Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 52/2021: Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali |
Riferimenti: | AC N.3045/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 07/06/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 3045-A
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Misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali
(Conversione in legge del DL n. 52/2021) |
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N. 333 – 7 giugno 2021 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it
SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 2, commi da 2-bis a 2-sexies
Accesso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie
Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti COVID-19 presso le strutture sanitarie
Uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali
Eventi sportivi aperti al pubblico
Musei e altri istituti e luoghi della cultura
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere
Impianti nei comprensori sciistici
Parchi tematici e di divertimento
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie
ARTICOLO 9, commi 3, 6-bis e 6-ter
Certificazioni verdi Covid-19 per avvenuta vaccinazione
Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni
Monitoraggio dei dati epidemiologici
Disposizioni in materia di lavoro agile
Proroga dei termini di validità di documenti nonché di permessi e titoli di viaggio..
Proroga di termini rendiconti e bilanci degli enti territoriali e delle Camere di commercio
Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
Proroga di termini in materia di conseguimento di patente di guida
Benefici a imprese ferroviarie per compensazione perdite da COVID-19
Sostegno al settore delle navi da crociera e cabotaggio marittimo
Disposizioni in materia di abilitazione scientifica nazionale
Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti
Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
Proroga interventi finanziati dal fondo Antonio Megalizzi
Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
Prevenzione incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta
Accelerazione di interventi per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19
ARTICOLO 11-quaterdecies, comma 1.
Proroga di misure per l’emergenza epidemiologica in ambito penitenziario..
ARTICOLO 11-quaterdecies, comma 2.
Disposizioni in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari
Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture
Proroga in materia di esercizio di competenze dei giudici di pace
Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
3045-A |
Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
no |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatrice per la Commissione di merito: |
Ianaro |
Gruppo: |
M5S |
Commissione competente: |
XII (Affari sociali) |
Il disegno di legge dispone la conversione, con modificazioni, del DL n. 52/2021, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali.
Sono oggetto della presente nota le modifiche e le integrazioni apportate al testo del decreto legge dalla XII Commissione (Affari sociali) in sede referente.
Il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, che ha espresso parere favorevole senza condizioni né osservazioni nella seduta del 12 maggio 2021.
In merito al testo originario del provvedimento si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio n. 325 del 4 maggio 2021.
Nel corso dell’esame in sede referente sono confluiti nel provvedimento in esame i testi di due ulteriori decreti-legge (il D.L. 56 del 2021, AC 3075, “proroga termini”, e il n. n. 65 del 2021, AC 3119, “riaperture maggio”). I due decreti-legge vengono conseguentemente abrogati dall’articolo 1 del ddl di conversione con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Per la verifica delle relative norme il presente dossier utilizza le relazioni tecniche riferite al testo iniziale dei decreti legge così confluiti.
Oltre agli emendamenti che hanno fatto confluire i predetti decreti legge, la Commissione ha approvato ulteriori emendamenti e subemendamenti, non corredati di relazione tecnica.
Si esaminano di seguito le sole modifiche introdotte dalle Commissioni di merito che presentano profili di carattere finanziario, anche tenendo conto (per quanto riguarda le norme già contenute in altri decreti legge) delle relazioni tecniche riferite ai testi originari.
Solo laddove risulti necessario a fini espositivi, nelle schede che seguono si riporteranno riferimenti distinti alle sopradette relazioni tecniche: di norma, infatti, si effettuerà un rinvio generico alla relazione tecnica riferita alla norma esaminata.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 2, commi da 2-bis a 2-sexies
Normativa previgente. L’art. 1, comma 16-septies, del DL n. 33/2020 individua quattro tipi di aree territoriali, (“zona bianca”, “zona gialla”, “zona arancione” e “zona rossa”) in relazione alle classificazioni delle Regioni e delle Province autonome per tipo di scenario e livello di rischio epidemiologico, cui si applicano gradi crescenti di misure restrittive.
La norma prevede che dal 18 maggio al 6 giugno 2021, in “zona gialla”, i limiti orari indicati nei provvedimenti limitativi degli spostamenti, adottati in attuazione dell'art. 2 del DL n. 19/2020, hanno inizio alle ore 23 e terminano alle ore 5 del giorno successivo, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute (comma 2-bis). Dal 7 al 20 giugno 2021, “in zona gialla”, i suddetti limiti orari hanno inizio alle ore 24 e terminano alle ore 5 del giorno successivo (comma 2-ter). Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli sopra indicati per eventi di particolare rilevanza (comma 2-quater). Dal 21 giugno 2021, in “zona gialla”, cessano di applicarsi i limiti orari agli spostamenti previsti dai provvedimenti adottati in attuazione dell'art. 2, del DL n. 19/2020, come rideterminati dalle norme in esame (comma 2-quinquies). I suddetti limiti orari non si applicano nelle “zone bianche” (comma 2-sexies).
La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
Accesso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie
La norma reca misure concernenti l’accesso nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie. In particolare:
- è consentita la permanenza nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS) agli accompagnatori dei pazienti non affetti da COVID-19, muniti di certificazione verde (di cui all’articolo 19 del decreto in esame), e agli accompagnatori di pazienti disabili gravi. La direzione sanitaria della struttura è tenuta ad adottare le misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni;
- è sempre consentito prestare assistenza, anche nel reparto di degenza, agli accompagnatori dei disabili gravi, nel rispetto delle indicazioni del direttore sanitario della struttura.
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe acquisita conferma che l’adozione delle misure necessarie finalizzate alla prevenzione del contagio previste dalla norma in esame siano sostenibili da parte delle strutture sanitarie e socio-sanitarie nell’ambito delle risorse disponibili.
Tale conferma si rende necessaria nel caso in cui le citate misure siano aggiuntive rispetto ai protocolli di sicurezza per la prevenzione del contagio da Covid-19 già vigenti e adottati nelle predette strutture, rispetto ai quali la norma in esame introduce nuove fattispecie non già contemplate a legislazione previgente.
Protocollo per le relazioni con i familiari dei pazienti COVID-19 presso le strutture sanitarie
La norma prevede che il Ministero della salute, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, adotti un protocollo uniforme sul territorio nazionale che nell’ambito della riorganizzazione della rete ospedaliera correlata al COVID-19, assicuri ai pazienti affetti da COVID-19:
- il mantenimento delle comunicazioni tra operatori e familiari, garantendo a questi ultimi la possibilità di ricevere informazioni puntuali e periodiche sullo stato di salute del proprio familiare attraverso una figura appositamente designata all’interno dell’unità operativa di degenza, incluso il pronto soccorso;
- lo svolgimento delle visite da parte dei familiari, secondo le regole prestabilite consultabili dai familiari, ovvero, in subordine o in caso di impossibilità oggettiva di effettuare la visita o come opportunità aggiuntiva, l’adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza, come ad esempio videochiamate organizzate dalla struttura sanitaria.
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione appare necessario acquisire chiarimenti circa la neutralità finanziaria della norma in esame. Ciò con particolare riguardo all’adozione di strumenti alternativi alla visita in presenza da parte dei familiari, come l’organizzazione di videochiamate da parte della struttura sanitaria, che potrebbe determinare un aggravio di costi a carico delle medesime strutture.
