Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari
Riferimenti: AC N.3703/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 09/08/2022
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3703

 

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

 

(Approvato dal Senato – A.S. 2636)

 

 

 

 

 

N. 467 – 9 agosto 2022

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA.. 3

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 3

Sezione I – Testo inziale del disegno di legge. 3

Sezione II – Modifiche approvate dal Senato della Repubblica.. 6

ARTICOLO 1. 7

Disposizioni in materia di giustizia tributaria. 7

ARTICOLO 2. 9

Ulteriori effetti premiali per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale  9

ARTICOLO 3. 9

Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione  9

ARTICOLO 4. 10

Disposizioni in materia di processo tributario.. 10

ARTICOLO 5. 11

Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione. 11

ARTICOLO 8. 12

Disposizioni transitorie e finali 12

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA.. 14

ARTICOLO 7. 14

Copertura finanziaria. 14

 

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3703

Titolo:

Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Perantoni

Gruppo:

M5S

Commissione competente:

II (Giustizia)

 

PREMESSA

 

Il provvedimento in esame, di iniziativa governativa, già approvato con modificazioni dal Senato (AS 2636), reca disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari.

Il presente dossier reca la verifica delle quantificazioni degli effetti finanziari del testo in esame, che si compone di due sezioni. La prima riguarda il testo iniziale del disegno di legge, che risulta corredato di relazione tecnica (A.S. 2636): per la descrizione di tale testo e della relazione tecnica, si rinvia alla Nota di lettura predisposta dal Servizio Bilancio del Senato (Nota di lettura n. 323). Nella medesima sezione si dà conto della documentazione presentata dal Governo, con riferimento al testo iniziale del provvedimento, in risposta a rilievi emersi nel corso della discussione.

Nella seconda sezione sono analizzate le modifiche proposte in sede redigente e confermate nel corso dell’esame presso l’Assemblea del Senato, che presentano profili di carattere finanziario. Tali modifiche non sono corredate di relazione tecnica. Inoltre, al momento della predisposizione del presente dossier, non risulta presentata la relazione tecnica aggiornata sulla base delle modifiche approvate dal Senato.

Nella parte finale del dossier sono infine esaminati i profili di copertura finanziaria del provvedimento, riferiti all’articolo 7.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Sezione I – Testo inziale del disegno di legge

 

Per la descrizione del testo inziale del disegno di legge e della relazione tecnica, si rinvia alla Nota di lettura predisposta dal Servizio Bilancio del Senato (nota n. 323).

Nel corso dell’esame in prima lettura, in risposta a richieste di chiarimento emerse nel corso della discussione, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio del Senato (seduta del 2 agosto 2022) una Nota tecnica recante chiarimenti in risposta ad osservazioni e richieste di elementi informativi emerse nel corso dell’esame. Di seguito si fornisce una sintesi delle osservazioni e delle correlate risposte di maggior rilievo. 

 

Articolo 1, comma 1:

-          con riferimento al computo da parte della RT dei compensi medi dovuti ai giudici onorari ai sensi della normativa vigente è stato richiesto di chiarire sulla base di quali motivi è stato adottato per le quantificazioni il dato del costo medio risultante dal triennio 2017/2019 considerato che nel triennio 2022/2024 si prevede un costo medio più elevato. In proposito il Governo ha chiarito che per la predisposizione della RT si è reputato opportuno far riferimento al costo medio effettivamente sostenuto per la liquidazione dei compensi ai giudici tributari. Inoltre, la scelta di far riferimento al triennio 2017-2019 è motivata dalla necessità di prendere in considerazione un periodo di normale funzionamento della giurisdizione tributaria a livello nazionale dal momento che i dati riferiti all’ultimo biennio 2020-2021 sono influenzati dalla legislazione emergenziale Covid-19, che ha previsto dei periodi di sospensione dell’attività sia giudiziaria sia accertativa e di riscossione dei tributi con un conseguente significativo calo dei flussi del contenzioso tributario;

-          è stato rilevato che ai fini della quantificazione dell’onere sostenuto per la remunerazione degli attuali giudici tributari non si è dato conto della diversa remunerazione dovuta in relazione agli incarichi attribuiti. Tale elemento peraltro risulta significativo ai fini della certificazione della congruità degli oneri di spesa sostenuti dall'Amministrazione relativamente ai compensi variabili. Il Governo dopo aver precisato che il compenso fisso mensile spettante ai giudici tributari ex art. 13, comma 1, del d.lgs. n. 545/1992, è attualmente determinato dal D.M. 20 giugno 2019 nella misura lorda di:

