Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 130/2021: Prezzi elettricità e gas
Riferimenti: AC N.3366/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 17/11/2021
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3366

 

 

Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e

del gas naturale

 

 

(Conversione in legge del DL 130/2021 – Approvato dal Senato

A.S. 2401)

 

 

 

 

N. 393 – 17 novembre 2021

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLO 1. - 4 -

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico.. - 4 -

ARTICOLO 2, comma 1. - 7 -

Aliquota IVA gas metano usato per usi civili e industriali - 7 -

ARTICOLO 2, comma 2. - 9 -

Riduzione aliquote relative agli oneri generali gas. - 9 -

ARTICOLO 3. - 10 -

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas. - 10 -

ARTICOLO 4, commi 1 e 3-bis. - 12 -

Abrogazioni - 12 -

ARTICOLO 4, comma 2. - 17 -

Corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il sostegno e l’inclusione scolastica   - 17 -

ARTICOLO 5. - 18 -

 


 

Informazioni sul provvedimento

A.C.

3366

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante Misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Galli

Gruppo:

Lega

Commissione competente:

X (Attività produttive)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, recante misure urgenti per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, la quale risulta tuttora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica e al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alla luce delle modifiche apportate dal Senato.

Nel corso dell’esame al Senato, il Governo ha messo a disposizione della Commissione Bilancio una Nota tecnica.

Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota, ove rilevante ai fini dell’esame.

Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico

Normativa vigente. L’articolo 5-bis del D.L. n. 73/2021[1] dispone che quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2) - di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013 e all'articolo 23 del D.lgs. n. 47/2020 - per una quota di competenza del Ministero della transizione ecologica e per una quota di competenza del Ministero dello sviluppo economico, sia destinata nella misura complessiva di 609 milioni di euro al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia; inoltre, sono trasferite alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 30 settembre 2021, risorse pari a 591 milioni di euro.

 

Le norme, modificate dal Senato, prevedono per il quarto trimestre dell'anno 2021 la compensazione parziale degli oneri generali di sistema per tutte le utenze elettriche nella seguente misura:

·        l'utilizzo di una quota parte, pari a 700 milioni di euro, nell’anno 2021, dei proventi delle aste delle quote di emissione di anidride carbonica (CO2), di competenza del Ministero della transizione ecologica, destinate al sostegno delle misure di incentivazione delle energie rinnovabili e dell'efficienza energetica, che trovano copertura sulle tariffe dell'energia [comma 1, lettera a)];

·        il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 500 milioni di euro [comma 1, lettera b)].

Sempre per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico si prevede al successivo comma 2:

·        che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda ad annullare, per il quarto trimestre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW;

·        il trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA), entro il 15 dicembre 2021, di ulteriori risorse pari a 800 milioni di euro.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Compensazione oneri sistema utenze elettriche per contenimento prezzi IV trim 2021 trasferimento quota parte aste emissione CO2 (comma 1, lett. a)

 

 

 

 

700,0

 

 

 

 

 

 

/

Compensazione oneri sistema utenze elettriche per contenimento prezzi IV trim 2021 trasferimento ulteriori risorse Cassa servizi energetici e ambientali (comma 1, lett. b)

500,0

 

 

 

500,0

 

 

 

 

 

 

 

Annullamento aliquote oneri generali sistema utenze elettriche domestiche e non domestiche IV trim 2021 – trasferimento risorse Cassa servizi energetici e ambientali (comma 2)

800,0

 

 

 

800,0

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

Compensazione oneri sistema utenze elettriche per contenimento prezzi settore elettrico IV trim 2021 (comma 1, lett. a)

 

 

 

 

 

 

 

 

700,0

 

 

 

Compensazione oneri sistema utenze elettriche per contenimento prezzi settore elettrico IV trim 2021 (comma 1, lett. b)

 

 

 

 

 

 

 

 

500,0

 

 

 

Annullamento aliquote oneri generali sistema utenze elettriche domestiche e non domestiche IV trim 2021 (comma 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

800,0

 

 

 

 

La relazione tecnica riferita al testo originario nel descrivere il comma 1 evidenzia come agli oneri derivanti dalla disposizione, pari a 1,2 miliardi di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Sulla ulteriore misura prevista al comma 2, la RT evidenzia come considerando che i clienti domestici ammontano a circa 29,5 milioni e sono circa 6 milioni i clienti non domestici con potenza disponibile non superiore a 16,5 kW, l'applicazione nel corso del terzo trimestre di quest'anno delle aliquote delle componenti Asos e Arim pubblicate con delibera 278/2021/R/com ha consentito di raccogliere un gettito pari a circa 470 miliardi di euro per i clienti domestici e a circa 330 miliardi di euro per i clienti non domestici.

