Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 111/2021: Misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti
Riferimenti: AC N.3264/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 15/09/2021
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3264

 

Misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività

scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

 

(Conversione in legge del DL 111/2021)

 

 

 

 

 

N. 365 – 15 settembre 2021

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 3 -

ARTICOLO 1. - 3 -

Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione. - 3 -

ARTICOLO 2. - 17 -

Impiego delle certificazioni verdi nei mezzi di trasporto.. - 17 -

ARTICOLO 4. - 18 -

Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico   - 18 -

ARTICOLO 5. - 19 -

Disposizioni di coordinamento.. - 19 -

ARTICOLO 6. - 20 -

Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino.. - 20 -

ARTICOLO 7. - 21 -

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio.. - 21 -

ARTICOLO 8. - 23 -

Proroga del contingente “strade sicure”. - 23 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3264

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

No

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Novelli

Gruppo:

FI

Commissione competente:

XII (Affari sociali)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 6 agosto 2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e in materia di trasporti.

È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Disposizioni urgenti per l’anno scolastico 2021/2022 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione

Le norme prevedono che sull’intero territorio nazionale (comma 1):

§  nell’anno scolastico 2021-2022 i servizi educativi per l’infanzia e l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado siano svolti in presenza;

§  le attività didattiche e curriculari delle università siano svolte prioritariamente in presenza.

Fino al 31 dicembre 2021 - termine di cessazione dello stato di emergenza – sono adottate, in tutte le istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università, alcune misure minime di sicurezza (comma 2).

Tali misure prevedono:

§   l’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;

§   la raccomandazione del rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro (salvo che le condizioni degli edifici non lo consentano);

§   il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici e universitari ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°.

In presenza di soggetti risultati positivi all’infezione da SARS-CoV-2 o di casi sospetti, nell’ambito scolastico e dei servizi educativi dell’infanzia, si applicano le linee guida e i protocolli adottati ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020, nonché ai sensi dell’articolo 10-bis del D.L. n. 52/2021.

Al riguardo, le norme sopra richiamate prevedono che le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi. Tali strumenti sono adottati con ordinanza del Ministro della salute o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

I protocolli e le linee guida possono disciplinare ogni altro aspetto concernente le condizioni di sicurezza relative allo svolgimento delle attività didattiche e scolastiche, ivi inclusa la deroga all’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, per le classi composte da studenti che abbiano tutti completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità. Allo stesso modo, le università possono derogare a quanto previsto sull’utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, qualora alle attività didattiche e curriculari partecipino esclusivamente studenti che abbiano completato il ciclo vaccinale o abbiano un certificato di guarigione in corso di validità (comma 3).

Sempre fino al 31 dicembre 2021 i Presidenti delle regioni e delle province autonome e i Sindaci possono derogare, sentite le competenti autorità sanitarie, per specifiche aree del territorio o per singoli istituti, alle disposizioni sulle attività in presenza, esclusivamente in zona rossa o arancione e in caso di focolai o di rischi elevati di diffusione del virus nella popolazione scolastica (comma 4).

Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, al personale scolastico e universitario si applica l’articolo 29-bis del D.L. n. 23/2020, quando sono rispettate le prescrizioni previste dal presente decreto, nonché dalle linee guida e dai protocolli di cui al comma 3 (comma 5).

L’articolo 29-bis sopra richiamato prevede, ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, che i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all'obbligo di cui all'articolo 2087 del codice civile (ai sensi del quale l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro) mediante l'applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020, nonché mediante l'adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Alla disposizione, che la RT qualifica di natura ordinamentale, non sono stati ascritti effetti finanziari.

Viene poi introdotto l’articolo 9-ter al D.L. n. 52/2021[1] relativo all’impiego delle certificazioni verdi COVID-19 in ambito scolastico e universitario, nel quale si prevede che dal 1° settembre 2021 e fino al 31 dicembre 2021 tutto il personale scolastico del sistema nazionale di istruzione e universitario, nonché gli studenti universitari, devono possedere ed esibire la certificazione verde. Il mancato rispetto di tale previsione è considerato assenza ingiustificata e a decorrere dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato. L’obbligo di certificazione verde non si applica ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica[2].

I dirigenti scolastici e i responsabili dei servizi educativi dell’infanzia nonché delle scuole paritarie e delle università sono tenuti a verificare il rispetto di tali prescrizioni. Le verifiche delle certificazioni verdi COVID-19 sono effettuate con le modalità indicate dall’apposito D.P.C.M.[3] e con circolare del Ministro dell’istruzione possono essere stabilite ulteriori modalità di verifica. Inoltre, le verifiche del rispetto delle prescrizioni sulla certificazione verde da parte degli studenti universitari sono svolte a campione con le modalità individuate dalle università. La violazione delle disposizioni sulle certificazioni verdi è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del D.L. n. 19/2020 relativo alle sanzioni e ai controlli inerenti le violazioni degli obblighi derivanti dall'attuazione delle norme di contrasto all'emergenza epidemiologica. Inoltre, resta fermo quanto previsto dall’articolo 2, comma 2-bis, del D.L. n. 33/2020 ai cui sensi i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, relative alle violazioni delle disposizioni previste dal D.L. n. 33 sono devoluti allo Stato quando siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti dello Stato e alle regioni, alle province e ai comuni quando siano accertate da funzionari, ufficiali ed agenti, rispettivamente, delle regioni, delle province e dei comuni (comma 6).

