Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo
Riferimenti: AC N.3625/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 29/06/2022
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3625

 

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

 

(Approvato dal Senato – A.S. 2318)

 

 

 

 

 

N. 460 – 29 giugno 2022

 

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

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( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

PREMESSA.. 3

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 4

ARTICOLO 1. 4

Modifiche all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175. 4

ARTICOLO 2. 5

Deleghe al Governo in materia di spettacolo.. 5

ARTICOLO 3. 12

Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo.. 12

ARTICOLO 4. 13

Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo.. 13

ARTICOLO 5. 14

Osservatorio dello spettacolo.. 14

ARTICOLO 6. 18

Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo.. 18

ARTICOLO 7. 19

Osservatori regionali dello spettacolo.. 19

ARTICOLO 8. 19

Portale INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo.. 19

ARTICOLO 9. 21

Istituzione del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo.. 21

ARTICOLO 10. 22

Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali 22

ARTICOLO 11. 23

Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali 23

ARTICOLO 12. 24

Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo.. 24

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3625

Titolo:

Delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

 

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatrici per le Commissioni di merito:

Carbonaro, per la VII Commissione;

Gribaudo, per la XI Commissione

Gruppi:

M5S

PD

Commissioni competenti:

VII (Cultura) e XI (Lavoro)

 

PREMESSA

 

Il provvedimento, già approvato con modificazioni dal Senato (AS 2318), conferisce al Governo una delega legislativa e reca altre disposizioni in materia di spettacolo.

Il provvedimento è collegato alla manovra di finanza pubblica.

È oggetto della presente Nota il testo approvato dal Senato in prima lettura e trasmesso alla Camera, al quale le Commissioni riunite VII Cultura e XI Lavoro non hanno introdotto emendamenti in sede referente.

Il disegno di legge reca all’articolo 2 una pluralità di deleghe legislative riguardanti:

·        il coordinamento e il riordino della legislazione in materia di spettacolo (comma 1);

·        disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (comma 4);

·        disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo (comma 5);

·        riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori a tempo determinato e dei lavoratori discontinui nel settore dello spettacolo (comma 6).

Le disposizioni di carattere finanziario, relative alle deleghe di cui ai commi 1, 4 e 5 dell’articolo 2 sono riportate al comma 8, che reca sia una clausola di invarianza finanziaria, sia il richiamo al meccanismo procedurale di cui all’articolo 17, comma 2, della legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità e finanza pubblica), che prevede la possibilità, per la complessità della materia trattata, di rinviare la quantificazione e la copertura degli oneri derivanti dall’attuazione delle deleghe al momento dell’adozione dei decreti legislativi attuativi.

Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge di contabilità pubblica, concernente la copertura finanziaria delle leggi in attuazione dell’articolo 81 della Costituzione, le leggi di delega comportanti oneri recano i mezzi di copertura necessari per l'adozione dei relativi decreti legislativi. Tuttavia nei casi in cui, in sede di conferimento della delega, per la complessità della materia trattata, non sia possibile procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi, la quantificazione degli stessi è effettuata al momento dell'adozione dei singoli decreti legislativi e i decreti legislativi dai quali derivano nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Con riferimento alla delega di cui all’articolo 2, comma 6, il successivo comma 7 dispone che alla sua attuazione si provveda nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità.

L’articolo 1 e gli articoli da 3 a 12 prevedono ulteriori disposizioni di diretta applicabilità in materia di spettacolo.

Il testo originario del disegno di legge è corredato di una relazione tecnica, che risulta tuttora parzialmente utilizzabile. Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Modifiche all'articolo 1 della legge 22 novembre 2017, n. 175

Le norme – introdotte dal Senato – modificano l’articolo 1 della L. 175/2017, che definisce i principi cui si ispira la Repubblica italiana nella promozione e nel sostegno dello spettacolo.

Le modifiche:

·         fanno riferimento anche alla Convenzione Unesco sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali, adottata a Parigi il 20 ottobre 2005;

·         prevedono la promozione e il sostegno dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo nella pluralità delle diverse modalità e forme espressive;

·         riconoscono il ruolo sociale dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

·         riconoscono la flessibilità, la mobilità e la discontinuità quali elementi propri delle professioni dello spettacolo, adeguando a tali condizioni le tutele per i lavoratori del settore;

·         riconoscono la specificità delle prestazioni di lavoro nel settore dello spettacolo, nonché la rilevanza dei periodi di preparazione e di prova, che costituiscono ore di lavoro a ogni effetto nella carriera dei lavoratori e dei professionisti dello spettacolo;

·         riconoscono le peculiarità del settore dello spettacolo, che comprende le attività aventi ad oggetto le opere, i prodotti, i beni e i servizi, indipendentemente dal loro carattere materiale o immateriale;

·         promuovono e sostengono lo spettacolo in tutte le sue forme quale strumento per preservare e arricchire l'identità culturale e il patrimonio spirituale della società.

Si evidenzia che per effetto di un rinvio contenuto all’articolo 2 del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia), nell’esercizio della delega ivi contenuta il Governo deve tenere conto altresì dei principi dell’articolo 1 della L. 175/2017, come sopra modificato.

 

Le norme – introdotte dal Senato – non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame intervengono su norme a carattere programmatico e di principio, non suscettibili di determinare effetti finanziari diretti.

Per quanto riguarda le considerazioni relative alla delega di cui al successivo articolo 2, si rimanda alla relativa scheda.

