Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 50/2022: Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina
Riferimenti: AC N.3614/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 07/06/2022
Organi della Camera: V Bilancio

INDICE

PREMESSA.. 5

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA E DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO.. 5

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 14

Articolo 1 (Bonus sociale energia elettrica e gas). 14

Articolo 2 (Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale). 16

Articolo 3 (Credito d’imposta per gli autotrasportatori). 19

Articolo 4 (Estensione al primo trimestre 2022 del credito di imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale). 21

Articolo 5 (Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)  23

Articolo 6 (Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili) 28

Articolo 7 (Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili). 29

Articolo 8 (Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo). 30

Articolo 9 (Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili). 31

Articolo 10 (Disposizioni in materia di VIA). 33

Articolo 11 (Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di “asset” esistenti). 35

Articolo 12 (Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili). 36

Articolo 13 (Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo del 2025). 37

Articoli 14 e 57, comma 3  (Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici). 39

Articolo 15 (Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato). 42

Articolo 16 (Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle PMI). 45

Articolo 17 (Garanzie concesse da SACE spa a condizioni di mercato). 46

Articolo 18 (Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina) 48

Articolo 19 (Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura). 49

Articolo 20 (Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici) 50

Articolo 21 (Maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)  52

Articolo 22 (Credito d’imposta formazione 4.0). 54

Articolo 23 (Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche). 56

Articolo 24 (Rifinanziamento del Fondo IPCEI). 58

Articolo 25 (Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri)  61

Articolo 26  (Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori). 63

Articolo 27  (Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori). 72

Articolo 28  (Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese). 73

Articolo 29 (Misure a favore delle imprese esportatrici). 75

Articolo 30  (Semplificazioni procedurali in materia di investimenti). 77

Articolo 31  (Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti). 78

Articolo 32  (Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti). 79

Articolo 33 (Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi). 82

Articolo 34 (Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza). 83

Articolo 35 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico) 86

Articolo 36 (Servizi di trasporlo pubblico locale). 89

Articolo 37 (Misure in materia di locazione). 90

Articolo 38 (Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza legale). 91

Articolo 39 (Disposizioni in materia di sport). 93

Articolo 40 (Misure straordinarie in favore di regioni ed enti locali). 94

Articolo 41 (Contributo province e città metropolitane per flessione imposta di trascrizione e responsabilità civile auto). 95

Articolo 42 (Sostegno obiettivi PNRR nelle grandi città). 96

Articolo 43, commi da 1 a 8 (Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane). 97

Articolo 43, commi 9 e 10 (Funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard). 99

Articolo 43, comma 11 (Termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani). 101

Articolo 44 (Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea). 101

Articolo 45  (Misure per l’attività di emergenza all’estero). 105

Articolo 46 (Valutazione degli apprendimenti e svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini). 106

Articolo 47 (Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina). 109

Articolo 48 (Contributo dei Fondi strutturali europei all’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa). 115

Articolo 49 (Disposizioni in materia di spesa pubblica). 117

Articolo 50 (Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 e disposizioni in materia di aiuti di Stato). 120

Articolo 51, commi da 1 a 4 (Disposizioni in materia di pubblica amministrazione - Ministero delle cultura). 123

Articolo 51, comma 5 (Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – proroga validità graduatorie concorsuali). 127

Articolo 51, comma 6 (Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – Sedi della Scuola superiore della magistratura). 127

Articolo 51, comma 7 (Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – avvalimento di Sogei S.p.A. da parte del CSM). 128

Articolo 51, commi 8, lett. a), b), c), d), h), i) e l) e comma 11 [Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – Comando operativo di vertice interforze (COVI)]. 129

Articolo 51, comma 8, lett. e) e f) (Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – modifiche al Codice dell’ordinamento militare). 131

Articolo 51, comma 8, lett. g) (Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – attribuzioni del Vice Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri). 132

Articolo 51, comma 9 (Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – differimento di termini amministrativi). 133

Articolo 51, comma 10 [Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)]. 133

Articolo 52 (Misure in materia di società pubbliche). 134

Articolo 55 (Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette) 137

Articolo 56 e articolo 58, comma 4, lettere f) e g) (Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione). 139

Articolo 58, comma 3 (Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento). 144

Articolo 58, comma 4 (Copertura finanziaria) 147

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3614

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Ubaldo Pagano, per la V Commissione;

Cattaneo, per la VI Commissione

Gruppi:

PD

FI

Commissioni competenti:

V (Bilancio) e VI (Finanze)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, assegnato in sede referente alle Commissioni V e VI, dispone la conversione del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

 

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA E DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO

 

Nella tavola seguente (Tab. 1) sono riepilogati sinteticamente gli effetti finanziari del DL n. 50/2022.

La parte superiore della tabella fornisce il quadro “Risorse e Impieghi”, ovvero il totale delle risorse (A), reperite mediante misure di maggiore entrata o minore spesa, e il totale dei relativi impieghi (B), per interventi di minore entrata o maggiore spesa.

 

1.      Effetti sui saldi di finanza pubblica e utilizzo del ricorso a maggiore indebitamento

 

Essendo le risorse reperite inferiori agli impieghi disposti, gli effetti netti del provvedimento per la finanza pubblica risultano peggiorativi per tutti i saldi considerati e per l’intero arco di previsione, come risulta dalla parte inferiore della tabella (C).

Sono altresì evidenziati gli effetti netti del provvedimento sul totale delle entrate e delle spese, nonché sui relativi aggregati principali (entrate tributarie e altre entrate, spese correnti e in conto capitale).

 

A fronte del saldo negativo del provvedimento in esame, è previsto l’utilizzo del ricorso all’indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022, come evidenziato in calce alla tabella (D).

Si ricorda che il maggior indebitamento utilizzato con il provvedimento in esame è stato autorizzato con le risoluzioni parlamentari approvate in esito all’esame della Relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, annessa al Documento di economia e finanza 2022.

 

Si ricorda che le risorse reperite mediante il maggior indebitamento autorizzato lo scorso aprile sono già state oggetto di parziale utilizzo a copertura del DL 21/2022 (c. d. “Decreto Ucraina”, in cui è confluito il DL 38/2022, per il quale si rinvia al relativo Dossier di verifica delle quantificazioni[1]). Per memoria, nella tabella successiva (Tab. 2) si riporta quindi, esclusivamente in termini di competenza economica (saldo di indebitamento netto), l’ammontare complessivo dello spazio di indebitamento autorizzato dal Parlamento, su un arco di tempo che va dal 2022 al 2032, nonché il relativo utilizzo, pressoché integrale, a compensazione del saldo negativo del citato DL 21/2022 nonché del DL 50/2022 attualmente in esame.

In calce alla tabella è evidenziato il limitato importo residuo dello spazio autorizzato non ancora utilizzato, che – in termini di indebitamento netto - oscilla tra i 3 e i 4 milioni annui nel periodo compreso tra il 2022 e il 2025 e tra i 6 e i 9 milioni nel periodo compreso tra il 2026 e il 2032.


Tab. 1 - DL 50/2022 - Risorse e impieghi – Effetti netti sui saldi e su entrate e spese – Utilizzo indebitamento netto autorizzato

(milioni di euro)

Fonte: elaborazione su dati del prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del DL 50/2022 (AC 3609).

(*) Segno meno = effetti peggiorativi sui saldi di finanza pubblica.


 

Tab. 2 - Spazi di indebitamento netto autorizzati con la Relazione al Parlamento e relativi utilizzi

Segno meno = peggioramento del saldo dell’indebitamento netto                                                                                                                                     (milioni di euro)

Fonte: Elaborazione su informazioni riportate nella Relazione al Parlamento annessa al DEF 2022, nelle disposizioni di copertura dei decreti-legge nn. 38/2022 e 50/2022 e nei relativi allegati 3.

 

 


I dati riportati nella tabella 1 evidenziano che la parte maggioritaria degli effetti del provvedimento in esame, sia sul lato delle risorse che su quello degli impieghi, ha natura temporanea.

Una delle principali finalità del provvedimento è infatti quella di sostenere nell’immediato le imprese, i lavoratori, le famiglie, gli enti territoriali e le altre amministrazioni pubbliche, a fronte dei costi addizionali dovuti ai rialzi dei prezzi di approvvigionamento energetico, nonché a fronte delle ripercussioni economiche negative per le imprese italiane dovute alla crisi bellica in Ucraina.

Di seguito si descrivono brevemente le principali misure, sul lato degli impieghi e su quello delle risorse, al fine di fornire un quadro di insieme sotto il profilo finanziario, con particolare riferimento agli effetti scontati sul saldo di competenza economica (indebitamento netto), rinviando alle rispettive schede di analisi per una puntuale descrizione dei relativi effetti su tutti i saldi di finanza pubblica, nonché per la verifica dei relativi procedimenti di quantificazione.

 

2.      Principali impieghi e risorse

 

Dato il breve orizzonte temporaneo delle principali finalità del provvedimento, cui si è già accennato, gli impieghi includono numerosi interventi a carattere temporaneo di maggiore spesa corrente, tra cui:

·        i crediti d’imposta, volti a sovvenzionare le imprese a fronte dei maggiori costi energetici sostenuti (come gli articoli 2, comma 3, 3 e 4);

·        le indennità una tantum per i lavoratori, i pensionati e i cittadini, i sostegni alle spese di trasporto e a quelle per l’accesso alle abitazioni in locazione (come gli articoli da 31 a 37);

·        le misure a sostegno del maggior fabbisogno finanziario degli enti territoriali conseguente all’aumento dei prezzi delle fonti energetiche, al fine di consentire la continuità dei servizi erogati (articolo 40), o di sostenere gli enti in situazioni di riequilibrio o dissesto finanziario (articolo 43, comma 1);

·        infine le misure volte a garantire l’accoglienza dei profughi provenienti dall’Ucraina (articolo 44, comma 3).

Ne consegue un ammontare di maggiori spese correnti per il 2022, pari a 12,3 mld, cui fanno seguito maggiori spese correnti di importo assai più contenuto per gli anni seguenti (circa 1,8 mld annui), dovute principalmente al reintegro di capitoli di spesa precedentemente utilizzati a fini di copertura (art. 58, comma 1) e alla maggiore spesa per interessi conseguente all’utilizzo di spazi di indebitamento netto (art. 58, comma 3).

 

Anche sul fronte delle maggiori spese in conto capitale si riscontrano esigenze di carattere temporaneo legate alle citate emergenze, tra cui, in particolare:

·        alcuni crediti d’imposta alle imprese, sempre connessi agli incrementi del costo degli approvvigionamenti energetici, ma afferenti a spese di parte capitale (articolo 2, commi 1 e 2);

·        gli interventi a fondo perduto in favore delle imprese danneggiate dalla crisi Ucraina, nonché il rafforzamento delle garanzie a sostegno della liquidità delle PMI agricole e della pesca (come gli articoli da 18 a 20);

·        l’esigenza di far fronte al maggiore fabbisogno finanziario delle stazioni appaltanti riferibile a contratti in essere, dovuto alla revisione dei prezzi dei materiali da costruzione (come l’articolo 26, comma 5, lettere a) e b)).

 

Peraltro, molti interventi di spesa in conto capitale hanno un’ottica di medio periodo (come, ad esempio: il rifinanziamento del Fondo IPCEI, di cui all’articolo 24, comma 1; l’istituzione di un fondo in favore delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 26, comma 7; il reintegro di capitoli di conto capitale precedentemente utilizzati per finalità di copertura, di cui all’articolo 58, comma 1), per cui il declino nel tempo dell’importo delle maggiori spese in conto capitale appare meno repentino di quello delle spese correnti, prevedendo un picco di maggiore spesa nel 2022, pari a 4,2 mld, che declina gradualmente negli anni successivi a 3,5 mld nel 2023, 2,1 mld nel 2024 e 1,7 mld nel 2025.

 

Sul fronte delle minori entrate, gli impieghi disposti dal provvedimento risultano limitati, essenzialmente, a misure di proroga del 110 per cento, per fattispecie circoscritte (articolo 14).

 

Sul lato delle risorse, al di là di alcune misure di importo contenuto, le principali fonti di copertura del provvedimento riguardano:

-         per quanto attiene alle minori spese correnti, l’abrogazione del Fondo per l’autotrasporto a fronte dei maggiori oneri per il prezzo dei carburanti, dotato di 500 mln per il 2022, pressoché interamente utilizzati a copertura della concessione di crediti d’imposta al medesimo settore. È inoltre utilizzato, per un importo pari a 242 mln nel 2023, il Fondo per interventi strutturali di politica economica;

-         per quanto attiene alle minori spese in conto capitale, la riduzione delle dotazioni del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), per un importo pari, in termini di indebitamento netto, a 6 mld complessivi nel periodo 2022-2026. In dettaglio, si prevede la riduzione della programmazione 2014-2020 per un miliardo annuo nel triennio 2022-2024 e per 1,5 mld nel 2025, nonché la riduzione della programmazione 2021-2027 di 1,5 mld nel 2026[2];

-         per quanto attiene alle maggiori entrate, l’aumento del contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del petrolio, di cui all’articolo 37 del DL n. 21/2022, aumento in relazione al quale è previsto un maggior gettito di circa 6,5 mld nel 2022 (che si aggiunge ai circa 4 mld già quantificati con riferimento al testo iniziale del citato articolo 37).

 

3.      Profili complessivi di finanza pubblica e collegamento con il PNRR

 

Rinviando alle schede di analisi per una più approfondita disamina dei profili di quantificazione riferiti alle singole misure, si evidenziano i seguenti aspetti di carattere generale, inerenti ai profili complessivi di finanza pubblica del provvedimento nonché alle interrelazioni con il PNRR.

 

Riflessi sul saldo strutturale

Con riferimento al contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, del gas e del petrolio – di cui all’articolo 55 del decreto-legge in esame, che aumenta l’importo del contributo già previsto dall’articolo 1-bis del DL 21/2022 (articolo in cui è confluito il DL 38/2022) – fermo restando l’effetto migliorativo sul saldo di indebitamento netto nominale ascrivibile alla misura, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo riguardo ai relativi riflessi sul saldo strutturale.

Si ricorda in proposito che il Documento di economia e finanza per il 2022[3] includeva il contributo straordinario in questione tra le misure di entrata una tantum, non computando quindi il relativo importo a miglioramento del saldo strutturale. Ove la classificazione contabile del DEF 2022 fosse confermata, l’aumento del contributo disposto dal provvedimento in esame – aumento non considerato tra le una tantum nell’ambito delle previsioni programmatiche del DEF 2022 – sarebbe suscettibile di determinare – a parità di altre condizioni - effetti peggiorativo del saldo strutturale 2022 di 0,34 punti di PIL[4] rispetto al percorso verso l’obiettivo di medio termine autorizzato con le risoluzioni parlamentari di approvazione della Relazione annessa al DEF 2022.

Tuttavia, confrontando i citati dati sulle una tantum del DEF 2022 con le corrispondenti voci della banca dati AMECO della Commissione europea[5], sembra desumersi che, in sede europea, il contributo straordinario in questione, benché di natura temporanea, non sia stato classificato quale misura “una tantum[6], non comportando quindi effetti peggiorativi sul saldo strutturale rispetto all’indebitamento netto nominale.

A tale proposito, si ricorda inoltre che le recenti Comunicazioni della Commissione europea RepowerEU dell’8 marzo e del 18 maggio considerano espressamente la possibilità, per gli Stati membri, di utilizzare misure temporanee di carattere fiscale sui proventi straordinari delle imprese operanti nel settore energetico a copertura di spese di breve periodo volte a calmierare i prezzi di approvvigionamento energetico e a sostenere imprese e famiglie a fronte dell’aumento dei costi.

Ove l’esclusione del contributo in esame dal novero delle una tantum debba quindi ritenersi confermata, ne conseguirebbe, per un verso, che l’aumento di 6,5 miliardi del contributo disposto dal provvedimento in esame non determinerebbe effetti peggiorativi sul saldo strutturale per il 2022 rispetto al corrispondente valore del saldo nominale, e, per altro verso, che, rispetto a quanto indicato nel DEF e nell’annessa Relazione al Parlamento, la misura del medesimo saldo strutturale dovrebbe registrare un miglioramento, per un importo pari al gettito inizialmente ascritto a tale contributo, pari a circa 4 miliardi, (corrispondenti a 0,2 punti di PIL).

Sul punto appare quindi necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Si ricorda che tale profilo non rileva peraltro in via immediata ai fini delle procedure di sorveglianza europee, stante l’attuale vigenza della clausola derogatoria generale, né appare influire sulle procedure interne per il ricorso a maggiore indebitamento, in relazione alle quali i saldi sono da intendere quali valori massimi.

Riguardo infine alle richieste di chiarimento relative a talune componenti incluse nella base imponibile del predetto contributo ed agli specifici effetti di gettito alle stesse riconducibili, si rinvia alla scheda relativa all’articolo 55.

Definanziamento del Fondo sviluppo e coesione e riflessi sul criterio di addizionalità delle risorse per il PNRR

Si ricorda, in via preliminare, che, nel definire il quadro delle risorse del PNRR presentato dall’Italia alla Commissione europea nell’aprile 2021, il Governo ha disposto che le stesse includessero una quota del FSC, pari a 15,5 miliardi, anticipata per le finalità del Piano.

Successivamente, con il DL 59/2021, anche a seguito di indirizzi espressi dalle Commissioni parlamentari, volti a garantire il principio di addizionalità delle risorse del PNRR per il Mezzogiorno[7], il Governo ha disposto il rifinanziamento del FSC per l’importo di 15,5 miliardi, sebbene con una proiezione temporale di spesa differita nel tempo rispetto al profilo di utilizzo della quota di FSC assorbita dal PNRR.

Si ricorda inoltre che la predetta quota FSC di 15,5 miliardi concorre a determinare l’importo complessivo di circa 183 miliardi di spesa addizionale del PNRR, in base al quale il capitolo 4 dello stesso Piano valuta l’impatto macroeconomico della spesa per il PNRR.

In tale contesto, nel rinviare a quanto osservato nelle schede riferite agli articoli 56 e 58 del provvedimento in esame, andrebbe chiarito se la riduzione degli stanziamenti riguardanti FSC (per complessivi 6 miliardi nel periodo 2022-2026, in termini di indebitamento netto, computati a riduzione dei tre saldi di finanza pubblica, di cui 1,5 miliardi relativi alla programmazione 2021-2027), possa incidere sul carattere addizionale della quota del FSC inclusa nel PNRR e sul conseguente impatto macroeconomico, come configurato dal medesimo Piano, nonché sul carattere addizionale della quota di spese del PNRR destinata al Mezzogiorno; ciò anche al fine di escludere eventuali successive esigenze di rifinanziamento del medesimo Fondo per le esigenze in esame.

Più in dettaglio, si ricorda che, in termini di indebitamento netto, la riduzione per 6 miliardi riguarda, per 4,5 miliardi la programmazione 2014-2020, con eventuale utilizzo (in caso di insufficienza) degli stanziamenti sulla nuova programmazione 2021-2027, e per 1,5 miliardi per il 2026 riguarda esclusivamente la nuova programmazione 2021-2027.

 

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

Articolo 1
(Bonus sociale energia elettrica e gas)

Normativa vigente. La disciplina dei bonus sociali è contenuta nell'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), il quale ha affidato ad un decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per l’energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati.

Il D.M. 29 dicembre 2016 “Riforma del bonus elettrico” - adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014 - all’articolo 1, comma 1, dispone che, dal 1° gennaio 2017, il valore della compensazione sia rideterminato dall'ARERA in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell'utente medio domestico, al lordo delle imposte, dell'ordine del 30%. Lo sconto sulla bolletta del gas è pari al 15%. Ai sensi del comma 3, dal 1° gennaio 2017 il valore ISEE è aggiornato e posto pari a 8.107,5 euro. Successivamente, con cadenza triennale l'Autorità aggiorna il valore ISEE. Da ultimo, la Deliberazione ARERA 3 dicembre 2019, n. 499/2019/R/com, ha elevato a 8.265 euro il valore soglia dell’ISEE per l’accesso al bonus sociale in oggetto.

Inoltre, per far fronte al caro energia, integrazioni ai bonus per il settore elettrico e del gas sono state autorizzate sia per il IV trimestre 2021, per il I trimestre 2022 e per il II trimestre 2022, rispettivamente dal decreto-legge n. 130/2021, dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 178/2021) e dal decreto-legge n. 17/2022.

L’articolo 6 del decreto-legge n. 21/2022 estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l’energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell’ISEE per l’accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione.

 

Le norme dispongono che per il terzo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute[8] e la compensazione per la fornitura di gas naturale[9], riconosciute sulla base del valore ISEE di cui all’articolo 6 del decreto-legge n. 21/2022, sono rideterminate dall'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) con delibera da adottare entro il 30 giugno 2022, nel limite delle risorse disponibili nel bilancio della Cassa per i servizi energetici e ambientali per l'anno 2022 (comma 1).

Inoltre la disposizione reca una norma interpretativa dell’articolo 6 del decreto legge n. 21/2022. In particolare si prevede che ai fini delle dichiarazioni ISEE l’articolo 6 del decreto-legge n. 21/2022, si interpreta nel senso che in caso di ottenimento di attestazione ISEE che permette l'applicazione dei bonus sociali elettricità e gas, l’eventuale intervenuto pagamento, nell'anno in corso ma in data antecedente all’ottenimento dell'attestazione, di somme eccedenti a quelle dovute sulla base dell'applicazione del bonus, è oggetto di automatica compensazione da effettuare nelle bollette immediatamente successive, ovvero qualora questa non sia possibile, di automatico rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022. Nel caso in cui il pagamento non sia stato ancora effettuato, l'importo è rideterminato (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica con riferimento al comma 2 afferma che la norma è diretta a chiarire i possibili dubbi inerenti agli effetti della presentazione della dichiarazione ISEE in data successiva a quella dell'entrata in vigore della stessa e dell'emissione delle bollette di luce e gas. Come precisato dall’ARERA, i bonus sociali elettrico, gas e acqua per disagio economico sono riconosciuti automaticamente agli aventi diritto senza la necessità per questi ultimi di presentare domanda, come avveniva negli anni precedenti.

La RT chiarisce che tutti i cittadini/nuclei familiari che presentano annualmente una Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per l'accesso ad una prestazione sociale agevolata e che risultano in condizione di disagio economico sono automaticamente ammessi al procedimento per il riconoscimento dell'agevolazione dei bonus sociali. Per attivare il procedimento di riconoscimento automatico dei bonus sociali agli aventi diritto, dunque, è necessario e sufficiente presentare la DSU ogni anno e ottenere un'attestazione di ISEE entro la soglia di accesso ai bonus. In ragione del fatto che il valore della dichiarazione ISEE è annuale, la disposizione in esame prevede conseguentemente che le eventuali maggiori somme liquidate nelle bollette emanate nell'anno e che devono essere oggetto di ricalcolo sulla base dell'applicazione del bonus, sono oggetto di compensazione nelle bollette immediatamente successive ovvero, qualora la compensazione non sia possibile, di automatico rimborso e compensazione da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 2 (norma interpretativa dell’articolo 6 del decreto legge n. 21/2022), si evidenzia che la norma appare diretta, come spiegato dalla RT, a consentire l’accesso al beneficio ai soggetti che, pur avendo diritto al bonus, hanno ottenuto tardivamente l’attestazione ISEE: a tal fine viene consentita l’automatica compensazione delle somme versate in eccedenza da effettuare nelle bollette immediatamente successive ovvero, qualora questa non sia possibile, l’automatico rimborso da effettuarsi entro il 31 dicembre 2022.

In proposito si ricorda che l’articolo 6 del decreto-legge n. 21/2022 estende la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l’energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell’ISEE per l’accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione e valuta oneri per 102,8 milioni di euro per l’anno 2022. La RT, riferita al citato articolo 6, non fornisce i dati e gli elementi relativi alla quantificazione, ma si limita ad indicare gli oneri complessivi per classe di ISEE interessata dall’estensione. Inoltre, la norma citata non configura gli oneri come tetto di spesa bensì come “spesa valutata” e la misura del bonus, in quanto prorogata, resta commisurata a ciascun beneficiario e non delimitata allo stanziamento disposto. Inoltre, l’onere stimato dalla RT è riferito al solo II trimestre 2022. In proposito, si evidenzia che la Nota del Governo, depositata nel corso dell’esame al Senato, precisa che a partire “dal terzo trimestre del 2022 il bonus potrà essere riconosciuto secondo gli ordinari meccanismi”.

In proposito, alla luce degli elementi sopra riportati, forniti nel corso dell’esame del decreto legge n. 21 del 2022, e della relazione tecnica allegata allo stesso provvedimento che riferiva l’onere di cui all’articolo 6 al solo secondo trimestre 2022, andrebbe chiarito a valere su quali risorse debba essere finanziato i l meccanismo previsto dalla norma in esame che prevede l’automatica compensazione o rimborso entro il 31 dicembre 2022.

In particolare, andrebbe chiarito se si ritiene sufficiente a tali fini lo stanziamento di 102,8 milioni già previsto dal citato art. 6 ovvero se la predetta compensazione debba avvenire secondo i consueti meccanismi di rimodulazione delle tariffe all’utenza, stanti gli elementi forniti nel corso dell’esame parlamentare del DL 21/2022.

 

Articolo 2
(Incremento dei crediti d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale)

La norma incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia elettrica e di gas naturale. In particolare, si prevede:

-         con riferimento al credito di imposta riconosciuto alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, previsto dall’articolo 4 del DL n. 21 del 2022, l’incremento della misura del credito d’imposta dal 20 al 25 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore dei mercati energetici (GME), abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell'anno 2019;

-         con riferimento al credito d’imposta riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore), previsto dall’articolo 5 del decreto legge n. 17 del 2022 e rideterminato dall’articolo 5 del DL n. 21 del 2022, l’incremento della misura del credito d’imposta dal 20 al 25 per cento della quota della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici;

-         con riferimento al credito d’imposta riconosciuto alle imprese con connessioni alla rete elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore), previsto dall’articolo 3 del DL n. 21 del 2022, l’incremento della misura del credito d’imposta dal 12 al 15 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

Rideterminazione dal 20% al 25% del credito di imposta a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale

59,5

 

 

 

59,5

 

 

 

59,5

 

 

 

Rideterminazione dal 20 al 25% del credito di imposta a favore delle imprese gasivore

235,2

 

 

 

235,2

 

 

 

235,2

 

 

 

Maggiori spese correnti

Rideterminazione dal 12 al 15% del credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022

215,9

 

 

 

215,9

 

 

 

215,9

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla disposizione:

-         per il comma 1, si tiene conto della relazione tecnica all'articolo 4, comma 1, del DL 21/2022 che stima in 1,189 miliardi di euro la spesa complessiva per l'acquisto di gas naturale, nel secondo trimestre dell'anno, da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del DL n. 17 del 2022. Applicando alla predetta spesa la percentuale incrementale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 59,45 milioni di euro;

-         per il comma 2, si tiene conto della relazione tecnica all'articolo 5, comma 2 del DL 21/2022 che stima in circa 4,7 miliardi di euro la spesa complessiva per l'acquisto di gas naturale, nel secondo trimestre dell'anno, da parte delle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all'articolo 5 del decreto-legge 1 ° marzo 2022 n. 17. Applicando alla predetta spesa la percentuale incrementale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 235,24 milioni di euro;

-         per il comma 3 si tiene conto della relazione tecnica all'articolo 3, comma 1, del DL 21/2022 che stima in circa 7,1963 miliardi di euro la spesa complessiva delle imprese dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, per l'acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre del 2022. Applicando alla predetta spesa la percentuale incrementale del 3 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l'anno 2022, pari a 215,89 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione degli oneri ascritti alle disposizioni in esame è effettuata utilizzando la medesima stima riferita ai precedenti interventi normativi (articoli 3, 4 e 5 del DL n. 21 del 2022). Si rileva pertanto che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base delle suddette stime.

Tuttavia, così come rilevato con riferimento alla quantificazione effettuata in occasione dei precedenti interventi normativi, si evidenzia che:

-         per quanto riguarda i dati di consumo di gas naturale, la relazione tecnica riferita agli articoli 4, comma 1, e 5, comma 2, del Dl n. 21 del 2022 utilizza ai fini della stima i dati ricavati dalla relazione annuale dell’ARERA - Stato dei servizi 2020. Tenuto conto che, così come affermato dalla stessa Arera nella citata relazione, il 2020 è stato un anno caratterizzato da un crollo dei consumi di energia determinato dalla recessione provocata dalla pandemia, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell’utilizzo di tale dato;

-         con riferimento al credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica, la relazione tecnica riferita all’articolo 3 del DL n. 21 del 2022 non fornisce informazioni in merito ai dati utilizzati ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma in relazione alla spesa complessiva a carico delle imprese per i consumi di energia elettrica, nel secondo trimestre 2022, indicata in misura pari a 7,963 miliardi di euro. In particolare, non sono indicati i criteri di valutazione del prezzo di 1 MWh di energia elettrica che è assunto pari a 257 euro/MWh. In proposito, al fine di verificare la prudenzialità della stima effettuata, appare opportuno che siano forniti gli elementi informativi sottostanti l’individuazione dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione.

 

Articolo 3
(Credito d’imposta per gli autotrasportatori)

Le norme prevedono il riconoscimento alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le attività di trasporto con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate di un credito di imposta nella misura del 28 per cento della spesa sostenuta nel primo trimestre 2022 per l’acquisto di gasolio impiegato in veicoli di categoria euro 5 o superiore, al netto dell’IVA. Il credito è utilizzabile solo in compensazione e non concorre alla formazione del reddito di impresa né alla base imponibile IRAP. È inoltre cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Gli oneri derivanti dalla misura sono valutati in 496.945.000 euro. Contestualmente si prevede l’abrogazione dell’articolo 17 del D.L. n. 21/2022, che ha istituito un fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022, da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto.

Alla data di entrata in vigore del D.L. n. 50/2022 non risulta adottato il decreto ministeriale di attuazione della norma ora abrogata.

Il Ministero dell’economia e delle finanze è chiamato a svolgere il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta, affinché, in caso riscontri che l’attuazione della norma rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le iniziative legislative che assicurino il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Credito d’imposta, nella misura del 28% della spesa in gasolio nel I trimestre 2022 nel settore dell’autotrasporto

496,9

 

 

 

496,9

 

 

 

496,9

 

 

 

Minori spese in conto corrente

Abrogazione dell’art. 17 del D.L. n. 21/2022 – fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto

500,0

 

 

 

500,0

 

 

 

-500,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla misura che riconosce un credito di imposta del 28 per cento della spesa in gasolio degli autotrasportatori nel primo trimestre 2022, si è fatto ricorso ai dati del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili sui consumi di gasolio del 2021 riconducibili all’attività di trasporto di merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate. L’anno scorso i consumi del primo trimestre si sono attestati a 1.183.200.407 litri.

Moltiplicando i consumi per il prezzo medio del gasolio nel primo trimestre 2022, pari a 1,5 euro (fonte MITE), si stima una spesa in gasolio per gli autotrasportatori destinatari del credito di imposta pari a 1.774.800.611 euro. Applicando l’aliquota del 28 per cento, si ha una spesa fiscale stimata in 496,945 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, tenuto conto che le stime fornite dalla relazione tecnica risultano verificabili sulla base dei dati dalla stessa forniti, che sono altresì riscontrabili con fonti esterne.

In particolare, il dato 2021 risulta essere una stima attendibile e sembra non risenta degli effetti della pandemia, dato che, secondo l’”Osservatorio sulle tendenze di mobilità durante l’emergenza sanitaria del covid-19”, il traffico stradale dei veicoli pesanti è tornato ai livelli pre-crisi già nel quarto trimestre del 2020.

In merito al comma 5, che a fini di copertura sopprime il fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto di cui all’articolo 17 del D.L. n. 21/2022, in mancanza di specifiche indicazioni della relazione tecnica e considerato che il decreto attuativo della misura non risulta adottato, non si formulano nel presupposto – sul quale appare opportuno acquisire conferma – che le medesime risorse siano tuttora libere da obbligazioni giuridicamente vincolanti.

 

Articolo 4
(Estensione al primo trimestre 2022 del credito di imposta in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale)

Le norme riconoscono alle imprese a forte consumo di gas naturale un credito di imposta in ragione del 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di gas nel primo trimestre 2022 per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale riferito all’ultimo trimestre 2021, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) abbia subito un incremento superiore del 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferimento al medesimo trimestre del 2019.

In proposito si evidenzia che, sulla base dei dati di sintesi del GME, il prezzo medio in €/MWh sul MI-GAS è stato pari a 14,58€/MWh nel IV trimestre 2019 e a 98,17€/MWh nel IV trimestre 2021.

Le imprese interessate dalla misura sono quelle operanti nei settori indicati dal decreto del Ministro della transizione ecologica 21 dicembre 2021, n. 541 che hanno consumato, nel primo trimestre solare del 2022, un quantitativo di gas naturale per usi energetici non inferiore a 0,25 GWh (ovvero 23.645,5 Smc, considerando un potere calorifico superiore per il gas naturale pari a 10,57275 kWh/Smc), al netto dei consumi di gas naturale impiegato in usi termoelettrici.

Il credito di imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2022, non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’IRAP. Ad esso non si applicano i limiti di importo vigenti alla fruizione dei crediti di imposta. Inoltre, non è considerato ai fini dell’applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non.

Il credito è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.

Il credito di imposta è cedibile fino a tre volte; la seconda e la terza cessione possono essere fatte solo a favore di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario o imprese di assicurazione autorizzate a operare in Italia.

Il Ministero dell’economia e delle finanze svolge il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta, affinché, in caso riscontri che l’attuazione della norma rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le iniziative legislative che assicurino il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

La norma valuta in 427,10 milioni di euro gli oneri derivanti dal riconoscimento del credito di imposta alle imprese beneficiarie e li copre ai sensi dell’articolo 58.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Credito di imposta, pari al 10 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas consumato nel primo trimestre 2022, in favore delle imprese a forte consumo di gas naturale

427,1

 

 

 

427,1

 

 

 

427,1

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari della disposizione che riconosce un credito di imposta del 10 per cento della spesa sostenuta in gas naturale da parte delle imprese gasivore nel primo trimestre 2022, si stima, sulla base delle informazioni più recenti ricevute da Arera, che il consumo di gas da parte delle imprese a forte impiego di tale prodotto sia pari a 16 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, a 4 miliardi di Smc. Di conseguenza, si valuta una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel primo trimestre 2022, pari a 4,27 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a Mwh, pari a 0,010575275 Mwh/Smc e per il prezzo di 1Mwh, che è risultato pari, per il primo trimestre 2022, a 100,99 €/Mwh. Pertanto, la relazione tecnica stima gli effetti finanziari negativi di gettito derivanti dal credito di imposta del 10 per cento sulla spesa di acquisto del gas dalle imprese gasivore in 427,10 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il valore del costo del gas sottostante la stima degli effetti finanziari corrisponde ai prezzi del gas registrati sui mercati gestiti dal GME (circa 101 €/Mwh nel primo trimestre 2022). Quanto alla stima del consumo annuo di gas da parte delle imprese gasivore, pari a 4 miliardi di Smc, si rileva che essa risulta minore di quella (pari a 4,45 miliardi di Smc) utilizzata dalla relazione tecnica riferita all’articolo 2 del decreto in esame e da quella riferita all’articolo 5 del DL n. 17/2022: circa la differenza fra tali dati e i riflessi sulla quantificazione della disposizione ora in esame risulta dunque necessario acquisire chiarimenti.

