiche è stata trattata nelle schede relative all’articolo 2, alle quali si rinvia.

La disposizione in esame introduce altresì gli articoli da 257 a 259 relativi, rispettivamente, agli inquadramenti nelle qualifiche dei ruoli dei direttivi logistico-gestionali, dei direttivi informatici e dei direttivi aggiunti. Tali norme sono trattate nella scheda dell’articolo 3, a cui si rinvia.

L’articolo 260 prevede l’effettuazione, entro due anni dall’entrata in vigore del presente decreto, di concorsi straordinari per 8 posti per l’accesso alla qualifica di dirigente logistico-gestionale, per un posto per l’accesso alla qualifica di primo dirigente informatico e di un posto per l’accesso alla qualifica di primo dirigente con incarico di comunicazione in emergenza. I concorsi sono riservati, rispettivamente, al personale direttivo, specificamente individuato dalla disposizione.

L’articolo 261 contiene la clausola di salvaguardia retributiva in cui si prevede che laddove - per effetto di promozioni alle qualifiche iniziali dei ruoli superiori ovvero a seguito delle norme di inquadramento - il personale abbia diritto ad  un trattamento economico inferiore a quello in godimento allo stesso titolo all'atto dell’entrata in vigore del decreto, la differenza retributiva sia attribuita sotto forma di assegno ad personam pensionabile da riassorbire con i successivi miglioramenti economici.

Infine, l’articolo 262 prevede che gli importi dello stipendio tabellare del personale del Corpo nazionale sono fissati nella tabella C, allegata al presente decreto.

 

La relazione tecnica riporta schematicamente i requisiti per l’inquadramento nelle qualifiche relative ai ruoli dei vigili del fuoco (art. 245), dei capi squadra e dei capi reparto (art. 246) degli ispettori antincendi (art. 247), degli operatori e degli assistenti (art. 252), degli ispettori logistico-gestionali e informatici (artt. 253 e 254), indicando le unità inquadrate al 1° gennaio 2018.

 

ruolo dei vigili del fuoco (articolo 245)

qualifica

requisiti  per l’inquadramento

UNITÀ INQUADRATE ALL’1/1/2018 *

Vigile del fuoco

Personale con qualifica di vigile del fuoco qualificato con meno di 4 anni di effettivo servizio nella medesima;

3.558

Vigile esperto

Personale con qualifica di vigile del fuoco con 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;

Personale  con qualifica di vigile del fuoco qualificato con meno di  3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;

3.337

Vigile esperto con scatto

convenzionale

Personale con qualifica di vigile del fuoco qualificato con 3 anni di servizio nella medesima qualifica;

Personale  con qualifica di vigile del fuoco esperto con meno di 2 anni di servizio nella medesima qualifica.

2.660

Vigile

coordinatore

Personale con qualifica di vigile del fuoco esperto 2 anni di servizio nella medesima qualifica;

Personale  con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con meno di 5 anni di servizio nella medesima qualifica;

4.339

Vigile

coordinatore

con scatto

convenzionale

Personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con 5 anni di servizio nella medesima qualifica;

Personale con qualifica di vigile del fuoco coordinatore con scatto convenzionale.

4.532

* unità comprensive del personale inquadrato nei ruoli specialistici e AIB 

 

ruolo dei capi squadra e dei capi reparto (articolo 246)

qualifica

requisiti  per l’inquadramento

UNITÀ INQUADRATE ALL’1/1/2018 *

Capo squadra

Personale  con la vigente qualifica di capo squadra;

2.328

Capo squadra

 esperto

Personale  con la vigente qualifica di capo squadra  esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;

3.698

capo reparto

Personale con la vigente qualifica di capo squadra esperto con 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;

Personale  con la vigente qualifica di capo reparto;

3.647

capo reparto

con scatto

convenzionale

Personale  con la vigente qualifica di capo reparto esperto.

1.418

* unità comprensive del personale inquadrato nei ruoli specialistici e AIB 

La relazione tecnica rammenta che i commi 5 e 6, dell’articolo 246 prevedono il mantenimento della denominazione di “esperto” da parte del personale con le vigenti qualifiche di “capo reparto esperto” e “capo reparto esperto con scatto convenzionale”, senza che da tale mantenimento scaturiscano oneri aggiuntivi poiché a tali qualifiche ad esaurimento è associato comunque il nuovo livello retributivo del capo reparto.

In merito agli articoli 245 e 246 la RT precisa che il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinamentali ai ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e dei capi reparto di cui all’articolo 2, comma 1, cpv. articoli 1-9 e cpv. articoli 10-16 del provvedimento in esame[22].

 

Ruolo degli ispettori antincendi (articolo 247)

qualifica

requisiti  per l’inquadramento

UNITÀ INQUADRATE ALL’1/1/2018 *

Ispettore

antincendi

-    Personale con la vigente qualifica di vice ispettore antincendi;

-    Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi con meno di 4 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;

324

Ispettore

antincendi

esperto

-    Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi con 4 anni di effettivo servizio nella medesima;

-    Personale  con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 259 per l’inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti;

3

Ispettore

antincendi

esperto

con scatto

convenzionale

-    Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con 5 anni e meno di 8 di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 259 per l’inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti;

-    Personale  con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con scatto convenzionale con 8 e meno di 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, e che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 259 per l’inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti;

 

Ispettore

COORDINATORE

-    Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto con 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 259 per l’inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti;

-    Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi e che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 259 per l’inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti;

 

Ispettore

COORDINATORE

con scatto

convenzionale

-    Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo, che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 259 per l’inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti;

-    Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo denominato “esperto” e che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 259 per l’inquadramento nel ruolo dei direttivi aggiunti.

 

* unità comprensive del personale inquadrato nei ruoli specialistici e AIB 

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinamentali al ruolo degli ispettori antincendi di cui all’articolo 2, comma 1, cpv. articoli 17-28 del provvedimento in esame[23].

 

ruolo degli operatori e degli assistenti (articolo 252)

qualifica

requisiti  per l’inquadramento

UNITÀ INQUADRATE ALL’1/1/2018

operatore

-    Personale con la vigente qualifica di operatore; 

-    Personale  con la vigente qualifica di operatore tecnico con meno di 3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;

37

operatore esperto

-    Personale con la vigente qualifica di operatore tecnico con 3 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;

-    Personale  con la vigente qualifica di operatore professionale con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;

25

operatore esperto con scatto

convenzionale

-    Personale con la vigente qualifica di operatore professionale con 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;

-    Personale  con la vigente qualifica di operatore esperto con meno di 7 anni di  effettivo servizio nella medesima qualifica;

672

assistente

-    Personale con la vigente qualifica di operatore esperto con 7 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;

-    Personale  con la vigente qualifica di assistente; 

98

assistente

con scatto

convenzionale

-    Personale con la vigente qualifica di assistente capo;

-    Personale con la vigente qualifica di assistente capo con scatto convenzionale.