§  euro 495,00 per il presidente di commissione;

§  euro 443,00 per il presidente di sezione;

§  euro 417,00 per il vicepresidente di sezione;

§  euro 391,00 per il giudice,

ha specificato che il costo medio individuato nella relazione tecnica è stato calcolato indipendentemente dal ruolo svolto dai singoli giudici;

-          è stato richiesto di confermare il dato delle cessazioni relativo al 2023 che risulta contenuto, nonostante la previsione di abbassamento dell'età massima per la cessazione dall'incarico da 75 a 70 anni di età, di cui all’articolo 1, comma 1, lettera m). In tale anno vi sarebbero solo 118 cessazioni, mentre la fuoriuscita più ampia avverrebbe solo nel 2024 con 702 cessazioni. In proposito il Governo ha chiarito che le quantificazioni assumono che il compimento degli anni avvengano per tutti i giudici al 31 dicembre di ciascun anno. Per tale motivo, i minori oneri di spesa relativi alle cessazioni previste, ad esempio, per il 2023, sono stati contabilizzati a partire dal 2024;

-          al fine di convalidare la correttezza della dotazione organica fissata per i magistrati tributari il Governo ha confermato la prudenzialità dell’ipotesi che stima una produttività di tali soggetti pari a 4,5 volte quella di un magistrato onorario (gli attuali giudici tributari);

-          in relazione alla mancata predisposizione di un prospetto riepilogativo degli effetti d'impatto attesi sui saldi di finanza pubblica per il triennio in gestione, il Governo ha detto che tale omissione si giustifica con il fatto che gli oneri da sostenere sono posti a valere sulle somme disponibili a legislazione vigente rinviando alla tavola 10 allegata alla relazione tecnica;

-          con riferimento alla quantificazione degli oneri di spesa da sostenersi per spese di funzionamento è stato rilevato che la relazione tecnica non fornisce elementi di dettaglio sui singoli elementi di spesa. In proposito il Governo ha esplicitato che, in assenza di elementi precisi relativi alle reali future sedi di collocazione dei magistrati tributari e all’interazione tra le assunzioni e gli avvicendamenti naturali determinati dalle cessazioni dal servizio, non è possibile altro se non l’adozione di valori univoci che siano espressione di una media individuata all’esito dell’elaborazione della spesa per approvvigionamento di beni e servizi sopportata dall’insieme dei Centri di Costo presenti sull’intero territorio nazionale e riconducibili alle Commissioni Tributarie. A tal fine sono stati considerati le seguenti voci di spesa: beni di investimento, contratti di fornitura di servizi, approvvigionamento di beni, i contratti di somministrazione, costi di locazione;

-          il Governo ha confermato, inoltre, la congruità delle stime fornite con riferimento agli oneri previsti per lo svolgimento delle nuove procedure di reclutamento, di cui però non sono forniti gli elementi di dettaglio, e per l'istituzione di un Ufficio Ispettivo e di un Ufficio del massimario presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria;

 

Articolo 1, comma 10 (nuovo Articolo 1, comma 11)

-          con riferimento alle quantificazioni in materia di spese del personale, è stato richiesto di confermare la verosimiglianza della ipotesi che ritiene che le assunzioni del personale amministrativo per l’anno 2022 decorrano dal 1° ottobre, tenuto conto della necessità di effettuare tale reclutamento di personale prima dell’avvio generale della nuova normativa ed in considerazione che la norma consente di velocizzare tali procedure assunzionali anche mediante l’utilizzo di vigenti graduatorie di concorsi pubblici, con conseguente forte contrazione dei necessari tempi tecnici. In tal senso si è espresso il Governo.

 

Articolo 2 (nuovo Articolo 4)

-          con riferimento ai possibili effetti finanziari conseguenti i maggiori carichi di lavori determinati dall'introduzione di due nuovi ricorsi presso la Corte di Cassazione, il Governo ha precisato di ritenere l’intervento normativo di carattere ordinamentale e procedurale, non suscettibile, dunque,  di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto teso a fornire strumenti idonei a realizzare gli obiettivi fissati nel PNRR, in particolare quelli di riduzione della durata dei processi tributari ed abbattimento dell’arretrato. Agli adempimenti derivanti dall’attuazione delle disposizioni in esame, si potrà provvedere nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;

-          con riferimento al comma 3, è stato richiesta un chiarimento circa la compensatività degli effetti derivanti dall'abrogazione della destinazione a spesa delle maggiori entrate derivanti dal contributo unificato tributario (risparmio) e dall'incremento del 130 per cento dei compensi fissi ai giudici (spesa). In proposito il Governo ha chiarito che i risparmi possono essere quantificati in circa 20,125 milioni mentre l’incremento percentuale dei compensi fissi determinerebbe una spesa di circa 17,07 milioni di euro; le cifre sono stimate sulla base dei dati medi di bilancio.

