Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 1/2022: Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore
Riferimenti: AC N.3434/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 23/02/2022
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3434-A

 

Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

 

 

(Conversione in legge del DL 1/2022)

 

 

Modifiche della Commissione

 

 

 

N. 417 – 23 febbraio 2022

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLO 1, comma 1, lettera a). - 4 -

Estensione dell’obbligo vaccinale per il personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale  - 4 -

ARTICOLO 2-bis. - 5 -

Durata delle certificazioni verdi COVID-19. - 5 -

ARTICOLO 2-quater.. - 5 -

Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia.. - 5 -

ARTICOLO 3, comma 2-bis. - 7 -

Certificati da guarigione da SARS-CoV-2 per certificazione verde COVID-19. - 7 -

ARTICOLO 3-bis. - 7 -

Spostamenti per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato.. - 7 -

ARTICOLO 3-quater.. - 8 -

Continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice  - 8 -

ARTICOLO 3-quinquies. - 10 -

Misure in materia di accesso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie. - 10 -

ARTICOLO 3-sexies, comma 1 e commi 3-7. - 11 -

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo.. - 11 -

ARTICOLO 3-sexies, comma 2. - 17 -

Studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali e gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo.. - 17 -

ARTICOLO 5-bis. - 18 -

Fondo ristori educativi - 18 -

ARTICOLO 5-ter.. - 19 -

Lavoro agile per genitori con figli con disabilità.. - 19 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3434-A

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatrice per la Commissione di merito:

Carnevali

Gruppo:

PD

Commissione competente:

XII (Affari sociali)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza COVID-19, in particolare nei luoghi di lavoro, nelle scuole e negli istituti della formazione superiore.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto legge dalla XII Commissione in sede referente.

In particolare, con l’approvazione di un emendamento governativo, è confluito nel testo del presente decreto il contenuto del DL n. 5/2022.

Il testo iniziale del decreto in esame, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato già esaminato dalla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole senza condizioni nella seduta del 15 febbraio 2022.

Gli emendamenti, gli articoli aggiuntivi e i subemendamenti approvati dalla Commissione non sono corredati di relazione tecnica: solo l’emendamento governativo di confluenza è corredato di una relazione tecnica che rinvia alla relazione tecnica riferita al testo iniziale del DL 5/2022 (confluito) e che risulta tuttora utilizzabile: nella presente Nota si farà dunque riferimento a tale relazione tecnica ai fini della verifica parlamentare delle disposizioni così confluite.

Oltre alla confluenza del DL 5/2022, citato, in pendenza della conversione del presente decreto-legge, ulteriori norme hanno inciso su ambiti di materia disciplinati dal decreto medesimo: di tale circostanza si dà conto nelle pertinenti schede.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1, comma 1, lettera a)

Estensione dell’obbligo vaccinale per il personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale

Normativa vigente. L’articolo 4-ter del D.L. n. 44/2021, inserito dall’art. 2, comma 1, del D.L. n. 172/2021[1], ha esteso, dal 15 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale anti-Covid al personale scolastico, del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, che svolge la propria attività lavorativa nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie e a quello alle dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti penitenziari per adulti e minori nonché, a decorrere dal 15 febbraio 2022, al personale dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Inoltre, tale obbligo è stato esteso al personale delle università, delle istituzioni AFAM e degli istituti tecnici superiori dall’articolo 1, comma 1, lettera a) del D.L.  n. 1/2022 in esame.

Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma, introdotta durante l’esame in Commissione, estende l'obbligo vaccinale al personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione estende l’obbligo vaccinale al personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale.

Si ricorda che per effetto di detta estensione, sui responsabili delle strutture ed istituzioni interessate incombono i relativi controlli e per il personale inadempiente è disposta la sospensione dall’attività lavorativa, senza conseguenze disciplinari e con diritto alla conservazione del rapporto di lavoro, durante la quale non sono dovuti la retribuzione, né altro compenso o emolumento comunque denominati.

In merito alla capacità delle amministrazioni, con specifico riguardo a quelle relative al comparto sicurezza - a cui può ascriversi il personale dei corpi forestali delle regioni a statuto speciale sopra citati -, di continuare ad assicurare i livelli minimi di servizio a fronte delle misure di sospensione che potranno interessare il relativo personale, si ricorda che il Governo[2] aveva evidenziato come fosse complessa la quantificazione dell’entità del personale sanzionabile con sospensione dal servizio, per un’incidenza del fenomeno tale da non pregiudicare la capacità degli apparati di dispiegare l’azione di controllo; sulla base di questo era stata confermata la sostenibilità della disposizione introdotta, con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Tanto premesso, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, che le amministrazioni delle regioni speciali possano adempiere ai controlli e alle verifiche previste nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 2-bis

Durata delle certificazioni verdi COVID-19

 

La norma, intervenendo sull’articolo 9, comma 3 e 4-bis, del decreto-legge n. 52/2021 rimuove il termine di scadenza delle certificazioni verdi da vaccinazione (dose di richiamo) o da guarigione post-vaccinazione.

