Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 5/2021: Misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) |
Riferimenti: | AC N.2934/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 23/03/2021 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2934
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Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
(Conversione in legge del DL n. 5/2021 Approvato dal Senato – A.S. 2077)
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N. 312 - 23 marzo 2021 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano
Clausola di neutralità finanziaria
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
2934 |
Titolo: |
Conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
sì |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatore per la Commissione di merito: |
Fusacchia |
Gruppo: |
Misto |
Commissione competente: |
VII (Cultura) |
Il disegno di legge – approvato senza modificazioni dal Senato[1] - reca la conversione in legge del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, recante misure urgenti in materia di organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI).
Il provvedimento, corredato di relazione tecnica, è assistito da una clausola di neutralità finanziaria (articolo 3).
Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni del provvedimento che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
ARTICOLO 1
Organizzazione e funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano
Normativa previgente. I commi 629-633 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) hanno modificato l’assetto organizzativo e il meccanismo di finanziamento statale dell'attività sportiva nazionale, attribuendo alla Società “Sport e salute S.p.a.” (già CONI Servizi S.p.a.) il compito di finanziare le federazioni sportive nazionali e gli altri enti e associazioni sportive in precedenza assicurato dal CONI.
In particolare, il comma 630 ha disciplinato il finanziamento del CONI e della società “Sport e salute Spa”, disponendo che, a decorrere dal 2019, il livello di finanziamento delle due società sia stabilito nella misura annua del 32 per cento delle entrate effettivamente incassate dal bilancio dello Stato, registrate nell'anno precedente, e comunque in misura non inferiore complessivamente a 410 milioni di euro annui, derivanti dal versamento delle imposte ai fini IRES, IVA, IRAP e IRPEF nei seguenti settori di attività: gestione di impianti sportivi, attività di club sportivi, palestre e altre attività sportive.
Le risorse – prima delle modifiche apportate dal DL in esame – sono destinate:
- al CONI, nella misura di 40 milioni di euro annui (che il DL in esame aumenta a 45 milioni), per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana;
- a Sport e salute Spa per una quota non inferiore a 368 milioni di euro annui (che il DL in esame riduce a 363 milioni), di cui una quota non inferiore a 280 milioni di euro annui da trasferire agli organismi sportivi[2];
- alla copertura degli oneri derivanti dalla ridefinizione dei concorsi pronostici sportivi[3] per 2 milioni di euro.
È stato, inoltre, stabilito che, a decorrere dal 2019, al CONI siano destinate risorse unicamente per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione olimpica italiana.
Si evidenzia che il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e la Società “Sport e salute” S.p.a. sono entrambi compresi nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).
Le norme – fermo restando il livello di finanziamento di cui all’art. 2, comma 1 (alla cui scheda si rinvia) – determinano la dotazione organica del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) nella misura massima di 165 unità di personale, di cui 10 unità di livello dirigenziale non generale (comma 1).
Il personale di “Sport e salute” S.p.a. già dipendente del CONI alla data del 2 giugno 2002 che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (30 gennaio 2021), presta servizio presso il CONI in regime di avvalimento, è trasferito nel ruolo del personale del CONI “con qualifica corrispondente a quella attuale” determinata in base alla tabella di corrispondenza prevista dal comma 4, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze della medesima società “Sport e salute”.
Il personale trasferito conserva il trattamento economico complessivo attuale, ove più favorevole e l’eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI, mediante assegno personale non riassorbibile (comma 2).
All’esito della procedura di trasferimento del predetto personale, il completamento della pianta organica del CONI avviene mediante concorsi pubblici per titoli ed esami, prevedendo che il 50 per cento dei posti messi a concorso sia riservato al personale dipendente a tempo indeterminato della società “Sport e salute” S.p.a. che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, si trova in posizione di avvalimento presso il CONI e non rientra nella ipotesi contemplate al comma 2. Anche tale personale conserva il trattamento economico complessivo attuale ove più favorevole e l’eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo è riconosciuta dal CONI mediante assegno personale non riassorbibile (comma 3).
Viene demandata ad un DPCM[4] l’approvazione della tabella di corrispondenza del personale di “Sport e salute” S.p.a.. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di reclutamento del personale di cui al comma 3 per le rispettive singole qualifiche professionali, incluso il contingente di personale dirigenziale. incluso quello dirigenziale, ferma restando l’articolazione dei dirigenti in due fasce[5] (comma 4).
