Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 2/2021: ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021
Riferimenti: AC N.2921/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 09/03/2021
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2921

 

Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021

 

(Conversione in legge del DL 2/2021 – Approvato dal Senato

A.S. 2066)

 

 

 

 

 

N. 308 – 9 marzo 2021

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. 3

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 4

ARTICOLO 1, commi 1-bis e 1-ter, del DDL di conversione. 4

Abrogazione del DL n. 12/2021 e del DL n. 15/2021. 4

ARTICOLO 1. 4

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19. 4

ARTICOLO 2-bis. 6

Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore  6

ARTICOLO 3. 7

Sistemi informativi funzionali all’implementazione del piano strategico vaccini SARS-CoV-2  7

ARTICOLO 3-bis. 15

Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza. 15

ARTICOLO 4. 17

Svolgimento di elezioni per l’anno 2021. 17

ARTICOLI 5. 17

Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno.. 17

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

2921

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatrice per la Commissione di merito:

Francesca Anna Ruggiero

Gruppo:

MoVimento 5 Stelle

Commissione competente:

XII (Affari sociali)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato (AS 2066), dispone la conversione del decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l’anno 2021.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica. Inoltre, nel corso dell’esame in prima lettura, il Governo ha depositato una documentazione tecnica recante chiarimenti sui profili finanziari: di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Nel corso dell’iter di conversione in prima lettura sono confluiti nel provvedimento in esame i testi di due ulteriori decreti-legge (il n. 12 del 2021, concernente ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica, e il n. 15 del 2021, concernente ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica). I due decreti-legge vengono dunque abrogati dall’articolo 1 del ddl di conversione con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Per la verifica delle relative norme il presente dossier utilizza le relazioni tecniche riferite ai decreti così confluiti.

Alcuni degli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica: di tale circostanza si dà conto nelle pertinenti schede.

Alla data di redazione della presente Nota non è pervenuta la relazione tecnica di passaggio. Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1 del DDL di conversione

Abrogazione del DL n. 12/2021 e del DL n. 15/2021

La norma dispone l’abrogazione del decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 (Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento dell’emergenza epidemiologica da virus COVID-19) (comma 2) e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 (ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID-19) (comma 3).

Si evidenzia che le disposizioni di cui all’articolo 1 e 2 del DL n. 15/2021[1] sono confluite, per effetto di un emendamento governativo approvato al Senato, nel testo dell’articolo 1 del provvedimento in esame (si veda la relativa scheda).

La norma prevede, altresì, che restino validi gli atti ed i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge.

 

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni e ad affermare che le stesse, atteso il loro carattere ordinamentale, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, considerata la funzione di coordinamento delle norme in esame e tenuto conto che ai due decreti legge “confluiti” e contestualmente abrogati non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

ARTICOLO 1

Ulteriori disposizioni urgenti per il contenimento della diffusione del COVID-19

La norma – modificata dal Senato al fine di farvi confluire le disposizioni degli articoli 1 e 2 del DL n. 15/2021 - proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 aprile 2021 il termine per l'adozione delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 indicate al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 19/2020 ed il termine di efficacia delle misure recate dal decreto-legge n. 33/2020, anch’esse finalizzate al contenimento della diffusione del COVID-19 (commi 1 e 2).

Le misure in questione riguardano, fra l’altro, gli spostamenti, la mobilità e gli assembramenti delle persone e le modalità di svolgimento delle attività economiche, produttive e sociali.

Si rammenta che alle norme così prorogate non sono stati ascritti effetti finanziari.

Inoltre, fino al 27 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione (comma 3).

Specifiche disposizioni sono, altresì, dettate per gli spostamenti, fino al 27 marzo 2021, in ambito regionale e in ambito comunale (comma 4-bis) nonché per gli spostamenti tra comuni (comma 4-ter).

Si interviene, infine, sulle fattispecie che disciplinano la classificazione delle regioni italiane come zone rosse, gialle, arancioni o bianche (comma 5).

In particolare viene previsto l’inserimento del comma 16-septies nell’art. 1 del DL n. 33/2020. La nuova disposizione, ai fini dell’individuazione delle misure di contenimento del virus da adottare, integra i criteri di classificazione delle regioni in relazione ai tipi di scenario e ai livelli di rischio epidemiologico, individuando quattro tipi di aree territoriali (zona bianca, zona gialla, zona arancione e zona rossa). Le quattro zone vengono definite secondo i medesimi criteri di classificazione già vigenti, relativi al suddetto rischio epidemiologico e posti dai commi 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies dell'art. 1 del DL n. 33/2020.