 

Articolo 5
(Disposizioni per la realizzazione di nuova capacità di rigassificazione)

Le norme prevedono alcune semplificazioni del procedimento di autorizzazione delle opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché delle connesse infrastrutture.

In particolare, si dispone che tali opere costituiscano interventi di pubblica utilità indifferibili ed urgenti. Per la loro autorizzazione e realizzazione si prevede, inoltre, la nomina con decreto del Presidente del Consiglio di uno o più Commissari straordinari di Governo, a cui non saranno corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti e che si avvarranno delle amministrazioni centrali e territoriali competenti, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1).

Entro trenta giorni dalla data di nomina del commissario, i soggetti interessati alla realizzazione delle unità di stoccaggio e rigassificazione presentano la relativa istanza di autorizzazione al medesimo commissario (comma 5).

I Commissari saranno competenti al rilascio dell’autorizzazione prevista dal D.L. n. 159/2007 (vedi infra) a seguito di un procedimento unico da concludersi entro 120 giorni dalla ricezione dell’istanza. L’autorizzazione tiene luogo dei pareri, nulla osta, autorizzazioni e altri atti di assenso necessari ai fini della localizzazione e realizzazione dell’opera e ha effetto di variante urbanistica e di variante al progetto regolatore portuale, comportando l’assoggettamento dell’area a vincolo preordinato all’esproprio (commi 2 e 4).

Si rammenta che l’articolo 46 del D.L. n. 159/2007 disciplina le procedure di autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto. All’attuale disciplina (come sostituita da una norma sopravvenuta) non sono stati ascritti effetti finanziari stante il suo carattere procedimentale. Ulteriori disposizioni per le procedure autorizzatorie di infrastrutture di stoccaggio e trasporto del GNL non destinate all'alimentazione di reti di trasporto di gas naturale (espressamente applicabili, al sussistere dei relativi presupposti, anche ai terminali di rigassificazione) sono state dettate dall’articolo 10 del D.Lgs. n. 257/2016, anch’esso privo di effetti finanziari e assistito da clausola di invarianza.

Tali opere potranno essere esentate dallo svolgimento della VIA, salva valutazione da parte del Ministro della transizione ecologica circa l’opportunità di svolgere un’altra forma di valutazione (comma 3).

Le amministrazioni coinvolte nel procedimento autorizzativo sono chiamate a dare priorità ed urgenza negli adempimenti e valutazioni di competenza.

Le norme prevedono obblighi informativi da parte dei Commissari riguardo alle istanze loro presentate e ai progetti autorizzati (comma 6).

Al comma 8, al fine di limitare il rischio sopportato dalle imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un fondo pari a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043. Il fondo è destinato a coprire la quota dei ricavi per il servizio di rigassificazione, inclusivi del costo di acquisto e/o realizzazione dei nuovi impianti, prioritariamente per la quota eccedente l’applicazione del fattore di copertura dei ricavi di cui alla delibera dell’Arera 474/2019/R/gas, prevista dalla vigente regolazione tariffaria. L’importo residuo del fondo è destinato a contribuire alla copertura dei ricavi riconosciuti al servizio di rigassificazione dalla vigente regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. Si rinvia ad un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sentita l’Arera, la definizione dei criteri di accesso e delle modalità di impiego del fondo.

Salvo quanto previsto dalle norme in esame, i Commissari, per l’affidamento delle attività necessarie alla realizzazione delle opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione, nonché le connesse infrastrutture, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. n. 159/2011, nonché il rispetto degli obblighi derivanti dall’appartenenza all’UE (comma 9).

Oltre all’esenzione dall’obbligo di svolgimento del dibattito pubblico, ulteriori semplificazioni sono previste ai fini dell’espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture propedeutiche alla realizzazione di tali opere (commi da 10 a 13).

Il comma 14 prevede che agli oneri derivanti dalla norma in esame, si provveda, quanto a 30 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell’articolo 58, alla cui scheda si rinvia, quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043 mediante corrispondente riduzione del Fondo per spese indifferibili.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

Istituzione di un fondo destinato allo sviluppo di opere per l’incremento della capacità di rigassificazione (commi 1-13)

 

 

30

30

 

 

30

30

 

 

30

30

Minori spese correnti (copertura dal 2027)

Riduzione fondo per interventi strutturali di politica economica– copertura dal 2027 (comma 14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione fondo per esigenze indifferibili – copertura dal 2027 (comma 14)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il numero di commissari da nominare per l’autorizzazione e realizzazione delle opere finalizzate all'incremento della capacità di rigassificazione nazionale mediante unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione è rimesso alla scelta del Governo, tenuto conto dell’obiettivo di assicurare la sicurezza energetica nazionale. Sottolinea che per i commissari non sono previsti oneri finanziari, in quanto ad essi non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. La RT afferma che la loro attività sarà prettamente di carattere amministrativo, in quanto volta ad accelerare le procedure per la realizzazione di nuovi impianti di rigassificazione, per cui non sono destinatari di risorse finanziarie né viene prevista la creazione di apposita contabilità speciale, né la costituzione di strutture di personale a supporto della loro attività.

Evidenzia poi come la norma che prevede l’avvalimento delle amministrazioni competenti da parte dei commissari precisa anche che questo deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L’avvalimento, precisa, attiene soprattutto all’espletamento delle procedure autorizzative di competenza di tali amministrazioni che potranno, quindi, provvedere con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Quanto al fondo istituito al comma 8 nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni dal 2024 al 2043, afferma che esso è finalizzato ad assicurare la garanzia degli investimenti prevista per la limitazione del rischio sopportato dalle imprese.

In merito alle disposizioni di cui ai commi da 9 a 13, sottolinea il loro carattere ordinamentale e dunque inidoneo a produrre effetti di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione detta procedure acceleratorie per gli impianti di rigassificazione, anche mediante la nomina di commissari straordinari. La norma esclude emolumenti e prevede l’avvalimento non oneroso delle amministrazioni interessate.

In proposito, andrebbero acquisiti ulteriori elementi a sostegno dell’effettiva possibilità per i commissari di svolgere e coordinare le procedure amministrative loro affidate senza oneri di funzionamento e senza che derivino maggiori oneri per le amministrazioni chiamate in avvalimento.

Circa le semplificazioni procedurali non si formulano osservazioni - tenuto conto che già alla disciplina autorizzatoria degli impianti di cui trattasi non sono stati ascritti effetti finanziari (articolo 46 del D.L. n. 159/2007 e, ove applicabile, articolo 10 del D.Lgs. n. 257/2016) - nel presupposto, sul quale andrebbe comunque acquisita conferma, che le previste accelerazioni procedurali possano essere realizzate dalle amministrazioni interessate nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Circa il fondo istituito dal comma 8, non si formulano osservazioni in quanto lo stesso risulta destinato ad operare nel limite delle relative disponibilità e dunque l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 14 dell’articolo 5 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, di un fondo destinato all’implementazione delle opere finalizzate all’incremento della capacità di rigassificazione nazionale e alla realizzazione di nuove unità galleggianti di stoccaggio e rigassificazione e delle connesse infrastrutture, con una dotazione di 30 milioni di euro annui dal 2024 al 2043, mediante le seguenti modalità:

- quanto a 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, ai sensi dell’articolo 58;

- quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze);

- quanto a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2043, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).

In merito alla prima modalità di copertura si evidenzia che l’articolo 58 del provvedimento in esame reca le disposizioni di copertura finanziaria della gran parte delle misure contenute nel medesimo provvedimento, alla cui illustrazione pertanto si rinvia.

In merito alla seconda e alla terza modalità di copertura, appare opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere gli interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce dell’utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica per gli anni 2026 e 2033 operato dall’articolo 58, comma 4, lettera b), del provvedimento in esame.

 

Articolo 6
(Disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili)

Le norme intervengono sulla disciplina dell'installazione di impianti a fonti rinnovabili[10].

In particolare, per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di tali impianti, si attribuisce al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la funzione di impulso in caso di mancata adozione con legge delle aree idonee da parte delle regioni entro il termine previsto dalla legislazione vigente[11]. Sempre ai fini dell’individuazione delle aree idonee, si prevede di poter far riferimento anche alle aree non ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004[12], né ricadenti nella fascia di rispetto dei beni tutelati ai sensi della parte seconda (sui beni culturali), oppure dell'articolo 136 del D.lgs. n. 42 relativi agli immobili ed aree di notevole interesse pubblico[13] [comma 1, lettera a)].

La disciplina relativa alle procedure autorizzative specifiche per le aree idonee viene estesa alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale[14] [comma 1, lettera b)].

Con atto della Direzione generale del Ministero della cultura sono stabiliti criteri uniformi di valutazione dei progetti di impianti di energia da fonti rinnovabili (comma 3).

In proposito si ricorda che il successivo articolo 57 (disposizioni transitorie), prevede che:

§  la disposizione in esame si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto (articolo 57, comma 1).

§  l’individuazione di ulteriori aree da considerare idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili [di cui al comma 1, lettera a), numero 2)] si applica ai procedimenti nei quali, alla data del 31 luglio 2022, non sia intervenuta le deliberazioni del Consiglio dei ministri che sostituiscono il provvedimento di VIA di cui all’articolo 7, comma 1 (articolo 57, comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma introduce disposizioni in materia di procedure autorizzative per gli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e che, in particolare, il comma 1 ha natura ordinamentale, per cui non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 1, lettera a), n. 2, si limita a individuare ulteriori aree da considerare idonee ai fini dell'installazione degli impianti FER, in attesa dell'individuazione ad opera delle Regioni delle aree idonee. Trattasi, dunque, di mera semplificazione procedimentale, che non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Lo stesso è a dirsi per la lettera b) del medesimo comma, che estende le semplificazioni previste per la realizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricadenti nelle aree idonee anche alle infrastrutture elettriche di connessione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili e a quelle necessarie per lo sviluppo della rete elettrica di trasmissione nazionale, qualora strettamente funzionale all'incremento dell'energia producibile da fonti rinnovabili, ove tali infrastrutture ricadano anch'esse in aree idonee.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 7
(Semplificazione dei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili)

Le norme prevedono che nei procedimenti di autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, qualora il progetto sia sottoposto a valutazione di impatto ambientale di competenza statale, le eventuali deliberazioni del Consiglio dei ministri sostituiscono ad ogni effetto il provvedimento di VIA (comma 1).

Si precisa che alle stesse deliberazioni si applicano i commi 3, 4 e 5 dell'articolo 25 del D.lgs. n. 152/2006[15] sui contenuti del provvedimento di VIA.

Tali deliberazioni, nonché quelle adottate dal Consiglio dei ministri in caso di amministrazioni dissenzienti[16], confluiscono nel procedimento autorizzatorio unico, che è concluso dall'Amministrazione competente successivamente; se la decisione del Consiglio dei ministri si esprime per il rilascio del provvedimento di VIA, decorso inutilmente il prescritto termine perentorio, l'autorizzazione si intende rilasciata (comma 2).

Alle riunioni del Consiglio dei ministri sopra previste partecipano, senza diritto di voto, i Presidenti delle regioni e delle province autonome interessate, per esprimere la posizione dell'amministrazione di riferimento e delle amministrazioni non statali che abbiano partecipato al procedimento autorizzatorio (comma 3).

In proposito si ricorda che l’articolo 57 (disposizioni transitorie), prevede che la disposizione in esame si applica ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che norma è volta a introdurre forme di semplificazione procedimentale per l'autorizzazione di impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili; pertanto, non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 8
(Incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili per il settore agricolo)

Le norme permettono alle imprese del settore agricolo, zootecnico e agroindustriale di realizzare impianti fotovoltaici sui tetti delle proprie strutture produttive aventi potenza eccedente il consumo medio annuo di energia elettrica, compreso quello familiare, nonché la vendita in rete dell'energia elettrica prodotta (comma 1).

La disposizione è introdotta in coerenza con l'applicazione degli orientamenti europei vigenti in materia di aiuti di Stato per il settore agricolo, forestale e nelle zone rurali[17].

Tale disposizione si applica anche alle misure di investimento attualmente in corso, incluse quelle finanziate a valere sul Piano nazionale di ripresa e resilienza (comma 2) e la sua efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, preliminarmente, afferma che il mutato quadro geopolitico dovuto alle contingenze internazionali richiede l'adozione degli opportuni strumenti normativi ed amministrativi tesi a garantire una maggiore indipendenza nazionale ed unionale in campo energetico e a favorire una riduzione dei costi delle materie prime e dell'energia.

Pertanto, con la norma in esame si vuole consentire la concessione di aiuti alle aziende agricole per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, derogando al limite di autoconsumo previsto al punto 137, lettera b), degli Orientamenti dell'Unione europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020[18].

Tale approccio, inoltre, consente al settore agricolo, da un lato, di fornire un contributo più marcato alla produzione di energia rinnovabile, in linea con gli obiettivi fissati dal Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e, dall'altro, di divenire economicamente più resiliente, riducendo drasticamente l'attuale dipendenza delle imprese agricole italiane dai combustibili fossili per l'approvvigionamento energetico, con immediati benefici in termini di risparmio economico, soprattutto in considerazione dell'attuale impennata del prezzo dei carburanti tradizionali dovuto alla recente crisi politica fra Russia e Ucraina.

Come affermato dalla RT, mentre il comma 1 ha portata generale e può essere la base per l'avvio, alla luce del mutato quadro internazionale e delle esigenze nazionali e di settore su rappresentate, di un dialogo pro futuro con la Commissione europea in vista della revisione degli orientamenti sugli aiuti di Stato di cui innanzi in scadenza al 31 dicembre 2022, il comma 2 dell'articolo estende le previsioni di cui al comma 1 anche alle misure in corso di attuazione. Il comma 3 subordina l'efficacia del presente articolo all'approvazione espressa di tale deroga da parte della Commissione europea, DG Concorrenza, al fine di non pregiudicare le procedure di notifica attualmente in corso, utili a conseguire alcuni traguardi del PNRR.

Contenendo norme di carattere programmatico, la presente disposizione non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 9
(Disposizioni in materia di comunità energetiche rinnovabili
[19])

Normativa previgente. L’art. 20 del DL n. 17/2022 prevede che il Ministero della difesa, anche per il tramite di Difesa Servizi S.p.A., affidi in concessione o utilizzi direttamente i beni del demanio militare o, comunque in uso al medesimo Ministero, per installare impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, anche ricorrendo, per la copertura degli oneri, alle risorse del PNRR - Missione 2 (comma 1). In base al comma 2 della medesima disposizione, le articolazioni del Ministero della difesa e i terzi concessionari dei suddetti beni possono provvedere alla fornitura dell’energia prodotta dagli impianti ai clienti finali organizzati in Comunità energetiche rinnovabili. A tali Comunità energetiche possono partecipare gli enti militari territoriali. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi finanza pubblica.

Il D.lgs. n. 199/2021 disciplina la promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, prevedendo, in particolare (articoli 5 e 8), che tale produzione di energia possa accedere a strumenti di incentivazione tariffaria. Il decreto legislativo attribuisce, altresì, ai clienti finali, in possesso di specifici requisiti, il diritto di organizzarsi in Comunità energetiche rinnovabili (articolo 31). Dall'attuazione delle disposizioni del decreto legislativo in riferimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 50, comma 2).

La norma sostituisce il comma 2 dell’art. 20 del DL n. 17/2022 con un nuovo testo. La nuova disposizione introduce la possibilità, per il Ministero della difesa e terzi concessionari di beni del demanio militare o in uso al medesimo Ministero, di costituire Comunità energetiche rinnovabili nazionali, individuando la relativa disciplina di dettaglio. In particolare viene disposto che tali Comunità possano essere istituite anche con altre pubbliche amministrazioni centrali e locali e anche per impianti superiori a 1 MW. Viene, altresì, prevista la possibilità di derogare alle condizioni di operatività indicate per le Comunità energetiche rinnovabili dall’art. 31, comma 2, lett. b) e c), del D.lgs. n. 199/2021[20], nonché l’attribuzione della facoltà di accedere ai regimi di sostegno previsti dal medesimo decreto legislativo anche per la quota di energia condivisa da impianti e utenze di consumo non connesse sotto la stessa cabina primaria, previo pagamento degli oneri di rete riconosciuti per l’illuminazione pubblica (comma 1).

Viene, inoltre, previsto che le Autorità di sistema portuale possano costituire una o più Comunità energetiche rinnovabili[21], con l’applicazione ai relativi impianti, anche se di potenza superiore a 1 MW, degli incentivi previsti dal D. lgs n. 199/2021 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo al comma 2 evidenzia che, dal punto di vista degli effetti finanziari, né l’eventuale costituzione o partecipazione alle Comunità energetiche da parte dell'Autorità di sistema portuale, né la fruizione degli incentivi di cui al D.lgs. n. 199/2021 possono determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In merito agli oneri derivanti dal sistema incentivante previsto dal citato decreto legislativo la relazione tecnica riferisce che questi gravano sulle tariffe del servizio elettrico applicate ai clienti finali, ai sensi degli artt. 5 e 8 del D.lgs. n. 199/2021.

La relazione tecnica precisa, altresì, che già a legislazione vigente la costituzione o partecipazione alle Comunità energetiche costituisce una facoltà per determinate categorie di pubbliche amministrazioni (amministrazioni comunali, enti di ricerca, amministrazioni locali inserite nell’elenco ISTAT) che possono esercitare detta facoltà se e in quanto compatibili con la loro specifica situazione economica e finanziaria, come precisato dalla clausola di invarianza finanziaria recata dall’art. 50, comma 2, del medesimo D.lgs. n. 199/2021. Il comma 2 si limita ad estendere detta possibilità anche alle Autorità di sistema portuale e, pertanto, possiede contenuto meramente ordinamentale

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme novellano la disciplina relativa alle Comunità energetiche rinnovabili con specifico riguardo a quelle che possono istituire il Ministero della difesa e terzi concessionari di beni del demanio militare o in uso al medesimo Ministero (comma 1), nonché le Autorità di sistema portuale (comma 2). In proposito, si rileva che, come riferito anche dalla relazione tecnica, la suddetta disciplina è già sorretta a normativa vigente da una clausola generale di neutralità finanziaria e l’adesione alla medesima disciplina è di carattere facoltativo, non obbligatorio, per le pubbliche amministrazioni interessate: non si formulano dunque osservazioni.

 

Articolo 10
(Disposizioni in materia di VIA)

Le norme modificano alcune disposizioni del D.lgs. n. 152/2006[22]:

§  viene meno il diritto di voto del rappresentante del Ministero della cultura partecipante alle riunioni della Commissione Tecnica PNRR-PNIEC [comma 1, lettera a)];

§  nell’esame dell’istanza di VIA, la verifica della documentazione viene svolta dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, dalla Commissione Tecnica PNRR-PNIEC nonché dalla competente Direzione generale del Ministero della Cultura; sono previste anche modifiche dei termini relativi all’avvio dell’istruttoria [comma 1, lettera b)];

§  il provvedimento di proroga della VIA, fatto salvo il caso di mutamento del contesto ambientale di riferimento, non contiene prescrizioni diverse e ulteriori rispetto a quelle già previste nel provvedimento di VIA originario [comma 1, lettera c)];

§  con riferimento ai progetti di competenza statale, si abroga il punto 4) dell’allegato II alla parte seconda del Codice dell’ambiente, che prevede l’obbligo di VIA per gli Elettrodotti aerei con tensione nominale di esercizio superiore a 150 kV e con tracciato di lunghezza superiore a 15 km, nonché per gli elettrodotti in cavo interrato in corrente alternata, con tracciato di lunghezza superiore a 40 chilometri [comma 1, lettera d)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni dell’articolo in esame hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In particolare, quanto alla lettera b), nella parte in cui prevede un coinvolgimento del Ministero della cultura nella fase di verifica della documentazione presentata nell'ambito del procedimento di VIA da parte del proponente, la RT rappresenta che esso non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Difatti, la verifica documentale in questione, allo stato attuale, risulta già svolta dagli uffici del Ministero della cultura benché in una fase successiva. In particolare, il Ministero della cultura, secondo la disciplina attualmente vigente, è messo in condizione di prendere visione della documentazione presentata dal proponente soltanto dopo la conclusione della fase di verifica documentale riservata al Ministero della transizione ecologica, che si conclude con la pubblicazione della documentazione; fase alla quale segue la consultazione del pubblico e l'eventuale inchiesta pubblica.

In altri termini, la completezza della documentazione sotto il profilo, estremamente rilevante, dell'impatto sul patrimonio culturale e paesaggistico può essere valutata dal Ministero della cultura solo in una fase già avanzata della procedura, dopo che la Commissione competente, istituita presso il Ministero della transizione ecologica, ha già svolto interlocuzioni con il proponente al fine di completare la documentazione mancante sotto il profilo strettamente ecologico e naturalistico. Senonché, ove la documentazione si riveli, poi, incompleta per tali profili, il procedimento incontra inevitabili ostacoli ed è destinato ad allungarsi.

Da qui, la modifica normativa in questione, con la quale si è previsto, per finalità di efficienza ed economia procedimentale, che sia effettuata, prima possibile e nella fase prevista dall'articolo 23, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, una valutazione della completezza della documentazione più efficace possibile, coinvolgendo anche il Ministero della cultura, ossia l'altra autorità chiamata, poi, a fornire il proprio concerto, e dunque posta su un piano di parità quanto al potere decisionale sull'oggetto dell'attività valutativa.

La lettera d) si limita a sanare una duplicazione nella disciplina in materia di valutazione di impatto ambientale statale per gli elettrodotti aerei, attualmente prevista sia al punto 4) che al punto 4-bis) dell'allegato II alla parte seconda del D.lgs. n. 152/2006, e pertanto non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 11
(Semplificazioni autorizzative per interventi di ammodernamento di “asset” esistenti)

Le norme semplificano i procedimenti di realizzazione degli interventi che comportano il miglioramento delle prestazioni di esercizio di linee esistenti ovvero che consentono l'esercizio delle linee esistenti in corrente continua, funzionale al trasporto delle energie rinnovabili[23].

In particolare, si prevede che determinati interventi su linee aeree esistenti, nonché quelli volti a consentire l'esercizio in corrente continua per cui siano necessarie nuove stazioni elettriche sono realizzati con denuncia di inizio attività.

L'esercizio delle linee autorizzate sopra citate avviene nel rispetto delle medesime limitazioni in materia di campi elettromagnetici già applicabili alla linea esistente.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma reca disposizioni di carattere ordinamentale ed è priva di effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 12
(Disposizioni in materia di autorizzazione unica ambientale degli impianti di produzione di energia da fonti fossili)

Le norme modificano alcune disposizioni per l'adozione di misure preventive necessarie alla sicurezza del sistema nazionale del gas naturale.

Ai fini del programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile predisposto dalla società Terna S.p.A., si prevede che tali impianti non vengano assimilati alle unità essenziali per la sicurezza del sistema elettrico [comma 1, lettera a)].

Sull’esercizio degli impianti a carbone o olio combustibile, coinvolti nel programma di massimizzazione dell'impiego degli impianti di generazione di energia, si prevede che i gestori degli impianti comunichino all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale le deroghe necessarie alle condizioni autorizzative per un periodo di sei mesi, rinnovabili per un periodo ulteriore di sei mesi. Nella comunicazione si indicano le motivazioni tecniche che rendono necessaria l'attuazione delle deroghe e le condizioni autorizzative temporanee. In ogni caso, i valori limite in deroga non possono eccedere, per ciascun impianto, i riferimenti derivanti dai piani di qualità dell'ambiente e dalla normativa unionale[24].

Inoltre, le autorità competenti al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale trasmettono le comunicazioni dei gestori degli impianti al Ministero della transizione ecologica predisponendo idonee misure di controllo nel rispetto di quanto previsto all'articolo 29-decies del D.lgs. n. 152/2006[25] e adeguando il piano di monitoraggio e controllo contenuto nell'autorizzazione integrata ambientale. Il Ministero della transizione ecologica notifica le predette comunicazioni alla Commissione UE, informando l'Autorità competente e il gestore dell'impianto interessato[26] [comma 1, lettera b)].

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che l’articolo prevede misure relative alle deroghe alle condizioni autorizzative richieste dai gestori degli impianti di generazione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW che utilizzino carbone o olio combustibile di cui all'articolo 5-bis, comma 2, del D.L. n. 14/2022 e, pertanto, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

Il comma 3-bis del suddetto articolo 5-bis, introdotto dalla disposizione in esame, prevede obblighi di trasmissione da parte delle autorità competenti in materia di autorizzazione integrata ambientale. Si tratta di compiti che rientrano tra le attribuzioni istituzionali delle autorità competenti (Ministero della transizione ecologica ovvero regione in base al riparto di competenze ai sensi dell'allegato VIII e dell'allegato XII della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006) che vi provvederanno pertanto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riferimento all'attività di controllo, i relativi costi saranno a carico del gestore ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle disposizioni.

 

Articolo 13
(Gestione dei rifiuti a Roma e altre misure per il Giubileo del 2025)

Le norme stabiliscono che il Commissario straordinario del Governo nominato per assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella città di Roma[27], limitatamente al periodo del relativo mandato e con riferimento al territorio di Roma Capitale, eserciti le seguenti competenze assegnate alle regioni[28] (comma 1):

·        predispone e adotta il piano di gestione dei rifiuti di Roma Capitale;

·        regolamenta le attività di gestione dei rifiuti, ivi compresa la raccolta differenziata dei rifiuti urbani, anche pericolosi;

·        elabora e approva il piano per la bonifica delle aree inquinate;

·        approva i progetti di nuovi impianti per la gestione di rifiuti;

·        autorizza l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero di rifiuti.

Ai fini dell'esercizio di tali compiti il Commissario straordinario, ove necessario, può provvedere a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge[29] (comma 2).

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario straordinario e la regione Lazio, possono essere nominati uno o più subcommissari. Il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai subcommissari eventualmente nominati non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 3).

Si prevede che per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo l'azione di responsabilità per le fattispecie sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti[30] sia limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. Detta limitazione di responsabilità non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente (comma 4).

Si dispone che dall'applicazione delle disposizioni sopra descritte non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 5).

È integrato il testo dell'articolo 1, comma 423, della legge n. 234/2022 allo scopo di prevedere che per ogni opera del programma degli interventi per le celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 deve essere specificato anche il soggetto attuatore e la percentuale (non superiore al 2 per cento) dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ogni singolo intervento deve essere riconosciuta alla società Giubileo 2025 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, riguardo ai commi 1 e 2 si evidenzia il carattere ordinamentale delle disposizioni, che individuano l’autorità competente a svolgere determinate funzioni già comunque previste a legislazione vigente e la fonte normativa a tal fine impiegabile (ordinanza commissariale): non si hanno quindi osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita una conferma, che la possibilità di derogare a norme legislative non comporti effetti diretti di carattere oneroso nelle ipotesi in cui le stesse norme siano poste a presidio della finanza pubblica.

Riguardo al comma 4, che circoscrive - rispetto a quanto previsto dalla normativa generale - le ipotesi di responsabilità per le condotte del Commissario sottoposte alla giurisdizione della Corte dei conti, si evidenzia che i riflessi per la finanza pubblica assumono carattere eventuale ed indiretto: non si formulano pertanto osservazioni.

Circa il comma 3 - ai cui sensi il Commissario straordinario si avvale di una struttura commissariale anche sulla base di apposite convenzioni con le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (previsione, questa, duplicata dalla clausola di invarianza di cui al comma 5) - andrebbero forniti dati ed elementi idonei a dimostrare come il Commissario possa effettivamente avvalersi di altre amministrazioni senza che le stesse debbano fronteggiare nuovi compiti dai quali possano derivare maggiori oneri.

Circa il comma 6, che prevede la destinazione di una quota di ogni singolo intervento dell’importo dei lavori alla società “Giubileo 2025” (interamente controllata dal MEF), si evidenzia che tale quota – non determinata nel suo ammontare ma indicata entro un limite massimo percentuale - grava sul quadro economico delle opere: non si formulano pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.

Si ricorda peraltro che la legge istitutiva della società (legge di bilancio 2022) aveva previsto, per il finanziamento dell’operatività della società, uno stanziamento di un milione annuo e che la relativa relazione tecnica non aggiungeva elementi ulteriori rispetto a quanto previsto dalle norme.

 

Articoli 14 e 57, comma 3
(Incentivi per l'efficienza energetica, sisma bonus fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici)

La norma interviene nella disciplina del cd. Super bonus 110% modificando il termine relativo alla condizione per poter fruire della misura agevolativa per i lavori effettuati sulle unità unifamiliari per le persone fisiche. In particolare, si prevede che la detrazione del 110% spetti per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 (in luogo del 30 giugno 2022) siano effettuati lavori per almeno il 30 per cento dell'intervento complessivo. La norma precisa altresì che il conteggio del 30 per cento va riferito all’intervento nel suo complesso, comprensivo anche dei lavori non agevolati al 110 per cento.

La disposizione interviene anche sulla disciplina della cessione del credito, stabilendo che alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all’albo tenuto dalla Banca d'Italia, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati. A tal fine si precisa che le nuove norme in materia di cedibilità del credito si applicano alle comunicazioni della prima cessione o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Minori entrate tributarie

Detrazione IRPEF IRES

1,2

12,6

7,9

7,9

1,2

12,6

7,9

7,9

1,2

12,6

7,9

7,9

Credito d’imposta

 

 

 

 

 

115

115

115

 

115

115

115

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

 

6,5

 

 

 

6,5

 

 

 

6,5

 

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

 

 

0,8

 

 

 

0,8

 

Maggiori spese in conto capitale

Credito d’imposta

 

115

115

115

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

Effetto indotto IRPEF/IRES

 

15,1

 

 

 

15,1

 

 

 

15,1

 

 

Effetto indotto IRAP

 

 

 

 

 

1,9

 

 

 

1,9

 

 

Effetto indotto IVA

3,6

 

 

 

3,6

 

 

 

3,6

 

 

 

Minori spese correnti

Effetto indotto IRAP

 

1,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

Effetto indotto IRAP

 

 

0,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la stima è stata elaborata sulla base dei dati degli interventi effettuati nell'anno 2021 desunti dal monitoraggio Enea, relativi alla tipologia di edifici in esame, tenendo anche conto dei ridotti termini della proroga in esame e degli impatti macroeconomici dovuti alle situazioni contingenti. La RT afferma che, sulla base della metodologia contenuta nella relazione tecnica di accompagnamento alla norma originaria, si stimano i seguenti effetti finanziari derivanti dalla proroga dell'agevolazione:

 

(milioni di euro)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

IRPEF/IRES

-1,2

-12,6

-7,9

-7,9

-7,9

14,8

5,1

5,1

5,1

5,1

4,3

-3,1

0

Credito

0

-115

-115

-115

-115

0

0

0

0

0

0

0

0

IRPEF/IRES

0

15,1

-6,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IRAP

0

1,9

-0,8

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

IVA

3,6

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Totale

2,4

-110,6

-130,2

-122,9

-122,9

14,8

5,1

5,1

5,1

5,1

4,3

-3,1

0

 

Con riferimento alla disposizione, al comma 1, lettera b), la RT precisa che la stessa interviene sull'articolo 121, comma 1, del DL n. 34 del 2020, come risultante dalle modifiche di cui all'articolo 29-bis del DL n. 17 del 2022. Per effetto della presente disposizione, le banche e le società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo n. 385 del 1993, possono cedere il credito direttamente ai correntisti che siano clienti professionali ai sensi dell'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo n. 58 del 1998, della banca stessa o della banca capogruppo, senza la necessità che sia stato previamente esaurito il numero di cessioni a favore dei soggetti "qualificati", ossia di banche, intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario e imprese di assicurazione. Rimane fermo il divieto per il correntista cessionario del credito di operare ulteriori cessioni. La RT afferma che la disposizione non reca maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto contiene di norme di tipo procedurale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi informativi posti alla base della quantificazione. Non risulta pertanto possibile una verifica delle stime fornite, non essendo esplicitati i dati e le ipotesi utilizzati ai fini della quantificazione (tra cui l’ammontare di spesa annua considerata e la quota considerata ai fini degli effetti indotti).

In mancanza delle predette informazioni non risulta inoltre possibile un riscontro con le informazioni aggiornate, disponibili sul sito dell’ENEA, in merito all’andamento delle spese per interventi che necessitano dell’asseverazione dell’ENEA.

Si evidenzia, tuttavia, che i dati forniti dall’ENEA rappresentano un valore parziale rispetto al complesso degli interventi agevolati, in quanto non tutti gli interventi ammessi al beneficio del 110 per cento necessitano dell’asseverazione ENEA (ad esempio, gli interventi antisismici). Dalle informazioni disponibili sul portale, risulta che al 30 aprile 2022 l’ammontare degli interventi che hanno ottenuto l’asseverazione da parte dell’ENEA risulta pari a 27,4 miliardi di euro, cui corrisponde un beneficio (110%) pari a 30,2 miliardi di euro. Tali informazioni potrebbero essere opportunamente confrontate con le stime adottate dalla relazione tecnica, qualora venissero esplicitati i parametri utilizzati per le stime delle singole tipologie di interventi ammessi al beneficio in esame.

Complessivamente, si ribadiscono infine le considerazioni - più volte formulate anche con riguardo ad altre analoghe agevolazioni - in merito all’opportunità di disporre di dati relativi all’applicazione già intervenuta della misura in esame al fine di verificare la prudenzialità del criterio seguito per il computo degli effetti indotti.

Per quanto riguarda gli effetti iscritti nel prospetto riepilogativo, si segnala che l’impatto finanziario relativo alla quota del beneficio fruita mediante credito d’imposta è qualificato come maggiore spesa in conto capitale ai fini del saldo netto da finanziare e come minore entrata tributaria ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto. In merito a tale classificazione andrebbe acquisito un chiarimento da parte del Governo.

 

Articolo 15
(Garanzie concesse da SACE S.p.A. a condizioni di mercato)

La norma autorizza SACE S.p.A. a concedere, fino al 31 dicembre 2022, garanzie, in conformità alla normativa europea in tema di aiuti di Stato, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma in favore delle imprese - ivi inclusa l’apertura di credito documentaria finalizzata a supportare le importazioni verso l’Italia di materie prime o fattori di produzione la cui catena di approvvigionamento sia stata interrotta o abbia subito rincari per effetto dalla crisi attuale.

La garanzia copre il capitale, gli interessi e gli oneri accessori fino all'importo massimo garantito, e opera a prima richiesta, è esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia statale è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni trattenute per l’acquisizione, gestione, ristrutturazione e recupero degli impegni connessi alle garanzie.

SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito per la “Garanzia Italia SACE” a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19 (articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020 (L. n. 40/2020)). La nuova garanzia SACE qui prevista può essere concessa entro l’importo complessivo massimo dei 200 miliardi della “Garanzia Italia SACE” previsto dal citato D.L. n. 23/2020.

Si applicano in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la “Garanzia Italia SACE” - di cui al citato articolo 1 e, per le imprese cd. “mid cap”, all’articolo 1-bis del D.L. n. 23/2020 – ai fini della determinazione, nei casi di imprese beneficiarie appartenenti a gruppi di imprese, della percentuale di garanzia applicabile (le cui soglie sono comunque indicate nel successivo comma 5, lett. c)), e di ogni altra disposizione operativa riguardante lo svolgimento dell’istruttoria finalizzata al rilascio della garanzia qui in esame.

La garanzia è rilasciata entro il 31 dicembre 2022, per finanziamenti di durata non superiore a 6 anni, con la possibilità di preammortamento non superiore a 36 mesi. La garanzia copre l'importo del finanziamento entro limiti - 70, 80 o 90 per cento - inversamente proporzionali al fatturato dell’impresa e al numero di dipendenti.