Si ricorda che il decreto-legge 221/2021 (in corso di conversione) intervenendo sulla medesima normativa, aveva ridotto a decorrere dal 1° febbraio 2022, la durata delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione (dose di richiamo) o da guarigione post-vaccinazione, da nove a sei mesi. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato il carattere ordinamentale della norma.

 

ARTICOLO 2-quater

Coordinamento con le regole di altri Paesi per la circolazione in sicurezza in Italia

 

Le norme, intervenendo sull’articolo 9 del decreto-legge n. 52/2021, fissano regole per il contenimento dei contagi da SARS-CoV-2 per i soggetti provenienti da altri Paesi.

In particolare per l’accesso ai servizi per i quali in Italia è richiesto il “green pass rafforzato” è richiesta l’effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, avente validità di quarantotto ore dall’esecuzione se antigenico rapido o di settantadue ore se molecolare, per i soggetti che si trovano nelle seguenti condizioni:

·        soggetti in possesso di un certificato rilasciato dalle competenti autorità sanitarie estere di avvenuta guarigione o di avvenuta vaccinazione anti SARS -Cov-2 con un vaccino autorizzato o riconosciuto come equivalente in Italia, nel caso in cui siano trascorsi più di sei mesi dal completamento del ciclo vaccinale primario anti-SARS-Cov-2 o dall’avvenuta guarigione da COVID-19;

·        soggetti vaccinati con vaccini non autorizzati o non riconosciuti come equivalenti in Italia.

L’effettuazione del test di cui al primo periodo non è obbligatoria in caso di avvenuta guarigione successiva al completamento del ciclo vaccinale primario.

Si dispone inoltre che i titolari o i gestori dei servizi e delle attività in oggetto, sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga nel rispetto delle prescrizioni della norma in esame. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate anche con le modalità indicate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi del comma 10 dell’articolo 9 del decreto-legge n. 52/2021[3]. Nelle more della modifica del menzionato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono autorizzati gli interventi di adeguamento necessari a consentire le verifiche.

Si ricorda che il comma 11 dell’articolo 9 oggetto di modifica da parte delle norme in esame reca una clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dal medesimo articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le amministrazioni interessate provvedono alla relativa attuazione nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione, limitandosi a prevede alcuni casi in cui ai soggetti provenienti da Stati esteri è richiesto un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare, gli interventi di adeguamento dei sistemi per le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuati nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione si evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi di valutazione volti a suffragare l’effettiva possibilità di attuare le disposizioni a invarianza di risorse, con particolare riferimento gli interventi di adeguamento dei sistemi per le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19. In proposito, la norma dispone che tali interventi siano effettuati nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente. Tuttavia, la relazione tecnica si limita a ribadire la clausola di invarianza senza fornire elementi utili a suffragare la predetta assunzione di neutralità. In particolare, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la tipologia e l’entità degli adeguamenti da apportare al sistema di verifica delle certificazioni.

 

ARTICOLO 3, comma 2-bis

Certificati da guarigione da SARS-CoV-2 per certificazione verde COVID-19

Le norme stabiliscono che la procedura di emissione e trasmissione del certificato di guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 da parte del medico curante ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19 non comporta oneri a carico del paziente.

 

Le norme, introdotte in sede referente, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire elementi informativi circa l’attività di emissione dei certificati di guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 da parte dei medici di base ai fini del rilascio della certificazione verde COVID-19. In particolare, andrebbe chiarito se la predetta attività debba considerarsi rientrante tra le competenze già affidate ai medici dalla normativa vigente. In caso contrario, andrebbero forniti elementi di quantificazione per la stima dei relativi oneri a carico del SSN.

 

ARTICOLO 3-bis

Spostamenti per le isole minori lagunari e lacustri e trasporto scolastico dedicato

Le norme – che riproducono l’articolo 5 del DL 5/2022 - introducono l’articolo 9-quater.1 al DL 52/2021, in materia di spostamenti da e per le isole minori lagunari e lacustri e di trasporto scolastico dedicato. In particolare, si prevede che fino al 31 marzo 2022 l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto pubblico per gli spostamenti per le isole minori, di cui all’allegato A della L. 448/2001, ovvero per le isole lagunari e lacustri, per documentati motivi di salute e, per gli studenti di età pari o superiore ai 12 anni, di frequenza dei corsi di scuola (primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado) sia consentito anche ai soggetti muniti di una delle Certificazioni verdi COVID-19, comprovante l’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare, con esito negativo [comma 1, cpv. articolo 9-quater.1, comma 1].

Per il medesimo periodo agli studenti è consentito l’accesso ai mezzi di trasporto scolastico dedicato e il loro utilizzo, fermo restando l’obbligo di mascherine di tipo FFP2 e il rispetto delle linee guida per il trasporto scolastico dedicato [comma 1, cpv. articolo 9-quater.1, comma 2].

