Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 73/2021: Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali
Riferimenti: AC N.3132/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 07/06/2021
Organi della Camera: V Bilancio

INDICE

PREMESSA.. 3

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO   3

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI. 6

Articolo 1  (Contributo a fondo perduto). 6

Articolo 2 (Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse). 13

Articolo 3 (Incremento delle risorse per i comuni a vocazione montana). 13

Articolo 4 (Credito d’imposta per canoni di locazione). 15

Articolo 5 (Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche). 18

Articolo 6 (Agevolazioni TARI). 19

Articolo 7, commi 1, 2, 4 e 6 (Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi). 21

Articolo 7, comma 3 (Tax credit vacanze). 22

Articolo 7, comma 5 (Agevolazioni settore turistico e termale). 23

Articolo 8 (Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica). 25

Articolo 9 (Proroga di termini in materia di riscossione, plastic tax e sanzioni). 27

Articolo 10, commi 1 e 2 (Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo). 32

Articolo 10, commi 3-7 (Ristoro per le società ed associazioni sportive per spese sanitarie -  Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche) 33

Articolo 10, commi 8-14 (Credito sportivo). 36

Articolo 11 (Misure urgenti di sostegno all’export e all’internazionalizzazione). 38

Articolo 12 (Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento). 40

Articolo 13 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese). 42

Articolo 14 (Tassazione capital gain start up innovative). 46

Articolo 15 (Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)  49

Articolo 16 (Proroga moratoria PMI). 51

Articolo 17 (Disposizioni concernenti Patrimonio Destinato). 54

Articolo 18 (Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali). 56

Articolo 19, comma 1 (Proroga degli incentivi per la cessione di crediti). 59

Articolo 19, commi da 2 a 7 e comma 9 (Aiuto alla crescita economica - ACE). 61

Articolo 19, comma 8 (Incentivi fiscale alle operazioni di aggregazione aziendale)  65

Articolo 20 (Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi) 66

Articolo 21 (Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali) 68

Articolo 22 (Aumento limite dei crediti compensabili per il 2021). 70

Articolo 23 (Capitalizzazione di società controllate dallo Stato). 72

Articolo 24 (Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri). 73

Articolo 25 (Sostegno alle imprese aerospaziali). 75

Articolo 26  (Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse)  77

Articolo 27  (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID). 84

Articolo 28  (Iniziative internazionali per il finanziamento dei “beni pubblici globali” in materia di salute e clima). 89

Articolo 29  (Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale). 90

Articolo 30 (Sanità militare e capacità produttiva di vaccini e antidoti) 91

Articolo 31, commi 1-5 (Credito d’imposta ricerca e sviluppo farmaci). 95

Articolo 31, commi 6-8 (Sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina-Enea Tech)  97

Articolo 32 (Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione)  98

Articolo 33  (Servizi di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e reclutamento straordinario psicologi). 99

Articolo 34, commi 1-3 e 10  (Autorizzazione di spesa per interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19). 102

Articolo 34, commi 4-6  (Sorveglianza del Sars Cov-2 e sue varianti nelle acque reflue)  103

Articolo 34, comma 7 (Somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 da parte di strutture sanitarie private). 104

Articolo 34, commi 8 e 9 (Incarichi a soggetti collocati in quiescenza da parte di aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche). 105

Articolo 35 (Disposizioni finanziarie in materia sanitaria). 107

Articolo 36  (Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza). 109

Articolo 37  (Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità). 111

Articolo 38  (Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI). 113

Articolo 39  (Disposizioni in materia di contratto di espansione). 115

Articolo 40  (Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale). 121

Articolo 41  (Contratto di rioccupazione). 126

Articolo 42  (Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport). 128

Articolo 43  (Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio) 132

Articolo 44  (Indennità per i collaboratori sportivi) 134

Articolo 45  (Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione). 138

Articolo 46 (Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego e contributo straordinario agli istituti di patronato). 139

Articolo 47  (Differimento di versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali) 143

Articolo 48 (Piano nazionale per le Scuole dei mestieri). 144

Articolo 49 (Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri). 145

Articolo 50 (Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro). 146

Articolo 51 (Misure in materia di trasporto pubblico locale). 149

Articolo 52 (Misure in materia di trasporto pubblico locale). 152

Articolo 53 (Solidarietà alimentare e pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche per le famiglie). 154

Articolo 54 (Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano). 155

Articolo 55 (Incremento contributo ai comuni per ridotti incassi da imposta di soggiorno)  156

Articolo 56, comma 1 (Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020). 156

Articolo 56, comma 2 (Utilizzo nell'anno 2021 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome). 157

Articolo 57 (Riparto del contributo di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legge n. 41/2021). 159

Articolo 58 (Misure urgenti per la scuola). 160

Articolo 59, commi da 1 a 9 (Misure per la nomina dei docenti di posto comune e di sostegno) 166

Articolo 59, commi da 10 a 13 (Semplificazione delle procedure concorsuali relative al personale docente). 170

Articolo 59, commi da 14 a 19 (Semplificazione delle procedure concorsuali già bandite nelle materie scientifiche e tecnologiche) 172

Articolo 59, commi 20 e 21 (Ulteriori disposizioni in materia di procedure concorsuali nella scuola). 177

Articolo 60 (Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca - concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina)  178

Articolo 61 (Fondo italiano per la scienza). 179

Articolo 62 (Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive – area industriale di Torino). 180

Articolo 63 (Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)  181

Articolo 64, commi 1-5 (Fondo Gasparrini e Fondo Garanzia prima casa). 184

Articolo 64, commi 6-10 (Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione). 185

Articolo 64, commi 11-13 (Fondo per le politiche giovanili). 189

Articolo 65 (Misure urgenti per la cultura). 189

Articolo 66  (Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore della cultura) 193

Articolo 67 (Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)  209

Articolo 68, commi 1 e 2 (Compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina). 214

Articolo 68, comma 3 (Cumulabilità della garanzia del Fondo centrale di garanzia con altre garanzie nel settore agricolo). 214

Articolo 68, commi da 4 a 8 (Fondo per il sostegno del settore bieticolo-saccarifero)  215

Articolo 68, commi 9 e 12 (Misure di sostegno al settore agricolo). 217

Articolo 68, commi da 13 a 15 (Danni da avverse condizioni metereologiche e da emergenze fitosanitarie) 221

Articolo 69  (Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca). 223

Articolo 70 (Esonero contributivo per i settori agrituristico e vitivinicolo). 224

Articolo 71 (Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche). 226

Articolo 72 (Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a.). 228

Articolo 73, commi 1-3 (Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo). 232

Articolo 73, commi 4-8 (Ulteriori misure in materia di trasporti). 234

Articolo 74, commi 1 e 2 (Proroga impiego di un contingente di 753 unità militari dell’Operazione “Strade Sicure”). 237

Articolo 74, commi da 3 a 9 (Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, Vigili del Fuoco e delle Prefetture-UTG). 239

Articolo 74, comma 10 (Misure per garantire la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto). 243

Articolo 74, commi 11 e 12 (Misure per la funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria e copertura). 245

Articolo 75 (Disposizioni in materia di attività giurisdizionale militare) 247

Articolo 76 (Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa)  249

Articolo 77, comma 1 (Spese per beni e servizi sostenute dall’INPS). 251

Articolo 77, comma 2 (Regolazione contabile di anticipazioni per la definizione di contenziosi) 252

Articolo 77, commi 3-7 (Rifinanziamenti di fondi). 254

Articolo 77, comma 8 (Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento). 256

Articolo 77, comma 9 (Eventi meteorologici calamitosi nelle province emiliane). 257

Articolo 77, comma 10 (Disposizioni di copertura). 259

Articolo 77, commi 11-12 (Livelli massimi dei saldi). 264

 


PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali. È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO

Si offre di seguito una rappresentazione sintetica degli effetti sui saldi di finanza pubblica del provvedimento in esame, come indicati nel prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Saldo netto da finanziare di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

 

Entrate

-1.029,9

454,9

-143,7

-9,9

-1.301,7

 557,3

-143,7

-9,9

-5.177,3

375,4

-126,0

-0,2

-5.184,3

382,4

-126,0

-0,2

 

Spese

40.736,3

1.270,5

-190,4

410,3

40.691,3

1.270,5

-365,4

190,3

33.177,6

927,6

-83,4

281,2

33.950,8

1.282,6

-56,4

325,2

 

Saldo (*)

-41.766,3

- 815,6

46,7

-420,2

-41.993,1

-713,2

221,7

-200,2

-38.354,8

-552,2

-42,6

-281,5

-39.135,0

-900,2

-69,6

-325,5

 

Fonte: Relazione tecnica e prospetto riepilogativo allegati al decreto legge n. 73 del 2021 (C. 3132).

(*) Segno meno = peggioramento del saldo

 

Gli oneri derivanti dagli interventi disposti dal provvedimento, per la parte più significativa, sono posti a carico delle risorse rivenienti dal maggior indebitamento autorizzato dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica il 22 aprile 2021 (c.d. secondo “scostamento” di bilancio 2021).

 

Si ricorda che il 15 aprile 2021, insieme al Documento di economia e finanza 2021 (DEF), il Governo ha presentato la Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243/2012, che illustra l’aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT). In termini di indebitamento netto, i nuovi obiettivi sono indicati in un deficit dell’11,8 per cento del PIL nel 2021, 5,9 per cento nel 2022, 4,3 per cento nel 2023 e 3,4 per cento nel 2024, con conseguente richiesta da parte del Governo al ricorso ad un maggior indebitamento rispetto ai precedenti obiettivi programmatici. La predetta autorizzazione all’indebitamento è stata concessa il 22 aprile 2021 con l’approvazione, a maggioranza assoluta, delle relative risoluzioni da parte della Camera e del Senato.

 

In base alla Relazione governativa sopra illustrata, le risorse derivanti dal maggior indebitamento sono destinate:

a)      al rafforzamento delle  misure di sostegno alle famiglie e alle imprese;

b)     alla previsione, a carico di risorse nazionali, di un Piano complementare per progetti del PNRR che eccedano le risorse europee destinate all’Italia;

c)      allo stanziamento di risorse aggiuntive per investimenti nelle aree svantaggiate (Fondo per lo sviluppo e la coesione).

 

All’attuazione dei suddetti interventi, da realizzare con appositi provvedimenti legislativi, sono destinate le risorse derivanti dallo scostamento di bilancio autorizzato, entro importi massimi, così indicati nella Relazione  governativa, comprensivi della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo (dal 2034, l’autorizzazione è destinata interamente alla spesa per interessi passivi):

 

Importi massimi per utilizzo scostamento di bilancio (Aprile 2021)

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 

Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa

50.000

 

10.000

 

10.000

 

10.000

 

10.300

 

10.300

 

5.000

 

5.200

 

3.500

 

3.300

 

3.500

 

3.200

 

2.250

 

2.420

 

Fabbisogno

43.000

6.000

4.500

4.350

5.650

5.300

6.550

7.750

7.950

7.200

7.450

6.200

3.950

2.420

 

Indebita-

mento netto

40.000

6.000

4.500

4.350

5.650

5.300

6.550

7.750

7.950

7.200

7.450

6.200

3.950

2.420

 

 

A seguito della predetta autorizzazione, sono stati adottati due decreti legge che utilizzano entrambi risorse derivanti dalla medesima autorizzazione. In particolare:

·        il decreto legge n. 59 del 2021 – dando attuazione ai punti b) e c) del predetto elenco riferito alla destinazione delle risorse - reca l’approvazione del Piano   nazionale   per   gli investimenti complementari finalizzato ad integrare  con  risorse  nazionali  gli interventi  del  Piano  nazionale  di  ripresa   e   resilienza  per complessivi 31 miliardi circa (30.622,46 milioni di euro) per gli anni dal 2021 al 2026. Il decreto incrementa inoltre la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di 15,5 miliardi di euro per gli anni dal 2022 al 2031;

 

·        il decreto legge n. 73 del 2021 reca invece (in conformità al punto a) del predetto elenco) misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali (c.d. “sostegni-bis”).

 

Nella tabella che segue sono indicati, limitatamente al triennio 2021-2023, gli utilizzi complessivi delle risorse derivanti dall’autorizzazione al maggior indebitamento dell’aprile 2021, come desumibili dalle relazioni tecniche e dai prospetti riepilogativi allegati ai due decreti legge.

 

Fonte: RT e prospetti riepilogativi decreti legge 59 e 73 del 2021.

(1)    Si riportano solo i saldi negativi evidenziati dai prospetti riepilogativi.

(2)     Il prospetto riepilogativo allegato al DL 59/2021 non opera distinzioni tra SNF di competenza e di cassa: pertanto si riportano i medesimi importi per i due saldi di finanza pubblica.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In considerazione di tali utilizzi, i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato, fissati dall’allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020), sono stati modificati dapprima dal decreto legge 59, tuttora in fase di conversione al Senato, e poi dall’art. 77, comma 11, del provvedimento in esame.

Gli incrementi, in termini di competenza, complessivamente disposti con i due decreti legge eccedono il peggioramento del medesimo saldo imputabile ai due provvedimenti (pari a 43,7 miliardi circa per il 2021, circa 10 miliari per il 2022 e 9,8 miliardi per il 2022) ma risultano coerenti con la misura del maggior indebitamento autorizzato lo scorso aprile in termini di saldo netto da finanziare (pari a 50 miliardi per il 2021 e 10 miliardi per il 2022 e il 2023).

Inoltre, in ragione del maggior ricorso all’indebitamento, il comma 12 dell’art. 77 del decreto legge in esame dispone l'aumento da 180.000 a 223.000 milioni di euro dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, stabilito per l’esercizio 2021 dalla legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020) e, da ultimo, modificato dal decreto legge D.L. n. 41/2021 (c.d. “decreto sostegni”).

L’incremento (43 miliardi) corrisponde al maggior fabbisogno determinato, per l’esercizio in corso, dal provvedimento in esame.

Sul punto si rinvia alla scheda relativa all’art. 77, commi 11 e 12, del provvedimento in esame. Con specifico riferimento all’onere per il servizio del debito derivante dal provvedimento in esame, si rinvia invece alla scheda riferita all’art. 77, comma 8.

 

Si esaminano di seguito i profili di quantificazione riferiti alle singole disposizioni del provvedimento in esame, come modificato dal Senato.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1
(Contributo a fondo perduto)

Le norme riconoscono un ulteriore contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti con partita IVA che presentano istanza e ottengono il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL 41/2021. Il nuovo contributo a fondo perduto spetta nella misura del cento per cento del contributo già riconosciuto ed è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto, ovvero sotto forma di credito d’imposta. I relativi oneri sono valutati in 8.000 milioni di euro per l’anno 2021 (commi 1-4).

È altresì riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il contributo è alternativo a quello di cui ai commi da 1 a 3. I soggetti che, a seguito della presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo di cui al DL 41/2021 abbiano beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 3, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del nuovo contributo in oggetto. Il contributo spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. Al fine di determinare correttamente i predetti importi, si fa riferimento alla data di effettuazione dell’operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui al DL 41/2021, l’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) sessanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;

b) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) venti per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

Per i restanti soggetti, l’ammontare è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

a) novanta per cento per i soggetti con ricavi e compensi indicati al comma 7 non superiori a centomila euro;

b) settanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a centomila euro e fino a quattrocentomila euro;

c) cinquanta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a quattrocentomila euro e fino a 1 milione di euro;

d) quaranta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro;

e) trenta per cento per i soggetti con ricavi o compensi indicati al comma 7 superiori a 5 milioni di euro e fino a 10 milioni di euro.

L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. L’istanza deve essere presentata all’Agenzia delle entrate entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. I relativi oneri sono valutati in 3.400 milioni di euro per l’anno 2021 (commi 5-15).

È inoltre riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Tale contributo spetta esclusivamente a condizione che vi sia un peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, in misura pari o superiore alla percentuale definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’ammontare è determinato applicando alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020 rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, al netto dei contributi a fondo perduto eventualmente già riconosciuti dall’Agenzia delle entrate, una percentuale che verrà definita con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze. L’importo del contributo non può essere superiore a 150.000 euro. Al fine di ottenere il contributo i soggetti interessati presentano un’istanza all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. Per tali finalità è destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro. Ai predetti oneri si fa fronte per un importo non inferiore a 3.150 milioni di euro con le risorse di cui all’articolo 1, comma 12, del DL 41/2021, già nella disponibilità della contabilità speciale 1778 intestata all’Agenzia delle entrate, e per un importo pari a 850 milioni di euro ai sensi dell’articolo 77 (commi 16-27).

Agli oneri di cui ai commi 4 e 14, valutati in 11.400 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 29).

Previo accertamento disposto con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché le eventuali risorse non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del DL 41/2021, eccedenti l’importo di 3.150 milioni, sono destinate all’erogazione di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di reddito agrario, nonché ai soggetti con ricavi o compensi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del provvedimento in esame, in possesso degli altri requisiti previsti per il riconoscimento dei contributi di cui all’articolo 1 del DL 41/2021, o di cui ai commi da 5 a 13 del presente articolo. Le modalità di determinazione dell’ammontare del contributo e ogni elemento necessario all’attuazione del presente comma sono determinati con decreto (comma 30).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Contributo a fondo perduto, riconosciuto in automatico (commi 1-2)

8.000,0

 

 

 

8.000,0

 

 

 

 

 

 

\

Contributo a fondo perduto alternativo

(commi 5-13)

3.400,0

 

 

 

3.400,0

 

 

 

 

 

 

 

Contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dal “Covid-19”

(commi 16-24)

850,0

 

 

 

850,0

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Contributo a fondo perduto, riconosciuto in automatico (commi 1-2)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.000,0

 

 

 

Contributo a fondo perduto alternativo

(commi 5-13)

 

 

 

 

 

 

 

 

3.400,0

 

 

 

Contributo a fondo perduto a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dal “Covid-19”

(commi 16-24)

 

 

 

 

 

 

 

 

850,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma, con riferimento al contributo automatico di cui ai commi da 1 a 4, che, tenuto conto dell’andamento delle istanze pervenute all’Agenzia delle entrate per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del DL 41/2021, il cui termine di presentazione è il 28 maggio 2021, si stima un onere finanziario complessivo di 8.000 milioni di euro.

Per quanto attiene al contributo alternativo, di cui ai commi da 5 a 15, la RT, ai fini della stima degli effetti finanziari, afferma che sono state prese in esame le comunicazioni trimestrali delle liquidazioni IVA già trasmesse all’Agenzia delle entrate per il periodo 1° aprile 2019–31 dicembre 2020. Per il periodo 1° gennaio 2021-31 marzo 2021, in assenza delle comunicazioni periodiche che sono trasmesse entro il 31 maggio 2021, sono stati considerati i dati della fatturazione elettronica, integrati delle quote di fatture e dei corrispettivi non rilevati dal sistema di fatturazione elettronica.

Si è, inoltre, considerato che una parte della potenziale platea accederebbe al solo contributo alternativo, mentre un’altra parte di soggetti riceverebbe un importo maggiore rispetto a quello di cui ai commi da 1 a 4. Per la determinazione del contributo, per i primi soggetti, ossia per coloro che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del DL 41/2021, sono previste aliquote maggiorate rispetto a quelle applicabili ai soggetti che hanno invece beneficiato del richiamato contributo di cui all’articolo 1 del suddetto DL 41/2021.

Il costo stimato con la metodologia sopra descritta risulta essere pari a 3.400 milioni di euro.

Per quanto riguarda il contributo destinato a favore degli operatori economici maggiormente colpiti dal “Covid-19”, di cui ai commi da 16 a 24, la RT nulla aggiunge al contenuto delle disposizioni in esame.

Infine, relativamente al comma 30, che prevede un contributo a favore dei soggetti titolari di reddito agrario, nonché dei soggetti con ricavi di cui all’articolo 85, comma 1, lettere a) e b), o compensi di cui all’articolo 54, comma 1, del TUIR (DPR 917/1986), sui redditi superiori a 10 milioni di euro ma non superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del provvedimento in esame, la RT ricorda che le modalità di determinazione dell’ammontare del predetto contributo e ogni elemento necessario all’attuazione del presente comma sono determinati con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, affermando che la disposizione non comporta, pertanto, nuovi oneri finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 riconoscono in via automatica la concessione di un contributo nella misura già concessa ai sensi dell’articolo 1 del DL 41/2021.

Si ricorda che il contributo di cui al suddetto DL 41/2021 spetta a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’analogo ammontare riferito all’anno 2019. A tale contributo sono stati ascritti oneri valutati in 11.150 euro per il 2021.

In proposito, la RT stima un onere finanziario complessivo di 8.000 milioni di euro sulla base delle istanze pervenute all’Agenzia delle entrate per il riconoscimento del contributo di cui all’articolo 1 del DL 41/2021, il cui termine di presentazione è il 28 maggio 2021, senza fornire i parametri utilizzati per la definizione della suddetta stima.

Tanto premesso, andrebbero acquisiti gli ulteriori elementi di valutazione necessari ai fini della verifica della quantificazione (platea interessata e importo medio del contributo): ciò anche al fine di verificare la congruità delle risorse previste ad assicurare l’integrale soddisfacimento delle richieste. Ciò anche in considerazione del fatto che al momento della dell’entrata in vigore del provvedimento in esame (25 maggio 2021) non erano ancora disponibili i dati effettivi sulle domande per il contributo ex DL 41/2021 (il cui termine è scaduto il 28 maggio 2021). I predetti chiarimenti appaiono necessari anche in considerazione del fatto la disposizione non configura l’onere come limite di spesa né è previsto un meccanismo di salvaguardia volto a contenere la spesa complessiva entro l’importo indicato.

In alternativa, ai sensi dei commi da 5 a 15, è concesso un contributo a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30 per cento rispetto all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020.

Viene quindi modificato il periodo temporale di riferimento rispetto al contributo di cui al DL 41/2021 (che faceva riferimento al differenziale di fatturato registrato nel 2020 rispetto al 2019).

I relativi maggiori oneri sono valutati in 3.400 milioni di euro per l’anno 2021. In proposito, la RT si limita a descrivere la metodologia utilizzata ai fini della stima, ma non indica gli elementi quantitativi (incremento della platea interessata, importi medi dei contributi) idonei a verificare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma. Andrebbero quindi acquisiti i predetti elementi necessari alla verifica della stima.

Sul punto si rileva altresì che la modifica dell’arco temporale utilizzato come base per il calcolo del contributo unitario comporta l’esclusione del primo trimestre 2020 (periodo non ancora soggetto alle restrizioni da COVID 19) a vantaggio del primo trimestre 2021 (soggetto invece alle restrizioni). Da ciò dovrebbe discendere una maggiorazione delle perdite ammesse al calcolo e quindi:

·        l’incremento della platea rispetto a quella ammessa ai ristori ex DL 41/2021, includendo i soggetti che non avevano fatto registrare il livello minimo di perdite ammesso;

·        l’incremento dell’importo unitario di ristoro a seguito delle maggiori perdite registrate.

Inoltre, per i soggetti ammessi ex novo alla concessione del contributo in esame, le disposizioni prevedono una maggiorazione delle percentuali di calcolo.

È inoltre riconosciuto dai commi 16-27 un contributo a fondo perduto a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e che producono reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Il beneficio è subordinato al peggioramento del risultato economico d’esercizio relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019 secondo una percentuale che verrà definita con decreto. Con decreto verranno definite anche le percentuali da applicare alle perdite registrate al fine di determinare l’entità del contributo, cui è destinata una somma pari a 4.000 milioni di euro.

Poiché il predetto importo si configura come limite di spesa, le cui modalità di utilizzo verranno definite con provvedimento successivo, non si formulano osservazioni nel presupposto che il medesimo provvedimento determini i parametri necessari alla determinazione del contributo in modo coerente con lo stanziamento previsto.

Per quanto riguarda le modalità di copertura, che utilizzano per 3.150 milioni risorse già stanziate per il contributo di cui al DL 41/2021, si evidenzia la necessità di acquisire dati ed elementi volti a confermare la disponibilità di dette risorse.

Con riferimento al contributo di cui al comma 30, destinato ai soggetti titolari di reddito agrario, nonché a quelli con ricavi o compensi e redditi ricompresi tra 10 e 15 milioni di euro, si osserva che l’erogazione (i cui criteri saranno definiti con decreto) è condizionata alla sussistenza di eventuali risorse non utilizzate ai sensi dei commi 4 e 14 del presente articolo nonché di quelle non utilizzate ai sensi dell’articolo 1, comma 12, del DL 41/2021, eccedenti l’importo di 3.150 milioni. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, trattandosi comunque di una diversa eventuale finalizzazione di risorse già destinate a spesa.

Infine, si osserva che il prospetto riepilogativo registra come spese correnti gli oneri derivanti dai contributi in esame riguardo all’impatto sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno, mentre considera oneri di parte capitale le medesime somme iscritte sul saldo di indebitamento netto. Tale distinzione non si riscontra nei prospetti riepilogativi riferiti ad analoghe disposizioni inerenti la concessione di contributi a fondo perduto, di cui al DL 137/2020 (articoli 1 e 1-bis) e al DL 41/2021 (articolo 1). In proposito, appare necessario acquisire chiarimenti in merito alla predetta imputazione.

Articolo 2
(Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse)

 

Le norme istituiscono presso il MISE il Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse con una dotazione di 100 milioni per il 2021. Le risorse del fondo sono destinante a favorire la continuità delle attività economiche soggette a chiusura per un periodo complessivo di almeno quattro mesi fra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione del presente decreto per effetto delle misure di contenimento intese a limitare la diffusione del Covid-19[1] (comma 1).

L’attuazione è demandata a un decreto ministeriale (comma 2) e la concessione dei contributi avviene nel rispetto del “Quadro temporaneo” UE[2] (comma 3).

Alla copertura degli oneri del presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il sostegno alle attività economiche chiuse

(comma 1)

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che la norma è espressa in termini di limite di spesa e l’intervento ha carattere modulabile in funzione del rispetto del predetto limite.

 

Articolo 3
(Incremento delle risorse per i comuni a vocazione montana)

Le norme incrementano il fondo di cui all’articolo 2 del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, di 100 milioni di euro per l’anno 2021. L’incremento è assegnato alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano come da indicato nell’allegato che segue, per essere erogato in favore delle imprese turistiche, come definite ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, localizzate nei Comuni ubicati all’interno di comprensori sciistici. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a definire criteri e modalità di assegnazione dei contributi a titolo di ristoro.

 

REGIONE

QUOTA SPETTANTE

BOLZANO

€ 26.600.000

TRENTO

€ 20.900.000

VENETO

€ 10.068.310

LOMBARDIA

€ 9.776.882

VALLE D’AOSTA

€ 8.304.614

PIEMONTE

€ 7.633.285

ABRUZZO

€ 3.679.154

FRIULI VENEZIA GIULIA

€ 2.354.107

EMILIA ROMAGNA

€ 2.308.240

MARCHE

€ 1.717.317

TOSCANA

€ 1.574.668

SICILIA

€ 1.266.773

BASILICATA

€ 1.051.550

UMBRIA

€ 949.254

CALABRIA

€ 690.868

CAMPANIA

€ 461.343

MOLISE

€ 254.017

LIGURIA

€ 218.587

LAZIO

€ 106.721

SARDEGNA

€ 62.725

PUGLIA

€ 21.585

TOTALE

€ 100.000.000

 

All’onere recato dalle norme, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                        (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per i comuni avocazione montana (comma 1)

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a prevedere l’istituzione di un fondo, destinato ai comuni a vocazione montana, la cui dotazione di 100 milioni per l’anno 2021 costituisce limite di spesa.

 

Articolo 4
(Credito d’imposta per canoni di locazione)

Normativa vigente L’art. 28 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta per canoni di locazioni pagati da imprese o lavoratori autonomi interessati dalle limitazioni collegate all’emergenza Covid. Il beneficio (pari al 60 per cento per locazione di immobili commerciali e 30 per cento per affitto di aziende, elevato al 50 per cento per il settore turistico) spetta in presenza di specifiche condizioni che possono riguardare l’ammontare annuo dei ricavi/compensi e la riduzione di fatturato registrato rispetto al 2019. Gli articoli 8 e 8-bis del DL 137/2020 (c.d. “ristori”) hanno esteso il beneficio ai canoni riferiti ai mesi da ottobre a dicembre 2020, in favore di soggetti che esercitano specifiche attività (codici ATECO indicati negli allegati 1 e 2 al provvedimento). La RT riferita a tale ultima disposizione stima effetti per 508,5 milioni per il 2020.

Il comma 5, del citato articolo 28 – come modificato, da ultimo, dall’art. 1, co. 602, legge n. 178/2020 e tenuto conto dei chiarimenti forniti dall’art. 2-bis del DL 172/2020 - riconosce alle imprese del settore turistico-ricettivo, alle agenzie di viaggio e ai tour operator un credito d’imposta per canoni di locazioni pagati fino al 30 aprile 2021. Il beneficio spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il cinquanta per cento nel mese di riferimento rispetto allo stesso mese dell’anno 2019. In merito al profilo finanziario, si segnala che la legge di bilancio 2021 –che ha esteso il beneficio ai canoni pagati per i mesi da gennaio ad aprile 2021, stima oneri pari a 170,8 milioni per il 2021.

 

Le norme dispongono quanto segue.

Si estende ai mesi maggio, giugno e luglio 2021 il credito d’imposta[3]  per canoni di locazione riconosciuto alle imprese turistico-ricettive, alle agenzie di viaggio, turismo, tour operator e stabilimenti termali ai sensi del richiamato comma 5 (ultimo periodo) dell’articolo 28. Il beneficio spetta indipendentemente dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo precedente (comma 1).

Si estende ai mesi da gennaio a maggio 2021 il credito d’imposta[4]  per canoni di locazione riconosciuto alle imprese, lavoratori autonomi e enti non commerciali ai sensi dei commi 1, 2 e 4 del richiamato articolo 28 del DL 34/2020. I requisiti necessari (riferiti al volume d’affari - ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro nel 2019 -e alla diminuzione del fatturato –almeno il 30 per cento nel periodo aprile2020-marzo2021 rispetto al periodo aprile2019-marzo2020) non sono richiesti per i soggetti che hanno avviato l’attività dal 2019 (comma 2).

Il beneficio può essere fruito entro i limiti di aiuto fissati dalla normativa comunitaria (c.d. “de minimis”) (comma 3)

Ai relativi oneri, valutati in euro 1.910,6 milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 del provvedimento in esame (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Credito d’imposta settore turistico albeghiero

128,1

 

 

 

128,1

 

 

 

128,1

 

 

 

Credito d’imposta altri settori (gen-mag 2021)

1.782,5

 

 

 

1.782,5

 

 

 

1.782,5

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che per la stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati estratti dalle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d’imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla banca dati della fatturazione elettronica utili a valutare il calo di fatturato.

Sotto il profilo finanziario, la valutazione della RT considera tre diverse platee e adotta i seguenti criteri metodologici:

-          per le imprese turistico ricettive che rispettavano i requisiti di eleggibilità per fruire dell’agevolazione (senza limite di ricavi e con calo del fatturato del 50% su base mensile): è stato stimato l’onere relativo all’allungamento del periodo di spettanza del credito d’imposta da maggio a luglio 2021;

-          per il resto delle imprese (comprese quelle turistico-ricettive che non rientravano nella misura specifica per queste attività – v. punto precedente): è stato stimato l’onere dell’estensione dell’agevolazione per il periodo gennaio – maggio 2021, assumendo che un limite dei ricavi innalzato da 5 a 15 milioni di euro e un calo del fatturato del 30% sulla base dell’importo medio mensile del periodo aprile 2020-marzo 2021 rispetto al periodo aprile 2019-marzo 2020;

-          per gli operatori del commercio al dettaglio:  (la RT ricorda che a legislazione vigente possono fruire del credito nella misura ridotta del 10% sui fitti d’azienda, ovvero del 20% sull’affitto dei locali, anche nel caso di ricavi superiori a 5 milioni di euro purché registrino il calo del fatturato): ai fini della stima sono stati considerati nella seconda platea e assimilati agli operatori non classificati nel settore turistico che rientrano nella nuova agevolazione se hanno un limite dei ricavi di 15 milioni di euro e se registrano un calo di fatturato del 30%.    

La RT riporta quindi la seguente tabella con il riepilogo degli effetti finanziari stimati.

 

CREDITO D’IMPOSTA PER CANONI DI LOCAZIONE E AFFITTO AZIENDA

 

 

Misura del credito

Credito d’imposta (milioni di euro)

Settore turistico alberghiero – estensione mag-lug 2021

 

Canone di locazione immobili

60%

110,4

 

Affitto azienda

50%

17,7

Altre attività con ricavi fino a 15 mln di euro – estensione gen-mag 2021

 

Canone di locazione immobili

60%

1.602,0

 

Affitto azienda

30%

180,5

TOTALE

1.910,6

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma estende ad ulteriori mensilità il credito d’imposta per canoni di locazione riconosciuto alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti non commerciali, per il quale non è previsto un limite massimo di spesa.

Per quanto concerne il settore turistico, si evidenzia che la relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari applicando una mera proporzione (tre mesi in luogo di quattro) rispetto alla stima operata con riferimento all’ultima proroga (legge di bilancio 2021). In proposito, andrebbe precisato se tale procedura sia suffragata da dati aggiornati disponibili riferiti alla fruizione del beneficio per le mensilità interessate dai precedenti provvedimenti.

In merito, invece, alle altre imprese, lavoratori autonomi e operatori del commercio al dettaglio, la relazione tecnica illustra la procedura adottata senza indicare i parametri utilizzati per la stima; non risulta pertanto possibile effettuare una verifica degli effetti finanziari stimati. A tal fine andrebbero quindi fornite informazioni concernenti il numero dei beneficiari e l’ammontare medio del credito d’imposta spettante (ripartiti per singole categorie).

 

Articolo 5
(Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche)

Normativa previgente. L’articolo 6, comma 1, del D.L. n. 41/2021 prevede che per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ARERA) disponga la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse da quelle per usi domestici, rideterminando in via transitoria, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica, nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema, da applicare tra il 1° aprile e il 30 giugno 2021. A tal fine, il comma 3 autorizza la spesa di 600 milioni per l’anno 2021.

 

Le norme prorogano la riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche al mese di luglio del 2021, nonché al 31 luglio 2021 la misura relativa alle componenti a copertura degli oneri generali di sistema. L’intervento è disposto nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 1).

Alla copertura dei relativi oneri del presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga della riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche diverse dagli usi domestici

(comma 1)

200,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

Proroga della riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche diverse dagli usi domestici

(comma 1)

 

 

 

 

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione estende fino al 31 luglio 2021 la riduzione degli oneri delle bollette elettriche, già prevista, per i mesi di aprile, maggio e giugno 2021, dall’articolo 6, commi da 1 a 4, del D.L. n. 41/2021, entro il limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021, che si aggiungono ai 600 milioni previsti dalla norma agevolativa originaria a copertura dell’onere relativo alle mensilità da aprile a giugno.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che l'onere è configurato in termini di tetto di spesa e che con determinazione dell’ARERA i benefici possono essere modulati al fine di garantirne l’osservanza. Per quanto riguarda, inoltre, la valutazione della congruità degli stanziamenti rispetto alla finalità della disposizione, si evidenzia che le norme ricalcano l’articolo 30 del D.L. n. 34/2020, la cui RT conteneva una descrizione dei dati e parametri che avevano condotto alla quantificazione dei relativi oneri.

 

Articolo 6
(Agevolazioni TARI)

Le norme prevedono l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, di un fondo con una dotazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione della Tari, o della Tari corrispettiva, in favore delle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso (comma 1).

Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno in proporzione alla stima per ciascun ente dell’agevolazione massima riconducibile alle utenze non domestiche di cui all’Allegato 3 – Nota metodologica stima TARI e TARI corrispettivo - del decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021 (comma 2)[5].

I comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell’anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell’interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti (comma 3).

Le risorse assegnate ai sensi del decreto di cui al comma 2, non utilizzate sono recuperate, nell’anno 2022 (comma 5).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                        (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Riduzione Tari (comma 1)

 

 

 

 

600

 

 

 

600

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Istituzione fondo per riduzione Tari (comma 1)

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme si limitano a prevedere l’istituzione di un fondo, la cui dotazione di 600 milioni per l’anno 2021 costituisce limite di spesa, che dovrà essere riparto tra i comuni. Questi ultimi dovranno utilizzare gli importi ricevuti per ridurre, in misura che non è non normativamente determinata, la Tari, o la Tari corrispettiva, dovuta dalle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell’esercizio delle rispettive attività, disposte per fronteggiare l’emergenza epidemiologica in corso. Dal momento che non è definita una misura minima della riduzione da riconoscere ai beneficiari, la natura di tetto di spesa stabilita per le risorse del Fondo appare compatibile con il dettato normativo dell’articolo.

 

Articolo 7, commi 1, 2, 4 e 6
(Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi)

Normativa previgente. L’articolo 182, comma 1, del D.L. n. 34/2020 ha istituito un fondo con una dotazione di 265 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di sostenere le imprese del settore turistico, come le agenzie di viaggio, i tour operator, nonché le imprese turistico-ricettive, le guide, gli accompagnatori turistici e le imprese di trasporto di persone, in aree urbane e suburbane mediante autobus scoperti a seguito delle misure di contenimento del COVID-19.

 

Le norme incrementano di 150 milioni di euro il Fondo per il sostegno delle imprese del settore turistico sopra descritto (comma 1).

Inoltre, viene istituito presso il Ministero del turismo un fondo, con una dotazione di 50 milioni per il 2021, destinato all’erogazione di contributi in favore dei comuni classificati dall’ISTAT a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica, aventi siti riconosciuti dall’Unesco patrimonio mondiale dell’umanità per iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte. Con decreto del Ministero del turismo sono stabilite le relative disposizioni di attuazione (comma 4).

Agli oneri di cui ai commi 1, 4 e 5, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo contributi settore turistico (comma 1)

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

Istituzione Fondo contributi comuni valorizzazione centri storici città d’arte (comma 4)

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto dei commi 1, 2, 4 e 6.

 

In merito ai profili di quantificazione, riguardo all’incremento di 150 milioni di euro del Fondo per il sostegno delle imprese del settore turistico (comma 1) nonché l’istituzione del Fondo con dotazione di 50 milioni per l’anno 2021 per il sostegno dei comuni a vocazione culturale, storica, artistica e paesaggistica per iniziative di valorizzazione turistica dei centri storici e delle città d’arte (comma 4), non si formulano osservazioni dal momento che gli oneri relativi a tali misure sono configurati in termini di limite di spesa.

 

Articolo 7, comma 3
(Tax credit vacanze)

Normativa vigente L’art. 176 del DL 34/2020 riconosce un credito d’imposta, utilizzabile nel periodo luglio 2020-dicembre 2021, per le spese turistiche (c.d. tax credit vacanze) sostenute da soggetti con ISEE non superiore a 40.000 euro. Il beneficio è fruibile in parte (80%) mediante credito d’imposta con sconto in fattura e in parte (20%) con detrazione fiscale in dichiarazione dei redditi. Il beneficio spetta, tra l’altro, in relazione al “pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismo e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l'esercizio dell'attività turistico”. La norma è stata oggetto di numerose modifiche dirette, in via prevalente, ad ampliarne l’ambito applicativo. Sul piano finanziario, si segnala:

-      alla norma originaria (a.176, DL 34/2020) sono stati ascritti effetti, in competenza, per complessivi 2.096,5 milioni di euro;

-      alle modifiche introdotte dall’art. 5, co. 6-7, del DL 137/2020 (possibilità di fruire del beneficio fino al 30/6/2021) sono ascritti effetti, in competenza, per 350 milioni di euro;

-      a seguito del monitoraggio degli effetti finanziari, l’art. 34, co.3, del DL 137/2020 ha parzialmente rettificato gli effetti ascritti in quanto gli oneri effettivi sono risultati inferiori a quelli stimati (minori oneri complessivi, in competenza, pari a 1.075 milioni di euro).

Pertanto, complessivamente, gli effetti finanziari attualmente attribuiti alla norma in esame sono pari, in competenza, a 1.371,5 milioni. Per cassa, sono registrati oneri per 817,2 milioni nel 2020 (credito d’imposta) e 637,8 milioni nel 2021 (di cui 280 per credito d’imposta e restante per detrazione) nonché effetti positivi (dovuti al meccanismo di saldo/acconto della detrazione IRPEF) pari a 31 milioni nel 2022 e a 52,5 milioni nel 2023.

 

Le norme intervenendo sull’art. 176 del DL 34/2020, estendono il credito d’imposta (c.d. “tax credit vacanze”) ai pagamenti effettuati nei confronti di agenzie di viaggi e tour operator.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                             

La relazione tecnica evidenzia che la norma prevede la possibilità di spendere il bonus vacanze anche presso un’agenzia di viaggi o un tour operator per l’acquisto di un servizio turistico reso in Italia.

La RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti trattandosi della previsione di un’ulteriore possibilità applicativa dell’agevolazione a favore del contribuente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente l’utilizzo del c.d. “tax credit vacanze” anche in relazione ai pagamenti effettuati nei confronti delle agenzie di viaggio e tour operator.

In proposito, si rileva che la norma è suscettibile di recare effetti finanziari negativi in quanto estende l’applicazione del beneficio includendo -  come evidenziato anche dalla stessa RT – una ulteriore possibilità di riconoscimento dell’agevolazione. La relazione tecnica non ascrive tuttavia alla norma effetti finanziari.

Andrebbe quindi precisato se la stima degli effetti finanziari attribuiti alla norma iniziale, attualmente già scontati nei tendenziali, consideri o meno anche le vacanze effettuate mediante pagamento agli operatori indicati nella norma in esame. Diversamente, infatti, l’estensione ora prevista comporterebbe maggiori oneri che andrebbero quantificati.

 

Articolo 7, comma 5
(Agevolazioni settore turistico e termale)

Normativa vigente L’art. 79 del DL 104/2020 riconosce per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014. L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all’aria aperta. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa pari a euro 180 milioni, per ciascuno degli anni 2020 e 2021 (si evidenzia che l’art. 10 del citato DL n. 83/2014, richiamato dalla norma in esame, limita il beneficio allo stanziamento e prevede un decreto attuativo volto a garantire l’osservanza del tetto di spesa).

 

Le norme, intervenendo sull’art. 176 del DL 34/2020, estendono alle spese sostenute nel 2022 il credito d’imposta per interventi di riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014.

L’autorizzazione di spesa viene estesa al 2022 per un importo pari a 100 milioni di euro.

Il successivo comma 6, recante copertura finanziaria degli oneri dell’articolo in esame, stabilisce che agli oneri recati dal comma 5 si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Proroga credito d’imposta riqualificazione strutture ricettizie

 

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

                                                                                             

La relazione tecnica afferma che la norma genera oneri corrispondenti al limite di spesa, ossia 100 milioni di euro per l’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende alle spese sostenute nel 2022 l’applicazione del credito d’imposta per interventi di riqualificazione sostenute dalle imprese del settore turistico e termale.

Non si formulano osservazioni in proposito, tenuto conto che il beneficio è riconosciuto entro un limite massimo di spesa e che l’art. 10 del DL n. 83/2014, richiamato dalla norma in esame limita il beneficio allo stanziamento disposto e prevede un decreto attuativo volto a garantire l’osservanza del medesimo limite di spesa.

 

Articolo 8
(Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica)

Le norme prorogano il credito d’imposta per contenere gli effetti negativi sulle rimanenze finali di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori previsto dall’articolo 48-bis del DL n. 34 del 2020.

In proposito si ricorda che il citato articolo 48-bis ha riconosciuto, per l’anno 2020, un credito d’imposta per i soggetti esercenti attività d'impresa operanti nell'industria tessile e della moda, della produzione calzaturiera e della pelletteria (settore tessile, moda e accessori), utilizzabile nel periodo d'imposta successivo al 2020, nel limite di spesa massimo di 45 milioni per il 2021.

In particolare, viene previsto il riconoscimento dell’agevolazione anche per l’anno 2021 e disposto che i soggetti che intendono avvalersi del credito d'imposta devono presentare apposita comunicazione all'Agenzia delle entrate. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 20 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, sono stabiliti i criteri per la corretta individuazione dei settori economici in cui operano i soggetti beneficiari del credito. Le modalità, i termini di presentazione e il contenuto della comunicazione, sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia medesima da adottare entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto in esame, con il quale sono stabilite le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa previsti.

A tal fine il limite di spesa previsto per il 2021 è incrementato di 50 milioni e pari a 150 milioni nel 2022.

Si prevede, inoltre, l’incremento del Fondo per il sostegno delle attività economiche particolarmente colpite dall'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 26 del DL n. 41 del 2021 di 120 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 20 milioni di euro destinati ad interventi in favore dei parchi tematici, acquari, parchi geologici e giardini zoologici.

Agli oneri di cui al presente articolo pari a 170 milioni di euro per il 2021 e 150 milioni di euro per il 2022 si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga e potenziamento credito d’imposta (comma 1)

50

150

 

 

50

150

 

 

50

150

 

 

Rifinanziamento del fondo (comma 2)

120

 

 

 

120

 

 

 

120

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, precisa che la disposizione originaria non è stata operativa per mancata emanazione del decreto interministeriale attuativo, a sua volta determinata dalla difficoltà di realizzare il modello delineato dalla norma primaria che con l’intervento in questione si intende pertanto semplificare, attualizzando fra l’altro le risorse in ragione delle necessità medio tempore intervenute in ragione del perdurare dell’emergenza Covid. La quantificazione degli oneri tiene conto delle analisi delle Associazioni maggiormente rappresentative del settore. Nel 2020 la moda è stato uno dei settori più colpiti dalla pandemia. Secondo Confindustria moda il fatturato, rispetto al 2019 (quando risultava pari a circa 100 miliardi), si è contratto di ben 25,4 miliardi di euro (-26%), attestandosi a 72,5 miliardi, con un arresto nell’ordine del 20% del valore aggiunto prodotto dal settore. Quasi la metà del 26% di mancato fatturato - cioè almeno il 10%, se non di più, del fatturato totale - si ritiene imputabile alla produzione risultata invenduta. A fini della stima, considerate le difficoltà connesse alle politiche di valutazione delle rimanenze di magazzino dipendenti dalle singole tipologie merceologiche, dal contenuto moda dei singoli prodotti, dalla più o meno marcata stagionalità e obsolescenza dei prodotti, e dalle politiche aziendali, si ipotizza, per via induttiva, considerando l’andamento del settore, un fabbisogno aggiuntivo di almeno 200 milioni di euro.

Infine, la disposizione, al fine di conferire all’intervento un maggiore automatismo nell’iter di ammissione all’agevolazione e mettere le imprese beneficiarie nelle condizioni di poter fruire celermente del credito d’imposta, demanda all’Agenzia delle entrate, coerentemente anche con la tipologia del beneficio, di stabilire modalità, termini di presentazione e contenuto della comunicazione, nonché le modalità per il monitoraggio degli utilizzi del credito d'imposta e del rispetto dei limiti di spesa di cui al comma 1 e le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della misura.

La RT afferma quindi che l’intervento genera oneri corrispondenti al limite di spesa previsto normativamente, ossia pari a 50 milioni di euro nel 2021 (pari alla differenza tra il limite di spesa originario di euro 45 milioni e il nuovo limite di 95 milioni di euro) e 150 milioni per il 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo gli oneri limitati agli stanziamenti previsti.

 

Articolo 9
(Proroga di termini in materia di riscossione, plastic tax e sanzioni)

Le norme dispongono quanto segue:

-         il differimento dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 del termine finale dei versamenti relativi alle entrate tributarie e non tributarie derivanti sia dalle cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione sia dagli avvisi esecutivi, previsto dall’articolo 68 del DL n. 18 del 2020.

In proposito si ricorda che tale termine è stato da ultimo differito, al 30 aprile 2021, dall’articolo 4 del DL n. 41/2021. Alla disposizione di proroga sono stati ascritti effetti di minore entrata pari a 510,4 milioni nel 2021, relativi a 2 mesi di sospensione (255,2 milioni mensili), comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga (al 30 aprile 2021) della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall'art. 153 del DL n. 34/2020 nonché degli effetti derivanti dall'estensione (al 30 aprile 2021) del termine di sospensione, previsto dall'art. 152, comma I, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall'agente della riscossione, nonché dai soggetti di cui all'art. 52, comma 5, lett. b), del decreto legislativo n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

-         viene prorogata dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all’art. 1, commi 634-652, della legge n. 160 del 2019;

-         viene infine prorogato dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine per la contestazione delle sanzioni previste per l’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 previsto dall’articolo 160 del DL n. 34/2020.

In proposito si ricorda che il citato articolo 160 ha differito al 31 dicembre 2021 il termine concesso per la contestazione delle sanzioni previste in materia di procedure di regolarizzazione catastale. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari. In proposito la relativa RT precisa che alla norma, che sposta di un breve periodo nello stesso anno 2021 il termine per la contestazione delle sanzioni, non sono ascrivibili effetti sul gettito. In proposito si evidenzia che il termine per la contestazione delle sanzioni tributarie sarebbe scaduto, in assenza dell’articolo 160, in un periodo compreso fra marzo ed agosto 2021, a seconda della data in cui si sono verificati gli eventi calamitosi nei territori interessati.

Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 259,3 milioni di euro per l'anno 2021, 121,8 milioni per l'anno 2022 e 20,1 milioni per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Saldo netto da finanziare

di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

Proroga sospensione carichi - erario

(commi 1 e 2)

 

 

 

 

152,8

 

 

 

152,8

 

 

 

152,8

 

 

 

Proroga sospensione carichi – altri enti (commi 1 e 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

89

 

 

 

89

 

 

 

Differimento plastic tax – imposta di consumo (comma 3)

138,7

121,8

 

 

138,7

121,8

 

 

138,7

121,8

 

 

138,7

121,8

 

 

Differimento palstic tax – IIDD (comma 3)

 

 

 

15,9

 

 

 

15,9

 

 

 

15,9

 

 

 

15,9

Differimento plastic tax – IRAP (comma 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4,2

 

 

 

4,2

Minori entrate extratributarie

 

Proroga sospensione carichi - erario

(commi 1 e 2)

 

 

 

 

119

 

 

 

119

 

 

 

119

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Proroga sospensione carichi – enti di previdenza

(commi 1 e 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

120,6

 

 

 

120,6

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Proroga sospensione carichi – enti di previdenza

(commi 1 e 2)

120,6

 

 

 

120,6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differimento palstic tax – IRAP (comma 3)

 

 

 

4,2

 

 

 

4,2

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Proroga sospensione carichi - erario

(commi 1 e 2)

 

 

 

 

 

57,4

 

 

 

57,4

 

 

 

57,4

 

 

Proroga sospensione carichi – altri enti (commi 1 e 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

33,6

 

 

 

33,6

 

 

Differimento palstic tax – IIDD (comma 3)

 

42,4

19,1

 

 

42,4

19,1

 

 

42,4

19,1

 

 

42,4

19,1

 

Differimento plastic tax – IRAP (comma 3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10,3

4,3

 

 

10,3

4,3

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Proroga sospensione carichi - erario

(commi 1 e 2)

 

 

 

 

 

45

 

 

 

45

 

 

 

45

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Proroga sospensione carichi – enti di previdenza

(commi 1 e 2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

45,4

 

 

 

45,4

 

 

Minori spese correnti

 

Proroga sospensione carichi – enti di previdenza

(commi 1 e 2)

 

45,4

 

 

 

45,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Differimento plastic tax – IRAP (comma 3)

 

10,3

4,3

 

 

10,3

4,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica stima i seguenti effetti di gettito:

 

-         Proroga dei termini di versamento (commi 1-2)

 

La RT afferma che l’ulteriore proroga del termine della sospensione di cui all’art. 68 del DL n. 18/2020, avente ad oggetto i termini dei versamenti, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi previsti dalla legge, relativi alle entrate tributarie e non tributarie, determina un peggioramento dei valori tendenziali della riscossione per l’anno 2021, che presupponevano una progressiva ripresa di tutte le attività a partire dal 1° maggio 2021.

Per la quantificazione della correlata perdita di riscossione ordinaria sono stati considerati i seguenti elementi:

-         valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo per i mesi maggio-dicembre 2021, a legislazione vigente, che risulta pari a circa 450 milioni di euro al mese;

-         volume delle riscossioni che è stato registrato durante il periodo di sospensione, principalmente derivante dalla prosecuzione dei pagamenti di piani rateali in essere, che è risultato pari a 300 milioni di euro al mese.

Nell’ipotesi che prosegua il flusso di pagamenti così come registrato durante gli ultimi mesi del periodo di sospensione, la flessione di riscossione ordinaria stimata si attesta a 150 milioni di euro al mese (450 milioni di euro – 300 milioni di euro) ascrivibili alla stima delle riscossioni che si sarebbero realizzate in assenza di sospensione.

Tenuto conto che tali disposizioni opereranno per un ulteriore periodo di 2 mesi, l’impatto stimato risulta essere il seguente:

 

(milioni di euro)

 

IMPATTO SUL GETTITO 2021

TOTALE

-300,0

ERARIO

-169,4

ENTI PREVIDENZIALI

-75,2

ALTRI ENTI

-55,4

 

La stima di cui sopra è comprensiva anche degli effetti derivanti dalla proroga al 30 giugno 2021 della sospensione delle verifiche ex art. 48-bis del DPR n. 602/1973 prevista dall’art. 153 del DL n. 34/2020 nonché degli effetti derivanti dall’estensione al 30 giugno 2021 del termine di sospensione, previsto dall’art. 152, comma 1, del DL n. 34/2020, degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione, nonché dai soggetti  di cui all’art. 52, comma 5, lett. b), del d.lgs. n. 446/1997, aventi ad oggetto le somme dovute a titolo di stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o di impiego, comprese quelle dovute a causa di licenziamento, nonché a titolo di pensione, di indennità che tengono luogo di pensione, o di assegni di quiescenza.

All’effetto derivante propriamente dalla sospensione per ulteriori due mesi delle attività dell’agente della riscossione occorre aggiungere l’impatto derivante dalla necessità di rivedere il piano di recupero delle notifiche delle nuove cartelle di pagamento che si sono accumulate nel periodo di sospensione nonché di quelle relative ai ruoli che verranno affidati nel corso del 2021, al quale per il periodo luglio 2021 – dicembre 2021 è correlata una previsione di riscossione 2021 di circa 648 milioni di euro.

In particolare, il piano di recupero di notifica delle nuove cartelle di pagamento potrà iniziare una volta decorso il termine finale della sospensione e terrà conto della necessità di assicurare la gradualità della ripresa delle attività entro i limiti concessi dal differimento dei termini di notifica intervenuto ai sensi dell’art. 4, comma 1, lett. d) del DL n. 41/2021.

Ciò premesso, i volumi delle cartelle di pagamento che verranno avviate alla notifica nell’anno 2021 subiranno una riduzione di circa il 28% con conseguente effetto negativo sulla riscossione 2021 stimato in circa 181,4 milioni di euro.

Atteso che la notifica delle cartelle di pagamento che non verranno inviate nel 2021 sarà recuperata nel corso del 2022, la flessione della riscossione stimata per l’anno 2021 viene prevista come recuperabile nel corso del 2022.

 (milioni di euro)

 

2021

2022

TOTALE

-181,4

181,4

ERARIO

-102,4

102,4

ENTI PREVIDENZIALI

-45,4

45,4

ALTRI ENTI

-33,6

33,6

 

-         Differimento termini plastic tax (comma 3)

 

La disposizione è volta a differire dal 1° luglio 2021 al 1° gennaio 2022 la decorrenza dell’efficacia delle disposizioni introduttive dell’imposta sui manufatti in plastica monouso di cui all’art. 1, commi 634-652, della Legge 30 dicembre 2019 n. 160.

Pertanto, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica della norma originaria e tenuto conto di quanto previsto dall’art. 1, comma 1085 della Legge 30 dicembre 2020 n. 178, che ha reso strutturale, a decorrere dal 2021, la misura per favorire i processi di riciclaggio del polietilentereftalato utilizzato per la produzione delle bottiglie di cui all’articolo 13-ter, comma 2, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, prevista inizialmente solo per l’anno 2021, si riportano gli effetti finanziari differenziali complessivi, in termini di cassa, ascrivibili alla proposta di differimento dell’imposta sui manufatti in plastica monouso.

 

 

Effetti finanziari

 

2021

2022

2023

2024

dal 2025

Imposta di consumo

-138,7

-121,8

0,0

0,0

0,0

IIDD

0,0

42,4

19,1

-15,9

0,0

IRAP

0,0

10,3

4,3

-4,2

0,0

TOTALE

-138,7

-69,1

23,4

-20,1

0,0

 

 

-         Proroga del termine per la contestazione delle sanzioni previste per l’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017 (comma 4)

 

La RT afferma che alla norma non si ascrivono effetti sul gettito, analogamente a quanto previsto con l’articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che aveva disposto il medesimo differimento al 31 dicembre 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alla proroga della riscossione, si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi indicate dalla relazione tecnica.

Si rileva tuttavia che i predetti dati e ipotesi appaiono in parte difformi da quelli forniti in occasione delle ultime analoghe proroghe disposte.

In particolare, ai fini della stima, viene utilizzato un valore della previsione della riscossione a mezzo ruolo per i mesi maggio-dicembre 2021 pari a circa 450 milioni di euro mensili, a fronte di un valore pari a 550 milioni mensili utilizzato dalle precedenti relazioni tecniche. Analogamente, al fine di quantificare gli effetti derivanti dal recupero delle notifiche delle nuove cartelle di pagamento accumulate nel periodo di sospensione, viene utilizzata un’ipotesi di riduzione del volume delle notifiche del 28% a fronte di un valore, utilizzato nella precedente proroga, pari al 56%.

Sui motivi sottostanti tali variazioni appare opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.

Non si hanno osservazione da formulare in merito alle stime relative al differimento dell’efficacia della plastic tax tenuto conto che la quantificazione indicata dalla RT appare sostanzialmente in linea con quelle riferite ai precedenti analoghi interventi normativi.

Con riferimento alla proroga, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022, del termine per la contestazione delle sanzioni previste per l’omessa iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti dal sisma 2016 e 2017, la relazione tecnica non stima effetti di gettito analogamente a quanto previsto con riferimento all’articolo 160, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che aveva disposto il medesimo differimento al 31 dicembre 2021.

In proposito si evidenza che, in occasione del precedente differimento di cui al citato articolo 160, la RT precisava che la norma spostava di un breve periodo nello stesso anno 2021 il termine per la contestazione delle sanzioni. Detto termine sarebbe scaduto infatti, in assenza della proroga, in un periodo compreso fra marzo ed agosto 2021, a seconda della data in cui si erano verificati gli eventi calamitosi nei territori interessati. La norma in esame dispone invece la proroga per un’intera annualità (31 dicembre 2021-31 dicembre 2022): andrebbero quindi precisati gli specifici motivi a sostegno dell’asserita neutralità finanziaria della disposizione in esame. 

 

Articolo 10, commi 1 e 2
(Credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo)

La norma proroga la misura di cui all’articolo 81 del DL n.104 del 2020, in materia di credito d’imposta per investimenti pubblicitari in favore del settore sportivo, anche alle spese sostenute durante l’anno di imposta 2021, relativamente agli investimenti sostenuti dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 90 milioni per l’anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga credito d’imposta

90

 

 

 

90

 

 

 

90

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che all’analisi condotta da società di primaria rilevanza nel settore, è emerso che i ricavi da sponsorizzazione delle società ed associazioni sportive attive nell’ambito di discipline ammesse ai Giochi olimpici, con ricavi prodotti in Italia compresi tra i 150 mila e 15 milioni di euro annui sono stimabili complessivamente in circa 192 milioni di euro. Applicando una percentuale di credito di imposta pari al 50% del valore delle sponsorizzazioni di entità superiore ai 10 mila euro risulterebbe che il costo per l’Erario di una tale agevolazione sia pari a 96 milioni di euro.

La norma prevede un tetto di spesa complessivo pari a 90 milioni di euro per il 2021. La presentazione delle domande di riconoscimento del credito di imposta per gli investimenti effettuati nel periodo 1°luglio 2020-31 dicembre 2020 si è conclusa il 1° aprile 2021. Le domande presentate sono oltre 2.000; l’istruttoria è ancora in corso, ma si stima che il valore complessivo dei crediti di imposta richiesti sia compreso tra i 40 e 45 milioni di euro. Pertanto, per gli investimenti effettuati durante un’intera annualità, si ritiene congruo lo stanziamento totale di 90 milioni, che costituisce limite di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 10, commi 3-7
(Ristoro per le società ed associazioni sportive per spese sanitarie -  Incremento del Fondo unico per il sostegno delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche)

Normativa vigente L'articolo 3 del D.L. n. 137/2020 ha istituito presso il MEF il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche, con una dotazione di 142 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa, con risorse trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport.

 

Le norme istituiscono, per l'anno 2021, preso il MEF per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 56 milioni di euro, che costituisce tetto di spesa, per il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute per i test di diagnosi dell'infezione da COVID- 19 (comma 3).

Il contributo è destinato alle società sportive professionistiche che nell'esercizio 2020 non hanno superato il valore della produzione di 100 milioni di euro e alle società ed associazioni sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici.

Inoltre, la dotazione del "Fondo unico per il sostegno delle associazioni sportive e società sportive dilettantistiche", istituito ai sensi dell'articolo 3 del D.L. n. 137/2020, è incrementata di 180 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 5). Tale importo costituisce limite di spesa ed è destinato all'erogazione di contributi a fondo perduto per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno sospeso l'attività sportiva (comma 6).

Le modalità attuative sono demandate a decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (commi 4 e 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Contributo ristoro spese sanitarie test diagnosi Covid-19 per società sportive professionistiche (comma 3)

56,0

 

 

 

56,0

 

 

 

56,0

 

 

 

Incremento fondo unico sostegno associazioni sportive e società sportive dilettantistiche (comma 5)

180,0

 

 

 

180,0

 

 

 

180,0

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, sui commi da 3 a 4, afferma che le relative spese rappresentano una significativa ed ineliminabile componente di costo per i soggetti sportivi che svolgono la propria attività in competizioni sportive riconosciute di interesse nazionale, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, in ossequio alle previsioni contenute nel D.P.C.M. 24 ottobre 2020, e sono necessarie al fine di garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive in linea con i protocolli sanitari emanati dalle rispettive Federazioni sportive.

Inoltre, sui commi 5-7, la RT evidenzia come la misura – che reitera la misura di sostegno economico già prevista dall’art. 217 del D.L. n. 34/2020, ripresa già nei successivi D.L. nn. 137/2020 e 157/2020 – si rende necessaria in conseguenza del perdurare delle misure di precauzione sanitaria.

La misura è stata predisposta per fornire un supporto specifico rivolto all’attività sportiva di base individuando un contributo a fondo perduto alle ASD/SSD iscritte al registro del CONI/CIP e affiliate presso un organismo sportivo riconosciuto dal CONI o dal CIP, in ragione degli specifici canoni di locazione a carico di quest’ultime o del numero di tesserati affiliati. Infatti, è stato individuato un contributo a fondo perduto destinato sia a ciascuna delle ASD/SSD titolari di un canone di locazione in qualità di parti conduttrici di un contratto di locazione, e un diverso contributo a fondo perduto destinato alle ASD/SSD che non avevano a carico canoni di locazione ma sulle quali, tuttavia, pesavano le spese di mantenimento e di gestione delle strutture. Alle prime è stato corrisposto un contributo a fondo perduto commisurato ai canoni di locazione dichiarati, rispettivamente per i mesi da marzo a maggio 2020 e per i mesi di novembre e dicembre 2020, regolarmente registrati presso l’Agenzia delle Entrate. Alle seconde è stato corrisposto un contributo a fondo perduto forfettario in considerazione del numero di tesserati affiliati come riscontrati con i rispettivi organismi sportivi affilianti.

Le ASD/SSD che si sono avvalse della misura previa domanda trasmessa al Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ammontano finora complessivamente a n. 35.872.

In particolare, durante la prima finestra di erogazione del mese di giugno 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute n. 5.887 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e n. 9.747 non titolari di canoni di locazione. Invece, durante la seconda finestra di erogazione del mese di novembre 2020 sono state individuate sulla base delle domande pervenute n. 5.563 ASD/SSD titolari di canoni di locazione e n. 14.675 non titolari di canoni di locazione.

In relazione a quanto sopra, la formulazione prevede che le ASD/SSD titolari di canoni di locazione riceveranno un ulteriore contributo a fondo perduto per un valore pari a tre mensilità di canone locativo dichiarato, con tetto minimo pari a 4.400,00 euro e tetto massimo pari a 50.000,00 euro. Invece, le ASD/SSD non titolari di canoni di locazione riceveranno ciascuna un ulteriore contributo forfettario pari a 4.400,00 euro.