Uscite temporanee degli ospiti dalle strutture residenziali
La norma prevede che alle persone ospitate presso strutture di ospitalità e lungodegenza, residenze sanitarie assistite, hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e no, strutture residenziali socioassistenziali e altre strutture residenziali di cui al capo IV (assistenza sanitaria residenziale e semiresidenziale per varie categorie di soggetti) e all'articolo 44 (Riabilitazione e lungodegenza post-acuzie) del DPCM 12 gennaio 2017 (individuazione dei LEA), sono consentite uscite temporanee, purché tali persone siano munite delle certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 del decreto in esame.
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.
ARTICOLO 3-bis
La norma consente dal 1° luglio 2021, in zona gialla, di svolgere anche in presenza i corsi di formazione pubblici e privati, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo l, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (comma 1).
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che, per quanto riguarda i corsi organizzati da privati, la norma non ha effetti diretti sulla finanza pubblica e, per quanto riguarda i corsi organizzati da amministrazioni pubbliche, la norma si limita a rimuovere un divieto senza imporre nuovi adempimenti a carico delle amministrazioni stesse, le quali potranno dunque, se del caso, svolgere i corsi secondo i pertinenti protocolli nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.
ARTICOLO 4-bis
Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – prevedono che dal 22 maggio 2021, in zona gialla, le attività degli esercizi commerciali presenti all'interno dei mercati e dei centri, gallerie commerciali e parchi commerciali, e altre strutture ad essi assimilabili, possano svolgersi anche nei giorni festivi e prefestivi nel rispetto di specifici protocolli e linee guida.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il loro carattere neutrale sotto il profilo finanziario.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle norme in esame.
Eventi sportivi aperti al pubblico
La norma, introdotta durante l’esame in Commissione, consente, in zona gialla, dal l° giugno 2021 all’aperto e dal l° luglio 2021 anche al chiuso la presenza di pubblico anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di cui al comma 2 (si tratta di eventi e competizioni di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del CONI e del CIP, riguardanti gli sport individuali e di squadra) a determinate condizioni indicate dalla norma (posti preassegnati, distanze minime interpersonali, capienza massima ecc.). Quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni indicate, gli eventi e le competizioni sportive si svolgono senza la presenza di pubblico (comma 2-bis).
Le attività devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del Consiglio dei ministri -Dipartimento per lo sport.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale della norma, volta comunque a porre obblighi e divieti che hanno prevalentemente come destinatari soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica. Non si formulano pertanto osservazioni.
Anche nell’ipotesi di attività di spettacolo o eventi sportivi organizzati da pubbliche amministrazioni, non si formulano osservazioni tenuto conto che lo svolgimento dei medesimi – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida – non ha natura obbligatoria, e pertanto le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio (con ciò consentendo la presenza del pubblico) al sussistere delle relative disponibilità finanziarie.
Musei e altri istituti e luoghi della cultura
La norma, introdotta durante l’esame in Commissione, prevede che, in zona gialla, il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura[1], nonché delle mostre, sia assicurato a condizione che detti istituti e luoghi garantiscano modalità di fruizione contingentata o comunque tali da evitare assembramenti di persone e da rispettare la distanza per i visitatori.
Per gli istituti e i luoghi della cultura che nell'anno 2019 hanno registrato un numero di visitatori superiore a un milione, il sabato e i giorni festivi il servizio è assicurato su prenotazione.
Resta sospesa l'efficacia delle disposizioni regolamentari di cui all'articolo 4, comma 2, secondo periodo, del decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali n. 507/1997, in cui si prevede il libero accesso a tutti gli istituti e ai luoghi della cultura statali la prima domenica del mese.
All’art. 4, comma 2, sopra richiamato non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica. Essa è già stata sospesa nelle zone gialla, arancione e rossa, dal DPCM 2 marzo 2021 (art. 14, comma 1): anche la norma di sospensione è stata considerata priva di effetti finanziari.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma appare testualmente subordinare la riapertura dei musei e dei luoghi della cultura alla possibilità di applicare le pertinenti misure di prevenzione sanitaria, senza prefigurare obblighi di riapertura in ogni caso: premessa l’opportunità di una conferma di tale interpretazione, in base alla stessa non si formulano osservazioni in quanto le misure di prevenzione e il sistema di prenotazione potranno essere attivati solo al sussistere delle pertinenti disponibilità di bilancio, ossia senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Non si formulano osservazioni per quanto riguarda la sospensione dell’ingresso gratuito la prima domenica del mese considerato che, da un lato, la norma ha l’effetto di prorogare una sospensione già vigente e che, dall’altro, né alla disposizione sospesa né alla disposizione di sospensione sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere
Le modificazioni all’articolo 6 consentono, in zona gialla e in conformità a protocolli e linee guida[2]:
§ dal 1° luglio 2021, le attività di piscine e centri natatori anche in impianti coperti (comma 1-bis);
§ dal 24 maggio 2021 le attività di palestre (comma 2).
Infine, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, sono consentite le attività dei centri benessere in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell'articolo l, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (comma 3-bis).
La norma qui richiamata prevede che le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali; le misure limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate nel rispetto dei principi di adeguatezza e proporzionalità. Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto del carattere ordinamentale delle disposizioni, volte a porre obblighi e divieti che hanno come destinatari prevalentemente soggetti privati o comunque esterni al perimetro della pubblica amministrazione: in quanto tali le disposizioni non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica, come evidenziato anche dalla relazione tecnica. Non si formulano pertanto osservazioni.
Anche nell’ipotesi di attività sportive organizzate da pubbliche amministrazioni (o in gestione diretta o in affidamento tramite contratti pubblici), non si formulano osservazioni tenuto conto che lo svolgimento delle medesime – assoggettato ad appositi protocolli o linee guida – ha natura facoltativa, non obbligatoria, e pertanto le amministrazioni interessate potranno conformarsi ai protocolli di volta in volta applicabili nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.
Impianti nei comprensori sciistici
La norma, introdotta durante l’esame in Commissione, consente dal 22 maggio 2021, in zona gialla, la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo 1, comma 14, del D.L. n. 33/2020.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Parchi tematici e di divertimento
Le modificazioni all’articolo 8 anticipano (dal 1° luglio 2021 al 15 giugno 2021) la data a decorrere dalla quale, in zona gialla, sono consentite le attività dei parchi tematici e di divertimento, dei parchi giochi e delle ludoteche, nonché degli spettacoli viaggianti, nel rispetto di protocolli e linee guida adottati ai sensi dell'articolo l, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (comma 2).
Gli emendamenti che hanno introdotto le modificazioni non sono corredati di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale della disposizione.
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie
La norma, introdotta durante l’esame in Commissione, consente dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di centri culturali, centri sociali e ricreativi e dei circoli associativi del Terzo settore, nel rispetto delle linee guida adottate ai sensi dell'articolo l, comma 14, del D.L. n. 33/2020 (comma 1).