Le disposizioni del presente articolo sono applicate anche alle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica, nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università (comma 7).

Le amministrazioni interessate provvedono alle attività descritte ai commi 6 e 7 con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 8).

Si prevede che il Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di screening della popolazione scolastica. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 100 milioni, a valere sulle risorse disponibili sulla rispettiva contabilità speciale[4] (comma 9).

Inoltre, per il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale assente ingiustificato viene autorizzata la spesa di 358 milioni di euro per l’anno 2021; ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del D.L. n. 34/2020 (comma 10).

La disposizione ora citata consente, al fine di consentire l'avvio e lo svolgimento dell'anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure anticovid, di adottare – con ordinanza del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze – talune misure di carattere derogatorio ed eccezionale. Fra le altre, i dirigenti degli uffici scolastici regionali (USR), a valere e nei limiti delle risorse del "Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19” (istituito presso il Ministero per l’istruzione dal successivo art. 235 e ripartito per USR e per intervento con DM), possono essere autorizzati ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale scolastico: in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, detto personale assicura le prestazioni con il lavoro agile. A supporto dell'erogazione di tali prestazioni le istituzioni scolastiche possono incrementare la strumentazione entro il limite di spesa complessivo di 10 milioni di euro.

Al riguardo si prevede il monitoraggio del Ministero dell’istruzione delle giornate di assenza ingiustificata del personale e dei conseguenti eventuali risparmi con la trasmissione degli esiti al Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, per l’adozione delle variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri derivanti dalla sostituzione del personale ovvero per il reintegro delle disponibilità di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b) del D.L. n. 34/2020 (comma 11).

Infine, per l’immediata attuazione del presente articolo, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale scolastico e universitario considerato assente ingiustificato

(comma 10)

358,0

 

 

 

358,0

 

 

 

358,0

 

 

/

Minori spese correnti

Utilizzo risparmi di spesa per l’attivazione ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato – art. 231-bis c.1 lett. b) DL 34/2020

(comma 10)

358,0

 

 

 

358,0

 

 

 

358,0

 

 

 

Maggiori entrate tributarie/contributive

Competenze al personale supplente chiamato per la sostituzione del personale scolastico e universitario considerato assente ingiustificato – effetti riflessi

(comma 10)

 

 

 

 

173,63

 

 

 

173,63

 

 

 

Minori entrate tributarie/contributive

Utilizzo risparmi di spesa per l’attivazione ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA a tempo determinato – art. 231-bis c.1 lett. b) DL 34/2020 - effetti riflessi

(comma 10)

 

 

 

 

173,63

 

 

 

173,63

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la generalità delle misure ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per le entrate del bilancio dello Stato.

Il comma 6, invece, presenta una disposizione che determina un onere finanziario su cui la RT indica i seguenti elementi posti alla base del calcolo riguardante la scuola:

§  i dati forniti del Ministero della salute, relativi al numero del personale della scuola vaccinato con seconda dose (o dose unica) al 31 luglio 2021 nelle scuole statali e paritarie di tutto il territorio nazionale: 1.121.829;

§  i dati forniti dal Ministero della salute, relativi al numero del personale della scuola vaccinato con prima dose al 31 luglio 2021 nelle scuole statali e paritarie di tutto il territorio nazionale: 1.244.485;

§  i dati del Ministero dell'istruzione relativi al numero del personale della scuola in servizio nell'anno scolastico corrente (2020-2021) nelle scuole statali di tutto il territorio nazionale comprese le supplenze di lunga durata (data fine servizio successiva al 31 maggio): 1.249.482 unità ripartite per le diverse figure professionali (docenti, dirigenti scolastici, collaboratori scolastici, ecc.);

§  le percentuali del personale della scuola vaccinato alla data del 31 luglio 2021 con la I e II dose rispetto al totale del personale in servizio nell'anno scolastico corrente pari rispettivamente all’86% e al 77,5% (dato desunto da quelli precedenti).

Partendo dall'assunto che la percentuale del personale vaccinato sia similare per le scuole statali e per le scuole paritarie, è stato calcolato il numero del personale della scuola statale di tutto il territorio nazionale già vaccinato al 31 luglio 2021. Si evince pertanto che il personale vaccinato con la prima dose è pari a 1.074.555 unità e il personale vaccinato con la seconda dose (o dose unica) è pari a 969.473 unità.

È stato, quindi, ipotizzato il seguente andamento della campagna vaccinale nei diversi mesi fino a dicembre 2021:

 

 

e quindi calcolato il numero del personale non vaccinato nei corrispondenti periodi:

 

 

Per il calcolo degli oneri, oltre alla stima del personale non vaccinato in ogni periodo di riferimento, si è tenuto conto del diverso costo del lavoro (costo mensile lordo Stato) per le varie figure professionali e della relativa distribuzione nell’ambito dell'organico complessivo.

 

Simulazione impatto economico per sostituzione personale non vaccinato.

 

Periodo

 

 

15 sett-30 sett

1 ott-30 ott

1 nov-30 nov

1 dic-31 dic

Tot

Milioni

137

111

61

49

358

 

Con riferimento all'impatto delle misure di cui al presente articolo sul sistema universitario, si fa presente che le stesse hanno carattere ordinamentale e non determinano nuovi o maggiori oneri per le entrate del bilancio dello Stato.