Per la suddetta platea di soggetti, in base alle proiezioni calcolate sulla base dei dati disponibili per le precedenti finestre di erogazione, è stato stimato che il costo della copertura ammonta complessivamente a circa 180.000.000,00 euro.

La seguente tabella illustra i dettagli della proiezione dei fondi necessari per la copertura relativa, suddivisi per le rispettive finestre di erogazione.

 

RICHIESTA CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO 2021

ASD

IMPORTO FORFETTARIO

IMPORTO LOCAZIONE

TOTALE DA STANZIARE

PROIEZIONE EROGAZIONE AUTOMATICA PER I CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PARI A TRE ULTERIORI MENSILITA’ A FAVORE DELLE ASD/SSD GIA’ BENEFICIARIE DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO EROGATI DAL DIPARTIMENTO PER LO SPORT NEL 2020

ASD/SSD GIUGNO

15.405

 

 

 

fase 1

5.883

 

Tre mensilità (con tetto min. 4.400 € - max 50.000 €)*

ca 39.148.981,00 €

fase 2

9.522

4.400,00 €**

 

41.896.800,00 €

ASD/SSD NOVEMBRE

20.222

 

 

 

fase 1

5.561

 

Tre mensilità (con tetto min. 4.400 € - max 50.000 €)*

ca 33.500.531,00 €

fase 2

14.661

4.400,00 €**

 

64.508.400,00 €

tot.

35.627

 

 

ca 180.000.000,00 €

TOTALE DEI FONDI NECESSARI

180.000.000,00 €

* In ragione delle domande già pervenute per l’anno 2020 è stata individuata una soglia minima da erogare e una soglia massima erogabile a ciascuna ASD/SSD beneficiaria rispettivamente pari a € 4.400,00 e € 50.000,00.

** Il valore dell’importo forfettario è stato individuato sulla base della soglia minima da erogare a ciascuna ASD/SSD già titolare di canone di locazione, al fine di assicurare un supporto uniforme per tutta la platea di soggetti beneficiari.

 

In merito ai profili di quantificazione, dal momento che gli interventi previsti ai commi 3 e 5 sono configurati come limite di spesa, non si formulano osservazioni, anche in considerazione dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica, volti a dimostrare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della norma.

 

Articolo 10, commi 8-14
(Credito sportivo)

La norma dispone che il Fondo di garanzia per i mutui relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi previsto dall’articolo 90, comma 12, della legge n. 289 del 2002 possa prestare garanzia, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità, previste dall'articolo 14, comma 1, del DL 23/2020, delle leghe che organizzano campionati nazionali a squadre di discipline olimpiche e paralimpiche, e delle società sportive professionistiche impegnate in tali competizioni, con fatturato derivante da diritti audiovisivi inferiore al 25 per cento del fatturato complessivo relativo al bilancio 2019. A tali fini, è utilizzato il comparto di cui al citato articolo 14 che è incrementato con una dotazione di 30 milioni di euro per l'anno 2021. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all'Istituto per il Credito Sportivo per la gestione del summenzionato comparto, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie.

Si prevede, inoltre, che il fondo speciale costituito presso l'Istituto per il credito sportivo, ai sensi dell’articolo 5 della legge n. 1295 del 1957 possa concedere contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2021, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le predette esigenze di liquidità. Per tale funzione è utilizzato, nei limiti della sua dotazione, il comparto di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, incrementato di 13 milioni di euro per l'anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento del Fondo per la garanzia sui finanziamenti erogati in favore delle società sportive (comma 8)

30

 

 

 

30

 

 

 

30

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento Fondo speciale (comma 9)

13

 

 

 

13

 

 

 

13

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che l’operatività dei Comparti di liquidità, attivata a seguito dell’approvazione dei criteri di gestione del comparto di garanzia con DPCM 28 aprile 2020, ha consentito l’ammissione alla garanzia ed il totale abbattimento degli interessi di n. 4.878 mutui di liquidità per un importo complessivo di € 99.658.300,00.

L’importo massimo complessivo dei finanziamenti di liquidità ammissibili al Comparto di garanzia sulla base della dotazione disponibile, anche a seguito del rifinanziamento operato dalla presente norma, è determinato dalla leva calcolata in base a scenari prospettici di rischio in un contesto stressato ex pandemia Covid, effettuata per il Fondo di garanzia dalla funzione di Risk management dell’Istituto per il Credito Sportivo in qualità di soggetto gestore. La leva risultante è pari a 3,69x (coefficiente di ponderazione medio pari al 27,1%) e consente, a fronte di 60,9 milioni di euro di dotazione (0,9 milioni di euro residui ex dotazione del decreto legge n. 23/2020, 30 milioni di euro ex dotazione del decreto legge n. 34/2020 e ulteriori 30 milioni di euro della presente proposta), di garantire fino ad un massimo di 225 milioni di euro di finanziamenti.

In proposito, la simulazione condotta da ICS ha verificato la sostenibilità della dotazione complessiva (60,9 milioni) rispetto alle escussioni attese sul comparto, in un contesto stressato ex pandemia Covid, derivanti da 225 milioni di componente garantita dei finanziamenti. Lo stress si basa sull’applicazione di probabilità di default cumulate fino a 10 anni, definite applicando ai dati storici dell’Istituto, tipici del settore sportivo di riferimento, dei fattori moltiplicativi calcolati sulla base di scenari di stress pandemico previsti dalla società Cerved.

Le stime sulla sostenibilità del comparto si basano sullo scenario Covid Stress 2, considerato, quindi, come lo scenario target di riferimento. Le stime sulla sostenibilità, inoltre, si basano su un ipotetico mix che prevede il 55% di finanziamenti rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, il 40% a società sportive professionistiche e dilettantistiche impegnate nei campionati nazionali a squadre ed il 5% verso Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che i Fondi operano nei limiti delle dotazioni previste e tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica.

 

Articolo 11
(Misure urgenti di sostegno all’export e all’internazionalizzazione)

La norma incrementa di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo rotativo a sostegno delle imprese che operano sui mercati esteri di cui alla legge n. 394/1981.

Viene, inoltre, incrementato di 400 milioni di euro per l'anno 2021 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, al fine, dell’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto sui finanziamenti agevolati concessi a valere sul Fondo Legge n. 394/1981.

Viene modificata la lettera d) del comma 1 dell’articolo 72 del D.L. n. 18/2020, relativamente alle modalità operative del Fondo promozione integrata, prevedendo:

-         la riduzione a regime della percentuale massima dei cofinanziamenti a fondo perduto concedibili dal 50 al 10 per cento dei finanziamenti agevolati, disponendo che tali cofinanziamenti siano riconosciuti quale incentivo a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari secondo criteri selettivi individuati dal Comitato agevolazioni e tenuto conto delle risorse disponibili;

-         che, in via transitoria, fino al 31 dicembre 2021, i cofinanziamenti a fondo perduto siano concessi fino al limite del 15% dei finanziamenti, sempre tenuto conto delle risorse disponibili e dell’ammontare complessivo delle domande di finanziamento presentate nei termini e secondo le condizioni stabilite con una o più delibere del Comitato agevolazioni.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento fondo rotativo (comma 1)

1.200

 

 

 

1.200

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Incremento fondo per la promozione integrata (comma 2)

400

 

 

 

400

 

 

 

400

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 1, afferma che, trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo rotativo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 1,2 miliardi di euro nell’anno 2021.

Con riferimento al comma 2, la RT afferma che, trattandosi di componente a fondo perduto, il maggior onere della disposizione in esame, è pari a 400 milioni di euro per l’anno 2021, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri o effetti negativi sui saldi di finanza pubblica, atteso che le disposizioni ivi previste intervengono sull’operatività del Fondo per la promozione integrata, in particolare riducendo la quota massima di cofinanziamenti a fondo perduto (dal 50 al 10 per cento a regime e dal 50 al 25 per cento per le nuove domande presentate fino al 31 dicembre 2021),  rispetto al valore dei finanziamenti concessi dal fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981 n. 251, convertito con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394, da riconoscere, quale incentivo, a fronte di iniziative caratterizzate da specifiche finalità o in settori o aree geografiche ritenuti prioritari, secondo criteri selettivi e modalità stabiliti con una o più delibere del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, tenuto conto delle risorse disponibili e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato, senza incidere sulla dotazione del fondo che costituisce in ogni caso un limite alla concessione dei contributi a fondo perduto.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica.

 

Articolo 12
(Garanzia Fondo PMI grandi portafogli di finanziamenti a medio-lungo termine per progetti di ricerca e sviluppo e programmi di investimento)

La norma dispone che, in deroga alla vigente disciplina del Fondo PMI, per le garanzie su portafogli di nuovi finanziamenti a medio lungo termine concessi a imprese con numero di dipendenti non superiore a 499 per la realizzazione di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione o di programmi di investimenti, si applicano le seguenti misure:

-         l'ammontare massimo dei portafogli di finanziamenti è innalzato a euro 500 milioni;

-         i finanziamenti hanno durata non inferiore a 6 anni e non superiore a 15 anni e sono finalizzati per almeno il 60 per cento a progetti di ricerca, sviluppo e innovazione e/o di programmi di investimenti;

-         i soggetti beneficiari sono ammessi senza la valutazione economico finanziaria da parte del Gestore del Fondo;

-         il punto di stacco e lo spessore della tranche junior del portafoglio di finanziamenti sono determinati utilizzando la probabilità di default calcolata dal soggetto richiedente sulla base dei propri modelli interni;

-         la garanzia è concessa a copertura di una quota non superiore al 80 per cento della tranche junior del portafoglio di finanziamenti;

-         la quota della tranche junior coperta dal Fondo, non può superare il 25 per cento dell'ammontare del portafoglio di finanziamenti;

-         in relazione ai singoli finanziamenti inclusi nel portafoglio garantito, il Fondo copre l’80 per cento della perdita registrata sul singolo finanziamento;

-         la chiusura del periodo di costruzione del portafoglio di finanziamenti deve avvenire entro il termine indicato dai soggetti richiedenti in sede di richiesta della garanzia e non potrà comunque superare i 24 mesi dalla data di concessione della garanzia del Fondo.

Per le finalità in esame sono destinati complessivamente 1.000 milioni di euro. Allo scopo la dotazione del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lett. a) della legge n. 662 del 1996, è incrementata di 1.000 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento dotazione fondo

1.000

 

 

 

 

 

 

 

1.000

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma introduce un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio (su cartolarizzazioni sintetiche) attraverso il Fondo centrale di garanzia per le PMI, volto ad accrescere il patrimonio delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa all'uscita dall'emergenza sanitaria, l'accesso a nuovi finanziamenti di medio -lungo termine (6 - 15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&D e investimento. In sintesi si intende prevenire ipotesi di credit crunch che potrebbero ostacolare le prospettive di ripresa, assicurando finanziamenti più "pazienti" per rafforzare la dotazione patrimoniale delle PMI e small mid cap (fino a 499 dipendenti), sostenendo una adeguata "presa di rischio", grazie ad un'elevata copertura dei rischi "di prima perdita" e ad un'apprezzabile semplificazione procedurale (ammissione alla garanzia senza valutazione del gestore, con probabilità di default calcolata da richiedente con i propri modelli interni), in grado di sostenere la concessione del credito su esposizioni di maggiore durata anche in un periodo di elevata incertezza.

Si ipotizza, in pratica, di innalzare la quota di copertura del Fondo sulle "prime perdite" di tali portafogli rispetto alla disciplina ordinaria, coprendo fino al 25% del portafoglio, consentendo quindi di ammettere imprese più rischiose. La scelta di una percentuale di garanzia all'80% consente, oltre ad un adeguato allineamento di interessi tra Stato garante e soggetto finanziatore obbligato a ritenere una quota di rischio apprezzabile, anche un'operatività della misura fuori dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato per l'emergenza Covid-19 della Commissione Europea (19 marzo 2020), non soggetta quindi agli specifici limiti temporali di durata.

La RT afferma che per tali finalità sono destinati complessivamente 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, incrementando corrispondentemente il Fondo centrale, con oneri in termini di saldo netto da finanziare e indebitamento netto, trattandosi di garanzia standardizzata, alla cui copertura si provvede ai sensi dell'articolo delle disposizioni finanziarie.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato alla quota di Fondo, che è corrispondentemente incrementato, riservata alle finalità della norma in esame.

Quanto alla mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno, si ricorda che, nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 23/2020, il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all’iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l’impatto connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell’an, né nel quantum, né nel quando.

Pur prendendo atto della coerenza di tale impostazione con le precedenti stime riferite a fattispecie analoghe, sotto il profilo della prudenzialità, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo riguardo alla predetta mancata iscrizione di effetti (da rapportare eventualmente ad una valutazione del possibile rischio di escussione).

 

Articolo 13
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)

La norma dispone quanto segue:

-         la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 dell’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese compromesse dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), di cui all’articolo 1 del D.L. n. 23/2020. Viene, inoltre, modificata in parte la predetta disciplina, prevedendo, fra l’altro: l’estensione da 6 a 10 anni della durata dei finanziamenti già coperti dalla “Garanzia Italia”, anche quelli concessi alle imprese cd. “mid-cap”; la riduzione, relativamente alla “Garanzia Italia” SACE su prestiti obbligazionari, dal 30 al 15 percento della quota che i sottoscrittori originari sono obbligati a mantenere per la durata della garanzia.

In proposito si ricorda che l’articolo 1 del DL 23/2020 ha istituito un Fondo per coprire le garanzie statali:

-          sulle garanzie rilasciate da SACE in favore delle banche e degli altri intermediari autorizzati che abbiano erogato nuovi finanziamenti alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti;

-          sulle garanzie rilasciate da CDP in relazione a portafogli di finanziamenti erogati dai soggetti abilitati in favore delle imprese;

-          sulle garanzie rilasciate ai sensi dell’articolo 2 del medesimo DL che concernono finanziamenti verso imprese fino a un importo massimo di 200 miliardi di euro decorrenti dal 2021;

con dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per il 2020, poi incrementata, dal DL n. 34/2020 di 30 miliardi sempre nel 2020. Si evidenzia che per la gestione del Fondo è stata autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente di tesoreria, che quindi consente di prescindere dal criterio di annualità;

-         la proroga dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021 della disciplina dell’intervento straordinario del Fondo di garanzia PMI a favore delle imprese danneggiate dalla pandemia, di cui all’articolo 13, comma 1 del DL n, 23 del 2020. Inoltre, l’intervento straordinario del Fondo subisce alcune revisioni: dal 1° luglio 2021, sui finanziamenti con durata fino a 72 mesi, la garanzia del Fondo sarà concessa nella misura massima dell’80%, e non più del 90%. La durata dei finanziamenti garantiti potrà essere maggiore - fino a di 120 mesi - previa notifica e autorizzazione della Commissione europea; dal 1° luglio 2021 i finanziamenti sino a 30 mila euro avranno una copertura del Fondo del 90% - anziché del 100% - e ad essi può essere applicato un tasso di interesse diverso da quello attualmente previsto; l’operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, già terminata il 31 dicembre 2020 viene portato al 31 dicembre 2021. Per tali finalità il Fondo di garanzia PMI è rifinanziato di 1.860.202.000 euro per l’anno 2021;

-         sono assegnati ad ISMEA 80 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale intestato all’Istituto, di cui all’articolo 13, comma 11, del D.L. n. 23/2020. Viene altresì modificata la disciplina relativa alle garanzie che ISMEA è autorizzata a concedere a favore delle imprese agricole, ai sensi dell’all’articolo 13, comma 2 del D.L. n. 193/2016, rimuovendo il limite di 15.000 euro e mantenendo il richiamo ai limiti previsti dai Regolamenti europei sugli aiuti di Stato di importanza minore.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento Fondo di garanzia PMI (commi 1 e 2)

1.860,2

 

 

 

 

 

 

 

1.860,2

 

 

 

Assegnazione risorse ISMEA (comma 6)

80

 

 

 

80

 

 

 

80

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le norme mirano ad estendere temporalmente, con alcune opportune rimodulazioni, i regimi del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia prorogandoli oltre la scadenza attualmente fissata al 30 giugno 2021.

Per finalità di sostenibilità finanziaria di medio-lungo periodo del Fondo PMI, e  di razionalizzazione del relativo impatto sui saldi di finanza si prevede un graduale décalage delle misure, nella prospettiva di una progressiva riconduzione del Fondo di garanzia per le PMI alla sua ordinaria operatività attraverso (i) l’abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100 al 90 per cento dell’importo massimo garantito, per le operazioni di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), DL n. 23/20, al fine di contenere le possibili criticità, in termini di tensione sul rientro dei finanziamenti assistiti da una garanzia pubblica ad integrale copertura dell’importo finanziato e (ii) il ripristino dell’ordinaria percentuale massima di garanzia all’80%, in coerenza con quanto ritenuto compatibile con il mercato comune dalla normativa e giurisprudenza europee in materia di aiuti di Stato concessi sotto forma di garanzie.

Premesso ciò, la RT precisa che il comma 1, alla lett. a) ed e) proroga al 31 dicembre 2021 il regime di Temporary Framework, in linea con il Quadro temporaneo, da ultimo esteso dalla Commissione al 31 dicembre 2021, per le garanzie disposte dall’articolo 1 e 1-bis.1, DL liquidità (Garanzia Italia rilasciata da SACE S.p.A.) Il comma 1, lettere b) e c) stabilisce altresì, per le garanzie disposte dagli articoli 1 e 1-bis.1 del DL liquidità e previa notifica e autorizzazione della Commissione europea, che il termine massimo di durata delle nuove operazioni sia innalzato a 10 anni e che le parti hanno la facoltà di estendere o sostituire i finanziamenti già garantiti di durata non superiore a 6 anni con nuovi finanziamenti di durata fino a 10 anni ai sensi della nuova lettera a-bis). La RT afferma che la misura opera nei limiti dello stanziamento del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, come rifinanziato dall’articolo 31, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, a copertura delle garanzie concesse da SACE e, in ogni caso, entro il plafond massimo di esposizione, pari ad euro 200 miliardi, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, DL Liquidità. In proposito, la relazione precisa che il suddetto Fondo presenta, a copertura delle garanzie concesse da SACE nell’ambito dell’operatività di cui all’articolo 1 DL Liquidità, uno stanziamento pari a 29,3 miliardi.

Con riferimento alle lettere d) ed e) del comma 1, la RT afferma che le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri.

Con riferimento alla proroga al 31 dicembre 2021 dell’operatività della riserva di 100 milioni sulle risorse del Fondo per l’erogazione della garanzia sui finanziamenti fino a 30 mila euro a favore degli enti non commerciali, la RT afferma che tale garanzia, in forza dell’articolo 13, comma 12-bis, del D.L. n. 23/2020, come da ultimo modificato dall’articolo 64, comma 3, D.L. 14 agosto 2020, n. 104 comprende anche gli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. La durata della misura, inizialmente prevista fino al 31 dicembre 2020, è stata prorogata, in forza dell’articolo 1, comma 206, della L. n. 178/2020 (legge di bilancio 2021) fino al 30 giugno 2021 ma non per gli enti del terzo settore, per i quali è cessata al 31 dicembre 2020.

Per consentire il rilascio della garanzia anche agli enti anzidetti, e poiché l’articolo 13, comma 12-bis opera nell’ambito di operatività dei finanziamenti garantiti di cui alla lettera m), prorogati, per effetto del comma 2, al 31 dicembre 2021, si prevede, con il comma 1, lett. i) di rendere di nuovo efficace la misura fissando il termine al 31 dicembre 2021, similmente a quanto previsto per la generalità degli altri beneficiari. 

La RT afferma che tale misura non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché, in base ai dati condivisi dal MISE e forniti dal Gestore, relativi alla chiusura del 2020 e pertanto definitivi per le operazioni del 12 – bis, la dotazione in questione della sezione speciale del Fondo di garanzia al 31 dicembre 2020 ammonta a 90.422.530euro, su 100 milioni di euro destinati dal comma 12-bis.

Con riferimento al rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI, la RT afferma che secondo i dati forniti dal Gestore (Medio Credito Centrale), ipotizzando una durata del Temporary Framework estesa fino al 31 dicembre 2021 e, a decorrere dall’1 luglio 2021, (i) una percentuale di copertura del 90 per cento per le operatività di cui all’articolo 13, comma 1, lett. m) DL n. 23/20, (ii) dell’80 percento delle altre operatività, con un ripristino della normativa ante emergenza a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’impegno in termini di perdite attese su un arco temporale pluriennale è pari a € 10.991.520.000, con un fabbisogno - rispetto agli accantonamenti già posti in essere sulla base delle disponibilità finanziarie, degli stanziamenti di legge e dello stock di garanzie in bonis in essere al 31/12/2020 - di  € 1.088.202.000, a fronte della stima delle disponibilità finanziarie post liquidazione delle perdite sullo stock delle garanzie in essere al 31/12/2020, pari a € 9.903,3 mln.

A tale importo si aggiunge l’ammontare di € 772 milioni a copertura finanziaria dell’estensione della durata dei finanziamenti garantiti ex comma 1, lettera c-bis), da 72 a 120 mesi.

Tanto premesso, il rifinanziamento complessivo del Fondo di garanzia per le PMI è pari a € 1.860.202.000 per l’anno 2021.

Con riferimento all’assegnazione ad ISMEA di 80 milioni di euro per l’anno 2021, ad integrazione delle risorse del conto corrente di tesoreria centrale di cui all’articolo 13 del decreto-legge 8 aprile n. 23 del 2020, la RT precisa che per l’anno 2020, ai fini dell’erogazione della misura, il conto corrente di tesoreria in argomento è stato rifinanziato, con molteplici provvedimenti, per un totale di risorse pari a 350 milioni di euro, tutte impegnate; tanto che, allo stato, ISMEA ha interrotto l’erogazione delle garanzie per mancanza di risorse. Il rifinanziamento del conto corrente si rende pertanto necessario ed urgente e l’importo di 80 milioni di euro, richiesto per il 2021, appare coerente con i dati del tiraggio della misura nell’anno precedente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende temporalmente, con alcune rimodulazioni, i regimi di intervento straordinario del Fondo per le PMI e di Garanzia Italia, di cui agli articoli 1 e 13 del DL n. 23 del 2020. Con riferimento alla proroga dell’operatività di Garanzia Italia, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la capienza del Fondo già istituito dal predetto articolo 1. Si evidenzia tuttavia che il medesimo Fondo era posto a copertura non solo delle garanzie statali su garanzie concesse ai sensi dell’articolo 1, ma anche sulle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. c), a decorrere dal 2021, con un ulteriore limite massimo di impegni assumibili da SACE pari a 200 miliardi.

Pertanto, al fine di verificare l’adeguatezza delle risorse del Fondo, tenuto conto dell’operatività della misura a legislazione vigente, andrebbero forniti ulteriori informativi in merito alle previsioni di utilizzo futuro delle suddette garanzie, anche in relazione alle modifiche operate dalla norma in esame.

Con riferimento alla proroga dell’operatività del Fondo di garanzia PMI si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa il fabbisogno aggiuntivo coincidente con il rifinanziamento disposto dalla norma e non si formulano osservazioni.

Quanto alla mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno, si ricorda che, nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 23/2020, il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all’iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l’impatto connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell’an, né nel quantum, né nel quando.

Pur prendendo atto della coerenza di tale impostazione con le precedenti stime riferite a fattispecie analoghe, sotto il profilo della prudenzialità, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo riguardo alla predetta mancata iscrizione di effetti (da rapportare eventualmente ad una valutazione del possibile rischio di escussione).

 

Articolo 14
(Tassazione capital gain start up innovative)

La norma esenta da imposizione le plusvalenze di cui all’articolo 67, comma 1, lettere c) e c-bis), del TUIR realizzate da persone fisiche derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale di imprese start up innovative e PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute per almeno tre anni

Sono altresì esentate le plusvalenze realizzate da persone fisiche, derivanti dalla cessione di partecipazioni al capitale in società di cui agli articoli 5, escluse le società semplici e gli enti ad esse equiparati, e 73, comma 1, lettere a) e d), del medesimo testo unico, qualora e nella misura in cui, entro un anno dal loro conseguimento, siano reinvestite in imprese start up innovative o in piccole e medie imprese innovative mediante la sottoscrizione del capitale sociale entro il 31 dicembre 2025.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Minori entrate

 

Esenzione imposta su plusvalenze reinvestite

 

1,9

3,2

3,2

 

1,9

3,2

3,2

 

1,9

3,2

3,2

Detrazione IRPEF

 

5,5

8,6

6,3

 

5,5

8,6

6,3

 

5,5

8,6

6,3

 

 

La relazione tecnica, con riferimento all’esenzione delle plusvalenze da start up e PMI innovative, precisa che la norma prevede un’agevolazione per le persone fisiche (al di fuori dell’esercizio di attività commerciale) che, tramite sottoscrizione di capitale sociale, detengano partecipazioni in start up innovative e piccole e medie imprese innovative per almeno 3 anni. Nel caso in cui tale partecipazione venga ceduta la plusvalenza derivante viene esentata dall’imposta di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 461 del 1997, con un conseguente risparmio di imposta del 26%.

La RT afferma che ai fini della stima degli effetti finanziari, è stato desunto dalle dichiarazioni dei redditi relative all’anno di imposta 2018 l’ammontare degli investimenti in start up innovative e PMI innovative, che è risultato di circa 124,5 milioni di euro. Assumendo che l’esenzione delle plusvalenze induca a effettuare maggiori investimenti per una quota del 25%, e utilizzando le informazioni desumibili da alcune pubblicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico (Relazione annuale al Parlamento e report start up innovative), si stima una perdita di competenza su base annua di 31,8 milioni di euro.

Ipotizzando che l’agevolazione decorra da giugno 2021 e fino a dicembre 2025, e considerando che le plusvalenze verranno realizzate dopo un periodo di almeno 3 anni, si stimano gli effetti finanziari (in milioni di euro) riportati nella tabella seguente:

      

 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Imposta su plusvalenze da Start up e PMI innovative

-18,6

-31,8

-31,8

-31,8

-31,8

0

 

Con riferimento all’esenzione delle plusvalenze reinvestite in start up e PMI innovative, la RT afferma che ai fini della stima degli effetti finanziari, è stato utilizzato lo stesso dato rilevato per la valutazione della misura di cui ai primi due commi. Si ipotizza che, per effetto della misura, i maggiori investimenti siano il 10% dell’ammontare totale in start up e PMI innovative.  Tale ipotesi appare prudenziale anche in considerazione sia del diverso e più alto profilo di rischio a cui tali investitori andrebbero in contro sia delle misure incentivanti già vigenti. Si stima quindi una perdita di gettito su base annua di 3,2 milioni di euro.

Ipotizzando che l’agevolazione decorra da giugno 2021 e fino a dicembre 2025, si stimano gli effetti finanziari (in milioni di euro) dovuti all’esenzione dall’imposta sulle plusvalenze. I risultati sono riportati nella tabella seguente:

 

 

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Imposta su plusvalenze reinvestite in Start up e PMI innovative

-1,9

-3,2

-3,2

-3,2

-3,2

0

Ulteriori effetti si realizzano nel caso in cui il maggiore investimento sia detenuto per almeno 3 anni. In tal caso, i nuovi investimenti rientrerebbero anche nella misura agevolativa introdotta dai primi due commi della proposta in esame. Adottando la medesima metodologia usata in precedenza, si stimano gli effetti finanziari (in milioni di euro) riportati nella tabella seguente:

 

 

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Imposta  su plusvalenze da Start up e PMI innovative

-1,5

-2,6

-2,6

-2,6

-2,6

0

 

Infine, trattandosi di nuove sottoscrizioni che senza la norma non ci sarebbero state, su tali investimenti si applicherebbe anche la detrazione a fini IRPEF secondo quanto disposto dall’articolo 38 del DL n. 34 del 2020. Tale detrazione è relativa agli investimenti in start up e PMI innovative effettuati dalle persone fisiche e con un limite massimo di investimenti detraibile (che deve essere mantenuto per almeno tre anni) pari a 300.000 euro per ciascun anno. Ipotizzando che l’intero maggiore investimento di 12,5 milioni fruisca di tale agevolazione, si stima un ammontare di detrazione pari a -3,1 milioni di euro di competenza 2021 e -6,3 milioni di euro di competenza in ciascuno degli anni dal 2022 al 2025.

Di seguito gli effetti finanziari (in milioni di euro):

      

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

IRPEF

0

-5,5

-8,6

-6,3

-6,3

-6,3

4,7

0

 

Gli effetti finanziari complessivi di tutte le misure sono riepilogati nella tabella seguente: (in milioni di euro):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

Imposta su plusvalenze da Start up e PMI innovative

0

0

0

0

-20,1

-34,4

-34,4

-34,4

-34,4

 

0

Imposta su plusvalenze reinvestite in Start up e PMI innovative

0

-1,9

-3,2

-3,2

-3,2

-3,2

0

0

0

 

0

IRPEF

0

-5,5

-8,6

-6,3

-6,3

-6,3

4,7

0

0

0

Totale

0

-7,4

-11,8

-9,5

-29,6

-43,9

-29,7

-34,4

-34,4

0

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati posti alla base della stima degli effetti di gettito e necessari ai fini della verifica della stessa. In particolare, andrebbero forniti gli ammontari relativi alle plusvalenze realizzate sugli investimenti in start up e PMI innovative utilizzati ai fini della stima.

Si evidenzia inoltre che, con riferimento all’esenzione delle plusvalenze di cui ai commi 1 e 2, la RT, ipotizzando che l’agevolazione si applichi da giugno 2021 (e fino a dicembre 2025) e considerando che le plusvalenze verranno realizzate dopo un periodo di almeno 3 anni, stima l’effetto di minor gettito in termini di cassa a decorrere dal 2025 (con un ritardo quindi di quattro anni).

Poiché il requisito fissato dalla norma per beneficiare dell’agevolazione è quello della detenzione delle partecipazioni per tre anni, gli effetti di gettito potrebbero prodursi, in linea di principio, già dal giugno 2024, in anticipo quindi rispetto a quanto stimato dalla relazione tecnica. Sul punto appare quindi opportuno acquisire l’avviso del Governo.

Anche con riferimento all’esenzione delle plusvalenze reinvestite, di cui al comma 3, si evidenzia che la relazione stima effetti a decorrere dal 2022 e, per tale anno, relativi ad un solo semestre. Tuttavia la norma riconosce l’agevolazione nel caso in cui le plusvalenze siano reinvestite in start up innovative entro un anno dal loro conseguimento. La misura potrebbe pertanto produrre effetti di gettito anche anticipatamente al 2022. Anche su tale aspetto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.

 

Articolo 15
(Misure per lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese)

La norma dispone che, al fine di sostenere l’accesso a canali alternativi di finanziamento da parte delle imprese con numero di dipendenti non superiore a 499, nell’ambito del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 2, comma 100, lettera a), della legge n. 662 del 1996, sia istituita un’apposita sezione dedicata alla concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni, emesse dalle predette imprese a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale, nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione di tipo tradizionale, sintetico o anche senza segmentazione del portafoglio.

Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sono stabilite le modalità, i termini, i limiti e le condizioni per la concessione della garanzia, le caratteristiche dei programmi di sviluppo finanziabili, i requisiti dei soggetti proponenti e delle operazioni di cartolarizzazione ammissibili nonché le modalità e i criteri di loro selezione e le modalità di coinvolgimento nell’operazione di eventuali investitori istituzionali o professionali.

Per il finanziamento degli interventi della predetta sezione speciale, in fase di prima applicazione, sono destinati euro 100 milioni per l’anno 2021 e 100 milioni per l’anno 2022. 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione sezione speciale

100

100

 

 

 

 

 

 

100

100

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che nell’esperienza dei cd “basket bond” già condotta dalla CDP nelle regioni del Mezzogiorno la quota di prima perdita coperta dalle risorse pubbliche è stata del 25 per cento (con copertura integrale al 100% della prima perdita, senza risk retention). Con tali parametri la leva minima sarebbe pari a 4 (ossia con 250 milioni si garantirebbero operazioni per almeno 1 miliardo).

Tuttavia, l’intervento della garanzia del Fondo PMI con controgaranzia statale unitamente alla possibilità di un portafoglio più granulare di operazioni anche di ambito sovraregionale, fanno ritenere plausibile definire, in sede attuativa, una copertura non totalitaria della prima perdita aumentando l’efficienza (la leva) e riducendo in conseguenza l’onere per il bilancio pubblico.

In ogni caso, trattandosi di un intervento innovativo, per la sua implementazione è prevista la compartimentazione in una distinta sezione separata del Fondo, con una assegnazione complessiva di euro 200 milioni, ripartiti tra gli anni 2021 e 2022 tenuto conto dei tempi di strutturazione delle operazioni, che fanno ritenere diluita sui due anni la richiesta di garanzia e quindi l’adozione dei relativi accantonamenti a copertura del rischio.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto delle valutazioni svolte dalla relazione tecnica circa l’idoneità delle risorse assegnate rispetto alle esigenze finanziarie derivanti dalle garanzie previste dalla disposizione in esame. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.

Quanto alla mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno, si ricorda che, nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 23/2020, il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all’iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l’impatto connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell’an, né nel quantum, né nel quando.

Pur prendendo atto della coerenza di tale impostazione con le precedenti stime riferite a fattispecie analoghe, sotto il profilo della prudenzialità, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo riguardo alla predetta mancata iscrizione di effetti (da rapportare eventualmente ad una valutazione del possibile rischio di escussione).

Articolo 16
(Proroga moratoria PMI)

La norma proroga fino al 31 dicembre 2021 il termine della moratoria prevista dall’articolo 56 del DL n. 18 del 2020 per il rimborso dei finanziamenti (mutui, finanziamenti a rimborso rateale, prestiti non rateali, linee di credito) in essere a favore delle PMI, limitatamente alla quota capitale, a richiesta dell’impresa beneficiaria.

Si ricorda che la misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del DL 18/2020 ed è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, pari al 33 per cento degli importi, a valere su una apposita sezione del Fondo PMI. La sezione è stata inizialmente dotata dall’art. 56, comma 6 del DL n. 18/2020 di 1.730 milioni per il 2020. Successivamente detto stanziamento è stato ridotto, per 300 milioni complessivi, dal DL 23/2020, sempre per l’esercizio 2020.

La misura è stata prorogata da ultimo, dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021, dal comma 248 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020. A tal fine la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 56, comma 6, del DL n. 18/2020, è stata incrementata di 300 milioni di euro per l’anno 2021.

La relazione tecnica affermava che, sulla base dei dati delle adesioni all’inizio del mese di ottobre 2020 forniti dalla Banca d’Italia, si riteneva che potessero essere considerati impegnati per accantonamenti circa 0,7 miliardi di euro corrispondenti ad un totale di importi interessati dalla moratoria pari a circa 54 miliardi. La RT affermava quindi che una stima del fabbisogno finanziario complessivo della sezione speciale del Fondo PMI, (applicando l’accantonamento minimo, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, dell’articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020 pari al 6% in ragione della natura sussidiaria della garanzia) accresciuto in ragione della estensione della moratoria fino al 30 giugno, si attestava attorno ai 1.700 milioni di euro. Considerato che nel frattempo la dotazione della sezione speciale era stata ridotta a 1,4 miliardi, si prevede un rifinanziamento di 300 milioni di euro per l’anno 2021.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, sulla base delle stime basate sulle richieste di garanzia ricevute da Mediocredito Centrale:

-          le banche hanno iniziato a registrare presso Mediocredito Centrale le garanzie sussidiarie sugli importi in moratoria;

-          al momento, sono state registrate garanzie a fronte di circa 100 miliardi di prestiti. Circa un terzo di questi prestiti beneficiava già in precedenza di una garanzia statale, rilasciata da FCG, e pertanto non dovrebbero essere considerati per stimare l’onere per lo Stato connesso con la moratoria ex lege. Gli importi oggetto di garanzia per effetto della moratoria ex lege sono pari, al momento, a circa 6,9 miliardi;

-          questi valori potrebbero crescere nelle prossime settimane perché alcune banche, anche di grande dimensione, non hanno ancora registrato il prestito che beneficia della garanzia statale. Si stima che l’importo complessivo potrebbe salire da 6,9 sono ad un massimo prudenzialmente stimabile in 10 miliardi.

Con riferimento alle stime della probabilità di default (PD), la RT afferma che:

-          per stimare l’onere per lo Stato derivante dalla garanzia su parte dei prestiti in moratoria, oltre agli importi che beneficiano di questa garanzia occorre fare alcune ipotesi sulla probabilità che la garanzia sia escussa, cioè sulla probabilità di default (PD) delle imprese beneficiarie.

-          la relazione tecnica al DL Cura Italia (marzo 2020) ipotizza una PD delle esposizioni in garanzia pari al 6% sull’orizzonte di un anno. Questo valore è pari a circa il triplo del tasso di deterioramento annuo dei prestiti alle imprese italiane all’inizio del 2020, prima della pandemia.

-          poiché la durata della moratoria è stata oggetto di proroghe, e la gravità della crisi economica è stata superiore a quanto originariamente ipotizzato, questa PD potrebbe essere sottostimata. Tuttavia, gli elementi di natura quantitativa al momento disponibili indicano che la PD media delle imprese italiane, pur essendo verosimilmente cresciuta negli ultimi mesi, potrebbe rimanere al di sotto dei livelli raggiunti ad esempio nel 2015, all’indomani della crisi dei debiti sovrani.

-          non ci sono quindi elementi oggettivi per ritenere che l’attuale stima della PD debba essere rivista significativamente al rialzo, tenuto anche conto che la prosecuzione della moratoria, accompagnando l’impresa ad uscire dall’emergenza sanitaria dovrebbe contribuire a contenere la PD. 

La RT conclude quindi che:

-          i dati che stanno affluendo a MCC in queste settimane, inducono a ritenere che l’importo dei prestiti e delle rate in moratoria che oggi beneficiano della garanzia statale (pari a poco più di 40 miliardi nel caso di proroga a fine dicembre) sia potenzialmente sovrastimato. In particolare, assumendo che un terzo dei prestiti rateali in moratoria benefici già di una garanzia FCG, l’onere a carico dello Stato andrebbe ridotto di circa 200 milioni, lasciando quindi sostanzialmente invariato l’importo attuale.

-          al contempo, la PD delle imprese beneficiarie potrebbe essere potenzialmente sottostimata, e questo potrebbe attenuare la sovrastima di cui al punto precedente.

L’attuale dotazione della Sezione speciale del Fondo che fronteggia la garanzia sussidiaria per la moratoria è di € 1.738.400.000 e l’importo accantonato a copertura del rischio – all’8 aprile 2021 - era pari a € 136.443.718,72 (ovvero il 7,8% della dotazione). La RT afferma quindi che essa risulta adeguata a fronteggiare i rischi aggiuntivi, senza esigenza immediata di nuovi o maggiori oneri per l’erario. La disposizione, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Calcolo assorbimento garanzie su dati effettivi al 26 marzo 2021

a)        moratoria terminante il 30 giugno 2021

b)       ipotesi di allungamento moratoria sulla solo quota capitale dal 1º luglio al 31 dicembre 2021

 

 

 

Totale prestiti in moratoria

49

58

a) Linee di credito accordate (1)

19

19

   di cui: utilizzato

13

13

 

 

b) Altri prestiti a breve termine 

4

4

c) Rate altri finanziamenti
(include mutui, leasing e altri prestiti)

26

35

   di cui: quota interesse

3

3

              quota capitale

23

32

 

 

 

di cui: importo che beneficia della garanzia statale (1)

34

43

Stima dei fondi necessari a finanziare le garanzie

0,7

0,9

Per memoria

 

 

Prestiti complessivi alle imprese a febbraio 2020

480

Fonte: stime su dati campionari della Banca d’Italia.

Note: (1) Include le linee di credito in conto corrente e finanziamenti accordati per anticipi su titoli di credito (ad es. factoring). La stima è effettuata considerando esclusivamente le linee di credito in conto corrente.

(2) L’importo corrisponde alla definizione di quello che beneficerà della garanzia statale in base al DL "Cura Italia", pari alla somma del maggior utilizzo delle linee di credito in c/c e a fronte di anticipi su crediti, degli altri prestiti a breve termine e delle rate sospese.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in relazione all’adeguatezza delle risorse presenti nella Sezione speciale del Fondo di garanzia PMI sulla base dei dati effettivi pervenuti al 26 marzo 2021. Si evidenzia, in proposito che, sulla base dei predetti dati, la quantificazione appare riscontrabile.

 

Articolo 17
(Disposizioni concernenti Patrimonio Destinato)

Le norme introducono il comma 4-bis all’articolo 27 del decreto legge n. 34/2020 allo scopo di specificare che gli interventi del Patrimonio Destinato, nelle forme e alle condizioni previsti dal quadro normativo dell’Unione Europea sugli aiuti di Stato, adottato per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, devono essere effettuati entro il 31 dicembre 2021 (comma 1).

La modifica è disposta sulla scia della Comunicazione della Commissione UE C 2021/C 34/06, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 il Quadro delle misure di aiuto. In assenza di tale comunicazione gli interventi che Patrimonio Destinato poteva disporre - in coerenza al Temporary Framework e alla decisione della Commissione europea C(2020) 6459 final - erano, fino al 30 settembre 2021, partecipazione ad aumenti di capitale e sottoscrizione di prestiti obbligazionari con obbligo di conversione e di prestiti obbligazionari subordinati convertibili e, fino al 30 giugno 2021, sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati.

Una ulteriore modifica al citato articolo 27 del decreto legge n. 34/2020 chiarisce che l’apporto al Fondo da parte del MEF in anni successivi al 2020 possa avvenire anche attraverso apporto di liquidità e non solo attraverso l’emissione di titoli di Stato (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alla norma.

 

La relazione tecnica chiarisce che con la Comunicazione 2021/C 34/06 del 28 gennaio 2021 la Commissione europea è nuovamente intervenuta sulla Comunicazione della Commissione europea recante un Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 2020/C 91 I/01 del 19 marzo 2020, per estendere i termini entro i quali le misure di supporto pubblico possono essere effettuate.

In particolare, con riguardo agli interventi di supporto pubblico che possono essere effettuati dal Patrimonio destinato ai sensi del D.M. 26/2021, la sottoscrizione di prestiti obbligazionari subordinati (par. 25-bis del Quadro temporaneo) e di aumenti di capitale e di strumenti ibridi (Sezione 3.11 del Quadro temporaneo) è possibile fino al 31 dicembre 2021. Il D.M. 26/2021 prevede il previgente termine del 30 giugno 2021 (per i prestiti subordinati) e del 30 settembre 2021 (misure di ricapitalizzazione).

La relazione tecnica chiarisce altresì che la norma recata dal comma 2 intende consentire, anche per gli anni dal 2021 in poi, l’apporto di liquidità al Patrimonio Destinato in alternativa, parziale o totale, all’apporto di titoli di Stato. Una possibilità di questo tipo era contemplata per il 2020, ma il lungo lavoro necessario per l’applicazione del Patrimonio Destinato al rilancio non ha permesso di poterne fruire. La norma proposta permetterebbe di superare una serie di complicazioni, legate soprattutto all’oscillazione del valore dei titoli di Stato, riscontrate nell’attuazione degli apporti al Patrimonio Destinato.

In considerazione del ritardato avvio dell’operatività della misura rispetto a quanto inizialmente pianificato, si ritiene che l’estensione dei termini entro cui potrebbero essere disposte le misure di aiuto non comporti un incremento degli oneri rispetto a quanto attualmente scontato sui saldi di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la relazione tecnica specifica che l’estensione dei termini, prevista dal comma 1 e di natura infra annuale, entro cui potrebbero essere disposte le misure di aiuto a valere sulle risorse di Patrimonio destinato, non comporta un incremento degli oneri rispetto a quanto attualmente scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.

In particolare, la relazione tecnica precisa che “il ritardato avvio della operatività della misura rispetto a quanto inizialmente pianificato” è stato già registrato nei tendenziali.

Per quanto concerne la disposizione recata dal comma 2, che consente di al Ministero dell’economia di effettuare gli apporti di capitale a Patrimonio destinato anche attraverso l’apporto di liquidità e non solo attraverso l’emissione di titoli anche negli anni a partire dal 2021, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma conferisce una mera facoltà con riferimento, peraltro, ad un apporto di capitale fissato già come obbligo in capo allo Stato.  

 

Articolo 18
(Recupero IVA su crediti non riscossi nelle procedure concorsuali)

Le norme intervenendo sull’articolo 26 del DPR 633/72, anticipano il recupero dell’IVA relativa a fatture emesse nei confronti di soggetti sottoposti a procedure concorsuali.

In particolare, si consente al fornitore il recupero dell’IVA non riscossa relativa a fatture emesse nei confronti di clienti interessati da procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti[6] o piani di risanamento o di riequilibrio[7] (la norma sulla quale si interviene, invece, consente il recupero dell’IVA successivamente alla verifica della infruttuosità della procedura).

La disposizione si applica alle procedure avviate dal 26 maggio 2021[8].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Minori entrate tributarie

 

IVA su crediti non riscossi

340

 

 

 

340

 

 

 

340

 

 

 

 

                                                                     

La relazione tecnica afferma quanto segue.

In via preliminare, la RT evidenzia che la norma consente alle imprese fornitrici di un soggetto in crisi l’emissione della nota di variazione in diminuzione, di cui all’articolo 26, secondo comma, del DPR 26 ottobre 1972 n. 633, in presenza della semplice condizione di avvio della procedura concorsuale, senza dover attendere che sia definitivamente accertata l’infruttuosità della procedura medesima, come attualmente accade. La modifica entra in vigore nei casi in cui il cessionario o committente sia assoggettato a una procedura concorsuale successivamente all’entrata in vigore della norma.

La RT afferma che sulla base di dati ISTAT (Statistiche Giudiziarie Civili), risulta che la durata media del procedimento fallimentare è di circa 8 anni. Dalle stesse statistiche risulta, inoltre, un valore complessivo (passivo – attivo) individuato dal curatore fallimentare di circa 10.300 milioni di euro. Considerando la significativa incidenza dei debiti verso istituti di credito (soggetti che svolgono operazioni esenti), la RT ritiene che solo 1/4 del passivo fallimentare (circa 2.600 milioni di euro) sia imponibile ai fini IVA.

Utilizzando un’aliquota media IVA del 15%, la RT stima l’anticipo dell’effetto negativo erariale di cassa di circa 340 milioni di euro (2.600 – 2.600/1,15) annui. Sulla base di queste assunzioni il flusso di nuovi fallimenti avrà durata media di 8 anni e l’ammontare interessato è analogo in tutti gli anni (e pari a 340 milioni come sopra).

La RT suppone che, a normativa previgente, i fornitori versino nell’anno di inizio del fallimento l’IVA (340 milioni di euro, utilizzata come proxy del complesso dei fallimenti).

Normativa previgente

Nell’anno di inizio della procedura, il soggetto entrato in fallimento avvia le procedure per il rimborso dell’IVA non detratta o della detrazione dell’IVA in parola. La stessa verrà quindi rimborsata l’anno successivo all’entrata in fallimento ed è di importo pari a quella versata dai fornitori, ovvero 340 milioni.

A chiusura della procedura, dopo 8 anni, i soggetti creditori emetteranno nota di variazione di importo sempre pari a 340 milioni di euro.

Normativa variata

Nell’anno di inizio della procedura il creditore può emettere contestuale nota di variazione. Pertanto si avrà, a fronte di un versamento IVA pari a 340 milioni, una emissione di nota di variazione di pari importo.

La RT evidenzia che l’anticipo della nota di variazione determina due possibili scenari:

a.       il soggetto che entra nella procedura concorsuale non ha più diritto al rimborso. La RT evidenzia che grazie alla recente acquisizione dei flussi della fatturazione elettronica che in passato non esistevano, la non sussistenza del presupposto giuridico per chiedere il rimborso è facilmente riscontrabile da parte dell’Amministrazione finanziaria.  In particolare, l’Ufficio competente alla lavorazione del rimborso sarebbe in grado, in sede istruttoria, di bloccare il rimborso indebito, a seguito della verifica della presenza nelle fatture elettroniche della nota di variazione emessa dal cedente/prestatore che diminuisce il credito del cessionario/committente in procedura concorsuale;

b.      il soggetto che entra nella procedura concorsuale non può più vantare un’IVA a credito da utilizzare in diminuzione dell’IVA a debito nelle liquidazioni periodiche. Questa fattispecie appare piuttosto marginale, in considerazione del fatto che l’eventuale IVA a debito di questi soggetti è pressoché inesistente (si tratta di soggetti che non effettuano operazioni attive dal lato delle vendite) e che le risoluzioni dell’Agenzia delle entrate onerano il curatore di particolari cautele in ordine alle registrazioni di variazione.

In base a quanto sopra illustrato la RT stima gli effetti finanziari, riportati sinteticamente nella seguente tabella.

milioni di euro

 

2021

2022-2027

2028-ss

Normativa previgente

Versamento IVA

+340

+340

+340

Rimborso richiesto

 

-340

-340

Nota di Variazione

 

 

-340

TOTALE (A)

+340

0

-340

Normativa variata

Versamento IVA

+340

+340

+340

Rimborso richiesto

 

0

0

Nota di Variazione

-340

-340

-340

TOTALE (B)

0

0

0

DIFFERENZA (B-A)

-340

0

+340

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma anticipa il momento in cui il fornitore recupera l’IVA non riscossa relativa a fatture emesse nei confronti di clienti interessati da procedure concorsuali, accordi di ristrutturazione dei debiti o piani di risanamento o di riequilibrio.

La relazione tecnica illustra i criteri adottati e fornisce i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari. In proposito, si evidenzia che un’analoga disposizione è stata introdotta, con decorrenza 2017, dall’articolo 1, commi 126 e 127, della legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) e che alla stessa sono stati attribuiti i medesimi effetti finanziari attribuiti alla norma in esame.

La relazione tecnica riferita alla norma della legge di stabilità 2016 utilizza gli stessi dati e criteri, stimati dalla relazione tecnica riferita norma in esame, basandosi peraltro su dati Istat del 2007 (valore complessivo individuato dal curatore fallimentare pari a 10.300 milioni). Sono inoltre utilizzati la stessa procedura e gli stessi criteri adottati dalla RT relativa alla norma in esame (aliquota media IVA del 15 per cento, durata media delle procedure concorsuali pari a 8 anni, ipotesi che circa ¾ del passivo fallimentare sia riferito a debiti verso banche e pertanto non soggetto ad IVA).

 Le disposizioni della legge di stabilità 2016, tuttavia, non sono mai state applicate in quanto l’articolo 1, comma 567, della legge 232/2016 (legge di stabilità 2017) ha ripristinato, con decorrenza 2017, la disciplina previgente (prevedendo effetti finanziari di misura identica e di segno opposto rispetto alla norma abrogata).

Tanto premesso, si evidenzia che la stima degli effetti finanziari della norma in esame appare basata su dati del 2007, nonché su ipotesi adottate per la analoga quantificazione operata nel 2015. Appare quindi necessario acquisire dati più aggiornati che tengano conto del mutato quadro economico anche in virtù dell’attuale particolare situazione emergenziale.

 

Articolo 19, comma 1
(Proroga degli incentivi per la cessione di crediti)

Normativa vigente. L’art. 44-bis del DL 34/2019 - sostituito dall’art. 55 del DL 18/2020 e modificato dal DL 104/2020 - consente l’utilizzo in compensazione delle DTA riferite a crediti deteriorati (vantati nei confronti di soggetti inadempienti[9]) di ammontare non superiore a 2 miliardi di euro, che vengono ceduti entro il 31 dicembre 2020. Possono essere trasformate in credito d’imposta utilizzabile le DTA riferite a:

-          perdite pregresse (riportabili e non compensate rispetto agli utili realizzati);

-          eccedenze ACE riportabili (rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto, non portato in compensazione dagli utili realizzati).

Le DTA possono essere trasformate in credito d’imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in crediti d’imposta utilizzabili è subordinata al pagamento di un canone, deducibile ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP, pari all’1,5% della differenza tra le DTA e le imposte versate.

Gli effetti finanziari complessivamente ascritti alla disposizione sono riportati nella seguente tabella.

 

 

(milioni di euro)

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Credito DTA (IRES)

-1.058

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Minori quote DTA

111,09

63,48

63,48

63,48

63,48

63,48

63,48

63,48

63,48

63,48

-47,61

0

0

0

Canone DTA

15,87

14,12

12,2

10,06

7,78

5,63

3,75

2,84

2,09

1,62

1,43

1,36

0

0

Deduzione canone - IRES

0

-4,86

-2,24

-1,88

-1,48

-1,06

-0,7

-0,41

-0,38

-0,27

-0,22

-0,23

-0,23

0,18

Deduzione canone - IRAP

0

-1,37

-0,59

-0,49

-0,38

-0,27

-0,18

-0,1

-0,1

-0,07

-0,06

-0,06

-0,06

0,05

Totale

-931,04

71,37

72,85

71,17

69,40

67,78

66,35

65,81

65,09

64,76

-46,46

1,07

-0,29

0,23

 

Le norme, intervenendo sull’articolo 44-bis del DL 34/2020, consentono la trasformazione in crediti d’imposta utilizzabili delle DTA riferite a crediti deteriorati ceduti nel 2021 (in luogo delle sole cessioni effettuate nel 2020).

Il limite massimo di importo delle cessioni, già fissato in 2 miliardi per l’anno 2020, viene confermato anche per l’anno 2021.

Agli oneri recati dalla norma si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiore spesa corrente

 

Proroga credito DTA

896,5

 

 

 

896,5

 

 

 

 

 

 

 

Deduzione canone – IRAP

 

1,2

0,5

0,4

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiore spese in conto capitale

 

Proroga credito DTA

 

 

 

 

 

 

 

 

896,5

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Canone DTA

13,5

12,0

10,3

8,5

13,5

12,0

10,3

8,5

13,5

12,0

10,3

8,5

Minori entrate tributarie

 

Deduzione canone – IRES

 

4,1

1,9

1,6

 

4,1

1,9

1,6

 

4,1

1,9

1,6

Deduzione canone – IRAP

 

 

 

 

 

1,2

0,5

0,4

 

1,2

0,5

0,4

Minore deduzione quote future DTA-IRES

94,1

53,8

53,8

53,8

94,1

53,8

53,8

53,8

94,1

53,8

53,8

53,8

                                                                                             

La relazione tecnica afferma che, dai dati forniti dagli operatori del settore, i crediti deteriorati ceduti complessivamente da società finanziarie e non finanziarie nel corso del 2021 sono stimati in circa 17 miliardi di euro (10 miliardi a Banche, 4 miliardi altri soggetti, 3 miliardi indotti); la RT considera che circa il 20 per cento di tali crediti ceduti (17mld X 20% = 3,4 mld) sia oggetto di trasformazione (in luogo di deduzione di perdite o ACE). Il corrispondente credito per imposte anticipate DTA è calcolato applicando un’aliquota media IRES del 26,4% (3.400 x 26,4%= circa 896,5 milioni); la RT precisa inoltre che l’aliquota tiene conto della ripartizione dei soggetti interessati alle cessioni.

La RT riporta quindi la seguente tabella con gli effetti finanziari.

milioni di euro

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Credito DTA (IRES-IRAP)

-896,5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Minori quote future DTA (IRES)

94,13

53,79

53,79

53,79

53,79

53,79

53,79

53,79

53,79

53,79

-40,34

0

0

0

Canone DTA

13,45

11,96

10,34

8,53

6,6

4,77

3,18

2,41

1,77

1,37

1,21

1,16

0

0

Deduzione canone - IRES

0

-4,12

-1,9

-1,6

-1,25

-0,9

-0,6

-0,35

-0,32

-0,23

-0,19

-0,19

-0,2

0,15

Deduzione canone - IRAP

0

-1,16

-0,5

-0,42

-0,32

-0,23

-0,15

-0,08

-0,08

-0,06

-0,05

-0,05

-0,05

0,05

Totale

-788,92

60,47

61,73

60,3

58,82

57,43

56,22

55,77

55,16

54,87

-39,37

0,92

-0,25

0,2

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva quanto segue.

La relazione tecnica non fornisce indicazioni circa la base dati utilizzata per stimare gli effetti finanziari e considera, sulla base di informazioni degli operatori di settore, un ammontare di crediti verso debitori inadempienti che saranno oggetto di cessione nel 2021 pari a 17 miliardi (rispetto a 20 miliardi considerato nel 2020), di cui 10 miliardi riferiti a banche, 4 miliardi ad altri soggetti e 3 miliardi per indotto. A tal riguardo andrebbero esplicitate le motivazioni in base alle quali l’ammontare delle cessioni che determinano l’onere è stato ridotto da 20 a 17 miliardi. In particolare, trattandosi di una proroga, sarebbe utile acquisire dati aggiornati riferiti all’effettiva fruizione del beneficio nell’anno 2020. Andrebbe inoltre considerato che, in conseguenza dell’emergenza COVID-19, l’ammontare dei crediti deteriorati potrebbe registrare un incremento nel 2020 e nell’esercizio in corso.

Andrebbero inoltre acquisite informazioni in merito alle ipotesi adottate per la stima, con particolare riferimento ai crediti deteriorati ceduti che non risultano iscritti in bilancio (in relazione ai quali potrebbero non risultare quindi disponibili basi informative).

Ulteriori chiarimenti appaiono necessari in merito agli effetti finanziari riferiti ai crediti per DTA. Infatti, dalle stime indicate dalla relazione tecnica risulta che l’utilizzo dei crediti in compensazione (IRES e IRAP) comporta un onere pari a 896,5 milioni (anno 2021), mentre i minori oneri per crediti che sarebbero stati utilizzati in assenza della disposizione in esame (indicati ai soli fini IRES e non anche ai fini IRAP) risulta complessivamente pari a 537,9 milioni (anni dal 2021 al 2031). In proposito andrebbero esplicitate le ipotesi adottate dalla relazione tecnica che determinano la differenza tra i predetti importi relativi alla fruizione del medesimo beneficio.

 

Articolo 19, commi da 2 a 7 e comma 9
(Aiuto alla crescita economica - ACE)

Normativa vigente. L’art. 1, comma 287, della legge n. 160/2019 ha ripristinato la disciplina ACE – originariamente introdotta dall’art. 1 del DL 201/2011 e successivamente soppressa dall’articolo 1, co.1080, L.145/2018 -  fissando all’1,3% (in luogo del valore vigente al momento dell'abrogazione, pari all'1,5%) l'aliquota per il calcolo del rendimento nozionale del nuovo capitale proprio. L’agevolazione consiste nella possibilità di portare in deduzione, ai fini delle imposte sui redditi, il rendimento nozionale calcolato sull’incremento del capitale proprio. La relazione tecnica riferita alla legge n. 160/2019 riporta sia gli effetti ascritti alla norma che ha abrogato l’ACE (rendimento nozionale all’1,5%) sia gli effetti stimati per la reintroduzione dell’ACE (rendimento nozionale 1,3%), come risulta dalle seguenti tabelle.

(milioni di euro)

LB2019 (abrogazione)

Rendimento 1,5%

2019

2020

2021

2022

2023

2024

IRES

0,0

2086,2

1.192,1

1.192,1

1.192,1

1.192,1

Credito IRAP

227,8

227,8

227,8

227,8

227,8

227,8

IRPEF

0,0

58,5

33,4

33,4

33,4

33,4

TOTALE

227,8

2.372,5

1.453,3

1.453,3

1.453,3

1.453,3

 

(milioni di euro)

LB2020 (ripristino)

Rendimento 1,3%

2020

2021

2022

2023

2024

2025

IRES

-1.808,0

-1.033,2

-1.033,2

-1.033,2

-1.033,2

-1.033,2

Credito IRAP

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

-197,4

IRPEF

-50,7

-28,9

-28,9

-28,9

-28,9

-28,9

TOTALE

-2.056,1

-1.259,5

-1.259,5

-1.259,5

-1.259,5

-1.259,5

 

Le norme stabiliscono che ai fini della disciplina ACE per incrementi del patrimonio netto effettuati nel 2021 (periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020):

-          il rendimento nozionale è determinato applicando il 15 per cento agli incrementi di capitale proprio fino 5 milioni di euro (comma 2);

-          in luogo della deduzione dall’imponibile delle imposte sui redditi del rendimento nozionale, il soggetto interessato può optare per la fruizione del beneficio mediante credito d’imposta. In tal caso, l’agevolazione è determinata applicando al rendimento nozionale l’aliquota d’imposta corrispondente (IRPEF o IRES) (comma 3).

Qualora nell’esercizio successivo risulti che l’incremento di capitale sul quale è stata calcolata l’agevolazione è superiore a quello effettivo, la quota di agevolazione fruita e non spettante deve essere restituita (commi 4 e 5).

Nel caso di fruizione mediante credito d’imposta, quest’ultimo deve essere restituito; nel caso di fruizione a titolo di deduzione dall’imponibile, la base imponibile dell’anno successivo è corrispondentemente incrementata.

Il credito d’imposta non è produttivo di interessi, non è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti d’imposta e può essere utilizzato in compensazione (modello F24), chiesto a rimborso oppure ceduto ad altri soggetti. Inoltre, deve essere indicato in dichiarazione dei redditi e non rileva ai fini della determinazione della base imponibile e della quota di indeducibilità degli interessi passivi (comma 6).

I soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta sono tenuti a presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate (comma 7).

Agli oneri recati dalla norma si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori entrate tributarie

 

Rendimento 1,5% e trasformazione in credito –IRES

 

176,9

 

1,0

 

176,9

 

1,0

 

176,9

 

1,0

Rendimento 1,5% e trasformazione in credito -IRPEF

 

71,1

 

0,3

 

71,1

 

0,3

 

71,1

 

0,3

Rendimento 1,5% e trasformazione in credito –Add. reg.le IRPEF

 

 

 

 

 

2,2

0,02

0,02

 

2,2

0,02

0,02

Rendimento 1,5% e trasformazione in credito –Add. com.le IRPEF

 

 

 

 

 

1,1

 

0,01

 

1,1

 

0,01

Minori entrate tributarie

 

Rendimento 1,5% e trasformazione in credito –IRES

 

 

74,1

 

 

 

74,1

 

 

 

74,1

 

Rendimento 1,5% e trasformazione in credito -IRPEF

 

 

29,9

 

 

 

29,9

 

 

 

29,9

 

Rendimento 1,5% e trasformazione in credito –Add. com.le IRPEF

 

 

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0,2

 

Minori spese correnti

 

Rendimento 1,5% e trasformazione in credito –Add. reg.le IRPEF

 

2,2

0,02

0,02

 

 

 

 

 

 

 

 

Rendimento 1,5% e trasformazione in credito –Add. com.le IRPEF

 

1,1

 

0,01

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Rendimento 1,5% e trasformazione in credito –Add. com.le IRPEF

 

 

0,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese conto capitale

 

ACE innovativa – Credito d’imposta

1.984,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             

La relazione tecnica afferma quanto segue.

La RT ricorda prioritariamente che la norma in esame prevede, limitatamente all’anno di imposta 2021, la possibilità di calcolare un rendimento ACE del 15% sugli aumenti di capitale effettuati nel 2021 entro il limite di 5 milioni di euro e di trasformare tale rendimento direttamente nell’anno in un credito di imposta da utilizzare in compensazione senza utilizzare di conseguenza la deduzione ACE nei limiti del reddito imponibile e senza riportare agli anni successivi le eventuali eccedenze relative.

La RT segnala che “l’ipotesi prudenziale di fondo è che la misura in esame riesca a sostenere la capitalizzazione messa a dura prova dalla crisi conseguente all’emergenza epidemiologica in modo tale da riportarla ad un livello ordinario.”.

Per la stima degli effetti finanziari, la RT afferma che:

-          attraverso il modello di microsimulazione IRES è stato possibile, a partire dal rendimento nozionale dichiarato nell’anno di imposta 2018 rispetto allo stesso dichiarato nel periodo precedente, ricostruire l’incremento del capitale per ogni singolo contribuente e determinare il rendimento al 15% per gli incrementi non eccedenti i 5 milioni di euro, stimando di conseguenza il relativo credito di imposta. Dall’analisi risulta un rendimento trasformabile in credito pari a circa 6,5 miliardi di euro, da parte di oltre 224.000 imprese, corrispondente ad un incremento di capitale, nei limiti di 5 milioni di euro, pari a circa 43 miliardi di euro e ad un credito di circa 1.560 milioni di euro (6.500 X 24%);

-          ai fini IRPEF l’analisi è stata condotta a livello macro analizzando i rendimenti ACE dell’anno di imposta 2018 pari a circa 710 milioni di euro da cui un capitale di circa 47,3 miliardi di euro (710/1,5%). Applicando al capitale IRPEF la percentuale di nuovo capitale rilevata ai fini IRES, prima dell’applicazione del limite dei 5 milioni di euro ritenuto prudenzialmente non applicabile ai soggetti IRPEF, si stima un incremento del capitale di circa 10,7 miliardi di euro con un credito pari a circa 427 milioni di euro.

