Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 44/2021: Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici |
Riferimenti: | AC N.3113/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 19/05/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 3113
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Misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici
(Conversione in legge del DL n. 44/2021 - Approvato dal Senato A.S. 2167) |
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N. 327 – 19 maggio 2021
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La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Ulteriori misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
Accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice.
Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado
Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2
Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario
Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria..
Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine dei giornalisti
Termini in materia di lavoratori socialmente utili
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di enti del terzo settore
Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale
Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici
Conferimento di incarichi individuali presso l’Avvocatura dello Stato
Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali
Prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con DM 29 ottobre 2019
Istituti tecnici superiori ammessi alle agevolazioni di cui alla legge n. 160/2019
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
3113 |
Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
Sì |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatrice per la Commissione di merito: |
Bordonali
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Gruppo: |
Lega |
Commissione competente: |
I (Affari costituzionali) |
Il disegno di legge – approvato con modificazioni dal Senato[1] - dispone la conversione in legge del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante misure urgenti per il contenimento dell’epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.
Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.
Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica la quale risulta ancora utilizzabile ai fini della verifica delle quantificazioni. Un’ulteriore relazione tecnica, presentata nel corso dell’esame in prima lettura, è riferita all’emendamento governativo che ha introdotto l’articolo 11-ter. Gli altri emendamenti approvati dal Senato non sono corredati di relazione tecnica.
Inoltre, il Governo ha depositato una Nota tecnica presso la Commissione Bilancio del Senato (seduta del 22 aprile 2021) nella quale fornisce chiarimenti in risposta a richieste di ulteriori elementi emerse durante l’esame presso la stessa Commissione.
Di tale documentazione si dà conto nella presente Nota ove rilevante ai fini dell’analisi.
Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle due relazioni tecniche e dalla documentazione tecnica pervenuta nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Ulteriori misure di contenimento e contrasto dell’emergenza epidemiologica
Normativa vigente. L’art. 1, comma 16-septies, del DL n. 33/2020 individua quattro tipologie di aree territoriali, (“zona bianca”, “zona gialla”, “zona arancione” e “zona rossa”) ai fini della classificazione delle Regioni e delle Province autonome per tipo di scenario e livello di rischio epidemiologico, cui si applicano gradi crescenti di misure restrittive.
La norma, con riferimento al periodo compreso tra il 7 e il 30 aprile 2021, dispone che:
· salvo quanto diversamente previsto dal provvedimento in esame, continuino ad essere applicate le misure di contenimento epidemiologico individuate dal DPCM 2 marzo 2021[2] (comma 1);
· nelle Regioni e Province autonome i cui territori si collocano in “zona gialla” si applichino le misure previste per la “zona arancione” (comma 2, primo periodo).
È prevista[3], altresì, la possibilità – in ragione dell'andamento dell'epidemia e dello stato di attuazione del piano strategico nazionale dei vaccini – di adottare con deliberazione del Consiglio dei ministri determinazioni in deroga alla suddetta misura nonché modifiche a quanto previso con il DPCM di cui al comma 1 (comma 2, secondo periodo). Resta fermo il potere di ordinanza del Ministro della salute[4] nonché la possibilità per le Regioni e le Province autonome di introdurre misure derogatorie[5] (comma 3);
· le misure previste per la “zona rossa” si applichino anche nelle Regioni e Province autonome nelle quali venga accertata un’incidenza settimanale cumulativa dei contagi superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti (comma 4);
· i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possano disporre le misure stabilite per la “zona rossa” ed ulteriori misure restrittive[6] nelle province in cui l'incidenza dei contagi sia superiore a 250 casi per 100.000 abitanti, ovvero nelle aree in cui la circolazione delle varianti di SARS-CoV-2 determini un alto rischio di diffusività (comma 5);
· nelle Regioni e Province autonome nelle quali si applicano le misure stabilite per la “zona arancione” sia possibile lo spostamento in ambito comunale verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno, nell’arco temporale compreso tra le ore 5,00 e le 22,00 (comma 6).
Gli spostamenti individuati dal comma 6 sono consentiti nei limiti di due persone ulteriori rispetto a quelle ivi già conviventi oltre ai minori di 14 anni sui quali tali persone esercitino la responsabilità genitoriale e alle persone con disabilità o non autosufficienti conviventi. Tale spostamento non è consentito nei territori nei quali si applicano le misure stabilite per la “zona rossa”.
Infine, in caso di violazione delle disposizioni dell’articolo in esame viene disposta l’applicazione delle sanzioni recate dall’art. 4 del DL n. 19/2020 (comma 7).
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme ed afferma che queste possiedono carattere ordinamentale e che, pertanto, non comportano effetti diretti per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia il carattere essenzialmente ordinamentale delle norme, volte a disciplinare la circolazione delle persone nel periodo compreso tra il 7 e il 30 aprile 2021 con finalità di contenimento epidemiologico. Gli effetti finanziari che potrebbero discendere da tali disposizioni, oltre ad assumere carattere eventuale, anche in ragione dell’efficacia infrannuale delle stesse, appaiono per lo più di tipo indiretto.
Come rilevato nel corso dell’esame di precedenti provvedimenti[7] di analogo contenuto, potrebbero determinarsi effetti indiretti di carattere non automatico, legati ad esempio alla riduzione del gettito fiscale in conseguenza dell’applicazione di restrizioni per determinate attività.
Sul punto, il Governo, in occasione dell’esame di analoghe misure[8], ha evidenziato che questi effetti non sono stimati con riguardo a provvedimenti infrannuali evidenziando[9] che gli stessi potranno essere, comunque, oggetto di valutazione in sede di aggiornamento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica e del quadro macroeconomico. Tanto premesso, non si formulano osservazioni al riguardo.
Accesso dei visitatori a strutture residenziali, socioassistenziali, sociosanitarie e hospice.
La norma, introdotta in prima lettura dal Senato, prevede il ripristino dell'accesso, su tutto il territorio nazionale di familiari e visitatori muniti delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto-legge n. 52/2021, a strutture di ospitalità, lungodegenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti, e comunque in tulle le strutture residenziali di cui all'articolo 44 del d.p.c.m. 12 gennaio 2017 e di quelle socio assistenziali.
Con la definizione certificazioni verdi COVID-19 (di cui all’art. 9 del decreto legge n. 52/2021) si intende una certificazione comprovante uno dei seguenti stati:
- stato di completamento del ciclo vaccinale contro il SARS-CoV-2;
- guarigione dall’infezione da SARS-CoV-2 (che corrisponde alla data di fine isolamento, prescritto a seguito del riscontro di un tampone positivo);
- referto di un test molecolare o antigenico rapido per la ricerca del virus SARS-CoV-2 e che riporti un risultato negativo, eseguito nelle 48 ore antecedenti.
L’accesso nelle predette strutture è consentito a condizione che le rispettive direzioni sanitarie si conformino immediatamente alle linee guida definite con l'ordinanza del Ministro della salute dell'8 maggio 2021, adottando le misure necessarie alla prevenzione del contagio da COVID-19.
L’emendamento che ha introdotto la norma, approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione andrebbe confermato che le misure necessarie alla prevenzione del contagio da Covid-19 previste dall’ordinanza del Ministro della salute dell’8 maggio 2021 possano essere adottate da parte delle strutture pubbliche o convenzionate nell’ambito delle risorse del SSN disponibili a legislazione vigente.
Disposizioni urgenti per le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado
La norma stabilisce che dal 7 aprile al 30 aprile 2021, è assicurato, in presenza e sull’intero territorio nazionale, lo svolgimento dei servizi educativi per l'infanzia e dell’attività scolastica e didattica della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado (comma 1).
Tale disposizione non può essere derogata con provvedimenti dei Presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano e dei Sindaci, tranne che in casi di eccezionale e straordinaria necessità dovuta alla presenza di focolai o al rischio estremamente elevato di diffusione del virus SARS-CoV-2 o di sue varianti nella popolazione scolastica.
Nello stesso periodo sopra citato si prevede che (comma 2):
§ nella zona rossa le attività didattiche del secondo e terzo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado si svolgano esclusivamente in modalità a distanza;
§ nelle zone “gialla” e “arancione” le attività didattiche per il secondo e terzo anno della scuola secondaria di primo grado si svolgano integralmente in presenza, le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottino forme flessibili per garantire l'attività in presenza ad almeno il 50 per cento e fino a un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca mentre la restante parte si avvale della didattica a distanza.
Infine, sull’intero territorio nazionale resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza, qualora sia necessario l'uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa per gli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali, garantendo comunque il collegamento telematico con gli alunni della classe che sono in didattica digitale integrata (comma 3).
La relazione tecnica, dopo aver ribadito il contenuto del comma 1, precisa che ai commi 2 e 3 si conferma l’attuale disciplina per le restanti istituzioni scolastiche della didattica in presenza o a distanza, a seconda delle zone (rossa, arancione o gialla) cui si fa riferimento. Conclude assicurando che le misure in esame hanno carattere ordinamentale e pertanto non comportano effetti diretti per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del tenore essenzialmente ordinamentale delle disposizioni, evidenziato dalla RT.
Responsabilità penale da somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2
La norma esclude, per le fattispecie di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale verificatisi a causa della somministrazione di un vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, effettuata nel corso della campagna vaccinale straordinaria in attuazione del piano di cui all’articolo 1, comma 457, della legge n. 178/2020, la punibilità quando l’uso del vaccino è conforme alle indicazioni contenute nel provvedimento di autorizzazione all’immissione in commercio emesso dalle competenti autorità e alle circolari pubblicate sul sito istituzionale del Ministero della salute relative alle attività di vaccinazione.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, che interviene sui profili della responsabilità penale del personale addetto alla somministrazione del vaccino per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV 2, ha carattere ordinamentale e procedurale, e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti connessi alla norma potranno essere fronteggiati avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dato il carattere ordinamentale della norma.
La norma, introdotta dal Senato, prevede che durante lo stato di emergenza epidemiologica i fatti di cui agli articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale, commessi nell’esercizio della professione sanitaria e che trovano causa nella situazione di emergenza sono punibili solo nei casi di colpa grave.
Ai fini della valutazione del grado della colpa, il giudice tiene conto, tra i fattori che ne possono escludere la gravità, della limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SARS-Cov-2 e sulle terapie appropriate, nonché della scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare, oltre che del minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato impiegato per far fronte all'emergenza.
L’emendamento che ha introdotto la norma, approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare considerato il carattere ordinamentale della disposizione in esame.
Obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e di interesse sanitario
La norma obbliga, fino alla completa attuazione del piano vaccinale di cui all’articolo 1, comma 457, della legge n. 178/2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l’esercizio della professione e per lo svolgimento delle prestazioni lavorative rese dai soggetti obbligati (comma 1).
Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita (comma 2).
Si prevede inoltre quanto segue.
· Entro il 6 aprile 2021 ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l’elenco degli iscritti, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie, socio-assistenziali, pubbliche o private, nelle farmacie, parafarmacie e negli studi professionali trasmettono l’elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l’indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano (comma 3).
· Entro 10 giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. La regione o la provincia autonoma, segnala immediatamente all’azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati (comma 4).
· A seguito della segnalazione l’azienda sanitaria locale di residenza invita l’interessato a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell’invito, la documentazione comprovante l’effettuazione della vaccinazione, l’omissione o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l’insussistenza dei presupposti per l’obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l’azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di 5 giorni, senza ritardo, invita formalmente l’interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all’obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l’azienda sanitaria locale invita l’interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l’adempimento dell’obbligo vaccinale (comma 5).
· Decorsi i termini di cui al comma 5, l’azienda sanitaria locale competente accerta l’inosservanza dell’obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all’interessato, al datore di lavoro e all’Ordine professionale di appartenenza. L’adozione dell’atto di accertamento da parte dell’azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARSCoV-2 (comma 6).
· Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l’assegnazione a mansioni diverse non è possibile, per il periodo di sospensione di cui al comma 9, non è dovuta la retribuzione, altro compenso o emolumento, comunque denominato (comma 8).
· La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all’assolvimento dell’obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (comma 9).
La norma reca un’apposita clausola di invarianza finanziaria in base alla quale dall’attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 12).
La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La chiarisce che l’obbligatorietà del vaccino anti COVID-19 per l’intera platea dei professionisti sanitari si collega ad uno dei compiti precipui del potere legislativo di esclusiva competenza statale che è chiamato a disporre in materia di principi fondamentali quale, per l’appunto, quello della tutela della salute (articolo 117, terzo comma della Costituzione), che deve essere garantita ad ognuno nelle stesse forme e con le stesse modalità attraverso misure omogenee a livello nazionale.
Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo, con Nota messa a disposizione della Commissione Bilancio, ha affermato quanto segue: “la disposizione in esame, che si rende necessaria nell’attuale contesto socio economico per supportare l’intervento governativo di accelerazione della campagna vaccinale, individuando le misure straordinarie più idonee a garantire l’obiettivo di un’uscita il più veloce possibile dalla grave crisi in atto, non rileva l’insorgere di maggiori oneri derivanti dalla previsione di comunicazioni e controlli derivanti dalle disposizioni che sono volte a regolamentare le procedure connesse agli obblighi vaccinali del personale sanitario coinvolto sistematizzando tipologie di attività già presenti nell’attuale contesto di contrasto alla pandemia” e “le procedure [...] si sostanziano in mere comunicazioni o trasmissioni di elementi informativi che si ritiene possano essere svolte, come peraltro riportato anche in relazione tecnica, ad invarianza di oneri.”
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede, in relazione all’epidemia in corso e nell’ambito del relativo piano vaccinale nazionale, un obbligo di vaccinazione per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario, con obbligo di adibire i lavoratori eventualmente non vaccinatisi a mansioni che non comportino il contatto col pubblico. Per la verifica del rispetto dell’obbligo, a carico delle amministrazioni pubbliche competenti (si tratta principalmente di regioni e province autonome e di ASL) sono posti una serie di adempimenti, vincolati da brevi termini temporali.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, ne illustra le finalità e le ragioni e ne afferma la neutralità. Le medesime considerazioni sono state confermate dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura presso la Commissione Bilancio del Senato.
In proposito, non si formulano osservazioni per quanto riguarda gli obblighi vaccinali, tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione, né per quanto riguarda gli obblighi posti a carico dei datori di lavoro privati, tenuto conto che dagli stessi non derivano effetti diretti sulla finanza pubblica.
Per quanto riguarda, invece, gli adempimenti posti a carico delle amministrazioni pubbliche, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che agli stessi si possa provvedere, nei termini ravvicinati previsti dalla norma, nel quadro delle risorse disponibili, come previsto dal comma 12.
Inoltre, per quanto riguarda la sospensione dei lavoratori non vaccinati dal contatto con il pubblico, occorre considerare le differenze fra operatori “giustificati” per ragioni di salute e “non giustificati”.
In merito agli “operatori giustificati” (per i quali è mantenuta la corresponsione dell’emolumento), andrebbe chiarito come possa essere assicurata l’invarianza di risorse qualora la mansione dell’operatore sospeso con conservazione dell’emolumento debba essere affidata ad altro operatore (che andrà, a sua volta, retribuito).
In merito agli operatori “non giustificati”, da un lato, andrebbe confermato che le operazioni di destinazione ad altra mansione e di sostituzione possano essere effettuate senza aggravio di oneri amministrativi; dall’altro, appare necessario acquisire elementi idonei a confermare che la remunerazione dovuta all’operatore “sostitutivo” possa trovare integralmente compensazione nella remunerazione già spettante all’operatore “sostituito” (per il quale è prevista la sospensione degli emolumenti), e che vi sia quindi coincidenza sia per quanto riguarda l’ammontare della remunerazione (che potrebbe variare in funzione di fattori quali l’anzianità, il tipo di contratto ecc.), sia per quanto riguarda il profilo temporale della sostituzione.
Per tutte e due le ipotesi di sostituzione, infine, andrebbe chiarito se agli oneri delle procedure di selezione e reclutamento del personale sostitutivo possa effettivamente farsi fronte nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Normativa vigente. L’art. 1-quinquies del D.L. n. 172/2020 disciplina la prestazione del consenso per le persone incapaci ricoverate presso strutture sanitarie assistenziali, comunque denominate, al trattamento sanitario per le vaccinazioni anti COVID-19 del piano strategico nazionale tramite il relativo tutore, curatore o amministratore di sostegno. In caso di incapacità naturale, qualora siano mancanti o irreperibili tali figure, ne assume la funzione di amministratore di sostegno, al solo fine dell'espressione del consenso alla somministrazione del trattamento vaccinale anti Covid-19, il direttore sanitario o il responsabile medico della residenza sanitaria assistita (RSA), o dell'analoga struttura comunque denominata, in cui la persona incapace è ricoverata.
La disposizione, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, è assistita da una clausola di invarianza finanziaria (art. 1-sexies).
La norma modifica l’articolo 1-quinquies del D.L. n. 172/2020 nei seguenti termini:
§ con il nuovo comma 2-bis si prevede che, quando la persona in stato di incapacità naturale non è ricoverata presso strutture sanitarie assistenziali o analoghe strutture, le funzioni di amministratore di sostegno, al solo fine della prestazione del consenso alla vaccinazione, vengano svolte dal direttore sanitario della ASL di assistenza o da un suo delegato [lettera b)];
§ alle persone che versano in stato di incapacità naturale, non ricoverate in RSA o strutture analoghe, viene estesa la procedura recata dai commi 3 (acquisizione del parere dei parenti, accertamento dell'utilità del vaccino ed espressione in forma scritta del consenso), 5 (comunicazione al giudice tutelare competente per territorio) e 7 (comunicazione all'interessato e al suo rappresentante, tramite PEC, del decreto del giudice di convalida del consenso espresso dall'amministratore di sostegno) [lettere c), d) ed e)].
Inoltre vengono soppresse nella rubrica le parole “ricoverati presso strutture sanitarie assistenziali” [lettera a)].
La relazione tecnica afferma che, come l’articolo 1-quinquies del D.L. n. 172/2020, la disposizione in esame ha natura ordinamentale, recando la disciplina della manifestazione del consenso alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2. Ad eventuali oneri amministrativi e finanziari da essa prodotti si provvede sulla base delle risorse stanziate dalle singole amministrazioni senza ulteriori oneri per la finanza pubblica. In aggiunta, si rileva come il comma 2-bis, disegnando un meccanismo semplificato per l’individuazione dell’amministratore di sostegno (e alternativo rispetto a quelli previsti dal libro I del codice civile), permette di escludere che vengano impiegate a tali fini importanti risorse finanziarie e personali dell’amministrazione della giustizia.
Il Governo, nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[10], sulle attività di convalida e comunicazione del decreto del giudice tutelare competente per territorio, del consenso espresso dall’amministratore di sostegno al trattamento sanitario del vaccino anti Sars-CoV-2 per i soggetti incapaci non ricoverati, ha assicurato che, rientrando tali attività nei compiti istituzionali previsti in capo agli uffici giudiziari, le stesse potranno essere fronteggiate avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente mediante l’adozione di opportune ed adeguate misure organizzative.
Successivamente la 5ª Commissione del Senato[11] nell’espressione del parere di competenza, ha preso atto della conferma circa la sostenibilità finanziaria, a legislazione vigente, delle attività di convalida e comunicazione del decreto del giudice tutelare e del consenso espresso dall'amministratore di sostegno al trattamento vaccinale per i soggetti non ricoverati che versino in condizioni di incapacità naturale. Inoltre, ha espresso parere non ostativo nel presupposto che i direttori sanitari possano svolgere gli adempimenti ivi previsti correlati all'amministrazione di sostegno senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e senza pregiudicare l'assolvimento delle proprie funzioni ordinarie, osservando altresì che “non risulta pienamente evidente l'individuazione delle "importanti risorse finanziarie" dell'amministrazione della giustizia, contemplate nella RT, che potranno essere risparmiate in virtù del meccanismo semplificato di individuazione dell'amministratore di sostegno.”
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere sostanzialmente ordinamentale delle norme, finalizzate alla individuazione del soggetto cui compete prestare il consenso dell’incapace naturale non ricoverato nel quadro del piano vaccinale straordinario. Si prende atto altresì di quanto affermato nel corso dell’esame al Senato dal Governo, che ha chiarito che gli uffici giudiziari potranno far fronte alle attività ad essi rimesse avvalendosi delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente mediante l’adozione di opportune ed adeguate misure organizzative.
Andrebbe peraltro acquisita conferma che i direttori sanitari potranno effettuare gli adempimenti previsti senza oneri a carico della finanza pubblica e senza pregiudicare l'adempimento delle funzioni ordinarie ad essi assegnate.
Misure urgenti per l’esercizio dell’attività giudiziaria
La norma proroga, dal 30 aprile al 31 luglio 2021, l’efficacia di specifiche disposizioni del DL n. 137/2020, che disciplinano, tra l’altro, l’esercizio dell’attività giurisdizionale da remoto durante l’emergenza sanitaria (comma 1).