Per le imprese di minori dimensioni (con non più di 5000 dipendenti in Italia e con valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro) o per finanziamenti sino ad un importo garantito predeterminato (non eccedente 375 milioni) si applica, ai sensi del comma 8, la procedura semplificata di accesso di cui al D.L. n. 23/2020 per la “Garanzia Italia SACE”.

Nel caso di dimensioni e soglie più elevate, l’efficacia della garanzia è subordinata ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare, sentito il Ministro dello sviluppo economico, sulla base dell'istruttoria trasmessa da SACE S.p.A., tenendo in considerazione il ruolo che l'impresa beneficiaria svolge rispetto ad aree e profili di rilievo per il tessuto economico italiano (sviluppo tecnologico, rete logistica, infrastrutture critiche e strategiche, livelli occupazionali, filiera produttiva strategica).

SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività di escussione della garanzia e di recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la misura insiste finanziariamente sul plafond di impegni massimi assumibili dallo Stato previsto per Garanzia Italia (articolo 1 DL 23/2020) fino a 200 mld (di cui 30 mld in favore delle PMI), e sul correlato stanziamento di 31 miliardi (ai sensi dell'art. 1, comma 14 DL Liquidità e art. 31 DL rilancio). A tal riguardo la relazione tecnica segnala che, sulla base dei dati forniti dal Gestore, risultano perfezionate garanzie per circa 32,5 miliardi di euro (di cui 1,5 mld di euro in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul Fondo ammontano a circa 24 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti e della riserva di 3 mld di euro da ultimo prevista per l'operatività di cui all'art. 8, commi 2 c 3, del DL 21/22. La RT afferma quindi che l'intervento proposto non richiede stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili a legislazione vigente

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza SACE spa a concedere garanzie entro il 31 dicembre 2022. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dal rilascio delle garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato. SACE S.p.A. assume gli impegni a valere sulle risorse disponibili del Fondo a copertura degli oneri statali già costituito per la “Garanzia Italia SACE” a sostegno della liquidità delle imprese colpite dagli effetti della pandemia da COVID-19 (articolo 1, comma 14, del D.L. n. 23/2020).

In proposito si ricorda che l’articolo 1 del citato Dl n. 23 autorizza SACE S.p.A. a concedere fino al 30 giugno 2022 garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti sotto qualsiasi forma alle imprese. Gli impegni assunti dalla SACE S.p.A. non superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle suddette garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso. A copertura di tali garanzie è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per l'anno 2020, poi rifinanziato dal decreto-legge n. 34/2020 per 30.000 milioni di euro per l'anno 2020.

Secondo quando affermato da SACE spa[31] sono circa 35,2 miliardi di euro, per un totale di 5.316 operazioni, i volumi complessivi dei prestiti garantiti nell'ambito di “Garanzia Italia”. Di questi, circa 10,3 miliardi di euro riguardano diciotto operazioni garantite attraverso la procedura ordinaria prevista dal Decreto Liquidità, relativa ai finanziamenti in favore di imprese di grandi dimensioni, con oltre 5000 dipendenti in Italia o con un valore del fatturato superiore agli 1,5 miliardi di euro. Crescono inoltre a 24,9 miliardi di euro i volumi complessivi dei prestiti garantiti in procedura semplificata, a fronte di 5.298 richieste di Garanzia gestite ed emesse tutte entro 48 ore dalla ricezione attraverso la piattaforma digitale dedicata a cui sono accreditate oltre 250 banche, istituti finanziari e società di factoring e leasing.

Con riferimento all’utilizzo delle risorse statali già stanziate per “Garanzia Italia”, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la capienza del Fondo già istituito dal predetto articolo 1 del DL n. 23 del 2020. Si evidenzia tuttavia che, al fine di verificare l’adeguatezza delle risorse del Fondo, tenuto conto dell’operatività della misura a legislazione vigente, andrebbero fornite ulteriori informazioni in merito alle previsioni di utilizzo futuro delle suddette garanzie in relazione ai diversi impegni assumibili da SACE, ivi comprese le garanzie introdotte dalla norma in esame.

 

Articolo 16
(Misure temporanee di sostegno alla liquidità delle PMI)

La norma reca misure di sostegno alla liquidità delle piccole e medie imprese, subordinatamente alla previa approvazione della Commissione europea, per far fronte alle difficoltà derivanti dall’interruzione delle catene di approvvigionamento e dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti alle sanzioni e contro-sanzioni adottate a seguito dell’aggressione dell’Ucraina da parte della Russia.

In particolare, aggiungendo i commi 55-bis e 55-ter all’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 (LB 2022), viene concesso, fino al 31 dicembre 2022, a carico del Fondo di garanzia PMI, fermo restando quanto previsto dal comma 55 del citato articolo 1 della legge n. 234 del 2021, il rilascio di garanzie a fronte di investimenti per la realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, con esplicita esclusione delle imprese soggette a sanzioni a seguito del conflitto in Ucraina.

In proposito si evidenzia che il comma 55 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 dispone che, a decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di garanzia PMI, sia pari a 5 milioni di euro e la garanzia sia concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilità e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta salva l'ammissibilità alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, la garanzia del Fondo è concessa con diverse percentuali di copertura comunque entro un limite massimo dell’80 per cento dei finanziamenti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica precisa che l'intervento proposto è stato strutturato, anche dal punto di vista della tecnica di drafting, in termini di integrazione, coerenza ed armonizzazione al regime di phasing out dallo stato emergenziale COVID disposto dall'articolo 1, comma 55, LB 2022.

In termini di impatti finanziari della misura, la RT rappresenta che sulla base dei dati forniti dal Gestore, alla data del 30/04/2022, il Fondo presentava risorse libere pari a circa 5,6 mld di euro. Rispetto alla predetta disponibilità, sempre alla medesima data, sono state perfezionate garanzie per circa 16,7 mld di euro, per un impegno pari a circa 1,9 mld di euro (+ 200 mln di euro per l'integrazione straordinaria del Fondo Accantonamento Supplementare Eurofidi), corrispondenti ad un risparmio, in termini di volumi garantiti, pari a circa il 22% e in termini di accantonamento pari a circa il 39%. Alla medesima data e sulla base dell’andamento attuale, il Gestore stima, per il periodo dal 1° maggio 2022 al 31 dicembre 2022, un potenziale impegno aggiuntivo quantificato in circa 3,9 mld di euro, rispetto al quale, considerata la natura selettiva dell'intervento proposto, le condizioni restrittive di accesso alla garanzia al 90% e la sua vigenza temporale limitata fino al 31/12/2022, viene stimato un ulteriore impegno di circa 42 mln di euro, corrispondenti ad un volume di garantito pari a circa 400 mln di euro. Considerato che sulla base di tali premesse, il Gestore stima, al 31/12/2022, un potenziale risparmio di circa 1,7 mld di euro, non risultano necessari stanziamenti aggiuntivi a copertura della misura proposta.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica in merito alla disponibilità delle risorse del Fondo e alla stima dell’ulteriore impegno derivante dalla disposizione in esame, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 17
(Garanzie concesse da SACE spa a condizioni di mercato)

La norma modifica la disciplina vigente con riferimento alle garanzie concesse a condizioni di mercato da SACE S.p.A. che, in via ordinaria, è autorizzata, ai sensi dell’articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge n. 269/2003, a rilasciare sui finanziamenti alle imprese italiane.

In proposito si ricorda che il comma 14-bis dell’articolo 6 del decreto-legge n. 269/2003 è stato introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 23/2020. Il medesimo comma 14-bis autorizza SACE a rilasciare, a condizioni di mercato e in conformità alla normativa dell'Unione europea per una percentuale massima di copertura, salvo specifiche deroghe previste dalla legge, del 70 per cento, garanzie sotto qualsiasi forma, ivi incluse controgaranzie verso i confidi, in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, nonché di imprese di assicurazione, nazionali e internazionali, autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni, per finanziamenti sotto qualsiasi forma concessi alle imprese con sede in Italia, entro l'importo complessivo massimo di 200 miliardi di euro. Sugli impegni assunti da SACE è accordata la garanzia dello Stato a prima richiesta a valere sul Fondo di cui all’articolo 1 del DL n. 23 del 2020.

Le modifiche apportate alla disciplina vigente, in primo luogo, specificano meglio le finalità dell’intervento della SACE. Si precisa, inoltre, che le imprese beneficiarie debbano avere la sede legale in Italia, ovvero si debba trattare di imprese aventi sede legale all’estero con una stabile organizzazione in Italia.

Viene altresì previsto che, in luogo del decreto del MEF per la definizione di criteri, modalità e condizioni del rilascio da parte di SACE S.p.A. delle garanzie, i medesimi criteri e modalità di rilascio della garanzia nonché di definizione della composizione del portafoglio di garanzie gestito da SACE S.p.A. siano definiti in un allegato tecnico al DL n. 269 del 2003. Con uno o più decreti del Ministro dell’economia e delle finanze, di natura non regolamentare, possono essere disciplinate, in conformità con la decisione della Commissione europea, ulteriori modalità attuative e operative, ed eventuali elementi e requisiti integrativi, per il rilascio delle garanzie.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di una novella di carattere ordinamentale necessaria ad assicurare l'operatività della disciplina prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del DL Liquidità. La norma, pertanto, opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del DL n. 23/2020, come rifinanziato dall'articolo 31, comma 1, del DL n. 34 del 2020 a copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. e, in ogni caso, entro il plafond massimo di esposizione, pari ad euro 200 miliardi.

In proposito, la RT precisa che, ai sensi del menzionato articolo 31, il fondo è stato incrementato di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020, di cui 1.700 milioni di euro destinati alla sezione speciale istituita dall'articolo 35, comma 5 (a copertura del fabbisogno finanziario per la campagna SACE di riassicurazione dei crediti commerciali a breve termine, scaduta lo scorso 30 giugno 2021 e non ulteriormente rinnovata). A tal riguardo la RT segnala che, sulla base dei dati fomiti dal Gestore, risultano perfezionate garanzie per circa 32,5 miliardi di euro (di cui 1,5 mld di euro in favore delle PMI), mentre le risorse libere sul Fondo ammontano a circa 24 miliardi di euro, al netto degli accantonamenti a copertura degli impegni assunti e della riserva di 3 mld di euro da ultimo prevista per l'operatività di cui all'art. 8, commi 2 e 3, del DL 21/22, nonché dell'impegno massimo assumibile ai sensi dell'articolo 10, comma l del medesimo DL, pari a 5.000 milioni. L'intervento proposto non richiede pertanto stanziamenti aggiuntivi rispetto a quelli disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica.

 

Articolo 18
(Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina)

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 130 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato a far fronte, mediante erogazione di contributi a fondo perduto, alle ripercussioni economiche negative per le imprese nazionali derivanti dalla crisi internazionale in Ucraina.

Sono destinatarie del Fondo, a domanda e nei limiti delle risorse disponibili, le piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE, in possesso, cumulativamente, di determinati requisiti.

Le norme stabiliscono i requisiti per l’accesso al contributo e le modalità di calcolo dello stesso. Il contributo non può comunque superare l’ammontare massimo di 400.000 euro per singolo beneficiario.

Le modalità attuative di erogazione delle risorse sono definite con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Per lo svolgimento delle attività previste dal presente articolo il Ministero dello sviluppo economico può avvalersi di società in house mediante stipula di apposita convenzione. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono posti a carico delle risorse assegnate al fondo di cui al presente articolo, nel limite massimo dell’1,5 per cento delle risorse stesse.

Le norme prevedono che qualora la dotazione finanziaria del Fondo in oggetto non sia sufficiente a soddisfare tutte le istanze ammissibili, il Ministero dello sviluppo economico provveda a ridurre in modo proporzionale il contributo.

Si dispone che agli oneri di cui al presente articolo, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 (disposizioni finanziarie).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina

130,0

 

 

 

130,0

 

 

 

130,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo la maggiore spesa limitata all’entità dello stanziamento del Fondo per il sostegno alle imprese danneggiate dalla crisi ucraina per l’anno 2022.

 

Articolo 19
(Rifinanziamento del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 128, della legge n. 178/2020[32] ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole il “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, con una dotazione pari a 300 milioni per l’anno 2021, demandandone la disciplina attuativa a uno o più decreti ministeriali.

 

Le norme incrementa per l’anno 2022 la dotazione del fondo sopra descritto di 20 milioni di euro (comma 1).

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 58 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

Fondo per lo sostegno delle filiere agricole danneggiate dalla crisi ucraina, mediante erogazioni a fondo perduto (comma 1)

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

 

La relazione tecnica descrive la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, e sotto questo riguardo non si formulano osservazioni.

Si evidenzia, tuttavia, come già rilevato nell’esame della norma istitutiva del Fondo (comma 128 della legge n. 178/2020), che il prospetto riepilogativo qualifica la spesa come di conto capitale e ascrive alla norma effetti identici sui tre saldi: da ciò sembrerebbe dedursi che gli interventi da finanziare con il Fondo sopra citato siano caratterizzati da un elevato indice di spendibilità, tale da consentire l’integrale impegno ed erogazione delle risorse nel primo anno della loro disponibilità. Al riguardo, ai fini della verifica dell’impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, sarebbe necessario acquisire ulteriori informazioni.

 

Articolo 20
(Garanzie sui mutui in favore delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura che hanno subito un incremento dei costi energetici)

La norma autorizza l’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) a concedere garanzia diretta, con copertura al 100 per cento, sui nuovi finanziamenti concessi da banche, intermediari finanziari dagli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in favore di PMI agricole e della pesca che abbiano registrato un incremento dei costi per l’energia, per i carburanti o per le materie prime nel corso del 2022 come da dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, purché tali finanziamenti prevedano l’inizio del rimborso del capitale non prima di ventiquattro mesi dall’erogazione e abbiano una durata fino a centoventi mesi e un importo non superiore al 100 per cento dell’ammontare complessivo degli stessi costi e, comunque, non superiore a 35.000 euro.

Agli oneri, pari a 180 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede, quanto ad euro 100 milioni, ai sensi dell’articolo 58 e, quanto ad euro 80 milioni, mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13, comma 11, del DL n. 23 del 2020, che sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie in esame.

In proposito si ricorda che l’articolo 13, comma 1 del DL n. 23 del 2020 ha assegnato all'ISMEA 100 milioni di euro per l'anno 2020 per la concessione di garanzie in favore delle imprese agricole, forestali, della pesca e dell'acquacoltura e dell'ippicoltura, nonché dei consorzi di bonifica e dei birrifici artigianali. Le predette risorse sono versate su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente istituito, intestato a ISMEA, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

L’articolo 31 del DL n. 345 del 2020 ha assegnato all’ISMEA per le suddette finalità ulteriori 250 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

Trasferimento da versare a ISMEA per le garanzie concesse

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento alle risorse utilizzate a copertura, afferma che le risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria intestato a ISMEA saranno utilizzate con le medesime modalità previste per la gestione delle garanzie COVID e saranno oggetto di relazione al Parlamento, come previsto dall'articolo 17 del d.lgs. n. 102/2004, oltre ad essere oggetto anche di specifico rendiconto allegato al bilancio d'esercizio di ISMEA. La RT afferma quindi che non sono previsti effetti finanziari ulteriori, considerato che la misura delle garanzie sarà operativa fino ad esaurimento delle risorse all'uopo destinate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare per quanto riguarda le garanzie prestate da ISMEA, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

Si rileva, inoltre, che la garanzia in esame non sembra assistita dalla garanzia dello Stato, come invece prevede la legislazione vigente con riferimento alle garanzie prestate dall’istituto medesimo ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 102 del 2004. Su tale aspetto andrebbe comunque acquisita una conferma da parte del Governo al fine di escludere che per effetto delle ulteriori garanzie concesse da ISMEA possano derivare eventuali effetti finanziari negativi ascrivibili ad ulteriori garanzie statali.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 20 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 20, pari a 180 milioni di euro per l’anno 2022, tramite le seguenti modalità:

- quanto ad euro 100 milioni ai sensi dell’articolo 58, alla cui illustrazione pertanto si rinvia;

- quanto a 80 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse disponibili sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13, comma 11, del decreto-legge n. 23 del 2020 che, a tale scopo, sono trasferite su un conto corrente di tesoreria centrale appositamente intestato all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA), per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie di cui all’articolo 20 di cui trattasi. Al riguardo si ricorda che il citato decreto-legge n. 23 del 2020 (cosiddetto Liquidità) prevedeva il versamento di 100 milioni di euro su un conto corrente di tesoreria centrale, appositamente istituito e intestato a ISMEA, da utilizzare per il potenziamento delle garanzie esistenti in favore delle imprese agricole e della pesca.

In merito è opportuno che il Governo rassicuri sulla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio per la realizzazione degli interventi eventualmente già avviati a legislazione vigente a valere sulle risorse del medesimo conto corrente.

 

Articolo 21
(Maggiorazione del credito d’imposta per investimenti in beni immateriali 4.0)

La norma eleva dal 20 al 50 per cento la misura del credito d’imposta prevista dall’articolo 1, comma 1058, della legge n. 178 del 2020, per gli investimenti in beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione).

In proposito si ricorda che il citato comma 1058 dispone che, per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, piattaforme e applicazioni) connessi ad investimenti “Industria 4.0” (ricompresi nell’allegato B annesso alla legge di bilancio 2017), il credito d’imposta sia riconosciuto, fino al 31 dicembre 2022, nella misura del 20 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro. Dalla disposizione derivavano i seguenti effetti finanziari, così indicati dalla relazione tecnica riferita al citato comma 1058:

 


2021

2022

2023

2024

2025

2026

Credito d'imposta
(Software - Allegato B)

-185,5

-411,7

-456,6

-271,2

-45,0

0

 

Si ricorda altresì che, da ultimo, la legge di bilancio 2022, articolo 1, comma 44, ha previsto, per i suddetti investimenti, la proroga del credito d’imposta al 2025 riducendone, per gli anni successivi al 2023, l’entità (dal 20 per cento del 2022 e 2023 al 15 per cento del 2024 e al 10 per cento del 2025).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

 

15,7

19,6

19,6

3,9

15,7

19,6

19,6

3,9

15,7

19,6

19,6

3,9

 

La relazione tecnica afferma che ai fini della stima è stata adottata la medesima metodologia della relazione tecnica alla legge di bilancio 2021 che stimava gli investimenti in base alle informazioni dichiarative relative alle maggiorazioni previste fino agli investimenti 2019, aggiornando le medie di tali investimenti con gli ultimi dati disponibili (Redditi 2021, anno di imposta 2020) ed applicando la riduzione NADEF indicata nella relazione tecnica originaria alla L. 178/2020.

Gli effetti differenziali rispetto alla legislazione vigente sono riportati nella tabella seguente:

 


2022

2023

2024

2025

2026

Credito d'imposta
(Software - Allegato B)

-15,7

-19,6

-19,6

-3,9

0

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT si limita a fornire i risultati della stima e ad affermare che ai fini della stessa è stata utilizzata la stessa metodologia della relazione tecnica alla legge di bilancio 2021, senza tuttavia esplicitare i dati sottostanti né le ipotesi utilizzate. Peraltro, tali elementi non venivano forniti neanche dalla predetta relazione tecnica.

In proposito si evidenzia che la richiamata relazione tecnica alla legge di bilancio 2021 stimava gli investimenti in base alle informazioni dichiarative relative alle maggiorazioni previste fino agli investimenti 2019, aggiornando le medie di tali investimenti con gli ultimi dati disponibili (Redditi 2021, anno di imposta 2020) ed applicando la riduzione NADEF 2020.

Ai fini di una verifica della stima andrebbero quindi acquisiti dati di dettaglio circa gli ammontari di investimento utilizzati e le ipotesi sottostanti la stima medesima. Tanto premesso, poiché si fa riferimento alla base dati già utilizzata dalla legge di bilancio 2021 (che riguardava le spese per investimento 2019), andrebbe chiarito se siano disponibili dati più aggiornati.

 

Articolo 22
(Credito d’imposta formazione 4.0)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 211, della legge n. 160/2019 disciplina il credito d’imposta per le spese di formazione del personale dipendente nel settore delle tecnologie nei termini seguenti:

§  per le piccole imprese, viene riconosciuto in misura pari al 50 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 300.000 euro;

§  per le medie imprese in misura pari al 40 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro;

§  per le grandi imprese, in misura pari al 30 per cento delle spese ammissibili e nel limite massimo annuale di 250.000 euro.

La misura del credito d'imposta è comunque aumentata per tutte le imprese, fermi restando i limiti massimi annuali, al 60 per cento nel caso in cui i destinatari delle attività di formazione ammissibili rientrino nelle categorie dei lavoratori dipendenti svantaggiati o molto svantaggiati.

La misura era originariamente riconosciuta fino al periodo d’imposta 2020 e a tal fine è stata autorizzata la spesa di 250 milioni nell’anno 2020 e di 150 milioni nell’anno 2021, prevedendo che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (articolo 1, comma 217, della citata legge n. 160 del 2019).

Successivamente, il comma 1064 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 ha prorogato al 2022 il riconoscimento del credito d’imposta formazione 4.0. con oneri a carico del Fondo di rotazione per l’attuazione di NextgenerationEU e sia il prospetto riepilogativo che la relazione tecnica indicavano, in relazione alla misura in esame, oneri per 150 milioni annui nel 2022 e 2023. In merito ai suddetti oneri, tuttavia, la relazione tecnica non forniva informazioni.

 

La norma rimodula complessivamente l’aliquota del credito d'imposta Formazione 4.0 per le piccole e medie imprese.

In particolare, la misura dell’agevolazione viene elevata per le piccole imprese dal 50 al 70 per cento e, per le medie imprese, dal 40 al 50 per cento, con riferimento alle spese di formazione del personale dipendente volte ad acquisire o consolidare competenze nelle tecnologie rilevanti per la trasformazione tecnologica e digitale. La maggiorazione spetta a condizione che le attività formative siano erogate dai soggetti individuati con decreto del Ministro dello sviluppo economico e che i risultati relativi all'acquisizione o al consolidamento delle suddette competenze siano certificati secondo le modalità stabilite con il medesimo decreto.

Per quanto invece riguarda progetti di formazione avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto in esame, qualora non soddisfino i suindicati requisiti, le misure del credito d'imposta sono diminuite al 40 per cento per le piccole imprese e al 35 per cento per le medie imprese.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che al fine di quantificare l'effetto sul gettito fiscale derivante dall'introduzione della maggiorazione al credito d'imposta per le PMI, si è assunto che la misura possa entrare a regime solo nella seconda metà dell'anno e che il periodo utile per attivare i corsi di formazione coerenti con il percorso di certificazione delle competenze previste dal comma 2 sia di circa quattro mesi. Pertanto, la base di calcolo è costituita da un terzo dell'ammontare delle risorse previste in relazione tecnica alla misura generale nel 2022: 150 mln/3.

Si è inoltre assunto che una quota non superiore a un terzo delle piccole e medie imprese potenzialmente beneficiarie ricorra alla maggiorazione: la stima appare prudenziale e coerente con le dinamiche di fruizione degli incentivi di nuova introduzione che richiedono nuovi e più complessi oneri documentali. Sulla base dei dati relativi alla distribuzione per dimensione d'impresa del credito d'imposta formazione 4.0 per il periodo d'imposta 2020, si è ipotizzato che le risorse siano destinate per il 62% alle piccole imprese, per il 32% alle medie imprese e per il 6% alle grandi imprese.

Sulla base di tali assunti e tenuto conto che in base alle evidenze contabili il ricorso al credito di imposta in esame è stato sinora contenuto nell'ambito delle risorse disponibili, si è ipotizzato che gli effetti migliorativi sulla spesa derivanti dal decremento dell'aliquota di base per le piccole e medie imprese di cui al comma 2 equivalga alla maggiore spesa derivante dalle previsioni del comma 1, anche tenuto conto del breve margine temporale residuo a disposizione delle imprese per il ricorso a tale credito. Pertanto, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione aumenta le aliquote del credito di imposta 4.0 per le piccole e medie imprese, senza alterare l’autorizzazione di spesa, pari a 150 milioni annui nel 2022 e 2023.

In proposito, considerato che l’agevolazione opera nell’ambito della spesa autorizzata, da intendersi come limite di spesa, e tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, la quale non ascrive alla norma effetti di finanza pubblica, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione.

 

Articolo 23
(Disposizioni urgenti a sostegno delle sale cinematografiche)

La norma eleva al 40 per cento (dal 20 per cento previsto a legislazione vigente), per gli anni 2022 e 2023, la misura massima del credito di imposta riconosciuto alle sale cinematografiche dall’articolo 18 della legge 14 novembre 2016, n. 220.

In proposito si ricorda che l’articolo 18 della legge n. 220 del 2016, ha istituito un credito d'imposta per il potenziamento dell'offerta cinematografica, commisurato ad un'aliquota massima del 20 per cento sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive.

Ai sensi dell’articolo 21 della medesima legge n. 220/2016 il suddetto credito d'imposta, così come gli altri previsti dalla medesima legge, è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato con il decreto di riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, di cui all'articolo 13, comma 5, della medesima legge.

In proposito si evidenzia che il DPCM 20/05/2017 ha stabilito che il complessivo livello di finanziamento degli interventi finanziati a valere sul Fondo è parametrato annualmente all'11 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES e IVA, nei seguenti settori di attività: distribuzione cinematografica di video e di programmi televisivi, proiezione cinematografica, programmazioni e trasmissioni televisive, erogazione di servizi di accesso a internet, telecomunicazioni fisse, telecomunicazioni mobili.

Il Fondo è ripartito annualmente tra le diverse tipologie di incentivi e contributi con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.

L’articolo 21 della legge n. 220/2016 prevede altresì che con uno o più decreti del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, siano stabiliti, partitamente per ciascuna delle tipologie di credito d'imposta previste, i limiti di importo per opera o beneficiario, le aliquote da riconoscere alle varie tipologie di opere ovvero alle varie tipologie di impresa o alle varie tipologie di sala cinematografica, la base di commisurazione del beneficio, con la specificazione dei riferimenti temporali, nonché le ulteriori disposizioni applicative della presente sezione, fra cui i requisiti, le condizioni e la procedura per la richiesta e il riconoscimento del credito, prevedendo modalità atte a garantire che ciascun beneficio sia concesso nel limite massimo dell'importo complessivamente stanziato, nonché le modalità dei controlli e i casi di revoca e decadenza.

Si precisa inoltre che la percentuale del 40 per cento va calcolata, nel periodo di riferimento, sui costi di funzionamento delle sale e non, come previsto a legislazione vigente, sugli introiti derivanti dalla programmazione di opere audiovisive, con particolare riferimento alle opere italiane ed europee, anche con caratteristiche di documentario.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la rimodulazione dell'aliquota e dei costi ammissibili non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i crediti d'imposta previsti dalla legge cinema sono riconosciuti entro il limite massimo complessivo indicato nel decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016.

Ai sensi del citato articolo 13, comma 5, con decreto del Ministro della cultura si provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi previsti dalla legge cinema. Al riguardo, la RT ricorda che il Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, istituito dal medesimo articolo 13 nello stato di previsione del Ministero della cultura a decorrere dal 2017, è destinato al finanziamento degli interventi previsti dalla legge cinema e il complessivo livello di finanziamento è parametrato annualmente all'11% delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato nell'anno precedente derivanti dal versamento delle imposte IRES e IVA nei settori di attività interessati dalla legge cinema e comunque in misura non inferiore a 750 milioni di euro annui.

Pertanto, la RT afferma che, essendo il credito d'imposta oggetto della proposta normativa riconosciuto a valere sulle risorse del Fondo per il cinema e l'audiovisivo, come ripartite annualmente con apposito decreto ministeriale, le risorse destinate a tale misura di sostegno sono soggette al tetto massimo fissato annualmente dal Ministro, con la conseguenza che la modifica prevista dalla proposta normativa per gli anni 2022 e 2023 non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che il credito d’imposta in esame è riconosciuto entro il limite massimo complessivo indicato nel decreto ministeriale di cui all'articolo 13, comma 5, della legge n. 220 del 2016, così come precisato anche dalla relazione tecnica.

 

Articolo 24
(Rifinanziamento del Fondo IPCEI)

Le norme incrementano la dotazione del Fondo IPCEI[33] di 150 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 150 milioni di euro per l'anno 2024 per il sostegno alle imprese che partecipano alla realizzazione degli importanti progetti di comune interesse europeo.

Si ricorda che il Fondo IPCEI è lo strumento agevolativo che supporta le attività svolte dai soggetti italiani coinvolti nella realizzazione degli Importanti Progetti di Comune Interesse Europeo (IPCEI). Come rammentato dalla RT il Fondo è destinato al sostegno delle attività svolte in Italia nell'ambito dei progetti approvati a livello europeo in applicazione dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che prevede la possibilità di concedere aiuti di Stato a sostegno della realizzazione degli IPCEI, progetti a larga scala che consentono di riunire conoscenze, competenze, risorse finanziarie e attori economici di tutta l'Unione, al fine di ovviare ai gravi fallimenti sistemici o del mercato e alle sfide sociali che non potrebbero altrimenti essere affrontati.

Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede, quanto a 100 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all’articolo 23 del decreto-legge n. 17/2022[34] e, quanto a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023 e 150 milioni di euro per l'anno 2024 ai sensi dell'articolo 58 (disposizioni finanziarie).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

Incremento Fondo IPCEI

150,0

200,0

150,0

 

150,0

200,0

150,0

 

150,0

200,0

150,0

 

Minori spese in conto capitale

Riduzione Fondo per la ricerca e lo sviluppo delle tecnologia dei microprocessori

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

La relazione tecnica oltre a ribadire il contenuto delle norme fornisce informazioni circa le modalità di funzionamento del Fondo IPCEI e i progetti attualmente in essere.

La RT precisa che con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 21 aprile 2021 sono definiti i criteri generali per l'intervento e il funzionamento del Fondo e per la concessione ed erogazione delle agevolazioni a valere sullo stesso. Le modalità attuative definite prevedono che l'intervento del Fondo a sostegno della realizzazione di un IPCEI sia attivato con specifico decreto del Ministro dello sviluppo economico, che individua le risorse destinate all'intervento e le procedure di dettaglio per l'attuazione dello stesso sulla base delle condizioni generali stabilite dal richiamato decreto interministeriale 21 aprile 2021. In base all'art. 6, comma 2 del decreto, la notifica formale di un progetto è soggetta alla disponibilità sul Fondo IPCEI delle risorse finanziarie sufficienti ad assicurare adeguata copertura del relativo deficit di finanziamento.

Attualmente, la partecipazione italiana, insieme ad altri Stati membri, si è rivolta a tre IPCEI,

·        uno nel settore della microelettronica ("IPCEI Microelettronica", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2018) 8864 final del 18 dicembre 2018);

·        due nel settore delle batterie ("IPCEI Batterie 1", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2019) 8823 final del 9 dicembre 2019 e "IPCEI Batterie 2", autorizzato con decisione della Commissione europea C(2021) 494 final del 26 gennaio 2021);

Altri progetti nel settore dell'idrogeno e della microelettronica interesseranno l'Italia nel prossimo periodo.

A seguito dell'adozione della disciplina generale del Fondo, con il citato decreto 21 aprile 2021, con tre distinti decreti ministeriali del 21 luglio 2021 è stato attivato l'intervento nei predetti ambiti dei progetti batterie 1, batterie 2 e microelettronica, destinando la somma complessiva di 1.743,00 milioni di euro all'attivazione degli interventi sopradetti.

La RT espone una tabella, cui si rinvia, nella quale sono riepilogate le risorse statali destinate al Fondo IPCEI negli anni 2019-2024, che ammontano complessivamente a 2.243,00 milioni di euro. Considerando gli interventi già intrapresi, la dotazione effettiva del Fondo ammonta a 500,00 milioni di euro.

La RT ricorda che a tali risorse si aggiungono quelle previste dall'investimento n. 2.1 della missione 4, componente 2 del PNRR, pari a 1,5 miliardi.

La RT afferma che i fondi complessivamente disponibili non sono sufficienti a garantire la copertura della partecipazione italiana ai progetti italiani da notificare nell'anno 2022. Si tratta in particolare dei seguenti progetti:

·        Idrogeno, articolato nelle seguenti wave

o   Technology e industry, per cui il fabbisogno finanziario stimato (pari al deficit di finanziamento complessivo, oggetto della prenoti fica ad agosto 2021) è pari a 2,6 miliardi (H2-Technology 1.4 Mld / H2 - Industry 1.2 Mld);

o   Regional hubs and their links, Capacity, Mobility And Transport, a cui l'Italia ha aderito nel 2021 e per cui il fabbisogno finanziario totale stimato, ad oggi ancora in via provvisoria, è pari a poco più di 3 miliardi di euro (H2 Rhatl 1.2 Mld - H2 Capacity 487 Mil - H2 Mobility And Transport 1.6 Mld);

·        Microelettronica - fabbisogno finanziario stimato pari a 1,4 miliardi (pre-notifica effettuata a dicembre 2021);

·        Cloud - fabbisogno finanziario stimato pari a 1,4 miliardi (pre-notifica effettuata ad aprile 2022).

 

La RT precisa che ad essi si aggiungerà l'IPCEI salute, di cui la prima suddivisa in due slot di pre-notifica, a giugno e a ottobre 2022, mentre la seconda wave è calendarizzata prima della fine dell'anno.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo la maggiore spesa limitata all’entità dell’incremento del Fondo IPCEI per gli anni 2022-2024.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 24 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento del Fondo IPCEI - nella misura di 150 milioni di euro per l’anno 2022, di 200 milioni di euro per l’anno 2023 e di 150 milioni di euro per l’anno 2024 - mediante le seguenti modalità:

- quanto a 50 milioni di euro per l’anno 2022, a 200 milioni di euro per l’anno 2023 e a 150 milioni di euro per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 58, alla cui illustrazione pertanto si rinvia;

- quanto a 100 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito dall’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 17 del 2021 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, allo scopo di promuovere la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, anche tramite la riconversione di siti industriali esistenti e l'insediamento di nuovi stabilimenti nel territorio nazionale[35].

In proposito si segnala che, in base ad un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, tali risorse risultavano ancora integralmente disponibili nei giorni precedenti la data di pubblicazione del decreto-legge in esame, mentre nei giorni immediatamente successivi sono stati accantonati 100 milioni di euro, pari agli oneri oggetto di copertura. Tanto considerato, non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto che l’utilizzo delle risorse in parola non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

 

Articolo 25
(Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri)

La norma istituisce presso il MEF un Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con l’obiettivo di agevolare la realizzazione di iniziative volte alla ricognizione di potenziali investitori strategici esteri, favorire l’avvio, la crescita ovvero la ricollocazione nel territorio nazionale di insediamenti produttivi, nonché l’elaborazione di proposte di investimento strutturate.

Il Fondo ha una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.

A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al MISE.

Per garantire l’operatività del Fondo e il supporto tecnico-operativo al Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti, è costituita una segreteria tecnica, coordinata da un dirigente di livello generale scelto tra i dirigenti in servizio presso il MISE e composta dal personale in forza presso il predetto Ministero, nei limiti della vigente pianta organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito si ricorda che il Comitato interministeriale per l’attrazione degli investimenti esteri (CAIE) è stato istituito dall’art. 30 D.L. n. 133/2014. Tale Comitato ha il compito di coordinare l’attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché quello di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. È stabilito che ai componenti del Comitato non siano corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti.

