Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 137/2020: Tutela della salute e misure di sostegno economico connesse all'emergenza COVID (cd. "Decreto Ristori") |
Riferimenti: | AC N.2828/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 18/12/2020 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2828
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Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19
(Conversione in legge del decreto-legge 137/2020 – Approvato dal Senato A.S. 1994) |
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N. 285 – 17 dicembre 2020 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
EFFETTI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO E DALLA RELAZIONE TECNICA
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1-ter (Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del DL 137/2020 ad ulteriori attività)
Articolo 1-quater (Fondo perequativo)
Articolo 1-quinquies (Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)
Articolo 1-sexies (Controlli antimafia)
Articolo 3 (Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
Articolo 4 (Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)
Articolo 5, commi 1-5 e 7-bis (Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)
Articolo 5, commi 6 e 7, e articolo 34, comma 3 e comma 6, lett. a) (Tax credit vacanze)
Articolo 6 (Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)
Articolo 6-ter (Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)
Articolo 7-bis (Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)
Articolo 8-ter (Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)
Articoli 9, 9-bis e 9-ter, comma 1 (Cancellazione della seconda rata IMU)
Articolo 9-ter, commi da 2 a 7 (Esenzioni TOSAP).
Articolo 9-ter, comma 8 (Semplificazioni in materia edilizia)
Articolo 10 (Proroga del termine per la presentazione del modello 770)
Articolo 10-bis (Detassazione indennità imprese e lavoratori autonomi)
Articolo 12, commi 16-bis e 16-ter (Contributo alle cooperative sociali)
Articolo 12-bis (Misure in materia di integrazione salariale).
Articolo 12-ter (Ulteriori misure in materia di integrazione salariale)
Articolo 13-ter (Sospensione dei versamenti tributari con scadenza in novembre)
Articolo 13-quater (Sospensione versamenti nel mese di dicembre)
Articolo 13-quinquies, commi 1-5 e 7 (Proroga termine secondo acconto imposte sui redditi e IRAP)
Articolo 13- quinquies, comma 6 (Disposizioni in materia di IRAP)
Articolo 13-sexies (Proroga termine presentazione dichiarazione redditi e IRAP)
Articolo 13-septies (Proroga termini definizioni agevolate)
Articolo 13-octies (Proroga dell’accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini)
Articolo 13-novies (Proroga versamenti PREU)
Articolo 13-decies (Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione).
Articolo 13-undecies (Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)
Articolo 13-terdecies (Bonus baby-sitting)
Articolo 13-quaterdecies (Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
Articolo 13-quinquiesdecies (Rifinanziamento Caf)
Articolo 13-sexiesdecies (Modifiche al D. Lgs. 81/2008)
Articolo 13-septiesdecies (Sospensione e regolarizzazione versamenti Lampedusa e Linosa)
Articolo 13-duodevicies (Proroga misure di potenziamento delle risorse umane dell’INAIL)
Articolo 14 (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)
Articolo 15-bis, commi 12 e 13 (Sgravio contributivo assunzione apprendisti primo livello)
Articolo 16 (Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
Articolo 16-ter (Quarta gamma)
Articolo 17 (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)
Articolo 17-bis (Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi).
Articolo 17-ter (Equo compenso per le prestazioni professionali)
Articolo 19-ter (Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)
Articolo 19-quater (Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19)
Articolo 19-octies (Finanziamento della diagnostica molecolare)
Articolo 19-decies (Misure urgenti di solidarietà alimentare).
Articolo 19-undecies (Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)
Articolo 19-duodecies (Misure per il potenziamento della Sanità militare)
Articolo 20-bis (Disposizioni in materia di attività degli psicologi)
Articolo 21-bis (Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)
Articolo 22 (Scuole e misure per la famiglia)
Articolo 22-ter (Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Articolo 25 (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)
Articolo 26 (Udienze e procedure concorsuali della Corte dei conti).
Articolo 27 (Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)
Articolo 28 (Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
Articolo 29 (Durata straordinaria dei permessi premio)
Articolo 30 (Disposizioni in materia di detenzione domiciliare).
Articolo 31-ter (Differimento entrata in vigore class-action)
Articolo 31-quinquies (Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)
Articolo 31-sexies (Rinvio del federalismo fiscale)
Articolo 31-octies, commi 3 e 4 (Risoluzione controversie internazionali)
Articolo 31-novies (Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)
Articolo 31-decies (Modifiche all’articolo 58 del D.L. n. 104/2020)
Articolo 31-undecies (Infrastrutture stradali - Autobrennero)
Articolo 32-bis, comma 3 (Misure per la funzionalità delle Forze armate)
Articolo 32-bis, commi 5 e 6 (Misure per la funzionalità del Corpo della Polizia penitenziaria)
Articolo 32-bis, comma 7 (Oneri recati dall’articolo 32-bis, commi da 1 a 4)
Articolo 32-ter (Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari)
Articolo 32-quater, commi 2 e 3 (Contributo a favore delle Regioni a statuto ordinario)
Articolo 33 (Fondo anticipazione di liquidità)
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
2828 |
Titolo: |
"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle Imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
Sì |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Commissioni competenti: |
VI (Finanze) e X (Attività produttive) |
Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19 (cosiddetto DL “ristori”).
Nel corso dell’iter di conversione in prima lettura presso il Senato sono confluiti nel provvedimento in esame i testi di tre ulteriori decreti-legge (il n. 139 del 2020, cd “ristori-bis”, il n. 154 del 2020, cd “ristori-ter” e il n. 157 del 2020, cd “ristori-quater”). I tre decreti-legge vengono dunque abrogati dall’articolo 1 del ddl di conversione con salvezza degli effetti prodotti medio tempore. Sono stati altresì approvati ulteriori emendamenti di iniziativa parlamentare.
Il testo iniziale di ciascuno dei quattro decreti-legge “ristori” è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari: le relazioni e i prospetti risultano ancora utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stato quindi approvato un maxiemendamento governativo, al quale è allegata un’ulteriore relazione tecnica, a sua volta corredata di prospetto riepilogativo, che dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento.
Solo laddove risulta necessario a fini espositivi, nelle schede che seguono si riportano riferimenti distinti alle varie sopradette relazioni tecniche, altrimenti si effettua un rinvio alla relazione tecnica.
Con la lettera di trasmissione della relazione tecnica riferita al maxiemendamento, il Governo ha condizionato la verifica positiva della RT medesima a talune modificazioni del testo ed ha altresì formulato ulteriori osservazioni relative ai profili finanziari: di tali elementi si dà conto (ove pertinenti per la verifica delle quantificazioni del testo trasmesso dal Senato) nelle rispettive schede.
La Commissione Bilancio, acquisita la predetta relazione tecnica, ha condizionato ai sensi dell’articolo 81 Cost. il proprio parere favorevole al maxiemendamento alle indicate modificazioni del testo.
Ulteriori emendamenti, approvati in sede referente e confluiti nel maxiemendamento, sono poi stati dichiarati improponibili[1] nel corso dell’esame in Assemblea in quanto estranei all'oggetto del decreto-legge.
EFFETTI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO E DALLA RELAZIONE TECNICA
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|||
Decreto legge n. 137 (testo iniziale) |
|||||||||||
Entrate |
840,30 |
376,00 |
-286,50 |
-863,87 |
804,80 |
-286,50 |
-863,87 |
804,80 |
-286,50 |
||
Spese |
825,20 |
100,20 |
-286,50 |
2.613,20 |
798,40 |
-286,50 |
2.463,20 |
798,40 |
-286,50 |
||
Saldo |
15,10 |
275,80 |
0,00 |
-3.477,07 |
6,40 |
0,00 |
-3.327,07 |
6,40 |
0,00 |
||
Maxiemendamento |
|||||||||||
Entrate |
-5.202,60 |
5.454,00 |
-0,20 |
-8.114,34 |
7.912,29 |
-4,50 |
-8.114,34 |
7.912,29 |
-4,50 |
||
Spese |
-705,95 |
5.187,58 |
-0,20 |
-3.097,75 |
7.907,18 |
-4,50 |
1.962,25 |
7.907,18 |
-4,50 |
||
Saldo |
-4.496,65 |
266,42 |
0,00 |
-5.016,59 |
5,11 |
0,00 |
-10.076,59 |
5,11 |
0,00 |
||
Saldo finale (*) |
-4.481,55 |
542,22 |
0,00 |
-8.493,66 |
11,51 |
0,00 |
-13.403,66 |
11,51 |
0,00 |
||
Utilizzo risparmi |
|||||||||||
Utilizzo risparmi prime tre autorizzazioni all'indebitamento (marzo-luglio 2020) |
- |
- |
- |
4.167,06 |
- |
- |
5.417,06 |
- |
- |
||
Utilizzo nuova autorizzazione all'indebitamento (novembre 2020) |
5.000,00 |
- |
- |
8.000,00 |
- |
- |
8.000,00 |
- |
- |
||
Totale utilizzi autorizzazioni |
5.000,00 |
0,00 |
0,00 |
12.167,06 |
0,00 |
0,00 |
13.417,06 |
0,00 |
0,00 |
||
Totale effetti netti |
518,45 |
542,22 |
- |
3.673,40 |
11,51 |
- |
13,40 |
11,51 |
- |
||
(*) Segno “meno” = peggioramento del saldo
Nella precedente tabella sono riportati gli effetti del DL 137, come integrato dal maxiemendamento approvato dal Senato, che a sua volta recepisce i contenuti dei decreti legge 149/2020 (ristori bis), 154/2020 (ristori ter) e 157/2020 (ristori quater).
Gli effetti delle modifiche introdotte dal Senato sono rappresentate negli allegati tecnici al maxiemendamento con riferimento al triennio 2020-2022. Si evidenzia in proposito l’opportunità di disporre anche delle proiezioni di tali effetti al 2023, come indicato per il testo originario del provvedimento.
Gli effetti complessivi del provvedimento, come modificato, determinano, per il 2020, peggioramenti dei saldi cui si fa fronte, in parte (4,2 miliardi circa per il fabbisogno e 5,4 miliardi in termini di indebitamento netto) con i risparmi sulle autorizzazioni al ricorso al maggior indebitamento approvate dalle Camere tra marzo e luglio 2020 e, per la restante parte (5 miliardi in termini di saldo netto da finanziare e 8 miliardi sia in termini di fabbisogno che di indebitamento netto), mediante ricorso al maggior indebitamento da ultimo autorizzato nel novembre 2020.
In particolare, queste ultime risorse sono state oggetto di utilizzo con il decreto legge 157 (”ristori quater”) i cui contenuti sono anch’essi confluiti nel provvedimento in esame.
In proposito, l’art. 34, comma 5, del decreto in esame precisa che gli effetti finanziari derivanti da una serie di norme onerose già contenute nel DL 157 (articoli 1-ter, 1-quater, 3, 6-bis, 12-ter, 13-quater, 13-quinquies, commi 3 e 4, 13-septies, 13-novies, 15-bis, 17-bis, 31-decies, 32-bis, 32-quater, e dai commi 6, 10 e 11 del medesimo articolo 34) risultano coerenti con l’autorizzazione al ricorso all’indebitamento approvata il 26 novembre 2020 dal Parlamento con le risoluzioni riferite alla Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 243 del 2012.
Si ricorda che la relazione tecnica riferita al DL 157/2020 (DL ristori - quater) precisa che l’ulteriore scostamento previsto per il 2020 non comporta conseguenze in termini maggiore spesa per interessi per l’anno in corso per i seguenti motivi:
· la situazione delle disponibilità liquide del Tesoro rimane molto ampia anche tenendo conto degli effetti finanziari dello scostamento in parola. In altri termini il fabbisogno di cassa aggiuntivo del Settore Statale determinato da questo scostamento non comporta un incremento analogo delle emissioni di titoli di Stato;
· le eventuali maggiori emissioni del 2020 verrebbero in ogni caso effettuate su un insieme di scadenze tali per cui il tasso medio all’emissione risulterebbe pari a zero o leggermente negativo.
Lo stesso art. 34, comma 5, al fine di tener conto dell’autorizzazione all’indebitamento da ultimo citata sostituisce gli importi per l'anno 2020 dell'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), che riporta il livello massimo del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e di cassa. Detti importi sono così rideterminati:
Allegato 5
(articolo 34, comma 4)
(importi in milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI |
|
-COMPETENZA- |
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Descrizione risultato differenziale |
2020 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-341.000 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
599.840 |
-CASSA- |
|
Descrizione risultato differenziale |
2020 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-389.000 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
647.840 |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato |
Sempre con riguardo alle disposizioni finanziarie di carattere generale, si segnala che l’art. 34, comma 8, dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze effettui il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dal DL n. 18/2020, dal DL n. 34/2020, dal DL n. 23/2020, dal Dl n. 104/2020 e dal presente decreto, al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo massimo delle autorizzazioni al ricorso all'indebitamento per l'anno 2020 approvate dalle Camere con le relative Risoluzioni e, ove necessario, l'eventuale adozione delle iniziative previste dall'articolo, 17, comma 13, n. 196/2009.
Le disposizioni della legge 196 richiamate prevedono che il Ministro dell'economia e delle finanze, allorquando riscontri che l'attuazione di leggi rechi pregiudizio al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, assuma tempestivamente le conseguenti iniziative legislative al fine di assicurare il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione. La medesima procedura è applicata in caso di sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte costituzionale recanti interpretazioni della normativa vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.
Riguardo alle ulteriori disposizioni contenute nel provvedimento in esame, nel rinviare alle successive schede concernenti la quantificazione degli effetti finanziari delle diverse misure, si segnalano, in particolare, le previsioni dell’art. 13-duodecies, che istituisce un Fondo presso il MEF con una dotazione (che rappresenta un limite di spesa) pari a 1.790 milioni nel 2020 e 190,1 milioni nel 2021 ai fini del saldo netto da finanziare (e a 1.730,3 milioni nel 2020 e 265,4 milioni nel 2021 ai fini del fabbisogno e indebitamento netto). Il Fondo è destinato a finanziare l’estensione di alcune delle misure agevolative previste dal provvedimento ad ulteriori settori e territori in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica.
Nel rinviare alla relativa scheda, si evidenzia che il Fondo opera complessivamente come limite di spesa; tuttavia non sono espressamente indicate le quote di tale dotazione specificamente destinate ai singoli interventi agevolativi.
Inoltre, l’estensione delle aree territoriali e l’ampliamento delle attività economiche interessate, disposti con le specifiche ordinanze riferite al livello di rischio delle regioni, sono suscettibili di comportare, con riguardo a talune misure che operano in via automatica, un diretto incremento della platea dei beneficiari e, quindi, dei relativi oneri. Andrebbero quindi esplicitate le specifiche procedure da attuare per garantire il rispetto del limite di spesa complessivo indicato dalla norma.
Si segnala altresì che diverse disposizioni prevedono riduzioni di entrata nel 2020 per effetto di sospensioni di versamenti di entrate tributarie e contributive, con equivalenti effetti di maggior gettito nel 2021, collegati alla ripresa dei versamenti in tale esercizio.
Questi ultimi effetti sono scontati a miglioramento dei saldi del 2021 nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento: con riferimento a molte delle misure in questione la relazione tecnica non esplicita tutti i dati ed i parametri sottostanti le stime indicate, necessari ai fini di una verifica delle quantificazioni. Premessa l’opportunità di acquisire tali elementi informativi, si evidenzia in proposito che l’art. 1-quater istituisce un Fondo, con una dotazione di 5.300 milioni per l’anno 2021, finalizzato al riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive in favore di soggetti, già destinatari di misure per l’emergenza COVID, che registrano una significativa perdita di fatturato.
La relazione tecnica informa che il Fondo è destinato ad operare attraverso la concessione dell’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base di parametri indicati con gli appositi DPCM di utilizzo del Fondo.
Nel rinviare alla relativa scheda, si evidenzia che l’importo del fondo sembrerebbe commisurato all’ammontare dei versamenti tributari e contributivi da effettuare nel 2021 in conseguenza di sospensioni previste nel 2020 da una serie di disposizioni contenute nel provvedimento in esame (artt. da 13 a 13-quinquies e art. 13-duodecies). Premessa l’opportunità di un chiarimento in merito ai criteri di determinazione della dotazione del Fondo in questione, si rileva che l’iscrizione ai fini dei saldi di finanza pubblica della relativa spesa (che compensa parzialmente le maggiori entrate previste per il 2021 in conseguenza della ripresa di versamenti sospesi nel 2020) appare ridurre possibili margini di aleatorietà connessi all’effettivo introito di tali somme nel 2021.
Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Le norme riconoscono un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1, come sostituito dal DL 149/2020.
Il contributo è rivolto ai soggetti che svolgono le attività incluse nell’Allegato 1 su tutto il territorio nazionale. Al suddetto allegato sono stati aggiunti, a seguito della sostituzione operata dall’articolo 1 del DL 149/2020, alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto.
Con modifiche intervenute durante l’esame in sede referente, è stato soppresso il comma 2. Tale disposizioni prevedeva che, nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020, con decreto, potessero essere individuati ulteriori codici ATECO riferiti a settori economici aventi diritto al contributo, a condizione che tali settori siano stati direttamente pregiudicati dalle misure restrittive introdotte dal DPCM del 24 ottobre 2020.
Il contributo spetta a condizione che l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019. Il predetto contributo spetta anche in assenza dei requisiti di fatturato ai soggetti che dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato I e che hanno attivato la partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (commi 1-4).
Per i soggetti che hanno già beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 25 del DL 34/2020 il contributo è corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accreditamento diretto sul conto corrente. Per i soggetti che non hanno presentato istanza di contributo di cui al medesimo articolo 25 del DL 34/2020, il contributo è riconosciuto previa presentazione di apposita istanza; il contributo non spetta, in ogni caso, ai soggetti la cui partita IVA risulti cessata alla data di presentazione dell’istanza (commi 5 e 6).
L’ammontare del contributo a fondo perduto è determinato: a) per i soggetti di cui al comma 5, come quota del contributo già erogato ai sensi dell’articolo 25 del DL 34/2020; b) per i soggetti di cui al comma 6, come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell’istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell’articolo 25 del DL 34/2020; qualora l’ammontare dei ricavi o compensi di tali soggetti sia superiore a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, il valore è calcolato applicando la percentuale di cui al comma 5, lettera c), dell’articolo 25 del DL 34/2020. Le predette quote sono differenziate per settore economico e riportate nell’Allegato 1. In ogni caso, l’importo del contributo di cui al presente articolo non può essere superiore a euro 150.000 (commi 7 e 8).
Per i soggetti di cui al comma 5, in possesso dei requisiti di cui al comma 4, l’ammontare del contributo è determinato applicando le percentuali riportate nell’Allegato 1 agli importi minimi di 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi (comma 9).
È abrogato l’articolo 25-bis del DL 34/2020, che ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie (comma 13).
Viene incrementato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 del DL 137/2020 il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del suddetto DL 137/2020 per bar, gelaterie, pasticcerie e alberghi con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree ad elevata (regioni arancioni) o massima gravità ((regioni arancioni)) e da un livello di rischio alto, di cui agli articoli 2 e 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del provvedimento in esame (comma 14, ex art. 1, comma 2, DL 149/2020)
Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è altresì riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, per i soggetti di cui al presente comma che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1 al provvedimento in esame, il contributo è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo. Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 del presente articolo ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del DL 34/2020 (commi 14-bis e 14-ter, ex articolo 1, commi 5 e 6 DL 149/2020).
Agli oneri derivanti dal presente articolo valutati in 2.935 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 477 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all’OPCM del 4 novembre 2020, si provvede quanto a 2.930 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 (comma 14-quater).
Il prospetto riepilogativo originario ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Contributo a fondo perduto da destinare agli operatori IVA dei settori economici interessati dal nuovo lockdown (comma 1) |
2.458 |
|
|
|
2.458 |
|
|
|
2.458 |
|
|
|
Fondo per revisione codici Ateco (comma 2) |
50,00 |
|
|
|
50,00 |
|
|
|
50,00 |
|
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Abrogazione dell'articolo 25 bis del Dl n. 34/2020- (comma 13) |
5,00 |
|
|
|
5,00 |
|
|
|
5,00 |
|
|
|
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle modifiche intervenute i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Rideterminazione contributo a fondo perduto operatori IVA settori economici interessati dalle misure restrittive DPCM 3 novembre 2020 |
477,0 |
|
|
477,0 |
|
|
477,0 |
|
|
Contributo a fondo perduto operatori con sede operativa nei centri commerciali e operatori produzioni industriali comparto alimentare delle bevande interessati DPCM del 3 novembre 2020 |
|
280,0 |
|
|
280,0 |
|
|
280,0 |
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Abrogazione Fondo revisione codici ATECO |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
La relazione tecnica afferma che, al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall’erogazione del contributo a fondo perduto previsto dal comma 1, è stata adottata la seguente metodologia.
Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio
Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all’Agenzia delle entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO riportati nella tabella richiamata dalla disposizione normativa in esame.
All’ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale indicata, per ciascun codice ATECO, nella richiamata tabella.
Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l’ammontare del contributo da erogare.
N. soggetti beneficiari |
Totale contributi da erogare |
324.232 |
1.656 |
Soggetti che non avevano presentato l’istanza per l’ottenimento del contributo di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio
I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.
La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:
· soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
· soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio.
Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.
L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il “nuovo” contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Rilancio.
Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall’articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l’onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.
A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d’affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l’ammontare medio mensile individuale di tale volume d’affari.
L’onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d’affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista, per ciascun codice ATECO, nella tabella richiamata dalla disposizione normativa in esame.
Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l’ammontare del contributo stimato da erogare.
N. soggetti beneficiari |
Totale contributi da erogare |
142.425 |
802 |
La stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame è riepilogata nella tabella seguente.
Oneri complessivi stimati |
|
N. soggetti beneficiari |
Totale contributi da erogare |
466.657 |
2.458 |
La RT ribadisce poi il contenuto del comma 2 e della clausola di copertura.
Con riferimento all’estensione operata dall’articolo 1 del DL 149/2020, la RT afferma che al fine di stimare gli oneri finanziari derivanti dall'estensione e dalla rideterminazione del contributo a fondo perduto di cui all'articolo l del DL 137/2020, è stata adottata la stessa metodologia applicata in tale occasione.
Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio
Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all'Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO. In particolare:
· sono stati considerati solo i codici ATECO aggiunti alla tabella richiamata dall'articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, per tutto il territorio nazionale;
· sono stati considerati solo i codici ATECO ivi indicati, per le regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Val d’Aosta (zone "rosse"), Puglia e Sicilia (zone "arancioni"). All'ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.
Soggetti che non avevano presentato l'istanza per l'ottenimento del contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio
I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell'articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza. La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:
· soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
· soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all'articolo 25 del Decreto Rilancio.
Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%. L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il "nuovo" contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Rilancio. Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall'articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l'onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.
A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d'affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l'ammontare medio mensile individuale di tale volume d'affari. L'onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d'affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO. Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.
Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l'ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dai commi 1 e 2 della disposizione in esame:
Estensione contributo a fondo perduto articolo 1 DL 137/2020 ad altri codici ATECO
A
Regioni |
N. soggetti |
Importo (milioni di euro) |
Tutte |
74.166 |
253 |
Incremento contributo a fondo perduto art. 1 DL n. 137/2020
(bar e alberghi +50%)
B
Regioni |
N. soggetti |
Importo (milioni di euro) |
Calabria |
6.214 |
17 |
Lombardia |
33.018 |
102 |
Piemonte |
12.855 |
31 |
Val d’Aosta |
614 |
3 |
Puglia |
13.368 |
34 |
Sicilia |
13.254 |
37 |
TOTALE |
79.323 |
224 |
A + B
TOTALE COMPLESSIVO |
153.323 |
477 |
Inoltre, la relazione tecnica relativa all’articolo 13-duodecies ricorda che il comma 2 dell’articolo 1 del decreto-legge n. 149 prevede la maggiorazione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020, per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030 (gelaterie e pasticcerie), 561041 (gelaterie e pasticcerie ambulanti), 563000 (bar e altri esercizi simili senza cucina) e 551000 (alberghi), con domicilio fiscale o sede operativa nelle zone rosse e arancioni. A seguito delle ordinanze successive all’emanazione del DL 149/2020, la stima degli oneri finanziari derivanti della sopra descritta estensione dei contributi a fondo perduto è riepilogata nella tabella seguente.
(milioni di euro)
REGIONE PROV. AUTONOMA |
Maggiorazione contributo a fondo perduto (BAR e alberghi +50% - zone arancioni e rosse) Articolo 1 comma 2 DL n. 149/2020 |
Toscana |
43 |
Prov. aut. Bolzano |
12 |
Abruzzo |
15 |
Campania |
57 |
Basilicata |
5 |
Emilia-Romagna |
48 |
Friuli-Venezia Giulia |
13 |
Liguria |
19 |
Marche |
16 |
Umbria |
9 |
Totale |
237 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 1, come sostituito dal DL 149/2020.
Il contributo è rivolto ai soggetti che svolgono le attività incluse nell’Allegato 1 su tutto il territorio nazionale. Al suddetto allegato sono stati aggiunti, a seguito della sostituzione operata dall’articolo 1 del DL 149/2020, alcuni codici ATECO con le relative percentuali di calcolo del contributo a fondo perduto.
L’ammontare del contributo non può essere superiore a euro 150.000. È abrogato l’articolo 25-bis del DL 34/2020, che ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie.
Il contributo a fondo perduto è altresì riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro. Fermo restando il suddetto limite di spesa, per i soggetti di cui al presente comma che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell'Allegato 1, il beneficio è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui al presente articolo.
Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell'Allegato 1, il contributo spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 del presente articolo ed è determinato entro il 30 per cento del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del DL 34/2020 (comma 14-bis, ex articolo 1, commi 5 e 6 DL 149/2020).
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 2.954,9 milioni di euro per l'anno 2020 e pari a 280 milioni di euro per l'anno 2021, di cui 508 milioni di euro per l'anno 2020 e 280 milioni di euro per l'anno 2021 conseguenti all’OPCM del 4 novembre 2020, si provvede quanto a 2.949,9 per l'anno 2020 ai sensi dell'articolo 34 e quanto a 5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione della disposizione di cui al comma 13 (comma 14-ter).
Oneri individuati in base alla platea riferita all’Allegato 1 del testo originario del provvedimento.
In proposito, la RT riferita al testo originario fornisce la stima della platea dei soggetti ricadenti nei codici ATECO interessati che avevano già ottenuto il contributo di cui all’articolo 25 del DL 34/2020 e quella dei soggetti che non l’avevano fatto (incrementata prudenzialmente), indicando contestualmente il relativo onere. Tale RT, che fa riferimento all’Allegato 1 originario e quindi non interessato dall’ampliamento successivamente operato dal maxiemendamento, si limita ad illustrare la procedura, senza esplicitare tutti i dati necessari per la verifica in dettaglio della quantificazione.
Ciò premesso, con riferimento alla platea dei soggetti che ricevono automaticamente il beneficio in quanto avevano già ottenuto il contributo di cui all’articolo 25 del DL 34/2020 (quantificata dalla relazione tecnica riferita al testo originario in 324.232 soggetti), appare opportuno acquisire una conferma della congruità di tale dato tenuto conto che lo schema di decreto ministeriale recante compensazione di interventi fiscali (AG 198), quantifica in quasi 2.400.000 le istanze pervenute in base all’articolo 25, del DL 34/2020).
Si rileva inoltre che la RT quantifica gli oneri riguardanti i soggetti che non avevano presentato l’istanza per il contributo di cui all’articolo 25 del DL 34 (compresi quelli con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro, esclusi invece dal suddetto articolo 25), stimando una platea di circa 143.000 soggetti: appare utile acquisire conferma riguardo all’onere medio desumibile dalla RT (circa 5.600 euro), non dissimile da quello previsto per la platea riferita ai soggetti che già avevano presentato domanda nell’ambito dello stesso DL 34 (circa 5.200 euro); ciò nonostante le norme in esame siano estese a imprese con fatturato superiore.
Più in generale, considerando il fatto che gli oneri sono “valutati” anziché essere soggetti ad un limite massimo di spesa, andrebbero acquisite le necessarie informazioni riferite ai dati e ai parametri sottostanti la quantificazione, quali, a titolo esemplificativo, il numero dei beneficiari per ciascuna fascia di ricavi o compensi, il numero dei soggetti rispetto ai quali è stato applicato l’ammontare minimo del contributo, il valore del rapporto tra soggetti per i quali si è stimato il calo della fatturazione e quelli complessivamente considerati.
Infine, per quanto riguarda l’abrogazione dell’articolo 25-bis del DL 34, che ha previsto l’erogazione di contributi a fondo perduto entro il limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per il 2020 in favore delle imprese dei settori ricreativi e dell’intrattenimento, nonché dell’organizzazione di feste e cerimonie, appare necessario acquisire conferma che le risorse ivi stanziate, utilizzate a copertura parziale dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame, siano integralmente disponibili e che la loro differente finalizzazione non pregiudichi l’erogazione di risorse già prevista.
Oneri individuati in base alla platea riferita all’Allegato 1, come modificato dal maxiemendamento.
Le disposizioni in esame prevedono altresì maggiori oneri conseguenti alla modifica dell’Allegato 1 (introdotta dall’articolo 1 del DL 149/2020 “ristori bis”), che ha esteso l’erogazione del contributo ad ulteriori attività su tutto il territorio nazionale, nonché la maggiorazione del contributo per alcune attività ricomprese nelle regioni ad elevato o massimo grado di rischio epidemiologico (cosiddette zone rosse o arancioni). Anche per detti oneri, quantificati in 253 milioni di euro per il 2020, la RT si limita ad illustrare la procedura di stima - analoga a quella già utilizzata per le stime riferite al testo originario del DL 137 in esame - senza fornire tutti i dati necessari per la verifica in dettaglio della quantificazione. Ciò premesso, appare utile acquisire conferma circa il valore medio unitario del contributo erogato su tutto il territorio nazionale in ragione dei nuovi codici ATECO inclusi nell’ambito applicativo del beneficio: ciò in quanto il valore desumibile dai dati riportati nella RT atteso (circa 3.140 euro) risulta inferiore a quello desumibile dalla RT riferita al testo originario dello stesso Allegato 1.
Con riferimento agli oneri derivanti dalla maggiorazione del contributo per alcune attività ricomprese nelle regioni ad elevato o massimo grado di rischio epidemiologico, si prende atto della quantificazione operata dalla RT, che stima detti oneri in 224 milioni.
Inoltre, in relazione al contributo a fondo perduto riconosciuto nell'anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM del 3 novembre 2020, nel limite di spesa di 280 milioni di euro, la RT non fornisce dati ed elementi idonei a verificare la congruità delle risorse stanziate. Sul punto appare necessario acquisire ulteriori elementi di dettaglio.
Oneri individuati in base alla platea, come modificata dal maxiemendamento
Con riferimento agli ulteriori oneri, connessi all’estensione delle cosiddette “zone rosse e arancioni” (introdotta dall’articolo 1 del DL 154/2020 - Ristori-ter), a seguito delle ordinanze di cui ai DPCM del 10, 13 e 20 novembre 2020, la RT fornisce una stima degli stessi (237 milioni di euro), senza tuttavia esplicitare i parametri utilizzati. Anche a tal proposito, appare necessario acquisire i relativi dati ed elementi di valutazione ai fini della verifica delle quantificazioni.
Per la contabilizzazione di tali oneri, a valere sul successivo articolo 13-duodecies del provvedimento in esame, si rimanda alla scheda relativa al medesimo articolo.
Le norme – che riproducono l’articolo 2 del DL 149/2020 - riconoscono un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al provvedimento in esame, modificato dall’articolo 1, comma 2, del DL 154/2020, e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle cosiddette zone rosse (aree individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del provvedimento in esame). Si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del DL 137/2020. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2, modificato dall’articolo 1, comma 2, del DL 154/2020 (commi 1 e 2).
L’articolo 1 del DL 154/2020 (Ristori-ter) ha inserito il codice ATECO 47.72.10, relativo al commercio al dettaglio di calzature e accessori, nell’ambito dell’Allegato 2; da ciò deriva che i soggetti tali attività potranno beneficiare di talune misure agevolative, qualora siano situati nelle cosiddette «zone rosse».
Ai relativi oneri, valutati in 563 milioni di euro per l’anno 2020, conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Contributo a fondo perduto operatori interessati dalle nuove misure restrittive del DPCM 3/11/2020 |
563,0 |
|
|
563,0 |
|
|
563,0 |
|
|
La relazione tecnica afferma che, per stimare gli oneri finanziari derivanti dal nuovo contributo a fondo perduto introdotto dalla disposizione in esame, è stata adottata la stessa metodologia applicata per la stima degli effetti dell’articolo 1 del decreto-legge n. 137 del 2020.
Soggetti che avevano già ottenuto il contributo di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio
Per determinare gli oneri finanziari relativi a questa platea di soggetti sono stati considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti localizzati nei territori interessati (CALABRIA, LOMBARDIA, PIEMONTE e VALLE D'AOSTA) che avevano dichiarato all’Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO indicati nell’Allegato 2.
All’ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.
Soggetti che non avevano presentato l’istanza per l’ottenimento del contributo di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio
I soggetti in questione sono, anzitutto, coloro che hanno prodotto ricavi e compensi per un importo annuo non superiore a 5 milioni di euro e quindi, pur rientrando teoricamente nel campo di applicazione dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, non hanno presentato la relativa istanza.
La platea di questi soggetti è stata stimata come differenza, per codice ATECO, territorio e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:
· soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
· soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio.
Il numero di soggetti individuato è stato, per prudenza, maggiorato del 10%.
L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il “nuovo” contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Rilancio.
Inoltre, considerato che il contributo di cui alla disposizione in esame può essere richiesto anche dai soggetti con ricavi e compensi annui superiori a 5 milioni di euro (esclusi, invece, dall’articolo 25 del Decreto Rilancio), è stato necessario stimare anche l’onere finanziario connesso a tale platea di soggetti.
A tal fine, sono stati considerati i soggetti che hanno dichiarato, ai fini IVA per il 2019, un volume d’affari annuo superiore alla suddetta soglia di 5 milioni di euro ed è stato calcolato l’ammontare medio mensile individuale di tale volume d’affari.
L’onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d’affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.
Le sopra descritte elaborazioni sono state limitate ai codici ATECO e ai territori interessati dalla disposizione in esame.
Nella tabella seguente sono indicati il numero di soggetti interessati e l’ammontare del contributo stimato da erogare, che rappresenta la stima degli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame.
REGIONE |
Nuovo contributo a fondo perduto (zone rosse) |
|
N. soggetti |
Importo (milioni di euro) |
|
CALABRIA |
11.570 |
73 |
LOMBARDIA |
43.246 |
333 |
PIEMONTE |
22.749 |
153 |
VALLE D'AOSTA |
589 |
4 |
Totale |
78.154 |
563 |
Inoltre, la RT riferita all’articolo 13-duodecies (DL Ristori-ter) stima gli oneri finanziari dei contributi a fondo perduto derivanti dell’inclusione di nuove regioni nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità (c.d. zone rosse), riepilogandoli nella tabella seguente.
(milioni di euro)
REGIONE PROV. AUTONOMA |
Nuovo contributo a fondo perduto (zone rosse) Articolo 2 DL n. 149/2020 |
TOSCANA |
200 |
Prov. Aut. BOLZANO |
21 |
ABRUZZO |
51 |
CAMPANIA |
276 |
Totale |
548 |
L’inclusione del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) nell’allegato 2 al decreto-legge n. 149 del 2020, disposta dall’articolo 1, comma 2, del presente decreto, determina l’estensione della platea degli operatori economici, operanti nelle c.d. “zone rosse”, che riceveranno il contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2 del richiamato decreto-legge, con la percentuale del 200%.
Di seguito si riporta la stima degli oneri finanziari derivanti dalla sopra descritta estensione del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 149 del 2020.
Contributo a fondo perduto art. 2 DL n. 149/2020 (estensione al codice ATECO 477210 commercio al dettaglio calzature e accessori)
REGIONE / PROV. AUTONOMA |
Importo (milioni di euro) |
Calabria |
6,5 |
Piemonte |
6,7 |
Lombardia |
16,2 |
Valle d'Aosta |
0,3 |
Toscana |
12,3 |
Provincia autonoma di Bolzano |
1,9 |
Abruzzo |
3,7 |
Campania |
16,1 |
Totale "zone rosse" (ordinanze del Ministro della Salute emanate fino al 20 novembre 2020) |
63,7 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al provvedimento in esame, modificato dall’articolo 1, comma 2, del DL 154/2020, e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle cosiddette zone rosse.
Ai relativi oneri, valutati in 563 milioni di euro per l’anno 2020, conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Ai fini della quantificazione, la RT adotta la stessa metodologia di calcolo già utilizzata per il precedente articolo 1, procedendo quindi a determinare dapprima la platea cui è stato erogato il contributo di cui all’articolo 25 del DL 104/2020 e, successivamente, i soggetti che comunque rientrano nell’ambito di applicazione delle disposizioni in esame. Come per l’articolo 1, la RT fornisce, suddivisi per regione, il numero dei soggetti stimati e l’importo degli oneri. In base a tali dati, si evince un contributo medio stimato (circa 7.200 euro) maggiore di quello relativo al precedente articolo 1 (circa 5.300 euro). Considerando anche le più elevate percentuali di rivalutazione di cui all’Allegato 2 rispetto a quelle dell’Allegato 1, la quantificazione appare prudenziale se raffrontata con quella del suddetto articolo 1
Peraltro, atteso che gli oneri non sono ricompresi nell’ambito di specifici limiti di spesa, appare necessario acquisire gli ulteriori dati ed elementi di valutazione sottostanti la determinazione degli oneri stimati ai fini di una verifica della congruità delle somme stanziate.
Inoltre, con riferimento agli ulteriori oneri, connessi all’estensione delle cosiddette “zone rosse”, di cui all’articolo 1 del DL 154/2020 (Ristori-ter), a seguito delle ordinanze di cui ai DPCM del 10, 13 e 20 novembre 2020, la RT ne fornisce la stima (548 milioni di euro) senza tuttavia esplicitare i parametri utilizzati ai fini della quantificazione. Maggiori oneri conseguono anche dalla modifica all’Allegato 2 prevista in base all’articolo 1 del DL 154/2020, che ha incluso i soggetti che svolgono attività di commercio al dettaglio di calzature e accessori nelle zone rosse tra quelli cui spetta il contributo in esame. Tali oneri sono stati quantificati dalla relazione tecnica in 63,7 milioni di euro, ma non sono esplicitati i parametri a tal fine utilizzati.
Pertanto, anche in relazione alle predette stime appare necessario acquisire i relativi elementi di valutazione ai fini della verifica.
Per la contabilizzazione degli oneri riferiti alle modifiche introdotte con il DL 154 (ristori-ter), a valere sul successivo articolo 13-duodecies del provvedimento in esame, si rimanda alla scheda relativa al medesimo articolo.
Articolo 1-ter
(Estensione dell'applicazione dell'articolo 1 del DL 137/2020 ad ulteriori attività)
Le norme – che riproducono l’articolo 6 del DL 157/2020 – estendono l’erogazione del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del DL 137/2020, anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 (sostanzialmente agenti, rappresentanti, procacciatori d’affari e mediatori).
Ai relativi oneri, valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 338 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Estensione del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del DL 137/2020 ad ulteriori attività economiche |
446,0 |
|
|
108,0 |
338,0 |
|
108,0 |
338,0 |
|
La relazione tecnica afferma che, al fine di stimare i relativi oneri finanziari, è stata adottata la stessa metodologia applicata in occasione della stima effettuata per la sopra richiamata disposizione di cui all’articolo 1.
In particolare, sono stati anzitutto considerati i contributi risultanti dalle istanze presentate ai sensi dell’articolo 25 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio), limitatamente ai soggetti che avevano dichiarato all’Agenzia delle Entrate, come attività prevalente (modelli AA7/AA9), uno dei codici ATECO elencati nell’Allegato 1. A questi soggetti il nuovo contributo a fondo perduto sarà erogato automaticamente, accreditando il conto sul quale era stato erogato il contributo di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio.
All’ammontare dei contributi così individuato è stata applicata la percentuale prevista dall’Allegato 1 per ciascun codice ATECO.
Inoltre, occorre tener conto che il nuovo contributo a fondo perduto potrà essere richiesto anche dai soggetti che non avevano presentato istanza ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, nonché dai soggetti con ricavi e compensi annui maggiori di 5 milioni di euro.
La stima di tale platea di soggetti (per coloro che avevano dichiarato ricavi e compensi annui fino a 5 milioni di euro) è stata effettuata come differenza, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, tra i seguenti due insiemi:
· soggetti che hanno presentato la dichiarazione dei redditi 2018 (ultima disponibile) o la dichiarazione IVA 2019 (ultima disponibile);
· soggetti che hanno richiesto il contributo di cui all’articolo 25 del Decreto Rilancio.
L'importo del contributo da attribuire a tali soggetti aggiuntivi è stato stimato applicando, per codice ATECO e fascia di ricavi/compensi, il “nuovo” contributo medio da attribuire ai soggetti che già avevano presentato istanza ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Rilancio.
Invece, per i soggetti con ricavi e compensi annui maggiori di 5 milioni di euro è stato calcolato l’ammontare medio mensile individuale del volume d’affari IVA dichiarato per il 2019. L’onere finanziario è stato stimato applicando al suddetto volume d’affari medio la percentuale di contributo del 10% e poi la percentuale prevista per ciascun codice ATECO.
In base alla metodologia sopra descritta, gli oneri finanziari complessivi derivanti dalla disposizione in esame possono essere stimati in 446 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare.
Considerato che nel 2020 sarà possibile erogare solo i nuovi contributi automatici a coloro che avevano già presentato istanza ai sensi dell’articolo 25 del Decreto Rilancio, i suddetti oneri sono così suddivisi tra gli esercizi 2020 e 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto:
Contributo a fondo perduto |
Anno di erogazione |
Ammontare (milioni di euro) |
Automatico |
2020 |
108 |
Nuove istanze |
2021 |
338 |
|
Totale |
446 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono l’erogazione del contributo a fondo perduto, di cui all’articolo 1 del decreto in esame (DL 137/2020), anche ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva e abbiano dichiarato di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell'Allegato 4 (sostanzialmente agenti, rappresentanti, procacciatori d’affari e mediatori).
Ai relativi oneri, valutati in 446 milioni di euro per l'anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, in 338 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede ai sensi dell'articolo 34.
In proposito, la RT riporta la metodologia utilizzata per la quantificazione degli oneri (analoga a quella già utilizzata in occasione dell’articolo 1), distinguendo tra i soggetti che già hanno ricevuto il contributo in base all’articolo 25 del DL 34/2020, cui sarà erogato automaticamente, e la platea dei soggetti che non avevano presentato istanza. La RT non fornisce ulteriori parametri, specificando che il diverso impatto sui saldi di finanza pubblica deriva dalla possibilità di erogare nel 2020 soltanto i contributi concessi con automatismo.
Atteso che le disposizioni non sono formulate entro limiti di spesa, appare necessario acquisire gli ulteriori dati ed elementi di valutazione sottostanti la stima e necessari per una verifica della stessa; ciò ai fini di una conferma della congruità delle somme stanziate.
Articolo 1-quater
(Fondo perequativo)
Le norme – che recepiscono il contenuto dell’articolo 23 del DL 157/2020 (c.d. “Ristori quater) - istituiscono un Fondo con dotazione di 5.300 milioni per l’anno 2021.
Il Fondo è alimentato con quota parte delle maggiori entrate fiscali e contributive di cui agli articoli 1 (sospensione versamento secondo acconto IIDD e IRAP), 2 (sospensione versamenti dicembre IVA e ritenute lavoro dipendente), 4 (definizione agevolata agenti riscossione) e 5 (PREU) del DL 157/2020.
Il Fondo è finalizzato alla perequazione di misure fiscali e di ristoro per l’emergenza Covid concesse con i decreti legge 18, 23, 34, 104, 137, 149 e 154 del 2020 in favore di soggetti destinatari delle medesime misure che registrano una significativa perdita di fatturato.
In particolare, si stabilisce che con DPCM possano essere individuati i parametri per riconoscere l’esonero parziale o totale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Istituzione Fondo |
|
5.300 |
|
|
|
5.300 |
|
|
|
5.300 |
|
|
La relazione tecnica afferma che il Fondo è destinato ad operare attraverso la concessione dell’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base di parametri indicati con DPCM da adottare su proposta del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministro dello sviluppo economico.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il Fondo, istituito con una dotazione di 5.300 milioni per l’anno 2021, è finalizzato al riconoscimento di agevolazioni fiscali e contributive – da disporre mediante DPCM - in favore di soggetti, già destinatari di misure per l’emergenza COVID, che registrano una significativa perdita di fatturato.
La relazione tecnica conferma che il Fondo è destinato ad operare attraverso la concessione dell’esonero totale o parziale dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi sulla base di parametri indicati con i medesimi DPCM.
Andrebbero in proposito acquisite informazioni riguardo ai criteri alla base della determinazione della dotazione del Fondo.
L’importo di quest’ultimo sembrerebbe infatti commisurato all’ammontare dei versamenti tributari e contributivi da effettuare nel 2021 in conseguenza delle sospensioni disposte nel 2020 per effetto di una serie di disposizioni contenute nel provvedimento in esame.
In proposito, sulla base di quanto indicato nel prospetto riepilogativo, si riporta, nella seguente tabella, un riepilogo degli effetti di minor gettito nel 2020 e di maggior gettito nel 2021, riferiti a norme di sospensione dei versamenti tributari e contributivi contenute nel decreto “ristori” in esame, come modificato dal Senato.
(milioni di euro)
Articolo |
Descrizione |
2020 |
2021 |
13 |
Sospensione contributi novembre |
-504,0 |
504,0 |
13 bis |
Sospensione contributi (nuove aree) |
-206,0 |
206,0 |
13 ter |
Sospensione ritenute novembre |
-264,0 |
264,0 |
13 ter |
Sospensione IVA novembre |
-273,0 |
273,0 |
13 ter |
Sospensione add.le reg.le IRPEF novembre |
-9,0 |
9,0 |
13 ter |
Sospensione add.le com.le IRPEF novembre |
-3,0 |
3,0 |
13 quater |
Sospensione ritenute dicembre |
-683,0 |
683,0 |
13 quater |
Sospensione IVA dicembre |
-2.236,0 |
2.236,0 |
13 quater |
Sospensione add.le reg.le IRPEF dicembre |
-48,0 |
48,0 |
13 quater |
Sospensione add.le com.le IRPEF dicembre |
-21,0 |
21,0 |
13 quater |
Sospensione contributi dicembre |
-937,0 |
937,0 |
13 duodecies |
Sospensione ritenute (nuove aree) |
(Fondo) |
81,0 |
13 duodecies |
Sospensione IVA (nuove aree) |
(Fondo) |
106,4 |
13 duodecies |
Sospensione add.le reg.le IRPEF (nuove aree) |
(Fondo) |
2,4 |
13 duodecies |
Sospensione add.le com.le IRPEF (nuove aree) |
(Fondo) |
0,6 |
|
TOTALE |
|
5.374,4 |
Premessa l’opportunità di una conferma riguardo alla predetta ricostruzione, nel rilevare che l’iscrizione nei saldi di finanza pubblica della spesa relativa al Fondo in questione riduce i margini di aleatorietà connessi all’effettivo introito nel 2021 dei versamenti sospesi nel 2020, si evidenzia che le modalità di utilizzo, mediante DPCM, delle disponibilità del Fondo medesimo non prevedono espressamente una procedura che consenta la verifica in sede parlamentare degli effetti finanziari recati da tale decreto attuativo. In proposito sarebbe opportuno acquisire elementi di valutazione dal Governo.
Articolo 1-quinquies
(Modificazioni urgenti della legislazione emergenziale)
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 16-bis, del DL 33/2020 prevede, fra l’altro, che il Ministro della salute possa individuare[2], una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano specifiche misure aggiuntive individuate[3] con DPCM. Le ordinanze sono efficaci per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio risulti necessaria l'adozione di misure più rigorose. L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore comporta in ogni caso una nuova classificazione, salva la possibilità esentare specifiche parti del territorio regionale dall'applicazione delle misure più restrittive.
Alla norma non sono stati ascritti effetti finanziari.
Le norme[4] inseriscono una specificazione nel predetto quadro normativo, disponendo che l'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischi o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta l'applicazione, per un ulteriore periodo di quattordici giorni, delle misure relative allo scenario immediatamente inferiore, salvo che la Cabina di regia ritenga congruo un periodo inferiore e prevedendo la salvezza degli atti già adottati conformemente alla nuova norma.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che alla disposizione, di carattere ordinamentale, non si ascrivono nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.
Articolo 1-sexies
(Controlli antimafia)
La norma dispone che le previsioni del protocollo d’intesa tra Ministero dell'interno, dell'economia e Agenzia delle entrate, mediante il quale - in base all’art, 25, comma 9, del DL n. 34/2020 - sono definiti i controlli per la prevenzione di infiltrazioni criminali nelle attività di erogazione del contributo a fondo perduto previsto dal medesimo articolo 25, si applichino anche in relazione ai contributi a fondo perduto disciplinati dal presente decreto legge (comma 1).
Si rammenta che, essendo l’articolo in esame “confluito” nel decreto “ristori” dopo essere stato introdotto dal decreto “ristori-bis”, l’espressione “presente decreto” – originariamente riferita al DL ristori-bis viene ora a comprendere il DL ristori e i “confluiti” ristori bis, ter e quater.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa presenta carattere ordinamentale e non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, nel presupposto che, come riferito dalla relazione tecnica, l’estensione ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto legge in esame della disciplina delle attività di controllo anticrimine sulle modalità di erogazione del contributo a fondo perduto di cui all’art. 25 del DL n. 34/2020, possa realizzarsi nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La norma incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il comparto del Fondo speciale costituito presso l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
La relazione tecnica precisa che il Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva di cui all'art. 90, comma 12, legge n. 289/2002, affidato in gestione separata all'Istituto per il Credito Sportivo, può concedere garanzie per i mutui, concessi dagli intermediari finanziari relativi alla costruzione, all'ampliamento, all'attrezzatura, al miglioramento o all'acquisto di impianti sportivi. L'operatività del Fondo è iniziata nel 2015. La RT afferma che al 31 dicembre 2019 sono stati ammessi alla garanzia del Fondo n. 369 mutui dì importo complessivo pari a 125,1 milioni di euro, di cui il totale garantito dal Fondo è pari a 63,6 milioni di euro. Il Fondo opera quasi esclusivamente con soggetti di natura dilettantistica (ASD e SSD), enti morali e federazioni sportive, i quali sono titolari del 94,3% dei mutui ammessi (n. 348 su 369).
L'articolo 14, comma 1, del DL n. 23 del 2020, ha disposto l'ampliamento, fino al termine dell'anno in corso, dell'operatività del Fondo di garanzia per l'impiantistica sportiva, mediante la previsione dell'ammissibilità ad esso dei finanziamenti per le operazioni di liquidità, che attualmente ne sono esclusi. Con la dotazione di 30 milioni destinati alle garanzie del Fondo per operazioni di liquidità le garanzie attivabili sono 90 milioni di euro, stimando una ponderazione delle stesse sul Fondo di dotazione, in funzione alla rischiosità valutata, per un terzo del loro importo. Il Comparto è stato incrementato di ulteriori 30 milioni di euro dall'art. 31, comma 4-bis, del DL n. 34 del 2020.
La proposta in esame concerne, quale ulteriore forma di agevolazione, il rifinanziamento anche del comparto del Fondo speciale. Tale comparto è destinato alla concessione dei contributi in conto interessi sui finanziamenti delle operazioni di liquidità secondo criteri di gestione stabiliti dal Comitato di Gestione dei Fondi Speciali. La RT afferma che lo stanziamento di 5 milioni di euro del predetto comparto speciale è congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2%.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa di 5 milioni di euro per l'anno 2020 il comparto del Fondo speciale costituito presso l'Istituto per il credito sportivo per la concessione di contributi in conto interessi, fino al 31 dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall'Istituto per il Credito Sportivo o da altro istituto bancario per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate, degli Enti di Promozione Sportiva, delle associazioni e delle società sportive dilettantistiche iscritte nel registro.
La RT afferma che lo stanziamento di 5 milioni di euro sarebbe congruo per il totale abbattimento della quota interessi di 90 milioni di euro di finanziamenti di durata quinquennale al tasso fisso del 2%.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica e del fatto che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 3
(Fondo per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche)
Normativa previgente, L’articolo 218-bis del D.L n. 34/2020[5] autorizza la spesa di 30 milioni di euro per il 2020 in favore delle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal CONI, da ripartire con D.P.C.M., su proposta del Ministro per le politiche giovanili e lo sport.
La norma, modificata durante l’esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze il Fondo unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche (così denominato dal comma 2-bis), con una dotazione di 142 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere assegnate al Dipartimento per lo Sport (comma 1).
Il fondo è destinato all’adozione di misure di sostegno e ripresa delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno cessato o ridotto la propria attività a seguito dei provvedimenti statali di sospensione delle attività sportive. I criteri di ripartizione delle risorse del Fondo sono stabiliti con provvedimento del Capo del Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei ministri che dispone la loro erogazione (comma 2).
Inoltre, si interviene sull’articolo 218-bis del D.L. n. 34/2020 sopra descritto per stabilire che le relative risorse, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo indicato al comma 1 (comma 2-bis).
Infine, agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del decreto-legge ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo per il sostegno delle ASD e delle SSD (comma 1) |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Istituzione Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche (comma 1) |
92,0 |
|
|
92,0 |
|
|
92,0 |
|
|
La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la norma intende garantire un adeguato supporto economico in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno subito le misure interdittive disposte dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, consentendo il rifinanziamento degli interventi di sostegno adottati negli scorsi mesi (a seguito di procedure di evidenza pubblica), tenuto conto del servizio di interesse generale da esse svolto per la collettività e in particolare per le comunità locali e per i giovani.
La relazione tecnica riferita al testo del maxiemendamento afferma che la modifica al comma 1 è volta ad incrementare le risorse per le misure di ristoro a fondo perduto destinate alle associazioni sportive dilettantistiche e società sportive dilettantistiche poste in essere dal Dipartimento per lo sport.
FONDO PERDUTO 2020 |
||
AZIONE |
NR ASSOCIAZIONI |
IMPORTO |
Doppio ristoro: raddoppio automatico degli importi erogati a giugno |
15.597 |
81.502.056,00 |
Ristori per le nuove domande pervenute |
22.296 |
89.931.174,00 |
TOTALE |
171.433.230,00 |
Come si evince dalla tabella sopra riportata, per far fronte alle richieste pervenute a seguito degli avvisi di evidenza pubblica posti in essere dal Dipartimento per lo Sport sono necessarie risorse pari a 171.433.230 euro complessive. In considerazione dell'evidenza che il "Fondo Unico per il sostegno delle associazioni e società sportive dilettantistiche", istituito dall'articolo 3 gode, anche per effetto del comma 2-bis, di una dotazione complessiva pari ad euro 80.000.000, la norma prevede un incremento di 92.000.000 euro per l'anno 2020. All'onere recato dalla modifica si provvede ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria.
Il D.L. n. 34/2020, recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19” (c.d. "Decreto Rilancio"), all'art. 218-bis ha autorizzato in favore di associazioni sportive dilettantistiche iscritte nell'apposito registro tenuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2020.
La disposizione in esame prevede che tali risorse, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, siano portate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse provenienti dal Fondo di cui al comma 1. La disposizione, permettendo di procedere all'emanazione di un unico atto dell'autorità governativa delegata in materia di sport per delineare i criteri di ripartizione delle risorse, essendo la finalizzazione delle stesse già definita per norma, assicura una più tempestiva e lineare gestione dei procedimenti, una maggiore efficienza dal punto di vista amministrativo-contabile, grazie alla confluenza delle risorse in un unico capitolo di bilancio, nonché una semplificazione delle modalità di accesso per i potenziali destinatari delle misure di sostegno.
La Rt indica inoltre che il comma 2-bis non comporta dunque nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce il Fondo per il sostegno delle Associazioni Sportive Dilettantistiche e delle Società Sportive Dilettantistiche, con una dotazione di 142 milioni di euro per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa, le cui risorse, sono trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Si prevede altresì che le risorse dell’articolo 218-bis del D.L n. 34/2020, già nella disponibilità del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, siano destinate ad incremento, nell'ambito del predetto bilancio, delle risorse del Fondo di cui al comma 1.
In proposito, non si formulano osservazioni in quanto l’intervento è configurato come limite di spesa. Per quanto concerne la previsione del comma 2-bis non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’intervento fa riferimento a stanziamenti già previsti a legislazione vigente, nel presupposto che non risulti modificato il profilo di spesa per cassa delle risorse oggetto di nuova destinazione.
Articolo 4
(Sospensione delle procedure esecutive immobiliari nella prima casa)
La norma proroga al 31 dicembre (dal 30 ottobre 2020) l’efficacia delle disposizioni di cui all'articolo 54-ter, comma 1, del DL n. 18/2020, riguardante la sospensione delle procedure esecutive immobiliari durante l'emergenza COVID-19. Si prevede, inoltre, che sia inefficace ogni procedura esecutiva per il pignoramento immobiliare[6] che abbia ad oggetto l'abitazione principale del debitore, effettuata dal 25 ottobre 2020 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che dalla disposizione non derivano oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che le procedure esecutive per il pignoramento immobiliare, già sospese ai sensi dell'art. 54-ter del DL n. 18 del 2020, senza oneri per la finanza pubblica, siano ulteriormente sospese fino al 31 dicembre 2020.
Al riguardo non si formulano osservazioni anche in relazione a quanto evidenziato dalla relazione tecnica, che riferisce che dalla norma non derivano oneri per la finanza pubblica e tenuto conto che alla precedente sospensione non sono stati ascritti effetti finanziari.
La norma reca una serie di modifiche alla legge n. 3 del 2012 (disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento), finalizzate a semplificare l'accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, essendo di natura ordinamentale, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 5, commi 1-5 e 7-bis
(Misure a sostegno degli operatori turistici e della cultura)
Normativa previgente. L’articolo 89 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “cura Italia”) ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, con dotazione complessiva di 335 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
L’articolo 182 del D.L. n. 34/2020 (c.d. “rilancio”) ha istituito un Fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, con una dotazione di 265 milioni di euro per il 2020.
Il successivo articolo 183, al comma 2, ha disposto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.
Infine, l’articolo 88 del D.L n. 18/2020 ha previsto che, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1463 del codice civile, ricorre la sopravvenuta impossibilità della prestazione dovuta in relazione alla stipula di contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli di qualsiasi natura e di biglietti di ingresso ai musei e agli altri luoghi della cultura. Agli interessati, previa apposita istanza, è attribuito un voucher di importo pari all’acquisto effettuato da utilizzare entro diciotto mesi dall'emissione. Le norme hanno trovato applicazione fino al 30 settembre 2020.
Le norme, modificate durante l’esame al Senato, dispongono l’incremento dei vari fondi sopra descritti nei seguenti termini:
· di 100 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo di parte corrente di cui all’articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (comma 1);
· di 400 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo di cui all’articolo 182 del D.L. n. 34/2020 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (comma 2);
· di 50 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo di cui all’articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo (comma 3).
Ai relativi oneri di quanto sopra riportato, pari a 550 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 5).
Inoltre, limitatamente ai contratti di acquisto di titoli di accesso per spettacoli dal vivo, le disposizioni di cui all’articolo 88, commi 1 e 2 del D.L. n. 18/2020, si applicano anche a decorrere dalla data di entrata in vigore del D.P.C.M. 24 ottobre 2020 e fino al 31 gennaio 2021 e i termini di cui al medesimo comma 2 decorrono dalla data di entrata in vigore del presente decreto (comma 4).
Si interviene inoltre sul credito d’imposta che l’articolo del 7 del D.L. n. 91/2013 prevede in favore delle imprese musicali: si rammenta che il credito d’imposta in esame è riconosciuto nell’ambito di un limite massimo di spesa annua. nel limite di spesa annuo di 5 milioni di euro a decorrere dal 2021, previsto. La modifica in esame amplia la platea dei beneficiari includendo le imprese esistenti “da almeno un anno prima della richiesta di accesso alla misura in parola” anziché (come previsto a legislazione vigente) “dal 1° gennaio 2012” ed amplia altresì l'importo massimo riconoscibile nei tre anni d'imposta da 200.000 a 800.000 euro per ciascun beneficiario (comma 4-bis).
In aggiunta, si prevede che tali disposizioni si applichino nei limiti delle risorse appositamente stanziate e previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (comma 4-ter).