 

La relazione tecnica relativa al testo originario del provvedimento afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, come tali, non possono comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel corso dell’esame in prima lettura[2], il Governo, in risposta alle richieste del relatore della Commissione Bilancio del Senato, ha confermato che in sede di valutazione degli effetti finanziari del provvedimento si è tenuto conto solo degli effetti finanziari diretti, che non sono stati rinvenuti in considerazione della natura ordinamentale delle misure. Gli effetti indiretti non automatici non sono stimati in sede di provvedimenti infrannuali. Eventuali effetti indiretti di tali misure, tra i quali la possibile riduzione del gettito fiscale, potranno essere oggetto di valutazione nel prossimo Documento di economia e finanza, in sede di aggiornamento degli andamenti tendenziali di finanza pubblica e del quadro macroeconomico. Inoltre, il Dipartimento delle finanze ha specificato che, sotto il profilo strettamente finanziario, le modifiche non determinano effetti diretti sul gettito. Eventuali effetti di secondo livello, indiretti, solitamente per prassi non vengono valutati.

 

La relazione tecnica relativa all’emendamento governativo approvato al Senato riferisce che le modifiche e le integrazioni apportate sono volte a trasfondere il contenuto del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15 (AS 2100), nel decreto-legge in esame e del decreto-legge 12 febbraio 2021, n. 12 (AS 2094), che viene assorbito.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, come tali, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rammenta che ai due DL citati non erano stati ascritti effetti finanziari.

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame sono volte per lo più a definire il quadro procedimentale ed organizzativo ai fini dell’adozione delle necessarie misure di contenimento. Come precisato nel corso dell’esame presso il Senato, eventuali effetti di carattere finanziario non appaiono quindi direttamente riferibili alle disposizioni medesime, ma alle misure che saranno concretamente adottate sulla base delle effettive necessità di contenimento; detti effetti – secondo quanto chiarito dal Governo – dovrebbero essere oggetto di verifica nell’ambito dei documenti di programmazione. Si osserva inoltre che alle misure originarie (di cui al DL n. 19/2020 e al DL n. 33/2020) non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi.

Sulla base di tali considerazioni non si formulano quindi osservazioni.

Nulla da osservare, altresì, in merito alle modifiche apportate nel corso dell’esame al Senato tenuto conto della natura ordinamentale delle stesse e di quanto riferito dalla relazione tecnica in merito alla loro neutralità finanziaria.

 

ARTICOLO 2-bis

Somministrazione di alimenti e bevande nei circoli ricreativi, culturali e sociali del Terzo settore

La norma dispone che, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19, la sospensione delle attività dei circoli ricreativi, culturali e sociali non determina la sospensione delle attività di somministrazione di alimenti e bevande delle associazioni ricomprese tra gli enti del Terzo settore disciplinati dal codice di cui al decreto legislativo n. 117/2017 che possono proseguire nel rispetto delle condizioni e dei protocolli di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per le attività economiche aventi il medesimo o analogo oggetto e secondo modalità tali da evitare qualsiasi forma di assembramento.

 

L’emendamento che ha introdotto l’articolo aggiuntivo, approvato in prima lettura, non è corredato di relazione tecnica.

 

La Commissione Bilancio del Senato ha espresso parere non ostativo sull’emendamento (seduta del 23 febbraio 2021).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 3

Sistemi informativi funzionali all’implementazione del piano strategico vaccini SARS-CoV-2

La norma istituisce, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, una piattaforma informativa nazionale idonea ad agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione, e il relativo tracciamento.

A tali fini, la piattaforma (piattaforma nazionale) tratta i dati relativi alle vaccinazioni esclusivamente in forma aggregata. Nell’eventualità in cui il sistema informativo vaccinale di una regione o di una provincia autonoma non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi alle vaccinazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, su istanza della medesima regione o provincia autonoma, la piattaforma esegue altresì, in sussidiarietà, le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse, nonché le operazioni di trasmissione dei dati al Ministero della salute, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 4, 5 e 6 (comma 1).

Si ricorda che il piano strategico dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2 è stato adottato con decreto del Ministro della salute 2 gennaio 2021, ai sensi dell’articolo 1, comma 457, della legge n. 178 del 202030 dicembre 2020, n. 178.

Le operazioni di predisposizione e gestione della piattaforma informatica sono affidate al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza epidemiologica Covid-19, di seguito «Commissario straordinario», il quale, in via d’urgenza, al fine di assicurare l’immediata operatività della piattaforma, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si avvale prevalentemente del supporto di società a partecipazione pubblica che siano in grado di assicurare una presenza capillare sul territorio e che prestino tale servizio a titolo gratuito (comma 2).

