Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 21/2022: Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina
Riferimenti: AC N.3609/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 16/05/2022
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3609

 

Misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

 

(Conversione in legge del DL 21/2022 – Approvato dal Senato

A.S. 2564)

 

 

 

 

 

N. 443 – 16 maggio 2022

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

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INDICE

PREMESSA.. 9

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO.. 10

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 13

ARTICOLO 1. 13

Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante  13

ARTICOLO 1-bis. 18

Disposizioni in materia di Iva e di accisa sui carburanti 18

ARTICOLO 2. 22

Bonus carburante ai dipendenti 22

ARTICOLO 3. 25

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica.. 25

ARTICOLO 4. 27

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale  27

ARTICOLO 5. 29

Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore. 29

ARTICOLO 5-bis. 31

Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas. 31

ARTICOLO 5-ter.. 31

Ricerca e formazione INPS. 31

ARTICOLO 5-quater.. 33

Disposizioni in materia di autorizzazione deposito fiscale. 33

ARTICOLO 6. 35

Bonus sociale elettricità e gas. 35

ARTICOLO 6-bis. 39

Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici 39

ARTICOLO 7. 40

Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)  40

ARTICOLO 7-bis. 48

Modifiche al D.lgs. n. 28/2011 – interventi su impianti esistenti 48

ARTICOLO 7-ter.. 49

Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione. 49

ARTICOLO 7-quater.. 50

Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale. 50

ARTICOLO 7-quinquies. 51

Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili 51

ARTICOLO 7-sexies. 52

Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili 52

ARTICOLO 7-septies. 52

Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica.. 52

ARTICOLO 8. 53

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI 53

ARTICOLO 8-bis. 56

Fondo PMI 56

ARTICOLO 9. 57

Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale. 57

ARTICOLO 10. 58

Imprese energivore di interesse strategico.. 58

ARTICOLO 10-bis. 59

Qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 2020. 59

ARTICOLO 10-ter.. 60

Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese. 60

ARTICOLO 10-quater.. 61

Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012. 61

ARTICOLO 10-quinquies. 62

Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica.. 62

ARTICOLO 10-sexies. 63

Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria.. 63

ARTICOLO 10-septies. 64

Misure a sostegno dell’edilizia privata.. 64

ARTICOLO 11. 65

Disposizioni in materia di integrazione salariale. 65

ARTICOLO 12. 72

Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi 72

ARTICOLO 12-bis. 76

Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio.. 76

ARTICOLO 12-ter.. 77

Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148. 77

ARTICOLO 12-quater.. 78

Disposizioni in materia di lavoro sportivo.. 78

ARTICOLO 12-quinquies. 80

Contratto di somministrazione. 80

ARTICOLO 12-septies. 81

Disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti 81

ARTICOLO 13. 82

Ferrobonus e marebonus. 82

ARTICOLO 13-bis. 83

Concessioni per attività terminalistiche in ambito portuale. 83

ARTICOLO 13-ter.. 84

Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività   84

ARTICOLO 14. 85

Clausola di adeguamento corrispettivo.. 85

ARTICOLO 15. 85

Contributo pedaggi per il settore dell’autotrasporto.. 85

ARTICOLO 16. 86

Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti 86

ARTICOLO 17. 88

Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto.. 88

ARTICOLI da 17-bis a 17-quater.. 89

Istituzione del sistema di interscambio di pallet. 89

ARTICOLO 18. 90

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca.. 90

ARTICOLO 19, commi 1-3. 91

Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari 91

ARTICOLO 19, commi da 3-bis a 3-quater.. 95

Rateizzazione di debiti relativi alle quote latte. 95

ARTICOLO 19-bis. 97

Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori 97

ARTICOLO 19-ter.. 97

Disposizioni per il sostegno del settore dell'agro-alimentare. 97

ARTICOLO 20. 99

Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura.. 99

ARTICOLO 21. 103

Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura. 103

ARTICOLO 21-bis. 104

Applicazione del deflusso ecologico.. 104

ARTICOLO 22. 104

Credito d’imposta per IMU in comparto turismo.. 104

ARTICOLO 22-bis. 107

Misure di sostegno per il comparto teatrale. 107

ARTICOLO 22-ter.. 108

Contributo straordinario all’ENIT. 108

ARTICOLO 22-quater.. 108

Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico   108

ARTICOLO 23, commi da 1 a 3. 109

Revisione prezzi 109

ARTICOLO 23, comma 3-bis. 112

Revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici 112

ARTICOLO 23-bis. 114

Applicazione di contratti collettivi di lavoro nel settore edile ai fini dell'applicazione di benefici 114

ARTICOLO 24. 114

Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power   114

ARTICOLO 25. 116

Ridefinizione dei poteri speciali in materia di attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni 116

ARTICOLO 26. 117

Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica.. 117

ARTICOLO 27. 118

Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali 118

ARTICOLO 28. 121

Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud.. 121

ARTICOLO 29. 122

Rafforzamento della disciplina cyber. 122

ARTICOLO 30. 124

Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche. 124

ARTICOLO 31. 125

Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina.. 125

ARTICOLO 31-bis. 129

Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina   129

ARTICOLO 31-ter.. 133

Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina.. 133

ARTICOLO 31-quater.. 137

Contributo straordinario per le fusioni di comuni 137

ARTICOLO 32. 139

Efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.. 139

ARTICOLO 32-bis. 142

Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale. 142

ARTICOLO 32-ter.. 144

Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale. 144

ARTICOLO 33. 145

Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione. 145

ARTICOLO 34. 148

Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini 148

ARTICOLO 35. 149

Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali 149

ARTICOLO 36. 153

Misure urgenti per la scuola.. 153

ARTICOLO 36, comma 2-ter.. 155

Graduatorie nei concorsi della scuola.. 155

ARTICOLO 37. 155

Contributo straordinario contro il caro bollette. 155

ARTICOLO 37-ter.. 160

Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia   160

ARTICOLO 37-quater.. 161

Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo.. 161

ARTICOLO 37-quinquies. 162

Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni 162

ARTICOLO 38, comma 1-ter.. 163

Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento.. 163

ARTICOLO 38, comma 2-bis. 168

Livelli massimi dei saldi 168

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3609

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatori per le Commissioni di merito:

Angiola, per la VI Commissione;

Fiorini, per la X Commissione

Gruppi:

Misto-A-+E-RI

Lega

Commissioni competenti:

VI (Finanze) e X (Attività produttive)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2564), dispone la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, recante misure urgenti per contrastare gli effetti economici e umanitari della crisi ucraina.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Si evidenzia che il prospetto riepilogativo del DL iniziale è articolato su quattro anni (2022-2025) per il saldo netto da finanziare e il fabbisogno e su un solo triennio (2022-2024) per il saldo di indebitamento netto.

Una ulteriore relazione tecnica, a sua volta corredata di prospetto riepilogativo, è riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato e dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento. Questo prospetto riepilogativo, a differenza di quello iniziale, è articolato su un triennio per tutti i saldi di rilievo.

Con la lettera di trasmissione di questa seconda relazione tecnica, il Governo ha condizionato la verifica positiva della RT medesima a talune modificazioni del testo ed ha altresì formulato ulteriori osservazioni relative ai profili finanziari: di tali elementi si dà conto (ove pertinenti per la verifica delle quantificazioni del testo trasmesso dal Senato) nelle rispettive schede.

Inoltre, presso la Commissione Bilancio del Senato, il Governo ha depositato documentazione tecnica in risposta ai rilievi sui profili finanziari sollevati dal relatore. Anche di tali elementi si dà conto nella presente Nota.

 

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO

 

Si offre di seguito una rappresentazione sintetica degli effetti sui saldi di finanza pubblica del provvedimento in esame, come indicati nei prospetti riepilogativi allegati al testo originario del provvedimento e al maxiemendamento del Governo.

I dati relativi all’indebitamento netto del 2025 non sono esposti in quanto il prospetto allegato al testo originario del provvedimento non l’indicava.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare pertanto necessario acquisire i dati relativi agli effetti del testo inziale sul saldo di indebitamento netto per il 2025, ai fini di una completa rappresentazione dell’impatto del provvedimento sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Entrate

1.300,16

268,23

-112,34

1,40

1.291,17

324,36

-145,38

-1,21

1.291,17

324,36

-145,38

Spese

3.431,31

261,68

29,81

41,40

3.037,30

317,39

-3,65

38,37

3.342,30

323,39

1,35

Saldo (*)

-2.131,15

6,55

-142,15

-40,00

-1.746,13

6,97

-141,73

-39,58

-2.051,13

0,97

-146,73

 

Utilizzo Autorizzazione all’indebitamento

2.133,6

 

142,3

40,00

2.133,6

 

142,3

40,00

2.138,6

 

147,3

Fonte:   Relazione tecnica e prospetto riepilogativo allegati al decreto legge n. 21 del 2022 (S.2564) e al maxiemendamento

presentato al Senato.

(*) Segno meno = peggioramento del saldo

 

Secondo quanto evidenziato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, il provvedimento in esame, come modificato dal Senato, determina effetti netti peggiorativi sui tre diversi saldi di finanza pubblica, per ciascun esercizio finanziario, ad eccezione del 2023.

Gli effetti netti di peggioramento sopra evidenziati derivano dalla trasposizione nel provvedimento in esame delle disposizioni del decreto legge n. 38 del 2022 in materia di accise ed IVA sui carburanti (confluite nell’art. 1-bis).

Ai fini della copertura il provvedimento in esame utilizza quindi (come già previsto dal decreto legge n. 38) parte del ricorso all’indebitamento autorizzato dal Parlamento con riferimento alla Relazione al Parlamento annessa al DEF 2022.

 

Si ricorda in proposito che tale Relazione, nel ridefinire il percorso di convergenza verso gli obiettivi di finanza pubblica di medio termine, evidenziava la presenza di uno spazio finanziario corrispondente alla differenza tra gli obiettivi programmatici di indebitamento netto fissati nella Nota di aggiornamento al DEF 2021 e gli andamenti tendenziali dello stesso saldo stimati nel DEF 2022, risultati migliori delle attese in misura pari a circa 0,5 punti percentuali di PIL per l’anno in corso, 0,2 per cento nel 2023 e 0,1 nel 2024 e 2025.

La Relazione stessa dichiarava l’intenzione del Governo di utilizzare interamente tale spazio finanziario per fornire copertura ad un decreto-legge, la cui emanazione era prevista entro il mese di aprile 2022, contenente misure di cui erano sinteticamente indicate le seguenti finalità: ripristinare per un ammontare pari a 4,5 miliardi per il 2022, capitoli utilizzati a fini di copertura di precedenti provvedimenti, al fine di realizzare gli investimenti programmati; incrementare i fondi per le garanzie sul credito; coprire l’incremento dei prezzi delle opere pubbliche; contenere i prezzi dei carburanti e il costo dell’energia; assistere i profughi ucraini e per alleviare l’impatto economico del conflitto in corso in Ucraina sulle aziende italiane; continuare a sostenere la risposta del sistema sanitario alla pandemia e i settori maggiormente colpiti dall’emergenza pandemica.

Il decreto-legge n. 38 del 2 maggio 2022, confluito nel provvedimento in esame (articolo 1-bis), ha provveduto a utilizzare parte del ricorso all’indebitamento autorizzato con riferimento alla menzionata Relazione, ai fini di prorogare dal 3 maggio all’8 luglio 2022 la riduzione dell’accisa sui carburanti[1].

Nella seguente tabella si pone a confronto l’importo dell’indebitamento netto, autorizzato dal Parlamento a seguito della Relazione al Parlamento annessa al DEF 2022 e il relativo utilizzo a copertura delle disposizioni del decreto-legge in esame che riproduco il contenuto del decreto legge n. 38/2022.

 

Spazio di indebitamento netto autorizzato e relativo utilizzo

Segno meno = peggioramento del saldo dell’indebitamento netto                                                                                 (milioni di euro)

Fonte: Elaborazione su informazioni riportate nella Relazione al Parlamento annessa al DEF 2022, nella disposizione di copertura del decreto-legge n. 38/2022 e nel relativo prospetto riepilogativo.

 

Sul lato delle entrate incidono in senso riduttivo gli effetti degli interventi di riduzione delle accise sui carburanti. Sul lato delle spese incide, in riduzione, nel biennio 2022-23, il contenimento della misura del credito di imposta per l’autotrasporto commisurato alla spesa per carburanti, mentre in aumento, nel 2023, l’incremento della dotazione del Fondo per gli interventi strutturale di politica economica e, principalmente dal 2024, l’aumento della spesa per interessi conseguente al maggiore indebitamento.

 

Per quanto attiene alla verifica delle quantificazioni riferite alle singole norme, nel rinviare alle analisi svolete nelle successive schede, si richiamano in particolare, le considerazioni svolte con riferimento alle seguenti disposizioni.

Con riguardo all’articolo 6 (Bonus sociale elettricità e gas), si evidenzia che nel testo iniziale del decreto il comma 2 copriva oneri riferiti al comma 1. Con emendamento introdotto dal Senato, invece, è stato introdotto un nuovo comma 1-bis e il comma 2 riferisce ora gli oneri al comma 1-bis e non più al comma 1.

La relazione tecnica iniziale dava conto delle ragioni poste a base della quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1. La relazione tecnica riferita al maxiemendamento si limita invece ad affermare che l’emendamento non comporta effetti finanziari, senza ulteriori chiarimenti.

In questo quadro, appare necessario chiarire:

- se dal comma 1 del testo iniziale derivino o meno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rammenta in proposito che la RT iniziale ascriveva oneri al comma 1 e la valutazione è stata espressamente ribadita dal Governo con Nota tecnica depositata presso la Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva;

- se dal comma 1-bis introdotto dal Senato derivino o no nuovi o maggiori oneri.

Si rammenta in proposito che la RT del maxiemendamento non ascrive oneri al comma 1-bis;

- se, dunque, gli oneri valutati dal comma 2 (come modificato) debbano essere riferiti al comma 1 o al comma 1-bis o ad entrambe le disposizioni.

In merito all’articolo 10-sexies (Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino in alcuni settori), si evidenzia che la possibilità, introdotta dalla disposizione, di utilizzare il credito d’imposta non solo nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (2021 e 2022 relativamente alla maturazione del credito rispettivamente nel 2020 e nel 2021) ma anche in “periodi successivi”, peraltro non specificati nelle annualità, appare suscettibile di determinare oneri negli anni in cui verrà effettuata tale compensazione. In proposito andrebbero quindi acquisiti chiarimenti.

Riguardo all’articolo 13-ter (ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività),

stante la richiesta di elementi formulata nella lettera della RGS di trasmissione della relazione tecnica al maxiemendamento, andrebbero forniti dati ed elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria della norma in esame.

 

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante

Normativa vigente. La disciplina sulle accise è contenuta nel decreto legislativo n. 504 del 1995 che, nell’allegato I, elenca le aliquote da applicare a ciascuna tipologia di prodotto interessata.

Tuttavia, l’art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili sono diminuite al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio. Il successivo comma 291 indica nel dettaglio i presupposti al cui sussistere può essere adottato il decreto di variazione mentre il comma 292 precisa, a chiusura, che dal decreto non devono in ogni caso derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Da ultimo, il DM 18 marzo 2022 - considerando che nel periodo 1° ottobre 2021- 31 dicembre 2021 si sono verificate le condizioni previste dal sopra richiamato comma 291 - ha disposto la riduzione delle accise sui carburanti per il periodo 22 marzo 2022 (giorno successivo alla data di pubblicazione in GU del DM) - 20 aprile 2022. Le misure applicabili nel periodo indicato sono: a) benzina: 643,24 euro per mille litri; b) oli da gas o gasolio usato come carburante: 532,24 euro per mille litri; c) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburante: 182,61 euro per mille chilogrammi. Alle minori entrate, valutate in 308,17 milioni di euro, si provvede con il maggior gettito IVA registrato nel periodo ottobre-dicembre 2021.

 

Le norme dispongono la riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, per il periodo 22 marzo 2022 – 20 aprile 2022.

In particolare, le nuove misure da applicare in via transitoria sono (commi 1 e 2):

-         accisa sulla benzina: 478,40 euro per mille litri;

-         accisa sul gasolio: 367,40 euro per mille litri.

Per lo stesso periodo non trovano applicazione le aliquote agevolate di accisa sulla benzina e sul gasolio, di cui ai numeri 4-bis (gasolio commerciale usato come carburante) e 12 (benzina e gasolio impiegati per l’azionamento delle autovetture da noleggio da piazza) della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 504/1995 (comma 3).

La relazione illustrativa chiarisce che la disposizione contenuta nel comma 3 garantisce un’aliquota più favorevole rispetto a quella previgente.

Si dispone, inoltre, che per il bimestre gennaio-febbraio 2022 non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 290, della legge n. 244/2007 (comma 4).

Pertanto, il maggior gettito IVA derivante dall’incremento dei prezzi internazionali sui prodotti petroliferi non può essere destinato – mediante apposito decreto ministeriale – alla riduzione delle aliquote di accisa.

Sono introdotti, inoltre, specifici adempimenti a carico dei titolari di depositi commerciali di prodotti energetici soggetti ad accisa e di impianti di distribuzione di carburanti (commi 5 e 6).

Al fine di prevenire eventuali manovre speculative, si prevede un’attività di monitoraggio dei prezzi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche mediante il supporto della Guardia di finanza per l’attività di accertamento (comma 7).

Successivamente al 20 aprile 2022 e fino al 31 dicembre 2022, le aliquote di accisa applicate ai prodotti energetici possono essere rideterminate con apposito decreto ministeriale ai sensi del sopra citato comma 290 della legge n. 244/2007; il decreto potrà essere adottato anche con cadenza diversa da quella trimestrale attualmente prevista (comma 8).

Si provvede, infine, alla copertura degli oneri recati dalla riduzione delle aliquote di accisa (di cui ai commi 1 e 2), valutati in 588,25 milioni per l’anno 2022 e 30,78 milioni di euro per l’anno 2024 (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Per l’anno 2025 non si indicano effetti su SNF e F

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Riduzione per un mese accisa carburanti-accise

568,46

 

 

568,46

 

 

568,46

 

 

Riduzione per un mese accisa carburanti-IVA

84,07

 

 

84,07

 

 

84,07

 

 

Riduzione per un mese accisa carburanti- Effetti indotti IIDD

 

 

24,45

 

 

24,45

 

 

24,45

Riduzione per un mese accisa carburanti- Effetti indotti IRAP

 

 

 

 

 

6,33

 

 

6,33

Maggiori entrate tributarie

 

Riduzione per un mese accisa carburanti-Effetti indotti IIDD

 

57,06

 

 

57,06

 

 

57,06

 

Riduzione per un mese accisa carburanti- Effetti indotti IRAP

 

 

 

 

13,79

 

 

13,79

 

Utilizzo maggiori entrate IVA primo bimestre 2020 per aumento prezzi

255,49

 

 

255,49

 

 

255,49

 

 

Maggiori spese correnti

 

Riduzione per un mese accisa carburanti- Effetti indotti IRAP

 

 

6,33

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione per un mese accisa carburanti- Effetti indotti IRAP

 

13,79

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione per un mese accisa carburanti-Credito d’imposta autotrasportati

64,28

 

 

64,28

 

 

64,28

 

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Commi 1-3

Le disposizioni riducono, per un periodo di un mese, le aliquote di accisa su benzina e gasolio usato come carburante di 164,84 euro per mille litri.

La RT ricorda in proposito che con decreto ministeriale le aliquote sono già state ridotte, per lo stesso periodo di tempo, di 85,16 euro per mille litri.

La RT riporta quindi la seguente tabella relativa agli effetti finanziari, in termini di cassa, recati dalla disposizione.

(milioni di euro)

Cassa

2022

2023

2024

dal 2025

Accisa

-568,46

0,00

0,00

0,00

IVA

-84,07

0,00

0,00

0,00

IIDD

0,00

57,06

-24,45

0,00

IRAP

0,00

13,79

-6,33

0,00

Credito d’imposta autotrasportatori

64,28

0,00

0,00

0,00

Totale

-588,25

70,85

-30,78

0,00

 

Comma 4

La RT afferma che, per il periodo dal 1° gennaio 2022 al 28 febbraio 2022, la norma disapplica il comma 290 della legge n. 244 del 2007 e, contestualmente, dispone che le maggiori entrate IVA relative al medesimo periodo, derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio siano calcolate con le modalità di cui al comma 291 della citata legge n. 244 del 2007.

La RT effettua la stima secondo un modello statistico-matematico, predisposto sulla base di informazioni di fonti diverse, tra cui principalmente il Ministero della transizione ecologica e la Banca d’Italia.

In particolare, ai fini della valutazione, per ciascuno dei prodotti presi in esame (benzina e gasolio usati come carburanti), la RT afferma di:

-  aver stimato il gettito IVA che sarebbe stato riscosso in relazione al periodo dal 1° gennaio al 28 febbraio 2022, qualora il prezzo internazionale del greggio fosse stato quello indicato nella NADEF del 29 settembre 2021;

- aver verificato che nel medesimo periodo, per effetto dalle mutate condizioni di mercato, il prezzo internazionale del petrolio greggio si è collocato a un livello che eccede del due per cento il prezzo corrispondente indicato nella NADEF;

- aver quindi stimato il maggior gettito IVA riscosso per la benzina e il gasolio utilizzati come carburante.

Sulla base di quanto sopra indicato, la RT afferma che le maggiori entrate IVA sono stimate in 255,49 milioni di euro sono distinte per tipologia di prodotto energetico nella tabella che segue:

 

(milioni di euro)

Benzina usata come carburante

Gasolio usato come carburante

TOTALE

59,67

195,82

255,49

 

Commi da 5 a 8

La RT, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma che:

- dalle disposizioni contenute nei commi 5 e 6 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

- dalle disposizioni del comma 7 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne il comma 8, si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha chiarito che la stima degli effetti di gettito riportati nella relazione tecnica è stata effettuata utilizzando un modello previsionale elaborato in collaborazione con Sogei. In tale modello sono presenti, tra l'altro, i dati, relativi ad un anno, del consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, aggiornati con cadenza annuale sulla base dei consumi dell'anno precedente. Tali dati sono quelli pubblicati annualmente prima dal MISE ed attualmente dal MITE. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo, relativi all'anno precedente, del gasolio commerciale di cui all’articolo 24-ter del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504. Tali dati si basano sul tiraggio dei crediti di imposta relativi al gasolio commerciale. A tal proposito, si evidenzia che il maggior gettito riportato nella relazione tecnica, pari a 64,28 mln di euro, si riferisce solo a tali crediti di imposta. In particolare, tale maggior gettito è riferito alla differenza tra l'aliquota in vigore al momento dell'emanazione del decreto-legge, pari, come si è ricordato, a 532,24 euro per 1000 litri e l'aliquota di accisa per il gasolio commerciale, pari a 403,22 euro per 1000 litri. Invece, gli effetti negativi sul gettito, determinati dall'ulteriore diminuzione dell'aliquota di accisa di tale gasolio da 403,22 a 367,40 euro per 1.000 litri sono stati calcolati ed inseriti nella riga degli effetti complessivi del gettito di accisa. Per quanto riguarda l'impatto finanziario sul beneficio derivante dall'applicazione dell'aliquota di accisa agevolata attualmente prevista per la benzina ed il gasolio utilizzati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, si rappresenta che attualmente, il D.P.C.M. 20 febbraio 2014 e il D.P.C.M. 29 settembre 2015 hanno tagliato rispettivamente del 15 per cento e di un ulteriore 56,87 per cento l'ammontare del credito di imposta spettante. Pertanto, alla luce dei suddetti tagli, le aliquote del gasolio e della benzina utilizzati per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza risultano rispettivamente pari a 512,04 e a 592,98 euro per 1000 litri. Quindi si rileva, sia per la benzina che per il gasolio ad uso autotrazione, che la differenza tra le aliquote ordinarie vigenti per 30 giorni e quelle ridotte per la benzina ed il gasolio destinati all'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza è nettamente inferiore alla differenza tra le predette aliquote ridotte e quelle previste dal decreto legge 21 marzo 2022 n. 21. Di conseguenza, il recupero del credito di imposta è nettamente minore rispetto alla perdita di gettito. In ogni caso, si è rilevato che il quantitativo di benzina e di gasolio per autotrazione, consumato nelle vetture da noleggio da piazza risulta esiguo, considerando il limite di 30 giorni, nonché i limiti previsti a tale consumo nel punto 12 della tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e pertanto tale perdita di gettito, imputabile al 2023, risulta trascurabile. Inoltre nel modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull'IVA, determinati da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita come dato anche la percentuale dei consumi di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell’IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali, che risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette ed IRAP, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito.

Per quanto riguarda, infine, il modello statistico matematico, predisposto per il calcolo dell'extragettito IVA derivante dalle variazioni del prezzo internazionale del petrolio greggio, si rappresenta che i dati di consumo dei prodotti energetici attualmente utilizzati sono quelli del Ministero della transizione ecologica (MITE). Inoltre, tale modello calcola, nel periodo preso a riferimento ai fini della valutazione, la differenza tra il prezzo di un certo prodotto energetico, ricavato in base al prezzo internazionale del petrolio greggio, e quello ricavato in base al prezzo internazionale indicato nel DEF o nella NADEF. Nel caso in discussione tale dato è quello indicato nella NADEF del 29 settembre 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto attiene alla stima del minor gettito accise – e del conseguente minor gettito IVA – la relazione tecnica non fornisce tutti i dati utilizzati per la quantificazione, limitandosi a fornire l’ammontare degli effetti finanziari stimati e ad illustrare alcuni elementi del metodo di calcolo ed indicare alcune delle fonti.

Si evidenzia che i commi da 1 a 3 dispongono, per un mese, la riduzione delle accise sulla benzina e sul gasolio per autotrazione e prevedono, inoltre, la disapplicazione di specifiche aliquote agevolate, in quanto superiore a quelle provvisoriamente disposte dalle norme in esame.

Ai fini della verifica, sarebbe, pertanto, opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione (consumi di benzina e quantità di gasolio considerati nella stima nonché consumi di carburante considerati per la disapplicazione delle aliquote agevolate previste dalla normativa previgente, numero e caratteristiche dei soggetti interessati al fine di distinguere i consumatori finali dai titolari di partita IVA).

Per quanto concerne gli effetti riferiti al comma 4, la relazione tecnica si limita ad indicare la procedura adottata senza esplicitare i parametri di quantificazione adottati. Anche in questo caso appare necessario acquisire i valori numerici utilizzati per stima degli effetti finanziari ai fini della relativa verifica.

In merito al potenziamento dei controlli per prevenire manovre speculative (monitoraggio dei prezzi e maggiore attività di accertamento) previsto dai commi da 5 a 7, andrebbe confermato che le funzioni previste possano essere svolte senza maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che la norma pone ulteriori adempimenti di carattere obbligatorio in carico a talune amministrazioni (Guardia di finanza e Garante dei prezzi): poiché detti adempimenti risultano comunque aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente, sarebbe necessario quantificare i relativi maggiori oneri, fornendo la relativa copertura ovvero, in alternativa, dare conto delle risorse disponibili con le quali finanziare i compiti previsti senza pregiudizio di ulteriori attività già previste a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 9 dell’articolo 1 provvede agli oneri derivanti dalla riduzione delle aliquote di accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto-legge e il trentesimo giorno successivo alla predetta data, valutati in 588,25 milioni di euro per l’anno 2022 e in 30,78 milioni di euro per l’anno 2024, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 255,49 milioni di euro per l’anno 2022, mediante le maggiori entrate IVA di cui al comma 4 del medesimo articolo 1, connesse all’incremento del prezzo internazionale del petrolio greggio rispetto al valore di riferimento indicato nell’ultimo documento programmatico di finanza pubblica, in linea con la quantificazione riportata nella relazione tecnica. Al riguardo, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare;

- quanto a 332,76 milioni di euro per l’anno 2022 e a 30,78 milioni di euro per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 38, recante le disposizioni di copertura finanziaria della gran parte delle misure contenute nel provvedimento in esame, alla cui illustrazione pertanto si rinvia.  

 

ARTICOLO 1-bis

Disposizioni in materia di Iva e di accisa sui carburanti

Normativa vigente. Per effetto del combinato disposto del DM 18 marzo 2022 e dell’articolo 1 del decreto-legge in esame, le aliquote di accisa sui carburanti dal 22 marzo al 21 aprile 2022 sono state così rideterminate:

-          per la benzina, la misura dell’accisa è passata da 728,40 a 478,40 euro per 1.000 litri (articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame);

-          per il gasolio usato come carburante, l’accisa si è ridotta da 617,40 a 367,40 euro per 1.000 litri (articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge in esame);

-          per il GPL, l’accisa si è ridotta da 267,77 a 182,61 euro per mille kg (articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto ministeriale del 18 marzo 2022).

Da ultimo, in attuazione del comma 8 dell’articolo 1 del DL in esame, le predette riduzioni di accisa sono state prorogate e confermate fino al 2 maggio 2022 dal DM 6 aprile 2022, adottato secondo il meccanismo di cui al comma 290 e seguenti della legge n. 244 del 2007. Alle minori entrate si provvede con quota parte, pari a 329,13 milioni di euro, del maggior gettito conseguito nel periodo dal 1° marzo 2022 al 31 marzo 2022 in relazione ai versamenti periodici dell'imposta sul valore aggiunto.

La norma dispone:

-          la proroga della riduzione delle aliquote di accisa sui carburanti, già disposta dal decreto ministeriale del 6 aprile 2022, dal 3 maggio all’8 luglio 2022, secondo i seguenti importi:

§  per la benzina, la misura dell’accisa viene confermata in 478,40 euro per 1.000 litri;

§  per il gasolio usato come carburante, l’accisa resta pari a 367,40 euro per 1.000 litri;

§  per il GPL, l’accisa è pari a 182,61 euro per mille kg;

§  per il gas naturale usato per autotrazione l’accisa è azzerata;

-          viene ridotta, per il medesimo periodo, dal 22 al 5 per cento l’aliquota IVA applicabile alle somministrazioni di gas naturale per autotrazione.

Per lo stesso periodo non trovano applicazioni le aliquote agevolate di accisa sul gasolio commerciale usato come carburante, di cui al numero 4-bis della Tabella A, allegata al d.lgs. n. 504/1995.

Sono introdotti, inoltre, specifici adempimenti a carico dei titolari di depositi commerciali di prodotti energetici soggetti ad accisa e di impianti di distribuzione di carburanti.

Al fine di prevenire eventuali manovre speculative, si prevede un’attività di monitoraggio dei prezzi da parte del Garante per la sorveglianza dei prezzi anche mediante il supporto della Guardia di finanza per l’attività di accertamento. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Viene, inoltre, consentito di rideterminare le aliquote di accisa ridotte, nonché di prorogare il periodo di applicazione dell’aliquota IVA al 5 per cento sul gas naturale per autotrazione, con l’emanazione di un decreto ministeriale ai sensi del comma 290 della legge n. 244/2007.

In proposito si ricorda che l’art. 1, comma 290, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilisce che, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, le misure delle aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili possono essere ridotte al fine di compensare le maggiori entrate dell’imposta sul valore aggiunto derivanti dalle variazioni del prezzo internazionale, espresso in euro, del petrolio greggio.

Si provvede, infine, alla copertura degli oneri recati dalle riduzioni di accise e IVA previste, valutati in 2.326,47 milioni di euro per l'anno 2022 e 107,25 milioni di euro per l'anno 2024.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Riduzione per due mesi accisa carburanti-accise

1.994,6

 

 

1.994,6

 

 

1.994,6

 

 

Riduzione per un mese accisa carburanti-IVA

296

 

 

296

 

 

296

 

 

Riduzione per un mese accisa carburanti-

Effetti indotti IIDD

 

 

85,2

 

 

85,2

 

 

85,2

Riduzione per un mese accisa carburanti-

Effetti indotti IRAP

 

 

 

 

 

22,1

 

 

22,1

Riduzione aliquota IVA dal 22 al 5% alle forniture di gas naturale impiegato in autotrazione

35,8

 

 

35,8

 

 

35,8

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Riduzione per due mesi accisa carburanti-

Effetti indotti IIDD

 

198,8

 

 

198,8

 

 

198,8

 

Riduzione per due mesi accisa carburanti-

Effetti indotti IRAP

 

 

 

 

48

 

 

48

 

Maggiori spese correnti

 

Riduzione per due mesi accisa carburanti-

Effetti indotti IRAP

 

 

22,1

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione per due mesi accisa carburanti-

Effetti indotti IRAP

 

48

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione accisa carburanti-Credito d’imposta autotrasportati

197,9

26,8

 

197,9

26,8

 

197,9

26,8

 

 

La relazione tecnica afferma quanto segue:

-          comma 1, lett. a)

Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari dei commi 1, lettera a), e 2, è stato utilizzato un modello previsionale in cui sono riportati, tra l’altro, i dati di consumo dei prodotti energetici utilizzati per la carburazione, pubblicati annualmente prima dal MISE ed attualmente dal MITE. Per quanto riguarda il gas naturale, i dati di consumo vengono ricavati dalle dichiarazioni annuali presentate dai soggetti obbligati all’assolvimento dell’imposta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Inoltre, in tale modello sono presenti anche i dati di consumo, del gasolio commerciale di cui all’articolo 24-ter del d.lgs. n. 504/1995. In tale modello previsionale, ai fini del calcolo degli effetti sull’IVA, determinati

da variazioni delle aliquote di accisa, è inserita, come dato, anche la percentuale dei consumi

di ciascun prodotto energetico da parte delle imprese rispetto al totale dei consumi medesimi. Sulla base di tale percentuale, la variazione di gettito dell’IVA viene depurata della quota parte afferente agli imprenditori che, a differenza dei consumatori finali i quali risultano essere i soggetti effettivamente percossi dall'imposta, detraggono la stessa sugli acquisti. Inoltre, nel medesimo modello sono inserite le aliquote medie applicate a titolo di imposte dirette ed IRAP, sulla base delle quali vengono calcolati i relativi effetti di gettito. Si riporta, di seguito, la tabella relativa alle stime degli effetti di gettito, espressi in milioni di euro, determinati, per il periodo 3 maggio-8 luglio 2022, dalla riduzione delle aliquote di accisa pari 250 euro per mille litri, in relazione alla benzina e al gasolio ad uso carburazione, pari a 85,16 euro per 1000 chilogrammi in relazione al GPL e a 0,00331 euro per standard metro cubo in relazione al gas naturale.

 

(milioni di euro)

Cassa

2022

2023

2024

dal 2025

Accisa

-1.994,62

0,00

0,00

0,00

IVA

-296,03

0,00

0,00

0,00

IIDD

0,00

198,77

-85,19

0,00

IRAP

0,00

48,03

-22,06

0,00

Credito d’imposta autotrasportatori

197,85

26,83

0,00

0,00

Totale

-2.092,80

273,63

-107,25

0,00

 

-          comma 1, lett. b)

La RT afferma che gli effetti di gettito dell’IVA derivanti dalla variazione dell’aliquota di accisa del gas naturale ad uso autotrazione sono già inglobati in quelli presenti nella tabella sopra riportata. Pertanto, devono essere stimati solo gli effetti sul gettito derivanti dalla riduzione dell’aliquota dell’IVA calcolati in base al prezzo alla pompa depurato dell’accisa e dell’IVA. In particolare, dal sito di Assogasmetano si ricava il prezzo medio praticato dai distributori del gas naturale utilizzato per carburazione relativo al mese di marzo 2022, che risulta pari a 2,234 euro al kg. Depurando tale prezzo dell’IVA con aliquota pari al 22 per cento e dell’accisa con aliquota pari a 0,00331/0,671=0,00493 euro/kg, si ottiene un importo pari a 1,82622 euro/kg. Si evidenzia che viene utilizzata per il gas naturale una densità pari a 0,671 kg/Smc. Quindi si ricavano i dati dei consumi di gas naturale ad uso carburazione dalla dichiarazione di consumo relativa all’anno 2019, che risultano pari a 1.170.933.238 Smc annui e, pertanto, per 67 giorni, pari a 214.938.430 Smc. Moltiplicando tale quantità per la densità, pari a 0,671 kg/Smc, si ottiene il consumo in chilogrammi relativo a 67 giorni. Tale consumo è pari a 144.223.687 kg e viene ridotto del 20 per cento, ipotizzando che l’80 per cento di esso sia effettuato da consumatori che non possono detrarre l’IVA. Il quantitativo ridotto è pari a 115.378.949 kg. Pertanto, la base imponibile per il calcolo degli effetti determinati dalla lettera b) del comma 1 è pari a 210,71 milioni di euro e gli effetti dalla riduzione dell’aliquota IVA dal 22 al 5 per cento per il gas naturale ad uso carburazione, risultano pari, per l’anno 2022, a 35,82 milioni di euro.

 

-          commi da 3 a 9

La RT, dopo aver ribadito il contenuto delle norme, afferma:

-         dalle disposizioni del comma 3, del comma 8 e del comma 9 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;

-         dalle disposizioni dei commi da 5 a 7 non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalla norma con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che, ai fini della stima del minor gettito accise – e del conseguente minor gettito IVA – (comma 1, lett. a)), la relazione tecnica afferma che è stato utilizzato un modello previsionale in cui sono riportati i dati di consumo dei prodotti energetici per la carburazione, ma non esplicita i dati e i criteri utilizzati per la quantificazione, limitandosi a fornire l’ammontare degli effetti finanziari stimati.  Pertanto, pur rilevando che gli effetti ascritti alla disposizione appaiono coerenti con quelli ascritti ai precedenti analoghi interventi normativi in materia, al fine di verificare la stima effettuata, sarebbe opportuno acquisire i necessari elementi di valutazione e di riscontro (consumi di benzina e quantità di gasolio considerati nella stima nonché consumi di carburante considerati per la disapplicazione delle aliquote agevolate previste dalla normativa previgente, numero e caratteristiche dei soggetti interessati al fine di distinguere i consumatori finali dai titolari di partita IVA).

Con riferimento alla stima del minor gettito derivante dalla riduzione dell’aliquota IVA dal 22% al 5%, di cui al comma 1, lett. b), si rileva che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della relazione tecnica.

In merito al potenziamento dei controlli per prevenire manovre speculative (monitoraggio dei prezzi e maggiore attività di accertamento), previsto dai commi da 5 a 7, andrebbe confermato che le funzioni previste possano essere svolte senza maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 2

Bonus carburante ai dipendenti

Normativa vigente. L’art. 51 del DPR n. 917/1986 (TUIR) reca disposizioni in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente ai fini fiscali. In particolare, il comma 3 stabilisce che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati dal datore di lavoro al lavoratore concorre a formare il reddito limitatamente all’importo eccedente 258,23 euro.

L’art. 112 del DL 104/2020 ha disposto, per l’anno 2020, l’incremento da 258,23 a 516,46 euro del valore dei beni (c.d. “compensi in natura”) corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore che non concorrono alla formazione della base imponibile. Alla disposizione sono stati ascritti effetti di minor gettito IRPEF per 12,2 milioni, addizionale regionale IRPEF per 0,7 milioni e addizionale comunale IRPEF per 0,3 milioni di euro.

Le norme introducono, per l’anno 2022, una franchigia in relazione ai buoni benzina ceduti dalle aziende privati ai lavoratori dipendenti.

In particolare, per il periodo d’imposta 2022 i buoni benzina e gli analoghi titoli concorrono alla formazione del reddito imponibile IRPEF e relative addizionale limitatamente all’eccedenza dell’importo di 200 euro (comma 1).

La relazione illustrativa afferma che l’ammontare di 200 euro è ulteriore rispetto alla soglia attualmente prevista.

Ai relativi oneri, valutati in 9,9 milioni di euro per il 2022 e 0,9 milioni per il 2023 si provvede ai sensi dell’articolo 38 del decreto in esame (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica. Per l’anno 2025 non si indicano effetti su SNF e F.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente (2022) - IRPEF

9,9

 

 

9,9

 

 

9,9

 

 

Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente (2022) –

Add.le reg.le IRPEF

 

 

 

 

0,60

 

 

0,60

 

Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente (2022) –

Add.le com.le IRPEF

 

 

 

 

0,30

 

 

0,30

 

Maggiori spese correnti

 

Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente (2022) –

Add.le reg.le IRPEF

 

0,60

 

 

 

 

 

 

 

Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente (2022) –

Add.le com.le IRPEF

 

0,30

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente (2022) –

Add.le com.le IRPEF

 

 

 

 

 

0,10

 

 

0,10

Minori spese correnti

 

Esclusione bonus carburanti dal reddito lavoro (200 euro) dipendente (2022) –

Add.le com.le IRPEF

 

 

0,10

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, evidenzia i dati riferiti alle Certificazioni Uniche dell’anno 2020, in quanto per tale periodo d’imposta la franchigia era stata elevata da 258,23 euro a 516,46 euro. In proposito, afferma che, sulla base delle predette CU, sono interessati da tale incremento circa 660 mila soggetti.

Ai fini della stima, la RT ipotizza che il 25% dei soggetti percepisca il buono benzina nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia attualmente prevista. Pertanto, l’ammontare esente è pari a 33 milioni di euro (n. 660.000 x 25% x 200 euro).

Applicando l’aliquota marginale media del 30 per cento, la RT stima una perdita di gettito IRPEF di 9,9 milioni e una perdita di 0,6 milioni e 0,2 milioni per le addizionali regionali e comunali IRPEF.

 

Per gli effetti di cassa, la RT riporta la seguente tabella.

 

(milioni di euro)

Cassa

2022

2023

2024

2025

IRPEF

-9,9

0,00

0,00

0,00

Add.le regionale IRPEF

0,0

-0,6

0,00

0,00

Add.le comunale IRPEF

0,0

-0,3

0,1

0,00

Totale

-9,9

-0,9

0,1

0,00

 

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo, relativamente alla richiesta di dati e informazioni a supporto dell'ipotesi assunta per cui solo il 25 per cento di 600.000 soggetti percepirà il buono benzina previsto dalla norma nel suo valore massimo di 200 euro, eccedente la soglia vigente, ha evidenziato come i dati presi a base della stima siano relativi all'anno di imposta 2020, primo anno di applicazione dell'elevazione del limite di esenzione a 516,46 euro del valore dei beni ceduti e dei servizi che non concorre a formare il reddito di lavoro dipendente di cui all’articolo 51, comma 3, del TUIR. Per tale anno, il maggior numero di soggetti che ricade nella fascia di importo di benefit tra 258,23 e 516,46 euro risulta poco meno di 8 volte superiore ai soggetti ricadenti nella medesima fascia nell'anno di imposta 2019, anno in cui il limite era di 258,23 euro, come nella legislazione vigente. Inoltre, la stima ipotizza l'erogazione, ai soggetti interessati, dell'importo massimo agevolato, quindi pari a 200 euro. Per quanto concerne invece l'aliquota marginale media del 30 per cento utilizzata ai fini della stima, si precisa che l'aliquota marginale media stimata per i lavoratori dipendenti è inferiore al 27 per cento, pertanto la stima risulta ampiamente prudenziale. Si precisa inoltre che la valutazione dell'articolo 2 non considera effetti relativi alla deducibilità degli importi relativi ai buoni benzina in quanto si stima che la misura possa generare un beneficio per i lavoratori dipendenti a parità di costo del lavoro. In altri termini, la relazione tecnica stima gli effetti negativi in termini di mancata tassazione di parte dell'attuale costo del lavoro soggetto a tassazione. Eventuali effetti derivanti da componenti aggiuntive dello stesso costo rientrerebbero nella più vasta valutazione della redditività delle imprese che per prassi non viene valutata in quanto strettamente legata a singoli comportamenti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la relazione tecnica provvede alla quantificazione ipotizzando che il 25 per cento dei soggetti che hanno fruito di una analoga norma introdotta per l’anno 2020 siano interessati dalla norma in esame.