Secondo la RT si può dunque ritenere che, senza alcuna modifica delle aliquote tariffarie, questi sarebbero i medesimi gettiti raccolti anche nel corso del quarto trimestre di quest'anno, anche tenendo conto del possibile incremento di gettito, da verificare, legato all'aumento tendenziale dei consumi legati alla ripresa economica.

Ne consegue che, disponendo di 800 milioni di euro provenienti dall’applicazione del decreto legge per il contenimento degli adeguamenti tariffari per il settore elettrico e del gas, sia possibile coprire completamente l'ammanco di gettito che deriverà dall'azzeramento delle aliquote Asos e Arim per tutti i clienti sopra indicati e come identificati nella norma.

La RT conclude evidenziando come agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 800 milioni per l’anno 2021, si provveda ai sensi della norma di copertura finanziaria.

Il Governo, in risposta[2] alle osservazioni formulate nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato, ha evidenziato che la disposizione si riferisce espressamente alla compensazione dei minori oneri generali di sistema delle utenze elettriche relative al quarto trimestre dell’anno 2021 e prevede il trasferimento delle risorse a CSEA entro il 15 dicembre 2021. Pertanto, gli oneri sono riferiti all’esercizio 2021, come evidenziato nell’articolo 5 di copertura finanziaria.

Inoltre, quanto ai proventi delle aste CO2, è stata confermata la disponibilità delle risorse indicate a copertura (le quote dei proventi delle aste impiegate) e che il loro utilizzo ai fini della disposizione non prevede né una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente né una modifica della dinamica di spesa già scontata sui saldi di finanza pubblica.

In riferimento al comma 2 sui criteri di stima riportati in relazione si rappresenta che in ogni caso, la disposizione prevede uno stanziamento di 800 milioni di euro, commisurato alla stima riportata in relazione tecnica, destinato ad essere trasferito alla CSEA affinché l’ARERA possa adottare i provvedimenti necessari all’attuazione della disposizione con le risorse disponibili.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, prendendo atto dei chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame al Senato.

 

ARTICOLO 2, comma 1

Aliquota IVA gas metano usato per usi civili e industriali

Le norme stabiliscono che le somministrazioni di gas metano (usato per combustione per gli usi civili e industriali) riferite ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2021 sono assoggettate all’aliquota IVA del 5 per cento (in luogo del 10 per cento o del 22 per cento)[3].

La disposizione si applica in deroga alla disciplina IVA di cui al DPR n. 633/72. L’aliquota ridotta si applica anche agli eventuali conguagli, qualora i consumi addebitati siano stimati e non effettivi.

 

La relazione tecnica afferma quanto segue.

Consumi per usi civili

La RT utilizza i dati sui consumi delle famiglie del 2019 (fonte Istat), aggiornati al 2021 mediante le variazioni indicate nei documenti programmatici; applicando la variazione di aliquota ai predetti consumi, la RT afferma che la perdita di gettito relativa ai consumi delle famiglie è pari a 547,4 milioni di euro.

Inoltre, per tenere conto degli usi civili diversi da quelli delle famiglie, la RT incrementa la variazione di gettito delle sole famiglie di una percentuale pari al 5% che rappresenta il peso

degli altri usi civili rispetto a quello delle famiglie.

Pertanto, gli effetti complessivi di tutti gli usi civili sono stimati dalla RT in 574,7 milioni di euro nel 2021.

Consumi per usi industriali

La RT utilizza i dati Dogane 2020 sui consumi per usi industriali, ai quali viene applicato un prezzo medio per stimare il costo del gas dei 3 mesi. La RT evidenzia che la maggioranza delle imprese possono detrarre l’IVA sugli acquisti e che, pertanto, la stima degli effetti negativi sul gettito è limitata unicamente ai casi degli operatori che non detraggono l’IVA sugli acquisti in tutto o in parte (ad esempio i soggetti in regime forfetario, gli operatori in settori esenti, ecc.). Ai fini della quantificazione, la RT afferma di aver calcolato la percentuale media di indetraibilità sull’intera platea degli operatori con partita IVA. Fornisce quindi la stima della perdita di gettito IVA per gli usi industriali, pari a 33,7 milioni di euro.

 

Complessivamente, la RT stima quindi una variazione di gettito IVA complessiva relativa agli usi civili e agli usi industriali pari a 608,4 milioni di euro nel 2021.

 

Con Nota del 12 ottobre 2021, il Governo ha precisato quanto segue.

Usi civili

Ai fini della stima sono state considerate le spese totali annuali delle famiglie e degli altri soggetti rientranti tra gli usi civili, rapportando poi il dato all’ultimo trimestre. Per quanto riguarda la ripartizione degli effetti finanziari:

-          per i consumi che riducono l’aliquota di 5 punti percentuali (dal 10 per cento al 5 per cento), il minor gettito per tre mesi è stimato in 16,2 milioni di euro;

-          per i consumi che riducono l’aliquota di 17 punti percentuali (dal 22 per cento al 5 per cento), il minor gettito per tre mesi è stimato in 531,2 milioni di euro;

-          per gli altri usi civili, è stata applicata la percentuale del 5 per cento al totale della perdita calcolata per le famiglie, anche in considerazione del fatto che la maggior parte degli altri usi civili è per fini commerciali e quindi neutrale in termini di IVA.