Inoltre, dal 15 giugno 2021, in zona gialla, sono consentite le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose, anche al chiuso, anche organizzate mediante servizi di catering e banqueting, nel rispetto delle linee guida sopra citate e purché i partecipanti siano muniti di certificazioni verdi COVID-19 di cui all'articolo 9 (alla cui scheda si rinvia).
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del tenore ordinamentale, evidenziato dalla relazione tecnica, delle disposizioni che, per quanto riguarda le attività svolte da soggetti privati o esterni al perimetro della pubblica amministrazione, non appaiono suscettibili di comportare effetti di carattere diretto per la finanza pubblica e, per quanto riguarda le attività svolte da pubbliche amministrazioni, hanno carattere non obbligatorio. Le amministrazioni eventualmente interessate potranno quindi valutare se darvi attuazione – nell’osservanza dei pertinenti protocolli e linee-guida – nel quadro delle rispettive disponibilità di bilancio.
Le norme consentono, dal 1° luglio 2021, in zona gialla, le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche qualora svolte in locali adibiti ad attività differente, nel rispetto dei pertinenti protocolli e linee guida.
Si rammenta che la chiusura dei predetti esercizi, originariamente fissata dal DPCM 8 marzo 2020, è poi stata disciplinata dal DL n. 19/2020 (art. 1, comma 2, lett. i)) che ha abilitato i successivi DPCM a disporne la chiusura. Alle norme ora indicate e ai successivi DPCM attuativi che hanno disposto chiusure e limitazioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato il suo carattere neutrale sotto il profilo finanziario.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni posto che la norma consente il riavvio di attività svolte da soggetti privati.
ARTICOLO 9, commi 3, 6-bis e 6-ter
Certificazioni verdi Covid-19 per avvenuta vaccinazione
Normativa originaria. L’art. 9, comma 3, del DL n. 52/2021 in esame prevede che la certificazione verde COVID-19 per avvenuta vaccinazione (di cui al comma 2, lettera a)) abbia una validità di sei mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale e sia rilasciata, su richiesta dell’interessato, in formato cartaceo o digitale, dalla struttura sanitaria ovvero dall’esercente la professione sanitaria che effettua la vaccinazione e contestualmente alla stessa, al termine del prescritto ciclo, e reca indicazione del numero di dosi somministrate rispetto al numero di dosi previste per l’interessato.
All’articolo 9, assistito da una specifica clausola di neutralità, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica: la relazione tecnica afferma che la norma sarà attuata nei limiti di risorse finanziarie, organizzative e umane disponibili a legislazione vigente.
Le modificazioni approvate in sede referente integrano l’articolo 9, comma 3, in materia di certificazioni verdi per avvenuta vaccinazione. In particolare, si prevede che la certificazione:
· abbia un periodo di validità di nove mesi, in luogo di sei mesi;
· sia rilasciata automaticamente, in assenza di specifica richiesta dell’interessato, anche alla somministrazione della prima dose di vaccino e abbia validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale, la quale deve essere indicata nella certificazione all’atto del rilascio;
· non debba indicare il numero delle dosi somministrate;
· cessi di avere validità qualora, nel periodo di vigenza semestrale, l'interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Viene inoltre disposto che l'interessato abbia diritto di chiedere il rilascio di una nuova certificazione verde COVID-19 se i dati personali riportati nella certificazione non sono più esatti o aggiornati, ovvero se la certificazione non è più a sua disposizione (comma 6-bis).
Si prevede che le informazioni contenute nelle certificazioni verdi COVID-19 comprese le informazioni in formato digitale, sono accessibili alle persone con disabilità e sono riportate, in formato leggibile, in italiano e in inglese (comma 6-ter).
La relazione tecnica riferita alle norme che allungano la validità della certificazione e ne prevedono il rilascio anche a seguito di una sola somministrazione (modifiche al comma 3) afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La RT precisa che i certificati che attestano la somministrazione del vaccino sono già rilasciati dalle strutture sanitarie ovvero dagli esercenti le professioni sanitarie che effettuano la vaccinazione.
Gli emendamenti che hanno introdotto le modificazioni non sono corredate di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione andrebbe acquisita una valutazione del governo circa l’effettiva possibilità di rilasciare una nuova certificazione su semplice richiesta dell’interessato nel quadro delle risorse disponibili, come previsto dalla clausola di neutralità riferita all’articolo 9, che risulta applicabile anche al nuovo comma 6-bis.
Ciò in quanto, in base al tenore letterale della norma, la richiesta dell’interessato non appare oggetto di valutazione da parte dell’amministrazione (risultando piuttosto configurata come un diritto potestativo), non prevede un contributo a carico dell’interessato neppure nel caso in cui sia lo stesso richiedente ad aver smarrito o distrutto la precedente certificazione, e non è limitata ad un numero predeterminato di occorrenze.
Analoga valutazione andrebbe acquisita circa la previsione di cui al comma 6-ter, che dispone in ordine all’accessibilità delle certificazioni ai soggetti con disabilità e prevede che queste siano redatte in lingua italiana e inglese.
Circa le restanti disposizioni introdotte dalla Commissione di merito, non si formulano osservazioni considerando la loro natura ordinamentale, l’applicabilità della clausola di invarianza (recata al comma 11 dell’articolo 9) e i chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
Disposizioni in materia di scenari di rischio delle regioni
La norma novella l’art. 1, commi da 16-bis a 16-septies, del DL n. 33/2020 al fine di ridefinire il sistema di monitoraggio dei dati epidemiologici e di determinazione dello scenario di rischio in cui si collocano i territori delle regioni italiane (zone “bianca”, “gialla”, “arancione” e “rossa”) da cui discende l’applicazione di misure di contenimento epidemiologico caratterizzate da gradi crescenti di restrizioni degli spostamenti (comma 1-bis).
Si evidenzia che al testo previgente delle disposizioni novellate non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame hanno carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della norma in esame.
Monitoraggio dei dati epidemiologici
La norma prevede che, fino al 16 giugno 2021, il monitoraggio dei dati epidemiologici sia effettuato sulla base delle disposizioni di cui all’art. l, del DL n. 33/2020 vigenti al giorno antecedente all’entrata in vigore del DL 18 maggio 2021, n. 65 (le cui disposizioni sono riprodotte nel provvedimento in esame) nonché delle disposizioni di cui all’articolo 10, comma 1-bis, del provvedimento in esame.
Si rammenta che la prima disposizione obbliga le regioni a monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale e indica i relativi criteri da seguire. Per la seconda disposizione, si rinvia alla relativa scheda. Ad entrambe le disposizioni richiamate non sono ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
All’esito del monitoraggio effettuato sulla base dei due summenzionati sistemi di accertamento, in caso di discordanza, le regioni sono collocate nella zona corrispondente allo scenario inferiore (comma 3-bis).
La relazione tecnica afferma che la norma in esame possiede carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della norma in esame.
Normativa previgente. L’articolo 1, comma 14, del DL n. 33/2020 prevede che, con riferimento all’emergenza sanitaria in atto, le attività economiche, produttive e sociali debbano svolgersi nel rispetto di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale.