La norma riferita all’anno 2020 aveva elevato da 258,23 a 516,46 euro il valore di beni e prestazioni forniti dal datore di lavoro al lavoratore che non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.

In proposito la Nota del Governo pervenuta nel corso dell’esame al Senato, in merito all’utilizzo della suddetta percentuale, afferma che per l’anno 2020, il maggior numero di soggetti che ricade nella fascia di importo di benefit tra 258,23 e 516,46 euro risulta poco meno di 8 volte superiore ai soggetti ricadenti nella medesima fascia nell'anno di imposta 2019, anno in cui il limite era di 258,23 euro, come nella legislazione vigente. Inoltre, la stima ipotizza l'erogazione, ai soggetti interessati, dell'importo massimo agevolato, quindi pari a 200 euro.

In proposito, pur prendendo atto della prudenzialità del criterio volto a considerare ai fini della stima l’importo massimo agevolato (200 euro), non risultano esplicitate le valutazioni poste alla base dell’utilizzo di una percentuale pari al 25 per cento. Ciò in considerazione del fatto che l’intera platea che ha fruito dell’agevolazione nel 2020 appare potenzialmente interessata alla fruizione dell’agevolazione in esame. Sul punto sarebbe quindi opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 3

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica

Le norme riconoscono alle imprese con connessioni alla rete elettrica di potenza pari o superiore a 16,5 kW, diverse dalle imprese a forte consumo di energia elettrica (cd energivore), un contributo straordinario sotto forma di credito di imposta pari al 12 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, qualora il prezzo della stessa, calcolato sulla base della media riferita al primo trimestre 2022, abbia subito un incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento rispetto al medesimo trimestre del 2019.

Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione mediante modello F24, senza che trovino applicazione i limiti agli importi utilizzabili in compensazione previsti dalla normativa vigente.

Il credito di imposta, inoltre, non concorre alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell’IRAP e non rileva ai fini dell’applicazione dei limiti previsti dal TUIR per la deducibilità degli interessi passivi e delle componenti negative indistintamente riferibili ad attività o beni produttivi di proventi imputabili a reddito e non.

Il credito di imposta, infine, è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.

Le norme valutano in 863,56 milioni di euro per il 2022 gli oneri derivanti dalla misura agevolativa e rinviano all’articolo 38 ai fini della copertura finanziaria.

Il Ministero dell’economia e delle finanze esegue il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta, affinché, nel caso riscontri che l’attuazione della norma rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le iniziative legislative che assicurino il rispetto degli equilibri di finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2021

2022

2023

2021

2022

2023

Maggiori spese correnti

 

Credito d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica effettivamente utilizzata nel secondo trimestre del 2022

863,56

 

 

863,56

 

 

863,56

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, sulla base delle informazioni fornite dall’ARERA, si stima una spesa complessiva a carico delle imprese interessate dalla misura per i consumi di energia elettrica nel II trimestre 2022 di circa 7,1963 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese in esame, pari a circa 28 milioni di MWh per il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh. Moltiplicando la percentuale a cui è commisurato il credito di imposta, pari al 12 per cento, per l’intero ammontare della predetta spesa, si stimano effetti finanziari negativi, per il 2022, pari a 863,56 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati esplicitati della relazione tecnica. Si rileva tuttavia che la RT non fornisce informazioni in merito ai dati utilizzati ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma in relazione alla spesa complessiva a carico delle imprese per i consumi di energia elettrica, nel secondo trimestre 2022, pari a 7,963 miliardi di euro. In particolare, non sono indicati i criteri di valutazione del prezzo di 1 MWh di energia elettrica che è assunto pari a 257 euro/MWh.

In proposito, al fine di verificare la prudenzialità della stima effettuata, appare opportuno che siano forniti gli elementi informativi sottostanti l’individuazione dei parametri utilizzati ai fini della quantificazione.

A tal riguardo, si riportano di seguito i dati relativi al Prezzo Unico Nazionale rilevati dal GME nei mesi da gennaio a marzo nel 2022 e nel 2019.

Prezzo medio d’acquisto – PUN (€/MWh)

Anno\mese

Gennaio

Febbraio

Marzo

Aprile

Maggio

2019

67,65

57,67

52,88

53,35

50,67

2022

224,50

211,69

308,07

245,97

239,67*

*Al 9 maggio 2022

Dai dati riferiti al primo trimestre 2022, è possibile dedurre che il credito di imposta sarà fruito da una platea ampia di imprese.

 

ARTICOLO 4

Contributo, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale

La norma riconosce, alle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale, a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l’acquisto del gas naturale, un contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto del medesimo gas, consumato nel secondo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al primo trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicati dal Gestore del mercati energetici (GME) abbia subito un incremento superiore al 30 per cento del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Il credito d’imposta è cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari ovvero imprese di assicurazione, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 122-bis, comma 4, del DL n. 34 del 2020 per ogni cessione intercorrente tra i predetti soggetti, anche successiva alla prima. In caso di cessione del credito d’imposta, le imprese beneficiarie richiedono il visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto al credito d’imposta. Il credito d’imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d’imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell’articolo 3 del regolamento di cui al DPR n.322 del 1998 (soggetti incaricati della trasmissione delle dichiarazioni in via telematica mediante il servizio telematico Entratel, quali commercialisti, CAF e altri) sono definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate.

Agli oneri derivanti dalla misura in esame, valutati in 237,89 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 38.

Il Ministero dell’economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d’imposta.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

 

237,89

 

 

 

237,89

 

 

 

237,89

 

 

 

 

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari ascrivibili alla norma, afferma quanto segue. Tenuto conto che la relazione tecnica alla norma introduttiva del contributo riconosciuto alle imprese a forte consumo di gas naturale di cui all’art 5 del DL n. 17 del 2022, già teneva conto prudenzialmente di tutti i consumi di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell’ARERA - Stato dei servizi 2020, si stima che i consumi di gas naturale da parte delle imprese diverse da quelle a forte consumo di gas naturale di cui all’art 5 del DL n. 17 del 2022, siano pari, su base annua, a 7,5 miliardi di mc. Ipotizzando, nel secondo trimestre dell’anno un consumo di gas naturale pari al 15 per cento del consumo annuo (tale consumo, nel secondo trimestre, è generalmente inferiore a quello del primo trimestre, in quanto è utilizzato dagli operatori in esame principalmente per il riscaldamento), si stima un consumo nel predetto trimestre pari a 1,125 miliardi di mc. Pertanto, si stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi

di gas naturale per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, nel secondo trimestre 2022, pari a 1,189 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese di cui trattasi per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale che si è assunto pari a 100 €/MWh

Pertanto, applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 20 per cento, si stima che la disposizione in esame determini effetti negativi di gettito per l’anno 2022 pari a 237,89 milioni di euro.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha chiarito che la percentuale assunta per i consumi di gas naturale, pari al 15% dei consumi, è stata fornita da ARERA in base ai dati storici dei consumi di gas naturali in suo possesso.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della relazione tecnica.

Si rileva tuttavia che la RT utilizza, ai fini della stima, i dati di consumo di gas del settore produttivo ricavati dalla relazione annuale dell’ARERA - Stato dei servizi 2020, ipotizzando inoltre nel secondo trimestre dell’anno un consumo di gas naturale pari al 15 per cento del consumo annuo (a tal riguardo la RT precisa che il consumo nel secondo trimestre, è generalmente inferiore a quello del primo trimestre). In proposito si evidenzia che, così come affermato dalla stessa Arera nella citata relazione, il 2020 è stato un anno caratterizzato da un crollo dei consumi di energia determinato dalla recessione provocata dalla pandemia. Al riguardo andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo in merito alla possibilità che l’utilizzo di un dato, che potrebbe non essere rappresentativo dei consumi attuali, così ridotto (15%), sia suscettibile di determinare una sottostima dell’onere.

 

ARTICOLO 5

Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore e gasivore

La norma incrementa i contributi straordinari, sotto forma di credito d'imposta, riconosciuti dal decreto legge n. 17 del 2022 alle imprese a forte consumo di energia elettrica (energivore) e alle imprese a forte consumo di gas naturale (gasivore). Per le imprese energivore, viene incrementata dal 20 al 25 per cento la quota delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022, oggetto del contributo straordinario. Per quelle gasivore viene incrementata dal 15 al 20 per cento la quota della spesa sostenuta per l’acquisto del gas naturale, consumato nel primo trimestre solare dell’anno 2022, per usi energetici diversi dagli usi termoelettrici, oggetto del contributo straordinario.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Rideterminazone dal 20% al 25% del credito di imposta  a favore delle  imprese energivore

224,88

 

 

 

224,88

 

 

 

224,88

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

Rideterminazione dal 15 al 20% del  credito di imposta a favore delle  imprese gasivore

235,24

 

 

 

235,24

 

 

 

235,24

 

 

 

 

La relazione tecnica, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, con riferimento all’agevolazione per le imprese energivore, in coerenza con la relazione tecnica annessa alla norma originaria, utilizza i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore pari a circa 17,5 milioni di MWh (fonte ARERA). Moltiplicando i predetti consumi per il prezzo unico nazionale dell’energia elettrica (PUN) che è stimato, per il secondo trimestre del 2022, pari a 257 euro/MWh, ricava una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di energia elettrica, compresa quella da esse prodotta e consumata, nel II trimestre 2022, di 4,5 miliardi di euro (4,5 miliardi di euro=17,5 milioni di MWh*257/MWh).

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di energia elettrica la percentuale del 5 per cento, si stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l’anno 2022, pari a 224,88 milioni di euro.

Con riferimento alle imprese gasivore, la RT, ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, in coerenza alla relazione tecnica alla norma originaria, utilizza i consumi di gas naturale del settore industriale, impiegati in usi energetici diversi da quelli termoelettrici, ricavati dalla relazione annuale dell’ARERA – Stato dei servizi 2020.

Tale consumo risulta pari a 17,8 miliardi di Smc/anno e, quindi, per un trimestre, pari a 4,45 miliardi di Smc. Ipotizza prudenzialmente che tali consumi afferiscano completamente ad imprese a forte consumo di gas naturale.

Pertanto, stima una spesa complessiva a carico delle predette imprese per i consumi di gas naturale, nel secondo trimestre 2022, pari a 4,70 miliardi di euro. Tale importo è calcolato moltiplicando i consumi energetici trimestrali delle imprese energivore per il coefficiente di conversione da Smc a MWh, pari a 0,01057275 MWh/Smc e per il prezzo di 1 MWh di gas naturale, che si assume pari a 100 €/MWh.

Applicando alla predetta spesa complessiva per i consumi di gas naturale la percentuale del 5 per cento, stima che la disposizione normativa determini effetti finanziari negativi di gettito, per l’anno 2022, pari a 235,24 milioni di euro.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha chiarito che nella relazione tecnica si utilizzano dei dati del PUN per l'energia elettrica e per il gas naturale stimati dall'ARERA sulla base delle evoluzioni del mercato dell'energia elettrica e del gas naturale e da essa fomiti.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati posti alla base della relazione tecnica.

In proposito si rileva, con riferimento all’agevolazione per le imprese energivore, che il dato di consumo risulta coerente con quello utilizzato in occasione della norma originaria (17,5 milioni di MWh) mentre il prezzo unico dell’energia viene stimato più alto (257 euro/MWh in luogo di 200 euro/MWh).

Con riferimento all’agevolazione per le imprese gasivore si rileva che la RT utilizza ai fini della stima i dati di consumo ricavati dalla relazione annuale dell’ARERA - Stato dei servizi 2020. In proposito, tenuto conto che, così come affermato dalla stessa Arera nella citata relazione, il 2020 è stato un anno caratterizzato da un crollo dei consumi di energia determinato dalla recessione provocata dalla pandemia, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità dell’utilizzo di tale dato.

 

ARTICOLO 5-bis

Misure urgenti per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas

Le norme consentono il pieno utilizzo della capacità tecnica installata di produzione di energia elettrica da biogas proveniente da impianti già in esercizio mediante produzione aggiuntiva oltre la potenza nominale di impianto nei limiti della capacità tecnica degli impianti e della connessione di rete. La produzione aggiuntiva non è comunque incentivata e, nel limite del 20 per cento, l’ulteriore utilizzo di capacità produttiva non è subordinato all’acquisizione di permessi e atti di assenso. Oltre il limite del 20 per cento l’ulteriore utilizzo di capacità produttiva richiede la modifica del contratto di connessione di rete.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica descrive le norme e afferma che da queste non derivano effetti sulla finanza pubblica né, stabilendo che non siano corrisposti incentivi all’energia aggiuntiva prodotta in conformità ad esse, sulle bollette.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 5-ter

Ricerca e formazione INPS

La norma, introdotta dal Senato, modifica l’articolo 1 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) includendo tra le funzioni e le finalità dell’INPS compiti di ricerca e formazione. In particolare la norma specifica che tali compiti consistono nell’attività di ricerca, aggiornamento, perfezionamento e formazione post-laurea, nelle materie di propria competenza, per i dipendenti dell'istituto e per gli iscritti alle gestioni “Unitaria prestazioni creditizie e sociali”, “Assistenza magistrale” e “Assistenza Ipost”, nonché attività di divulgazione scientifica, anche su commissione, finanziate da soggetti pubblici e privati, nelle medesime materie.

L'organizzazione e il funzionamento dell'attività in oggetto è disciplinata con regolamento dell'istituto, nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente.

La norma dispone inoltre che agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni in esame si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, afferma che la disposizione non comporta nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica, anche tenuto conto che il potenziamento delle attività di ricerca e formazione sarà effettuato nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente presso l’INPS.

A tale proposito la RT precisa che l’Istituto, con il progetto VisitInps, istituito nel 2015, ha reso accessibili i propri dati amministrativi alla comunità scientifica, nazionale ed internazionale, per studiare i comportamenti individuali nel mercato del lavoro e per incoraggiare la ricerca, l’analisi e il monitoraggio delle politiche legate al welfare state italiano. L’intero progetto è finanziato dagli sponsor (i finanziamenti dal 2015 al 2018 sono stati pari a circa 715mila euro), mentre le uscite per la copertura a bilancio nel medesimo periodo sul capitolo 8U1206034 delle spese di funzionamento sono risultate pari a circa 126 mila euro.

Relativamente alla finalità di formazione specialistica contenuta nella norma in esame, la RT evidenzia che, sia la Gestione Unitaria Prestazioni Creditizie e Sociali, sia la Gestione Assistenza Magistrale che il fondo Assistenza Ipost sono finanziate con il contributo dei lavoratori e che l’equilibrio di queste gestioni è a budget annuale, cioè la spesa per prestazioni è contenuta entro il limite delle risorse disponibili attraverso le entrate contributive. In particolare, per la prima l’importo speso per prestazioni rappresenta il 79% dei contributi incassati e tutti i servizi resi agli iscritti sono contemplati dalla legge (D.M. 28 luglio 1998, n. 463). Nelle varie tipologie di prestazioni previste, oltre al credito e alla non autosufficienza, rientra anche la formazione per i dipendenti pubblici, infatti per l’anno 2022 sono state destinate ai master universitari e scuole di specializzazione nelle materie di competenza della Pubblica Amministrazione, le seguenti somme (rinvenienti, come già detto, dai contributi degli   iscritti):

 

 

Tipologia di prestazione

 

Somme Impegnate

 

Valore PA

 

10 milioni di euro

 

Master executive

 

8 milioni di euro

Nell’ipotesi che una percentuale delle somme stanziate venga destinata alle materie specialistiche di welfare, le somme così ricavate andrebbero a coprire i costi di funzionamento producendo vantaggi con la produzione in house e recuperando il costo dei master universitari di secondo livello a cui sono stati destinati in questi anni il personale interno e gli altri dipendenti pubblici che lavorano in tale ambito.

Supponendo che lo stanziamento per questa tipologia di formazione sia il 20% delle somme impegnate per il 2022, si avrebbe la situazione illustrata nella tabella seguente.

 

Stanziamento (derivante dai contributi versati dagli

iscritti)

Spesa borse di studio per la Scuola di formazione

Rientri per iscrizioni alla     Scuola di formazione

Costo

18.000.000,00

-3.600.000,00

3.600.000,00

0,00

 

Considerando un costo medio di 2.000 euro per un master in tali materie, secondo la RT, potrebbero accedere alla formazione circa 1.800 soggetti l’anno, non considerando i risparmi per la produzione in house. La RT fa inoltre presente che i programmi di formazione di educazione previdenziale potrebbero essere di interesse per la gestione di Assistenza Magistrale che presenta un saldo positivo consistente tra entrate e uscite.

Per la partecipazione dei dipendenti INPS, la RT rileva che l’istituto sostiene già la partecipazione dei dipendenti ai master sulle materie di competenza; in particolare il costo a carico dell’Istituto è relativo alla sola quota di iscrizione mentre sono a carico dei partecipanti le eventuali spese di trasferta, vitto ed alloggio. Inoltre, la partecipazione ai master non dà diritto a riposi compensativi comunque denominati o recupero di orario, ferie e festività, pertanto, l’onere annuale sarebbe a valere sulle spese di formazione già previste dall’ente al capitolo 5U1104062, mediante pari a circa 1,5 milioni di euro, in cui sono compresi i compensi per la docenza esterna, prodotti, materiali, supporti e logistica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame introduce tra le funzioni e le finalità dell’INPS anche compiti di ricerca e formazione, indicandoli nel dettaglio. La norma stabilisce, inoltre, che agli oneri derivanti dalla attuazione delle disposizioni in esame si provvede nei limiti delle risorse finanziarie stanziate nel bilancio dell'INPS per le spese di funzionamento e che l’attività in oggetto deve essere svolta nell'ambito delle risorse umane previste a legislazione vigente. La norma prevede dunque una nuova finalizzazione di risorse di bilancio, nel limite delle disponibilità, e la relazione tecnica fornisce chiarimenti e dati volti a dimostrare l’adeguatezza delle disponibilità di bilancio rispetto agli oneri derivanti dalla misura: ciò posto, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 5-quater

Disposizioni in materia di autorizzazione deposito fiscale

La norma, introdotta in prima lettura, modifica il comma 12 dell’articolo 23 del d.lgs. n. 504 del 1994 disponendo che, in luogo della sospensione ivi prevista, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, su istanza del depositario autorizzato, consente allo stesso soggetto di proseguire l’attività in regime di deposito fiscale, per dodici mesi decorrenti dalla data in cui è constatata l’assenza delle condizioni di cui al comma 4 del medesimo articolo 23, subordinatamente alla sussistenza di un’apposita garanzia prestata dal medesimo depositario. In ciascuno dei dodici mesi tale garanzia deve risultare pari al cento per cento dell’accisa dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale nel mese solare precedente; la garanzia è prestata o adeguata in danaro o in titoli di Stato. Decorsi i dodici mesi senza che sia comprovato il ripristino delle condizioni di cui al comma 4, l’autorizzazione ad operare in regime di deposito fiscale è revocata e viene rilasciata, su richiesta dell'esercente il deposito, la licenza di cui all'articolo 25, comma 4. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente comma, incluse quelle relative alla prestazione della garanzia.

In proposito si ricorda che il comma 12 dell’articolo 23 del d.lgs. n. 504 del 1994 dispone che l’Agenzia delle dogane e dei monopoli verifichi la permanenza delle condizioni previste dal comma 4 (per il rilascio dell’autorizzazione per i depositi commerciali di capacità inferiore alla soglia prefissata - 400 mc. per i depositi di GPL, 10.000 mc. per i restanti depositi di prodotti energetici – cd. sottosoglia) e, nel caso esse non possano ritenersi sussistenti, l'autorizzazione di cui al citato comma 4 viene sospesa fino a quando non ne sia comprovato il ripristino entro il termine di un anno, alla scadenza del quale viene revocata.

In proposito si evidenzia che il citato articolo 23 relativo alla disciplina dei depositi fiscali è stato oggetto di rilevanti modifiche da parte dei commi 535 e 536 dell’articolo 1 della legge n. 232 del 2016. Alle disposizioni, la RT ascriveva un effetto di incremento di gettito di 105 milioni annui, non direttamente riferiti alle singole disposizioni, ma alla modifica complessiva della disciplina dei depositi fiscali nella quale è da ricomprendersi anche la sospensione dell’autorizzazione prevista dal comma 12 del medesimo articolo 23.

Si dispone, inoltre, che per il periodo di dodici mesi previsto dal citato articolo 23, comma 12, ai fini dell’IVA dovuta sui prodotti energetici estratti dal deposito fiscale, non trovano applicazione le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 941, della legge n. 205 del 2017.

Il citato comma 941 prevede una deroga agli obblighi di versamento anticipato dell’Iva.

In proposito si evidenzia che i commi da 937 a 944 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 disciplinano gli obblighi di versamento anticipato dell’IVA dovuta sui prodotti in deposito fiscale o in deposito presso destinatari registrati. I suddetti commi, a cui sono stati ascritti effetti finanziari nel momento della loro introduzione in misura pari a 530 milioni annui, sono stati oggetto di rilevanti modifiche da parte dell’articolo 6 del DL n. 124 del 2019: anche al citato articolo 6 sono stati ascritti effetti di maggiore entrata in misura pari a 200 milioni annui.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento non è utilizzabile in quanto il testo è stato modificato, dopo la presentazione del maxiemendamento medesimo, in recepimento di una condizione della 5^ Commissione del Senato. Nel corso dell’esame[2] presso la 5^ Commissione Senato peraltro il rappresentante del Governo ha evidenziato come la copertura finanziaria della disposizione sia assicurata dal particolare meccanismo di garanzia e non dipenda dal numero dei depositi autorizzati. L’attuale formulazione della norma recepisce quindi una condizione formulata dalla Commissione Bilancio del Senato ai fini del rispetto dell’art. 81 della Costituzione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la formulazione definitiva della norma – introdotta dopo il maxiemendamento - non è assistita da relazione tecnica: ciò posto, tenuto conto che alla disciplina oggetto di modifica da parte della norma in esame sono sempre stati ascritti rilevanti effetti di maggior entrata, appare opportuno acquisire elementi informativi da parte del Governo volti a confermare che le modifiche in esame non siano suscettibili di determinare effetti finanziari negativi in relazione all’effettivo conseguimento delle suddette maggiori entrate.

 

ARTICOLO 6

Bonus sociale elettricità e gas

Le norme estendono la platea dei beneficiari dei bonus sociali per l’energia elettrica ed il gas, elevando, per il periodo 1° aprile – 31 dicembre 2022, da 8.265 euro a 12.000 euro il valore soglia dell’ISEE per l’accesso delle famiglie economicamente svantaggiate ai bonus in questione. 

Si ricorda che la disciplina dei bonus sociali è contenuta nell'articolo 1, comma 375, della legge n. 266/2005 (legge finanziaria 2006), il quale ha affidato ad un decreto del Ministro delle attività produttive, da adottare d'intesa con i Ministri dell'economia e delle finanze e del lavoro e delle politiche sociali, il compito di definire i criteri per l'applicazione delle tariffe agevolate per l’energia elettrica ai clienti economicamente svantaggiati.

Il D.M. 29 dicembre 2016 “Riforma del bonus elettrico” - adottato ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2014 - all’articolo 1, comma 1, che, dal 1° gennaio 2017, il valore della compensazione sia rideterminato dall'ARERA in misura tale da conseguire una riduzione di spesa dell'utente medio domestico, al lordo delle imposte, dell'ordine del 30%. Lo sconto sulla bolletta del gas è pari al 15%[3]. Ai sensi del comma 3, dal 1° gennaio 2017 il valore ISEE è aggiornato e posto pari a 8.107,5 euro. Successivamente, con cadenza triennale l'Autorità aggiorna il valore ISEE. Da ultimo, la Deliberazione ARERA 3 dicembre 2019, n. 499/2019/R/com, ha elevato a 8.265 euro il valore soglia dell’ISEE per l’accesso al bonus sociale in oggetto.

Inoltre, per far fronte al caro energia, integrazioni ai bonus per il settore elettrico e del gas sono state autorizzate sia per il IV trimestre 2021, per il I trimestre 2022 e per il II trimestre 2022, rispettivamente dal decreto-legge n. 130/2021, dalla legge di bilancio 2022 (legge n. 178/2021) e dal decreto-legge n. 17/2022.

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato introdotto il comma 1-bis che prevede per il periodo 1° aprile – 30 giugno 2022 l’applicazione dell’incremento del valore ISEE al fine di estendere i benefici previsti dall’articolo 3 del decreto-legge n. 17/2022.

Si ricorda che l’articolo 3 del DL n. 17/2022 prevede che l’ARERA ridetermini, per il secondo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus sociale elettrico), e la compensazione per la fornitura di gas naturale, fino a concorrenza dell’importo di 400 milioni di euro.

Per effetto di un emendamento introdotto dal Senato, agli oneri derivanti dal comma 1-bis, valutati in 102,8 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38 del provvedimento in esame.

Si ricorda che nel testo originario (S.2564) gli oneri indicati – nella medesima misura – erano riferiti al comma 1. A seguito delle modifiche introdotte al Senato gli oneri sono riferiti all’estensione di cui al comma 1-bis.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del decreto ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggior spese correnti

Incremento ISEE per accesso al bonus sociale elettricità e gas

102,8

 

 

 

102,8

 

 

 

102,8

 

 

 

Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non considera le modificazioni introdotte dal Senato.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale quantifica l’onere connesso all’estensione della platea ai fini della fruizione del bonus in oggetto in 102,8 milioni di euro per l’anno 2022. La quantificazione si riferisce agli oneri relativi al secondo trimestre 2022.

Si riporta di seguito una tabella riepilogativa degli oneri, come indicati dalla RT.

 

(milioni di euro)

Stima del costo bonus sociale elettrico e gas – II trimestre 2022

(stime di massima)

 

Elettricità

Gas

Totale

Stanziato per il II trimestre 2022 (ISEE attuale 8.265 Euro

300,0

100,0

400,0

Costo addizionale innalzamento ISEE a 10.000 euro

41,1

13,7

54,8

Costo addizionale innalzamento ISEE a 12.000 euro

36,0

12,0

48,0

Fonte: RT

 

La RT afferma che l’ipotesi per i nuovi entranti è quella di replicare lo sconto che hanno avuto e che hanno gli attuali percettori del bonus. Precisa inoltre che i percettori di bonus non hanno visto nessun aumento a partire da ottobre, in quanto, per tale platea, il bonus ha annullato tutti gli aumenti oltre ovviamente alla riduzione delle componenti di oneri come per la generalità degli utenti.

Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo[4] ha fornito chiarimenti circa la quantificazione degli oneri recati dalla norma in esame. In particolare la Nota chiarisce che l’onere valutato dalla disposizione si riferisce alla compensazione della maggiore spesa relativa all’estensione del bonus limitatamente al secondo trimestre 2022 (come anche indicato dalla RT). Il Governo precisa che a partire dal terzo trimestre del 2022 il bonus potrà essere riconosciuto secondo gli ordinari meccanismi.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento si limita ad affermare che l’emendamento chiarisce la portata del comma 1 e pertanto non comporta effetti finanziari negativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che nel testo iniziale del decreto il comma 2 copriva oneri riferiti al comma 1. Con emendamento introdotto dal Senato, invece, è stato introdotto un nuovo comma 1-bis e il comma 2 riferisce ora gli oneri al comma 1-bis e non più al comma 1.

La relazione tecnica iniziale dava conto delle ragioni poste a base della quantificazione degli oneri derivanti dal comma 1.

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento si limita ad affermare che l’emendamento non comporta effetti finanziari, senza ulteriori chiarimenti.

In questo quadro, appare necessario acquisire i seguenti chiarimenti:

- se dal comma 1 del testo iniziale derivino o meno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rammenta in proposito che la RT iniziale ascriveva oneri al comma 1 e la valutazione è stata espressamente ribadita dal Governo con Nota tecnica depositata presso la Commissione Bilancio del Senato in sede consultiva;

- se dal comma 1-bis introdotto dal Senato derivino o no nuovi o maggiori oneri.

Si rammenta in proposito che la RT del maxiemendamento non ascrive oneri al comma 1-bis;

- se, dunque, gli oneri valutati dal comma 2 (come modificato) debbano essere riferiti al comma 1 o al comma 1-bis o ad entrambe le disposizioni.

In ogni caso, fermo restando quanto sopra evidenziato, con riferimento alle quantificazioni della relazione tecnica riferite al comma 1 del testo iniziale, si osserva quanto segue.

Il comma 1, innalzando il requisito dell’ISEE (dagli attuali 8.265 euro a 12.000) dal 1° aprile al 31 dicembre 2022, amplia la platea dei soggetti che usufruiranno del bonus elettricità e gas per il medesimo periodo e valuta oneri per 102,8 milioni di euro per l’anno 2022.

In primo luogo, si evidenzia che la RT non fornisce i dati e gli elementi relativi alla quantificazione, ma si limita ad indicare gli oneri complessivi per classe di ISEE interessata dall’estensione: andrebbe fornita in proposito una stima della nuova platea interessata dall'estensione e l'onere medio derivante dall'applicazione degli sconti del 30 e del 15 per cento, unitamente ad una previsione dell'andamento dei prezzi nei tre trimestri. In tale quadro, si rileva inoltre che la relazione tecnica sembra adottare, implicitamente, l’ipotesi di invarianza dei prezzi: circa la prudenzialità di tale assunzione andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Tali elementi appaiono necessari anche considerato che la norma in esame non configura gli oneri come tetto di spesa bensì come “spesa valutata” e la misura del bonus, in quanto prorogata, resta commisurata a ciascun beneficiario e non delimitata allo stanziamento disposto. Infatti, nel procedimento di quantificazione la RT, in assenza di ulteriori informazioni, sembrerebbe prendere come riferimento gli importi autorizzati a legislazione vigente pari a 400 milioni di euro (di cui al decreto-legge n. 17/2022). Si evidenzia peraltro che tale importo rappresenta un limite di spesa nell’ambito del quale riconoscere il bonus nel secondo trimestre del 2022. Diversamente l’intervento della norma in esame riguarda lo sconto applicato in percentuale sul prezzo dell’energia. Sul punto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Infatti la relazione tecnica spiega che la misura replica anche per la nuova platea “lo sconto che hanno avuto e che hanno gli attuali percettori del bonus”. [5]

Si ricorda che l’articolo 3 del DL n. 17/2022 prevede che l’ARERA ridetermini, per il secondo trimestre dell’anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute (bonus sociale elettrico), e la compensazione per la fornitura di gas naturale, fino a concorrenza dell’importo di 400 milioni di euro.

Si segnala altresì che l’onere stimato dalla RT è riferito al solo II trimestre 2022. In proposito, si evidenzia che la Nota del Governo precisa che a partire “dal terzo trimestre del 2022 il bonus potrà essere riconosciuto secondo gli ordinari meccanismi”. In questo caso, entrerebbero in vigore i meccanismi di finanziamento previsti dalla norma vigente, in base alla quale il bonus sociale è a carico degli altri utenti tramite il pagamento in bolletta degli oneri generali di sistema. Ove la norma dovesse essere interpretata in tale senso, dunque, la somma di 102,8 milioni di euro si configurerebbe come un contributo all’erogazione del bonus, cui concorre lo Stato, mentre laddove si verificasse un onere maggiore entrerebbero comunque in vigore i meccanismi già previsti a legislazione vigente: circa l’effettivo sistema di calcolo e monitoraggio degli oneri e circa il meccanismo previsto per la loro copertura nell’ipotesi di superamento della spesa valutata appare necessario, nel silenzio della relazione tecnica, acquisire chiarimenti.

 

ARTICOLO 6-bis

Disposizioni urgenti in materia di rateizzazione delle bollette per i clienti domestici

Le norme estendono di due mesi, fino al 30 giugno 2022, il periodo, decorrente dal 1° gennaio 2022, durante il quale, in caso di inadempimento del pagamento delle fatture da parte di clienti finali domestici di energia elettrica e gas naturale, gli operatori sono tenuti ad offrire al cliente un piano di rateizzazione non superiore a dieci mesi, ai sensi dell’articolo 1, comma 509, della legge n. 234/21 (Legge di Bilancio 2022). A tal proposito, si rammenta che il successivo comma 510 prevedeva la definizione da parte dell’Arera, nel limite di 1 miliardo di euro, di un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiori al 3 per cento dell’importo delle fatture emesse nei confronti della totalità dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonché le modalità di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell’anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento dell’anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e della restante quota entro l’anno 2023. All’erogazione dell’anticipo, infatti, secondo quanto previsto dalla Legge di Bilancio, provvede la CSEA; il comma 511 prevede che, qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l’importo di un miliardo, l’ARERA possa ridurre il periodo temporale di applicazione della misura, ferma restando l’applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi già oggetto di rateizzazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica restando ferme le disposizioni previste dalla legge di bilancio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il prospetto riepilogativo allegato alla legge di bilancio 2022 indicava, con riferimento alla misura che la norma in esame intende prorogare, un fabbisogno di cassa di 1.000 milioni di euro per il 2022; ciò in ragione del fatto che la norma, nel disporre la rateizzabilità delle fatture elettriche non pagate nei primi quattro mesi del 2022, ha previsto l’intervento, eventuale, di CSEA per l’anticipazione ai venditori degli importi da rateizzare eccedenti il 3 per cento delle fatture emesse, nel limite di un miliardo di euro. Al fine di suffragare l’assunzione di invarianza della proroga introdotta dalla norma in esame, andrebbero dunque acquisiti dati circa gli effetti finanziari (eventualmente) registrati ai fini dei saldi con riguardo all’attuazione della misura inizialmente disposta.

 

ARTICOLO 7

Garante per la sorveglianza dei prezzi e Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA)

La norma, modificata dal Senato, rafforza le attribuzioni del Garante per la sorveglianza dei prezzi. In particolare vengono ridefiniti i relativi poteri con l’attribuzione di una potestà sanzionatoria in caso di inadempienza di specifici oneri informativi da parte delle imprese (comma 1). 

Viene, inoltre, disposta l’istituzione, presso il Ministero dello sviluppo economico, di un’apposita Unità di missione cui è preposto un dirigente generale e assegnato un dirigente non generale, con corrispondente incremento della dotazione organica dirigenziale del medesimo Ministero (comma 2). Quest’ultimo è autorizzato a conferire i summenzionati incarichi dirigenziali anche in deroga ai limiti percentuali della dotazione organica dirigenziale previsti dall’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 (10 per cento) (comma 3). Alla suddetta Unità di missione è assegnato un contingente di 8 unità di personale non dirigenziale. A tal fine, il Ministero dello sviluppo economico, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della relativa dotazione organica, è autorizzato a bandire un concorso e ad assumere a tempo indeterminato corrispondenti unità di personale di Area III-F3 (comparto funzioni centrali), ovvero, nelle more dello svolgimento del concorso, ad acquisire il predetto personale mediante comando, fuori ruolo o altra analoga posizione, proveniente da altre pubbliche amministrazioni[6], ovvero ad acquisire personale con professionalità equivalente proveniente da società e organismi in house con rimborso dei relativi oneri (comma 4).

Il comma 5 introduce l’obbligo di trasmissione al Ministero della transizione ecologica e all’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), da parte dei titolari dei contratti di approvvigionamento di volumi di gas per il mercato italiano, dei medesimi contratti e dei nuovi contratti che verranno sottoscritti, nonché le modifiche degli stessi. Tra le modifiche approvate al Senato è stato previsto che la mancata trasmissione delle suddette informazioni comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'uno per cento del fatturato e comunque non inferiore a 2.000 euro e non superiore a 200.000 euro.

La pianta organica[7] del ruolo dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) è, altresì, incrementata di 25 unità nell’Area F3. Ai relativi oneri, nel limite di euro 560.142 per il 2022, di euro 2.240.569 per il 2023, di euro 2.325.282 per il 2024, di euro 2.409.994 per il 2025, di euro 2.494.707 per il 2026, di euro 2.579.420 per il 2027, di euro 2.664.132 per il 2028, di euro 2.748.845 per il 2029, di euro 2.833.557 per il 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dal 2031 si provvede nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio di ARERA. Alla compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 288.474 per il 2022, di euro 1.153.894 per il 2023, di euro 1.197.521 per il 2024, di euro1.241.147 per il 2025, di euro 1.284.775 per il 2026, di euro1.328.402 per il 2027, di euro 1.372.028 per il 2028, di euro1.415.656 per il 2029, di euro 1.459.282 per il 2030 e di euro1.502.910 a decorrere dal 2031, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari conseguenti l’attualizzazione dei contributi pluriennali[8] (comma 6).

Si evidenzia che ARERA è inclusa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuato e aggiornato annualmente dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (legge di contabilità e di finanza pubblica). Sin dal suo avvio, agli oneri di funzionamento dell’Autorità, ai sensi della legge istitutiva n. 481/1995, si provvede unicamente tramite un sistema di integrale autofinanziamento, che prevede il versamento di un contributo, su base annuale, da parte dei soggetti operanti nei settori di competenza dell’Autorità. L’Autorità, pertanto, non grava sul bilancio dello Stato. Per il relativo personale valgono le norme concernenti il trattamento giuridico ed economico dei dipendenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM). Il trattamento economico e le carriere del personale di quest'ultima Autorità indipendente è uniformato a quello in regime di “diritto pubblico” previsto dalla normativa vigente per i dipendenti della Banca d'Italia.

Un ulteriore disposizione introdotta nel corso dell’esame al Senato incrementa la pianta organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di 20 unità di cui 2 appartenenti alla carriera dirigenziale, senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio della CSEA medesima (comma 6-bis).

Si evidenzia che la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) è ricompresa nell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica). In base all’art. 1, comma 670, della legge n. 208/2015, CSEA è un ente pubblico economico che opera con autonomia organizzativa, tecnica e gestionale ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell’economia e di ARERA. La medesima norma prevede che a decorrere dal 2016, gli eventuali utili derivanti dalla gestione economica dell’ente siano versati all’entrata del bilancio dello Stato. La dotazione organica dell’ente è fissata in misura non superiore a 60 unità e il rapporto di lavoro del relativo personale dipendente è disciplinato dalle norme di diritto privato e dalla contrattazione collettiva di settore. Il DM (MEF) 04 febbraio 2021 ha modificato il regolamento di organizzazione dell’ente fissando la dotazione organica dello stesso in 90 unità, di cui 5 appartenenti al ruolo dirigenziale, oltre al direttore generale.

Per l’attuazione dei commi 2, 3 e 4 è autorizzata la spesa di euro 512.181 per il 2022 ed euro 878.025 annui a decorrere dal 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero dello sviluppo economico (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo iniziale del decreto, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Istituzione unità di missione presso il MISE

(commi 2-4)

0,51

0,88

0,88

0,88

0,51

0,88

0,88

0,88

0,51

0,88

0,88

Incremento pianta organica ARERA

(comma 6)

 

 

 

 

0,56

2,24

2,33

2,41

0,56

2,24

2,33

Maggiori entrate fiscali e contributive

Istituzione unità di missione presso il MISE – effetti riflessi

(commi 2-4)

 

 

 

 

0,25

0,43

0,43

0,43

0,25

0,43

0,43

Incremento pianta organica ARERA – effetti riflessi

(comma 6)

 

 

 

 

0,27

1,09

1,13

1,17

0,27

1,09

1,13

Minori spese in conto capitale

Riduzione Fondo compensazione attualizzazione contributi pluriennali

(comma 6)

 

 

 

 

0,29

1,15

1,20

1,24

0,29

1,15

1,20

Minori spese correnti

Riduzione Tab. A MISE

(comma 7)

0,51

0,88

0,88

0,88

0,51

0,88

0,88

0,88

0,51

0,88

0,88

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa quanto segue.

Con riferimento al comma 1, viene evidenziato che le relative misure non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica attenendo esclusivamente alla predisposizione di un apparato sanzionatorio a corredo di obblighi e procedure già vigenti.

In merito ai commi da 2 a 4 la relazione tecnica riferisce che i relativi oneri assunzionali sono stati quantificati avuto riguardo al trattamento fondamentale previsto nel CCNL 2016-2018, al trattamento accessorio medio per ciascuna delle qualifiche considerate (ad eccezione della retribuzione di risultato del personale dirigenziale, per la quale si è ipotizzata la valutazione massima per tutti i dirigenti), cui sono stati aggiunti l’incremento contrattuale derivante dall’imminente sottoscrizione del CCNL comparto funzioni centrali 2019 – 2021 nella percentuale del 3,78%, e la relativa IVC. Inoltre, per il personale di Area III è stata valorizzata l’indennità di amministrazione rideterminata dal DPCM 23 dicembre 2021.

In ordine alla decorrenza degli oneri, considerato che per il personale dirigenziale è previsto il conferimento di incarico ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D. lgs. n. 165/2001 e che per la copertura delle posizioni non dirigenziali è possibile ricorrere gli istituti sopraindicati, per il 2022 è stato previsto un rateo di 7 mesi (euro 512.181), ipotizzandosi come data di assunzione il 1° giugno 2022, mentre l’onere a regime è previsto dal 2023 (euro 878.025).

La relazione tecnica fornisce in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della RT) il dettaglio delle retribuzioni individuali prese a riferimento, nonché il calcolo degli oneri complessivi, che vengono sintetizzati a seguire.

 

(euro)

Qualifiche e dirigenti

Retribuzione totale lordo Stato

Numero unità

Onere annuo complessivo

Rateo giugno-dicembre 202

Area III-F3

49.718,08

8

397.744,66

232.017,72

Dirigente generale

328.308,12

1

328.308,12

191.513,07

Dirigente non generale

151.971,74

1

151.971,74

88.650,18

Totale

 

878.024,52

512.180,97

 

Con riferimento al comma 5 la relazione tecnica certifica che questo, inerendo obblighi procedurali posti a carico dei soggetti privati, non ha effetti sulla finanza pubblica.

Con riguardo al comma 6 viene evidenziato che le 25 unità di personale di Area F3 saranno inquadrate al livello base della relativa carriera ai sensi dell’art. 3 del vigente Regolamento del personale (Funzionario III). Il costo annuo unitario iniziale per tali posizioni è di circa 90.000 euro annui al lordo degli oneri a carico dell’amministrazione (contributi previdenziali, IRAP). Sulla base di tale valore e degli sviluppi medi di carriera previsti dall’ordinamento delle carriere vigente in ARERA (comprensivi della parte fissa e di quella variabile media in esito alla valutazione della performance) nonché dell’adeguamento all’indice ISTAT delle tabelle stipendiali, vengono stimati come segue gli oneri puntuali per ciascun anno del decennio 2022-2031 potenzialmente gravanti sul bilancio di ARERA, considerando un incremento medio della retribuzione complessiva pari a euro 3.288 per ciascuna unità di personale per gli anni successivi al primo al fine di tenere conto della dinamica salariale come sopra illustrato.

Per il 2022, considerati i tempi tecnici di svolgimento delle procedure selettive, si è previsto un onere pari a tre mensilità, considerando attendibile l’immissione in ruolo del personale a partire dal mese di ottobre 2022.

 

 

 

 

 

 

(euro)

Proiezione decennale di variazione della spesa del personale in ARERA

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Unità

25

25

25

25

25

25

25

25

25

25

Costo medio retribuzioni F3

89.622,76

89.622,76

89.622,76

89.622,76

89.622,76

89.622,76

89.622,76

89.622,76

89.622,76

89.622,76

Incremento medio annuo per unità

 

0,00

3.388,51

3.388,51

3.388,51

3.388,51

3.388,51

3.388,51

3.388,51

3.388,51

Incremento onere annuo

 

0,00

84.712,63

84.712,63

84.712,63

84.712,63

84.712,63

84.712,63

84.712,63

84.712,63

Maggior onere complessivo annuo

560.142

2.240.569

2.325.282

2.409.994

2.494.707

2.579.420

2.664.132

2.748.845

2.833.557

2.918.270

Il Governo, in risposta[9] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, con riguardo al comma 6, ha confermato quanto già indicato nella relazione tecnica e, in merito alle informazioni richieste con riferimento alla dotazione organica di ARERA ha precisato che questa è stata rideterminata con deliberazione del 4 agosto 2020, 307/2020/A prevedendo un totale di 235 unità di personale a tempo indeterminato, oltre ad un contingente di 20 unità di personale con contratto a tempo determinato. Alla data del 31 dicembre 2021 risultavano complessivamente in servizio 214 unità di personale di ruolo, oltre a 14 unità a tempo determinato.