La RT ricorda che la trasformazione in credito di imposta di tale rendimento produce inoltre effetti positivi sul gettito in conseguenza della mancata deduzione del rendimento vigente all’1,3% e riporta le seguenti tabelle con gli effetti finanziari di competenza e di cassa (acconto IRPEF/IRES 75%).

La RT riporta quindi la seguente tabella con gli effetti finanziari.

milioni di euro

Competenza

2021

2022

2023

2024

2025

Credito d’imposta

-1.984,7

0

0

0

0

IRES

101,1

1,0

1,0

1,0

1,0

IRPEF

40,6

0,34

0,34

0,34

0,34

Addizionale regionale

2,2

0,02

0,02

0,02

0,02

Addizionale comunale

0,8

0,01

0,01

0,01

0,01

Totale

-1.840,0

1,37

1,37

1,37

1,37

 

milioni di euro

Cassa

2021

2022

2023

2024

2025

Credito d’imposta

-1.984,7

0

0

0

0

IRES

0

176,9

-74,1

1,0

1,0

IRPEF

0

71,1

-29,9

0,34

0,34

Addizionale regionale

0

2,2

0,02

0,02

0,02

Addizionale comunale

0

1,1

-0,24

0,01

0,01

Totale

-1.984,7

251,3

-104,22

1,37

1,37

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i dati e le informazioni forniti dalla relazione tecnica non consentono una puntuale verifica della stima. Ai fini di tale verifica, appare, pertanto, necessario acquisire elementi di maggior dettaglio, riferiti in particolare ai seguenti profili:

-          l’ammontare del credito d’imposta indicato dovrebbe includere una quota riferita al rendimento nozionale già considerato ai fini dei tendenziali (valore differenziale del rendimento e trasformazione dell’intero beneficio in credito d’imposta), ed una quota aggiuntiva riferita alla maggiore attrattività della disciplina. Premessa l’opportunità di una conferma in proposito, sarebbe utile acquisire i dati, i criteri e le procedure applicate per ciascuna di tali componenti;

-          i predetti elementi appaiono necessari anche al fine di verificare gli effetti delle maggiori imposte (IRES, IRPEF e relative addizionali) indicati dalla RT. A tal riguardo andrebbero in particolare esplicitate le aliquote d’imposta considerate per ciascuna tipologia di tributo.

 

Articolo 19, comma 8
(Incentivi fiscale alle operazioni di aggregazione aziendale)

Normativa vigente. L’art. 1, comma 233, della legge n. 178/2020 consente la trasformazione in credito d’imposta compensabile di alcune attività per imposte anticipate (DTA), anche se non risultano iscritte in bilancio, determinate da operazioni di aggregazione aziendale (fusione, scissione o conferimento d’azienda). In particolare, sono trasformabili le DTA riferite a perdite fiscali non dedotte e quelle riferite al rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto. La trasformazione delle DTA avviene: a) per il 25% al momento di efficacia dell’operazione di aggregazione; b) per il 75% nell’esercizio successivo. La trasformazione in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione, deducibile ai fini delle IIDD e dell’IRAP, pari al 25% delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione. Il pagamento è effettuato per il 40% entro 30 giorni dall’operazione e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’anno successivo. La relazione tecnica stima i seguenti effetti finanziari.

(milioni di euro)

 

2021

2022

2023

2024

Dal 2025

al 2031

2032

2033

Conversione DTA

-771,9

-2.315,7

0

0

0

0

0

Minori deduzioni future DTA- IRES

0

540,3

308,8

308,8

308,8

-231,6

0

Commissione DTA

308,0

461,1

0

0

0

0

0

Deduzione commissione – IRES

0

-82,1

-88,0

52,8

0

0

0

Deduzione commissione – IRAP

0

-22,8

-23,8

17,7

0

0

0

TOTALE

-463,1

-1.417,2

197,0

377,3

308,8

-231,6

0

 

Le norme, intervenendo sul comma 233 dell’articolo 1 della legge n. 178/2020, stabiliscono che la trasformazione delle DTA in crediti d’imposta compensabili disciplinata dal citato comma, si applica alle operazioni di aggregazione “il cui progetto sia stato approvato dall’organo amministrativo competente delle società partecipanti, in caso di fusioni e scissioni, o l’operazione sia stata deliberata dall’organo amministrativo competente della conferente, in caso di conferimenti, tra il 1 gennaio 2021 e il 31 dicembre 2021” (in luogo della precedente formulazione che prevedeva l’applicazione per le operazioni di aggregazione “deliberate dall’assemblea dei soci, o dal diverso organo competente per legge, tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2021”).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                         

La relazione tecnica afferma che la norma non determina ulteriori effetti rispetto a quanto già valutato per la norma originaria, trattandosi di una modifica procedurale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica in base alla quale la norma interessa il solo profilo procedurale e, pertanto, tale modifica non comporta un ampliamento della platea dei beneficiari.

 

Articolo 20
(Modifiche alla disciplina del credito d’imposta per beni strumentali nuovi)

La norma consente anche ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro di usufruire in un’unica quota annuale del credito di imposta per investimenti in beni strumentali nuovi a condizione che:

-          si tratti di investimenti in beni strumentali materiali diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (beni diversi da quelli indicati nell’allegato A annesso alla legge di bilancio 2017);

-          gli investimenti siano effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021. 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Utilizzabilità in un’unica quota del credito d’imposta 

1.304,8

 

 

 

1.304,8

 

 

 

1.304,8

 

 

 

Minori spese in conto capitale

 

Utilizzabilità in un’unica quota del credito d’imposta 

 

616,1

670,5

18,1

 

616,1

670,5

18,1

 

616,1

670,5

18,1

 

La relazione tecnica afferma la disposizione modifica la modalità di utilizzo del credito ex-super nell’ambito della proroga per gli anni di imposta 2021 e 2022 della normativa sul credito d’imposta beni strumentali nuovi e del credito di imposta per le attività di ricerca e sviluppo, introdotta dalla Legge di Bilancio 2021. Di seguito si riportano gli effetti ascritti alla disposizione originaria e gli effetti derivanti dalla modifica in esame:


(milioni di euro)

 Credito d'imposta

(ex Super)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Effetti indicati nella relazione tecnica alla Legge di Bilancio 2021

-3.271,6

-2.214,1

-1.745,3

-1.092,9

-125,7

15,1

Effetti derivanti dall’utilizzabilità in un’unica soluzione del credito ex-super relativo agli investimenti ordinati e consegnati nel 2021

-4.576,3

-1.598,0

-1.074,8

-1.074,8

-125,7

15,1

Differenza

-1.304,8

616,1

670,5

18,1

0

0

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero esplicitati i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione dell’onere al fine della verifica della stessa. In particolare, andrebbero forniti i dati relativi all’ammontare di investimenti riferibili ai soggetti con un volume di ricavi o compensi non inferiori a 5 milioni di euro, interessati dalla disposizione in esame, nonché le aliquote e le ipotesi utilizzate ai fini della stima.

 

Articolo 21
(Fondo di liquidità per il pagamento dei debiti commerciali degli enti territoriali)

Le norme aumentano la dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili[10], di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021. L'incremento è attribuito alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari". Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77 (comma 1).

Al fine di garantire l'immediata operatività del Fondo il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. un addendum alla convenzione sottoscritta[11], e trasferisce l'importo attribuito alla "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali e delle regioni e province autonome per debiti diversi da quelli finanziari e sanitari" al corrispondente conto corrente istituito presso la Tesoreria centrale dello Stato. Nell'addendum alla convenzione sono definiti, tra l'altro, criteri e modalità per l'accesso da parte degli enti locali e delle regioni e province autonome alle risorse della Sezione, secondo un contratto tipo (comma 2).

Gli enti territoriali che, in caso di carenza di liquidità, non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2020, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, possono chiedere, nel periodo intercorrente tra il 14 giugno 2021 e il 7 luglio 2021 alla Cassa depositi e prestiti S.p.A. l'anticipazione di liquidità da destinare ai predetti pagamenti. L'anticipazione di liquidità per il pagamento di debiti fuori bilancio relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali è subordinata al relativo riconoscimento (comma 3).

Le anticipazioni di liquidità in oggetto non comportano la disponibilità di risorse aggiuntive per gli enti richiedenti, ma consentono di superare temporanee carenze di liquidità e di effettuare pagamenti relativi a spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio e non costituiscono indebitamento[12]. Successivamente al perfezionamento del contratto di anticipazione, gli enti richiedenti iscrivono nel titolo 4 di spesa, riguardante il rimborso dei prestiti, un fondo anticipazione di liquidità di importo pari alle anticipazioni di liquidità accertate nell'esercizio, non impegnabile e pagabile (comma 4).

L'anticipazione è concessa entro il 23 luglio 2021 a valere sulla Sezione di cui al comma 1, proporzionalmente alle richieste di anticipazione pervenute e, comunque, nei limiti delle somme disponibili (comma 6).

L'anticipazione è restituita, con piano di ammortamento a rate costanti, comprensive di quota capitale e quota interessi, con durata fino a un massimo di 30 anni o anticipatamente in conseguenza del ripristino della normale gestione della liquidità, alle condizioni di cui al contratto tipo di cui al precedente comma 2. La rata annuale è corrisposta a partire dall'esercizio 2023 e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno. Dalla data dell'erogazione e sino alla data di decorrenza dell'ammortamento saranno corrisposti, il giorno lavorativo bancario antecedente tale data, interessi di preammortamento. Il tasso di interesse da applicare alle suddette anticipazioni è pari al rendimento di mercato dei Buoni Poliennali del Tesoro a 5 anni in corso di emissione rilevato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro alla data della pubblicazione del presente decreto, con un minimo pari a zero (comma 7).

Sono previsti meccanismi volto a garantire, in caso di mancata corresponsione di qualsiasi somma dovuta ai sensi del contratto di anticipazione, alle scadenze ivi previste, che lo Stato riceva quanto ad esso spettante a valere su importi che spettano agli enti territoriali in ritardo nei pagamenti (comma 8).

Sono previste sanzioni per i dirigenti degli enti territoriali che non provvedono all'estinzione dei debiti in relazione ai quali è stata richiesta l’anticipazione; in tale ipotesi può essere richiesta la restituzione dell’anticipazione (comma 9).

Gli importi oggetto della restituzione da parte degli enti territoriali delle somme anticipate dallo Stato sono annualmente versati ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato, distinti per la quota capitale e per la quota interessi. Gli importi dei versamenti relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Sono ugualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato e riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato le eventuali somme non richieste alla data del 31 dicembre 2021 (comma 11).

Per le attività oggetto della convenzione di cui al comma 2 è autorizzata la spesa complessiva di 100.000 euro per l'anno 2021 cui si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Fondo per il pagamento dei debiti (comma 1)

1000

 

 

 

1000

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Convenzione con CDP (comma 2)

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che il comma 1 aumenta la dotazione del Fondo per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti degli enti territoriali certi, liquidi ed esigibili[13], di 1.000 milioni di euro per l'anno 2021 determinando un onere che è pari all’entità della spesa autorizzata.

Parimenti non si formulano osservazioni con riferimento di 100.000 euro per il 2021 per finanziare la convenzione stipulata dal Ministero dell'economia e delle finanze con la Cassa depositi e prestiti S.p.A. per la gestione degli importi in questione dal momento che l’onere costituisce un limite di spesa ed appare in linea con quello quantificato per analoghe convenzioni previste da norme previgenti.

 

Articolo 22
(Aumento limite dei crediti compensabili per il 2021)

Normativa vigente. L’art. 34, della legge n. 388/2000 fissa in 516.456,89 euro (elevabile a 700.000 euro con decreto MEF tenendo conto delle esigenze di bilancio) il limite massimo annuo dei crediti d’imposta e dei contributi che possono essere utilizzati in compensazione mediante modello F24.

Tale valore è stato oggetto di numerose modifiche dirette ad elevare l’importo massimo utilizzabile. Da ultimo, l’art. 147 del DL 34/2020 ha elevato il limite a 1 milione di euro per l’anno 2020; gli oneri stimati dalla relazione tecnica sono pari a 557,5 milioni per il 2020.

 

Le norme elevano a 2 milioni di euro il limite massimo di credito d’imposta che i contribuenti possono fruire per l’anno 2021.

Ai relativi oneri, valutati in 1.607,1 milioni per il 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiore spesa corrente

 

Incremento limite - IVA

1.498,4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento limite – IRES

95,9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento limite – IRPEF

2,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Incremento limite – IRAP

10,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

Incremento limite - IVA

 

 

 

 

1.498,4

 

 

 

1.498,4

 

 

 

Incremento limite – IRES

 

 

 

 

95,9

 

 

 

95,9

 

 

 

Incremento limite – IRPEF

 

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

 

 

 

Incremento limite – IRAP

 

 

 

 

10,8

 

 

 

10,8

 

 

 

                                                                                             

La relazione tecnica afferma che dall’analisi delle compensazioni effettuate tramite modello F24 e dei crediti emergenti dalle dichiarazioni presentate dai contribuenti, relativamente alle ultime annualità disponibili, gli oneri finanziari possono essere stimati per il 2021 in complessivi 1.607,1 milioni, così suddivisi in base all’imposta a cui si riferiscono i crediti.

 

(milioni di euro)

Incremento tetto a 2 milioni per il 2021

2021

IVA

1.498,4

IRAP

10,8

IRES

95,9

IRPEF

2,0

Totale

1.607,1

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica si limita ad indicare i risultati della stima senza esplicitare i dati ed i criteri di calcolo sottostanti: appare quindi necessario acquisire tali dati ai fini della verifica degli effetti finanziari stimati.

Ciò anche al fine verificare se, ed eventualmente in quale misura, la relazione tecnica abbia considerato le più recenti misure agevolative introdotte negli ultimi provvedimenti (in particolare, quelli adottati per fronteggiare l’emergenza Covid) che prevedono, tra le modalità di fruizione, il meccanismo del credito d’imposta (ad es. il c.d. “superbonus”, le agevolazioni per la cessione dei crediti deteriorati e per le aggregazioni aziendali).

 

Articolo 23
(Capitalizzazione di società controllate dallo Stato)

Le norme intervengono sulla disciplina della costituzione della nuova società pubblica di trasporto aereo (ITA). Si rammenta che in tale quadro, il MEF (art. 79, comma 4, del DL n. 18/2020) è stato autorizzato a partecipare al capitale sociale e a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società con un apporto complessivo di 3.000 milioni di euro, da sottoscrivere nell'anno 2020 e versare anche in più fasi e per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica. I relativi effetti sono stati registrati come maggiori spese in conto capitale sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

Inoltre, con previsione di portata più generale (art. 66 del DL n. 104/2020), è stata consentita - al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell'Unione europea e di settore, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze - la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020. I relativi effetti sono stati registrati come maggiori spese in conto capitale sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno.

La norma in esame sopprime, nelle predette norme, i riferimenti all’anno 2020, con ciò rendendo permanente la possibilità di ricapitalizzazione sia della nuova società pubblica di trasporto aereo sia, più in generale, delle società controllate dallo Stato.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata a meglio precisare, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente, la portata applicativa delle norme modificate[14], in materia di rafforzamento del capitale sociale o della dotazione patrimoniale della nuova società per il trasporto aereo, costituita con il nome di Italia Trasporto Aereo S.p.A., e di interventi di rafforzamento patrimoniale delle società controllate dallo Stato ai sensi dell'articolo 66 del decreto-legge n. 104/2020.

La disposizione opera nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che alle disposizioni novellate erano stati ascritti effetti finanziari con riguardo al solo anno 2020. La norma in esame rimuove la limitazione temporale degli interventi senza che ad essa sia ascritto alcun effetto sugli esercizi 2021 e seguenti. La relazione tecnica si limita ad affermare che la disposizione opera nell'ambito delle risorse già previste a legislazione vigente. In proposito, andrebbe quindi chiarito se l’asserita neutralità finanziaria dipenda dal fatto che le somme in conto capitale risultino già state iscritte nei tendenziali del 2021 o, eventualmente, di altri esercizi.

 

Articolo 24
(Rifinanziamento Fondo per il sostegno alle grandi imprese e misure per la continuità del trasporto aereo di linea di passeggeri)

Le norme incrementano di 200 milioni per il 2021 il Fondo[15] per il sostegno alle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria in relazione alla crisi economica connessa con l'emergenza epidemiologica da Covid-19 (comma 1) e concedono[16], per l’anno 2021, ad Alitalia – Società Aerea Italiana S.p.A. in amministrazione straordinaria e alle altre società del medesimo gruppo in amministrazione straordinaria, un finanziamento a titolo oneroso non superiore a 100 milioni di euro e della durata massima di sei mesi, da utilizzare per la continuità operativa e gestionale (comma 2).

Il finanziamento è concesso, anche mediante anticipazioni di tesoreria, con l’applicazione di interessi al tasso Euribor a sei mesi, maggiorato di 1.000 punti base, ed è restituito alla scadenza in prededuzione, con priorità rispetto ad ogni altro debito della procedura.

La norma specifica che il finanziamento ha luogo nelle more delle valutazioni della Commissione europea sul piano[17] industriale di sviluppo e ampliamento dell'offerta della nuova società pubblica di trasporto aereo.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti.

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento Fondo sostegno grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria da COVID-19 (comma 1)

200,0

 

 

 

200,0

 

 

 

 

 

 

 

Finanziamento oneroso all’Alitalia (comma 2)

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, rammenta che il Fondo rifinanziato dal comma 1 opera concedendo aiuti sotto forma di finanziamenti in favore di grandi imprese in temporanea difficoltà finanziaria ed afferma che gli oneri derivanti dal comma 2 sono quantificati in 100 milioni per l'anno 2021, con corrispondenti effetti in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno, sulla base della valutazione prospettica dei costi di gestione di Alitalia in amministrazione straordinaria, pari a circa 50 milioni mensili, e nella prospettiva della chiusura delle operazioni di cessione in un arco temporale non superiore ai due mesi.

In merito alla tempistica delle valutazioni della Commissione europea sul piano  industriale della nuova società pubblica di trasporto aereo, si rammenta che nel corso delle interrogazioni a risposta immediata in Assemblea di mercoledì 26 maggio 2021, il rappresentante del Governo, rispondendo all’atto n. 3-02297 ha affermato che: “la discussione con la Commissione europea è in via di definizione, con l'obiettivo di massimizzare l'efficacia del piano industriale di ITA nel rispetto del principio di discontinuità e del criterio dell'operatore in un'economia di mercato [...]”.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni circa il comma 1, considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e che il Fondo rifinanziato opera concedendo finanziamenti a titolo oneroso; pertanto le relative operazioni non impattano sull’indebitamento netto, trattandosi di “operazioni finanziarie” ai sensi del SEC 2010.

Riguardo al comma 2, che prevede un finanziamento oneroso ad Alitalia, andrebbe preliminarmente confermata la compatibilità con la normativa  europea (si rammenta, infatti, che un prestito di analogo tenore, “prestito ponte” – originariamente disposto dal DL n. 55/2017 poi prorogato ed ampliato – è attualmente oggetto di un procedimento di indagine per aiuti di Stato, proc. SA 48171, tuttora in corso, avviato su denuncia di altre compagnie aeree).

A tal riguardo si rileva che qualora la misura non fosse riconosciuta come finanziamento ma come contributo, essa avrebbe effetto anche sul saldo di indebitamento netto poiché non sarebbe classificabile come operazione finanziaria ai sensi del SEC 2010 bensì come trasferimento in conto capitale, con impatto quindi anche sul saldo di competenza economica (si rammenta che nel 2019 il “prestito ponte” ad Alitalia fu riclassificato da Eurostat tra i trasferimenti in conto capitale e il DEF 2019 incluse conseguentemente il relativo saldo fra le spese una tantum degli esercizi 2017 e 2018): anche con riguardo a tale profilo, che attiene al saldo di indebitamento netto, andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo.

 

Articolo 25
(Sostegno alle imprese aerospaziali)

Normativa vigente La legge 808/85 prevede finanziamenti a tasso zero per la partecipazione a programmi industriali aeronautici, che, una volta concluso l'iter delle erogazioni (15 anni mediamente[18]) vengono restituiti dalle imprese, secondo un piano di ammortamento. Delle restituzioni, ogni anno la parte eccedente i 15 milioni viene riassegnata a spesa.

Il DL “rilancio” (DL n. 34/2020, art. 52) ha sospeso i versamenti delle imprese dovuti per il 2020: i versamenti per il 2020 potevano dunque essere effettuati in

unica soluzione entro il 31 dicembre 2021 o mediante rateizzazione, fino ad un

massimo di dieci rate mensili di pari importo a decorrere dal 31 dicembre 2021. La relazione tecnica rammentava che la quota eccedente i 15 milioni viene riassegnata a spesa e, pertanto, ascriveva effetti di minore entrata extratributaria per 15 milioni per il 2020.

 

Le norme rinviano ulteriormente i versamenti dovuti per le restituzioni dei finanziamenti concessi ai sensi della L. 808/1985.

In particolare:

- i versamenti in scadenza nel 2020 vengono differiti dal 31 dicembre 2021 (termine fissato dal DL rilancio) al 31 dicembre 2022;

- i versamenti in scadenza nel 2021 (che a legislazione previgente erano dovuti entro l’anno in corso) vengono differiti al 31 dicembre 2023.

È prevista la possibilità di rateizzare i versamenti dovuti.

Viene altresì disciplinata l’erogazione delle quote di finanziamento già liquidate.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Minori entrate extratributarie

 

Sospensione versamenti quote di restituzione finanziamenti  e diritti di regia imprese aerospaziali

15,0

 

 

 

15,0

 

 

 

15,0

 

 

 

 

 

La relazione tecnica rammenta preliminarmente che il decreto-legge n. 34 del 2020, al fine di salvaguardare la liquidità delle imprese del settore aerospaziale nel contesto di crisi economica causato dall'emergenza epidemiologica da Covid-19, ha previsto, all'articolo 52, la sospensione, per l'anno 2020, dei versamenti, da parte delle imprese di tale settore, delle quote di rimborso dei finanziamenti relativi ai programmi civili e dei “diritti di regia” relativi ai programmi di sicurezza nazionale, concessi ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 808 del 1985. Essa afferma quindi che in considerazione del protrarsi della crisi e dell'acuirsi degli effetti pregiudizievoli derivati alle imprese del settore la disposizione prevede la sospensione dell'onere di restituzione anche per i versamenti in scadenza nel 2021.

Per quanto concerne la sospensione per una ulteriore annualità dei versamenti delle quote di restituzione e di diritti di regia, gli oneri sono stati quantificati tenendo conto che i versamenti[19] sono destinati ad essere riassegnati alla spesa nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, ad incremento degli stanziamenti finalizzati alla legge n. 808 del 1985, per la parte eccedente i 15 milioni e che quindi, per l'anno 2021, il relativo onere è di 15 milioni.

Le disposizioni riguardanti l'erogazione delle quote di finanziamento relative agli interventi inerenti i progetti di ricerca e sviluppo nell'area della sicurezza nazionale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica non incidendo sulla quantificazione dei diritti di regia e limitandosi a stabilire che, nelle more della loro definizione, si possa procedere all'erogazione limitatamente alle quote dei finanziamenti già oggetto di liquidazione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, anche considerata la coerenza della quantificazione della norma in esame con quella relativa alla sospensione già prevista, per il 2020, dall’art. 52 del DL n. 24/2020.

Articolo 26
(Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse)

Le norme prorogano, fino al 31 dicembre 2021, il regime tariffario straordinario introdotto dall’articolo 29 del decreto-legge 104/2020 per corrispondere alle finalità del Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa in relazione a prestazioni non erogate nel 2020 da parte di strutture pubbliche e private accreditate, a causa dell’intervenuta emergenza epidemiologica. Allo scopo, si prevede la possibilità per le Regioni e le province autonome, a partire dalla data dell’entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021) e fino al 31 dicembre 2021, di derogare ai regimi tariffari ordinari, utilizzando alcuni istituti già previsti dal citato articolo 29 per il recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione (vale a dire a carattere programmabile e non urgente) e di specialistica ambulatoriale e di screening (comma 1).

Si ricorda che l'articolo 29 del decreto-legge n. 104/2020 reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19. A tal fine, sono previsti alcuni interventi straordinari che le Regioni possono adottare nel 2020 in deroga ai vincoli della legislazione vigente sulla spesa di personale e sono stanziate apposite risorse, che incrementano il finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale per il 2020 di 478 milioni. La scelta degli strumenti da utilizzare resta in capo all'autonomia delle regioni che, tuttavia, per accedere alle risorse, devono presentare un Piano Operativo Regionale per il recupero delle liste di attesa, da inserire nel Programma Operativo per la gestione dell'emergenza da COVID-19 previsto dal decreto legge n. 18 del 2020 (DL. Crescita).

Si prevede inoltre che le Regioni e le province autonome, per le finalità di recupero dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening, fermo restando il prioritario ricorso alle modalità organizzative indicate al precedente comma 1, possono integrare da privato gli acquisti delle predette prestazioni, mediante specifici accordi contrattuali stipulati per l’anno 2021[20]. Ciò, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, anche utilizzando eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l’anno 2020 (comma 2).

Per l’attuazione delle finalità di cui ai commi 1 e 2, le norme prevedono che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano utilizzano le risorse non impiegate nell’anno 2020, previste dall’articolo 29, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020 nonché quota parte delle economie di cui all’articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, secondo le modalità indicate nei rispettivi Piani per il recupero delle liste d’attesa opportunamente aggiornati e dando priorità agli utilizzi secondo le modalità organizzative di cui al comma 1 e solo in via residuale alle modalità individuate ai sensi del comma 2. Il Ministero della salute monitora le attività effettuate dalle regioni e province autonome a valere sui finanziamenti di cui al presente comma.

Si ricorda che il comma 8 dell’articolo 29 aveva autorizzato la spesa, con riferimento all’anno 2020, per il predetto recupero dei ricoveri ospedalieri e delle prestazioni ambulatoriali, rispettivamente di 112,4 milioni e 365,8 milioni di euro, a valere su un corrispondente incremento, per il medesimo anno 2020, del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard.

Il comma 427 dell’art. 1 della legge di bilancio 2021 aveva disposto invece la copertura a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021 delle seguenti norme della medesima legge di bilancio:

·         comma 423, che ha consentito l’estensione, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi del DL. n. 18 del 2020, articolo 2-bis, commi 1 e 5 (misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario) e articolo 2-ter, commi 1 e 5 (misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al SSN);

·         comma 425, che ha prorogato al 31 dicembre 2021 le misure di cui all’art. 4-bis, comma 4, del D.L. n. 18 del 2020 (cd. Cura-Italia) e art. 1, comma 6, del D.L n. 34 del 2020 (cd. Rilancio), relative alle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA).

La norma attribuisce al Ministero della salute il monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l’emergenza COVID-19 di cui ai decreti legge n. 18/2020 (DL. Cura-Italia), n. 34/2020 (DL. Rilancio) e 104/2020 (DL. Agosto) del 2020, sulla base di una specifica relazione da effettuare a cura delle Regioni e Province autonome entro il 15 giugno 2021. Sulla base del predetto monitoraggio, le regioni e province autonome possono utilizzare le risorse correnti a valere sul Fondo sanitario nazionale 2020 previste dai citati decreti-legge per la realizzazione di tutti gli interventi dagli stessi individuati, prescindendo dagli importi stabiliti dai singoli commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento (comma 4).

Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Acquisto prestazioni da privato a valere su economie art. 29 DL 104/2020

 

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

Utilizzo nel 2021 quota accantonamenti al 31/12/2020 finanziamenti alle Regioni inutilizzati Dl n. 14, DL. n. 18 e DL n. 34 del 2020

 

 

 

 

169,8

 

 

 

169,8

 

 

 

Proroga utilizzo delle risorse non impiegate nel 2020 per incremento SSN art 29, co 8, DL. n. 104/2020

 

 

 

 

208,0

 

 

 

208,0

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Proroga utilizzo delle risorse non impiegate nel 2020 per incremento SSN art 29, co 8 del DL. n. 104/2020 – effetti riflessi

 

 

 

 

100,9

 

 

 

100,9

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un onere al netto degli effetti riflessi pari a 376,87 milioni di euro per l’anno 2021. Alla copertura degli oneri, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 477,75 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo delle disposizioni finanziarie (articolo 77 del provvedimento in esame) che tiene conto delle maggiori entrate derivanti dalla stessa disposizione per 100,88 milioni di euro.

Commi 1-3. Proroga sino al 31 dicembre 2021 delle disposizioni di cui all’articolo 29 del D.L. n. 104/2020 in materia di abbattimento delle liste di attesa. Sulla base di analisi effettuate dalla Direzione generale della programmazione sanitaria, la RT evidenzia che le prestazioni non erogate nel 2020 ammontano a:

·        747.011 minori ricoveri ospedalieri programmati per DRG medici e chirurgici per un valore complessivo pari a 2.595.157.070 euro;

·        144.562.678 minori prestazioni per l’assistenza specialistica ambulatoriale per un valore di 2.135.109.974 euro.

Con riferimento alla copertura dell’incremento di spesa per l’anno 2021, attraverso l’utilizzo delle risorse non impiegate nell’anno 2020, previste dall’articolo 29, comma 8, del decreto-legge n. 104/2020 nonché l’utilizzo di quota parte delle economie di cui all’articolo 1, comma 427, della legge n. 178/2020, qualora tali economie non siano utilizzate per le finalità indicate dal medesimo articolo 1, comma 427, la RT fornisce i seguenti dati.

Sulla base dei dati del IV trimestre 2020 risultanti dai conti economici consolidati regionali trasmessi al Nuovo sistema informativo del Ministero della salute e sulla base delle informazioni extracontabili trasmesse dalle regioni e dalle province autonome con riferimento ai costi correlati alla gestione COVID a fronte dei finanziamenti ricevuti in attuazione delle norme emergenziali intervenute nel 2020, gli accantonamenti per quote inutilizzate al 31/12/2020 con riferimento alle somme erogate per le finalità di cui all’articolo 29 del decreto-legge 104/2020 risultano pari a 308.102.959 euro (colonna B della tabella 1 sotto riportata) e sono così rilevati dalle singole regioni e province autonome:

La RT segnala che i predetti accantonamenti per quote inutilizzate, risultanti dai dati extra contabili, sono ancora in fase di monitoraggio da parte del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali presso il MEF e gli stessi potrebbero essere oggetto di successive modifiche da parte delle stesse regioni, entro il termine del 15 giugno 2021 in seguito alla proroga dei termini di cui all’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004, disposta una prima volta dall’art. 9 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44 e ora al comma 5 del presente articolo.

Relativamente alla quota parte delle economie di cui all’articolo 1, comma 427, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (che includono sia l’importo di cui alla tabella 1 allegata alla predetta legge 178/2020 pari a 1.100.000.000 euro, sia le ulteriori economie di cui al comma 425 della citata legge n. 178/2020, come risulta dalla tabella 2 allegata alla predetta legge n. 178/2020 pari a 210.000.000 euro), al momento - sulla base dei dati extracontabili trasmessi dalle regioni e dalle province autonome con riferimento agli accantonamenti delle quote inutilizzate a fronte di spese COVID non sostenute al 31.12.2020 - non si dispone delle informazioni di dettaglio relative agli accantonamenti operati riconducibili ai singoli articoli e commi in relazione a ciascuna linea di finanziamento.

L’unica informazione disponibile è di natura aggregata e viene rappresentata nella tabella 2 sotto riportata.

 

La spesa totale del personale sostenuta al 31.12.2020 (Personale dipendente, Consulenze, Co.co.co, MMG, PLS, MCA, Altro, SUMAI, IRAP, escluso Lavoro Interinale) ammonta a complessivi 1.622.584.324 euro (cfr. colonna B della tabella 2 sopra riportata), il 62,03% rispetto al totale dei finanziamenti DL COVID riconducibili ai singoli articoli e commi in relazione alle finalità previste dalla normativa emergenziale in materia di reclutamento di personale/altro (pari a complessivi 2.615.743.397 euro). Di conseguenza, la spesa del personale non sostenuta al 31.12.2020 ammonta, con le informazioni disponibili al IV trimestre 2020, a 1.025.999.217 euro (cfr. colonna C della tabella 2 sopra riportata), così composto:

I.     Euro 308.102.959 (cfr. colonna D della tabella 2 sopra riportata) riconducibile agli accantonamenti operati dalle Regioni e Province Autonome al 31.12.2020 per quote inutilizzate imputabili all'art. 29 del DL 104/2020 e,

II.    Euro 717.896.258 (cfr. colonna E della tabella 2 sopra riportata) riconducibile alla quota parte degli accantonamenti al 31.12.2020 operati dalle Regioni e Province autonome per quote inutilizzate ascrivibili agli altri finanziamenti COVID (DL 14/2020, DL 18/2020, DL 34/2020).

Pertanto, volendo stimare la quota parte delle risorse disponibili per le regioni da destinare all’erogazione delle prestazioni aggiuntive per il personale pubblico e all’acquisto di prestazioni da privato accreditato, si procede secondo il seguente criterio.

La quota di cui al precedente punto I) di 308.102.959 euro è prioritariamente dedicata alle prestazioni aggiuntive per il pubblico, in quanto somma non spesa nel 2020 a valere sulle risorse di cui all’articolo 29 del dl 104/2020, le cui disposizioni si prorogano con la presente norma per il 2021 e in maniera residuale per l’acquisto di prestazioni da privato. Si può pertanto ipotizzare che circa 208 milioni di euro verranno destinati alla remunerazione delle prestazioni aggiuntive e circa 100 milioni ad acquisto di prestazioni da erogatori privati.

La restante quota di cui al punto II) pari a 717.896.258 euro, si stima possa essere spesa nel 2021 per:

a)    il reclutamento del personale previsto ai sensi degli articoli 2-bis, commi 1 e 5, 2-ter, commi 1 e 5, e 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, in una misura pari a circa 368 milioni di euro corrispondente a circa il 51% della somma complessiva (percentuale di poco inferiore rispetto a quella già sostenuta nel 2020, pari al 62% circa) ipotizzando in questo modo che, anche nel 2021, le regioni mantengano quasi la stessa capacità di spesa nel reclutamento del personale osservata nel 2020, attese le difficoltà dalle stesse incontrate nel medesimo anno per la conclusione delle procedure concorsuali e di reclutamento dello stesso personale, che si presume permangano anche nel 2021;

b)   l’acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato in una misura complessivamente pari a 350 milioni di euro, scontando anche le eventuali economie derivanti dai budget attribuiti per l’anno 2020. Resta fermo che l’acquisto di prestazioni ospedaliere e di specialistica ambulatoriale da privato per il recupero delle liste di attesa avviene in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, fermo restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

 

Ai fini della determinazione degli effetti finanziari, occorre tenere conto che sulla base di quanto sopra dettagliatamente evidenziato circa le economie residue, la disposizione non determina effetti in termini di saldo netto da finanziare.

 Circa gli effetti in termini di indebitamento netto e fabbisogno si osserva che la quota di cui al precedente punto I comporta effetti netti differenziati in relazione alle due ipotesi di impiego sopra formulate. La quota di cui al punto II, già coperta ai sensi del citato articolo 1, comma 427 della legge 178/2020, necessita tuttavia di ulteriore copertura per effetto del diverso impiego delle risorse autorizzato dalla presente norma (acquisto di prestazioni, anziché spesa di personale).

 Pertanto, sulla base delle ipotesi sopra indicate gli effetti della disposizione in termini di fabbisogno e di indebitamento netto per l’anno 2021 risultano essere i seguenti:

 

Oneri previsti anno 2021

Effetto lordo

Effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto

Oneri 2021 per prestazioni aggiuntive a valere su economie art. 29 del decreto legge 104/2020

208

107,12

Oneri 2021 per acquisto prestazioni da privato a valere su economie art. 29 del decreto legge 104/2020

100

100,00

Oneri 2021 per acquisto prestazioni da privato a valere su economie già scontate ex art. 1, comma 427 della legge 178/2020

350

169,75

Totale

658

376,87

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica circa le risorse non utilizzate per l’anno 2020 e utilizzabili nel 2021 a copertura degli oneri previsti dalla norma in esame. Si rileva inoltre che la norma, pur consentendo spazi di flessibilità nella spesa sanitaria, mantiene comunque fermo l’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale e subordina l’attuazione delle misure a specifiche attività di programmazione e di monitoraggio, nel cui ambito potrà dunque essere assicurata la compatibilità finanziaria. Riguardo a tale interpretazione andrebbe acquisita una conferma.

 

Articolo 27
(Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex COVID)

La norma dispone la presa in carico, mediante un programma di monitoraggio dedicato, degli ex pazienti COVID (dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19). A tal fine, il SSN garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale incluse nella Tabella A del decreto legge in esame, senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal 26 maggio 2021. Conseguentemente, le Regioni e le Province autonome attivano i programmi di monitoraggio, garantendo le prestazioni e le indicazioni riportate nella Tabella A. Al termine del programma di monitoraggio, il Ministero della Salute effettua studi mirati dei dati raccolti in forma aggregata.

L’erogazione delle prestazioni di monitoraggio agli ex pazienti COVID è garantita:

·        nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente;

·        con la frequenza massima stabilita nella Tabella A, variabile in funzione dell’evoluzione o dell’indicazione clinica;

·        ai soli dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal COVID-19.

Per l’attuazione delle misure in esame la norma autorizza le seguenti somme:

·        28.802.000 euro per il 2021;

·        24.993. 000 euro per il 2022;

·        4.441.000 euro per il 2023.

Conseguentemente, è incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente.

Al finanziamento di cui al presente articolo accedono tutte le regioni e province autonome, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, in proporzione al numero di prestazioni da erogare ai pazienti dimessi e risultati guariti dal COVID-19, come risulta dai dati dell’Istituto superiore di sanità alla data del 9 maggio 2021.

La ripartizione complessiva delle somme di cui al presente articolo è riportata nella Tabella B (si veda infra), che costituisce parte integrante del decreto in esame.

Agli oneri derivanti dal presente comma per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento del fabbisogno SSN per esenzione visite pazienti ex Covid

28,8

25,0

4,4

 

28,8

25,0

4,4

 

28,8

25,0

4,4

 

 

La relazione tecnica afferma che le prestazioni per il follow up, previste nell’allegato A sarebbero state comunque erogate alle persone che hanno avuto un quadro clinico COVID-19 correlato, secondo le specifiche esigenze sanitarie di ciascuna. Ne consegue pertanto, che l’erogazione delle suddette prestazioni è compresa nel livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e non comporta oneri aggiuntivi.

L’impatto economico è stato, invece, determinato stimando la mancata entrata della compartecipazione alla spesa per effetto del mancato gettito rispetto alle prestazioni rientranti nell’allegato A, applicando al valore tariffario delle predette prestazioni la proporzione di ticket osservato dai dati di Tessera sanitaria anno 2019 e corrisposto dai non esenti.

Ai fini della stima sono stati considerati i seguenti dati e parametri.

·        Pazienti coinvolti nel monitoraggio: 257.714 pazienti, pari al volume indicato dall’ISS alla data del 9 maggio 2021, riferiti al numero di pazienti non deceduti che sono stati ospedalizzati e risultano guariti.

·        È stato ipotizzato il numero delle prestazioni da fruire per ciascuno degli assistiti, sulla base della frequenza prevista per le singole prestazioni, come suggerita dalle principali società scientifiche di settore, suddivisa per i 3 periodi 25.5.2021-31.12.2021, 1.1.2022–31.12.2022 e 1.1.2023-25.5.2023.

·        Sono state considerate tre tipologie di pazienti: fino a 69 anni di età, ultra 70-enni, e tutti coloro che sono transitati in terapia intensiva per il periodo di ospedalizzazione per una percentuale pari a circa il 9% del totale dei casi, come risulta dai dati dell’ISS per i quali è previsto il colloquio psicologico.

·        È stato calcolato a livello regionale e provinciale il valore tariffario corrispondente alla numerosità delle prestazioni da fruire per il monitoraggio nell’arco dei 3 anni, oltre al ticket correlato a dette prestazioni e che non sarà corrisposto per il periodo dei 3 anni dal 25.5.2021 al 25.5.2023.

I dati e le ipotesi sopra descritte sono sintetizzate, con l’indicazione del ticket atteso per fasce di età, nelle tabelle incluse nella RT.

 

La RT espone il procedimento di calcolo e le tabelle che sintetizzano gli esiti della stima.

In particolare, complessivamente a livello nazionale, il valore tariffario del monitoraggio per il biennio è pari a 300.672.390 euro, di cui 147.863.971 euro per il periodo dal 25.5.2021 al 31.12.2021, 129.111.335 euro per il periodo dall’1.1.2022 al 31.12.2022 e 23.697.084 per il periodo dall’1.1.2023 al 25.5.2023, come risulta dalla seguente tabella:

 

Si evidenzia che la tabella riprodotta dalla relazione tecnica non reca ulteriori colonne di riferimento: dal confronto con la tabella sul gettito del ticket riportata infra si può comunque desumere che ciascuna riga corrisponda a una regione / prov. aut.

 

La mancata entrata per compartecipazione alla spesa è stata determinata applicando al valore tariffario la proporzione di ticket osservato dai dati di Tessera sanitaria anno 2019 sulle specifiche prestazioni proposte per il monitoraggio dei pazienti ex COVID, come risulta da apposite tabelle riportate nella RT, cui si rinvia.

 

La RT prendendo a riferimento l’incidenza media del ticket pagato nel 2019 sulle specifiche prestazioni proposte per il monitoraggio dei pazienti ex COVID, secondo i criteri di calcolo sopra descritti, procede a stimare il mancato incasso per esenzione del ticket considerando la frequenza delle prestazioni di cui all’allegato A indicata dalle società scientifiche con riferimento alla platea dei possibili beneficiari rappresentati dai dimessi COVID non deceduti. Nella seguente tabella sono riportate le risultanze di detta stima di calcolo suddivisa per ciascuna regione e provincia autonoma:

 

 

 

Dalla tabella sopra riportata, si desume che il mancato gettito del ticket sulle prestazioni di cui all’allegato A che forma parte integrante del decreto è stimato in euro 28.801.076 euro per il periodo dal 25.5.2021 al 31.12.2021, in euro 24.992.736 per il periodo dall’1.1.2022 al 31.12.2022 ed in euro 4.440.226 per il periodo dall’1.1.2023 al 25.5.2023, per complessivi mancati ticket pari ad euro 58.234.037. A fronte del predetto minor gettito di compartecipazione alla spesa è previsto un corrispondente incremento del livello di finanziamento ordinario cui concorre lo Stato per ciascuno dei 3 periodi considerati nel biennio di vigenza della presente norma (dal 25.5.2021 fino al 25.5.2023).

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla RT per la stima degli oneri derivanti dalla mancata compartecipazione alle prestazioni da parte dei pazienti ex-Covid oggetto del monitoraggio. Si evidenzia che la RT, pur descrivendo in maniera dettagliata il procedimento di stima, non fornisce tutti i parametri per una verifica dei costi da sostenere: ciò con particolare riferimento al valore delle singole prestazioni (riportate nell’Allegato A), indicando esclusivamente la percentuale del ticket da applicare e la frequenza della prestazione. Ai fini di una compiuta verifica della quantificazione andrebbero pertanto forniti i residui parametri considerati nel calcolo.

 

Articolo 28
(Iniziative internazionali per il finanziamento dei “beni pubblici globali” in materia di salute e clima)

Le norme istituiscono un Fondo presso il MEF con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021, finalizzato alla partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.

In particolare, le iniziative sono finalizzate:

a) alla prevenzione, preparazione e risposta alle pandemie e al contrasto al COVID-19, incluse le iniziative promosse dalle organizzazioni facenti parte dell’Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A), dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali;

b) a sostenere l’azione per il clima nei Paesi in via di sviluppo, come previsto nell’Accordo di Parigi del 2015, nell’ambito delle iniziative promosse dalle banche e fondi multilaterali di sviluppo, dal Fondo Monetario Internazionale o dai gruppi intergovernativi informali.

Agli oneri, pari a 500 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Iniziative per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima

500

 

 

 

500

 

 

 

500

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.

 

Articolo 29
(Incentivo al processo di riorganizzazione della rete dei laboratori del Servizio sanitario nazionale)

Le norme consentono, per gli anni 2021 e 2022, alle regioni e alle province autonome di riconoscere, alle strutture pubbliche e private accreditate eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio che si adeguano progressivamente a determinati standard organizzativi entro e non oltre il 31 dicembre 2022, un contributo da stabilirsi con provvedimento regionale, nei limiti dell’importo di cui al comma 2.

Il contributo può essere riconosciuto alle predette strutture che si adeguano agli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate secondo un preciso cronoprogramma integrativo ai predetti piani al fine di garantire la soglia minima di efficienza di 200.000 esami di laboratorio (comma 1).

 Alle regioni e alle province autonome è assegnato, a valere sulle risorse relative alle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale[21] l’importo di 46 milioni di euro per l’anno 2021 e di 23 milioni di euro per l’anno 2022, il cui riparto è demandato a un decreto ministeriale (comma 2).

Si prevede che le regioni e le province autonome trasmettono al Comitato permanente per l’erogazione dei Livelli di assistenza, di cui all’articolo 9 dell’Intesa sancita dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in data 23 marzo 2005, il cronoprogramma di cui al comma 1 ai fini degli adempimenti di competenza in materia di accesso alla quota premiale ai sensi dell’articolo 2, comma 68, lettera c) della legge 23 dicembre 2009, n. 191. L’erogazione delle risorse di cui al comma 2 è subordinata all’approvazione del cronoprogramma da parte del Comitato di cui al primo periodo e alla relativa positiva attuazione (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il contributo può essere concesso dalle regioni nei limiti di 46 milioni di euro per l’anno 2021 e di 23 milioni di euro per l’anno 2022, a valere sulle risorse relative alle quote vincolate del Fondo sanitario nazionale per la realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale. In proposito andrebbe acquisita la conferma che le predette risorse siano disponibili a legislazione vigente e che il loro utilizzo per i fini previsti dalla norma in esame non pregiudichi altri interventi già previsti o avviati a valere sulle medesime risorse.

 

Articolo 30
(Sanità militare e capacità produttiva di vaccini e antidoti)

La norma autorizza per il 2021 le seguenti spese:

·        euro 63.249.247, per lo sviluppo della Sanità militare (comma 1);

·        euro 16.500.000, per la realizzazione di un reparto di infialamento di farmaci da costituirsi all’interno dello Stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze (comma 2);

·        euro 2.000.000, in favore del Servizio sanitario della Guardia di finanza (comma 3);

·        euro 6.502.918, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate, con riferimento al periodo 1 maggio 2021-31 luglio 2021 (comma 4);

·        euro 1.122.835, per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario, del compenso forfetario di impiego e dell’indennità di missione al personale militare impiegato nella logistica dei vaccini e a consentire l’impiego di team vaccinali mobili, con riferimento al periodo 1 maggio 2021-31 luglio 2021[22] (comma 5).

Viene, inoltre, previsto che nel 2021 possa essere bandito un concorso per i posti di Maresciallo dell’Esercito italiano, Marina militare ed Aeronautica militare in possesso di laurea per le professioni sanitarie e della relativa abilitazione professionale eventualmente non coperti con analogo concorso bandito per il 2020 ai sensi dell’art. 2197-ter.1, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare-COM). I posti mesi a concorso sono ripartiti per Forza armata, nell’ambito delle relative consistenze di personale, come determinate per il 2021 ai sensi dell’articolo 2207[23], del COM (comma 7);

Viene, infine, sostituito con un nuovo testo il comma 5-bis dell’art. 19, del DL n. 76/2020 che disciplina la possibilità per i medici della Polizia di Stato e per gli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di Finanza di svolgere attività di medicina generale. La norma introdotta prevede che i medici della Polizia di Stato, dei Vigili del fuoco e gli ufficiali medici delle Forze armate e della Guardia di finanza, in possesso di specifici requisiti individuati dalla norma[24], possano svolgere attività di medicina generale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio. L’applicazione della disposizione è, altresì, condizionata alla relativa richiesta da parte delle aziende del Servizio sanitario nazionale, è limitata ai casi di riscontrata carenza dei medici di medicina generale ed è subordinata all’espletamento delle procedure per l’assegnazione degli incarichi previsti dall’Accordo Collettivo Nazionale - Medici di Medicina Generale del 23 marzo 2005 (comma 8).

Rispetto al testo previgente, la norma introdotta prevede, tra l’altro, l’estensione della suddetta possibilità anche al personale sanitario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e che l’attività di medicina generale possa essere svolta dai soggetti individuati dalla norma, anche, subordinatamente all’espletamento delle procedure per l’assegnazione degli incarichi previsti dal summenzionato Accordo collettivo. Si rileva che anche il testo previgente, al pari della norma introdotta, è corredato da una clausola di neutralità finanziaria e richiama, tra i profili applicativi la compatibilità con le esigenze operative e funzionali delle amministrazioni interessate nonché con i doveri attinenti al servizio. Si evidenzia, altresì, che al testo originario del comma 5-bis dell’art. 19, del DL n. 76/2020 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

Alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo in esame, pari a euro 89.375.000 per il 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                             (milioni di euro)

 

SNF e SNF di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Potenziamento della Sanità militare (comma 1)

63,2

 

 

 

63,2

 

 

 

63,2

 

 

 

Realizzazione reparto infialamento farmaci

(comma 2)

16,5

 

 

 

16,5

 

 

 

16,5

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Potenziamento del Servizio Sanitario G.d.F.

(comma 3)

2,0

 

 

 

2,0

 

 

 

2,0

 

 

 

Lavoro straordinario e compenso forfetario personale militare/sanità

(comma 4)

6,5

 

 

 

6,5

 

 

 

6,5

 

 

 

Lavoro straordinario e compenso forfetario personale militare/logistica vaccini

(comma 5)

1,1

 

 

 

1,1

 

 

 

1,1

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Lavoro straordinario e compenso forfetario personale militare/sanità –effetti riflessi

(comma 4)

 

 

 

 

3,2

 

 

 

3,2

 

 

 

Lavoro straordinario e compenso forfetario personale militare/logistica vaccini

(comma 5)

 

 

 

 

0,5

 

 

 

0,5

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica fornisce i dati sottostanti la quantificazione delle autorizzazioni di spesa recate ai commi da 1 a 5. Per la loro consultazione integrale si rinvia al testo della relazione tecnica.

In particolare, con riguardo al comma 1 viene evidenziato che la relativa autorizzazione di spesa di euro 63.249.247 si ripartisce nei seguenti interventi: potenziamento dei sistemi di telemedicina, tele refertazione, diagnostica molecolare e acquisizione di dispositivi diagnostici aggiuntivi (euro 18.408.247); potenziamento della capacità di intervento sul territorio a sostegno del SSN (euro 36.346.000); sviluppo dei sistemi informativi e formativi (euro 8.495.000). Relativamente al comma 4 (euro 6.502.918 per lavoro straordinario e compenso forfetario a personale sanitario militare e delle sale operative) sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare impiegato in strutture della difesa e del SSN (euro 6.082.776) e 78 unità di personale militare impiegato nelle sale operative della difesa (euro 420.142). Per il personale impiegato nelle sale operative si prevede un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile calcolate su 92 giorni (dal 1 maggio 2021 al 31 luglio 2021) e per il personale medico, paramedico e di supporto l’attribuzione del compenso forfettario di impiego. Il dettaglio dei costi - differenti in ragione delle specifiche professionalità impiegate - comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali è rappresentato in due tabelle per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica. In merito al comma 5 (euro 1.122.835 per lavoro straordinario e compenso forfetario personale militare impiegato nella logistica dei vaccini) sono state prese in considerazione 100 unità di personale militare impiegato nella movimentazione dei vaccini sul territorio nazionale e 60 unità di personale militare impiegate in team mobili vaccinali. La proiezione temporale della norma è anche in tal caso i 92 giorni. Per l’attività logistica (euro 699.313) viene evidenziata la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile per 20 unità di personale e, per le restanti 80 unità, l’attribuzione del compenso forfettario di impiego. Per 50 unità sono stati stimati, altresì, gli oneri di missione su territorio nazionale. Per i team vaccinali mobili (euro 423.522) viene previsto l’incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro-capite mensile per 12 unità di personale e per le restanti 48 unità l’attribuzione del compenso forfettario di impiego. Per 24 unità sono stati stimati, inoltre, gli oneri di missione su territorio nazionale. Il dettaglio dei costi - differenti in ragione delle specifiche professionalità impiegate - comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali è rappresentato in tabelle per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica riferisce, inoltre, che il comma 7 non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto i reclutamenti straordinari dei marescialli saranno disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente per il 2021, ai sensi dell’art. 2207 del COM e che la relativa copertura è assicurata nell’ambito delle risorse per la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale previste dagli artt. 582, 583 e 584 del COM. In merito al comma 8 viene, infine, riferito che questo non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto l’attività ivi prevista viene svolta da medici in servizio, senza modifiche allo stato giuridico del relativo personale medico, non comportando, quindi, necessità di ulteriore copertura previdenziale. Viene, altresì, evidenziato che, in ogni caso, a ciascun assistito può corrispondere esclusivamente un solo medico di riferimento, a cui verrà attribuita unicamente la relativa quota capitaria prevista dall’attuale sistema di retribuzione dei medici di medicina generale, non essendo previste forme di emolumento fisso.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo ai commi da 1 a 5, non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dall’articolo in esame, pari a euro 89.375.000 per il 2021, è limitato all’entità delle complessive autorizzazioni di spesa recate dai medesimi commi sopra menzionati. A tale riguardo, si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, a sostegno della congruità delle spese autorizzate rispetto alle finalità indicate dalle relative norme.

In merito al comma 7, non si formulano osservazioni considerato che, come riferito anche dalla relazione tecnica, i reclutamenti straordinari dei marescialli per il 2021 saranno disposti nei limiti delle consistenze organiche previste a legislazione vigente per il medesimo anno e che la copertura sarà assicurata nell’ambito delle corrispondenti risorse individuate dal Codice dell’ordinamento militare (artt. 582, 583 e 584) ai fini della progressiva trasformazione in senso professionale dello strumento militare.

Nulla da osservare, infine, con riguardo al comma 8 considerato che, come riferito dalla relazione tecnica l’impiego del personale medico delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Vigili del fuoco previsto dalla disposizione non determina modifiche allo stato giuridico del medesimo personale e non comporta quindi necessità di ulteriore copertura previdenziale. Inoltre, in ogni caso a ciascun assistito corrisponderà comunque un unico medico cui verrà attribuita la relativa quota capitaria.

 

Articolo 31, commi 1-5
(Credito d’imposta ricerca e sviluppo farmaci)

Le norme prevedono la concessione di un credito di imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci innovativi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro. Sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. È esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo. Sono ammessi al beneficio anche le imprese residenti o le stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti che eseguono le attività di ricerca e sviluppo in Italia nel caso di contratti stipulati con imprese residenti o localizzate in altri Stati membri dell'Unione europea, negli Stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo.

Il credito è utilizzabile in compensazione in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall’anno successivo a quello di maturazione.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Credito d’imposta

 

19,3

40,6

68,3

 

19,3

40,6

68,3

 

19,3

40,6

68,3

 

 

La relazione tecnica afferma che la stima del nuovo credito è basata su alcune assunzioni sull’incidenza degli investimenti effettuati a seguito del diffondersi del COVID 19. A fini prudenziali, è stata incrementata la spesa indicata dagli operatori del settore relativa al 2019 (ultimi dati disponibili) tenendo conto delle spese addizionali sostenute a seguito dell’emergenza epidemiologica, ulteriormente incrementate per valutare la spesa complessiva per farmaci innovativi e vaccini. Il credito massimo così stimato è stato assoggettato al limite di 20 milioni di euro.

Di seguito si riportano gli effetti finanziari stimati, considerando da giugno 2021 i contratti stipulati relativi alla spesa commissionata dall’estero e con l’utilizzabilità del credito in tre quote, in linea con quanto indicato nella Legge di Bilancio 2021, tenendo conto dell’effetto differenziale rispetto a quanto già stimato per il 2021 e il 2022 dalla relazione tecnica originale:

 

 

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

Credito d’imposta

0

-19,3

-40,6

-68,3

-76,8

-83,2

-83,2

-83,2

-83,2

-83,2

-83,2

-55,4

-27,7

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce i dati e le ipotesi poste alla base della quantificazione, riportando soltanto i risultati della stessa. Non risulta pertanto possibile verificare la quantificazione effettuata.

 

 

Articolo 31, commi 6-8
(Sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina-Enea Tech)

Normativa vigente. L’articolo 42 del DL n. 34 del 2020 ha istituito un fondo, denominato “Fondo per il trasferimento tecnologico”, con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020, finalizzato alla promozione di iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale.

Al fine di sostenere le predette iniziative, il Ministero dello sviluppo economico, a valere sulle disponibilità del fondo, è autorizzato ad intervenire attraverso la partecipazione indiretta in capitale di rischio e di debito, anche di natura subordinata, nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato ovvero delle vigenti disposizioni in materia di affidamento dei contratti pubblici o in materia di collaborazione tra amministrazioni pubbliche eventualmente applicabili.

Per l'attuazione dei suddetti interventi, il Ministero dello sviluppo economico si avvale dell’ENEA - Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo sostenibile, nell'ambito delle funzioni ad essa già attribuite in materia di trasferimento tecnologico, previa stipula di apposita convenzione. A tal fine, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2020. Per le medesime finalità, l’ENEA è autorizzata alla costituzione della fondazione di diritto privato, di seguito denominata “Fondazione Enea Tech”, sottoposta alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico. Lo statuto della Fondazione Enea Tech è approvato, su proposta dell’Enea, con decreto del Ministro dello sviluppo economico. Ai fini dell'istituzione e dell'operatività della Fondazione è autorizzata la spesa di 12 milioni di euro per l'anno 2020. 

 

Le norme modificano la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech, istituita dall’articolo 42 del DL n. 34 del 2020, la quale assume la nuova denominazione di "Enea Biomedical Tech".

Si prevede, inoltre, che gli ambiti d'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico (istituito nello stato di previsione del MISE) siano estesi al potenziamento della ricerca, allo sviluppo e alla riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di almeno 200 milioni di euro sia destinata alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. Viene, inoltre, disciplinata appositamente l'organizzazione interna della Fondazione Enea Biomedical Tech, con la previsione degli organi necessari: il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori, alle cui nomine si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che le norme non recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica operando sulla base delle risorse già stanziate a legislazione vigente per il fondo per il trasferimento tecnologico nonché utilizzando le risorse ivi individuate

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 32
(Credito di imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione)

La norma dispone che ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, agli enti non commerciali, compresi gli enti del Terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, nonché alle strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, a condizione che siano in possesso dell’apposito codice identificativo (articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34), spetta un credito d'imposta in misura pari al 30 per cento delle spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati. Tale credito è riconosciuto altresì per le spese sostenute per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19. Il credito d'imposta spetta fino ad un massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Credito d’imposta

200

 

 

 

200

 

 

 

200

 

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.

 

Articolo 33
(Servizi di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e reclutamento straordinario psicologi)

Le norme autorizzano nel complesso una spesa pari a 27,932 milioni di euro per l’anno 2021.

Le predette risorse sono destinate alle seguenti misure.

·        Potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza (commi 1 e 2). A tal fine le norme prevedono un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno del SSN di 8 milioni di euro per l’anno 2021. In particolare, nel limite dell’importo massimo complessivo di 8 milioni di euro le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, possono utilizzare forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, fino al 31 dicembre 2021, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. La ripartizione complessiva del finanziamento di 8 milioni di euro è riportata nella tabella C allegata al presente decreto.

·        Reclutamento straordinario psicologi (commi 3-5). A tal fine le norme prevedono un incremento del livello del finanziamento del fabbisogno del SSN di 19.932.000 euro, per l’anno 2021. In particolare, si prevede che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza (LEA) per una spesa complessiva non superiore all’importo indicato per ciascuna regione e provincia autonoma nella tabella D allegata al presente decreto. Le norme prevedono che gli psicologi così reclutati svolgono la propria attività, per un monte ore settimanale massimo di ventiquattro ore, nell’ambito dei servizi territoriali e agli stessi è riconosciuto un compenso lordo orario di 40 euro, inclusivo degli oneri riflessi.

Le predette misure possono essere attivate dalle regioni e dalle province autonome in deroga in deroga al divieto di stipulazione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa[25] e ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di personale.

Alle risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario di cui alle tabelle C (potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza - commi 1 e 2) e D (reclutamento straordinario psicologi commi 3-5).

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 27,932 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

Tabella C - Articolo 33, commi 1 e 2 (Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile dell’adolescenza)

 

PIEMONTE

589.182

VALLE D’AOSTA

16.804

LOMBARDIA

1.331.538

P.A. BOLZANO

68.656

P.A. TRENTO

71.219

VENETO

651.345

FRIULI VENEZIA GIULIA

165.155

LIGURIA

214.462

EMILIA-ROMAGNA

596.634

TOSCANA

503.921

UMBRIA

119.202

MARCHE

205.068

LAZIO

774.269

ABRUZZO

175.184

MOLISE

41.056

CAMPANIA

744.145

PUGLIA

529.740

BASILICATA

74.750

CALABRIA

255.241

SICILIA

652.914

SARDEGNA

219.515

ITALIA

8.000.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tabella D - Articolo 33, commi 3-5 (reclutamento straordinario psicologi)

 

PIEMONTE

7,36%

1.467.948

VALLE D’AOSTA

0,21%

41.866

LOMBARDIA

16,64%

3.317.527

BOLZANO

0,86%

171.057

TRENTO

0,89%

177.441

VENETO

8,14%

1.622.827

FRIULI VENEZIA GIULIA

2,06%

411.483

LIGURIA

2,68%

534.331

EMILIA-ROMAGNA

7,46%

1.486.514

TOSCANA

6,30%

1.255.520

UMBRIA

1,49%

296.992

MARCHE

2,56%

510.926

LAZIO

9,68%

1.929.092

ABRUZZO

2,19%

436.471

MOLISE

0,51%

102.290

CAMPANIA

9,30%

1.854.038

PUGLIA

6,62%

1.319.848

BASILICATA

0,93%

186.240

CALABRIA

3,19%

635.933

SICILIA

8,16%

1.626.734

SARDEGNA

2,74%

546.921

TOTALE

100,00%

19.932.000

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento del fabbisogno SSN per potenziamento servizi di neuropsichiatria

8,0

 

 

 

8,0

 

 

 

8,0

 

 

 

Incremento del fabbisogno SSN per reclutamento straordinario psicologi

19,9

 

 

 

19,9

 

 

 

19,9

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma in esame reca oneri pari a 27,932 milioni di euro per l’anno 2021, ai quali si provvede ai sensi dell’articolo delle disposizioni finanziarie (articolo 77).

Con particolare riferimento al reclutamento straordinario di psicologi (commi 3-5), la RT precisa che gli incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa possono essere conferiti agli psicologi nei limiti di spesa previsti nella Tabella D allegata al presente decreto. Tenuto conto di detti limiti di spesa, del monte ore per ciascun professionista, pari a 24 ore settimanali, e del numero di settimane da calcolare dal 1 giugno 2021 e fino al 31 dicembre 2021 (4,33 settimane * 7 mesi), considerata altresì la quota oraria di 40 euro lordi, onnicomprensivi, possono essere conferiti a livello nazionale complessivamente 685 incarichi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’onere è limitato all’entità della spesa autorizzata e la misura risulta di carattere programmabile e modulabile.

Tuttavia, considerata la finalità della disposizione, sarebbe utile acquisire ulteriori elementi circa la congruità dello stanziamento rispetto agli obiettivi che la misura si propone. Sarebbe inoltre utile una conferma che il riparto delle somme fra le varie regioni beneficiarie costituisca un meccanismo idoneo per l’osservanza del limite di spesa complessivo.

Si segnala che, stando al testo della norma, per gli incarichi di cui ai commi 3-5 (reclutamento degli psicologi) il limite di spesa è fissato per ciascuna regione e provincia autonoma, mentre per quanto concerne il potenziamento dei servizi territoriali e ospedalieri di neuropsichiatria (commi 1-2), il limite di spesa è fissato a livello nazionale e la tabella C vale quale ripartizione.