La norma prevede che i protocolli e le linee guida, individuati dall’art. l, comma 14, del DL n. 33/2020, indicanti le misure di prevenzione e riduzione dei rischi di contagio che devono essere rispettate per lo svolgimento di attività economiche, produttive e sociali, siano adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i Ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome (comma 1).
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto possiede natura esclusivamente ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della norma in esame.
ARTICOLO 11-bis
Disposizioni in materia di lavoro agile
Normativa previgente. L’art. 263, comma 1, del DL n. 34/2020, prevede, tra l’altro, che le amministrazioni pubbliche (fino al 30 aprile 2021[3]) organizzino il lavoro dei propri dipendenti e l’erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell’orario di lavoro. A tal fine, viene rivista l’articolazione giornaliera e settimanale del lavoro, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza, con l’utenza, applicando il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità e comunque a condizione della regolare, continua ed efficiente erogazione dei servizi a cittadini ed imprese.
L’art. 14, comma 1, della legge n. 124/2015 prevede che le amministrazioni pubbliche, nei limiti delle risorse di bilancio disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottano misure organizzative volte a fissare obiettivi annuali per l'attuazione del telelavoro. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le amministrazioni pubbliche redigono il Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) che individua le modalità attuative del lavoro agile prevedendo, per le attività che possono essere svolte in modalità agile, che almeno il 60 per cento dei dipendenti possa avvalersene. In caso di mancata adozione del POLA, il lavoro agile si applica almeno al 30 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano. Il raggiungimento delle predette percentuali è realizzato nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le economie derivanti dall'applicazione del POLA restano acquisite al bilancio di ciascuna amministrazione pubblica.
Alle summenzionate disposizioni non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma novella l’art. 263, comma 1, del DL n. 34/2020, disponendo la proroga del lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni, fino alla definizione della sua disciplina nei contratti collettivi, ove previsti, e, comunque, non oltre 31 dicembre 2021, rimuovendo il vincolo di una percentuale minima del 50% di personale in lavoro agile fissata per ogni Amministrazione. Viene, altresì previsto che le summenzionate disposizioni in materia di lavoro agile si applichino, per il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, fino al termine dello stato di emergenza connessa al COVID-19 (comma 1).
Viene, altresì, ridotta[4] dal 60 al 15 per cento la quota dei dipendenti che possono svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile in base al Piano organizzativo del lavoro agile (POLA) e, dal 30 al 15 per cento, la quota dei dipendenti che possono comunque avvalersi della predetta prestazione, in caso di mancata adozione del POLA (comma 2).
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che queste hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, considerato il carattere ordinamentale della norma in esame e che alle disposizioni oggetto di modifica e integrazione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
ARTICOLO 11-ter
Proroga dei termini di validità di documenti nonché di permessi e titoli di viaggio
La norma modifica l’art. 104, comma 1, del DL n. 18/2020, prorogando dal 30 aprile al 30 settembre 2021 la validità di documenti di riconoscimento e di identità, rilasciati da amministrazioni pubbliche, con scadenza dal 31 gennaio 2020 (comma 1).
Si evidenzia che il suddetto termine è stato prorogato, da ultimo, al 30 aprile 2021 dall'art. 1, comma 4-quater, DL n. 125/2020. Alla norma originaria e alla precedente disposizione di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Viene, altresì, previsto che i permessi di soggiorno di cittadini di Paesi extra UE e i titoli di soggiorno, compresi quelli aventi scadenza sino al 31 luglio 2021, conservino la loro validità fino alla medesima data del 31 luglio 2021 (comma 2, lett. a)).
A tal fine la norma novella l’art. 3-bis, comma 3, del DL n. 125/2020 che, nel testo previgente (come da ultimo modificato dall'art. 5, comma 1, lett. a) e b), del DL n. 2/2021) estende fino al 30 aprile 2021 la validità dei suddetti documenti che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data. Alla norma originaria e alla precedente disposizione di proroga non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Viene, inoltre, stabilito che i soggetti interessati dalla proroga di cui al comma 2, lett. a), possono comunque presentare istanza volta al rinnovo dei suddetti permessi e titoli e che gli uffici competenti provvedono alla progressiva trattazione dei relativi procedimenti (comma 2, lett. b)).
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e riferisce che queste hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, considerato che alle disposizioni interessate dalle proroghe recate dalle norme in esame, così come ai precedenti differimenti intervenuti, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Proroga di termini rendiconti e bilanci degli enti territoriali e delle Camere di commercio
La norma:
· proroga dal 30 aprile 2021 al 31 maggio 2021 il termine[5] per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 per gli enti locali (comma 1);
· differisce dal 31 dicembre 2020 al 31 maggio 2021 il termine[6] per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 degli enti locali e fino a tale data autorizza l'esercizio provvisorio[7] (comma 2);
· per le Regioni e per le Province autonome di Trento e Bolzano proroga i termini[8] per l’approvazione del rendiconto 2020 da parte del consiglio dal 30 luglio 2021 al 30 settembre 2021 e differisce l’approvazione preventiva del rendiconto 2020 da parte della giunta dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021. Per i medesimi enti proroga il termine[9] di approvazione del bilancio consolidato 2020 dal 30 settembre 2021 al 30 novembre 2021 (comma 3);
· proroga dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 il termine[10] entro il quale è determinato l'importo degli effettivi minori gettiti conseguiti nel 2020 dalle regioni a statuto ordinario tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori (comma 4).
Tale differimento è disposto come conseguenza del differimento del termine per l’approvazione del rendiconto delle Regioni previsto al punto precedente;
· per la quasi totalità degli enti che gestiscono risorse destinate al Servizio sanitario nazionale[11] differisce dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine[12] per l'adozione dei bilanci di esercizio dell'anno 2020 (comma 5). Inoltre i bilanci di esercizio 2020 dei medesimi enti devono essere approvati dalla giunta regionale entro il 31 luglio 2021 e non più entro il 31 maggio 2021[13]; conseguentemente slitta il termine[14] di approvazione del bilancio consolidato dell'anno 2020 del Servizio sanitario regionale da parte della giunta dal 30 giugno 2021 al 30 settembre 2021 (comma 6);
· differisce, con riferimento all'esercizio 2020, i termini[15] per la trasmissione della certificazione del rispetto del vincolo del pareggio delle Regioni a statuto ordinario[16] (comma 7);
· differisce dal 30 aprile 2021 al 30 giugno 2021 il termine per l'adozione del bilancio d'esercizio 2020 delle Camere di commercio, delle loro Unioni regionali e delle relative aziende speciali riferito all'esercizio 2020 (comma 8);
· fissa al 30 giugno 2021 il termine[17] per la deliberazione da parte del Consiglio del piano di riequilibrio pluriennale degli enti locali che hanno fatto ricorso alla procedura del predissesto e il termine[18] per la risposta da parte degli enti ad eventuali rilievi formulati dalla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali in fase di istruttoria dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, qualora questi termini risultino già scaduti a tale data (comma 9).
