Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Legge di Bilancio 2021: Profili finanziari |
Riferimenti: | AC N.2790-bis/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 24/11/2020 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Servizio Bilancio dello Stato
Tel. 06 6760.2174 - * bs_segreteria@camera.it
Verifica delle quantificazioni n. 274
La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.
INDICE
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1 (Risultati differenziali di bilancio)
Articolo 2 (Fondo riforma fiscale e Fondo assegno unico)
Articolo 3 (Stabilizzazione a regime dal 2021 dell’ulteriore detrazione di lavoro dipendente)
Articolo 4 (Incentivo occupazione giovani)
Articolo 5 (Sgravio contributivo per l’assunzione di donne)
Articolo 6 (Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
Articolo 7 (Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico)
Articolo 8 (Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari)
Articolo 9 (Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni)
Articolo 10 (Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)
Articolo 11 (Co-finanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027)
Articolo 12, comma 1, lettera a) (Detrazione per riqualificazione energetica e microcogeneratori)
Articolo 12, comma 2 (Bonus facciate)
Articolo 13 (Detrazione sistemazione a verde - “Bonus verde”)
Articolo 14 (Interventi per aree di crisi industriale complessa)
Articolo 15 (Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo)
Articolo 16 (Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”)
Articolo 17 (Fondo impresa femminile)
Articolo 18 (Fondo per le imprese creative)
Articolo 23 (Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all’estero)
Articolo 24 (Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse)
Articolo 25 (Accordi per l’innovazione)
Articolo 27 (Decontribuzione Sud)
Articolo 28 (Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
Articolo 29 (Fondo per lo Sviluppo e la Coesione–programmazione 2021-2027)
Articolo 33 (Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno)
Articolo 34 (Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali)
Articolo 35 (Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)
Articolo 38 (Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)
Articolo 39 (Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale)
Articolo 40 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)
Articolo 41 (Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e mede imprese)
Articolo 42 (Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)
Articolo 43 (Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria)
Articolo 45 (Fondo occupazione e formazione)
Articolo 46 (Trattamenti di cassa integrazione straordinaria per cessata attività)
Articolo 47 (Rinnovo dei contratti a tempo determinato)
Articolo 48 (Settore call center)
Articolo 49 (Finanziamento indennità fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio)
Articolo 50 (Sostegno al reddito lavoratori imprese sequestrate o confiscate)
Articolo 51 (Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica)
Articolo 52 (Piani di recupero occupazionale)
Articolo 55 (Contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.)
Articolo 56 (Fondo per finanziamento istituti di patronato e assistenza sociale)
Articolo 57 (Fondo per le politiche attive del lavoro)
Articolo 58 (Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)
Articolo 61 (Proroga APE sociale)
Articolo 62 (Contratto di espansione interprofessionale)
Articolo 63 (Requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico)
Articolo 64 (Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto)
Articolo 65 (Proroga assegno di natalità)
Articolo 66 (Congedo di paternità)
Articolo 67 (Supporto all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
Articolo 68 (Reddito di cittadinanza)
Articolo 70 (Rifinanziamento del Fondo indigenti)
Articolo 71 (Indennizzo per cessazione di attività commerciali)
Articolo 72 (Fabbisogno sanitario standard)
Articolo 73 (Indennità di esclusività della dirigenza medica)
Articolo 74 (Retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)
Articolo 75 (Tamponi antigenici rapidi)
Articolo 76 (Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)
Articolo 77 (Impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)
Articolo 79 (Investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico)
Articolo 80 (Fondo sanità e vaccini)
Articolo 81 (Rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica)
Articolo 82 (Finanziamento della Croce rossa italiana)
Articolo 83 (Personale della Croce rossa italiana)
Articolo 84 (Mobilità sanitaria interregionale)
Articolo 85 (Conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)
Articolo 86 (Incremento del fondo di cui all’articolo 1 della legge n. 440/1997)
Articolo 87 (Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole)
Articolo 89 (Diritto allo studio e funzionalità del sistema della formazione superiore)
Articolo 90 (Misure a sostegno della ricerca)
Articolo 91 (Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport)
Articolo 92 (Promozione dell’attività sportiva di base sui territori)
Articolo 93 (Trattamento di previdenza dei docenti di Università private)
Articolo 94 (Fondazione per il futuro delle città)
Articolo 96 (Misure di sostegno alla cultura)
Articolo 98 (Istituto Luce Cinecittà S.p.A.)
Articolo 99 (Fondazioni lirico sinfoniche)
Articolo 100, commi 1 e 2 (Cedolare secca sulle locazioni brevi)
Articolo 100, comma 3 (Misure in materia di strutture ricettive)
Articolo 101, comma 1 (Credito d’imposta per pubblicità sulla stampa e su emittenti locali)
Articolo 101, comma 3 (Credito d’imposta per i servizi digitali nell’editoria)
Articolo 102 (Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione)
Articolo 105 (Fondo per l'innovazione tecnologica e sistema di allerta COVID)
Articolo 106 (Conferenza sul futuro dell’Europa)
Articolo 107 (Regime temporaneo aiuti di Stato)
Articolo 108 (Procedura d’infrazione 2008-2010 - Adeguamento normativa IVA)
Articolo 109 (Soppressione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione)
Articolo 110 (Fondi di investimento esteri)
Articolo 113 (Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani)
Articolo 115 (Fondi partecipazione a organismi internazionali)
Articolo 119 (Servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus)
Articolo 120 (Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)
Articolo 121 (Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)
Articolo 122 (Ferrobonus e Marebonus)
Articolo 123 (Misure di sostegno al settore ferroviario)
Articolo 125 (Disposizioni in materia di tariffe sociali)
Articolo 126 (Misure per la promozione della mobilità sostenibile)
Articolo 127 (Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto)
Articolo 128 (Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)
Articolo 130 (Disposizioni in materia di infrastrutture stradali-Autobrennero)
Articolo 132 (Infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica)
Articolo 133 (Fondo per la rimozione delle navi abbandonate nei porti)
Articolo 134 (Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)
Articolo 135 (Potenziamento delle misure di tutela ambientale)
Articolo 136 (Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica)
Articolo 137 (Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati)
Articolo 138 (Progetti pilota di educazione ambientale)
Articolo 139 (Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere).
Articolo 140 (Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)
Articolo 141 (Acquisto del compost nelle zone economiche ambientali).
Articolo 145 (Norme contabili per gli enti territoriali)
Articolo 146 (Incremento risorse per il trasporto pubblico locale scolastico)
Articolo 147 (Fondo di solidarietà comunale per servizi sociale e asili nido)
Articolo 148 (Accordo autonomie speciali)
Articolo 149 (Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali)
Articolo 150 (Fondo per la perequazione infrastrutturale)
Articolo 152 (Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)
Articolo 154 (Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)
Articolo 155 (Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia)
Articolo 157 (Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali).
Articolo 158 (Fondo per le assunzioni di personale)
Articolo 159, commi da 25 a 32 (Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM)
Articolo 159, commi da 33 a 36 (Oneri per il personale dell’Agenzia Spaziale Italiana)
Articolo 160, commi 1 e 2 (Assunzioni presso AGEA)
Articolo 160, commi da 3 a 6 (Assunzioni presso l’Agenzia nazionale per i giovani)
Articolo 160, commi 7 e 8 (Assunzione di personale operaio presso l’Arma dei Carabinieri)
Articolo 161, commi da 5 a 10 (Norme sul personale del Ministero per i beni culturali)
Articolo 162 (Stabilizzazioni sisma)
Articolo 163 (Poli territoriali avanzati)
Articolo 164 (Incremento fondo rinnovo contrattuale)
Articolo 165, commi da 1 a 4 (Misure per l'inclusione scolastica)
Articolo 165, comma 5 (Rapporto di lavoro dei collaboratori scolastici)
Articolo 165, commi 6 e 7 (Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo)
Articolo 165, comma 8 (Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo)
Articolo 165, comma 9 (Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)
Articolo 165, commi 10 e 11 (Equipe formative territoriali)
Articolo 165, comma 12 (Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici)
Articolo 166 (Piano quinquennale per assunzioni nelle Forze di polizia)
Articolo 168 (Incremento dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
Articolo 171 (Disposizioni in materia di Guardia di finanza)
Articolo 173 (Disposizioni in materia di personale dell’ENAC)
Articolo 174 (Eredità giacenti)
Articolo 177 (Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)
Articolo 180 (Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nell’Operazione “strade sicure”)
Articolo 181 (Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell’Interno)
Articolo 183 (Assunzione medici INPS)
Articolo 185 (Proroga e potenziamento del credito d’imposta per la Transizione 4.0)
Articolo 186 (Innovazione e coesione territoriale)
Articolo 187 (Contrasto delle frodi nel settore dei carburanti)
Articolo 188, commi 1, 2, 3 e 5 (Contrasto alle frodi IVA realizzate con utilizzo del falso plafond)
Articolo 189 (Disposizioni in materia di plastic tax)
Articolo 190 (Imposta sul consumo di bevande edulcorate - sugar tax).
Articolo 191 (Subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia Spa)
Articolo 194 (Lotteria dei corrispettivi e cashback)
Articolo 195 (Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro)
Articolo 196 (Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi)
Articolo 197 (Semplificazioni fiscali)
Articolo 199 (Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)
Articolo 201 (Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)
Articolo 204 (Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati a accisa)
Articolo 205 (Disposizioni in materia di giochi)
Articolo 208 (Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi)
Articolo 209 (Fondo esigenze indifferibili)
Articolo 210 (Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese)
Il disegno di legge in esame (C. 2790) reca il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e il bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.
Il disegno di legge è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Si riportano di seguito gli effetti sui saldi del provvedimento nel suo complesso (sez. I e sez. II) nonché le schede di verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, riferite agli interventi normativi della sezione I del disegno di legge.
Nelle schede che seguono vengono riportati, per ciascuna disposizione esaminata, gli effetti ascritti dal prospetto riepilogativo e le osservazioni inerenti i profili di quantificazione.
La descrizione della relazione tecnica è limitata solo a taluni casi di maggiore complessità o interesse; negli altri casi i contenuti normativi e della relazione tecnica rilevanti ai fini della verifica delle quantificazioni sono richiamati in estrema sintesi nel corpo di ciascuna osservazione.
Per una descrizione più analitica del contenuto delle norme si rinvia al dossier curato dai Servizi Studi di Camera e Senato, contenente le Schede di lettura e per il testo completo della relazione tecnica si rinvia allo stampato C. 2790.
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Sezione I e II del disegno di legge di bilancio
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Sez. I e Sez. II |
|
|
|
|
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|
|
|
Entrate |
-1.592,8 |
7.091,2 |
11.004,2 |
-2.706,5 |
11.526,3 |
13.801,5 |
-3.698,2 |
11.513,3 |
13.792,1 |
Spese |
72.036,0 |
71.569,8 |
61.205,7 |
23.045,9 |
23.411,7 |
9.605,3 |
20.928,9 |
23.497,7 |
10.316,3 |
Saldo |
-73.628,9 |
-64.478,6 |
-50.201,5 |
-25.752,4 |
-11.885,4 |
4.196,2 |
-24.627,2 |
-11.984,3 |
3.475,8 |
Fonte: elaborazione su dati del prospetto riepilogativo
Segno “-“=peggioramento del saldo
Eventuali imprecisioni derivano da arrotondamenti.
La manovra realizzata con il disegno di legge di bilancio include spese (effetti peggiorativi dei saldi) espressamente finalizzate ad anticipazioni dal bilancio dello Stato per interventi finanziati con il Programma Next Generation EU, nonché effetti di retroazione macroeconomica, inclusi nel prospetto riepilogativo e migliorativi dei saldi di finanza pubblica, come rappresentato nella seguente tabella.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
|
||||||||
Manovra disegno di legge di bilancio 2021 (*) |
-73.628,9 |
-64.478,6 |
-50.201,5 |
-25.752,4 |
-11.885,4 |
4.196,2 |
-24.622,2 |
-11.984,3 |
3.475,8 |
Di cui: effetti di retroazione (miglioramento dei saldi) |
0,0 |
12.900,0 |
20.500,0 |
0,0 |
12.900,0 |
20.500,0 |
0,0 |
12.900,0 |
0,0 |
Spese per anticipazioni su risorse NGEU – Sez. I ddl (peggioramento dei saldi) |
34.775,0 |
41.305,0 |
44.573,0 |
|
|
|
|
|
|
(*) Segno - = peggioramento dei saldi)
In particolare, alle anticipazioni dal bilancio dello Stato rispetto a risorse provenienti dal Programma Next Generation EU è ascritto un impatto in termini di saldo netto da finanziare per circa 35,3 miliardi nel 2021, 41,3 miliardi nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023.
Su base triennale le predette risorse possono essere così rappresentate in base alle indicazioni della relazione tecnica:
(milioni di euro)
Attuazione del Next Generation EU – Italia – Ammontare complessivo (2021-2023) |
|
Risorse iscritte nel Fondo relative alle diverse componenti del Programma Next Generation EU: |
|
Recovery and Resilience Facility (RRF) |
104.471 |
REACT-EU |
14.700 |
Ulteriori programmi europei della Next Generation EU |
1.982 |
Totale risorse (2021-2023) |
121.153,0 |
Di cui: |
|
Art. 184 - Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia – Ammontare complessivo |
120.653 |
Articolo 57 - Istituzione "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione Europea nell'ambito del programma React EU" |
500 |
Per quanto riguarda la modulazione su base annua, la parte prevalente (34,8 miliardi nel 2021, 41,3 nel 2022 e 44,6 miliardi nel 2023) è allocata sul fondo di rotazione di parte capitale istituito dall’art. 184 del disegno di legge (“Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia”,). Un’ulteriore quota (0,5 miliardi nel solo esercizio 2021) è iscritta nel "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive ed ammortizzatori sociali” nell'ambito del Programma React EU, istituito dall’art. 57.
Per entrambi i fondi la relazione tecnica precisa che le risorse sono assegnate in via di anticipazione rispetto a quelle provenienti dall’Unione Europea.
Come accennato, le dotazioni annue dei due Fondi sono registrate sul saldo del bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare), ma alle stesse non è ascritto alcun impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
I predetti stanziamenti, indicati nella sez. I del disegno di legge di bilancio, sono sintetizzati nella tabella di seguito riportata.
Diverse misure previste da articoli del disegno di legge – i cui effetti vengono riportati solo per memoria nel prospetto riepilogativo - sono finanziate a valere sul citato Fondo di cui all’art. 184, senza esaurirne le disponibilità (cfr. tabella che segue).
Stanziamenti per anticipazioni su risorse del Programma Next Generation EU |
|||
|
SNF |
||
Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia |
2021 |
2022 |
2023 |
Articolo 184 - Maggiore spesa in conto capitale |
34.775,0 |
41.305,0 |
44.573,0 |
Misure a valere sul Fondo di cui all'articolo 184, indicate solo per memoria e solo su SNF |
2021 |
2022 |
2023 |
Articolo 27, comma 1 – Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate |
3.500,0 |
3.500,0 |
|
Articolo 185 – Crediti d’imposta per la Transizione 4.0 |
5.278,6 |
6.664,6 |
6.958,7 |
di cui: |
|||
Credito di imposta investimenti in beni strumentali nuovi (ex superammortamento) |
3.271,6 |
2.214,1 |
1.745,3 |
Credito di imposta investimenti in beni strumentali nuovi (ex iperammortamento-Allegato A legge n.232/2016 ) |
1.715,8 |
3.392,4 |
3.704,3 |
Crediti di imposta investimenti in software (Allegato B legge n.232/2016) |
185,5 |
411,7 |
456,6 |
Crediti di imposta investimenti beni immateriali non 4.0 |
105,7 |
76,4 |
62,5 |
Crediti di imposta Ricerca e sviluppo |
420,0 |
840,0 |
|
Crediti di imposta formazione industria 4.0 |
150,0 |
150,0 |
|
Articolo 186 – Sostegno agli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, nel quadro del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza |
250,0 |
250,0 |
250,0 |
Totale delle misure a valere sul Fondo indicate per memoria |
9.028,6 |
10.414,6 |
7.208,7 |
Ulteriori misure a valere sulle risorse europee |
2021 |
2022 |
2023 |
Articolo 57 - Istituzione "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive ed ammortizzatori sociali rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione Europea nell'ambito del programma React EU" |
500 |
||
|
|
|
|
Importo totale delle risorse previste in via di anticipazione per il Programma Next Generation EU |
35.275,0 |
41.305,0 |
44.573,0 |
Con particolare riguardo alle risorse stanziate, in via di anticipazione, per il Recovery and Resilience Facility (RRF) per complessivi 104.471 milioni di euro nel triennio 2021-2023, la relazione tecnica precisa che lo stanziamento è riferito a sovvenzioni e alla componente dei prestiti destinati a finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente.
Le risorse erogate all’Italia dal bilancio dell’Unione europea per l’attuazione del Programma RRF affluiranno all’entrata del bilancio dello Stato sui pertinenti capitoli relativi ai contributi a fondo perduto (sovvenzioni) e ai prestiti.
Si rinvia, per una descrizione di maggior dettaglio, alle schede relative agli articoli 184 e 57.
In proposito, appare utile disporre della previsione relativa alla modulazione su base annua delle spese da erogare a valere sulle predette risorse tenuto conto che le quote annue stanziate in via di anticipazione sugli appositi Fondi istituiti dal disegno di legge in esame (artt. 184 e 57) non coincidono del tutto con le ipotesi di spesa da ultimo indicate nella Nadef 2020 e di seguito riportate.
QUADRO RIASSUNTIVO PROVVISORIO DI UTILIZZO DELLE RISORSE DEL RECOVERY PLAN (miliardi a valori 2018) |
|||||||||
|
Recovery and Resilience Facility |
React EU |
Total RRF e React EU |
Sviluppo rurale |
Just Transition Fund |
Altri prepari |
Totale NGEU |
||
|
Sovvenzioni |
Presiti |
Totale |
||||||
2021 |
10,0 |
11,0 |
21,0 |
4,0 |
25,0 |
|
|
|
|
2022 |
16,0 |
17,5 |
33,5 |
4,0 |
37,5 |
|
|
|
|
2023 |
26,0 |
15,0 |
41,0 |
2,0 |
43,0 |
|
|
|
|
2024 |
9,5 |
29,9 |
39,4 |
0 |
39,4 |
|
|
|
|
2025 |
3,9 |
26,7 |
30,6 |
0 |
30,6 |
|
|
|
|
2026 |
0,0 |
27,5 |
27,5 |
0 |
27,5 |
|
|
|
|
Totale |
65,4 |
127,6 |
193,0 |
10,0 |
203,0 |
0,85 |
0,54 |
0,60 |
205,0 |
Fonte: Nadef 2020, Tavola I.2
Infatti, nel triennio 2021-2023, per il Programma React-EU si evidenzia un aumento di 4,7 miliardi (14,7 miliardi in luogo dei 10 miliardi indicati dalla Nadef), che appare attribuibile ad un incremento della previsione di finanziamento complessivo a valere sulle risorse europee.
Per la Recovery and Resilience Facility, invece, la previsione complessiva per il triennio 2021-2023 riportata nella Nadef risulta pari a 95,5 miliardi mentre la RT riferita al disegno di legge in esame prevede uno stanziamento di circa 104,5 miliardi nel triennio: tale differenza potrebbe essere ascritta a fattori di carattere contabile (quali la contabilizzazione degli effetti in termini di cassa, nella Nadef, e in termini di competenza, nel disegno di legge in esame, ai fini della definizione del relativo impatto sul saldo netto da finanziare), fermo restando l’importo complessivo delle risorse da attribuire al programma. In proposito appare quindi opportuno acquisire i relativi elementi informativi.
Si rileva inoltre che dalle indicazioni riportate nella relazione tecnica sembrerebbe che l’intera dotazione prevista in corrispondenza degli articoli 184 e 57 sia destinata al finanziamento di interventi aggiuntivi rispetto alle misure già introdotte a legislazione vigente.
In tal caso, considerando il volume complessivo delle sovvenzioni indicato nella Nadef (77,4 miliardi) incrementato a 82,1 miliardi per tener conto dell’aumento di 4,7 miliardi del Programma React.-EU, i prestiti destinati ad interventi aggiuntivi dovrebbero ammontare a 39,1 miliardi (121,2- 82,1). Anche a tal riguardo appaiono utili ulteriori elementi informativi.
Con specifico riguardo agli effetti scontati sui saldi di finanza pubblica, come già rilevato, il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari con riferimento ai due articoli evidenzia un impatto finanziario limitato al bilancio dello Stato (saldo netto da finanziare). Non sono invece riportati effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
In linea di principio, la mancata imputazione di effetti sui due saldi presuppone che per l’attuazione delle misure si determini la medesima tempistica nell’acquisizione e nell’erogazione delle risorse.
Nel caso in esame, la spesa prevista in via di anticipazione – laddove finanziata con sovvenzioni - non rileva sul saldo di indebitamento netto, dovendo ritenersi applicabili le convenzioni contabili generalmente utilizzate per gli interventi finanziati con risorse UE, che presuppongono in ogni caso la contemporanea iscrizione delle poste in entrata e in uscita, indipendentemente dall’esercizio di effettiva erogazione delle risorse, con conseguente impatto neutrale sul saldo.
Identico effetto non dovrebbe peraltro prodursi per quanto attiene agli interventi finanziati mediante prestiti e finalizzati alla realizzazione di interventi aggiuntivi rispetto a quelli previsti a legislazione vigente: infatti, pur imputando in via convenzionale tali risorse al medesimo esercizio di realizzazione delle relative spese, l’effetto di copertura non potrebbe in ogni caso realizzarsi in quanto i prestiti, avendo natura finanziaria, non potrebbero essere registrati come risorse ai fini del deficit (calcolato secondo i criteri di competenza economica). Pertanto, per tale componente di finanziamento dovrebbe in ogni caso determinarsi un impatto negativo sul saldo di indebitamento netto, che non viene invece segnalato nel prospetto riepilogativo.
Andrebbero quindi chiarite le ragioni sottostanti la mancata evidenziazione di tali effetti nel prospetto riferito al triennio 2021-2023.
Inoltre, con particolare riguardo al saldo di fabbisogno, a prescindere dalle convenzioni contabili sopra indicate, relative alla rappresentazione delle grandezze finanziarie rilevanti in ambito europeo, nel caso in cui dovesse verificarsi un disallineamento temporale tra acquisizione delle risorse ed utilizzo delle stesse, dovrebbero potenzialmente determinarsi effetti negativi sul saldo di fabbisogno, che non troverebbero riscontro rispetto a quanto scontato nei saldi in base al prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge in esame. Tale ipotesi potrebbe verificarsi in particolare nel primo esercizio di riferimento (2021) qualora non dovessero rendersi tempestivamente disponibili le risorse europee utilizzabili a copertura. Anche in ordine a tale aspetto appare utile acquisire elementi di valutazione.
Infine, sotto il profilo della completezza delle informazioni relative all’impatto finanziario delle norme contenute nel disegno di legge esame (sia di quelle istitutive dei due Fondi sia di quelle che ne utilizzano le disponibilità), appare opportuno acquisire indicazioni riguardo alla prevista dinamica, sui saldi di fabbisogno e di indebitamento, degli interventi da realizzare, sulla base della modulazione e dello sviluppo temporale della spesa ipotizzati.
Detta dinamica dovrebbe peraltro costituire una delle ipotesi sottostanti il quadro finanziario della manovra di finanza pubblica realizzata con il disegno di legge di bilancio. Alla definizione di questa concorrono infatti effetti di retroazione macroeconomica, inclusi nel prospetto riepilogativo e migliorativi dei saldi di finanza pubblica, in misura pari a pari a 12,9 miliardi per il 2022 e a 20,5 miliardi per il 2023.
Per quanto attiene al saldo di indebitamento netto, tali importi corrispondono a maggiori entrate tributarie (8,2 e 13,2 miliardi di euro rispettivamente nel 2022 e 2023) e contributive (4,7 e 7,3 miliardi di euro rispettivamente nel 2022 e 2023), che la RT riconduce anche al complesso degli interventi finanziati a valere sui predetti strumenti europei.
La RT fa presente in proposito che le misure di sostegno all'economia recate dalla manovra e, soprattutto, le ingenti risorse che saranno disponibili nell'ambito dello strumento Next Generation UE determineranno un impatto macroeconomico positivo sul PIL nominale, la cui entità rispetto al PIL a legislazione vigente viene stimata pari a 1,04 punti percentuali (p.p.) nel 2021 (di cui 0,92 come componente reale), a 0,92 p.p. nel 2022 (di cui 0,75 come componente reale) e a 0,88 p.p. nel 2023 (di cui 0,70 come componente reale). Tali effetti di maggiore crescita (in termini di consumi privati, ma soprattutto di investimenti pubblici e privati) determinano gli indicati effetti positivi di retroazione sulla finanza pubblica. La RT conclude affermando che per motivi prudenziali tali effetti non sono stati considerati già nel 2021 e che essi sono in buona parte ascrivibili all'aumento degli investimenti pubblici finanziati dalle risorse rese disponibili nell'ambito della Recovery and Resilience Facility.
Anche ai fini di una valutazione dei predetti effetti, sarebbe pertanto utile conoscere la previsione relativa allo sviluppo temporale della spesa per gli interventi finanziati con i programmi europei menzionati e alla conseguente prevedibile incidenza sui saldi della p.a., benché compensata, nelle ipotesi e secondo le prassi contabili sopra descritte, dall’afflusso di risorse europee.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1
(Risultati differenziali di bilancio)
L'articolo 1, mediante rinvio all'allegato 1, per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, fissa i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza e cassa, nelle seguenti misure.
(milioni di euro)
RISULTATI DIFFERENZIALI
|
|||
COMPETENZA
|
|||
Descrizione risultato differenziale |
2021 |
2022 |
2023 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)
|
-196.000
|
-157.000 |
-138.500 |
483.235 |
431.297 |
493.550 |
|
CASSA
|
|||
Descrizione risultato differenziale |
2021 |
2022 |
2023 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*)
|
-279.000
|
-208.500 |
-198.000 |
566.365
|
482.797 |
553.050 |
|
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato |
I predetti valori coincidono con quelli indicati in termini programmatici dalla Nota di Aggiornamento del DEF (Nadef) 2020.
Non si formulano pertanto osservazioni.
Per quanto attiene alla coerenza dei predetti valori con il saldo programmatico di indebitamento netto, si rinvia all’apposita scheda contenuta nel dossier dei Servizi di documentazione di Camera e Senato “Legge di Bilancio 2021: Effetti sui saldi e conto risorse e impieghi”.
Articolo 2
(Fondo riforma fiscale e Fondo assegno unico)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo per la riforma del sistema fiscale (co.1) |
|
8.000,0 |
7.000,0 |
|
8.000,0 |
7.000,0 |
|
8.000,0 |
7.000,0 |
Fondo assegno universale e servizi alla famiglia (co. 1e 6) |
3.012,1 |
|
|
3.012,1 |
|
|
3.012,1 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede, tra l’altro, l’istituzione e la dotazione di un Fondo per la riforma del sistema fiscale, rispetto al quale si stabilisce che:
- gli interventi a valere sulle risorse del Fondo sono disposti con appositi provvedimenti normativi;
- a decorrere dal 2022, il Fondo è altresì incrementato delle maggiori entrate derivanti dal miglioramento dell’adempimento spontaneo, per la quota stimata come entrata permanente. La determinazione di tali maggiori entrate permanenti è effettuata nella Nadef. Contestualmente, si abrogano le analoghe disposizioni vigenti, in base alle quali le maggiori entrate per attività di contrasto all’evasione fiscale considerate permanenti in sede di Nadef sono destinate al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
In proposito, si evidenzia che l’onere è limitato all’entità degli stanziamenti disposti: non si formulano quindi osservazioni nel presupposto che i provvedimenti normativi - cui la norma fa riferimento – con i quali si intende utilizzare le risorse del Fondo per la riforma del sistema fiscale, siano atti legislativi corredati della prescritta relazione e oggetto quindi di verifica tecnica in sede parlamentare ai sensi dell’art. 17 della legge di contabilità e finanza pubblica.
Articolo 3
(Stabilizzazione a regime dal 2021 dell’ulteriore detrazione di lavoro dipendente)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
IRPEF (co.1) |
3.024,8 |
3.299,8 |
3.299,8 |
3.024,8 |
3.299,8 |
3.299,8 |
3.299,8 |
3.299,8 |
3.299,8 |
Add.le regionale IRPEF (co.1) |
|
|
|
|
9,0 |
9,0 |
|
9,0 |
9,0 |
Add.le comunale IRPEF (co.1) |
|
|
|
|
4,4 |
3,4 |
|
4,4 |
3,4 |
Maggiore spesa corrente |
|
||||||||
Add.le regionale IRPEF (co.1) |
|
9,0 |
9,0 |
|
|
|
|
|
|
Add.le comunale IRPEF (co.1) |
|
4,4 |
3,4 |
|
|
|
|
|
|
Minore spesa corrente |
|
||||||||
Utilizzo Fondo riduzione carico fiscale lavoro dipendente (co.2) |
1.150,0 |
1.426,0 |
1.426,0 |
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Utilizzo Fondo riduzione carico fiscale lavoro dipendente (co.2) |
|
|
|
1.150,0 |
1.426,0 |
1.426,0 |
1.150,0 |
1.426,0 |
1.426,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma reca la stabilizzazione (in luogo della transitorietà fino al 31 dicembre 2020) dell’ulteriore detrazione IRPEF in favore dei lavoratori dipendenti con reddito complessivo compreso tra 28.000 euro e 40.000 euro.
Tale ulteriore detrazione è stata introdotta dall’art. 2 del DL n. 3/2020 per il periodo luglio-dicembre 2020. La misura del beneficio è decrescente al crescere del reddito (da 600 euro per redditi pari a 28.000 euro fino ad azzerarsi per redditi pari a 40.000 euro). L’onere stimato dalla relazione tecnica, riferito al periodo 1° luglio 2020-31 dicembre 2020 è stato indicato in misura pari, in competenza, a 1.614,8 milioni (minore IRPEF), cui vanno ad aggiungersi gli effetti delle addizionali regionale e comunale all’IRPEF pari, rispettivamente, a 4,6 milioni e 1,8 milioni (in competenza).
La relazione tecnica si limita a fornire il risultato della stima, ottenuto mediante utilizzo del modello di microsimulazione. In proposito, appare necessario acquisire i dati ed i criteri utilizzati per la quantificazione (numero dei soggetti interessati, ammontare del reddito stimato) al fine di verificare gli effetti finanziari ascritti alla norma.
Si segnala in proposito che, rispetto agli effetti attribuiti alla disciplina che ha introdotto, in via transitoria, la misura in esame (pari a 1.614,8 milioni per un periodo di 6 mesi), l’attuale stima risulta, in proporzione, lievemente superiore (3.299,8 milioni su base annua): tale circostanza potrebbe derivare da una variazione del numero dei beneficiari (titolari di reddito di lavoro dipendente) e/o da una variazione dell’ammontare medio della detrazione spettante.
Inoltre, l’onere stimato assume, in competenza, un valore costante a regime: rispetto a tale ipotesi appare opportuno acquisire l’avviso del Governo, tenuto conto che l’attuale quadro macroeconomico di riferimento (numero dei lavoratori dipendenti e reddito complessivo dichiarato) risente degli effetti dell’emergenza Covid e pertanto appare suscettibile di manifestare rilevanti variazioni nel tempo.
Articolo 4
(Incentivo occupazione giovani)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Esonero contributivo totale a carico dei datori da lavoro di giovani under 36 |
200,9 |
697,3 |
1.014,5 |
|
|
|
|
|
|
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Esonero contributivo totale a carico dei datori da lavoro di giovani under 36 |
|
|
|
200,9 |
697,3 |
1.014,5 |
200,9 |
697,3 |
1.014,5 |
Maggiori entrate fiscali |
|
||||||||
Esonero contributivo totale a carico dei datori da lavoro di giovani under 36 – Effetti fiscali |
|
78,6 |
240,3 |
|
78,6 |
240,3 |
|
78,6 |
240,3 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che per le assunzioni effettuate nel biennio 2021-2022, al fine di promuovere l'occupazione giovanile stabile, l’esonero contributivo di cui all’articolo 1, commi 100 e seguenti, della L. 205/2017, sia riconosciuto nella misura del 100 per cento, per un periodo massimo di trentasei mesi, nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui, con riferimento ai soggetti che alla data della prima assunzione a tempo indeterminato incentivata ai sensi del presente articolo non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età. L’esonero è riconosciuto per un periodo massimo di quarantotto mesi ai datori di lavoro privati che effettuino assunzioni in una sede o unità produttiva ubicata nelle seguenti regioni: Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna.
Pertanto, rispetto alla normativa vigente di cui all’articolo 1, commi 100 e seguenti, della L. 205/2017, per il periodo considerato (36 mesi al centro-nord e 48 mesi al sud), le disposizioni:
· incrementano la misura dello sgravio dal 50 al 100 per cento;
· incrementano il tetto massimo di sgravio da 3.000 a 6.000 euro annui;
· includono i soggetti ricompresi tra 30 e 35 anni.
La RT fornisce in dettaglio i parametri riferiti alle diverse sottoplatee interessate dalla norma (soggetti che non hanno compiuto il trentesimo anno e che già sono oggetto di sgravio contributivo, soggetti compresi tra 31 e 35 anni, soggetti attualmente inquadrati in contratti di apprendistato che potrebbero essere assunti a tempo indeterminato), suddivisi tra il centro-nord ed il Mezzogiorno. Al riguardo, appare prudenziale l’ipotesi di considerare nelle quantificazioni l’onere massimo di sgravio previsto (6.000 euro).
Peraltro, stando alla formulazione letterale della RT, sembrerebbero non inclusi nelle platee considerate i soggetti che hanno 30 anni. In proposito appare necessario un chiarimento.
La RT riporta quindi gli effetti dell’applicazione delle disposizioni in esame nella tabella seguente:
Al riguardo, si osserva che, per quanto riguarda i soggetti residenti nelle regioni del Centro-nord, la quantificazione degli oneri appare sostanzialmente coerente con i parametri forniti dalla RT.
Per quanto riguarda, viceversa, i soggetti residenti nelle regioni del Mezzogiorno, la RT chiarisce che nella quantificazione si è tenuto conto dell’effetto interattivo della disposizione in esame con l’agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate – Decontribuzione Sud: pertanto gli effetti degli sgravi sono stati limitati alla quota eccedente la parte già coperta dall’incentivo per tali aree. La RT non precisa peraltro come sia stato considerato il predetto “effetto interattivo” nell’ambito dell’articolo in esame e sulla base di quali parametri numerici. In proposito sarebbe utile acquisire tali elementi sottostanti la stima.
Articolo 5
(Sgravio contributivo per l’assunzione di donne)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavori per assunzioni di donne |
|
|
|
37,5 |
103,2 |
75,8 |
37,5 |
103,2 |
75,8 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavori per assunzioni di donne |
37,5 |
103,2 |
75,8 |
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero contributivo totale a carico dei datori di lavori per assunzioni di donne |
|
14,7 |
34,3 |
|
14,7 |
34,3 |
|
14,7 |
34,3 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma estende per il biennio 2021-2022 lo sgravio contributivo[1], attualmente previsto a regime solo per le assunzioni di donne in determinate condizioni occupazionali, al contempo elevando, limitatamente al suddetto biennio, dal 50 al 100 per cento la riduzione dei contributi a carico del datore di lavoro. La durata dello sgravio è pari a dodici mesi, elevabili a diciotto in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato e nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro annui. Condizione per la fruizione dello sgravio da parte del datore di lavoro è che le assunzioni comportino un incremento occupazionale netto dell’unità produttiva.
La relazione tecnica afferma che dagli archivi INPS emerge che, nell’anno 2019, il numero di nuove assunzioni di donne a tempo indeterminato e di trasformazioni di contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato è stato pari a 25.000 (di cui 11.300 nelle regioni del SUD) e il numero di assunzioni con contratto a tempo determinato è stato pari a 45.000 (di cui 20.300 nelle regioni del SUD), con un contributo medio annuo pari a 3.690 euro (circa 284 euro su base mensile). Dato il limite dello sgravio a 6.000 euro, il maggior onere annuo per ciascuna assunzione è pari a circa 2.310 euro. La RT stima che l’effetto della previsione normativa del saldo occupazionale positivo è pari al 69% delle assunzioni registrate (sulla base di uno studio effettuato a un anno di distanza sull’esonero triennale del 2015).
Si riporta una tabella riepilogativa degli oneri quantificati dalla RT:
Fonte: RT
Sulla base dei dati e dei parametri forniti dalla RT, la quantificazione appare nel complesso sostanzialmente verificabile. Tuttavia ai fini di una puntuale verifica degli oneri ascrivibili alle singole platee (relative alle regioni del sud e regioni del centro-nord), andrebbero forniti gli importi medi delle contribuzioni riferite ai due gruppi distintamente.
Inoltre, si prende atto della percentuale di abbattimento (pari al 31%) applicata all’onere complessivo per tener conto delle condizioni applicative del beneficio, al quale il datore di lavoro accede solo in caso di saldo occupazionale positivo dell’azienda. L’onere quantificato dalla RT, infatti, oltre che sui dati medi di assunzioni e di contribuzione, si basa anche sull’applicazione della percentuale del 69 per cento, quale stima del saldo occupazionale positivo per delimitare il campo di applicazione della norma in esame.
Articolo 6
(Esonero contributivo giovani coltivatori diretti e imprenditori agricoli)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga al 31 dicembre 2021 dello sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 |
8,3 |
27,2 |
20,5 |
|
|
|
|
|
|
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Proroga al 31 dicembre 2021 dello sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 |
|
|
|
8,3 |
27,2 |
20,5 |
8,3 |
27,2 |
20,5 |
Maggiori entrate fiscali |
|
||||||||
Proroga al 31 dicembre 2021 dello sgravio contributivo riguardante i giovani lavoratori agricoli under 40 – Effetti fiscali |
|
1,3 |
5,7 |
|
1,3 |
5,7 |
|
1,3 |
5,7 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 1, comma 503, della L. 160/2019, riconoscendo ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, di età inferiore a quarant'anni, con riferimento alle nuove iscrizioni nella previdenza agricola effettuate tra il l° gennaio e il 31 dicembre 2021, per un periodo massimo di 24 mesi, l'esonero dal versamento del 100 per cento dell'accredito contributivo presso l'assicurazione IVS.
La relazione tecnica, pressoché identica a quella riferita all’articolo 1, comma 503, della L. 160/2019 e riguardante gli esoneri ricompresi tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020, riporta i principali parametri utilizzati per la quantificazione degli oneri. Tali oneri sono esattamente coincidenti con quelli stimati nella L. n. 160/2019.
Viene tuttavia adeguato il valore del reddito medio convenzionale da 58,62 euro per l'anno 2019 a 59,45 euro per l’anno 2020.
In base a detti parametri la quantificazione degli oneri appare sostanzialmente congrua rispetto ai parametri riportati nella RT.
Ciò premesso, appare utile acquisire dati ed elementi volti a suffragare detta stima, alla luce dell’applicazione dell’esonero in esame già nel 2020.
Articolo 7
(Esonero contributivo nel settore sportivo dilettantistico)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo per finanziamento esonero contributivo settore sportivo dilettantistico |
50,0 |
50,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
50,0 |
50,0 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia un apposito fondo, con dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, per finanziare, entro tali limiti, l'esonero, anche parziale, dal versamento dei contribuiti previdenziali a carico delle federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva, associazioni e società sportive dilettantistiche, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, relativamente ai rapporti di lavoro sportivo instaurati con atleti, allenatori, istruttori, direttori tecnici, direttori sportivi, preparatori atletici e direttori di gara.
In proposito, la relazione tecnica quantifica la platea dei soggetti interessati dall’esonero, tenendo conto del numero elevatissimo di collaboratori sportivi monoreddito con redditi inferiori a 10.000 euro (circa 137.597 su 150.000), i cui compensi, in molti casi, continueranno quindi a beneficiare della qualifica di redditi diversi e quindi dell’esenzione contributiva.
L’articolo 69, comma 2, del DPR 917/1986 specifica che le indennità, i rimborsi forfettari, i premi e i compensi di cui alla lettera m) del comma 1 dell'articolo 67 del medesimo DPR 917/1986 (tra cui sono inclusi quelli erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal CONI, dalle Federazioni sportive nazionali, dagli enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 10.000 euro.
A fronte della platea sopra indicata, la RT riporta l’ammontare medio lordo percepito (circa 3.400 euro nel 2018 e circa 3.530 nel 2019). Secondo la RT, infine, in base ai parametri forniti appare più che congruo uno stanziamento di 50 milioni di euro per ciascuno dei due anni 2021 e 2022, a copertura di un esonero contributivo del 60% in favore dei datori di lavoro committenti.
Ciò premesso, si osserva che l’onere in esame è limitato a specifici limiti massimi di spesa, come indicato nella norma. Per quanto riguarda la puntuale quantificazione delle minori entrate attese, posto che una parte della platea potenziale appare esclusa dai benefici dell’esonero in quanto riferita a percettori di redditi inferiori a 10.000 euro, appare necessario acquisire il dato relativo all’ammontare medio lordo percepito dai soggetti che superano il reddito prima indicato.
Inoltre, la RT parla di un esonero contributivo del 60 per cento in favore dei datori di lavoro committenti, mentre la norma non menziona tale quota di esonero: in proposito appare utile un chiarimento fermo restando che il beneficio è concesso nei limiti dell’apposito Fondo.
Articolo 8
(Esenzione IRPEF redditi dominicali e agrari)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate |
|
||||||||
IRPEF |
|
82,6 |
|
|
82,6 |
|
|
82,6 |
|
Addizionale regionale |
|
|
|
|
3,5 |
|
|
3,5 |
|
Addizionale comunale |
|
|
|
|
1,7 |
|
|
1,7 |
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Addizionale regionale |
|
3,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Addizionale comunale |
|
1,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate |
|
||||||||
IRPEF |
|
|
33,2 |
|
|
33,2 |
|
|
33,2 |
Addizionale comunale |
|
|
|
|
|
0,4 |
|
|
0,4 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Addizionale comunale |
|
|
0,4 |
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica precisa che la norma intende estendere l’esenzione totale ai fini IRPEF dei redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e degli IAP anche al 2021, in luogo della tassazione al 50% prevista a legislazione vigente.
La RT afferma che mediante modello di microsimulazione IRPEF, base dati 2018, con redditi opportunamente estrapolati al 2021, si stima una variazione di gettito IRPEF di circa -44,2 milioni di euro e una variazione di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -3,5 e -1,3 milioni di euro.
Di seguito l’andamento finanziario:
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
IRPEF |
0 |
-77,4 |
33,2 |
0,0 |
Addizionale regionale |
0 |
-3,5 |
0,0 |
0,0 |
Addizionale comunale |
0 |
-1,7 |
0,4 |
0,0 |
TOTALE |
0 |
-82,6 |
33,6 |
0,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga per l'anno 2021 l’esenzione (già prevista dal comma 44 dell’articolo 1 della legge n. 232/2016 per gli anni 2017, 2018, 2019 e 2020) dei redditi dominicali ed agrari - posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP) - ai fini IRPEF, in luogo della tassazione al 50% prevista a legislazione vigente. La relazione tecnica stima, mediante modello di microsimulazione IRPEF, con base dati 2018 e redditi opportunamente estrapolati al 2021, una diminuzione di gettito IRPEF di competenza di circa 44,2 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -3,5 e -1,3 milioni di euro.
In proposito si rileva che la relazione tecnica fornisce il risultato di una microsimulazione, non esplicitando quindi il complesso dei dati e delle ipotesi sottostanti: non appare pertanto possibile verificare la stima riportata.
In proposito si evidenzia che il comma 183 dell’articolo 1 della legge n. 160 del 2019 aveva previsto l’esenzione dei citati redditi per l’anno 2021 per una quota del 50%. A fronte di tale esenzione veniva stimata una perdita di gettito Irpef di competenza di circa -57,4 milioni di euro e di addizionale regionale e comunale rispettivamente di circa -4,1 e -1,6 milioni di euro. Si evidenzia pertanto che la relazione tecnica in esame quantifica una perdita di gettito a titolo di IRPEF e, conseguentemente, di addizionali regionale e comunale, di importo inferiore rispetto ai suddetti valori.
Sarebbe pertanto opportuno, ai fini di un riscontro della stima presentata, disporre di indicazioni in merito all'ammontare dei redditi agrari e dominicali per i quali si riconosce l'esenzione in parola, alla tipologia di regime fiscale ad essi applicata (soggetti minimi, in contabilità ordinaria, forfetari, etc.) ed al valore dell'aliquota IRPEF applicata per la stima.
Articolo 9
(Modifiche alla disciplina fiscale della tassazione dei ristorni)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori entrate |
|
||||||||
Ritenute a titolo di imposta |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
Minori entrate |
|
||||||||
IRPEF |
|
-0,9 |
-1,3 |
|
-0,9 |
-1,3 |
|
-0,9 |
-1,3 |
La relazione tecnica fornisce i seguenti effetti finanziari derivanti dalla misura (considerando i diversi momenti di versamento, con un acconto IRES del 75%).
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Ritenuta a titolo di imposta |
3,13 |
3,13 |
3,13 |
3,13 |
3,13 |
3,13 |
3,13 |
3,13 |
IRPEF |
0 |
-0,85 |
-1,33 |
-1,81 |
-2,29 |
-2,77 |
-3,25 |
-3,73 |
TOTALE |
3,13 |
2,28 |
1,80 |
1,32 |
0,84 |
0,36 |
-0,12 |
-0,60 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma modifica il regime fiscale di ristorni attribuiti ai soci di società cooperative. In particolare, viene concessa a tali società, previa delibera assembleare, la facoltà di ridurre dal 26 al 12,5 per cento la ritenuta applicabile sulle somme attribuite ad aumento del capitale sociale, anticipando in tal caso il momento della tassazione dei ristorni all'atto dell'attribuzione al capitale sociale (in luogo del momento di rimborso dello stesso). L’applicazione del regime è facoltativa e riguarda anche le somme attribuite ad aumento di capitale deliberate prima dell’entrata in vigore della disposizione in esame.
La relazione tecnica indica gli effetti finanziari della disposizione senza tuttavia fornire i dati e gli elementi informativi posti alla base della stessa. Appare pertanto opportuno, al fine di verificare la stima riportata, che siano forniti elementi di dettaglio, relativi ai dati e alle ipotesi alla base della stessa (quali l’aliquota IRPEF utilizzata, l’ammontare dei ristorni oggetto della stima, le ipotesi alla base della proiezione temporale).
Articolo 10
(Riduzione della tassazione dei dividendi per gli enti non commerciali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate |
|
||||||||
IRES |
37,6 |
50,2 |
50,2 |
37,6 |
50,2 |
50,2 |
37,6 |
50,2 |
50,2 |
La relazione tecnica afferma che per la stima degli effetti di gettito sono stati utilizzati i dati delle dichiarazioni dei redditi 2019, anno di imposta 2018, degli enti non commerciali. Nello specifico:
• dal quadro RF risulta una quota di utili esclusa (22,26%) di circa 2 milioni di euro da parte di 30 contribuenti;
• dal quadro RG risulta una quota tassata di utili (77,74%) di circa “83 mila di euro”[2] da parte di 282 contribuenti. Il campo della dichiarazione comprende sia gli utili pre-2016 tassati al 77,74% che quelli post-2016 tassati al 100%: prudenzialmente sono stati considerati tutti al 100%;
• dal quadro RL risulta una quota imponibile di circa 1.481 milioni di euro da parte di 1.394 contribuenti. Il campo della dichiarazione comprende sia gli utili pre-2016 tassati al 77,74% che quelli post-2016 tassati al 100%: prudenzialmente sono stati considerati tutti al 100%.
La minore quota imponibile complessiva con una detassazione al 50%, si stima pari a 743,2 milioni di euro. Al fine di limitare la detassazione ai soli enti non commerciali che esercitano, senza scopo di lucro, in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, sono state analizzate in prima battuta le nature giuridiche dei soggetti coinvolti selezionando quelle più rispondenti alle finalità di cui sopra, ottenendo una minore quota imponibile per circa 93,2 milioni di euro. Non ritenendo esaustiva tale selezione si è ritenuto prudenziale considerare un’ulteriore quota pari alla metà degli utili rimanenti, per una minore quota imponibile di circa 325 milioni di euro. Complessivamente con detassazione al 50% la minore quota imponibile sarebbe pari a circa 418,2 milioni di euro con una perdita di gettito annua stimata in circa 50,2 milioni di euro.
Considerando una decorrenza dal 2021 e prudenzialmente un anticipo degli effetti già in sede di acconto, l’andamento è il seguente:
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Dal 2025 |
IRES |
-37,6 |
-50,2 |
-50,2 |
-50,2 |
-50,2 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone la detassazione del 50 per cento degli utili degli enti non commerciali, dal 1° gennaio 2021, a condizione che tali enti esercitino, in via esclusiva o principale, una o più attività di interesse generale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, in alcuni settori individuati espressamente dalla norma.
La relazione tecnica stima gli effetti della disposizione sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi 2019, anno di imposta 2018, degli enti non commerciali.
In proposito si evidenzia che la quantificazione risulta riscontrabile sulla base dei dati e delle ipotesi poste alla base della relazione tecnica.
Articolo 11
(Co-finanziamento nazionale fondi EU periodo 2021-2027)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Cofinanziamento nazionale fondi strutturali europei per il ciclo di programmazione 2021-2027 |
2.000 |
2.500 |
4.624 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo dispone che alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall’Unione europea per il periodo di programmazione 2021-2027, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del Fondo per una transizione giusta (JTF), del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), concorre il Fondo di rotazione “IGRUE” di cui all’articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 (comma 1). Per i POR il Fondo IGRUE concorre nella misura massima del 70 per cento[3] (comma 2) mentre per i PON e per ulteriori programmi individuati il Fondo provvede integralmente alla copertura della quota nazionale (comma 3) e, infine, per i programmi complementari il Fondo concorre, nei limiti delle proprie disponibilità, al finanziamento, e le regioni e le province autonome possono concorrervi con risorse a proprio carico (comma 4). Il monitoraggio degli interventi cofinanziati è assicurato dal MEF – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. A tal fine, le amministrazioni competenti rilevano i pertinenti dati (comma 5) e il MEF – Dipartimento RGS sviluppa e rende disponibile per le amministrazioni responsabili un apposito sistema informatico di supporto (comma 6).
Il comma 7 provvede alla copertura dell’onere derivante dalla realizzazione di tale sistema informatico – che la Relazione tecnica (nel silenzio della norma) valuta in 10 milioni di euro – a valere sulle risorse già stanziate per il “Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020”.
La relazione tecnica afferma che l'intervento complessivo massimo del Fondo di rotazione è stimato, in relazione al ciclo 2021/2027, in 2 miliardi per il 2021, 2,5 miliardi di euro per il 2022, 4,624 miliardi di euro per il 2023, 5 miliardi per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, 3,3 miliardi per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 3,276 miliardi per l'anno 2030. Inoltre, prosegue la relazione, gli oneri finanziari derivanti dalla realizzazione del sistema informatico (comma 6) di supporto sono valutati in 10 milioni di euro e saranno a carico delle disponibilità finanziarie per l'informatica del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato e, quanto al comma 7, all’onere derivante “dalla norma” si fa fronte con le risorse già stanziate per il rifinanziamento del Programma complementare di azione e coesione per la Governance dei Sistemi di Gestione e controllo 2014-2020 a titolarità del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato con la legge 160/2019 (legge di bilancio 2020) su apposito piano gestionale del capitolo 7493 dello stato di previsione del MEF.
In proposito si rileva preliminarmente che il Fondo opera nel limite delle proprie disponibilità e, limitatamente a detto profilo, non si formulano osservazioni. Si prende altresì atto delle stime che la relazione tecnica fornisce relativamente all’intervento massimo complessivo del Fondo e della relativa ripartizione temporale.
Si rileva che l’ammontare del rifinanziamento del Fondo è rilevabile dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo, ma non dal testo della norma: in proposito appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Si osserva infine che gli effetti della norma sono riportati nel prospetto riepilogativo con esclusivo riferimento al saldo netto da finanziare: andrebbero acquisiti chiarimenti su tale registrazione, con particolare riferimento al saldo di fabbisogno.
Per quanto riguarda, infine, il sistema informatico di supporto previsto dal comma 6, si osserva che agli effetti derivanti dalla relativa attuazione – non ripartiti per annualità e non quantificati esplicitamente (ma valutati dalla relazione tecnica in 10 milioni) – si fa fronte, secondo la relazione tecnica, a carico delle disponibilità finanziarie per l'informatica del Dipartimento RGS e, implicitamente, mediante il meccanismo (sopra descritto) di cui al comma 7. In proposito, appare necessario acquisire l'avviso del Governo atteso che l'articolo 17, comma 1, della L. 196/2009 (legge di contabilità pubblica) prevede che ciascuna legge che comporti nuovi o maggiori oneri indichi espressamente, per ciascun anno e per ogni intervento da essa previsto, la relativa spesa, provvedendo alla corrispondente copertura finanziaria.
Articolo 12, comma 1, lettera a)
(Detrazione per riqualificazione energetica e microcogeneratori)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Detr. IRPEF/IRES microcogeneratori |
0,2 |
2,6 |
1,6 |
0,2 |
2,6 |
1,6 |
0,2 |
2,6 |
1,6 |
Detr. IRPEF/IRES riqualificazione |
26,8 |
285,8 |
178,6 |
26,8 |
285,8 |
178,6 |
26,8 |
285,8 |
178,6 |
Eff.etti indotti IRPEF/IRES microcogeneratori |
|
|
0,5 |
|
|
0,5 |
|
|
0,5 |
Eff. indotti IRAP microcogeneratori |
|
|
|
|
|
0,1 |
|
|
0,1 |
Effetti indotti IRPEF/IRES riqualificazione |
|
|
69,5 |
|
|
69,5 |
|
|
69,5 |
Eff. indotti IRAP riqualificazione |
|
|
|
|
|
11,6 |
|
|
11,6 |
Maggiore entrate tributarie |
|
||||||||
Effetti indotti IRPEF/IRES microcogeneratori |
|
1,2 |
|
|
1,2 |
|
|
1,2 |
|
Eff. indotti IRAP microcogeneratori |
|
|
|
|
0,2 |
|
|
0,2 |
|
Eff. indotti IVA microcogeneratori |
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
Effetti indotti IRPEF/IRES riqualificazione |
|
162,3 |
|
|
162,3 |
|
|
162,3 |
|
Eff. indotti IRAP riqualificazione |
|
|
|
|
27,0 |
|
|
27,0 |
|
Eff. indotti IVA riqualificazione |
38,6 |
|
|
38,6 |
|
|
38,6 |
|
|
Minore spesa corrente |
|
||||||||
Eff. indotti IRAP microcogeneratori |
|
0,2 |
|
|
|
|
|
|
|
Eff. indotti IRAP riqualificazione |
|
27,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Maggiore spesa corrente |
|
||||||||
Eff. indotti IRAP microcogeneratori |
|
|
0,1 |
|
|
|
|
|
|
Eff. indotti IRAP riqualificazione |
|
|
11,6 |
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma estende alle spese sostenute nel 2021 la detrazione IRPEF per spese di riqualificazione energetica e per microcogeneratori, disciplinata dall’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.
In base alla disciplina richiamata, il beneficio è riconosciuto, in presenza di specifici requisiti di risparmio energetico, in misura pari al 65 per cento della spesa sostenuta per gli interventi di riqualificazione energetica, per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità del condominio, per l'acquisto e la posa in opera delle schermature solari, per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti. In alcune ipotesi, legate alla classe di risparmio energetico, la misura dell’agevolazione è ridotta al 50 per cento.
Per specifici interventi effettuati nelle zone sismiche 1, 2 o 3, la misura del beneficio è elevata all’80 per cento o all’85 per cento, in funzione della riduzione di classe di rischio derivante dagli interventi effettuati.
Le detrazioni sono espressamente riconosciute anche in favore degli istituti autonomi case popolari (IACP), comunque denominati.
La detrazione è fruita in dieci rate annuali di pari importo a decorrere dal periodo d’imposta in cui le spese sono sostenute.
I contribuenti che non possono fruire della detrazione in quanto “incapienti”, possono optare per la cessione del credito ai fornitori o altri soggetti privati, con facoltà di successiva cessione al credito.
La cessione del credito è altresì consentita, indipendentemente dall’incapienza IRPEF, in favore dei fornitori o altri soggetti, con facoltà di successiva cessione del credito. Rimane tuttavia esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
Per gli interventi qualificati di primo livello[4], il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell'utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest'ultimo rimborsato sotto forma di credito d'imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d'imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari.
La relazione tecnica afferma che le stime sono state ottenute applicando una metodologia analoga a quella utilizzata nella relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (legge di bilancio 2020).
In particolare, la RT riferita alla norma in esame considera:
Detrazione ad aliquota 65%:
• spesa per interventi sugli immobili (invariata rispetto a quella della LB2020): 2.840 mln complessivi. La RT ipotizza che il 50% di tali interventi avrebbe comunque usufruito della detrazione del 36% mentre il restante 50% rappresenta la spesa incentivata;
• spesa per acquisto e posa in opera di impianti di microcogeneratori (invariata rispetto a quella della LB2020): 25 milioni. La RT ipotizza che il 50% di tali interventi avrebbe comunque usufruito della detrazione del 36% mentre il restante 50% rappresenta la spesa incentivata;
Detrazione ad aliquota 50%:
• spesa complessiva (invariata rispetto a quella della LB2020) 1.410 mln. (La RT riferita alla LB 2020 precisava che tale importo era costituito da 1.236 mln per infissi, 128 mln per schermature solari e 45,8 per caldaie a condensazione). La RT ipotizza che il 50% di tali interventi avrebbe comunque usufruito della detrazione del 36% mentre il restante 50% rappresenta la spesa incentivata.
In proposito si rileva quanto segue.
La RT utilizza, ai fini della stima degli interventi sugli immobili e della spesa per microcogeneratori, i medesimi dati e criteri utilizzati dalla relazione tecnica riferita all’analoga disposizione della legge di bilancio 2020. Rispetto a quest’ultima, tuttavia, non considera le spese sostenute dagli IACP (indicate nella precedente RT in 150 milioni, cui corrisponde un onere complessivo in competenza di 97,5 milioni). Andrebbero pertanto esplicitate le motivazioni della mancata considerazione degli effetti finanziari attribuiti alle spese sostenute dagli IACP.
Per quanto concerne la fruizione del beneficio, si evidenzia che la norma sulla quale si interviene (art. 14 DL n. 63/2013) consente un utilizzo alternativo alla detrazione IRPEF, mediante cessione del credito ovvero, per specifiche tipologie di intervento, mediante un contributo (che determina una fruizione in capo al fornitore in cinque anni in luogo di dieci anni). In tale ultima ipotesi, pertanto, l’onere complessivo, in competenza, risulterebbe maggiore nei primi cinque anni e minore negli ultimi cinque: tenuto conto che la relazione tecnica non considera tale modalità di fruizione del beneficio, in proposito appare necessario acquisire un chiarimento.
Inoltre, sempre in merito alla modalità di fruizione, si rileva che la norma sulla quale si interviene prevede, in talune ipotesi, la possibilità di cedere il credito anche a istituti finanziari. Si evidenzia che alla norma che ha introdotto tale facoltà e alle successive norme di proroga sono stati ascritti, ai fini dell’indebitamento netto, effetti finanziari complessivi che non considerano una fruizione egualmente suddivisa in dieci rate, ma una quota di oneri maggiore nel primo anno di applicazione. La RT riferita alla norma in esame, diversamente da quanto indicato anche nella relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2020, non registra invece tale differente impatto sul saldo di indebitamento, ma ascrive alle disposizioni i medesimi effetti sui tre saldi di finanza pubblica. Andrebbero esplicitate le motivazioni sottostanti la predetta variazione nella metodologia di quantificazione che si riflette sugli oneri annui ascritti alle norme in termini di indebitamento netto.
Con riferimento ai criteri di stima adottati si ribadisce, infine, la necessità di verificare la prudenzialità dell’iscrizione di effetti positivi nei primi due anni di applicazione, tenuto conto che tale impatto deriva da “effetti indotti” riferiti ad una norma di carattere oneroso, i cui effetti negativi sono tuttavia modulati, per cassa, a partire dal secondo anno.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Detrazione IRPEF ristrutturazioni |
56,7 |
605,1 |
378,4 |
56,7 |
605,1 |
378,4 |
56,7 |
605,1 |
378,4 |
Detrazione IRPEF arredi e elettrod. |
12,8 |
136,0 |
85,0 |
12,8 |
136,0 |
85,0 |
12,8 |
136,0 |
85,0 |
Eff.etti indotti IRPEF/IRES ristrutturazioni |
|
|
119,7 |
|
|
119,7 |
|
|
119,7 |
Eff. indotti IRAP ristrutturazioni |
|
|
|
|
|
19,9 |
|
|
19,9 |
Effetti indotti IRPEF/IRES arredi e elettrod. |
|
|
12,5 |
|
|
12,5 |
|
|
12,5 |
Eff. indotti IRAP arredi e elettrod. |
|
|
|
|
|
2,1 |
|
|
2,1 |
Maggiore entrate tributarie |
|
||||||||
Eff.etti indotti IRPEF/IRES ristrutturazioni |
|
279,2 |
|
|
279,2 |
|
|
279,2 |
|
Eff. indotti IRAP ristrutturazioni |
|
|
|
|
46,5 |
|
|
46,5 |
|
Effetti indotti IRPEF/IRES arredi e elettrod. |
|
29,3 |
|
|
29,3 |
|
|
29,3 |
|
Eff. indotti IRAP arredi e elettrod. |
|
|
|
|
4,9 |
|
|
4,9 |
|
Eff. indotti IVA ristrutturazione |
66,5 |
|
|
66,5 |
|
|
66,5 |
|
|
Eff. indotti IVA arredi e elettrod. |
30,7 |
|
|
30,7 |
|
|
30,7 |
|
|
Minore spesa corrente |
|
||||||||
Eff. indotti IRAP ristrutturazioni |
|
46,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Eff. indotti IRAP arredi e elettrod. |
|
4,9 |
|
|
|
|
|
|
|
Maggiore spesa corrente |
|
||||||||
Eff. indotti IRAP ristrutturazioni |
|
|
19,9 |
|
|
|
|
|
|
Eff. indotti IRAP arredi e elettrod. |
|
|
2,1 |
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, intervenendo sull’articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013, estende alle spese sostenute nel 2021 l’incremento della detrazione, dal 36 al 50% per interventi di ristrutturazione edilizia (punto 1) e per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (punto 2).