Il Commissario straordinario si raccorda altresì con il Ministro della salute, il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, i soggetti operanti nel Servizio sanitario nazionale e i soggetti attuatori di cui all’articolo 1 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile[3] n. 630 del 3 febbraio 2020, nonché con l’Agenzia Italiana del farmaco e con l’Istituto superiore di sanità, i quali, fermo restando quanto previsto dal comma 7, possono accedere alle informazioni aggregate presenti nella piattaforma di cui al primo periodo del comma 1, per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali. Il Commissario straordinario informa periodicamente la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sullo stato di attuazione del piano strategico di cui al comma 1 (comma 3).

La norma affida alle regioni e alle province autonome le diverse fasi della vaccinazione per la prevenzione delle infezioni da Sars-CoV-2, ivi inclusa l’offerta attiva alle categorie di assistiti individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico di vaccinazione. Le operazioni di prenotazione delle vaccinazioni, di registrazione delle somministrazioni dei vaccini e di certificazione delle stesse sono gestite dalle regioni e dalle province autonome, che le eseguono, in qualità di titolari del trattamento, attraverso i propri sistemi informativi vaccinali.

Nell’eventualità in cui il sistema informativo regionale sia inadeguato, la piattaforma nazionale, gestita dal Commissario straordinario per conto della stessa, assicura tutte le funzionalità necessarie all’effettuazione delle operazioni di prenotazione, registrazione e certificazione, in regime di sussidiarietà. Il sistema Tessera Sanitaria rende disponibili alla piattaforma nazionale i dati individuali necessari alla corretta gestione delle operazioni di cui al precedente periodo, in regime di sussidiarietà (comma 4).

Al fine di consentire il monitoraggio dell’attuazione del piano vaccinale, la norma stabilisce che le regioni e le province autonome trasmettano al Ministero della salute tutte le informazioni, relative alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell’infezione da Sars-CoV-2 su base individuale, in conformità al predetto decreto 17 settembre 2018, con frequenza almeno quotidiana e comunque nel rispetto delle tempistiche e delle specifiche tecniche pubblicate sul sito istituzionale dello stesso Ministero.

Tale trasmissione è effettuata in modalità incrementale e include anche l’informazione sull’eventuale stato di gravidanza della persona vaccinata. Le regioni e le province autonome, mediante i propri sistemi informativi o mediante la piattaforma nazionale di cui al comma 1, nei casi in cui quest’ultima operi in sussidiarietà, trasmettono altresì i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, in forma aggregata, al Ministero della salute, il quale, tramite interoperabilità, per le finalità di cui al primo periodo del comma 1, rende disponibili alla piattaforma nazionale di cui al medesimo comma strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini (comma 5).

Si prevede inoltre che i dati personali trattati attraverso la piattaforma in regime di sussidiarietà, alla data di cessazione delle esigenze di protezione e prevenzione sanitaria anche a carattere transfrontaliero legate alla diffusione del COVID-19, individuata con DPCM, e comunque entro il 31 dicembre 2021, siano cancellati o resi definitivamente anonimi ovvero restituiti alla regione o provincia autonoma titolare del trattamento (comma 6).

Per consentire lo svolgimento di attività di sorveglianza immunologica e farmaco-epidemiologia, la norma stabilisce che il Ministero della salute trasmetta, in interoperabilità con la piattaforma di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 640 del 27 febbraio 2020, all’Istituto superiore di sanità i dati individuali relativi ai soggetti cui è somministrata la vaccinazione anti SARS-CoV-2 contenuti nell’Anagrafe Nazionale Vaccini (comma 7).

La citata ordinanza n. 640 ha affidato la sorveglianza epidemiologica all’Istituto superiore di sanità (ISS) e, ai fini della sorveglianza medesima, ha dato mandato all’ISS di predisporre e di gestire una specifica piattaforma dati, che le Regioni e le Province autonome sono tenute ad alimentare quotidianamente. I dati della piattaforma sono comunicati tempestivamente dall’ISS al Ministro della salute e, in forma aggregata, al Capo del Dipartimento della Protezione Civile e messi a disposizione delle Regioni e delle Province autonome. L’ordinanza individua altresì la copertura dei relativi oneri, a valere su fondi di protezione civile.

La norma autorizza per il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica e applicativa dell’Anagrafe Nazionale Vaccini la spesa di 966.000 euro per l’anno 2021. All’onere si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale (alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie) di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196 del 2009, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno (comma 8).

