Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Accordo con il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia
Riferimenti: AC N.3040/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 25/05/2021
Organi della Camera: V Bilancio


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Accordo con il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia

25 maggio 2021
Nota di verifica n. 329


Indice

Finalità|Oneri quantificati dal provvedimento|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Il disegno di legge in esame – già approvato, con modifiche, dal Senato (A.S. 1223) – ha ad oggetto la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra  il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica dell'Ecuador in materia di cooperazione di polizia, fatto a Quito il 21 luglio 2016.  

Il testo originario del disegno di legge è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati in sintesi i contenuti dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

 

Dal 2019

Art. 3 disegno di legge di ratifica

166.779 annui


Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELL'ACCORDO

CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI

DALLA RELAZIONE TECNICA

L'Accordo tra Italia ed Ecuador si compone di undici articoli e definisce il quadro della cooperazione bilaterale in materia di polizia.

La relazione tecnica afferma che l'attuazione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato per un totale di 166.779 euro a decorrere dal 2019.

Articoli 1-2: indicano le Autorità competenti (per l'Italia è il Dipartimento di Pubblica sicurezza del Ministero dell'interno) (art. 1) e i settori di cooperazione (art. 2).

La relazione tecnica non considera le norme.

Articolo 3: individua quali modalità di cooperazione:

  • lo scambio d'informazioni sulle varie forme di criminalità organizzata e la lotta contro di essa (lettera a);
  • l'aggiornamento sulle minacce della criminalità organizzata, con scambi di esperti, seminari e corsi di addestramento comuni (lettera b);
  • lo scambio d'informazioni su strumenti legislativi e scientifici diretti a combattere il crimine (lettera c);
  • lo scambio d'informazioni sulla formazione del personale di polizia (lettera d);
  • lo scambio e l'analisi di informazioni sui nuovi tipi sostanze stupefacenti e psicotrope, sui luoghi e metodi di produzione, sui canali e mezzi usati dai trafficanti e sulle tematiche di occultamento, nonché sulle variazioni dei prezzi e le tecniche di analisi (lettera e);
  • l'adozione di misure per l'attuazione di speciali tecniche investigative (lettera f);
  • lo scambio di sui metodi impiegati per il contrasto al traffico dei migranti e la tratta delle persone (lettera g);
  • lo scambio di informazioni per l'identificazione di stranieri in posizione irregolare (lettera h);
  • l'esecuzione delle richieste di assistenza anche attraverso il canale INTERPOL (lettera j);
  • la possibilità di scambio di Ufficiali di collegamento (lettera k);
  • lo scambio di informazioni che l'autorità di una Parte ritenga siano di interesse per le autorità dell'altra Parte (lettera l).

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un onere complessivo di euro 161.119,58.

Con riferimento alle specifiche fattispecie di cooperazione disciplinate dalla norma, la RT evidenzia le seguenti ipotesi di spesa:

euro 12.493,80 [lettera b): reciproco aggiornamento sulle attuali minacce della criminalità organizzata]. Si prevede l'invio in missione di due unità del ruolo direttivo o equiparato in qualità di esperti per la durata di sei giorni per tre volte l'anno con i seguenti oneri:

  • 1.200,00 (albergo): 120 euro x 5 notti x 2 funzionari;
  • 864,60 euro (diaria giornaliera): 72,05 euro x 6 gg x 2 persone;
  • 2.000,00 euro (biglietti aerei A/R x 2 persone);
  • 100 euro (maggiorazione 5% biglietti).

Totale per una missione: 4.164,60; per 3 missioni 12.493,80, come sopra riportato;

euro 53.725,20 [lettera k): scambio di Ufficiali di collegamento]. Si prevede l'invio per un biennio, di un'unità di personale con qualifica direttiva con i seguenti oneri annuali:

  • 41.875,20 euro (diaria giornaliera). 116,32 euro x 30 gg x 12 mesi;
  • 1.000,00 euro (biglietto aereo A/R x 1 persona);
  • 50 euro (maggiorazione 5% biglietto aereo);
  • 10.800,00 euro (assegno ad personam: 900 euro x 12 mesi);

euro 3.718,00 [lettere b) ed e): scambio delle informazioni con la possibilità di realizzare scambi di esperienze e di esperti in materia di sostanze stupefacenti. Lo scambio si realizzerà in parte mediante l'invio in missione, per la durata di quattro giorni, di una delegazione composta da un componente di qualifica dirigenziale e un componente di qualifica direttiva o equiparati con i seguenti oneri:

  • 720,00 euro (albergo): 120 euro x 3 notti x 2 funzionari;
  • 309,80 euro (diaria giornaliera qualifica dirigenziale): 77,45 euro x 4 gg;
  • 288,20 euro (diaria giornaliera qualifica direttiva o equiparati): 72,05 euro x 4 gg;
  • 2.000,00 euro (biglietti aerei A/R per due persone);
  • 100 euro (maggiorazione 5% biglietti).

La RT precisa, inoltre, che si prevede di organizzare in Italia una riunione alla quale parteciperanno due funzionari della Polizia dell'Ecuador per 4 giorni con i seguenti oneri: coffee break (3 giorni), totale 300,00 euro (gli oneri afferenti alle visite del personale appartenente alla polizia ecuadoregna in Italia saranno a carico della parte inviante);

euro 5.251,47 [lettera e): scambio di informazioni sui reati relativi alle sostanze psicotrope, sui luoghi e sui metodi di produzione, sulle tematiche di occultamento, sulle variazioni dei prezzi di dette sostanze, nonché sulle tecniche di analisi]. Si prevede di organizzare un seminario in Italia della durata di sette giorni (di cui due per il viaggio) a beneficio di due discenti della polizia dell'Ecuador, con i seguenti oneri (arrivo previsto in serata del primo giorno e partenza al mattino del settimo giorno):

  • 112,00 euro (oneri vitto presso Scuola di Perfezionamento per le Forze di Polizia: 6,20 euro a persona per 5 giorni più la cena del giorno di arrivo 25 euro a persona);
  • 240,00 euro (oneri alloggio di due unità presso stessa struttura: 20,00 euro a persona x 6 giorni);
  • 40,00 euro (oneri materiale ditattico).

La RT precisa che non sono previste spese di copertura sanitaria né di docenza (in quanto verrà utilizzato il personale dell'amministrazione) e neppure di interpretariato (il seminario si terrà in lingua inglese).

Per la stessa attività, si prevede di inviare in Ecuador un team addestrativo, composto da tre unità del ruolo direttivo e da 1 unità del ruolo non direttivo, per lo svolgimento di un corso di formazione della durata di una settimana, di cui due per il viaggio, con i seguenti oneri:

  • 512,61 diaria giornaliera (24,41 x 7 giorni x 3 funzionari ruolo direttivo);
  • 146,86 diaria giornaliera (20,98 x 7 giorni x 1 unità ruolo non direttivo);
  • 4.000,00 euro (biglietti aerei A/R per 4 persone);
  • 200 euro (maggiorazione 5% biglietti).

La RT evidenzia come si è provveduto a calcolare la diaria ridotta di tre quarti in quanto il personale inviato in missione fruisce di vitto ed alloggio presso una struttura di polizia del paese ospitante;

euro 85.931,12 [lettera b): organizzazione di corsi di formazione]. Al riguardo si prevede di organizzare due corsi a beneficio della Polizia dell'Ecuador di 30 giorni ciascuno per 20 frequentatori, da svolgersi presso la Scuola POL.G.A.I. di Brescia ed il C.A.P.S. di Cesena, i cui oneri si riportano di seguito:

  • 9.600,00 euro (oneri vitto): 16 euro a persona x 30 gg. X 20 frequentatori;
  • 9.294,00 euro (oneri alloggio presso Scuola di Polizia): 15,49 euro x 30 gg. x 20 frequentatori;
  • 3.017,40 euro (copertura sanitaria): 150,87 euro a persona x 20 frequentatori;
  • 7.262,04 euro (docenze): 46,48 euro x ora x 144 ore lezione, compresa Irap 8,5 %;
  • 400,00 (materiale didattico): 20 euro a persona x 20 frequentatori;
  • 13.392,12 (interpretariato docenza, comprensivo di orario extra didattico).

Giorni con tariffa oraria di 30,86 euro, pari ad 4.752,44 euro; dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e tutto il giorno del sabato e della domenica dalle ore 8:30 alle ore 20:00 con tariffa serale/notturna festiva di 38,57 euro x 224 ore totali pari a 8.639,68 euro. 