Si evidenzia che il DPCM doveva essere adottato entro il 1° marzo 2021 (trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge): alla data del 18 marzo lo stesso non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
Al personale si applica il contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale del comparto funzioni centrali, sezione enti pubblici non economici (comma 4).
Nelle more dell’espletamento delle procedure di cui ai commi 2, 3 e 4, e comunque fino al 31 dicembre 2022, il personale dirigenziale e non dirigenziale di “Sport e salute” S.p.a. che, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, si trova collocato in posizione di avvalimento presso il CONI, è posto in via obbligatoria in posizione di comando alle dipendenze di quest’ultimo, che provvederà al rimborso a “Sport e salute” S.p.a. del trattamento economico del personale con le modalità e nei limiti stabiliti nel contratto di servizio in essere al 30 gennaio 2021[6] (comma 5).
Il CONI e “Sport e salute” S.p.a. possono regolare con appositi contratti di servizio lo svolgimento di specifiche attività o servizi ulteriori a quelli propri del CONI (comma 6).
La relazione tecnica evidenzia che la norma reca la disciplina inerente la ricostituzione dell’organico del CONI (attraverso i meccanismi del passaggio “diretto” di una parte dei dipendenti di “Sport e Salute” e delle procedure concorsuali con riserva di posti) e non determina nuovi oneri a carico dello Stato.
La relazione tecnica rileva che a tale intervento normativo può farsi fronte con i fondi stanziati annualmente sul bilancio CONI, finalizzati al pagamento degli oneri convenzionali con Sport e salute S.p.A. di cui all'art. 1, comma 630, della legge di bilancio 2019, così come rimodulati dall’art. 2, comma 1, del presente decreto.
La relazione tecnica riferisce che nella Tabella 1 (riportata a seguire) sono indicati il totale delle unità di personale corrispondente agli uffici oggi in “avvalimento” al CONI, e il relativo costo del lavoro, distinguendo il personale assunto al CONI prima del 2 giugno 2002, dal personale assunto dopo. È altresì presentata anche una stima dei costi e di funzioni per il personale da assumere con concorso.
Tabella 1
La relazione tecnica afferma, altresì, che i costi “diretti” riferiti al personale dipendente di Sport e salute S.p.A., i cui uffici oggi operano in “avvalimento” presso il CONI in forza del contratto di servizio, come sintetizzato dalla successiva Tabella 2, è di euro 8.063.672 (per 115 risorse di personale). Viene evidenziato che sulla voce di costo (costi diretti personale in avvalimento) è applicato anche un ricarico del 5,11%, oltre all’IVA, che il CONI deve riconoscere a Sport e Salute S.p.A., per un totale complessivo annuo di euro 10.340.385.
Tabella 2
La relazione tecnica segnala, inoltre, che nello stesso contratto di servizio sono ricompresi i “costi indiretti”, per un ammontare pari a euro 4.968.000,00, che il CONI sostiene per avvalersi di servizi e attività svolte dalla società “Sport e Salute” in settori quali marketing, legale, amministrativo, gestione risorse umane, osservatori statistici e Istituto di medicina dello sport.
Ai sensi del comma 1, al CONI è attribuita una dotazione organica — quantificata tenendo conto della rimodulazione funzionale dei compiti affidati all’Ente, che non gestirà più il registro delle società e associazioni sportive dilettantistiche (come previsto nel decreto attuativo della legge delega n. 86/2019) e la Scuola dello Sport — determinata in 165 unità di personale. La relazione tecnica rileva che occorre, conseguentemente, assicurare la copertura per il reclutamento, con le modalità stabilite dalla legge, delle nuove 50 unità di personale da inserire in dotazione organica, aggiuntive rispetto al numero degli odierni “avvalsi” (115 + 50 = 165).
La relazione tecnica rileva, altresì, che a tal fine, dall'esame della Tabella 1 emerge che a parità di perimetro, ovvero con riferimento all’attuale avvalimento degli uffici - sia relativo ai 61 dipendenti assunti dal CONI prima del 8 luglio 2002 (di cui 3 dirigenti, 1 giornalista, 6 quadri, 51 dipendenti), sia al restante personale già oggi in “avvalimento” presso il CONI (per cui è prevista la riserva di posti per il reclutamento) che ammonta a 52 unità di personale -, per effetto della normativa odierna, il predetto ente otterrà un risparmio complessivo di euro 2.276.713, dovendo erogare la minor somma di euro 8.063.672, rispetto al suindicato importo di euro 10.340.385 finora corrisposta a “Sport e Salute” in adempimento del contratto di servizio.