Usi industriali

Il prezzo medio dei consumi di gas naturale per usi industriali è stato desunto da fonte ARERA (“Prezzi del gas naturale per usi industriali”).

La percentuale media di indetraibilità (5%) è stata calcolata come il rapporto tra le operazioni esenti ed il volume di affari del totale delle attività economiche.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia quanto segue.

Quanto agli usi civili, la stima degli effetti finanziari effettuata dalla relazione tecnica, riferita all’applicazione del beneficio nell’ultimo trimestre del 2021, sembrerebbe basata su un criterio meramente proporzionale (consumi annui rapportati a 3 mesi). Sul punto, premessa la necessità di una conferma in merito all’applicazione del predetto criterio, si rileva che i consumi di gas naturale risultano maggiormente concentrati nei mesi interessati dalla disposizione e ciò è suscettibile quindi di determinare una perdita di gettito superiore a quella indicata dalla relazione tecnica. In proposito appare pertanto necessario acquisire la valutazione del Governo.

Andrebbero inoltre esplicitati i criteri in base ai quali la spesa per consumi sia ripartita tra le due aliquote IVA (10%, che beneficia di una riduzione di 5 punti percentuali, e 22%, che beneficia di una riduzione di aliquota di 17 punti percentuali).

In assenza di tali informazioni, si segnala che dai dati pubblicati su i.stat.it la spesa media mensile familiare per “gas naturale e gas di città” è pari a 54,2 euro nel 2019 (48 euro nel 2020). Le stime indicate dalla RT sembrerebbero aver utilizzato l’ipotesi in base alla quale circa l’8,5 per cento di tali consumi sia assoggettato ad aliquota del 10 per cento e il restante 91,5 per cento ad aliquota del 22 per cento.

Inoltre, non risultano esplicitate le ipotesi ed i criteri adottati nella definizione del parametro (5 per cento) utilizzato per la stima degli effetti finanziari riferiti ai consumi degli altri usi civili del gas metano rispetto a quello delle famiglie.

Quanto agli usi industriali, la relazione tecnica non esplicita i parametri utilizzati (prezzo medio e consumi degli operatori nel trimestre interessato, numero degli operatori interessati dalla indetraibilità dell’IVA).

La Nota, infatti, afferma che il prezzo medio è stato desunto da fonte ARERA: tale fonte fornisce i prezzi medi distinti per fasce di consumo. 

Sul punto, si rileva quindi la necessità di acquisire indicazioni riguardo ai dati, ai criteri e alle procedure di calcolo utilizzate per la stima degli effetti finanziari, al fine di verificare la perdita di gettito stimata.

 

ARTICOLO 2, comma 2

Riduzione aliquote relative agli oneri generali gas

La norma prevede che l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provveda a ridurre, per il trimestre ottobre-dicembre 2021, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Riduzione aliquote oneri generali gas IV trim 2021 – trasferimento risorse CSEA (articolo 2, comma 2)

480,0

 

 

 

480,0

 

 

 

 

 

 

/

Minori entrate tributarie

Riduzione aliquote oneri generali gas IV trim 2021 (articolo 2, comma 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

480,0

 

 

 

 

La relazione tecnica nel descrivere la norma evidenzia come ai derivanti oneri, pari a 480 milioni per l’anno 2021, si provveda ai sensi della norma di copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto gli oneri sono configurati come limite di spesa.

 

ARTICOLO 3

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale con il rafforzamento del bonus sociale elettrico e gas

La norma stabilisce che per il trimestre ottobre-dicembre 2021 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007[4], e la compensazione per la fornitura di gas naturale (spettante ai medesimi soggetti, in modo da garantire una riduzione della spesa al netto delle imposte indicativamente pari al 15%) di cui all’articolo 3, comma 9, del decreto-legge n. 185 del 2008, sono rideterminate dall’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il quarto trimestre 2021, fino a concorrenza di 450 milioni di euro. Tale importo è trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 15 dicembre 2021.

Si ricorda che il decreto-legge n. 185/2008 ha esteso l’agevolazione tariffaria per fornitura di energia elettrica, di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, ai clienti domestici presso i quali sono presenti persone che versano in gravi condizioni di salute, tali da richiedere l'utilizzo di apparecchiature medico-terapeutiche, alimentate ad energia elettrica, necessarie per il loro mantenimento in vita. La norma prevedeva, inoltre, un meccanismo di copertura in base al quale qualora gli oneri eccedessero il tetto di spesa previsto per il riconoscimento delle agevolazioni tariffarie, l'Autorità per l'energia elettrica ed il gas avrebbe istituito un'apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico e stabilito altre misure tecniche necessarie per l'attribuzione del beneficio.