Infine, nel quadro della ripartizione dei contributi all’editoria - fermo restando il tetto di spesa annuale - vengono prorogate al 2021 talune misure circa l’accesso e la ripartizione dei benefici economici[7], ed estese all’esercizio 2020 modalità di rendicontazione già previste[8] per i costi riferiti all’esercizio 2019 (comma 7-bis).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|||||||||
Incremento Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo (comma 1) |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
Incremento Fondo in favore agenzie viaggio e tour operator (co. 2) |
400,0 |
|
|
400,0 |
|
|
400,0 |
|
|
Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle Istituzioni culturali, nonché di musei e Istituti (co. 3) |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
La relazione tecnica afferma che il comma 1 incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 1919 pg. 1 “Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema· e dell'audiovisivo etc.” afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 - Segretariato generale.
Il comma 2 incrementa di 400 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo per agenzie di viaggio, tour operator e guide e accompagnatori turistici istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 6834 pg. 1 “Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del covid-19” afferente il Centro di responsabilità amministrativa 16 - Direzione generale turismo.
Il comma 3 incrementa di 50 milioni di euro per l'anno 2020 il fondo da ripartire emergenze imprese e istituzioni culturali istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 2062 pg. 1 Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 - Segretariato generale.
Inoltre, la RT evidenzia come il comma 4 non comporta oneri per la finanza pubblica, dal momento che mira ad applicare le medesime modalità di rimborso già previste dall'articolo 88 del D.L. n. 18/2020 in riferimento ai titoli di accesso agli spettacoli dal vivo, coinvolti dalle ulteriori misure restrittive del D.P.C.M. 24 ottobre 2020.
Il comma 4-bis e il comma 4-ter modificano l'articolo 7 del D.L. n. 91/2013 in materia di credito d'imposta sui costi sostenuti per attività di sviluppo, produzione, digitalizzazione e promozione di registrazioni fonografiche o videografiche musicali: le modifiche non determinano effetti finanziari tenuto conto che i limiti di spesa previsti dalla norma rimangono immutati. La RT presentata al maxiemendamento al Senato afferma che tali modifiche non determinano effetti finanziari tenuto conto che i limiti di spesa previsti dalla norma rimangono immutati.
Con riferimento al comma 7-bis, la relazione tecnica nel descrivere la norma evidenzia come sia relativa alla proroga per un’ulteriore annualità della disciplina speciale introdotta dall’articolo 96, commi da 3 a 6, del D.L. n. 104/2020, ai fini della sterilizzazione degli effetti negativi della crisi pandemica per le imprese destinatarie dei contributi diretti all'editoria, ai sensi del D.lgs. n. 70/2017, la norma dispone per l’annualità di contribuzione 2021 un'attenuazione del parametro concernente la percentuale tra copie vendute e copie distribuite, orientata a garantire alle imprese l'ammissione al beneficio anche a fronte della significativa diminuzione delle vendite per effetto dell'emergenza sanitaria. Si consente inoltre alle imprese di pagare i fornitori successivamente al ricevimento del saldo del contributo, anche con riferimento al contributo dovuto per l'anno 2020 e, infine, si proroga il vincolo alla misura minima del contributo, ai fini della salvaguardia dei livelli di finanziamento riconosciuti a ciascuna impresa. In caso di insufficienza delle risorse stanziate si applica, in ogni caso, il criterio del riparto proporzionale di cui all' articolo 11, comma 1, secondo periodo, del D.lgs. n. 70/2017, che garantisce il rispetto del tetto di spesa costituito dallo stanziamento annuale per la contribuzione diretta.
La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i contributi vengono concessi nel limite di spesa delle risorse annualmente assegnate in sede di riparto del Fondo per il pluralismo dell'informazione, a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che per talune delle disposizioni, che rifinanziano fondi esistenti, l’onere è limitato allo stanziamento previsto, mentre altre previsioni hanno valore ordinamentale e sono riferite a rapporti economici fra soggetti privati.
Articolo 5, commi 6 e 7, e articolo 34, comma 3 e comma 6, lett. a)
(Tax credit vacanze)
Normativa previgente. L’art. 176 del DL 34/2020 reca la disciplina del c.d. “bonus vacanze”. La relazione tecnica stima un onere complessivo, in competenza, di 2.096,5 milioni di euro. Nella seguente tabella si riportano gli effetti finanziari ascritti per cassa.
(milioni di euro)
|
Competenza |
Cassa |
||
|
2020 |
2021 |
2022 |
|
Credito d’imposta (80% dell’onere in competenza) |
-1.677,2 |
-1.677,2 |
|
|
Detrazione IRPEF (20% dell’onere in competenza) |
-419,3 |
|
-733,8 |
+314,5 |
Totale |
-2.096,5 |
-1.677,2 |
-733,8 |
+314,5 |
La relazione allegata allo schema di decreto ministeriale AG 198 segnala che, in base all’attività di monitoraggio, gli oneri effettivi riscontrati per il 2020 risultano di ammontare inferiore a quelli stimati originariamente[9]. Pertanto, in tale sede, una quota delle risorse destinate alla copertura finanziaria della misura (500 milioni nel 2020) viene destinata alla compensazione finanziaria dei maggiori oneri riscontrati, in sede di monitoraggio, in riferimento alla misura che riconosce un contributo a fondo perduto in favore di imprese e lavoratori autonomi. Tale meccanismo è attuato in applicazione della specifica deroga prevista, limitatamente per il 2020, dall’art. 265 del DL 34/2020.
Le norme dispongono quanto segue.
Articolo 5, commi 6 e 7
La norma, modificando l’articolo 176 del DL n.34/2020, consente la fruizione del c.d. bonus vacanze fino al 30 giugno 2021.
In particolare, fermo restando al 31 dicembre 2020 il termine fissato per la presentazione della domanda, si stabilisce che il beneficio è riconosciuto, una sola volta per il periodo luglio 2020-giugno 2021 (in luogo del periodo luglio-dicembre 2020) (comma 6).
Ai relativi oneri, valutati in 280 milioni per il 2021 e a 122,5 milioni per il 2022, si provvede:
- 280 milioni per il 2021 ai sensi dell’articolo 34;
- 50 milioni per il 2022 a valere sul Fondo esigenze indifferibili;
- 72,5 milioni per il 2022 a valere sul FISPE.
Articolo 34, comma 3 e comma 6 lettera a)
La norma interviene sul profilo finanziario della disciplina c.d. “tax credit vacanze” in quanto, dal monitoraggio degli effetti finanziari, risulta che gli oneri effettivi recati dalla disciplina in esame sono inferiori a quelli originariamente ascritti.
In particolare, si dispone che le minori entrate derivanti dal comma 6, lettera a) sono valutate in 161 milioni per l’anno 2022 (comma 3).
Inoltre, si utilizzano, a fini di copertura finanziaria del provvedimento, le maggiori entrate recate dalla minore fruizione del tax credit vacanze, indicate in 860 milioni per l’anno 2020 (comma 6, lettera a)).
Si segnala, inoltre, che il successivo articolo 34, comma 6, lettera p) provvede alla copertura finanziaria per il 2021 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti, tra gli altri, dall’articolo 5 e dall’articolo 34, comma 6, lettera a).
Il prospetto riepilogativo (testo originario) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Credito d’imposta (a5,co 6) |
|
280,0 |
|
|
|
280,0 |
|
|
|
280,0 |
|
|
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
Detrazione IRPEF (a5,co 6) |
|
|
122,5 |
|
|
|
122,5 |
|
|
|
122,5 |
|
Detrazione IRPEF (a34, co 3) |
|
|
161,0 |
|
|
|
161,0 |
|
|
|
161,0 |
|
Maggiori entrate tributarie |
||||||||||||
Detrazione IRPEF (a5,co6) |
|
|
|
52,5 |
|
|
|
52,5 |
|
|
|
52,5 |
Detrazione IRPEF (a34,co 3) |
|
376,0 |
|
|
|
376,0 |
|
|
|
376,0 |
|
|
Maggiori entrate extratributarie |
||||||||||||
Minore credito d’imposta (a34, co 3) |
860,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Minore credito d’imposta (a34, co 3) |
|
|
|
|
860,0 |
|
|
|
860,0 |
|
|
|
La relazione tecnica riferita al testo originario afferma quanto segue.
Articolo 5, commi 6 e 7
La RT segnala che la norma è finalizzata a prorogare l'utilizzabilità del “tax credit vacanze”, ma non il riconoscimento dello stesso, atteso che la data ultima per poterlo richiedere resta comunque quella (attualmente già prevista) del 31 dicembre 2020, rimanendo invariate anche le modalità per poter accedere al beneficio.
In merito al profilo finanziario, la RT afferma che sulla base dei dati pervenuti dal MIBACT, la fruizione del beneficio è stimata in 350 milioni di euro. Tenuto conto che l’80 per cento è fruito mediante credito d’imposta (sconto sul corrispettivo e recupero da parte del fornitore) e il restante 20 per cento rappresenta una detrazione IRPEF per il beneficiario, riporta la seguente tabella relativa agli effetti di cassa.
(milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Credito d’imposta |
0 |
-280,0 |
0 |
0 |
IRPEF |
0 |
0 |
-122,5 |
52,5 |
Totale |
0 |
-280,0 |
-122,5 |
52,5 |
Articolo 34, comma 3 e comma 6 lettera a)
La RT segnala che sulla base della riduzione del tax credit di 860 milioni di euro per l'anno 2020, di cui alla lettera a) del comma 6, risulta per gli anni successivi al 2020 - in linea con il meccanismo di fruizione del credito pari all’80 per cento come credito di imposta nel 2020 e al 20 per cento come detrazione nel 2021 - il seguente profilo dell’IRPEF.
(milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
IRPEF |
0 |
+376 |
-161 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva quanto segue.
L’articolo 5, commi 6 e 7, consente di fruire fino al 30 giugno 2021 (in luogo del 31 dicembre 2020) dei benefici fiscali relativi al c.d. “bonus vacanze”, spettante in relazione alle spese turistiche sostenute nel 2020-2021 (in luogo del solo 2020). Rimane fermo il termine del 31 dicembre 2020 per la presentazione delle richieste per l’accesso al beneficio, che spetta comunque una sola volta.
La relazione tecnica, nell’evidenziare che la norma proroga l'utilizzabilità del bonus ma non il riconoscimento dello stesso in quanto la data ultima per poterlo richiedere resta confermata al 31 dicembre 2020, afferma che la stima è effettuata sulla base dei dati MIBACT e fornisce il risultato della quantificazione.
In proposito, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati ed i criteri utilizzati per la stima dell’onere, indicato in 350 milioni in termini di competenza. Appare, pertanto, necessario acquisire gli elementi informativi necessari per una verifica dell’ammontare dell’onere indicato, quali, ad esempio, il numero dei beneficiari e la loro distribuzione per classi di importo del beneficio spettante.
In proposito, si segnala che:
- la relazione tecnica riferita alla norma originaria (art. 176 DL 34/2020) considera circa 5,4 milioni di nuclei familiari interessati, rispetto ai quali stima oneri complessivi per 2.096,5 milioni di euro (valore medio 388,8 euro);
- la relazione riferita allo schema di decreto ministeriale (A.G.198) afferma che al 23 settembre 2020 sono stati generati n. 1.547.676 bonus vacanza, per un valore economico complessivo di 689.760.100 euro (valore medio 445,7 euro); di questi, risultano utilizzati 653.863 bonus. La relazione, pertanto, segnala che l’attività di monitoraggio evidenzia una sovrastima degli oneri quantificati dalla RT riferita all’art. 176 del DL 34/2020 e prevede di destinare una quota delle risorse attribuite (500 milioni per il 2020), alla copertura di altre misure introdotte dal DL 34 i cui oneri risultano invece, in base al monitoraggio, sottostimati;
- la relazione tecnica riferita all’articolo 34 in esame, reca disposizioni finanziarie finalizzate a rettificare gli effetti ascritti all’agevolazione in esame. In base al monitoraggio, la stima aggiornata degli effetti finanziari sembrerebbe pari, in termini di competenza a 1.021,5 milioni (in luogo degli iniziali 2.096,5 mln)[10].
Tenuto conto che, per un verso, viene confermato al 31 dicembre 2020 il termine per la presentazione della richiesta, e per altro verso, viene esteso al 2021 il periodo di effettuazione della vacanza e per la fruizione del beneficio, andrebbero esplicitate le fattispecie specificamente considerate dalla norma in esame cui sono ascritti i nuovi oneri.
In particolare, andrebbe indicato il numero dei bonus, e il relativo ammontare, rispetto ai quali si stima il differimento della fruizione nel 2021 e quali siano, invece, le ulteriori richieste che si stima siano presentate fino al 31 dicembre 2020.
L’articolo 34 interviene sul profilo finanziario della disciplina c.d. “tax credit vacanze” in quanto dal monitoraggio degli effetti finanziari risultano oneri effettivi di ammontare inferiore a quello originariamente ascritto. In particolare, è indicato in 161 milioni il minor valore delle entrate stimate ai fini IRPEF nel 2022 (effetti di cassa) e in 860 milioni i risparmi a titolo di credito d’imposta realizzati nel 2020 [11].
Pur non essendo esplicitato l’ammontare riscontrato in sede di monitoraggio, sulla base dei valori indicati, la stima originaria dell’onere risulterebbe ridotta, in termini di competenza, da 2.096,5 mln a 1.021,5 mln. Infatti, ai minori oneri in competenza pari a (2.096,5-1.021,5=1.075mln), corrisponde una rettifica del credito d’imposta pari a (1.075*80%=860mln) e una rettifica della detrazione IRPEF pari a (1.05*20%=215mln).
In proposito, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in ordine alla predetta ricostruzione: inoltre, qualora fossero confermati i predetti dati, andrebbe chiarito il coordinamento con quanto indicato nell’Atto del Governo n. 198, nel quale si stabilisce che una quota delle risorse destinate alla copertura finanziaria della misura in esame (500 milioni nel 2020) sia destinata alla compensazione finanziaria dei maggiori oneri riscontrati, in sede di monitoraggio, per il contributo a fondo perduto in favore di imprese e lavoratori autonomi. Andrebbe quindi precisato, anche alla luce di tale riallocazione di risorse, a quanto ammontino le somme effettivamente spese nel 2020 per la misura in esame. Tali chiarimenti appaiono necessari tenuto conto che i risparmi conseguiti nel 2020 determinano effetti finanziari anche negli esercizi successivi, in relazione alla quota fruita con detrazione.
Articolo 6
(Misure urgenti di sostegno all'export e al sistema delle fiere internazionali)
La norma reca misure in materia di export e fiere internazionali, in particolare:
- viene rifinanziato di 150 milioni di euro per l'anno 2020 il Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato a favore delle imprese italiane che realizzano programmi di penetrazione commerciale in mercati esteri, cd. “Fondo Legge n. 394/1981";
- viene rifinanziato di 200 milioni per l'anno 2020 il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, di cui all'art. 72 del D.L. n. 18/2020, per l’erogazione di cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese esportatrici che ottengono finanziamenti agevolati a valere sul predetto "Fondo 394/1981";
- viene modificato l'articolo 91 del DL n. 104 del 2020 (che ha istituito un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’internazionalizzazione delle imprese) prevedendo che l'apposita sezione ivi prevista supporti anche l'internazionalizzazione delle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale e inoltre consente che a valere sul medesimo Fondo, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di aiuti di Stato, possano essere concessi, per il tramite di Simest SpA, agli enti fieristici italiani e alle imprese aventi come attività prevalente l'organizzazione di eventi fieristici di rilievo internazionale, contributi a fondo perduto commisurati ai costi fissi sostenuti dal 1° marzo 2020 e non coperti da utili o da misure di sostegno erogate da pubbliche amministrazioni o da altre fonti di ricavo, secondo termini, modalità e condizioni stabiliti con delibera del Comitato agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 270, della legge n. 205 del 2017.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
||||||||||||
Comma 1 |
150 |
|
|
|
150 |
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Comma 2 |
200 |
|
|
|
200 |
|
|
|
200 |
|
|
|
La relazione tecnica precisa che il comma 1 prevede un rifinanziamento di 150 milioni di euro per l'anno 2020 del "fondo 394". Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e di fabbisogno per 150 milioni di euro nell'anno 2020.
Con riferimento al comma 2, la RT afferma che lo stesso prevede un rifinanziamento del fondo per la promozione integrata istituito dall'articolo 72 del decreto-legge n. 18/2020, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394. Tale componente è prevista dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del decreto-legge n. 18/2020. Poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente prevista dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame. Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggiore onere della disposizione in esame è pari a 200 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.
Con riferimento al comma 3, la RT afferma che lo stesso non è suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di norma ordinamentale che peraltro ribadisce in modo espresso il tetto di spesa di 63 milioni di euro per l'anno 2020 già contenuto nell'articolo 91, comma 3, del decreto-legge n. 104 del 2020.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Normativa previgente. L’articolo 89 del D.L. n. 18/2020[12] (c.d. “cura Italia”) ha istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo due Fondi, uno di parte corrente e l’altro in conto capitale, per le emergenze nei settori dello spettacolo e del cinema e audiovisivo, a seguito delle misure di contenimento del COVID-19, con dotazione complessiva di 335 milioni di euro per l’anno 2020, di cui 185 milioni di euro per la parte corrente e 150 milioni di euro per gli interventi in conto capitale.
L’articolo 182 del D.L. n. 34/2020[13] (c.d. “rilancio”) ha istituito un fondo per sostenere le agenzie di viaggio e i tour operator in considerazione dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione delle misure di contenimento del COVID-19, con una dotazione di 265 milioni di euro per il 2020.
Il successivo articolo 183, al comma 2, ha disposto l'istituzione nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di un Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, con una dotazione di 231,5 milioni di euro per l'anno 2020, destinato al sostegno delle librerie, dell'intera filiera dell'editoria, nonché dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura. Il Fondo è destinato altresì al ristoro delle perdite derivanti dall'annullamento, in seguito all'emergenza epidemiologica da Covid-19, di spettacoli, fiere, congressi e mostre.
Infine, l’articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020, ha istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri il Fondo per la promozione integrata verso i mercati esteri, con una dotazione finanziaria di 400 milioni per l'anno 2020 destinato a una serie di iniziative finalizzate al sostegno delle esportazioni italiane e alla promozione del Made in Italy. In particolare alla lettera d) si prevede la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto fino al cinquanta per cento dei finanziamenti concessi ai sensi dell’articolo 2, comma 1 del D.L. n. 251/1981, e nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di Stato.
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, incrementa i fondi di emergenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo nei seguenti termini:
§ di 90 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo (articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020) (comma 1);
§ di 10 milioni di euro per l’anno 2020 il Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del covid-19 (articolo 182, comma 1, del D.L. n. 34/2020); inoltre, il ristoro previsto da tale fondo viene esteso alle imprese non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 422/1997, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00 (comma 2);
§ di 350 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni per l’anno 2021 il Fondo emergenze imprese e istituzioni culturali (articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020). Di tali risorse, un importo pari a 350 milioni di euro per il 2020 sarà destinato al ristoro delle perdite dei settori delle fiere e dei congressi (comma 3);
§ il Fondo indicato al comma 3 è incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa massima, per il ristoro delle perdite subite dagli organizzatori di eventi sportivi internazionali in programma nel territorio italiano, per le spese sostenute per garantire la presenza in sicurezza del pubblico, nei dieci giorni successivi all'adozione del D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 e del conseguente annullamento delle presenze di pubblico a tali eventi; a tali oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (comma 4).
Viene quindi assegnato un contributo di 1 milione di euro, a decorrere dall'anno 2021, in favore della Fondazione Orchestra giovanile Luigi Cherubini, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo (FUS) (commi 5, 6 e 7).
In particolare, si interviene sull’articolo 2, comma 1 della legge n. 238/2012 che già prevede lo stesso contributo annuale a favore di istituzioni come la Fondazione Rossini Opera Festival, della Fondazione Festival dei due Mondi, della Fondazione Ravenna Manifestazioni e della Fondazione Festival Pucciniano Torre del Lago (dal 2013), nonché la Fondazione Teatro Regio di Parma e la Fondazione Romaeuropa Arte e Cultura e la Fondazione di partecipazione "Umbria Jazz".
Si prevede inoltre che il MIBACT autorizzi l'assunzione di funzionari di Area III, posizione economica F1, dei profili tecnici già autorizzati (art. 1, comma 338 della legge n. 145/2018) nelle more della pubblicazione dei bandi delle procedure concorsuali e non più a decorrere dalla data di pubblicazione dei bandi. Tale autorizzazione si riferisce al conferimento di incarichi di collaborazione, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, presso le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 16 milioni di euro per il 2021, disposto dall’articolo 24, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (comma 8).
Inoltre, si prevede che i contributi percepiti ai sensi degli articoli 72, comma 1, lettera d), e 89 del D.L. n 18/2020, degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del D.L. n 34/2020 e dell’articolo 91, comma 3 del D.L. n 104/2020, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del T.U.I.R., né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.lgs. n. 446/1997 (comma 9).
Con riferimento ai settori del turismo e della cultura, ai soli fini dell’erogazione dei contributi di cui al comma 4, i documenti unici di regolarità contributiva validi alla data del 29 ottobre 2020 conservano la loro validità nel periodo compreso tra il 30 ottobre 2020 e il 31 gennaio 2021 (comma 10).
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni le attività culturali e per il turismo un Fondo per la valorizzazione delle grotte con una dotazione per il 2021 di 2 milioni di euro per il ristoro delle perdite subite nel 2020 dagli enti gestori a fini turistici di siti speleologici e grotte. Un decreto del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo stabilisce le modalità di assegnazione e ripartizione delle risorse agli enti gestori dei siti, tenendo conto dell'impatto economico negativo conseguente all'adozione di misure di contenimento della diffusione dell'epidemie COVID-19. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all' articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (commi 11, 12 e 13).
Per il sostegno dell’internazionalizzazione delle imprese vengono, inoltre, incrementate (comma 14):
§ di 400 milioni di euro per l’anno 2020 le disponibilità del fondo rotativo (articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981[14]);
§ di 100 milioni di euro per l’anno 2020 l’autorizzazione di spesa dei cui all’articolo 72, comma 1, del D.L. n. 18/2020, per le finalità di cui alla lettera d) del medesimo comma).
Viene riconosciuto un contributo di 3 milioni per l'anno 2021 ai Collegi Universitari di merito accreditati di cui al D.lgs. n. 68/2012 per il sostegno delle strutture destinate all'ospitalità degli studenti universitari fuori sede. Un decreto del ministero dell'università e della ricerca stabilisce le relative modalità di attuazione e ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 (commi 15, 16 e 17).
In tema di trasferimenti di impianti e rami d'azienda, si stabilisce l’applicazione anche alle emittenti nazionali dell’articolo 27, comma 6 del D.lgs. n. 177/2005 sulle acquisizioni di emittenti analogiche concessionarie svolgenti attività di radiodiffusione sonora a carattere comunitario da parte di società cooperative senza scopo di lucro, di associazioni riconosciute o non riconosciute o di fondazioni, a condizione che l'emittente mantenga il carattere comunitario. Inoltre, si prevede che in caso di trasferimento di concessione per emittente di radiodiffusione sonora in ambito nazionale o locale o di trasformazione della forma giuridica del titolare, la concessione è convertita in concessione a carattere comunitario o commerciale secondo i requisiti del nuovo titolare (commi 18 e 19).
Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3 e 14, pari a 860 milioni di euro per l’anno 2020 e a 140 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 20).
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo emergenze spettacolo, cinema e audiovisivo - sostegno operatori art. 89, c 1, del DL n.18/2020 (comma 1) |
90,0 |
90,0 |
90,0 |
||||||
Incremento Fondo concessione di contributi agenzie di viaggio e tour operator (comma 2) |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
Incremento Fondo emergenze a sostegno librerie, filiera dell’editoria, musei e altri istituti - ristoro perdite settore fiere e congressi (comma 3) |
350,0 |
|
|
350,0 |
|
|
350,0 |
|
|
Incremento Fondo emergenze a sostegno librerie, filiera dell’editoria, musei e altri istituti (comma 3) |
|
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
50,0 |
|
Ristoro perdite subite causa COVID-19 organizzatori eventi sportivi internazionali (comma 4) |
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
Istituzione fondo ristoro perdite subite causa COVID-19 - enti gestori siti speleologici e grotte, (comma 4) |
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
Incremento Fondo promozione integrata articolo 72, c 1 DL 18/2020 (comma 14) |
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
100,0 |
|
|
Contributo strutture ospitalità studenti universitari fuori sede Collegi Universitari di merito (comma 15) |
|
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|
3,0 |
|
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Incremento del fondo rotativo art. 2, c 1, DL. n. 251/1981 (comma 14) |
400,0 |
|
|
400,0 |
|
|
400,0 |
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 4) |
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
Riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 13) |
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
Riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 17) |
|
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|
3,0 |
|
La relazione tecnica afferma che la disposizione incrementa i fondi emergenza del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
In particolare, al comma 1 il fondo di parte corrente di cui all'articolo 89, comma 1, del D.L. n. 18/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 1919 pg. 1 “Fondo per il finanziamento di interventi a sostegno dei settori dello spettacolo, del cinema e dell'audiovisivo etc.” afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale, è incrementato di 90 milioni di euro per l'anno 2021, così da consentire il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi.
Al comma 2 si incrementa di 10 milioni di euro per l’anno 2020 il fondo di cui all’articolo 182, comma 1, del D.L. n.34/2020 istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 6834 pg. 1 “Fondo per il sostegno delle agenzie di viaggio e dei tour operator a seguito delle misure di contenimento del Covid-19” afferente il Centro di responsabilità amministrativa 16 – Direzione generale turismo. Si prevede poi l’estensione del predetto fondo al ristoro delle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate ai sensi del D.lgs. n. 422/1997, e delle relative leggi regionali di attuazione, esercenti, mediante autobus scoperti, le attività riferite al codice ATECO 49.31.00.
Al comma 3 si incrementa di 350 milioni di euro per l’anno 2020 e di 50 milioni per l’anno 2021 il fondo emergenze imprese e istituzioni culturali, di cui all’articolo 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020, istituito nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul cap. 2062 pg. 1 “Fondo per le emergenze a favore delle imprese e delle istituzioni culturali, nonché di musei e istituti non appartenenti allo stato o agli enti locali” afferente il Centro di responsabilità amministrativa 2 – Segretariato generale, così da consentire il ristoro di numerosi operatori già identificati da precedenti bandi. Di tali risorse, un importo pari a complessivi 350 milioni di euro sarà destinato al ristoro del settore delle fiere e dei congressi, in particolare a operatori già identificati da precedente bando.
Sul comma 4, la RT ribadisce il contenuto della norma.
I successivi commi 5, 6 e 7 esplicitano nella parte relativa alla finalizzazione (laddove vengono inserite le parole "orchestre giovanili italiane") unicamente la premessa logica volta a definire e circoscrivere l'ambito applicativo della norma che consente l'attribuzione del contributo all'Orchestra giovanile Luigi Cherubini, che rappresenta una tipologia di organismo diverso da quelli citati dalla norma. La norma, al pari della disposizione su cui interviene, individua in modo puntuale l'ente beneficiario del finanziamento, nell'ambito della platea delle orchestre giovanili italiane. Ciò analogamente a quanto già previsto dalla disposizione relativamente agli organismi che operano nell'ambito del settore musicale e operistico, laddove vengono finanziati solo i soggetti espressamente individuati. La copertura degli oneri pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2021 è individuata a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, che è ampiamente capiente.
Sul comma 8, la disposizione non comporta oneri aggiuntivi in quanto si limita a prevedere che la facoltà del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo di conferire incarichi ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/200l - già autorizzata dall’articolo 24 comma 1, del D.L. n. 104/2020 che si intende novellare - può essere esercitata nelle more della pubblicazione dei bandi ivi indicati. La modifica rende anzi più efficace ed efficiente la programmazione della spesa delle risorse ivi stanziate.
Il comma 9 dispone la non concorrenza alla formazione della base imponibile IRPEF. La disposizione precisa che i contributi percepiti ai sensi dell’articolo degli articoli 72, comma 1, lettera d) e 89 del D.L. n. 18/2020, nonché degli articoli 182, comma 1, e 183, comma 2, del D.L. n. 34/2020, nonché dell’articolo 91, comma 3 del D.L. n. 104/2020, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte sui redditi, non rilevano altresì ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, né alla formazione del valore della produzione netta, di cui al D.lgs. n. 446/1997. La disposizione, sotto l’aspetto strettamente finanziario, configura una rinuncia a maggior gettito.
Il comma 10 reca una disposizione ordinamentale relativa alla validità dei DURC in corso di validità al 29 ottobre 2020, e pertanto non determina effetti finanziari negativi.
Sui commi da 11 a 13, la RT ribadisce il contenuto della norma.
Al comma 14 si prevede un rifinanziamento di 400 milioni di euro per l'anno 2020 del "fondo 394". Trattandosi, per espressa previsione della norma istitutiva, di un fondo destinato ad erogare unicamente crediti, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto, ma solo in termini di saldo netto da finanziare e in termini di fabbisogno per 400 milioni di euro nell'anno 2020. Il medesimo comma 14 prevede anche un rifinanziamento del fondo per la promozione integrata istituito dall'articolo 72 del D.L. n. 18/2020, con esclusivo e specifico riferimento alla componente del fondo dedicata ai cofinanziamenti a fondo perduto alle imprese che ottengono crediti agevolati a valere sul fondo 394. Tale componente è prevista dall'articolo 72, comma 1, lettera d), del D.L. n. 18/2020. Poiché la destinazione del rifinanziamento di tale componente è espressamente previsto dalla disposizione normativa, non sarà necessario alcun decreto interministeriale di riparto a valle della norma primaria in esame. Trattandosi di componente a fondo perduto, il maggiore onere della disposizione in esame, è pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di saldo netto da finanziare, fabbisogno e indebitamento netto.
Sui commi da 15 a 17, la RT ribadisce il contenuto della norma.
Infine, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica i commi 18 e 19.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare considerato che le disposizioni recano oneri limitati all’entità dello stanziamento (limiti di spesa), ovvero presentano carattere ordinamentale.
Per quanto concerne il comma 9 - recante la non concorrenza ai fini delle imposte dirette e dell’IRAP dei contributi ricevuti in conseguenza dell’emergenza Covid – la relazione tecnica non ascrive allo stesso effetti finanziari, affermando che la norma configura una rinuncia a maggior gettito. In proposito, non si hanno osservazione da formulare, tenuto conto che, in riferimento alle norme che hanno riconosciuto il contributo, il prospetto riepilogativo non scontava effetti indotti e che tale misura ha carattere straordinario essendo riferita all’emergenza Covid.
Si fa tuttavia presente che l’articolo 10-bis del provvedimento in esame reca una analoga disposizione di carattere generale.
Articolo 6-ter
(Misure urgenti a sostegno dell'attività di rivendita di giornali e riviste)
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, riconosce alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante. Il contributo è riconosciuto previa istanza diretta al Dipartimento per l'informazione e l'editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, da presentare entro il termine del 28 febbraio 2021, secondo le modalità di cui al D.P.C.M. 3 agosto 2020, le cui norme si applicano per quanto non previsto dalla norma in esame (comma 1).
Ai relativi oneri, pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016, nell'ambito della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri, corrispondentemente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2021. A tali oneri si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 34, comma 5 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione per il sostegno economico dell’attività di rivendita di giornali e riviste (comma 2) |
7,2 |
7,2 |
7,2 |
||||||
Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili art. 1, comma 200, legge n. 190/2014 (comma 2) |
|
7,2 |
|
|
7,2 |
|
|
7,2 |
|
La relazione tecnica afferma che la norma è orientata a reiterare per il 2021, in forma rafforzata, la misura straordinaria di ristoro per le edicole introdotta dall'articolo 189 del D.L. n. 34/2020, che, a titolo di sostegno economico per gli oneri straordinari sostenuti per lo svolgimento dell’attività durante l'emergenza sanitaria connessa alla diffusione del COVID-19, aveva riconosciuto alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste un contributo una tantum fino a 500 euro per l'anno 2020.
A differenza della precedente disciplina, il contributo previsto dalla norma in esame è riconosciuto anche agli edicolanti titolari di pensione, che in virtù della limitazione ivi prevista non avevano potuto accedere al bonus una tantum di cui all’articolo 189 del D.L. n. 34/2020, in quanto titolari di trattamenti previdenziali ancorché minimi.
Inoltre, la RT evidenzia come il tetto di spesa, fissato in 7,2 milioni di euro, è correttamente dimensionato al volume atteso delle richieste, come risultante sulla base delle domande di accesso al bonus una tantum di cui all'articolo 189 del D.L. n. 34/2020. A fronte di un tetto di spesa ivi previsto pari a 7 milioni di euro per l'anno 2020, sono state presentate 5.368 domande, corrispondenti a una spesa massima pari a 2.684.000 euro. In considerazione del raddoppio fino a 1.000 euro dell'importo massimo del contributo e del previsto ampliamento della platea, deve ritenersi congrua la fissazione di un tetto di spesa pari a 7,2 milioni di euro per l'anno 2021.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame riconosce alle persone fisiche esercenti punti vendita esclusivi per la rivendita di giornali e riviste, non titolari di reddito da lavoro dipendente, un contributo una tantum fino a 1.000 euro, entro il limite complessivo di 7,2 milioni di euro per l'anno 2021, che costituisce tetto di spesa. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili, queste vengono ripartite tra i beneficiari in misura proporzionale al contributo spettante.
Al riguardo, non si formulano osservazioni in quanto l’intervento è configurato come limite massimo di spesa.
Articolo 7-bis
(Misure di sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro)
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – incrementano di 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 le risorse del “Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori”[15]. Le predette risorse incrementali sono destinate, nei limiti dello stanziamento, anche alla corresponsione nell'anno 2021 di misure di sostegno ai familiari del personale imbarcato e di contributi all' impresa di pesca, nei casi di sequestro in alto mare da parte di forze straniere anche non regolari.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di erogazione dei contributi in oggetto nell'ambito dello stanziamento di 0,5 milioni di euro che costituisce tetto di spesa massimo, anche con riferimento agli avvenimenti verificatisi nell'anno 2020.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Incremento Fondo sostegno ai familiari del personale di bordo posto sotto sequestro |
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili |
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
|
0,5 |
|
|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento incrementale del Fondo.
Normativa previgente. L’art. 28 del DL 34/2020, nel testo originario, riconosce alle imprese e lavoratori autonomi con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro, un credito d’imposta (in misura differenziata[16]) per i canoni di locazioni riferiti ai mesi da marzo a maggio 2020[17]. Per alcuni settori, tuttavia, il beneficio è riconosciuto anche in presenza di compensi o ricavi superiori al predetto limite di 5 milioni di euro. Il beneficio spetta qualora nelle mensilità interessate si verifichi un calo del fatturato – rispetto ai medesimi mesi dell’anno precedente – di almeno il 50 per cento. La relazione tecnica riferita alla norma iniziale stima effetti complessivi per 1.780,4 mln nel 2020; tuttavia, nel prospetto riepilogativo sono ascritti oneri per 1.424,1 mln nel 2020, in quanto si utilizzano le risorse stanziate per il credito d’imposta riconosciuto sugli affitti del mese di marzo per negozi e botteghe (art. 65, DL18/2020).
L’art. 77 del DL 104/2020 ha esteso l’applicazione del beneficio[18] ed ha ascritto ulteriori oneri per complessivi 99,2 milioni nel 2020.
In riferimento agli effetti finanziari si segnala che, da ultimo, la relazione tecnica riferita al decreto legge n. 129/2020 (c.d. “decreto riscossione”) afferma che sulla base del monitoraggio condotto dall’Agenzia, la spesa effettiva per i crediti d’imposta in esame ammonta complessivamente a 720 milioni (sino alla metà del mese di ottobre 2020), rispetto ad una disponibilità complessiva di 1.780,4 milioni di euro[19].
Le norme modificano l’ambito applicativo del credito d’imposta per canoni di locazione commerciale, di cui all’articolo 28 del DL 34/2020.
Si segnala che l’articolo 8-bis recepisce le disposizioni contenute nell’articolo 4 del DL 149/2020.
In particolare, per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020, il beneficio:
- è riconosciuto alle sole attività (codici ATECO) appositamente individuate (cfr.infra);
- ai fini dell’accesso al beneficio, viene escluso il requisito in base al quale, nell’anno precedente il volume di ricavi e compensi non deve essere superiore a 5 milioni di euro. Rimane, invece, confermato il requisito riferito alla riduzione del fatturato nei mesi interessati dal beneficio, rispetto al corrispondente mesi dell’anno precedente.
Nel dettaglio, con riferimento alle attività interessate dalle sospensioni per l’emergenza Covid indicate negli appositi Allegati, si segnala:
a) l’art. 8, co. 1 riconosce il beneficio per i mesi da ottobre a dicembre 2020 in favore delle imprese operanti nei settori indicati nell’Allegato 1 (testo iniziale del DL 137 in esame);
b) durante l’esame presso il Senato, il richiamato Allegato 1 è stato sostituito al fine di inserire nuovi settori di attività[20];
c) l’art. 8-bis, comma 1, include nella platea dei beneficiari le attività indicate nell’Allegato 2[21], nonché le agenzie di viaggio e tour operator (codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12), operanti nelle aree di massima gravità ed alto rischio.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dall’articolo 28 del DL 34/2020 (articolo 8, comma 2).
Il beneficio spetta nel rispetto dei limiti UE (articolo 8, comma 3).
Agli oneri recati dalle disposizioni riferite all’articolo 8 (v.supra lett. a)), valutati in 274,5 milioni di euro per l’anno 2020 e in 91,5 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, si provvede ai sensi dell’articolo 34 (articolo 8, comma 4).
Nel testo iniziale gli oneri erano indicati in misura pari a 259,2 milioni per il 2020 e in 86,4 milioni per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento. La modifica è operata per effetto delle riformulazioni previste dalla Nota RGS al maxiemendamento. La differenza complessiva (274,5-259,2=15,3 mln) corrisponde alla stima dei maggiori oneri determinati dalla sostituzione dell’Allegato 1 (v.supra lett. b)).
Agli oneri recati dalle disposizioni riferite all’articolo 8-bis (v.supra lett. c)), valutati in 234,3 milioni per il 2020 e 78,1 milioni per il 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede ai sensi dell’articolo 34 (articolo 8-bis, comma 2).
Le ordinanze ministeriali approvate durante l’esame parlamentare del provvedimento in esame - che hanno ampliato le regioni c.d. “zone rosse” e “zone arancioni” – hanno determinato un incremento della platea dei beneficiari del credito d’imposta in esame. Si riportano, nella sezione riferita alla relazione tecnica, gli ulteriori effetti finanziari indicati nella RT riferita all’articolo 13-duodecies del provvedimento in esame.
Il prospetto riepilogativo riferito all’articolo 8 (testo originario) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Credito d’imposta |
259,2 |
|
|
|
172,8 |
86,4 |
|
|
172,8 |
86,4 |
|
|
Il prospetto riepilogativo riferito all’articolo 8-bis (maxiemendamento) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Estensione platea per sostituzione Allegato 1 (a.8) |
15,3 |
|
|
10,2 |
5,1 |
|
10,2 |
5,1 |
|
Regioni Lombardia, Piemonte, Valle d’Aosta e Calabria (a.8-bis) |
125,4 |
|
|
83,6 |
41,8 |
|
83,6 |
41,8 |
|
Ulteriori attività rispetto a quanto previsto dal DL137 (a.8.bis) |
108,9 |
|
|
72,6 |
36,3 |
|
72,6 |
36,3 |
|
La relazione tecnica riferita all’articolo 8 (testo originario) afferma che per la stima sono stati presi in considerazione i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018) e i dati sulle locazioni degli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica.
Segnala inoltre che è stata adottata la medesima procedura della precedente norma e indica in 259,2 milioni di euro per il 2020 la stima dell’effetto finanziario negativo riferito ai tre mesi considerati.
La relazione tecnica riferita all’articolo 8 (maxiemendamento) afferma che l’estensione della platea dei beneficiari (determinata dalla sostituzione dell’Allegato 1) del credito d’imposta previsto per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 comporta effetti negativi pari a circa 15,3 milioni di euro.
La relazione tecnica (maxiemendamento) riferita all’articolo 8-bis afferma quanto segue.
Ricorda che la norma riconosce il credito d’imposta per canoni di locazione di immobili ad uso non commerciale (60%) e per canoni di affitto aziende (30%) di cui all’art. 8 del DL 137/2020, ai soggetti esercenti attività d'impresa che svolgono la loro attività produttiva nei territori interessati dalle misure di contenimento del contagio in quanto caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12. Il beneficio è riconosciuto in presenza di una riduzione del fatturato di almeno il 50% rispetto al corrispondente mese dell’anno precedente, indipendentemente dai ricavi o compensi realizzati nel 2019.
La RT segnala che le regioni interessate dalla norma sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
Per le regioni Puglia e Sicilia la RT afferma di aver rilevato esclusivamente i maggiori effetti relativi alle attività oggetto di restrizione (chiusura o limitazione) ex DL 137/2020.
Per la stima della perdita di gettito la RT considera i dati delle dichiarazioni Redditi, IVA e IRAP 2019 (anno d'imposta 2018), i dati sulle locazioni dagli archivi del Registro, nonché i dati risultanti dalla fatturazione elettronica. Inoltre, per ogni regione interessata dalla misura, la RT prende come riferimento la variazione del fatturato rilevata nel mese di aprile 2020 rispetto al corrispondente mese dell'anno precedente, periodo nel quale i soggetti interessati dalla norma sono stati sottoposti a chiusure o limitazioni comparabili a quelle previste dalla presente norma.
La RT fornisce quindi i risultati della stima, come riportati nella seguente tabella.
(milioni di euro)
Regione |
Credito d’imposta per canoni ott-nov-dic 2020 |
|
Ulteriori attività soggette a chiusura o limitazione |
Attività di cui Allegato 1 del DL 137/2020 |
|
Calabria |
6,0 |
4,2 |
Lombardia |
93,1 |
60,6 |
Piemonte |
25,5 |
19,5 |
Valle d’Aosta |
0,8 |
0,9 |
Puglia |
- |
11,1 |
Sicilia |
- |
12,6 |
Totale |
125,4 |
108,9 |
La RT evidenzia inoltre che gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10, 13 e 20 novembre 2020, nonché all’inclusione del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) nell’Allegato 2, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell’articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.
La relazione tecnica riferita all’articolo 13-duodecies stima gli effetti recati dall’individuazione di ulteriori regioni ad elevato rischio epidemiologico e dalla conseguente estensione dell’ambito applicativo delle diverse misure introdotte dal provvedimento in esame.
In riferimento al beneficio in commento, le stime indicate dalla RT sono riportate nella seguente tabella.
(milioni di euro)
Regione |
Credito d’imposta per canoni ott-nov-dic 2020 |
|
Commercio al dettaglio di calzature e accessori |
Ampliamento zone a rischio (incluso nuovo codice attività) |
|
Calabria |
0,9 |
|
Lombardia |
10,4 |
|
Piemonte |
2,7 |
|
Valle d’Aosta |
0,1 |
|
Campania |
|
53,9 |
Toscana |
|
45,6 |
Bolzano |
|
6,2 |
Abruzzo |
|
10,3 |
Umbria |
|
3,4 |
Basilicata |
|
1,3 |
Liguria |
|
10,0 |
Emilia Romagna |
|
23,9 |
Marche |
|
5,3 |
Friuli Venezia Giulia |
|
5,2 |
Totale |
14,1 |
165,1 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme estendono ai canoni di locazione riferiti ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020 il credito d’imposta di cui all’art. 28 del DL 34/2020 in favore delle imprese interessate dalla sospensione per l’emergenza Covid, operanti nei settori indicati nell’Allegato 1 (sostituito durante l’esame al Senato) e nell’Allegato 2.
In proposito, si osserva che la relazione tecnica non esplicita i dati ed i criteri sottostanti la quantificazione, limitandosi ad indicare le fonti utilizzate e il risultato complessivo finale della stima, in termini di competenza e di cassa. Ai fini della verifica della quantificazione, appare pertanto necessario acquisire ulteriori indicazioni (quali, ad esempio, il numero dei soggetti interessati e l’ammontare dei canoni di locazioni riferiti a ciascuna delle misure del credito d’imposta previste e a ciascuna area geografica) nonché i criteri utilizzati per stimare gli effetti di cassa.
Si segnala inoltre che l’onere stimato sembrerebbe riflettere l’utilizzo di dati rilevati dall’attività di monitoraggio, rispetto alla quale appare opportuno acquisire specifiche informazioni (tipologia di credito d’imposta, singole mensilità, platea di beneficiari).
In proposito, si segnala che la relazione tecnica riferita al decreto legge n. 129/2020 (c.d. decreto riscossione) afferma che sulla base del monitoraggio condotto dall’Agenzia, la spesa effettiva per i crediti d’imposta in esame ammonta complessivamente a 720 milioni (sino alla metà del mese di ottobre 2020), rispetto ad una disponibilità complessiva di 1.780,4 milioni di euro. In considerazione di tali dati, la RT utilizza una quota parte (275,8 milioni) delle risorse stanziate per il credito d’imposta riferito all’art. 65 del DL 18/2020.
In merito al profilo dell’evoluzione degli oneri – riferiti anche all’individuazione di ulteriori regioni ad elevato rischio Covid – si segnala che parte di tali effetti sono illustrati nella relazione tecnica riferita all’articolo 13-duodecies del provvedimento in esame. Detti nuovi oneri, tuttavia, non sono esplicitamente indicati nel prospetto riepilogativo: infatti, in base al citato articolo 13-duodecies, ad essi si fa fronte mediante utilizzo di risorse di un Fondo onnicomprensivo appositamente finanziato. Tenuto conto che tale Fondo è destinato a finanziare anche altre misure introdotte in conseguenza dell’emergenza Covid, si rileva che tale meccanismo di finanziamento non consente di individuare, nel prospetto riepilogativo, l’ammontare degli effetti finanziari ascrivibile specificamente a ciascuna misura. Appare pertanto opportuno che siano indicati gli oneri riferiti ai singoli interventi, con corrisponde imputazione a valere sul Fondo appositamente istituito.
Per quanto concerne, inoltre, gli effetti riportati nel prospetto riepilogativo, andrebbe chiarito se l’importo indicato ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto per l’anno 2021si intenda riferito all’intera mensilità di dicembre ovvero ad una quota della stessa (che verrebbe pagata nel 2021).
La relazione illustrativa allegata al DL 149 afferma che, relativamente al canone di dicembre 2020, il credito spetta anche se il relativo versamento è effettuato nell’anno 2021.
Articolo 8-ter
(Riduzione degli oneri delle bollette elettriche)
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, al fine di ridurre la spesa delle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici - con riferimento alle voci della bolletta identificate come '”trasporto e gestione del contatore” e “oneri generali di sistema” - per i soggetti con partita IVA attiva e, ai sensi dell'articolo 35 del D.P.R. n. 633/1972, alla data del 25 ottobre 2020, con attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati negli allegati di cui al presente decreto, prevede l’istituzione presso lo stato dì previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione iniziale di 180 milioni di euro per l'anno 2021 (comma 1).
A tal fine, l'Autorità di regolazione per energia reti e ambiente ridetermina, in via transitoria e senza aggravi tariffari per le utenze interessate, le tariffe di distribuzione e di misura dell'energia elettrica nonché le componenti a copertura degli oneri generali di sistema (comma 2).
Tale rideterminazione deve avvenire in maniera da prevedere un risparmio delle componenti tariffarie fisse applicate per punto di prelievo, mentre per le utenze con potenza disponibile superiore a 3,3 kW, la spesa effettiva relativa alle due voci di cui al comma 1 non deve superare quella che, in vigenza delle tariffe applicate nel terzo trimestre dell'anno 2020 si otterrebbe assumendo un volume di energia prelevata pari a quello registrato e un livello di potenza impegnata pari a 3 kW.
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 180 milioni di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione dei Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5 (comma 3).
Infine, il Ministero dell'economia e finanze è autorizzato a versare l'importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali nella misura del 50 per cento entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge conversione del presente decreto e, per il restante 50 per cento, entro il 30 maggio 2021. L'Autorità assicura, con propri provvedimenti, l'utilizzo di tali risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione e misura di cui al comma 2 e degli oneri generali di sistema (comma 4).
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Istituzione di un fondo per la riduzione degli oneri delle bollette elettriche (comma 1) |
180,0 |
180,0 |
180,0 |
||||||
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili art. 1, comma 200, legge n. 190/2014 (comma 3) |
|
180,0 |
|
|
180,0 |
|
|
180,0 |
|
La relazione tecnica evidenzia che il versamento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze dell'importo di cui al comma 1 sul Conto emergenza COVID-19 istituito presso la Cassa per i servizi energetici e ambientali, è finalizzato all’utilizzazione delle risorse a compensazione della riduzione delle tariffe di distribuzione determinata con i provvedimenti dell’ARERA.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto l’intervento è configurato come limite di spesa.
Articoli 9, 9-bis e 9-ter, comma 1
(Cancellazione della seconda rata IMU)
Normativa previgente L’art. 78 del DL 104/2020 dispone l’esenzione della seconda rata IMU 2020 per il settore del turismo, cinema e teatri. La relazione tecnica ha stimato una perdita di gettito pari a 231,6 milioni per il settore turismo (di cui 145,7 milioni quota Erario) e a 30 milioni per i cinema e teatri (di cui 20,8 milioni quota Erario).
Le norme dispongono l’esenzione IMU (seconda rata 2020) per gli immobili nei quali sono esercitate attività in settori interessati dai regimi di sospensione dell’emergenza Covid (articoli 9 e 9-bis). Il beneficio spetta ai soggetti passivi IMU che sono anche gestori dell’attività esercitata negli immobili esentati (articolo 9-ter).
L’articolo 9-bis riproduce quanto disposto dall’articolo 5 del DL n. 149/2020 (c.d. “ristori-bis”).
L’articolo 9-ter riproduce quanto disposto dall’articolo 8 del DL n. 157/2020 (c.d. “ristori-quater).
In particolare, l’esenzione è riconosciuta per gli immobili:
- in cui sono esercitate le attività (settori ATECO) indicate nella tabella di cui all’Allegato 1 (articolo 9);
- in cui sono esercitate le attività (settori ATECO) indicate nella tabella di cui all’Allegato 2 (articolo 9-bis), a condizione che gli immobili siano situati in zone soggette a restrizione emendamento[22].
Si fa presente che nel corso dell’esame presso il Senato, l’Allegato 1 è stato interamente sostituito, al fine di includere ulteriori codici di attività ATECO ammessi al beneficio[23].
Tale sostituzione recepisce quella operata dall’articolo 1, comma 1, del DL 149/2020, confluito nel DL 137 in esame.
Il beneficio spetta a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate.
Le disposizioni si applicano nel rispetto dei limiti e delle condizioni poste dall’Unione Europea.
Per il ristoro ai comuni del minor gettito (quota Enti locali) recato dalle disposizioni dell’articolo 9 (riferimento ai settori indicati nell’Allegato 1, testo iniziale), si prevede l’incremento di 112,7 milioni per il 2020 del Fondo istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 177 del DL 34/2020. Alla copertura degli oneri complessivi pari a 137 milioni per l’anno 2020 (comprendono anche la quota Erario) si provvede ai sensi dell’articolo 34.
L’ammontare degli oneri complessivi è aumentato rispetto ai valori indicati nel testo iniziale pari, rispettivamente, a 101,6 milioni-quota Enti locali (elevata a 112,7 mln) e a 121,3 milioni-inclusa la quota Erario (elevata dapprima a 132,4 mln e successivamente (riformulazioni contenute nella Nota RGS maxi) a 137 mln.
Per il ristoro ai comuni del minor gettito (quota Enti locali) recato dalle disposizioni dell’articolo 9-bis (riferimento ai nuovi settori inseriti nell’Allegato 1, e ai settori dell’Allegato 2), si prevede l’incremento di 31,4 milioni per il 2020 del Fondo istituito presso il Ministero dell’interno dall’art. 177 del DL 34/2020. Alla copertura degli oneri complessivi pari a 38,7 milioni per l’anno 2020 (comprendono anche la quota Erario) si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Le ordinanze ministeriali approvate durante l’esame parlamentare del provvedimento in esame - che hanno ampliato le regioni c.d. “zone rosse” e “zone arancioni” – hanno determinato un incremento della platea dei beneficiari dell’esenzione IMU in esame. Si riportano, nella sezione della presente scheda riferita alla relazione tecnica, gli ulteriori effetti finanziari indicati nella RT riferita all’articolo 13-duodecies del provvedimento in esame.
Il prospetto riepilogativo riferito all’articolo 9 (settori dell’Allegato 1, testo iniziale) ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
IMU quota Stato (co.1) |
19,7 |
|
|
|
19,7 |
|
|
|
19,7 |
|
|
|
IMU quota Comuni (co.1) |
|
|
|
|
101,6 |
|
|
|
101,6 |
|
|
|
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
IMU ristoro Comuni (co.3) |
101,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Estensione beneficio nuove attività inserite nell’all.1 al DL 137/20-Erario (a.9) |
4,6 |
|
|
4,6 |
|
|
4,6 |
|
|
Estensione beneficio nuove attività inserite nell’all.1 al DL 137/20-Comuni (a.9) |
|
|
|
11,1 |
|
|
11,1 |
|
|
IMU Regioni Lombardia, Piemonte e Calabria-Erario (a.9bis) |
7,3 |
|
|
7,3 |
|
|
7,3 |
|
|
IMU Regioni Lombardia, Piemonte, Calabria-Comuni (a.9bis) |
|
|
|
31,4 |
|
|
31,4 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Estensione beneficio nuove attività inserite nell’all.1 al DL 137/20-Comuni (a.9) |
11,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IMU Regioni Lombardia, Piemonte e Calabria- Comuni (a.9bis) |
31,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica riferita al testo originario dell’articolo 9 (riferimento Allegato 1, testo iniziale) afferma che per la valutazione degli effetti finanziari sono stati considerati i versamenti IMU dei soggetti classificati nei codici ATECO interessati dalla norma, escludendo i soggetti indicati dall'articolo 78 del DL n. 104/2020 per i quali restano ferme le disposizioni già vigenti (si tratta in particolare di soggetti esercenti attività cinematografica e teatrale, organizzazione di fiere, discoteche e stabilimenti).
Sulla base di questa metodologia e tenuto conto che l'agevolazione si riferisce alla sola seconda rata la RT stima una perdita di gettito per l'anno 2020 pari a 121,3 milioni di euro di cui 19,7 milioni a titolo di IMU quota Stato e 101,6 milioni a titolo di IMU quota comune (cfr RT riferita al maxi per l’aggiornamento degli importi).
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma quanto segue.
Articolo 9
La RT afferma che la sostituzione dell’Allegato 1 determina l'estensione della platea dei soggetti beneficiari della cancellazione della seconda rata IMU. La conseguente ulteriore perdita di gettito è pari a circa 15,7 milioni di euro, di cui 4,6 mln quota Stato e 11,1 mln quota Comuni.
Articolo 9-bis
La RT ricorda che la norma prevede l'esenzione della seconda rata dell'IMU per gli immobili e le relative pertinenze in cui si svolgono le attività sottoposte a chiusura a seguito del presente decreto, a condizione che il proprietario sia anche gestore delle attività esercitate negli immobili in questione e che svolga l'attività nelle regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, come individuato alla data del 26 novembre 2020.
La RT segnala che le regioni interessate dalla norma sono Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle d’Aosta.
In base a tali premesse, considerando che l’agevolazione si riferisce alla sola seconda rata IMU, la RT fornisce il dato della stima, come riportato nella seguente tabella.
(milioni di euro)
Regione |
Esenzione seconda rata IMU- (attività in Allegato 2) |
||
TOTALE |
di cui Stato |
di cui Comune |
|
Calabria |
2,7 |
0,2 |
2,5 |
Lombardia |
26,0 |
5,5 |
20,5 |
Piemonte |
9,6 |
1,6 |
8,0 |
Valle d’Aosta |
0,4 |
0,0 |
0,4 |
Totale |
38,7 |
7,3 |
31,4 |
La RT evidenzia inoltre che gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10, 13 e 20 novembre 2020, nonché all’inclusione del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) nell'allegato 2, sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell’articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.
La relazione tecnica riferita all’articolo 13-duodecies stima gli effetti recati dall’individuazione di ulteriori regioni ad elevato rischio epidemiologico e dalla conseguente estensione dell’ambito applicativo delle diverse misure introdotte dal provvedimento in esame.
In riferimento al beneficio in commento, le stime indicate dalla RT sono riportate nella seguente tabella.
(milioni di euro)
Regione |
Seconda rata IMU 2020 |
|||
Commercio al dettaglio di calzature e accessori |
di cui: quota IMU Stato |
Ampliamento zone rosse |
di cui: quota IMU Stato |
|
Calabria |
0,2 |
0,0 |
|
|
Lombardia |
1,4 |
0,3 |
|
|
Piemonte |
0,6 |
0,1 |
|
|
Valle d’Aosta |
0,0 |
0,0 |
|
|
Campania |
|
|
11,2 |
1,2 |
Toscana |
|
|
10,3 |
1,1 |
Bolzano |
|
|
0,0 |
0,0 |
Abruzzo |
|
|
3,4 |
0,7 |
Totale |
2,2 |
0,4 |
24,9 |
3,0 |
La RT afferma quindi che nel complesso l'esenzione della seconda rata dell'IMU determina un onere pari a 27,1 milioni di euro, di cui 3,4 milioni in quota Erario e 23,7 milioni in quota Enti locali.
Articolo 9-ter
La RT ricorda che la norma stabilisce che l’agevolazione spetta ai soggetti che sono anche gestori dell’attività esercitata negli immobili esentati.
In proposito, la RT afferma che le stime effettuate considerano tale condizione e pertanto alla disposizione non si ascrivono effetti finanziari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone l’esenzione IMU (seconda rata 2020) per gli immobili in cui sono esercitate le attività, interessate dal regime di sospensione per l’emergenza Covid, indicate nelle tabelle di cui agli Allegati 1 e 2 del presente provvedimento.
In proposito, si osserva che la relazione tecnica non esplicita gli elementi sottesi alla quantificazione, limitandosi a riportare il risultato finale della stessa. Appare pertanto necessario acquisire i dati e le procedure di stima che consentano di individuare gli effetti attribuiti a ciascun settore interessato dal beneficio fiscale in esame.
In merito al profilo della evoluzione degli oneri – riferiti anche all’estensione dei benefici per effetto dell’individuazione di ulteriori regioni ad elevato rischio Covid – si segnala che parte degli oneri sono illustrati nella relazione tecnica riferita all’articolo 13-duodecies del provvedimento in esame. Tali oneri, tuttavia, non sono esplicitamente indicati nel prospetto riepilogativo in quanto, in base al citato articolo 13-duodecies, ad essi si fa fronte mediante utilizzo di risorse di un Fondo onnicomprensivo appositamente finanziato. Tenuto conto che tale Fondo è destinato a finanziare anche altre misure introdotte in conseguenza dell’emergenza Covid, si rileva che tale procedura non consente di individuare, nel prospetto riepilogativo, l’ammontare degli effetti finanziari di ciascuna misura. Appare pertanto opportuno che siano indicati gli oneri specificamente riferiti ai singoli interventi, con corrisponde copertura a valere sulla riduzione del Fondo appositamente istituito dall’art. 13-duodecies.
Articolo 9-ter, commi da 2 a 7
(Esenzioni TOSAP)
Le norme – introdotte dal Senato con emendamento 1.1000/3000/189 – dispongono l’esonero dal pagamento della TOSAP (inclusa quella temporanea), per il periodo 1° giugno 2021-30 marzo 2021 (commi 1-bis – 1-quinquies).
Si prevede quindi il ristoro ai comuni delle minori entrate indicate in 82,5 milioni per il 2021 mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero TOSAP gen-marzo2021 |
|
|
|
82,5 |
|
|
82,5 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Esonero TOSAP gen-marzo2021 |
82,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione FEI |
82,5 |
|
|
82,5 |
|
|
82,5 |
|
|
La relazione tecnica afferma che trattandosi di una nuova entrata non risultano possibili valutazioni sulla base del gettito effettivo, tenuto conto anche che ciascun ente deve deliberare le relative tariffe nell' ambito della disciplina prevista della legge n. 160/2019.