Alla segreteria tecnica compete, tra i vari compiti di ricognizione ed elaborazione dati, anche la creazione di uno sportello unico a supporto degli investitori esteri con riferimento a tutti gli adempimenti e alle pratiche utili alla concreta realizzazione dell’investimento (tra le realtà in cui in via sperimentale si intende stimolare l’attrazione di investimenti, stando alla relazione illustrativa, sono individuate Londra e Los Angeles). Per le medesime finalità, ai sensi dell’art. 7, comma 6, del c.d. Testo unico sul pubblico impiego[36], il MISE può avvalersi di un contingente di massimo dieci esperti con elevante competenze e qualificazioni in materia, nel limite di spesa di euro 40.000,00 per singolo incarico, con oneri a valere sull’istituendo Fondo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Istituzione di un Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

Riduzione Tab. A - MISE

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

5,0

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che gli oneri derivanti dall’istituzione del Fondo di cui al comma 1 (5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022) sono qualificati come tetti massimi di spesa. Al medesimo Fondo si dovrà poi attingere per l’eventuale nomina di esperti (nel numero massimo di dieci) a supporto dell’attuazione della normativa de qua, con un compenso che è indicato dalla norma (comma 2) nel limite di spesa di euro 40.000 annui per singolo incarico, al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione: sotto questo profilo non si formulano dunque osservazioni.

Quanto all’istituzione della segreteria tecnico-operativa, il comma 2 precisa che essa sarà coordinata da un dirigente generale del MISE e composta dal personale del medesimo Ministero, nei limiti della vigente dotazione organica e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Pur rilevando, dunque, che la disposizione non dovrebbe risultare di carattere oneroso, comunque, in mancanza di specifici chiarimenti della relazione tecnica, andrebbe chiarito se il personale ministeriale assegnato al nuovo organismo possa effettivamente fronteggiare i relativi adempimenti, aggiuntivi rispetto a quanto disposto a legislazione previgente, nell’ambito delle sole risorse già disponibili.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 25 provvede agli oneri derivanti dall’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, di un Fondo per il potenziamento dell’attività di attrazione degli investimenti esteri, con una dotazione di 5 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dello sviluppo economico, relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 26
(Disposizioni urgenti in materia di appalti pubblici di lavori)

Le norme, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, in relazione agli appalti pubblici di lavori, aggiudicati sulla base di offerte, con termine finale di presentazione entro il 31 dicembre 2021, prevedono che lo stato di avanzamento dei lavori venga adottato applicando le risultanze dei prezzari aggiornati ovvero, nelle more del predetto aggiornamento, incrementando fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali. I maggiori importi sono riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del 90 per cento, nei limiti delle risorse come determinate dal presente articolo, nonché di quelle trasferite alla stazione appaltante a valere sulle risorse, nel limite del 50 per cento, appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti, e le eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Qualora il direttore dei lavori abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente anche alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del provvedimento in esame, è emesso un certificato di pagamento straordinario recante la determinazione dell'acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022. In tali casi, il pagamento è effettuato a valere sulle risorse di cui sopra (comma 1).

Per le suddette finalità le regioni, entro il 31 luglio 2022 e limitatamente all’anno in corso, procedono ad un aggiornamento infrannuale dei prezzari. In caso di inadempienza, i prezzari sono aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (comma 2).

Nelle more della determinazione dei prezzari regionali, le stazioni appaltanti incrementano fino al 20% le risultanze dei prezzari regionali, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Qualora risulti, nell'anno 2022, un incremento di detti prezzari inferiore al 20%, le stazioni appaltanti procedono al recupero dei maggiori importi riconosciuti (comma 3).

Per i lavori realizzati ovvero affidati dai soggetti tenuti all’applicazione del codice dei contratti pubblici, in caso di insufficienza delle risorse di cui al comma 1, alla copertura degli oneri, si provvede:

a) in relazione agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, ovvero in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari, a valere sulle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche[37], limitatamente alle risorse autorizzate dall’articolo 23, comma 2, lettera a), del DL 21/2022 (200 milioni di euro per il 2022), nonché dalla lettera a) del comma 5 dell’articolo in commento (1.000 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per il 2023). Qualora l'ammontare delle richieste risulti superiore al limite di spesa, la ripartizione delle risorse viene effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa;

b) in relazione agli interventi diversi da quelli di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo per l'adeguamento dei prezzi[38], come incrementate dal successivo comma 5, lettera b) (500 milioni di euro per il 2022 e 550 milioni di euro per il 2023), nonché dall'articolo 25, comma 1, del DL 17/2022 (150 milioni per il 2022), e dall'articolo 23, comma 2, lettera b), del DL 21/2022 (120 milioni di euro per il 2022). Qualora l'ammontare delle richieste di accesso al Fondo risulti superiore al limite di spesa, la ripartizione delle risorse viene effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del citato limite massimo di spesa.

Per tali finalità, la dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e di 500 milioni di euro milioni di euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate dalla presente norma per l'anno 2022, nonché dall'articolo 23, comma 2, lettera a) del DL 21/2022, sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate entro il 31 agosto 2022 e le risorse stanziate per l'anno 2023 sono destinate al riconoscimento di contributi relativi alle istanze di accesso presentate entro il 31 gennaio 2023. Le eventuali risorse eccedenti possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023. Analogamente, la dotazione del Fondo per l'adeguamento dei prezzi è incrementata di ulteriori 500 milioni di euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di euro per l'anno 2023. Le eventuali risorse eccedenti l’importo complessivamente assegnato alle stazioni appaltanti in relazione alle istanze presentate entro il 31 agosto 2022 possono essere utilizzate per il riconoscimento dei contributi relativamente alle istanze presentate entro il 31 gennaio 2023 (comma 5).

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente all'entrata in vigore del provvedimento in esame, le stazioni appaltanti possono procedere alla rimodulazione delle somme a disposizione e indicate nel quadro economico degli interventi. Per le medesime finalità, le stazioni appaltanti possono, altresì, utilizzare le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di loro competenza e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile (comma 6).

Per fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari utilizzati nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e sino al 31 dicembre 2022, che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR è istituto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo per l’avvio di opere indifferibili, con una dotazione di 1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026. Con DPCM sono determinate le modalità di accesso e di ripartizione del Fondo, nonché di restituzione al Fondo medesimo delle economie derivanti dai ribassi d'asta ovvero dall'applicazione delle clausole di revisione dei prezzi di cui al citato articolo 29, comma I, lettera a) (comma 7).

Ferme le priorità sopra elencate, al Fondo possono accedere gli interventi integralmente finanziati la cui realizzazione deve essere ultimata entro il 31 dicembre 2026 relativi al Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR e quelli in relazione ai quali siano nominati Commissari straordinari. Al Fondo possono infine accedere il Commissario straordinario per il Giubileo del 2025, la società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A., nonché l’Agenzia per la coesione territoriale per gli interventi previsti dal decreto di cui all'articolo 9, comma 5-ter, del DL 4/2022.

Fino al 31 dicembre 2022, le stazioni appaltanti, nei limiti delle risorse complessivamente stanziate per il finanziamento dei lavori previsti dagli accordi quadro[39] utilizzano le risultanze dei prezzari aggiornati, fermo restando il ribasso formulato in sede di offerta dall'impresa aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 si applicano anche alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure dal 1° gennaio e fino al 31 dicembre 2022, relativamente ad appalti di lavori basati su accordi quadro già in esecuzione.

Conseguentemente, sono abrogati – per coordinamento – il comma 11-bis all’articolo 29 del DL 4/2022 (che disciplinava l’adeguamento prezzi negli accordi quadro) e i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 all’articolo 25 del DL 17/2022, relativi alle modalità di compensazione degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione (commi 8-10).

Si evidenzia che alle disposizioni abrogate, che disciplinavano la medesima materia normata dall’articolo ora in esame, non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del DL 21/2022, in materia di anticipazione dell'importo richiesto nella misura del 50%, a valere sul Fondo per la revisione dei prezzi, si applicano anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche.

Si evidenzia che al citato comma 1 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 Le disposizioni del presente articolo, ad esclusione del comma 2, secondo e terzo periodo, e del comma 3, si applicano anche agli appalti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro di lavori delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS s.p.a.. In relazione ai contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A., le cui opere siano in corso di esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal 1° gennaio fino al 31 dicembre 2022 (comma 12).

In considerazione delle istanze presentate e dell’utilizzo effettivo delle risorse, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare tra gli stati di previsione interessati, anche mediante apposito versamento all’entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione in spesa, per ciascun anno del biennio 2022-2023 e limitatamente alle sole risorse iscritte nell’anno interessato, le occorrenti variazioni compensative annuali tra le dotazioni finanziarie previste a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi di finanza pubblica (comma 13).

Agli oneri derivanti dai commi 5 e 7, “quantificati in” (così, testualmente, la norma) 3.000 milioni di euro per l’anno 2022, 2.750 milioni di euro per l’anno 2023 e in 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026, si provvede ai sensi del successivo articolo 58.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento Fondo prosecuzione opere pubbliche [comma 5, lettera a)]

1.000,0

500,0

 

 

1.000,0

500,0

 

 

1.000,0

500,0

 

 

Incremento Fondo per l'adeguamento dei prezzi [comma 5, lettera b)]

500,0

550,0

 

 

500,0

550,0

 

 

500,0

550,0

 

 

Istituzione Fondo per l’avvio di opere indifferibili (comma 7)

1.500,0

1.700,0

1.500,0

1.500,0

1.500,0

1.700,0

1.500,0

1.500,0

1.500,0

1.700,0

1.500,0

1.500,0

 

La relazione tecnica afferma, in relazione al comma 4, che rifinanzia il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche e il Fondo per l'adeguamento dei prezzi, che ai fini della quantificazione di detti incrementi, si è provveduto ad effettuare una stima del valore della produzione (stato di avanzamento dei lavori) e della variazione percentuale dei prezzi (rispetto ai valori riferiti all'anno dell'offerta). Secondo elaborazioni su dati ISTAT, il costo delle opere nei primi due mesi del 2022 (gli ultimi dati disponibili e precedenti il conflitto in atto in Ucraina) è significativamente aumentato rispetto agli anni precedenti. La crisi internazionale in atto in Ucraina ha determinato un ulteriore incremento del costo dei materiali.

Quanto alla copertura finanziaria del sopra indicato maggiore onere, occorre evidenziare che il comma 1 prevede che allo stesso si provveda, in primo luogo, utilizzando:

·        nei limiti del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti;

·        eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente;

·        le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti;

·        le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di entrata in vigore del presente decreto.

In relazione alla sopra menzionate risorse e, pertanto, ai fini della quantificazione degli effettivi maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si precisa che:

·        ai fini della quantificazione degli importi accantonati per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, si è tenuto conto dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati (pari al 5%) e delle previsioni di cui all'articolo 42, co. 3, lettera b), del DPR 207/2010, che indica nel 10% l'importo massimo dell'accantonamento per imprevisti da conteggiare nel quadro economico;

·        per la determinazione delle somme derivanti da ribassi d'asta, si è tenuto conto delle informazioni acquisite presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici (che evidenziano un valore dei ribassi d'asta compresi tra un minimo del 15% del prezzo a base di gara ed un massimo del 25%), del tutto in linea con il dato storico registrato nel periodo 2012-2016 e riportati nel documento "Il Mercato dei contratti pubblici - Lavori, servizi e forniture nel periodo 2012-2016" predisposto dal Servizio studi della Camera dei deputati in collaborazione con ANAC;

·        non si è tenuto conto delle eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso intervento e stanziate annualmente, in quanto dato incerto nell'an e nel quantum;

·        a fronte della stima degli utilizzi delle somme accantonate a titolo di imprevisti e ribassi d'asta, si è proceduto in via prudenziale a considerare l'utilizzo, nella misura del 50%, dell'importo minimo degli accantonamenti normalmente effettuati per imprevisti nei quadri economici degli interventi (5% del valore di gara) e, nella misura del 10% (al fine di tenere conto della possibilità che essi siano già stati destinati ad altre finalità) dei ribassi d'asta, quantificati nel loro importo minimo (15%). Inoltre, è stato considerato, in via prudenziale, un utilizzo di dette somme nella misura del 25% annuo per far fronte a imprevisti ovvero per altre esigenze, talché, avuto riguardo all'importo dei bandi dì gara relativi al periodo compreso tra il 2019 e il 2021 e risultanti dai rapporti quadrimestrali dell’ANAC, è stata stimata una disponibilità attuale delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta pari: al 75% delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta nel 2021, al 50% delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta nel 2020 e al 25% delle risorse accantonate per imprevisti e ribassi d'asta nel 2019.

Con riferimento al comma 7, che istituisce il Fondo per l’avvio di opere indifferibili, la RT afferma che, per quanto concerne la quantificazione della dotazione, si è tenuto conto del valore delle procedure di gara che si ipotizza possano essere bandite fino al 31 dicembre 2022 pari a 30 miliardi di euro, ipotizzando un incremento percentuale medio del 20% di tutti i prezzari utilizzati ai fini delle procedure di evidenza pubblica.

Per quanto attiene al comma 8, che dispone in materia di accordi quadro, la RT afferma che la disposizione ha contenuto ordinamentale e dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che la rimodulazione avviene entro i limiti di spesa già previsti per la realizzazione dei lavori previsti dai citati accordi quadro.

Riguardo all’applicabilità, nell’ambito degli accordi-quadro, dei commi da 1 a 4 del provvedimento in esame, la RT alle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori, ovvero annotate nel libretto delle misure, la RT afferma che gli effetti finanziari della disposizione sono stati già considerati ai fini della determinazione dell'incremento della dotazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi.

In relazione ai commi 9 e 10, che recano disposizioni di coordinamento, la RT precisa che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Riguardo al comma 11, che estende l’applicabilità delle disposizioni di cui all' articolo 23, comma 1, del DL 21/2022 (in materia di anticipazione dell'importo richiesto nella misura del 50%) anche alle istanze di riconoscimento di contributi a valere sulle risorse del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, la RT afferma che trattasi di disposizioni di carattere ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Per quanto riguarda il comma 12, che estende l’applicazione delle disposizioni dell’articolo in esame (ad esclusione del comma 2, secondo e quarto periodo, e del comma 3) ai contratti pubblici di lavori, nonché agli accordi quadro delle società del gruppo Ferrovie dello Stato e di ANAS s.p.a., la RT afferma che la previsione ha carattere meramente ordinamentale e, pertanto, dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT evidenzia, riguardo all’incremento del 20 per cento agli importi delle lavorazioni eseguite e contabilizzate nell’ambito dei contratti affidati a contraente generale dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato e da ANAS S.p.A. che, in base ai dati fomiti da Rete ferroviaria italiana s.p.a., l'entità, attesa nell'anno 2022, degli stati di avanzamento dei lavori di tutti i Contraenti generali di Rete ferroviaria italiana s.p.a. ammonta a complessivi 1.600 milioni di euro, cui corrisponde un maggiore onere, derivante dall'applicazione della disposizione, pari a 320 milioni di euro. La RT precisa che i sopra menzionati lavori si riferiscono ad interventi, la cui realizzazione è prevista a valere sulle risorse del PNRR.

Per quanto riguarda invece l'entità attesa nell'anno 2022 degli stati di avanzamento dei lavori di tutti i Contraenti generali di ANAS s.p.a., la RT rappresenta che, in base dai dati forniti dalla medesima Anas, essi ammontano a 300 milioni di euro, cui corrisponde un maggiore onere, derivante dall'applicazione della disposizione, pari a 60 milioni di curo.

Tanto premesso, la RT evidenzia che l'entità delle lavorazioni attese dai Contraenti generali delle sopra menzionate società è stata già considerata ai fini della determinazione della dotazione aggiuntiva complessiva dei fondi di cui al comma 5.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici, prevedono, tra l’altro, il rifinanziamento del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche (1.000 milioni di euro per il 2022 e 500 milioni di euro per il 2023) e del Fondo per l'adeguamento dei prezzi (500 milioni di euro per il 2022 e 550 milioni di euro per il 2023), nonché l’istituzione di un nuovo Fondo per l’avvio di opere indifferibili (1.500 milioni di euro per l’anno 2022, 1.700 milioni di euro per l’anno 2023, 1.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per l’anno 2026). In proposito, si prende atto che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti (tetti di spesa) e che la relazione tecnica, fornisce dati ed elementi informativi alla base della determinazione dei predetti limiti. In proposito non si formulano dunque osservazioni.

Si osserva peraltro che per la copertura dei maggiori oneri conseguenti all’applicazione dei prezziari aggiornati e al riconoscimento dei maggiori costi alle imprese interessate, il comma 1 prevede in primo luogo il ricorso alle somme appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento, fatte salve quelle relative agli impegni contrattuali già assunti, e alle eventuali ulteriori somme a disposizione della medesima stazione appaltante e stanziate annualmente relativamente allo stesso intervento. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile.

A tale riguardo, pur considerando che si tratta di somme già stanziate in base alla vigente legislazione, si osserva che l’utilizzo delle stesse secondo le modalità indicate potrebbe determinare effetti di accelerazione o comunque di maggior esborso su base annua rispetto alle previsioni scontate ai fini dei saldi di cassa (fabbisogno ed indebitamento netto, con riguardo alla spesa in esame). Andrebbe quindi acquisita la valutazione del Governo in merito a tali eventuali effetti di maggior spesa non considerati dalla RT.

Infine, con specifico riferimento al comma 7, riguardante l’istituzione del Fondo per l’avvio di opere indifferibili, volto a fronteggiare i maggiori costi derivanti dall’aggiornamento dei prezzari nelle procedure di affidamento delle opere pubbliche, che siano relativi ad opere finanziate, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR, posto che l’accesso al medesimo Fondo è previsto anche per una serie di ulteriori interventi, andrebbe chiarito se le procedure di spesa e rendicontazione consentano di conferire distinta evidenza agli esborsi relativi agli interventi di cui al PNRR, per le finalità di monitoraggio dell’attuazione del Piano medesimo.

 

Articolo 27
(Disposizioni urgenti in materia di concessioni di lavori)

Le norme prevedono che, per fronteggiare, nell'anno 2022, gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, i concessionari autostradali e quelli titolari di appalti pari o superiori alla soglia europea possano procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo in corso di approvazione o approvato, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e in relazione al quale sia previsto l'avvio delle relative procedure di affidamento entro il 31 dicembre 2023, utilizzando il prezziario di riferimento più aggiornato (comma 1).

Il quadro economico del progetto è sottoposto all'approvazione del concedente ed è considerato nell'ambito del rapporto concessorio. In ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame si rendono necessarie in quanto la situazione eccezionale di incremento dei prezzi costituisce un grave limite all'esecuzione e al prosieguo degli investimenti per le infrastrutture autostradali, incluse quelle previste in regime di concessione. Pertanto, l'assenza di idonee misure che mitighino l'effetto di tali incrementi, espone al rischio che le procedure di gara risultino prive di offerte.

Al riguardo, la RT afferma che le clausole convenzionali precludono al concessionario la possibilità di procedere all'aggiornamento del quadro economico del progetto esecutivo già approvato o in corso di approvazione da parte del concedente. Per le medesime ragioni il concedente non può utilmente avanzare alcuna richiesta di modifica finalizzata all'aggiornamento del quadro economico. Pertanto, la regolamentazione di tale aspetto in assenza di una esplicita previsione che a ciò autorizzi determinerebbe il rischio di un eventuale contenzioso.

Riguardo al comma 2, la RT afferma che la disposizione chiarisce che in ogni caso, i maggiori oneri derivanti dall'aggiornamento del quadro economico del progetto non concorrono alla determinazione della remunerazione del capitale investito netto, né rilevano ai fini della durata della concessione.

In conclusione, la RT afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame – definite dalla RT di natura ordinamentale – consentono ai concessionari autostradali e a quelli titolari di appalti pari o superiori alla soglia europea di aggiornare il quadro economico del progetto esecutivo, utilizzando il prezziario di riferimento più aggiornato. In proposito non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma del Governo, che tale previsione non comporti riflessi rispetto alle previsioni da entrate per canoni concessori dei soggetti concedenti ricompresi (come ad esempio ANAS s.p.a.) nell’ambito delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato.

 

Articolo 28
(Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese)

Le norme introducono l’articolo 14-bis nella L. 233/2021, al fine di promuovere l'interdisciplinarità dei corsi di studio e la formazione di profili professionali innovativi e altamente specializzati. Alle università che promuovono la stipula di "Patti territoriali per l'alta formazione per le imprese", con imprese ovvero enti o istituzioni di ricerca pubblici o privati, nonché con altre università, pubbliche amministrazioni e società pubbliche, è riconosciuto, per gli anni 2022-2028, un contributo complessivo, a titolo di cofinanziamento, di euro 290 milioni, di cui 20 milioni di euro nel 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025. L'erogazione del contributo è subordinata all'effettiva sottoscrizione del Patto tra il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, il Ministro dell'università e della ricerca, il Rettore dell'università proponente, i Rettori delle altre eventuali università sottoscrittrici e i rappresentanti degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori (comma 1, cpv. articolo 14-bis, commi 1-3).

I Patti, definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell'università e della ricerca e composta da cinque membri, prevedono:

a) la puntuale indicazione di progetti volti, in particolare, a promuovere l'offerta formativa di corsi universitari finalizzati alla formazione delle professionalità, per lo sviluppo delle potenzialità e della competitività dei settori e delle filiere in cui sussiste mancata corrispondenza tra domanda e offerta di lavoro, con particolare riferimento alle discipline STEM - Science, Technology, Engineering and Mathematics, anche integrate con altre discipline umanistiche e sociali. I progetti possono altresì prevedere iniziative volte a sostenere la transizione dei laureati nel mondo del lavoro e la loro formazione continua, nonché a promuovere il trasferimento tecnologico, soprattutto nei riguardi delle piccole e medie imprese;

b) il cronoprogramma di realizzazione delle fasi intermedie dei progetti, con cadenza semestrale. Per il 2022, il cronoprogramma prevede obiettivi annuali;

c) le risorse finanziarie per l'attuazione dei progetti, distinguendo tra quelle disponibili nei bilanci delle università e quelle eventualmente a carico degli altri soggetti pubblici o privati sottoscrittori;

d) la complementarietà dei relativi contenuti e obiettivi rispetto a quelli di altre iniziative di ricerca in corso o in fase di avvio, anche nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza,

e) la stipula di accordi di programma tra le singole università o aggregazioni delle stesse e il Ministero dell'università e della ricerca.

I Patti sono definiti e proposti dalle università interessate e valutati da una commissione nominata dal Ministro dell’università e della ricerca e composta da 5 membri, 2 designati dal Ministro dell’università e della ricerca e 3 designati, rispettivamente, dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell’economia e delle finanze e dal Ministro dello sviluppo economico. Ai componenti della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1, cpv. articolo 14-bis, comma 5).

La verifica dell'attuazione del Patto, il monitoraggio delle misure adottate e il raggiungimento degli obiettivi sono effettuati dal Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministero verifica, in particolare, l'effettivo incremento del numero di studenti iscritti alle discipline previste e del tasso di occupazione dei laureati nelle filiere produttive correlate Il mancato rispetto degli obiettivi è valutato dal Ministero dell'università e della ricerca, anche tramite l'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), ai fini della distribuzione delle risorse pubbliche destinate alle università, e determina, altresì, la revoca del contributo statale. I contributi revocati possono essere destinati ad altri Patti (comma 1, cpv. articolo 14-bis, comma 8).

Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022 e 90 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, si provvede ai sensi del successivo articolo 58 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Patti territoriali dell'alta formazione delle imprese

20,0

90,0

90,0

90,0

20,0

90,0

90,0

90,0

20,0

90,0

90,0

90,0

 

La relazione tecnica afferma che dal punto di vista finanziario le disposizioni in esame si limitano ad individuare una provvista economica che costituisce un mero contributo finalizzato alla realizzazione di iniziative ulteriori rispetto a quelle già svolte dagli atenei interessati: pertanto le norme proposte agiscono nei limiti dell'autorizzazione di spesa ivi recata.

La RT fa presente, in ogni caso, che, per la realizzazione del Patto, è prevista anche la contribuzione da parte di altri soggetti pubblici o privati, sulla base di atti convenzionali. Infine, il sistema di monitoraggio di cui al comma 8, con i conseguenti meccanismi di revoca del contributo e reimpiego delle somme, costituisce una garanzia per la efficace realizzazione dei patti medesimi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, dal momento che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto.

Per quanto riguarda gli adempimenti richiesti a soggetti inclusi nel perimetro delle amministrazioni pubbliche, preso atto che ai componenti della commissione giudicatrice dei patti non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati, appare comunque utile acquisire conferma che il Ministero dell'università e della ricerca e l’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca, incaricati di svolgere attività di monitoraggio, siano in grado di farvi fronte nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Articolo 29
(Misure a favore delle imprese esportatrici)

La norma dispone l’istituzione di finanziamenti agevolati a favore delle imprese esportatrici per fare fronte a difficoltà o rincari degli approvvigionamenti a seguito della crisi in atto in Ucraina. Tali finanziamenti sono concessi a valere sulle disponibilità del fondo istituito dall’art. 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981. Per un importo non superiore al 40% dell’intervento complessivo di sostegno, dette agevolazioni sono assistite anche da cofinanziamenti a fondo perduto ai sensi dell’art. 72, comma 1, lettera d), del D.L. n. 18/2020 (c.d. Cura Italia).

Condizioni e modalità di erogazione di detti finanziamenti vengono stabilite con una o più deliberazioni del Comitato agevolazioni istituito dall’art. 1, comma 270, della L. n. 205/2017.

La misura in questione si applica fino al 31 dicembre 2022, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108 del TFUE in materia di aiuti di Stato.

Il fondo su cui insistono le predette misure è stato istituito presso Mediocredito Centrale S.p.a. dall’art. 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 394/1981 (Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiano): trattasi di un fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici, a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli membri dell’Unione europea, nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all’estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l’Italia.

Competente ad amministrare tale fondo è il Comitato agevolazioni, istituito dall’art. 1, comma 270, della L. 205/2017 (Legge di bilancio per il 2018): trattasi di un organismo composto da due rappresentanti del MAECI, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del MEF, da un rappresentante del MISE e da un rappresentante designato dalle regioni, nominati con decreto del MAECI, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il cofinanziamento a fondo perduto è disposto a valere sul Fondo per la promozione integrata, istituito nello stato di previsione del MAECI dall’art. 72 D.L. n. 18/2020 (Misure per l’internazionalizzazione del sistema Paese): il Fondo in parola è destinato a una serie di iniziative, indicate nella norma, finalizzate al sostegno delle esportazioni italiane e alla promozione del Made in Italy.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, ricorda che questa si inserisce nell’ambito della Comunicazione della Commissione europea sul quadro temporaneo per l’emergenza in Ucraina n. 1890 del 23 marzo 2022, ai sensi della quale è possibile concedere aiuti di Stato alle seguenti condizioni:

a)      l’importo complessivo dell’aiuto non può superare i 400.000 euro per impresa;

b)     l’aiuto è concesso nell’ambito di una misura con un budget predeterminato;

c)      l’aiuto è concesso entro e non oltre il 31 dicembre 2022;

d)     l’aiuto è concesso a imprese colpite da crisi;

e)      gli aiuti concessi ad imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli sono subordinati al fatto di non venire parzialmente o interamente trasferiti a produttori primari e non sono fissati in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti immessi sul mercato dalle imprese interessate o acquistati da produttori primari, a meno che, in quest’ultimo caso, i prodotti non siano stati immessi sul mercato o siano stati utilizzati per scopi non alimentari, quali la distillazione, la metanizzazione o il compostaggio, da parte delle imprese interessate.

Conformemente alla disciplina europea sugli aiuti di Stato, si prevede che la misura sia notificata alla Commissione europea, che la valuterà e autorizzerà a norma dell’art. 107, paragrafo 2, lettera b), TFUE.

La RT ricorda inoltre che, come tutti gli interventi disposti sul Fondo ex L. n. 394/1981, la misura è subordinata alle effettive disponibilità del fondo stesso. Viene quindi precisato che le risorse al momento disponibili nel Fondo ex L. n. 394/1981 (fondo rotativo per crediti agevolati) ammontano a 2.229 milioni di euro, mentre quelle al momento disponibili nel Fondo per la promozione integrata ex art. 72 D.L. n. 18/2020 (a fondo perduto) ammontano a 726 milioni di euro. La RT precisa che tali disponibilità non comprendono il finanziamento PNRR, pari a 800 milioni ad incremento delle disponibilità del Fondo ex L. n. 394/1981, e a 400 milioni per cofinanziamenti a fondo perduto ex art. 72 D.L. n. 18/2020: tali disponibilità, infatti, sono iscritte in apposita contabilità separata.

La RT conclude pertanto che dalla presente norma non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare: la disposizione infatti individua, per un periodo di tempo definito (fino al 31 dicembre 2022), una nuova possibile finalizzazione di risorse già destinate a spesa nel quadro di misure operanti, a legislazione vigente, nel limite delle disponibilità dei rispettivi Fondi.

Coerentemente, trattandosi di una nuova possibilità di impiego e non di una nuova autorizzazione di spesa cui far fronte mediante un’apposita copertura, il prospetto riepilogativo non ascrive alla disposizione effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 30
(Semplificazioni procedurali in materia di investimenti)

La norma disciplina l’esercizio di poteri sostitutivi, da parte del Ministero dell’sviluppo economico, in caso di inerzia o ritardo ascrivibili a soggetti diversi dalle Regioni, Province autonome, Città metropolitane, Province e Comuni, nei procedimenti aventi ad oggetto investimenti per il sistema produttivo nazionale di valore superiore ai 50 milioni di euro (comma 1).

Ove il Ministero dello sviluppo economico non adotti i relativi atti e provvedimenti sostitutivi, indicati dal medesimo comma 1, ovvero in caso di inerzia o ritardo ascrivibili ai summenzionati Enti territoriali, il Consiglio dei ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o più commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede carattere ordinamentale. Pertanto per l'esercizio del potere sostitutivo ci si avvale di personale individuato nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria della norma, confermate dalla relazione tecnica.

 

Articolo 31
(Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 121, della L. 234/2021 (Legge di bilancio 2022) ha riconosciuto, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.

 

Le norme riconoscono ai lavoratori dipendenti di cui all’articolo 1, comma 121, della L. 234/2021, non titolari dei trattamenti pensionistici di cui al successivo articolo 32 e che nel primo quadrimestre dell’anno 2022 hanno beneficiato dell’esonero di cui al predetto comma 121 per almeno una mensilità, per il tramite dei datori di lavoro nella retribuzione erogata nel mese di luglio 2022, un’indennità una tantum di importo pari a 200 euro (comma 1).

Ai relativi oneri, valutati in 2.756 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 58 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Indennità una tantum per i lavoratori dipendenti

2.756,0

 

 

 

2.756,0

 

 

 

2.756,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la numerosità dei lavoratori beneficiari è stata stimata in 13,78 milioni di soggetti; da ciò consegue un onere per maggiori prestazioni valutato in 2.756 milioni di euro per l'anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, la quantificazione degli oneri risulta coerente con la stima della platea riportata dalla RT. Tuttavia si ricorda che la RT riferita all’articolo 1, comma 121, della L. 234/2021, relativo all’esonero contributivo in favore dei lavoratori dipendenti che beneficiano anche dell’indennità di cui alle disposizioni in esame, riportava la frequenza annuale dei pagamenti mensili, suddivisa per le varie classi di importo. Elaborando i dati forniti dalla RT alla L. 234/2021 era desumibile una platea di lavoratori interessati di circa 15,3 milioni di unità, superiore pertanto rispetto a quella fornita dalla RT riferita alle disposizioni in esame (13,78 milioni di soggetti). Sul punto appare dunque necessario acquisire chiarimenti.

 

Articolo 32
(Indennità una tantum per pensionati e altre categorie di soggetti)

Le norme prevedono che l’INPS riconosca un’indennità una tantum pari a 200 euro alle seguenti categorie di soggetti:

·        d’ufficio, ai titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico di qualsiasi forma previdenziale obbligatoria, di pensione o assegno sociale, di pensione o assegno per invalidi civili, ciechi e sordomuti, nonché di trattamenti di accompagnamento alla pensione, con decorrenza entro il 30 giugno 2022 e reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 35.000 euro. L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile. Qualora i soggetti risultino titolari esclusivamente di trattamenti non gestiti dall’INPS, il casellario centrale dei pensionati individua l’Ente previdenziale interessato che provvede all’erogazione negli stessi termini e alle medesime condizioni ed è successivamente rimborsato dall’INPS. L’ente erogatore procede alla verifica della situazione reddituale e, in caso di somme corrisposte in eccedenza, provvede alla notifica dell’indebito entro l’anno successivo a quello di acquisizione delle informazioni reddituali. L’indennità è corrisposta una sola volta, anche nel caso in cui il soggetto interessato svolge attività lavorativa. Ai relativi oneri, valutati in 2.740 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 58 (commi 1-7);

·        a domanda, ai lavoratori domestici che abbiano in essere uno o più rapporti di lavoro. Le domande possono essere presentate presso gli Istituti di Patronato (comma 8);

·        ai percettori di NASpI e di Dis-Coll, di cui agli articoli 1 e 15 del D. Lgs. 22/2015 (comma 9);

·        ai percettori dell’indennità di disoccupazione agricola di competenza del 2021 (comma 10);

·        ai titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa con contratti attivi alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e iscritti alla Gestione INPS. I soggetti non devono essere titolari dei trattamenti di cui al comma 1 né iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (comma 11);

·        ai lavoratori dipendenti stagionali, ai lavoratori in regime di somministrazione nei settori del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, agli incaricati di vendite a domicilio, ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, di cui all’articolo 10, commi da 1 a 9, del DL 41/2021 (comma 12);

·        ai lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021 abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (comma 13);

·        a domanda, ai lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo che, nel 2021 abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati. L’indennità è corrisposta ai soggetti che hanno reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 35.000 euro per l’anno 2021 (comma 14);

·        a domanda, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie che, nel 2021 siano stati titolari di contratti autonomi occasionali. Per tali contratti deve risultare per il 2021 l’accredito di almeno un contributo mensile, e i lavoratori devono essere già iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata INPS (comma 15);

·        a domanda, agli incaricati alle vendite a domicilio, con reddito nell’anno 2021 derivante dalle medesime attività superiore a 5.000 euro e titolari di partita IVA attiva, iscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto alla Gestione separata INPS (comma 16);

·        ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza. L’indennità non è corrisposta nei nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui al precedente articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo (articolo 18).

Le indennità di cui ai commi da 8 a 18 non concorrono alla formazione del reddito; le prestazioni di cui all’articolo in esame non sono compatibili con quelle erogate ai sensi del precedente articolo 31 e possono essere corrisposte a ciascun soggetto avente diritto una sola volta (commi 19 e 20).

Agli oneri derivanti dai commi da 8 a 18, valutati in 804 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 58.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

Indennità una tantum per i pensionati (commi 1-6)

2.740,0

 

 

 

2.740,0

 

 

 

2.740,0

 

 

 

Indennità una tantum per altri soggetti (commi 8-18)

804,0

 

 

 

804,0

 

 

 

804,0

 

 

 

 

La relazione tecnica stima la platea di beneficiari dell’indennità in favore dei pensionati con redditi inferiori a 35.000 euro annui in 13,7 milioni di soggetti, da cui discendono oneri per maggiori prestazioni valutati in 2.740 milioni di euro per l'anno 2022.