In particolare, sono prorogate le seguenti disposizioni del DL n. 137/2020:
· gli articoli 23, 23-bis, commi 1 e 7, e 23-ter, comma 1, che prevedono, rispettivamente, la trattazione in forma semplificata e prevalentemente da remoto dei procedimenti civili e penali; che la corte di appello possa, sugli appelli contro sentenze di primo grado e nei procedimenti di appello contro le ordinanze in materia di sequestro preventivo, procedere in camera di consiglio, con modalità da remoto senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori; la sospensione dei giudizi penali, con conseguente sospensione della prescrizione e dei termini di durata della custodia cautelare, quando le relative udienze debbano essere rinviate per impedimenti delle parti legati al Covid-19 [comma 1, lett. da a) a c)];
· l’articolo 24, commi 1 e 4, relativi, rispettivamente, al deposito di atti, documenti e istanze nella fase di chiusura delle indagini preliminari nel processo penale mediante il portale del processo penale telematico e al deposito di tutti gli altri atti tramite posta elettronica certificata (PEC) presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari [comma 1, lett. d), nn. 1 e 3];
· l’articolo 25, comma 1, recante la disciplina speciale per lo svolgimento del processo amministrativo nella vigenza dell’emergenza epidemiologica mediante collegamento da remoto (comma 1, lett. e));
· l’articolo 26, comma 1, che prevede che le adunanze e le udienze dinanzi alla Corte dei conti alle quali è ammessa la presenza del pubblico si celebrino a porte chiuse (comma, lett. f));
· l’art. 27, comma 1, recante disposizioni speciali relative allo svolgimento del processo tributario con collegamento da remoto (comma 1, lett. g)).
Ai testi previgenti delle summenzionate disposizioni non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Vengono, inoltre, introdotti i nuovi commi 2-bis e 2-ter all’art. 24 del DL 137/2020. In base a tali disposizioni è previsto che il malfunzionamento del portale del processo penale telematico costituisca causa di forza maggiore ai fini della restituzione nel termine processuale previsto per il deposito non riuscito a causa della disfunzione tecnologica e che, in tal caso, fino alla riattivazione dei sistemi, così come per ragioni specifiche ed eccezionali, l’autorità giudiziaria procedente possa autorizzare il deposito di singoli atti e documenti in formato analogico [comma 1, lett. d), n. 2].
Viene, altresì, fissato al 31 luglio 2021 il termine di efficacia delle misure previste in materia di giustizia contabile dall’art. 85, commi 2, 5, 6 e 8-bis, del DL n. 18/2020 finalizzate ad assicurare, anche mediante il ricorso a modalità processuali telematiche, la sicurezza e la funzionalità dello svolgimento delle attività istituzionali della Corte dei conti nel rispetto delle misure di prevenzione e contrasto alla diffusione del COVID-19 (comma 2).
Nel testo previgente dell’art. 85 del DL n. 18/2020, risultante dalle modifiche apportate dal DL n. 104/2020, l’efficacia delle suddette misure è indicata “fino al termine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19”. Il testo precedente il DL 104/2020 fissava il suddetto termine al 31 agosto 2020.
Vengono, infine, disposte alcune modifiche al codice di giustizia contabile (art. 178, comma 4 e 180, comma 1, di cui all’allegato 1 al D.lgs. n. 174/2016) concernenti i termini per la proposizione dell’appello e la disciplina del deposito degli atti di impugnazione (comma 3).
Ai testi previgenti dei summenzionati articoli 85 del DL n. 18/2020 e del codice di giustizia contabile non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica riferisce che le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) prorogano, fino al 31 luglio 2021, tra l’altro, il ricorso a modalità digitalizzate e da remoto di svolgimento dei processi, che si collocano nell’ambito del programma di informatizzazione delle procedure in atto dell’amministrazione giudiziaria, già sviluppati e testati in modo efficace attraverso tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.
La relazione tecnica riporta nel dettaglio una descrizione delle misure oggetto di proroga nonché di quelle di nuova introduzione [comma 1, lett. d), n. 2]. Per eventuali approfondimenti si rinvia al testo della relazione tecnica relativa all’AS 2167.
La relazione afferma quindi che le summenzionate disposizioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica precisa che con particolare riferimento ai collegamenti da remoto, questi potranno essere garantiti mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per il 2021, alla Missione Giustizia - UdV 1.2 giustizia civile e penale – Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi - Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" - Capitolo 1462 - Pg 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per il 2021 e il 2022, e di euro 8.661.419 per il 2023; UdV 1.1 amministrazione penitenziaria – Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria – Azione "Supporto per l'erogazione dei servizi penitenziari" - Capitolo 1751 "Spese per la gestione e il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 572.338 per ciascuno degli anni del triennio 2021-2023 e Capitolo 2121 "Spese per il funzionamento del sistema informativo", che reca uno stanziamento di euro 842.491 per gli anni 2021 e 2022 e 442.491 euro per l’anno 2023; nonché UdV 1.2 Giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi – Azione: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia”, nel capitolo di bilancio 1501 “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti”, pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2021-2023, nonché nel capitolo di bilancio 7203, “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale Rete unitaria della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi” - pg 8 “Informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria”, pari ad euro 137.067.963 per il 2021, ad euro 112.746.603 per il 2022 e ad euro 101.749.595 per il 2023 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l'innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell'intera amministrazione della giustizia.
Con riguardo al comma 1, lettera e), viene confermato quanto evidenziato nella relazione tecnica relativa al DL n. 137/2020 in merito alla norma oggetto di proroga, ovvero che la previsione consiste essenzialmente in una riproposizione delle norme in precedenza contenute nell’art. 84, comma 5 e 6, del DL n. 18/2020 e nell’art. 4 del DL n 28/2020. Viene, quindi certificato che l’attuazione della previsione per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze da remoto non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; analogamente non comportano nuovi o maggiori oneri le restanti previsioni, di natura esclusivamente processuale.
Anche per quanto riguarda la giustizia contabile [comma 1, lett. f) e comma 2] e il processo tributario (comma 1, lett. g)) la relazione tecnica afferma che si tratta unicamente di norme di natura ordinamentale e procedimentale e che pertanto non comportano oneri per la finanza pubblica.
Con riferimento al comma 3 la relazione tecnica riferisce che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, in quanto reca mere disposizioni correttive al codice di giustizia contabile, necessarie al fine di risolvere alcuni dubbi interpretativi.
Il Governo, nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[12], ha confermato che la programmazione finanziaria degli interventi posti in essere in virtù delle norme in riferimento non è suscettibile di determinare riflessi negativi sugli impegni di spesa formalizzati o in via di perfezionamento a valere sui corrispondenti capitoli di bilancio dell’amministrazione giudiziaria.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prorogano dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l’efficacia di disposizioni del DL n. 137/2020 (comma 1), che disciplinano l’esercizio dell’attività giurisdizionale mediante modalità telematiche da remoto durante l’emergenza sanitaria. Tale proroga ha efficacia infrannuale e opera con riferimento a disposizioni cui non sono ascritti effetti finanziari ai fini dei saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica riferisce che la proroga dell’impiego delle summenzionate modalità processuali da remoto si inserisce nell’ambito del programma di informatizzazione delle procedure in atto dell’amministrazione giudiziaria e che i relativi adempimenti continueranno ad essere garantiti mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Tanto premesso, non si formulano osservazioni nel presupposto, come confermato nel corso dell’esame al Senato, che il limite finanziario vigente delle suddette risorse sia da intendersi comunque al netto di quelle già destinate ad altre finalità di spesa.
Con riferimento alle disposizioni in materia di giustizia contabile [comma 1, lett. f), commi 2 e 3] non si formulano osservazioni considerato che, come riferito dalla relazione tecnica, si tratta di norme di contenuto ordinamentale e procedimentale e pertanto prive di effetti onerosi per la finanza pubblica.
Misure urgenti in materia di elezioni degli organi dell'ordine dei giornalisti
Normativa previgente. L’art. 31 del DL n. 137/2020 prevede che le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possano svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell’ordine[13] (comma 1). Al summenzionato regolamento è demandata, altresì, la possibilità di disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali (comma 2). Il consiglio nazionale può disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del decreto legge in riferimento. Analoghe disposizioni sono dettate con specifico riguardo alle elezioni per il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e dei collegi professionali dall’art. 31-bis, commi da 2 a 5, del DL n. 137/2020. Alle summenzionate disposizioni non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Si evidenzia che l’ordine dei giornalisti, disciplinato dalla legge n. 69/1963, rientra tra gli ordini professionali sui quali il Ministero della giustizia svolge funzioni di vigilanza. Si rileva, altresì, che tale ordine, al pari degli altri ordini professionali, non rientra nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
La norma, modificata al Senato, prevede che il Consiglio nazionale dell'ordine professionale[14] dei giornalisti possa disporre un ulteriore differimento della data delle elezioni, da svolgersi comunque non oltre 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame (entro il 28 settembre 2021) (comma 1).
Il rinvio è consentito al fine di permettere il compiuto adeguamento dei sistemi per lo svolgimento delle procedure con modalità telematica, in relazione a quanto previsto all’art. 31, comma 3, del DL n. 137/2020.
Le suddette modalità telematiche sono tali da assicurare la libertà del voto e la verifica della sua integrità (comma 1-bis)
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e reca talune precisazioni.
In particolare, viene evidenziato che il rinnovo degli organi degli ordini professionali è stato già differito (dal DL n. 137/2020) ad altra data che, comunque, doveva essere ricompresa in un termine prefissato che ad oggi risulta essere scaduto. Con la disposizione in esame si prevede, pertanto, un ulteriore differimento della data delle elezioni degli organi dell'ordine professionale dei giornalisti per un termine non superiore a 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
La disposizione, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dell'ordine professionale dei giornalisti, non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi, compresi gli interventi di natura informatica, saranno sostenuti nell'ambito del bilancio del consiglio dell'ordine.
In merito ai profili di quantificazione, considerato che l'ordine dei giornalisti, al pari degli altri ordini professionali, non rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche rilevanti ai fini della contabilità nazionale, non si formulano osservazioni. Si prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la disposizione non produce effetti onerosi per la finanza pubblica in quanto gli adempimenti previsti (compresi gli interventi di natura informatica), volti a consentire lo svolgimento telematico delle procedure elettorali, saranno sostenuti nell'ambito del bilancio del consiglio dell'ordine.
La norma, introdotta dal Senato, prevede che, con riguardo alle elezioni dei componenti del consiglio degli avvocati e procuratori dello Stato dell'Avvocatura dello Stato che si svolgono durante lo stato di emergenza in atto, gli elettori che prestano servizio presso le avvocature distrettuali dello Stato possano votare per corrispondenza secondo le modalità indicate dalla medesima disposizione ai commi da 2 a 4 (comma 1).
In particolare, viene demandata all’ufficio elettorale l’emanazione delle istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto per corrispondenza (comma 2). Viene, altresì, previsto che la scheda elettorale sia fatta pervenire all'elettore in plico sigillato dall'ufficio elettorale unitamente alla busta da utilizzare per la restituzione della scheda votata (comma 3) e che l'elettore, dopo aver votato, provveda a spedire la scheda votata, servendosi della summenzionata busta, all'ufficio elettorale con raccomandata di servizio (comma 4).