Totale per un corso: 42.965,56; per 2 missioni 85.931,12, come sopra riportato.

Con riguardo alle lettere a), c), d), g), h), i), j), e l), la RT afferma che lo scambio informativo potrà essere effettuato in modo ordinario tramite il canale di cooperazione internazionale di polizia (INTERPOL) che risulta essere attivo nell'arco delle 24 ore, 7 giorni su 7, in base alla legislazione vigente (spese autorizzate con legge n. 209/2015 sul cap. 2851).

Infine, la collaborazione prevista dalle lettere f) e j), potrà essere svolta tramite la rete degli esperti per la sicurezza della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga già finanziata in base alla normativa vigente (spese autorizzate con legge n. 209/2015 sul cap. 2642/24).

Articolo 4: disciplina le procedure per l'esecuzione delle richieste di assistenza ed i relativi requisiti formali e sostanziali. In particolare, la cooperazione si realizza attraverso i punti di contatto designati dalle autorità competenti delle Parti.

La relazione tecnica afferma sul comma 1 che la trattazione delle richieste di assistenza rientra nell'ordinaria attività di collaborazione che non comporta ulteriori impegni di spesa.

Articoli 5, 6 e 7: disciplinano le ipotesi di rifiuto di assistenza (articolo 5), le procedure per garantire la piena esecuzione delle richieste (articolo 6) e l'uso dei dati personali e delle informazioni classificate (articolo 7).

La relazione tecnica non considera le norme.

Articolo 8: prevede che i rappresentanti delle Autorità competenti responsabili dell'applicazione dell'Accordo (per l'Italia si tratta del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno), possano tenere riunioni o consultazioni per valutare i progressi fatti nei termini dell'Accordo, discutere e migliorare la cooperazione. Le riunioni si svolgono, alternativamente, in Italia e in Ecuador.

La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un onere di euro 5.659,40.

In particolare, in ordine alle riunioni bilaterali e alle consultazioni al fine di valutare l'esecuzione del presente Accordo, perfezionare la cooperazione e definire temi ed azioni di interesse reciproco, si prevedono due riunioni l'anno, della durata di quattro giorni, che si terranno una in Italia e una in Ecuador. La delegazione italiana sarà composta da tre componenti con qualifica di dirigente appartenente ai ruoli delle Forze di Polizia o equiparati.

La riunione in Ecuador avrà un onere complessivo di euro 5.159,40, quantificato nei termini riportati a seguire.

  • 3.000,00 euro (biglietti aerei A/R x 3 persone);
  • 150,00 euro (maggiorazione 5 % biglietti aerei)
  • 1.080,00 euro (albergo: 120 euro x 3 notti x 3 funzionari);
  • 929,40 euro (diaria giornaliera: 77,45 euro x 4 gg x 3 funzionari).

Per quanto riguarda le riunioni e le consultazioni da tenersi in Italia, con la partecipazione di 3 delegati per 3 giorni, si prevede la spesa di circa 500,00 euro (coffee break).

Articolo 9: prevede che le spese ordinarie connesse alla trattazione di una richiesta sono sostenute dalla Parte richiesta, salvo che sia diversamente concordato per iscritto. Se la richiesta include spese notevoli o straordinarie, le Parti si consultano per stabilire i termini e le condizioni per la trattazione della richiesta e il modo in cui saranno sostenute tali spese (paragrafo 1). Salvo diverso accordo, i costi per le riunioni sono sostenuti dalla Parte ricevente, mentre i costi di viaggio e di alloggio sono sostenute dalla Parte inviante (paragrafo 2).

La relazione tecnica afferma che nell'eventualità che dalla richiesta insorgano per l'Italia spese notevoli o straordinarie non prevedibili allo stato, al relativo onere si farà fronte attraverso un apposito provvedimento legislativo.

Articolo 10: prevede che qualsiasi controversia derivante dall'interpretazione o dall'attuazione dell'Accordo venga risolta in via amichevole mediante consultazioni e trattative attraverso canali diplomatici.

La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano nuove o maggiori spese.