 

La relazione tecnica – riferita all’articolo 5 del DL 5/2022 - afferma che le disposizioni in esame hanno contenuto ordinamentale e, pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In particolare, l’adeguamento tecnico dell’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID è realizzato nei limiti degli stanziamenti disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’assenza di oneri per la finanza pubblica connessi all’adeguamento dell’applicazione mobile per la verifica delle certificazioni verdi COVID. In proposito, non vi sono quindi osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 3-quater

Continuità delle visite nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice

La norma, modificando l’articolo 1-bis del decreto-legge n. 44/2021, prevede che nelle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice sia garantita la “continuità nelle visite” e non solo la “possibilità di visita”, come previsto dalla normativa vigente.

Si ricorda che l’articolo 7 del decreto-legge n. 221/2021 è intervenuto sulla stessa materia consentendo, a decorrere dal 30 dicembre 2021 e fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (31 marzo 2021), l’accesso dei visitatori alle strutture residenziali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e hospice[4] esclusivamente ai soggetti:

·         muniti di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito della somministrazione della dose di richiamo successivo al ciclo vaccinale primario;

·         in possesso di una certificazione verde COVID-19, rilasciata a seguito del completamento del ciclo vaccinale primario o dell’avvenuta guarigione, unitamente ad una certificazione che attesti l’esito negativo del test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti l’accesso.

I responsabili delle strutture sono tenuti a verificare che l'accesso alle medesime avvenga nel rispetto delle disposizioni previste dall’articolo in esame. Sono previste specifiche sanzioni in caso di violazione.

Le norme autorizzano, nelle more della modifica del DPCM 17 giugno 2021[5], gli interventi di adeguamento necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19 e la verifica del possesso delle medesime certificazioni in formato cartaceo.

Inoltre, le norme prevedono che, dal 10 marzo 2022 fino alla cessazione dello stato di emergenza Covid-19, è consentito l’accesso ai visitatori ai reparti di degenza delle strutture ospedaliere secondo le modalità previste dall’articolo in esame. Ai direttori sanitari delle strutture in oggetto è data la facoltà di adottare misure precauzionali più restrittive.

All’articolo 7 citato non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

L’emendamento che ha introdotto le disposizioni, approvato in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame potrebbe avere l’effetto di incrementare il numero delle visite presso le strutture residenziali, socio-assistenziali, socio sanitarie e hospice.

Si rammenta in proposito che la relazione tecnica riferita all’articolo 7 del decreto legge n. 221/2021, in relazione agli interventi necessari a consentire la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, afferma che l’adeguamento della piattaforma per la verifica delle certificazioni verdi Covid-19 può essere effettuato nell’ambito delle risorse previste dall’articolo 8, comma 6, del medesimo decreto. Il citato articolo 8, comma 6, del DL n. 221/2021 a sua volta autorizza la spesa di 1.830.000 euro per il 2022, da gestire nell’ambito della vigente convenzione tra il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e la società SOGEI Spa per l'implementazione del Sistema tessera sanitaria.

Inoltre, nel corso dell’esame in prima lettura del predetto decreto, il Governo, con Nota tecnica[6] messa a disposizione della Commissione Bilancio del Senato, ha confermato che la copertura degli interventi di adeguamento necessari per la verifica del possesso delle certificazioni verdi COVID-19, è ricompresa in quella prevista dall'art 8, comma 8, del provvedimento in esame per il finanziamento pari a 3.318.400 euro, di cui al comma 6 del medesimo articolo. Tale finanziamento è primariamente destinato alle attività di implementazione della piattaforma nazionale-DGC al fine dell'emissione, del rilascio e della verifica delle certificazioni COVID-19, realizzata – ai sensi dell'art. 42, comma 4, del decreto-legge n. 77 del 2021 - attraverso l'infrastruttura del Sistema Tessera Sanitaria, dalla Sogei S.p.A. e gestita dalla stessa per conto del Ministero della salute, titolare del trattamento dei dati generati dalla piattaforma medesima. La Nota evidenzia che la relazione tecnica afferente all'articolo da ultimo citato illustra i costi relativi non solo alla gestione ed evoluzione della Piattaforma Nazionale del Digitai Green Certificate per la generazione dei certificati, ma anche dell’applicazione VerificaC19.

Alla luce dei chiarimenti e degli ulteriori elementi forniti dal Governo nel corso dell’esame  presso la Commissione Bilancio del Senato sul decreto-legge n. 221/2021, non si formulano osservazioni nel presupposto che le strutture pubbliche interessate dalla disposizione siano in grado, pur a fronte del prevedibile incremento delle visite dovuto alle modifiche in esame, di effettuare i relativi controlli previsti dalla normativa vigente nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In proposito appaiono necessari elementi di valutazione a conferma del predetto presupposto.