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riferimento alle integrazioni apportate all’articolo precisa quanto segue:

La disposizione integrativa del comma 5 che prevede sanzioni per mancato adempimento dell’obbligo ivi previsto non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo al comma 6-bis (incremento di 20 unità della dotazione organica di CSEA, viene evidenziato che la relativa spesa è stimata in circa 1,3 milioni di euro/anno senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, ed è sostenuta nei limiti di bilancio della medesima Cassa i cui costi di funzionamento, che ammontano a circa 8,5 milioni di euro al 31 dicembre 2021 comprensivi dei costi di personale che ammontano a circa 4,7 milioni di euro, sono coperti da un prelievo commissionale operato sui conti di gestione secondo un’aliquota percentuale definita ogni anno da ARERA da applicarsi al totale delle risorse economiche gestite annualmente dalla CSEA e pari, al 31 dicembre 2021, a circa 36,5 miliardi di euro, in crescita rispetto ai 14 miliardi di euro al 31 dicembre 2020. A fronte del rilevante aumento delle risorse gestite, pertanto, la citata aliquota commissionale definita da ARERA per il 2021 (pari a 0,061), anche ove integrata per garantire la copertura dei costi derivanti dal richiesto incremento di personale che farebbero salire a circa 10 milioni di euro /anno i costi complessivi di funzionamento della CSEA, si ridurrebbe al valore di circa 0,027% per il 2022. I conti di gestione sono ordinariamente alimentati dagli oneri generali di sistema gravanti sui settori energetici e ambientali e, pertanto, non riconducibili alla fiscalità. L’applicazione dell’aliquota commissionale alle giacenze dei conti, pertanto, definisce il ricavo per CSEA che viene posto ad esclusivo carico degli operatori dei settori regolati e, pertanto, non si determinano effetti negativi per la finanza pubblica. L’impatto previsto dalla misura in termini di oneri sugli operatori dei settori regolati è stimabile, pertanto in una percentuale pari allo 0,0035 % del totale.

Con riguardo alla quantificazione degli oneri di 1,3 milioni di euro, si precisa che il costo unitario è di 63.000 euro pro-capite, considerato quale media fra le diverse tipologie di inquadramento e di carriera relativi a profili professionali differenziati, comprensivi della dirigenza; la spesa complessiva, calcolata prendendo a riferimento il CCNL degli elettrici (che regola, sulla base di espressa previsione legislativa, il rapporto di lavoro privato dei dipendenti CSEA) e il costo medio delle qualifiche ivi previste, comprende anche tutti gli oneri previdenziali e assicurativi a carico del datore di lavoro.

La relazione tecnica indica in una tabella, riportata a seguire il quadro dei costi riferiti alle unità di personale integrative della dotazione organica.

 

(euro)

Unità

Qualifica

Costo medio unitario

Totale

2

Dirigente CCNL industria

160.000

320.000

2

Quadri CCNL Elettrici

75.000

150.000

6

Impiegati Cat. A CCNL Elettrici

57.000

342.000

10

Impiegati Cat. B CCNL Elettrici

50.000

500.000

20

 

 

1.312.000

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la determinazione degli oneri riferiti al reclutamento di personale dirigenziale (un dirigente generale e un dirigente non generale) e non (otto unità di personale di Area III-F-3) (commi 2-4) nell’ambito di una Unità di missione appositamente istituita presso il Ministero dello sviluppo economico, appaiono verificabili e confermabili alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, si rileva che a fronte di una configurazione dei suddetti oneri come limiti massimi di spesa, anche il numero delle unità da reclutare dovrebbe, prudenzialmente, essere individuato in termini di limite massimo e non, come disposto dalla norma, in modo puntuale: circa tale aspetto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

Andrebbero, altresì, acquisti chiarimenti in merito agli eventuali profili di onerosità connessi allo svolgimento delle procedure concorsuali e al fabbisogno di dotazioni strumentali relative alle nuove assunzioni. Si evidenzia al riguardo che le norme e la relazione tecnica nulla dispongono o riferiscono in proposito.

Per quanto concerne il comma 6, che incrementa di 25 unità di Area F3 la dotazione organica dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che consentono di verificare e confermare la determinazione dei relativi oneri.

Quanto alla copertura dei suddetti oneri, si evidenzia che gli stessi sono posti a valere sul bilancio di ARERA.

Pur rilevando preliminarmente che una tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente indicate dall’art. 17, comma 1, della legge n. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica, si rammenta che già in altri casi precedenti le assunzioni presso Autorità indipendenti autofinanziate sono state poste a carico dei rispettivi bilanci.

Si rammenta, infatti, che in diversi casi l’ampliamento delle piante organiche di Autorità indipendenti autofinanziate è stato ritenuto neutrale per la finanza pubblica laddove la relazione tecnica abbia fornito dimostrazione della possibilità di fronteggiare i nuovi oneri di personale mediante incremento del contributo dei soggetti vigilati. Così, la legge di bilancio per il 2018 (comma 529) ha disposto l’assunzione di 25 unità di personale presso l’ARERA[10] e alla disposizione non sono stati ascritti effetti sulla finanza pubblica in quanto, secondo la RT, limitati incrementi del contributo sarebbero stati sufficienti a garantire la copertura dei relativi oneri (dei quali, peraltro, non si forniva la quantificazione puntuale). Analogamente, la legge di delegazione europea 2019-2020 (legge n. 53 del 2021) all’articolo 6 ha incluso, fra i principi e criteri di delega, la previsione che l'AGCM dovesse disporre di personale e risorse adeguate per lo svolgimento dei maggiori compiti previsti. La relativa relazione tecnica individuava il fabbisogno aggiuntivo (non esplicitato in norma) in 25 unità e dimostrava che un contenuto incremento del contributo sarebbe stato idoneo a fronteggiare i relativi oneri. Nel corso dell’esame presso il Senato (S 1721), il Governo ha inoltre fornito, presso la Commissione Bilancio, la proiezione decennale degli oneri attesi ribadendo la sostenibilità della loro copertura mediante un aumento del contributo. I predetti elementi sono stati ribaditi e puntualizzati in sede di esame del relativo schema di decreto legislativo (AG 277, XVIII leg., poi decreto legislativo n. 185 del 2021). In un caso più risalente, la legge finanziaria per il 2007 (comma 543) aveva autorizzato l’AGCOM ad incrementare gradualmente la propria dotazione organica fino al 25 per cento “mediante le risorse ad essa assicurate in via continuativa [dai soggetti vigilati], senza aumenti del finanziamento a carico del bilancio statale”: in questa circostanza, la relazione tecnica non forniva chiarimenti puntuali come quelli sopra evidenziati, ma comunque anche questa disposizione veniva considerata finanziariamente neutrale.

Da ultimo, nella presente legislatura, nell’esame parlamentare della proposta di legge C 196 (rappresentanza di interessi)[11], che attribuisce nuove funzioni all’AGCM, la rappresentante del Governo, in risposta a richieste di chiarimento del relatore presso la Commissione Bilancio in sede consultiva (seduta del 12 gennaio 2022), ha affermato che “l’attribuzione delle ulteriori competenze [all’AGCM] potrebbe comportare la necessità di un incremento delle risorse umane nella pianta organica della medesima Autorità ...”  e ha rilevato la necessità di incrementare “la pianta organica dell’Autorità medesima ... in una misura, comunque non superiore a 30 unità[12], provvedendo ai relativi oneri mediante incremento dell’aliquota del contributo [gravante sui soggetti vigilati] in misura tale da garantirne la copertura integrale...” e la Commissione ha posto la condizione ex art. 81 Cost. di approvare un articolo aggiuntivo che disponesse in tal senso.

Peraltro, anche alla luce dei predetti dati, andrebbero acquisiti elementi di valutazione in ordine all’effettiva possibilità di ricorso alla suddetta forma di copertura posto che né la norma né la relazione tecnica forniscono elementi che diano conto dell’effettiva possibilità di fronteggiare i nuovi oneri di personale mediante incremento delle “risorse proprie” di ARERA derivanti da attività svolte sul mercato. Infine, andrebbero esclusi effetti di dequalificazione della spesa connessi all’utilizzo di risorse iscritte nel bilancio di ARERA.

Analoghe considerazioni valgono con riferimento alla norma di cui al comma 6-bis che incrementa la dotazione organica della Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) di 20 unità di cui 2 appartenenti alla carriera dirigenziale, disponendo che ai relativi oneri (quantificati dalla relazione tecnica in circa 1,3 milioni di euro l’anno) si provveda senza maggiori oneri per la finanza pubblica e nei limiti delle disponibilità di bilancio di CSEA medesima. Peraltro, in tale circostanza, la relazione tecnica riferisce che l’impatto dell’onere sul bilancio dell’ente verrebbe compensato per effetto di un incremento delle aliquote commissionali applicate sui conti di gestione dell’ente che sono poste ad esclusivo carico degli operatori dei settori regolati senza, pertanto, determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

In particolare l’impatto previsto dalla misura in termini di oneri sugli operatori dei settori regolati viene stimata dalla relazione tecnica in una percentuale pari allo 0,0035 % del totale.

Si rileva, inoltre, che in base all’art. 1, comma 670, della legge n. 205/2017, tale ente è tenuto, a decorrere dal 2016, a versare gli eventuali utili derivanti dalla propria gestione economica all’entrata del bilancio dello Stato. Sul punto, andrebbe pertanto acquista una valutazione volta ad escludere che la previsione del suddetto ulteriore onere permanente connesso all’incremento delle dotazioni di personale, sia suscettibile di incidere sull’entità di entrate già scontate ai fini dei saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 6 dell’articolo 7 fa fronte agli oneri derivanti dall’incremento di 25 unità della pianta organica dell’ARERA[13] nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili sul bilancio del predetto ente, che - pur rientrando nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato - risulta essenzialmente finanziato, in ordine alle spese di funzionamento, dal contributo sui ricavi applicato agli operatori presenti nei settori regolati, che potrà dunque all’eventualità essere opportunamente rimodulato al fine di fronteggiare il maggior fabbisogno riconducibile alla norma in commento. La disposizione prevede, altresì, che alla conseguente compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto ascritti alla predetta misura[14] si provveda tramite corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), che reca le occorrenti disponibilità[15]. Al riguardo pertanto non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 7-bis

Modifiche al D.lgs. n. 28/2011 – interventi su impianti esistenti

La norma, introdotta dal Senato, modifica la disciplina della procedura semplificata prevista per gli interventi su impianti esistenti[16].

La disciplina viene estesa agli interventi consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, mentre per gli impianti eolici viene prevista per un maggiore aumento di volumetria e per gli impianti fotovoltaici a terra riguarda la modifica della tecnologia utilizzata e un aumento della variazione dell’altezza massima dal suolo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha lo scopo di integrare le ipotesi di semplificazione già previste dal D.lgs. n. 28/2011. Pertanto, in ragione del carattere ordinamentale della norma, non si determinano effetti sulla finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale della norma.

 

ARTICOLO 7-ter

Potenziamento del programma di miglioramento della prestazione energetica degli immobili della pubblica amministrazione

La norma, introdotta dal Senato, prevede che per gli immobili della pubblica amministrazione centrale non sottoposti a tutela ai sensi del D.lgs. n. 42/2004[17] siano ammessi a finanziamento, nel limite delle risorse finalizzate allo scopo ai sensi dell’articolo 5 del D.lgs. n. 102/2014[18], gli interventi di installazione di impianti per la produzione di energie rinnovabili e relativi sistemi di accumulo dell’energia.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma, al fine di ridurre il consumo di energie di energia fossile negli edifici della pubblica amministrazione centrale, introduce il vincolo di poter installare impianti da fonti rinnovabili e relativi sistemi di accumulo a condizione che si intervenga contestualmente anche sugli impianti di riscaldamento e raffreddamento. La RT, precisa, inoltre, che dal 2014 al 2020 sono stati approvati un totale di 259 progetti per un totale di 348 milioni di euro di finanziamento, così ripartiti:

§  PREPAC 2014: circa 11 milioni di euro per 21 progetti;

§  PREPAC 2015: circa 62 milioni di euro per 47 progetti;

§  PREPAC 2016: circa 60 milioni di euro per 32 progetti;

§  PREPAC 2017: circa 39 milioni di euro per 39 progetti;

§  PREPAC 2018: circa 97 milioni di euro per 56 progetti;

§  PREPAC 2019: circa 47 milioni di euro per 35 progetti;

§  PREPAC 2020: circa 32 milioni di euro per 29 progetti.

Le risorse annue a disposizione della misura per il periodo 2014-2020 erano fino a 55 milioni all’anno. Per il periodo 2021-2030, secondo quanto previsto dall’articolo 5, comma 12, del D.lgs. n. 102/2014, possono essere destinati a tale finalità fino a 50 milioni di euro annui a valere sulla quota dei proventi annui delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013 (ora articolo 23 del D.lgs. n. 47/2020).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, dal momento che gli interventi ammessi ampliano la platea dei potenziali beneficiari di misure incentivanti che retano configurate come limiti di spesa nonché in considerazione degli elementi riportati nella relazione tecnica.

 

ARTICOLO 7-quater

Disciplina transitoria tra VIA statale e VIA regionale

La norma, introdotta dal Senato, prevede che i progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima del 31 luglio 2021, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali[19].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame si propone di integrare il comma 1 dell’articolo 17-undecies del D.L. n. 80/2021 nel senso di seguito prospettato.

Con le conversioni in legge dei D.L. n. 77/2021 e n. 80/2021, la disciplina regolante l’autorizzazione e costruzione di impianti alimentati da fonte rinnovabile fotovoltaica è notevolmente cambiata. In particolare, l’art. 17-undecies del D.L. n. 80/2021 ha previsto che gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 10 MW debbano essere sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) statale, derogando quindi alla precedente disciplina che sottoponeva tali impianti al Procedimento Amministrativo Unico Regionale (PAUR/VIA Regionale) ex art. 27-bis del D.lgs. n. 152/2006 e quindi a una VIA regionale.

Al fine di tutelare i procedimenti in corso, il decreto semplificazioni ha, quindi, previsto che tale modifica di competenza sia applicabile alle sole istanze presentate successivamente al 31 luglio 2021. Questo approccio, in linea con gli obiettivi previsti dal PNRR e del PNIEC, è stato adottato nell’ottica di non permettere soluzioni di continuità e di consentire la salvaguardia dei procedimenti in corso a livello regionale, evitando ritardi (dovuti alla ripresentazione dei progetti a livello di VIA statale) che avrebbero potuto causare la perdita di ingenti investimenti nel settore.

Sulla base di questa disciplina occorre confermare che i progetti di impianti fotovoltaici con potenza superiore a 10 MW, le cui istanze siano state presentate alla regione competente prima della predetta data, rimangono in capo alle medesime regioni anche nel caso in cui, nel corso del procedimento di valutazione regionale, il progetto subisca modifiche sostanziali. Questo consente di non obbligare le imprese a iniziare nuovamente l’iter di approvazione, con conseguenti ritardi nella realizzazione dell’opera e di perdite finanziarie notevoli.

Pertanto la norma, a carattere ordinamentale, non determina effetti per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della norma, come evidenziato dalla relazione tecnica.

Anche la relazione tecnica relativa alla norma modificata (art. 17-undecies del D.L. n. 80/2021 - AC 3243) aveva affermato il carattere ordinamentale della disposizione, la quale non determinava nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 7-quinquies

Ulteriori misure di semplificazione per lo sviluppo delle fonti rinnovabili

Normativa vigente. L’articolo 6, comma 9-bis, del D.lgs. 28/2011[20], prevede la procedura per l'autorizzazione e la VIA degli impianti fotovoltaici fino a una potenza di 20 MW realizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale, nonché in discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati ovvero in cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento. In particolare, il limite di potenza complessiva di 1 MW, relativo a impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda, relativi a progetti sottoposti al procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome, viene elevato a 20 MW per queste tipologie di impianti. A tal fine, il proponente deve presentare una dichiarazione dalla quale risulti che l'impianto non si trova all'interno di aree comprese negli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, di cui alla lettera f) dell'allegato 3 annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2010.

Secondo la relazione tecnica allegata, da tale disposizione, a carattere ordinamentale e di semplificazione procedimentale, non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

La norma, introdotta dal Senato, estende la disciplina sopra descritta sull’elevazione a 20 MW per l’applicazione del procedimento di valutazione di impatto ambientale di competenza delle regioni e delle province autonome agli impianti fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con potenza complessiva superiore a 10 MW[21].

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame, contenente misure di semplificazione dei processi di autorizzazione, eleva, in relazione alle fattispecie impiantistiche previste dalla norma, la soglia di potenza che radica la competenza statale alla relativa installazione. Si tratta di fattispecie rispetto alle quali la disposizione in esame, già nella versione vigente, prevede l’innalzamento fino a 20 MW della soglia per la verifica di assoggettabilità a VIA (in particolare, per effetto delle modifiche apportate al testo dell’art. 6, comma 9-bis introdotte dal D.L. n. 17/2022).

Pertanto, non si determina alcun onere a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare visto il carattere ordinamentale della previsione in esame.

 

ARTICOLO 7-sexies

Misure di accelerazione dello sviluppo delle fonti rinnovabili

La norma, introdotta dal Senato, modifica la disciplina per l'individuazione di superfici e aree idonee per l'installazione di impianti fotovoltaici[22] rimodulando i perimetri delle aree classificate agricole rispetto a zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale o da impianti industriali e gli stabilimenti, nonché delle aree adiacenti alla rete autostradale.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere di semplificazione procedimentale, pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 7-septies

Semplificazione della procedura di autorizzazione per l'installazione di infrastrutture di comunicazione elettronica

La norma, introdotta al Senato, interviene sui procedimenti autorizzatori delle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici[23] stabilendo che la documentazione relativa all’istanza per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici o la loro modifica, viene esclusa nei casi di installazione di infrastrutture quali pali, torri e tralicci destinate ad ospitare gli impianti radioelettrici.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la norma introduce una ulteriore semplificazione a quanto già previsto all'articolo 44, del D.lgs. n. 207/2021. La disposizione avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 8

Rateizzazione delle bollette per i consumi energetici e Fondo di garanzia PMI

La norma, al fine di contenere gli effetti economici negativi derivanti dall'aumento dei prezzi delle forniture energetiche, dispone che le imprese con sede in Italia, clienti finali di energia elettrica e di gas naturale, possano richiedere ai relativi fornitori con sede in Italia, la rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici, relativi ai mesi di maggio 2022 e giugno 2022, per un numero massimo di rate mensili non superiore a 24.

Al fine di sostenere le specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale con sede in Italia, SACE S.p.A. rilascia le proprie garanzie in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e di altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, entro un limite massimo di impegni pari a 9 miliardi di euro, alle condizioni e secondo le modalità di cui all'articolo 1 (misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle imprese) e 1-bis.1 (misure per il sostegno alla liquidità delle imprese di medie dimensioni) del decreto-legge n. 23 del 2020.

SACE S.p.A. è altresì autorizzata a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, per effetto dell'inadempimento da parte le imprese con sede in Italia che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture emesse entro il 30 giugno 2023 relative ai consumi energetici effettuati fino al 31 dicembre 2022, conformemente alle modalità declinate dallo schema di garanzia di cui all'articolo 35 del decreto-legge n. 34 del 2020 (che disciplina la garanzia della SACE in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali).

Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle suddette garanzie è accordata di diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la cui operatività sarà registrata da SACE S.p.A. con gestione separata. La garanzia dello Stato è esplicita, incondizionata, irrevocabile e si estende al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e ad ogni altro onere accessorio, al netto delle commissioni ricevute per le medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto del Ministero dell'economia e delle finanze le attività relative all'escussione della garanzia e al recupero dei crediti, che può altresì delegare a terzi e/o agli stessi garantiti. SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attività di rilascio delle garanzie e sulla verifica, al fine dell'escussione della garanzia dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi e dei criteri e condizioni previsti dal presente articolo.

Le garanzie in esame sono rilasciate da SACE S.p.A. a condizione che il costo dell'operazione garantita sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dai soggetti eroganti o dalle imprese di assicurazione per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Per le finalità di cui all’articolo in esame, sono istituite, nell'ambito del Fondo di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 23 del 2020 (istituito nello stato di previsione del MEF e destinato a copertura, oltre che delle esposizioni assunte da CDP, delle garanzie statali sulle obbligazioni di SACE spa derivanti dalle garanzie disciplinate appunto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020), due sezioni speciali, con autonoma evidenza contabile a copertura delle garanzie di cui ai commi 2 e 3, con una dotazione iniziale pari rispettivamente a 900 milioni di euro e a 2 miliardi di euro alimentate, altresì, con le risorse finanziarie versate a titolo di remunerazione della garanzia al netto dei costi di gestione sostenuti da SACE S.p.A. per le attività svolte ai sensi del presente articolo e risultanti dalla contabilità di SACE S.p.A., salvo conguaglio all'esito dell'approvazione del bilancio e al netto delle commissioni riconosciute alle compagnie assicurative.

Viene infine rifinanziato il Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996 (Fondo di garanzia PMI) per un importo pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022. Alla copertura degli oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

Incremento Fondo di garanzia per le PMI (comma 7)

300

 

 

 

 

 

 

 

300

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che per le misure proposte è stata effettuata una stima delle risorse necessarie per far fronte alle nuove operatività. La valutazione tiene conto della domanda potenziale derivante dall’aumento dei prezzi delle forniture energetiche, considerando una propensione delle imprese alla rateizzazione degli importi dovuti per i consumi energetici dei mesi di maggio e giugno 2002 pari al 60%. L’intervento mediante garanzia pubblica, o riassicurazione, consente di mobilitare le risorse necessarie per far fronte alle specifiche esigenze di liquidità derivanti dai piani di rateizzazione concessi dai fornitori di energia elettrica e gas naturale, con una ipotizzata sostanziale coincidenza tra l’importo finanziato e l’importo oggetto di richiesta di rateizzazione, stimato in circa 18 miliardi di euro.

L’intervento mediante garanzia sui finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni concesse avviene alle medesime condizioni e secondo le modalità di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020. Si ipotizza pertanto una copertura media pari all’80% dell’importo finanziato e ipotizzando la predetta percentuale di adesione, si prevede un’esposizione massima complessiva del fondo per un ammontare pari a circa 900 milioni di euro.

Al contempo, si prevede un intervento di SACE in riassicurazione, con una garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni dei crediti maturati, dai fornitori di energia elettrica e gas per effetto dell’inadempimento da parte delle imprese con sede in Italia, che presentano un fatturato non superiore a 50 milioni di euro alla data del 31 dicembre 2021, del debito risultante dalle fatture relative ai consumi energetici effettuati dal 1° aprile 2022 al 31 dicembre 2022, entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, calcolato tenendo conto del tasso di perdita media delle operazioni a breve termine.

Al fine di assicurare che il beneficio della copertura pubblica venga trasferito all’impresa è stato inoltre previsto l’obbligo per le compagnie assicurative e per gli istituti finanziatori di prevedere che il costo dell’operazione garantita sia inferiore al costo di operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia pubblica.

Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha chiarito, con riferimento alle stime di consumo complessivo di energia che le stesse attengono a variabili suscettibili di affinamento elaborate anche nell’ambito del lavoro di definizione dei documenti di programmazione economica (ad es. il DEF) e che le valutazioni sottese all'ipotesi di una propensione alla rateizzazione pari al 60% sono state effettuate all’esito

di un confronto con il settore che ha restituito un riscontro negativo circa la previsione di un'adesione massiva alla misura della rateizzazione. Pertanto, la soglia individuata recepisce le indicazioni del settore ma si colloca, al contempo, in un'ottica ritenuta prudenziale. Si fa presente che l'intervento mediante garanzia è finalizzato a sostenere i finanziamenti contratti dai fornitori per coprire il costo delle rateizzazioni. Pertanto,

l'individuazione di una copertura media pari all'80% è ipotizzata in ragione delle caratteristiche dimensionali e patrimoniali delle imprese fornitrici di energia elettrica e gas naturale che operano in Italia, rispetto alle quali si stima, proprio in virtù dei differenti limiti percentuali previsti dall'articolo 1 del DL Liquidità a seconda della grandezza delle imprese richiedenti, una copertura media pari all'80% dell'importo finanziato.

In relazione agli oneri correlati alle garanzie di cui al comma 3, ai sensi del quale SACE S.p.A. è autorizzata

a concedere in favore delle imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo credito e cauzioni una

garanzia pari al 90% degli indennizzi generati dalle esposizioni relative ai crediti vantati dai fornitori di energia elettrica e gas naturale residenti in Italia, si rappresenta che la dotazione di 2 miliardi prevista è basata su stime di SACE elaborate a seguito della necessaria ricalibrazione, nel settore di applicazione, del

tasso di perdita attesa sulle operazioni a breve termine.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

Per quanto riguarda l’incremento del Fondo di garanzia per le PMI (comma 7), si prende atto che l’importo è scontata per intero sull’indebitamento netto. Andrebbero peraltro esplicitate, sotto il profilo della prudenzialità, le ragioni per le quali sul fabbisogno non è stato iscritto alcun effetto finanziario, pur rilevando che tale scelta risponde alla prassi seguita anche in occasione della stima degli effetti di altre norme in materia di garanzie pubbliche.

 

ARTICOLO 8-bis

Fondo PMI

La norma reca una modifica in relazione all’erogazione in deroga delle garanzie del Fondo di garanzia PMI prevista dall’articolo 13 del DL n. 23 del 2020 prevedendo l’estensione fino a 30 mesi del periodo di preammortamento per i finanziamenti garantiti dal predetto Fondo per le operazioni fino a 30.000 euro. Per le operazioni al di sopra di tale soglia si stabilisce invece che per i finanziamenti, il cui termine iniziale di rimborso del capitale inizia a decorrere in un periodo non antecedente al 1° giugno 2022, l'anzidetto termine, su richiesta del soggetto finanziato e previo accordo tra le parti, può essere differito di un periodo non superiore a sei mesi, fermi restando gli obblighi di segnalazione e prudenziali.

In proposito si rammenta che la disciplina attuale prevede che il rimborso del capitale inizi non prima di 24 mesi per le operazioni fino a 30.000 euro e non oltre tale termine per quelle di importo superiore.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento non è integralmente utilizzabile in quanto il testo è stato modificato, dopo la presentazione del maxiemendamento medesimo, in recepimento di una condizione della 5^ Commissione del Senato.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la formulazione attuale della disposizione deriva dal recepimento di una specifica condizione, posta dalla Commissione Bilancio del Senato al fine di garantire il rispetto dell’articolo 81 della Costituzione: tuttavia, tenuto conto che la formulazione definitiva della norma – introdotta dopo il maxiemendamento - non è assistita da relazione tecnica, appare opportuno acquisire conferma dal Governo riguardo alle ragioni che inducono a ritenere neutrale la garanzia pubblica prevista per i finanziamenti interessati dalla norma.

 

ARTICOLO 9

Cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale

La norma, con la finalità di armonizzare le disposizioni in tema di crediti di imposta riconosciuti in favore delle imprese energivore e delle imprese a forte consumo di gas naturale con la disciplina prevista per i bonus edilizi, dispone che tali benefici siano utilizzabili entro la data del 31 dicembre 2022 e siano cedibili, solo per intero, dalle medesime imprese ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, ovvero ad imprese di assicurazione. Si specifica che agli intermediari finanziari, autorizzati ad operare cessioni successive alla prima, è fatto divieto di acquistare il credito in parola qualora sussistano gli obblighi di segnalazione delle operazioni sospette e di astensione previsti rispettivamente dagli articoli 35 e 42 del DL n. 231 del 2007. Il credito d'imposta è usufruito dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022.

Si dispone che il direttore dell'Agenzia delle entrate emani, entro 30 giorni[24], un provvedimento contenente le modalità attuative delle disposizioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non reca nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto, si limita a prevedere la cedibilità dei crediti di imposta riconosciuti alle imprese energivore e alle imprese a forte consumo di gas naturale dall'articolo 15 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, e dagli articoli 4 e 5 del decreto-legge 1 marzo 2022, n. 17. In particolare, si prevede la facoltà, per tali imprese, di utilizzare detto credito d’imposta ovvero di cederlo ad altri soggetti, ovvero di effettuare due ulteriori cessioni soltanto a favore di imprese di assicurazione e intermediari finanziari iscritti all’albo previsto dall’articolo 106 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia o soggetti appartenenti a gruppi bancari. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi in quanto si introduce un meccanismo di circolazione dei crediti in questione presidiato dalla tipologia dei cessionari, i quali nei casi di cessioni successive possono essere esclusivamente soggetti qualificati.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 10

Imprese energivore di interesse strategico

La norma, al fine di assicurare sostegno economico alle imprese ad alto consumo energetico e fino al 31 dicembre 2022, autorizza SACE S.p.A. a rilasciare garanzie, per un impegno complessivo massimo entro i 5.000 milioni di euro, ai sensi delle disposizioni, in quanto compatibili, e nei limiti delle risorse disponibili di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 23 del 2020 (quindi 200 miliardi di euro complessivi di impegni assumibili di cui al comma 1 e 31 miliardi di euro del fondo iscritto nello stato di previsione del MEF per la concessione della garanzia statale sulle obbligazioni di SACE (e CDP, per altre finalità) derivanti dalle suddette garanzie, di cui al comma 14) in favore di banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in Italia, per finanziamenti concessi sotto qualsiasi forma ad imprese che gestiscono stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale individuati con DPCM adottato su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia copre la percentuale consentita dalla disciplina sopra richiamata. Analoga garanzia può essere rilasciata, nel rispetto dei medesimi criteri e condizioni sopra indicati, per il finanziamento di operazioni di acquisto e riattivazione di impianti dismessi situati sul territorio nazionale per la produzione destinata all'industria siderurgica.

Viene inoltre, sostituito l'articolo 3, comma 1, decimo periodo, del decreto-legge n. 1 del 2015 in materia di ILVA spa, disponendo che le somme rivenienti dalla sottoscrizione delle obbligazioni (sottoscritte attraverso l'impiego delle somme sequestrate in relazione alla gestione dell'ILVA spa) siano destinate anche, per un ammontare determinato, nel limite massimo di 150 milioni di euro, con decreto interministeriale, a progetti di decarbonizzazione del ciclo produttivo dell'acciaio presso lo stabilimento siderurgico di Taranto, proposti anche dal gestore dello stabilimento stesso ed attuati dall'organo commissariale di ILVA S.p.A., che può avvalersi di organismi in house dello Stato. Restano comunque impregiudicate le intese già sottoscritte fra il gestore e l'organo commissariale di ILVA S.p.A. alla data del 22 marzo 2022. Le modalità di valutazione, approvazione e attuazione dei progetti di decarbonizzazione da parte dell'organo commissariale di ILVA S.p.A., sono individuate con il suddetto decreto (integrando in tal modo il contenuto del decimo periodo).

Nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha segnalato che l'avvalimento di organismi in house si configura come una mera facoltà rimessa alle valutazioni della struttura commissariale.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 1 che il rilascio delle garanzie opera nel limite delle risorse ad oggi previste e con riferimento al comma 2 che esso non comporta oneri per il bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, considerato che il comma 2 si limita a consentire una nuova finalizzazione di risorse già nella disponibilità dell’amministrazione straordinaria di ILVA, e tenuto conto di quanto affermato dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura al Senato.

 

ARTICOLO 10-bis

Qualificazione delle imprese ai fini di accedere ai benefici di cui agli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 2020

La norma prevede che ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2023 e fino al 30 giugno 2023, l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2 (cosiddetto superbonus 110%) del medesimo decreto- legge n. 34 del 2020, possa essere affidata solo ad imprese in possesso di particolari qualificazioni.

In particolare:

a) ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione del sistema unico di qualificazione degli esecutori di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

b) ad imprese che, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, documentano al committente ovvero all'impresa subappaltante l'avvenuta sottoscrizione di un contratto finalizzato al rilascio dell'attestazione di qualificazione con uno degli organismi previsti dall'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Inoltre, a decorrere dal 1° luglio 2023, ai fini del riconoscimento degli incentivi fiscali di cui agli articoli 119 e 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 l'esecuzione dei lavori di importo superiore a 516.000 euro, relativi agli interventi previsti dal citato articolo 119 ovvero dall'articolo 121, comma 2, del medesimo decreto - legge n. 34 del 2020, può essere affidata esclusivamente ad imprese in possesso, al momento della sottoscrizione del contratto di appalto ovvero, in caso di imprese subappaltatrici, del contratto di subappalto, della occorrente qualificazione ai sensi dell'articolo 84 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

Si dispone infine che le disposizioni in esame non si applicano ai lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della disposizione in esame, nonché ai contratti di appalto o di subappalto aventi data certa, ai sensi dell'articolo 2704 del codice civile, anteriore alla data di entrata di entrata in vigore della presente disposizione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, introducendo disposizioni finalizzate a garantire che gli interventi che beneficiano dei citati contributi siano realizzati da imprese qualificate che possano assicurare la corretta esecuzione dei lavori previsti dal contratto di appalto e subappalto, ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma limita l’accesso a specifiche agevolazioni solo ad imprese che rispettino specifici requisiti. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 10-ter

Ulteriori disposizioni di sostegno alle imprese

Le norme stabiliscono che le autorizzazioni concernenti l'utilizzazione temporanea del suolo pubblico concesse ai sensi dell'articolo 9-ter, commi 4 e 5, del decreto legge n. 137/2020, sono prorogate al 30 settembre 2022, salvo disdetta dell'interessato (comma 1).

Si rammenta che tali norme semplificavano le procedure per le nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico anche finalizzate alla posa in opera di strutture amovibili funzionali all’attività di esercizi in cui si somministrano bevande o alimenti. Ai due commi in esame non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

La proroga è subordinata all'avvenuto pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. I comuni possono comunque prevedere la riduzione o l'esenzione dal pagamento del canone unico per le attività di cui al comma 1 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica non ascrive effetti alla proroga recata dal comma 1, sebbene la presentazione di una nuova domanda di autorizzazione avrebbe comportato il pagamento dell’imposta di bollo, in quanto considera la fattispecie in esame come eventuale rinuncia a maggior gettito.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che le norme pur prorogando l’efficacia delle norme che semplificano le procedure per le nuove concessioni per l’occupazione di suolo non esentano i richiedenti dal pagamento del canone unico di cui all'articolo 1, comma 816, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e considerato che la relazione tecnica chiarisce che il mancato pagamento dell’imposta di bollo dovuta per le nuove richieste di autorizzazione all’occupazione di suolo pubblico configurano una fattispecie di rinuncia a maggior gettito; inoltre, a ulteriore conferma, alle disposizioni prorogate non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 10-quater

Proroga degli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 2012

La norma introduce una modifica al testo dell’art. 3-bis, comma 4-bis, del D.L. n. 95/2012, estendendo fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di utilizzare i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012 nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. In particolare la normativa si riferisce alla realizzazione dei cantieri complessi ancora da terminare presenti nelle provincie colpite dal sisma, prevedendo che le somme depositate sui conti correnti vincolati – su cui sono stati erogati i finanziamenti agevolati, stanziati in favore in favore di imprese agricole ed agroindustriali nelle suddette regioni – saranno utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori comunque entro la data del 31 dicembre 2023 (e non più entro il 31 dicembre 2022).

 

La relazione tecnica iscrive la proroga in parola nel contesto dell’emergenza epidemiologica causata dal COVID-19 e del conflitto in Ucraina: da tale quadro sarebbe derivata la mancata disponibilità di materiale edilizio e il conseguente rallentamento nella realizzazione dei cantieri ancora da terminare presenti nelle provincie colpite dal sisma del maggio 2012. Le ricadute più pesanti sono sulle imprese agricole ed agroindustriali che hanno avuto concessioni ma che non riusciranno a terminare i lavori prima della scadenza di legge (31/12/2022).

Ad oggi – riferisce la RT – alla struttura commissariale che opera in Emilia-Romagna per la ricostruzione risulta che i cantieri non terminati riguardano: n. 20 domande di beneficiari per un importo totale di contributi pari a euro 8 milioni di euro (in questo caso i beneficiari non hanno richiesto anticipi e non riusciranno a terminare i lavori entro l’anno), e n. 151 domande di beneficiari per un importo totale di contributi pari a euro 55.215.112,87 (in questo caso i beneficiari hanno ottenuto anticipi ma non riusciranno a terminare i lavori entro l’anno).

Si dispone quindi la proroga per l’utilizzo delle somme versate sui conti correnti vincolati per gli interventi di ricostruzione relativi ad imprese agricole ed agroindustriali a tutto il 2023.

Ai sensi del primo periodo del comma 4-bis D.L. n. 95/2012, e conformemente alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato, gli importi relativi ai finanziamenti agevolati concessi in favore delle imprese agricole ed agroindustriali sono già stati trasferiti sui conti correnti vincolati intestati ai relativi beneficiari alla data del 31/12/2018. La disposizione in esame non necessita di ulteriori coperture finanziarie in quanto è finalizzata all’esclusiva proroga temporale del termine ultimo previsto per l’utilizzo di somme già concesse, consentendo un qualitativo completamento dei lavori ed una corretta rendicontazione economica degli stessi.

Secondo un’istruttoria richiamata dalla RT, peraltro, non risulta che le Regioni Lombardia e Veneto abbiano interventi in materia.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma ha portata di carattere procedimentale, estendo il termine per la fruizione di finanziamenti già disposti e trasferiti sui conti correnti dei beneficiari e sulla base di quanto riferito dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 10-quinquies

Disposizioni in materia di alloggi di edilizia residenziale pubblica

La norma, introdotta dal Senato, reca modifiche alla disciplina vigente in materia di trasformazione, da parte dei Comuni, del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo, di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica. Viene altresì modificata la disciplina concernente la determinazione del corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative facenti parte di alloggi di edilizia residenziale pubblica. A tal fine sono, fra l’altro, disposte le seguenti modifiche all’articolo 31 della legge n. 448 del 1998:

·        viene ridefinito il criterio per la determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà [comma 1, lettere b) e c)], modificando il comma 48 del citato articolo 31 come segue:

1.      si prevede che i criteri per la determinazione del corrispettivo dovranno fare riferimento al valore venale del bene. A tale scopo si sostituisce il riferimento ai criteri dettati dall’art. 5-bis del DL 333/1992[25], che prendevano in considerazione il reddito dominicale rivalutato,  con quelli recati dall’articolo 37, comma 1, del DPR n. 327/2001[26], che, appunto, fanno riferimento al valore venale;

2.      si elimina ogni riferimento ad ulteriori limiti massimi per la determinazione del corrispettivo recentemente introdotti dal D.L. 77/2021 suscettibili di incidere negativamente sul corrispettivo medesimo;

·        si modifica la disciplina concernente la determinazione del corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative [comma 1, lettere d)], modificando il comma 49-bis del citato articolo 31 come segue:

1.      si sopprime il secondo periodo che prevede la definizione di ulteriori limiti massimi per la determinazione del corrispettivo di affrancazione dal vincolo del prezzo massimo di cessione. Tali limiti erano stati recentemente introdotti dal D.L. 77/2021 e sono suscettibili di incidere negativamente sul corrispettivo medesimo;

2.      si sopprime il secondo periodo il quale, attualmente, stabilisce che qualora il corrispettivo della trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e il corrispettivo dell'affrancazione sono determinati in misura corrispondente al limite massimo previsto dal comma 48 e dal comma 49-bis in oggetto, decade quanto previsto dall'articolo 9 del decreto legislativo n. 281 del 1997 e relativi decreti attuativi del Ministro dell'economia e delle finanze. Tale disposizione, la cui esatta portata normativa non appare evidente, sembrerebbe escludere l’applicabilità del DM. 151/2020 che comporta la rideterminazione in diminuzione del prezzo di affrancamento per cui la sua soppressione renderebbe le riduzioni nuovamente applicabili.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma stabilisce che il corrispettivo relativo alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è determinato nella misura pari al valore venale del bene, facendo venire meno il limite massimo dovuto dai soggetti beneficiari e garantendo certezza rispetto al quantum, ai tempi e alle modalità per la trasformazione del diritto di superficie in piena proprietà. Potenzialmente la stessa, secondo la relazione tecnica, determina maggiori entrate per gli enti interessati; in linea prudenziale, non disponendo di elementi utili per la quantificazione delle predette maggiori entrare, non si ascrivono effetti finanziaria alla norma stessa.

 

In merito ai profili di quantificazione si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 10-sexies

Misure ai fini dell'effettiva concessione del credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria

La norma consente di utilizzare in compensazione il credito d'imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore del commercio e distribuzione di prodotti tessili, calzaturieri e di pelletteria, di cui all’articolo 48-bis del DL n. 34 del 2020, non già nel solo periodo d'imposta successivo a quello di maturazione bensì nei "periodi successivi".

In proposito si ricorda che il citato articolo 48-bis riconosce per gli anni 2020 e 2021 un credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori. Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel periodo d'imposta successivo a quello di maturazione, nel limite di spesa di 95 milioni per il 2021 e 150 milioni per il 2022.

Si dispone altresì che dall'attuazione della disposizione in esame non derivano nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la modifica è finalizzata ad estendere il periodo di utilizzo del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2022, consentendo a tutti i soggetti beneficiari di fruire della misura di sostegno. In merito agli aspetti di natura finanziaria, si evidenzia che la disposizione non determina effetti, stante il limite di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la possibilità, introdotta, dalla disposizione, di utilizzare il credito d’imposta non solo nel periodo d’imposta successivo a quello di maturazione (2021 e 2022 relativamente alla maturazione del credito rispettivamente nel 2020 e nel 2021) ma anche in “periodi successivi”, peraltro non specificati nelle annualità, appare suscettibile di determinare oneri negli anni in cui verrà effettuata tale compensazione. In proposito andrebbero quindi acquisiti chiarimenti.

Si ricorda in proposito che la norma originaria prevede che l’agevolazione sia concessa entro un limite massimo di spesa previsto per i soli anni 2021 e 2022.

Quanto affermato dalla relazione tecnica infatti, in merito alla finalità della disposizione di permettere l’utilizzazione del credito d’imposta fino al 31 dicembre 2022, non appare rispondente al testo della norma, che non indica uno specifico termine temporale ma fa un riferimento generico ai “periodi d’imposta successivi a quello di maturazione”. Ciò pertanto non escluderebbe la possibilità per i contribuenti di utilizzare il credito in compensazione anche nei periodi successivi al 2022, comportando in tali esercizi oneri privi di copertura finanziaria. Sul punto appare necessario un chiarimento da parte del Governo.

 

ARTICOLO 10-septies

Misure a sostegno dell’edilizia privata

Le modifiche prevedono che vengano prorogati di un anno i termini per i permessi di costruire disciplinati dal Testo unico in materia edilizia (D.P.R. n. 380/2001) e i termini delle convenzioni di lottizzazioni disciplinati dalla Legge urbanistica (L. n. 1150/1942).

