Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti normativi dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2021
Riferimenti: AC N.3208-B/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 02/08/2022
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3208-B

 

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2021

 

 

 

 

 

 

 

N. 465 – 2 agosto 2022

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA. 3

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 3

ARTICOLO 10, comma 2, lettere b) e d) 3

Delega in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici 3

ARTICOLO 11, comma 3. 5

Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio.. 5

ARTICOLO 15. 5

Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale al reg. (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online. 5

ARTICOLO 17, comma 2, lettere d), g) e h) 7

Delega al Governo per l’adeguamento al regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari 7

ARTICOLO 18. 9

Delega al Governo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento.. 9

ARTICOLO 21 e Allegato A, punto 8. 10

Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano.. 10

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3208-B

Titolo:

Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti normativi dell’Unione europea - Legge di delegazione europea 2021

Iniziativa:

governativa

 

approvato dalla Camera e modificato dal Senato

Relazione tecnica (RT)

presente

Iter al Senato:

Relatrice per la Commissione di merito:

Galizia

Gruppo:

M5S

Commissione competente:

XIV (Politiche dell’Unione europea)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato dalla Camera e modificato dal Senato (AS 2481) reca deleghe al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea (Legge di delegazione europea 2021). Il testo iniziale del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

In merito al testo iniziale del provvedimento si rinvia alla Nota del servizio Bilancio n. 377 del 5 ottobre 2021.

Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata ancora trasmessa la relazione tecnica aggiornata sulla base delle modifiche apportate dal Senato.

Gli emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dal Senato che presentano profili di carattere finanziario, anche alla luce della relazione tecnica riferita al testo originario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 10, comma 2, lettere b) e d)

Delega in materia di produzione biologica e di etichettatura dei prodotti biologici

Le norme, nel testo approvato dalla Camera in prima lettura, delegano il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/848, relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici nonché al regolamento (UE) 2017/625, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l’applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari. La relazione tecnica, riferita al testo iniziale del disegno di legge, afferma che, considerata la complessità della riforma, non è possibile, allo stato, procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega ed aggiunge che nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

 

Le modifiche introdotte dal Senato inseriscono nuovi criteri direttivi per l’esercizio della delega nei quali si prevede che:

·        siano adeguati i procedimenti amministrativi relativi alla notifica alle autorità competenti dello Stato membro di cui all’articolo 34 del regolamento (UE) 2018/ 848 (che disciplina i sistemi di certificazione dei prodotti “biologici” o “in conversione”) per includervi anche le “attività con metodo biologico” [comma 2, lettera b)];

·        siano dettate – nell’ambito dei controlli ufficiali intesi a verificare il rispetto della normativa in materia di produzione biologica ed etichettatura dei prodotti biologici – le disposizioni necessarie per procedere anche alla designazione dei laboratori nazionali di riferimento e non solo (come già previsto dal precedente testo) dei laboratori ufficiali [comma 2, lettera d)].

 

L’emendamento che ha introdotto le modifiche non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sulle modifiche introdotte alla lettera d) del comma 2 tenuto conto del loro carattere ordinamentale né sulle modificazioni introdotte alla lettera b) del medesimo comma tenuto conto di quanto previsto dall’articolo 1 del testo in esame e dall’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.

Tali norme risultano applicabili in sede di esercizio della delega in esame e prevedono meccanismi volti a compensare eventuali oneri che dovessero emergere in sede di esercizio della delega, prevedendo altresì, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, che i decreti da cui derivino maggiori oneri possano essere emanati soltanto dopo l’entrata in vigore i provvedimenti legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.

 

ARTICOLO 11, comma 3

Delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale (Eurojust) e che sostituisce e abroga la decisione 2002/187/GAI del Consiglio

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 11, comma 3, fa fronte agli oneri derivanti dall’attuazione della delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2018/1727, che istituisce l’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione giudiziaria penale Eurojust, pari a 273.862 euro annui a decorrere dall’anno 2022 (anziché dal 2021 come previsto dal testo approvato dalla Camera), mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea (capitolo 2815 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).