 

ARTICOLO 2

Deleghe al Governo in materia di spettacolo

Le norme – modificate dal Senato – delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il coordinamento e il riordino della legislazione in materia di spettacolo, mediante la redazione di un unico testo normativo denominato “Codice dello spettacolo” (comma 1).

L’oggetto della delega riguarda il coordinamento e il riordino delle attività di organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche e degli enti che operano nel settore musicale in fondazioni di diritto privato[1], nonché la riforma, la revisione e il riassetto della disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, delle rievocazioni e dei carnevali storici. La delega è conferita - tenuto conto dei princìpi di cui all’articolo 1 della L. 175/2017, come modificato dal precedente articolo 1 del provvedimento in esame (alla cui scheda si rinvia) - secondo i princìpi e i criteri direttivi di cui all’articolo 2, commi 2, esclusa la lettera b), numero 5), 3 e 4, della L. 175/2017 e secondo il procedimento e alle condizioni di cui al medesimo articolo 2, commi 5, 6 e 7. Pertanto, ai sensi del richiamato articolo 2, comma 6, della L. 175/2017, dai provvedimenti di attuazione della delega non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, in conformità all'articolo 17, comma 2, della L. 196/2009, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Il Governo è delegato ad adottare, ai sensi del comma 4, un decreto legislativo recante disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) riconoscimento delle specificità del lavoro e del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative nel settore dello spettacolo;

b) riconoscimento di un’indennità giornaliera, quale elemento distinto e aggiuntivo del compenso o della retribuzione, in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

c) previsione di specifiche tutele normative ed economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

d) previsione di tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica.

Inoltre, ai sensi del comma 5, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) determinazione di parametri retributivi diretti ad assicurare ai lavoratori autonomi la corresponsione di un equo compenso;

b) obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

Infine, ai sensi del comma 6, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo per il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità, quale indennità strutturale e permanente, in favore dei lavoratori che prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli, nonché dei lavoratori discontinui del settore dello spettacolo, individuati con decreto interministeriale. Il decreto legislativo è adottato nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) aggiornamento e definizione dei requisiti di accesso agli strumenti di sostegno, anche in ragione del carattere discontinuo delle prestazioni lavorative, fondati sul limite massimo annuo di reddito, limite minimo di prestazioni lavorative effettive e reddito derivante in misura prevalente dalle prestazioni lavorative rese nel settore dello spettacolo;

b) determinazione dei criteri di calcolo dell’indennità giornaliera e del numero massimo di giornate indennizzabili, nel limite delle risorse di cui al successivo comma 7;

c) incompatibilità con eventuali sostegni, indennità e assicurazioni già esistenti;

d) individuazione di misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni;

e) determinazione degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, nonché di un contributo di solidarietà a carico dei soli lavoratori che percepiscono retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo per la sola quota di retribuzioni o compensi eccedente il predetto massimale. Ai relativi oneri si provvede, a decorrere dall’anno 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo – SET, di cui all’articolo 1, comma 352, della L. 234/2021, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità (commi 6 e 7).

L’articolo 1, comma 352, della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo, denominato «Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET», con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.

Fatto salvo quanto previsto dal comma 7, dall’attuazione delle deleghe di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, essi sono adottati solo successivamente o contestualmente alla data di entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della L. 196/2009 (comma 8).

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma, relativamente alla delega di cui al comma 1, che la stessa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a disporre una delega per il riordino normativo in materia di spettacolo, secondo il procedimento e alle condizioni di cui all’articolo 2, commi 5, 6 e 7, della L. 175/2017.

Al riguardo, il comma 8 dell’articolo ora in esame prevede espressamente che dal decreto o dai decreti legislativi di cui al presente articolo non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi siano emanati solo successivamente o contestualmente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

Per quanto attiene al comma 6, circa le misure dirette a favorire percorsi di formazione e di aggiornamento per i percettori dei sostegni, considerata la natura e la prevedibile entità di tale impegno, l’amministrazione – tramite gli enti accreditati a tale scopo – è in grado di provvedervi ricorrendo alle risorse finanziarie, strumentali e umane già disponibili a legislazione vigente. In ogni caso, eventuali oneri potranno comunque trovare copertura mediante i meccanismi contributivi di cui alla lettera d).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, al comma 8, sia una clausola di invarianza finanziaria – con la quale si prevede la non onerosità del provvedimento - sia l’esplicito richiamo all’articolo 17, comma 2, della L. 196/2009, che subordina l’emanazione dei decreti legislativi, i cui eventuali maggiori oneri non siano compensati al suo interno, alla successiva o contestuale entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie. Tale disposizione non attiene alla delega di cui ai commi 6 e 7, relativa al riordino e alla revisione degli ammortizzatori e delle indennità e per l’introduzione di un’indennità di discontinuità, in favore dei lavoratori che prestino la propria attività artistica o tecnica a tempo determinato, per la quale è prevista un’autonoma copertura nell’ambito di un limite di spesa a decorrere dall’esercizio 2023.

Ciò premesso, pur tenendo conto della complessità dell’intervento oggetto della delega e del connesso rinvio della quantificazione e copertura dei relativi oneri al momento dell’adozione dei provvedimenti da emanare nell’esercizio della delega, appare comunque opportuno evidenziare alcuni profili potenzialmente onerosi inerenti i principi e criteri relativi alle deleghe di cui ai commi da 1 a 5.