In particolare, per ciò che concerne le norme del Testo unico in materia edilizia, sono prorogati i seguenti termini:

a)      termine di inizio e ultimazione dei lavori di cui all’art. 15 del Testo unico in materia edilizia a condizione che:

                                i.            i permessi di costruire siano stati rilasciati o si siano formati fino al 31 dicembre 2022;

                              ii.            tali termini non siano già decorsi al momento della comunicazione dell’interessato di volersi avvalere della proroga;

                            iii.            i titoli abilitativi non risultino in contrasto, al momento della predetta comunicazione, con nuovi strumenti urbanistici, nonché con piani o provvedimenti di tutela dei beni culturali o del paesaggio, approvati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004;

b)     termini delle SCIA e delle autorizzazioni paesaggistiche e delle dichiarazioni e autorizzazioni ambientali comunque denominate;

c)      termini relativi ai premessi di costruire e alle SCIA per le quali l’amministrazione competente abbia accordato una proroga ai sensi dell’art. 15, comma 2, del predetto Testo unico o ai sensi dell’art. 10, comma 4, del D.L. 76/2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020), e dell’art. 103 comma 2 del D.L. n. 18/2020 (convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020).

Per ciò che concerne le norme della Legge urbanistica, sono prorogati i seguenti termini:

d)     termine di validità nonché termini di inizio e fine lavori, previsti dalle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della Legge urbanistica o da accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché i termini dei relativi piani attuativi e di qualunque altro atto ad essi propedeutico formatisi fino al 31 dicembre 2022;

e)      termini delle convenzioni di lottizzazione di cui all’art. 28 della predetta Legge urbanistica o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale, nonché dei relativi piani attuativi che hanno usufruito della proroga di cui all’art. 30, comma 3-bis, del D.L. n. 69/2013 e della proroga di cui all’art. 10 comma 4-bis del citato D.L. n. 76/2020.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica, nel fondare la normativa così introdotta sulle difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché sugli incrementi eccezionali dei loro prezzi, ripete il contenuto dell’art. 10-septies. Trattandosi di disposizioni di carattere ordinamentale, secondo la RT, dalla loro applicazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, alla luce del carattere ordinamentale delle disposizioni come confermato anche dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 11

Disposizioni in materia di integrazione salariale

Le norme di cui al comma 1 introducono i commi da 11-quinquies a 11-septies all’articolo 44 del D. Lgs. 148/2015.

In particolare, le novelle:

·        riconoscono per l’anno 2022, ai datori di lavoro, che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2022, un trattamento ordinario di integrazione salariale per un massimo di 26 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 1, cpv comma 11-quinquies);

·        riconoscono per l’anno 2022, ai datori di lavoro che occupano fino a 15 dipendenti di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato I del decreto legislativo 14settembre 2015, n.148 e che non possono più ricorrere ai trattamenti ordinari di integrazione salariale per esaurimento dei limiti di durata, nel limite di spesa di 77,5 milioni di euro per l’anno 2022, un ulteriore trattamento di integrazione salariale per un massimo di 8 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2022. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 1, cpv comma 11-sexies);

·        prevedono che, qualora all’esito dell’attività di monitoraggio ivi prevista dovessero emergere economie rispetto alle somme stanziate in sede di attuazione di quanto previsto dai commi 11-ter o 11-quinquies, l’INPS può rimodulare le predette risorse tra le misure di cui ai citati commi 11-ter e 11-quinquies, fermi restando l’invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica e l’importo complessivo di 300 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 1, cpv comma 11-septies).

L’articolo 44, comma 11-ter, del D. Lgs. 148/2015, introdotto dall’articolo 1, comma 216, lettera b), della L. 234/2021, riconosce ai datori di lavoro che non possono più ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e 150 milioni di euro per l’anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di 52 settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023.

Ai fini di fronteggiare le difficoltà economiche derivanti dalla grave crisi internazionale in atto in Ucraina, i datori di lavoro di cui ai codici Ateco indicati nell’Allegato A al presente decreto che, a decorrere dal 22 maggio 2022 (data di entrata in vigore del decreto) e fino al 31 maggio 2022, sospendono o riducono l’attività lavorativa, sono esonerati dal pagamento della contribuzione addizionale (comma 2).

Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 227,5 milioni per l’anno 2022 e alle minori entrate derivanti dal medesimo comma valutate in 1,3 milioni di euro per l’anno 2023 e alle minori entrate derivanti dal comma 2 valutate in 34,4 milioni di euro per l’anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l’anno 2024 si provvede:

a) quanto a 224,1 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 120, della L. 234/2021.

Il comma 120 citato, per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, ha istituito un apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022;

b) quanto a 3,4 milioni di euro per l’anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

c) quanto a 1,3 milioni di euro per l’anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2;

d) quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1;

e) quanto a 34,4 milioni di euro per l’anno 2022 e 4,8 milioni di euro per l’anno 2024 ai sensi del successivo articolo 38.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Estensione fino al 31 dicembre 2022 CIGO imprese ex art. 10 (comma 1) – prestazione

97,00

 

 

 

97,00

 

 

 

97,00

 

 

Estensione fino al 31 dicembre 2022 CIGO imprese ex art. 10 (comma 1) – contribuzione figurativa

53,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estensione CIGO imprese fino a 15 dipendenti (comma 1) - Prestazione

49,70

 

 

 

49,70

 

 

 

49,70

 

 

Estensione GIGO imprese fino a 15 dipendenti (comma 1) - contribuzione figurativa

27,80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

Estensione GIGO imprese fino a 15 dipendenti (comma 1) – Contribuzione addizionale

3,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riduzione Fondo per la tutela del sostegno al reddito dei lavoratori [comma 3, lettera a)]

224,10

 

 

 

144,51

 

 

 

144,51

 

 

Maggiori entrate tributarie

Estensione GIGO imprese fino a 15 dipendenti (comma 1) – Contribuzione addizionale

 

 

 

 

3,40

 

 

 

3,40

 

 

Minori entrate contributive

Esonero contributo addizionale aziende codici ATECO ex Allegato A (comma 2)

 

 

 

 

34,40

 

 

 

34,40

 

 

Minori entrate tributarie

Estensione GIGO imprese fino a 15 dipendenti (comma 1) – Contribuzione addizionale Effetti fiscali

 

1,30

 

 

 

1,30

 

 

 

1,30

 

Esonero contributo addizionale aziende codici ATECO ex Allegato A (comma 2)

 

 

5,30

 

 

 

5,30

 

 

 

5,30

Maggiori entrate tributarie

Estensione GIGO imprese fino a 15 dipendenti (comma 1) – Contribuzione addizionale Effetti fiscali

 

 

0,50

 

 

 

0,50

 

 

 

0,50

Esonero contributo addizionale aziende codici ATECO ex Allegato A (comma 2)

 

12,90

 

 

 

12,90

 

 

 

12,90

 

 

La relazione tecnica, in relazione al comma 1, cpv. comma 11-quinquies, afferma che dall’esame degli archivi amministrativi si stimano un numero di dipendenti interessati pari a circa 106.000, con un’integrazione media di 3 mesi e 40 ore mensili fruite (il tiraggio di solito si attesta per queste aziende intorno al 50% delle ore autorizzate), una retribuzione oraria di 12,7 euro ed una prestazione oraria di 7,6 euro. La relazione tecnica evidenzia che la normativa vigente prevede la possibilità di autorizzare in deroga ai limiti di durata periodi di cassa integrazione straordinaria per 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (ad oggi sono state presentate per tale ultima fattispecie solo 7 domande per complessivi 445 lavoratori, largamente inferiori alle attese). Ne derivano i seguenti effetti finanziari: prestazioni per 97 milioni di euro e contribuzione figurativa per 53 milioni di euro. Prudenzialmente non si tiene conto dell’effetto derivante dalle entrate contributive sul contributo addizionale, considerati i concomitanti interventi di esonero di alcune tipologie di aziende dal pagamento dello stesso.

 

(valori in mln di euro, – effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

 

2022

Prestazioni

-97,0

Contribuzione figurativa

-53,0

Totale

-150,0

 

Per quanto attiene al capoverso 11-sexies, la RT precisa che, sulla base dei dati delle ore utilizzate negli anni 2020 e 2021, si stimano per il 2022 nei settori interessati 7,2 milioni di ore in deroga con una retribuzione media oraria di 11,7 euro e una prestazione media oraria di 6,9 euro.

Gli effetti finanziari vengono così stimati:

 

(valori in mln di euro, – effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

 

2022

2023

2024

Prestazioni

-49,7

 

 

Contribuzione figurativa

-27,8

 

 

Contributi addizionali

3,4

 

 

Effetti fiscali

0

-1,3

0,5

Totale

-74,1

-1,3

0,5

 

Con riferimento al capoverso 11-septies, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che la stessa è diretta a garantire una maggiore flessibilità per l’anno 2022 nell’utilizzo delle risorse di cui ai commi 11-ter e 11-quinquies dell'articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015, ferma restando la somma delle relative risorse.

 

Per quanto riguarda il comma 2, dall’analisi degli archivi gestionali dell’INPS si ricava l’andamento del ricorso alla cassa integrazione degli ultimi anni sintetizzato nel prospetto che segue:

Ore autorizzate e relativo tiraggio nei settori e negli anni sotto indicati

 

Settore

2017

2018

2019

2020

2021

Ore autorizzate settore siderurgia

23.655.913

2.426.485

15.217.072

44.416.059

29.030.149

- di cui utilizzate

12.289.863

571.807

8.508.741

19.425.638

6.961.597

Tiraggio

52%

24%

56%

44%

24%

Ore autorizzate settore legno

4.040.420

1.955.824

2.104.149

29.922.885

11.017.279

- di cui utilizzate

1.097.858

844.841

861.800

11.182.992

2.778.625

Tiraggio

27%

43%

41%

37%

25%

Ore autorizzate settore ceramica

3.183.685

3.459.329

2.909.283

20.647.145

8.360.477

- di cui utilizzate

528.827

1.183.191

991.138

6.092.633

1.410.974

Tiraggio

17%

34%

34%

30%

17%

Ore autorizzate settore automotive

28.920.229

16.677.299

45.359.819

117.889.326

76.303.847

- di cui utilizzate

10.083.775

7.352.631

20.066.953

45.545.962

18.707.396

Tiraggio

35%

44%

44%

39%

25%

Ore autorizzate settore agroindustria

44.180

12.350

736

778.434

466.414

- di cui utilizzate

19.522

8.203

-

258.077

157.134

Tiraggio

44%

66%

0%

33%

34%

Totale ore autorizzate

59.844.427

24.531.287

65.591.059

213.653.849

125.178.166

- di cui utilizzate

24.019.845

9.960.672

30.428.632

82.505.301

30.015.725

Tiraggio

40%

41%

46%

39%

24%

 

Dai dati sopraesposti, considerata la situazione di crisi energetica, si ipotizza un ricorso alla cassa integrazione ai livelli del 2020 (anno peggiore nella serie) e, sulla base dei parametri indicati di seguito, si stimano le minori entrate contributive:

 

Numero ore autorizzate (in milioni)

45,2

Tiraggio medio ipotizzato

50%

retribuzione oraria

12,7

aliquota media contributo addizionale

12%

contributi addizionali (in milioni di euro)

34,4

 

Le minori entrate contributive di 34,4 milioni di euro determinano i seguenti effetti finanziari:

 

(valori in mln di euro, – effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica)

2022

2023

2024

Minori entrate contributive

-34,4

0,0

0,0

effetto fiscale indotto

0,0

12,9

-5,3

Minori entrate al netto degli effetti fiscali

-34,4

12,9

-5,3

 

In merito ai profili di quantificazione, in relazione all’inserimento del comma 11-quinquies all’articolo 44 del D. Lgs. 148/2015, si rileva che la fruizione dei trattamenti ordinari di integrazione al reddito oltre i limiti di durata previsti a legislazione vigente, è concessa nell’ambito di un limite di spesa, prevedendo altresì uno specifico meccanismo di monitoraggio e salvaguardia. Ciò premesso, si osserva che la quantificazione risulta coerente con i parametri riportati dalla RT con riferimento all’onere costituito dalle prestazioni, mentre non viene fornito il valore medio orario della contribuzione figurativa.

Desumendo il valore medio orario della contribuzione figurativa dall’onere complessivo ad esso attribuito (27,8 milioni di euro), si ottiene un valore di 2,19 euro all’ora che appare lievemente sottostimato rispetto a quanto indicato, ad esempio, relativamente ai dati forniti dalla RT all’articolo 11 del DL 146/2021.

Al riguardo, appare opportuno acquisire il dato puntuale relativo alla contribuzione figurativa.

Per quanto riguarda la stima del 50% delle ore di integrazione fruite rispetto al totale di quelle disponibili, pur prendendo atto che tale percentuale rispecchia quanto fatto registrare per i settori interessati, appare utile acquisire conferma circa la prudenzialità della stima alla luce della particolare contingenza economica.

Per quanto attiene al nuovo comma 11-sexies dell’articolo 44 del D. Lgs. 148/2015, relativo alla cassa integrazione per aziende con meno di 15 dipendenti, si osserva che anche per questa fattispecie è previsto uno specifico meccanismo di monitoraggio e salvaguardia. Rilevato che la quantificazione dell’onere relativo alle prestazioni risulta coerente con i parametri forniti e che le aliquote utilizzate per il calcolo della contribuzione addizionale (4 per cento) e degli effetti fiscali (circa 23,5 per cento), desumibili indirettamente dall’elaborazione dei dati riportati dalla RT, risultano sufficientemente prudenziali, non vi sono osservazioni da formulare.

Peraltro, al fine di un’esaustiva verifica, andrebbe acquisito anche il dato puntuale relativo alla contribuzione figurativa.

Si osserva che il prospetto riepilogativo classifica come maggiori entrate tributarie, anziché contributive (3,40 milioni di euro per il 2022 sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto), il gettito derivante dal contributo addizionale richiesto alle aziende che ricorrono alla cassa integrazione. Sul punto appare utile un chiarimento.

Infine, relativamente al comma 2 che esonera dal pagamento della contribuzione addizionale i datori di lavoro di cui ai codici Ateco riportati nell’Allegato A, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la quantificazione risulta coerente con i parametri indicati dalla relazione tecnica, che risultano essere sufficientemente prudenziali.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, l’articolo 11, comma 3, provvede alle maggiori spese derivanti dal comma 1 del medesimo articolo 11, riguardanti la fruizione di trattamenti di integrazione salariale, pari a 227,5 milioni per l’anno 2022, e alle minori entrate conseguenti ai medesimi trattamenti, valutate in 1,3 milioni di euro per l’anno 2023; nonché alle minori entrate derivanti dal comma 2, concernenti sgravi contributivi per alcune aziende che fanno ricorso ai trattamenti di integrazione salariale, valutate in 34,4 milioni di euro per l’anno 2022 e in 5,3 milioni di euro per l’anno 2024.

In particolare, ai suddetti oneri si provvede mediante le coperture finanziarie previste dalle lettere da a) a e):

- quanto a 224,1 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (lettera a));

- quanto a 3,4 milioni di euro per l’anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 (lettera b));

- quanto a 1,3 milioni di euro per l’anno 2023 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 2 (lettera c));

- quanto a 0,5 milioni di euro per l’anno 2024 mediante le maggiori entrate derivanti dal comma 1 (lettera d));

- quanto a 34,4 milioni di euro per l’anno 2022 e a 4,8 milioni di euro per l’anno 2024, ai sensi dell’articolo 38 (lettera e)), alla cui illustrazione pertanto si rinvia.

In riferimento alla copertura di cui alla lettera a), il citato articolo 1, comma 120, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022) ha istituito il Fondo interventi di integrazione salariale nell’ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (capitolo 2070).

Al riguardo, si evidenzia che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo risultano disponibili, per l’anno 2022, circa 309 milioni di euro. Pur rilevandosi che il citato fondo reca le occorrenti risorse, appare, comunque, necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

In riferimento alla copertura di cui alla lettera b), il comma 1, capoverso 11-sexies, nel consentire la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale, secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, comporta entrate in termini di contributi addizionali pari a 3,4 milioni di euro nel 2022. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

In riferimento alla copertura di cui alla lettera c), il comma 2, nel consentire l’esonero dal pagamento di contributi addizionali per alcune aziende che fanno ricorso agli strumenti di integrazione salariale, secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, comporta un effetto fiscale indotto di 12,9 milioni di euro per il 2023. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

In riferimento alla copertura di cui alla lettera d), il comma 1, capoverso 11-sexies, nel consentire la fruizione dei trattamenti di integrazione salariale, secondo quanto riportato nella relazione tecnica allegata al provvedimento, comporta entrate in termini di effetti fiscali pari a 0,5 milioni di euro nel 2024. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 12

Agevolazione contributiva per il personale delle aziende in crisi

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 119, della L. 234/2021 ha riconosciuto l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato (in sostanza il 2022), con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro età anagrafica, da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 10, della legge n. 178/2020 il beneficio è riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione a tempo indeterminato incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età.

L’esonero di cui all’articolo 1, comma 119, della L. 234/2021, opera nel limite di 2,5 milioni di euro per l’anno 2022, 5 milioni di euro per l’anno 2023, 5 milioni di euro per l’anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l’anno 2025.

 

Le norme modificano l’articolo 1, comma 119, della L. 234/2021 come segue:

·        includono tra i soggetti per i quali opera l’esonero contributivo i lavoratori licenziati per riduzione di personale da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette [comma 1, lettera a)];

·        in caso di assunzione di lavoratori che godano di NASPI escludono il cumulo del beneficio in esame con quello previsto dall’articolo 2, comma 10-bis, della L. 92/2012 [comma 1, lettera b)].

L’articolo 2, comma 10-bis, della L. 92/2012 prevede che, al datore di lavoro che, senza esservi tenuto, assuma a tempo pieno e indeterminato lavoratori che fruiscono dell'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI), sia concesso, per ogni mensilità di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al venti per cento dell'indennità mensile residua che sarebbe stata corrisposta al lavoratore.

I benefici contributivi sono riconosciuti nel limite di 2,1 milioni di euro per l’anno 2022, 6,3 milioni di euro per l’anno 2023, 6,3 milioni di euro per l’anno 2024 e 4,2 milioni di euro per l’anno 2025. L’INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive e qualora, nell’ambito della predetta attività di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa, non prende in considerazione ulteriori domande per l’accesso al beneficio contributivo. Alle minori entrate, pari a 2,1 milioni di euro per l’anno 2022, 6,3 milioni di euro per l’anno 2023, 6,3 milioni di euro per l’anno 2024, 4,2 milioni di euro per l’anno 2025 e valutate in 0,7 milioni di euro per l’anno 2027, si provvede:

a) quanto a 0,8 milioni per l’anno 2023, 2,1 milioni di euro per l’anno 2024 e 1,4 milioni di euro per l’anno 2025 con le maggiori entrate derivanti dal presente articolo;

b) quanto a 2,1 milioni di euro per l’anno 2022, 5,5 milioni di euro per l’anno 2023, 4,2 milioni di euro per l’anno 2024, 2,8 milioni di euro per l’anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dello sviluppo economico.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Estensione esoneri contributivi per assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi (comma 1)

2,10

6,30

6,30

4,20

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

Riduzione Tabella A MISE

2,10

5,50

4,20

2,80

2,10

5,50

4,20

2,80

2,10

5,50

4,20

Minori entrate contributive

Estensione esoneri contributivi per assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi (comma 1)

 

 

 

 

2,10

6,30

6,30

4,20

2,10

6,30

6,30

Maggiori entrate tributarie

Estensione esoneri contributivi per assunzioni di lavoratori provenienti da imprese in crisi (comma 1)

 

0,80

2,10

1,40

 

0,80

2,10

1,40

 

0,80

2,10

 

La relazione tecnica ricorda che il comma 119 dell’articolo 1 della legge n. 234 del 2021 ha esteso l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma 10, della legge n. 178 del 2020 (l'esonero totale dal versamento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per un periodo massimo di 36 mesi) anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato lavoratori subordinati da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d’impresa del MISE.

Gli oneri sono stati quantificati mediante la metodologia già utilizzata per la quantificazione degli oneri relativi al comma 10 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 e al citato articolo 1, comma 119, della legge n. 324 del 2021, cui la presente disposizione accede.

In particolare, le basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione dell’onere derivante dall’esonero in esame sono:

·        platea interessata dalla norma: 2.000 lavoratori;

·        importo medio mensile di sgravio: 254 euro;

·        durata dello sgravio: 36 mesi;

·        decorrenza della norma: aprile 2022.

L’onere è stato stimato ipotizzando l’uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall’esonero contributivo in esame applicando una aliquota media del 23%.

Gli effetti derivanti dalla disposizione sono rappresentati di seguito precisando che le minori entrate contributive costituiscono in ogni caso limite di spesa:

 

(valori in mln di euro; + effetti positivi per la finanza pubblica; – effetti negativi per la finanza pubblica)

Minori entrate contributive (lordo fisco)

Effetto fiscale

Effetto complessivo

2022

-2,1

0,0

-2,1

2023

-6,3

0,8

-5,5

2024

-6,3

2,1

-4,2

2025

-4,2

1,4

-2,8

2026

0,0

0,6

0,6

2027

0,0

-0,7

-0,7

 

Si precisa che non si è tenuto conto dell’effetto finanziario derivante dal risparmio di spesa derivante dalla eventuale mancata fruizione del beneficio all’articolo 2, comma 10?bis, della legge n. 92 del 2012, previsto in caso di assunzione di lavoratori in NASPI.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione degli oneri appare sostanzialmente coerente con i parametri forniti dalla RT. L’importo medio di sgravio risulta identico a quello indicato dalla RT relativa all’articolo 1, comma 119, della L. 234/2021. In proposito non vi sono osservazioni da formulare, considerato anche che i benefici operano nel quadro di limiti di spesa per la cui osservanza è disposto il consueto meccanismo di monitoraggio.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2, lettere a) e b), dell’articolo 12 fa fronte alle minori entrate connesse all’esonero dal versamento dei contributi previdenziali da parte dei datori di lavoro privati in caso di assunzione di personale licenziato da imprese in crisi aziendale, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 0,8 milioni di euro per l’anno 2023, a 2,1 milioni di euro per l’anno 2024 e a 1,4 milioni di euro per l’anno 2025, mediante le maggiori entrate riconducibili - quali effetti fiscali indotti - alle disposizioni di cui al medesimo articolo 12, come quantificate nella relazione tecnica [lettera a)];

- quanto a 2,1 milioni di euro per l’anno 2022, a 5,5 milioni di euro per l’anno 2023, a 4,2 milioni di euro per l’anno 2024, a 2,8 milioni di euro per l’anno 2025 e a 0,7 milioni di euro per l’anno 2027, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dello sviluppo economico, relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità [lettera b)].

 

ARTICOLO 12-bis

Decorrenza dei termini relativi ad adempimenti a carico del libero professionista in caso di malattia o di infortunio

La norma stabilisce che la disciplina dettata dall’art. 22-bis del decreto-legge n. 41 del 2021 si applichi con effetto retroattivo agli eventi verificatosi a decorrere dalla data di Dichiarazione dello stato di emergenza.

In proposito si ricorda che il citato articolo 22-bis dispone che la mancata trasmissione di atti, documenti e istanze, nonché i mancati pagamenti entro il termine previsto da parte del professionista abilitato per sopravvenuta impossibilità determinata da motivi connessi all’infezione da coronavirus 2 (SARS-CoV-2) non comporta decadenza dalle facoltà e non costituisce inadempimento (co. 1). Gli adempimenti sospesi devono essere eseguiti entro i sette giorni successivi a quello di scadenza del periodo di sospensione (co. 4).

Alla disposizione sono stati ascritti oneri in termini di minor gettito IRPEF, IRES, IRAP e IVA per il 2021, pari a 9,1 milioni.

La disposizione in esame quindi stabilisce che la sospensione dei termini prevista dal citato articolo 22-bis (che opera dall’inizio dell’impedimento fino a 30 giorni dopo la sua cessazione)  si applichi non più soltanto nei casi di impedimento determinato da Covid-19 verificatisi a seguito dell’entrata in vigore della citata disposizione, bensì anche agli episodi avvenuti a partire dal 31 gennaio 2020, data in cui è stata emanata la delibera del Consiglio dei ministri che dichiarava lo stato di emergenza.

All’onere derivante dal presente articolo, valutato in 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, riferita al maxiemendamento, afferma che sotto il profilo finanziario la disposizione determina il venir meno delle sanzioni e degli interessi relativamente ai versamenti effettuati da febbraio 2020 fino all’entrata in vigore dell’articolo 22-bis del DL n. 41 del 2021, nei soli casi in cui non siano già stati corrisposti. La RT afferma che, non essendo disponibili i dati relativi alle fattispecie interessate, in un’ottica assolutamente prudenziale, è presumibile che i casi interessati siano trascurabili, trattandosi di versamenti effettuati in ritardo che avranno nella stragrande maggioranza usufruito del ravvedimento operoso con il versamento delle sanzioni ridotte e degli interessi - si assume che la misura determini un onere pari a circa 3,6 milioni di euro per il 2022, corrispondente all’applicazione delle sanzioni e interessi su circa 1/5 dell’intero ammontare dei versamenti annuali interessati dalla sospensione, stimato in occasione dell’introduzione della norma originaria.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 12-bis provvede agli oneri derivanti dall’applicazione retroattiva a far data dalla dichiarazione dello stato di emergenza per la pandemia da COVID-19 del 31 gennaio 2020 delle disposizioni in materia di sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti fiscali a carico del libero professionista in caso di malattia o infortunio, valutati in 3,6 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), che reca - per il medesimo anno 2022 - uno stanziamento di circa 176 milioni di euro. Al riguardo, tenuto conto della congruità delle risorse iscritte a bilancio rispetto agli oneri oggetto di copertura non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare comunque utile una conferma da parte del Governo - che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse, considerata l’ulteriore riduzione del Fondo medesimo disposta, per la medesima annualità, dall’articolo 27, comma 4, del presente provvedimento.

 

ARTICOLO 12-ter

Modifiche al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148

Le norme – introdotte dal Senato – introducono la lettera c-bis) al comma 9 dell’articolo 26 del D. Lgs. 148/2015, in materia di Fondi di solidarietà bilaterali.

La novella introduce tra le finalità dei suddetti Fondi quella di assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali, nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale, a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo l'assunzione contestuale presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni, per un periodo non inferiore a 3 anni.

Viene conseguentemente modificato l’articolo 33, comma 3, del D, Lgs. 148/2015, prevedendo che gli oneri finanziari e le minori entrate relativi alla prestazione di cui all’articolo 26, comma 9, lettera c-bis), come sopra introdotto, siano finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano oneri in quanto viene prevista una modifica all’articolo 33, comma 3, del D. Lgs. 148/2015, prevedendo che gli oneri finanziari e le minori entrate relative alla prestazione di cui all’articolo 26, comma 9, lettera c-bis), sono finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro di importo corrispondente al fabbisogno di copertura delle predette voci di costo.

Il testo recepisce il parere della 5a Commissione del Senato che ha accolto la riformulazione, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, proposta dalla RGS nella lettera di accompagnamento alla RT.

La RGS esprime altresì, comunque, parere contrario sul merito della novella in quanto introduce un’ulteriore finalità di ritiro anticipato dal mercato del lavoro in contrasto con le Raccomandazioni UE:

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che gli oneri finanziari e le minori entrate relative alla prestazione di cui all’articolo 26, comma 9, lettera c-bis, verranno finanziati mediante un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro, il cui importo dovrà essere commisurato al fabbisogno di copertura.

 

ARTICOLO 12-quater

Disposizioni in materia di lavoro sportivo

La norma sostituisce i commi 5-quater e 5-quinquies dell’articolo 16 (Regime speciale per lavoratori impatriati) del decreto legislativo n. 147 del 2015.

In proposito si ricorda che l'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 ha previsto che i redditi di lavoro dipendente, i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare al ricorrere delle seguenti condizioni: a) i lavoratori non sono stati residenti in Italia nei due periodi d'imposta precedenti il predetto trasferimento e si impegnano a risiedere in Italia per almeno due anni; b) l'attività lavorativa è prestata prevalentemente nel territorio italiano.

Il comma 5-quater del medesimo articolo deroga alla sopra esposta disciplina agevolativa per i lavoratori impatriati, sottoponendo a detassazione per il 50 per cento (in luogo del 70 per cento) il reddito degli sportivi professionisti impatriati ed escludendo, per tali soggetti le seguenti maggiorazioni:

-         quella disposta (comma 5-bis) per i lavoratori impatriati che trasferiscono la residenza nel Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia);

-         quella spettante (ai sensi del quarto periodo del comma 3-bis) nel caso di almeno tre figli minorenni o a carico.

Il comma 5-quinquies dispone, inoltre, che, per i rapporti di cui al comma 5-quater, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili.

Con riferimento ai profili finanziari, si evidenzia che all’introduzione dei citati commi 5-quater e 5-quiquies non sono stati ascritti effetti di gettito.

In particolare si prevede che ai rapporti di lavoro sportivo regolati dalla legge n. 91 del 1981 (Norme in materia di rapporti tra società e sportivi professionisti), e dal decreto legislativo n. 36 del 2021 (Riordino e riforma delle disposizioni in materia di enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché di lavoro sportivo), non si applicano le disposizioni dell'articolo 16. Inoltre, ferme restando le condizioni di cui all'articolo 16, le disposizioni dello stesso articolo trovano applicazione esclusivamente nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica entro l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 1.000.000, nonché nel caso in cui detti redditi siano prodotti in discipline riconosciute dal CONI nelle quali le federazioni sportive nazionali di riferimento e le singole Leghe professionistiche abbiano conseguito la qualificazione professionistica dopo l'anno 1990, il contribuente abbia compiuto il ventesimo anno di età e il reddito complessivo dello stesso sia superiore ad euro 500.000. In tali circostanze i redditi di cui al comma 1 concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 50 per cento del loro ammontare. A tali rapporti non si applicano, in ogni caso, le disposizioni dei commi 3-bis quarto periodo (maggiorazione dell'agevolazione fiscale nel caso in cui il beneficiario abbia tre figli) e 5-bis (maggiorazione dell'agevolazione fiscale nel caso per i soggetti che trasferiscono la residenza in una delle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sardegna, Sicilia).

Si dispone, inoltre, che ai rapporti di lavoro sportivo cui risulta applicabile il regime di cui all'articolo 16, l'esercizio dell'opzione per il regime agevolato ivi previsto comporta il versamento di un contributo pari allo 0,5 per cento della base imponibile. Le entrate derivanti dal contributo di cui al primo periodo sono versate a un apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate a un apposito capitolo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il potenziamento dei settori giovanili. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dell'autorità di Governo delegata per lo sport e di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del presente comma, con riferimento al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di cui al comma 3.

Si specifica che le disposizioni in esame si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. In ogni caso, le disposizioni di cui ai commi 5-quater e 5-quinquies dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015, previgenti le modifiche di cui al comma 1, continuano ad applicarsi ai redditi derivanti dai contratti in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e fino alla loro naturale scadenza.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento agli aspetti di natura finanziaria si stima che la disposizione in esame, peraltro restrittiva, non determini effetti coerentemente con la valutazione della disposizione originaria.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma limita l’applicazione del regime agevolato previsto dall’articolo 16 del d.lgs. n. 147 del 2015 con riferimento ai lavoratori sportivi. Al riguardo non si hanno pertanto osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 12-quinquies

Contratto di somministrazione

La norma, introdotta dal Senato, modifica l’articolo 31, comma 1, del D. Lgs. 81/2015, estendendo dal 31 dicembre 2022 al 30 giugno 2024 il termine entro il quale l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, afferma che la disposizione ha carattere meramente ordinamentale e non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la proroga in esame non appare determinare in capo ai soggetti pubblici oneri ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente.

Si ricorda che l’articolo 36, comma 2, del D. Lgs. 165/2001 dispone che le amministrazioni pubbliche possano stipulare contratti di somministrazione di lavoro soltanto a tempo determinato.

 

ARTICOLO 12-septies

Disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti

Le norme – introdotte dal Senato – recano modifiche alla L. 113/1985, in materia di disciplina del collocamento al lavoro e del rapporto di lavoro dei centralinisti non vedenti.

In particolare:

·        le definizioni “centralinisti non vedenti” e “centralinisti telefonici privi della vista” sono sostituite da “centralinisti telefonici e operatori della comunicazione con qualifiche equipollenti minorati della vista” [lettera a)];

·        viene sostituito il comma 6, all’articolo 3, prevedendo che i lavoratori non vedenti, assunti in conseguenza dell’obbligo di assunzione previsto per i centralini, per i quali le norme tecniche prevedano l'impiego di uno o più posti-operatore, siano computati nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie [lettera b)].

Pertanto, per effetto della sostituzione risulta soppressa l’esclusione dall’obbligo di assunzione di soggetti privi di vista per i centralini destinati ai servizi di polizia, della protezione civile e della difesa nazionale, prevista dal testo attualmente vigente del suddetto comma 6 all’articolo 3 della L. 113/1985.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni introducono modifiche di carattere terminologico in relazione alle definizioni previgenti di centralinisti non vedenti e centralinisti telefonici privi della vista, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che ciò non impatta sugli obblighi assunzionali dei datori di lavoro, ma è funzionale ad una attualizzazione della platea dei beneficiari coerente con l’attuale quadro normativo.

Con riferimento alla lettera b), la modifica risulta coerente con quanto disposto dall’articolo 3, comma 7, della L. 68/1999, relativo alla quota di riserva delle assunzioni obbligatorie al fine di garantire il diritto al lavoro dei disabili, e non genera impatti sulla spesa pubblica.

Quanto alle lettere c) e d), si tratta di disposizioni ordinamentali che non generano nuovi o maggiori oneri.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la norma incide sul novero dei soggetti inclusi nella quota di riserva di assunzioni obbligatorie e reca ulteriori modifiche di carattere ordinamentale.

 

ARTICOLO 13

Ferrobonus e marebonus

Le norme per le finalità relative all’istituzione, avvio e realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o miglioramento dei servizi su rotte esistenti (c.d. marebonus)[27], autorizzano la spesa di 19,5 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 1).

Al riguardo, si fa salvo quanto previsto dalle seguenti disposizioni introdotte per le finalità sopra esposte:

§  articolo 1, comma 110, della legge n. 160/2019[28], che ha disposto 20 milioni di euro per l'anno 2021;

§  articolo 1, comma 672, della legge n. 178/2020[29], che ha autorizzato la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Inoltre, per le finalità relative al completo sviluppo del sistema di trasporto intermodale (c.d. ferrobonus)[30], si autorizza la spesa di ulteriori 19 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 2). Anche in questa norma si fa salvo quanto previsto per tale finalità dalle seguenti disposizioni:

§  articolo 1, comma 111, della legge n. 160/2019, che ha disposto 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021;

§  articolo 1, comma 673, della legge n. 178/2020, che ha autorizzato la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l'anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.

Ai relativi oneri, pari a complessivi 38,5 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Marebonus - contributi decongestione rete viaria (comma 1)

19,50

 

 

 

19,50

 

 

 

19,50

 

 

Ferrobonus - contributi decongestione rete ferroviaria (comma 2)

19,50

 

 

 

19,50

 

 

 

19,50

 

 

 

La relazione tecnica preliminarmente afferma come la disposizione preveda ulteriori risorse per il 2022 per finanziare i c.d. marebonus e il ferrobonus, mantenendo comunque ferme le risorse già assegnate dalla legge di bilancio 2020.

Con il cosiddetto "marebonus" - previsto, dalla legge di stabilità per il 2016 (articolo 1, comma 647) - si è disposta la concessione di contributi per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria, riguardanti l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di nuovi servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci o il miglioramento dei servizi su rotte esistenti, in arrivo e in partenza da porti situati in Italia, che collegano porti situati in Italia o negli Stati membri dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo. A tal fine era stata autorizzata la spesa annua di 45,4 milioni di euro per l'anno 2016, di 44,1 milioni di euro per l'anno 2017 e di 48,9 milioni di euro per l'anno 2018. Con il D.L. n. 50/2017 (art. 47-bis, comma 5) è stata successivamente autorizzata la spesa di ulteriori 35 milioni di euro per l'anno 2018. Il cosiddetto "marebonus" è stato rifinanziato dalla legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 110), che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l’anno 2021, e successivamente dall’articolo 197 del D.L. n. 34/2020, che ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

Con il cosiddetto "ferrobonus" sono stati autorizzati contributi per servizi di trasporto ferroviario intermodale in arrivo e in partenza da nodi logistici e portuali in Italia. A tal fine è stata autorizzata la spesa annua di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017 e 2018 (articolo 1, comma 648, della legge di stabilità 2016). Con il D.L. n. 50/2017 (art. 47-bis, comma 5) è stata successivamente autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2018 per il "ferrobonus". La legge di bilancio 2020 (art. 1, comma 111) ha autorizzato la spesa di 14 milioni di euro per l'anno 2020 e di 25 milioni di euro per l'anno 2021. La misura è stata successivamente rifinanziata dall’articolo 197 del D.L. n. 34/2020, che ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri previsti dalle disposizioni in esame si configurano come limitati agli stanziamenti autorizzati.

 

ARTICOLO 13-bis

Concessioni per attività terminalistiche in ambito portuale

Le norme – introdotte dal Senato – prevedono che ciascuna autorità di sistema portuale, relativamente a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche, possa riconoscere, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio e senza utilizzo dell’avanzo di amministrazione nonché dei limiti minimi dei canoni, una progressiva diminuzione dei canoni di concessione in funzione del raggiungimento di specifici obiettivi di traffico ferroviario portuale generato da ciascuna area o comunque ad essa riconducibile. Ciascuna autorità stabilisce gli obiettivi specifici di traffico ferroviario, l'entità e le modalità di determinazione dello sconto compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame, specificando che la riduzione dei canoni relativi a concessioni in essere per aree demaniali su cui insistono attività terminalistiche avviene nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, senza peraltro utilizzare l’avanzo di amministrazione, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il testo recepisce il parere della 5a Commissione del Senato, che ha accolto la riformulazione proposta dalla RGS, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nella lettera di accompagnamento alla RT. La RGS ha chiesto di escludere esplicitamente l’utilizzo di risorse derivanti dall’avanzo di amministrazione al fine di garantire anche la compensazione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la diminuzione dei canoni concessori da parte delle autorità portuali si configura come una mera facoltà da parte di detti soggetti e che la stessa comunque deve avvenire nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto degli equilibri di bilancio, anche alla luce delle modifiche apportate al testo a seguito del parere espresso dalla 5a Commissione del Senato.

 

ARTICOLO 13-ter

Disposizioni in materia di ingresso di marittimi stranieri per lo svolgimento di particolari attività

La norma, introdotta dal Senato, modificando l’articolo 27 del decreto legislativo 286/1998 (TU immigrazione), autorizza i lavoratori marittimi chiamati per l'imbarco su navi, anche battenti bandiera di un Paese non appartenente all'Unione europea, ormeggiate in porti italiani a svolgere attività lavorativa a bordo, previa acquisizione del visto di ingresso per lavoro per il periodo necessario allo svolgimento della medesima attività lavorativa e comunque non superiore ad un anno. Ai fini dell'acquisizione del predetto visto non è richiesto il nulla osta al lavoro.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nella Nota RGS dell’11 maggio 2022 veniva chiesto lo stralcio della norma in esame, in assenza di una RT idonea a dimostrare l’assenza di nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto “introduce una nuova tipologia di visto di ingresso per lavoratori stranieri, per una durata indefinita e legata all’attività da svolgere”, la disposizione va stralciata.

 

In merito ai profili di quantificazione, stante la richiesta di elementi formulata nella lettera di trasmissione della relazione tecnica al maxiemendamento, andrebbero forniti dati ed elementi volti a suffragare la neutralità finanziaria della norma in esame.

 

ARTICOLO 14

Clausola di adeguamento corrispettivo

Le norme modificano l’articolo 6 del D. Lgs. 286/2005 (Riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell'esercizio dell'attività di autotrasportatore), prevedendo che tra gli elementi essenziali dei contratti stipulati in forma scritta sia inclusa una clausola di adeguamento del corrispettivo al costo del carburante, sulla base delle variazioni intervenute nel prezzo del gasolio da autotrazione [comma 1, lettera a)].

Viene inoltre inserito il comma 6-bis al medesimo articolo 6, prevedendo che il corrispettivo nei contratti di trasporto di merci su strada conclusi in forma non scritta si determini in base ai valori indicativi di riferimento dei costi di esercizio dell’impresa di trasporto merci per conto di terzi, pubblicati e aggiornati dal Ministero delle infrastrutture. Contestualmente, viene modificato l’articolo 1, comma 250, della L. 190/2014, prevedendo che i suddetti valori indicativi siano aggiornati trimestralmente.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono di natura ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 15

Contributo pedaggi per il settore dell’autotrasporto

Le norme incrementano l’autorizzazione di spesa per il Comitato centrale per l'Albo degli autotrasportatori, di cui all’articolo 2, comma 3, del DL 451/1998 in ragione di 15 milioni per il 2022, al fine di sostenere il settore dell’autotrasporto in considerazione degli effetti economici derivanti dall’eccezionale incremento dei prezzi dei prodotti energetici.

Per le medesime finalità viene altresì ulteriormente incrementata di 5 milioni di euro per l’anno 2022 l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 150, della L. 190/2014, relativa a interventi in favore del settore dell'autotrasporto. Tali risorse sono destinate ad aumentare la deduzione forfettaria, limitatamente al periodo d’imposta 2021, di spese non documentate.

Ai relativi oneri, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 38.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Incremento risorse Comitato centrale albo autotrasportatori

15,00

 

 

 

15,00

 

 

 

15,00

 

 

Minori entrate tributarie

Incremento della deduzione forfettaria di spese non documentate per gli autotrasportatori

5,00

 

 

 

5,00

 

 

 

5,00

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti.

 

ARTICOLO 16

Esonero versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti

Le norme esonerano – per il 2022 – le imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, iscritte all’Albo nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l’autotrasporto di cose per conto di terzi dal contributo che gli operatori economici operanti nel settore versano all’Autorità di regolazione dei trasporti. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2022, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente relativo al riaccertamento dei residui passivi, di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della L. 196/2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Esonero versamento contributi funzionamento Autorità di regolazione dei trasporti per le imprese di autotrasporto merci

1,40

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

Riduzione del fondo per il  riaccertamento residui di parte corrente - Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

1,40

 

 

 

1,40

 

 

 

1,40

 

 

Minori entrate tributarie

Esonero versamento contributi funzionamento Autorità di regolazione dei trasporti per le imprese di autotrasporto merci

 

 

 

 

1,40

 

 

 

1,40

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la quantificazione degli oneri è stata effettuata sulla base dei dati relativi ai contributi applicati nel corso del 2021, in relazione ai quali l’Autorità di regolazione dei trasporti ha previsto un introito pari a 1,4 milioni di euro, derivante dall’esenzione del contributo per 3.114 imprese di autotrasporto.

Il Governo, durante l’esame al Senato, ha precisato che, trattandosi di onere quantificato, e non valutato, la spesa è pari a 1,4 milioni di euro per l’anno 2022. In proposito, non vi sono obiezioni all’eventuale inserimento nella formulazione del testo di un esplicito limite di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che l’onere è testualmente configurato come limite di spesa, come confermato anche dal Governo presso il Senato, e che la relazione tecnica fornisce elementi a supporto della congruità della quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 16 provvede agli oneri derivanti dall’esonero dal versamento del contributo per il funzionamento dell’Autorità di regolazione dei trasporti da parte delle imprese di autotrasporto merci per conto di terzi, determinati in 1,4 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009. In proposito, si rammenta che, in base a tale disposizione, con la legge di bilancio possono essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su appositi fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati all’esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato. Per quanto riguarda il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, le risorse finanziarie di parte corrente accertate a seguito del predetto riaccertamento risultano iscritte nel capitolo 1414[31], che reca le occorrenti disponibilità.