 

La relazione tecnica afferma che agli oneri derivanti dall’attuazione della presente disposizione, pari a 450 milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi della norma di copertura finanziaria di cui all’articolo 5 del decreto in esame.

Nella nota del MEF del 12 ottobre 2021 il Governo confermando quanto contenuto nella relazione tecnica, ha precisato che “già in altre occasioni – ad esempio, art. 6 del DL 41 del 2021 – l’ARERA ha provveduto alla rideterminazione delle tariffe con propri provvedimenti nel rispetto dei limiti di spesa imposti dalle norme”.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto esposto nella relazione tecnica e nella Nota del Governo e non si hanno osservazioni da formulare anche in considerazione del fatto che l'onere è limitato all'entità dell'importo indicato (450 milioni di euro per il 2021) e che la norma lascia margini di modulabilità dell'intervento alla deliberazione dell'Autorità.

Si evidenzia inoltre che, sulla base di quanto riportato nella relazione illustrativa, la misura agevolativa coinvolgerebbe circa 3,5 milioni di famiglie, alle quali verrebbe quindi assicurata una riduzione delle bollette per luce e gas, relativamente all'ultimo trimestre del 2021, pari mediamente a circa 130 euro per famiglia[5].

Andrebbe peraltro chiarito se possa o meno intendersi applicabile anche al caso in esame il meccanismo previsto in relazione alle agevolazioni originariamente concesse dall’articolo 3, comma 9, del decreto legge n. 185/2008, in base al quale l’ARERA, nella eventualità che gli oneri avessero superato le risorse stanziate (all’epoca, per le agevolazioni originariamente previste) avrebbe istituito un’apposita componente tariffaria a carico dei titolari di utenze non domestiche volta ad alimentare un conto gestito dalla Cassa conguaglio settore elettrico.

 

ARTICOLO 4, commi 1 e 3-bis

Abrogazioni

Le norme, integrate dal Senato in prima lettura, abrogano le disposizioni elencate nell’Allegato 1 al decreto ossia:

·        articolo 1, commi 5, 6 e 7, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188. Tali norme prevedevano che con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze fossero adottate disposizioni in materia di rintracciabilità dei prodotti da tabacco e di “legittimazione della loro circolazione nei confronti dei consumatori” (Allegato 1, numero 1).

Si rammenta che il decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, ha recepito la direttiva 2014/40/UE dettando specifiche norme sulla tracciabilità dei prodotti del tabacco. Anche in conseguenza di tale recepimento il regolamento previsto dall’articolo 1, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188, non è stato mai adottato;

·        l'articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, il quale demandava a un regolamento governativo l’individuazione degli interventi da realizzare e delle modalità da seguire per la razionalizzazione delle procedure contabili e per il miglioramento della rappresentazione delle risultanze gestionali di entrata nel rendiconto generale dello Stato (Allegato 1, numero 2);

·        l’articolo 51, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76, che demandava a uno o più D.P.C.M. l’individuazione degli interventi urgenti finalizzati al potenziamento o all'adeguamento della sicurezza delle infrastrutture stradali, autostradali, ferroviarie e idriche esistenti che ricadono nelle categorie progettuali “Progetti di competenza statale” e “Progetti sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza statale” (Allegato 1, numero 3);

·        l’articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2017, che aveva demandato a uno o più regolamenti di delegificazione l’adeguamento del DPR n. 119/2009 recante disposizioni per la definizione dei criteri e dei parametri per la determinazione della consistenza degli organici del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) nelle istituzioni scolastiche ed educative statali (Allegato 1, numero 4);

·        l’articolo 1, comma 468, della legge n. 145/2018 che demandava ad un decreto del Ministro dell'istruzione l'attualizzazione degli standard organizzativi delle strutture e dei percorsi degli istituti tecnici superiori (ITS), nonché dei criteri di valutazione dei piani di attività realizzati (Allegato 1, numero 5);

·        l’articolo 74, comma 7?ter, del decreto legge n. 18/2020, che demanda ad un regolamento l’aggiornamento, in via sperimentale, della disciplina vigente in materia di reclutamento e accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni (Allegato 1, numero 6);

·        l'articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2019, n. 160; tale comma prevedeva l'adozione di un provvedimento attuativo in materia di pubblicità delle procedure concorsuali per il reclutamento di personale nelle pubbliche amministrazioni (Allegato 1, numero 7);

·        l’articolo 1, comma 51, della legge n. 107 del 2015, il quale prevedeva la definizione, con decreto del Ministro dell'istruzione, di natura regolamentare, dei criteri per il riconoscimento, da parte delle università, dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori (Allegato 1, punto 8).