Con ulteriore riferimento al comma 6, la RT fa presente che, diversamente da quanto rilevato in relazione al sistema di istruzione scolastica, l'eventuale assenza del personale docente universitario - in relazione al quale, in ogni caso, si registrano percentuali di copertura vaccinale estremamente elevate e comunque assimilabili ai dati forniti dal Ministero dell'istruzione - non determina l'esigenza dell'individuazione di “supplenti” -  peraltro in via generale non previsti nell'ordinamento universitario - essendo le attività didattiche assolvibili nell'ambito della generale organizzazione del calendario dei corsi e rimanendo comunque ferma la possibilità dell'assolvimento del carico didattico con altre modalità. Con riferimento alle modalità organizzative ed agli oneri connessi alle attività di verifica, peraltro previste solo a campione, sul possesso della certificazione verde da parte degli studenti, si fa presente che tali oneri sono certamente assolvibili nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle università, atteso che gli stessi sono comunque minori rispetto a quelli che gli atenei hanno sopportato nel periodo di didattica blended ed in relazione ai più gravosi accorgimenti organizzativi dettati dalle precedenti disposizioni emergenziali.

Sul piano di screening della popolazione scolastica di cui al comma 9 il dimensionamento finanziario per il monitoraggio della circolazione del virus SARS-CoV-2 nell'ambito scolastico è stato effettuato:

§  considerando le due platee di interesse, ovvero bambini di età scolare compresa tra i 6 e 11 anni e ragazzi tra i 12 e 14 anni, nonché un'aliquota statisticamente significativa di personale amministrativo/ausiliario e docente/dirigente da campionare;

§  tenendo conto della esigenza configurata di somministrare ad un campione rappresentativo per classe che, dal punto di vista scientifico, abbia valore epidemiologico.

Con tali presupposti, attesa la necessità di una frequenza almeno bi-settimanale di screening, da sviluppare nell'intero anno scolastico 2021/2022, si prevede la necessità di acquisire complessivamente circa 20 milioni di tamponi e conseguentemente, l'esigenza in termini finanziari è pari a circa 100 milioni di euro nell'esercizio finanziario 2021.

Il comma 10 autorizza la spesa di 358 milioni di euro per l'anno 2021 da destinare all'erogazione tempestiva delle supplenze brevi e saltuarie del personale docente risultato assente ingiustificato. La copertura di 358 milioni di euro avviene mediante utilizzo in via di anticipazione delle somme destinate dall'articolo 231-bis, comma l, lettera b) del D.L. n. 43/2020 che agli esiti del monitoraggio, trasmesso dal Ministero dell'istruzione con nota n. 870 del 3 agosto 2021, sono state quantificate in 798 milioni di euro.

Infine, il comma 11 prevede un monitoraggio delle assenze ingiustificate da effettuarsi a cura del Ministero dell’istruzione, ai fini del calcolo dei risparmi sui pertinenti capitoli di stipendio che si realizzano per effetto delle disposizioni di cui al comma 6, capoverso articolo 9-ter, comma 2, e da comunicare al Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di consentire le variazioni compensative di bilancio tra i citati capitoli e quelli destinati al pagamento delle supplenze brevi e saltuarie attivate per la sostituzione dei docenti assenti ingiustificati per coprire eventuali ulteriori oneri ovvero per il reintegro delle risorse anticipate a valere sulle disponibilità di cui all'articolo 231-bis, comma l, lettera b) del D.L. n. 34/2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare circa i commi da 1 a 4, che non comportano adempimenti aggiuntivi rispetto a quelli già previsti a legislazione vigente. Per quanto riguarda il comma 5 (sull’applicazione al personale scolastico e universitario dell’articolo 29-bis del D.L. n. 23/2020, in materia di sicurezza sul lavoro), si rammenta che alla norma richiamata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, posto che la relativa relazione tecnica[5] la qualificava come norma di natura ordinamentale: non si formulano dunque osservazioni nel presupposto della sua neutralità finanziaria, sul quale appare comunque opportuna una conferma tenuto conto che la RT riferita al provvedimento ora in esame nulla indica in proposito.

Per quanto concerne il comma 9 (piano di screening della popolazione scolastica), si prende atto che l’onere è configurato come tetto di spesa. Al fine di assicurare l’osservanza del rispetto di tale limite, andrebbe comunque acquisita conferma che la prestazione risulti effettivamente comprimibile nel quadro delle risorse disponibili. Il chiarimento appare necessario anche perché, riguardo ai calcoli che la relazione tecnica riporta al fine di corroborare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della misura, risultano da approfondire alcuni elementi, di seguito indicati:

- dai dati forniti si deduce[6] che l’onere per ciascun tampone sia pari a 5 euro: tale elemento, dal quale dipende la correttezza del risultato finale, andrebbe esplicitamente confermato;

- la relazione tecnica assume che il piano di screening sia riferito all’intero anno scolastico, e non al solo periodo attualmente previsto per la cessazione dell’emergenza (31 dicembre 2021): la durata del piano però non è desumibile né dal testo della disposizione né dalla relazione illustrativa né – trattandosi di una finalizzazione di risorse disponibili sulla contabilità speciale, dunque non esposta nel prospetto riepilogativo riferito alla disposizione ora in esame – dallo sviluppo temporale della spesa;

- non è riportata l’indicazione della “aliquota statisticamente significativa” di soggetti da campionare, il che a sua volta non consente di ricostruire matematicamente i calcoli effettuati.