Rispetto a tali criteri sarebbe infatti opportuno acquisire, ove disponibili, elementi di informazione dal Governo per una valutazione, anche di massima, circa i potenziali effetti finanziari derivanti dall’esercizio delle suddette deleghe e le risorse eventualmente già identificate per farvi fronte. Si fa riferimento, in particolare:

·        relativamente al comma 1 (coordinamento e il riordino della legislazione in materia di spettacolo):

·        alla promozione della diffusione delle produzioni italiane ed europee dello spettacolo e delle opere di giovani artisti e compositori emergenti [articolo 2, comma 2, lettera b), numero 4 della L. 175/2017];

·        alla promozione tra le giovani generazioni della cultura e delle pratiche dello spettacolo [articolo 2, comma 2, lettera b), numero 6 della L. 175/2017];

·        promozione dell'integrazione e dell'inclusione, attraverso attività formative [articolo 2, comma 2, lettera b), numero 7 della L. 175/2017],

·        alla promozione e diffusione della cultura lirica [articolo 2, comma 3, lettera d)];

·        all’estensione delle misure di sostegno alle attività musicali popolari contemporanee [articolo 2, comma 4, lettera f), numero 2 della L. 175/2017];

·        alla promozione delle attività di danza [articolo 2, comma 4, lettera g), numero 1 della L. 175/2017];

·        al sostegno alla diffusione dello spettacolo italiano all'estero e all'internazionalizzazione delle produzioni di giovani artisti italiani, nonché degli spettacoli di musica popolare contemporanea [articolo 2, comma 4, lettere n) ed o) della L. 175/2017];

·        relativamente al comma 4 (disposizioni in materia di contratti di lavoro nel settore dello spettacolo):

·        all’indennità giornaliera in caso di obbligo per il lavoratore di assicurare la propria disponibilità su chiamata o di garantire una prestazione esclusiva;

·        alle specifiche tutele economiche per i casi di contratto di lavoro intermittente o di prestazione occasionale di lavoro;

·        alle tutele specifiche per l’attività preparatoria e strumentale all’evento o all’esibizione artistica;

·        relativamente al comma 5 (disposizioni in materia di equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo): all’ obbligo per le amministrazioni pubbliche di retribuire ogni prestazione di lavoro autonomo nello spettacolo derivante da bandi o procedure selettive.

Per quanto riguarda la delega di cui ai commi 6 e 7, relativa alla revisione degli strumenti di integrazione al reddito per i lavoratori a tempo determinato e discontinui dello spettacolo, gli interventi che saranno introdotti con il decreto attuativo sono coperti nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo, di cui all’articolo 1, comma 352, della L. 234/2021, incrementate da quelle derivanti dal contributo di cui alla lettera e) del comma 6 nonché dalla revisione e dal riordino degli ammortizzatori sociali e delle indennità. In proposito, rilevando che le norme non indicano l’importo del suddetto limite, si osserva che il provvedimento di attuazione, oltre a quantificare il livello degli oneri derivanti dalla revisione degli ammortizzatori sociali in esame e le risorse disponibili sul Fondo sopra menzionato, dovrà specificare le entrate connesse al contributo richiesto ai datori di lavoro e a specifiche categorie di lavoratori, nonché un meccanismo in grado di salvaguardare la coerenza tra contribuzioni e prestazioni. Sul punto appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione dal Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 7 dell’articolo 2 prevede che agli oneri derivanti dall’esercizio della delega conferita ai sensi del precedente comma 6, concernente il riordino e la revisione degli ammortizzatori e delle indennità nonché l’introduzione di un’indennità di discontinuità in favore dei lavoratori del settore dello spettacolo a tempo determinato o discontinui, si provvede, a decorrere dal 2023, nel limite massimo delle risorse iscritte sul Fondo per il sostegno economico temporaneo ai lavoratori dello spettacolo (cap. 1920 dello stato di previsione del Ministero della cultura), istituito dall’articolo 1, comma 352, della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio per il 2022), con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2022. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare utile acquisire una conferma da parte del Governo - che le suddette risorse risultassero sostanzialmente già finalizzate all’attuazione degli interventi oggetto della delega in commento, come sembrerebbe del resto potersi desumere dal tenore letterale della norma istitutiva del citato Fondo, che appunto prevedeva l’adozione di un apposito provvedimento normativo volto all’introduzione nel nostro ordinamento di un sostegno economico temporaneo in favore delle predette categorie di soggetti. Si rileva inoltre che, come previsto dallo stesso comma 7, alle risorse stanziate dal Fondo medesimo potranno aggiungersi quelle derivanti dal contributo a carico di datori di lavoro e lavoratori che percepiscano retribuzioni o compensi superiori al massimale contributivo per gli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, di cui al principio e criterio direttivo della lettera e) del comma 2 dell’articolo 2. In proposito, appare opportuno acquisire un chiarimento da parte del Governo in ordine alle concrete modalità di acquisizione e assegnazione delle risorse in parola, in particolare se le stesse siano destinate - come potrebbe intendersi dal tenore letterale della disposizione - a confluire nella dotazione del predetto Fondo.   

Il successivo comma 8 dispone invece che - fatto salvo quanto dianzi evidenziato con riferimento al comma 7 - dall’attuazione delle deleghe di cui al medesimo articolo 2[2] non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; in tale quadro, in medesimo comma 8 prevede che, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al loro interno, i medesimi decreti legislativi saranno emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie, in conformità a quanto previsto dall’articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 3

Registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo

Le norme, modificate dal Senato, istituiscono presso il Ministero della cultura il registro nazionale dei lavoratori[3] operanti nel settore dello spettacolo, articolato in sezioni secondo le varie categorie professionali (comma 1).

