Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 77/2021: Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure
Riferimenti: AC N.3146/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 21/07/2021
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 3146-A

 

Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento

delle procedure

 

(Conversione in legge del DL n. 77/2021)

 

 

 

 

 

N. 346 – 21 luglio 2021

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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INDICE

 

 

PREMESSA.. 7

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 8

ARTICOLO 1 del disegno di legge di conversione. 8

Ruolo del Parlamento nell’attuazione del PNRR e del PNC. 8

ARTICOLO 2, comma 1. 9

Diposizioni in materia di personale pubblico assegnato presso amministrazioni diverse dalla propria. 9

ARTICOLO 3, comma 1. 10

Composizione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. 10

ARTICOLO 4-bis. 10

Misure per il supporto tecnico all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR. 10

ARTICOLO 6-bis. 12

Piano nazionale dei dragaggi sostenibili 12

ARTICOLO 7. 13

Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza. 13

ARTICOLO 7, comma 7. 15

Relazione semestrale della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR. 15

ARTICOLO 8, comma 5-bis. 16

Tavoli di settore e territoriali 16

ARTICOLO 8, commi da 6-bis a 6-quater.. 17

Assunzioni presso ENIT-Agenzia nazionale del turismo.. 17

ARTICOLI 8-bis e 66-bis. 20

Attuazione del programma di Governo e soppressione di rinvii a fonti secondarie. 20

ARTICOLO 10, comma 6-bis. 23

Disposizioni concernenti le società a partecipazione pubblica in perdita. 23

ARTICOLO 11-bis. 24

Informazioni statistiche ai fini dell’attuazione del PNRR. 24

ARTICOLO 12, comma 6-bis. 25

Liquidazione coatta amministrativa di enti sottoposti alla vigilanza di regioni e province autonome. 25

ARTICOLO 14, comma 1. 26

Estensione dell’applicazione delle procedure semplificate. 26

ARTICOLO 14-bis. 27

Direzione degli interventi del Piano complementare nei territori del sisma 2009 e 2016. 27

ARTICOLO 17, commi da 2-ter a 2 quinquies. 28

Commissari ausiliari presso la Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC. 28

ARTICOLO 19, comma 1, lettere b) e b-bis) 29

Acque minerali e termali 29

ARTICOLO 22-bis. 29

Disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica. 29

ARTICOLO 31, comma 2. 31

Impianti fotovoltaici in cave e discariche dismesse. 31

ARTICOLO 31, comma 5. 31

Impianti agrivoltaici 31

ARTICOLO 31, comma 7-bis. 32

Impianti fotovoltaici 32

ARTICOLO 31-bis. 32

Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere. 32

ARTICOLO 32, comma 1-bis. 33

Impianti eolici 33

ARTICOLO 32-bis. 34

Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori 34

ARTICOLO 33-bis. 34

Modifiche all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. 34

ARTICOLO 35, comma 1, lettera g-ter) 35

Rifiuti non pericolosi di costruzioni e demolizioni 35

ARTICOLO 35, comma 1, lettera c) 36

Responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti 36

ARTICOLI 35, comma 3-bis. 36

Pneumatici ricostruiti 36

ARTICOLO 35-bis. 37

Misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-legno.. 37

ARTICOLO 36-bis. 38

Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria. 38

ARTICOLO 36-ter.. 39

Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico.. 39

ARTICOLO 37, comma 1, lettera b) 42

Bonifica di siti contaminati 42

ARTICOLO 37, comma 1, lettera f-bis) 43

Bonifica dei siti orfani 43

ARTICOLO 37-quater.. 44

Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi 44

ARTICOLO 38-bis. 44

Semplificazione dei procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali 44

ARTICOLO 38-quater.. 46

Raccolta di firme digitali per le richieste di referendum e per i progetti di legge di iniziativa popolare. 46

ARTICOLO 39, comma 6-bis. 47

Obblighi di comunicazione degli enti locali 47

ARTICOLO 39-qunquies. 48

Anagrafe nazionale dell’istruzione e dell’istruzione superiore. 48

ARTICOLO 39-sexies. 48

Sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica. 48

ARTICOLO 40, comma 5-bis. 50

Canone dovuto dagli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità che non occupano in modo permanente il suolo pubblico.. 50

ARTICOLO 43, commi 2-bis e 2-ter.. 51

Trasformazione digitale della rete stradale nazionale. 51

ARTICOLO 44. 51

Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto.. 51

ARTICOLO 44, comma 8-quater.. 53

Disposizioni in materia di concessioni autostradali 53

ARTICOLO 44, comma 8-quinquies. 53

Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006. 53

ARTICOLO 47-ter.. 54

Affidamenti dei concessionari 54

ARTICOLO 49. 54

Modifiche alla disciplina del subappalto.. 54

ARTICOLO 51, comma 1, lettera c), numero 2-bis. 55

Verifiche antimafia e protocolli di legalità. 55

ARTICOLO 56. 55

Programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. 55

ARTICOLO 56-bis. 56

Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL. 56

ARTICOLO 56-quater.. 57

Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria. 57

ARTICOLO 57, comma 3. 58

Zone economiche speciali 58

ARTICOLO 59. 59

Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale. 59

ARTICOLO 60-bis. 60

Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie. 60

ARTICOLO 63-bis. 61

Trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico.. 61

ARTICOLO 64, comma da 6-bis a 6-septies. 61

Assunzioni presso il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’Università e contributo a favore dell’Accademia nazionale dei Lincei 61

ARTICOLO 64-quater.. 64

Fruizione delle aree naturali protette. 64

ARTICOLO 64-quinquies. 65

Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica. 65

ARTICOLO 65-bis. 67

Proroga concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno.. 67

ARTICOLO 66, commi 1-bis e 1-ter.. 69

Modifiche al codice del Terzo settore in relazione agli enti religiosi 69

ARTICOLI 66-bis. 70

Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie. 70

ARTICOLO 66-ter.. 70

Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare. 70

ARTICOLO 66-quater.. 71

Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità. 71

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

3146-A

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

no

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Calabria, per la Commissione I

Morassut, per la VIII Commissione

 

Gruppi:

FI

PD

Commissione competente:

I (Affari costituzionali) e VIII (Ambiente)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del DL n. 77/2021, recante Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto legge dalle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e VIII Commissione (Ambiente) in sede referente.

Il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole, con una condizione ex art. 81 Cost., nella seduta del 14 luglio 2021 (la relativa condizione è stata recepita dalle Commissioni di merito).

In merito al testo originario del provvedimento si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio n. 337 del 23 giugno 2021.

Gli emendamenti approvati dalle Commissioni non sono corredati di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1 del disegno di legge di conversione

Ruolo del Parlamento nell’attuazione del PNRR e del PNC

Le norme, introdotte dalla Commissione, prevedono una serie di adempimenti.

In particolare, è previsto che il Governo è tenuto a fornire alle Commissioni parlamentari competenti:

§  le informazioni e i documenti utili per il controllo sull'attuazione del PNRR e del PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)[1] (comma 1-bis);

§  i dati, gli atti, le informazioni e i documenti necessari allo svolgimento dei loro compiti, anche al fine di prevenire, di rilevare e di correggere eventuali criticità sull'attuazione del PNRR (comma 1-ter);

§  i documenti inviati agli organi dell'Unione europea relativamente all'attuazione del PNRR (comma 1-quater).

Inoltre, si prevede che le Commissioni parlamentari competenti monitorino lo stato di realizzazione del PNRR - con particolare attenzione su alcune priorità quali il clima, il digitale, la riduzione dei divari territoriali, la parità di genere e i giovani –, formulino osservazioni ed esprimano valutazioni utili per la migliore attuazione del PNRR (comma 1-quinquies).

Allo stesso modo, le Camere possono stipulare con il Ministero dell'economia e delle finanze una convenzione per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS» (comma 1-sexies).

Si rammenta che la legge di bilancio 2021 ha previsto (art. 1, comma 1043) che, al fine di supportare le attività di gestione, di monitoraggio, di rendicontazione e di controllo delle componenti del Next Generation EU, il MEF - Dipartimento RGS sviluppi e renda disponibile un apposito sistema informatico. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari: la relazione tecnica informa che agli oneri di sviluppo e di realizzazione, stimati nel limite di 10 milioni di euro, si provvede con le risorse già disponibili in bilancio per le attività informatiche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Infine, si prevede che i Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, per l'attività istruttoria utile al controllo parlamentare e l’approfondimento dei profili tecnici della contabilità e della finanza pubblica da parte delle Commissioni parlamentari competenti, adottino intese volte a promuovere le attività delle Camere, anche in forma congiunta, nonché l'integrazione delle attività svolte dalle rispettive strutture di supporto tecnico (comma 1-septies).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare su quanto previsto ai commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, così come ai commi 1-quinquies e 1-septies, in ragione del loro carattere ordinamentale.

Per quanto riguarda la stipula di una convenzione tra le Camere e il Ministero dell'economia e delle finanze per disciplinare le modalità di fruizione dei dati di monitoraggio rilevati dal Sistema informativo unitario «ReGiS» (comma 1-sexies) non si formulano osservazioni nel presupposto che, anche in considerazione del carattere facoltativo della convenzione, la previsione sia attuata nel quadro delle risorse già previste a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 2, comma 1

Diposizioni in materia di personale pubblico assegnato presso amministrazioni diverse dalla propria

La modifica prevede che, per il medesimo periodo in cui resta operativa la Cabina di regia, sia sospesa l’applicazione di disposizioni che, con riguardo al personale che a qualunque titolo presta la propria attività lavorativa presso le amministrazioni pubbliche, determinano il rientro del medesimo personale presso l’amministrazione statale di provenienza. Resta ferma la possibilità di revoca dell’incarico, o di non rinnovo dello stesso, ai sensi della vigente disciplina.

La disposizione non trova applicazione nei confronti del personale che ha raggiunto il limite di età per il collocamento a riposo dei dipendenti pubblici, titolare di interventi previsti nel PNRR, ovvero nel Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui all’articolo 1 del DL n. 59/2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, posto che la norma sospende l’applicazione di disposizioni che determinano il rientro, presso l’amministrazione statale di provenienza, del personale pubblico assegnato ad amministrazioni diverse da quella di appartenenza, si evidenzia che ciò potrebbe determinare effetti di maggior onere. Ciò, da un lato, per le amministrazioni destinatarie del personale, qualora le risorse eventualmente stanziate per far fronte alla corresponsione di eventuali oneri retributivi accessori in favore del personale interessato non dovessero risultare più sufficienti a garantire la prosecuzione del servizio in esterno da parte del medesimo personale, dall’altro, per le amministrazioni statali di provenienza, qualora il differimento del rientro rispetto ai termini inizialmente previsti si rilevi idoneo a determinare un fabbisogno di sostituzioni nelle posizioni interessate, inizialmente non previsto. Circa tali profili appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione dal Governo.

 

ARTICOLO 3, comma 1

Composizione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale

L’articolo 3 del provvedimento in esame, nel testo iniziale, demanda ad un DPCM l’istituzione del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, composto da rappresentanti delle parti sociali, del Governo, delle Regioni, delle Province autonome, degli enti locali e dei rispettivi organismi associativi, delle categorie produttive e sociali, del sistema dell'università e della ricerca e della società civile. Ai componenti del suddetto Tavolo permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati (comma 1).

 

La modifica, apportata dalle Commissioni di merito, prevede che il Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale, sia composto anche da rappresentanti della cittadinanza attiva.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il testo originario della disposizione esclude espressamente la corresponsione di qualsiasi emolumento e rimborso spese ai componenti del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale nel presupposto, sul quale appare opportuna una conferma, che l’ampliamento del Tavolo non pregiudichi la neutralità della disposizione (prevista dal testo originario dell’articolo 3, non modificato dall’emendamento in esame), anche con specifico riferimento all’attività delle strutture di supporto.

 

ARTICOLO 4-bis

Misure per il supporto tecnico all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 367, della legge n. 178/2020 proroga fino al 31 dicembre 2023 la segreteria tecnica costituita presso la struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità per continuare ad assicurare il supporto allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità[2] e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Si dispone inoltre che agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, in numero non superiore a dieci, per un importo per ciascun anno, pari a 700.000 euro omnicomprensivi, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

 

Le norme, introdotte dalle Commissioni di merito, prorogano la Segreteria tecnica di cui al DPCM del 25 ottobre 2018 (già prorogata ai sensi dell’articolo 1, comma 367, della legge 30 dicembre 2020, n. 178) fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 (comma 1).

Il contingente della Segreteria tecnica è formato da personale non dirigenziale, in possesso di specifica e adeguata competenza nell’ambito delle politiche in favore delle persone con disabilità, in numero non superiore a quindici. Il suddetto contingente è composto da personale di ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ovvero in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga condizione prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri, organi, enti o istituzioni (comma 2).

Il trattamento economico è corrisposto secondo le modalità previste dall’articolo 9, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 303/1999[3]. Il contingente può essere composto, altresì, da personale di società pubbliche partecipate dal MEF, in base a rapporto regolato su base convenzionale, su parere favorevole del Ministero, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione, il cui trattamento economico è stabilito al momento del conferimento dell’incarico.  Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 5, sono definite la modalità di formazione del contingente, di chiamata e le specifiche professionalità richieste (comma 3).

La norma autorizza la spesa di euro 200.000 per gli anni 2022 e 2023, aggiuntivi rispetto allo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e di euro 900.000 per gli anni 2024, 2025 e 2026 a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 5).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che gli oneri, di carattere rimodulabile, sono riconducibili nel limite dello stanziamento disposto. In questo contesto, comunque, andrebbe chiarito se – nel caso in cui alla Segreteria sia chiamato a partecipare personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche – gli oneri derivanti dalla sua sostituzione siano anch’essi riconducibili allo stanziamento disposto.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 5 dell’articolo 4-bis provvede agli oneri derivanti dalla proroga fino al completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026 della Segreteria tecnica per il supporto all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, pari a 200.000 euro per gli anni 2022 e 2023 e a 900.000 euro per gli anni 2024, 2025 e 2026, a valere sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

In proposito, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo in merito alla sussistenza delle occorrenti disponibilità, per provvedere alla copertura dei citati oneri, sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.

 

ARTICOLO 6-bis

Piano nazionale dei dragaggi sostenibili

Le norme - introdotte in sede referente - disciplinano l’approvazione con decreto interministeriale del Piano nazionale dei dragaggi sostenibili.

Le attività di dragaggio nelle infrastrutture portuali e nelle acque marino-costiere sono interventi di pubblica utilità e indifferibili ed urgenti e costituiscono, ove occorra, variante al piano regolatore portuale e al piano regolatore del sistema portuale.

L’autorizzazione alle attività di dragaggio è rilasciata a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano tutte le Amministrazioni interessate. Il rilascio dell’autorizzazione costituisce titolo alla realizzazione dei lavori. Il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non può essere superiore a novanta giorni. Resta ferma la disciplina del procedimento di valutazione di impatto ambientale, laddove richiesta. Le amministrazioni interessate nell’ambito del nuovo procedimento autorizzativo svolgono le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che le disposizioni prevedono che il termine massimo per la conclusione del procedimento unico non possa essere superiore a novanta giorni, appare utile acquisire conferma che le amministrazioni interessate siano in grado di svolgere le proprie attività con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Per quanto riguarda il Piano nazionale dei dragaggi sostenibili, che secondo la norma è approvato con particolare riferimento al PNC e a ulteriori risorse europee, nazionali, regionali e delle ADSP, si evidenzia che per lo stesso non è previsto alcuno stanziamento. Andrebbe dunque chiarito se il Piano abbia carattere esclusivamente procedimentale-organizzatorio, in quanto volto a disciplinare l’uso di risorse già stanziate da altre fonti ovvero possa prevedere attività che comportino oneri ulteriori: in quest’ultimo caso andrebbero indicate le fonti di finanziamento di tali spese aggiuntive.

 

ARTICOLO 7

Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza

L’articolo 7 del provvedimento in esame, nel testo originario, istituisce presso la Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'UE (IGRUE) un ufficio dirigenziale di livello non generale avente funzioni di audit del PNRR (comma 1). Vengono, inoltre, specificate le funzioni e l'articolazione organizzativa dell'Unità di missione istituita presso RGS dall’art. 1, comma 1050, della legge n. 178/2020 con il compito di coordinare, raccordare e sostenere le strutture della medesima RGS a vario titolo coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU (comma 2). Viene altresì disposto che la suddetta Unità di missione si articoli in due uffici dirigenziali di livello non generale (comma 3). La norma autorizza, inoltre, il conferimento, presso RGS, di 7 incarichi di livello dirigenziale non generale. Tale conferimento è disposto ai sensi dell’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001, anche in deroga al limite ivi previsto, pari al 10% della dotazione organica dei dirigenti di livello non generale. La norma autorizza, inoltre, a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, le restanti unità di livello dirigenziale non generale (comma 4). Per l'attuazione dell’articolo è autorizzata la spesa di euro 218.000 per il 2021 e di euro 436.000 annui a decorrere dal 2022, cui si provvede ai sensi dell'articolo 16 (comma 9).