536

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinamentali al ruolo degli assistenti ed operatori i cui all’articolo 2, comma 1, cpv. articoli 76-87 del provvedimento in esame[24]. Inoltre, la RT evidenzia come i commi 9 e 10 dell’articolo 252 prevedono il mantenimento della denominazione di “capo” da parte del personale con le vigenti qualifiche di “assistente capo” e “assistente capo con scatto convenzionale”. Da tale mantenimento, tuttavia, non scaturiscono oneri aggiuntivi poiché a tali qualifiche ad esaurimento è associato comunque il nuovo livello retributivo dell’assistente.

 

 

 

 

ruolo degli ispettori logistico-gestionali e informatici (artt. 253 e 254)

qualifica

requisiti  per l’inquadramento

UNITÀ INQUADRATE ALL’1/1/2018

ruolo

log.- gest.

ruolo

informatico

Ispettore

-    Personale con la vigente qualifica di vice collaboratore; 

-    Personale  con la vigente qualifica di collaboratore con meno di 2 anni  di effettivo servizio nella medesima qualifica;

120

34

Ispettore ESPERTO

-    Personale con la vigente qualifica di collaboratore con 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;

-    Personale  con la vigente qualifica di collaboratore esperto con meno di 5 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13-septies del decreto legislativo n. 97/2017 per l’inquadramento nel ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;

708

321

Ispettore ESPERTO con scatto

convenzionale

-    Personale con la vigente qualifica di collaboratore esperto con 5 anni e meno di 8 di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13-septies del decreto legislativo n. 97/2017 per l’inquadramento nei ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;

-    Personale  con la vigente qualifica di collaboratore esperto con  8 e meno di 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13-septies del  decreto legislativo n. 97/2017  per l’inquadramento nel ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;

 

25

Ispettore

COORDINATORE

-    Personale con la vigente qualifica di collaboratore esperto con 13 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e che non sia in possesso dei requisiti di cui di cui all’articolo 13-septies del decreto legislativo n. 97/2017 per l’inquadramento nei ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;

-    Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13-septies del decreto legislativo n. 97/2017 per l’inquadramento nel ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;

 

 

Ispettore

COORDINATORE

con scatto

convenzionale

-    Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore capo che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13-septies del decreto legislativo n. 97/2017 per l’inquadramento nei ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche;

-    Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore capo  denominato “esperto” che non sia in possesso dei requisiti di cui all’articolo 13-septies del decreto legislativo n. 97/2017  per l’inquadramento nel ruoli ad esaurimento del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche.

 

 

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinamentali ai ruoli degli ispettori logistico-gestionali e informatici di cui all’articolo 2, comma 1, cpv. articoli 76-87 e articoli 88-99 del provvedimento in esame[25].

In merito ai ruoli di nuova istituzione, rispettivamente, della banda musicale e degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse (articoli 255 e 256) la relazione tecnica afferma che tali norme non hanno riflesso in termini di maggior oneri retributivi, per le considerazioni già espresse in precedenza in merito alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, cpv. articoli da 124 a 128 e da 129 a 133.

 

Gli articoli 257 e 258 recano disposizioni sull’inquadramento del personale nei ruoli di nuova istituzione, rispettivamente, dei direttivi logistico-gestionali e dei direttivi informatici. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l’inquadramento nelle qualifiche del ruolo in argomento.

 

ruoli di nuova istituzione dei direttivi logistico-gestionali e dei direttivi informatici (articoli 257 e 258)

qualifica

requisiti  per l’inquadramento

UNITÀ INQUADRATE ALL’1/1/2018

ruolo

log.- gest.

ruolo

informatico

Vice direttore

-    Personale con la vigente qualifica di funzionario vice direttore con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica;

20

 

direttore

-    Personale  con la vigente qualifica di funzionario vice direttore con 2 anni e meno di 7 anni e sei mesi  di effettivo servizio nella medesima qualifica;

32

3

direttore

vicedirigente

-    Personale con la vigente qualifica di funzionario vice direttore con 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima qualifica;

-    Personale con la vigente qualifica di funzionario direttore;

-    Personale con la vigente qualifica di funzionario direttore-vicedirigente.

101

15

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinamentali ai ruoli dei direttivi logistico-gestionali ed informatici di cui al all’articolo 3, comma 1, cpv. articoli 173-177 del provvedimento in esame[26].

L’articolo 259 reca disposizioni sull’inquadramento del personale nel ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative. Nel prospetto seguente sono schematicamente indicati i requisiti per l’inquadramento nelle qualifiche del ruolo in riferimento.

 

ruolo dei direttivi aggiunti (articolo 259)

qualifica

requisiti  per l’inquadramento

UNITÀ INQUADRATE ALL’1/1/2018*

Vice DIRETTORE

AGGIUNTO

-    Personale con la vigente qualifica di ispettore antincendi esperto inquadrato nella predetta qualifica a decorrere dal 1° gennaio 2006 ovvero che abbia compiuto 30 anni di effettivo servizio e sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura;

-    Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con meno di 2 anni di effettivo servizio nella medesima qualifica e sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura;

84

DIRETTORE AGGIUNTO

-    Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con  2 anni e meno di 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima qualifica e sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura;

-

DIRETTORE

coordinatore

-    Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi, con 7 anni e sei mesi di effettivo servizio nella medesima qualifica, sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura;

-    Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore antincendi capo, sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura;

-    Personale con la vigente qualifica di sostituto direttore  antincendi capo denominato “esperto” , sia in possesso di laurea in ingegneria o architettura;

356

** Il numero degli inquadramenti è comprensivo delle unità destinate ai ruoli ad esaurimento dei direttivi aggiunti AIB e dei direttivi aggiunti specialistici aeronaviganti, nautici e sommozzatori, la cui istituzione è prevista all’articolo 13- bis, lettera a) dello schema di decreto recante modifiche al decreto legislativo n. 97 del 2017. Il numero delle unità inquadrate è superiore, come più volte segnalato in precedenza, alla dotazione organica prevista per il ruolo, con corrispondente indisponibilità, ai sensi del comma 12 del presente articolo 259, di posti nel ruolo degli ispettori antincendi in  numero finanziariamente equivalente.

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinamentali al ruolo degli ispettori antincendi di cui all’articolo 2, comma 1, cpv. articoli 17-28 e al ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative di cui all’articolo 3, comma 1, cpv., articoli 213 – 221 e 224, del provvedimento in esame[27].