A tale somma andranno tuttavia aggiunte le risorse necessarie per il completamento della dotazione organica del CONI, prevedendo la norma il reclutamento di un ulteriore 50% - dunque altre 52 unità di personale - mediante concorsi pubblici per titoli ed esami al di fuori della riserva dei posti. Applicandosi al personale il contratto collettivo nazionale del personale dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali sezione enti pubblici non economici, si stima che al CONI, per il reclutamento di tali unità ulteriori di personale, siano necessari euro 3.478.515.
In caso di non integrale passaggio da “Sport e Salute” S.p.A. al CONI del personale dipendente dalla società attualmente in “avvalimento” all’esito delle procedure di cui ai commi 2 e 3 i relativi oneri trovano copertura a valere sulle risorse già disponibili nel bilancio di detta società.
Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato è stata chiesta[7], tra l’altro, un'integrazione della relazione tecnica, al fine di acquisire elementi sull'articolazione per qualifiche dell'istituenda pianta organica del CONI, sul personale in avvalimento, sui parametri retributivi, unitamente ad una tabella di corrispondenza degli inquadramenti del personale di “Sport e Salute” S.p.a. con l'impianto del nuovo ruolo organico del CONI. Chiarimenti sono stati chiesti, inoltre, con riferimento alle conseguenze finanziarie del diritto di opzione a rimanere in servizio presso “Sport e Salute” S.p.a. attribuito a parte delle unità di personale attualmente in avvalimento presso il CONI.
Il Governo, in risposta alle osservazioni formulate, ha confermato[8] che, per effetto del decreto, il CONI otterrà un risparmio di euro 2.276.713 in relazione alla gestione del personale. Con riguardo alla istituenda dotazione organica del CONI è stato, inoltre, chiarito che i profili finanziari di dettaglio concernenti la disciplina del personale recata dall’articolo 1, saranno debitamente affrontati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, previsto dal comma 4 del medesimo articolo 1.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma determina in 165 unità la dotazione organica del CONI. A tal fine si dispone che il personale di “Sport e Salute” Spa già in regime di avvalimento da parte del CONI (e che risultava assunto dallo stesso ente alla data del 2 giugno 2002), transiti nei ruoli del CONI, fatto salvo il diritto di opzione per restare alle dipendenze della predetta società. In esito a tale procedura, per il completamento della pianta organica del CONI vengono previsti concorsi pubblici con quota di riserva - pari al 50% dei posti a concorso - in favore dei dipendenti di “Sport e Salute” in avvalimento presso il CONI, non rientranti nella precedente categoria in quanto assunti dopo il 2 giugno 2002.
Si osserva in primo luogo che, a fronte della definizione in via legislativa della dotazione organica del CONI, determinata in 165 unità, la norma in esame non indica la spesa complessiva derivante da tale dotazione né fornisce una stima dell’onere correlato alla copertura di posizioni che non risultino già finanziate a legislazione vigente.
Una ricostruzione di tali occorrenze finanziarie è desumibile soltanto dalla RT, che stima in circa 8.063.673 la spesa già sostenuta a legislazione vigente, per il personale (115 unità) attualmente in regime di avvalimento da parte del CONI. Conseguentemente, la RT indica in 50 le nuove unità da assumere, fornendo una stima del relativo onere da sostenere, quantificato in circa 3.478.514 circa: la spesa complessiva di personale per la copertura dei posti della dotazione organica del CONI viene quindi indicata in circa 11,5 milioni di euro.
Si evidenzia peraltro che, in altro punto della RT, il numero di unità da assumere viene invece indicato in 52 unità, mentre è determinato in 113 il numero dei dipendenti in avvalimento (di cui 61 assunti prima del 2002 e 52 assunti dopo tale data).
Analogamente nella Tabella 1 allegata alla relazione tecnica, nella prima parte, il numero di nuove assunzioni per concorso viene indicato in 52 unità mentre nella seconda parte, tale numero è indicato pari a 50 unità. Analogamente, il numero di “avvalsi” dopo il giugno 2002, nella prima parte viene indicato in 52 unità, mentre nella seconda in 54 unità. In ogni caso, si evidenzia che la prima parte dalla tabella illustra i costi a fronte di 52 “avvalsi post giugno 2002” e 52 posti a concorso, mentre sono 54 gli “avvalsi post giugno 2002” e 50 i posti a concorso in base ai dati riportati nella seconda parte della tabella.