 

La relazione tecnica chiarisce che le disposizioni sono destinate a definire la base giuridica per il trattamento dei dati personali, anche relativi alla salute. Si prospetta l'utilizzo di una piattaforma già esistente e operativa che, anche in ragione dell'emergenza epidemiologica in atto, sarà messa a disposizione della Struttura commissariale e finalizzata ad assicurare le attività di logistica, nonché quelle delle regioni e delle province autonome che lo richiederanno, in via sussidiaria, per le operazioni di prenotazione, somministrazione e registrazione delle vaccinazioni.

Si rappresenta, inoltre, che il monitoraggio dell'attuazione del piano strategico delle vaccinazioni anti-SARS-CoV-2 richiede l'adeguamento del sistema informativo dell'Anagrafe nazionale vaccini istituita dal decreto del Ministro della salute 17 settembre 2018, al fine di:

·         raccogliere con frequenza almeno giornaliera e in modalità incrementale, tutte le informazioni relative alle somministrazioni dei vaccini per la prevenzione dell'infezione da Sars-CoV-2, su base individuale;

·         raccogliere, con frequenza giornaliera e in forma aggregata, i dati relativi alle prenotazioni delle vaccinazioni, per agevolare, sulla base dei fabbisogni rilevati, le attività di distribuzione sul territorio nazionale delle dosi vaccinali, dei dispositivi e degli altri materiali di supporto alla somministrazione l'acquisizione.

È necessario inoltre, per il conferimento all'ECDC (Centro europeo per la prevenzione e controllo delle malattie) dei dati sulle vaccinazioni aggregati per sesso, fascia d'età ed eventuale stato di gravidanza, acquisire anche l'informazione su tale ultima condizione.

Le informazioni relative alle somministrazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2 e alle prenotazioni devono essere acquisite sia dai sistemi informativi delle regioni e delle province autonome sia dalla piattaforma informativa nazionale, che opera in sussidiarietà per quelle regioni in cui il sistema informativo vaccinale non risulti adeguato a gestire i volumi di dati relativi a tale straordinaria campagna di vaccinazione.

Inoltre, occorre che l'Anagrafe nazionale vaccini renda disponibili strumenti di monitoraggio sia delle prenotazioni sia delle somministrazioni dei vaccini alla suddetta piattaforma nazionale, proprio al fine di agevolare le attività di distribuzione sopra citate.

L'adeguamento dell'Anagrafe nazionale sarà realizzato nell'ambito dell'infrastruttura tecnologica e applicativa del Ministero della salute, gestita attraverso il contratto esecutivo – lotto 2[4] — di cui all' «Accordo Quadro per l'affidamento dei servizi di supporto, gestione e sviluppo del Sistema Informativo Sanitario Nazionale», stipulato dalla DGSISS con l'appaltatore individuato da CONSIP nell'ambito dell'apposita gara espletata per il Ministero della salute – ID SIGEF 1974.

Pertanto, si prevede di:

1)      utilizzare l'infrastruttura tecnologica e applicativa già disponibile presso il Ministero della salute;

2)      adeguare il Sistema Anagrafe nazionale vaccini per consentire l'acquisizione con frequenza almeno giornaliera di un nuovo flusso di dati relativo alle somministrazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2;

3)      realizzare strumenti di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati del nuovo flusso relativo alle somministrazioni giornaliere delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2, con produzione di report e invio di flusso alla piattaforma nazionale;

4)      adeguare il Sistema Anagrafe nazionale vaccini per consentire l'acquisizione con frequenza almeno giornaliera di un nuovo tracciato relativo alle prenotazioni delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2;

5)      realizzare strumenti di monitoraggio delle trasmissioni e della qualità dei dati del nuovo flusso relativo alle prenotazioni giornaliere delle vaccinazioni anti SARS-CoV-2, con produzione di report e invio di flusso alla piattaforma nazionale;

6)      rendere più performanti gli attuali sistemi di cifratura/decifratura e verifica della firma digitale al fine di adeguarli ai volumi di dati relativi alle vaccinazioni e alle prenotazioni per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2;

7)      assicurare supporto alle diverse tipologie di utenti.

La RT asserisce che le attività 1 e 7 non comportano ulteriori oneri rispetto a quelli già sostenuti per la gestione dei sistemi informativi del Ministero della salute, mentre per le attività 2, 3, 4, 5 e 6 riporta di seguito gli oneri finanziari stimati.