In particolare, si evidenzia che ai contribuenti che fruiscono della detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia, è altresì riconosciuta una detrazione IRPEF per le ulteriori spese documentate sostenute nell'anno 2020 per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+, nonché A per i forni, per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione, da ripartire in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50 per cento delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro.
La relazione tecnica conferma la metodologia e i dati utilizzati dalla relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (legge di bilancio 2020).
In particolare, la RT procede come di seguito indicato.
Ristrutturazione edilizia
Per la stima degli oneri per detrazione, la RT considera una spesa complessiva di 19.500 milioni di euro, ipotizzando che una quota di essa (15%) corrisponda alla spesa indotta dall’effetto incentivante dell’agevolazione. Per la stima degli effetti indotti, utilizza i medesimi parametri della precedente quantificazione di proroga (IVA 10%, IRPEF/IRES 24% e IRAP 4%) e riporta la seguente tabella riepilogativa degli effetti di cassa.
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
dal 2024 al 2031 |
2032 |
dal 2033 |
Onere per detrazione –IRPEF |
-56,7 |
-605,1 |
-378,4 |
-378,4 |
+283,7 |
0 |
Effetti indotti IRPEF/IRES |
0 |
+279,2 |
-119,7 |
0 |
0 |
0 |
Effetti indotti IRAP |
0 |
+46,5 |
-19,9 |
0 |
0 |
0 |
IVA |
+66,5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALE |
+9,8 |
-279,4 |
-518,0 |
-378,4 |
+283,7 |
0 |
Mobili e grandi elettrodomestici
Per la stima degli oneri per detrazione, la RT considera una spesa complessiva di 1.700 milioni di euro, ipotizzando che una quota di essa (10%) corrisponda alla spesa indotta dall’effetto incentivante dell’agevolazione. Per la stima degli effetti indotti, utilizza i medesimi parametri della precedente quantificazione di proroga (IVA 22%, IRPEF/IRES 12% e IRAP 2%) e riporta la seguente tabella riepilogativa degli effetti di cassa.
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
dal 2024 al 2031 |
2032 |
dal 2033 |
Onere per detrazione –IRPEF |
-12,8 |
-136,0 |
-85,0 |
-85,0 |
63,8 |
0 |
Effetti indotti IRPEF/IRES |
0 |
+29,3 |
-12,5 |
0 |
0 |
0 |
Effetti indotti IRAP |
0 |
+4,9 |
-2,1 |
0 |
0 |
0 |
IVA |
30,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALE |
17,9 |
-101,8 |
-99,6 |
-85 |
63,8 |
0 |
In proposito si rileva quanto segue.
In merito all’ammontare della spesa considerata ai fini della stima dell’onere, si fa presente che la RT quantifica gli effetti sulla base di una spesa complessivamente invariata rispetto a quella considerata per le agevolazioni introdotte negli anni precedenti. Al fine di verificare la correttezza di tale assunzione, sarebbe opportuno disporre di elementi informativi riguardo all’andamento effettivo delle detrazioni fruite in applicazione delle normative già adottate, sia con riferimento alle spese di ristrutturazione edilizia sia con riferimento all’acquisto dei mobili.
Riguardo invece ai criteri di quantificazione adottati si ribadisce la necessità di valutare la prudenzialità dell’iscrizione di effetti positivi nei primi due anni di applicazione della misura, tenuto conto che si tratta di effetti “indotti” di maggiore entrata, riferiti ad una norma di carattere oneroso.
Articolo 12, comma 2
(Bonus facciate)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Detrazione IRPEF bonus facciate |
32,4 |
345,8 |
216,0 |
32,4 |
345,8 |
216,0 |
32,4 |
345,8 |
216,0 |
Detr.IRPEF/IRES bonus facciate |
3,1 |
32,6 |
20,4 |
3,1 |
32,6 |
20,4 |
3,1 |
32,6 |
20,4 |
Effetti indotti IRPEF/IRES bonus facciate |
|
|
65,5 |
|
|
65,5 |
|
|
65,5 |
Effetti indotti IRAP bonus facciate |
|
|
|
|
|
10,9 |
|
|
10,9 |
Maggiore entrate tributarie |
|
||||||||
Effetti indotti IRPEF/IRES bonus facciate |
|
152,7 |
|
|
152,7 |
|
|
152,7 |
|
Eff. indotti IRAP bonus facciate |
|
|
|
|
25,5 |
|
|
25,5 |
|
Eff. indotti IVA bonus facciate |
36,4 |
|
|
36,4 |
|
|
36,4 |
|
|
Minore spesa corrente |
|
||||||||
Eff. indotti IRAP bonus facciate |
|
25,5 |
|
|
|
|
|
|
|
Maggiore spesa corrente |
|
||||||||
Eff. indotti IRAP bonus facciate |
|
|
10,9 |
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, intervenendo sull’articolo 1, comma 219, della legge n. 160/2019, estende al 2021 la detrazione del 90 per cento (c.d. “bonus facciate”) calcolata sulle spese sostenute per interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B[5].
La disciplina prevista dal predetto comma 219 e seguenti stabilisce, tra l’altro, che la detrazione è ripartita in dieci quote annuali costanti di pari importo a decorrere dall'anno di sostenimento delle spese. La stima riportata nella relazione tecnica è ora riproposta dalla RT riferita alla norma in esame.
La relazione tecnica conferma la metodologia e i dati utilizzati dalla relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (legge di bilancio 2020).
In particolare, la relazione tecnica afferma quanto segue.
Persone fisiche
Per la stima degli oneri per detrazione, la RT considera una spesa complessiva di 3.600 milioni di euro.
Imprese
Per la stima degli oneri per detrazione, la RT considera una spesa complessiva di 400 milioni di euro.
Effetti indotti
La RT ipotizza che una quota della spesa (40%) corrisponda alla spesa indotta dall’effetto incentivante dell’agevolazione. Per la stima degli effetti indotti, utilizza i medesimi parametri della precedente quantificazione di proroga (IVA 10%, IRPEF/IRES 24% e IRAP 4%) e riporta la seguente tabella riepilogativa degli effetti di cassa.
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
dal 2024 al 2031 |
2032 |
dal 2033 |
Onere per detrazione – IRPEF persone fisiche |
-32,4 |
-345,6 |
-216,0 |
-216,0 |
+162,0 |
0 |
Onere per detrazione – IRPEF/IRES imprese |
-3,1 |
-32,6 |
-20,4 |
-20,4 |
+15,3 |
0 |
Effetti indotti IRPEF/IRES |
0 |
+152,7 |
-65,5 |
0 |
0 |
0 |
Effetti indotti IRAP |
0 |
+25,5 |
-10,9 |
0 |
0 |
0 |
Effetti indotti IVA |
+36,4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALE |
+0,9 |
200,0 |
-312,8 |
-236,4 |
+177,3 |
0 |
In proposito si rileva quanto segue.
In merito all’ammontare della spesa considerata ai fini della stima dell’onere, si fa presente che la RT quantifica gli effetti sulla base di una spesa complessivamente invariata rispetto a quella considerata nella quantificazione riferita alla precedente analoga disposizione. Pertanto, al fine di verificare la correttezza di tale ipotesi di invarianza della spesa agevolabile, sarebbe opportuno disporre di elementi informativi riguardo all’andamento effettivo delle detrazioni fruite in applicazione delle normative già adottate.
Con riferimento infine ai criteri di quantificazione adottati, si ribadisce la necessità di valutare la prudenzialità dell’iscrizione di effetti positivi nei primi due anni di applicazione della misura, tenuto conto che si tratta di “effetti indotti” riferiti ad una norma di carattere oneroso.
Articolo 13
(Detrazione sistemazione a verde - “Bonus verde”)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Detrazione IRPEF |
0,5 |
5,8 |
3,6 |
0,5 |
5,8 |
3,6 |
0,5 |
5,8 |
3,6 |
Effetti indotti IRPEF/IRES |
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
|
|
2,0 |
Effetti indotti IRAP |
|
|
|
|
|
0,3 |
|
|
0,3 |
Maggiore entrate tributarie |
|
||||||||
Effetti indotti IRPEF/IRES |
|
4,8 |
|
|
4,8 |
|
|
4,8 |
|
Effetti indotti IRAP |
|
|
|
|
0,8 |
|
|
0,8 |
|
Effetti indotti IVA |
1,1 |
|
|
1,1 |
|
|
1,1 |
|
|
Minore spesa corrente |
|
||||||||
Effetti indotti IRAP |
|
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
Maggiore spesa corrente |
|
||||||||
Effetti indotti IRAP |
|
|
0,3 |
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma estende alle spese sostenute nel 2021 la detrazione IRPEF (36 per cento) per gli interventi di sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione di pozzi nonché di realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili di cui all’articolo 1, comma 12, della legge n. 205/2017.
La detrazione per la sistemazione a verde (c.d. “bonus verde”), fruibile in dieci rate annuali costanti, è stata, da ultimo, prorogata alle spese sostenute nel 2020 dall’articolo 10 del decreto legge n. 162/2019. La RT riferita al predetto articolo 10 ha stimato oneri per 0,2 milioni per il 2021, 5,9 milioni per il 2022 e 3,6 milioni annui dal 2023 al 2030.
La relazione tecnica applica la medesima metodologia e i medesimi dati utilizzati dalla relazione tecnica a corredo dell’ultima norma di proroga delle detrazioni in esame (articolo 10, decreto legge n. 162/2019).
In particolare, utilizzando i dati delle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018, la spesa annua per gli interventi in oggetto è stimata in 100 milioni di euro (di cui il 50% come spesa incentivata). Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, la RT calcola una spesa di competenza annua di circa 3,6 milioni di euro. La RT afferma inoltre che la norma è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2020 in circa 12,5 milioni di euro, cui corrisponde una base emersa netta dell’IVA di 11,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare l’aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28%, la RT stima quindi un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2020 a 1,1 milioni di IVA e 3,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP, come risulta dalla seguente tabella relativa agli effetti di cassa.
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
dal 2024 al 2031 |
2032 |
dal 2033 |
Onere per detrazione –IRPEF |
-0,5 |
-5,8 |
-3,6 |
-3,6 |
2,7 |
0 |
Effetti indotti IRPEF/IRES |
0 |
4,8 |
-2,0 |
0 |
0 |
0 |
Effetti indotti IRAP |
0 |
0,8 |
-0,3 |
0 |
0 |
0 |
IVA |
1,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALE |
0,6 |
-0,2 |
-5,9 |
-3,6 |
2,7 |
0 |
In proposito, per quanto concerne i parametri utilizzati per la stima si segnala che:
- l’onere per detrazione è calcolato ipotizzando una spesa annua di 100 milioni di euro, stimata sulla base dei dati delle dichiarazioni dei redditi 2018. Sul punto andrebbero acquisiti elementi di valutazione più aggiornati al fine di verificare se tale dato sia coerente con l’effettiva fruizione del beneficio in esame riscontrata in fase applicativa.
Si fa presente che in sede di prima applicazione del beneficio in esame (anni 2018 e 2019) le relative relazioni tecniche, in assenza di indicazioni, avevano ipotizzato una spesa annua molto più elevata (1.200 milioni). Nell’ultima norma di proroga, invece, sulla base di dati provvisori riferiti alle dichiarazioni 2018, la stima della spesa era stata ridotta a 100 milioni;
- la stima degli effetti indotti IRPEF/IRES (positivi nel 2022 e negativi nel 2023 in applicazione del meccanismo di saldo e acconto) è effettuata considerando un’aliquota media di imposta del 28 per cento. Tenuto conto che in relazione alle analoghe norme di proroga è stata considerata un’aliquota del 24 per cento, andrebbero acquisiti gli elementi diretti a suffragare l’utilizzo di tale maggiore aliquota per la quantificazione in esame.
Articolo 14
(Interventi per aree di crisi industriale complessa)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Incremento Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23 del DL n. 83/2012 per la riconversione e riqualificazione produttiva di aree di crisi (comma 1) |
150 |
110 |
20 |
100 |
128 |
26 |
50 |
35 |
6 |
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile[6] di 150 milioni per il 2021, 110 milioni per il 2022 e 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026 per il finanziamento di interventi di riconversione e riqualificazione produttiva delle aree di crisi industriale complessa: al relativo riparto si provvede con decreto ministeriale. In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che il Fondo opera nell’ambito delle risorse disponibili (art. 23, comma 3, del DL 83/2012).
Quanto, invece, alle differenze fra gli effetti stimati sui tre saldi – desumibili per ciascuna annualità dal prospetto riepilogativo – si evidenzia che le stesse sembrano ascrivibili alla natura in conto capitale delle relative spese o alla natura “finanziaria” (ai sensi del SEC 2010) di talune operazioni: tuttavia andrebbero esplicitati i criteri e gli elementi posti a base delle stime onde poter procedere alla relativa verifica.
Articolo 15
(Sostegno al settore turistico tramite i contratti di sviluppo)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Agevolazioni per i contratti di sviluppo nel settore turistico (comma 3) |
100 |
30 |
|
100 |
30 |
|
100 |
30 |
|
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo modifica la disciplina dei contratti di sviluppo al fine di sostenere il settore del turismo[7].
Si rammenta che lo strumento agevolativo negoziale dei contratti di sviluppo[8] è finalizzato a favorire la realizzazione di programmi di sviluppo strategici ed innovativi di rilevante dimensione per il rafforzamento della struttura produttiva del Paese: la composizione dell'aiuto tra finanziamento agevolato e contributo a fondo perduto è variabile in quanto rimessa (nel rispetto di alcuni limiti) alla negoziazione tra le parti. L’importo complessivo degli investimenti oggetto di un contratto di sviluppo deve essere pari o superiore a 20 milioni di euro (o 7,5 per taluni progetti agricoli). Le agevolazioni sono finanziate a valere sul Fondo per la crescita sostenibile.
In particolare, per i programmi di investimento che prevedono interventi da realizzare nelle aree interne del Paese ovvero il recupero e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse la soglia minima di ammissibilità è abbassata da 20 a 7,5 milioni. Per le predette finalità è autorizzata la spesa di 100 milioni per il 2021 e 30 milioni per il 2022. La relazione tecnica fornisce dati volti a suffragare l’idoneità dell’autorizzazione di spesa rispetto alle finalità della norma.
Non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento (limite massimo di spesa).
Articolo 16
(Erogazione in unica quota del contributo “Nuova Sabatini”)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Autorizzazione “Nuova Sabatini” |
370 |
|
|
370 |
|
|
370 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sul contributo “Nuova Sabatini”. In particolare, modificando l'articolo 2, comma 4, del DL n. 69/2013, viene eliminata la soglia massima di importo dei finanziamenti che consente l’erogazione in un’unica quota (in luogo delle sei erogazioni originariamente previste). In tal modo l’erogazione in unica soluzione è ammessa a prescindere dall’importo del finanziamento.
In proposito si ricorda che l’articolo 39 del DL n. 76/2020 aveva innalzato il suddetto importo da 100.000 a 200.000 euro.
A tal fine, l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 8, del Dl n. 69/2013, è integrata di 370 milioni di euro per l’anno 2021.
La relazione tecnica afferma che, considerando le domande trasmesse negli anni 2019-2020, le operazioni con finanziamenti di importo non superiore a euro 200.000 rappresentano oltre il 73% rispetto al totale delle operazioni “Nuova Sabatini” e che il contributo corrispondente a tali finanziamenti, ad oggi, rappresenta circa il 36% del totale. Pertanto, l’erogazione in un’unica soluzione delle agevolazioni, già oggi, riguarda la larga parte dell’operatività della misura agevolativa ed è pienamente rodata sul piano operativo-gestionale. In tale prospettiva la proposta di modifica normativa consentirebbe di superare l’attuale gestione “a doppio canale” (erogazione unica ed erogazione in sei quote), semplificando notevolmente, dunque, il quadro normativo e operativo per tutti i soggetti coinvolti: imprese beneficiarie; finanziatori (banche e società di leasing); Ministero (che gestisce la misura).
La RT precisa che il contributo “Nuova Sabatini”, anche quando riconosciuto in unica quota, è sempre erogato all’impresa a seguito dell’ultimazione del programma di investimenti agevolato; tale aspetto fornisce rassicurazioni al Ministero, che eroga il contributo, comunque, allorquando l’impresa ha concluso, fisicamente e finanziariamente, il programma di investimenti agevolato.
La RT afferma altresì che i fabbisogni finanziari sottesi alla disposizione in esame, relativi agli anni 2021-2023, sono stimati in complessivi euro 1.449.000.000. In particolare, sulla base degli assunti e delle ipotesi di operatività della misura sotto riportati e dell’andamento delle prenotazioni dei contributi nel periodo marzo 2019-settembre 2020, per il 2021 è stato stimato un fabbisogno di 370 milioni di euro.
Di seguito gli elementi alla base del calcolo forniti dalla relazione tecnica:
- importo medio mensile dei contributi prenotati: euro 38.230.216,97;
- importo medio mensile contributo prenotato + 10%: euro 42.053.238,6. Tale previsione si basa sull’auspicabile ripresa economica connessa al superamento dell’attuale crisi legata all’emergenza epidemiologica da COVID-19 e sugli effetti della novità recentemente introdotta dal Decreto Semplificazioni;
- stima contributo necessario per l’anno 2021, al netto delle risorse, pari ad euro 134.877.751,80, che si stimano ancora disponibili alla data del 1° gennaio 2021: euro 370.000.000.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
Articolo 17
(Fondo impresa femminile)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Istituzione fondo per l’imprenditoria femminile (comma 1) |
20 |
20 |
|
17 |
20 |
3 |
5 |
5 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i commi da 1 a 7 istituiscono presso il MISE il «Fondo a sostegno dell’impresa femminile», con una dotazione di 20 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, indicando le finalità del Fondo e il campo di applicazione, delineando la disciplina del suo utilizzo e demandando ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse e la restante normativa attuativa. La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che per ciascuna delle due annualità le risorse saranno presumibilmente ripartite in 15 milioni per finanziamento a tasso agevolato e 5 milioni per finanziamento a fondo perduto: il totale è, appunto, di 20 milioni per annualità, con la precisazione che si prevede l’erogazione (cassa) di 17 milioni per il 2021, di 20 milioni per il 2022 e dei restanti 3 per il 2023.
In proposito, si rileva preliminarmente che, per quanto concerne la competenza, l’onere è limitato all’entità della somma stanziata, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni.
Inoltre, per quanto concerne gli impatti scontati sui diversi saldi, non si hanno osservazioni da formulare sul saldo di fabbisogno, che segue il criterio di cassa, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, né, infine, sull’indebitamento netto, che segue il criterio della competenza economica, in quanto i finanziamenti a tasso agevolato (per 15 milioni) costituiscono “operazioni finanziarie” che, ai sensi del SEC 2010, non rilevano ai fini del deficit, su cui incidono solo i 5 milioni del contributo a fondo perduto.
Con riferimento ai commi da 8 a 10 che istituiscono il comitato impresa donna, posto che la disposizione precisa che ai componenti del comitato non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese né altri emolumenti comunque denominati, andrebbe precisato se il Ministero dello sviluppo economico, presso il quale il Comitato è istituito, possa far fronte agli oneri di funzionamento nell’ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 18
(Fondo per le imprese creative)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Istituzione Fondo per le piccole e medie imprese creative (comma 1) |
20 |
20 |
|
16 |
20 |
4 |
4 |
4 |
|
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce presso il MISE il “Fondo PMI Creative”, con una dotazione di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, indicando le finalità e il campo di applicazione del Fondo, delineando la disciplina del suo utilizzo e demandando ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse e la restante normativa attuativa. La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che per ciascuna delle due annualità le risorse saranno presumibilmente ripartite in 8 milioni per finanziamento a tasso agevolato, 4 milioni per finanziamento a fondo perduto e 8 milioni per acquisto di partecipazioni: il totale è, appunto, di 20 milioni per annualità, con la precisazione che si prevede l’erogazione (cassa) di 16 milioni per il 2021, di 20 milioni per il 2022 e dei restanti 4 per il 2023. In proposito, si rileva preliminarmente che, per quanto concerne la competenza, l’onere è limitato all’entità della somma stanziata, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni.
Inoltre, per quanto concerne gli impatti scontati sui diversi saldi, non si hanno osservazioni sul saldo netto da finanziare, che segue il criterio della competenza giuridica, né sul saldo di fabbisogno, che segue il criterio di cassa, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica, né, infine, sull’indebitamento netto, che segue il criterio della competenza economica, in quanto sia i finanziamenti a tasso agevolato (per 8 milioni) sia l’acquisto di partecipazioni (per 8 milioni) costituiscono “operazioni finanziarie” che, ai sensi del SEC 2010, non rilevano ai fini del deficit, su cui incidono solo i 4 milioni del contributo a fondo perduto.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
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Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||||||||||
Istituzione Fondo d'investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle PMI per piccole e medie imprese del settore aeronautico nazionale e della Green economy (comma 1) |
100 |
30 |
30 |
100 |
30 |
30 |
|
|
|
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce presso il MISE un Fondo d’investimento per gli interventi nel capitale di rischio delle PMI, con una dotazione di 100 milioni per il 2021, 30 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, indicando le finalità del Fondo e il campo di applicazione, delineando la disciplina del suo utilizzo e demandando ad un decreto ministeriale il riparto delle risorse e la restante normativa attuativa. La relazione tecnica precisa che, in considerazione della natura finanziaria delle operazioni effettuate a valere sul fondo, la disposizione non ha effetti in termini di indebitamento netto.
In proposito non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento e che le operazioni di partecipazione al capitale di rischio, come rammentato anche dalla relazione tecnica, non hanno effetto sull’indebitamento netto ai sensi del SEC 2010.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Incremento sezione del Fondo per la crescita sostenibile per agevolazioni sotto forma di finanziamenti a favore delle imprese sequestrate o confiscate alla criminalità organizzata (comma 1) |
10 |
10 |
|
8 |
10 |
2 |
|
|
|
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, al fine di assicurare il sostegno alle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata, incrementa di 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022 l’autorizzazione di spesa[9]volta ad agevolare le aziende medesime ai fini dell’accesso al credito bancario, della tutela dei livelli occupazionali e per ulteriori obiettivi. L’incremento confluisce in un’apposita sezione del Fondo per la crescita sostenibile[10] per l’erogazione di finanziamenti agevolati in favore delle imprese medesime. La relazione tecnica indica gli elementi che rendono necessario l’incremento dell’autorizzazione di spesa e precisa, tra l’altro, che le erogazioni sono previste in misura di 8 milioni per il 2021, 10 per il 2022 e 2 per il 2023.
In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, che gli effetti sul saldo di fabbisogno (indicati dal prospetto riepilogativo) rispecchiano le informazioni fornite dalla relazione tecnica, che le operazioni di finanziamento, cui la norma destina espressamente le risorse incrementali, essendo di natura finanziaria, ai sensi del SEC 2010 non rilevano ai fini del saldo di indebitamento netto.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||||||||||
Istituzione del Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura (comma 1) |
150 |
|
|
150 |
|
|
150 |
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||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce presso il Ministero delle politiche agricole il “Fondo per lo sviluppo ed il sostegno delle filiere agricole, della pesca e dell’acquacoltura”, con una dotazione pari a 150 milioni per l’anno 2021, demandandone la disciplina attuativa a uno o più decreti ministeriali.
In proposito non si formulano osservazioni considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento. Tenuto tuttavia conto che il prospetto riepilogativo qualifica la spesa come di conto capitale e ascrive alla norma effetti identici sui tre saldi, sembrerebbe dedursi che gli interventi da finanziare con il nuovo Fondo siano caratterizzati da un elevato indice di spendibilità, tale da consentire l’integrale impegno ed erogazione delle risorse nel primo anno di operatività: in merito a tale profilo, che potrebbe rilevare ai fini dell’impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, appare opportuno acquisire ulteriori informazioni.
Articolo 23
(Promozione dei marchi collettivi e di certificazione all’estero)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Soppressione autorizzazione di spesa sul contrasto all’Italian sounding (art. 32 DL 34/2019) (comma 1) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Rifinanziamento agevolazione per promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani (comma 1) |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
In merito ai profili di quantificazione, la norma abroga l’autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui relativa agli aiuti ai consorzi per la tutela dei prodotti di origine italiana contro fenomeni legati all’Italian sounding. Inoltre, l’agevolazione diretta a sostenere la promozione all’estero di marchi collettivi o di certificazione volontari italiani, da parte di associazioni rappresentative di categoria, è concessa nella misura massima di euro 2,5 milioni a decorrere dal 2021. La disciplina in vigore prevede che il MISE conceda tale agevolazione "nella misura massima di 1 milione di euro per anno". Si ha pertanto un incremento dell’autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. All'interno del codice della proprietà industriale scompare la definizione delle pratiche di Italian Sounding come pratiche finalizzate alla falsa evocazione dell'origine italiana di prodotti. Viene quindi eliminato il riferimento all’attività di contrasto alla falsa evocazione dell’origine italiana (dei prodotti) nell’ambito delle competenze del Consiglio nazionale anticontraffazione, dalla cui denominazione scompare pertanto il richiamo all'Italian Sounding.
Nulla da osservare al riguardo, considerato che vi è una compensazione tra l’autorizzazione di spesa abrogata e quella incrementata.
Articolo 24
(Piani di sviluppo per gli investimenti nelle aree dismesse)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
Fondo per l’attrazione di investimenti in aree dismesse e per beni dismessi (comma 5) |
36 |
72 |
147 |
1 |
17 |
30 |
1 |
17 |
30 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede interventi a sostegno degli investimenti nelle aree dismesse, istituendo un apposito fondo di 36 milioni di euro per il 2021, di 72 milioni di euro per il 2022 e di 147 milioni di euro per il 2023. Il finanziamento delle iniziative, disposto dal CIPE, avviene nei limiti delle risorse disponibili.
In proposito, si rileva che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento: sotto questo profilo non si formulano osservazioni.
Poiché comunque il prospetto riepilogativo ascrive effetti differenziati sui tre saldi, come spesso avviene nel caso di spese in conto capitale, sarebbe opportuno acquisire gli elementi informativi posti a base dello sviluppo temporale della spesa ipotizzato, al fine di poter verificare gli effetti ascritti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
Articolo 25
(Accordi per l’innovazione)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Incremento del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del DL n. 83 del 2012 destinato allo strumento agevolativo degli Accordi per l’innovazione (comma 1) |
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||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa il Fondo per la crescita sostenibile[11] di 100 milioni per ciascuno degli anni dal 2025 al 2035 per il finanziamento degli “accordi per l’innovazione”[12]
Si rammenta che gli accordi per l’innovazione sono strumenti agevolativi in favore di determinate categorie di imprese e di centri di ricerca a favore dei progetti di ricerca e sviluppo realizzati nell'ambito di accordi sottoscritti dal Ministero dello sviluppo economico con le regioni, le province autonome, le altre amministrazioni pubbliche eventualmente interessate e i soggetti proponenti. I progetti agevolabili devono essere diretti a sostenere interventi di rilevante impatto tecnologico in grado di incidere sulla capacità competitiva delle imprese, e l’agevolazione può consistere in un contributo diretto o in un finanziamento agevolato.
La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che la norma è volta ad assicurare la copertura dei fabbisogni riscontrati per le domande presentate, la cui opportunità di finanziamento deriva dall’evidenziato carattere strategico dell’intervento, diretto a sviluppare aree tecnologiche in grado di apportare benefici sia sulla competitività del Paese che sull’ambiente.
In proposito, si prende preliminarmente atto che il meccanismo agevolativo in questione opera nel quadro di un limite di spesa e non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento (limite massimo di spesa). In tal senso, si prende atto di quanto affermato dalla RT, circa la finalità di soddisfacimento integrale delle richieste, che si basa presumibilmente sui dati disponibili riguardo alle domande soggette ad accoglimento: in proposito appaiono utili elementi di valutazione e di conferma, non esplicitati dalla RT.
Inoltre, la mancata iscrizione di effetti nel prospetto riepilogativo è spiegabile in quanto gli oneri si manifestano dopo il triennio di riferimento.
Tenuto conto che le agevolazioni possono essere concesse sia come contributi diretti sia come finanziamenti agevolati, sarebbe utile acquisire elementi circa la prevedibile ripartizione fra le due tipologie, in quanto i finanziamenti agevolati non rilevano sul saldo di indebitamento netto.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Realizzazione di interventi straordinari per l’ampliamento e l’ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari (comma 1) |
25 |
15 |
10 |
5 |
8 |
11 |
5 |
8 |
11 |
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, al fine di garantire la realizzazione di interventi straordinari per l’ampliamento e l’ammodernamento degli spazi e delle attrezzature destinate al lavoro dei detenuti, nonché per il cablaggio e la digitalizzazione degli istituti penitenziari, autorizza la spesa di 25 milioni per il 2021, 15 milioni per il 2022 e 10 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.
Articolo 27
(Decontribuzione Sud)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate contributive |
|
||||||||
Agevolazione contributiva aree svantaggiate |
|
|
|
1.336,5 |
2.133,1 |
5.719,8 |
1.336,5 |
2.133,1 |
5.719,8 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Agevolazione contributiva aree svantaggiate |
1.336,5 |
2.133,1 |
5.719,8 |
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Agevolazione contributiva aree svantaggiate |
|
1.480,0 |
1.114,3 |
|
1.480,0 |
1.114,3 |
|
1.480,0 |
1.114,3 |
Minori spese in conto capitale |
|
||||||||
Copertura agevolazione contributiva– riduzione FSC |
|
|
3.500,0 |
|
|
3.500,0 |
|
|
3.500,0 |
Per memoria |
|
||||||||
Copertura agevolazione contributiva– quota Fondo di rotazione Next Generation EU - Italia) |
3.500,0 |
3.500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma estende l’applicazione dell’esonero contributivo di cui all’articolo 27, comma 1, del decreto-legge n. 104/2020 fino al 31 dicembre 2029, modulandolo come segue:
a) in misura pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare fino al 31 dicembre 2025;
b) in misura pari al 20 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2026 e 2027;
c) in misura pari al 10 per cento dei complessivi contributi previdenziali da versare per gli anni 2028 e 2029.
Si ricorda che l’articolo 27, commi 1-3, del decreto-legge n. 104/2020 prevede, per il periodo 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2020, un esonero contributivo pari al 30 per cento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) in favore dei datori di lavoro del settore privato, la cui sede di lavoro è situata nelle regioni che presentano determinati parametri di prodotto interno e occupazione[13].
Gli oneri derivanti dall’agevolazione in esame sono valutati in 4.836,5 milioni di euro per l’anno 2021, in 5.633,1 milioni di euro per l’anno 2022, in 5.719,8 milioni di euro per l’anno 2023, in 5.805,5 milioni di euro per l’anno 2024, in 5.892,6 milioni di euro per l’anno 2025, in 4.239,2 milioni di euro per l’anno 2026, in 4.047,1 milioni di euro per l’anno 2027, in 2.313,3 milioni di euro per l’anno 2028, in 2.084,8 milioni di euro per l’anno 2029 e in 267,2 milioni di euro per l’anno 2030.
Concorrono a provvedere alla copertura dagli oneri, quanto a 3.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, le risorse del Fondo previsto dall’articolo 184 “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia” e, quanto a 3.500 milioni di euro per l’anno 2023, le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2021-2027.
La relazione tecnica quantifica l’onere considerando il numero medio dei dipendenti e il monte retributivo annuo 2019 per le singole regioni interessate e ipotizzando un’aliquota contributiva media complessiva a carico del datore di lavoro pari al 31% e una aliquota media fiscale del 18%.
Il monte retributivo annuo relativo ai lavoratori dipendenti non agricoli nell’anno 2019 nelle regioni interessate dal provvedimento in esame desunto dagli archivi gestionali INPS (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia) è pari a 58.985 milioni di euro, rivalutato sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza 2020.
Si riporta la tabella della RT dove sono sintetizzati gli effetti della norma in esame, in coerenza anche con la metodologia di imputazione degli effetti sui saldi adottata in sede di DL 104/2020:
(milioni di euro)
(+ effetti positivi per la finanza pubblica; - effetti negativi per la finanza pubblica)
Fonte: RT
Con riferimento alla norma di copertura, la RT precisa che la quota di risorse utilizzate del Fondo previsto dall’articolo 184 “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia” non concorre alla determinazione dei saldi essendo già ricompresa nel predetto fondo. Per tale ragione la quota di copertura a carico del predetto Fondo è riportata solo per memoria nel prospetto riepilogativo.
In proposito, si rileva che le quantificazioni appaiono coerenti con gli elementi e con i criteri di calcolo forniti dalla relazione tecnica e che la differenza di effetti sui tre saldi appare ascrivibile al fatto che l’indebitamento netto è calcolato con il criterio di competenza economica, sulla cui base l’agevolazione contributiva riferita al mese di dicembre, pur fruita nel mese di gennaio dell’anno successivo, è riferibile alla annualità in cui il valore economico matura.
Inoltre, il dato fornito dalla relazione tecnica sul monte retributivo medio per le otto regioni interessate nell’ultimo quadrimestre 2019 (ossia 4,599 miliardi) è coerente con le statistiche pubblicate dall’INPS[14] che, per le medesime regioni ma per l’annualità 2018 (ultima annualità resa disponibile), indica un monte retributivo annuo di 57,890 miliardi (che, su base mensile, equivale a 4,824 miliardi): si rammenti, infatti, che i dati sono relativi a diversi periodi e ad una platea non coincidente di soggetti.
Alla luce di tali elementi non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Per quanto attiene invece alla copertura a carico del Fondo sviluppo e coesione, indicata in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica, si rileva che tale iscrizione non appare in linea con i criteri in genere seguiti, che attribuiscono alle risorse del Fondo un impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto più diluito nel tempo, rispetto a quanto previsto in termini di saldo netto da finanziare: ciò in ragione della specifica dinamica per cassa delle spese finanziate con il Fondo, registrate sulla base di stati di avanzamento dei lavori.
Si veda in proposito l’art. 29 del disegno di legge in esame che dispone una dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, al quale il prospetto riepilogativo ascrive effetti diversificati sui tre saldi, con uno sviluppo della spesa più prolungato nel tempo per quanto attiene agli effetti di cassa (fabbisogno e indebitamento netto).
Non appaiono quindi coerenti con i predetti criteri gli effetti indicati nel prospetto riepilogativo riguardo alla norma in esame: in proposito appare necessario acquisire un chiarimento anche in ragione della rilevante entità delle somme utilizzate (3,5 miliardi).
Articolo 28
(Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Credito d’imposta |
1.053,9 |
1.053,9 |
|
1.053,9 |
1.053,9 |
|
1.053,9 |
1.053,9 |
|
Minori spese in conto capitale |
|
||||||||
Riduzione Fondo sviluppo e coesione |
1.053,9 |
1.053,9 |
|
1.053,9 |
1.053,9 |
|
1.053,9 |
1.053,9 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone la proroga al 31 dicembre 2022 del credito d'imposta per l’acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.
In proposito si ricorda che i commi da 98 a 108 dell’articolo 1 della legge n. 208 del 2015 disciplinano la concessione del credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno. Il credito d’imposta è concesso dalla norma richiamata per gli investimenti effettuati fino al 31 dicembre 2020 con oneri valutati in 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018, 2019 e 2020.
A tal fine il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Programmazione 2021-2027, è ridotto di 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
La relazione tecnica afferma che ai fini della stima, sono stati analizzati i dati dei versamenti F24 per il codice tributo 6869 “credito d'imposta per gli investimenti nel mezzogiorno articolo 1, commi 98-108-legge 28 dicembre 2015, n.208”. Dai dati si evince, considerando l’anno di maturazione 2019, un credito per circa 1.053,9 milioni di euro. Considerando che la disposizione intende prorogare per il 2021 e il 2022 la possibilità di usufruire del credito di imposta in parola e la compensazione nell’anno di maturazione, si ipotizza una perdita di gettito come sopra indicato per gli anni 2021 e 2022.
Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
Quanto alla copertura a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, Programmazione 2021-2027, si osserva che gli effetti dell’utilizzo dello stesso nella misura 1.053,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, sono stimati in misura identica sui diversi saldi di finanza pubblica.
Si rileva in proposito che alle risorse del Fondo è generalmente attribuita una dinamica sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto più diluita nel tempo, rispetto a quanto previsto in termini di saldo netto da finanziare, in ragione della specifica dinamica per cassa delle spese finanziate con il Fondo, registrate sulla base di stati di avanzamento dei lavori. Si veda in proposito l’art. 29 del disegno di legge in esame che dispone una dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, al quale il prospetto riepilogativo ascrive effetti diversificati sui tre saldi, con uno sviluppo della spesa più prolungato nel tempo per quanto attiene agli effetti di cassa (fabbisogno e indebitamento netto).
Non appaiono quindi coerenti con tali criteri gli effetti indicati nel prospetto riepilogativo riguardo alla norma in esame: in proposito appare necessario acquisire un chiarimento anche in ragione della rilevante entità delle somme utilizzate (circa 1 miliardo).
Articolo 29
(Fondo per lo Sviluppo e la Coesione–programmazione 2021-2027)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Rideterminazione della dotazione del Fondo Sviluppo e Coesione per il periodo di programmazione 2021-2027 (comma 1) |
4.000 |
5.000 |
5.000 |
800 |
1.000 |
1.500 |
800 |
1.000 |
1.500 |
||||||||
La relazione tecnica, che è opportuno riportare integralmente, afferma che il Fondo per Io sviluppo e la coesione (FSC) è lo strumento finanziario nazionale attraverso il quale vengono attuate le politiche per lo sviluppo orientate alla coesione economica, sociale e territoriale e alla rimozione degli squilibri economici e sociali, in attuazione dell'articolo 119, quinto comma, della Costituzione. Esso ha la sua origine nel Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS), istituito con la legge finanziaria per il 2003 (legge 27 dicembre 2002, n. 289 - articoli 60 e 61). Con il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, il FAS ha assunto la denominazione di Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), finalizzato a dare unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale e si riferisce ad un periodo di programmazione pluriennale (settennale), in coerenza con l'articolazione temporale della programmazione dei Fondi strutturali dell'Unione europea, garantendo l’unitarietà e la complementarietà della programmazione nazionale con quella europea.
La norma dispone quindi il quadro generale della programmazione delle risorse aggiuntive stanziate per il periodo di programmazione 2021-27, che nel Documento di economia e Finanza per l'anno 2020 - sezione III - Programma Nazionale di Riforma sono quantificate in 73,5 miliardi di euro. Ne viene disposto lo stanziamento di una prima quota pari a complessivi 50 miliardi di euro, articolati in 4.000 milioni di euro per l'anno 2021, 5.000 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2029 e 6.000 milioni di euro per l'anno 2030, mentre per la quota restante è precisato che si provvede ai sensi dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[15]. Le risorse sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo con il vincolo di destinazione territoriale secondo la chiave di riparto 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord.
La disposizione stabilisce quindi i criteri e le procedure fondamentali di programmazione, gestione finanziaria e monitoraggio delle risorse FSC 2021-2027, in analogia ai meccanismi procedurali del FSC 2014-2020, previsti nell'articolo 1, comma 703, della legge n. 190/2014. La dotazione finanziaria del FSC è impiegata per obiettivi strategici relativi ad aree tematiche per la convergenza e la coesione economica, sociale e territoriale, sulla base delle missioni previste nel Piano Sud 2030 e dando priorità alle azioni e agli interventi previsti nel Piano, inclusi quelli relativi al rafforzamento delle amministrazioni pubbliche e in coerenza con gli obiettivi e le strategie definite per il periodo di programmazione 2021-27 dei Fondi strutturali e di investimento europei, nonché con le politiche settoriali e le politiche di investimento e di riforma previste nel Piano nazionale per la ripresa e la resilienza (PNRR), secondo un principio di complementarietà e addizionalità delle risorse.
Viene previsto che il CIPE disponga la ripartizione della dotazione finanziaria del FSC iscritta in bilancio tra le diverse aree tematiche, mentre eventuali variazioni della ripartizione sono proposte dalla Cabina di Regia, istituita con riguardo alle risorse della programmazione 2014-2020, che opera anche sui fondi della programmazione 2021-2027 secondo quanto indicato dalla disposizione.
Gli interventi del FSC 2021-27 sono attuati nell'ambito di "Piani Sviluppo e Coesione", approvati con delibere del CIPE e definiti secondo i principi previsti dall'articolo 44 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34.
Nelle more della definizione dei Piani, il CIPE può assegnare risorse ad interventi immediatamente cantierabili, destinati a confluire nei successivi e pertinenti "Piani di sviluppo e coesione".
Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale coordina l'attuazione dei "Piani di Sviluppo e Coesione" e individua i casi nei quali, per gli interventi infrastrutturali di notevole complessità o per interventi di sviluppo integrati relativi a particolari ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione del contratto istituzionale di sviluppo (articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88).
Il Ministro per il Sud e la Coesione Territoriale può proporre al CIPE la rimodulazione delle quote annuali di spesa e la revoca di assegnazioni a causa di impossibilità sopravvenute, di mancato rispetto dei tempi o di inadempienze; viene prevista la presentazione al CIPE, entro il 10 settembre di ogni anno, di una relazione sullo stato di avanzamento degli interventi della programmazione 2021-2027 ai fini della definizione della Nota di aggiornamento del DEF e del disegno di legge di bilancio di previsione.
Vengono previste infine disposizioni in ordine alla gestione contabile delle risorse.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50 miliardi. Le risorse sono destinate a sostenere esclusivamente interventi per lo sviluppo, ripartiti nella proporzione dell’80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per cento nelle aree del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale: 4 miliardi per il 2021, 5 miliardi annui dal 2022 al 2029 e 6 miliardi per l’anno 2030 e saranno integrabili mediante le successive leggi di bilancio. Vengono poi disciplinate le modalità e procedure di utilizzo del Fondo.
Preliminarmente si rileva che il Fondo opera nel limite delle risorse disponibili: sul punto non si formulano dunque osservazioni.
Trattandosi di risorse in conto capitale, il prospetto riepilogativo ascrive effetti differenziati sui tre saldi: sarebbe in proposito utile acquisire elementi circa le previsioni sullo sviluppo temporale della spesa poste a base della quantificazione sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
Non si formulano osservazioni sulle norme che disciplinano l’utilizzo del Fondo.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla disciplina vigente e con oneri a carico delle disponibilità del Programma operativo complementare (POC) al Programma operativo nazionale (PON) Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, le amministrazioni pubbliche che, nell'ambito di tali interventi, rivestono ruoli di coordinamento nazionale e le Autorità di gestione, gli organismi intermedi o i soggetti beneficiari delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia possano assumere a tempo determinato personale non dirigenziale, con reclutamento mediante concorso pubblico, nel limite massimo di 2.800 unità e di una spesa massima in ragione d'anno pari a 126 milioni annui per il triennio 2021-2023, di durata corrispondente ai POC e comunque non superiore a trentasei mesi (comma 1). Con DPCM sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartite tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 1 (comma 2).
L'Agenzia per la coesione territoriale svolge, inoltre, il monitoraggio sulla corrispondenza delle attività svolte dai soggetti di cui al comma 1 agli scopi e agli obiettivi dei relativi POC (comma 4) e provvede all’attuazione dell’articolo in esame nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 5).
Al riguardo, la relazione tecnica si limita a riferire che la disposizione, ponendo gli oneri per le suddette assunzioni a tempo determinato a carico delle disponibilità delle sopra richiamate risorse strutturali europee, come integrate dalla delibera Cipe nr. 36/2020, non determina effetti per la finanza pubblica. Tanto premesso, anche considerato che i profili attuativi della disciplina in esame sono demandati ad un successivo DPCM per la cui adozione non è prevista una fase di verifica parlamentare, appare opportuno che vengano forniti i dati sottostanti la quantificazione dei suddetti oneri assunzionali con specifico riguardo al cronoprogramma assunzionale, alla ripartizione del numero massimo di assunzioni previste tra le varie amministrazioni pubbliche coinvolte e agli organici interessati dallo stesso secondo le varie qualifiche oggetto reclutamento. Andrebbero, altresì, forniti elementi valutazione volti a verificare la condizione di neutralità finanziaria prevista dal comma 5 con riguardo alle attività che l'Agenzia per la coesione territoriale sarà chiamata a svolgere in attuazione dell’articolo in esame.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Credito d’imposta |
|
52 |
104 |
|
52 |
104 |
|
52 |
104 |
Minori spese in conto capitale |
|
||||||||
Riduzione Fondo sviluppo e coesione |
|
52 |
104 |
|
52 |
104 |
|
52 |
104 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga per gli anni 2021 e 2022 il credito d'imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, di cui al all'articolo 1, comma 200, della legge n. 160/2019, in favore delle imprese operanti nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, differenziandone la misura percentuale a seconda delle dimensioni delle imprese in termini occupazionali e di fatturato. A tal fine il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione - Programmazione 2021-2027, è ridotto di 52 milioni di euro per l’anno 2022, di 104 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024 e di 52 milioni di euro per l’anno 2025.
In proposito si evidenzia che la relazione tecnica fornisce i risultati della stima senza indicare i dati e le ipotesi posti alla base della stessa. Non appare pertanto possibile verificare la quantificazione effettuata. In particolare, sarebbe utile che venissero forniti dati e le ipotesi relativi ai soggetti richiedenti il beneficio e al valore medio del beneficio richiesto. Andrebbe inoltre fornito un chiarimento in merito all’ipotesi di utilizzo del credito d’imposta in misura pari al 50% in relazione al primo anno di applicazione della norma (2021 con effetti finanziari sul 2022).
Quanto alle modalità di copertura, a valere sulla riduzione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, si osserva che il prospetto riepilogativo ascrive a tale taglio identici effetti sui diversi saldi di finanza pubblica, compensando così il maggior onere derivante dalla proroga del credito di imposta: peraltro, le modalità di fruizione di tale beneficio dovrebbero determinare una dinamica di spesa più celere di quella finanziata a valere sul predetto Fondo, le cui risorse tradizionalmente sono indicate come fruibili in misura diluita nel tempo in relazione agli stati di avanzamento dei lavori.
Si veda in proposito l’art. 29 del disegno di legge in esame che dispone una dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027, al quale il prospetto riepilogativo ascrive effetti diversificati sui tre saldi, con uno sviluppo della spesa più prolungato nel tempo per quanto attiene agli effetti di cassa (fabbisogno e indebitamento netto).
Non appare quindi coerente con tale criterio l’impatto scontato nel prospetto riepilogativo in relazione all’articolo in esame: in ordine a tale profilo andrebbero acquisiti chiarimenti.
Articolo 33
(Ecosistemi dell’innovazione nel Mezzogiorno)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si segnala che la norma promuove al comma 1 la costituzione di “Ecosistemi dell’innovazione”, attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche amministrazioni e organizzazioni del terzo settore, al fine di favorire, nell’ambito dell’economia della conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori nelle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia
Il comma 2 assegna a tal fine al Ministero dell’università, nell’ambito del Piano sviluppo e coesione (PSC) di competenza, risorse nel limite massimo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, a valere sul Fondo sviluppo e coesione per il ciclo di programmazione 2021-27.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la norma ha l’effetto di dare una specifica finalizzazione a risorse già destinate a spesa; ciò nel presupposto della disponibilità delle medesime risorse e della compatibilità della finalizzazione individuata con gli obiettivi del FSC.
Articolo 34
(Coesione sociale e sviluppo economico nei Comuni marginali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||||||||||
Fondo di sostegno ai comuni marginali (comma 3) |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||||
Minori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Riduzione Fondo Sviluppo e coesione (comma 4) |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo incrementa di 30 milioni per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 il Fondo per i comuni marginali[16]. Al riparto delle risorse del Fondo e alle disposizioni attuative si provvede mediante DPCM. Il Fondo per lo sviluppo e la coesione - Programmazione 2014-2020[17]è ridotto di un corrispondente ammontare. Non si formulano osservazioni considerato che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento.
Quanto alla riduzione del FSC, pur considerando la ridotta entità del taglio, si rileva che gli effetti sono riportati in misura identica sui tre saldi, laddove per il rifinanziamento disposto dall’art. 29 viene osservato il tradizionale criterio che prevedono un impatto ridotto della sui saldi di cassa nel triennio.
Articolo 35
(Misure per il sostegno alla liquidità delle imprese)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga ed estende la disciplina sull’intervento straordinario in garanzia di SACE a supporto della liquidità delle imprese compromesse dalle misure di contenimento dell’epidemia da COVID-19 (cd. “Garanzia Italia”), di cui all’articolo 1 del D.L. n. 23/2020.
In particolare, viene prorogata dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 l’operatività della misura.
Analogamente viene prorogata al 30 giugno la possibilità per CDP S.p.A. di concedere garanzie su portafogli di finanziamenti concessi da banche e altri soggetti abilitati all'esercizio del credito alle imprese che abbiano sofferto di una riduzione del fatturato a seguito dell'emergenza. Viene, inoltre esteso l’ambito applicativo della misura. Si dispone quindi l’estensione ulteriore dell’operatività della garanzia SACE a decorrere dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 giugno 2021, relativamente alle imprese con un numero di dipendenti non inferiore a 250 e non superiore a 499 (cd. mid-cap).
In particolare si prevede che in tal caso le garanzie siano concesse a titolo gratuito e fino alla copertura del 90 per cento del finanziamento, per un importo massimo garantito fino a 5 milioni di euro, o inferiore, tenuto conto dell’ammontare in quota capitale non rimborsato di eventuali finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo di garanzia PMI.
In proposito la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, poiché le misure proposte si considerano efficaci entro i limiti di capienza del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del Dl n. 23/2020, pari a 31 miliardi di euro, con un limite massimo degli impegni assumibili da SACE pari a 200 miliardi. La RT afferma che ad oggi gli impegni assunti da SACE ammontano a 15,2 miliardi (ovvero circa il 7% dell’importo massimo garantibile e meno della metà delle risorse stanziate sul relativo Fondo su menzionato). Pertanto, l’estensione dell’operatività – nel tempo e nell’oggetto – dell’intervento pubblico di Garanzia Italia trova adeguata copertura nella attuale dotazione del Fondo.
In proposito si ricorda che l’articolo 1 del DL 23/2020 ha istituito un Fondo per coprire le garanzie statali:
- sulle garanzie rilasciate da SACE in favore delle banche e degli altri intermediari autorizzati che abbiano erogato nuovi finanziamenti alle imprese, ai lavoratori autonomi e ai professionisti;
- sulle garanzie rilasciate da CDP in relazione a portafogli di finanziamenti erogati dai soggetti abilitati in favore delle imprese;
- sulle garanzie rilasciate ai sensi dell’articolo 2 del medesimo DL che concernono finanziamenti verso imprese fino a un importo massimo di 200 miliardi di euro decorrenti dal 2021;
con dotazione iniziale di 1 miliardo di euro per il 2020, poi incrementata, dal DL n. 34/2020 di 30 miliardi sempre nel 2020. Si evidenzia che per la gestione del Fondo è stata autorizzata l’apertura di un apposito conto corrente di tesoreria, che quindi consente di prescindere dal criterio di annualità.
In proposito, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa l’utilizzo attuale della misura e la conseguente capienza del Fondo già istituito dal predetto articolo 1. Si evidenzia tuttavia che il medesimo Fondo era posto a copertura non solo delle garanzie statali su garanzie concesse ai sensi dell’articolo - le quali risultano tra l’altro oggetto di un’estensione dell’ambito oggettivo - ma anche sulle garanzie concesse ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lett. c), a decorrere dal 2021, con un ulteriore limite massimo di impegni assumibili da SACE pari a 200 miliardi.
Pertanto, al fine di verificare l’adeguatezza delle risorse del Fondo, tenuto conto dell’operatività della misura a legislazione vigente, sarebbe utile che venissero forniti ulteriori informativi in merito alle previsioni di utilizzo futuro delle suddette garanzie, anche in relazione alle estensioni operate dalla norma in esame.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Credito d’imposta |
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30 |
|
|
30 |
|
|
30 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga per il 2021 il credito d'imposta per le spese di consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese (PMI) previsto dall’articolo 1, commi 89-90 dalla legge n. 205 del 2017, nel limite massimo di spesa di 30 milioni per l’anno 2022. La relazione tecnica afferma che la proroga del suddetto credito per i costi di consulenza sostenuti fino al 31 dicembre 2021 determina, coerentemente con la misura originaria, un onere pari all’ulteriore stanziamento di 30 milioni di euro nel 2022. In proposito non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone che, per l’anno 2021, le risorse disponibili sul Fondo di cui all’articolo 1, comma 85, della legge n. 160/2019, siano destinate alla copertura delle garanzie di cui all’articolo 64, comma 2, del Dl n. 76 del 2020 nella misura di 470 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile da SACE S.p.A., pari a 2.500 milioni di euro.
In proposito si ricorda che i commi da 85 a 91 dell’articolo 1 della legge n. 160/2019 hanno istituto nello stato di previsione del MEF un fondo con una dotazione di 470 milioni per l'anno 2020, di 930 milioni per l'anno 2021 e di 1.420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023, a valere sul quale il Ministro dell'economia può concedere una o più garanzie, a titolo oneroso, anche con riferimento ad un portafoglio collettivo di operazioni e nella misura massima dell'80 per cento sui finanziamenti a favore di progetti del green new deal. L’articolo 64 del DL n. 76/2020 ha previsto che le garanzie e gli interventi di cui all'articolo 1, comma 86, della legge n. 160/2019 sono assunte da SACE S.p.A., nel limite di 2.500 milioni di euro per l'anno 2020 e, per gli anni successivi, nei limiti di impegno assumibili fissati annualmente dalla legge di bilancio. Sulle obbligazioni di SACE S.p.A. derivanti dalle garanzie medesime, è accordata di diritto la garanzia dello Stato. A tal fine per l'anno 2020, le risorse disponibili del fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge n. 160/2019, sono interamente destinate alla copertura delle garanzie dello Stato mediante versamento sull'apposito conto di tesoreria centrale.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, intendendosi l’efficacia della stessa circoscritta, in termini finanziari, ai limiti di capienza del Fondo di cui all’articolo 1, comma 85, legge n. 160/2019 (pari ad euro 470 milioni per l’anno 2020, euro 930 milioni per l’anno 2021 ed euro 1420 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023). In proposito, tenuto conto dell’operatività della misura già per l’anno in corso, appare opportuno che fossero forniti elementi informativi in merito all’effettivo utilizzo della stessa al fine di verificare la congruità delle risorse disponibili a copertura della norma in esame.
Articolo 38
(Proroga della misura in favore delle assicurazioni sui crediti commerciali)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga al 30 giugno 2021 l’operatività della disposizione di cui all’articolo 35 del DL n. 34/2020, che autorizza SACE S.p.A. a concedere garanzie in favore delle imprese di assicurazione dei crediti commerciali a breve termine entro il limite massimo di 2 miliardi di euro, relativamente agli indennizzi avvenuti fra il 19 maggio 2020 e il 31 dicembre 2020. Sulle obbligazioni assunte da SACE derivanti dalle garanzie, è a sua volta accordata di diritto la garanzia dello Stato.
A tal fine è stata istituita nell’ambito del Fondo di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, una sezione speciale con una dotazione stabilita ai sensi dell’articolo 31 del DL n. 34/2020, in misura pari a 1,7 miliardi.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché le misure proposte si considerano efficaci entro i limiti di capienza, a tutt’oggi intatta, di cui all’articolo 35, comma 5, decreto legge n. 34/2020 (per complessivi 2 miliardi di euro).
In proposito, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica e considerando che la suddetta sezione speciale sarà altresì alimentata con le risorse finanziarie versate dalle compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione della garanzia e che lo stanziamento è pari all’85 per cento dell’impegno massimo della SACE, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 39
(Incentivi fiscali alle operazioni di aggregazione aziendale)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Credito d’imposta DTA aggregazioni |
771,9 |
2.315,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Deduzione Commissione DTA- IRAP |
|
22,8 |
23,8 |
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese conto capitale |
|
||||||||
Credito d’imposta DTA aggregazioni |
|
|
|
771,9 |
2.315,7 |
|
771,9 |
2.315,7 |
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Minori deduzioni future quote DTA – IRES |
|
540,3 |
308,8 |
|
540,3 |
308,8 |
|
540,3 |
308,8 |
Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
Commissione DTA |
308,8 |
463,1 |
|
308,8 |
463,1 |
|
308,8 |
463,1 |
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Deduzione Commissione DTA- IRES |
|
82,1 |
88,0 |
|
82,1 |
88,0 |
|
82,1 |
88,0 |
Deduzione Commissione DTA- IRAP |
|
|
|
|
22,8 |
23,8 |
|
22,8 |
23,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, al fine di favorire le aggregazioni aziendali (fusione, scissione o conferimento d’azienda), consente la trasformazione in credito d’imposta compensabile di alcune attività per imposte anticipate (DTA), anche se non risultano iscritte in bilancio.
In particolare, sono trasformabili le DTA, entro specifici limiti di importo, se riferite a perdite fiscali non computate in diminuzione del reddito imponibile o al rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto.
La trasformazione delle DTA avviene: a) per il 25% al momento di efficacia dell’operazione di aggregazione; b) per il 75% nell’esercizio successivo.
La trasformazione in credito d’imposta è subordinata al pagamento di una commissione, deducibile ai fini delle IIDD e dell’IRAP, pari al 25% delle attività per imposte anticipate oggetto di trasformazione. Il pagamento è effettuato per il 40% entro 30 giorni dall’operazione e per il restante 60% entro i primi 30 giorni dell’anno successivo.
La relazione tecnica illustra la procedura adottata per la stima e fornisce alcuni dati utilizzati per la quantificazione operata. Riporta, quindi, una tabella riepilogativa degli effetti di cassa stimati.
La RT afferma che, in base ai dati del quadro RV di Unico società di capitali (periodo d’imposta 2018), i soggetti interessati sono potenzialmente n. 7.883 società (n. 3.630 operazioni). Da tali soggetti esclude quelli che hanno aderito al consolidato fiscale nell’anno precedente, riducendo il numero dei soggetti a 7.065 con un ammontare massimo convertibile in credito DTA per circa 12.195 milioni di euro (11.758,7 milioni di euro per perdita fiscale riportabile, 436,3 milioni di euro per rendimento nozionale ACE). La RT, quindi, applica un’aliquota IRES del 24%, da cui ottiene un importo di DTA massimo relativo pari a circa 2.926,7 milioni di euro. Tale importo viene ridoto a 1.403,5 mln per effetto dell’applicazione del limite di importo alla trasformazione del credito (2% della somma delle attività dei soggetti partecipanti escludendo il patrimonio maggiore).
Per la stima riferita alle operazioni di conferimenti, in assenza di dati, la RT ipotizza un incremento delle DTA trasformabili del 10%, per un complessivo credito di imposta pari a 1.543,8 milioni di euro.
Infine, per tener conto della natura agevolativa della norma in esame, la RT raddoppia il valore, e considera quindi un importo totale pari a circa 3.087,7 milioni di euro.
I reversal relativi alle DTA complessive sono stati considerati dalla RT a partire dal 2021, ipotizzando un periodo di utilizzo in dieci anni.
La RT riporta la seguente tabella riepilogativa degli effetti di cassa.
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Dal 2025 al 2031 |
2032 |
2033 |
Conversione DTA |
-771,9 |
-2.315,7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Minori deduzioni future DTA- IRES |
0 |
540,3 |
308,8 |
308,8 |
308,8 |
-231,6 |
0 |
Commissione DTA |
308,0 |
461,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Deduzione Commissione – IRES |
0 |
-82,1 |
-88,0 |
52,8 |
0 |
0 |
0 |
Deduzione Commissione – IRAP |
0 |
-22,8 |
-23,8 |
17,7 |
0 |
0 |
0 |
TOTALE |
-463,1 |
-1.417,2 |
197,0 |
377,3 |
308,8 |
-231,6 |
0 |
In merito a quanto indicato dalla relazione tecnica, si prende atto dell’ammontare complessivo delle DTA trasformabili, stimato in 3.087,7 milioni di euro.
Partendo da tale dato, si riscontrano positivamente i valori indicati nella tabella, riferiti agli effetti di cassa. In proposito, tuttavia, si segnala che per la stima del minor gettito IRES collegato al pagamento della commissione risulta applicata un’aliquota d’imposta pari al 15,2 per cento[18]. Sul punto andrebbero esplicitate le ipotesi adottate per la definizione di tale parametro, che appare inferiore a quello normalmente utilizzato per la stima degli effetti finanziari.
Articolo 40
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Incremento Fondo garanzia PMI di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a) della legge n. 662/1996 (comma 7) |
|
500 |
1000 |
|
|
|
|
500 |
1000 |
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo estende, dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021, la durata temporale del regime derogatorio, potenziato in relazione all’emergenza pandemica e in coerenza con il Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato, di operatività del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese previsto dall’articolo 13 del DL n. 23/2020 (“liquidità”).
Limitatamente alle imprese aventi fra 250 e 499 dipendenti, le garanzie del Fondo sono concesse solo fino al 28 febbraio 2021.
Il Fondo è incrementato di 500 milioni di euro per l’anno 2022, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2023, di 1.500 milioni di euro per l’anno 2024, di 1.000 milioni di euro per l’anno 2025 e di 500 milioni di euro per l’anno 2026.