 

Le modifiche apportate all’articolo 7, tra l’altro:

·       autorizzano il Ministero dell’economia, per il 2021, ad assumere con contratto a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, nei limiti della dotazione organica vigente, un contingente di personale non dirigenziale pari a 50 unità, da inquadrare nell’Area III-F3 comparto funzioni centrali (comma 2);

·       con riguardo al posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca istituito presso l’Unità di missione della Ragioneria generale dello Stato dall’art. 1, comma 1050, della legge n. 178/2020, sopprimono la previsione che, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, rende indisponibile, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'economia, un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario (comma 3);

·       con riguardo alle procedure concorsuali, che nel testo originario della norma sono finalizzate ad assumere, presso RGS, un non specificato numero di dirigenti di seconda fascia a tempo determinato, consentono di ricorrere anche alle deroghe previste dall’art. 1, comma 15, del DL n. 80/2021[4]. Inoltre, per le finalità dell’articolo, viene istituita presso RGS una posizione di funzione dirigenziale di livello generale di consulenza, studio e ricerca; il Ministero dell’economia può avvalersi del supporto della società Studiare Sviluppo S.r.l., anche per la selezione delle occorrenti professionalità specialistiche (comma 4).

L’art. 1, comma 15 del DL n. 80/2021 autorizza le amministrazioni pubbliche impegnate nell’attuazione del PNRR a derogare, fino a raddoppiarli, ai limiti percentuali attualmente previsti dall’art. 19, comma 5-bis e 6, del D. lgs. n. 165/2001 per l’attribuzione di incarichi dirigenziali a persone non appartenenti ai ruoli della dirigenza pubblica o a soggetti esterni alla pubblica amministrazione. Tali incarichi trovano copertura e limiti nelle facoltà assunzionali.

Viene infine sostituito il comma 9 con un nuovo testo. La disposizione introdotta autorizza, per l’attuazione dell’articolo 7, la spesa di euro 1.255.046 per il 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede:

·       quanto a euro 218.000 per il 2021 e a euro 436.000 annui a decorrere dal 2022, ai sensi dell’articolo 16 del decreto-legge in esame;

·       quanto a euro 198.346 per il 2021 e a euro 476.027 annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del FISPE;

·       quanto a euro 838.700 per il 2021 e a euro 2.516.100 annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero dell’economia (comma 9).

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire i dati e gli elementi sottostanti gli importi dell’autorizzazione di spesa recata dalla norma in esame (euro 1.255.046 per il 2021 e di euro 3.428.127 annui a decorrere dal 2022).

Peraltro, si osserva il comma 2 autorizza assunzioni in un numero determinato di unità (50 unità, da inquadrare nell’Area III-F3): pertanto, a fronte della relativa autorizzazione di spesa, configurata come limite massimo, anche tali assunzioni andrebbero, prudenzialmente, configurate entro un limite massimo. 

Andrebbe altresì confermata l’effettiva disponibilità di specifiche componenti (Fondo Fispe e Tab. A MEF) delle risorse poste a copertura della suddetta autorizzazione di spesa al netto delle attività programmate e degli impegni già assunti a normativa vigente a valere sui medesimi strumenti.

 

ARTICOLO 7, comma 7

Relazione semestrale della Corte dei conti sullo stato di attuazione del PNRR

La modifica prevede che la Corte dei conti riferisca almeno semestralmente (anziché annualmente come disposto nel testo originario della norma) al Parlamento sullo stato di attuazione del PNRR (comma 7).

 

In merito ai profili di quantificazione appare opportuno acquisire una valutazione del Governo volta a confermare che le attività previste in capo alla Corte dei conti possano essere fronteggiate nel quadro delle risorse disponibili.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 9 dell’articolo 7, come modificato nel corso dell’esame in sede referente, provvede agli oneri derivanti dalle ulteriori disposizioni in materia di reclutamento di personale presso pubbliche amministrazioni approvate dalle Commissioni di merito tramite le seguenti modalità:

- quanto a 198.346 euro per l’anno 2021 e a 476.027 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze);

- quanto infine a 838.700 euro per l’anno 2021 e a 2.516.100 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, con riferimento alla copertura effettuata tramite riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse ed assicuri che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo[5].

 

ARTICOLO 8, comma 5-bis

Tavoli di settore e territoriali

L’articolo 8, nel testo originario del provvedimento, prevede che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi previsti nel PNRR provvede al coordinamento delle relative attività di gestione, al loro monitoraggio, rendicontazione e controllo; a tal fine individua, tra quelle esistenti, la struttura di livello dirigenziale generale di riferimento ovvero istituisce un’apposita unità di missione di livello dirigenziale generale fino al completamento del PNRR, e comunque fino al 31 dicembre 2026, articolata fino ad un massimo di 3 uffici dirigenziali di livello non generale (comma 1). Per l'attuazione dell’articolo è autorizzata la spesa di euro 8.789.000 per il 2021 e di euro 17.577.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, cui si provvede ai sensi dell’articolo 16 (comma 6).

Si rammenta che con riguardo alla suddetta disposizione, nel corso dell’esame in V Commissione, è stato chiesto di fornire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione della disposta autorizzazione di spesa al fine di valutarne la congruità rispetto alle finalità della norma.

 

La modifica introduce il comma 5-bis all’articolo 8. La norma introdotta dispone che ciascuna amministrazione centrale titolare di interventi PNRR preveda periodici Tavoli di settore e territoriali finalizzati e continui sui progetti di investimento e sulle ricadute economiche e sociali sulle filiere produttive e industriali e sulle riforme settoriali assicura un confronto preventivo sulle ricadute dirette o indirette sul lavoro (comma 5-bis).

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquista una valutazione del Governo in merito ai profili di eventuale onerosità discendenti dalla disposizione, posto che la stessa, nel prevedere l’attivazione di periodici Tavoli di confronto settoriali e territoriali presso ciascuna amministrazione titolare di interventi PNRR, non esclude espressamente la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese ai partecipanti ai lavori dei medesimi Tavoli e non disciplina espressamente gli eventuali oneri di funzionamento.

 

ARTICOLO 8, commi da 6-bis a 6-quater

Assunzioni presso ENIT-Agenzia nazionale del turismo

Normativa vigente. L’art. 10 del DL n. 44/2021 ha introdotto una procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici, in atto o da indire, per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quello in regime di diritto pubblico (commi da 1 a 6). In particolare, viene previsto: per il reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una prova orale (comma 1, lett. a)); l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente [comma 1, lett. b), e comma 3]; che le suddette pubbliche amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possano prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate e anche l’utilizzo di tecnologia digitale (comma 2); che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici possano essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. All’attuazione di tale disposizione le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 6). Alle suddette disposizioni non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, prevede che il Ministero del turismo possa svolgere le procedure di reclutamento concorsuale di cui all’art. 7, comma 12, del DL n. 22/2021 (assunzioni fino a 136 unità di personale non dirigenziale, di cui 123 di area III e 13 di area II, e fino a 14 unità di personale dirigenziale di livello non generale) mediante il ricorso alle modalità semplificate di cui all’art. 10 del DL n. 44/2021 (comma 6-bis).

La norma autorizza, inoltre, ENIT-Agenzia nazionale del turismo, in aggiunta alla vigente dotazione organica e a valere sulle risorse finanziarie iscritte nel bilancio di previsione per il 2021, ad assumere, entro il 2021, un contingente fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi, di cui 70 appartenenti al II livello e 50 appartenenti al III livello del CCNL per i dipendenti del settore turismo – aziende alberghiere. L’individuazione delle unità di personale e le modalità dell’avvalimento sono disciplinate da un apposito protocollo d’intesa a titolo gratuito tra il Ministero del turismo ed ENIT da stipulare entro trenta giorni[6]. Viene, altresì, resa permanente la previsione di cui all’art. 7, comma 8, ultimo periodo, del DL n. 22/2021 che nel testo vigente prevede che nelle more dell'adozione del regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, lo stesso possa avvalersi, nei limiti strettamente indispensabili per assicurare la funzionalità del Ministero, delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

All’onere derivante dalle suddette assunzioni, pari a 3.041.667 euro per il 2021, a 7.300.000 euro per il 2022 e a 4.258.333 euro per il 2023, si provvede mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio di ENIT (comma 6-ter).

Alla compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’attuazione del comma 6-ter, pari a 1.566.459 euro per il 2021, a 3.759.500 euro per il 2022 e a 2.193.042 euro per il 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008 (comma 6-quater).

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alle assunzioni autorizzate a tempo determinato presso ENIT (fino a 120 unità di personale non dirigenziale con contratto a tempo determinato della durata massima di 24 mesi) si rileva l’opportunità di acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli importi a tal fine indicati (3.041.667 euro per il 2021, 7.300.000 euro per il 2022 e 4.258.333 euro per il 2023) (comma 6-ter). Quanto alla copertura delle suddette assunzioni, si evidenzia preliminarmente che questa viene disposta a valere del bilancio di previsione per il 2021 di ENIT. Al riguardo, premesso che tale tipo di copertura non risulta contemplata fra quelle tassativamente elencate dall’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, si osserva che il suddetto onere possiede una proiezione temporale riferita anche agli esercizi 2022 e 2023. Pertanto, posto che andrebbe acquista conferma della effettiva disponibilità delle risorse di bilancio 2021 per far fronte alle disposte assunzioni al netto di quelle destinate alle attività programmate e agli impegni già assunti a normativa vigente a valere sul medesimo strumento, andrebbero, comunque, acquisti chiarimenti in merito alle risorse con cui si provvederà negli esercizi 2022 e 2023.

Andrebbe, inoltre, acquista conferma dell’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo di cui all'art. 6, comma 2, del DL n. 154/2008 poste (comma 6-quater) a compensazione degli effetti finanziari, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, derivanti dall’attuazione del comma 6-ter.

In merito, inoltre, alla possibilità per il Ministero del turismo di avvalersi permanentemente (non più solo nelle more dell’adozione del proprio regolamento di organizzazione ministeriale come previsto nel testo vigente dell’art. 7, comma 8, del DL n. 22/2021) delle risorse strumentali e di personale dell'ENIT, andrebbero forniti elementi di valutazione idonei a confermare che tale avvalimento possa essere attuato, come previsto dalla summenzionata disposizione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche quando la relativa previsione assuma carattere permanente e non più temporaneo.

Non si formulano osservazioni in merito all’applicazione delle procedure semplificate disciplinate dall’articolo 10 del DL n. 44/2021 ai concorsi richiamati dal comma 6-bis, nel presupposto che, come previsto dalla summenzionata disposizione, si possa ricorrere alle medesime procedure in condizioni di neutralità finanziaria e, pertanto, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 6-ter dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti da assunzioni di personale a tempo determinato presso ENIT-Agenzia nazionale del turismo, pari a 3.041.667 euro per l’anno 2021, a 7.300.000 euro per l’anno 2022 e a 4.258.333 euro per l’anno 2023, mediante utilizzo delle risorse disponibili nel bilancio del predetto ente. In proposito, nel rammentare che il predetto è ricompreso nell’elenco ISTAT dei soggetti rilevanti ai fini del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni e che, in base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato, il contributo ordinario in favore dello stesso ammonta a 31.339.415 euro per ciascuno degli anni 2021-2023[7], appare necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo di risorse iscritte nel bilancio dell’ENIT per le finalità previste dalla norma in commento non sia comunque suscettibile di pregiudicare l’effettivo svolgimento delle attività ad esso attribuite a legislazione vigente nonché l’assolvimento di impegni di spesa già assunti o in via di perfezionamento[8].

Il successivo comma 6-quater dell’articolo 8 provvede quindi alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e di fabbisogno derivanti dalle predette disposizioni in materia di personale, quantificati in 1.566.459 euro per l’anno 2021, in 3.759.500 euro per l’anno 2022 e in 2.193.042 per l’anno 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali (cap. 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)[9]. Al riguardo, appare necessario che il Governo confermi la sussistenza sul citato Fondo, che presenta una dotazione di sola cassa, delle risorse previste a compensazione in relazione a ciascun anno del triennio considerato.

 

ARTICOLI 8-bis e 66-bis

Attuazione del programma di Governo e soppressione di rinvii a fonti secondarie

Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – prevedono che, testualmente, “è rafforzata” la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, coordinata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Ufficio per il programma di Governo e costituita dai Nuclei permanenti per l'attuazione del programma di Governo istituiti da ciascun Ministero. Il rafforzamento è mirato a provvedere alla costante attuazione di specifici provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Dall'attuazione di tale disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le pubbliche amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (articolo 8-bis).

Conseguentemente, le norme recano una serie di modifiche a disposizioni legislative, sopprimendo le previsioni che rinviano l’attuazione a successivi provvedimenti di rango regolamentare emanati dal Governo: in tal modo, le norme sostanziali, già vigenti, divengono immediatamente efficaci.

In particolare, ai predetti fini, esse:

·        modificano l’articolo 5, comma 2, della L. 395/1990 (Ordinamento di polizia penitenziaria), relativo ai compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria (articolo 66-bis, comma 1);

·        modificano l’articolo 56, comma 1-bis, della D. Lgs. 443/1992 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria), relativo agli accertamenti medico-legali (articolo 66-bis, comma 2);

·        abrogano l’articolo 64, comma 3-bis, del D. Lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale), relativo all’identità e al domicilio digitali (articolo 66-bis, comma 3);

·        modificano l’articolo 241-bis, comma 4-octies, del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale), relativo alle aree militari (articolo 66-bis, comma 4);

·        abrogano l’articolo 19, comma 4, della L. 154/2016, relativo alle disposizioni per agevolare la partecipazione ai programmi di aiuto europei nei settori agricolo e agroalimentare (comma 7);

·        abrogano l’articolo 17, comma 2, del D. Lgs. 151/2015, relativo alle banche dati in materia di politiche del lavoro (articolo 66-bis, comma 8);

·        abrogano l’articolo 3, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 95/2017, relativo a disposizioni per la polizia di Stato (articolo 66-bis, comma 9);

·        abrogano l’articolo 78, comma 3, del D. Lgs. 117/2017 (Codice del terzo settore), relativo al regime fiscale del Social Lending (articolo 66-bis, comma 10);

·        abrogano l’articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 74/2018, relativo al Sistema informativo agricolo nazionale (articolo 66-bis , comma 11);

·        abrogano l’articolo 20, comma 3, del D. Lgs. 114/2018, relativo all’organismo di classificazione per le navi adibite alla navigazione interna (articolo 66-bis, comma 13);

·        abrogano l’articolo 6, comma 1, lettera c), numero 1), del D. Lgs. 126/2018, relativo all’accesso alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico (articolo 66-bis, comma 15);

·        abrogano l’articolo 1, comma 373, secondo periodo, della L. 145/2018, relativo alla dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (articolo 66-bis, comma 16).

Le disposizioni, inoltre:

·       sopprimono l’articolo 1, comma 343, della L. 190/2014 (Legge di stabilità 2015). Tale diposizione prevede che i compensi ai componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca siano rideterminati con decreto interministeriale, in maniera da conseguire risparmi lordi di spesa pari a 916.000 euro nell'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016, riducendo conseguentemente, il suddetto Fondo (articolo 66-bis, comma 5).

A tale disposizioni sono state ascritte minori spese correnti pari a 0,9 milioni di euro nel 2015 e a 1 milione di euro a decorrere dal 2016;

·       sopprimono l’articolo 1, comma 38, quarto periodo, della L. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), relativo agli agenti di assicurazione persone fisiche iscritti nel Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi e l’articolo 1, comma 937, della medesima legge di stabilità 2016, relativo alla previsione che la propaganda pubblicitaria audiovisiva di marchi o prodotti di giochi con vincite in denaro sia effettuata tenendo conto dei princìpi previsti dalla raccomandazione 2014/478/UE della Commissione, del 14 luglio 2014. Tale comma prevede altresì che con decreto interministeriale siano individuati i criteri per l'attuazione della citata raccomandazione (articolo 66-bis, comma 6).