In proposito, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, rechi le occorrenti risorse senza con ciò determinare un pregiudizio alla realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 15

Princìpi e criteri direttivi per l’adeguamento della normativa nazionale al reg. (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online

La norma, introdotta dal Senato, dispone che, nell’esercizio della delega per il completo adeguamento della normativa nazionale al Reg. (UE) 2021/784, il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’art. 32 della legge n. 234/2012, anche i seguenti ulteriori specifici principi e criteri direttivi:

·        individuare le autorità competenti ad emettere ed esaminare gli ordini di rimozione previsti dal richiamato regolamento, disciplinando il procedimento per l’adozione di tali misure in modo da prevedere l’immediata informativa del Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo e l’acquisizione di elementi informativi e valutativi anche presso il Comitato di analisi strategica antiterrorismo[1] (comma 1, lett. a));

·        individuare l’organo del Ministero dell’interno per la sicurezza e la regolarità dei servizi di telecomunicazione[2], quale autorità competente per sorvegliare l’attuazione delle misure previste dal regolamento[3], nonché quale struttura di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi del medesimo regolamento[4] (comma 1, lett. b));

·        prevedere, per le violazioni di specifiche disposizioni indicate dal regolamento[5], sanzioni efficaci dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni medesime (comma 1, lett. c));

·        individuare le autorità competenti a irrogare le summenzionate sanzioni e a vigilare sull’osservanza delle disposizioni del regolamento diverse dalle misure di cui alla lettera b) (comma 1, lett. d));

·        prevedere effettivi strumenti di tutela in favore dei prestatori di servizi di hosting e dei fornitori di contenuti nei casi previsti dal regolamento[6] (comma 1, lett. e));

·        apportare ogni necessaria modifica alle vigenti norme in materia di terrorismo al fine di dare piena attuazione alle previsioni del regolamento con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili, prevedendo anche l’abrogazione delle disposizioni incompatibili con quelle contenute nel regolamento medesimo (comma 1, lett. f)).

Dall’attuazione dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della relativa delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che alcuni dei principi di delega appaiono potenzialmente in grado di determinare effetti finanziari (ad esempio quello di cui al comma 1, lett. b, che prevede che l’autorità nazionale individuata quale soggetto competente per sorvegliare l’attuazione delle misure previste dal regolamento svolga anche funzioni di supporto tecnico al punto di contatto designato ai sensi del medesimo regolamento), non si formulano osservazioni considerato quanto previsto dall’art. 1, comma 3 del provvedimento in esame ed il conseguente rinvio della verifica dei profili di quantificazione al momento dell’esercizio della delega in esame.

Si rammenta che il richiamato articolo 1, comma 3, con riguardo alle deleghe legislative di cui agli artt. da 2 a 21 e all’annesso Allegato A prevede che eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei medesimi decreti legislativi, nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’esercizio delle deleghe. Alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall’attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea[7]. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’art. 17, comma 2, della legge n. 196/2009.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 15 prevede che dall’attuazione del medesimo articolo 15, recante delega al Governo per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2021/784, relativo al contrasto della diffusione di contenuti terroristici online, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all’adempimento dei compiti derivanti dall’esercizio della predetta delega con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, da un punto di vista formale, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 17, comma 2, lettere d), g) e h)

Delega al Governo per l’adeguamento al regolamento (UE) 2019/6, relativo ai medicinali veterinari

Le modifiche introdotte dal Senato intervengono sul testo originario dell’articolo (articolo 11 del testo C.3208), che delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2019/6 menzionato in epigrafe.

In particolare, sono integrati i principi e criteri direttivi specifici già previsti nel testo originario. Si dispone infatti che, nell’esercizio della delega il Governo, osservi anche i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici:

·        consentire la pubblicità dei medicinali veterinari immunologici, soggetti a prescrizione veterinaria, rivolta ad allevatori professionisti, purché la pubblicità inviti esplicitamente gli allevatori professionisti a consultare il veterinario in merito al medicinale veterinario immunologico (lettera d));

·        prevedere che il medico veterinario, nell’ambito della propria attività, possa consegnare all’allevatore o al proprietario degli animali medicinali veterinari della propria scorta, anche da confezioni multiple in frazioni distribuibili singolarmente, ove disponibili sul mercato, corredate di supporto informativo conforme, allo scopo di attuare la terapia prescritta in modo da garantire la tutela immediata del benessere animale (lettera g));

·        prevedere, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate nell’ambito dell’attività zooiatrica o cedute (lettera h)).