Premessa l’opportunità di un chiarimento riguardo alle differenze riscontrate nei dati, si evidenzia che la RT si limita ad indicare le unità da reclutare, distinte per qualifica funzionale e posizioni dirigenziali, senza esplicitare tutti gli elementi sottostanti la stima dell’onere per nuove assunzioni (3.478.514).
I chiarimenti forniti in proposito presso il Senato evidenziano che i profili finanziari di dettaglio concernenti la disciplina del personale recata dall’articolo 1 saranno debitamente affrontati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorità di Governo competente in materia di sport, previsto dal comma 4 del medesimo articolo 1. Si rileva peraltro che a tale provvedimento viene testualmente demandata la definizione della tabella di corrispondenza relativa al personale di cui al comma 2 (personale già in attività, in regime di avvalimento) e, per quanto attiene alle nuove unità da assumere, le modalità di reclutamento per le singole qualifiche professionali e per il personale dirigenziale.
Inoltre, per l’adozione del predetto decreto non risulta espressamente prevista una fase di verifica parlamentare dei relativi effetti finanziari.
Si rileva pertanto l’opportunità di acquisire in questa fase i suddetti profili di maggior dettaglio relativi al trattamento del personale da assumere; ciò anche al fine di verificare la congruità con tale onere delle somme disponibili a fini di copertura.
A quest’ultimo proposito, si osserva che il testo della norma non fa espresso riferimento a specifiche fonti di copertura, mentre la relazione tecnica reca un rinvio, con riguardo all’intero articolo in esame, ai fondi stanziati annualmente sul bilancio CONI, ai sensi dell’art. 1, comma 630, della legge di bilancio 2019, così come rimodulati dall’art. 2, comma 1.
Quanto alle ipotesi formulate dalla RT, si osserva che l’onere per nuove assunzioni viene stimato in relazione a 50 (o 52) posizioni ad ricoprire, muovendo dal presupposto dell’integrale assorbimento da parte del CONI del personale attualmente in regime di avvalimento, sia quindi di quello già assunto al 2 giugno 2002, interessato dalle procedure di trasferimento cui al comma 2 (61 unità per una spesa di circa 4 milioni), sia del personale assunto dopo tale data, per il quale è prevista una riserva di posti nei concorsi pubblici di cui al comma 3 (52 o 54 unità per una spesa di circa 4 milioni).
Non viene quindi considerata, ai fini della stima dell’onere assunzionale, l’ipotesi in cui il personale di cui al comma 2 decida, anche in parte, di esercitare l'opzione di rimanere alle dipendenze della società “Sport e salute”, né viene considerata l’ipotesi in cui il personale assunto dopo il 2 giugno 2002 non partecipi alle procedure concorsuali in cui usufruirebbe di una riserva di posti al fine del “transito” presso il CONI o non risulti vincitore delle stesse (qualora tali procedure si intendano comunque aperte anche a soggetti esterni). Ove ricorrano uno o entrambi i predetti casi, poiché il comma 3 prevede che i concorsi pubblici siano indetti per “il completamento della pianta organica del CONI”, le spese per nuove assunzioni potrebbero risultare di ammontare superiore rispetto a quello indicato dalla RT, in quanto le posizioni da ricoprire con nuovi assunti aumenterebbero in ragione del mancato trasferimento al CONI di una quota del personale attualmente in regime di avvalimento.
Tale eventualità appare quindi suscettibile di introdurre un elemento di indeterminatezza nella individuazione dell’onere per nuovi assunzioni, tenuto conto che detto onere non viene ricondotto dalla norma in esame entro uno specifico limite massimo di spesa. In proposito appare utile acquisire l’avviso del Governo.
Inoltre, poiché la quota di personale in avvalimento non “assorbita” da CONI continuerebbe a prestare attività presso “Sport e salute” Spa, potrebbe determinarsi un aggravio di spesa complessiva a carico della p.a. rispetto a quanto indicato nella relazione tecnica: ciò in quanto, oltre alle spese connesse al completamento della copertura di 165 posizioni della pianta organica del CONI, occorrerebbe continuare ad erogare - e, quindi a computare ai fini della spesa complessiva della p.a.- le unità di personale in avvalimento rimaste presso “Sport e salute” in quanto non assorbite nell’ambito della predetta pianta organica.