Con decreto del Ministro della cultura sono stabiliti i requisiti e definite le modalità per l'iscrizione nel registro (comma 2). Il registro è pubblicato nel sito web istituzionale del Ministero della cultura (comma 3).

L'iscrizione al registro non costituisce condizione per l'esercizio delle attività professionali (comma 4).

Al registro possono attingere le istituzioni scolastiche pubbliche per individuare professionisti incaricati di realizzare attività extracurriculari deliberate di competenti organi collegiali e inserite nell’ambito del Piano triennale dell’offerta formativa[4] (comma 5).

Infine, si prevede che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione del presente articolo senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 6).

 

La relazione tecnica, riferita al testo iniziale, afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, limitandosi a prevedere l’istituzione di un registro dei lavoratori operanti nel settore dello spettacolo, con funzione ricognitiva, da pubblicare nel sito internet istituzionale del Ministero della cultura.

Inoltre, il comma 6 precisa l’invarianza di oneri e dispone che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Secondo la RT, infine, le risorse già impegnate nella gestione dell’Osservatorio dello spettacolo (pari in media allo 0,14887694% del FUS ripartibile, ovvero a 519.531,17 euro, per l’anno 2021, Centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, capitolo 1390) potranno assicurare anche la tenuta del registro.

Nel corso dell’esame parlamentare in prima lettura al Senato, il Governo ha precisato[5] che il personale assegnato all’Osservatorio curerà, fra le altre cose, anche il registro in parola. Si è rappresentato, quindi, che le risorse destinate annualmente al sostegno del suddetto Osservatorio sono determinate dal Ministro della cultura, sentito il Consiglio superiore dello spettacolo, e che tali risorse, in ragione delle funzioni attribuite, potranno essere implementate rispetto all’attuale dotazione finanziaria del capitolo: i capitoli del Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) vengono infatti alimentati successivamente al riparto annuale da parte del Ministro (che avviene di solito a febbraio) nonché con apposito e successivo decreto di variazione delle risorse sui capitoli di spesa. A tale proposito, viene riportato che, in ragione dell’incremento pari a 20 milioni di euro disposto dalla legge di bilancio 2022, la dotazione complessiva del FUS per l’anno 2022 è pari a 420 milioni, mentre nel 2021 era invece pari a 400 milioni e nel 2019 a 348 milioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione in esame è assistita da una clausola di invarianza finanziaria al comma 6 e, anche in considerazione dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dal Governo in prima lettura, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 4

Professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo

Le norme – introdotte dal Senato - riconoscono e disciplinano la professione di agente o rappresentante per lo spettacolo dal vivo, quale attività di rappresentanza di artisti e di produzione di spettacoli (commi 1 e 2).

L'agente rappresenta gli artisti, gli esecutori e gli interpreti, nei confronti di terzi, allo scopo di:

a) promuovere, trattare e definire i programmi delle prestazioni, i luoghi, le date e le clausole contrattuali;

b) sottoscrivere i contratti che regolano le prestazioni in nome e per conto dell'artista;

c) prestare consulenza ai propri mandanti per gli adempimenti di legge, anche di natura previdenziale e assistenziale, relativi o conseguenti al contratto di prestazione artistica;

d) ricevere le comunicazioni che riguardano le prestazioni artistiche dei propri mandanti e provvedere a quanto necessario alla gestione degli affari inerenti all'attività professionale dell'artista;

e) organizzare la programmazione e la distribuzione di eventi nell'interesse dell'artista.

L'attività di agente è incompatibile con quella di direttore, direttore artistico, sovrintendente o consulente artistico, anche a titolo gratuito, di un ente destinatario di finanziamenti pubblici superiori a euro 100.000 (comma 3).

Viene infine istituito presso il Ministero della cultura il registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo, pubblicato nel sito istituzionale del suddetto Ministero (comma 4).

 

Le norme – introdotte al Senato – non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni di cui al comma 4 non quantificano gli oneri derivanti dall’istituzione e dalla gestione del registro nazionale degli agenti o rappresentanti per lo spettacolo dal vivo. In assenza di relazione tecnica, non sussistono inoltre indicazioni riguardo a risorse eventualmente già disponibili per farvi fronte. In proposito, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a determinare gli effetti per la finanza pubblica, nonché a determinare le relative modalità di copertura. Non si formulano osservazioni circa le restanti disposizioni, stante il loro carattere ordinamentale.

 

ARTICOLO 5

Osservatorio dello spettacolo

Normativa vigente. L’articolo 5 della legge n. 163/1985[6] ha istituito, nell'ambito dell'ufficio studi e programmazione del Ministero del turismo e dello spettacolo, l'Osservatorio dello spettacolo.

Compiti dell’organismo sono quelli della raccolta e dell’aggiornamento di dati e notizie sull'andamento dello spettacolo, l’acquisizione degli elementi di conoscenza sulla spesa annua complessiva destinata al sostegno e all’incentivazione dello spettacolo e l’elaborazione di documenti di raccolta e analisi di tali dati e notizie, per individuare le linee di tendenza dello spettacolo. A tali fini, il Ministro del turismo e dello spettacolo può avvalersi, con appositi incarichi e convenzioni, nel numero complessivo di dieci in ciascun anno, della collaborazione di esperti e di enti pubblici e privati.

Le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni sopra descritte, fanno carico al Fondo unico per lo spettacolo.