 

Articolo 34, commi 1-3 e 10
(Autorizzazione di spesa per interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19)

Le norme autorizzano la spesa di 1.650 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza COVID-19[26].

Le risorse sono trasferite sull’apposita contabilità speciale, previa motivata richiesta da parte del medesimo Commissario e a seguito di presentazione di rendiconto amministrativo, susseguente al passaggio di consegne. Il Commissario rendiconta semestralmente alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dell’economia e delle finanze l’effettivo utilizzo delle risorse.

Si prevede inoltre che le risorse possano essere rimodulate tra le finalità di cui all’articolo 122 del decreto-legge n. 18/2020, mediante adozione di DPCM, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e il Ministro della salute.

Si ricorda che tra gli ambiti di operatività previsti dal citato articolo 122 vi sono l’organizzazione, l’acquisizione e la produzione di beni strumentali utili a contenere l’emergenza, il potenziamento delle strutture ospedaliere e della filiera produttiva di beni necessari al contrasto dell’emergenza, ecc.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Risorse destinate al Commissario straordinario Covid-19

1.650,0

 

 

 

1.650,0

 

 

 

1.650,0

 

 

 

 

La relazione tecnica con riferimento alla rimodulazione delle risorse tra le finalità di cui all’articolo 122 del decreto-legge n. 18/2020, afferma che la disposizione è finalizzata a garantire la massima flessibilità da parte del Commissario straordinario circa l’utilizzo delle risorse disponibili, anche in relazione al repentino mutamento dell’andamento dell’emergenza sanitaria in corso, fermo restando la valutazione dei ministeri competenti, nonché l’adozione di apposito DPCM.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità dell’autorizzazione di spesa. Ciò premesso, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce indicazioni di dettaglio circa gli interventi cui sono finalizzate le risorse previste dalla norma in esame.

Si ricorda che la RT riferita all’articolo 40 del decreto legge n. 41/2021, con il quale sono destinate al Commissario straordinario risorse per circa 1.238 milioni di euro, fornisce, per una parte delle predette risorse, un quadro articolato dei vari interventi previsti dettagliando, altresì, le relative componenti di costo. Talune delle componenti di costo indicate dalla relazione tecnica sembrano possedere natura obbligatoria: da ciò potrebbe conseguire una limitata possibilità di rimodulazione degli interventi all’interno dei limiti di spesa fissati.

Andrebbero quindi acquisite indicazioni riguardo le esigenze di spesa sottostanti lo stanziamento previsto, al fine di valutare la loro effettiva riconducibilità entro un limite massimo di spesa.

 

Articolo 34, commi 4-6
(Sorveglianza del Sars Cov-2 e sue varianti nelle acque reflue)

Le norme autorizzano la spesa complessiva di 5,8 milioni di euro, di cui 2,5 milioni di euro per l’anno 2021, e 3,3 milioni di euro per l’anno 2022, al fine di dare attuazione alla Raccomandazione (UE) 2021/472 della Commissione del 17 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del SARS-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue.

Le attività di sorveglianza sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.

Il riparto delle risorse è demandato a un decreto ministeriale.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Sorveglianza del COVID e delle sue varianti nelle acque reflue

2,5

3,3

 

 

2,5

3,3

 

 

2,5

3,3

 

 

 

La relazione tecnica afferma che alla stima dell’importo complessivo della spesa pari a 5,8 milioni di euro si è pervenuti tenendo conto delle azioni da espletare, degli obiettivi da raggiungere, dei soggetti coinvolti e dei tempi per la realizzazione della sorveglianza sul territorio nazionale.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’onere è configurato in termini di limite massimo di spesa. Tuttavia, considerato che la misura è volta a dare attuazione a una Raccomandazione unionale, andrebbero comunque acquisiti ulteriori dati ed elementi idonei a confermare che lo stanziamento sia sufficiente a fronteggiare le attività necessarie. Ciò in quanto la relazione tecnica enumera le categorie di costi prese in considerazione per la quantificazione, senza però dare conto del loro dettaglio e della loro ripartizione temporale; inoltre, le attività di monitoraggio potrebbero non risultare modulabili sulla base delle risorse effettivamente disponibili.

 

Articolo 34, comma 7
(Somministrazione dei vaccini contro il COVID-19 da parte di strutture sanitarie private)

Le norme integrando l’articolo 1, comma 465, della legge n. 178/2020 (piano strategico nazionale dei vaccini contro il COVID-19) prevedono che le regioni e province autonome possano prevedere anche il coinvolgimento degli erogatori privati accreditati nell’attività di somministrazione dei vaccini contro il COVID-19, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale.

Il coinvolgimento delle strutture sanitarie private avviene attraverso l’integrazione degli accordi e dei contratti stipulati per l’anno 2021, anche in deroga alle disposizioni (di cui all’articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge n. 95/2012) sui limiti dell’importo dei volumi d’acquisto delle prestazioni oggetto dei medesimi accordi, per la quota destinata alle prestazioni di somministrazione dei vaccini.

Si ricorda che l’articolo 15, comma 14, primo periodo del decreto legge n. 95/2012 ha disposto che, con riferimento agli accordi contrattuali relativi all'acquisto di prestazioni sanitarie da soggetti privati accreditati per l'assistenza specialistica ambulatoriale e per l'assistenza ospedaliera, la regione o la provincia autonoma: avrebbe applicato, per gli anni 2012-2019, una riduzione complessiva dell'importo dei volumi d'acquisto, tale da ridurre la relativa spesa, rispetto a quella riscontrata a consuntivo per il 2011, dello 0,5 per cento per il 2012, dell'1 per cento per il 2013 e del 2 per cento a decorrere dal 2014; si sarebbe attenuta, a decorrere dal 2020, ad un livello complessivo della spesa in oggetto non superiore a quello suddetto del 2011.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che trattandosi di una mera facoltà, da esercitarsi comunque nell’ambito dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che, come evidenziato dalla RT, il coinvolgimento delle strutture sanitarie private per l’attività di vaccinazione contro il Covid-19 è una facoltà per le regioni e le province autonome, che potranno attuarla nel rispetto dell’equilibrio economico del servizio sanitario dell’ente territoriale interessato.

 

Articolo 34, commi 8 e 9
(Incarichi a soggetti collocati in quiescenza da parte di aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche)

Le norme modificano la disciplina transitoria di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021, che consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza. In particolare, si introduce la possibilità di optare tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico, sopprimendo la previsione tassativa della sospensione dell'erogazione del trattamento pensionistico per le mensilità corrispondenti all'incarico remunerato (comma 8).

Si ricorda che l'articolo 3-bis del citato decreto-legge n. 2/2021 consente – in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 (al momento disposto fino al 31 luglio 2021) - alle aziende sanitarie e sociosanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza, a condizione che tali incarichi abbiano una scadenza non successiva al 31 dicembre 2022 e che i medesimi soggetti abbiano maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia. Ai soggetti che accettano tali incarichi è sospeso il trattamento pensionistico per tutte le mensilità per cui l’incarico è retribuito. Il conferimento degli incarichi è ammesso nel rispetto dei limiti di spesa vigenti per le singole regioni e relativi al personale degli enti del Servizio sanitario nazionale.

Il comma 9 reca una norma di interpretazione autentica - avente, quindi, effetto retroattivo - relativa al rapporto tra la disciplina transitoria di cui al citato articolo 3-bis e la disciplina di cui all’articolo 2-bis del decreto legge n. 18/2020.

Si ricorda che l’articolo 2-bis del decreto-legge n. 18/2020 ha previsto che, fino al 31 luglio 2020 (termine poi prorogato al 31 dicembre 2020), le regioni e le province autonome, verificata l'impossibilità di assumere personale, anche facendo ricorso agli idonei in graduatorie in vigore, possano conferire incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, con durata non superiore ai sei mesi, e comunque entro il termine dello stato di emergenza, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocato in quiescenza, anche ove non iscritto al competente albo professionale in conseguenza del collocamento a riposo, nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza, nei limiti delle risorse complessivamente indicate per ciascuna regione[27]. A detti incarichi non si applica l’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico.

L’articolo 1, comma 423, della legge n. 178/2020 consente l’applicazione della predetta norma transitoria (articolo 2-bis del decreto-legge n. 18/2020) anche per il 2021 nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla medesima legge (per un totale complessivo di 1.100 milioni di euro per il 2021).

La norma di interpretazione autentica di cui al presente comma 9 prevede che per gli incarichi oggetto di quest'ultima disciplina transitoria resti ferma la possibilità di cumulo tra remunerazione dell'incarico e trattamento pensionistico.

Si evidenzia che tale soluzione è in conformità all'interpretazione già seguita dalla circolare dell'INPS n. 70 del 26 aprile 2021.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica con riferimento alle modifiche all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021 (comma 8) afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri in quanto è diretta a consentire la possibilità di optare per il mantenimento del trattamento previdenziale già in godimento ovvero per l’erogazione della retribuzione connessa al suddetto incarico.

Per quanto concerne la norma di interpretazione autentica (comma 9), la RT precisa che la disposizione è diretta a chiarire la non sovrapposizione per l’anno 2021 dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021 con le disposizioni recate dall’articolo 2-bis del decreto legge n. 18/2020.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni con riferimento alle modifiche recate dal comma 8 dal momento che il conferimento degli incarichi di cui all’articolo 3-bis del decreto-legge n. 2/2021 è condizionato al rispetto della normativa relativa alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui all’articolo 11 del DL 35/2019. Inoltre, il citato articolo 3-bis configura il conferimento dell’incarico non come un obbligo bensì come una facoltà, cui gli enti potranno quindi dar corso al sussistere delle relative disponibilità di bilancio.

Con specifico riferimento alla possibilità di optare per il trattamento pensionistico in alternativa alla remunerazione dell’incarico non si formulano osservazioni in quanto viene mantenuto il divieto di cumulo per questa fattispecie a salvaguardia per la finanza pubblica.

Con riferimento alla norma di interpretazione autentica di cui al comma 9, appare necessario acquisire elementi valutazione circa i possibili effetti finanziari legati al carattere retroattivo della disposizione.

Si evidenzia in proposito che l’articolo 2-bis del decreto legge n. 18/2020 prevedeva per gli incarichi conferiti fino a luglio 2020 la non applicazione dell’incumulabilità tra redditi da lavoro autonomo e trattamento pensionistico.

 

 

Articolo 35
(Disposizioni finanziarie in materia sanitaria)

Le norme introducono, limitatamente al 2021, una procedura transitoria per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario e per la ripartizione delle quote premiali. In particolare sono modificati i seguenti criteri:

·        ai fini della determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali si considerano regioni di riferimento tutte le cinque regioni (invece che solo tre di queste ai sensi di quanto previsto dal comma 5 dell’articolo 27, D.Lgs. 68/2011) indicate dal Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il Ministro per gli affari regionali e le autonomie.

La procedura transitoria di riparto per il 2021 consente di superare il passaggio in Conferenza Stato-Regioni previsto dal predetto comma 5, diretto a selezionare tre delle cinque Regioni di riferimento in base ad uno specifico indicatore per la qualità e l’efficienza (IQE) costruito sugli scostamenti della spesa sanitaria rispetto a determinati standard;

·        sono modificati i criteri di riparto delle risorse destinate alla copertura del fabbisogno standard nazionale previsti dal comma 7 dell’articolo 27 del D.Lgs. 68/2011 prevedendo che l’85 per cento delle risorse sia calcolato, in base alla composizione anagrafica per classi di età della popolazione. Per il restante 15 per cento, il riparto dovrà essere effettuato sulla base della popolazione residente riferita al 1° gennaio 2020, in modo da tenere conto del peso di ciascuna Regione, indipendentemente dal criterio anagrafico.

Si ricorda che in base alla normativa vigente, dal 2015 i pesi per il riparto del Fondo sanitario nazionale sono determinati sulla base dei criteri previsti dall'articolo 1, comma 34, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, tenendo conto, nella ripartizione, del costo e del fabbisogno sanitario standard regionale e del percorso di miglioramento per il raggiungimento degli standard di qualità. Ai sensi del citato comma 34, il CIPE è chiamato a stabilire una quota pro capite (o capitaria) di riparto, su proposta del Ministro della salute, e d'intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che definisce i pesi da attribuire in base ai seguenti elementi: popolazione residente, frequenza dei consumi sanitari per età e per sesso, tassi di mortalità della popolazione, indicatori relativi a particolari situazioni territoriali ritenuti utili al fine di definire i bisogni sanitari delle regioni ed indicatori epidemiologici territoriali;

·        si incrementa dallo 0,25% allo 0,32% la percentuale di riparto della quota premiale calcolata nell’ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle regioni. La norma integra il comma 67-bis, articolo 2, della legge finanziaria per il 2010 (Legge n. 191/2009) in materia di forme premiali

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le norme in esame non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In particolare precisa quanto segue.

·        Determinazione dei fabbisogni standard regionali. La norma non determina nuovi oneri per la finanza pubblica intervenendo solo su aspetti metodologici e procedurali al fine di accelerare il riparto del finanziamento statale corrente per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2021. Nel concreto, infatti, considerare cinque regioni di riferimento in luogo delle tre previste dal comma 5 in sede di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard, non comporta significative modifiche sia sotto il profilo metodologico (si tratta di effettuare una media aritmetica tra i costi pro capite per singolo macrolivello di assistenza rilevati su cinque anziché tre regioni), sia sotto il profilo dei valori ottenuti (nell'algoritmo dei costi standard in sanità previsto dall'articolo 27, le risultanze sono prevalentemente determinate dalla distribuzione della popolazione pesata, elemento sul quale non incide la norma proposta).

·        Fabbisogno standard nazionale per l’anno 2021. Sotto l'aspetto tecnico la norma proposta non determina alcun incremento di spesa, in quanto comporta esclusivamente una diversa ripartizione di risorse tra le regioni e le province autonome all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno. La ripartizione avverrebbe per 1'85% delle risorse disponibili per l'anno 2021, a copertura del fabbisogno sanitario standard nazionale del medesimo anno, sulla base del criterio dei costi standard previsto dall’art. 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 e per il restante 15% sulla base della quota capitaria secca riferita alla popolazione residente al 1° gennaio 2020.

·        Incremento quota premiale per l’anno 2021. Sotto l'aspetto tecnico la norma proposta non determina alcun incremento di spesa, in quanto comporta esclusivamente uno spostamento di risorse (pari a circa 85 mln di euro) all'interno del fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno, dalla quota indistinta assegnata alle regioni sulla base dell'applicazione della metodologia dei costi standard (articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68) alla quota premiale. Tale spostamento si traduce in un diverso criterio di assegnazione alle regioni delle risorse individuate, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento. Sarà possibile quindi riequilibrare i diversi sistemi sanitari regionali in ragione degli effetti della pandemia da Covid 19 sui territori, particolarità che non sono intercettate dalla attuale metodologia dei costi e dei fabbisogni standard.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che, come evidenziato dalla RT, le modifiche introdotte dalle norme in esame non determinano una variazione delle risorse complessive destinate al SSN, ma una diversa metodologia di riparto delle stesse nell’ambito dei diversi servizi sanitari regionali.

 

Articolo 36
(Ulteriori disposizioni in materia di reddito di emergenza)

Normativa vigente. L’articolo 82 del decreto legge n. 34/2020 ha istituito il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari residenti in Italia in possesso di specifici requisiti che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia. Il beneficio è corrisposto in due quote (ovvero può essere erogato per due volte); l’importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro).

Ai fini dell’erogazione del Rem la norma autorizza un limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l’anno 2020.  L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e in caso di scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro.

Successivamente l’articolo 23 del decreto-legge n. 104/2020 ha prorogato di un mese la misura del Rem, riconoscendolo per una singola quota ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti. La quota Rem è riconosciuta nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l’anno 2020 nell’ambito del limite di spesa per il reddito di emergenza di cui all’articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020.

L’articolo 14 del decreto-legge n. 134/2020 riconosce ai nuclei familiari già beneficiari del Rem la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020. Il beneficio è erogato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l’anno 2020 nell’ambito della medesima autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza.

Nel corso del 2020 sulla base della normativa vigente sono state erogate 5 quote di Rem.

Da ultimo l’articolo 12 del decreto-legge 41/2021 ha previsto, per il 2021 l’erogazione di tre quote del Reddito di emergenza (del medesimo importo previsto dalla normativa vigente) anche per i mesi di marzo, aprile e maggio 2021 nell’ambito del limite di spesa pari complessivamente a 1.520,1 milioni di euro, il cui rispetto è garantito dal meccanismo di monitoraggio già previsto dalla normativa vigente in materia. A tal fine è incrementata per il 2021 l’autorizzazione di spesa relativa al Rem (articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020)

La norma riconosce nel 2021 ulteriori quattro quote del Reddito di emergenza (del medesimo importo previsto dalla normativa vigente) anche per i mesi di giugno, luglio, agosto e settembre 2021 in favore dei nuclei familiari in condizioni di necessità economica in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 che siano in possesso cumulativamente di determinati requisiti.

I benefici sono riconosciuti nell’ambito del limite di spesa pari complessivamente a 884,4 milioni di euro, il cui rispetto è garantito dal meccanismo di monitoraggio già previsto dalla normativa vigente in materia. A tal fine è incrementata per il 2021 l’autorizzazione di spesa relativa al Rem (articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020)

Ai fini del riconoscimento delle quote di Rem si applicano i requisiti previsti dall’articolo 12 del decreto-legge n. 41/2021, salvo che per il calcolo del valore del reddito familiare che è riferito al mese di aprile 2021.

Agli oneri derivanti dalle norme in esame si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga reddito di emergenza giugno-settembre 2021

884,4,0

 

 

 

884,4,0

 

 

 

884,4,0

 

 

 

 

La relazione tecnica ai fini della quantificazione dell’onere rinvia ai parametri e al procedimento di stima riportati nella relazione tecnica riferita all’articolo 12 del decreto-legge n. 41/2021.

La RT precisa infatti che non essendo disponibili nuovi dati rispetto a quanto valutato per la determinazione degli oneri in occasione dell’approvazione del decreto-legge n. 41/2021, si confermano le platee e gli importi medi mensili già stimati. Ne consegue che l’onere derivante è pari a 884,4 milioni di euro (221,1 ogni quota mensile), che costituisce limite di spesa, avendo stimato 402 mila nuclei e un importo medio mensile pari a 550 euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che il beneficio è configurato come limite di spesa e alla luce dei dati e degli elementi richiamati dalla relazione tecnica, volti a suffragare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della norma.

 

Articolo 37
(Reddito di ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità)

Le norme introducono i commi da 1-ter a 1-sexies all’articolo 31 del DL 18/2020, in materia di incumulabilità tra indennità, estendendo la cumulabilità del reddito di ultima istanza con gli emolumenti aventi natura previdenziale corrisposti dalle Casse professionali.

Ciò consente ai professionisti disabili iscritti alla casse di previdenza di ottenere il reddito di ultima istanza, circostanza finora preclusa dal momento che non era prevista la cumulabilità del suddetto reddito con gli emolumenti aventi natura previdenziale corrisposti dalle Casse professionali.

L’indennità è erogata dai rispettivi enti di previdenza nel limite di spesa complessivo di 8,5 milioni di euro per l’anno 2021. Gli enti di previdenza provvedono al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunicano gli esiti al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento del fondo Reddito ultima istanza in favore dei professionisti con disabilità

8,5

 

 

 

8,5

 

 

 

8,5

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame estendono la compatibilità delle indennità in esame rispetto a quella già stabilita con l’assegno ordinario di invalidità dell’articolo 31, comma 1-bis, del DL 18/2020, dal momento che non sono stati indicati anche gli equivalenti emolumenti corrisposti dalle casse di previdenza. In tal modo si è verificata la circostanza per cui i professionisti con disabilità iscritti alle casse di previdenza non hanno potuto chiedere il reddito di ultima istanza, a differenza di coloro i quali, pur trovandosi nella stessa situazione giuridica e di fatto, hanno beneficiato dell’emolumento in quanto iscritti alla gestione separata dell’INPS.

Dalla ricognizione effettuata sulle 18 casse previdenziali (di cui 4 non erogano pensione di invalidità), si è calcolato il numero totale dei percettori diretti di pensione di invalidità alla data del 31 dicembre 2020, e tra questi, quelli con un reddito professionale inferiore a 50.000 euro annui, che avrebbero diritto a richiedere la prestazione prevista dall’art. 44 DL 18/2020, per un totale di una platea potenziale di 3.883 aventi diritto.

Calcolando: 3.883 (platea massima) x 2.200 euro [emolumenti per i mesi di marzo (600 euro), aprile (600 euro) e maggio 2020 (1.000 euro)] si ottiene un onere di 8.542.600 euro.

Considerando che tale cifra si riferisce alla platea massima nell’ipotesi del 100% di domande effettuate entro il termine, si ritiene che il finanziamento per 8,5 milioni di euro per l’anno 2021 sia ampiamente sufficiente e capiente. Ai relativi oneri, pari a 8,5 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo delle disposizioni finanziarie.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’intervento è configurato come limite di spesa e che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi volti a suffragare l’idoneità dello stanziamento rispetto alla platea dei beneficiari e alla misura del contributo.

Articolo 38
(Disposizioni in materia di Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l’Impiego – NASpI)

Normativa vigente L’articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 22/2015 prevede che l’importo della Nuova prestazione di assicurazione sociale per l’impiego (NASpI) si riduca del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione.

 

Le norme prevedono che - per le prestazioni in pagamento e per quelle decorrenti dal 1° giugno 2021 al 30 settembre 2021 - non si applichi, fino al 31 dicembre 2021, la riduzione mensile del 3 per cento dell’importo della NASpI (Nuova assicurazione sociale per l’impiego) prevista dalla normativa vigente a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione del beneficio.

Dal 1° gennaio 2022 trova piena applicazione l’articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 22/2015 e l’importo delle prestazioni in pagamento, con decorrenza antecedente il 1° ottobre 2021, è calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.

Ai relativi oneri, valutati in 327,2 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Disapplicazione, per l'anno 2021, del décalage NASPI

327,2

 

 

 

327,2

 

 

 

327,2

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la stima è stata condotta sulla base degli oneri calcolati su una generazione-tipo: si è presa a riferimento la generazione di licenziati 2018, in quanto si tratta della generazione più recente per la quale si sono completamente conclusi gli effetti finanziari al momento della valutazione. Tale generazione, per la quale si è imposta una data di inizio della prestazione pari all’inizio del mese successivo al licenziamento ed è stato considerato il pagamento della prestazione senza sospensioni, è stata opportunamente integrata per poterla riferire agli ingressi in NASPI del 2021, tenendo conto degli effetti della pandemia sia in termini di maggior numero di disoccupati, sia in termini di maggiore difficoltà al reimpiego.

Rispetto alla generazione-tipo 2018, nel secondo semestre del 2021 si è ipotizzato un numero di ingressi del 16% superiore ed una durata effettiva del trattamento, se inferiore alla durata teorica, superiore del 20%; inoltre si è ipotizzata una misura media mensile di ANF pari a 50 euro per ciascun beneficiario.

Secondo le ipotesi formulate, e ipotizzando l’entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021, il numero medio di beneficiari del provvedimento risulta pari a circa 3,3 milioni, con un numero medio di mensilità pari a 4,4 ed un importo medio mensile della NASpI pari a 794 euro: in termini medi la disapplicazione del decalage per l’anno 2021 a partire dal 1o giugno 2021, comporterebbe un innalzamento di tale importo fino alla misura di 816 euro mensili in termini medi.

La stima è stata effettuata simulando individualmente le generazioni di beneficiari interessate. Si riportano di seguito alcuni elementi utili ai fini della verifica degli effetti finanziari: nella prima tabella si riportano i dati complessivi di tutti i beneficiari di NASPI, nella seconda solo dei beneficiari che hanno ricevuto prestazioni con il blocco del décalage per almeno una mensilità:

 

 

Sulla base delle ipotesi formulate, l’onere connesso alla disposizione in esame, calcolato come differenziale rispetto alla spesa calcolata secondo la norma vigente e tenendo conto degli importi puntuali sopra arrotondati in euro, risulta valutato in 327,2 milioni di euro per l’anno 2021, come da tabella sotto riportata:

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, per le prestazioni di NASpI concesse a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 dicembre 2021, non trovi applicazione la riduzione di cui all’articolo 4, comma 3, del D. Lgs. 22/2015 (minor importo NASpI in ragione del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione). I relativi oneri sono valutati in 327,2 milioni di euro per il 2021.

La RT riporta i parametri utilizzati ai fini della quantificazione e specifica che si è tenuto conto degli effetti della pandemia sia in termini di maggior numero di disoccupati, sia in termini di maggiore difficoltà al reimpiego nel secondo semestre del 2021, ipotizzando un numero di ingressi superiore del 16% ed una durata effettiva del trattamento, se inferiore alla durata teorica, superiore del 20%.

Al riguardo, si osserva che in base ai parametri riportati la quantificazione risulta verificabile e non si formulano osservazioni.

 

Articolo 39
(Disposizioni in materia di contratto di espansione)

 

Normativa previgente. L’articolo 41, comma 1, del D. Lgs. 148/2015 prevede che in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, salvo quanto previsto al comma 1-bis, nell'ambito dei processi di reindustrializzazione e riorganizzazione delle imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative, l'impresa possa avviare una procedura finalizzata a stipulare in sede governativa un contratto di espansione.

Il successivo comma 1-bis stabilisce che, esclusivamente per il 2021, il limite minimo di unità lavorative in organico di cui al comma 1 non può essere inferiore a 500 unità e, limitatamente agli effetti di cui al comma 5-bis, a 250 unità, calcolate complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabile con un'unica finalità produttiva o di servizi.

Il comma 5-bis prevede altresì che per i lavoratori che si trovino a non più di sessanta mesi dalla prima decorrenza utile della pensione di vecchiaia, che abbiano maturato il requisito minimo contributivo, o della pensione anticipata, il datore di lavoro riconosca per tutto il periodo e fino al raggiungimento della prima decorrenza utile del trattamento pensionistico, a fronte della risoluzione del rapporto di lavoro, un'indennità mensile, commisurata al trattamento pensionistico lordo maturato dal lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro, come determinato dall'INPS. Qualora la prima decorrenza utile della pensione sia quella prevista per la pensione anticipata, il datore di lavoro versa anche i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto. Per l'intero periodo di spettanza teorica della NASpI al lavoratore, il versamento a carico del datore di lavoro per l'indennità mensile è ridotto di un importo equivalente alla somma della suddetta prestazione e il versamento a carico del datore di lavoro per i contributi previdenziali utili al conseguimento del diritto alla pensione anticipata è ridotto di un importo equivalente alla somma della contribuzione figurativa. I benefici di cui al presente comma sono riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 4,4 milioni di euro per l'anno 2019, di 11,9 milioni di euro per l'anno 2020 e di 6,8 milioni di euro per l'anno 2021.

Il comma 7 disciplina, per i lavoratori non rientranti in altre categorie beneficiarie, una fattispecie di riduzione oraria concordata, riconosciuta entro il limite complessivo di spesa di 15,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 31,8 milioni di euro per l'anno 2020, di 101 milioni di euro per l'anno 2021 e di 102 milioni di euro per l'anno 2022, ed assistita da un meccanismo di monitoraggio volto a garantire l’osservanza del limite di spesa.

 

Le norme riducono, con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, per il 2021 da 250 a 100 unità il limite di organico per le imprese autorizzate alla stipula di un contratto di espansione, novellando l’articolo 41 del D. Lgs. 148/2015.

Inoltre, viene ridotto da 250 a 100 unità il limite di organico delle imprese cui si applica il comma 5-bis al medesimo articolo 41, relativo all’esodo prepensionistico concordato.

Conseguentemente, i limiti di spesa di cui ai commi 5-bis (relativi alla fruizione della NASpI nel periodo precedente il cosiddetto prepensionamento) e 7 (relativi alla fruizione di trattamenti integrativi nell’ambito di una riduzione oraria concordata) sono incrementati rispettivamente di 35 milioni di euro per l’anno 2021, 91 milioni di euro per l’anno 2022 e 50,5 milioni di euro per l’anno 2023 e di 66,7 milioni di euro per l’anno 2021 e 134,5 milioni di euro per l’anno 2022 (comma 1).

Gli oneri derivanti dal comma 1 sono indicati in misura pari a 101,7 milioni di euro per l’anno 2021, a 225,5 milioni di euro per l’anno 2022 e a 50,5 milioni di euro per l’anno 2023.

Viene altresì novellato il limite di spesa per il 2024, di cui al comma 5-bis, terzo periodo, dell’articolo 41 del D. Lgs. 148/2015 (relativo alla fruizione della NASpI nel periodo precedente il cosiddetto prepensionamento per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuano un piano di riorganizzazione o di ristrutturazione di particolare rilevanza strategica), incrementato da 3,7 a 30,4 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 26,7 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

L’articolo 41, comma 5-bis, terzo periodo, nella versione previgente, consente alle imprese o gruppi di imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuino piani di riorganizzazione o di ristrutturazione e che si impegnino ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori in esubero concordato, la riduzione dei versamenti a carico del datore di lavoro per ulteriori dodici mesi, per un importo calcolato sulla base dell'ultima mensilità di spettanza teorica della prestazione NASpI al lavoratore. I benefìci di cui al presente comma erano riconosciuti entro il limite complessivo di spesa di 117,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2024.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Estensione 2021 del contratto di espansione  aziende con oltre 100 dipendenti - Prestazione (comma 1)

60,5

131,3

28,3

 

60,5

131,3

28,3

 

60,5

131,3

28,3

 

Estensione 2021 del contratto di espansione  aziende con oltre 100 dipendenti – Contribuzione figurativa (comma 1)

41,2

94,2

22,2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rifinanziamento contratti di espansione 2024 – Prestazione

(comma 3)

 

 

 

14,6

 

 

 

14,6

 

 

 

14,6

Rifinanziamento contratti di espansione 2024 – Contribuzione figurativa

(comma 3)

 

 

 

12,1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che la disposizione in esame, esclusivamente per il 2021 e con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, estende le disposizioni relative al contratto di espansione alle aziende che occupino almeno 100 dipendenti, calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabili con un’unica finalità produttiva o di servizi.

La norma proposta, in deroga agli articoli 4 e 22 del D.Lgs. 148/2015, prevede la possibilità nell’anno 2021, di un intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende che occupino almeno 100 dipendenti per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi.

Di seguito sono elencate le basi tecniche e le ipotesi di lavoro utilizzate al fine di individuare la numerosità della potenziale platea rientrante nel campo di applicazione della norma in esame.

 

Basi tecniche desunte dagli archivi dell’INPS per l’anno 2019

 

•      N° aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 = 7.670

•      N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 = 1.470.000

•      Retribuzione media annua = 34.000 euro

•      N° aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 che hanno utilizzato CIGS = 299

•      N° complessivo di lavoratori in aziende con n° dipendenti tra 100 e 499 che hanno utilizzato CIGS = 61.550

 

Ipotesi di lavoro

 

Ai fini della riqualificazione professionale dei lavoratori dipendenti dalle aziende sopra individuate, sono stati considerati come rientranti nel campo di applicazione solo i lavoratori con una età compresa tra i 45 e i 57 anni che sono risultati pari a circa 600.000. Sono pertanto stati esclusi sia i lavoratori più giovani, che presumibilmente da un punto di vista professionale risultano più aggiornati, che gli ultra 57enni che rientrerebbero nel campo di applicazione del comma 5 dell’art 26-quater del DL 34/2019.

Sia le retribuzioni riferite alla specifica classe di lavoratori (35.800 euro annui per l’anno 2019) che gli importi massimi di integrazione salariale sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2021 deliberato il 15 aprile 2021.

Per quanto attiene il contributo addizionale si precisa che, a seguito di approfondimenti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha precisato che l’impresa che accede allo strumento del contratto di espansione deve considerarsi esonerata dall’obbligo di versamento del contributo addizionale. Conseguentemente, come riportato nella Circolare INPS n. 143 del 9/12/2020, per le integrazioni salariali di cui all’articolo 41, comma 7, del D.lgs n. 148/2015, riconducibili alla causale della riorganizzazione aziendale di cui all’articolo 21, comma 1, lettera a), del medesimo decreto legislativo, il datore di lavoro non è tenuto al versamento del contributo addizionale.

Sulla base di quanto sopra riportato, ipotizzando una percentuale di adesione del 3%, si è potuto quindi individuare una platea massima rientrante nel campo di applicazione dei commi 3 e 7 dell’art 26-quater del DL 34 /2019 stimata in circa 18.000 lavoratori (considerando il 30% di riduzione media dell’orario di lavoro) cui corrispondono i seguenti effetti finanziari.

 

(milioni di euro)

Anno

Beneficiari

Maggiori oneri

Prestazioni

Contribuzione figurativa

Totale

2021

18.000

36,6

30,1

66,7

2022

18.000

73,6

60,9

134,5

 

Esclusivamente per il 2021, viene ampliato il limite per le aziende che possono richiedere l’accesso al trattamento di agevolazione all’esodo: sono sufficienti 100 unità lavorative, anziché 250.

 

Stima degli oneri

Il quadro macroeconomico di riferimento è quello delineato sulla base dei parametri contenuti nella NADEF 2021 deliberata ad aprile 2021.

Si prevedono nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica derivanti dall’ampliamento della platea delle aziende.

Ai fini della valutazione si è ipotizzata una platea di 4.500 lavoratori rientranti nel campo di applicazione del comma 5-bis, articolo 41 del d.lgs. 148/2015, a partire da settembre 2021 per un periodo di spettanza teorica della NASPI di 24 mesi.

Con riferimento al collettivo in esame la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l’importo della prestazione è pari all’importo massimo di NASPI teorico per l’anno 2021. I maggior oneri per la finanza pubblica in milioni di euro sono riportati nella tabella che segue:

 

(milioni di euro)

Anno

Prestazione

Contribuzione figurativa

Totale

2021

23,9

11,1

35,0

2022

57,7

33,3

91,0

2023

28,3

22,2

50,5

 

Per quanto riguarda l’erogazione delle prestazioni previste dal comma 5-bis, al termine del periodo di NASPI non emergono nuovi o ulteriori oneri a carico della finanza pubblica essendo le stesse totalmente a carico del datore di lavoro.

 

Per quanto riguarda il comma 3, la RT afferma che la disposizione si rende necessaria per consentire l’applicazione degli accordi già stipulati in sede ministeriale con riferimento a tre aziende con un organico superiore a 1.000 dipendenti che hanno interessato complessivamente circa mille soggetti tutti con contestuale assunzione. Tutte le aziende si sono impegnate ad effettuare almeno una assunzione per ogni tre lavoratori prevedendo dunque il beneficio della copertura NASPI per la durata di tre anni. Visti i tempi degli accordi e delle procedure le uscite si prevedono a partire da ottobre 2021.

Prudenzialmente con riferimento al collettivo la retribuzione media mensile considerata è pari a circa 2.800 euro e l’importo della prestazione è pari all’importo massimo di NASPI teorico per l’anno 2021. Sotto queste condizioni il costo dei soli soggetti potenzialmente interessati dagli accordi genererebbe i costi riportati nella tabella.

 

 

 

(milioni di euro)

Anno

Prestazione

Contribuzione figurativa

Totale

2021

4,0

1,4

5,9

2022

13,2

7,9

20,6

2023

9,3

7,9

16,7

2024

6,3

5,6

11,9

 

Quindi, considerando che gli stanziamenti del comma 5-bis dell’articolo 41 del D. lgs. 148/2015 prevedono 17,2 milioni di euro per l'anno 2021, 132,6 milioni di euro per l'anno 2022, 40,7 milioni di euro per l'anno 2023 e 3,7 milioni di euro per l'anno 2024 si verificherebbe un’esigenza finanziaria prospettica dell’anno 2024. Poiché il contratto di espansione sembra essere privilegiato dalle aziende più grandi, con la soluzione della contestuale assunzione di almeno un nuovo dipendente ogni tre in esodo e considerati i tempi di possibile attuazione degli accordi per dimensionare potenzialmente le risorse, si possono stimare ulteriori altri 1.400 soggetti con partenza del beneficio dal 1° novembre 2021. Nella tabella seguente i costi complessivi:

 

(milioni di euro)

Anno

Prestazione

Contribuzione figurativa

Totale

2021

7,7

3,6

11,3

2022

32,3

17,8

50,1

2023

22,6

17,8

40,4

2024

16,2

14,2

30,4

 

Si manifesterebbe rispetto alle risorse disponibili a legislazione vigente, per l’anno 2024 una esigenza finanziaria di 26,7 milioni in termini di saldo netto da finanziare e di 14,6 milioni di euro in termini di indebitamento netto, conseguendone la necessità del relativo rifinanziamento. Ai relativi oneri per l’anno 2024 pari a 26,7 milioni in termini di saldo netto da finanziare e a 14,6 mln di euro in termini di indebitamento netto si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riducono, con effetto dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame ed esclusivamente per il 2021, da 250 a 100 unità il limite di organico per le imprese autorizzate alla stipula di un contratto di espansione.

La relazione tecnica chiarisce che i relativi oneri sono correlati alla concessione della NASpI per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, fornendo i parametri utilizzati per la determinazione dei maggiori oneri. In base a tali parametri, che riprendono quelli già utilizzati ai fini della stima riferita dall’articolo 1, comma 349, della L. 178/2020, che ha modificato l’istituto del contratto di espansione, la quantificazione risulta sostanzialmente verificabile.

Inoltre, le disposizioni in esame riducono da 250 a 100 unità il limite di organico delle imprese cui si applica il comma 5-bis al medesimo articolo 41, relativo all’esodo prepensionistico concordato. In proposito, la RT chiarisce che gli oneri sono correlati alla concessione della NASpI per un periodo di 24 mesi, fornendo i parametri utilizzati per la determinazione dei maggiori oneri. Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti in merito alle  metodologie di calcolo utilizzate.

Infatti la relazione tecnica assume a base di calcolo l’importo massimo teorico della NASpI. Tale importo – non esplicitato nella relazione tecnica - risulta pari, per il 2021, a 1.335,4 euro mensili.[28]Se si applica tale importo alla platea stimata di 4.500 lavoratori per un periodo di 24 mesi, l’onere complessivo risulta di 144,2 milioni (4.500 x 1.335,4 x 24) mentre se si sommano gli importi della tabella riportata dalla relazione tecnica, l’importo complessivo è di 109,9 milioni. Inoltre, la colonna della contribuzione figurativa, se posta in rapporto alla colonna delle prestazioni, fornisce risultati diversi per ciascuna delle annualità interessate.

Infine, viene novellato il limite di spesa per il 2024, di cui al comma 5-bis, terzo periodo, dell’articolo 41 del D. Lgs. 148/2015 (relativo alla fruizione della NASpI nel periodo precedente il cosiddetto prepensionamento per le imprese con un organico superiore a 1.000 unità lavorative che attuano un piano di riorganizzazione), che risulta incrementato da 3,7 a 30,4 milioni di euro. In proposito, la RT fornisce i parametri utilizzati per la determinazione dei maggiori oneri.  Tuttavia anche in questo caso, si riscontra una discrepanza nella percentuale di contribuzione figurativa per ciascuna annualità: in proposito andrebbe acquisito un chiarimento.

Infatti la tabella evidenzia per gli anni 2022 e 2023 un onere di 17,8 milioni di euro per la contribuzione figurativa a fronte di differenti importi relativi alla prestazione della NASpI (32,3 milioni nel 2022 e 22,6 milioni nel 2023).

 

Articolo 40
(Disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale)

Le norme prevedono che, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale, i datori di lavoro privati che nel primo semestre dell’anno 2021 hanno subito un calo del fatturato del 50 per cento rispetto al primo semestre dell’anno 2019, possano presentare domanda di cassa integrazione guadagni straordinaria in deroga per una durata massima di 26 settimane nel periodo tra la data di entrata in vigore del provvedimento in esame e il 31 dicembre 2021. La riduzione media oraria non può essere superiore all’80 per cento dell’orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati dall’accordo collettivo. Ai lavoratori impiegati a orario ridotto è riconosciuto un trattamento speciale di integrazione salariale, in misura pari al 70 per cento della retribuzione globale che sarebbe loro spettata per le ore di lavoro non prestate, senza l’applicazione dei limiti di importo previsti dall’articolo 3, comma 5 del D.Lgs. 148/2015, e la relativa contribuzione figurativa. Per i trattamenti concessi ai sensi del presente comma non è dovuto dal datore di lavoro alcun contributo addizionale (comma 1).

I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 557,8 milioni di euro per l'anno 2021. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al primo periodo del presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Agli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma pari a 557,8 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 2).

Si prevede altresì l’esonero dal pagamento del contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 148/2015, per i datori di lavoro, che a decorrere dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021 sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari.

Si tratta dei datori di lavoro che, dal 1° luglio 2021, non possono più accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria con causale Covid 19 che chiedono di accedere ai trattamenti di integrazione salariale, ai sensi degli articoli 11 e 21 del D. Lgs. 148/2015.

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l’anno 2021. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Ai suddetti datori di lavoro, con specifiche eccezioni, è preclusa la possibilità di avviare le procedure di licenziamento individuale e collettivo, nonché di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (commi 3-5).

 Alle minori entrate, rispettivamente pari a 163,7 milioni di euro per l’anno 2021 e valutate in 24 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 7).

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Contratto di solidarietà in alternativa ai trattamenti CIGO - Prestazioni

(commi 1-2)

379,1

 

 

 

379,1

 

 

 

379,1

 

 

 

Contratto di solidarietà in alternativa ai trattamenti CIGO - Contribuzione figurativa

(commi 1-2)

178,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esonero dal versamento del contributo addizionale per trattamenti di integrazione salariale

(comma 3)

163,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Esonero dal versamento del contributo addizionale per trattamenti di integrazione salariale

(comma 3)

 

 

 

 

163,7

 

 

 

163,7

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Esonero dal versamento del contributo addizionale per trattamenti di integrazione salariale – Effetti fiscali

(comma 3)

 

58,0

 

 

 

58,0

 

 

 

58,0

 

 

Minori entrate tributarie

 

Esonero dal versamento del contributo addizionale per trattamenti di integrazione salariale – Effetti fiscali

(comma 3)

 

 

24,0

 

 

 

24,0

 

 

 

24,0

 

 

La relazione tecnica afferma che per la stima della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS circa la fruizione dei trattamenti oggetto della norma nel 2020 da parte delle aziende. Tali dati sono stati estrapolati per classe di integrazione media e durata dell’integrazione salariale.

Si è ipotizzato che i lavoratori interessati alla norma potessero essere individuati tra quelli ricompresi nelle classi di integrazione media maggiori del 60% e per durate superiori ai 9 mesi in quanto dipendenti da aziende fortemente in crisi.

Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:

-      73.000 lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 12,8 euro; si è ipotizzato un ricorso al trattamento speciale di cassa integrazione in deroga per il 70% dei lavoratori con una riduzione media dell’orario di lavoro pari all’80%; l’importo medio orario pro capite della prestazione (comprensivo di ANF) è risultato, per il 2021, pari a 9,2 euro (70% retribuzione persa) e la copertura figurativa media oraria pro capite pari a 4,3 euro.

Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame: 

 

Con riferimento all’agevolazione contributiva di cui al comma 3, la RT afferma che ai fini della stima sono stati considerati circa 537.000 lavoratori che mediamente ogni mese fruiscono dei trattamenti di CIGO COVID 19. Considerato che l’utilizzo della cassa integrazione ordinaria con causale COVID ha limitato l’utilizzo della CIGS ai soli lavoratori del settore del trasporto aereo, esclusi dalla disposizione in esame perché non sono assicurati per la CIGO, non si è tenuto conto dei beneficiari di CIGS nella stima.

L’ipotesi di base adottata è il ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di tali lavoratori per 6 mesi, in considerazione del fatto che per eventi oggettivamente non evitabili è già previsto l’esonero in esame e contestualmente del miglioramento della situazione economica e sociale che fa presupporre un minor ricorso ai trattamenti in oggetto rispetto ai primi mei del 2021.

La retribuzione media oraria è pari a 12,8 euro e il numero medio di ore fruite nel mese è pari a 62,6. L’aliquota del contributo addizionale oggetto di esonero contributivo è pari al 9%.

Sono stati considerati anche gli effetti fiscali derivanti dall’esonero contributivo in esame applicando una aliquota media ponderata del 21%.

 

Stima minori entrate contributive derivanti dall’esonero dal versamento della contribuzione addizionale per trattamenti di integrazione salariale dal 1° luglio al 31 dicembre 2021

 

 

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo ai commi 1 e 2, la RT fornisce i dati e gli elementi utilizzati per la quantificazione degli oneri. In base ai parametri forniti, la quantificazione risulta verificabile.

Peraltro, si rileva che l’importo medio orario della prestazione, compreso l’assegno al nucleo familiare, risulta superiore a quello utilizzato nella RT riferita all’articolo 8 del DL 41/2021 (9,2 euro a fronte di 6,2 euro), sempre in materia di integrazione salariale. Pur rilevando il carattere maggiormente prudenziale del dato utilizzato con riguardo alle disposizioni in esame, appare utile che siano esplicitati i criteri per l’adozione di detto parametro.

Con riferimento alla mancata applicazione del contributo addizionale, di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 148/2015, posto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, si rileva che il trattamento integrativo in esame appare a carattere innovativo rispetto a quelli cui si applica il suddetto contributo e che, pertanto, l’agevolazione contributiva in esame possa configurare una rinuncia a maggior gettito. Sul punto appare necessario acquisire conferma.

Le disposizioni prevedono inoltre, al comma 3, l’esonero dal pagamento del contributo addizionale per i datori di lavoro, che a decorrere dal 1° luglio 2021 e, fino al 31 dicembre 2021, sospendono o riducono l’attività lavorativa e presentano domanda per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale ordinari e straordinari. L’esonero è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 163,7 milioni di euro per l’anno 2021.

In proposito, la RT fornisce i dati e gli elementi utilizzati per la quantificazione degli oneri. In base ai parametri forniti, la quantificazione risulta verificabile. Appare peraltro necessario acquisire chiarimenti circa la numerosità della platea utilizzata nella stima, atteso che la RT indica in 537.000 unità i lavoratori che mediamente ogni mese fruiscono dei trattamenti di CIGO COVID 19, mentre per la stima la platea utilizzata risulta di 375.900 unità. Appare quindi opportuno che siano esplicitati i criteri di abbattimento della platea potenziale utilizzati.

 

Articolo 41
(Contratto di rioccupazione)

Le norme prevedono l’istituzione, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 ottobre 2021, del contratto di rioccupazione. Condizione per l'assunzione con tale contratto è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, di durata di sei mesi. Durante il periodo di inserimento trovano applicazione le sanzioni previste dalla normativa vigente per il licenziamento illegittimo (commi 1-4).

Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con il contratto in questione è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi INAIL nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. L’esonero spetta ai datori di lavoro che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi (commi 5 e 6).

Il beneficio è cumulabile, per il periodo di durata del rapporto successiva ai sei mesi, con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente (comma 8).

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 9).

Alle minori entrate, pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l’anno 2024, si provvede quanto a 202 milioni di euro per l’anno 2022 mediante le maggiori entrate derivanti dai medesimi commi da 1 a 9 e quanto a 585,6 milioni di euro per l’anno 2021, a 90,8 milioni di euro per l’anno 2022 e a 42 milioni di euro per l’anno 2024 ai sensi dell’articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Esonero contributivo assunzioni con contratto di rioccupazione

585,6

292,8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Esonero contributivo assunzioni con contratto di rioccupazione

 

 

 

 

585,6

292,8

 

 

585,6

292,8

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Esonero contributivo assunzioni con contratto di rioccupazione – Effetti fiscali

 

202,0

18,0

 

 

202,0

18,0

 

 

202,0

18,0

 

Minori entrate tributarie

 

Esonero contributivo assunzioni con contratto di rioccupazione – Effetti fiscali

 

 

 

42,0

 

 

 

42,0

 

 

 

42,0

 

La relazione tecnica afferma che la stima degli effetti finanziari è stata realizzata utilizzando quale base tecnica le informazioni desunte dalle statistiche sulle assunzioni a tempo indeterminato rilevate nell’Osservatorio sul precariato e relative al periodo luglio-ottobre degli anni 2019 e 2020. Il numero delle assunzioni rilevate è mediamente pari a 365.000 soggetti, da cui si sono esclusi, sulla base degli elementi riportati sulla RT della Legge di bilancio 2021, coloro che possono essere assunti utilizzando gli esoneri previsti dall’art. 1 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021). Pertanto, la platea di riferimento finale è pari a 325.000. L’esonero medio mensile stimato è pari a 450 euro, tenuto conto anche degli effetti legati all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate prevista dalla legge di bilancio 2021.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l’istituzione, dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame e fino al 31 ottobre 2021 del contratto di rioccupazione. Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e del lavoro domestico, che assumono lavoratori con tale contratto è riconosciuto, per un periodo massimo di sei mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua. Il beneficio è riconosciuto nel limite complessivo di minori entrate contributive pari a 585,6 milioni di euro per l'anno 2021 e a 292,8 milioni di euro per l'anno 2022 e valutate in 42 milioni di euro per l’anno 2024.

In proposito, la RT fornisce i parametri posti a base della quantificazione dell’onere, specificando che la platea (325.000 soggetti) è stata individuata sulla base delle statistiche sulle assunzioni rilevate nel periodo luglio-ottobre degli anni 2019 e 2020 e che si è tenuto conto degli effetti legati all’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate prevista dalla legge di bilancio 2021.

Al riguardo, si evidenzia che la quantificazione risulta coerente con i parametri forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni.

Per quanto concerne gli effetti fiscali, la relazione tecnica non indica l’aliquota media dell’imposta utilizzata che, in base ai risultati forniti, risulta di poco inferiore al 21 per cento.

 

Articolo 42
(Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport)

Le norme prevedono che ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del DL 41/2021 (lavoratori dipendenti stagionali turismo e stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio), sia erogata una tantum un’ulteriore indennità pari a 1.600 euro (comma 1).

Detta indennità viene inoltre erogata, a domanda, ai seguenti soggetti che presentano requisiti estensivi rispetto al DL 41/2021:

·        lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2);

·        lavoratori dipendenti stagionali in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e agli incaricati di vendite a domicilio (commi 3 e 4);

·        lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5);

·        lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (comma 6).

La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 31 luglio 2021 (comma 7).

Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 750,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 8).

Agli oneri derivanti dal comma 8, pari a 750,4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 9).

Infine, si prevede che l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 8, primo periodo, del DL 41/2020 (relativa all’indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e dello sport) sia incrementata di 21 milioni di euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 21 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e incaricati alle vendite già beneficiari dell'indennità di cui DL 41/2021 (comma 1)

611,2

 

 

 

611,2

 

 

 

611,2

 

 

 

Indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo e incaricati alle vendite già beneficiari dell'indennità di cui DL 41/2021, con requisiti estensivi

(commi 2-3 e 5-6)

139,2

 

 

 

139,2

 

 

 

139,2

 

 

 

Incremento onere ex art. 1, commi 1-7 del DL 41/2021

(comma 10)

21,0

 

 

 

21,0

 

 

 

21,0

 

 

 

 

La relazione tecnica - sulla base di dati amministrativi relativi alle domande già pagate precedentemente o comunque pervenute ma non processate e ipotesi di nuove domande accoglibili derivanti sia dall’estensione temporale per il perfezionamento dei requisiti sia da nuove domande di indennizzo non riconducibili a nessuno dei provvedimenti sino ad ora erogati - prevede che i potenziali beneficiari dell'indennizzo siano complessivamente pari a 469.000 (374.000) lavoratori di cui 382.000 (365.000) riferibili al comma 1 ed i restanti (9.000) riferibili ai commi 2,3,5, e 6.

 

 

 

 

 

 

Lavoratori

Domande attese

Lavoratori dipendenti stagionali turismo

185.000

Lavoratori spettacolo

63.000

Stagionali altri settori

85.000

Intermittenti

88.000

Autonomi occasionali

9.000

Venditori a domicilio

10.000

Lavoratori a tempo determinato turismo

29.000

Totale

469.000

 

Pertanto, dalla disposizione in esame derivano per l’anno 2021 maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 750,4 milioni di euro, che costituiscono limite di spesa, di cui 611,2 milioni di euro riferibili al comma 1 e i restanti 139,2 milioni di euro riferibili ai commi 2,3,5,6.

Con riferimento al comma 10, la RT afferma che la disposizione in esame si rende necessaria per coprire il superamento del limite di spesa previsto all’articolo 10 comma 8 del DL 41/2021 per il pagamento delle indennità ai lavoratori per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo prevista ai commi da 1 a 7 dello stesso articolo. Le operazioni di monitoraggio registrano un numero di domande accolte riportate nella seguente tabella.

 

 

 

Lasciando un margine per eventuali riesami si stimano 382.750 beneficiari complessivi con un incremento rispetto ai limiti previsti di 8.750 beneficiari che ad un costo unitario di 2.400 euro determinano una maggior spesa di 21 milioni di euro per l’anno 2021.

La disposizione in esame si rende necessaria per coprire il maggior onere oltre il limite di spesa previsto all’articolo 10 comma 8 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 per il pagamento delle indennità ai lavoratori per i lavoratori stagionali del   turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo prevista ai commi da 1 a 7 dello stesso articolo. Lasciando un margine per eventuali riesami si stima un incremento rispetto ai limiti previsti di 8.750 beneficiari che ad un costo unitario di 2.400 euro determinano una maggior spesa di 21 milioni di euro per l’anno 2021. Ne deriva pertanto l’esigenza di corrispondente incremento della relativa autorizzazione di spesa per 21 milioni di euro per l’anno 2021.

 Ai relativi oneri pari a 21 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede ai sensi dell’articolo delle disposizioni finanziarie.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono un’indennità? una tantum, pari a 1.600 euro, in favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 10 del DL 41/2021. Le indennità sono concesse nel limite di spesa di 750,4 milioni di euro per l’anno 2021.

La relazione tecnica stima una platea di 469.000 lavoratori interessati.

Al riguardo, preso atto della platea stimata dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare in merito alla quantificazione degli oneri.

Si osserva peraltro, detta platea risulta significativamente incrementata rispetto a quella ipotizzata all’articolo 10 del 41/2021 (374.000 unità).

In particolare, ad eccezione del settore del turismo, risultano incrementate le componenti relative ai lavoratori dello spettacolo, ai lavoratori stagionali in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti e agli autonomi occasionali.

Infine, viene incrementata l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 10, comma 8, primo periodo, del DL 41/2020 di 21 milioni di euro per l’anno 2021 (da 897,6 a 918,6 milioni di euro), relativa alle medesime indennità erogate dalle disposizioni in esame.

In proposito, la RT afferma che dal monitoraggio effettuato la platea risulta maggiorata di 8.232 unità rispetto a quella ipotizzata dalla RT al DL 41/2021. Considerando un ulteriore margine in via prudenziale, la RT incrementa complessivamente la platea di riferimento di 8.750 beneficiari rispetto al precedente provvedimento, che ad un costo unitario di 2.400 euro, determinano una maggior spesa di 21 milioni di euro per l’anno 2021.

Sul punto non vi sono osservazioni da formulare.

 

Articolo 43
(Decontribuzione settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio)

Le norme prevedono che ai datori di lavoro privati dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e del commercio, a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, sia riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, fruibile entro il 31 dicembre 2021, nel limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2021, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL. Ai datori di lavoro che abbiano beneficiato dell'esonero si applicano fino al 31 dicembre 2021 i divieti di licenziamento di cui all'articolo 8, commi da 9 a 11, del DL 41/2021 (commi 1 e 2).

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 770,0 milioni di euro per l'anno 2021. L'ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 4).

Alle minori entrate, pari a 770 milioni di euro per l’anno 2021 e valutate in 97 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Esonero contributivo   settori turismo, stabilimenti termali e commercio

770,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Esonero contributivo   settori turismo, stabilimenti termali e commercio

 

 

 

 

770,0

 

 

 

770,0

 

 

 

Maggiori entrate tributarie

 

Esonero contributivo   settori turismo, stabilimenti termali e commercio – Effetti fiscali

 

235,6

 

 

 

235,6

 

 

 

235,6

 

 

Minori entrate tributarie

 

Esonero contributivo   settori turismo, stabilimenti termali e commercio – Effetti fiscali

 

 

97,0

 

 

 

97,0

 

 

 

97,0

 

 

La relazione tecnica afferma che, ai fini dell’individuazione della platea beneficiaria della disposizione in esame, sono stati estrapolati dagli archivi dell’Istituto i seguenti dati relativamente ai settori oggetto della norma per i mesi di ottobre e novembre 2020 (ultimi disponibili):

-      n° medio di beneficiari di trattamenti di integrazione salariale ottobre-novembre 2020: 867.200 (di cui 222.200 al sud);

-      n° medio di mesi fruiti ottobre-novembre 2020: 1,5

-      n° medio mensile ore fruite: 74;

-      retribuzione media oraria 2021: 11,5

L’ipotesi di base adottata per la quantificazione degli oneri è una percentuale di ricorso all’esonero contributivo per il 60% della platea sopra riportata, mentre il 40% continua a fruire dei trattamenti di integrazione salariale. Pertanto, la platea beneficiaria dell’esonero contributivo in esame è pari a circa 520.000 lavoratori.

L’aliquota contributiva ponderata oggetto di sgravio è pari al 29% e tiene conto del fatto che nelle regioni del Sud i datori di lavoro già possono usufruire di un esonero contributivo del 30%.

Per il calcolo degli effetti fiscali derivanti dalla concessione dell’esonero contributivo è stata considerata un’aliquota media ponderata del 18%.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT fornisce i parametri utilizzati per la stima delle minori entrate previste, in base ai quali la quantificazione risulta verificabile. Non si formulano pertanto osservazioni.

 

Articolo 44
(Indennità per i collaboratori sportivi)

Le norme prevedono che sia erogata dalla società Sport e Salute s.p.a., nel limite massimo di 220 milioni di euro per l’anno 2021, un’indennità complessiva in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche.

L’ammontare dell’indennità è determinata come segue:

a) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura superiore ai 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 2.400;

b) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura compresa tra 4.000 e 10.000 euro annui, spetta la somma di euro 1.600;

c) ai soggetti che, nell’anno di imposta 2019, hanno percepito compensi relativi ad attività sportiva in misura inferiore ad euro 4.000 annui, spetta la somma di euro 800 (commi 1 e 2).

Si segnala che, rispetto a quanto disposto dall’articolo 10, comma 11, del DL 41/2021, l’importo delle singole indennità è stato ridotto di un terzo.

La società Sport e Salute s.p.a., sulla base di apposite intese, acquisisce dall'Agenzia delle Entrate i dati relativi ai beneficiari. I lavoratori autocertificano, per ciascuna mensilità, la persistenza dei presupposti e delle condizioni in basi ai quali è concessa l’erogazione dell’indennità. A tal fine, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti entro la data del 31 marzo 2021 e non rinnovati. La società Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica, con cadenza settimanale, i risultati di tale attività all’Autorità di Governo competente in materia di sport e al Ministero dell’economia e delle finanze (commi 3-5).

Ai relativi oneri, pari a 220 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 6).

Fermo restando il divieto di cumulo, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall’INPS i dati relativi ai pagamenti effettuati dall’Istituto per i lavoratori che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all’INPS per il pagamento delle indennità di cui DD.LL. 18, 34, 104, 137 del 2020 e del DL 41/2021, o di altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale, e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti, verifica l’ammontare delle indennità e ne liquida l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall’INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l’anno 2021 (commi 7-10).

Ai relativi oneri, pari a 35,8 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77. (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Indennità collaboratori sportivi (comma 10)

220,0

 

 

 

220,0

 

 

 

220,0

 

 

 

Indennità collaboratori sportivi, detratte somme già corrisposte da INPS

(comma 11)

35,8

 

 

 

35,8

 

 

 

35,8

 

 

 

 

La relazione tecnica precisa che il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a circa 120.801 unità. Nell’ambito di questa platea, i soggetti aventi diritto al contributo in esame, sono stimabili in 200.000 unità (193.068 aventi diritto già definiti, cui spetterebbe l’erogazione automatica, oltre ai soggetti per cui è stata rigettata la domanda e che hanno presentato istanza di autotutela).

La platea di beneficiari, basata sui dati ottenuti da Sport e salute spa in sede di corresponsione dell’indennità per le mensilità precedenti, è suddivisa come segue:

•      i soggetti con redditi 2019 superiori a euro 10.000 sono circa l’8,5% del totale dei richiedenti, per una somma totale pari ad euro 40.800.000 milioni;

•      i soggetti con redditi 2019 compresi tra 4.000 e 10.000 euro sono il 27,6% del totale dei richiedenti, per una somma totale pari ad euro 88.320.000 milioni;

•      i soggetti con redditi 2019 inferiori a 4.000 euro sono circa il 63,9% del totale dei richiedenti per una somma totale pari ad euro 102.240.000 milioni.

Dall’onere totale massimo della presente misura, pari quindi a 231,5 milioni di euro devono essere detratte le risorse corrispondenti al numero medio dei soggetti che, con riferimento alle precedenti indennità erogate da Sport e Salute, ha rinunciato all’erogazione. L'onere totale della presente misura è, quindi, pari a 220 milioni di euro, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

In relazione ai commi da 7 a 12, la RT precisa che si tratta di disposizioni introdotte per risolvere problematiche incongruenze relative all’INPS. La normativa prevedeva che l’indennità di Sport e Salute intervenisse per quei collaboratori sportivi che non avessero diritto alle indennità erogate dall’INPS. Ciononostante, molti collaboratori hanno presentato la domanda ad ambedue gli enti e la circostanza è venuta in evidenza grazie ai controlli svolti dalla società, che ha quindi sospeso i pagamenti a tutti i soggetti che avessero ricevuto anche l’indennità dell’INPS. In ragione di quanto appena esposto, l’eterogeneità delle situazioni e la sovrapposizione di tutte le indennità previste dalla normativa emergenziale non ha consentito, a legislazione vigente, una tipizzazione delle fattispecie che consentisse di distinguere, ex ante, tra i soggetti che hanno ricevuto indennità sia da INPS sia da Sport e Salute, quali possano ritenersi di competenza esclusiva di uno soltanto dei due enti erogatori ovvero quali, tra i soggetti che abbiano presentato domanda presso ambedue gli enti, fossero consapevoli dell’incompatibilità tra le differenti indennità ovvero ancora di valutare in modo oggettivo le situazioni di quei soggetti che, per ricevere l’indennità INPS, non avevano necessità di fare domanda. La disposizione è volta a superare tali sovrapposizioni normative, prevedendo, a tal fine, la presentazione di una nuova autocertificazione al fine di chiedere ai singoli soggetti di attestare la propria situazione.

I soggetti interessati dalla disposizione sono i lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, che abbiano presentato domanda sia a Sport e Salute S.p.A. sia all’INPS, ai quali sia conseguito il riconoscimento delle indennità corrisposte ai sensi dei DD.LL. 18, 34, 104, 137 del 2020 del DL 41/2021 o altre indennità o misure di sostegno previste dalla normativa per il periodo emergenziale. Fermo restando il divieto di cumulo, la società Sport e Salute S.p.A. acquisisce dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale i dati relativi ai pagamenti effettuati dall’Istituto per i soggetti di cui al comma 7 e, previo accertamento della sussistenza dei requisiti richiesti per ciascuna indennità prevista in favore dei lavoratori titolari di un rapporto di collaborazione sportiva, verifica l’ammontare delle indennità e ne liquida l’importo spettante, detraendo le somme eventualmente già erogate da Sport e Salute o dall’INPS, nel limite massimo di spesa di 35,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’onere, che in ogni caso costituisce limite di spesa, è stato determinato calcolando l’ammontare delle indennità eventualmente dovute da Sport e Salute a partire dalla data di presentazione di ciascuna delle domande (50,2 milioni), detraendo le somme già corrisposte da INPS (14,4 milioni).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che sia erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. un’indennità una tantum, nel limite massimo di 220 milioni di euro per l’anno 2021, in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione nel settore dello sport.  Al riguardo, si osserva che la platea dei soggetti (200.000 unità) risulta lievemente incrementata rispetto a quella utilizzata nel DL 41/2021 (circa 191.300 unità). Risultano inoltre lievemente incrementate in percentuale le platee dei soggetti appartenenti alle prime due fasce di reddito (rispettivamente 8,5 e 27,6 per cento, per le quali è previsto un’indennità di importo superiore) e conseguentemente ridotta la platea della terza (63,9 per cento), rispetto ai parametri di cui al DL 41/2021 (rispettivamente 7, 27 e 66 per cento). In merito a tali divergenze, sia pur contenute, appare utile acquisire chiarimenti.