Con riferimento alle altre categorie di beneficiari, la RT riporta le seguenti platee:

(numero soggetti)

Lavoratori domestici

750.000

Percettori NASpI e Dis-Coll

1.100.000

Percettori disoccupazione agricola (CISOA)

350.000

Titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ex art. 409 del C.p.c.

270.000

Lavoratori stagionali, dello spettacolo e a tempo determinato del turismo, lavoratori intermittenti, lavoratori autonomi occasionali e incaricati alle vendite a domicilio

350.000

Lavoratori stagionali e a tempo determinato, lavoratori dello spettacolo e lavoratori intermittenti

300.000

Nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza

900.000

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento ai pensionati aventi diritto all’erogazione dell’indennità, si prende atto della stima della platea riportata dalla RT (13,7 milioni), che appare comunque improntata a caratteri di prudenzialità.

In base ai dati reperibili sul sito del Dipartimento delle finanze, relativi alla categoria dei pensionati suddivisi per classi di reddito per il 2020, la numerosità della platea con redditi fino a 35.000 euro si attesta in circa 12,6 milioni di soggetti.

Con riferimento ai commi da 8 a 18, appare utile acquisire conferma circa la platea stimata per i percettori di NASpI e Dis-Coll (1,1 milioni), che risulta inferiore a quella stimata per la sola NASpI nell’ambito del DL 73/2021, pur considerando il differente contesto economico e sanitario di riferimento.

In particolare, la RT riferita all’articolo 38 del DL 73/2021 ha stimato per il 2021 i beneficiari della NASpI in circa 1,9 milioni.

Non vi sono altresì osservazioni da formulare relativamente alla numerosità delle restanti platee, atteso che la stessa appare sostanzialmente prudenziale rispetto a quanto indicato dalle RT riferite a precedenti interventi.

Con riferimento alla numerosità dei nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza, il Report trimestrale sul Reddito/Pensione di cittadinanza INPS dell’aprile 2022 riporta un dato di 1.050.000 unità. Tuttavia, si ricorda che le disposizioni in esame non consentono l’erogazione ai nuclei in cui è presente almeno un beneficiario delle indennità di cui al precedente articolo 31, e di cui ai commi da 1 a 16 del presente articolo.

 

Articolo 33
(Fondo per il sostegno del potere d'acquisto dei lavoratori autonomi)

Le norme istituiscono, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Fondo per l'indennità una tantum per i lavoratori autonomi e i professionisti, con una dotazione finanziaria di 500 milioni di euro per l'anno 2022, che costituisce il relativo limite di spesa, destinata a finanziare il riconoscimento, in via eccezionale, di un'indennità una tantum per l'anno 2022 ai lavoratori autonomi e ai professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, che non abbiano fruito dell'indennità di cui agli articoli 31 (indennità una tantum per i lavoratori dipendenti) e 32 (indennità una tantum per i pensionati e altre categorie di soggetti), e che abbiano percepito nel periodo d'imposta 2021 un reddito complessivo non superiore ad un determinato importo stabilito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità per la concessione dell'indennità una tantum di cui trattasi.

Agli oneri derivanti dalla norma in esame, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 (disposizioni finanziarie).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Fondo per l'indennità una tantum lavoratori autonomi e professionisti

500,0

 

 

 

500,0

 

 

 

500,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo la maggiore spesa limitata all’entità della dotazione del Fondo per l’anno 2022.

 

Articolo 34
(Personale che presta assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni per il funzionamento del Reddito di cittadinanza)

Le norme, nelle more del completo espletamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego[40], prevedono che il personale già selezionato mediante procedura selettiva pubblica, al fine di svolgere attività di assistenza tecnica presso le sedi territoriali delle regioni, con incarico di collaborazione ancora attivo al 30 aprile 2022 e terminato alla medesima data, è ricontrattualizzato da ANPAL Servizi Spa alle medesime condizioni degli incarichi terminati e per un periodo di due mesi a decorrere dal 1° giugno 2022. La ricontrattualizzazione è disposta, oltre che per lo svolgimento delle attività di assistenza tecnica connesse al Reddito di cittadinanza, anche per quelle connesse all'attuazione del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori[41], di seguito denominato "programma GOL", nell'ambito della Missione 5, Componente l, del Piano nazionale di ripresa e resilienza dell'Italia. Le convenzioni tra ANPAL Servizi Spa e le singole amministrazioni regionali in cui sono definite le modalità di intervento con cui opera il personale dell'assistenza tecnica, si intendono estese, su richiesta delle regioni, alle attività in favore dei beneficiari del programma GOL (comma 1).

Agli oneri per la stipulazione dei contratti e per l'eventuale equipaggiamento dei soggetti ricontrattualizzati, nonché per la gestione amministrativa e il coordinamento delle loro attività, “quantificati in non oltre 13 milioni di euro per l'anno 2022” (così, testualmente, la norma), si provvede a valere sulle risorse assegnate alle regioni per il 2022 ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019[42], e non ancora utilizzate al 30 aprile 2022 per le assunzioni ivi previste, nonché per la proroga dei contratti del personale che presta assistenza tecnica per il funzionamento del reddito di cittadinanza[43]. A tal fine, le regioni comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 25 maggio 2022 gli oneri per il 2022 sostenuti fino al 30 aprile 2022 per le unità di personale già assunto[44] e i risparmi definitivamente conseguiti sulle risorse loro assegnate. Ove le risorse assegnate alle regioni e non utilizzate al 30 aprile 2022 non siano sufficienti per le finalità di cui al primo periodo, alla copertura della differenza si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro[45], “che è corrispondentemente rideterminato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze”.

Nelle more della definizione dei risparmi definitivamente conseguiti la somma di 13 milioni di euro è accantonata a valere sulle risorse del Fondo per le politiche attive del lavoro. In esito alla definizione dei risparmi definitivamente conseguiti, la quota di risorse accantonata e non utilizzata è disaccantonata (comma 2).

Le regioni che intendono avvalersi delle attività di assistenza tecnica oltre il periodo di due mesi sopra indicato ne danno comunicazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali entro il 23 giugno 2022, procedendo entro il termine del 1° luglio 2022 all'aggiornamento degli oneri e dei risparmi comunicati ai sensi del comma 2, alla data del 30 giugno 2022. L'eventuale proroga degli incarichi di collaborazione per le regioni che ne fanno richiesta è effettuata a valere e nei limiti dei risparmi conseguiti e non già utilizzati ai sensi del comma 2 per un periodo massimo di tre mesi e comunque non oltre l'avvenuto completamento delle procedure di selezione e di assunzione delle unità di personale da destinare ai centri per l'impiego[46]. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali comunica ad ANPAL Servizi Spa le regioni che richiedono il prolungamento delle attività di assistenza tecnica e il periodo per il quale corrispondentemente prorogare gli incarichi di collaborazione (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica esplicita che alla data del 30 aprile risultavano ancora attivi 1.790 contratti secondo una distribuzione territoriale riportata in una tabella allegata alla relazione tecnica. Considerato che gli oneri connessi alla proroga di un singolo contratto per un periodo di due mesi è pari a poco meno di 3.200 euro al mese, si determina una maggiore spesa massima di 3.200 euro x 1.790 contratti x 2 mesi = 11.456.000 euro.

La relazione tecnica chiarisce che gli oneri per l'equipaggiamento, per la gestione amministrativa e il coordinamento delle attività per un periodo di due mesi sono stimabili unitariamente in circa 500 euro per un totale inferiore, pertanto, ad 1 milione di euro. Complessivamente, quindi, gli oneri previsti non superano i 13 milioni di euro.

La relazione tecnica, infine, chiarisce che le risorse assegnate alle regioni per il 2022 sono complessivamente pari a 534.000.000 euro.

Esse sono inclusive di quelle previste ai sensi dell’articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4 del 2019 pari a 304.000.000 euro, delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, pari a 160.000.000 di euro, nonché agli ulteriori 70.000.000 milioni di euro di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 234/2021.

Quanto, infine, al Fondo per le politiche attive del lavoro, la relazione tecnica informa che la sua dotazione è pari per il 2022 a 40,2 milioni di euro, cui si aggiungono le risorse rinvenienti dai trasferimenti dell'INPS ai sensi degli articoli 21, comma 13, e 22, comma 5 del d.lgs. n. 150 del 2015. Nel 2021 il Fondo - destinato al finanziamento dell'assegno di ricollocazione - è stato largamente inutilizzato, lo strumento essendosi rivelato scarsamente attrattivo, dando luogo a erogazioni per meno di 1 milione di euro. Tendenze analoghe si osservano nel 2022, con erogazioni complessive pari a circa 300 mila euro. La copertura sussidiaria fornita del Fondo politiche attive appare, pertanto, congrua.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’onere quantificato è coerente con le ipotesi ed i dati forniti dalla relazione tecnica; si prende atto inoltre che, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, le risorse da impiegare per le misure risultano disponibili: non si formulano dunque osservazioni in quanto la norma consente un nuovo utilizzo di risorse già destinate a spesa e sulle quali non gravano impegni giuridicamente vincolanti e, coerentemente, il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 35
(Disposizioni urgenti in materia di sostegno alle famiglie per la fruizione dei servizi di trasporto pubblico)

Le norme istituiscono un fondo nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con dotazione pari a 79 milioni di euro per l’anno 2022, finalizzato a riconoscere, nei limiti della dotazione del fondo e fino ad esaurimento delle risorse, un buono da utilizzare per l’acquisto, a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del decreto di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022, di abbonamenti per i servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale ovvero per i servizi di trasporto ferroviario nazionale.

Il valore del buono è pari al 100 per cento della spesa da sostenere per l’acquisto dell’abbonamento e, comunque, non può superare l’importo di euro 60. Il buono è riconosciuto in favore delle persone fisiche che, nell’anno 2021, hanno conseguito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro. Il buono reca il nominativo del beneficiario, è utilizzabile per l’acquisto di un solo abbonamento, non è cedibile, non costituisce reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore dell’indicatore della situazione economica equivalente. Resta ferma la detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera i-decies), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sulla spesa rimasta a carico del beneficiario del buono (comma 1).

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalità di presentazione delle domande per il rilascio del buono, le modalità di emissione dello stesso, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.

Una quota delle risorse del fondo, pari a 1 milione di euro, è destinata alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio in oggetto.

Per le finalità di cui al secondo periodo, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali può avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, delle società SOGEI – Società generale d’informatica Spa e CONSAP – Concessionaria servizi assicurativi pubblici Spa. Eventuali economie derivanti dall’utilizzo delle risorse previste per la realizzazione della piattaforma di cui al secondo periodo sono utilizzate per l’erogazione del beneficio in esame (comma 2).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 79 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 58 (disposizioni finanziarie).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Fondo per concessione buono acquisti abbonamenti per trasporto pubblico

79,0

 

 

 

79,0

 

 

 

79,0

 

 

 

 

La relazione tecnica, alla quale si rinvia per i dettagli, espone i dati relativi agli abbonamenti per l’anno 2019 (spesa complessiva e numero di abbonamenti suddiviso per TPL, Trenitalia, Alta velocità e Intercity) e le stime per l’anno 2022. Sulla base di tali dati, la RT stima che il numero degli abbonamenti che sarà possibile rilasciare considerando il limite di spesa di 78 milioni di euro è di circa 2 milioni, come riepilogato nella tabella sotto riportata:

 

Fonte: RT

 

La RT afferma che tale stima è calcolata considerando un costo medio dei titoli di viaggio pari a 37 euro per circa 1’87% degli abbonamenti (circa 7.804.000) e il limite massimo del valore del buono fissato dalla norma in 60 euro.

La RT espone il procedimento mediante il quale si giunge alla stima del numero di abbonamenti coperti dalla norma. Sulla base delle dichiarazioni dei redditi delle persone fisiche per l'anno di imposta 2019 - considerati per la numerosità dei soggetti più verosimili ai fini della stima rispetto a quelli relativi all'anno di imposta 2020 - il numero dei contribuenti con reddito fino a 35 mila euro che dichiarano spese detraibili al 19% per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale (esclusi gli incapienti) sono circa 952 mila, corrispondenti al 72% dell'intera platea (l,3 milioni). La RT stima una spesa complessiva per l'anno 2022 per l'acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale e servizi ferroviari nazionali, da parte dei soli soggetti con reddito fino a 35 mila euro, di circa 813 milioni di euro. Tenuto conto che il periodo considerato dalla disposizione è di circa 7 mesi (a decorrere dall'adozione del decreto interministeriale di cui al comma 2 e fino al 31 dicembre 2022) la RT stima una spesa complessiva di circa 474 milioni di euro. Lo stanziamento di 79 milioni di euro, di cui 1 milione di euro è destinato alla progettazione e alla realizzazione della piattaforma informatica per l’erogazione del beneficio, che ne costituisce il limite di spesa, consentirebbe di coprire circa il 16,45% della spesa complessiva per l’acquisto di abbonamenti nei 7 mesi dell’anno 2022.

 

Con riferimento al comma 2 (destinazione di una quota del Fondo per la realizzazione della piattaforma informatica) la RT precisa che l'importo di 1 milione di euro è stato quantificato in maniera prudenziale sulla base del costo sostenuto per le medesime prestazioni effettuate in passato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo la maggiore spesa limitata all’entità della dotazione del Fondo per l’anno 2022 e considerato che la relazione tecnica fornisce elementi e dati di dettaglio volti a suffragare l’idoneità dello stanziamento rispetto all’obiettivo della misura.

Pur considerando tali elementi, tuttavia, sarebbe utile acquisire chiarimenti circa le modalità con cui, in fase applicativa, si intende garantire l’osservanza del limite di spesa, considerato che la norma individua in maniera rigida sia la platea dei beneficiari sia il costo rimborsabile e che, testualmente, essa non dispone nel senso di prevedere espressamente una rimodulazione di uno dei due elementi nell’eventualità che sia raggiunto il limite di spesa stanziato.

 

Articolo 36
(Servizi di trasporlo pubblico locale)

Le norme, al fine di consentire l'erogazione dei servizi aggiuntivi programmati relativamente al periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 giugno 2022, anche in ragione della necessità di assicurare il regolare svolgimento delle attività didattiche, incrementano la dotazione del Fondo per il trasporto pubblico locale di cui all’articolo 1, comma 816, della legge n. 178/2020 di 50 milioni di euro per l'anno 2022, che ne costituisce il limite di spesa.

Si ricorda che l'articolo 1, comma 816, della legge n. 178/2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e delle Linee guida per il trasporto scolastico dedicato. La dotazione del citato Fondo è stata incrementata dall'articolo 51, comma 1, del decreto-legge n. 73/2021 (450 milioni di euro per l'anno 2021) e, successivamente, dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge n. 4/2022 (80 milioni di euro per l'anno 2022).

Le risorse sono ripartite tra le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, nonché le aziende esercenti i servizi di trasporto pubblico regionale che residuano in capo alla competenza statale, con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata sulla base dei fabbisogni comunicati dagli stessi.

Agli oneri derivanti dalla disposizione in esame pari a 50 milioni di euro si provvede ai sensi dell'articolo 58 (disposizioni finanziarie).

Inoltre le norme dispongono che eventuali risorse residue, derivanti dal riparto sono utilizzate per la copertura di oneri sostenuti dalle regioni e province autonome per i servizi aggiuntivi eserciti nel primo trimestre 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Fondo per il trasporto pubblico locale

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma che la quantificazione del fabbisogno relativo alla disposizione in esame è stata effettuata applicando una riduzione del 55% rispetto a quanto rendicontato dalle Regioni e dalle Province Autonome relativamente ai servizi aggiuntivi programmati ed effettuati nel 1° semestre dell'anno 2021 (Rendicontati gennaio - giugno 2021 - Decreto interministeriale MIMS/MEF del 17 agosto 2021, n. 335). Dalla tabella riepilogativa della rendicontazione del 1°semestre 2021, contenuta nella RT, cui si rinvia, le risorse utilizzate per i primi sei mesi dell’anno 2021 sono state pari complessivamente a 221.340.419,25 euro, con una media mensile di 36.890.069,88 euro. La RT applicando una percentuale di riduzione del costo pari al 55% stima un fabbisogno per i tre mesi pari a circa 50 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo la maggiore spesa limitata all’entità dell’incremento della dotazione del Fondo per l’anno 2022. Si evidenzia peraltro che nel procedimento di stima degli oneri per il secondo trimestre 2022, la RT fa riferimento all’applicazione di una percentuale di abbattimento, pari al 55 per cento, rispetto agli oneri sostenuti nel 1° semestre 2021. In proposito, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi di valutazione circa le ragioni sottostanti la scelta di detta percentuale.

 

Articolo 37
(Misure in materia di locazione)

Le norme incrementano di 100 milioni per l'anno 2022 la dotazione del Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione di cui all'articolo 11 della legge n. 431/1998.

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58 (disposizioni finanziarie).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Rifinanziamento Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo la maggiore spesa limitata all’entità dell’incremento della dotazione del Fondo per l’anno 2022.

 

Articolo 38
(Disposizioni in materia di servizi di cittadinanza legale)

Le norme prevedono che il Ministero dello sviluppo economico, in qualità di amministrazione titolare, stipuli con le pubbliche amministrazioni[47], convenzioni per rendere accessibili i loro servizi di competenza tramite uno "sportello unico" di prossimità nei comuni con una popolazione inferiore a 15.000 abitanti. L'erogazione dei suddetti servizi viene affidata a Poste Italiane S.p.A. [48] (comma 1).

L’intervento è finalizzato all’attuazione del progetto «Polis» - Case dei servizi di cittadinanza digitale[49], il quale, nell’ambito delle risorse nazionali degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari, prevede 125 milioni di euro per l'anno 2022, 145 milioni di euro per l'anno 2023, 162,62 milioni di euro per l'anno 2024, 245 milioni di euro per l'anno 2025 e 122,38 milioni di euro per l'anno 2026.

Inoltre, l’affidamento di tali servizi viene compiuto anche in deroga a quanto previsto all’articolo 7-vicies ter, comma 2-bis, terzo periodo, del D.L. n. 7/2005, relativo all’emissione della carta d'identità elettronica da parte del Ministero dell'interno, che può stipulare convenzioni, nel limite di spesa di 750.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019, con soggetti, dotati di una rete di sportelli diffusa in tutto il territorio nazionale, che siano identity provider e che abbiano la qualifica di certification authority accreditata dall'Agenzia per l'Italia digitale.

Nell'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo, il personale preposto ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio ed è sottoposto al rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali.

Inoltre, può procedere all’identificazione degli interessati, all’acquisizione dei relativi dati ed è autorizzato all’acquisizione dei dati biometrici e della firma grafometrica. Vengono, altresì, disciplinate le modalità di accesso alle banche dati in possesso delle pubbliche amministrazioni necessarie all’espletamento delle attività richieste, fatta eccezione per le banche dati in uso alle Forze di polizia.

Al trattamento dei dati correlati alle attività svolte ai sensi del presente articolo, si applica l’articolo 2-ter, comma 1-bis, del D.lgs. n. 196/2003[50] (comma 2).

Nella disposizione si fa riferimento al trattamento dei dati personali da parte di un’amministrazione pubblica che viene consentito se necessario per l’adempimento di un compito svolto nel pubblico interesse o per l’esercizio di pubblici poteri a essa attribuiti.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è volta a garantire la completa ed efficace attuazione degli interventi del Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza relativi alla realizzazione di uno sportello unico di prossimità che assicuri ai cittadini residenti nei comuni più piccoli la possibilità di fruire di tutti i servizi pubblici, in modalità tisica o digitale, per il tramite di un unico punto di accesso.

Tali interventi sono finalizzati a dotare il Paese di una infrastruttura tecnologica all'avanguardia che abiliti l'automazione e la rapida diffusione dei nuovi servizi digitali della Pubblica Amministrazione nei piccoli centri urbani e nei territori più difficilmente raggiungibili, promuovendo la coesione economica, sociale e territoriale in relazione alle aree interne del Paese, contribuendo al loro rilancio, accelerando la trasformazione digitale e superando il c.d. digitai divide.

Dalla presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto le risorse utilizzabili nell'ambito delle convenzioni sono esclusivamente quelle già stanziate dall'articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del D.L. n. 59/2021, anche a copertura dei maggiori oneri a carico del soggetto attuatore.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale delle norme e dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.

 

Articolo 39
(Disposizioni in materia di sport)

La norma incrementa il Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano[51] facendovi confluire:

§  le risorse di cui all’articolo 14-bis del D.L. n. 41/2021.

La norma citata ha incrementato la dotazione del Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche di 50 milioni di euro per l'anno 2021. Si rammenta che ai sensi della norma istitutiva le risorse del Fondo sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri;

§  le risorse di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 73/2021.

La norma citata ha incrementato il medesimo Fondo di 190 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma consente di razionalizzare l'utilizzo delle risorse residue stanziate in favore di ASD e SSD con i vari provvedimenti legislativi finalizzati a far fronte all'emergenza Covid-19, canalizzando alcuni fondi residui sul Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano.

L'articolo 9, comma 3, del D.L. n. 4/2022[52], infatti, ha disposto che le risorse di tale Fondo possano essere parzialmente destinate all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche maggiormente colpite dalle restrizioni.

La norma in esame, quindi, nel convogliare le risorse residue dei provvedimenti di cui ai decreti cd. Sostegni e Sostegni-bis nell'ambito del Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano, consente una maggiore omogeneità nella strategia di policy per l'erogazione di contributi a fondo perduto in favore del settore sportivo, senza parcellizzare tra diversi provvedimenti attuativi, con le conseguenti tempistiche dilungate. Circa il quantum delle risorse residue, esse consistono in 11.374.031,43 euro, residuati dai bandi a fondo perduto disciplinati dai DPCM 20 settembre 2021, 29 settembre 2021 e 23 novembre 2021.

La presente disposizione non prevede nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la norma si limita ad operare una diversa allocazione di risorse già previste a legislazione vigente e che la RT precisa che le risorse oggetto del trasferimento sono quelle residue stanziate in favore di ASD e SSD con i vari provvedimenti legislativi finalizzati a far fronte all'emergenza Covid-19. Tuttavia, trattandosi di stanziamenti riferiti all’esercizio 2021, andrebbe chiarito se il relativo utilizzo per l’anno in corso risulti già scontato nelle previsioni tendenziali aggiornate di spesa. Ciò al fine di escludere effetti negativi ai fini dei saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

Articolo 40
(Misure straordinarie in favore di regioni ed enti locali)

Le norme prevedono che per l'anno 2022 il livello del finanziamento corrente del Servizio sanitario a cui concorre lo Stato è incrementato di 200 milioni di euro, allo scopo di contribuire ai maggiori costi per gli Enti del Servizio sanitario nazionale determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche (comma 1).

Alla ripartizione delle risorse sopra menzionate accedono tutte le regioni e le province autonome (comma 2).

Inoltre, il contributo straordinario agli enti locali di cui all'articolo 27, comma 2, del decreto legge n. 17/2022, è incrementato per l'anno 2022 di 170 milioni di euro, da destinare per 150 milioni di euro in favore dei comuni e per 20 milioni di euro in favore delle città metropolitane e delle province. Alla ripartizione del fondo si provvede con decreto del Ministro dell'interno (comma 3).

Limitatamente all'anno 2022, in via eccezionale ed in considerazione della crisi in Ucraina e dell’emergenza epidemiologica, si prevede che gli enti locali possono approvare il bilancio di previsione con l'applicazione della quota libera dell'avanzo, accertato con l'approvazione del rendiconto 2021 (comma 4).

Alla copertura degli gli oneri del presente articolo, pari a 370 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 58 (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Incremento fabbisogno nazionale standard SSN (commi 1 e 2)

200

 

 

 

200

 

 

 

200

 

 

 

Fondo da destinare ai comuni

150

 

 

 

150

 

 

 

150

 

 

 

Fondo da destinare alle città metropolitane e alle province

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare del momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento. Tenuto comunque conto delle finalità della disposizione, sarebbe utile acquisire informazioni circa la congruità dello stanziamento rispetto al fabbisogno del Servizio Sanitario nazionale.

 

Articolo 41
(Contributo province e città metropolitane per flessione imposta di trascrizione e responsabilità civile auto)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione pari a 80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, destinato alle province e alle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario, della Regione Siciliana e della Sardegna che hanno subito una riduzione percentuale nel 2021, rispetto al 2019, del gettito dell'imposta provinciale di trascrizione (IPT) o RC Auto superiore, rispettivamente, al 16 per cento e al 10 per cento (comma 1).

Il fondo è ripartito con decreto del Ministero dell'interno sulla base della popolazione residente al 1 ° gennaio 2021.

Agli oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 58 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Sostegno obiettivi PNRR

80

80

80

 

80

80

80

 

80

80

80

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare del momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

Articolo 42
(Sostegno obiettivi PNRR nelle grandi città)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con una dotazione di 325 milioni di euro per l'anno 2023, di 220 milioni di euro per l'anno 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e 50 milioni di euro per l'anno 2026, finalizzato a rafforzare gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) da parte dei comuni con popolazione superiore a seicentomila abitanti. Gli importi spettanti a ciascun comune, calcolati in proporzione alla popolazione residente al l° gennaio 2021, sono indicati nell'allegato 2 al presente decreto di seguito riprodotto (comma 1).

 

 

2023

2024

2025

2026

Torino

42

29

9

7

Milano

68

46

15

10

Roma

136

92

29

21

Napoli

46

31

10

7

Palermo

33

22

7

5

Totale

325

220

70

50

 

Con uno o più decreti del Ministro dell'interno è individuato per ciascun comune il Piano degli interventi e sono definiti gli obiettivi iniziali, intermedi e finali determinati in relazione al cronoprogramma finanziario. I decreti disciplinano, altresì, le modalità di erogazione delle risorse, le modalità di monitoraggio, nonché di eventuale revoca delle risorse, in caso di mancato utilizzo secondo il cronoprogramma definito. Agli interventi in questione si applicano, in quanto compatibili, le procedure di semplificazione e accelerazione, le misure di trasparenza e conoscibilità dello stato di avanzamento stabilite per il PNRR (commi da 2 a 4).

Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58 (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

Sostegno obiettivi PNRR

 

325

220

70

 

325

220

70

 

325

220

70

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare del momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

Articolo 43, commi da 1 a 8
(Misure per il riequilibrio finanziario di province, città metropolitane e comuni capoluogo di provincia e di città metropolitane)

Le norme istituiscono, al fine di favorire il riequilibrio finanziario delle province e delle città metropolitane che sono in procedura di riequilibrio[53] o che si trovano in stato di dissesto finanziario[54], presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2022 e di 15 milioni di euro per l'anno 2023. Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente è prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 58 (comma 1).

Il fondo è ripartito entro il 30 giugno 2022 con decreto del Ministero dell'interno in proporzione al disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto inviato alla banca dati delle amministrazioni pubbliche al netto del contributo ricevuto ai sensi dell’articolo 52[55] del decreto legge n. 73/2021. La nettizzazione del contributo non è effettuata per il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2021.

Si prevede, inoltre, al fine di favorire il riequilibrio finanziario, che i Sindaci dei comuni capoluogo di provincia che hanno registrato un disavanzo dì amministrazione pro capite superiore a 500 euro[56], entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, possono sottoscrivere un accordo per il ripiano del disavanzo con il Presidente del Consiglio dei ministri o un suo delegato, in cui il comune si impegna, per il periodo nel quale è previsto il ripiano del disavanzo, a porre in essere parte o tutte le misure di cui all’articolo 1, comma 572, della legge n. 234/2021[57] (comma 2). La sottoscrizione dell'accordo è subordinata alla verifica delle misure citate da parte di un tavolo tecnico istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero dell'interno e composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero dell'economia e delle finanze e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il tavolo, considerata l'entità del disavanzo da ripianare individua anche l'eventuale variazione, quantitativa e qualitativa, delle misure proposte dal comune interessato per l'equilibrio strutturale del bilancio. Ai componenti del Tavolo tecnico non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati (comma 3). Le maggiori entrate derivanti o correlate alle misure adottate devono essere destinate, prioritariamente e fino a concorrenza della quota annuale del disavanzo da ripianare, al ripiano del disavanzo stesso (comma 4). Per il periodo di due anni dalla sottoscrizione dell'accordo sono sospese le misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto (comma 5).

La norma citata disciplina la responsabilità politica del presidente di provincia e del sindaco prevedendo determinate ipotesi di incandidabilità e di ineleggibilità per gli amministratori che la Corte dei conti ha riconosciuto responsabili, anche in primo grado, di danni cagionati con dolo o colpa grave, nei cinque anni precedenti il verificarsi del dissesto finanziario. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

La procedura descritta può essere attivata anche da parte dei comuni sede di città metropolitana, diversi da quelli di cui al comma 567 dell'articolo 1 della legge n. 234 del 2021, e dai comuni capoluoghi di provincia diversi da quelli di cui al comma 2 del presente articolo, con un debito pro capite superiore ad euro 1.000 sulla base del rendiconto dell'anno 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, che intendano avviare un percorso di riequilibrio strutturale (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Fondo per il riequilibrio finanziario delle città metropolitane e le province (comma 1)

30

15

 

 

30

15

 

 

30

15

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare del momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

Articolo 43, commi 9 e 10
(Funzionamento della Commissione tecnica per i fabbisogni standard)

Le norme prevedono che, ai fini della realizzazione delle attività connesse alla "Riforma 1.14 - Riforma del quadro fiscale subnazionale" prevista nel PNRR, correlata al raggiungimento della milestone nell'anno 2026 per l'attuazione del federalismo fiscale per le regioni (M1C1-119) e per le province e le città metropolitane (M1C1-120) e in relazione alle nuove attività assegnate alla Commissione tecnica per i fabbisogni standard[58], in deroga a quanto previsto dalla normativa vigente[59], al Presidente della medesima Commissione è riconosciuto, per gli anni dal 2022 al 2026, il rimborso delle spese sostenute. previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di euro 7.500 per l'anno 2022 e di euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 (comma 9). A detti oneri, pari ad euro 7.500 per l'anno 2022 e ad euro 10.000 per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Trattamento missione Presidente Commissione tecnica per i fabbisogni standard (comma 9)

0,008

0,01

0,01

0,01

0,008

0,01

0,01

0,01

0,008

0,01

0,01

0,01

Minori spese correnti

Tabella A – MEF (comma 10)

0,008

0,01

0,01

0,01

0,008

0,01

0,01

0,01

0,008

0,01

0,01

0,01

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare del momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 10 dell’articolo 43 provvede agli oneri derivanti dal comma 9 del medesimo articolo 43, che riconosce al presidente della Commissione tecnica per i fabbisogni standard il rimborso delle spese sostenute, previste dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo di 7.500 euro per il 2022 e di 10.000 euro annui dal 2023 al 2026, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’utilizzo delle medesime risorse operato dall’articolo 49, comma 8. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 43, comma 11
(Termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani)

Le norme prevedono che nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione dei piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva – fissato dalla legislazione vigente al 30 aprile - coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all’approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione.

 

Articolo 44
(Ulteriori misure di assistenza a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea)

Normativa vigente: l’articolo 31 del decreto-legge n 21/2022 autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio fino al 31 dicembre 2022 e nei limiti di 348 milioni di euro per l'anno 2022 a:

a)      definire ulteriori modalità di accoglienza diffusa mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri (art. 42, TU immigrazione) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La misura è prevista fino a 15.000 unità;

b)      definire ulteriori forme di sostentamento delle persone provenienti dall’Ucraina (titolari della protezione temporanea) che abbiano già provveduto ad una autonoma sistemazione, per un massimo di 60.000 unità. Il contributo è previsto per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale e con termine non oltre il 31 dicembre 2022;

c)      riconoscere un contributo forfettario alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfettario per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da parte dei “richiedenti e titolari della protezione temporanea”, per un massimo di 100.000 unità. L’onere complessivo di tale misura è stabilito nel limite di 152 milioni di euro per l’anno 2022 (commi 1 e 4).

Sono di conseguenza incrementate le risorse del Fondo per le emergenze nazionali (FEN).

Le norme ampliano le misure di assistenza già previste dall’articolo 31 del decreto-legge n. 21/2022 a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea di cui di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022 e autorizzano il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio fino al 31 dicembre 2022 e nei limiti delle risorse previste al comma 4, a:

a)      incrementare le disponibilità delle ulteriori forme di accoglienza diffusa di cui all'articolo 31, comma 1, lettera a), del citato decreto-legge per un massimo di ulteriori 15.000 unità;

b)     incrementare i destinatari delle forme di sostentamento di cui all’articolo 31, comma l, lettera b), del decreto-legge n. 21/2022 per un massimo di ulteriori 20.000 unità;

c)      integrare, nel limite di euro 27.000.000 per l'anno 2022, il contributo forfetario di cui all'articolo 31, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 2l del 2022, per l'accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da riconoscere alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di ulteriori 20.000 unità (comma 1).

Si autorizza il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri a disporre, con ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 31, comma 2, del decreto-legge n. 21 del 2022, 1'estensione dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 21 del 2022, come integrate dal presente articolo (comma 2).

Le norme incrementano di euro 112.749.000 per l'anno 2022 le risorse relative all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno di cui all'articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14 (comma 3).

Si ricorda che il citato articolo 5-quater, comma 1, del decreto-legge n. 14/2022 ha incrementato le risorse per l’accoglienza di 54.162.000 euro per l’anno 2022 e l’articolo 31, comma 3, del decreto legge n. 21/2022 le ha incrementate di ulteriori 7.533.750 euro per il medesimo anno.

Inoltre, allo scopo di rafforzare, in via temporanea, l'offerta di servizi sociali da parte dei comuni ospitanti un significativo numero di persone richiedenti il permesso di protezione temporanea, il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzato ad assegnare, nel limite di euro 40.000.000 per l'anno 2022, un contributo forfetario una tantum in favore dei predetti comuni (comma 4).

Per l'attuazione delle misure di cui ai commi 1 e 4, nel limite complessivo di euro 188.950.000 per l'anno 2022, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali[60], che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022 (comma 5).

Agli oneri derivanti dai commi 3 e 5, pari a 301.699.000 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 58 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

Incremento FEN

189,0

 

 

 

189,0

 

 

 

189,0

 

 

 

Maggiori spese correnti

Incremento dotazione finanziaria di cui all’art 5-quater D.L. 14/2022

112,7

 

 

 

112,7

 

 

 

112,7

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che il rafforzamento delle misure di accoglienza previste dalla norma in esame è determinato dal perdurare del conflitto ucraino e del conseguente numero di ingressi sul territorio nazionale, che ha già superato la precedente stima di 100.000 unità, nonché delle cifre attuali (pari a circa 65.000 domande) sulle richieste presentate di protezione temporanea a seguito dell'approvazione del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 28 marzo 2022.

Comma 1. Per la quantificazione degli oneri, la RT ha utilizzato i medesimi parametri utilizzati in fase di predisposizione dell'articolo 31 del DL 21/2022:

·        Lettera a): ulteriori 15.000 posti per accoglienza diffusa per 7 mesi (33 euro al giorno x 30 gg x l5.000 unità x 7 mesi = 103.950.000 euro;

·        Lettera b): ulteriori 20.000 posti per contributo sostentamento (10 euro al giorno x 30 gg x 20.000 unità x 3 mesi = 18.000.000 euro;

·        Lettera c) ulteriori 20.000 ingressi. Tenuto conto che il costo su base annua per assicurare l'assistenza sanitaria di un assistito è pari a 2.018 euro, considerato prudenzialmente un tempo di permanenza sul territorio nazionale di 8 mesi, gli oneri sono pari a euro 2.018 x (8/l 2) x 20.000 = 26.908.000 euro, arrotondati a 27 milioni di euro.