Pertanto, la RT ritiene di stimare gli effetti finanziari negativi sulla base delle valutazioni effettuate per le esenzioni del 2020 relative a TOSAP e COSAP. In particolare, con riferimento all'esenzione TOSAP permanente la RT indica minori entrate per 63,75 milioni di euro mentre per l'esenzione TOSAP temporanea la RT indica minori entrate per 18,75 milioni di euro. Nel complesso quindi le minori entrate relative al canone per l'anno 2021 risultano pari a 82,5 milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone l’esenzione TOSAP e TOSAP temporanea per il periodo 1 gennaio 2021-31 marzo. Si prevede, quindi, il ristoro ai comuni delle minori entrate indicate in 82,5 milioni.
La relazione tecnica, in assenza di dati, effettua la stima sulla base delle minori entrate valutate in relazione alla analoga esenzione prevista per il 2020.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica.
Articolo 9-ter, comma 8
(Semplificazioni in materia edilizia)
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, modifica l’articolo 10, comma 5, del D.L. n. 76/2020, dispone che non sono subordinati alle specifiche autorizzazioni gli interventi edilizi di posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico.
In particolare, la riformulazione prevede che l’autorizzazione non è richiesta laddove l’intervento avvenga nelle pubbliche piazze, le vie o gli spazi aperti urbani prospicienti (e non più adiacenti) a siti archeologici o ad altri beni di eccezionale (e non più particolare) valore storico o artistico.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica il regime autorizzativo della posa in opera di elementi o strutture amovibili sulle aree di pubbliche piazze, vie, strade e altri spazi aperti urbani di interesse artistico o storico con intervento di carattere formale.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari alla norma, affermando che la stessa ha natura ordinamentale.
In proposito, poiché le disposizioni intervengono sulla disciplina di interventi di ristrutturazione e di altre attività edilizie per le quali sono previsti, a legislazione vigente, agevolazioni di carattere fiscale non soggette a limiti di spesa, andrebbero acquisiti elementi volti ad escludere che le previsioni in esame possano incidere sull’ambito di applicazione di tale disciplina agevolativa e, quindi, sulla quantificazione dei relativi effetti di gettito, già scontati nei tendenziali.
La norma prevede il riconoscimento, per l'anno 2021, al locatore di immobile ad uso abitativo, ubicato in un comune ad alta tensione abitativa, che costituisca l'abitazione principale del locatario e che riduce il canone del contratto di locazione, nel limite massimo di spesa di 50 milioni, un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone entro il limite massimo nel limite annuo di 1.200 euro per singolo locatore. A tal fine e? istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2021. Alla copertura dell’onere si provvede mediante riduzione del Fondo di cui al comma 200, articolo 1 della legge n. 190/2014.
Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame sono individuate le modalità applicative della norma in esame e la percentuale di riduzione mediante riparto proporzionale in relazione alle domande presentate, anche ai fini del rispetto del limite di spesa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo per la sostenibilità del pagamento degli affitti |
|
50 |
|
|
50 |
|
|
50 |
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili |
|
50 |
|
|
50 |
|
|
50 |
|
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
Normativa previgente. L’art. 98 del DL 104/2020 differisce al 30 aprile 2021 il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’IRAP in favore dei contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale (ISA) che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito per ciascun indice e dei contribuenti in regime forfetario. Il beneficio spetta se i contribuenti realizzano, nel primo semestre 2020, una diminuzione del fatturato di almeno il 33 per cento rispetto al primo semestre 2019. Gli oneri per il 2020 (cui corrispondono maggiori entrate nel 2021) sono valutati in 2.200 milioni di euro.
Le norme – che recepiscono la disposizione contenuta nell’articolo 6 del DL 149/2020 - estendono l’ambito applicativo della proroga al 30 aprile 2021 del termine di versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’IRAP disposta dall’art. 98 del DL 104/2020 in favore dei contribuenti soggetti agli indici di affidabilità fiscale (ISA).
In particolare, si dispone che il beneficio spetta ai soggetti che operano nelle zone dichiarate ad alto rischio Covid[24] e che il beneficio è riconosciuto indipendentemente dal requisito legato alla riduzione del fatturato.
La disapplicazione del predetto requisito (riduzione del 33 per cento del fatturato del primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019) si applica alle attività:
- indicate nell’Allegato 1 al DL 137/2020, come sostituito dall’art. 1, co. 1, del DL 149;
- indicate nell’Allegato 2;
- gestione di ristoranti.
Non si fa luogo al rimborso di quanto versato.
Ai relativi oneri, valutati in 35,8 milioni nel 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Si segnala, inoltre, che il successivo articolo 34, comma 6, lettera p) provvede alla copertura finanziaria per il 2021 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti, tra gli altri, dall’articolo in esame.
Le ordinanze ministeriali approvate durante l’esame parlamentare del provvedimento in esame - che hanno ampliato le regioni c.d. “zone rosse” e “zone arancioni” – hanno determinato un incremento della platea dei beneficiari dell’agevolazione in esame. Si riportano, nella sezione riferita alla relazione tecnica, gli ulteriori effetti finanziari indicati nella RT riferita all’articolo 1 del DL 154/2020 (c.d. “ristori ter”).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Acconto ISA - IRPEF |
10,7 |
|
|
10,7 |
|
|
10,7 |
|
|
Acconto ISA - IRES |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
Acconto ISA - IRAP |
|
|
|
10,1 |
|
|
10,1 |
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acconto ISA - IRPEF |
|
10,7 |
|
|
10,7 |
|
|
10,7 |
|
Acconto ISA - IRES |
|
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
15.0 |
|
Acconto ISA - IRAP |
|
|
|
|
10,1 |
|
|
10,1 |
|
Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acconto ISA - IRAP |
|
10,1 |
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acconto ISA – IRAP |
10,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma quanto segue.
Sono interessati dalla proroga i contribuenti che operano nei settori per cui è prevista la chiusura delle attività e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta, Puglia e Sicilia) anche se abbiano subito una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi inferiore al 33 per cento.
Sono altresì interessati dalla proroga anche i soggetti che esercitano attività di gestione di ristoranti nelle medesime aree ad alto rischio.
La RT afferma che la stima degli effetti è basata sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto per i soggetti ISA, tenendo conto dei più recenti andamenti macroeconomici e che per il riconoscimento del calo di fatturato sono utilizzate le informazioni disponibili dalla fatturazione elettronica.
La RT riporta quindi il risultato della stima, distinto per regioni, come riportato nella seguente tabella.
(milioni di euro)
Regioni |
Stima secondo acconto IIDD e IRAP soggetti ISA |
Calabria |
1,5 |
Lombardia |
23,2 |
Piemonte |
5,6 |
Valle d’Aosta |
0,4 |
Puglia |
3,0 |
Sicilia |
2,1 |
Totale |
35,8 |
Le minori entrate sono attribuite, complessivamente, all’IRPEF per 10,7 mln, all’IRES per 15 mln e all’IRAP per 10,1 mln.
La RT evidenzia inoltre che gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10, 13 e 20 novembre 2020 sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell’articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.
La relazione tecnica riferita all’articolo 13-duodecies stima gli effetti recati dall’individuazione di ulteriori regioni ad elevato rischio epidemiologico e dalla conseguente estensione dell’ambito applicativo delle diverse misure introdotte dal provvedimento in esame.
In riferimento al beneficio in commento, le stime indicate dalla RT sono riportate nella seguente tabella.
(milioni di euro)
Regione |
Contribuenti ISA - Ampliamento zone a rischio |
Campania |
5,6 |
Toscana |
6,5 |
Bolzano |
3,0 |
Abruzzo |
2,4 |
Umbria |
0,7 |
Basilicata |
0,5 |
Liguria |
2,2 |
Emilia Romagna |
5,2 |
Marche |
1,6 |
Friuli Venezia Giulia |
1,6 |
Totale |
29,3 |
Le minori entrate sono attribuite, complessivamente, all’IRPEF per 13,2 mln, all’IRES per 11,3 mln e all’IRAP per 4,8 mln.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma estende l’ambito applicativo dei contribuenti soggetti ad ISA che beneficiano del differimento al 30 aprile 2021 del termine per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’IRAP, disposto dall’art. 98 del DL 104/2020.
La relazione tecnica si limita a fornire i risultati della quantificazione e ad indicare la procedura adottata. Appare, pertanto, necessario che siano esplicitati i dati disponibili, nonché i criteri e le ipotesi adottate per tener conto della congiuntura negativa legata all’emergenza COVID, al fine di consentire una verifica della quantificazione.
In merito al profilo della evoluzione degli oneri – riferiti anche all’estensione dei benefici per effetto dell’individuazione di ulteriori regioni ad elevato rischio Covid – si segnala che parte degli oneri sono illustrati nella relazione tecnica riferita all’articolo 13-duodecies del provvedimento in esame. Tali nuovi oneri, tuttavia, non sono esplicitamente indicati nel prospetto riepilogativo: infatti, in base al citato articolo, ad essi si fa fronte mediante utilizzo di risorse di un Fondo onnicomprensivo appositamente finanziato. Tenuto conto che tale Fondo è destinato a finanziare anche altre misure introdotte in conseguenza dell’emergenza Covid, si rileva che tale procedura non consente di individuare, nel prospetto riepilogativo, l’ammontare degli effetti finanziari di ciascuna misura. Appare pertanto opportuno che siano specificamente indicati gli oneri riferiti ai singoli interventi, con corrispondente copertura a valere sulla riduzione del Fondo appositamente istituito dall’art. 13-duodecies.
Articolo 10
(Proroga del termine per la presentazione del modello 770)
Le norme differiscono dal 31 ottobre 2020 al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione del modello 770 (periodo d’imposta 2019).
Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario non considera le norme.
La relazione tecnica riferita al testo originario afferma che la disposizione non comporta effetti finanziari tenuto conto che la modifica introdotta incide solo sull'adempimento legato alla presentazione della dichiarazione da parte dei sostituti d’imposta.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 10-bis
(Detassazione indennità imprese e lavoratori autonomi)
Le norme stabiliscono che i contributi e le indennità erogati in via eccezionale, connessi all’emergenza Covid-19 e diversi da quelli esistenti prima della medesima emergenza, da chiunque erogati in favore di imprese e lavoratori autonomi ed indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione della base imponibile delle imposte dirette e dell’IRAP e non rilevano ai fini della determinazione della indeducibilità degli interessi passivi (comma 1).
Il beneficio spetta nel rispetto dei limiti unionali (c.d. “de minimis”) (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto configurabile come rinuncia a maggior gettito trattandosi di contributi e indennità straordinarie.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme dispongono la non concorrenza alla formazione della base imponibile IRAP e IRES dei contributi e delle indennità ricevute da imprese e lavoratori autonomi in relazione esclusivamente all’emergenza Covid-19.
La relazione tecnica afferma che la disposizione, facendo riferimento a contributi straordinari legati all’emergenza Covid, non comporta effetti finanziari in quanto appare configurabile come rinuncia a maggior gettito.
Sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, non si formulano osservazioni.
Si fa tuttavia presente che una analoga disposizione è contenuta anche nel comma 9 dell’articolo 6-bis del provvedimento in esame, con specifico riferimento ai benefici ivi previsti.
Normativa previgente. L’articolo 265, comma 9, del DL 34/2020 ha previsto che le risorse stanziate dai decreti legge 18, 23 e 34 del 2020, non utilizzate al 15 dicembre 2020, siano versate entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Le norme modificano l’articolo 265, comma 9, del DL 34/2020, consentendo, in deroga alla disposizione sopra illustrata, la conservazione in conto residui nell’esercizio finanziario 2021 di una quota delle risorse già stanziate per il 2020 dai decreti legge 18, 23, 34 e 104 del 2020, pari a 3.588,4 milioni di euro. Ciò al fine di consentire:
· l’attuazione di quanto disposto dal successivo articolo 12 del provvedimento in esame;
· l’accesso anche nell’anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili.
Si fa presente che il successivo articolo 12, relativo a misure di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, prevede che ai relativi oneri, pari a 582,7 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provveda a valere sull’importo di cui all’articolo in esame.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ricorda preliminarmente che l'impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica è definito da ultimo dall'articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 34/2020, ove è previsto, al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse, che gli stanziamenti programmati dai vari interventi adottati possano essere oggetto, a parità di effetto sui saldi, di diversa destinazione (comma 8) fra le varie misure (come anche già effettuato in corso d'anno) limitatamente all'esercizio 2020 e che, solo qualora alla data del 15 dicembre 2020 quota parte di tali stanziamenti non siano utilizzati, gli stessi vengano riversati in entrata al bilancio dello Stato (comma 9), al fine di garantire il rispetto dei saldi di finanza pubblica programmati dal 2021. In coerenza con tale normativa sono stati pertanto costruiti i tendenziali di finanza pubblica contenuti nella Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza (NADEF 2020).
La disposizione in esame prevede, in deroga al complessivo impianto contabile degli interventi adottati nel 2020 per fronteggiare le conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica, la possibilità di conservare in conto residui nella gestione del bilancio finanziario 2020 un importo complessivo di 3.588,4 milioni di euro, con riferimento all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 9, del DL 18/2020 e all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 11, del DL 104/2020, per il relativo utilizzo nell'esercizio successivo ai fini di consentire l'attuazione di quanto disposto dall'articolo 2 nonché l'accesso anche nell'anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili.
La predetta somma di 3.588,4 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare corrisponde a importi non utilizzati per l'anno 2020, come emerso sulla base degli elementi di monitoraggio disponibili, rispetto alle autorizzazioni. In termini di indebitamento netto, tenuto conto della quota destinata a finanziare la contribuzione figurativa (non computata ai fini del deficit), derivano effetti di maggiore onere in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 pari a 2.315 milioni di euro. Tali effetti secondo la RT trovano compensazione e capienza considerando sia la quota di onere già prevista per il 2021 a legislazione vigente a seguito di valutazioni effettuate con il DL 104/2020 (1.224,6 mln di euro), sia in virtù di quanto scontato nelle previsioni tendenziali del DPB 2021 ove sono stati conteggiati minori oneri per 3.000 mln di euro per l'anno 2020 e maggiori oneri di identico importo per l'anno 2021. Pertanto in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 è già scontata una somma superiore, rispetto agli utilizzi del presente articolo, per 1.909,6 mln di euro (4.224,6 – 2.315 = 1.909,6) per misure di integrazioni salariali. Tale somma, in ogni caso, per essere utilizzata necessita di un prioritario rifinanziamento in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 pari a 3.000 milioni di euro [25]ai fini della copertura sul saldo del bilancio dello Stato delle misure previste dal presente decreto.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 265, comma 9, del DL 34/2020, consentendo la conservazione in conto residui nell’esercizio finanziario 2021 di una quota delle risorse già stanziate per il 2020 dai decreti legge 18, 23, 34 e 104 del 2020, pari a 3.588,4 milioni di euro. Ciò al fine di consentire l’attuazione di quanto disposto dal successivo articolo 12 del provvedimento in esame, nonché l’accesso anche nell’anno 2021 a integrazioni salariali nei casi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 nei limiti delle risorse disponibili.
Il successivo articolo 12, relativo a misure di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga, prevede che ai relativi oneri, pari a 582,7 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provveda a valere sull’importo di cui all’articolo in esame.
Andrebbe in primo luogo chiarito quale sia l’importo (nell’ambito della complessiva somma di 3.588,4 milioni di euro) effettivamente destinato al finanziamento di misure da attuare nel 2021, tenuto conto che sul predetto importo grava anche, ai sensi del successivo art. 12, l’onere per 582,7 riferito a misure di cassa integrazione per il 2020.
Per quanto riguarda gli effetti di maggiore onere in termini di indebitamento netto riferiti al provvedimento in esame, quantificati dalla RT in 2.315 milioni di euro, la medesima RT chiarisce che sul 2021 già risultano scontati complessivamente 4.224,6 milioni (1224,6 milioni slittati dal 2020 al 2021 in base al DL 104/2020 e 3.000 milioni di euro trasferiti dal 2020 al 2021 in base allo scenario tendenziale incluso nel DPB 2021).
Quanto alla quota residua sul 2021, pari a 1.909,6 milioni di euro, in base alle indicazioni della RT riferita al disegno di legge di bilancio 2021, tale importo sembrerebbe utilizzato dall’articolo 54 del medesimo disegno di legge (C. 2790-bis - Legge di bilancio 2021), il cui iter è in corso di svolgimento. Sommando infatti all’onere relativo all’articolo 54 del disegno di legge di bilancio 2021 espresso in termini di fabbisogno e indebitamento (532 milioni) quanto già scontato nel Conto delle PA dello scenario tendenziale del DPB 2021 (1.909,6 milioni di euro), si ottiene per il 2021 un effetto complessivo su tali saldi di 2.441,6 milioni di euro, che appare compatibile con l’onere indicato in termini di saldo netto da finanziare dal medesimo articolo 54 (3.830 milioni di euro nel 2021, che comprendono la quota di contribuzione figurativa, non conteggiata sugli altri due saldi).
Al riguardo, nell’evidenziare la necessità di una conferma riguardo alla predetta ricostruzione, si osserva che la somma indicata dalla RT come disponibile per gli utilizzi previsti dal provvedimento in esame, in termini di fabbisogno ed indebitamento netto ammonta a 2.315 milioni (di cui circa 2.085, considerando anche la quota per il 2020, riferibili agli interventi di cui al successivo art. 12.
Anche in ordine a tale ricostruzione appare necessario acquisire una conferma.
Infine, andrebbe acquisito un chiarimento in merito a quanto evidenziato dalla RT circa la necessità di un “rifinanziamento in termini di saldo netto da finanziare” per l'anno 2021 pari a 3.000 milioni di euro ai fini della copertura sul saldo del bilancio dello Stato delle misure previste dal presente decreto: non si rinviene infatti una disposizione di autorizzazione in tal senso né il predetto effetto di rifinanziamento per il 2021 appare scontato nel prospetto riepilogativo ai fini del saldo netto da finanziare.
Le norme prevedono che i datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19 possano presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, per una durata massima di sei settimane. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. Con riferimento a tale periodo, le predette sei settimane costituiscono la durata massima che può essere richiesta con causale COVID-19. I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 15 novembre 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle predette sei settimane (comma 1).
Le sei settimane sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato l’ulteriore periodo di nove settimane di cui all’articolo 1, comma 2, del DL 104/2020 decorso il periodo autorizzato, nonché ai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione di attività economiche e produttive. I datori di lavoro che presentano domanda per periodi di integrazione relativi alle sei settimane versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre del 2019, pari:
a) al 9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;
b) al 18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 (commi 2 e 3).
Ai fini dell’accesso alle sei settimane di cui al comma 1, il datore di lavoro deve presentare all’INPS domanda di concessione, nella quale autocertifica la riduzione del fatturato. L’INPS autorizza i trattamenti e individua l’aliquota del contributo addizionale. In mancanza di autocertificazione, si applica l’aliquota del 18%. Sono comunque disposte le necessarie verifiche relative alla sussistenza dei requisiti richiesti e autocertificati per l’accesso ai trattamenti di integrazione salariale, ai fini delle quali l’INPS e l’Agenzia delle Entrate sono autorizzati a scambiarsi i dati (comma 4).
Le domande devono essere inoltrate all’INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del presente provvedimento (comma 5).
In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell’INPS, il datore di lavoro è tenuto ad inviare tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell’integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall’adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all’entrata in vigore del provvedimento in esame, se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente (comma 6).
Durante l’esame parlamentare è stato soppresso il comma 7, che prevedeva la scadenza dei termini di invio delle domande entro il 31 ottobre 2020.
I Fondi di solidarietà garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario. Il concorso del bilancio dello Stato è stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l’anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi. Le risorse sono trasferite ai rispettivi Fondi con decreto, previo monitoraggio da parte dei Fondi stessi dell’andamento del costo della prestazione, relativamente alle istanze degli aventi diritto, nel rispetto del limite di spesa e secondo le indicazioni fornite dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali (comma 8).
Fino al 31 gennaio 2021 resta precluso l’avvio delle procedure relative al licenziamento collettivo (articoli 4, 5 e 24 della L. 223/1991) e restano altresì sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020, fatte salve le ipotesi in cui il personale interessato dal recesso, già impiegato nell’appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore. Fino alla stessa data resta, altresì, preclusa al datore di lavoro la facoltà di recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo (commi 9 e 10).
I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende inconsiderazione ulteriori domande (comma 12).
All’onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, si provvede a valere sull’importo di cui all’articolo 11, comma 1 (comma 13).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori spese correnti |
||||||||||||
Contributo addizionale versato dai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale per ulteriori sei settimane (commi 2-4) |
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69,20 |
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Maggiori entrate contributive |
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Contributo addizionale versato dai datori di lavoro che presentano domanda di integrazione salariale per ulteriori sei settimane (commi 2-4) |
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|
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69,20 |
|
|
|
69,20 |
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|
La relazione tecnica afferma che, per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati al provvedimento, si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, sintetizzati nella tabella seguente.
Con riferimento alla durata, agli importi e alle retribuzioni medie dei beneficiari delle integrazioni mensili si riporta il valore desunto dai dati del pagamento diretto al 5 ottobre 2020.
Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:
· 1,1 milioni di lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l’importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;
· 1,0 milioni di lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l’importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
· 0,6 milioni di lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l’importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.
La RT ipotizza la fruizione di 2 settimane con riferimento al periodo finale del 2020 e di 4 settimane nel 2021. Gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili.
L’ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è quindi di una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma per il 90% dei lavoratori interessati.
Si è inoltre ipotizzato che l’esonero contributivo in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate e l’aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è stata posta pari al 31%.
Infine, dall’incrocio dei dati sulle aziende e ore autorizzate/utilizzate con i dati del fatturato dell’Agenzia delle Entrate relativi al primo semestre 2020 rispetto al corrispondente periodo dell’anno 2019, sono emerse le seguenti frequenze da applicare ai fini della quantificazione del contributo addizionale:
Non disponendo degli stessi dati relativi ai primi tre trimestri 2020 e considerando la ripresa delle attività economica nel secondo semestre 2020, si ipotizzano prudenzialmente per tutte le tipologie di trattamenti di integrazione salariale le seguenti percentuali ai fini della determinazione delle entrate contributive addizionali:
Il contributo addizionale non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al 1° gennaio 2019 e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020 che dispone la chiusura o limitazione delle attività economiche e produttive di cui al comma 2.
Nella tabella seguente sono riportati gli effetti in relazione al periodo di riferimento e gli effetti finanziari sul 2021 derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame (gli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno si manifestano interamente nel 2021 per il fisiologico operare delle procedure amministrative e conseguenti registrazioni contabili):
All'onere derivante dai commi 8 e 13, pari a 582,7 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede a valere sull’importo di cui all’articolo 11, comma 1, i cui effetti sono già stati scontati nello scenario tendenziale DPB 2021.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono, tra l’altro, che i datori di lavoro possano presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e Cassa integrazione in deroga, per una durata massima di sei settimane. Le sei settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il 16 novembre 2020 e il 31 gennaio 2021. I datori di lavoro versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019. Il contributo non è dovuto dai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento, dai datori di lavoro che hanno avviato l’attività di impresa successivamente al primo gennaio 2019, e dai datori di lavoro appartenenti ai settori interessati dal DPCM del 24 ottobre 2020.
I Fondi di solidarietà garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario. Il concorso del bilancio dello Stato è stabilito complessivamente nel limite massimo di 450 milioni di euro per l’anno 2021 ed è assegnato ai rispettivi Fondi.
I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 1.634,6 milioni di euro, ripartito in 1.161,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 473,3 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. All’onere derivante dai commi 8 e 12, pari a 582,7 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1.501,9 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 1.288,3 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno si provvede a valere sull’importo di cui al precedente articolo 11, comma 1.
La relazione tecnica fornisce i dati e i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari.
Al riguardo, si osserva che le quantificazioni relative alle prestazioni erogate, alla quota di contribuzione figurativa e maggiori entrate (a seguito della previsione del contributo addizionale) risultano coerenti con i parametri forniti dalla RT all’interno della tabella ivi riportata. Peraltro, le platee utilizzate non risultano del tutto allineate con quelle desumibili dai dati esposti nella parte discorsiva della RT, abbattute con le percentuali ivi indicate. Sul punto appare necessario un chiarimento.
Con riferimento ai parametri utilizzati, si rileva che gli stessi sostanzialmente derivano dall’elaborazione dei dati già riscontrati nel corso delle precedenti misure.
Riguardo agli effetti fiscali negativi connessi alla previsione della contribuzione addizionale, si rimanda alle considerazioni relative ai successivi commi da 14 a 17.
Infine, per quanto riguarda l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, per la quale si prevede il concorso del bilancio dello Stato nel limite massimo di 450 milioni di euro per l’anno 2020, pur rilevando che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziate in relazione agli utilizzi previsti.
Le norme prevedono che, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti integrativi del reddito di cui all’articolo 12, comma 1, del provvedimento in esame, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, sia riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. I datori di lavoro che abbiano richiesto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali, ai sensi dell’articolo 3, del DL 104/2020, possono rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio (commi 14 e 15).
Alle relative minori entrate, valutate in 61,4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 dell’articolo 12 del provvedimento in esame. Alle minori entrate, valutate in 3 milioni di per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (comma 17).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Esonero versamento contributi previdenziali aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione |
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61,40 |
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Minori entrate contributive |
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Esonero versamento contributi previdenziali aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione |
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|
|
|
61,40 |
|
|
|
61,40 |
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Minori entrate tributarie |
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Esonero versamento contributi previdenziali aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - effetti fiscali indotti |
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3,00 |
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|
|
3,00 |
|
|
|
3,00 |
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Maggiori entrate tributarie |
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Esonero versamento contributi previdenziali aziende che non richiedono trattamenti di cassa integrazione - effetti fiscali indotti |
|
|
|
1,30 |
|
|
|
1,30 |
|
|
|
1,30 |
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione de Fondo esigenze indifferibili |
|
|
3,00 |
|
|
|
3,00 |
|
|
|
3,00 |
|
La relazione tecnica, che per i dati di base rimanda a quanto evidenziato nell’ambito dell’articolo 12, commi da 1 a 13, adotta, in via prudenziale, l'ipotesi che per il 10% dei lavoratori interessati il datore di lavoro scelga l’opzione dello sgravio contributivo. La durata media dello sgravio è stata ipotizzata pari a 1 mese. L’aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è pari al 31%.
Sulla base dei parametri e delle ipotesi conseguono minori entrate contributive valutate in 61,4 milioni di euro per l’anno 2021. Complessivamente gli effetti in termini di entrate contributive derivanti dal presente articolo sono quantificati come di seguito:
Alle minori entrate derivanti dai commi 14 e 15, valutate in 61,4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo valutate in 3 milioni di per l’anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014.
Per quanto riguarda la facoltà dei datori di lavoro di rinunciare alla frazione di esonero richiesto e non goduto e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale, possibile anche per una parte dei lavoratori interessati dal beneficio, la RT chiarisce che dalla disposizione non sorgono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto i due strumenti di intervento sono alternativi e sono concessi nel limite di spesa stabilito dal comma 12 dell'articolo in esame.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti integrativi del reddito di cui all’articolo 12, comma 1, del provvedimento in esame, sia riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per un periodo massimo di quattro settimane, fruibili entro il 31 gennaio 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nel mese di giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Tale facoltà può essere esercitata anche per una frazione dei lavoratori interessati dal beneficio. Alle relative minori entrate, valutate in 61,4 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede con le maggiori entrate contributive derivanti dai commi da 2 a 4 dell’articolo 12 del provvedimento in esame. Alle minori entrate, valutate in 3 milioni per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili.
In proposito, la RT rimanda alle basi tecniche già descritte con riguardo all'articolo 1. In particolare, la RT ipotizza che lo sgravio in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate mentre il 90% faccia ricorso alla fruizione delle ulteriori 6 settimane previste dal precedente articolo 12, comma 1. L'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è pari al 31 per cento.
Al riguardo, si osserva che la quantificazione relativa alle minori entrate contributive connesse all’esonero risultano sostanzialmente coerenti con i dati e gli elementi forniti dalla RT in relazione all’articolo 12, commi da 1 a 13.
Con riferimento alla percentuale di lavoratori per i quali il datore di lavoro sceglie l’opzione dello sgravio contributivo in questione, si prende atto dei parametri assunti dal Governo che coincidono con quelli di cui all’articolo 3 del DL 104/2020 (decreto “agosto”).
Articolo 12, commi 16-bis e 16-ter
(Contributo alle cooperative sociali)
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 1, comma 220, della L. 205/2017, prevedendo che il contributo, a titolo di sgravio delle aliquote previdenziali e assistenziali dovute relativamente alle assunzioni di donne vittime di violenza di genere, sia previsto anche per le assunzioni comprese tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2021, entro il limite di spesa di un milione di euro per il 2021.
Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della L. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5'.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga contributo cooperative sociali assunzione donne vittime violenza |
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
Minori spese correnti |
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||||||||
Riduzione Fondo esigenze indifferibili |
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che il contributo, a titolo di sgravio delle aliquote previdenziali e assistenziali dovute relativamente alle assunzioni di donne vittime di violenza di genere, sia previsto, entro il limite di spesa di un milione di euro per il 2021, anche per le assunzioni comprese tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2021.
Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo esigenze indifferibili.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame prevedono un onere limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 12-bis
(Misure in materia di integrazione salariale)
Le norme – che ripropongono l’articolo 12 del DL 149/2020 (Ristori-bis) - prorogano al 15 novembre 2020 i termini di decadenza dell’invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza Covid-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 e di trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi. Conseguentemente è abrogato il comma 7 dell’articolo 12 del DL 137/2020, che fissa la scadenza dei termini al 31 ottobre 2020 (comma 1).
I trattamenti di integrazione salariale, di cui all’articolo 12 del DL 137/2020, sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020 (comma 2).
I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 3).
Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1 milione di euro per l’anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 34 e quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della 190/2014.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di (finanza pubblica):
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga domande trattamenti al reddito lavoratori assunti dopo 13.07.2020 – Prestazione (comma 1, lettere a), b) e c)) |
|
35,2 |
|
|
35,2 |
|
|
35,2 |
|
Proroga domande trattamenti al reddito lavoratori assunti dopo 13.07.2020 – Contribuzione figurativa (comma 1, lettere a), b) e c)) |
|
22,6 |
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate contributive |
|
||||||||
Contribuzione addizionale (comma 1, lettere a), b) e c)) |
|
|
|
|
2,5 |
|
|
2,5 |
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Contribuzione addizionale (comma 1, lettere a), b) e c)) |
|
2,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 1, lettera d)) |
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Contribuzione addizionale – Effetti indotti |
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento ipotizza, con riferimento al comma 1, che la platea interessata dalla proroga di un mese in esame possa riguardare circa 5.000 beneficiari (870 in CIGO, 2.560 in assegno ordinario e 1.570 in cassa integrazione in deroga). Ai fini della stima dell'onere derivante dal presente comma si utilizzano gli stessi parametri relativi agli importi medi di prestazione, coperture figurative, ore mensili fruite che verranno descritti più dettagliatamente per le definizioni delle platee interessate dal comma 2.
Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dal comma 2 della disposizione in esame si ritiene di dover aumentare le platee definite nella relazione tecnica relativa all'art. 12 di un ulteriore 3% tenendo conto, in base a quanto stabilito nella Circolare INPS 115/2020, che la percentuale è contenuta in quanto riferita alle assunzioni di lavoratori dal 13 luglio 2020 all'entrata in vigore del DL 137/2020. Si tenga inoltre presente che l'incidenza dei beneficiari di integrazione salariale sul complesso dei lavoratori assunti dopo il 13 luglio 2020 dovrebbe essere inferiore agli altri lavoratori riguardando presumibilmente settori economici marginalmente toccati dalla crisi.
Come già specificato nella RT all'art. 12 del DL 137/2020 si è tenuto conto delle risultanze desunte dai monitoraggi INPS relativi al 5 ottobre 2020, ivi illustrati.
Di seguito i dati utilizzati per la stima degli effetti finanziari:
- 33.900 lavoratori in cassa integrazione ordinaria (CIGO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,4 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 79 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); si è stimato che il 30% di tali lavoratori siano dipendenti da aziende che hanno superato la capienza, in termini di limiti massimi di fruibilità di periodi CIGO; l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro;
- 29.800 lavoratori fruitori di assegno ordinario (AO), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 10,95 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 72 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione AO (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,7 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,7 euro;
- 18.300 lavoratori fruitori di trattamenti di integrazione salariale in deroga (CIGD), con una retribuzione media oraria 2020 pari a 11,2 euro e un numero medio mensile di ore integrate pari a 65 (pari a quella riscontrata a giugno 2020); l'importo medio orario pro-capite della prestazione CIGD (comprensivo di ANF) è risultato pari a 5,8 euro e la copertura figurativa media oraria pro-capite pari a 3,8 euro.
L'ipotesi di base adottata, in via prudenziale, è una durata di ricorso alle prestazioni pari a tutte le 6 settimane previste dalla norma per il 100% dei lavoratori interessati. Si ipotizza il riconoscimento di 6 settimane nel 2021.
Dalle maggiori entrate contributive derivanti dall'applicazione della contribuzione addizionale derivano effetti finanziari come sotto rappresentati.
Anno |
Maggiori entrate contributive (Contributo addizionale) |
Effetti fiscali indotti |
Effetto complessivo |
2021 |
2,5 |
0 |
2,5 |
2022 |
0 |
-1,0 |
-1,0 |
2023 |
0 |
0,4 |
0,4 |
2024 |
0 |
0 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano al 15 novembre 2020 i termini di decadenza dell'invio delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all’emergenza Covid-19, di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020 e della trasmissione dei dati necessari per il pagamento o per il saldo degli stessi. (comma 1).
I trattamenti di integrazione salariale, di cui all’articolo 12 del DL 137/2020 sono riconosciuti anche in favore dei lavoratori in forza alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2).
I trattamenti di cui ai commi 1 e 2 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 57,8 milioni di euro, ripartito in 41,1 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario e in 16,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande (comma 3).
Al maggiore onere e alle minori entrate derivanti dai commi 2 e 3, pari rispettivamente a 57,8 milioni di euro per l’anno 2021 e a 1 milione di euro per l’anno 2022 si provvede, quanto a 2,5 milioni di euro per l’anno 2021 mediante le maggiori entrate derivanti dai commi 2 e 3, quanto a 55,3 milioni di euro per l’anno 2021 ai sensi dell’articolo 34 e quanto a 1 milione di euro per l’anno 2022 mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200, della 190/2014.
La relazione tecnica fornisce i dati e i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari.
Al riguardo, si osserva che le quantificazioni relative alle prestazioni erogate, alla quota di contribuzione figurativa e maggiori entrate (a seguito della previsione del contributo addizionale) risultano coerenti con i parametri forniti dalla RT.
Articolo 12-ter
(Ulteriori misure in materia di integrazione salariale)
Le norme – che riproducono l’articolo 13 del DL 157/2020 – riconoscono i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e straordinaria e assegni ordinari), di cui all'articolo 1 del DL 104/2020, in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Ai relativi oneri, pari a 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Modifica all'articolo 1 del Dl 104/2020-Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) –prestazione |
|
21,3 |
|
|
21,3 |
|
|
21,3 |
|
Modifica all'articolo 1 del Dl 104/2020-Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) –contribuzione figurativa |
|
13,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate contributive |
|
||||||||
Modifica all'articolo 1 del Dl 104/2020-Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) –contribuzione addizionale |
|
|
|
|
1,5 |
|
|
1,5 |
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Modifica all'articolo 1 del Dl 104/2020-Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) –contribuzione addizionale |
|
1,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Minori entrate fiscali |
|
||||||||
Modifica all'articolo 1 del Dl 104/2020-Nuovi trattamenti di cassa integrazione ordinaria (CIGO) –contribuzione addizionale Effetti fiscali |
|
|
0,6 |
|
|
0,6 |
|
|
0,6 |
La relazione tecnica afferma che, in virtù del presente articolo, relativamente alle settimane previste dal decreto-legge n. 104 del 2020, e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, sarebbe consentito anche ai lavoratori assunti dalle aziende dalla data del 14 agosto fino al 9 novembre 2020 l’accesso alla cassa integrazione con causale Covid-19. Per questi lavoratori resterebbe ovviamente al massimo un mese di integrazione salariale, quello di dicembre 2020, con effetti finanziari che si riverberano sul 2021 in virtù dei tempi di adozione della misura e delle procedure applicative.
Per quanto attiene la definizione della platea di lavoratori interessati dalla norma è stata effettuata aumentando le platee definite nella RT relativa all’articolo 12 del decreto-legge n. 137 del 2020 di un ulteriore 3% tenendo conto che si tratta di un collettivo relativamente poco numeroso. Si tenga inoltre presente che l’incidenza dei beneficiari di integrazione salariale sul complesso dei lavoratori assunti dopo il 14 agosto 2020 dovrebbe essere inferiore agli altri lavoratori riguardando presumibilmente settori economici marginalmente toccati dalla crisi. Si ipotizza la durata dei trattamenti mediamente di 4 settimane.
Il maggior onere derivante dal provvedimento in esame è stato quantificato sulla base delle stesse basi tecniche utilizzate ai fini della quantificazione del citato articolo 12.
Nella tabella seguente sono riportati gli effetti finanziari derivanti dalle disposizioni previste dalla norma in esame.
Stima oneri per ulteriori 4 settimane di CIGO, Assegno Ordinario e CIGD, entrate dovute a contribuzione addizionale per i lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020
Tipologia |
Onere per prestazioni e coperture figurative |
Entrate per |
|||||||
Numero |
Numero |
Numero medio |
Importo medio |
Importo medio orario Copertura figurativa (euro) |
Onere per |
Onere per Copertura figurativa (milioni di euro) |
Totale |
||
Anno 2021 |
|||||||||
Ordinaria |
10.200 |
4 |
79,5 |
5,8 |
3,8 |
-4,2 |
-2,8 |
-7,0 |
0,3 |
Fondi solidarietà |
29.800 |
4 |
71,6 |
5,7 |
3,6 |
-10,9 |
-7,0 |
-17,9 |
0,8 |
Deroga |
18.300 |
4 |
64,8 |
5,8 |
3,7 |
-6,2 |
-4,0 |
-10,2 |
0,4 |
Totale |
58.300 |
4 |
70,8 |
|
|
-21,3 |
-13,8 |
-35,1 |
1,5 |
Dalle maggiori entrate contributive derivanti dall’applicazione del contributo addizionale derivano effetti finanziari fiscali come sotto rappresentati.
(- effetti negativi per la finanza pubblica; + effetti positivi per la finanza pubblica; mln di euro)
maggiori |
effetti |
effetto complessivo |
|
2021 |
1,5 |
0,0 |
1,5 |
2022 |
|
-0,6 |
-0,6 |
2023 |
|
0,2 |
0,2 |
2024 |
|
|
0,0 |
Pertanto dalla disposizione in esame derivano i seguenti effetti:
Saldo netto da finanziare – maggiori oneri per l’anno 2021 pari a 35,1 milioni di euro; 1,5 milioni di euro di minori spese (sempre per il 2021) in relazione alle maggiori entrate derivanti dalla disposizione medesima (minori trasferimenti dal bilancio statale all’INPS), nonché minori entrate pari a 0,6 milioni di euro per l’anno 2022.
Indebitamento netto e fabbisogno – maggiori oneri per l’anno 2021 pari a 21,3 milioni di euro (corrispondenti alla componente delle prestazioni, al netto della contribuzione figurativa); 1,5 milioni di euro di maggiori entrate (sempre per il 2021) derivanti dalla disposizione medesima, nonché minori entrate pari a 0,6 milioni di euro per l’anno 2022.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame riconoscono i trattamenti di integrazione salariale (cassa integrazione ordinaria e straordinaria e assegni ordinari), di cui all'articolo 1 del DL 104/2020, in favore dei lavoratori in forza alla data del 9 novembre 2020, nel limite di 35,1 milioni di euro ripartito in 24,9 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario e in 10,2 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga.
Ai relativi oneri, pari a 35,1 milioni di euro per l'anno 2021 e valutati in 0,6 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
In proposito, la RT utilizza i parametri già riportati nel precedente articolo 12-bis (articolo 11 del DL 149/2020), limitando la fruizione dei trattamenti integrativi del reddito da 6 a 4 settimane. In base a detti parametri, la quantificazione degli oneri risulta verificabile.
Le norme prevedono la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al provvedimento in esame, come originariamente previsto dal DL 137/2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL (comma 1).
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione (comma 3).
Ai relativi oneri, valutati in 504 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate contributive |
||||||||||||
Sospensione contributi previdenziali e assistenziali novembre 2020. |
|
|
|
|
504,0 |
|
|
|
504,0 |
|
|
|
Maggiori entrate contributive |
||||||||||||
Sospensione contributi previdenziali e assistenziali novembre 2020 |
|
|
|
|
|
504,0 |
|
|
|
504,0 |
|
|
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Sospensione contributi previdenziali e assistenziali novembre 2020. |
504,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Sospensione contributi previdenziali e assistenziali novembre 2020 |
|
504,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma che l’ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione sono stati stimati estraendo da UNIEMENS quelli relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici ATECO contenuti nell’allegato 1.
Si è tenuto conto di un’aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Inoltre si è tenuto conto della agevolazione nelle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell’aliquota contributiva del 30%. I monti retributivi del mese di novembre sono pari a circa 1,56 miliardi, di cui 302 milioni nelle regioni del mezzogiorno. Sono stati inoltre considerati premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese oggetto di sospensione con una aliquota media del 3%.
Gli effetti finanziari della sospensione sono riportati nella seguente tabella.
importi in milioni di euro |
|
Anno |
Effetti finanziari |
2020 |
+504 |
2021 |
-504 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al provvedimento in esame, come originariamente previsto dal DL 137/2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL (comma 1).
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione (comma 3).
Ai relativi oneri, valutati in 504 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Ciò premesso, la quantificazione degli oneri risulta verificabile in base ai parametri forniti dalla RT.
Le norme – che ripropongono l’articolo 11 del DL 149/2020 (Ristori-bis) - estendono la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui al precedente articolo 13, anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1, a seguito delle modifiche apportate dal DL 149/2020, che vi ha incluso nuove attività. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL (comma 1).
È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del provvedimento in esame, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 (comma 2).
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione (comma 4).
Ai relativi oneri, valutati in 206 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 6).
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate contributive |
||||||||||||
Sospensione contributi previdenziali e assistenziali novembre 2020. |
|
|
|
|
206,0 |
|
|
|
206,0 |
|
|
|
Maggiori entrate contributive |
||||||||||||
Sospensione contributi previdenziali e assistenziali novembre 2020 |
|
|
|
|
|
206,0 |
|
|
|
206,0 |
|
|
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Sospensione contributi previdenziali e assistenziali novembre 2020. |
206,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Sospensione contributi previdenziali e assistenziali novembre 2020 |
|
206,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma che l'ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto di sospensione sono stati stimati estraendo da UNIEMENS quelli relativi al mese di competenza ottobre 2019 a carico del datore di lavoro e identificati dai codici Ateco contenuti negli allegati 1 e 2.
Si è tenuto conto di un’aliquota contributiva complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31%. Inoltre si è tenuto conto dell'agevolazione delle regioni del mezzogiorno per le quali opera una riduzione dell’aliquota contributiva del 30%.
Si è tenuto conto del provvedimento di sospensione già operato per il mese di novembre 2020 dall’articolo 13 del decreto-legge n. 137 del 20208 ottobre 2020, n. 137.
Con riferimento ai diversi interventi si riportano i monti retributivi:
a) 462,8 milioni di euro nel mese di novembre di cui 98,2 milioni nelle regioni del mezzogiorno (comma 1 - allegato 1);
b) 234,2 milioni di euro nel mese di novembre di cui 9,5 milioni nelle regioni del mezzogiorno (comma 2 - allegato 2):
Gli effetti finanziari della sospensione dei contributi dovuti nel mese di novembre 2020 sono riportati nella seguente tabella.
importi in milioni di euro |
|
Anno |
Effetti finanziari |
2020 |
+206 |
2021 |
-206 |
Inoltre, la RT riferita all’articolo 13-duodecies stima gli effetti finanziari dalla sospensione dei versamenti contributi previdenziali e assistenziali per i datori di lavoro delle cosiddette zone rosse, a seguito dei DPCM che hanno incluso nuove regioni nelle zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità (c.d. zone rosse).
La RT specifica che si determinano ulteriori effetti negativi sulla finanza pubblica, solo con riferimento alle regioni inserite nelle 'zone rosse’ prima della scadenza dei termini del versamento e dunque limitatamente a Campania, Toscana e provincia autonoma di Bolzano.
(milioni di euro)
Regioni |
Minori entrate contributive per il mese di novembre |
Campania |
8,8 |
Toscana |
13,9 |
Bolzano |
3,1 |
Totale |
25,8 |
Complessivamente, quindi, la RT stima che l’applicazione dell’articolo in esame produca un effetto finanziario negativo pari a circa 25,8 milioni di euro per l'anno 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni estendono la sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020, di cui al precedente articolo 13, in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al DL 149/2020. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL (comma 1).
È altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del provvedimento in esame, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 (comma 2). Ai relativi oneri, valutati in 206 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Ciò premesso, la quantificazione degli oneri risulta verificabile in base ai parametri forniti dalla RT.
Anche se non esplicitato dalla RT, la stima sembra aver considerato anche i premi per l'assicurazione obbligatoria dovuti per la competenza del mese oggetto di sospensione con una aliquota media del 3%, analogamente alla quantificazione operata con riferimento al precedente articolo 13. Andrebbe tuttavia chiarita la scelta della RT di prendere come riferimento per la stima i dati UNIEMENS di ottobre 2019, anziché di novembre.
Inoltre, con riferimento agli ulteriori oneri, connessi all’estensione delle cosiddette “zone rosse”, di cui all’articolo 13-duodecies, a seguito delle ordinanze di cui ai DPCM del 10, 13 e 20 novembre 2020, la RT indica la stima degli effetti finanziari derivante dalla sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali (25,8 milioni di euro nel 2020) senza tuttavia fornire indicazioni sui parametri utilizzati. In particolare, non sono indicati i monti retributivi di riferimento e le aliquote applicate. La mancanza di questi elementi non consente quindi una puntuale verifica della stima.
Per quanto riguarda le modalità di copertura dei predetti oneri, la norma rinvia all’articolo 13-duodecies.
Si ricorda che, per far fronte agli oneri aggiuntivi derivanti dall’estensione – in considerazione della situazione epidemiologica - ad ulteriori territori di una serie di agevolazioni previste dal provvedimento in esame, l’articolo 13-duodecies, commi 2-4, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 1.790 milioni per l'anno 2020 e 190, 1 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, anche in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis del presente decreto.
Il Fondo di cui al predetto art. 13-duodecies rappresenta quindi un limite complessivo di spesa con riferimento ad una pluralità di interventi agevolativi suscettibili di estensione in ragione dell’evoluzione della situazione epidemiologica.
Non sono tuttavia specificamente indicati i limiti di spesa riferibili a ciascuno dei predetti interventi: con particolare riguardo al beneficio in esame, si osserva tuttavia che lo stesso non sembra riconducibile entro un tetto massimo. Ciò in quanto il meccanismo è strutturato come differimento automatico degli oneri contributivi a carico dei datori di lavoro, senza la previsione di un preventivo provvedimento concessorio da parte dell’amministrazione competente. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo anche in considerazione dell’eventuale estensione del beneficio ad altri territori.
Si rinvia comunque, per ulteriori considerazioni, alla scheda relativa al successivo articolo 13-duodecies.
Articolo 13-ter
(Sospensione dei versamenti tributari con scadenza in novembre)
Le norme – che recepiscono le disposizioni contenute nell’articolo 7 del DL 149/2020 - recano la sospensione dei seguenti versamenti tributari con scadenza nel mese di novembre 2020:
- dovuti dai sostituti d’imposta in relazione alle ritenute IRPEF e addizionali operate sul reddito da lavoro dipendente;
- relativi all’imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il regime di sospensione è disposto in favore di:
- soggetti che esercitano, su tutto il territorio nazionale, le attività economiche sospese ai sensi dell’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020;
- esercenti attività dei servizi di ristorazione operanti nelle aree ad elevata o massima gravità e alto rischio, individuate con le ordinanze del Ministro della salute;
- soggetti che operano nei settori indicati nell’Allegato 2 ovvero che esercitano attività alberghiera, agenzia di viaggio, tour operator, operanti nelle aree ad elevata o massima gravità e alto rischio, individuate con le ordinanze del Ministro della salute.
I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzione e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili a decorrere dal 16 marzo 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Ai relativi oneri, valutati in 549 milioni nel 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Le ordinanze ministeriali approvate durante l’esame parlamentare del provvedimento in esame - che hanno ampliato le regioni c.d. “zone rosse” e “zone arancioni” – hanno determinato un incremento della platea dei beneficiari del regime di sospensione in esame. Si riportano, nella sezione riferita alla relazione tecnica, gli ulteriori effetti finanziari indicati nella RT riferita all’articolo 13-duodecies del provvedimento in esame.
Si segnala, inoltre, che il successivo articolo 34, comma 6, lettera p) provvede alla copertura finanziaria per il 2021 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti, tra gli altri, dall’articolo in esame.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Sospensione ritenute lav.dip. |
264,0 |
|
|
264,0 |
|
|
264,0 |
|
|
Sospensione IVA |
273,0 |
|
|
273,0 |
|
|
273,0 |
|
|
Sospensione add.le reg.IRPEF |
|
|
|
9,0 |
|
|
9,0 |
|
|
Sospensione add.com.IRPEF |
|
|
|
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sospensione ritenute lav.dip. |
|
264,0 |
|
|
264,0 |
|
|
264,0 |
|
Sospensione IVA |
|
273,0 |
|
|
273,0 |
|
|
273,0 |
|
Sospensione add.le reg.IRPEF |
|
|
|
|
9,0 |
|
|
9,0 |
|
Sospensione add.com.IRPEF |
|
|
|
|
3,0 |
|
|
3,0 |
|
Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sospensione add.le reg.IRPEF |
|
9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Sospensione add.com.IRPEF |
|
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Sospensione add.le reg.IRPEF |
9,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sospensione add.com.IRPEF |
3,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma che la norma è rivolta ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020) e per le attività dei servizi di ristorazione nelle zone “rosse” e “arancioni” (art. 2 e art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020) nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 al presente decreto legge e che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa in una delle regioni Calabria, Lombardia, Piemonte e Valle D'Aosta.
La RT riporta la seguente tabella nella quale sono indicati gli effetti finanziari stimati sulla base dei flussi mensili delle imposte interessate dalla sospensione e tenuto conto del perimetro dei soggetti individuati dalla disposizione.
(milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
Ritenute |
-264 |
264 |
IVA |
-273 |
273 |
Addizionale regionale |
-9 |
9 |
Addizionale comunale |
-3 |
3 |
Totale |
-549 |
549 |
La RT evidenzia inoltre che gli ulteriori oneri conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10, 13 e 20 novembre 2020 sono stati stimati nell'ambito della relazione tecnica dell’articolo 13-duodecies in quanto vi si provvede con il Fondo previsto dal comma 2 di tale articolo.
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento stima gli effetti recati dall’individuazione di ulteriori regioni ad elevato rischio epidemiologico e dalla conseguente estensione dell’ambito applicativo delle diverse misure introdotte dal provvedimento in esame.
In riferimento al beneficio in commento, le stime indicate dalla RT sono riportate nella seguente tabella.
(milioni di euro)
Tributo |
Sospensione versamenti tributari |
|
2020 |
2021 |
|
Ritenute |
-81,4 |
81,4 |
IVA |
-106,4 |
106,4 |
Add.le regionale |
-2,4 |
2,4 |
Add.le comunale |
-0,6 |
0,6 |
Totale |
-190,8 |
190,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma sospende i versamenti tributari dovuti nel mese di novembre da specifiche categorie di contribuenti interessati dall’emergenza Covid.
In proposito, si osserva che la relazione tecnica si limita a fornire i risultati della quantificazione. Ai fini di una verifica delle stime, andrebbero quindi acquisiti i relativi dati ed elementi di valutazione (quali, ad esempio, il numero dei soggetti interessati, distinti per aree geografiche).
In merito al profilo della evoluzione degli oneri – riferiti anche alle estensioni del beneficio conseguenti all’individuazione di ulteriori regioni ad elevato rischio Covid – si segnala che parte degli oneri sono illustrati nella relazione tecnica riferita all’articolo 13-duodecies del provvedimento in esame. Tali nuovi oneri, tuttavia, non sono esplicitamente indicati nel prospetto riepilogativo: infatti, in base al citato articolo 13-duodecies, ad essi si fa fronte mediante utilizzo di risorse di un Fondo onnicomprensivo appositamente istituito. Tenuto conto che tale Fondo è destinato a finanziare anche altre misure introdotte in conseguenza dell’emergenza Covid, si rileva che tale procedura non consente di individuare, nel prospetto riepilogativo, l’ammontare degli effetti finanziari ascrivibili a ciascuna misura. Appare pertanto opportuno che siano specificamente indicati gli oneri riferiti ai singoli interventi, con corrisponde copertura a valere sulla riduzione del Fondo appositamente istituito dall’art. 13-duodecies (alla cui scheda si rinvia).
Articolo 13-quater
(Sospensione versamenti nel mese di dicembre)
Le norme – che recepiscono le disposizioni dell’articolo 2 del DL 157/2020 - recano la sospensione dei seguenti versamenti tributari e contributivi con scadenza nel mese di dicembre 2020:
- ritenute IRPEF e addizionali trattenute dai sostituti d’imposta nelle buste paga;
- contributi previdenziali e assistenziali;
- imposta sul valore aggiunto (IVA).
Il beneficio spetta agli esercenti attività d’impresa o professione, su tutto il territorio nazionale, in possesso dei seguenti requisiti (comma 1):
- aver realizzato nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro;
- aver subito una contrazione del fatturato di almeno il 33 per cento nel mese di novembre 2020 rispetto a novembre 2019.
La sospensione è riconosciuta anche in assenza dei predetti requisiti (commi 2 e 3):
- alle attività sospese dall’art. 1 del DPCM 3 novembre 2020 (quali, palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, centri culturali, centri sociali, centri ricreativi sale giochi, sale scommesse, sale bingo, casinò, sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, sale da ballo, discoteche e locali assimilati);
- esercenti attività dei servizi di ristorazione operanti nelle aree ad elevata o massima gravità e da un alto livello di rischio, individuate con le ordinanze del Ministro della salute (c.d. “zone arancioni” e “zone rosse”);
- soggetti che operano nei settori indicati nell’Allegato 2;
- soggetti che esercitano attività alberghiera, agenzia di viaggio, tour operator, operanti nelle aree con massima gravità e ad alto rischio, individuate con le ordinanze del Ministro della salute;
- le attività avviate dopo il 30 novembre 2019.
I versamenti sospesi sono effettuati entro il 16 marzo 2021, o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili a decorrere dal 16 marzo 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi. Non si fa luogo di quanto già versato (comma 4).
Agli oneri derivanti dall’articolo in esame, valutati in 3.925 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell’art. 34.
Si segnala, inoltre, che il successivo articolo 34, comma 6, lettera p) provvede alla copertura finanziaria per il 2021 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti, tra gli altri, dall’articolo in esame.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
Ritenute |
683 |
|
|
|
683 |
|
|
|
683 |
|
|
|
Add.le reg. |
|
|
|
|
48 |
|
|
|
48 |
|
|
|
Add. com. |
|
|
|
|
21 |
|
|
|
21 |
|
|
|
IVA |
2.236 |
|
|
|
2.236 |
|
|
|
2.236 |
|
|
|
Minori entrate contributive |
||||||||||||
Contributi |
|
|
|
|
937 |
|
|
|
937 |
|
|
|
Maggiori entrate tributarie |
||||||||||||
Ritenute |
|
683 |
|
|
|
683 |
|
|
|
683 |
|
|
Add.le reg. |
|
|
|
|
|
48 |
|
|
|
48 |
|
|
Add. com. |
|
|
|
|
|
21 |
|
|
|
21 |
|
|
IVA |
|
2.236 |
|
|
|
2.236 |
|
|
|
2.236 |
|
|
Maggiori entrate contributive |
||||||||||||
Contributi |
|
|
|
|
|
937 |
|
|
|
937 |
|
|
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Add.le reg. |
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Add. com. |
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contributi |
937 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Add.le reg. |
|
48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Add. com. |
|
21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Contributi |
|
937 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma quanto segue.
Ricorda che la disposizione sospende i termini che scadono nel mese di dicembre 2020 relativi alle ritenute alla fonte operate su redditi da lavoro dipendente e assimilato, alle addizionali regionali e comunali, all’IVA e ai contributi previdenziali e assistenziali. I versamenti sospesi saranno effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 4 rate mensili dal 16 marzo 2021.
Precisa inoltre che la disposizione è rivolta:
- ai soggetti che hanno conseguito ricavi o compensi non superiori a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno subito nel mese di novembre - rispetto allo stesso mese dell'anno precedente - una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento;
- ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, che hanno intrapreso, in data successiva al 30 novembre 2019, la loro attività di impresa, di arte o professione;
- ai soggetti che esercitano le attività economiche sospese su tutto il territorio nazionale (art. 1 del DPCM del 3 novembre 2020) e per le attività dei servizi di ristorazione nelle zone "rosse" e "arancioni" (art. 2 e art. 3 del DPCM del 3 novembre 2020) nonché ai soggetti che operano nei settori economici individuati nell'Allegato 2 ovvero che esercitano attività alberghiera, attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell'articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell'articolo 30 del DL 149/2020.
La RT afferma che la stima si basa sui versamenti mensili delle imposte interessate dalla sospensione tenendo conto del perimetro dei soggetti individuati dalla disposizione. In particolare, la RT chiarisce che ad ogni soggetto sono state abbinate le informazioni relative al codice attività, al fatturato, alla regione di domicilio fiscale o sede legale e alla variazione di fatturato registrata nel mese di novembre e che i versamenti riferiti ai soggetti così individuati sono stati rivalutati per stimare il gettito del mese di dicembre 2020, considerando gli effetti della crisi epidemiologica in corso e le sue conseguenze sulle diverse attività economiche.
Nel complesso, la RT fornisce una stima degli effetti riferiti ai tributi pari a 2.988 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021, come indicato nella tabella seguente.
(milioni di euro)
Tributo |
Sospensione versamenti tributari |
|
2020 |
2021 |
|
Ritenute |
-683 |
683 |
IVA |
-2.236 |
2.236 |
Add.le regionale |
-48 |
48 |
Add.le comunale |
-21 |
21 |
Totale |
-2.988 |
2.988 |
Per quanto concerne la stima degli effetti contributivi, la RT afferma di essersi basata:
- sul monte retributivo del mese di dicembre 2019 tenendo conto dei provvedimenti di agevolazione contributiva vigenti per la valutazione del comma 3;
- sulla stima delle minori entrate per ritenute alla fonte relative ai redditi da lavoro dipendente per la valutazione dei commi 1 e 2.
Nel complesso per i contributi previdenziali e assistenziali la RT stima un onere per minor gettito di 937 milioni di euro nel 2020 e un corrispondente maggior gettito nel 2021.
Pertanto, la RT indica l’onere complessivo pari a 3.925 milioni per l’anno 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme differiscono a marzo 2021 il termine per il versamento di specifici tributi e contributi dovuti nel mese di dicembre da parte di esercenti attività interessate dall’emergenza Covid. Per talune attività, ai fini dell’accesso, non è richiesto il requisito dei ricavi o compensi realizzati nel 2019 (che non deve essere superiore a 50 milioni) e della contrazione del fatturato (riduzione del 33% a novembre 2020 rispetto a novembre 2019).
La relazione tecnica si limita ad illustrare la procedura adottata e a fornire il risultato della stima (differimento dal 2020 al 2021 di entrate tributarie e contributive per complessivi 3.925 milioni).
In proposito, si evidenzia che in assenza di informazioni in merito ai dati e criteri sottostanti la stima degli effetti finanziari indicata dalla relazione tecnica, non risulta possibile effettuare una verifica degli oneri indicati per il 2020. Appare quindi opportuno acquisire i predetti elementi anche in considerazione del fatto, che in corrispondenza degli oneri indicati per il 2020, sono scontati ai fini dei saldi, per il 2021, effetti di maggior gettito di analogo importo per la ripresa dei versamenti.
Si segnala che l’art. 1-quater istituisce un fondo (c.d. “Fondo perequativo”) le cui risorse possono essere utilizzate, con appositi DCPM, per la previsione di esoneri totali o parziali dalla ripresa dei versamenti fiscali e contributivi in favore di soggetti che registrano una notevole contrazione del fatturato: in proposito si rinvia alla scheda riferita all’art. 1-quater.