La RT non fornisce invece dati di dettaglio a supporto della riduzione dell’onere totale di circa 11,5 milioni, in ragione del numero medio di soggetti che ha rinunciato all’erogazione delle indennità riconosciute nei provvedimenti precedenti. Sul punto, appare necessario acquisire maggiori dati ed elementi di valutazione ai fini della verifica della stima.

Tali elementi appaiono necessari anche in considerazione del fatto che, pur essendo l’onere indicato come limite di spesa, la norma configura un diritto alla prestazione secondo importi variabili in ragione dei compensi percepiti nel 2019 e non modulabili. Pertanto l’onere complessivo non appare, di fatto, comprimibile nell’ambito di un limite massimo. In proposito andrebbe acquisto l’avviso del Governo.

Con riferimento ai commi da 7 a 10, si prende atto di quanto riferito dalla RT; si osserva peraltro che la stessa non fornisce dati ed elementi volti a verificare la congruità del limite di spesa indicato. Andrebbero quindi acquisiti i relativi elementi di valutazione. 

 

Articolo 45
(Proroga CIGS per cessazione e incremento del Fondo sociale per occupazione e formazione)

Le norme introducono il comma 1-bis all’articolo 44 del DL 109/2018, in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale per le imprese in crisi, autorizzando una proroga di sei mesi, per le aziende che abbiano particolare rilevanza strategica sul territorio, qualora abbiano avviato il processo di cessazione aziendale.

Si ricorda che l’articolo 1, comma 278, della L. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di cassa integrazione straordinaria, di cui all’articolo 44 del DL 109/2018, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022. Il trattamento è previsto qualora l'azienda abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale.

Ai maggiori oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all’articolo 1, comma 278, primo periodo, della L. 178/2020 (sopra descritto), integrate per 50 milioni di euro per l’anno 2021 e per 25 milioni di euro per l’anno 2022. L’integrazione delle risorse è coperta a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. Conseguentemente, detto Fondo è incrementato di 125 milioni di euro per l'anno 2022. Ai relativi oneri, pari a 125 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 2)

125,0

 

 

 

87,5

 

 

 

87,5

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati di monitoraggio INPS, si evidenzia un utilizzo contenuto rispetto alle risorse stanziate come limite di spesa. Infatti, nel 2020 sono state utilizzate risorse per 63,8 milioni di euro in meno rispetto alle risorse stanziate. Il finanziamento, a norma del comma 278 articolo 1 della legge 178/2020, è di 200 milioni di euro per il 2021 e 50 per il 2022; considerato il limitato utilizzo di tale tipo di integrazione salariale contestualmente ai trattamenti di integrazione con causale Covid, si stima che una proroga di 6 mesi dei trattamenti che terminano entro l’anno 2021 possa essere coperta da un finanziamento, che in ogni caso costituisce limite di spesa, di 50 milioni di euro nel 2021 e 25 milioni nel 2022. A tali maggiori oneri si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità anche per effetto del rifinanziamento di cui al comma 2 dell’articolo in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di cassa integrazione straordinaria, di cui all’articolo 44 del DL 109/2018, per un periodo massimo complessivo di sei mesi e nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 25 milioni di euro per l’anno 2022.

La RT stima che una proroga di 6 mesi dei trattamenti che terminano entro l’anno 2021 possa essere coperta da un finanziamento, configurato come limite di spesa, di 50 milioni di euro nel 2021 e 25 milioni nel 2022. Non sono peraltro forniti gli elementi a supporto dell’indicazione di tale importo.

Al riguardo, pur rilevando che gli oneri sono configurati in termini di limite di spesa e che è previsto - a tutela dei saldi - un meccanismo di monitoraggio e salvaguardia a tutela del suddetto limite, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità delle somme stanziate rispetto alle finalità indicate dalla norma.

Con riferimento alla copertura a valere sul Fondo per occupazione e formazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la capienza del Fondo, a tal fine rifinanziato in ragione di 125 milioni di euro per il 2021.

In proposito, si osserva che l’onere impatta con importi diversi sul saldo netto da finanziare (125 milioni di euro nel 2021) e su quelli di fabbisogno e indebitamento (87,5 milioni). Ciò in ragione della quota riservata al finanziamento della contribuzione figurativa, che impatto esclusivamente sul saldo netto da finanziare.

 

Articolo 46
(Oneri di funzionamento dei centri per l’impiego e contributo straordinario agli istituti di patronato)

La norma autorizza la spesa di 70 milioni di euro per il 2021 per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del “Fondo reddito di cittadinanza” di cui all’art. 12, comma 1, del DL n. 4/2019 (comma 1).

L’art. 12 del DL n. 4/2019, reca disposizioni finanziarie per l’attuazione del programma del reddito di cittadinanza, prevedendo, in particolare (comma 1) un’autorizzazione di spesa di 7.391 milioni di euro per il 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato “Fondo per il reddito di cittadinanza”. Tale dotazione è stata rideterminata, da ultimo, dall’art. 1, comma 371, della legge. n. 178/2020[29] e per un importo pari a 1.000 milioni di euro per il 2021, dall’art. 11, comma 1, del DL. n. 41/2021.

 

Vengono, altresì, novellate specifiche disposizioni del D.lgs. n.150/2015 concernenti l’organizzazione dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) (commi da 2 a 4) prevedendo l’abrogazione delle norme relative alla figura del presidente dell’Agenzia, disciplinando le nuove funzioni del direttore e ridefinendo i compiti del consiglio di amministrazione (comma 2). Viene, quindi disposta la nomina di un commissario straordinario, nelle more dell’adozione delle modifiche dello statuto di ANPAL e della nomina del direttore e del consiglio di amministrazione (comma 3) prevedendo, altresì, il subentro del Ministero dell’economia all’Agenzia nella titolarità delle azioni di ANPAL Servizi S.p.A. (comma 4).

In particolare al comma 2 viene previsto che il direttore, se dipendente delle amministrazioni pubbliche, venga nominato previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l’amministrazione di provenienza. Al direttore spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto per l’incarico di capo dipartimento di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 300/1999. I membri del consiglio di amministrazione non percepiscono alcun compenso, indennità, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese sostenute per la trasferta dal luogo di residenza.

Si evidenzia che il testo previgente delle disposizioni novellate del D.lgs. n. 150/2015 relative al presidente e al consiglio di amministrazione di ANPAL prevedono che il trattamento economico del presidente (art. 6, comma 2) e dei consiglieri di amministrazione sia determinato con decreto interministeriale, precisando, con riferimento a questi ultimi, che il relativo trattamento economico sia disposto a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'ANPAL e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (art. 6, comma 3). Si evidenzia, altresì, che viene abrogato l’art. 7 disciplinante la figura amministrativa del direttore generale.

Il comma 3 precisa altresì che al commissario straordinario spetta il trattamento economico del direttore di ANPAL come determinato ai sensi del comma 2. Il commissario, se individuato tra dipendenti della pubblica amministrazione, è collocato fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. In tal caso è reso indisponibile un posto equivalente, dal punto di vista finanziario, presso l’amministrazione di provenienza.

Viene, infine, previsto che per l’esercizio finanziario 2021, gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato siano complessivamente incrementati di ulteriori 50 milioni di euro. Ai relativi oneri pari a 50 milioni di euro per il 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                             (milioni di euro)

 

SNF e SNF di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Continuità di funzionamento dei centri per l'impiego (comma 1)

70,0

 

 

 

70,0

 

 

 

70,0

 

 

 

Contributo straordinario a favore degli Istituti di Patronato (comma 5)

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione del fondo del reddito di cittadinanza

(comma 1)

70,0

 

 

 

70,0

 

 

 

70,0

 

 

 

 

La relazione tecnica con riguardo al comma 1 riferisce che l’articolo 1, comma 371, della legge n. 178/2020 ha integrato il fondo destinato all’erogazione del beneficio economico del Reddito di cittadinanza (Rdc), sopprimendo conseguentemente l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 255. Non residuano, pertanto, risorse disponibili a copertura dei maggiori oneri di funzionamento dei centri per l’impiego. È pertanto necessario prevedere un finanziamento pari a 70 milioni di euro per garantire per il 2021 la continuità di funzionamento dei centri per l’impiego, anche in relazione alle assunzioni previste dal Piano straordinario finalizzate alla presa in carico dei beneficiari del Rdc. Viene, altresì, evidenziato che gli oneri di funzionamento sono stimabili in non meno del 15% del costo del nuovo personale pari a 464 milioni di euro a decorrere dal 2021.

La relazione tecnica evidenzia, inoltre, il carattere meramente ordinamentale dei commi 3-4, precisando che, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riguardo al comma 5, la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto e le finalità della norma.

La relazione tecnica non considera il comma 2.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riguardo ai commi 1 e 5, non si formulano osservazioni considerato che i relativi maggiori oneri appaiono configurati come limiti massimi di spesa. Peraltro, con riguardo specifico al comma 1, pur prendendo atto degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica ai fini della verifica della congruità della suddetta autorizzazione di spesa, andrebbe confermata, altresì, l’effettiva disponibilità delle risorse di copertura, rivenienti nel Fondo per il reddito di cittadinanza, al netto di quelle già destinate a normativa vigente, a valere sul medesimo Fondo, ad altre finalità di spesa.

Con riguardo alle norme (comma 2) che ridefiniscono l’amministrazione di ANPAL (con la soppressione della figura del presidente e la ridefinizione di ruoli e compiti del direttore e del consiglio di ammirazione) andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti ad escludere profili di onerosità derivanti dal nuovo modello organizzativo rispetto a quello previgente. Analoghi chiarimenti andrebbero, altresì, acquisiti con riguardo alla temporanea gestione commissariale di ANPAL prevista dal comma 3; in particolare, al fine di confermare la neutralità finanziaria della disposizione evidenziata dalla relazione tecnica, andrebbe confermato che il trattamento economico riconosciuto al Commissario sia riconducibile nell’ambito dell’autonomia di bilancio dell’Agenzia. Con riferimento, infine, al subentro del Ministero dell’economia alla medesima Agenzia nella qualità di azionista di ANPAL Servizi S.p.A. (comma 4) non si formulano osservazioni considerato che ANPAL e ANPAL Servizi S.p.A. sono entrambi ricompresi nell’elenco ISTAT delle amministrazioni rilevanti ai fini della contabilità nazionale.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 1 dell’articolo 46 autorizza una spesa nel limite di 70 milioni di euro per il 2021 al fine di far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l’impiego correlati all’esercizio delle relative funzioni e in connessione con l’incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l’impiego e delle politiche attive del lavoro, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il reddito di cittadinanza, di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4 del 2019. Al riguardo, considerato che da un’interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che il citato Fondo (capitolo 2781 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali) reca le occorrenti disponibilità per l’anno 2021, appare opportuna una rassicurazione da parte del Governo in merito alla circostanza che l’utilizzo delle citate risorse non pregiudichi ulteriori finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.

 

Articolo 47
(Differimento di versamenti contributivi dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali)

Le norme prevedono che il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali[30], con scadenza il 17 maggio 2021, possa essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica ricorda preliminarmente che i contributi relativi alle quattro rate dei contributi sul minimale di reddito dovuti da artigiani e commercianti devono essere versati alle scadenze del 17 maggio 2021, 20 agosto 2021, 16 novembre 2021 e 16 febbraio 2022 e che la disposizione intende differire, senza maggiorazioni, la scadenza del prossimo 17 maggio al 20 agosto 2021.

Ora, sulla base di:

1) stima del numero di soggetti interessati (1.480.000 artigiani, 2.015.000 commercianti per un totale di 3.495.000 iscritti);

2) importo del minimale di reddito annuo pari a 15.953 euro;

3) aliquote contributive (24,0% artigiani, 24,09% commercianti).

La RT stima che la proposta comporta un differimento temporale di circa 3.360 milioni di euro (comprensivi di contribuzione di maternità). Tuttavia, tale differimento risulta essere senza oneri per la finanza pubblica poiché trattasi di uno spostamento temporale di un versamento contributivo da effettuarsi, comunque, nell’arco dello stesso esercizio finanziario.

 

In merito ai profili di quantificazione, prevedono che il versamento delle somme richieste con l’emissione 2021 dei contributi previdenziali dovuti dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali, con scadenza il 17 maggio 2021, possa essere effettuato entro il 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione.

In proposito, la RT afferma che il differimento (stimato in circa 3.360 milioni di euro) non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto circoscritto al medesimo esercizio finanziario.

Al riguardo, pur prendendo atto dei chiarimenti forniti dalla RT, appare necessario acquisire conferma che il differimento delle entrate in questione, considerata l’entità dell’importo interessato, non determini una riduzione – seppur temporanea – dei flussi di cassa tale da incidere sulle attività delle Gestioni previdenziali interessate. 

 

Articolo 48
(Piano nazionale per le Scuole dei mestieri)

 

Le norme istituiscono il Fondo denominato “Scuole dei mestieri, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2021, destinato all’istituzione da parte delle Regioni, d’intesa con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Scuole dei mestieri nell’ambito dei settori di specializzazione industriale del territorio (commi 1 e 2).

L’intervento è finalizzato a favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema industriale nazionale, la transizione occupazionale e la formazione dei lavoratori attivi nell’ambito dei settori particolarmente specializzanti.

Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali sono individuati i criteri e le modalità di utilizzo delle risorse dell’istituendo Fondo nel rispetto del limite di spesa (comma 3).

Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Istituzione fondo “scuole dei mestieri”

(comma 1)

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che il limite di spesa indicato nella norma si ritiene congruo quale finanziamento iniziale di tale azione di sistema, agendo direttamente e in termini risolutivi sulla capacità del mercato del lavoro di rispondere al fabbisogno di capitale umano manifestato dalle imprese.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che l’onere relativo all’istituzione del Fondo previsto nella norma viene configurato in termini di limite di spesa.

 

Articolo 49
(Disposizioni in favore dei lavoratori frontalieri)

Normativa previgente. L’articolo 103-bis del D.L. n. 34/2020 ha autorizzato per il 2020 la spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia, che svolgono:

§  la propria attività nei Paesi confinanti o limitrofi ai confini nazionali, ovvero in altri Paesi non appartenenti all'Unione europea confinanti o limitrofi ai confini nazionali con cui sono vigenti appositi accordi bilaterali, che siano titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa;

§  ovvero dei lavoratori subordinati nonché dei titolari di partita IVA, che abbiano cessato involontariamente il rapporto di lavoro frontaliero a decorrere dal 23 febbraio 2020 e siano privi dei requisiti per il beneficio delle misure di sostegno ai lavoratori previste dal D.lgs. n. 22/2015 e dal D.L. n. 18/2020.

Con decreto ministeriale sono definiti i criteri per il riconoscimento del beneficio, nel rispetto del limite di spesa previsto. Alla copertura degli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.

 

Le norme prorogano all’anno 2021 l’erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia e ai relativi oneri, pari a 6 milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Rifinanziamento contributi lavoratori frontalieri - art 103-bis DL. 34/2020 (comma 1)

6,0

 

 

 

6,0

 

 

 

6,0

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione si rende necessaria dal momento che le risorse iscritte per il 2020 per un importo pari a 6 milioni di euro sul capitolo 2019 dello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, non risultano essere state impegnate e risultano essere andate in economia.   

Pertanto al fine di dare attuazione alla disposizione, per l’anno 2021, è necessario prevedere un rifinanziamento degli oneri pari a 6 milioni di euro per l’anno 2021 ai quali si provvede mediante delle disposizioni finanziarie.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sulla proroga al 2021 della spesa di 6 milioni di euro per l'erogazione di contributi in favore dei lavoratori frontalieri residenti in Italia dal momento che gli oneri relativi a tali misure sono configurati in termini di limite di spesa.

Articolo 50
(Interventi urgenti per la vigilanza e la sicurezza sui luoghi di lavoro)

Le norme stabiliscono che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano autorizzano le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a procedere, in deroga agli ordinari limiti assunzionali, al reclutamento straordinario di dirigenti medici e tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, per una spesa complessiva non superiore all’importo indicato, per ciascuna regione e provincia autonoma, nella tabella di seguito riportata e allegata al provvedimento in esame (comma 1).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIEMONTE

250.402

VALLE D'AOSTA

7.142

LOMBARDIA

565.904

P.A. BOLZANO

29.179

P.A. TRENTO

30.268

VENETO

276.822

FRIULI VENEZIA GIULIA

70.191

LIGURIA

91.146

EMILIA-ROMAGNA

253.569

TOSCANA

214.166

UMBRIA

50.661

MARCHE

87.154

LAZIO

329.064

ABRUZZO

74.453

MOLISE

17.449

CAMPANIA

316.262

PUGLIA

225.140

BASILICATA

31.769

CALABRIA

108.477

SICILIA

277.488

SARDEGNA

93.294

Totale

3.400.000

 

Viene autorizzata, pertanto, la spesa complessiva di 3.400.000 euro per l’anno 2021 e di 10.000.000 euro a decorrere dall’anno 2022 e, conseguentemente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato dei medesimi importi. Al finanziamento in oggetto accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d’accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l’anno 2021 e per gli importi indicati nella tabella allegata al presente decreto (comma 2).

Alle disposizioni di cui al presente articolo non si applica l’articolo 26, comma 4, in materia di utilizzo flessibile delle risorse per l’emergenza COVID-19 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                        (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento finanziamento fabbisogno sanitario standard per reclutamento straordinario personale

3,4

10

10

10

3,4

10

10

10

3,4

10

10

10

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento finanziamento fabbisogno sanitario nazionale standard per reclutamento straordinario personale – effetti indotti

 

 

 

 

1,6

4,9

4,9

4,9

1,6

4,9

4,9

4,9

 

La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle norme, chiarisce che, considerando lo stanziamento a regime dal 2022 di 10.000.000 di euro, lo stanziamento per il 2021 è stato stimato proporzionalmente considerando un numero di 7 mensilità, a partire dal 1° giugno 2021. La relazione tecnica evidenzia che le unità assumibili potranno variare da un minimo di circa 103 unità nel caso di assunzioni di soli dirigenti medici ad un massimo di circa 221 unità nel caso di assunzione di soli profili non dirigenziali.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme dispongono che le regioni e le province autonome possano autorizzare assunzioni di personale presso gli enti del servizio sanitario nazionale nell’ambito di un limite di spesa normativamente fissato in apposita tabella allegata al decreto. Si rileva, altresì, che la tabella allegata al decreto procede alla ripartizione del solo importo stanziato per il 2021, pari a 3,4 milioni di euro, e non anche dell’importo a regime, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2022. Andrebbe, pertanto, confermato che gli importi a decorrere dal 2022 siano suddivisi sulla base della ripartizione percentuale utilizzata nel 2021 dalla tabella allegata al decreto in esame. 

Si osserva tuttavia che lo stanziamento previsto per il 2021, pur costituendo, anch’esso, un limite di spesa, non appare in linea con i criteri di stima indicati dalla relazione tecnica. Quest’ultima infatti afferma che lo stanziamento del 2021 è calcolato in proporzione allo stanziamento a regime, pari a 10 milioni di euro, tenendo conto che le assunzioni potranno essere effettuate a partire dal 1° giugno, ossia per soli 7 mesi. Considerando quindi i 7/12 dell’onere a regime si ottiene una stima dell’onere 2021 pari a circa 5,83 milioni di euro mentre la norma prevede una autorizzazione di spesa di 3.4 milioni di euro.

In ordine a tale aspetto appare opportuno un chiarimento.

Si osserva infine che la RT non fornisce indicazioni riguardo alla proiezione ultratriennale della spesa per assunzioni: in proposito andrebbero acquisite indicazioni volte a confermare l’onere a regime indicato dalla RT.

 

Articolo 51
(Misure in materia di trasporto pubblico locale)

Le norme prevedono che la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 - destinato consentire l'erogazione di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche destinati a studenti - sia incrementata di ulteriori 450 milioni di euro per l’anno 2021. Le risorse sono destinate a “fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento” del COVID che non siano finanziabili a valere sulle risorse ordinariamente destinate ai servizi di trasporto pubblico locale (comma 1).

Le risorse in oggetto possono essere utilizzate, nel limite massimo di 45 milioni di euro, per il riconoscimento di contributi, in favore delle aziende di traporto pubblico regionale o locale e di altri soggetti esercenti servizi di trasporto di passeggeri su strada, a titolo di compensazione dei maggiori costi sostenuti per l’utilizzo di prodotti per la disinfezione delle superfici toccate frequentemente dall’utenza e per l’uso di sistemi di sanificazione ovvero di disinfezione dell’ambiente interno dei mezzi di trasporto (comma 4).

Le eventuali risorse residue dello stanziamento complessivo possono essere utilizzate, nell'anno 2021, per le finalità previste dall'articolo 200, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che prevede, anch’esso misure di sostegno del trasporto pubblico locale (comma 6).

Inoltre, è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e la mobilità sostenibili, un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l’anno 2021, destinato all’erogazione:

·        nel limite di 35 milioni di euro, di contributi in favore delle imprese e delle pubbliche amministrazioni che provvedano, previa nomina del mobility manager, a predisporre, entro il 31 luglio 2021, un piano degli spostamenti casa-lavoro del proprio personale attraverso di iniziative di mobilità sostenibile [comma 7, lettera a)];

·        nel limite di 15 milioni di euro, di contributi in favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado che provvedano, previa nomina del mobility manager scolastico, a predisporre, entro il 31 luglio 2021, un piano degli spostamenti casa-scuola-casa del personale scolastico e degli alunni [comma 7, lettera b)]; 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il trasporto pubblico locale (comma 1)

450

 

 

 

450

 

 

 

450

 

 

 

Fondo per favorire la  distribuzione degli utenti del trasporto pubblico locale (comma 7)

50

 

 

 

50

 

 

 

50

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce che il comma 1, in considerazione del protrarsi della situazione emergenziale dovuta all’epidemia da Covid-19 e dell’incremento della domanda di trasporto pubblico derivante dalle disposizioni recate dal decreto legge n. 52/2021, recante “Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19”, dispone uno stanziamento di ulteriori 450 milioni di euro in favore del fondo previsto dall’articolo all’articolo 1, comma 816, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

La relazione tecnica rammenta che l’articolo 1, comma 816, della legge n. 178/2020 ha previsto l’istituzione presso il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili di un fondo con una dotazione di 200 milioni di euro per l’anno 2021 destinato al finanziamento dei servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, anche per studenti, occorrenti per fronteggiare le esigenze trasportistiche conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento derivanti dall'applicazione delle Linee Guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee Guida per il trasporto scolastico dedicato, ove i predetti servizi nel periodo ante COVID-19 abbiano avuto un riempimento superiore a quello previsto dal DPCM in vigore all’atto dell’emanazione del decreto interministeriale, di assegnazione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano del fondo in questione.

Lo stanziamento di ulteriori 450 milioni di euro, previsto dal comma 1 dell’articolo in esame è destinato al finanziamento dei suddetti servizi aggiuntivi, nonché, come precisato dal successivo comma 4, alla compensazione, nel limite massimo di 45 milioni di euro, dei maggiori costi sostenuti per l’attività di sanificazione ovvero di igienizzazione dei mezzi all’uopo utilizzati, nonché per ogni altra modalità e attività finalizzata a ridurre i rischi di contagi da Covid-19.

Per quanto concerne i profili di natura finanziaria, la relazione tecnica  evidenzia che la quantificazione è stata operata, relativamente ai servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, assumendo a riferimento la stima effettuata in data 5 marzo 2021 dalle Regioni e dalle Province autonome per il periodo 1° gennaio 2021 – 30 giugno 2021, tenendo conto dell’apertura di tutte le attività economiche e lavorative e di una percentuale di svolgimento dell’attività didattica in presenza presso le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado fino ad un massimo del 75 per cento. Gli enti hanno stimato un maggior onere complessivo di 318,59 milioni di euro in relazione a servizi aggiuntivi per 85.333.619 chilometri forniti attraverso l’utilizzo di 6.144 mezzi. Da tali dati si ricava un costo medio del servizio aggiuntivo di circa 3,73 euro per ogni chilometro percorso (3,7334 se si considera 4 cifre decimali ndr) ed una percorrenza media mensile di circa 2.315 chilometri per ciascun mezzo impiegato.

Tale stima è stata aggiornata al contenuto delle previsioni di cui all’articolo 3 del decreto legge n. 52/2021, che hanno previsto, tra l’altro, l’incremento della percentuale di svolgimento dell’attività didattica in presenza presso gli istituti superiori pari al 100 per cento (e non già quella del 75 per cento utilizzata, come evidenziato, ai fini della stima operata in data 5 marzo 2021). Per tener conto di queste nuove esigenze si è valutato un fabbisogno per servizi aggiuntivi fino al 30 giugno 2021 di 390 milioni di euro.

Ipotizzando, poi, una percentuale di didattica in presenza nella misura del 100 per cento, ivi compresa quella universitaria, nel periodo 1° luglio 2021 – 31 luglio 2021 e nel periodo 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021, nonché un incremento della domanda di trasporto di tipo turistico nel periodo 1° luglio 2021 – 31 agosto 2021, si stima un fabbisogno aggiuntivo di mezzi destinati al servizio di trasporto pubblico pari a 8.144 mezzi nel periodo 1° luglio 2021 – 31 luglio 2021 e nel periodo 1° settembre 2021 – 31 dicembre 2021 e pari a 6.144 unità nel periodo 1° agosto 2021 – 31 agosto 2021.

Alla luce di tali considerazioni, l’onere finale si determinerebbe moltiplicando la percorrenza media mensile di circa 2.314,8 chilometri per il numero dei mezzi aggiuntivi utilizzati (8.144 in ogni mese del secondo semestre con l’eccezione di agosto, mese in cui i mezzi impiegati sono 6.144) e per il costo medio di ogni chilometro percorso pari a 3,7334 euro. La spesa complessiva è di circa 405 milioni.

Con specifico riguardo ai contributi per l’impiego di sistemi di sanificazione ovvero di prodotti disinfettanti o igienizzanti nella pulizia dei mezzi utilizzati per lo svolgimento dell’attività di trasporto pubblico, si evidenzia che la stima è stata effettuata, ipotizzando un intervento di sanificazione giornaliero e cinque interventi di igienizzazione su ciascun mezzo ogni giorno, per un costo stimato mensile pari a 958,33 euro. Moltiplicando l’onere mensile di 958 euro per il numero di mezzi aggiuntivi impiegati (8.144 per ogni mese del secondo semestre salvo ad agosto, mese in cui i mezzi aggiuntivi impiegati sono solo 6.144) si ottiene un onere complessivo di circa 45 milioni di euro.

La relazione tecnica ribadisce, inoltre, il contenuto delle altre disposizioni recate dall’articolo.

 

In merito ai profili di quantificazione, in merito al comma 1, non si hanno osservazioni da formulare considerato che la dotazione del Fondo è configurata quale tetto massimo di spesa e rilevato che la sua dotazione è anche coerente con la stima dei maggiori servizi che sarà necessario erogare nel corso del secondo semestre 2021 secondo quanto indicato dalla relazione tecnica.

Parimenti non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dal comma 7, che prevede l’istituzione di un fondo con una dotazione di euro 50 milioni per l’anno 2021 - destinato all’erogazione di contributi alle  imprese e alle scuole al fine di favorire una più efficace distribuzione degli utenti del trasporto pubblico di linea e di realizzare un più idoneo raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività economiche, lavorative e didattiche e gli orari dei servizi di trasporto – considerato che anche tale dotazione è configurata quale tetto massimo di spesa.

 

Articolo 52
(Misure in materia di trasporto pubblico locale)

Le norme prevedono che sia istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2021, in favore degli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, se il maggiore disavanzo determinato dall'incremento del fondo anticipazione di liquidità è superiore al 10 per cento delle entrate correnti accertate, risultante dal rendiconto. Il fondo è destinato alla riduzione del disavanzo ed è ripartito con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, tenendo conto del predetto maggiore disavanzo (comma 1).

Si prevede, inoltre, che per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sia differito al 31 luglio 2021 il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020[31] ed il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023[32]. Fino a tale data è, conseguentemente, autorizzato l'esercizio provvisorio[33] (comma 2).

Si prevede, infine, che il contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione[34] sia incrementato dì 6,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per gli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione 2019  rispetto all’esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazione di liquidità (comma 1)

500

 

 

 

500

 

 

 

500

 

 

 

Contributi straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione (comma 3)

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

6,5

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede l’istituzione di fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 202 da destinare agli enti locali che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità[35] e l’incremento di 6,5 milioni di euro a decorrere dal 2021 del contributo straordinario in favore dei comuni risultanti dalla fusione[36], contributo la cui misura attribuita ai singoli enti, però, non è stabilita in una cifra determinata per legge. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare atteso che le erogazioni destinate agli enti locali potranno essere disposte nel limite degli stanziamenti previsti, che sono configurati quali limiti massimi di spesa.

 

Articolo 53
(Solidarietà alimentare e pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche per le famiglie)

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo di 500 milioni di euro per l'anno 2021. Il Fondo è istituito allo scopo di consentire ai comuni l’adozione di misure urgenti di solidarietà alimentare, nonché di sostegno alle famiglie che versano in stato di bisogno per il pagamento dei canoni di locazione e delle utenze domestiche.

Il Fondo sarà ripartito con decreto del Ministro dell’interno sulla base dei seguenti criteri:

·        una quota pari al 50 per cento del totale è ripartita in proporzione alla popolazione residente di ciascun comune;

·        una quota pari al restante 50 per cento è ripartita in base alla distanza tra il valore del reddito pro capite di ciascun comune e il valore medio nazionale, ponderata per la rispettiva popolazione.

·        il contributo minimo spettante a ciascun comune non può in ogni caso risultare inferiore a euro 600.

All’onere recato dalle norme in esame, pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

In proposito si ricorda che

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per misure di solidarietà (comma 1)

500

 

 

 

500

 

 

 

500

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme istituiscono un fondo con dotazione pari a 500 milioni di euro per l’anno 2021, configurato quale limite massimo di spesa.

 

Articolo 54
(Restituzione riserve Province autonome Trento e Bolzano)

Le norme prevedono che nell’anno 2021 sia corrisposto l’importo di 60 milioni di euro a ciascuna Provincia autonoma di Trento e Bolzano a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e a riduzione delle somme alle medesime spettanti ai sensi dell’articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

Si rammenta che all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha stabilito, in attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 241/2012, che le nuove e maggiori entrate erariali derivanti dal decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 e dal decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, fossero riservate all'Erario, per un periodo di cinque anni a decorrere dal 1° gennaio 2014. Successivamente l’articolo 1, comma 412, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, ha stabilito che le riserve costituite in attuazione del comma 508 citato in precedenza fossero restituite alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano nell'importo di 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.

Ai oneri recati dalle norme, pari a 120 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Restituzione di somme alle province autonome

120

 

 

 

120

 

 

 

120

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire che la norma comporta oneri pari a 120 milioni di euro nell’esercizio finanziario 2021 alla cui copertura finanziaria si provvede ai sensi dell’articolo delle disposizioni finanziarie.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a stabilire che un importo pari a 120 milioni sia trasferito dallo Stato alle province autonome e a disporre la copertura di tale onere.

 

Articolo 55
(Incremento contributo ai comuni per ridotti incassi da imposta di soggiorno)

Le norme modificano l’articolo 25 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, che, nel testo previgente, prevedeva l’istituzione, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, di un Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2021, per il ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione di imposte di soggiorno e di contributi di sbarco. Le modifiche elevano la dotazione del fondo di 100 milioni di euro, portando la dotazione complessiva   a 350 milioni di euro.

All’onere sopra descritto, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il ristoro di minori entrate registrate dai comuni (comma 1)

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono l’incremento di 100 milioni di euro della dotazione del Fondo previsto dall’articolo 25 del decreto legge n. 41/2021. Tale articolo specifica che il Fondo è destinato al ristoro parziale dei Comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno e di altri contributi simili. Dal momento che lo stanziamento è configurato come limite di spesa e la norma non prevede un completo ristoro delle minori entrate, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 56, comma 1
(Utilizzo nell'anno 2021 dei ristori 2020)

Le norme stabiliscono che le risorse assegnate agli enti territoriali per l’emergenza COVID a titolo di ristori specifici di spesa, che rientrano nelle certificazioni di cui al comma 827 della legge di bilancio 2021 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, sono vincolate per le finalità cui sono state assegnate, nel biennio 2020-2021.

Le certificazioni di cui al comma 827 della legeg di bilancio 2021 e all'articolo 39, comma 2, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, in estrema sintesi, hanno la finalità di evitare che gli enti territoriali che hanno subito una perdita di gettito a causa dell’emergenza COVID ricevano una “sovra- compensazione” della perdita subita. A tal fine gli enti certificano tale perdita al netto delle minori spese sostenute e dei ristori ricevuti a qualsiasi titolo.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.

 

La relazione tecnica specifica che gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, in base alla rubrica, sembra finalizzata a consentire agli enti territoriali l’utilizzo nel 2021 di somme ricevute a titolo di ristoro nell’anno 2020.

Tale finalità sembra confermata dalla relazione tecnica che afferma che gli oneri derivanti dalla disposizione sono già considerati nei tendenziali di finanza pubblica, prefigurando, in tal modo, una valutazione circa le dinamiche temporali della spesa.

Peraltro, la vigente normativa contabile sembra già consentire l’utilizzo dell’avanzo di amministrazione nell’anno successivo alla sua registrazione, a patto che non si distolgano le somme alla finalità a cui erano originariamente destinate. Andrebbe quindi chiarito se la norma in esame abbia carattere confermativo di una facoltà già prevista a legislazione vigente ovvero assuma valore costitutivo di tale facoltà.

In quest’ultimo caso non risulterebbero peraltro evidenti le ragioni dell’inclusione nelle previsioni tendenziali di una spesa non consentita a legislazione invariata.

 

 

Articolo 56, comma 2
(Utilizzo nell'anno 2021 e del Fondo anticipazione di liquidità delle Regioni e Province autonome)

Le norme stabiliscono che, in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19, per l'anno 2021, le Regioni e le Province autonome in disavanzo di amministrazione utilizzano le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione secondo le modalità previste dall'articolo 1, commi 897 e 898, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno, pari a 164 milioni di euro per l'anno 2021, a 200 milioni di euro per l'anno 2022, a 190 milioni di euro per l'anno 2023, a 77 milioni di euro per l'anno 2024 e a 10 milioni di euro per l’anno 2025, si provvede ai sensi dell'articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                        (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento capacità di spesa delle Regioni e province autonome

 

 

 

 

164

200

190

77

164

200

190

77

 

La relazione tecnica chiarisce che la norma amplia la capacità di spesa delle Regioni e delle Province autonome, di importo pari alle quote del Fondo anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione, di cui si ipotizza l’utilizzo nel corso del 2021 per finanziare sia spese correnti, sia spese di investimento, con oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno indicati nella seguente tabella.

 

2021

2022

2023

2024

2025

TOTALE

Regioni e province autonome

164

200

190

77

10

641

di cui RSO

142

173

164

67

9

555

di cui RSS

22

27

26

10

1

86

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente alle regioni e alle province autonome di utilizzare, nel 2021, anche le quote del risultato di amministrazione accantonate per gli obblighi derivanti dalle anticipazioni di liquidità per il pagamento di debiti commerciali. La relazione tecnica ipotizza che le risorse che saranno utilizzate ammontino, nel loro complesso, a 641 milioni di euro per finanziare sia spese correnti che spese di investimento nell’arco temporale 2021-2025. Si rileva, infine, che la contabilizzazione della maggior spesa registrata nel prospetto riepilogativo allegato al provvedimento fa riferimento esclusivamente a maggiori spese correnti, pur utilizzando un criterio di contabilizzazione che sembra, più pertinente a spese di conto capitale, tenuto conto che alla disposizione in esame, la cui efficacia è limitata al 2021, sono ascritti effetti che riguardano anche gli esercizi successivi.

Tanto premesso andrebbe fornita separata evidenza dell’ammontare delle maggiori spese correnti e di quelle conto capitale che si ipotizza che saranno sostenute: ciò al fine di verificare la dinamica di spesa scontata nel prospetto riepilogativo per le diverse annualità.

A tal proposito andrebbero altresì esplicitate le ragioni sottostanti la previsione di effetti di spesa per un arco quadriennale (2021-2025) tenuto conto che la deroga è disposta in considerazione del protrarsi dell’emergenza COVID-19 e sembrerebbe quindi finalizzata a far fronte ad esigenze di spesa rapportate ad un periodo più limitato.

 

Articolo 57
(Riparto del contributo di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legge n. 41/2021)

Le norme modificano il contenuto dell’articolo 23, comma 2 del decreto legge n. 41/2021. Il comma, tra l’altro, stabilisce che il fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome[37] sia ulteriormente incrementato di 260 milioni di euro per l'anno 2021 a favore delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. Il testo previgente della norma demandava la ripartizione delle risorse in questione ad un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sulla base della perdita di gettito subita dai singoli enti e tenendo conto delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese. Le modifiche proposte dalla norma in esame stabiliscono che il ristoro delle minori entrate introitate è attuato mediante la riduzione del contributo alla finanza pubblica previsto per l'anno 2021 secondo gli importi indicati nella tabella che segue.

 

Ente

Riduzione del contributo alla finanza pubblica

Valle d’Aosta

6,78

Provincia di Trento

28,67

Provincia di Bolzano

29,88

Friuli – Venezia Giulia

43,45

Sicilia

63,00

Sardegna

88,22

Totale

260,00

 

Conseguentemente viene ridotto di un importo corrispondente il Fondo per l'esercizio delle funzioni delle Regioni e delle Province autonome.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Minori entrate extratributarie

 

Minor contributo alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome

260

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori spese correnti

 

Minor contributo alla finanza pubblica delle Regioni e Province autonome

 

 

 

260

 

 

 

260

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali delle regioni e delle province autonome

260

 

 

 

260

 

 

 

260

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le norme dispongono la riduzione del contributo alla finanza pubblica delle regioni e province autonome in misura corrispondente alla riduzione delle dotazioni del fondo per l’esercizio delle funzioni fondamentali delle regioni e delle province autonome.

 

Articolo 58
(Misure urgenti per la scuola)

Le norme prevedono l’adozione di ordinanze del Ministro dell'istruzione per l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio, anche in deroga alle disposizioni vigenti.

Gli interventi sono finalizzati:

§  alla definizione della data di inizio delle lezioni per l'anno scolastico 2021/2022 [comma 1, lettera a)];

§  all'adattamento e alla modifica delle procedure e delle tempistiche di immissione in ruolo, nonché delle utilizzazioni, assegnazioni provvisorie e attribuzioni di contratti a tempo determinato, fermo restando il rispetto dei vincoli di permanenza sulla sede e le facoltà assunzionali disponibili già previste nonché la decorrenza dei contratti al primo settembre o, se successiva, alla data di inizio del servizio [comma 1, lettera b)];

§  a prevedere che a partire dal 10 settembre 2021 e fino all'inizio delle lezioni siano attivati l'integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lettera c)];

§  a consentire gli studenti con patologie gravi o immunodepressi, in possesso di adeguata certificazione, di poter seguire la programmazione scolastica avvalendosi anche eventualmente della didattica a distanza [comma 1, lettera d)].

Inoltre, per la regolare conclusione dell'anno scolastico e formativo 2020/2021 e l'avvio dell’anno successivo sono disposte le seguenti misure:

§  si abroga la previsione di un regolamento per la riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi, nonché del reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami[38]; dalla disposizione abrogata non dovevano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 2, lettera a)];

§  sulle operazioni di avvio dell’A.S. 2021/2022 non si applicano le disposizioni relative alle immissioni in ruolo[39] e alla procedura speciale per la copertura dei posti di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo[40] [comma 2, lettera b)]. Si rammenta che alle norme derogate non sono stati ascritti effetti finanziari;

§  si proroga all’anno scolastico 2021/2022 la possibilità di prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo in caso di impossibilità di reperire personale docente con titolo di abilitazione[41]. Alla norma prorogata non erano stati ascritti effetti finanziari [comma 2, lettera c)];

§  fino al 31 agosto 2021, il Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPl rende il proprio parere nel termine di sette giorni dalla richiesta da parte del Ministro dell'istruzione[42] [comma 2, lettera d)]. All’accelerazione a regime dei predetti termini non erano stati ascritti effetti finanziari;

§  qualora, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, i sistemi regionali di Istruzione e Formazione Professionale (I.eF.P.), i sistemi regionali che realizzano i percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (I.F.T.S.) e gli Istituti Tecnici Superiori (l.T.S.) non possano effettuare il numero minimo di ore previsto dalla vigente normativa per il relativo percorso formativo, l'anno scolastico o formativo 2020/2021 conserva comunque validità [comma 2, lettera e)];

§  si modificano le disposizioni sul vincolo di permanenza presso la prima sede per i docenti neoassunti, che viene portato da cinque a tre anni scolastici[43], nonché quelle sulla permanenza nell’istituzione scolastica, dopo l’accesso al ruolo, che viene portata da quattro a due anni[44] [comma 2, lettera f)];

§  viene prorogato dal 1° marzo 2021 al 1° settembre 2021 il termine per l’assunzione nel profilo di collaboratore scolastico del personale delle imprese già impegnate nella pulizia delle scuole, all’esito della seconda procedura selettiva per la stabilizzazione[45] [comma 2, lettera g)];

§  viene prorogata la componente elettiva del Consiglio superiore della pubblica istruzione-CSPI al 31 agosto 2022 per ragioni di emergenza sanitaria[46]; inoltre, per consentire lo svolgimento delle operazioni elettorali in sicurezza, con ordinanza del Ministro dell'istruzione sono stabiliti nuovi termini e modalità per le elezioni e i componenti eletti decadono unitamente ai componenti non elettivi in carica all'atto della loro nomina secondo modalità e termini previsti nell'ordinanza del Ministro dell'istruzione [comma 2, lettera h)];

§  si prevede che con decreto del Ministero dell'istruzione si provveda all'accorpamento del primo e del secondo ciclo di istruzione della Scuola europea di Brindisi e viene disciplinata l'organizzazione e il funzionamento della Scuola, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica[47] [comma 2, lettera i)].

Viene quindi rifinanziato il Fondo per l'emergenza epidemiologica della pubblica istruzione[48] per 400 milioni di euro nel 2020 e per 600 milioni di euro nel 2021, nei seguenti termini (comma 3):

§  viene prorogata al 31 dicembre 2021 la destinazione di quota parte dell’incremento per l'acquisizione di strutture temporanee e di ulteriori spazi da destinare all'attività didattica nell'anno scolastico 2020/2021;

§  le spese derivanti dalla conduzione di tali spazi e dal loro adattamento alle esigenze didattiche sono disposte nei limiti delle risorse già assegnate;

§  per garantire la continuità didattica anche nell'A.S. 2021-2022, vengono stanziati ulteriori 70 milioni per l'anno 2021 da trasferire agli enti locali beneficiari e rendicontare entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Inoltre, al fine di contenere il rischio epidemiologico in relazione all'avvio dell'anno scolastico 2021/2022, nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione è istituito il Fondo per l'emergenza epidemiologica da COVID-19 per l'anno scolastico 2021/2022, con uno stanziamento di 350 milioni di euro nel 2021, da destinare a spese per l'acquisto di beni e servizi (comma 4).

Il fondo è ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. 

Vengono destinati 50 milioni di euro nell'anno 2021 in favore delle scuole primarie e secondarie paritarie facenti parte del sistema nazionale di istruzione di cui all'articolo 1 della legge n. 62/2000 (comma 5).

Con decreto del Ministro dell'istruzione il contributo è ripartito tra gli uffici scolastici regionali in proporzione al numero degli alunni iscritti nelle istituzioni scolastiche paritarie; gli uffici scolastici regionali provvedono al successivo riparto.

Agli oneri derivanti dai commi 3, lettera b), 4 e 5, pari a 470 milioni per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 6).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Spese affitto per continuità didattica AS 2021-2022 da trasferire agli enti locali (comma 3 lett.b)

70,0

 

 

 

70,0

 

 

 

70,0

 

 

 

Fondo emergenza epidemiologica COVID-19 acquisto beni e servizi (comma 4)

350,0

 

 

 

350,0

 

 

 

350,0

 

 

 

Contributo scuole paritarie per emergenza epidemiologica COVID-19 (comma 5)

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

 

 

La relazione tecnica su quanto disposto al comma 1 osserva quanto segue:

§  sulla lettera a), la disposizione consente di definire una data di inizio delle lezioni, d’intesa con le Regioni, che tenga conto del tempo da dedicare opportunamente al rafforzamento degli apprendimenti, in favore degli studenti che abbiano risentito negativamente dell’organizzazione parzialmente a distanza adottata nell’anno scolastico 2020/2021. Poiché l’ordinanza fisserebbe, comunque, l’avvio delle lezioni nel mese di settembre, senza anticiparlo, non si verificherebbero nuove o maggiori spese nemmeno per il personale scolastico. Nulla cambia per le spese di funzionamento. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

§  sulla lettera b), la disposizione consente di derogare al termine del 31 agosto per le immissioni in ruolo, senza modificare le facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente né per il personale docente né per quello ATA e mantenendo la data di decorrenza giuridica ed economica dei contratti al primo servizio, se successiva, alla data dell’effettivo inizio del servizio. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

§  sulla lettera c), si evidenzia che le attività di recupero sono remunerate 50 euro (l.d.) all’ora e quelle aggiuntive di insegnamento frontale non ordinamentale 35 euro (l.d.) all’ora ai sensi del vigente CCNL (tabella 5 allegata al CCNL 29 novembre 2007, mantenuta in vigore ai sensi dell’articolo 1 del CCNL 19 aprile 2018). Il CCNL remunera tali attività poiché, di solito, si aggiungono a quelle d’obbligo, giacché sono svolte per lo più in concomitanza con le lezioni. Nei giorni di sospensione delle lezioni, tuttavia, il recupero, l’integrazione e il rafforzamento degli apprendimenti non si aggiungono alle normali attività didattiche. Perciò la disposizione in esame ha l’effetto di azzerare il compenso previsto per le attività in questione, se svolte nel periodo tra il primo settembre 2021 e l’inizio delle lezioni;

§  sulla lettera d), si evidenzia che la disposizione ha carattere meramente organizzatorio, poiché gli studenti che si avvarrebbero della possibilità di seguire le lezioni a distanza lo farebbero con la propria strumentazione tecnologica, collegandosi alle attività di classe svolte a scuola con il personale comunque disponibile. Anche ove fosse la scuola a fornire la strumentazione tecnologica, lo farebbe nell’ambito e nel limite delle risorse finanziarie ad essa disponibili, senza esservi obbligata. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Inoltre, sulle previsioni contenute al comma 2 la RT osserva quanto segue:

§  sulla lettera a), la norma abroga una precedente disposizione di natura ordinamentale. L’ammontare delle facoltà assunzionali disponibili per tale reclutamento rimane disciplinato dall’articolo 2 del D.L. n. 126/2019. Pertanto, la predetta abrogazione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica;

§  sulla lettera b), la disposizione ha natura ordinamentale, limitandosi a disapplicare la legislazione vigente relativa alla cosiddetta “call veloce”, limitatamente all’anno scolastico 2021/2022. Ciò ha l’effetto di sveltire le operazioni di immissione in ruolo, e di ridurre in minima misura il numero di quelle effettuabili, riduzione ampiamente compensata dalle disposizioni seguenti. Pertanto, la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica;

§  sulla lettera c), la disposizione proroga una disciplina in deroga, per le scuole comunali, relativa allo scorrimento delle graduatorie utili per i contratti a tempo determinato, senza modificare le relative facoltà assunzionali. Pertanto, la predetta proroga non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica;

§  sulle lettere d) ed e), le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

§  sulla lettera f), si interviene sul vincolo di permanenza presso la prima sede per i docenti neoassunti, che viene ridotto da cinque a tre anni. Inoltre, si interviene sulla mobilità in corso di carriera, nel senso di favorire una maggiore continuità didattica, diradando le occasioni per la mobilità volontaria dei docenti. Pertanto, la disposizione ha carattere esclusivamente ordinamentale. Si rappresenta, anzitutto, che le istanze di mobilità del personale docente possono essere accolte solo nel limite della percentuale (tipicamente il 50%) dei posti vacanti e disponibili, al netto degli esuberi, a ciò destinata dalla contrattazione integrativa nazionale. Per questo motivo, la mobilità non può mai determinare esubero di personale, bensì ha solo l’effetto di spostare sul territorio i posti vacanti e disponibili. La quantità di contratti a tempo determinato non è minimamente influenzata dalla mobilità. La modificazione al vincolo quinquennale per i neo-assunti e l’introduzione del nuovo vincolo triennale durante la carriera lavorativa non hanno alcun impatto sulle predette considerazioni. Il numero di posti vacanti e disponibili, quindi, non è influenzato dalla disposizione in esame. Ne consegue che non lo sia nemmeno la spesa occorrente a coprirli, dato che i contratti a tempo determinato hanno un costo annuo indipendente dal territorio;

§  sulla lettera g) la disposizione ha natura ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. Infatti, si limita a prorogare la data entro la quale deve essere condotta a termine la procedura volta all’immissione in ruolo degli ex dipendenti delle imprese di pulizia che siano stati impegnati per almeno 5 anni presso le scuole nell’ambito di contratti per lo svolgimento delle attività ausiliarie. Nel frattempo, i relativi posti rimangono accantonati e il Ministero mantiene la facoltà di coprire le relative esigenze, sino al termine delle attività didattiche, con altrettanti contratti di cd. “supplenza breve” a tempo determinato, con una spesa pari o inferiore a quella che si sarebbe sostenuta a legislazione vigente;

§  sulla lettera h), la disposizione proroga il termine per lo svolgimento delle elezioni per il Consiglio superiore della pubblica istruzione. Nulla muta in merito alla quantità di esoneri dall’insegnamento, che rimane pari al numero di componenti elettivi. Pertanto, la predetta proroga ha natura ordinamentale e non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

§  sulla lettera i), la disposizione attiene esclusivamente ai profili ordinamentali della scuola europea di Brindisi e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La denominazione “scuola europea” si riferisce alla natura degli ordinamenti didattici cui si uniforma il curricolo delle due scuole statali di Brindisi in questione. Si tratta, infatti, di scuole accreditate al sistema delle scuole europee, anziché di scuole europee. Rimangono, cioè, scuole statali il cui personale è dipendente dello Stato. La proposta legislativa si limita a disporne l’accorpamento in un’unica istituzione scolastica. Tale circostanza non può, ovviamente, avere alcun impatto sul fabbisogno di docenti e sulla relativa spesa, né su fabbisogno e spesa per funzionamento.

La RT prosegue evidenziando che il comma 3, lettera a) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto consente solo di utilizzare le risorse già assegnate agli enti locali beneficiari ai sensi dell’articolo 32, comma 2, lettera a), del D.L. n. 104/2020, anche per l’A.S. 2021-2022, fino al 31 dicembre 2021; la lettera b) prevede, invece, un incremento di risorse pari a 70 milioni corrispondenti alla copertura dei canoni di affitto per garantire la continuità didattica anche nell’anno scolastico 2021-2022, da trasferire agli enti locali beneficiari entro e non oltre il 31 dicembre 2021.

Infine, al comma 4 si istituisce un fondo per acquisto di beni e servizi, con la dotazione finanziaria di 350 milioni di euro nel 2021, per dotare le scuole di una provvista utile per la gestione dell’emergenza epidemiologica anche nel prossimo anno scolastico 2021/2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sui commi 1 e 2 alla luce dei chiarimenti formulati dalla RT e considerato che diverse disposizioni prorogano misure cui non sono stati ascritti effetti finanziari o intervengono su procedure di carattere finanziariamente neutro.

Con riferimento alle previsioni contenute ai commi da 3 a 5 non si formulano osservazioni in quanto operano nell’ambito di limiti di spesa.

 

Articolo 59, commi da 1 a 9
(Misure per la nomina dei docenti di posto comune e di sostegno)

Le norme recano una disciplina speciale per la copertura, nel limite dell’autorizzazione concessa ai sensi dell’art. 39 della legge n. 449/1997, dei posti vacanti e disponibili relativi ai docenti per l’a.s. 2021/2022 (comma 1) applicabile a tutte le classi di concorso, mediante l’incremento della quota proveniente dalle graduatorie dei concorsi straordinari banditi nel 2018 (comma 2) e l’integrazione delle graduatorie del concorso straordinario bandito nel 2020 con tutti i candidati risultati idonei (comma 3). Inoltre, in via straordinaria, esclusivamente per l’a.s. 2021/2022, i posti comuni e di sostegno vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ai sensi dei commi 1-3, sono assegnati con contratto a tempo determinato, nel limite dell’autorizzazione di cui al comma 1, ai docenti che sono inclusi nella prima fascia delle graduatorie provinciali per le supplenze[49] (GPS) e che contestualmente hanno svolto su posto comune o di sostegno, almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso (comma 4). Nel corso del contratto a tempo determinato i candidati svolgono un percorso annuale di formazione iniziale e un periodo di prova (comma 6) seguito da una valutazione (comma 7). Al termine del percorso annuale in caso di positiva valutazione il docente è assunto a tempo indeterminato e confermato in ruolo (comma 8). Viene, altresì, demandato ad un decreto ministeriale la definizione dei profili applicativi della procedura di cui al comma 4, concernenti, in particolare, la commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione, nonché le modalità di formazione delle commissioni incaricate della medesima valutazione. Ai componenti della commissione nazionale non sono dovuti, per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate (comma 9).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che le che i commi da 1 a 6 e i commi 8 e 9 non comportano nuovi o maggiori oneri.

La relazione tecnica, con riguardo alle singole summenzionate disposizioni riferisce, tra l’altro, quanto segue:

·         il comma 1 si limita a ribadire la legislazione vigente, fatto salvo quanto previsto ai commi successivi e non comporta, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

·         il comma 2 non incide sui posti autorizzati e determina solo uno scorrimento più veloce delle graduatorie. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

·         il comma 3 non incide sui posti autorizzati, sulle facoltà assunzionali disponibili e nemmeno sulle procedure autorizzatorie che determinano l’ammontare delle menzionate facoltà. Trattandosi di procedure già espletate, non determina maggiori oneri nemmeno di natura amministrativa;

·         il comma 4 individua una procedura speciale per le immissioni in ruolo su posti vacanti e disponibili che residuano dopo le immissioni in ruolo ordinarie. Il numero dei posti vacanti e disponibili autorizzabili è superiore ai soggetti presenti nelle prime fasce delle graduatorie provinciali per le supplenze (GPS) che risultano pari a circa 18.500. Pertanto, la disposizione non incide sulla programmazione dei successivi concorsi ordinari. Viene stimato che dei circa 112.000 posti vacanti e disponibili, al massimo 53.000 potranno essere coperti con le attuali graduatorie concorsuali. La disposizione non determina nuovi e maggiori oneri anche in quanto le GPS sono graduatorie già formate. Gli oneri amministrativi correlati all’acquisizione delle istanze di coloro che conseguono il titolo di specializzazione entro il 31 luglio 2021 sono nulli, considerato che, a tal fine, è disponibile la piattaforma informatica già predisposta per la raccolta delle istanze di iscrizione delle medesime GPS. I minimi adattamenti necessari sono affrontabili con gli ordinari stanziamenti di bilancio per la manutenzione del patrimonio informativo;

·         il comma 6 è di carattere ordinamentale e non determina nuovi e maggiori oneri, tenuto conto che le assunzioni anche se a tempo determinato sono comprese all’interno del contingente autorizzato;

·         il comma 8 ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. In particolare, la decorrenza giuridica è la medesima che avrebbero i docenti che andrebbero ad occupare i posti se venisse completato, a legislazione vigente, il concorso ordinario;

·         il comma 9 ha natura ordinamentale e, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. L’incarico nella commissione nazionale è svolto a titolo onorifico e non comporta il pagamento di indennità o rimborsi comunque denominati.

 

Con riguardo al comma 7 la relazione tecnica riferisce che questo comporta oneri per l’organizzazione della prova e per i compensi alle commissioni, che però sono inferiori rispetto a quelli che occorrerebbe sostenere per coprire la medesima quantità di posti attraverso il concorso ordinario. Con riferimento alle spese per l’organizzazione della prova, il concorso ordinario prevede un maggior numero di prove, sia scritte sia orali, alle quali partecipano, ordinariamente, più candidati rispetto ai posti disponibili. La disposizione in questione, invece, prevede un’unica prova, alla quale partecipano tanti candidati quante sono le facoltà assunzionali autorizzate che è stato possibile utilizzare nel limite delle iscrizioni utili nelle graduatorie provinciali per le supplenze. Quanto ai compensi dei componenti delle commissioni e ai relativi segretari, per la prova che si svolgerà nel corso del 2022, nulla cambia rispetto all’analogo onere che si sarebbe sostenuto esaminando i medesimi candidati nel corso del concorso ordinario. La spesa derivante dalla disposizione in esame è inferiore a quella che si sosterrebbe a legislazione vigente. A legislazione vigente, i compensi riconosciuti ai componenti delle commissioni esaminatrici sono sintetizzati nella tabella a seguire

(euro)

 

Unità

Compenso base

Compenso per candidato

Compenso massimo

Candidati

Spesa

Presidenti

636

1.980

1,1

8.800

18.500

1.279.630

Commissari

1.272

1.800

1

8.000

18.500

2.308.100

Segretari

636

1.620

0,9

6.400

278

1.030.570

TOTALE

 4.618.300

 

Considerando la possibilità di formare commissioni regionali per ogni classe di concorso per le quali ci sono le prime fasce delle GPS (pari a 636), si ricava un onere pari a euro 4.618.300,20 (euro 6.128.484,37 compresi gli oneri a carico dell’amministrazione) per il 2022. La relazione tecnica riferisce che le risorse a tal fine previste a legislazione vigente per far fronte al concorso ordinario sono congrue. Viene evidenziato che nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione sono stanziati 13,426 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Tale somma eccede le necessità derivanti dallo svolgimento combinato di tutte le procedure assunzionali per le quali il Ministero è autorizzato, inclusa quella di cui alla disposizione in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la nuova procedura speciale di reclutamento di docenti su posti comune e di sostegno, individuata dalle norme (commi da 4 a 9) con riferimento all’a.s. 2021/2022 in sostituzione di quella ordinaria disciplinata a normativa vigente, prevede la stipula di contratti a tempo determinato con docenti supplenti che abbiano svolto almeno tre anni di servizio, anche non consecutivi, negli ultimi dieci anni scolastici oltre quello in corso. Al termine di un percorso di valutazione, che si svolgerà durante il contratto a tempo determinato, viene prevista l’immissione in ruolo dei suddetti docenti.

Al riguardo, la RT riferisce che tale nuova procedura non determina nuovi e maggiori oneri, considerato che le assunzioni, anche se a tempo determinato, sono comprese all’interno di un contingente autorizzato a normativa vigente e che la decorrenza giuridica di tali contratti è la medesima di quella riferibile ai docenti che verrebbero immessi in ruolo se venisse completato, a legislazione vigente, il concorso ordinario. Tanto premesso, andrebbe confermata la neutralità finanziaria della nuova procedura anche con riferimento ai profili inerenti le modalità di ricostruzione di carriera da effettuare in ragione della futura immissione in ruolo dei docenti interessati dall’applicazione delle norme.

Con riguardo ai profili di onerosità della nuova procedura di valutazione dei suddetti docenti (comma 7) finalizzata alla conversione a tempo indeterminato del relativo rapporto d’impiego, la relazione tecnica afferma che le risorse stanziate a legislazione vigente per affrontare le procedure concorsuali ordinarie (13,426 milioni di euro annui a decorrere dal 2021) appaiono congrue rispetto a quelle necessarie a far fronte al nuovo meccanismo di reclutamento previsto in sostituzione delle stesse procedure ordinarie che vengono stimate dalla relazione tecnica in euro 6.128.484,37 per il 2022. Tale stima appare verificabile alla luce dei dati forniti dalla relazione tecnica.

Si prende atto, altresì, che ai componenti della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento per la valutazione dei docenti candidati all’assunzione a tempo indeterminato non sono dovuti (comma 9) per le attività svolte, compensi, indennità, gettoni, emolumenti, rimborsi spese né altre utilità comunque denominate. Nulla da osservare in merito alle norme di cui ai commi da 1 a 3 considerata la natura ordinamentale delle stesse.

Articolo 59, commi da 10 a 13
(Semplificazione delle procedure concorsuali relative al personale docente)

Le norme introducono nuove modalità semplificate di svolgimento dei concorsi ordinari per il personale docente, su posti comuni e di sostegno, nelle scuole di ogni ordine e grado (commi da 10 a 13).

In particolare viene disposto che i suddetti concorsi si svolgano con una prova scritta con più quesiti a risposta multipla - di cui non è prevista la preventiva pubblicazione - volti all’accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché sull’informatica e sulla lingua inglese e con una successiva prova orale. La suddetta prova scritta sostituisce le prove scritte previste a legislazione vigente (comma 10). Vengono demandati a successivi decreti ministeriali le necessarie correzioni da apportare ai bandi già pubblicati e la definizione delle modalità di redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, e di costituzione della commissione nazionale incaricata di redigere i quadri di riferimento concorsuali (comma 11). Con un ulteriore decreto ministeriale, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e in coerenza con le riforme del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sono disciplinati, le attività formative, le procedure e i criteri di verifica degli standard professionali, le modalità di verifica in itinere e finale incluse l'osservazione sul campo, la struttura del bilancio delle competenze e del portfolio professionale (comma 12). Le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione, classe di concorso o tipologia di posto, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente per i concorsi ordinari (comma 13).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica riferisce che il comma 10 prevede modalità semplificate per lo svolgimento dei concorsi ordinari, anche quelli in corso, con semplificazione delle prove.

La disposizione comporta una spesa pari o inferiore a quella che si sosterrebbe se i concorsi ordinari si svolgessero secondo le modalità già previste a legislazione vigente.

A tale riguardo la relazione tecnica precisa che le nuove modalità: a) si applicheranno, nel 2021, a un numero inferiore di posti, per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell’articolo in esame e a un numero inferiore di candidati, poiché è presumibile che quelli assunti per effetto di tali disposizioni non parteciperanno al concorso ordinario. Nulla cambia rispetto ai posti disponibili e ai candidati attesi per gli anni successivi al 2021; b) prevedono un’unica prova scritta organizzata per quesiti a risposta multipla, mentre il concorso ordinario a legislazione vigente prevede una prova pre-selettiva e due prove scritte. Vengono, pertanto, meno gli oneri collegati alla predisposizione e allo svolgimento di due prove scritte, potendo assimilare quelli per l’unica prova scritta ora prevista a quelli previsti, a legislazione vigente, per la pre-selettiva.

Lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero a legislazione vigente (euro 13,426 milioni annui a decorrere dall’esercizio finanziario 2021) per lo svolgimento dei concorsi appare sufficiente.

Con riferimento al comma 11, viene evidenziato che tale norma comporta oneri per la finanza pubblica, necessari per l’acquisto dei quesiti a risposta multipla che comporranno la prova scritta annuale. Tali oneri sono stimabili in 1,56 milioni di euro annui (2.000 euro per 6 batterie di quesiti, ciascuna da 100 domande, per 130 procedure) a decorrere dal 2021, coperti con le risorse ordinariamente iscritte in bilancio per lo svolgimento dei concorsi del personale docente

Con riferimento ai commi 12 e 13 viene riferito che tali norme possiedono natura ordinamentale e non comportano nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. In merito al comma 13 viene, inoltre precisato che non viene meno il limite delle facoltà assunzionali autorizzate.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che i commi 10 e 11 dispongono l’adozione di una procedura concorsuale semplificata per la selezione del personale docente, basata su una prova scritta con quesiti a risposta multipla ed una prova orale, in sostituzione delle prove scritte (prova pre-selettiva e prove scritte) e della successiva prova orale previste dalla vigente normativa. La relazione tecnica asserisce la congruità delle risorse disponibili a legislazione vigente (euro 13,426 milioni annui a decorrere dal 2021) ai fini dell’applicazione del nuovo modello concorsuale; modello che comporterà, comunque, l’acquisto dei quesiti a risposta multipla per una spesa che viene valutata dalla RT in 1,56 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. La relazione tecnica precisa inoltre, che tale nuovo modello concorsuale presumibilmente troverà applicazione, con riferimento al 2021, per un numero ridotto di candidati per effetto delle disposizioni di cui ai commi da 1 a 9 dell’articolo in esame e che i relativi oneri organizzativi appaiono assimilabili a quelli previsti, a legislazione vigente, per la sola prova pre-selettiva. Pertanto gli oneri per la nuova procedura concorsuale, non quantificati dalla RT, benché inferiori a quelli previsti per la procedura ordinaria, resteranno sempre a carico degli stanziamenti già previsti a legislazione vigente: andrebbe quindi precisato se le risorse disponibili per tali occorrenze finanziarie siano sempre riferibili al predetto importo di 13,426 milioni ovvero ad altre disponibilità.