Al riguardo, si segnalano i dati riportati nel FOCUS “principali dati della scuola – avvio anno scolastico 2020/2021” secondo il quale il numero degli alunni è di 7.507.484, mentre nelle scuole paritarie risultano 866.805 alunni (dati aggiornati all’A.S. 2018-19).

Inoltre, ai fini della quantificazione si segnala come nei dati del conto annuale relativi all’occupazione (aggiornati al 2019) per il comparto Scuola sono indicati 7.787 dirigenti scolastici e 1.151.432 di unità per il personale del comparto, tra insegnanti e personale ATA, mentre per il personale del comparto AFAM sono indicate 9.086 unità.

Sviluppando i dati forniti dalla relazione tecnica e confrontandoli con quelli sopra illustrati, risulterebbe che nell’anno scolastico (sempre che tale sia la durata del piano, v. supra) si possano eseguire circa 244mila tamponi[7] due volte alla settimana, il che corrisponderebbe a un campione di circa il 2,6 per cento della popolazione scolastica.

In merito ai commi 6-8 e 10-11 si evidenzia che le norme (in sintesi e per quanto rileva sul piano finanziario): pongono in capo al personale scolastico, universitario e dell’alta formazione l’obbligo di certificazione verde, valevole dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, ed equiparano l’inosservanza dell’obbligo ad un’assenza ingiustificata cui, dal quinto giorno, consegue la sospensione del rapporto di lavoro senza retribuzione (commi 6 e 7); dispongono che le amministrazioni interessate provvedano alle attività di cui ai commi 6 e 7 con le risorse disponibili a legislazione vigente (comma 8); autorizzano, per la tempestiva retribuzione del personale supplente chiamato in sostituzione degli assenti ingiustificati la spesa di 358 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 10); dispongono un meccanismo di monitoraggio delle assenze ingiustificate volto a consentire variazioni compensative di bilancio per la copertura di eventuali ulteriori oneri di sostituzione del personale assente o per il reintegro delle disponibilità poste a copertura (comma 11).

La relazione tecnica (di seguito RT) fornisce molti dei dati sottostanti la quantificazione dell’onere, senza tuttavia consentire una ricostruzione integrale del procedimento di stima o delle ipotesi utilizzate.

In proposito, andrebbero quindi acquisiti chiarimenti in ordine ai seguenti profili:

- la RT fornisce dati sulla platea del personale potenzialmente inadempiente all’obbligo di certificazione verde e sulla sua ipotizzata evoluzione: detti dati risultano riscontrabili e comparabili con dati di altre fonti. Successivamente, tuttavia, la RT fa cenno al diverso costo del lavoro (lordo Stato) per le varie figure professionali e alla loro distribuzione e poi indica direttamente gli oneri attesi senza consentire una compiuta ricostruzione del procedimento di calcolo adottato: sarebbe dunque necessario esplicitare gli elementi (quali, ad esempio, il costo delle figure sostituite e di quelle supplenti o la durata ipotizzata della sostituzione), necessari al fine di poter riscontrare in modo esaustivo i fattori sottostanti la stima dell’onere;

- inoltre, lo stanziamento è configurato come limite di spesa, mentre l’onere - essendo relativo alla retribuzione di personale a fronte di prestazioni a loro volta non comprimibili (supplenze) - ha carattere di onere inderogabile. Pertanto, pur prendendo atto del meccanismo di monitoraggio e di reintegro delle risorse poste a copertura, previsto dal comma 11, appare opportuna una valutazione del Governo circa l’effettiva prudenzialità di configurare l’onere in questione come spesa soggetta ad un limite massimo piuttosto che come “spesa valutata”. Ciò anche con riferimento al carattere non certo dell’entità delle risorse derivanti dal predetto meccanismo di cui al comma 11;

- in particolare, appare opportuno che sia esplicitato il periodo medio di sostituzione ipotizzato ai fini del calcolo degli oneri per supplenze e se, nell’ambito di tale procedura di stima, sia stata anche considerata la parziale compensazione con risorse – peraltro eventuali - derivanti da sospensioni stipendiali, stante il meccanismo configurato dal comma 11 di monitoraggio delle assenze ingiustificate e dei relativi risparmi ai fini di variazioni compensative di bilancio).

A tal proposito, si evidenzia che la norma prevede che la copertura di 358 milioni di euro avvenga mediante utilizzoin via di anticipazione” delle somme destinate dall'articolo 231-bis, comma l, lettera b) del D.L. n. 43/2020: essa sembra quindi prefigurare il ripristino di tali risorse sulla base del meccanismo di cui al citato comma 11. In proposito andrebbero quindi fornite indicazioni di maggior dettaglio;

- più in generale, andrebbero comunque acquisiti chiarimenti circa l’esatta delimitazione delle platee di soggetti destinatari delle norme, prese a riferimento ai fini della stima. Ciò in quanto l’ampiezza delle platee interessate è uno dei principali fattori sottostanti la stima medesima e anche alla luce dei rilievi formulati sia dal Comitato per la legislazione sia dalla Commissione Cultura, nei rispettivi pareri resi l’8 settembre 2021.