 

La relazione tecnica con riguardo alle disposizioni sull’inquadramento del personale nei ruoli di nuova istituzione, rispettivamente, dei piloti aeromobile e degli specialisti di aeromobile (articolo 248), degli elisoccorritori (articolo 249), degli specialisti nautici di coperta e degli specialisti nautici di macchina (articolo 250) e dei sommozzatori (articolo 251) riporta quattro prospetti in cui sono schematicamente indicati i requisiti per l’inquadramento nelle qualifiche dei ruoli in argomento. Per la consultazione di tali prospetti si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica, con riguardo al personale inquadrato nei suddetti nuovi ruoli - personale aeronavigante (art. 248), elisoccorritore (art. 249), nautico (art. 250) e sommozzatore (art. 251) –afferma che il comma 3 di tali disposizioni prevede il mantenimento della denominazione di “esperto” da parte del personale con le vigenti qualifiche di “capo reparto esperto” e “capo reparto esperto con scatto convenzionale”. Da tale mantenimento, tuttavia, non scaturiscono oneri aggiuntivi poiché a tali qualifiche ad esaurimento è associato comunque il nuovo livello retributivo del capo reparto.

La relazione tecnica ribadisce che il suddetto personale specialista è numericamente ricompreso nei ruoli “ordinari” dei vigili del fuoco, dei capi squadra e capi reparto e degli ispettori antincendi. Pertanto, l’inquadramento nei ruoli ad esaurimento non determinerà ulteriori oneri retributivi rispetto a quelli quantificati in precedenza con riguardo alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 1, cpv. articolo 1-140 (dove infatti si è tenuto numericamente conto anche del personale che transiterà nei ruoli specialistici) poiché i requisiti di inquadramento del personale specialista sono speculari a quello dei ruoli “ordinari”.

In merito alla disposizione concernente l’effettuazione dei concorsi (art. 260) la RT evidenzia che i maggiori oneri scaturenti dalle predette disposizioni sono ricompresi nelle quantificazioni complessive di spesa (Allegati 8 e 9 alla presente relazione) derivanti dall’istituzione dei nuovi ruoli dei direttivi logistico-gestionali e informatici di cui all’articolo 3, comma 1, cpv. articoli 173-177 del provvedimento in esame. Nello specifico, il maggior onere è rappresentato dalla differenza retributiva esistente tra la retribuzione stipendiale dirigenziale e quella percepita dal personale direttivo, nel cui ruolo la dotazione organica è diminuita in numero corrispondente (la differenza retributiva ammonta unitariamente ad euro 45.051,45 al lordo degli oneri a carico dello Stato, nel caso in cui il vincitore di concorso appartenga alla qualifica di direttore vice dirigente).

In tal senso, la RT precisa che, pur tenendo conto dei tempi tecnici necessari per l’espletamento delle procedure concorsuali, che dovranno essere effettuate nell’arco di due anni, l’indicazione di un onere per l’inquadramento del personale nei ruoli dirigenziali è stata comunque prevista a decorrere dall’anno 2019.

Infine, la RT ribadisce il contenuto clausola di salvaguardia retributiva di cui all’articolo 261 la disposizione sul trattamento economico di cui all’articolo 262.

 

ARTICOLI 6-7

Modifiche alle Tabelle A, B e C del D.lgs. n. 217/2005 e abrogazioni

Le norme modificano le seguenti tabelle allegate al D.lgs. n. 217/2005 relative:

§  alla dotazione organica dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (tabella A);

§  alle qualifiche dei dirigenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e incarichi di funzione ad essi conferibili (tabella B);

§  alle misure dello stipendio tabellare, delle indennità di rischio e mensile e dell’assegno di specificità del personale del Corpo Nazionale dei vigili del fuoco (articolo 6).

In particolare, per quanto concerne la tabella A, in attuazione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 289, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per l’anno 2018), la dotazione organica del personale appartenente al ruolo dei vigili del fuoco è stata incrementata di 300 unità.

Inoltre, si prevede l’abrogazione del Titolo V del D.lgs. n. 217/2005 sul reclutamento e la sopravvenuta inidoneità del personale dei gruppi sportivi e della banda musicale del Corpo nazionale, e del Titolo VI, concernente norme di inquadramento, transitorie, economico-finanziarie e finali (articolo 7).

 

La relazione tecnica non considera le norme.

 

ARTICOLO 8, comma 2, cpv. articoli da 13 a 13 undecies, del D.lgs. n. 97/2017

Modifica disciplina dei ruoli antincendio boschivo ad esaurimento (AIB) e istituzione di altri ruoli ad esaurimento

La norma modifica la disciplina dei ruoli antincendio boschivo ad esaurimento (AIB) già previsti dall’articolo 13, del D.lgs. n. 97/2017 ed introduce ulteriori ruoli ad esaurimento.

Con riguardo ai ruoli antincendio boschivo ad esaurimento (AIB), rispetto a quanto previsto dalla vigente disposizione, l’articolazione interna dei singoli ruoli viene modificata attraverso la soppressione delle seguenti qualifiche:

·       vigile del fuoco qualificato del ruolo dei vigli del fuoco AIB (comma 2, cpv. articolo 13, comma 1, lett. a);

·       capo reparto esperto come qualifica apicale del ruolo dei capi squadra e dei capi reparto (comma 2, cpv. articolo 13, comma 1, lett. b);

·       vice ispettore antincendi AIB, sostituto direttore antincendi AIB e sostituto direttore antincendi capo AIB; con l’individuazione della nuova qualifica apicale di ispettore antincendi coordinatore AIB (comma 2, cpv. articolo 13, comma 1, lett. c);

Viene inoltre istituito il nuovo ruolo dei direttivi aggiunti antincendi AIB, distinto nelle qualifiche di vice direttore aggiunto antincendi AIB, direttore aggiunto antincendi AIB e direttore coordinatore antincendi AIB (comma 2, cpv. articolo 13, comma 1, lett. f).

Il personale già inquadrato nei ruoli ad esaurimento AIB secondo le corrispondenze indicate nella tabella B allegata al D.lgs. n. 177/2016, è reinquadrato nei ruoli e nelle qualifiche istituite dalla disposizione in esame, ai sensi di quanto previsto dalle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 1, cpv. articoli 245-261, e mantiene la stessa anzianità di servizio e lo stesso ordine di ruolo.

In particolare, con l’articolo 13-bis vengono istituiti gli ulteriori ruoli a esaurimento del personale specialista, del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali e informatiche, dei direttivi e dei dirigenti medici ed infine i ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi.