I predetti chiarimenti appaiono necessari in quanto, con specifico riferimento al 2021, le summenzionate risorse (13,426 milioni) sono interamente destinate a coprire i maggiori oneri recati dall’art. 59, comma 16 (Cfr. infra) - concernenti indennità e compensi previsti, per componenti di commissioni di concorso per il reclutamento nel 2021 di personale docente di materie scientifiche e tecnologiche – e non potrebbero quindi essere disponibili per le summenzionate finalità (acquisto quesiti a risposta multipla ed ulteriori oneri organizzativi).

Andrebbero, inoltre, forniti ulteriori elementi di valutazione volti a verificare la previsione di neutralità finanziare recata dal comma 12 con riguardo alla disciplina, demandata ad un successivo decreto ministeriale, relativa al percorso di formazione e prova del personale docente.

 

Articolo 59, commi da 14 a 19
(Semplificazione delle procedure concorsuali già bandite nelle materie scientifiche e tecnologiche)

Normativa vigente. L’art. 2, del DPCM 24 aprile 2020 prevede che, nei concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate, il compenso base previsto per ciascun componente delle commissioni esaminatrici è pari euro 1.800 (comma 1, n. 3) incrementato del 10% per i presidenti, e ridotto della stessa percentuale per i segretari (comma 2). Ai membri aggiunti aggregati alle commissioni esaminatrici è dovuto il compenso base ridotto del 50% (comma 3). L’articolo 5 dello stesso DPCM prevede che, nel caso di suddivisione delle commissioni esaminatrici in sottocommissioni, ai componenti di queste ultime compete il compenso base ridotto del 50%. Si evidenzia che l’articolo 3, del suddetto DPCM prevede che a ciascun componente delle commissioni esaminatrici venga, altresì, corrisposto un compenso integrativo nella misura di euro 1,00 per ciascun elaborato o candidato esaminato per i concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate (comma 1, lett. c)). Tali compensi variabili sono aumentati del 10% per i presidenti delle commissioni esaminatrici e ridotti della stessa percentuale per i segretari delle commissioni stesse (comma 3). I compensi base, di cui all’articolo 2 e quelli variabili di cui all’articolo 3, non possono eccedere, cumulativamente l’importo di 8.000 euro per i concorsi relativi ai profili dell'Area III o categorie equiparate Tali limiti massimi sono aumentati del 10% per i presidenti, e ridotti del 20 % per il segretario e per i membri aggiunti. (articolo 4, comma 1).

 

Le norme introducono nuove modalità semplificate di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie bandite nel 2020, per il reclutamento di personale docente di materie scientifiche e tecnologiche specificamente indicate, al fine di disporre delle relative graduatorie entro il 31 luglio 2021 (commi da 14 a 19).

In particolare viene disposto che, in via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all’a.s. 2021/2022, le procedure concorsuali ordinarie già bandite nel 2020 relative a specifiche classi di concorso indicate dalla norma per l’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado e nella scuola secondaria di primo grado (comma 14) si svolgano con un’unica prova scritta con quesiti a risposta multipla – non preventivamente pubblicati – mediante l’utilizzo del personal computer e con una prova orale (comma 15). La redazione dei quesiti della prova scritta, anche a titolo oneroso, è assegnata con affidamento diretto ad una o più università. I servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento della prova scritta sono assegnati direttamente anche a soggetti in house rispetto al Ministero dell’istruzione. Oltre alle commissioni di concorso è prevista la possibilità di istituire sottocommissioni per lo svolgimento della prova orale, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50. Al presidente, ai componenti e al segretario delle commissioni concorsuali è riconosciuto un compenso, aggiuntivo rispetto a quello previsto a legislazione vigente, pari a due volte il compenso base previsto dall’art. 2, comma 1, n. 3), comma 2 e comma 3, nonché dall’art. 5, del DPCM 24 aprile 2020. Con decreto ministeriale sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruità e l’equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale (comma 16). Le graduatorie relative alle suddette procedure sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all’a.s. 2021/2022, se approvate entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Le medesime graduatorie, se non approvate entro la richiamata data, sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorità rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (comma 17). I candidati della suddetta procedura semplificata, possono partecipare alla procedura concorsuale ordinaria per le corrispondenti classi di concorso[50], conseguentemente i posti delle predette procedure concorsuali ordinarie sono rideterminati in ragione dei posti vacanti e disponibili (comma 18).

Agli oneri derivanti dal comma 16, pari a euro 7.684.000 per il 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 19)

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 16 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                           (milioni di euro)

 

SNF e SNF di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Indennità e compensi per commissari di concorso

(comma 16)

7,7

 

 

 

7,7

 

 

 

7,7

 

 

 

 

La relazione tecnica riferisce che il comma 14 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica tenuto conto che la disposizione modifica le modalità di svolgimento dei concorsi ordinari già banditi che trovano copertura con gli ordinari stanziamenti di bilancio. In particolare viene evidenziato che per quanto riguarda l’onere per la predisposizione dei quesiti della prova scritta, che vengono stimati in 48.000 euro (2.000 euro per 6 batterie di quesiti, ciascuna da 100 domande, per 4 procedure), questi vengono coperti con le risorse ordinariamente iscritte in bilancio per lo svolgimento dei concorsi del personale docente. Il comma 15 ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica. In merito al comma 16 la relazione tecnica riferisce che la disposizione comporta ulteriori oneri per la possibilità, prevista in via straordinaria, di costituire una sotto-commissione ogni 50 candidati in un numero stimato di 1.211 (cfr. infra), nonché di riconoscere il compenso aggiuntivo del doppio della quota base prevista per i componenti della commissione, indipendentemente dalla quantità di candidati esaminati, purché il concorso si concluda entro il termine prefissato. La disposizione in questione comporta un incremento di spesa per:

a) il raddoppio del compenso base per le commissioni che terminino in tempo, che si suppone prudenzialmente essere tutte;

b) l’incremento nel numero di sottocommissioni, che giungerà a 1.211 (60.521 / 50).

Per stimare tali oneri la relazione tecnica evidenzia che: i candidati attesi per le classi di concorso sono 60.521; a legislazione vigente, i compensi riconosciuti ai componenti delle commissioni esaminatrici ammontano ai sensi del DPCM 23 marzo 1995 e del DPCM 24 aprile 2020):

·        per il presidente, 1.980 euro di compenso base, più 1,1 euro per candidato esaminato, fino al massimo complessivo di 8.800 euro;

·        per i commissari, 1.800 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo complessivo di 8.000 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo complessivo di 8.000 euro;

·        per i componenti aggregati, 900 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 450 euro di compenso base, più 1,00 euro per candidato esaminato, fino al massimo complessivo di 8.000 euro;

·        per i segretari, 1.620 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo di 6.400 euro; nelle sottocommissioni, i predetti compensi si riducono a 810 euro di compenso base, più 0,90 euro per candidato esaminato, fino al massimo complessivo di 6.400 euro;

·        ai componenti dei comitati di vigilanza, 50 euro per giorno di presenza nelle aule nelle quali si svolge il concorso

Ai predetti compensi si aggiunge, in base alla norma in esame, per il presidente e i componenti della commissione e delle sotto-commissioni, il compenso aggiuntivo del doppio della quota base, a prescindere dal numero di candidati esaminati, ove il concorso si concluda entro il termine prefissato.

Gli oneri recati dalla nuova disposizione sono sintetizzati a seguire:

 

(euro)

Unità

Compenso base individuale

Compenso variabile individuale

(per cand.)

Candidati

Limite massimo individuale Compensi 

Premio

(comma 16)

Spesa

Presidenti

90

1.980

1,1

672

8.800

3.960

601.128,00

Commissari

180

1.800

1

672

8.000

3.600

1.092.960,00

Aggregati

180

900

1

672

6.400

1.800

606.960,00

Comm. sott.

2.422

900

1

50

8.000

1.800

6.660.500,00

Aggr. sott.

2.422

450

1

50

6.400

900

3.390.800,00

Segretari

90

1.620

0,9

672

6.400

3.240

491.832,00

Segr. sott.

1.211

810

0,9

50

6.400

1620

2.997.225,00

TOTALE

15.841.405,00

Differenza lordo stato

5.180.139,44

TOTALE LORDO STATO

21.021.544,44

60.521 candidati; 90 procedure concorsuali (5 per 18 regioni) = 90 presidenti e segretari; 90 commissioni d’esame principali = 180 componenti e 180 aggregati (lingua straniera e informatica); 1.211 sottocommissioni (60.521 candidati/50); 672 candidati per commissione.

La suddetta spesa, pari a euro 21.021.545 (compresi gli oneri a carico dell’amministrazione) trova parziale copertura sull’autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, comma 792, della legge n. 145/2018, iscritta nel bilancio del Ministero dell’istruzione per complessivi euro 13,426 milioni annui nel 2021, considerato che su tale autorizzazione gravano obbligazioni per 88.000 euro. Pertanto i maggiori oneri derivanti dal comma in esame sono determinati in euro 7.684.000 per il 2021.

Il comma 17 ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

Il comma 18 non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica, poiché le facoltà assunzionali del comparto scuola rimangono immutate.

La relazione illustrativa con riguardo al comma 18 evidenzia che i candidati che partecipano alla procedura di cui al comma 14 conservano comunque il diritto di concorrere secondo le regole ordinarie alle procedure per cui hanno fatto domanda.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme introducono nuove modalità semplificate di svolgimento delle procedure concorsuali ordinarie bandite nel 2020, di personale docente in materie scientifiche e tecnologiche specificamente indicate, al fine di disporre delle relative graduatorie entro il 31 luglio 2021. Tale procedura non sostituisce quella ordinaria prevista a legislazione vigente, in quanto, ai sensi del comma 18, i candidati che partecipano alla procedura semplificata conservano, comunque, il diritto di concorrere secondo le regole ordinarie. A tale riguardo, la quantificazione degli oneri relativi alle commissioni e alle sottocommissioni d’esame previste nell’ambito della nuova procedura semplificata (comma 16) appare verificabile alla luce dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica. Si evidenzia, peraltro, che risultano privi di quantificazione gli oneri riferiti al medesimo comma 16 relativi alla redazione dei quesiti della prova scritta da parte delle università, redazione che la norma prevede possa essere anche a titolo oneroso, nonché in relazione all’assegnazione dei servizi logistici e informatici necessari per lo svolgimento della prova scritta.

Riguardo alle risorse per far fronte alle spese derivanti dal comma 16, la RT evidenzia che, a fini di copertura, sarà utilizzato interamente lo stanziamento già disponibile a legislazione vigente (pari a 13,426 milioni – 0,88 milioni di obbligazioni già esistenti). Si evidenzia peraltro che sulle medesime risorse dovrebbero, in base alla RT, gravare anche gli oneri (a decorrere dal 2021), derivanti dalle procedure concorsuali di cui ai precedenti commi da 10 a 13 (cfr. relativa scheda): in proposito andrebbe quindi acquisito un chiarimento tenuto conto che lo stanziamento non sembra capiente per tutte le finalità indicate dalla RT con riguardo ai commi 10-13 e 16.

Con riguardo, inoltre, alla commissione nazionale incaricata di valutare i quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, nonché i requisiti dei componenti delle commissioni d’esame, posto che la norma – a differenza di quanto disposto per l’analoga commissione riferita alle procedure di cui ai commi da 1 a 9 - non esclude espressamente la corresponsione di emolumenti e rimborsi spese in ragione della partecipazione ai sui lavori, andrebbe chiarito con quali risorse si farà fronte all’attività che i componenti della commissione saranno chiamati a svolgere.

Articolo 59, commi 20 e 21
(Ulteriori disposizioni in materia di procedure concorsuali nella scuola)

La norma prevede che con ordinanza del Ministro dell’istruzione vengano definiti appositi protocolli, sottoposti alla previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico, relativi alle modalità di svolgimento in sicurezza, fino al 31 dicembre 2022, dei concorsi per il personale scolastico, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 20).

Viene, altresì, novellato l’art.1 del DL n. 126/2019, recante disposizioni in materia di reclutamento e abilitazione del personale docente nella scuola secondaria, al fine di semplificare le modalità per il conseguimento della suddetta abilitazione all’esito delle procedure straordinarie per l’immissione in ruolo e per l’abilitazione bandite nel 2020 (comma 21).

Vengono in particolare abrogati il comma 9, lett. g) i nn. 2) e 3) e il comma 13 del suddetto art. 1, del DL n. 126/2020. Si evidenzia, in particolare, che l’art. 1, comma 13, lett. a), di tale decreto-legge, demanda ad un decreto ministeriale la definizione - con oneri a carico dello Stato - delle modalità di acquisizione per i vincitori del concorso per docente della scuola secondaria disciplinato dalla medesima norma dei crediti formativi universitari o accademici (CFU/CFA) abilitanti l’accesso al medesimo concorso ove non ne siano già in possesso. A tale norma sono ascritti effetti di maggior spesa corrente pari a 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma

 

La relazione tecnica con riguardo al comma 20, afferma che la clausola di salvaguardia prevista farà sì che i protocolli previsti dalla norma siano definiti in maniera da non richiedere un maggior impiego di risorse – personale, funzionamento, spazi – rispetto a quelle disponibili a legislazione vigente. Di conseguenza, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Il comma 21 ha natura ordinamentale e, dunque, non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

 

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in merito al comma 20, recante una clausola di neutralità finanziaria per lo svolgimento in sicurezza, fino al 31 dicembre 2022, dei concorsi per il personale scolastico, nel presupposto dell’effettiva applicabilità della stessa, non verificabile in questa sede tenuto conto che la clausola medesima fa riferimento a futuri protocolli da definire con ordinanza del Ministro dell’istruzione, previa approvazione del Comitato tecnico-scientifico.

Con riguardo al comma 21, richiamando quanto affermato dalla RT circa la non onerosità della norma, si evidenzia, altresì, che questa abroga una disposizione (art. 1, comma 13, del DL n. 126/2019) cui sono ascritti effetti di maggior spesa corrente, scontati sui saldi di finanza pubblica, pari a 4 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2020-2022.

 

Articolo 60
(Misure straordinarie a sostegno degli studenti e del sistema della formazione superiore e della ricerca - concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina)

 

Le norme istituiscono, per l’anno 2021, un fondo con dotazione pari a 50 milioni di euro da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca (comma 1).

L’intervento è finalizzato all’attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti che necessitano di azioni specifiche per promuoverne l’accesso ai corsi della formazione superiore, nonché di azioni di recupero e inclusione, anche per gli studenti con disabilità e con disturbi specifici dell’apprendimento. L’attuazione è demandata a un decreto ministeriale.

Ai relativi oneri, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

Inoltre, in materia di concorso di accesso alle scuole di specializzazione in medicina (commi 2-4):

§  per la partecipazione ai concorsi per le scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia da parte dei medici iscritti ai corsi di formazione specifica in medicina generale, si elimina l'obbligo di dover rinviare detta partecipazione al termine del corso di formazione in medicina generale ovvero di dover interrompere il corso medesimo;

§  per la partecipazione ai concorsi per i corsi di formazione specifica in medicina generale da parte dei medici che si iscrivono alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia, si elimina l’obbligo di dover rinviare detta partecipazione al termine della scuola universitaria di specializzazione ovvero di dover interrompere la medesima;

§  si esclude, in ogni caso, la contemporanea iscrizione e frequenza a corsi di formazione specifica in medicina generale e alle scuole di specializzazione universitaria di area sanitaria e l'eventuale superamento del secondo concorso imporrà al medico di optare per uno dei due percorsi.

Nella relazione illustrativa si evidenzia come il comma 2 sia dovuto alla necessità di superare i problemi interpretativi sull’articolo 19, comma 12 della legge n. 448/2001, aderendo all’interpretazione costituzionalmente orientata dello stesso operata da numerose pronunce.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per favorire l'attività di orientamento e tutorato a beneficio degli studenti della formazione superiore per effetto dei disagi della pandemia (comma 1)

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

50,0

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto e le finalità del comma 1.

Inoltre, sui commi da 2 a 4, la RT afferma che tali disposizioni hanno natura meramente ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni sull’istituzione del Fondo previsto al comma 1 dal momento che l’onere viene configurato in termini di limite di spesa.

Per quanto riguarda, le previsioni contenute ai commi da 2 a 4 non si formulano osservazioni in considerazione del loro tenore ordinamentale, come evidenziato anche dalla RT.

 

Articolo 61
(Fondo italiano per la scienza)

 

La norma istituisce, per l’anno 2021, il Fondo italiano per la scienza con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 150 milioni di euro (annui, si intende) a decorrere dall’anno 2022 da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'università e della ricerca.

L’assegnazione delle risorse del fondo è demandata a un decreto ministeriale.

Ai relativi oneri, “determinati in 50 milioni di euro per l’anno 2021 e 150 milioni di euro a decorrere dall’anno 2022”, si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Istituzione Fondo italiano per la scienza

50,0

150,0

150,0

150,0

50,0

150,0

150,0

150,0

50,0

150,0

150,0

150,0

 

La relazione tecnica afferma che lo stanziamento complessivo previsto dalla norma costituisce mero limite di spesa per la misura disposta.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 62
(Polo di eccellenza per la ricerca, l'innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive – area industriale di Torino)

Normativa previgente. L’articolo 49 del D.L. n. 34/2020 ha autorizzato la spesa di 20 milioni di euro per il 2020 per la realizzazione di un’infrastruttura di ricerca di interesse nazionale denominata Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive con sede a Torino.

Il Centro favorisce la collaborazione con istituti di ricerca nazionali ed europei, garantendo l’ampia diffusione dei risultati delle ricerche e il trasferimento delle conoscenze, anche mediante attività d’insegnamento e formazione e organizza attività di ricerca collaborativa tra imprese e altri centri di ricerca, dimostratori tecnologici anche attraverso la realizzazione di linee pilota sperimentali per la dimostrazione di tecniche di produzione e per la sperimentazione di nuove forme di mobilità, ivi comprese la mobilità elettrica, la guida autonoma e ulteriori applicazioni dell’Intelligenza Artificiale al settore della mobilità in genere.

 

Le norme modificano la disciplina sopra descritta relativa alla realizzazione del Centro nazionale per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel campo della mobilità e dell'automotive con sede a Torino nei termini seguenti:

§  si rende permanente il finanziamento di 20 milioni, in precedenza disposto per il solo anno 2020 (comma 1);

§  si prevede la collaborazione del Centro con le università e si descrive la finalità di promozione del Centro (comma 2);

§  si individua il Politecnico di Torino come coordinatore del Centro e beneficiario delle risorse previste al comma 1, attribuendo altresì il compito di sottoporre al Ministero dello sviluppo economico la proposta progettuale (comma 3).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Finanziamento centro nazionale di eccellenza settore automotive

(comma 1, lettera a)

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

20,0

 

 La relazione tecnica sul comma 1, afferma che si modifica la disposizione introdotta dal decreto-legge Rilancio – art. 49 del D.L. n. 34/2020 - costitutiva di un Centro nazionale di eccellenza per la ricerca, l’innovazione e il trasferimento tecnologico nel settore automotive nell’area di crisi industriale complessa di Torino rendendolo a carattere permanente e si autorizza la spesa di 20 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021.

Viene previsto nel Politecnico di Torino la figura di coordinatore del Centro e beneficiario delle risorse.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 63
(Misure per favorire le opportunità e per il contrasto alla povertà educativa)

Normativa vigente. L’articolo 1, comma 392, della legge 208/2015 ha istituito il Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile prevedendo che sia alimentato mediante riassegnazione dei versamenti effettuati ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato dalle fondazioni bancarie nell'ambito della propria attività istituzionale. Alle fondazioni è inoltre riconosciuto, negli anni 2019, 2020 e 2021, un contributo sotto forma di credito d'imposta pari al 65 per cento dei versamenti effettuati al Fondo. Il contributo è assegnato, fino ad esaurimento delle risorse disponibili, pari ad euro 55 milioni per ciascun anno.

L’articolo 1, comma 202 della legge n. 205/2017 riconosce un contributo, sotto forma di credito di imposta pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle fondazioni[51], relativo ai progetti finalizzati alla promozione di un welfare di comunità. Il contributo è assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili, pari a 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021, secondo l’ordine temporale degli impegni a effettuare le erogazioni.

 

Le norme dispongono che una quota di risorse del Fondo per le politiche della famiglia[52] sia destinata al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1° giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori (comma 1).

Le modalità di riparto ed attuative sono demandate a un decreto ministeriale (comma 2). 

Alla erogazione delle risorse ai Comuni provvede la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia, tramite ricorso ad anticipazione di tesoreria disposta dal Ministero dell'economia e delle finanze, regolarizzata con l'emissione degli ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa entro la conclusione dell'esercizio 2021 (comma 3).

Per le finalità di quanto disposto ai commi precedenti, il fondo viene incrementato di 135 milioni di euro per l'anno 2021 e al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 77 (comma 4).

Si dispone, quindi, la proroga per l’anno 2022 del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile[53] e a tal fine si autorizza la spesa di 100 milioni per il 2021 e 55 milioni per il 2022 (commi 5 e 6).

Viene poi prorogato al 2022 il contributo[54], assegnato fino a esaurimento delle risorse disponibili e fruibile sotto forma di credito di imposta, pari al 65 per cento delle erogazioni effettuate dalle fondazioni bancarie, relativo ai progetti finalizzati alla promozione del welfare di comunità. La proroga comporta (per effetto della novella al comma 202) un’autorizzazione di spesa di 60 milioni per il 2022 (comma 7).

Infine, si prevede che agli oneri derivanti dai commi 5, 6 e 7 pari a 45 milioni di euro per l'anno 2021 e 115 milioni di euro per l'anno 2022, si provveda (comma 8):

§  quanto a 45 milioni di euro per l'anno 2021 ai sensi dell'articolo 77;

§  quanto a 115 milioni di euro per l'anno 2022 mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo politiche famiglia (comma 4)

135,0

 

 

 

135,0

 

 

 

135,0

 

 

 

Proroga contributo Fondazioni bancarie contrasto povertà educativa (comma 6)

45,0

55,0

 

 

45,0

55,0

 

 

45,0

55,0

 

 

Proroga contributo Fondazioni welfare di comunità

(comma 7)

 

60,0

 

 

 

60,0

 

 

 

60,0

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo esigenze indifferibili

(comma 8)

 

115,0

 

 

 

115,0

 

 

 

115,0

 

 

 

La relazione tecnica illustra il contenuto e le finalità dei commi 1-3.

Dopo aver ribadito i contenuti dei commi 4 e 5, la RT sul comma 6 afferma che, tenuto conto dei versamenti effettuati dalle Fondazioni in favore del Fondo fino all'anno 2021 (nel 2019 e nel 2020 sono stati riconosciuti crediti alle Fondazioni per circa 55 milioni di euro annui), si ritiene di incrementare la misura del credito d'imposta nella misura di ulteriori 45 milioni di euro nel 2021 e di 55 milioni di euro nell'anno 2022. Al riguardo, la relazione evidenzia che la disposizione comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto.

Il comma 7 prevede il rifinanziamento nella misura di 60 milioni di euro per l'anno 2022 del contributo, sotto forma di credito d'imposta, a favore delle Fondazioni di origine bancaria per la promozione del "welfare di comunità". Tale incremento tiene conto delle risorse già stanziate nel periodo 2019-2021 e comporta effetti negativi pari al limite di spesa previsto.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in quanto tutte le misure oggetto dell’articolo in esame operano nel quadro delle risorse disponibili ed entro i rispettivi limiti di spesa.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 8 dell’articolo 63 provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai precedenti commi da 5 a 7, complessivamente pari a 45 milioni di euro per il 2021 e a 115 milioni di euro per il 2022, nei seguenti termini:

- con riferimento agli oneri relativi all’anno 2021, tramite le modalità di cui all’articolo 77, comma 10, alla cui successiva trattazione pertanto si rinvia;

- con riferimento agli oneri relativi all’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.

A tale ultimo riguardo, si rammenta che la disposizione citata ha istituito il Fondo per esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), la cui dotazione è stata tra l’altro di recente più volte oggetto di rideterminazione, in riduzione o in aumento, ad opera dei vari provvedimenti d’urgenza, incluso quello ora in esame[55], adottati nel quadro del contrasto alle conseguenze negative dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Alla luce di ciò, appare pertanto necessario che il Governo confermi l’effettiva capienza del Fondo in parola a fronte dell’onere previsto, escludendo altresì che dal suo utilizzo possano derivare pregiudizi alla realizzazione di interventi già programmati, per il medesimo anno 2022, a valere sulle risorse del Fondo stesso.

 

Articolo 64, commi 1-5
(Fondo Gasparrini e Fondo Garanzia prima casa)

La norma dispone che si applichino fino al 31 dicembre 2021 (in luogo di nove mesi dall’entrata in vigore del DL n. 18/2020, quindi dicembre 2020) le disposizioni in deroga concernenti l'operatività del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa ("Fondo Gasparrini") previste dall’articolo 54, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020.

In proposito si evidenzia che il citato articolo 54 ha ampliato e potenziato l’operatività del Fondo di solidarietà mutui “prima casa”. A tal fine è stata assegnata al Fondo la somma di 400 milioni per il 2020 da riversare sul conto di tesoreria di cui all'art. 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 21 giugno 2010, n. 132. Si evidenzia altresì che il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse, così come previsto dal comma 475 dell’articolo 2 della legge n. 244 del 2007.

Si prevede inoltre che la dotazione del Fondo di garanzia per la prima casa, di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sia incrementata di 290 milioni di euro per l'anno 2021 e di 250 milioni di euro per l’anno 2022, modificando taluni requisiti per l'accesso ai benefici dello stesso e estendendone in parte l’operatività.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Rifinanziamento Fondo di garanzia

290

250

 

 

 

 

 

 

290

250

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento alla proroga dell’operatività in deroga del Fondo Gasparrini, afferma che sulla base dei dati forniti dal gestore del Fondo, avuto riguardo alle disponibilità del Fondo stesso alla data del 31 dicembre 2020 (€ 237,7 milioni) ed agli accantonamenti effettuati per l'anno 2020 per le istanze di sospensione accolte (€ 126,7 milioni), per un ammontare, pertanto, di 111 milioni di euro per il 2021, nonché ipotizzando per lo stesso 2021 il medesimo andamento osservato per l'annualità precedente, la proposta normativa non comporta necessità di rifinanziamento del Fondo per l’anno 2021.

Con riferimento al rifinanziamento e alle modifiche previste per il Fondo di garanzia prima casa, la RT afferma che sulla base dei dati forniti dal gestore del Fondo al 31 dicembre 2020, e alla luce delle proiezioni per l’anno 2021 e per il primo semestre 2022, si stima che la proposta normativa comporti la necessità di rifinanziamento del Fondo per euro 290 milioni per l’anno 2021 e per euro 250 milioni per l’anno 2022.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica circa la congruità delle risorse rispetto alle previsioni di utilizzo dei Fondi in esame e non si formulano osservazioni.

Quanto alla mancata imputazione di effetti in termini di fabbisogno, si ricorda che, nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 23/2020, il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, non si procede all’iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l’impatto connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell’an, né nel quantum, né nel quando.

Pur prendendo atto della coerenza di tale impostazione con le precedenti stime riferite a fattispecie analoghe, sotto il profilo della prudenzialità, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo riguardo alla predetta mancata iscrizione di effetti (da rapportare eventualmente ad una valutazione del possibile rischio di escussione).

 

Articolo 64, commi 6-10
(Misure in favore dell’acquisto della casa di abitazione)

La norma dispone l’esenzione dall’imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e castale per gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di “prime case” di abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9 e per gli atti traslativi o costitutivi della nuda proprietà, dell'usufrutto, dell'uso e dell'abitazione relativi alle stesse, se stipulati a favore di soggetti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato e che hanno un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui.

Per i suddetti, relativi a cessioni soggette all’imposta sul valore aggiunto, è attribuito agli acquirenti che non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato un credito d'imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

Si dispone, inoltre, che i finanziamenti erogati per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti suddetti e sempreché la sussistenza degli stessi risulti da dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo sono esenti dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25 % dall’articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Le disposizioni in esame si applicano agli atti stipulati nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della presente disposizione e il 30 giugno 2022.

 

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Minori entrate

 

Imposta di registro

147,5

110,6

 

 

147,5

110,6

 

 

147,5

110,6

 

 

Imposta ipotecaria

11,2

8,4

 

 

11,2

8,4

 

 

11,2

8,4

 

 

Imposta catastale

11,2

8,4

 

 

11,2

8,4

 

 

11,2

8,4

 

 

Credito d’imposta IVA

120,7

90,5

 

 

120,7

90,5

 

 

120,7

90,5

 

 

Esenzione imposta sostitutiva

56,7

42,5

 

 

56,7

42,5

 

 

56,7

42,5

 

 

 

La relazione tecnica precisa che la proposta prevede l’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, a favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato che acquistano la “prima casa di abitazione” e che hanno un ISEE non superiore a 40.000 euro. Nel caso in cui la transazione sia assoggettata ad IVA, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, è previsto inoltre un ristoro pari all’IVA pagata.

L’esenzione interessa gli atti di compravendita di immobili stipulati dalla data di entrata in vigore della disposizione fino al 30 giugno 2022.

Mediante l’elaborazione degli atti contenuti nell’archivio del Registro 2020 sono stati individuati circa 193 mila negozi che beneficiano dell’agevolazione per la prima casa, stipulati da acquirenti interessati dalla misura. L’esenzione dall’imposta di registro comporta una perdita di gettito pari a circa 218 milioni di euro su base annua mentre l’esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale genera una perdita di circa 26 milioni di euro su base annua.

La Tabella seguente riporta le stime dei seguenti effetti relativi agli atti assoggettati a imposta di registro:

 

2021

2022

Imposta di registro

-145,04

-108,77

Imposta ipotecaria

-8,63

-6,47

Imposta catastale

-8,59

-6,44

Totale

-162,26

-121,68

in milioni di euro

 

In relazione alle transazioni assoggettate ad IVA, sono stati individuati circa 20 mila negozi riferibili a soggetti interessati dalla misura. La perdita di gettito in termini di imposte di registro, ipotecaria e catastale è stimata pari a circa 11,5 milioni di euro su base annua, mentre il ristoro IVA è valutato in circa 181 milioni di euro su base annua.

Si stimano pertanto i seguenti effetti relativi agli atti assoggettati ad IVA:

 

 

2021

2022

Imposta di registro

-2,48

-1,86

Imposta ipotecaria

-2,61

-1,96

Imposta catastale

-2,60

-1,96

Ristoro IVA

-120,69

-90,52

Totale

-128,38

-96,3

in milioni di euro

 

Infine, con riferimento all’esenzione dall’imposta sui finanziamenti sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, pari all’0,25 per cento dell’ammontare complessivo del finanziamento, la RT afferma che il gettito dell’imposta sostitutiva sui mutui immobiliari è di circa 354,4 milioni di euro annui, di cui circa 283,5 milioni di euro sono riferibili ai mutui sottoscritti per l’acquisto della prima casa. La quota di gettito relativa all’imposta sostitutiva sui mutui per l’acquisto della prima casa dei soggetti che non hanno ancora compiuto 36 anni di età nell’anno in cui l’atto è stipulato e che hanno un valore dell’ISEE non superiore a 40.000 euro è di circa 85 milioni di euro su base annua.

La Tabella seguente riporta la stima degli effetti finanziari:

 

 

2021

2022

Imposta sostitutiva

-56,7

-42,5

in milioni di euro

 

 Nel complesso si hanno i seguenti effetti finanziari:

 

  

2021

2022

Imposta di registro

-147,52

-110,63

Imposta ipotecaria

-11,24

-8,43

Imposta catastale

-11,19

-8,4

Ristoro IVA

-120,69

-90,52

Imposta sostitutiva

-56,7

-42,5

Totale

-347,34

-260,48

 

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari alla verifica della quantificazione. In particolare, con riferimento all’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale, e con riferimento alle transazioni assoggettate ad IVA, sarebbe utile conoscere il valore degli immobili utilizzato ai fini della quantificazione nonché i dati di dettaglio riferiti al numero di soggetti interessati dalla disposizione.

 

Articolo 64, commi 11-13
(Fondo per le politiche giovanili)

La norma  incrementa di 30 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per le politiche giovanili, di cui all’articolo 19, comma 2, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, allo scopo di finanziare, nel limite di spesa autorizzato, politiche di prevenzione e contrasto ai fenomeni di disagio giovanile e comportamenti a rischio, compresi quelli dovuti all’uso non consapevole delle piattaforme digitali, anche attraverso attività di assistenza e supporto psicologico, azioni volte a favorire l’inclusione e l’innovazione sociale nonché lo sviluppo individuale, la promozione di attività sportive per i giovani di età inferiore ai 35 anni.

I criteri di riparto delle risorse e le modalità di attuazione degli interventi realizzati dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dal sistema delle Autonomie locali sono definiti con decreto del Ministro per le politiche giovanili, d’intesa con la Conferenza unificata.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo

30

 

 

 

30

 

 

 

30

 

 

 

 

La relazione tecnica, nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 65
(Misure urgenti per la cultura)

 

Le norme rifinanziano nell’anno 2021, per 47,85 milioni il fondo di parte corrente e per 120 milioni il fondo per gli interventi in conto capitale, istituiti dall’articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020 nello stato di previsione del Ministero della cultura per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo. Inoltre, quota parte dell’incremento del fondo di parte corrente viene destinata a un contributo a fondo perduto per le spese sostenute per i test di diagnosi dell’infezione da virus SARS-CoV-2 nel settore dello spettacolo (comma 1).

Viene incrementato di 20 milioni nell’anno 2021 il fondo per il sostegno al settore del libro e dell’intera filiera dell’editoria istituito dall’articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020, nello stato di previsione del Ministero della cultura (comma 2). 

Vengono incrementate da 105 milioni a 125 milioni di euro le risorse volte ad assicurare il funzionamento degli istituti e luoghi della cultura statali di cui all'articolo 101 del D.lgs. n. 42/2004, afferenti al settore museale (comma 3).

Inoltre, si interviene sulla distribuzione dei compensi incassati dalla SIAE per “copia privata” (disciplinata dall’articolo 71-octies della legge n. 633/1941) modificando le modalità di assegnazione delle quote per artisti, interpreti ed esecutori: le quote saranno infatti assegnate agli aventi diritto direttamente dalla SIAE e non più – come avveniva a legislazione previgente – dai produttori di fonogrammi che a loro volta le ricevevano dalla SIAE. (comma 4).

Intervenendo sulla disciplina del cinema e dell'audiovisivo (legge n. 220/2016), una quota parte dei contributi automatici previsti per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione delle opere cinematografiche e audiovisive viene riservata agli autori del soggetto, della sceneggiatura e della musica e ai registi (comma 5).

I soggetti che esercitano attività relative ai circhi equestri e allo spettacolo viaggiante (art. 1 della legge n. 337/1968), titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico vengono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone patrimoniale[56] (già canone di occupazione suolo pubblico) (comma 6).

Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 6, viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’interno, un fondo con una dotazione di 8,65 milioni di euro per l’anno 2021, alla cui ripartizione si tra gli enti interessati si provvede con uno o più decreti del Ministro dell’interno (comma 7).

In tema di fondazioni lirico-sinfoniche in corso di risanamento, si modifica la disciplina del Fondo di rotazione finalizzato a concedere alle fondazioni medesime finanziamenti fino a trenta anni. In particolare, viene rimosso il limite massimo (previsto a legislazione previgente) di venti milioni di euro per ciascuna fondazione beneficiaria (comma 8).

Viene, quindi, disposto il rifinanziamento della Carta elettronica, nota come “App 18”, disciplinata all’articolo 1, comma 357, della legge n. 160/2019, da parte dei soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2021, incrementando le risorse disponibili per l’anno 2021 da 150 a 220 milioni di euro (comma 9).

Infine, si prevede che agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 286,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provveda ai sensi dell'articolo 7 (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo art. 89 DL 18/2020 (comma 1)

47,9

 

 

 

47,9

 

 

 

47,9

 

 

 

Incremento Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali DL 34/2020 (comma 2)

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

Incremento risorse ristoro musei mancate entrate bigliettazione per misure COVID DL 34/2020 (comma 3)

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

20,0

 

 

 

Fondo ristoro comuni minori entrate da esonero pagamento canone occupazione spazi pubblici (comma 7)

8,7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carta elettronica 18enni (comma 9)

70,0

 

 

 

70,0

 

 

 

70,0

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo investimenti rilancio settori art. 89 DL 18/2020 (comma 1)

120,0

 

 

 

120,0

 

 

 

120,0

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

Estensione fino a 31-08 esonero canone spazi pubblici soggetti attività circensi/spettacolo viaggiante (comma 6)

 

 

 

 

8,7

 

 

 

8,7

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed aggiunge che il comma 1 è destinato al sostegno degli operatori, ivi inclusi autori, artisti, interpreti ed esecutori, colpiti dalle misure adottate per l’emergenza COVID-19, il comma 2 è volto al ristoro delle perdite derivanti dall’annullamento di spettacoli fiere, congressi e mostre, il comma 3 tiene conto del mancato introito dei biglietti durante il periodo di chiusura al pubblico conseguente all’adozione delle misure di contenimento del Covid-19.

Il comma 4, limitandosi a intervenire sulla modalità di ripartizione del compenso di cui all'articolo 71-septies della legge sul diritto d’autore per apparecchi e supporti di registrazione audio, non comporta oneri a carico della finanza pubblica. Il comma 5, limitandosi a prevedere la destinazione di una quota parte dei contributi automatici ad autori e registi, non determina oneri a carico della finanza pubblica.

Sui commi 6-7 la RT evidenzia quanto segue.

Al comma 6 si esonerano, dal 1° gennaio 2021 fino al 31 agosto 2021, i soggetti che esercitano attività circensi e di spettacolo viaggiante dal pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane ai sensi dell'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019. La norma si pone in continuità rispetto alla medesima esenzione già disposta in favore delle imprese di pubblico esercizio dai D.L. nn. 34, 104 e 137 del 2020 e, da ultimo, dall’articolo 30 del D.L. n. 41/2021.

Sul comma 7 la RT afferma che, sulla base della platea di soggetti interessati dalla disposizione, si stima un onere derivante dalla norma per l’anno 2021 pari a 8,65 milioni di euro che corrisponde alla copertura della spesa per i mesi di gennaio-agosto 2021 per il ristoro ai comuni delle minori entrate a titolo di canone per l’occupazione di spazi e aree pubbliche.

Il comma 8 non comporta oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, atteso che non incide sulle risorse già destinate a copertura delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 590, della legge n. 178/2020.

Il comma 9 incrementa di 70 milioni le risorse destinate all’iniziativa della carta elettronica per i diciottenni, al fine di consentire la fruibilità del bonus a tutta la platea di beneficiari.

L’articolo 1, comma 576, della legge n. 178/2020, ha confermato il riconoscimento del c.d. “bonus cultura” per i ragazzi che compiono 18 anni nell’anno 2021, per un importo massimo pari a 150 milioni. L’articolo 1, comma 357, della legge n. 160/2019, su cui interviene la citata norma della legge di bilancio 2021, aveva a sua volta confermato il riconoscimento del bonus cultura per i ragazzi che compivano 18 anni nell’anno 2020, per un importo massimo pari a 190 milioni di euro; la legge di assestamento del bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2020 aveva, poi, previsto un incremento pari a 30 milioni di euro del capitolo 1430, iscritto nella missione “Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici”, programma 1.9 “Tutela del patrimonio culturale” dello stato di previsione del Ministero della cultura, destinato all’assegnazione del bonus. Il valore della carta elettronica è sempre rimasto invariato nella misura di 500 euro.

Anche la platea di beneficiari (diciottenni residenti nel territorio nazionale in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità), in base alle rilevazioni ISTAT, si conferma per lo più invariata, con minimi scostamenti:

- nati nel 2001: 575.772 potenziali beneficiari;

- nati nel 2000: 592.017 potenziali beneficiari;

- nati nel 1999: 576.953 potenziali beneficiari;

- nati nel 1998: 576.953 potenziali beneficiari.

Visto il trend illustrato e le caratteristiche della misura in oggetto, si rende necessario incrementare a 220 milioni le risorse destinate all’iniziativa, al fine di consentire la fruibilità del bonus a tutta la platea di beneficiari.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni sui commi 1, 2, 3 e 9 in quanto espressi in termini di limiti di spesa, né sul comma 4, che riguarda la ripartizione di risorse fra soggetti privati, né sui commi 5 e 8 che incidono sul riparto e l’utilizzo di fondi operanti nel limite delle risorse disponibili.

Per quanto riguarda i commi 6 e 7, la relazione tecnica si limita a fornire la stima dell’onere senza esplicitare i dati ed il metodo di elaborazione. Andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi a sostegno della stima indicata.

 

Articolo 66
(Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore della cultura)

Le norme introducono alcune disposizioni in materia di previdenza e assistenza nel settore dello spettacolo. Si tratta in particolare dei seguenti istituti.

·        Indennità di malattia (commi 1 e 2): i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto all’indennità di malattia per un massimo di 180 giorni nell’anno solare, a condizione che possano far valere almeno 40 contributi giornalieri (in luogo dei 100 finora previsti) dal 1° gennaio dell’anno solare precedente l’insorgenza della malattia. Viene infatti, modificato l’articolo 13, comma 1, del D.Lgs.C.P.S. 16/07/1947, n. 708 (recante “Disposizioni concernenti l'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo), in base al quale “l’indennità giornaliera che compete all'iscritto in caso di malattia è pari al 50% della media delle ultime cento paghe giornaliere percepite”.

·        Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali (comma 3): viene innalzata da 130 mila lire (67,14 euro) a 100 euro la retribuzione massima giornaliera di riferimento per il calcolo delle prestazioni del SSN, dei contributi e delle prestazioni per le indennità economiche di malattia e maternità.

·        Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali presso l’INAIL dei lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo (commi 4 e 5): si dispone che tutti i lavoratori iscritti al FPLS siano assicurati presso l’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), con applicazione delle disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124[57], nonché delle tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni “Industria, Artigianato, Terziario e Altre attività”; inoltre, per le fondazioni lirico sinfoniche, l’obbligo assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per il personale orchestrale, ivi compreso quello operante all’interno del golfo mistico. Quanto all’ammontare del premio assicurativo contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, si prevede che lo stesso venga definito con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni.

·        Tutela e sostegno della genitorialità (comma 6): si inserisce all’interno del capo X del decreto legislativo n. 151/2001[58], una norma ad hoc, l’articolo 59-bis, la quale chiarisce che le lavoratrici e i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo hanno diritto alle tutele previste dal testo unico rispettivamente per i rapporti di lavoro subordinato o autonomo; stabilisce inoltre che per le lavoratrici e i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182[59], ai fini del calcolo dell’indennità di maternità la retribuzione media globale giornaliera corrisponde all’importo ottenuto dividendo l’ammontare percepito in relazione alle attività lavorative nel settore dello spettacolo nei dodici mesi antecedenti l’insorgenza dell’evento per il numero di giorni lavorati, o comunque retribuiti, risultanti nel medesimo periodo.

Si ricorda che la normativa vigente (art. 23, comma 4, D.Lgs 151/2001) prevede che la retribuzione media giornaliera globale utile per la determinazione dell’indennità di maternità venga calcolata sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite (entro il limite del massimale giornaliero di 67,14 euro) nel mese precedente l’inizio del congedo e dividendo l’importo per il numero delle giornate lavorate o retribuite nel suddetto mese.

·        Assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo – ALAS (commi 7-16): si prevede, dal 1° gennaio 2022, il riconoscimento per i lavoratori autonomi dello spettacolo di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 182/1997[60], di un’indennità mensile per la disoccupazione involontaria (ALAS), erogata dall’INPS, per un massimo di 6 mesi, in possesso di determinati requisiti (che devono essere mantenuti anche durante la percezione dell’indennità), tra cui: a) essere in stato di non occupazione; b) non essere titolari di trattamento pensionistico diretto a carico di gestioni previdenziali obbligatorie; c) non essere beneficiari di reddito di cittadinanza, d) aver maturato, nel periodo che va dal primo gennaio dell'anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo alla data di presentazione della domanda di indennità, almeno quindici giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo; e) avere un reddito relativo all’anno solare precedente alla presentazione della domanda non superiore a 35.000 euro.

Misura dell’indennità. L’indennità è rapportata al reddito imponibile ai fini previdenziali risultante dai versamenti contributivi effettuati al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, relativo all’anno in cui si è concluso l’ultimo rapporto di lavoro autonomo e all’anno solare precedente, diviso per il numero di mesi di contribuzione, o frazioni di essi. Essa è pari al 75 per cento dello stesso reddito nel caso in cui il reddito mensile sia pari o inferiore nel 2021 all’importo di 1.227,55 euro, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell’anno precedente. Nel caso in cui il reddito medio mensile sia superiore al predetto importo l’indennità è pari al 75 per cento del predetto importo incrementata di una somma pari al 25 per cento della differenza tra il reddito medio mensile e il predetto importo. L’indennità non può in ogni caso superare l'importo massimo mensile di 1.335,40 euro nel 2021, annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. L’indennità è corrisposta mensilmente per un numero di giornate pari alla metà delle giornate di contribuzione versata o accreditata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo nel periodo che va dal primo gennaio dell’anno solare precedente la conclusione dell'ultimo rapporto di lavoro di lavoro autonomo. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione. L’indennità non può in ogni caso superare la durata massima di sei mesi.

Per i periodi di fruizione dell’indennità è riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile come determinato dal comma 6 entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile dell’indennità per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i medesimi lavoratori, è dovuta un'aliquota contributiva pari al 2%. L’indennità è, inoltre, incompatibile con le altre prestazioni a tutela della disoccupazione involontaria e concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

·        Contributi a fini pensionistici (commi 17-18): si modifica il decreto legislativo n. 182/1997[61], riducendo (attraverso la modifica dell’articolo 2, comma 2, lett. a) e dell’articolo 1, comma 15) da 120 a 90 il numero di contributi giornalieri complessivi richiesti, ai fini della maturazione dell'annualità di contribuzione necessaria per l’accesso alle prestazioni pensionistiche.

Inoltre sono state introdotte le seguenti novità al decreto legislativo n. 182/1997):

-          sono dovuti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, i contributi giornalieri anche nei casi di: a) attività di insegnamento retribuite o di formazione svolte in enti accreditati presso le amministrazioni pubbliche competenti o da queste organizzate; b) attività remunerate di carattere promozionale di spettacoli dal vivo, cinematografici, televisivi o del settore audiovisivo, nonché di altri eventi organizzati o promossi da soggetti pubblici o privati che non hanno come scopo istituzionale o sociale l’organizzazione e la diffusione di spettacoli o di attività educativa collegate allo spettacolo (nuovo comma 2-bis);

-          l’accredito d'ufficio di un numero di contributi giornalieri, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto alla corresponsione dei trattamenti pensionistici, per i lavoratori appartenenti al gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a) (sopra descritto), che non raggiungano il requisito dell’annualità di contribuzione richiesto per il sorgere del diritto alle prestazioni e che abbiano dichiarato per il medesimo anno una retribuzione globale derivante dall’esercizio delle attività lavorative per le quali è richiesta l’iscrizione obbligatoria al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo superiore a quattro volte l’importo del trattamento minimo annuale in vigore nell’assicurazione generale obbligatoria (articolo 1, nuovo comma 15-ter);

-          l’accreditamento di un’ulteriore giornata, fino a concorrenza di 90 contributi giornalieri annui complessivi per ogni giornata contributiva versata al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, riferite alla categoria attori cinematografici e audiovisivi determina l’accreditamento di un’ulteriore giornata (articolo 1, comma 15-quater);

-          il datore di lavoro o il committente rilascia al lavoratore, al termine della prestazione lavorativa, una certificazione attestante l’ammontare della retribuzione giornaliera corrisposta e dei contributi versati, con particolare riguardo a quanto disposto dai commi 8 e 12, con conseguente sanzione amministrativa (pari a 10 mila euro), salvo che il fatto non costituisca reato più grave, per il caso di mancato rilascio o di attestazione non veritiera. È stabilito che il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa non superiore a 10.000 euro, e il divieto di accedere, nell’anno successivo, a benefici, sovvenzioni, contributi o agevolazioni, anche tributarie (articolo 1, comma15-quinquies).

Si è poi previsto, con la modifica dell’articolo 4, comma 7, primo periodo, che ai fini dell'accesso al diritto alle prestazioni, i requisiti contributivi da far valere devono riferirsi non più esclusivamente ad effettive prestazioni lavorative svolte nel settore dello spettacolo, bensì a prestazioni lavorative effettive svolte per almeno due terzi nel predetto settore, al fine di garantire il ricongiungimento dei contributi maturati presso altre gestioni.

·        Adeguamento all’elenco delle categorie professionali (commi 19-20): si interviene sul secondo comma dell’articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 luglio 1947, n. 708, che attribuisce al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da un lato la potestà di integrare, con apposito decreto, il novero delle figure professionali soggette all’obbligo assicurativo al FPLS e al FPSP (al fine di adeguare la platea dei lavoratori assicurati sulla base dell’evoluzione delle tecnologie produttive e dell’inserimento nel mercato del lavoro di figure professionali che applicano abilità innovative) e, dall’altro, il potere di integrare o ridefinire la distinzione in tre gruppi dei lavoratori dello spettacolo.

Il comma 21 individua gli oneri della disposizione nel modo seguente: agli oneri dell’articolo, con esclusione di quelli derivanti dai commi 3, 4 e 5, quantificati in 14,8 milioni di euro per l’anno 2021, 53,7 milioni di euro per l’anno 2022, 58,6 milioni di euro per l’anno 2023, 58,2 milioni di euro per l’anno 2024, 59,7 milioni di euro per l’anno 2025, 61,6 milioni di euro per l’anno 2026, 63,2 milioni di euro per l’anno 2027, 65,7 milioni di euro per l’anno 2028, 69,4 milioni di euro per l’anno 2029, 73,9 milioni di euro per l’anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2031, si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l’anno 2024, 11,2 milioni di euro per l’anno 2025, 11,3 milioni di euro per l’anno 2026, 11,4 milioni di euro per l’anno 2027, 11,6 milioni di euro per l’anno 2028, 11,9 milioni di euro per l’anno 2029, 12,1 milioni di euro per l’anno 2030 e 12,3 milioni di euro (si intende: annui) a decorrere dall’anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16 e, per il restante importo, ai sensi dell’articolo 77 (alla cui scheda si rinvia).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

                                               (milioni di euro)                                                                    

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Indennità di malattia per i lavoratori dello spettacolo (co 1-2)

13,1

22,5

22,6

22,8

13,1

22,5

22,6

22,8

13,1

22,5

22,6

22,8

Indennità di maternità per le lavoratrici e i lavoratori dello spettacolo (co 6)

1,4

2,3

2,3

2,4

1,4

2,3

2,3

2,4

1,4

2,3

2,3

2,4

Indennità di assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori autonomi dello spettacolo-prestazione (co 7-16)

 

19,6

19,7

19,9

 

19,6

19,7

19,9

 

19,6

19,7

19,9

Indennità di assicurazione contro la disoccupazione involontaria per i lavoratori autonomi dello spettacolo-contribuzione figurativa (co 7-16)

 

8,6

8,7

8,8

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori prestazioni pensionistiche lavoratori dello spettacolo (co 17-18)

0,3

0,7

1,1

1,8

0,3

0,7

1,1

1,8

0,3

0,7

1,1

1,8

Minori spese correnti

 

Aliquota contributiva pari al 2% per i lavoratori autonomi dello spettacolo (co 14)

 

10,9

10,9

11,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Aliquota contributiva pari al 2% per i lavoratori autonomi dello spettacolo (co 14)

 

 

 

 

 

10,9

10,9

11,0

 

10,9

10,9

11,0

Minori entrate tributarie

 

Aliquota contributiva pari al 2% per i lavoratori autonomi dello spettacolo – effetti fiscali (co 14)

 

 

4,2

2,5

 

 

4,2

2,5

 

 

4,2

2,5

 

La relazione tecnica ribadisce che la disposizione in esame comporta oneri valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021, 53,7 milioni di euro per l'anno 2022, 58,6 milioni di euro per l'anno 2023, 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, 59,7 milioni di euro per l'anno 2025, 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, 63,2 milioni di euro per l'anno 2027, 65,7 milioni di euro per l'anno 2028, 69,4 milioni di euro per l'anno 2029, 73,9 milioni di euro per l'anno 2030 e 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.

A tali oneri si provvede, per 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 11 milioni di euro per l'anno 2024, 11,2 milioni di euro per l'anno 2025, 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,4 milioni di euro per l'anno 2027, 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, 11,9 milioni di euro per l'anno 2029, 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 12,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16, e, per il restante importo, ai sensi dell’articolo delle disposizioni finanziarie.

Si riportano di seguito gli effetti finanziari complessivi della disposizione:

 

 

Anno

Totale entrate

(netto fisco)

Totale onere prestazioni

Totale onere

contributi figurativi

Totale onere

Effetti complessivi
(entrate-uscite)

2021

0,0

14,8

0,0

14,8

-14,8

2022

10,9

45,1

8,6

53,7

-42,8

2023

6,7

45,7

8,7

54,4

-47,7

2024

8,5

46,9

8,8

55,7

-47,2

2025

8,6

48,2

8,9

57,1

-48,5

2026

8,7

50,0

9,0

59,0

-50,3

2027

8,8

51,5

9,1

60,6

-51,8

2028

9,0

53,9

9,2

63,1

-54,1

2029

9,1

57,2

9,4

66,6

-57,5

2030

9,3

61,5

9,6

71,1

-61,8

 

La RT fornisce la stima degli oneri derivanti dalla proposta di modifica normativa riguardo alla modifica dei seguenti istituti dei lavoratori dello spettacolo:

·        indennità malattia;

·        importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali;

·        assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

·        tutela e sostegno della genitorialità;

·        assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo ALAS;

·        valorizzazione contributiva a fini pensionistici.

 

Commi 1 e 2 - Indennità di malattia.

La stima dell’onere tiene conto sia del diverso calcolo della retribuzione media giornaliera globale che del diverso valore del massimale giornaliero di retribuzione previsti dalla norma. La valutazione è stata effettuata ipotizzando l’entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021.

Sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens è stata effettuata una rilevazione delle richieste di indennità di malattia presentate nell’anno 2019 da lavoratori dello spettacolo che avevano giornate lavorate o retribuite anche nel 2018. Sono stati considerati i seguenti dati:

-          Lavoratori: circa 61.900, dei quali circa 6.700 autonomi, 17.900 a tempo determinato e 37.300 a tempo indeterminato e stagionali.

-          La platea di 24.600 lavoratori (autonomi e a tempo determinato) è stata aumentata del 30% ossia di circa 7.400 soggetti che si ipotizza possano beneficiare dell’indennità di malattia in virtù della norma in esame tenendo conto dell’effetto della riduzione del requisito minimo di accesso alla prestazione da 100 a 40 giornate.

-          Incremento dell’indennità di malattia derivante dall’aumento a 100 euro del massimale giornaliero di retribuzione, prevista dal comma 3 dell’articolo in esame.

Per tutta la platea di 61.900 lavoratori che hanno percepito l’indennità di malattia nel 2019 si è proceduto ad effettuare il calcolo dell’indennità sia a normativa vigente che a normativa variata e la stima dell’onere è stata ottenuta per differenza.

Per gli anni successivi al 2021 la retribuzione media mensile è stata incrementata sulla base del tasso di inflazione previsto[62].

Il prospetto che segue mostra il maggior onere per indennità di malattia derivante dalla norma proposta:

 

Onere per indennità di malattia (in milioni di euro)

 

Comma 3 - Importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali.

La disposizione prevede l’aumento da 130.000 lire a 100 euro dell’importo massimo della retribuzione giornaliera riconosciuta a fini assistenziali. Dalla disposizione derivano maggiori oneri i cui effetti sono ricompresi nelle quantificazioni dei commi 1, 2 e 6.

 

Commi 4 e 5. Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I lavoratori dipendenti (subordinati e parasubordinati) dello spettacolo godono già della tutela assicurativa INAIL. La nuova disposizione estende l’assicurazione anche ai lavoratori autonomi. La disposizione non produce effetti sulla finanza pubblica in quanto il premio assicurativo e a totale carico dei soggetti assicurati.

 

Comma 6 - Tutela e sostegno della genitorialità

La disposizione prevede per le lavoratrici e i lavoratori di cui all’art. 2, comma 1, del D. Lgs. n. 182/1997 una diversa modalità di calcolo della retribuzione media globale giornaliera ai fini della determinazione dell’importo dell’indennità di maternità (di cui all’art. 23 del D. Lgs. n.151/2001).

La normativa attuale prevede che la retribuzione media giornaliera globale utile per la determinazione dell’indennità di maternità venga calcolata sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite (entro il limite del massimale giornaliero di 67,14 euro) nel mese precedente l’inizio del congedo e dividendo l’importo per il numero delle giornate lavorate o retribuite nel suddetto mese.

La modifica normativa in esame prevede che la retribuzione media giornaliera globale utile per la determinazione dell’indennità di maternità venga calcolata sommando tutte le retribuzioni giornaliere percepite (entro il limite del massimale giornaliero di 100 euro, secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo in esame) nei 12 mesi precedenti l’inizio del congedo e dividendo l’importo per il numero delle giornate lavorate o retribuite in tale periodo.

La stima dell’onere tiene conto sia del diverso calcolo della retribuzione media giornaliera globale che del diverso valore del massimale giornaliero previsti dalla norma. La valutazione è stata effettuata ipotizzando l’entrata in vigore della norma a partire dal 1° giugno 2021.

Sulla base delle informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens è stata effettuata una rilevazione delle richieste di indennità di maternità presentate nell’anno 2019 da lavoratrici dello spettacolo che avevano giornate lavorate retribuite anche nel 2018. Sono stati considerati i seguenti dati:

-          lavoratrici assicurate: circa 1.150, 800 delle quali lavoratrici autonome e a tempo determinato. Quest’ultima platea è stata assunta come generazione-tipo per le stime.

-          per gli anni successivi al 2021 la retribuzione media mensile è stata incrementata sulla base del tasso di inflazione previsto[63].

La RT stima l’onere per differenza tra l’indennità di maternità calcolata sia a normativa vigente che a normativa variata.

Il prospetto che segue mostra il maggior onere per indennità di maternità derivante dalla norma proposta:

 

Onere per indennità di maternità

 (in milioni di euro)

 

Commi 7 – 16. Assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo ALAS

Sono stati oggetto di stima:

1.      l’onere derivante dall’erogazione dell’indennità ALAS (commi 5, 6, 7);

2.      l’onere derivante dal riconoscimento della contribuzione figurativa (comma 8);

3.      la maggiore entrata derivante dal versamento, per i lavoratori di cui all’articolo 2, comma 1, lettere a) e b), del d. lgs. n. 182/1997, di un’aliquota contributiva pari al 2% (comma 8).

Sono state utilizzate le informazioni presenti negli archivi amministrativi Uniemens. Sono stati considerati i seguenti dati:

-          platea degli assicurati individuata è costituita da circa 66.000 lavoratori autonomi iscritti nel 2019 al FPLS, appartenenti ai gruppi di cui all’art. 2, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 182/1997 e non titolari di pensione diretta a carico delle gestioni previdenziali obbligatorie;

-          da questa platea sono stati esclusi i lavoratori che hanno meno di 15 giornate lavorate nell’anno e quelli che hanno una retribuzione annua[64] superiore a 35.000 euro arrivando così a 22.000 soggetti. Tale platea è stata assunta come generazione-tipo per le stime.

 

Punto 1) è stata condotta ipotizzando, a partire dal 2022, un numero di beneficiari pari al 27% della generazione-tipo (5.940 soggetti) con una retribuzione media mensile di 1.100 euro e un’indennità ALAS di 825 euro mensili. La fruizione dell’indennità per questi lavoratori, vista l’entità dei periodi lavorati, è stata stimata pari mediamente a quattro mesi. Per gli anni successivi al 2022 la retribuzione media mensile è stata incrementata sulla base del tasso di inflazione previsto[65] e il numero di mesi di fruizione dell’indennità è stato lasciato invariato (4 mesi).

Punto 2) si è proceduto a valutare la contribuzione figurativa rapportandola alla retribuzione media mensile entro il limite di retribuzione pari a 1,4 volte l’importo massimo mensile dell’indennità per l’anno in corso.

Punto 3) si è proceduto a calcolare, a partire dal 2022, l’importo relativo alla contribuzione del 2% versata dai circa 66.000 lavoratori autonomi, appartenenti ai gruppi di cui all’art. 2, c. 1, lettere a) e b) del D. Lgs. n. 182/1997 e non titolari di pensione diretta, sulla retribuzione imponibile.

Il prospetto che segue mostra il maggior onere (per indennità ALAS e contribuzione figurativa connessa) e la maggiore entrata contributiva derivanti dalla norma proposta:

 

Onere per indennità ALAS e contribuzione figurativa e maggiore entrata contributiva

 (in milioni di euro)

 

Commi 17 e 18 - Contributi a fini pensionistici

La proposta normativa riguarda i lavoratori dello spettacolo di cui all’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182.

Ipotesi valutata in assenza di SET – Sostegno economico temporaneo per i lavoratori dello spettacolo.

Per effettuare la valutazione sono stati estratti dall’archivio delle dichiarazioni Uniemens i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato (raggruppamento A) che risultano aver versato almeno un contributo giornaliero nel periodo 2017-2020. Sono state eliminate inoltre le posizioni con pensione diretta a carico Fondo pensione lavoratori dello spettacolo.

La tabella seguente mostra gli assicurati per classi di età e sesso. Sono presenti assicurati giovanissimi e persone con età molto avanzata, come già detto non titolari di pensioni diretta ex Enpals. In generale è da rimarcare la giovane età media.

 

 

La tabella che segue mostra gli assicurati distinti per gruppo di appartenenza e per ultimo anno di contribuzione. L’analisi delle posizioni ha rilevato un’elevatissima frequenza nel passaggio dallo stato di attivo a quello di silente, tipica del settore.

 

 

 

Di seguito viene evidenziato il numero medio di giornate lavorate nell’anno 2019, ultimo anno che non risente dei pesanti effetti della pandemia sul settore. Com’è ovvio il numero medio è calcolato considerando solamente il numero degli assicurati che hanno avuto almeno una contribuzione, in caso contrario i numeri sarebbero molto più bassi. Risulta evidente la variabilità delle giornate lavorate tra i gruppi. In generale, il numero medio di giornate non risulta in nessun gruppo sufficiente a coprire un anno di assicurazione (attuale requisito 120 giornate).

 

 

La proposta normativa riduce questo limite a 90 giornate e in generale contiene norme che facilitano il raggiungimento della maturazione del requisito annuale.

Sulla base delle informazioni descritte si è proceduto per ciascun lavoratore a determinare il numero di annualità maturate negli anni 2017 – 2020, attribuendo un anno se il lavoratore ha versato un numero di giornate pari o superiore a 120 o, se inferiore, la frazione di anno pari alle giornate/120. Il numero così ottenuto è stato diviso per quattro ottenendo quindi il numero medio di annualità maturate ogni anno. Successivamente, per i soli anni con contribuzione si è determinato il numero medio di giornate lavorate e la retribuzione annua.

Sulla stessa base è stata attribuita un’anzianità assicurativa di partenza ipotizzando un ingresso in assicurazione a 20 anni di età. La popolazione è stata proiettata a livello individuale sino a raggiungere il requisito per la pensione di vecchiaia specifico del gruppo di appartenenza o della pensione anticipata ottenendo in questo modo lo sviluppo delle pensioni a normativa attuale.

Al fine di quantificare lo sviluppo nel quadro normativo variato si è:

·                    posto a 90 il numero minimo di giornate necessarie per perfezionare un anno;

·                    valutato come due giornate quelle versate dagli attori contrassegnati dal codice 022;

·                    valutato comunque la maturazione di un anno per i lavoratori con un numero medio di giornate di contribuzione elevato.

Si è potuto in questo modo stimare a livello individuale l’onere per il raggiungimento anticipato del requisito pensionistico.