In proposito appare quindi necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo al fine di escludere maggiori oneri, non quantificati dalla RT e in relazione ai quali andrebbero indicate le relative fonti di copertura.
Per quanto attiene agli oneri, già sostenuti a legislazione vigente, relativi al personale attualmente in regime di avvalimento da parte del CONI, la RT evidenzia spese per circa 8.063.673, riferite ad un totale di 115 (o 113) unità.
La norma prevede inoltre espressamente, sia per il personale trasferito al CONI salvo diversa opzione (comma 2) sia per quello che accede alla riserva di posti nei concorsi pubblici (comma 3), la conservazione del trattamento economico complessivo in godimento, ove più favorevole: l'eventuale differenza rispetto al nuovo inquadramento retributivo viene riconosciuta dal CONI mediante assegno ad personam non riassorbibile.
In merito al trasferimento a parità di trattamento, non si formulano osservazioni, considerato che sia il CONI sia “Sport e Salute” sono ricompresi nell’elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni rilevanti ai fini del conto economico consolidato. Tuttavia, al fine di verificare la clausola di neutralità finanziaria recata dall’articolo 3, andrebbe chiarito se possa verificarsi la diversa ipotesi, non espressamente considerata dalla relazione tecnica, in cui il personale trasferito possa eventualmente godere presso il CONI, per effetto della procedura di trasferimento, di un trattamento complessivo più favorevole rispetto a quello attualmente in godimento; detti chiarimenti – volti ad escludere maggiori oneri, rispetto a quanto già scontato, con riguardo alle unità di personale in questione, nei tendenziali di spesa a legislazione vigente – appaiono utili anche in considerazione del fatto che non risultano ancora definite le equivalenze delle “qualifiche” fra Sport e Salute e CONI, oggetto del provvedimento da adottare ai sensi del comma 4.
Si rileva che il personale che potrebbe optare per la permanenza alle dipendenze della società “Sport e Salute” dovrebbe esercitare tale opzione entro il 31 marzo 2021 (60 giorni dall’entrata in vigore del DL) ma il DPCM con le equivalenze delle “qualifiche” fra Sport e Salute e CONI – che doveva essere adottato entro il 1° marzo 2021 – non risulta ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale. Nel corso dell’esame in prima lettura, presso la 5ª Commissione del Senato, sono stati chiesti chiarimenti circa le equivalenze, che non risultano pervenuti.
Andrebbe inoltre acquisto l’avviso del Governo in merito alla sostenibilità da parte di “Sport e Salute” delle proprie spese alla luce della ridefinizione del contratto di servizio con CONI e della rideterminazione (in riduzione di 5 milioni di euro l’anno) del livello di finanziamento statale disposto dall’articolo 2 (Cfr.: infra); ciò con particolare riguardo al caso in cui il personale assunto prima del 2 giugno 2002 decida di esercitare l'opzione di rimanere alle dipendenze della Società e/o il restante personale in avvalimento non partecipi alle procedure concorsuali (o non superi le stesse, ove queste ultime si intendano comunque aperte anche a soggetti esterni), finalizzate al suo “transito” preso il CONI. In tali casi, infatti, il costo di tale personale, che nel previgente regime di avvalimento è corrisposto dal CONI a “Sport e Salute”, resterebbe a carico di quest’ultima società.
Infine, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, il venir meno del regime di avvalimento - che in base alla previgente disciplina è regolato da un contratto di servizio che prevede anche il riconoscimento di una percentuale di ricarico in favore di “Sport e Salute” - comporterà una riduzione di spesa per il CONI, che viene stimata in euro 2.276.713 annui.
Per quanto attiene alle componenti del predetto importo, sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica, si tratta della mancata corresponsione a “Sport e salute” Spa del ricarico contrattuale del 5,11 % (mark up) per un importo pari a euro 412.053 circa, e del mancato versamento dell’IVA – in relazione al venir meno del regime di avvalimento del personale – per un importo di euro 1.864.660 circa (risultante dall’applicazione dell’aliquota del 22% sull’importo complessivo di 8.475.726 (8.063.672+ricarico contrattuale del 5,11%) da corrispondere per il personale in questione. Il risparmio complessivo annuo sui costi sostenuti da CONI ammonterebbe, quindi, ad euro 2.276.713.