-          Con riferimento all'incremento del fondo risorse decentrate destinato al trattamento economico accessorio da riconoscere al personale amministrativo, il Governo ha chiarito che la spesa autorizzata, pari a 7 milioni di euro annui, corrisponde al 25 per cento del contributo unificato erogato ai giudici tributari. Tali somme, che presentano natura accessoria, sono corrisposte a valere sulle entrate che affluiscono al pertinente capitolo di entrata del bilancio dello Stato, al netto dell’imposta di bollo, nei limiti derivanti dai vigenti tetti di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti sopra riportati, forniti dal Governo nel corso dell’esame al Senato e non si formulano ulteriori osservazioni.

 

Sezione II – Modifiche approvate dal Senato della Repubblica

 

Nella presente sezione si esaminano le sole disposizioni modificative del testo iniziale del disegno di legge, che presentano profili di carattere finanziario. Si ricorda che le modifiche non sono corredate di relazione tecnica.

 

ARTICOLO 1

Disposizioni in materia di giustizia tributaria

Le norme modificano il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, che reca l’ordinamento degli organi speciali di giurisdizione tributaria e l’organizzazione degli uffici di collaborazione. In particolare:

·        è modificata la distribuzione dell’organico dei magistrati nell’ambito delle corti di giustizia tributaria. In particolare, è stabilito che alle corti di primo grado sono assegnati 448 magistrati in luogo di 450 (-2) e, conseguentemente, alle corti di secondo grado sono assegnati 128 magistrati in luogo di 126 (+2) [comma 1, lettera a)];

·        si prevede lo svolgimento di un tirocinio formativo per i magistrati tributari nominati a seguito del superamento del concorso. La norma prevede anche che siano individuati i magistrati tributari affidatari presso i quali i magistrati tributari svolgono il tirocinio, [comma 1, lettera e)];

·        si demanda ad un regolamento del Consiglio di Presidenza della giustizia tributaria, la definizione dei criteri e delle modalità per garantire, con cadenza periodica, la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati, attraverso la frequenza di corsi di carattere teorico pratico da tenersi, previa convenzione, anche presso le università accreditate [comma 1, lettera f)];

·        si stabilisce che i magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari, già applicati presso la magistratura tributaria e che richiedono il  transito in via definitiva nei ruoli dei magistrati tributari continuano a percepire, a titolo di indennità, per ventiquattro mesi successivi alla data di immissione nelle funzioni di magistrato tributario, il compenso fisso mensile di cui all’articolo 13, comma 1, del decreto legislativo n. 545 del 1992 (si tratta del compenso fisso mensile spettante ai componenti delle commissioni tributarie), nella misura più elevata tra quello attribuito per la funzione già svolta in qualità di giudice tributario e quello corrispondente alla nuova funzione attribuita dopo il transito nella giurisdizione tributaria (comma 8);

·        per l’anno 2022, è incrementato di 25 il numero delle unità di personale non dirigenziale da assumere e inquadrare nell’Area funzionari, posizione economica F1. Sulla base dei dati presenti nella relazione tecnica allegata al testo originario del provvedimento tale norma comporta un ulteriore onere di 295.432,8 euro per il 2022 e di 1.181.731,19 euro a decorrere 2023 [comma 11, lettera b)];