In relazione al comma 2, la RT rappresenta che la copertura finanziaria delle misure disciplinate dalle lettere a) e b) del comma l dell'art. 31 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21, è stata calcolata avendo come riferimento l'eventuale attivazione immediata delle citate misure, nella misura massima ivi prevista, per una durata commisurata alla fine del corrente anno, termine di vigenza dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 28 febbraio 2022. Considerato che i tempi tecnici necessari per l'attivazione delle citale disposizioni hanno richiesto l'impiego di alcune settimane e che, ad oggi, non è ancora noto l'effettivo impegno delle relative risorse, la disposizione intende riservare al Dipartimento della Protezione Civile un opportuno margine di flessibilità affinché, nei limiti delle risorse stanziate dal decreto legge n. 21/2022 come integrate dal presente provvedimento, l'attuazione pratica delle misure. nei limiti massimi di importo ivi indicati, possa avvenire entro il tetto della copertura finanziaria disponibile, anche in sovrannumero rispetto ai limiti numerici stabiliti dalla norma originaria come integrata, allo scopo di assicurare il più efficiente impiego delle risorse disponibili con l'obiettivo di ampliare al massimo la capacità di accoglienza pubblica che le citate disposizioni definiscono. La disposizione, non alterando la copertura prevista dal decreto legge di cui trattasi come integrata dal comma 1 del presente articolo, riveste carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 3 la RT stima un onere derivante dall'accoglienza di ulteriori 13.000 profughi nei centri per l'immigrazione pari a € 112.749.000.

La RT precisa che l’incremento delle risorse ivi previsto si rende necessario alla luce di tre considerazioni. In primo luogo, alla data del 10 maggio 2022, risultavano presenti nelle strutture CAS 9.746 persone provenienti dal teatro bellico ucraino, a fronte dei 5.000 stimati nella relazione tecnica che accompagnava la prima previsione di incremento di spesa. Inoltre, sono in corso di trasferimento, mediante un'operazione di trasferimento dalla Moldavia, concordata in applicazione delle iniziative di solidarietà promosse dalla Commissione europea, ulteriori 1.000 profughi, sempre provenienti dall'Ucraina. Occorre infine considerare che sono in atto trasferimenti verso i CAS dagli alloggiamenti temporanei disposti dal sistema delle Regioni, ai sensi dell'art. 3, comma 4, dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento di protezione civile n. 871 del 4 marzo 2022.

In analogia con le stime fornite in occasione del decreto-legge 21/2022, la RT calcola gli oneri per il periodo dal 1° maggio al 31 dicembre 2022 per un totale di n. 245 giorni, tenendo conto che il costo medio pro capite/pro die per i centri governativi ordinari e straordinari è pari ad euro 35,40 (IVA compresa), attuale costo per i centri governativi. Pertanto, l'onere complessivo da imputare sullo stanziamento di cui al capitolo 2351 pg 2, nell'anno 2022, deriva dalla seguente formula: 13.000 unità x 245 giorni di accoglienza x 35,40 euro = 112.749.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme in esame ampliano le misure di assistenza già previste dall’articolo 31 del decreto-legge n. 21/2022 a favore delle persone richiedenti la protezione temporanea provenienti dall’Ucraina. Per i profili di quantificazione non si formulano osservazioni essendo la maggiore spesa limitata all’entità dell’incremento per l’anno 2022 della dotazione del Fondo per le emergenze nazionali pari a circa 189 milioni di euro (comma 5) e dell’autorizzazione di spesa pari a circa 112,7 milioni di euro (comma 3).

Ciò premesso si segnala che la RT fornisce i dati e i parametri utilizzati per dimensionare i predetti limiti di spesa al numero delle persone da accogliere previste ai sensi della norma in esame, con particolare riguardo alle misure di cui al comma 1: in proposito, la quantificazione degli oneri è verificabile sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica e coerente con le stime riferite all’articolo 31 del decreto-legge n. 21/2022.

Con riferimento alla contabilizzazione sui saldi di finanza pubblica si evidenzia che le norme in esame recano un onere per l’anno 2022 pari a 189 milioni (incremento FEN di cui ai commi 1 e 4) iscritto come spesa in conto capitale su tutti e tre i saldi e un onere pari a 112,7 milioni (incremento autorizzazione di spesa per la gestione dei centri di accoglienza di cui al comma 3) iscritto come maggiore spesa corrente sui tre saldi. Sul punto appare necessario acquisire chiarimenti considerato che gli allegati riferiti all’articolo 31 del decreto-legge n. 21/2022 che reca norme analoghe classificavano invece l’onere per il fondo emergenze nazionali (per 348 milioni di euro) come spesa in conto capitale sul saldo netto da finanziare e come spesa corrente sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

 

Articolo 45
(Misure per l’attività di emergenza all’estero)

Normativa previgente. L’art. 29 del D.lgs. n. 1/2018 reca disposizioni in materia di procedure di intervento del Servizio nazionale di Protezione civile in caso di emergenze in ambito internazionale. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

La norma sostituisce il comma 2 dell’art. 29 del D.lgs. n.1/2018 con un nuovo testo. La nuova disposizione, rispetto al testo previgente, espunge il riferimento alla partecipazione del Servizio nazionale di Protezione civile al dispositivo rescEU, previsto dall’art. 12 della dec. n. 1313/2013/UE per fornire assistenza in situazioni in cui l’insieme delle risorse nazionali nonché i mezzi del “Pool europeo di protezione civile” non siano in grado di garantire una risposta efficace di fronte a catastrofi di origine naturale o umana (comma 1).

Conseguentemente, la disposizione circa la partecipazione del Servizio nazionale di Protezione civile al dispositivo rescEU viene riprodotta senza innovazioni nel testo del presente decreto legge (comma 2). Inoltre, con disposizione innovativa rispetto al diritto vigente, al fine di consentire l’anticipazione delle relative spese, è istituito presso il Ministero dell’economia il Fondo per la partecipazione a RescEU, con uno stanziamento di euro 3.000.000 per il 2022. In tale Fondo confluiscono le risorse rimborsate dalla Commissione europea per gli interventi di cui al presente comma, secondo le procedure di cui alla legge n. 183/1987 (comma 2). Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 3 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 58 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Fondo per la partecipazione al dispositivo RescEU

(comma 2)

3,0

 

 

 

3,0

 

 

 

3,0

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla norma appare configurato come limite massimo di spesa.

 

Articolo 46
(Valutazione degli apprendimenti e svolgimento degli esami di Stato degli studenti ucraini)

Le norme prevedono che per l’anno scolastico 2021-2022 - con ordinanza del Ministro dell’istruzione - possano essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione dei profughi ucraini accolti nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione (comma 1).

All’attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è finalizzata al conferimento del potere di ordinanza al Ministro dell'istruzione in ordine all'applicazione di disposizione in deroga alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti e di svolgimento degli esami di Stato del primo e del secondo ciclo per gli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche di ogni ordine grado del sistema nazionale di istruzione italiano (D.lgs. n. 62/2017, D.P.R. n. 122/2009, D.M. n. 741/2017, D.M. n. 742/2017, nonché O.M. n. 64/2022, O.M. n. 65/2022 specifiche per l'anno scolastico in corso).

La possibilità di derogare alle suddette norme, limitatamente agli studenti ucraini iscritti nelle istituzioni scolastiche italiane a seguito della guerra in Ucraina, e quindi dopo il 24 febbraio 2022, si rende necessaria in considerazione del fatto che l'iscrizione di tali bambini, alunni e studenti nel sistema scolastico italiano è avvenuta (e sta ancora avvenendo) in una fase avanzata dell'anno scolastico, in prossimità degli scrutini finali e degli esami di Stato.

Al fine di garantire la massima inclusione, tutti gli alunni e studenti ucraini rifugiati sono stati inseriti nelle istituzioni scolastiche dando priorità, nella prima fase dell'accoglienza, corrispondente agli ultimi mesi di questo anno scolastico 2021/2022, alla ricomposizione di gruppi di socializzazione, all'acquisizione di prime competenze comunicative in italiano, all'affronto dei traumi e, per quanto possibile, a dar continuità ai percorsi di istruzione interrotti. Le evidenti difficoltà degli alunni e studenti ucraini, sia in termini di mancata conoscenza dell'italiano - intesa come lingua veicolare di tutti gli apprendimenti - sia in termini di possibile mancata conoscenza dell'alfabeto latino (uso prevalente del cirillico), determinano la necessità di procedere ad una valutazione globale che tenga conto della suddetta situazione emergenziale e che deroghi alla normativa vigente in tema di valutazione degli apprendimenti per ciascuna disciplina con giudizi descrittivi per la scuola primaria e con voti in decimi per la scuola secondaria di primo e secondo grado. Maggiori difficoltà si evidenziano per gli studenti ucraini iscritti nelle classi terminali della scuola secondaria di primo e secondo grado che, a normativa vigente, dovranno sostenere gli esami di Stato del primo e del secondo ciclo con prove scritte ed orali.

Il potere di ordinanza, pertanto, ha lo scopo di prevedere significative misure di semplificazione derogatorie degli esami di Stato previsti dal sistema di istruzione italiano, anche in considerazione del fatto che molti studenti stanno continuando a seguire a distanza le lezioni secondo il percorso ucraino e che una legge speciale dell'Ucraina ha recentemente disposto il rilascio del diploma finale del percorso di studi ucraino senza lo svolgimento dei prescritti esami.

Alla data del 9 maggio 2022 - considerando comunque la variabilità dei dati, in continua evoluzione - gli studenti ucraini, iscritti nelle istituzioni scolastiche statali e paritarie sono:

 

Scuola primaria

Scuola secondaria di primo grado

Scuola secondaria di secondo grado

10.399

5.226

2.103

 

Di questi, i potenziali destinatari della norma derogatoria in tema di esami di Stato sono soprattutto gli iscritti nelle classi terminali della scuola secondaria di primo grado statali e paritarie, dal momento che sono pochissimi gli iscritti nelle classi quinte della scuola secondaria di secondo grado statali e paritarie:

 

 

In considerazione di quanto sopra evidenziato, l'attuazione del presente articolo non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica trattandosi di una disposizione finalizzata a semplificare le procedure valutative e a ridurre la platea degli studenti che sosterranno gli esami di Stato secondo le ordinanze ministeriali nn. 64 e 65 del 2022. In particolare, in riferimento agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione la disciplina derogatoria risulta di scarso impatto dato l'esiguità dei numeri degli studenti interessati.

In ogni caso, l'eventuale espletamento degli esami di Stato in deroga per gli studenti ucraini non comporterà aggravio per la finanza pubblica in quanto si provvederà con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza alcuna previsione di servizi aggiuntivi per gli studenti ucraini.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, allo scopo di consentire la valutazione degli apprendimenti e lo svolgimento degli esami conclusivi degli studenti sfollati dall’Ucraina e accolti nelle scuole, attribuisce al Ministro dell’istruzione il potere di adottare con ordinanza disposizioni derogatorie della normativa vigente (comma 1) osservando comunque una specifica clausola di neutralità finanziaria (comma 2): in proposito, non si formulano osservazioni nel presupposto che le ordinanze ministeriali non risultino comunque abilitate a comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Fermo restando quanto sopra, tuttavia, considerata la peculiare finalità della disposizione e al fine di poter verificare la sua effettiva applicabilità, sarebbe utile acquisire informazioni circa le risorse disponibili a legislazione vigente a valere sulle quali potranno essere posti – senza nuovi o maggiori oneri rispetto a quanto già iscritto nei tendenziali – gli eventuali costi (qualora necessari) per la valutazione e l’esame degli studenti ucraini accolti, come, ad esempio quelli per traduzione, interpretariato e attività di mediazione culturale.

 

Articolo 47
(Misure di sostegno in relazione alla crisi ucraina)

Le norme dispongono due ordini di misure di sostegno in conseguenza della crisi ucraina. Da un lato, attuando la Raccomandazione del Consiglio UE del 19 aprile 2022 relativa alla conversione delle banconote in hrivna nella valuta degli Stati membri ospitanti a beneficio degli sfollati provenienti dall’Ucraina, i commi 1-13 disciplinano un sistema di conversione delle banconote ucraine in banconote denominate in euro. Dall’altro, i commi 14-18 prevedono misure a beneficio del Governo dell’Ucraina quale sostegno del bilancio generale di tale Stato.

La raccomandazione richiamata (GUUE 20.4.22) è volta a facilitare la conversione delle banconote in hrivna nella valuta degli Stati membri ospitanti da parte degli sfollati provenienti dall’Ucraina. A tal fine il Consiglio raccomanda che ogni Stato membro dovrebbe istituire un regime nazionale che abbia determinate caratteristiche. Le caratteristiche ivi descritte sono state trasposte nell’articolo ora in esame.

Quanto alla conversione delle banconote ucraine, l’articolo 47 individua i soggetti ammessi al cambio delle banconote ucraine e le condizioni a cui tale cambio è sottoposto; disciplina inoltre la partecipazione delle banche allo schema nazionale di cambio, le competenze della Banca d’Italia, il rimborso da parte dello Stato dei costi da questa sostenuti, i rapporti tra la Banca d’Italia e la Banca Nazionale di Ucraina, e la garanzia dello Stato in favore della Banca d’Italia in caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina. Lo schema di cambio ha una durata di sei mesi, decorrenti dalla data comunicata dalla Banca d’Italia; vengono quindi disciplinati i casi di cessazione anticipata, proroga e riapertura dello schema di cambio. La norma quantifica gli oneri a carico della finanza pubblica per il 2022 in euro 500.000 a titolo il rimborso dello Stato alla Banca d’Italia dei costi sostenuti per le operazioni di cambio, e in euro 120.000.000 per l’eventuale escussione della garanzia dello Stato: a tal fine viene istituito nello stato di previsione del MEF, un fondo di corrispondente dotazione a copertura della garanzia e per la sua gestione viene autorizzata l’apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale (le risorse del fondo non più necessarie ai fini della garanzia saranno riversate all’entrata del bilancio dello Stato).

Quanto al sostegno del bilancio generale dello Stato, l’art. 47 autorizza uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell’Ucraina per un importo complessivo non superiore a euro 200.000.000, a valere su un fondo di corrispondente dotazione appositamente istituito nello stato di previsione del MEF; il MEF di volta in volta autorizza la concessione dei prestiti; per la gestione di tali interventi viene autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale dello Stato intestato al MEF. L’azione di sostegno in parola, che potrà realizzarsi in regime di cofinanziamento parallelo di iniziative promosse da istituzioni finanziarie multilaterali internazionali o europee, ha come finalità il supporto al funzionamento della pubblica amministrazione del Governo dell’Ucraina. Con appositi protocolli finanziari da concordare con le autorità del Governo dell’Ucraina verranno definite le condizioni finanziarie del prestito, le modalità di erogazione, monitoraggio e reportistica, e le modalità di restituzione del prestito (i rimborsi saranno poi versati all’entrata del bilancio dello Stato). Si prevede che il MEF possa affidare l’erogazione e gestione dei prestiti a Cassa depositi e prestiti S.p.A., secondo le modalità da definire con apposita convenzione, e tal fine viene autorizzata per l’anno 2022 una spesa per un massimo di euro 50.000.

Il comma 19 prevede che la relazione al Parlamento sulle attività di cooperazione allo sviluppo, di cui all’art. 12, comma 4, L. n. 125/2014, contenga elementi informativi sullo stato di attuazione di tali norme.

In proposito si ricorda che la L. n. 125/2014 (Disciplina generale sulla cooperazione internazionale per lo sviluppo) all’art. 12 comma 4 prevede che il MAECI, di concerto con il MEF, predisponga una relazione sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell’anno precedente, con evidenza dei risultati conseguiti mediante un sistema di indicatori misurabili qualitativi e quantitativi. La relazione dà conto, tra l’altro, dei progetti finanziati e il loro esito nonché di quelli in corso di svolgimento, i criteri di efficacia, economicità, coerenza e unitarietà adottati e le imprese e le organizzazioni beneficiarie di tali erogazioni. Nella relazione sono altresì indicate le retribuzioni di tutti i funzionari delle amministrazioni pubbliche coinvolti in attività di cooperazione e dei titolari di incarichi di collaborazione o consulenza coinvolti nelle medesime attività. La relazione è trasmessa alle Camere entro il 31 ottobre di ogni anno.

Si rileva una successione temporale normativa tra la previsione dell’art. 47 comma 19 del D.L. n. 50/2022 qui in commento, col suo rinvio alla L. n. 125/2014, e la previsione dell’art. 3 del D.L. n. 14/2022, convertito con modifiche dalla L. n. 28/2022: secondo quest’ultima previsione, infatti, per gli interventi di assistenza o di cooperazione in favore delle autorità e della popolazione dell’Ucraina, il MAECI e l’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo sarebbero autorizzati a procedere in deroga alle previsioni della citata L. n. 125/2014; tale deroga viene ora rimossa con riguardo alla relazione ex art. 12 comma 4 della L. n. 125/2014.

Il comma 20 quantifica gli oneri complessivamente derivanti dal presente articolo in euro 320.550.000 per l’anno 2022, cui si provvede ai sensi dell’art. 58, comma 4, del decreto legge della cui conversione si verte.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

 

Fabbisogno

 

Indebitamento netto

 

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

 

 

 

Rimborso dello Stato alla Banca d’Italia dei costi sostenuti per la conversione in euro delle banconote ucraine (commi 4-7-8)

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

Commissioni per CDP in relazione all’erogazione del prestito all'Ucraina (comma 16)

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

 

 

 

Garanzia dello Stato in favore della Banca d’Italia per la copertura del rischio di mancato cambio della valuta ucraina da parte della Banca Nazionale di Ucraina (comma 10)

120,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prestiti finanziari a beneficio del Governo dell’Ucraina (comma 14)

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, nel ripercorre il contenuto delle norme, ricorda che il coinvolgimento della Banca d’Italia è stato necessario per consentire la partecipazione delle banche commerciali alle operazioni di cambio, tenuto anche conto dell’inesistenza di rapporti pregressi tra queste e il sistema bancario ucraino.

La RT si sofferma in particolare sul rimborso da parte dello Stato di costi ed eventuali perdite sostenute dalla Banca d’Italia per lo svolgimento delle attività in questione. Tali costi sono stati stimati in un importo di euro 500.000, e la RT li illustra indicativamente come segue:

-         costi relativi alle attività di sportello;

-         costi relativi alle attività di introito dei valori dall’utenza istituzionale;

-         costi relativi ai movimenti di fondi sul territorio nazionale (accentramento per successiva spedizione alla Banca Nazionale Ucraina);

-         costi relativi a una o più spedizioni via aereo delle banconote ucraine alla Banca Nazionale Ucraina (o alla Banca Centrale dell’UE che dovesse fungere da hub su mandato della Banca Nazionale Ucraina);

-         eventuali perdite relative ai rischi operativi connessi alle operazioni di cambio oggetto della presente normativa

La RT precisa tuttavia che la quantificazione effettiva dei costi oggetto di rimborso e la loro ripartizione tra le singole voci di spesa dipenderà, oltre che dal numero effettivo di operazioni di cambio, anche dalla loro suddivisione tra sportelli delle banche commerciali e filiali della Banca d’Italia (per es. un maggiore numero di operazioni svolte dalle banche commerciali ridurrà i costi al primo alinea e accrescerà quelli al secondo alinea), dallo svolgimento di taluni servizi nell’ambito di attività già previste oppure ad hoc, nonché da altre caratteristiche dell’accordo che dovrà essere definito con la Banca Nazionale Ucraina.

Quanto alla garanzia – irrevocabile, a prima richiesta e incondizionata – che lo Stato presta in favore della Banca d’Italia, è stata prevista l’istituzione, nello stato di previsione del MEF, di un Fondo con dotazione di euro 120.000.000 la RT informa che tale importo è stato calcolato sulla base della somma massima di hrivna di cui ciascun avente diritto può chiedere il cambio in euro, ponderato per il numero di sfollati già presenti all’interno del territorio nazionale e di cui ci si attende un prossimo arrivo nel periodo di applicazione dello schema nazionale di cambio.

Per mero errore materiale la RT qualifica tale fondo come “destinato all’erogazione di uno o più prestiti finanziari a beneficio del Governo dell’Ucraina” (ma il fondo istituito per questa finalità è di importo diverso). Tale svista non incide, tuttavia, sulle informazioni fornite per la stima delle quantificazioni in quanto non rende ambigua l’interpretazione.

Il secondo tipo di intervento di sostegno è costituito dall’erogazione di prestiti finanziari a beneficio del Governo dell’Ucraina, quale sostegno al bilancio generale del predetto Stato, attraverso l’istituzione di un apposito Fondo, nello stato di previsione del MEF, con dotazione di euro 200.000.000. Sul punto, e sul resto della disciplina introdotta con l’articolo in commento, la RT si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione interviene, in relazione alla crisi ucraina, prevedendo, da un lato, un meccanismo tale da consentire agli sfollati il cambio della valuta locale ucraina, dall’altro, l’erogazione di un prestito a favore del governo ucraino.

In primo luogo, quanto allo schema nazionale di cambio della valuta ucraina, dalla norma derivano oneri quantificati, per l’anno 2022, in:

- 500.000 euro per il rimborso, da parte dello Stato, delle spese sostenute dalla Banca d’Italia per le operazioni di cambio;

- 120 milioni di euro per l’istituzione di un fondo a copertura della garanzia concessa dallo Stato in favore della Banca d’Italia per il caso di inadempimento da parte della Banca Nazionale di Ucraina dell’obbligo di acquisto delle banconote ucraine.

Per quanto riguarda la quantificazione delle due predette linee di oneri, la relazione tecnica si limita ad informare che:

- i costi da rimborsare sono stati stimati con il supporto della Banca d'Italia (illustrando alcune voci di costo cui però non è associata una specifica stima);

- il fondo posto a garanzia è stato calcolato sulla base della somma massima di hryvnia (valuta ucraina) di cui ciascun avente diritto può chiedere il cambio in euro, ponderato per il numero di sfollati presenti e attesi (dei quali non viene fornito il numero né le ipotesi circa gli arrivi attesi).

Ciò posto, al fine di consentire la verifica delle predette quantificazioni, appare necessario acquisire i dati, i parametri e le eventuali ipotesi sulla cui base gli oneri sono stati stimati nella misura indicata dalla norma.

Si evidenzia in proposito che:

- l’ammontare massimo complessivo delle operazioni di cambio non risulta definito, perché demandato all’accordo che la Banca d’Italia dovrà stipulare con la Banca Nazionale d’Ucraina (ai sensi del comma 8) e dipendente dal numero di sfollati attesi circa i quali non viene fornita alcuna stima o ipotesi;

- è comunque prevista la possibilità per il MEF di riaprire lo schema in caso di raggiungimento del predetto tetto (ciò influisce sia sulle spese da sostenere sia sul profilo di rischiosità delle operazioni garantite);

- il contenuto puntuale dell’accordo fra le due banche centrali non è desumibile dalla norma né dalla raccomandazione UE cui essa dà attuazione, che fissano la cornice generale del meccanismo di cambio.

 

Per quanto riguarda la qualificazione degli oneri in questione, si osserva che dalla norma non si evince se gli oneri da rimborso (500.000 euro) siano da intendersi come limite di spesa o come “oneri valutati”: in proposito appare necessario un chiarimento al fine di comprendere se – nell’ipotesi di superamento dello stanziamento – trovi applicazione, rispettivamente, il meccanismo di cui al comma 10 dell’art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica (in base al quale la norma cesserebbe di avere efficacia) ovvero il meccanismo di cui ai commi 12 e seguenti del citato art. 17, che prevedono il ricorso ad ulteriori fonti di finanziamento.

Per quanto riguarda il Fondo di garanzia, invece, lo stesso – al di là della formulazione testuale – dovrebbe comunque operare nel limite delle risorse stanziate e disponibili.

Ancora con riguardo alla garanzia statale, si rileva che il prospetto riepilogativo iscrive il relativo stanziamento solo ai fini del saldo netto da finanziare. Circa la mancata iscrizione sull’indebitamento netto non si formulano osservazioni in quanto, alla luce dei criteri SEC 2010, la garanzia dovrebbe configurarsi come una tantum. in relazione alla stessa quindi gli effetti dovrebbero essere rilevati, ai fini dell’indebitamento netto, solo nell’esercizio in cui abbiano effettivamente luogo le eventuali escussioni.

Ai fini del fabbisogno, invece, appare opportuno acquisire la valutazione del Governo circa l’effettiva prudenzialità della mancata iscrizione degli effetti dei possibili esborsi connessi al rischio di escussione.

Quanto alla previsione di prestiti finanziari a beneficio del Governo ucraino (euro 200 milioni), non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento (tetto di spesa) e che – trattandosi di una “operazione finanziaria” ai sensi del SEC 2010 – essa non è iscritta ai fini dell’indebitamento netto.

 

Articolo 48
(Contributo dei Fondi strutturali europei all’azione di coesione a favore dei rifugiati in Europa)

Le norme dispongono che le Autorità di gestione di programmi operativi 2014-2020 dei fondi strutturali europei e del Fondo europeo per aiuti agli indigenti possano richiedere l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, ivi comprese le spese emergenziali sostenute per far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla crisi ucraina.

La norma intende dare attuazione al Regolamento n. 2022/562/UE che ha previsto la possibilità di applicare un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande di pagamento riguardanti il periodo contabile 1o luglio 2021 – 30 giugno 2022 per gli assi prioritari di un programma finanziato dal FESR, dal FSE, dal Fondo di coesione e dal Fondo di aiuti europei agli indigenti. Analoga misura era stata adottata con il Regolamento 2020/558/UE, per il cofinanziamento al 100 per cento delle spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile 1o luglio 2020 – 30 giugno 2021, per contribuire a una risposta efficace alla crisi pandemica. Con D.L. n. 34/2022 (art. 242) sono state adottate le disposizioni attuative e di coordinamento con l’ordinamento interno. Il regolamento 2022/562/UE consente, inoltre, il finanziamento delle operazioni volte a far fronte alle sfide migratorie conseguenti alla guerra ucraina con risorse del FESR, dell’FSE e del Fondo di aiuti europei agli indigenti.

Le risorse a carico del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge n. 183/1987 che si rendono disponibili per effetto dell’applicazione del tasso di cofinanziamento di cui sopra sono riassegnate in favore delle amministrazioni titolari, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate ad integrare la dotazione finanziaria dei programmi operativi complementari 2014-2020.

Si rammenta che il citato articolo 5 della legge n. 183/1987 ha istituito, nell’ambito del Ministero del tesoro – Ragioneria generale dello Stato, un fondo di rotazione con amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio, che si avvale di un apposito conto corrente infruttifero, aperto presso la tesoreria centrale dello Stato, nel quale sono versate le somme erogate dalle istituzioni europee per contributi e sovvenzioni a favore dell’Italia e le somme da individuare annualmente in sede di legge di bilancio, anche nell’ambito delle autorizzazioni di spesa recate da disposizioni di autorizzazione di spesa recate da disposizioni di legge aventi le stesse finalità di quelle previste dalle norme europee da attuare. Il fondo eroga alle amministrazioni pubbliche ed agli operatori interessati la quota di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l’attuazione dei programmi europei e può concedere ai soggetti titolari dei progetti compresi nei programmi europei anticipazioni a fronte dei contributi spettanti a carico del bilancio dell’Unione europea.

Per i programmi operativi che hanno già presentato domande di pagamento nel medesimo anno contabile e che beneficiano del rimborso fino al 100 per cento del contributo europeo, il Fondo di rotazione provvede a compensare, anche a valere sui successivi rimborsi europei, eventuali quote di risorse già erogate a proprio carico.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma disciplina le procedure di gestione finanziaria delle risorse del Fondo di Rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie già assegnate a legislazione vigente ai programmi operativi finanziati dal FESR, FSE, FEAD, ai fini della riassegnazione ai programmi operativi complementari vigenti o da adottarsi. Sottolinea che la norma, per tale motivo, ha carattere esclusivamente procedurale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma consente, per il periodo contabile 1° luglio 2021 – 30 giugno 2022, l’applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE e la riassegnazione ad altra spesa delle risorse del Fondo di rotazione di cui all’articolo 5 della legge n. 183/1987 che si rendono, corrispondentemente, disponibili.

Un’analoga disposizione era stata già prevista, per il periodo contabile 1° luglio 2020-30 giugno 2021, dal DL n. 34/2020 (art. 242): a detta norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

In proposito, si evidenzia che il meccanismo descritto, da un lato, grava sul bilancio UE, dall’altro, mantiene la destinazione a spesa di risorse nazionali di cui è già prevista la spesa a legislazione previgente. Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto, sul quale appare comunque necessaria una conferma, che, per quanto concerne la competenza economica, le riprogrammazioni non incidano sulla ripartizione delle risorse fra i vari esercizi finanziari e che, per quanto concerne la competenza finanziaria, le stesse non comportino apprezzabili variazioni rispetto alle dinamiche di cassa già scontate nelle previsioni tendenziali.

 

Articolo 49
(Disposizioni in materia di spesa pubblica)

Le norme dettano una pluralità di disposizioni in materia di spesa pubblica.

In primo luogo si estende il campo di applicazione dell'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146.

La norma in questione stabiliva che gli importi e i quantitativi massimi complessivi degli strumenti di acquisto e di negoziazione il cui termine di durata contrattuale non fosse ancora spirato alla data del 21 dicembre 2021[61] aventi ad oggetto servizi applicativi e sistemistici, servizi cloud e contact center, sicurezza, reti locali, server, personal computer e licenze software, fossero incrementati in misura pari al 50 per cento del valore iniziale, fatta salva la facoltà di recesso dell'aggiudicatario con riferimento a tale incremento, da esercitare entro quindici giorni dal 21 dicembre 2021. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.

Le disposizioni ora in esame estendono l’applicazione del citato articolo 16-bis anche agli strumenti di acquisto e di negoziazione aventi ad oggetto desktop outsourcing, posta elettronica certificata, centrali telefoniche, servizi di digital transformation, servizi professionali di supporto al1a digitalizzazione dei servizi e dei processi, nonché soluzioni di cybersecurity (comma 1).

Si modifica l'articolo 31-bis del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, che ha prorogato fino al 31 dicembre 2022 gli accordi quadro e le convenzioni delle centrali di committenza in ambito digitale. La norma in esame include fra gli strumenti soggetti a proroga anche i contratti quadro ed estende il campo di applicazione della proroga a tutti i beni di cui all’articolo dell'articolo 16-bis, comma 7, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 (commi 2 e 3).

Alla norma iniziale non sono stati ascritti effetti finanziari.

Si modifica l'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che a legislazione vigente prevede la possibilità che le convenzioni-quadro possano essere stipulate da Consip e dai soggetti aggregatori non solo con riferimento alla generalità delle stazioni appaltanti, ma anche per esigenze specifiche di determinate categorie di amministrazioni o di amministrazioni appartenenti a specifici territori. Si specifica che tale possibilità sussiste anche nel caso di accordi quadro stipulati da Consip S.p.A. (comma 4).

Si modifica l'articolo 9 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, che tratta processi di gestione, revisione e valutazione della spesa. Le modifiche riguardano il Comitato scientifico per le attività inerenti alla revisione della spesa disciplinato dal comma 8. In base alla legislazione previgente al Comitato partecipa il Ragioniere generale dello Stato, i dirigenti generali competenti in relazione alla materia trattata, un componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze, un rappresentante della Banca d'Italia, un rappresentante dell'Istituto nazionale di statistica (Istat), un rappresentante della Corte dei conti. La nuova formulazione esclude i dirigenti generali competenti in relazione alla materia trattata e il componente della segreteria tecnica del Ministro dell'economia e delle finanze ma prevede la possibilità che siano chiamati a far parte del Comitato fino a due esperti di alto profilo tecnico-scientifico e di riconosciuta competenza in materia di finanza pubblica e di valutazione delle politiche pubbliche.

Sono confermate le previsioni, già presenti nella legislazione previgente, che escludono ogni sorta di emolumento per la partecipazione alle riunioni del Comitato e che stabiliscono che alle spese di funzionamento si provveda nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 5).

Ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell'economia e delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica, connesse con la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e degli altri interventi finanziati con risorse europee e nazionali, il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze può avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l.. Tale società provvede alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione, sulla base delle esigenze specifiche rappresentate dall'Amministrazione. A tal fine è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale del Ministero dell'economia e delle finanze (commi da 6 a 8).

Per consentire lo sviluppo dei servizi finalizzati all'erogazione delle prestazioni destinate a contenere gli effetti negativi dell'emergenza epidemiologica COVID-19 sul reddito dei lavoratori, il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è incrementato nel limite annuo massimo di 40 milioni di euro per l'anno 2022.

Il valore medio sopra indicato individua il limite alla spesa che in ciascun anno l’INPS può sostenere per l’acquisto di beni e servizi.

Agli oneri pari a 40 milioni di euro per l'anno 2022, in termini di fabbisogno e indebitamento, si provvede ai sensi dell'articolo 58 (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Rafforzamento capacità di monitoraggio della spesa (commi 6 e 7)

1

2,5

2,5

2,5

1

2,5

2,5

2,5

1

2,5

2,5

2,5

Incremento del limite delle spese che l’INPS può sostenere (comma 9)

 

 

 

 

40

 

 

 

40

 

 

 

Minori spese correnti

Tabella A - MEF (comma 8)

1

2,5

2,5

2,5

1

2,5

2,5

2,5

1

2,5

2,5

2,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene ai commi da 1 a 3 che ampliano il campo di applicazione di norme cui non sono stati originariamente ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che tale neutralità sia stata riscontrata anche in sede di applicazione delle medesime misure.

Non si formulano inoltre osservazioni sul comma 4, dal contenuto ordinamentale, né sul comma 5, che interviene sulla composizione di una commissione, tenuto conto che viene ribadita l’esclusione di ogni forma di emolumento e rimborso spese.

Per quanto riguarda il comma 6, che prevede la possibilità per il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di avvalersi della società Eutalia s.r.l., società interamente controllata dallo stesso Ministero dell’economia, che dovrà provvedere alle relative attività di supporto tecnico specialistico, anche mediante il reclutamento di personale con elevata specializzazione, posto che a tali fini è previsto uno specifico stanziamento di carattere permanente, andrebbe confermata la compatibilità con la normativa europea, escludendo altresì l’eventualità di un’internalizzazione della società medesima nel comparto della p.a. ai fini dei conti di rilevanza europea.

Riguardo agli oneri di cui ai commi 8 e comma 9, non si formulano osservazioni tenuto conto che gli stessi sono configurati come limiti massimi di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 8 dell’articolo 49 autorizza la spesa di 1 milione di euro per il 2022 e di 2,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2023 per le finalità di cui ai commi 6 e 7 del medesimo articolo 49, che autorizzano il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato ad avvalersi, mediante la stipula di apposite convenzioni, della società Eutalia s.r.l. ai fini del rafforzamento delle capacità di analisi, monitoraggio, valutazione e controllo del Ministero dell’economia e delle finanze relativamente alle politiche di spesa pubblica connesse con la realizzazione del PNRR. In tal senso, la società Eutalia s.r.l. può procedere anche al reclutamento di personale con elevata specializzazione mediante contratti a tempo determinato o al ricorso a competenze di persone fisiche o giuridiche disponibili sul mercato. Il medesimo comma 8 provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’utilizzo delle medesime risorse operato dall’articolo 43, comma 10. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 50
(Recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 e disposizioni in materia di aiuti di Stato)

Le norme recano il recepimento degli articoli 1 e 3 della direttiva (UE) 2019/2177 in materia di antiriciclaggio e ai mercati degli strumenti finanziari (commi 1-4).