La relazione tecnica indica le motivazioni a base della norma in esame e, con riferimento alla limitazione per le imprese di medie dimensioni, richiama la necessità di alleggerire la notevole pressione sulla sostenibilità delle operatività a valere sul Fondo PMI che, per via degli interventi ampliativi apportati dai decreti emergenziali succedutisi negli ultimi mesi, ha visto proporzionalmente aumentare l'entità e la rischiosità delle proprie esposizioni, necessitando di ingenti stanziamenti a copertura del fabbisogno necessario a garantirne l'operatività di breve e medio termine.
In proposito, pur rilevando che l’operatività del Fondo è limitata alle risorse effettivamente disponibili, risulterebbe comunque necessario acquisire dati ed elementi di valutazione riferibili alla congruità delle risorse stanziate rispetto alla finalità della norma, ciò anche tenuto conto di quanto specificato dalla relazione tecnica in merito alle necessità di copertura dei fabbisogni del Fondo medesimo.
Articolo 41
(Proroga delle misure di sostegno alle micro, piccole e mede imprese)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Proroga moratoria |
300 |
|
|
|
|
|
300 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga dal 31 gennaio 2021 al 30 giugno 2021 la moratoria straordinaria per le esposizioni debitorie delle PMI verso gli istituti di credito, già prevista dall’articolo 56 del DL n. 18/2020 e già prorogata dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 dall’articolo 65 del DL n. 104/2020.
Si ricorda che la misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del DL 18/2020 ed è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.
A tal fine la dotazione della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI di cui all’articolo 56, comma 6, del DL n. 18/2020, è incrementata di 300 milioni di euro per l’anno 2021.
In proposito si evidenzia che il DL 18 del 2020 ha disposto, all’art. 56, comma 6, uno stanziamento per la misura in esame di 1.730 milioni per il 2020. Successivamente detto stanziamento è stato ridotto, per 300 milioni complessivi, dal DL 23/2020, sempre per l’esercizio 2020.
L’articolo 65 del Dl n. 104/2020 ha previsto una proroga della moratoria fino al 31 gennaio 2020 coperta a valere sulle disponibilità della sezione speciale del Fondo di garanzia PMI: la RT indicava in 53 miliardi il totale degli importi interessati dalla moratoria alla data del 3 luglio e stimava, in base all’utilizzo riscontrato, in circa 700 milioni le risorse pubbliche impegnate per le garanzie statali offerte a fronte di tali operazioni. La RT, effettuando una proiezione al 31 gennaio dei predetti dati, concludeva pertanto che al fabbisogno finanziario connesso con il prolungamento della moratoria si potesse fare fronte con le risorse già assegnate alla sezione speciale.
La relazione tecnica riferita alla norma in esame afferma che, sulla base dei dati delle adesioni all’inizio del mese di ottobre 2020 forniti dalla Banca d’Italia, si ritiene che possano essere considerati impegnati per accantonamenti circa 0,7 miliardi di euro corrispondenti ad un totale di importi interessati dalla moratoria pari a circa 54 miliardi. La RT afferma quindi che una stima del fabbisogno finanziario complessivo della sezione speciale del Fondo PMI, (applicando l’accantonamento minimo, ai sensi dell’articolo 6, comma 7, dell’articolo 56 del decreto-legge n. 18/2020 pari al 6% in ragione della natura sussidiaria della garanzia) accresciuto in ragione della estensione della moratoria fino al 30 giugno, si attesta attorno ai 1.700 milioni di euro. Considerato che nel frattempo la dotazione della sezione speciale è stata ridotta a 1,4 miliardi, si prevede un rifinanziamento di 300 milioni di euro per l’anno 2021.
In proposito si evidenzia che la stima appare riscontrabile sulla base dei dati e delle ipotesi utilizzate dalla relazione tecnica e tenuto conto degli elementi forniti in relazione ai precedenti interventi normativi (articolo 56 del DL n. 18/2020 e articolo 65 del Dl n. 104/2020).
Articolo 42
(Rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Comma 1, lett. F) - Estensione a giugno 2021 dell'operatività del fondo patrimonio PMI |
|
|
|
1.000 |
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|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende l’applicazione di alcune delle misure agevolative (crediti di imposta) previste dall'articolo 26 del decreto legge 19 maggio 2020 n. 34, finalizzate al rafforzamento patrimoniale delle PMI. In particolare, si consente di eseguire l'aumento di capitale previsto per ottenere le agevolazioni entro il 30 giugno 2021, invece che entro il 31 dicembre 2020.
In proposito si ricorda che il citato articolo 26 ha previsto la concessione di crediti d’imposta, in favore dei soggetti che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di aumenti del capitale sociale), per la cui fruizione è stata autorizzata la spesa nel limite complessivo massimo di 2 miliardi di euro per l'anno 2021.
La relazione tecnica afferma che le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri tenuto conto che le misure agevolative previste restano fruibili nel limite di spesa pari a 2 miliardi di euro per il 2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.
La norma interviene, inoltre, sui commi 12 e seguenti del citato articolo 26 che hanno previsto l’istituzione, nello stato di previsione del MEF, per l’anno 2020, del Fondo Patrimonio PMI, con una dotazione di 4 miliardi di euro per l’anno 2020, gestito da Invitalia e finalizzato a sottoscrivere, fino al 31 dicembre 2020, entro i limiti della sua dotazione, obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società. In particolare, la disposizione consente che la sottoscrizione di obbligazioni o titoli di debito di nuova emissione emessi dalle società possa avvenire entro il 30 giugno 2021 nel limite massimo di 1 miliardo di euro per le sottoscrizioni da effettuare nel 2021.
In proposito si ricordo che in relazione all’istituzione del Fondo patrimonio PMI sono stati ascritti effetti in termini di maggiori spese in conto capitale in misura pari a 4 miliardi nel 2020 sia sul saldo netto da finanziare che sul saldo di fabbisogno.
La relazione tecnica afferma che, per quanto riguarda il Fondo Patrimonio PMI, si conferma che le somme complessivamente stanziate sono adeguate anche a fronte dell’estensione temporale dell’operatività del Fondo: non sono quindi necessari rifinanziamenti. Dall’estensione al 30 giugno 2021 del termine entro il quale il Fondo può sottoscrivere strumenti finanziari deriva un onere in termini di fabbisogno nel 2021 corrispondente al limite massimo di 1 miliardo di euro.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all’adeguatezza delle risorse presenti sul Fondo (per il quale è istituita una apposita contabilità speciale) anche a fronte dell’estensione temporale dell’operatività dello stesso e considerato che l’onere deriva quindi esclusivamente dalla esigenza di finanziare gli effetti di cassa dovuti alla predetta estensione.
Articolo 43
(Modifiche al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria[19])
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a stabilire che anche soggetti quali Poste Italiane S.p.A. (più precisamente “gli uffici dei conti correnti postali”) e le equivalenti strutture degli altri Paesi europei, possano svolgere attività di negoziazione in conto proprio nelle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo trasferisce - dal Ministro dell’economia al Capo della Direzione competente in materia di Debito pubblico - la potestà di determinare periodicamente le condizioni massime applicabili ai mutui da concedere agli enti locali territoriali o altre modalità tendenti ad ottenere una uniformità di trattamento e ai mutui e alle obbligazioni da stipulare con onere a totale carico dello Stato, di importo pari o inferiore a 100 miliardi di lire (51,65 milioni di euro). La relazione tecnica afferma che le modifiche consentono di semplificare la procedura di determinazione dei sopra indicati tassi di interesse, al variare delle condizioni di mercato: la disposizione, pertanto, non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica, ma è volta a realizzare una maggiore efficacia dell’azione amministrativa.
In proposito non si formulano osservazioni.
Articolo 45
(Fondo occupazione e formazione)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Rifinanziamento Fondo occupazione e formazione |
600,0 |
200,0 |
|
380,0 |
140,0 |
|
380,0 |
140,0 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano il Fondo sociale per occupazione e formazione di 600 milioni di euro per l’anno 2021 e di 200 milioni di euro per l’anno 2022.
Al riguardo, si prende atto di quanto riportato dalla RT circa l’ipotesi di utilizzo del Fondo per ammortizzatori sociali, da cui discende un differente impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto (220 milioni di euro per il 2020 e 60 milioni di euro per il 2021) in ragione della contribuzione figurativa, che non rileva appunto ai fini dell’indebitamento.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare essendo gli oneri configurati come limiti massimi di spesa.
Articolo 46
(Trattamenti di cassa integrazione straordinaria per cessata attività)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano per gli anni 2021 e 2022 il trattamento di cassa integrazione straordinaria, previsto per le aziende che abbiano cessato l'attività produttiva qualora sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, per un periodo massimo complessivo di dodici mesi e nel limite di spesa di 200 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022.
Ai relativi oneri, pari a 200 milioni di euro per l’anno 2021 e a 50 milioni di euro per l’anno 2022 si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
In proposito, la RT afferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità.
Al riguardo, pur prendendo atto che le disposizioni sono configurate come limiti massimi di spesa e che viene previsto il monitoraggio dei flussi di spesa, nonché un meccanismo a salvaguardia di detto limite, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità degli oneri previsti rispetto alle finalità perseguite dalla norma.
Articolo 47
(Rinnovo dei contratti a tempo determinato)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 93, del DL 34/2020, prolungando dal 31 dicembre 2020 al 31 marzo 2021 il termine entro il quale è possibile rinnovare o prorogare, per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta, i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione in esame e l’assenza di oneri per la finanza pubblica, confermata dalla RT.
Articolo 48
(Settore call center)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all’articolo 44, comma 7, del D. 148/2015, per l’anno 2021 nel limite di spesa di 20 milioni di euro. Al relativo onere, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
In proposito, la RT afferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità e che tale misura era già stata finanziata per identici importi negli anni 2019 e 2020 per eguali importi.
La RT richiama i precedenti finanziamenti per le misure in esame, coincidenti come importo con le risorse stanziate per il 2021. Tanto premesso, pur rilevando che l’onere è configurato come limite massimo di spesa, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma. Ciò in considerazione del fatto che la situazione economica, a seguito del perdurare della crisi epidemiologica, potrebbe determinare una maggior ricorso agli strumenti di integrazione al reddito anche per il settore dei call center.
Articolo 49
(Finanziamento indennità fermo pesca obbligatorio e non obbligatorio)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e formazione, si provveda al finanziamento dell'indennità onnicomprensiva per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo sia obbligatorio (per 12 milioni di euro nel 2021) che non obbligatorio (per 7 milioni di euro nel 2021).
In proposito, la RT afferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità e che le misure erano già state finanziate per identici importi negli anni 2018, 2019 e 2020.
Preso atto che la RT richiama i precedenti finanziamenti per le misure in esame, coincidenti nell’importo con le risorse stanziate per il 2021, appare comunque utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità di spesa e l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate, senza pregiudizio di interventi già programmati a valere sulle stesse.
Articolo 50
(Sostegno al reddito lavoratori imprese sequestrate o confiscate)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano il trattamento integrativo del reddito per i lavoratori di imprese sequestrate o confiscate, di cui all’articolo 1, comma 1, del D. Lgs. 72/2018, per gli anni 2021, 2022 e 2023, per una durata massima complessivi di 12 mesi nel triennio, nel limite di spesa di euro 1.000.000 per ciascuna annualità. Ai relativi oneri, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2021-2023, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
In proposito, la RT conferma la congruità dello stanziamento precisando che dal 2018 l’onere per i trattamenti in esame ad oggi risulta inferiore a 1.000.000 di euro, sebbene siano ancora in corso le istruttorie di alcune istanze.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto riferito dalla RT.
Articolo 51
(Trattamenti di CIGS per le imprese con rilevanza economica strategica)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano la cassa integrazione straordinaria, di cui all’articolo 22-bis del D. Lgs. 148/2015, per gli anni 2021 e 2022, nel limite di 130 milioni di euro per l’anno 2021 e di 100 milioni di euro per l’anno 2022.
Gli oneri sono a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Detti trattamenti di integrazione del reddito possono essere utilizzati da imprese con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito la disponibilità di utilizzo della CIGS prevista dalla normativa vigente, in presenza di complessità dei processi di riorganizzazione o di risanamento aziendale o anche di gestione degli esuberi occupazionali.
In proposito la RT afferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità a seguito del rifinanziamento del medesimo disposto nel presente provvedimento.
Al riguardo, pur rilevando che la CIGS viene erogata nell’ambito di limiti massimi di spesa, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità degli stanziamenti previsti rispetto alle finalità perseguite dalla norma nonché l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate senza pregiudizio di altri interventi programmati a valere sulle medesime.
Articolo 52
(Piani di recupero occupazionale)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che ulteriori risorse, pari a 180 milioni di euro, a valere sul Fondo Sociale per l’occupazione e formazione, da ripartire tra le regioni con decreto interministeriale, possono essere destinate nell'anno 2021 dalle predette regioni al fine di completare i piani di recupero occupazionale.
Al riguardo, preso atto che la RT conferma la disponibilità delle risorse a valere sul Fondo Sociale per l’occupazione e formazione, non vi sono osservazioni da formulare considerato che le norme consentono una specifica finalizzazione (nel limite di spesa prefissato) di risorse disponibili e già destinate a spesa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano di 50 milioni di euro per gli esercizi finanziari 2021 e 2022 le risorse di cui all’articolo 1, comma 110, lettera b), della L 205/2017, finalizzate al finanziamento dei percorsi formativi rivolti all'apprendistato e all'alternanza scuola-lavoro (cosiddetto sistema duale), a valere sulle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Al riguardo, preso atto che la RT conferma la disponibilità delle risorse a valere sul Fondo Sociale per l’occupazione e formazione, non vi sono osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo per cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per emergenza COVID-19 anno 2021 |
5.333,8 |
|
|
532,0 |
|
|
532,0 |
|
|
Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
Versamento in entrata delle risorse di cui all'articolo 19, comma 9 DL 18/2020 e di cui all'articolo 1, comma 11 DL 104/2020- -interventi di sostegno al reddito, che restano acquisite all'erario |
1.503,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate tributarie |
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||||||||
Esonero contributivo per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale- effetti fiscali |
|
60,8 |
|
|
60,8 |
|
|
60,8 |
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero contributivo per datori di lavoro che non richiedono trattamenti di integrazione salariale- effetti fiscali |
|
|
25,1 |
|
|
25,1 |
|
|
25,1 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2021 pari a 5.333,8 milioni di euro. L’importo di 1.503,8 milioni di euro per l’anno 2021, relativo al limite di spesa previsto per il 2020 per il finanziamento dei trattamenti integrativi al reddito, di cui all’articolo 19, comma 9, del DL 18/2020, conservato in bilancio, è versato all’entrata del bilancio dello Stato nell’anno 2021 e resta acquisito all’erario (comma 1).
I datori di lavoro, che sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, Assegno ordinario e Cassa integrazione, per una durata massima di dodici settimane per periodi compresi tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021, per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga. I Fondi bilaterali alternativi garantiscono l'erogazione dell'assegno ordinario con le medesime modalità di cui al presente articolo, ovvero per una durata massima di dodici settimane collocate nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021. Il concorso del bilancio dello Stato agli oneri finanziari relativi alla prestazione dei Fondi bilaterali alternativi è stabilito nel limite massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2021.
Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) è concesso per una durata massima di novanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.
Ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti di integrazione al reddito, è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un ulteriore periodo massimo di otto settimane, fruibili entro il 31 marzo 2021, nei limiti delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
I trattamenti integrativi al reddito sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 3.926,5 milioni di euro per l’anno 2021, ripartito in 2.576,8 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria e Assegno ordinario, in 1.067,7 milioni di euro per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga e in 282 milioni di euro per i trattamenti Cassa integrazione salariale operai agricoli. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
All'onere derivante dai commi 5 e 14 pari a 4.826,5 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di saldo netto da finanziare e a 3.034,8 milioni di euro per l'anno 2021 in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle amministrazioni pubbliche si provvede mediante utilizzo dello stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo. Alle minori entrate derivanti dai commi da 8 a 10, valutate in 155,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 25,1 milioni di euro per l’anno 2023 si provvede quanto a 155,6 milioni di euro per l’anno 2021 mediante utilizzo dello stanziamento di cui al comma 1 del presente articolo.
In proposito, riguardo all’impatto ascritto dal prospetto riepilogativo all’istituzione del Fondo per il finanziamento dei trattamenti integrativi del reddito, la relazione tecnica afferma che dalla disposizione derivano maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare pari a 3.830 milioni di euro per l’anno 2021 e pari a 532 milioni di euro in termini di indebitamento netto. Ciò in quanto si tiene conto di quanto già scontato nello scenario tendenziale in DPB 2021, come anche illustrato in sede di relazione tecnica all’articolo 11 del DL 137/2020.
L’articolo 11 del DL 137/2020, prevede la conservazione in conto residui nell’esercizio finanziario 2021 di una quota delle risorse già stanziate per il 2020 dai decreti legge 18, 23, 34 e 104 del 2020, pari a 3.588,4 milioni di euro.
La RT riferita al suddetto articolo 11 chiarisce che dalla disposizione derivano effetti di maggiore onere in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 pari a 2.315 milioni di euro, che trovano compensazione e capienza considerando sia la quota di onere già prevista per il 2021 a legislazione vigente a seguito di valutazioni circa lo slittamento di oneri al 2020 effettuate in sede di DL 104/2020 (1.224,6 mln di euro), sia i maggiori oneri che sono già stati scontati nel Conto delle PA dello scenario tendenziale del DPB 2021 ove sono stati conteggiati minori oneri per 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro di maggiori oneri per l'anno 2021. Pertanto in termini di indebitamento netto per l'anno 2021 secondo la RT è già scontata una somma superiore, rispetto agli utilizzi del presente articolo, per 1.909,6 mln dì euro per misure di integrazioni salariali che, in ogni caso, per essere utilizzata necessita di un prioritario rifinanziamento in termini di saldo netto da finanziare per l'anno 2021 pari a 3.000 milioni di euro e corrispondente alla riduzione effettuata dall'articolo 34 (Disposizioni finanziarie) ai fini della copertura sul saldo netto da finanziare delle misure di cui al DL 137/2020.
Al riguardo, si rileva che i maggiori oneri in termini di saldo netto da finanziare, pari a 3.830 milioni di euro per l’anno 2021, rappresentano l’onere derivante dall’istituzione del Fondo per il finanziamento nel 2021 di cassa integrazione e assegni ordinari (5.333,8 milioni di euro) al netto del riversamento all’entrata dei risparmi delle misure in materia di trattamenti integrativi del reddito nel 2020 (1.503,8 milioni di euro). Per quanto riguarda gli effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto, la RT non fornisce indicazioni sui fattori sottostanti la loro determinazione, pur richiamando indicazioni contenute negli allegati tecnici al decreto ristori (DL 137/2020), in base alle quali risulterebbe già scontato nello scenario tendenziale del DPB 2021 un importo pari a 1.906,6 milioni di euro disponibile in termini di indebitamento netto nel 2021 per misure di integrazione salariale. Si osserva che, sommando al predetto importo l’ulteriore spesa di 532 milioni attribuita alla norma in esame in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si otterrebbe un effetto complessivo su tali saldi di 2.438,6 milioni di euro, che appare compatibile con l’onere indicato in termini di saldo netto da finanziare (3.830 milioni di euro nel 2021, che comprendono la quota di contribuzione figurativa, non conteggiate sugli altri due saldi)
In ordine a tale ricostruzione appare necessario acquisire elementi di valutazione e di conferma, ai fini di una verifica delle quantificazioni operate.
Con riferimento agli oneri derivanti dalla prosecuzione dei trattamenti integrativi del reddito per una durata massima di dodici settimane nel 2021, la RT fornisce i dati e i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari, che sostanzialmente derivano dall’elaborazione dei dati già riscontrati nel corso delle precedenti misure. L’ipotesi di stimare l’integrale utilizzo delle settimane supplementari concesse, inoltre, appare inoltre ispirata a criteri di prudenzialità.
La stima degli oneri riferiti al prosieguo dell’erogazione della cassa integrazione e degli assegni ordinari, nonché le minori entrate connesse all’esonero contributivo concesso ai datori di lavoro che non accedono a detti trattamenti integrativi del reddito risultano sostanzialmente coerenti con i dati indicati dalla RT.
Infine, per quanto riguarda l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, per la quale si prevede il concorso del bilancio dello Stato nel limite massimo di 900 milioni di euro per l’anno 2021, pur rilevando che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziate in relazione agli utilizzi previsti.
Articolo 55
(Contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Contributo connesso ai costi di struttura ANPAL servizi spa |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano, a decorrere dall’esercizio finanziario 2021, la spesa di 10 milioni di euro annui in favore dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro quale contributo per il funzionamento di ANPAL Servizi S.p.a.
In proposito, non vi osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato agli stanziamenti previsti (limiti massimi di spesa).
Articolo 56
(Fondo per finanziamento istituti di patronato e assistenza sociale)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Incremento stanziamenti per il finanziamento dei patronati |
15,0 |
|
|
15,0 |
|
|
15,0 |
|
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che gli specifici stanziamenti iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il finanziamento degli Istituti di patronato siano complessivamente incrementati di ulteriori 15 milioni di euro per l’esercizio finanziario 2021.
In proposito, non vi osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto (limite massimo di spesa).
Articolo 57
(Fondo per le politiche attive del lavoro)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2021 |
2023 |
2021 |
2021 |
2023 |
2021 |
2021 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Istituzione Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive |
500,0 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo per l’attuazione di misure relative alle politiche attive, con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell’anno 2021, il cui utilizzo è disciplinato con successivo provvedimento legislativo.
In proposito, la RT afferma che la disposizione istituisce il "Fondo per l'attuazione di misure relative alle politiche attive rientranti tra quelle ammissibili dalla Commissione europea nell'ambito del programma React
EU", con una dotazione pari a 500 milioni di euro nell'anno 2021, al fine di favorire la transizione occupazionale mediante il potenziamento delle politiche attive del lavoro.
Le risorse sono assegnate in via di anticipazione rispetto a quelle relative ai contributi provenienti dall’Unione Europea (Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia” di cui al successivo articolo 184).
Al riguardo, si rileva che il prospetto riepilogativo ascrive alle norme effetti esclusivamente sul saldo netto da finanziare. Ciò presumibilmente in ragione della particolare natura dell’onere che, come chiarito dalla RT, si configura come un’anticipazione di cassa (senza effetti in termini di competenza), in attesa dell’erogazione dei fondi europei. In proposito si rinvia alle considerazioni svolte nella parte iniziale del dossier, riguardante gli effetti complessivi del provvedimento, che reca un approfondimento sui finanziamenti disposti in relazione al Next Generation EU – Italia.
Si rileva altresì che la mancata evidenziazione degli effetti prefigurabili sui saldi della p.a. - benché fondata sul presupposto della compensazione a valere sulle corrispondenti risorse provenienti dalle linee di finanziamento europeo – limita la completezza della rappresentazione contabile degli effetti della spesa in questione: sarebbe quindi utile comunque acquisire elementi riguardo all’impatto – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto - atteso delle spese che si prevede di effettuare per le finalità in esame, in base alla dinamica di spesa prefigurata, benché compensata da risorse provenienti dai programmi europei.
Articolo 58
(Fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Fondo per l’assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
5 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce che la dotazione del fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica di cui all’articolo 1, comma 338 della legge n.205/2017, sia stabilita in cinque milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 338, della legge n. 205/2017 ha istituito per il triennio 2018-2020 un fondo per l'assistenza dei bambini affetti da malattia oncologica, con una dotazione di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2018 e 2019 e di 5 milioni di euro per l'anno 2020.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma. In proposito non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la spesa è limitata alla dotazione del predetto fondo (limite massimo di spesa).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo caregiver |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
25 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo destinato alla copertura finanziaria di interventi legislativi finalizzati al riconoscimento del valore sociale ed economico dell'attività di cura non professionale del caregiver familiare[20] con una dotazione di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 255, della legge n. 205/2017 definisce caregiver familiare la persona che assiste e si prende cura del coniuge, dell'altra parte dell'unione civile tra persone dello stesso sesso o del convivente di fatto, di un familiare o di un affine entro il secondo grado, di un familiare entro il terzo grado che, a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di sé.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la spesa è limitata alla dotazione del Fondo (limite massimo di spesa).
Sarebbe comunque utile acquisire l’avviso del Governo circa la durata triennale dell’autorizzazione di spesa, la quale viene posta a copertura di interventi legislativi che - sulla base delle definizioni sopra riportate della legge di bilancio 2018 – parrebbero potenzialmente finalizzati a disciplinare esigenze di carattere permanente.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Estensione Opzione donna |
83,5 |
267,7 |
466,7 |
83,5 |
267,7 |
466,7 |
83,5 |
267,7 |
466,7 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Estensione Opzione donna – effetti fiscali |
|
|
18,3 |
|
|
18,3 |
|
|
18,3 |
La relazione tecnica afferma, tra l’altro, che le valutazioni sono state effettuate sulla base delle risultanze dei monitoraggi predisposti dalla Direzione Centrale Pensioni per ciascuna proroga al regime sperimentale (legge 208/2015 e legge 232/2016, decreto-legge 4/2019).
La RT fornisce la stima degli effetti finanziari complessivi riepilogati nella tabella seguente:
Fonte: RT ddl bilancio 2021
La quantificazione si basa sui seguenti dati ed ipotesi
· contingenti numerici di lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi minimi tra il 1.1.2020 ed il 31.12.2020:
· numero di lavoratrici dipendenti del settore privato: 15.600 unità;
· numero di lavoratrici del settore pubblico: 6.200 unità;
· numero di lavoratrici autonome: 6.800 unità.
· scaglionamento delle uscite in modo che il 55% (50% per le lavoratrici autonome) acceda al pensionamento alla prima decorrenza utile, il 35% (40% per le lavoratrici autonome) dopo un anno ed il residuo 10% dopo due anni. La distribuzione delle decorrenze è stata stimata dai dati di monitoraggio.
· un importo medio della pensione contributiva di 1.120 euro mensili per le lavoratrici dipendenti da privati, di 1.250 euro mensili per le lavoratrici del settore pubblico e di 810 euro mensili per le lavoratrici autonome;
· una riduzione degli importi medi di pensione per effetto del calcolo contributivo mediamente pari al 7% per le lavoratrici dipendenti e al 15% per le lavoratrici autonome.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva in primo luogo che la relazione tecnica non fornisce tutti i dati e gli elementi necessari ad una puntuale verifica delle stime degli effetti finanziari connessi alle norme in esame, quali ad esempio la distribuzione per età e anzianità contributiva dei soggetti potenzialmente interessati.
In particolare, confrontando i dati della RT con quelli riportati nelle relazioni tecniche relative a precedenti interventi normativi in materia (ed in particolare, da ultimo, la legge n. 160/2019 e il decreto legge n. 4/2019), si evidenziano differenze riguardanti:
· gli importi medi mensili delle pensioni delle diverse platee. Per le lavoratrici dipendenti del settore privato è stato considerato un importo di 1.120 euro in luogo di 1.150 euro; per le lavoratrici del settore pubblico 1.250 euro in luogo di 1.300 euro; per le lavoratrici autonome 810 euro in luogo di 880 euro;
· le percentuali di riduzione degli importi medi della pensione calcolata con il metodo interamente contributivo. Per le lavoratrici dipendenti è stata considerata una percentuale del 7% in luogo dell’8% (nel DL 4/2019 erano state utilizzate due percentuali: 14% per il settore privato e del 19% per il settore pubblico); per le lavoratrici autonome il 15% in luogo del 17% (nel DL 4/2019 era stata utilizzata la percentuale del 23%);
· i contingenti numerici che maturano i requisiti nel 2020 sono superiori rispetto alla platea delle lavoratrici considerate nella RT riferita alla legge di bilancio 2020. Per le lavoratrici dipendenti del settore privato 15.600 unità in luogo di 11.400 euro; per le lavoratrici del settore pubblico 6.200 unità in luogo di 2.700 unità; per le lavoratrici autonome 6.800 unità in luogo di 4.100 unità;
· le percentuali di scaglionamento dell’accesso al pensionamento sulla base del regime delle decorrenze sono rimaste invariate rispetto all’ultimo intervento normativo.
Inoltre, rispetto ai dati riportati nella RT riferita al decreto-legge n. 4/2019, non sono esplicitate le eventuali interazioni con il regime di anticipazione pensionistica “Quota 100” che è in vigore per il triennio 2019-2021.
Si ricorda in proposito che l’adesione ad opzione donna (in luogo di “quota 100”) comporta – in ragione della minore onerosità dei ratei pensionistici, calcolati interamente con il sistema contributivo – minori oneri rispetto alle pensioni ottenute con i requisiti richiesti da “quota 100”, che prevedono invece l’applicazione delle modalità di calcolo pro quota. Si ricorda che la RT riferita al decreto-legge n. 4/2019, considera una percentuale di circa il 50% delle lavoratrici optanti in ragione della possibilità di cumulare con Opzione Donna la pensione con i redditi da lavoro, facoltà non consentita per “Quota 100”.
Si rileva altresì che, per il settore pubblico, la RT non esplicita gli effetti di risparmio connessi all’accesso al pensionamento anticipato per le dipendenti del settore pubblico. Infatti, a fronte di una maggiore spesa pensionistica, dovrebbe registrarsi una minore spesa per retribuzioni a carico delle pubbliche amministrazioni.
Tali effetti di risparmio potrebbero peraltro non essere stati considerati per ragioni di prudenzialità (tenendo conto della facoltatività dell’accesso al pensionamento anticipato, che avviene appunto su base volontaria) oppure assumendo un ricambio del personale.
Con riferimento agli effetti fiscali, si osserva che gli stessi sono espressamente valutati soltanto in rapporto ai TFS/TFR del comparto pubblico, come desumibile anche dal fatto che non risultano contabilizzati effetti nei 2 anni (2020 e 2021) nei quali non saranno erogate tali prestazioni: su tale profilo, quindi, non si formulano osservazioni.
Articolo 61
(Proroga APE sociale)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga al 31/12/2021 dell' APE sociale |
87,7 |
183,9 |
162,8 |
87,7 |
183,9 |
162,8 |
87,7 |
183,9 |
162,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prorogano dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l’applicazione delle disposizioni in materia di anticipo pensionistico sociale (APE sociale), di cui all’articolo 1, commi da 179 a 186, della L. 232/2016.
Conseguentemente, i limiti di spesa di cui al citato comma 186 sono incrementati in ragione di 87,7 milioni nel 2021, di 183,9 milioni nel 2022, 162,8 nel 2023, 119,9 nel 2024, 71,5 nel 2025 e 8,9 milioni di euro nel 2026.
Viene altresì previsto che le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell’articolo 1 della L. 205/2017, si applichino anche con riferimento ai soggetti che verranno a trovarsi nelle condizioni indicate per la fruizione dell’APE sociale nel corso dell’anno 2021.
Pertanto, i soggetti che possono usufruire dell’istituto possono presentare domanda per il loro riconoscimento entro il 31 marzo 2021, ovvero entro il 15 luglio 2021. Le domande presentate successivamente al 31 marzo (e comunque non oltre il 30 novembre 2021) sono prese in considerazione solamente nel caso in cui residuino le risorse finanziarie.
In proposito, la RT riporta le platee stimate per le annualità comprese tra il 2021 e il 2027, nonché l’importo medio mensile dell’indennità in esame (1.140 euro).
Nella tavola che segue sono riportate le quantificazioni del numero di prestazioni vigenti a fine anno e il corrispondente onere.
Stima degli oneri derivanti della proposta normativa
in relazione alla proroga dell’Ape sociale
Anno |
Numero di prestazioni vigenti alla fine dell'anno |
Oneri lordo fisco |
2021 |
13,9 |
87,7 |
2022 |
12,9 |
183,9 |
2023 |
10,7 |
162,8 |
2024 |
6,9 |
119,9 |
2025 |
2,5 |
71,5 |
2026 |
0,0 |
8,9 |
2027 |
0,0 |
0,0 |
Al riguardo, si rileva che la quantificazione appare sostanzialmente coerente con i parametri esposti dalla RT; inoltre, detti parametri risultano coerenti con quelli esplicitati dalle relazioni tecniche relative all’articolo 18 del DL 4/2019 e dell’articolo 1, comma 473, della L. 160/2019, che hanno prorogato per il 2019 e il 2020 l’applicazione dell’Ape sociale.
Ciò premesso, appare utile acquisire conferma circa la prudenzialità della stima delle platee interessate alla luce dell’estensione prevista dalle disposizioni in esame (erogazione dell’APE per il 2021 anche ai soggetti che non hanno beneficiato della prestazione di disoccupazione per carenza del requisito assicurativo e contributivo) e della particolare contingenza economica che potrebbe generare un maggior ricorso a tale misura.
Articolo 62
(Contratto di espansione interprofessionale)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione - Integrazione salariale Prestazione |
55,0 |
55,0 |
|
55,0 |
55,0 |
|
55,0 |
55,0 |
|
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto - Integrazione salariale Contribuzione figurativa |
46,0 |
47,0 |
|
|
|
|
|
|
|
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione – Agevolazione all’esodo Prestazione |
16,8 |
16,5 |
3,3 |
16,8 |
16,5 |
3,3 |
16,8 |
16,5 |
3,3 |
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione – Agevolazione all’esodo Contribuzione figurativa |
12,5 |
16,6 |
4,2 |
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate contributive |
|
||||||||
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione – Contributo addizionale |
|
|
|
12,6 |
15,7 |
|
12,6 |
15,7 |
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione – Contributo addizionale |
12,6 |
15,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Minori entrate fiscali |
|
||||||||
Proroga al 2021 delle disposizioni relative al contratto di espansione – Contributo addizionale Effetti fiscali |
|
4,9 |
4,0 |
|
4,9 |
4,0 |
|
4,9 |
4,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 41 del D. Lgs. 148/2015, prevedendo l’applicazione delle disposizioni in materia di “contratto di espansione” anche per il 2021. Per il medesimo esercizio possono presentare domanda anche le aziende con organico superiore alle 500 unità (anziché 1.000 unità). Inoltre, sono incrementati i limiti di spesa entro i quali è compresa l’erogazione degli “scivoli pensionistici” per i lavoratori che si trovino a non più di 60 mesi dal conseguimento del diritto alla pensione di vecchiaia, in ragione di 29,3 milioni di euro nel 2021, 33,1 milioni di euro nel 2022 e 7,5 milioni di euro nel 2023.
Si prevede altresì che per dare attuazione al contratto il datore di lavoro presenti apposita domanda all'INPS, accompagnata da una fideiussione bancaria a garanzia della solvibilità in relazione agli obblighi ricompresi nel contratto. Il datore di lavoro è obbligato a versare mensilmente all'INPS la provvista per la prestazione e per la contribuzione figurativa relativa alla NASpI. Infine, sono incrementati i limiti di spesa entro i quali è compresa l’erogazione dei trattamenti integrativi al reddito per i lavoratori che non possono usufruire degli scivoli, in ragione di 101 milioni per il 2021 e 102 milioni per il 2022.
In proposito, riguardo all’intervento straordinario di integrazione salariale che può essere richiesto dalle aziende che occupino almeno 500 dipendenti per un periodo non superiore a 18 mesi, anche non continuativi, la RT, sulla base di specifiche ipotesi, ipotizza una platea di 18.000 beneficiari. Applicando a tale platea gli ulteriori parametri forniti dalla RT (reddito medio annuo dei lavoratori, riduzione media annua dell’orario di lavoro, aliquote applicate alla contribuzione addizionale), risultano sostanzialmente verificabili gli oneri stimati per gli esercizi 2021 e 2022 e le relative maggiori entrate contributive. Peraltro, per quanto attiene alla definizione della platea interessata dalla norma, appare utile acquisire conferma della prudenzialità del parametro del 3 per cento applicato all’ambito soggettivo potenzialmente interessato (circa 600.000 soggetti).
Per quanto riguarda l’applicazione della NASPI ai soggetti che possono usufruire degli incentivi all’esodo, la RT quantifica la platea in circa 1.500 soggetti. Al riguardo, preso atto dell’importo medio mensile stimato (circa 2.800 euro), la quantificazione degli oneri appare sostanzialmente verificabile.
Articolo 63
(Requisiti di anzianità ai fini pensionistici nel part time verticale ciclico)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Riconoscimento dei periodi non interamente lavorati (part time verticale) |
28,4 |
26,3 |
24,7 |
28,4 |
26,3 |
24,7 |
28,4 |
26,3 |
24,7 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, l’intera durata del contratto di lavoro a tempo parziale, che prevede periodi non interamente lavorati, sia riconosciuta utile ai fini del raggiungimento dei requisiti di anzianità lavorativa per l’accesso al diritto a pensione. Con riferimento ai contratti di lavoro a tempo parziale esauriti prima della data di entrata in vigore della presente disposizione, il riconoscimento dei periodi non interamente lavorati è subordinato alla presentazione di apposita domanda dell’interessato, corredata di idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in applicazione della presente disposizione non possono avere decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della stessa.
Con la tabella di seguito riportata la RT fornisce la stima degli effetti finanziari per gli anni dal 2021 al 2030 oltre agli effetti previsti “a regime”.
Stima degli oneri derivanti dalla valorizzazione ai fini pensionistici dei periodi prestati con rapporti di lavoro part-time di tipo verticale ciclico |
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(numeri in migliaia di unità - oneri in milioni di euro correnti) |
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Pensioni anticipate |
Pensioni di vecchiaia |
Totale |
|||
Anno |
Numero pensioni interessate |
Maggiore onere |
Numero pensioni interessate |
Maggiore onere |
Numero pensioni interessate |
Maggiore onere |
2021 |
5,2 |
28,2 |
0,1 |
0,2 |
5,3 |
28,4 |
2022 |
4,1 |
26,1 |
0,1 |
0,2 |
4,2 |
26,3 |
2023 |
3,6 |
24,5 |
0,1 |
0,2 |
3,7 |
24,7 |
2024 |
3,6 |
26,2 |
0,1 |
0,3 |
3,7 |
26,5 |
2025 |
3,8 |
29,5 |
0,1 |
0,3 |
3,9 |
29,8 |
2026 |
3,9 |
32,2 |
0,1 |
0,4 |
4,0 |
32,6 |
2027 |
3,9 |
34,3 |
0,1 |
0,4 |
4,0 |
34,7 |
2028 |
4,8 |
44,8 |
0,1 |
0,5 |
4,9 |
45,3 |
2029 |
4,4 |
43,5 |
0,1 |
0,5 |
4,5 |
44,0 |
2030 |
5,0 |
52,4 |
0,2 |
0,6 |
5,2 |
53,0 |
A regime |
4,6 |
63,3 |
0,2 |
0,8 |
4,8 |
64,1 |
In proposito, si prende atto della quantificazione indicata dalla RT, che riporta dettagliatamente le ipotesi utilizzate per stimare annualmente il numero di pensioni interessate dalle disposizioni e l’importo medio annuo iniziale applicato per le pensioni anticipate (comprese quelle relative alla cosiddetta Quota 100) e per quelle vecchiaia (rispettivamente 26.100 euro e 15.800 euro).
Articolo 64
(Disposizioni in favore dei lavoratori esposti all’amianto)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del Fondo per i lavoratori vittime dell'amianto (*) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(*) Gli effetti della norma si determinano dal 2024.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame introducono i commi da 277-bis a 277-sexies nell’articolo 1 della L. 208/2015, in materia di benefìci previdenziali per i lavoratori esposti all’amianto.
In particolare, viene previsto il termine entro il quale l’INPS richiede al datore di lavoro la documentazione necessaria ad integrazione delle domande presentate. Ai fini dell’individuazione di eventuali scostamenti rispetto alle risorse finanziarie annualmente disponibili per legge, l’INPS provvede alla redazione di una graduatoria dei lavoratori aventi diritto ai benefici. Qualora l’onere finanziario accertato sia superiore allo stanziamento previsto per l’anno di riferimento, la decorrenza dei trattamenti pensionistici è differita nei limiti delle risorse disponibili. I soggetti che entro il 30 giugno 2020 hanno ottenuto la certificazione tecnica da parte dell’INAIL circa la sussistenza dei requisiti di legge e che hanno maturato la decorrenza teorica del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2020, possono accedere al medesimo trattamento entro il 31 dicembre 2021 senza attendere l’esito del monitoraggio. La decorrenza non può essere antecedente al 1° gennaio 2021.
Conseguentemente, i limiti di spesa di cui all’articolo 1, comma 277, della L. 208/2015 sono incrementati in ragione di 3,2 milioni di euro per il 2024, 10,5 milioni per il 2025, 11,4 milioni per il 2026, 11,1 milioni per il 2027, 10,2 milioni per il 2028, 9,7 milioni per il 2029, 8,9 milioni a decorrere dal 2030.
In proposito, la RT fornisce sia la platea complessiva dei soggetti già certificati e quindi abilitati dalle novelle in esame a usufruire dei benefici pensionistici (1.050), sia quella per cui è prevista l’effettiva decorrenza per gli anni compresi tra il 2021 e il 2030. La RT fornisce altresì sia la stima delle domande che verranno accolte (circa 660, corrispondente al 20 per cento delle domande residue ancora da valutare), sia il numero annuale di quelle effettivamente decorrenti. Oltre a tali parametri, la RT fornisce anche l’importo medio mensile atteso (circa 2.200 euro).
In base a tali dati, la quantificazione dei maggiori oneri pensionistici riportati nella RT risulta sostanzialmente verificabile. Appare peraltro utile acquisire conferma circa la prudenzialità del parametro riferito all’importo medio delle prestazioni, tenuto conto che quello stimato nella RT relativa all’articolo 1, comma 246, della L. 205/2017 (29.000 euro su base annua) risulta leggermente superiore rispetto a quello proposto nella RT in esame.
Per quanto riguarda gli effetti sui saldi di finanza pubblica, nulli fino all’esercizio 2023, la RT chiarisce che gli stanziamenti annui già previsti per gli esercizi 2021-2023 (12,6 milioni nel 2021, 12,2 milioni nel 2022 e 11,6 milioni nel 2023), sono sufficienti a coprire i maggiori oneri pensionistici valutati in 9,4 milioni nel 2021, 10,6 milioni nel 2022 e 11,6 milioni nel 2023.
Nella tabella che segue la RT riporta il numero delle pensioni decorrenti, gli oneri, gli stanziamenti già previsti dalla L. 208/2015 e l’importo da finanziare.
Al riguardo, pur considerando che le disposizioni sono soggette a monitoraggio da parte dell’INPS e sottoposte a meccanismo di salvaguardia, si rileva che, in particolare per gli esercizi 2022 e 2023, si rileva uno scarto esiguo ovvero una coincidenza tra la disponibilità derivante dagli stanziamenti previsti a normativa vigente e gli oneri valutati in relazione alla norma in esame: appare quindi opportuno acquisire una valutazione in merito all’effettiva congruità degli stanziamenti medesimi.
Articolo 65
(Proroga assegno di natalità)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga assegno di natalità di cui alla L. 190/2014 |
340 |
400 |
0 |
340 |
400 |
0 |
340 |
400 |
0 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia |
340 |
400 |
0 |
340 |
400 |
0 |
340 |
400 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga anche per l’anno 2021 l’assegno di natalità (o bonus bebè) con un onere valutato in 340 milioni di euro per l'anno 2021 e in 400 milioni di euro per l'anno 2022, al quale si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo assegno universale e servizi alla famiglia[21]. Il beneficio è modulato (importo dell’assegno e classi di ISEE) sulla medesima struttura della precedente proroga, disposta dalla legge di bilancio 2020.
Si ricorda che anche l’articolo 1, commi 340 e 341, della legge n. 160/2019 aveva prorogato per i bimbi nati o adottati nell’anno 2020 l’assegno di natalità istituto per la prima volta dalla legge n. 190/2014. In particolare, l’assegno è riconosciuto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell'adozione e il suo importo modulato sulla base della fascia ISEE di appartenenza del nucleo familiare:
· 1.920 euro (160 euro al mese) ISEE non superiore a 7.000 euro annui;
· 1.440 euro (120 euro al mese) ISEE compreso tra 7.000 e 40.000 euro;
· 960 euro (80 euro al mese) ISEE minorenni superiore a 40.000 euro.
Con riguardo ai profili di quantificazione dell’onere, si rileva che la relazione tecnica stima una platea di 430.000 nuovi beneficiari dell’assegno, scontando un'ulteriore riduzione delle nascite rispetto agli anni precedenti.
Si ricorda che nella relazione tecnica riferita all’articolo 1, commi 340 e 341 della legge n. 160/2019 si stimava una platea di beneficiari pari a 440.000 soggetti, con un onere complessivo pari a 758 milioni di euro ripartiti in 348 milioni nel 2020 e 410 milioni di euro nel 2021.
Ciò premesso, pur rilevando che il dato riflette una tendenza in atto, si evidenzia che la stima non sembrerebbe tenere conto dell'applicazione del beneficio anche agli adottati per il primo anno di ingresso nella nuova famiglia. In proposito appare utile un chiarimento.
Si rileva poi che, sulla base degli oneri complessivi, stimati in 740 milioni di euro, il beneficio medio sarebbe di 1.720 euro: non risulta peraltro possibile una puntuale verifica degli importi unitari effettivi, visto che la RT fornisce il dato relativo ad una sola delle tre fasce ISEE in base alle quali l'entità del bonus è modulata.
Si riscontra poi una lieve asimmetria nella suddivisione dell'onere tra il 2021 e il 2022 (rispettivamente il 46% il primo anno e il 54% il secondo anno): andrebbe chiarito se essa sconti un prevedibile ritardo nel riconoscimento del beneficio.
Non si formulano osservazioni circa la gestione delle domande da parte dell'INPS, che sulla base di quanto previsto dalla norma in esame provvede, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si evidenzia inoltre che, come nelle precedenti proroghe, la norma in esame stabilisce che l’INPS provveda al monitoraggio dei maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, inviando relazioni mensili al Ministro per le pari opportunità e la famiglia, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Nel caso in cui, in sede di attuazione del presente comma, si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di spesa di 340 milioni di euro per l'anno 2021 e di 400 milioni di euro per l'anno 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per le pari opportunità e la famiglia e del lavoro e delle politiche sociali, si provvede a rideterminare l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Articolo 66
(Congedo di paternità)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga all'anno 2021 del congedo di paternità - prestazione |
79,8 |
|
|
79,8 |
|
|
79,8 |
|
|
Proroga all'anno 2021 del congedo di paternità – contribuzione figurativa |
26,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Fondo assegno universale e servizi alla famiglia |
106,1 |
|
|
106,1 |
|
|
106,1 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga per il 2021 il congedo di paternità, confermandone la durata di sette giorni, come già disposto per il 2020 dalla normativa vigente. Ai relativi oneri, pari a 106,1 milioni di euro per il 2021, si provvede a valere sul Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.
Si ricorda che il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, introdotto in via sperimentale dall’art. 4, c. 24, lett. a), della L. n. 92/2012, è stato oggetto di successive proroghe, da ultima quella disposta per il 2020 dalla legge di bilancio 2020 (articolo 1, comma 342, della L. n. 160/2019) che ne ha anche elevato la durata a sette giorni. La RT aveva quantificato un onere complessivo di 98,7 milioni di euro (di cui 74,2 milioni per prestazione e 24,5 milioni per contribuzione figurativa).
La relazione tecnica afferma che sulla base degli elementi di consuntivo e di monitoraggio possono valutarsi per l’anno 2021 maggiori oneri per prestazioni in termini di indebitamento netto per 79,8 milioni di euro e maggiori oneri per prestazioni e contribuzione figurativa in termini di saldo netto da finanziare per 106,1 milioni di euro.
In proposito, si rileva in primo luogo che la relazione tecnica non fornisce i dati sottostanti la stima dell’onere, ma si limita ad affermare che la stessa si basa sugli elementi di consuntivo e monitoraggio. Ciò premesso, si evidenzia che la quantificazione appare in linea con le stime riferite alle proroghe disposte con precedenti interventi legislativi.
Si rileva tuttavia che, confrontando le stime relative a norme adottate negli ultimi anni, si osserva un contenuto, ma progressivo incremento del costo medio per una giornata di congedo: tale andamento potrebbe essere dovuto, da un lato, all’ampliamento della platea dei soggetti interessati dal beneficio, e dall’altro all’incremento dell’indennità connessa con l’importo delle retribuzioni. Sul punto sarebbe utile acquisire dati ed elementi di valutazione (numero di soggetti che hanno usufruito del congedo, retribuzioni medie, ecc.) per una compiuta verifica della quantificazione dell’onere complessivo connesso alla norma in esame.
Inoltre, andrebbe acquisita conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse utilizzate a valere sul Fondo assegno universale e servizi alla famiglia.
Articolo 67
(Supporto all’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga fino al 31 dicembre 2023 la segreteria tecnica costituita presso la struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità successivamente di supporto allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, e all'Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità. Si dispone inoltre che agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica di cui la Presidenza del Consiglio dei Ministri si avvale, in numero non superiore a dieci, per un importo per ciascun anno, pari a 700.000 euro omnicomprensivi, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
La relazione tecnica afferma che le spese da sostenere per i suddetti compensi troveranno la loro copertura finanziaria tramite le risorse allocate sull'apposito capitolo di spesa “839-Spesa per gli esperti della Segreteria tecnica di supporto all'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità” iscritto nel CRI "Segretariato generale”.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Articolo 68
(Reddito di cittadinanza)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento autorizzazione di spesa reddito e pensione di cittadinanza di cui all’art 12 DL 4/2019 |
196,3 |
473,7 |
474,1 |
196,3 |
473,7 |
474,1 |
196,3 |
473,7 |
474,1 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione Fondo reddito e pensione di cittadinanza di cui all’articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018 |
196,3 |
473,7 |
474,1 |
196,3 |
473,7 |
474,1 |
196,3 |
473,7 |
474,1 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 (reddito e pensione di cittadinanza) di 196,3 milioni di euro per l'anno 2021, 473,7 milioni di euro per l’anno 2022, 474,1 milioni di euro per l’anno 2023, 474,6 milioni di euro per l’anno 2024, 475,5 milioni di euro per l’anno 2025, 476,2 milioni di euro per l’anno 2026, 476,7 milioni di euro per l’anno 2027, 477,5 milioni di euro per l’anno 2028 e 477,3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2029. All’onere si provvede mediante soppressione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018 (Fondo reddito e pensione di cittadinanza).
Si ricorda che l’articolo 1, comma 255, della legge n. 145/2018 al fine dell'introduzione, con appositi provvedimenti normativi, delle pensioni di cittadinanza e del reddito di cittadinanza, istituisce presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo denominato «Fondo da ripartire per il reddito di cittadinanza», con una dotazione pari a 7.100 milioni di euro per l’anno 2019, 8.055 milioni per l’anno 2020 e 8.317 milioni a decorrere dal 2021.
Successivamente con l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 4/2019 ai fini dell'erogazione del beneficio economico del Rdc e della Pensione di cittadinanza, nonché dell'erogazione del Reddito di inclusione e delle misure aventi finalità analoghe a quelle del Rdc, sono stati autorizzati limiti di spesa nella misura di 5.906,8 milioni di euro nel 2019, di 7.166,9 milioni di euro nel 2020, di 7.391 milioni di euro nel 2021 e di 7.245,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 da iscrivere su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali denominato «Fondo per il reddito di cittadinanza».
In proposito, si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa le eventuali risorse residue relative al Fondo da ripartire per il reddito di cittadinanza di cui alla legge di bilancio 2019.
Si ricorda in proposito che la relazione tecnica riferita all’articolo 12, comma 1 del decreto-legge n. 4/2019 a seguito degli interventi previsti per il reddito e la pensione di cittadinanza indicava le seguenti risorse: 699 milioni di euro nel 2021 e 894 milioni a decorrere dal 2022.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Attuazione Sentenza Corte Costituzionale 234/2020-Riduzione da 5 anni a 3 anni contributo solidarietà pensioni - Effetti lordi |
|
157,7 |
163,4 |
|
157,7 |
163,4 |
|
157,7 |
163,4 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Attuazione Sentenza Corte Costituzionale 234/2020-Riduzione da 5 anni a 3 anni contributo solidarietà pensioni - Effetti fiscali |
|
71,0 |
73,5 |
|
|
|
|
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Modifiche alla legge n.96/1955 recante provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di dare attuazione ai principi enunciati nella sentenza della Corte costituzionale n. 234 del 2020, modificano l’articolo 1, comma 261, della L. 145/2018, riducendo da 5 a 3 anni la durata del prelievo di solidarietà sui trattamenti pensionistici, i cui importi, complessivamente considerati, superino 100.000 euro lordi su base annua.
Al riguardo, si rileva che la quantificazione dei maggiori oneri è coerente con i maggiori risparmi valutati dalla RT relativa al citato articolo 1, comma 261, della L. 145/2018, che ha introdotto la misura del prelievo: non si formulano pertanto osservazioni.
Ai fini di un riscontro rispetto alla stima inizialmente ipotizzata, sarebbe peraltro utile acquisire i dati riferiti ai risparmi effettivamente realizzati negli esercizi di applicazione del prelievo.
Viene altresì modificato l’articolo 1 della L. 96/1955, in materia di provvidenze a favore dei perseguitati politici o razziali e dei loro familiari superstiti. In particolare, viene ampliata la platea cui è concesso l’assegno vitalizio di benemerenza, ricomprendendo anche i cittadini italiani perseguitati, a seguito dell'attività politica da loro svolta contro il fascismo, tra l'8 settembre 1943 e il 25 aprile 1945. Vengono altresì estese le fattispecie in corrispondenza delle quali viene prevista la concessione del beneficio. Tali disposizioni si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.
In proposito, la RT, per effetto dei fattori demografici, ipotizza un onere di 2.5 milioni di euro annui dal 2021 fino al 2025, che si riducono a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028, a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2031 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034.
La RT afferma inoltre che una quota dei maggiori oneri è riferibile all’incremento del numero dei beneficiari (fino a 200 persone), le cui provvidenze ammontano a circa 6 mila euro annui.
La relazione non fornisce invece elementi di dettaglio riguardo alla nuova platea composta dagli eredi - a cui è stato negato il beneficio, sulla base delle disposizioni attualmente vigenti, o che non avevano avuto, sempre sulla base della legislazione vigente, la possibilità di provare la persecuzione subita – e che sarebbero ora ammessi a beneficiare delle provvidenze.
Al riguardo, preso atto delle stime della RT e tenuto conto che i benefici non sono ricompresi nell’ambito di specifici limiti di spesa, appare necessario acquisire ulteriori dati volti a determinare la platea degli eredi aventi diritto e l’importo medio del beneficio loro spettante.
Infine, si rileva che il comma 3 specifica che le novelle alla L. 96/1955 in esame si applicano a decorrere dall’entrata in vigore della presente legge e non danno titolo alla corresponsione di arretrati riferiti ad annualità precedenti.
Articolo 70
(Rifinanziamento del Fondo indigenti)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo indigenti |
40 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
40 |
0 |
0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 40 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo per la distribuzione di derrate alimentari alle persone indigenti di cui all’articolo 58 del decreto-legge n. 83/2012.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la spesa è limitata alla dotazione del Fondo (limite massimo di spesa).
Articolo 71
(Indennizzo per cessazione di attività commerciali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del Fondo di razionalizzazione della rete commerciale |
167,7 |
|
|
150,8 |
131,5 |
149,6 |
150,8 |
131,5 |
149,6 |
Maggiori entrate contributive |
|
||||||||
Incremento del Fondo di razionalizzazione della rete commerciale |
|
|
|
|
124,0 |
167,0 |
|
124,0 |
167,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame incrementano dallo 0,09 allo 0,48 per cento, dal 1° gennaio 2022, l’aliquota contributiva aggiuntiva finalizzata ad alimentare il Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale, che eroga indennizzi per la per cessazione di attività commerciali.
In proposito, la RT fornisce, tra l’altro, il trend degli indennizzi attualmente in pagamento e di quelli che si ipotizza verranno liquidati dal 2020 al 2030; tale trend prevede un picco nel numero di indennizzi nel 2020 (11.000) e un decremento fino al 2024, esercizio in cui il numero si assesta sulle 3.000 unità. A fronte di questo andamento, il volume delle prestazioni, come indicato nell’apposita tabella della RT di seguito riportata, segue una dinamica che non sembra in linea con quella riscontrata nel numero degli indennizzi da erogare. Andrebbero quindi esplicitati gli ulteriori fattori sottostanti l’andamento ipotizzato per quanto attiene all’ammontare annuo delle prestazioni.
Per quanto attiene al maggior gettito contributivo derivante dall’incremento di aliquota (da 0,09 per cento a 0,48 per cento), i dati riportati nella RT risultano sostanzialmente verificabili.
Infine, riguardo agli effetti sui saldi di finanza pubblica, per il 2021 viene registrato un importo corrispondente ad un finanziamento a carico del bilancio dello Stato al Fondo pari a 167,7 milioni di euro per far fronte alla mancata applicazione per l’anno 2021 del prelievo contributivo previsto a legislazione vigente (0,09 per cento) ma oggetto di esonero con la norma in esame. Il predetto importo, indicato in termini di saldo netto da finanziare, comporta un impatto più ridotto in termini di indebitamento netto e di fabbisogno (150,8 milioni).
Per quanto riguarda gli esercizi successivi, sono registrati, esclusivamente sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, gli importi corrispondenti sia al volume delle prestazioni previste sia all’ammontare delle entrate attese per l’applicazione del prelievo contributivo, come maggiorato 2022. I saldi tra queste due componenti sono rappresentati nella tabella sopra riportata, tratta dalla RT.
Tanto premesso, andrebbero forniti elementi di valutazione riguardo all’andamento ipotizzato del volume delle prestazioni che non sembra allineato al previsto decremento del numero degli indennizzi dal 2020 al 2030, sopra ricordato.
Per quanto riguarda gli effetti negativi per l’indebitamento netto sopra evidenziati, come ricordato, per il 2021 gli stessi saranno a valere sul finanziamento a carico del bilancio dello Stato; per le annualità 2022, 2024, 2025, 2026, 2027 e 2028 – anni in cui, in base alla predetta tabella – il volume delle prestazioni supera il gettito dei contributi – determineranno corrispondenti effetti netti negativi in termini di fabbisogno e di indebitamento netto.
L’articolo 5 del D. Lgs. 207/1996 ha istituito presso l'INPS il «Fondo degli interventi per la razionalizzazione della rete commerciale» che opera mediante contabilità separata nell'ambito della Gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali. La relazione tecnica afferma che l’analisi della situazione economico-patrimoniale del Fondo evidenzia, nel decennio di proiezione 2020-2029, una situazione di squilibrio tra entrate per contributi e uscite per prestazioni. Tale situazione, a seguito delle misure previste dalle disposizioni in esame, dovrebbe stabilizzarsi a partire dall’esercizio 2029.
Articolo 72
(Fabbisogno sanitario standard)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Adeguamento del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard |
1.000 |
|
|
1.000 |
|
|
1.000 |
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Processi di riorganizzazione dei servizi sanitari attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione |
|
|
300 |
|
|
300 |
|
|
300 |
La relazione tecnica afferma che a legislazione vigente il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario standard per l’anno 2021 è pari a 119.477,2 milioni di euro. Tale livello risulta inferiore di circa un miliardo di euro rispetto a quello relativo all’anno 2020 – pari a 120.517 milioni di euro – che ha beneficiato di significative risorse straordinarie per far fronte all’emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus SARS-COV-2. Con la presente disposizione, al comma 1, si provvede ad incrementare il livello dell’anno 2021 per i seguenti importi:
· 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all’incremento dell’indennità di esclusività della dirigenza medica di cui all’articolo 73;
· 335 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per la copertura degli oneri conseguenti all’istituzione dell’indennità di specificità infermieristica di cui all’articolo 74;
· 70 milioni di euro per l’anno 2021 per la copertura della maggiore spesa per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, di cui all’articolo 75;
· 105 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e 109,2 milioni di euro per gli anni 2023, 2024 e 2025 per il finanziamento dei contratti di formazione specialistica di cui all’articolo 76;
· milioni di euro per l’anno 2021 per l’adeguamento del livello del finanziamento al valore dell’anno 2020, in conseguenza del protrarsi dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus SARS-COV-2;
· 117,1 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 per il trasferimento al Ministero della salute delle risorse per il finanziamento della Croce Rossa italiana, previsto dall’articolo 82.
La RT segnala che a decorrere dall’anno 2023, per effetto dei processi connessi alla riorganizzazione dei servizi sanitari anche attraverso il potenziamento dei processi di digitalizzazione, si prevede una minore spesa di 300 milioni di euro annui, con conseguente riduzione del livello del finanziamento.
Si riporta una tabella, contenuta nella RT, che riassume gli effetti previsti dal presente articolo.
Fonte: RT
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce che per l’anno 2021 il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è pari a 121.370,1 milioni di euro, anche per l’attuazione di quanto previsto dagli articoli 73, 74, 75, 76, e al netto dell’importo di cui all’articolo 82, trasferito al Ministero della salute.
Inoltre, per gli anni successivi, per il finanziamento di quanto previsto dagli articoli 73, 74 e 76 e 82, il livello del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato è incrementato di 822,870 milioni di euro per l’anno 2022, 527,070 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025 e 417,870 milioni di euro a decorrere dall’anno 2026, anche tenendo conto della razionalizzazione della spesa a decorrere dall’anno 2023.
In proposito si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione circa gli effetti di minore spesa pari a 300 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 scontati sui saldi di finanza pubblica con riferimento ad interventi di razionalizzazione della spesa. Sul punto appare necessario acquisire elementi in ordine alla tipologia di interventi ai quali sarebbero connessi gli effetti di risparmio.
Non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione con riferimento al livello di finanziamento del SSN cui concorre lo Stato (fabbisogno nazionale standard). Si rinvia agli articoli successivi per l’esame delle singole norme in materia sanitaria (artt. 73-85).
