Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 104/2020: Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia |
Riferimenti: | AC N.2700/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 07/10/2020 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
Servizio Studi
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Dossier n. 281/2 Volume I e Volume II
Servizio Studi
Dipartimento Bilancio
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Progetti di legge n. 332/2 Volume I e Volume II
Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 253
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Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione
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INDICE
AUTORIZZAZIONE ALL’INDEBITAMENTO DEL LUGLIO 2020 ED EFFETTI SUI SALDI DEL DECRETO LEGGE IN ESAME
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1 del disegno di legge di conversione (Assorbimento di ulteriori decreti-legge)
Articolo 1 (Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)
Articolo 1-bis (Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)
Articolo 1-ter (Indennità per i lavoratori di aree in crisi complessa della regione Campania)
Articolo 4 (Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)
Articolo 5 (Proroga di NASPI e DIS-COLL)
Articolo 8, comma 1 (Proroga o rinnovo di contratti a termine)
Articolo 10 (Indennità lavoratori marittimi)
Articolo 10-bis (Regime previdenziale recato per i soci di cooperative della pesca)
Articolo 11 (Assunzioni da parte del Ministero della difesa-Arsenale militare di Taranto)
Articolo 12 (Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)
Articolo 12-bis (Interventi per sport femminili)
Articolo 15 (Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)
Articolo 16 (Assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi)
Articolo 17 (Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)
Articolo 19 (Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse)
Articolo 20 (Disposizioni per il settore aereo)
Articolo 21 (Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici)
Articolo 22 (Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi)
Articolo 23 (Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)
Articolo 24-bis (Tutela dell’associazione Consorzio casa internazionale delle donne di Roma)
Articolo 25 (Disposizioni in materia di procedure concorsuali).
Articolo 26 (Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena)
Articolo 26-ter (Disposizioni in materia di giustizia contabile)
Articolo 27, comma 3-bis (Prepensionamenti di lavoratori poligrafici)
Articolo 27, comma 4-bis (Modalità di assegnazione di titoli di Stato a Patrimonio destinato)
Articolo 28 (Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne)
Articolo 29, commi 1-4 (Disposizioni in materia di liste di attesa)
Articolo 29, commi 5-7 (Attività assistenziale dei medici specializzandi)
Articolo 29-bis (Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)
Articolo 29-ter (Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19)
Articolo 30 (Incentivi in favore del personale sanitario)
Articolo 30-bis (Rafforzamento del servizio sanitario nazionale)
Articolo 31, commi 4-ter – 4-quinquies (Riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)
Articolo 31-quater (Misure in materia di potenziamento del distretti sanitari)
Articolo 32-bis, commi 4 e 5 (Previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali)
Articolo 34 (Rifinanziamento del Commissario Straordinario)
Articolo 34-bis (Operazione di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)
Articolo 35 (Disposizioni concernenti l’operazione “Strade sicure”)
Articolo 37, da comma 5-bis a 5-quinquies (Ruolo del personale della Guardia di finanza)
Articolo 37-bis (Funzioni e qualifiche del personale della Polizia di Stato)
Articolo 38-bis (Sostegno alle vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale)
Articolo 39 (Incremento del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali)
Articolo 40 (Incremento ristoro imposta di soggiorno)
Articolo 41 (Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome)
Articolo 42 (Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali)
Articolo 42-bis, comma 1 (Sospensione versamenti per Lampedusa e Linosa).
Articolo 42-bis, commi 2-4 (Misure in favore delle imprese ubicate nei comuni di Lampedusa e Linosa)
Articolo 42-bis, comma 5 (IRAP lavoratori autonomi e imprese)
Articolo 43 (Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale)
Articolo 44 (Sostegno al trasporto pubblico locale)
Articolo 44-bis (Modifiche all'articolo 214 del D.L. n. 34/2020)
Articolo 44-ter (Ulteriori disposizioni in materia di Operazione “Strade sicure”)
Articolo 45 (Incremento delle risorse per la progettazione degli enti locali)
Articolo 46 (Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali)
Articolo 46-bis (Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)
Articolo 47 (Incremento risorse per le piccole opere)
Articolo 48 (Risorse per le scuole di province e città metropolitane).