 

ARTICOLO 17

Fondo per il sostegno del settore dell’autotrasporto

Le norme – modificate dal Senato - istituiscono un Fondo, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2022, la cui attuazione ed assegnazione è demandata a un decreto interministeriale e ai cui oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 38.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Fondo settore autotrasporto per far fronte all'aumento del prezzo dei carburanti

500,00

 

 

 

500,00

 

 

 

500,00

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere risulta limitato allo stanziamento previsto.

 

ARTICOLI da 17-bis a 17-quater

Istituzione del sistema di interscambio di pallet

Le norme, introdotte dal Senato, istituiscono un sistema di interscambio di pallet, di cui vengono fornite le definizioni, e prevedono che le caratteristiche di ciascuna tipologia di pallet siano stabilite da specifici capitolati tecnici che costituiscono dei documenti di riferimento su scala mondiale (articolo 17-bis).

Si introduce una disciplina dell’interscambio di pallet nella quale si prevede che coloro che ricevono, a qualunque titolo, fatta salva la compravendita, i pallet devono restituirli in egual numero della medesima tipologia. In caso di impossibilità alla restituzione il soggetto obbligato alla restituzione è tenuto all'emissione contestuale di apposito voucher, digitale o cartaceo.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabilite le caratteristiche tecnico-qualitative nonché la determinazione del valore di mercato del pallet interscambiabile, e le tempistiche per il suo aggiornamento. Con il medesimo decreto è indicata, altresì, la struttura, tra quelle già esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, competente a svolgere attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale. A tale struttura possono essere rivolte segnalazioni per eventuali violazioni della disciplina (articolo 17-ter)

Infine, si prevede che dall'attuazione di quanto sopra previsto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane e finanziarie assegnate a legislazione vigente (articolo 17-quater).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme sopra descritte.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale delle norme in esame, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione e che, in quanto tali, le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica.

Tuttavia, l’articolo 17-ter dispone l’individuazione di una struttura, tra quelle esistenti presso il Ministero dello sviluppo economico, incaricata dell’attività di vigilanza e di monitoraggio del corretto funzionamento del sistema di interscambio di pallet, anche con l'obiettivo di garantire il livello minimo di impatto ambientale. Al riguardo, tutte le norme sopra descritte sono assistite dalla clausola di invarianza finanziaria contenuta all’articolo 17-quater. Pertanto, circa questa disposizione andrebbero acquisiti elementi idonei a dimostrare che l’amministrazione interessata possa provvedere ai nuovi adempimenti con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 18

Contributo, sotto forma di credito d'imposta, per l'acquisto di carburanti per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca

La norma, riconosce un contributo straordinario alle imprese esercenti attività agricola e della pesca – a parziale compensazione dei maggiori oneri effettivamente sostenuti per l'acquisto di gasolio e benzina per la trazione dei mezzi utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola e della pesca – sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento della spesa sostenuta per l'acquisto del carburante effettuato nel primo trimestre solare dell'anno 2022, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, al netto dell'imposta sul valore aggiunto

Si prevede che il credito d'imposta sia cedibile, solo per intero, dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, fatta salva la possibilità di due ulteriori cessioni solo se effettuate a favore di banche e intermediari finanziari o società appartenenti a un gruppo bancario ovvero imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia. Il credito d'imposta è utilizzato dal cessionario con le stesse modalità con le quali sarebbe stato utilizzato dal soggetto cedente e comunque entro la medesima data del 31 dicembre 2022. Le modalità attuative delle disposizioni relative alla cessione e alla tracciabilità del credito d'imposta, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi dei soggetti previsti dal comma 3 dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, sono definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate.

Si prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 140,1 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

Il Ministero dell'economia e delle finanze effettua il monitoraggio delle fruizioni del credito d'imposta di cui al presente articolo, ai fini di quanto previsto dall'articolo 17, comma 13, della legge n. 196 del 2009 (ai cui sensi, si rammenta, il Ministro, allorché riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assume tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

 

140,1

 

 

 

140,1

 

 

 

140,1

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma di aver utilizzato ai fini della quantificazione degli effetti finanziari, i dati del Ministero della transizione ecologica per quanto concerne i consumi dei carburanti utilizzati nel settore agricolo e i relativi prezzi nel periodo di riferimento nonché le informazioni acquisite dal Ministero delle politiche agricole e forestali, relativamente ai consumi nel settore della pesca.

Si riportano, di seguito, gli effetti finanziari negativi derivanti dalla misura relativamente all’anno 2022.

 

 

 

Importo contributo

 

Spesa per acquisto carburanti

nel primo trimestre 2022

20%

Agricoltori

620.920.357

124.184.071

Veicoli da pesca

79.501.100,00

15.900.220

Totale

140.084.291

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della relazione tecnica e non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 19, commi 1-3

Rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari

La norma dispone che le esposizioni in essere al 22 marzo 2022[32], concesse dalle banche e dagli altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito e destinate a finanziare le attività delle imprese agricole, della pesca e dell'acquacoltura, in forma individuale o societaria, possono essere rinegoziate e ristrutturate per un periodo di rimborso fino a venticinque anni. Le predette operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione possono essere assistite dalla garanzia gratuita fornita dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102.

Il citato decreto reca interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole. L’articolo 17 consente all’ISMEA di concedere la propria garanzia a fronte di finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche, intermediari finanziari autorizzati e altri soggetti autorizzati all'esercizio del credito agrario e destinati alle imprese operanti nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca (comma 2). I commi successivi disciplinano dette garanzie e le estendono a talune altre fattispecie, sempre di interesse delle imprese agricole, mentre il comma 5-bis dispone che le garanzie prestate ai sensi del presente articolo possano essere assistite dalla garanzia dello Stato secondo criteri, condizioni e modalità da stabilire con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

Con Decreto ministeriale (agricoltura) 22 marzo 2011, sono stati dettati i criteri e modalità applicative per la prestazione delle suddette garanzie dell’ISMEA. La concessione delle garanzie non è automatica bensì dipende da una valutazione ed opera nei limiti delle disponibilità.

Con decreto direttoriale MEF del 24 marzo 2006 sono stati disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità per il rilascio delle garanzie statali finalizzate ad assistere, quali garanzie di ultima istanza, le garanzie prestate dall’ISMEA in caso di inadempimento del garante. L’articolo 4 del decreto direttoriale dispone che agli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto si provvede ai sensi dell'art. 17, comma 5-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102: la norma così richiamata non opera una specifica quantificazione ma rinvia, a sua volta, al Fondo di riserva per le spese obbligatorie e di ordine.

Per la concessione delle predette garanzie è autorizzata, in favore di ISMEA, la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022.

Alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede quanto a 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità[33], quanto a 10 milioni, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522, della legge n. 234/2021 relativa ai contributi a ISMEA per concessioni di garanzie per accesso al credito delle imprese agricole.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

Contributo a ISMEA per garanzie su operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione mutui agrari

20

 

 

 

20

 

 

 

20

 

 

 

Minori spese in conto capitale

Riduzione Fondo mutualistico nazionale, di cui all'art. 1, comma 515, della legge 234/2021

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 522, legge n.234/2021

10

 

 

 

10

 

 

 

10

 

 

 

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare per quanto riguarda le garanzie prestate da ISMEA, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto, come si deduce dalla norma istitutiva (articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102) e dal decreto attuativo (decreto ministeriale del 22 marzo 2011), che subordinano la concessione delle garanzie, di carattere non automatico, alla disponibilità di risorse: Inoltre gli importi stanziati per le garanzie sono scontati per intero, sia sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

Si rileva, peraltro, che, sulla base della legislazione vigente, non modificata dalla norma in esame, le garanzie dell’ISMEA sono assistite da garanzia statale, ai sensi del comma 5-bis del medesimo articolo 17 del decreto legislativo n. 102 del 2004 e del decreto direttoriale MEF del 24 marzo 2006. In virtù della citata normativa, sia primaria sia attuativa, la garanzia statale parrebbe operare in via automatica e non valutativa in ogni caso in cui l’ISMEA concede le proprie garanzie. Inoltre la normativa citata rinvia, per gli oneri ascrivibili alle garanzie statali, al Fondo di riserva per le spese obbligatorie. In questo quadro, andrebbe dunque chiarito se per effetto delle ulteriori garanzie ISMEA concesse ai sensi della disposizione ora in esame siano previsti effetti apprezzabili sulle garanzie statali, che finirebbero per gravare sul predetto Fondo di riserva.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 3 dell’articolo 19 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo 19, relativi alla concessione della garanzia gratuita fornita dall’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) per le operazioni di rinegoziazione e ristrutturazione dei mutui agrari e pari a 20 milioni di euro per il 2022, mediante le seguenti modalità:

- quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all’articolo 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021;

- quanto a 10 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 522, della legge n. 234 del 2021.

In merito alla prima modalità di copertura si evidenzia che il fondo di cui all’articolo 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021 (capitolo 7412 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali) recava una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per il 2022. In proposito si segnala che, in base ad un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, tali risorse risultavano ancora interamente disponibili nei giorni precedenti la pubblicazione del decreto, mentre nei giorni immediatamente successivi sono stati accantonati 45 milioni di euro, pari alla somma degli oneri a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del citato capitolo di bilancio ai sensi degli articoli 19 e 20 del provvedimento in esame. Al riguardo, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare.

In merito alla seconda modalità di copertura si evidenzia che, al fine di favorire l’accesso al credito da parte delle imprese agricole, l’articolo 1, comma 522, della legge n. 234 del 2021 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per il 2022 in favore dell’ISMEA per la concessione di garanzie ai sensi dell’articolo 17, comma 2, del decreto legislativo n. 102 del 2004. Tali risorse sono, quindi, confluite sul capitolo 7254 dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. In proposito si segnala che, in base ad un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, tali risorse risultavano ancora interamente disponibili nei giorni precedenti la pubblicazione del decreto, mentre nei giorni immediatamente successivi sono stati accantonati 10 milioni di euro, pari agli oneri a cui si provvede mediante corrispondente riduzione del citato capitolo di bilancio ai sensi dell’articolo 19 del provvedimento in esame. Al riguardo, pertanto, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 19, commi da 3-bis a 3-quater

Rateizzazione di debiti relativi alle quote latte

Le norme, introdotte dal Senato, intervengono sul D.L. n. 5/2009[34] in tema di rateizzazione di debiti relativi alle quote latte, prevedendo che successivamente all'iscrizione a ruolo, il produttore interessato possa presentare all'AGEA, per il tramite dell'Agenzia delle Entrate-Riscossione, la richiesta di rateizzazione dei debiti relativi alle quote latte (comma 3-bis)[35].

A seguito dell'istanza, presentata nei termini, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione sospende la riscossione delle somme iscritte a ruolo e trasmette l’istanza all'AGEA, che successivamente comunica al produttore l'esito dell'esame nei termini seguenti: in caso di accoglimento, dispone la sospensione della riscossione; in caso di rigetto, riprende l’attività di riscossione coattiva. Il pagamento delle rate è effettuato all'AGEA, che provvede, alle conseguenti operazioni di regolazione contabile con l'Agenzia delle entrate-Riscossione. Il versamento della prima rata determina la cancellazione delle cautele iscritte e l’estinzione delle procedure esecutive avviate, mentre il mancato versamento anche di una sola rata comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione. Restano ferme le disposizioni integrative per la rateizzazione in materia di debiti relativi alle quote latte e sulla dilazione del pagamento.

Inoltre, per i produttori che alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto hanno ricevuto la notifica di un atto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, viene fissato un termine di 60 giorni per l’esercizio della facoltà di rateizzazione sopra descritta (comma 3-ter).

Infine, si prevede che l’efficacia della rateizzazione sopra descritta resta subordinata all'assenso della Commissione europea nell'ambito delle procedure di adempimento dello Stato membro alla sentenza 24 gennaio 2018 nella causa C 433/15[36] (comma 3-quater).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma si applica alle imputazioni di prelievo già iscritte a ruolo, nonché sulle imputazioni di prelievo attualmente non esigibili per provvedimenti giurisdizionali qualora l’esito del giudizio sarà favorevole all’Amministrazione.

L’importo del prelievo attualmente affidato da AGEA a AdE-R (Agenzia delle Entrate-Riscossione) per la riscossione è pari a Euro 788.769.796, di cui Euro 511.086.870 immediatamente esigibile ed Euro 277.682.927 la cui riscossione è sospesa a causa di atti di opposizione, diretta o giurisdizionale.

Tale importo è distribuito in 4.968 cartelle di pagamento.

Per quanto riguarda gli effetti della norma, si ritiene che essa possa produrre una sensibile deflazione del rilevante contenzioso in essere, grandemente aumentato negli ultimi mesi a seguito della ripresa delle attività di riscossione coattiva da parte di AdE-R, oltre che un maggiore incasso delle somme dovute.

In proposito, si rileva a mero titolo di esempio che sono state notificate ad AdE-R e all’AGEA già 933 richieste formulate ai sensi dell’articolo 1, commi da 537 a 544, della L. 228/2012, per le quali i tempi di risposta sono fissati in 220 giorni a pena di decadenza della pretesa creditoria erariale.

Nel contempo, la RT ravvisa conseguenze positive sia sul piano finanziario che su quello gestionale, posto che i debitori interessati dall’applicazione della disposizione sono tuti destinatari di procedure di riscossione coattiva, e che con l’adesione alla rateizzazione:

a)      si impegnerebbero a pagare spontaneamente in forma rateale;

b)     rinuncerebbero al contenzioso avviato, con conseguente deflazione del medesimo e dei relativi costi;

c)      consentirebbero ad AdE-R di non proseguire nell’attività di riscossione coattiva con risparmio dei correlativi oneri.

Ai suddetti risparmi, pur non esattamente quantificabili allo stato, si associa la totale assenza di costi a carico dell’Erario, perché la rateizzazione recata dalla norma proposta, analogamente a quanto previsto dagli articoli 8-quater e 8-quinquies del D.L. n. 5/2009, da un lato lascia immutato l’importo del credito e dall’altro lato è comprensiva di nuovi interessi di rateizzazione, che per il rinvio disposto al citato articolo 8-quater sono calcolati ai seguenti tassi d'interesse:

a)      per le rateizzazioni di durata non superiore a tredici anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la comunicazione 2008/C14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 60 punti base;

b)     per le rateizzazioni di durata superiore a tredici anni e non superiore a ventidue anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 140 punti base;

c)      per le rateizzazioni di durata superiore a ventidue anni e non superiore a trenta anni, il tasso di riferimento di base valido per l'Italia, calcolato dalla Commissione europea in conformità con la Comunicazione 2008/C14/02, e successivi aggiornamenti, maggiorato di 220 punti base.

La disposizione, fermi restando tassi e condizioni, si limita ad introdurre una ulteriore possibilità di rateizzazione connessa con la notifica di atti di riscossione coattiva, per coloro che non abbiano aderito a quella attivabile al momento della notifica dell’imputazione del debito da parte dell’AGEA. Ciò premesso, non si ravvisano impatti diretti a carico del bilancio dello Stato, in quanto nei tendenziali della riscossione a mezzo ruolo non sono infatti stati previsti incassi derivanti dalla riscossione coattiva dei carichi riferiti alle c.d. “quote latte”, già affidati da AGEA all’Agente della riscossione. Pertanto, la rateizzazione amministrativa che la disposizione introduce è priva di effetti finanziari negativi sul gettito della riscossione a mezzo ruolo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni, nel presupposto che AGEA - assieme ad AdE-R – possa svolgere i compiti previsti dalla norma con le risorse disponibili a legislazione vigente e considerato che la norma subordina la sua operatività all’assenso della Commissione europea.

 

ARTICOLO 19-bis

Disposizioni a sostegno dei giovani agricoltori

La norma esclude il diritto di prelazione nell’ipotesi in cui i terreni siano acquistati da giovani che intendono insediarsi in agricoltura mediante finanziamenti concessi da banche, intermediari bancari iscritti nell’elenco speciale del TUB, nonché dagli altri soggetti autorizzati all’esercizio del credito agrario, e sui quali sia stata rilasciata garanzia dall’ISMEA.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non implica oneri per la finanza pubblica e ha la finalità di semplificare ed efficientare la procedura di acquisto e vendita di terreni da parte dei giovani, scongiurando l’eventualità che le procedure istruttorie sulla concessione dei finanziamenti vengano di fatto vanificate per il successivo esercizio del diritto di prelazione da parte di un terzo, con conseguente dispendio di risorse.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 19-ter

Disposizioni per il sostegno del settore dell'agro-alimentare

La norma prevede:

­   l’ampliamento della definizione di prodotti “deperibili” a quelli a base di carne con determinate caratteristiche fisico-chimiche;

­   attraverso l’inserimento del comma 6 all’articolo 4 del d.lgs. n. 198/2021, l’estensione del divieto di pratiche commerciali sleali in materia di termini di pagamento [comma 1, lettera a), numero 1 e lettera b), numero 1)] a specifici prodotti agricoli e alimentari;

­   attraverso una novella all’articolo 31, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo n. 81/2015, l’estensione della disciplina della somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato al 31 dicembre 2023 limitatamente ai contratti stipulati con gli enti pubblici economici.

In proposito si ricorda che il quinto periodo del comma 1 dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 81/2015 dispone che nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.

Con riferimento ai profili finanziari, si evidenzia che alla disposizione (articolo 8, comma 1-bis del D.L. n. 104 del 2020), che ha introdotto la norma che si intende modificare e alle successive modifiche intervenute non sono mai stati ascritti effetti finanziari. In relazione al citato articolo 8, comma 1-bis, la RT sottolineava il carattere ordinamentale della disposizione;

­   attraverso l’inserimento di un periodo alla fine del comma 2, dell’articolo 1, del decreto-legge n. 80/2021, si prevede che le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche si applichino anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all’assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con i fondi dell’Unione europea per un periodo non eccedente la durata di attuazione dei medesimi programmi.

Si ricorda che il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 80/2021 prevede che, al fine di accelerare le procedure per il reclutamento del personale a tempo determinato da impiegare per l'attuazione del PNRR, le amministrazioni e i soggetti attuatori di interventi previsti dal medesimo Piano possono stipulare contratti di lavoro a tempo determinato e contratti di collaborazione per un periodo anche superiore a trentasei mesi ma non eccedente la durata di attuazione dei progetti di competenza e comunque non oltre il 31 dicembre 2026.

La relazione tecnica, con riferimento ai commi da 2 a 10 del citato articolo 1 ha affermato che gli stessi hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare:

-          con riferimento alla modifica introdotta all’articolo 31, comma 1, quinto periodo, del decreto legislativo n. 81/2015 relativo alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato e determinato, la RT precisa che lo strumento ha prodotto un importante impatto positivo sui livelli occupazionali. Un vincolo temporale stringente, come quello attualmente previsto, rischia di mettere nuovamente in discussione le assunzioni a tempo indeterminato che in questi mesi sono state incentivate dallo strumento in parola. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

-          con riferimento alla modifica operata sul comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 80/2021, la RT precisa che la norma comporta effetti positivi sull’occupazione e offre la possibilità di garantire continuità nell’esecuzione dei programmi pluriennali, che, avendo una durata definita, di norma settennale, comportano la necessità di soddisfare un temporaneo fabbisogno di personale aggiuntivo per il solo arco di tempo necessario alla realizzazione dei programmi stessi. Fabbisogno che non può essere soddisfatto con l’attuale disciplina generale prevista per i contratti a termine. La RT afferma quindi che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le modifiche apportate al comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 80/2021 prevedono che le modalità speciali per il reclutamento del personale e il conferimento di incarichi professionali per l'attuazione del PNRR da parte delle amministrazioni pubbliche si applichino anche ai contratti stipulati dagli enti pubblici economici con il personale da assegnare all’assistenza tecnica dei programmi pluriennali cofinanziati con i fondi dell’Unione europea. Si rileva, inoltre, che la relazione tecnica evidenzia che tali programmi hanno una durata definita, di norma settennale e comporterebbero, dunque, secondo la relazione tecnica, fabbisogno di personale solo temporaneo che non può essere soddisfatto con l’attuale disciplina generale prevista per i contratti a termine. A tal proposito si rileva, infine, che l’attuale disciplina sull’impiego di personale a tempo determinato è recata dal decreto legislativo n. 81/2015 che ha disposto anche l’abrogazione della normativa di derivazione europea in tale materia[37] in quanto riproduttivo di tali contenuti, che limitano il ricorso ai contratti a tempo determinato oltre il termine di ventiquattro/trentasei mesi, pena l’assunzione a tempo indeterminato.

Alla luce di tali considerazioni andrebbe chiarito sulla base di quali presupposti normativi si assume che i contratti a tempo determinato in questione non siano suscettibili di essere trasformati, anche attraverso procedure contenziose, in contratti a tempo indeterminato, in relazione a violazione di norme di derivazione europea, comportando, in tal caso, oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 20

Rifinanziamento del fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 128, della legge n. 178/2020[38] ha istituito presso il Ministero delle politiche agricole il Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, con una dotazione di 300 milioni per l’anno 2021.

Inoltre, l’articolo 1, comma 515, della legge n. 234/2021[39] ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, con una dotazione di 50 milioni di euro nel 2022. I criteri e le modalità d’intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura. Le funzioni di soggetto gestore di tale Fondo sono affidate all’Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) che assicura l’adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione del patrimonio, attraverso una società di capitali dedicata. La SIN - Sistema Informativo Nazionale per lo sviluppo dell’Agricoltura S.p.a., è autorizzata a partecipare alla società dedicata. I sistemi informatici necessari alla gestione del fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo Agricolo Nazionale (SIAN) con l’acquisizione dei servizi aggiudicati. È autorizzata l’apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla società di capitali dedicata, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo. Le risorse di cui al comma 515 sono assegnate al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e saranno trasferite dallo stesso Ministero alla società dedicata al momento dell’apertura del conto corrente di tesoreria centrale (commi da 516 a 518).

Infine, per garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all’attuazione del Fondo di mutualizzazione, nonché della misura “assicurazioni agevolate in agricoltura” prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183/1987, è incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura “assicurazioni agevolate in agricoltura”, per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027 (comma 519).

 

Le norme modificano la dotazione dei fondi sopra descritti.

Si incrementa di 35 milioni di euro per il 2022 la dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura sopra descritto (comma 1) e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità (comma 2).

Al riguardo, si dispone che la dotazione finanziaria per l’anno 2022 di quest’ultimo Fondo sia destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo stesso e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l’implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517 relative al conto corrente di tesoreria centrale. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all’Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la relativa dotazione finanziaria per la gestione del fondo e l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attività relative alle procedure di competenza [comma 3, lettera a)].

Inoltre, viene rinviata al 1°gennaio 2023 l’autorizzazione all’apertura di un conto corrente per il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali, mentre l’AGEA diviene soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo [comma 3, lettera b)].

Infine, si revoca l’assegnazione delle risorse del Fondo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il loro trasferimento all’ISMEA al momento dell'apertura del conto corrente di tesoreria centrale [comma 3, lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggior spese in conto capitale

Rifinanziamento Fondo sviluppo e sostegno filiere agricole, pesca e acquacoltura - art. 1, c 128, legge 178/2020 (comma 1)

35,00

 

 

 

35,00

 

 

 

35,00

 

 

Minori spese in conto capitale

Rifinanziamento Fondo copertura danni catastrofali meteoclimatici alla produzioni agricole art. 1, c 515, legge 234/2021 (comma 2)

35,00

 

 

 

35,00

 

 

 

35,00

 

 

 

La relazione tecnica dopo aver descritto i commi 1 e 2 ricorda come al comma 3 si apportino alcune modifiche ordinamentali ai commi 515 e seguenti della legge di bilancio 2022, resesi necessarie per rimodulare l’intervento anche alla luce della riduzione dello stanziamento originario che viene utilizzato per la copertura delle proposte di cui al presente decreto-legge. Nel dettaglio:

§  al comma 3, lettera a), numero 1 si riportano i riferimenti relativi all’approvazione del regolamento da parte del Paramento europeo e del Consiglio (che non erano ancora disponibili e vennero solo genericamente richiamati nella norma originaria);

§  al comma 3, lettera a), numero 2 si specifica che la somma residua risultante sul fondo di cui al comma 515 - a seguito delle riduzioni di cui all’articolo 19, comma 3 e articolo 20, comma 2, pari a 5 milioni di euro - è destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attività di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la Realizzazione dei sistemi informatici e per l’implementazione delle procedure finanziarie di cui al successivo comma 517 della medesima legge n. 234/2021. È previsto inoltre il supporto di AGEA sia nella parte della sperimentazione che di definizione ed implementazione delle procedure; tale attività si rende necessaria per poter consentire la partenza a regime del fondo di mutualizzazione AgriCat dal 1° gennaio 2023; inoltre per consentire l’immediato avvio delle attività di sperimentazione e di predisposizione dei sistemi di gestione del Fondo, si stabilisce che la dotazione 2022 del fondo di cui al comma 515 sia direttamente assegnata ad ISMEA;

§  al comma 3, lettera b) si differisce l’apertura del conto corrente di tesoreria al 1° gennaio 2023, alla luce del fatto che le attività del 2022 non prevedono il pagamento di compensazioni agli agricoltori e che i versamenti sul fondo a regime con prelevamenti dal primo pilastro della Politica agricola comune (FEAGA) e dal secondo pilastro PAC (FEASR) partiranno dal 2023; inoltre, si individua AGEA quale soggetto preposto al prelievo a carico dei pagamenti diretti della PAC delle quote di partecipazione degli agricoltori e di verifica di eventuali sovracompensazioni con altre misure di gestione del rischio. L’affidamento di tali compiti ad AGEA deriva dal fatto che, tra le varie funzioni, l’Agenzia si occupa anche del coordinamento degli organismi pagatori delle misure del primo pilastro PAC; inoltre nell’attuale riprogrammazione, AGEA è stato individuato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali quale organismo intermedio sulla “misura 17 - gestione del rischio del programma di sviluppo rurale nazionale 2015-2022” e, pertanto, già svolte attività di  verifica mirate ad evitare sovracompensazioni sulla misura gestione dei rischi.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[40] ha fornito i seguenti chiarimenti:

§  si è data conferma che per l’anno 2022 le risorse sono sufficienti per le attività di sperimentazione e per quelle di primo avviamento; per l’anno 2023 e seguenti i costi di gestione del fondo saranno a carico del Piano strategico della PAC 2023-2027;

§  in ordine alla possibilità che dalla riduzione in esame derivi l'esigenza di nuovi finanziamenti, si è precisato nel Piano di gestione dei rischi 2022, nell'anno di sperimentazione 2022 non sarà erogato alcun indennizzo, di conseguenza il problema della copertura degli indennizzi non si pone in questo contesto. Dal 2023 in avanti gli indennizzi per il rimborso dei danni graveranno sui fondi unionali;

§  è stato assicurato che le risorse di cui sarà dotato il predetto fondo saranno a valere sui fondi europei FEAGA e FEASR, escludendo l'insorgenza di oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica;

§  sui compiti assegnati, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura AGEA dispone di una struttura adeguata per lo svolgimento dei compiti affidatigli dalla disposizione. Le risorse necessarie a coprire eventuali oneri conseguenti all'attuazione delle attività indicate, devono comunque considerarsi coperti dagli stanziamenti previsti nell'ambito dei trasferimenti ordinari, senza pertanto determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri previsti dalle disposizioni in esame si configurano come limitati agli stanziamenti autorizzati e alla luce dei chiarimenti contenuti nella RT - nonché dei chiarimenti forniti  dal Governo durante l’esame al Senato - circa la destinazione delle risorse residue del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 20 provvede agli oneri derivanti dal medesimo articolo, relativi all’incremento di 35 milioni di euro per il 2022 della dotazione del Fondo per lo sviluppo e il sostegno delle imprese agricole, della pesca e dell’acquacoltura, mediante corrispondente riduzione del fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità, di cui all’articolo 1, comma 515, della legge n. 234 del 2021. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, rinviando a quanto già illustrato in merito all’articolo 19.

 

ARTICOLO 21

Disposizioni in materia di economia circolare in agricoltura

Le norme stabiliscono che i Piani di utilizzazione agronomica[41] prevedono la sostituzione dei fertilizzanti chimici di sintesi con il digestato equiparato[42] (comma 1).

Inoltre, si attribuisce la qualifica di digestato, equiparato a quello ottenuto in impianti aziendali o interaziendali dalla digestione anaerobica, ai fertilizzanti di origine chimica quando ottenuto dalla digestione anaerobica di sostanze e materiali da soli o in miscela fra loro[43] (comma 2).

Infine, si abrogano alcune disposizioni in tema di digestato agricolo, relative al digestato equiparato e alla relativa utilizzazione agronomica (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma è volta a favorire l’utilizzo dei sottoprodotti vegetali e degli scarti di lavorazione delle filiere agroalimentari come fertilizzante, per sopperire alla mancanza di prodotti chimici a seguito della crisi russo-ucraina (di cui l’Italia è un grande importatore). Viene quindi ribadita la necessità e l’importanza di normare tali sottoprodotti anche nell’ambito dell’economia circolare, prevedendo la delega al MIPAAF per la stesura di un decreto che normi le caratteristiche di qualità e la disciplina dell’utilizzazione agronomica del digestato proveniente da impianti alimentati con biomasse diverse da quelle già individuate ai sensi del D.M. n. 5046/2016. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle norme.

 

ARTICOLO 21-bis

Applicazione del deflusso ecologico

Le norme, introdotte dal Senato, attribuiscono alle Autorità distrettuali di bacino i seguenti nuovi compiti:

§  completamento delle sperimentazioni sul deflusso ecologico entro il 31 dicembre 2024, finalizzato all'aggiornamento dei deflussi ecologici a valle delle derivazioni nel rispetto degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione e di quanto previsto dalla legislazione vigente (comma 1);

§  monitoraggio e raccolta dati e sperimentazioni realizzati mediante riduzione delle perdite e l'adozione di strumenti di contabilizzazione dei consumi, nonché l'implementazione della capacità di invaso dei bacini idrici esistenti e di nuova realizzazione (comma 2).

Dall'attuazione di quanto previsto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie assegnate a legislazione vigente (comma 3)

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che il comma 1, a carattere ordinamentale, non determina effetti sulla finanza pubblica, mentre per quanto previsto al comma 2, relativo al monitoraggio in capo alle Autorità distrettuali di bacino, la misura rientra nelle competenze istituzionali di queste ultime, che pertanto vi provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti ulteriori elementi, rispetto alle indicazioni riportate nella relazione tecnica, idonei a dimostrare che le Autorità distrettuali di bacino possano adempiere alle disposizioni introdotte con le risorse disponibili a legislazione vigente e nel rispetto della clausola di neutralità finanziaria contenuta al comma 3.

 

ARTICOLO 22

Credito d’imposta per IMU in comparto turismo

Le norme riconoscono in favore delle imprese del settore turistico che hanno subito una perdita di fatturato, un credito d’imposta pari al 50 per cento dell’importo versato a titolo di seconda rata IMU 2021 per gli immobili rientranti nella categoria catastale D/2[44] presso i quali è gestita l’attività ricettiva.

In particolare si tratta delle imprese che esercitano attività turistico-ricettive, incluso l’agriturismo, che gestiscono strutture ricettive all’aria aperta, e delle imprese del comparto fieristico e congressuale, dei complessi termali e dei parchi tematici, inclusi i parchi acquatici e faunistici.

In particolare, il beneficio spetta in presenza di una riduzione del fatturato o dei corrispettivi nel secondo trimestre 2021 di almeno il 50 per cento rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019 (commi 1 e 2).

Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP e alla determinazione della quota di indeducibilità degli interessi passivi (comma 3).

Il beneficio è altresì riconosciuto nei limiti comunitari riferiti al c.d. “Quadro temporaneo” o “Temporary framework” sugli aiuti alle imprese (comma 4).

L’efficacia della disposizione è subordinata all’acquisizione dell’autorizzazione europea (comma 5).

Ai relativi oneri, valutati in 15,6 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Credito d’imposta settore turismo

15,60

 

 

15,60

 

 

15,60

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo Unico Nazionale per il Turismo-parte corrente

15,60

 

 

15,60

 

 

15,60

 

 

 

La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto della norma, afferma che per la quantificazione sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti interessati (184,4 milioni a titolo di seconda rata IMU 2021, di cui circa 156 milioni riferibili ai fabbricati D/2).

Inoltre, la RT afferma che i dati della fatturazione elettronica, aggiornati a dicembre 2021, evidenziano una perdita media di fatturato dei settori interessati di circa il 20% (registrata nel secondo semestre 2021 rispetto al corrispondente periodo del 2019).

La RT, nell’evidenziare che i dati della fatturazione elettronica non consentono di valutare gli effetti della disposizione in esame sui singoli contribuenti, ipotizza che circa il 20 per cento dell’IMU dovuta per la seconda rata IMU 2021 sia riferibile ai soggetti interessati. Pertanto, considerando che il beneficio è riconosciuto in misura pari al 50 per cento, stima in 15,6 milioni l’onere recato dalla norma (156 x 20% x 50%).

La RT afferma inoltre che alle disposizioni contenute nel comma 3 non si ascrivono effetti trattandosi di una rinuncia a maggior gettito.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha precisato che al fine di definire l'onere della disposizione sono stati considerati i dati dell'IMU dovuta a titolo di seconda rata da parte dei soggetti potenzialmente interessati: si evidenzia a tal riguardo che, a titolo prudenziale, è stato utilizzato per la stima l'importo dell'IMU pur se superiore ai versamenti effettuati (al momento della predisposizione della relazione tecnica) al fine di considerare eventuali ritardati versamenti. Come indicato nella relazione tecnica l'individuazione dei soggetti che presentano il calo di fatturato o dei corrispettivi, previsto dal medesimo comma 2, risulta effettuata sulla base dei dati disponibili delle liquidazioni periodiche IVA (LIPE). In particolare, per i soli soggetti abbinati nelle LIPE appartenenti al comparto turistico, è stata calcolata l'incidenza dell'IMU per immobili D versata a titolo di seconda rata 2021 dai contribuenti che possono fruire dell'agevolazione sull'importo complessivo dell'IMU per immobili D versata a titolo di seconda rata dal totale delle imprese del medesimo comparto riscontrate nei dati delle liquidazioni periodiche. Tale incidenza risulta pari al 18% ed è stata poi arrotondata al 20%; al fine di tenere conto anche dei soggetti che non risultano abbinabili con i dati delle liquidazioni periodiche, la predetta percentuale del 20% è però applicata all'importo di 156 milioni di euro, sopra indicato, relativo all'IMU complessivamente dovuta dalle imprese del comparto turistico.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce che chiarimenti forniti nel corso dell’esame in prima lettura al Senato in merito ai dati e alle ipotesi utilizzati ai fini della stima.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 6 dell’articolo 22 provvede agli oneri derivanti dal riconoscimento del contributo sotto forma di credito d’imposta per IMU, di cui ai precedenti commi del medesimo articolo 11, valutati in 15,6 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo unico nazionale turismo di parte corrente, di cui all’articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022).

In riferimento a tale modalità di copertura, si ricorda che il citato comma 366 istituisce il Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente nello stato di previsione del Ministero del turismo (capitolo 2025).

Al riguardo, si evidenzia che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato emerge che sul citato Fondo risultano disponibili, per l’anno 2022, circa 153 milioni di euro. Pur rilevandosi che il citato fondo reca le occorrenti risorse, appare, comunque, necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle medesime risorse.

 

ARTICOLO 22-bis

Misure di sostegno per il comparto teatrale

La norma prevede la sospensione per i soggetti che gestiscono teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche (codici Ateco 90.04.00), aventi il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, dei termini:

-       relativi ai versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e su quelli assimilati a quelli di lavoro dipendente (di cui rispettivamente agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d'imposta, nei mesi di aprile, maggio e giugno 2022;

-       dei versamenti relativi all'imposta sul valore aggiunto in scadenza nel mese di aprile, maggio e giugno 2022.

I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 novembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che sotto il profilo finanziario poiché il recupero dei versamenti è previsto entro il 2022, la disposizione non comporta effetti nell’anno in corso ma solo un diverso profilo dei versamenti mensili. In particolare, le minori entrate che si verificherebbero nei mesi di maggio e giugno, stimate sulla base dei versamenti 2019, ammonterebbero a 18,4 milioni di euro (9,1 milioni con riferimento al mese di maggio e 9,3 con riferimento al mese di giugno). La RT segnala inoltre che i versamenti del mese di aprile, in scadenza il giorno 16, risultano già incassati e ammontano a 8,3 milioni di euro in linea con quanto incassato nello stesso mese del 2019.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la sospensione dei termini di versamento operata dalla norma è infrannuale, che i versamenti sospesi dovranno avvenire entro l’anno corrente (16 novembre) e considerato quanto affermato dalla RT circa l’assenza di effetti nell’anno in corso.

 

ARTICOLO 22-ter

Contributo straordinario all’ENIT

La norma prevede lo stanziamento per l’anno 2022 di un contributo straordinario pari a euro 15.000.000,00 a favore dell’ENIT - Agenzia nazionale del turismo, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero del Turismo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Contributo straordinario in favore dell'ENIT (comma 1)

15,0

 

 

15,0

 

 

15,0

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Tab A Min turismo

15,0

 

 

15,0

 

 

15,0

 

 

 

La relazione tecnica, nel ripetere il contenuto della norma, aggiunge che in ordine all’accantonamento relativo al Ministero del turismo, al netto della disposizione de qua, risultano 15 milioni di euro per l’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto lo stanziamento è configurato come limite di spesa e la relazione tecnica dà conto della disponibilità delle risorse impiegate a copertura.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 22-ter fa fronte agli oneri derivanti dalla concessione di un contributo straordinario di 15 milioni di euro per l’anno 2022 in favore dell’ENIT-Agenzia nazionale del turismo mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del turismo, relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 22-quater

Proroga delle semplificazioni in materia di autorizzazioni di concessioni del suolo pubblico

La norma, introdotta dal Senato, reca la proroga, dal 30 giugno 2023 fino al 30 settembre 2022:

·        delle procedure semplificate per la presentazione, in via telematica, di domande di nuove concessioni per l’occupazione di suolo pubblico ovvero di ampliamento delle superfici già concesse;

·        delle disposizioni che prevedono, al solo fine di assicurare il rispetto delle misure di distanziamento a seguito dell'emergenza da COVID-19, che la posa di strutture amovibili in spazi aperti, a determinate condizioni, non sia soggetta a talune autorizzazioni e a termini per la loro rimozione, previsti a legislazione vigente.

Le misure di semplificazione in oggetto erano state introdotte nell’ordinamento dall'art. 9-ter, commi 4 e 5, del decreto legge n. 137/2020, con efficacia dal 1° gennaio 2021 fino al 31 dicembre 2021. La efficacia di tali disposizioni è stata dapprima prorogata dall’articolo 1, comma 706, della legge 234/2021 fino al 31 marzo 2022 e poi dall’articolo 3-quinquies, del decreto legge n. 228/2021 sino al 30 giugno 2022. A tali norme non erano stati ricondotti effetti finanziari costituendo mere norme di semplificazioni mentre effetti erano stati ricondotti alle norme recate dall'art. 9-ter, comma 3, del decreto legge n. 137/2020 che prevedeva una temporanea sospensione del pagamento del canone unico di cui il testo in esame non proroga gli effetti.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri, perché si limita a introdurre una temporanea liberalizzazione del regime degli interventi, stabilendo che, per le opere indicate, non sia necessario acquisire le autorizzazioni relative ai profili di interesse culturale e paesaggistico.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme, di carattere ordinamentale, prorogano l’efficacia di disposizioni di semplificazione amministrativa cui non erano stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 23, commi da 1 a 3

Revisione prezzi

Normativa previgente. L’articolo 1-septies, commi 7 e 8, del DL 73/2021 ha previsto che, qualora i soggetti tenuti all'applicazione del codice degli appalti non abbiano sufficienti risorse per procedere con il saldo delle compensazioni determinatesi a seguito della variazione dei prezzi dei materiali negli appalti pubblici nel periodo ricompreso entro il 31 ottobre 2021 e il 31 marzo 2022, gli stessi possano reperire le relative risorse finanziarie presso un apposito Fondo con una dotazione, per l'anno 2021, di 100 milioni di euro. Da ultimo, l’articolo 25 del DL 17/2022 ha incrementato di 150 milioni detto Fondo per l’anno 2022.

 

Le norme prevedono che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al Fondo per l’adeguamento dei prezzi[45] possa riconoscere, nel limite complessivo del 50 per cento delle risorse del medesimo Fondo e nelle more dello svolgimento dell’attività istruttoria relativa alle istanze di compensazione presentate, un’anticipazione pari al 50 per cento dell’importo richiesto in favore dei soggetti tenuti all'applicazione del codice degli appalti. Ad esito dell’attività istruttoria, il MIMS può disporre la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione, che è versato all’entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al Fondo (comma 1)

Al fine di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione:

a) il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche[46] è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2022 interamente destinati alle compensazioni delle variazioni che risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta[47], per le opere pubbliche finanziate in tutto o in parte, con le risorse previste dal regolamento UE 2021/240 e 2021/241, nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR;

b) la dotazione del Fondo per l’adeguamento dei prezzi è incrementata di 120 milioni per l’anno 2022 (comma 2).

Agli oneri derivanti dal comma 2, pari a 320 milioni di euro per l’anno 2022, si provvede ai sensi del successivo articolo 38.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggior spese in conto capitale

Incremento del Fondo per le opere pubbliche

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

200,0

 

 

Incremento del Fondo per la revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

120,0

 

 

 

120,0

 

 

 

120,0

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che l'articolo 1?septies del DL 73/2021, come integrato e modificato, dapprima, dall’articolo 1, commi 398 e 399, della L. 234/2021 e, successivamente, dall’articolo 29, comma 13, del DL 4/2022, detta disposizioni finalizzate a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nell’anno 2021.

Stante il permanere di detti aumenti eccezionali anche nel primo semestre 2022, l’articolo 25, comma 2, del DL 17/2022, ha previsto un’estensione della disciplina recata dal citato articolo 1?septies anche al primo semestre 2022, incrementando la dotazione del fondo previsto dal comma 8 del medesimo articolo 1?septies di ulteriori 150 milioni di euro (che si aggiungono ai 200 milioni già stanziati per le compensazioni relative al primo e secondo semestre dell’anno 2021 dallo stesso articolo 1?septies e dall’articolo 1, comma 399, della L. 234/2021).

Con il D.M. 30 settembre 2021 sono state disciplinate le modalità di utilizzo del fondo per l'adeguamento dei prezzi di materiali da costruzione di cui all'articolo 1?septies, comma 8, del DL 73/2021.

Con decreto direttoriale 11 novembre 2021 sono state rilevate le variazioni percentuali superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021. Attualmente, è in fase di predisposizione il decreto direttoriale di rilevazione delle variazioni percentuali superiori all’8% dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi verificatesi nel secondo semestre dell’anno 2021. Inoltre, l’articolo 25, comma 2, del DL 17/2022 prevede l’adozione di un ulteriore decreto ministeriale di rilevazione delle variazioni dei prezzi relative al primo semestre 2022.