L’emendamento che ha introdotto la norma, approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla portata applicativa della disposizione in esame, che introduce il voto per corrispondenza per il rinnovo degli organi dell’Avvocatura dello Stato durante l’emergenza sanitaria in atto. In particolare, stante la portata letterale della norma che demanda all'ufficio elettorale l’emanazione delle istruzioni per lo svolgimento delle operazioni di voto per corrispondenza, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti ad escludere nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica e a confermare che, comunque, le eventuali spese correlate a tale modalità di voto - tra le quali figurano in particolare le spese derivanti dal ricorso alla corrispondenza raccomandata - potranno essere fronteggiate nell’ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio previsti a normativa vigente.
Termini in materia di lavoratori socialmente utili
La norma, nel testo originario, modifica l'articolo 1, comma 495, della legge n. 160/2019, prorogando dal 31 marzo al 31 maggio 2021 il termine entro il quale le procedure di assunzione a tempo indeterminato, da parte delle amministrazioni pubbliche utilizzatrici, dei lavoratori socialmente utili[15] può essere effettuato in deroga ad una serie di norme limitative delle facoltà assunzionali. Nel corso dell’esame presso il Senato il termine è stato prorogato di due ulteriori mesi per arrivare al 31 luglio 2021 (comma 1).
Il testo originario del provvedimento, inoltre, ha modificato, inoltre, l’articolo 1, comma 446, lettera h), della legge n. 145/2018, al fine di consentire di prorogare dal 31 marzo fino al 31 maggio 2021 i contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili, di pubblica utilità e dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione in utilizzo diretto da parte delle amministrazioni pubbliche (di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 468 del 1997), stipulati nella regione Calabria nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 207, terzo periodo, della legge n. 147/2013. Anche in questo caso nel corso dell’esame presso il Senato il termine è stato prorogato di due ulteriori mesi per arrivare al 31 luglio 2021 (comma 2).
Si tratta di procedure relative agli enti pubblici della Regione Calabria volte a stabilizzare, con contratto di lavoro a tempo determinato, i lavoratori impegnati in attività socialmente utili, in quelle di pubblica utilità, e i lavoratori di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, al fine di avviare un percorso di inserimento lavorativo dei suddetti lavoratori.
La copertura dell'onere relativo alla proroga recata dal testo originario dell’articolo, pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione. In relazione alle modifiche approvate nel corso dell’esame presso il Senato, che hanno raddoppiato la durata proroga originariamente prevista nel testo base del decreto, la misura della copertura è stata raddoppiata e dunque l’onere complessivamente posto a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione ammonta a 10 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 3).
La relazione tecnica riferita al comma 1, ribadisce che la norma consente di concludere le procedure di assunzione ivi richiamate anche in deroga, fino al 31 maggio 2021, alla dotazione organica, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per le singole amministrazioni interessate. La relazione tecnica esclude, però, che dalla disposizione scaturiscano oneri ulteriori, in quanto per tale platea è già previsto un finanziamento strutturale ad opera dell’articolo 1, comma 497, primo periodo, della legge n. 160/2019, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della legge n. 296/2006.
In relazione ai commi 2 e 3 la relazione tecnica rammenta che la spesa quantificata in 5 milioni di euro per la proroga di 2 mesi di contratti a tempo determinato, prevista dalla formulazione originaria dell’articolo, si aggiunge all'ulteriore spesa di 7,5 milioni di euro stanziati per la copertura di analoga proroga di contratti disposta per il primo trimestre del 2021[16]. La relazione tecnica, inoltre, sottolinea che il Fondo sociale per occupazione e formazione, a seguito del rifinanziamento di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 41 del 2021, presenta le necessarie disponibilità.
A seguito delle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato, che hanno raddoppiato la durata del periodo durante il quale è autorizzata la proroga dei contratti a tempo determinato oggetto della norma, la misura della copertura è stata, parimenti, raddoppiata da 5 a 10 milioni.
In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda il comma 1, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le assunzioni che possono essere effettate in deroga alle vigenti misure limitative del turn over, ai sensi del medesimo comma, risultano già integralmente coperte a legislazione vigente.
Non si formulano altresì osservazioni con riferimento ai commi 2 e 3, considerato che l’onere stimato per la proroga di due mesi di contratti di lavoro a tempo determinato ivi previsto è in linea con la quantificazione proposta in sede di approvazione di altre norme che disponevano, in precedenza, altre analoghe proroghe. Andrebbe peraltro confermato, come sembrerebbe dedursi dal comma 3, che l’onere debba comunque intendersi come limite di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 3 dell’articolo 8 provvede agli oneri derivanti dal comma 2, relativi alla proroga fino al 31 luglio 2021 dei contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità e dei lavoratori di cui all’articolo 7 del decreto legislativo n. 468 del 1997 stipulati nella regione Calabria, pari complessivamente a 10 milioni di euro per il 2021, a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito si segnala preliminarmente che durante l’esame del provvedimento presso il Senato la proroga dei citati contratti è stata differita dal 31 maggio 2021 al 31 luglio 2021, aggiornando il relativo onere da 5 a 10 milioni di euro per il 2021. Ciò posto, nell’evidenziare che l’articolo 9 del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41 (cosiddetto Sostegni) ha rifinanziato il citato Fondo per 400 milioni di euro per l'anno 2021, appare comunque necessaria una rassicurazione da parte del Governo circa la disponibilità delle risorse utilizzate per far fronte ai predetti oneri, quali risultanti dall’estensione della proroga dianzi citata.
Norme in materia di svolgimento delle assemblee di enti del terzo settore
La norma modificando il comma 8-bis dell'articolo 106 del decreto-legge n. 18 del 2020, consente a tutti gli enti del Terzo settore di disporre al pari degli altri enti del libro primo del codice civile, per l’anno 2021, di un arco temporale più ampio, nonché di una disciplina semplificata per il ricorso a modalità telematiche, in relazione allo svolgimento delle assemblee.
In proposito si ricorda che all’articolo 106 del DL n. 18/2020 non erano ascritti effetti finanziari.
La relazione tecnica afferma che per il suo contenuto ordinamentale, afferente all’organizzazione di enti di diritto privato, la disposizione non genera oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Proroga termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale
La norma, che ha effetto per il solo anno 2021, differisce al 15 giugno il termine del 30 aprile (di cui all’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004) previsto per la certificazione da parte delle Regioni e Province autonome dell’equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell’esercizio finanziario precedente, nel caso in cui i medesimi enti territoriali presentino un disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo e, conseguentemente, proroga al 15 luglio il termine del 31 maggio per l'adozione dei provvedimenti idonei da parte del commissario ad acta, in caso di inadempimento da parte delle regioni.
(In caso di inadempimento anche del commissario ad acta a far data dal 31 maggio – ma per il 2021 dal 15 luglio – si applica il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo e le aliquote dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e le maggiorazioni dell'aliquota dell'imposta regionale sulle attività produttive vengono stabilite al loro livello massimo).
In proposito si ricorda che all’articolo 1, comma 174, della legge n. 311/2004 non erano ascritti effetti finanziari.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Nel corso dell’esame in prima lettura il Governo ha evidenziato - con riferimento ad osservazioni della Commissione Bilancio circa eventuali effetti sulla finanza pubblica derivanti dal differimento dei termini previsti dall’articolo 1, comma 174 della legge 311/2004 - che la procedura prevista dall’articolo 9, in commento, è volta a consentire alle regioni di adottare provvedimenti diretti a garantire la copertura di eventuali disavanzi nel settore sanitario dell’anno 2020, come certificati dai competenti tavoli tecnici. Poiché il rinvio di quarantacinque giorni consente la chiusura della procedura entro l’anno 2021 (il 15 luglio, anziché il 31 maggio), è stato confermato che la disposizione non comporta effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame – limitatamente al 2021 – opera una proroga infrannuale di taluni termini relativi alla rendicontazione e all’assunzione di misure correttive nel quadro delle procedure per il disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale. In proposito si prende atto che: alla disciplina quadro di cui all'articolo 1, comma 174, della legge n. 311 del 2004 non erano ascritti specifici effetti finanziari; ad una proroga di portata quasi identica (art. 3, comma 9, del DL n. 35/2013, relativamente all’anno 2013) non sono stati ascritti effetti finanziari; il rinvio in esame è di carattere infrannuale, operando limitatamente all’esercizio 2021; infine, la relazione tecnica afferma la neutralità della norma, ribadita dal Governo nel corso dell’esame in prima lettura.
Tanto premesso, appare comunque opportuno acquisire l’avviso del Governo circa l’eventualità che il posticipo dell’avvio delle misure correttive, dal 31 maggio al 15 luglio 2021, possa determinare riflessi apprezzabili sui saldi di finanza pubblica. Non si hanno, infine, osservazioni, circa il posticipo dei termini di rendicontazione.
Misure per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici
Le norme, modificate al Senato, introducono una nuova procedura semplificata per lo svolgimento dei concorsi pubblici, in atto o da indire, per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni, ad esclusione di quello in regime di diritto pubblico (commi da 1 a 9).
In particolare, viene previsto:
· l’utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente [comma 1, lett. b), e comma 3];
· che le suddette pubbliche amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possano prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l’utilizzo di sedi decentrate[17] e anche[18] l’utilizzo di tecnologia digitale (comma 2);
· una procedura semplificata, anche ricorrendo alle misure di cui al comma 2, per il reclutamento di personale a tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche operanti nel Mezzogiorno, già autorizzato dall’art. 1, comma 179, della legge n. 178/2020, al fine di garantire la definizione e l’attuazione interventi di politica di coesione nell’ambito della programmazione UE 2014-2020 e 2021-2027 (comma 4);
· che le commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici possano essere suddivise in sottocommissioni, con l’integrazione di un numero di componenti pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. All’attuazione di tale disposizione le amministrazioni provvedono nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente (comma 6);
· a decorrere dal 3 maggio 2021, la possibilità di svolgere le prove selettive in presenza dei concorsi e delle selezioni pubbliche per il reclutamento di personale delle pubbliche amministrazioni[19], nel rispetto di linee guida validate dal Comitato tecnico scientifico (CTS) (comma 9).
Viene, inoltre, novellato l'art. 259, comma 1, del DL n. 34/2020 al fine di estendere all’amministrazione penitenziaria e all’amministrazione della giustizia minorile e di comunità l'applicazione della disciplina, prevista dal medesimo articolo ai commi da 2 a 5, relativa allo svolgimento di procedure concorsuali per l’accesso ai ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il tempo dell'emergenza sanitaria in atto e fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021 (comma 10).