La disciplina dei ruoli in riferimento e recata dalle seguenti disposizioni: (articolo 13-septies) ruoli del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali ed informatiche; (articolo 13-octies) ruoli dei direttivi e dirigenti medici con la relativa progressione in carriera (art. 13-novies); (articolo 13-decies) ruoli dei direttivi e dirigenti ginnico-sportivi con la relativa progressione in carriera (art. 13-undecies). Tali norme sono trattati nella scheda dell’articolo 3, a cui si rinvia.

Inoltre, vengono istituiti i ruoli ad esaurimento del personale specialista direttivo aeronavigante (articolo 13-ter), elisoccorritore (art. 13-quater), nautico (art. 13-quinquies) e sommozzatore (art. 13-sexies).

 

La relazione tecnica, ribadisce il contenuto delle disposizioni e riporta dei prospetti in cui sono schematicamente indicati i requisiti per l’inquadramento nelle qualifiche dei ruoli ad esaurimento disciplinati dalla norma in esame. Per la consultazione delle tabelle illustrative dei requisiti di inquadramento, si rinvia al testo della relazione tecnica.

Con riferimento particolare al personale direttivo dei ruoli specialistici ad esaurimento aeronavigante, elisoccorritore, nautico e sommozzatore (cpv. articolo 13-ter-13-sexies) la RT afferma che il suddetto personale specialista è numericamente ricompreso nei ruoli “ordinari” dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative (articolo 3, comma 1, capoverso, articoli 213 – 221, 224 e 259), pertanto, l’inquadramento nei ruoli ad esaurimento non determinerà ulteriori oneri retributivi rispetto a quelli quantificati in precedenza con riguardo alle disposizioni di cui al Capo I del Titolo I (dove infatti si è tenuto numericamente conto anche del personale che transiterà nei ruoli specialistici) poiché i requisiti di inquadramento del personale specialista sono speculari a quello dei ruoli “ordinari”.

Infine, dopo aver ribadito il contenuto dell’articolo 13-septies (ruoli del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali ed informatiche) la relazione tecnica riporta schematicamente i requisiti per l’inquadramento nelle qualifiche del ruolo in riferimento, indicando le unità inquadrate al 1° gennaio 2018.

In particolare, nel prospetto vengono riportate 14 unità di Vice direttore aggiunto logistico-gestionale, nessuna unità di Direttore aggiunto logistico-gestionale e Direttore aggiunto informatico e, infine, 329 unità di Direttore coordinatore logistico-gestionale e 11 unità di Direttore coordinatore informatico.

Il maggior onere retributivo scaturente dai predetti inquadramenti è compreso nelle quantificazioni complessive degli oneri derivanti dalle modifiche ordinamentali al ruolo degli ispettori logistico-gestionali e informatici di cui al (articolo 2, comma 1, cpv. articoli da 76 a 87 e cpv. articoli da 88 a 99) del provvedimento in esame.

 

ARTICOLO 9, comma 1 e comma 2, cpv. articoli da 14-bis a 14-septies del D.lgs. n. 97/2017

Disposizioni transitorie

Normativa vigente. l’articolo 14, del D.lgs. n. 97/2017 contiene una norma transitoria per passaggi di qualifica e disposizioni per il personale di ruolo e volontario.

La norma, introduce ulteriori disposizioni transitorie rispetto a quelle già previste dall’articolo 14 del D.lgs. n. 97/2017.

Al comma 1 vengono aggiornati i riferimenti normativi delle norme relative agli scrutini di promozione e ai concorsi con l’articolo 243, comma 3 introdotto dal decreto in esame.

In particolare la richiamata disposizione prevede che ai fini del computo dell'anzianità di servizio richiesta al personale del Corpo nazionale per l'ammissione agli scrutini di promozione, ai concorsi interni e alle riserve nei concorsi pubblici, previsti dal presente decreto, si tiene conto della data di inquadramento giuridico nella qualifica e della sussistenza di eventuali cause di perdita dell’anzianità.

Con il successivo comma 2 vengono introdotte una serie di disposizioni transitorie – gli articoli dal 14-bis al 14-septies - per il personale di una serie di specifici ruoli.

In particolare, per il personale dei ruoli delle specialità nautiche in possesso di più brevetti, si prevede l’impiego, temporaneo, per un massimo di cinque anni, in attività specialistiche nautiche non ricomprese nel ruolo di appartenenza (nuovo articolo 14-bis).

Il personale dei ruoli delle specialità aeronaviganti, attualmente in organico dei Comandi dei vigili del fuoco ove sono allocati i reparti volo, viene posto alle dipendenze delle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile competenti per territorio o delle competenti direzioni centrali del Dipartimento (nuovo articolo 14-ter). Viene, inoltre, disposto il differimento di un quinquennio - nuovo articolo 14-quaterper l’applicazione dell’articolo 150 del D.lgs. n. 217/2005 sulla progressione in carriera per l’accesso alle qualifiche di primo dirigente e dirigente superiore per il personale appartenente ai ruoli speciali antincendio boschivo (AlB) ad esaurimento, nonché degli articoli 161, 170, 187 e 197, in materia di percorso di carriera richiesto per l’ammissione allo scrutinio per l‘accesso, rispettivamente, alle qualifiche di primo dirigente logistico-gestionale, primo dirigente informatico, primo dirigente sanitario e primo dirigente ginnico-sportivo. In tal senso, vengono definite le modalità per il computo del periodo di nove anni e sei mesi di effettivo servizio previsto dal comma 1 degli articoli 160 e 169 del D.lgs. n. 217/2005.

Viene disposto il differimento di un triennio - nuovo articolo 14-quinquies - dell’applicazione degli articoli 15, 27, 40, 45, 57, 62, 86, 98, 110 e 122 del D.lgs. n. 217/2005, concernenti la frequenza di corsi di formazione per il passaggio alle qualifiche superiori.

Con il nuovo articolo 14-sexies, comma 1, viene previsto che al personale appartenente al gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e alla banda musicale del Corpo nazionale si applicano e continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di trattamenti retributivi e previdenziali previsti per il personale del Corpo nazionale che espleta funzioni operative nonché gli incrementi retributivi previsti dall'articolo 15, del D.lgs. n. 97/2017.

Il comma 2 dell’articolo 14-sexies consente di anticipare alle procedure concorsuali in atto gli effetti del nuovo inquadramento del personale appartenente alla banda musicale del Corpo, transitato dai ruoli operativi - per i quali sono previsti particolari limiti di età in ragione delle peculiari attività nelle quali tale personale è impiegato - a quelli di rappresentanza caratterizzati da diverse esigenze di impiego. Il successivo comma 3 consente di applicare, alle sole procedure concorsuali già autorizzate per l’assunzione degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco, determinati limiti di età per particolari discipline sportive da individuarsi nel bando entro l’età minima e massima già vigente.