Pertanto, in considerazione del numero elevato delle domande di accesso alle risorse del fondo presentate in relazione al primo semestre 2021 (sono state presentate domande da 449 stazioni appaltanti per un totale di 1.118 operatori economici) e dei tempi di completamento dell’attività istruttoria e di erogazione dei contributi, il comma 1, al fine di mitigare gli effetti economici derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, prevede che il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, in relazione alle domande di accesso al fondo di cui all'articolo 1?septies, comma 8, del DL 73/2021, possa riconoscere, nel limite complessivo del 50% delle risorse del fondo, un’anticipazione pari al 50% dell’importo richiesto, nelle more dello svolgimento dell’attività istruttoria prevista dal decreto ministeriale di cui al secondo periodo del medesimo comma 8. Ad esito dell’attività istruttoria di cui al periodo precedente, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili può disporre la ripetizione totale o parziale dell’importo erogato a titolo di anticipazione che è versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnato al fondo di cui all'articolo 1?septies, comma 8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.

 

Il Governo, durante l’esame al Senato, ha fornito una stima tendenziale predisposta dal Ministero competente e recante un quadro della situazione discendente dall’attuale scenario di mercato. Tale stima è stata formulata con criteri prudenziali ed è, comunque, in corso di approfondimento.

Ai fini della determinazione previsionale del bacino delle imprese potenzialmente beneficiarie, si è tenuto conto del numero delle domande di accesso al fondo di cui all’art 1-septies, comma 8, del DL 73/2021, presentate in relazione al primo semestre 2021 (sono state presentate domande da 449 stazioni appaltanti per un totale di 1.118 operatori economici). Unitamente al calcolo relativo al potenziale bacino dei beneficiari, si è tenuto conto dello scenario di forte incremento registrato nel mercato dei materiali da costruzione.

Al riguardo, occorre evidenziare che, secondo elaborazioni condotte dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile, per il calcolo delle compensazioni per le imprese impegnate nella realizzazione di lavori pubblici, nel primo semestre del 2021 i materiali da costruzione derivati dall’acciaio hanno registrato variazioni superiori al 40% rispetto alla media del 2020 (le lamiere in acciaio di qualsiasi spessore lisce, piane e striate e i nastri in acciaio per manufatti o barriere stradali hanno registrato aumenti pari a rispettivamente al 59% e 76%); forti aumenti hanno riguardato anche i materiali che utilizzano il legno, il ferro o il rame come materia prima. Per un’analisi dettagliata sulle variazioni percentuali dei prezzi dei singoli materiali da costruzione più significativi, il Governo rinvia alle rilevazioni elaborate dal MIMS e riportate nell’Allegato 1 al Decreto 11 novembre 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23/11/2021.

Il MIMS ha avviato una nuova rilevazione per il secondo semestre del 2021. I risultati saranno disponibili a breve ma, anche osservando le quotazioni delle materie prime sui mercati internazionali, è verosimile attendersi aumenti di ordini di grandezza comparabili. Negli ultimi mesi, inoltre, si è registrato un aumento del costo dell’energia che ha accresciuto la pressione sui costi di produzione nel settore delle costruzioni. Le previsioni sull’evoluzione del costo dei materiali e dell’energia nei prossimi anni sono molto incerte. Anche alla luce delle rilevazioni operate dall’ISTAT, tenuto conto dei valori percentuali medi degli incrementi dei prezzi e della loro incidenza sul costo complessivo di realizzazione delle opere pubbliche, l’incremento dei costi di realizzazione, al netto dell’alea (8%) prevista ai fini della compensazione, è stimato in misura pari all’otto per cento.

 

Incremento prezzi/costi

Percentuale

Incremento medio dei prezzi dei materiali

40%

Incidenza materiali sul costo complessivo dell’opera

40%

Incremento di costi

16%

Percentuale eccedente l'8%

8%

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il comma 1, che consente un’anticipazione pari al 50 per cento dell’importo richiesto, andrebbe acquisita conferma che tale anticipazione sia compatibile con le dinamiche di cassa previste a legislazione vigente.

Non vi sono osservazioni da formulare in relazione al comma 2, che incrementa il Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di 200 milioni di euro per l’anno 2022, atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.

 

ARTICOLO 23, comma 3-bis

Revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici

Normativa vigente. L’articolo 1-septies del DL 73/2021, al fine per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, disciplina un’apposita procedura per la compensazione delle oscillazioni dei materiali da costruzione come indicati in un decreto ministeriale. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento; possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile. Inoltre, a tal fine, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili è stato istituito un Fondo per l'adeguamento dei prezzi, più volte rifinanziato.

Successivamente l’articolo 29 del DL 4/2022 ha ulteriormente disciplinato le procedure relative all’adeguamento dei prezzi, nei limiti del quadro economico degli interventi da realizzare. Per le sole opere finanziate con le risorse del dispositivo per la ripresa e la resilienza e del Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, fino al 31 dicembre 2026, nel caso le risorse risultino insufficienti, alla copertura degli oneri derivanti dal riconoscimento della compensazione per i contratti relativi ai lavori, si provvede, nel limite del 50 per cento delle risorse annualmente disponibili e che costituiscono limite massimo di spesa annuale, a valere sulla dotazione del Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche, appositamente incrementato.

 

Le norme – introdotte dal Senato – prevedono che gli articoli 1-septies del DL 73/2021 e 29 del DL 4/2022 si interpretino nel senso che le disposizioni ivi contenute per gli appaltatori si applichino, alle medesime condizioni, anche ai contraenti generali, anche in deroga a quanto previsto da contratti e convenzioni.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica

 

In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che le compensazioni per le oscillazioni dei prezzi sono a valere sulle risorse predisposte nel quadro economico degli interventi da realizzare e, eventualmente, di ulteriori risorse appostate su due appositi Fondi (Fondo per l'adeguamento dei prezzi e Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche), appare comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione relativi alla potenziale estensione della platea di soggetti che possono presentare istanza per accedere ai suddetti Fondi al fine di verificare la congruenza degli stanziamenti ivi appostati.

 

ARTICOLO 23-bis

Applicazione di contratti collettivi di lavoro nel settore edile ai fini dell'applicazione di benefici

La norma modifica l’articolo 43-bis della legge n. 234 del 2021, introdotto dall’articolo 28-quater del DL n. 4 del 2022. In particolare si precisa che la condizione prevista dal citato articolo 43-bis per il riconoscimento di alcuni benefici è riferita esclusivamente ai soli lavori edili come definiti dall’allegato X del d.lgs. n. 81 del 2008.

In proposito si ricorda che l’articolo 43-bis della legge n. 234 del 2021, introdotto dall’articolo 28-quater del DL n. 4 del 2022, prevede che per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, di importo superiore a 70.000 euro, i benefìci previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, nonché quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari, la RT precisava che dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Piuttosto, l’applicazione del CCNL edile e il conseguente accesso al sistema bilaterale delle casse edili possono avere un effetto virtuoso sulle finanze pubbliche, essendo suscettibili di generare maggiori introiti sul piano fiscale, assicurativo e previdenziale.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 24

Ridefinizione dei poteri speciali in materia di difesa e sicurezza nazionale – Golden power

La norma, modificata dal Senato, novella l’art. 1 del DL n. 21/2012 disponendo la ridefinizione dei poteri speciali del Governo sugli assetti societari nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (comma 1).

In particolare viene:

·         specificato[48] l’ambito e le modalità di applicazione del potere di veto all’adozione di delibere, atti od operazioni dell’assemblea o degli organi di amministrazione di un’impresa che svolge attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale [comma 1, lett. a) e b)];

·         modificata[49] la disciplina relativa all'obbligo di notifica previsto in capo a chiunque acquisisca una partecipazione in imprese che svolgono attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (comma 1, lett. c)).

Una modifica approvata al Senato prevede che nell’ambito applicativo dell’art. 1 del DL n. 21/2012, sia ricompresa anche la costituzione di imprese qualora il loro oggetto sociale riguardi lo svolgimento di attività di rilevanza strategica, ovvero detengano attivi rilevanti per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (comma 1, lett. c-bis)).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del decreto, afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, con riguardo al maxiemendamento approvato al Senato, e con particolare riferimento al comma 1, lett. c-bis, precisa che all’eventuale aumento delle notifiche associato a tale disposizione si farà fronte con le risorse (umane e strumentali) disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto del potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio (in particolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo) disposto dall’art. 27, del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme e tenuto conto che alla disciplina in materia di poteri speciali (cd. “golden power”), di cui al DL n. 21/2012 che viene novellato dalla disposizione ora in esame, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica; inoltre, alle modificazioni così introdotte è comunque applicabile la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 4 del medesimo DL. In merito al comma 1, lett. c-bis), non si formulano osservazioni preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che all’eventuale aumento delle notifiche associato a tale disposizione si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 25

Ridefinizione dei poteri speciali in materia di attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni

La norma, modificata dal Senato, integrando l’art. 2, del DL n. 21/2012, prevede la ridefinizione dei poteri speciali del Governo in materia di energia, trasporti, comunicazioni e ulteriori attivi strategici (commi da 1 a 3).

La norma, in particolare, include, nell'ambito di applicazione del potere di veto governativo su delibere, atti e operazioni, gli atti che abbiano per effetto modifiche della titolarità, del controllo o della disponibilità degli attivi relativi ai settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario, anche a favore di un soggetto appartenente all'UE, compresi quelli stabiliti o residenti in Italia (comma 1, lett. b)). Ai fini dell'esercizio dei poteri governativi speciali viene, altresì, previsto l'obbligo di notifica per gli acquisti, a qualsiasi titolo, di partecipazioni da parte di soggetti appartenenti all'UE, compresi quelli residenti in Italia, nei settori delle comunicazioni, dell'energia, dei trasporti, della salute, agroalimentare e finanziario di rilevanza tale da determinare l'insediamento stabile dell'acquirente in ragione dell'assunzione del controllo della società la cui partecipazione è oggetto dell'acquisto [comma 1, lett. c), n. 2]. Viene, inoltre, stabilito un obbligo di notifica relativo gli acquisti di partecipazioni, da parte di soggetti esteri non appartenenti all'UE, in società che detengono specifici attivi individuati come strategici che attribuiscono una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento, tenuto conto delle azioni o quote già direttamente o indirettamente possedute, quando il valore complessivo dell'investimento sia pari o superiore a un milione di euro, e sono altresì notificate le acquisizioni che determinano il superamento delle soglie del 15, 20, 25 e 50 per cento del capitale [comma 1, lett. c), n. 3].

Tra le modifiche approvate al Senato viene previsto che nell’ambito applicativo dell’art. 2, del DL n. 21/2012, siano incluse anche le concessioni di grande derivazione idroelettrica [comma 1, lett. 0a) e 0a-bis)].

È stato, altresì, disposto che ai fini dell'esercizio dei poteri governativi speciali, la costituzione di un'impresa che svolge attività ovvero detiene uno o più degli attivi individuati come strategici è notificata alla Presidenza del Consiglio dei ministri, qualora uno o più soci, esterni all'UE, detengano una quota dei diritti di voto o del capitale almeno pari al 10 per cento (comma 1, lett. d-bis)).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del decreto in esame, afferma che la disposizione presenta carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, ribadisce il contenuto delle norme. Con riguardo al comma 1, lett. 0a) e 0a-bis) e al comma 1 d-bis), viene precisato che all’eventuale aumento delle notifiche associato a tale disposizione si farà fronte con le risorse (umane e strumentali) disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica, anche tenendo conto del potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio (in particolare del Dipartimento per il coordinamento amministrativo) disposto dall’art. 27, del provvedimento in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, considerata la natura ordinamentale delle norme e tenuto conto che alla disciplina in materia di poteri speciali (cd. “golden power”), di cui al DL n. 21/2012 che viene novellato dalla disposizione ora in esame, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica; alle modificazioni così introdotte è comunque applicabile la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 4 del medesimo DL. In merito al comma 1, lett. 0a), 0a-bis) e d-bis), non si formulano osservazioni preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che all’eventuale aumento delle notifiche associato a tali disposizioni si farà fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 26

Misure di semplificazione dei procedimenti in materia di poteri speciali e prenotifica

La norma, modificata dal Senato, aggiunge l’articolo 2-quater al DL n. 21/2012. La disposizione introdotta demanda ad un DPCM la possibilità di individuare misure di semplificazione delle modalità di notifica da parte di soggetti operanti in specifici settori di interesse nazionale[50], dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria finalizzati all’eventuale esercizio da parte del Governo di poteri speciali nei medesimi settori di interesse nazionale (comma 1). Con lo stesso DPCM sono individuate le modalità di presentazione di una prenotifica che consenta l’esame delle suddette operazioni, anteriormente alla formale notifica (comma 2).

Una modifica approvata dal Senato, demanda, inoltre, ad un DPCM l’individuazione dei meccanismi di raccordo tra obbligo di notifica e procedure di gara e le misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relative all'istruttoria dei procedimenti rientranti nell'ambito di applicazione del presente decreto nel caso di affidamento di concessioni, anche di competenza regionale (comma 2-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del decreto in esame, afferma che la disposizione presenta carattere procedimentale e pertanto non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, non commenta la norma introdotta.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 27

Potenziamento della capacità amministrativa della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di esercizio dei poteri speciali

La norma istituisce presso il Dipartimento per il coordinamento amministrativo della Presidenza del Consiglio dei ministri un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio di poteri governativi speciali, costituito da dieci componenti. Con DPCM sono definiti i criteri per l’individuazione dei suddetti componenti, la durata degli incarichi, i compensi spettanti nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione e le ulteriori disposizioni concernenti l’organizzazione ed il funzionamento dell’organismo (comma 1).

Viene, altresì, novellato l’art. 2-bis, del DL n. 21/2012, prevedendo, in particolare, la possibilità da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di avvalersi - nell’esercizio di poteri governativi speciali - secondo modalità da definirsi mediante apposito protocollo d’intesa e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, della collaborazione della Guardia di finanza. Nell’espletamento delle relative attività, i militari del Corpo della Guardia di finanza si avvalgono anche dei poteri e delle facoltà previsti[51] per il Nucleo speciale di polizia valutaria della medesimo Corpo. Viene, inoltre, disposto un ampliamento della facoltà della Presidenza del Consiglio di ricorrere, in materia di esercizio dei richiamati poteri governativi speciali a convenzioni o protocolli di intesa anche con altre amministrazioni (oltre che con enti e istituti di ricerca come già previsto a legislazione previgente). Tale avvalimento, in base a quanto già previsto nel testo originario della novellata disposizione, è attuato, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).

Viene demandata ad un DPCM la definizione delle misure organizzative a supporto del suddetto nucleo da svolgersi da parte del Dipartimento per il coordinamento amministrativo, nei limiti delle risorse umane disponibili a legislazione vigente (comma 3).

Agli oneri derivanti dal comma 1, nel limite di spesa di euro 570.000 euro per il 2022 e di euro 760.000 annui a decorrere dal 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili[52] (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo iniziale del decreto, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Istituzione di un nucleo di valutazione e analisi strategica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri

(comma 1)

0,57

0,76

0,76

0,76

0,57

0,76

0,76

0,76

0,57

0,76

0,76

Minori spese correnti

Riduzione Fondo FEI

(comma 4)

0,57

0,76

0,76

0,76

0,57

0,76

0,76

0,76

0,57

0,76

0,76

 

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del decreto, ribadisce il contenuto delle norme e precisa quanto segue.

Con riferimento al comma 1, viene evidenziato che l’onere complessivo annuo per l’attribuzione dei compensi ai componenti del Nucleo di valutazione speciale è ricompreso nel limite massimo di 500.000 euro. Sono stimati ulteriori 260.000 euro connessi agli oneri a carico dell’amministrazione e alle spese di missione. Ipotizzando che il nucleo sarà operativo a partire dal mese di aprile 2022, la disposizione determina un onere di 570.000 euro per il 2022 e di 760.000 euro annui a decorrere dal 2023.

In merito al comma 2 la relazione tecnica conferma che alla sua attuazione si provvede senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il Governo, in risposta[53] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, con riguardo al comma 1 e alle misure di supporto del nuovo nucleo di valutazione ha precisato che la Presidenza del Consiglio dei ministri, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, procederà mediante rimodulazione interna di risorse umane, con corrispondente incremento a favore del Dipartimento per il coordinamento amministrativo. In merito al comma 2, con specifico riguardo all’avvalimento della Guardia di finanza da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stato riferito che la norma non implica lo svolgimento, da parte dei reparti del Corpo, di attività operative diverse/ulteriori rispetto a quelle ordinariamente esperite e che questa attività è finalizzata esclusivamente a esplicitare la facoltà dell'esecutivo di avvalersi della collaborazione della Guardia di finanza per l'esercizio delle funzioni a esso attribuite nello specifico settore, rafforzando a tal fine le potestà del Corpo, cui viene consentito di utilizzare anche i poteri e le facoltà riconosciuti in ambito antiriciclaggio/valutario (ex art. 9 del D.lgs. n. 231/2007).

 

In merito ai profili di quantificazione, in merito agli oneri retributivi relativi ai componenti (8 unità) del nucleo di valutazione (fissati nel limite massimo di euro 50.000 per singolo incarico e indicati dal comma 4 in 570.000 euro per il 2022 e in 760.000 euro annui a decorrere dal 2023) non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Peraltro, come già osservato con riferimento ad altra disposizione (articolo 7), a fronte della configurazione dei suddetti oneri come limiti massimi di spesa, anche il numero delle unità da reclutare dovrebbe, prudenzialmente, essere individuato in termini di limite massimo e non, come disposto dalla norma, in modo puntuale: circa tale aspetto andrebbe acquisito l’avviso del Governo. Si prende atto, altresì, di quanto riferito nel corso dell’esame al Senato con riguardo alle misure di supporto del nuovo nucleo (comma 3); ovvero che queste verranno disposte dalla Presidenza del Consiglio nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, procedendo mediante rimodulazione interna di risorse umane, con corrispondente incremento a favore del Dipartimento per il coordinamento amministrativo. Nulla da osservare, infine, in merito alla possibilità, da parte della medesima Presidenza del Consiglio di avvalersi, per l’esercizio di poteri governativi speciali, nell’ambito di una disciplina da definire in via convenzionale, della Guardia di finanza e di altre amministrazioni, nel presupposto che tale avvalimento come previsto dalla norma e confermato da Governo al Senato, possa essere disposto in condizioni di neutralità finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 4 dell’articolo 27 fa fronte alle spese di personale connesse all’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di un nucleo di valutazione e analisi strategica in materia di esercizio dei poteri speciali, quantificati nel limite di 570.000 euro per l’anno 2022 e di 760.000 euro annui a decorrere dal 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministro dell’economia e delle finanze), che reca uno stanziamento di circa 176 milioni di euro per l’anno 2022, 302 milioni di euro per l’anno 2023 e 387 milioni di euro per l’anno 2024. Al riguardo, tenuto conto della congruità delle risorse iscritte a bilancio rispetto agli oneri oggetto di copertura non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare comunque utile una conferma da parte del Governo - che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare, anche in proiezione temporale, la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse, considerata l’ulteriore riduzione del Fondo medesimo disposta dagli articoli 12-bis, comma 3, e 31-quater, comma 2, del presente provvedimento.

 

ARTICOLO 28

Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud

La norma, modificata dal Senato, sostituisce l’art. 1-bis del DL n. 21/2012, in materia di poteri governativi speciali inerenti alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, con un nuovo testo che estende l’applicazione dei suddetti poteri anche ai servizi 5G basati su tecnologia c.d. cloud e altri attivi (comma 1).

In particolare vengono disciplinati l’istituzione e la composizione del Gruppo di coordinamento per l’esercizio dei poteri speciali[54], nonché l’avvalimento da parte dello stesso Gruppo del Centro di valutazione e certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei Ministeri dell’interno e della difesa (comma 1, cpv. comma 6). Viene, altresì, istituito un Comitato di monitoraggio composto da uno o più rappresentanti di specifici ministeri e amministrazioni indicati dalla medesima norma[55]. Anche tale Comitato si avvale del CVCN e delle articolazioni tecniche dei ministeri dell’interno e della difesa. Il Comitato può disporre ispezioni e verifiche tecniche (comma 1, cpv. comma 7). La norma dispone, infine, che per le attività previste dall’art. 1-bis, del DL n. 21/2012 ai componenti del Gruppo di coordinamento e a quelli del Comitato di monitoraggio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1, cpv. comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del decreto, conferma che per le attività previste dal presente articolo, ai componenti del Gruppo di coordinamento di cui al comma 6 del nuovo art. 1-bis del DL n. 21/2012 e a quelli del comitato di monitoraggio di cui al comma 7 del medesimo articolo, non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e pertanto da essa non derivano nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il Governo, in risposta[56] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, ha confermato la sostenibilità degli adempimenti previsti con riguardo al Gruppo di coordinamento, al Comitato di monitoraggio e agli altri organismi interessati dalla norma, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che le modifiche apportate al testo incidono su aspetti procedurali (nella specie il contenuto degli obblighi di notifica che grava sugli operatori) e non introducono nuovi oneri o minori entrate a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la norma esclude espressamente l’attribuzione di compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati ai componenti del Gruppo di coordinamento e a quelli del Comitato di monitoraggio (comma 8) e che all’articolo 1-bis del DL n. 21/2012, sostituito dalla norma in esame, è applicabile la generale clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 4 del medesimo decreto. Si prende atto, altresì, di quanto riferito dal Governo nel corso dell’esame al Senato in merito alla sostenibilità degli adempimenti previsti in capo agli organismi interessati dalla norma, nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 29

Rafforzamento della disciplina cyber

La norma, modificata dal Senato, reca disposizioni concernenti la diversificazione delle dotazioni informatiche delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di prevenire i rischi alla sicurezza delle reti, dei sistemi informativi e dei servizi informatici derivanti dalla possibilità della mancata fornitura dei necessari strumenti ed aggiornamenti da parte di aziende produttrici legate alla Federazione Russa in conseguenza della crisi in Ucraina[57] (comma 1). A tal fine vengono dettate disposizioni per la semplificazione delle procedure di acquisto di un ulteriore prodotto o servizio tecnologico di sicurezza informatica mediante, tra l’altro, strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza (comma 2).

Viene demandata ad una circolare dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale l’individuazione delle categorie di prodotti destinate alla sicurezza dei dispositivi (antivirus, antimalware, EDR) ovvero alla protezione delle reti (firewall) (comma 3).

Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dalle suddette disposizioni con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4).

Viene, infine, integrato l’art. 12 del DL n. 82/2021, aggiungendo il comma 8-bis. La disposizione introdotta prevede che i contratti a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico, che l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale può stipulare nell’ambito delle proprie disponibilità finanziarie[58], ai sensi del comma 2, del medesimo articolo 12, possano prevedere una durata massima di quattro anni, rinnovabile per periodi non superiori ad ulteriori complessivi quattro anni (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del decreto, ribadisce il contenuto delle norme e con riguardo ai commi da 1 a 5 precisa che si tratta di disposizioni ordinamentali, che non introducono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Con riferimento al comma 6 la relazione tecnica riferisce che la disposizione si inserisce nel quadro normativo definito dal DL n. 82/2021 e, in particolare, nel contesto delle previsioni in materia di personale, restando, pertanto, ferme le disposizioni finanziarie recate dallo stesso decreto-legge e le pertinenti quantificazioni.

Il Governo, in risposta[59] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, ha chiarito quanto segue. Con riferimento alle disposizioni di cui al comma 6, l'art. 12, comma 1, del DL n. 82/2021, dispone che la disciplina applicabile al personale dell'Agenzia possa essere dettata anche in deroga alle vigenti disposizioni di legge, ivi incluso il TUPI, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico. La deroga alle disposizioni, di derivazione europea, in materia di limiti di durata per i rapporti di lavoro a tempo determinato - introdotta dal comma 6, e che prevede, come sopra specificato, la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato per una durata, rinnovabile nei termini anzidetti, di quattro anni - è prevista esclusivamente per quelle assunzioni a tempo determinato per lo svolgimento delle funzioni volte alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico dell'Agenzia. Per quanto concerne gli aspetti finanziari, si precisa che le assunzioni avverranno nell'ambito delle risorse finanziarie di cui all’articolo 18, del DL n. 82 del 2021, già assegnate all’Agenzia, e senza comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato. Infine è stato evidenziato che la possibilità assunzionale in parola si muove nell'ambito del limite percentuale massimo per le assunzioni a tempo determinato del 30% della dotazione organica complessiva (previsto, ai sensi dall'art. 12, comma 2, lett. d), del DL n. 82/2021, dall’ art. 91, comma 3, del regolamento del personale dell'Agenzia, adottato con DPCM 9 dicembre 2021, n. 224), di cui, proprio in ragione dello specifico - e limitato - ambito di impiego, rappresenterà una percentuale ridotta.

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che le modifiche apportate al testo possiedono natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti ulteriori chiarimenti circa la compatibilità della norma di cui al comma 6 con la disciplina europea in materia di proroga di rapporti d’impiego temporanei nella pubblica amministrazione; ciò al fine di escludere eventuali obblighi di stabilizzazione dei beneficiari della disposizione per effetto della decorrenza temporale consentita dalla stessa (contratto a tempo determinato di quattro anni prorogabile di altri quattro). Sul punto non appaiono esaustivi gli elementi di valutazione forniti durante l’esame al Senato che si limitano ad evidenziare la specificità delle funzioni di tutela della sicurezza nazionale correlate ai suddetti contratti.

Nulla da osservare in merito ai commi da 1 a 5 considerata la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria confermate anche dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 30

Disposizioni in materia di approvvigionamento di materie prime critiche

Le norme, modificate durante l’esame al Senato, prevedono che con DPCM siano individuate le materie prime critiche per le quali le operazioni di esportazione al di fuori dell'Unione europea sono soggette alla procedura di notifica di cui al comma 2; inoltre, i rottami ferrosi, anche non originari dell'Italia, costituiscono materie prime critiche e la loro esportazione è soggetta all'obbligo di notifica di cui al comma 2 (comma 1).

Al riguardo, si prevede che i soggetti che intendano esportare, direttamente o indirettamente, fuori dall'Unione europea le materie prime critiche o i rottami ferrosi sopra citati, hanno l’obbligo di notificare al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale una informativa completa dell'operazione (comma 2).

Per l’inosservanza di tale obbligo si prevede una sanzione amministrativa pecuniaria pari al 30 per cento del valore dell'operazione e comunque non inferiore a euro 30.000 per ogni singola operazione (comma 3).

Si dispone l’applicazione della norma in esame fino al 31 luglio 2022 (comma 4).

Dall'attuazione presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono alle attività di controllo previste dal presente articolo avvalendosi delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma intende, nella particolare situazione di crisi internazionale, che involge l’approvvigionamento di materie prime ed i traffici commerciali ad esse connesse, porre sotto controllo i flussi commerciali concernenti l’esportazione verso Paesi terzi (extra UE) di determinati prodotti, in ragione della loro momentanea carenza, ai fini della salvaguardia degli interessi strategici e dei livelli produttivi nazionali.

Nella relazione tecnica del maxi-emendamento, si è fornita una precisazione sulla modifica al comma 2 intervenuta al Senato, concernente l’allungamento a 20 giorni del termine per l’obbligo di notifica delle operazioni di esportazione e dell’estensione della previsione a tutti i soggetti che intendono esportare dal territorio nazionale. In particolare, si è evidenziato che la modifica, avendo carattere ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[60] nel fornire chiarimenti, ha affermato che le funzioni svolte dai ministeri coinvolti (sviluppo economico e affari esteri e della cooperazione internazionale) sono quelle di valutazione e verifica dei presupposti per dar luogo ai seguiti di competenza già previsti dal regolamento UE 2015/479 e si inseriscono nel quadro delle competenze già ordinariamente previste. Si è confermato, pertanto, che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri, potendo essere attuata con le risorse finanziarie, strumentali e umane disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare visto il carattere ordinamentale della previsione in esame e in considerazione della clausola di neutralità finanziaria contenuta al comma 5, nonché dei chiarimenti espressi dal Governo in sede di esame al Senato.

 

ARTICOLO 31

Coordinamento delle attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina

Le norme autorizzano il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio fino al 31 dicembre 2022 e nei limiti delle risorse previste al comma 4, a:

·        definire ulteriori modalità di accoglienza diffusa mediante i Comuni, gli enti del Terzo settore, i Centri di servizio per il volontariato, gli enti e le associazioni iscritte al Registro delle associazioni di stranieri o che operano stabilmente in favore di stranieri (art. 42, TU immigrazione) e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La misura è prevista fino a 15.000 unità e deve garantire una sostanziale omogeneità di servizi e costi con le forme di accoglienza pubblica già assicurate mediante la rete dei centri governativi ordinari e straordinari gestiti dalle Prefetture Uffici Territoriali del Governo;

·        definire ulteriori forme di sostentamento delle persone provenienti dall’Ucraina (titolari della protezione temporanea) che abbiano già provveduto ad una autonoma sistemazione, per un massimo di 60.000 unità. Il contributo è previsto per la durata massima di 90 giorni dall’ingresso nel territorio nazionale e con termine non oltre il 31 dicembre 2022;

·        riconoscere un contributo forfettario alle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, in relazione al numero delle persone accolte sul territorio di ciascuna regione e provincia autonoma, un contributo forfettario per l’accesso alle prestazioni del Servizio sanitario nazionale da parte dei “richiedenti e titolari della protezione temporanea”, per un massimo di 100.000 unità. L’onere complessivo di tale misura è stabilito nel limite di 152 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 1).

Le norme incrementano di 7.533.750 euro per l'anno 2022 le risorse di bilancio iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'interno relative all'attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza anche al fine di incrementare la capacità delle strutture di prima accoglienza (comma 3).

Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, si provvede nel limite complessivo di 348 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del fondo per le emergenze nazionali (FEN)[61] che sono conseguentemente incrementate per l'anno 2022 (comma 4).

Agli oneri complessivi derivanti dall’articolo in esame, quantificati in 355.533.750 euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 38 del provvedimento in esame (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Incremento FEN – Assistenza e accoglienza crisi Ucraina

348,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

Incremento FEN – Assistenza e accoglienza crisi Ucraina

 

 

 

 

348,00

 

 

 

348,00

 

 

Incremento risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza

7,53

 

 

 

7,53

 

 

 

7,53

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame reca un onere complessivo di 355.533.750 euro per l’anno 2022, di cui

·        348 milioni di euro - incremento del Fondo emergenze nazionali (FEN) (commi 1 e 2);

·        7.533.750 euro - incremento delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell’interno, relative all’attivazione, alla locazione e alla gestione dei centri di accoglienza (comma 3).

Con particolare riferimento ai commi 1 e 2 la RT espone la seguente quantificazione degli oneri:

 

 

lettera a)

lettera b)

lettera c)

Comma 1

2022

141,57

54,00

151,35

346,92

Arrotondamenti

142

54

152

348

 

·         Lettera a): 33 euro / giorno*286 giorni*15.000 unità = 141,57 milioni di euro

Costo unitario medio pro die dell’assistenza diffusa è stimato in euro 33/persona/giorno;

·         Lettera b): 10 euro/giorno*90 giorni*60.000 unità = 54 milioni di euro

Costo unitario medio pro die stimato in euro 10/persona/giorno;

·         Lettera c): 2.018/12*9 mesi = 1.513,5*100.000 = 151,35 milioni di euro

Costo capitario medio stimato a carico del SSN dal Ministero della salute è quantificato in euro 2018/persona su base annua.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo[62] ha fornito chiarimenti e informazioni sui parametri utilizzati per la stima della maggiore spesa e indicazioni circa la contabilizzazione della stessa sui saldi di finanza pubblica. In particolare, si tratta degli elementi di seguito esposti.

Con riferimento alla misura di cui al comma 1, lettera b) il costo pro-capite giornaliero (pari a 10 euro) quantificato per la corresponsione del contributo di sostentamento è stato calcolato sulla base delle esperienze maturate in occasione delle recenti maxi-emergenze sismiche. Nella più rilevante e recente di tali circostanze, il sisma centro Italia, il contributo medio pro-capite pro-die che è stato rilevato ammonta, per l'appunto, a 9,5 euro, arrotondato a 10 euro per l'esigenza di semplificare la regolazione del contributo anche in relazione ai dati relativi alla composizione media dei nuclei in arrivo nel nostro Paese. In aggiunta si rappresenta che con ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile n. 881 del 29 marzo 2022, all'articolo 2 sono stati ulteriormente specificati i criteri di riconoscimento del predetto contributo, prevedendo una quota una tantum pari ad euro 300 mensili pro capite, riconoscendo altresì, in presenza di minori, in favore dell'adulto titolare della tutela legale o affidatario, un contributo addizionale mensile di 150 euro per ciascun figlio di età inferiore a 18 anni. La quantificazione di 54 milioni, ottenuta moltiplicando l'importo di 300 euro mensili pro capite per il limite massimo di 60.000 beneficiari per il periodo massimo di fruizione di 3 mesi, risulta ampiamente cautelativa e prudenziale, in quanto presuppone che tutti i potenziali beneficiari previsti, quale limite massimo dalla norma richiedano di fruire della misura e nella quota integrale di 300 euro prevista per i maggiorenni.

In relazione al costo capitario medio stimato a carico del SSN quantificato in euro 2018/persona su base annua (comma 1, lettera c)), la Nota precisa che a decorrere dall'anno 2013 il livello del finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato, è ripartito in applicazione di quanto previsto dall'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68. Tale norma introduce il concetto e la metodologia dei costi e fabbisogni standard in sanità. In sede di applicazione della metodologia disegnata dalla citata norma, al fine di definire i fabbisogni sanitari regionali standard, viene individuata la spesa pro-capite annua per ogni regione in relazione ad ogni macrolivello di assistenza. La spesa pro-capite annua complessiva registrata nelle cosiddette "regioni di riferimento" (o regioni benchmark) è la spesa che viene utilizzata come spesa ottimale e quindi attribuita a tutte le restanti regioni d'Italia per definire il fabbisogno standard di ognuna. È dall'applicazione di tale algoritmo (effettuata ogni anno per il riparto del FSN) che è stato rilevato il valore di 2.018 euro che corrisponde al costo pro-capite per tutti e tre i macrolivelli di assistenza, registrato nelle regioni di riferimento e valorizzato nel riparto dell'armo 2021.

Relativamente al comma 3 che prevede l’incremento pari a 7.533.750 euro dello stato di previsione del Ministero dell'interno (capitolo di bilancio 2351/2 deputato alla attivazione e gestione dei centri di accoglienza di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo n. 142/2015), la Nota afferma che tale incremento consente un aumento fino al 14,83% del costo medio attuale (euro 35,40) posto a base dell'incremento di risorse già previsto dall'articolo 3 del decreto-legge n. 16/2022  per il reperimento di ulteriori 5000 posti in accoglienza nei Centri, da destinare ai profughi provenienti dall'Ucraina. In tal modo, si è inteso rendere più appetibile l'offerta dei cennati posti in accoglienza, in un contesto emergenziale nel quale si rende necessario disporne in tempi rapidi. Le risorse ulteriori necessarie alla copertura degli oneri in questione sono state pertanto calcolate come segue:

€35,40 * 14,83%=€ 5,25;

€ 5,25 x 5.000 ospiti x 287 gg. = € 7.533.750.

Con riferimento all’impatto sui saldi di finanza pubblica, la Nota del Governo segnala che il Fondo per le emergenze nazionali è iscritto nel bilancio dello Stato come un fondo avente natura in conto capitale. Nella disposizione in esame il suo rifinanziamento è teso a sostenere spese per l’assistenza e accoglienza dei cittadini ucraini che hanno natura corrente e il cui impatto sul fabbisogno e il cui impatto su fabbisogno e indebitamento è coincidente con l’annualità dello stanziamento espresso in termini di competenza finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare alla luce degli elementi e dei parametri forniti dalla relazione tecnica e dalla Nota tecnica presentata dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato.

Con riferimento alla contabilizzazione sui saldi di finanza pubblica si evidenzia che l’onere pari a 348 milioni di euro recato dai commi 1 e 4 della norma in esame viene iscritto come spesa in conto capitale sul saldo netto da finanziare e come spesa corrente sui saldi di fabbisogno e indebitamento. Si rileva che la Nota del Governo afferma la natura in conto capitale del Fondo per le emergenze nazionali nell’ambito del Bilancio dello Stato e la natura corrente della spesa per l’assistenza e accoglienza dei cittadini ucraini. In proposito andrebbe fornito l’avviso del Governo su possibili profili di dequalificazione della spesa connessa alla contabilizzazione degli effetti finanziari della norma in esame.

 

ARTICOLO 31-bis

Misure di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall'Ucraina

La norma, introdotta dal Senato, prevede che ai Comuni[63] sia riconosciuto da parte del Commissario delegato per il coordinamento delle misure e delle procedure finalizzate alle attività di assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina[64] il rimborso dei costi sostenuti, fino a un massimo di cento euro pro-die pro-capite, per:

·        l’accoglienza nelle strutture comunali autorizzate o accreditate per la gestione integrata di interventi e servizi sociali[65];

·        gli oneri connessi all'affidamento familiare dei medesimi minori, disposto ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184/1983.

A tal fine, il predetto Commissario si avvale di una struttura di supporto da definirsi con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l’anno 2022.

Per l'attuazione delle misure in oggetto, il Fondo per le emergenze nazionali (FEN)[66], è incrementato di euro 58.568.190 per l’anno 2022.

Inoltre, agli oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell'articolo 1, comma 767, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Si ricorda che il comma 767, articolo 1, della legge di bilancio 2019 prevede che il Ministero dell'interno ponga in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Inoltre, gli eventuali ulteriori risparmi derivanti dai processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l’immigrazione, accertati annualmente sono destinati in un apposito fondo per le esigenze di funzionamento del Ministero dell’interno, e all’incremento del finanziamento annuale dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo previsto, ai sensi dell’art. 18, comma 2, lett. c), della legge n. 125/2014, a carico del Ministero degli esteri.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

Incremento FEN – Assistenza minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina

58,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

Incremento FEN – Assistenza minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina

 

 

 

 

58,57

 

 

 

58,57

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Versamento in entrata risorse residue accertate (art. 1,

c. 767 della legge n. 145/2018) risparmi per revisione e

razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione

58,57

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori spese correnti

 

Risparmi

da revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per

l'immigrazione

 

 

 

 

58,57

 

 

 

58,57

 

 

 

 

La relazione tecnica, quantifica le risorse complessivamente necessarie per la copertura del fabbisogno finanziario della presente disposizione al 31 dicembre 2022, in 58.568.189,39 euro, come indicato nella seguente tabella:

 

(importi in euro)

VOCI DI COSTO

IMPORTO STIMATO

Rimborsi ai Comuni

58.330.489

Struttura di supporto al Commissario

     237.701

Totale

58.568.190

 

La determinazione dell’ammontare complessivo massimo di tali rimborsi è effettuata in relazione al numero di giorni che intercorrono tra il 24 febbraio 2022 (data di inizio delle operazioni militari in Ucraina) e il 31dicembre 2022 (data di scadenza dello stato di emergenza dichiarato dal Consiglio dei ministri con delibera del 28 febbraio 2022), tenuto conto del numero complessivo di presenze  che possono ipotizzarsi in relazione ai flussi di ingresso dei minori accertati nel primo bimestre del conflitto.

La RT differenzia l’importo da corrispondere ai Comuni a seconda che si tratti di

·   accoglienza in strutture autorizzate o accreditate;

·   affidamento familiare ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge 4 maggio 1983, n. 184.

In particolare, in ragione dei costi medi rilevati per le due cennate categorie di assistenza, si è preso  in considerazione un rimborso di importo massimo pari ad euro 100 pro capite pro die per l’accoglienza in strutture e di euro 20 pro capite pro die per i minori in affidamento familiare.

Nella definizione di un’ipotesi di flussi di minori stranieri non accompagnati (MNSA) da accogliere fino al 31 dicembre 2022 la RT assume come base di partenza il numero di MNSA accertato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, alla data del 19 aprile 2022, che risulta pari a 2.714.

In assenza di dati certi in base ai quali determinare il numero di minori da assistere fino alla fine dell’anno, anche in relazione all’estrema incertezza sull’evoluzione della situazione bellica, la RT stima che tale numero complessivo possa essere determinato ipotizzando incrementi per bimestri successivi, ridotti del 30% rispetto al bimestre precedente, in ragione dell’accertata tendenza alla riduzione dei flussi di profughi provenienti dalle zone di guerra, secondo la seguente tabella.

 

Numero MSNA

Periodo di riferimento

Numero di giorni

Giornate di

accoglienza

2.714

24.02.2022-31.12.2022

311

844.054

1.900

01.05.2022-31.12.2022

245

465.500

1.330

01.07.2022-31.12.2022

184

244.720

931

01.09.2022-31.12.2022

122

113.582

651

01.11.2022-31.12.2022

61

39.711

Totale

 

 

1.707.567

 

Il numero complessivo di giornate di accoglienza, in ordine al quale occorrerà provvedere al rimborso degli oneri sostenuti dai Comuni, fino al 31.12.2022, è dunque pari a 1.707.567.

Al fine di stabilire quante giornate di accoglienza sono riferibili ai minori accolti in strutture e quante ai minori in affidamento familiare, la RT prende in considerazione i dati percentuali dei MSNA accolti alla data del 19 aprile 2022. Da tale rilevazione, emerge che il 17,7% dei predetti è accolto in strutture, mentre l’82,3% è accolto in famiglie.

Considerando i dati sopra richiamati la RT stima i seguenti parametri

302.239,36 giornate saranno da riferirsi ai MSNA accolti in strutture e

1.405.327,64 saranno da riferirsi ai MSNA accolti in famiglia.

Inoltre considerando un rimborso massimo di euro 100 per i MSNA in strutture e euro 20 per i MSNA accolti in famiglia, si determinano i seguenti importi complessivi:

-          302.239,36 *100 euro = 30.223.936 euro (MSNA in strutture)

-          1.405.327,64 * 20 euro = 28.106.552,8 euro (MSNA accolti in famiglie)

L’ammontare complessivo annuo da corrispondere ai Comini a titolo di rimborso è quantificato in 58.330.488,80 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma riconosce ai Comuni il rimborso dei costi sostenuti per l’assistenza nei confronti dei minori non accompagnati provenienti dall’Ucraina fino a un massimo di cento euro pro die pro capite. Inoltre si prevede che il Commissario delegato si avvalga di una struttura di supporto da definirsi con ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile nel limite di spesa complessiva di euro 237.701 per l’anno 2022. Di conseguenza il Fondo per le emergenze nazionali (FEN)[67], è incrementato di 58.568.190 euro per l’anno 2022 per l’attuazione delle misure in esame. In particolare le risorse sono distribuite come segue:

·         euro 58.330.489 - rimborsi ai Comuni;

·         euro 237.701 - struttura di supporto al Commissario delegato.

Con riferimento al procedimento di stima degli oneri relativi ai rimborsi da corrispondere ai Comuni, la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla RT. In merito ai costi connessi alla struttura di supporto al Commissario delegato non si formulano osservazioni essendo gli oneri limitati allo stanziamento disposto dalla norma.

Con riferimento alla contabilizzazione sui saldi di finanza pubblica si rinvia all’osservazione formulata in relazione all’articolo 31 del provvedimento in esame, circa i possibili profili di dequalificazione della spesa in considerazione della natura in conto capitale del Fondo per le emergenze nazionali nell’ambito del Bilancio dello Stato e la natura corrente della spesa per l’assistenza e accoglienza dei minori non accompagnati.

In relazione alla norma di copertura si evidenzia che la norma utilizza quota parte dei risparmi derivanti dai processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione quantificati in 650 milioni di euro a decorrere dal 2021 dall’articolo 1, comma 767 della legge n. 145/2018. Sul punto andrebbero forniti dati ed elementi informativi circa l’effettiva disponibilità delle predette somme e che le stesse non siano impegnate per finanziare altri interventi già previsti a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 2 dell’articolo 31-bis provvede agli oneri derivanti dall’incremento di 58.568.190 euro per il 2022 del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle risorse in conto residui accertate ai sensi dell’articolo 1, comma 767, della legge n. 145 del 2018.