All’articolo 1, comma 937, della L. 208/2015 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;

·       abrogano l’articolo 83, comma 20-ter, del DL 18/2020, relativo alla sottoscrizione nei procedimenti civili della procura alle liti anche in copia informatica per immagine (articolo 66-bis, comma 12).

A tale disposizione non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;

·       abrogano l’articolo 15, comma 2, secondo periodo, del DL 109/2018, relativo all’assunzione di personale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (già MIT). La norma prevede che con DPCM la dotazione organica relativa al personale delle aree del Ministero sia rimodulata, garantendo la neutralità finanziaria (articolo 66-bis, comma 14).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che l’articolo 8-bis è volto a rafforzare la Rete governativa permanente dell'attuazione del programma di Governo, al fine di provvedere alla costante attuazione dei provvedimenti attuativi e al recupero dell'arretrato di quelli non adottati. Al riguardo, preso atto che le disposizioni prevedono che tale rafforzamento sia realizzato senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare che il “rafforzamento” in parola possa essere realizzato dalle amministrazioni interessate, sotto il profilo del personale in organico e delle dotazioni strumentali in loro possesso, in condizioni di invarianza finanziaria: a tal fine, sarebbe utile acquisire elementi di dettaglio circa le prevedibili modalità attuative del rafforzamento.

Con riferimento all’articolo 66-bis, comma 5, che abroga l’articolo 1, comma 343, della L. 190/2014, si osserva che alla rideterminazione dei compensi previsti per i componenti degli organi degli enti pubblici di ricerca finanziati a valere sul Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca sono stati associati risparmi pari a 916.000 euro nell'anno 2015 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Pertanto, la soppressione in esame appare suscettibile di determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente: al riguardo, è necessario acquisire l’avviso del Governo.

Per quanto attiene all’abrogazione dell’articolo 15, comma 2, secondo periodo, del DL 109/2018, di cui all’articolo 66-bis, comma 14, si rileva che oltre alla soppressione del rinvio a provvedimento regolamentare, viene rimosso l’obbligo che la rimodulazione del personale presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile (già MIT) avvenga con modalità tali da garantire la neutralità finanziaria. In proposito, appare necessario acquisire conferma che detta neutralità venga comunque assicurata anche alla luce delle modifiche in esame.

Non vi sono osservazioni da formulare, con riferimento all’articolo articolo 66-bis, commi 6 e 12, atteso che alle disposizioni soppresse non erano ascritti effetti finanziari.

Parimenti, non si formulano osservazioni per quanto riguarda i commi 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15 e 16 dell’articolo 66-bis, atteso che le modifiche sono di carattere ordinamentale, prevedendo la sola abrogazione del rinvio a successivi provvedimenti di rango regolamentare emanati dal Governo.

 

ARTICOLO 10, comma 6-bis

Disposizioni concernenti le società a partecipazione pubblica in perdita

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, stabilisce che, in considerazione degli effetti dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, l’esercizio 2020 non si computa nel calcolo del triennio ai fini dell’applicazione:

·       dell’articolo 14, comma 5, del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica[10]. Tale norma stabilisce che le amministrazioni del cosiddetto elenco Istat[11] non possono sottoscrivere aumenti di capitale, effettuare trasferimenti straordinari, aperture di credito, o rilasciare garanzie a favore delle società partecipate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali;

·       dell’articolo 21 del medesimo testo unico. Tale norma prevede che le società a partecipazione di maggioranza delle pubbliche amministrazioni locali titolari di affidamento diretto da parte di soggetti pubblici per una quota superiore all'80 per cento del valore della produzione, che nei tre esercizi precedenti abbiano conseguito un risultato economico negativo, procedono alla riduzione del 30 per cento del compenso dei componenti degli organi di amministrazione.

Si rammenta che la relazione tecnica allegata al decreto legislativo n. 175/2016 non aveva ascritto effetti finanziari alle norme in questione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 11-bis

Informazioni statistiche ai fini dell’attuazione del PNRR

La norma, introdotta in sede referente, prevede che l’ISTAT, anche in collaborazione con gli altri enti che partecipano al Sistema statistico nazionale, produca le informazioni statistiche necessarie per le esigenze informative relative alla fase pandemica e a quella successiva. A tal fine, le amministrazioni pubbliche che dispongono di archivi contenenti dati e informazioni utili consentono all’ISTAT di accedere a tali archivi e alle informazioni individuali ivi contenute. Sono escluse da tali basi di dati la banca dati detenuta dal Centro elaborazione dati di cui all’articolo 8 della legge n. 121/1981[12], e la banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, istituita dall’articolo 96 del D.lgs. n. 159/2011[13] (comma 1).

Tali operazioni sono individuate in provvedimenti del Presidente dell'ISTAT in cui sono specificati, tra l’altro, scopi perseguiti, tipi di dati trattati e fonti amministrative (comma 2). I provvedimenti sono pubblicati sul sito istituzionale dell’ISTAT e nei casi di trattamenti che richiedono l’utilizzo di dati personali di categorie particolari, vengono adottati sentito il Garante per la protezione dei dati personali (comma 3). L'ISTAT fornisce agli interessati l’informativa mediante pubblicazione sul sito istituzionale (comma 4).

I dati di cui al comma 1, privi di ogni riferimento che permetta l'identificazione diretta delle unità statistiche, possono essere comunicati per finalità scientifiche nell’ambito del Sistema statistico nazionale secondo quanto previsto dalle disposizioni sullo scambio dei dati tra gli enti e uffici del medesimo Sistema (comma 5).

Infine, l'ISTAT provvede alle attività previste dal presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 6).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma è assistita da una clausola di invarianza riferita alle attività dell’Istat: in proposito, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare, da un lato, che l’Istat possa effettivamente svolgere i nuovi compiti affidatigli dalla norma nel quadro delle risorse disponibili, dall’altro, che per le altre amministrazioni, le quali risultano obbligate a fornire l’accesso all’Istat su semplice indicazione dell’ente, gli adempimenti volti ad attuare la norma (che nel loro caso non vede neppure applicabile la clausola di invarianza) siano fronteggiabili senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 12, comma 6-bis

Liquidazione coatta amministrativa di enti sottoposti alla vigilanza di regioni e province autonome

Normativa vigente. L’articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 98/2011 prevede una specifica procedura per la liquidazione degli enti dissestati sottoposti a vigilanza ministeriale. In particolare si stabilisce che quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale di un ente sottoposto alla vigilanza dello Stato raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, con decreto del Ministro vigilante l'ente è posto in liquidazione coatta amministrativa. Gli organi dell’ente decadono ed è nominato un commissario che, nel successivo triennio, prorogabile per un solo biennio, provvede alla liquidazione dell'ente, non può disporre nuove assunzioni ed estingue i debiti nei limiti delle risorse disponibili. Decorso tale periodo, le residue attività liquidatorie continuano ad essere svolte dal Ministero vigilante. Le funzioni, i compiti ed il personale a tempo indeterminato dell'ente sono allocati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri nel Ministero vigilante o in altra pubblica amministrazione, ovvero in una agenzia costituita ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999, con la conseguente attribuzione di risorse finanziarie comunque non superiori alla misura del contributo statale già erogato in favore dell'ente. Il personale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposto al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.

La relazione tecnica riferita alla norma in oggetto attribuiva alla stessa carattere ordinamentale.

 

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, stabilisce che le disposizioni di cui all’articolo 15, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sopra descritte, possono essere applicate anche agli enti sottoposti alla vigilanza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano. La liquidazione coatta amministrativa è disposta con deliberazione della rispettiva giunta che provvede, altresì, alla nomina del commissario e agli ulteriori adempimenti previsti dal citato comma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che le regioni e le province autonome possono applicare agli enti sottoposti alla loro vigilanza, previa delibera della rispettiva giunta, le norme recate dall’articolo 15, comma 1 del decreto legge n. 98/2011 che dettano la disciplina per la liquidazione degli enti dissestati sottoposti alla vigilanza dello Stato. La disciplina in questione prevede, fra l’altro, che il personale e i compiti dell’ente in dissesto siano trasferiti al ministero vigilante o ad altra pubblica amministrazione. Tanto premesso si osserva che, da un punto di vista testuale, la piena applicazione delle norme in oggetto sembrerebbe implicare la possibilità che le regioni e le province autonome trasferiscano compiti e personale di propri enti in dissesto in carico al bilancio statale. Premessa la necessità di una conferma in proposito, sulle possibili conseguenze finanziarie di tale ipotesi e sul relativo impatto sul saldo del bilancio statale appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

Qualora, invece, la norma sia da interpretare nel senso che compiti e personale siano da trasferire ad amministrazioni regionali, anziché statali, andrebbe comunque acquisita una valutazione riguardo ai relativi effetti finanziari, pur considerando che, ai fini dei saldi complessivi di finanza pubblica, non sarebbero rilevabili effetti diretti, in analogia con la disposizione originaria della quale si intende ampliare la portata applicativa.

 

ARTICOLO 14, comma 1

Estensione dell’applicazione delle procedure semplificate

La norma, modificando l’articolo 14, stabilisce che le procedure semplificate previste dal decreto in esame si applicano anche ai Contratti istituzionali di sviluppo[14].

Si rammenta che l’articolo 14, comma 1, nel testo originario prevede che le misure e le procedure di accelerazione e semplificazione introdotte dal decreto-legge in esame per l’attuazione degli interventi del PNRR si applichino anche agli investimenti contenuti nel PNC, al fine di garantirne una efficace e tempestiva attuazione. La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, alla quale non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che l’estensione dell’applicabilità delle procedure PNRR e PNC anche ai contratti istituzionali di sviluppo è suscettibile di comportare un ampliamento di alcuni adempimenti posti in capo alle amministrazioni interessate (si pensi, ad esempio, alla Soprintendenza speciale, alla Commissione VIA ecc.), appare necessario acquisire una conferma che dall’estensione delle varie procedure e misure anche a detti strumenti programmatori non derivino nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Si rammenta che, con riferimento ad un’analoga richiesta di chiarimenti relativa al testo iniziale dell’articolo 14, comma 1, nella seduta del 29 giugno 2021 il Governo ha depositato presso la Commissione Bilancio una Nota nella quale si afferma che, trattandosi del rinvio a misure di carattere procedimentale, dalla norma non sarebbero derivati nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Preso atto degli elementi forniti dal Governo, la Commissione, nella seduta del 14 luglio, ha approvato un parere favorevole sul DL in esame (testo Governo), con una condizione ex art. 81 Cost. non attinente alla previsione in esame.

 

ARTICOLO 14-bis

Direzione degli interventi del Piano complementare nei territori del sisma 2009 e 2016

La norma è emanata, secondo quanto specificato nella sua formulazione, al fine di garantire l'attuazione coordinata e unitaria degli interventi per la ricostruzione il rilancio dei territori interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016, per gli investimenti previsti dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al Piano nazionale di ripresa e resilienza ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lett. b), numero 1, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59.

Si rammenta che la norma da ultimo citata prevede interventi per le aree del terremoto del 2009 e 2016, in misura pari a 220 milioni di euro per l'anno 2021, 720 milioni di euro per l'anno 2022, 320 milioni di euro per l'anno 2023, 280 milioni di euro per l'anno 2024, 160 milioni di euro per l'anno 2025 e 80 milioni di euro per l'anno 2026.

A tal fine la cabina di coordinamento per la ricostruzione[15] è integrata dal Capo del Dipartimento Casa Italia presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Coordinatore della Struttura tecnica di missione presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 maggio 2021 (comma 1).

Si rammenta che ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189, al funzionamento della cabina di coordinamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

In coerenza con il cronoprogramma finanziario e procedurale stilato per la realizzazione degli interventi in questione[16], entro il 30 settembre 2021, la Cabina di coordinamento individua i programmi unitari di intervento nei territori colpiti dal sisma nell'Appennino centrale, articolati nei crateri del 2009 e del 2016, per la cui attuazione si provvede con ordinanze[17] che vengono comunicate al Ministero dell'economia e delle finanze- Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (comma 2).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, per l’impiego di risorse già stanziate a legislazione vigente dal Piano complementare, prevede l’integrazione del numero dei componenti della Cabina di coordinamento per la ricostruzione prevista dal decreto legge n. 189/2016. Si rileva, altresì, che il funzionamento della Cabina è assicurato nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. Tanto premesso andrebbe chiarito se l’incremento del numero dei componenti della Cabina possa determinare nuovi oneri per coprire spese di trasferta dei nuovi componenti o maggiori spese di funzionamento della Cabina e se le attuali disponibilità di bilancio consentano di fronteggiarli ovvero sia possibile attingere alle risorse del Piano complementare per tale finalità.

 

ARTICOLO 17, commi da 2-ter a 2 quinquies

Commissari ausiliari presso la Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC

Le modifiche apportate all’articolo 17, tra l’altro, prevedono che i presidenti della Commissione tecnica VIA-VAS e della Commissione PNRR-PNIEC, di cui all’art. 8 del D.lgs. n. 152/2006, siano coadiuvati da un numero massimo di due commissari per ciascuna Commissione, individuati dal Ministro della transizione ecologica (comma 2-ter).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma del Governo, che l’individuazione dei Commissari ausiliari dei Presidenti delle Commissioni VIA-VAS e PNRR-PNIEC avvenga all’interno del rispettivo contingente previsto a normativa vigente e che le suddette attività non comportino le attribuzioni di specifici emolumenti, non già previsti a legislazione vigente, agli stessi Commissari.

 

ARTICOLO 19, comma 1, lettere b) e b-bis)

Acque minerali e termali

La modifica dell’articolo 19, comma 1 è volta a limitare, in particolari casi, la sottoponibilità a VIA regionale o a verifica di assoggettabilità a VIA di competenza regionale della coltivazione delle acque minerali e termali.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita dal Governo una conferma circa la compatibilità delle norme introdotte con la normativa unionale.

 

ARTICOLO 22-bis

Disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, reca modifiche alla disciplina vigente in materia di trasformazione, da parte dei Comuni, del diritto di superficie in diritto di piena proprietà, dietro pagamento di un corrispettivo, di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica.

In particolare, intervenendo sull’articolo 31 della legge n. 448 del 1998:

a)     si consente agli interessati di presentare istanza di trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà trascorsi cinque anni dalla data di prima assegnazione dell’unità abitativa e indipendentemente dalla data di stipulazione della relativa convenzione; ricevuta l’istanza il Comune deve rispondere entro novanta giorni (comma 1, lettera a), che sostituisce il comma 47 dell’art. 31 della legge n. 448/1998);

b)     viene modificato il criterio per la determinazione del corrispettivo dovuto per la trasformazione del diritto di superficie in diritto di piena proprietà (comma 1, lettera b), che sostituisce il comma 48 dell’art. 31 della legge n. 448/1998):

a.      in luogo del corrispettivo pari al 60 per cento di quello determinato attraverso il valore venale del bene, si prevede un corrispettivo pari al 60 per cento di quello determinato ai sensi dell’art. 5-bis del DL 333/1992, recante disposizioni in materia di indennità di espropriazione (la norma è stata abrogata dall’articolo 58 del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 325);

b.     il costo dell’area determinato ai sensi del punto precedente comunque non può essere maggiore di quello previsto in case di aree cedute direttamente in proprietà (come già previsto dalla normativa vigente). Si introduce l’ulteriore limite massimo di 5.000 euro per singola unità abitativa e relative pertinenze con superficie catastale fino a 125 metri quadrati ovvero 10.000 euro per singola unità abitativa e relative pertinenze per superfici superiori a 125 mq;

c)     si modificano le procedure riferite alla determinazione del corrispettivo. Tra l’altro, in luogo della vigente previsione che individua i criteri per l’applicazione di eventuali riduzioni e previa intesa in sede di Conferenza unificata, si ribadiscono i criteri massimi di determinazione del corrispettivo e si escludono gli adempimenti previsti dal richiamato articolo 9 del D.Lgs. n. 281/97 (comma 1, lettera c), che sostituisce il comma 49-bis dell’art. 31 della legge n. 448/1998).

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la disposizione introduce un limite massimo al valore del corrispettivo per la trasformazione da diritto di superficie in diritto di piena proprietà delle aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica. Andrebbero in proposito verificate le entrate attese dalle cessioni delle aree interessate dalla disposizione in esame, tenuto conto che la riduzione del limite massimo di corrispettivo introdotta con norma ordinaria appare suscettibile di comportare, a parità di altre condizioni, una riduzione delle entrate attese dai Comuni: andrebbe quindi chiarito se possano determinarsi tali effetti, con conseguente necessità di corrispondente ristoro. Sempre in questo ambito, andrebbe chiarito se la nuova disciplina – come parrebbe sul piano testuale – sia applicabile anche a procedimenti in corso e non ancora conclusi alla data della sua entrata in vigore: in tal caso, infatti, il minor gettito per l’ente territoriale avrebbe effetto già su entrate attese e presumibilmente già scontate.