 

ARTICOLO 3-quinquies

Misure in materia di accesso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie

Le norme, modificando l’articolo 2-bis del decreto-legge n. 52/2021, consentono l’accesso alle strutture sanitarie e socio-sanitarie agli accompagnatori anche di soggetti affetti da Alzheimer o altre demenze o deficit cognitivi per l’assistenza nel reparto di degenza o pronto soccorso nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura, purché in possesso della certificazione verde di cui all’articolo 9, comma 1, del medesimo decreto-legge (c.d. green pass base).

Si ricorda che nella formulazione vigente dell’articolo 2-bis del decreto legge n. 52/2021 l’accesso è consentito solo agli accompagnatori dei pazienti in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma, approvato in sede referente, non è corredato di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’estensione prevista dalla norma in esame, andrebbe acquisita conferma che l’adozione delle misure necessarie finalizzate alla prevenzione del contagio siano sostenibili da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nell’ambito delle risorse disponibili.

Tale conferma si rende necessaria nel caso in cui le citate misure siano aggiuntive rispetto ai protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19 già vigenti e adottati nelle predette strutture, rispetto ai quali la norma in esame introdurrebbe nuove fattispecie non già contemplate a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 3-sexies, comma 1 e commi 3-7

Gestione dei casi di positività all'infezione da SARS-CoV-2 nel sistema educativo, scolastico e formativo

Le norme, che riproducono (salvo modificazioni di coordinamento) l’articolo 6 del DL n. 5/2022 – attualmente pendente per la conversione presso la Camera - modificano la disciplina vigente in materia di gestione dei casi di positività nelle scuole.

Corrispondentemente viene abrogato l’art. 4 del DL in esame n. 1/2022, come già disposto

dal comma 6 del citato articolo 6 del DL n. 5/2022.

Più in dettaglio, ai commi 1 e 2 l’articolo in esame disciplina la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi incluse le scuole paritarie e non paritarie, nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti.

Ferma restando per il personale scolastico l’applicazione del regime dell’autosorveglianza di cui all’art. 1, comma 7-bis, del DL n. 33/2020 per gli alunni si prevede quanto segue:

§  nei servizi educativi per l'infanzia e nelle scuole dell'infanzia statali e paritarie:

o   fino a quattro casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe, l’attività educativa e didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di mascherine di tipo FFP2 da parte dei docenti e degli educatori per una durata di dieci giorni dalla data dell’ultimo contatto. È comunque fatto obbligo di effettuare, al momento di conoscenza del caso di positività e dopo cinque giorni se ancora sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare da svolgersi anche in centri privati a ciò abilitati o un test antigenico autosomministrato, nel qual caso l’esito negativo è oggetto di autocertificazione [comma 1, lettera a), numero 1)];

o   in presenza di cinque o più casi di positività nella stessa sezione o gruppo classe si applica la sospensione delle attività per cinque giorni. Ai bambini della sezione o gruppo classe si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all’art. 1, comma 7-bis, del DL n. 33/2020, escluso l’utilizzo delle mascherine FFP2 trattandosi di bambini di età inferiore a sei anni, e quindi consistente nell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare al momento di conoscenza del caso di positività e dopo cinque giorni se ancora sintomatici [comma 1, lettera a), numero 2) e comma 2].

Si rammenta che l’abrogato art. 4 del DL n. 1/2022, diversamente, prevedeva la sospensione delle attività per dieci giorni in presenza di un solo caso di positività nella stessa sezione o gruppo classe. Non era invece richiesta l’effettuazione di test;

§  nelle scuole primarie:

o   fino a quattro casi di positività nella stessa classe, l’attività prosegue in presenza per tutti con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni di età superiore ai sei anni per dieci giorni dal contatto con l’ultimo soggetto risultato positivo. È comunque fatto obbligo di effettuare, al momento di conoscenza del caso di positività e dopo cinque giorni se ancora sintomatici, un test antigenico rapido o molecolare da svolgersi anche in centri privati a ciò abilitati o un test antigenico autosomministrato, nel qual caso l’esito negativo è oggetto di autocertificazione [comma 1, lettera b), numero 1)];

o   con cinque o più casi di positività nella stessa classe:

-          per gli alunni che dimostrano (i) di aver completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o (ii) di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario o (iii) di aver effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dal contatto con l’ultimo alunno risultato positivo da parte dei docenti e degli alunni di età superiore a sei anni. Ad essi si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all’art. 1, comma 7-bis, del DL n. 33/2020, consistente nell’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 (salvo che per i bambini di età inferiore a sei anni) e nell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare al momento di conoscenza del caso di positività e dopo cinque giorni se ancora sintomatici [comma 1, lettera b), numero 2), primo periodo e comma 2];

-          per coloro che posseggono la certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività prosegue in presenza, con mascherina FFP2 per dieci giorni, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale [comma 1, lettera b), numero 2), secondo periodo];

-          per gli altri alunni, si applica la didattica digitale integrata (DDI) per cinque giorni [comma 1, lettera b), numero 2), ultimo periodo].