In proposito si evidenzia che, in base al citato comma 767, il Ministero dell’interno è chiamato a porre in essere processi di revisione e razionalizzazione della spesa per la gestione dei centri per l'immigrazione in conseguenza della contrazione del fenomeno migratorio, nonché interventi per la riduzione del costo giornaliero per l'accoglienza dei migranti, dai quali, previa estinzione dei debiti pregressi, devono derivare risparmi connessi all'attivazione, locazione e gestione dei centri di trattenimento e di accoglienza per stranieri irregolari per un ammontare almeno pari a 400 milioni di euro per l'anno 2019, a 550 milioni di euro per l'anno 2020 e a 650 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che all’onere descritto si possa far fronte nell’ambito delle citate risorse disponibili a legislazione vigente. Su tale aspetto appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

 

ARTICOLO 31-ter

Gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina

Le norme, introdotte dal Senato, apportano modifiche all'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, in considerazione, secondo quanto specificato nel testo, “della necessità di dettare misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina”. L’articolo 12 definisce i compiti dell’Agenzia del Demanio nell’ambito di un provvedimento, il decreto legislativo n. 109/2007 che reca misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale, in attuazione della direttiva 2005/60/CE. Le norme vigenti già prevedono che l'Agenzia del demanio provvede alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ma, con modifiche recate dal testo in esame si specifica che queste attività sono svolte “effettuando tutti gli atti che si rendono necessari alla conservazione delle stesse (risorse economiche ndr) nello stato rilevato al momento della consegna, nel limite delle risorse disponibili allo scopo”' [comma 1, lettera a)] e si chiarisce che “laddove sussistano motivi di indifferibilità ed urgenza, al fine di garantire la conservazione delle risorse nello stato rilevato al momento della consegna, l'Agenzia del demanio può procedere all'affidamento di contratti di forniture e servizi anche in deroga alle disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50[68]” [comma 1, lettera b)].

Un’ulteriore modifica riguarda il compenso dell’amministratore e del custode dei beni congelati. Detto compenso, in base alle norme vigenti, è stabilito dall'Agenzia del demanio, tenuto conto di una serie di elementi quali il valore commerciale del patrimonio amministrato, dell'opera prestata, delle tariffe professionali. Le somme per il pagamento dei suddetti compensi, sempre secondo le norme vigenti, sono inserite nel conto della gestione ma, qualora le disponibilità del predetto conto non siano sufficienti per il pagamento delle anzidette spese l'Agenzia del demanio provvede senza diritto a recupero. Le modifiche, invece, stabiliscono che il diritto al recupero sussiste in ogni caso [comma 1, lettera f)].

Le modifiche stabiliscono anche che dalla cessazione delle misure di congelamento, l'Agenzia del demanio può esercitare il diritto di ritenzione dei beni fino all'integrale recupero delle spese sostenute per la conservazione e l'amministrazione degli stessi, nonché, provvedere alla vendita se le cose non possono essere custodite senza pericolo di deterioramento o senza rilevante dispendio [comma 1, lettera h)].

Si abbrevia il termine entro il quale l’avente diritto deve presentarsi per ricevere la consegna delle risorse economiche di cui è stata disposta la restituzione. Una volta spirato tale termine l'Agenzia del demanio provvede alla vendita delle stesse. Si specifica che i beni mobili registrati sottoposti alla disciplina del codice della navigazione per i quali è accertata l'oggettiva impossibilità di vendita, documentata attraverso tre appositi tentativi di vendita anche a trattativa privata, sono acquisiti al patrimonio dello Stato e assegnati in gestione al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili per usi funzionali alle attività istituzionali di competenza ovvero al Ministero dell'economia e delle finanze per usi funzionali alle attività istituzionali della Guardia di finanza [comma 1, lettere i) ed l)]. Si abbrevia, altresì, il termine entro il quale l’avente diritto deve prendere in consegna i beni immobili e i beni costituiti in azienda ovvero in società non più oggetto di congelamento a pena l’acquisizione al patrimonio dello Stato [comma 1, lettera m)].

Le norme autorizzano anche, per l'attuazione delle misure di congelamento delle risorse economiche derivanti dalla crisi internazionale in atto in Ucraina e dai connessi regolamenti europei, la spesa di 13,7 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (comma 2).

Infine, in considerazione della particolare situazione di necessità e urgenza derivante dalla crisi internazionale in atto in Ucraina, limitatamente ai fatti commessi per la custodia, amministrazione e gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, la responsabilità dei funzionari dell'Agenzia del Demanio sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità[69] è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Attuazione delle misure di congelamento

13,7

 

 

 

13,7

 

 

 

13,7

 

 

 

Minori spese correnti

Utilizzo fondo per il riaccertamento dei residui di parte corrente

13,7

 

 

 

13,7

 

 

 

13,7

 

 

 

 

La relazione tecnica chiarisce che le norme sono volte a rendere più efficace l’azione amministrativa con misure finalizzate a perfezionare norme e istituti già in vigore, oltre che accelerare i processi decisionali e gestionali che il continuo evolversi dello scenario politico internazionale richiede, nonché a favorire la migliore gestione, il presidio e la sicurezza delle risorse economiche congelate, con riferimento alla particolare tipologia di alcune di esse (imbarcazioni e ville di lusso) nel limite delle risorse allo scopo autorizzate.

La disposizione prevede una copertura di spesa pari a 13,7 milioni di euro per il 2022 che comprende i costi urgenti di gestione delle risorse economiche ed in particolare delle imbarcazioni e dei compendi immobiliari oggetto di congelamento, per effetto dei provvedimenti assunti.

In tale quantificazione sono stati considerati gli oneri urgenti che fino ad ora le Direzioni territoriali competenti dell’Agenzia del demanio hanno stimato come necessari a garantire la custodia, l’amministrazione e la gestione delle suddette risorse anche al fine di scongiurare eventuali danni e pregiudizi conseguenti. Trattasi di costi soggetti a continue modifiche e progressivi aumenti in ragione delle peculiarità dei beni oggetto di congelamento e del loro elevato valore patrimoniale e degli adempimenti gestori che, in funzione della tipologia di bene, emergono in itinere come necessari per ottemperare alle disposizioni normative di settore vigenti.

Ci si riferisce, tra le altre, alle spese per il servizio di vigilanza, per l’affidamento degli incarichi del servizio di amministrazione, gestione e custodia e per il pagamento delle imposte riferite alle imbarcazioni e compendi immobiliari congelati, nonché alle spese per l’armamento.

In ogni caso, relativamente ai fondi stanziati e spesi, ai sensi dell’articolo 12, comma 8, del decreto legislativo n. 109/2007, è previsto il diritto di recupero nei confronti del titolare del bene, in caso di cessazione della misura di congelamento, da esercitarsi anche con le modalità di cui all'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse del fondo di parte corrente istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’insieme delle disposizioni recate dal comma 1 è finalizzata a garantire che l’Agenzia del demanio possa presiedere alla gestione dei beni congelati senza l’insorgenza di nuovi oneri. Esso a tal fine novella il decreto legislativo n. 109 del 2007 (Misure per prevenire, contrastare e reprimere il finanziamento del terrorismo e l'attività dei Paesi che minacciano la pace e la sicurezza internazionale) il quale è assistito da una clausola di invarianza finanziaria (art. 15) riferita all’intero decreto ad eccezione dell’articolo 12.

L’articolo 12 del decreto (anch’esso oggetto di alcune novelle introdotte dalla disposizione ora in esame) già attribuisce a legislazione vigente all'Agenzia del demanio il compito di provvedere alla custodia, all'amministrazione ed alla gestione delle risorse economiche oggetto di congelamento. Il comma 8 del medesimo articolo 12 dispone che le spese per la conservazione e l'amministrazione dei beni sono sostenute dall'Agenzia del demanio o dall'amministratore mediante prelevamento dalle somme riscosse a qualunque titolo. Se dalla gestione dei beni sottoposti a congelamento non è ricavabile denaro sufficiente, si provvede mediante prelievo da un apposito stanziamento[70], con diritto di recupero nei confronti del titolare del bene in caso di cessazione della misura di congelamento. L’articolo 15 del decreto medesimo qualifica tali oneri come “eventuali” e non li quantifica specificamente.

Nel predetto quadro, la norma ora in esame, nell’introdurre misure occorrenti ai fini della gestione delle risorse oggetto di congelamento a seguito della crisi ucraina, dispone invece uno stanziamento aggiuntivo, pari a 13,7 milioni di euro per il 2022.

La relazione tecnica afferma che nella “quantificazione sono stati considerati gli oneri urgenti che fino ad ora le Direzioni territoriali competenti dell’Agenzia del demanio hanno stimato come necessari” e che si tratta “di costi soggetti a continue modifiche e progressivi aumenti in ragione delle peculiarità dei beni oggetto di congelamento”.

Da ciò si desume che il meccanismo di sostanziale neutralità prefigurato dalla disciplina del 2007 non risulta applicabile al congelamento derivante dalla crisi ucraina.

Ciò posto non si formulano osservazioni alla luce delle considerazioni riportate nella RT.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 31-ter provvede agli oneri connessi alle misure di congelamento delle risorse economiche (in particolare, imbarcazioni e compendi immobiliari) assunte in relazione alla crisi internazionale in atto in Ucraina, quantificati in 13,7 milioni di euro per l’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009. In proposito, si rammenta che tale disposizione prevede che con la legge di bilancio possano essere reiscritte, in tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati all’esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato. Per quanto riguarda il Ministero dell’economia e delle finanze, le risorse finanziarie di parte corrente rivenienti dal predetto riaccertamento risultano iscritte nel capitolo 3051[71], che reca le occorrenti disponibilità.

 

ARTICOLO 31-quater

Contributo straordinario per le fusioni di comuni

Le norme integrano il testo dell’articolo 20, comma 1-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95: esso, fra l’altro, prevede che, a decorrere dall'anno 2016, il contributo straordinario ai comuni che danno luogo a una fusione è commisurato al 40 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, elevato al 50 per cento per l'anno 2017 e al 60 per cento a decorrere dall'anno 2018, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario. Le integrazioni stabiliscono che a decorrere dall’anno 2024 il medesimo contributo straordinario è commisurato al 60 per cento dei trasferimenti erariali attribuiti per l'anno 2010, nel limite degli stanziamenti finanziari previsti e comunque in misura non superiore a 2 milioni di euro per ciascun beneficiario in caso di enti con popolazione complessivamente inferiore a 100.000 abitanti e in misura non superiore a 10 milioni di euro in caso di enti non derivanti da incorporazioni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti (comma 1).

Con decreto del Ministro dell'interno sono disciplinate le modalità di riparto del contributo.

Ai comuni con popolazione complessivamente superiore a 100.000 abitanti per i quali risulti in corso, nel periodo di vigenza dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, e successivamente prorogato al 1° gennaio 2023, un procedimento di fusione è assegnato un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2023 da ripartire in proporzione alla popolazione. All'onere di cui al primo periodo pari a 5 milioni per l'anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese correnti

Contributo per i comuni con più di 100.00 abitanti che attivano un procedimento di fusione durante l’emergenza

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

Minori spese correnti

Fondo esigenze indifferibili

5

 

 

 

5

 

 

 

5

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dal comma 1 dal momento che l’onere è limitato nell’ambito degli stanziamenti finanziari previsti.

Con riferimento al comma 2, che prevede l’erogazione di un contributo di 5 milioni di euro per il 2023 ai comuni che si trovino in determinate condizioni, da ripartire in base alla popolazione, stante la formulazione testuale della norma sarebbe utile acquisire conferma che la somma di 5 milioni sia riferita al complesso delle risorse stanziate da ripartire.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 31-quater provvede agli oneri derivanti dall’assegnazione di un contributo di 5 milioni di euro per l’anno 2023 da ripartire tra i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti per i quali sia in corso un procedimento di fusione mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministro dell’economia e delle finanze), che reca - per il medesimo anno 2023 - uno stanziamento di circa 302 milioni di euro. Al riguardo, tenuto conto della congruità delle risorse iscritte a bilancio rispetto agli oneri oggetto di copertura non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare comunque utile una conferma da parte del Governo - che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse stesse, considerata l’ulteriore riduzione del Fondo medesimo disposta, per la medesima annualità, dall’articolo 27, comma 4, del presente provvedimento.

 

ARTICOLO 32

Efficienza dei dispositivi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Normativa vigente. L’art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 217/2005, prevede che l'accesso alla qualifica di capo squadra avvenga, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso interno per titoli e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non inferiore a tre mesi, riservato al personale che, alla predetta data, rivesta la qualifica di vigile del fuoco coordinatore. Il comma 4 della medesima disposizione prevede, altresì, che i vigili del fuoco coordinatori che, al termine del corso, abbiano superato l'esame finale conseguono la nomina a capo squadra, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo.

L’art. 14 del suddetto decreto-legislativo dispone, inoltre, che la promozione alla qualifica di capo squadra esperto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra che, alla data dello scrutinio, abbiano, tra l’altro, maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica. In base al successivo art. 15, la promozione alla qualifica di capo reparto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai capi squadra esperti che alla data del relativo scrutinio, tra l’altro, abbiano maturato cinque anni di effettivo servizio nella qualifica e abbiano frequentato con profitto i corsi di aggiornamento professionale individuati con decreto del capo del Dipartimento.

La norma, modificata al Senato, riduce - con decorrenza 1° gennaio 2021 e per un numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020 - da tre mesi a cinque settimane la durata del corso di formazione[72] per l’accesso al ruolo dei Capi Squadra e dei Capi Reparto del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1).

Ai relativi oneri, indicati pari a euro 290.000 per il 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’interno (comma 2).

Per le medesime finalità di cui al comma 1, la durata del corso di formazione previsto per gli ispettori antincendi in prova vincitori del concorso interno bandito con decreto ministeriale n. 32 del 26 febbraio 2021 per 313 posti, è ridotta, in via eccezionale, da sei a tre mesi (comma 2-bis).

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo iniziale del decreto, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Riduzione a cinque settimane corso di formazione per accesso al ruolo di Capi Squadra e Capi Reparto VV. F

(comma 1)

0,29

 

 

 

0,29

 

 

 

0,29

 

 

Maggiori entrate fiscali e contributive

Riduzione a cinque settimane corso di formazione per accesso al ruolo di Capi Squadra e Capi Reparto VV. F – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

 

0,14

 

 

 

0,14

 

 

Minori spese correnti

Riduzione Tab. A Interno

(comma 2)

0,29

 

 

 

0,29

 

 

 

0,29

 

 

 

La relazione tecnica, relativa al testo iniziale del decreto, afferma che la riduzione, in via eccezionale ed in deroga alle vigenti disposizioni, della durata del corso di formazione di cui all’art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 217/2005 da 3 mesi a 5 settimane, non incide sull’art. 12, comma 4, del citato decreto-legislativo secondo il quale la decorrenza “economica” nel profilo corrispondente a Capo Squadra e Capo reparto decorre dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione. Viene, altresì, precisato che le unità interessate dal passaggio di qualifica risultano essere 700. Viene, altresì, assicurato che nulla muta in relazione alla decorrenza “giuridica” in relazione alle vigenti disposizioni, che resta confermata al 1° gennaio 2021, per il numero di posti corrispondenti a quelli vacanti al 31 dicembre 2020. Nella seguente tabella la relazione tecnica riporta i dati e gli elementi di quantificazione dell’onere recato dal comma 1 (euro 290.000 per il 2022).

 

(euro)

Onere retributivo per riduzione durata, da 3 mesi a 5 settimane, del corso accesso a Capo Squadra

Corso durata 3 mesi

Qualifica

N. posti

Data inizio

Data fine

Anni/persona

Oneri (lordo Stato)

Vigile del fuoco coordinatore

700

01/04/2022

01/07/2022

174,52

8.671.891 (B)

Corso durata 5 settimane

Vigile del fuoco coordinatore

700

01/04/2022

06/05/2022

67,12

3.335.343

Capo Squadra

700

06/05/2022

01/07/2022

107,40

5.626.549

Totale

 

8.961.891 (A)

Maggior onere (A-B)

 

290.000

 

(euro)

Retribuzione Lordo Stato

Qualifica

Retribuzione fissa

Retribuzione accessoria

Totale

Capo Squadra

47.371,25

5.018,81

52.390,06

Vigile del fuoco coordinatore

44.679,36

5.010,44

49.689,80

Il Governo, in risposta[73] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, ha riferito che la norma non ha effetti sulla carriera in termini di anticipazione della stessa in quanto l'anzianità nella qualifica è legata alla decorrenza giuridica che, nel caso specifico, è il 1° gennaio 2021. In tale ottica non è, inoltre, necessaria l’illustrazione dell'evoluzione decennale degli oneri retributivi, in base a quanto prescritto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 169/2009) in quanto gli stessi non mutano. Circa il meccanismo di copertura finanziaria degli oneri è stata confermata la disponibilità delle relative risorse.

 

La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, con riguardo al comma 2-bis afferma che la disposizione non comporta oneri atteso che il personale ammesso al corso è già stato nominato ispettore antincendi in prova il cui trattamento economico coincide con quello di ispettore antincendi al termine del corso di formazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che gli oneri recati dalla disposizione (euro 290.000 per il 2022 derivanti dalla riduzione da tre mesi a cinque settimane della durata del corso per l’accesso alla qualifica di “Capo Squadra” dei Vigili del fuoco), appaiono verificabili e confermabili alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Con riguardo agli eventuali effetti di accelerazione delle dinamiche retributive del personale interessato dalla disposizione (con specifico riguardo all’accesso alle successive qualifiche di “Capo Squadra esperto” e “Capo reparto”), non si formulano osservazioni considerato quanto evidenziato dal Governo nel corso dell’esame al Senato: in tale sede è stato chiarito che la norma non determina effetti di anticipazione della carriera economica del suddetto personale; ciò in quanto l'anzianità nella qualifica risulta legata alla decorrenza giuridica della stessa, che in base all’art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 217/2005, è fissata al 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze, ovvero, nel caso specifico, come espressamente previsto dalla norma in esame, al 1° gennaio 2021.

Con riguardo al comma 2-bis, introdotto al Senato, non si formulano osservazioni nel presupposto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la non onerosità della disposizione. La relazione tecnica, in particolare, riferisce che il personale ammesso al corso è già stato nominato ispettore antincendi in prova ed il suo trattamento economico coincide con quello di ispettore antincendi al termine del corso di formazione. Pertanto, la riduzione da sei a tre mesi del suddetto corso non appare suscettibile di determinare effetti di maggior onere retributivo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 32 fa fronte agli oneri derivanti dalla riduzione, in via eccezionale, della durata del corso di formazione professionale per l’accesso a determinati ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, pari ad euro 290.000 per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’interno, relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 32-bis

Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale

Normativa vigente. Il comma 563 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 prevede che le Regioni, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, possano autorizzare le rispettive Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA) per il triennio 2018-2020, all'assunzione di personale a tempo indeterminato per il contingente strettamente necessario ad assicurare lo svolgimento delle funzioni di monitoraggio e controllo ambientale[74], incrementando il turn over previsto a legislazione vigente nella misura massima del 25 per cento e individuando preventivamente, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, le occorrenti risorse finanziarie da trasferire alle medesime agenzie. A tale fine, nell'ambito del piano triennale dei fabbisogni delle assunzioni, le predette agenzie determinano annualmente i fabbisogni e i relativi piani occupazionali da sottoporre all'approvazione delle regioni di riferimento. L'entità delle risorse del piano annuale costituisce il corrispondente vincolo assunzionale. Alla norma non sono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Il comma 564 prevede altresì, che per le suddette finalità assunzionali, prima di procedere alle assunzioni le ARPA, fermi restando gli obblighi in materia di mobilità di personale delle P.A. (di cui all’articolo 34-bis del D.lgs. n.165/2001), possano utilizzare graduatorie vigenti di concorsi pubblici banditi da altre ARPA o da altre amministrazioni del comparto Sanità.

La norma, introdotta dal Senato, novella il comma 563 dell’art. 1 della legge n. 205/2017 disciplinante, per il triennio 2018-2020 e nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili e nei limiti delle dotazioni organiche, assunzioni di personale a tempo indeterminato presso le Agenzie regionali per l’ambiente (ARPA). Le modifiche apportate, in particolare, estendono l’applicazione della norma al triennio 2022-2024 (comma 1, lett. b)). Viene inoltre integrato il comma 564 della medesima disposizione prevedendo che ai fini delle suddette assunzioni, le medesime agenzie regionali possano utilizzare le proprie vigenti graduatorie concorsuali, nonché quelle di altre agenzie regionali o di altre amministrazioni pubbliche (graduatorie vigenti di concorsi pubblici banditi da altre ARPA o da altre amministrazioni del comparto Sanità nel testo vigente della norma) (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo al comma 1, lett. b), precisa che la sua applicazione è vincolata al trasferimento delle rispettive risorse da parte delle Regioni nell’ambito del rispetto degli equilibri di bilancio. In merito al comma 2 viene evidenziato che la disposizione ha carattere ordinamentale e non determina effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che le assunzioni presso le Agenzie regionali per l’ambiente, disciplinate dalla norma, sono condizionate al rispetto dei vincoli di finanza pubblica previsti a normativa vigente in capo alle Regioni e, in particolare, come confermato anche dalla relazione tecnica, all’individuazione preventiva delle occorrenti risorse finanziarie da trasferire dalle medesime Regioni alle Agenzie. Si evidenzia, altresì, che alla disposizione novellata, originariamente valevole per il triennio 2018-2020, non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 32-ter

Misure per gli organi preposti all'attività di vigilanza e controllo ambientale

La norma, introdotta dal Senato, autorizza la spesa complessiva di 45 milioni di euro per il 2022 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, da destinare:

·        quanto a 33,750 milioni di euro per il 2022 e a 37,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, alla Polizia di Stato per l’acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi per il settore motorizzazione, armamento e di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture e impianti (comma 1, lett. a));

·        quanto a 11,250 milioni di euro per il 2022 e a 12,500 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile per l’acquisto e il potenziamento dei sistemi tecnologici e informativi per la prevenzione, il soccorso pubblico e la difesa civile nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e di adattamento di strutture ed impianti (comma 1, lett. b)).

Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, pari complessivamente a 45 milioni di euro per il 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte capitale riferito al Ministero dell'interno (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

Maggiori spese in conto capitale

Risorse in favore della Polizia di Stato

(comma 1, lett. a))

33,75

37,50

37,50

37,50

33,75

37,50

37,50

37,50

33,75

37,50

37,50

37,50

Risorse in favore dei Vigili del fuoco

(comma 1, lett. b))

11,25

12,50

12,50

12,50

11,25

12,50

12,50

12,50

11,25

12,50

12,50

12,50

Minori spese in conto capitale

Riduzione Tab. B Interno

(comma 2)

45,00

50,00

50,00

50,00

45,00

50,00

50,00

50,00

45,00

50,00

50,00

50,00

 

La relazione tecnica fornisce i dati relativi ai fabbisogni rilevati nei settori interessati dalla norma nonché un quadro dettagliato della ripartizione, tra i medesimi settori, delle risorse stanziate dalla disposizione. Per la consultazione dei suddetti dati si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 32-ter fa fronte agli oneri connessi al potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale nonché per il finanziamento di interventi diversi di competenza del Ministero dell’interno, pari a 45 milioni di euro per l’anno 2022 e a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2029, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del medesimo Ministero, relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 33

Misure per far fronte alle maggiori esigenze in materia di immigrazione

Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2022 le disposizioni che hanno previsto l'impiego – che le norme previgenti avrebbero consentito non oltre la fine di marzo 2022 – sia di lavoratori interinali impiegati presso le Commissioni preposte al vaglio delle domande di protezione internazionale o altre forme di protezione, sia dei contratti a termine utilizzati dal Ministero dell'interno per l'emersione dei rapporti di lavoro irregolari (onde destinare tale personale al vaglio di istanze presentate dalle persone sfollate dall'Ucraina).

In particolare, le norme autorizzano:

·        il mantenimento in servizio a tutto il 2022 dei lavoratori interinali, assunti nell'ambito della “Misura emergenziale EmAs.Com” a valere su fondi europei, impiegati presso le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale - CCTT e le loro Sezioni o presso la Commissione nazionale per il diritto di asilo - CNA (comma 1).

Si ricorda che il progetto «EmAs.Com —Empowerment asylum commission» è finalizzato allo sviluppo di un piano di assistenza, per supportare e semplificare il sistema nazionale di accoglienza attraverso il miglioramento delle strutture e dei servizi connessi alla procedura per il riconoscimento della protezione internazionale. Fra le specifiche azioni di intervento, è previsto il potenziamento della struttura organizzativa, con l'assunzione, tramite Agenzia di somministrazione del lavoro, di personale temporaneo da impiegare presso le questure, le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e la Commissione nazionale per il diritto di asilo. Il progetto è finanziato tramite il “Fondo asilo migrazione e integrazione 2014-2020 (Fami);

·        il Ministero dell'interno ad utilizzare fino a tutto il 2022 – dunque oltre il termine ultimo stabilito dalla normativa previgente – le prestazioni di lavoro a contratto a termine già previste per l'emersione di rapporti di lavoro irregolari, onde impiegarle per una più rapida trattazione delle istanze che siano presentate da “cittadini stranieri interessati dalla crisi internazionale in atto” in Ucraina.

Si ricorda che le prestazioni di contratto a termine qui considerate sono quelle oggetto dell'articolo 103, comma 23, del decreto-legge n. 34/2020 (da ultimo prorogate dall'articolo 1, comma 648 della legge n. 234/2021).

Agli oneri derivanti dal presente articolo (commi 1 e 2), pari complessivamente a euro 19.961.457 per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggior spese correnti

Proroga contratti a termine

19,96

 

 

 

19,96

 

 

 

19,96

 

 

 

La relazione tecnica quantifica un onere complessivo connesso all’attuazione della disposizione in esame pari a euro € 19.961.457 per l’anno 2022.

Si espone, di seguito, una tavola riepilogativa degli oneri:

 

Fonte: elaborazione su dati RT

 

Comma 1. Proroga contratti a termine Commissione Nazionale per il Diritto d'Asilo (CNA) e le Commissioni Territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale (CCTT).

La RT spiega che, in esito alla procedura di affidamento prevista nel Progetto EmAs.Com, è stata individuata un’Agenzia di somministrazione che ha messo a disposizione, per le esigenze della CNA e delle CCTT, n. 57 prestatori di lavoro con contratto a termine, attualmente operativi fino al 31 marzo 2022.

Ai fini della quantificazione la RT utilizza i seguenti dati e parametri:

-         un costo mensile medio di un’unità di personale è pari a € 3.679,23 IVA inclusa, computato su una media di 30 giorni, comprensivo di utile di agenzia e relativa IVA;

-         unità di personale: 57;

-         periodo: 1 aprile 2022- 31 dicembre 2022 (9 mesi). 

Pertanto, l’onere ammonta ad euro 1.887.444,99 (=209.716,11 x 57 lavoratori x 9 mesi).

 

Comma 2. Proroga contratti a termine Ministero dell’interno (di cui all’articolo 103, comma 23, del DL 34/2020).

1. Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione

Ai fini della quantificazione la RT utilizza i seguenti dati e parametri:

-         un costo mensile medio di un’unità di personale assunto con contratto di prestazione di lavoro a termine è di € 3.534,93 euro, IVA compresa;

-         unità di personale: 630;

-         periodo: 1 aprile 2022- 31 dicembre 2022 (9 mesi). 

Pertanto, l’onere ammonta ad euro 20.043.053,10 (= 3.534,93 x 630 lavoratori x 9 mesi).

La RT precisa che il costo su base annua fino al 31 dicembre 2022 per l’anno 2022 ammonta a 26.724.070,80 euro, IVA compresa, e segnala che il costo relativo all’impiego di n. 630 lavoratori interinali, per i mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, pari ad euro 6.681.017,70, è stato sostenuto a valere sui fondi europei, in particolare sul Fondo Asilo Migrazione e Integrazione 2014 – 2020. Pertanto, il fabbisogno stimato per il restante periodo dell’anno 2022 è pari ad euro 20.043.053,10.

Con riferimento alla copertura la RT afferma che la dotazione finanziaria del capitolo di bilancio n. 2260 p.g.1, sul quale sono finanziabili gli interventi relativi all’impiego dei lavoratori interinali, alla data del 15 marzo 2022, è pari ad euro 11.292.110. Pertanto, al fine di assicurare la necessaria copertura finanziaria per l’anno 2022, la RT afferma la necessità di integrare la dotazione del predetto capitolo di bilancio per un importo complessivo di 8.750.943,10 milioni di euro.

 

2. Dipartimento della Pubblica Scurezza

La RT riepiloga i dati amministrativi dei costi sostenuti per i contratti nel 2021 (di cui all’articolo 103, comma 3, del DL 34/2022) e per l’attuazione della proroga recata dal comma 648, articolo 1, della legge di bilancio 2022:

-         numero di unità di personale impiegate: 408;

-         durata del contratto: dal 14 giugno 2021 al 13 dicembre 2021

-         costo complessivo per il periodo indicato: € 8.979.586,10 IVA inclusa, utilizzando i fondi di bilancio stanziati dal D.L. n. 34/2020.

Per completezza di informazioni, la RT precisa che per garantire la continuità delle prestazioni per il periodo 14 dicembre – 31 dicembre 2021, è stato stipulato un primo atto aggiuntivo- variante in corso d’opera, la cui spesa è stata coperta attingendo agli ordinari stanziamenti di bilancio.

-         costo medio giornaliero: Euro 49.068,78 (= costo semestrale 2021 8.979.586,10: 183 giorni).

-         stanziamento in favore del Dipartimento di Pubblica Sicurezza di cui alla legge di bilancio 2022: euro 8.707.890,00 al 1° gennaio 2022;

-         risorse impegnate nel periodo 1° gennaio 2022-31 marzo 2022: euro 4.501.217,04 (così ripartiti: € 1.499.453,68 per il periodo 1 gennaio – 31 gennaio 2022 e € 3.001.763,36 per il periodo 1 febbraio – 31 marzo 2022);

-         risorse residue: Euro 4.206.672,96 che consentono di prorogare i contratti in essere fino al 24 giugno 2022.

La RT stima che l’importo residuo di cui sopra (somma non ancora impegnata dello stanziamento 2022 della L. 234/2021) sarà sufficiente a coprire l’impiego delle 408 unità attualmente impegnate per ulteriori 85 giorni (€ 4.206.672,96: € 49.068,78 = 85,73 gg, arrotondati per difetto a 85) e dunque fino al 24 giugno p.v. (30 gg di aprile, 31 gg di maggio e 24 gg di giugno).

Al fine di quantificare i costi del medesimo servizio fino al 31 dicembre p.v., la RT moltiplica lo stesso importo giornaliero per il numero di giorni dal 25 giugno al 31 dicembre (€ 49.068,78 = 190 gg = € 9.323.068,20).

Conseguentemente, le risorse necessarie per garantire la continuità delle prestazioni fino al 31 dicembre 2022, sono pari a euro € 9.323.068,20, con la precisazione che l’onere è calcolato IVA inclusa.

 

In merito ai profili di quantificazione, la stima degli oneri risulta verificabile sulla base degli elementi e dei parametri forniti dalla relazione tecnica e sotto questo profilo non si formulano osservazioni.

Con riferimento alla contabilizzazione sui saldi di finanza pubblica andrebbe riportato ai fini del prospetto riepilogativo il quadro degli effetti indotti di natura fiscale e contributiva derivanti dalla proroga dei contratti.

 

ARTICOLO 34

Deroga alla disciplina del riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie per medici ucraini

Le norme, modificate dal Senato, consentono[75] a decorrere dal 22 marzo 2022 e fino al 4 marzo 2023, l'esercizio temporaneo delle qualifiche professionali sanitarie e della qualifica di operatore socio-sanitario ai professionisti cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 che intendono esercitare nel territorio nazionale, presso strutture sanitarie o sociosanitarie pubbliche o private, una professione sanitaria o la professione di operatore socio-sanitario in base a una qualifica professionale conseguita all'estero regolata da specifiche direttive dell'Unione europea.

Le strutture sanitarie interessate possono procedere al reclutamento temporaneo di tali professionisti, muniti del Passaporto europeo delle qualifiche per i rifugiati, con contratti a tempo determinato o con incarichi libero professionali, anche di collaborazione coordinata e continuativa[76], e fermo restando quanto previsto dall'articolo 11 del decreto-legge n. 35 del 2019 (recante l'individuazione dei limiti finanziari alla spesa di personale).

Si prevede inoltre che la struttura che procede al reclutamento temporaneo trasmette alla Regione o alla provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si è proceduto al reclutamento temporaneo i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del primo periodo e la documentazione di cui al comma 1-bis. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano curano la conservazione della documentazione ricevuta e istituiscono un elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati. L'elenco dei professionisti sanitari e degli operatori socio-sanitari reclutati è trasmesso ai relativi Ordini professionali. Le amministrazioni interessate provvedono alle attività ivi previste con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 1)

I professionisti interessati depositano presso la struttura sanitaria che procede al reclutamento temporaneo la documentazione attestante il possesso della qualifica professionale sanitaria o di operatore socio-sanitario, munita di traduzione asseverata presso il tribunale (comma 1-bis).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al primo periodo, avendo carattere ordinamentale, non comporta oneri a carico della finanza pubblica.

Anche la previsione di cui al secondo periodo, poiché le facoltà assunzionali in deroga restano comunque subordinate al rispetto dei limiti di spesa di cui all’articolo 11, comma 1, del decreto-legge n. 35 del 2019, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza.

Analoga neutralità finanziaria viene ascritta dalla RT all'ultima disposizione, che prevede che le strutture sanitarie comunichino alle regioni e alle province autonome sul cui territorio insistono, nonché ai relativi Ordini professionali, i nominativi dei professionisti sanitari reclutati ai sensi del presente articolo, atteso che trattasi di mera comunicazione.

Con riferimento al comma 1-bis, la RT afferma l’attività di ricevimento dell’asseverazione da parte degli uffici rientra nell’ordinaria attività istituzionale degli stessi e pertanto non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 35

Disposizioni urgenti in materia di procedimenti autorizzativi per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali

Le norme, modificate dal Senato, intervengono sul D.lgs. n. 221/2017[77]:

·        il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale può avvalersi, anche in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001[78], nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dall’anno 2022 [comma 1, lettera a)] [79];

·        i procedimenti autorizzativi relativi alle esportazioni di prodotti a duplice uso si svolgono esclusivamente tramite un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata, nel rispetto delle disposizioni europee e del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005): la piattaforma garantisce la protezione, la disponibilità, l’accessibilità, l’integrità e la riservatezza dei dati, nonché la continuità operativa del sistema, cui si accede esclusivamente su base personale, mediante idonei meccanismi di autenticazione; inoltre, con avviso da pubblicare nella Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana, l’Autorità competente comunica la data di avvio dell’operatività di tale piattaforma ed eventuali sospensioni, anche parziali, del suo funzionamento; infine, tali attività sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lettera b)][80];

·        l’Autorità competente effettua visite ispettive presso le imprese mediante invio di ispettori per esaminare e acquisire materiali relativi ai prodotti esportati, trasferiti o ricevuti [comma 1, lettera c).

Con le modifiche intervenute al Senato si è precisato che le attività descritte alle lettere b) e c) del comma 1 vengono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infine, si dispone ai relativi oneri, pari a 500.000 euro annui a decorrere dall’anno 2022, si provvede a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

2025

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Utilizzo esperti presso MAE per attività autorizzazioni per prodotti a duplice uso e prodotti listati per effetto di misure restrittive unionali (comma 1, lett. a)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

Minori spese correnti

Riduzione tabella A MAECI (comma 2)

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

0,50

 

La relazione tecnica afferma sul comma 1 che si prevedono modifiche al D.lgs. n. 221/2017 considerato che a seguito della crisi Ucraina, l’Unione europea ha ampliato il novero dei prodotti a duplice uso soggetti ad autorizzazione e ha adottato un importante pacchetto di misure restrittive nei confronti della Russia e della Bielorussia. Questo impone alcuni urgenti adeguamenti dell’apparato amministrativo di controllo, sia dal punto di vista della dotazione di risorse umane per la UAMA (Unità per le autorizzazioni dei materiali di armamento), struttura del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale responsabile dei procedimenti autorizzativi di cui trattasi e dei meccanismi di controllo e di ispezione previsti dalla normativa vigente. È inoltre necessario disporre, anche alla luce del regolamento (UE) 2021/821 di rifusione della disciplina unionale in materia di prodotti a duplice uso, l’urgente implementazione del meccanismo di e-licensing, esteso anche agli altri beni soggetti a misure restrittive.

Sul comma 1, lettera a), che autorizza il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale a ricorrere a consulenze specialistiche per le valutazioni di competenza in materia di rilascio di autorizzazioni alle esportazioni di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, si prevede di ricorrere a un numero massimo di 10 incarichi di consulenza, per un costo medio unitario di 50.000 euro annui (al lordo degli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione). La disposizione è configurata come limite di spesa e non è pertanto suscettibile di comportare oneri superiori a quelli espressamente quantificati nel testo normativo stesso.

Il successivo comma 1, lettera b), adatta l’ordinamento nazionale alle novità introdotte nell’Unione europea con il regolamento 2021/821 in materia di esportazioni di prodotti a duplice uso (beni ad utilizzo prevalentemente civile che potrebbero essere utilizzati anche a fini militari). La disposizione in esame prevede una modifica del D.lgs. n. 221/2017, consentendo la digitalizzazione delle procedure di autorizzazione alle operazioni commerciali effettuate sui prodotti a duplice uso, in linea con l’impegno governativo ad attuare una rapida transizione digitale all’interno della pubblica amministrazione. Per ragioni di coerenza e di semplicità gestionale, la misura è estesa anche ai procedimenti relativi ad altri prodotti soggetti a misure restrittive unionali, incluse quelle previste nel regolamento antitortura. La norma in esame permette alle amministrazioni coinvolte di svolgere i procedimenti necessari al rilascio delle autorizzazioni in modalità telematica, nel rispetto del Codice dell’amministrazione digitale (D.lgs. n. 82/2005). La misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuata con un programma informatico finanziato interamente dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate.

La lettera c) ha natura ordinamentale, regolando le modalità di effettuazione delle visite ispettive, già previste a legislazione vigente dal medesimo articolo 17 del D. lgs. n. 221/2017. Trattandosi di attività già prevista a legislazione vigente, non è suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Nella relazione tecnica al maxiemendamento, si è evidenziato che le modifiche intervenute sui commi 7-ter e 7-quater sono relative a clausola di invarianza finanziaria.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo[81] ha fornito i seguenti chiarimenti:

·         si è confermata, l'invarianza finanziaria della disposizione introduttiva del sistema telematico per i procedimenti autorizzativi, in quanto il programma informatico è interamente finanziato dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate;

·         si è confermata la disponibilità dei fondi nella tabella A del MAECI per il triennio 2022/2024, necessari per la copertura finanziaria dell'articolo in questione.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 1, lett. a), che prevede il ricorso da parte del MAECI ad un numero massimo di 10 incarichi di consulenza, nel limite di spesa complessivo di euro 500.000 annui a decorrere dal 2022, non si formulano osservazioni considerato che, come confermato anche dalla relazione tecnica, la disposizione è configurata come limite di spesa e non è pertanto suscettibile di comportare oneri superiori a quelli espressamente quantificati nel testo normativo stesso.

Su quanto previsto alla successiva lettera b), si prende atto di quanto affermato nella RT per cui la previsione di un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuata con un programma informatico finanziato interamente dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate.

Infine, sulla lettera c) non si formulano osservazioni vista la natura ordinamentale della disposizione, anche perché la possibilità di effettuare ispezioni è già prevista legislazione vigente.

Su quanto previsto alla successiva lettera b) si prende atto di quanto affermato nella RT per cui la previsione di un sistema telematico basato su una piattaforma digitale integrata non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo attuata con un programma informatico finanziato interamente dalla Commissione UE e già a disposizione delle amministrazioni interessate. Inoltre, con l’introduzione al Senato di clausola di invarianza finanziaria non si hanno osservazioni da formulare.

Allo tesso modo, sulla lettera c) non si formulano osservazioni vista la natura ordinamentale della disposizione, anche perché la possibilità di effettuare ispezioni è già prevista legislazione vigente e la previsione di una clausola di invarianza finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 35 fa fronte agli oneri derivanti dall’avvalimento - da parte del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale - di un contingente massimo di 10 esperti anche estranei alla pubblica amministrazione in ordine all’espletamento dei procedimenti autorizzativi per l'esportazione di prodotti a duplice uso e di altri prodotti oggetto di misure restrittive unionali, stabiliti nel limite di 500.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del medesimo Ministero, relativo al triennio 2022-2024, che reca le occorrenti disponibilità. Ciò considerato, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 36

Misure urgenti per la scuola

Le norme modificano l’articolo 1, comma 326, della legge n. 234/2021. Tale disposizione, nel testo previgente, prevedeva la facoltà di proroga del termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del D.L. n. 73/2021[82], al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all’emergenza epidemiologica, fino al termine delle lezioni dell’anno scolastico 2021/2022, nel limite delle risorse  indicate, pari a 400 milioni di euro.

Le modifiche al citato comma 326, apportate dal comma 1 del testo in esame:

·        specificano che i contratti prorogati fino al 31 marzo possono essere prorogati fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali, nelle quali il termine è prorogato fino al 30 giugno 2022;

·        incrementano di 170 milioni di euro la dotazione del “fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19”[83], la cui consistenza risulta così portata da 400 milioni a 570 milioni. Le risorse finanziano la proroga dei contratti in oggetto.

Si incrementa, di 30 milioni per l’anno 2022, il “fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022”[84] che – sempre nel limite delle disponibilità – può essere destinato altresì ad ulteriori finalità di spesa (impianti per la ventilazione meccanica controllata ed apparecchi di sanificazione, igienizzazione e purificazione dell'aria)

(comma 2).

Agli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 38 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Proroga incarichi personale scolastico

Proroga incarichi personale scolastico (comma 1)

170

 

 

170

 

 

170

 

 

Fondo emergenza COVID per l’anno scolastico 2021/2022 (comma 2)

30

 

 

30

 

 

30

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Proroga incarichi personale scolastico – effetti indotti (comma 1)

 

 

 

82,45

 

 

82,45

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento alle norme recate dal comma 1, afferma che la quantificazione dell’onere recato dalle norme tiene conto del costo giornaliero della proroga differente tra le varie Regioni e delle risorse ancora a disposizione del Ministero dell’istruzione. La relazione tecnica sottolinea che rimane fermo il monitoraggio da parte del Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, relativamente alla quota parte delle risorse che, in base al monitoraggio, risulti non spesa al fine del versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

Con riferimento alle norme recate dal comma 2, la relazione tecnica chiarisce che le risorse ivi previste possono essere destinate per l’acquisto di dispositivi di protezione, di materiali per l’igiene individuale e degli ambienti nonché di ogni altro materiale, anche di consumo, utilizzabile in relazione all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e che tali risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche statali, incluse quelle della Regione Siciliana, in funzione del numero di allievi frequentanti.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che gli oneri previsti dall’articolo in esame sono configurati quali limiti massimi di spesa e tenendo conto del fatto che i contratti oggetto della facoltà di proroga di cui al comma 1 sono attivabili nei limiti delle risorse disponibili.