Articolo 73
(Indennità di esclusività della dirigenza medica)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento livello del Fabbisogno sanitario nazionale standard - indennità di esclusività della dirigenza medica |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
500 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Incremento livello del Fabbisogno sanitario nazionale standard - indennità di esclusività della dirigenza medica – effetti riflessi |
|
|
|
242,5 |
242,5 |
242,5 |
242,5 |
242,5 |
242,5 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa del 27 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2021, gli importi annui lordi, comprensivi della tredicesima mensilità, dell’indennità di esclusività[22], previsti, in favore dei dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, valutati in 500 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
La relazione tecnica riferita alla norma in esame quantifica l’onere considerando il numero dei dirigenti interessati; secondo quanto emerge dall’analisi dei dati del Conto annuale 2018 la spesa per l’indennità di esclusività riferita all’anno 2018 per i dirigenti medici, veterinari e sanitari con rapporto di lavoro esclusivo è pari ad euro 1.236.953.864. Tale importo incrementato sulla base dei nuovi importi contrattuali lordi previsti dal CCNL 2016-2018 è pari a: 126.102 (numero dei medici con rapporto di esclusività da Conto Annuale 2018) x 10.636,00 (stima del valore medio lordo dipendente indennità di esclusività articolo 89 CCNL 2016-2018) = 1.341.220.872.
Sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica l’incremento del 27 per cento dell’indennità in oggetto determinerebbe un onere pari a circa 362 milioni di euro (1.341.220.870 - (1.341.220.872*1,27)) = 1.341.220.870- 1.703.350.507 = - 362.129.637 euro) a fronte del quale la norma autorizza una spesa valutata in 500 milioni di euro. Sul punto appare necessaria, in primo luogo, una conferma della quantificazione dell’onere come ricostruita sulla base dei dati della RT e, corrispondentemente, un chiarimento circa la differenza tra la quantificazione della maggiore spesa, come calcolata sulla base dei dati della RT, e l’autorizzazione di spesa stabilita dalla norma.
Con riferimento all’incremento del fabbisogno nazionale standard si rinvia all’articolo 72 del provvedimento in esame.
Articolo 74
(Retribuzione degli infermieri del Servizio sanitario nazionale)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per indennità specifica infermieri |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
335 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per indennità specifica infermieri – effetti riflessi |
|
|
|
162,5 |
162,5 |
162,5 |
162,5 |
162,5 |
162,5 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma riconosce, nei limiti dell’importo complessivo annuo “lordo amministrazione” di 335 milioni di euro, una indennità di specificità infermieristica da riconoscere al predetto personale con decorrenza dal 1° gennaio 2021 quale parte del trattamento economico fondamentale. Agli oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato. Si prevede inoltre che la misura e la disciplina dell’indennità sono definite in sede di contrattazione collettiva nazionale.
Con riferimento all’incremento del fabbisogno nazionale standard si rinvia all’articolo 72 del provvedimento in esame.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme.
Non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione in quanto l’onere è limitato all’autorizzazione di spesa e in considerazione del fatto che la misura dell’indennità sarà oggetto di definizione in sede di contrattazione collettiva.
Articolo 75
(Tamponi antigenici rapidi)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi |
70 |
|
|
70 |
|
|
70 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza la spesa di 70 milioni di euro per l’anno 2021 per l’esecuzione di tamponi rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta. Alle maggiori risorse accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote di accesso al fabbisogno sanitario.
La ripartizione complessiva dell’incremento di cui al presente articolo è riportata nella tabella di cui all’allegato A al presente disegno di legge:
Regione o Provincia autonoma |
Importo da ripartire |
PIEMONTE |
5.157.974 |
VALLE D'AOSTA |
147.165 |
LOMBARDIA |
11.654.330 |
Prov. Aut. BOLZANO |
601.185 |
Prov. Aut. TRENTO |
623.834 |
VENETO |
5.702.059 |
FRIULI |
1.445.510 |
LIGURIA |
1.877.472 |
EMILIA-ROMAGNA |
5.226.360 |
TOSCANA |
4.411.138 |
UMBRIA |
1.043.872 |
MARCHE |
1.794.191 |
LAZIO |
6.773.374 |
ABRUZZO |
1.532.592 |
MOLISE |
358.997 |
CAMPANIA |
6.505.752 |
PUGLIA |
4.631.280 |
BASILICATA |
654.230 |
CALABRIA |
2.231.025 |
SICILIA |
5.707.544 |
SARDEGNA |
1.920.116 |
Totale complessivo |
70.000.000 |
Agli oneri derivanti dalla norma in esame si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Con riferimento all’incremento del fabbisogno nazionale standard si rinvia all’articolo 72 del provvedimento in esame.
La relazione tecnica afferma che, sulla base dei parametri indicati nella relazione tecnica dell’articolo 18 del decreto legge 137/2020, vale a dire un costo medio pari a 15 euro per ciascun tampone, l’importo di 70 milioni di euro consente la somministrazione di circa 4,6 milioni di tamponi antigenici rapidi. Ciò dovrebbe coprire il fabbisogno di tamponi relativo al primo semestre 2021, tenuto conto della presumibile evoluzione della pandemia.
Si ricorda che il decreto-legge n. 137/2020 (cd. Ristori, in corso di conversione in prima lettura al Senato) ha autorizzato la spesa di 30 milioni di euro per l’esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale (MMG) e dei pediatri di libera scelta, (PLS), secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.
Non si formulano per i profili di quantificazione dal momento che l’onere è limitato all’autorizzazione di spesa e che la relazione tecnica comunque fornisce elementi a supporto della congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.
Articolo 76
(Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per borse di studio per contratti di formazione specialistica dei medici |
105 |
105 |
109,2 |
105 |
105 |
109,2 |
105 |
105 |
109,2 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Incremento del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per borse di studio per contratti di formazione specialistica dei medici – effetti riflessi |
|
|
|
21 |
21 |
21,8 |
21 |
21 |
21,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza la spesa di 105 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e di 109,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025. Ai predetti oneri si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per gli anni dal 2021 al 2025 sanitario.
Con riferimento all’incremento del fabbisogno nazionale standard si rinvia all’articolo 72 del provvedimento in esame.
La relazione tecnica afferma che tenuto conto che l’importo del singolo contratto è pari a 25.000 euro lordi nei primi 2 anni di corso e 26.000 euro lordi nel successivo triennio, la suddetta autorizzazione di spesa consente la stipula di 4.200 nuovi contratti per l’anno 2021.
Non si formulano per i profili di quantificazione dal momento che l’onere è limitato all’autorizzazione di spesa (limite massimo di spesa).
Articolo 77
(Impiego di personale sanitario nel Servizio sanitario nazionale)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone che gli enti del Servizio sanitario nazionale possono avvalersi, anche nell’anno 2021, in deroga ai vincoli previsti dalla legislazione vigente in materia di spesa di personale, delle misure previste dagli articoli 2-bis, commi 1 e 5 (misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario), e 2-ter, commi 1 e 5 (misure urgenti per l'accesso del personale sanitario e socio-sanitario al SSN) del decreto-legge n. 18/2020, anche mediante proroga, non oltre il 31 dicembre 2021, degli incarichi conferiti ai sensi delle medesime disposizioni. Tale estensione è consentita ferma restando la compatibilità con il fabbisogno sanitario standard dell’anno 2021, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 1 allegata alla presente legge, cui si rinvia, con un limite di spesa complessivo di 1.100 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 1).
Sono inoltre prorogate al 31 dicembre 2021 le seguenti disposizioni:
· attività delle Unità speciali di continuità assistenziale (USCA)[23]nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nella tabella 2 allegata alla presente legge, cui si rinvia, per un totale complessivo di 210 milioni di euro (comma 2, lettera a));
· trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari, nonché del personale del ruolo sanitario del comparto sanità e degli operatori socio-sanitari, anche in deroga ai limiti previsti dalle disposizioni vigenti per il collocamento in quiescenza[24](comma 2, lettera b)).
Si prevede che alla copertura degli oneri delle norme in esame, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedano a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard per l’anno 2021, anche utilizzando eventuali economie di risorse destinate all’attuazione delle medesime disposizioni prorogate non impiegate nell’anno 2020.
La relazione tecnica afferma che gli interventi in esame per l’anno 2021, non richiedono uno specifico incremento del livello del finanziamento del SSN, in quanto da un lato lo stesso finanziamento è comunque stato adeguato al livello 2020 con un incremento di 1.000 milioni di euro, come evidenziato nella relazione tecnica dell’articolo 72, dall’altro dai tendenziali di spesa per l’anno 2020 emerge che residueranno risorse destinate all’attuazione delle disposizioni in argomento nell’anno in corso, in quanto non interamente impiegate dalle regioni.
Con particolare riferimento alla proroga delle misure sulle USCA, la RT precisa che utilizzando il medesimo criterio di stima già applicato in sede di predisposizione del decreto-legge n. 18/2020, il limite massimo di spesa per il 2021, indicato in tabella 2, pari a 210 milioni di euro annui, può essere stimato calcolando lo stesso monte ore di 12 ore al giorno per 7 giorni alla settimana al costo di 40 euro/ora per 1.200 USCA (pari a 1 ogni 50.000 abitanti).
In relazione alla proroga della misura del trattenimento in servizio del personale sanitario la RT precisa che la norma non determina nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.
Per i profili di quantificazione si evidenzia preliminarmente che i commi 1 e 2, lettera a), determinano nel complesso oneri per 1.310 milioni di euro per l’anno 2021. Ai predetti oneri si aggiunge la proroga della misura del trattenimento in servizio del personale sanitario (comma 2, lettera b)) per la quale non sono previsti specifici oneri. Le norme stabiliscono che tutte le maggiori spese trovano copertura a valere sul fabbisogno nazionale sanitario standard, come incrementato dall’articolo 72 per 1 miliardo di euro per il 2021, e utilizzando eventuali economie di risorse destinate all’attuazione delle medesime disposizioni prorogate non impiegate nell’anno 2020.
Pertanto l’incremento del fabbisogno nazionale sanitario (1 miliardo) è inferiore all’onere derivante dai limiti di spesa autorizzati dai commi 1 e 2, lett. a) (1.310 milioni).
Al fine di verificare la compensatività dei predetti oneri, senza pregiudizio di altri interventi a carico del FSN, andrebbero quindi acquisite informazioni circa l’ammontare delle economie, non utilizzate nel 2020, che è possibile impiegare per le finalità in esame. Inoltre andrebbe chiarito l’effetto sui saldi derivante da tale utilizzo di somme in un esercizio diverso da quello di competenza e se siano prefigurabili ulteriori oneri connessi alla proroga del trattenimento in servizio del personale sanitario (comma 2, lettera b)).
Con particolare riferimento alle misure sulle USCA si segnala che l’onere stimato in relazione alla proroga dell’attività delle USCA, pari a 210 milioni di euro per l’anno 2021, appare in linea con la spesa quantificata dalla RT riferita all’articolo 4-bis del decreto legge n. 18/2020 che aveva indicato per il funzionamento delle USCA un onere pari a 104 milioni di euro per 6 mesi.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e da farmaco talidomide |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
9,9 |
Somme dovute a titolo di arretrati maturati dell’indennizzo di cui alla legge 244/2007 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie e talidomide |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
71 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma reca due distinte autorizzazioni di spesa per corrispondere ai soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie (di cui alla legge n. 229/2005) e da talidomide (di cui alla legge n. 244/2007):
· i ratei futuri derivanti dalla rivalutazione dell’indennità integrativa speciale relativa alla base di calcolo degli indennizzi a decorrere dal 2021 - 9,9 milioni di euro a decorrere dal 2021;
· la rivalutazione decennale degli indennizzi e gli arretrati per i nati 1958-1966 - 71 milioni di euro, per gli anni dal 2021 al 2023.
La relazione tecnica precisa che la norma si è resa necessaria dato il notevole contenzioso scaturito da una diversa interpretazione giurisprudenziale intervenuta successivamente rispetto alla norma originaria in relazione all’importo della base di calcolo dell’indennizzo riconosciuto dalla citata legge n. 229/2005 a favore dei soggetti danneggiati da vaccinazioni obbligatorie. La RT, cui si rinvia, fornisce il numero delle posizioni da regolarizzare per ogni tipologia di prestazione, che si sintetizzano nelle tabelle seguenti:
Fonte: elaborazione su dati RT
Fonte: RT
Con particolare riferimento agli arretrati, che determinano un onere complessivo pari a circa 212 milioni di euro, la RT precisa che sarà possibile garantire la liquidazione di un numero di posizioni la cui spesa corrisponde ad un importo di arretrati fino a 71.000.000 euro annui. In proposito, andrebbe confermato se tale modulazione annua della spesa dipende dalle tempistiche amministrative di liquidazione degli importi.
Con riferimento al complesso degli oneri quantificati dalla RT si prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni.
Articolo 79
(Investimenti per l’edilizia sanitaria e l’ammodernamento tecnologico)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
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||||||||
Edilizia sanitaria e ammodernamento tecnologico |
100 |
100 |
100 |
30 |
40 |
50 |
30 |
40 |
50 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma eleva a 32 miliardi di euro, ai fini del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l’importo fissato dall’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato da ultimo dall’articolo 1, comma 81, della legge, n. 160/2019, in 30 miliardi di euro.
Resta fermo, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e l’assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio statale. La ripartizione complessiva dell’incremento di cui alla presente disposizione, tenuto conto della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l’anno 2020, nonché delle disposizioni dell’articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, è stabilita nei termini riportati nella tabella di cui all’allegato B annesso alla presente legge.
La relazione tecnica afferma che i 2 miliardi di euro sono ripartiti secondo le seguenti annualità:
· 100 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024;
· 140 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2029;
· 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2030 al 2035.
Per i profili di quantificazione, si osserva che dalle norme non si evince la modulazione annua del rifinanziamento per complessivi 2 miliardi del programma di edilizia sanitaria, che risulta desumibile soltanto dalla relazione tecnica. Peraltro, al fine di verificare l’impatto finanziario oltre il triennio, andrebbero acquisiti i dati sottostanti la dinamica di spesa prefigurata dalla RT. Inoltre, appare necessario acquisire i dati sottostanti la stima degli effetti finanziari ascritti alla norma sui saldi di fabbisogno e indebitamento, che non sono esplicitati nella RT.
Si fa presente in proposito che parte degli oneri e della relativa copertura finanziaria decorrono dal 2024 e non sono pertanto inclusi nel prospetto riepilogativo, riferito esclusivamente al triennio 2021-2023. Occorre pertanto acquisire elementi che consentano di verificare la complessiva compensatività degli effetti attribuiti dal 2024 alle norme in esame rispetto alle proiezioni oltre il triennio degli importi iscritti nel prospetto riepilogativo allegato al provvedimento in esame.
Articolo 80
(Fondo sanità e vaccini)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Fondo sanità vaccini |
400 |
|
|
400 |
|
|
400 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione prevede l’istituzione nello stato di previsione del Ministero della salute di un Fondo con una dotazione di 400 milioni di euro per l’anno 2021 da destinare all’acquisto dei vaccini anti SARS-COV-2 e dei farmaci per il COVID-19. Dispone, altresì, che per l’acquisto e la distribuzione sul territorio nazionale dei predetti vaccini e farmaci, il Ministero della salute si avvalga del Commissario per l’attuazione e il Coordinamento delle misure di contenimento e contrasto all’emergenza epidemiologica COVID-19.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
Per i profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’onere è formulato come limite di spesa. Non sono peraltro fornite dalla relazione tecnica indicazioni riguardo alla congruità dell’importo rispetto alle finalità perseguite con l’istituzione del Fondo in esame.
Articolo 81
(Rimodulazione dei tetti di spesa farmaceutica)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione rimodula, a decorrere dal 2021, i vigenti tetti della spesa farmaceutica convenzionata e per acquisti diretti (ex ospedaliera), riducendo il primo dello 0,66 per cento, dal 7,96 per cento al 7,30 per cento e incrementando il secondo del medesimo livello percentuale, dal 6,89 per cento al 7,55 per cento. Resta fermo il valore complessivo della spesa farmaceutica al valore percentuale del 14,85 per cento (comma 1).
Sulla base dell’andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale, tali percentuali possono essere rideterminate annualmente, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l’AIFA, d’intesa con il Ministero dell’economia (comma 2). Vengono infine regolamentate le procedure di payback a carico delle aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica per acquisti diretti 2018 e 2019 (comma 3).
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto la stessa comporta una ricomposizione della spesa farmaceutica programmata, fermo restando il livello totale. La RT precisa inoltre che la nuova regolamentazione delle procedure di payback è finalizzata ad evitare o quantomeno limitare il contenzioso già attivato dalle medesime aziende con riferimento al ripiano dello scostamento dal tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti dell’anno 2018.
Non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, dal momento che la percentuale del tetto di spesa complessivo per la farmaceutica resta fissato al 14,85 per cento sul Fondo sanitario nazionale.
Articolo 82
(Finanziamento della Croce rossa italiana)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo per il finanziamento della Croce Rossa Italiana |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
117,1 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce, presso il Ministero della salute, il fondo per il finanziamento annuo degli enti della Croce Rossa italiana (CRI) con uno stanziamento pari a euro 117.130.194 a decorrere dal 2021. Si dispone inoltre la corrispondente riduzione del livello del finanziamento corrente standard del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato.
La relazione tecnica ricorda che in base alla normativa vigente il finanziamento degli enti della CRI è a carico del fondo sanitario nazionale.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 83
(Personale della Croce rossa italiana)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di garantire le risorse necessarie per il pagamento del trattamento di fine rapporto e di fine servizio del personale CRI destinatario delle procedure di mobilità, prevedono il trasferimento agli enti previdenziali indicati nella tabella di cui all’allegato C al disegno di legge in esame, per gli importi annui ivi indicati, delle relative risorse a valere sul finanziamento di cui al D. Lgs. 178/2012.
Il D. Lgs. 178/2012 ha previsto, con decorrenza dal 1° gennaio 2016, la trasformazione in associazione di diritto privato, denominata Associazione della Croce Rossa italiana, del precedente ente pubblico, denominato Associazione italiana della Croce rossa (CRI), con il contestuale passaggio di quest'ultimo ad ente pubblico strumentale (ESACRI) e la successiva estinzione del medesimo, mediante procedura di liquidazione coatta amministrativa.
Nell'ambito di tale procedura, una quota del personale dell'ente pubblico è transitato in mobilità presso altre amministrazioni pubbliche. In particolare, gli enti pubblici che figurano nell'allegato C, come destinatari delle risorse finanziarie suddette, sono: l'INPS, l'INAIL, l'ENAC, l'ACI, il CREA, l'ENEA, l'ISTAT. Il medesimo allegato individua, per ciascuno di tali enti, a valere sul finanziamento previsto a legislazione vigente per la Croce Rossa italiana per i corrispondenti anni, un importo relativo alle quote accantonate per il periodo 2018-2020 (complessivamente 58.255.207,51 euro) e un importo relativo a ciascuno degli anni 2021-2023 (complessivamente 36.961.004,53 euro). Il complesso di tali importi costituisce un debito dell'Ente strumentale, che finora il medesimo, come ricorda la relazione tecnica del disegno di legge di bilancio, non è stato in grado di onorare per via dell'andamento della liquidazione.
La RT specifica in proposito che una quota del finanziamento stabilito dalla legislazione vigente per la Croce rossa italiana e non utilizzato negli anni 2018, 2019 e 2020, nonché una quota del finanziamento stabilito per gli anni 2021, 2022 e 2023, sia destinato agli enti previdenziali interessati. In conseguenza di tali trasferimenti, all’Ente strumentale della Croce Rossa è consentito di cancellare dallo stato passivo della liquidazione gli importi di cui alla Tabella C. La disposizione in esame, pertanto, opera nell’ambito del finanziamento previsto dalla legislazione vigente e non comporta nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, preso atto dei chiarimenti della RT, appare necessario acquisire conferma, con riferimento alle annualità 2021, 2022 e 2023, che le diverse finalizzazioni del finanziamento siano compatibili con lo svolgimento delle attività in capo alla Croce Rossa italiana previste a legislazione vigente.
Articolo 84
(Mobilità sanitaria interregionale)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione reca norme in materia di mobilità sanitaria interregionale, con particolare riguardo ai criteri temporali relativi alla regolazione dei flussi finanziari e all'obbligo di stipulazione di accordi bilaterali. Viene demandata al Comitato paritetico permanente per la verifica dell'erogazione dei Livelli Essenziali di Assistenza l'adozione di linee guida sui sistemi di controllo di appropriatezza degli erogatori di prestazioni sanitarie accreditati e l'elaborazione di un programma nazionale di valutazione e miglioramento dei processi di mobilità nonché di specifici programmi inerenti alle aree di confine ed ai flussi interregionali, al fine di migliorare e sviluppare i servizi di prossimità.
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta maggiori oneri per la finanza pubblica e che, in prospettiva, potrebbe comportare effetti di razionalizzazione della spesa, comunque prudenzialmente non scontati, in relazione al potenziamento dei controlli di appropriatezza sulle prestazioni erogate.
Non si hanno quindi osservazioni da formulare.
Articolo 85
(Conoscenze linguistiche per il riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma novella nell'articolo 7 del D.Lgs. n. 206/2007, al fine di introdurvi disposizioni relative ai requisiti linguistici per l'esercizio delle professioni sanitarie nel territorio della Provincia autonoma di Bolzano, nonché disposizioni sull'uso delle lingue italiana e tedesca nello svolgimento dei servizi sanitari di pubblico interesse. In particolare, nei servizi sanitari di pubblico interesse l’attività deve essere organizzata in modo che sia garantito l’uso delle due lingue, italiana e tedesca.[25]
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, considerato il carattere ordinamentale della stessa.
Si rammenta che la medesima disposizione, salvo lievi differenze, era stata inserita dal Senato, in prima lettura, nel DL “semplificazioni” (76/2020). Il relativo emendamento, tuttavia (19.0.76) è stato stralciato per carenza di relazione tecnica (si veda la lettera RGS del 4 settembre 2020 riferita all’AS 1883) perché lo stesso “ha impatto sulle modalità di organizzazione dei servizi sanitari ed è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. In assenza di relazione tecnica che dimostri [la neutralità] se ne chiede lo stralcio”.
In proposito, si osserva che resta fermo l’obbligo, già previsto a legislazione vigente, di garantire il bilinguismo nei servizi sanitari pubblici; peraltro, tenuto conto dei rilievi (sopra riportati) formulati sulla medesima disposizione in sede di esame parlamentare del DL semplificazioni e rilevato che la relazione tecnica si limita ad affermare la natura ordinamentale della disposizione medesima, sarebbero opportuni dati ed elementi di valutazione idonei a confermare che il nuovo regime abilitativo non comporti un impatto organizzativo e gestionale da cui possano derivare nuovi o maggiori oneri per il servizio sanitario provinciale.
Articolo 86
(Incremento del fondo di cui all’articolo 1 della legge n. 440/1997)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa di cui alla legge n. 440/1997 |
117,8 |
|
106,9 |
117,8 |
|
106,9 |
117,8 |
|
106,9 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame incrementa il Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi[26] di 117,8 milioni di euro nell’anno 2021, di 106,9 milioni di euro nell’anno 2023, di 7,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 3,4 milioni per l’anno 2026.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che il fondo opera nel limite delle risorse disponibili (ai sensi del comma 2 dell’articolo 1 della legge n. 440 del 1997).
Articolo 87
(Misure per l’innovazione didattica e digitale nelle scuole)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese correnti |
|
||||||||||||||||
Incremento del fondo art. 1, comma 62, della legge n. 107/2015 - Innovazione digitale e didattica laboratoriale (comma 1) |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Sistema informativo per il supporto dell'istruzione scolastica (comma 2) |
12,0 |
|
|
12,0 |
|
|
12,0 |
|
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||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame incrementa le risorse del Fondo per il funzionamento delle Istituzioni scolastiche[27] di 8.184.000,00 euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Inoltre, si autorizza l’ulteriore spesa di euro 12 milioni per l’anno 2021 per le finalità previste all’articolo 234 del D.L. n. 34/2020, relative alla realizzazione di un sistema informativo integrato per il supporto alle decisioni nel settore dell'istruzione scolastica, per la raccolta e analisi dei relativi dati, per la previsione di spesa per il personale scolastico e il supporto alla gestione dello stesso personale.
La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che il comma 1 prevede lo stanziamento di specifiche risorse da destinare alle singole istituzioni scolastiche, nella misura di euro 1.000,00 per ciascuna delle 8.184 scuole per le attività coerenti con il Piano nazionale per la scuola digitale e coordinate con il supporto degli animatori digitali, che possono promuovere attività di formazione del personale docente, potenziamento delle competenze degli studenti sul digitale e metodologie didattiche innovative.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che la norma è configurata in termini di limite di spesa.
Articolo 89
(Diritto allo studio e funzionalità del sistema della formazione superiore)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Incremento Fondo per il finanziamento ordinario delle università (comma 1) |
165,0 |
165,0 |
165,0 |
|
|
|
|
|
|
Incremento fondo per il funzionamento ed attività didattiche AFAM per compensazione esonero contributo omnicomprensivo annuale (comma 1) |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
|
|
|
|
|
|
Incremento fondo borse di studio universitarie (comma 2) |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
70,0 |
Incremento contributo università e istituti non statali legalmente riconosciuti (comma 3) |
30,0 |
|
|
30,0 |
|
|
30,0 |
|
|
Collegi e residenze universitarie (comma 4) |
4,0 |
|
|
4,0 |
|
|
4,0 |
|
|
Progressione di carriera al ruolo di professori di II fascia dei ricercatoti a tempo indeterminato (comma 5) |
|
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
15,0 |
|
15,0 |
15,0 |
Fondo esigenze emergenziali del sistema dell'Università, delle AFAM e degli enti di ricerca (comma 6) |
34,5 |
|
|
34,5 |
|
|
34,5 |
|
|
Maggiori entrate tributarie/contributive |
|
||||||||
Progressione di carriera al ruolo di professori di II fascia dei ricercatori a tempo indeterminato - effetti riflessi (comma 5) |
|
|
|
|
7,3 |
7,3 |
|
7,3 |
7,3 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Esonero per studenti universitari del contributo onnicomprensivo annuale (comma 1) |
|
|
|
165,0 |
165,0 |
165,0 |
165,0 |
165,0 |
165,0 |
Esonero contributo omnicomprensivo annuale per le attività didattiche delle AFAM per compensazione (comma 1) |
|
|
|
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
8,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo incrementa, a decorrere dall’anno 2021, i seguenti fondi:
§ Fondo per il finanziamento ordinario delle università, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537/1993, di 165 milioni di euro;
§ Fondo per il funzionamento amministrativo e per le attività didattiche delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica statali di 8 milioni di euro.
Con decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuate le modalità di definizione degli esoneri, totali o parziali, da parte delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e i criteri di riparto delle risorse (comma 1).
Vengono quindi disposti i seguenti incrementi:
§ di 70 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021 per il fondo di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 68/2012[28] (comma 2);
§ di 30 milioni di euro per l’anno 2021, per i contributi di cui all’articolo 2 della legge n. 243/1991[29] (comma 3).
§ di 4 milioni di euro per l’anno 2021 per lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell’università e della ricerca e destinato alle residenze universitarie statali e ai collegi di merito accreditati di cui al D.lgs. n. 68/2012 (comma 4).
Inoltre, viene incrementata (di 15 milioni) la dotazione finanziaria del Piano straordinario dei ricercatori, che giunge a 30 milioni per il 2021, si rendono più flessibili le quote alle quali gli atenei potranno far riferimento per le procedure di progressione in carriera per i ricercatori per cui le chiamate[30] possono essere anche inferiori al 50 per cento. Infine si consente ai soli atenei con sufficienti risorse nei propri bilanci, di anticipare le procedure in esame all’anno 2021 (anticipandone, conseguentemente, l’assunzione in servizio) (comma 5).
Infine il Fondo per le esigenze emergenziali del sistema dell’Università, delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca (articolo 100, comma 1, del D.L. n. 18/2020), in considerazione del protrarsi dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri in data 31 gennaio 2020, è incrementato di 34,5 milioni di euro per l’anno 2021(comma 6).
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le norme sono configurate in termini di limiti massimi di spesa.
Articolo 90
(Misure a sostegno della ricerca)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||
Maggiori spese correnti |
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|||||||||||||||
Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca (comma 4) |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
10 |
|||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
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MUR - Incremento del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (comma 1) |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
65 |
|||||||
Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del (PNR)” (comma 2) |
200 |
200 |
50 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
100 |
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Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca (comma 3) |
100 |
100 |
250 |
20 |
40 |
45 |
20 |
40 |
45 |
|||||||
Prosecuzione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (comma 6) |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|||||||
Minori spese in conto capitale |
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Riduzione del fondo ordinario per gli enti e le istituzioni (comma 6) |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
23 |
|||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame incrementa il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 della legge n. 204/1998, di 65 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 (comma 1).
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca il “Fondo per la promozione e lo sviluppo delle politiche del Programma nazionale per la ricerca (PNR)”, con una dotazione di 200 milioni di euro per gli anni 2021 e 2022 e di 50 milioni di euro per l’anno 2023. Con uno o più decreti del Ministro dell'università e della ricerca sono individuati i criteri di riparto e di utilizzazione delle relative risorse tra le università, gli enti e le istituzioni pubbliche di ricerca (comma 2).
Viene istituito, altresì, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca il “Fondo per l’edilizia e le infrastrutture di ricerca”, con una dotazione di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 250 milioni di euro per l’anno 2023, 200 milioni di euro per gli anni 2024 e 2025 e di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035 (comma 3).
Il Ministero dell’università e della ricerca può avvalersi, tramite convenzione, dell’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.–Invitalia, per i servizi relativi alla programmazione strategica del Programma Nazionale della Ricerca (PNR) e dei progetti finanziati con risorse nazionali, dell’Unione europea e tramite il Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tal fine viene istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca, un apposito fondo denominato “Fondo per la valutazione e la valorizzazione dei progetti di ricerca”, con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 (comma 4).
Inoltre per la semplificazione delle attività di valutazione dei programmi e dei progetti di ricerca, il Ministero dell’università e della ricerca si avvale di esperti tecnico-scientifici e professionali, individuati singolarmente o organizzati in comitati o in commissioni, per le attività di analisi tecnico-scientifiche, finanziarie, amministrativo-contabili e per le conseguenti attività di verifica, monitoraggio e controllo. I relativi oneri, compresi quelli di cui all’articolo 5 del D.L. n.212/2002, sono a carico, nel limite massimo del sette per cento, delle risorse destinate al finanziamento dei programmi e dei progetti di ricerca. Tali previsioni si applicano anche alle spese per il funzionamento e per i compensi relativi alle procedure di selezione e valutazione dei progetti di ricerca del Comitato nazionale dei garanti per la ricerca (CNGR) di cui all'articolo 21 della legge n. 240/2010 (comma 5).
Infine, si prevede l’assegnazione annuale, a decorrere dall’anno 2021, con decreto del Ministro dell’università e della ricerca agli enti pubblici di ricerca incaricati dell’attuazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), di un contributo di 23 milioni di euro a decorrere dal 2021. Ai relativi oneri si provvede mediante riduzione delle risorse del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 204/1998 (comma 6).
La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che il Fondo istituito al comma 2 è finalizzato a rafforzare le misure di sostegno alla ricerca scientifica indicate nel Programma nazionale per la ricerca (PNR) 2021 – 2027 in modo tale da garantire l’attuazione delle linee strategiche nel campo della ricerca scientifica in coerenza con il programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea. Inoltre, il Fondo istituito al comma 3 è finalizzato a promuovere quegli interventi di ammodernamento strutturale e tecnologico delle università, delle AFAM e degli enti di ricerca che, con la recente crisi epidemiologica, sono risultati non più procrastinabili.
La convenzione citata al comma 4 tra Ministero dell’università e della ricerca, e l’Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.a.–Invitalia fa riferimento ad attività come i servizi specialistici di verifica, monitoraggio e controllo e le connesse attività di analisi e valutazioni economiche, finanziarie e amministrativo-contabili.
Infine, il comma 6 è volto a semplificare la normativa italiana per l’attuazione del Programma nazionale di ricerche in Antartide (PNRA), intervenendo sulla parte che dispone in merito allo stanziamento ed alla sua allocazione nonché per consentire l’adozione nuove regole di attuazione e gestione dello stesso. Attualmente i finanziamenti del programma vengono corrisposti con le modalità di riparto del FOE. Tuttavia, in ragione della doverosità e stabilità di detti finanziamenti – che discendono dall’applicazione di trattati internazionali, cui l’Italia è parte – si rende ragionevole che essi vengano svincolati da tale fondo per essere impiegati – senza dover attendere il citato riparto – con maggiore tempestività. La disposizione non comporta oneri aggiuntivi, tenuto conto che dispone solo una diversa allocazione contabile delle risorse già iscritte sullo stato di previsione del Ministero dell’università e della ricerca.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le norme sono configurate in termini di limiti massimi di spesa.
Articolo 91
(Recupero e sviluppo del complesso sportivo Città dello Sport)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese correnti |
|
||||||||||||||||
Risoluzione contenzioso per il complesso sportivo Città dello Sport - Tor Vergata (comma 1) |
25,0 |
|
|
25,0 |
|
|
25,0 |
|
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||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Assegnazione risorse all'Agenzia del Demanio per la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell’area Città dello Sport (comma 3) |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
3,0 |
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame assegna, nell’anno 2021, la somma di 25 milioni di euro al Ministero dell’università e della ricerca, che costituisce tetto di spesa, da trasferire all’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” per la definizione dei contenziosi in essere, con i soggetti affidatari del progetto e dei lavori connessi alla mancata realizzazione del complesso sportivo della “Città dello Sport” (comma 1).
Contestualmente viene trasferito dall’Università in favore dello Stato il diritto di proprietà dell’area su cui insiste il complesso sportivo sopra citato nonché delle opere già realizzate unitamente ai progetti sinora sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il completamento delle opere ovvero la revisione dei progetti stessi. L’atto traslativo avviene entro il termine perentorio del 31 marzo 2021 (comma 2).
All’Agenzia del demanio è assegnata la somma annua di 3 milioni di euro per il triennio 2021-2023 per manutenzione delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell’area trasferita, in vista del recupero funzionale delle opere realizzate (comma 3).
La convenzione tra l’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata” e la società assegnataria dei lavori, stipulata il 23 ottobre 1987, deve ritenersi cessata, a tutti gli effetti, alla data di definizione dei contenziosi in essere (comma 4).
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
In proposito, si rileva preliminarmente che le norme sono configurate in termini di limite di spesa; ciò posto, andrebbero peraltro acquisiti elementi di valutazione riguardo alla congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità della norma : ciò con particolare riferimento alle previsioni contenute al comma 2 - relativo al trasferimento all’Agenzia del Demanio delle opere già realizzate unitamente ai progetti sinora sviluppati per la sua realizzazione, al fine di consentire il loro completamento ovvero la revisione dei progetti stessi - e al successivo comma 3, che stanzia 3 milioni di euro annui nel triennio 2021-2023 per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate e la messa in sicurezza dell’area trasferita.
Articolo 92
(Promozione dell’attività sportiva di base sui territori)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo per promozione dell'attività sportiva di base sui territori (comma 1) |
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
50,0 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento delle risorse al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un Fondo con una dotazione di 50 milioni di euro per l’anno 2021 per il potenziamento dell’attività sportiva di base sui territori. Con decreto dell’Autorità di governo competente in materia di sport sono individuati i criteri di gestione delle suddette risorse.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che la norma è configurata come limite massimo di spesa.
Articolo 93
(Trattamento di previdenza dei docenti di Università private)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Versamento all'INPS dell'onere contributivo per il periodo 2016/2020 non corrisposto dalle Università non statali |
53,9 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame riconosce ai professori e ricercatori delle Università non statali legalmente riconosciute, a decorrere dal 1° gennaio 2021, un’aliquota contributiva di finanziamento del trattamento di quiescenza pari a quella in vigore, e con i medesimi criteri di ripartizione, per le stesse categorie di personale in servizio presso le Università statali. Restano acquisite alla gestione di riferimento e conservano la loro efficacia le contribuzioni versate per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della presente legge.
Gli oneri derivanti dalla norma vengono quantificati in euro 53.926.054 per l’anno 2021 a cui si provvede mediante apposito trasferimento dal bilancio dello Stato all’ente previdenziale.
La relazione tecnica precisa che dalla disposizione deriva un maggiore onere per SNF 2021 pari a euro 53.926.053,36, che si riferisce all’onere contributivo (per il periodo 2016-2020) non corrisposto dalle Università non statali che hanno continuato a versare la contribuzione sulla base dell’aliquota inferiore, vigente tempo per tempo, rispetto a quella di computo. L’importo da prevedere, quantificato da INPS, è il seguente:
§ anno 2016: euro 13.755.194,09;
§ anno 2017: euro 12.308.106,06;
§ anno 2018: euro 12.114.240,21;
§ anno 2019: euro 12.826.451,94;
§ anno 2020: euro 2.922.061,06.
Il totale ammonta quindi ad euro 53.926.054.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che l’onere è limitato allo stanziamento previsto (limite massimo di spesa).
Articolo 94
(Fondazione per il futuro delle città)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Istituzione della fondazione futuro delle Città (comma 4) |
5 |
3 |
3 |
5 |
3 |
3 |
5 |
3 |
3 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame istituisce la Fondazione per il futuro delle città (FFC) con lo scopo di promuovere il progresso della ricerca e dell’alta formazione (comma 1).
Lo statuto della fondazione è approvato con DPCM (comma 2). Il patrimonio della fondazione è costituito da apporti dello Stato e di soggetti pubblici e privati e le sue attività, oltre che dai mezzi propri, possono essere finanziate da contributi di enti pubblici e di privati. Alla fondazione possono essere concessi anche a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa, beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato. Infine, la concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico è effettuata di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo (comma 3).
Per l’operatività della fondazione è istituito un fondo nello stato di previsione del MEF, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del consiglio dei ministri, con una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 3 milioni di euro annui per gli anni 2022 e 2023 (comma 4). Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della fondazione e di conferimento e devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e vengono effettuati in regime di neutralità fiscale (comma 5).
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma ed evidenzia che sotto il profilo finanziario il comma 5 determina una rinuncia a maggior gettito, trattandosi di una fondazione di nuova istituzione.
In proposito, si rileva preliminarmente che il finanziamento alla Fondazione appare configurato come limite massimo di spesa. Andrebbero peraltro acquisiti elementi di riscontro circa l’assenza di ogni onere per gli anni successivi al 2023 (ciò infatti postula l’assunto che la fondazione, a partire dal 2024, sia prevedibilmente in grado di autofinanziarsi per intero o comunque senza necessità di apporti e contributi dello Stato e di altre pubbliche amministrazioni, possibilità che il comma 3 menziona espressamente). Andrebbe altresì acquisita una valutazione circa la congruità degli stanziamenti rispetto alle finalità della Fondazione.
I predetti chiarimenti appaiono funzionali ad escludere la necessità di eventuali futuri rifinanziamenti.
Sempre il comma 3 consente la concessione in uso alla Fondazione di immobili del demanio e del patrimonio disponibile dello Stato: pur rilevando che la disposizione è formulata in termini facoltativi, andrebbe confermato che tali operazioni avvengano in condizioni di neutralità finanziaria, ossia senza pregiudizio di entrate extratributarie riferibili alla valorizzazione degli immobili, tenuto conto che la disposizione non esplicita tale vincolo e la relazione tecnica non fornisce rassicurazioni in proposito.
Non si formulano osservazioni circa la previsione che, in caso di concessione, pone gli oneri di manutenzione straordinaria e ordinaria a carico del concessionario, considerato che la stessa è meramente riproduttiva di quanto già previsto a legislazione vigente (art. 15, comma 1, del DPR n. 296/2005), né con riguardo al comma 5, che costituisce rinuncia a maggior gettito come evidenziato dalla relazione tecnica.
Articolo 96
(Misure di sostegno alla cultura)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||||||
Ristoro ai musei per mancate entrate da bigliettazione per le misure di contenimento COVID-19 (comma 2) |
25 |
20 |
|
25 |
20 |
|
25 |
20 |
|
|||||||
Carta elettronica a favore dei 18enni (comma 3) |
150 |
|
|
150 |
|
|
150 |
|
|
|||||||
Funzionamento soggetti giuridici creati o partecipati dal Mibact per la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale, (comma 5) |
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
10 |
10 |
|
|||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||||||
Acquisto in via di prelazione per i beni culturali da parte del MIBACT (comma 1) |
10 |
15 |
5 |
10 |
15 |
5 |
10 |
15 |
5 |
|||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame autorizza la spesa di 10 milioni di euro per l’anno 2021, 15 milioni di euro per l’anno 2022 e 5 milioni di euro a decorrere dall’anno 2023 per consentire al MIBACT l’esercizio della facoltà di acquistare in via di prelazione i beni culturali[31] (comma 1).
Si dispone il rifinanziamento di 25 milioni di euro per l’anno 2021 e di 20 milioni di euro per l’anno 2022 dello stanziamento (di cui all’articolo 183, comma 3, del D.L. n. 34/2020) destinato al funzionamento dei musei e dei luoghi della cultura statali tenuto conto delle mancate entrate da vendita di biglietti d'ingresso, conseguenti all'adozione delle misure di contenimento del Covid-19 (comma 2).
Viene rifinanziata la Carta elettronica, nota come “App 18”, disciplinata all’articolo 1, comma 357, della legge n. 160/2019, da parte dei soggetti che compiono diciotto anni di età nel 2021, disponendo a tal fine 190 milioni di euro per l’anno 2020 e 150 milioni di euro per il 2021 (comma 3).
Infine, si incrementa l’autorizzazione di spesa destinati per i soli anni 2021 e 2022 destinata ad assicurare il funzionamento dei soggetti giuridici creati o partecipati dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo per rafforzare la tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale di cui all’articolo 1, comma 317 della legge n. 2015/2017 (comma 5).
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.
Circa il comma 3 (App 18), è opportuno rammentare che la relazione tecnica relativa alla norma ora prorogata (a fronte di uno stanziamento di 160 milioni per il 2020) affermava che: il beneficio individuale sarà determinato, con apposito decreto ministeriale in un ammontare tale da rispettare il limite di spesa. Per quanto attiene l'effetto sui saldi di finanza pubblica in termini di SNF vi è l'effetto di onerosità pieno di 160 milioni di euro per l'anno 2020 mentre, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, tenuto conto dei tempi di adozione del provvedimento attuativo e dell'esperienza relativa all'applicazione della misura per i precedenti esercizi, si stimano i seguenti effetti in termini di maggiore spesa per prestazioni: per il 2020, 110 milioni di euro; per il 2021, 50 milioni di euro.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le norme sono configurate come limiti massimi di spesa.
Si osserva in proposito che in occasione della precedente misura, gli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto erano stati suddivisi fra l’esercizio di competenza e l’esercizio seguente; per la norma in esame si prevede invece una spesa concentrata in un unico esercizio presumibilmente in considerazione dell’avvenuta adozione dei necessari provvedimenti attuativi.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
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Incremento Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo, di cui alla legge 220/2016 (comma 1, lett. a) |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
240 |
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame modifica la legge n. 220/2016 sul cinema nei termini seguenti:
§ incrementa da 400 a 640 milioni di euro le risorse del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo di cui all’articolo 13 [comma 1 lett. a)];
§ eleva dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di produzione di cui all’articolo 15 [comma 1 lett. b)];
§ porta dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per le imprese di distribuzione, di cui all’articolo 16, al contempo sopprimendo il comma 2 che prevedeva i singoli casi in cui, tramite apposito decreto, era riconosciuta una percentuale del 40 per cento [comma 1 lett. c)];
§ porta dal 30 al 40 per cento la percentuale massima del credito di imposta per l’attrazione in Italia di investimenti cinematografici e audiovisivo di cui all’articolo 19 [comma 1 lett. d)];
§ esclude i crediti di imposta previsti agli articoli 15 (produzione) e 19 (l’attrazione in Italia di investimenti) dal limite massimo complessivo previsto dall’articolo 21, comma 1 (stabilito con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo che provvede al riparto del Fondo per il cinema e l'audiovisivo fra le tipologie di contributi) e introduce una clausola di flessibilità nella determinazione delle aliquote dei crediti di imposta, in modo che i decreti del Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo possano tenere conto dell’andamento del mercato e delle esigenze degli operatori [comma 1 lett. e)].
Si richiama la clausola di salvaguardia contenuta all’articolo 17, comma 12, della legge n. 196/2009 che permette il monitoraggio del Ministro dell’economia e delle finanze degli oneri di cui al presente articolo che, in caso di scostamenti rispetto alle previsioni, provvede a una riduzione del Fondo medesimo (comma 2).
La relazione tecnica descrive il contenuto della norma.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare dal momento che gli incentivi rifinanziati dalla presente norma operano nel quadro di un limite di spesa, ai sensi dell’art. 13, comma 5, della L. n. 220/2016).
Articolo 98
(Istituto Luce Cinecittà S.p.A.)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||||||||||
Aumento quota capitale sociale di Istituto Luce di Cinecittà S.p.A. (comma 4) |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame trasforma l’Istituto Luce Cinecittà S.r.l. in società per azioni “Istituto Luce Cinecittà S.p.A.” che succede in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a Istituto Luce Cinecittà S.r.l a partire dal 1° gennaio 2021 (comma 1). Le azioni di Istituto Luce Cinecittà S.p.A. sono attribuite al MEF, mentre i diritti dell’azionista sono esercitati dal MIBACT (comma 2).
La società è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque membri, di cui due designati dal Ministro dell’economia e delle finanze, uno dei quali con funzioni di Presidente, e tre designati dal Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, uno dei quali con funzioni di Amministratore delegato (comma 3). Il capitale di Istituto Luce Cinecittà S.p.A. al 1° gennaio 2021 è pari alla somma del netto patrimoniale risultante dal bilancio di chiusura di Istituto Luce Cinecittà S.r.l. al 31 dicembre 2020. Il MEF è autorizzato ad aumentare il capitale sociale di Istituto Luce Cinecittà S.p.A. di un importo pari a 10 milioni di euro per l’anno 2021 (comma 4).
La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che la disposizione ha effetti su tutti i saldi di finanza pubblica, in considerazione del fatto che la S.r.l. è classificata nella pubblica amministrazione (e lo sarà anche la S.p.A. posto che non si introducono modifiche sostanziali alla sua attività) e quindi, ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto, rileva l’utilizzo delle risorse da parte della società
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare circa l’aumento di capitale, posto che la relativa autorizzazione di spesa opera nel limite delle risorse stanziate. Circa la riforma societaria, invece, tenuto conto che l’ente è inserito nel conto della p. a., andrebbero acquisiti chiarimenti circa le spese, derivanti dall’attuazione della norma in esame, per la trasformazione in Spa e per l’ampliamento del Consiglio di amministrazione, che passerà dagli attuali tre componenti[32] ai previsti cinque.
Articolo 99
(Fondazioni lirico sinfoniche)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
|||||||
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||||||
Incarichi di collaborazione a supporto delle attività del commissario della Fondazione lirico sinfoniche (comma 4) |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|||||||
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||||||
Fondo rotativo Fondazioni lirico sinfoniche (comma 2) |
40,0 |
|
|
40,0 |
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40,0 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame prevede che per le fondazioni lirico-sinfoniche che, al 1° gennaio 2021, hanno presentato il piano di risanamento[33] continuino ad applicarsi, sino all’approvazione del bilancio d’esercizio dell’anno 2021, le disposizioni[34] concernenti i contenuti inderogabili dei piani di risanamento, nonché gli obiettivi generali già definiti nelle azioni e nelle misure pianificate nei piani di risanamento e nelle loro successive integrazioni. Le fondazioni per le quali non sia stato raggiunto, entro l'esercizio 2021, il pareggio economico e il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, sono poste in liquidazione coatta amministrativa (comma 1).
Anche le fondazioni lirico-sinfoniche che, al 1° gennaio 2021, non abbiano già presentato un piano di risanamento, possono presentare un piano di risanamento triennale per il periodo 2021-2023. A tali fini, il pertinente fondo di rotazione[35] è incrementato, per l'anno 2021, di 40 milioni di euro. Le fondazioni sono tenute a raggiungere il pareggio economico in ciascun esercizio e, entro l’esercizio finanziario 2023, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario. Le fondazioni per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento nei termini stabiliti ovvero non sia stato raggiunto il pareggio economico entro l'esercizio 2023, sono poste in liquidazione coatta amministrativa (comma 2).
Ai piani di risanamento presentati dalle fondazioni si ribadisce il riconoscimento della possibilità di ricorrere alla transazione con le Agenzie fiscali, come previsto dall’articolo 5, comma 1-bis del D.L. n. 83/2014 (comma 3).
Si rammenta che il citato comma 1-bis è assistito da una specifica clausola di invarianza. Esso prevede che le Agenzie fiscali possono ricorrere alla transazione fiscale consentita nei concordati preventivi, anche nei confronti delle fondazioni lirico-sinfoniche che abbiano presentato i piani di risanamento definitivi ove tale transazione risulti necessaria ai fini della realizzazione dei predetti piani di risanamento.
Le funzioni del commissario straordinario (articolo 11, comma 3, del D.L. n. 91/2013) sono prorogate fino al 31 dicembre 2022 per il proseguimento dell'attività di monitoraggio dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e fino al 31 dicembre 2023 per l'approvazione e il monitoraggio dei nuovi piani di risanamento. A supporto delle attività del commissario, la Direzione generale Spettacolo del MIBACT può conferire incarichi di collaborazione entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di 24 mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori 12 mesi, nel caso in cui le funzioni del commissario siano prorogate al 31 dicembre 2023 (comma 4).
Per l’attuazione del presente articolo è autorizzata la spesa pari a 40,1 milioni di euro per l’anno 2021 e a 100.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 5).
Il compenso del Commissario di cui al comma 4, nel limite massimo di cui all’articolo 15, comma 3, del D.L. n. 98/2011, è posto a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di risanamento sopra descritta (comma 6).
La relazione tecnica descrive la norma e fornisce elementi circa i presupposti e le finalità.
In proposito, sulle procedure di risanamento di cui ai commi 1 e 2 non vi sono osservazioni da formulare dal momento che le disposizioni, di carattere ordinamentale, prorogano ed ampliano disposizioni cui non sono stati ascritti effetti finanziari, mentre l’onere del rifinanziamento dell’apposito Fondo è limitato all’entità dello stanziamento.
Inoltre, per quanto concerne la possibilità di concludere transazioni fiscali (comma 4), non si hanno osservazioni in quanto la stessa si limita ad estendere anche ai nuovi piani di risanamento la medesima disposizione già applicabile alla generalità dei piani di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche: la previsione è inoltre assistita da una specifica clausola di invarianza ed opera non già in modo automatico bensì previa valutazione di caso in caso delle competenti amministrazioni.
Infine, con riferimento alla possibilità di conferimento di incarichi di collaborazione (comma 5), non si formulano osservazioni in quanto la disposizione li prevede entro il limite di spesa complessivo di 100.000 euro annui e per la durata massima di 24 mesi e comunque con scadenza finale al 31 dicembre 2022, prorogabili per ulteriori 12 mesi.
Articolo 100, commi 1 e 2
(Cedolare secca sulle locazioni brevi)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce che, a decorrere dal 2021, il regime di cedolare secca sulle locazioni brevi è riconosciuto, per ciascun soggetto, fino ad un massimo di quattro appartamenti per periodi d’imposta. In presenza di un numero superiore, si presume l’esercizio di attività imprenditoriale.
L’art. 4 del DL 50/2017 ha introdotto una imposta sostitutiva del 21% sui redditi di locazione breve, applicabile attraverso una ritenuta operata al momento del pagamento. La relazione tecnica ha stimato un incremento di gettito, pari a 139,3 milioni annui, dovuti all’effetto emersione.
La relazione tecnica afferma che la disposizione assicura un maggior gettito di difficile determinazione, che prudenzialmente non viene stimato.
In proposito, si segnala che alla norma originaria – non novellata dalla disposizione in esame – sono stati ascritti effetti di maggior gettito stimati in relazione all’emersione di base imponibile, determinata dal basso livello di tassazione. Tanto premesso, andrebbe verificato se la norma in esame – finalizzata a ridurre l’ambito applicativo della cedolare secca – possa determinare effetti negativi intervenendo sui fattori riferiti all’emersione di base imponibile.
Articolo 100, comma 3
(Misure in materia di strutture ricettive)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame interviene sull’articolo 13-quater del D.L. n. 34/2019 che prevede l’istituzione della banca dati delle strutture ricettive e degli immobili destinati alle locazioni brevi, trasferendone la competenza presso il MiBACT, in sostituzione del Dicastero precedentemente competente (MIPAAFT, ora MIPAAF).
Nella nuova formulazione della norma (art. 13-quater, comma 4), inoltre, le regioni e le province autonome trasmettono al Ministero i dati inerenti alle attività in questione con i relativi codici identificativi regionali, ove adottati.
La relazione tecnica, dopo aver descritto il contenuto della norma, afferma che alla sua attuazione si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto le risorse originariamente stanziate al comma 9 dell'articolo 13-quater del D.L. n. 34/2019 (pari, si rammenta, a un milione di euro per il 2019) sono iscritte in conto residui nel capitolo 8901, piano gestionale 4, dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo.
In proposito, non si formulano osservazioni circa il trasferimento delle competenze dal MIPAAF al MIBACT, alla luce dei chiarimenti contenuti nella RT. Andrebbe tuttavia confermato che gli adempimenti di trasmissione (e, conseguentemente, di aggiornamento, rettifica, cancellazione ed altro) dei pertinenti dati, posto in capo alle regioni dalla novella in esame, possa essere svolto a invarianza di risorse.
Andrebbero inoltre esclusi effetti sui saldi conseguenti all’utilizzo di residui iscritti nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo e provenienti da precedenti esercizi.
Articolo 101, comma 1
(Credito d’imposta per pubblicità sulla stampa e su emittenti locali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese conto capitale |
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Fondo pluralismo e l'innovazione dell'informazione- Credito d’imposta pubblicità su stampa e emittenti locali |
50,0 |
50,0 |
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Credito d’imposta pubblicità su stampa e emittenti locali |
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50,0 |
50,0 |
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50,0 |
50,0 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga agli anni 2021 e 2022 il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari effettuati dalle imprese su giornali ed emittenti locali. A tal fine si prevede un limite di spesa pari a 50 milioni per ciascuna annualità interessata.
In particolare, si interviene sull’articolo 57-bis del DL n. 50/2017 recante la disciplina del medesimo credito d’imposta, riconosciuto entro un limite massimo di spesa, per gli investimenti effettuati nel 2018. In merito al profilo finanziario, si stabilisce che agli oneri recati dalla norma si fa fronte mediante utilizzo della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.
In proposito, non si formulano osservazioni nel presupposto che sia assicurato il rispetto del limite di spesa fissato dalla norma mediante la procedura prevista dalla norma sulla quale si interviene.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Fondo pluralismo e l'innovazione dell'informazione-Credito imposta per pagamenti IMU TASI Cosap e TARI – settore editoria |
15,0 |
15,0 |
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Maggiori spese conto capitale |
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Credito imposta per pagamenti IMU TASI Cosap e TARI – settore editoria |
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15,0 |
15,0 |
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15,0 |
15,0 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga, nel limite di spesa fissato in 15 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta, di cui all’articolo 1, commi da 806 a 809, della legge n. 145/2018, in favore degli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici e alle imprese di distribuzione della stampa che riforniscono giornali quotidiani o periodici a rivendite situate nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti e nei comuni con un solo punto vendita.
I richiamati commi 806-809 disciplinano il credito d’imposta, riconosciuto entro limiti di spesa, parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI, Cosap e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l’attività di vendita di giornali, riviste e periodici al dettaglio, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito decreto di cui al comma 808.
In merito al profilo finanziario, si stabilisce che agli oneri recati dalla norma si fa fronte mediante utilizzo della quota spettante alla Presidenza del Consiglio dei ministri del Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione.
La relazione tecnica evidenzia che il beneficio spetta nel limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2020 e che, rispetto al tetto di spesa vigente per il 2020, pari a 17 milioni di euro, è stato riproporzionato per il biennio 2021-2022 sulla base delle domande pervenute con riferimento all'anno in corso.
La RT segnala che, secondo i primi dati elaborati dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria, per l'anno 2020 sono pervenute 5.120 domande (di
cui 4.081 da parte di edicole, 1.017 da punti vendita non esclusivi e 22 da distributori), per un totale del credito concedibile (applicando il limite individuale di 4mila euro) pari a 13.147.040 euro. Anche scontando una maggiore conoscenza e visibilità della misura, la RT ritiene che la spesa attesa debba ritenersi contenuta entro i 15 milioni di euro in ragione d'anno
In proposito, non si formulano osservazioni nel presupposto che sia assicurato il rispetto del limite di spesa fissato dalla norma mediante la procedura prevista dalla norma sulla quale si interviene.
Si segnala che nel prospetto riepilogativo gli oneri sono qualificati come spesa corrente ai fini del saldo netto da finanziare (incremento del Fondo) e come spesa in conto capitale ai fini del fabbisogno e indebitamento netto. In proposito sarebbe utile un chiarimento.
Articolo 101, comma 3
(Credito d’imposta per i servizi digitali nell’editoria)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Fondo pluralismo e l'innovazione dell'informazione- Credito imposta in favore imprese editrici per la spesa in servizi digitali |
10,0 |
10,0 |
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Maggiori spese conto capitale |
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Credito imposta in favore imprese editrici per la spesa in servizi digitali |
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10,0 |
10,0 |
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10,0 |
10,0 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga, nel limite di spesa fissato in 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il credito d’imposta di cui all’articolo 190 del decreto legge n. 34/2020.
Il richiamato comma 190 disciplina il credito d’imposta per i servizi digitali, riconosciuto alle imprese editrici di quotidiani e di periodici che occupano almeno un dipendente a tempo indeterminato per un importo pari al 30 per cento della spesa effettiva sostenuta nell'anno precedente per l'acquisizione dei servizi di server, hosting e banda larga per le testate edite in formato digitale.
La relazione tecnica evidenzia che il limite di spesa è stato fissato in 10 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2020 (rispetto al tetto fissato in 8 milioni per gli anni precedenti) in considerazione dell’andamento atteso delle richieste per l’anno 2020, come stimato dal Dipartimento per l’informazione e l’editoria.
In proposito, non si formulano osservazioni nel presupposto che sia assicurato il rispetto del limite di spesa fissato dalla norma mediante la procedura prevista dalla norma sulla quale si interviene.
Si fa tuttavia presente che la relazione tecnica non fornisce i dati riferiti all’utilizzo del beneficio nelle precedenti annualità, limitandosi ad evidenziare che, in base a stime sull’andamento del credito d’imposta, il limite di spesa è stato fissato, per gli anni 2021 e 2022, in 10 milioni rispetto al limite fissato per gli anni precedenti in 8 milioni di euro.
Si segnala che nel prospetto riepilogativo gli oneri sono qualificati come spesa corrente ai fini del saldo netto da finanziare (incremento del Fondo) e come spesa in conto capitale ai fini del fabbisogno e indebitamento netto. In proposito sarebbe utile un chiarimento.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Voucher per l’acquisizione dei servizi di connessione ad internet in banda ultra larga per famiglie a basso reddito (comma 5)) |
25 |
25 |
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25 |
25 |
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25 |
25 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme, intervenendo sulla disciplina della c.d. “18App”, di cui all’articolo 1, comma 357, della legge n. 160/2019, relativa alla carta elettronica, per acquisti culturali, inseriscono tra gli acquisti ammissibili anche gli abbonamenti a giornali periodici, in aggiunta agli abbonamenti a giornali quotidiani già ammessi (comma 4).
Inoltre, per il biennio 2021-2022 si introduce un regime sperimentale di sostegno alla domanda di servizi informativi delle famiglie a basso reddito, con ISEE fino a 20 mila euro, attraverso un contributo dell’importo massimo di 100 euro, erogato sotto forma di sconto sul prezzo di vendita di abbonamenti a quotidiani, riviste o periodici, anche in formato digitale, utilizzabile per acquisti effettuati in forma elettronica ovvero presso gli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il contributo è concesso entro il limite complessivo di 25 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa (commi 5 e 6).
La relazione tecnica afferma quanto segue:
· il comma 4 non reca nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che non viene modificato il limite di spesa previsto dal predetto comma 357;
· il tetto di spesa previsto al comma 5 è dimensionato sulle risorse già impegnate per il voucher di cui al D.M. 7 agosto 2020, pari a 204 milioni di euro, per un contributo massimo pari a 500 euro rivolto alla medesima platea di beneficiari (nuclei con ISEE fino a 20mila euro). Supponendo un tasso di adesione al contributo integrativo pari all’80 per cento e una spesa effettiva media pro capite pari a 80 euro, l’importo complessivo delle richieste è stimabile in circa 25 milioni di euro. Inoltre, la misura di sostegno è coerente con l’obiettivo di miglioramento dell’indicatore DESI 3a1 (Uso dei servizi Internet: Incremento delle persone che utilizzano Internet per leggere giornali o riviste) e come tale, integrabile nel Piano voucher per famiglie meno abbienti di cui al suddetto DM 7 agosto 2020, ferma restando la necessaria integrazione delle istruzioni operative.
In proposito, non si formulano osservazioni dal momento che il comma 4 non modifica il limite di spesa previsto e che i commi 5 e 6 sono anch’essi espressi in termini di limiti di spesa.
Articolo 102
(Destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Abrogazione della riduzione del 5% del canone radio televisivo (comma 4, lett. a) |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
99 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame disciplina la destinazione delle entrate a titolo di canone di abbonamento alla televisione a decorrere dal 2021.
Una prima quota, di 110 milioni di euro annui, è versata al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione, quale quota di finanziamento riconducibile all’articolo 1, comma 2, lettera c), della legge n. 198/2016[36] (comma 1, lettera a)).