In proposito, si fa presente che l'art. 1, comma 392, della legge n. 147/2013 è intervenuto sull’art. 31, comma 48, della legge n. 448/1998 introducendo la facoltà, per i Comuni, di ridurre il corrispettivo stabilito per la trasformazione del 50 per cento. La relazione tecnica non ha ascritto effetti finanziari in quanto si trattava di una mera facoltà concessa ai Comuni.

Si evidenzia, inoltre, che nell’ambito delle procedure viene previsto un termine di novanta giorni entro il quale il Comune è tenuto a rispondere all’istanza di trasformazione. In proposito, andrebbe verificata la possibilità per gli enti interessati di rispettare i nuovi termini fissati senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 31, comma 2

Impianti fotovoltaici in cave e discariche dismesse

La modifica, introdotta dalle Commissioni di merito, interviene sulla procedura per l'autorizzazione e la VIA degli impianti fotovoltaici fino a una potenza di 10 MW realizzati in aree a destinazione industriale, produttiva o commerciale.

La nuova procedura è disciplinata dall’articolo 31, comma 2, del decreto-legge nel testo iniziale: a tale disposizione, che la relazione tecnica indica come procedurale, non sono stati ascritti effetti finanziari.

L’emendamento approvato estende la nuova procedura anche agli impianti realizzati in lotti di discarica chiusi e ripristinati, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento per le quali l'autorità competente abbia attestato l'avvenuto completamento delle attività di recupero e ripristino ambientale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della norma e tenuto conto che la stessa amplia i presupposti per l’applicabilità di una disposizione di carattere procedurale cui non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 31, comma 5

Impianti agrivoltaici

Le modifiche, introdotte durante l’esame in Commissione, riguardano la disciplina dell’accesso agli incentivi statali per le fonti rinnovabili, che attualmente non è consentito (salve talune eccezioni) per gli impianti agrivoltaici, ossia gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole.

Le modifiche così introdotte consentono l’accesso ai predetti benefici che adottino soluzioni integrative innovative in modo da non compromettere la continuità delle attività di coltivazione agricola e pastorale, anche consentendo l’applicazione di strumenti di agricoltura digitale e di precisione. Inoltre, si prevede che l’accesso agli incentivi statali è subordinato alla contestuale realizzazione di sistemi di monitoraggio per la verifica dell’impatto sulle colture, il risparmio idrico, la produttività agricola e la continuità delle attività delle aziende agricole interessate, stabilendo la cessazione dai benefici in caso di violazione di tali condizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto la norma amplia la platea di beneficiari di incentivi operanti entro limiti predeterminati e finanziati a valere su voci di sistema delle bollette energetiche.

 

ARTICOLO 31, comma 7-bis

Impianti fotovoltaici

La norma, introdotta durante l’esame in Commissione, modifica la disciplina prevista per la verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale di cui all’articolo 19 D.lgs. n. 152/2006, applicabile alla costruzione e all’esercizio di impianti fotovoltaici nonché alle opere connesse all’interno delle aree SIN, in aree interessate da impianti industriali per la produzione di energia da fonti convenzionali ovvero in aree classificate industriali.

Sui progetti di competenza delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, concernenti l’industria energetica ed estrattiva ed in particolare gli impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua calda[18], per la verifica VIA la soglia di potenza complessiva considerata, attualmente superiore a 1 MW, viene portata a 10 MW.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma della compatibilità della disciplina in esame con la pertinente normativa unionale.

 

ARTICOLO 31-bis

Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza petrolifere

La modifica, introdotta durante l’esame in Commissione, modifica il D.lgs. n. 249/2012, recante l’Attuazione della direttiva 2009/119/CE che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi, introducendo il comma 16-bis dell’articolo 7, concernente l’Organismo centrale di stoccaggio italiano (OCSIT).

Si rammenta che, per l’Italia, le funzioni di OCSIT sono svolte da Acquirente Unico SpA: le relative funzioni sono finanziate da contributi versati dagli operatori in misura tale da garantire l’equilibrio economico, patrimoniale e finanziario.

La norma ora introdotta prevede che con uno o più decreti del Ministero della transizione ecologica:

§  OCSIT può richiedere ai soggetti obbligati una garanzia a copertura del mancato versamento del contributo di cui all'articolo 7, comma 5 (questa norma è relativa al contributo sopra descritto);

§  si può delegare ad OCSIT l'autorizzazione alla tenuta delle scorte all'estero e per l'estero;

§  viene modificato l'elenco dei prodotti costituenti le scorte specifiche e il loro livello, e la stipula di opzioni contrattuali di acquisto di prodotto di OCSIT per la detenzione di scorte petrolifere

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che la norma disciplina le competenze dell’OCSIT le cui attività non gravano sulla finanza pubblica, in quanto le relative funzioni sono affidate all'Acquirente unico S.p.A., non incluso nel conto consolidato della P.A. (“elenco Istat”) e finanziate mediante contributo dei soggetti obbligati. Inoltre, la nuova disposizione, di carattere facoltativo, è inserita nel testo del D. Lgs. n. 249/2012, e pertanto essa risulta assistita dalla generale clausola di invarianza riferita al decreto medesimo.

 

ARTICOLO 32, comma 1-bis

Impianti eolici

La modifica, introdotta dalle Commissioni di merito, interviene sulle norme volte a semplificare e razionalizzare i procedimenti amministrativi per la realizzazione degli impianti da fonti rinnovabili, disposte dall’articolo 6-bis del D.lgs. n. 28/2011.

In particolare, il regime semplificato di procedure autorizzatorie, ambientali e paesistiche previsto a legislazione vigente per taluni ampliamenti degli impianti eolici (e al quale non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica) viene esteso anche agli interventi che comportino riduzione di superficie o di volumi, anche quando non vi sia sostituzione di aerogeneratore.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sulle disposizioni di semplificazione amministrativa, dato il loro carattere ordinamentale e tenuto conto che le stesse estendono l’applicabilità di una procedura amministrativa cui non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 32-bis

Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli installatori

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, stabilisce che, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i titoli di qualificazione per l’attività di installazione e di manutenzione straordinaria di caldaie, caminetti e stufe a biomassa, di sistemi solari fotovoltaici e termici sugli edifici, di sistemi geotermici a bassa entalpia e di pompe di calore sono inseriti nella visura della Camera di commercio.

La normativa vigente prevede che tali titoli sono resi accessibili al pubblico per via informatica, a cura del soggetto che li rilascia.

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe chiarito se dall’attuazione della norma possano derivare nuovi oneri per gli adempimenti posti in capo alle Camere di commercio e, in caso affermativo, se gli stessi siano finanziabili tramite i diritti dovuti dai soggetti richiedenti e/o interessati.

 

ARTICOLO 33-bis

Modifiche all’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, interviene sulla disciplina del c.d. “superbonus 110 per cento”.

Sinteticamente, si interviene sui criteri applicativi in caso di cappotto termico e sul profilo sanzionatorio ed eventuale decadenza, anche parziale, dal beneficio fiscale (comma 1, lettere a) e b)).

Viene elevato da 18 a 30 mesi il termine entro il quale, al fine di fruire dell’imposta di registro a tasso agevolato, l’acquirente deve stabilire la residenza nell’immobile acquistato oggetto di specifici interventi edilizi che beneficiano della detrazione fiscale (comma 1, lettera c), cpv 10-bis), ovvero il termine entro il quale le imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare devono vendere gli immobili situati nelle zone sismiche al fine di fruire del superbonus (comma 1, lettera c), cpv 10-ter).

Si interviene sui criteri e le tipologie di interventi interessati dalla CILA ((comma 1, lettere d) ed e)).

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma introduce semplificazioni in merito all’applicazione del c.d. “superbonus 110 per cento”. In proposito, andrebbe confermato che tali modifiche non comportino variazioni rispetto alla stima degli effetti finanziari riferiti alla norma originaria.

In particolare, con riferimento all’ampliamento del termine – da 18 a 30 mesi – previsto per la fruizione di benefici fiscali in relazione all’acquisto di immobili sui quali sono effettuati interventi agevolati (imposta di registro ad aliquota ridotta), ovvero per la vendita di immobili da parte di imprese che effettuano interventi su immobili situati in zone sismiche (incremento della misura della detrazione fiscale), andrebbero verificati i possibili effetti di riduzione del gettito tributario. Sul punto appare quindi necessario acquisire dati ed elementi di valutazione per la verifica del relativo impatto finanziario.

 

ARTICOLO 35, comma 1, lettera g-ter)

Rifiuti non pericolosi di costruzioni e demolizioni

Le norme, inserite nell’articolo 35, comma 1:

§  riducono da sessanta a venti giorni il termine di preavviso entro cui l’interessato deve comunicare alla regione competente lo svolgimento di una campagna di attività di smaltimento e recupero sul territorio nazionale: in esito alla predetta comunicazione, resta confermato, come previsto a legislazione vigente, che la regione può adottare prescrizioni integrative oppure può vietare l'attività con provvedimento motivato [comma 1, nuova lettera g-bis)];

§  escludono la verifica di assoggettabilità per gli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione (in caso di campagna inferiore a 90 giorni) e per gli altri impianti mobili di trattamento rifiuti non pericolosi (campagna con durata inferiore a 30 giorni); eventuali successive campagne sullo stesso sito saranno assoggettate alla verifica di assoggettabilità per quantità superiori a 1.000 metri cubi al giorno [comma 1, nuova lettera g-ter)].

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla lettera g-bis), andrebbe acquisita conferma che le regioni possano fronteggiare i pertinenti adempimenti nei nuovi termini più ristretti (da 60 a 20 giorni) nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente; con riferimento alla lettera g-ter), andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa la sua compatibilità con la pertinente normativa unionale.

 

ARTICOLO 35, comma 1, lettera c)

Responsabilità per lo smaltimento dei rifiuti

La modifica dell’articolo 35, comma 1, lettera c), in tema di responsabilità della gestione dei rifiuti[19] prevede che in caso di conferimento di rifiuti a soggetti autorizzati alle operazioni intermedie di smaltimento quali raggruppamento, ricondizionamento e deposito preliminare - punti D13, D14, D15 dell'allegato B alla parte IV del Decreto n. 152 che fanno riferimento alle operazioni di smaltimento - la responsabilità per il corretto smaltimento è assunta dal soggetto che effettua dette operazioni.

Nella norma del testo originario si prevedeva che la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento viene esclusa a condizione che questi ultimi abbiano ricevuto l’attestazione di avvio al recupero o smaltimento anziché (come era disposto a legislazione previgente) l'attestazione di avvenuto smaltimento.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma della compatibilità della disposizione con la normativa unionale.

 

ARTICOLI 35, comma 3-bis

Pneumatici ricostruiti

Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – sostituiscono l’articolo 52, comma 14, della L. 448/2001 (Legge finanziaria 2002), incrementando dal 20 al 30 per cento la quota che le amministrazioni dello Stato, delle regioni e degli enti locali e i gestori di servizi pubblici e di servizi di pubblica utilità, pubblici e privati, devono riservare -nell'acquisto di pneumatici di ricambio per le loro flotte di autovetture e di autoveicoli commerciali e industriali - all'acquisto di pneumatici ricostruiti.

Le disposizioni relative a tale quota non si applicano agli acquisti di pneumatici riguardanti i veicoli di emergenza, i veicoli in uso al Ministero della difesa e i veicoli delle Forze di polizia.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto, su cui appare utile una conferma, che l’incremento della percentuale di acquisto di pneumatici ricostruiti sia compatibile con gli stanziamenti previsti a legislazione vigente finalizzati alla sostituzione e all’acquisto di pneumatici di ricambio.

 

ARTICOLO 35-bis

Misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare nella filiera foresta-legno

Le norme, introdotte dalle Commissioni di merito, modificano il decreto-legge n. 5/2009 prevedendo la possibilità di stipulare accordi di foresta nel territorio nazionale, quali strumenti per lo sviluppo di reti di imprese nel settore forestale, al fine di valorizzare le superfici pubbliche e private a vocazione agro-silvo-pastorale, nonché per la conservazione e per l’erogazione dei servizi ecosistemici forniti dai boschi.

Gli accordi di foresta possono:

a) individuare e mettere in atto le migliori soluzioni tecniche ed economiche in funzione degli obiettivi condivisi e sottoscritti dai contraenti con gli accordi medesimi;

b) promuovere la gestione associata e sostenibile delle proprietà agro-silvo-pastorali per il recupero funzionale e produttivo delle proprietà fondiarie pubbliche e private, singole e associate;

c) prevedere la realizzazione di interventi volti alla riduzione dei rischi naturali, del rischio idrogeologico e di incendio boschivo;

d) prevedere la realizzazione di interventi e di progetti volti allo sviluppo di filiere forestali e alla valorizzazione ambientale e socio-culturale dei contesti in cui operano,

e) promuovere sinergie tra coloro che operano nelle aree interne sia in qualità di proprietari o di titolari di altri diritti reali o personali sulle superfici agro-silvo-pastorali sia in qualità di esercenti attività di gestione forestale e di carattere ambientale, educativo, sportivo, ricreativo, turistico o culturale.

Gli accordi di foresta sono equiparati alle reti di impresa agricole e le regioni promuovono ogni idonea iniziativa finalizzata alla loro diffusione e attuazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni circa l’istituzione degli accordi di foresta, considerato il tenore ordinamentale delle norme e il carattere facoltativo dell’adesione agli stessi. Andrebbero invece acquisiti elementi di valutazione circa l’equiparazione degli accordi di foresta alle reti di impresa agricole, con particolare riferimento alla possibilità di beneficiare di regimi agevolativi e incentivanti non configurati quale tetto di spesa, nonché circa le attività di promozione degli accordi da parte delle regioni, che il testo configura come obbligatoria e dalla cui attuazione potrebbero dunque derivare nuovi o maggiori oneri non previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 36-bis

Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in Calabria

Le norme, introdotte dalle Commissioni di merito, incrementano di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 le somme iscritte sul capitolo 7499 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 148/1993 (recante interventi nei settori della manutenzione idraulica e forestale), per sostenere gli interventi della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio idrogeologico e idraulico e per contenere i danni causati da tali fenomeni.

Agli oneri del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento. Andrebbe invece acquisita conferma della disponibilità delle somme utilizzate a copertura.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 17 dell’articolo 36-ter provvede agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell’ISPRA di cui ai commi da 13 a 16 del medesimo articolo, pari a 165.000 euro per l’anno 2021 e a 235.000 euro per l’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 752, della legge n. 178 del 2020. In proposito, si rammenta che la disposizione da ultimo citata ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo denominato «Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica» (capitolo 3075), con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022[20]. Ciò premesso, si segnala che da un’interrogazione effettuata alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul citato fondo è ancora disponibile, per l’anno 2021, l’intera dotazione iniziale. Ciò posto, al riguardo appare opportuna da parte del Governo una rassicurazione, da un lato, in merito alla sussistenza delle occorrenti risorse anche per l’anno 2022, dall’altro, in ordine al fatto che l’utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non pregiudichi la realizzazione delle finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 36-ter

Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico

Le norme, introdotte dalle Commissioni di merito, prevedono misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto idrogeologico. A tal fine si prevede, fra l’altro, quanto segue.

I commissari di Governo (commi 1-7)

I commissari straordinari per le attività di contrasto e mitigazione del dissesto idrogeologico e gli interventi di difesa del suolo, comunque denominati dalle norme che li prevedono (si veda di seguito), sono denominati: «Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico» o «Commissari di Governo» ed esercitano le competenze sugli interventi relativi al contrasto al dissesto idrogeologico indipendentemente dalla fonte di finanziamento.

Si tratta in particolare delle seguenti norme:

a) articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 91/2014 (recante l'utilizzo delle risorse e l'esecuzione degli interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico nel territorio nazionale);

b) articolo 7, comma 2, del decreto-legge n. 133/2014 (recante interventi integrati, finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità);

c) decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2019, recante approvazione del Piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico, il ripristino e la tutela della risorsa ambientale;

d) articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 32/2019 (recante norme sui commissari straordinari, interventi sostitutivi e responsabilità erariali).