Si rammenta che l’abrogato art. 4 del DL n. 1/2022 prevedeva che, in presenza di un solo caso di positività nella classe, si applicasse la sorveglianza con test antigenico rapido o molecolare, da svolgersi al momento di conoscenza del caso di positività e dopo cinque giorni; in presenza di almeno due casi, invece, prevedeva che si applicasse la didattica a distanza per dieci giorni;

§  nelle scuole secondarie di primo grado e di secondo grado e nel sistema di istruzione e formazione professionale:

o   con un caso di positività nella stessa classe, l’attività prosegue in presenza per tutti con l’utilizzo di mascherine FFP2 da parte dei docenti e degli alunni per dieci giorni dal contatto con l’ultimo soggetto risultato positivo [comma 1, lettera c), numero 1)];

o   con due o più casi di positività nella stessa classe:

-          per gli alunni che dimostrano (i) di aver completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o (ii) di essere guariti da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario o (iii) di aver effettuato la dose di richiamo, l’attività didattica prosegue in presenza con l’utilizzo di mascherine FFP2 per dieci giorni dal contatto con l’ultimo alunno risultato positivo. Ad essi si applica il regime sanitario di autosorveglianza di cui all’art. 1, comma 7-bis, del DL n. 33/2020, consistente nell’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2 e nell’effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare al momento di conoscenza del caso di positività e dopo cinque giorni se ancora sintomatici [comma 1, lettera c), numero 2), primo periodo e comma 3];

-          per coloro che posseggono la certificazione di esenzione dalla vaccinazione, l’attività prosegue in presenza, con mascherina FFP2 per dieci giorni, su richiesta di coloro che esercitano la responsabilità genitoriale per i minori e degli alunni direttamente interessati se maggiorenni [comma 1, lettera c), numero 2), secondo periodo];

-          per tutti gli altri alunni, si applica la didattica digitale integrata (DDI) per cinque giorni [comma 1, lettera c), numero 2), ultimo periodo].

Si rammenta che l’abrogato art. 4 del DL n. 1/2022 prevedeva che, con un solo caso di positività in classe, si applicasse l’autosorveglianza, con l’utilizzo di mascherine FFP2 e effettuazione di test, e didattica in presenza; con due casi, prevedeva che, per i vaccinati o guariti da meno di 120 giorni si applicasse la disciplina di cui sopra, quindi utilizzo di mascherina FFP2 e effettuazione di test, e didattica in presenza, mentre per gli altri si applicasse la DDI per dieci giorni; con tre casi di positività, infine, prevedeva che si applicasse la didattica a distanza per la durata di dieci giorni.

Il comma 3 specifica, inoltre, che, in tutte le ipotesi sopra descritte, per tutti gli alunni cui non sia possibile applicare il regime dell’autosorveglianza si applica la quarantena precauzionale per cinque giorni, al termine della quale va effettuato un test antigenico rapido o molecolare anche in centri privati a ciò abilitati. Nei successivi cinque giorni, è fatto obbligo di indossare mascherine FFP2 se di età superiore ai sei anni.

Il comma 4 dell’articolo in esame fa salva la disciplina previgente in tema di divieto di accesso e permanenza nei locali scolastici in presenza di sintomi respiratori o febbrili.

Il comma 5 disciplina l’arco temporale di riferimento per l’individuazione di più casi di positività nella stessa classe, anche a fini dell’applicazione della didattica digitale integrata ove previsto.

Il comma 6 riproduce in parte il contenuto dell’art. 30, comma 1 (contestualmente abrogato dal comma 1-bis dell’articolo 5-bis del DL in esame) del DL n. 4/2022, laddove prevede la possibilità per le istituzioni scolastiche di verificare l’avvenuta vaccinazione/guarigione da meno di 120 giorni attraverso l’applicazione mobile per il controllo dei certificati COVID-19, la quale è tecnicamente aggiornata.

Il comma 7 prevede l’adeguamento alla normativa in commento delle misure già disposte ai sensi della disciplina previgente.

Nel rinviare alle osservazioni formulate più avanti, si segnala che la novità principale introdotta dalla presente norma, nel confronto con l’abrogato, previgente, art. 4 del DL n. 1 del 2022, consiste nell’aver eliminato l’ipotesi di svolgere didattica a distanza, a cui prima si ricorreva nella scuola primaria con almeno due positivi in classe e nella secondaria con almeno tre positivi. Pertanto, nell’attuale sistema, la regola è la prosecuzione dell’attività didattica in presenza. L’unica eccezione è prevista, per gli asili nido e le scuole dell’infanzia, nell’ipotesi di cinque o più positivi (nel qual caso le attività sono direttamente sospese per cinque giorni), mentre nelle scuole secondarie si applica la didattica digitale integrata DDI (mista in presenza e a distanza) solo per gli alunni non vaccinati o non guariti da meno di 120 giorni e sempre che in classe ci siano almeno cinque positivi.

Inoltre, la prosecuzione dell’attività didattica in presenza impone l’obbligo, ai docenti ed agli alunni di età non inferiore ai sei anni, di indossare la mascherina FFP2.