DISPOSIZIONI DEL DISEGNO DI LEGGE DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI

ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA

Articolo 3: pone gli oneri derivanti dall'Accordo in esame valutati in euro 123.831 annui a decorrere dal 2021 (oneri derivanti dalle spese relative agli articoli 3 e 8), e delle rimanenti spese pari a euro 42.948, a carico del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1). Agli eventuali oneri relativi all'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, dell'Accordo si fa fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).

La relazione tecnica afferma che l'onere complessivo annuo derivante dal disegno di legge di ratifica dell'Accordo in esame, da porre a carico del bilancio dello Stato a decorrere dal primo anno di applicazione [originariamente previsto nel 2019], è pari a euro 166.779.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica qualifica gli oneri stimati dalla relazione tecnica - derivanti dalle spese relative agli articoli 3 (modalità di cooperazione) e 8 (riunioni e consultazioni per la valutazione dei progressi dell'Accordo) - come spese valutate per euro 123.831 annui, e come spese autorizzate (limiti di spesa) per euro 42.948 annui.

Sul punto è utile rammentare che, nel corso dell'esame in prima lettura, l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica (che inizialmente configurava tutti gli oneri come limite di spesa) è stato riformulato in accoglimento della condizione posta nel proprio parere dalla Commissione Bilancio del Senato (seduta del 12 gennaio 2021, AS 1223). La condizione era volta a configurare parte degli oneri di cui agli articoli 3 e 8 come spese valutate e ad aggiornare la decorrenza degli oneri dal 2021, in luogo del 2019. Il testo che risulta dalla riformulazione è quello attualmente all'esame.

Al riguardo, andrebbero acquisiti elementi circa la scomposizione degli oneri fra spese valutate ed autorizzate, in quanto detta suddivisione non risulta desumibile dal testo della norma, dalla relazione tecnica, dagli elementi forniti dal Governo.

Pur rilevando, infatti, che la somma dei due tipi di oneri coincide con il totale della quantificazione risultante sia dalla norma sia dalla RT, non appare ricostruibile in modo univoco quali voci di spesa siano state considerate come spese valutate e quali come spese autorizzate.

Inoltre, con riferimento all'invio di un'unità di personale con qualifica direttiva per un biennio (prefigurato dalla relazione tecnica in relazione alla lettera k) dell'articolo 3), andrebbe chiarito se da tale missione possa insorgere la necessità di sostituzione della risorsa umana destinata all'estero, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per l'amministrazione di appartenenza.

Si prende atto degli ulteriori dati, assunzioni ed elementi forniti dalla relazione tecnica e confermati dal Governo nel corso dell'esame in prima lettura, che appaiono in linea con quelli esplicitati con riferimento ad analoghi provvedimenti e in proposito non si formulano osservazioni.

Infine, avuto riguardo ad altri provvedimenti di contenuto simile all'attuale (ratifiche di cooperazione di polizia), si rileva che alcuni recano una clausola di invarianza finanziaria a norma della quale dall'attuazione dell'Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ad eccezione di quelli espressamente previsti e quantificati e che alle eventuali ulteriori attività si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente ( cfr. nella presente legislatura: AC 1994-Cuba; nella XVII legislatura: AC 3767-Svizzera), mentre altri provvedimenti non sono assistiti da una siffatta clausola (per es., nella XVII legislatura: AC 4462-Colombia; AC 4467-Macedonia; AC 3942-Capo Verde; AC 3085-Francia; AC 3086-Austria; AC 2081-Sud Africa).
Tenuto dunque conto che il disegno di legge in esame non reca una clausola di invarianza riferita alle disposizioni diverse dagli articoli 3 e 8 dell'Accordo, sarebbe utile acquisire conferma dell'effettiva neutralità delle norme cui la relazione tecnica non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica, fermo restando quanto indicato, in merito all'articolo 9, della RT, che precisa che agli eventuali oneri si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l'articolo 3, comma 1, provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione cui dagli articoli 3 e 8 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutati in euro 123.831 a decorrere dal 2021, e dalle rimanenti spese, pari a euro 42.948 a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, relativo al bilancio triennale 2021-2023. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Il successivo comma 2 stabilisce infine che agli eventuali oneri relativi all'articolo 9, paragrafo 1, secondo periodo, dell'Accordo oggetto di ratifica, si fa fronte con apposito provvedimento legislativo. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.