Inoltre si prevede che gli interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto del rischio idrogeologico, di cui al decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 ed al decreto-legge n. 133/2014 a qualunque titolo finanziati, nonché quelli finanziabili tra le linee di azione sulla tutela del territorio nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), costituiscono interventi di preminente interesse nazionale (comma 2).

I Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, anche in coerenza con i criteri di priorità, ove presenti, dei Piani di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA) e dei Piani Assetto Idrologico (PAI) (comma 3).

Sono introdotte alcune modifiche procedurali ai decreti legge 91/2014, 133/2014 e 32/2014, anche al fine di aggiornare la denominazione del commissario di Governo (commi 4-7).

Disposizioni da applicare alle procedure relative agli interventi finalizzati all’eliminazione o alla mitigazione dei rischi derivanti dal dissesto idrogeologico sul territorio nazionale, a tutela del supremo obiettivo di salvaguardia della vita umana (commi 8, 9, 10 e 11).

Tra le modifiche si segnala la riduzione alla metà dei termini previsti dal DPR 327/2001, ad eccezione del termine di 5 anni del vincolo preordinato all’esproprio.

Ricognizione sistemi informativi sul finanziamento e rendicontazione degli interventi e attività dell’ISPRA - (commi 13-17)

Al fine di razionalizzare i differenti sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, ivi compresi quelli del Piano nazionale per la ripresa e la resilienza, il Ministero della transizione ecologica e del mare provvede, entro sessanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, alla ricognizione dei propri sistemi informativi in materia di interventi per la difesa del suolo, anche sulla scorta delle indicazioni tecniche fornite dal Ministero dell’economia e delle finanze atte ad assicurare un flusso informativo ordinato e coerente tra i diversi sistemi informativi correlati al finanziamento ed alla rendicontazione degli interventi Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR).

L’ISPRA[21] (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), d’intesa con il Ministero della transizione ecologica, in esito alla ricognizione elabora uno studio per l’attuazione dei processi di interoperabilità con i sistemi informativi per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche e investimenti correlati agli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico, e svolge le attività tecniche e operative di propria competenza per l’attuazione di detto programma sulla base di apposita convenzione.

L’ISPRA svolge le predette attività sentite le competenti strutture del Ministero dell’economia e delle finanze e del Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce e efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all’implementazione del PNRR.

Al fine di consentire un più rapido ed efficiente svolgimento delle attività di valutazione e selezione dei progetti da ammettere a finanziamento, l’ISPRA, in coordinamento con le competenti strutture del Ministero della transizione ecologica, provvede alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS che necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento.

A tal fine, il Ministero della transizione ecologica e l’ISPRA operano d’intesa con il Ministero dell’economia e delle finanze e con il Dipartimento per la programmazione economica ed il coordinamento delle politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nonché in raccordo con le altre amministrazioni centrali con competenze in materia di interventi di difesa del suolo e difesa idrogeologica, al fine di rendere più integrato, efficace, veloce e efficiente il sistema di monitoraggio e rendicontazione dei progetti, garantendo una adeguata informazione e pubblicità agli enti legittimati o destinatari, anche in riferimento all’implementazione del PNRR.

Agli oneri derivanti dallo svolgimento delle attività dell’ISPRA di cui ai commi da 13 a 17, pari a euro 200.000 per gli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 752, n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Si ricorda che l’articolo 1, comma 752 della legge di bilancio 2021 ha istituito il Fondo per la promozione dell'uso consapevole della risorsa idrica, con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni con riferimento alle modifiche di natura procedurale apportate alla normativa vigente per il contrasto dal dissesto idrogeologico. In ordine alle attività dell’ISPRA andrebbero acquisiti gli elementi di valutazione sottostanti la stima dell’onere che la norma valuta in 200.000 euro per gli anni 2021 e 2022, con particolare riferimento all’elaborazione dello studio per l’attuazione dei processi di interoperabilità con i sistemi informativi per il monitoraggio di gare, progetti, opere pubbliche e allo svolgimento delle attività tecniche e operative di propria competenza per l’attuazione di detto programma sulla base di apposita convenzione. Inoltre, andrebbero acquisiti elementi in merito ad eventuali oneri connessi alla ricognizione delle funzionalità della piattaforma ReNDiS che, come espresso dalla norma, necessitano di aggiornamento, adeguamento e potenziamento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell’articolo 36-bis provvede agli oneri, pari a 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, derivanti dall’incremento delle somme iscritte sul capitolo 7499[22] dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, destinate ad interventi di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico nella regione Calabria mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Al riguardo, appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito all’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura nonché una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo[23].

 

ARTICOLO 37, comma 1, lettera b)

Bonifica di siti contaminati

Le modifiche, introdotte durante l’esame in Commissione, prevedono:

§  l’introduzione all’articolo 242 del D.lgs. n. 152/2006, relativo alle procedure operative ed amministrative per la bonifica dei siti contaminati, della previsione per cui qualora la procedura interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale o antropica, le concentrazioni rilevate superino determinati valori riportati nella norma[24] il proponente possa presentare all'ARPA territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo da assumere, realizzato dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con la medesima ARPA e che può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'ARPA stessa. Sulla base delle risultanze di tale piano, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'ARPA territorialmente competente definisce i valori di fondo. L'ARPA ha sempre facoltà di esprimersi sulla compatibilità delle CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale in cui esso è inserito. In tale caso le CSC riscontrate nel sito sono ricondotte ai valori di fondo [nuovo comma 1, lettera b), n. 3-bis];

§  sull’articolo 242-ter relativo alla possibilità di realizzare nei siti oggetto di bonifica anche i progetti del PNRR, si aggiunge la facoltà dell'ARPA territorialmente competente di esprimersi sulla compatibilità delle concentrazioni CSC rilevate nel sito con le condizioni geologiche, idrogeologiche e antropiche del contesto territoriale [nuovo comma 1, lettera c), n. 5];

§  sull’articolo 252 relativo alle procedure per l’accelerazione e semplificazione delle procedure di bonifica dei siti di interesse nazionale, si apportano modifiche formali [nuovo comma 1, lettera h), nn. 3 e n. 9].

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale delle modifiche introdotte, e non si formulano osservazioni nel presupposto, sul quale andrebbe acquisita conferma, che gli interventi operati dall’ARPA territorialmente competente avvengano nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente e che la disciplina nazionale così introdotta sia compatibile con la pertinente disciplina unionale.

 

ARTICOLO 37, comma 1, lettera f-bis)

Bonifica dei siti orfani

La modifica, introdotta durante l’esame in Commissione, concerne l'articolo 250, comma 1, primo periodo, del D.lgs. n. 152/2006, relativo alla bonifica da parte dell’amministrazione di siti inquinati, e introduce un termine di 90 giorni dalla mancata individuazione del soggetto responsabile della contaminazione o dall'accertato inadempimento da parte dello stesso, per l’intervento d’ufficio del comune territorialmente competente o in alternativa della regione, anche con il ricorso di soggetti pubblici o privati individuati ad esito di apposite procedure ad evidenza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se dall’attuazione della norma possano derivare effetti onerosi connessi ad un incremento e/o accelerazione di interventi di bonifica da parte della p.a. in sostituzione dei soggetti responsabili non individuati nei ristretti termini indicati dalle norme.

 

ARTICOLO 37-quater

Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, interviene sull’art. 1, co. 536, della legge n. 205/2017 che istituisce un fondo per il finanziamento di interventi di messa in sicurezza e risanamento dei siti con presenza di rifiuti radioattivi prodotti da interventi di bonifica di installazioni industriali contaminate da sostanze radioattive a seguito di fusione accidentale di sorgenti radioattive o per il rinvenimento di sorgenti orfane.

Con la modifica in esame (che introduce la parola “anche” dopo le parole “di rifiuti radioattivi”) si estende l’ambito degli interventi cui è riconosciuto il finanziamento.

La dotazione del fondo è pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma amplia gli interventi finanziati con l’apposito fondo istituito presso il Ministero dell’ambiente e che gli effetti finanziari sono limitati allo stanziamento previsto.

Si fa presente che il prospetto riepilogativo riferito alla norma originaria sulla quale si interviene attribuisce effetti finanziari riferiti a spese in conto capitale. Pertanto, ai fini del SNF, sono ascritti oneri pari a 5 milioni annui per il periodo 2018-2020 e, ai fini del fabbisogno e indebitamento, risultano evidenziati oneri pari a 1 milione nel 2018, 3 milioni nel 2019 e 5 milioni nel 2020; la restante quota (6 milioni di euro) è attribuita ad annualità successive al 2020, non evidenziate nel predetto prospetto riepilogativo. In proposito, sarebbe utile conoscere lo sviluppo temporale dello stanziamento sui tre saldi.

 

ARTICOLO 38-bis

Semplificazione dei procedimenti elettorali attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali

Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso le Commissioni di merito, prevedono la semplificazione dei procedimenti elettorali anche attraverso la diffusione delle comunicazioni digitali. A tal fine si prevede, fra l’altro, che:

·       il contrassegno identificativo dei singoli partiti presenti alle elezioni della Camera può essere depositato a mano su supporto digitale oltre che in triplice esemplare in forma cartacea[25] [comma 1, lettera a)]. Analoga previsione è recata anche con riferimento alle lezioni delle amministrazioni comunali[26] [comma 2, lettera a)]; 

·       siano semplificate le modalità di designazione dei rappresentanti di lista[27] [comma 1, lettere b e c)];

·       il certificato di iscrizione nelle liste elettorali, riportante i dati dell’elettore,  necessario per la sottoscrizione di liste di candidati, di proposte di referendum e di iniziative legislative popolari, può essere richiesto[28] anche in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, mediante domanda presentata all’ufficio elettorale, accompagnata da copia di un documento di identità del richiedente. Qualora la domanda presentata tramite posta elettronica certificata o un ser vizio elettronico di recapito certificato qualificato sia riferita a sottoscrizioni di liste di candidati, l’ufficio elettorale deve rilasciare in formato digitale, tramite posta elettronica certificata, i certificati richiesti entro il termine improrogabile di ventiquattro ore dalla domanda, negli altri casi il termine è di quarantotto ore (commi da 3 a 6);

·       amplia il novero dei documenti che devono essere pubblicati nel sito internet dei partiti al fine di dar conto della onorabilità dei propri candidati[29] confermando la previsione che stabilisce che le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici sono ridotti della metà  nel caso in cui i documenti in questione siano richiesti da coloro che intendono candidarsi e dichiarino contestualmente che la richiesta di tali documenti è finalizzata a rendere pubblici i dati ivi contenuti in occasione della propria candidatura (comma 7);

·       la sperimentazione concernente l’espressione del voto in via digitale debba riguardare anche le elezioni regionali ed amministrative (comma 10). A tal proposito si rammenta che per tale sperimentazione è stato dotato[30] di un milione di euro per il 2020 il Fondo per il voto elettronico e che è stato stabilito che con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 30 giugno 2021[31], siano definite le modalità di utilizzo di tali risorse e della sperimentazione da limitare a modelli che garantiscano il concreto esercizio del diritto di voto degli italiani all'estero e degli elettori che, per motivi di lavoro, studio o cure mediche, si trovino in un comune di una regione diversa da quella del comune nelle cui liste elettorali risultano iscritti.

Si prevede, altresì, che dall’attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono all’attuazione delle relative disposizioni con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme recate dal comma 7 ampliano il novero dei documenti che devono essere pubblicati nel sito internet dei partiti al fine di dar conto della onorabilità dei propri candidati confermando, però, la previsione vigente che stabilisce che le imposte di bollo e ogni altra spesa, imposta e diritto dovuti ai pubblici uffici per la produzione di tali documenti sono ridotti della metà. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che la disposizione configura una rinuncia a maggior gettito, giacché in assenza della norma in esame l’ulteriore documentazione richiesta non sarebbe stata prodotta.

Andrebbero tuttavia acquisiti elementi a conferma che gli importi che rimangono esigibili consentano almeno la copertura dei costi amministrativi sostenuti.

Con riferimento alla norma recata dal comma 10, che prevede che la sperimentazione del voto in via digitale debba riguardare anche le elezioni regionali ed amministrative, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo al fine di verificare se le attuali dotazioni di bilancio risultino idonee a finanziare tale più ampia finalità che comporterà oneri riferibili al 2021.

Si ricorda in proposito che la dotazione prevista in base alla legge di bilancio 2020 è pari a 1 milione di euro per il 2020 e che la stessa norma che ha previsto tale finanziamento disponeva che le modalità di utilizzo di tali risorse fossero definite nel 2021.

 

ARTICOLO 38-quater

Raccolta di firme digitali per le richieste di referendum e per i progetti di legge di iniziativa popolare

Le norme modificano i commi 341, 342 e 343 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020 che, nel testo vigente, prevedono, al fine di contribuire a rimuovere gli ostacoli che impediscono la piena inclusione sociale delle persone con disabilità e di garantire loro il diritto alla partecipazione democratica, l’istituzione di un apposito fondo, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, destinato alla realizzazione di una piattaforma di raccolta delle firme digitali da utilizzare per la raccolta di firme per i referendum. La dotazione del fondo è fissata in 100.000 euro annui a decorrere dall'anno 2021 ed inoltre si prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri assicuri l'entrata in funzione della piattaforma entro il 31 dicembre 2021.

Le modifiche dettano una disciplina di maggior dettaglio delle finalità perseguite specificando, in sintesi, che lo scopo è quello di consentire la raccolta di firme digitali sia per la richiesta di referendum sia per le iniziative legislative popolari.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur evidenziando che l’onere è limitato allo stanziamento disposto e che le attività da svolgere rivestono carattere rimodulabile, tenuto conto che per effetto della norma in esame le medesime risorse risultano destinate a un ventaglio più ampio di finalità, sarebbe opportuno acquisire elementi a supporto della congruità dello stanziamento rispetto agli obiettivi della disposizione.

 

ARTICOLO 39, comma 6-bis

Obblighi di comunicazione degli enti locali

Le norme stabiliscono che con DPCM siano individuati gli adempimenti degli enti locali concernenti la comunicazione di informazioni che si intendono assolti a seguito dell'invio dei bilanci alla banca dati delle amministrazioni pubbliche.

La disposizione è finalizzata al contenimento dei costi di amministrazione derivanti dalla soddisfazione del fabbisogno informativo delle amministrazioni centrali e delle relative articolazioni periferiche, delle autorità indipendenti e della Corte dei conti, nonché di tutti i soggetti istituzionali nazionali.

 

In merito ai profili di quantificazione appare necessario che il Governo chiarisca se le norme abbiano carattere meramente confermativo di attività già svolte a legislazione vigente oppure possano configurare nuovi obblighi a carico degli enti locali. In tale ultimo caso si osserva che dovrebbe essere esplicitato se le ulteriori attività richieste possano implicare l’insorgenza di nuovi oneri.

 

ARTICOLO 39-qunquies

Anagrafe nazionale dell’istruzione e dell’istruzione superiore  

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, introduce due articoli al Codice dell’amministrazione digitale di cui al d.lgs. n. 82 del 2005 recanti l’istituzione, a cura del Ministero dell’istruzione, dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione e dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore. Con decreto del Ministro dell’istruzione, da adottarsi entro il 30 settembre 2021, con riferimento all’Anagrafe nazionale dell’istruzione, ed entro il 31 dicembre 2021, con riferimento all’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore, sono definiti i contenuti, le garanzie e le misure di sicurezza.

Per una descrizione più dettagliata della disposizione si rinvia al pertinente dossier predisposto dal Servizio Studi.

 

In merito ai profili di quantificazione, risulta necessario acquisire dati ed elementi di valutazione in merito agli oneri derivanti dall’istituzione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione e dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione superiore, a cura del Ministero dell’istruzione, anche con riferimento alle rispettive proiezioni temporali, e alle risorse con le quali far fronte ai suddetti oneri. Si rammenta in proposito che la norma, approvata in sede referente, non è corredata di relazione tecnica.

 

ARTICOLO 39-sexies

Sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica  

Normativa vigente. L’articolo 234 del DL n. 34 del 2020 ha autorizzato la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2020 finalizzata alla realizzazione di un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l'analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell'intelligenza artificiale e per la didattica a distanza.

Il comma 513 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2021 ha integrato la suddetta autorizzazione di 12 milioni per l’anno 2021.