Articolo 48-bis (Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)
Articolo 48-ter (Incentivi per le fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico)
Articolo 49 (Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane)
Articolo 51, commi 1, 2 e 3 (Piccole opere e interventi contro l’inquinamento)
Articolo 51, commi da 2-bis a 2-sexies (Terreni agricoli adibiti a imboschimento)
Articolo 51, commi 3-quater e 3-quinquies (Estensione applicazione detrazione ecobonus)
Articolo 53, comma 10-bis (Disapplicazione di sanzioni per gli enti locali)
Articolo 57, comma 4 (Contributo massimo per professionisti)
Articolo 57, comma 5 (Compensazione ai Comuni in materia di tassa sui rifiuti)
Articolo 57, comma 6 (Zona franca sisma centro Italia)
Articolo 57, comma 11 (Personale a tempo determinato del comune de L’Aquila)
Articolo 57, comma 13 (Compensi straordinari per attività conseguenti agli eventi sismici del 2012)
Articolo 57, comma 16 (Incremento fondo per la ricostruzione)
Articolo 57-bis (Modifiche al sismabonus ed ecobonus)
Articolo 57-quater (Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione - sisma aprile 2009)
Articolo 58 (Fondo per la filiera della ristorazione)
Articolo 58-ter (Disposizioni urgenti in materia di apicoltura).
Articolo 58-quater (Misure a favore del settore vitivinicolo)
Articolo 59 (Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici)
Articolo 60, commi 1-5 (Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese)
Articolo 60, comma 6 (Incremento Fondo IPCEI)
Articolo 61 (Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio)
Articolo 61-bis (Semplificazione burocratica per l’avvio di nuove imprese)
Articolo 62 (Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese)
Articolo 64 (Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI e interventi a sostegno delle imprese)
Articolo 64-bis (Calcolo dimensione aziendale per l’accesso al Fondo di garanzia PMI)
Articolo 65 (Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)
Articolo 66 (Interventi di rafforzamento patrimoniale)
Articolo 67 (Riassetto gruppo SACE)
Articolo 68 (Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)
Articolo 70 (Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato)
Articolo 72, comma 1-ter (Misure di sostegno finanziario alle imprese)
Articolo 73 (Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge n. 160 del 2019)
Articolo 74-bis (Incentivi per acquisto veicoli elettrici o ibridi)
Articolo 76 (Sospensione scadenza titoli di credito)
Articolo 77, comma 1, lettera b-ter (Modifiche al tax credit vacanze)
Articolo 77, comma 2-ter (Modifiche al DL n. 76/2020)
Articolo 78 (Esenzioni IMU per i settori del turismo e dello spettacolo)
Articolo 78-bis (Interpretazione autentica norme in favore di coltivatori diretti)
Articolo 79 (Agevolazioni settore turistico e termale)
Articolo 80, commi 1-5 (Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura)
Articolo 80, commi 6-bis e 6-ter (Credito d’imposta per imprese di produzione musicale)
Articolo 82 (Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021)
Articolo 83 (Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale)
Articolo 84, comma 1 (Disposizioni in materia di autotrasporto)
Articolo 85, commi 5 e 6 (Anticipazione di aiuti al settore del trasporto aereo)
Articolo 86 (Misure in materia di trasporto passeggeri su strada)
Articolo 87 (Misure urgenti per il trasporto aereo)
Articolo 88 (Decontribuzione cabotaggio crociere)
Articolo 90 (Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente)
Articolo 91 (Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative)
Articolo 92 (Disposizioni per l’adempimento di impegni internazionali)
Articolo 93, commi da 1 a 5 (Disposizioni in materia di porti)
Articolo 93, comma 5-bis (Categorie catastali porti)
Articolo 94, comma 1 (Proroga concessione Autobrennero)
Articolo 96, commi 1, 2 e 7 (Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria)
Articolo 97 (Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi)
Articolo 97-bis (Due per mille per associazioni culturali).