La relazione illustrativa che accompagna il provvedimento specifica che "in ordine alla direttiva in esame è stata avviata dalla Commissione europea una procedura d'infrazione per mancato recepimento entro ì1 termine previsto (30 giugno 2021).

In particolare, le modifiche prevedono tra l’altro quanto segue.

·        Modifiche al decreto legislativo n. 231/2007 che attua nell'ordinamento nazionale la disciplina sulla prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (normativa antiriciclaggio o Anti-money laundering - AML). Viene identificata come unica Autorità di vigilanza europea l'autorità bancaria europea (ABE) (comma 1).

Da un modello di vigilanza tripartita, assegnata alle tre autorità di vigilanza europee (oltre a l'ABE, l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), si passa ad un modello con un solo riferimento per la vigilanza antiriciclaggio a livello europeo.

·        Modifiche al decreto legislativo n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF) per dare attuazione alle modifiche adottate a livello europeo in materia di autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate sui mercati finanziari. Si stabilisce che la Commissione nazionale per le società e la borsa - Consob (comma 2):

-          viene designata quale punto di contatto per la ricezione delle richieste di informazioni provenienti da autorità competenti di Stati membri dell'Unione europea in materia di APA o ARM (che, per dimensione, rimarranno nel suo ambito di competenza). Inoltre si prevede che la gestione di un APA o di un ARM sia soggetta ad autorizzazione preventiva e alla revoca della stessa, da parte della Consob.

Si ricorda che la direttiva 2014/65/UE (Markets in Financial Instruments Directive - MiFID II) istituisce un quadro normativo per i fornitori di servizi di comunicazione dati e dispone che i servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni di negoziazione effettuate debbano essere autorizzati come dispositivi di pubblicazione autorizzati (APA). Inoltre, i fornitori di sistemi consolidati di pubblicazione (CTP) sono tenuti a fornire i dati delle negoziazioni su base consolidata sia per gli strumenti di capitale che per quelli diversi dagli strumenti di capitale in tutta l'Unione. La MiFID II, inoltre, formalizza i canali di segnalazione delle operazioni alle autorità competenti imponendo che i terzi i quali effettuano le segnalazioni per conto delle imprese siano autorizzati come meccanismi di segnalazione autorizzati (ARM);

-          è tenuta a pubblicare sul proprio sito internet l’elenco dei soggetti dalla stessa autorizzati, sui quali l'autorità nazionale continua a esercitare la propria vigilanza. La Consob vigila inoltre sui gestori delle sedi di negoziazione che forniscono i servizi di un APA o di un ARM (nuovo comma 1-bis dell’articolo 79 del TUF);

·        disciplina con regolamento la procedura di autorizzazione e di revoca la gestione di un APA o di un ARM (nuovo comma 2-bis dell'articolo 79).

Le norme recano una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dai commi 1-3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si prevede inoltre che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui all’articolo in esame con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).

Le norme integrano l’articolo 53 del decreto legge n. 34/2020, inserendovi il nuovo comma 1-quater, per effetto del quale, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, viene consentito alle imprese sulle quali grava l’obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti di accedere ai regimi di aiuto concessi a livello nazionale o territoriale ai sensi del Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia a seguito dell’aggressione della Russia contro l’Ucraina (comma 5).

Si ricorda che l’articolo 53 del decreto-legge n. 34/2020 prevede, in ragione delle straordinarie condizioni determinate dall'epidemia di COVID-19, che ai regimi di aiuto concessi, a livello nazionale o territoriale, ai sensi del Quadro temporaneo europeo sugli aiuti di Stato, accedono anche le imprese sulle quali grava l’obbligo di rimborsare aiuti illegali già ricevuti. A tali imprese, beneficiarie di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea, è stato consentito di accedere ai regimi di aiuti del Temporary Framework previsto in risposta alla crisi sanitaria al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione. L’articolo 53 opera in deroga alla cosiddetta “clausola Deggendorf”, che vieta l’erogazione di aiuti di Stato ad imprese che debbano restituire precedenti aiuti giudicati illegali. Alla norma non erano ascritti effetti finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si mantiene l’obbligo per le imprese di restituire gli aiuti ricevuti e successivamente dichiarati illegittimi, stabilendo anzi che gli aiuti stessi saranno erogati al netto di quanto i beneficiari devono restituire.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le disposizioni in esame (commi 1-4) recano modifiche alla normativa vigente in materia di antiriciclaggio e autorizzazione e vigilanza sui servizi di comunicazione dei dati sulle operazioni effettuate sui mercati finanziari, assegnando nuovi compiti alla Consob. In proposito, si rammenta che la Consob non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ed è finanziata mediante i contributi versati dai soggetti vigilati, commisurati al fabbisogno finanziario annuale dell’autorità (art. 40 della L. n. 724 del 1994). Sul punto pertanto non si formulano osservazioni.

Con riferimento al comma 5, si rileva che le disposizioni derogano al divieto di ricevere nuovi aiuti, di cui all’articolo 46, comma 1, della L. 234/2012, per i soggetti beneficiari di aiuti non rimborsati, di cui è obbligatorio il recupero in esecuzione di una decisione della Commissione europea. Detti soggetti, in ragione delle straordinarie condizioni economiche determinatesi a seguito della grave crisi internazionale in atto in Ucraina, accedono agli aiuti previsti da atti legislativi o amministrativi adottati, a livello nazionale, regionale o territoriale, al netto dell’importo dovuto e non rimborsato, comprensivo degli interessi maturati fino alla data dell’erogazione.

In proposito, si fa presente che all’articolo 46, comma 1, della legge 234/2012 non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica; inoltre la RT sottolinea che la norma mantiene l’obbligo per le imprese di restituire gli aiuti ricevuti e successivamente dichiarati illegittimi, stabilendo anzi che gli aiuti stessi saranno erogati al netto di quanto i beneficiari devono restituire.

Ciò premesso, nel prendere preliminarmente atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 51, commi da 1 a 4
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione - Ministero delle cultura)

La norma prevede che:

·        gli incarichi di collaborazione autorizzati presso il Ministero della cultura dall’art. 24, comma 1, del DL n. 104/2020 fino a non oltre il 31 dicembre 2021, possano essere rinnovati fino al 31 dicembre 2022, entro il limite di spesa di euro 7.004.500 per il 2022. Nei medesimi termini possono essere, altresì, autorizzati, ai sensi della stessa summenzionata disposizione, ulteriori incarichi, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di euro 1.600.000 per il 2022 (comma 1).

L’art. 24, comma 1, del DL n. 104/2020, nel testo previgente, ha autorizzato il Ministero della cultura, nelle more delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale di Area III-F1, a conferire incarichi di collaborazione temporanea[62] per la durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, entro il limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 24 milioni di euro per il 2021;

·        la Segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR del Ministero della cultura, di cui all’art. 29, comma 4, del DL n. 77/2021, possa essere integrata di ulteriori esperti, per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 (comma 2).

L’art. 29, comma 4, del DL n. 77/2021, nel testo previgente, prevede che la suddetta Segreteria tecnica sia composta, oltre che da personale di ruolo del Ministero della cultura, anche da un contingente di esperti[63] per la durata massima di trentasei mesi, per un importo massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico, entro il limite di spesa di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023;

·        ai fini dell’avvalimento da parte del Ministero della cultura della società Ales Spa previsto dall’art. 1-bis, comma 6, del DL n. 80/2021, il contributo assegnato alla medesima società, ai sensi della menzionata disposizione, sia incrementato di 2,5 milioni di euro per ciascun anno del quinquennio 2022-2026 (comma 3).

L’art. 1-bis, comma 6, del DL n. 80/2021, nel testo previgente, assegna alla società Ales Spa un contributo pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2026 ai fini del suo avvalimento da parte del Ministero della cultura per l'attuazione degli interventi del PNRR. La novella disposta dalla norma in esame porta il suddetto contributo, per ciascun anno del periodo 2022-2026, a 7,5 milioni di euro.

Agli oneri di cui ai commi 1, 2 e 3, pari a euro 12.604.500 per il 2022, a euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026 si provvede, quanto a euro 8.600.000 per il 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della cultura e, quanto a euro 4.004.500 per il 2022, a euro 4.000.000 per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e a euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2025 e 2026, ai sensi dell'articolo 58 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Rinnovo incarichi di collaborazione presso Ministero della cultura

(comma 1)

7,0

 

 

 

7,0

 

 

 

7,0

 

 

 

Ulteriori incarichi di collaborazione presso Ministero della cultura

(comma 1)

1,6

 

 

 

1,6

 

 

 

1,6

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

Rinnovo incarichi di collaborazione presso Ministero della cultura - effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

3,4

 

 

 

3,4

 

 

 

Ulteriori incarichi di collaborazione presso Ministero della cultura - effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

0,8

 

 

 

0,8

 

 

 

Maggiori spese correnti

Incremento esperti della Segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR

(comma 2)

1,5

1,5

1,5

 

1,5

1,5

1,5

 

1,5

1,5

1,5

 

Rifinanziamento contributo a Società Ales Spa

(comma 3)

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

2,5

Minori spese correnti

Riduzione Tab. A MIC

(comma 4)

8,6

 

 

 

8,6

 

 

 

8,6

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e con specifico riguardo al comma 1, riferisce che la disposizione è volta a consentire il rinnovo, fino 31 dicembre 2022, di 452 incarichi in scadenza al 30 giugno 2022, di cui 387 relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell’arte, per le quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi per singolo incarico (per un totale di euro 6.192.000) e 65 relativi alle figure di assistenti tecnici, per le quali è previsto un compenso pari a 12.500 euro lordi per sei mesi per singolo incarico (per un totale di euro 812.500), con un onere complessivo pari a 7.004.500 euro. Quanto alla possibilità di autorizzare ulteriori incarichi, la relazione tecnica precisa che la norma intende consentire il conferimento di 100 nuovi incarichi relativi a figure professionali specializzate quali architetti, archeologi, ingegneri, storici dell’arte, per le quali è previsto un compenso di 16.000 euro lordi per sei mesi per singolo incarico, con un onere complessivo pari a 1.600.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito al comma 1 alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, alla luce dei quali la quantificazione degli oneri (euro 7.004.500 per il 2022) appare verificabile.

In particolare, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla durata degli incarichi di cui al comma 1: questi verranno confermati e conferiti per una durata di 6 mesi.

Anche con riguardo al comma 2 e al comma 3 non si formulano osservazioni in quanto l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e le attività da cui derivano gli oneri appaiono modulabili in funzione delle risorse disponibili.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell’articolo 51 provvede agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 51[64], pari a 12.604.500 euro per il 2022, a 4 milioni di euro annui per il 2023 e il 2024 e a 2,5 milioni di euro annui per il 2025 e il 2026, mediante le seguenti modalità:

- quanto a 8,6 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della cultura, relativo al triennio 2022-2024. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, poiché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità;

- quanto a 4.004.500 euro per il 2022, a 4 milioni di euro annui per il 2023 e il 2024 e a 2,5 milioni di euro annui per il 2025 e il 2026, ai sensi dell’articolo 58, alla cui illustrazione pertanto si rinvia.

 

Articolo 51, comma 5
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – proroga validità graduatorie concorsuali)

La norma prevede che, in deroga al termine di durata biennale delle graduatorie concorsuali[65], la validità della graduatoria del concorso pubblico per il reclutamento di 13 unità dirigenziali di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile bandito con delibera della Commissione RIPAM 7 settembre 2018, pubblicata nella G.U. n. 77, del 28 settembre 2018, sia prorogata di due anni (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto e le finalità della norma e riferisce che dalla stessa non discendono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 51, comma 6
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – Sedi della Scuola superiore della magistratura)

La norma prevede che l’art. 1, comma 7, secondo periodo, del D.lgs. n. 26/2006, che demanda ad un decreto interministeriale l’individuazione fino a un massimo di tre sedi della Scuola superiore della magistratura, si interpreta nel senso che ciascuna delle suddette sedi può comprendere più uffici anche non ubicati nel medesimo immobile, entro i limiti delle disponibilità finanziarie della Scuola (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione è tesa a dirimere, con lo strumento dell'interpretazione autentica, un dubbio ermeneutico in ordine alla nozione di “sede” della Scuola Superiore della Magistratura. La norma ha carattere ordinamentale e la sua attuazione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, potendo essere assicurati gli adempimenti collegati alle attività istituzionali svolte dalla predetta Scuola, benché organizzate su più strutture, mediante opportuni interventi di riprogrammazione della spesa nell'ambito delle risorse assegnate annualmente, iscritte nello stato di previsione del Ministero della giustizia sul capitolo 1478 “Istituzione e funzionamento della Scuola superiore della magistratura” che reca uno stanziamento di euro 13.335.928 a decorrere dal 2022.

La relazione tecnica evidenzia al riguardo che allo stato la Scuola dispone già di due sedi operative, oltre alla sede amministrativa di Roma e che, all’esito della procedura di evidenza pubblica indetta dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, è stato inoltre assegnato alla Scuola un ulteriore immobile, sito in Roma e appartenuto alla criminalità organizzata, che costituirebbe una ulteriore struttura dove svolgere attività seminariali e di alta formazione. La relazione tecnica riporta elementi informativi relativi all'immobile ed ai lavori in corso d’opera, nonché gli elementi utili a verificare l'impatto finanziario degli interventi in questione sulla base dei dati forniti dalla Scuola superiore della magistratura (per la consultazione di tali elementi si rinvia al testo della relazione tecnica). La relazione tecnica precisa che le spese riferite agli interventi conservativi e di risanamento effettuati sull’immobile e le altre spese di gestione riferite al 2022 sono pari ad euro 752.013,61, mentre gli oneri per spese di funzionamento a decorrere dal 2023 sono indicati in euro 92.147,16. Tali importi sono già stati inseriti nel bilancio di previsione della Scuola superiore della magistratura, con parere favorevole del Collegio dei revisori.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione. In particolare, questa riferisce che gli adempimenti relativi alle attività istituzionali svolte dalla Scuola superiore della magistratura benché, per effetto della norma in esame, possano essere organizzate presso più strutture riferibili comunque alle tre sedi esistenti, potranno essere attuati senza effetti negativi per la finanza pubblica, mediante opportuni interventi di riprogrammazione della spesa nell'ambito delle risorse assegnate annualmente alla medesima Scuola. In base a tale presupposto non si formulano quindi osservazioni.

 

Articolo 51, comma 7
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – avvalimento di Sogei S.p.A. da parte del CSM)

La norma modifica l’art. 51, comma 2 del DL n. 124/2019, al fine di ricomprendere anche il Consiglio superiore della magistratura tra le amministrazioni che possono avvalersi di SOGEI S.p.A. (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che all’avvalimento di Sogei S.p.A. da parte del CSM si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 51, commi 8, lett. a), b), c), d), h), i) e l) e comma 11
[Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – Comando operativo di vertice interforze (COVI)]

La norma novella specifiche disposizioni del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM) relative ai compiti e alle attribuzioni del Comandante del COVI (Comando operativo di vertice interforze) (comma 8).

In particolare, viene previsto che il Comandante del COVI, al pari di quanto già previsto dal previgente assetto con riguardo agli altri vertici militari:

·         sia gerarchicamente subordinato al Capo di stato maggiore della difesa (SMD) (comma 8, lett. a));

·         sia sentito dal Capo di SMD ai fini della predisposizione delle attività di pianificazione generale finanziaria ed operativa interforze e della definizione dei conseguenti programmi tecnici-finanziari (comma 8, lett. b));

·         faccia parte del Comitato dei Capi di stato maggiore delle FF.AA. (comma 8, lett. c));

·         coordini i Comandi operativi di componente delle FF.AA., a fronte delle attività di collegamento con i medesimi Comandi previste dall’assetto previgente (comma 8, lett. d));

·         sia ricompreso tra le autorità competenti a sottoporre un militare ad inchiesta formale (comma 8, lett. l)).

Viene, altresì, prevista l’esclusione del Comandante del COVI dai provvedimenti di collocamento in aspettativa, analogamente a quanto già previsto dal testo previgente dell’art. 909, comma 2, del COM, con riguardo al Capo di SMD, ai Capi di stato maggiore di FF.AA., ai Comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nonché agli ufficiali generali o ammiragli di pari grado con incarichi funzionali equivalenti presso enti o comandi internazionali (comma 8, lett. h)).

Viene, inoltre, estesa al Comandante del COVI la disciplina dell’attribuzione dei gradi di vertice già prevista dal testo previgente dell’art. 1094, comma 3, del COM in favore degli ufficiali generali o ammiragli nominati Capo di SMD, Capi di stato maggiore di FF.AA., Comandanti generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, nonché Segretario generale del Ministero della difesa (comma 8, lett. i)).

In base alla sopra richiamata disposizione viene previsto che i summenzionati ufficiali generali o ammiragli durino nell’incarico tre anni e, qualora non abbiano raggiunto il limite di età al termine del triennio, permangano nell'incarico fino al limite di età e comunque al massimo per un altro anno. Inoltre, al termine del proprio mandato, qualora i suddetti ufficiali generali o ammiragli non abbiano raggiunto i limiti di età previsti per il grado, la suddetta norma prevede che possa esserne disposto, a domanda, il collocamento in congedo da equiparare a tutti gli effetti a quello per raggiungimento dei limiti di età, con riconoscimento, in aggiunta a qualsiasi altro istituto spettante, del trattamento pensionistico e dell'indennità di buonuscita che sarebbero spettati in caso di permanenza in servizio fino al limite di età, compresi gli eventuali aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio.

Agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d), h), i), l), pari ad euro 408.813 annui lordi a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero della difesa, relativo al bilancio triennale 2022-2024 (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Nuove attribuzioni COMCOVI

(comma 8)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

Maggiori entrate tributarie e contributive

Nuove attribuzioni COMCOVI – effetti riflessi

(comma 8)

 

 

 

 

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

0,2

Minori spese correnti

Riduzione Tab. A Difesa

(comma 11)

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

0,4

 

La relazione tecnica, afferma che la configurazione del Comandante del COVI quale vertice militare importa anche l’attribuzione allo stesso della Speciale indennità pensionabile (SIP) ai sensi dell'art. 1818 del COM.

L'attribuzione della SlP anche al vertice militare del COVI comporta i seguenti oneri, calcolati in base agli importi ricavati dall’ultimo DPCM 13 novembre 2020, di seguito riportati:

- euro 23.697,93 mensili lordo dipendente;

- euro 308.073,09 annui lordo dipendente.

A queste cifre vanno aggiunte le componenti contributive e fiscali per il calcolo del lordo Stato quale onere effettivo per la finanza pubblica:

- euro 31.447,15 mensili lordo stato;

- euro 408.812,99 annui lordo stato.

La SlP è assoggettata alle riduzioni al percettore per garantire il rispetto del tetto massimo annuale delle retribuzioni pubbliche di 240.000 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma riconfigura il Comando operativo di vertice interforze (COVI) quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall'ordinamento militare. I relativi oneri, pari ad euro 408.813 annui lordi a decorrere dal 2022, discendono dall’attribuzione al Comandante del COVI della speciale indennità pensionabile (SIP) spettante ai titolari di incarichi di vertice militare. Tali oneri appaiono verificabili alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica e, pertanto, non si formulano osservazioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 11 dell’articolo 51 provvede agli oneri derivanti dal comma 8, lettere a), b), c), d), h), i) e l), del medesimo articolo 51, recante modifiche al codice dell’ordinamento militare, di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, al fine di riconfigurare il Comando operativo di vertice interforze quale vertice militare al pari e in aggiunta a quelli già annoverati dall’ordinamento militare, pari a 408.813 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della difesa, relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 51, comma 8, lett. e) e f)
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – modifiche al Codice dell’ordinamento militare)

Normativa previgente. L’art. 88, comma 1 del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM) prevede che lo strumento militare è volto a consentire la permanente disponibilità di strutture di comando e controllo di Forza armata e interforze, integrabili in complessi multinazionali, e di unità terrestri, navali e aeree di intervento rapido, preposte alla difesa del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime e aeree. Tale strumento è finalizzato, altresì, alla partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace. L’art. 92, comma 4, del COM individua gli ulteriori compiti delle Forze armate.

La norma novella gli art. 88, comma 1 e 92, comma 4, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM) al fine di adeguare il regime definitorio recato dalle suddette disposizioni prevedendo l’espressa inclusione dei domini cibernetico e aero-spaziale fra gli ambiti di intervento dello strumento militare connessi alla difesa nazionale [comma 8, lett. e) e f)].

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante la portata definitoria della disposizione.

 

Articolo 51, comma 8, lett. g)
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – attribuzioni del Vice Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri)

La norma novella gli art. 168, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM) al fine ridefinire i requisiti per la nomina del Vice comandante generale dell'Arma dei Carabinieri e la durata dell’incarico (comma 8, lett. g)).

In particolare, rispetto all’assetto previgente che prevede che tale incarico sia conferito al generale di corpo d'armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo e che il relativo mandato abbia la durata massima di un anno, salvo che nel frattempo l’ufficiale debba cessare dal servizio permanente effettivo per limiti di età o per altra causa, viene disposto che l’incarico debba essere conferito al generale di corpo d’armata in servizio permanente effettivo più anziano in ruolo tra quelli che si trovano ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente e che abbia la durata di un anno. Se al termine del mandato non è presente in ruolo alcun generale di corpo d’armata che si trova ad almeno un anno dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente, il Vice comandante generale in carica è confermato nell'incarico sino a un massimo di due anni e comunque non oltre la data di cessazione dal servizio permanente.

 

Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, stante il contenuto ordinamentale della disposizione.

 

Articolo 51, comma 9
(Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – differimento di termini amministrativi)

La norma prevede che i termini ordinatori o perentori, propedeutici, endo-procedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento dei procedimenti amministrativi, anche autorizzatori, di competenza del Ministero della transizione ecologica pendenti alla data del 6 aprile 2022 ovvero iniziati nei trenta giorni successivi a tale data, siano differiti di sessanta giorni (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, considerato il contenuto ordinamentale e la neutralità finanziaria della disposizione, evidenziati dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni nel presupposto che siano comunque esclusi eventuali effetti finanziari, sia pur di natura indiretta, connessi al differimento di adempimenti di competenza del Ministero della transizione ecologica: in proposito appare utile una conferma.

 

Articolo 51, comma 10
[Disposizioni in materia di pubblica amministrazione – Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM)]

La norma designa, ferme restando le competenze di altre Autorità nazionali, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, quale autorità competente a svolgere la vigilanza sull’osservanza, da parte degli operatori di settore, del divieto di cui all’art. 2-septies del reg. (UE) n. 833/2014 (comma 10).

Tale disposizione[66] vieta agli operatori la radiodiffusione, ovvero il conferimento della capacità di diffondere, l’agevolazione della radiodiffusione o altro concorso a tal fine, dei contenuti delle persone giuridiche, delle entità o di specifici organismi individuati in un allegato al medesimo regolamento (trattasi di: RT - Russia Today English, RT Russia Today UK, RT- Russia Today Germany, RT- Russia Today France, RT-Russia Today Spanish e Sputnik) anche sotto forma di trasmissione o distribuzione tramite mezzi quali cavo, satellite, IP-TV, fornitori di servizi internet, piattaforma o applicazione di condivisione di video su internet, siano essi nuovi o preinstallati.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto AGCOM provvede agli adempimenti previsti nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, nel presupposto, confermato dalla relazione tecnica, che le ulteriori funzioni di controllo attribuite ad AGCOM dalla norma possano essere esercitate in condizioni di neutralità finanziaria nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

Articolo 52
(Misure in materia di società pubbliche)

Le norme stabiliscono che, a decorrere dal 25 maggio 2022, la Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A diviene soggetto attuatore degli interventi non ancora completati alla data del 30 aprile 2022 ricompresi nel piano di cui all'articolo 61, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50.

Si tratta del piano di interventi da realizzare del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo.

Conseguentemente, la Società subentra nei rapporti giuridici attivi e passivi, ivi compresa la gestione della contabilità speciale n. 6081 intestata al commissario, sorti in relazione alla gestione commissariale di cui all'articolo 61, comma 1, del medesimo decreto-legge n. 50 del 2017, che cessa pertanto di avere efficacia (comma 1).

Si prevede, inoltre, che l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 66 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sia incrementata, per l'anno 2022, di 925 milioni di euro. L’autorizzazione di spesa in questione è disposta al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato mediante la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 79, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18. Il secondo periodo citato ha istituito un fondo con una dotazione di 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 allo scopo di costituire ITA airways (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

Programmi di rafforzamento patrimoniale delle società controllate dallo Stato (comma 2)

925

 

 

 

925

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

Versamento all’entrata residui risorse per costituzione di ITA airways (comma 2)

 

 

 

 

925

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

Versamento all’entrata residui risorse per costituzione di ITA airways (comma 2)

925

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1 afferma che l'individuazione della società, quale soggetto giuridico deputato alla prosecuzione degli interventi infrastrutturali già avviati dal Commissario nominato per la realizzazione del progetto sportivo delle finali di coppa del mondo e dei campionati mondiali di sci alpino di Cortina d'Ampezzo, che sono utili anche in vista delle prossime Olimpiadi Milano-Cortina 2026, trova la sua ratio nella necessità di garantire, senza soluzione di continuità, un'azione sinergica e coordinata, finalizzata alla realizzazione degli interventi sugli impianti sciistici siti nel Comune di Cortina, individuato, tra gli altri, anche per lo svolgimento delle Olimpiadi invernali 2026. Dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 2, la relazione tecnica evidenzia che la disponibilità di 925 milioni che si trasferisce dalle risorse previste per ITA Airways a quelle per il complesso delle società controllate dallo Stato sono il residuo di quanto stanziato dall’articolo 79 del decreto-legge 18/2020, detratte le risorse già trasferite a titolo di capitale sociale, pari a 720 milioni, quelle autorizzate dalla Commissione Europea per ulteriori aumenti di capitale, pari nel complesso a 650 milioni di euro, e quelle di cui all'articolo l, commi 1-ter e 1-quater, del decreto-legge 142/2019 (come integrato dall'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 103/2021), pari a 705 milioni. La norma, quindi, non sottrae risorse a ITA airways in quanto utilizza per il complesso delle società controllate dallo Stato solo quelle non trasferibili alla stessa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa l’effettiva disponibilità delle risorse in questione. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che la nuova destinazione delle risorse riguardi esclusivamente operazioni di carattere finanziario, prive di impatto in termini di indebitamento netto, e che i relativi esborsi siano limitati all’esercizio 2022.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 52 provvede agli oneri derivanti dal rifinanziamento, in misura pari a 925 milioni di euro per l’anno 2022, dell’autorizzazione di spesa in conto capitale di cui all’articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020, relativa al sostegno di programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato tramite la sottoscrizione di aumenti di capitale[67], mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle somme iscritte in conto residui ai sensi dell’articolo 79, comma 7, secondo periodo, del decreto-legge n. 18 del 2020.

Al riguardo, si rammenta che la disposizione da ultimo citata[68] ha autorizzato il Ministero dell’economia e delle finanze a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale di una nuova società di trasporto aereo, interamente controllata dal predetto Ministero ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta, con un apporto complessivo di 3 miliardi di euro di spesa in conto capitale[69], da sottoscrivere nell’anno 2020 e da versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica. Come si ricava dalle informazioni contenute nella relazione tecnica, le risorse poste a copertura dalla norma in commento risulterebbero disponibili e prive di impegni giuridicamente vincolanti assunti a valere sulle stesse, in considerazione delle risorse già trasferite, nella misura di 720 milioni di euro, alla nuova società di navigazione aerea ITA a titolo di capitale sociale[70], di quelle autorizzate dalla Commissione europea per ulteriori aumenti di capitale, pari nel complesso a 650 milioni di euro, e di quelle, pari a 705 milioni di euro, autorizzate in favore di Invitalia SpA dall’articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge n. 103 del 2021 per la sottoscrizione di ulteriori apporti di capitale e l’erogazione di finanziamenti in conto soci al fine di assicurare la continuità del funzionamento produttivo dell’impianto siderurgico ILVA di Taranto.

Si prende, altresì, atto di quanto affermato nella relazione tecnica circa la medesima natura in conto capitale delle spese riferite, da un lato, all’autorizzazione oggetto di rifinanziamento, dall’altro, alle risorse in conto residui utilizzate a copertura, in entrambi i casi volte “ad aumentare il capitale sociale di società controllate dallo Stato e/o a rafforzarle patrimonialmente”, potendosi pertanto escludere al riguardo l’eventualità di una dequalificazione della spesa.

 

Articolo 55
(Disposizioni sul contributo straordinario contro il caro bollette)

Le norme intervengono a modifica dell’articolo 37 del D.L. n. 21/2022 che ha istituito un contributo straordinario a carico delle imprese operanti
nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive (quantificate sulla base delle comunicazioni trasmesse ai fini IVA) realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021.

Le norme, in particolare, elevano l’aliquota dal 10 al 25 per cento ed estendono il periodo di applicazione dell’imposta al mese di aprile. Pertanto, l’imposta si applica sulla differenza tra il saldo tra operazioni attive e passive riferito al periodo 1o ottobre 2021 – 30 aprile 2022 rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021.

Inoltre, prevedono che il contributo sia versato in due date: un acconto del 40 per cento entro il 30 giugno 2022 e il saldo entro il 30 novembre 2022. Infine, posticipano di un mese, dal 1o aprile al 1o maggio, la data a decorrere dalla quale le imprese soggette all’imposta devono comunicare i prezzi applicati all’AGCM e si prevede un aumento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di Finanza per fornire supporto all’AGCM, in ragione del quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro.

Restano escluse dall’applicazione dell’imposta le imprese che hanno registrato un aumento del saldo tra operazioni attive e passive inferiore al 10 per cento o a 5 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori entrate tributarie

Modifica articolo 37 del Dl n. 21 del 2022 Contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, gas e petrolifero

6.508

 

 

 

6.508

 

 

 

6.508

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima della base imponibile del contributo straordinario a carico delle imprese energetiche, in coerenza con la metodologia della RT originaria, sono stati elaborati i dati della Fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, quali migliori proxy in mancanza di dati completi delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, relativi ai soggetti rientranti nelle attività di impresa considerate (estrazione, produzione, importazione e vendita di energia, gas e prodotti petroliferi), con il dettaglio delle operazioni attive e passive registrate nel periodo ottobre 2020 – aprile 2021 rispetto al periodo ottobre 2021 – aprile 2022. Il dato relativo ad aprile 2022 è stato stimato come media a partire dai dati di gennaio, febbraio e marzo 2022, ipotizzando un andamento lineare delle operazioni.

È stato quindi effettuato il calcolo del margine per il periodo in esame delle imprese potenzialmente interessate, ovvero quelle che hanno una variazione del margine uguale o superiore al 10 per cento ed almeno pari a 5 milioni di euro. Segnala, quindi, che il maggior contributo atteso è pari a 6.508 milioni di euro. Considerata la non deducibilità del contributo ai fini IRES e IRAP, evidenzia che esso non determina effetti negativi sul loro gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rinvia in primo luogo alle considerazioni già svolte in relazione all’articolo 37 del D.L. n. 21/2022, in particolare con riferimento all’effettiva applicabilità del contributo ad importi già soggetti al prelievo in favore del GSE (previsto a carico di alcuni impianti fotovoltaici dall’articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022 per i maggiori ricavi conseguiti nel periodo febbraio-dicembre 2022), nonché alle accise versate dalle imprese soggette al contributo, ordinariamente comprese nelle operazioni attive comunicate all’Agenzia delle entrate. Tale ultimo profilo rileva, in particolare, con riguardo alle imprese che registrino un aumento nel periodo di riferimento del saldo tra operazioni attive e passive dovuto non esclusivamente all’aumento dei prezzi, ma anche alle quantità vendute.

In ordine all’inclusione delle componenti sopra indicate nella base imponibile del contributo appare quindi opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione nonché elementi di dettaglio circa gli specifici effetti di gettito riconducibili alle componenti medesime.

 

Articolo 56 e articolo 58, comma 4, lettere f) e g)
(Disposizioni in materia di Fondo per lo sviluppo e la coesione)

Normativa vigente. I commi 177 e 178 della legge di bilancio 2021 hanno disciplinato il Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027. In particolare le disposizioni hanno disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50 miliardi. Le risorse sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l’anno 2030 e saranno integrabili mediante le successive leggi di bilancio. Vengono poi disciplinati i criteri e le procedure fondamentali di programmazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle risorse.

La legge di bilancio 2022, in Sezione II, ha poi disposto un rifinanziamento del FSC 2021-2027 di 23,5 miliardi complessivi.

Trattandosi di risorse in conto capitale, il prospetto riepilogativo della legge di bilancio 2021 – riferito alla dotazione iniziale - ha ascritto effetti differenziati sui tre saldi secondo il seguente schema:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Maggiori spese in conto capitale

 

Rideterminazione della dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 (comma 177)

4.000

5.000

5.000

800

1.000

1.500

800

1.000

1.500

 

Le norme operano sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (di seguito: FSC), mediante delle rimodulazioni. In sintesi:

- l’articolo 56, comma 1, incrementa il FSC 2021-2027;

- nel quadro della disposizione di copertura finanziaria (articolo 58), il comma 4 riduce sia il FSC 2021-2027 (lettera f) sia il FSC 2014-2020 (lettera g);

- l’articolo 56, ai commi 2-4, detta sia norme procedurali sia norme funzionali ad operare le riduzioni disposte dall’articolo 58.

In particolare, dunque, l’articolo 56, comma 1, incrementa il FSC 2021-2027, in termini di competenza, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2025 e rinvia, per i relativi oneri, all’articolo 58 (disposizione di copertura).

L’articolo 58, comma 4, fra le altre fonti poste a copertura del DL in esame, include sia la riduzione del FSC 2014-2020 per 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l’anno 2025 (lettera f)) sia la riduzione del FSC 2021-2027 per 1.500 milioni di euro per l’anno 2026 (lettera g)).

L’articolo 56, comma 2, stabilisce, con riferimento alle riduzioni – sopra descritte – del FSC 2014-2020, disposte dall’articolo 58, i criteri per l’individuazione delle risorse del Fondo da porre a copertura, secondo un determinato ordine di priorità: le riduzioni del Fondo sono imputate dal CIPESS in via prioritaria agli interventi definanziati per la mancata assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, in subordine (in caso di insufficienza delle predette risorse) a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020 e da ultimo (in caso di eventuale ulteriore fabbisogno residuo) sulle risorse della programmazione 2021-2027, che vanno ad integrare la quota residua della programmazione 2014-2020, sino a concorrenza delle riduzioni.

L’articolo 56, comma 3, disciplina le modalità e i termini con cui il CIPESS individua gli interventi infrastrutturali privi[71] di obbligazione giuridicamente vincolante e, al sussistere dei presupposti individuati dalla norma stessa, il definanziamento degli interventi stessi.

L’articolo 56, comma 4, estende anche alla gestione delle risorse del FSC 2014-2020 la previsione (art. 14, comma 2, del DL n. 77 del 2021) che aveva, a sua volta, previsto l’applicazione anche alla gestione delle risorse del FSC 2021-2027 che concorrono al finanziamento degli interventi previsti dal PNRR della possibilità di derogare alle specifiche normative di settore, con le procedure finanziarie del PNRR.[72]

Si rammenta che sia all’art. 14, comma 2, del DL n. 77 del 2021 (norma di cui viene estesa l’applicazione) sia alle disposizioni recanti le procedure finanziarie del PNRR (commi da 1038 a 1049 della legge di bilancio per il 2021) non sono stati ascritti effetti finanziari.