 

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, sostituisce il citato articolo 234, prevedendo che al fine di realizzare un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell’istruzione scolastica, per la raccolta, la sistematizzazione e l’analisi multidimensionale dei relativi dati, per la previsione di lungo periodo della spesa per il personale scolastico, nonché per il supporto alla gestione giuridica ed economica del predetto personale anche attraverso le tecnologie dell’intelligenza artificiale e per la didattica a distanza nonché per l’organizzazione e il funzionamento delle strutture ministeriali centrali e periferiche, il Ministero dell’istruzione si avvalga della SOGEI[32] sulla base di specifica Convenzione di durata pluriennale. La società assicura le finalità di cui al medesimo comma in via diretta nonché avvalendosi di specifici operatori del settore cui affidare le attività di supporto nel rispetto della normativa vigente, nonché di esperti.

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma sostituisce integralmente l’articolo 234 del DL n. 34 del 2020, il quale autorizzava la spesa di 10 milioni per il 2020, poi integrata di 12 milioni per il 2021, per la realizzazione di un sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastico. La norma introdotta prevede che per la realizzazione del suddetto sistema il Ministero dell’istruzione si avvalga della SOGEI nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

In proposito appare necessario acquisire chiarimenti circa la possibilità di far fronte alla nuova convenzione con le risorse disponibili a legislazione vigente (comunque, si rammenta, già stanziate per la medesima finalità) e con lo stesso profilo temporale, dunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 39-sexies sostituisce l’articolo 234 del decreto-legge n. 34 del 2020, in materia di misure per il sistema informativo per il supporto all’istruzione scolastica. Il comma 3 del nuovo articolo 234 del decreto-legge n. 34 del 2020 dispone che “Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Al riguardo, è necessario che il Governo chiarisca se sia possibile dare attuazione alle disposizioni recate dall’articolo 234 del decreto-legge n. 34 del 2020, come sostituito dall’articolo 39-sexies del provvedimento in esame, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che, in questo caso, la clausola di invarianza finanziaria dovrebbe essere comunque riformulata nei seguenti termini: “All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

 

ARTICOLO 40, comma 5-bis

Canone dovuto dagli operatori che forniscono servizi di pubblica utilità che non occupano in modo permanente il suolo pubblico

Normativa vigente. Il comma 831 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019  prevede che per le occupazioni permanenti del territorio comunale, con cavi e condutture, da chiunque effettuata per la fornitura di servizi di pubblica utilità, quali la distribuzione ed erogazione di energia elettrica, gas, acqua, calore, di servizi di telecomunicazione e radiotelevisivi e di altri servizi a rete, il canone è dovuto dal soggetto titolare dell'atto di concessione dell'occupazione del suolo pubblico e dai soggetti che occupano il suolo pubblico, anche in via mediata, attraverso l'utilizzo materiale delle infrastrutture del soggetto titolare della concessione sulla base del numero delle rispettive utenze moltiplicate per la una tariffa forfetaria distinta a seconda che il comune abbia più  o meno di 20.000 residenti. Si dispone inoltre che, in ogni caso, l'ammontare del canone dovuto a ciascun ente non può essere inferiore a euro 800.

 

Le norme stabiliscono che gli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e che non rientrano nella previsione del comma 831 dell’articolo 1, della legge n. 160/2019 sopra descritto, sono soggetti a un canone pari a 800 euro per ogni impianto insistente sul territorio di ciascun ente.

Il canone non è modificabile ai sensi del comma 817 (che prevede la possibilità di variare il gettito del canone istituito ai sensi del comma 816 attraverso la modifica delle tariffe) e ad esso non è applicabile alcun altro tipo di onere finanziario, reale o contributo, comunque denominato, di qualsiasi natura e per qualsivoglia ragione o titolo richiesto, ai sensi dell'articolo 93 del decreto legislativo n. 259 del 2003.

Si rammenta che l’articolo 93 appena citato stabilisce che le Pubbliche Amministrazioni, le Regioni, le Province ed i Comuni non possono imporre per l'impianto di reti o per l'esercizio dei servizi di comunicazione elettronica, oneri o canoni che non siano stabiliti per legge.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma dichiara l’importo del canone dovuto dagli operatori che forniscono i servizi di pubblica utilità di reti e infrastrutture di comunicazione elettronica di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 che non rientrano nella previsione del comma 831 della legge 160/2019, nel presupposto, sul quale appare necessaria una conferma da parte del Governo, che l’importo in questione rappresenti un’ulteriore entrata per le finanze pubbliche e non sostituisca una diversa previsione vigente. In proposito appare quindi necessario acquisire un chiarimento.

 

ARTICOLO 43, commi 2-bis e 2-ter

Trasformazione digitale della rete stradale nazionale

Le norme – introdotte in sede referente – prevedono che con decreti ministeriali si provveda all’aggiornamento delle modalità attuative e degli strumenti operativi per la trasformazione digitale della rete stradale nazionale (Smart Road) e all’adeguamento della disciplina delle sperimentazioni su strada pubblica di sistemi di guida automatica e connessa nonché alla disciplina delle sperimentazioni di mezzi innovativi di trasporto a guida autonoma e connessa. A tal fine, presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, è istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un apposito Osservatorio tecnico di supporto. Per la partecipazione alle attività dell’Osservatorio non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati.

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che non sono riconosciuti compensi, gettoni, emolumenti, indennità o rimborsi di spese comunque denominati per la partecipazione all’Osservatorio, appare utile acquisire conferma che anche la gestione delle relative attività sia sostenibile dal Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, come disposto dalla pertinente clausola.

 

ARTICOLO 44

Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante impatto

L’articolo 44 nel testo originario dell’AC 3146 definisce un’apposita procedura per la realizzazione degli interventi, di particolare complessità o di rilevante impatto, indicati nell’Allegato IV al provvedimento in esame. La relazione tecnica afferma che le disposizioni sono a contenuto meramente ordinamentale e che dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Le norme – introdotte in sede referente – modificano l’articolo 44, comma 1, del provvedimento in esame incrementando da 30 a 45 giorni il termine entro il quale dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, per gli interventi indicati nell’Allegato IV al presente provvedimento il Comitato speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici esprime il proprio parere.

Si prevede altresì che, al fine di accelerare la realizzazione degli interventi relativi ai sistemi di trasporto pubblico locale, in particolare di quelli finanziati con le risorse del PNRR, il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici sia obbligatorio esclusivamente per gli interventi il cui valore, limitatamente alla componente “opere civili”, sia pari o superiore a 100 milioni di euro. Al fine di ridurre i tempi di espressione del parere, la direzione generale del MISE, con competenze in materia di TPL a impianti fissi, provvede, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, allo svolgimento dell’attività istruttoria e alla formulazione di una proposta di parere al Consiglio superiore dei lavori pubblici che si pronuncia nei successivi 30 giorni, decorsi i quali il parere si intende reso in senso favorevole.

Viene inoltre modificato l’articolo 44, comma 3, prevedendo che le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di cui all'allegato IV al provvedimento in esame siano svolte con le modalità e le tempistiche previste per i progetti PNRR-PNIEC[33].

Viene modificato l’articolo 1, comma 290, della L. 244/2007, consentendo che alla società di gestione dell'Autostrada A4-Tronco Venezia-Trieste, delle opere a questo complementari, nonché della tratta autostradale Venezia-Padova (società per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la regione Veneto o soggetto da essa interamente partecipato), possa essere affidata la realizzazione e la gestione di ulteriori tratte autostradali prevalentemente ricadenti nella regione Veneto.

Infine, viene modificato l’articolo 206, comma 7-bis, del DL 34/2020, prorogando dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il periodo entro il quale l’affidamento per la realizzazione delle infrastrutture autostradali può avvenire anche in favore di società integralmente partecipate da altre pubbliche amministrazioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla società di gestione dell'Autostrada A4-Tronco Venezia-Trieste, andrebbe acquisita conferma che l’affidamento per la realizzazione e la gestione di ulteriori tratte autostradali prevalentemente ricadenti nella regione Veneto sia svolto tenendo conto dei relativi equilibri di bilancio, tenendo conto che le azioni della società in questione sono detenute da ANAS e regione Veneto, cioè da soggetti inseriti nel perimetro del conto economico consolidato. Con riferimento all’accelerazione di taluni procedimenti di VIA, andrebbe inoltre acquisito l’avviso del Governo circa l’effettiva possibilità di fronteggiare la nuova più stringente tempistica nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 44, comma 8-quater

Disposizioni in materia di concessioni autostradali

Le norme – introdotte in sede referente – modificano l’articolo 35, comma 1-ter, del DL 162/2019, prevedendo che le tratte autostradali relative al collegamento autostradale A12 Livorno-Grosseto-Civitavecchia, aperte al traffico successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 162/2019, siano assegnate ad ANAS s.p.a., che provvede altresì alla realizzazione dell’intervento viario Tarquinia-San Pietro in Palazzi, nei limiti delle risorse che si renderanno disponibili a tale fine nell’ambito del Contratto di programma tra il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili e ANAS s.p.a. relativo al periodo 2021–2025. Per la progettazione ed esecuzione di tale intervento l’amministratore delegato pro tempore della società ANAS S.p.a. è nominato Commissario straordinario. Per tale nomina al Commissario non spettano compensi, gettoni di presenza e indennità comunque denominate.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione circa gli oneri derivanti dalla realizzazione dell’intervento previsto, posta in capo ad ANAS s.p.a., soggetto ricompreso nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato, e, analogamente, dall’assegnazione allo stesso delle nuove tratte autostradali indicate in norma. Correlativamente, al fine di escludere ulteriori oneri, è necessario acquisire elementi conoscitivi circa le risorse che si renderanno effettivamente disponibili nell’ambito del Contratto di programma.

 

ARTICOLO 44, comma 8-quinquies

Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006

Le norme – introdotte in sede referente – prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2023 l'attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006.

Da ultimo, l'attività del Commissario liquidatore dell’Agenzia per i Giochi olimpici Torino 2006 è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021 dall’articolo 16, comma 1, del DL 183/2020. In proposito, la RT ha affermato che la proroga della gestione commissariale non prevede nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le somme ancora disponibili ammontano a circa 62 milioni di euro e quindi sufficienti a garantire la prosecuzione dell'attività commissariale.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire conferma che le somme ancora disponibili nell’ambito della gestione commissariale in esame siano congrue a garantire la prosecuzione delle attività fino a tutto il 2023.

 

ARTICOLO 47-ter

Affidamenti dei concessionari

Le norme – introdotte in sede referente – modificano l’articolo 177, comma 5, del D. Lgs. 50/2016, prorogando dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine a decorrere dal quale scatta l’obbligo, per i titolari di concessioni già in essere alla data di entrata in vigore del Codice dei contratti pubblici, di affidare, mediante procedure ad evidenza pubblica, una quota pari all’80% dei contratti di lavori e servizi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il Governo, per l'analoga proroga recata dall'articolo 1, comma 20, lettera bb), del DL 32/2019, aveva precisato che non vi erano sanzioni già comminate in base alla legislazione vigente e che quindi non sarebbe venuto meno l’eventuale gettito ad esse connesso. Andrebbe dunque confermato anche per la presente proroga l'assenza di pregresse sanzioni comminate in base alla legislazione vigente, il cui gettito risulti già scontato sui saldi di finanza pubblica.

 

ARTICOLO 49

Modifiche alla disciplina del subappalto

L’articolo 49 nel testo originario dell’AC 3146 modifica l’articolo 105 del D. Lgs. 105/2016, in materia di subappalto.

 

Le modifiche – introdotte in sede referente – intervengono sull’articolo 105, comma 7, del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), in materia di subappalto, semplificando le procedure per l’attestazione da parte del soggetto affidatario del possesso dei requisiti di qualificazione previsti in capo al subappaltatore. In particolare, si prevede che la stazione appaltante verifichi la dichiarazione del subappaltatore, attestante il possesso dei requisiti, tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici, di cui all’articolo 81 del suddetto D. Lgs. 50/2016.

 

In merito ai profili di quantificazione, appare utile acquisire conferma che il ricorso alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici sia compatibile con la dotazione strumentale disponibile a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

ARTICOLO 51, comma 1, lettera c), numero 2-bis

Verifiche antimafia e protocolli di legalità

Le norme - introdotte in sede referente – modificano l’articolo 3, comma 3, del DL 76/2020, prevedendo che nell’ambito delle verifiche antimafia e dei protocolli di legalità si possa procedere, oltre che con la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia, anche tramite l'immediata acquisizione degli esiti delle interrogazioni di tutte le ulteriori banche dati disponibili, anche demandate al gruppo interforze tramite il “Sistema di Indagine” informativo gestito dal CED (SDI).

 

In merito ai profili di quantificazione, atteso che le disposizioni in esame prevedono, in aggiunta alla normativa vigente, l’utilizzo del Sistema di Indagine informativo gestito dal CED, appare utile acquisire conferma che tale previsione sia comunque sostenibile nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 56

Programmi del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza

L’articolo 49 nel testo originario dell’AC 3146 prevede che, per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della salute, il permesso di costruire possa essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche.

 

Le norme – introdotte in sede referente - modificano l’articolo 56 del provvedimento in esame, prevedendo che il permesso di costruire possa essere rilasciato, limitatamente al periodo di attuazione del PNRR, in deroga alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche, anche con riferimento al programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, di cui all’articolo 20 della L. 67/1988.

 

In merito ai profili di quantificazione, pur considerata la natura procedimentale delle disposizioni e tenuto conto che ad altre disposizioni di deroga non sono stati ascritti effetti finanziari, tenuto conto che la disposizione in esame introduce una deroga di carattere particolarmente ampio (“alla disciplina urbanistica e alle disposizioni di legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche”), andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi informativi idonei a suffragare l’ipotesi di assenza di effetti diretti sulla finanza pubblica: ciò con riguardo, ad esempio, all’eventualità che dall’applicazione della deroga derivi la necessità di aggiornare piani e progetti di natura urbanistica, o di modificare accordi di cui sia parte l’amministrazione territoriale, ovvero ulteriori adempimenti che determinino eventuali effetti di onerosità per le amministrazioni interessate.

 

ARTICOLO 56-bis

Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria valutabili dall'INAIL

Le norme, introdotte dalle Commissioni di merito, prevedono che in relazione alle esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete sanitaria territoriale, anche conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 30 settembre 2021, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 25-quinquies del decreto-legge n. 162/2019.

Si ricorda che l’articolo 25-quinquies del citato decreto-legge ha previsto che con apposito DPCM[34] siano individuate ulteriori iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria, rispetto a quelle individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 602, della legge n. 232 del 2016, valutabili dall’INAIL nell’ambito dei propri piani triennali di investimento immobiliare.

Le predette iniziative sono valutate dall'INAIL nell'ambito dei propri piani triennali di investimento, a valere sulle risorse allo scopo autorizzate, ai sensi dell'articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78/2010.

Si ricorda che l’articolo 8, comma 15, del decreto-legge n. 78/2010 dispone che le operazioni di acquisto e vendita di immobili da parte degli enti pubblici e privati che gestiscono forme obbligatorie di assistenza e previdenza, nonché le operazioni di utilizzo, da parte degli stessi enti, delle somme rivenienti dall'alienazione degli immobili o delle quote di fondi immobiliari, sono subordinate alla verifica del rispetto dei saldi strutturali di finanza pubblica da attuarsi con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria si configurano come una facoltà nell’ambito delle risorse autorizzate a legislazione vigente e finalizzate alle predette iniziative di investimento.

 

ARTICOLO 56-quater

Licenza obbligatoria in caso di emergenza nazionale sanitaria

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, modifica il codice di proprietà industriale di cui al d.lgs. n. 30 del 2005 introducendo il nuovo articolo 70-bis in materia di licenza obbligatoria. In particolare, si prevede che nel caso di dichiarazione di stato di emergenza nazionale motivato da ragioni sanitare, per fare fronte a comprovate difficoltà nell’approvvigionamento di specifici medicinali o dispositivi medici ritenuti essenziali,  possono essere concesse, nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei, licenze obbligatorie per l'uso non esclusivo, non alienabile e diretto prevalentemente all’approvvigionamento del mercato interno dei brevetti rilevanti ai fini produttivi, aventi validità vincolata al perdurare del periodo emergenziale o fino a un massimo di dodici mesi dalla cessazione dello stesso.

La licenza obbligatoria per i medicinali e per i dispositivi medici è concessa con decreto del Ministro dello sviluppo economico, emanato d’intesa con il Ministro della salute, previo parere dell’Agenzia italiana del farmaco in merito all’essenzialità e alla disponibilità dei farmaci e dei dispositivi rispetto all’emergenza in corso e sentito il titolare dei diritti di proprietà intellettuale. Con il medesimo decreto è stabilita anche l’adeguata remunerazione a favore di quest’ultimo, determinata tenendo conto del valore economico dell'autorizzazione. ?