In aggiunta, in presenza di casi di positività nella classe, è previsto l’obbligo di effettuare un test antigenico rapido o molecolare, alla data dell’insorgenza dei sintomi e, se ancora sintomatici, dopo cinque giorni dal contatto con l’ultimo alunno risultato positivo per gli alunni di:

- asili nido e scuole dell’infanzia ai sensi del comma 1, lett. a), con la precisazione che, nel caso i positivi siano cinque o più, tale obbligo deriva dall’applicazione del regime di autosorveglianza di cui all’art. 1, comma 7-bis, DL n. 33/2020, richiamato dal comma 2 dell’articolo in esame;

- scuole primarie ai sensi del comma 1, lett. b), in presenza di non più di quattro positivi; nel caso invece i positivi siano cinque o più, tale obbligo, derivante dall’applicazione del regime di autosorveglianza di cui all’art. 1, comma 7-bis, DL n. 33/2020, richiamato dal comma 2 dell’articolo in esame, è previsto solo per chi dimostri (i) di aver completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o (ii) di essere guarito da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario o (iii) di aver effettuato la dose di richiamo;

- scuole secondarie di primo e secondo grado nonché istituti tecnici di formazione professionale ai sensi del comma 1, lett. c), e comma 2, in cui, in presenza di due o più casi di positività, tale obbligo, derivante dall’applicazione del regime di autosorveglianza di cui all’art. 1, comma 7-bis, DL n. 33/2020 richiamato dal comma 2 dell’articolo in esame, è previsto solo per chi dimostri (i) di aver completato il ciclo vaccinale primario da meno di 120 giorni o (ii) di essere guarito da meno di 120 giorni o dopo il ciclo vaccinale primario o (iii) di aver effettuato la dose di richiamo.

 

Nella relazione tecnica si afferma che tutte le disposizioni contenute nell’articolo in esame rivestono carattere strettamente ordinamentale e non determinano pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva in via preliminare che, con riferimento all’intero articolo e quindi, tanto all’uso dei test quanto alla fornitura di mascherine FFP2, la relazione tecnica afferma che tutte le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e pertanto non appaiono suscettibili di produrre conseguenze sui saldi di finanza pubblica. A tal proposito, appaiono utili chiarimenti da parte del Governo sulla compatibilità di tale assunzione con l’avvenuto stanziamento di risorse per l’attuazione di entrambe le misure tramite, rispettivamente, l’art. 5 del DL n. 1/2022, come integrato dall’art. 30, comma 2, del DL n. 4/2022, e l’art. 19 del DL n. 4/2022.

Ulteriori elementi di valutazione andrebbero acquisiti con riguardo ai seguenti profili.

Con riferimento all’effettuazione di test antigenici rapidi o molecolari, si rileva che le ipotesi nelle quali si deve ricorrere ai citati test differiscono rispetto a quelle previste dalla normativa previgente di cui all’abrogato art. 4 del DL in esame: ne deriva che la platea di soggetti a cui è fatto obbligo di effettuare il test ai sensi dell’articolo in esame non coincide con quella identificata precedentemente[7]. In particolare, le modifiche vanno, per un verso, nel senso di estendere la platea interessata e, per altri versi, nel senso di ridurre il predetto ambito applicativo. Alla luce di quanto sopra, e stante la modifica della platea di potenziali destinatari dell’obbligo di effettuazione dei test, appare necessario acquisire informazioni dal Governo in merito agli eventuali effetti finanziari derivanti da tali modifiche: in particolare, andrebbe chiarito se, nello specifico, possa ipotizzarsi un aumento o una riduzione della spesa rispetto alla normativa previgente ovvero se le varie modifiche si compensino e il loro risultato netto sia di effetto equivalente a quello precedentemente determinato in pendenza della previgente normativa.

In proposito, si ricorda che l’art. 5 del DL n. 1/2022 ha autorizzato la spesa di 92.505.000 euro per assicurare, fino al 28 febbraio 2022, l’attività di tracciamento dei contagi COVID-19 nell’ambito della popolazione scolastica delle scuole secondarie di primo e secondo grado “soggette all’autosorveglianza di cui all’articolo 4”, mediante l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi. Tale autorizzazione di spesa è stata poi incrementata di 19.200.000 euro per l’anno 2022, dall’art. 30, comma 2, del DL n. 4/2022 al fine di garantire l’esecuzione gratuita di test antigenici rapidi anche alla popolazione scolastica delle scuole primarie.

Si evidenzia, inoltre, che le norme in esame, a differenza di quanto prima previsto, ammettono la possibilità di dimostrare (tramite autocertificazione) l’esito negativo a seguito dell’effettuazione di test antigenico autosomministrato. In proposito, appare opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo al fine di verificare se tali test autosomministrati rientrino o meno nella previsione di cui all’art. 5 del DL n. 1/2022 o nella disciplina di cui al Protocollo d’Intesa sul calmieramento dei prezzi e se comunque siano configurabili oneri in relazione a tale fattispecie.