 

Le norme, modificate dal Senato, ribadiscono l’istituzione dell’Osservatorio dello spettacolo presso il Ministero della Cultura (comma 1).

Nel proprio sito istituzionale l’organismo istituito provvede alla raccolta e all’aggiornamento di dati e notizie sull'andamento delle attività di spettacolo, sulla spesa annua complessiva destinata al sostegno e alla incentivazione dello spettacolo, così come le informazioni sulle condizioni di lavoro, mobilità, disoccupazione, previdenza e assistenza, anche sanitaria, dei lavoratori e i professionisti dello spettacolo nonché delle imprese operanti nel settore, ed infine le informazioni sulle procedure per l'organizzazione e lo svolgimento degli spettacoli, in Italia e all'estero, nonché quelle riguardanti il mercato del lavoro del settore (comma 2).

L'Osservatorio elabora documenti di raccolta e analisi di tali dati coordinandosi con le attività degli osservatori regionali istituiti a tali fini (comma 3).

L'Osservatorio provvede alla realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono “tutti i sistemi informativi esistenti” (comma 4).

Presso l'Osservatorio viene istituita una Commissione tecnica che provvede alla tenuta del registro nazionale dei professionisti operanti nel settore dello spettacolo; ai componenti della Commissione tecnica non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 5).

La composizione e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono definite con uno o più decreti del Ministro della cultura (comma 6).

Inoltre, si prevede che l'Osservatorio (comma 7):

§  possa avvalersi di esperti nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell'amministrazione, e stipulare convenzioni di collaborazione con enti pubblici e privati;

§  possa stipulare convenzioni con le università, ai fini dello svolgimento di tirocini formativi curriculari rivolti a studenti iscritti a corsi di laurea o post-laurea; si precisa che nello svolgimento dei tirocini, gli studenti non devono in alcun modo essere impiegati in sostituzione di posizioni professionali.

Le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio, nonché per gli incarichi agli esperti e le collaborazioni di cui al comma 7, sono a carico del Fondo di cui all'articolo 1, della legge n. 163/1985 (comma 8).

La norma fa riferimento al Fondo unico per lo spettacolo istituito, nello stato di previsione del Ministero del turismo e dello spettacolo, per il sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché per la promozione ed il sostegno di manifestazioni ed iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

Infine, viene abrogato l'articolo 5 della legge n. 163/1985 sulle attività dell’Osservatorio sopra descritto, che rimane comunque in vigore fino alla data di entrata in funzione dell'Osservatorio disciplinato dalla norma in esame (comma 9).

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, prevedendo l’integrazione dei compiti dell’Osservatorio dello spettacolo istituito dall’articolo 5 della legge n. 163/1985, nonché la possibilità per lo stesso di stipulare convenzioni con le Università al fine di ospitare tirocini formativi.

Sul comma 2 conferma l’invarianza di oneri e che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione dell’articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ossia quelle a valere sul Fondo unico dello spettacolo di cui all’articolo 1 della legge n. 163/1985 previste annualmente per il funzionamento, la dotazione dei mezzi e degli strumenti dell’Osservatorio dello spettacolo (pari in media allo 0,14887694% del FUS ripartibile, ovvero a 519.531,17 euro per l’anno 2021, Centro di responsabilità 8 – Direzione generale Spettacolo dello stato di previsione del Ministero della cultura, capitolo 1390), secondo quanto previsto dall’articolo 5 della medesima legge.

Nel corso dell’esame parlamentare in prima lettura al Senato, il Governo ha evidenziato che la disposizione reca una mera specificazione di funzioni di carattere generale già declinate all'articolo 5, comma 1, della legge n. 163/1985; inoltre, per quanto riguarda le risorse destinate all'Osservatorio dello spettacolo per l'anno 2022, si conferma la capacità di fronteggiare l’implementazione delle nuove funzioni e attività da parte dell’Osservatorio con le risorse già a disposizione.

SI evidenzia come nello stato di previsione del Ministero della cultura (legge di bilancio per il 2022) per le spese per il funzionamento, per la dotazione dei mezzi e degli strumenti dell'osservatorio dello spettacolo, nonché per l'affidamento di incarichi e la stipula di convenzioni il capitolo 1390 prevede 246.477 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne il riassetto dei compiti dell’Osservatorio (commi 2 e 3) non si hanno osservazioni da formulare in ragione di quanto chiarito dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura. Allo stesso modo, non si formulano osservazioni sulla Commissione tecnica per i cui componenti non sono previsti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 5).

Nella disposizione in esame taluni elementi hanno invece carattere potenzialmente oneroso, come la realizzazione del Sistema informativo nazionale dello spettacolo, al quale concorrono tutti i sistemi informativi esistenti (comma 4), nonché la possibilità che l’Osservatorio si avvalga di un massimo di 10 esperti e stipuli convenzioni con le università, ai fini dello svolgimento di tirocini formativi curriculari (comma 7): tali oneri, al pari di tutti quelli per lo svolgimento dei compiti dell’Osservatorio, vengono mantenuti a carico del Fondo unico per lo spettacolo (comma 8), come già previsto a legislazione vigente.