Nella norma richiamata si prevede la destinazione, fino ad un importo massimo di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e 125 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018, delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, di cui all’articolo 1, comma 160, primo periodo, lettera b), della legge n. 208/2018. Quest’ultima disposizione prevede che il 50% delle eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l’anno 2016, siano destinate, tra l’altro, al finanziamento di tale fondo.
Nel Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione confluiscono altresì le risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico relative ai contributi in favore delle emittenti radiofoniche e televisive in ambito locale.
La restante quota è destinata al finanziamento della RAI – Radiotelevisione italiana spa (comma 1, lettera b)).
Restano ferme le somme delle entrate del canone di abbonamento già destinate dalla legislazione vigente a specifiche finalità, sulla base dei dati del rendiconto del pertinente capitolo dell’entrata del bilancio dello Stato dell’anno precedente a quello di accredito.
Inoltre, le somme non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo nell’esercizio successivo (comma 2).
Infine, si abrogano le norme sulla riduzione del 5 per cento delle somme da riversare alla RAI (art. 21, comma 4, secondo periodo, del D.L. n. 66/2014, novellato dalla legge di stabilità del 2015[37]) [comma 4, lettera a)].
La norma sopra richiamata è stata introdotta dall’articolo 1, comma 292, della legge n. 190/1014 (legge stabilità 2015) che ha disposto la riduzione del 5%, a decorrere dall’anno 2015, delle somme rivenienti dal canone di abbonamento, dovute dallo Stato alla RAI. A tale norma è stato ascritto un risparmio di euro 86.800.000 per l’anno 2015, euro 87.500.000 per l’anno 2016 ed euro 88.450.000 a decorrere dall’anno 2017.
Si abroga altresì, per coordinamento, la previgente disciplina delle maggiori entrate da canone di abbonamento alla televisione (art. 1, commi da 160 a 163, della legge n. 208/2015[38]) (comma 4).
Secondo l’abroganda disciplina, a decorrere dall'anno 2016, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione rispetto alle somme già iscritte a tale titolo nel bilancio di previsione per l'anno 2016 sono riversate all'Erario per una quota pari al 33 per cento del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50 per cento a decorrere dall'anno 2017, per essere destinate:
- al finanziamento, fino ad un importo massimo di 125 milioni di euro in ragione d'anno, del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze;
- al Fondo per la riduzione della pressione fiscale.
Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti in quanto, come afferma la relazione tecnica alla legge di stabilità 2016, gli stessi sarebbero stati rilevabili solo a consuntivo.
La relazione tecnica del provvedimento in esame precisa, tra l’altro, che viene abrogato il meccanismo delineato dall’articolo 1, commi da 160 a 162, della legge n. 208/2015, ritenendosi, sulla base dei dati accertati nel periodo di riferimento 2016-2019, lo stesso ormai superato, in quanto sono complessivamente stabilizzati i versamenti a titolo di canone di abbonamento televisivo, in correlazione alla nuova misura del canone di abbonamento alla televisione fissato dall’anno 2017 in euro 90,00. Tale disposizione risponde, tra l’altro, a criteri di semplificazione amministrativa, anche in coerenza, con la stabilizzazione della soglia reddituale per l’esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo per gli ultrasettantacinquenni, che è stata disposta dall’articolo 1, comma 355 della legge n. 160/2019.
La relazione tecnica prosegue informando che l’effetto negativo della norma sui saldi di finanza pubblica, quantificato in 99 milioni di euro, a decorrere dall’anno 2021, è essenzialmente ascrivibile all’abrogazione della disposizione della riduzione del 5 per cento delle somme da riversare alla RAI e che lo stanziamento per il trasferimento alla Società Rai – Radiotelevisione italiana spa, per l’anno 2021, è pari a 1,769 milioni di euro, in linea con quanto assegnato ordinariamente alla Società con il meccanismo della vigente disposizione, al netto dell’abroganda riduzione del 5%. Il suddetto stanziamento, per effetto della disposizione in esame, verrà aggiornato in relazione all’andamento delle entrate per il predetto canone.
In proposito, non si formulano osservazioni tenuto conto che la norma influisce sulla ripartizione fra diverse finalità di un gettito complessivo (quello del “canone Rai”) che era e resta riassegnato a spesa, che le risorse destinate al Fondo per il pluralismo e l’innovazione dell’informazione operano nel limite delle rispettive disponibilità, ai sensi della legge n. 198/2016, e che, per quanto riguarda le risorse assegnate alla RAI si prende atto delle rassicurazioni fornite dalla relazione tecnica circa la loro sostanziale equivalenza con quelle precedentemente versate. Inoltre, l’effetto di minor gettito stimato dalla RT (99 milioni di euro annui) è coerente, anche alla luce del decorso del tempo e dell’incremento delle entrate da canone, con quello originariamente stimato in relazione alla “riduzione del 5 per cento” e l’abrogazione del diverso criterio di ripartizione del gettito aggiuntivo previsto dalla legge di stabilità 2016 non incide su entrate iscritte a bilancio.
Articolo 105
(Fondo per l'innovazione tecnologica e sistema di allerta COVID)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame consente di destinare le risorse del Fondo per l’innovazione tecnologica e la digitalizzazione anche alle pubbliche amministrazioni per la realizzazione di specifici progetti di trasformazione digitale curati dalle Regioni, dalle province autonome, dai Comuni o, più in generale, da tutte le pubbliche amministrazioni, incluse le autorità indipendenti, cui si applica il Codice dell’amministrazione digitale (comma 1).
A legislazione vigente, si prevede genericamente che gli interventi cui sono destinabili le risorse del Fondo sono individuati con DPCM o DM: la nuova norma costituisce pertanto una specificazione.
Inoltre, per l’anno 2021, le attività dirette a garantire lo sviluppo, l’implementazione e il funzionamento della piattaforma di allerta Covid[39], sono realizzate dalla struttura per l’innovazione tecnologica e l’innovazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri (comma 2).
A legislazione vigente, le competenze sono affidate al Ministero della salute e al Commissario per l’emergenza Covid.
La relazione tecnica precisa che il comma 2 attribuisce la competenza ordinaria sulla gestione, lo sviluppo e la manutenzione del sistema di allerta COVID, istituito con l’articolo 6 del D.L. n. 28/2020, al Dipartimento per la trasformazione digitale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto i costi derivanti dal prolungamento della attività fino al termine massimo del 31 dicembre 2021, valutati in 3 milioni di euro, saranno sostenuti, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del D.L. n. 125/2020, con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, ai sensi dell’articolo 8 comma 1-quinquies, del D.L. n. 135/2018 e dell'articolo 1, comma 399, della legge n. 160/2019, destinate a progetti di innovazione tecnologica e digitalizzazione.
Nelle norme qui richiamate si destinano 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la struttura composta da esperti presso la Presidenza del Consiglio per l’Agenda Digitale (articolo 8 comma 1-quinquies, del D.L. n. 135/2018), incrementati di 6 milioni per il 2020, 8 milioni per il 2021 e 10 milioni annui a decorrere dal 2022 (articolo 1, comma 399, della legge n. 160/2019).
In proposito, non si formulano osservazioni sul comma 1, che specifica taluni utilizzi consentiti del Fondo, il quale continua ad operare nel limite delle disponibilità, né sul comma 2 alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la disponibilità delle relative risorse sul bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Articolo 106
(Conferenza sul futuro dell’Europa)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
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Maggiore spesa corrente |
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Finanziamento per partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell’Europa (comma 1) |
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2 |
|
|
2 |
|
|
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo autorizza la spesa di 2 milioni per il 2021 per realizzare iniziative[40] per la partecipazione italiana alla Conferenza sul futuro dell’Europa.
Pur rilevando preliminarmente che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento (limite massimo di spesa), sarebbe opportuno acquisire una conferma circa la congruità dell’autorizzazione di spesa rispetto alla finalità della norma, al fine di prevenire l’eventuale insorgere di futuri fabbisogni di rifinanziamento.
Articolo 107
(Regime temporaneo aiuti di Stato)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo interviene sulla disciplina temporanea degli aiuti di Stato.
Si rammenta che gli articoli da 54 a 62 del DL n. 34/2020 prevedono che gli enti territoriali e le Camere di commercio possano adottare misure di aiuto alle imprese a valere sulle proprie risorse, ai sensi delle norme contenute in varie sezioni della Comunicazione della Commissione europea C (2020) 1863 final – “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.” L’articolo 63 prevede l’obbligo di registrare gli aiuti concessi e l’articolo 64 disciplina l’adeguamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato e dei Registri degli aiuti di stato SIAN - Sistema Informativo Agricolo Nazionale e SIPA - Sistema Italiano della Pesca e dell’Acquacoltura. Tali norme costituiscono un quadro ordinamentale e procedurale e sono state considerate prive di effetti finanziari.
L’articolo introduce una nuova categoria di aiuti ammissibili, ossia gli aiuti per i “costi fissi non coperti,”[41] la cui concessione è comunque subordinata all’adozione della decisione di compatibilità da parte della Commissione europea, e proroga il termine di operatività dei sopra indicati regimi dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica poiché si limitano a prevedere la possibilità per gli enti indicati di istituire il nuovo regime di aiuto e di concedere i regimi di aiuto disciplinati per un periodo temporale più esteso. La quantificazione e la relativa copertura degli oneri per la concessione delle agevolazioni saranno effettuate da Regioni, Province autonome, altri enti territoriali e Camere di commercio al momento in cui valuteranno di istituire i singoli regimi di aiuto, a valere sulle proprie risorse.
In proposito non si formulano osservazioni.
Articolo 108
(Procedura d’infrazione 2008-2010 - Adeguamento normativa IVA)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma modifica il regime IVA da applicare ad alcune tipologie di operazioni che vengono inserite tra le operazioni esenti (art. 10 del DPR 633/72) in luogo dell’attuale regime di esclusione dall’IVA (art. 4 del DPR n. 633/72). L’applicazione del regime di esenzione, tuttavia, è subordinato alla presenza di specifici requisiti.
Si tratta, sinteticamente, delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate da alcune associazioni di interesse pubblico a favore dei soci, associati e partecipanti; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi prestati ai membri di organismi senza fini di lucro; delle prestazioni di servizi strettamente connesse con la pratica dello sport; delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate in occasione di manifestazioni propagandistiche, incluse le manifestazioni per la raccolta di fondi; delle somministrazioni di alimenti e bevande presso le sedi delle associazioni di promozione sociale.
La relazione tecnica non ascrive effetti alla disposizione, tenuto conto che si prevede un regime di esenzione in luogo del regime “fuori campo IVA”.
In particolare, la RT afferma che le operazioni, precedentemente considerate fuori campo IVA, con le disposizioni in esame, dovranno essere inserite tra le operazioni esenti. Come tali, concorrono alla determinazione del volume di affari e incidono sul calcolo del pro-rata di indetraibilità. Di conseguenza, verranno inseriti in dichiarazione IVA anche gli acquisti afferenti alle operazioni in questione. La RT ritiene che la previsione dell’esenzione in luogo dell’applicazione del fuori campo IVA, non determini complessivamente effetti finanziari, tenuto conto che, a valle, è comunque applicata una esenzione e, a monte, l’incremento della indetraibilità applicata ad una maggiore IVA sugli acquisti tende ad equivalere alla somma della indetraibilità dovuta agli acquisti effettuati fuori campo IVA e della indetraibilità dovuta al pro-rata originario.
In proposito, si rileva che l’applicazione dell’esenzione IVA – in luogo della precedente esclusione – è subordinata, in alcune ipotesi, alla presenza di specifici requisiti (nuovo comma 4 dell’articolo 10 del DPR n. 633/72), in assenza dei quali le operazioni sembrerebbero rientrare tra le operazioni imponibili. Ciò determina, tra l’altro, una contrazione del pro-rata di indetraibilità e, conseguentemente, una contrazione del gettito IVA. In merito a tale aspetto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 109
(Soppressione dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate |
|
||||||||
Imposta regionale sulla benzina per autotazione |
|
|
|
79,1 |
79,1 |
79,1 |
79,1 |
79,1 |
79,1 |
IVA |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
15,7 |
Maggiori entrate |
|
||||||||
IRES/IRPEF |
|
2,4 |
1,4 |
|
2,4 |
1,4 |
|
2,4 |
1,4 |
IRAP |
|
|
|
|
0,6 |
0,3 |
|
0,6 |
0,3 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Imposta regionale sulla benzina per autotazione |
79,1 |
79,1 |
79,1 |
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
IRAP |
|
0,6 |
0,3 |
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma abroga, a decorrere dal 1° gennaio 2021, l’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA).
Ai fini del ristoro delle minori entrate delle regioni interessate è istituito un fondo presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 79,14 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, da ripartire con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.
La relazione tecnica stima gli effetti di gettito utilizzando i dati dei quantitativi di benzina, distinti per regione, venduti in rete, relativi all’anno 2018, riportati nel Bollettino Petrolifero pubblicato dal Ministero per lo Sviluppo Economico, nelle regioni in cui attualmente è in vigore l’IRBA (Piemonte, Liguria, Lazio, Molise, Campania e Calabria).
L’ammontare complessivo del minor gettito derivante dalla soppressione dell’imposta è calcolato moltiplicando i suddetti quantitativi per le relative aliquote dell’IRBA. La RT precisa che la perdita di gettito dell’IRBA interessa le sei regioni in cui viene applicata (Piemonte, Liguria, Lazio, Molise, Campania e Calabria), mentre quella concernente l’IVA e le imposte dirette riguarda l’erario.
Al riguardo si evidenzia che la RT non fornisce i dati posti alla base della quantificazione, non appare pertanto possibile verificare la stima fornita dalla stessa relazione.
Articolo 110
(Fondi di investimento esteri)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Disapplicazione ritenuta su utili e dividendi |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
57,2 |
Disapplicazione imposta sostitutiva su plusvalenze |
148,8 |
148,8 |
148,8 |
148,8 |
148,8 |
148,8 |
148,8 |
148,8 |
148,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma esclude la tassazione per gli utili, i dividendi e le plusvalenze corrisposti agli OICR[42]di diritto estero in possesso di specifici requisiti. Il beneficio si applica agli utili e dividendi percepiti e alle plusvalenze realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2021.
La relazione fornisce i dati ed illustra i criteri e le procedure adottate per la stima.
Sinteticamente, la RT, utilizzando i dati del modello 770/2019 e quelli contenuti nel Rapporto CONSOB 2019, procede come segue
1. Ritenute su utili e dividendi
milioni di euro
|
2016 |
2017 |
2018 |
Media 2016-2018 |
Ammontare dividendi percepiti in Stati UE e SEE |
14.627,5 |
19.688,6 |
10.099,9 |
14.805,3 |
- imposta sostitutiva |
440,2 |
428,2 |
599,3 |
489,2 |
- ritenute |
24,6 |
13,1 |
41,8 |
26,5 |
Totale imposte e ritenute |
464,8 |
441,3 |
641,1 |
515,7 |
Di cui provenienza emittenti italiane (quota stimata 11,1%) |
51,6 |
49,0 |
71,2 |
57,2 |
Fonte: elaborazione su dati della relazione tecnica.
2. Plusvalenze
milioni di euro
|
2016 |
2017 |
2018 |
Media 2016-2018 |
Ammontare delle plusvalenze realizzate ex art.67, co. 1, lett.c) TUIR |
5.862,9 |
3.150,2 |
6.453,9 |
5.155,6 |
Imposta applicata (26%) |
1.524,3 |
819,1 |
1.678,0 |
1.340,5 |
Perdita di gettito (quota stimata 11,1%) |
169,2 |
90,9 |
186,3 |
148,8 |
Fonte: elaborazione su dati della relazione tecnica.
In proposito, si riscontrano positivamente le procedure di calcolo effettuate. Tuttavia, per quanto concerne i criteri adottati si segnala quanto segue:
- la relazione tecnica utilizza, per la stima, il valore medio del triennio 2016-2018. Come si evince dalle tabelle sopra riportate, il gettito delle imposte riferito all’ultimo anno (2018) risulta sempre maggiore della media riferita al triennio. Con particolare riferimento al profilo della prudenzialità, andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo in merito alla scelta della RT di utilizzo del predetto valore medio (in luogo dell’ultimo dato disponibile);
- gli oneri ascritti alla norma sono ottenuti applicando ai valori complessivi una percentuale (11,1 per cento) stimata dalla relazione per individuare la quota delle azioni italiane destinata a soggetti non residenti. Per la stima del suddetto parametro, la RT utilizza i dati Consob[43] riferiti alla distribuzione delle azioni italiane a soggetti non residenti. Analogamente a quanto indicato nel punto precedente, la RT utilizza un valore medio (anni 2016-2019) che risulta inferiore al valore rilevato per le annualità 2018 e 2019. Pertanto, anche rispetto alla valutazione di tale parametro, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito al profilo della prudenzialità.
In particolare, la RT afferma che, sulla base dei dati Consob (riferito alle principali società quotate), la quota di investitori istituzionali stranieri risulta pari a: 17,9 per cento nel 2016, 18,3% nel 2017, 19,7% nel 2018 e 18,7% nel 2019 presenti nel 2019 il 18,7 per cento del capitale totale. Il valore medio ottenuto (18,65%), viene poi ridotto all’11,1% per tenere conto della minore partecipazione di investitori esteri nelle società non quotate.
Infine, si evidenzia che l’articolo 27, comma 3, del DPR n. 600/73 – espressamente richiamato dalla norma in esame – prevede, tra l’altro, l’applicazione nella misura del 27 per cento dell’imposta sostitutiva sugli utili corrisposti a taluni soggetti non residenti nel territorio dello Stato. In assenza di specifiche indicazioni in proposito da parte della relazione tecnica, andrebbe chiarito se ed in quale misura sia stata considerata la suddetta diversa aliquota d’imposta.
Articolo 113
(Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea dei diritti umani)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Risarcimenti derivanti dalla violazione della Convenzione europea per i diritti umani |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
0,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma è tesa a reperire le ulteriori risorse, pari a 800.000 euro per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per provvedere agli oneri per i rimedi risarcitori di cui all’articolo 35-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, conseguenti alla violazione dell’articolo 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali nei confronti di soggetti detenuti o internati.
La relazione tecnica chiarisce che l’onere di 800.000 euro è stimato sulla base della spesa effettivamente registrata per il periodo 2014-2016, pari ad euro 1.871.178,70 in favore di 377 aventi diritto. Ciò determina un onere unitario medio di euro 4.963,34 che moltiplicato per 160 - ossia il numero medio dei ricorsi accolti dai Tribunali di sorveglianza (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti condannati) o dai Tribunali civili (competenti per i ricorsi proposti dai detenuti imputati) - porta a stimare la spesa annua negli 800.000 euro già menzionati.
Tanto premesso appare necessario che siano esplicitate le ipotesi alla base della limitazione dell’onere al triennio 2021-2023.
Si segnala che tale tipo di oneri, come risulta anche dai dati della relazione tecnica, si è determinata, almeno, dall’anno 2014.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza la Banca d’Italia a:
- prorogare[44] fino al 31 dicembre 2025 la durata dell’accordo di prestito multilaterale denominato New Arrangements to Borrow (NAB)[45] e a incrementare l’importo massimo del prestito erogabile fino a 13.797,04 milioni di diritti speciali di prelievo (comma 1);
- stipulare[46] con il Fondo monetario internazionale un nuovo accordo di prestito bilaterale, denominato Bilateral Borrowing Agreement, per un ammontare di 23 miliardi e 480 milioni di euro, con scadenza fissata al 31 dicembre 2023, estensibile di un anno fino al 31 dicembre 2024 (comma 2).
A decorrere dalla data di acquisto di efficacia del prestito di cui al comma 1, l’ammontare dell’accordo di prestito bilaterale di cui al comma 2 si riduce a 10 miliardi e 115 milioni di euro;
- concedere[47] un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di Diritti Speciali di Prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust (PRGT), secondo le modalità concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell’economia e delle finanze e la Banca d’Italia (comma 3).
Sui prestiti autorizzati dai commi 1, 2 e 3 è accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati e, con riferimento ai prestiti di cui ai commi 1 e 2, la garanzia si estende anche ad eventuali rischi di cambio su tutte le posizioni di credito derivanti dall’esecuzione del suddetto accordo (comma 5).
Agli eventuali oneri derivanti dalle garanzie di cui al presente articolo si fa fronte a valere sulle risorse già poste a copertura degli eventuali oneri (valutati in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022) derivanti dalle garanzie sul precedente rinnovo del prestito NAB[48] nonché sulle risorse (pari a 100 milioni già versati in apposita contabilità speciale) appostate[49] a fronte della concessione della garanzia statale su un prestito bilaterale concedibile dalla Banca d’Italia al FMI.
La relazione tecnica precisa, con riferimento al comma 1, che l’attuale importo del prestito è pari a 6.898,52 milioni di diritti speciali di prelievo, evidenzia che le tipologie di prestito autorizzate sono erogate al FMI dalla Banca d’Italia, a valere sulle proprie risorse, e non gravano quindi direttamente sul bilancio dello Stato. La medesima relazione ritiene che l’escussione della garanzia per il mancato rimborso dei prestiti (capitale e interessi) sia un evento del tutto improbabile, in considerazione dell’estremamente contenuto rischio di insolvibilità da parte del FMI ed evidenzia come il NAB e il Bilateral Borrowing Agreement rappresentino rispettivamente la seconda e la terza linea di finanziamento, cui il FMI fa ricorso solamente nel caso in cui le risorse legate alle quote di adesione non siano sufficienti per mantenere la capacità di prestito del FMI a livelli adeguati. Di conseguenza, posto che per il PRGT non sussistono rischi di cambio, sembra verosimile ritenere che gli esborsi che possono gravare sul Bilancio dello Stato siano interamente attribuibili al versamento delle differenze di cambio per il prestito NAB e il prestito bilaterale BBA.
Sulla base dei dati storici relativi alle differenze di cambio registrate negli anni recenti e tenuto conto (i) della stretta correlazione tra i due accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, (ii) della gerarchia esistente tra le fonti di finanziamento del FMI (in base alla quale il FMI può accedere alle risorse di cui al comma 2 solo dopo aver integralmente utilizzato le risorse messe a disposizione attraverso gli accordi di cui al comma 1, e solo previo consenso dell’85 per cento dei soggetti creditori titolari di accordi di prestito di cui al comma 1) e infine (iii) della disponibilità di risorse stanziate, e non utilizzate, a garanzia degli accordi di prestito che le disposizioni del presente articolo vanno a sostituire, la copertura degli oneri derivanti dalla prestazione della garanzia statale collegata agli accordi di prestito di cui ai commi 1 e 2 può essere garantita mediante l’utilizzo di risorse già presenti nel Bilancio dello Stato e, dunque, senza nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Infine, la relazione tecnica dà conto della disponibilità delle somme poste a copertura degli eventuali oneri che deriverebbero dall’escussione della garanzia statale.
In proposito, dunque, si richiama quanto indicato nella relazione tecnica circa il carattere pressoché nullo del rischio di insolvibilità da parte del FMI e riguardo al fatto che la probabilità di ricorrere a taluni dei prestiti è subordinata al previo completo utilizzo delle altre risorse attivabili in via preventiva. Inoltre la stessa relazione evidenzia che i prestiti sono a carico della Banca d’Italia a valere sulle proprie risorse e non graveranno sul bilancio dello Stato, considerato che la Banca non rientra nell’elenco Istat delle pubbliche amministrazioni. Si prende inoltre atto di quanto affermato dalla RT circa la disponibilità di tali somme e non si formulano quindi osservazioni.
Articolo 115
(Fondi partecipazione a organismi internazionali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Rideterminazione del contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche dell'emisfero australe (legge 10 marzo 1982, n. 127) (comma 1, lettera a)) |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
25,5 |
Contributo al consiglio d'Europa di cui alla legge 23 luglio 1949, n. 433 (comma 1, lettera b)) |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
Contributo al Fondo europeo per la gioventù di cui alla legge 31 marzo 1980, n. 140 (comma 1, lettera c)) |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
Partecipazione italiana alla European Peace Facility (comma 1, lettera d)) |
55,6 |
68,6 |
80,6 |
55,6 |
68,6 |
80,6 |
55,6 |
68,6 |
80,6 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Abrogazione incremento contributo all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche dell'emisfero australe (art. 1, c. 983, l. 28 dicembre 2015, n. 208) (comma 1, lettera a)) |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
17,4 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo:
a) ridetermina il contributo italiano all'Organizzazione europea per le ricerche astronomiche nell'emisfero australe (ESO) in euro 25,5 milioni annui a decorrere dal 2021. È abrogato l’articolo 1, comma 983, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 (che aveva rideterminato il contributo in 17 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016);
b) incrementa di 2,2 milioni annui dal 2021 il contributo al Consiglio d’Europa;
c) incrementa il contributo al Fondo europeo per la gioventù di 182.000 euro annui dal 2021;
d) determina il contributo alla European Peace Facility in euro 55.561.000 nel 2021, in euro 68.561.000 nel 2022, in euro 80.561.000 nel 2023 e in euro 92.000.000 (si intende: annui) a decorrere dal 2024.
La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che la disposizione risponde all’esigenza di adeguare le spese derivanti dalla partecipazione finanziaria dell’Italia in favore di Organismi Internazionali in ragione della chiave di contribuzione e dell’andamento dei tassi di cambio, nonché dall’adesione a nuovo strumento finanziario denominato European Peace Facility.
In proposito, per quanto riguarda la lettera a), si rileva che il comma 983 (sopra citato), abrogato, prevedeva un contributo annuo di 17 milioni, mentre la relazione tecnica e il prospetto riepilogativo scontano effetti per 17,4 milioni: sul punto andrebbe fornito un chiarimento.
Non si formulano osservazioni sulle restanti disposizioni.
Articolo 119
(Servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del fondo per sostenere le aziende di trasporto di passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico |
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|
20,0 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano alcune misure in materia di servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus. In particolare, viene modificato l’articolo 85 del DL 104/2020, relativo al Fondo istituito per sostenere il settore dei servizi di trasporto di linea su strada mediante autobus e non soggetti a obblighi di servizio pubblico.
Tale Fondo viene finanziato per l’annualità 2021 con risorse pari a 20 milioni di euro, finalizzate anche al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, con scadenza compresa anche per effetto di dilazione tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020, ed afferenti gli acquisti effettuati, a partire dal 1° gennaio 2018.
In proposito, la RT afferma che lo stanziamento relativo al 2021, volto al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing, risulta congruo ai fini della compensazione dei danni subiti dal settore.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
Viene inoltre sostituito l’ultimo periodo dell’articolo 1, comma 114, della L. 160/2019, incrementando da 30 a 50 milioni di euro la quota del contributo di cui al precedente comma 113 (il cui stanziamento complessivo di 53 milioni di euro, finalizzato genericamente al rinnovo del parco veicolare delle imprese attive sul territorio italiano iscritte al Registro elettronico nazionale, resta invariato), destinata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada.
In proposito, la RT afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ferma restando l’autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente e l’importo complessivo delle risorse previste dall’articolo 1, comma 113, della L. 160/2019.
Preso atto di quanto affermato dalla RT, appare utile acquisire conferma che l’incremento della quota riservata alle imprese che svolgono il servizio di trasporto di passeggeri su strada non pregiudichi altre finalizzazioni finanziate a valere sul medesimo contributo.
Articolo 120
(Disposizioni in materia di porti e di trasporti marittimi)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo per compensare le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti dovuti al calo del traffico dei passeggeri (comma 1) |
68,0 |
|
|
68,0 |
|
|
68,0 |
|
|
Proroga al 30 aprile 2021 degli sgravi contributivi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere (comma 3) |
28,0 |
|
|
|
|
|
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|
Minori entrate contributive |
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Proroga al 30 aprile 2021 degli sgravi contributivi alle imprese armatoriali che esercitano attività di cabotaggio, rifornimento di prodotti petroliferi e assistenza alle piattaforme petrolifere (comma 3) |
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28,0 |
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28,0 |
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Maggiori spese correnti |
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Incremento Fondo per la compensazione al settore del trasporto marittimo dei danni subiti per la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo 23 febbraio -31/12/2020 (comma 4) |
20,0 |
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20,0 |
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20,0 |
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Istituzione di un Fondo per compensare le imprese del settore dei terminal portuali (comma 5) |
20,0 |
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20,0 |
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20,0 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame recano alcune misure in materia di porti e di trasporti marittimi. In particolare, le disposizioni:
• modificano l’articolo 199, comma 10-bis, del DL 34/2020, rifinanziando il Fondo finalizzato a compensare le Autorità di sistema portuale dei mancati introiti, in particolare derivanti dai diritti di porto, e le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone. Il rifinanziamento prevede l’incremento delle risorse per ulteriori 68 milioni di euro nell’anno 2021, destinati, nel limite di 63 milioni di euro, a compensare le Autorità di sistema portuale, e, nel limite di 5 milioni, le imprese di navigazione operanti con navi minori nel settore del trasporto turistico di persone.
In proposito, la RT riporta elementi di valutazione volti a chiarire l’entità degli importi indicati.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto (limite massimo di spesa);
• modificano al comma 2 l’articolo 48, comma 6, del DL 76/2020, prorogando dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 il termine entro il quale le navi da crociera iscritte nel Registro Internazionale possono effettuare servizi di cabotaggio marittimo.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulate attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame;
• modificano al comma 3 l’articolo 88 del DL 104/2020, prorogando dal 31 dicembre 2020 al 30 aprile 2021 l’applicazione dei benefici contributivi, di cui all’articolo 6, comma 1, del DL 457/1997, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi per le navi, nonché adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali. Conseguentemente, viene incrementato da 7 a 35 milioni di euro per il 2021 il limite di spesa entro il quale sono concessi i suddetti benefici contributivi.
In proposito, la RT afferma che l’estensione determina l’ammissione ai benefici contributivi di circa 5.000 lavoratori, cui corrisponde, sulla base dei di uno sgravio medio mensile di circa 1.400 euro, un onere complessivo di circa 28 milioni di euro.
Al riguardo, si rileva che la quantificazione risulta verificabile in base ai parametri riportati dalla RT; inoltre, risulta prudenziale la mancata iscrizione delle maggiori entrate fiscali derivanti dagli effetti fiscali riflessi.
Le disposizioni, inoltre:
• modificano al comma 4 l’articolo 89, comma 1, del DL 104/2020, finanziando il Fondo destinato a compensare la riduzione dei ricavi tariffari relativi ai passeggeri trasportati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020 in ragione di 20 milioni di euro per l’anno 2021.
• istituiscono presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, con una dotazione iniziale di 20 milioni di euro per l'anno 2021, destinato a compensare la riduzione dei ricavi, nel settore del trasporto marittimo e del comparto crocieristico dei terminal portuali, per decremento passeggeri sbarcati e imbarcati nel periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che la RT riporta i dati utilizzati e gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto (limite massimo di spesa).
Articolo 121
(Disposizioni in materia di trasporto ferroviario merci)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Sostegno alle imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché agli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO) |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di 5 milioni di euro annui dal 2021 al 2034 al fine di sostenere le imprese detentrici e noleggiatrici di carri ferroviari merci, nonché gli spedizionieri ed operatori del trasporto multimodale (MTO) limitatamente all’attività relativa ai trasporti ferroviari, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 registrati a partire dal 23 febbraio 2020 e fino al 31 dicembre 2020. In proposito, la RT riporta elementi di valutazione volti a chiarire l’entità degli importi indicati.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto (limiti massimi di spesa).
Articolo 122
(Ferrobonus e Marebonus)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Marebonus - contributi per il miglioramento della catena intermodale e decongestione della rete viaria |
25,0 |
19,5 |
21,5 |
25,0 |
19,5 |
21,5 |
25,0 |
19,5 |
21,5 |
Ferrobonus - contributi decongestione rete ferroviaria |
25,0 |
19,0 |
22,0 |
25,0 |
19,0 |
22,0 |
25,0 |
19,0 |
22,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame autorizzano la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19,5 milioni di euro per l’anno 2022 e di 21,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per finanziare il cosiddetto “marebonus”, mantenendo ferme le risorse già assegnate dall’articolo 1, comma 110, della L. 160/2019 e dall’articolo 197 del DL 34/2020.
Inoltre, è autorizzata la spesa di ulteriori 25 milioni di euro per l'anno 2021, di 19 milioni di euro per l’anno 2022 e di 22 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, per finanziare il cosiddetto “ferrobonus”, mantenendo ferme le risorse già assegnate dall’articolo 1, comma 111, della L. 160/2019 e dall’articolo 197 del DL 34/2020.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati agli stanziamenti previsti (limiti massimi di spesa).
Articolo 123
(Misure di sostegno al settore ferroviario)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Sostegno economico per le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza COVID-19 registrati a partire dal 1° gennaio 2021 e fino al 30 aprile 2021 (comma 1) |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
30 |
Riduzione del canone per l’utilizzo dell’infrastruttura ferroviaria da applicarsi ai servizi ferroviari passeggeri e merci non sottoposti ad obbligo di servizio pubblico-Fondo per compensazione gestore infrastruttura ferroviaria nazionale (comma 5) |
20 |
10 |
10 |
20 |
10 |
10 |
20 |
10 |
10 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame autorizza la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 per le imprese che effettuano servizi di trasporto ferroviario di passeggeri e merci non soggetti a obblighi di servizio pubblico, per gli effetti economici subiti direttamente imputabili all’emergenza COVID-19, registrati dal 1° gennaio 2021 al 30 aprile 2021 (comma 1), dietro rendicontazione degli effetti (comma 2), con assegnazione mediante decreto ministeriale (comma 3) e previa dichiarazione di compatibilità da parte della Commissione europea ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (comma 4).
Inoltre, per sostenere la ripresa del traffico ferroviario è autorizzata la spesa di 20 milioni per il 2021 e 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2034 a favore di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. (comma 5). I commi 5 e 6 disciplinano le modalità di riconoscimento del beneficio.
La relazione tecnica precisa, tra l’altro, sul comma 1 che il fabbisogno di 420 milioni di euro è stato determinato sulla base di proiezioni della domanda per il prossimo anno che si prevede essere in linea con quella registrata nella parte finale del 2020 (-15% circa per il settore merci e -50% per il settore passeggeri rispetto ai livelli pre-COVID). Le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 rivestono natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infine, relativamente al comma 5 la relazione tecnica evidenzia che le risorse assegnate costituiscono limite di spesa e fornisce elementi a dimostrazione della congruenza dello stanziamento.
In proposito non si hanno dunque osservazioni da formulare.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Servizi interregionali indivisi attribuiti alla Regione Friuli Venezia Giulia e alla Regione Veneto |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
3,9 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame attribuiscono alla regione Friuli-Venezia Giulia tutti i servizi di trasporto ferroviario passeggeri interregionale indivisi attualmente svolti sulle direttrici Trieste-Udine-Venezia e Trieste-Udine Venezia e, alla regione Veneto, le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione dei servizi interregionali ferroviari indivisi attualmente svolti sulla relazione Bologna-Brennero. Per l’effettuazione dei servizi interregionali ferroviari sono assegnate risorse per 11.212.210 euro annui alla regione Veneto e per 22.633.652 euro annui alla regione Friuli-Venezia Giulia a decorrere dalla data effettiva di cessazione dell’esercizio delle funzioni da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. A tal fine le risorse disponibili nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze sono integrate di euro 3.906.278 annui a decorrere dall’anno 2021.
Dalla data di decorrenza degli affidamenti dei servizi, le risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario, sono assegnate alla regione Veneto per 11.042.500 euro per l’anno 2021, 15.859.375 euro per l’anno 2022, 21.875.000 euro per l’anno 2023, 22.649.375 euro per l’anno 2024 e 4.375.000 euro per l’anno 2025, e alla regione Friuli Venezia Giulia per 14.197.500 euro per l’anno 2021, 20.390.625 euro per l’anno 2022, 28.125.000 euro per l’anno 2023, 29.120.625 euro per l’anno 2024 e 5.625.000 euro per l’anno 2025.
In proposito, la RT precisa che il riparto delle risorse fra le due regioni è stato effettuato in base al costo storico dei treni-chilometro su base annuale. La relativa copertura finanziaria è assicurata dalle risorse attualmente nella disponibilità del Ministero dell’economia e delle finanze (pari a 29.939.584 euro annui), integrate per un importo di 3.906.278 di euro a decorrere dall’anno 2021, al fine di consentire un equilibrio contrattuale al gestore nel mantenimento dei servizi svolti.
Riguardo alla ripartizione delle risorse del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario, la RT afferma che non vi sono maggiori oneri poiché la norma si limita a ripartire proporzionalmente tra le due regioni interessate, sulla base degli investimenti programmati dalle stesse, le risorse attualmente disponibili.
Ciò premesso, non vi sono osservazioni da formulare con riferimento all’incremento di spesa relativo al Ministero dell’economia e delle finanze atteso che detto onere è limitato allo stanziamento.
Per quanto attiene alle somme trasferite dal Ministero delle infrastrutture alle regioni interessate, o individuate a valere sul Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese (già stanziate a favore del rinnovo del materiale rotabile ferroviario), appare necessario acquisire elementi di valutazione circa l’effettiva disponibilità, senza pregiudizio di interventi già programmati, delle predette risorse e riguardo alla proiezione temporale delle stesse: in particolare andrebbe confermato il carattere permanente delle risorse che il Ministero delle infrastrutture dovrà trasferire alle regioni.
Articolo 125
(Disposizioni in materia di tariffe sociali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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Tariffe sociali per i collegamenti aerei da e per la Regione Sicilia (comma 1) |
25 |
25 |
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25 |
25 |
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25 |
25 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame riconosce, fino al 31 dicembre 2022, il contributo previsto dall’articolo 1, comma 124, della legge n. 160/2019 per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, nel limite delle risorse disponibili.
Si tratta di un contributo riconosciuto, per ogni biglietto aereo acquistato da e per Palermo e Catania, ai cittadini residenti nel territorio della Regione siciliana e che rientrino in almeno una delle seguenti categorie: a) studenti universitari fuori sede; b) disabili gravi[50]; c) lavoratori dipendenti con sede lavorativa al di fuori della Regione siciliana e con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro; d) migranti per ragioni sanitarie con reddito lordo annuo non superiore a 20.000 euro.
A tal fine viene autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (comma 1). Inoltre, viene innalzato (da 20.000 a 25.000 euro lordi annuo) il limite reddituale richiesto ai migranti per ragioni sanitarie per accedere al contributo (comma 2).
In proposito, non si formulano osservazioni, tenuto conto che la norma precisa che il contributo è riconosciuto “nel limite delle risorse disponibili”.
Articolo 126
(Misure per la promozione della mobilità sostenibile)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Estensione dal 2021 al 2023 del contributo per l'acquisto, anche in locazione finanziaria, di un veicolo elettrico o ibrido nuovo di fabbrica (comma 1) |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
20 |
Incremento del Fondo "Programma sperimentale buono mobilità" (comma 2) |
100 |
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100 |
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100 |
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Minori spese in conto capitale |
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Riduzione delle risorse sui capitoli del ministero dell'ambiente relativi a proventi aste emissioni Co2 (comma 5) |
100 |
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100 |
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100 |
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame riconosce il contributo di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge n. 145/2018, relativo agli acquisti di un motoveicolo nuovo elettrico o ibrido, nel limite di 20 milioni di euro annui per gli anni dal 2021 al 2023 e nel limite di 30 milioni di euro annui per gli anni dal 2024 al 2026, alle medesime condizioni anche per gli acquisti effettuati negli anni dal 2021 al 2026 (comma 1).
Inoltre, si incrementa di 100 milioni di euro per l’anno 2021 il Fondo destinato al programma sperimentale buono mobilità (comma 2). Alle medesime finalità sono destinate le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo, alla data del 5 dicembre 2020, dei buoni mobilità finora erogati (comma 3). Alla conclusione delle procedure di assegnazione delle risorse di cui ai commi 2 e 3, le eventuali disponibilità sono destinate, per l’anno 2021, alla finalità prevista all’articolo 2, comma 1, sesto periodo, del D.L. n. 111/2019, relativo al “buono mobilità” pari ad euro 1.500 per ogni autovettura e ad euro 500 per ogni motociclo rottamati da utilizzare per l'acquisto, anche a favore di persone conviventi, di abbonamenti al trasporto pubblico locale e regionale, nonché di biciclette anche a pedalata assistita o per l’utilizzo dei servizi di mobilità condivisa a uso individuale (comma 4).
All’onere derivante dal comma 2, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante utilizzo delle risorse già iscritte a legislazione vigente sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l’esercizio finanziario 2021, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, ai sensi dell’articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013.
La relazione tecnica precisa, con riguardo al comma 2, che per l’incremento di 100 milioni del fondo “Programma sperimentale buono mobilità”, di cui all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 111/2019 si fa ricorso a risorse già disponibili nello stato di previsione del ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare per lo stesso esercizio finanziario 2021 sul capitolo 7954, pg 1.
Il comma 3 destina all’erogazione di buoni mobilità a favore dei beneficiari che richiedono il rimborso degli acquisti effettuati dal 4 maggio 2020 al 2 novembre 2020 di cui al comma 2 anche le risorse derivanti dal mancato o parziale utilizzo dei buoni mobilità in formato voucher di cui all’articolo 2, comma 1, terzo periodo, del D.L. n. 111/2019.
In proposito, per quanto concerne l’estensione della concessione del bonus dal 2021 al 2026, non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’onere è configurato come limite di spesa.
Con riferimento all'incremento del Fondo del Programma sperimentale buono mobilità (commi 2-5), coperto mediante le risorse già iscritte sui capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, finanziati con quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, di cui all'articolo 19 del D.lgs. n. 30/2013, andrebbe confermato che l'utilizzo delle predette risorse non pregiudichi la realizzazione degli interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
Articolo 127
(Misure in materia di regime fiscale della nautica da diporto)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sulla disciplina IVA applicabile alle cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare, fornendo una definizione valida ai fini della qualificazione di cessione assimilata all’importazione e prevedendo apposita dichiarazione da inviare all’Agenzia delle entrate (commi 1 e 2). Inoltre, interviene sulle locazioni non a breve termine di imbarcazioni da diporto, prevedendo apposita dichiarazione, da inviare all’Agenzia delle entrate, ai fini della determinazione della base imponibile in base al criterio della effettività (comma 3). Si stabiliscono, quindi, le modalità operative e il profilo sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di mendaci dichiarazioni. Le nuove disposizioni decorrono dal sessantesimo giorno successivo all’adozione del provvedimento dell’Agenzia delle entrate.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari, dato il tenore chiarificatorio delle stesse.
In particolare, la RT afferma che la norma chiarisce che una nave si considera adibita alla navigazione in alto mare se ha effettuato nell’anno solare precedente o, in caso di primo utilizzo, effettua nell’anno in corso, un numero di viaggi in alto mare superiore al 70 per cento.
In proposito, tenuto conto che la relazione tecnica afferma che le disposizioni sono finalizzate a fornire un chiarimento in merito alla qualificazione di “navigazione in alto mare”, andrebbe precisato se, al momento, risultano situazioni di contenzioso in essere sulla materia e quale sia l’ammontare del gettito interessato dal predetto contenzioso.
Inoltre, andrebbe escluso che alla disposizione, data la sua finalità, possano essere attribuiti effetti retroattivi: in tale ipotesi potrebbero infatti prodursi oneri per richieste di rimborso dell’imposta versata da parte dei contribuenti interessati.
Articolo 128
(Compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce che, per il solo anno 2020, ai fini dell’applicazione del regime di non imponibilità IVA si considerano compagnie aeree che effettuano prevalentemente trasporti internazionali quelle che rispettavano tale requisito (prevalenza di trasporti internazionali) nell’anno 2019.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano effetti finanziari.
In particolare, la RT – dopo aver ricordato che, a legislazione vigente, gli acquisti di dotazioni di bordo e di alcuni servizi destinati agli aeromobili effettuati da compagnie aeree sono in regime di non imponibilità IVA se le stesse effettuano prevalentemente trasporti internazionali (la prevalenza è determinata secondo dei parametri basati sui ricavi, sulle rotte, sulle miglia percorse e sul numero di passeggeri) – afferma che la disposizione in oggetto è volta a portare un correttivo, per il solo 2020, secondo cui continuano a valere i requisiti già determinati per l’anno 2019 senza procedere alla loro verifica a fine anno.
In proposito, si evidenzia che la disposizione sembrerebbe diretta ad evitare che le compagnie aeree – in conseguenza della riduzione del numero di voli aerei e delle rilevanti modifiche ai viaggi intervenuti nel 2020 per l’emergenza Covid – perdano il requisito della “prevalenza di trasporti internazionali” e, conseguentemente, non possano beneficiare del regime di non imponibilità IVA. Infatti, in assenza della norma in esame, la perdita del predetto requisito comporterebbe il passaggio ad imponibilità IVA delle operazioni effettuate nel 2020, con conguaglio imposte da versare nel 2021. In merito al profilo finanziario, andrebbe chiarito se, negli aggiornamenti dei tendenziali effettuati in conseguenza dell’emergenza Covid, siano state ascritte entrate, riferita all’IVA sulle operazioni indicate dalla norma in esame, che verrebbero ora meno per effetto della stessa norma.
Articolo 130
(Disposizioni in materia di infrastrutture stradali-Autobrennero)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, che appare opportuno riportare per intero, afferma che la disposizione modifica il termine (entro 30 giorni dalla data dell'affidamento) stabilito dal primo periodo del comma 2 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, entro il quale la Società Autobrennero Spa provvede a versare all'entrata del bilancio dello Stato le risorse accantonate in regime di esenzione fiscale fino alla data dell'affidamento nel fondo di cui all'articolo 55, comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Si rammenta che si tratta del cosiddetto “fondo ferroviario” dell’Autobrennero.
In particolare, si prevede che il versamento avvenga in forma rateale entro il 2028, entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di affidamento della concessione, fermi restando la riassegnazione delle stesse allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e il successivo trasferimento alla società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, senza alcuna compensazione a carico del subentrante.
La sopra descritta modifica secondo la RT non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica dal momento che:
a) si tratta di risorse già accantonate in un apposito fondo e di cui non viene in alcun modo modificato né l'importo né il vincolo di destinazione;
b) il beneficiario delle risorse versate dalla Società Autobrennero S.p.a. all'entrata del bilancio dello Stato è esclusivamente la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, con conseguente qualificabilità di detto versamento, dell'iscrizione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e della successiva riassegnazione alla predetta società come una “mera partita di giro”;
c) la società Rete ferroviaria italiana (RFI) s.p.a. è obbligata ad utilizzare dette risorse per il rinnovo dell'infrastruttura ferroviaria attraverso il Brennero, per la realizzazione delle relative gallerie, dei collegamenti ferroviari e delle infrastrutture connesse fino al nodo stazione di Verona nonché delle iniziative relative all'interporto di Trento, all'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) ed al porto fluviale di Valdaro (Mantova). Rispetto a detti interventi, si evidenzia che la previsione di una dilazione di pagamento entro il 2028 non incide in alcun modo sui tempi di realizzazione dei sopra menzionati interventi e comunque risulta coerente con il relativo cronoprogramma. Allo stato, risulta già quasi integralmente finanziata, con differenti risorse, la realizzazione del nuovo Tunnel del Brennero e, per quanto concerne le linee di accesso da sud (Verona - Fortezza) si stanno ancora valutando le relative soluzioni progettuali.
Conseguentemente, il versamento frazionato delle risorse accantonate nel e.cl. Fondo ferrovie non appare suscettibile di produrre alcun effetto con riguardo alla tempistica di effettuazione degli interventi de quibus. Per quanto concerne gli interventi afferenti l'interporto di Trento, l'interporto ferroviario di Isola della Scala (Verona) e il porto fluviale di Valdaro (Mantova), si evidenzia che gli stessi non risultano allo stato inseriti nei contratti di programma con R.F.I. s.p.a. e che, pertanto, in sede di aggiornamento degli stessi si provvederà a modulare i tempi di realizzazione in coerenza con le risorse che si renderanno annualmente disponibili per effetto dei versamenti effettuati dalla società Autobrennero s.p.a.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo modifica la tempistica del versamento del “fondo ferroviario” dell’Autobrennero.
Per una ricostruzione della vicenda dell’Autobrennero e dei relativi profili finanziari, si rinvia al dossier relativo all’AC 2700 (DL 104/2020, art. 94).
In particolare, il versamento del “fondo ferroviario” da parte della società Autobrennero Spa non avverrà più per intero entro trenta giorni dall’affidamento della nuova concessione (come previsto a legislazione vigente) bensì mediante versamenti rateizzati di pari importo, da effettuare entro l’anno 2028, entro il 15 dicembre di ciascuno degli anni successivi a quello di effettuazione dell’affidamento.
In proposito si evidenzia che, nei precedenti interventi legislativi in materia, al versamento del fondo ferroviario non sono mai stati ascritti effetti finanziari, pertanto sul piano formale non si formulano osservazioni dal momento che la disposizione in esame non comporta il posticipo di entrate iscritte in bilancio (come si può dedurre anche dalla relazione tecnica) e che le predette entrate restano comunque destinate alla riassegnazione a spesa.
Articolo 132
(Infrastrutture di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano, tra l’altro, l’articolo 17-septies, comma 9, del DL 83/2012, sopprimendo l’ipotesi di cofinanziamento al 50 per cento tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, da un lato, e regioni ed enti locali, dall’altro, per lo sviluppo delle reti infrastrutturali per la ricarica dei veicoli. Per tali finalità si prevede il solo finanziamento da parte del Ministero.
In proposito, la relazione tecnica chiarisce che la disposizione in esame è finalizzata a consentire a regioni e province autonome di realizzare le relative progettualità nei limiti del contributo ministeriale loro riconosciuto (con impegno contabile per complessivi euro 28.671.680,00) e che la stessa non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto espresso dalla RT e nel presupposto che il finanziamento da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti avvenga comunque nell’ambito delle risorse stanziate per le finalità in esame.
Articolo 133
(Fondo per la rimozione delle navi abbandonate nei porti)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Fondo finalizzato alla rimozione delle navi abbandonate nei porti |
2,0 |
5,0 |
5,0 |
2,0 |
5,0 |
5,0 |
2,0 |
5,0 |
5,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, con una dotazione pari a 2 milioni di euro per l’anno 2021 e 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, finalizzato alla parziale copertura dei costi sostenuti dalle Autorità di sistema portuale per la rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti fino a un massimo del cinquanta per cento. Una quota del fondo, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2021 e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni, 2022 e 2023, è destinata alle aree portuali militari di Augusta, Taranto e La Spezia. Per tali finalità, le Autorità di sistema portuale sono autorizzate a sostenere i costi necessari, anche istruttori, per pervenire alla rimozione delle navi, delle navi abbandonate e dei relitti.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto (limite massimo di spesa). Si evidenzia peraltro che la RT non fornisce specifiche indicazioni riguardo alla congruità dello stanziamento medesimo rispetto alle finalità delle disposizioni
Articolo 134
(Misure per potenziare il sistema nazionale delle aree protette)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Funzionamento dei parchi nazionali già istituiti, e dei nuovi parchi nazionali (comma 1) |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
6 |
Funzionamento aree marine protette (comma 2) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
Proroga Programma sperimentale "caschi verde per l'ambiente" (comma 3)) |
|
|
2 |
|
|
2 |
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|
2 |
Minori spese correnti |
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||||||||
Riduzione autorizzazione di spesa relativa alla ratifica del protocollo di Kyoto (comma 3) |
|
|
2 |
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2 |
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|
2 |
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare con riferimento ai commi 1 e 2 - che recano maggiori oneri a carico della finanza pubblica per l’istituzione di nuovi parchi nazionali e la gestione ed il funzionamento di quelli già costituiti, pari a 6 milioni di euro a decorrere dal 2021 e per il funzionamento delle aree marine protette, pari a 3 milioni di euro a decorrere dal 2021 - dal momento che l’onere stesso è configurato come limite massimo di spesa.
Parimenti non si hanno osservazioni da formulare con riferimento al comma 3, che reca maggiori oneri per 2 milioni di euro a decorrere dal 2023 - per implementare la tutela e la valorizzazione delle aree protette riconosciute in ambito internazionale per il particolare pregio naturalistico - finanziati con la riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3 della legge 1° giugno 2002, n. 120, di ratifica del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, dal momento che la relazione tecnica assicura che le risorse residue sono sufficienti ad ottemperare agli impegni derivanti dalla ratifica del protocollo stesso.
Articolo 135
(Potenziamento delle misure di tutela ambientale)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori spese in conto capitale |
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Incremento contributo a ISPRA per realizzazione carta geologica ufficiale d’Italia (comma 1) |
5 |
5 |
|
5 |
5 |
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5 |
5 |
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Maggiori spese correnti |
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||||||||||||||||
Sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile e istituzione del Comitato per la finanza sostenibile (commi 2-5) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||
Finanziamento attività vigilanza e controllo ambiente marino svolte da Capitanerie di porto (comma 7) |
|
3 |
3 |
|
3 |
3 |
|
3 |
3 |
||||||||
Incremento risorse ISPRA per potenziare la valutazione di impatto ambientale (commi 8 e 9) |
3 |
3 |
|
3 |
3 |
|
3 |
3 |
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||||||||
Minori spese correnti |
|
||||||||||||||||
Riduzione autorizzazione di spesa relativa a ratifica del protocollo di Kyoto (comma 5) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo, al comma 1, incrementa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, il contributo all’ISPRA per la realizzazione della carta geologica ufficiale d’Italia.
I commi da 2 a 5 creano un sistema volontario di certificazione ambientale per la finanza sostenibile e istituiscono, nell’ambito del sistema, presso il Ministero dell’ambiente, un comitato per la finanza sostenibile. Per il funzionamento del sistema e del comitato è autorizzata la spesa di 500.000 euro annui dal 2021, coperti dalla corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all’attuazione del protocollo di Kyoto (art. 3 della legge n. 120 del 2002).
Il comma 6 incrementa dallo 0,5% al 2% la quota delle risorse assegnate al Commissario per le discariche abusive che possono essere destinate per le esigenze operative e per il funzionamento della struttura. Il comma 7 prevede uno stanziamento di 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per il finanziamento delle attività di vigilanza e controllo ambientale marino svolte dalle Capitanerie di porto e i commi 8 e 9 prevedono un finanziamento di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per le attività istruttorie della Commissione tecnica per le valutazioni di impatto ambientali.
La relazione tecnica fornisce dati ed elementi a supporto della congruità dell’autorizzazione di spesa per il funzionamento del Comitato per la finanza sostenibile e fornisce assicurazioni circa la disponibilità delle risorse per l’attuazione del Protocollo di Kyoto impiegate a copertura, senza pregiudizio di altri impegni di spesa. La RT espone quindi dati ed elementi informativi per dimostrare che l’incremento della quota delle risorse del Commissario per le discariche abusive destinabile al funzionamento della struttura non è di detrimento alla realizzazione degli interventi cui la struttura stessa è preordinata.
Non si hanno dunque osservazioni, dal momento che gli oneri sono limitati allo stanziamento autorizzato, il comma 6 ha come effetto una diversa finalizzazione di risorse già destinate a spesa e la RT conferma che le risorse poste a copertura risultano disponibili.
Articolo 136
(Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica (comma 1) |
0,5 |
0,5 |
|
0,5 |
0,5 |
|
0,5 |
0,5 |
|
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare circa la disposizione che istituisce un fondo denominato “Fondo per la promozione dell’uso consapevole della risorsa idrica” con una dotazione pari a 500.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, destinato all’effettuazione, in collaborazione con l’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA), di campagne informative per gli utenti del servizio idrico integrato - dal momento che il relativo onere è configurato come limite massimo di spesa.
Articolo 137
(Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Istituzione di un centro accoglienza di animali confiscati presso il CUFAA (comma 1) |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
3 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame istituisce, presso il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari, il Centro nazionale di accoglienza degli animali confiscati ai sensi della legge n. 150/1992, e sottoposti a particolari forme di protezione in attuazione di convenzioni e accordi internazionali. A tal fine è autorizzata la spesa annua di euro 3.000.000 a decorrere dal 2021 per la stipula di una Convenzione con il Comando unità forestali, ambientali e agroalimentari per la gestione del Centro Nazionale di Accoglienza.
Gli animali sottoposti a sequestro ad opera dell’Autorità Giudiziaria restano nella custodia giudiziaria dei proprietari con oneri a carico dei medesimi proprietari fino all’eventuale confisca dell’animale (comma 2).
La relazione tecnica (al cui testo si rinvia) fornisce dettagliati dati ed elementi volti a dimostrare la congruità dello stanziamento rispetto alla finalità della norma.
Non si formulano osservazioni, posto che la norma è configurata in termini di limite massimo di spesa.
Si osserva peraltro che non sono indicate le specifiche finalità della spesa autorizzata per la predetta Convenzione.
Articolo 138
(Progetti pilota di educazione ambientale)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Programma sperimentale di educazione ambientale |
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
4 |
4 |
|
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un fondo, destinato alla realizzazione di progetti pilota di educazione ambientale, la cui dotazione, pari a 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, è configurata come limite massimo di spesa.
Articolo 139
(Agevolazioni fiscali per promuovere il vuoto a rendere)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Contributo a fondo perduto |
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
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Credito d’imposta |
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma riconosce un contributo a fondo perduto per i commercianti, distributori, addetti al riempimento, utenti di imballaggi e importatori di imballaggi pieni (cd. utilizzatori) aventi la sede operativa all’interno delle zone economiche ambientali - ZEA che introducono il sistema del vuoto a rendere per gli imballaggi contenenti liquidi a fini alimentari.
Il contributo è pari a 10.000 euro, nel limite complessivo di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Si prevede, inoltre, che gli utilizzatori riconoscono agli acquirenti, negli anni 2021 e 2022, un abbuono, all'atto della resa dell'imballaggio, pari al 25 per cento del prezzo dell'imballaggio stesso, contenente la merce ed esposto nella fattura o ricevuta fiscale o scontrino fiscale. Agli utilizzatori che hanno concesso l’abbuono è riconosciuto un credito d'imposta fino ad un importo massimo annuale di euro 10.000 per ciascun utilizzatore, nel limite massimo complessivo di 5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022.
Nulla da osservare al riguardo, essendo gli oneri definiti come limiti massimi di spesa.
Articolo 140
(Incentivo per la misurazione puntuale dei rifiuti nelle zone economiche ambientali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Istituzione Fondo per la promozione della tariffazione puntuale (comma 1) |
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo istituisce presso il Ministero dell’ambiente il «Fondo per la promozione della tariffazione puntuale», con una dotazione pari a 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di incentivare l’adozione dei sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti conferiti dalle utenze domestiche al servizio pubblico nei comuni ricadenti in tutto o in parte in una zona economica ambientale[51]: la disciplina attuativa è demandata ad un decreto ministeriale nel rispetto dei limiti di spesa.
La relazione tecnica indica elementi a supporto della congruità dello stanziamento. Non si formulano osservazioni tenuto conto che l’onere è configurato come limite massimo di spesa.
Articolo 141
(Acquisto del compost nelle zone economiche ambientali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Fondo per i Contributi per la promozione di compostiere di comunità nelle zone economiche ambientali |
5 |
5 |
|
5 |
5 |
|
5 |
5 |
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In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riguardo alle norme in esame - che prevedono un’autorizzazione di spesa pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, al fine di finanziare l’acquisto di apparecchiature di compostaggio di comunità - dal momento che l’onere è configurato come limite massimo di spesa e tenuto conto che la relazione tecnica, considerato il costo unitario delle apparecchiature di compostaggio di comunità, assicura che le risorse disponibili risultano adeguate a finanziare un numero congruo di apparecchiature.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione è volta ad accelerare le procedure autorizzative relative alla realizzazione delle opere destinate alle Olimpiadi invernali del 2026 (Milano-Cortina).
In particolare, si prevede che per la realizzazione del Pala Italia Santa Giulia e delle opere infrastrutturali ad esso connesse, le procedure di VIA regionale si svolgono con provvedimento autorizzatorio unico regionale dimezzando la relativa tempistica, ma facendo comunque salvi i termini previsti per la consultazione del pubblico, in conformità a quanto previsto dalla normativa euro unitaria. Sono, inoltre, previste, ulteriori disposizioni volte alla accelerazione delle procedure per la realizzazione del villaggio olimpico di Milano e delle infrastrutture di urbanizzazione ad esso accessorie.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e procedimentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare atteso il carattere ordinamentale della disposizione, che prevede che per le opere connesse alle Olimpiadi 2026 sottoposte a VIA regionale, si applichi il provvedimento autorizzatorio unico regionale al fine di accelerare la procedura.
Le norme stabiliscono che il fondo istituito per favorire il risanamento finanziario di determinati comuni[52], è incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022.
Il fondo sarà ripartito tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e che, alla data di entrata in vigore del testo in esame, risultano avere il piano di riequilibrio approvato e in corso di attuazione, anche se in attesa di rimodulazione a seguito di pronunce della Corte dei conti e della Corte costituzionale, nonché tra i comuni che alla medesima data risultano avere il piano di riequilibrio in attesa della delibera della sezione regionale della Corte dei conti sull’approvazione o sul diniego del piano stesso (comma 1).
Con decreto del Ministro dell'interno sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al comma 1 per gli esercizi 2021 e 2022, tra i comuni che hanno le caratteristiche socio-economiche specificate dalla norma (comma 2).
Sono esclusi dall’applicazione del presente articolo gli enti beneficiari delle risorse stanziate in precedenza per l’alimentazione del fondo ai sensi dell’articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del Fondo per il risanamento finanziario dei comuni (comma 1) |
100 |
50 |
|
100 |
50 |
|
100 |
50 |
|
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita ad incrementare la dotazione del Fondo destinato a favorire il risanamento finanziario di determinati comuni[53] di 100 milioni di euro per l’anno 2021 e di 50 milioni di euro per l’anno 2022. L’onere è quindi configurato come limite massimo di spesa.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita a prevedere una riforma delle modalità di erogazione delle risorse in favore di province e città metropolitane delle regioni a statuto ordinario; a tal fine prevede l’istituzione a decorrere dall’anno 2022 di due fondi unici da ripartire nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente di tali enti, lasciando, però, inalterato l’importo complessivo degli stessi.