L’art. 259 del DL n. 34/2020, nel testo previgente, disciplina procedure concorsuali - in atto o da indire - delle Forze armate e di polizia nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, per il periodo dell'emergenza e del contenimento dell'epidemia da Covid-19 - fino al termine ultimo del 31 dicembre 2021 (commi da 1 a 5). In particolare, vengono previste alcune modalità di semplificazione dello svolgimento dei concorsi, quali, tra l’altro, la possibilità dello svolgimento delle prove anche con modalità decentrate e telematiche in videoconferenza (comma 2, lettera b)). A tali disposizioni non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Viene, infine, differito (dal 1° gennaio al 30 aprile 2021) il termine di vigenza delle graduatorie concorsuali il cui scorrimento è previsto ai fini dell’assunzione a tempo determinato - autorizzata dall’art. 1, comma 925, della legge n. 178/2021 - di un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale (Area II-F1) presso il Ministero della giustizia (comma 11).
La relazione tecnica riferisce che le norme recano misure varie per lo svolgimento delle procedure per i concorsi pubblici.
L’articolo non determina effetti negativi sui saldi di finanza pubblica in quanto i concorsi che prevedono l’utilizzo di strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, l’utilizzo di sedi decentrate e di procedure non contestuali di cui al comma 2 e sottocommissioni con relativo presidente di cui al comma 6, sono avviati solo se i connessi oneri trovano copertura nelle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente presso le amministrazioni che procedono al reclutamento. La relazione tecnica riferisce, inoltre, che le restanti disposizioni sono di natura ordinamentale.
Gli emendamenti, approvati dal Senato, che hanno introdotto modifiche apportate all’articolo da parte del Senato non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che, come previsto dalle norme e confermato dalla relazione tecnica riferita al testo iniziale, all'attuazione delle suddette disposizioni le amministrazioni interessate possano, comunque, effettivamente provvedere nei limiti delle pertinenti risorse già disponibili a legislazione vigente.
Normativa vigente. L’art. 4 del D.lgs. n. 334/2000 prevede che i vincitori del relativo concorso frequentino un corso di formazione iniziale della durata di due anni presso la Scuola Superiore di Polizia (comma 1). I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni (comma 4).
La norma, introdotta al Senato, prevede che, in deroga a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, D.lgs. n. 334/2000 il 110° corso e il 111° corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato abbiano durata pari a 14 mesi. I commissari che superano l’esame finale dei predetti corsi e sono dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo con la qualifica di commissario; con tale qualifica questi svolgono, nell’ufficio o reparto di assegnazione, il tirocinio operativo, della durata di 10 mesi e acquisiscono la qualifica di commissario capo previa valutazione positiva.
L’emendamento che ha introdotto la norma, approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma, con riguardo a due specifici corsi, riduce la durata del corso di formazione iniziale per l’accesso alla qualifica di Commissario della Polizia di Stato, portandolo dagli attuali 2 anni (24 mesi) a 14 mesi (-10 mesi). Viene altresì modificata la disciplina e ridotta la durata (da due anni a 10 mesi) per il successivo tirocinio operativo che i Commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale sono tenuti a svolgere.
Tuttavia, rispetto alla disciplina vigente, si prevede che l’accesso alla qualifica di Commissario Capo avvenga non più al termine del corso iniziale (attualmente di 24 mesi) ma al termine del tirocinio operativo (di 10 mesi in base alle modifiche in esame) che segue il predetto corso (portato a 14 mesi dalle modifiche in esame).
Pertanto, la durata del periodo complessivo necessario al conseguimento del grado di Commissario capo risulta di 24 mesi (14 di corso + 10 di tirocinio), analogamente a quanto previsto dalla vigente normativa (24 mesi di corso).
Ove confermata tale ricostruzione, la disposizione non sembrerebbe suscettibile di determinare un’accelerazione della dinamica di carriera del personale interessato, con conseguenti effetti di maggior onere retributivo in un orizzonte pluriennale.
Sul punto appare, comunque necessaria una conferma.
Conferimento di incarichi individuali presso l’Avvocatura dello Stato
Normativa vigente. L’art. 1-bis, comma 2, del DL n. 183/2020 autorizza l'Avvocatura dello Stato - nelle more della conclusione del concorso finalizzato ad assumere 166 unità di personale amministrativo di Area III-F1 disciplinato dalla medesima disposizione - ad avvalersi, comunque non oltre il 31 dicembre 2022, di esperti mediante conferimento di non più di cinque incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo della durata massima di dodici mesi, con equiparazione, ai fini economici, al personale appartenente all'Area III-F1, per una spesa massima pari a 219.436 euro (quinto periodo). Conseguentemente, le assunzioni nel medesimo profilo professionale, sono effettuate con decorrenza non antecedente alla scadenza dei predetti contratti di lavoro autonomo (sesto periodo).
La norma, introdotta al Senato, novella l’art. art. 1-bis, comma 2, quinto e sesto periodo, del DL n. 183/2020, fissando a 10 il numero di incarichi individuali a tempo determinato corrispondenti all’Area III-F1 conferibili presso l’Avvocatura dello Stato in base alla medesima norma. Il testo vigente della disposizione novellata individua il numero dei suddetti incarichi nel valore massimo di 5 unità.
Viene conseguentemente incrementata la relativa autorizzazione di spesa portandola da 219.436 a 438.872 euro (+219.436 euro).
L’emendamento che ha introdotto la norma, approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma raddoppia il numero di incarichi individuali a tempo determinato corrispondenti all’Area III-F1 conferibili presso l’Avvocatura dello Stato in base all’art. 1-bis, comma 2, del DL n. 183/2020 (questi passano da 5 a 10) ed incrementa corrispondentemente l’importo della spesa autorizzata per far fronte al relativo onere di personale (da 219.436 a 438.872 euro con un incremento di 219.436 euro). Al riguardo non si formulano osservazioni: si evidenzia tuttavia che gli incarichi conferibili sono rideterminati in un numero puntuale di unità (dieci), mentre gli oneri sono limitati all’entità della relativa autorizzazione di spesa. Tale formulazione dell’onere richiederebbe quindi che anche il numero di conferimenti venisse definito entro il limite di un contingente massimo, come, peraltro, previsto dal testo vigente dell’art. 1-bis, comma 2, del DL n. 183/2020[20]. In merito a tale aspetto andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Normativa vigente L’articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 288/2003 disciplina gli incarichi di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario negli istituti di ricovero a carattere scientifico di diritto pubblico, prevedendo che gli stessi siano di natura autonoma, esclusivi e di durata non inferiore a tre anni e non superiore a cinque. Le funzioni di direttore sanitario e di direttore amministrativo cessano al compimento del sessantacinquesimo anno di età.
Le norme – introdotte dal Senato in prima lettura – si qualificano come di interpretazione autentica dell’articolo 11, comma 3, del D. Lgs. 288/2003, prevedendo che alle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS) si applichino, per quanto non disciplinato dal predetto D. Lgs. 288/2003, le norme di cui all'articolo 3-bis del D. Lgs. 502/1992, ivi inclusi i commi 11 e 12 relativi al trattamento di quiescenza e di previdenza, anche con riferimento alla figura del direttore scientifico.
L’articolo 3-bis del D. Lgs. 502/1992 richiamato dalla norma disciplina gli incarichi di direttore generale, direttore amministrativo e direttore sanitario delle aziende sanitarie locali e degli istituti ospedalieri. In particolare, i commi 11 e 12 prevedono che la nomina a direttore generale, amministrativo e sanitario determini per i lavoratori dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni e il diritto al mantenimento del posto, utile ai fini del trattamento di quiescenza e di previdenza. Le amministrazioni di appartenenza provvedono ad effettuare il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali comprensivi delle quote a carico del dipendente, calcolati sul trattamento economico corrisposto per l'incarico conferito nei limiti dei massimali e a richiedere il rimborso di tutto l'onere da esse complessivamente sostenuto all'unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera interessata, la quale procede al recupero della quota a carico dell'interessato.
Per i direttori generali e per coloro che, fuori dei casi di cui al comma 11, siano iscritti all'assicurazione generale obbligatoria ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, la contribuzione dovuta sul trattamento economico corrisposto nei limiti dei massimali è versata dall'unità sanitaria locale o dall'azienda ospedaliera di appartenenza, con recupero della quota a carico dell'interessato.
Ai relativi oneri, pari ad euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 e euro 424.500 a decorrere dal 2030, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del DL 81/2004, relativa all’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi.
La clausola di copertura è stata riformulata, a seguito del parere espresso dal Governo, condizionato a una riformulazione, sull’articolo aggiuntivo 10.0.8 recante le disposizioni in esame, durante l’esame presso l’Assemblea del Senato. Detta riformulazione (articolo aggiuntivo 10.0.8, Testo 3), accolta dal relatore e approvata dall’Assemblea, non modifica le annualità interessate dagli oneri né le modalità di copertura, prevedendo invece l’incremento degli importi nei singoli esercizi (2022-2029) e a regime (a decorrere dal 2030).
L’emendamento che ha introdotto la norma – approvato dal Senato – non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i maggiori oneri recati dalle disposizioni in esame (configurati come limite di spesa e di carattere permanente a decorrere dal 2022) derivano dalle modalità di calcolo che, per effetto della norma in esame, andrebbero applicate alle prestazioni previdenziali in favore delle figure di direttore generale, direttore scientifico, direttore amministrativo e direttore sanitario degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS). A tale personale si applicherebbero infatti i criteri previsti con riferimento ai direttori generali, amministrativi o sanitari delle aziende sanitarie locali o ospedaliere, per quanto attiene al computo dei periodi riguardanti lo svolgimento dell’incarico fino al termine dello stesso.
Considerato che la norma è priva di relazione tecnica, andrebbero in primo luogo precisati i meccanismi che determinano gli oneri indicati dalle disposizioni in esame; andrebbero inoltre forniti dati ed elementi di valutazione idonei a verificare la congruità degli oneri medesimi (con particolare riferimento all’onere medio unitario e alla numerosità della platea interessata).
Inoltre, trattandosi di norma interpretazione autentica, la stessa è suscettibile di determinare effetti retroattivi, interessando quindi anche soggetti già collocati in quiescenza al momento della sua entrata in vigore. Tuttavia, data l’assenza dell’indicazione di un onere per l’esercizio in corso e considerata l’esiguità dell’importo previsto per il 2022 (61.200 euro rispetto ai 262.500 euro per il 2023), gli oneri previsti dalla norma non sembrerebbero includere i predetti effetti retroattivi. Sul punto appaiono quindi necessari chiarimenti ed ulteriori elemnti informativi, anche in relazione all’eventuale contenzioso in essere.