Articolo 98 (Proroga secondo acconto ISA)
Articolo 98-bis (Proroga versamenti da dichiarazione per soggetti ISA)
Articolo 99 (Proroga riscossione coattiva)
Articolo 100, commi 1-10 e 11 (Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)
Articolo 101 (Concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale)
Articolo 103 (Servizi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)
Articolo 104 (Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro)
Articolo 105 (Lotteria degli scontrini cashless)
Articolo 109 (Proroga esonero TOSAP e COSAP)
Articolo 110 (Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020)
Articolo 111 (Riscossione diretta società in house)
Articolo 112 (Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020)
Articolo 114, comma 3 (Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento)
Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia.
Al momento della predisposizione della presente Nota non risulta trasmessa la relazione tecnica aggiornata riferita al testo approvato dal Senato (c.d. “RT di passaggio”).
Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari. Un’ulteriore relazione tecnica, a sua volta corredata di prospetto riepilogativo, è riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato e dà conto delle modifiche al testo iniziale apportate da tale emendamento.
Con la Lettera di trasmissione di questa seconda relazione tecnica (lettera MEF del 5 ottobre 2020), il Governo ha condizionato la verifica positiva della RT medesima a talune modificazioni del testo (stralci o modificazioni) ed ha altresì formulato ulteriori osservazioni relative ai profili finanziari: di tali elementi si dà conto (ove pertinenti per la verifica delle quantificazioni del testo trasmesso dal Senato) nelle rispettive schede. Si dà conto altresì delle condizioni espresse dalla Commissione Bilancio del Senato sul testo del maxiemendamento.
Solo laddove risulti necessario a fini espositivi, nelle schede che seguono si riportano riferimenti distinti alle due sopradette relazioni tecniche, altrimenti si effettua un rinvio alla relazione tecnica e al prospetto riepilogativo.
AUTORIZZAZIONE ALL’INDEBITAMENTO DEL LUGLIO 2020 ED EFFETTI SUI SALDI DEL DECRETO LEGGE IN ESAME
Il provvedimento in esame utilizza le risorse derivanti dal ricorso al maggior indebitamento, autorizzato dalle Camere, ai sensi dell’articolo 81, secondo comma, della Costituzione, con le risoluzioni approvate il 29 luglio scorso.
Si ricorda che il primo “scostamento di bilancio” riferito all’emergenza Covid 2019 è stato autorizzato l’11 marzo 2020 dalle Camere sulla base della presentazione della Relazione al Parlamento ai sensi dell’art. 6 della legge 243/2012. A seguito di tale autorizzazione è stato emanato il decreto legge n. 18 del 2020 (“cura Italia”).
Un secondo “scostamento di bilancio” è stato autorizzato il 29 e 30 aprile scorso, a seguito della presentazione alle Camere di una nuova Relazione contestualmente al Documento di Economia e Finanza 2020. Le risorse rese disponibili da questa nuova autorizzazione sono state per lo più utilizzate con il decreto legge n. 34 del 2020 (“rilancio”).
Infine, il 22 luglio 2020 è stata presentata una nuova Relazione al Parlamento che reca la richiesta di un ulteriore aggiornamento del piano di rientro verso l’Obiettivo di medio termine (OMT) rispetto a quelli approvati dalle Camere a marzo e aprile scorso; la conseguente autorizzazione al ricorso al maggiore indebitamento è stata approvata con le citate Risoluzioni parlamentari del 29 luglio 2020, a seguito delle quali è stato emanato il decreto legge n. 104 in esame (c.d. “decreto agosto”).
Le Risoluzioni del 29 luglio hanno autorizzato i seguenti importi in termini di maggiore indebitamento, includendovi i maggiori interessi passivi:
(miliardi di euro)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
dal 2026 |
Maggiore indebitamento netto autorizzato |
25 |
6,1 |
1 |
6,2 |
5 |
3,3 |
1,7 |
L’effetto sul fabbisogno delle amministrazioni pubbliche è di 32 miliardi di euro nel 2020 e pari a quello sull’indebitamento netto in ciascuno degli anni successivi. Per quanto attiene al saldo netto da finanziare, in termini di competenza e in termini di cassa, sono stati autorizzati i seguenti importi:
(miliardi di euro)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
dal 2026 |
Incremento del saldo netto da finanziare autorizzato |
32 |
7,0 |
2,5 |
5,3 |
4,8 |
3,3 |
1,7 |
Nella tabella che segue sono posti a raffronto, con riferimento a ciascun saldo di finanza pubblica e a ciascun anno del triennio 2020-2022, gli effetti complessivi del provvedimento in esame, nel testo modificato dal Senato, e le risorse derivanti dal maggior indebitamento autorizzato con le predette risoluzioni parlamentari.