Articolo 145
(Norme contabili per gli enti territoriali)
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme (comma 1, lettera a) autorizzano gli enti territoriali, in sede di approvazione del rendiconto 2020, allo svincolo delle quote di avanzo vincolato di amministrazione che ciascun ente individua. Le quote svincolate devono riferirsi ad interventi conclusi o già finanziati negli anni precedenti con risorse proprie, non devono essere gravate da obbligazioni sottostanti già contratte e non possono riguardare le somme relative alle funzioni fondamentali e ai livelli essenziali delle prestazioni. Le risorse svincolate, previa comunicazione all'amministrazione statale o regionale che ha erogato le somme, sono utilizzate da ciascun ente per interventi necessari ad attenuare la crisi del sistema economico derivante dagli effetti diretti e indiretti del virus COVID-191.
Si rileva, altresì, che il comma 1, lettera b), consente agli enti territoriali di utilizzare nel 2021, anche integralmente, per il finanziamento delle spese correnti connesse all'emergenza epidemiologica in corso, i proventi delle concessioni edilizie e delle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. Le disposizioni del comma 1 non incidono peraltro sull’obbligo, fissato in carico agli enti territoriali, di rispettare gli equilibri di bilancio e, quindi, sul volume delle spese in termini di competenza. Infine, le stesse prorogano al 2021 l’applicazione di disposizioni già vigenti nel 2020.
Si evidenzia, infine, che la relazione tecnica afferma che le deroghe sopra descritte non comportano oneri a carico della finanza pubblica.
Tanto premesso si osserva che le disposizioni in esame appaiono suscettibili di determinare una dequalificazione della spesa, incrementando la percentuale delle risorse destinate a finanziare la spesa corrente a scapito di quella di parte capitale. Ne potrebbe derivare un’accelerazione della spesa (che seguirà una dinamica presumibilmente più sostenuta rispetto a quella, tipica della spesa capitale, risultante dallo sviluppo teorico degli stati di avanzamento dei lavori [SAL]), con conseguenti possibili effetti sui saldi di indebitamento netto e di fabbisogno: andrebbero quindi acquisiti chiarimenti dal Governo al fine di verificare se gli utilizzi previsti determinino scostamenti, con conseguenti effetti onerosi, rispetto a quanto scontato nei tendenziali in relazione all’utilizzo delle risorse indicate dalla norma.
Si rileva, ancora, che le disposizioni del comma 3 modificano l’Allegato 4/2 decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, che tratta del principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria.
Le modifiche incidono sul paragrafo 3.23 che tratta della rilevazione dei flussi finanziari, conseguenti all'esistenza di contratti "derivati”.
In particolare si integra una previsione che, a legislazione vigente, stabilisce, che qualora, dopo aver estinto tutti i debiti coperti da strumenti finanziari derivati e dopo avere estinto tutti i collegati contratti derivati, residui una quota positiva di mark to market[54], quest’ultima è destinata alla riduzione dell’indebitamento generale dell’ente. L’integrazione stabilisce che la quota residua in oggetto può essere destinata anche alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021 derivante dalle minori entrate registrate a seguito dell’epidemia da COVID-19.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni del comma 2 investono profili ordinamentali. A riguardo si osserva che la previsione recata dal comma 2 destina entrate di bilancio, a legislazione vigente vincolate alla riduzione dell’indebitamento generale - operazione che non dovrebbe, in linea di massima, incidere sui tendenziali di spesa essendo “sotto la linea” - anche alla riduzione del disavanzo 2020 o 2021. Il disavanzo di tali anni però, pur contribuendo ad aumentare “l’indebitamento generale”, avrebbe dovuto essere riassorbito, ai sensi della legislazione vigente[55], dagli enti in deficit nel corso dei prossimi anni: in tal modo la capacità di spesa degli stessi sarebbe stata compressa, dal momento che il rientro del disavanzo sarebbe dovuto avvenire comprimendo spese con effetti sull’indebitamento netto.
Alla luce di tali considerazioni andrebbe chiarito in base a quali motivazioni si assume che la possibile nuova destinazione del mark to market non sia suscettibile di determinare effetti sul saldo di indebitamento netto.
Non si hanno, infine, osservazioni da formulare con riguardo al comma 3 che prevede l’istituzione, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di un tavolo tecnico.
Articolo 146
(Incremento risorse per il trasporto pubblico locale scolastico)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Trasporto pubblico locale dei comuni |
150 |
|
|
150 |
|
|
150 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, destinato a finanziare servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale dei comuni, la cui dotazione, pari a 150 milioni di euro per l'anno 2021, è configurata come limite massimo di spesa.
Articolo 147
(Fondo di solidarietà comunale per servizi sociale e asili nido)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del Fondo per l'ampliamento dei servizi sociali (comma 1) |
215,9 |
254,9 |
299,9 |
215,9 |
254,9 |
299,9 |
215,9 |
254,9 |
299,9 |
Incremento del Fondo per il potenziamento degli asili nido (comma 1) |
|
100 |
150 |
|
100 |
150 |
|
100 |
150 |
Incremento del Fondo per la compensazione del mancato recupero a carico di Sappada della quota IMU trattenuta da Agenzia delle Entrate (comma 2) |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
Abrogazione di comma 850 delle legge 160/2019 (comma 3) |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
14,2 |
Ulteriore incremento del Fondo rispetto a quanto sopra specificato (comma 4) |
185,8 |
285,8 |
315,8 |
185,8 |
285,8 |
315,8 |
185,8 |
285,8 |
315,8 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Abrogazione dell'art. 1, comma 848 delle legge 160/2019 (comma 3) |
200 |
300 |
330 |
200 |
300 |
330 |
200 |
300 |
330 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma rifinanzia il Fondo di solidarietà comunale, individuando altresì le destinazioni delle risorse aggiuntive, considerato che il fondo opera nel limite delle risorse disponibili.
Articolo 148
(Accordo autonomie speciali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento risorse per l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province in materia di finanza pubblica |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
300 |
Riduzione del contributo finanza pubblica delle Autonomie Speciali in attuazione dell'accordo sottoscritto il 5/11/2020 |
|
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Riduzione risorse per l'Accordo quadro tra il Governo, le Regioni a statuto speciale e le Province in materia di finanza pubblica |
100 |
|
|
100 |
|
|
100 |
|
|
Minori entrate extratributarie |
|
||||||||
Riduzione del contributo finanza pubblica delle Autonomie Speciali in attuazione dell'accordo sottoscritto il 5/11/2020 |
100 |
|
|
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che le stesse si limitano a ridurre, per l’anno 2021, di 100 milioni di euro il contributo alla finanza pubblica dovuto dalle Regioni e province autonome (comma 1) e a destinare la somma di 300 milioni, che includono anche i 100 milioni appena menzionati, a decorrere dal 2021 alle medesime autonomie a titoli di acconto di quanto necessario per l’attuazione dei punti 9 e 10 dell’Accordo quadro tra il Governo, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano in materia di finanza pubblica, sancito in Conferenza Stato-Regioni del 20 luglio 2020[56].
Articolo 149
(Incremento risorse per investimenti degli enti territoriali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Contributi alle Regioni per investimenti |
300 |
300 |
100 |
100 |
100 |
100 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma incrementa le risorse destinate a finanziare gli investimenti delle Regioni di 300 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 400 milioni nell’anno 2024 e che tali incrementi sono configurati come limiti massimi di spesa.
Articolo 150
(Fondo per la perequazione infrastrutturale)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Fondo perequativo infrastrutturale |
|
100 |
300 |
|
100 |
100 |
|
100 |
100 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono che sia avviata la procedura volta alla cosiddetta perequazione infrastrutturale.
Tale procedura è già prevista dalle vigenti norme sul federalismo fiscale che però non fissano un termine per lo svolgimento delle fasi propedeutiche di ricognizione della situazione in essere, diversamente dalle norme in esame che prevedono la conclusione di tali fasi entro il 30 giugno 2021.
Le disposizioni in esame, inoltre, prevedono che a conclusione delle fasi propedeutiche siano individuate le infrastrutture necessarie a colmare il deficit di servizi che alcune aree geografiche del territorio nazionale soffrono rispetto agli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, nonché stabiliti i criteri di priorità per l’assegnazione di finanziamenti. Per l’assegnazione di tali finanziamenti è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il “Fondo perequativo infrastrutturale” con una dotazione complessiva di 4.600 milioni di euro per gli anni dal 2022 al 2033, di cui 100 milioni di euro per l’anno 2022, 300 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2023-2027, 500 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2028-2033. Il Fondo è ripartito con DPCM.
Tanto premesso, pur rilevando che la relazione tecnica non fornisce indicazioni circa i criteri utilizzati al fine della determinazione dello stanziamento disposto, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la dotazione del Fondo costituisce un limite massimo di spesa.
Articolo 152
(Regioni TPL Scuola - Incremento risorse per il trasporto pubblico locale)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Trasporto pubblico locale delle Regioni |
200 |
|
|
200 |
|
|
200 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo, destinato a finanziare servizi aggiuntivi di trasporto pubblico locale delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, la cui dotazione, pari a 200 milioni di euro per l'anno 2021, costituisce un limite massimo di spesa.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile causate da trasfusioni, somministrazione di emoderivati o vaccinazioni |
50 |
|
|
50 |
|
|
50 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono una spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2021, pari alla dotazione del fondo istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per concorrere agli oneri sostenuti dalle regioni per l’esercizio della funzione di concessione degli indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni ed emoderivati. Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la dotazione del Fondo è configurata quale limite massimo di spesa e che la norma prevede solo il “concorso” dello Stato al pagamento degli oneri sostenuti dalle regioni e non il pieno ristoro.
Articolo 154
(Interventi per assicurare le funzioni degli enti territoriali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento Fondo per l'esercizio delle funzioni degli enti locali |
500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione si rileva che il comma 1 assegna 500 milioni per il 2021 al fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali di cui all’articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, da ripartire tra gli enti locali interessati sulla base di criteri e modalità che tengano conto della perdita di gettito subita da ciascuno di questi enti a causa dell’emergenza epidemiologica.
Si rileva, inoltre, che in relazione all’introduzione della norma sono scontati effetti negativi sul solo saldo netto da finanziare dal momento che la stessa sarebbe diretta, secondo quanto affermato dalla relazione tecnica, a “mantenere inalterata la capacità di spesa degli enti locali considerata nei tendenziali di finanza pubblica”.
Si rileva che in occasione dell’introduzione del medesimo fondo sono stati invece scontati effetti anche sugli altri saldi di finanza pubblica.
Dalla mancata imputazione di effetti su tali saldi in relazione alla norma in esame, sembra quindi dedursi che sia stata registrata nei tendenziali una situazione legata non tanto al “pareggio di bilancio” degli enti locali, obiettivo minimo dovuto ai sensi della legislazione vigente, bensì ad una determinata quantità di spese ed entrate, anche non in equilibrio. Poiché le grandezze iscritte nei tendenziali dovrebbero invece riflettere il criterio della legislazione vigente, appare opportuno acquisire chiarimenti riguardo alle ipotesi scontate nelle previsioni tendenziali e ai criteri sottostanti le predette iscrizioni contabili.
Nulla da osservare con riferimento alle restanti norme recate dall’articolo che dettano, fra l’altro, disposizioni ordinamentali finalizzate alla raccolta e rendicontazione dei dati necessari per valutare l’andamento delle entrate degli enti locali sulla base del quale ripartire le risorse del fondo incrementato ai sensi del comma 1.
Articolo 155
(Imposta locale sul consumo a Campione d’Italia)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Mancato assoggettamento a ILCCI di energia elettrica, gas, nonché delle prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
Maggiore spese correnti |
|
||||||||
Minore spesa Campione d’Italia |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
0,02 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, intervenendo sulla disciplina dell’Imposta locale sul consumo di Campione d’Italia (ILCCI), stabilisce che non si considerano effettuate a Campione d’Italia (e pertanto non sono soggette a ILLCI) le forniture di energia elettrica in condotte, di gas mediante rete di distribuzione di gas naturale e di teleriscaldamento (comma 1, lettera a)) e le prestazioni di servizi in materia d’informatica o di telecomunicazioni effettuate da soggetti non aventi sede a Campione d’Italia (comma 1, lettera b)).
Si ricorda che la legge di bilancio 2020 ha introdotto l’ILCCI. La relazione tecnica ha stimato effetti, sul fabbisogno e indebitamento netto, sia di maggior gettito per 5 milioni annui sia di riduzione delle spese correnti per lo stesso importo.
La relazione tecnica afferma che, considerando soltanto i soggetti residenti nel comune di Campione d’Italia, la norma comporta una riduzione di gettito pari a circa 0,02 milioni di euro su base annua dal 2020.
In proposito, poiché la RT fa riferimento anche all’esercizio 2020, andrebbe verificato se possano prodursi effetti negativi di gettito in relazione ad eventuali rimborsi per imposte versate nel 2020.
Articolo 157
(Revisione della spesa per Stato, regioni ed enti locali)
Le norme stabiliscono che, a decorrere dall’anno 2023 le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri, indicate in appositi allegati alla legge, sono ridotte degli importi ivi specificati. Le riduzioni sono disposte in considerazione dei risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le amministrazioni centrali sono tenute ad effettuare (comma 1).
È fissato il contributo alla finanza pubblica del sistema delle autonomie territoriali per gli anni dal 2023 al 2025, in 350 milioni di euro annui, così suddivisi:
• 200 milioni annui per le regioni e le province autonome;
• 100 milioni annui per i comuni;
• 50 milioni annui per le province e le città metropolitane.
Anche per gli enti territoriali i risparmi da conseguire sono connessi alla riorganizzazione dei servizi. Tale riorganizzazione deve avvenire anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile secondo l’esplicito dettato normativo. Sono fornite indicazioni sulle modalità di ripartizione del contributo dovuto da ogni singolo ente (commi da 2 a 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Concorso alla finanza pubblica amministrazioni centrali |
|
|
292,2 |
|
|
292,2 |
|
|
292,2 |
Concorso alla finanza Regioni e province autonome |
|
|
|
|
|
200 |
|
|
200 |
Concorso alla finanza pubblica dei comuni |
|
|
|
|
|
100 |
|
|
100 |
Concorso alla finanza pubblica delle città metropolitane |
|
|
|
|
|
50 |
|
|
50 |
Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
Concorso alla finanza Regioni e province autonome |
|
|
200 |
|
|
|
|
|
|
Concorso alla finanza pubblica dei comuni |
|
|
100 |
|
|
|
|
|
|
Concorso alla finanza pubblica delle città metropolitane |
|
|
50 |
|
|
|
|
|
|
Minori spese in conto capitale |
|
||||||||
Concorso alla finanza pubblica amministrazioni centrali |
|
|
58 |
|
|
58 |
|
|
58 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che, a decorrere dal 2023, le dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri vengano ridotte in relazione ai risparmi di spesa conseguenti ai processi di razionalizzazione organizzativa che le stesse Amministrazioni sono tenute a realizzare, con conseguente miglioramento dei saldi di finanza pubblica pari a 350,1 milioni di euro (292,15 milioni di risparmio su spese di parte corrente e 57,95 milioni di risparmio su spese in conto capitale).
La norma prevede altresì che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, i Comuni, le Province e le Città metropolitane concorrano agli obiettivi di finanza pubblica con una somma pari a 350 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 ottenuta attraverso un efficientamento della spesa derivante dalla riorganizzazione dei servizi, anche attraverso la digitalizzazione e il potenziamento del lavoro agile.
Tanto premesso si rileva che la relazione tecnica non fornisce elementi di valutazione volti a suffragare l’effettiva possibilità di conseguire i predetti risparmi ed evitare c.d. “effetti di rimbalzo” in esercizi successivi.
In proposito appaiono quindi necessari ulteriori dati ed elementi informativi.
Ciò anche in considerazione delle difficoltà riscontrate nel passato nel processo di riduzione strutturale della spesa sostenuta per i consumi intermedi e alla luce delle maggiori spese sostenute per l’emergenza epidemiologica in corso qualora le stesse non dovessero risultare immediatamente comprimibili al termine della pandemia.
Articolo 158
(Fondo per le assunzioni di personale)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Istituzione Fondo finanziamento assunzioni di personale a tempo indeterminato (comma 1) |
36,0 |
166,5 |
297,8 |
36,0 |
166,5 |
297,8 |
36,0 |
166,5 |
297,8 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Istituzione Fondo finanziamento assunzioni di personale a tempo indeterminato – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
17,5 |
80,5 |
144,4 |
17,5 |
80,5 |
144,4 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell’economia un Fondo da ripartire destinato al finanziamento delle assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. Il fondo reca la seguente dotazione: 35.987.135 milioni di euro per il 2021; 166.537.624 milioni di euro per il 2022; 297.761.740 milioni di euro per il 2023; 306.213.355 milioni di euro per il 2024; 311.402.228 milioni di euro per il 2025; 311.885.567 milioni di euro per il 2026; 312.656.893 milioni di euro per il 2027; 313.413.428 milioni di euro per il 2028; 313.921.086 milioni di euro per il 2029; 314.741.024 milioni di euro per il 2030; 315.062.443 milioni di euro per il 2031; 315.303.506 milioni di euro per il 2032; 315.442.410 milioni di euro a decorrere dal 2033 (comma 1). La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, pur considerato che i summenzionati maggiori oneri, relativi ad assunzioni di personale pubblico nel periodo 2021-2033, sono configurati come limiti massimi di spesa, si evidenzia che questi recano una progressione più marcata negli ultimi anni del periodo considerato ai fini della stima: detti anni non sono compresi nel prospetto riepilogativo sopra riportato che è limitato al triennio 2021-2023.
Tanto premesso, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla coerenza di tale dinamica di spesa rispetto alle proiezioni oltre il triennio del quadro finanziario complessivo esposto nel prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge in esame. Ciò al fine di verificare se possano determinarsi effetti di maggior onere oltre il triennio e la complessiva compatibilità finanziaria del provvedimento in esame, tenendo conto anche che la spesa in questione, essendo riferita ad oneri di personale presenta una ridotta rimodulabilità.
Nulla da osservare in merito agli effetti indotti per maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma evidenziate sui saldi di finanza pubblica, che appare in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Spese svolgimento procedure concorsuali – personale Amm. giudiziaria (comma 3) |
|
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
Spese svolgimento procedure concorsuali – personale Amm. penitenziaria (comma 6) |
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
Spese svolgimento procedure concorsuali – Personale Dip. Giustizia minorile (comma 9) |
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
1,0 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme (commi da 1 a 10) dispongono l’assunzione di personale sia di magistratura che amministrativo a valere sulle risorse del fondo di cui all’art. 158. Alle relative procedure concorsuali (commi 3, 6 e 9) si provvede con specifiche autorizzazioni di spesa che non rinviano all’articolo 158.
In particolare le norme autorizzano il Ministero della giustizia:
· per il 2021, ad assumere magistrati ordinari risultanti vincitori di concorsi già banditi, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nell'ambito della dotazione organica vigente. A tal fine è autorizzata la spesa nel limite di euro 6.981.028 per il 2021, di euro 16.695.797 per il 2022, di euro 18.258.138 per il 2023, di euro 18.617.341 per il 2024, di euro 23.615.915 per il 2025, di euro 23.755.233 per il 2026, di euro 24.182.538 per il 2027, di euro 24.681.058 per il 2028, di euro 25.108.361 per il 2029 e di euro 25.606.881 a decorrere dal 2030 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 (comma 1);
· a indire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dal 1° gennaio 2023, nell’ambito della vigente dotazione organica e in aggiunta rispetto alle facoltà assunzionali vigenti, di 3.000 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di cui: 1.500 di Area II-F1; 1.200 di Area II-F2; 300 unità di Area III-F1 (comma 2). Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2022 e 2023 (comma 3). Per far fronte ai relativi oneri assunzionali è autorizzata la spesa di euro 119.010.951 annui a decorrere dal 2023 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo158 (comma 4);
· per il 2021, a bandire procedure concorsuali finalizzate all'assunzione a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti, di 200 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui: 70 di Area III-F1; 10 di Area II-F3; 120 di Area II-F2 (comma 5). Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali viene autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per il 2021 (comma 6). Per far fronte ai relativi oneri assunzionali è autorizza la spesa di euro 2.115.962 per il 2021 e di euro 8.463.845 a decorrere dal 2022 a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo158 (comma 7).
· per l’anno 2021, a bandire procedure concorsuali finalizzate ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 80 unità di personale del comparto funzioni centrali, di cui: 35 di Area III-F1 e 45 di Area II-F2 (comma 8). Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali è autorizzata la spesa di euro 1.000.000 per il 2021 (comma 9). Per far fronte ai relativi oneri assunzionali è autorizzata la spesa di euro 855.648 per il 2021 e di euro 3.422.590 a decorrere dal 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 (comma 10).
Per quanto riguardo le assunzioni di magistrati il cui numero non viene indicato della norma (comma 1) si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica che quantifica il relativo onere con riferimento a un contingente massimo di 200 unità indicandone, altresì, la progressione decennale in aderenza a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica.
La relazione tecnica con riguardo al comma 1 evidenzia che la norma si riferisce ai magistrati ordinari vincitori del concorso per 330 posti, bandito con DM 10 ottobre 2018, le cui procedure si concluderanno nel corso del 2021. Considerato che alla data del 16 ottobre 2020, sono cessati dal servizio 143 unità di personale di magistratura ordinaria, a fini prudenziali, la relazione tecnica determina gli oneri aggiuntivi, per il bilancio dello Stato, riferendoli ad un contingente massimo di 200 unità, con decorrenza 1° luglio 2021 riportando, altresì, la relativa proiezione decennale (periodo 2021-2030). La relazione tecnica ritiene che attraverso l’utilizzo delle risorse del turnover sia possibile fornire idonea copertura dei posti messi a concorso e a garantire la copertura del differenziale tra 200 e 330 unità di magistrati da assumere.
In merito alle assunzioni di cui ai commi 5 e 8, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica; peraltro si evidenzia che tali norme autorizzano assunzioni in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo limitatati nell’ambito delle relative autorizzazioni di spesa (commi 7 e 10), richiederebbero che anche le assunzioni fossero definite entro un contingente massimo.
Per far fronte ai suddetti oneri assunzionali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 (commi 4, 7 e 10) alla cui scheda si rinvia per le pertinenti osservazioni. Con riguardo agli oneri relativi alle procedure concorsuali (commi 3, 6 e 9) si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Assunzione di 140 unità di personale presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali- spese svolgimento procedure concorsuali (comma 13) |
0,1 |
|
|
0,1 |
|
|
0,1 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme autorizzano il Ministero delle politiche agricole, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, un contingente di 140 unità di personale, di cui: 58 unità di Area III-F1 e 28 di Area II-F2 nel 2021 e 30 di Area III-F1, 21 di Area II-F2 e 3 dirigenziali di seconda fascia nel 2022 (comma 1). Per lo svolgimento delle relative procedure concorsuali pubbliche è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2021 (comma 13).
Ai summenzionati oneri assunzionali pari a 967.722 euro per il 2021 e a 6.592.412 euro a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 (comma 14).
In merito alle suddette assunzioni non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica; peraltro si evidenzia che tali norme autorizzano assunzioni in un numero determinato di unità, a fronte di oneri assunzionali configurati come limiti massimi di spesa (comma 14): la previsione di tali limiti richiederebbe invece che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo.
Per far fronte ai suddetti oneri assunzionali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158, alla cui scheda si rinvia per le pertinenti osservazioni. Con riguardo agli oneri relativi alle procedure concorsuali (comma 13) si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Spese di funzionamento per assunzione di 750 unità vigili del Fuoco, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto (comma 17) |
0,1 |
0,3 |
0,5 |
0,1 |
0,3 |
0,5 |
0,1 |
0,3 |
0,5 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 750 unità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nel limite della dotazione organica e in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nel ruolo iniziale di vigile del fuoco, per un numero massimo di 250 unità non prima del 1° ottobre 2021, 250 unità non prima del 1° ottobre 2022 e 250 unità non prima del 1° ottobre 2023 (comma 15). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 2.558.412 per il 2021, di euro 13.104.943 per il 2022, di euro 23.755.767 per il 2023, di euro 31.848.179 per il 2024, di euro 32.038.478 per il 2025, di euro 32.382.499 per il 2026, di euro 32.726.520 per il 2027, di euro 32.984.535 per il 2028, di euro 33.064.890 per il 2029, di euro 33.386.308 per il 2030, di euro 33.707.727 per il 2031, di euro 33.948.790 per il 2032 e di euro 34.087.694 a decorrere dal 2033 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 (comma 16). Per le spese di funzionamento connesse alle suddette assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 75.000 per il 2021, di euro 300.000 per il 2022, di euro 525.000 per il 2023 e di euro 675.000 a decorrere dal 2024 (comma 17).
In merito alle suddette assunzioni non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica anche considerato che, a fronte di oneri assunzionali limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa (comma 16). Le relative assunzioni sono state correttamente determinate entro un limite massimo di unità (comma 15). Si evidenzia, inoltre, che la relazione tecnica a tale riguardo riporta, conformemente alle prescrizioni della legge di contabilità e finanza pubblica, una proiezione pluriennale dei suddetti oneri dall’anno 2021 all’anno 2033. Per far fronte ai suddetti oneri assunzionali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 alla cui scheda si rinvia per le relative osservazioni. Con riguardo agli altri oneri di funzionamento indicati dal comma 17, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica si rileva che la disposizione autorizza una spesa permanente a decorrere dal 2024 di importo superiore rispetto a quella riportata sull’ultimo anno del triennio considerato dal prospetto riepilogativo.
Peraltro si evidenzia che per far fronte a tali oneri viene disposta una specifica autorizzazione di spesa che non rinvia alle risorse del fondo di cui all’articolo 158.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma in quanto gli oneri derivanti dalla norma sono compresi in quelli indicati in relazione all’articolo 158.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza per il 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e nei limiti della vigente dotazione organica, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, non prima del 1° dicembre 2021, un contingente di 250 unità di personale di livello non dirigenziale dell’Amministrazione civile dell’interno da inquadrare nell’Area II-F2 (comma 18). Per far fronte ai relativi oneri è autorizzata la spesa di euro 778.073 per il 2021 e di euro 9.336.880 a decorrere dal 2022, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 (comma 19).
In merito alle suddette assunzioni si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazioni forniti dalla relazione tecnica; si osserva, altresì, che questa non dettaglia gli importi evidenziando separatamente le componenti fondamentali e accessorie degli oneri retributivi.
La relazione tecnica a tale riguardo si limita a riferire che gli oneri assunzionali sono stati quantificati, per il primo anno (2021) in euro 778.073, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali e a regime (dal 2022) in euro 9.336.880, tenuto conto che la retribuzione annua lorda pro capite per una unità di Area II-F2 (vigente CCNL - Comparto Ministeri) è pari ad euro 37.347,52.
Peraltro si evidenzia che, a fronte di oneri assunzionali definiti come limiti massimi di spesa (comma 19), le suddette assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità, anziché – come risulterebbe più compatibile con la configurazione dell’onere - entro il limite di un contingente massimo
Per far fronte ai suddetti oneri assunzionali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 alla cui scheda si rinvia per le pertinenti osservazioni.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma in quanto gli oneri derivanti dalla norma sono compresi in quelli indicati in relazione all’articolo 158.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza il Ministero della salute per il 2021, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere con contratto di lavoro a tempo indeterminato, mediante utilizzo delle graduatorie concorsuali in vigore presso il Ministero stesso ovvero mediante concorsi pubblici, 45 dirigenti non generali, di cui 11 medici, 4 veterinari e 10 psicologi, da imputare alla aliquota dei dirigenti sanitari, 2 dirigenti con profilo economico sanitario, 10 dirigenti con profilo giuridico sanitario, 1 dirigente ingegnere biomedico, 1 dirigente informatico, 2 dirigenti ingegneri gestionali, 2 dirigenti ingegneri industriali e 2 dirigenti ingegneri ambientali, da imputare alla aliquota dirigenti non sanitari, nonché complessive 135 unità di personale non dirigenziale con professionalità anche tecniche, appartenenti all’Area III-F1, del comparto funzioni centrali.
La dotazione organica del Ministero della salute è incrementata di 7 unità dirigenziali non generali e di 135 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area III (comma 20). Ai relativi oneri assunzionali, pari a euro 3.329.688 per il 2021 e a euro 13.318.749 a decorrere dal 2022, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 (comma 21)
Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione dei suddetti oneri forniti dalla relazione tecnica; peraltro si evidenzia che tali assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo configurati come limiti massimi di spesa (comma 21). richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo.
Per far fronte ai suddetti oneri assunzionali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 alla cui scheda si rinvia per le relative osservazioni.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma in quanto gli oneri derivanti dalla norma sono compresi in quelli indicati in relazione all’articolo 158.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza il Ministero dell’Economia, per il 2021, a bandire procedure concorsuali, e ad assumere a tempo indeterminato, nei limiti dell’attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 550 unità, di cui 350 unità di Area III-F1 e 100 unità di Area II-F2 da destinare alle Ragionerie Territoriali dello Stato e 100 unità di Area III-F1, di cui 60 da destinare alle Commissioni Tributarie e 40 da destinare al Dipartimento dell’amministrazione generale del personale e dei servizi (comma 22). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 5.888.113 per il 2021 e di euro 23.552.453 a decorrere dal 2022 per la quale si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 (comma 23).
In merito alle suddette assunzioni, si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica; si osserva, altresì, che questa non dettaglia gli importi per evidenziare separatamente le componenti fondamentali e accessorie degli oneri retributivi.
La relazione tecnica, a tale riguardo, si limita a riferire che, in considerazione dei tempi tecnici delle procedure concorsuali, l’onere per il primo anno è pari ad euro 5.888.113 (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime pari ad euro 23.552.453, tenendo conto delle retribuzioni pro capite indicate in euro 44.089,15 (Area III-F1) e euro 37.123,36 (Area II-F2).
Si evidenzia inoltre che tali assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo definiti come limiti di spesa (comma 23) richiederebbero l’individuazione del numero di assunzioni entro un contingente massimo.
Ai suddetti oneri assunzionali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158, alla cui scheda si rinvia per le relative osservazioni.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma in quanto gli oneri derivanti dalla norma sono compresi in quelli indicati in relazione all’articolo 158.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza il Ministero dell’economia, per il triennio 2021-2023, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti dell’attuale dotazione organica, un contingente complessivo di personale non dirigenziale pari a 20 unità da inquadrare nell’Area III-F1. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 220.446 per il 2021 e di euro 881.783 a decorrere dal 2022, per la quale si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 (comma 24).
In merito alle suddette assunzioni si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica; si osserva, altresì, che questa non dettaglia gli importi evidenziando separatamente le componenti fondamentali e accessorie degli oneri retributivi.
La relazione tecnica, a tale riguardo, si limita a riferire che, in considerazione dei tempi tecnici delle procedure concorsuali, l’onere per il primo anno è pari ad euro 220.446 (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime è pari ad euro 881.783, tenendo conto della retribuzione pro capite riferita all’Area III-F1 individuata in euro 44.089,15.
Peraltro, si evidenzia che tali assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che essendo limitati all’entità della disposta autorizzazione di spesa richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro il limite di un contingente massimo.
Per far fronte ai suddetti oneri assunzionali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 alla cui scheda si rinvia per le pertinenti osservazioni.
Articolo 159, commi da 25 a 32
(Disposizioni in materia di personale delle Istituzioni AFAM)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo ampliamento dotazioni organiche AFAM - Accompagnatori al pianoforte, clavicembalo e posizioni tecniche (comma 30) |
2,5 |
15,0 |
15,0 |
2,5 |
15,0 |
15,0 |
2,5 |
15,0 |
15,0 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Fondo ampliamento dotazioni organiche AFAM - Accompagnatori al pianoforte, clavicembalo e posizioni tecniche – effetti riflessi (comma 30) |
|
|
|
1,2 |
7,3 |
7,3 |
1,2 |
7,3 |
7,3 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme recano disposizioni concernenti il personale delle Istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (AFAM).
In particolare le disposizioni:
· novellano l’art. 22-bis, comma 2, del DL n. 50/2017, modificando la disciplina relativa alla determinazione delle dotazioni organiche e all’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale degli Istituti superiori di studi musicali e delle Accademie di belle arti non statali, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime Istituzioni e Accademie recato dal menzionato art. 22-bis (comma 25).
La norma, nel confermare che - come previsto nel testo vigente della disposizione novellata - ai fini della determinazione con decreto interministeriale delle dotazioni organiche dei suddetti Istituti e Accademie, i relativi limiti massimi sono costituiti dal personale in servizio presso le stesse alla data del 24 giugno 2017, anche con contratto di lavoro flessibile, precisa che il graduale inquadramento nei ruoli dello Stato riguarda il personale docente e non docente in servizio a tempo determinato e indeterminato (in luogo del generico personale in servizio previsto nel testo vigente) presso le medesime istituzioni alla stessa data (e non più alla data di conclusione del processo di statizzazione fissato nel termine perentorio del 31 dicembre 2021). Completato tale inquadramento, nei limiti delle dotazioni organiche e delle risorse ancora disponibili, può essere inquadrato anche il personale in servizio anche con contratto di lavoro flessibile, alla data del 1° dicembre 2020. Si rammenta che il suddetto processo di statizzazione è disposto, a normativa vigente, nei limiti delle risorse del fondo istituito dal medesimo art. 22-bis al comma 3. Tale fondo ai sensi del citato comma 3 è dotato di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 ed è stato integrato di 35 milioni di euro a decorrere dal medesimo esercizio ai sensi dell’art. 1, comma 652, della legge n. 205/2017.
Le norme inoltre:
· con riguardo all’esito del summenzionato processo, prevedono l’incremento (in un numero indeterminato di unità) delle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM a decorrere dal 1° novembre 2021 (comma 26), autorizzando, a tal fine, la spesa di 12 milioni di euro per il 2021 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2022 cui si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all’articolo 158 (comma 27);
· differiscono – dall’anno accademico 2021/2022 all’anno accademico 2022/2023 - l’applicazione del regolamento sul reclutamento nelle istituzioni AFAM di cui al DPR n. 143/2019 e, nelle more dello stesso, definiscono un ordine di priorità nell’utilizzo delle graduatorie per soli titoli per il conferimento di incarichi di docenza a tempo indeterminato (comma 28);
· riducono, previa ricognizione da parte delle Istituzioni, gli incarichi di docenza per esigenze cui non si possa far fronte nell’ambito delle dotazioni organiche in proporzione all’incremento delle stesse. Viene, altresì, disposto che alle Istituzioni che non abbiano effettuato la ricognizione non possono essere attribuiti ampliamenti della dotazione organiche ai sensi del comma 26 (commi 29 e 32);
· istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca uno specifico fondo, con una dotazione pari a 2,5 milioni di euro per il 2021 e a 15 milioni di euro a decorrere dal 2022, al fine di prevedere, nelle dotazioni organiche delle istituzioni AFAM, le posizioni di accompagnatori al pianoforte, accompagnatori al clavicembalo e di tecnici di laboratorio. Il relativo trattamento economico è definito prendendo a riferimento l’attuale profilo EP1 del comparto. Viene demandata ad un successivo decreto ministeriale la definizione delle procedure concorsuali per le relative assunzioni, nonché i criteri di riparto del fondo tra le istituzioni AFAM (comma 30);
· recano una disciplina transitoria - nelle more del regolamento sul reclutamento previsto nel testo vigente dell’art. 1, comma 654, della legge n. 205/2017 - riguardante le procedure per il passaggio alla prima fascia riservate ai docenti di seconda fascia in servizio a tempo indeterminato da almeno 3 anni accademici la cui definizione viene demandata ad un decreto ministeriale. Con tale decreto, nei limiti delle risorse già accantonate a tal fine negli anni accademici 2018-19, 2019-20 e 2020-21, si può prevedere la trasformazione di tutte le cattedre di seconda fascia in cattedre di prima fascia. La quota residua delle predette risorse, possono essere destinate, con decreto interministeriale al reclutamento di direttori amministrativi per le Istituzioni nonché alla determinazione e all’ampliamento delle dotazioni organiche dell’Istituto superiore di studi musicali Gaetano Braga di Teramo e degli Istituti superiori di industrie artistiche (ISIA) (comma 31).
Con riguardo ai commi da 25 a 27 si evidenzia che la relazione tecnica riferisce che la disposizione di cui al comma 25, che modifica la disciplina della determinazione delle dotazioni organiche AFAM, nell’ambito del processo di statizzazione delle medesime istituzioni, “non determina oneri aggiuntivi rispetto alle risorse finanziarie a tal fine autorizzate con il DL n. 50/2017 che appaiono coerenti con le modifiche apportate, in quanto non si prevede alcun ampliamento della platea dei possibili beneficiari rispetto alla formulazione originaria”. La medesima relazione tecnica, con riguardo ai successivi commi 26 e 27, riferisce che, in esito al suddetto processo, si prevede un ulteriore stanziamento di 12 milioni nel 2021 e di 70 milioni di euro a decorrere dal 2022, “finalizzato all’ampliamento delle dotazioni organiche AFAM”. A tale riguardo la relazione tecnica fornisce dati ed elementi di quantificazione (trattamenti retributivi riferiti a specifiche unità e qualifiche), precisando che questi “possiedono un valore meramente esemplificativo e non rappresentano un vincolo per le istituzioni, le quali delibereranno la variazione di organico consentita dal vincolo finanziario, in relazione alle proprie specifiche esigenze”.
La relazione tecnica evidenzia che, in base al costo medio del personale del comparto di cui alla Tabella 1 del DPR n. 143/2019, le risorse autorizzate determinano un ampliamento di organico, con riferimento a ciascuna istituzione AFAM pari, in media, a 2 coadiutori, 3 assistenti amministrativi, 0,93 collaboratori amministrativi, 1 direttore di biblioteca e 12 docenti, come sintetizzato dalla tabella seguente:
(euro)
Profilo |
Costo ex DPR 143/19 |
Ampliamento organici (per un totale di 84 istituzioni AFAM statali) |
Costo totale dal 2022 |
Docente |
52.018 |
984 (in media 12 per istituzione) |
51.185.712 |
Direttore di biblioteca EP1 |
45.577 |
82 (in media 1 per istituzione) |
3.737.314 |
Collaboratore |
34.409 |
76 (in media 0,93 per istituzione) |
2.615.084 |
Assistente |
31.953 |
246 (in media 3 per istituzione) |
7.860.438 |
Coadiutore |
28.005 |
164 (in media 2 per istituzione) |
4.592.820 |
TOTALE |
69.991.368 |
Al riguardo, pur prendendo atto di quanto riferito dalla relazione tecnica, si evidenzia l’opportunità di acquisire dati ed elementi di valutazione relativi al personale in servizio interessato dal processo di statizzazione e dalla correlata rideterminazione delle dotazioni organiche (indicando la platea dei beneficiari, i relativi trattamenti economici in godimento nonché i presumibili livelli di inquadramento funzionale) nonché in merito alle effettive disponibilità delle risorse destinate, anche alla luce della nuova autorizzazione disposta dal comma 27, all’attuazione del suddetto processo.
All’autorizzazione di spesa di cui al comma 27, si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 alla cui scheda si rinvia per le relative osservazioni.
Con riguardo al comma 30, si evidenzia che la relazione tecnica, in merito alle nuove posizioni di accompagnatori e di tecnici di laboratorio introdotte nelle dotazioni organiche AFAM, si limita a ribadire il contenuto della disposizione senza fornire dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare la congruità dello stanziamento disposto (2,5 milioni di euro per il 2021 e di 15 milioni di euro a decorrere dal 2022) rispetto alle finalità della medesima disposizione. Al riguardo, pur considerato che il maggior onere appare configurato come limite massimo di spesa e che la norma demanda ad un successivo decreto ministeriale la ripartizione delle relative risorse tra le varie Istituzione AFAM, si rileva l’opportunità di integrare le informazioni della relazione tecnica con i pertinenti elementi di quantificazione secondo quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica.
In merito al comma 31, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della disposizione. Questa, in particolare, evidenzia che la norma provvede ad una mera rideterminazione delle poste di destinazione di risorse accantonate e disponibili nello stato di previsione del Ministero dell’Università e della Ricerca.
La relazione tecnica, nello specifico, precisa che l’art. 1, comma 654, della legge n. 205/2017, già prevede che, una quota compresa tra il 10% e il 20% delle risorse destinate al reclutamento del personale AFAM sia riservata al reclutamento di docenti di prima fascia, a cui concorrono solo docenti di seconda fascia, a tempo indeterminato in servizio da almeno tre anni accademici. In attuazione di tale norma, è stato accantonato, ogni anno, il 10% del budget assunzionale autorizzato. Sommando gli accantonamenti degli a.a. 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 (quest’ultimo in fase di approvazione), le risorse disponibili sono pari a euro 7.613.414,32.
Non si formulano infine osservazioni in merito ai commi 28 e 32, stante la loro natura ordinamentale riferita anche dalla relazione tecnica. Nulla, altresì, da osservare con riguardo al comma 29, che introduce un meccanismo di monitoraggio del ricorso da parte degli Istituti ad incarichi fuori organico finalizzato alla loro riduzione in proporzione all’ampliamento della dotazione organica degli stessi Istituti.
Articolo 159, commi da 33 a 36
(Oneri per il personale dell’Agenzia Spaziale Italiana)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) possa procedere annualmente all’assunzione di personale con oneri a carico del proprio bilancio sino al conseguimento del “valore soglia” del 70 per cento dell’indicatore relativo al rapporto tra spese per il personale ed entrate correnti, con un incremento annuale della spesa di personale non superiore al 25 per cento, ferma restando la capacità di sostenere la spesa a regime verificata dall’organo interno di controllo (commi 33, primo periodo e comma 34).
Viene, inoltre, precisato che, in caso di un indicatore superiore al suddetto limite del 70 per cento, l’Agenzia adotta un percorso di graduale riduzione annuale del valore fino al conseguimento, entro il 2025, del predetto valore soglia. A decorrere dal 2025, in caso di indicatore superiore al valore soglia, l’Agenzia non può procedere ad assunzioni di personale fino al conseguimento dello stesso. L’Agenzia, al fine di assicurare il rispetto dell’indicatore, la sostenibilità a regime della spesa di personale e gli equilibri di bilancio, definisce le proprie esigenze assunzionali tenendo anche conto della dinamica retributiva collegata al riconoscimento delle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva nazionale (comma 33, secondo periodo).
Viene, altresì, previsto che, nell’ipotesi di conseguimento del valore soglia del 70 per cento, il limite al trattamento accessorio del personale, di cui all’art. 23, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017, venga adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro-capite, riferito al 2018, del fondo per la contrattazione integrativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018. Gli oneri conseguenti all’incremento dei fondi trovano copertura a valere sulle risorse di bilancio dell’Agenzia garantendo, in ogni caso, il rispetto della percentuale del 70 per cento e dell’equilibrio di bilancio (comma 35).
L’ASI viene, infine, esonerata dall'applicazione delle disposizioni di cui all’art. 9, commi 2, 4, 5 e 6, del D.lgs. n. 218/2016, relative alla limitazione delle spese di personale stabilite per gli enti pubblici di ricerca (comma 36).
Al riguardo, in merito all’impatto sui conti pubblici del nuovo regime assunzionale, la RT riferisce che la norma è neutrale in quanto l’ASI continua ad operare nel limite delle risorse disponibili: poiché peraltro gli oneri posti a carico del bilancio ASI hanno natura tendenzialmente permanente, la sostenibilità delle previste assunzioni andrebbe verificata sulla base di dati aventi una proiezione temporale coerente con la durata dell’onere; ciò anche in considerazione del fatto che, le risorse di bilancio non appaiono in linea di principio avere tale caratteristica. In proposito andrebbe quindi acquisita la valutazione del Governo.
Tanto premesso, appare, altresì, opportuno acquisire una valutazione del Governo volta ad escludere che il nuovo regime assunzionale (commi 33 e 34) e la nuova modalità di computo del trattamento accessorio (comma 35) del personale ASI, introdotti dalla norma in esame in deroga della disciplina limitativa delle spese di personale stabilita a normativa vigente per gli enti pubblici di ricerca (comma 36), possa comportare il venir meno di effetti di risparmio eventualmente scontati sui saldi di finanza pubblica con riguardo all’applicazione all’ASI della medesima disciplina.
Per quanto concerne il comma 36, si evidenzia, altresì, che la relazione tecnica relativa al D.lgs. n. 218/2016, con riguardo alle disposizioni dalla cui applicazione si esonera ora l’ASI, affermava, tra l’altro, che il Ministero vigilante avrebbe avuto la responsabilità di allineare le programmazioni relative alle spese di personale dei singoli enti con le proprie linee di indirizzo di contenimento della spesa in proiezione pluriennale tenuto conto, soprattutto, delle percentuali di turnover “al momento” non prevedibili.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma in quanto gli oneri derivanti dalla norma sono compresi in quelli indicati in relazione all’articolo 158.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza il Ministero del lavoro, nel biennio 2021 – 2022, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali vigenti e con corrispondente incremento della vigente dotazione organica, 1 unità di livello dirigenziale non generale, 18 unità di personale non dirigenziale di Area III-F1 e 9 unità di personale non dirigenziale di Area II-F2, del comparto funzioni centrali. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 292.043 per il 2021 ed euro 1.168.172 a decorrere dal 2022 cui si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 (comma 37).
In merito alle suddette assunzioni si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica; si osserva, altresì, che questa non dettaglia gli importi per evidenziare separatamente le componenti fondamentali e accessorie degli oneri retributivi.
La relazione tecnica quantifica gli oneri assunzionali a partire dalle seguenti retribuzioni pro capite (lordo Stato):
(euro)
Qualifica |
Retribuzione pro capite |
|
|
|
Unità |
2021 (rateo) |
2022 (regime) |
Dirigente di seconda fascia |
119.095,26 |
|
|
|
1 |
29.773,82 |
119.095,26 |
Area III – F1 |
40.837,75 |
|
|
|
18 |
183.769,88 |
735.079,51 |
Area II – F2 |
34.888,58 |
|
|
|
9 |
78.499,31 |
313.997,23 |
TOTALE |
|
|
|
28 |
292.043 |
1.168.172 |
La relazione tecnica precisa che, in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali, si prevede che il contingente di personale in parola non possa essere assunto prima del 1° ottobre 2021 (rateo di spesa pari ad euro 292.043).
Peraltro, si evidenzia che le suddette assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che essendo definiti come limiti di spesa, richiederebbero l’individuazione del numero di assunzioni entro un contingente massimo.
Ai suddetti oneri assunzionali si provvede mediante utilizzo delle risorse del fondo di cui all’articolo 158 alla cui scheda si rinvia per le pertinenti osservazioni.
Articolo 160, commi 1 e 2
(Assunzioni presso AGEA)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Assunzioni di personale a tempo indeterminato presso AGEA (comma 2) |
1,9 |
3,8 |
3,8 |
1,9 |
3,8 |
3,8 |
1,9 |
3,8 |
3,8 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Assunzioni di personale a tempo indeterminato presso AGEA – effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
0,9 |
1,9 |
1,9 |
0,9 |
1,9 |
1,9 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato 6 unità di personale di livello dirigenziale non generale, nonché 55 unità di personale non dirigenziale appartenenti all’Area C, posizione economica C1, nell’ambito della vigente dotazione organica dell’Agenzia. La dotazione organica dell’Agenzia è incrementata di 4 posizioni di livello dirigenziale non generale (comma 1). Per far fronte a i suddetti oneri assunzionali è autorizzata la spesa di euro 1.910.000 per il 2021 e di euro 3.819.000 a decorrere dal 2022 (comma 2).
In merito alle suddette assunzioni si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica; si osserva, altresì, che questa non dettaglia gli importi, evidenziando separatamente le componenti fondamentali e accessorie degli oneri retributivi.
La relazione tecnica afferma, tra l’altro che vengono istituiti 4 nuovi uffici di livello dirigenziale non generale, con contestuale incremento della relativa dotazione organica che viene pertanto rideterminata in 15 posizioni dirigenziali. Viene, inoltre, evidenziato che le assunzioni verranno presumibilmente effettuate dalla seconda metà del 2021 in considerazione dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali, gli oneri sono valutati nel limite di un importo massimo di circa 1.910.000 euro annui lordi nel 2021 ed euro 3.819.000 annui lordi a decorrere dal 2022. Di seguito la tabella riepilogativa con la quantificazione dei predetti oneri:
(euro)
Qualifica |
Unità |
Onere pro capite |
regime |
rateo (1°luglio) |
dirigenti |
6 |
143.701,79 |
862.210,74 |
431.105,37 |
Area III-F1 |
55 |
53.753,40 |
2.956.437,00 |
1.478.218,50 |
Totale |
3.818.647,74 |
1.909.323,87 |
Anche con riferimento alle disposizioni in esame (come per altre assunzioni disposte dal disegno di legge in esame), si evidenzia che tali assunzioni sono autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo indicati come limite massimo di spesa, richiederebbero che anche il numero di assunzioni fosse definito entro un contingente massimo.
Articolo 160, commi da 3 a 6
(Assunzioni presso l’Agenzia nazionale per i giovani)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Assunzione di 21 unità di personale presso l’Agenzia nazionale per i giovani (comma 6) |
0,3 |
1,0 |
1,0 |
0,3 |
1,0 |
1,0 |
0,3 |
1,0 |
1,0 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Assunzione di 21 unità di personale presso l’Agenzia nazionale per i giovani – effetti riflessi (comma 6) |
|
|
|
0,1 |
0,5 |
0,5 |
0,1 |
0,5 |
0,5 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza l’Agenzia nazionale per i giovani (ANG), per il 2021, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato - in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali e con incremento della dotazione organica di 14 unità di cui 1 di livello dirigenziale non generale, 6 di Area III e 7 di area II - un contingente di 21 unità di personale, di cui 2 unità con qualifica dirigenziale di livello non generale e 19 unità di personale non dirigenziale di cui 9 da inquadrare nell’Area III (di cui 4 in posizione economica F3 e 5 in posizione economica F1) e 10 nell’Area II in posizione economica F2 (comma 3).
Fino al completamento delle procedure per il reclutamento del personale di qualifica dirigenziale, l’ANG è autorizzata a reclutare 1 unità di personale di livello dirigenziale non generale mediante conferimento di incarichi a personale non inserito nel Ruolo dei dirigenti, proveniente da altre amministrazioni pubbliche, previo collocamento fuori ruolo, aspettativa non retribuita, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti, ai sensi dell’art. 19, comma 5-bis del D. lgs. n. 165/2001. Gli incarichi conferiti hanno durata annuale, sono rinnovabili per un massimo di due volte e, comunque, cessano alla data dell'entrata in servizio dei vincitori del concorso bandito dall’Agenzia (comma 5).
Per far fronte agli oneri assunzionali di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di euro 259.065 per il 2021 ed euro 1.036.258 a decorrere dal 2022 (comma 6).
Con riguardo al comma 5, si evidenzia che la disposizione, nel prevedere il conferimento d’incarico di livello non generale ad una unità di personale proveniente da altra amministrazione pubblica, non disciplina i profili relativi alla retribuzione accessoria che, presumibilmente, alla luce di quanto previsto dalla vigente disciplina in materia di mobilità interna tra pubbliche amministrazioni, dovrebbe essere riconosciuta al destinatario della disposizione. A tale riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento in merito alla determinazione del relativo onere e alle modalità di copertura dello stesso.
In merito alle suddette assunzioni si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazioni forniti dalla relazione tecnica; peraltro, si evidenzia tuttavia che queste vengono autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo limitati all’entità della disposta autorizzazione di spesa, richiederebbero di individuare anche il numero di assunzioni entro un contingente massimo.
La relazione tecnica precisa che gli oneri sono stati quantificati per il primo anno (2021) in euro 259.065 in considerazione dei necessari tempi tecnici di espletamento delle procedure concorsuali (decorrenza assunzioni 1° ottobre 2021) e a regime, a decorrere dal 2022, in euro 1.036.258. I predetti oneri, comprensivi delle componenti riferite ai trattamenti accessori sono sintetizzati a seguire.
(euro)
Qualifica |
Unità |
pro capite |
regime |
rateo (ottobre 2021) |
dirigente |
2 |
113.071,28 |
226.142,56 |
|
Area III F3 |
4 |
48.378,28 |
193.513,12 |
|
Area III F1 |
5 |
44.802,74 |
224.013,70 |
|
Area II F2 |
10 |
39.258,78 |
392.587,80 |
|
Totali |
21 |
1.036.257,18 |
259.064,30 |
Articolo 160, commi 7 e 8
(Assunzione di personale operaio presso l’Arma dei Carabinieri)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Assunzione personale operaio presso l'Arma dei carabinieri (comma 8) |
0,6 |
1,8 |
1,8 |
0,6 |
1,8 |
1,8 |
0,6 |
1,8 |
1,8 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Assunzione personale operaio presso l'Arma dei carabinieri – effetti riflessi (comma 8) |
|
|
|
0,3 |
0,9 |
0,9 |
0,3 |
0,9 |
0,9 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza l’Arma dei Carabinieri ad assumere personale operaio a tempo indeterminato nel numero di 19 unità per il 2021 e 38 per il 2022 (comma 7). A tale fine è autorizzata la spesa di euro 585.000 per il 2021 e di euro 1.770.000 a decorrere dal 2022.
In merito alle suddette assunzioni si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica; peraltro, si evidenzia che le assunzioni vengono autorizzate in un numero determinato di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali che, essendo limitati all’entità della disposta autorizzazione di spesa, richiederebbero di essere individuate anch’esse entro un contingente massimo.
La relazione tecnica afferma che l’onere è stato calcolato tenendo in considerazione l’onere lordo annuo di un Operaio a tempo indeterminato (OTI) inquadrato in due diverse classi stipendiali (II livello, pari a euro 29.000,00 e III livello, pari a euro 32.000,00). La relazione tecnica precisa che il livello di inquadramento economico è definito dai contratti collettivi nazionali di riferimento (idraulico forestale e idraulico-agraria). Gli importi indicati per i due livelli di riferimento sono calcolati secondo una media aritmetica, in ragione delle differenti aliquote impositive stabilite dai singoli enti locali presso cui ciascun operaio presta servizio.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Assunzione Esperti presso ambasciate (comma 1, lett. b) |
5,3 |
10,5 |
10,5 |
5,3 |
10,5 |
10,5 |
5,3 |
10,5 |
10,5 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Assunzione Esperti presso ambasciate – effetti riflessi (comma 1, lett. b) |
|
|
|
0,7 |
1,5 |
1,5 |
0,7 |
1,5 |
1,5 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento contingente Guardia di Finanza che presta servizio all'estero (comma 1, lett. d) |
1,4 |
2,7 |
2,7 |
1,4 |
2,7 |
2,7 |
1,4 |
2,7 |
2,7 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Incremento contingente Guardia di Finanza che presta servizio all'estero – effetti riflessi (comma 1, lett. d) |
|
|
|
0,20 |
0,40 |
0,40 |
0,20 |
0,40 |
0,40 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma:
· novella l’art. 168, del DPR n. 18/1967, stabilendo in 172 il numero massimo di esperti che il Ministero degli affari esteri può complessivamente utilizzare. Da tale numero massimo sono escluse specifiche unità del Ministero dell’interno riservate all’espletamento di particolari compiti in materia di ordine pubblico e sicurezza e della Guardia di Finanza destinate all’accertamento delle violazioni in materia economica e finanziaria. La disposizione relative a tale ultimo contingente è oggetto di novella da parte della lettera d) del presente comma 1 (comma 1, lett. a).
Il settimo comma dell’art. 168 del DPR n. 18/1967, soppresso dalla disposizione in esame, dispone che gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare non possono complessivamente superare il numero di 165 unità;
· incrementa le dotazioni destinate all’erogazione delle indennità di servizio all’estero, di cui all’art. 170 del DPR n. 18/1967 nella misura di euro 5.257.345 per il 2021 ed euro 10.514.690 a decorrere dal 2022 (comma 1, lett. b);
· abroga l’art. 1 della legge n. 56/2005 in materia di costituzione di sportelli unici all’estero (comma 1, lett. c);
· novella l’art. 4, comma 3, del D.lgs. n. 68/2001, innalzando da 12 a 25 il numero degli esperti del Corpo della Guardia di Finanza presso le rappresentanze diplomatiche e consolari e conseguentemente autorizza la spesa di euro 1.366.910 per il 2021 e di euro 2.733.819 a decorrere dal 2022 (comma 1, lett. d).
Al riguardo, ai fini della quantificazione degli importi relativi agli incrementi delle indennità di servizio all’estero (comma 1, lett. b) conseguenti l’innalzamento del numero di esperti impiegabili da parte del Ministero degli esteri (comma 1, lett. a), si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione e tecnica e non si formulano osservazioni.
Sul punto la relazione tecnica riferisce che il numero di unità incrementali di esperti impiegabili all’estero dal MAECI è pari a 50 unità. Viene, altresì, quantificato in euro 210.293,79 annui pro capite lordo amministrazione l’importo dell’indennità complessive di servizio all’estero. Tanto premesso considerando che l’invio del personale verosimilmente avverrà non prima di luglio 2021, l’incremento delle dotazioni destinate all’erogazione delle indennità di sede estera è stimato in euro 5.257.345 per il 2021 e in euro 10.514.690 di euro annui a decorrere dal 2022.
Nulla da osservare in merito al comma 1, lett. c), stante quanto riferito dalla relazione tecnica circa il carattere ordinamentale e la neutralità finanziaria dello stesso.
Nulla da osservare, altresì, con riguardo comma 1, lett. d) alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.
Al riguardo la relazione tecnica afferma che per la quantificazione del relativo onere, si ritengono applicabili, prudenzialmente, le stesse stime di spesa effettuate per i dipendenti dell’Amministrazione degli esteri che andranno a integrare la rete diplomatico consolare, con oneri complessivamente quantificati in euro 210.293,79 annui pro capite lordo amministrazione (Cfr. supra). La tempistica entro cui si perfezionerà l’implementazione di tali incarichi è verosimilmente successiva alla prima metà del 2021. Pertanto, l’onere si determina come segue. Anno 2021: 13 x 210.293,70 = 2.733.818,10 in ragione d’anno, 1.366.909,05 per il periodo stimato di sei mesi. Dal 2022: 2.733.818,10 in ragione d’anno.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Assunzione a tempo determinato di personale amministrativo giudiziario (comma 3) |
7,8 |
32,7 |
|
7,8 |
32,7 |
|
7,8 |
32,7 |
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Assunzione a tempo determinato di personale amministrativo giudiziario – effetti riflessi (comma 3) |
|
|
|
3,8 |
15,8 |
|
3,8 |
15,8 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza il Ministero della giustizia ad assumere a tempo determinato, con contratti della durata massima di 12 mesi, un contingente complessivo di 1.080 unità di personale amministrativo non dirigenziale, di area II-F1, così ripartito: 290 unità a decorrere dal 1° giugno 2021, 240 unità a decorrere dal 1° novembre 2021 e le restanti 550 unità a decorrere dal 1° gennaio 2022.
Tali assunzioni sono finalizzate all’eliminazione dell’arretrato relativo ai procedimenti di esecuzione delle sentenze penali di condanna.
Le suddette assunzioni sono disposte in deroga ai limiti di spesa di cui all'art. 9, comma 28, del DL n. 78/2010, mediante lo scorrimento delle graduatorie vigenti alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame (comma 2). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 7.844.587 per il 2021 e di euro 32.659.734 per il 2022 (comma 3).
Viene, inoltre, abrogato l’art. 8 del DL n. 53/2019 che ha disciplinato, per le medesime finalità di cui al comma 2, l’assunzione straordinaria, con contratti a tempo determinato della durata massima di 12 mesi e con scadenza 31 dicembre 2020, di personale amministrativo fino al numero massimo di 1.095 unità (comma 4).
Al riguardo, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che riferiscono che le suddette assunzioni a tempo determinato verranno disposte entro i limiti massimi dei contingenti previsti dalla norma, si evidenzia che la stessa, stante la sua portata letterale, autorizza il reclutamento di un numero determinato di unità secondo uno specifico cronoprogramma. Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento. A fronte, infatti, di oneri assunzionali che appaiono limitati all’entità della disposta autorizzazione di spesa anche il numero di assunzioni andrebbe definito entro il limite di un contingente massimo.
La relazione tecnica afferma, tra l’altro che gli oneri derivanti dall’attuazione delle disposizioni sono quantificati in euro 7.844.587 per il 2021 e in euro 32.659.734 per il 2022, calcolati sulla base delle retribuzioni annue lorde, ivi comprese le competenze accessorie (FRD, buoni pasto e straordinario), per 1.080 unità di personale amministrativo giudiziario di Area II F1, con decorrenza: 1 giugno 2021 per un contingente massimo di 290 unità, 1 novembre 2021 per un secondo contingente massimo di 240 unità e 1 gennaio 2022 per il restante contingente di 550 unità.
Articolo 161, commi da 5 a 10
(Norme sul personale del Ministero per i beni culturali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incarichi di collaborazione (comma 5) |
8,0 |
|
|
8,0 |
|
|
8,0 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Incarichi di collaborazione – effetti riflessi (comma 5) |
|
|
|
3,9 |
|
|
3,9 |
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Contributo ad Ales Spa per il supporto nei musei (comma 7) |
5,1 |
5,6 |
5,60 |
5,1 |
5,6 |
5,6 |
5,1 |
5,6 |
5,6 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga contratti a tempo determinato (comma 9) |
0,5 |
|
|
0,5 |
|
|
0,5 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Proroga contratti a tempo determinato –Effetti riflessi (comma 9) |
|
|
|
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma reca una serie di disposizioni in materia di personale del Ministero per i beni culturali (MIBACT).