Infine, il nuovo articolo 14-septies prevede che la procedura concorsuale per l’accesso alla qualifica di ispettore antincendi [articolo 19, comma 1, lettera b), del D.lgs. n. 217/2015], sia attivata non oltre il 30 giugno 2019 e che a tale procedura possa partecipare il personale in servizio (alla data di entrata in vigore dell’articolo 8, comma 6 della legge n. 124/2015) in possesso diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico e degli altri requisiti ivi previsti.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione dell’articolo 14-sexies, comma 1, non determina maggiori oneri di natura retributiva o pensionistica, in quanto mantiene per il personale del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse e della banda musicale del Corpo nazionale, nel vigente ordinamento appartenente ai ruoli operativi e per effetto del provvedimento inquadrato nei ruoli di rappresentanza, il medesimo regime in materia di trattamenti retributivi e previdenziali.

 

ARTICOLO 10, comma 1 e comma 2, cpv. articoli da 17-bis a 17-quater, del D.lgs. n. 97/2017

Disposizioni economico finanziarie

La norma modifica il procedimento di autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che viene ora affidato ad un decreto interministeriale in luogo del DPCM previsto dalla vigente normativa (comma 1).

In particolare l’autorizzazione è disposta annualmente con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro i limiti dei fondi stanziati in bilancio. Viene confermato la vigente disciplina che prevede che, nelle more del perfezionamento del summenzionato decreto interministeriale, il pagamento dei compensi per lavoro straordinario per le attività svolte nel primo semestre di ciascun anno, sia autorizzato entro i limiti massimi stabiliti con il decreto autorizzativo relativo all’anno precedente.

Vengono, inoltre, introdotte le seguenti disposizioni:

Con il nuovo articolo 17-bis si prevede che la misura dello stipendio tabellare e le indennità di rischio e mensile del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco venga fissata nella Tabella C allegata al D.lgs. n. 217/2005, mentre gli effetti retributivi derivanti da tale applicazione costituiscono miglioramenti economici, con l’eventuale riassorbimento di assegni ad personam in godimento.

Viene quindi incrementato il fondo di produttività del personale direttivo del Corpo in relazione all’aumento della consistenza numerica complessiva di tale categoria di personale (e della corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente) per effetto dell’istituzione dei nuovi ruoli istituiti nel decreto in esame (articolo 17-bis, comma 2).

In tal senso, tale fondo viene incrementato:

§  di una quota delle risorse del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente corrispondente al totale annuo medio degli istituti retributivi erogati a valere sullo stanziamento di quest’ultimo [lettera a)];

§  di una quota dello stanziamento di spesa per i compensi per il lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale corrispondente alle unità di personale, appartenenti ai ruoli direttivi nonché ai ruoli dei direttivi aggiunti, ai quali sarà conferita e remunerata ai sensi degli articoli 198 e 199 c degli articoli 222 e 223 del D.lgs. n. 217/2005 una posizione funzionale, la cui misura sarà definita con procedimento negoziale di cui all’articolo 230 del medesimo decreto [lettera b)];

§  dell’importo di euro 1.050.000 destinato al finanziamento della spesa connessa all’istituzione delle predette posizioni funzionali. Per gli anni 2022 e 2023 detto incremento è ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000 [lettera c)].

La dotazione del fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente viene incrementata attingendo quota parte delle risorse del citato fondo di produttività del personale direttivo successivamente all’espletamento delle procedure concorsuali straordinarie per primo dirigente, previste dal decreto in esame al nuovo art. 260 D.lgs. n. 217/2005 (articolo 17-bis, comma 3).

Vengono incrementate di complessivi euro 1.200.000, a decorrere dall’anno 2018, le risorse complessive destinate alle indennità accessorie erogate al personale specialista aeronavigante, nautico e sommozzatore per il quale la revisione ordinamentale prevede l’istituzione di specifici ruoli. A partire dall’anno 2019, i procedimenti negoziali di cui agli articoli 136 e 226 del D.lgs. n. 217/2005 definiranno la nuova struttura degli istituti retributivi (articolo 17-bis, comma 5).

Infine, i fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono annualmente incrementati, a decorrere dall’anno 2018, dalle risorse indicate all’Allegato 1 che residuano a seguito dall’attuazione degli interventi di revisione ordinamentale di cui al presente decreto (articolo 17-bis, comma 6).

L’articolo 17-ter, comma 1, reca la disposizione di copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dal provvedimento in esame, ai quali si provvede con lo specifico finanziamento di euro 16.030.000 a valere sulle risorse del “fondo per l’operatività del soccorso pubblico” di cui all’articolo 15, comma 1, del D.lgs. n. 97/2017.

Il summenzionato fondo, finalizzato a valorizzare le peculiari condizioni di impiego professionale del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è alimentato con le risorse di cui alla lett. c), primo e secondo periodo, del comma 365 dell’art. 1 della legge n. 232/2016, per un importo di 81,73 milioni a decorrere dal 2018 (articolo 15, comma 2, lett. a); nonché con ulteriori risorse la determinazione del cui importo viene demandato ad un decreto interministeriale (articolo 15, comma 2, lett. b). In attuazione di tale disposizione è stato adottato il decreto interministeriale 17 novembre 2017 che ha incrementato la dotazione del fondo (rispettivamente per 19,3 e 21,3 mln) e che risulta pertanto di 59 milioni per il 2017 e di 103,3 milioni a decorrere dal 2018.

L’articolo 17-quater reca una norma interpretativa relativa al computo degli incrementi retributivi connessi all’indennità di rischio (art. 2, comma 4, del DPR n 47/2018 e art. 2, comma 3, del DPR n. 48/2018) e all’assegno di specificità (art. 4, comma 3, del DPR n 47/2018 e art. 3, comma 3, del DPR n. 48/2018). Le norme in questione che prevedono l’erogazione delle suddette voci retributive per tredici mensilità devono intendersi nel senso che la tredicesima mensilità è riconosciuta, per il 2017, nella misura di un dodicesimo per ciascun mese di servizio prestato dal l° ottobre al 31 dicembre 2017.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 1.