Andrebbero quindi acquisiti dati informativi che consentano di verificare il fabbisogno effettivo per l’esercizio delle attività sopra indicate nonché la congruità delle risorse allo stesso destinate nell’ambito del FUS, senza pregiudizio di altre finalità di spesa già previste a normativa vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 8 dell’articolo 5 pone a carico del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163, le spese per lo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo, istituito presso il Ministero della cultura dal precedente comma 1 del medesimo articolo 5, nonché le spese per gli incarichi agli esperti di cui esso potrà avvalersi - nel numero massimo di dieci per un compenso annuo complessivo pari ad euro 7.000 pro capite, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione - e per le convenzioni relative alla collaborazione con enti pubblici e privati, che lo stesso Osservatorio potrà stipulare ai sensi del comma 7.

In proposito, si segnala preliminarmente che la disposizione in commento, stante la sua formulazione, non reca una quantificazione degli oneri che ne deriverebbero[7] e sembrerebbe pertanto configurarsi alla stregua di una clausola di invarianza finanziaria. Ciò premesso, si rammenta che il Fondo a carico del quale sono poste le suddette spese - la cui dotazione complessiva per l’anno 2022 è pari a circa 420 milioni di euro - è ripartito tra una pluralità di capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura[8]. In tale quadro, appare opportuno che il Governo chiarisca se debba ancora ritenersi valido il richiamo alle risorse di cui al capitolo 1390 dello stato di previsione del Ministero della cultura[9], contenuto nella relazione tecnica al disegno di legge del Governo con riferimento alla disposizione sull’Osservatorio dello spettacolo, nella stesura precedente le diverse modifiche apportate durante l’esame presso il Senato, ovvero a quale ulteriore quota del Fondo stesso debba eventualmente farsi riferimento a fronte delle predette modifiche.

 

ARTICOLO 6

Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo

Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, del quale fanno parte l'Osservatorio dello spettacolo e gli osservatori regionali dello spettacolo (comma 1).

Con decreto del Ministro della cultura sono definite le modalità di coordinamento e di indirizzo dell'Osservatorio dello spettacolo nell'ambito del Sistema nazionale e, in particolare, le modalità operative per lo svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali, per il monitoraggio delle attività dello spettacolo e il funzionamento del sistema nazionale (comma 2). Il Ministro della cultura trasmette al Presidente del Consiglio dei ministri, alle Camere e alla Conferenza Stato-regioni una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente dal Sistema nazionale (comma 3).

Infine, si prevede che all'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

 

Le norme – introdotte dal Senato – non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce il Sistema nazionale a rete degli osservatori dello spettacolo, ne demanda la disciplina di funzionamento a un successivo decreto ministeriale, individua talune delle sue funzioni (svolgimento di attività a supporto degli osservatori regionali o in collaborazione con essi, monitoraggio delle attività dello spettacolo, raccolta e analisi dei dati ecc.) e dispone una clausola di invarianza. In proposito, andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare l’assunzione che il Sistema a rete possa svolgere le proprie funzioni nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente; ciò anche tenuto conto che le concrete modalità di funzionamento, incluse eventuali dotazioni materiali o attività di supporto da parte di strutture pubbliche, sono rimesse a una successiva fonte di rango secondario: pertanto, per effetto di tale rinvio, non risulta di fatto possibile sottoporre a verifica, in sede parlamentare, l’invarianza finanziaria oggetto dell’apposita clausola riportata nel testo dell’articolo in esame.

 

ARTICOLO 7

Osservatori regionali dello spettacolo

La norma, introdotta dal Senato, prevede che le regioni concorrano all'attuazione dei princìpi generali di cui all'articolo 1 della legge n. 175/2017[10], quali principi fondamentali ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, relativi alla legislazione concorrente.

In particolare, le Regioni, sulla base di accordi sanciti in sede di Conferenza Stato-regioni:

- promuovono l'istituzione di osservatori regionali dello spettacolo per lo scambio di dati e di informazioni sulle attività dello spettacolo dal vivo;

- verificano l'efficacia dell'intervento pubblico nel territorio rispetto ai risultati conseguiti;

- promuovono e sostengono, attraverso gli osservatori regionali dello spettacolo direttamente o in concorso con lo Stato, le attività dello spettacolo dal vivo.

 

Le norme – introdotte dal Senato – non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se gli adempimenti che la norma pone in capo alle Regioni comportino nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 8

Portale INPS e servizi per i lavoratori dello spettacolo

Le norme prevedono che l’INPS, tramite il proprio portale, attivi specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, al fine di agevolare l’accesso alle prestazioni e ai servizi telematici, inclusa la consultazione dell’estratto conto contributivo, anche con riferimento alle attività svolte all’estero (comma 1).

Con disposizioni inserite durante l’esame al Senato, si prevede altresì che tra i servizi di informazione e comunicazione, l’INPS, tramite il proprio portale, attivi, in forma telematica, un canale di accesso dedicato denominato "Sportello unico per lo spettacolo" anche al fine di semplificare l'accesso al certificato di agibilità da parte dei soggetti, enti pubblici o privati, imprese, o associazioni, che non hanno come scopo istituzionale, sociale o quale attività principale la produzione, l'organizzazione e la diffusione di spettacoli o attività pedagogica collegata al mondo dello spettacolo e che si avvalgono delle prestazioni di lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del D. Lgs. 182/1997 (soggetti che prestano a tempo determinato attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli).

Ai relativi oneri, pari a 250.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1 della L. 163/1985 (Fondo unico per lo spettacolo) (comma 2).