In particolare:
· si novella l'art. 24, comma 1, del DL n. 104/2020, al fine di consentire agli Uffici periferici (e non più alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio) del MIBACT di conferire – in virtù della summenzionata disposizione nelle more dei concorsi per profili tecnici già autorizzati - incarichi di collaborazione temporanea ai sensi dell'art. 7, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001. L’importo del limite massimo di spesa a tal fine indicato dal medesimo art. 24, comma 1, viene portato per il 2021 da 16 a 24 milioni di euro (+8 milioni di euro) (comma 5).
Si evidenzia che il testo vigente dell’art. 24, comma 1, del DL n. 104/2020 prevede, inoltre, che i suddetti incarichi di collaborazione vengano disposti per 15 mesi e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2021 e per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico;
· si estende al 2021 e al 2022 l’applicazione del terzo periodo del comma 6 dell’art. 22 del DL n. 50/2017 che consente agli istituti e luoghi di cultura di avvalersi - per una durata massima di 24 mesi, entro il limite di spesa di 200.000 euro annui e con le risorse disponibili nei propri bilanci - di competenze o servizi professionali nella gestione di beni culturali mediante incarichi a tempo determinato. Per effetto della disposta novella si estende agli anni 2021 e 2022 la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto - prevista nel testo vigente per gli anni 2017-2019 a valere sul Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali - a ciascuno degli anni 2021 e 2022, per un importo annuo pari a 1,5 milioni di euro (comma 6);
· è novellato l'art. 1-ter, comma 1, del DL n. 104/2019 che consente - nelle more dell'espletamento di procedure concorsuali già autorizzate - al MIBACT di avvalersi della società Ales (Arte, lavoro e servizi) S.p.A. per lo svolgimento di specifiche attività di supporto. Per effetto della modifica si stabilisce che il ricorso alla Società Ales possa essere disposto comunque fino al 31 dicembre 2025 e che alla stessa, oltre alle risorse disponibili a legislazione vigente sia assegnato un contributo pari a 5.345.00 euro nel 2021 (in sostituzione di quello previsto per il 2021 in euro 245.000 euro) e a 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (comma 7). A tal fine è autorizzata la spesa di 5,1 milioni di euro per il 2021 e di 5,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 (comma 8).
Viene, altresì, consentita la proroga per un periodo massimo di sei mesi, nel limite di spesa di euro 500.000 per il 2021, dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura - ai sensi dell’art. 8, del DL n. 83/2014 - fermo restando il limite della durata massima complessiva di trentasei mesi, anche non consecutivi, dei medesimi contratti (comma 9). A tal fine è autorizzata la spesa pari a euro 500.000 per il 2021 (comma 10).
Con riguardo al comma 6, la relazione tecnica riferisce che la norma non comporta oneri per la finanza pubblica in quanto le maggiori risorse sono a valere sulle disponibilità dei bilanci degli istituti e dei luoghi della cultura dotati di autonomia. Tanto premesso, si osserva che sul prospetto riepilogativo non si dà conto dell’estensione effettuata dalla norma agli anni 2021 e 2022 - per un importo annuo di 1,5 milioni di euro - della compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto prevista nel testo vigente dell’art, 22, comma 6, del DL n. 50/2017 per gli anni 2017-2019. Al riguardo appare opportuno acquisire un chiarimento.
Con riguardo alla proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi di cultura disposta dai commi 9 e 10, pur considerando che tale proroga opera nell’ambito del limite della spesa a tal fine autorizzata, di 500.000 euro per il 2021, andrebbero forniti dati ed elementi di quantificazione (con riguardo al numero dei beneficiari della proroga e ai trattamenti in godimento) al fine di poter verificare la congruità della suddetta autorizzazione rispetto alle finalità di spesa.
Al riguardo la relazione tecnica si limita a riferire il contenuto e le finalità delle disposizioni.
Non si formulano osservazioni in merito al comma 5, considerato che il relativo onere appare configurato come limite massimo di spesa. Si prende, altresì, atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono sostanzialmente confrontabili con quelli riferiti, con riguardo ad un’analoga fattispecie, dalla relazione tecnica relativa all’art. 24, del DL n. 104/2020.
La relazione tecnica, in particolare, segnala che si stima il conferimento fino a ulteriori 250 incarichi. Il limite di spesa - originariamente previsto dall’art. 24, comma 1, del DL 104/2020, a 16 milioni di euro per il 2021, è stato individuato ai fini del conferimento di numero massimo di incarichi pari a 500 unità. Il limite è ora incrementato di 8 milioni di euro per il 2021 ed è congruo per poter conferire fino ad ulteriori 250 incarichi di collaborazione, sulla base dei medesimi parametri previsti per gli incarichi di cui all’art. 24, comma 1, del DL n. 104/2020, ossia l’importo massimo del compenso per singolo incarico pari a 40.000 euro per 15 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (Anno 2021. 40.000/15 x 12 x 250=8.000.000).
In merito ai commi 7 e 8 non si formulano osservazioni essendo il maggiore onere limitato all’entità del disposto contributo in favore di Ales S.p.A.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
MIPAAF Indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione (comma 11) |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
0,4 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
MIPAAF Indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione – effetti riflessi (comma 11) |
|
|
|
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
0,2 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 363.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione spettante al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro delle politiche agricole.
Al riguardo, posto che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma, appare necessario che siano acquisiti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell’suddetto importo; ciò al fine di poterne verificare la congruità rispetto alle finalità della disposizione.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione MUR (comma 12) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Indennità accessoria per il personale addetto agli uffici di diretta collaborazione MUR – effetti riflessi (comma 12) |
|
|
|
0,2 |
|
|
0,2 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 500.000 euro a decorrere dal 2021 la dotazione finanziaria relativa agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell'università e della ricerca.
Al riguardo, posto che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma, si rileva l’opportunità che vengano forniti i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione dell’suddetto importo; ciò al fine di poterne verificare la congruità rispetto alle finalità della disposizione.
Articolo 162
(Stabilizzazioni sisma)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Integrazione fondo per la stabilizzazione di personale precario impiegato in aree sisma (comma 1) |
30,0 |
52,0 |
52,0 |
30,0 |
52,0 |
52,0 |
30,0 |
52,0 |
52,0 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Integrazione fondo per la stabilizzazione di personale precario impiegato in aree sisma – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
14,6 |
25,2 |
25,2 |
14,6 |
25,2 |
25,2 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 52 milioni di euro a decorrere dal 2022 le risorse del fondo di cui all’articolo 57, comma 3-bis, del DL n. 104/2020 (c.d. “decreto agosto”) finalizzato al concorso agli oneri per la stabilizzazione del personale con rapporto di lavoro a tempo determinato in servizio presso gli Uffici speciali per la ricostruzione e presso gli enti locali ricompresi nei crateri del sisma del 2009, del sisma 2012 e del sisma del 2016, nonché presso gli Enti parco nazionali (comma 1, lett. a)). Viene inoltre eliminata la copertura del fondo, per 30 milioni di euro per il 2021, prevista a legislazione vigente, in luogo della quale sono utilizzate le risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui all’art. 57, comma 3, del DL n. 104/2020 (comma 1, lett. b)).
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione in esame.
Al riguardo pur considerato che il maggior onere recato dal comma 1, lett. a), appare configurato come limite massimo di spesa, andrebbero forniti i dati e gli elementi sottostanti la sua quantificazione, con particolare riguardo alla dimensione quantitativa e qualitativa del personale interessato; ciò al fine di potere valutare la congruità dell’onere rispetto alle finalità della norma. Nulla da osservare con riguardo al comma 1, lett. b, che pone a carico della presente legge la copertura del fondo per 30 milioni per il 2021 prevista a normativa vigente, in base all’art. 57, comma 3-bis, lett. b), a valere su altre risorse.
Articolo 163
(Poli territoriali avanzati)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma disciplina l’istituzione presso ogni regione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, di Poli territoriali avanzati destinati a fungere da strutture territorialmente decentrate per lo svolgimento di concorsi pubblici con modalità decentrata e digitale, per l’organizzazione flessibile del lavoro pubblico e per la formazione del personale pubblico (comma 1). La realizzazione dei Poli è disposta, previa ricognizione dei fabbisogni, a valere sulle risorse disponibili in conto residui del fondo destinato a finanziare l’adozione - ai sensi dell’art. 2, commi da 1 a 4, del DL n. 56/2019 - di strumenti di verifica biometrici dell’identità e di dispositivi di videosorveglianza degli accessi per il controllo dell’osservanza dell'orario di lavoro nelle amministrazioni pubbliche (comma 3). A fronte della nuova destinazione delle risorse del fondo, viene conseguentemente disposta l’abrogazione delle suddette previsioni in materia di controllo dell’attività lavorativa nelle amministrazioni pubbliche (comma 4).
Al riguardo, si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce dati ed elementi di valutazione che consentano di stimare, sia pure in termini approssimativi, l’onere recato dalla disposizione. Ai fini della copertura di tale onere si fa, inoltre, ricorso alle risorse disponibili in conto residui sul fondo di cui all’art. 2, comma 5, del DL n. 56/2019. A tale riguardo, premesso che tale strumento di copertura non rientra tra quelli tassativamente previsti dalla legge di contabilità e finanza pubblica, si rileva che le risorse utilizzate sembrano riguardare un solo esercizio, a fronte di un onere che non appare invece limitato nel tempo: andrebbero quindi fornite indicazioni circa il profilo temporale delle risorse utilizzate e l’impatto prefigurato sui saldi, trattandosi di somme residue.
Non sono fornite inoltre indicazioni riguardo all’entità delle risorse necessarie per la costituzione dei Poli e alla tipologia dei relativi oneri.
Si rileva infine che le risorse del fondo presentano natura di conto capitale: la loro destinazione a una nuova finalità di spesa, che in base a quanto si desume dal tenore letterale della disposizione sembrerebbe essere di natura corrente, appare quindi suscettibile di determinare una dequalificazione della spesa. Anche in ordine a tali profili appare necessario acquisire chiarimenti.
Si evidenzia che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma precisando che l’utilizzo della modalità decentrata per lo svolgimento dei concorsi, ove realizzata attraverso i Poli territoriali avanzati (PTA) potrà comportare una riduzione degli oneri sostenuti dalle singole amministrazioni che, prudenzialmente, “non viene colto”.
Articolo 164
(Incremento fondo rinnovo contrattuale)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Integrazione Fondo rinnovo contratti del personale statale 2019-2021 (comma 1) |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
400,0 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Integrazione Fondo rinnovo contratti del personale statale 2019-2021– effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
194,0 |
194,0 |
194,0 |
194,0 |
194,0 |
194,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma integra di 400 milioni di euro a decorrere dal 2021 le risorse finanziarie - indicate al comma 436, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) - destinate alla contrattazione collettiva nazionale e ai miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico per il triennio 2019-2020. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica.
La relazione tecnica riporta, tra l’altro, nella seguente tabella 1, le risorse a carico del bilancio dello Stato, previste dalla legge di bilancio 2019 e 2020, come integrate dalla norma in esame da destinare alla contrattazione collettiva nazionale del triennio 2019 — 2021 ed ai miglioramenti economici del restante personale statale in regime di diritto pubblico:
Tabella 1
(milioni di euro) |
|||
|
2019 |
2020 |
Dal 2021 |
Legge n. 145/2018 |
1.100 |
1.425 |
1.775 |
Legge n. 160/2019 |
|
325 |
1.600 |
Integrazione DDL bilancio 2021 |
|
|
400 |
Totale |
1.100 |
1.750 |
3.775 |
La relazione tecnica riferisce, inoltre, che restano confermate le disposizioni di cui ai successivi commi 440 e 441 della stessa legge 145 che prevedono il finanziamento dal 2019 dell’Indennità di vacanza contrattuale (IVC), dell’elemento perequativo (comma 440) e dell’eventuale anticipazione di 210 milioni di euro sui fondi per l’accessorio del personale del comparti sicurezza - difesa e soccorso pubblico (comma 441) i cui importi, quindi, risultano ricompresi nell’ambito dei summenzionati incrementi.
Con riferimento agli effetti indotti di maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma, posto che gli stessi appaiono in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei saldi di finanza pubblica, non si formulano osservazioni.
A tale riguardo si rammenta che l’effetto complessivo di aumento della spesa per redditi da lavoro dipendente viene considerato su tutti e tre i saldi al lordo delle trattenute fiscali e previdenziali. Con riguardo ai soli saldi di fabbisogno e indebitamento netto tale effetto viene, altresì, nettizzato alla luce delle maggiori entrate connesse all’aumento dei redditi prodotto dall’intervento normativo. La prassi fino ad ora seguita, sulla base delle stime prudenziali delle entrate correlate alle trattenute fiscali e previdenziali sui dipendenti pubblici indica in circa il 49 per cento la quota della spesa per redditi che rientra nelle casse delle pubbliche amministrazioni a titolo di maggiori entrate tributarie e contributive (c.d. “effetti indotti”).
Articolo 165, commi da 1 a 4
(Misure per l'inclusione scolastica)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-Incremento organico (comma 1) |
60,3 |
313,3 |
686,9 |
60,3 |
313,3 |
686,9 |
60,3 |
313,3 |
686,9 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Fondo per il rafforzamento dell'autonomia scolastica-Incremento organico effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
29,2 |
152,0 |
333,2 |
29,2 |
152,0 |
333,2 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Carta elettronica docenti-sostegno (comma 1) |
2,5 |
8,0 |
12,5 |
2,5 |
8,0 |
12,5 |
2,5 |
8,0 |
12,5 |
Fondo per la formazione obbligatoria per il personale docente di ruolo (comma 2) |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
Attrezzature tecniche e sussidi didattici per gli istituti scolastici che accolgono alunni con disabilità (comma 3) |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
10,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme intervengono sull'art. 1, comma 366, della legge n. 232/2016, inserendo il comma 366-bis. Quest'ultimo rifinanzia il Fondo destinato all’incremento dell’organico dell’autonomia (di cui al comma 366 del medesimo articolo) in misura pari a 62,76 milioni di euro nel 2021, 321,34 milioni di euro nel 2022, 699,43 milioni di euro nel 2023, 916,36 milioni per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 924,03 milioni nel 2026, 956,28 milioni nel 2027, 1.003,88 milioni nel 2028, 1.031,52 milioni a decorrere dal 2029, con l'obiettivo di garantire la continuità didattica degli alunni con disabilità. La dotazione dell'organico dell'autonomia, a valere sulle summenzionate risorse, incrementata di 5.000 posti sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2021/2022, 11.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2022/2023 e 9.000 posti di sostegno a decorrere dall’anno scolastico 2023/2024 (comma 1).
Viene inoltre disposto l’incremento - per 10 milioni di euro per il 2021 - del fondo di cui all’art. 1, comma 125, della legge n. 107/2015 per realizzare interventi di formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con disabilità (comma 2) nonché uno stanziamento di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni scolastici 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024 finalizzato all’acquisto e alla manutenzione dei sussidi didattici di cui all’art. 13 della legge n. 104/1992 destinati alle scuole che accolgono alunni con disabilità (comma 3).
Viene, altresì, previsto che agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) spettano esclusivamente le misure educative e didattiche di supporto a tal fine già previste dall’art. 5 della legge n. 170/2010, senza l’impiego delle risorse professionali di cui alla legge n. 104/1992 erogate in attuazione dell’art. 3 del D.lgs. n. 66/2017.
A tali studenti non spettano, pertanto, le risorse professionali aggiuntive, previste dal richiamato decreto legislativo, quali docenti di sostegno, numero adeguato di personale amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) e di collaboratori scolastici.
Con riferimento al comma 1, si riscontra positivamente la quantificazione fornita dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni. Peraltro, si rileva che gli oneri recati dalla disposizione mostrano una progressione più marcata negli ultimi anni del periodo considerato, esercizi questi non compresi nel prospetto riepilogativo sopra riportato che è limitato al triennio 2021-2023. Tanto premesso, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla coerenza di tale dinamica rispetto alla proiezione oltre il triennio del quadro finanziario complessivo esposto nel prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge in esame. Ciò al fine di verificare se possano determinarsi effetti di maggior onere oltre il triennio e la complessiva compatibilità finanziaria del provvedimento in esame, tenendo conto anche che la spesa in questione, essendo riferita ad oneri di personale presenta una ridotta modulabilità.
Si evidenzia che la relazione tecnica illustra i dati e la procedura di quantificazione adottata e riporta la seguente tabella riepilogativa degli effetti finanziari stimati.
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 e 2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Dal 2030 |
Stipendi |
60,26 |
313,34 |
686,93 |
903,86 |
911,53 |
943,78 |
991,38 |
1.019,02 |
1.019,02 |
Carta elettronica docente |
2,50 |
8,0 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
12,50 |
TOTALE |
62,76 |
321,34 |
699,43 |
916,36 |
924,03 |
956,28 |
1.003,88 |
1.031,52 |
1.031,52 |
In particolare, la relazione tecnica procede come di seguito indicato.
Onere per stipendi
Per la stima dell’onere per stipendi, si considera:
- assunzioni: n. 5000 nell’A.S. 2021/2022, n. 11.000 nell’A.S. 2022/2023, n. 9.000 nell’A.S. 2023/2024;
- decorrenza delle assunzioni: 1 settembre;
- anzianità media al momento dell’assunzione: 4 anni;
- stipendio annuo complessivo: per classe stipendiale “0-8 anni”: 36.154,01 euro e per classe stipendiale “9-14 anni”: 40.760,6 euro.
Sulla base di tali dati, si ottiene l’onere per assunzioni indicato nella precedente tabella.
Onere per carta elettronica
Ai fini della stima, la relazione tecnica moltiplica, in ciascun anno, il valore della carta elettronica (500 euro) per il numero dei nuovi docenti, sulla base della pianificazione indicata nel punto precedente (5.000 nel 2021, 16.000 nel 2022 e 25.000 nel 2023).
Non si formulano osservazioni con riguardo al comma 2 e al comma 3, essendo i relativi oneri limitati ai rispetti disposti stanziamenti.
Nulla da osservare, altresì, per i profili di quantificazione, con riguardo al comma 4 preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che la misura non comporta oneri finanziari, in quanto è finalizzata a richiamare la corretta applicazione delle norme vigenti in materia di diritti delle persone con disabilità ottimizzando l’assegnazione delle risorse e generando, pertanto, potenziali risparmi.
Articolo 165, comma 5
(Rapporto di lavoro dei collaboratori scolastici)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Contratti di lavoro a tempo pieno e assunzione di collaboratori scolastici (comma 5) |
56,2 |
56,9 |
56,9 |
56,2 |
56,9 |
56,9 |
56,2 |
56,9 |
56,9 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Contratti di lavoro a tempo pieno e assunzione di collaboratori scolastici- Effetti riflessi (comma 5) |
|
|
|
27,2 |
27,6 |
27,6 |
27,2 |
27,6 |
27,6 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono la trasformazione a tempo pieno, dal 1° gennaio 2021, del contratto di lavoro di 4.485 collaboratori scolastici già assunti a tempo parziale dal 1° marzo 2020, nonché l’assunzione a tempo pieno, dal 1° settembre 2021, sino ad un massimo di 45 unità, di ulteriori collaboratori scolastici che siano risultati in sovrannumero nella provincia di riferimento in virtù della propria posizione in graduatoria e autorizzano il Ministero dell’istruzione, oltre le ordinarie facoltà assunzionali, a coprire 2.288 posti vacanti e disponibili nell’organico di diritto del personale ATA e non coperti a tempo indeterminato nell’a.s. 2020/2021. A tal fine è autorizzata la spesa di 56,17 milioni di euro nel 2021, 56,91 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2028, 60,76 milioni di euro nel 2029, 61,56 milioni di euro nel 2030, e 61,62 milioni di euro a decorrere dal 2031.
La relazione tecnica afferma che la norma determina un incremento delle facoltà assunzionali correlate al completamento dell’orario d’obbligo (per coprire stabilmente e a tempo indeterminato posti già vacanti e disponibili nell’organico vigente); non determina, invece, un incremento della dotazione organica nel contingente dei collaboratori scolastici. Inoltre, illustra i dati e la procedura di quantificazione adottata e riporta la seguente tabella riepilogativa degli effetti finanziari stimati.
(milioni di euro)
|
2021 |
dal 2022 al 2028 |
2029 |
2030 |
dal 2031 |
Stipendi (n. 4.485 Collaboratori scolastici) |
55,79 |
55,79 |
59,64 |
60,41 |
60,41 |
Stipendi (n. 45 Collaboratori Scolastici) |
0,38 |
1,12 |
1,12 |
1,15 |
1,21 |
TOTALE |
56,17 |
56,91 |
60,76 |
61,56 |
61,62 |
In particolare, la relazione tecnica procede come di seguito indicato.
Trasformazione da tempo parziale a tempo pieno
Per la stima dell’onere per stipendi, la relazione tecnica considera:
- personale interessato: n. 4.485 assunto a tempo parziale in data 1° marzo 2020;
- decorrenza della trasformazione: 1° gennaio 2021;
- stipendio annuo complessivo: per classe stipendiale “0-8 anni”: 24.876 euro e per classe stipendiale “9-14 anni”: 26.935,77 euro.
Onere per nuove assunzioni
Per la stima dell’onere per stipendi, la RT considera:
- personale interessato: n. 45;
- decorrenza della trasformazione: 1° settembre 2021;
- stipendio annuo complessivo: per classe stipendiale “0-8 anni”: 24.876 euro e per classe stipendiale “9-14 anni”: 26.935,77 euro.
La relazione tecnica precisa, altresì, che al fine di rendere coerente la stima degli oneri, occorre tener conto che per i 4.485 collaboratori scolastici il passaggio dalla classe stipendiale ‘0-8’ a quella ‘9-14’ cui corrisponde un trattamento stipendiale di 26.935,77 euro avverrà dal 1° marzo 2029, invece per i 45 collaboratori scolastici il suddetto passaggio dalla classe ‘0-8’ a quella ‘9-14’ avverrà dall’a.s. 2030/31.
In proposito, si riscontra la quantificazione, che appare verificabile sulla base dei dati forniti dalla relazione tecnica.
Articolo 165, commi 6 e 7
(Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga al 30/06/2021 dei Contratti a tempo determinato per assistenti tecnici (comma 6) |
13,8 |
|
|
13,8 |
|
|
13,8 |
|
|
Incremento dotazione organica personale ATA (comma 7) |
9,3 |
31,4 |
30,5 |
9,3 |
31,4 |
30,5 |
9,3 |
31,4 |
30,5 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Proroga al 30/06/2021 dei Contratti a tempo determinato per assistenti tecnici - effetti riflessi (comma 6) |
|
|
|
6,7 |
|
|
6,7 |
|
|
Incremento dotazione organica personale ATA -effetti riflessi (comma 7) |
|
|
|
4,5 |
15,2 |
14,8 |
4,5 |
15,2 |
14,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme prevedono:
· la proroga fino al 30 giugno 2021 – termine dell’a.s. 2020/2021 – dei contratti a tempo determinato sottoscritti con assistenti tecnici da utilizzare nelle scuole dell’infanzia e nelle scuole del primo ciclo, in scadenza a dicembre 2020. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 13,80 milioni di euro nel 2021 (comma 6).
Al riguardo si rammenta che l’art. 230-bis del DL n. 34/2020 ha autorizzato le scuole dell’infanzia e le scuole del primo ciclo a sottoscrivere, nei mesi da settembre a dicembre 2020, contratti a tempo determinato fino al 31 dicembre 2020, nel limite complessivo di 1.000 unità, con assistenti tecnici, al fine di assicurare la funzionalità della strumentazione informatica, nonché il supporto all'utilizzo delle piattaforme multimediali per la didattica. Gli oneri derivanti dal dalla disposizione sono stati determinati in misura pari a 9,3 milioni di euro per il 2020;
· l’incremento di 530 posti della dotazione organica del personale ATA. Le facoltà assunzionali del personale assistente tecnico, comprese quelle corrispondenti a 470 posti già vacanti e disponibili nell’organico di diritto e non coperti a tempo indeterminato nell’anno scolastico 2020/2021, sono corrispondentemente incrementate di 1000 unità. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 9,26 milioni di euro nel 2021, 31,43 milioni di euro nel 2022, 30,51 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 31,16 milioni di euro nel 2027 e 32,44 milioni di euro a decorrere dal 2028 (comma 7).
Al riguardo, le quantificazioni riportate dalla relazione tecnica appaiono riscontrabili sulla base dei dati forniti; non si formulano quindi osservazioni.
La relazione tecnica, con riguardo al comma 6, riferisce che il relativo onere è pari a 13,80 milioni di euro nel 2021 considerato che il costo mensile per una assistente tecnico, lordo Stato, ammonta a 2.301 euro.
La relazione tecnica, con riferimento al comma 7, afferma che nell’anno scolastico 2021/2022 ciascuno dei 1.000 assistenti tecnici sarà collocato, poiché in prova, nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità 0-8. Lo stipendio annuo di un assistente tecnico per questa fascia di anzianità è pari a 27.760,74 euro, al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell’IVC e dell’IRAP. Ciò comporta un maggior onere, tra settembre 2021 e agosto 2022, di 27,76 milioni di euro, corrispondente a 1.000 contratti a tempo indeterminato di personale assistente tecnico. Nel corso del 2022 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore degli assistenti tecnici che godranno altresì della progressione di carriera. Al fine di stimare l’onere a regime, si considera che il personale in questione si collocherà, in media, nella classe di anzianità economica 9-14 il cui stipendio annuo, al lordo degli oneri riflessi, della tredicesima mensilità, dell’IVC e dell’IRAP, è di 30.509,64 euro. La relazione tecnica riferisce che tale ipotesi appare adeguata e prudenziale. In tal caso, gli assistenti tecnici assunti nell’a.s. 2021/22, dal 1° settembre dell’anno 2022 avranno diritto alla ricostruzione di carriera. Il passaggio dalla classe stipendiale ‘0-8’ alla classe stipendiale 9-14 ha un costo pro-capite pari alla differenza (euro2.748,90) tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità ‘0-8’ (euro 27.760,74) e quello della fascia di anzianità ‘9-14’ (euro 30.509,64). Infine la relazione tecnica evidenzia che, dal 1° settembre 2027, i suddetti assistenti amministrativi raggiungeranno la classe stipendiale ‘’15-20 corrispondente a euro 32.434,43. A seguire si riporta una tabella riepilogativa dell’andamento degli oneri retributivi.
(euro)
|
2021 |
2022 |
2023 al 2026 |
2027 |
dal 2028 |
stipendi |
9,26 |
28,68 |
30,51 |
31,16 |
32,44 |
ricostruzione di carriera |
|
2,75 |
|
|
|
TOT |
9,26 |
31,43 |
30,51 |
31,16 |
32,44 |
Articolo 165, comma 8
(Assistenti tecnici nelle scuole del primo ciclo)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento di 1.000 unità di personale docente per il sostegno presso la scuola dell'infanzia (comma 8) |
11,2 |
37,9 |
36,8 |
11,2 |
37,9 |
36,8 |
11,2 |
37,9 |
36,8 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Incremento di 1.000 unità di personale docente per il sostegno presso la scuola dell'infanzia - effetti riflessi (comma 8) |
|
|
|
5,4 |
18,4 |
17,9 |
5,4 |
18,4 |
17,9 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Carta elettronica dei docenti- scuola di infanzia (comma 8) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di mille posti la dotazione organica complessiva dei docenti della scuola dell'infanzia. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 11,67 milioni di euro nel 2021, 38,43 milioni di euro nel 2022, 37,32 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 38,48 milioni di euro nel 2027 e 40,79 milioni di euro dal 2028 (comma 8).
Al riguardo, si evidenzia che la quantificazione risulta verificabile sulla base degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
La relazione tecnica, afferma che nell’anno scolastico 2021/2022, ciascuno dei 1.000 docenti neo-assunti sarà collocato in prova nella classe economica corrispondente alla fascia di anzianità 0-8. Lo stipendio annuo di un docente di ruolo della scuola dell’infanzia è pari a 33.499,63 euro al lordo degli oneri riflessi, dell’IVC e dell’IRAP. Ciò comporta un maggior onere, tra settembre 2021 e agosto 2022, di 33,999 milioni di euro, che ricomprende anche il valore corrispondente alla c.d. carta elettronica del docente, pari a 500 euro pro capite. Nel mese di settembre 2022 occorrerà effettuare la ricostruzione di carriera in favore dei docenti neo-immessi, che dal medesimo mese godranno altresì della progressione di carriera. Al fine di stimare i conseguenti effetti finanziari, e l’onere a regime, si prevede che il personale in questione si attesterà, in media, nella classe di anzianità economica 9-14. Tale ipotesi di stima è ritenuta prudenziale, in quanto il personale attualmente iscritto nelle graduatorie utili per l’immissione in ruolo nella scuola dell’infanzia registra un’anzianità di servizio di gran lunga inferiore. In questa ipotesi, la ricostruzione di carriera ha un costo pro-capite pari alla differenza tra lo stipendio annuo proprio della fascia di anzianità 0-8, pari a 33.499,63 euro, e quello proprio della fascia di anzianità 9-14, pari a 36.820,36. Tale differenza ammonta a 3.320,73 euro annui pro-capite. Il maggior onere, nel mese di settembre 2022, per la ricostruzione di carriera sarà pari a 3,32 milioni. Il personale raggiungerà la fascia stipendiale superiore 15-20, pari ad euro 40.290,09 l’anno a lordo Stato, dal 1° settembre 2027, nell’arco dei dieci anni presi in considerazione.
Nell’anno scolastico in cui avverrà il passaggio dalla classe stipendiale inferiore a quella superiore, il valore della spesa da imputare ai due consecutivi anni finanziari (compresi nell’anno scolastico preso in considerazione), sarà così determinato:
· per il primo anno sommando gli 8/12 del valore della classe stipendiale di partenza ai 4/12 del valore stipendiale della successiva classe stipendiale;
· per il secondo calcolando i 12/12 della successiva classe stipendiale.
Ai fini della valutazione complessiva dell’onere si tiene conto anche della c.d. carta elettronica del docente del valore di 500,00 euro pro capite annui.
Si riporta nella seguente tabella un quadro riepilogativo della spesa.
(euro)
|
2021 |
2022 |
2023 al 2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Dal 2030 |
Stipendi |
11,17 |
34,61 |
36,82 |
37,98 |
40,29 |
40,29 |
40,29 |
ricostruzione di carriera |
|
3,32 |
|
|
|
|
|
Carta elettronica docente |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
0,50 |
TOTALE |
11,67 |
38,43 |
37,32 |
38,48 |
40,79 |
40,79 |
40,79 |
Articolo 165, comma 9
(Incremento del Fondo per il Sistema integrato di educazione e di istruzione)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione (comma 9) |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
60,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 60 milioni di euro a decorrere dal 2021 il fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e istruzione di cui all’art. 12 del D.lgs. n. 65/2017, Per il 2021, una quota parte dell’incremento, pari a euro 1.500.000, è destinata al Ministero dell’istruzione per l’attivazione del sistema informativo nazionale di cui all’art. 5, comma 1, lett. e) del D.lgs. n. 65/2017. A tal fine è autorizzata la spesa pari a 60 milioni a decorrere dal 2021. (comma 8).
Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere appare configurato come limite massimo di spesa.
Articolo 165, commi 10 e 11
(Equipe formative territoriali)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Comando di docenti (comma 10) |
1,4 |
3,6 |
2,2 |
1,4 |
3,6 |
2,2 |
1,4 |
3,6 |
2,2 |
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
Comando di docenti – effetti riflessi (comma 10) |
|
|
|
0,7 |
1,8 |
1,1 |
0,7 |
1,8 |
1,1 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma modifica l’art. 12, del D.lgs. n. 65/2017, estendendo agli anni scolastici 2021/2022 e 2022/2023 la possibilità di costituire equipe formative territoriali con 20 docenti in comando per il supporto al Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD) e con 200 docenti in semi esonero dall'esercizio dell'attività didattica (comma 10). A tal fine è autorizzata la spesa pari a euro 1.446.158 per il 2021, euro 3.615.396 per il 2022 ed euro 2.169.238 per il 2023 (comma 11).
Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.
La relazione tecnica evidenzia che dall’applicazione della norma deriva che n. 20 sono i docenti posti in posizione di comando presso gli uffici scolastici regionali o presso l’Amministrazione centrale che sono totalmente esonerati dall’insegnamento per svolgere attività di coordinamento e supporto in favore delle azioni del Piano nazionale per la scuola digitale, mentre 200 sono i docenti che svolgono la loro attività presso le scuole, destinatari del semi-esonero, e che comunque svolgono il 50% dell’orario di servizio. Pertanto, considerati 20 docenti in esonero totale e 200 docenti in semi esonero, la relazione tecnica stima che l’insieme dei 220 docenti corrisponda a 120 docenti collocati in esonero totale. Per stimare l’onere, correlato alla sostituzione dei docenti coinvolti nelle equipe formative con docenti non di ruolo con contratto fino al 30 giugno viene presa a riferimento la classe economica corrispondente alla fascia di anzianità 0-8 riferibile allo stipendio annuo di un docente di scuola secondaria di secondo grado, che è pari a 36.154,01 euro. Pertanto, applicando il suddetto stipendio annuo lordo per 120 docenti cui afferisce un contratto fino al 30 giugno si stimano i maggiori oneri pari a euro 1.446.158,40 per il 2021, euro 3.615.396,00 per il 2022 ed euro 2.169.237,60 per il 2023. La relazione tecnica rileva che dall’attività di selezione dei docenti che saranno chiamati a svolgere i compiti all’interno delle equipe formativa non derivano oneri correlati a commissioni selettive o a particolari attività onerose in quanto tale attività selettiva è già stata svolta in passato per la scelta delle stesse figure, utilizzando le risorse umane e strumentali disponibili.
Articolo 165, comma 12
(Collocamento fuori ruolo di docenti e dirigenti scolastici)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga dell’utilizzo di docenti presso enti e associazioni (comma 12) |
1,8 |
2,7 |
|
1,8 |
2,7 |
|
1,8 |
2,7 |
|
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
||||||||
Proroga dell’utilizzo di docenti presso enti e associazioni – effetti riflessi (comma 12) |
|
|
|
0,9 |
1,3 |
|
0,9 |
1,3 |
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma novella l’art. 1, comma 330, della legge n. 190/2014, al fine di posticipare ulteriormente - dall’anno scolastico 2021/2022 all’anno scolastico 2022/2023 - la soppressione delle disposizioni (art. 26, comma 8, secondo e terzo periodo, della legge n. 448/1998) che prevedono la possibilità di collocare fuori ruolo docenti e dirigenti scolastici per assegnazioni presso enti che operano nel campo delle tossicodipendenze, della formazione e della ricerca educativa e didattica, nonché presso associazioni professionali del personale direttivo e docente ed enti cooperativi da esse promossi (comma 12).
Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che la stima degli effetti onerosi è coerente con quelle fornite in occasione di analoghe proroghe già previste con riguardo a precedenti annualità.
La relazione tecnica evidenzia, tra l’altro, che la disposizione interessa un contingente di 150 docenti o dirigenti scolastici. L’utilizzo dei dirigenti non comporta nuovi o maggiori oneri, giacché il relativo personale non è sostituito. Tuttavia, supponendo in via prudenziale che la disposizione comporti l’utilizzo di 150 docenti della scuola secondaria di secondo grado da retribuire sino al 30 giugno, poiché il relativo stipendio, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP nonché dell’IVC, è pari a 36.154,01 euro annui, si ricava che il costo della disposizione è pari a 150 x 36.154,01/12 x 10 = 4,520 milioni di euro nell’a.s. 2021/2022, cioè pari a 4,520 x 4/10 = 1,808 milioni di euro nell’anno 2021 e 4,520 x 6/10 = 2,712 milioni di euro nell’anno 2022. Non vi sono oneri per la carta elettronica del docente, poiché è attribuita unicamente a personale di ruolo.
Articolo 166
(Piano quinquennale per assunzioni nelle Forze di polizia)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Istituzione di un fondo destinato al Piano quinquennale per assunzioni di personale nelle Forze di Polizia (comma 2) |
3,9 |
32,3 |
58,4 |
3,9 |
32,3 |
58,4 |
3,9 |
32,3 |
58,4 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Istituzione di un fondo destinato al Piano quinquennale per assunzioni di personale nelle Forze di Polizia – effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
1,9 |
15,7 |
28,3 |
1,9 |
15,7 |
28,3 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Istituzione di un fondo per sostenere gli oneri di funzionamento connesse al piano assunzionale - Forze di Polizia (comma 3) |
4,1 |
2,6 |
7,5 |
4,1 |
2,6 |
7,5 |
4,1 |
2,6 |
7,5 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 4.535 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.
Le assunzioni sono previste nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di: 800 unità, per il 2021, di cui 600 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria; 500 unità, per il 2022, di cui 300 unità nel Corpo della guardia di finanza e 200 per la Polizia Penitenziaria; 1160 unità per il 2023, di cui 300 della Polizia di Stato, 200 nell’Arma dei carabinieri, 150 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria; 1160 unità per il 2024, di cui 200 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 200 nel Corpo della guardia di finanza e 510 per la Polizia Penitenziaria; 915 unità per il 2025, di cui 100 della Polizia di Stato, 250 nell’Arma dei carabinieri, 50 nel Corpo della guardia di finanza e 515 per la Polizia Penitenziaria (comma 1).
Ai fini delle suddette assunzioni viene istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia un fondo da ripartire con una dotazione di euro 3.855.298 per il 2021, euro 32.318.063 per il 2022, euro 58.358.288 per il 2023, di euro 103.346.347 per il 2024, euro 151.510.382 per il 2025, euro 187.987.418 per il 2026, euro 195.007.907 per il 2027, euro 196.566.668 per il 2028, euro 199.622.337 per il 2029, euro 202.387.875 per il 2030, euro 204.480.113 per il 2031, euro 205.659.245 per il 2032, euro 206.733.517 per il 2033, euro 208.639.130 per il 2034, euro 210.838.415 per il 2035 ed euro 213.454.024 a decorrere dal 2036 (comma 2).
Per le spese di funzionamento connesse alle suddette assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 4.116.000 per il 2021, di euro 2.590.800 per il 2022, di euro 7.510.280 per il 2023, di euro 7.422.830 per il 2024, di euro 5.915.870 per il 2025, da iscrivere in apposito fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell’Interno e da ripartire tra le amministrazioni interessate (comma 3).
Al riguardo, pur considerando che i summenzionati maggiori oneri per il periodo 2021-2036, relativi ad assunzioni di personale nelle Forze di polizia da effettuare nel periodo 2021-2025 (comma 2) sono configurati come limiti massimi di spesa, si evidenzia che questi recano una progressione più marcata negli ultimi anni del periodo considerato dalla RT (2021-2036): si tratta di esercizi non compresi nel prospetto riepilogativo sopra riportato che è limitato al triennio 2021-2023. Tanto premesso, appare opportuno acquisire una valutazione del Governo in merito alla compatibilità di tale evoluzione rispetto alla proiezione complessiva oltre il triennio delle grandezze di spesa evidenziate nel prospetto riepilogativo allegato al disegno di legge in esame. Ciò al fine di verificare se possano determinarsi effetti di maggior onere oltre il triennio e la complessiva compatibilità finanziaria del provvedimento in esame, tenendo conto anche che la spesa in questione, essendo riferita ad oneri di personale presenta una ridotta modulabilità.
In merito alle suddette assunzioni non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica anche considerato che, a fronte di oneri assunzionali limitati all’entità delle dotazioni del Fondo di cui al comma 2, le relative assunzioni sono state correttamente determinate entro un limite massimo di unità (comma 1).
Si evidenzia inoltre che la relazione tecnica, a tale riguardo, riporta, conformemente alle prescrizioni della legge di contabilità e finanza pubblica, una proiezione decennale dei suddetti oneri dall’anno 2021 all’anno 2036.
Non si formulano, altresì, osservazioni in merito alla quantificazione delle spese di funzionamento (comma 3), correlate alle suddette assunzioni, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
Nulla da osservare, infine, in merito alla stima degli effetti indotti per maggiori entrate fiscali e contributive derivanti dalla norma evidenziate sui saldi di finanza pubblica, che appare in linea con la prassi contabile fino ad ora seguita nella costruzione dei medesimi saldi.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati (comma 1) |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
50,0 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Fondo servizi esterni di controllo del territorio e di prevenzione dei reati– effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
24,3 |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
24,3 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia un Fondo da ripartire con una dotazione annua di 50 milioni di euro a decorrere dal 2021 finalizzato alla retribuzione dei servizi esterni ovvero delle attività operative al di fuori dell’ordinaria sede di servizio svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (comma 1).
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, pur considerando che il maggior onere appare configurato come limite massimo di spesa, appare opportuno che vengano forniti dati ed elementi di valutazione che consentano di verificare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.
Articolo 168
(Incremento dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento dotazione finanziaria AGEA (comma 1) |
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
10,0 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 10 milioni di euro per il 2021 la dotazione finanziaria dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) al fine di garantire l’efficace svolgimento delle ulteriori attività derivanti dal diffondersi dell’emergenza causata dall’epidemia da Covid-19. (comma 1). Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che il maggior onere appare configurato come limite massimo di spesa.
Articolo 171
(Disposizioni in materia di Guardia di finanza)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma ridefinisce i criteri di attribuzione in favore dei militari della Guardia di finanza delle specifiche quote dei proventi delle sanzioni pecuniarie irrogate per violazioni delle leggi tributarie, agli stessi spettanti ai sensi dell’art. 3, della legge n. 168/1951. In particolare, viene previsto che tali quote siano assegnate ad un fondo istituito nello dello Stato di previsione del Ministero dell’economia, per la successiva integrale distribuzione in premi ai militari del medesimo Corpo secondo modalità demandate ad un successivo decreto ministeriale (comma 1).
Il testo vigente art. 3, della legge n. 168/1951 stabilisce che le suddette quote siano versate al Fondo massa della Guardia di finanza per essere integralmente distribuite in premi ai militari del Corpo a cura di un’apposita Commissione.
Viene, altresì, modificato l’art. 1, comma 7, del D.lgs. n. 157/2015, prevedendo che, con decreto ministeriale, possa essere stabilita un’ulteriore quota - eccedente i vigenti limiti di spesa e per un ammontare non superiore a 15 milioni di euro annui - da destinare al Fondo assistenza finanzieri di cui alla legge n. 1265/1960 (comma 2).
Tale quota, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, si configura come ulteriore rispetto a quella già destinata ai sensi dell’art. 9, comma 33, del DL n. 78/2010 al summenzionato fondo di assistenza per i finanzieri.
Viene disciplinata, infine, la destinazione dei proventi derivanti dallo sfruttamento commerciale delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo della Guardia di finanza (comma 3).
In merito al comma 2, andrebbe chiarita la portata applicativa della norma posto che non risulta chiaro a quali risorse integrative faccia specificamente riferimento la disposizione. In proposito la RT rinvia all’art. 9, comma 33, del DL n. 78/2010 – non menzionato dalla disposizione – che, in materia di contenimento delle spese del pubblico impiego, reca specifiche misure in materia di alimentazione del Fondo di assistenza per i finanzieri. Andrebbe quindi chiarito a valere su quali risorse venga disposta la suddetta integrazione e se l’espressa deroga ai vigenti limiti di spesa non sia suscettibile di incidere in termini finanziariamente negativi su quanto eventualmente già scontato sui saldi finanza pubblica (comma 2).
Riguardo al comma 1 non si formulano osservazioni considerato che, come riferito anche dalla relazione tecnica a conferma della neutralità finanziaria della disposizione, questa non incide sull’ammontare delle risorse spettanti ai militari della Guardia di finanza per le finalità premiali di cui alla legge n. 168/191, ma esclusivamente sui criteri per la loro assegnazione.
Nulla da osservare, infine, con riguardo al comma 3, considerato quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma. In particolare la RT riferisce che, per effetto delle disposte concessioni in uso temporaneo di denominazioni, stemmi, emblemi e segni distintivi del Corpo, non sono ancora affluite entrate al bilancio dello Stato.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che il Corpo della guardia di finanza collabori con l’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) ai fini dello svolgimento dei servizi di sorveglianza e tutela sulla realizzazione dei beni (prodotti tipografici e prodotti di coniazione) effettuata per conto dello Stato italiano, nonché dei servizi di scorta relativi ai medesimi beni (comma 1).
Per lo svolgimento dei summenzionati servizi il Corpo impiega un’aliquota di personale complessivamente non superiore a 200 unità (comma 1, lett. a)). Vengono, altresì, posti a carico dell’Istituto, nel limite di 5 milioni di euro annui, il trattamento economico accessorio spettante al personale effettivamente impiegato nell’ambito della suddetta aliquota, compresi i correlati oneri sociali e quelli per il relativo trasferimento, nonché le spese di funzionamento, logistiche e per le dotazioni strumentali necessarie per l’espletamento dei medesimi servizi (comma 2, lett. b)).
Viene infine demandata ad un’apposita convenzione, da stipularsi tra l’Istituto e il Corpo, la definizione delle modalità operative della collaborazione e di sostenimento dei citati oneri, anche attraverso operazioni di permuta, ai sensi dell’art. 2133 del D.lgs. n. 66/2010 (comma 3).
La relazione tecnica riferisce che la disposizione è neutra sotto il profilo finanziario e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto la stessa non prevede la costituzione di contingenti extra-organico né comporta il ricorso ad assunzioni aggiuntive rispetto alle facoltà previste a legislazione vigente, atteso che il personale adibito alla specifica attività di servizio verrà tratto dagli organici della Guardia di finanza. Per quanto riguarda tutte le relative spese strumentali, che sono poste a carico dell’Istituto nl limite massimo di 5 milioni di euro annui, la relazione tecnica precisa che tale importo corrisponde al costo attualmente sostenuto dall’Istituto per la vigilanza dei relativi siti produttivi, attraverso società private.
La relazione tecnica quantifica l’onere relativo al trattamento economico accessorio da corrispondere al personale GdF in circa 2,9 milioni di euro annui. Ciò ipotizzando l’impiego di un’aliquota di personale composta da 1 colonnello, 1 tenente colonnello, 2 capitani, 5 ispettori, 14 sovrintendenti e 177 appuntati/finanzieri. La relazione tecnica riporta una tabella (indicata a seguire) riepilogativa dei dati di quantificazione del suddetto onere.
(euro)
Composizione aliquota |
Onere accessorio medio unitario (conto annuale 2018) |
Accessorio medio complessivo |
||||
Grado/Ruolo |
Unità |
Straordinario |
Indennità fisse |
Altre access. |
Totale |
|
a |
b |
c |
d |
e |
f = c + d + e |
g = f * b |
Colonnello |
1 |
15.419,00 |
18.189,00 |
2.810,00 |
36.418,00 |
36.418,00 |
Tenente Colonnello |
1 |
15.419,00 |
18.189,00 |
2.810,00 |
36.418,00 |
36.418,00 |
Capitano |
2 |
7.550,00 |
11.973,00 |
2.857,00 |
22.380,00 |
44.760,00 |
Ispettori |
5 |
3.549,00 |
12.296,00 |
2.150,00 |
17.995,00 |
89.975,00 |
Sovrintendenti |
14 |
2.713,00 |
12.080,00 |
2.520,00 |
17.313,00 |
242.382,00 |
Appuntati/Finanzieri |
177 |
1.988,00 |
9.175,00 |
2.923,00 |
14.086,00 |
2.493.222,00 |
Totale |
200 |
46.638,00 |
81.902,00 |
16.070,00 |
144.610,00 |
2.943.175,00 |
Con riguardo al rimborso dei suddetti oneri viene precisato che l’art. 2133 del D. lgs. n. 66/2010, consente alla GdF la stipula di convenzioni o contratti aventi ad oggetto la permuta di materiali ovvero prestazioni. L’art. 569 del DPR n. 90/2010 ammette che la suddetta permuta subordinando la stessa al “criterio dell’equivalenza economica complessiva delle prestazioni reciproche”, in ciò comportando la individuazione, in sede applicativa, di rigorose metodologie di determinazione del valore della controprestazione.
Al riguardo, pur prendendo di quanto riferito dalla relazione tecnica e dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla stessa, si evidenzia che in base a quanto si desume dal testo e dalla medesima relazione i suddetti oneri strumentali complessivi dovranno essere, comunque, rimborsati dalla Guardia di Finanza all’Istituto; questi pertanto graveranno, in ultima istanza, sul medesimo Corpo che, in base alla norma, potrà provvedervi anche mediante stipula di convenzioni o contratti aventi a oggetto la permuta di materiali ovvero prestazioni.
Pertanto, la disposizione rinvia la relativa compensazione finanziaria di nuovi oneri, tra le cui componenti sono ricomprese spese non rimodulabili afferenti il trattamento economico di personale pubblico, a modalità di copertura che non rientrano tra quelle tassativamente previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica. Al riguardo appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.
Si rileva, inoltre, l’opportunità di acquisire una valutazione in merito agli effetti sull’efficienza operativa complessiva del Corpo derivante dall’impiego di fino ad un massimo di 200 unità di personale del medesimo per le finalità indicate dalla norma.
Articolo 173
(Disposizioni in materia di personale dell’ENAC)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Assunzione a tempo indeterminato ENAC (comma 1) |
6,1 |
24,2 |
25,2 |
6,1 |
24,2 |
25,2 |
6,1 |
24,2 |
25,2 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Assunzione a tempo indeterminato ENAC – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
2,9 |
11,7 |
12,2 |
2,9 |
11,7 |
12,2 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza l’ENAC, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, per il biennio 2021-2022, a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato, con conseguente incremento delle relative dotazioni organiche vigenti, 10 unità di livello dirigenziale non generale, 151 unità appartenenti alla prima qualifica professionale, 145 unità appartenenti al ruolo tecnico – ispettivo e 72 ispettori di volo (comma 1). L’ENAC provvede agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo, quantificati in euro 6.053.109 per il 2021 e in euro 24.212.434 annui a decorrere dal 022, con le risorse del proprio bilancio disponibili a legislazione vigente.
Al riguardo, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si evidenzia che la norma autorizza assunzioni in un numero puntuale di unità; ciò a fronte di oneri assunzionali configurati come limite massimo di spesa, in presenza dei quali anche il numero di assunzioni andrebbe definito entro il limite di contingente massimo.
Tanto premesso, si rileva, altresì, l’opportunità di acquisire, conformemente a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica il quadro della proiezione almeno decennale dei suddetti oneri al fine di tener conto dello sviluppo delle carriere economiche del personale interessato.
Dal punto di vista della formulazione letterale, si osserva che, da un lato, la norma dispone che agli oneri, di natura permanente, si provveda con disponibilità di bilancio di ENAC (modalità questa che non appare compatibile con la natura e la proiezione temporale degli oneri medesimi), dall’altro provvede ad iscrivere i relativi oneri nel prospetto riepilogativo, ricomprendendo quindi la relativa spesa nel quadro finanziario della manovra: il testo non sembra quindi allineato al prospetto riepilogativo.
Si osserva infine che l’onere a regime previsto dalla norma, pari a 24,20 mln risulta diverso a quello indicato sul prospetto riepilogativo con riferimento al 2023 (pari a 25,20 mln).
La relazione tecnica riferisce, tra l’altro, che l’onere a regime, a decorrere dal 2022, è pari ad euro 24.212.434. Per il 2021 il costo sarà pari a euro 6.053.109 ipotizzando che le assunzioni saranno effettuate nel mese di ottobre, tenuto conto della tempistica necessaria per l’espletamento dei concorsi. La relazione tecnica precisa, inoltre, che per effetto delle complessive 378 nuove assunzioni la dotazione organica di ENAC, attualmente fissata in 794 unità, passa a 1.172 unità complessive. La relazione tecnica riporta, altresì, in una tabella (per la cui consultazione si rinvia al testo della relazione tecnica) gli elementi di quantificazione relativi agli oneri retributivi lordi complessivi delle posizioni e delle qualifiche interessate dalle assunzioni.
Articolo 174
(Eredità giacenti)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento stanziamento in favore dell’Agenzia del demanio per gestione di eredità giacenti (comma 1) |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, con riguardo ai beni devoluti allo Stato per eredità giacenti, affida all’Agenzia del demanio - in aggiunta alle funzioni già esercitate in ordine a beni immobili - la gestione e la valorizzazione dei beni mobili, dei valori mobiliari, dei crediti nonché dei diritti e dei beni immateriali.
A tal fine l’Agenzia può stipulare convenzioni con altre amministrazioni e con enti specializzati pubblici e privati. Per assicurare lo svolgimento delle summenzionate attività le risorse stanziate in bilancio in favore dell’Agenzia sono incrementate, a decorrere dal 2021, per un importo pari ad euro 500.000 (comma 1). Viene demandato ad un decreto interministeriale la determinazione dei criteri per l’acquisizione, anche mediante la predisposizione di un apposito sistema telematico, dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato (comma 2).
Si evidenzia che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della disposizione.
Al riguardo, pur considerato che il maggior onere recato dal comma 1 risulta configurato come limite massimo di spesa, andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi volti a verificare che le nuove funzioni attribuite all’Agenzia del demanio in materia di gestione e valorizzazione dei beni mobili devoluti allo Stato per eredità giacenti, possano essere svolte nell’ambito delle risorse disponibili dell’Agenzia, come rideterminate per effetto del comma 1; ciò al fine di escludere che, l’attribuzione delle suddette nuove funzioni possa costituire il presupposto per ulteriori future esigenze di finanziamento a carico del bilancio dello Stato. Ciò con particolare riguardo alle modalità di acquisizione dei dati e delle informazioni rilevanti per individuare i beni giacenti o vacanti nel territorio dello Stato (comma 2), modalità che si prevede possano essere anche di natura telematica.
Articolo 177
(Misure di finanziamento e gestione del sistema di difesa nazionale)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca alcune disposizioni contabili in materia di difesa.
In particolare viene novellato l’art. 615, del D.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’ordinamento militare –COM) disciplinante il Fondo per esigenze di difesa nazionale, per adeguare il meccanismo di finanziamento del Fondo alla riforma della legge di contabilità e finanza pubblica - disposta dalla legge n. 163/2016 - aggiornando il rinvio effettuato dalla summenzionata disposizione dalle tabelle della legge di stabilità all’articolato di Sezione I della legge di bilancio (comma 1). Viene, inoltre, attribuito, a decorrere dal 2022, al Capo di stato maggiore della difesa la gestione amministrativa delle risorse di funzionamento degli enti della difesa a carattere interforze (comma 2). Viene, infine, novellato l’art. 4 della legge n. 244/2012 al fine di ridefinire le modalità di reinscrizione dei risparmi realizzati in relazione allo stato di attuazione delle misure di ottimizzazione organizzativa e finanziaria previste dalla medesima legge nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa. A tal fine si prevede che i richiamati risparmi siano iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa sulla base delle previsioni effettuate per l’esercizio finanziario di riferimento e resi disponibili nell’esercizio finanziario successivo a quello oggetto di accertamento (comma 3).
Al riguardo non si formulano osservazioni considerata la natura ordinamentale delle norme. Si prende atto, altresì, della neutralità finanziaria delle stesse riferita dalla relazione tecnica.
Articolo 180
(Proroga del contingente delle Forze armate impiegato nell’Operazione “strade sicure”)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Operazione "strade sicure” oneri FF.AA.-spese di personale (comma 2) |
121,6 |
102,7 |
|
121,6 |
102,7 |
|
121,6 |
102,7 |
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Operazione "strade sicure” oneri FF.AA.-spese di personale – effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
59,0 |
49,8 |
|
59,0 |
49,8 |
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Operazione "strade sicure “oneri FF.AA. -spese di funzionamento (comma 2) |
42,6 |
36,3 |
|
42,6 |
36,3 |
|
42,6 |
36,3 |
|
Operazione "strade sicure" oneri Forze di Polizia-spese di personale (comma 2) |
2,5 |
2,5 |
|
2,5 |
2,5 |
|
2,5 |
2,5 |
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Operazione "strade sicure” oneri Forze di Polizia-spese di personale - effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
1,2 |
1,2 |
|
1,2 |
1,2 |
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Proroga impiego 753 unità di personale FF.AA. -prestazioni di lavoro straordinario (comma 3) |
1,3 |
|
|
1,3 |
|
|
1,3 |
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Proroga impiego 753 unità di personale FF.AA. -prestazioni di lavoro straordinario -effetti riflessi (comma 3) |
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0,6 |
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|
0,6 |
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|
Maggiori spese correnti |
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||||||||
Proroga impiego 753 unità di personale FF.AA. –spese di funzionamento (comma 3) |
1,2 |
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|
1,2 |
|
|
1,2 |
|
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In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi di controllo del territorio (c.d. Operazione “strade sicure”), dispone la proroga dell’impiego di un contingente di personale delle Forze armate pari a: 7.050 unità fino al 30 giugno 2021; 6.000 unità dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2022; 5.000 unità dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022 (comma 1). A tal fine è autorizzata la spesa di euro 166.678.933 per il 2021 e di euro 141.521.230 per il 2022 (comma 2).
La suddetta autorizzazione di spesa è disposta, con specifica destinazione, per il 2021 in euro 164.208.250 (con riferimento al personale militare) e in euro 2.470.683 (con riferimento al personal delle Forze di Polizia) e, per il 2022, in euro 139.050.547 (con riferimento al personale militare) e in euro 2.470.683 (con riferimento al personal delle Forze di Polizia).
Si evidenzia che il summenzionato contingente complessivo di 7.050 unità è stato da ultimo prorogato fino al 31 dicembre 2020, dall’art. 1, comma 132, della legge n. 160/2019.
Viene, inoltre, ulteriormente prorogato, fino al 31 gennaio del 2021, sempre nell’ambito dell’Operazione “strade sicure”, l’impiego del contingente di 753 di unità di personale militare di cui all'art. 22, comma 1, del DL n. 34/2020 (comma 3). A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa complessiva di euro 2.494.486, di cui euro 549.650 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 1.944.836 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale (comma 4).
L’impiego di tale ulteriore contingente è stato da ultimo prorogato, fino al 31 dicembre 2020, dal DL n. 125/2020.
Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che i maggiori oneri recati dalla disposizione risultano limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa; si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento ed integrazione dei contingenti impiegati nell’Operazione “strade sicure”.
Si evidenzia che la relazione tecnica con riguardo alla proroga delle 753 unità disposta dal comma 3, quantifica un onere complessivo per spese di personale pari ad euro 1.257.453. Tale importo, confrontabile con quello riportato sul prospetto riepilogativo, risulta dalla somma degli oneri per prestazioni di lavoro straordinario - pari ad euro 549.650 e corrispondenti alla spesa a tal fine autorizzata dal comma 4 - e di quelli relativi alla corresponsione di altre indennità retributive quantificate dalla reazione tecnica in euro 687.218 ed euro 20.585 (una tantum).
Articolo 181
(Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell’Interno)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Integrazione del fondo a disposizione del Ministro dell’Interno (comma 1) |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
6,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 6 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 il fondo da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, di cui all’articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002. L’integrazione è disposta al fine di assicurare il funzionamento delle strutture centrali e periferiche del Ministero dell’interno e la continuità nell’erogazione dei servizi (comma 1).
Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che l’onere appare configurato come limite massimo di spesa.
Si evidenzia che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della diposizione.
Articolo 183
(Assunzione medici INPS)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Assunzione medici legali presso l’INPS (comma 1) |
6,6 |
26,5 |
26,5 |
6,6 |
26,5 |
26,5 |
6,6 |
26,5 |
26,5 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Assunzione medici legali presso l’INPS – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
3,2 |
12,8 |
12,8 |
3,2 |
12,8 |
12,8 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza l’Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), per il biennio 2021-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nei limiti della vigente dotazione organica, ad assumere, con contratto di lavoro a tempo indeterminato 189 unità di personale nella qualifica di medico di primo livello per l'assolvimento delle funzioni medico-legali di propria competenza. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 6.615.000 per il 2021 e di euro 26.460.000 a decorrere dal 2022 (comma 1).
Al riguardo, pur considerando i dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si evidenzia che la norma autorizza assunzioni in un numero puntuale di unità; ciò a fronte di un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, in presenza del quale anche il numero di assunzioni andrebbe definito entro un contingente massimo. Sul punto appare opportuno acquisire la valutazione del Governo.
La relazione tecnica riferisce che per la stima dell’onere si è tenuto conto del costo medio annuo complessivo di un medico di 1^ fascia funzionale pari a 140.000 euro lordi annui, in coerenza con i nuovi trattamenti retributivi di cui al CCNL 2016-2018 Funzioni centrali. Considerato che le assunzioni avverranno presumibilmente nel mese di ottobre del 2021, tenuto conto dei tempi necessari per l’espletamento delle procedure concorsuali, il costo complessivo è pari a euro 6.615.000 per il 2021 e di euro 26.460.000 a decorrere dal 2022 in termini di SNF.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU - Italia (comma 1) |
34.775 |
41.305 |
44.573 |
|
|
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|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo prevede misure per l’attuazione del Programma Next Generation EU, anche mediante anticipazioni di risorse nazionali. In particolare, la norma istituisce presso il MEF, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall’Unione europea, il “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 34.775 milioni per il 2021, 41.305 milioni per il 2022 e 44.573 milioni per il 2023 (comma 1); le risorse sono versate su due appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale dello Stato[57] e che costituiscono gestioni fuori bilancio[58]: il primo include le risorse relative ai contributi a fondo perduto, il secondo le risorse relative ai prestiti (comma 2); le risorse del Fondo di rotazione sono trasferite alle amministrazioni ed enti titolari dei progetti (comma 3) – con procedura specifica per i progetti che comportino minori entrate (comma 4) - secondo i procedimenti definiti con decreto del MEF (comma 6).