Si osserva inoltre che, rispetto alla normativa previgente, la necessità dell’uso e della conseguente fornitura di mascherine FFP2 alla popolazione scolastica appare aumentata, essendo state estese le ipotesi di continuazione della didattica in presenza. Si ricorda in proposito che l’art. 19 del DL n. 4/2022, al fine di assicurare la fornitura di mascherine FFP2 a favore degli alunni e del personale scolastico in regime di autosorveglianza “di cui all’art. 4 del decreto-legge 7 gennaio 2022, n. 1”, ha autorizzato la spesa di 45.220.000 euro. La relazione tecnica allegata al DL n. 4/2022 dà conto degli elementi sulla cui base tale spesa è stata determinata, indicando il totale della popolazione scolastica preso a riferimento per la quantificazione dell’onere, e la relativa incidenza percentuale sul totale. Appare, dunque, necessario acquisire l’avviso del Governo sulla perdurante congruità della spesa già quantificata, stante il presumibile ampliamento della platea dei soggetti destinatari della misura.

Non si formulano invece osservazioni:

-          quanto alla prosecuzione della didattica in presenza, in quanto tale modalità è quella già prevista a legislazione vigente, anche con particolare riferimento al periodo di emergenza sanitaria, dall’art. 1 del DL n. 111/2021;

-          quanto alla sospensione delle attività didattiche (applicabile ai soli servizi educativi per l’infanzia e nelle scuole dell’infanzia in presenza di cinque o più casi, ai sensi del comma 1, lett. a), n. 2 dell’articolo in esame), non essendo tale fattispecie suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

-          quanto alla didattica digitale integrata, in quanto essa partecipa del carattere di neutralità finanziaria riconosciuto alla didattica a distanza[8];

-          sulle restanti disposizioni, che si limitano a ribadire quanto già previsto dalla legislazione previgente o presentano carattere ordinamentale.

 

 

 

 

ARTICOLO 3-sexies, comma 2

Studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali e gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo

La norma, introdotta durante l’esame in Commissione, dispone che le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado comunque garantiscano e rendano effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o riorganizzazione delle attività scolastiche (ai sensi del comma 1 dell’articolo 3-sexies).

Nella disposizione qui richiamata è disciplinata la gestione dei casi di positività nel sistema educativo, scolastico e formativo, ivi incluse le scuole paritarie e non paritarie, nonché i centri provinciali per l’istruzione degli adulti: si rinvia alla pertinente scheda.

In tali casi, su richiesta delle famiglie al dirigente scolastico, è comunque garantita ai predetti studenti la possibilità di svolgere attività didattica in presenza, coinvolgendo un ristretto numero di compagni, sempre previa richiesta e accordo delle rispettive famiglie.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva in via preliminare come la norma imponga in generale alle istituzioni scolastiche di garantire e rendere effettivo il principio di inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali, anche nelle ipotesi di sospensione o riorganizzazione delle attività previste nei casi di positività previsti. Inoltre, al verificarsi di determinate ipotesi è garantito lo svolgimento di attività didattica in presenza con gli alunni di cui trattasi e un ristretto numero di compagni.

In proposito, si rileva preliminarmente che l’inclusione degli studenti con disabilità e con bisogni educativi speciali è già prevista a legislazione vigente: con riguardo a tale principio di carattere generale non si formulano dunque osservazioni per i profili di quantificazione. Peraltro, sotto il profilo della sua applicazione concreta in presenza delle condizioni indicate dalla norma (ipotesi di sospensione o riorganizzazione delle attività previste dal comma 1), andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a suffragare l’ipotesi che l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali possa effettivamente essere attuata nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto riguarda, più specificamente, la previsione di un tipo di didattica da svolgersi in parte in presenza e in parte a distanza, si rammenta che all’analoga previsione della didattica digitale integrata non sono stati ascritti effetti finanziari (vedi, da ultimo, l’articolo 3-sexies, comma 1, del provvedimento in esame): non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale andrebbe acquisita la valutazione del Governo – che la prosecuzione della didattica con parte della classe in presenza (fra cui gli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali) e parte della classe in sospensione o a distanza non comporti effetti finanziari ulteriori rispetto all’ipotesi di didattica digitale integrata.

 

ARTICOLO 5-bis

Fondo ristori educativi

Le norme istituiscono presso il Ministero dell’istruzione il Fondo “Ristori educativi”, da destinare ad attività gratuite extra scolastiche in favore degli studenti soggetti a provvedimenti di isolamento dovuti all’infezione da COVID-19, con una dotazione di 667.000 euro per l’anno 2022 e di 1.333.000 euro per l’anno 2023. Le modalità di attuazione e di ripartizione sono demandate a un decreto ministeriale. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi[9].

 

L’emendamento che ha introdotto l’articolo aggiuntivo non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che l’entità dell’onere è limitata allo stanziamento e che le attività previste dalla norma appaiono modulabili sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, riguardante l’istituzione del fondo “Ristori educativi”, pari a 667.000 euro per l’anno 2022 e a 1.333.000 euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all’articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440.