 

L’emendamento che ha introdotto le norme in esame non è corredato di relazione tecnica

La relazione tecnica riferita all’articolo 11 nel testo iniziale del provvedimento afferma che considerata la complessità della riforma non è possibile, allo stato, procedere alla determinazione degli effetti finanziari derivanti dai decreti legislativi attuativi della delega. Nelle relazioni tecniche a corredo degli schemi dei citati decreti, sarà dato conto della neutralità finanziaria, ovvero dei nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e della relativa copertura finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica relativa al testo iniziale e non si formulano osservazioni considerato il rinvio della valutazione dei profili di onerosità all’esame dei provvedimenti attuativi della delega in questione.

Si ricorda in proposito che l’art. 1 reca una disciplina generale riferita alle modalità di copertura degli oneri derivanti dall’esercizio delle deleghe conferite dal disegno di legge in esame, con rinvio anche all’art. 17, comma 2, della legge di contabilità e finanza pubblica (l. n. 196/2009), che disciplina le modalità per individuare gli aspetti relativi alla quantificazione degli oneri e alla relativa copertura, in sede di esercizio della delega.

Tanto premesso, si evidenzia comunque che alcuni principi e criteri direttivi introdotti con la modifica in esame appaiono potenzialmente idonei a determinare effetti onerosi, quale ad esempio il principio di cui alla lettera h), che prevede, nel caso di medicinali registrati anche per animali destinati alla produzione di alimenti, che il medico veterinario registri in un sistema digitale lo scarico delle confezioni o quantità di medicinali veterinari della propria scorta da lui utilizzate o cedute nell’ambito dell’attività zooiatrica: tale previsione presuppone la realizzazione, la tenuta e la manutenzione di una banca dati o l’implementazione di una già esistente. Sul punto sarebbe dunque utile acquisire maggiori informazioni.

 

ARTICOLO 18

Delega al Governo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento

In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che agli eventuali maggiori oneri derivanti dall’attuazione della delega al Governo per l’attuazione del regolamento (CE) n. 1099/2009, relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento, si provvede, al pari di quelli derivanti dall’attuazione delle deleghe contenute nei restanti articoli del provvedimento, ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 ossia mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. Al riguardo si segnala che tale copertura è stata estesa all’articolo 18 nel corso dell’esame del provvedimento al Senato giacché la Commissione bilancio di quel ramo del Parlamento, avendo evidenziato profili di potenziale onerosità in ordine al criterio direttivo di cui alla lettera d) del comma 2 dell’articolo 18 (ex articolo 17) ha richiesto, con una condizione formulata ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, la soppressione della clausola di neutralità finanziaria che corredava il medesimo articolo nel testo licenziato dalla Camera nonché la conseguente inclusione anche dell’articolo 18 nell’ambito della clausola generale di copertura degli eventuali oneri mediante la riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, del disegno di legge in esame. Tutto ciò considerato appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito al fatto che il fondo per il recepimento della normativa europea di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012 rechi le risorse necessarie per provvedere anche agli eventuali oneri derivanti dall’attuazione della delega di cui all’articolo 18 senza con ciò determinare un pregiudizio alla realizzazione degli interventi già programmati a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 21 e Allegato A, punto 8

Princìpi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2020/2184, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano

La norma – introdotta dal Senato - dispone che nell’esercizio della delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 - inserita al punto 8 dell’Allegato A, richiamato dall’articolo 1 - il Governo osservi, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234[8], anche taluni principi e criteri direttivi specifici.