Inoltre, con disposizione inserita dal Senato in prima lettura (numero 8-ter dell’Allegato 1), vengono abrogati i commi 68 e 69 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017.

Il comma 68 demanda a un decreto del Ministero dell’istruzione la definizione dei requisiti che gli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) devono possedere per il rilascio del diploma di Tecnico superiore e delle modalità per il relativo rilascio. Il successivo comma 69 demanda a un D.P.C.M. l’integrazione degli standard organizzativi e di percorso degli Istituti Tecnici superiori al fine di adeguare l’offerta formativa alle mutate esigenze di contesto di riferimento correlato anche al processo Industria 4.0.

Ai due commi abrogati non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Infine, ulteriori disposizioni inserite dal Senato in prima lettura (numero 8-bis dell’Allegato 1 e comma 3-bis dell’articolo 4) intervengono sulla disciplina della scuola italiana all'estero, recata dal D.lgs. 64/2017.

In particolare:

- un’integrazione all’Allegato 1 (richiamato dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto-legge in esame) abroga l’articolo 16 del D.lgs. 64/2017;

- il nuovo comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto-legge in esame modifica ulteriori disposizioni del D.lgs. 64/2017.

Di seguito si dà conto del complesso di tali interventi.

La disciplina della scuola italiana all'estero contenuta nel D.lgs. 64/2017 è modificata come segue:

§  è abrogato l’articolo 16 del D.lgs. n. 64/2017 (numero 8-bis dell’Allegato 1, richiamato dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto in esame).

L’articolo 16 qui richiamato ha istituito un sistema di valutazione delle attività svolte in applicazione del D.lgs. n. 64 con particolare riguardo a: qualità dell'offerta formativa, impatto degli interventi, qualità dell'insegnamento offerto dai docenti inviati all'estero e performance del personale amministrativo e dei dirigenti scolastici inviati all'estero. Tale sistema di valutazione verifica l'efficacia e l'efficienza delle attività svolte, in coerenza con i principi e con le finalità della valutazione del sistema nazionale di istruzione e tenuto conto dei contesti locali.

La RT allegata al D.lgs. n. 64/2017 evidenziava che tale sistema di valutazione era stato istituito in coerenza e sul modello della valutazione del sistema nazionale di istruzione di cui al DPR n. 80/2013 e della legge n. 107/2015. In particolare, per la sua implementazione si rendevano necessari interventi evolutivi dei software e delle banche dati che sono alla base del Sistema nazionale di valutazione delle scuole metropolitane, per una spesa nel limite massimo di 200.000 euro annui a decorrere dal 2018 che trovava copertura finanziaria ai sensi dell’articolo 39, comma 1;

§  all'articolo 17, comma 2, del D.lgs. n. 64/2017, che prevede la sezione dedicata al sistema della formazione italiana nel mondo del Portale unico dei dati della scuola, viene abrogata la lettera h), con ciò sopprimendo l’obbligo di pubblicazione nella medesima sezione degli esiti della valutazione prevista dell’abrogato articolo 16, sopra descritto [comma 3-bis, lettera a)];

§  all'articolo 26 del D.lgs. n. 64/2017 che disciplina la cessazione del servizio all'estero per ragioni di servizio o per incompatibilità di permanenza nella sede, modificando il comma 1 si sopprime la previsione ai cui sensi il Ministero dell’istruzione dispone la cessazione del servizio all’estero in caso di esiti negativi della valutazione prevista dell’abrogato articolo 16, sopra descritto [comma 3-bis, lettera b)];

§  all'articolo 39, comma 1 – che a legislazione vigente dispone la copertura finanziaria a decorrere dal 2018 degli oneri relativi alla formazione del personale da destinare all’estero (art. 15) per 170.000 euro annui e di quelli relativi al sistema di valutazione (art. 16) per 200.000 euro annui – viene soppresso il richiamo all’articolo 16 (abrogato, come sopra visto); pertanto, la copertura finanziaria concernerà soltanto l’articolo 15 (non modificato dalle norme in esame) per il quale resta confermata la vigente misura, pari a 170.000 euro annui [comma 3-bis, lettera c)].

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo iniziale del decreto non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica riferita al testo iniziale del decreto ribadisce che la norma in esame dispone l’abrogazione di alcune disposizioni di legge che prevedono l'adozione di provvedimenti attuativi ritenuti non più necessari e specifica, in via generale, che, trattandosi di norme a carattere ordinamentale, le abrogazioni in parola non comportano effetti sulla finanza pubblica.

 

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

 

Con riferimento alle singole norme oggetto di abrogazione la relazione tecnica e la relazione illustrativa svolgono le ulteriori considerazioni di seguito esposte.