 

Attività

Servizio

Quantità

Tipologia Tariffa

Costo
Unitario

Costo IVA
esclusa

Costi IVA
inclusa

Attività di supporto per analisi preliminare e realizzazione documenti tecnici di specifiche

Supporto Tecnico Specialistico

30

Tariffa
mix

€ 275,50

€ 8.265,00

€ 10.083,30

Attività di supporto ai test di interoperabilità con regioni e piattaforma nazionale

Supporto tecnico Specialistico

15

Tariffa
mix

€ 275,50

€ 4.132,50

€ 5.041,65

Implementazione della acquisizione, elaborazione e caricamento dati dei nuovi flussi giornalieri di prenotazioni e somministrazioni vaccini anti-SARS-CoV-2

Sviluppo SW

500

FP

€150,82

€ 75.410,00

€ 92.000,20

30

gg/p

€ 225,50

€ 6.765,00

€ 8.253,30

Realizzazione dashboard e reportistica dati aggregati

Sviluppo SW

185

FP

€ 150,82

€ 27.901,70

€ 34.040,07

10

gg/p

€ 225,50

€ 2.255,00

€ 2.751,10

Attività di conduzione applicativa per supporto go-live e post-go-live (1 anno)

Conduzione Applicativa

931

Tariffa
mix

€ 233,50

€ 217.389

€ 265.214,58

Attività di supporto:

- alla progettazione di una nuova isola crittografica di cifratura/decifratura (file e stringhe) e di verifica della firma digitale

- alla configurazione degli HSM.

Supporto Tecnico Specialistico

100

Tariffa
mix

€ 275,50

€ 27.550

€ 33.611,00

Implementazione della nuova isola crittografica utilizzando una logica di gestione a code.

Sviluppo SW

908

gg/p

€ 225,50

€ 204.754

€ 249.799,88

Adeguamento degli attuali sistemi (GAF, Interconnessione, flussi SIAD, HOSP...) all'utilizzo della nuova isola crittografica.

Sviluppo SW

300

gg/p

€ 225,50

€ 67.650

€ 82.533,00

Potenziamento della infrastruttura attuale per l'armonizzazione degli attuali sistemi con la nuova isola crittografica di cifratura/decifratura (file e stringhe) e di verifica della firma digitale prevedendo anche la messa a disposizione di un gestore delle code.

Da considerare nell'attuale accordo con INAIL nell'ambito del polo unico strategico

€ 149.732

€ 182.672,53

TOTALE

791.803,20 €

€ 966.000,00

Si evidenzia che i FP (“function points” o “punti funzione”) sono una modalità di misurazione dei requisiti funzionali di un software, volti ad ottenere una stima misurabile e confrontabile dell’impegno richiesto al fornitore/sviluppatore.

 

La RT ribadisce infine il contenuto della clausola di copertura.

Nel corso dell’esame parlamentare il Governo ha fornito i seguenti chiarimenti[5]. La piattaforma di cui al comma 1 è sviluppata su sistemi appartenenti a Poste italiane S.p.a e già esistenti, ma estesi, in quanto dotati di funzionalità specifiche dedicate alle attività di prenotazione e somministrazione dei vaccini anti SARS-CoV-2. Lo svolgimento delle attività in questione è regolato nell'ambito di un'apposita convenzione tra Poste italiane S.p.a e lo stesso Commissario Straordinario e avviene a titolo gratuito.

Pertanto, come chiarito nel testo della norma e nelle relazioni a corredo, la menzionata società a partecipazione pubblica mette a disposizione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un'infrastruttura informativa già esistente. Il termine "istituzione" di cui al primo comma deve intendersi riferito allo sviluppo delle nuove funzionalità, che è, comunque, garantito da Poste Italiane S.p.a., senza oneri per lo Stato. Le attività di "offerta attiva" (che, si rammenta, ai sensi del comma 4 le regioni e provincie autonome rivolgono alle categorie di assistiti individuate in base ai criteri indicati dal piano strategico di vaccinazione), saranno definite dalle regioni e dalle province autonome nell'ambito della relativa autonomia organizzativa e, a tal fine, le stesse ben potranno avvalersi anche del personale oggetto del reclutamento straordinario di cui all'articolo 1, commi 457 e seguenti, della n. 178 del 2020 - legge di bilancio 2021. In particolare, alle équipe istituite per la somministrazione presso i centri individuati dal Commissario straordinario potranno essere attribuite anche le operazioni strettamente propedeutiche alle vaccinazioni, quali i contatti con le persone rientranti nelle categorie indicate quali prioritarie nel piano straordinario.