Non essendo ancora stata presentata la RT di passaggio il seguente prospetto di raffronto – predisposto sulla base dei prospetti riepilogativi allegati al testo originario e al maxiemendamento presentato al Senato - non tiene conto delle modifiche da ultimo introdotte al Senato per recepire il parere espresso dalla Commissione Bilancio sul testo dello stesso maxiemendamento.
In particolare, la nuova formulazione dell’art. 57 bis in materia di sisma-bonus dovrebbe incrementare di 5,5 milioni nel 2021 il saldo negativo derivante dagli emendamenti approvati dal Senato e coperto mediante ricorso alle risorse derivanti dallo “scostamento di bilancio” da ultimo autorizzato.
Gli importi indicati nella seguente tabella andranno quindi aggiornati alla luce della RT di passaggio, non disponibile al momento di elaborazione della presente Nota.
Raffronto tra effetti decreto legge n. 104 del 2020 (testo modificato dal Senato) e scostamento di bilancio autorizzato (luglio 2020)
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento |
||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
Testo originario |
-30.907,37 |
-6.863,07 |
-1.173,45 |
-30.812,85 |
-5.823,34 |
-721,07 |
-24.895,65 |
-5.274,34 |
-769,07 |
Modifiche del Senato (*) |
7,48 |
-4 |
0,0 |
19,99 |
-3,53 |
14,55 |
19,99 |
-3,53 |
14,55 |
Saldo (a) |
-30.899,89 |
-6.867,07 |
-1.173,45 |
-30.792,86 |
-5.826,87 |
-706,52 |
-24.875,66 |
-5.277,87 |
-754,52 |
Scostamento autorizzato (b) |
32.000 |
7.000 |
2.500 |
32.000 |
7.000 |
2.500 |
25.000 |
6.100 |
1.000 |
Differenza (a-b) |
1.100,11 |
132,93 |
1.326,55 |
1.207,14 |
1.173,13 |
1.793,48 |
124,34 |
822,13 |
245,48 |
(Segno - = peggioramento del saldo)
(*) Come indicate nel prospetto riepilogativo allegato al maxiemendamento.
L’art. 114 del decreto legge in esame, al comma 1, precisa che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio 2020 dalla Camera dei deputati e dal Senato della Repubblica con le Risoluzioni di approvazione della Relazione al Parlamento presentata ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012.
In proposito si osserva che, limitatamente al periodo 2020-2022, detta coerenza risulta verificabile sulla base degli allegati tecnici al decreto in esame dai quali risultano gli impatti sopra evidenziati sui diversi saldi di finanza pubblica, tutti al di sotto degli importi autorizzati nel luglio scorso dalle Camere. In mancanza di una proiezione oltre il triennio delle grandezze riportate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, non è possibile estendere la verifica oltre il 2022.
L’art. 114 del decreto legge in esame, al comma 1, evidenzia inoltre che il presente decreto utilizza una quota, pari a 10 milioni di euro per l’anno 2028 in termini di fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di euro per l’anno 2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2035, del margine disponibile risultante a seguito dell'attuazione del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. "rilancio") convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020, rispetto al ricorso all'indebitamento autorizzato con le Risoluzioni di approvazione delle Relazioni al Parlamento presentate ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Per le medesime ragioni prima indicate, in merito all’utilizzo delle predette quote del margine disponibile a seguito dell’attuazione del decreto legge n. 34 del 2020 rispetto agli importi autorizzati dalle Camere, non è possibile svolgere una verifica trattandosi di esercizi non compresi nel triennio di riferimento del prospetto riepilogativo allegato al medesimo decreto legge.