Al riguardo, si evidenzia che tale risparmio non appare rilevare ai fini complessivi della finanza pubblica, trattandosi di mancata corresponsione di somme in favore di altri soggetti pubblici.
Ciò comporta che lo stesso non appare in linea di massima, almeno per la componente IVA, utilizzabile per il finanziamento di nuove spese aventi invece impatto sui predetti saldi.
Con specifico riferimento alla componente IVA e agli eventuali riflessi sul saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), si rinvia all’osservazione formulata all’articolo 3.
Le norme dispongono una rimodulazione delle risorse spettanti al CONI e alla società “Sport e salute”, novellando l'art. 1, comma 630, della legge n. 145/2018. In particolare, le risorse minime garantite destinate[9] al CONI passano da 40 a 45 (+5) milioni di euro annui, mentre la quota destinata a “Sport e salute” S.p.a. passa da 368 a 363 (-5) milioni di euro annui (comma 1).
Vengono, inoltre, abrogati, a decorrere dal 30 gennaio 2021[10], i seguenti commi dell’art. 8 del DL n. 138/2002:
· il comma 1, che prevede che il CONI si articola negli organi, anche periferici, previsti dal D.lgs. n. 242/1999 e che per l’espletamento dei suoi compiti si avvale della società “Sport e salute” S.p.a., previa stipula del contratto di servizio;
· il comma 8, in base al quale i rapporti, anche finanziari, tra il CONI e la società “Sport e salute” sono disciplinati da un contratto di servizio annuale, efficace dopo l'approvazione dell'Autorità di Governo competente in materia di sport;
· il comma 11, che disciplina il trasferimento di personale dipendente del CONI a “Sport e salute” S.p.a., stabilendo che per i dipendenti in servizio presso il CONI alla data dell'8 luglio 2002 rimangono fermi i regimi contributivi e pensionistici per le anzianità maturate fino a tale data (comma 2).
Viene, inoltre, disposta l’applicazione al CONI dell’art. 4, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001. Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione, dall'altro. Tali amministrazioni non possono istituire uffici di diretta collaborazione, posti alle dirette dipendenze dell'organo di vertice dell'ente (comma 3).
Viene, altresì, previsto il trasferimento al CONI dei beni individuati nell'Allegato A[11], demandando, inoltre, la definizione delle modalità di utilizzazione in comune degli ulteriori beni individuati nell'Allegato B ai contratti di servizio[12] di cui all’articolo 1, comma 6 (comma 4).
Entro il 30 maggio 2021[13] il CONI adegua il proprio statuto alle disposizioni di cui al presente decreto (comma 6).
La relazione tecnica afferma che il trasferimento dei beni indicati nelle Tabelle A e B non comporta oneri di gestione aggiuntivi rispetto a quanto oggi il CONI corrisponde a “Sport e Salute” per la gestione dei medesimi beni. Nel prospetto indicato a seguire nelle Tabelle 3-4 sono riportati i costi e i ricavi che il CONI già attualmente sostiene per la gestione in via esclusiva dei medesimi beni — che includono, come già per il personale, l’IVA e il ricarico contrattuale — e i costi che andrà a sostenere gestendo i beni al di fuori del contratto di servizio. La relazione tecnica afferma che il trasferimento della proprietà di tali beni comporterà, pertanto, un minore esborso del CONI, che oggi corrisponde a “Sport e Salute” la complessiva somma di euro 8.115.387, e che, all’esito del trasferimento della proprietà, otterrà un risparmio complessivo di euro 1.640.420, come risulta dalla tabella 3 allegata alla RT, di seguito riportata.
Al fine di assicurare, nel miglior modo possibile, lo svolgimento delle funzioni istituzionali da parte del CONI, la relazione tecnica afferma che si ritiene di operare una compensazione interna (tra il CONI e la società “Sport e Salute” S.p.A.) delle risorse di cui all'art. 1, comma 630, della legge n. 145/2018. In particolare, la relazione tecnica segnala che le risorse assegnate annualmente al CONI sono incrementate di 5 milioni di euro, all'importo complessivo di 45 milioni di euro. A fronte di tale incremento, le risorse annualmente assegnate alla società Sport e salute S.p.A. sono ridotte di 5 milioni di euro, all'importo complessivo di 363 milioni di euro. Tali disposizioni comunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trovando integrale compensazione al loro interno.