Effettuando la differenza tra i due sviluppi si ottiene la stima del maggior onere relativo in termini di rate di pensione.

 

 

Commi 19 e 20 - Adeguamento elenco categorie professionali.

La RT afferma che le norme hanno carattere ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica. Si tratta infatti di interventi su una disposizione già vigente, volti a migliorarne i profili attuativi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT fornisce alcuni dati utilizzati nel procedimento di calcolo degli oneri previsti dalla disposizione in esame ed esplicita le ipotesi e il metodo applicati nella stima, senza tuttavia esplicitare gli elementi di dettaglio necessari per una puntuale verifica della stima. In particolare, con riferimento ai diversi istituti, si rappresenta quanto segue.

In merito all’indennità di malattia (commi 1 e 2) non è stato possibile verificare puntualmente la stima in quanto non sono state indicate il numero di giornate medie utilizzate per il calcolo dell’indennità complessiva per la platea considerata dalla RT.

In relazione alle nuove modalità di calcolo dell’indennità di maternità (comma 6), la RT fornisce la numerosità della platea potenzialmente interessata dalla modifica normativa ma non indica la retribuzione media giornaliera considerata nel procedimento di stima.

Con riferimento all’assicurazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo ALAS (commi 7-16), la quantificazione degli oneri sulla base dei dati forniti dalla RT appare verificabile. Tuttavia, non sono state esplicitate le motivazioni sottostanti l’abbattimento della platea potenzialmente interessata dalla misura pari al 27% del totale dei lavoratori interessati (dei 22.000 soggetti individuati sulla base dei dati amministrativi la RT applica la percentuale del 27 per cento arrivando quindi a 5.940 soggetti interessati). Inoltre, non è stato possibile verificare puntualmente le maggiori entrate per la contribuzione del 2 per cento versata dai circa 66.000 lavoratori autonomi dello spettacolo, in quanto non è stata indicata dalla RT la retribuzione imponibile utilizzata per la stima.

Con riferimento alle modifiche della disciplina della contribuzione utile ai fini pensionistici (commi 17 e 18) si evidenzia che la RT fornisce alcuni dati aggregati relativi alle platee interessate distribuiti per età, sesso e ultimo anno di contribuzione. Con riferimento al procedimento di stima la RT utilizza peraltro un modello di microsimulazione: si prende atto quindi dei risultati di tale elaborazione, rilevando che non risulta peraltro possibile effettuare una verifica puntuale dell’onere.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 21 dell’articolo 66 provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al medesimo articolo, ad eccezione dei commi 3, 4 e 5, valutati in 14,8 milioni di euro per l'anno 2021, in 53,7 milioni di euro per l'anno 2022, in 58,6 milioni di euro per l'anno 2023, in 58,2 milioni di euro per l'anno 2024, in 59,7 milioni di euro per l'anno 2025, in 61,6 milioni di euro per l'anno 2026, in 63,2 milioni di euro per l'anno 2027, in 65,7 milioni di euro per l'anno 2028, in 69,4 milioni di euro per l'anno 2029, in 73,9 milioni di euro per l'anno 2030 e in 74,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031, tramite le seguenti modalità:

- quanto a 10,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a 11 milioni di euro per l'anno 2024, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2025, a 11,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 11,4 milioni di euro per l'anno 2027, a 11,6 milioni di euro per l'anno 2028, a 11,9 milioni di euro per l'anno 2029, a 12,1 milioni di euro per l'anno 2030 e a 12,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2031, mediante le maggiori entrate derivanti dai commi da 7 a 16 dell’articolo in commento, corrispondenti al contributo del 2 per cento ivi previsto a carico dei lavoratori autonomi dello spettacolo, al lordo degli effetti fiscali. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che i citati importi equivalgono alla quantificazione operata dalla relazione tecnica in merito alle maggiori entrate prodotte dalla predetta misura;

- per la restante quota dell’onere complessivo sopra indicato – che, stante il tenore letterale della disposizione, è dato ricavare esclusivamente per differenza - tramite le modalità di cui all’articolo 77, comma 10, alla cui successiva trattazione pertanto si rinvia.

 

Articolo 67
(Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari)

La norma riconosce alle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa, un credito d’imposta fino al 30 per cento delle spese sostenute nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, risultanti da apposita attestazione. Il credito d’imposta è concesso entro il limite di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2021.

Si prevede, inoltre, che, per l'anno 2021, l’IVA relativa al commercio di giornali quotidiani e di periodici e dei relativi supporti integrativi può applicarsi, in deroga al regime vigente, in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfetizzazione delle rese del 95 per cento (in luogo dell’80 per cento previsto in via ordinaria).

Viene modificata la disciplina del credito di imposta per le edicole disposta dall’articolo 1, comma 609, della legge n. 178 del 2020, prevedendo che nel limite massimo di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 già previsto dalla norma, il credito d’imposta possa essere altresì parametrato agli importi spesi per l’acquisto o il noleggio di registratori di cassa o registratori telematici e di dispositivi POS.

Viene, inoltre modificato il comma 1-quater dell’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 in materia di credito di imposta sugli investimenti pubblicitari prevedendo l’incremento del limite di spesa ivi previsto per gli anni 2021 e 2022 da 50 milioni annui a 90 milioni annui. Il beneficio è concesso nel limite di 65 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche online, e nel limite di 25 milioni di euro per gli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato.

La misura è a carico del Fondo del pluralismo, distintamente sulle due quote spettanti alla Presidenza del Consiglio dei ministri ed al Ministero dello sviluppo economico.

Alla copertura finanziaria dell’onere pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede per 15 milioni di euro ai sensi dell’articolo 77 e per i restanti 25 milioni di euro con l’abrogazione della norma relativa a al “voucher digitale” destinato alle famiglie a basso reddito per l’acquisizione di servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici - articolo 1, commi 612 e 613 della legge 178/2020 che vengono abrogati; a tal fine si prevede il versamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'entrata del bilancio dello Stato dell’importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l’anno 2021 che resta acquisito all’entrata del bilancio dello Stato.

In proposito si ricorda che i citati commi 612 e 613 dispongono che, al fine di sostenere l'accesso delle famiglie a basso reddito ai servizi informativi, in via sperimentale per gli anni 2021 e 2022, ai nuclei familiari con un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente inferiore a 20.000 euro che beneficiano del voucher per l'acquisizione dei servizi di connessione alla rete internet in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici, ai sensi del decreto del Ministro dello sviluppo economico 7 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 1° ottobre 2020, sia riconosciuto un contributo aggiuntivo, dell'importo massimo di 100 euro, sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, entro il limite massimo di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Si dispone, infine, che a decorrere dall’anno 2023, per la concessione del credito d’imposta di cui all’articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, sia autorizzata la spesa di 45 milioni di euro annui che costituisce tetto di spesa. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198. La predetta riduzione del Fondo è da imputare per 30 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                           (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento Fondo per il pluralismo (credito d’imposta imprese editrici) (commi 1-6)

60

 

 

 

60

 

 

 

60

 

 

 

Minori entrate

 

Applicazione IVA commercio quotidiani (comma 7)

20,7

 

 

 

20,7

 

 

 

20,7

 

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento Fondo per il pluralismo (credito d’imposta campagne pubblicitarie) (comma 10)

40

40

 

 

40

40

 

 

40

40

 

 

Credito d’imposta campagne pubblicitarie (comma 13)

 

 

45

45

 

 

45

45

 

 

45

45

Minori spese correnti

 

Abrogazione autorizzazione di spesa voucher (comma 11)

12,5

25

 

 

12,5

25

 

 

12,5

25

 

 

Minore spesa derivante dal versamento all’entrata delle risorse voucher (comma 12)

 

 

 

 

12,5

 

 

 

12,5

 

 

 

Riduzione Fondo pluralismo (comma 13)

 

 

45

45

 

 

45

45

 

 

45

45

Maggiori entrate extratributarie

 

Versamento all’entrata da parte della PCM delle risorse del voucher (comma 12)

12,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 7, afferma che la proposta normativa è orientata ad estendere al 2021 il regime straordinario di forfetizzazione delle rese dei giornali, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, innalzando la resa dall’attuale 80 al 95 per cento (regime che, limitatamente al 2020, l’art. 187 del DL n. 34 del 2020 ha introdotto alle medesime condizioni ivi proposte).

La RT stima che la misura determini una perdita di gettito IVA pari a 20,66 milioni di euro per il 2021.

Con riferimento ai commi da 10 a 12, la RT afferma che alla copertura finanziaria dell’onere pari a 40 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 si provvede per 15 milioni di euro ai sensi dell’articolo delle disposizioni finanziarie e per i restanti 25 milioni di euro con l’abrogazione della norma relativa a al “voucher digitale” destinato alle famiglie a basso reddito per l’acquisizione di servizi di connessione in banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici - articolo 1, commi 612 e 613 della legge 178/2020 che vengono abrogati; a tal fine si prevede il versamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, all'entrata del bilancio dello Stato dell’importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per l’anno 2021 che resta acquisito all’entrata del bilancio dello Stato.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo gli oneri limitati agli stanziamenti previsti. Con riferimento all’incremento della misura forfetaria del coefficiente utilizzato ai fini IVA per la determinazione della resa di quotidiani e periodici, si evidenzia che la stima risulta coerente con la quantificazione e i dati forniti in occasione del precedente analogo intervento normativo previsto dall’articolo 187 del DL n. 34 del 2020.

In proposito si ricorda che la RT al citato articolo 187 ha considerato i dati relativi ai consumi delle famiglie (anno 2019) cui ha applicato una percentuale pari al 15 per cento (95-80) ottenendo un ammontare di 516,6 mln di euro. Considerando l’aliquota IVA del 4%, il minor gettito, su base annua, risulterebbe pari a 516,6*4 per cento=20,66 mln.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 10 dell’articolo 67 aumenta da 50 a 90 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 il limite massimo relativo alla spesa per la concessione del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari effettuati sui giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, di cui all’articolo 57-bis, comma 1-quater, del decreto-legge n. 50 del 2017. Il successivo comma 12 del medesimo articolo 67 provvede alla copertura del relativo onere, pari a 40 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022:

a)     quanto a 15 milioni di euro ai sensi dell’articolo 77;

b)     quanto a 25 milioni di euro mediante le risorse rivenienti dall’abrogazione della norma relativa al “voucher digitale” destinato alle famiglie a basso reddito per l’acquisizione di servizi di connessione a banda ultra larga e dei relativi dispositivi elettronici (articolo 1, commi 612 e 613, della legge n. 178 del 2020). A tal fine è previsto il versamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri all’entrata del bilancio dello Stato dell’importo, già trasferito al proprio bilancio, pari a 12,5 milioni di euro per il 2021, che resta acquisito all’entrata del bilancio dello Stato.

Al riguardo, si segnala preliminarmente la necessità di indicare che i citati importi sono annui e relativi a ciascuno degli anni 2021 e 2022.

In merito alla prima modalità di copertura si rinvia a quanto illustrato nella scheda relativa all’articolo 77.

Quanto alla seconda modalità di copertura si evidenzia preliminarmente che il comma 612 dell’articolo 1 della legge n. 178 del 2020 fissa in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 il limite di spesa entro cui viene concesso il “voucher digitale”. In proposito, il prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica del provvedimento in esame imputa all’abrogazione dei citati commi 612 e 613 un risparmio di spesa pari a 12,5 milioni di euro per l’anno 2021 e a 25 milioni di euro per l’anno 2022. Infatti, per il 2021 l’importo di 25 milioni di euro utilizzato a copertura deriva, per 12,5 milioni di euro, dall’abrogazione della norma relativa al “voucher digitale” e, per 12,5 milioni di euro, dal versamento da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri al bilancio dello Stato degli importi già trasferiti ad essa ai fini dell’erogazione del predetto voucher. In proposito risulta opportuna una rassicurazione da parte del Governo in merito alla circostanza che per il 2021 il “voucher digitale” non sia stato ancora erogato e che le pertinenti risorse siano ancora nella disponibilità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si segnala inoltre che il comma 13 dell’articolo 67 autorizza la spesa di 45 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere dal 2023 per la concessione del credito di imposta sugli investimenti pubblicitari di cui all’articolo 57-bis, comma 1, del decreto-legge n. 50 del 2017, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, di cui all’articolo 1 della legge n. 198 del 2016 e imputando tale riduzione per 30 milioni di euro sulla quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per 15 milioni di euro sulla quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.

In proposito, si ricorda che le risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione (capitolo 2196 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) sono ripartite annualmente tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dello sviluppo economico, per il finanziamento delle misure di sostegno di rispettiva competenza e che per l’anno 2023 il citato Fondo reca una dotazione di circa 304 milioni di euro. Ciò premesso, appare opportuna una rassicurazione da parte del Governo riguardo al fatto che, a decorrere dal 2023, la ripartizione del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione rechi le occorrenti disponibilità e che l’utilizzo delle sue risorse non comprometta la realizzazione delle finalità cui le risorse medesime sono preordinate a legislazione vigente.

 

Articolo 68, commi 1 e 2
(Compensazione IVA per le cessioni di animali vivi della specie bovina e suina)

La norma innalza al 9,5 per cento, limitatamente al 2021, la misura delle percentuali di compensazione IVA applicabili alle cessioni di animali vivi della specie bovina e suina.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Minori entrate

 

Compensazione IVA

27,5

 

 

 

27,5

 

 

 

27,5

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la norma, relativa alle percentuali di compensazione applicabili agli animali vivi delle specie bovina e suina, prevede un innalzamento per il 2021 delle percentuali di compensazione applicabili per le cessioni di animali vivi della specie bovina, in misura non superiore al 9,5 per cento (ora 7,65), e, per le cessioni di animali vivi della specie suina, anch’essa nella misura massima del 9,5 per cento (ora 7,95).

Con la legge di Bilancio per il 2018 tali percentuali erano state fissate in 7,65 e 7,95 per cento, e che hanno determinato una perdita di circa 20 milioni di euro (entro il limite prefissato). La legge di bilancio per il 2021, come nelle precedenti leggi di Bilancio, ha confermato la proroga di tali percentuali.

La proposta in esame prevede un ulteriore innalzamento per il 2021 pari al 9,5 per cento per i bovini e suini. Applicando il differenziale di aliquote nella loro misura massima si otterrà una perdita IVA per il 2021 pari a circa 27,5 milioni di euro.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 68, comma 3
(Cumulabilità della garanzia del Fondo centrale di garanzia con altre garanzie nel settore agricolo)

La norma estende alle operazioni di investimento immobiliare, aventi durata minima di 10 anni e importo superiore a 100 mila euro, realizzate nei settori agricolo, della silvicoltura e della pesca, la possibilità di cumulare la garanzia del Fondo Centrale di garanzia (FCG) con altre garanzie acquisite sui finanziamenti.

In proposito si ricorda che la disposizione già si applica, ai sensi dell’articolo 13, comma 1, lett. i), del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, al settore turistico-alberghiero. Alla specifica disposizione non sono stati attribuiti effetti finanziari.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.                                                                                                              

 

La relazione tecnica precisa che la fattispecie operativa, che si renderà realizzabile nella prassi bancaria, sarà quella di operazioni destinate ad investimenti immobiliari, garantite da ipoteca e dal Fondo in misura inferiore rispetto alla garanzia ipotecaria, caratterizzate da una percentuale di finanziamento (Loan/Value) elevata.

L’obiettivo è pertanto quello di ampliare l’accesso al credito per investimenti in favore delle imprese agricole, della pesca e silvicoltura, nell’attuale fase pandemica e nella successiva fase di rilancio dell’economia, per aziende ad alto potenziale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

Articolo 68, commi da 4 a 8
(Fondo per il sostegno del settore bieticolo-saccarifero)

 

Le norme istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per il sostegno del settore bieticolo-saccarifero con una dotazione di 25 milioni di euro per l’anno 2021, per sostenere interventi di aiuto per ettaro coltivato a barbabietola da zucchero (comma 4).

L’aiuto è determinato, nei limiti della dotazione finanziaria sopra indicata, sulla base delle superfici coltivate a barbabietola da zucchero risultate ammissibili nel quadro del regime di aiuto di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 (comma 5). Inoltre, l’aiuto viene erogato a favore dei produttori di barbabietola da zucchero con versamento di un acconto dell’ottanta per cento dell’importo richiesto e del saldo al termine delle verifiche di ammissibilità; all’erogazione dell’acconto si applica l’articolo 78, comma 1-quater, del D.L. n. 18/2020, secondo cui qualora per l’erogazione di aiuti, benefici e contributi finanziari a carico delle risorse pubbliche sia prevista l’erogazione a titolo di anticipo e di saldo, le amministrazioni competenti possono rinviare l’esecuzione degli adempimenti al momento dell’erogazione del saldo: in tale caso il pagamento in anticipo è sottoposto a clausola risolutiva (comma 6).

Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalità di attuazione del Fondo. Gli aiuti di cui al presente articolo devono essere stabiliti anche nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, C (2020) 91 I/01, recante Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (comma 7).

Alla copertura degli oneri di cui al comma 4 si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58 del D.L. n. 104/2020 relativo al Fondo per la filiera della ristorazione (comma 8).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero (comma 4)

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione dell'autorizzazione di spesa art. 58 DL 104/2020-  fondo per la filiera della ristorazione (comma 8)

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

25,0

 

 

 

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.

 

In merito ai profili di quantificazione, dal momento che le norme sono espresse in termini di limite di spesa, non si formulano osservazioni nel presupposto - sul quale si potrebbe acquisire una conferma da parte del Governo - che l’utilizzo delle risorse del Fondo per la filiera della ristorazione non incida negativamente su interventi o programmi già previsti o finanziati a valere sulle medesime risorse.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 8 dell’articolo 68 provvede agli oneri derivanti dal comma 4 del medesimo articolo relativi all’istituzione, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di un fondo per il sostegno del settore bieticolo saccarifero, con una dotazione di 25 milioni di euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020.

In proposito, si ricorda che l’articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020 ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un fondo destinato al sostegno della ripresa e della continuità dell'attività degli esercizi di ristorazione e ad evitare gli sprechi alimentari (capitolo 2328), con una dotazione di 250 milioni di euro per l'anno 2020 e di 200 milioni di euro per l'anno 2021. Al riguardo, si segnala che da un’interrogazione alla banca dati informatica della Ragioneria generale dello Stato risulta che, in corrispondenza dell’emanazione del provvedimento in esame, sul citato fondo sono stati accantonati 130 milioni di euro per il 2021, corrispondenti alla somma degli oneri derivanti dal comma 4 dell’articolo in commento e dall’articolo 71. Pertanto, ferma restando la disponibilità delle occorrenti risorse, appare comunque opportuna una rassicurazione da parte del Governo in merito alla circostanza che l’utilizzo delle citate risorse non pregiudichi le finalità a cui le stesse sono destinate a legislazione vigente.

 

Articolo 68, commi 9 e 12
(Misure di sostegno al settore agricolo)

La norma estende alle imprenditrici l'applicabilità delle misure agevolative, riconosciute alle imprese, per lo sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale recate dal Titolo I, Capo III (articoli 9-10-quater) del d.lgs. n. 185/2000, come modificato dall’articolo 7-bis del DL n. 91 del 2014.

Si tratta in particolare di mutui agevolati per gli investimenti, a un tasso pari a zero, della durata massima di dieci anni comprensiva del periodo di preammortamento, e di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile. In proposito si ricorda che l’articolo 10-quater del d.lgs. n. 185 del 2000, come modificato dal citato articolo 7-bis, dispone che la concessione delle agevolazioni previste è disposta a valere sulle risorse di cui al punto 2 della delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 62/2002 del 2 agosto 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 7 novembre 2002. Le predette disponibilità possono essere incrementate da eventuali ulteriori risorse derivanti dalla programmazione nazionale ed europea.

Si dispone, inoltre, che al fine di sostenere l’incremento occupazionale nel settore agricolo e ridurre gli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica da COVID-19, gli addetti allo svolgimento dell’attività agrituristica, di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

Agli oneri derivanti dall’attuazione dei commi 10 e 11, valutati in 1,57 milioni di euro per l’anno 2021, 4,56 milioni di euro per l’anno 2022, 3,63 milioni di euro per l’anno 2023, 3,65 milioni di euro per l’anno 2024, 3,67 milioni di euro per l’anno 2025, 3,70 milioni di euro per l’anno 2026, 3,72 milioni di euro per l’anno 2027, 3,74 milioni di euro per l’anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall’anno 2029, si provvede, per 1,57 milioni di euro per l’anno 2021, 4,56 milioni di euro per l’anno 2022 e 3,76 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2021-2023, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2021, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Minori entrate contributive

 

Lavoratori attività agrituristica (commi 10 e 11)

 

 

 

 

0,8

1,5

1,6

1,6

0,8

1,5

1,6

1,6

Maggiori spese correnti

 

Lavoratori attività agrituristica (commi 10 e 11)

0,8

1,5

1,6

1,6

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate tributarie

 

Lavoratori attività agrituristica-IRPEF (commi 10 e 11)

 

2,2

1,3

1,3

 

2,2

1,3

1,3

 

2,2

1,3

1,3

Lavoratori attività agrituristica-IVA (commi 10 e 11)

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

0,8

Minori spese correnti

 

Riduzione tab.A MIPAAF

1,6

4,6

3,8

3,8

1,6

4,6

3,8

3,8

1,6

4,6

3,8

3,8

 

 

La relazione tecnica, con riferimento al comma 9, afferma che la disposizione non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica e in un’ottica di semplificazione e razionalizzazione consente di sostenere l’occupazione femminile in agricoltura, utilizzando strumenti agevolativi già esistenti e attivi sull’intero territorio nazionale (a legislazione vigente, le misure trovano oggi copertura nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all’art. 1, comma 506, della legge n. 160/2019 – 15 milioni di euro, incrementati di ulteriori 15 milioni di euro con la legge di bilancio per il 2021).

Con riferimento ai commi 10 e 11, la RT afferma che nell’articolo 2 della legge n. 96 del 2006 il rapporto tra l’attività di agriturismo e l’attività dell’impresa è un rapporto di connessione, vincolato, quindi, alla prevalenza dell’attività agricola. Le modalità di verifica del rapporto di connessione sono rimesse alle regioni e alle province autonome che sono comunque tenute a valutarle, ai sensi dell’articolo 4, comma 2, della legge n.96/2006 “con particolare riferimento al tempo di lavoro necessario all’esercizio delle stesse attività”.

La disposizione in esame prevede che gli addetti di cui all’articolo 2, comma 2 della legge 20 febbraio 2006, n. 96, siano considerati lavoratori agricoli anche ai fini della valutazione del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agrituristica.

La revisione di tali rapporti di connessione potrebbe far rientrare in attività di agriturismo connesse all’attività agricola soggetti attualmente esclusi (dipendenti e titolari di impresa).

Sulla base di una rilevazione dagli archivi di Istituto la platea di titolari interessati dalla disposizione che potrebbe transitare da impresa commerciale a impresa di agriturismo è costituita da 300 soggetti cui corrisponde mediamente un differenziale di reddito imponibile ai fini contributivi di 8.500 euro annui ed un differenziale di aliquota contributiva pari al 0,09% per l’anno 2021 e 0,48% dal 2022 con effetti di minori entrate contributive.

Relativamente ai loro dipendenti si è stimato un numero medio pari a 1,5 dipendenti per ciascun titolare che, in forza della disposizione, cambierebbero inquadramento previdenziale con medesima retribuzione imponibile ma con una riduzione della aliquota contributiva complessiva del 10% con effetti di minori entrate contributive.

Nel prospetto che segue gli effetti complessivi sulle entrate dell’Istituto:

 

 

Anno

Minori entrate contributive (milioni di euro)

2021

-0,77

2022

-1,54

2023

-1,56

2024

-1,58

2025

-1,60

2026

-1,63

2027

-1,65

2028

-1,67

2029

-1,69

2030

-1,69

 

Dal punto di vista delle imposte sul reddito di impresa sono stati selezionati i contribuenti IRPEF che non hanno indicato il flag agriturismo nella dichiarazione Redditi 2020, anno di imposta 2019 (dati provvisori), ma che svolgono le attività 561012 - Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole e 552052 - Attività di alloggio connesse alle aziende agricole coerenti con il settore dell’agriturismo.

Dall’analisi di tali soggetti risultano redditi per circa 20 milioni di euro. Nell’ipotesi in cui, l’eliminazione di alcuni requisiti possa permettere ad una parte degli stessi (ipotizzata pari al 30%) di entrare nel regime agevolato e ridurre il reddito imponibile, si stima una perdita di gettito, con una aliquota media IRPEF del 26,5%, di circa 1,27 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli effetti IVA si è provveduto ad estrarre i soggetti che svolgono le medesime attività di cui sopra e che attualmente sono inquadrati nel regime ordinario. Dato che l’aliquota sulle cessioni (10%) rimane la stessa sia se il soggetto afferisce al regime speciale o all’ordinario, perché tipica della tipologia di servizi forniti, è stata dunque simulata la convenienza nel determinare la detrazione IVA mediante forfetizzazione dell’imposta al 50% sulle cessioni. Dalla simulazione si evince che su 7.900 soggetti circa 1.900 potrebbero aver convenienza a passare al regime speciale, determinando una perdita IVA di circa 0,8 milioni di euro annui.

 

 

2021

2022

dal 2023

IRPEF

0

-2,22

-1,27

IVA

-0,8

-0,8

-0,8

Totale

-0,8

-3,02

-2,07

 

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento all’estensione alle lavoratrici donne delle misure di cui al d.lgs. n.185 del 2000 prevista dal comma 9, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che evidenzia come, a legislazione vigente, le misure trovino oggi copertura nei limiti delle risorse disponibili sul fondo di cui all’art. 1, comma 506, della legge n. 160/2019 e della disponibilità delle predette risorse.

In merito al riconoscimento dello status di lavoratore agricolo anche agli addetti ad attività agrituristica, di cui ai commi 10 e 11, si evidenzia, con riferimento alle minori entrate contributive riferite ai soggetti titolari d'impresa, che la RT riporta la platea interessata (300 soggetti), il differenziale medio di reddito imponibile ai fini contributivi (8.500 euro annui) e il differenziale di aliquota contributiva per il 2021 e quello a decorrere dal 2022 (rispettivamente lo 0,09% e lo 0,48%). Appare tuttavia necessario acquisire chiarimenti riguardo alle metodologie utilizzate per la quantificazione degli oneri, atteso che la RT non fornisce il reddito imponibile ai fini contributivi a legislazione previgente utilizzato ai fini della la stima. Per quanto attiene alle minori entrate relative ai dipendenti delle aziende agrituristiche, la RT fornisce la platea di riferimento, nonché la riduzione della aliquota contributiva complessiva del 10 per cento a seguito del differente inquadramento previdenziale. Appare quindi necessario acquisire il parametro riferito al reddito medio imponibile ai fini contributivi utilizzato, al fine di verificare la stima delle minori entrate.

In merito alla quantificazione delle minori entrate tributarie, andrebbero acquisiti elementi informativi in merito all’ipotesi relativa alla quota di soggetti (30 per cento), che entrerebbe a far parte del regime agevolato al fine di valutarne la prudenzialità.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 12 dell’articolo 68 provvede agli oneri derivanti dall’equiparazione a fini fiscali e previdenziali degli addetti all’attività agrituristica ai lavoratori agricoli - valutati in 1,57 milioni di euro per l'anno 2021, 4,56 milioni di euro per l'anno 2022, 3,63 milioni di euro per l'anno 2023, 3,65 milioni di euro per l'anno 2024, 3,67 milioni di euro per l'anno 2025, 3,70 milioni di euro per l'anno 2026, 3,72 milioni di euro per l'anno 2027, 3,74 milioni di euro per l'anno 2028, 3,76 milioni di euro a decorrere dall'anno 2029 - mediante riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Si osserva che la predetta riduzione viene effettuata per un importo corrispondente a quello dell’onere indicato per gli anni 2021 e 2022, mentre a decorrere dal 2023 per un importo pari all’onere massimo che si verifica a regime, a partire dal 2029. Infatti, poiché l’onere massimo si colloca oltre il triennio in corso, esso viene prudenzialmente imputato all’ultimo anno del triennio medesimo. Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare, atteso che l’accantonamento oggetto di riduzione presenta comunque le occorrenti disponibilità.

 

Articolo 68, commi da 13 a 15
(Danni da avverse condizioni metereologiche e da emergenze fitosanitarie)

Normativa vigente. L’articolo 10-ter del D.L. n. 27/2019, allo scopo di alleviare le gravi difficoltà finanziarie degli agricoltori determinate dalle avverse condizioni meteorologiche, dalle gravi patologie fitosanitarie e dalla crisi di alcuni settori,  autorizza la corresponsione entro il 31 luglio di ciascun anno, fino al persistere della situazione di crisi determinatasi, di un'anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti sulle somme oggetto di domanda nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune (PAC). L’anticipazione viene fissata in misura pari al 70% dell'importo richiesto per i pagamenti diretti, stabilendo altresì l'obbligo di compatibilità con la normativa europea in materia di aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Alla norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme modificano il sistema di anticipazione sopra descritto prevedendo che la corresponsione dell’anticipazione da parte degli organismi pagatori riconosciuti avvenga anche per gravi emergenze sanitarie ovvero gravi perturbazioni di mercato (comma 13).

Vengono quindi introdotte le seguenti disposizioni alla disciplina sopra citata (comma 14):

§  in alternativa all’anticipazione del 70% dell'importo richiesto, nel periodo di vigenza del Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19[66], l’anticipazione viene concessa agli agricoltori applicando i tassi di interesse di mercato definiti in base ai tassi di riferimento stabiliti ai sensi della comunicazione della Commissione europea 2008/C14/02 e pertanto non comporta elementi di aiuto di Stato;

§  gli interessi sull’anticipazione sono compensati agli agricoltori mediante sovvenzione diretta che costituisce aiuto di Stato notificato[67] nei limiti del massimale previsto per ciascuna impresa agricola dalla Comunicazione della Commissione sopra citata.

Infine, si interviene sul Fondo istituito per favorire la qualità e la competitività delle imprese agrumicole[68] prevedendo che le sue risorse possano essere erogate anche a condizioni diverse da quelle previste al regolamento n. 1408/2013 (Relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti de minimis nel settore agricolo) qualora destinate ad interventi finalizzati alla ricostituzione del potenziale produttivo compromesso a seguito di emergenze fitosanitarie, nel rispetto della disciplina dell’Unione europea in materia di aiuti di Stato riguardante gli aiuti agli investimenti materiali o immateriali alle aziende agricole con potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali, avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali, epizoozie e organismi nocivi ai vegetali, nonché prevenzione dei danni da essi arrecati (comma 15).

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica con riferimento al comma 13 preliminarmente evidenzia, sul sistema di anticipazioni di cui all’articolo 10-ter del D.L. n. 27/2019, che per il solo anno di domanda 2020, con il D.L. n. 18/2020 era stata introdotta, in alternativa al sistema medesimo, anche un’anticipazione, commisurata al 70% del portafoglio titoli PAC, concessa alle condizioni e nei limiti previsti dalla sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19” e che non incide, pertanto, sui plafond aziendali del regime de minimis.

Tenuto conto che il perdurare della pandemia ha condotto la Commissione ad adottare la Comunicazione (2021/C 34/06), che ha modificato il predetto “Quadro temporaneo” prorogandone, tra l’altro, la scadenza al 31 dicembre 2021, con i commi 8 e 9 si consente, nell’ambito dell’ordinario procedimento, che è risultato preferito dagli agricoltori, di erogare l’anticipazione di cui all’articolo 10-ter compensando i relativi interessi con una sovvenzione diretta concessa ai sensi del «Quadro temporaneo” evitando, così, di intaccare il plafond de minimis disponibile per l’azienda. Tali commi, aventi carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Infine, sul comma 15 la RT afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in considerazione del carattere ordinamentale delle norme.

 

Articolo 69
(Indennità per i lavoratori del settore agricolo e della pesca)

Le norme riconoscono agli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, un’indennità una tantum pari a 800 euro. Detta indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 448 milioni di euro per l’anno 2021. La domanda per l’indennità è presentata all’INPS entro il 30 giugno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (commi 1-5).

Viene altresì riconosciuta un’indennità una tantum di 950 euro ai pescatori autonomi, compresi i soci di cooperative, che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della gestione separata. Detta indennità, che non concorre alla formazione del reddito, è erogata dall’INPS nel limite di spesa complessivo di 3,8 milioni di euro per l’anno 2021. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (commi 6 e 7).

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Indennità operai agricoli (commi 1-4)

448,0

 

 

 

448,0

 

 

 

448,0

 

 

 

Indennità pescatori autonomi

(comma 6)

3,8

 

 

 

3,8

 

 

 

3,8

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che da un’analisi amministrativa effettuata sugli archivi INPS relativi al complesso degli operai agricoli con almeno una giornata di lavoro negli anni 2019 e 2020 risultano circa 620.000 operai a tempo determinato con almeno 50 giornate lavorate nel 2020. Escludendo quanti nel 2021 risultano titolari di pensione o di rapporto di lavoro subordinato (non intermittente), nonché i beneficiari di reddito di cittadinanza risultanti a marzo 2021 e i beneficiari di reddito di emergenza che hanno ricevuto almeno un pagamento nel 2020, la RT stima che i potenziali beneficiari dell’indennizzo in possesso dei requisiti siano pari a circa 560.000 lavoratori.

Pertanto, dalla proposta in esame risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 448 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce limite di spesa.

Con riferimento all’indennità erogata in favore dei pescatori autonomi che esercitano professionalmente la pesca in acque marittime, interne e lagunari, sulla base dei dati contributivi dell’ultimo triennio la RT stima un numero medio di circa 4.000 soggetti che potrebbero accedere all’indennità, con un maggior onere per la finanza pubblica pari a circa 3,8 milioni di euro che costituisce limite di spesa complessivo, rispetto al cui monitoraggio in fase di erogazione provvede l’INPS.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che gli oneri sono configurati come limite di spesa ed è previsto un meccanismo di salvaguardia a tutela dell’osservanza del limite medesimo. Inoltre la relazione tecnica fornisce elementi a supporto della congruità dello stanziamento rispetto alla platea dei beneficiari e allo sgravio atteso. Ciò posto, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 70
(Esonero contributivo per i settori agrituristico e vitivinicolo)

Le norme riconoscono l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a febbraio 2021, alle aziende appartenenti alle filiere agricole dei settori agrituristico e vitivinicolo, ivi incluse le aziende produttrici di vino e birra, come individuate dai codici ATECO di cui alla tabella E allegata al decreto in esame. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di febbraio 2021 (commi 1 e 2).

Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 72,5 milioni di euro per l’anno 2021. L’ente previdenziale provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Esonero contributivo filiere agricole settori agrituristico e vitivinicolo

72,5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Esonero contributivo filiere agricole settori agrituristico e vitivinicolo

 

 

 

 

72,5

 

 

 

72,5

 

 

 

 

La relazione tecnica afferma che l’ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell’esonero è stato identificato estraendo:

1. dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di febbraio 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole appartenenti ai settori agrituristico e vitivinicolo identificati dai codici ATECO 2007 allegati alla proposta normativa oggetto della presente valutazione;

2. dagli archivi DMAG i contributi per tutti gli operai agricoli di competenza del mese di febbraio 2019;

3. dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli un dodicesimo dei contributi dovuti per l’anno 2019 da tutti gli imprenditori agricoli professionali e da tutti i CDCM.

Per i punti 2 e 3, non essendo disponibile la classificazione ATECO, si è ipotizzato che la quota afferente ai settori vitivinicolo e agrituristico sia pari al 30% del complesso dei contributi rispettivamente degli operai agricoli e dei lavoratori autonomi agricoli.

La RT stima che gli effetti finanziari dell’esonero dal versamento dei contributi relativi al mese di febbraio 2021 sia pari a 72,5 milioni di euro per l’anno 2021 al lordo degli effetti fiscali, che in ogni caso costituisce limite di spesa.

Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per l’anno 2022, ma tali effetti, in via cautelativa, non sono stati considerati.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che gli oneri sono configurati come limite di spesa ed è previsto un meccanismo di salvaguardia a tutela dell’osservanza del limite medesimo. Inoltre la relazione tecnica fornisce elementi a supporto della congruità dello stanziamento rispetto alla platea dei beneficiari e allo sgravio atteso. Tanto premesso, non si formulano osservazioni.

 

Articolo 71
(Interventi per la ripresa economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche)

Normativa vigente L’articolo 58 del D.L. n. 104/2020, al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, ha istituito un fondo nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con una dotazione pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 e 200 milioni di euro per l'anno 2021 che costituiscono limite di spesa.

 

Le norme prevedono - per le imprese agricole che hanno subito danni dalle gelate e brinate eccezionali verificatesi nel mese di aprile 2021 e che, al verificarsi dell'evento, erano prive di copertura assicurativa - l’accesso agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del D.lgs. n. 102/2004 (comma 1).

La norma citata prevede contributi, prestiti ed altre agevolazioni in favore delle imprese agricole che abbiano subito danni superiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile. Gli aiuti sono concessi “tenuto conto ... delle risorse finanziarie disponibili”.

Si stabilisce che le regioni possano deliberare la proposta di declaratoria di eccezionalità degli eventi sopra citati (comma 2).

Ai fini di quanto sopra previsto, la dotazione finanziaria del "Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori" (articolo 15 del D.lgs. n. 102/2004) è incrementata di 105 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 3).

Alla copertura degli oneri del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del D.L. n. 104/2020 relativo al Fondo per la filiera della ristorazione (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento Fondo solidarietà nazionale - interventi indennizzatori art. 15 Dlgs n. 102/2004 (comma 3)

105,0

 

 

 

105,0

 

 

 

105,0

 

 

 

Minori spese correnti

 

Riduzione autorizzazione di spesa art. 58 DL104/2020 - fondo filiera della ristorazione (comma 4)

105,0

 

 

 

105,0

 

 

 

105,0

 

 

 

 

La relazione tecnica nel ribadire il contenuto della norma evidenzia come essa sia finalizzata all’adozione di interventi compensativi nel caso di danni a produzioni, strutture e impianti produttivi non inseriti nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto le misure operano nel quadro delle risorse effettivamente disponibili e appaiono di carattere modulabile. Andrebbe acquisita conferma che l’utilizzazione, a copertura, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 58 del D.L. n. 104/2020 relativo al Fondo per la filiera della ristorazione non incida su impegni già assunti o interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.

 

 

In merito ai profili di copertura, si segnala che il comma 4 dell’articolo 71 provvede agli oneri derivanti dal comma 3 del medesimo articolo, relativi all’incremento di 105 milioni di euro per il 2021 della dotazione del “Fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori”, di cui all’articolo 15 del decreto legislativo n. 102 del 2004[69], mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 58 del decreto-legge n. 104 del 2020.

Al riguardo si rinvia a quanto precedentemente illustrato nella scheda relativa all’articolo 68, comma 8.

 

Articolo 72
(Disposizioni urgenti per la funzionalità di ANAS s.p.a.)

 

Le norme autorizzano la spesa di 35,5 milioni di euro in favore di ANAS S.p.A per l'anno 2021 (comma 1).

L’intervento è finalizzato a garantire la sicurezza della circolazione stradale e la copertura degli oneri connessi alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione delle strade inserite nella rete di interesse nazionale[70] e trasferite dalle Regioni Piemonte, Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Toscana ad ANAS S.p.A.

Per tali finalità, nonché per assicurare l'attività di manutenzione ed ispezione della intera rete stradale, Anas S.p.A. è autorizzata ad assumere, negli anni 2021 e 2022, con contratti di lavoro a tempo determinato 370 unità di personale. A tal fine è autorizzata la spesa di 12,63 milioni di euro per il 2021 e 25,258 milioni di euro per il 2022 (comma 2).

Il personale da assumere deve essere in possesso di alta specializzazione nei settori dell'ingegneria, dell'impiantistica, dell'elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro.

Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 48,13 milioni di euro per il 2021 e 25,258 milioni di euro per il 2022, si provvede ai sensi dell’articolo 77 (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Risorse in favore di ANAS Spa per sicurezza circolazione stradale

(comma 1)

35,0

 

 

 

35,0

 

 

 

35,0

 

 

 

Assunzione a tempo determinato di 370 unità personale specializzato presso ANAS Spa

(comma 2)

12,6

25,3

 

 

12,6

25,3

 

 

12,6

25,3

 

 

Maggiori entrate contributive

 

Assunzione a tempo determinato di 370 unità personale specializzato presso ANAS Spa – effetti riflessi

(comma 2)

 

 

 

 

6,1

12,3

 

 

6,1

12,3

 

 

 

La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 1 è finalizzata a coprire i costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS S.p.a. destinati alle attività di monitoraggio, sorveglianza, gestione, vigilanza, infomobilità e manutenzione.

Con i D.P.C.M. del 21 novembre 2019 è stata ridefinita la rete stradale di interesse nazionale delle regioni Emilia Romagna, Lombardia, Toscana, Piemonte e Veneto ed è stata trasferita ad ANAS S.p.A. la competenza di ulteriori tratte stradali per complessivi Km. 3.715, così ripartiti: Emilia Romagna (Km. 873), Lombardia (Km. 1076), Piemonte (Km. 1001), Toscana (Km. 40) e Veneto (Km. 725).

A tale riguardo, utilizzando i medesimi criteri impiegati per la determinazione dei costi incrementali derivanti dalla ridefinizione della rete in gestione ANAS s.p.a. in funzione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 febbraio 2018, i maggiori costi derivanti dal trasferimento ad ANAS s.p.a. delle strade, di cui ai citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del 21 novembre 2019, sono stati stimati in 35,5 milioni di euro per l’anno 2021. Nella quantificazione è stato considerato un fattore di efficientamento dell’1% rispetto ai costi stimati per l’intero anno 2020 (53,8 milioni di euro) e si è tenuto conto del termine (30 aprile 2021) indicato da ANAS s.p.a. per il completamento delle attività di presa in carico della rete stradale ad essa trasferita con i citati decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.

Con la disposizione di cui al comma 2, per le medesime finalità di cui al comma 1, nonché al fine di garantire adeguata attività di manutenzione e di ispezione della intera rete stradale, è autorizzata l’assunzione da parte di ANAS s.p.a. di 370 figure professionali di alta specializzazione nei settori dell’ingegneria, dell’impiantistica, dell’elettrotecnica e della manutenzione delle infrastrutture stradali, da inquadrare in base al vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per un costo di 12,630 milioni di euro per l’anno 2021 (ritenendosi che le assunzioni, tenuto conto dei tempi necessari per l’espletamento delle procedure selettive, non avvengano prima del mese di luglio 2021) e di circa 25,258 milioni di euro per l’anno 2022.

Il calcolo del fabbisogno è basato sull’estesa media di centri, nuclei e tratte di manutenzione, ovvero le unità base lungo le quali si articola l’esercizio della rete gestita da ANAS S.p.A.:

§  n. 20 Capi centro = 6680/320 (estesa media, in km, di competenza del centro) = 20,85;

§  n. 80 Capi nucleo = 6680/80 (estesa media, in km, del nucleo) = 83,5;

§  n. 50 Sorveglianti = 6680/60 (estesa media, in km, della tratta) = 111*

Totale n. 150 Risorse

 

* La razionalizzazione delle tratte esistenti con l’integrazione della viabilità riclassificate consente di ridurre il fabbisogno a n. 50 unità.

 

Fabbisogno di tecnici per l’accelerazione della produzione di manutenzione programmata

Nell’ultimo triennio, Anas ha registrato un costante incremento nell’esecuzione dei lavori di manutenzione programmata, di seguito riassunto in termini economici di produzione netta:

- 2018: 570,0 milioni di euro;

- 2019: 665,2 milioni di euro;

- 2020: 800,7 milioni di euro.

Per il 2021 la produzione netta stimata è pari ad almeno a 900 milioni di euro.

Anche il numero dei cantieri è in costante incremento, passando dagli oltre 1.000 cantieri del 2019 ai previsti circa 1.400 per il 2021.

L’incremento di produzione genera un proporzionale aumento del numero dei cantieri, con conseguente necessità di adeguare gli uffici di direzione lavori, determinando un fabbisogno aggiuntivo di n. 110 tecnici.

L’inserimento dei nuovi tecnici in azienda ha anche una valenza di più lungo termine, sulla base delle risorse economiche che saranno rese disponibili, in quanto si prevede di attuare, anche con essi, il fisiologico ricambio di personale dovuto, in particolare, ai collocamenti in quiescenza.

 

Fabbisogno per gli ispettori di ponti

Attualmente sono stati assunti n. 48 ispettori che operano sui 18.000 ponti a patrimonio Anas, con un carico medio n. 375 ponti a ispettore. Questo carico medio risulta estremamente oneroso, pur considerando l’impiego - non esclusivo - degli altri tecnici di Anas impegnati nelle varie attività manutentive.

Nell’ipotesi di un incremento di n. 85 ispettori (parco ispettori complessivo n. 133), il carico medio di governo del processo ispettivo si riduce a n. 135 ponti per ispettore, risultando così un impegno medio più congruo rispetto alle necessità.

 

Fabbisogno di tecnici impiantisti

Il rientro strade comporta, altresì, la presa in carico di numerose gallerie e relativi impianti tecnologici, che ampliano il patrimonio dei 2.000 tunnel gestiti da Anas. Certamente anche i processi di digitalizzazione delle infrastrutture stradali e il progetto “Smart Road” di Anas, da estendere via via alla rete, necessitano di competenze specifiche in materia impiantistica ed elettronica. Pertanto si prevede di formare 14 Unità, dislocate nelle diverse Aree compartimentali laddove è preponderante la componente degli impianti tecnologici della rete. Ogni unità è costituita mediamente da n. 2 tecnici impiantisti con competenze distinte; nel caso di Aree Compartimentali con 2 Unità occorrono 3 nuove risorse tecniche.

Il fabbisogno totale di nuove risorse tecniche è dunque di n. 25.

 

DIMENSIONAMENTO

Alla luce delle considerazioni che precedono, il fabbisogno di tecnici per Anas, necessari ad assicurare l’attività di manutenzione e di ispezione della intera rete stradale in gestione, negli anni 2021 e 2022, è stabilito in n. 370 tecnici, con la seguente ripartizione:

150 tecnici per Centri di manutenzione

110 tecnici per piano di accelerazione produzione di manutenzione programmata

85 tecnici ispettori ponti

25 tecnici impiantisti

____________

370 Risorse

L’onere per le assunzioni è stato quantificato, assumendo un costo medio annuo per singola figura professionale pari a 68,3 mila euro come dettagliato nella tabella seguente:

 

 

In merito ai profili di quantificazione sull’intervento previsto al comma 1 non si formulano osservazioni in quanto espresso in termini di limiti di spesa.

Con riguardo all’autorizzazione di spesa disposta dal comma 2 (12,63 milioni di euro per il 2021 e 25,258 milioni di euro per il 2022 per l’assunzione a tempo determinato, per i medesimi anni, di 370 unità di personale) si evidenzia che i suddetti importi appaiono verificabili e congruenti alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Si osserva peraltro che le suddette assunzioni vengono autorizzate dalla norma in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali indicati come limiti di spesa. Tale configurazione dell’onere richiederebbe quindi che anche il numero di unità da assumere fosse definito entro un contingente massimo. Circa tale profilo andrebbe acquisito l’avviso del Governo.

 

Articolo 73, commi 1-3
(Disposizioni urgenti in materia di trasporto aereo)

Le norme incrementano di 100 milioni per il 2021 il Fondo[71] per la compensazione dei danni subiti dagli operatori nazionali in possesso del prescritto Certificato di Operatore Aereo (COA) (comma 1) e di 300 milioni per il 2021 il Fondo[72] per il sostegno dell'intero settore aereoportuale per la compensazione dei danni subiti a causa dell'epidemia da COVID-19 (comma 2).

Il rifinanziamento di cui al comma 2 è destinato (comma 3):

- nel limite di 285 milioni, alla compensazione dei danni subìti dai gestori aeroportuali[73];

- nel limite di 15 milioni, alla compensazione dei danni subìti dai prestatori di servizi aeroportuali di assistenza a terra[74].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.                                                                                   

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento fondo compensazione danni operatori nazionali in possesso del Certificato di Operatore Aereo (COA), (comma 1)

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

100,0

 

 

 

Incremento fondo sostegno intero settore aereoportuale compensazione danni da COVID-19 (comma 2)

300,0

 

 

 

300,0

 

 

 

300,0

 

 

 

 

La relazione tecnica descrive il contenuto e le finalità del comma 1 e informa che la Commissione europea, con decisione (2020) 9625 final del 22 dicembre 2020, ha già autorizzato, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, l’attuazione della misura rifinanziata nei limiti di 79 milioni per l’anno 2020 quale compensazione delle perdite nette totali per il periodo marzo-giugno 2020 dei vettori idonei a ricevere i contributi (Air Dolomiti, Blue Panorama e Neos Air, che insieme rappresentano un fatturato di circa 2 miliardi di euro, con circa 2.000 dipendenti). La RT fornisce dunque elementi volti a dimostrare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della norma (per la cui esposizione completa si rinvia alla relazione medesima).

La RT evidenzia che quella sopra citata è una prima decisione che ha riguardato solo un periodo parziale dell’anno 2020 (1° marzo – 15 giugno 2020) e che è stata adottata, d’intesa con gli uffici della Commissione europea, per rispondere in via d’urgenza alle esigenze di liquidità degli operatori di settore ed evitare un ulteriore aggravamento della loro situazione economico – finanziaria. È ragionevole ipotizzare che anche nel primo quadrimestre del 2021 il traffico passeggeri registrerà volumi inferiori, rispetto a quelli del medesimo periodo del 2019, ed in linea con gli ultimi mesi del 2020. Le perdite consuntivate dai vettori fino al 31 dicembre 2020, sulla base degli stessi criteri discussi con la Commissione Europea, ammontano a circa 212 milioni di euro, cui vanno aggiunte quelle che verranno registrate nel corso dell’anno 2021 stimate, nel primo trimestre, in circa 57 milioni di euro. Attualmente sono in corso interlocuzioni con la Commissione europea finalizzate al riconoscimento delle ulteriori perdite registrate a partire dal 15 giugno 2020 e la Rappresentanza permanente ha anticipato che la Commissione definirà in tempi rapidi l’entità delle ulteriori perdite riconoscibili. Sulla base dei dati che la relazione espone, emerge che l’incremento del fondo per ulteriori 100 milioni di euro consentirà di erogare un contributo finalizzato alla copertura di circa il 58% della perdita subita.

Successivamente, la relazione tecnica descrive il contenuto e le finalità dei commi 2 e 3 ed illustra una serie di dati statistici (per i quali si rinvia al testo) intesi ad evidenziare l’entità della riduzione del trasporto merci e passeggeri negli aeroporti italiani e le perdite subite dai gestori aeroportuali e dagli operatori di assistenza a terra. Al fine di correlare l’entità dello stanziamento alle finalità della norma, la relazione tecnica conclude quindi che la nuova dotazione del fondo, rideterminata in 800 milioni di euro, corrisponde a circa il 50% della perdita stimata di fatturato dei gestori aeroportuali nazionali nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020.

In particolare, lo stanziamento di ulteriori 300 milioni di euro delle risorse del fondo destinate a ristorare la perdita stimata di fatturato dei gestori aeroportuali nazionali nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 gennaio 2021 rispetto al periodo compreso tra il 23 febbraio 2019 e il 31 gennaio 2020 consente di incrementare del 35% la percentuale di copertura della perdita subita dagli stessi.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, i fondi rifinanziati operano comunque nel limite delle risorse disponibili, l’efficacia delle misure è subordinata dalle norme istitutive all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE e che, inoltre, la relazione tecnica fornisce dati ed elementi riguardo alla congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.

 

Articolo 73, commi 4-8
(Ulteriori misure in materia di trasporti)

Le norme autorizzano l’ulteriore spesa di 150 milioni di euro per l’anno 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali afferenti ai servizi del pacchetto minimo di accesso al fine di disporre, dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. Eventuali risorse residue sono destinate a compensare il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale delle minori entrate derivanti dal gettito del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria nel medesimo periodo (commi 4 e 5).

Viene inoltre modificato l’articolo 199, comma 8, del DL 34/2020, specificando che le eventuali risorse residue rispetto allo stanziamento di 24 milioni di euro per il 2021, di cui all’articolo 199, comma 7, lettera b), finalizzate all’indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio, siano destinate alle società cooperative di ormeggiatori (comma 6).

Viene infine modificato l’articolo 88, comma 1, del DL 104/2020, prorogando dal 30 aprile al 31 dicembre 2021 l’estensione dei benefici contributivi, già riconosciuti alle imprese armatrici per il personale imbarcato su navi iscritte nel Registro internazionale dall’articolo 6, comma 1, del DL 457/1997, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi necessari alla propulsione e ai consumi di bordo delle navi, nonché adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. Il relativo onere è determinato in 49 milioni di euro per l'anno 2021 e 7 milioni di euro per l'anno 2022 (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Riduzione canone utilizzo infrastruttura ferroviaria -Fondo compensazione gestore infrastruttura ferroviaria (comma 4)

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

Proroga sgravi contributi imprese armatoriali

(comma 7)

49,0

7,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minori entrate contributive

 

Proroga sgravi contributi imprese armatoriali

(comma 7)

 

 

 

 

49,0

7,0

 

 

56,0

 

 

 

 

La relazione tecnica, con riferimento ai commi 4 e 5, afferma che le disposizioni estendono fino al 30 settembre 2021 la riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria, già prevista dall’articolo 1, commi 679 e 680, della legge di bilancio per l’anno 2021 fino al 30 aprile 2021.

Ad oggi, pur prospettandosi una ripresa del trasporto ferroviario nel corso dell’anno, la domanda di trasporto ferroviario resterà almeno fino al terzo trimestre 2021 strutturalmente più bassa rispetto al periodo pre-COVID. Pertanto, risulta fondamentale estendere la misura in questione fino al 30 settembre 2021. Per l’estensione della misura, si prevede, un ulteriore stanziamento a favore del gestore dell’infrastruttura nazionale di 150 milioni di euro per l’anno 2021, che si aggiungono ai 150 milioni di euro già stanziati per il periodo 1° gennaio 2021-30 aprile 2021, al fine di prevedere la riduzione del canone di accesso all’infrastruttura per i servizi a mercato di passeggeri e merci.

Per quanto attiene al comma 6, la RT precisa che le norme integrano le previsioni del comma 8 dell’art. 199 del DL 34/2020, consentendo l’utilizzo delle risorse residue (pari a circa 7 milioni di euro) in favore delle società di cui all’articolo 14, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994, a titolo di indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio rese da dette società dal 1° gennaio 2021 al 31 luglio 2021 rispetto ai corrispondenti mesi dell'anno 2019. La RT ricorda che l’articolo 34, comma 11, del DL 137/202, consente la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo (anno 2021). Conseguentemente, la disposizione prevedendo unicamente la possibilità dell’utilizzo di eventuali risorse residue, nel corso dell’anno 2021 e nel limite dello stanziamento complessivo, che costituisce limite di spesa, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con riferimento al comma 7, la RT afferma che, in base ai dati relativi all’anno 2019, l’onere medio, a titolo di sgravio contributivo, è di circa 1.400 euro al mese per ogni dipendente di impresa armatoriale con navi iscritte nel Registro internazionale e a circa 900 euro al mese per ogni dipendente di impresa operante in appalto su navi iscritte nel Registro internazionale.

Sulla base dei dati medi relativi agli anni 2018 e 2019, si evidenzia che il numero dei lavoratori ammessi al beneficio ammonta a circa 5.200 unità, cui corrisponde mediamente un onere complessivo mensile di circa 7.300.000 euro. L’onere nel periodo compreso tra il 1° maggio 2021 ed il 31 dicembre 2021, è di complessivi 56 milioni di euro (5.000 unità x 1.400 euro x 8 mesi). Gli oneri derivanti dal presente comma sono pari a 56 milioni di euro per il 2021 in termini di indebitamento netto, per i minori contributi di competenza del 2021 e a 49 milioni di euro per l’anno 2021 e a 7 milioni di euro per l’anno 2022 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno (pari alla quota di dicembre, 7 milioni di euro, che sarebbe stata versata, in assenza della disposizione normativa, a gennaio 2022).

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che i commi 4 e 5, autorizzano l’ulteriore spesa di 150 milioni di euro per il 2021 a favore di Rete ferroviaria italiana Spa. Lo stanziamento è dedotto da Rete ferroviaria italiana Spa dai costi netti totali al fine di disporre, dal 1° maggio 2021 al 30 settembre 2021, entro il limite massimo dello stanziamento, una riduzione del canone per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria per i servizi ferroviari passeggeri non sottoposti a obbligo di servizio pubblico e per i servizi ferroviari merci. In proposito, la RT afferma che le risorse in esame si aggiungono ai 150 milioni di euro già stanziati per il periodo 1° gennaio 2021-30 aprile 2021 (articolo 1, comma 679, della l. 178/2020).

Al riguardo, pur rilevando preliminarmente che l’onere si configura come limite di spesa, si osserva che lo stanziamento in esame prevede la riduzione del canone per 5 mesi (maggio-settembre 2021), mentre quello riferito all’articolo 1, comma 679, della L. 178/2020 (analoga somma di 150 milioni di euro), era inerente ai quattro mesi compresi tra gennaio e aprile 2021. Su tale punto appare necessario acquisire chiarimenti al fine di verificare la congruità delle risorse stanziate. Inoltre, il sopra citato comma 679 prevedeva la ripartizione dei 150 milioni stanziati nel periodo 2021-2034 (20 milioni di euro nel 2021 e 10 milioni annui tra il 2022 e il 2034), mentre la disposizione in esame imputa l’intero onere all’esercizio 2021. Anche su tale punto appaiono necessari chiarimenti.

Si rileva altresì che il comma 6 novella l’articolo 199, comma 8, del DL 34/2020, specificando che le eventuali risorse residue rispetto allo stanziamento di 24 milioni di euro per il 2021, di cui all’articolo 199, comma 7, lettera b), finalizzate all’indennizzo per le ridotte prestazioni di ormeggio, siano destinate alle società cooperative di ormeggiatori. Al riguardo, la RT ricorda che l’articolo 34, comma 11, del DL 137/2020, consente la conservazione in conto residui per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo (anno 2021) delle risorse stanziate dal suddetto articolo 199, comma 7, del DL 34/2020 e che quindi la norma in esame prevede unicamente la possibilità dell’utilizzo di eventuali risorse già stanziate. Preso atto di tali chiarimenti, non vi sono osservazioni da formulare.

Infine, per quanto attiene al comma 7, si osserva che la quantificazione risulta coerente con i parametri forniti e non si formulano osservazioni.

 

Articolo 74, commi 1 e 2
(Proroga impiego di un contingente di 753 unità militari dell’Operazione “Strade Sicure”)

La norma dispone la proroga dal 1° maggio al 31 luglio 2021 dell’impiego di 753 unità aggiuntive di personale delle Forze armate impiegate nell’Operazione “Strade Sicure” in relazione all’emergenza Covid-19 (comma 1). Viene conseguentemente autorizzata la spesa complessiva di euro 7.670.674, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.795.659 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale. (comma 2).

Si rammenta che, da ultimo, l’art. 35, comma 8, lett. a), del DL n. 41/2021 ha prorogato l’impiego del suddetto contingente dal 1° febbraio al 30 aprile 2020.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive ai commi 1 e 2 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

                           (milioni di euro)

 

SNF e SNF di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Proroga impiego di 753 unità di personale militare nell’Operazione “Strade sicure” - oneri di personale (commi 1 e 2 )

3,9

 

 

 

3,9

 

 

 

3,9

 

 

 

Proroga impiego di 753 unità di personale militare nell’Operazione “Strade sicure” - oneri di funzionamento (commi 1 e 2 )

3,7

 

 

 

3,7

 

 

 

3,7

 

 

 

Proroga impiego di 753 unità di personale militare nell’Operazione “Strade sicure” - oneri una tantum

(commi 1 e 2 )

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

0,1

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Proroga impiego di 753 unità di personale militare nell’Operazione “Strade sicure” - oneri di personale-effetti riflessi

(commi 1 e 2 )

 

 

 

 

1,9

 

 

 

1,9

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fornisce i dati sottostanti la quantificazione dell’autorizzazione di spesa recata dal comma 2).

La relazione tecnica, al fine di quantificare gli oneri d’impiego relativi al periodo 1° maggio-31 luglio 2021, precisa che l’importo complessivo della spesa autorizzata, pari ad euro 7.670.674 si riferisce a:

·         oneri di personale, pari a euro 3.914.500, attribuibili per euro 1.875.015 al lavoro straordinario e per euro 2.039.485 all’indennità onnicomprensiva/OP fuori sede;

·         oneri di funzionamento, quantificati in euro 3.663.610 e riferiti a vitto (1.039.140 euro), alloggiamento (2.424.660 euro), equipaggiamento/vestiario (100.450 euro) e funzionamento automezzi (99.360 euro);

·         oneri una tantum, pari ad euro 92.564 e riferiti a indennità di marcia/missione/oneri per ricognizioni e trasferimenti (82.340 euro). materiali ed attrezzature varie/pedaggi autostradali (10.224 euro).

Gli importi evidenziati nella relazione tecnica corrispondono a quelli indicati nel prospetto riepilogativo. Il testo del comma 2 prevede, altresì, che l’autorizzazione complessiva di euro 7.670.674 si riferisca per euro 1.875.015 al lavoro straordinario e per euro 5.795.659 ad altri oneri connessi all’impiego del personale. Si evidenzia che all’interno dell’importo da ultimo menzionato vengono computate tutte le sopra evidenziate componenti d’onere [euro 2.039.485 per indennità onnicomprensiva/OP fuori sede + euro 3.663.610 (oneri di funzionamento) + euro 92.564 (oneri una tantum)] diverse da quelle riferite a spese per straordinario.

Per la consultazione integrale dei dati di quantificazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla disposizione appaiono limitati all’entità della disposta autorizzazione di spesa e che i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell’Operazione “Strade sicure”.

Articolo 74, commi da 3 a 9
(Misure per la funzionalità delle Forze di polizia, Vigili del Fuoco e delle Prefetture-UTG)

La norma autorizza per il 2021 le seguenti spese:

·        euro 40.317.880, di cui euro 13.185.180 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di Polizia (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di finanza) e degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 8.431.150 per gli ulteriori oneri connessi all’impiego delle Forze di Polizia ed euro 18.701.550 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di Polizia (comma 3);

·        euro 22.651.320, di cui euro 11.625.000 per spese di sanificazione e disinfezione degli uffici, degli ambienti e dei mezzi in uso alle Forze di Polizia ed euro 11.026.320 per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altro materiale sanitario per gli appartenenti alle medesime Forze (comma 4);

·        euro 832.500 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario effettuate dal personale dell'amministrazione civile dell'interno (comma 5);

·        euro 4.622.070 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili del fuoco (comma 6);

·        euro 1.372.275 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario reso dal personale delle predette Prefetture-U.t.G. (comma 8);

·        euro 18.575.092 per la remunerazione delle maggiori prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale della Polizia di Stato, dell’Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza (comma 9).

Le spese autorizzate dai commi da 3 a 6 e dai commi 8 e 9 sono riferite al periodo 1° maggio-31 luglio 2021;

·        euro 2.520.000 per far fronte, fino al 31 luglio 2021, alle esigenze sanitarie, di pulizia e di acquisto di dispositivi di protezione individuale del Ministero dell'interno, anche nell’articolazione territoriale delle Prefetture - UTG (comma 7).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                       (milioni di euro)

 

SNF e SNF di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Spese personale PS

(commi 3-4)

14,8

 

 

 

14,8

 

 

 

14,8

 

 

 

Spese sanitarie PS (commi 3-4)

8,7

 

 

 

8,7

 

 

 

8,7

 

 

 

Spese personale CC

(commi 3-4)

20,7

 

 

 

20,7

 

 

 

20,7

 

 

 

Spese sanitarie CC

(commi 3-4)

9,5

 

 

 

9,5

 

 

 

9,5

 

 

 

Spese personale GdF

(commi 3-4)

2,3

 

 

 

2,3

 

 

 

2,3

 

 

 

Spese sanitarie GdF

(commi 3-4)

4,5

 

 

 

4,5

 

 

 

4,5

 

 

 

Spese personale Polizie locali

(commi 3-4)

2,6

 

 

 

2,6

 

 

 

2,6

 

 

 

Spese personale Amm. civile interno

(comma 5)

0,8

 

 

 

0,8

 

 

 

0,8

 

 

 

Lavoro straordinario V.V.F.