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto, sul quale sarebbe opportuna una conferma, che la remunerazione del titolare dei diritti di proprietà intellettuale gravi esclusivamente sui soggetti concessionari delle nuove licenze obbligatorie.

 

ARTICOLO 57, comma 3

Zone economiche speciali

In merito ai profili di copertura, si segnala che il comma 3 dell’articolo 57 provvede agli oneri derivanti dal comma 1, lettera a), numero 3), relativo al personale tecnico e amministrativo a supporto dei Commissari straordinari per le zone economiche speciali (ZES), pari a 4,4 milioni di euro per l’anno 2021 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034, nel modo seguente:

 

a)    quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2021, a 8,8 milioni di euro per l’anno 2022 e a 4,4 milioni di euro per l’anno 2023 a carico del Programma operativo complementare al programma nazionale Governance e capacità istituzionale 2014-2020[35];

b)     quanto a 4,4 milioni di euro per l’anno 2023 e a 8,8 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2034 mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

In proposito si segnala che la citata disposizione è stata modificata dalle Commissioni di merito nei termini in precedenza descritti al fine di recepire la condizione formulata, ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, dalla Commissione bilancio nella seduta del 14 luglio 2021 sul testo originario del provvedimento in esame. Al riguardo non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare.

ARTICOLO 59

Proroga del termine per la perequazione infrastrutturale

Normativa previgente. L’articolo 1, comma 815, della legge n. 178/2020 istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo perequativo infrastrutturale” per il finanziamento delle infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale. Il fondo ha una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2028 al 2033. Inoltre, viene previsto l’iter procedurale per l’individuazione delle “infrastrutture necessarie” e l’assegnazione delle risorse del predetto fondo a quelle prioritarie da realizzare. La procedura deve essere conclusa entro il 30 giugno 2021.

L’articolo 59 del testo iniziale del decreto-legge in esame novella la disciplina relativa alla perequazione infrastrutturale, recata all’articolo 22 della legge n. 42 del 2009 (di delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione), con l'intento di semplificarne le procedure. Nel complesso risulta confermato l'impianto presente nel testo previgente, risultante dalle modifiche introdotte con la legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), basato sulla ricognizione della dotazione infrastrutturale del Paese, sull'individuazione del divario tra le diverse aree geografiche del territorio nazionale e sulla conseguente adozione di misure volte ad assorbirlo, attraverso interventi finanziati da un fondo con una dotazione pari a 4,6 miliardi di euro, già disciplinato dalla normativa vigente.

Rispetto al testo previgente, risulta innovativo l'ultimo periodo del nuovo comma 1-ter, con cui si prevede che il Dipartimento per gli Affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri possa stipulare una apposita convenzione per il supporto tecnico–operativo alle attività di competenza nel limite massimo di 200.000 euro per il 2021. Agli oneri derivanti dalla norma in esame pari a 200.000 euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.

 

Le norme, introdotte dalle Commissioni di merito, sostituiscono interamente l’articolo 59 del decreto-legge nel testo iniziale. Si dispone il differimento dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 del termine per la conclusione della procedura di perequazione infrastrutturale.

Si ricorda che tale procedura è già prevista dalle vigenti norme sul federalismo fiscale che però non fissano un termine per lo svolgimento delle fasi propedeutiche di ricognizione della situazione in essere, diversamente dalle norme in esame che prevedono la conclusione di tali fasi entro il 30 giugno 2021.   

 

In merito ai profili di quantificazione, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa la possibilità di utilizzare le risorse del Fondo perequativo infrastrutturale stanziate per l’anno 2021. Infatti il differimento del termine dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 per la conclusione dell’iter procedurale per l’individuazione delle “infrastrutture necessarie” e l’assegnazione delle risorse del predetto fondo a quelle prioritarie da realizzare, potrebbe ritardare i tempi per l’utilizzo delle somme stanziate pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021.

 

ARTICOLO 60-bis

Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, reca specifiche integrazioni all’art. 48, del D.lgs. n. 159/2011 concernente la destinazione dei beni e delle somme confiscati alle mafie. In particolare viene previsto che:

·       i beni non assegnati a seguito di procedure di evidenza pubblica possano essere utilizzati dagli enti territoriali oltre che per finalità di lucro con reimpiego dei relativi proventi per finalità sociali - come previsto dal testo previgente del comma 3, settimo periodo del suddetto articolo - anche per il sostenimento delle spese di manutenzione straordinaria inerenti ai beni confiscati utilizzati per le medesime finalità (comma 1, lett. a));

·       la notifica del provvedimento di destinazione dei beni immobili agli enti territoriali perfeziona il trasferimento del bene al patrimonio indisponibile dell'ente destinatario, che ne effettua la trascrizione (comma 1, lett. b));

·       in caso di revoca della destinazione, il bene rientra nella disponibilità dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) che ne verifica la possibilità di destinazione secondo la procedura ordinaria. Qualora tale verifica dia esito negativo, il bene viene mantenuto al patrimonio dello Stato con provvedimento dell'Agenzia stessa. La relativa gestione è affidata all'Agenzia del demanio. Quest’ultima provvede alla regolarizzazione del bene confiscato, nonché alla sua rifunzionalizzazione e valorizzazione, mediante l’utilizzo delle risorse ad essa attribuite per gli interventi su beni appartenenti al patrimonio dello Stato, anche per la successiva riassegnazione, a titolo gratuito, in favore degli enti territoriali e per le finalità ivi previste (comma 1, lett. c)).

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale delle norme e considerato che gli eventuali passaggi della gestione dei beni dall'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (ANBSC) all'Agenzia del demanio non incidono a livello di conto consolidato della p. a. in quanto entrambe le amministrazioni sono incluse nell’”elenco Istat”.

 

ARTICOLO 63-bis

Trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi ad oggetto terreni a uso civico

Le norme integrano il testo dell'articolo 3 della legge n. 168/2017 che reca norme in materia di domini collettivi. In particolare si autorizzano le regioni e le province autonome a trasferire diritti di uso civico e a effettuare permute aventi ad oggetto terreni a uso civico appartenenti al demanio civico in caso di accertata e irreversibile trasformazione e al verificarsi di determinate condizioni. I terreni dai quali sono trasferiti i diritti di uso civico sono sdemanializzati e su di essi è mantenuto il vincolo paesaggistico.

L’articolo reca una clausola di invarianza finanziaria.

 

In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme concedono una mera facoltà alle regioni e province autonome da esercitare nell’ambito dei vincoli di bilancio a cui queste sono soggette. Va rilevato, inoltre, che l’operazione in questione riguarda l’eventuale dismissioni di beni patrimoniali e che l’articolo reca una clausola volta ad escludere l’insorgenza di oneri.  Circa tale ricostruzione appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

ARTICOLO 64, comma da 6-bis a 6-septies

Assunzioni presso il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’Università e contributo a favore dell’Accademia nazionale dei Lincei

Le modifiche apportate all’articolo 64 recano, tra l’altro, specifiche disposizioni in materia di personale dei Ministeri dell’istruzione e dell’università. In particolare:

·       il Ministero dell’Università viene autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti della dotazione organica e in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, con decorrenza non anteriore a 1° gennaio 2022, previo concorso pubblico, 69 unità di personale di Area III-F1, comparto Funzioni centrali. Ai relativi oneri, pari ad euro 2.765.488,95 a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’Università relativo al bilancio triennale 2021-2023 (comma 6-bis);

·       il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'Università, stabilito dall’art. 9, comma 1, del DPCM n. 165 del 30 settembre 2020 complessivamente in 60 unità è incrementato, nei limiti della dotazione organica del relativo Ministero, di 15 unità di personale per ciascuno degli anni dal 2021 al 2027. Per i medesimi anni presso l’Ufficio di gabinetto del Ministero dell’università è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale, assegnato alle dirette dipendenze del Capo di gabinetto. A tal fine la dotazione finanziaria relativa agli Uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’Università[36] è incrementata di euro 30.000 per il 2021 e di euro 90.000 annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027. Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, pari a 118.476,61 euro per il 2021 e di 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero dell’Università (comma 6-ter);

·       il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad assumere, nel biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali con incremento della corrispondente dotazione organica, 50 unità di personale da inquadrare nell’Area III-F3 (comma 6-quater). Ai fini delle suddette assunzioni è autorizzata la spesa di euro 979.167,08 per il 2021 e di euro 5.246.504,48 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero dell’istruzione (comma 6-quinquies);

·       la dotazione organica del Ministero dell’istruzione è incrementata di 3 posizioni dirigenziali di prima fascia, che vengono temporaneamente riferite, con funzioni di studio e ricerca, rispettivamente presso gli uffici di diretta collaborazione, il dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali e presso il dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine la dotazione finanziaria per gli uffici di diretta collaborazione è incrementata di euro 300.000 per il 2021 e di euro 800.000 annui a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri, pari a 547.407,12 per il 2021 e a 1.542.221,37 annui a decorrere dal 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero dell’istruzione (comma 6-sexies).

Infine, viene prorogato per il 2021 il contributo previsto dall’art. 1, comma 385, lett. h), della legge n. 208/2015, in favore della Fondazione “I Lincei per la scuola” presso l’Accademia nazionale dei Lincei. Ai relativi oneri, pari a 250.000 per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero dell’istruzione (comma 6-septies).

 

In merito ai profili di quantificazione, appare opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti gli importi delle autorizzazioni di spesa recate ai commi da 2-bis a 2-sexies che sono riferite ad oneri assunzionali previsti dalle medesime disposizioni presso il Ministero dell’Istruzione e dell’Università.

Peraltro, si osserva che le suddette norme autorizzano assunzioni in un numero determinato di unità laddove a fronte delle relative autorizzazioni di spesa anche tali assunzioni avrebbero dovuto, prudenzialmente, essere configurate entro un limite massimo. 

Nulla da osservare in merito alla proroga disposta per il 2021 del contributo in favore dell’Accademia nazionale dei Lincei (comma 2-septies) considerato che il relativo onere appare determinato entro un limite massimo di spesa.

Andrebbe, altresì, confermata l’effettiva disponibilità di specifiche componenti delle risorse poste a copertura dei suddetti interventi di spesa al netto delle attività programmate e degli impegni già assunti a normativa vigente a valere sulle medesime risorse.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 6-bis provvede agli oneri derivanti dall’assunzione di 69 unità di personale presso il Ministero dell’università e della ricerca, pari a 2.765.488,95 euro a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non si hanno osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’ulteriore riduzione disposta dal successivo comma 6-ter.

Si segnala che il comma 6-ter provvede agli oneri derivanti dall’incremento di personale degli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’università e della ricerca, pari a 118.476,61 euro per l’anno 2021 e di 337.407,12 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2027, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’università e della ricerca, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non si hanno osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’ulteriore riduzione disposta dal precedente comma 6-bis.

Si segnala che il comma 6-quinquies provvede agli oneri derivanti dall’incremento di personale del Ministero dell’istruzione previsti dal comma 6-quater, pari a 979.167,08 euro per l’anno 2021 e di 5.246.504,48 euro a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’istruzione, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non si hanno osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’ulteriore riduzione disposta dai successivi commi 6-sexies e 6-septies.

Si segnala che il comma 6-sexies provvede agli oneri derivanti dall’incremento di personale di livello dirigenziale del Ministero dell’istruzione, pari a 547.407,12 euro per l’anno 2021 e di 1.542.221,37 euro a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’istruzione, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non si hanno osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’ulteriore riduzione disposta dai commi 6-quinquies e 6-septies del medesimo articolo 64.

Si segnala che il comma 6-septies provvede agli oneri derivanti dalla proroga per l’anno 2021 del contributo in favore della Fondazione «I Lincei per la scuola» presso l’Accademia nazionale dei Lincei, pari a 250.000 euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’istruzione, relativo al triennio 2021-2023. In proposito non si hanno osservazioni da formulare poiché il predetto accantonamento reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce dell’ulteriore riduzione disposta dai precedenti commi 6-quinquies e 6-sexies.

 

ARTICOLO 64-quater

Fruizione delle aree naturali protette

La norma, introdotta durante l’esame in Commissione, prevede che gli enti di gestione delle aree naturali protette possano regolamentare l’accesso a specifiche aree o strutture in cui sia necessario il contingentamento dei visitatori, affidando il servizio di fruizione di tali aree o strutture, previo esperimento di procedure di evidenza pubblica, a soggetti in possesso di adeguata formazione e con la corresponsione di un contributo all’ente di gestione da parte dei visitatori.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che la norma ha carattere facoltativo e dunque gli enti potranno darvi attuazione al sussistere delle relative disponibilità di bilancio.

 

ARTICOLO 64-quinquies

Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica

La norma, introdotta durante l’esame in Commissione, prevede:

§  l’applicazione della disposizione in esame per accelerare l’esecuzione degli interventi in materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica previsti nel PNRR (comma 1);

§  che i diplomi accademici di primo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale siano equipollenti ai titoli di laurea rilasciati dalle università appartenenti alle classi L-4 per i diplomi rilasciati dagli istituti superiori per le industrie artistiche, e L-3 per i diplomi rilasciati da istituzioni diverse [comma 2, lettera a)];

§  che i diplomi accademici di secondo livello rilasciati dalle istituzioni facenti parte del sistema dell’alta formazione e specializzazione artistica e musicale costituiscano titolo di accesso a borse di studio, assegni di ricerca e ogni altro bando per attività di formazione, studio, ricerca o perfezionamento in ambito artistico, musicale, storico-artistico o storico-musicale istituiti dalle università [comma 2, lettera b)];

§  che nelle more dell’attuazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 143/2019, le istituzioni - quali le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di danza, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), i Conservatori di musica e gli Istituti musicali pareggiati [37] - possano reclutare, nei limiti delle facoltà assunzionali autorizzate, personale amministrativo a tempo indeterminato nei profili di collaboratore e di elevata professionalità EP/1 ed EP/2 con procedure concorsuali svolte ai sensi dell’articolo 35 del D.lgs. n. 165/2001 (comma 3);

§  che nelle more dell’attuazione del regolamento di cui al D.P.R. n. 143/2019, le assunzioni a tempo indeterminato presso le istituzioni statali - quali le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica e gli ISIA, nonché, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza e gli Istituti musicali pareggiati[38] - pari al 100 per cento dei risparmi derivanti dalle cessazioni dal servizio dell’anno accademico precedente, ai sensi dell’articolo 1, comma 654, della legge n. 205/2017, siano autorizzate con D.P.C.M. (comma 4);

§  che il reclutamento di docenti nelle accademie di belle arti, accreditate ai sensi dell’articolo 29, comma 9, del D.lgs. n. 42/2004[39], anche a valere su graduatorie nazionali o di istituto, per gli insegnamenti ABPR24, ABPR25, ABPR26, ABPR27 e ABPR28[40], nonché per gli insegnamenti ABPR72, ABPR73, ABPR74, ABPR75 e ABPR76[41], sia subordinato al possesso dei requisiti del corpo docente individuati ai sensi del citato articolo 29, comma 9, del D.lgs. n. 42/2004, nonché all’inserimento nell’elenco dei restauratori di beni culturali previsto dall’articolo 182 del D.lgs. n. 42/2004, in uno o più settori di competenza coerenti con il settore artistico-disciplinare al cui afferisce l’insegnamento (comma 5);

§  che il regolamento relativo alle procedure e alle modalità di programmazione e reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM (D.P.R. n. 143/2019) si applichi a decorrere dall'anno accademico 2022/2023, ad eccezione delle norme relative alla definizione dell'organico del personale docente e non docente che si applicano a decorrere dall’anno accademico 2021/2022 (comma 7);

§  i casi di rimozione degli organi delle istituzioni AFAM previsti dall’articolo 4 del D.P.R. n. 132/2003, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca, previa diffida; con il medesimo decreto si provvede alla nomina di un commissario (comma 7);

§  nelle more dell’emanazione del regolamento di cui all’articolo 2, comma 7, lettera g), della legge n. 508/1999, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca l’autorizzazione all’istituzione di corsi di studio delle istituzioni statali di cui all’articolo 2, comma 1, della medesima legge n. 508/1999 in sedi diverse dalla loro sede legale, senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Con decreto del Ministro dell’università e della ricerca si definiscono le procedure autorizzative dei corsi e i requisiti di idoneità delle strutture, di sostenibilità e di adeguatezza delle risorse finanziarie, nonché di conformità dei servizi assicurati nelle predette sedi decentrate, ferme restando le dotazioni organiche dell’istituzione. Inoltre, tali istituzioni statali che hanno già attivato corsi in sedi decentrate richiedono l’autorizzazione, laddove non già autorizzati sulla base di specifiche disposizioni normative. In assenza di autorizzazione, le istituzioni assicurano agli studenti il completamento dei corsi presso le sedi legali delle medesime istituzioni ovvero presso un’altra istituzione, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 6, comma 5, del D.P.R. n. 212/2005 e i titoli di studio rilasciati presso sedi decentrate non autorizzate non hanno valore legale (comma 9);

§  l’introduzione di una norma interpretativa del comma 655 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017, relativo all’istituzione di ulteriori graduatorie nazionali in cui sono inseriti i docenti a tempo determinato delle Istituzioni AFAM che abbiano superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato, fino all’anno accademico 2020-2021 incluso, con almeno 3 anni accademici di insegnamento: la norma si interpreta nel senso che le procedure ivi previste sono finalizzate al superamento del precariato e sono riservate a coloro che hanno maturato il requisito, riferito agli anni accademici di insegnamento, nelle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale statali italiane (comma 10);

§  la proroga al 31 dicembre 2022 del termine di conseguimento dei diplomi finali rilasciati dalle istituzioni AFAM, del previgente ordinamento, ai fini dell'equipollenza ai diplomi accademici di secondo livello (comma 11).