Articolo 13-quinquies, commi 1-5 e 7
(Proroga termine secondo acconto imposte sui redditi e IRAP)
Le norme – che recepiscono le disposizioni contenute nell’articolo 1, commi da 1 a 5 e comma 7 del DL 157/2020 - recano il differimento del termine del versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’IRAP[26] in favore dei soggetti esercenti attività d’impresa o di lavoro autonomo. In particolare:
a) il termine è differito al 30 aprile 2021 ovvero mediante 4 rate a partire dal 30 aprile 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi:
per imprese e lavoratori autonomi che nel 2019 hanno realizzato ricavi o compensi fino a 50 milioni e che hanno subito una contrazione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33 per cento nel primo semestre 2020 rispetto al primo semestre 2019 (comma 3);
indipendentemente dai requisiti (ricavi o compensi nonché riduzione di corrispettivi e fatturato), per gli esercenti attività di ristorazione o una delle attività (codici ATECO) indicati negli Allegati 1 e 2 operanti nelle zone dichiarate di massima gravità e elevato rischio, (comma 4).
È escluso il rimborso di quanto versato (comma 5).
Rimangono confermate la specifica disciplina disposta in relazione agli acconti d’imposta dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità´ fiscale (ISA) (comma 2).
Per tutti gli altri soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione il termine del 30 novembre 2020 è differito al 10 dicembre 2020 (comma 1).
Agli oneri recati dalle disposizioni dei commi 3 e 4, valutati in 1.759 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 7).
Si segnala, inoltre, che il successivo articolo 34, comma 6, lettera p) provvede alla copertura finanziaria per il 2021 mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti, tra gli altri, dall’articolo in esame.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Acconto IRPEF (co 3-4) |
54 |
|
|
54 |
|
|
54 |
|
|
Acconto IRES (co 3-4) |
1.146 |
|
|
1.146 |
|
|
1.146 |
|
|
Acconto IRAP (co 3-4) |
|
|
|
559 |
|
|
559 |
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acconto IRPEF (co 3-4) |
|
54 |
|
|
54 |
|
|
54 |
|
Acconto IRES (co 3-4) |
|
1.146 |
|
|
1.146 |
|
|
1.146 |
|
Acconto IRAP (co 3-4) |
|
|
|
|
559 |
|
|
559 |
|
Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acconto IRAP (co 3-4) |
|
559 |
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Acconto IRAP (co 3-4) |
559 |
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica quantifica gli effetti finanziari relativamente a quanto disposto dai commi 3 e 4 (differimento dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 del versamento del secondo acconto IIDD e IRAP per taluni settori).
In particolare, la RT afferma che la stima si basa sulle previsioni delle entrate della seconda rata di acconto elaborate per la Nota di aggiornamento al DEF tenendo conto dei versamenti del primo acconto registrati dai soggetti in esame e dei più recenti andamenti macroeconomici. Ai fini di individuare i contribuenti con una soglia inferiore a 50 milioni di euro che hanno subito nel primo semestre 2020, rispetto al corrispondente periodo del 2019, un calo di fatturato del 33%, sono state utilizzate anche le informazioni disponibili negli archivi della fatturazione elettronica. Sulla base di queste elaborazioni la RT stima che il differimento al 2021 dei versamenti del secondo acconto per i soggetti sopra individuati determini un onere di 1.759 milioni di euro nel 2020 e corrispondenti maggiori entrate nel 2021, come indicato nella seguente tabella.
(milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
IRPEF |
-54 |
54 |
IRES |
-1.146 |
1.146 |
IRAP |
-559 |
559 |
Totale |
-1.759 |
1.759 |
La RT afferma che il comma 1 non comporta effetti in termini di gettito in quanto la proroga del termine di versamento dal 30 novembre al 10 dicembre ricade nel 2020 e che il comma 2 conferma la proroga del termine di versamento per i soggetti ISA già disposta con l’art.98 del DL 104/2020.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme differiscono il termine per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette e dell’IRAP dovuto da imprese e lavoratori autonomi. La nuova scadenza è fissata al 10 dicembre 2020 ovvero al 30 aprile 2021 per i soggetti interessati dalle restrizioni per l’emergenza Covid; in alcune ipotesi il differimento al 2021 è subordinato al possesso di specifici requisiti (ricavi o compensi nel 2019 inferiore a 50 milioni e riduzione del fatturato nel 2020 rispetto al 2019).
La relazione tecnica quantifica gli effetti riferiti allo slittamento dei versamenti dal 2020 al 2021 e segnala, in proposito, di aver utilizzato i dati del primo acconto delle imposte rilevato sulla base delle previsioni Nadef e fornisce il risultato ottenuto. Si rileva a tal riguardo che in mancanza di specifiche indicazioni in merito ai soggetti interessati, all’ammontare degli acconti di imposte considerati, ai criteri adottati non risulta possibile una verifica della quantificazione indicata dalla RT.
Inoltre, si evidenzia che al minor gettito per il 2020 corrispondono effetti positivi nell’anno 2021 e che tali ultimi effetti sono iscritti nel prospetto riepilogativo allegato alla RT. Pertanto, nell’ipotesi di una sovrastima dei versamenti oggetto di differimento (determinata, ad esempio, dall’applicazione del metodo storico – basato sull’ammontare versato nel primo acconto – in luogo del metodo previsionale – basato sull’effettivo andamento valutato dal contribuente) risulterebbero ascritte entrate nel 2021 superiori a quelle effettive. In merito a tale aspetto appare quindi necessario acquisire i predetti elementi di riscontro delle stime.
Articolo 13- quinquies, comma 6
(Disposizioni in materia di IRAP)
Normativa previgente. L’art. 24 del DL 34/2020 dispone l’esonero dal pagamento IRAP (saldo 2019 e primo acconto 2020) per i lavoratori autonomi e le imprese con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni e stabilisce, al comma 3, che l’agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei limiti imposti dalla normativa unionale (de minimis). Gli effetti di minor gettito IRAP stimati dalla relazione tecnica sono pari a 3.952 milioni di euro per l’anno 2020.
L’art. 42-bis, c.5, del DL 104/2020 stabilisce che in caso di errata applicazione delle disposizioni del comma 3 dell'articolo 24 del DL n. 34/2020 (ossia dei limiti unionali alla fruizione di benefici, c.d. de minimis), l'importo dell'imposta non versata è dovuto entro il 30 novembre 2020 senza applicazioni di sanzioni né interessi.
Le norme – che riproducono quanto disposto dall’articolo 1, comma 6, del DL 157/2020 (c.d. “ristori-quater”) - recano novella all’art. 42-bis del DL 104/2020 al fine di sostituire la data del 30 novembre 2020 con quella del 30 aprile 2021.
Tale modifica interessa il termine (30 novembre 2020, differito al 30 aprile 2021) per la regolarizzazione, senza sanzioni e interessi, di minori o omessi versamenti dovuti ad una erronea applicazione del de minimis di cui all’articolo 24, comma 3, del DL 34/2020.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ricorda che il comma 6 interviene nell’articolo 42-bis del DL 104/2020, prorogando al 30 aprile 2021 il termine, prima fissato al 30 novembre 2020, per la regolarizzazione, senza applicazione di sanzioni e interessi, dei versamenti IRAP eventualmente effettuati in misura insufficiente a causa di un'erronea applicazione dell’art. 24, comma 3, del DL 34/2020.
In proposito, la RT afferma che coerentemente con la valutazione della disposizione di cui all'articolo 42-bis del DL 104/2020, alla quale non era stato ascritto alcun effetto, la misura è suscettibile di determinare un recupero di gettito nel 2021 che prudenzialmente non viene ascritto.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, intervenendo sull’art. 42-bis del DL 104/2020 (recante disposizioni per i territori di Linosa e Lampedusa), differisce dal 30 novembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine fissato per la regolarizzazione di mancati o insufficienti pagamenti IRAP per erronea applicazione dei limiti posti dalla normativa unionale per la fruizione di benefici fiscali (esonero dal saldo 2019 e primo acconto 2020 disposto dall’art. 24 del DL 34 in favore di tutti i contribuenti).
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari in quanto ritiene che la norma sia suscettibile di recare effetti positivi di gettito che, prudenzialmente, non vengono considerati.
In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto che alla norma sulla quale si interviene non sono stati ascritti effetti finanziari.
Si segnala, infine, l’esigenza di un chiarimento riguardo all’effettiva portata applicativa della disposizione tenuto conto che l’art. 24 del DL 34/2020 – richiamato dall’art. 42-bis, comma 5, del DL 104/2020, modificato dalla disposizione in esame – sia pur inserito in un articolo specificamente riferito a Linosa e Lampedusa, sembra assumere portata generale.
Articolo 13-sexies
(Proroga termine presentazione dichiarazione redditi e IRAP)
Le norme – che recepiscono le disposizioni dell’articolo 3 del DL 157/2020 - differiscono dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi trattandosi di un intervento procedurale.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme differiscono dal 30 novembre 2020 al 10 dicembre 2020 il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’IRAP.
La relazione tecnica afferma che si tratta di un intervento di carattere procedurale.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 13-septies
(Proroga termini definizioni agevolate)
La norma modificando l'art. 68, comma 3, del D.L. n. 18 del 2020, proroga dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, il termine entro il quale devono essere pagate le rate ancora dovute per l'anno 2020 a titolo di definizione agevolata delle cartelle di pagamento per non incorrere nell'inefficacia della stessa definizione, nei casi di insufficiente o tardivo versamento.
Si tratta delle somme dovute per la c.d. rottamazione-ter e di quelle da versare a titolo di "saldo e stralcio" delle cartelle nei casi di riduzione degli importi per i contribuenti in grave e comprovata difficoltà economica.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Erario |
|
|
|
304,9 |
|
|
304,9 |
|
|
Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Altri enti |
|
|
|
110 |
|
|
110 |
|
|
Minori entrate extratributarie |
|
||||||||
Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Erario |
|
|
|
225,1 |
|
|
225,1 |
|
|
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Enti previdenziali |
|
|
|
310 |
|
|
310 |
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Erario |
|
|
|
|
304,9 |
|
|
304,9 |
|
Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Altri enti |
|
|
|
|
110 |
|
|
110 |
|
Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Erario |
|
|
|
|
225,1 |
|
|
225,1 |
|
Maggiori entrate contributive |
|
||||||||
Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Enti previdenziali |
|
|
|
|
310 |
|
|
310 |
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Enti previdenziali |
310 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Rinvio al 1° marzo 2021 pagamento rate della Rottamazione -ter- Enti previdenziali |
|
310 |
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica afferma che tenendo conto dell'andamento della riscossione derivante dalla "rottamazione-ter" e dal "saldo e stralcio" e considerando in particolare i pagamenti già effettuati dai contribuenti nonostante il differimento al 10 dicembre 2020 del termine di versamento di tutte le rate di tali istituti agevolativi in scadenza nell'anno in corso, la stima degli effetti del rinvio al 1° marzo 2021 della scadenza per il pagamento delle somme ancora dovute per le rate 2020 è riportata nella tabella seguente:
(miliardi di euro)
|
2020 |
2021 |
Impatto sul gettito |
-0,95 |
0,95 |
Erario |
-0,53 |
0,53 |
Enti previdenziali |
-0,31 |
0,31 |
Altri enti |
-0,11 |
0,11 |
La RT precisa altresì che sul saldo netto da finanziare, la componente erariale determina effetti solo in termini di cassa trattandosi di riscossione di carichi affidati all'agente della riscossione negli esercizi pregressi, nei quali tali importi sono già stati accertati.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga dal 10 dicembre 2020 al 1° marzo 2021, il termine entro il quale devono essere pagate le rate ancora dovute per l'anno 2020 a titolo di definizione agevolata c.d. “rottamazione-ter” e c.d. “saldo e stralcio”. La relazione tecnica riporta i seguenti effetti di gettito:
(miliardi di euro)
|
2020 |
2021 |
Impatto sul gettito |
-0,95 |
0,95 |
Erario |
-0,53 |
0,53 |
Enti previdenziali |
-0,31 |
0,31 |
Altri enti |
-0,11 |
0,11 |
In proposito si evidenzia che già l’articolo 154, comma 1, lett. c), del DL n. 34 del 2020 aveva previsto la sospensione fino al 10 dicembre 2020 del pagamento delle rate scadenti nel 2020. Alla disposizione non erano stati ascritti effetti, la RT affermava in proposito che il peggioramento rispetto agli andamenti tendenziali connessi all’attività di riscossione era già stato considerato nei valori aggiornati in sede di DEF in relazione al mutato contesto economico.
In proposito si evidenzia che la RT non fornisce gli elementi informativi posti alla base della stima dell’onere e necessari ai fini della verifica della stima medesima (ci si riferisce in particolare agli importi relativi al gettito atteso nel 2020 e differito nel 2021, distinto per tipologia di rottamazione; agli incassi realizzati nel 2020; al gettito atteso per il 2021 in ragione del differimento operato dalla norma in commento, distinto per tipologia di definizione agevolata).
A titolo informativo si evidenzia peraltro che la relazione tecnica riferita agli articoli 3 e 4 del DL 119/2018 – intervenuti sulle discipline della “rottamazione-ter” e del “saldo e stralcio” ascriveva alle disposizioni, per il 2020, un effetto complessivo di maggiore entrata pari a 1.233 milioni di euro.
In proposito appare quindi opportuno disporre dei relativi elementi informativi: ciò anche in relazione alla contabilizzazione come maggior gettito nel 2021 dell’intero importo portato in riduzione nel 2020.
Si evidenzia che i predetti incassi per il 2021 concorrono al finanziamento degli oneri del provvedimento in esame nel predetto esercizio (per il saldo netto da finanziare in termini di minore spesa corrente per gli enti previdenziali ed in termini di miglioramento del fabbisogno e dell'indebitamento netto in tutti gli altri casi).
Articolo 13-octies
(Proroga dell’accesso al cosiddetto Fondo Gasparrini)
La norma riconosce per un periodo di ventiquattro mesi (in luogo dei nove mesi previsti a legislazione vigente), dalla data di entrata in vigore del Dl n. 23/2020, i benefici del Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, di cui all'articolo 2, commi 475 e seguenti, della legge n. 244/2007 anche ai mutui in ammortamento da meno di un anno, in deroga alla disciplina vigente.
Viene, inoltre, prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021, il termine entro cui la banca, in relazione alle domande di sospensione dei mutui pervenute alla banca a partire dal 28 marzo 2020 a valere sul medesimo Fondo, è tenuta alla sospensione dalla prima rata in scadenza successiva alla data di presentazione della domanda di sospensione medesima.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica considerate le rassicurazioni da parte del gestore del Fondo (Consap) circa la capienza dello stesso per la copertura delle potenziali esposizioni assumibili per effetto della proroga. Secondo quanto riferito da Consap, tenuto conto della situazione al 30 settembre 2020 e dell'andamento prospettico stimato per l'ultimo trimestre 2020, si stima in circa 135 milioni l'accantonamento effettuato per l'anno 2020 per le pratiche del Fondo. Alla luce della stima dell'accantonamento necessario per le nuove richieste di sospensione mutui per l'ultimo trimestre 2020 (circa 15 mln, che porterebbe la disponibilità del Fondo a fine 2020 a circa 282 mln) ed ipotizzando per l'anno 2021 il medesimo andamento osservato per l'anno 2020, non si ritiene necessario per il prossimo anno alcun rifinanziamento del Fondo.
In merito ai profili di quantificazione, alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e tenendo conto che il Fondo opera nei limiti delle risorse, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 13-novies
(Proroga versamenti PREU)
Le norme[27] dispongono (comma 1) che il saldo del PREU e del canone concessorio del quinto bimestre 2020 sia versato:
- in misura pari al 20 per cento del dovuto sulla base della raccolta di gioco del medesimo bimestre, con scadenza entro il 18 dicembre 2020;
- quanto alla restante quota, pari all'80 per cento, essa può essere versata con rate mensili di pari importo, con debenza degli interessi legali calcolati giorno per giorno. La prima rata è versata entro il 22 gennaio 2021 e le successive entro l'ultimo giorno di ciascun mese successivo; l'ultima rata è versata entro il 30 giugno 2021.
Il comma 2 valuta gli oneri derivanti dall’articolo in esame in 559 milioni di euro per l'anno 2020 e, quanto alla copertura, rinvia all’articolo 34.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
Proroga versamenti PREU |
548,0 |
|
|
|
548,0 |
|
|
|
548,0 |
|
|
|
Maggiori entrate tributarie |
||||||||||||
Proroga versamenti PREU |
|
548,0 |
|
|
|
548,0 |
|
|
|
548,0 |
|
|
Minori entrate extratributarie |
||||||||||||
Proroga versamenti PREU – canone concessorio |
11,0 |
|
|
|
11,0 |
|
|
|
11,0 |
|
|
|
Maggiori entrate extratributarie |
||||||||||||
Proroga versamenti PREU – canone concessorio |
|
11,0 |
|
|
|
11,0 |
|
|
|
11,0 |
|
|
La relazione tecnica chiarisce che il comma 1 prevede minori introiti per il 2020. Nei mesi di novembre e dicembre è previsto il pagamento del saldo del 5° bimestre PREU nonché i primi 3 acconti del sesto bimestre 2020 oltre alle ultime due rate delle precedenti proroghe previste dall’articolo 69, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 e dall’articolo 18, comma 8-bis, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che fissavano come termine ultimo il 18 dicembre 2020.
Si rammenta che alle predette proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari in quanto le stesse erano di carattere infrannuale.
Il comma 1 ha ad oggetto solamente il versamento del saldo e del canone concessorio del 5° bimestre PREU per il quale si prevede un versamento entro il 18 dicembre di una quota pari al 20% del dovuto prorogando al 2021 il versamento della restante quota. Il saldo PREU del 5 bimestre è stimato in circa 685 milioni di euro, mentre il canone concessorio ammonta a circa 14 milioni di euro.
Per effetto di tale comma i concessionari verseranno circa 140 milioni di euro, mentre il restante 80% (pari a circa 559 milioni di euro) sarà versato a partire dal 22 gennaio 2021, con facoltà di rateizzazione e ultima rata da pagarsi entro il 30 giugno 2021.
Viene, pertanto, spostato sull’esercizio 2021 un importo di 559 milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma differisce dal 2020 al 2021 il versamento dell’ottanta per cento del saldo del PREU e del canone concessorio del quinto bimestre 2020. La relazione tecnica stima il saldo PREU del 5° bimestre in circa 685 milioni di euro e il canone concessorio in circa 14 milioni di euro. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare per quanto riguarda la stima riferita al PREU, che risulta compatibile con i dati del Bollettino delle entrate di ottobre 2020.
Per quanto riguarda, invece, il canone concessorio, la RT indica il valore del bimestre in circa 14 milioni di euro: si osserva che ciò corrisponderebbe, ipoteticamente, a un valore annuo di circa 84 milioni (14 x 6), mentre nello stato di previsione dell’entrata del disegno di legge di bilancio 2021 il canone di concessione relativo agli apparecchi da divertimento e intrattenimento (cap. 2527 / 1) riporta previsioni assestate per il 2020 di 446 milioni, e il canone di concessione per l'esercizio e la raccolta dei giochi in rete fisica (cap. 2527 / 4) riporta analoghe previsioni di 25,5 milioni. Pur prendendo dunque atto di quanto affermato dalla relazione tecnica, sarebbe quindi utile acquisire chiarimenti circa il raccordo fra i dati della relazione medesima e le previsioni del disegno di legge di bilancio 2021.
Articolo 13-decies
(Razionalizzazione dell'istituto della rateizzazione)
La norma modifica la disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo. In particolare:
- viene chiarito il regime della rateazione delle somme iscritte a ruolo superiori a cinquemila euro, oggetto di previa verifica da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società a partecipazione pubblica. Inoltre si prevede, in linea generale, che il pagamento della prima rata delle somme rateizzate determini l’estinzione delle procedure esecutive precedentemente avviate, in luogo di disporre l’impossibilità di proseguire nelle stesse;
- viene introdotta una semplificazione delle procedure e delle condizioni per l’accesso alla rateazione delle somme iscritte a ruolo, per le richieste presentate fino al 31 dicembre 2021. In deroga alla disciplina generale, per tali dilazioni la temporanea situazione di obiettiva difficoltà deve essere documentata solo per somme di importo superiore a centomila euro (in luogo di sessantamila euro). Per queste istanze, ove accolte, la decadenza dal beneficio si verifica solo in caso di mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive, in luogo di cinque;
- sono riaperti i termini per la rateazione del pagamento dei carichi contenuti nei piani di dilazione per i quali, prima dell’8 marzo 2020 o del 21 febbraio 2020 (per i contribuenti di Lombardia e Veneto), è intervenuta la decadenza dal beneficio. Tali carichi possono essere nuovamente dilazionati presentando richiesta entro il 31 dicembre 2021;
- infine, si consente di ripristinare la dilazione anche dei debiti per i quali, alla data del 31 dicembre 2019, si è determinata l’inefficacia delle precedenti rottamazioni delle cartelle (di cui al decreto-legge n. 193 del 2016 e 148 del 2017; comma 6).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che l’intervento normativo di razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973 non determina effetti finanziari negativi.
Le previsioni consentono una razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973 prevedendo che, a seguito del pagamento della prima rata, si estinguano le procedure esecutive allo stato iniziale per le quali l’attuale disciplina contempla la sola improseguibilità. Al contempo si mantengono inalterate le garanzie a presidio del credito. Per le richieste di rateizzazione che verranno presentate dalla data di entrata in vigore della disposizione e fino a tutto il 2021 si prevede l’innalzamento della soglia (da 60.000 euro a 100.000 euro), oltre la quale è necessario per il debitore documentare la propria temporanea situazione di difficoltà economica. La RT afferma che ciò consentirà di semplificare, nel periodo interessato dall’emergenza epidemiologica, l’accesso all’istituto della rateizzazione che rappresenta la principale modalità di estinzione dei debiti affidati alla riscossione coattiva. Tenendo conto che già a normativa attuale, i dinieghi alle istanze di dilazione per insussistenza della situazione di difficoltà finanziaria rilevata dalla documentazione presentata a corredo della richiesta di rateizzazione sono assolutamente marginali, l’intervento di innalzamento della soglia in argomento non è valutato idoneo a comportare effetti finanziari ma consentirà, al contrario, di semplificare ulteriormente per tutto il 2021 l’accesso all’istituto della rateizzazione eliminando così oneri amministrativi ai cittadini, alle imprese nonché all’Agente della riscossione. La RT afferma che altrettanto neutri dal punto di vista degli effetti finanziari vengono valutati gli altri interventi straordinari sull’istituto della rateizzazione. Infatti, sia l’incremento da 5 a 10 del numero di rate il cui mancato pagamento determina la decadenza dalla dilazione sia la possibilità di rateizzare nuovamente, senza saldare le rate scadute alla data di presentazione della relativa richiesta, i carichi per i quali è intervenuta la decadenza dal beneficio del pagamento rateale anteriormente alla data di inizio della sospensione di cui ai commi 1 e 2-bis del decreto legge n. 18/2020 – purché la richiesta di rateazione sia presentata entro il 31 dicembre 2021 – non vengono valutati idonei a determinare effetti negativi in quanto, considerato l’attuale contesto socio-economico determinato dall’emergenza epidemiologica, è altamente probabile che i contribuenti sarebbero comunque impossibilitati a corrispondere tutte le rate scadute dei vecchi piani di dilazione decaduti per poter ottenere un nuovo piano di pagamento rateale (e avere quindi la possibilità di regolarizzare la propria situazione debitoria) nonché a rispettare con puntualità le scadenze mensili del nuovo piano di pagamento concesso. Analogamente, con riferimento alla estensione della possibilità di poter usufruire dell’istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/73 ai carichi pregressi per i quali non è stato versato quanto dovuto per le passate definizioni agevolate (c.d. “rottamazione 1”, prevista dall’art. 6 del DL n. 193/2016 e c.d. “rottamazione-bis”, prevista dall’art. 1, comma 4, del DL n. 148/2017), non si stimano, prudenzialmente, effetti finanziari in considerazione della già manifestata difficoltà ad adempiere le somme dovute per le misure agevolative.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica la disciplina della rateazione di somme iscritte a ruolo. La RT afferma che l’intervento normativo di razionalizzazione dell’istituto della rateizzazione ex art. 19 del DPR n. 602/1973 non determina effetti finanziari negativi. In proposito, tenuto conto di quanto precisato dalla relazione tecnica in relazione alle singole disposizioni e alla neutralità delle stesse dal punto di vista finanziario, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 13-undecies
(Disposizioni in materia di contribuzione volontaria)
Le norme sono state introdotte in sede referente dal Senato, e successivamente modificate in recepimento della condizione posta dalla Commissione Bilancio del Senato ai sensi dell’articolo 81 della Costituzione, nel parere sul maxiemendamento.
Il testo iniziale (ora superato) prevedeva che i versamenti dei contributi volontari INPS effettuati in ritardo fossero considerati validi e potessero essere eseguiti entro i due mesi successivi e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. Al relativo onere, pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, si faceva fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.
L’emendamento, di iniziativa parlamentare, era sprovvisto di relazione tecnica. La relazione tecnica relativa al maxiemendamento (sotto descritta) confermava la quantificazione.
Nella Nota di trasmissione della relazione tecnica riferita al maxiemendamento, la RGS ha condizionato la verifica positiva della RT allo stralcio della disposizione (allora numerata come articolo 13-ter.9) con la seguente motivazione: “norma altamente asistematica comportante maggiori oneri pensionistici non adeguatamente quantificati anche per il profilo pluriennale. Norma foriera di richieste emulative e di ripetizione della stessa alterando sostanzialmente l’istituto in esame.”
Nel parere sul maxiemendamento la Commissione Bilancio del Senato ha posto la condizione di riformulare la norma in modo conforme al testo ora in esame.
Il testo in esame - riformulato sulla base del parere della Commissione Bilancio del Senato - dispone che “[…][28] i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, sono considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021.” (comma 1).
Resta invariata la disposizione finanziaria (comma 2) ai cui sensi l’onere è pari a 1 milione di euro per l'anno 2021, e vi si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non considera le norme.
Trattandosi di norme onerose, appare probabile che il prospetto sia stato costruito assumendo lo stralcio, anziché la riformulazione, della norma.
La relazione tecnica, riferita al testo iniziale ora superato e ritenuta inidonea dalla Nota di trasmissione della RGS, forniva i seguenti elementi che si riportano per completezza di informazione.
La proposta normativa prevede che i versamenti volontari siano considerati validi anche se effettuati entro i due mesi successivi e comunque entro il 31 dicembre 2020.
La normativa vigente prevede che il versamento dei contributi volontari vada effettuato entro il trimestre successivo a quello di riferimento in base al D.lgs 184/1997. Qualora il lavoratore non rispetti le scadenze trimestrali, le somme versate in ritardo non possono essere accreditate ai fini contributivi al periodo per il quale sono stati versati e devono essere rimborsate al lavoratore senza maggiorazione di interessi. All'assicurato, è comunque data possibilità di imputare le somme medesime al trimestre successivo a quello per il quale si riferiva il pagamento.
Quindi, considerare utile la contribuzione versata in ritardo, come previsto dall'emendamento, permetterebbe di raggiungere in anticipo il diritto alla pensione anticipata.
La RT inoltre fa presente che:
degli attuali contributori volontari esiste una platea di circa 1.700 soggetti che dovrebbero raggiungere la pensione anticipata entro 12 mesi;
dai flussi di cassa di ottobre 2020 è emerso un calo di circa il 10% delle entrate per contribuzione volontaria rispetto allo stesso mese del 2019.
Ipotizzando un ritardo del pagamento di un trimestre, per un importo medio di pensione di 2.000 euro mensili e che la percentuale di riduzione della contribuzione si rifletta uniformemente su tutta la platea dei contributori volontari avremo un onere per la finanza pubblica, per anticipo di 3 mesi della prestazione, di 1 milione di euro per l'anno 2021.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame – che recepiscono la condizione posta dalla 5^ Commissione del Senato - prevedono che i versamenti dei contributi volontari INPS, dovuti per il periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, siano considerati validi, anche se effettuati in ritardo, purché entro i due mesi successivi e comunque entro il 28 febbraio 2021 e che l’onere sia pari a un milione per il 2021.
Il testo originario prevedeva che i versamenti dei contributi e INPS effettuati in ritardo fossero considerati validi e potessero essere eseguiti entro i due mesi successivi e, comunque, entro il 31 dicembre 2020. La relazione tecnica avvalorava tale stima, ma la Nota di trasmissione della RGS chiedeva lo stralcio della norma per inidoneità della relazione tecnica, reputando la norma “comportante maggiori oneri pensionistici non adeguatamente quantificati anche per il profilo pluriennale”. La Commissione Bilancio del Senato ha, dal canto suo, posto la condizione di riformulare la disposizione nei termini sopra riportati.
Al riguardo, si osserva che il testo riformulato non sembra escludere l’insorgere di maggiori oneri pensionistici, a carattere pluriennale, derivanti dal raggiungimento anticipato dei requisiti richiesti per l’accesso al pensionamento, mentre l’onere è quantificato e coperto per il solo esercizio 2021. Inoltre, l’onere è configurato come spesa autorizzata (“pari a”) anziché valutata, laddove la formulazione testuale della disposizione è attributiva di un vero e proprio diritto soggettivo riconoscibile automaticamente al sussistere dei relativi presupposti, non condizionato alla disponibilità di risorse. In merito, dunque, alla quantificazione degli oneri derivanti dalla disposizione, che parrebbero di carattere permanente o pluriennale e non configurabili entro un limite di spesa, risulta necessario acquisire l’avviso del Governo.
Si rammenta altresì che gli effetti della disposizione, riferiti al maggior onere e alla relativa copertura, non è sono riportati nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, presumibilmente nel presupposto dello stralcio in luogo della riformulazione della norma: anche in merito a ciò andrebbero acquisiti chiarimenti.
Articolo 13-duodecies
(Istituzione del Fondo per l’estensione dell’ambito applicativo delle disposizioni agevolative riferite all’emergenza Covid-19)
Le norme – che recepiscono l’articolo 8 del DL 149/2020, modificato dall’articolo 1 e 4 del DL 154/2020 - recano disposizioni di natura finanziaria collegate ai riflessi derivanti dal possibile incremento dei territori caratterizzati da uno scenario di elevata o massiva gravità e da un livello di alto rischio per l’emergenza Covid-19. Tali ulteriori aree sono individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 19-bis (comma 1).
Si istituisce un Fondo con dotazione di 1.790 milioni nel 2020 e 190,1 milioni nel 2021 per far fronte agli oneri derivanti dall’estensione dell’ambito applicativo del riconoscimento dei seguenti benefici:
· contributi a fondo perduto (artt. 1 e 1-bis);
· interventi fiscali (credito d’imposta per canoni di locazione, cancellazione seconda rata IMU, differimento versamento secondo acconto imposte dirette e IRAP per i contribuenti ISA e sospensione di versamenti tributari di cui agli artt. 8-bis, 9-bis, 9-quinquies e 13-ter);
· sospensione dei versamenti contributivi (art. 13-bis), del bonus baby sitting (art. 13-terdecies), del congedo straordinario per chiusura scuole (art. 22-bis) nonché in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell’articolo 19-bis.
La dotazione del fondo costituisce limite di spesa (comma 2).
Le risorse del fondo sono utilizzate anche per le eventuali regolazioni contabili mediante versamento sulla contabilità speciale n. 1778 (Agenzia delle entrate-Fondi di bilancio). In relazione alle maggiori esigenze derivanti dall’attuazione degli articoli 9-bis, 13-bis, 13-terdecies e 22-bis, il Ministro dell’economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, nei limiti delle risorse disponibili del fondo, le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui (comma 3).
Le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi (comma 4).
Le disposizioni di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis e 9-bis si applicano nel rispetto dei limiti unionali (comma 5).
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 6).
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo riserva variazione fascia regioni (co.2) |
1.790,0 |
190,1 |
|
1.730,3 |
265,4 |
|
1.730,3 |
265,4 |
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Sospensione ritenute novembre (ndr dicembre) |
|
81,4 |
|
|
81,4 |
|
|
81,4 |
|
Sospensione IVA novembre (ndr dicembre) |
|
106,4 |
|
|
106,4 |
|
|
106,4 |
|
Sospensione add.le reg. novembre (ndr dicembre) |
|
|
|
|
2,4 |
|
|
2,4 |
|
Sospensione add.le com.le novembre (ndr dicembre) |
|
|
|
|
0,6 |
|
|
0,6 |
|
Proroga ISA – IRPEF |
|
13,2 |
|
|
13,2 |
|
|
13,2 |
|
Proroga ISA – IRES |
|
11,3 |
|
|
11,3 |
|
|
11,3 |
|
Proroga ISA -IRAP |
|
|
|
|
4,8 |
|
|
4,8 |
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Sospensione add.le reg. novembre (ndr dicembre) |
2,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Sospensione add.le reg. novembre (ndr dicembre) |
0,6 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Proroga ISA -IRAP |
4,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica riferita al maxiemendamento afferma, tra l’altro, che la dotazione del Fondo è stata determinata tenuto conto delle stime relative alle conseguenze delle ordinanze del Ministero della salute del 10, 13 e 20 2020, ma anche dell'esigenza di appostare ulteriori risorse per far fronte ad eventuali ulteriori ordinanze adottate successivamente dal Ministero della salute. La RT evidenzia che la stima tiene conto anche degli oneri conseguenti l’integrazione nell’allegato 2 del codice ATECO 47.72.10 (Commercio al dettaglio di calzature e accessori) non considerati dall’articolo 1-bis).
La RT segnala che tale integrazione è stata operata con l’articolo 1, comma 2, DL 154/2020; ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’art. 1, co. 3 del DL 154, i cui effetti sono fatti salvi dalla norma in esame nei limiti delle risorse disponibili sul Fondo.
La RT evidenzia che le misure agevolative di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies, 22-bis, dovranno operare nel limite di spesa delle risorse disponibili sul Fondo.
Inoltre, precisa che l’integrazione dell’Allegato 2 mediante l'inserimento dell’attività economica “Commercio al dettaglio di calzature e accessori” comporta maggiori oneri per la finanza pubblica con riferimento alle diverse misure agevolative previste dagli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis e 13-ter, concesse alle attività rientranti nell'allegato e ubicate nelle regioni Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta e Calabria.
Le ordinanze successive al DL 149/2020 (ordinanze del 9, 13 e 20 novembre) hanno aggiunto tra le regioni con uno scenario di massima gravità la Campania, la Toscana, la provincia autonoma di Bolzano e l'Abruzzo, e tra le regioni con uno scenario ad elevata gravità la Basilicata, l'Umbria, la Liguria, l'Emilia Romagna, le Marche e il Friuli Venezia Giulia. Anche per queste regioni si determinano oneri aggiuntivi derivanti dall’applicazione delle misure agevolative di cui agli articoli 1, 1-bis, 8-bis, 9-bis, 9-quinquies, 13-bis, 13-ter, 13-terdecies, 22-bis.
Riporta, quindi, la ricostruzione degli effetti finanziari complessivi di tali misure. Rinviando, per i dettagli, alle singole schede, si riporta, di seguito, una tabella riepilogativa degli effetti indicati dalla relazione tecnica.
(milioni di euro)
Riferimento normativo |
Descrizione |
Importo |
Art. 1 |
Maggiorazione contributo (co.14) |
237,0 |
Art. 1-bis |
Contributo (nuove zone rosse) |
548,0 |
Art. 1-bis |
Contributo (nuovo codice ATECO) |
63,7 |
Art. 8-bis |
Credito d’imposta (nuove zone rosse o arancioni) |
165,1 |
Art. 8-bis |
Credito d’imposta (nuovo codice ATECO) |
14,1 |
Art. 9-bis |
Esenzione IMU (nuove zone rosse) |
24,9 |
Art. 9-bis |
Esenzione IMU (nuovo codice ATECO) |
2,2 |
Art. 9-quinquies |
Soggetti ISA |
29,3 |
di cui |
IRPEF |
13,2 |
|
IRES |
11,3 |
|
IRAP |
4,8 |
Art. 13-bis |
Sospensione contributi novembre |
25,8 |
Art. 13-ter |
Sospensione tributi dicembre |
190,8 |
di cui |
Ritenute |
81,4 |
|
IVA |
106,4 |
|
Add.le regionale IRPEF |
2,4 |
|
Add.le comunale IRPEF |
0,6 |
Art. 13-terdecies |
Bonus baby sitting |
4,1 |
Art. 22-bis |
Congedo straordinario |
19,5 |
Totale |
|
1.324,5 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma introduce un limite di spesa complessivo per i nuovi oneri derivanti dall’estensione delle zone territoriali qualificate ad alto rischio Covid e dal conseguente ampliamento dell’ambito di applicazione di alcune misure agevolative introdotte dal provvedimento in esame (commi da 1 a 4). A tal fine si istituisce un fondo presso il MEF con dotazione (che rappresenta un limite di spesa) pari a 1.790 milioni nel 2020 e 190,1 milioni nel 2021 ai fini del saldo netto da finanziare e a 1.730,3 milioni nel 2020 e 265,4 milioni nel 2021 ai fini del fabbisogno e indebitamento netto.
Si evidenzia preliminarmente l’esigenza di un chiarimento riguardo agli effetti scontati sul fabbisogno e sull’indebitamento netto il cui ammontare complessivo nel biennio 2020-2021 risulta superiore a quello scontato per medesimi anni sul saldo netto da finanziare.
Si osserva altresì che le risorse del fondo non utilizzate alla fine dell’esercizio finanziario 2020 sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate per le medesime finalità previste dal comma 2 anche negli esercizi successivi. Ciò sembra presuppore una modulazione della spesa sui saldi di cassa anche in esercizi successivi al 2021, nei quali non sono invece previsti effetti finanziari: l’estensione del periodo di utilizzo appare quindi suscettibile di determinare effetti negativi non previsti sui saldi di cassa.
Andrebbero inoltre acquisite informazioni in merito ai criteri sottostanti la determinazione dell’ammontare delle risorse stanziate nel Fondo.
In proposito, si segnala che:
- l’art. 8, co. 2, del DL 149/2020 (ristori-bis) ha istituito un Fondo riserva per variazione fascia regioni con uno stanziamento pari a 340 milioni per il 2020 e 70 milioni per il 2021, a valere sui tre saldi di finanza pubblica;
- l’art. 1, co. 1, del DL 154/2020 (ristori ter) reca un incremento del predetto Fondo. In particolare, ai fini del saldo netto da finanziare, si dispone un incremento di 1.450 milioni per il 2020 e di 220,1 milioni per il 2021; ai fini del fabbisogno e indebitamento netto si dispone un incremento di 1.390,3 milioni nel 2020 e di 295,4 milioni nel 2021.
Complessivamente, quindi, le risorse del Fondo riserva per variazione fascia regioni dei decreti ristori-bis e ristori-ter ammonta a 1.790 milioni nel 2020 e a 290,1 milioni nel 2020 (ai fini del SNF); ai fini del fabbisogno e indebitamento, le risorse del Fondo sono pari a 1.730,3 milioni nel 2020 e a 365,4 milioni nel 2021. La dotazione prevista dal provvedimento in esame, come modificato dal Senato risulta quindi inferiore per 100 milioni nel 2021 a quanto inizialmente stabilito dai decreti ristori bis e ristori ter.
Si evidenzia altresì che il Fondo opera complessivamente come limite di spesa; tuttavia non sono espressamente indicate le quote di tale dotazione specificamente destinate alle singole misure.
Si rileva, inoltre, che l’estensione delle aree territoriali e l’ampliamento dei codici ATECO, disposti con le specifiche ordinanze, determinano in via automatica un incremento della platea dei beneficiari e, quindi, dell’onere per la finanza pubblica. Andrebbero, pertanto, forniti dei chiarimenti in merito alle procedure applicabili che consentano, contestualmente, il riconoscimento delle misure spettanti ai soggetti interessati e il rispetto del limite di spesa indicato dalla norma.
Sempre sul piano procedurale, si evidenzia altresì che non risulta espressamente prevista una procedura che consenta una verifica in sede parlamentare degli ulteriori oneri riferibili alla variazione del livello di rischio rilevato nelle singole regioni, ovvero all’estensione ad ulteriori codici ATECO del contributo a fondo perduto.
Per quanto concerne, invece, gli importi iscritti nel prospetto riepilogativo, si rileva che:
- con riferimento al 2020, gli oneri recati dalle singole misure sono indicati, in misura cumulata, come incremento del fondo. Tale meccanismo non consente di individuare l’ammontare degli effetti finanziari recati da ciascuna specifica misura. Ciò anche in considerazione del fatto che, a fronte di uno stanziamento complessivo pari a 1.790 milioni per il 2020, la relazione tecnica riporta un dettaglio delle singole misure già poste a carico del Fondo il cui totale ammonta a 1.324,5 milioni;
- con riferimento al 2021, risultano iscritti nel prospetto effetti di maggior gettito riferibili solo ad alcune delle misure già finanziate a carico del Fondo (differimento dei termini per il versamento del secondo acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP per i contribuenti soggetti ad ISA (articolo 9-quinquies) e sospensione dei versamenti tributari dovuti nel mese di dicembre[29] (articolo 13-ter). In proposito, andrebbero esplicitate le motivazioni in base alle quali in relazione alla sospensione dei contributi per il mese novembre (articolo 13-bis) non siano stati invece applicati i medesimi criteri.
Articolo 13-terdecies
(Bonus baby-sitting)
Le norme stabiliscono che, a decorrere dal 9 novembre 2020, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del presente decreto (relativo al monitoraggio dei dati inerenti all’emergenza epidemiologica da COVID-19), nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i lavoratori, genitori di alunni delle suddette scuole, iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995 (cd. gestione separata) o iscritti alle gestioni speciali dell’assicurazione generale obbligatoria, e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, hanno diritto a fruire di uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal predetto DPCM.
La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.
Il beneficio si applica, in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.
Il bonus, esteso anche nei confronti dei genitori affidatari, è erogato mediante il libretto famiglia di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge n. 50/2017. La fruizione del bonus per servizi integrativi per l'infanzia di cui al periodo precedente è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido di cui all'articolo 1, comma 355, della legge n. 232 del 2016, come modificato dall'articolo 1, comma 343, della legge n. 160 del 2019. Inoltre, il bonus non è riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari.
Il beneficio è riconosciuto nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
Il comma 7 provvede ai sensi dell'articolo 34 alla copertura dell'onere derivante dal comma 6, primo periodo, pari a 7,5 milioni di euro per l’anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 7,5 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno.
La norma qualifica l’onere come conseguente all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020.
Si ricorda che l’articolo 13-duodecies, comma 2, del provvedimento in esame dispone che agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui al presente articolo anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, nonché in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.790 milioni per l'anno 2020 e 190,l milioni di euro per l'anno 2021.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Bonus baby-sitting |
7,5 |
|
|
|
|
7,5 |
|
|
|
7,5 |
|
|
La relazione tecnica ricorda che le regioni definite "Zona rossa" di cui al DPCM 3 novembre 2020 sono il Piemonte, la Valle d’Aosta, la Lombardia e la Calabria e che in esse è stata prevista dal medesimo DPCM la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2^ e 3^ media. In considerazione della predetta ordinanza la RT quantifica l’onere complessivo derivante dalla norma in esame pari a 7,5 milioni di euro, che costituisce limite di spesa.
La stima dell’onere del bonus da 1.000 euro è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:
· dall’analisi degli archivi gestionali dell’INPS relativi alla fruizione dei bonus baby-sitting Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori iscritti alla Gestione separata sono stati circa 13.300, mentre i richiedenti iscritti alle gestioni speciali dell’Ago circa 24.900; i richiedenti di congedo covid-19 iscritti alla gestione separata sono stati circa 1.060 e quelli iscritti alle gestioni speciali dell’Ago circa 3.540; il complesso di tali beneficiari rappresenta il 2,3% della popolazione fino a 12 anni di età;
· sono circa 314.300 (classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019).
Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di beneficiari del bonus in esame pari a 7.200. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori iscritti alle suddette gestioni di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.
A seguito dell’emanazione delle successive ordinanze del Ministero della salute (ordinanza del 9 novembre, quella del 13 novembre e quella del 20 novembre) che hanno aggiunto tra le regioni con uno scenario di massima gravità la Campania, la Toscana, la provincia autonoma di Bolzano e l'Abruzzo. Anche per queste regioni si determinano oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione delle misure agevolative di cui all’articolo in esame.
La RT stima gli oneri aggiuntivi in oggetto pari a circa 4,1 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno.
Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono seguenti:
(milioni di euro)
Regioni |
Onere |
Campania |
1,3 |
Toscana |
2,0 |
Provincia di Bolzano |
0,2 |
Abruzzo |
0,6 |
Totale |
4,1 |
La RT ricorda che l’articolo 13-duodecies, commi 2-4, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 1. 790 milioni per l'anno 2020 e 190, 1 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui al presente articolo anche in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis del presente decreto.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede l’erogazione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 1.000 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo di sospensione dell’attività didattica in presenza, in favore dei lavoratori genitori degli alunni delle scuole secondarie di primo grado. Il beneficio è riconosciuto nel limite complessivo di 7,5 milioni di euro per l'anno 2020.
Si rileva in primo luogo che l'onere è configurato in termini di limite di spesa, che viene inoltre assistito dal meccanismo di monitoraggio ed eventuale rigetto di ulteriori richieste nel caso di raggiungimento del limite di spesa: sotto questo profilo, inoltre, la relazione tecnica fornisce dati ed elementi a supporto della congruità degli stanziamenti. In proposito, non si hanno dunque osservazioni da formulare.
In merito all’impatto differenziato sui saldi (il 2020 per il SNF e il 2021 per l'indebitamento netto e il fabbisogno), si evidenzia che ciò presuppone lo slittamento dell'erogazione del bonus, pur riferito al mese di novembre 2020, all'anno prossimo: circa tale ricostruzione, non desumibile dal testo della norma o dalla relazione tecnica, sarebbe utile una conferma.
Con riferimento agli oneri derivanti dalle ulteriori misure restrittive conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, si evidenzia che la RT stima oneri aggiuntivi in oggetto pari a circa 4,1 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 4,1 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Si segnala al riguardo che la RT non fornisce i dati alla base della predetta stima, necessari ai fini della verifica delle quantificazioni.
Si ricorda che per far fronte ai predetti oneri aggiuntivi l’articolo 13-duodecies, commi 2-4, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo con una dotazione di 1. 790 milioni per l'anno 2020 e 190, 1 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui al presente articolo anche in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis del presente decreto.
Articolo 13-quaterdecies
(Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore)
La norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il « Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore », con una dotazione di 70 milioni di euro per l’anno 2021, per interventi in favore delle organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali e delle province autonome di cui alla legge n. 266 del 1991, delle associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionale, regionali e delle Province autonome di Trento e Bolzano di cui all’articolo 7 della legge n. 383 del 2000, nonché delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all’articolo 10 del d.lgs. n. 460 del 1997, iscritte nella relativa anagrafe. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottarsi previa intesa in sede di Conferenza Stato – Regioni, sono stabiliti i criteri di ripartizione delle risorse del fondo tra le Regioni e le Province autonome, anche al fine di assicurare l’omogenea applicazione della misura su tutto il territorio nazionale.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
|
|
70 |
|
|
70 |
|
|
70 |
|
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 13-quinquiesdecies
(Rifinanziamento Caf)
Le norme – che recepiscono le disposizioni contenute nell’articolo 16 del DL 149/2020 - autorizzano la spesa di 5 milioni per l’anno 2020, mediante trasferimento all’INPS, per l’assistenza nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE, affidata ai centri di assistenza fiscale – CAF.
Ai relativi oneri, pari a 5 milioni per il 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 5 milioni per il 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Per le medesime finalità si provvede anche mediante riduzione delle risorse stanziate per il reddito di emergenza (art, 82, co. 10, DL 34/2020), per la quota non utilizzata.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Rifinanziamento CAF |
5,0 |
|
|
|
5,0 |
|
|
5,0 |
|
La relazione tecnica afferma, tra l’altro, quanto segue.
Relativamente all'aumento di risorse destinate al finanziamento dei compensi spettanti ai Centri di assistenza fiscale per le attività di rilascio dell'ISEE, si rappresenta che nel corso del 2019 sono state presentate attraverso i CAF circa 7,4 milioni di DSU (dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE); nel 2020, alla data del 21 luglio erano già state presentate 6,6 milioni di DSU, pari a circa il 90 per cento quindi di quanto avvenuto nell’intero anno precedente. L'INPS ha rappresentato, che tale crescita del flusso di domande di rilascio dell'ISEE, in gran parte (90%) presentate attraverso i CAF, dovuta sostanzialmente agli effetti della pandemia e alle connesse misure, provocherà dalla seconda settimana di novembre, l'esaurimento di tutte le risorse a disposizione dell'Ente previdenziale a tali fini, con la conseguenza di dover disdettare la convenzione in corso con i CAF con grave pregiudizio per i cittadini più fragili tipicamente beneficiari di prestazioni sociali agevolate attraverso ISEE.
Al fine di impedire tale evenienza si autorizza l'istituto ad utilizzare risorse già destinate alla stipula di una convenzione con i CAF limitata alle attività connesse al reddito di emergenza ai sensi dell'articolo 82 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, per la quota parte non utilizzata ai fini del Reddito di emergenza.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza la spesa di 5 milioni per l’anno 2020, mediante trasferimento all’INPS, per l’assistenza da parte dei CAF nella presentazione delle dichiarazioni sostitutive uniche ai fini ISEE. Ai fini della copertura si prevede la parziale utilizzazione, per la quota non utilizzata, delle risorse stanziate per il reddito di emergenza.
In proposito, si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica in riferimento all’incremento delle dichiarazioni (DSU per ISEE) elaborate dai CAF per effetto della pandemia Covid in corso.
Articolo 13-sexiesdecies
(Modifiche al D. Lgs. 81/2008)
Le norme – che riproducono l’articolo 17 del DL 149/2020 (Ristori-bis) - introducono l’Allegato XLVII (Indicazioni su misure e livelli di contenimento) e l’Allegato XLVIII (Contenimento per processi industriali) al D. Lgs. 81/2008, in materia di sicurezza sul lavoro, in sostituzione degli allegati previgenti XLVII (Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento) e XLVIII (Specifiche per processi industriali), nell’ambito della gestione degli agenti biologici.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la sostituzione per effetto della presente disposizione della vigente versione degli allegati XLVII e XL VIII del D. Lgs, n. 81 del 2008 con una nuova versione che ricalca fedelmente il contenuto degli allegati V e VI della direttiva 2000/54/CE (stante la previsione dell'art. 2 della direttiva 2020/739/UE) non è in grado di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Benché vengano innalzate le misure e i livelli di contenimento dei laboratori in cui si trattano agenti biologici con diversi indici di rischio (il Sars-CoV-2 appartiene agli agenti con indice 3), le maggiori misure prescritte possono senz'altro essere assicurate senza spese aggiuntive nella misura in cui, rispetto al complesso degli interventi che già oggi devono essere assicurati, le stesse rivestono peso marginale e tale da far sì che alle stesse si possa far fronte con le risorse già attualmente disponibili.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT afferma che le disposizioni, pur innalzando le misure e i livelli di contenimento dei laboratori in cui si trattano agenti biologici con diversi indici di rischio, non sono in grado di produrre nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le maggiori misure prescritte possono senz'altro essere assicurate senza spese aggiuntive, rivestendo peso marginale e tale da far sì che alle stesse si possa far fronte con le risorse già attualmente disponibili.
Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla RT, si evidenzia che quest’ultima non fornisce elementi in merito alle modifiche da attuare e agli oneri ad esse eventualmente connessi, nonché riguardo alle risorse già disponibili a legislazione vigente. Appare quindi necessario acquisire elementi di maggior dettaglio a sostegno della neutralità finanziaria delle disposizioni.
Articolo 13-septiesdecies
(Sospensione e regolarizzazione versamenti Lampedusa e Linosa)
Normativa previgente. L’art. 42-bis, c.1, del DL 104/2020 (disposizioni per le imprese di Lampedusa e Linosa operanti nel settore turistico, agricolo e pesca) consente ai contribuenti di effettuare entro il 21 dicembre 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi, il versamento di tributi e contributi in scadenza entro la medesima data. Resta ferma la facoltà di avvalersi, per il 50 per cento dei versamenti dovuti, della rateizzazione[30] fino a un massimo di ventiquattro rate mensili prevista dall'articolo 97 del DL 104/2020. La relazione tecnica non ha ascritto effetti finanziari.
Le norme – che riproducono quanto disposto dall’articolo 18 del DL 149/2020 (c.d. “ristori-bis) - intervengono sulla definizione agevolata disposta in favore delle imprese operanti a Lampedusa e Linosa nei settori turistico, agricolo e pesca, di cui all’articolo 42-bis del DL 104/2020,
In particolare, si dispone la riduzione al 40 per cento dell’ammontare di quanto dovuto (ad esclusione dell’IVA). Inoltre, estendono la definizione ai versamenti di tributi e contributi scaduti negli anni 2018 e 2019.
Ai relativi oneri, valutati in 14,8 milioni per il 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Agevolazioni settore turistico e della pesca del Comune di Lampedusa e Linosa (a.13septiesdecies) |
14,8 |
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14,8 |
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14,8 |
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La relazione tecnica afferma quanto segue.
Il comma 1, lett. a), modifica l'articolo 42-bis del D.L. n. 104/2020 prevedendo che i versamenti tributari nonché contributivi in scadenza. entro il 21 dicembre 2020 o scaduti nelle annualità 2018 e 2019 sono effettuati senza applicazione di sanzioni e interessi, e nella misura ridotta del 40% dell'importo dovuto. Viene altresì previsto che la riduzione non si applica alle somme dovute a titolo di IVA e che, per i soggetti che svolgono attività economica, la riduzione si applica nel rispetto del limite del de minimis previsto dalle norme UE.
Ai fini della quantificazione degli effetti finanziari per i versamenti tributari, la RT indica le seguenti stime:
a) versamenti riferiti ai tributi ancora da riscuotere nell'anno 2020, al netto dell'IVA: 2,5 milioni. La riduzione al 40% comporta una perdita di 1,5 milioni;
b) importi dovuti a seguito della precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017: sulla base delle informazioni acquisite dall'Agenzia delle Entrate, i tributi non ancora versati alla scadenza della sospensione risultano circa 14 milioni di euro (al netto degli importi dovuti a titolo di IVA). L'abbattimento del 60% del predetto importo determina una perdita di gettito di circa 8,4 milioni di euro.
Nel complesso quindi la perdita di gettito per i versamenti tributari, pregressi e correnti, ancora dovuti, risulta pari a 9,9 milioni di euro nel 2020.
In relazione ai versamenti contributi si stima una perdita di gettito di 4,9 milioni di euro.
Pertanto la disposizione in esame determina oneri finanziari complessivi per 14,8 milioni di euro nel 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sulla sanatoria dei versamenti di tributi e contributi disposta dall’art. 42-bis del DL 104/2020 in favore dei contribuenti di Linosa e Lampedusa del settore turistico, agricolo e della pesca. In particolare, si riduce al 40 per cento l’ammontare di quanto dovuto (ad esclusione dell’IVA) e si includono nella definizione agevolata i versamenti di tributi e contributi scaduti negli anni 2018 e 2019.
In proposito, si osserva che la relazione tecnica non fornisce i dati ed i criteri adottati per la quantificazione, limitandosi a fornire i risultati della stima degli oneri (14,8 milioni nel 2020). Appare pertanto necessario acquisire le informazioni necessarie per la verifica degli effetti finanziari indicati e della relativa copertura finanziaria.
Andrebbe, inoltre, chiarito quali siano i settori di attività interessati dalla norma. Ciò in considerazione del fatto che la rubrica della norma sulla quale si interviene (art. 42-bis del DL 104/2020) fa riferimento ai settori della pesca, agricoltura e turismo, mentre il testo non indica esplicitamente i settori interessati (infine, la relazione tecnica indica genericamente il termine “attività economica” e il prospetto riepilogativo fa riferimento ai settori del turismo e della pesca).
Articolo 13-duodevicies
(Proroga misure di potenziamento delle risorse umane dell’INAIL)
La norma proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine, indicato dall’art. 10 del DL n. 18/2020, entro il quale l'INAIL è autorizzato ad acquisire 300 unità di personale (200 medici e 100 infermieri) tramite incarichi di lavoro autonomo[31] di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili (comma 1). Alla copertura dei relativi oneri, pari ad euro 20.000.000, si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto, in particolare, sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per il 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 2)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri (comma 1 ) |
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20,00 |
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20,00 |
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
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INAIL - Incremento contingente medici specialisti e infermieri – effetti riflessi (comma 1 ) |
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9,70 |
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9,70 |
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma riporta il dettaglio della quantificazione dell'onere complessivo pari a euro 20.000.000 (tabella a seguire).
(euro)
Categorie |
Unità |
Trattamento economico pro-capite annuo lordo |
Costo totale al lordo degli oneri riflessi |
Medici specialisti ambulatoriali |
100 |
80.000 |
16.000.000 |
Infermieri |
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40.000 |
4.000.000 |
Totale annuo |
20.0000.000 |
Per i medici a rapporto libero professionale è stato stimato un costo annuo complessivo unitario di euro 80.000 (costo orario pari a 50 euro per circa 30 ore), mentre per gli infermieri a rapporto libero professionale un costo annuo complessivo unitario di euro 40.000 (costo orario pari a 26 euro per circa 30 ore).
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) proroga di un anno (dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021) il termine, indicato dall’art. 10 del DL n. 18/2020, entro il quale l'INAIL è autorizzato ad acquisire 300 unità di personale (200 medici e 100 infermieri) tramite incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a sei mesi, eventualmente prorogabili. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 20 milioni di euro, si provvede a valere sul bilancio dell’Istituto, in particolare sulle risorse destinate alla copertura dei rapporti in convenzione con i medici specialisti ambulatoriali. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a euro 10.300.000 per il 2021, si provvede (comma 2) ai sensi dell’articolo 34.
Al riguardo, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica - che risultano analoghi a quelli riportati dalla relazione tecnica relativa all’art. 10 del DL n. 18/2020, di cui viene prorogata l’efficacia - si rileva che la configurazione dei suddetti oneri come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il correlato numero di unità da reclutare venisse determinato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. In proposito risulta necessario acquisire l’avviso del Governo.
Con riguardo alla copertura dei predetti nuovi oneri a valere sul bilancio dell'Istituto, nel rilevare che questa modalità di copertura non rientra tra quelle individuate in via tassativa dall’articolo 17 della legge di contabilità pubblica, si osserva che gli stanziamenti di bilancio sono determinati in funzione delle esigenze di spesa previste a normativa previgente: andrebbe acquisita conferma che la finalizzazione per l’attuazione della disposizione in esame delle risorse iscritte nel bilancio INAIL non sia suscettibile di incidere su programmi già avviati, su esigenze di spesa di carattere non derogabile ovvero su obbligazioni giuridicamente perfezionate a valere sulle medesime risorse.
Articolo 13-undevicies
(Finanziamento dei Fondi bilaterali alternativi per l’erogazione dell’assegno ordinario Covid-19)
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 7, del DL 104/2020 prevede che i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, non istituiti presso l’INPS, garantiscano l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità di cui ai commi precedenti. Il concorso del bilancio dello Stato è stabilito nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2020. Complessivamente, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari ascrive alla norma 1.600 milioni di euro sul saldo netto da finanziare e 1.000 milioni su fabbisogno e indebitamento netto.
Le norme – che ripropongono l’articolo 20 del DL 149/2020 (Ristori-bis) - prevedono che i Fondi bilaterali alternativi, di cui all’articolo 27 del D. Lgs. 148/2015, siano autorizzati ad utilizzare le somme stanziate dall’articolo 1, comma 7, del DL 104/2020, anche per le erogazioni dell’assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica
La relazione tecnica specifica che l'esigenza di prevedere la disposizione in esame scaturisce da una esplicita richiesta Fondo di solidarietà bilaterale per l’artigianato che, con nota prot. n. 15624 del 06.11.2020, ha comunicato di poter garantire tutte le prestazioni di assegno ordinario Covid-19 del 2020, qualora autorizzato ad impiegare le risorse assegnate con il D.I. del 15.10.2020, prot. n. 17 del 16.10.2020, pari a complessivi 1.200.000.000, anche per le erogazioni anteriori al 13.07.2020. In tal modo, si supera la necessità di ulteriori previsioni di spesa a carico del bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano i Fondi bilaterali alternativi ad utilizzare le somme stanziate dall’articolo 1, comma 7, del DL 104/2020, anche per le erogazioni dell’assegno ordinario COVID-19 fino alla data del 12 luglio 2020.