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che le stesse, per la loro natura ordinamentale, sono prive di effetti sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le norme, pur differendo il termine per l’approvazione di bilanci di previsione o consuntivi o fissati per altri adempimenti degli enti territoriali e delle Camere di commercio, non modificano i vincoli di bilancio che gravano sui medesimi enti a presidio degli obiettivi di finanza pubblica.
Proroga in materia di esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica
La norma modifica l’articolo 4-bis del decreto-legge 21 settembre 2019, n. 105, che tratta dall'esercizio di poteri speciali nei settori di rilevanza strategica. In particolare si proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 il regime temporaneo in materia di c.d. "Golden Power[19]".
Si rammenta che il predetto regime era stato prorogato in precedenza dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 dall'articolo 10-ter del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. A tale norma non erano stati ascritti effetti finanziari.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e afferma che le stesse, per la loro natura ordinamentale, sono prive di effetti sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Proroga di termini in materia di conseguimento di patente di guida
Le norme modificano l’articolo 13, comma 6, del DL 183/2020, relativo alla prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, specificando che:
· la prova di controllo delle cognizioni, per le domande presentate nel corso del 2020, è espletata entro il 31 dicembre 2021 (anziché entro un anno dalla data di presentazione della domanda);
· per le domande presentate dal 1° gennaio 2021 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, tale prova è espletata entro un anno dalla data di presentazione della domanda.
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non genera nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prorogano i termini relativi allo svolgimento della prova di esame teorica per il conseguimento della patente di guida, di cui all’articolo 13, comma 6, del DL 183/2020. A tale norma non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame.
Benefici a imprese ferroviarie per compensazione perdite da COVID-19
Normativa previgente. L’articolo 214, comma 3, del DL 34/2010 ha autorizzato la spesa di 70 milioni di euro per l'anno 2020 e di 80 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 luglio 2020.
Il successivo comma 5-bis ha altresì previsto che le eventuali risorse residue siano destinate alle imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19 registrati a partire dal 1° agosto 2020 e al 31 dicembre 2020. A tale fine, le imprese procedono a rendicontare entro il 15 marzo 2021 gli effetti economici subiti dal 1° agosto 2020 al 31 dicembre 2020. Le risorse sono assegnate con decreto da adottare entro il 30 aprile 2021.
Le norme modificano l’articolo 214, comma 5-bis, del DL 34/2020, relativo alla rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie per ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19.
In particolare:
· viene prorogato dal 15 marzo al 15 maggio 2021 il termine entro il quale le imprese devono rendicontare gli effetti economici subiti e direttamente imputabili all'emergenza da COVID-19;
· viene prorogato dal 30 aprile al 15 giugno 2021 il termine entro cui sono assegnate (con decreto ministeriale) le risorse residue di cui al medesimo comma 5-bis.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non incidono sui limiti di spesa già previsti dall'articolo 214 citato e, pertanto, le stesse non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prorogano i termini per la rendicontazione da parte delle imprese ferroviarie al fine di ottenere i benefici a compensazione delle perdite subite a causa dell'emergenza da COVID-19, nonché per l’emanazione del decreto di assegnazione dei suddetti benefici. Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le proroghe in esame non modificano i limiti di spesa già previsti a legislazione vigente entro i quali sono concessi gli aiuti, come peraltro precisato dalla relazione tecnica.
Sostegno al settore delle navi da crociera e cabotaggio marittimo
Le norme (modificando l’articolo 48, comma 6, del DL 76/2020), prorogano dal 30 aprile 2021 al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare servizi di cabotaggio marittimo.
Alla disposizione originaria e alla sua prima proroga (disposta dal comma 663 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2021) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che la stessa - al fine di mitigare gli effetti dell’emergenza Covid - garantisce la salvaguardia dei livelli occupazionali e la continuità dell'industria marittima italiana.
A tal fine la RT ricorda che l'articolo 224 del codice della navigazione reca una riserva dei servizi di cabotaggio fra i porti della Repubblica agli armatori comunitari che impiegano navi registrate in uno Stato membro dell’Unione europea e che battono bandiera del medesimo Stato membro, sempre che tali navi soddisfino tutti i requisiti necessari per l'ammissione al cabotaggio in detto Stato membro. Il comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 457 del 1997 prevede che le navi iscritte nel Registro internazionale non possono effettuare servizi di cabotaggio per i quali è operante la riserva di cui all'articolo 224 del codice della navigazione, salvo che in alcuni casi limitati specificamente indicati nel medesimo comma.
Con la disposizione, pertanto, si consente alle navi da crociera iscritte nel Registro internazionale di poter programmare ed effettuare, una volta terminata l'emergenza sanitaria COVID-19 e le conseguenti limitazioni, crociere limitate al territorio ed ai porti italiani.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni e tenuto conto che alla norma originaria e alla sua prima proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.
Le norme differiscono dal 31 marzo al 31 dicembre 2021 il termine, di cui all’articolo 92, comma 4-septies, del DL 18/2020, fino al quale gli accertamenti svolti nell’ambito delle revisioni dei veicoli possono essere svolti anche dagli ispettori.
Si ricorda che il medesimo comma 4-septies specifica che ai predetti ispettori è riconosciuto, per lo svolgimento dell'attività, un compenso, a carico esclusivo dei richiedenti la revisione. Alla norma non stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame sono a carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare considerato che: il compenso da riconoscere ai predetti ispettori è posto a carico esclusivo dei richiedenti la revisione, alla norma ora prorogata non erano stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica e la relazione tecnica conferma il carattere ordinamentale della proroga.
Disposizioni in materia di abilitazione scientifica nazionale
Le norme (novellando l’articolo 6, comma 8, del DL 183/2020) prevedono che il potere, attribuito al Ministro dell’università fino al 31 dicembre 2021, di ridefinire le modalità di svolgimento, nel caso del protrarsi dello stato di emergenza da COVID-19, della prima e seconda sessione del 2020 degli esami di Stato di abilitazione sia esteso anche per l'iscrizione negli elenchi nominativi degli esperti qualificati e dei medici autorizzati, nonché per l'abilitazione all'esercizio della professione di consulente del lavoro.
Alla norma prorogata (comma 2-bis dell’articolo 6 del DL n. 22/2020, ora richiamato dal predetto articolo 6, comma 8, del DL 183/2020) non sono stati ascritti effetti sulla finanza pubblica; la stessa è assistita da una clausola di invarianza finanziaria (art. 8, co. 2, del DL 22/2020).
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame rivestono carattere meramente ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione e tenuto conto che alla norma ora prorogata non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Proroga della sospensione della revoca degli stanziamenti dei Fondi investimenti
Le norme estendono al 2021 la disapplicazione (già disposta per il 2020) della disciplina concernente la revoca degli stanziamenti a valere sul Fondo investimenti amministrazioni centrali ex LBIL19 non utilizzati entro 18 mesi (comma 1).
La legge di bilancio per il 2019 (art. 1, commi 95 e seguenti) ha istituito un Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, fissandone la dotazione fino al 2033, demandandone la ripartizione a uno o più DPCM. A norma del comma 98, i medesimi decreti individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro diciotto mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità del Fondo.