Sia le risorse erogate all’Italia dal bilancio UE per l’attuazione del dispositivo di ripresa e resilienza sia le risorse del programma Next Generation EU oggetto di anticipazione nazionale da parte del Fondo di rotazione affluiscono all’entrata del bilancio dello Stato in due capitoli (rispettivamente, per contributi a fondo perduto e per prestiti) (comma 5).
Le amministrazioni e gli enti titolari dei progetti sono responsabili della loro attuazione (comma 7) mentre con DPCM sono fissate le modalità di raccolta di tutti i necessari dati ed informazioni (comma 8), sulla cui base viene predisposta, dal 2021 al 2027, una relazione al Parlamento (comma 9).
Le risorse del Fondo di rotazione sono utilizzate dopo l’approvazione del programma Next Generation EU per finanziare i progetti previsti dallo stesso programma e mantengono, quale vincolo di destinazione, la realizzazione degli interventi del programma fino a tutta la durata del medesimo programma (comma 10) secondo apposite procedure ai cui sensi, in particolare, nel caso di revoca dei finanziamenti, gli importi eventualmente corrisposti sono recuperati e riassegnati nelle disponibilità finanziarie del medesimo programma (commi 11-13).
Dal 1° gennaio 2021, è istituita, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato un’unità di missione con compiti di coordinamento, raccordo e sostegno delle strutture del medesimo Dipartimento coinvolte nel processo di attuazione del programma Next Generation EU. Per tale finalità, è istituito un posto di funzione di livello dirigenziale generale di consulenza, studio e ricerca, di durata triennale rinnovabile una sola volta. Al fine di assicurare l’invarianza finanziaria, è reso indisponibile nell’ambito della dotazione organica del MEF un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario (comma 14).
La relazione tecnica precisa, tra l’altro, che l’istituzione del Fondo di rotazione è volta ad assicurare la tempestiva attivazione degli interventi da realizzare nell'ambito del Programma Next Generation EU. Nel fondo sono iscritte le risorse relative alle diverse componenti del Programma Next Generation EU.
In particolare sono stanziate risorse, in via di anticipazione, per il Recovery and Resilience Facility (RRF) per complessivi 104.471 milioni di euro nel triennio 2021-2023 per la quota relativa ai contributi a fondo perduto e per la componente dei prestiti destinati a finanziare interventi aggiuntivi rispetto a quanto già previsto a legislazione vigente. Sono inoltre stanziate nell'ambito del fondo risorse relative al React-EU per complessivi 14.700 milioni di euro nel triennio 2021-2023 e ulteriori 1.982 milioni di euro per gli ulteriori programmi europei della Next Generation EU.
Quanto al comma 7, che prevede lo sviluppo e realizzazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di un apposito sistema informatico che supporti le attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del programma Next Generation EU. Ai relativi oneri, stimati nel limite di 10 milioni di euro, si provvede con le risorse già disponibili in bilancio per le attività informatiche del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. Quanto al comma 14, che prevede l'istituzione di un posto di funzione di livello dirigenziale generale di durata triennale, rinnovabile una sola volta, presso il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, la relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto, al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, sono resi indisponibili nell'ambito della dotazione organica del
Ministero dell'economia e delle finanze un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario.
Il prospetto riepilogativo iscrive effetti sul solo saldo netto da finanziare.
In proposito, si prende preliminarmente atto che le risorse così stanziate sono destinate ad operare entro il limite delle relative disponibilità. Inoltre, va considerato che, ai sensi del comma 10, le risorse del Fondo di rotazione sono utilizzate solo dopo l’approvazione del programma Next Generation EU e solo per finanziare i progetti previsti, con ciò scongiurando l’ipotesi che il Fondo possa finanziare taluni progetti per i quali all’Italia non perverranno risorse dal bilancio UE: circa tale ricostruzione appare opportuna una conferma.
Le risorse stanziate sono, complessivamente nel triennio, pari ad euro 120.653 milioni (34.775 milioni per il 2021, 41.305 milioni per il 2022 e 44.573 milioni per il 2023), come si evince dalla norma, dalla RT e dal prospetto riepilogativo. La RT, comunque, nel dare conto della composizione del Fondo fornisce i seguenti dati: anticipazione per il Recovery and Resilience Facility (RRF) 104.471 milioni; risorse relative al React-EU: 14.700 milioni; 1.982 milioni per gli ulteriori programmi europei della Next Generation EU. La somma delle predette componenti è di 121.153 milioni: sarebbe utile fornire chiarimenti circa la differenza fra le somme.
In merito all’impatto scontato nel prospetto riepilogativo, si rinvia a quanto osservato, circa la mancata iscrizione di effetti sull’indebitamento netto e sul fabbisogno, nella parte iniziale del dossier, relativa agli effetti complessivi del disegno di legge in esame sui saldi di finanza pubblica.
Articolo 185
(Proroga e potenziamento del credito d’imposta per la Transizione 4.0)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Comma 15 |
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
1 |
1 |
|
Per memoria |
|
||||||||
Credito di imposta investimenti in beni strumentali nuovi (ex superammortamento) |
3.271,6 |
2.214,1 |
1.745,3 |
|
|
|
|
|
|
Credito di imposta investimenti in beni strumentali nuovi (ex iperammortamento-Allegato A legge n.232/2016 ) |
1.715,8 |
3.392,4 |
3.704,3 |
|
|
|
|
|
|
Crediti di imposta investimenti in software (Allegato B legge n.232/2016) |
185,5 |
411,7 |
456,6 |
|
|
|
|
|
|
Crediti di imposta investimenti beni immateriali non 4.0 |
105,7 |
76,4 |
62,5 |
|
|
|
|
|
|
Crediti di imposta Ricerca e sviluppo |
|
420,0 |
840,0 |
|
|
|
|
|
|
Crediti di imposta formazione industria 4.0 |
|
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, nell’ambito del rafforzamento del programma Transizione 4.0 diretto ad accompagnare le imprese nel processo di transizione tecnologica e di sostenibilità ambientale:
- estende fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, diversificando le aliquote agevolative, modificando l’ambito applicativo. Viene altresì anticipata la decorrenza al 16 novembre 2020 (commi 1-13);
- proroga fino all’anno 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative introdotto dalla legge di bilancio 2020. Contestualmente, apporta modifiche alla disciplina in questione, intese a chiarirne l’ambito applicativo (comma 14, lett. da a) ad h);
- proroga al 2022 il credito d'imposta formazione 4.0 (comma 14, lettera i).
Agli oneri derivanti dalle suddette disposizioni si provvede a valere sul Fondo di rotazione per l’attuazione di NextgenerationEU, di cui al precedente articolo 184, secondo le modalità di cui al comma 4 del medesimo articolo.
In proposito si evidenzia che l’articolo 184 – cui si rinvia – istituisce un Fondo di rotazione nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 34,775 miliardi di euro per il 2021, 41,305 miliardi di euro per il 2022 e 44,573 miliardi di euro per il 2023. In particolare il comma 4 del medesimo articolo 184 dispone che qualora le risorse iscritte sul Fondo siano utilizzate per progetti finanziati dal dispositivo di ripresa e resilienza dell’Unione europea che comportino minori entrate per il bilancio dello Stato, un importo corrispondente alle predette minori entrate è versato sulla contabilità speciale n. 1778, intestata «Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio», per la conseguente regolazione contabile mediante versamento nei pertinenti capitoli dello Stato di previsione dell’entrata. Il versamento nella predetta contabilità speciale è effettuato mediante utilizzo delle risorse del medesimo Fondo oppure, ove gli effetti delle misure si realizzino in un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, utilizzando direttamente le disponibilità dei conti di tesoreria di cui al comma 2 del medesimo articolo 184 previamente incrementate dal Fondo. In relazione all’articolo 184, il prospetto riepilogativo ascrive effetti, corrispondenti agli importi annuali indicati in norma, in termini di solo saldo netto da finanziare.
Infine, si prevede lo stanziamento di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 da destinare all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile-ENEA, al fine assicurare, previa convenzione, il supporto tecnico al Ministero dello Sviluppo economico per le attività previste dalla disciplina del credito d’imposta in beni strumentali e dal credito d’imposta in ricerca e sviluppo.
La relazione tecnica, ai fini della stima degli effetti relativi al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, afferma che sono stati ricostruiti, sulla base delle dichiarazioni dei redditi dell’anno di imposta 2018, gli investimenti agevolabili effettuati dalle imprese utilizzando i coefficienti di ammortamento (specifici per settore di attività economica) elencati nel Rapporto di Confindustria “Dove va l’industria italiana” - maggio 2019. La RT riporta quindi l’ammontare complessivo degli investimenti, sottolineando che gli importi tengono conto della flessione verificatasi nel 2020 a seguito dell’emergenza Covid19, secondo gli andamenti macroeconomici desunti dalla NADEF 2020.
Con queste assunzioni, secondo quanto riportato dalla RT, risulterebbero: investimenti in beni strumentali ex super: 50,5 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 54 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l’anno di imposta 2018); investimenti in beni strumentali ex iper: 16 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 17,1 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l’anno di imposta 2018); software: 3,4 miliardi di euro per il 2021 e il 2022 (rispetto ai circa 3,6 miliardi di euro annui stimati sulla base dei dati dichiarativi per l’anno di imposta 2018).
Sulla base di tali dati la RT riporta i seguenti effetti finanziari (in mln di euro):
|
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
Credito d'imposta |
-3.271,6 |
-2.214,1 |
-1.745,3 |
-1.092,9 |
-125,7 |
15,1 |
Credito d'imposta |
-1.715,8 |
-3.392,4 |
-3.704,3 |
-1.897,5 |
-198,1 |
22,8 |
Credito d'imposta |
-185,5 |
-411,7 |
-456,6 |
-271,2 |
-45,0 |
0 |
Credito d'imposta |
-105,7 |
-76,4 |
-62,5 |
-39,5 |
-6,7 |
0 |
Totale |
-5.278,4 |
-6.094,6 |
-5.968,8 |
-3.301,1 |
-375,5 |
37,8 |
In proposito, in merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT fornisce i risultati delle predette stime, senza esplicitare i dati sottostanti, riguardanti degli ammontari di investimento utilizzati e gli ulteriori dati e ipotesi necessari ai fini di una verifica delle medesime stime. Non sono forniti infatti le ipotesi sottostanti la ripartizione tra le diverse aliquote agevolative previste dalla norma, né l’aliquota IRES utilizzata ai fini della stima. In assenza di dati di dettaglio non appare possibile verificare la stima effettuata.
Con riferimento al credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo, la RT afferma che dai dati delle dichiarazioni dei Redditi 2019, anno di imposta 2018 (dati provvisori), è stato ricostruito l’ammontare della spesa per investimenti in ricerca e sviluppo, ricalcolando il credito in base alle nuove disposizioni introdotte dalla normativa vigente. Su tale base la stima del credito è complessivamente di circa 1.260 milioni di euro, da ripartire su base annua.
Anche in questo caso, al fine di una verifica della stima fornita, andrebbero esplicitai i dati utilizzati (ammontare degli investimenti ed aliquota IRES).
In merito alla copertura delle misure, la RT precisa che agli oneri si provvede con le risorse del Fondo di cui all’articolo 184, secondo le modalità previste dal comma 4 del medesimo articolo, nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari sono pertanto indicati gli effetti della presente disposizione solo per memoria ai fini della loro evidenziazione. Gli stessi infatti, sulla base di quanto evidenziato dalla RT, non concorrono alla definizione dei saldi essendo già ricompresi nel fondo di cui all’articolo 184 - “Fondo di rotazione per l’attuazione del Next Generation EU – Italia”. Inoltre, posto che la misura in esame produce effetti finanziari per un periodo temporale più esteso rispetto a quello della dotazione del Fondo, si stabilisce che le risorse del Fondo siano preventivamente versate sui conti di tesoreria di cui al comma 2 del citato articolo 184, per affluire alla contabilità speciale n.1778, intestata a: “Agenzia delle Entrate - Fondi di bilancio” secondo l’effettivo profilo temporale dell’onere.
In proposito si evidenzia che il prospetto riepilogativo riporta gli effetti finanziari della disposizione solo per memoria e solo con riguardo al saldo netto da finanziare; anche il Fondo NextgenarationEU utilizzato, è iscritto con effetti sul solo SNF come maggiore spesa in conto capitale.
In proposito si rinvia alle considerazioni svolte nella parte iniziale del dossier, relativa all’impatto complessivo sui saldi di finanza pubblica del disegno di legge in esame e agli elementi di valutazione ivi richiesti. Egualmente, sotto il profilo della completezza delle informazioni relative al profilo finanziario delle norme, tenuto conto della rilevanza degli oneri connessi alla concessione delle agevolazioni in esame (5,3 miliardi nel 2021, 6,1 nel 2022 e 6 miliardi nel 2023), si ribadisce, come anticipato in premessa, l’esigenza di acquisire puntuali indicazioni, prescritte anche dalla legge di contabilità e finanza pubblica (cfr. art.- 17 legge 196/2009), inerenti gli effetti ascrivibili alle disposizioni in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pur considerando le compensazioni che si renderanno disponibili a valere sulle risorse europee.
Articolo 186
(Innovazione e coesione territoriale)
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme in esame, al fine di sostenere gli investimenti produttivi ad alto contenuto tecnologico, riservano 250 milioni euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023, all’erogazione di contributi agli investimenti in macchinari, impianti e attrezzature produttive utilizzando le risorse del Fondo previsto dall’articolo 184. Si tratta quindi di spese che operano nell’ambito di risorse già stanziate da altro articolo del disegno di legge di bilancio in esame, cui si rinvia.
Articolo 187
(Contrasto delle frodi nel settore dei carburanti)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Contrasto alle frodi nel settore carburanti mediante estensione del sistema informatizzato INFOIL ai depositi commerciali di capacità non inferiore a 3.000 metri cubi (comma 1) |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
18 |
Contrasto alle frodi nel settore carburanti mediante la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate della garanzia in favore del soggetto per conto del quale i prodotti petroliferi sono immessi in consumo (comma 2) |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
36 |
Contrasto alle frodi nel settore carburanti mediante l’obbligo di comunicazione all’amministrazione dei monopoli della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei depositi di oli minerali (comma 3) |
118,1 |
118,1 |
118,1 |
118,1 |
118,1 |
118,1 |
118,1 |
118,1 |
118,1 |
In merito ai profili di quantificazione, la norma reca disposizioni in tema di adempimenti dei gestori di depositi di prodotti energetici sottoposti ad accisa, con finalità antifrode. In particolare, il comma 1 estende l’obbligo di dotarsi del sistema INFOIL anche a tutti i depositi commerciali di prodotti energetici sottoposti ad accisa aventi capacità di stoccaggio non inferiore a 3.000 metri cubi entro il termine del 31 dicembre 2021.
Sul punto la relazione tecnica stima in 18 milioni di euro l’aumento di gettito derivante dall’applicazione del comma 1. Il dato deriva dall’applicazione alla stima dell’accisa evasa nel 2018-2019 (45 milioni di euro) di una percentuale del 40 per cento, corrispondente all’incidenza dei depositi commerciali sugli impianti di produzione e depositi.
Il comma 2 stabilisce che il gestore del deposito fiscale utilizzato anche come deposito IVA deve trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la garanzia da lui prestata, condizione necessaria per evitare l’applicazione delle norme in tema di pagamento anticipato dell’IVA.
Sul punto la relazione tecnica stima – a partire dai dati relativi all’immissione in consumo dei prodotti petroliferi, alla conseguente percentuale, individuata nel 10%, di prodotti destinati al mercato parallelo in frode all’IVA e all’applicazione di una quotazione media del prezzo di un euro per litro – un gettito evaso nel settore di 858 milioni di euro annui. Stimando gli effetti positivi dell’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica in 3/18 dell’IVA evasa (la medesima frazione utilizzata per la stima dell’obbligo di fatturazione elettronica generalizzato) si ottiene un recupero pari a 143 milioni di euro annui. Tenendo conto che con la disposizione si incide sulle sole condotte di evasione dell’IVA nel settore del commercio all’ingrosso di benzina e gasolio realizzate attraverso la presentazione di false garanzie patrimoniali, l’effetto è ridotto prudenzialmente a ¼ e quindi a 36 milioni di euro.
Il comma 3 introduce una specifica procedura per la comunicazione della variazione di titolarità e del trasferimento di gestione dei depositi costieri e di stoccaggio di oli minerali; la validità e l’efficacia della variazione della titolarità e del trasferimento di gestione sono subordinate alla preventiva comunicazione di inizio attività, da trasmettere alle competenti autorità amministrative e all’Agenzia delle dogane dei monopoli, nonché al successivo nulla osta rilasciato dalla medesima Agenzia.
Sul punto la relazione tecnica considera che l’obbligo introdotto di comunicazione all’amministrazione dei monopoli della variazione della titolarità o del trasferimento della gestione dei depositi di oli minerali consenta di sottrarre al mercato parallelo otto depositi, con un recupero di accisa per ciascuno di 12,1 milioni di euro producendo quindi, applicata anche l’IVA, un recupero complessivo di 118,1 milioni di euro.
Nulla da osservare al riguardo, alla luce dei dati forniti dalla relazione tecnica.
Articolo 188, commi 1, 2, 3 e 5
(Contrasto alle frodi IVA realizzate con utilizzo del falso plafond)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Rafforzamento contrasto frodi IVA (co.1-3) |
207,0 |
375,0 |
375,0 |
207,0 |
375,0 |
375,0 |
207,0 |
375,0 |
375,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma reca disposizioni dirette a rafforzare il contrasto all’evasione IVA, con particolare riferimento all’indebito utilizzo del plafond (esportatori abituali), che consente la disapplicazione dell’imposta.
La relazione tecnica attribuisce alla norma effetti di incremento del gettito stimabili in circa euro 200 milioni per il 2021 ed in circa euro 375 milioni annui per gli anni successivi.
In particolare, la RT afferma che l’introduzione di un sistema di prevenzione automatico – da associare agli esiti delle specifiche analisi di rischio dell’Amministrazione finanziaria – in relazione al fenomeno di utilizzo di lettere di intento ideologicamente false, consentirebbe di contrastare tale sistema evasivo, garantendo la salvaguardia del gettito erariale.
In particolare, la RT afferma che, sulla base di specifiche analisi, sono stati individuati una ristretta serie di soggetti che, seppur privi dei requisiti per poter essere qualificati esportatori abituali, hanno rilasciato lettere di intento finalizzate all’acquisto senza imposta per i seguenti importi:
- gennaio – marzo 2019: 533 milioni di euro;
- gennaio – maggio 2020: 1.351 milioni.
Alla luce di quanto sopra, gli effetti finanziari correlati alla proposta normativa in commento sono calcolati come segue:
- totale plafond falso intercettato ad esito delle specifiche iniziative istruttorie (che rappresenta un di cui della potenziale platea di falsi esportatori abituali) euro 1,884 miliardi;
- importo annuo medio euro 942 milioni;
- IVA afferente – calcolata ad aliquota ordinaria – euro 207 milioni per il 2021;
- importo medio mensile del plafond IVA gennaio – marzo 2019 euro 178 milioni;
- importo medio mensile del plafond IVA gennaio – maggio 2020 euro 270 milioni;
- percentuale di incremento mensile + 52%. In particolare, si ritiene che la percentuale di incremento evidenziata sia riconducibile (i) all’incremento della platea oggetto di osservazione (26 soggetti per il 2019, 86 soggetti per il 2020) ed (ii) alle sempre più efficienti capacità di analisi dei big-data da parte dell’Amministrazione finanziaria. L’incremento è peraltro ascrivibile all’introduzione generalizzata, a decorrere dal 1° gennaio 2019, della fatturazione elettronica obbligatoria, che ha consentito ricognizioni più puntuali sulla platea di riferimento e sulla relativa operatività nel corso dell’intero 2019, ai fini dell’incrocio con i dati delle lettere d’intento rilasciate nei primi mesi del periodo d’imposta successivo: dette analisi saranno ulteriormente affinate ad esito dell’applicazione nell’ordinamento delle disposizioni di cui all’articolo 14 del Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124;
- valore medio mensile del plafond IVA per il 2021, stimato secondo l’incremento constatato euro 411 milioni;
- stima plafond gennaio – maggio 2021 euro 2,054 miliardi;
- importo annuo medio 2020 (dato effettivo) – 2021 (dato stimato) euro 1,703 miliardi;
- IVA afferente – calcolata ad aliquota ordinaria – euro 375 milioni per ciascun anno successivo al 2021.
L’incremento della stima di impatto sul gettito per gli anni successivi al 2021 è inoltre frutto del rafforzamento del presidio antifrode nell’ambito dei controlli sui falsi esportatori abituali, attuato anche mediante l’assunzione di nuove unità di personale di cui al comma 4, nonché delle sinergie operative che saranno sviluppate dall’Agenzia delle entrate con la Guardia di Finanza e l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
In proposito, si segnala che una quota rilevante di gettito per contrasto all’evasione fiscale risulta ascritta con riferimento ad altre norme che intervengono sulla materia (quali, ad esempio, l’obbligo di emissione della fattura elettronica). Andrebbe pertanto forniti elementi di valutazione al fine di verificare se gli effetti di recupero di gettito stimati dalla relazione tecnica siano effettivamente ulteriori rispetto a quelli che già risultano inclusi nei tendenziali in relazione a queste ultime discipline aventi anch’esse finalità di contrasto all’evasione.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Assunzione di 50 unità AIII-F1 presso l’Agenzia delle entrate (comma 4) |
1,2 |
2,6 |
2,6 |
1,2 |
2,6 |
2,6 |
1,2 |
2,6 |
2,6 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
||||||||
Assunzione di 50 unità AIII-F1 presso l’Agenzia delle entrate – effetti riflessi (comma 4) |
|
|
|
0,6 |
1,3 |
1,3 |
0,6 |
1,3 |
1,3 |
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza per il biennio 2021-2022 l’Agenzia delle entrate - in aggiunta alle assunzioni già autorizzate o consentite dalla normativa vigente e nell’ambito della vigente dotazione organica - ad espletare procedure concorsuali pubbliche per l’assunzione a tempo indeterminato di 50 unità di personale di Area III-F1 da destinare alle attività antifrode. A tal fine è autorizzata la spesa di euro 1.240.000 per il 2021 e di euro 2.600.000 a decorrere dal 2022. Ai relativi oneri si provvede a carico del bilancio dell’Agenzia delle entrate (comma 4).
Al riguardo, pur prendendo atto dei dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si evidenzia che la norma prevede un onere assunzionale configurato come limite massimo di spesa, in presenza del quale anche il numero di assunzioni andrebbe definito entro il limite di un contingente massimo. La norma invece autorizza assunzioni in un numero determinato di unità: in proposito andrebbe acquisito un chiarimento.
Inoltre, conformemente a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica, andrebbe fornito il quadro della proiezione almeno decennale dei suddetti oneri al fine di tener conto dello sviluppo delle carriere economiche del personale interessato.
Si osserva, inoltre, che la norma, pur disponendo un’apposita autorizzazione di spesa, iscritta nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del disegno di legge, pone la copertura degli oneri in questione a carico del bilancio dell’Agenzia: in proposito appare necessario un chiarimento tenuto conto che tale modalità non risulta coerente con la previsione della predetta autorizzazione di spesa. Inoltre, non apparirebbe congrua la copertura di oneri di natura permanente, come quelli previsti dalla norma in esame, a valere su disponibilità di bilancio dell’Agenzia, che, per loro natura potrebbero non presentare la stessa proiezione temporale.
La relazione tecnica riferisce che gli oneri per il reclutamento del predetto contingente sono pari ad euro 1.240.000 per il 2021 e ad euro 2.600.000 a decorrere dal 2022. In base al proprio Regolamento di Amministrazione, l’Agenzia assume il contingente di 50 unità di A III-F1 solo dopo la frequenza ad un tirocinio teorico-pratico retribuito e previo superamento di un esame finale. La durata del suddetto tirocinio è di sei mesi e se ne prevede l’inizio entro il primo semestre 2021, tenendo conto dei tempi di espletamento delle procedure concorsuali. L’assunzione a tempo indeterminato è, invece, prevista con decorrenza 1° gennaio 2022. Il costo annuo di un tirocinante è indicato pari a euro 19.000 e quello previsto per una unità A III-F1 è indicato pari a euro 51.900 (importo comprensivo del trattamento accessorio e degli oneri riflessi a carico dell’Agenzia). La relazione tecnica precisa che al tirocinio è ammesso un contingente di candidati superiore del 30% rispetto a quello dei posti a concorso in modo da tenere conto sia del calo di abbandono fisiologico riscontrato nelle procedure concorsuali precedenti, sia della selezione connessa alla prova finale al termine del tirocinio. L’importo della spesa da sostenere per il 2021 è dato dal costo di 65 tirocinanti da impiegare per sei mesi ed è pari a euro 1.240.000.
Articolo 189
(Disposizioni in materia di plastic tax)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate |
|
||||||||
Rinvio introduzione plastic tax-Imposta di consumo |
281,8 |
33,8 |
52,3 |
281,8 |
33,8 |
52,3 |
281,8 |
33,8 |
52,3 |
Maggiori entrate |
|
||||||||
Rinvio introduzione plastic tax - IIDD |
|
86,3 |
26,6 |
|
86,3 |
26,6 |
|
86,3 |
26,6 |
Rinvio plastic tax - IRAP |
|
|
|
|
20,8 |
7,1 |
|
20,8 |
7,1 |
Minori spese correnti |
|
||||||||
Rinvio plastic tax - IRAP |
|
20,8 |
7,1 |
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca una serie di modifiche alla disciplina della plastic tax, volte tra l’altro, ad elevare (da 10 a 25 euro) la soglia di esenzione dall’imposta, ridurre le sanzioni amministrative, estendere i poteri di verifica e controllo dell’Agenzia delle dogane, differire al 1° luglio 2021 la data di entrata in vigore dell’imposta. Il comma 2, inoltre, rende strutturale, a decorrere dal 2021, la possibilità (introdotta per il solo anno 2021 dall’art. 51, comma 3-sexies, del D.L. 104/2020) di usare interamente il PET riciclato nella produzione di bottiglie di PET, superando il limite del 50 per cento finora vigente (previsto dal D.M. Sanità 21 marzo 1973).
La relazione tecnica afferma che l’incremento della soglia, da 10 a 25 euro per trimestre, non incide in maniera significativa sul versamento del tributo e che la riduzione delle sanzioni amministrative non può compromettere la tenuta del gettito, atteso che l’applicazione dell’imposta ad un numero ristretto di operatori consentirà all’Amministrazione finanziaria di poter esperire frequenti e più efficaci controlli. Tuttavia, ai fini della stima degli effetti finanziari, in assenza di dati puntuali, la RT ritiene che si possa, prudentemente ed in via forfetaria, ridurre la base imponibile dell’imposta, stimata in sede di esame della norma introduttiva della stessa, di un valore pari all’1 per cento. La RT, utilizzando la medesima metodologia di stima contenuta nella relazione tecnica riferita alla norma originaria, stima quindi i seguenti effetti di gettito, in termini di cassa, derivanti dal differimento della data di entrata in vigore dell’imposta sulla plastica:
2021 |
2022 |
2023 |
dal 2024 |
|
Imposta di consumo |
-288,1 |
-5,2 |
-4,6 |
-4,0 |
IIDD |
0,0 |
88,2 |
-36,2 |
0,7 |
IRAP |
0,0 |
21,3 |
-9,4 |
0,2 |
Totale |
-288,1 |
104,3 |
-50,2 |
-3,1 |
Con riferimento al comma 2, utilizzando i medesimi dati utilizzati con riguardo all’articolo 51, comma 3-sexies, del DL n. 104 del 2020 ed ipotizzando che, per effetto della disposizione, si incrementi ulteriormente, rispetto alla percentuale prevista nella stima dell’imposta di consumo sui MACSI, la percentuale di PET riciclato contenuto nelle bottiglie, a discapito di quella dello stesso materiale vergine, di un ammontare pari al 10 per cento per il 2021, al 30 per cento nel 2022, al 50 per cento nel 2023 e al 70 per cento a partire dal 2024, stima i seguenti effetti finanziari differenziali, in termini di cassa:
2021 |
2022 |
2023 |
dal 2024 |
|
Imposta di consumo |
6,3 |
-28,6 |
-47,7 |
-66,7 |
IIDD |
0,0 |
-1,9 |
9,6 |
10,8 |
IRAP |
0,0 |
-0,5 |
2,3 |
2,6 |
Totale |
6,3 |
-31,0 |
-35,7 |
-53,3 |
In proposito si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi utilizzati dalla relazione tecnica e non si formulano pertanto osservazioni.
Articolo 190
(Imposta sul consumo di bevande edulcorate - sugar tax)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori entrate tributarie |
|
||||||||
Sugar tax: rinvio decorrenza al 1 luglio 2021 |
175,4 |
|
|
175,4 |
|
|
175,4 |
|
|
Effetti indotti IRES |
|
|
11,5 |
|
|
11,5 |
|
|
11,5 |
Effetti indotti IRPEF |
|
|
11,5 |
|
|
11,5 |
|
|
11,5 |
Effetti indotti IRAP |
|
|
|
|
|
6,0 |
|
|
6,0 |
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||
Effetti indotti IRES |
|
26,9 |
|
|
26,9 |
|
|
26,9 |
|
Effetti indotti IRPEF |
|
26,9 |
|
|
26,9 |
|
|
26,9 |
|
Effetti indotti IRAP |
|
|
|
|
12,9 |
|
|
12,9 |
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Effetti indotti IRAP |
|
|
6,0 |
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
||||||||
Effetti indotti IRAP |
|
12,9 |
|
|
|
|
|
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sulla disciplina della c.d. sugar tax, prevedendo, tra l’altro, il differimento della data di entrata in vigore dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021.
L’art. 1, co.661-676, ha istituito la c.d. sugar tax con decorrenza 1° ottobre 2020 (testo originario). La RT ascrive effetti positivi, al netto del minor gettito di IIDD dovuto alla deducibilità della nuova imposta, pari a 58,5 milioni nel 2020, 328,4 milioni nel 2021 (di cui 29,3 riferiti alla competenza relativa al mese di dicembre 2020), 226,9 milioni nel 2022 e 275,3 milioni annui a decorrere dal 2023.
L’art. 133, co.1, lett. a) del DL 34/2020 differisce dal 1° ottobre 2020 al 1 gennaio 2021 la data di decorrenza della nuova imposta. La RT stima effetti di riduzione del maggior gettito ascritto pari a 58,5 milioni nel 2020 e a 29,3 milioni nel 2021.
La relazione tecnica stima gli effetti finanziari recati dal differimento dell’entrata in vigore dell’imposta, utilizzando la medesima metodologia contenuta nella relazione tecnica riferita alla norma originaria.
In particolare, la RT riporta la seguente tabella.
(milioni di euro)
|
2021 |
2022 |
2023 |
dal 2024 |
Imposta di consumo |
-175,4 |
0 |
0 |
0 |
IRES |
0 |
26,9 |
-11,5 |
0 |
IRPEF |
0 |
26,9 |
-11,5 |
0 |
IRAP |
0 |
12,9 |
-6,0 |
0 |
TOTALE |
-175,4 |
66,7 |
-29,0 |
0 |
In proposito, si evidenzia che la stima risulta in linea con i dati ed i criteri utilizzati per la quantificazione degli effetti di precedenti disposizioni in materia (introduzione con decorrenza 1 ottobre 2020 e successiva proroga della decorrenza al 1° gennaio 2021) e pertanto non si formulano osservazioni.
Articolo 191
(Subentro dell’Agenzia delle entrate-Riscossione alla società Riscossione Sicilia Spa)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Assorbimento Riscossione Sicilia in Agenzia delle entrate-Riscossione
|
300 |
|
|
300 |
|
|
300 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la possibilità per Agenzia delle entrate-Riscossione di subentrare alla società Riscossione Sicilia S.p.A. nell'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nel territorio della regione.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 193 del 2016, che attribuisce l'esercizio delle funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate-Riscossione, ha stabilito che l’ente può anche svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali delle amministrazioni locali. Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 2017, le amministrazioni locali possono deliberare di affidare al soggetto preposto alla riscossione nazionale le attività di riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali proprie e delle società da esse partecipate (articolo 2).
In attuazione della richiamata disposizione, l’articolo 28 della legge regionale n. 16 del 2017 della Regione siciliana, ha autorizzato l’avvio delle procedure di liquidazione di Riscossione Sicilia SpA previa stipula, entro il 31 dicembre 2018, di apposita convenzione con il Ministero dell’economia e delle finanze per assicurare il mantenimento dei livelli occupazionali del personale. Successivamente, l’articolo 7 della legge regionale n. 1 del 2019, della Regione siciliana, ha prorogato il termine per la stipula al 31 dicembre 2019 autorizzando, altresì, il governo della regione - ove entro tale data la convenzione non fosse stata stipulata - ad avviare le procedure per la costituzione di un nuovo soggetto giuridico strategico nelle forme più appropriate che potesse essere intestatario della convenzione ministeriale per la riscossione dei tributi e delle imposte nella regione.
A tal fine la norma stanzia un contributo in conto capitale di 300 milioni di euro per “garantire il subentro senza soluzione di continuità” di Agenzia delle entrate-Riscossione nelle funzioni di Riscossione Sicilia Spa e “favorire la sostenibilità economica e finanziaria dell’operazione”.
In proposito, si evidenzia che la disposizione di subentro è attuativa di quanto già previsto a legislazione vigente, e sotto questo profilo non si formulano osservazioni.
Per quanto riguarda il contributo in conto capitale, si prende preliminarmente atto che lo stesso è configurato in termini di limite di spesa: andrebbero tuttavia acquisiti elementi idonei, da un lato, a dimostrare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della disposizione, al fine di prevenire la necessità di eventuali futuri rifinanziamenti, dall’altro, ad escludere una dequalificazione, anche parziale, della spesa, che potrebbe verificarsi ove risorse di conto capitale fossero utilizzate per spese che potrebbero avere natura corrente.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in correnti |
|
||||||||
Integrazione del contributo a favore di Agenzia delle entrate-Riscossione
|
|
|
|
112 |
38 |
|
112 |
38 |
|
In merito ai profili di quantificazione, la norma rimodula, incrementandolo, il contributo erogato dall’Agenzia delle entrate all'ente pubblico economico Agenzia delle entrate-Riscossione ai fini dello svolgimento delle funzioni del servizio nazionale di riscossione.
Tale erogazione è effettuata in acconto, per la quota maturata al 30 giugno di ciascun esercizio, entro il secondo mese successivo alla delibera del bilancio semestrale dell’Agenzia delle entrate-Riscossione e a saldo entro il secondo mese successivo all'approvazione del bilancio annuale.
In particolare, come segnala la relazione tecnica, si consente l’attribuzione di somme del bilancio 2019 di Agenzia delle entrate-Riscossione – che, segnala la medesima relazione, non beneficia di alcun trasferimento di fondi statali finalizzato alla copertura dei costi d’esercizio – per la copertura di costi nel triennio 2020-2022, costi derivanti dalle sospensioni di termini di versamento e dell’attività di riscossione per il periodo 8 marzo-31 dicembre 2020 conseguenti all’epidemia da COVID-19. Si tratta di complessivi 450 milioni di euro, di cui 300 milioni per il 2020, 112 milioni per il 2021 e 38 milioni per il 2022. In realtà quello che si configura è però un incremento di 150 milioni di euro (112 milioni di euro nel 2021 e 38 milioni di euro nel 2022) rispetto ai 300 milioni di euro già stanziati per il 2020 a legislazione vigente (articolo 1, commi 326-328, della legge di bilancio 2019, L. n. 145 del 2018, che la disposizione in commento sostituisce). Lo stanziamento è coperto a valere sulle risorse accantonate nel bilancio 2019 a favore del predetto ente, incrementate di 200 milioni di euro derivanti dall’avanzo di gestione dell’esercizio 2019. L’avanzo di gestione è utilizzato in deroga alla norma che ne prevede il riversamento al bilancio dello Stato per la riassegnazione al “potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti” (articolo 1, comma 358, della legge finanziaria per il 2008, L. n. 244 del 2007).
Si prende preliminarmente atto che l’ammontare dell’onere è limitato all’entità dello stanziamento e che il prospetto riepilogativo individua gli effetti della norma in termini di fabbisogno ed indebitamento mentre non si ascrivono effetti in termini di saldo netto da finanziare alla luce della circostanza che Agenzia delle entrate-Riscossione non beneficia di trasferimenti di fondi statali: Sarebbe tuttavia opportuno acquisire ulteriori chiarimenti circa gli effetti derivanti dall’utilizzo di 200 milioni di euro dell’avanzo di gestione dell’esercizio 2019, in deroga alla norma che ne prevede il riversamento al bilancio dello Stato per la riassegnazione al “potenziamento delle strutture dell'amministrazione finanziaria, con particolare riguardo a progetti volti al miglioramento della qualità della legislazione e alla semplificazione del sistema e degli adempimenti per i contribuenti”: In particolare, andrebbe verificato se tale mancata riassegnazione possa recare pregiudizio alla realizzazione di progetti già previsti a valere sulle medesime risorse.
Articolo 194
(Lotteria dei corrispettivi e cashback)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca modifiche alla disciplina della lotteria dei corrispettivi al fine permettere la partecipazione alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso strumenti che consentano il pagamento elettronico. Viene inoltre modificata la disciplina delle misure premiali per utilizzo strumenti di pagamento elettronici (cashback), chiarendo, tra l'altro, le somme riconosciute non concorrono alla formazione del reddito imponibile del beneficiario e non sono assoggettate ad alcun prelievo erariale. La relazione tecnica afferma che trattasi di norme procedurali che non producono effetti finanziari. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 195
(Credito d’imposta per l’adeguamento dell’ambiente di lavoro)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Minori spese conto capitale |
|
||||||||
Riduzione periodo fruizione (fino a 30giu2021 in luogo di 31dic21) |
1.000 |
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1.000 |
|
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1.000 |
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|
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, intervenendo sull’art. 120 del DL 34/2020, riduce il periodo per la fruizione del credito d’imposta per le spese di adeguamento degli ambienti di lavoro alla disciplina Covid-19 (rendendolo utilizzabile nel periodo 1° gennaio-30 giugno 2021, in luogo dell’intero anno 2021). Si introduce, peraltro, la possibilità per i beneficiari di optare per la cessione del credito d’imposta fino al 30 giugno 2021. L’autorizzazione di spesa prevista dall’art. 120, co.6, del DL 34/2020 viene quindi ridotta da 2 miliardi a 1 miliardo.
La relazione tecnica afferma che la riduzione di 1 miliardo dell’autorizzazione di spesa rappresenta un adeguamento dello stanziamento all'effettivo tiraggio del credito in esame. In particolare, la RT evidenzia che dai dati acquisiti dall'Agenzia delle Entrate risulta, al 13 novembre 2020, un numero di istanze di richiesta dell'agevolazione per un ammontare di alcune decine di milioni di euro. Pertanto, la RT ritiene prudenziale dimezzare lo stanziamento, prevedendo 1 miliardo di euro per il 2021 (in luogo di 2 miliardi).
In proposito, si prende atto delle informazioni, riportate nella relazione tecnica, riguardanti i dati rilevati in sede di monitoraggio, dai quali risulta una contenuta richiesta del beneficio rispetto agli effetti originariamente stimati. In proposito, tuttavia, si rileva che il termine per la fruizione risulta ancora aperto e che i dati indicati sono riferiti al 13 novembre 2020.
Tenuto conto di una serie di fattori che potrebbero aver inciso sul mancato utilizzo del beneficio in compensazione, quali le sospensioni di termini di versamento 2020 disposte per molte categorie di imprese, e del fatto che il termine ordinario per il versamento del secondo acconto delle imposte dirette è fissato, in assenza di sospensioni, al prossimo 30 novembre e che inoltre l’emergenza Covid ha comportato, tra l’altro, la cassa integrazione per molti dipendenti (quindi minori contributi e ritenute da versare), andrebbe verificata la prudenzialità del dimezzamento delle risorse inizialmente stanziate, disposto dalla norma in esame. Ciò anche in considerazione del fatto che la stessa consente ai beneficiari di cedere il credito spettante: pertanto, laddove non risultasse possibile fruire direttamente del beneficio, la cessione ne consentirebbe l’utilizzo tramite altri soggetti. Sul punto appare quindi necessario acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 196
(Modifiche alla disciplina degli accordi preventivi)
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
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2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||
Modifica alla disciplina degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali
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3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
3,1 |
In merito ai profili di quantificazione, la norma amplia la possibilità per il contribuente, previo pagamento di un’apposita commissione, di far retroagire il termine di decorrenza degli accordi preventivi, che la legislazione vigente limita al periodo in corso alla data di presentazione dell'istanza per gli accordi conseguenti a quelli con altre autorità estere (accordi bilaterali o multilaterali) o di stipula dell'accordo con l'amministrazione finanziaria nazionale (accordi unilaterali), fino ai periodi d’imposta per i quali non sia ancora decorso il termine per l’accertamento previsto dall’articolo 43 del D.P.R. n. 600 del 1973.
Si ricorda in proposito che l’articolo 31-ter del D.P.R. n. 600 del 1973 prevede una procedura che consente all'amministrazione finanziaria e alle imprese che esercitano attività internazionale di stipulare accordi preventivi, volti a predeterminare elementi rilevanti ai fini dell'obbligazione tributaria, quali: il regime dei prezzi di trasferimento; la determinazione dei valori di uscita o di ingresso in caso di trasferimento della residenza; la valutazione preventiva della sussistenza dei requisiti che configurano una stabile organizzazione; l'attribuzione di utili o perdite alla stabile organizzazione in un altro Stato di un’impresa residente ovvero alla stabile organizzazione in Italia di un soggetto non residente; l'erogazione o percezione di dividendi, interessi, royalties e altri componenti reddituali.
La relazione tecnica precisa che la stima di maggior gettito è stata effettuata assumendo come riferimento il numero di istanze di accordi preventivi bilaterali/multilaterali e di istanze di rinnovo degli accordi bilaterali presentate nel 2019 (67). Di queste afferma la relazione tecnica:
• 57 sono relative a imprese con un fatturato complessivo di gruppo “superiore ad euro 750.000.000” e alle quali si applica, in base alla norma (capoverso 3-bis) una commissione di euro 50.000 per un totale di 50.000 x 57 = 2.850.000 euro;
• 3 sono relative a imprese con un fatturato complessivo di gruppo compreso tra 100.000.000 e 750.000.000 e alle quali si applica, in base alla norma, una commissione di euro 30.000 (capoverso 3-bis) per un totale di 30.000 x 3 = 90.000;
• 7 sono relative a rinnovi di accordi con imprese con un fatturato complessivo “superiore a euro 750.000.000” e alle quali si applica, in base alla norma, la commissione di 50.000 euro dimezzata (cioè 25.000 euro; capoverso 3-ter) per un totale di 25.000 x 7= 175.000.
La somma dei tre valori corrisponde alla stima di un effetto positivo sul gettito di 3.115.000 euro.
Si prende preliminarmente atto che gli elementi forniti dalla relazione tecnica consentono di ricostruire matematicamente gli effetti positivi ascritti alla norma. Andrebbe tuttavia acquisito l’avviso del Governo in merito all’effettiva prudenzialità dell’assunzione che il numero degli accordi futuri sia coerente con il numero degli accordi attuali anche a seguito dell’introduzione di un’apposita commissione a carico del contribuente interessato.
Articolo 197
(Semplificazioni fiscali)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma introduce disposizioni per la semplificazione di adempimenti fiscali.
In particolare:
- per i c.d. “contribuenti minori”, si ampliano i termini per l’annotazione delle fatture emesse nell’apposito registro IVA. In particolare, la registrazione è ammessa entro la fine del mese successivo al trimestre di effettuazione delle operazioni e con riferimento allo stesso mese di effettuazione delle operazioni (comma 1);
- si individuano, con decorrenza 2022, specifiche modalità per la trasmissione telematica della fattura elettronica. Tra l’altro, la semplificazione prevede, per le operazioni transfrontaliere, l’eliminazione dell’obbligo di trasmissione dei medesimi dati per le operazioni con l’estero. Si interviene, altresì, sul relativo profilo sanzionatorio (commi 2 e 3);
- si estende al 2021 la disciplina transitoria per i soggetti che effettuano prestazioni sanitarie, che include, tra gli altri, la trasmissione dati al Sistema Tessera Sanitaria e l’esclusione degli obblighi di emissione della fattura elettronica (comma 4);
- si interviene sulle modalità di predisposizione della c.d. “precompilata IVA” (comma 5);
- si stabilisce che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano inseriscano, entro il 31 marzo dell'anno a cui l’imposta si riferisce, i dati rilevanti per la determinazione dell’imposta regionale sulle attività produttive –IRAP individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 6).
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano effetti finanziari. Con particolare riferimento agli interventi sulla disciplina sanzionatoria prevista dal comma 3, la RT afferma che la modifica prevede un leggero rialzo delle sanzioni a partire dalle operazioni effettuate nell'anno 2022: trattandosi di norme di semplificazioni, l'effetto positivo sul gettito sarebbe comunque trascurabile e di difficile quantificazione, per cui la RT non stima gli effetti finanziari.
In proposito, andrebbero acquisiti chiarimenti in merito alle disposizioni di semplificazione contenute nei commi 1 e 2. In particolare:
- il comma 1 consente ai “contribuenti minimi” di registrare le fatture emesse in un trimestre entro il mese successivo alla fine del trimestre stesso (es. le fatture emesse nel primo trimestre, sono registrate entro aprile). Pur considerando che la norma specifica che l’annotazione è effettuata con riferimento al mese di competenza, andrebbe verificato se lo slittamento dell’annotazione al trimestre successivo possa comportare un differimento del termine di versamento dell’imposta sul valore aggiunto;
- le semplificazioni previste dal comma 2 prevedono, come indicato anche dalla relazione illustrativa, che “a partire dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022, i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato, trasmettano i dati relativi alle operazioni di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato, utilizzando il Sistema di Interscambio e secondo il formato previsto per la fatturazione elettronica, eliminando così l’obbligo di trasmissione dei medesimi dati mediante la specifica comunicazione telematica delle operazioni transfrontaliere”. In proposito, andrebbe verificato se l’eliminazione della trasmissione della comunicazione di operazioni con soggetti esteri possa incidere sull’efficacia delle disposizioni di contrasto all’evasione fiscale al complesso delle quali sono attribuiti rilevanti effetti sul gettito.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma stabilisce che per il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, è responsabile in solido il cedente o prestatore del servizio.
La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti in considerazione del carattere chiarificatorio.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 199
(Disposizioni in tema di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, intervenendo sulla disciplina della memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi di cui all’art.2 del D.lgs. n. 127/2015, prevede, tra l’altro, il differimento dal 1° gennaio 2021 al 1° luglio 2021 dell’operatività dell’utilizzo di sistemi evoluti di incasso (di cui comma 5-bis del richiamato articolo 2). Le ulteriori disposizioni intervengono sul profilo sanzionatorio.
Ai sensi del citato comma 5-bis, gli esercenti attività di commercio al minuto che adottano sistemi evoluti di incasso - attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico che consentono la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati - possono assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all'Agenzia delle entrale dei dati relativi ai corrispettivi giornalieri. La relazione tecnica riferita a tale comma non ha ascritto effetti alla disposizione, in quanto ritenuta di carattere procedurale.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta impatto sul gettito e che le modifiche mirano a garantire un livello diversificato della sanzione a seconda se la violazione consiste nella mancata memorizzazione ovvero nella mancata o tardiva trasmissione dei dati dei corrispettivi.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che le disposizioni intervengono prevalentemente sul profilo sanzionatorio e che, per quanto riguarda il differimento dei termini, si interviene su una norma alla quale non sono stati ascritti effetti finanziari.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma abroga l’imposta sui trasferimenti di denaro all’estero effettuati per mezzo degli istituti di pagamento cd. money transfer.
In proposito si evidenzia che l’imposta è stata introdotta dall’articolo 25-novies del DL n. 119 del 2018 e alla stessa sono stati ascritti effetti di maggiore entrata in misura pari a 63 milioni di euro annui a decorrere dal 2019.
La relazione tecnica afferma che, sotto l’aspetto strettamente finanziario, l’abrogazione della disposizione non determina effetti in quanto già in sede di predisposizione delle previsioni delle entrate elaborate per la Nota di aggiornamento al DEF per gli anni 2020-2023 si è tenuto conto dell’accertata impossibilità tecnica di adozione dei relativi provvedimenti attuativi.
In proposito si evidenzia che pur in presenza del venir meno di un’imposta, non risultano contabilizzati effetti di minore entrata sui saldi di finanza pubblica; in proposito la RT chiarisce che il mancato gettito è già stato incluso nell’aggiornamento delle previsioni tendenziali di finanza pubblica elaborate in occasione della Nadef. Poiché peraltro dette previsioni dovrebbero riflettere gli effetti della vigente legislazione, ivi compresa l’imposta in esame, tuttora in vigore, andrebbe chiarito in quale misura gli effetti derivanti dal venir meno dell’imposta siano stati scontati nelle più recenti previsioni tendenziali di gettito.
Articolo 201
(Collaborazioni tecnico - sportive dilettantistiche)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma modificando l’articolo 67, comma 1, lett. M) del TUIR in materia di redditi diversi, inserisce la società Sport e Salute S.p.A. nell’ambito dei soggetti che sono autorizzati a erogare compensi nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche. La relazione tecnica afferma che, sotto il profilo finanziario, la disposizione non determina effetti di gettito, trattandosi di una disposizione chiarificatrice finalizzata ad armonizzare la disposizione del TUIR alle disposizioni introdotte della legge n. 145/2018, articolo 1, commi 629 e seguenti e del conseguente riordino delle competenze della Società. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 204
(Disposizioni per i depositi di prodotti energetici assoggettati a accisa)
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
In merito ai profili di quantificazione, la norma interviene sulla disciplina relativa alla licenza di esercizio di deposito fiscale di prodotti energetici, rendendo più stringenti i requisiti soggettivi previsti per il rilascio, il diniego, la sospensione e la revoca.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni dell’articolo costituiscono il naturale complemento delle norme contenute all’articolo 187, commi 3 e 4, e che gli effetti finanziari sono pertanto già considerati nel maggior gettito stimato di quell’articolo.
In proposito, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 205
(Disposizioni in materia di giochi)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
||||||||
Maggiori entrate extratributarie |
|
||||||||||||||||
Rateizzazione canone proroga concessioni Bingo (comma 2) |
9,5 |
21,2 |
4,4 |
9,5 |
21,2 |
4,4 |
13,2 |
17,6 |
4,4 |
||||||||
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga dal 31 marzo 2020[59] al 31 marzo 2023 il termine entro cui l’Agenzia delle dogane e dei Monopoli deve procedere a una gara per l’attribuzione delle concessioni del gioco del Bingo (comma 1). Il canone mensile dovuto dagli attuali concessionari in scadenza che intendano altresì partecipare al nuovo bando di gara, dovuto per i mesi da gennaio a giugno del 2021, può essere versato, entro il giorno 10 del mese successivo, nella misura di euro 2.800 per ogni mese o frazione di mese superiore a quindici giorni e di euro 1.400 per ogni frazione di durata inferiore (comma 2).
Si rammenta che gli importi previsti a legislazione vigente sono, rispettivamente, di 7.500 e di 3.500 euro.
Il concessionario che opta per il pagamento ridotto ai sensi del comma 2 versa la restante parte in rate mensili di pari importo, con gli interessi legali, dal luglio 2021 al dicembre 2022 (comma 3).
Nella relazione illustrativa il Governo specifica che la finalità della proroga è di consentire agli attuali titolari di concessione di poter disporre di un congruo lasso di tempo per poter recuperare i livelli economico finanziari precedenti la pandemia e, quindi, sostenere gli impegni anche economici collegati alla procedura di assegnazione delle nuove concessioni. Le difficoltà finanziarie connesse alla crisi in atto hanno comportato, nel corso del 2020, una contrazione nelle entrate relative al pagamento del canone mensile di proroga delle concessioni Bingo, dovuta al mancato o parziale pagamento delle mensilità da parte di un cospicuo numero di concessionari.
La relazione tecnica[60] espone le modalità di calcolo che consentono di ricostruire matematicamente gli effetti finanziari indicati nel prospetto riepilogativo.
Si rileva che gli effetti esposti sull’indebitamento netto sono diversi in quanto basati sul criterio della competenza economica, sulla cui base il canone dovuto per il primo semestre 2021 è computato al tempo in cui lo stesso matura e diviene dovuto e non in quello in cui lo stesso viene effettivamente versato.
Preso dunque atto della correttezza della ricostruzione matematica, si osserva che la stima degli effetti finanziari assume che la proroga delle concessioni in essere comporti solamente effetti positivi, riconducibili al versamento del canone mensile dovuto dai concessionari in scadenza: tale impostazione è peraltro coerente con quanto seguito con riguardo a precedenti analoghe disposizioni. Risulta tuttavia necessario acquisire l’avviso del Governo, da un lato, circa il rinvio del corrispettivo che i vincitori della nuova gara avrebbero dovuto versare (ai sensi dell’articolo 1, comma 636, lettera a), della legge n. 147 del 2013), dall’altro, circa la compatibilità della proroga del rapporto concessorio in essere con la disciplina di fonte UE sugli affidamenti di concessioni pubbliche, al fine di escludere eventuali procedure di infrazione.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Sostegno alle attività produttive colpite dall’emergenza epidemiologica |
3.800 |
|
|
3.800 |
|
|
3.800 |
|
|
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma istituisce, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo emergenziale per il sostegno delle attività produttive maggiormente colpite dall’emergenza epidemiologica, la cui dotazione, pari a 3.800 milioni di euro per l'anno 2021, è configurata come limite massimo di spesa.
Articolo 208
(Fondo per il finanziamento di provvedimenti legislativi)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Finanziamento di provvedimenti legislativi |
344,2 |
261,5 |
292,5 |
344,2 |
261,5 |
292,5 |
344,2 |
261,5 |
292,5 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Finanziamento di provvedimenti legislativi |
140 |
200 |
250 |
140 |
200 |
250 |
140 |
200 |
250 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma quantifica gli importi da iscrivere nei fondi speciali[61] (Tabelle A e B), per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio di bilancio.
Articolo 209
(Fondo esigenze indifferibili)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Fondo esigenze indifferibili |
800 |
500 |
500 |
800 |
500 |
500 |
800 |
500 |
500 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la norma si limita ad incrementare la dotazione del Fondo per le esigenze indifferibili di 800 milioni di euro per l’anno 2021 e di 500 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
Articolo 210
(Potenziamento dell’internazionalizzazione delle imprese)
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||
|
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
2021 |
2022 |
2023 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
||||||||
Incremento del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici |
1.085 |
140 |
140 |
1.085 |
140 |
140 |
|
|
|
Maggiori spese correnti |
|
||||||||
Incremento del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici |
465 |
60 |
60 |
465 |
60 |
60 |
465 |
60 |
60 |
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle norme del comma 1 che dispone l’incremento, per gli anni 2021, 2022 e 2023, della dotazione del fondo rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi in quanto l’onere è configurato come limite massimo di spesa e, correttamente, non è riportato ai fini dell’indebitamento netto, attesa la natura finanziaria dell’operazione.
Parimenti non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle disposizioni del comma 2 che dispone l’incremento, per gli anni 2021, 2022 e 2023, della dotazione del fondo per la promozione integrata, per la concessione di cofinanziamenti a fondo perduto dei finanziamenti concessi alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi terzi.
Con riguardo al comma 3, che proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale coloro che richiedono i finanziamenti agevolati a valere sul Fondo rotativo di cui al comma 1, sono esentati, a domanda, dalla prestazione della garanzia, in deroga alla vigente disciplina non si hanno osservazioni da formulare considerato che in relazione all’introduzione della norma oggetto di proroga non erano stati scontati effetti finanziari.
[1] Di cui all’articolo 4, commi da 9 a 11, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Si ricorda che la normativa richiamata, riconosce una riduzione del 50 per cento dei contributi a carico del datore di lavoro, per la durata di 12 mesi, per le assunzioni di donne di qualsiasi età.
[2] Così, testualmente, la RT
[3] La restante quota del 30 per cento fa carico ai bilanci delle regioni e delle predette province autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti a tali programmi.
[4] Di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 - Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro.
[5] Ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444.
[6] Di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
[7] Promuovendo la realizzazione di programmi in grado di ridurre il divario socio-economico tra aree territoriali del Paese e di contribuire ad un utilizzo efficiente del patrimonio immobiliare nazionale, nonché di favorire la crescita della catena economica e l’integrazione settoriale.
[8] Istituito dall'articolo 43 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112
[9] Di cui al comma 195 dell’articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208.
[10] Di cui all’articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
[11] Di cui all'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83.
[12] Di cui al decreto ministeriale 24 maggio 2017, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 192 del 18 agosto 2017
[13] Sulla base della normativa richiamata si tratta delle seguenti regioni: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
[14] Osservatorio sul lavoro, Lavoratori dipendenti, retribuzioni e periodi retribuiti nell'anno, al sito https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/dipendenti/dipendenti.html consultato il 22 novembre 2020.
[15] La norma citata consente rifinanziamenti e rimodulazioni mediante la sezione II della legge di bilancio.
[16] Nuova denominazione assunta dal fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, istituito dalla legge di
[17] Di cui all’articolo 1, comma 6, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
[18] Tale valore risulta dal rapporto tra il totale della riga IRES per deduzione (-82,1-88+52,8=117,3) e l’ammontare della commissione versata (308,8+463,1=772 mln).
[19] Decreto legislativo n. 58/1998.
[20] Come definito al comma 255 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[21] Autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 339 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
[22] Di cui all'articolo 15-quater, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.
[23] Istituite dall’art. 4-bis, comma 4, del decreto-legge n. 18/2020 e poi potenziate dall’art. 1, comma 6, del decreto-legge n. 34/2020
[24] Misure di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legge n. 18 del 2020.
[25] in conformità a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari.
[26] Di cui all'articolo 1 della legge n. 440/1997.
[27] Di cui all'articolo 1, comma 62, secondo periodo della legge n. 107/2015.
[28] Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti.
[29] Università non statali legalmente riconosciute.
[30] ex articolo 18 della legge n. 240/2010
[31] Ai sensi dell’articolo 60 del D.lgs. n. 42/2004.
[33] Ai sensi dell'articolo 11 del D.L. n. 91/2013, nonché dell’articolo 1, commi 355 e 356, della legge n. 208/2015
[34] Di cui al comma 3 del medesimo articolo 11.
[35] (articolo 11, comma 6 del D.L. n. 91/2013).
[36] Istituzione del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione e deleghe al Governo per la ridefinizione della disciplina del sostegno pubblico per il settore dell'editoria e dell'emittenza radiofonica e televisiva locale, della disciplina di profili pensionistici dei giornalisti e della composizione e delle competenze del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti. Procedura per l'affidamento in concessione del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale.
[37] Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale.
[38] Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016).
[39] di cui all’articolo 6 del D.L. n. 28/2020
[40] Coordinate dal Dipartimento per le politiche europee della Presidenza del Consiglio, d’intesa con il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
[41] Ossia i costi fissi sostenuti dalle imprese durante il periodo ammissibile che non sono coperti dai ricavi dello stesso periodo considerati al netto dei costi variabili e che non sono coperti da altre fonti quali assicurazioni, eventuali altri aiuti di Stato, altre misure di sostegno.
[42] Organismi di investimento collettivo del risparmio.
[43] Report on corporate governance of Italian listed companies, per l’anno 2019 e per i precedenti (2016-2018).
[44] Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale
[45] Di cui all’articolo 2, comma 13, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e successivamente modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
[46] Nel quadro della strategia complessiva volta a rafforzare la stabilità del sistema monetario e finanziario internazionale e al fine di rinnovare l’accordo di cui all’articolo 25, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successivamente modificato dalla legge 27 febbraio 2017, n.19,
[47] Nel quadro della strategia di sostegno ai paesi più poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l’accordo di prestito di cui all’articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
[48] Ai sensi dell’articolo 13, comma 6-ter, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.
[49] Ai sensi dell’articolo 25, comma 6, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
[50] Ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104
[51] Di cui all’articolo 4-ter del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111.
[52] Si tratta del fondo di cui di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che è stato istituito per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative. Il Fondo è stato è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno ed è ripartito tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[53] Si tratta del fondo di cui di cui all’articolo 53, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, che è stato istituito per favorire il risanamento finanziario dei comuni il cui deficit strutturale è imputabile alle caratteristiche socio-economiche della collettività e del territorio e non a patologie organizzative. Il Fondo è stato è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno ed è ripartito tra i comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
[54] Nel caso di estinzione anticipata del derivato, la somma ricevuta o pagata, corrispondente al valore di mercato rispettivamente positivo o negativo che il derivato presenta al momento della risoluzione è detta mark to market.
[55] Articolo 188 del decreto legislativo n. 267/2000.
[56] Il punto 9 dell’Accordo quadro prevede la revisione degli accordi in materia finanziaria tra lo Stato e la Regione Friuli Venezia Giulia, la costituzione del tavolo tecnico politico per la condizione di insularità della Regione Sardegna e la definizione della revisione delle norme di attuazione in materia finanziaria della Regione Sicilia. Il punto 10 dell’Accordo prevede la sottoscrizione di un Accordo quadro in materia finanziaria con le Autonomie speciali per l’anno 2021, analogo a quello del 20 luglio 2020, al fine di ristorare la perdita di gettito connessa all’emergenza Covid-19, previa individuazione della relativa copertura finanziaria.
[57] Denominati, rispettivamente, «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a fondo perduto» e «Ministero dell’economia e delle finanze – Attuazione del Next Generation EU-Italia – Contributi a titolo di prestito».
[58] Ai sensi della legge 25 novembre 1971, n. 1041.
[59] Per effetto della modificazione non testuale disposta dall’articolo 69, comma 3, del DL n. 18/2020.
[60] Al cui testo si fa rinvio per l’esposizione completa.
[61] Di cui all’articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.