In proposito, si segnala che le risorse del predetto Fondo sono confluite, ai sensi dell’articolo 7, comma 37, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che reca adeguati stanziamenti allocati su una pluralità di capitoli di spesa[10]. Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare in merito ai profili di copertura finanziaria nel presupposto, sul quale appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo, che l’utilizzo delle risorse ivi previste non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sugli stanziamenti di bilancio del citato Fondo.

 

ARTICOLO 5-ter

Lavoro agile per genitori con figli con disabilità

Le norme prevedono che, fino alla data di cessazione dell’emergenza, i genitori lavoratori dipendenti privati, che hanno almeno un figlio in condizioni di disabilità grave o figli con bisogni educativi speciali (BES), abbiano diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza di accordi individuali, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore non lavoratore e che l’attività lavorativa non richieda necessariamente la presenza fisica (comma 1).

Ferma restando l’applicazione della disciplina già stabilita dai contratti collettivi nazionali, fino al predetto termine, per i genitori lavoratori dipendenti pubblici dette condizioni costituiscono titolo prioritario per l’accesso al lavoro agile (comma 2).

 

Le norme, introdotte in sede referente, non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare con riferimento al comma 1, atteso che le disposizioni attengono al settore privato.

Parimenti non vi sono osservazioni da formulare riguardo alle disposizioni di cui al comma 2, atteso che le spesse prevedono per i dipendenti pubblici soltanto un titolo preferenziale per l’accesso al lavoro agile e che lo stesso, comunque, non rileva per le tipologie di attività lavorativa per le quali è necessariamente prevista la presenza fisica.

 

 



[1] Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19 e per lo svolgimento in sicurezza delle attività economiche e sociali

[2] Nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr. Resoconto sommario n. 493 del 14 dicembre 2021. AS 2463 sul D.L. n. 172/2021.

[3] In attuazione di quanto previsto dalla norma citata è stato adottato il DPCM del 17 giugno 2021 che disciplina il sistema della Piattaforma nazionale-DGC.

[4] Di cui all’articolo 1-bis del decreto-legge n. 44 del 2021

[5] Disposizioni attuative dell'articolo 9, comma 10, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19». Le disposizioni attuative del DPCM riguardano in particolare le certificazioni verdi e la piattaforma nazionale-DGC.

[6] Nota del 27 gennaio 2022, messa a disposizione della 5^ Commissione nella seduta del 3 febbraio 2022.

[7]              Nello specifico, ai sensi dell’articolo in esame il test va effettuato:

-              ai bambini sintomatici della scuola materna con un caso di positività;

-              agli alunni sintomatici della scuola primaria in presenza di fino a quattro casi di positività;

-              agli alunni vaccinati o guariti sintomatici della scuola primaria con cinque o più casi di positività;

-              agli alunni esenti da vaccinazione o non vaccinati/non guariti, anche in assenza di sintomi, nella scuola primaria con cinque o più casi di positività;

-              agli alunni vaccinati o guariti sintomatici della scuola secondaria con due o più casi di positività;

-              agli alunni esenti da vaccinazione o non vaccinati/non guariti anche in assenza di sintomi della scuola secondaria con due o più casi di positività.

L’abrogato art. 4 del DL n. 1/2022 prevedeva invece che si procedesse all’effettuazione del test:

-              agli alunni della scuola primaria anche in assenza di sintomi in presenza di un caso di positività (“al momento di conoscenza del caso di positività e da ripetersi dopo 5 giorni”);

-              agli alunni sintomatici delle scuole secondarie con un caso di positività (regime di autosorveglianza);

-              agli alunni vaccinati o guariti sintomatici delle scuole secondarie con due casi di positività (autosorveglianza).

Con riferimento alla scuola materna, vi è dunque un aumento della platea dei destinatari della misura (e quindi dei relativi costi) dato che essa non era prevista dalla normativa previgente. Per la scuola primaria pare possa esserci, invece, una diminuzione della platea, dato che, mentre nella normativa previgente, era prevista l’effettuazione del test per tutti gli alunni della classe – anche in assenza di sintomi – per il solo fatto di avere avuto un caso di positività nella classe, la nuova normativa prevede che il test venga effettuato per gli alunni vaccinati o guariti e, nel caso di non più di quattro positivi nella classe, per gli esenti da vaccinazioni o non vaccinati/non guariti solo in presenza di sintomi. Per quanto riguarda, invece, le scuole secondarie, la misura sembra rivolgersi essenzialmente alla stessa platea della normativa previgente, in quanto, il test è previsto solo per alunni sintomatici nel caso siano vaccinati o guariti e siano stati riscontrati due casi di positività, mentre rimane comunque previsto in tutti gli altri casi.

[8] Per approfondimenti in proposito si rinvia al dossier del Servizio Bilancio sull’art. 4 del DL n. 1/2022.

[9] Di cui all’art. 1 della legge n. 440 del 1997.

[10] Si tratta, in particolare, dei capitoli nn. 1194, 1995, 1996, 1204 e 2394.