I principi e criteri direttivi specifici richiedono fra l’altro di:

·        adeguare e coordinare i sistemi informatici nazionali ai sistemi informatici istituiti a livello di Unione europea, al fine di garantire lo scambio di informazioni e di comunicazioni tra le autorità competenti nazionali e degli Stati membri, mediante l’istituzione di un sistema informativo centralizzato, denominato Anagrafe territoriale dinamica delle acque potabili (AnTeA), contenente dati sanitari e ambientali al fine di acquisire informazioni relative al controllo dell’attuazione delle nuove prescrizioni e di garantire un idoneo accesso al pubblico;

·        introdurre una normativa in materia di procedimenti volti al rilascio delle approvazioni per l’impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, di organismi di certificazione e di indicazioni in etichettatura;

·        introdurre una normativa volta alla revisione del sistema di vigilanza, sorveglianza della sicurezza dell’acqua potabile e controllo, anche attraverso l’introduzione di obblighi di controllo su sistemi idrici e sulle acque destinate ad edifici prioritari;

·        attribuire all’Istituto superiore di sanità le funzioni di Centro nazionale per la sicurezza delle acque (CeNSiA), ai fini dell’approvazione dei Piani di sicurezza delle acque (PSA), nell’ambito della valutazione della qualità tecnica dell’acqua e del servizio idrico di competenza dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), del rilascio delle approvazioni per l’impiego di reagenti chimici, mezzi di filtrazione e mezzi di trattamento (ReMM) a contatto con acqua potabile, nonché della gestione del sistema informativo centralizzato AnTeA;

·        prevedere una disciplina volta a consentire e favorire l’accesso all’acqua, che comprenda obblighi di punti di accesso alle acque per edifici prioritari, aeroporti, stazioni, stabilimenti balneari;

·        ridefinire il sistema sanzionatorio per la violazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2020/2184 attraverso la previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni.

Si rammenta che l'articolo 32 della legge 234/2012, espressamente richiamato dalle norme in esame, prevede, al comma 1, lett. a), che le amministrazioni direttamente interessate all’esecuzione della disciplina europea oggetto di recepimento provvedano con le ordinarie strutture amministrative all’attuazione dei decreti legislativi.

Si rammenta altresì che l'articolo 1, comma 3, del provvedimento in esame – applicabile al presente articolo in forza dell’inserimento della direttiva (UE) 2020/2184 al punto 8, dell’Allegato A - prevede che eventuali oneri non contemplati da leggi vigenti - e che non riguardino l’attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali - possano essere previsti dai decreti legislativi nei soli limiti occorrenti per l’adempimento degli obblighi di attuazione delle relative direttive. Alla relativa copertura:

·         si provvede, in via principale, con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni;

·         in subordine, si provvede a carico del Fondo per il recepimento della normativa europea, istituito nello stato di previsione del MEF con l’articolo 41-bis della legge 234/2012;

·         qualora anche la dotazione del predetto Fondo per il recepimento della normativa europea si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri dovranno essere emanati solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all’articolo 17, comma 2, della legge 196/2009[9].

 

L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerando che alcuni dei principi di delega potrebbero determinare oneri, non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto previsto:

·         dall’articolo 1 del testo in esame;

·         dall’articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, sopra descritto.

Tali norme risultano applicabili in sede di esercizio della delega in esame e prevedono meccanismi volti a compensare eventuali oneri che dovessero emergere in sede di esercizio della delega. In proposito, si ricorda che i decreti legislativi da cui discendano nuovi oneri potranno essere emanati, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 196/2009, solo successivamente all’entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le necessarie risorse finanziarie.



[1] Di cui all’art. 12, comma 3, della legge n. 124/2007.

[2] Di cui all’art. 14, comma 2, della legge n. 269/1998, e all’art. 2, comma 2, del DL n. 7/2015.

[3] All’art. 5 del medesimo regolamento.

[4] All’art. 12, par. 2.

[5] All’art. 18.

[6] All’art. 9.

[7] Di cui all’art. 41-bis della legge n. 234 del 2012.

[8] La legge reca le norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea.

[9] Legge di contabilità e finanza pubblica.