 

ARTICOLO 36, comma 2-ter

Graduatorie nei concorsi della scuola

La norma, introdotta dal Senato, prevede che le graduatorie di merito di cui all'art. 13 del decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 498, siano integrate, nel limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente e nel rispetto del regime autorizzatorio delle assunzioni di cui all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 449/1997, con i candidati risultati idonei per aver superato le prove di cui agli artt. 8 e 9 del predetto decreto, avendo conseguito, in ciascuna prova, un punteggio pari o superiore al punteggio minimo previsto.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione amplia la graduatoria ma non il numero dei posti messi a bando a legislazione vigente ed opera nel rispetto del regime autorizzatorio delle assunzioni di cui all’articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge n. 449/1997 senza determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’integrazione di una graduatoria di un concorso per il reclutamento di docenti è disposta rispettando sia il limite delle autorizzazioni di spesa previste a legislazione vigente sia le disposizioni che prevedono un regime autorizzatorio per l’effettuazione di assunzioni.

 

ARTICOLO 37

Contributo straordinario contro il caro bollette

Le norme istituiscono, per l’anno 2022, un contributo straordinario a carico di soggetti operanti nel settore energetico, nella misura del 10 per cento dell’incremento del saldo tra operazioni attive e passive realizzato dal 1° ottobre 2021 al 31 marzo 2022, rispetto al medesimo periodo tra il 2020 e il 2021.

Nel dettaglio, sono tenuti al versamento del contributo i soggetti che esercitano in Italia le attività di:

-           produzione di energia elettrica per la successiva rivendita;

-           produzione di gas metano;

-           estrazione di gas naturale;

-           rivendita di energia elettrica, gas metano e gas naturale;

-           produzione, distribuzione e commercio di prodotti petroliferi;

-           importazione a titolo definitivo, oppure introduzione nel territorio italiano da altri stati dell’UE, di energia elettrica, gas naturale, gas metano e prodotti petroliferi.

Sono, tuttavia, esclusi i soggetti che conseguono un incremento del saldo fino a 5 milioni di euro o, comunque, inferiore al 10 per cento.

La base imponibile è costituita dall’incremento del saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive, riferito al periodo dal 1° ottobre 2021, al 31 marzo 2022, rispetto al saldo del medesimo periodo tra il 2020 e il 2021. Il totale delle operazioni attive e delle operazioni passive coincide con l’importo, al netto dell’IVA, indicato nelle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA trasmesse per i trimestri compresi nei periodi di riferimento dalla norma.

Con una modifica approvata al Senato, si specifica che, in caso di saldo negativo del periodo dal 1° ottobre 2020 al 31 marzo 2021, ai fini del calcolo della base imponibile, per quest’ultimo è assunto un valore di riferimento pari a zero.

Il termine per la liquidazione e il versamento del contributo è fissato al 30 giugno 2022. Tale contributo non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’IRAP.

Una modifica approvata al Senato prevede che le entrate derivanti dal contributo siano attribuite alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano per la parte ad esse spettante in base agli statuti di autonomia.

Le norme prevedono poi una misura di salvaguardia a tutela dei consumatori: al fine di evitare la traslazione del contributo sui prezzi al consumo, per il periodo dal 1° aprile fino a fine 2022, i soggetti tenuti al pagamento del contributo comunicano entro la fine di ciascun mese solare all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il prezzo medio di acquisto, produzione e vendita dell’energia elettrica, del gas naturale, del gas metano e dei prodotti petroliferi, relativi al mese precedente. L’autorità è chiamata a predisporre un piano straordinario di controlli sulla veridicità delle comunicazioni trasmesse e ad adottare i conseguenti provvedimenti. L’AGCM si avvarrà, a tal fine, della collaborazione della Guardia di finanza. Il comma 10 autorizza la spesa di 2 milioni di euro per l’anno 2022 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022. Per la copertura finanziaria dei relativi oneri la norma rinvia al successivo articolo 38.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori entrate tributarie

 

Contributo straordinario sugli extraprofitti delle imprese operanti nei settori dell’energia elettrica, gas e petrolifero

3.980

 

 

3.980

 

 

3.980

 

 

Maggiori spese correnti

 

Straordinario GDF controlli aumenti prezzi

(comma 9)

2

 

 

2

 

 

2

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Straordinario GDF controlli aumento prezzi – effetti riflessi

(comma 9)

 

 

 

0,97

 

 

0,97

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che, ai fini della quantificazione delle maggiori entrate tributarie attese, sono stati elaborati i dati della Fatturazione elettronica e dei corrispettivi telematici, quali migliore proxi in mancanza di dati completi delle Comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche IVA, relativi ai soggetti rientranti nelle attività di impresa considerate, con il dettaglio delle operazioni attive e di quelle passive registrate nel quarto trimestre 2020 e 2021 e del primo bimestre 2021 e 2022. Per il primo bimestre 2022 il margine calcolato su tale periodo è stato linearmente riproporzionato al margine trimestrale. Quindi, si legge nella relazione tecnica, si è proceduto al calcolo del margine (differenza tra operazioni attive e passive) per il semestre considerato dalla norma, valutando la variazione rispetto al medesimo periodo degli anni precedenti. Pertanto, si è proceduto alla selezione delle imprese potenzialmente interessate dal pagamento del contributo, in presenza di una variazione del margine uguale o superiore al 10% ed almeno pari a 5 milioni di euro. Relativamente alle imprese selezionate è stata stimata una base imponibile pari a circa 39.800 milioni di euro da cui, applicando un’aliquota del 10 per cento, si stima un contributo straordinario di circa 3.980 milioni di euro nel 2022.

La RT evidenzia poi che le previsioni relative all’accertamento delle sanzioni e dell’eventuale contenzioso, di natura procedurale, non comportano oneri a carico della finanza pubblica, restando deferita l’attività di gestione e controllo all’Agenzia delle entrate nel quadro delle attività istituzionali demandate a legislazione vigente.

Quanto alla quantificazione della spesa da autorizzare per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario, effettuate dal 1° aprile al 31 dicembre 2022 dalla Guardia di Finanza per collaborare con l’AGCM nella vigilanza sul rispetto del divieto di traslazione dell’onere sui prezzi e nell’ambito del piano straordinario di controlli, si precisa che essa è stata svolta sulla base di un costo medio pro-capite dell’ora di lavoro straordinario pari a €19,79, al fine di incrementare di 20 ore il “monte ore” medio mensile individuale riconosciuto al contingente di personale (dei vari ruoli) che si stima potrà essere impiegato.

Di seguito la stima analitica dei costi illustrata nella Relazione tecnica:

-         Mesi: 9

-         Unità impiegate: 561

-         Numero di ore liquidate pro-capite mensili: 20

-         Importo orario: 19,79 €

-         9*561*20*19,79= 1.998.394,20 €

-         Spesa autorizzata: 2.000.000 €

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha fornito i seguenti chiarimenti. Quanto ai profili di quantificazione delle maggiori entrate previste, l’appunto trasmesso dal Ministero dell’economia e delle finanze in risposta alla richiesta di chiarimenti rivolta dal Senato evidenzia che la platea dei contribuenti interessati è costituita da circa 300 società, delle quali circa il 90% operanti nel settore energia e gas e circa il 10% nel settore dei prodotti petroliferi. Il 57% del contributo stimato (circa 2,24 mld di euro) è riconducibile a società del settore energia e gas mentre il 43% (circa 1,74 mld di euro) è riferito al settore dei prodotti petroliferi. Sotto il profilo dimensionale, osserva che quasi tutti i soggetti tenuti al pagamento del contributo si configurano come medie o grandi imprese.

La nota precisa, inoltre, che la stima del margine relativo al mese di marzo 2022, in corso al momento dell’approvazione del decreto, è stata eseguita considerando prudenzialmente per tale mese un valore del margine pari alla media registrata nei mesi di gennaio e febbraio 2022, sebbene le serie storiche degli anni precedenti indichino che il mese di marzo pesa mediamente il 15% in più rispetto ai due mesi precedenti. Quanto ai possibili comportamenti elusivi, sottolinea che alla data di pubblicazione del decreto, il periodo di riferimento della base di calcolo del contributo non era ancora concluso, anche se erano trascorsi oltre cinque mesi e mezzo dei sei previsti, per i quali i dati riferiti alle operazioni attive e passive effettuate ai fini IVA erano già stati trasmessi all’Amministrazione finanziaria e utilizzati per le elaborazioni. Le società interessate, pertanto, hanno avuto a disposizione pochi giorni per mettere eventualmente in atto operazioni tese a ridurre l’impatto del prelievo. Inoltre non si ritiene che la metodologia utilizzata possa risentire di eventuali comportanti elusivi in quanto: 1) eventuali incrementi negli acquisti di un operatore a ciò finalizzati sono improbabili - dato il carattere programmato e strutturato degli acquisti nel settore – e comunque non farebbero che aumentare la base imponibile del fornitore lungo la filiera; 2) il breve periodo di tempo disponibile e la rigidità dei piani di investimento rendono improbabile un’anticipazione degli investimenti; 3) il rinvio nell’emissione di fatture avrebbe avuto effetti sui ricavi del primo trimestre, con ripercussioni non desiderabili per le società quotate; 4) la distribuzione giornaliera delle operazioni attive di marzo registra una concentrazione della fatturazione negli ultimi 10 giorni del mese (38% del totale) che rafforza l’ipotesi di una difficoltà di uno spostamento significativo di operazioni al mese successivo.

Infine, con riferimento alla stima presuntiva dello stanziamento per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza, si segnala che essa è stata determinata assumendo il medesimo parametro già utilizzato per la quantificazione degli oneri derivanti dalle misure per la funzionalità delle Forze di polizia adottate durante il periodo emergenziale per l’epidemia, ipotizzando un costo medio orario pro capite di 19,79€, data la difficoltà di determinare la composizione della platea di personale che verrà impiegata e la diversità dei gradi dei militari interessati.

 

La relazione tecnica riferita al maxiemendamento approvato dal Senato afferma che le precisazioni introdotte, volte a non considerare un eventuale saldo negativo nel periodo 2020-21 ai fini del calcolo della base imponibile e a preservare il diritto delle regioni e province a statuto speciale alla compartecipazione eventualmente spettante ai sensi dei rispettivi statuti, non produce effetti sui saldi di finanza pubblica in quanto la stima del gettito è stata calcolata nel rispetto dei criteri e delle condizioni ora esplicitati da tali modifiche.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma istituisce un contributo straordinario sul settore energetico (estrazione, produzione e rivendita di energia, gas prodotti petroliferi) applicabile nella misura del 10 per cento sull’incremento del saldo tra operazioni attive e passive riferito al periodo 1° ottobre 2021 – 31 marzo 2022, rispetto al saldo 1° ottobre 2020 – 31 marzo 2021, qualora detto incremento sia superiore a 5 milioni di euro e al 10 per cento. 

Si ricorda che nel Documento di Economia e Finanza 2022, l’imposta è indicata tra le misure “one-off”, che concorrono al miglioramento dell’indebitamento netto nel periodo 2022-2025 ma non del saldo strutturale di bilancio. Il gettito indicato nella relazione tecnica coincide con quello previsto dal DEF 2022.

Riguardo al contenuto della norma, sarebbe opportuno acquisire dal Governo chiarimenti circa l’applicabilità del contributo anche agli importi soggetti al prelievo previsto a carico di alcuni impianti fotovoltaici dall’articolo 15-bis del D.L. n. 4/2022, in ragione dei ricavi derivanti dalla vendita di energia elettrica da febbraio a dicembre 2022 a prezzi superiori ai prezzi di riferimento indicati all’allegato I-bis al medesimo decreto. Andrebbe inoltre chiarito se la quantificazione del gettito è stata ottenuta considerando nella base imponibile complessiva, oltre agli importi di cui sopra, anche le accise ordinariamente comprese nelle operazioni attive comunicate all’Agenzia delle entrate.

Infine, si segnala che la Comunicazione della Commissione europea dell’8 marzo 2022 “REPowerEU: azione europea comune per un'energia più sicura, più sostenibile e a prezzi più accessibili”, finalizzata a tracciare il quadro delle misure utili a conseguire una maggiore indipendenza energetica dalla Russia, reca, all’allegato II, specifici “Orientamenti relativi all'applicazione di misure fiscali sugli utili inframarginali” realizzati nel settore energetico per la copertura di misure emergenziali di contenimento degli effetti dell’incremento dei prezzi dell’energia. In proposito sarebbe utile acquisire la valutazione del Governo circa la rispondenza del contributo in esame ai criteri indicati nell’allegato alla citata Comunicazione.

 

ARTICOLO 37-ter

Utilizzo avanzi amministrazione per copertura maggiori oneri derivanti dalle spese per l'energia

Normativa vigente. L’articolo 13 del decreto legge n. 4/2022 prevede che le risorse del fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali[85] sono vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 anche nell'anno 2022 e le risorse assegnate per la predetta emergenza a titolo di ristori specifici di spesa che rientrano nelle certificazioni già disposte[86], possono essere utilizzate anche nell'anno 2022 per le finalità cui sono state assegnate. Le predette risorse non utilizzate alla fine dell'esercizio 2022 confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione, non possono essere svincolate ma possono essere applicate al bilancio di previsione senza i limiti previsti dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Le eventuali risorse ricevute in eccesso sono versate all'entrata del bilancio dello Stato (comma 1).

Le norme, introdotte dal Senato, integrano il testo dell'articolo 13 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4. Una prima modifica aggiunge un periodo al comma 6 al fine di prevedere che per l'anno 2022, le risorse di cui al citato articolo 13 possono essere utilizzate a copertura dei maggiori oneri derivanti dall’incremento della spesa per energia elettrica, a condizione che tali oneri non siano stati già coperti da specifiche assegnazioni statali. Gli oneri sono quelli riscontrati con riferimento al confronto tra la spesa dell’esercizio 2022 e la spesa registrata per utenze e periodi omologhi nel 2019 [comma 1, lettera a)].

Si rammenta che, in base alle norme vigenti, le risorse dell’articolo 13 del decreto legge n. 4/2022 sono, invece, vincolate alla finalità di ristorare l'eventuale perdita di gettito e le maggiori spese, al netto delle minori spese, connesse all'emergenza epidemiologica e la parte che eccede tale finalità deve essere versata all'entrata del bilancio dello Stato comportando, in tal modo, economie di spesa che però, ovviamente, non sono state valutate in sede di emanazione della norma.

Una ulteriore disposizione introduce nell’articolo 13 del decreto legge n. 4/2002 il comma 6-bis. Il comma citato stabilisce che la verifica a consuntivo della corretta ripartizione delle risorse di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica [comma 1, lettera b)].

La norma richiamata disciplina, nell’ambito delle procedure di riparto e assegnazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, in seguito alla quale si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell'importo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica allegata al maxiemendamento non è pienamente utilizzabile in quanto riferita a un testo precedente quello ora in esame, poi riformulato per effetto delle condizioni poste dalla Commissione Bilancio del Senato.

Essa, comunque, con riferimento a una parte tuttora presente nel testo, afferma che a seguito della verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 31 ottobre 2023, si provvede all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, ovvero tra i due predetti comparti mediante apposita rimodulazione dell’importo è ipotizzabile che con l’emendamento in parola non solo si riduca o si azzeri il versamento al bilancio dello Stato, ma che lo Stato sia chiamato ad assegnare nuove risorse se dovesse emergere una carenza delle stesse a seguito delle certificazioni trasmesse dagli enti che includerebbero anche i maggiori oneri dell’energia.

La relazione tecnica e la Nota di trasmissione RGS hanno pertanto prospettato la riformulazione ora in esame.

La Commissione Bilancio del Senato nel proprio parere sul maxiemendamento (seduta del 12 maggio 2022) ha conseguentemente posto la condizione ex art. 81 Cost. di riformulare l’articolo specificare che la verifica a consuntivo della corretta ripartizione delle risorse di cui all’articolo 106, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 - ossia delle risorse oggetto di utilizzo - non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica. In tal modo, infatti, le ulteriori necessità che potrebbero emergere per fronteggiare il “caro energia” non troverebbero soddisfazione che nell’ambito delle risorse già stanziate.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che nel testo attualmente all’esame, la norma opera nel quadro di stanziamenti configurati come limiti di spesa.

 

ARTICOLO 37-quater

Disposizioni in materia di iscrizione a ruolo

La norma prevede che, per il periodo di tempo compreso tra l'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e il 31 agosto 2022, al fine di assicurare la necessaria liquidità alle famiglie e alle imprese in considerazione degli effetti negativi determinati dalla pandemia, nonché delle ripercussioni economiche e produttive del conflitto bellico, il termine entro il quale è possibile per il contribuente o il sostituto d'imposta provvedere a pagare le somme dovute, e conseguentemente evitare l’iscrizione a ruolo, è fissato in sessanta giorni piuttosto che trenta (come previsto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che, considerato che la disposizione esplica effetti fino al 31 agosto 2022, è comunque assicurato l’incasso nell’esercizio 2022 delle somme versate da coloro che effettuano il pagamento integrale del debito entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione. Conseguentemente alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari per l’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la disposizione esplica effetti fino al 31 agosto 2022 e considerato quanto affermato dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 37-quinquies

Revisione degli indicatori di deficit strutturale di bilancio per i comuni

Le norme, introdotte dal Senato, in considerazione della situazione di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia da COVID-19, stabiliscono che per gli anni 2020, 2021 e 2022 i parametri obiettivi[87] attraverso i quali sono individuate le condizioni che determinano una situazione di deficit strutturale per gli enti locali sono calcolati includendo tra gli incassi i ristori destinati alla compensazione delle minori entrate connesse all'emergenza sanitaria stessa negli anni di riferimento.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica chiarisce che la disposizione mira ad escludere che la contrazione degli incassi delle entrate proprie degli enti, quale conseguenza della pandemia, si ripercuota sugli indicatori presi a riferimento per l’individuazione degli enti strutturalmente deficitari, determinando la sottoposizione dell’ente stesso al controllo centrale sulle dotazioni organiche e sulle assunzioni da parte della Commissione per la finanza e gli organici degli enti territoriali.  

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma ha lo scopo di evitare di individuare come enti locali strutturalmente deficitari le amministrazioni le cui entrate sono state solo temporaneamente alterate dalla emergenza Covid.

A tal proposito si sottolinea che la norma non esclude che siano valutati i parametri obiettivo, ma include tra le entrate anche le somme ricevute a compensazione della riduzione delle medesime in conseguenza dell’emergenza sanitaria.

 

ARTICOLO 38, comma 1-ter

Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento

La norma dispone che gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 2, lettera a), sono valutati in 5 milioni nel 2022, 25 milioni nel 2023, 35 milioni nel 2024, 40 milioni nel 2025, 43 milioni nel 2026, 47 milioni nel 2027, 50 milioni nel 2028, 54 milioni nel 2029, 57 milioni nel 2030, 60 milioni per l’anno 2031, e 63 milioni annui a decorrere dal 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 10 milioni per il 2022, 31 milioni per il 2023, 40 milioni per il 2024, 45 milioni per il 2025, 48 milioni per il 2026, 51 milioni per il 2027, 55 milioni per il 2028, 58 milioni per il 2029, 62 milioni per il 2030, 64 milioni per il 2031, e 67 milioni di euro annui dal 2032.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2022

2023

2024

2022

2023

2024

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Oneri interessi passivi derivanti dalle maggiori emissioni di titoli di debito pubblico

5

25

35

5

25

35

10

31

40

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento in coerenza con l’autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 20 aprile 2022.

In proposito si ricorda che, con le predette risoluzioni, è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento come indicato nella seguente tabella, gli importi indicati sono comprensivi della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato; dal 2026 l’autorizzazione all’indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

 

(milioni di euro)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Saldo netto

da finanziare

 e fabbisogno

11.000

4.248

3.170

2.212

460

485

515

545

575

600

625

Indebitamento

 Netto

10.506

4.248

3.170

2.212

460

485

515

545

575

600

625

 

La norma indica gli oneri per interessi passivi, con riguardo al saldo di indebitamento netto, da un lato, e di fabbisogno e saldo netto da finanziare, dall’altro, nei termini riportati nella seguente tabella, che tiene conto dello sviluppo degli oneri anche oltre il triennio.

 

(milioni di euro)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

Dal 2032

Saldo netto

da finanziare

 e fabbisogno

5

25

35

40

43

47

50

54

57

60

63

Indebitamento

 Netto

10

31

40

45

48

51

55

58

62

64

67

 

In proposito si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell’onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano di emissioni) e l’impatto stimato sui diversi saldi, con riferimento all’arco temporale interessato e alla previsione, dal 2032, dell’onere a regime: andrebbero quindi esplicitati gli elementi sottostanti la stima indicata.

Si rammenta in proposito che nel corso dell’esame in sede consultiva presso la V Commissione[88] del DL n. 30 del 2021 il Governo ha fornito alcuni chiarimenti in merito alla quantificazione della spesa per interessi ivi indicata. In particolare, ha precisato che per la stima della maggiore spesa per interessi sono stati ipotizzati maggiori collocamenti di titoli di Stato, necessari per la copertura del provvedimento, in linea con la politica di emissione programmata e tenendo conto dei tassi di interesse forward (tassi di interesse a termine) rilevati al momento della stima medesima. Ha segnalato che i tassi forward presentano un andamento crescente, con un profilo più accentuato rispetto ai tassi a pronti, e generano pertanto una spesa per interessi che va ad aumentare negli anni per poi stabilizzarsi nel lungo termine, fermo restando, da un lato, che per il primo anno l'esigenza di finanziamento, limitata solo a una frazione di anno, genera una spesa più contenuta, dall'altro, che i tassi di interesse per il medesimo anno attualmente sono più bassi rispetto a quelli sperimentati in media nel 2020. Inoltre, i maggiori interessi calcolati con il criterio della competenza economica sono sempre maggiori di quelli calcolati con il criterio della cassa (ai fini del bilancio o della stima del fabbisogno di cassa): tale profilo è tipico di uno scenario con tassi progressivamente sempre crescenti sull'orizzonte temporale con il rifinanziamento integrale attraverso debito del debito creato inizialmente. In tali casi la cassa tende a svilupparsi sempre più lentamente della competenza, in quanto computa gli effetti degli interessi soltanto alla fine del periodo cedolare (la competenza li considera invece giorno per giorno).

Si evidenzia altresì che, nel corso dell’esame nel corso dell’esame in sede referente presso la V Commissione del Senato del DL n. 59 del 2021, il Governo, con Nota del 26 maggio 2021[89], in merito al diverso impatto dell’onere per interessi stimato sui diversi saldi, ha evidenziato che il trattamento contabile degli interessi sul debito pubblico può seguire un criterio di competenza finanziaria (come, in prima approssimazione, avviene nel saldo netto da finanziare e nel fabbisogno) o un criterio di competenza economica, rilevante ai fini dell’indebitamento netto secondo i criteri applicativi indicati dalla disciplina contabile europea. In proposito ha segnalato che i criteri di contabilizzazione indicati dal SEC 2010, si rifanno a standard internazionali. Oltre al SEC (approvato con un Regolamento UE) sono fonti conoscitive anche il Manual on Government Deficit and Debt, ed. 2019, di Eurostat, mentre non sono state pubblicate decisioni Eurostat su casi specifici. Secondo le regole contabili europee, “I flussi sono registrati applicando il principio della competenza, ossia al momento della creazione, della trasformazione o della scomparsa di un valore economico o nel momento in cui crediti e obbligazioni insorgono, sono trasformati o vengono estinti.” E, con particolare riferimento agli interessi: “Gli interessi sono registrati nel periodo contabile in cui maturano, a prescindere dal fatto che essi vengano corrisposti in tale periodo o meno.”

A livello operativo, il trattamento contabile degli interessi è esposto nel Manuale al par. 2.4. Limitando l’esame a taluni profili, rilevanti anche per la situazione italiana, i principali elementi sono:

-         l’approccio “del debitore” (ossia la registrazione degli interessi è computata sulla base del valore di emissione del titolo e del debito, e degli interessi dovuti contrattualmente, e cioè sulla base delle informazioni disponibili all’inizio della vita del titolo, non cioè sulla base del valore di acquisizione del titolo da parte del creditore e del rendimento storico o di quello registrabile sul mercato al momento di un qualsivoglia eventuale scambio successivo dei titoli): ciò comporta, in pratica, che le compravendite di titoli del debito pubblico sul mercato secondario (ossia dopo l’emissione) non hanno effetto sulla registrazione degli interessi, che viene fissata una volta e per tutte al momento dell’emissione;

-         per i titoli zero coupon (come i BOT o i CTZ), privi di cedole, nei quali il rendimento per il creditore è dato dalla differenza fra il valore di rimborso a scadenza e il prezzo di emissione (più basso), la differenza fra questi due valori è trattata allo stesso modo di una cedola. In alcuni casi (interesse inferiore allo 0,5% annuo e scadenza pari o inferiore a 1 anno) è anche possibile, per ragioni di praticità, registrare tale somma integralmente nella competenza dell’esercizio di emissione, senza suddividerla fra i due esercizi (o tre nel caso dei CTZ) nei quali si potrebbe articolare la vita del titolo;

-         per i titoli a tasso variabile (come i CCT) o a cedola indicizzata (come i BTP Italia), nei quali l‘ammontare esatto del flusso dei pagamenti è noto solo alla loro scadenza o in prossimità della stessa si richiede che le stime iniziali siano aggiornate periodicamente sulla base delle ulteriori informazioni disponibili, per il resto, il trattamento contabile non differisce concettualmente da un titolo a cedola fissa (come i BTP) o zero coupon (come i BOT o i CTZ).

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2, lettere da a) a e), dell’articolo 38 provvede agli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni del presente decreto-legge, come modificato nel corso dell’esame al Senato[90], complessivamente determinati in 6.308.995.207 euro per l'anno 2022, in 349.530.000 euro per l'anno 2023, in 177.830.000 euro per l'anno 2024, in 40.000.000 euro per l'anno 2025, in 43.000.000 euro per l'anno 2026, in 47.000.000 euro per l'anno 2027, in 50.000.000 euro per l'anno 2028, in 54.000.000 euro per l'anno 2029, in 57.000.000 euro per l'anno 2030, in 60.000.000 euro per l'anno 2031 e in 63.000.000 euro annui a decorrere dall'anno 2032, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, a 355.530.000 euro per l'anno 2023, a 182.830.000 euro per l'anno 2024, a 45 milioni di euro per l'anno 2025, a 48 milioni di euro per l'anno 2026, a 51 milioni di euro per l'anno 2027, a 55 milioni di euro per l'anno 2028, a 58 milioni di euro per l'anno 2029, a 62 milioni di euro per l'anno 2030, a 64 milioni di euro per l'anno 2031 e a 67 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

In particolare, alla copertura dei citati oneri si provvede:

- quanto a 3.977.525.207 euro per l'anno 2022, mediante utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal contri­buto, a titolo di prelievo solidaristico straor­dinario, a cui sono tenuti, in forza del precedente articolo 37, i produttori, importatori e rivenditori di energia elettrica, di gas nonché di pro­dotti petroliferi che hanno beneficiato di ex­tra profitti, in linea con la quantificazione riportata nella relazione tecnica [lettera a)];

- quanto a 35.580.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282 (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), che reca - per il medesimo anno 2024 - uno stanziamento di circa 378,6 milioni di euro [lettera b)]. Al riguardo, tenuto conto della congruità delle risorse iscritte a bilancio rispetto agli oneri oggetto di copertura non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto - sul quale appare comunque utile una conferma da parte del Governo - che l’utilizzo delle predette risorse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo;

- quanto a 197.850.000 euro per l'anno 2022 e a 88.650.000 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dagli articoli 1 e 1-bis, commi 1 e 2, in conformità agli importi quantificati nella relazione tecnica[91] [lettera c)];

- quanto a 266.880.000 euro per l'anno 2023, che aumentano a 328.700.000 euro in termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate[92] derivanti dagli articoli 1, 1-bis commi 1 e 2, e 11 [lettera d)];

- mediante il ricorso all'indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 20 aprile 2022 con le risoluzioni di approvazione della Relazione presentata al Parlamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243 [lettera e)].

A tale ultimo proposito, si rammenta che con le citate risoluzioni le Camere hanno autorizzato il ricorso ad un maggiore indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni nell’ordine di 10,506 miliardi di euro per l’anno 2022, 4,248 miliardi di euro per l’anno 2023, 3,17 miliardi di euro per l’anno 2024, 2,212 miliardi di euro per l’anno 2025, 460 milioni di euro per l’anno 2026, 485 milioni di euro per l’anno 2027, 515 milioni di euro per l’anno 2028, 545 milioni di euro per l’anno 2029, 575 milioni di euro per l’anno 2030, 600 milioni di euro per l’anno 2031 e 625 milioni di euro per l’anno 2032[93].Secondo quanto indicato nella medesima Relazione, tali importi sono comprensivi per gli anni dal 2022 al 2025 della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato, mentre dal 2026 l’autorizzazione all’indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

In particolare, come è dato ricavare dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento su cui al Senato è stata posta la questione di fiducia, l’utilizzo degli spazi finanziari consentiti dal maggiore indebitamento autorizzato dalle Camere operato dall’articolo 1-bis del presente provvedimento, in cui viene trasfuso il decreto-legge n. 38 del 2022, recante misure urgenti in materia di accise e IVA sui carburanti[94], ammonta a circa 2,133 miliardi di euro per l’anno 2022, a circa 142 milioni di euro per l’anno 2024 e a 40 milioni di euro per l’anno 2025[95]

Il comma 2-bis dell’articolo in commento prevede, infine, l’aggiornamento dei risultati differenziali del bilancio dello Stato contenuti nell’allegato 1 alla legge n. 234 del 2021, alla luce del maggiore indebitamento autorizzato con le citate risoluzioni parlamentari.

 

ARTICOLO 38, comma 2-bis

Livelli massimi dei saldi

La norma aggiorna i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (in termini di competenza e di cassa), inizialmente fissati dall’allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2022 (legge n. 234/2021), in coerenza con l’autorizzazione all’indebitamento approvata a gennaio scorso.

In proposito si ricorda che il 20 aprile 2022, con apposite risoluzioni, le Camere hanno autorizzato il ricorso all'indebitamento come indicato nella seguente tabella, gli importi indicati sono comprensivi della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato; dal 2026 l’autorizzazione all’indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

 

(milioni di euro)

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Saldo netto

da finanziare

 e fabbisogno

11.000

4.248

3.170

2.212

460

485

515

545

575

600

625

Indebitamento

 Netto

10.506

4.248

3.170

2.212

460

485

515

545

575

600

625

 

Pertanto, per effetto del comma in esame, l’allegato 1 alla legge di bilancio per il 2022 (legge n. 234 del 2021) risulta così modificato.

 

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

205.133

180.500

116.942

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

482.480

490.600

435.617


- CASSA -

Descrizione risultato differenziale

2022

2023

2024

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

282.133

245.500

174.142

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

559.505

555.600

492.817

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, sono incrementati di importi corrispondenti agli utilizzi previsti dal decreto legge n. 38 del 2022 (confluito nel provvedimento in esame e corrispondente agli articoli 1-bis e 38, commi 1-bis, 1-ter e 2-bis) come emergono dal prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del citato DL.

 



[1] Conseguentemente, il comma 2-bis dell’art. 38 del provvedimento in esame, aggiorna i livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza, incrementandoli degli importi corrispondenti agli utilizzi previsti dal decreto legge n. 38 del 2022 (confluito nel provvedimento in esame e corrispondente agli articoli 1-bis e 38, commi 1-bis, 1-ter e 2-bis) come emergono dal prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del citato DL.

[2] Cfr. seduta del 12 maggio 2022

[3] Decreto-legge n. 185/2008 articolo 3, comma 9.

[4] Note del 13 e del 20 aprile 2022.

[5] Nell’applicare tale metodologia la RT spiega che “i percettori di bonus non hanno visto nessun aumento a partire da ottobre, in quanto, per tale platea, il bonus ha annullato tutti gli aumenti oltre ovviamente alla riduzione delle componenti di oneri come per la generalità degli utenti”. Al riguardo, si evidenza che il mancato aumento dei prezzi relativo al secondo trimestre dell’anno 2022 è dovuto all’operare delle misure di cui al decreto legge n. 17/2022, che prevede il potenziamento del bonus in oggetto nel limite massimo di 400 milioni di euro.

[6] Ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche.

[7] Determinata in base all’art. 1, comma 347, della legge n.145/2018.

[8] Di cui all’art. 6, comma 2, del DL n.154/2008.

[9] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 541, del 21 aprile 2022.

[10] In relazione ai nuovi compiti attribuiti all’Autorità in materia di rifiuti.

[11] Approvata dalla Camera in prima lettura e in corso di esame presso il Senato.

[12] Da determinare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge.

[13] Tali oneri sono stabiliti nel limite di euro 560.142 per l'anno 2022, di euro 2.240.569 per l'anno 2023, di euro 2.325.282 per l'anno 2024, di euro 2.409.994 per l'anno 2025, di euro 2.494.707 per l'anno 2026, di euro 2.579.420 per l'anno 2027, di euro 2.664.132 per l'anno 2028, di euro 2.748.845 per l'anno 2029, di euro 2.833.557 per l'anno 2030 e di euro 2.918.270 a decorrere dall'anno 2031.

[14] Gli effetti finanziari oggetto di compensazione ammontano a euro 288.474 per l'anno 2022, a euro 1.153.894 per l'anno 2023, a euro 1.197.521 per l'anno 2024, a euro 1.241.147 per l'anno 2025, a euro 1.284.775 per l'anno 2026, a euro 1.328.402 per l'anno 2027, a euro 1.372.028 per l'anno 2028, a euro 1.415.656 per l'anno 2029, a euro 1.459.282 per l'anno 2030 e a euro 1.502.910 a decorrere dall'anno 2031.

[15] In particolare, come indicato nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, il capitolo in esame presenta uno stanziamento, in termini di sola cassa, di circa 408 milioni di euro per l’anno 2022, di circa 494 milioni di euro per l’anno 2023 e di circa 493 milioni di euro per l’anno 2024.

[16] Articolo 6-bis del D.lgs. n. 28/2011, Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

[17] Codice dei beni culturali e del paesaggio

[18] Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica.

[19] Modifica dell’articolo 17-undecies, comma 1 del D.L. n. 80/2021, Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia.

[20] Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

[21] indicati al punto 2 dell’Allegato II parte seconda, relativo ai progetti di installazioni di impianti di competenza statale del D.lgs. n. 152/2006, Norme in materia ambientale.

[22] Articolo 20, comma 8, lettera c-ter) del D.lgs. n. 199/2021, Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili.

[23] Di cui all’articolo 44, comma 3, del D.lgs. n. 207/2021, Attuazione della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, che istituisce il Codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione).

[24] Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame

[25] Recante disposizioni in materia di indennità di espropriazione.

[26] Che reca il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità.

[27] di cui all’articolo 1, comma 647, della legge n. 208/2015, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).

[28] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.

[29] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

[30] Di cui all’articolo 1, comma 648 della legge n. 208/2015.

[31] In particolare, come indicato nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, sul capitolo in esame sono iscritte per l’anno 2022 risorse pari a 38.240.000 euro.

[32] Data di entrata in vigore del presente decreto.

[33] Di cui all'articolo 1, comma 515, della legge n. 234/2021.

[34] Misure urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi, nonché disposizioni in materia di produzione lattiera e rateizzazione del debito nel settore lattiero-caseario.

[35] Nuovo articolo 8-quinquies.1 del D.L. n. 5/2009.

[36] La causa si riferisce al mancato pagamento effettivo del prelievo entro i termini impartiti e al mancato recupero in caso di omesso versamento del prelievo: Campagne dal 1995/1996 al 2008/2009 – Inadempimento di uno Stato (Italia).

[37] Già contenuta nel decreto legislativo n. 368/2001.

[38] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

[39] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.

[40] Cfr. nota del MEF del 20 aprile 2022, presso la V Commissione (Bilancio) del Senato, Resoconto del 21 aprile 2022

[41] di cui all’articolo 5 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.

[42] di cui all’articolo 52, comma 2-bis, del D.L. n. 83/2012, Misure urgenti per la crescita del Paese.

[43] ai sensi dell’articolo 22 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 25 febbraio 2016.

[44] Alberghi e pensioni (si considerano inclusi i villaggi turistici, le case di riposo, i pensionati dedicati appositamente agli anziani e le locande in presenza di specifiche condizioni).

[45] Di cui all’articolo 1-septies, comma 8, del DL 73/2021.

[46] Di cui all’articolo 7, comma 1, del DL 76/2020.

[47] Di cui all’articolo 29, comma 1, lettera b) del DL 4/2022

[48] Modificando comma 1, lett. b) e il comma 4 della summenzionata disposizione.

[49] Integrando il comma 5 della summenzionata disposizione.

[50] Trattasi dei settori relativi alla difesa e alla sicurezza nazionale (di cui all’art. 1, del DL n. 12/2012, come modificato dall’articolo 24) alle reti di telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati sulla tecnologia cloud (di cui all’art. 1-bis, del DL n. 12/2012, come modificato dall’articolo 28) e agli attivi strategici nei settori dell’energia, dei trasporti e delle comunicazioni (di cui all’art. 2, del DL n. 21/2012, come modificato dall’articolo 25).

[51] Dall’art. 9 del D.lgs. n. 231/2007.

[52] Di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.

[53] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 541, del 21 aprile 2022.

[54] Il Gruppo di coordinamento è composto dai rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri dello sviluppo economico, dell’economia, dell’interno, della difesa, degli affari esteri, dal Ministro per l’innovazione tecnologica, nonché dai rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale.

[55] Trattasi di rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, dei ministeri dello sviluppo economico, della difesa, dell’innovazione tecnologica (o di un rappresentante della struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri competente per l’innovazione tecnologica) e della Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Viene, inoltre, previsto che ai lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6.

[56] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 541, del 21 aprile 2022.

[57] Nonché al fine di prevenire possibili pregiudizi per a sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

[58] Di cui all’art. 18, del DL n. 82/2021, cui fa rinvio il comma 2 dell’articolo 12 del medesimo decreto-legge.

[59] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 541, del 21 aprile 2022.

[60] Cfr. nota del 20 aprile 2022, presso V Commissione Bilancio del Senato, Resoconto del 21 aprile 2022

[61] Di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1

[62] Note del 13 e del 20 aprile 2022.

[63] Nell'ambito delle misure previste dalle ordinanze di protezione civile conseguenti alla delibera dello stato di emergenza adottata dal Consiglio dei ministri in data 28 febbraio 2022

[64] Articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipa1iimento della protezione civile n. 876 del 13 marzo 2022.

[65] Ai sensi dell'articolo 8, comma 3, lett. f) della legge 8 novembre 2000, n. 328.

[66] di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. l/2018.

[67] di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. l/2018.

[68] Che reca il codice dei contratti pubblici.

[69] Di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

[70] Autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 25 gennaio 2006, n. 29.

[71] In particolare, come indicato nel decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 31 dicembre 2021 di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, pubblicato nel supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, sul capitolo in esame sono iscritte per l’anno 2022 risorse pari a circa 306,9 milioni di euro.

[72] Di cui all’art. 12, comma 1, del D.lgs. n. 217/2005.

[73] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 541, del 21 aprile 2022.

[74] In relazione a quanto previsto dall'art. 16, comma 1, della legge n. 132/2016. In particolare, la norma richiamata prevede che funzioni attribuite dalla medesima legge al Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente, con particolare riferimento all'obbligo di garantire i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali (LEPTA), l'ISPRA e le ARPA, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, fermo restando il rispetto delle regole del patto di stabilità interno e dei vincoli normativi assunzionali, possono procedere all'assunzione del personale e all'acquisizione dei beni strumentali necessari.

[75] In deroga agli articoli 49 e 50 del regolamento di cui al DPR n. 394 del 1999 e alle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 206 del 2007 (relative al riconoscimento delle qualifiche professionali)

[76] in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n. 165 del 2021, che – fra l’altro – vieta alle amministrazioni pubbliche di concludere contratti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro.

[77] Attuazione della delega al Governo di cui all'articolo 7 della legge 12 agosto 2016, n. 170, per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea ai fini del riordino e della semplificazione delle procedure di autorizzazione all'esportazione di prodotti e di tecnologie a duplice uso e dell'applicazione delle sanzioni in materia di embarghi commerciali, nonché per ogni tipologia di operazione di esportazione di materiali proliferanti.

[78] Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche.

[79] Nuovo comma 2-bis dell’articolo 4 del D.lgs. n. 221/2017.

[80] Nuovi commi 7-bis, 7-ter e 7-quater dell’articolo 8 del D.lgs. n. 221/2017.

[81] Cfr. nota del 20 aprile 2022, presso V Commissione Bilancio del Senato, Resoconto del 21 aprile 2022

[82] Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. previste allo stesso fine per l’anno scolastico 2020/2021. La norma fa riferimento all’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente con contratto a tempo determinato, dalla data di presa di servizio fino al 30 dicembre 2021, finalizzati al recupero degli apprendimenti, da impiegare in base alle esigenze delle istituzioni scolastiche nell'ambito della loro autonomia.

[83] Di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

[84] Istituito dall’art. 58, comma 4, del D.L. 73/2021.

[85] Di cui all'articolo 106 del decreto legge n. 34/2020.

[86] Di cui all'articolo 1, comma 827, della legge n. 178 del 2020 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104

[87] Di cui l’articolo 242 del TUEL (D.Lgs. n. 267 del 2000).

[88] Cfr. Seduta del 13 aprile 2021

[89] Cfr. Seduta del 26 maggio 2021

[90] Si tratta degli articoli 1 (Riduzione delle aliquote dell’accisa sulla benzina e sul gasolio impiegato come carburante), 1-bis (Disposizioni in materia di accisa e di IVA sui carburanti), 2 (Bonus carburante ai dipendenti), 3 (Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica), 4 (Credito d’imposta in favore delle imprese per l’acquisto di gas naturale), 5 (Incremento del credito d’imposta in favore delle imprese energivore), 6 (Bonus sociale elettricità e gas), 8 (Incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese), 11 (Disposizioni in materia di integrazione salariale), 13 (Ferro bonus e Mare bonus), 15 (Contributo pedaggi per il settore dell’autotrasporto), 17 (Fondo per il sostegno dell’autotrasporto), 18 (Credito d’imposta per l’acquisto di carburanti per l’esercizio dell’attività agricola e della pesca), 23 (Revisione prezzi), 31 (Attività di assistenza e accoglienza a seguito della crisi ucraina), 33 (Misure in materia di immigrazione), 36 (Misure urgenti per la scuola), 37 (Remunerazione per le prestazioni di lavoro straordinario del personale della Guardia di finanza) e dai commi 1 (Incremento del Fondo perequativo di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge n. 137 del 2020), 1-bis (Incremento del Fondo per interventi strutturali di politica economica) e 1-ter (Interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dal ricorso all’indebitamento autorizzato dalle Camere con le risoluzioni approvate lo scorso 20 aprile 2022) del medesimo articolo 38.

[91] Si tratta, in particolare, delle minori spese contabilizzate in termini di IRAP e di crediti agli autotrasportatori.

[92] Sulla base delle quantificazioni riportate nella relazione, sommando le maggiori entrate ascritte agli articoli 1, 1-bis commi 1 e 2, e 11 si ottiene in realtà un valore leggermente superiore a quello indicato dalla norma in commento (nell’ordine di 550.000 euro).

[93] In termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno, i citati importi si differenziano esclusivamente per l’anno 2022, in coincidenza del quale sui predetti saldi si registra un disavanzo autorizzato di 11 miliardi di euro.

[94] Atto Senato n. 2599. Conseguentemente, il comma 1-bis dell’articolo 1 del presente disegno di legge di conversione dispone l’abrogazione del decreto-legge n. 38 del 2022, ferma restando la validità degli atti e dei provvedimenti adottati e la salvezza degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge.

[95] Sul saldo di indebitamento netto il valore relativo all’anno 2024 ammonta, invece, a circa 147 milioni di euro e quello relativo al 2025 a 45 milioni di euro.