Al riguardo, si riporta il disposto del comma 458 dell'articolo 1 della n. 178/2020, ai sensi del quale "Il piano di cui al comma 457 è attuato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano che vi provvedono nel rispetto dei principi e dei criteri ivi indicati e di quelli di cui ai commi da 457 a 467, adottando le misure e le azioni previste, nei tempi stabiliti dal medesimo piano (…)

Con specifico riferimento alle modalità di trasmissione dei dati e alla successiva messa a disposizione degli stessi ai vari soggetti coinvolti, anche sotto forma di report, si rappresenta che, in un'ottica di valorizzazione degli strumenti informatici già esistenti e, quindi, di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, il Ministero della salute ha inteso avviare il flusso informativo descritto dal comma 4 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 2 del 2021, avvalendosi dell'Anagrafe Nazionale Vaccini - ANV. Quest'ultimo è un sistema informatico già implementato, quale strumento di monitoraggio delle coperture vaccinali funzionale alla politica vaccinale del Paese (a cui tutte le regioni e le province autonome trasmettono i dati relativi alle vaccinazioni già ai sensi del DM 17 settembre 2018), che è al contempo in grado di sostenere le nuove funzionalità richieste dal piano vaccinale anti-Covid.

Al riguardo, si fa presente che per l'esigenza di potenziamento dell'infrastruttura tecnologica ed applicativa dell'Anagrafe Nazionale Vaccini, l'ultimo comma dell'articolo 3 ha previsto un finanziamento pari a circa un milione, da prelevare dall'apposito fondo di conto capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno. In proposito, si conferma che, per i fini di cui all'articolo in commento, devono essere realizzati interventi informatici aventi natura di investimento (categoria economica: “opere dell'ingegno” - categoria finanziaria "investimenti fissi lordi - cat. XXI) e consistenti, in particolare, nello sviluppo della menzionata banca dati.

Infine, con riferimento ai costi del Sistema Tessera Sanitaria per la realizzazione delle procedure di cui all'ultimo periodo del comma 4, sentito il competente Ufficio della Ragioneria Generale dello Stato, si rappresenta che, trattandosi di adeguamenti di procedure già esistenti, i medesimi costi di adeguamento sono coperti con gli attuali stanziamenti previsti per il Sistema Tessera sanitaria (comma 12 dell'art. 50 DL 269/2003, cap. 7585), senza comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce, senza nuovi o maggiori oneri, una piattaforma informativa nazionale relativa alla vaccinazione per il Covid. La predisposizione e la gestione della piattaforma sono affidate al Commissario straordinario per l’emergenza Covid, che – sempre senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica – si avvale prevalentemente di società a partecipazione pubblica che prestino il proprio servizio a titolo gratuito.

Per il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica e applicativa dell’Anagrafe Nazionale Vaccini è autorizzata la spesa di 966.000 euro per l’anno 2021, cui si provvede mediante corrispondente utilizzo del fondo di conto capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute (si tratta del fondo di conto capitale alimentato dalle risorse finanziarie rivenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti a seguito della verifica della sussistenza delle relative partite debitorie da ripartire tra i programmi di spesa dell'amministrazione).

Nel rinviare, per i profili di copertura, al successivo paragrafo, per quanto attiene agli aspetti di quantificazione si rileva che la relazione tecnica, come integrata dai chiarimenti forniti dal Governo presso il Senato, reca elementi volti a suffragare la neutralità dell’istituzione della piattaforma e del suo funzionamento. Essa inoltre elenca le voci di spesa previste per l’adeguamento dell’Anagrafe nazionale vaccini (ANV).

In proposito, si osserva che il potenziamento dell’ANV avrà luogo nel 2021 (talché gli oneri e le coperture sono riferiti solo a tale annualità), ma le modifiche opereranno a regime: andrebbero dunque acquisiti elementi volti a verificare che – come sembra desumersi implicitamente dagli elementi forniti dal Governo – tale potenziamento non comporti nuovi o maggiori oneri a regime, ad esempio per manutenzione correttiva, evolutiva, preventiva, per capacità di calcolo ecc.

Andrebbe inoltre confermata l’effettiva possibilità per la gestione commissariale e per le strutture di cui si avvale di far fronte agli adempimenti previsti senza nuovi oneri. Per i restanti profili si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e di quanto chiarito dal Governo in prima lettura e non si formulano osservazioni.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 8 dell’articolo 3 autorizza la spesa di 966.000 euro per l’anno 2021 per il potenziamento dell’infrastruttura tecnologica e applicativa dell’Anagrafe Nazionale Vaccini e provvede alla relativa copertura finanziaria mediante utilizzo del fondo di conto capitale di cui all’articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[6], recante le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati in tutto o in parte dal bilancio pluriennale, iscritto nello stato di previsione del Ministero della salute per il medesimo anno. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare giacché il Fondo in esame (capitolo 7051 dello stato di previsione del Ministero della salute) presenta le occorrenti disponibilità[7].