 

Numero 1 - Articolo 1, commi 5, 6 e 7 del decreto legislativo 15 dicembre 2014, n. 188

 

La relazione tecnica evidenzia che successivamente all’entrata in vigore dei predetti commi, l’articolo 16 del decreto legislativo 12 gennaio 2016, n. 6, in attuazione della Direttiva 2014/40UE, ha disciplinato la materia che doveva essere normata in applicazione dei medesimi commi ora abrogati, prevedendo un nuovo meccanismo di determinazione delle modalità di tracciamento dei prodotti del tabacco. Considerata la disciplina recata dal decreto legislativo n. 6/2016, l’abrogazione dei commi 5, 6 e 7 dell’art. 1 del decreto legislativo n. 188 del 2014 ha carattere di semplice razionalizzazione del sistema normativo e non ha effetti finanziari.

 

Numero 2 - Articolo 4 del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93

 

La relazione tecnica afferma che l’abrogazione si rende necessaria in quanto la disposizione è stata superata dall’articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 16 marzo 2018, n. 29, che contiene le disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 93, che, a sua volta, reca il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa.

 

Numero 3 - Articolo 51, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n.76

 

La relazione tecnica afferma che si tratta di disposizione a carattere ordinamentale, la cui abrogazioni non comporta effetti sulla finanza pubblica.

 

Numero 4 - Articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 66/2017

 

La relazione illustrativa afferma che i criteri specificati dalla norma abrogata per la determinazione del contingente ATA da assegnare alle scuole sono già presi in considerazione nella circolare annuale di assegnazione e che, dunque, quanto prescritto dalla disposizione soppressa è già attuato in via amministrativa.

 

Numero 5 - Articolo 1, comma 468, della legge n.145/2018

 

La relazione illustrativa rileva che la norma oggetto di abrogazione può considerarsi superata alla luce della riforma complessiva degli istituti tecnici superiori, attualmente all'esame del Parlamento. La relazione evidenzia, altresì che, anche qualora la riforma non fosse approvata in via definitiva, la scelta di accorpare gli istituti già esistenti o di ridisegnare gli standard organizzativi rientra nella discrezionalità dell'Amministrazione.

 

Numero 6 - l’articolo 74, comma 7?ter, decreto legge n. 18/2020

 

La relazione illustrativa chiarisce che l’abrogazione è giustificata dal fatto che con il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, si è intervenuti sulla disciplina del reclutamento dei dirigenti introducendo diverse novelle al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che rendono superflua l’adozione del regolamento nei termini in cui era stato previsto dalla norma abrogata.

 

Numero 7 - Articolo 1, comma 146, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

 

La relazione illustrativa chiarisce che l'abrogazione è disposta in considerazione di una norma sopravvenuta (articolo 1, comma 17?bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80), la quale ha previsto la pubblicazione dei bandi - relativi sia alle procedure di reclutamento sia a quelle di mobilità - sul portale del reclutamento del Dipartimento della funzione pubblica, secondo lo schema predisposto dal medesimo Dipartimento.

 

Numero 8 - Articolo 1, comma 51, della legge. n. 107/2015

 

La relazione illustrativa riconduce l'abrogazione alla sua "difficile attuazione in considerazione della sua sostanziale incompatibilità con il quadro ordinamentale di riferimento". Nello specifico, la Relazione afferma che il rinvio al provvedimento ministeriale per la definizione dei criteri per il riconoscimento, da parte delle università, dei crediti acquisiti dallo studente a conclusione dei percorsi realizzati dagli Istituti tecnici superiori "non tiene conto del principio di autonomia degli atenei, sancito all'articolo 33, sesto comma, della Costituzione" e segnala che con particolare riguardo al riconoscimento dei crediti è vigente "la norma generale dell'articolo 14 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, che assegna ai singoli atenei la possibilità del riconoscimento dei crediti essendo la relativa valutazione necessariamente connessa a una indagine concreta sul percorso formativo già svolto dallo studente e alla sua effettiva interrelazione con il corso di laurea nel cui ambito i crediti formativi andrebbero riconosciuti".

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli interventi sulla scuola italiana all’estero (numero 8-bis dell’Allegato 1, richiamato dal comma 1 dell’articolo 4 del decreto in esame e lettera c) del comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto in esame), approvati dal Senato in prima lettura, non si formulano osservazioni in quanto gli stessi abrogano l’articolo 16 del D. Lgs. 64/2017 (concernente il sistema di valutazione del personale della scuola italiana all’estero), e sopprimono la corrispondente disposizione (art. 39) che ha finalizzato all’abrogando intervento una quota del Fondo “la buona scuola” in misura pari a 200.000 euro annui dal 2018. Ulteriori novelle al medesimo decreto legislativo, introdotte dalle lettere a) e b) del comma 3-bis dell’articolo 4 del decreto in esame, sopprimono per coordinamento due richiami al sistema di valutazione, privi di effetti finanziari.