Nel corso dell’esame in 5ª Commissione al Senato con riguardo al patrimonio immobiliare di cui all’articolo 2, è stato tra l’altro chiesto[14] di chiarire se il CONI gestirà gli immobili avvalendosi delle proprie risorse interne oppure se ricorrerà a nuovi contratti di gestione di immobili.
Il Governo, in risposta alle osservazioni formulate, ha confermato[15] che, per effetto del decreto, il CONI - oltre al risparmio di euro 2.276.713 evidenziato con riguardo all’articolo 1 – otterrà un risparmio di euro 1.640.420 a seguito della assunzione della gestione diretta dei beni prevista dall’articolo in esame. È stato, inoltre, ribadito quanto riferito nella relazione tecnica circa l’adeguatezza del disposto incremento di 5 milioni di euro delle risorse assegnate annualmente al CONI in relazione alle funzioni istituzionali dello stesso.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che la norma rimodula le risorse spettanti al CONI e alla società “Sport e salute”, rispettivamente, in aumento (+ 5 milioni di euro l’anno) e in riduzione (-5 milioni di euro l’anno) (comma 1). Viene inoltre dettata la disciplina per il trasferimento di alcuni beni dalla summenzionata società al CONI e per l'utilizzo in comune di altri beni (comma 4).
Per quanto attiene alle variazioni, di carattere compensativo, delle risorse assegnate ai due enti, si osserva che le stesse appaiono neutrali ai fini dei saldi di finanza pubblica, essendo entrambi i soggetti coinvolti ricompresi entro il perimetro delle pubbliche amministrazioni. Sotto tale profilo non si formulano quindi osservazioni.
Si osserva peraltro che non risultano esplicitati dalla RT gli elementi sottostanti la rimodulazione, nella misura indicata, dei finanziamenti in relazione al quadro delle competenze dei soggetti interessati e alle connesse esigenze di spesa. Come segnalato nella scheda relativa all’art. 1, la variazione sembrerebbe, almeno in parte, riferibile all’onere – non definito in via legislativa, ma indicato dalla RT in circa 3,5 milioni annui - per le nuove assunzioni di personale CONI previste dal medesimo art. 1.
In proposito appaiono peraltro utili elementi integrativi di valutazione al fine di verificare, da un lato, la congruità dell’incremento disposto per il CONI, tenendo conto dei possibili margini di indeterminatezza degli oneri assunzionali segnalati con riferimento all’art. 1, e, dall’altro, la complessiva sostenibilità per “Sport e salute” della riduzione di risorse prevista, in considerazione del complesso dei compiti che residuano alla società e degli eventuali costi da sostenere per il personale che non dovesse eventualmente transitare nei ruoli del CONI, come già evidenziato con riguardo all’art. 1.
Si ricorda che, oltre alla riduzione del finanziamento annuo, verrebbe meno per la società il ricarico contrattuale del 5,11 per cento relativo sia al personale che ai beni trasferiti (per un totale di circa 0,74 milioni annui).
Riguardo al trasferimento dei beni, la relazione tecnica rileva che lo stesso comporterà un minore esborso del CONI per complessivi euro 1.640.420.
La RT non esplicita le componenti di tale importo: sulla base dei dati forniti, esso appare corrispondere alla mancata erogazione del ricarico contrattuale del 5,11 per cento il favore di “Sport e salute” (per euro 323.389 euro) e al mancato versamento dell’IVA per il costo totale relativo ai tre Centri di preparazione olimpica (CPO) (per euro 1.463.431). Dalla somma di tali componenti, che costituiscono risparmi per il CONI, va detrattato il maggior costo (146.400 euro) per la gestione di “Le Casacce-Villetta Onesti”. Complessivamente il risparmio netto per il CONI risulterebbe quindi pari a 1.640.20 (323.389+1.463.431-146.400).
Come in precedenza rilevato, con riguardo ai mancati esborsi di CONI in relazione al personale di cui all’art. 1, il suindicato risparmio di euro 1.640.420 conseguente al trasferimento dei beni non appare rilevante ai fini dei saldi complessivi della p.a., trattandosi della mancata corresponsione da parte del CONI di somme che sarebbero state comunque destinate a soggetti rientranti nel perimetro delle pubbliche amministrazioni.