Ancora con riferimento alle rimodulazioni del FSC, sopra dettagliate, è opportuno rammentare quanto segue. L’articolo 2 del DL n. 59/2011 ha incrementato il FSC 2021-2027 di 15,5 miliardi complessivi[73] al fine di accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti del PNRR.

Per quanto riguarda le risorse FSC che concorrono a finanziare il PNRR, si evidenzia che secondo il PNRR (pag. 39) “Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021-2027 (con una dotazione di 50 miliardi di euro assegnata dalla Legge di Bilancio 2021, a cui si aggiungeranno ulteriori 23 miliardi con la legge di bilancio 2022) dovrà essere impiegato in linea con le politiche settoriali di investimento e di riforma previste nel PNRR, secondo un principio di complementarità e di addizionalità delle risorse. Risponde a questo obiettivo, l’esigenza di anticipare nel PNRR la programmazione nazionale del FSC 2021-2027 per un valore di circa 15,5 miliardi, per accelerare la capacità di utilizzo delle risorse e di realizzazione degli investimenti. Tali risorse saranno reintegrate nella disponibilità del fondo, così da garantirne la piena addizionalità” (sottolineatura aggiunta).

 

Nel corso dell’esame presso il Senato (AS 2207) il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio una Nota tecnica la quale illustra il profilo pluriennale degli effetti sui saldi del comma 1, di seguito riportata.

 

(milioni di euro)

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

SNF

 

850

1000

1250

2850

360

2280

2200

600

500

370

 

 

F/IN

 

300

250

250

350

350

1000

1100

1600

2180

3580

3300

1240

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, (articolo 56, comma 1)

 

 

 

1.500

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020 (articolo 58, comma 4, lettera f)

1.000

1.000

1.000

3.000

1.000

1.000

1.000

1.500

1.000

1.000

1.000

1.500

Riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 (articolo 58, comma 4, lettera g)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce senza ulteriori chiarimenti il contenuto del comma 1 dell’articolo 56 e delle disposizioni esaminate dell’articolo 58.

Essa afferma inoltre che i restanti commi dell’articolo 56 hanno natura ordinamentale. Quanto al comma 2, la relazione chiarisce che nelle more della procedura di definanziamento, le risorse del FSC, programmazione 2021-2027, sono rese indisponibili sino a concorrenza delle riduzioni operate sulle risorse del FSC, programmazione 2014-2020: con tale modalità si assicura quindi l'adeguamento della programmazione del FSC 2014-2020 alle risorse effettivamente disponibili a seguito del definanziamento recato dall'articolo 58.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo 56, comma 1, rifinanzia il FSC 2021-2027 per l’anno 2025 di 1,5 miliardi in termini di sola competenza (saldo netto da finanziare), mentre l’articolo 58, comma 4, riduce il FSC 2014-2020 di 1 miliardo annuo per il triennio 2022-2024 e di 3 miliardi per il 2025 (art. 58, comma 4, lett. f).

Con specifico riguardo al taglio di 3 miliardi per il 2025 della programmazione 2014-2020, poiché in termini di fabbisogno e di indebitamento netto la riduzione ammonta a soli 1,5 miliardi per il medesimo anno, andrebbe preliminarmente chiarito se l’ulteriore importo di 1,5 miliardi sia conteggiato, ai fini dei medesimi saldi, negli esercizi successivi al 2025 (non compresi nel prospetto riepilogativo) ovvero se lo stesso debba intendersi come iscritto in soli termini di saldo netto da finanziare. In quest’ultima ipotesi, la predetta riduzione – per l’importo di 1,5 miliardi nel 2025 - avrebbe effetti compensativi rispetto all’incremento di identico importo della programmazione 2021-2027, iscritto anch’esso sul solo saldo netto da finanziare, ai sensi dell’art. 56, comma 1.

Si osserva inoltre che la riduzione del FSC 2014-2020 è prospettata con effetti identici sui tre saldi per il primo triennio: andrebbero esplicitate le ragioni di tale identico impatto posto che le variazioni sul FSC esplicano in genere effetti diversificati sui tre diversi saldi.

Ad esempio, per l’incremento del FSC disposto dalla legge di bilancio 2021, pur considerando che lo stesso riguardava la nuova programmazione 2021-2027, si osserva che gli effetti risultavano notevolmente differenziati sui tre diversi saldi per ciascuno degli esercizi allora considerati.

Circa la mancata evidenziazione nel prospetto riepilogativo degli effetti per la riduzione del FSC 2021-2027 (art. 58, comma 4, lett. g), si evidenzia che la stessa, operando nel 2026, determina un impatto su esercizi che esulano dal quadriennio di riferimento del prospetto medesimo. Tuttavia, sarebbe utile acquisire le indicazioni riferite alle riduzioni che si determineranno sui diversi saldi oltre il 2025 in attuazione della norma in esame.

Più in generale, riguardo alla dotazione complessiva del FSC si richiamano le considerazioni già svolte in premessa.

Si ricorda, in particolare, che, nel definire il quadro delle risorse del PNRR presentato dall’Italia alla Commissione europea nell’aprile 2021, il Governo ha disposto che le stesse includessero una quota del FSC, pari a 15,5 miliardi, anticipata per le finalità del Piano.

Successivamente, con il DL 59/2021, anche a seguito di indirizzi espressi dalle Commissioni parlamentari, volti a garantire il principio di addizionalità delle risorse del PNRR per il Mezzogiorno[74], il Governo ha disposto il rifinanziamento del FSC dell’importo di 15,5 miliardi, sebbene con una proiezione temporale di spesa differita nel tempo rispetto al profilo di utilizzo della quota di FSC assorbita dal PNRR.

Si ricorda inoltre che la predetta quota FSC di 15,5 miliardi concorre a determinare l’importo complessivo di circa 183 miliardi di spesa addizionale del PNRR, in base al quale il capitolo 4 dello stesso Piano valuta l’impatto macroeconomico della spesa per il PNRR.

In tale contesto, andrebbe chiarito se la riduzione degli stanziamenti riguardanti FSC possa incidere sul carattere addizionale della quota del FSC inclusa nel PNRR e sul conseguente impatto macroeconomico, come configurato dal medesimo Piano, nonché sul carattere addizionale della quota di spese del PNRR destinata al Mezzogiorno. Ciò anche al fine di escludere eventuali successive esigenze di rifinanziamento del medesimo Fondo per le esigenze del predetto Piano.

Si ricorda in proposito che, in termini di indebitamento netto, la riduzione per 6 miliardi riguarda, per 4,5 miliardi la programmazione 2014-2020, con eventuale utilizzo (in caso di insufficienza) degli stanziamenti sulla nuova programmazione 2021-2027, e per 1,5 miliardi per il 2026 riguarda esclusivamente la nuova programmazione 2021-2027.

Circa i commi 2 e 3 dell’art. 56 non si formulano osservazioni in quanto gli stessi individuano l’ordine di priorità nelle risorse da porre a copertura (ossia gli interventi da definanziare) senza incidere sulle somme che vengono impiegate.

Anche circa il comma 4 non si formulano osservazioni in quanto esso estende anche al FSC 2014-2020 l’applicabilità di norme procedurali e organizzatorie giù previste per il FSC 2021-2027 e per il PNRR a nessuna delle quali sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Articolo 58, comma 3
(Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento)

La norma dispone che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 3, lettera b), sono valutati in 22 milioni di euro per l’anno 2022, 126 milioni di euro per l’anno 2023, 233 milioni di euro per l’anno 2024, 313 milioni di euro per l’anno 2025, 374 milioni di euro per l’anno 2026, 399 milioni di euro per l’anno 2027, 423 milioni di euro per l’anno 2028, 450 milioni di euro per l’anno 2029, 478 milioni di euro per l’anno 2030, 502 milioni di euro per l’anno 2031 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 39 milioni di euro per l’anno 2022, 163 milioni di euro per l’anno 2023, 266 milioni di euro per l’anno 2024, 344 milioni di euro per l’anno 2025, 403 milioni di euro per l’anno 2026, 427 milioni di euro per l’anno 2027, 454 milioni di euro per l’anno 2028, 479 milioni di euro per l’anno 2029, 505 milioni di euro per l’anno 2030, 528 milioni di euro per l’anno 2031 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2032.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Oneri interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni di titoli di debito pubblico

22

126

233

313

22

126

233

313

39

163

266

344

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento in coerenza con l’autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 20 aprile 2022.

In proposito si ricorda che, con le predette risoluzioni, è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento come indicato nella seguente tabella, gli importi indicati sono comprensivi della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato; dal 2026 l’autorizzazione all’indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

 

(milioni di euro)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Saldo netto

da finanziare

 e fabbisogno

11.000

4.248

3.170

2.212

460

485

515

545

575

600

625

Indebitamento

 Netto

10.506

4.248

3.170

2.212

460

485

515

545

575

600

625

 

La norma indica gli oneri per interessi passivi, con riguardo al saldo di indebitamento netto, da un lato, e di fabbisogno e saldo netto da finanziare, dall’altro, nei termini riportati nella seguente tabella, che tiene conto dello sviluppo degli oneri anche oltre il triennio.

 

(milioni di euro)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Dal 2032

Saldo netto

da finanziare

 e fabbisogno

22

126

233

313

374

399

423

450

478

502

522

Indebitamento

 Netto

39

163

266

344

403

427

454

479

505

528

552

 

In proposito si evidenzia preliminarmente, con riferimento agli anni successivi al 2025, che gli importi indicati dell’onere per interessi (tenuto conto anche di quelli già scontati con riferimento al DL n. 21 del 2022) risultano nei limiti degli importi autorizzati dalle predette risoluzioni.

Si osserva tuttavia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell’onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano di emissioni) e l’impatto stimato sui diversi saldi, con riferimento all’arco temporale interessato e alla previsione, dal 2032, dell’onere a regime: andrebbero quindi esplicitati tali elementi sottostanti la stima indicata.

Si evidenzia altresì che, nel corso dell’esame nel corso dell’esame in sede referente presso la V Commissione del Senato del DL n. 59 del 2021, il Governo, con Nota del 26 maggio 2021[75], in merito al diverso impatto dell’onere per interessi stimato sui diversi saldi, ha evidenziato che il trattamento contabile degli interessi sul debito pubblico può seguire un criterio di competenza finanziaria (come, in prima approssimazione, avviene nel saldo netto da finanziare e nel fabbisogno) o un criterio di competenza economica, rilevante ai fini dell’indebitamento netto secondo i criteri applicativi indicati dalla disciplina contabile europea. In proposito ha segnalato che i criteri di contabilizzazione indicati dal SEC 2010, si rifanno a standard internazionali. Oltre al SEC (approvato con un Regolamento UE) sono fonti conoscitive anche il Manual on Government Deficit and Debt, ed. 2019, di Eurostat, mentre non sono state pubblicate decisioni Eurostat su casi specifici. Secondo le regole contabili europee, “I flussi sono registrati applicando il principio della competenza, ossia al momento della creazione, della trasformazione o della scomparsa di un valore economico o nel momento in cui crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti.” E, con particolare riferimento agli interessi: “Gli interessi sono registrati nel periodo contabile in cui maturano, a prescindere dal fatto che essi vengano corrisposti in tale periodo o meno.”

A livello operativo, il trattamento contabile degli interessi è esposto nel Manuale al par. 2.4. Limitando l’esame a taluni profili, rilevanti anche per la situazione italiana, i principali elementi sono:

-          l’approccio “del debitore” (ossia la registrazione degli interessi è computata sulla base del valore di emissione del titolo e del debito, e degli interessi dovuti contrattualmente, e cioè sulla base delle informazioni disponibili all’inizio della vita del titolo, non cioè sulla base del valore di acquisizione del titolo da parte del creditore e del rendimento storico o di quello registrabile sul mercato al momento di un qualsivoglia eventuale scambio successivo dei titoli): ciò comporta, in pratica, che le compravendite di titoli del debito pubblico sul mercato secondario (ossia dopo l’emissione) non hanno effetto sulla registrazione degli interessi, che viene fissata una volta e per tutte al momento dell’emissione;

-          per i titoli zero coupon (come i BOT o i CTZ), privi di cedole, nei quali il rendimento per il creditore è dato dalla differenza fra il valore di rimborso a scadenza e il prezzo di emissione (più basso), la differenza fra questi due valori è trattata allo stesso modo di una cedola. In alcuni casi (interesse inferiore allo 0,5% annuo e scadenza pari o inferiore a 1 anno) è anche possibile, per ragioni di praticità, registrare tale somma integralmente nella competenza dell’esercizio di emissione, senza suddividerla fra i due esercizi (o tre nel caso dei CTZ) nei quali si potrebbe articolare la vita del titolo;

-          per i titoli a tasso variabile (come i CCT) o a cedola indicizzata (come i BTP Italia), nei quali l‘ammontare esatto del flusso dei pagamenti è noto solo alla loro scadenza o in prossimità della stessa si richiede che le stime iniziali siano aggiornate periodicamente sulla base delle ulteriori informazioni disponibili, per il resto, il trattamento contabile non differisce concettualmente da un titolo a cedola fissa (come i BTP) o zero coupon (come i BOT o i CTZ).

 

Articolo 58, comma 4
(Copertura finanziaria)

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 4 dell’articolo 58 provvede agli oneri derivanti dagli articoli 2, 3, 4, 5, 14, 18, 19, 20, 21, 24, 26, 28, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 49, 51, 56 e dai commi 1, 2 e 3 del medesimo articolo 58[76].

Al riguardo, appare preliminarmente utile acquisire un chiarimento da parte del Governo in merito alla determinazione - ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto - dei citati oneri per l’anno 2025, dal momento che l’importo di 5.163,3 milioni di euro per il predetto anno in proposito indicato all’alinea del comma 4 dell’articolo 58 sembrerebbe potersi ottenere a condizione di computare anche l’incremento per 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno 2025 del Fondo per lo sviluppo e la coesione disposto dall’articolo 56, comma 1, sebbene tale ultima norma qualifichi espressamente il predetto incremento “in termini di competenza” e il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica registri coerentemente la maggiore spesa in conto capitale che ne deriva esclusivamente sul saldo netto da finanziare[77].

Ciò posto, si fa presente che agli oneri complessivamente derivanti dalle predette disposizioni il comma 4 dell’articolo 58 provvede tramite le seguenti modalità:

- quanto a 500 milioni di euro per il 2022, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall’abrogazione della disposizione di cui all’articolo 3, comma 5 (lettera a));

- quanto a 242,6 milioni di euro per il 2023, 5,4 milioni di euro per il 2026 e 3,1 milioni di euro per il 2033, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (lettera b));

- quanto a 6.508 milioni di euro per il 2022, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 55 (lettera c));

- quanto a 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, a 15,1 milioni di euro per l’anno 2023, a 14,8 milioni di euro per l’anno 2027, a 5,1 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031 e a 4,3 milioni di euro per l’anno 2032, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 7,971 milioni di euro per l’anno 2022, a 17,198 milioni di euro per l’anno 2023, a 0,198 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, a 14,998 milioni di euro per l’anno 2027, a 5,298 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2028 al 2031, a 4,498 milioni di euro per l’anno 2032 e a 0,198 milioni di euro annui dall’anno 2033, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 14 e 51 (lettera d));

- quanto a 1,9 milioni di euro per l’anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dall’articolo 14 (lettera e));

- quanto a 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 e 3.000 milioni di euro per l’anno 2025 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, di cui all’articolo 1, comma 6, della legge n. 147 del 2013 (lettera f));

 - quanto a 1.500 milioni di euro per l’anno 2026 mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (lettera g));

- quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n.154 (lettera h));

- mediante il ricorso all’indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della relazione presentata al Parlamento ai sensi dell’articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 (lettera i)).

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera a) si evidenzia che l’articolo 3, comma 5, del provvedimento in esame abroga l’articolo 17 del decreto-legge n. 21 del 2022, che aveva istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, un fondo volto a mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei carburanti da destinare al sostegno del settore dell’autotrasporto, con una dotazione di 500 milioni di euro per il 2022. In proposito, andrebbe acquisita una conferma da parte del Governo in merito al fatto che le risorse del citato fondo sono ancora interamente disponibili e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera b) appare opportuno che il Governo confermi la disponibilità delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica (capitolo 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), nonché il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere gli interventi già previsti a legislazione vigente, anche alla luce dell’utilizzo delle medesime risorse per gli anni dal 2027 al 2043 operato dall’articolo 5, comma 14, del provvedimento in esame.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera c), si rileva che l’articolo 55 del provvedimento in esame, ampliando il periodo di osservazione per la definizione dell’extraprofitto, estende la platea delle imprese soggette al pagamento del contributo straordinario contro il caro bollette di cui all’articolo 37 del decreto-legge n. 21 del 2022 ed eleva l’aliquota del citato contributo dal 10 al 25 per cento. In proposito la relazione tecnica stima un maggior contributo rispetto a quanto già stimato in sede di valutazione della norma originaria di 6.508 milioni di euro nel 2022. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che i citati importi equivalgono alla quantificazione operata dalla relazione tecnica in merito alle maggiori entrate prodotte dalla predetta misura.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera d), non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto della corrispondenza tra gli importi, in termini di maggiori entrate, associati alle disposizioni di cui agli articoli 14 e 51 del presente provvedimento, come riportati nella relazione tecnica e nell’allegato prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e gli importi indicati nella voce di copertura in commento.

In merito alla copertura di cui alla lettera e), non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto della corrispondenza tra gli importi, in termini di minori spese riferite all’IRAP associate all’articolo 14, come riportate nella relazione tecnica e nell’allegato prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, e gli importi indicati nella voce di copertura in commento.

In merito alla copertura di cui alla lettera f), fermo restando quanto illustrato sotto il profilo della quantificazione, si sottolinea che l’articolo 56, comma 2, provvede agli oneri di cui alla lettera f), pari a complessivi 6 miliardi di euro per il periodo 2022-2025, mediante una serie di coperture che devono essere utilizzate in successione. Tali somme, infatti, vengono imputate, in via prioritaria, attraverso la riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2014-2020, a valere sulle risorse degli interventi definanziati per il mancato rispetto dei termini per l’assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (comma 2, primo periodo). Qualora tale valore risulti inferiore alle riduzioni richieste dall’articolo 58, lettera f), in esame, il fabbisogno residuo è imputato a valere sulle risorse disponibili della programmazione 2014-2020 (comma 2, secondo periodo). Nel caso in cui anche tali ultime risorse dovessero presentare disponibilità insufficienti, se ne prevede l’incremento mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, programmazione 2021-2027 (comma 2, terzo periodo).

Al riguardo si fa presente che il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, nel corso dell’audizione tenutasi in data 19 maggio 2022 presso le Commissioni riunite Bilancio della Camera e del Senato, ha indicato in circa 12,8 miliardi l’importo delle risorse programmate ma non ancor spese, soggette a una possibile revoca per mancata assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti, come segnalato nella Relazione presentata dal medesimo Ministro al CIPESS il 14 aprile 2022 e depositata in Commissione. Il Ministro, inoltre, ha sottolineato l’impegno del Governo a reintegrare le risorse della programmazione 2021-2027 con la prossima legge di bilancio nell’ipotesi in cui sia necessario ricorrere alle stesse in base alla clausola di salvaguardia di cui sopra.

Ciò premesso, andrebbe comunque acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito alla disponibilità delle citate risorse e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito alla copertura di cui alla lettera g), si evidenzia preliminarmente che l’articolo 1, comma 177, della legge n. 178 del 2020 (legge di bilancio 2021) ha disposto una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50 miliardi di euro. Al riguardo, nel rammentare che in base alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) il citato Fondo reca uno stanziamento di circa 15 miliardi di euro per il 2022 e 12 miliardi di euro per il 2023, andrebbe comunque acquisita una rassicurazione da parte del Governo in merito alla disponibilità delle citate risorse e al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera h), si segnala che - in base ad un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato - sul Fondo in parola, che reca una dotazione di sola cassa, nei giorni immediatamente successivi alla pubblicazione del presente decreto-legge sono stati accantonati 60 milioni di euro, esattamente equivalenti agli effetti finanziari oggetto di compensazione[78]. Tanto considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alla modalità di copertura di cui alla lettera i), si rammenta che con le citate risoluzioni le Camere hanno autorizzato il ricorso ad un maggiore indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nell’ordine di 10,506 miliardi di euro per l’anno 2022, di 4,248 miliardi di euro per l’anno 2023, di 3,17 miliardi di euro per l’anno 2024, di 2,212 miliardi di euro per l’anno 2025, di 460 milioni di euro per l’anno 2026, di 485 milioni di euro per l’anno 2027, di 515 milioni di euro per l’anno 2028, di 545 milioni di euro per l’anno 2029, di 575 milioni di euro per l’anno 2030, di 600 milioni di euro per l’anno 2031 e di 625 milioni di euro per l’anno 2032[79]. Secondo quanto indicato nella Relazione presentata dal Governo al Parlamento ai fini della predetta autorizzazione, tali importi sono comprensivi per gli anni dal 2022 al 2025 della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato, mentre dal 2026 l’autorizzazione all’indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

In particolare, come è dato ricavare dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica, l’utilizzo degli spazi finanziari resi disponibili dal ricorso al maggiore indebitamento autorizzato dalle Camere a fini di copertura di quota parte degli oneri del provvedimento in esame ammonta a circa 8,363 miliardi di euro per l’anno 2022, 4,244 miliardi di euro per l’anno 2023, 3,019 miliardi di euro per l’anno 2024 e 2,163 miliardi di euro per l’anno 2025 in termini di indebitamento netto, e a circa 8,691 miliardi di euro per l’anno 2022, 4,207 miliardi di euro per l’anno 2023, 2,986 miliardi di euro per l’anno 2024 e 2,132 miliardi di euro per l’anno 2025 in termini di saldo netto da finanziare[80]. Considerato che parte del predetto maggiore indebitamento autorizzato è già stato utilizzato dal decreto-legge n. 38 del 2022, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti, il cui contenuto è stato trasfuso nell’articolo 1-bis del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21[81], recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina[82], come è dato ricavare dal citato prospetto riepilogativo rispetto agli spazi finanziari complessivamente autorizzati dalle Camere residuano allo stato risorse per un importo pari a circa 4 milioni di euro in termini di indebitamento netto per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e a circa 176 milioni di euro per l’anno 2022 e 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno[83].

Il comma 5 dell’articolo in commento prevede l’aggiornamento dei risultati differenziali del bilancio dello Stato contenuti nell’allegato 1 alla legge n. 234 del 2021, in conseguenza del maggiore indebitamento autorizzato con le citate risoluzioni parlamentari utilizzato a copertura dal presente provvedimento, mentre il successivo comma 6 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio nonché, ove necessario, a disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

Da un punto di vista meramente formale, si segnala infine l’opportunità di valutare le seguenti ipotesi di modificazioni al testo:

- andrebbe riformulata la clausola di invarianza di cui al comma 5 dell’articolo 13 in maniera conforme alla corrente prassi legislativa, nel senso di precisare che dall’applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 “non devono derivare” - anziché “non derivano”, come attualmente previsto dal testo - nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- all’articolo 36, comma 1, quarto periodo, andrebbe ribadito che gli oneri derivanti dal medesimo comma, pari a 50 milioni di euro, sono riferiti all’anno 2022, come del resto correttamente indicato al primo periodo;

- al comma 3 dell’articolo 58, occorre correggere un apparente refuso materiale precisando che gli oneri per interessi passivi sui titoli del debito pubblico sono quelli derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento “di cui al comma 4, lettera i)”, anziché “di cui al comma 3, lettera b)”, come erroneamente riportato nel testo.

Su tali ipotesi modificative, appare tuttavia necessario acquisire l’avviso del Governo.

 



[1]     Si veda il Dossier del Servizio bilancio n. 443 del 16 maggio 2022.

[2]     Vi è un’ulteriore variazione relativa al FSC, che non rileva ai fini del saldo dell’indebitamento netto qui in esame, ma ai soli fini del saldo netto da finanziare (sul punto si rinvia alla scheda di analisi riferita all’articolo 56).

[3]     Si veda la tavola II.2-11, a pag. 25 del volume II del Documento di economia e finanza per il 2022.

[4]     Pari al rapporto, in termini percentuali, tra il maggior gettito atteso dall’aumento del contributo straordinario, pari a 6,5 miliardi, e il PIL programmatico del 2022, pari a 1.887 miliardi.

[5]     AMECO è la banca dati macroeconomica della Direzione Generale degli Affari Economici e Finanziari della Commissione Europea.

[6]     La qualificazione del carattere una tantum di una misura non discende unicamente dal suo carattere temporaneo, bensì da una serie di principi definiti in sede europea. Si veda la pubblicazione istituzionale della Commissione europea (2019), “Vade Mecum on the Stability and Growth Pact”, Box 1.3, e, più diffusamente, Commissione europea (2015),“Public finances in EMU”, dicembre, capitolo 3.

[7]     Si ricorda in proposito che nel PNRR è dichiarato un obiettivo di destinazione alle aree del Mezzogiorno di un ammontare addizionale di risorse pari al 40 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse territorializzabili.

[8]     Di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007.

[9]     Di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185.

[10]   D.lgs. n. 199/2021, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

[11]   Nuovo comma 4 dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021.

[12]   Codice dei beni culturali e del paesaggio

[13]   Nuova lettera c-quater) del comma 8 dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021.

[14]   Nuovo comma 4 dell’articolo 20 del D.lgs. n. 199/2021.

[15]   Norme in materia ambientale.

[16]   ai sensi dell'articolo 14-quinquies, comma 6, della legge n. 241/1990, Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.

[17]   Comunicazione della Commissione europea 2014/C 204/01.

[18]   (Comunicazione 2014/C 204/01, pubblicata sulla GUCE C 204 del 1 luglio 2014

[19]   Si evidenzia che con tale termine si intende un'associazione tra cittadini, attività commerciali, pubbliche amministrazioni locali o piccole e medie imprese che decidono di dotarsi di uno o più impianti condivisi per la produzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

[20]   Le sopra richiamate disposizioni del D.lgs. n. 199/2021 prevedono che le Comunità energetiche rinnovabili siano tenute ad operare nel rispetto, tra le altre, delle seguenti condizioni: l’energia autoprodotta è utilizzata prioritariamente per l'autoconsumo ovvero per la condivisione con i membri della Comunità, mentre l'energia eventualmente eccedentaria può essere accumulata e venduta. L'energia può essere condivisa nell'ambito della stessa zona di mercato, ferma restando la sussistenza del requisito di connessione alla medesima cabina primaria per l'accesso agli incentivi per la condivisione energetica e per l’interazione con il sistema energetico previsti dal decreto legislativo rispettivamente agli artt. 8 e 32, comma 3, lettera a).

[21]   Ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 199/2021.

[22]   Norme in materia ambientale.

[23]   Nuovo comma 4-septiesdecies, dell’articolo 1-sexies, del D.L. n. 239/2003, Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica.

[24]   Nuovo comma 3 dell’articolo 5-bis del D.L. n. 14/2022, Disposizioni urgenti sulla crisi in Ucraina.

[25]   Norme in materia ambientale.

[26]   Nuovo comma 3-bis dell’articolo 5-bis del D.L. n. 14/2022.

[27]   Di cui all'articolo 1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.

[28]   Ai sensi degli articoli 196 e 208 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 che reca norme in materia ambientale.

[29]   Con l’eccezione delle leggi in materia penale e fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159/2011, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo n. 42/2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea.

[30]   Di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

[31]   Cfr. Comunicato SACE del 18 maggio 2022

[32]   Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

[33]   Di cui all'articolo l, comma 232, della legge n. 160/2019

[34]   Fondo per la ricerca, lo sviluppo della tecnologia dei microprocessori e l'investimento in nuove applicazioni industriali di tecnologie innovative, istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030.

[35]   Il Fondo in questione risulta iscritto sul capitolo 7357 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico.

[36]   Si segnala la presenza di un errore materiale all’interno del comma 2 dell’articolo in commento, laddove il Testo unico sul pubblico impiego viene individuato come D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2021, anziché 2001.

[37]   Di cui all'articolo 7, comma 1, del DL 76/2020.

[38]   Istituito ai sensi dell'articolo 1-septies, comma 8, del DL 73/2021.

[39]   Di cui all’articolo 54 del D. Lgs. 50/2016.

[40]   Di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4.

[41]   Di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 5 novembre 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 27 dicembre 2021.

[42]   Il citato comma reca fondi per assumere personale da destinare ai centri per l'impiego. Le risorse devono intendersi inclusive delle risorse di cui articolo 1, comma 258, terzo e quarto periodo, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

[43]   Di cui all'articolo 40-bis del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152.

[44]   Ai sensi degli articoli 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018 e 12, comma 3-bis del decreto-legge n. 4 del 2019.

[45]   Di cui all'articolo 1, comma 215, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

[46]   Di cui all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto-legge n. 4/2019

[47]   di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[48]   Indicato come soggetto attuatore all'articolo 23, comma 2, del D.lgs. n. 261/1999, recante Attuazione della direttiva 97/67/CE concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e per il miglioramento della qualità del servizio. La società Poste Italiane spa non è riportata nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche (“elenco ISTAT”), ma è una società per azioni controllata, in gran parte, da Cassa depositi e prestiti SpA e dal Ministero dell’economia e delle finanze.

[49]   di cui articolo 1, comma 2, lettera f), numero 1, del D.L. n. 59/2021. Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti.

[50]   Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

[51]   Di cui all’articolo 1, comma 369, della legge n 205/2017.

[52]   Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.

[53]   Ai sensi dell'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[54]   Ai sensi dell'articolo 244 del decreto legislativo n. 267/2000.

[55]   Che reca misure di sostegno all'equilibrio di bilancio degli enti locali.

[56]   Sulla base del disavanzo risultante dal rendiconto 2020 definitivamente approvato e trasmesso alla BDAP al 30 aprile 2022, ridotto dei contributi attribuiti ai sensi dell'articolo 1, comma 568, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, eventualmente ricevuti a titolo di ripiano del disavanzo.

[57]   Si tratta di una serie di misure quali l’incremento dell'addizionale comunale all'IRPEF, la valorizzazione delle entrate, l’incremento della riscossione delle proprie entrate, le riduzioni strutturali del 2 per cento annuo degli impegni di spesa di parte corrente di alcuni programmi e così via.

[58]   Dall'articolo 1, comma 592, della legge n. 234 del 2021.

[59]   Dall'articolo 1, comma 30, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

[60]   Di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

[61]   Data di entrata in vigore della dell’articolo 16-bis medesimo.

[62]   Ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.

[63]   Individuati ai sensi dell’art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001.

[64]   Tali oneri riguardano il rinnovo, fino al 31 dicembre 2022, degli incarichi di collaborazione per lo svolgimento delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggi (comma 1), ulteriori incarichi di collaborazione, fino al 31 dicembre 2022, per lo svolgimento di funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggi (comma 1), l’incremento della dotazione organica della segreteria tecnica della Soprintendenza speciale per il PNRR (comma 2) e il rifinanziamento del contributo alla società ALES Spa per l’attuazione degli interventi previsti nel PNRR fino al completamento del Piano e, comunque, fino al 31 dicembre 2026 (comma 3).

[65]   Previsto dall’art. 35, comma 5-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

[66]   Introdotta dall'articolo 1, n. l), del reg. (UE) 2O22/350.

[67]   Il citato articolo 66 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha autorizzato l’importo di 1.500 milioni di euro quali spese in conto capitale registrate in soli termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, trattandosi di una partita finanziaria.

[68]   Come sostituita dall’articolo 202, comma 1, lettera e), del decreto-legge n. 34 del 2020.

[69]   Anche tali somme, iscritte sul capitolo 7411 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, sono state registrate in soli termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, essendo riferite ad un’operazione finanziaria.

[70]   Come emerge da una interrogazione effettuata il 23 maggio 2022 alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, sul citato capitolo 7411 risultano infatti accertati, quali residui di lettera f), 2.280 milioni di euro. Le risorse in questione consistono nel conferimento iniziale di capitale, per un importo di 20 milioni di euro, effettuato ai sensi dell'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 (si veda il decreto interministeriale firmato il 9 ottobre 2020 e registrato alla Corte dei conti il 30 ottobre 2020), e dell'aumento di capitale, per un importo pari a 700 milioni di euro, interamente sottoscritto e versato ai sensi del medesimo articolo 79, comma 4.

[71]   Al 30 giugno 2022.

[72]   Stabilite con le modalità di cui all'articolo 1, commi da 1038 a 1049 della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[73]   Secondo le annualità di seguito indicate: 850 milioni per il 2022, 1.000 milioni per il 2023, 1.250 milioni per il 2024, 2.850 milioni per il 2025, 3.600 milioni per il 2026, 2.280 milioni per il 2027, 2.200 milioni per il 2028, 600 milioni per il 2029, 500 milioni per il 2030 e 370 milioni per il 2031.

[74]   Si ricorda in proposito che nel PNRR è dichiarato un obiettivo di destinazione alle aree del Mezzogiorno di un ammontare addizionale di risorse pari al 40 per cento dell’ammontare complessivo delle risorse territorializzabili.

[75]   Cfr. Seduta del 26 maggio 2021

[76]   Tali oneri sono determinati in 16.702.778.500 euro per l'anno 2022, 5.467,2 milioni di euro per l'anno 2023, 3.986,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.132,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.879,4 milioni di euro per l'anno 2026, 399 milioni di euro per l'anno 2027, 423 milioni di euro per l'anno 2028, 450 milioni di euro per l'anno 2029, 478 milioni di euro per l'anno 2030, 502 milioni di euro per l'anno 2031, 522 milioni di euro per l'anno 2032, 525,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 522 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, 5.504,2 milioni di euro per l'anno 2023, 4.019,8 milioni di euro per l'anno 2024, 5.163,3 milioni di euro per l'anno 2025, 1.908,4 milioni di euro per l'anno 2026, 427 milioni di euro per l'anno 2027, 454 milioni di euro per l'anno 2028, 479 milioni di euro per l'anno 2029, 505 milioni di euro per l'anno 2030, 528 milioni di euro per l'anno 2031, 552 milioni di euro per l'anno 2032, 555,1 milioni di euro per l'anno 2033 e 552 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2034.

[77]   In tale quadro, occorre del resto tener presente che la voce di copertura di cui alla lettera f) del comma 4 dell’articolo 58 prevede la riduzione per l’anno 2025 del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2021 in misura pari a 3 miliardi di euro in saldo netto da finanziare, che tuttavia risultano registrati in termini di fabbisogno e indebitamento netto come minore spesa in conto capitale per 1,5 miliardi di euro per il medesimo anno 2025.

[78]   Sempre alla luce delle informazioni desunte dalla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, al momento attuale la disponibilità residua del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari ammonta, per l’anno 2022, a circa 132 milioni di euro.

[79]   In termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, i citati importi si differenziano esclusivamente per l’anno 2022, in coincidenza del quale sui predetti saldi si registra un disavanzo autorizzato di 11 miliardi di euro.

[80]   Sul saldo di fabbisogno sono contabilizzati i medesimi importi, salvo che per l’anno 2022, che registra un valore lievemente inferiore, pari a circa 8,546 miliardi di euro.

[81]   Conseguentemente, il comma 1-bis dell’articolo 1 del disegno di legge di conversione di quest’ultimo provvedimento ha disposto l’abrogazione del decreto-legge n. 38 del 2022, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

[82]   Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 51 del 20 maggio 2022.

[83]   In termini di fabbisogno, le risorse residue per l’anno 2022 ammontano invece a circa 320 milioni di euro.