Sul nuovo articolo 17-bis, introdotto dal comma 2 della disposizione in esame la RT evidenzia che la tabella C allegata al d.lgs. 217/2005 a cui fa riferimento la norma reca le misure dello stipendio tabellare, dell’indennità di rischio e dell’indennità mensile, in vigore dal 1° gennaio 2018, stabilite nell’accordo sindacale dell’8 febbraio 2018, nonché i valori previsti, per le diverse anzianità di servizio, dell’assegno di specificità.

Sulle misure di incremento del fondo di produttività del personale direttivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 17-bis, comma 2), di cui all’articolo 5 del DPR. n. 250/2010, la RT afferma che tali risorse provengono:

§  alla lettera a), da una quota di risorse trasferita dalla dotazione annua del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente (capitolo 1801 p.g. 4 del programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”) di cui all’articolo 6 del D.P.R. n. 251/2010, di importo corrispondente al totale annuo medio degli istituti retributivi erogati a valere sullo stanziamento del citato fondo di amministrazione alle categorie di personale appartenenti, fino all’entrata in vigore del presente decreto, ai ruoli non direttivi e non dirigenti, che alla data di cui al comma 1 transitano nel comparto del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Sul punto la RT evidenzia come ci si riferisce, specificatamente, al personale inquadrato nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti tecnico-professionali di cui al Titolo II, Capo II, Sezioni I e II, del D.lgs. n. 217/2005 al personale inquadrato nei ruoli dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative di cui al Capo V, Sezione I, del medesimo decreto nonché a quello inquadrato nei ruoli ad esaurimento del personale specialista aeronavigante, nautico, sommozzatore e del personale tecnico-professionale che espleta funzioni logistico-gestionali ed informatiche. Secondo la RT tale previsione non determina maggiori oneri retributivi poiché è corrispondente, in termini finanziari, ad un mero trasferimento di fondi tra due diverse poste contabili;

§  alla lettera b), dalle risorse trasferite dalla dotazione annua dello stanziamento di spesa per i compensi per il lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (capitolo 1801 p.g. 3 del programma di spesa “Prevenzione dal rischio e soccorso pubblico”) alle unità di personale, appartenenti ai ruoli direttivi nonché ai ruoli dei direttivi aggiunti, ai quali sarà conferita e remunerata, ai sensi degli articoli 199 e 223 del D.lgs. n. 217/2005, una posizione organizzativa la cui misura sarà definita con procedimento negoziale di cui all’articolo 228 del testo, unitamente all’organizzazione del tempo di lavoro. Secondo la RT, le predette unità di personale, con attività lavorative non più organizzate in base ad un orario di lavoro, cesseranno, pertanto, di maturare spettanze per il lavoro svolto in orario straordinario. Una quota delle risorse finalizzate a tale compenso, corrispondente alla misura media annualmente erogata al predetto personale, alimenterà il budget disponibile per l’individuazione della misura delle posizioni organizzative ad essi attribuite. Come per la precedente lettera a), l’individuazione del quantum di risorse di cui alla presente lettera b) sarà determinata, ai sensi del richiamato comma 4 del presente articolo, con decreto del Ministro dell’interno. Pertanto, tale previsione non determina, anche in questo caso, maggiori oneri, poiché si è in presenza di un mero trasferimento di risorse già stanziate, riservate ad una diversa destinazione;

§  alla lettera c), dall’importo di euro 1.050.000 (al lordo degli oneri a carico dello Stato) destinato al finanziamento, a decorrere dal 2019, della spesa connessa all’istituzione delle posizioni organizzative, di cui si è già argomentato, previste dagli articoli 199 e 223 del D.lgs. n. 217/2005. Tale importo, per le sole annualità per gli anni 2022 e 2023 è ridotto rispettivamente di euro 110.000 e di euro 290.000.

Anche sulla previsione contenuta al comma 3 dell’articolo 17-bis del trasferimento di quota parte delle risorse del citato fondo di produttività del personale direttivo al fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente, la RT afferma che la norma non determina maggiori oneri di natura retributiva, sostanziandosi in un trasferimento contabile di risorse già stanziate.

Infine, la RT si limita a ribadire il contenuto dei commi 5 e 6 dell’articolo 17-bis, così come quello dell’articolo 17-ter.

La relazione tecnica riporta una serie di tabelle in cui sono riepilogati, rispettivamente, i maggiori oneri retributivi derivanti dalla revisione dei percorsi di carriera e gli oneri complessivi derivanti dagli interventi di revisione ordinamentale[28].

In tal senso, la relazione tecnica segnala che negli oneri complessivi del provvedimento sono stati inclusi anche quelli scaturenti dall’attuazione dei DPR nn. 47 e 48 del 26 marzo 2018 di recepimento degli accordi sindacali, rispettivamente, per il personale non direttivo e non dirigente e per il personale direttivo dei vigili del fuoco per la valorizzazione, a livello retributivo, delle peculiari condizioni di impiego che stabiliscono la destinazione delle risorse, pari a 87 milioni di euro, riservate dall’articolo 2, comma 1, lettera a) del DPCM del 14 febbraio 2018 recante la ripartizione del Fondo per l'operatività del soccorso pubblico.

Nei richiamati decreti sono, infatti, state previste le seguenti finalizzazioni di spesa:

a)    incremento dell’indennità di rischio attribuita al personale che svolge funzioni operative e dell’indennità mensile per il personale dei ruoli professionali;

b)    istituzione di un assegno di specificità correlato al ruolo, alle correlate specifiche responsabilità ed all’anzianità di servizio.

Per ciò che attiene l’impatto finanziario dell’indennità di rischio attribuita al personale che svolge funzioni operative e dell’indennità mensile per il personale dei ruoli professionali di cui al precedente punto a), la RT specifica che gli accordi negoziali prevedono un'unica misura di incremento delle predette indennità in favore, rispettivamente, per tutto il personale operativo e per personale dei ruoli professionali (le rispettive misure previste sono riportate nell’allegato n. 16.1 alla RT). Da ciò deriva che la misura incrementativa dei richiamati istituti non determinerà ulteriori differenziali di spesa all’atto dell’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Viceversa, l’istituzione dell’assegno di specificità (le cui misure provvisorie sono anch’esse indicate nell’allegato n. 16.2 alla RT) determina oneri aggiuntivi di spesa all’entrata in vigore delle disposizioni di revisione ordinamentale, poiché la misura dei compensi si differenzia tra ruoli e, in alcuni casi, tra qualifiche dello stesso ruolo. Tale incremento, tuttavia, si rileva solo in presenza delle seguenti condizioni:

·       nei ruoli interessati da modifiche nei meccanismi di avanzamento in carriera;

·       nelle fattispecie in cui il personale interessato dalle modifiche dei predetti meccanismi di avanzamento sia in possesso di anzianità di servizio pari o superiore a 14 anni;

·       laddove, infine, il passaggio alla qualifica o al ruolo superiore determina un aumento della misura dell’assegno.