In proposito, la RT specifica che con tale autorizzazione si supera la necessità di ulteriori previsioni di spesa a carico del bilancio dello Stato.
Al riguardo, alla luce di quanto affermato dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 14
(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)
Normativa vigente. L’articolo 82 del decreto legge n. 34/2020 ha istituito il Reddito di emergenza (Rem), un sostegno straordinario al reddito rivolto ai nuclei familiari residenti in Italia in possesso di specifici requisiti che, nel periodo emergenziale da COVID-19, non hanno avuto accesso alle altre misure di sostegno previste dal Decreto Cura Italia. Il beneficio è corrisposto in due quote (ovvero può essere erogato per due volte); l’importo di ciascuna quota è compreso fra 400 e 800 euro, a seconda della numerosità del nucleo familiare e della presenza di componenti disabili gravi o non autosufficienti (in questo ultimo caso fino a 840 euro).
Ai fini dell’erogazione del Rem la norma autorizza un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e in caso di scostamenti, anche in via prospettica, non sono adottati altri provvedimenti concessori. Per gli oneri connessi alla stipula della convenzione con i centri di assistenza fiscale per la presentazione della richiesta del Rem è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro. Agli oneri derivanti dall’articolo, pari a 959,6 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 265 (norma di copertura degli interventi del decreto-legge).
Successivamente l’articolo 23 del decreto-legge n. 104/2020 ha prorogato di un mese la misura del Reddito di emergenza (Rem), riconoscendolo per una singola quota ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti. La quota Rem è riconosciuta nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l’anno 2020 nell’ambito del limite di spesa per il reddito di emergenza di cui all’articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020.
Le norme riconoscono ai nuclei familiari già beneficiari della quota del Reddito di emergenza (di seguito “Rem”) di cui all’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020 la medesima quota anche per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Le norme riconoscono altresì il Rem, per una singola quota relativa alle mensilità di novembre e dicembre 2020, ai nuclei familiari in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:
a) un valore del reddito familiare, nel mese di settembre 2020, inferiore ad una soglia pari all'ammontare di cui all’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 (400 euro moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza);
b) assenza nel nucleo familiare di componenti che percepiscono o hanno percepito una delle indennità di cui all’articolo 15 del presente decreto-legge (indennità lavoratori stagionali del turismo, stabilimenti termali, spettacolo);
c) possesso dei requisiti di cui ai commi 2, lettere a) (residenza in Italia), c) (valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento al 2019 inferiore a euro 10.000, accresciuto di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000 o 25.000 in caso di presenza di disabili o non autosufficienti) e d) (valore dell’ISEE inferiore a 15.000 euro), 2-bis (ammissione in deroga dei soggetti che occupano abusivamente un immobile senza titolo) e 3 (assenza di titolarità di pensione, di rapporto di lavoro dipendente con retribuzione lorda superiore ai limiti di 400 euro od equivalenti o di RdC), dell’articolo 82 del decreto-legge n. 34 del 2020.
La domanda per la quota di Rem di cui al comma 2 dev’essere presentata all'INPS entro il 30 novembre 2020 tramite il modello di domanda predisposto dal medesimo Istituto e secondo le modalità stabilite dallo stesso.
Il riconoscimento della quota del Rem è effettuato nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l’anno 2020 nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all’articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020 (che prevedeva un limite di spesa di 966,3 milioni di euro per l'anno 2020), in relazione alla quale resta in ogni caso ferma l’applicazione di quanto previsto dall’articolo 265, comma 9, del decreto-legge n. 34 del 2020 (le risorse non utilizzate devono essere versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica, dopo aver illustrato il contenuto dell’articolo, afferma che dagli archivi dell’INPS, al 25 ottobre 2020, risultano 146.000 nuclei familiari percettori di Rem, in applicazione dell’articolo 23, comma 1, del decreto-legge n. 104 del 2020; inoltre risultano 226.000 nuclei richiedenti in attesa di lavorazione della domanda. Il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Reddito di emergenza in applicazione dell’articolo 82, comma 5, del decreto-legge n. 34 del 2020 è risultato pari al 50%. Ipotizzando, in via prudenziale, che il tasso di accoglimento dei nuclei richiedenti il Rem (articolo 23, comma 1, decreto-legge n. 104 del 2020) in attesa di lavorazione sia pari al 70%, risulterebbero ulteriori 158.000 nuclei percettori. Applicando al complesso dei nuclei beneficiari un importo medio di 560 euro mensili, risultante dai nuclei che già hanno ricevuto il pagamento, l’onere derivante dal comma 1 del presente articolo risulterebbe pari a 340 milioni di euro.
Per la valutazione del comma 2 dell’articolo proposto, si possono stimare 100.000 nuovi nuclei percettori con un importo medio uguale a quello percepito dai beneficiari derivanti dal comma 1, pari a 560 euro per una mensilità. L’onere derivante, quindi, dal comma 2 del presente articolo risulterebbe pari a 112 milioni di euro.
La RT stima che la disposizione in esame possa interessare complessivamente un numero di nuclei pari a 404.000 con una spesa complessiva di 452 milioni per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa nell’ambito dell’autorizzazione di spesa per il Reddito di emergenza di cui all’articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020, che presenta le necessarie disponibilità. Infatti, precisa la RT, la spesa a tutto settembre relativa al pagamento delle mensilità previste dal decreto-legge n. 34 del 2020 è pari a 318,5 milioni di euro a fronte di 290.000 nuclei beneficiari. Sussistono ancora circa 6.000 domande in istruttoria che, se considerate prudenzialmente accolte, impegnerebbero ulteriori 7 milioni, considerato un costo mensile medio della prestazione pari a 558 euro. A tale somma complessiva pari a 325,5 milioni di euro vanno aggiunti gli oneri previsti per la mensilità stabilita dal decreto-legge n. 104 del 2020, pari a 172,5 milioni. Quindi rispetto al limite di spesa relativo alla citata autorizzazione di spesa (articolo 82, comma 10, decreto-legge n. 34 del 2020), pari a 966,3 milioni di euro per l’anno 2020, residuerebbero risorse per 468,3 milioni di euro per l’anno 2020, capienti per la copertura dei benefici stabiliti dalla norma in esame.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione proroga di due mesi (novembre e dicembre 2020) la misura del Reddito di emergenza (Rem), riconoscendolo per una singola quota ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti. La quota Rem è riconosciuta nel limite di spesa di 452 milioni di euro per l’anno 2020 nell’ambito dell’autorizzazione di spesa relativa al Fondo per il reddito di emergenza di cui all’articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Si ricorda che l’articolo 82, comma 10, autorizza un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l’anno 2020.
La relazione tecnica afferma che, sulla base dei dati di monitoraggio la spesa a tutto settembre relativa al pagamento delle mensilità previste dal decreto-legge n. 34 del 2020 è pari a 318,5 milioni di euro a fronte di 290.000 nuclei beneficiari. Sussistono ancora circa 6.000 domande in istruttoria che, se considerate prudenzialmente accolte, impegnerebbero ulteriori 7 milioni, considerato un costo mensile medio della prestazione pari a 558 euro.
La RT stima che la disposizione in esame possa interessare un numero di nuclei pari a 404.000, con un importo medio di 560 euro mensili e una spesa complessiva di 452 milioni per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa nell’ambito del Fondo per il reddito di emergenza che, secondo la stessa RT, presenta le necessarie disponibilità.
Sulla base dei dati di monitoraggio forniti, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che la platea indicata e il nuovo limite di spesa appaiono coerenti con i dati riportati e che i requisiti richiesti non sono in sostanza modificati.
A titolo informativo si segnala che alla data del 11 novembre 2020[32] risultavano presentate all'INPS per l’erogazione della quota relativa al decreto legge n. 104/2020 435.517 domande di Rem, di cui 235.993.234 accolte e 49.554 in corso di lavorazione e che 149.970 respinte). Inoltre per quanto riguarda le quote relative al decreto-legge n. 34/2020 risultavano in lavorazione ancora 4.260 richieste. Si segnala inoltre che l’importo medio erogato per ogni quota risulta rispettivamente pari a circa 559 euro relativamente al DL 34/2020 e di 554 euro con riferimento alle quote del DL 104/2020. Si evidenzia inoltre che la percentuale di accoglimento delle domande presentate si è attestata con l’ultimo monitoraggio a circa il 54% sul totale.
Con riferimento agli effetti sui saldi di finanza pubblica si rammenta che l’articolo 82 del decreto-legge n. 34/2020 determina maggiori spese correnti per l’anno 2020 per 954,6 milioni di euro su tutti e tre i saldi di finanza pubblica. In proposito, considerando che il termine per la presentazione delle domande per il beneficio in oggetto è scaduto il 30 novembre 2020 e in considerazione dei tempi tecnici di lavorazione delle domande, appare opportuno un chiarimento circa i presumibili effetti di cassa che potrebbero verificarsi nei primi mesi del 2021.
Le norme prevedono che ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 9 del DL 104/2020 (lavoratori dipendenti stagionali turismo e stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio), la medesima indennità pari a 1.000 euro sia nuovamente erogata una tantum (comma 1).
Detta indennità viene inoltre erogata a domanda:
· ai lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2);
· ai lavoratori dipendenti stagionali in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e agli incaricati di vendite a domicilio (commi 3 e 4);
· ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5);
· ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (comma 6).
La domanda per le indennità di cui ai commi 2, 3, 5 e 6 è presentata all’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il 30 novembre 2020 (comma 7).
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 550 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione a detta autorizzazione di spesa trova applicazione quanto previsto dall’articolo 265, comma 9, del DL 34/2020 circa il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse eventualmente non utilizzate (comma 8).
Decorsi quindici giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame si decade dalla possibilità di richiedere l’indennità di cui all’articolo 9 del DL 104/2020 (comma 9).
L’autorizzazione di cui all’articolo 29, comma 2, del DL 18/2020 per l’erogazione dell’indennità ai lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali, è incrementata di 9,1 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 10).
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 559,1 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 11).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo (comma 8) |
550,00 |
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550,00 |
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550,00 |
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Incremento autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, comma 2 del Dl n. 18/2020- Indennità ai lavoratori dipendenti stagionali turismo e stabilimenti termali (comma 10) |
9,10 |
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9,10 |
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9,10 |
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La relazione tecnica ricorda che per fronteggiare l’emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali l’articolo 9 del DL 104/2020, che ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.
La disposizione in esame intende riconoscere:
· al comma 1 una indennità pari a 1.000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 ancora in sofferenza economica a causa del perdurare dell’epidemia;
· ai commi 2, 3, 5 e 6 una indennità pari a 1.000 euro a favore delle stesse categorie di lavoratori di cui al citato decreto-legge n. 104 che presentano determinati requisiti, principalmente estensivi, rispetto a quanto disciplinato dallo stesso decreto-legge n. 104.
La RT riporta una tabella con una sintesi delle domande previste e che potrebbero essere accolte riguardanti il DL 104/2020, che è di riferimento per i beneficiari degli indennizzi della norma proposta. Al riguardo, la RT precisa che i dati circa le domande che possono essere accolte sono stati rilevati dai dati amministrativi riguardanti gli indennizzi già accolti e riferibili al precedente provvedimento normativo (DL 34/2020).

Sulla base di:
· ipotesi prudenziale di massimo accoglimento delle domande presentate dai lavoratori del turismo e degli stabilimenti termali, vista l'attuale assenza di domande accolte riferibili al decreto interministeriale del 13 luglio 2020 (170.000 domande previste);
· ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo della disposizione in esame;
· ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte.
La RT stima che i potenziali beneficiari dell’indennizzo siano complessivamente pari a 550.000 lavoratori.
In particolare, la RT precisa che l’onere complessivo pari a 550 milioni di euro per il 2020, che costituisce limite di spesa, è riferibile:
· per 470,3 milioni di euro al comma 1 (circa 470 mila soggetti);
· per 79,7 milioni di euro ai commi 2, 3, 5 e 6 (circa 80 mila soggetti).
In relazione all'incremento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 10, la RT afferma che la relativa misura necessita di un rifinanziamento per poter soddisfare la totalità delle richieste pervenute, come si evince dal monitoraggio effettuato ai sensi dell’articolo 265, comma 8, primo periodo, del DL 34/2020, rinviando sul punto a quanto esposto in merito all’articolo 34.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono nuovamente che sia erogata l’indennità una tantum, pari a 1.000 euro, di cui all’articolo 9 del DL 104/2020. L’indennità è attribuita con automatismo ai medesimi soggetti cui era stata destinata dal citato articolo 9 (lavoratori dipendenti stagionali turismo e stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio).
L’indennità viene inoltre erogata, a domanda, alle medesime tipologie di lavoratori (con requisiti allargati) di cui all’articolo 9 del DL 104/2020 che non l’hanno ancora ricevuta.
Si prevede altresì l’incremento per 9,1 milioni di euro per l’anno 2020 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 29 del DL 18/2020, per l’erogazione dell’indennità in favore dei lavoratori dipendenti stagionali del settore del turismo e degli stabilimenti termali.
Ai relativi oneri, pari a 559,1 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.
L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
In proposito, la RT stima sulla base di dati amministrativi una platea di circa 550.000 lavoratori.
Al riguardo, preso atto della platea stimata dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare in merito alla quantificazione degli oneri. Peraltro, appare utile acquisire conferma che sia possibile erogare integralmente le indennità nel corso dell’esercizio 2020, atteso che il prospetto riepilogativo non prevede lo slittamento di una quota degli oneri all’anno successivo.
Le norme – che riproducono l’articolo 9 del DL 157/2020 - prevedono che ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 15 del DL 137/2020 (lavoratori dipendenti stagionali turismo e stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio), la medesima indennità, pari a 1.000 euro, sia nuovamente erogata una tantum (comma 1).
Detta indennità viene inoltre erogata a domanda:
· ai lavoratori dipendenti stagionali nei settori del turismo e degli stabilimenti termali e ai lavoratori in regime di somministrazione nei suddetti settori (comma 2);
· ai lavoratori dipendenti stagionali in settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali, ai lavoratori intermittenti, ai lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e agli incaricati di vendite a domicilio (commi 3 e 4);
· ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali (comma 5);
· ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo (comma 6).
Le indennità non concorrono alla formazione del reddito e sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 446,5 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori. In relazione a detta autorizzazione di spesa trova applicazione quanto previsto dall’articolo 265, comma 9, del DL 34/2020 circa il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse eventualmente non utilizzate (comma 8).
Vengono inoltre differiti al 15 dicembre sia i termini per la presentazione delle domande dell’indennizzo di cui all’articolo 9 del DL 104/2020 (dal 13 novembre) che quelli per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all’articolo 15 del provvedimento in esame (dal 30 novembre) (comma 10).
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 446,5 milioni di euro per l’anno 2020, e in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, a 26,5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 11).
Il prospetto riepilogativo riferita al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali, dello spettacolo e degli incaricati alle vendite |
466,5 |
|
|
440,0 |
26,5 |
|
440,0 |
26,5 |
|
La relazione tecnica ricorda che per fronteggiare l’emergenza economica conseguente al Covid-19 sono stati varati una serie di provvedimenti normativi tra i quali il decreto-legge n. 137 del 2020, che all’articolo 15 ha riconosciuto un'indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro ad alcune particolari categorie di lavoratori più esposte.
· Dopo aver anticipato che i requisiti richiesti dai commi 2, 3, 5 e 6 sono estensivi rispetto a quanto previsto dal decreto-legge n. 137 del 2020 e illustrato il contenuto dell’articolo, la RT perviene ad una stima sulla base di:
· recenti dati amministrativi relativi alle domande pervenute, accolte ed accoglibili riguardanti l’indennità di cui trattasi. Particolare attenzione è stata rivolta ai lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali per i quali si è rivista la stima originaria delle domande attese alla base del decreto interministeriale n. 12 del 13 luglio 2020 ed anche del decreto-legge n. 137 del 2020 (stima originaria di 170.000 domande attese, rivista recentemente in 85.000 domande attese);
· ipotesi di aumento dei potenziali beneficiari per effetto del carattere principalmente estensivo della proposta normativa;
· ipotesi di recupero (parziale) delle domande respinte;
· specifica indicazione, di carattere estensivo, per i lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo di:
- non compatibilità dell’indennizzo esclusivamente per i contratti di lavoro a tempo indeterminato e per i contratti intermittenti con corresponsione di indennità di disponibilità;
- incompatibilità con il lavoro dipendente alla data del 19 maggio anziché del 19 luglio.
Pertanto, stima che i potenziali beneficiari dell’indennizzo sono complessivamente pari a 455.000 lavoratori come riportato nella tabella che segue.
Categorie di lavoratori |
Domande attese |
Stagionali turismo e stabilimenti termali |
186.500 |
Spettacolo |
52.500 |
Stagionali altri settori |
53.000 |
Intermittenti |
46.900 |
Autonomi occasionali |
4.200 |
Venditori a domicilio |
6.900 |
Lavoratori tempo determinato turismo |
105.000 |
TOTALE |
455.000 |
Con riferimento, poi, al comma 10, che differisce al 15 dicembre sia i termini per la presentazione delle domande dell’indennizzo di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 (dal 13 novembre) che quelli per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 (dal 30 novembre), la RT stima:
· 1.500 beneficiari per domande dell’indennizzo di cui all’articolo 9 del decreto-legge n. 104 del 2020 che, tenuto conto degli indennizzi riconducibili a tale articolo, comportano un onere pari a 4,5 milioni di euro da imputarsi al 2021;
· 3.500 beneficiari per domande dell’indennizzo di cui all’articolo 15 del decreto-legge n. 137 del 2020 che, tenuto conto degli indennizzi riconducibili a tale articolo, comportano un onere pari a 7 milioni di euro da imputarsi al 2021.
Complessivamente dal comma 10 derivano maggiori oneri per 11,5 milioni nell’anno 2021.
Pertanto, dalla proposta in esame risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 466,5 milioni di euro in termini di saldo netto da finanziare per l’anno 2020 e, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, 440 milioni di euro per l’anno 2020 riferibili al comma 1 e 26,5 milioni di euro nell’anno 2021 riferibili ai commi 2, 3, 5, 6 e 10.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le disposizioni in esame erogano con automatismo un’ulteriore indennità, pari a 1.000 euro, una tantum, di cui all’articolo 9 del DL 104/2020 e all’articolo 15 del provvedimento in esame, ai medesimi soggetti cui era stata destinata dal citato articolo 9 (lavoratori dipendenti stagionali turismo e stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio).
L’indennità viene inoltre erogata, a domanda, alle medesime tipologie di lavoratori (con requisiti allargati) di cui all’articolo 9 del DL 104/2020 che non l’hanno ancora ricevuta.
Vengono inoltre differiti al 15 dicembre sia i termini per la presentazione delle domande dell’indennizzo di cui all’articolo 9 del DL 104/2020 (dal 13 novembre) che quelli per la presentazione delle domande di indennizzo di cui all’articolo 15 del provvedimento in esame (dal 30 novembre).
Ai relativi oneri, pari a 446,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 34. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
In proposito, la RT stima, sulla base di dati amministrativi, una platea complessiva di circa 460.000 lavoratori, compresi quelli derivanti dallo slittamento del termine per la presentazione delle domande, di cui al comma 10.
Al riguardo, preso atto della platea stimata dalla RT, non vi sono osservazioni da formulare in merito alla quantificazione degli oneri. Appare peraltro utile acquisire dati ed elementi di valutazione circa lo sviluppo per cassa degli oneri, atteso che sui saldi di fabbisogno ed indebitamento netto una quota pari a 26,5 milioni di euro viene ascritta all’esercizio 2021.
Articolo 15-bis, commi 12 e 13
(Sgravio contributivo assunzione apprendisti primo livello)
Le norme prevedono che, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2021, sia riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Al relativo onere, valutato in 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, 3,3 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 3,5 milioni di euro per l'anno 2024, 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026, si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della L. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5;
b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della L. 190/2014;
c) quanto a quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 12.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Esonero contributivo a carico dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato |
|
1,2 |
3,3 |
|
|
|
|
|
|
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Esonero contributivo a carico dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato |
|
|
|
|
1,2 |
3,3 |
|
1,2 |
3,3 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero contributivo a carico dei datori di lavoro per assunzioni di lavoratori con contratto di apprendistato – Effetti fiscali |
|
|
0,4 |
|
|
0,4 |
|
|
0,4 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Fondo esigenze indifferibili |
|
1,2 |
2,9 |
|
1,2 |
2,9 |
|
1,2 |
2,9 |
La relazione tecnica afferma che dagli archivi INPS è stato possibile desumere il numero complessivo di assunzioni con contratto di apprendistato di primo livello che si sono registrate nell'anno 2019, con riferimento a datori di lavoro che occupano un numero di addetti pari o inferiore a nove: sono stati rilevati 6.165 lavoratori con una retribuzione media mensile pari a 957 euro.
Le aliquote contributive oggetto di sgravio previste dalla normativa vigente a carico dei suddetti datori di lavoro sono le seguenti:
1 ° anno: 1,5% + (1 ,31 %+0,30%) (NASPI);
2° anno: 3,0% + ( 1,31 %+0,30%) (NASPI);
3° anno: 5,0% + ( 1,31 %+0,30%) (NASPI).
Ai fini della valutazione dell'onere derivante dalla proposta normativa in esame si è ipotizzata, per l'anno 2021, una platea di circa 7.000 assunzioni per tener conto sia dell'effetto attrattivo della norma che dell'effetto limitativo che potrebbe invece scaturire dal perdurare della situazione epidemiologica in atto.
Gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza 2020 fino all'anno 2023; per il periodo successivo è stato lasciato invariato il valore relativo a tale ultimo anno.
Nella tabella che segue sono riportate le minori entrate contributive derivanti dall'esonero in esame per gli anni 2021-2030 calcolate tenendo conto delle scadenze di pagamento dei contributi.
(milioni di euro)
Anno |
Onere di sgravio lordo |
Effetti fiscali |
Onere complessivo netto |
2021 |
1,2 |
|
1,2 |
2022 |
3,3 |
-0,4 |
2,9 |
2023 |
5,0 |
-1,0 |
4,0 |
2024 |
3,5 |
-1,4 |
2,1 |
2025 |
0,1 |
-0,5 |
-0,4 |
2026 |
0 |
0,5 |
-0,5 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono che, per l'anno 2021, per i contratti di apprendistato di primo livello, stipulati entro il medesimo anno, sia riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Al relativo onere si provvede:
a) quanto a 1,2 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della L. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 34, comma 5;
b) quanto a 2,9 milioni di euro per l'anno 2022, 4 milioni di euro per l'anno 2023, 2,1 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2026 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1 comma 200 della L. 190/2014;
c) quanto a quanto a 0,4 milioni di euro per l'anno 2022, 1 milione di euro per l'anno 2023, 1,4 milioni di euro per l'anno 2024 e 0,1 milioni di euro per l'anno 2025 mediante corrispondente utilizzo delle maggiori entrate derivanti dal comma 11-bis.
Al riguardo, si osserva che le disposizioni in esame sostanzialmente prorogano per il 2021 gli sgravi contributivi già previsti per il 2020 dall’articolo 1, comma 8, della L. 160/2019. La quantificazione delle minori entrate contributive risulta sostanzialmente in linea con quella di cui alla citata L. 160/2019 e coerente con i parametri forniti dalla RT.
Articolo 16
(Esonero contributivo a favore delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura)
Le norme prevedono, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. L’esonero è riconosciuto nei limiti della contribuzione dovuta al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previsti dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020. Resta ferma per l’esonero l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche (commi 1-3).
Per i datori di lavoro per i quali la contribuzione dovuta per il periodo retributivo del mese di novembre 2020, ricadente nel quarto trimestre 2020, è determinata sulla base della dichiarazione di manodopera agricola occupata del mese di novembre da trasmettere entro il mese di dicembre 2020, l’esonero è riconosciuto sui versamenti in scadenza al 16 giugno 2021 (comma 5).
L’INPS è chiamato ad effettuare le verifiche in ordine allo svolgimento da parte dei contribuenti delle attività identificate dai codici ATECO, nell’ambito delle filiere di cui al comma 1 (comma 6).
Agli oneri del presente articolo, valutati in 273 milioni di euro per l’anno 2020 e 83 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 7).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Esonero contributi filiere agricole, pesca e acquacoltura |
273,0 |
83,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori entrate contributive |
||||||||||||
Esonero contributi filiere agricole, pesca e acquacoltura |
|
|
|
|
273,0 |
83,0 |
|
|
273,0 |
83,0 |
|
|
La relazione tecnica afferma che l’ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell’esonero è stato identificato estraendo:
1) dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ATECO contenuti nell’allegato A;
2) dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di novembre 2019;
3) dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di novembre 2019 dai pescatori autonomi;
4) dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli 1/12 dei contributi dovuti per l’anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM (coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Gli effetti finanziari dell’esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 1, 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui al punto 2.
Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 273 milioni di euro per l’anno 2020 e a 83 milioni per il 2021.
Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022 che, tuttavia, in via cautelativa, non sono state considerate.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a novembre 2020. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di novembre 2020.
In proposito, la RT afferma che dall’elaborazione dei dati di archivio risulta che le minori entrate contributive, al lordo degli effetti fiscali, sono valutate in 273 milioni di euro per l’anno 2020 e 83 milioni per il 2021, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento. In via prudenziale, non sono state considerate le maggiori entrate fiscali connesse all’esonero in esame per le annualità 2021 e 2022.
Al riguardo, preso atto della stima operata dalla RT sulla base dei dati di archivio, si rileva che la stessa non offre elementi di riscontro che consentano una puntuale verifica. Ciò premesso, atteso che gli oneri non sono configurati come tetto di spesa, appare necessario acquisire i dati ed elementi di valutazione sottostanti la stima, ai fini di una verifica della stessa.
Le norme – che riproducono l’articolo 21 del DL 149/2020 (Ristori-bis) - riconoscono agli stessi soggetti interessati dall’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, di cui all’articolo 16 (aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra), che svolgono le attività identificate dai codici ATECO di cui all’Allegato 3 del presente decreto, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro anche per il periodo retributivo del mese di dicembre 2020 (comma 1).
Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Estensione al 31/12/2020 esonero contributi per filiere agricole, pesca e acquacoltura (comma 1) |
112,2 |
226,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Estensione al 31/12/2020 esonero contributi per filiere agricole, pesca e acquacoltura (comma 1) |
|
|
|
112,2 |
226,8 |
|
112,2 |
226,8 |
|
La relazione tecnica afferma che l’ammontare dei contributi che potrebbero essere oggetto dell’esonero è stato identificato estraendo:
1) dagli archivi UNIEMENS i contributi relativi al mese di novembre 2019 a carico del datore di lavoro delle filiere agricole, della pesca e acquacoltura identificati dai codici ATECO. contenuti nell'allegato 3;
2) dagli archivi DMAG i contributi per gli operai agricoli di competenza del mese di novembre 2019;
3) dagli archivi F24 i pagamenti effettuati nel mese di novembre 2019 dai pescatori autonomi;
4) dagli archivi dei lavoratori autonomi agricoli 1/12 dei contributi dovuti per l’anno 2019 dagli imprenditori agricoli professionali e dai CDCM (coltivatori diretti, coloni e mezzadri).
Gli effetti finanziari dell’esonero, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, si manifesteranno nel 2020 per i soggetti appartenenti alle platee di cui ai punti 3 e 4 e nel 2021 per i soggetti di cui ai punti 1 e 2.
Da tale elaborazione risulta che i contributi esonerati al lordo degli effetti fiscali è pari a 112,2 milioni di euro per l’anno 2020 e a 226,8 milioni per il 2021.
Per quanto riguarda gli effetti fiscali si potrebbero avere maggiori entrate per gli anni 2021 e 2022 che, tuttavia, in via cautelativa, non sono state considerate.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, per le aziende appartenenti alle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura, comprese quelle produttrici di vino e birra, l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, per la quota a carico dei datori di lavoro per la mensilità relativa a dicembre 2020. Il medesimo esonero è riconosciuto agli imprenditori agricoli professionali, ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni, con riferimento alla contribuzione dovuta per il mese di dicembre 2020.
Ai relativi oneri, valutati in 112,2 milioni di euro per l'anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34.
In proposito, la RT afferma che dall’elaborazione dei dati di archivio risulta le minori entrate contributive, al lordo degli effetti fiscali, sono valutate in 112,2 milioni di euro per l’anno 2020 e 226,8 milioni di euro per l’anno 2021, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento. In via prudenziale, non sono state considerate le maggiori entrate fiscali connesse all’esonero in esame per le annualità 2021 e 2022.
Al riguardo, si prende atto della stima operata dalla RT sulla base dei dati di archivio, rilevando peraltro che la stessa non esplicita tutti gli elementi di riscontro della stima medesima, che ne consentano una puntuale verifica.
Articolo 16-ter
(Quarta gamma)
Normativa previgente, L’articolo 58-bis del D.L n. 104/2020[33] ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la promozione dei prodotti “di quarta gamma”, con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l’anno 2020. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definiti i criteri e le modalità di accesso e di ripartizione del fondo, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato. Agli oneri derivanti dall'attuazione di quanto previsto dalla norma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, rifinanziato dall'articolo 114, comma 4, del D.L. n. 104.
La norma, introdotta al Senato, modifica la disciplina sopra descritta prevedendo che – a invarianza del Fondo già previsto – il contributo sia riconosciuto in favore delle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute e delle loro associazioni per far fronte alla riduzione del valore della produzione commercializzata verificatasi nel periodo di vigenza dello stato di emergenza rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente (comma 1, cpv1).
L’intervento è finalizzato a fronteggiare la crisi di mercato dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma di cui alla legge n. 77/2011[34], e di quelli della cosiddetta prima gamma evoluta, conseguente alla diffusione del virus COVID-19.
Il contributo è concesso, nel limite complessivo di spesa (già previsto, come detto, a legislazione vigente) di 20 milioni di euro per l’anno 2020, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.lgs. n. 150/2012[35].
Il contributo è pari alla differenza tra l’ammontare del fatturato del periodo da marzo a luglio 2019 e l’ammontare del fatturato dello stesso periodo dell’anno 2020 ed è ripartito dalle organizzazioni ed associazioni beneficiarie tra i soci produttori in ragione della riduzione di prodotto conferito.
Nel caso di superamento del limite complessivo di spesa sopra indicato, l’importo del contributo è ridotto proporzionalmente tra i soggetti beneficiari (comma 1, cpv 2).
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti criteri e modalità di attuazione, nonché la procedura di revoca del contributo ove non sia rispettata la condizione prevista al precedente comma 2 relativamente alla ripartizione del contributo tra i soci produttori (comma 1, cpv 3).
Il contributo è concesso nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato (comma 1, cpv 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame è finalizzata a sostituire l'articolo 58-bis del D.L. n. 104/2020, che prevedeva l'istituzione di un Fondo per la promozione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, con una dotazione finanziaria stabilita nel limite di 20 milioni di euro nell'anno 2020.
Il sostegno alle organizzazioni dei produttori di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, - come disciplinati dalla legge n. 77/2011 - e di prima gamma evoluta, si rende necessario a seguito della crisi di mercato dovuta allo stato emergenziale determinato dal virus Covid-19 e specialmente, per le difficoltà di accesso ai canali dell'Ho.re.ca che orientano in larga parte la previsione dell'offerta.
Pertanto, stanti le predette difficoltà economiche e di mercato attraversate dal settore dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma, secondo la RT si ritiene utile modificare la finalizzazione delle risorse, originariamente destinate allo sviluppo della promozione, prevedendo la concessione di un contributo alle organizzazioni dei produttori ortofrutticoli riconosciute ed alle loro associazioni volto al ristoro delle perdite di fatturato registrate nel periodo marzo-luglio 2020 rispetto allo stesso periodo del 2019.
Il contributo è concesso, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per la raccolta prima della maturazione o la mancata raccolta dei prodotti ortofrutticoli destinati alla quarta gamma ed alla prima gamma evoluta, sulla base delle informazioni disponibili nel fascicolo aziendale e nel registro dei trattamenti di cui al D.lgs. n. 150/2012.
La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto viene confermato lo stanziamento già previsto dal vigente articolo 58-bis, comma 3, del D.L. n. 104/2020.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’intervento, configurato come limite di spesa, modifica le modalità e i presupposti di utilizzo di uno stanziamento, di identico importo e riferito alla medesima annualità, già previsto a legislazione vigente: Non si formulano peratnto osservazioni nel presupposto – sul quale appare utile una conferma - che le risorse in questione siano tuttora disponibili.
Articolo 17
(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)
Le norme – che recepiscono anche quanto disposto dall’articolo 28 del DL 149/2020 - prevedono che per il mese di novembre 2020 sia erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche (comma 1).
Le domande sono presentate entro il 30 novembre 2020 alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennità di cui all’articolo 96 del DL 18/2020, all’articolo 98 del DL 34/2020 e di cui all’articolo12 del DL 104/2020, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020 (commi 2 e 3).
Per tali finalità le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l’anno 2020, nonché degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del DL 18/2020, all'articolo 98 del DL 34/2020 e all'articolo 12 del DL 104/2020 (comma 4).
Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del DL 104/2020, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati (comma 5).
Ai fini dell'erogazione dell'indennità di cui al presente articolo, si considerano cessati a causa dell'emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati (comma 5-bis)
Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio. In relazione a detta autorizzazione di spesa trova applicazione quanto previsto dall’articolo 265, comma 9, del DL 34/2020 circa il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse eventualmente non utilizzate (comma 6).
Ai relativi oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Indennità novembre 2020 lavoratori sportivi - Incremento trasferimenti a Sport e Salute |
124,00 |
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124,00 |
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|
124,00 |
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|
La relazione tecnica afferma che l'articolo reitera per il mese di novembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista dall’articolo 96 del DL 18/2020 e dall'articolo 98 del DL 34/2020, sia pure elevata nell’importo a 800 euro. Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.
Nell’ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall’istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute s.p.a. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all’erogazione dell’analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile e maggio 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 155.000 i soggetti che svolgono l’attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a 124 milioni di euro.
Ai fini del computo del numero dei collaboratori sportivi in esame, è utile ricordare che nel modello di certificazione unica che le associazioni e società dilettantistiche inviano annualmente all’Agenzia delle Entrate, vengono indicati con la causale N tutti i compensi sportivi erogati ai sensi dell'articolo 67, lettera m), del TUIR. Ebbene, dai dati forniti dall’Agenzia delle Entrare, è risultato che, nel 2019, il numero dei collaboratori sportivi è risultato pari a 429.238; mentre, nel 2018, gli stessi collaboratori erano 452.229. Ovviamente, i dati appena riferiti non equivalgono alla platea dei beneficiari della misura indennitaria in esame, la quale è ristretta a coloro che percepiscano i compensi di cui all'articolo 67, lettera m), del TUIR, quale unica fonte di reddito.
Il comma 5 introduce una norma di interpretazione autentica finalizzata a risolvere alcune difficoltà attuative emerse in sede di erogazione dell’indennità in favore dei collaboratori sportivi per il mese di giugno 2020, con particolare riguardo al meccanismo di erogazione automatica previsto all’articolo 3 del decreto interministeriale 28 settembre 2020, chiarendo che devono considerarsi «cessati a causa dell’emergenza epidemiologica» anche i rapporti di collaborazione sportiva cessati alla data del 31 maggio 2020 e che non siano stati successivamente rinnovati (la fattispecie riguarda la domanda presentata da circa 17.000 soggetti). La disposizione non introduce nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, in quanto resta fermo il limite di spesa.
Per quanto riguarda il comma 5-bis, che analogamente a quanto previsto per la verifica dei requisiti dell'indennità di giugno 2020 dall'articolo 17, comma 5, del DL 137/2020, la disposizione consente alla Società Sport e Salute s.p.a. di utilizzare, anche per l'indennità di novembre 2020, il medesimo criterio interpretativo per i soggetti cui non è stato potuto rinnovare il contratto a causa dell'emergenza epidemiologica. Anche ai fini della verifica della permanenza dei requisiti di accesso alla misura di cui all'art. 17, dai commi 1 a 3, del DL 137/2020, pertanto, sono da considerarsi cessati, a causa degli effetti dell'emergenza sanitaria, tutti i rapporti di collaborazione scaduti al 31 ottobre 2020 e non rinnovati. La norma non prevede nuovi o maggiori oneri a bilancio dello Stato e la medesima norma interpretativa non ha comportato l'allargamento della platea in occasione dell'erogazione dei compensi ai collaboratori sportivi per il mese di giugno che si è attestata a circa 146.000 unità.
Per quanto attiene all’utilizzo dei residui, la RT afferma che la norma si rende necessaria per autorizzare Sport e Salute s.p.a. ad utilizzare le somme inutilizzate dei precedenti trasferimenti di risorse per l'erogazione della indennità riferita al mese di novembre 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per il mese di novembre 2020 sia erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 124 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro ciascuno in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche. Per tali finalità le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 124 milioni di euro per l’anno 2020, nonché degli eventuali avanzi di spesa disponibili nel bilancio di Sport e Salute S.p.A. verificatisi con riferimento all'erogazione dell'indennità di cui all'articolo 96 del DL 18/2020, all'articolo 98 del DL 34/2020 e all'articolo 12 del DL 104/2020. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande.
Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del DL 104/2020, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati, mentre ai fini dell’erogazione dell’indennità di cui all’articolo in esame, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 ottobre 2020 e non rinnovati.
In proposito, la RT stima che siano almeno 155.000 i soggetti che svolgono l’attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a 124 milioni di euro.
Al riguardo, si rileva che la platea, sostanzialmente in linea con quella di cui all’articolo 9 del DL 104/2020, risulta tuttavia inferiore a quella stimata dalla RT riferita al successivo articolo 17-bis (circa 210.000 soggetti) riguardante l’erogazione dell’indennità per il mese di dicembre. In proposito, appare necessario acquisire un chiarimento.
Va considerato inoltre che, rispetto al DL 104, che considerava cessati, per l’erogazione automatica dell’indennità anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati, le disposizioni in esame considerano cessati, ai fini del beneficio di cui al presente articolo, i rapporti cessati e non rinnovati alla data del 31 ottobre 2020.
Articolo 17-bis
(Disposizioni a favore dei lavoratori sportivi)
Le norme – che riproducono l’articolo 11 del DL 157/2014 - prevedono che per il mese di dicembre 2020 sia erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche (comma 1).
Le domande sono presentate entro il 7 dicembre 2020 alla società Sport e Salute s.p.a. che le istruisce secondo l’ordine cronologico di presentazione Ai soggetti già beneficiari per i mesi di marzo, aprile, maggio o giugno dell’indennità di cui all’articolo 96 del DL 18/2020, all’articolo 98 del DL 34/2020 e di cui all’articolo12 del DL 104/2020, per i quali permangano i requisiti, l’indennità pari a 800 euro è erogata dalla società Sport e Salute s.p.a. senza necessità di ulteriore domanda, anche per il mese di novembre 2020 (commi 2 e 3).
Per tali finalità le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 170 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 4).
Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del DL 104/2020, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 30 novembre 2020 e non rinnovati (comma 5).
Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande. Alla copertura dei costi di funzionamento derivanti dal presente articolo, provvede Sport e Salute s.p.a. nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio. In relazione a detta autorizzazione di spesa trova applicazione quanto previsto dall’articolo 265, comma 9, del DL 34/2020 circa il riversamento all’entrata del bilancio dello Stato delle risorse eventualmente non utilizzate (comma 6).
Ai relativi oneri del presente articolo, pari a 124 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Il prospetto riepilogativo riferita al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento risorse trasferite alla società Sport e Salute S.p.A per indennità per collaboratori sportivi
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170,0 |
|
|
170,0 |
|
|
170,0 |
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La relazione tecnica afferma che l’articolo reitera per il mese di dicembre 2020 la misura di sostegno economico già prevista in precedenti decreti-legge correlati all’emergenza epidemiologica. Inoltre segnala che i compensi erogati nell’«esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche» e nello svolgimento di «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale resi in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche», unitariamente considerati all’interno dell’articolo 67, comma 1, lettera m), del D.P.R. n. 917 del 1986, sono classificati dal legislatore tra i “redditi diversi”. Tale qualificazione normativa preclude, per i rapporti di lavoro in esame, la possibilità di imporre il pagamento dei contributi previdenziali della Gestione separata (cfr. Circolare INPS n. 42 del 26 febbraio 2003).
I predetti lavoratori (le cui mansioni possono essere anche molto diversificate, includendo tecnici, istruttori, atleti, collaboratori amministrativi e gestionali), in quanto non iscritti all’assicurazione obbligatoria e alla gestione separata, rimarrebbero esclusi dall’erogazione della misura di aiuto accordata in favore di autonomi, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi «iscritti all’assicurazione generale obbligatoria e alle forme esclusive e sostitutive della medesima, nonché alla gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995».
In ragione della particolarità del comparto lavorativo in esame e per ragioni di equità, si è ritenuto necessario escludere i soggetti percipienti altri redditi da lavoro.
Il numero complessivo delle associazioni e società sportive dilettantistiche presenti nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche, istituito per conferire il riconoscimento ai fini sportivi, ammonta a 120.801 unità.
Nell’ambito di questa platea, alla luce dei dati emersi dall’istruttoria svolta dagli uffici (in larga misura basati sul monitoraggio nel frattempo effettuato dalla società Sport e Salute S.p.A. in relazione alle domande presentate dai soggetti interessati all’erogazione dell’analoga misura prevista per i mesi di marzo, aprile, maggio, giugno e novembre 2020), è prudenziale stimare che siano almeno 209.601 i soggetti che svolgono l’attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a circa 170 milioni di euro. Si prevede, inoltre, che le eventuali somme residue risultanti all’esito della corresponsione dell’indennità per il mese di dicembre a tutti gli aventi diritto, saranno distribuite in parti uguali ai medesimi beneficiari sino all’esaurimento delle risorse di cui al comma 4 del presente articolo.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono che per il mese di dicembre 2020 sia erogata dalla società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 170 milioni di euro per l’anno 2020, un’indennità pari a 800 euro ciascuno in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP), le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva, le società e associazioni sportive dilettantistiche. Per tali finalità le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 170 milioni di euro per l’anno 2020. Sport e Salute s.p.a. provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto al limite di spesa, Sport e Salute s.p.a. non prende in considerazione ulteriori domande.
Ai fini dell’erogazione automatica dell’indennità prevista dall’articolo 12, comma 3, ultimo periodo, del DL 104/2020, si considerano cessati a causa dell’emergenza epidemiologica anche tutti i rapporti di collaborazione scaduti alla data del 31 maggio 2020 e non rinnovati. Ai relativi oneri del presente articolo, pari a 170 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 34.
In proposito, la RT stima che siano circa 210.000 i soggetti che svolgono l’attività di collaboratore sportivo come esclusiva fonte di reddito, per un ammontare complessivo pari a circa 170 milioni di euro.
Ciò premesso, si rileva che la platea stimata dalla RT differisce rispetto a quella di cui al precedente articolo 17 (210.000 soggetti a fronte di 155.000). Al riguardo, il carattere prudenziale di detta stima, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 17-ter
(Equo compenso per le prestazioni professionali)
Le norme – introdotte dal Senato con emendamento 17.0.7 testo 2 – stabiliscono che, ai fini della detrazione c.d. ecobonus e della procedura prevista per l’utilizzo del credito d’imposta e la cessione dei crediti, anche a istituti di credito, di cui agli articoli 119 e 121 del DL 34/2020, i soggetti interessati sono tenuti ad osservare la disciplina dell’equo compenso di cu all’articolo 1, comma 487, legge n. 205/2017.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica ricorda che la disposizione introduce il principio che le spese di asseverazione e progettazione degli interventi per l’ecobonus debbano essere parametrati ai tariffari minimi sull’equo compenso previsti dagli ordini professionali.
La RT afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, avendo natura ordinamentale, considerato che:
1) sono lavori che gravano su soggetti privati;
2) i costi di progettazione e asseverazione sono ricompresi nei massimali di spesa previsti a legislazione vigente per gli interventi del superbonus;
3) comunque si tratta di un compenso "minimo", a fronte di compensi anche maggiori del che possono già essere riconosciuti a legislazione vigente per le medesime attività.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme introducono l’obbligo del rispetto del c.d. “equo compenso” per i professionisti interessati alla procedura per la fruizione della detrazione c.d. “ecobonus”, ovvero all’utilizzo del credito d’imposta e la cessione del credito.
Per quanto di competenza, non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme autorizzano per l’anno 2020 la spesa di 30 milioni di euro finalizzata a sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.
La spesa è individuata negli importi riportati nella seguente tabella per ciascuna regione e provincia autonoma, che provvedono a valere sul finanziamento sanitario corrente già disposto e assegnato per l’anno 2020 ai sensi della legislazione vigente.
Tabella 1 (allegata al decreto-legge)
(importi in euro)
Regioni |
Quota accesso 2020 |
Risorse tamponi rapidi |
Piemonte |
7,36% |
2.209.433,59 |
Valle d'aosta |
0,21% |
63.013,50 |
Lombardia |
16,64% |
4.993.267,96 |
Bolzano |
0,86% |
257.461,47 |
Trento |
0,89% |
267.069,57 |
Veneto |
8,14% |
2.442.545,00 |
Friuli |
2,06% |
619.330,03 |
Liguria |
2,68% |
804.230,97 |
Emilia Romagna |
7,46% |
2.237.377,56 |
Toscana |
6,30% |
1.889.704,34 |
Umbria |
1,49% |
447.008,12 |
Marche |
2,56% |
769.003,80 |
Lazio |
9,68% |
2.903.510,03 |
Abruzzo |
2,19% |
656.940,83 |
Molise |
0,51% |
153.958,45 |
Campania |
9,30% |
2.790.545,16 |
Puglia |
6,62% |
1.986.526,10 |
Basilicata |
0,93% |
280.312,58 |
Calabria |
3,19% |
957.153,68 |
Sicilia |
8,16% |
2.448.426,26 |
Sardegna |
2,74% |
823.181,00 |
Totale |
100,00% |
30.000.000,00 |
Le norme dispongono inoltre che le regioni e le province autonome comunichino al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta. Questi ultimi, utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l’indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica.
Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:
a) all’assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;
b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente, attraverso la piattaforma nazionale di cui alla lettera a), il referto elettronico, con esito positivo;
c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica di cui all'articolo 122 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione o provincia autonoma,
d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 27 febbraio 2020, n. 640, il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l’indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica stima che nei mesi di novembre e dicembre 2020 verranno somministrati 2 milioni di tamponi antigenici rapidi e considera, a tal fine, una tariffa media per la somministrazione dei predetti tamponi di 15 euro per ciascun tampone. A tale importo si perviene facendo la media tra un costo unitario di 18 euro per la somministrazione dei predetti tamponi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta presso gli studi medici, in ragione della maggiore complessità organizzativa e delle misure di protezione e di maggior cautela da adottare, da un lato, e un costo unitario di 12 euro per la somministrazione da parte dei MMG e dei PLS dei predetti tamponi effettuata fuori dagli studi medici in cui vi è un minore impatto delle misure di prevenzione da adottare e conseguentemente un minor costo unitario per operazione, dall’altro. Si stima pertanto che gli oneri derivanti dalla norma per l’anno 2020, limitatamente al bimestre novembre-dicembre, siano pari appunto a 30 milioni di euro (2 milioni di tamponi x 15 euro l’uno).
Con riferimento alle attività di refertazione elettronica dei tamponi la RT afferma che la norma ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto definisce la base giuridica del trattamento dei dati in esame. La RT precisa in proposito che il Sistema Tessera Sanitaria è già operante e la piattaforma è già istituita presso l’Istituto Superiore di Sanità.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme autorizzano per l’anno 2020 la spesa di 30 milioni di euro finalizzata a sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2 attraverso l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta.
Non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione dal momento che l’onere è limitato all’autorizzazione di spesa e in considerazione del fatto che la relazione tecnica fornisce gli elementi a supporto della congruità della spesa. Si segnala in proposito che la stima è basata su un costo medio di 15 euro per ciascun tampone per l’esecuzione di circa 2 milioni di tamponi per i mesi di novembre e dicembre 2020.
Si ricorda in proposito che l’articolo 75 del disegno di legge di bilancio 2021 C.2790-bis (in corso di esame presso la Camera dei deputati) autorizza la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2021 per l’esecuzione di tamponi rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. La relazione tecnica riferita al citato disegno di legge afferma che, sulla base di un costo medio pari a 15 euro per ciascun tampone, l’importo di 70 milioni di euro consente la somministrazione di circa 4,6 milioni di tamponi antigenici rapidi, per coprire il fabbisogno di tamponi relativo al primo semestre 2021, tenuto conto della presumibile evoluzione della pandemia.
In merito ai profili di copertura, andrebbero acquisiti elementi di conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse del FSN da destinare all’esecuzione di tamponi antigenici, al fine di escludere che siano pregiudicati interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
Con riferimento alle attività di refertazione elettronica dei tamponi, considerata la presumibile notevole mole di attività e incombenze connesse al trattamento dei dati in esame (2 milioni di tamponi antigenici previsti fino alla fine del 2020), andrebbe assicurato che tale carico non determini la necessità di un rafforzamento delle strutture e degli organici coinvolti, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La norma aggiunge il comma 16?bis all'articolo 1 del decreto-legge n. 33 del 2020 (DL riaperture), delineando specifici obblighi di pubblicità e trasparenza in relazione al monitoraggio e all’elaborazione dei dati epidemiologici rilevanti per la classificazione delle aree del paese destinatarie delle varie misure di contenimento previste dalla normativa vigente.
In particolare, si prevede che il Ministero della salute, con frequenza settimanale, pubblichi sul proprio sito istituzionale e comunichi ai Presidenti di Camera e Senato i risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020. Il Ministro della salute con propria ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, può individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati dalla Cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, sentito altresì il Comitato tecnico scientifico, una o più regioni nei cui territori si manifesta un più elevato rischio epidemiologico e in cui, conseguentemente, si applicano le specifiche misure aggiuntive rispetto a quelle applicabili sull’intero territorio nazionale. L’accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione.
Viene, inoltre, stabilito che i verbali del Comitato tecnico-scientifico e della Cabina di regia sono pubblicati per estratto in relazione al monitoraggio dei dati sul sito istituzionale del Ministero della salute e che i dati sulla base dei quali è data adottata l’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020 sono pubblicati entro 3 giorni dall’entrata in vigore della presente disposizione
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica oltre a descrivere la norma, afferma che la disposizione ha natura ordinamentale e non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe confermato che agli obblighi di pubblicità e trasparenza recati dalla norma si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste a legislazione vigente e senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.
Articolo 19-ter
(Prestazioni acquistate dal SSN da privati accreditati)
Le norme novellano il comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020, stabilendo che anche dopo l’emanazione del decreto interministeriale con il quale sono stabilite le modalità della specifica funzione assistenziale e l’incremento tariffario correlato al Covid-19, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento del SSN, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, le quali sospendano le attività ordinarie anche in conseguenza dell'applicazione delle misure correlate al Covid-19, la remunerazione a titolo di acconto, su base mensile, e salvo conguaglio a seguito di apposita rendicontazione da parte degli erogatori privati, fino a un massimo del 90% del volume di attività riconosciuto nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992, stipulati per il 2020 (lettera a)).
Inoltre (lettera b)), al citato articolo sono aggiunti i seguenti commi:
· il comma 5-bis stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano che, in funzione dell’andamento dell’emergenza Covid, hanno sospeso, anche per il tramite dei propri enti, le attività ordinarie, possono riconoscere alle strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per l'anno 2020, fino a un massimo del 90% del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti di cui all'articolo 8-quinquies del decreto legislativo n. 502 del 1992 stipulati per l’anno 2020, ferma restando la garanzia dell’equilibrio economico del Servizio sanitario regionale. Il predetto riconoscimento tiene conto, pertanto, sia delle attività ordinariamente erogate nel corso dell’anno 2020 di cui deve essere rendicontata l’effettiva produzione sia, fino a concorrenza del predetto limite massimo del 90% del budget, di un contributo una tantum legato all’emergenza in corso ed erogato dalle regioni e province autonome su cui insiste la struttura destinataria di budget, a ristoro dei soli costi fissi comunque sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati dalla stessa struttura che, sulla base di uno specifico provvedimento regionale, ha sospeso le attività previste dai relativi accordi e contratti stipulati per il 2020. Resta fermo il riconoscimento, nell’ambito del budget assegnato per l’anno 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90% e fino a concorrenza del budget previsto negli accordi e contratti stipulati per il 2020, come rendicontato dalla medesima struttura interessata;
· il comma 5-ter estende l’applicazione del comma 5-bis anche agli acquisti di prestazioni socio sanitarie per la sola parte a rilevanza sanitaria con riferimento alle strutture private accreditate destinatarie di un budget 2020 come riportato nei relativi accordi e contratti stipulati per il 2020;
Si ricorda che l’articolo 4 del decreto legge n. 34/2020 ha disciplinato il riconoscimento alle strutture sanitarie inserite nei piani per incrementare la dotazione dei posti letto in terapia intensiva, di una remunerazione per una specifica funzione assistenziale per i maggiori costi correlati all’allestimento dei reparti ed alla gestione dell’emergenza. La definizione delle modalità di determinazione di tale remunerazione è rimessa ad un decreto del Ministro della salute previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, in modo da garantire la compatibilità con il finanziamento per il Servizio sanitario nazionale per l’anno 2020 e con le risorse previste per l’attuazione dell’articolo 3, comma 6, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Tale ultima norma, per la stipula di accordi con le strutture sanitarie ha autorizzato la spesa complessiva di 240.000.000 di euro per l'anno 2020 e per la messa a disposizione di locali e personale da parte delle strutture sanitarie ha autorizzato la spesa di 160.000.000 euro per l’anno 2020.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto dell’articolo, afferma che il riconoscimento in favore delle strutture private opera nei limiti dei budget assegnati in fase di programmazione, per cui non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma definisce una facoltà per le regioni e province autonome e che – come affermato dalla RT – il riconoscimento in favore delle strutture private opera nei limiti dei budget assegnati. Pur prendendo atto di tali elementi, andrebbe comunque chiarita la differente portata, in termini finanziari, dell’attuale riferimento al budget assegnato anziché al volume di attività, come indicato dal comma 5 dell’articolo 4 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Inoltre, con riferimento a quelle attività sanitarie che non sono state svolte dalle strutture private accreditate nell’anno 2020, andrebbe acquisita una valutazione del Governo in merito alla possibilità che le medesime prestazioni siano non già annullate, bensì rinviate al 2021.
Articolo 19-quater
(Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19)
Le norme al fine di procedere all’acquisto e alla distribuzione sul territorio nazionale dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19, incrementano il fondo emergenze nazionali di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018[36] di 100 milioni di euro per l’anno 2020 da destinare agli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid di cui all’articolo 122 del decreto-legge n. 18 del 2020 e da trasferire sull’apposita contabilità speciale intestata al medesimo Commissario.
Agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34 del provvedimento in esame.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
||||||||||||
Incremento Fondo emergenze nazionali |
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
100 |
|
|
|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione e rinvia per la copertura al pertinente articolo.
In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l’onere è configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi riguardo ai farmaci che si prevede di acquistare e distribuire, con particolare riferimento al costo medio, alle quantità e alle eventuali spese per la loro distribuzione.
Si osserva inoltre, che sebbene la spesa sia classificata come in conto capitale e il decreto-legge in esame sia entrato in vigore alla fine del mese di novembre, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari indica che la spesa verrà totalmente erogata, per cassa, entro il 2020. Anche su questo aspetto andrebbero acquisiti chiarimenti.
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che, al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus SARS-CoV-2, con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano stabiliti i costi massimi per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi presso le strutture sanitarie private accreditate.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la norma ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che lo svolgimento dell'attività presso le Unità speciali di continuità assistenziale (Usca) di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 è compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto recante una modifica di carattere meramente ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
La norma riconosce un credito d’imposta, al fine di favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina da parte della cittadinanza dei piccoli centri urbani, alle farmacie che operano nei Comuni o centri abitati con meno di 3.000 abitanti, nella misura del 50 per cento, fino a un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario nel limite di spesa pari a 10,715 milioni di euro per l'anno 2021, per l'acquisto e il noleggio, nell'anno 2021, di apparecchiature necessarie per l'effettuazione di prestazioni di telemedicina.
Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni in esame, con particolare riguardo agli investimenti che danno accesso al beneficio, alle procedure di concessione e di utilizzo del contributo, alla documentazione richiesta, alle condizioni di revoca e all'effettuazione dei controlli.
Alla copertura dell’onere si provvede mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Credito di imposta farmacie |
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10,7 |
|
|
10,7 |
|
|
10,7 |
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Fondo esigenze indifferibili |
|
10,7 |
|
|
10,7 |
|
|
10,7 |
|
La relazione tecnica afferma che la misura determina oneri corrispondenti al limite di spesa previsto.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 19-octies
(Finanziamento della diagnostica molecolare)
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – autorizzano per l’anno 2021 la spesa di 5 milioni di euro da destinare per il potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing |
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
Minori spese correnti |
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Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili |
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
La relazione tecnica descrive la norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – istituiscono, nello stato di previsione del Ministero della salute, un fondo con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2021 al fine di facilitare la tempestiva acquisizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), come individuati dalla circolare del Ministero della salute n. 4373 del 12 febbraio 2020 e altri dispositivi medicali idonei a prevenire il rischio di contagio, per le residenze sanitarie assistenziali, le case di riposo, i centri di servizi per anziani e le altre strutture residenziali pubbliche e private, accreditate e convenzionate, che durante l'emergenza erogano prestazioni di carattere sanitario, sociosanitario, riabilitativo, socio-educativo, socio-occupazionale o socio-assistenziale per anziani, persone con disabilità, minori, persone affette da tossicodipendenza o altri soggetti in condizione di fragilità.
Con decreto del Ministero della salute da adottarsi, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri di riparto del Fondo di cui al comma 1 secondo linee guida che consentano alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano di garantire la sicurezza di tutto il personale, sanitario e non sanitario, impiegato presso le strutture di cui al comma 1, e di tener conto della demografia del processo, di invecchiamento della popolazione ultrasettantacinquenne residente su base regionale.
All'onere derivante dalla norma, pari a 50 milioni di euro per l’anno 2021 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Fondo esigenze indifferibili).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Fondo per l'acquisto DPI e medicali |
|
40 |
|
|
|
40 |
|
|
|
40 |
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili |
|
40 |
|
|
|
40 |
|
|
|
40 |
|
|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
Articolo 19-decies
(Misure urgenti di solidarietà alimentare)
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'interno un fondo con dotazione di 400 milioni di euro per il 2020, da erogare a ciascun comune, entro 7 giorni a far data dal 24 novembre 2020, sulla base degli Allegati 1 e 2 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 658 del 29 marzo 2020 (comma 1).
Per l'attuazione del presente articolo i comuni applicano la disciplina di cui alla citata ordinanza n. 658/2020 (comma 2).
Inoltre, si prevede che le variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 possono essere deliberate dagli enti locali sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta (comma 3).
Infine, agli oneri derivanti dal presente articolo pari a 400 milioni di euro per l'anno 2020 si provvede ai sensi dell'articolo 34 (comma 4).
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Istituzione di un fondo misure urgenti di solidarietà alimentare (comma 1) |
400,0 |
|
|
|
400,0 |
|
|
|
400,0 |
|
|
|
La relazione tecnica evidenzia come il comma 3 risulti finanziariamente neutrale in quanto meramente finalizzato a consentire agli enti locali la deliberazione delle variazioni di bilancio riguardanti l'utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all'emergenza COVID-2019 sino al 31 dicembre 2020.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto l’intervento è configurato come limite di spesa.
Articolo 19-undecies
(Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)
La norma autorizza l’arruolamento a tempo determinato, con ferma di un anno non prorogabile, di personale dell’Esercito italiano, della Marina militare, dell’Aeronautica militare, da porre alle dipendenze funzionali dell’Ispettorato generale della sanità militare, nelle misure di seguito stabilite per ciascuna categoria e Forza armata:
· 30 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell’Esercito italiano, 8 della Marina militare e 8 dell’Aeronautica militare (comma 1, lett. a));
· 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo, di cui 30 dell’Esercito italiano, 20 della Marina militare e 20 dell’Aeronautica militare (comma 1, lettera b)).