Il Comitato per la legislazione ha infatti posto la condizione di “approfondire l’articolo 1” avendo rilevato, nelle premesse, che “i commi 2 e 6 dell’articolo 1 individuano come ambito di applicazione [...] le “istituzioni del sistema nazionale di istruzione”; ai sensi dell’articolo 1, comma 1, della legge n. 62 del 2000, nel sistema

nazionale di istruzione non sono ricomprese le scuole non paritarie e i centri provinciali per l’istruzione degli adulti; a tali realtà fa però riferimento, includendole nell’ambito di applicazione dell’articolo in commento, la nota attuativa della disposizione del Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione del Ministero

dell’istruzione del 13 agosto scorso [... e] il comma 7 dell’articolo 1 prevede che le disposizioni recate dall’articolo 1 si applichino, in quanto compatibili, anche alle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM) nonché alle attività delle altre istituzioni di alta formazione collegate alle università; non vi è invece alcun riferimento alle attività da svolgere negli istituti tecnici superiori (ITS) e nel sistema di istruzione e formazione professionale”. Rilievi analoghi sono stati mossi dalla Commissione Cultura che, fra le condizioni, ha posto la seguente: “all’articolo 1, comma 6, capoverso «Art. 9-ter», comma 1, si valuti l’opportunità di fare riferimento non solo al personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, ma anche al personale delle scuole non paritarie e dei servizi educativi per l’infanzia (che [...] non fanno parte del predetto sistema)”;

         - infine, con riferimento agli adempimenti di controllo e gestionali attribuiti ai dirigenti scolastici, andrebbero acquisiti elementi, non forniti dalla RT, idonei a suffragare l’assunzione che gli stessi possano essere fronteggiati senza nuovi o maggiori oneri, come previsto dalla clausola di neutralità di cui al comma 8.

Per quanto concerne la copertura, si evidenzia, sul piano testuale, l’esigenza di un chiarimento riguardo alla fonte normativa dello stanziamento utilizzato a copertura – atteso che la norma richiama l’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che indica espressamente un importo diverso utilizzato a copertura -, confermando altresì la diponibilità delle relative risorse senza incidere su interventi già previsti o programmati a valere sulle stesse. In ordine a tali aspetti si rinvia comunque alla successiva sezione, dedicata ai profili di copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che il comma 9 dell’articolo 1, prevede che il Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza COVID-19 predisponga e attui un piano di screening della popolazione scolastica, autorizzando a tal fine la spesa di 100 milioni per l’anno 2021 e provvedendo al relativo onere a valere sulle risorse disponibili della contabilità speciale intestata al medesimo Commissario. Al riguardo appare necessario che il Governo assicuri che la citata contabilità speciale rechi le occorrenti risorse finanziarie e che il loro utilizzo non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di altri interventi già previsti a legislazione vigente.

Si evidenzia, inoltre, che il comma 10 dell’articolo 1 autorizza la spesa di 358 milioni di euro per l’anno 2021 per il tempestivo pagamento delle competenze al personale supplente chiamato a sostituire il personale assente ingiustificato.

Al relativo onere si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020 (cosiddetto Rilancio), ossia le risorse destinate ad attivare ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) necessari al fine di consentire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020/2021 nel rispetto delle misure di contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Tali risorse sono state reperite dal citato decreto-legge n. 34 attingendo al Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19, istituito dall’articolo 235 del medesimo decreto-legge nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione (cap. 3385) con uno stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni nel 2021 da ripartire tra gli uffici scolastici regionali con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in seguito adottato con decreto n. 95 del 10 agosto 2020[8].

Successivamente, l’articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021 ha stabilito che il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2021, provveda al monitoraggio delle spese di cui all'articolo 231-bis, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020, per il personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, prevedendo altresì che quota parte delle risorse di cui all'articolo 235 del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, che in base al monitoraggio risulti non spesa, è destinata all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022.

A questo riguardo, la relazione tecnica allegata al presente decreto-legge segnala che, all’esito del citato monitoraggio il Ministero dell’istruzione, con nota n. 870 del 3 agosto 2021, ha quantificato le risorse di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, non ancora spese in 798 milioni.

Quota parte di tali risorse, per un ammontare pari a 422 milioni di euro, sulla base di quanto previsto dal menzionato articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge n. 73 del 2021, sono stati quindi destinati all'attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e ATA per l'avvio dell'anno scolastico 2021/2022 e ripartiti tra gli Uffici scolastici regionali[9].

Tutto ciò considerato, le risorse disponibili da destinare alla copertura degli oneri di cui alla disposizione in esame dovrebbero pertanto essere pari a 376 milioni di euro, risultanti dalla differenza tra i 798 milioni di euro quantificati all’esito del monitoraggio e l’impiego di parte di esse per l’attivazione di ulteriori incarichi temporanei pari a 422 milioni di euro. Nel rilevare quindi che le risorse da utilizzare a copertura risultano capienti, appare preliminarmente opportuna una conferma da parte del Governo in merito alla correttezza di siffatta ricostruzione, nonché un chiarimento circa la ragione per quale la relazione tecnica affermi che le risorse sono utilizzate “in via di anticipazione” a copertura degli oneri di cui trattasi.