Si osserva ancora che gli oneri sembrano configurati come “limiti massimi” pur facendo riferimento a prestazioni previdenziali che, in quanto spese di carattere obbligatorio, non appaiono riconducibili entro limiti di spesa predeterminati. In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Infine, poiché ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa[21] relativa all’istituzione del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie con analisi e gestione dei rischi, andrebbe confermata l’effettiva disponibilità delle risorse in questione, senza incidere su interventi già avviati o programmati.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 10-bis provvede agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, in materia di interpretazione autentica delle norme sul trattamento dei direttori scientifici degli IRCSS - pari a euro 61.200 per il 2022, euro 262.500 per il 2023, euro 213.100 per il 2024, euro 334.400 per il 2025, euro 204.600 per il 2026, euro 219.600 per il 2027, euro 330.200 per il 2028, euro 302.900 per il 2029 ed euro 424.500 a decorrere dal 2030 - mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 81 del 2004, che ha stanziato le risorse finanziarie occorrenti all'attività e al funzionamento, ivi comprese quelle per far fronte alle spese di personale, del Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie istituito presso il Ministero della salute. Nell’evidenziare che tali risorse risultano iscritte sul capitolo 4393 dello stato di previsione del predetto Ministero, che reca, per il triennio in corso, un importo pari a 9.913.600 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo in merito sia all’effettiva disponibilità sul menzionato capitolo delle risorse previste a copertura a decorrere dal 2022, sia al fatto che l’utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui l’autorizzazione di spesa oggetto di riduzione risulta preordinata, posto che essa attiene, come detto, anche a spese di personale del medesimo Centro, che per loro natura rivestono, di norma, carattere obbligatorio.
Incarichi temporanei scuole infanzia paritarie comunali
Normativa vigente. L'articolo 2-ter del D.L. n. 22/2020, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attività nonché l’erogazione del servizio educativo nelle scuole dell’infanzia paritarie comunali, consente in via straordinaria, per l’anno scolastico 2020/2021, qualora si verifichi l’impossibilità di reperire, per i relativi incarichi in sostituzione, personale docente con il prescritto titolo di abilitazione, di prevedere incarichi temporanei attingendo anche alle graduatorie comunali degli educatori dei servizi educativi per l’infanzia in possesso di titolo idoneo. Il servizio prestato con questi incarichi temporanei non è valido per gli aggiornamenti delle graduatorie di istituto delle scuole statali.
La norma è priva di effetti sui saldi di finanza pubblica ed è assistita da una clausola di invarianza riferita all’intero provvedimento (art. 8, comma 2).
La norma, introdotta dal Senato, proroga all’anno scolastico 2021/2022 la previsione degli incarichi temporanei sopra descritta, novellando il sopra descritto articolo 2-ter.
L’emendamento che ha introdotto la disposizione, approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del carattere ordinamentale della disposizione, già evidenziato nella relazione tecnica della norma prorogata, del fatto che gli incarichi in questione sono comunque conferiti nel quadro delle risorse disponibili e della clausola di invarianza che permane applicabile alla disposizione prorogata anche a seguito della novella in esame.
La norma, introdotta dal Senato, modifica la disciplina sulla formazione dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale delle aziende sanitarie locali, delle aziende ospedaliere e degli altri enti del Servizio sanitario nazionale (articolo 1 del decreto legislativo 171/2016). La modifica proposta concerne l'ambito temporale delle esperienze dirigenziali precedenti, oggetto di valutazione.
L’articolo 1, commi 7-quater e 7-quinquies, del decreto legislativo n. 171/2016 vigente prevede che la Commissione preposta alla formazione dell'elenco in oggetto valuti esclusivamente le esperienze dirigenziali maturate dal candidato negli ultimi sette anni e che, analogamente, ai fini della decurtazione di punteggio, si tenga conto esclusivamente degli eventuali provvedimenti di decadenza, o provvedimenti assimilabili, riportati dal candidato negli ultimi sette anni.
I due commi ora novellati sono privi di effetti sui saldi di finanza pubblica e il decreto legislativo è assistito da una generale clausola di invarianza finanziaria (articolo 8).
Il presente articolo 10-bis dispone, con esclusivo riferimento alle regioni con popolazione inferiore ai 500.000 abitanti[22], l'elevamento dei due limiti temporali da sette a dieci anni.
La norma dispone che all'onere derivante dal presente articolo, pari a 75.000 euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte capitale relativo al Ministero della salute.
L’emendamento che ha introdotto la norma, approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero chiarite le determinanti dell’onere indicato dalla norma in misura pari a 75.000 euro per l’anno 2021: ciò in considerazione dell’assenza di una relazione tecnica e del fatto che la norma medesima appare incidere sui soli requisiti personali di taluni soggetti idonei a ricoprire determinati incarichi dirigenziali, intervenendo peraltro su una disciplina di carattere ordinamentale cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Andrebbero inoltre chiarite le ragioni per cui il predetto onere è coperto a valere su risorse di parte capitale.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 10-quater provvede agli oneri derivanti dalle modifiche apportate dal comma 1 del medesimo articolo al decreto legislativo n. 171 del 2016, pari a 75.000 euro per l’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della salute. Al riguardo, appare necessario acquisire dal Governo una conferma circa la natura capitale degli oneri oggetto di copertura, al fine di escludere un’eventuale dequalificazione della spesa, fermo restando che il predetto accantonamento reca comunque le occorrenti disponibilità e che il Ministro dell’economia e delle finanze, al di là del tenore letterale della disposizione, deve intendersi autorizzato, come già accaduto in precedenti occasioni, ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con DM 29 ottobre 2019
La norma autorizza lo svolgimento della prova scritta del concorso per 310 posti di magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l’emergenza pandemica da COVID-19. Viene demandata ad un successivo decreto ministeriale[23] la definizione delle modalità operative per lo svolgimento della prova scritta e della prova orale del concorso, nonché le condizioni per l’accesso ai locali destinati per l’esame, al fine di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19 (comma 1).
I commi da 2 a 7, tra l’altro, prevedono: la presentazione da parte dei candidati di una dichiarazione sostitutiva relativa al proprio stato immunitario ai fini dell’accesso ai locali d’esame (comma 2); disposizioni concernenti la nomina della Commissione di concorso (comma 3); la definizione di una specifica disciplina procedurale relativa alla prova scritta del concorso (comma 5); l’indicazione dei parametri per il conseguimento dell’idoneità da parte dei candidati (comma 6).
Ai fini dell’attuazione dell’articolo in esame è autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per il 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione per il 2021 del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero della giustizia (comma 8).
La relazione tecnica riferisce che, a causa del perdurante periodo di emergenza sanitaria si prevede una diversa strutturazione organizzativa del concorso per magistrato ordinario indetto con DM 29 ottobre 2019. A tal fine è stato ipotizzato un modello che prevede lo svolgimento delle prove scritte presso le seguenti sedi: 1) Roma Fiera, 2) Milano Fiera, 3) Torino Lingotto, 4) Bologna Fiera, 5) Rimini Fiera, 6) Bari Fiera.
La relazione tecnica precisa che questa forma di organizzazione decentrata comporta un incremento dei costi, rispetto a quelli sostenuti a legislazione vigente, dovuto in gran parte ad una duplicazione dei medesimi in ogni sede. Sulla base dei dati concernenti le spese sostenute per lo svolgimento del precedente concorso di per 330 posti indetto con DM 10 ottobre 2018, la relazione tecnica riferisce che è stato possibile effettuare una stima prudenziale dell’onere complessivo in euro 4.130.281, secondo i parametri forniti dalla Direzione magistrati del Ministero della giustizia sintetizzati nel prospetto seguente.
(euro)
Sedi |
Candidati |
Affitto locali |
Cancelleria, carta e stampati |
Facchinaggio |
Schermatura elettronica |
DPI |
Pulizia, allestimento e sanificazione |
Personale Commissione |
Costi totali sedi |
|||
Comm. |
Comitato. vigilanza |
Vigilanza amm.va |
Vigilanza sicurezza |
|||||||||
Roma |
2.697 |
350.000 |
18.542 |
50.569 |
15.000 |
5.000 |
40.000 |
400.000 |
150.000 |
50.000 |
25.000 |
1.104.111 |
Milano |
2.952 |
350.000 |
20.295 |
55.350 |
15.000 |
5.000 |
40.000 |
/ |
150.000 |
53.433 |
35.000 |
724.078 |
Bologna |
2.733 |
350.000 |
18.789 |
51.244 |
15.000 |
5.000 |
40.000 |
/ |
150.000 |
68.869 |
32.654 |
731.556 |
Torino |
1.993 |
250.000 |
13.702 |
37.369 |
15.000 |
5.000 |
20.000 |
/ |
150.000 |
45.000 |
20.000 |
556.071 |
Rimini |
1.677 |
250.000 |
11.529 |
31.444 |
15.000 |
5.000 |
20.000 |
/ |
150.000 |
40.000 |
20.000 |
542.973 |
Bari |
1.229 |
200.000 |
8.449 |
23.044 |
15.000 |
5.000 |
20.000 |
/ |
150.000 |
35.000 |
15.000 |
471.493 |
Totali |
13.281 |
1.750.000 |
91.307 |
249.019 |
90.000 |
30.000 |
180.000 |
400.000 |
900.000 |
292.302 |
147.654 |
4.130.281 |
La relazione tecnica riferisce che si è tenuto conto delle voci di costo relative al funzionamento e alla gestione del concorso e precisamente: locazioni, spese di cancelleria, facchinaggio, spese per i dispositivi di protezione individuale (DPI), spese per sanificazione, spese per schermatura elettronica e costi per il personale della Commissione, del Comitato di vigilanza e del personale di vigilanza sia amministrativa che di sicurezza. Viene, inoltre, precisato che nel 2021 risultano pervenute 13.281 domande di partecipazione al concorso per magistrato ordinario, un numero leggermente inferiore rispetto a quelle del 2019 (DM 10 ottobre 2018) che risultavano pari a 13.823.
Raffrontando i suddetti dati rispetto all’ultimo concorso svolto presso una sola sede, la relazione tecnica evidenzia un significativo incremento dei costi, sintetizzato nella tabella a seguire, connesso, in modo particolare all’aumento del numero delle sedi e alle procedure di sanificazione e protezione sanitaria che verranno messe in atto.
(euro)
Costo complessivo concorso presso una sola sede |
Costo complessivo concorso presso sei sedi |
1.210.287 |
4.130.281 |
La relazione tecnica segnala, altresì, il carattere prudenziale della stima dei maggiori oneri evidenziati per l’organizzazione del concorso 2021, tenuto conto che a legislazione vigente sono già presenti nello stato di previsione del Ministero della giustizia risorse finanziarie destinate proprio al funzionamento del concorso in magistratura e precisamente sul capitolo 1461, p.g. 7 – U.D.V. 2.2, che reca uno stanziamento di euro 878.069 per il triennio 2021-2023.