Agli ufficiali medici reclutati ai sensi del presente articolo si applica l’art. 19, comma 3-bis, del DL n. 34/2020 che, con riguardo ai medici arruolati ai sensi della medesima disposizione, prevede che qualora siano iscritti all'ultimo o al penultimo anno di corso di una scuola universitaria di specializzazione in medicina e chirurgia, restino iscritti alla scuola con sospensione del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica. La disposizione richiamata prevede, altresì, che il periodo di attività, svolto esclusivamente durante lo stato di emergenza, sia riconosciuto ai fini del ciclo di studi che conduce al conseguimento del diploma di specializzazione e che le università, ferma restando la durata legale del corso, siano tenute ad assicurare il recupero delle attività formative, tecniche e assistenziali necessarie al raggiungimento degli obiettivi formativi previsti (comma 4).
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 4,89 milioni di euro per il 2021 si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 6)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|||||||||
Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari (comma 1 ) |
|
4,89 |
|
|
4,89 |
|
|
4,89 |
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|||||||||
Arruolamento temporaneo di medici e infermieri militari – effetti riflessi (comma 1 ) |
|
|
|
|
2,37 |
|
|
2,37 |
|
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che gli oneri recati dalla disposizione, incidenti esclusivamente sull'anno 2021, sono stati calcolati moltiplicando le unità da reclutare per il costo unitario riferito al trattamento economico spettante ai pari grado in servizio permanente (Tabella 1, per la quota di personale dell'Esercito italiano; Tabella 2, per la quota di personale della Marina militare e Tabella 3, per la quota di personale dell'Aeronautica militare). In particolare, l'immissione in servizio è stata prevista per il 1° gennaio 2021, pertanto i relativi oneri, complessivamente, sono pari a euro 4.891.500,04 per il 2021, prevedendosi la fine della ferma al 31 dicembre 2021.
(euro)
Tabella 1 - Esercito italiano |
2021 |
Grado |
Ten. (UFP) |
Unità |
14 |
Costo medio unitario |
56.162,43 |
Totale oneri ufficiali |
786.274,02 |
Grado |
M.llo |
Unità |
30 |
Costo medio unitario |
45.318,11 |
Totale oneri sottufficiali |
1.359.543,30 |
Totale onere complessivo |
2.145.817,32 |
(euro)
Tabella 2 – Marina militare |
2021 |
Grado equiparato |
Ten. (UFP) |
Unità |
8 |
Costo medio unitario |
57.600,09 |
Totale oneri ufficiali |
460.800,72 |
Grado equiparato |
M.llo |
Unità |
20 |
Costo medio unitario |
45.441,26 |
Totale oneri sottufficiali |
908.825,20 |
Totale onere complessivo |
1.369.625,92 |
(euro)
Tabella 3 – Aeronautica militare |
2021 |
Grado equiparato |
Ten. (UFP) |
Unità |
8 |
Costo medio unitario |
59.692,35 |
Totale oneri ufficiali |
477.538,80 |
Grado equiparato |
M.llo |
Unità |
20 |
Costo medio unitario |
44.925,90 |
Totale oneri sottufficiali |
898.518,00 |
Totale onere complessivo |
1.376.056,80 |
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 4,89 milioni di euro [4.891.500,044,89 = 2.145.817,32 (EI) + 1.369.625,92 (MM) + 1.376.056,80 (AM)] per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo di copertura finanziaria.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) dispone per il 2021 l’arruolamento in servizio temporaneo, con una ferma eccezionale della durata di un anno, di 30 ufficiali medici con il grado di tenente o equiparato (di cui 14 nell’Esercito italiano, 8 nella Marina militare e 8 nell’Aeronautica militare) e di 70 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo o equiparato (di cui 30 nell’Esercito italiano, 20 nella Marina militare e 20 nell’Aeronautica militare) e a tal fine autorizza la spesa di euro 4.891.500 per il 2021, cui si provvede a valere sull’art. 34 (comma 6).
Al riguardo, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che appaiono confrontabili con quelli riferiti dalla relazione tecnica in merito all’art. 19 del DL n. 34/2019 che disciplina una misura di arruolamento temporaneo di contenuto simile, si rileva che la riconduzione degli oneri assunzionali relativi al comma 1 nell’ambito dei limiti della spesa autorizzata al comma 6 richiederebbe che anche il correlato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. In proposito appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 19-duodecies
(Misure per il potenziamento della Sanità militare)
La norma, introdotta al Senato, autorizza la spesa complessiva di 7.800.000 euro per il 2021 ai fini del potenziamento dei servizi sanitari militari (comma 1). Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Maggiori spese correnti |
||||||||||
Potenziamento servizi sanitari militari (comma 1 ) |
|
7,8 |
|
|
7,8 |
|
|
7,8 |
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 2) |
|
7,8 |
|
|
7,8 |
|
|
7,8 |
|
|
La relazione tecnica afferma che gli oneri finanziari per il potenziamento dei servizi della sanità militare ammontano a 7.800.000 euro per il 2021 e discendono in dettaglio dalle seguenti esigenze:
· acquisizione di materiali specifici per il funzionamento dei laboratori di diagnostica molecolare/salivare e sorveglianza per le malattie diffusive da COVID-19 sul territorio nazionale, compresi i tamponi diagnostici: euro 4.200.000;
· dispositivi di protezione individuale e materiale igienico-sanitario (mascherine, occhiali, camici, guanti, materiale gel per le mani, etc.): euro 2.500.000;
· pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti: euro 1.100.000.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.
Le norme autorizzano la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2020 e di 3 milioni di euro per l'anno 2021 finalizzata a consentire lo svolgimento da parte del Ministero della salute di attività di tracciamento dei contatti e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus SARS-Cov-2, che hanno avuto contatti con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione "Immuni" di cui all'articolo 6 del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. È previsto che i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus SARS-Cov-2 siano resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria, ovvero, tramite sistemi di interoperabilità.
Si prevede inoltre che dal 1° gennaio 2021 e fino al termine di cui all'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 aprile 2020, n. 28, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l'implementazione e il funzionamento della piattaforma e dell'applicazione "Immuni", sono realizzate dalla competente struttura per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Agli oneri determinati dal presente articolo si provvede ai sensi dell'articolo 34 del provvedimento in esame (disposizioni finanziarie).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica |
1,00 |
3,00 |
|
|
1,00 |
3,00 |
|
|
1,00 |
3,00 |
|
|
La relazione tecnica precisa che i limiti di spesa sono stati calcolati considerando un costo medio mensile di 500.000 per un call center di primo livello dotato di risorse (non specializzate ma opportunamente formate) sufficiente a garantire la risposta a circa 250.000 telefonate al mese.
Certifica che la stima tiene conto dei valori di mercato "medi" per un appalto di servizi avente ad oggetto l’attività di call center (analoga a quella svolta dal servizio di pubblica utilità 1500 attivato dal Ministero della salute) ed è riferita al bimestre novembre-dicembre 2020 (500.000 x 2 = 1.000.000) ed al semestre gennaio-giugno 2021 (500.000 x 6 = 3.000.000).
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione dal momento che l’onere è limitato all’autorizzazione di spesa prevista.
Ciò premesso, si segnala che, sulla base dei dati della RT, lo stanziamento sarebbe sufficiente per coprire l'attività solo fino alla fine del primo semestre del 2021. Inoltre, la RT si basa su valori di mercato medi assunti per un appalto di servizi analogo avente ad oggetto l’attività di call center; andrebbero quindi forniti più dettagliati elementi di riscontro in merito alla gamma dei servizi forniti dall'appalto analogo assunto a parametro, al fine di appurare se gli stessi contemplino o meno l'impiego di personale adeguatamente formato (e in numero tale ad assicurare la copertura del servizio in relazione alle chiamate mensili ipotizzate dalla RT pari a 250.000 al mese), nonché l'adeguata dotazione hardware e software rispetto alle modalità attraverso sistemi di interoperabilità espressamente richiamati dalla norma.
Articolo 20-bis
(Disposizioni in materia di attività degli psicologi)
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che, al fine di garantire la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo nella eccezionale situazione causata dall'epidemia da SARS-COV-2 e di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, ai cittadini ed agli operatori sanitari, di ottimizzare e razionalizzare le risorse professionali degli psicologi dipendenti e convenzionati, nonché di garantire le attività previste dai LEA ai fini dell'applicazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 giugno 2006, le aziende sanitarie e gli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale possono organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, poiché viene attuata con le risorse umane, strumentali e finanziarie già a disposizione vigente.
La RT segnala che la norma non prevede la possibilità di effettuare nuove assunzioni, ma attribuisce ai menzionati enti la mera facoltà di porre in essere un atto organizzativo aziendale di razionalizzazione delle figure professionali degli psicologi già in servizio presso le strutture che, sulla base della ripartizione delle competenze in materia tra Stato e Regioni, e ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, viene adottato dal direttore generale ed elaborato, a livello locale, da tutti gli organi aziendali. Tale facoltà concessa agli enti non potrà, pertanto, che essere esercitata nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame consentono alle aziende sanitarie e agli altri enti del Servizio Sanitario Nazionale di organizzare l'attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale. Non si hanno osservazioni da formulare considerata la facoltatività della riorganizzazione aziendale e alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
Normativa vigente. L’art. 1, comma 449, della legge n. 206/2017 prevede, nel triennio 2018-2020, la possibilità per le Aziende sanitarie della regione Trentino Alto Adige/Südtirol, limitatamente all’ambito delle province autonome di Trento e Bolzano, di stipulare contratti d’opera con operatori sanitari e con personale del ruolo professionale. La durata dei contratti è al massimo di un anno, rinnovabile fino ad un massimo di due anni, qualora ricorrano le condizioni indicate dalla medesima disposizione. Viene previsto l’inserimento dei professionisti di cui al comma 449, sulla base del contratto d’opera stipulato con l’Azienda sanitaria, nei moduli organizzativi ed operativi delle singole strutture ospedaliere (comma 450). I compensi orari del personale assunto con i contratti sopra citati sono stabiliti dalle singole Aziende sanitarie e comunque il costo orario non può eccedere quello del personale di ruolo (comma 451). I rapporti instaurati a seguito dei contratti sopra citati non danno luogo ad un rapporto di lavoro subordinato (comma 452). Alle suddette disposizioni non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La norma, introdotta al Senato, inserisce il comma 449-bis alla legge n. 205/2017. La nuova disposizione prevede che i contratti d’opera che possono essere stipulati dalle aziende sanitarie della regione Trentino Alto Adige/Südtirol, nel triennio 2018-2020 ai sensi del comma 449 della medesima legge possano essere rinnovati per una ulteriore annualità nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che, considerato che questa prevede la mera possibilità di rinnovare per un'ulteriore annualità i menzionati contratti, alla luce di quanto prescritto, all'attuazione della medesima si provvederà esclusivamente nei limiti delle risorse finanziarie già disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la norma dispone una facoltà per le Aziende sanitarie in esame di stipulare contratti d'opera e nel presupposto che tale facoltà sia esercitata in condizioni di neutralità finanziaria, nei limiti delle disponibilità di bilancio.
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 62, della legge n. 107/2015[37] disciplina il Fondo per l'innovazione digitale e la didattica laboratoriale finalizzato a consentire alle istituzioni scolastiche di svolgere le attività relative al Piano nazionale per la scuola digitale (commi da 56 a 61): a tal fine, si autorizza, a decorrere dal 2016, la spesa di 30 milioni di euro annui con le risorse ripartite tra le istituzioni scolastiche sulla base di procedure selettive.
Tale Fondo è stato incrementato per l’anno 2020 di 2 milioni di euro dall’articolo 1, comma 257 della legge n. 160/2019[38], di euro 85 milioni dall’articolo 120, comma 1 del D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”) e di 2 milioni di euro dall’articolo 2, comma 3-bis del D.L. n. 22/2020[39].
Le norme, modificate durante l’esame al Senato, dispongono l’incremento di 85 milioni di euro per l’anno 2020 dell’autorizzazione di spesa contenuta all’articolo 1, comma 62, della legge n. 107/2015 (comma 1).
Tali risorse sono destinate all’acquisto di dispositivi e strumenti digitali individuali per la fruizione delle attività di didattica digitale integrata, da concedere in comodato d’uso alle studentesse e agli studenti meno abbienti, anche nel rispetto dei criteri di accessibilità per le persone con disabilità, nonché per l’utilizzo delle piattaforme digitali per l’apprendimento a distanza e per la necessaria connettività di rete (comma 2). Inoltre, con decreto del Ministro dell’istruzione le risorse sono ripartite tra le istituzioni scolastiche, tenuto conto del fabbisogno rispetto al numero di studenti di ciascuna e del contesto socioeconomico delle famiglie (comma 3).
Le istituzioni scolastiche provvedono agli acquisti di cui al comma 2 mediante ricorso agli strumenti previsti all’articolo 1, commi 449 e 450, della legge n. 296/2006, relativi alle convenzioni quadro e del mercato elettronico della P.A. o, in caso di impossibilità, anche in deroga al Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. n. 50/2016 (comma 4).
Il Ministero dell’istruzione è autorizzato ad anticipare in un’unica soluzione alle istituzioni scolastiche le somme assegnate in attuazione del presente articolo, fermo restando lo svolgimento dei controlli a cura dei revisori dei conti delle istituzioni scolastiche sull’utilizzo di tali risorse (comma 5).
Durante l’esame al Senato, è stata introdotta la norma che istituisce un nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione un Fondo per il recupero dei gap formativi, con una dotazione pari a 5.532.195 di euro per l'anno 2021 (comma 6-bis). Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5 (comma 6-quinquies)
Tali risorse sono destinate esclusivamente all'attivazione di attività didattiche extracurricolari in presenza nelle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, volte anche a sopperire ad eventuali carenze formative conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica in forma integrata ovvero a distanza, per il recupero degli insegnamenti curricolari inclusi nel piano triennale dell'offerta formativa (comma 6-ter).
Con decreto del Ministro dell'istruzione sono definite le modalità di presentazione delle istanze da parte delle singole istituzioni scolastiche per l'assegnazione delle risorse del Fondo per il recupero dei gap formativi, impiegate per la remunerazione del personale docente, secondo la disciplina contrattuale vigente, a titolo di attività aggiuntive di insegnamento, nonché i criteri per il riparto delle medesime, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione che, sulla base dei dati relativi ai livelli di apprendimento degli studenti, si trovano in una situazione di maggiore svantaggio (comma 6-quater).
Ai maggiori oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 7).
Infine, sono state introdotte ulteriori disposizioni con cui vengono stanziati 2 milioni di euro per l'anno 2021, per le finalità indicate al comma 2, da trasferire alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e alle Province autonome di Trento e di Bolzano per il riparto in favore delle istituzioni scolastiche situate nei territori di competenza. Ai relativi oneri, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del presente decreto (comma 7-bis).
Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del decreto-legge ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
||||||||||||
Incremento Fondo innovazione digitale (art. 1, c. 62, L. 107/2015 – dotazione dispositivi digitali -DAD (comma 1) |
85,00 |
|
|
|
85,00 |
|
|
|
85,00 |
|
|
|
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo recupero gap formativi (comma 6-bis) |
|
5,5 |
|
|
5,5 |
|
|
5,5 |
|
Trasferimenti Regione Val d’Aosta e Prov. TAA risorse istituzioni scolastiche (comma 7-bis) |
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (comma 6-quinquies) |
|
5,5 |
|
|
5,5 |
|
|
5,5 |
|
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili (comma 7-bis) |
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
La relazione tecnica afferma che l’incremento delle risorse stabilito dalla norma in esame è volto a consentire alle istituzioni scolastiche statali di dotarsi di dispositivi e di strumenti digitali utili per la didattica digitale integrata e per la relativa connettività.
L'attuale stima delle risorse è stata effettuata sulla base di quanto già stanziato con il D.L. n. 18/2020. La norma prevedeva uno stanziamento di 85 milioni che sono stati utilizzati, nell'anno scolastico 2019-2020, dalle 8.223 istituzioni scolastiche per acquistare e poi concedere in comodato d'uso gratuito alle studentesse e agli studenti meno abbienti, 211.469 dispositivi digitali e per fornire loro connettività per 117.727 studentesse e studenti che ne risultavano privi.
Dalla rilevazione dei fabbisogni delle istituzioni scolastiche conclusasi lo scorso 1° settembre 2020 le scuole necessitano ancora di 283.461 personal computer e di connettività per 336.252 studenti che ne sono privi.
Considerato che la misura normativa in questione non comprende, a differenza di quanto previsto nel D.L. n. 18/2020, la quota di formazione per il personale scolastico, si ritiene, con la stessa cifra prevista, di poter riuscire a soddisfare l'intero fabbisogno residuo dichiarato dalle scuole.
Per quanto concerne il comma 6-bis, il fondo finanzia esclusivamente attività extra-curricolari in presenza, con riferimento alle istituzioni scolastiche del primo ciclo di istruzione, per sopperire ad eventuali carenze conseguenti allo svolgimento dell'attività didattica integrata o a distanza. Le attività devono riferirsi ad insegnamenti curricolari inclusi nel PTOF.
Al riguardo, la RT precisa che le risorse previste a valere sul costituendo fondo per il recupero dei gap formativi sono da intendersi come limite di spesa. Tali risorse, essendo aggiuntive alle ordinarie attività curricolari, sono dirette a compensare le più gravi situazioni di svantaggio nelle conoscenze anche dovute ai particolari contesti sociali. Non si tratta, pertanto, di un recupero degli apprendimenti, ma di un piano specifico e organico per colmare veri e propri gap formativi. Pertanto, per il calcolo delle risorse necessarie è stata utilizzata la rilevazione INVALSI, finalizzata all' individuazione delle scuole in difficoltà in base ai livelli di apprendimento conseguiti e al background socio-economico-culturale degli studenti. La rilevazione annuale individua, infatti, le scuole in maggiore difficoltà in relazione al livello di apprendimento raggiunto in Italiano, Matematica e Inglese al termine della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado (grado 8) e della scuola secondaria di secondo grado (grado 13), assumendo come misura proprio gli esiti delle prove annuali INVALSI in ciascuna disciplina.
A tale scopo, le istituzioni scolastiche sono suddivise in tre categorie:
§ in forte svantaggio: scuole con una percentuale di studenti in difficoltà superiore di almeno una deviazione standard alla percentuale media (per scuola) nazionale di studenti in difficoltà;
§ in svantaggio: scuole con una percentuale di studenti in difficoltà compresa tra la percentuale media nazionale e la percentuale media (per scuola) nazionale più una deviazione standard di studenti in difficoltà;
§ non target: scuole con una percentuale di studenti in difficolta inferiore alla percentuale media (per scuola) nazionale.
All’interno di ciascuna delle tre predette categorie, le scuole sono quindi ordinate in base alla distribuzione dell'indice medio di status-socio-economico-culturale (ESCS), calcolato in base alla procedura e agli standard definiti a livello internazionale dall'OCSE.
Qui di seguito, a livello nazionale, il numero delle scuole rilevate da Invalsi, divise per grado e per categoria di svantaggio.
Categoria di svantaggio |
Primaria |
Secondaria l grado |
Secondaria II Grado |
totale |
Italia |
||||
In forte svantaggio |
757 |
831 |
509 |
2097 |
In svantaggio |
1436 |
1387 |
729 |
3552 |
No target |
4585 |
3562 |
2866 |
11013 |
Totale |
6778 |
5780 |
4104 |
16662 |
È stato ipotizzato, quindi, per l'anno 2021 un intervento su complessive 1.588 scuole, di cui 757 scuole primarie e 831 scuole secondarie di primo grado.
Ipotizzando percorsi formativi sulle competenze di base, ciascuno di 25 ore in ciascuna istituzione scolastica individuata e considerato il costo orario previsto per i docenti per le ore aggiuntive di insegnamento, si stima una spesa di euro 5.532.195 per l'anno 2021.
La RT precisa che per le attività di insegnamento aggiuntive alle ordinarie attività curricolari spetta un compenso orario lordo dipendente pari a euro 35,00, come da apposita tabella 5 del CCNL 29 novembre 2007.
Ogni istituto scolastico potrà attivare tre moduli, ognuno di 25 ore, per un monte ore complessivo di 75 per ciascuna scuola.
Dalla tabella sotto ripotata si dimostrano gli oneri correlati allo svolgimento delle suddette attività di insegnamento aggiuntive alle ordinarie attività curricolari.
numero di ore per modulo |
numero di ore complessivo per istituzione scolastica per i moduli di italiano, matematica e inglese |
costo orario lordo stato |
importo per istituzione scolastica |
numero istituzioni scolastiche potenzialmente interessate |
onere totale |
25 |
75 |
46,45 |
3.483,75 |
1588 |
5.532.1 95 |
Infine, la RT ribadisce il contenuto del comma 7-bis.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni in quanto gli oneri sono limitati all’entità degli stanziamenti e la relazione tecnica fornisce, a sua volta, chiarimenti in merito alla congruità degli stanziamenti rispetto alle finalità della norma.
Articolo 21-bis
(Misure per la proroga dei Dottorati di ricerca)
Normativa vigente. L’art. 236, comma 5, del DL n. 34/2020, prevede la possibilità per i dottorandi titolari di borse di studio ai sensi del DM n. 45/2013 e dell’art. 4 della legge n. 210/1998, iscritti all’ultimo anno, di presentare richiesta di proroga, non superiore a due mesi, del termine finale del corso, con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Il termine previsto dall’art. 8, comma 1, del citato decreto viene differito, per il 2020, al 30 novembre. Ai fini del presente comma, il Fondo di finanziamento ordinario delle Università di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 537/1993 viene incrementato di 20 milioni per il 2020.
La norma, introdotta al Senato, prevede che i dottorandi di ricerca dell'ultimo anno di corso che abbiano beneficiato della proroga di dell'art. 236, comma 5, del DL n. 34/2020, possano presentare richiesta di proroga, non superiore a tre mesi, del termine finale del corso con conseguente erogazione della borsa di studio per il periodo corrispondente. Della proroga del termine finale del corso possono fruire anche i dottorandi non percettori di borsa di studio, nonché i pubblici dipendenti in congedo per la frequenza di un dottorato di ricerca. In tale ultimo caso la pubblica amministrazione di appartenenza ha facoltà di prolungare il congedo per un periodo pari a quello della proroga del corso di dottorato. A tale fine il fondo di finanziamento ordinario delle Università di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), della legge n. 537/1993 è incrementato di 21,6 milioni di euro per il 2021. Agli oneri derivanti dal presente comma, corrispondenti a 21,6 milioni di euro per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014 come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5. Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibilità per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario (comma 1).
Il prospetto riepilogativo, relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Maggiori spese correnti |
||||||||||
Incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per proroga borse di studio dottorandi (comma 1 ) |
|
21,6 |
|
|
21,6 |
|
|
21,6 |
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||
Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 1) |
|
21,6 |
|
|
21,6 |
|
|
21,6 |
|
|
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, riferisce che la stima delle risorse si basa sul monitoraggio dei dottorandi con borsa di studio, inseriti nell’ Anagrafe nazionale degli studenti (ANS), appartenenti al 33° ciclo (2017-2018), che hanno già richiesto la proroga bimestrale ai sensi dell’articolo 236, comma 5, del cosiddetto “Decreto Rilancio” e che avrebbero terminato il ciclo nell’anno accademico 2019/2020. L’applicazione di tale misura ha avuto i seguenti effetti: i dottorandi, inseriti nella ANS, con borsa di studio, che hanno richiesto la proroga ex articolo 236 del DL Rilancio, sono pari a 4.565 unità (che costituisce dunque la platea massima dei potenziali beneficiari della presente misura, rappresentando il 60% circa del totale, pari a 7.258). A tale proposito si evidenzia che il costo medio di una mensilità della borsa di dottorato è stato quantificato, nella relazione tecnica all' articolo 236, comma 5, del “Decreto Rilancio” in 1.570,13 euro. Utilizzando quindi il medesimo importo unitario, per l’ulteriore proroga delle borse di studio per i soggetti che ne hanno già usufruito per un massimo di ulteriori tre mensilità, si ottiene un importo pari a 21.502.930,35 euro (4.565 unità X 1.570, 13 euro X massimo 3 mensilità).
Le eventuali risorse non utilizzate per la predetta finalità sono rese disponibili per le altre finalità del fondo di finanziamento ordinario.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che l’intervento previsto della norma è configurato nell’ambito di un limite di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione sottostanti la relativa quantificazione.
Articolo 22
(Scuole e misure per la famiglia)
Normativa previgente. L’articolo 21-bis del decreto legge n. 104/2020 ha previsto la possibilità per il genitore lavoratore dipendente di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile o di fruire di un congedo straordinario, fino al 31 dicembre 2020, in caso di quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni, disposta dal Dipartimento di prevenzione della ASL territorialmente competente a seguito di contatto verificatosi all’interno del plesso scolastico. In particolare si prevede quanto segue.
• Lavoro agile. Possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena.
• Congedo straordinario. Qualora la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, uno dei genitori, alternativamente all’altro, può astenersi dal lavoro per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio. Per i periodi di congedo in luogo della retribuzione è riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande (commi 2-6).
• Inoltre, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce del congedo straordinario, è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 7).
Le norme apportano le seguenti modifiche all'articolo 21-bis del decreto legge n. 104 del 2020:
• è elevata da 14 a 16 anni l'età massima del minore in quarantena per cui si consente al genitore lavoratore dipendente convivente di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile per tutto o parte del periodo corrispondente; inoltre concede la medesima facoltà, sempre in relazione a figli infra-sedicenni, nel caso di sospensione dell'attività didattica in presenza (lettera a));
• è consentita l'astensione (totale o parziale) dal lavoro di uno dei genitori, nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, anche nel caso in cui sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza del figlio convivente minore di 14 anni. In caso di figli di età compresa fra 14 e 16 anni, i genitori hanno diritto di astenersi dal lavoro senza corresponsione di retribuzione o indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro (lettera b));
• è incrementato da 50 a 93 milioni di euro il limite di spesa finalizzato all'erogazione dell'indennità (pari al 50% della retribuzione) prevista per i genitori che optano per l'astensione dal lavoro in caso di quarantena di un figlio minore di 14 anni (lettera c));
• è incrementata da 1,5 a 4 milioni di euro l'autorizzazione di spesa finalizzata a garantire la sostituzione del personale scolastico che usufruisce della suddetta indennità (lettera d)).
Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 45,5 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui l’articolo 85, comma 5, del decreto legge n. 34 del 2020, relativa alle indennità per lavoratori domestici.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Congedo straordinario per i genitori di figli in caso di quarantena - prestazione |
26,00 |
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26,00 |
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26,00 |
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Congedo straordinario per i genitori di figli in caso di quarantena – contribuzione figurativa |
17,00 |
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Sostituzione del personale docente che usufruisce del congedo straordinario |
2,50 |
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2,50 |
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2,50 |
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
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||||||||
Sostituzione del personale docente che usufruisce del congedo straordinario- effetti riflessi |
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1,21 |
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1,21 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione autorizzazione di spesa di cui all'articolo 85, comma 5 del Dl n. 34/2020- Indennità per i lavoratori domestici |
45,,50 |
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45,50 |
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|
45,50 |
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La relazione tecnica afferma che per quanto concerne i lavoratori dipendenti del settore privato che si avvalgono del congedo straordinario si tratta di eventi la cui stima ex-ante è allo stato non effettuabile con maggiore puntualità e in ogni caso il limite di spesa risulterebbe tale da garantire la copertura per circa 100.000 casi, tenuto conto di un periodo medio di quarantena di circa 12 giorni.
Da quanto sopra esposto il maggior onere per l’anno 2020 è pertanto pari a 43 milioni di euro (43 milioni di euro in termini di SNF e 26 milioni di euro in termini di indebitamento netto e fabbisogno) per adeguamento del relativo limite di spesa.
Al fine di garantire la sostituzione del personale scolastico che usufruisce del beneficio di cui alla lettera b) del comma 1, la disposizione di cui alla lettera d) determina maggiori oneri pari a 2,5 milioni di euro per l’anno 2020. La quantificazione dei costi – operata in termini compensativi – si basa sulla platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione, stimata tenendo conto del numero di figli in età 0-14, dell’incidenza della quarantena per 100.000 persone di età 0-14, dell’indice di diffusione dei contagi e della durata della quarantena.
In relazione alla copertura, la RT assicura che l'autorizzazione di spesa incisa presenta sufficienti disponibilità. Infatti, a tutto il 10 ottobre risultano tra domande accolte e in lavorazione circa 220.000 domande per l’indennità mensile per i lavoratori domestici, corrispondente a 500 euro per 2 mensilità. Ciò comporta che l'autorizzazione di spesa, pari a 291 milioni di euro per l’anno 2020 a seguito della rideterminazione di cui all’articolo 21, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2020, può essere ridotta di 45 milioni di euro per l’anno 2020, mantenendo adeguati criteri di prudenzialità per la relativa gestione.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma estende i benefici previsti per il genitore lavoratore dipendente, che in base all’articolo 21-bis del decreto-legge n. 104/2020 (modificato dalla norma in esame) ha la possibilità di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile o di fruire di un congedo straordinario, fino al 31 dicembre 2020, in caso di quarantena del figlio convivente. La norma incrementa rispettivamente di 43 milioni e di 2,5 milioni di euro i limiti di spesa relativi alle prestazioni in oggetto.
Il beneficio è pertanto riconosciuto nel limite di spesa per l’anno 2020 di 93 milioni di euro per prestazioni e contribuzione figurativa e di 4 milioni di euro per la sostituzione del personale docente. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Considerando che i benefici previsti dalla norma in esame sono concessi a domanda e nel limite di un tetto di spesa e tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Le norme, limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute, adottate ai sensi dell’articolo 3 del DPCM del 3 novembre 2020 e dell’articolo 19-bis del presente decreto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile, riconoscono alternativamente ad entrambi i genitori di alunni delle suddette scuole, lavoratori dipendenti, la facoltà di astenersi dal lavoro per l’intera durata della sospensione dell’attività didattica in presenza prevista dal predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Per i periodi di congedo fruiti ai sensi del comma 1, è riconosciuta in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo n. 151 del 2001. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa.
Il beneficio è riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge n. 104 del 1992, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale, per i quali sia stata disposta la chiusura ai sensi dei DPCM del 24 ottobre e del 3 novembre 2020.
I predetti benefici sono erogati nel limite complessivo di spesa di 52,1 milioni di euro per l'anno 2020. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa di cui primo periodo del presente comma, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate.
Al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruisce dei benefici di cui ai commi da 1 a 3, è autorizzata la spesa di 2,4 milioni di euro per l'anno 2020.
Alla copertura dell'onere derivanti dall’articolo in esame, pari a 54,5 milioni di euro per l’anno 2020 e a 31,4 milioni di euro per l’anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno, conseguenti all’ordinanza del Ministro della salute del 4 novembre 2020, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 276 del 5 novembre 2020 si provvede ai sensi dell’articolo 34 del provvedimento in esame (disposizioni finanziarie).
Si ricorda che con la citata ordinanza erano state dichiarate “zone rosse” le seguenti regioni: Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia e Calabria, nelle quali è stata disposta anche la sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado.
Si ricorda che l’articolo 13-duodecies, comma 2, del provvedimento in esame dispone che agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui al presente articolo anche in conseguenza delle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, nonché in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis, si provvede nei limiti del fondo allo scopo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 1.790 milioni per l'anno 2020 e 190,l milioni di euro per l'anno 2021.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Congedo straordinario per i genitori di figli in caso di quarantena - prestazione |
31,40 |
|
|
|
31,40 |
|
|
31,40 |
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Congedo straordinario per i genitori di figli in caso di quarantena – contribuzione figurativa |
20,70 |
|
|
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|
|
|
|
|
Sostituzione del personale docente che usufruisce del congedo straordinario |
2,40 |
|
|
2,40 |
|
|
2,40 |
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|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Sostituzione del personale docente che usufruisce del congedo straordinario- effetti riflessi |
|
|
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1,16 |
|
|
1,16 |
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La relazione tecnica ricorda che nelle regioni definite "Zona rossa" il DPCM 3 novembre 2020 ha previsto la didattica a distanza nelle scuole secondarie di 1° grado solo con riferimento alle classi di 2^ media e 3^ media a decorrere dal 6 novembre 2020 fino alla data di vigenza dello stesso (3 dicembre 2020).
La norma proposta prevede la concessione dell’indennità in esame commisurata al 50% della retribuzione di riferimento.
La stima dell’onere è stata effettuata sulla base dei seguenti parametri:
• dall’analisi degli archivi gestionali dell’INPS relativi alla fruizione dei congedi Covid-19 nei mesi scorsi, per le regioni interessate dal provvedimento in esame, risulta che i richiedenti lavoratori dipendenti di congedo Covid-19 sono stati circa 101.000; i richiedenti lavoratori dipendenti di bonus baby-sitter sono stati circa 170.300; il complesso rappresenta il 14,7% della popolazione fino a 12 anni di età;
• retribuzione media giornaliera ponderata 2020 dei beneficiari dei congedi sopra citati pari a 73,7 euro;
• sono circa 314.300 (classe 12-13 anni) i ragazzi della scuola secondaria di 1° grado interessati dalla didattica a distanza nelle regioni definite zone rosse dal DPCM in esame (Fonte ISTAT al 1° gennaio 2019).
Applicando la percentuale sopra riportata a tale platea si ipotizza un numero di richiedenti il congedo in esame pari a 46.300. Tale numerosità è stata aumentata del 3% per tener conto dei genitori lavoratori dipendenti di figli con disabilità frequentanti scuole di ogni ordine e grado per le quali il DPCM del 3 novembre scorso ha previsto la didattica a distanza.
La retribuzione media giornaliera ponderata 2020 desunta dai dati INPS per le regioni suddette è risultata pari a 73,7 euro e ai fini delle coperture figurative l’aliquota contributiva IVS utilizzata è pari al 33%.
La durata della prestazione è stata ipotizzata pari a 18 giorni, calcolati come media ponderata dei giorni richiesti nelle regioni interessate per i congedi Covid-19 nei mesi scorsi.
Sulla base di quanto esposto l’onere complessivo derivante dalla norma in esame risulta pari a 52,1 milioni di euro, che costituisce limite di spesa, di cui 31,4 milioni di euro per prestazione e 20,7 milioni di euro per copertura figurativa.
In relazione al personale docente, la quantificazione dei costi - operata in termini compensativi - si basa sulla platea dei genitori lavoratori del settore scuola che potrebbero usufruire del congedo ed essere oggetto di sostituzione stimata tenendo conto del numero di figli in età 12-13 anni nelle regioni riconosciute "zone rosse" con ordinanza del Ministro della salute ai sensi del DPCM 3/11/2020, e sulla durata media nella fruizione del congedo.
A seguito dell’emanazione delle successive ordinanze del Ministero della salute (ordinanza del 9 novembre, quella del 13 novembre e quella del 20 novembre) tra le regioni con uno scenario di massima gravità sono state aggiunte la Campania, la Toscana, la provincia autonoma di Bolzano e l'Abruzzo. Anche per queste regioni si determinano oneri aggiuntivi derivanti dall'applicazione delle misure agevolative di cui all’articolo in esame.
La RT stima gli oneri aggiuntivi in oggetto pari a circa 19,5 milioni di euro per l'anno 2020. In termini di indebitamento netto e fabbisogno l'onere per l'anno 2021 è pari a 11,5 milioni di euro.
Gli effetti dell'inserimento delle regioni in zona rossa derivanti dalle nuove ordinanze sono i seguenti:
Regioni |
Onere per prestazione |
Onere per contribuzione figurativa |
Oneri sostituzione personale scuola |
Totale |
Campania |
2,8 |
1,9 |
0,26 |
4,96 |
Toscana |
6,3 |
4,1 |
0,15 |
10,55 |
Provincia di Bolzano |
0.8 |
0.5 |
- |
1,3 |
Abruzzo |
1,6 |
1,0 |
0,47 |
2,66 |
Totale |
11,5 |
7,5 |
0,47 |
19,47 |
La RT ricorda che l’articolo 13-duodecies, commi 2-4, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 1.790 milioni per l'anno 2020 e 190, 1 milioni di euro per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui al presente articolo anche in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis del presente decreto.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma consente al genitore lavoratore dipendente di fruire di un congedo straordinario in caso di sospensione dell’attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile. Il beneficio è riconosciuto nelle regioni che per rischio epidemiologico sono definite come “zone rosse” con provvedimento del Ministro della salute. Per i periodi di congedo fruiti è riconosciuta, in luogo della retribuzione, un'indennità pari al 50% della retribuzione stessa e la copertura di contribuzione figurativa. L’indennità è riconosciuta nel limite di spesa di 52,1 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Inoltre, al fine di garantire la sostituzione del personale scolastico che usufruisce del congedo straordinario, la norma autorizza la spesa di 2,5 milioni per il 2020.
Considerando che i benefici previsti dalla norma in esame sono concessi a domanda e nel limite di un tetto di spesa e tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Con riferimento all’impatto sui saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni in ordine agli effetti differenziati sui saldi stessi, correlati al fatto che gli oneri per la contribuzione figurativa non rilevano sull'indebitamento netto e il fabbisogno. Tuttavia, atteso che l'onere su tali ultimi due saldi viene contabilizzato per il 2021, si evidenzia che ciò presuppone lo slittamento dell'erogazione delle prestazioni ai lavoratori all'anno prossimo, anche se riferite al mese di novembre, senza che la norma nulla disponga in tal senso. Sul punto appare necessario un chiarimento.
Con riferimento agli oneri derivanti dalle ulteriori misure restrittive conseguenti alle ordinanze del Ministero della salute del 10 novembre 2020, del 13 novembre 2020 e del 20 novembre 2020, si evidenzia che la RT stima oneri aggiuntivi pari a circa 19,5 milioni di euro per l'anno 2020. In termini di indebitamento netto e fabbisogno l'onere per l'anno 2021 è pari a 11,5 milioni di euro. Si segnala al riguardo che la RT non fornisce i dati alla base della predetta stima, che pertanto non risulta verificabile.
Si ricorda che per far fronte ai predetti oneri aggiuntivi l’articolo 13-duodecies, commi 2-4, istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un Fondo con una dotazione di 1.790 milioni per l'anno 2020 e 190,1 milioni per l'anno 2021, che rappresenta un limite di spesa, per far fronte agli oneri derivanti dall'estensione delle misure di cui al presente articolo anche in conseguenza delle eventuali successive ordinanze del Ministero della salute, adottate ai sensi dell'articolo 19-bis del presente decreto.
Articolo 22-ter
(Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale)
Le norme – che ripropongono con modifiche l’articolo 27 del DL 149/2020 (Ristori-bis) – novellano l’articolo 200, comma 1, del DL 34/2020, che ha istituito un Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri. La novella estende dal 31 dicembre 2020 al 31 gennaio 2021 il periodo, a partire dal 23 febbraio 2020, entro il quale si intende compensare detta riduzione. A tal fine, la dotazione del fondo è incrementata di 390 milioni di euro per l'anno 2021. Tali risorse possono essere utilizzate anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale, destinato anche a studenti, occorrenti nell'anno 2021 per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento. Per i servizi aggiuntivi, le Regioni e i Comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada.
Con decreto si provvede alla definizione delle quote da assegnare a ciascuna regione e provincia autonoma.
Ai relativi oneri si provvede ai sensi del successivo articolo 34.
Il prospetto riepilogativo riferito al maxiemendamento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento de! Fondo per sostenere le-imprese del trasporto pubblico locale |
|
390,0 |
|
|
|
390,0 |
|
|
|
390,0 |
|
|
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano, in ragione di 390 milioni di euro nel 2021, il Fondo di cui all’articolo 200 del DL 34/2020, destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri. L’incremento, oltre a sostenere la riduzione dei ricavi nel periodo 1° gennaio-31 gennaio 2021, può essere utilizzato anche per il finanziamento, nel limite di 190 milioni di euro, di servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale e regionale per fronteggiare le esigenze di trasporto conseguenti all'attuazione delle misure di contenimento del contagio. Regioni e comuni, nei limiti di 90 milioni di euro, possono anche ricorrere, mediante apposita convenzione ed imponendo obblighi di servizio, a operatori economici esercenti il servizio di trasporto di passeggeri su strada.
Ciò premesso, non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.
Considerato peraltro che la RT nulla aggiunge al contenuto delle norme, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a definire la quota di perdite compensata dal Fondo in questione.
Normativa vigente. L’art. 221 del DL n. 34/2020 integra la disciplina delle misure urgenti in materia di giustizia adottabili, ai sensi dell’art. 83, del DL n. 18/2020, per il contrasto dell’emergenza epidemiologica. In particolare le disposizioni richiamate prevedono la possibilità di adottare misure organizzative volte a evitare assembramenti di persone negli uffici giudiziari, con la l’adozione, tra l’altro, di modalità processuali e operative telematiche e da remoto. Alle norme in riferimento non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma introduce disposizioni volte a regolare - ferma restando[40] l’applicazione dell’art. 221 del DL n. 34/2002 ove non espressamente derogato dalla norma in esame - lo svolgimento dei procedimenti giurisdizionali penali e civili, nel periodo decorrente dall’entrata in vigore del decreto legge in esame (29 ottobre 2020) fino al 31 gennaio 2021[41] (comma 1). In particolare viene disposto che:
· nel corso delle indagini preliminari il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possano avvalersi di collegamenti da remoto per compiere atti che richiedono la partecipazione dei soggetti individuati dalla medesima disposizione (comma 2);
· la partecipazione di detenuti, internati, persone in stato di custodia cautelare, fermate o arrestate a qualsiasi udienza avvenga, ove possibile, mediante videoconferenza o collegamenti da remoto (comma 4);
· le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice possano essere tenute mediante collegamenti da remoto (comma 5).
Viene, inoltre, previsto che la persona arrestata o fermata e il difensore possano partecipare all’udienza di convalida da remoto anche dal più vicino ufficio della polizia giudiziaria attrezzato per la videoconferenza, quando disponibile;
· per le udienze in materia di separazione consensuale dei coniugi e di revisione delle condizioni di divorzio l’udienza civile sia sostituita dal deposito telematico di note scritte (comma 6);
· il giudice, con riferimento alle udienze da remoto[42], possa partecipare all’udienza anche collegandosi da un luogo diverso dall’ufficio giudiziario (comma 7).
Ulteriori disposizioni vengono dettate con riguardo alle modalità di svolgimento da remoto dei procedimenti penali in Cassazione (comma 8) e alla possibilità di assumere le deliberazioni collegiali in camera di consiglio nei procedimenti civili e penali mediante collegamenti da remoto (comma 9).
Viene, altresì, previsto che, nell’ambito del procedimento disciplinare dinanzi alla sezione disciplinare del CSM - di cui all'art. 18 del D.lgs. n. 109/2006 - il magistrato e il suo difensore possano partecipare all’udienza mediante collegamento da remoto, a mezzo dei sistemi informativi individuati e resi disponibili con provvedimento del direttore dell'ufficio dei sistemi informativi del CSM (comma 9-ter).
Le disposizioni dell’articolo in esame, nonché quelle di cui all’articolo 221, del DL n. 34/2020, in quanto compatibili, si applicano anche ai procedimenti relativi agli arbitrati rituali e alla magistratura militare (comma 10).
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 10-quater).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferita al testo originario ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica considerato che gli adempimenti connessi fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa. Pertanto, viene assicurato che gli adempimenti connessi a tali attività, sono già stati svolti con le modalità indicate nel periodo precedente, sono fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e che l'intervento in esame intende proseguire il ricorso alle modalità telematiche di svolgimento dell'attività giudiziaria anche nell'attuale nuova fase emergenziale.
La relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato afferma che le modifiche apportate all’articolo hanno perlopiù natura ordinamentale e procedurale e che i relativi adempimenti potranno essere disposti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riguardo al comma 9-ter, la relazione tecnica riferisce che trattasi di una norma di carattere procedurale, che non determina effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto gli adempimenti relativi ai sistemi informativi necessari per i collegamenti da remoto potranno essere fronteggiati con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente nel bilancio autonomo del Consiglio superiore della magistratura.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la disposizione interviene sulle modalità di svolgimento di talune fasi del procedimento giudiziario nell'attuale fase di emergenza sanitaria - fino al 31 gennaio 2021 - in raccordo con quanto già stabilito da precedenti norme predisposte per lo stato di emergenza - in particolare l’art. 83 del DL n. 18/2020 e da ultimo l'articolo 221 del DL n. 34/2020 - che disciplinano le misure organizzative volte a evitare assembramenti negli uffici giudiziari, con la possibilità di adottare, tra l’altro, modalità processuali e operative telematiche e da remoto.
Si rammenta che alle summenzionate disposizioni non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica a conferma della previsione di neutralità finanziaria recata dal comma 10-quater.
La relazione riferisce che la norma in esame intende proseguire il ricorso alle modalità telematiche di svolgimento dell'attività giudiziaria anche nell'attuale nuova fase emergenziale e che non è suscettibile, pertanto, di determinare effetti onerosi per la finanza pubblica, in quanto gli adempimenti previsti dalla stessa fanno riferimento ad attività già disciplinate e attuate nel corso dell'emergenza sanitaria secondo modalità tecniche e organizzative che possono essere svolte nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Si prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica con riguardo al comma 9-ter, introdotto durante l’esame al Senato, in merito al quale la stessa riferisce che lo svolgimento da remoto delle udienze del procedimento disciplinare dinanzi alla sezione disciplinare del CSM potrà avvenire in condizioni di neutralità finanziaria.
La norma prevede che, fino al 31 gennaio 2021[43], per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado[44] la corte di appello procede in camera di consiglio senza l’intervento del pubblico ministero e dei difensori[45] (comma 1).
Viene, inoltre, previsto che il pubblico ministero formuli le sue conclusioni con atto trasmesso alla cancelleria della corte di appello per via telematica[46] o a mezzo dei sistemi che saranno resi disponibili ed individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati. La cancelleria invia l’atto immediatamente, per via telematica, ai difensori delle altre parti che possono presentare le conclusioni con atto scritto, trasmesso alla cancelleria della corte d’appello mediante la medesima summenzionata modalità[47] (comma 2).
Alla deliberazione la corte di appello procede mediante collegamenti da remoto[48] (comma 3).
La richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore ed è trasmessa alla cancelleria della corte di appello attraverso i canali di comunicazione, notificazione e deposito rispettivamente previsti dal comma 2. Entro lo stesso termine perentorio e con le medesime modalità l’imputato formula, a mezzo del difensore, la richiesta di partecipare all’udienza (comma 4).
Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, anche nei procedimenti in materia di impugnazioni e comunicazioni di cui agli artt. 10 e 27, del D.lgs. n. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia) e in tema di appello contro ordinanze in materia di misure cautelari personali di cui all'art. 310 c.p.p. (comma 6-bis).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che le disposizioni in esame integrano le misure urgenti e necessarie adottate per arginare ulteriormente la situazione di emergenza sanitaria in atto, intervenendo sull'attività giurisdizionale nel grado di appello, al fine di smaltire comunque il lavoro ed evitare un accumulo di procedimenti che contribuirebbe a creare arretrato, ma consentendo ugualmente l'ordinario espletamento delle udienze evitando però affollamenti e limitando i rischi di possibili contagi. Nel contempo, con la disposizione si agevolano le procedure di deposito, comunicazione e notificazione degli atti, attività che verranno compite attraverso i canali telematici e le tecnologie informatiche di cui l'amministrazione giudiziaria già dispone e che consente di diminuire gli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie per limitare al massimo i rischi di contagio.
La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che il ricorso alle modalità indicate si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, pertanto, la relazione tecnica assicura che dalla attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che gli adempimenti connessi fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa.
Il comma 6-bis possiede natura ordinamentale e procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, potranno essere fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, attraverso le strumentazioni, i canali telematici e le tecnologie informatiche di cui l'amministrazione giudiziaria si è già dotata e la cui disponibilità consente l’effettiva diminuzione degli accessi fisici negli uffici giudiziari e nelle relative cancellerie.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la disposizione interviene sulle modalità di svolgimento di specifiche fasi processuali dei giudizi penali di appello in ragione dell’attuale fase di emergenza sanitaria - fino al 31 gennaio 2021 – analogamente a quanto già stabilito da precedenti norme predisposte per lo stato di emergenza - in particolare l’art. 83, del DL n. 18/2020, l'articolo 221, del DL n. 34/2020, nonché dall’art. 23, del DL n. 137/2020 - che disciplinano le misure organizzative volte ad evitare assembramenti negli uffici giudiziari, con la possibilità di adottare, tra l’altro, modalità processuali e operative telematiche e da remoto.
Si rammenta che alle summenzionate disposizioni non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione e, in particolare, in merito alla circostanza che gli adempimenti previsti dalla norma fanno riferimento ad attività già disciplinate e sperimentate nel corso dell'emergenza sanitaria sia per quanto riguarda gli aspetti di natura tecnica che per quelli di natura organizzativa.
La norma sospende, fino al 31 gennaio 2021[49], i giudizi penali durante il tempo in cui l'udienza debba essere rinviata per l’assenza - giustificata dalle restrizioni ai movimenti dovute al Covid-19 - di testimoni, consulenti tecnici, periti o imputati. Per lo stesso periodo di tempo sono sospesi il corso della prescrizione e i termini delle misure cautelari di cui all'art. 303 c.p.p. (comma 1).
Viene, in particolare, precisato che nei casi sopra indicati, il differimento dell'udienza non potrà avvenire oltre il sessantesimo giorno successivo alla prevedibile cessazione delle restrizioni ai movimenti dovendosi avere riguardo, in caso contrario, agli effetti della durata della sospensione del corso della prescrizione e dei termini di durata stabiliti per la custodia cautelare (comma 2). I suddetti periodi di sospensione non devono essere computati nei termini di durata massima stabiliti dall'art. 304, comma 6, c.p.p. (comma 3).
Viene analogamente disposta la sospensione del corso dei termini dei procedimenti disciplinari a carico di magistrati (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che, stante la natura procedurale della stessa, questa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e, pertanto, si assicura che gli adempimenti connessi a tali attività, potranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura procedurale della disposizione.
Normativa vigente. Il contesto normativo nel quale si inserisce la norma in esame ed i presupposti della stesa sono indicati dalla relazione illustrativa[50] che si riporta di seguito.
In adempimento degli obblighi unionali, l’ISTAT trasmette periodicamente alla Commissione europea (Eurostat) i dati sull’indebitamento netto e sul debito delle amministrazioni pubbliche (settore S13), al fine di consentire il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica e la verifica della loro congruenza con i parametri fissati nella procedura per i disavanzi eccessivi regolata dal Trattato di Maastricht. La stima degli aggregati di finanza pubblica ha come base il perimetro del settore S13, definito tramite l’elenco di tutte le unità istituzionali che, indipendentemente dalla loro natura giuridica pubblica o privata, hanno caratteristiche che le qualificano in termini statistici come amministrazioni pubbliche. Nel corso degli anni, l’inserimento di alcuni enti in tale elenco, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ha determinato l’attivazione di numerosi contenziosi dinanzi al giudice contabile, il quale ha fornito la propria interpretazione delle norme di matrice unionale che incidono sulla definizione del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche. In particolare, durante l’anno in corso, a seguito dell’attivazione di numerosi ricorsi conseguenti all’inserimento di nuovi soggetti
nell’elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 30 settembre 2019, la Corte dei conti ha adottato diverse decisioni di accoglimento delle domande giudiziali, con conseguente annullamento dell’elenco in parte qua.
L’esclusione dal conto economico consolidato di specifiche unità per le quali vi è stato un giudizio in tal senso della Corte dei conti, ma che Eurostat, in accordo con ISTAT, considera dal punto di vista statistico appartenenti al perimetro delle amministrazioni pubbliche, comporterebbe l’immediata apposizione da parte di Eurostat di una riserva sulla qualità delle statistiche di finanza pubblica con evidenti conseguenze negative per il Paese. Gli esoneri prodotti dalle sentenze, per quanto sopra evidenziato, hanno impatto negativo sui saldi di finanza pubblica, atteso che le entrate e le spese degli enti continueranno ad essere consolidate nel conto della pubblica amministrazione. Inoltre, l’annullamento della lista S13, limitatamente agli enti in questione, produce effetti negativi anche sulle previsioni e sul monitoraggio dei conti pubblici in quanto gli enti destinatari delle decisioni della Corte dei conti non si ritengono più obbligati a trasmettere i loro dati di bilancio.
La relazione sottolinea infine che tutte le sentenze della Corte dei conti che prevedono l’annullamento dell’inclusione nella lista S13 hanno efficacia circoscritta al provvedimento emanato dall’ISTAT e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale che ha valenza annuale. L’ISTAT infatti è chiamato ogni anno ad indagare i criteri ermeneutici in base ai quali gli enti vengono inclusi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni al fine di verificare, se dal punto di vista non solo giuridico, ma anche fattuale, sono cambiate le condizioni della loro inclusione.
Le norme[51] dispongono, al comma 1, che a determinati enti (per i quali la Corte dei conti ha accolto il ricorso avverso l’inclusione nell’“elenco Istat” ai sensi del SEC 2010 per l'anno 2019), in quanto unità che, secondo criteri stabiliti dal SEC 2010 medesimo, concorrono alla determinazione dei saldi di finanza pubblica del conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, si applicano in ogni caso le disposizioni in materia di equilibrio dei bilanci e sostenibilità del debito delle amministrazioni pubbliche[52] nonché quelle in materia di obblighi di comunicazione dei dati e delle informazioni rilevanti in materia di finanza pubblica.
Gli enti in questione sono i seguenti:
l. Acquirente unico Spa
2. Società finanziaria di promozione della cooperazione economica con i Paesi dell'Est europeo - Finest
3. Trentino Sviluppo Spa
4. Finlombarda - Finanziaria per lo sviluppo della Lombardia società per azioni - Finlombarda Spa
5. Garanzia partecipazioni e finanziamenti Spa - GEPAFIN Spa
6. Finanziaria regionale Valle d'Aosta - Società per azioni - Finaosta Spa
7. Fondazione Teatro alla Scala di Milano
8. Fondazione Accademia nazionale di Santa Cecilia
Inoltre, il comma 2 interviene sul codice di giustizia contabile[53] per specificare che i giudizi della Corte dei conti in materia di ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT hanno rilievo ai soli fini dell'applicazione della normativa nazionale sul contenimento della spesa pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica rammenta preliminarmente che per effetto dell’attivazione del procedimento previsto dall'articolo 11, comma 6, lettera b), dell'allegato I al decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, la Corte dei conti giudica della ricognizione delle amministrazioni pubbliche operata dall'ISTAT (lista S 13) con conseguente disapplicazione delle misure di contenimento della spesa nei confronti degli enti destinatari di sentenze favorevoli. Tale disapplicazione avviene solo a valle del giudizio sul ricorso proposto, per cui gli effetti legati alla attivazione della procedura de quo, così come prescritte dalla proposta, non sono a priori quantificabili.
Al comma 1 quindi viene confermato, per gli enti che già sono stati destinatari di pronunce favorevoli, l'obbligo del perseguimento degli equilibri di bilancio e di sostenibilità del debito, pertanto la RT non ritiene che i giudizi finora emanati comportino impatti rilevabili sui saldi di finanza pubblica. Viene altresì ribadito l'obbligo dell’invio dei bilanci ai fini del monitoraggio dei conti pubblici ai sensi dell’articolo 13 della legge di contabilità e finanza pubblica.
Il successivo comma 2, prosegue la relazione tecnica, ha carattere ordinamentale in quanto ha la finalità di definire correttamente l’oggetto delle future pronunce della Corte, fermo restando l'assoggettamento degli enti destinatari delle pronunce favorevoli ai principi enunciati al comma 1.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni circa il comma 1, in quanto lo stesso ha l’effetto di far perdurare l’applicabilità della disciplina e di determinati vincoli di contabilità pubblica a taluni enti i quali, pur classificati dall’Istat come amministrazioni pubbliche, hanno proposto un ricorso avverso tale decisione e sono risultati vincitori.
Analogamente non si formulano osservazioni circa il comma 2, in quanto lo stesso, di carattere ordinamentale, ha l’effetto di circoscrivere la portata applicativa di analoghe decisioni giurisprudenziali: andrebbe peraltro chiarito se la disapplicazione di norme sul contenimento della spesa pubblica nei confronti di determinati soggetti, già classificati come amministrazioni pubbliche, possa pregiudicare in parte il conseguimento di obiettivi di risparmio ascritti alle medesime normative.
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – incrementano di 1 milione di euro a decorrere dall’anno 2021 l’autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-ter, comma 7, del decreto-legge n. 211/2011 (recante disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari).
Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle quote annuali delle risorse del "Fondo unico giustizia" da destinare mediante riassegnazione[54] che, a tale fine, restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento risorse l'esecuzione delle misure di sicurezza ai soggetti presso le residenze |
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1 |
1 |
1 |
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1 |
1 |
1 |
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1 |
1 |
1 |
Maggiori entrate extratributarie |
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Riduzione delle quote annuali delle risorse del “Fondo unico giustizia” |
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1 |
1 |
1 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione delle quote annuali delle risorse del “Fondo unico giustizia” |
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1 |
1 |
1 |
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1 |
1 |
1 |
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in quanto l’onere è limitato all’autorizzazione di spesa. In merito alla copertura, invece, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse del Fondo unico giustizia di cui, a legislazione vigente, è prevista la riassegnazione a spesa in favore del Ministero dell’interno per la tutela della sicurezza pubblica e del soccorso pubblico e del Ministero della giustizia per assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali. Pur considerando, infatti, che già a legislazione vigente le predette quote possono essere modificate con DPCM in caso di urgenti necessità[55], si osserva che la norma in esame ne prevede l’utilizzo per altra finalità in via permanente e la relazione tecnica non fornisce indicazioni sul punto.
Normativa vigente. L’art. 83, comma 12-quater.1, del DL n. 18/2020, come modificato dal DL n. 28/2020, demanda al Direttore generale sistemi informativi automatizzati (SIA) del Ministero della giustizia l’emanazione di un provvedimento contenente le disposizioni che regolano la procedura telematica di deposito da parte degli avvocati di memorie, documenti, richieste e istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, c.p.p. (avviso di conclusione delle indagini preliminari), presso gli uffici del pubblico ministero autorizzati, ai sensi dell’art. 221, comma 11, del DL n. 34/2020, ad avvalersi di questo servizio con decreto del Ministro. Alla disposizione da ultimo richiamata non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. Si evidenzia, altresì, che con provvedimento del Direttore generale SIA dell’11 maggio scorso è stata data attuazione alla summenzionata disposizione ai fini dell’implementazione degli accessi al “Portale Deposito atti Penali” (PDP).
La norma prevede, fino al 31 gennaio 2021[56], la semplificazione delle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale relativa alla chiusura delle indagini preliminari di cui all’art. 415-bis c.p.p., stabilendo che tale deposito avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico[57] (comma 1). La disposizione deroga espressamente alla disciplina vigente in materia di deposito telematico di atti, documenti e istanze nelle medesime fattispecie processuali penali sopra evidenziate, contenuta nell’art. 221, comma 11, del DL n. 34/2020, che demanda ad un decreto del Ministro della giustizia l’autorizzazione di tale deposito telematico.
Viene demandata all’emanazione di uno o più decreti ministeriali l’indicazione degli ulteriori atti per quali sarà reso possibile il deposito telematico nelle modalità di cui al comma 1 (comma 2).
Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito con valore legale tramite posta elettronica certificata (PEC), presso gli indirizzi PEC degli uffici giudiziari destinatari, indicati in apposito provvedimento, nel quale si individueranno anche le specifiche tecniche relative ai formati degli atti e alla sottoscrizione digitale e le ulteriori modalità di invio (comma 4).
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 6-undecies).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa prevede un’ulteriore forma di semplificazione delle modalità di svolgimento delle attività giudiziarie da parte di tutti i soggetti coinvolti, resasi necessaria dalla finalità di ridurre l'accesso agli uffici giudiziari. La relazione tecnica assicura che, pertanto, le attività previste non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che il ricorso alle modalità di deposito digitalizzato mediante collegamenti da remoto si inserisce nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie e che le attività giudiziarie risultano ormai essere stata attuate e garantite attraverso il ricorso a tali modalità e strumenti in presenza della nuova fase della situazione emergenziale.
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, afferma che le modifiche apportate all’articolo hanno natura ordinamentale e procedurale e che i relativi adempimenti, che si inseriscono nell’ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto, potranno essere disposti nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la disposizione definisce direttamente le modalità di deposito telematico di atti, documenti e istanze nella fase del processo penale relative alla chiusura delle indagini preliminari, stabilendo che questo avvenga esclusivamente mediante il portale del processo penale telematico (comma 1). La norma deroga espressamente alla vigente disciplina del deposito telematico dei suddetti atti giudiziari che demanda ad un successivo decreto ministeriale l’autorizzazione del medesimo deposito telematico.