L’articolo 265, comma 15, del DL n. 34/2020 (decreto “rilancio”) ha disposto la disapplicazione (per l’anno 2020) della facoltà di revoca prevista dal sopra descritto comma 98.
Si evidenzia che al comma 98 e alla norma di disapplicazione (art. 265, comma 15) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Inoltre viene disapplicata per il 2021 la previsione che disciplina la revoca degli stanziamenti a valere sul Fondo investimenti amministrazioni centrali ex LBil20 non utilizzati entro 24 mesi e la loro riassegnazione ad altre finalità di spesa
La legge di bilancio per il 2020 (art. 1, commi 14 e seguenti) ha istituito un ulteriore Fondo finalizzato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, fissandone la dotazione fino al 2034, demandandone la ripartizione a uno o più DPCM. A norma del comma 24, i medesimi decreti individuano i criteri e le modalità per l'eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, non utilizzati entro ventiquattro mesi dalla loro assegnazione e la loro diversa destinazione nell'ambito delle finalità del Fondo. Si evidenzia che al comma 24 non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, in relazione al protrarsi dello stato di emergenza connesso alla pandemia da COVID-19, prevede che anche con riferimento all'annualità 2021 non si applichino le procedure di eventuale revoca degli stanziamenti, anche pluriennali, attribuiti alle amministrazioni centrali dello Stato e finalizzati a spese per investimenti con il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2019 e con il riparto del Fondo investimenti previsto con la legge di bilancio per il 2020. La disposizione di cui all'articolo 7 non comporta effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare sulla disposizione, volta a disapplicare per l’anno 2021 la disciplina della revoca di determinati stanziamenti dei Fondi investimenti amministrazioni centrali non utilizzati, tenuto conto che alle norme che disciplinano la revoca non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, che una precedente proroga relativa a uno dei due fondi è già stata considerata finanziariamente neutrale e che in caso di revoca, comunque, gli stanziamenti potrebbero pur sempre essere riassegnati ad altre finalità di spesa.
Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione
Le norme prorogano dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi finanziati con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione rientranti, in sede di prima approvazione, nei “Piani sviluppo e coesione” predisposti da ciascuna amministrazione[20], devono generare obbligazioni giuridicamente vincolanti.
Si rammenta che l’articolo 44 del DL n. 34/2019 ha previsto - al fine di migliorare il coordinamento unitario e la qualità degli investimenti finanziati con le risorse nazionali destinate alle politiche di coesione dei cicli di programmazione 2000/2006, 2007/2013 e 2014/2020, nonché di accelerarne la spesa - per ciascuna Amministrazione centrale, Regione o Città metropolitana titolare di risorse a valere sul Fondo per lo sviluppo e coesione (FSC), un unico Piano operativo, con modalità unitarie di gestione e monitoraggio in sostituzione della pluralità degli attuali documenti programmatori. Il piano di ciascuna amministrazione può contenere interventi dotati di progettazione esecutiva o con procedura di aggiudicazione avviata o interventi che, pur non rientrando nella predetta casistica, oltre ad avere determinati requisiti (per i quali si rinvia alla norma) generano obbligazioni giuridicamente vincolanti entro il 31 dicembre 2022 (secondo la norma previgente il termine era il 31 dicembre 2021).
La relazione tecnica afferma che la disposizione proroga dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 il termine entro il quale gli interventi rientranti, in sede di prima approvazione, nei Piani di sviluppo ai sensi dell'art. 44, comma 7, lett. b), del decreto legge n. 34/2019, devono generare obbligazioni giuridicamente vincolanti. Si tratta di interventi per i quali è stata verificata assenza di progettazione esecutiva o procedura di aggiudicazione avviata, e valutati favorevolmente dal Dipartimento per le Politiche di coesione e dall'Agenzia per la Coesione territoriale, sentite le Amministrazioni titolari delle risorse ricognite ai sensi del comma l del predetto art. 44 di 34/2019. La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta effetti di carattere finanziario.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che il rinvio del predetto termine non incida sulle dinamiche di spesa scontate in relazione agli interventi in questione.
Proroga interventi finanziati dal fondo Antonio Megalizzi
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 379 della legge n. 160/2019[21] ha istituito presso il MISE il Fondo ''Antonio Megalizzi'', con uno stanziamento pari a 1 milione di euro per l'anno 2020. L’intervento ha lo scopo di garantire un servizio di trasmissione radiofonica universitaria, anche attraverso lo strumento della convenzione da stipulare a seguito di gara pubblica, i cui criteri saranno definiti con decreto del MISE. Al riparto del fondo si provvede con decreto ministeriale e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.
La norma, introdotta durante l’esame in Commissione, estende lo stanziamento del Fondo sopra descritto al 2021 (comma 1).
Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, quanto a 500.000 euro, relativamente al MISE e, quanto a 500.000 euro, relativamente al MUR (comma 2).
L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 dell’articolo 11-decies provvede agli oneri derivanti dalla proroga degli interventi finanziati dal Fondo Antonio Megalizzi, pari a un milione di euro per l’anno 2021, attraverso le seguenti modalità:
a) quanto a 500.000 euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dello sviluppo economico;
b) quanto a 500.000 euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio 2021-2023, di competenza del Ministero dell’università e della ricerca.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché i citati accantonamenti recano le occorrenti disponibilità.
Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente - modificano l’articolo 22, comma 1, del D. Lgs. 101/2020 (Recepimento della Direttiva 2013/59/Euratom, in materia di protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti), prorogando, da 12 mesi dall'entrata in vigore del D. Lgs. 101/2020 (27 agosto 2020) al 31 dicembre 2021, il termine entro il quale l'esercente provvede alla misurazione della concentrazione di attività sui materiali presenti nel ciclo produttivo e sui residui derivanti dall'attività lavorativa stessa.
L’emendamento che ha introdotto le norme non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale delle disposizioni in esame e nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che la proroga disposta dalla norma in esame possa essere considerata compatibile con la normativa europea di riferimento.
Misure urgenti in materia di controlli radiometrici
Le norme modificano l’articolo 72, comma 4, del D. Lgs. 101/2020, in materia di esposizione alle radiazioni ionizzanti, prorogando dal 30 aprile al 30 settembre 2021 l’applicazione del regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, di cui all’articolo 2 del D. Lgs. 100/2011, nelle more di un apposito decreto ministeriale che consenta l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 73, comma 3, del citato D. Lgs. 101/2020.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame non presentano profili di criticità rispetto all'ordinamento UE, atteso che l'articolo 93, paragrafo l, della direttiva 2013/59/Euratom impone l'obbligo per gli Stati membri di "incoraggiare" l'introduzione dei controlli radiometrici sui prodotti in metallo e la Commissione europea, allo stato, pur avendo avviato la disamina del decreto di recepimento dell'articolo 93, paragrafo l, della direttiva, non ha mosso rilievi sulla disciplina transitoria recata dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 101 del 2020 che già prevedeva, nella formulazione originaria, un differimento dell'entrata in vigore della disciplina di recepimento. La norma ha quindi natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prorogano dal 30 aprile al 30 settembre 2021 l’applicazione del regime transitorio per l'obbligo di sorveglianza radiometrica sui prodotti semilavorati metallici, di cui all’articolo 2 del D. Lgs. 100/2011, in attesa di un apposito decreto ministeriale che consenta l’applicazione della disciplina di cui all’articolo 72 del citato D. Lgs. 101/2020.