Il Governo, nella nota del Ministero dell’economia messa a disposizione nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato[24], in risposta alle osservazioni formulate in merito al metodo utilizzato per la quantificazione della spesa per lo svolgimento della prova scritta del suddetto concorso, ha evidenziato che sono stati presi a base gli elementi di costo relativi al precedente concorso (numero domande di partecipazione al concorso 15.368 al netto delle domande irricevibili 684 = 14.684 e numero presenti al 1° giorno delle prove scritte 6.686 – la spesa è stata valutata su circa 8.000 partecipanti), poi sono stati parametrati i singoli valori unitari al nuovo numero di candidati previsto come partecipante al predetto concorso – valutando in misura massima prudenziale la stima dell’onere in quanto quantificata sul totale delle domande di partecipazione al concorso indetto con D.M. 29.10.2019 pari a 13.281 domande. Per quanto riguarda invece le spese di personale previste la quantificazione della spesa è stata calcolata sulla base dei fabbisogni di personale prospettata dalla Direzione generale dei magistrati sia per quanto riguarda la vigilanza di sicurezza sia quella amministrativa prevedendo una suddivisione nei giorni di consegna dei codici e nei giorni di svolgimento delle prove scritte, assumendo a parametro della spesa un costo medio unitario orario pari ad euro 19,79. Sono state, quindi, considerate 80 unità di personale addetto alla Vigilanza di sicurezza per ogni giorno della consegna dei codici da ripartire nelle diverse sedi e 400 unità per ogni giorno di svolgimento delle prove scritte da ripartire nelle diverse sedi sulla base del numero di padiglioni disponibili ancora da definire, ripartizione soltanto ipotizzata per mere ragioni di calcolo e riportata nel prospetto seguente.
Sedi |
Vigilanza di sicurezza |
Vigilanza di sicurezza |
Consegna codici |
Prove scritte |
|
Roma |
10 |
60 |
Milano |
20 |
80 |
Bologna |
25 |
100 |
Torino |
10 |
60 |
Rimini |
10 |
60 |
Bari |
5 |
40 |
Totale |
80 |
400 |
Il fabbisogno di personale addetto alla Vigilanza amministrativa è stato determinato in 260 unità giornaliere per la consegna dei codici e 730 unità giornaliere per lo svolgimento delle prove scritte, ripartite come riportato nella tabella sottostante.
Sedi |
Vigilanza amministrativa |
Vigilanza amministrativa |
Consegna codici |
Prove scritte |
|
Roma |
40 |
100 |
Milano |
50 |
150 |
Bologna |
60 |
200 |
Torino |
40 |
100 |
Rimini |
40 |
100 |
Bari |
30 |
80 |
Totale |
260 |
730 |
Per quanto riguarda le unità di personale considerate per la stima della spesa del personale relativo alla Commissione e al Comitato di vigilanza e il relativo costo medio unitario utilizzato, viene fornito un prospetto riepilogativo (riportato a seguire) utile per la valutazione dell’onere complessivo stimato.
(euro)
Componenti Commissione |
Compenso per ciascun componente |
Totale compensi |
Commissari in trasferta |
Spese viaggio a/r |
Riunioni (3 gg. Per ogni riunione) |
Vitto e alloggio (3 gg. e 2 notti) |
Spese trasporto e soggiorno |
Onere complessivo |
29 |
10.000 |
290.000 |
14 |
150 |
12 |
500 |
109.200 |
399.200 |
La documentazione integrativa riferisce, inoltre, che si è previsto che ai 29 componenti della Commissione verrà corrisposta un’indennità nel limite di 10.000 euro pro capite, previsto dal DPCM 24 aprile 2020 per il reclutamento di personale con qualifica dirigenziale. Con riferimento alle spese di trasferta si è ipotizzato che circa il 50% dei commissari provenga da sede diversa da quella di svolgimento delle riunioni della Commissione. Si è previsto altresì un numero di 12 riunioni della Commissione, della durata di 3 giorni ciascuna.
In merito ai profili di copertura viene confermata sia la piena sostenibilità della norma in esame mediante le disponibilità esistenti a valere sulla dotazione del fondo speciale di parte corrente del Ministero della giustizia, sia, altresì, l’adeguatezza delle residue risorse a fronte dei fabbisogni di spesa eventualmente già programmati, derivanti da nuovi provvedimenti legislativi. È stato, altresì, confermato che lo svolgimento delle prove concorsuali troverà piena realizzazione nel corso del 2021, e, pertanto, la relativa copertura dell’onere riferibile a spesa corrente verrà sostenuta nell’ambito del medesimo esercizio finanziario.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma autorizza (comma 1) lo svolgimento della prova scritta del concorso per 310 posti di magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019 anche in deroga alle disposizioni vigenti che regolano lo svolgimento di procedure concorsuali durante l’emergenza pandemica in atto, demandando ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle modalità di svolgimento delle prove (scritta e orale) del medesimo concorso.
Ai fini dell’attuazione della disposizione in esame viene autorizzata la spesa di euro 4.130.281 per il 2021 (comma 8).
A tale riguardo, la relazione tecnica e l’ulteriore documentazione integrativa acquisita durante l’esame al Senato forniscono i dati sottostanti la quantificazione della spesa autorizzata, precisando che questa si è resa necessaria per far fronte alla previsione di un significativo incremento dei costi dovuti ad una diversa strutturazione organizzativa che si prevede di attuare con riguardo al concorso in riferimento rispetto a quelli sostenuti per il concorso svoltosi prima dell’inizio della emergenza sanitaria.
La relazione tecnica, in particolare, evidenzia che, rispetto all’ultimo concorso che si è tenuto presso un’unica sede con una spesa complessiva di euro 1.210.287, per l’attuale concorso viene ipotizzato un modello organizzativo che prevede lo svolgimento delle prove scritte presso 6 sedi decentrate per un onere, corrispondente alla spesa autorizzata, di euro 4.130.281 per il 2021.
La relazione riferisce quindi il carattere prudenziale della stima dei maggiori oneri evidenziati per l’organizzazione del concorso 2021, considerato che a legislazione vigente sono già presenti nello stato di previsione del Ministero della giustizia risorse finanziarie destinate allo svolgimento del concorso in magistratura, secondo le modalità ordinarie precedenti l’intervento normativo in esame.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che l’onere appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa; si prende atto inoltre che, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, tale spesa è stata determinata in via prudenziale, senza detrarre la componente già finanziata a normativa vigente, e sulla base di una serie di elementi di cui dà conto la stessa relazione tecnica e la relativa documentazione integrativa acquisita al Senato.
In proposito non si formulano quindi osservazioni.
Peraltro per quanto attiene alla procedura seguita ai fini della determinazione della spesa da finanziare, sarebbe opportuno acquisire chiarimenti riguardo alle modalità di svolgimento delle prove orali, di cui non viene dato conto nella documentazione tecnica complessiva e la cui definizione, al pari di quelle scritte, viene demandata ad un successivo decreto ministeriale. In particolare andrebbe chiarito se, anche con riguardo a tale fase concorsuale, si provvederà in maniera difforme rispetto a quanto previsto dalla vigente normativa, fornendo, in caso affermativo, opportuni elementi di valutazione volti ad evidenziare gli eventuali correlati effetti finanziari.
Si evidenzia inoltre che, con riguardo alle spese di personale relative ai Comitati di vigilanza, previsti con riguardo a ciascuna sede d’esame scritto, l’onere viene indicato nella relazione tecnica in complessivi 900.000 euro (150.000 euro per ognuna delle 6 sedi) senza fornire gli elementi sottostanti la quantificazione.
La documentazione integrativa illustra in modo compiuto i dati di quantificazione relativi alla sola componente d’onere concernente la Commissione d’esame (euro 400.000), indicando che è stata prevista la corresponsione ai 29 componenti della Commissione di un’indennità nel limite di 10.000 euro pro capite (ex DPCM 24 aprile 2020) nonché altri emolumenti ai componenti fuori sede a titolo spese di trasferta, vitto e alloggio (cfr. supra).
Si prende atto, infine, di quanto chiarito con riguardo alla disponibilità delle risorse previste a copertura della suddetta autorizzazione di spesa, al netto di quelle destinate a fabbisogni di spesa eventualmente già programmati.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 8 dell’articolo 11 provvede agli oneri derivanti dall’autorizzazione di spesa, pari a 4.130.281 per l'anno 2021, da destinare allo svolgimento delle prove scritte del concorso per magistrato ordinario indetto con decreto del Ministro della giustizia 29 ottobre 2019, previsto dal medesimo articolo 11, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al triennio 2021-2023, di competenza del Ministero della giustizia. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.
Istituti tecnici superiori ammessi alle agevolazioni di cui alla legge n. 160/2019
Normativa previgente. L'articolo 1, comma 412, della legge n. 160/2019 ha destinato, per l'anno 2020, 15 milioni di euro del Fondo per l'istruzione e formazione tecnica superiore[25] a investimenti in conto capitale non inferiori a euro 400 mila euro per la infrastrutturazione di sedi e laboratori coerenti con i processi di innovazione tecnologica 4.0. Le risorse sono ripartite con decreto del Ministero dello sviluppo economico che è stato adottato con D.M. 18 dicembre 2020, finalizzato all'obiettivo di favorire la diffusione delle competenze nell'utilizzo delle tecnologie abilitanti nell'ambito della trasformazione 4.0, necessarie ad accompagnare e sostenere in modo sistematico le misure per lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo.
La norma, introdotta dal Senato include - fino al 31 dicembre 2021 – ulteriori categorie nella platea degli Istituti tecnici superiori (ITS) titolati ad avanzare istanza rispetto a quella inizialmente prevista dal sopra descritto DM 18 dicembre 2020.
L’emendamento che ha introdotto la disposizione, approvato dal Senato, non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto che la norma amplia la platea dei potenziali beneficiari di un’agevolazione configurata entro limiti massimi di spesa: sotto questo profilo la norma non appare quindi suscettibile di incrementare l’onere rispetto allo stanziamento iniziale. Tuttavia, tenuto conto che essa comunque fissa la data del 31 dicembre 2021 affinché i beneficiari siano “ammissibili alle agevolazioni” e considerato altresì che queste ultime sono state inizialmente disposte per il solo 2020, andrebbe chiarito se tale proroga possa determinare, con lo slittamento dell’erogazione di risorse ad esso destinate, effetti finanziari non scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica.
La norma, introdotta in prima lettura dal Senato, prevede la nomina del Prefetto di Messina quale Commissario straordinario del Governo[26], per attuare, in via d'urgenza, la demolizione, la rimozione, lo smaltimento e il conferimento in discarica dei materiali di risulta, il risanamento, la bonifica, la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, nonché per assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di dodici mesi e può essere prorogata o rinnovata non oltre il 31 dicembre 2023. L'incarico è a titolo gratuito (comma 1).