Si rammenta che alla norma derogata non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Per tutti gli altri atti, documenti e istanze viene consentito il deposito telematico tramite PEC (comma 4).
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica a conferma della clausola di neutralità finanziaria recata dal comma 6-undecies; questa, in particolare, riferisce che il ricorso alle modalità di deposito telematico degli atti si inserisce nell'ambito di un programma di informatizzazione dei processi in atto che ha già sviluppato tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie.
Articolo 25
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo amministrativo)
Normativa vigente. L’art. 4, comma 1, periodo quarto e seguenti del DL n. 28/2020 prevede la possibilità di svolgere nell’ambito del processo amministrativo, a decorrere dal 30 maggio e fino al 31 luglio 2020, la discussione orale mediante collegamento da remoto su richiesta delle parti costituite o d’ufficio su disposizione del giudice. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.
La norma estende, con riguardo alle udienze pubbliche e alle camere di consiglio del Consiglio di Stato, del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e dei Tar, che si svolgono dal 9 novembre 2020 al 31 gennaio 2021, l’applicazione dell’art. 4, comma 1, del DL n. 28/2020 in materia di discussione orale nelle udienze camerali o pubbliche mediante collegamento da remoto, a richiesta di tutte le parti costituite o su disposizione del giudice d’ufficio (comma 1). Viene, inoltre, previsto che il giudice deliberi in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la previsione consiste essenzialmente in una riproposizione delle norme in precedenza contenute negli articoli 84, comma 5 e 6, del DL n. 18/2020 e nell'art. 4 del DL n. 28/2020. Nel periodo maggio/luglio 2020, la giustizia amministrativa ha applicato dette disposizioni e sono state celebrate numerose udienze da remoto in tutti gli uffici giudiziari del Paese. La giustizia amministrativa già dispone di tutta la tecnologia occorrente (sistema informativo, firma digitale, personal computer, piattaforma Microsoft Teams, ecc.) e delle relative risorse finanziarie, iscritte a bilancio.
L'attuazione della previsione, dunque, per quanto riguarda lo svolgimento delle udienze da remoto, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato; analogamente non comportano nuovi o maggiori oneri le restanti previsioni, di natura esclusivamente processuale.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la disposizione specifica la possibilità - già disciplinata a normativa vigente -di operare telematicamente da remoto in materia processuale amministrativa ridefinendone, altresì, l’ambito di applicazione temporale.
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione. La relazione tecnica, in particolare, riferisce che la Giustizia amministrativa nel periodo maggio/luglio 2020 ha applicato la suddetta disciplina telematica e, a tale riguardo, già dispone della necessaria tecnologia e delle relative risorse finanziarie iscritte a bilancio.
Articolo 26
(Udienze e procedure concorsuali della Corte dei conti)
Normativa previgente. L’art. 257 del DL n. 34/2020 prevede che, fino al 31 dicembre 2020, i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalità decentrata e attraverso l'utilizzo di tecnologia digitale si possano applicare anche alle procedure concorsuali in corso relative al personale della Corte dei conti. Alla norma non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma dispone lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze e delle udienze pubbliche della Corte dei conti, finché si protragga lo stato di emergenza epidemiologica da Covid-19 (comma 1).
Viene, inoltre, novellato l’art. 257 del DL n. 34/2020 relativo allo svolgimento con modalità decentrate e telematiche delle procedure concorsuali relative al personale della Corte dei conti. All'attuazione delle previsioni di cui al presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 2).
In particolare viene prevista l’applicazione di tali modalità fino al termine dell’emergenza epidemiologica, in luogo del termine del 31 dicembre 2020 previsto nel testo previgente (comma 2, lett. a)). Si prevede l’applicazione delle medesime modalità alla generalità delle procedure concorsuali - e non solo a quelle in corso (comma 2, lett. b)) - specificando che le stesse trovano applicazione anche alle procedure relative al personale di magistratura (comma 2, lett. c)).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 1 reca unicamente norme di ordine ordinamentale e pertanto non comporta oneri per la finanza pubblica.
La disposizione di cui al comma 2 reca unicamente norme di carattere procedimentale. Lo svolgimento in modalità decentrata e telematica delle procedure concorsuali sarà effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie nell'attuale disponibilità della Corte dei conti. Pertanto, l'attuazione della previsione legislativa non comporterà alcun nuovo o maggiore onere a carico del bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 1, che dispone lo svolgimento a porte chiuse delle adunanze e delle udienze pubbliche della Corte dei conti, per tutta la durata dello stato di emergenza epidemiologica, non si formulano osservazioni, stante il carattere ordinamentale della norma confermato anche dalla relazione tecnica. In merito al comma 2, che estende la possibilità - già disciplinata a normativa vigente - di ricorrere a modalità decentrate e telematiche per lo svolgimento delle procedure concorsuali relative al reclutamento del personale della Corte dei conti, non si formulano osservazioni nel presupposto che, come riferito dalla relazione tecnica a conferma della previsione di invarianza recata dalla medesima disposizione, lo svolgimento delle procedure concorsuali, secondo le suddette modalità, venga effettuato con le risorse umane, strumentali e finanziarie nell'attuale disponibilità della Corte dei conti.
Articolo 27
(Misure urgenti relative allo svolgimento del processo tributario)
Normativa vigente. L’art. 16 del DL n. 119/2018 ha introdotto nel processo tributario misure volte alla digitalizzazione di taluni procedimenti, in particolare quelli riguardanti le comunicazioni via PEC, le notificazioni e il deposito di atti tramite modalità telematiche. Tale disposizione è stata modificata dall’art. 135, comma 2, del DL n. 34/2020, che ha introdotto alcune novità operative, tra le quali l’estensione dell’applicabilità della disciplina sulla partecipazione a distanza alle udienze in camera di consiglio. È stata inoltre consentita la partecipazione da remoto non solo alle parti processuali, ma anche al giudice tributario e al personale amministrativo delle commissioni tributarie ed è stato permesso di richiedere l’udienza da remoto per le parti non solo all’atto del ricorso ma anche successivamente. Più in generale l’art. 135, comma 2, ha disposto che la partecipazione alle camere di consiglio e alle udienze pubbliche possa avvenire a distanza mediante collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del collegamento da remoto del contribuente, del difensore, dell'ufficio impositore e dei soggetti della riscossione, nonché dei giudici tributari e del personale amministrativo delle Commissioni tributarie, tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e di udire quanto viene detto. Il luogo dove avviene il collegamento da remoto è equiparato all'aula di udienza. A tale disposizione non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
La norma prevede che, fino alla cessazione degli effetti della dichiarazione dello stato di emergenza nazionale da Covid-19, nel processo tributario, lo svolgimento delle udienze pubbliche e camerali e delle camere di consiglio con collegamento da remoto è autorizzato, secondo la rispettiva competenza, con decreto motivato del presidente della Commissione tributaria provinciale o regionale. I decreti possono disporre che le udienze e le camere di consiglio si svolgano anche solo parzialmente da remoto, ove le dotazioni informatiche della giustizia tributaria lo consentano e nei limiti delle risorse tecniche e finanziarie disponibili (comma 1).
Salvo quanto previsto dalla norma in esame, le modalità di svolgimento delle udienze da remoto sono disciplinate ai sensi dell’art. 16, del DL n. 119/2018 (comma 4).
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 4-bis).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che si tratta di norme di tipo processuale che disciplinano le modalità di svolgimento delle udienze nel processo tributario nel periodo emergenziale Covid-19. Detta disciplina ha lo scopo di limitare la presenza degli operatori di settore (parti processuali e giudici tributari) presso le sedi delle Commissioni tributarie e, quindi, ridurre il rischio da contagio Covid-19.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma introduce delle modifiche alla vigente disciplina relativa allo svolgimento del processo tributario da remoto. Le modifiche, come evidenziato anche dalla relazione tecnica, a conferma del vincolo di neutralità finanziaria recato dal comma 4-bis, appaiono di carattere processuale e non si formulano pertanto osservazioni.
Articolo 28
(Licenze premio straordinarie per i detenuti in regime di semilibertà)
La norma prevede che, al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore al vigente limite complessivamente previsto di quarantacinque giorni[58] l'anno, salvo che il magistrato di sorveglianza ravvisi gravi motivi ostativi alla concessione della misura (comma 1). In ogni caso la durata delle licenze premio non può estendersi oltre il 31 gennaio 2021 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che con riferimento al presente articolo ed ai seguenti articoli 29 e 30 - tutti inerenti a strumenti di riduzione della popolazione detenuta presso gli istituti penitenziari - si segnalano i possibili effetti positivi sia in via generale, per una più efficiente e razionale gestione delle risorse e delle strutture, sia come strumento di contrasto al fenomeno del sovraffollamento carcerario, sia per garantire una maggiore efficacia, nell'attuale periodo emergenziale, agli interventi messi in campo dall'amministrazione penitenziaria in ordine alle misure di prevenzione e di contrasto alla diffusione del Covid-19 nelle carceri.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che, fino e non oltre il 31 gennaio 2021, al condannato ammesso al regime di semilibertà possano essere concesse licenze di durata superiore al vigente limite complessivamente previsto di quarantacinque giorni l’anno. Al riguardo, pur considerato il tenore ordinamentale della disposizione, andrebbe acquisita una valutazione del Governo al fine di verificare che la norma - con particolare riguardo alle attività di vigilanza e controllo che dovranno essere svolte da parte dell’amministrazione giudiziaria e da quella penitenziaria - possa essere attuata nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente in capo alle medesime amministrazioni.
Articolo 29
(Durata straordinaria dei permessi premio)
Normativa vigente. L’art. 30-ter della legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario – O.P.) stabilisce che ai condannati che hanno tenuto una regolare condotta durante l’esecuzione della pena e che non risultino essere socialmente pericolosi, possono essere concessi permessi premio. La durata dei permessi non può essere superiore ogni volta a quindici giorni e non può comunque superare il limite complessivo di quarantacinque giorni in ciascun anno di espiazione della pena.
La norma prevede che, fino al 31 gennaio 2021, ai condannati cui siano già stati concessi i permessi premio di cui all’art. 30-ter della legge n. 354/1975 (Ordinamento penitenziario – O.P.) o che siano stati assegnati al lavoro all’esterno[59] o ammessi all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno[60], i summenzionati permessi premio, se ne ricorrono i presupposti, possono essere concessi anche in deroga ai limiti temporali fissati dall'art. 30-ter, della medesima legge (comma 1). Tale previsione non si applica ai soggetti condannati per una serie di gravi delitti individuati dalla disposizione (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che la sua finalità, analogamente a quanto rilevato con riguardo all’articolo 28, è quella di contenimento del contagio e di contrasto del fenomeno del sovraffollamento delle carceri. La disposizione estendendo previsioni di norme ordinarie non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma prevede che, fino e non oltre il 31 gennaio 2021, con riferimento al condannato ammesso al regime dei c.d. permessi premio o che sia stato assegnato al lavoro o all’istruzione o alla formazione professionale all’esterno[61], i permessi premio possano essere concessi anche in deroga ai vigenti limiti previsti dall’Ordinamento penitenziario (art. 30-ter della legge n. 354/1975). Al riguardo, analogamente a quanto osservato con riferimento all’articolo 28, cui si rinvia, si rileva l’opportunità di acquisire la valutazione del Governo circa l’effettiva possibilità di attuare la norma nell’ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a normativa vigente in capo alle amministrazioni interessate.
Articolo 30
(Disposizioni in materia di detenzione domiciliare)
La norma prevede che, fino al 31 gennaio 2021, la pena detentiva non superiore a 18 mesi, anche se parte residua di maggior pena, possa essere eseguita presso il domicilio con l’esclusione di talune categorie di reati o di condannati individuati dalla disposizione (comma 1). Salvo si tratti di condannati minorenni o di condannati la cui pena da eseguire non è superiore a sei mesi è applicata la procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici resi disponibili per i singoli istituti penitenziari (comma 3). Viene demandata ad un provvedimento del capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia[62] l’individuazione del numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, che possono essere utilizzati per l’esecuzione della pena con le modalità stabilite dal presente articolo. Nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l’applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati (comma 5). Per il condannato minorenne nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva con le modalità di cui al comma 1, l’ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente provvederà[63] alla redazione di un programma educativo secondo le modalità indicate dall’art. 3 del D.lgs. n. 121/2018, da sottoporre al magistrato di sorveglianza per l’approvazione (comma 7).
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate alla relativa attuazione vi provvedono con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 9-bis).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, riferita al testo originario, afferma che la norma interviene in materia di detenzione domiciliare, inserendo disposizioni che potranno trovare applicazione nei confronti di un limitato numero di detenuti chiamati a scontare una pena residua non superiore a 18 mesi e per un periodo circoscritto al 31 dicembre 2020 (così il testo originario della disposizione), legato all'emergenza epidemiologica Covd-19, riproponendo il modello operativo già sperimentato in applicazione della legge n. 199/2010.
Il suddetto termine finale è stato esteso, per effetto delle modifiche intervenute al Senato, al 31 gennaio 2021. Al riguardo, la relazione tecnica relativa al maxiemendamento approvato al Senato afferma che tale modifica non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai relativi adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Tali previsioni non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che le procedure, peraltro semplificate, connesse all'adozione dei provvedimenti di detenzione domiciliare, essendo di natura istituzionale, potranno essere espletate avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Al riguardo la relazione tecnica rappresenta, inoltre, che la detenzione domiciliare è una misura già regolata dall'articolo 47-ter della legge n. 354/1975, che non comporta - anche per queste limitate ulteriori casistiche adottate per tempi assai limitati - costi a carico dell'amministrazione penitenziaria, in quanto la possibilità di eseguire la misura non solo presso dimore private, ma eventualmente anche in strutture pubbliche o private di cura, assistenza ed accoglienza, avviene sempre nei limiti dell'effettiva disponibilità delle suddette strutture, rientrando soprattutto fra le attività svolte dal c.d. terzo settore e dagli enti locali nell'ambito delle risorse iscritte nei rispettivi bilanci e disciplinate sulla base di convenzioni, intese e protocolli già operativi e ampiamente consolidati, con l'amministrazione penitenziaria.
Si prevede che tali disposizioni possano applicarsi ai detenuti che maturano i presupposti per l'applicazione della misura entro il 31 dicembre 2020 e che nel caso in cui la pena residua non superi di trenta giorni la pena per la quale è imposta l'applicazione delle procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, questi non sono attivati.
Con specifico riferimento alle disposizioni che consentono l'utilizzo dei dispositivi elettronici di controllo per i soggetti in detenzione domiciliare la relazione tecnica rappresenta che la distribuzione degli stessi avverrà secondo un programma adottato con provvedimento del capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, d'intesa con il capo della Polizia, entro il termine di dieci giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, e periodicamente aggiornato, con il quale è individuato il numero dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici da rendere disponibili, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Si prevede che l'applicazione dei dispositivi di controllo potrà avvenire quando accertata l'effettiva disponibilità degli strumenti e comunque all’esito della verifica dei necessari requisiti tecnici presso le abitazioni o i luoghi di detenzione domiciliare, con le modalità indicate dal decreto interministeriale del 2 febbraio 2001 e nell’ambito dei contratti di fornitura e di gestione da remoto dei dispositivi già in essere tra gli operatori specializzati e le Forze di polizia. Attualmente, sulla base dei dati comunicati dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza, il contratto in essere, di durata triennale, è in scadenza al 31 dicembre 2021 per un importo annuo di circa 7,7 milioni di euro ed un onere complessivo di circa 23 milioni di euro. Il contratto prevede fornitura e servizio di 1.000 – 1.200 braccialetti al mese per l'intera durata contrattuale e, pertanto, con la facoltà per l'Amministrazione, nell'ambito della vigenza contrattuale, di installare circa 43.200 braccialetti, dispositivi che risultano sufficienti a garantire l'ordinario impiego degli stessi. La relazione tecnica rileva, comunque, che sia l'entità del numero dei braccialetti disponibili sia la possibilità di riutilizzo di questi dispositivi - in quanto le procedure di controllo vengono disattivate per quei soggetti condannati che stanno eseguendo la pena detentiva presso il proprio domicilio e la cui pena residua da espiare scende sotto la soglia dei sei mesi - assicura la sostenibilità dell'intervento, garantendo la piena attuazione della disposizione in esame e confermando altresì il grado di adeguatezza delle dotazioni tecnologiche rispetto all'effettivo fabbisogno.
Con riferimento alla sostenibilità degli oneri la relazione tecnica rappresenta che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione dell'interno, alla Missione 7 – Ordine pubblico e sicurezza - C.d.R. Dipartimento della Pubblica sicurezza - Programma 3.3 - Pianificazione e coordinamento Forze di polizia - Azione: “Potenziamento e ammodernamento delle Forze di Polizia”, capitolo di bilancio 2558 “Spese di gestione, manutenzione ed adattamento, di mobili, impianti ed attrezzature varie”, pg. 2 “Noleggio, installazione, gestione e manutenzione di particolari strumenti tecnici di controllo delle persone sottoposte alle misure cautelari degli arresti domiciliari o dei condannati in stato di detenzione domiciliare” che reca uno stanziamento di euro 11.212.767 per il 2020, euro 21.212.767 per il 2021 e di euro 21.212.767 per il 2022.
La relazione tecnica rappresenta infine che la redazione di programmi rieducativi in favore dei condannati minorenni nei cui confronti è disposta l'esecuzione della pena detentiva, è una misura già prevista e adottata in applicazione dell'art. 3 del D.lgs. n. 121/2018, nell'ambito delle competenze istituzionali dell'ufficio servizio sociale minorenni territorialmente competente in relazione al luogo di domicilio e in raccordo con l'equipe educativa dell'istituto penitenziario. In tal senso, ai relativi adempimenti, potrà provvedersi nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma consente fino al 31 gennaio 2021 l’esecuzione domiciliare della pena detentiva, ove non sia superiore a diciotto mesi e fatte salve le eccezioni individuate dalla stessa disposizione (comma 1). Viene, inoltre, disposta l’applicazione a talune fattispecie detentive della procedura di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici (comma 3); a tal fine viene demandata ad un provvedimento del Capo del dipartimento dell’amministrazione penitenziaria l’individuazione del numero dei suddetti mezzi e strumenti, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 5). Con riguardo ai condannati minorenni nei cui confronti è disposta l’esecuzione della pena detentiva domiciliare viene, altresì, prevista (comma 7) l’adozione di programmi educativi. La disposizione è altresì corredata da una clausola di neutralità finanziaria (comma 9-bis).
Si rileva, altresì, che le suddette previsioni riproducono, in gran parte, il contenuto di una norma (l’art. 123 del DL n. 18/2020) che ha disposto l’adozione di analoghe misure di esecuzione domiciliare della pena fino al 30 giugno 2020, prevedendo – anch’essa – un vincolo di neutralità finanziaria.
Al riguardo, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica - che riferisce che le disposizioni in esame non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e che potranno trovare attuazione nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente in quanto interesseranno un limitato numero di detenuti - si osserva che, con riferimento ai mezzi e strumenti di controllo elettronici (c.d. braccialetti elettronici) (comma 3), la relazione tecnica fornisce il dato relativo al contratto di fornitura in essere che prevede un numero di 1.000/1.200 braccialetti al mese, senza indicare il numero dei dispositivi disponibili fino al 31 gennaio al netto di quelli già installati e non riutilizzabili e senza effettuare una stima del fabbisogno atteso in ragione delle disposizioni introdotte. Al fine di verificare la sostenibilità della norma, alla luce della asserita neutralità finanziaria evidenziata dalla relazione tecnica, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione che consentano di determinare il fabbisogno atteso di dispositivi elettronici di controllo, indicando altresì, nell’ambito delle dotazioni di bilancio individuate dalla relazione tecnica, quelle effettivamente disponibili per fronteggiare tali nuovi fabbisogni.
La relazione tecnica si limita ad evidenziare che il contratto di fornitura triennale consentirebbe di installare circa 43.200 braccialetti (1.200 x 12 mesi x 3 anni). La stessa precisa che l'entità dei braccialetti disponibili (non specificata) e la possibilità di riutilizzo di questi assicurerebbe l’adeguatezza delle dotazioni tecnologiche rispetto all'effettivo fabbisogno (non specificato). La relazione tecnica, inoltre, con riferimento alla sostenibilità dei relativi oneri riferisce che gli stessi potranno essere fronteggiati con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, nonché con le pertinenti risorse finanziarie iscritte in bilancio.
Non si formulano osservazioni in merito agli adempimenti procedurali finalizzati all’adozione dei provvedimenti di esecuzione domiciliare della pena, nel presupposto che, come evidenziato dalla relazione tecnica, questi, essendo di natura istituzionale, potranno essere attuati nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Nulla da osservare, infine, con riguardo alla redazione dei programmi rieducativi di cui al comma 7, sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica, che evidenzia che si tratta di una misura già prevista dalla vigente normativa (articolo 3 del D.lgs. n. 121/2018) tra le competenze istituzionali degli uffici del servizio sociale minorenni territorialmente competenti e che pertanto ai relativi adempimenti, si potrà provvedere nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La norma prevede che le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possano svolgersi con modalità telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell’ordine (comma 1).
Al medesimo summenzionato regolamento è demandata la possibilità di disciplinare modalità telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalità analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che questa, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dei diversi ordini professionali, non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio dell'ordine.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma attribuisce agli ordini professionali la facoltà di ricorrere a modalità telematiche da remoto per il rinnovo dei propri organi territoriali e nazionali; tanto premesso, non si formulano osservazioni considerato che, come anche evidenziato dalla relazione tecnica, i relativi adempimenti saranno sostenuti nell'ambito dei rispettivi bilanci di ciascun consiglio dell'ordine.
La norma modifica l’art. 254, comma 3, del DL n. 34/2020 che disciplina la possibilità di svolgere mediante collegamento da remoto le prove d’esame orali relative al concorso a 300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 e all’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019. Rispetto al testo previgente la modifica sopprime il riferimento agli esami programmati sino al 30 settembre 2020 (comma 1).
Si evidenzia che al testo previgente dell’art. 254 del DL n. 34/2020, che reca misure urgenti finalizzate al completamento delle summenzionate procedure concorsuali, non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Viene, inoltre, disposto che il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali, possa avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche (comma 2).
Specifiche disposizioni vengono, inoltre, adottate in merito alla disciplina del voto a distanza e delle procedure di insediamento degli organi che viene demandata a ciascun Consiglio nazionale dell'ordine o del Collegio (comma 3) nonché in merito alla possibilità di differire la data di svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei medesimi organi (comma 4). Infine, viene previsto che sino all’insediamento degli organi secondo le nuove modalità telematiche sopra indicate sono fatti salvi gli effetti dei provvedimenti adottati dai Collegi e dagli Ordini territoriali e nazionali scaduti (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e, con riguardo al comma 1 riferisce che le modalità di svolgimento delle prove concorsuali indicate dalla norma come da remoto si inseriscono nell'ambito del programma di informatizzazione dei processi in atto dell'amministrazione giudiziaria, che ha già sviluppato, e testato in modo efficace tutta una serie di applicativi funzionali alla gestione informatica delle diverse attività giudiziarie. Gli adempimenti connessi, con riferimento alle attività di competenza della citata amministrazione giudiziaria, infatti, sono di natura istituzionale e, pertanto, la relazione tecnica assicura che dall’attuazione della presente disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, potendosi provvedere ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai commi da 2 a 5 viene, inoltre, precisato che, stante l'autonomia gestionale delle procedure in esame da parte dei diversi ordini e collegi professionali, la norma non produce effetti onerosi per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti connessi saranno sostenuti nell'ambito dei bilanci di ciascun consiglio o collegio dell'ordine interessato.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la norma, ai fini del completamento, ai sensi dell’art. 254 del DL n. 34/2020, di specifiche procedure concorsuali (300 posti per notaio bandito con decreto dirigenziale 16 novembre 2018 ed esame di abilitazione professione per avvocato bandito con decreto del Ministro della giustizia 11 giugno 2019), consente lo svolgimento dei relativi esami orali con modalità da remoto, anche oltre il termine di programmazione del 30 settembre 2020, previsto dal testo originario del comma 3 della summenzionata disposizione (comma 1). Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto del rilievo ordinamentale della previsione.
Nulla da osservare, altresì, con riguardo ai commi da 2 a 5, considerato che le modalità di rinnovo degli organi nazionali e territoriali degli Ordini e dei Collegi professionali, individuate dalle medesime disposizioni, sono demandate all’autonomia gestionale degli stessi soggetti e nel presupposto che, come riferito dalla relazione tecnica, i relativi adempimenti siano sostenuti nell'ambito dei relativi rispettivi bilanci senza oneri per la finanza pubblica.
Articolo 31-ter
(Differimento entrata in vigore class-action)
La norma modifica l’art. 7, comma 1, della legge n. 31/2019, al fine di differire di 6 mesi (dal 19 novembre 2020 al 19 maggio 2021) la data di entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di azione inibitoria collettiva recata dalla medesima disposizione (comma 1).
Si evidenzia che alla legge n. 31/2019, recante disposizioni in materia di azione di classe e all’art. 8, comma 5, del DL n. 162/2019 che ne ha da ultimo differito l’entrata in vigore al 19 novembre 2020, non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che tale proroga si rende necessaria al fine di consentire all'amministrazione giudiziaria di adeguare i sistemi informativi per permettere il compimento delle attività processuali con modalità telematiche, necessarie per l'avvio della nuova procedura che risulta essere totalmente informatizzata. Alla luce del protrarsi della situazione di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 che condiziona l'utilizzo effettivo dell'istituto dell'azione di classe nella nuova veste telematica. La relazione tecnica segnala che la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale. Dal punto di vista finanziario, infatti, la norma prevede un mero slittamento temporale dell'utilizzo dell’istituto in esame, pertanto gli eventuali adempimenti saranno fronteggiati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il contenuto ordinamentale della norma e considerato che alla legge n. 31/2019, recante la disciplina relativa all’azione di classe e all’azione inibitoria collettiva, nonché all’art. 8, comma 5, del DL n. 162/2019 che ne ha da ultimo differito l’entrata in vigore al 19 novembre 2020, non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
La norma dispone che le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, dichiarati vacanti entro il 31 dicembre 2020, si tengano entro il 31 marzo 2021 (comma 1).
Il comma 2 dispone che dall'attuazione della disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che si provvede con le sole risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni.
Articolo 31-quinquies
(Differimento delle elezioni degli organismi della rappresentanza sindacale)
La norma reca disposizioni in materia di rappresentatività sindacale ai fini della contrattazione collettiva all’interno della pubblica amministrazione con riguardo al periodo contrattuale 2022-2024.
In particolare, viene previsto che i dati relativi alle deleghe rilasciate a ciascuna amministrazione, al fine dell’accertamento della rappresentatività sindacale, siano rilevati con riferimento alla data del 31 dicembre 2021 e che tali dati siano trasmessi dalle pubbliche amministrazioni all'ARAN non oltre il 31 marzo dell'anno successivo. Con riferimento al periodo contrattuale 2022-2024, viene, inoltre, disposta[64] la proroga degli organismi di rappresentanza del personale anche se le relative elezioni siano state già indette. Le elezioni relative al rinnovo dei predetti organismi di rappresentanza si svolgeranno entro il 15 aprile 2022 (comma 1).
Viene, altresì, disposto che gli accordi per le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze sindacali unitarie (RSU) possano prevedere il ricorso a modalità telematiche anche con riferimento alla presentazione delle liste ed alle assemblee sindacali (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che la disposizione, di natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni, nel presupposto – sul quale appare comunque opportuna una conferma – che dal riconoscimento della possibilità di svolgere con modalità telematiche le operazioni elettorali per il rinnovo delle RSU (comma 2) non derivino nuovi e maggiori oneri per le Amministrazioni pubbliche, potendo queste ultime provvedervi nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
Articolo 31-sexies
(Rinvio del federalismo fiscale)
Le norme – che recepiscono l’articolo 16 del DL 157/2020 - differiscono dal 2021 al 2023 la data di entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza e delle prestazioni, come disciplinati dal d.lgs. n. 68/2011 (federalismo regionale).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti negativi sulla finanza pubblica.
In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto che alle disposizioni di proroga già intervenute non sono stati attribuiti effetti finanziari.
La norma la norma novella l’articolo 4, comma 3-bis, del DL n. 95/2012, al fine di ridefinire il modello relazionale tra il Ministero dell’economia e SOGEI S.p.A., per la conduzione e lo sviluppo dei sistemi e dei servizi informatici connessi con le esigenze delle singole strutture del MEF. Analogo modello è previsto per i rapporti tra Corte dei conti e SOGEI S.p.A. In particolare viene previsto che ciascuna struttura interessata dalla disposizione in relazione alle proprie competenze e specificità operative, stipuli accordi con SOGEI, promuovendo assetti orientati all’erogazione di servizi tecnologici coerenti con le strategie e le funzioni istituzionali delle parti (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riferisce che da questa non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ma si prevede che attraverso il nuovo modello relazionale potranno conseguirsi risparmi nei costi di conduzione dei sistemi, potendo beneficiare delle economie di scala ottenibili con l’utilizzo degli assets infrastrutturali di SOGEI.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale della disposizione e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della stessa.
Le norme[65] escludono[66], nel periodo 2020-2022, la responsabilità patrimoniale del responsabile della concessione o dell’erogazione di taluni aiuti di Stato nell’ipotesi di inadempimento degli obblighi[67] di registrazione degli aiuti di Stato nell’apposito Registro nazionale degli aiuti di Stato istituito presso il Ministero dello sviluppo economico (comma 1) e demandano al Governo il compito di apportare modifiche al pertinente regolamento[68] al fine di definire modalità semplificate per l’inserimento, nel Registro nazionale, degli aiuti di Stato di natura fiscale, contributiva e assicurativa, e di razionalizzare il relativo regime di responsabilità.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che il comma 1 assume carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito si rammenta che i commi 1 e 2, in esame, riproducono il testo dell’articolo 111 del testo originario del disegno di legge di bilancio 2021 (AC 2790). L’articolo 111 è stato stralciato (ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati) in quanto rientrante fra le disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano apprezzabili effetti finanziari e non concorrono alla definizione della manovra di bilancio.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto del carattere ordinamentale della disposizione.
Articolo 31-octies, commi 3 e 4
(Risoluzione controversie internazionali)
La norma, modificando l'articolo 29, comma 7, della legge n. 78 del 2010, estende la limitazione della responsabilità erariale dell'Amministrazione finanziaria alle sole ipotesi di dolo (limitazione già prevista a legislazione vigente per altre fattispecie), anche alla ulteriore fattispecie della definizione del contenzioso mediante gli istituti previsti dai meccanismi di risoluzione delle controversie in materia fiscale nell'Unione europea, di cui alla direttiva (UE) 2017/1852. Si estende, inoltre, la medesima limitazione anche in relazione alla definizione delle procedure amichevoli interpretative di carattere generale ed agli atti dell'Agenzia delle entrate adottati in attuazione di tali procedure amichevoli.
Si dispone, infine, novellando l'art. 20 del DPR n. 602 del 1973, che gli interessi applicabili alle imposte o maggiori imposte dovute in esecuzione di accordi conclusi con le autorità competenti degli Stati esteri, a seguito delle procedure amichevoli interpretative a carattere generale previste dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni sui redditi, si applicano a decorrere dalla data dei predetti accordi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano effetti trattandosi di un intervento di natura ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la RT evidenzia il carattere ordinamentale della disciplina che reca modifiche concernenti la responsabilità erariale dell'Amministrazione finanziaria; eventuali effetti finanziari riconducibili alle disposizioni in esame rivestono carattere indiretto. In merito alle modifiche sulla disciplina della decorrenza degli interessi dovuti in relazione a tributi disciplinati da convenzioni contro la doppia imposizione, andrebbero esclusi eventuali effetti di minor gettito nell’eventualità che la nuova disciplina risulti applicabile a controversie attualmente in corso.
Articolo 31-novies
(Facoltà di estensione del termine di durata dei fondi immobiliari quotati)
La norma consente ai gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo non oltre il 31 dicembre 2022 al solo fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. L'adozione della proroga straordinaria richiede l'approvazione dell’assemblea dei partecipanti del fondo. Durante il periodo di proroga la misura della commissione di gestione su base annuale è ridotta di due terzi ed è fatto divieto di prelevare dal fondo provvigioni di incentivo. Si applicano, in quanto compatibili le disposizioni di cui all'articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies, del DL n. 91 del 2014 relative: alle modalità di convocazione dell’assemblea, svolgimento e deliberazione della stessa; al contenuto dell’avviso di convocazione dell’assemblea; alla finalità della proroga straordinaria; alla distribuzione dei proventi netti; agli obblighi di comunicazioni delle determinazioni assunte da parte delle società di gestione alle Autorità competenti.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
La RT precisa che si tratta di una misura volta a proteggere l’interesse dei partecipanti ai fondi immobiliari quotati di prossima scadenza. In ragione della crisi da COVID-19 i gestori dei fondi immobiliari potrebbero infatti vedersi costretti a liquidare, con un forte sconto, i beni immobiliari di proprietà dei fondi da essi gestiti al fine di rispettare il termine di durata dei propri prodotti di gestione collettiva. La vendita a forte sconto potrebbe e comportare una significativa diminuzione dei ritorni per gli investitori di ciascun fondo. La possibilità per i gestori di beneficiare di una proroga straordinaria del termine di durata dei fondi immobiliari quotati potrebbe, conseguentemente, contribuire ad evitare un eventuale pregiudizio (minori ritorni) per gli investitori retail in fondi immobiliari quotati proprio in ragione di quel maggiore “need of protection” di cui necessitano tali investitori rispetto agli investitori professionali. Tale facoltà potrebbe aggiungersi a quella di avvalersi del “periodo di grazia ordinario”, così come previsto attualmente dall’articolo 11 paragrafo 2 del DM n. 30/2015. In particolare, i gestori dei fondi immobiliari retail e quotati che non si siano ancora avvalsi del “periodo di grazia ordinario” potrebbero valutare se utilizzare prima la facoltà di estensione “straordinaria e biennale” di cui alla presente proposta di modifica ed avvalersi del “periodo di grazia ordinario” solo in un secondo momento. Per fini di chiarezza si è ritenuto opportuno prevedere che il “periodo di grazia ordinario” possa essere utilizzato solo dopo essersi prima avvalsi di quello “biennale e straordinario”. Ciò in ragione del divieto, previsto nella presente proposta di modifica normativa, di prelevare dal fondo commissioni di incentivo durante il periodo “biennale e straordinario”. In ogni caso, i fondi immobiliari che si siano già avvalsi del “periodo di grazia ordinario” alla data di entrata in vigore delle modifiche potrebbero comunque beneficiare anche del periodo “straordinario e biennale”. In un’ottica di semplificazione normativa è stato previsto il mero rinvio alle disposizioni di cui all’articolo 22, dal comma 5-quater al comma 5-novies, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 91 in quanto compatibili.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente ai gestori di fondi immobiliari quotati di prorogare in via straordinaria il termine di durata del fondo, non oltre il 31 dicembre 2022, al fine di completare lo smobilizzo degli investimenti. In proposito la RT afferma che la norma non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ed è finalizzata ad evitare che, in ragione della crisi COVID-19, i gestori dei fondi immobiliari siano costretti a liquidare con un forte sconto i beni immobiliari di proprietà dei fondi da essi gestiti, con conseguente emersione di minusvalenze.
In proposito, non si formulano osservazioni alla luce di quanto riferito dalla RT.
Tuttavia ai fini di una più esaustiva valutazione degli effetti finanziari della proroga, andrebbe chiarito se a legislazione vigente risulti scontato un effetto fiscale di maggiore gettito derivante dall'imposizione dell’eventuale maggior valore dovuto alla vendita delle quote dei fondi immobiliari in scadenza.
Articolo 31-decies
(Modifiche all’articolo 58 del D.L. n. 104/2020)
Normativa previgente. L’articolo 58 del D.L. n. 104/2020 al fine di sostenere la ripresa e la continuità dell’attività degli esercizi di ristorazione ed evitare gli sprechi alimentari, ha istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la filiera della ristorazione con una dotazione pari a 600 milioni di euro per l’anno 2020 che costituisce limite di spesa.
Il fondo eroga un contributo a fondo perduto alle imprese in attività alla data del 15 agosto 2020 con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (Fornitura di pasti preparati - Catering per eventi, banqueting), 56.29.10 (mense) e 56.29.20 (catering continuativo su base contrattuale), e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (Alberghi), per l’acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima di territorio. Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai tre quarti dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019. Il predetto contributo spetta, anche in assenza dei requisiti di cui al precedente periodo, ai soggetti che hanno avviato l'attività a decorrere dal 1° gennaio 2019.
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, modifica la disposizione sopra descritta nei termini seguenti:
§ viene ridotto l’importo del Fondo a 250 milioni nell’anno 2020 a fronte delle domande presentate entro il 15 dicembre 2020, e incrementata la sua dotazione per l’anno 2021 di 200 milioni; inoltre, si prevede che le risorse previste per il 2021 possano costituire fonte di finanziamento delle istanze già presentate nel 2020 oltre che per quelle connesse alla precisazione della platea di beneficiari [comma 1, lett. a)]; conseguentemente, viene adeguato l’articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 27 ottobre 2020, relativo alle risorse disponibili del Fondo per l'anno 2020 (comma 2);
§ viene ridefinito il perimetro dei beneficiari delle risorse del Fondo prevedendo che possa accedere al contributo anche il richiedente registrato con ATECO 55.20.52 di azienda agricola con annessa attività ricettiva, nonché gli ittiturismi che a tal fine indicano il codice ATECO 56.10.12 [comma 1, lett. b)].
La disposizione comporta un onere pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021, cui si provvede ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Variazione del fondo per la filiera della ristorazione art. 58 DL 104/2020 (comma 1) |
200,0 |
200,0 |
200,0 |
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Minori spese correnti |
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Variazione del fondo per la filiera della ristorazione art. 58 DL 104/2020 (comma 1) |
350,0 |
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350,0 |
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350,0 |
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La relazione tecnica dopo aver ribadito il contenuto del comma 1, lettera a), su quanto previsto alla successiva lettera b) che definisce il perimetro dei beneficiari delle risorse del Fondo in relazione al settore agrituristico, evidenzia come si consente agli ittiturismi di presentare la domanda per l’accesso ai benefici del Fondo, in quanto non essendo muniti di specifico codice vengono assimilati ope legis agli agriturismi che esercitano attività di ristorazione. La RT conclude affermando che la lettera b) non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto resta fermo l’importo complessivo dello stanziamento.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 31-undecies
(Infrastrutture stradali - Autobrennero)
Normativa vigente. L’articolo 55, comma 13, della L. n. 449/1997 ha autorizzato la società titolare della concessione di costruzione e gestione dell'autostrada del Brennero (Autobrennero Spa), a decorrere dal 1° gennaio 1998, ad accantonare una quota dei proventi in un fondo destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona (cosiddetto “fondo ferroviario” dell’Autostrada del Brennero). Tale accantonamento nonché il successivo utilizzo sono effettuati in esenzione di imposta.
La norma ha altresì previsto, al terzo e quarto periodo del comma, che l'utilizzo del fondo avvenga in base a un piano di investimento[69] e che, nel frattempo, le disponibilità medesime siano investite in titoli di Stato.
In data 14 gennaio 2016, presso il MIT sono stati firmati i protocolli di intesa per il passaggio delle concessioni di due tratte autostradali (A22 e Autovie) a società pubbliche[70].
Nella risposta all’interrogazione 5/08466, riferita specificamente all’A22, svolta il 21 aprile 2016, il Governo ha chiarito, fra l’altro, quanto segue: “Con riferimento alla sottoscrizione del Protocollo di Intesa del 14 gennaio 2016 il MIT ha eseguito nel corso del tempo una valutazione sulle possibili modalità di gestione del rapporto concessorio. Nell'ambito dei contatti tra Governo Italiano e Commissione Europea nel primo semestre 2015, è stata riscontrata la possibilità di applicare il modello operativo [della concessione]. Il protocollo definisce l'individuazione e l'adozione delle misure da attuarsi, con i necessari strumenti normativi e amministrativi, per l'affidamento da parte del MIT della concessione autostradale attualmente assentita ad Autostrada del Brennero a società interamente partecipate da Amministrazioni pubbliche territoriali e locali aderenti all'accordo. A conclusione della procedura potrà essere stipulato con la Società concessionaria un atto convenzionale disciplinante gli obblighi del Concessionario, i poteri del Concedente, la durata della concessione, gli investimenti da realizzare, la disciplina dei casi di recesso, revoca e risoluzione del rapporto contrattuale, il sistema sanzionatorio per inadempimenti del concessionario, il rischio traffico a carico del concessionario, il piano tariffario in linea con l'inflazione. Nel suddetto protocollo non sono elencate le opere da realizzare che, come appena detto, dovranno essere successivamente definite e regolate con un atto convenzionale; né con la sottoscrizione del Protocollo è stata autorizzata alcuna proroga alla concessione delle tratte autostradali interessate”.
Successivamente, l’articolo 13-bis del DL n. 148/2017 ha disposto quanto segue:
- per il perseguimento delle finalità di cui ai protocolli di intesa[71] sopra descritti, il coordinamento delle infrastrutture autostradali A22 Brennero Modena e A4 Venezia Trieste, A28 Portogruaro Pordenone e il raccordo Villesse Gorizia è assicurato come segue:
a) le funzioni di concedente sono svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (nel seguito: MIT);
b) le convenzioni di concessione per la realizzazione delle opere e la gestione delle tratte autostradali hanno durata trentennale, sono stipulate dal MIT con le regioni (si tratta di: Trentino-Alto Adige/Südtirol nonché Friuli-Venezia Giulia e Veneto) e gli enti locali che hanno sottoscritto i citati protocolli di intesa, che potranno anche avvalersi di società in house, esistenti o appositamente costituite, nel cui capitale non figurino privati;
c) le predette convenzioni devono prevedere che eventuali debiti delle società concessionarie uscenti e il valore di subentro delle concessioni scadute restino a carico dei concessionari subentranti (comma 1);
- la Autobrennero SpA versa, entro il 31 dicembre 2020 (data fissata, da ultimo, dal DL n. 104/2020), all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale nel “Fondo ferroviario” dell’Autostrada del Brennero, che sono riassegnate allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e trasferite alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante. Le ulteriori quote annuali da accantonare sono versate dal concessionario dell'infrastruttura A22 Brennero-Modena con le modalità ora descritte entro 30 giorni dall'approvazione del bilancio dell'anno di riferimento. Le risorse così versate sono utilizzate (per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero e la realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona) nell'ambito del contratto di programma parte investimenti tra il MIT e RFI Spa (comma 2).
In proposito si segnala che l’articolo 130 del ddl di bilancio 2021, attualmente in corso di esame in sede referente, prevede che il versamento avvenga in forma rateale entro il 2028, entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di affidamento della concessione;
- il nuovo concessionario dell'infrastruttura autostradale A22 Brennero-Modena versa all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 dicembre di ciascun anno, l'importo di 160 milioni di euro per l'anno 2018 e di 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024 e comunque fino a concorrenza del valore di concessione, che non potrà essere complessivamente inferiore a 580 milioni di euro. Nella determinazione del valore di concessione vanno in ogni caso considerate le somme già erogate dallo Stato per la realizzazione dell'infrastruttura (comma 3);
- gli atti convenzionali di concessione tra il MIT e i concessionari autostradali sono stipulati entro il 29 dicembre 2020 (la data è stata oggetto di numerose proroghe: v. da ultimo il comma 719 della legge di bilancio 2020, l’art. 92 del DL n. 18/2020 e l’art. 94 del DL n. 104/2020) secondo le modalità previste dalla normativa vigente e i medesimi concessionari mantengono tutti gli obblighi previsti a legislazione vigente, sentita l'Autorità di regolazione dei trasporti (comma 4).
Si rammenta altresì che, nel corso dell’esame della legge di bilancio 2020 la scadenza per la sottoscrizione delle concessioni era stata differita dal 30 novembre 2018 (termine già scaduto) al 30 giugno 2020. La relazione tecnica non ascriveva alla norma oneri nel presupposto che il versamento all'entrata del bilancio dello Stato previsto al comma 3 del citato articolo 13-bis, non intervenuto nel 2018 e 2019 per la mancata stipula della Convenzione, venisse effettuato nel 2020.
In fase di verifica della relazione tecnica, la Ragioneria generale dello Stato evidenziò però una serie di criticità. In particolare, infatti, la lettera di trasmissione[72] della relazione tecnica al maxiemendamento (presentato al Senato) rilevò quanto segue: […] dal punto di vista della finanza pubblica si evidenzia uno slittamento temporale del termine per il versamento all'entrata del bilancio dello Stato del valore di concessione da parte del concessionario subentrante dell'infrastruttura autostradale A22, pari a 160 milioni di euro per l'anno 2018 e a 70 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2024. Inoltre, si determina il mancato versamento del Fondo Ferrovie pari a circa 720 milioni, destinato a Rfi per la costruzione della ferrovia del Brennero, con il rischio di una perdita secca a causa del permanere della presenza dei privati, che lo stanno aggredendo. Inoltre, si nutrono forti perplessità per le implicanze economiche e giuridiche connesse allo slittamento: infatti, il CIPE con delibera n. 24 del 20 maggio 2019, registrata presso la Corte dei conti in data 13 settembre 2019, ha approvato l'Accordo di Cooperazione (comprensivo del Piano economico-finanziario) relativo alla tratta autostradale A22, indicando la data di avvio delle attività della nuova concessione al 1° gennaio 2020. Uno slittamento dei termini al 30 giugno 2020 comporterebbe la necessità di un aggiornamento dell'Accordo di cooperazione e dei relativi allegati, già valutati positivamente dalla Commissione europea, dall'Autorità dei Trasporti, dal NARS e dal CIPE. Le conseguenze sarebbero:
1. tempi strettissimi per riuscire entro il 2020 a perfezionare il nuovo Accordo;
2. il mantenimento di un livello tariffario ben superiore a quello definito nell'attuale Accordo in base al nuovo sistema regolatorio dell'Autorità;
3. l'ulteriore rinvio degli investimenti previsti dal nuovo Accordo, per complessivi 4 miliardi, già bloccati da circa un decennio in mancanza del perfezionamento della Convezione scaduta;
4. l'aggravarsi dei problemi irrisolti fino ad oggi, ovvero la liquidazione dei soci privati.
In ogni caso, ferme restando le criticità evidenziate, la disposizione è stata verificata positivamente nel presupposto che entro il termine del 30 giugno 2020 sarà stipulata la convenzione consentendo nel medesimo anno il versamento all'entrata del bilancio dello Stato non intervenuto nel 2018 e 2019.”
Le norme[73] dispongono quanto segue.
Per le infrastrutture autostradali A22 Brennero-Modena, A4 Venezia-Trieste, A28 Portogruaro-Pordenone e raccordo Villesse-Gorizia, al fine di consentire alle regioni e agli enti locali di potersi avvalere di società in house esistenti nel ruolo di concessionari, la società da essi a tale fine individuata può procedere[74] al riscatto (previa delibera dell’assemblea dei soci, adottata con la maggioranza prevista per le assemblee straordinarie) delle azioni di titolarità[75] di soggetti diversi dalle pubbliche amministrazioni.
Vengono abbreviati i termini per l’esercizio del diritto di opzione e, relativamente all’A22 Brennero-Modena, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del “fondo ferroviario”.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma. Inoltre, con particolare riferimento alla previsione secondo la quale, relativamente alla società Autobrennero S.p.a., ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, afferma che ciò avviene in coerenza con la natura di detto fondo, che ai sensi dell’articolo 55, comma 13, della legge n. 449 del 1997, è “destinato al rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero ed alla realizzazione delle relative gallerie nonché dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova)”.
La disposizione ha un contenuto meramente ordinamentale e, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In proposito si rammenta che l’articolo in esame riproduce il testo del comma 2 dell’articolo 130 del testo originario del disegno di legge di bilancio 2021 (AC 2790). Il comma 2 dell’articolo 130 è stato stralciato (ai sensi dell’articolo 120, comma 2, del Regolamento della Camera dei deputati) in quanto rientrante fra le disposizioni di carattere ordinamentale e organizzatorio che, anche alla luce delle indicazioni contenute nella relazione tecnica, non comportano apprezzabili effetti finanziari e non concorrono alla definizione della manovra di bilancio.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma consente – per talune infrastrutture autostradali fra cui l’Autobrennero – alle società interamente pubbliche e partecipate da enti pubblici che dovranno subentrare nelle attuali concessioni, di liquidare e riscattare le azioni delle società concessionarie attualmente in mano a soggetti privati. In tale quadro, per l’Autobrennero, ai fini della determinazione del valore di liquidazione delle azioni, non si tiene conto della consistenza del “fondo ferroviario”. La relazione tecnica afferma il valore ordinamentale della norma: su tale presupposto, la norma medesima, già inserita nel testo originario del ddl di bilancio 2021 è stata stralciata e, successivamente, riproposta nel DL “ristori-quater” e fatta confluire nel provvedimento in esame.
In proposito si osserva che la liquidazione dei soci privati, pur essendo formalmente configurata come facoltativa e dunque attuabile al sussistere delle relative disponibilità finanziarie, è in effetti propedeutica al passaggio ai nuovi affidamenti a società in house degli enti territoriali interessati: tale passaggio va ad inserirsi nel quadro normativo sopra ricostruito i cui effetti finanziari risultano già scontati nei tendenziali (come si rileva dalle relazioni tecniche e dai prospetti riepilogativi riferiti alle precedenti norme di proroga e che ulteriori rinvii del subentro sarebbero suscettibili di comportare oneri per minori entrate).
Conseguentemente, andrebbe chiarito se per gli enti pubblici interessati o per le società pubbliche concessionarie incluse nel perimetro della p.a. ai fini del conto consolidato siano attesi maggiori oneri o comunque conseguenze finanziarie (e, se sì, quali) dalla liquidazione dei soci privati. Ciò anche con riferimento alle società pubbliche subentranti.
In particolare, si rammenta che, ai sensi dell’articolo 2437-quater, quinto comma, del codice civile, qualora le azioni dei soci privati riscattate rimanessero inoptate da parte degli altri soci pubblici, le stesse potrebbero essere rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili.
Con particolare riferimento all’Autobrennero, andrebbero acquisiti chiarimenti circa il “fondo ferroviario” (che a legislazione vigente è destinato a specifiche finalità, come confermato anche dalla relazione tecnica), il quale, non costituendo una “riserva disponibile”, non appare poter essere impiegato, neppure parzialmente, per la liquidazione dei soci privati. In proposito appare necessario acquisire la valutazione del Governo.
Sempre con particolare riferimento all’Autobrennero, la norma precisa che nel valore di liquidazione non si deve tenere conto del “fondo ferroviario”: circa tale disposizione non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione, in quanto la stessa appare incidere in senso favorevole ai soggetti pubblici interessati ai fini della determinazione del valore delle azioni da liquidare in mano agli attuali soci privati. Anche a tal proposito appare utile acquisire elementi di valutazione e di conferma da parte del Governo.
La norma autorizza per il 2020 le seguenti spese:
· euro 67.761.547, di cui euro 52.457.280 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali ed euro15.304.267 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia (comma 1). L’autorizzazione è disposta ai fini della prosecuzione, a decorrere dal 16 ottobre 2020 e fino al 24 novembre 2020, della prosecuzione del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento dell’emergenza epidemiologica in corso (comma 1);
· euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale dei Vigili del fuoco, con riferimento al medesimo periodo e alle medesime finalità di cui al comma precedente (comma 2).
Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Indennità e lavoro straordinario Polizia di Stato (comma 1) |
15,84 |
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15,84 |
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15,84 |
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Indennità e lavoro straordinario Carabinieri (comma 1) |
36,74 |
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36,74 |
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36,74 |
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Indennità e lavoro straordinario Guardia di finanza (comma 1) |
6,90 |
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6,90 |
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6,90 |
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Indennità e lavoro straordinario Polizie locali (comma 1) |
8,28 |
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8,28 |
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8,28 |
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Lavoro straordinario Vigili del fuoco (comma 2) |
0,73 |
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0,73 |
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0,73 |
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
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Indennità e lavoro straordinario Polizia di Stato – effetti riflessi (comma 1) |
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7,68 |
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7,68 |
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Indennità e lavoro straordinario Carabinieri - effetti riflessi (comma 1) |
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17,82 |
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17,82 |
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Indennità e lavoro straordinario Guardia di finanza – effetti riflessi (comma 1) |
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3,35 |
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3,35 |
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Indennità e lavoro straordinario Polizie locali – effetti riflessi (comma 1) |
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4,02 |
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4,02 |
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Lavoro straordinario Vigili del fuoco – effetti riflessi (comma 2) |
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0,36 |
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0,36 |
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La relazione tecnica, riferita al testo originario, evidenzia che la disposizione mira ad assicurare la corresponsione dei trattamenti economici accessori e di altri emolumenti spettanti al personale delle Forze di polizia e al personale delle polizie locali messo a disposizione dei Prefetti ai sensi delle vigenti disposizioni.
Con riguardo al comma 1, in particolare, la proiezione di spesa tiene conto del numero di unità giornaliere effettivamente impiegate durante la fase acuta del lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020, quantificabili in 58.000 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di finanza) e oltre 12.000 unità appartenenti alle Polizie locali.
Stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro-capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in 10 ore oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio.
L’elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l’individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa viene ipotizzato un costo medio pro-capite di euro 19,79.
Per la Polizia di stato si prevede un impiego di 16.000 unità, 35.000 per l’Arma dei Carabinieri e 7.000 per la Guardia di finanza.
La quantificazione tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l’ordine pubblico fuori sede e per il 70% per l’ordine pubblico in sede.
In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 16 ottobre 2020 al 24 novembre 2020, viene determinato per un periodo di 40 giorni.
Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.
1. Polizia di Stato
Spese per il personale - Lavoro straordinario
Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020) 40 giorni
Unità giornaliere impiegate: 16.000
Numero ore da liquidare pro-capite mensili 10
Importo orario euro 19,79
Costo mensile: 10 x 16.000 unità x euro 19,79 = euro 3.166.400,00
Costo complessivo rapportato a 40 giorni euro 4.221.867,00
Spese per il personale - Ordine pubblico
Determinato in 16.000 le unità della Polizia di Stato impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.
La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di altri eventi politici, culturali etc.
La spesa media rilevata dall’andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all’emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo considerato, di euro 1.760.000,00.
Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020) 40 giorni
Unità impiegate: 16.000
Costi fuori sede: unità 4.800 x euro 29,43 x giorni 40 = euro 5.650.560,00
Costi in sede: unità 11.200 x euro 17,25 x giorni 40 = euro 7.728.000,00
Costo complessivo spesa per ordine pubblico: euro 13.378.560,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio: euro 1.760.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico: euro 11.618.560,00
(euro)
RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE POLIZIA DI STATO |
|
Tipologia di spesa |
Importo |
Lavoro straordinario |
4.221.867,00 |
Ordine Pubblico Fuori Sede e in Sede |
11.618.560,00 |
TOTALE |
15.840.427,00 |
2. Arma dei Carabinieri
Spese per il personale - Lavoro straordinario
Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020) 40 giorni
Unità giornaliere impiegate: 35.000
Numero ore da liquidare pro-capite mensili: 10
Importo orario euro 19,79
Costo mensile: 10 x 35.000 unità x euro 19,79 = euro 6.926.500,00
Costo complessivo rapportato a 40 giorni = euro 9.235.333,00
Spese per il personale - Ordine pubblico
Determinato in 35.000 le unità dell’Arma dei Carabinieri impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede.
La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di atri eventi politici, culturali etc.
La spesa media rilevata dall’andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all’emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di € 1.760.000,00.
Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020) 40 giorni
Unità impiegate: 35.000
Costi fuori sede: unità 10.500 x euro 29,43 x giorni 40 = euro12.360.600,00
Costi in sede: unità 24.500 x euro 17,25 x giorni 40 = euro 16.905.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico: euro 29.265.600,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio: euro 1.760.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico: euro 27.505.600,00
(euro)
RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE ARMA CARABINIERI |
|
Tipologia di spesa |
Importo |
Lavoro straordinario |
9.235.333,00 |
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede |
27.505.600,00 |
TOTALE |
36.740.933,00 |
3. Guardia di Finanza
Spese per il personale - Lavoro straordinario
Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020) 40 giorni
Unità giornaliere impiegate: 7.000
Numero ore da liquidare pro-capite mensili: 10
Importo orario: euro 19,79
Costo mensile: 10 x 7.000 unità x euro 19,79 = euro 385.300,00
Costo complessivo rapportato a 40 giorni = euro 1.847.067,00
Spese per il personale - Ordine pubblico
Determinato in 7.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi di ordine pubblico in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede. La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di atri eventi politici, culturali etc. La spesa media rilevata dall’andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.500.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all’emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo per il periodo considerato di euro 800.000,00.
Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020) 40 giorni
Unità impiegate: 7.000
Costi fuori sede: unità 2.100 x euro 29,43 x giorni 40 = euro 2.472.120,00
Costi in sede: unità 4.900 x euro 17,25 x giorni 40 = euro 3.381.000,00
Totale complessivo spesa per ordine pubblico: euro 5.853.120,00
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio: euro 800.000,00
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico: euro 5.053.120,00
(euro)
RIEPILOGO COMPLESSIVO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA |
|
Tipologia di spesa |
Importo |
Lavoro straordinario |
1.847.067,00 |
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede |
5.053.120,00 |
TOTALE |
6.900.187,00 |
4. Polizie Locali
L’estensione dei dispositivi di controllo all’intero territorio nazionale conseguentemente richiede una diversa programmazione delle unità impiegate tra tutte le Forze di Polizia richiedendo l’impiego anche delle Polizie locali così da mantenere il livello di controllo e contrasto al crimine da parte delle Forze di Polizia. La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell’ambito comunale che tra comuni. Nei mesi di marzo e aprile risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il periodo 16 ottobre – 24 novembre 2020. La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l’importo previsto per i servizi in sede.
Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020) 40 giorni
Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede 12.000
Costi in sede: 12.000 x euro 17,25 x 40 = euro 8.280.000,00
TOTALE COMPLESSIVO POLIZIE LOCALI = euro 8.280.000,00
(euro)
Riepilogo costi: Periodo 16 ottobre – 24 novembre 2020 |
|||||
Tipologia di spesa |
Polizia di Stato |
Arma Carabinieri |
Guardia di Finanza |
Polizie Locali |
Totale |
Lavoro Straordinario |
4.221.867,00 |
9.235.333,00 |
1.847.067,00 |
0,00 |
15.304.267,00 |
Ordine Pubblico |
11.618.560,00 |
27.505.600,00 |
5.053.120,00 |
8.280.000,00 |
52.457.280,00 |
Totale |
15.840.427,00 |
36.740.933,00 |
6.900.187,00 |
8.280.000,00 |
67.761.547,00 |
Con riguardo al comma 2, la relazione tecnica evidenzia che questo autorizza per il 2020 l’ulteriore spesa necessaria a garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto bio-contenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale scopo è stato considerato l’impiego giornaliero di squadre specialistiche in aggiunta all’ordinario dispositivo di soccorso. Viene previsto il potenziamento del dispositivo di soccorso destinato a far fronte all’emergenza in atto con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.
Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h24 da parte di 32 unità complessive di personale.
L’importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell’ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall’attuazione dell’art. 20, del DL n. 76/2020.
Di seguito la stima dei costi:
Periodo considerato: (16 ottobre – 24 novembre 2020) 40 giorni
Unità giornaliere impiegate: 32
Totale ore da liquidare pro-capite mensili 23.040
Importo orario euro 23,90
Costo complessivo rapportato a 40 giorni = euro 734.208,00*
*30.720 ore x 23,90 euro/ora.