·        per far fronte all’urgente necessità di attivare le procedure della riforma previste dal testo in esame e rafforzare l'autonoma gestione delle spese per il proprio funzionamento da parte del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, di cui all'articolo 29-bis del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, il fondo stanziato a tale scopo nel bilancio dello Stato è fissato in quattro milioni di euro, a decorrere dall'anno 2023. Considerato che l’attuale dotazione del Fondo è pari a 3,5 milioni di euro a decorrere dal 2023, la norma determina un ulteriore onere di 500.000 euro a decorrere dal 2023 (comma 14).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, utilizzando i dati presenti nella relazione tecnica allegata al disegno di legge originario, le ulteriori assunzioni disposte ai sensi delle modifiche apportate al comma 11, lettera b), determinano un onere di 295.432,8 euro per il 2022 e di 1.181.731,19 euro a decorrere 2023 [comma 11, lettera b)]. Inoltre il comma 14 dispone un incremento del Fondo funzionamento del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria di 500.000 euro a decorrere dal 2023. I nuovi oneri sopra descritti ammontano, pertanto a 295.433 euro per il 2022 e a 1.681.732 euro a decorrere dal 2023. Considerato che gli oneri quantificati dall’articolo 7 (disposizioni finanziarie) sono incrementati, rispetto a quanto previsto dal testo originario di 295.432,8 euro per il 2022, di 1.904.536 euro per il 2023, di 2.572.948 euro per il 2024, di 2.350.144 per il 2025 e di 1.681.732 euro a decorrere 2026, non sono immediatamente identificabili le norme che determinano la residua parte di oneri, ulteriori rispetto a quelli derivanti dai commi 11, lettera b) e 14, dell’articolo in esame, pari a 222.804 euro per il 2023, a 891.216 euro per il 2024 e a 668.412 euro per il 2025. Considerando peraltro lo sviluppo degli oneri dal 2023 al 2025, sembrerebbe dedursi che la norma che determina l’ulteriore spesa da sostenere dispieghi i suoi effetti per un arco temporale di 2 anni. A tal proposito, si rileva che la norma recata dal comma 8 dell’articolo in esame sembra recare effetti su tale periodo. Tanto premesso appare necessario che il Governo confermi la correttezza di tale ricostruzione e, in tal caso, espliciti i parametri sottostanti la quantificazione riferita ai predetti ulteriori oneri ai fini della verifica degli stessi.

Andrebbe inoltre chiarito a valere su quali risorse potranno essere stipulate le convenzioni necessarie per garantire la formazione continua e l'aggiornamento professionale dei magistrati previsti ai sensi del comma 1, lettera f). Infine, occorrerebbe chiarire se le attività poste a carico dei magistrati tributari affidatari dei magistrati in tirocinio possano essere esercitate senza incidere sullo svolgimento degli ordinari compiti spettanti ai detti magistrati affidatari.

 

ARTICOLO 2

Ulteriori effetti premiali per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale

La norma dispone che la prestazione di garanzia per la sospensione parziale dell'atto impugnato, prevista dal comma 5 dell’articolo 47 del d.lgs. n. 546 del 1992, sia esclusa per i contribuenti con "bollino di affidabilità fiscale".

In proposito si ricorda che il citato articolo 47 dispone che, nell’ambito dei procedimenti cautelari e conciliativi, il ricorrente, se dall'atto impugnato può derivargli un danno grave ed irreparabile, può chiedere alla commissione provinciale competente la sospensione dell'esecuzione dell'atto stesso con istanza motivata proposta nel ricorso o con atto separato notificata alle altre parti e depositato in segreteria sempre che siano osservate le disposizioni di cui all' art. 22. La sospensione può anche essere parziale e subordinata alla prestazione della garanzia di cui all'articolo 69, comma 2 del medesimo d.lgs. n. 546 del 1992.

A tal fine, i ricorrenti con “bollino di affidabilità fiscale” sono i contribuenti soggetti alla disciplina degli indici sintetici di affidabilità fiscale di cui all’articolo 9-bis del decreto-legge n. 50 del 2017 ai quali sia stato attribuito un punteggio di affidabilità pari ad almeno nove negli ultimi tre periodi d’imposta precedenti a quello di proposizione del ricorso per i quali tali punteggi siano disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, in materia di effetti premiali per i soggetti cui si applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale, non appare determinare effetti finanziari, sul punto appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 3

Misure per la definizione del contenzioso tributario pendente presso la Corte di cassazione

La norma dispone che sia istituita, presso la Corte di cassazione, una sezione civile incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie in materia tributaria. Il primo presidente adotta provvedimenti organizzativi adeguati al fine di stabilizzare gli orientamenti di legittimità e di agevolare la rapida definizione dei procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione in materia tributaria, favorendo l’acquisizione di una specifica competenza da parte dei magistrati assegnati alla suddetta sezione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo, che all’istituzione della sezione civile per la trattazione delle controversie in materia tributaria si provveda senza oneri per la finanza pubblica con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 4

Disposizioni in materia di processo tributario

Le norme modificano il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, che reca disposizioni sul processo tributario. Si segnalano, in particolare, le seguenti modifiche inserite nel corso dell’esame al Senato:

·        è integrato il testo dell’articolo 17-bis, che tratta del reclamo e della mediazione, per stabilire che in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata, la soccombenza di una delle parti, in accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporta, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. Tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione [comma 1, lettera d)];

·        attraverso una modifica apportata all’articolo 47 sono abbreviati i termini per la decisione in merito all’eventuale istanza sospensiva dell’atto impugnato [comma 1, lettera e)];

·        è riformulato l’articolo 16, comma 4 del decreto legge n. 119/2018 che disciplina la partecipazione a distanza alle udienze in camera di consiglio e in pubblica udienza relative ad un processo tributario. Le modifiche sono volte a facilitare il ricorso a tale forma di partecipazione alle udienze (comma 4).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 2, lettera d), prevede che, in caso di rigetto del reclamo o di mancato accoglimento della proposta di mediazione formulata, la soccombenza di una delle parti, conseguente all’accoglimento delle ragioni già espresse in sede di reclamo o mediazione, comporti, per la parte soccombente, la condanna al pagamento delle relative spese di giudizio. La medesima norma stabilisce che tale condanna può rilevare ai fini dell’eventuale responsabilità amministrativa del funzionario che ha immotivatamente rigettato il reclamo o non accolto la proposta di mediazione. In proposito si evidenzia il carattere ordinamentale e procedimentale delle disposizioni: appare peraltro opportuna una valutazione da parte del Governo riguardo all’eventualità che la procedura prefigurata possa determinare effetti di incentivazione all’accettazione della mediazione, con eventuale riduzione degli incassi attesi.

In merito all’incentivazione dello strumento delle udienze a distanza non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuno una conferma da parte del Governo, che l’amministrazione della giustizia tributaria disponga già delle attrezzature e competenze necessarie per garantire un maggiore ricorso allo svolgimento delle udienze secondo tali modalità.

 

ARTICOLO 5

Definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti innanzi alla Corte di cassazione

La norma reca una disciplina di definizione agevolata dei giudizi tributari pendenti dinanzi alla Corte di Cassazione. In particolare si prevede che nelle controversie tributarie, ad eccezione di quelle escluse dal comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti integralmente soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio e il valore delle quali sia non superiore a 100.000 euro, siano definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo, con decreto assunto ai sensi dell'articolo 391 del codice di procedura civile, previo pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia. Inoltre, le controversie tributarie, diverse da quelle di cui al comma 6, pendenti alla data del 15 luglio 2022 innanzi alla Corte di cassazione, per le quali l'Agenzia delle entrate risulti soccombente in tutto o in parte in uno dei gradi di merito e il valore delle quali sia non superiore a 50.000 euro, sono definite a domanda dei soggetti indicati al comma 3 del presente articolo previo pagamento di un importo pari al 20 per cento del valore della controversia.

Tale disciplina non si applica alle controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali dell’UE e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato (comma 6).

La definizione si perfeziona con la presentazione della domanda entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e con il pagamento degli importi dovuti. Qualora non ci siano importi da versare, la definizione si perfeziona con la sola presentazione della domanda. Ai fini della definizione delle controversie si tiene conto di eventuali versamenti già effettuati a qualsiasi titolo in pendenza di giudizio, fermo restando il rispetto delle percentuali sopra indicate. La definizione non dà comunque luogo alla restituzione delle somme già versate ancorché eccedenti rispetto a quanto dovuto per la definizione. Gli effetti della definizione perfezionata prevalgono su quelli delle eventuali pronunce giurisdizionali non passate in giudicato anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge. Qualora il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo, le controversie sono sospese fino alla scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione della disposizione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca una procedura di definizione agevolata relativa ai giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione. In proposito si rileva che l’adesione alla procedura in esame consente l’estinzione dei giudizi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione previo pagamento di quota parte (5 o 20 per cento) dell’importo oggetto della controversia al verificarsi di specifiche condizioni. Al fine di valutare gli effetti finanziari della misura in esame, appare quindi opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi informativi in merito alle previsioni di entrata iscritte nei tendenziali relative alle somme oggetto di definizione che si ritiene non verranno più riscosse e alle corrispondenti previsioni di incasso che si ritiene poter conseguire dall’applicazione della disposizione in esame.