Per quanto riguarda le restanti disposizioni abrogative, recate dall’Allegato 1 cui rinvia il comma 1 dell’articolo 4 del decreto in esame, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto del carattere ordinamentale delle disposizioni abrogate, della circostanza che a nessuna di esse sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e (limitatamente alle disposizioni recate dai numeri 1-8 dell’Allegato 1) dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.

 

ARTICOLO 4, comma 2

Corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per il sostegno e l’inclusione scolastica

La norma, integralmente sostituita nel corso dell’esame presso il Senato, prevede che, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, siano definiti, a decorrere dall'anno accademico 2025/2026, i piani di studio e le modalità attuative e organizzative del corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l'inclusione scolastica, nonché i criteri per il riconoscimento dei crediti formativi universitari relativi alle didattiche dell'inclusione e gli ulteriori requisiti necessari per l'accesso al medesimo corso di specializzazione.

Nel demandare la disciplina al suddetto decreto ministeriale, la norma rinvia all'articolo 17, comma 95, della legge n. 127/1997 ai cui sensi l'ordinamento degli studi dei corsi universitari, con esclusione del dottorato di ricerca, è disciplinato dagli atenei in conformità a criteri generali definiti con uno o più decreti del Ministro dell'università.

Si rammenta che in altre circostanze in cui è stato richiamato il potere di fissare con decreto ministeriale i criteri generali di disciplina di ordinamenti universitari e di scuole di specializzazione, alle pertinenti disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

Si considerino, a titolo esemplificativo, i seguenti casi:

- articolo 719 del codice dell’ordinamento militare (D. Lgs. n. 66/2010) (ordinamenti didattici di corsi di diploma universitario, di laurea e di specializzazione adeguati alla formazione degli ufficiali delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza);

- articolo 8 della L n. 38/2010 (ordinamenti didattici di specifici percorsi formativi in materia di cure palliative e di terapia del dolore connesso alle malattie neoplastiche e a patologie croniche e degenerative);

- articolo 102 del DL 18/2020 (adeguamento dell’ordinamento didattico della Classe LM/41 Medicina e Chirurgia);

oltre, naturalmente, al testo iniziale della norma così sostituita, su cui si veda di seguito.

La disposizione originaria al provvedimento in esame, ora sostituita, prevedeva la procedura con cui il corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria e il corso di specializzazione in pedagogia e didattica speciale per le attività di sostegno didattico e l’inclusione scolastica nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria dovessero essere adeguati all’articolo 12 del d.lgs. 66/2017[6]. Quest’ultima disposizione, in particolare, ha introdotto il requisito di ulteriori 60 crediti formativi universitari (CFU) – oltre a quelli già previsti nel corso di laurea magistrale in Scienze della formazione primaria – per l’accesso al corso di specializzazione. La relazione tecnica, riferita al testo originario, affermava il carattere ordinamentale della disposizione senza effetti sulla finanza pubblica.

 

L’emendamento che ha integralmente sostituito il comma non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.

 

In merito ai profili di quantificazione, stante la mancanza di una relazione tecnica riferita all’emendamento introduttivo della norma in esame, andrebbe acquisita conferma che alla stessa, in analogia a precedenti disposizioni di analogo tenore, non siano ascrivibili effetti finanziari.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni finanziarie

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l’articolo 5, comma 1, lettere da a) a e), provvede agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in commento[7], determinati in 2.838,4 milioni di euro per l'anno 2021, che aumentano, in termini di indebitamento netto e fabbisogno, a 3.538,4 milioni di euro per l'anno 2021, mediante le seguenti modalità:

- quanto a 700 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 120, comma 6, del decreto-legge n. 34 del 2020 [lettera a)];

- quanto a 1.709 milioni di euro, mediante corrispondente utilizzo delle risorse di cui all'articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021, di cui 32 milioni di euro per l'anno 2021 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato da parte dell'Agenzia delle entrate [lettera b)];

- quanto a 129,4 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, come incrementato dall'articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021 [lettera c)];

- quanto a 700 milioni di euro, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 del 2021 di competenza del Ministero della transizione ecologica, giacenti sull'apposito conto aperto presso la tesoreria dello Stato da reimputare alla Cassa per i servizi energetici e ambientali [lettera d)];

- quanto a 300 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all'articolo 32 del decreto legislativo n. 28 del 2011, giacenti sul conto di gestione intestato allo stesso fondo, da versare all'entrata del bilancio dello Stato, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali [lettera e)].