Ai fini di una maggiore univocità del testo potrebbe inoltre valutarsi l’opportunità di riformulare la clausola di copertura facendo più puntualmente riferimento alle risorse “destinate alle misure” di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), risultanti disponibili all’esito dell’apposito monitoraggio effettuato ai sensi della normativa vigente, posto che tale ultima disposizione - ad eccezione della spesa nel limite di 10 milioni di euro di cui al terzo periodo della medesima lettera b), volta all’incremento ad opera delle istituzioni scolastiche della strumentazione a supporto dell’erogazione di prestazioni in modalità di lavoro agile da parte del personale docente e ATA, che risulterebbe comunque di importo largamente inferiore rispetto all’onere previsto dalla norma in esame - non contiene di per sé altra indicazione espressa di “risorse”, ma si limita piuttosto a esplicitare una specifica finalizzazione del Fondo per l’emergenza epidemiologica da COVID-19 di cui al successivo articolo 235.

Alla luce di ciò, il secondo periodo del comma 10 dell’articolo 1 del presente provvedimento potrebbe quindi essere riformulato nei seguenti termini: “Ai relativi oneri si provvede, per il medesimo anno, mediante utilizzo delle risorse destinate alle misure di cui all’articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, risultanti disponibili all’esito del monitoraggio effettuato ai sensi dell’articolo 58, comma 4-ter, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106”.

Sul punto, appare tuttavia necessario acquisire l’avviso del Governo.

Infine, il comma 11 del medesimo articolo 1 introduce una disposizione volta all’allocazione dei risparmi di spesa derivanti dalle giornate di assenza ingiustificata del personale scolastico, prevedendo che gli stessi siano destinati alla copertura di eventuali oneri derivanti dalla sostituzione del personale medesimo ovvero al reintegro delle disponibilità di cui al citato articolo 231-bis, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 34 del 2020. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 2

Impiego delle certificazioni verdi nei mezzi di trasporto

Le norme (introducendo l’articolo 9-quater del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52) prevedono che dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di certificazione verde l’accesso e l’utilizzo di alcuni mezzi di trasporto[10] (comma 1).

Le disposizioni in esame non si applicano ai soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e ai soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme hanno carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se, per effetto della necessità di effettuare controlli relativi al possesso della certificazione richiesta, possano derivare, anche indirettamente, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Tale eventualità può essere riferita, ad esempio, ad una o più delle seguenti ipotesi: servizi di trasporto erogati in via diretta da pubbliche amministrazioni; imprese di trasporto incluse nel conto consolidato della pubblica amministrazione; servizi di trasporto gestiti da enti strumentali della p. a.; contratti di servizio o altre forme di affidamento nei quali siano previste compensazioni del gestore privato al modificarsi delle condizioni economiche.

 

ARTICOLO 4

Disposizioni urgenti in materia di eventi sportivi e in materia di spettacoli aperti al pubblico

Le norme dispongono che - per la partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi all’aperto - sia possibile prevedere modalità di assegnazione dei posti alternative al distanziamento interpersonale di almeno un metro (comma 1).

Le norme fanno rinvio, a tal fine, alle linee guida adottate (a norma dell’articolo 5, commi 2 e 3, del D.L. n. 52/2021) dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico, cui è demandata la normazione applicativa dello svolgimento delle competizioni e degli eventi sportivi in zona bianca e in zona gialla: alla disposizione richiamata non sono stati ascritti effetti finanziari.

Esse, inoltre, ampliano la capienza massima consentita, al chiuso, per la partecipazione del pubblico agli eventi e competizioni sportivi in zona bianca e in zona gialla (comma 2) e per gli spettacoli aperti al pubblico (comma 3).

Si rammenta che alle disposizioni che avevano fissato i previgenti limiti (commi 2 e 3 dell’articolo 5 del DL 52/2021) non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che trattasi di disposizioni che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che, modificando il contenuto di disposizioni di carattere ordinamentale, mantengono un carattere neutrale sotto il profilo finanziario.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, volte a disciplinare obblighi e divieti che hanno per lo più come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione; in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica. Non si formulano pertanto osservazioni: ciò peraltro in coerenza con quanto riscontrato in sede di esame della previgente disciplina delle medesime fattispecie (art. 5 del DL n. 52/2021, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica).

 

ARTICOLO 5

Disposizioni di coordinamento

Le norme dispongono che le certificazioni verdi COVID-19 di cui all’articolo 9, comma 2,

del DL n. 52 del 2021 possono essere utilizzate anche per le finalità indicate dagli articoli 9-ter (ambito scolastico e universitario) e 9-quater (mezzi di trasporto) del medesimo decreto-legge n. 52 del 2021, introdotti dagli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame.