 

ARTICOLO 8

Disposizioni transitorie e finali

Le norme dettano disposizioni transitorie e finali. Tra le modifiche introdotte dal Senato si segnalano le seguenti:

·        Si prevede un regime transitorio delle cessazioni dei giudici tributari fino al 1° gennaio 2026. La norma è emanata in considerazione del fatto che tali giudici, in base alla legislazione previgente, sarebbero dovuti cessare dall’incarico al compimento del settantacinquesimo anno di età mentre, in base alla nuova normativa dovrebbero cessare dall’incarico al compimento del settantesimo anno di età. Il regime transitorio prevede, secondo determinate scadenze, una progressiva riduzione dell’età per la cessazione dall’incarico. La norma consente, dunque, per alcuni anni, la permanenza in servizio oltre il nuovo limite di età ai giudici tributari che sono già in servizio e risultano già prossimi a tale nuovo limite (comma 1);

·        considerato il possibile transito di alcuni magistrati ordinari, amministrativi, contabili o militari nei nuovi ruoli dei magistrati tributari, sono indette le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. I magistrati eletti sono collocati fuori ruolo (comma 5);

·        si modifica l’articolo 2, del decreto legislativo n. 147/2015 che, nel testo vigente, consente alle imprese che intendono effettuare investimenti nel territorio dello Stato di ammontare non inferiore a venti milioni di euro di presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione. Le modifiche riducono il livello minimo dell’investimento richiesto per accedere all’interpello in questione a 15 milioni di euro (comma 6).

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla nuova scansione temporale della cessazione dal servizio dei giudici tributari prossimi ai settantacinque anni di età prevista dal comma 1, appare necessario che il Governo chiarisca se tale nuova scansione, che ha differito la cessazione dal servizio di alcune unità di personale, sia suscettibile di comportare maggiori oneri e in quale misura gli stessi siano stati considerati ai fini della determinazione degli oneri complessivi derivanti dal provvedimento e della loro copertura ai sensi dell’articolo 7: tale chiarimento appare necessario anche in considerazione del fatto che detto articolo fa riferimento anche all’utilizzo delle risorse previste a legislazione vigente che si rendono disponibili per la mancata riassunzione dei giudici tributari cessati.

Quanto alle norme recate dal comma 5, andrebbe confermato che le elezioni per la scelta della componente togata del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria possano essere svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Quanto alla previsione del collocamento fuori ruolo dei magistrati eletti nel Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, pur rilevando che la norma in esame ricalca quella vigente per gli eletti nel Consiglio superiore della magistratura, andrebbe chiarito se detto collocamento possa avere riflessi sull’efficienza amministrativa della giustizia tributaria, con conseguenti riflessi di carattere finanziario.

Con riferimento alle norme recate dal comma 6 - che prevedono l’ampliamento della possibilità per le imprese che intendono effettuare investimenti in Italia di presentare all'Agenzia delle entrate un'istanza di interpello in merito al trattamento fiscale del loro piano di investimento e delle eventuali operazioni straordinarie che si ipotizzano per la sua realizzazione - dovrebbe essere chiarito se l’Agenzia possa svolgere l’eventuale ulteriore carico di lavoro senza nuovi o maggiori oneri. Tale chiarimento appare opportuno considerato che la norma che prevede l’interpello indica precisi termini per l’elaborazione della risposta e dispone che qualora questa non pervenga al contribuente entro i termini previsti, si intende che l'Amministrazione finanziaria concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.

 

PROFILI DI COPERTURA FINANZIARIA

 

ARTICOLO 7

Copertura finanziaria

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 1 dell’articolo 7 provvede agli oneri crescenti complessivamente derivanti dal testo in esame - che vanno da euro 1.339.039 per l’anno 2022 fino a euro 137.239.319 a decorrere dall’anno 2049[1] - attraverso le seguenti, concorrenti modalità:

- tramite riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione[2];

- tramite riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[3];

- tramite riduzione del Fondo da ripartire per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, di cui all’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021[4];

- quanto alla parte residua, quantitativamente preponderante, a valere sulle risorse previste a legislazione vigente che si renderanno disponibili per effetto della mancata riassunzione dei giudici tributari del ruolo unico nazionale dei componenti delle Commissioni tributarie di cui all’articolo 4, comma 39-bis, della legge n. 183 del 2011, di cui si dispone - in forza dell’intervento di riforma recato dal presente disegno di legge - il progressivo esaurimento entro l’anno 2052[5].

Infine, il medesimo comma 1 dell’articolo 7 provvede alla compensazione degli effetti prodotti dal presente provvedimento, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 1.941.841 euro per l’anno 2023, a 1.433.769 euro per l’anno 2024, a 859.199 euro per l’anno 2025 e a 126.021 euro per l’anno 2026, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008[6].