Con riferimento alla prima modalità di copertura, si evidenzia che l'articolo 120 del decreto-legge n. 34 del 2020 ha riconosciuto ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione aperte al pubblico un credito di imposta per l'adeguamento degli ambienti di lavoro al fine di ridurre il rischio infettivo da SARS-CoV2, in misura pari al 60 per cento delle spese sostenute nel 2020, autorizzando a tal fine la spesa di 2 miliardi di euro per il 2021. In proposito si fa presente che successive norme di legge[8] hanno ridotto progressivamente tale autorizzazione di spesa fino a 737 milioni di euro, ovvero poco più delle risorse utilizzate a copertura dall’articolo 5, comma 1, lettera a), del provvedimento in commento. Al riguardo, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell’esame in sede consultiva presso la 5a Commissione bilancio del Senato[9] in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura nonché al fatto che il loro utilizzo non è suscettibile di determinare una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Relativamente alla seconda modalità di copertura, si fa presente che, al fine di sostenere gli operatori economici colpiti dall'emergenza epidemiologica, l’articolo 1, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha previsto un contributo a fondo perduto in favore, rispettivamente, dei titolari di partita IVA e dei soggetti che svolgono attività di impresa. A tal fine gli oneri derivanti da tali disposizioni erano stati valutati, rispettivamente, in 5,8 miliardi di euro e in 3,4 miliardi di euro per il 2021. Al riguardo, nel prendere atto di quanto dichiarato già dal Governo durante l’esame al Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e al fatto che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

Con riferimento alla terza modalità di copertura, si rammenta che la dotazione iniziale del Fondo per le emergenze nazionali - le cui risorse sono iscritte sul capitolo 7441 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai fini del successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri - prevista dall’ultima legge di bilancio risulta pari a 940 milioni di euro per l’anno 2021 ed è stata successivamente incrementata - in misura pari a 700 milioni di euro per il medesimo anno - dall’articolo 40, comma 3, del decreto-legge n. 41 del 2021. In considerazione di ciò, nel rilevare che lo stanziamento complessivo del Fondo appare comunque congruo rispetto agli oneri oggetto di copertura[10], si prende atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell’iter presso il Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, senza che dal loro utilizzo derivi pregiudizio per la realizzazione degli interventi eventualmente già avviati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Analoga rassicurazione circa la disponibilità di risorse libere da impegni è stata inoltre fornita dal Governo anche in relazione alla quarta modalità di copertura, avente ad oggetto l’utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di competenza del Ministero della transizione ecologica, rispetto alla quale non si formulano pertanto osservazioni.

Con riferimento, infine, all’ultima modalità di copertura, si rammenta che il comma 2 dell’articolo 32 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 ha istituito, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico (ora Cassa per i servizi energetici e ambientali), il Fondo per lo sviluppo tecnologico e industriale in materia di fonti rinnovabili ed efficienza energetica, prevedendo che sia alimentato dal gettito delle tariffe elettriche e del gas naturale. La lettera e) del comma 1 dell’articolo 5 in commento dispone che le risorse giacenti sul conto corrente bancario di gestione intestato a tale Fondo siano versate all’entrata del bilancio dello Stato da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali.

Al riguardo, nel prendere atto di quanto dichiarato dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato in merito alla disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, nonché al fatto che il loro utilizzo non determina una compromissione degli interventi già avviati a legislazione vigente, non si hanno osservazioni da formulare.

 



[1] Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.

[2] Nella nota tecnica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato: Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 453 del 12 ottobre 2021.

[3] Per quanto concerne i consumi per usi civili, la Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633/72 dispone l’applicazione del 10 per cento per consumi fino a 480 metri cubi annui e del 22 per cento per consumi annui superiori. I consumi per uso industriale, invece, sono ordinariamente assoggettati ad aliquota ordinaria (22 per cento).

[4] Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008.

[5] Secondo quanto riportato dall'ARERA nell'ultima sua relazione annuale, il bonus sociale nel 2020 nel settore elettrico ha assorbito risorse pari a 255 milioni di euro (cfr. tabella pag.173).

[6] Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.

[7] In particolare, tali oneri derivano dalle misure di contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico (articolo 1), dalle misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore gas naturale (articolo 2) e dalle misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale per i clienti domestici economicamente svantaggiati e per i clienti domestici in gravi condizioni di salute (articolo 3). 

[8] Si tratta, in particolare, del comma 1100 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020, dell'articolo 6, comma 7, del decreto-legge n. 41 del 2021, dell'articolo 30, comma 2, del medesimo decreto n. 41 del 2021 e dell'articolo 2, comma 4, del decreto-legge n. 120 del 2021.

[9] Si veda, in particolare, la seduta dello scorso 26 ottobre, nel corso della quale la Commissione bilancio del Senato ha espresso sul provvedimento in esame (S. 2401) un parere non ostativo con una osservazione.

[10] Si rappresenta, peraltro, che il Fondo per le emergenze nazionali è stato di recente utilizzato con finalità di copertura dall’articolo 4, comma 3, lettera c), del decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, in materia di estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19, per un importo pari a 105,85 milioni di euro per l’anno 2021, nonché dall’articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, in materia fiscale, per un importo pari a 187 milioni di euro per il medesimo anno 2021.