 

La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che per l’attuazione della disposizione, l’INPS ha stimato un costo per infrastrutture informatiche pari a 250 mila euro annui, a decorrere dall’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la RT non fornisce dati ed elementi di valutazione volti a verificare la stima dei maggiori oneri per l’INPS derivanti dalla necessità, prevista dalle norme in esame, di garantire sul proprio portale servizi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, tra cui quelli previsti dal comma 2, introdotto dal Senato, e inerente un ulteriore specifico canale di accesso. Peraltro, si rileva che la suddetta stima prevede un identico onere sia per l’annualità di partenza, sia per quelle successive, non diversificando quindi gli oneri iniziali relativi all’implementazione del portale (presumibilmente limitati al primo anno) da quelli relativi all’alimentazione a regime dei servizi e alla manutenzione. Sul punto appare necessario acquisire gli elementi posti alla base della quantificazione.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 3 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dall’attivazione - tramite il portale INPS - di specifici servizi di informazione e comunicazione in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari a 250.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo di cui all’articolo 1 della legge n. 163 del 1985, il cui stanziamento - come in precedenza detto - è ripartito tra una pluralità di capitoli dello stato di previsione del Ministero della cultura[11]. In proposito si segnala che, come riportato nella relazione tecnica al disegno di legge in esame, oggetto di riduzione è il capitolo di bilancio 6622 (denominato “Quota del fondo unico per lo spettacolo da erogare per il sovvenzionamento delle attività musicali in Italia e all'estero”)[12] e, più in particolare, il suo piano gestionale n. 4, che reca una dotazione di 34,5 milioni di euro in ragione d’anno. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare giacché, come emerge da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul predetto piano gestionale risulta effettivamente accantonato l’importo alla cui copertura si provvede ai sensi della disposizione in commento. Si rammenta peraltro che il Governo, come evidenziato nel parere espresso dalla 5a Commissione bilancio del Senato nella seduta del 9 febbraio scorso, durante l’esame presso l’altro ramo del Parlamento ha già avuto modo di assicurare che dall’attuazione della disposizione in esame non deriva pregiudizio alla realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle disponibilità del citato piano gestionale n. 4.

 

ARTICOLO 9

Istituzione del Tavolo permanente per il settore dello spettacolo

Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono presso il Ministero della cultura il Tavolo permanente per lo spettacolo, con lo scopo di favorire un dialogo fra gli operatori, per individuare e risolvere le evenienze critiche del settore (comma 1).

Il Tavolo persegue gli obiettivi della elaborazione di proposte riguardanti i contratti di lavoro, del monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni previdenziali e assicurative dei lavoratori del settore dello spettacolo, nonché del monitoraggio e dell'elaborazione di proposte per il riconoscimento delle nuove professioni nel settore (comma 2).

Con decreto del Ministro della cultura sono determinate la composizione e le modalità di funzionamento del Tavolo, ai cui componenti non spettano compensi, indennità, rimborsi di spese o gettoni di presenza comunque denominati (comma 3).

Il Tavolo, presieduto dal Ministro della cultura, è composto da rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero della cultura, da rappresentanti dell'INPS e da rappresentanti delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative (comma 4).

Infine, dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

 

Le norme – introdotte dal Senato – non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva come la disposizione in esame è assistita da una clausola di invarianza finanziaria, cui si aggiunge la consueta clausola di esclusione degli emolumenti. In proposito andrebbero acquisiti elementi informativi volti a verificare l’effettiva possibilità di dar seguito alle funzioni attribuite al costituendo Tavolo permanente per lo spettacolo nel limite delle sole risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 10

Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali

Normativa vigente. L’articolo 6, comma 15, del DL 536/1987 prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 1986, per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS, i contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale ed i contributi e le prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità sono calcolati su un importo massimo della retribuzione giornaliera pari a euro 100.

 

Le norme – introdotte dal Senato - modificano l’articolo 6, comma 15, del DL 536/1987, incrementando da 100 a 120 euro l’importo massimo della retribuzione giornaliera posta a base per il calcolo dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e per le prestazioni relative alle indennità economiche di malattia e maternità.

Ai relativi oneri, indicati in misura pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della cultura.

 

Le norme - introdotte dal Senato - non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni incrementano l’importo massimo della retribuzione giornaliera posta a base per il calcolo dei contributi per le prestazioni del Servizio sanitario nazionale e per le prestazioni relative alle indennità economiche di malattia e maternità, determinando quindi maggiori oneri in capo agli enti previdenziali interessati e al SSN. In proposito, appare necessario acquisire i dati e le ipotesi (quali la platea interessata dalle norme e il differenziale di incremento delle prestazioni) sottostanti la stima degli oneri indicata dal testo ai fini della verifica della stessa. Inoltre, la clausola finanziaria configura gli oneri medesimi come tetto di spesa (“pari a”): andrebbero dunque acquisiti chiarimenti circa i meccanismi di monitoraggio e salvaguardia volti al rispetto dei limiti dello stanziamento, nonché circa l’effettiva possibilità di configurare come tetto di spesa oneri che afferiscono a prestazioni che in diversi casi non risultano comprimibili sulla base delle disponibilità di risorse.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 2 dell’articolo 10 provvede agli oneri derivanti dall’incremento dell’importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali in favore degli iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, pari a 0,9 milioni di euro per l’anno 2022 e a 1,8 milioni di euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2022-2024, di competenza del Ministero della cultura. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità, nel presupposto - sul quale appare comunque necessario acquisire una conferma da parte del Governo - che, pur in assenza di un’espressa previsione in tal senso nel testo, il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

ARTICOLO 11

Tirocini formativi e di orientamento per giovani diplomati presso istituti professionali

La norma, introdotta dal Senato, prevede la possibilità per le regioni di attivare di tirocini formativi e di orientamento, anche mediante la stipula di convenzioni con gli operatori del settore della moda e dello spettacolo, per giovani che abbiano conseguito il diploma di istruzione secondaria superiore presso gli istituti professionali con indirizzo servizi culturali e spettacolo.