Si dispone altresì che le somme confluite sul conto corrente di tesoreria della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi degli articoli 40 e 42, comma 11, del DL n. 41 del 2021 sono trasferite, per le finalità di cui al suddetto articolo 40 e fermi rimanendo gli obblighi di rendicontazione previsti, alla contabilità speciale del commissario straordinario per l’emergenza COVID previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In proposito si ricorda che l’articolo 40 del DL n. 41 del 2021 ha autorizzato, per l’anno 2021, la spesa di euro 1.238.648.000, per gli interventi di competenza del commissario straordinario[11], da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, come di seguito specificato:

a) 388.648.000 euro per specifiche iniziative funzionali al consolidamento del piano strategico vaccinale nazionale[12], ivi inclusi le attività relative allo stoccaggio e alla somministrazione dei vaccini, le attività di logistica funzionali alla consegna dei vaccini, l'acquisto di beni consumabili necessari per la somministrazione dei vaccini, il supporto informativo e le campagne di informazione e sensibilizzazione;

b) 850 milioni di euro, su richiesta del medesimo commissario, per le effettive e motivate esigenze di spesa connesse all'emergenza pandemica, di cui 20 milioni di euro destinati al funzionamento della struttura di supporto del predetto commissario straordinario.

Il commissario straordinario rendiconta periodicamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell'economia e delle finanze circa l'effettivo utilizzo delle somme di cui al comma 1.

L’articolo 42, comma 11, del medesimo DL dispone che ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma con riferimento al comma 1, in tema di certificazioni verdi, che trattasi di disposizioni neutrali sotto il profilo finanziario.

Con riferimento al comma 2, relativo al trasferimento presso la contabilità speciale del commissario straordinario previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, la RT afferma che la disposizione, di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme consentono nuovi utilizzi delle certificazioni verdi (comma 1) e prevedono l’assegnazione alla contabilità speciale del commissario straordinario di risorse già stanziate previa iscrizione sul fondo per le emergenze nazionali nell’ambito del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio (comma 2). In proposito, trattandosi di risorse già stanziate a legislazione vigente e gestite nell’ambito di contabilità speciali, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma – che non risulti alterato il profilo di spesa già scontato ai fini dei tendenziali.

 

ARTICOLO 6

Disposizioni urgenti per la Repubblica di San Marino

La norma dispone che ai soggetti in possesso di un certificato di vaccinazione anti SARS-Cov-2 rilasciato dalle autorità sanitarie della Repubblica di San Marino, nelle more dell’adozione della circolare del Ministero della salute che definisce modalità di vaccinazione in coerenza con le indicazioni dell’Agenzia europea per i medicinali, e comunque non oltre il 15 ottobre 2021, non si applicano le disposizioni di cui all’articolo 9-bis, 9-ter e 9-quater, del DL n. 52 del 2021 in materia di impiego di certificazioni verdi.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 7

Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza gestiti dalla Regione Lazio

Le norme stabiliscono che, in considerazione dell’attacco subìto dai sistemi informatici della Regione Lazio, ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi pendenti alla data del 1° agosto 2021 o iniziati successivamente a tale data, gestiti tramite le strutture informatiche, dalla Regione e dai suoi enti strumentali, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 settembre 2021 (comma 1).

Si prevede che la Regione Lazio e i suoi enti strumentali adottino ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti sopra menzionati, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.

 

La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il comma 1 ha, nei fatti, l’effetto di rinviare, in via derogatoria ed eccezionale, una generalità di scadenze e termini posti, a legislazione vigente, in capo alla Regione Lazio, relativamente ai quali il recente blocco dei sistemi informatici potrebbe comportare o aver comportato un’impossibilità obiettiva di osservanza dell’adempimento.

In proposito, appare necessaria una conferma, nel silenzio della relazione tecnica, che la norma abbia solamente l’effetto di prevenire l’ipotesi che alla Regione Lazio siano addebitati inadempimenti e che, allo stesso tempo, essa non comporti oneri, quali ad esempio quelli che deriverebbero dal posticipo di entrate di spettanza regionale, con effetti di cassa dovuti ad esempio a slittamenti ultrannuali di scadenze, in ragione della sospensione della decorrenza degli stessi disposta dalla norma in  esame.

Si osserva in proposito che pur essendo il periodo di sospensione compreso entro l’esercizio in corso, il suo mancato computo potrebbe, in linea teorica, comportare anche uno slittamento di termini oltre l’esercizio medesimo.

La conferma in parola risulta necessaria anche perché la disposizione, facendo riferimento ai procedimenti “gestiti tramite le strutture informatiche” (così il testo), non consente l’identificazione esatta di quali siano i procedimenti oggetto della disposizione bensì solo una individuazione di carattere intuitivo la cui verifica resta rimessa al medesimo ente interessato a far valere la sospensione del procedimento.

Il comma 2 richiede alla Regione e ai suoi enti strumentali l’adozione di “ogni misura organizzativa idonea” ad assicurare la conclusione dei procedimenti, dando priorità a “quelli da considerare urgenti”. In proposito, si rileva preliminarmente che la norma appare riproduttiva dei principi generali, già esistenti a legislazione vigente, di efficacia e celerità del procedimento amministrativo nonché di buon andamento dell’amministrazione: in tal senso la disposizione parrebbe priva di effetti diretti per la finanza pubblica nella misura in cui la stessa non comporti innovazioni rispetto alla legislazione previgente. Ove tale interpretazione venisse confermata, non si avrebbero osservazioni da formulare per i profili di quantificazione. In caso contrario, ossia qualora la disposizione dovesse comunque comportare nuovi adempimenti di carattere straordinario, tale circostanza andrebbe esplicitata e andrebbero acquisiti dati ed elementi idonei a suffragare la possibilità di svolgere siffatti nuovi adempimenti senza disporre di nuove risorse. Appare quindi necessario acquisire dal Governo i relativi elementi di valutazione.