Pertanto, in base alle condizioni appena elencate si è proceduto ad una ricognizione delle casistiche, dove, a seguito della revisione ordinamentale, si prevede un potenziale aumento di spesa dell’assegno di specificità e una individuazione dell’onere aggiuntivo in una proiezione decennale riportata in alcuni allegati alla RT[29].

Nella RT viene anzitutto riportata una tabella 10-bis assegno di specificità- oneri differenziali derivanti dagli interventi di modifica ai percorsi di carriera.

(euro)

Tab. 10-bis assegno di specificità- oneri differenziali derivanti dagli interventi di modifica ai percorsi di carriera

RUOLI

Onere differenziale (lordo Stato)

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

CAPI SQUADRA

 CAPI REPARTO

E VIGILI DEL FUOCO          

 (onere relativo agli avanzamenti

di carriera nelle qualifiche

di capo reparto e

da capo squadra)

300.549

317.029

399.090

437.595

571.646

541.590

553.840

398.146

228.713

236.767

236.416

ISPETTORI E DIRETTIVI

AGGIUNTI OPERATIVI                                                                                (onere relativo agli avanzamenti

 di carriera nelle qualifiche di

direttore coordinatore e

vice direttore aggiunto)

23.297

22.651

22.290

22.277

7.671

7.671

8.523

8.807

10.228

11.222

 14.063

ISPETTORI E DIRETTIVI

AGGIUNTI LOG. GEST. R.E.                                                    (onere relativo agli avanzamenti

di carriera nelle qualifiche di

direttore coordinatore e

vice direttore aggiunto)

136

136

136

34

-

-

-

-

-

-  

-  

ISPETTORI E DIRETTIVI

AGGIUNTI INFORMATICI R.E.

(onere relativo agli avanzamenti

di carriera nelle qualifiche

di direttore coordinatore

e vice direttore aggiunto)

892

892

892

-

-

-

-

-

-

-  

-  

OPERATORI E ASSISTENTI                                                                                      (onere relativo agli avanzamenti

di carriera nella qualifica

di assistente)

29.698

44.376

49.838

54.617

51.613

58.713

53.661

49.155

45.059

 46.971

41.372

Totali

354.572

385.085

472.245

514.523

630.930

607.974

616.024

456.108

283.999

294.959

 291.852

Nelle successive tabelle n. 10 e n. 11 sono riepilogati gli oneri derivanti dalla revisione dei percorsi di carriera e gli oneri complessivi derivanti da tutti gli interventi ordinamentali disposti dal provvedimento in esame.

(euro)

Tab. 10 - Revisione dei percorsi di carriera – Tabella di riepilogo della maggiore spesa stipendiale

Anno

Ruoli dei vigili del fuoco e dei capi squadra e capi reparto

Ruoli degli ispettori antincendi e dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative

Ruolo degli assistenti e degli operatori

Ruolo degli ispettori logistico-gestionali 

Ruolo degli ispettori informatici 

Ruolo dei direttivi logistico-gestionali 

Ruolo dei direttivi informatici 

Totale

 

Tab. 2

Tab. 3

Tab. 4

Tab. 5

Tab. 6

Tab. 8

Tab. 9

 

2018

7.500.116

470.079

731.696

557.539

361.766

339.613

54.596

10.015.405

2019

7.932.878

477.900

957.867

345.998

99.365

740.704

95.845

10.650.557

2020

7.069.060

656.466

998.485

361.156

71.484

758.634

92.695

10.007.980

2021

7.392.550

640.571

1.056.535

353.385

1.327

758.634

95.476

10.298.479

2022

7.519.322

315.679

1.009.587

411.525

14.714

761.415

95.476

10.127.716

2023

8.620.429

315.128

971.755

526.140

83.538

745.893

98.004

11.360.887

2024

8.797.655

309.169

836.977

651.452

84.901

751.783

98.004

11.529.940

2025

8.313.795

556.151

667.258

703.616

102.677

753.320

90.945

11.187.761

2026

7.250.161

617.803

650.141

806.870

46.648

765.688

89.243

10.226.553

2027

7.418.772

699.625

643.731

874.909

54.684

775.732

88.164

10.555.617

2028

7.443.647

688.570

599.122

964.095

3.622

758.882

92.024

10.549.960

In relazione al possibile impatto sull’onere relativo al lavoro straordinario delle modifiche ai percorsi di carriera previste nel provvedimento, in sede di predisposizione del procedimento di autorizzazione allo svolgimento del lavoro straordinario del personale del CNVVF, di cui al richiamato articolo 16 del D.lgs. n. 97/2017, la RT fa presente che si verificherà annualmente, in ragione della distribuzione in ruoli e qualifiche dell’organico presente in servizio, l’eventuale necessità di una riduzione del monte ore autorizzabile.

 

 

 

 

 

(euro)

Tab. 11 - oneri complessivi derivanti dagli interventi ordinamentali 

Anno

Revisione dei percorsi di carriera

Rivalutazione oneri per l'attribuzione dell'assegno di specificità

Rimodulazione delle dotazioni organiche

Incremento delle risorse per le indennità degli specialisti aeronaviganti, nautici e sommozzatori

Incremento delle risorse del fondo di produttività del personale direttivo

Totale interventi di revisione ordinamentale

Tab. 10

Tab. 10-bis

Tab. 1 e 7

2018

10.015.405

354.572

1.818.650

1.200.000

1.050.000

14.438.626

2019

10.650.557

385.085

1.818.650

1.200.000

1.050.000

15.104.292

2020

10.007.980

472.245

1.818.650

1.200.000

1.050.000

14.548.876

2021

10.298.479

514.523

1.818.650

1.200.000

1.050.000

14.881.652

2022

10.127.716

630.930

1.818.650

1.200.000

1.050.000

14.827.296

2023

11.360.887

607.974

1.919.153

1.200.000

940.000

16.028.014

2024

11.529.940

616.024

1.919.153

1.200.000

760.000

16.025.117

2025

11.187.761

456.108

1.919.153

1.200.000

1.050.000

15.813.023

2026

10.226.553

283.999

1.919.153

1.200.000

1.050.000

14.679.705

2027

10.555.617

294.959

1.919.153

1.200.000

1.050.000

15.019.729

2028

10.549.960

291.852

2.265.286

1.200.000

1.050.000

15.357.098

Da ultimo, nella tabella n. 12 sono indicati gli oneri complessivi del presente provvedimento nonché le somme residuali del finanziamento di cui al richiamato D.P.C.M. del 14 febbraio 2018, riportate nell’allegato 1, previsto dall’articolo 17-bis del D.lgs. n. 97/2017, destinate annualmente ai fondi di incentivazione ripartite tra i fondi incentivanti del personale dirigente, direttivo e non dirigente e non direttivo, proporzionalmente alla consistenza delle rispettive dotazioni organiche risultanti dalla Tabella A.