(euro)
Riepilogo complessivo dell’ulteriore fabbisogno da finanziare |
|
|
Importo |
Comma 1 - Polizia di Stato |
15.840.427,00 |
Comma 1 - Arma dei Carabinieri |
36.740.933,00 |
Comma 1 - Guardia di Finanza |
6.900.187,00 |
Comma 1 – Polizie Locali |
8.280.000,00 |
Comma 2 – Corpo Nazionale Vigili del fuoco |
734.208, 00 |
Totale |
68.495.755,00 |
Alla copertura degli oneri di cui al presente articolo, pari complessivamente ad euro 68.495.755, si provvede ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca (comma 1) un’autorizzazione di spesa per complessivi 67.761.547 euro, per far fronte al pagamento di indennità di ordine pubblico e prestazioni di lavoro straordinario delle Forze di polizia (per una quota della suddetta autorizzazione pari ad euro 52.457.280) e di oneri connessi all'impiego delle Forze di polizia locale (per una quota della suddetta autorizzazione pari ad euro 15.304.267). Viene, inoltre, autorizzata (comma 2) la spesa di euro 734.208 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le due autorizzazioni di spesa sono riferite all'impiego di tale personale nel periodo tra il 16 ottobre ed il 24 novembre 2020. Alla copertura dei summenzionati oneri complessivamente pari a euro 67.761.547 si provvede ai sensi dell’articolo 34 (comma 3).
Al riguardo, pur considerando che gli oneri recati dalle summenzionate disposizioni appaiono limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito all’esclusione della voce di spesa per lavoro straordinario dagli elementi di quantificazione della spesa autorizzata dal comma 1, con riferimento alle Forze di Polizia locale. Con riguardo, infatti, a tali Forze di Polizia viene quantificato esclusivamente l’onere relativo all’indennità di ordine pubblico (8,28 milioni di euro).
La norma autorizza per il 2020 le seguenti spese:
· euro 62.296.824, di cui euro 48.522.984 per il pagamento delle indennità di ordine pubblico del personale delle Forze di polizia e degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali ed euro 13.773.840 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia (comma 1).
Il comma 1 precisa che la summenzionata autorizzazione di spesa si riferisce al periodo compreso tra il 25 novembre e il 31 dicembre 2020;
· euro 5.325.302 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 2).
Il comma 2 precisa che l’autorizzazione è disposta al fine di garantire la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo, a decorrere dal 1° novembre e fino al 31 dicembre 2020, e per garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di bio-contenimento, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020.
Per i profili di copertura dei summenzionati oneri si rinvia a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo in esame (Cfr.: Infra).
Il prospetto riepilogativo, relativo al maxiemendamento approvato al Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
|||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||||
Indennità e lavoro straordinario Polizia di Stato (comma 1 ) |
14,5 |
|
|
14,55 |
|
|
14,55 |
|
|
|
|
Indennità e lavoro straordinario Carabinieri (comma 1 ) |
33,8 |
|
|
33,88 |
|
|
33,88 |
|
|
|
|
Indennità e lavoro straordinario Guardia di finanza (comma 1 ) |
6,3 |
|
|
6,34 |
|
|
6,34 |
|
|
|
|
Indennità e lavoro straordinario Polizie locali (comma 1 ) |
7,7 |
|
|
7,66 |
|
|
7,66 |
|
|
|
|
Lavoro straordinario Vigili del fuoco (comma 2) |
5,3 |
|
|
5,33 |
|
|
5,33 |
|
|
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||||
Indennità e lavoro straordinario Polizia di Stato – effetti riflessi (comma 1 ) |
|
|
|
|
7,06 |
|
7,06 |
|
|
||
Indennità e lavoro straordinario Carabinieri – effetti riflessi (comma 1 ) |
|
|
|
|
16,37 |
|
16,37 |
|
|
||
Indennità e lavoro straordinario Guardia di finanza – effetti riflessi (comma 1 ) |
|
|
|
|
3,07 |
|
3,07 |
|
|
||
Indennità e lavoro straordinario Polizie locali – effetti riflessi (comma 1 ) |
|
|
|
|
3,71 |
|
3,71 |
|
|
||
Lavoro straordinario Vigili del fuoco – effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
|
2,58 |
|
2,58 |
|
|
||
La relazione tecnica, relativa al maxiemendamento approvato al Senato, evidenzia preliminarmente che il comma 1 mira ad aggiornare il quadro delle risorse finanziarie messe a disposizione delle Forze di polizia per fare fronte, dal 25 novembre al 31 dicembre 2020, ai diffusi e maggiori compiti emersi in relazione alle complesse attività preordinate al contenimento del COVID-19.
In particolare, la proiezione di spesa tiene conto del numero di unità giornaliere effettivamente impiegate durante la fase acuta del lockdown nei mesi di marzo e aprile 2020, quantificabili in 58.000 unità delle Forze di polizia (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri e Guardia di Finanza) e oltre 12.000 unità appartenenti alle Polizie locali. Viene, inoltre, rilevato che stante il numero di unità coinvolte, il monte ore medio mensile pro capite per il lavoro straordinario per esigenze connesse alla situazione emergenziale può essere determinato in n.10 ore mensili, oltre quelle normalmente retribuite mensilmente con gli ordinari stanziamenti di bilancio. L’elevato numero degli appartenenti alle Forze di polizia impiegati, la diversità delle qualifiche e/o gradi degli stessi ed il loro continuo avvicendamento rendono particolarmente difficoltosa l’individuazione delle singole qualifiche e/o gradi che verranno impiegate sul territorio e, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per lavoro “straordinario” viene ipotizzato un costo “medio” pro capite di euro 19,79. Circa le platee considerate, viene sottolineato che per la Polizia di Stato si prevede un impiego di 16.000 unità, 35.000 per l’Arma dei Carabinieri e 7.000 per la Guardia di Finanza.
La quantificazione dell’ordine pubblico tiene conto delle unità già assegnate ai reparti e, pertanto, la determinazione degli oneri è per il 30% per l’ordine pubblico “fuori” sede e per il 70 % per l’ordine pubblico in sede.
Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.
A. POLIZIA DI STATO
Lavoro straordinario
Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020) 6 giorni
- Unità giornaliere impiegate: 16.000
- Numero ore da liquidare pro capite mensili : 10
- Numero ore da liquidare per il periodo considerato: 2
- Importo orario: euro 19,79
2 ore pro capite x 16.000 unità x euro 19,79 = euro 633.280
Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020) 1 mese
- Unità giornaliere impiegate: 16.000
- Numero ore da liquidare pro capite mensili: 10
- Importo orario: 19,79
10 ore pro capite x 16.000 unità x euro 19,79 = euro 3.166.400
Costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020 = euro 3.799.680
Ordine pubblico
Determinato in 16.000 le unità impiegate in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato “fuori sede”. La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di atri eventi politici, culturali etc. La spesa “media” rilevata dall’andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000,00 mensili, di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all’emergenza COVID-19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di euro 1.628.000.
Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020) 37 giorni
- Unità impiegate: 16.000
- Stima costi fuori sede:
4.800 unità x euro 29,43 x giorni 37 = euro 5.226.768
- Stima costi in sede:
11.200 unità x euro 17,25 x giorni 37 = euro 7.148.400
Costo complessivo spesa per ordine pubblico = euro 12.375.168
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio = euro 1.628.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico = euro 10.747.168
RIEPILOGO PERSONALE POLIZIA DI STATO
(euro)
Tipologia di spesa |
Importo |
Lavoro straordinario |
3.799.680 |
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede |
10.747.168 |
TOTALE |
14.546.848 |
B. ARMA DEI CARABINIERI
Lavoro straordinario
Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020) 6 giorni
- Unità giornaliere impiegate: 5.000
- Numero ore da liquidare pro capite mensili : 10
- Numero ore da liquidare per il periodo considerato: 2
- Importo orario: euro 19,79
2 ore pro capite x 35.000 unità x euro 19,79 = euro 1.385.300
Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020) 1 mese
- Unità giornaliere impiegate: 35.000
- Numero ore da liquidare pro capite mensili : 10
- Importo orario: euro 19,79
10 ore pro capite mensili x 35.000 unità x euro 19,79 = euro 6.926.500
Costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020 = euro 8.311.800
Ordine pubblico
Determinato in 35.000 le unità dell’Arma dei Carabinieri impiegate in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede. La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di atri eventi politici, culturali etc. La spesa media rilevata dall’andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 3.300.000 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all’emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di euro 1.628.000.
Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020) = 37 giorni
- Unità impiegate: 35.000
- Stima costi fuori sede:
10.500 unità x euro 29,43 x giorni 37 = euro 11.433.555
- Stima costi in sede:
24.500 unità x euro 17,25 x giorni 37 = euro 15.637.125
Costo complessivo spesa per ordine pubblico = euro 27.070.680
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio = euro 1.628.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico = euro 25.442.680
RIEPILOGO PERSONALE ARMA CARABINIERI
(euro)
Tipologia di spesa |
Importo |
Lavoro straordinario |
8.311.800 |
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede |
25.442.680 |
TOTALE |
33.754.480 |
C. GUARDIA DI FINANZA
Lavoro straordinario
Periodo considerato: (25 novembre – 30 novembre 2020) 6 giorni
- Unità giornaliere impiegate: 7.000
- Numero ore da liquidare pro capite mensili : 10
- Numero ore da liquidare: 2
- Importo orario: euro 19,79
2 ore pro capite x 7.000 unità x euro 19,79 = euro 277.060
Periodo considerato: (1 dicembre – 31 dicembre 2020) 1 mese
- Unità giornaliere impiegate: 7.000
- Numero ore da liquidare pro capite mensili: 10
- Importo orario: euro 19,79
10 ore pro capite mensili x 7.000 unità x euro 19,79 = 1.385.300
Costo complessivo periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020 = euro 1.662.360
Ordine pubblico
Determinato in 7.000 le unità della Guardia di Finanza impiegate in servizi in sede e fuori sede, si stima in una percentuale del 70% le unità in sede e nel restante 30% quello impiegato fuori sede. La determinazione del fabbisogno tiene conto anche della diminuzione dei servizi di ordine pubblico stante la sospensione delle manifestazioni sportive, di consultazioni elettorali e di atri eventi politici, culturali etc. La spesa media rilevata dall’andamento storico dei servizi in ordine pubblico è determinabile mediamente in circa 1.500.000,00 mensili di cui il 60% per attività di routine, da effettuarsi comunque indipendentemente dagli interventi connessi all’emergenza COVID 19, e pertanto la stima dei costi tiene in debita considerazione la quota disponibile di circa il 40% della spesa storica per un totale complessivo, per il periodo di 37 giorni, di euro 740.000,00.
Periodo considerato: (25 novembre – 31 dicembre 2020) 37 giorni
- Unità impiegate: 7.000
- Stima costi fuori sede
2.100 unità x euro 29,43 x giorni 37 = euro 2.286.711
- Stima costi in sede
4.900 unità x euro 17,25 x giorni 37 = euro 3.127.425
Costo complessivo spesa per ordine pubblico = euro 5.414.136
Quota disponibile sugli ordinari stanziamenti di bilancio = euro 740.000
Ulteriore fabbisogno per servizi di ordine pubblico = euro 4.674.136
RIEPILOGO PERSONALE GUARDIA DI FINANZA
(euro)
Tipologia di spesa |
Importo |
Lavoro straordinario |
1.662.360 |
Ordine Pubblico Fuori Sede e In Sede |
4.674.136 |
TOTALE |
6.336.496 |
D. POLIZIE LOCALI
La proiezione di spesa viene effettuata sulla base delle unità che effettivamente si prevede di impiegare in tutte le Regioni per il controllo del territorio volto al rispetto delle disposizioni normative che vietano gli spostamenti, senza giustificato motivo, sia nell’ambito comunale che tra comuni. Nei mesi di marzo e aprile risultano essere state impiegate, quotidianamente, in media 12.000 unità i cui servizi verranno confermati anche per il periodo 25 novembre – 31 dicembre 2020. La proiezione di spesa tiene conto della sola indennità di ordine pubblico calcolata secondo l’importo previsto per i servizi in sede.
- Unità impiegate in servizi di ordine pubblico in sede = 12.000
- Stima costi in sede 12.000 unità giornaliere x euro 17,25 x giorni 3 = euro 7.659.000
TOTALE POLIZIE LOCALI = euro 7.659.000
RIEPILOGO COMPLESSIVO PERIODO: 25 NOVEMBRE–31 DICEMBRE 2020
(euro)
Forza di Polizia |
Importo |
Polizia di Stato |
14.546.848 |
Arma dei Carabinieri |
33.754.480 |
Guardia di Finanza |
6.336.496 |
Polizie Locali |
7.659.000 |
Totale |
62.296.824 |
(euro)
Tipologia di spesa |
Polizia di |
Arma |
Guardia di |
Polizie |
Totale |
Lavoro Straordinario |
3.799.680 |
8.311.800 |
1.662.360 |
0,00 |
13.773.840 |
Ordine Pubblico |
10.747.168 |
25.442.680 |
4.674.136 |
7.659.000 |
48.522.984 |
Totale |
14.546.848 |
33.754.480 |
6.336.496 |
7.659.000 |
62.296.824 |
Con riguardo al comma 2, la relazione tecnica ribadisce che la norma autorizza per il 2020 le risorse finanziarie rese disponibili al fine di assicurare, per il periodo dal 1° novembre al 31 dicembre 2020, la piena funzionalità del dispositivo di soccorso del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in relazione all'emergenza epidemiologica COVID-19 e l’ulteriore spesa necessaria garantire le attività di soccorso pubblico e di scorta tecnica in caso di trasferimento in condizioni di alto bio-contenimento connesse ai compiti di contenimento della diffusione del COVID-19 demandati al Corpo, a decorrere dal 25 novembre e fino al 31 dicembre 2020.
In relazione al primo aspetto, la necessità di incremento dello stanziamento per prestazioni di lavoro straordinario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il fabbisogno di euro 4.646.160 è stato quantificato tenendo presente che:
· il trend di crescita delle assenze dal servizio registrato nelle ultime settimane comporta l’assenza quotidiana media di circa 600 unità di personale operativo che svolgono settimanalmente tre turni di servizio di dodici ore ciascuno e che dovranno essere sostituite per il periodo di isolamento da personale richiamato dal turno libero in orario straordinario;
· nel periodo considerato (nove settimane circa), ciascuna unità richiamata dal turno libero dovrà prestare settimanalmente 36 ore di lavoro straordinario.
Di seguito la stima dei costi per prestazioni straordinarie:
(euro)
Periodo considerato (1° novembre – 31 dicembre 2020) |
9 settimane |
Unità di personale richiamate giornalmente dal turno libero |
600 |
Numero di ore straordinarie settimanali per unità di personale |
36 |
Numero di ore straordinarie per il periodo considerato (9x36x600) |
194.400 |
Tariffa "media" compenso per lavoro straordinario (lordo Stato)[76] |
23,90 |
Onere complessivo dell’intervento (194.400x23,90) |
4.646.160 |
In merito alla seconda esigenza rappresentata, la relazione tecnica evidenzia che viene previsto il potenziamento dell’ordinario dispositivo di soccorso con quattro squadre composte ciascuna da 5 unità, alle quali si aggiungono 3 unità (per ciascuna squadra) di personale specialista NBCR per il contrasto del rischio biologico, per le principali città metropolitane maggiormente esposte al rischio COVID-19, dove operano squadre aggiuntive del CNVVF in regime di lavoro straordinario.
Conseguentemente, il fabbisogno è stato quantificato per assicurare, nel periodo preso in esame, un servizio integrativo h 24 da parte di 32 unità complessive di personale. In particolare il fabbisogno, relativamente al periodo dal 25 novembre al 31 dicembre 2020, viene calcolato con una quantificazione di 37 giorni per il 2020. L’importo orario considerato (pari a 23,90 euro/ora) equivale a quello medio (lordo Stato) dell’ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che saranno chiamate a svolgere il servizio aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall’attuazione dell’art. 20 del DL n. 76/2020. Nel dettaglio, le spese sono ripartite come segue.
Lavoro straordinario
Periodo considerato: 25 novembre – 31 dicembre 2020
- Unità giornaliere impiegate: 32
- Totale ore da liquidare pro capite mensili: 720
- Importo orario: euro 23,90
Costo complessivo rapportato a 37 giorni = euro 679.142
TOTALE VIGILI DEL FUOCO
(euro)
Tipologia di spesa |
Importo |
Straordinario unità richiamate giornalmente dal giorno libero |
4.646.160 |
Straordinario squadre specialistiche |
679.142 |
TOTALE |
5.325.302 |
Riepilogo generale (commi 1 e 2)
(euro)
|
Straordinario |
Ordine pubblico |
|
Comma 1 |
Polizia di Stato |
3.799.680 |
10.747.168 |
Carabinieri |
8.311.800 |
25.442.680 |
|
Guardia di finanza |
1.662.360 |
4.674.136 |
|
Polizie locali |
0,0 |
7.659.000 |
|
Comma 2 |
Vigili del fuoco |
5.325.302 |
0,0 |
|
Totali |
19.099.142 |
48.522.984 |
Totale commi 1 e 2 |
67.622.126 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca specifiche autorizzazioni di spesa per il 2020, relative:
· alla corresponsione delle indennità di ordine pubblico (euro 48.522.984) e al pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario (euro 13.773.840) in favore del personale delle Forze di polizia. L’autorizzazione di spesa complessiva, pari ad euro 62.296.824, fa riferimento al periodo di impiego operativo compreso tra il 25 novembre e il 31 dicembre 2020 (comma 1);
· al pagamento di prestazioni di lavoro straordinario in favore del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (euro 5.325.302), con riferimento ad un periodo d’impiego operativo compreso tra il 1° novembre e il 31 dicembre 2020 (comma 2);
Al riguardo, pur considerando che gli oneri recati dalle summenzionate disposizioni appaiono limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa, e preso atto dei dati, degli elementi e delle ipotesi prudenziali evidenziati dalla relazione tecnica, appare opportuno acquisire un chiarimento in merito all’esclusione della voce di spesa per lavoro straordinario dagli elementi di quantificazione della spesa autorizzata dal comma 1, con riferimento alle Polizie locali. Con riguardo, infatti, a tali Forze di Polizia viene quantificato esclusivamente l’onere relativo all’indennità di ordine pubblico (7,7 milioni di euro).
Si evidenzia, altresì, che gli importi relativi alle suddette autorizzazioni di spesa sono stati quantificati con riguardo ad un periodo di operatività straordinaria delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco, giustificata dall’emergenza in atto, il cui termine finale viene fissato dalle norme in esame alla data del 31 dicembre 2020. Tale termine non corrisponde a quello indicato dall’art. 1, comma 1, del DL n. 19/2020 per la fine dello stato di emergenza (31 gennaio 2021), al quale fa, viceversa, riferimento l’autorizzazione di spesa disposta al comma 3 dell’articolo in esame (Cfr. infra). Tanto premesso, al fine di escludere che le misure di cui ai commi 1 e 2 necessitino di ulteriori futuri rifinanziamenti andrebbero forniti chiarimenti in merito alle ragioni di tale differente ambito temporale.
Articolo 32-bis, comma 3
(Misure per la funzionalità delle Forze armate)
La norma autorizza la spesa di euro 4.338.323 per il 2020 ed euro 2.169.162 per il 2021 (per un importo complessivo di euro 6.507.485) per consentire il pagamento delle competenze per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego al personale militare medico, paramedico, di supporto e a quello impiegato nelle sale operative delle Forze armate. La proiezione temporale della disposizione è indicata con riferimento al periodo 31 ottobre 2020 - 31 gennaio 2021 (comma 3).
Viene, altresì, previsto che i summenzionati compensi accessori possano essere corrisposti anche in deroga ai limiti individuali (2 ore settimanali) di cui all'art. 10, comma 3, della legge n. 231/1990 (Disposizioni in materia di trattamento economico del personale militare) e a quelli (compenso forfettario per impiego oltre le 48 ore) stabiliti dall'art. 9, comma 3, del DPR n. 171/2007 (Recepimento del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze armate).
Per i profili di copertura dei summenzionati oneri si rinvia a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo in esame (cfr. infra).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|||||||||
Lavoro straordinario e compenso forfetario di impiego al personale sanità militare (comma 3 ) |
4,3 |
2,2 |
|
4,34 |
2,17 |
|
4,34 |
2,17 |
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|||||||||
Lavoro straordinario e compenso forfetario di impiego al personale sanità militare – effetti riflessi. (comma 3 ) |
|
|
|
2,10 |
1,05 |
|
2,10 |
1,05 |
|
La relazione tecnica riferisce che la norma consente di finanziare per il 2020 e il 2021 – fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 7 ottobre 2020 [31 gennaio 2021] – gli oneri per il pagamento delle prestazioni da lavoro “straordinario” e del compenso forfettario di impiego (CFI), necessario ad assicurare lo svolgimento degli accresciuti compiti assegnati tanto al personale militare impiegato nelle sale operative centrali e periferiche con funzioni di coordinamento per le attività espletate dalle Forze armate in funzione anti COVID-19, quanto al personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei 200 “Drive Through” Difesa dell’Operazione Igea, ovvero assegnato alle diverse strutture sanitarie sia della Difesa sia del Servizio sanitario nazionale. La relazione tecnica evidenzia che sono state prese in considerazione 922 unità di personale militare medico, paramedico e di supporto impiegato nei duecento “Drive Through” Difesa e nelle strutture sanitarie sia militari che del Servizio sanitario nazionale, e 78 unità di personale militare impiegato continuativamente nelle sale operative centrali e periferiche per l’espletamento delle funzioni di direzione e coordinamento delle attività svolte dalle Forze armate. La proiezione contempla, per il personale impiegato nelle sale operative, la necessità di un incremento di 80 ore di lavoro straordinario pro capite mensile calcolati per un periodo di 93 giorni (dal 31 ottobre 2020 al 31 gennaio 2021), nonché per il personale medico/paramedico/supporto impiegato nei citati “Drive Through” e nelle strutture sanitarie, l’attribuzione del compenso forfettario di impiego (CFI). I costi sono differenti in ragione delle specifiche professionalità (grado e numeri di personale impiegato). Il dettaglio dei costi, comprensivo delle ritenute previdenziali e assistenziali, è rappresentato nelle seguenti tabelle – divise per i mesi di interesse 2020 e per il mese di interesse 2021 – rispettivamente per il personale delle sale operative e per il personale medico, paramedico e di supporto sanitario.
La relazione tecnica riferisce che la quantificazione degli oneri può essere così riassunta:
· Personale delle sale operative (anno 2020)
78 unità x 80 ore mensili x 62 giorni (dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020) x 21,96 euro ora = euro 283.139
· Personale medico, paramedico e di supporto sanitario (anno 2020)
922 unità x 20 giorni CFI (15 feriali + 5 festivi) – dal 31 ottobre al 31 dicembre 2020 = euro 4.055.184
TOTALE ONERI 2020 = euro 4.338.323
· Personale delle sale operative (anno 2021)
78 unità x 80 ore mensili x 31 giorni (dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021) x 21,96 euro ora = euro 141.570
· Personale medico, paramedico e di supporto sanitario (anno 2021)
922 unità x 20 giorni CFI (15 feriali + 5 festivi) – dal 1° gennaio al 31 gennaio 2021 = euro 2.027.592
TOTALE ONERI 2021 = 2.169.162
TOTALE COMPLESSIVO = euro 6.507.485
In merito ai profili di quantificazione, considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono limitati all’entità della disposta autorizzazione di spesa, non si formulano osservazioni. Si prende, altresì, atto dei dati, degli elementi e delle ipotesi prudenziali evidenziati dalla relazione tecnica.
La norma rimodula l'autorizzazione di spesa recata dall'art. 103, commi 23 e 25, del DL n. 34/2020, che nel testo originario[77] prevede - nel limite massimo di euro 24.615.384 per il 2020 e di euro 5.384.616 per il 2021 - l'utilizzo da parte del Ministero dell’interno, per un periodo non superiore a 6 mesi, tramite agenzie di somministrazione di lavoro, di prestazioni di lavoro con contratto a termine nelle procedure di emersione di rapporti di lavoro disciplinate dalla medesima disposizione. In virtù della disposta rimodulazione, l’importo complessivamente autorizzato sul biennio 2020-2021 (euro 30.000.000) viene riferito all’esercizio 2021 (comma 4).
Per i profili di copertura degli oneri recati dalla disposizione si rinvia a quanto previsto dal comma 5 dell’articolo in esame (cfr. infra).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|||||||||
Assunzione di personale interinale con contratto di lavoro a termine per emersione di rapporti di lavoro irregolare (comma 4 ) |
|
24,6 |
|
|
24,62 |
|
|
24,62 |
|
Minori spese correnti |
|||||||||
Lavoro straordinario e compenso forfetario di impiego al personale sanità militare (comma 4 ) |
24,6 |
|
|
24,62 |
|
|
24,62 |
|
|
La relazione tecnica riferisce che la norma modifica l’art. 103 del DL n. 34/2020, che – nel testo precedente alle modifiche da ultime intervenute per effetto dell’art. 37-quater, comma 1, del DL n. 104/2020 - stabiliva l’importo disponibile per l’acquisizione del servizio di prestazioni di lavoro a contratto a termine, pari a 30 milioni di euro per il 2020, e consentiva l’impiego complessivo di 1.300 unità di personale, per un periodo di sei mesi.
Le 1.300 unità di personale erano ripartite in numero di 800 presso le sedi territoriali degli Sportelli Unici dell’Immigrazione presso le Prefetture – Uffici territoriali di Governo e in 500 presso le sedi territoriali degli Uffici delle Questure, rispettivamente gestite dal Dipartimento delle Libertà Civili e dall’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.
La citata disposizione è stata modificata dall’art. 37?quater, comma 1, del DL n. 104/2020, che aveva suddiviso lo stanziamento tra gli anni 2020 e 2021 nei seguenti termini:
- euro 24.615.384 per il 2020
- euro 5.384.616 per il 2021.
Tale previsione risulta compendiata nella seguente tabella.
(euro)
|
2020 |
2021 |
Totale |
Amm. Civ. fino a 800 unità |
18.461.538 |
0 |
18.461.538 |
PS fino a 500 unità |
6.153.846 |
5.384.616 |
11.538.462 |
Totale |
24.615.384 |
5.384.616 |
30.000.000 |
La relazione tecnica certifica che al fine di rendere disponibili le somme nel 2021, in ragione delle tempistiche di affidamento dei contratti che non consentono di impegnare, come inizialmente previsto, parte di tale somma nell’anno 2020, si rende necessario ripartire gli oneri come di seguito illustrato, nel corso dell’anno 2021.
Per il 2021 il relativo costo delle prestazioni risulta quindi essere:
Dipartimento delle Libertà Civili
-800 unità x euro 3.846,15 pro capite/mese = euro 18.461.538
-500 unità x euro 3.846,15 pro capite/mese = euro 11.538.462
Di conseguenza, l’aggiornamento della tabella soprariportata viene così ad essere definito:
(euro)
|
2021 |
Amm. Civ. fino a 800 unità |
18.461.538 |
PS fino a 500 unità |
11.538.462 |
Totale |
30.000.000 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone una rimodulazione sul 2021 (per un ammontare complessivo di euro 30.000.000) di importi già autorizzati sul biennio 2020-2021 (rispettivamente per euro 24.615.384 nel 2020 e per euro 5.384.616 nel 2021) finalizzati alla stipula da parte del Ministero dell’interno di contratti a termine di durata non superiore a sei mesi. A tale riguardo, pur considerata la natura prettamente contabile di quanto previsto dalla disposizione, si rileva l’opportunità di acquisire una valutazione del Governo al fine di verificare l’effettiva disponibilità delle risorse originariamente autorizzate per il 2020 e quindi ad escludere che, con riguardo al medesimo esercizio, siano già stati stipulati i correlati contratti.
Andrebbe, inoltre, riportato ai fini del prospetto riepilogativo il quadro aggiornato degli effetti indotti di natura fiscale e contributiva derivanti dalla disposta rimodulazione.
Articolo 32-bis, commi 5 e 6
(Misure per la funzionalità del Corpo della Polizia penitenziaria)
La norma autorizza per il 2020 la spesa complessiva di euro 3.636.500 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria svolto nel periodo dal 16 ottobre al 31 dicembre 2020 (comma 5). Ai relativi oneri si provvede per il 2020, quanto a euro 571.500, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per la funzionalità degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari[78], e quanto a euro 3.065.000, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente del Ministero della giustizia relativo al bilancio triennale 2020-2022 (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Maggiori spese correnti |
||||||||||
Lavoro straordinario Corpo di polizia penitenziaria (comma 5) |
3,6 |
|
|
3,6 |
|
|
3,6 |
|
|
|
Maggiori entrate extratributarie* |
||||||||||
Lavoro straordinario Corpo di polizia penitenziaria – effetti riflessi (comma 6) |
|
|
|
1,8 |
|
|
1,8 |
|
|
|
* si tratta, verosimilmente, di una svista per “Maggiori entrate tributarie e contributive
La relazione tecnica riferisce che per le finalità della norma è prevista una spesa complessiva di euro 3.636.500,00 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario del personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria per il periodo dal 16/10/2020 a tutto il 31/12/2020. L'elevato numero degli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria impiegati per far fronte al rinnovato stato di emergenza, la diversità delle qualifiche del personale disponibile da individuare sul territorio ed il continuo avvicendamento dello stesso rendono particolarmente difficoltosa l'individuazione di parametri fissi per il calcolo degli oneri. In relazione a ciò, pertanto, ai fini della quantificazione della spesa per il lavoro straordinario viene ipotizzato un costo medio orario pro-capite di euro 19,79 euro per 1050 unità per un periodo di due mesi e 15 giorni per il perdurare dello stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020. Ai fini della quantificazione degli oneri si è proceduto con gli stessi criteri utilizzati per le precedenti disposizioni di analogo contenuto tenendo conto di n. 70 ore mensili per il numero delle unità necessarie. L'onere per lavoro straordinario, così determinato, è pari ad euro 3.636.500,00 (arrotondato).
Con riguardo ai profili di copertura, la relazione tecnica riferisce che lo stanziamento relativo al fondo di cui all’art. 1, comma 457, della legge n. 205/2017 è iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia - Missione 6 – Programma 99 1.2 giustizia civile e penale - Azione Efficientamento del sistema giudiziario - capitolo 1535 che reca per il 2020 uno stanziamento pari a euro 1.961.966.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalle summenzionate disposizioni appaiono limitati all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, inoltre, dei dati e degli elementi di valutazione a tale riguardo evidenziati dalla relazione tecnica. Andrebbe, peraltro, acquisita una valutazione del Governo volta a verificare l’effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dei summenzionati oneri, al netto di quelle destinate a soddisfare impegni già assunti a normativa vigente.
Per quanto riguarda gli effetti riflessi, si rileva che il prospetto riepilogativo li qualifica come maggiori entrate extratributarie: andrebbe confermato che si tratta, in effetti, di maggiori entrate tributarie e contributive.
Articolo 32-bis, comma 7
(Oneri recati dall’articolo 32-bis, commi da 1 a 4)
La norma prevede che agli oneri derivanti dall’articolo 32-bis, commi 1, 2, 3 e 4, pari a 71,96 milioni di euro per il 2020 e a 26,78 milioni di euro per il 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 34 (comma 7).
Si evidenzia che gli oneri di 71,96 milioni di euro relativi al 2020 si riferiscono alle autorizzazioni di spesa recate dal comma 1 (euro 62.296.824), dal comma 2 (euro 5.325.302) e dal comma 3 (euro 4.338.323). Gli oneri di 26,78 milioni di euro relativi al 2021 si riferiscono, altresì, all’autorizzazione di spesa di cui al comma 3 (euro 2.169.162) e alla rimodulazione disposta dal comma 4 (euro 24.615.384).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica riferisce che alla copertura degli oneri derivanti dall’articolo 32-bis, commi da 1 a 4, si provvede ai sensi dell’articolo di copertura finanziaria.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.
Articolo 32-ter
(Trattazione scritta di udienze civili da parte di magistrati onorari)
La norma, introdotta al Senato, dispone che, ai fini della corresponsione dell'indennità di udienza di cui all'art. 4, comma 1, del D.lgs. n. 273/1989 in favore dei magistrati onorari che esercitano la funzione di giudice onorario di tribunale, la modalità di svolgimento delle udienze civili a trattazione scritta[79] si intende equiparata alla modalità di svolgimento delle udienze civili in presenza (comma 1).
Dall’attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che l'intervento normativo ha natura temporanea e ordinamentale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario, non essendo suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto equiparando l'attività del magistrato onorario svolta nelle cause civili a trattazione scritta all'ordinaria attività svolta nell'udienza in presenza, allo stesso spetterà la medesima indennità prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo 273 del 1989, alla quale si provvede nei limiti delle risorse iscritte a legislazione vigente nel Programma 1. 4 "Servizi di gestione amministrativa per l'attività giudiziaria" - Azione "Magistratura onoraria" capitolo 1362, che reca uno stanziamento per ciascuno degli anni 2020-2022 di euro 204.449.725. Si rappresenta inoltre che la facoltà di procedere con la modalità della trattazione scritta delle udienze civili, limitata al perdurare dell'emergenza epidemiologica, non determina un incremento delle ordinarie attività giudiziarie, che hanno subito un fisiologico rallentamento nell'anno in corso generando effetti di risparmio sul predetto capitolo di bilancio, finalizzato a sostenere l'onere connesso all'erogazione delle indennità in favore dei magistrati onorari.
La relazione tecnica evidenzia altresì che la norma proposta è del tutto conforme all’interpretazione già fornita dalla competente articolazione del Ministero della giustizia che, nel perdurare dell'emergenza epidemiologica, ha reso possibile assicurare l'attività a distanza dei giudici onorari di tribunale, senza ingenerare spese aggiuntive, in quanto le relative indennità sono sostitutive di quelle erogate per le udienze celebrate in presenza.
Si segnala infine che la trai/azione scritta delle udienze civili non rileva ai fini della corresponsione della ulteriore indennità prevista dall'articolo 4, comma 1-bis, del decreto legislativo 28 luglio 1989 n. 273.
La lettera della RGS di trasmissione della relazione tecnica ha evidenziato che la proposta nei termini dell’iniziale formulazione era suscettibile di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto avrebbe alterato il meccanismo di corresponsione delle indennità di cui all'articolo 4 del d. lgs. 273/1989, che prevede, al comma 1, la corresponsione ai GOT di 98 euro per le attività di udienza svolte nello stesso giorno ed al successivo comma 1-bis, di un'ulteriore indennità di euro 98 ove il complessivo impegno lavorativo per le attività di cui al comma 1 superi le cinque ore lavorative. Per contro, la modalità di svolgimento delle udienze civili di cui all'articolo 221, comma 4, del DL 34/2020 prevede invece la sostituzione delle udienze civili, che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, con il deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
Ne deriva pertanto che l'attuazione di tale modalità avrebbe comportato in favore dei magistrati interessati la corresponsione in automatico della indennità in misura doppia, non essendo possibile applicare il concetto del superamento delle cinque ore di attività lavorativa in presenza, con conseguenti maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Pertanto è necessario limitare la disposizione al solo comma 1 del citato articolo 4 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 273 e chiarire che la trattazione scritta delle udienze civili non rileva ai fini della corresponsione della ulteriore indennità prevista dall'articolo 4, comma 1-bis. Si evidenza la ingiustificata disparità di trattamento rispetto ai VPO (vice procuratori onorari) con verosimili richieste emulative con nuovi oneri, non trovando giustificazione nella fattispecie un diverso trattamento tra i GOT e i VPO.
Per quanto sopra, ai fini dell'ulteriore corso è necessaria la riformulazione poi recepita nel testo approvato, subordinando alla medesima la verifica positiva della neutralità finanziaria della disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, nel presupposto che l’introduzione di nuove modalità di computo dell'indennità di udienza da corrispondere ai magistrati onorari sia disposta, come previsto dalla norma e confermato dalla relazione tecnica, in condizioni di neutralità finanziaria.
Si evidenzia che il testo della norma in esame è stato riformulato ai sensi di quanto previsto nella nota della Ragioneria generale dello Stato di accompagnamento della relazione tecnica sul maxiemendamento approvato al Senato.
Le norme assegnano alle Regioni a statuto ordinario un contributo per l’anno 2020 di 250 milioni di euro ripartito secondo la tabella A destinandolo al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020.
Si specifica che rimangono fermi gli obiettivi di finanza pubblica a carico di ciascuna regione a statuto ordinario[80] e che il contributo non concorre alla determinazione del saldo non negativo[81].
Le risorse conseguentemente liberate sono destinate al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-19 o riversate al bilancio dello Stato, qualora i ristori stessi non siano assegnati entro il 31 dicembre 2020.
Si stabilisce che le variazioni di bilancio riguardanti l’utilizzo delle risorse trasferite dal Bilancio dello Stato connesse all’emergenza COVID-2019 possano essere deliberate dalle regioni sino al 31 dicembre 2020 con delibera della giunta.
Ai relativi oneri, pari a 250 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di saldo netto da finanziare e a 250 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto si provvede ai sensi del successivo articolo 34.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|||||||||
Contributo alle Regioni a Statuto Ordinario per la riduzione del debito e ristoro delle categorie soggette a restrizioni con le risorse liberate |
250,00 |
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|
|
250,00 |
|
|
250,00 |
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La relazione tecnica afferma che l'assegnazione alle Regioni a statuto ordinario del contributo di 250 milioni di euro, destinato al finanziamento delle quote capitale dei debiti finanziari in scadenza nell’anno 2020, non incide sugli obiettivi di finanza pubblica di tali enti, previsti dall’articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145 e non altera la capacità di spesa degli enti nel 2020, ultimo anno di applicazione del vincolo di finanza pubblica previsto dall’art. 1, comma 466, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (pareggio di bilancio). A tal fine è espressamente previsto che il contributo non concorre alla determinazione del saldo positivo.
Per la RT le risorse destinate al rimborso dei prestiti liberate a seguito dell’assegnazione del contributo e utilizzate per ristorare le categorie soggette a restrizioni in relazione all’emergenza COVID-2019 entro il 31 dicembre 2020, non determinano effetti sull’indebitamento netto e sul fabbisogno di cassa nel 2020, in quanto la norma e il vincolo del pareggio congelano la capacità di spesa delle Regioni nel corso di tale esercizio, migliorando, di un importo pari a 250 milioni, il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2020. Il miglioramento del risultato di amministrazione comporta, secondo la RT, un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni a statuto ordinario che, in considerazione del principio di prudenza e dell’esiguità degli importi per i bilanci regionali, sarà realizzato interamente nell’esercizio 2021, con effetti negativi sull’indebitamento netto e il fabbisogno di cassa.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e, sotto questo profilo, non si formulano osservazioni anche alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.
Articolo 32-quater, commi 2 e 3
(Contributo a favore delle Regioni a statuto ordinario)
La norma, introdotta al Senato, assegna per il 2021 alle Regioni a statuto ordinario un contributo di 110 milioni di euro destinato al ristoro delle categorie soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19. Il riparto del contributo fra le Regioni e le Province autonome è effettuato secondo le modalità indicate dalla disposizione (comma 2).
Al suddetto onere, pari a 110 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo esigenze indifferibili (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
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Maggiori spese correnti |
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Contributo in favore delle Regioni (comma 2) |
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110,0 |
|
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110,00 |
|
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110,00 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione Fondo esigenze indifferibili (comma 3) |
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110,0 |
|
|
110,00 |
|
|
110,00 |
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La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla norma è limitato all’entità del disposto contributo finanziario.
La norma, introdotta durante l’esame al Senato, dispone la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di 3 milioni di euro per l'anno 2021, al fine di garantire l'approvvigionamento idrico delle isole minori, nonché a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa (comma 1).
Il riparto delle risorse sopra indicate avviene con decreto del Ministro dell'interno, da adottare entro il 28 febbraio 2021, in proporzione alle spese sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto e l'approvvigionamento dell'acqua, come certificate dai comuni interessati entro il 31 gennaio 2021 (comma 2).
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190/2014, come rifinanziato dall'articolo 34 comma 5 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Misure di ristoro famiglie e imprese delle isole minori (commi 1-2) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||
Minori spese correnti |
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||||||||
Riduzione del Fondo per esigenze indifferibili art. 1, comma 2000 legge n. 190/2014 (comma 3) |
|
3,0 |
|
|
3,0 |
|
|
3,0 |
|
La relazione tecnica afferma che il trasferimento previsto dalla disposizione in esame è finalizzato allo scopo di non gravare ulteriormente sulla precaria situazione finanziaria creata dalla pandemia alle famiglie residenti e alle imprese locali. Si tratta di un parziale ristoro ai comuni delle isole locali minori, interessati dalla maggiore spesa, rispetto alla media nazionale, affrontata per l'approvvigionamento idrico.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame dispone la concessione di un trasferimento ai comuni delle isole minori di euro tre milioni per l'anno 2021, per garantire l'approvvigionamento idrico delle isole minori, nonché a parziale copertura delle spese per l'acquisto dell'acqua e per l'abbattimento della relativa tariffa.
Al riguardo, non si formulano osservazioni in quanto l’intervento è configurato come limite di spesa.
La norma, introdotta al Senato, autorizza gli enti locali alla prosecuzione dei rapporti di lavoro di personale con contratti di lavoro atipico bacino PIP- Emergenza Palermo di cui alla legge regionale n. 2/2000 in essere o scaduti nel 2020, sino al 31 dicembre 2021 (comma 1). Dall'attuazione della presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente articolo con l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).
Il testo in esame recepisce una condizione posta ex art. 81 Cost. dalla Commissione Bilancio del Senato in esito alla relazione tecnica sul maxiemendamento e alla relativa Nota di trasmissione (si veda la ricostruzione nel seguito della presente scheda).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica relativa al maxiemendamento non ha verificato positivamente il testo iniziale dell’emendamento approvato. essa, in particolare ha affermato quanto segue.
La disposizione autorizza la Regione siciliana a procedere alla stabilizzazione di personale con contrato di lavoro atipico. Preliminarmente si evidenzia che la locuzione "lavoro atipico" non è idonea a qualificare il personale cui la disposizione in commento è rivolta, né sotto il profilo giuridico né, soprattutto, sotto il profilo dell'impatto finanziario. A tal proposito, il richiamo ai limiti finanziari di cui al comma 1 appare evanescente e non è idoneo ad individuare alcun parametro di spesa verificabile. La norma, infatti, non individua né attribuisce alcun inquadramento finanziario per il personale da stabilizzare e, soprattutto, non ne determina l'entità numerica neppure sotto il profilo di un tetto di spesa. Se ne deve trarre la conclusione che gli effetti finanziari della disposizione in esame non sono determinati e, soprattutto, non sono determinabili. Ciò anche in relazione al contenuto del comma 2, che prevede che le procedure di stabilizzazione siano rivolte al personale che è stato in servizio e al personale in servizio sino alla data (futura) del 31 dicembre 2021. Tale misura rende ulteriormente indeterminati e indeterminabili gli effetti finanziari della norma tenuto che la platea del personale stabilizzabile è sostanzialmente "aperta" dal momento che non ci sono ostacoli di carattere normativo che impediscano alla Regione Sicilia o alle società del bacino PIP-emergenza Palermo, di continuare ad assumere con gli anzidetti contratti di lavoro atipico. Sempre con
riguardo al comma 1, non appare sostenibile, sia sotto il piano giuridico, sia sotto quello finanziario, che la costituzione del previsto "ruolo ad esaurimento" sia genericamente effettuata "presso una delle società per il transito del personale relativo al bacino PIP". Per la determinazione degli effetti finanziari occorre anche che la disposizione individui la società alla quale tale personale è destinato. Sotto questo profilo il comma 1, nella parte in cui limita la stabilizzazione del personale "alla disponibilità finanziaria e alla dotazione organica della regione medesima nonché al rispetto degli obiettivi di saldo non negativo in termini di competenza, tra le entrate e le spese finali e le norme vigenti in materia di contenimento della spesa di personale" appare non idoneo a garantire la neutralità finanziaria dell'operazione. Sotto questo profilo, peraltro, la norma appare contradditoria rispetto agli obiettivi agli obiettivi dichiarati - ma non raggiunti - di neutralità finanziaria, per la espressa deroga alle disposizioni di cui agli articoli 19 e 25 del decreto legislativo n. 175 del 2016, il cui rispetto appare indispensabile sia sotto il richiamato profilo finanziario, sia sotto il profilo giuridico. Non appare pertanto possibile asseverare, per gli aspetti di competenza, un effetto finanziario neutrale della disposizione in esame.
La Nota della RGS di trasmissione della RT ha dunque aggiunto quanto segue.
Nel far presente che si tratta dei lavoratori PIP Bacino di Palermo la cui stabilizzazione nella società partecipata Resais Spa prevista dall'art. 23 della legge regionale n. 1/2019 è stata già stata dichiarata incostituzionale dalla Corte Cost. con la recente sentenza n. 194/2020, si segnala che la proposta introduce elementi di asistematicità (deroga agli artt. 19 e 25 del TU sulle società) e di indeterminatezza laddove prevede il transito del personale di che trattasi in un ruolo speciale di una generica società della Regione Sicilia, senza individuare gli istituti giuridici applicabili, né le tipologie di contratti e il relativo inquadramento. Inoltre, si osserva che la proposta risulta mal formulata, in quanto da un lato nell’individuare i presupposti dell’autorizzazione in favore dalla Regione Sicilia fa riferimento al "proprio fabbisogno " e alle "disponibilità d'organico" mentre dall'altro prevede che il "transito" avvenga presso una società partecipata dalla Regione. Peraltro, la predetta istituzione di un ruolo speciale potrebbe ingenerare ulteriori aspettative di inquadramento stabile, nei ruoli della regione o degli enti locali, tenuto conto che allo stato attuale i soggetti interessati prestano in misura preponderante la loro attività proprio [presso] tali amministrazioni pubbliche, con ciò determinando probabili contenziosi seriali e conseguenti oneri non quantificabili a carico della finanza pubblica. Inoltre, l'inserimento in un ruolo speciale nell'ambito di una società partecipata determina la richiesta di applicazione del corrispondente CCNL di settore con ulteriori oneri non quantificati, tenuto conto che attualmente i PIP percepiscono un 'indennità di circa 600 euro mensili. Infine, l'emendamento potrebbe ingenerare ulteriori aspettative di inquadramento stabile anche da parte di altre migliaia di lavoratori atipici presenti in Sicilia (LSU, LPU, Forestali, lavoratori
consorzi idrici, ecc.) con ciò determinando probabili contenziosi seriali e conseguenti oneri non quantificabili a carico della finanza pubblica.
La relazione tecnica pervenuta dal Dipartimento della funzione pubblica conferma la non idoneità a superare le criticità sopra evidenziate in quanto non contiene alcun elemento in ordine al numero delle unità che compongono il bacino PIP Palermo, al loro costo unitario e complessivo derivante delle indennità corrisposte agli stessi, alla natura di tali indennità in quanto non attengono ad un rapporto di lavoro subordinato essendo i PIP equiparati alle forme di sostegno al reddito quali gli LSU e LPU, nonché alla necessaria copertura finanziaria anche al fine di verificare se la stessa sia di natura temporanea o strutturale e, pertanto, idonea a sostenere nel tempo gli oneri. In particolare, la Relazione tecnica da ultimo pervenuta evidenzia che la locuzione "lavoro atipico" non è idonea a qualificare il personale cui la disposizione in commento è rivolta, né sotto il profilo giuridico né, soprattutto, sotto il profilo dell'impatto finanziario. A tal proposito, il richiamo ai limiti finanziari di cui al comma 1 appare non idoneo ad individuare alcun parametro di spesa verificabile.
La norma, infatti, non individua né attribuisce alcun inquadramento finanziario per il personale da stabilizzare e, soprattutto, non ne determina l'entità numerica neppure sotto il profilo di un tetto di spesa. Gli effetti finanziari della disposizione in esame non risultano pertanto determinati e, soprattutto, non sono determinabili. Sul punto, si evidenzia anche che tali oneri di personale per effetto della istituzione di un ruolo ad esaurimento assumono ora natura permanente nel tempo e devono, pertanto, assicurare la copertura di tale spesa fino alla collocazione in quiescenza del personale inquadrato nel medesimo ruolo. Infine, si evidenzia che anche la predetta Relazione Tecnica afferma che non appare pertanto possibile asseverare, per gli aspetti di competenza, un effetto finanziario neutrale della disposizione in esame, rinviando alle valutazioni della RGS per la definitiva valutazione in ordine al rispetto dell'articolo 81 Cost.
Tanto premesso, tenuto conto che la proposta emendativa non risulta possedere la necessaria copertura finanziaria necessaria a regime per l'istituzione del predetto ruolo ad esaurimento e la stabilizzazione del personale PIP nell’ambito di una indeterminata società partecipata regionale, si esprime parere contrario e si chiede lo stralcio del comma 1.
Conseguentemente la Nota ha indicato la riformulazione che la norma avrebbe dovuto assumere. La Commissione Bilancio ha posto la riformulazione quale condizione e la condizione è stata recepita: infine, dunque, il testo ora in esame corrisponde alle osservazioni della relazione tecnica, della Nota di trasmissione e della Commissione Bilancio del Senato.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni considerato che la norma (così come riformulata in recepimento delle condizioni poste dalla Commissione Bilancio del Senato in esito, a loro volta, alle osservazioni del Governo), consente la prosecuzione dei rapporti di lavoro atipico “bacino PIP” in essere presso gli enti locali della Regione Sicilia, solo ove sussistano condizioni di neutralità finanziaria come richiesto dalla apposita clausola.
Articolo 33
(Fondo anticipazione di liquidità)
Le norme dispongono che per l'anno 2020 le Regioni a statuto speciale utilizzino le quote accantonate e vincolate del risultato di amministrazione senza operare la nettizzazione del fondo anticipazione liquidità. Alla compensazione in termini di indebitamento e fabbisogno, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2020, a 83 milioni di euro per l’anno 2021, a 137 milioni di euro per l’anno 2022, a 23 milioni di euro per l’anno 2023 e a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede ai sensi dell’articolo 34.
Si ricorda che le anticipazioni di liquidità sono definite dall'articolo 3, comma 17, della legge n. 350/2003, come "operazioni che non comportano risorse aggiuntive, ma consentono di superare, entro il limite massimo stabilito dalla normativa statale vigente, una momentanea carenza di liquidità e di effettuare spese per le quali è già prevista idonea copertura di bilancio". Le anticipazioni di liquidità non costituiscono indebitamento agli effetti dell'art. 119 della Costituzione e di norma si estinguono entro un anno. La norma in esame ha dunque l’effetto di incrementare la capacità di spesa delle autonomie speciali.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Utilizzo quote accantonate |
|
|
|
|
5 |
83 |
137 |
23 |
5 |
83 |
137 |
23 |
La relazione tecnica afferma che la disposizione determina un ampliamento della capacità di spesa delle Regioni a statuto speciale, con oneri in misura pari a 5 milioni per il 2020, 83 milioni per il 2021, 137 milioni nel 2022, 23 milioni nel 2023, 21 milioni nel 2024 e 2025.
La stima degli oneri, secondo quanto chiarito dalla relazione tecnica, tiene conto degli effetti dell'ampliamento di spesa dalla data di entrata in vigore della disposizione e del probabile utilizzo della maggiore capacità di spesa sia per spese correnti sia, in larga misura, per spese di investimento.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la relazione tecnica non esplicita gli elementi sottostanti la quantificazione degli effetti finanziari attribuiti alla norma, necessari al fine di una verifica della stessa. In proposito appare quindi necessario acquisire i relativi elementi informativi.
[1] Ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento del Senato.
[2] con ordinanza, sentiti i Presidenti delle Regioni interessate, e sulla base dei pertinenti dati.
[3] Tra quelle di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,
[4] Originariamente introdotte dall’art. 24 del DL ristori-quater, poi confluite nel DL ristori.
[5] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[6] Di cui all'articolo 555 del codice di procedura civile.
[7] Di cui ai commi 3 e 5 dell’articolo 96 del DL 104/2020.
[8] Dal comma 4 dell’articolo 96 del DL 104/2020.
[9] In particolare, con nota n. 23374-P del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, si afferma che alla data del 23 settembre 2020, sono stati generati 1.547.676 bonus vacanza, per un valore economico complessivo di 689.760.100 euro, e che, in pari data, i bonus utilizzati, rispetto a quelli generati, risultavano essere 653.863.
[10] Pur non essendo esplicitato l’ammontare riscontrato in sede di monitoraggio, dai valor indicati risulterebbe rettificata la stima originaria dell’onere, in termini di competenza, da 2.096,5 mln a 1.021,5 mln. Infatti, ai minori oneri in competenza pari a (2.096,5-1.021,5=1.075mln), corrisponde una rettifica del credito d’imposta pari a (1.075*80%=860mln) e una rettifica della detrazione IRPEF pari a (1.05*20%=215mln).
[11] Durante l'esame parlamentare dello schema di decreto ministeriale n. 198 (Compensazione di interventi fiscali in relazione al bonus vacanze e al contributo a fondo perduto), il Governo ha indicato, che avrebbe tenuto conto delle minori entrate in esame, in sede di legge di bilancio per l'anno 2021 (Resoconto Commissioni Camera deputati, 29 ottobre 2020).
[12] Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[13] Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.
[14] Provvedimenti per il sostegno delle esportazioni italiane.
[15] Originariamente istituito dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto-legge n. 2/2006 e destinato alla corresponsione di contributi agli eredi di ciascun deceduto in mare.
[16] Le misure previste sono: a) 60 per cento per i soggetti con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro; b) 20 per cento per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro nella misura del 20 per cento; c) 30 per cento, per i canoni di affitto aziende per i soggetti con ricavi o compensi fino a 5 milioni di euro; d) 50 per cento per le strutture turistico-ricettive, indipendentemente dal fatturato; e) 10 per cento per le imprese esercenti attività di commercio al dettaglio, con ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro.
[17] Per le strutture turistico ricettive i mesi sono da aprile a giugno 2020.
[18] In generale il beneficio è esteso a giugno2020. Tuttavia, per le strutture turistico ricettive (e per il settore termale): il beneficio è esteso fino a dicembre 2020 e, nel caso di affitto aziende, la misura è elevata dal 30% al 50%.
[19] L’importo indicato corrisponde all’onere ascritto in relazione al DL 34/2020 e all’onere ascritto in relazione all’art.65 del DL 18/2020.
[20] Emendamento Governo 1.1000, lettera t).
[21] Allegato 2 (tabella dei codici ATECO a cui è destinato il nuovo contributo a fondo perduto) introdotto dal DL 149/2020 e recepito dall’emendamento Governo 1.1000, lettera u).
[22] Subemendamento 1.1000/3000/165.
[23] Emendamento Governo, 1.3000, cpv. lettera t).
[24] Individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’art. 3 del DPCM 3 novembre 2020 e dall’art. 30 del presente provvedimento.
[25] Corrispondente alla riduzione effettuata dall'articolo 34 relativamente all’esercizio 2020.
[26] Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale termine scade il 30 novembre 2011.
[27] Originariamente introdotte dall’art. 5 del DL ristori-quater, poi confluite nel DL ristori.
[28] In via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.
[29] Il prospetto riepilogativo indica “novembre”.
[30] Ai sensi degli articoli 126 e 127 del DL 34/2020.
[31] Anche di collaborazione coordinata e continuativa.
[32] Osservatorio sul reddito e pensione di cittadinanza - https://www.inps.it/NuovoportaleINPS
[33] Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia.
[34] Disposizioni concernenti la preparazione, il confezionamento e la distribuzione dei prodotti ortofrutticoli di quarta gamma.
[35] Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
[36] Fondo emergenze nazionali istituito ai sensi dell'articolo 44 del D.Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 - presso la Presidenza del Consiglio dei ministri-Dipartimento della protezione civile.
[37] Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti.
[38] Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022.
[39] Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica.
[40] Fino alla scadenza del summenzionato termine.
[41] Termine di cui all’art. 1, del DL n. 19/2020, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del DL n. 125/2020.
[42] Disciplinate dal comma 7 dell’art. 221 del DL n. 34/2020.
[43] Termine di cui all’art. 1, del DL n. 19/2020, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del DL n. 125/2020.
[44] Fuori dai casi di rinnovazione dell’istruzione dibattimentale.
[45] Salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l’imputato manifesti la volontà di comparire.
[46] Ai sensi dell’articolo 16, comma 4, del DL n. 179/2012.
[47] Ai sensi dell’articolo 24, del DL n. 137/2020.
[48] Ai sensi dell’art. art. 23, comma 9, del DL n. 137/2020.
[49] Termine di cui all’art. 1, del DL n. 19/2020, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del DL n. 125/2020.
[50] Riferita al DL ristori-ter (vedi stampato AS 2027) che ha originariamente introdotto la norma.
[51] Originariamente introdotte dall’articolo 5 del DL ristori-ter, poi confluite nel DL ristori
[52] Ai sensi e per gli effetti degli articoli 3 e 4 della legge 24 dicembre 2012, n. 243
[53] Decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174
[54] Ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lett. a) e b), del decreto legge 16 settembre 2008, n.143, convertito con modificazioni dalla legge 13 novembre 2008, n. 181
[55] Ai sensi dell'articolo 2, comma 7-bis, del decreto legge 16 settembre 2008, n. 143.
[56] Termine di cui all’articolo 1, del DL n. 19/2020, come da ultimo modificato dall'art. 1, comma 1, lett. a), del DL n. 125/2020.
[57] Individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia.
[58] Previsti dal comma 1 dell’articolo 52 della legge n. 354/1975.
[59] Ai sensi dell’art. 21, della legge n. 354/1975.
[60] Ai sensi dell’art. 18, del D.lgs. n. 121/2018.
[61] Ai sensi dell’art. 18, del D.lgs. n. 121/2018.
[62] Da adottare, d’intesa con il capo della Polizia, entro il termine di dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto e periodicamente aggiornato.
[63] Entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione dell’avvenuta esecuzione della misura in esame.
[64] In deroga all’art. 42, comma 4, del D.lgs. n. 165/2001.
[65] Originariamente introdotte dall’art. 18 del DL ristori-quater, poi confluite nel DL ristori.
[66] Richiamando testualmente, quale presupposto fattuale, l’incremento del numero di aiuti individuali alle imprese e dei soggetti concedenti gli aiuti, anche per effetto delle misure eccezionali e transitorie attivabili nell’ambito del quadro temporaneo per gli aiuti di Stato a sostegno dell’economia nel corso dell’attuale emergenza da Covid-19, e l’esigenza di procedere al tempestivo utilizzo delle risorse pubbliche per contrastare e mitigare gli effetti della crisi.
[67] Di cui all’articolo 52, comma 1, 3 e 7, secondo periodo, della legge n. 234/2012.
[68] Decreto 31 maggio 2017, n. 115, adottato dal Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
[69] Presentato dalla Autobrennero e da approvare, sentite le competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti entro il 30 giugno 2012 e previa intesa con le province autonome di Trento e di Bolzano.
[70] Secondo il comunicato stampa del MIT, ente concedente, i protocolli “definiscono i termini per il passaggio della concessione delle tratte autostradali attualmente affidate ad Autobrennero Spa e ad Autovie Spa a due società interamente pubbliche. Per la tratta 'A22', 314 km di autostrada, hanno firmato le 16 amministrazioni pubbliche socie dell'attuale gestione. Parte dell’introito dello Stato che deriverà dalla concessione verrà utilizzato per il completamento del corridoio ferroviario attraversante il Brennero. Per Autovie, 210 km di autostrade che comprendono anche parte della A4, hanno firmato le due Regioni socie che raccoglieranno in seguito le adesioni delle altre amministrazioni locali.” (cfr. http://www.mit.gov.it/mit/site.php?p=cm&o=vd&id=4245).
[71] I protocolli sono stati conclusi, rispettivamente, tra il MIT e la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol unitamente a tutte le amministrazioni pubbliche interessate allo sviluppo del Corridoio Scandinavo Mediterraneo e sottoscrittici del predetto Protocollo e tra il MIT e le Regioni Friuli-Venezia Giulia e Veneto, interessate allo sviluppo del corridoio Mediterraneo, e sono tesi a promuovere la cooperazione istituzionale per lo sviluppo dei medesimi corridoi.
[72] Lettera MEF-RGS del 16 dicembre 2019, prot. n. 258938/2019, riferita all’AS 1586.
[73] Originariamente introdotte dall’art. 25 del DL ristori-quater, poi confluite nel DL ristori.
[74] Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2437-sexies del codice civile ed anche in deroga allo statuto.
[75] Alla data del 30 novembre 2020.
[76] La relazione tecnica precisa che l’importo orario equivale a quello medio lordo Stato dell’ora di straordinario rispetto alle qualifiche di personale che sono chiamate a svolgere il servizio, aggiornato per effetto degli incrementi determinati dall’art. 20 del DL n. 76/2020.
[77] Nel testo modificato da ultimo dall’art. 37-quater, comma 1, del DL n. 104/2020.
[78] Di cui all'art. 1, comma 457, della legge n. 205/2017.
[79] Di cui all'art. 221, comma 4, del DL n. 34/2020.
[80] Di cui all’articolo 1, comma 841, lettera b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.
[81] Di cui al comma 466 dell’articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232