Al riguardo si applicano le linee guida di cui all'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 1, comma 721, della legge n. 234/2021[13].

Nella norma qui richiamata si fa riferimento a un accordo tra Governo e regioni, in sede di Conferenza Stato-regioni, che definisce le linee-guida condivise in materia di tirocini diversi da quelli curriculari, sulla base di specifici criteri, tra i quali, si prevedono:

§   la revisione della disciplina, secondo criteri che ne circoscrivano l'applicazione in favore dl soggetti con difficoltà di inclusione sociale;

§   il riconoscimento di una congrua indennità di partecipazione, la fissazione di una durata massima comprensiva di eventuali rinnovi, e limiti numerici di tirocini attivabili in relazione alle dimensioni d'impresa;

§   la definizione di livelli essenziali della formazione nonché di forme e modalità di contingentamento per vincolare l'attivazione di nuovi tirocini all'assunzione di una quota minima di tirocinanti al termine del periodo di tirocinio;

§   la previsione di azioni e interventi volti a prevenire e contrastare un uso distorto dell'istituto.

 

Le norme – introdotte dal Senato – non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere facoltativo di quanto previsto nella norma, cui dunque le regioni potranno dare seguito, al sussistere delle relative disponibilità economiche, nel quadro dei vigenti vincoli di bilancio.

 

ARTICOLO 12

Disposizioni concernenti il Fondo unico per lo spettacolo

Le norme – introdotte al Senato – prevedono che i decreti del Ministro della cultura di riparto dei contributi a valere sul Fondo Unico per lo Spettacolo tengano conto del criterio integrativo riguardante la promozione dell’equilibrio di genere e del criterio integrativo riguardante il riconoscimento di una premialità per le istituzioni che impiegano, nelle rappresentazioni liriche, giovani talenti italiani in misura pari ad almeno il 75 per cento degli artisti scritturati.

 

Le norme, introdotte al Senato, non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le disposizioni in esame riconoscono un criterio di premialità nell’ambito dei contributi erogati a valere sul Fondo unico per lo spettacolo di contributi, che opera nel limite delle disponibilità, incidendo dunque sulla selezione dei soggetti beneficiari e non sul totale delle risorse da riconoscere.

 



[1] Di cui al D. Lgs. 367/1996 e alla L. 310/2003.

[2] Si tratta, in particolare, delle deleghe relative ai seguenti oggetti: coordinamento e riordino delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di attività, organizzazione e gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche, nonché riforma, revisione e riassetto della vigente disciplina nei settori del teatro, della musica, della danza, degli spettacoli viaggianti, delle attività circensi, dei carnevali storici e delle rievocazioni storiche, mediante la redazione di un unico testo normativo (comma 2); contratti di lavoro nel settore dello spettacolo (comma 4); equo compenso per i lavoratori autonomi dello spettacolo, ivi compresi gli agenti e i rappresentanti dello spettacolo dal vivo (comma 5).

[3] di cui all'articolo 3, primo comma, del D.lgs. del Capo provvisorio dello Stato n. 708/1947

[4] di cui all’articolo 3 del D.P.R. n. 275/1999

[5] Cfr. Resoconto V Commissione del Senato, del 9 febbraio 2022.

[6] Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo.

[7] In ciò ricalcando il dettato dell’articolo 5, terzo comma, della legge n. 163 del 1985 (recante “Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo”), già concernente l’istituzione dell’Osservatorio dello spettacolo, laddove si prevedeva che “le spese per la dotazione di mezzi e di strumenti necessari allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché per le collaborazioni di cui al comma precedente, fanno carico al Fondo di cui all'articolo 1 della presente legge”.

[8] In base alla norma istitutiva, infatti, il Fondo in parola è destinato ad assicurare sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché a promuovere manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

[9] Tale capitolo, denominato “Spese per il funzionamento, per la dotazione dei mezzi e degli strumenti dell'Osservatorio dello spettacolo, nonché per l'affidamento di incarichi e la stipula di convenzioni”, presenta una dotazione di 246.477 euro in ragione d’anno.

[10] Disposizioni in materia di spettacolo e deleghe al Governo per il riordino della materia. I principi indicati all’articolo 1 della legge n. 175 fanno riferimento alla promozione e al sostegno dello spettacolo, al riconoscimento del suo valore formativo ed educativo non ché alla sua utilità sociale e sono stati integrati con le previsioni dell’articolo 1 dell’atto ora in esame, alla cui scheda si rinvia.

[11] In base alla norma istitutiva, infatti, il Fondo in parola è destinato ad assicurare sostegno finanziario ad enti, istituzioni, associazioni, organismi ed imprese operanti nei settori delle attività cinematografiche, musicali, di danza, teatrali, circensi e dello spettacolo viaggiante, nonché a promuovere manifestazioni e iniziative di carattere e rilevanza nazionali da svolgere in Italia o all'estero.

[12] Come indicato nel decreto di ripartizione in capitoli del bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2022-2024, la dotazione del capitolo 6622 ammonta a circa 107 milioni di euro per ciascuno degli anni ricompresi nel periodo considerato.

[13] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.