Ciò posto, si rileva preliminarmente che la clausola di copertura finanziaria fornisce il dato aggregato degli oneri complessivamente derivanti dall’attuazione del presente provvedimento[7], senza richiamare le singole disposizioni da cui gli stessi discendono né corredare le medesime delle relative autorizzazioni o previsioni di spesa, ciò in maniera non conforme rispetto a quanto prescritto dall’articolo 17, comma 1, della legge n. 196 del 2009 in materia di contabilità pubblica. Su tale aspetto appare pertanto opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Ciò premesso, per quanto concerne le prime due modalità di copertura non si hanno osservazioni da formulare, in considerazione delle rassicurazioni fornite dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato circa la sussistenza - su entrambi i Fondi interessati - delle occorrenti disponibilità, libere da impegni eventualmente già assunti a valere sulle stesse[8].

Per quanto concerne la terza modalità di copertura, nel rammentare che la dotazione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021 risulta pari - con riferimento alle annualità incise - a 210 milioni di euro per il 2025 e a 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2026, pur in presenza di uno stanziamento che risulta congruo rispetto alla relativa esiguità degli oneri da fronteggiare, pari a 1.181.732 euro a decorrere dal 2025, appare comunque opportuno, anche in considerazione della natura permanente della spesa, acquisire una conferma da parte del Governo circa l’effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, assicurando altresì che dal loro utilizzo non derivi pregiudizio alla realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

Con riferimento alla quarta modalità di copertura, si osserva che le risorse a legislazione vigente di cui trattasi consistono - come indicato nella relazione tecnica - nelle somme iscritte, per un ammontare di 84,5 milioni di euro in ragione d’anno, sul capitolo 1269 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, destinate ai compensi per i componenti delle Commissioni tributarie inseriti nel citato ruolo unico ad esaurimento, circostanza quest’ultima che comporta la determinazione di risparmi di spesa ora finalizzati alla copertura di quota parte degli oneri recati dal presente provvedimento.

Ciò posto, sulla base dei dati esposti nelle apposite tabelle contenute nella medesima relazione tecnica, si prende atto dell’adeguatezza della copertura in commento, evidenziando peraltro come - a seguito di una specifica modifica apportata al testo durante l’esame presso il Senato - risulti ora esplicitata in norma anche l’entità dei citati risparmi di spesa, che nella precedente versione del testo medesimo era invece possibile ricavare - oltre che dalla relazione tecnica ad esso allegata - soltanto in via indiretta, per differenza tra l’importo della spesa complessiva originariamente indicata al comma 1 dell’articolo 3 e la parziale copertura della stessa operata mediante riduzione, rispettivamente, del Fondo per esigenze indifferibili e del Fondo per interventi strutturali di politica economica.

Con riferimento, infine, alla compensazione degli effetti prodotti dal presente provvedimento in termini di indebitamento netto e fabbisogno, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo circa l’effettiva sussistenza, per l’intero arco temporale interessato, delle risorse poste a carico del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali.

Il successivo comma 2 dell’articolo 7 autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 



[1] In particolare, i predetti oneri ammontano a 1.339.093 euro nel 2022, a 24.913.744 euro nel 2023, a 32.476.058 euro nel 2024, a 39.831.925 euro nel 2025, a 46.624.991 euro nel 2026, a 56.208.662 euro nel 2027, a 65.116.669 euro nel 2028, a 74.527.309 euro nel 2029, a 83.791.428 euro nel 2030, a 85.674.696 euro nel 2031, a 88.045.873 euro nel 2032, a 89.782.447 euro nel 2033, a 92.249.167 euro nel 2034, a 93.777.165 euro nel 2035, a 98.128.531 euro nel 2036, a 101.472.161 euro nel 2037, a 105.312.811 euro nel 2038, a 108.623.031 euro nel 2039, a 112.296.751 euro nel 2040, a 115.512.335 euro nel 2041, a 121.097.819 euro nel 2042, a 125.583.167 euro nel 2043, a 128.039.259 euro nel 2044, a 130.298.831 euro nel 2045, a 132.157.543 euro nel 2046, a 134.016.255 euro nel 2047, a 135.627.787 euro nel 2048 e a 137.239.319 euro a decorrere dal 2049.