In proposito, la RT afferma che la Commissione europea, allo stato, non ha mosso rilievi sulla disciplina transitoria recata dall'articolo 72 del D. Lgs. 101/2020 che già prevedeva, nella formulazione originaria, un differimento dell'entrata in vigore della disciplina di recepimento.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che anche la nuova proroga, di cui alle disposizioni in esame, possa essere considerata compatibile con la normativa europea di riferimento.
Prevenzione incendi nelle strutture turistico-ricettive in aria aperta
Normativa vigente. L’articolo 6 del D.M. 28 febbraio 2014 ha previsto una serie di termini per l’adeguamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone ed in particolare.
La norma, introdotta durante l’esame in Commissione, rinvia al 7 ottobre 2021 l’attuazione degli adempimenti relativi alla regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico - ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.
Infine, restano fermi gli eventuali inadempimenti e le procedure in essere rispetto a termini già scaduti.
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in ragione del tenore ordinamentale della norma e considerato che a precedenti proroghe di termini di contenuto analogo a quella in esame (art. 15 del DL n. 216/2011; art. 11 del DL n. 150/2013; art. 1, comma 1141, della legge di bilancio 2019) non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Accelerazione di interventi per far fronte all’emergenza sanitaria da COVID-19
La norma estende a tutto il 2021 le misure di semplificazione di cui all’art. 264, comma 1, lettera f), del DL n. 34/2020 che, in deroga alle procedure previste dal DPR n. 380/2000, consentono l’avvio e la realizzazione di interventi, anche edilizi, consistenti in opere contingenti e provvisorie necessarie per garantire il rispetto delle misure di sicurezza imposte dall’emergenza sanitaria da COVID-19, da rimuovere con la fine dello stato di emergenza (comma 1).
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che questa possiede natura ordinamentale e non comporta oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, considerato che alle misure di semplificazione amministrativa recate dall’art. 264, comma 1, lettera f), del DL n. 34/2020, la cui applicazione viene estesa a tutto il 2021 dalla norma in esame, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
ARTICOLO 11-quaterdecies, comma 1
Proroga di misure per l’emergenza epidemiologica in ambito penitenziario
La norma proroga dal 30 aprile al 31 luglio 2021 l’efficacia dell’art. 28, comma 2, dell’art. 29, comma 1 e dell’art. 30, comma 1, del DL n. 137/2020 che, rispettivamente, fissano il termine entro il quale:
· possono essere accordate licenze premio di durata superiore al vigente limite complessivo di quarantacinque giorni l’anno[22] al condannato ammesso al regime di semilibertà (comma 1, lett. a));
· possono essere concessi permessi premio - anche in deroga ai limiti temporali fissati dall'art. 30-ter, della legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario – O.P.) – a specifiche categorie di condannati[23] (comma 1, lett. b));
· la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, sia eseguita, su istanza, presso l'abitazione del condannato o in altro luogo pubblico o privato di cura, assistenza e accoglienza[24] (comma 1, lett. c)).
Si evidenzia che le suddette disposizioni sono state da ultimo prorogate al 30 aprile 2021 dall’art. 22-ter del DL n. 183/2020. Alle summenzionate disposizioni e alla recente proroga, oggetto di ulteriore estensione temporale da parte della norma in esame, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi finanza pubblica.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che gli interventi proposti, limitando il rientro in istituto dei detenuti sottoposti al regime di semilibertà (comma 1, lett. a)) e di coloro che usufruiscono di permessi premio (comma 1, lett. b)) sono da ritenere misure strategiche di contenimento dei contagi ed al contempo strumenti di deflazionamento della popolazione carceraria, pertanto gli stessi sono privi di effetti negativi per la finanza pubblica.
La relazione tecnica evidenzia, altresì, che possono essere segnalati possibili effetti positivi sia in via generale per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covd-19 nelle carceri nelle more del completamento della campagna vaccinale per i detenuti.
Anche riguardo alla proroga del termine di cui al comma 1, lett. c), la relazione tecnica riferisce che la previsione - oltre che per le ragioni sopra esposte di contribuire al deflazionamento della popolazione carceraria ed al rischio di contagio - non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo la relazione tecnica precisa che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'art. 47-ter della legge n. 354/1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo alla proroga delle misure concernenti le licenze premio (comma 1, lett. a)) e i permessi premio (comma 1, lett. b)), si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la loro neutralità finanziaria e in merito ai possibili effetti virtuosi derivanti dalle stesse quali strumenti di contrasto del fenomeno del sovraffollamento carcerario. Non si formulano quindi osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – che le correlate attività di vigilanza e controllo possano essere attuate nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente in capo alle medesime amministrazioni.
Con riferimento, inoltre, alla proroga della disposizione in materia di esecuzione domiciliare della pena detentiva (comma 1, lett. c)), considerato che in base al comma 3 dell’art. 30 del DL n. 137/2020 è prevista, in tali circostanze, l’applicazione della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (c.d. braccialetti elettronici) resi disponibili per i singoli istituti penitenziari, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti ad escludere effetti onerosi derivanti dalla disposizione in esame e, quindi, a confermare che il fabbisogno atteso di dispositivi elettronici di controllo in virtù della proroga possa essere soddisfatto nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. In particolare, andrebbero forniti dati ed elementi informativi aggiornati in merito al numero dei dispositivi elettronici effettivamente disponibili rispetto alla popolazione detenuta beneficiaria della disposizione.
Si evidenzia che la relazione tecnica relativa al DL n. 137/2020, con riguardo all’articolo 30 – oggetto di novella da parte della norma in esame (comma 1, lett. c)) - riferiva che il contratto di fornitura triennale, in scadenza al 31 dicembre 2021 per un importo annuo di circa 7,7 milioni di euro ed un onere complessivo di circa 23 milioni di euro, consentirebbe di installare circa 43.200 braccialetti (1.200 x 12 mesi x 3 anni). La stessa precisava che il numero dei braccialetti disponibili, di cui non veniva specificata l’entità, e la possibilità di riutilizzo di questi avrebbe assicurato l’adeguatezza delle dotazioni tecnologiche rispetto all'effettivo fabbisogno, anch’esso non specificato, per tutto il periodo di applicazione originaria della disposizione (fino al 31 gennaio 2021).
Si osserva, altresì, che la relazione tecnica, in merito alle modalità di esecuzione domiciliare della pena detentiva, riferisce che questa, quando viene eseguita presso strutture di cura, assistenza ed accoglienza viene, comunque, disposta nei limiti dell’effettiva disponibilità di tali strutture, il ricorso alle quali è disciplinato su base convenzionale con l’amministrazione penitenziaria. Sul punto, appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione volti a confermare, con riguardo alle finalità della norma in esame, l’effettiva disponibilità di posti presso le citate strutture nonché la sostenibilità finanziaria della suddetta disciplina convenzionale nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili di pertinenza dell’amministrazione penitenziaria.