Si ricorda che, a seguito delle prime due autorizzazioni al ricorso al maggior indebitamento adottate nel 2020 in relazione all’emergenza Covid-2019, decreti legge n.18 (c.d. “cura Italia”), n. 23 (c.d. “liquidità”) e n. 34 (c.d. “rilancio”) del 2020 emanati.
Complessivamente l’impatto sui saldi di finanza pubblica dei tre decreti legge è indicato nella seguente tabella.
Effetti sui saldi di finanza pubblica dei decreti legge nn. 18, 23 e 34 del 2020 (testi modificati dalle rispettive leggi di conversione)
(milioni di euro)
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento |
|||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
2020 |
2021 |
2022 |
DL 18/ 2020 |
-24.825,1 |
6,3 |
9,2 |
-18.606,6 |
128,7 |
74,0 |
-19.988,3 |
1,5 |
1,9 |
DL 23/ 2020
|
-10,9 |
0,01 |
0,0 |
48,10 |
0,01 |
0,0 |
-10,9 |
0,01 |
0,0 |
DL 34/ 2020 |
-154.715,7 |
-26.121,5 |
-34.404,8 |
-68.437,6 |
-26.124,4 |
-34.543,0 |
-55.289,4 |
-26.082,4 |
-34.705,0 |
Effetto cumulato |
-179.551,7 |
-26.115,2 |
-34.395,6 |
-86.996,1 |
-25.995,7 |
-34.469,0 |
-75.288,6 |
-26.080,9 |
-34.703,1 |
Per un riepilogo delle risorse autorizzate con le risoluzioni delle Camere sulle precedenti due relazioni al Parlamento (marzo e aprile 2020) e del raffronto con gli impieghi recati dai decreti legge n. 18 (c.d. "Cura Italia") e n. 34 (c.d. "Rilancio") del 2020, si rinvia alla Documentazione di finanza pubblica n. 15 curata dai Servizi di documentazione della Camera e del Senato[1].
L’art. 114, comma 1, del provvedimento in esame, tenuto conto dell’autorizzazione al maggior indebitamento del 29 luglio scorso, ridefinisce inoltre – mediante sostituzione dell'allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019) - i livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario nelle seguenti misure:
RISULTATI DIFFERENZIALI |
|||
- COMPETENZA - |
|||
Descrizione risultato differenziale |
2020 |
2021 |
2022 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-336.000 |
-89.950 |
-74.900 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
594.840 |
344.816 |
338.750 |
- CASSA - |
|||
Descrizione risultato differenziale |
2020 |
2021 |
2022 |
Livello massimo del saldo netto da finanziare, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge |
-384.000 |
-142.950 |
-124.900 |
Livello massimo del ricorso al mercato finanziario, tenuto conto degli effetti derivanti dalla presente legge (*) |
642.840 |
397.816 |
388.750 |
(*) al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passività preesistenti con ammortamento a carico dello Stato. |
Rispetto ai precedenti livelli massimi, come da ultimo modificati dal decreto legge n. 34 del 2020, gli importi annui riferiti al saldo netto da finanziare espresso in termini di competenza è incrementato di 76,17 miliardi per il 2020.
L’incremento è dovuto per 32 miliardi all’autorizzazione al maggior deficit approvata dalle Camere nel luglio scorso. L’ulteriore incremento per circa 44 miliardi appare interamente riconducibile al provvedimento di assestamento di bilancio 2020. In ordine a tale ricostruzione appare utile una conferma.
Per il 2021 e il 2022 gli incrementi nei livelli massimi del saldo (per 7 miliardi nel 201 e 2,5 miliardi nel 2022) coincidono con quelli oggetto dell’autorizzazione allo scostamento di bilancio approvata con risoluzioni delle Camere del luglio scorso.
In proposito la relazione tecnica fa presente, in via generale, che la variazione tiene conto del deterioramento dello scenario macroeconomico mondiale e nazionale, come illustrato nel Documento di economia e finanza 2020, dei relativi effetti sul bilancio dello Stato, attestati nel disegno di legge recante "Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2020 (presentato alle Camere l' 8 luglio 2020), nonché degli effetti delle precedenti autorizzazioni al ricorso all'indebitamento adottate nel corso del 2020.