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale delle norme contenute ai commi 2, 4, 7 e 11.

Con riferimento alla norma d’interpretazione autentica di cui al comma 10, stante la sua portata retroattiva, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito agli oneri discendenti dalla stessa correlati all’eventuale ampliamento della platea dei beneficiari dei percorsi di stabilizzazione previsti dalla norma oggetto di interpretazione autentica (comma 655 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017).

Con riguardo alle assunzioni di cui ai commi 2 e 3, non si formulano osservazioni nel presupposto, che le stesse, come previsto dalle medesime disposizioni, trovino applicazione nell’ambito ed entro i limiti delle vigenti facoltà assunzionali.

 

ARTICOLO 65-bis

Proroga concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno

Le norme – introdotte in sede referente – novellano l'articolo 3, comma 9, della L. 194/1998, prorogando dal 31 agosto 2021 al 31 agosto 2031 la concessione alla Società subalpina di imprese ferroviarie dell'esercizio della tratta italiana della linea ferroviaria Domodossola-Locarno.

La costruzione e gestione della linea ferroviaria Domodossola-Locarno è disciplinata da una Convenzione internazionale tra l'Italia e la Confederazione Svizzera, stipulata in data 12 novembre 1918. L'articolo 1 della Convenzione impegna, tra l'altro, il Governo italiano ad assicurare l'esercizio della tratta italiana alla Società Subalpina di Imprese Ferroviarie.

La ferrovia ha una lunghezza di 32,3 chilometri nel territorio italiano e prosegue dal confine svizzero a Locarno per 19,9 chilometri nel territorio elvetico.

In proposito, si ricorda che l’AC 2663, il cui iter è in corso di svolgimento, proroga la concessione in esame fino al 31 agosto 2026 (ciò per effetto di un emendamento del relatore: nel testo iniziale il termine era fissato al 2046).

Si rammenta che nella seduta della IX Commissione del 7 aprile 2021, il relatore ha spiegato che l'emendamento a sua firma nasce da un'istanza del Governo, di cui egli si è fatto carico. Infatti, il regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 stabilisce che, a decorrere dal 25 dicembre 2023, i contratti di servizio pubblico in ambito ferroviario dovranno essere posti obbligatoriamente a gara: di conseguenza, afferma sempre il relatore, la durata temporale della proroga della concessione della linea Domodossola-Locarno ha dovuto essere necessariamente ricalibrata, dal 2046 al 2026.

Nella seduta della Commissione Bilancio del 20 aprile 2021, la rappresentante del Governo ha evidenziato che dalla proroga (quinquennale) della concessione dell'esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno non sarebbero discesi ulteriori effetti finanziari negativi rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente. In ogni caso, al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri, ha dichiarato di ritenere necessario introdurre nel testo del provvedimento una clausola di invarianza finanziaria, volta a specificare che dall'attuazione del provvedimento medesimo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La Commissione Bilancio ha dunque espresso parere favorevole condizionato ex art. 81 Cost. all’introduzione di una clausola di invarianza.

Ai relativi oneri si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalla proroga della concessione, alla luce dei chiarimenti forniti dal Governo presso la Commissione Bilancio nell’esame dell’AC 2663, di analogo contenuto, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’idoneità della clausola di invarianza presente nella norma al fine di escludere l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri.

Appare inoltre utile acquisire conferma circa la compatibilità della proroga in esame con la normativa europea tenuto anche conto che nell’esame dell’AC 2663 la proroga della concessione è stata limitata (dalla Commissione di merito) al 2026 per tenere conto dei pertinenti vincoli unionali.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1 dell’articolo 65-bis dispone che agli oneri derivanti dalla proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della ferrovia Domodossola-Locarno si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo, è necessario che il Governo chiarisca se sia possibile dare attuazione alle disposizioni di cui all’articolo 65-bis nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, fermo restando che, in questo caso, la clausola di invarianza finanziaria dovrebbe essere comunque riformulata nei seguenti termini: “All’attuazione delle disposizioni del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

 

ARTICOLO 66, commi 1-bis e 1-ter

Modifiche al codice del Terzo settore in relazione agli enti religiosi

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, modifica il codice del Terzo settore di cui al d.lgs. n. 117 del 2017 estendendo l’applicazione della disciplina ivi prevista, nel caso di enti religiosi civilmente riconosciuti, anche alle attività diverse da essi svolte di cui all’articolo 6 del decreto medesimo.

Si stabilisce, inoltre, che i beni che compongono il patrimonio destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad esso allegato. Per le obbligazioni contratte in relazione alle attività di cui agli articoli 5 e 6 del d.lgs. n. 117 del 2017 e dell’articolo 2 del d.lgs. n. 112 del 2017, in materia di impresa sociale, gli enti religiosi civilmente riconosciuti rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo svolgimento delle attività di cui ai citati articoli 5, 6 e 2.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione estende l’ambito applicativo della disciplina in materia di Terzo settore, con riferimento alle attività svolte dagli enti religiosi civilmente riconosciuti. In proposito, tenuto conto che gli enti del Terzo settore e le attività da essi svolte godono di specifiche agevolazioni anche relative al regime fiscale, appare necessario acquisire un chiarimento dal Governo in merito ai possibili effetti finanziari derivanti dall’estensione in esame. 

 

ARTICOLI 66-bis

Destinazione proventi sanzioni amministrative pecuniarie

Le norme – introdotte in sede referente – modificano l’articolo 208, comma 5-bis, del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), prevedendo che la quota pari al 50 per cento dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti a regioni, province e comuni possa essere destinata anche all’acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per le finalità di protezione civile.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame si limitano a consentire una nuova finalizzazione nell’ambito di risorse che comunque già a legislazione vigente sono destinate a spesa.

 

ARTICOLO 66-ter

Misure di semplificazione per l'erogazione dell'assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare

Le norme, introdotte dalle Commissioni di merito, introducono un nuovo comma all’articolo 1 della legge n. 288/2002 (che prevede il riconoscimento dell’assegno sostitutivo dell'accompagnatore militare).

Si ricorda che l’articolo 1 della legge n. 288/2002 ha istituito un assegno mensile di durata annuale in sostituzione dell’accompagnatore militare o civile spettante ai grandi invalidi di guerra o per servizio affetti da particolari patologie. L’articolo 1, comma 4 della citata legge prevede che entro il 30 aprile di ciascun anno, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, si proceda all'accertamento del numero degli assegni corrisposti a tale data in sostituzione dell'accompagnatore e si provvede, nell'àmbito delle risorse disponibili, alla determinazione del numero degli assegni che potranno, a tale titolo, essere liquidati agli altri aventi diritto.

La novella prevede che nelle more dell'adozione del decreto annuale le Amministrazioni preposte continuino ad erogare i pagamenti dell'assegno sulla base del decreto emanato nell'annualità precedente a quella di riferimento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica).

Si ricorda che l’articolo 17, comma 12, della legge di contabilità e finanza pubblica dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base delle informazioni trasmesse dai Ministeri competenti, provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dalle leggi che indicano le previsioni di spesa di cui al comma 1, al fine di prevenire l'eventuale verificarsi di scostamenti dell'andamento dei medesimi oneri rispetto alle previsioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero acquisiti chiarimenti circa i possibili effetti onerosi connessi all’automatismo introdotto dalla novella in esame, in base alla quale le amministrazioni competenti continuano ad erogare le somme sulla base del decreto dell’anno precedente, nelle more dell’emanazione del decreto annuale di attribuzione degli assegni per l’anno in corso. Tale automatismo potrebbe infatti incidere negativamente sul conseguimento delle finalità sottese all’adozione del decreto annuale che ha lo scopo di dimensionare il riconoscimento dell’assegno nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 66-quater

Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete sospette di falsità

La norma, introdotta dalle Commissioni di merito, reca modifiche alla disciplina vigente in materia di controllo e vigilanza sulle banconote e sulle monete in Euro.

In particolare:

d)     viene fissato il termine di 15 giorni per la trasmissione, da parte dei gestori del contante, di dati e informazioni relativi al ritiro dalla circolazione di banconote e di monete metalliche in euro sospette di falsità (comma 1, lettera a), che modifica l’art. 2, comma 152, del DL 262/2006);

e)     viene rideterminato l’ammontare della sanzione da applicare in caso di mancata trasmissione dei dati di cui al punto precedente. In particolare, in luogo di una sanzione fissa pari a 5.000 euro, si prevede una sanzione compresa tra 300 euro e 5.000 euro a seconda della gravità della violazione (comma 1, lettera b), che modifica l’art. 2, comma 153, del DL 262/2006).

 

In merito ai profili di quantificazione andrebbe verificato se le disposizioni possano determinare una riduzione del gettito riferito alle sanzioni previste dalla disciplina sulla quale si interviene, pur tenuto conto del loro carattere di entrata eventuale. In particolare, si evidenzia che le modifiche introdotte dalla norma in esame, da un lato, introducono il termine di 15 giorni entro il quale devono essere presentante le comunicazioni di sospette banconote false e, dall’altro lato, consentono l’applicazione, in funzione della gravità della violazione, di una sanzione di ammontare inferiore a quella prevista a normativa vigente. Appare, pertanto, necessario acquisire l’avviso del Governo in merito alla complessiva neutralità finanziaria della disposizione.

 

 



[1] Di cui al DL n. 59/2021

[2] Di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18.

[3] Il citato comma 5-ter prevede che il personale dipendente di ogni ordine, grado e qualifica del comparto Ministeri chiamato a prestare servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso la Presidenza, ivi incluse le strutture di supporto ai Commissari straordinari del Governo, nonché le strutture di missione, mantiene il trattamento economico fondamentale delle amministrazioni di appartenenza, compresa l'indennità di amministrazione, ed i relativi oneri rimangono a carico delle stesse. Per il personale appartenente ad altre amministrazioni pubbliche, chiamato a prestare servizio in analoga posizione, la Presidenza provvede, d'intesa con l'amministrazione di appartenenza del dipendente, alla ripartizione dei relativi oneri, senza pregiudizio per il trattamento economico fondamentale spettante al dipendente medesimo.

[4] In corso di conversione (AS. 2272).

[5] In base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023, lo stanziamento del Fondo per interventi strutturali di politica economica ammonta a circa 94,7 milioni di euro per l’anno 2021, a 478 milioni di euro per l’anno 2022 e a 390 milioni di euro per l’anno 2023.

 

[6] Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[7] Tale stanziamento è iscritto sul capitolo 6820 dello stato di previsione del Ministero della cultura, denominato “Somma da assegnare all'ENIT-Agenzia nazionale del turismo”.

[8] Dal bilancio consuntivo dell’ENIT relativo all’esercizio finanziario 2020, pubblicato sul sito internet istituzionale, emerge un avanzo pari a 6.184.480 euro.

[9] In base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023, lo stanziamento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari ammonta a circa 422 milioni di euro per l’anno 2021, a 596 milioni di euro per l’anno 2022 e a 448 milioni di euro per l’anno 2023.

[10] Di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

[11] Di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

[12] Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.

[13] Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.

[14] Di cui all’articolo 6 del decreto legislativo n. 88/2011

[15] Di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

[16] Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legge 59/2021.

[17] Ai sensi dell’articolo 2, comma 2 del decreto legge 189/2016.

[18] Allegato IV, punto 2, lettera b), alla Parte seconda del D.lgs. n. 152/2006

[19] articolo 188 del D.lgs. n. 152/2006

[20] Al riguardo si precisa che, in base all’articolo 1, comma 752, della legge n. 178 del 2020, il citato fondo è destinato all'effettuazione, in collaborazione con l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato.

[21]L’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) è ente pubblico di ricerca, dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, autonomia tecnica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. L'ISPRA è sottoposto alla vigilanza del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministro si avvale dell’Istituto nell'esercizio delle proprie attribuzioni, impartendo le direttive generali per il perseguimento dei compiti istituzionali. Nel Bilancio preventivo 2021 sono indicate le fonti di finanziamento dell’ISPRA. In particolare, le entrate sono costituite da:

-         contributo annuale dello Stato;

-         risorse provenienti da amministrazioni ed enti pubblici e privati, nonché da organizzazioni internazionali;

-         proventi derivanti dalle attività di promozione, prestazione di servizi tecnici e di ricerca;

-         introiti derivanti dalle prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto tecnico scientifico e di ricerca che si sviluppano a seguito della stipula di convenzioni su specifici progetti e programmi con soggetti privati ed enti pubblici come Università, Enti di Ricerca, Enti Locali, Comunità Europea;

-         ogni altro provento o contributo connesso alle attività dell'Istituto.

[22] Il capitolo 7499 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze è denominato “Contributo speciale alla regione Calabria per l'attuazione degli interventi straordinari di competenza regionale nei settori della silvicoltura, della tutela del patrimonio forestale, della difesa del suolo, della sistemazione idraulico-forestale e delle connesse infrastrutture civili, ai fini del potenziamento dei comparti agricolo e turistico”.

[23] In base al decreto di ripartizione in capitoli del bilancio dello Stato per il triennio 2021-2023, lo stanziamento del Fondo per lo sviluppo e la coesione ammonta a circa 10 miliardi di euro per l’anno 2021 e a 11,5 miliardi di euro per l’anno 2022.

[24] Si fa riferimento a quelli riportate alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5 al titolo V, della parte quarta, del D.lgs. n. 152 relativo alla concentrazione soglia di contaminazione nel suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee in relazione alla specifica destinazione d'uso dei siti

[25] A tal fine si modifica l’articolo 15 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,

di cui al decreto del Presidente della Re pubblica 30 marzo 1957, n. 361.

[26] A tal fine si modifica l’articolo 28 del testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960, n. 57.

[27] A tal fine si modifica l’articolo 25 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati,

di cui al decreto del Presidente della Re pubblica 30 marzo 1957, n. 361.

[28] Dal segretario, dal presidente o dal rappresentante legale del partito o del movimento politico, o da loro delegati, o da uno dei soggetti promotori del referendum o dell’iniziativa legislativa popolare, o da un suo delegato.

[29] A tal fine si modifica l’articolo 1, comma 14 della legge n. 3/2019 che reca misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici.

[30] Ai sensi dell’articolo 1, comma 627, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

[31] Ai sensi dell’articolo 1, comma 628, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).

[32] Di cui all’articolo 83, comma 15, del DL n. 112 del 2008.

[33] Di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del D. Lgs. 152/2006

[34] Il DPCM è stato approvato il 4 febbraio 2021.

[35] Come si ricava dal sito web istituzionale ad esso dedicato, in base ai dati aggiornati al 30 settembre 2020 il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020 - gestito dall’Agenzia per la coesione territoriale - presenta una dotazione di circa 805,5 milioni di euro, comprensiva di risorse UE e nazionali. In particolare, le risorse UE ammontano a circa 603,6 milioni di euro, di cui circa 308 relativi al Fondo sociale europeo e circa 294,7 relativi al Fondo europeo di sviluppo regionale. Le risorse nazionali ammontano invece a circa 201,9 milioni di euro.

 

[36] Di cui all’art. 1, comma 3, del DL n. 1/2020.

[37] di cui all’articolo 1 della legge n. 508/1999.

[38] di cui all’articolo 2, comma 1, della legge n. 508/1999.

[39] codice dei beni culturali e del paesaggio.

[40] di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 89/2009.

[41] di cui al decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 302/2010.