ARTICOLO 11-quaterdecies, comma 2
Disposizioni in materia di interventi urgenti per gli uffici giudiziari
La norma sostituisce il terzo periodo del comma 181 dell’art. 1 della legge n. 147/2013 che, nel testo vigente, prevede che, in caso di mancato affidamento dei lavori per la realizzazione di nuove sedi per uffici giudiziari - finanziati nell’ambito della programmazione CIPE a valere su quota del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo 2014-2020 - entro ventiquattro mesi dalla pubblicazione della delibera di assegnazione, il relativo finanziamento sia revocato.
La disposizione introdotta aggiunge alle cause di revoca del finanziamento l’ipotesi che i lavori non siano affidati entro il 31dicembre 2021.
L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni considerato il tenore ordinamentale della disposizione.
Misure urgenti per il rilancio delle infrastrutture
Normativa vigente. L’articolo 3, comma 1, del DL 133/2014 ha incrementato di 26 milioni per l'anno 2014, 231 milioni per l'anno 2015, 159 milioni per l'anno 2016, 1.073 milioni per l'anno 2017, 2.066 milioni per l'anno 2018 e 148 milioni per ciascuno degli anni 2019 e 2020 un Fondo finalizzato a consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso ovvero il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori. Il Fondo è altresì incrementato, per un importo pari a 39 milioni di euro, mediante utilizzo delle disponibilità, iscritte in conto residui, derivanti dalle revoche di cui all'articolo 13, comma 1, del DL 145/2013.
Il successivo comma 2 ha demandato ad uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'assegnazione delle risorse occorrenti.
Il comma 3-bis ha disposto infine che, ai fini della revoca dei finanziamenti, le “condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzino quando i relativi adempimenti sono compiuti entro il 31 dicembre 2021”.
Le norme – introdotte durante l’esame in sede referente – modificano l’articolo 3, comma 3-bis, del DL 133/2014, prevedendo che per gli interventi relativi al ponte stradale di collegamento tra l’autostrada per Fiumicino e l’EUR e agli aeroporti di Firenze e Salerno, di cui al di cui al comma 2, lettera c), del medesimo articolo 3 del DL 133/2014, gli adempimenti previsti dal relativo decreto di finanziamento possano essere compiuti entro il 31 dicembre 2022, a condizione che gli enti titolari dei codici unici di progetto, entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, trasmettano al sistema di monitoraggio le informazioni necessarie per la verifica dell’avanzamento dei progetti.
L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica.
Si ricorda che la relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 83, della L. 160/2019, che da ultimo ha prorogato la scadenza di cui all’articolo 3, comma 3-bis, del DL 133/2014 al 31 dicembre 2021, afferma che la modifica della norma non comporta ulteriori oneri economici, trattandosi di interventi già finanziati e i cui impatti sui saldi di finanza pubblica risultano già scontati a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che gli interventi per i quali si richiede la proroga per il termine degli adempimenti al 31 dicembre 2022 sono compresi tra quelli indicati all’articolo 3 del DL 133/2014. In proposito, la RT riferita alla L. 160/2019 (legge di bilancio 2020) ha specificato che detti interventi risultano già finanziati a legislazione vigente. Trattandosi peraltro di una proroga che estende al 2022 il termine per gli adempimenti e conseguentemente consente la spendibilità delle risorse in esercizi successivi a quello in corso, appare necessario acquisire elementi riguardo all’impatto della norma, non corredata di relazione tecnica, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
Proroga in materia di esercizio di competenze dei giudici di pace
La norma novella l’art. 32, comma 4, del D.lgs. n. 116/2017, prorogando dal 31 ottobre 2021 al 31 ottobre 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni recate dall’art. 28 del medesimo decreto legislativo che prevedono l’attribuzione alla competenza del giudice di pace di specifici procedimenti tavolari individuati dalla disposizione, ricevuti dal notaio (comma 1).
Si evidenzia che agli artt. 28 e 32, comma 4, del D.lgs. n. 216/2017 non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al suddetto provvedimento, con particolare riguardo all’art. 28, riferisce che questo non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, potendosi provvedere ai relativi adempimenti di natura istituzionale nell’ambito delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie.
L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni stante il tenore ordinamentale della disposizione e considerato che alla norma oggetto di proroga non risultano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Procedure selettive per l'accesso alla professione di autotrasportatore
La norma, introdotta durante l’esame in Commissione, prevede che lo svolgimento delle prove selettive di abilitazione alla professione di trasportatore su strada di merci e viaggiatori sia sempre consentito.
L’emendamento che ha introdotto la norma non è corredato di relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni in ragione del tenore ordinamentale delle disposizioni.
[1] Articolo 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio del D.lgs. n. 42/2004.
[2] Adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento dello sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico.
[3] Si evidenzia che l’articolo 263, comma 1, del DL n. 34/2020 fissa al 31 dicembre 2020 il summenzionato termine; questo è stato, altresì, prorogato al 30 aprile 2021 dall’art. 19, comma 1, allegato 1, n. 34, del DL n. 183/2020.
[4] Modificando l’art. 14, comma 1, della legge n. 124/2015.
[5] Previsto dall'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[6] Di cui all'articolo 151, comma l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[7] Di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[8] Previsti dall’articolo 18, comma l, lettera b) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
[9] Previsti dall’articolo 18, comma l, lettera c) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
[10] Fissato dall’articolo 111, comma 2-septies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34.
[11] La norma fa riferimento agli degli enti di cui all'articolo 19, comma 2, lettera b), punto i), e lettera c), del decreto legislativo n.118/2011.
[12] Previsto dall'articolo 31 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
[13] Fissato dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
[14] Fissato dall'articolo 32, comma 7, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.
[15] Di cui all'articolo l, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
[16] I soli enti ancora soggetti al vincolo ex articolo 1, comma 470, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 ossia alla previgente formulazione del patto di stabilità.
[17] Articolo 243-bis, comma 5, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[18] Articolo 261, comma l, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[19] Il regime di Golden Power dà facoltà all’esecutivo di regolamentare o di opporsi all’acquisto di partecipazioni di quote di proprietà di società che operano in settori ritenuti strategici ai fini della salvaguardia degli interessi nazionali.
[20] ai sensi dell’art. 44, comma 7, lett. b), del D.L. n. 34/2019.
[21] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
[22] Stabilito dal primo comma dell'art. 52 della legge n. 354/1975.
[23] Trattasi di condannati cui siano già stati concessi i permessi premio di cui all’art. 30-ter della legge n. 354/1975 o che siano stati assegnati al lavoro all’esterno, ai sensi dell’art. 21, della medesima legge, o siano stati ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno, ai sensi dell’art. 18, del D.lgs. n. 121/2018.
[24] Con l’esclusione di talune categorie di reati o di condannati individuati dall’art. 30, comma 1, del DL n. 137/2020.