Con il decreto del Presidente della Repubblica di nomina del commissario, si provvede alla definizione di una struttura di supporto per l'esercizio delle funzioni commissariali, che è posta alle dirette dipendenze del Commissario straordinario ed è composta da un contingente massimo di personale pari a sette unità di personale non dirigenziale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche[27], in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti dal Commissario straordinario per l'espletamento delle proprie funzioni. Il personale in questione è posto in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o altro analogo istituto previsto dai rispettivi ordinamenti, e conserva lo stato giuridico e il trattamento economico fondamentale dell'amministrazione di appartenenza, che resta a carico della medesima. Al personale della struttura è, inoltre, riconosciuto il trattamento economico accessorio, ivi compresa l'indennità di amministrazione, del personale non dirigenziale del comparto della Presidenza del Consiglio dei ministri. La struttura cessa alla scadenza dell'incarico del Commissario. Gli oneri relativi al trattamento economico accessorio sono a carico esclusivo della contabilità speciale intestata al Commissario straordinario (commi 2 e 3).
Per le attività strumentali e per ogni altra attività di carattere tecnico-amministrativo connessa alle finalità assegnate al Commissario è prevista la facoltà di avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, di uffici statali, di società a totale capitale dello Stato e di società da esse controllate, di strutture del Comune di Messina e delle società controllate dal medesimo, nonché, previa intesa, degli uffici della Regione Sicilia, in ogni caso senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 4).
Il Commissario straordinario, fra l’altro, predispone un piano degli interventi, da realizzare nei limiti delle risorse disponibili allo scopo (comma 5). Il Piano deve indicare i codici unici di progetto delle opere che si intendono realizzare ed il relativo cronoprogramma, in coerenza con il profilo di spesa autorizzato. Il Piano deve altresì stabilire i termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti (comma 6).
Per la realizzazione degli interventi, il Commissario straordinario opera in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione[28] nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea (comma 7).
Per le finalità in oggetto è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse autorizzate dal comma 11 nonché le ulteriori risorse pubbliche all'uopo eventualmente destinate (comma 10).
Per la realizzazione degli interventi in esame è autorizzata la spesa complessiva di 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027[29]. Agli oneri relativi alle spese di personale e di funzionamento della struttura si provvede, nel limite di 0,10 milioni per il 2021 e 0,15 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 11).
In caso di mancato rispetto dei termini per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti stabiliti dal Piano di cui al comma 5, le risorse sono revocate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027 (comma 12).
La relazione tecnica, allegata alla proposta emendativa che ha introdotto le norme in esame, esplicita che:
· il costo per il trattamento accessorio del personale è quantificato pari a 21.309 euro per ognuno dei dipendenti (di cui il 32,7% per oneri previdenziali e IRAP) e parametrato per il 2021 al periodo di effettivo utilizzo (che è pari, conseguentemente, a 8 mesi ndr);
· il costo degli investimenti necessari ai ricollocamenti abitativi (al netto dei costi di gestione ed assistenza alloggiativa istituzionalmente a carico dei soggetti competenti) è pari a 50 milioni di euro;
· i costi per demolizioni, rimozione, smaltimento, conferimento in discarica dei materiali di risulta, bonifica, riqualificazione urbana e ambientale sono pari a 50 milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme stanziano la somma di 100 milioni di euro - 75 milioni di euro per l'anno 2021, 20 milioni di euro per l'anno 2022 e 5 milioni di euro per l'anno 2023 - configurata quale tetto massimo di spesa, “per la realizzazione degli interventi previsti dal presente articolo” e la somma di 0,40 milioni di euro - 0,10 milioni di euro per il 2021 e 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 - sempre configurata quale tetto di spesa - per gli oneri “di personale e di funzionamento della struttura”.
Per quanto riguarda, in primo luogo, gli interventi di riqualificazione in favore della città di Messina, si rileva preliminarmente che gli stessi sono configurati in termini di tetto di spesa, e dunque l’onere risulta limitato all’entità dello stanziamento. Tuttavia, considerata la finalità della norma, relativa a interventi la cui esecuzione appare difficilmente frazionabile o modulabile sulla base delle risorse disponibili, risulta necessario acquisire ulteriori dati ed elementi di valutazione idonei a consentire la verifica della congruità dello stanziamento rispetto all’obiettivo che la norma si propone, anche al fine di prevenire l’insorgere del fabbisogno di futuri rifinanziamenti. La relazione tecnica, infatti, si limita a fornire l’onere stimato a fronte di determinate “macrovoci” di spesa, senza fornire il dettaglio delle componenti che hanno contribuito alla determinazione della spesa complessiva o del loro sviluppo temporale.
Per quanto riguarda, in secondo luogo, gli oneri di personale e di funzionamento della struttura commissariale, si osserva che, dai dati forniti dalla relazione tecnica, sembra dedursi che questa autorizzazione di spesa risulti completamente utilizzata per le spese di personale che ammonterebbero, a regime, a 149.163 euro[30]. Di conseguenza, andrebbe chiarito quali siano le previste spese di funzionamento della struttura commissariale: ciò anche in considerazione del fatto che l’avvalimento, ai sensi del comma 4, è disposto “senza nuovi o maggiori oneri, sulla base di appositi protocolli d'intesa nell'ambito delle risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente”, formula questa che non menziona– rispetto alla consueta formulazione della clausola di non onerosità – anche le risorse strumentali già disponibili.
Infine, si rileva che il comma 12 prevede la revoca delle risorse stanziate in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti dal Piano di risanamento “per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti”. In proposito non si formulano osservazioni nel presupposto che l’esercizio della revoca non comporti eventuali forme di responsabilità per i soggetti pubblici interessati, con conseguenti oneri. In proposito andrebbe acquisita una conferma.
Infine, quanto all’utilizzo, a fini di copertura, del Fondo per lo sviluppo e la coesione, andrebbe confermato che il profilo di cassa degli interventi da finanziare sia compatibile con quello scontato, ai fini dei saldi, con riferimento alle risorse del predetto Fondo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 11 dell’articolo 11-ter, al primo periodo, provvede agli oneri derivanti dagli interventi previsti dal medesimo articolo - da realizzare attraverso il Commissario straordinario, nominato dal Governo nella persona del Prefetto di Messina - volti al risanamento alla bonifica e alla riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baraccopoli della città di Messina, nonché ad assicurare gli investimenti necessari per il ricollocamento abitativo delle persone ivi residenti. In particolare, a tali oneri, complessivamente pari a 100 milioni di euro, di cui 75 milioni di euro per l’anno 2021, 20 milioni di euro per l’anno 2022 e 5 milioni di euro per l’anno 2023, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione, periodo di programmazione 2021-2027, di cui all’articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo 8000 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze)[31].
Sempre il predetto comma 11, al secondo periodo, provvede, invece, agli oneri relativi alle spese di personale di funzionamento della struttura di supporto per l’esercizio delle funzioni commissariali, di cui al comma 2, nel limite di 0,1 milioni di euro per il 2021 e di 0,15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte a esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (capitolo 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
Ciò posto, appare necessaria una rassicurazione da parte del Governo circa il fatto che i fondi utilizzati rechino le occorrenti disponibilità e che l’utilizzo delle stesse non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità cui le medesime risorse risultano preordinate.
[1] AS 2167.
[2] Adottato in attuazione dell’art. 2, comma 1, del DL. N. 19/2020.
[3] Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, del DL n. 19/2020.
[4] Ai sensi dell'art. 2, comma 2, del DL n. 19/2020.
[5] Ai sensi dell'art. 1, comma 16, del DL n. 33/2020.
[6] Tra quelle di cui all'art. 1, comma 2, del DL n. 19/2020.
[7] Cfr. C. 2921 - conversione in legge del DL n. 2/2021; C. 2945 – conversione in legge del DL n. 30/2021 (in corso di conversione).
[8] Idem
[9] Cfr. C. 2945 – conversione in legge del DL n. 30/2021 (in corso di conversione). Resoconto V Commissione –seduta del 13 aprile 2021.
[10] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 393 del 22 aprile 2021.
[11] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 397 del 4 maggio 2021.
[12] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 393 del 22 aprile 2021.
[13] Da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto-legge.
[14] Di cui alla legge n. 69/1963.
[15] In particolare, la norma oggetto di modifica fa riferimento ai lavoratori socialmente utili di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 280 del 1997, nonché ai lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo n. 468 del 1997, e ai lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.
[16] Dall’articolo 11, comma 10, decreto legge 31 dicembre 2020, n. 183.
[17] Ai sensi dell’art. 247, comma 2, del DL n. 34/2020.
[18] In ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza in atto.
[19] E delle società a partecipazione pubblica.
[20] Si rammenta che il testo vigente della richiamata disposizione individua i suddetti incarichi conferibili entro il numero massimo di cinque unità.
[21] Di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), del DL 81/2004.
[22] Secondo dati Istat riferiti al 1° gennaio 2021 si tratta di Valle d’Aosta e Molise, https://www.istat.it/it/archivio/257243 (vedi “tavole”).
[23] Da adottarsi, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, previo parere favorevole del Comitato tecnico scientifico.
[24] Cfr. 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 393 del 22 aprile 2021.
[25] Di cui all’articolo 1, comma 875, della legge n. 296/2006, incrementato dall'articolo 1, comma 67, della legge n. 205/2017.
[26] Ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
[27] Con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche.
[28] Di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.
[29] Di cui all'articolo 1, comma 177, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
[30] 21.309 euro per ciascuna delle 7 unità di personale.
[31] Nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per il triennio 2021-2023, approvato con la legge di bilancio per il 2021, la dotazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione è pari a circa 10 miliardi di euro per il 2021, a circa 11,5 miliardi di euro per il 2022 e a circa 9 miliardi di euro per il 2023. Da un’interrogazione effettuata in data 14 maggio 2021 alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato risulta che per il 2021 il Fondo per lo sviluppo e la coesione presenta una disponibilità di 9 miliardi e 965,7 milioni di euro.
Si ricorda peraltro che l’articolo 2 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti, ha rifinanziato il Fondo per lo sviluppo e la coesione per complessivi 15.500 milioni di euro per il periodo che va dal 2022 al 2031 nel seguente modo: 850 milioni di euro per l’anno 2022, 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, 1.250 milioni di euro per l’anno 2024, 2.850 milioni di euro per l’anno 2025, 3.600 milioni di euro per l’anno 2026, 2.280 milioni di euro per l’anno 2027, 2.200 milioni di euro per l’anno 2028, 600 milioni di euro per l’anno 2029, 500 milioni di euro per l’anno 2030 e 370 milioni di euro per l’anno 2031.