 

ARTICOLO 3-bis

Incarichi retribuiti al personale sanitario collocato in quiescenza

Normativa vigente. L’articolo 5, comma 9, del DL 95/2012 fa divieto ai soggetti pubblici di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del DL 101/2013 (ordini, collegi professionali relativi organismi nazionali ed enti aventi natura associativa). Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito.

A tali disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – prevedono che, in relazione allo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, le aziende sanitarie e socio-sanitarie, in deroga al sopra citato articolo 5, comma 9, del DL 95/2012, possano conferire incarichi retribuiti, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2022, al personale sanitario collocato in quiescenza avendo maturato i requisiti anagrafici e contributivi per il pensionamento di vecchiaia, nel rispetto della normativa relativa alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui all’articolo 11 del DL 35/2019.

Si rammenta che l’articolo 11 del DL 35/2019 prevede che, a decorrere dal 2019, la spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, nell'ambito del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e ferma restando la compatibilità finanziaria, non possa superare il valore della spesa sostenuta nell'anno 2018 o, se superiore, il valore della spesa prevista dall'articolo 2, comma 71, della L. 191/2009. I predetti valori sono incrementati annualmente, a livello regionale, di un importo pari al 5 per cento dell'incremento del Fondo sanitario regionale rispetto all'esercizio precedente. Nel triennio 2019-2021 la predetta percentuale è pari al 10 per cento per ciascun anno.

Conseguentemente non è erogato il trattamento previdenziale per le mensilità per cui l’in-carico è retribuito.

 

L’emendamento che ha introdotto l’articolo aggiuntivo, approvato in prima lettura, non è corredato di relazione tecnica.

Sull’articolo aggiuntivo 3.0.12, che ha introdotto le disposizioni in esame, la 5^ Commissione del Senato ha espresso parere non ostativo all’Assemblea[8], condizionato alla riformulazione del suddetto articolo aggiuntivo (riformulazione accolta dall’Assemblea). Tale parere ha rettificato il precedente parere, contrario, espresso per la 1^ Commissione in data 2 marzo 2021[9], sull’articolo aggiuntivo 3.0.12 (testo originario).

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni relativamente alla possibilità per le aziende sanitarie e socio-sanitarie di conferire incarichi retribuiti, atteso che il conferimento è condizionato al rispetto della normativa relativa alla spesa per il personale degli enti del Servizio sanitario nazionale delle regioni, di cui all’articolo 11 del DL 35/2019, e che la norma configura tale ipotesi non come un obbligo bensì come una facoltà, cui gli enti potranno quindi dar corso al sussistere delle relative disponibilità di bilancio, né riguardo alla sospensione del pagamento dei ratei pensionistici nei mesi in cui i soggetti interessati percepiscono le retribuzioni, atteso che tale previsione risponde ad esigenze di salvaguardia per la finanza pubblica.

 

ARTICOLO 4

Svolgimento di elezioni per l’anno 2021

La norma prevede che per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 le elezioni si svolgano entro il 20 maggio 2021 e, parimenti, che le consultazioni per il rinnovo degli organi elettivi dei comuni sciolti per infiltrazione mafiosa o similare si svolgano entro il 20 maggio 2021 (lettere a) e b).

In base alle norme previgenti le consultazioni in questione avrebbero dovuto svolgersi entro il 31 marzo 2021:

 - per le elezioni politiche suppletive, il precedente termine era stato fissato dall’art. 31-quater del DL 137/2020 (“ristori”), che viene novellato dalla norma in esame. La norma novellata è assistita da una specifica clausola di neutralità e ad essa non sono stati infatti ascritti effetti finanziari;

- per le elezioni amministrative, il precedente termine era stato fissato dall’art.1, comma 4-terdecies, del decreto-legge n. 125 del 2020, che viene novellato dalla norma in esame. La norma novellata è assistita da una clausola di invarianza riferita all’intero DL n. 125, e ad essa non sono stati quindi ascritti effetti finanziari.