(comma 6)

4,6

 

 

 

4,6

 

 

 

4,6

 

 

 

Spese sanitarie Ministero interno/Prefetture

(comma 7)

2,5

 

 

 

2,5

 

 

 

2,5

 

 

 

Lavoro straordinario personale Prefetture

(comma 8)

1,4

 

 

 

1,4

 

 

 

1,4

 

 

 

Lavoro straordinario

personale PS

(comma 9)

7,7

 

 

 

7,7

 

 

 

7,7

 

 

 

Lavoro straordinario personale CC

(comma 9)

7,1

 

 

 

7,1

 

 

 

7,1

 

 

 

Lavoro straordinario personale GdF

(comma 9)

3,7

 

 

 

3,7

 

 

 

3,7

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Spese personale PS-effetti riflessi

(commi 3-4)

 

 

 

 

5,5

 

 

 

5,5

 

 

 

Spese personale CC-effetti riflessi

(commi 3-4)

 

 

 

 

8,1

 

 

 

8,1

 

 

 

Spese personale GdF-effetti riflessi

(commi 3-4)

 

 

 

 

0,6

 

 

 

0,6

 

 

 

Spese personale Polizie locali-effetti riflessi

(commi 3-4)

 

 

 

 

1,3

 

 

 

1,3

 

 

 

Spese personale Amm. civile interno-effetti riflessi

(comma 5)

 

 

 

 

0,4

 

 

 

0,4

 

 

 

Lavoro straordinario V.V.F.-effetti riflessi

(comma 6)

 

 

 

 

2,2

 

 

 

2,2

 

 

 

Lavoro straordinario personale Prefetture-effetti riflessi

(comma 8)

 

 

 

 

0,7

 

 

 

0,7

 

 

 

Lavoro straordinario

personale PS-effetti riflessi

(comma 9)

 

 

 

 

3,8

 

 

 

3,8

 

 

 

Lavoro straordinario personale CC-effetti riflessi

(comma 9)

 

 

 

 

3,5

 

 

 

3,5

 

 

 

Lavoro straordinario personale GdF-effetti riflessi

(comma 9)

 

 

 

 

1,8

 

 

 

1,8

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e fornisce i dati sottostanti la quantificazione delle autorizzazioni di spesa recate dalle stesse. Per la loro integrale consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica.

Si fornisce a seguire un quadro di sintesi delle spese autorizzate dai commi da 3 a 8 riferite alle Forze di Polizia, al personale dell’Amministrazione civile dell’interno e dei Vigili del fuoco e alle Prefetture UTG elaborato sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

 

(euro)

Tipologia di spesa

Polizia di Stato

(commi 3 e 4)

Carabinieri

 

(commi 3 e 4)

Guardia di Finanza

(commi 3 e 4)

Polizie

Locali

(commi 3 e 4)

Amm. civile dell’interno

(comma 5)

Vigili del fuoco

 

(comma 6)

Prefetture UTG

 

(commi 7 e 8)

Totale

Lavoro Straordinario (A)

7.569.675

9.796.050

1.335.825

0

832.500

4.622.070

1.372.275 

25.528.395

Ordine Pubblico

(B)

3.731.040

6.866.640

0

2.587.500

0

0

0

13.185.180

Servizi mensa

(C)

2.320.500

1.801.800

409.500

0

0

0

0

4.531.800

Alloggiamento

(D)

1.137.500

2.252.250

509.600

0

0

0

0

3.899.350

Totale spese personale

(A+B+C+D)

14.758.715

20.716.740

2.254.925

2.587.500

832.500

4.622.070

1.372.275 

47.144.725

Spese di pulizia,  sanitarie e DPI

8.663.820

9.487.500

4.500.000

0

0

0

2.520.000

25.171.320

Totale

23.422.535

30.204.240

6.754.925

2.587.500

832.500

4.622.070

3.892.275

72.316.045

 

La relazione tecnica evidenzia in particolare che:

·         la quantificazione degli oneri relativi all’impiego delle Forze di polizia, con specifico riguardo al lavoro straordinario (comma 3) è stata effettuata sulla base di una proiezione delle unità di personale impiegate giornalmente durante il 2020 e nel primo quadrimestre del 2021, nell’ambito dell’attività correlata all’emergenza sanitaria, ovvero: 22.000 unità per le Forze di polizia (8.500 unità per la Polizia di Stato, 11.000 unità per l'Arma dei Carabinieri, 1.500 unità per la Guardia di Finanza) e 2.500 unità delle polizie locali. Il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale viene determinato in 15 ore, in aggiunta a quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio. Ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di euro 19,79. Rispetto alle pregresse fasi di impiego delle Forze di polizia, l’attività operativa delle stesse non sarà più svolta prevalentemente mediante servizi di ordine pubblico; ciò induce a prevedere per il prossimo bimestre una possibile diminuzione delle giornate di ordine pubblico e un corrispondente incremento delle ore di lavoro straordinario, stimandosi all’incirca - come sopra evidenziato – in 15 ore il surplus da autorizzare in addizione ai normali limiti mensili pro capite;

·         con riguardo all’impiego della Guardia di finanza (comma 3) in attività di ordine pubblico, la determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione di tali servizi stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di atri eventi politici, culturali etc. Il relativo costo complessivo, per il periodo considerato, viene stimato in euro 4.200.000 e allo stesso si provvederà a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio;

·         con riguardo alle polizie locali (comma 3) la proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico, calcolata secondo l’importo previsto per i servizi in sede, per una spesa complessiva di euro 2.587.500;

·         le spese concernenti la pulizia e la sanificazione degli ambienti delle Prefetture e degli uffici centrali del Ministero dell’interno (comma 7) si riferiscono ad un periodo di 7 mesi (dal 1° gennaio al 31 luglio 2021).

 

Con riguardo al comma 9, la relazione illustrativa precisa che le prestazioni di lavoro straordinario considerate dalla norma sono correlate alla tradizionale attività di controllo del territorio finalizzata al mantenimento della sicurezza pubblica e alla prevenzione e al contrasto della criminalità e sono diverse da quelle relative al comma 3 che si riferisce all’attività svolta entro il dispositivo di pubblica sicurezza preordinato in via emergenziale al contenimento del contagio pandemico.

La relazione tecnica riferisce, altresì, che il monte ore medio mensile pro capite per lavoro straordinario che, attualmente, per le tre Forze di polizia ammonta mediamente a 18 ore mensili pro capite, retribuite con gli ordinari stanziamenti di bilancio, viene incrementato, per complessive 62.574 unità (26.074 unità della Polizia di Stato, 24.000 unità dell'Arma dei Carabinieri, 12.500 unità della Guardia di finanza), per 5 ore mensili aggiuntive pro capite, così da arrivare al riconoscimento di 23 ore mensili di lavoro straordinario individuale. Analogamente a quanto evidenziato con riferimento al comma 3, anche in tal caso, ai fini della quantificazione della spesa, viene ipotizzato un costo medio orario pro capite di euro 19,79. Il fabbisogno stimato per la remunerazione del lavoro straordinario è complessivamente pari ad euro 18.575.092 per un periodo di 3 mesi, dal 1° maggio al 31 luglio 2021, e tiene in debita considerazione gli stanziamenti ordinari di bilancio attraverso i quali è possibile garantire, come sopra affermato, una media pro capite mensile di 18 ore.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che gli oneri sono limitati alle spese autorizzate e la relazione tecnica fornisce elementi a supporto della loro congruità rispetto alla finalità delle disposizioni.

Articolo 74, comma 10
(Misure per garantire la funzionalità del Corpo delle Capitanerie di Porto)

La norma, con riguardo al Corpo delle Capitanerie di porto-Guardia Costiera, autorizza la spesa complessiva di euro 1.951.238 dal 1° maggio al 31 luglio 2021, di cui euro 351.238 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario svolto dal relativo personale e di euro 1.600.000 per spese di sanificazione ed acquisto di materiale di protezione individuale (comma 10).

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                           (milioni di euro)

 

SNF e SNF di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Lavoro straordinario Corpo delle Capitanerie (comma 10)

0,4

 

 

 

0,4

 

 

 

0,4

 

 

 

Sanificazione e acquisto di materiale e dispositivi di protezione individuale (comma 10)

1,6

 

 

 

1,6

 

 

 

1,6

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Lavoro straordinario Corpo delle Capitanerie di porto-effetti riflessi

(comma 10)

 

 

 

 

0,2

 

 

 

0,2

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e fornisce i dati sottostanti la quantificazione dell’autorizzazione di spesa recata dalla stessa. Per la loro consultazione integrale si rinvia al testo della relazione tecnica.

La relazione tecnica fornisce (riportato a seguire) un quadro di sintesi degli elementi di quantificazione sottostanti le spese di personale (lavoro straordinario) autorizzata dalla norma in esame.

 

(euro)

Tipo di costo

Personale

mediamente impiegato

Costo "medio" giornaliero

a militare

Giorni

Totale

Quarantena fiduciaria pre-missione

40

84,84

92

312.211,20

Quarantena fiduciaria per contatto ravvicinato

5

84,84

92

39.026,40

 

 

Totale

351.237,60

Totale spese straordinario (arrotondato)

351.238,00

 

La relazione tecnica evidenzia che, in ragione dell’emergenza sanitaria, il Corpo delle Capitanerie di Porto sostiene costi aggiuntivi per 1’impiego del proprio personale, derivante dall’applicazione di specifici protocolli sanitari. Le attuali condizioni di impiego impongono, infatti, che gli equipaggi delle unità maggiori, prima dell’inizio di una missione navale di durata superiore a cinque giorni siano posti a quarantana fiduciaria a bordo dell’unita navale. In tali condizioni di impiego si determina una “finestra operativa” che impone la presenza a bordo del personale generando conseguenti costi aggiuntivi di straordinari stimati mediamente in circa 4 ore al giorno a persona. Tale tipologia di impiego richiede mediamente la presenza a bordo di 40 militari al costo medio orario di euro 21,21 per un costo giornaliero di euro 84,84 cadauno e per una spesa stimata di 312.211,20 euro. Inoltre, gli equipaggi della componente aeronavale si trovano, a causa dei ristretti spazi a disposizione sulle unità aeronavali di soccorso, in condizioni di “contatto ravvicinato”. Tale condizione implica, al completamento della missione, l’applicazione di un analogo protocollo di prevenzione sanitaria a quello sopradescritto, che in base all’esperienza pregressa è stimabile mediamente in 5 unità giornaliere per una spesa complessiva di euro 39.026,40.

 

Con riguardo alle spese igienico-sanitarie e per la protezione individuale del personale viene fornito, altresì, il seguente quadro di sintesi.

 

(euro)

Pulizia, sanificazione e disinfestazione degli ambienti ed uffici aperti al pubblico

1.000.000

Pulizia e sanificazione delle unità navali e dei veicoli di ogni tipologia impiegati

300.000

Dispositivi di protezione individuale e materiale igienico per personale impiegato compreso l’acquisto di tamponi igienici o il pagamento di ticket sanitari per l’effettuazione di misure alternative

300.000

Totale

 1.600.000

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono limitati all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione a tale riguardo evidenziati dalla relazione tecnica a sostegno della congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma. Si rileva, inoltre, che i suddetti dati ed elementi appaiono coerenti con quelli evidenziati nella relazione tecnica riferita ad analoga disposizione (art. 35, comma 5) del DL n. 41/2021 (c.d. decreto-legge sostegni).

 

Articolo 74, commi 11 e 12
(Misure per la funzionalità del Corpo della polizia penitenziaria e copertura)

La norma autorizza per il 2021 la spesa complessiva di 4.494.951 euro, di cui euro 3.427.635, per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di Polizia penitenziaria, dei dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni e del personale appartenente al comparto funzioni centrali dell’Amministrazione penitenziaria e della Giustizia minorile e di comunità, ed euro 1.067.316, per le spese per i dispositivi di protezione e prevenzione, di sanificazione e disinfezione degli ambienti e dei locali nella disponibilità del medesimo personale nonché a tutela della popolazione detenuta (comma 11).

La componente della suddetta autorizzazione di spesa relativa al lavoro straordinario è riferita alle prestazioni effettuate dal relativo personale nel periodo 1° maggio - 31 luglio 2021.

Il comma 12 prevede, altresì, che alla copertura degli oneri derivanti dall’intero articolo 74, pari a 105.008.000 euro per il 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 77.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive al comma 11 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                           (milioni di euro)

 

SNF e SNF di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Lavoro straordinario Corpo della Polizia penitenziaria (comma 11)

3,4

 

 

 

3,4

 

 

 

3,4

 

 

 

Sanificazioni locali istituti penitenziari (comma 11)

1,1

 

 

 

1,1

 

 

 

1,1

 

 

 

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Lavoro straordinario Corpo della Polizia penitenziaria-effetti riflessi (comma 11)

 

 

 

 

1,7

 

 

 

1,7

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 11 e fornisce i dati sottostanti la quantificazione dell’autorizzazione di spesa recata dallo stesso. Per la consultazione integrale di tali dati si rinvia al testo della relazione tecnica.

Si fornisce a seguire un quadro di sintesi degli elementi di quantificazione relativi alle spese recate dalla norma in esame.

(euro)

Tipologia di spesa

Periodo

importo

 

Straordinario polizia penitenziaria

[70 ore x 3 mesi x 570 unità x 19,79 euro (costo orario medio)]

1° maggio 31 luglio 2021

2.368.863

 

Straordinario dirigenti carriera dirigenziale penitenziaria e dei direttori degli istituti penali per minorenni

[(15 ore x 3 mesi x 262 unità x 41,23 euro (costo orario medio)]

1° maggio 31 luglio 2021

486.102

 

Straordinario personale amministrativo e contabile Area II e III degli istituti e servizi dell’Amministrazione penitenziaria

[(20 ore x 3 mesi x 450 unità x 21,21 euro (costo orario medio)]

1° maggio 31 luglio 2021

572.670

 

Totale spesa lavoro straordinario

3.427.635

 

Sanificazione locali istituti penitenziari

[12 settimane (3 mesi) x 46.154 euro (onere settimanale)]

1° maggio 31 luglio 2021

553.848

 

Sanificazione locali istituti penali per minorenni

[12 settimane (3 mesi) x 11.539 euro (onere settimanale)]

1° maggio 31 luglio 2021

138.468

 

Acquisizione di dispositivi di prevenzione e protezione (DPI)

 

375.000

 

Totale spesa sanificazione e acquisto DPI

1.067.316

Totale autorizzazione di spesa

4.494.951

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto del comma 12.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dal comma 11 sono limitati all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione a tale riguardo evidenziati dalla relazione tecnica a sostegno della congruità della spesa autorizzata rispetto alle finalità della norma. Si rileva, inoltre, che i suddetti dati ed elementi appaiono coerenti con quelli evidenziati nella relazione tecnica riferita ad analoga disposizione (art. 35, comma 4) del DL n. 41/2021 (c.d. decreto-legge sostegni).

 

Articolo 75
(Disposizioni in materia di attività giurisdizionale militare)

La norma prevede che:

·        limitatamente al periodo di emergenza epidemiologica in atto, le disposizioni per l’esercizio dell’attività giurisdizionale di cui agli articoli 23-bis (decisione dei giudizi penali d’appello) e 24 (attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale relativo alla chiusura delle indagini preliminari) del DL n. 137/2020 e dall’art. 37-bis (procedimento di richiesta di gratuito patrocinio) del DL n. 76/2020, si applichino, in quanto compatibili, anche ai procedimenti penali militari (comma 1).

Le norme richiamate prevedono, in particolare, l’impiego di strumentazioni telematiche e il ricorso a collegamenti da remoto. A tali disposizioni non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica;

·        per gli uffici giudiziari militari e per il Consiglio della magistratura militare in funzione di giudice disciplinare, i collegamenti da remoto utilizzabili per le summenzionate attività[75] siano definiti con specifico provvedimento amministrativo indicato dalla norma[76] (comma 2);

·         nei procedimenti penali militari, gli atti, i documenti e le istanze relativi alle summenzionate disposizioni[77] siano depositati mediante indirizzo di posta elettronica certificata[78] (PEC) (comma 3).

Viene, altresì disposto che restano validi ed efficaci gli atti di impugnazione, gli atti di opposizione nonché i reclami giurisdizionali previsti dalle norme sull’Ordinamento penitenziario[79], posti in essere a decorrere dalla data di entrata in vigore del DL n. 137/2020 (29 ottobre 2020) sottoscritti digitalmente e pervenuti alla casella di posta elettronica certificata dell’ufficio giudiziario militare competente (comma 4).

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma che la norma possiede natura meramente procedurale ed è applicabile attraverso le risorse umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente; pertanto si esclude che la disposizione possa comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che, come riferito anche dalla relazione tecnica, l’applicazione anche presso la giurisdizione militare di specifiche modalità processuali e operative telematiche e da remoto già previste nell’ambito della giurisdizione civile e penale da vigenti disposizioni, possa avvenire in condizioni di neutralità finanziaria e nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali assegnate alla magistratura militare a legislazione vigente e considerato che le disposizioni prorogate dal comma 1 sono neutrali per la finanza pubblica.

 

Articolo 76
(Subentro Agenzia delle entrate-riscossione a Riscossione Sicilia Spa)

Le norme prevedono che con decorrenza dal 30 settembre 2021, Riscossione Sicilia S.p.A. è sciolta, cancellata d'ufficio dal registro delle imprese ed estinta, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, e i relativi organi decadono, fatti salvi gli adempimenti di cui al comma 6 (comma 1).

La norma è inserita in attuazione dell’articolo 1, comma 1090, della legge n. 178/2020 che ha stabilito che, nell'ambito del riassetto della riscossione nel territorio siciliano, l'Agenzia delle entrate-Riscossione possa subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle relative funzioni anche con riguardo alle entrate spettanti alla Regione siciliana. Il medesimo comma, per garantire il subentro senza soluzione di continuità e favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell'operazione, ha previsto un contributo in conto capitale in favore dell'Agenzia delle entrate-Riscossione fino a 300 milioni di euro, da erogare entro trenta giorni dalla data di decorrenza del subentro, utilizzabile anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali della società. A tal fine è stata autorizzata la spesa di 300 milioni di euro nell'anno 2021.

Con decorrenza dal 1° ottobre 2021, l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione, è affidato all'Agenzia delle entrate ed è svolto dall'Agenzia delle entrate-Riscossione che, dalla stessa data, vi provvede, nel territorio della Regione, anche relativamente alle entrate non spettanti a quest’ultima (comma 2).

Per garantire senza soluzione di continuità l’esercizio delle funzioni di riscossione nel territorio della Regione siciliana, entro il 31 ottobre 2021, è erogato, in favore di Agenzia delle entrate-Riscossione, un versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A., a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1090, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (comma 3).

Si prevede che Agenzia delle entrate-Riscossione a far data dal 1° ottobre 2021 subentri, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di Riscossione Sicilia S.p.A. (comma 4).

A decorrere dal 1° ottobre 2021, il personale di Riscossione Sicilia S.p.A. con contratto di lavoro a tempo indeterminato, o sino alla scadenza del contratto in essere se a tempo determinato, che alla data di entrata in vigore della presente legge risulti in servizio o assente con diritto alla conservazione del posto di lavoro, passerà alle dipendenze di Agenzia delle entrate-Riscossione senza soluzione di continuità e con la garanzia della conservazione della posizione giuridica, economica e previdenziale maturata alla data del passaggio, ferma restando la ricognizione delle competenze possedute, ai fini di una collocazione organizzativa coerente e funzionale alle esigenze dello stesso ente. Dalla data del passaggio alle dipendenze di Agenzia delle entrate – Riscossione, a tale personale verrà applicata in via esclusiva la contrattazione collettiva vigente presso il nuovo datore di lavoro con immediata cessazione dell’intera contrattazione collettiva, di tutti gli accordi sindacali e degli usi aziendali. È fatto divieto a Riscossione Sicilia S.p.A di effettuare assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto di lavoro subordinato dalla data di entrata in vigore della presente legge (comma 5).

Entro la data del 31 dicembre 2021 il bilancio di chiusura di Riscossione Sicilia S.p.A. è deliberato dagli organi in carica alla data del relativo scioglimento (comma 6).

Si stabilisce che Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, sia tenuta indenne dalla Regione siciliana, in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A., dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall’attività di Riscossione Sicilia S.p.A., ivi comprese quelle:

·        per spese incorse, perdite sostenute o danni, anche non noti alla predetta data, subiti per effetto di un’operazione effettuata o di un atto compiuto o di un fatto determinatosi fino alla stessa data [comma 7, lettera a)];

·        originate da qualsiasi sopravvenienza passiva, insussistenza dell’attivo o minusvalenza rispetto alle risultanze dei bilanci di cui al comma 6 e che non trovino presidio nei fondi ivi accantonati [comma 7, lettera b)];

·        originate dall’assenza, incompletezza, o erroneità delle informazioni presenti sui sistemi informativi aziendali, riguardanti i carichi affidati, le relative procedure di recupero e ogni altra attività esperita [comma 7, lettera c)];

·        scaturenti dal diniego del discarico per inesigibilità[80] [comma 7, lettera d)].

Le obbligazioni gravanti sulla Regione siciliana ai sensi del comma 7 sono temporalmente limitate alle richieste di indennizzo avanzate da Agenzia delle entrate-Riscossione entro il 31 dicembre 2030. Tale limite temporale non opera per le obbligazioni gravanti sulla medesima Regione Siciliana ai sensi delle lettere c) e d) dello stesso comma 7 e, comunque, per quelle derivanti dallo svolgimento dell’attività di riscossione (comma 8).

Le operazioni e gli atti di cui al presente articolo sono esenti da imposte e tasse di qualsiasi natura (comma 11).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme in esame.

                                                                                                                  

La relazione tecnica per lo più si limita a ribadire il contenuto delle norme. Con riferimento al versamento in conto capitale di ammontare pari a trecento milioni di euro a carico del bilancio dello Stato, disposto dal comma 3 anche a copertura di eventuali rettifiche di valore dei saldi patrimoniali di Riscossione Sicilia S.p.A., la relazione tecnica specifica che tale importo è stato determinato sulla base delle evidenze contabili di Riscossione Sicilia S.p.A. risultanti dalla situazione economico-patrimoniale 2019 e dal preconsuntivo 2020, oggetto di specifica verifica da parte di un Advisor incaricato. Il predetto importo, come sopra determinato, risulta congruo anche tenuto conto dell'andamento della società rilevato nei primi mesi dell'esercizio e, pertanto, l'applicazione della disposizione in esame non determina nuovi e maggiori oneri a carico dello Stato. La relazione tecnica, inoltre, commentando il comma 7, chiarisce che il contributo di 300 milioni sarà destinato a copertura di rettifiche dei valori contabili alla data di subentro e, in via residuale, di eventuali altre "sopravvenienze passive" o "insussistenze patrimoniali" collegate alle medesime rettifiche che dovessero emergere negli esercizi successivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che, secondo la relazione tecnica, i 300 milioni attribuiti all’Agenzia delle entrate-Riscossione saranno sufficienti ad assorbire i possibili oneri derivanti dal subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi di Riscossione Sicilia S.p.A. In proposito, andrebbero peraltro acquisiti ulteriori elementi riguardo ai criteri utilizzati per la determinazione della somma stanziata rispetto alle finalità della norma.

Si rileva in proposito che dal comma 7 (secondo cui “Agenzia delle entrate-Riscossione, previo utilizzo del versamento di cui al comma 3, è tenuta indenne dalla Regione Siciliana…dalle conseguenze patrimoniali derivanti dall'attività di Riscossione Sicilia S.p.A.”) si evince che - nel caso in cui, in seguito al subentro di Agenzia delle entrate–Riscossione nei rapporti giuridici di Riscossione Sicilia S.p.A. dovessero emergere passività o oneri superiori a 300 milioni di euro - tali passività e oneri eccedenti dovrebbero essere poste a carico della Regione siciliana, sia pure in misura proporzionale alla percentuale di partecipazione della medesima al capitale sociale di Riscossione Sicilia S.p.A. alla data dello scioglimento.

Articolo 77, comma 1
(Spese per beni e servizi sostenute dall’INPS)

Le norme incrementano di 45 milioni per l’anno 2021 il valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Tale valore medio costituisce il limite della spesa che l’INPS può sostenere in un determinato anno.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Incremento della capacità di spesa dell’INPS

 

 

 

45

 

 

 

45

 

 

 

                                                                                                                  

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che, in considerazione della fase emergenziale ancora in atto, il Governo, attraverso le norme introdotte con la legge di bilancio 2021, ha in progetto di rafforzare le misure di sostegno economico dei lavoratori e favorire la continuità dei rapporti di lavoro e lo sviluppo delle attività produttive.

Pertanto, prosegue la relazione tecnica, l'INPS è chiamato, anche nel 2021, a potenziare le attività che favoriscono l'erogazione delle prestazioni ai lavoratori e dei servizi alle aziende attraverso soluzioni basate su servizi digitali e di contact center multicanale idonei a ridurre le esigenze di mobilità dei lavoratori, degli esponenti aziendali e degli intermediari previdenziali.

La disposizione ha l'obiettivo di preservare in capo all'INPS, anche per l'esercizio finanziario 2021, la capacità di spesa per il finanziamento dello sviluppo dei suddetti servizi e stabilisce per l'esercizio 2021 nella misura di 45 milioni di euro il limite massimo di incremento del valore medio dell'importo delle spese sostenute per l'acquisto di beni e servizi dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, come determinato ai sensi dell'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

Articolo 77, comma 2
(Regolazione contabile di anticipazioni per la definizione di contenziosi)

La norma istituisce presso il MEF per il 2021 un fondo da ripartire con una dotazione di 500 milioni, finalizzato alla sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche. Il riparto del fondo è disposto con decreto (di variazione di bilancio) del Ragioniere generale dello Stato[81].

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.                                                                                   

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo  finalizzato alla sistemazione contabile di somme anticipate, per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche (comma 2)

500,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione.

Anche la relazione illustrativa non fornisce ulteriori elementi conoscitivi.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e sotto questo profilo non si hanno osservazioni. Inoltre, trattandosi di interventi per sistemazioni contabili di somme già anticipate dalle amministrazioni centrali, l’impatto è registrato sul solo saldo netto da finanziare: dal tenore della norma e dagli effetti registrati nel prospetto riepilogativo parrebbe potersi desumere che si tratti di somme già erogate da altre amministrazioni pubbliche che hanno già prodotto effetti, nella precedente annualità, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto. Riguardo a tale ricostruzione, considerato che né la relazione tecnica né la relazione illustrativa forniscono ulteriori elementi informativi, andrebbe acquisita conferma al fine di poter verificare la correttezza della registrazione sui diversi saldi.

 Infine, sarebbe utile acquisire informazioni circa il valore dei contenziosi per la cui definizione le amministrazioni centrali hanno anticipato le somme da regolare contabilmente; ciò al fine di valutare la congruità dell’autorizzazione di spesa rispetto alle anticipazioni da regolare (che, se è corretta la sopra riportata ricostruzione, dovrebbero essere già certe nell’ammontare) e di escludere futuri fabbisogni di rifinanziamento non considerati nella misura in esame.

 

 

 

 

Articolo 77, commi 3-7
(Rifinanziamenti di fondi)

Le norme rifinanziano Fondi già istituiti a legislazione vigente:

- il comma 3 incrementa il Fondo per lo sviluppo e la coesione[82] – periodo di programmazione 2021-2027 di 200 milioni per il 2021;

- il comma 4 incrementa il Fondo unico per l’edilizia scolastica[83] di 150 milioni per il 2021;

- il comma 5 incrementa il “Fondo di rotazione per le politiche comunitarie”[84] di 100 milioni per il 2025 e di 140 milioni per il 2026;

- il comma 6 incrementa il Fondo di riserva per la variazione di fascia delle Regioni istituito dall’art. 13-duodecies del DL n. 137/2020.

La norma ha istituito un Fondo (con una dotazione di 1.790 milioni di euro per l'anno 2020 e 190,1 milioni di euro per l'anno 2021) per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione di determinate misure agevolative previste dal “DL ristori” in conseguenza sia di talune ordinanze del Ministro della salute già emesse, che la norma enumera partitamente, nonché in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministro della salute concernenti i passaggi di fascia delle Regioni;

- il comma 7 incrementa il Fondo esigenze indifferibili[85] di 800 milioni per il 2021 e di 100 milioni per il 2022.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

                                                                                                                      (milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Fondo riserva per variazione fascia Regioni – art. 13-duodecies DL n. 137/2020 (comma 6)

100,0

130,0

 

 

100,0

130,0

 

 

100,0

130,0

 

 

Incremento del Fondo esigenze indifferibili

(comma 7)

800,0

100,0

 

 

800,0

100,0

 

 

800,0

100,0

 

 

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento Fondo  sviluppo e coesione - programmazione 2021-2027 (comma 3)

200,0

 

 

 

20,0

80,0

90,0

10,0

20,0

80,0

90,0

10,0

Incremento fondo  edilizia scolastica (comma 4)

150,0

 

 

 

150,0

 

 

 

30,0

100,0

20,0

 

Incremento fondo rotazione per le politiche comunitarie (oneri successivi al 2024) (comma 5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica ripete il contenuto delle norme ed informa che l’incremento disposto dal comma 6 è disposto in via prudenziale e ha il fine di far fronte ad eventuali necessità derivanti da provvedimenti di chiusura delle attività economiche adottati nel corso del 2021, motivati dall’esigenza sanitaria in corso.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni essendo gli oneri limitati all’entità dei rispettivi rifinanziamenti.

Per quanto riguarda il Fondo edilizia scolastica (rifinanziato dal comma 6) sarebbe comunque utile conoscere le ragioni sottostanti le differenze temporali fra gli effetti ascritti al fabbisogno e all’indebitamento netto, considerato che usualmente nelle spese in conto capitale, nei casi in cui i tre saldi non abbiano un andamento omogeneo, questi due saldi presentano un andamento coerente, a loro volta distinto da quello del saldo netto da finanziare: si rammenta che a taluni precedenti interventi sul medesimo fondo (art. 232, comma 8, del DL n. 34/2020 e comma 811 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2021) erano stati ascritti effetti identici sui tre saldi.

Articolo 77, comma 8
(Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento)

La norma determina gli interessi passivi derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento di cui al comma 10, lettera h), valutati in 150 milioni di euro per l’anno 2022, 208 milioni di euro per l’anno 2023, 247 milioni di euro per l’anno 2024, 307 milioni di euro per l’anno 2025, 366 milioni di euro per l’anno 2026, 449 milioni di euro per l’anno 2027, 517 milioni di euro per l’anno 2028, 575 milioni di euro per l’anno 2029, 625 milioni di euro per l’anno 2030, 712 milioni di euro per l’anno 2031, 782 milioni di euro per l’anno 2032 e 836 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto, in 23 milioni di euro per l’anno 2021, 155 milioni di euro per l’anno 2022, 235 milioni di euro per l’anno 2023, 291 milioni di euro per l’anno 2024, 364 milioni di euro per l’anno 2025, 433 milioni di euro per l’anno 2026, 526 milioni di euro per l’anno 2027, 586 milioni di euro per l’anno 2028, 650 milioni di euro per l’anno 2029, 708 milioni di euro per l’anno 2030, 767 milioni di euro per l’anno 2031, 876 milioni di euro per l’anno 2032 e 929 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2033.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese correnti

 

Interessi

 

150

208

247

 

150

208

247

23

155

235

291

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma determina gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento in coerenza con l’autorizzazione disposta con le risoluzioni parlamentari del 22 aprile 2021.

In proposito si ricorda che, con le predette risoluzioni, è stato autorizzato il ricorso all'indebitamento come indicato nella seguente tabella, gli importi indicati sono comprensivi, per gli anni dal 2021 al 2033, della spesa per interessi passivi conseguente il maggior disavanzo autorizzato; dal 2034, l’autorizzazione all’indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi.

(in milioni di euro)

Anno

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa - Bilancio dello Stato

50.000

10.000

10.000

10.000

10.300

10.300

5.000

Fabbisogno

43.000

6.000

4.500

4.350

5.650

5.300

6.550

Indebitamento netto Pubbliche Amministrazioni

40.000

6.000

4.500

4.350

5.650

5.300

6.550

 

Anno

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa - Bilancio dello Stato

5.200

3.500

3.300

3.500

3.200

2.250

2.420

Fabbisogno

7.750

7.950

7.200

7.450

6.200

3.950

2.420

Indebitamento netto Pubbliche Amministrazioni

7.750

7.950

7.200

7.450

6.200

3.950

2.420

 

La norma indica gli oneri per interessi passivi, con riguardo al saldo di indebitamento netto, da un lato, e di fabbisogno e saldo netto da finanziare, dall’altro, nei termini riportati nella seguente tabella, che tiene conto dello sviluppo degli oneri anche oltre il triennio.

 

(milioni di euro)

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

Dal 2033

Saldo netto

da finanziare

 e fabbisogno

150

208

247

307

366

449

517

575

625

712

782

836

Indebitamento

 Netto

23

155

235

291

364

433

526

586

650

708

767

876

929

 

In proposito si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell’onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano di emissioni) e l’impatto stimato sui diversi saldi, con riferimento all’arco temporale interessato e alla previsione, dal 2033, dell’onere a regime: andrebbero quindi esplicitati tali elementi sottostanti la stima indicata.

 

Articolo 77, comma 9
(Eventi meteorologici calamitosi nelle province emiliane)

Le norme autorizzano, per l'anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle Province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori già danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e),[86] del decreto legislativo n. 1/2018 (codice della Protezione civile). Le risorse sono traferite nella contabilità speciale aperta per l'emergenza e intestata al Commissario delegato. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

SFN e SFN di cassa

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

2021

2022

2023

2024

Maggiori spese in conto capitale

 

Risorse per le province emiliane in stato di emergenza

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

Minori spese n conto capitale

 

Riduzione fondo emergenze nazionali

100

 

 

 

100

 

 

 

100

 

 

 

 

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e chiarisce che il fondo per le emergenze nazionali reca le disponibilità finanziarie necessarie per la copertura dell’onere recato dal testo in esame.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato alla spesa autorizzata e la relazione tecnica dà conto della disponibilità delle risorse poste a copertura.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 9 dell’articolo 77 autorizza, per l’anno 2021, la spesa di 100 milioni di euro per far fronte agli eccezionali eventi meteorologici per i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei Ministri del 23 dicembre 2020 nel territorio delle province di Bologna, di Ferrara, di Modena e di Reggio Emilia, da destinare ai territori già danneggiati dagli eventi sismici del maggio 2012 per la realizzazione degli interventi previsti dall’articolo 25, comma 2, lettere b), d) ed e) del decreto legislativo n. 1 del 2018[87], provvedendo ai relativi oneri mediante corrispondente riduzione del Fondo per le emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del citato decreto legislativo n. 1 del 2018, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile. Detto Fondo risulta iscritto sul capitolo 979 del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri e presenta una dotazione di 940 milioni di euro per l’anno 2021.

Ciò posto, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo che il Fondo per le emergenze nazionali rechi le necessarie disponibilità e che l’utilizzo disposto dalla norma in commento non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a valere sulle risorse del fondo medesimo.

Articolo 77, comma 10
(Disposizioni di copertura)

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 10, lettere da a) a h), dell’articolo 77 reca la copertura degli oneri derivanti dalla quasi totalità degli articoli del provvedimento in esame, ad eccezione delle disposizioni ivi espressamente indicate all’alinea che - come evidenziato peraltro dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo ad essa allegato - risultano neutrali dal punto di vista finanziario ovvero recano oneri oggetto di autonoma copertura, per le quali si rinvia pertanto alla precedente trattazione. Al riguardo, dal punto di vista formale andrebbe valutata l’opportunità di inserire nel novero delle predette disposizioni anche il comma 9 dell’articolo 77, in quanto esso reca autonoma copertura degli oneri dallo stesso derivanti, che difatti non risultano computati negli importi complessivi indicati all’alinea del comma 10. Sul punto, appare pertanto necessario acquisire l’avviso del Governo. 

Il citato comma 10 provvede, altresì, alla copertura dei commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 del medesimo articolo 77[88].

Tanto premesso, si osserva che le lettere da a) a h) del comma 10 dell’articolo 77 provvedono agli oneri in questione tramite le seguenti modalità[89]:

- mediante utilizzo delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti da taluni articoli del presente provvedimento[90] [lettera a)];

-  mediante riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014, che ha istituito il Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[91] [lettera b)];

- mediante riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al periodo di programmazione 2021-2027, iscritto sul capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[92] [lettera c)];

- mediante riduzione del Fondo unico per l’edilizia scolastica, di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge n. 17 del 2012, iscritto sul capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, iscritto sul capitolo 8105 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione[93] [lettera d)];

- mediante riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali e il turismo, per un importo pari a 23 milioni di euro a decorrere dal 2023 [lettera e)];

- mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[94] [lettera f)];

- mediante riduzione del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie, di cui all’articolo 5, comma 1, della legge n. 183 del 1987, iscritto sul capitolo 7493 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze[95] [lettera g)];

- mediante ricorso all’indebitamento autorizzato lo scorso aprile dalla Camera e dal Senato con le risoluzioni approvate lo scorso 22 aprile sulla relazione presentata dal Governo ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012 [lettera h)].

Per quanto riguarda la modalità di copertura di cui alla lettera a), nel prendere atto delle quantificazioni operate in relazione tecnica e della corrispondenza tra gli importi indicati dalla norma in esame e la somma delle maggiori entrate e minori spese ascritte alle disposizioni ivi richiamate, non si hanno osservazioni da formulare. 

Per quanto concerne le modalità di copertura di cui alle lettere b), c), d), f) e g), appare necessaria una conferma del Governo in merito alla effettiva disponibilità di risorse sui pertinenti Fondi oggetto di riduzione nonché una rassicurazione in ordine al fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse dei Fondi medesimi, tanto più in considerazione della proiezione temporale delle coperture in commento, che si collocano in larga misura oltre il triennio di riferimento del vigente bilancio dello Stato. Andrebbe inoltre acquisita una conferma da parte del Governo circa la destinazione dei Fondi alimentati da risorse di conto capitale - in particolare, quelli di cui alle lettere c) e d) - esclusivamente alla copertura di oneri aventi la medesima natura, onde scongiurare il rischio di una eventuale possibile dequalificazione della spesa.

Per quanto concerne invece la modalità di copertura di cui alla lettera e), non si hanno osservazioni da formulare, posto che l’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di cui si prevede la riduzione reca le occorrenti disponibilità e nell’assunto che l’importo ivi indicato a regime abbia carattere “annuo”.

Per quanto riguarda infine la modalità di copertura di cui alla lettera h), si evidenzia preliminarmente che, sebbene essa non espliciti l’ammontare dell’onere posto a suo carico, quest’ultimo può essere comunque indirettamente ricavato per differenza tra la somma degli oneri espressamente indicati nelle singole disposizioni che rinviano per la rispettiva copertura all’articolo 77, da una parte, e la somma degli oneri imputati alle modalità di copertura di cui alle lettere da a) a g) dianzi illustrate, dall’altra parte[96].

Ciò posto, si rammenta che il Parlamento, con distinte risoluzioni approvate dalla Camera e dal Senato lo scorso 22 aprile ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012, ha autorizzato per l’anno 2021 - a fronte del prolungarsi degli effetti negativi causati dall’emergenza epidemiologica in atto - uno scostamento di bilancio per l’anno 2021 pari a 40 miliardi di euro in termini di indebitamento netto[97], a 50 miliardi di euro in termini di saldo netto da finanziare[98] e a 43 miliardi di euro in termini di fabbisogno[99], allo scopo di finalizzare tali risorse aggiuntive all’adozione di misure di sostegno all’economia e alle imprese, la cui concreta definizione trova ora riscontro negli interventi previsti dal presente provvedimento.

In tale quadro, andrebbe preliminarmente acquisita dal Governo una conferma circa la coerenza degli effetti finanziari prodotti sui diversi saldi di bilancio dal decreto-legge in esame rispetto al limite massimo del ricorso all’indebitamento complessivamente autorizzato dalle Camere per l’anno 2021 in forza delle citate risoluzioni, a tal fine computando anche le risorse del medesimo indebitamento già utilizzate dall’articolo 5 del decreto-legge n. 59 del 2021, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza[100].

Infatti, giacché la norma in commento fa esclusivo riferimento al ricorso all’indebitamento autorizzato dalle Camere lo scorso 22 aprile, non sembrerebbe potersi evincere dalla formulazione della stessa che il citato utilizzo possa riferirsi anche ad un eventuale margine che residua dal precedente scostamento di bilancio autorizzato dal Parlamento nel mese di gennaio 2021. Su tale punto, appare comunque utile un chiarimento da parte del Governo. 

Il successivo comma 13, infine, autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell’immediata attuazione delle disposizioni recate dal presente decreto, disponendo, ove necessario, il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione è effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.

 

 

 

Articolo 77, commi 11-12
(Livelli massimi dei saldi)

La norma aggiorna i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato (in termini di competenza e di cassa), inizialmente fissati dall’allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178/2020), e poi modificati, relativamente al 2021, dall’art. 22-bis del DL n. 183 del 2020 (proroga termini) (comprensivo degli effetti del DL n. 7 del 2021), dall’articolo 3, comma 3, del DL n. 30 del 2021, dall’articolo 42, comma 1 del DL n. 41 del 2021, in coerenza con l’autorizzazione all’indebitamento approvata a gennaio scorso, e dall’articolo 5, comma 3 del DL n. 59 del 2021, in coerenza con l’autorizzazione all’indebitamento approvata ad aprile 2021.

In proposito si ricorda che il 20 gennaio 2021 le Camere hanno autorizzato il ricorso a maggior indebitamento nella misura, per il solo anno 2021, e limitatamente ai maggiori importi riferiti agli interventi da realizzare (escludendo quindi i maggiori importi riferiti agli oneri sul maggior debito) di 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto della p.a., 35 miliardi in termini di fabbisogno e 40 miliardi in termini di saldo netto da finanziare per competenza e 50 miliardi in termini saldo netto da finanziare per cassa.

Successivamente, il 15 aprile 2021, insieme al Documento di economia e finanza (DEF), il Governo ha presentato una nuova Relazione al Parlamento predisposta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012, nella quale illustra l’aggiornamento degli obietti programmatici di finanza pubblica e del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT). Il 22 aprile sono state approvate le risoluzioni con le quali è stato autorizzato un nuovo ricorso all'indebitamento da utilizzare sia per il finanziamento di interventi sia per il conseguente onere per il servizio del debito, nel limite degli importi di seguito indicati (dal 2034, l’autorizzazione all’indebitamento è destinata interamente alla spesa per interessi passivi).

 

(in milioni di euro)

Anno

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa - Bilancio dello Stato

50.000

10.000

10.000

10.000

10.300

10.300

5.000

Fabbisogno

43.000

6.000

4.500

4.350

5.650

5.300

6.550

Indebitamento netto Pubbliche Amministrazioni

40.000

6.000

4.500

4.350

5.650

5.300

6.550

 

Anno

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Saldo netto da finanziare di competenza e di cassa - Bilancio dello Stato

5.200

3.500

3.300

3.500

3.200

2.250

2.420

Fabbisogno

7.750

7.950

7.200

7.450

6.200

3.950

2.420

Indebitamento netto Pubbliche Amministrazioni

7.750

7.950

7.200

7.450

6.200

3.950

2.420

 

Pertanto, per effetto del comma 11 modifica dell’art. 77 del decreto in esame, l’allegato 1 alla legge di bilancio per il 2021 (legge n. 178 del 2020) risulta così modificato.

 

RISULTATI DIFFERENZIALI

- COMPETENZA -

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-286.000

-167.200

-148.700

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

573.235

441.497

503.750


- CASSA -

Descrizione risultato differenziale

2021

2022

2023

Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge

-379.000

-218.700

-208.200

Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)

666.365

492.997

563.250

(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.

 

Il comma 12 dispone inoltre l'aumento da 180.000 a 223.000 milioni di euro dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, unitamente ai prestiti dell'Unione europea, stabilito, per l'anno 2021, dall’articolo 3, comma 2, della legge di bilancio 2021 (legge n. 178 del 2020), già modificato dall’art. 42, comma 3, del decreto legge n. 41 del 2021 (c.d. “decreto sostegni”).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che, rispetto alla precedente modifica - recata dal DL 59/2021 - i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, sono incrementati di importi superiori rispetto agli utilizzi previsti dal decreto legge in esame.

Tuttavia i nuovi livelli appaiono complessivamente coerenti con l’autorizzazione al maggior indebitamento (scostamento di bilancio) approvata con risoluzioni delle Camere dell’aprile scorso.

Infatti, la somma degli incrementi dei predetti livelli massimi - disposti dal D.L n. 59/2021 e dal decreto legge in esame - coincide con lo scostamento complessivamente autorizzato dalle Camere nell’aprile 2021.

Per quanto riguarda il comma 12, il previsto incremento (43 miliardi) dell'importo massimo di emissione di titoli pubblici, corrisponde inoltre al maggior fabbisogno determinato, per l’esercizio in corso, dal provvedimento in esame.

 

 

 



[1]     Di cui agli articoli 1 e 2 del D.L. n. 19/2020, Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19.

[2]     Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19.

[3]     Fissato nella misura del 60 per cento del canone di locazione immobili e nella misura del 50 per cento del canone per affitto di azienda.

[4]     Fissato nella misura del 60 per cento del canone di locazione immobiliare e nella misura del 30 per cento del canone per affitto azienda.

[5]     Il decreto 1° aprile 2021, n. 59033, disciplina la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, ai sensi dell'articolo 39, comma 2, del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104. Nelle premesse dell’allegato 3 del decreto in questione viene evidenziato che l’obiettivo di tale allegato “è l’individuazione di una dimensione ammissibile delle agevolazioni autonomamente disposte da ciascun comune sul prelievo relativo al servizio rifiuti (Tari o Tari corrispettiva), ai fini della certificazione obbligatoria di cui all’articolo 39 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104.

[6]     Di cui art. 182-bis della legge fallimentare.

[7]     Di cui all’art. 67 della legge fallimentare.

[8]     Data di entrata in vigore della norma in esame.

[9] Ai fini della disciplina in esame, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto

[10] Di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

[11] Ai sensi dell'articolo 115, comma 2, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34.

[12] Ai sensi dell'articolo 3, comma 17, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

[13] Di cui all'articolo 115 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

[14]   Ossia dell'articolo 79, comma 4, ultimo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dell'articolo 66 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104.

[15]   Di cui all’articolo 37, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41.

[16]   Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, al fine di scongiurare il rischio di interruzione del servizio di trasporto aereo di linea di passeggeri e garantire la continuità territoriale.

[17]   Di cui all’articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18

[18]   Secondo la relazione tecnica riferita al comma 603 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2020

[19]   In base a quanto previsto dall'art. l, comma 30, della legge n. 147 del 2013,

[20]   In base a quanto previsto dall’articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502/1992.

[21]   (di cui all’articolo 1, commi 34 e 34-bis, della legge 23 novembre 1996, n. 662).

[22] I compensi accessori di cui ai commi 4 e 5 possono essere corrisposti anche in deroga ai limiti orari individuali di cui all’art. 10, comma 3, della legge n. 231/1990 e all’art. 9, comma 3, del DPR n. 171/2007 (comma 6).

[23] Tale norma prevede che sino al 2024 le dotazioni organiche del personale ufficiali, sottufficiali, volontari in servizio permanente e volontari in ferma prefissata e in rafferma dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, sono annualmente determinate, secondo un andamento delle consistenze del personale in servizio coerente con l'evoluzione degli oneri di cui agli artt. 582, 583 e 584 del COM.

[24] Con almeno quattro anni di anzianità di servizio permanete, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale.

[25] Di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 165/2001.

[26] Di cui all’articolo 122 del decreto-legge n. 18/2020 (“Cura Italia”).

[27]   Con il decreto direttoriale del 10 marzo 2020, emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 marzo 2020, n. 66.

[28]   Vedi Circolare INPS n. 7 del 21 gennaio 2021.

[29] Tale norma ha incrementato l’autorizzazione di spesa di cui all’art. 12, comma 1, del DL. n. 4/2019 per un importo pari a 196,3 milioni di euro per il 2021, 473,7 milioni di euro per il 2022, 474,1 milioni di euro per il 2023, 474,6 milioni di euro per il 2024, 475,5 milioni di euro per il 2025, 476,2 milioni di euro per il 2026, 476,7 milioni di euro per il 2027, 477,5 milioni per il 2028 e 477,3 milioni annui a decorrere dal 2029.

[30]   Di cui all'articolo 1 della L. 233/1990.

[31] Di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[32] Di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

[33] Di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

[34] Di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[35] Ai sensi dell'articolo 39-ter, comma 1, del decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162.

[36] Di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

[37]   Di cui all'articolo 111, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.

[38] abrogazione l'articolo 3-bis del D.L. n. 1/2020

[39] articolo 1, commi da 17 a 17-septies del D.L. n. 126/2019.

[40] articolo 32 ter, commi 2, 3 e 4, del D.L. n. 104/2020.

[41] modificando l’articolo 2-ter del D.L. n. 22/2020.

[42] il termine ordinario previsto dall'articolo 3 del D.lgs. n. 233/1999 era di venti giorni.

[43] articolo 399, comma 3, del D.lgs. n. 297/1994.

[44] articolo 13, comma 3, del D.lgs. n. 59/2017.

[45] intervento sull’articolo 58, comma 5-sexies, del D.L. 69/2013.

[46] articolo 3, comma 2-bis, del D.L. n. 22/2020.

[47] Modifica dell'articolo 6 del D.L. n. 243/2016.

[48] Modifica dell’articolo 32, comma 2, lettera a), del D.L. n. 104/2020.

[49] O che sia iscritti negli elenchi aggiuntivi riservati a coloro che conseguono il titolo di abilitazione o di specializzazione entro il 31 luglio 2021.

[50] Anche in deroga al divieto, previsto dal comma 13, secondo periodo, di presentare domanda ove le prove della stessa procedura semplificata non siano superate

[51]   Fondazioni di cui al decreto legislativo n. 153/1999.

[52] di cui all'articolo 19, comma 1, del D.L. n. 223/2006

[53] Di cui all'articolo 1, comma 392, della legge n. 208/2015.

[54] Articolo 1, comma 394, legge n. 208/2015.

[55] In particolare, il comma 7 dell’articolo 77 dispone un rifinanziamento del Fondo in questione per un importo pari a 800 milioni di euro per l’anno 2021 e a 100 milioni di euro per l’anno 2022.

[56]   Di cui all’articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge n. 160/2019.

[57]   Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali

[58]   Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53

[59]   Si tratta dei lavoratori che: a) prestino a tempo determinato, attività artistica o tecnica, direttamente connessa con la produzione e la realizzazione di spettacoli e che b) prestino a tempo determinato attività al di fuori delle ipotesi di cui alla lettera a)

[60]   Cfr. sopra.

[61]   Recante “Attuazione della delega conferita dall'articolo 2, commi 22 e 23, lettera a), della L. 8 agosto 1995, n. 335, in materia di regime pensionistico per i lavoratori dello spettacolo iscritti all'ENPALS

[62] Per il breve periodo (2020–2023) il tasso di inflazione è quello risultante dalla Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza deliberata il 5 ottobre 2020. Per il periodo (2024-2030) sono state adottate le ipotesi di sviluppo economico-finanziario individuate nell’ambito della Conferenza dei servizi del 5/11/2020 tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali ed il Ministero dell’economia e delle finanze per l’individuazione dei parametri per la redazione dei bilanci tecnici.

[63]   Cfr. supra.

[64]   Si è considerata la retribuzione imponibile relativa alle giornate lavorate per cui risultano versati contributi al FPLS nel 2019.

[65]   Cfr. supra.

[66]   Comunicazione della Commissione del 19 marzo 2020, C(2020)1863

[67]   Notificato ai sensi dell’articolo 107, paragrafo 3, lettera b), del TFUE, sulla base della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19"

[68]   Previsto all’articolo 1, comma 131 della legge n. 205/2017.

[69] Tale incremento di risorse è destinato ad interventi per la ripresa dell’attività economica e produttiva delle imprese agricole danneggiate dalle avversità atmosferiche.

[70]   Di cui al D.P.C.M. 21 novembre 2019.

[71]   Di cui all'art. 198 del DL. 34/2020.

[72]   Di cui all'art. 1, comma 715, della legge 178/2020.

[73]   In possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall’ENAC.

[74]   In possesso del prescritto certificato in corso di validità rilasciato dall’ENAC.

[75] Nonché per quelle previste dall’art. 23 del DL n. 137/2020 che reca disposizioni per lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali penali e civili nel periodo emergenziale.

[76] Provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica del Ministero della difesa, d’intesa con il Consiglio della magistratura militare.

[77] La norma rinvia specificamente agli artt. 24 del DL n. 137/2020 e 37-bis del DL n. 76/2020.

[78] La norma, in particolare prevede l’invio da indirizzo (PEC) risultante dal Registro generale degli indirizzi certificati di cui all’ art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44, a indirizzo PEC degli uffici giudiziari militari destinatari. L’indirizzo PEC da ultimo citato è inserito in apposito provvedimento adottato dal responsabile della struttura tecnica di cui al comma 2, d’intesa con il Consiglio della magistratura militare. Tale provvedimento definisce altresì le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale, nonché le ulteriori modalità di invio con caratteristiche corrispondenti a quanto previsto per i procedimenti penali ordinari.

[79] Di cui alla legge n. 354/1975

[80]   Di cui all’articolo 20 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

[81]   Ai sensi dell’articolo 4-quater, comma 2, del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32.

[82]   Di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

[83]   Di cui all’articolo 11, comma 4-sexies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.

[84]   Di cui all’articolo 5, comma 1, della legge 16 aprile 1987, n. 183.

[85]   Di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

[86]   Si tratta di interventi quali, fra gli altri, il ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, alle attività di gestione dei rifiuti, di interventi per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, e della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate.

[87] In particolare, si tratta del ripristino della funzionalità dei servizi pubblici e delle infrastrutture di reti strategiche, delle attività di gestione dei rifiuti, delle macerie, del materiale vegetale o alluvionale o delle terre e rocce da scavo prodotti dagli eventi e delle misure volte a garantire la continuità amministrativa nei comuni e territori interessati, anche mediante interventi di natura temporanea; della realizzazione di interventi, anche strutturali, per la riduzione del rischio residuo nelle aree colpite dagli eventi calamitosi, strettamente connesso all'evento e finalizzati prioritariamente alla tutela della pubblica e privata incolumità, in coerenza con gli strumenti di programmazione e pianificazione esistenti; della ricognizione dei fabbisogni per il ripristino delle strutture e delle infrastrutture, pubbliche e private, danneggiate, nonché dei danni subiti dalle attività economiche e produttive, dai beni culturali e paesaggistici e dal patrimonio edilizio, da porre in essere sulla base di procedure definite con la medesima o altra ordinanza.

[88] I commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 dell’articolo 77 riguardano, rispettivamente: l’incremento del valore medio delle spese per l’acquisito di beni e servizi dell’INPS (comma 1); l’istituzione del fondo per la sistemazione contabile di somme anticipate, in solido, da parte delle amministrazioni centrali dello Stato per la definizione di contenziosi di pertinenza di altre amministrazioni pubbliche (comma 2); l’incremento per l’anno 2021 della dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione-programmazione 2021-2027 (comma 3); l’incremento per l’anno 2021 del Fondo unico per l’edilizia scolastica (comma 4); l’incremento per agli anni 2025 e 2026 del Fondo di rotazione per l’attuazione delle politiche comunitarie (comma 5); l’incremento per gli anni 2021 e 2022 del Fondo destinato all’ampliamento di misure di ristoro degli effetti economici negativi connessi al COVID-19 (comma 6); l’incremento per gli anni 2021 e 2022 del Fondo per le esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (comma 7); la determinazione degli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento autorizzato dalle Camere lo scorso aprile (comma 8).

[89] Gli oneri sono determinati in 41.873,833 milioni di euro per l'anno 2021, 2.140,411 milioni di euro nel 2022, 777,051 milioni di euro per l'anno 2023, 649,21 milioni di euro per l'anno 2024, 749,88 milioni di euro per l'anno 2025, 870,97 milioni di euro nel 2026, 805,61 milioni di euro per l'anno 2027, 875,61 milioni di euro per l'anno 2028, 937 milioni di euro per l'anno 2029, 956,79 milioni di euro per l'anno 2030, 1.084,48 milioni di euro per l'anno 2031, 1.086,34 milioni di euro nel 2032, 1.112,65 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.084,7 milioni annui a decorrere dal 2034, che aumentano, in termini di saldo netto da finanziare di cassa in 42.145,633 milioni di euro per l'anno 2021 e, in termini di indebitamento netto e fabbisogno in 2.378,111 milioni di euro nel 2022, 1.073,151 milioni di euro per l'anno 2023, 759,31 milioni di euro per l'anno 2024, 873,51 milioni di euro per l'anno 2027, 935,41 milioni di euro per l'anno 2028, 1.002,6 milioni di euro per l'anno 2029, 1.030,19 milioni di euro per l'anno 2030, 1.129,68 milioni di euro nel 2031, 1.170,54 milioni di euro nel 2032, 1.195,85 milioni di euro per l'anno 2033 e 1.167,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2034.

[90] Si tratta, in particolare, delle maggiori entrate e minori spese derivanti dagli articoli 9, 14, 19, 20, 26, 30, 40, 41, 43, 50, 72 e 74, che recano, a vario titolo, misure di agevolazione fiscale ovvero disposizioni relative al trattamento economico o all’assunzione di personale di pubbliche amministrazioni (in tale ultimo caso, gli effetti di maggiore entrata presentano carattere riflesso e si registrano solo in termini di indebitamento netto e di fabbisogno).

Le risorse reperite attraverso tale modalità di copertura ammontano a 107,58 milioni di euro per l'anno 2021, 1.324,85 milioni di euro per l'anno 2022, 776,05 milioni di euro per l'anno 2023, 81,79 milioni di euro nel 2024, 61,76 milioni di euro nel 2025, 58,56 milioni di euro nel 2026, 61,67 milioni di euro per l'anno 2027, 56,2 milioni di euro nel 2028, 55,56 milioni di euro nel 2029, 55,16 milioni di euro nel 2030, 1,21 milioni di euro nel 2031, 1,16 milioni di euro nel 2032 e 0,20 milioni di euro nel 2034, che aumentano, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 251,449 milioni di euro per l'anno 2021, 1.477,95 milioni di euro per l'anno 2022, 780,90 milioni di euro per l'anno 2023, 86,64 milioni di euro per l'anno 2024, 66,61 milioni di euro per l'anno 2025, 63,41 milioni di euro nel 2026, 66,52 milioni di euro per l'anno 2027, 61,05 milioni di euro nel 2028, 60,41 milioni di euro nel 2029, 60,01 milioni di euro nel 2030, 6,06 milioni di euro nel 2031, 6,01 milioni di euro nel 2032, 4,85 milioni di euro per l'anno 2033, 5,05 milioni di euro per l'anno 2034 e 4,85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035.

[91] La riduzione del Fondo in parola ammonta a 24,7 milioni di euro per l'anno 2023, a 24,2 milioni di euro per l'anno 2024, a 25,5 milioni di euro per l'anno 2025, a 27,3 milioni di euro per l'anno 2026, a 28,8 milioni di euro per l'anno 2027, a 31,1 milioni di euro per l'anno 2028, a 34,5 milioni di euro per l'anno 2029, a 38,8 milioni di euro per l'anno 2030 e 39,2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2033, a 225,5 milioni di euro per l'anno 2034 e a 225,7 milioni di euro annui a decorrere dal 2035.

[92] La riduzione del Fondo in parola ammonta a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e a 100 milioni di euro per l'anno 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2027.

[93] La riduzione del Fondo in parola ammonta a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025, 2026 e, solo in termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 10 milioni di euro per l'anno 2027.

[94] La riduzione del Fondo in parola ammonta a 45 milioni di euro per l'anno 2021, a 175 milioni di euro nel 2023, a 220 milioni di euro nel 2024, a 145 milioni di euro nel 2025 e a 150 milioni di euro nel 2026, con impatto solo su indebitamento netto e fabbisogno, trattandosi di risorse contabilmente incidenti solo in termini di cassa.

[95] La riduzione del Fondo in parola ammonta a 90 milioni di euro per l'anno 2027, 70 milioni di euro per l'anno 2028 e 50 milioni di euro per l'anno 2029.

[96] Come si evince dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica del presente provvedimento, con riferimento all’anno 2021 - nel quale si registra l’impatto di gran lunga preponderante delle disposizioni onerose -  la copertura effettuata a valere sul deficit autorizzato dalle Camere lo scorso 22 aprile ammonta in saldo netto da finanziare a circa 41,766 miliardi di euro in termini di competenza e a 41,993 miliardi di euro in termini di cassa, nonché a circa 38,354 miliardi di euro in fabbisogno e a circa 39,135 miliardi di euro in indebitamento netto.

[97] Per gli anni successivi al 2021 l’autorizzazione accordata dalle Camere risulta pari a 6 miliardi di euro per l’anno 2022, a 4,5 miliardi di euro per l’anno 2023, a 4,35 miliardi di euro per l’anno 2024, a 5,65 miliardi di euro per l’anno 2025, a 5,3 miliardi di euro per l’anno 2026, a 6,55 miliardi di euro per l’anno 2027, a 7,75 miliardi di euro per l’anno 2028, a 7,95 miliardi di euro per l’anno 2029, a 7,2 miliardi di euro per l’anno 2030, a 7,45 miliardi di euro per l’anno 2031, a 6,2 miliardi di euro per l’anno 2032, a 3,95 miliardi di euro per l’anno 2033 e a 2,42 miliardi di euro a decorrere dal 2034.

[98] Per gli anni successivi al 2021 l’autorizzazione accordata dalle Camere risulta pari a 10 miliardi di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, a 10,3 miliardi di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 5 miliardi di euro per l’anno 2027, a 5,2 miliardi di euro per l’anno 2028, a 3,5 miliardi di euro per l’anno 2029, a 3,3 miliardi di euro per l’anno 2030, a 3,5 miliardi di euro per l’anno 2031, a 3,2 miliardi di euro per l’anno 2032, a 2,25 miliardi di euro per l’anno 2033 e a 2,42 miliardi di euro a decorrere dal 2034.

[99] Per gli anni successivi al 2021 l’autorizzazione accordata dalle Camere risulta pari a 6 miliardi di euro per l’anno 2022, a 4,5 miliardi di euro per l’anno 2023, a 4,35 miliardi di euro per l’anno 2024, a 5,65 miliardi di euro per l’anno 2025, a 5,3 miliardi di euro per l’anno 2026, a 6,55 miliardi di euro per l’anno 2027, a 7,75 miliardi di euro per l’anno 2028, a 7,95 miliardi di euro per l’anno 2029, a 7,2 miliardi di euro per l’anno 2030, a 7,45 miliardi di euro per l’anno 2031, a 6,2 miliardi di euro per l’anno 2032, a 3,95 miliardi di euro per l’anno 2033 e a 2,42 miliardi di euro a decorrere dal 2034.

[100] In particolare, l’articolo 5 del decreto-legge n. 59 del 2021 ha disposto l’utilizzo di una quota dell’indebitamento autorizzato dalle Camere lo scorso 22 aprile per un importo pari in termini di saldo netto da finanziare a 6.280,53 milioni di euro per l'anno 2021, a 9.173,49 milioni di euro nel 2022, a 9.835,40 milioni di euro nel 2023, a 9.010,70 milioni di euro nel 2024, a 9.519,68 milioni di euro nel 2025, a 8.982,96 milioni di euro nel 2026, a 4.377,00 milioni di euro per l'anno 2027, a 4.490,30 milioni di euro nel 2028, a 2.712,20 milioni di euro nel 2029, a 2.438,50 milioni di euro nel 2030, a 1.241,60 milioni di euro per l'anno 2031, a 1.030,50 milioni di euro per l'anno 2032 e a 1.189 milioni di euro annui a decorrere dal 2033, che aumentano, in termini di indebitamento netto, a 5.425 milioni di euro per l'anno 2027, a 6.467,30 milioni di euro per l'anno 2028, a 6.601,21 milioni di euro per l'anno 2029, a 6.105,34 milioni di euro per l'anno 2030, a 6.023,60 milioni di euro per l'anno 2031, a 4.912,50 milioni di euro per l'anno 2032, a 2.546 milioni di euro per l'anno 2033 e a 1.306 milioni di euro annui a decorrere dal 2034, ferma restando il differente impatto dei predetti importi sui rimanenti saldi di fabbisogno e indebitamento netto.