(euro)

Tab. 12 - Tabella di riepilogo degli oneri finanziari

Anno

Totale interventi di revisione ordinamentale

Ripartizione delle risorse residuali da destinare ai fondi di incentivazione del personale

Totale oneri finanziari del decreto

Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente generale

Fondo di rischio, posizione e risultato del personale dirigente non generale

Fondo di produttività del personale direttivo

Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente

Totale

 

Oneri a carico dello Stato

 

Rispettive dotazioni organiche

Tab. 11

23

202

1.212

36.246

2018

      14.438.626

               732

            6.428

          38.571

     1.153.496

1.199.227

         392.147

16.030.000

2019

      15.104.292

               426

            3.739

          22.437

        670.993

697.595

         228.114

16.030.000

2020

      14.548.876

               681

            5.983

          35.899

     1.073.582

1.116.145

         364.979

16.030.000

2021

      14.881.652

               528

            4.639

          27.833

        832.372

865.372

         282.977

16.030.000

2022

      14.827.296

               553

            4.858

          29.150

        871.771

906.333

         296.371

16.030.000

2023

      16.028.014

                   1

                   8

                 48

            1.440

1.497

                489

16.030.000

2024

      16.025.117

                   2

                 20

               118

            3.540

3.680

             1.203

16.030.000

2025

      15.813.023

               100

               876

            5.259

        157.274

163.510

           53.468

16.030.000

2026

      14.679.705

               621

            5.455

          32.728

        978.751

1.017.554

         332.740

16.030.000

2027

      15.019.729

               465

            4.081

          24.486

        732.288

761.320

         248.952

16.030.000

2028

      15.357.098

               310

            2.718

          16.309

        487.748

507.085

         165.817

16.030.000

Infine, la relazione tecnica afferma che la disposizione di cui all’articolo 17-quater del D.lgs. n. 97/2017 ha carattere prettamente interpretativo in ordine all’applicazione, limitatamente all’anno 2017, della tredicesima mensilità su voci retributive ben definite e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che, pertanto, essa non richiede interventi di copertura finanziaria.

 



[1] Con l’eccezione della delega prevista dal medesimo articolo 8, comma 1, lett. a) relativa all’istituzione del numero unico europeo 112. Si evidenzia che viene escluso dall’applicazione della clausola di neutralità finanziaria anche il rifinanziamento del Fondo per l’organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia destinati alla popolazione minorile presso enti e reparti del Ministero della difesa, di cui all’art. 14, comma 5, lett. a), della legge delega.

[2] Secondo le modalità individuate dall’art. 8, comma 5, della legge n. 124/2015.

[3] Si tratta dell’incremento del valore delle componenti retributive, diverse dal trattamento stipendiale, erogate al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, con esclusione di quello appartenente ai ruoli dei dirigenti, nonché della previsione di misure di esenzione fiscale del trattamento economico accessorio per il personale del Corpo percettore di un reddito annuo utile ai fini fiscali non superiore a 28.000 euro.

[4] La relazione tecnica, per un refuso, indica il valore di 9 unità.

[5] Tabella n. 7

[6] Per un refuso la relazione tecnica espone il valore di -676.935.

[7] La relazione tecnica espone il valore 1.471.427.

[8] Dato esposto dalla relazione tecnica. Il valore calcolato sulla base delle cifre esposte restituisce un totale di 587.856.

[9] Direttivi logistico-gestionali, direttivi informatici, direttivi tecnico-scientifici, direttivi sanitari, direttivi ginnico-sportivi.

[10] Il testo della relazione tecnica, per un refuso, indica la cifra di 232 unità.

[11] Direttivi logistico-gestionali, direttivi informatici, direttivi tecnico-scientifici, direttivi sanitari, direttivi ginnico-sportivi.

[12] Il testo della relazione tecnica indica 46 unità per un mero refuso.

[13] Direttivi logistico-gestionali, direttivi informatici, direttivi tecnico-scientifici, direttivi sanitari, direttivi ginnico-sportivi.

[14] Ai fini del confronto si fa riferimento al periodo di formazione previsto a legislazione vigente per coloro che accedono al ruolo dei funzionari tecnico-informatici dal momento che la relazione tecnica afferma che la dotazione del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici è costituita, come già accennato in precedenza, utilizzando il personale del vigente ruolo dei funzionari tecnico-informatici che non è assorbita dai Ruoli dei direttivi e dirigenti informatici.

[15] Nell’ambito del più ampio ruolo dei Direttivi tecnico professionale.

[16] 15 secondo la relazione tecnica, a causa di un refuso.

[17] Direttivi logistico-gestionali, direttivi informatici, direttivi tecnico-scientifici, direttivi sanitari, direttivi ginnico-sportivi.

[18] Si rammenta che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, capoverso, articoli da 13-octies e 13-novies il personale che attualmente riveste le qualifiche di direttore medico-vicedirigente, di primo dirigente medico e di dirigente superiore medico è inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei direttivi o dei dirigenti medici.

[19] Direttivi logistico-gestionali, direttivi informatici, direttivi tecnico-scientifici, direttivi sanitari, direttivi ginnico-sportivi.

[20] Si rammenta che ai sensi dell’articolo 8, comma 1, capoverso, articoli da 13-decies e 13-undecies il personale che attualmente riveste le qualifiche di direttore ginnico-sportivo, di primo dirigente ginnico-sportivo e di dirigente superiore ginnico-sportivo è inquadrato nei ruoli ad esaurimento dei direttivi o dei dirigenti ginnico-sportivo.

[21] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione.

[22] A tal riguardo, si rinvia alle schede relative all’articolo 2.

[23] A tal riguardo, si rinvia alle schede relative all’articolo 2.

[24] A tal riguardo, si rinvia alle schede relative all’articolo 2.

[25] A tal riguardo, si rinvia alle schede relative all’articolo 2.

[26] A tal riguardo, si rinvia alle schede relative all’articolo 3.

[27] A tal riguardo, si rinvia alle schede relative all’articolo 3.

[28] Si rinvia alle tabelle 10 e 11 della RT.

[29] Si vedano gli allegati n. 16.1, 16.2, 16.3, 16.4, 16.5, 16.6 e 16.7 della RT.