Con modificazione approvata dal Senato in prima lettura, sono state inserite le lettere b-bis) e b-ter), che recano disposizioni che incidono sui commi 5 e 6 dell’articolo 1-bis del decreto legge n. 26/2020: con tali modifiche viene prorogata per tutto il 2021 la previsione (originariamente valevole per il 2020) secondo cui, in considerazione della situazione epidemiologica derivante dalla diffusione del COVID-19, nelle regioni a statuto ordinario, il numero minimo di sottoscrizioni richiesto per la presentazione delle liste e delle candidature è ridotto a un terzo, salvo che la regione interessata non preveda disposizioni sempre al fine di prevenire i contagi da COVID-19. Si rammenta che alle norme ora prorogate non erano stati ascritti effetti finanziari.

 

La relazione tecnica relativa al testo iniziale afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e che alla loro attuazione si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Le modificazioni introdotte dal Senato non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLI 5

Proroga di termini in materia di permessi e titoli di soggiorno

La norma estende fino al 30 aprile 2021 la validità dei permessi di soggiorno di cittadini di Paesi extra UE e dei titoli di soggiorno che siano in scadenza nel periodo tra il 31 dicembre 2020 e quella medesima data (comma 1).

A tal fine la norma novella l’art. 3-bis, comma 3, del DL n. 125/2020 che, nel testo previgente, stabilisce che i suddetti documenti, aventi scadenza fino al 31 dicembre 2020, conservino la loro validità fino al 31 gennaio 2021 (data di cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 7 ottobre 2020).

Si evidenzia che alla norma oggetto di proroga non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica relativa al DL n. 125/2020 certifica la neutralità finanziaria della medesima disposizione.

 

La relazione tecnica afferma che la norma possiede natura ordinamentale ed è insuscettibile di generare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, confermando fino al 30 aprile 2021 la validità dei documenti di soggiorno in scadenza nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2020 e la predetta data, comporta anche il differimento degli introiti derivanti dal pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria da parte dei cittadini extra-UE interessati. Al riguardo, non si formulano osservazioni, considerato che tale differimento opera a livello infra-annuale con riguardo al solo 2021, che è riferito a documenti comunque in scadenza nel medesimo anno e che ad analoga proroga - disposta dal novellato art. 3-bis, comma 3, del DL n. 125/2020 – non sono stati ascritti effetti finanziari.

 



[1] Il DL n. 15/2021 si compone di quattro articoli. Le disposizioni non confluite nel provvedimento in esame si riferiscono all’articolo 3, recante disposizioni sanzionatorie di contenuto identico all’articolo 2 del decreto legge in esame e l’articolo 4 disciplinante l’entrata in vigore.

[2] Nota messa a disposizione della 5ª Commissione (Bilancio) del Senato nella seduta del 2 febbraio 2021.

[3] Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili. L’articolo 1, comma 1, dell’ordinanza precisa che il Capo del Dipartimento della protezione civile assicura il coordinamento degli interventi necessari, avvalendosi del medesimo Dipartimento, delle componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, nonché di soggetti attuatori, individuati anche tra gli enti pubblici economici e non economici e soggetti privati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

[4] Da informazioni reperibili sul sito della Consip, si evince che il lotto 2 è stato aggiudicato in via definitiva ed efficace il 29 novembre 2019 alle società RTI Engineering Ingegneria Informatica S.P.A., Accenture S.P.A., Almaviva S.P.A., Accenture Technology Solutions S.R.L., Ecubit S.R.L., per un importo pari a 22,8 milioni di euro.

[5] Nota del 2 febbraio 2021, messa a disposizione della 5^ Commissione (Bilancio) del Senato.

[6] Tale norma dispone che, con la legge di bilancio, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati, in esito al riaccertamento della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possono essere reiscritte, del tutto o in parte, in bilancio su base pluriennale, in coerenza con gli obiettivi programmati di finanza pubblica, su appositi Fondi da istituire con la medesima legge, negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Si ricorda, peraltro, che analoga modalità di copertura è stata utilizzata nel decreto-legge 10 maggio 2020, n. 30, convertito con modificazioni dalla legge 2 luglio 2020, n. 72 proprio per la realizzazione della piattaforma tecnologica del Ministero della salute (articolo 1, comma 15).

[7] Si segnala che da un’interrogazione alla banca dati della Ragioneria generale dello Stato, in data 5 marzo 2021, risulta che lo stanziamento inziale di competenza del Fondo per l’anno 2021, pari a 3,77 milioni di euro, si è ridotto a circa 2,8 milioni di euro, al netto dell’utilizzo disposto dall’articolo in esame.

[8] Cfr. Resoconto sommario del 3 marzo 2021, n. 377.

[9] Cfr. Resoconto sommario del 2 marzo 2021, n. 376.