[2] Gli oneri posti a carico del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, istituito dall’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 e iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono quantificati in 145.956 euro per l'anno 2026 e in 6,8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Si rammenta che, nel bilancio triennale 2022-2024, il Fondo presenta una dotazione di circa 176,4 milioni di euro per l’anno 2022, di circa 303 milioni di euro per l’anno 2023 e di circa 387,3 milioni di euro per l’anno 2024, oggetto di successive riduzioni per finalità di copertura da parte di provvedimenti legislativi adottati nel corrente anno.

[3] Gli oneri posti a carico del Fondo per interventi strutturali di politica economica, istituito dall’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 e iscritto sul capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono pari a 1.145.779 euro per l'anno 2024, a 2.741.947 euro per l'anno 2025, a 4.503.155 euro per l'anno 2026, a 3.429.627 euro per l'anno 2027, a 7.985.486 euro per l'anno 2028, a 15.363.755 euro per l'anno 2029, a 22.862.380 euro per l'anno 2030, a 22.672.219 euro per l'anno 2031, a 22.785.206 euro per l'anno 2032, a 22.304.648 euro per l'anno 2033, a euro 22.677.410 per l'anno 2034, a 21.988.276 euro per l'anno 2035, a 24.471.503 euro per l'anno 2036, a 25.618.530 euro per l'anno 2037, a 27.898.976 euro per l'anno 2038, a 29.710.579 euro per l'anno 2039, a 32.275.733 euro per l'anno 2040, a 34.731.744 euro per l'anno 2041, a 39.352.365 euro per l'anno 2042, a 43.262.901 euro per l'anno 2043, a 45.164.710 euro per l'anno 2044, a 46.993.173 euro per l'anno 2045, a 48.215.486 euro per l'anno 2046, a 49.540.444 euro per l'anno 2047, a 50.782.454 euro per l'anno 2048, a 52.250.283 euro per l'anno 2049, a 52.003.935 euro per l'anno 2050, a 51.880.761 euro per l'anno 2051, a 51.778.116 euro per l'anno 2052 e a 51.757.587 euro a decorrere dall'anno 2053.

[4] Gli oneri posti a carico del Fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, istituito dall’articolo 1, comma 607, della legge n. 234 del 2021 e iscritto sul capitolo 3059 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono pari a 1.181.732 euro a decorrere dal 2025.  Il Fondo reca una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023, di 225 milioni di euro per l'anno 2024, di 210 milioni di euro per l'anno 2025 e di 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, rideterminata in riduzione per effetto dell’articolo 17, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 36 del 2022.

[5] Gli importi imputati a tale modalità di copertura sono quantificati in 1.339.093 euro per l'anno 2022, 24.913.744 euro per l'anno 2023, 31.330.279 euro per l'anno 2024, 35.908.246 euro per l'anno 2025, 40.794.148 euro per l'anno 2026, 44.797.303 euro per l'anno 2027, 49.149.451 euro per l'anno 2028, 51.181.822 euro per l'anno 2029, 52.947.316 euro per l'anno 2030, 55.020.745 euro per l'anno 2031, 57.278.935 euro per l'anno 2032, 59.496.067 euro per l'anno 2033, 61.590.025 euro per l'anno 2034, 63.807.157 euro per l'anno 2035, 65.675.296 euro per l'anno 2036, 67.871.899 euro per l'anno 2037, 69.432.103 euro per l'anno 2038, 70.930.720 euro per l'anno 2039, 72.039.286 euro per l'anno 2040, 72.798.859 euro per l'anno 2041, 73.763.722 euro per l'anno 2042, 74.338.534 euro per l'anno 2043, 74.892.817 euro per l'anno 2044, 75.323.926 euro per l'anno 2045, 75.960.325 euro per l'anno 2046, 76.494.079 euro per l'anno 2047, 76.863.601 euro per l'anno 2048, 77.007.304 euro per l'anno 2049, 77.253.652 euro per l'anno 2050, 77.376.826 euro per l'anno 2051, 77.479.471 euro per l'anno 2052 e 77.500.000 euro a decorrere dall'anno 2053.

[6] Si ricorda che tale Fondo è iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di sola cassa.

[7] Si rammentano, in particolare, quelli relativi all’assunzione di magistrati tributari di ruolo e alle connesse spese per l’espletamento delle procedure concorsuali, all’assunzione di personale amministrativo nonché all’istituzione dell’Ufficio del massimario e dell’Ufficio ispettivo presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria.

[8] Si veda, al riguardo, la nota istruttoria depositata dal Governo presso la 5a Commissione bilancio del Senato nella seduta dello scorso 2 agosto.