Ciò comporta che lo stesso risparmio non appare in linea di massima, almeno per la componente IVA, utilizzabile per il finanziamento di nuove spese aventi invece impatto sui predetti saldi.
Con specifico riguardo all’eventuale incidenza della componente dell’IVA sul saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), si rinvia invece alla richiesta di chiarimenti formulata con riferimento all’art. 3.
Quanto alla disciplina delle modalità e condizioni di utilizzo dei beni di cui all’allegato B al provvedimento in esame – cui potrà provvedersi con i contratti di servizio ovvero, oltre il termine di sei mesi, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di governo competente in materia di sport – non si formulano osservazioni nel presupposto della neutralità di tale disciplina, stante la clausola generale di non onerosità di cui all’art. 3.
Clausola di neutralità finanziaria
La norma reca la clausola di neutralità, a norma della quale dal decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 1).
La relazione tecnica si limita a confermare che le disposizioni comunque non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trovando integrale compensazione al loro interno.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle maggiori spese, si rinvia alle considerazioni svolte nelle precedenti schede.
Per quanto attiene alle riduzioni che la RT indica in relazione alle spese del CONI, come già segnalato gli stessi derivano, in parte (euro 735.433 circa), dalla mancata corresponsione della percentuale di ricarico pari al 5,11 per cento in favore di “Sport e salute” Spa e, in parte, dal mancato versamento dell’IVA da parte del CONI, per complessivi euro 3.328.091 euro.
Il venir meno del pagamento dell’IVA è dovuto alla modifica del regime applicabile agli oneri di personale (per quanto riguarda l’articolo 1), e agli oneri per la gestione degli impianti (per quanto attiene all’articolo 2), in quanto tali spese, essendo sostenute ora direttamente dal CONI e non acquisite in forza del contratto di servizio, non sono più assoggettate ad IVA.
Il suddetto importo complessivo di euro 3.328.091, calcolato sulla base dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica (Cfr. Supra), si riferisce, per euro 1.864.660, al superamento del regime di avvalimento al CONI del personale (articolo 1) e per euro 1.463.431 dal trasferimento degli immobili (articolo 2).
Pertanto, ferma restando la neutralità dei predetti effetti per la finanza pubblica nel suo complesso, trattandosi di versamenti tra soggetti interni al perimetro della p.a., andrebbero chiariti i riflessi della riduzione di base imponibile dell’IVA, conseguente alle predette operazioni, sul saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare).
Ciò al fine di verificare la previsione complessiva di invarianza finanziaria anche con riguardo agli effetti sulle entrate delle norme contenute nel provvedimento in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 3 prevede che dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che alla sua attuazione si provvede con le risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, nel segnalare che la disposizione in esame utilizza l’espressione “non derivano nuovi o maggiori oneri”, anziché la più puntuale espressione “non devono derivare nuovi o maggiori oneri”, non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che la clausola di invarianza finanziaria sia comunque intesa con valore precettivo.
[1] AS 2077.
[2] Ossia alle Federazioni sportive nazionali alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva, ai gruppi sportivi militari e ai corpi civili dello Stato e alle associazioni benemerite.
[3] Di cui ai commi da 634 a 639 del medesimo articolo.
[4] Più precisamente, a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità di governo competente in materia di sport, adottato su proposta del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame.
[5] prevista dall'art. 15 del D.lgs. n. 165/2001.
[6] data di entrata in vigore del presente decreto.
[7] Cfr.: Senato - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 374 del 23 febbraio 2021.
[8] Cfr.: Senato - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 380 del 10 marzo 2021.
[9] Per il finanziamento delle spese relative al proprio funzionamento e alle proprie attività istituzionali, nonché per la copertura degli oneri relativi alla preparazione olimpica e al supporto alla delegazione italiana.
[10] data di entrata in vigore del decreto in esame.
[11] Le modalità attuative del suddetto trasferimento sono demandate all’adozione, entro novanta giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, di un DPCM o di un decreto interministeriale.
[12] Tali contratti devono essere adottati entro sei mesi dall’entrata in vigore del decreto in esame; scaduto inutilmente tale termine, si provvede con DPCM o con decreto interministeriale entro i successivi 60 giorni.
[13] 120 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
[14] Cfr.: Senato - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 374 del 23 febbraio 2021.
[15] Cfr.: Senato - 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 380, del 10 marzo 2021.