 

ARTICOLO 8

Proroga del contingente “strade sicure”

Le norme prevedono che, al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l’incremento delle 753 unità di personale di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, è ulteriormente prorogato fino al 31 ottobre 2021 (comma 1).

A tal fine è autorizzata, per l’anno 2021, la spesa complessiva di euro 7.626.780, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.751.765 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale (comma 2).

Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 3).

Si rammenta che, da ultimo, l’art. 74, commi 1 e 2, del decreto legge n. 73/2021 ha prorogato l’impiego del suddetto contingente dal 1° maggio al 31 luglio 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

Strade sicure - Oneri di personale

3,96

 

 

 

3,96

 

 

 

3,96

 

 

/

Strade sicure - Spese di funzionamento

3,67

 

 

 

3,67

 

 

 

3,67

 

 

/

Minori spese correnti

Riduzione tabella A – MEF

7,63

 

 

 

7,63

 

 

 

7,63

 

 

 

Maggiori entrate tributarie/contributive

Strade sicure – Oneri riflessi

 

 

 

 

1,92

 

 

 

1,92

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fornisce i dati sottostanti la quantificazione dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 2.

La relazione tecnica, al fine di quantificare gli oneri d’impiego relativi al periodo 1° maggio-31 luglio 2021, precisa che l’importo complessivo della spesa autorizzata, pari ad euro 7.626.780 si riferisce a:

                     oneri di personale, pari a euro 3.914.500, attribuibili per euro 1.875.015 al lavoro straordinario e per euro 2.039.485 all’indennità onnicomprensiva/OP fuori sede;

                     oneri di funzionamento, quantificati in euro 3.663.610 e riferiti a vitto (1.039.140 euro), alloggiamento (2.424.660 euro), equipaggiamento/vestiario (100.450 euro) e funzionamento automezzi (99.360 euro);

                     oneri una tantum, pari ad euro 48.670 e riferiti a indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti (41.170 euro), materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali (7.500 euro).

Gli importi evidenziati nella relazione tecnica corrispondono a quelli indicati nel prospetto riepilogativo. Il testo del comma 2 prevede, altresì, che l’autorizzazione complessiva di euro 7.626.780 si riferisca per euro 1.875.015 al lavoro straordinario e per euro 5.751.765 ad altri oneri connessi all’impiego del personale. Si evidenzia che all’interno dell’importo da ultimo menzionato vengono computate tutte le sopra evidenziate componenti d’onere [euro 2.039.485 per indennità onnicomprensiva/OP fuori sede + euro 3.663.610 (oneri di funzionamento) + euro 48.670 (oneri una tantum)] diverse da quelle riferite a spese per straordinario.

Per la consultazione integrale dei dati di quantificazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell’Operazione “Strade sicure”.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia l’articolo 8, proroga fino al 31 ottobre 2021 l’incremento delle 753 unità di personale delle Forze armate dell’operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza COVID, di cui all’articolo 22, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2020, provvedendo ai relativi oneri, pari a 7.626.780 euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

 



[1] Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19.

[2] Rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute.

[3] Di cui all’articolo 9, comma 10, del D.L. n. 52/2021 relativo, tra l’altro, ad assicurare l'interoperabilità delle certificazioni verdi COVID-19 e la Piattaforma nazionale-DGC, nonché tra questa e le analoghe piattaforme istituite negli altri Stati membri dell'Unione europea, tramite il Gateway europeo, nonché a indicare i soggetti deputati al controllo delle certificazioni, i tempi di conservazione dei dati raccolti ai fini dell'emissione delle certificazioni e le misure per assicurare la protezione dei dati personali contenuti nelle certificazioni.

[4] Di cui all’articolo 122, comma 9, del D.L. n. 18/2020.

[5] sul punto la RT di passaggio su AS 1829.

[6] Infatti ciò deriva dal rapporto fra i venti milioni di tamponi previsti e i cento milioni di euro stanziati.

[7] Infatti, se il totale dei temponi previsti è di venti milioni per l’anno scolastico 2021/22, ove si considerino 41 settimane (con frequenza bisettimanale), si potrebbero coinvolgere 243.902 persone [20.000.000: (41 x 2) = 243.902]. tale campione sarebbe pari a circa il 2,56 per cento della popolazione scolastica come individuata secondo le fonti citate.

[8] In particolare, tali risorse sono iscritte sul capitolo 1231 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, sul quale - in base al disegno di legge per l’assestamento del bilancio dello Stato per l’esercizio finanziario 2021 attualmente all’esame della Camera (C. 3259) - figura per l’anno in corso una previsione assestata pari a 1.074.160.698 euro.

[9] Come risulta dalla nota tecnica del 13 agosto 2021, prot. 1237, emanata dal Capo del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero dell’istruzione, concernente suggerimenti e pareri su questioni emerse a seguito dell’emanazione del decreto-legge n. 111 del 2021, oggetto della presente documentazione.

[10] Si tratta degli aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; delle navi e dei traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale, ad esclusione di quelli impiegati per i collegamenti marittimi nello Stretto di Messina; dei treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; degli autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti e degli  autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente, ad esclusione di quelli impiegati nei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale.

[11] Di cui all'articolo 122, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

[12] Di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.