Si segnala inoltre che il comma 2 dell’art. 114 del decreto legge in esame aumenta di 66.670 milioni di euro (da 148.330 a 215.000 milioni) l'importo massimo di emissione di titoli pubblici per l’anno 2020, rispetto al livello stabilito dalla legge di bilancio per il 2020 nello Stato di previsione del MEF, come da ultimo modificato dall'articolo 265, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e, precedentemente, dall’articolo 126, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2020.
Si ricorda che, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 21, comma 11-ter, della legge di contabilità e finanza pubblica (legge n. 196 del 2009), la legge di bilancio per il 2020 ha stabilito il livello massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero, al netto di quelli da rimborsare e di quelli per regolazioni debitorie, in un importo pari a 58.000 milioni di euro per l’anno 2020 (articolo 3, comma 2). Tale livello è stato innalzato prima dal decreto-legge n. 18 del 2020 (articolo 126, comma 2), per l'anno 2020, fino a 83.000 milioni di euro e, successivamente, dal decreto-legge n. 34 del 2020 (articolo 265, comma 2) fino a 148.330 milioni di euro.
Infine, il comma 6 dello stesso art. 114 stabilisce che alle misure previste dal presente decreto si applicano le procedure di monitoraggio e compensazione degli eventuali maggiori effetti finanziari di cui all’articolo 265, commi 8 e 9, del decreto-legge n. 34 del 2020.
Si ricorda che la predetta procedura di compensazione finanziaria, derogatoria della legge di contabilità e finanza pubblica, è stata autorizzata dallo stesso decreto rilancio per il solo esercizio finanziario 2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica Covid-2019.
Più in dettaglio, i commi 8 e 9 dell'articolo 265 richiamato recano disposizioni per il monitoraggio delle risorse destinate alle misure previste dai decreti legge n. 18, n. 23 e n. 34 del 2020, prevedendo, in base agli esiti del monitoraggio, una procedura che consente, in deroga alla legge di contabilità, la compensazione finanziaria degli eventuali maggiori effetti finanziari derivanti dalle previsioni di spesa relative alle predette misure.
In particolare, il Ministro dell’economia e delle finanze può provvedere, con proprio decreto, sentiti i Ministri competenti, alla riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione del bilancio dello Stato, allo scopo utilizzando le risorse delle misure che, all’esito del monitoraggio, risultino non utilizzate. Gli schemi di decreti sono trasmessi alle Camere per l’espressione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, da rendere entro sette giorni dalla data di trasmissione, corredati di apposita relazione che espone le cause che hanno determinato gli scostamenti, anche ai fini della revisione dei dati e dei metodi utilizzati per la quantificazione degli oneri previsti dalle predette misure.
La predetta procedura è autorizzata per il solo esercizio finanziario 2020, in ragione dell'emergenza epidemiologica di COVID-19. Per gli anni successivi, per la compensazione finanziaria degli oneri derivanti dalle misure predette, si dovrà fare riferimento alla apposita procedura disciplinata dell’articolo 17 della legge di contabilità e finanza pubblica, per i casi in cui siano in procinto di verificarsi scostamenti degli oneri derivanti dalle leggi di spesa rispetto alle previsioni.
Il comma 9 prevede che, all'esito del monitoraggio di cui al comma precedente, eventuali risorse relative alle misure di cui ai decreti legge n. 18, 23 e 34 del 2020 non utilizzate al 15 dicembre 2020 sono versate dai soggetti responsabili entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
L’analisi è effettuata ai fini della verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica, ai sensi dell’art. 17, comma 1, della legge n. 196/2009 in materia di contabilità e finanza pubblica.
Il presente dossier, predisposto in edizione provvisoria per tener conto dei tempi di esame del provvedimento, contiene esclusivamente le osservazioni rilevanti ai fini della predetta verifica tecnica. In una successiva edizione saranno resi disponibili anche la sintesi delle norme e della relazione tecnica nonché il prospetto riepilogativo riferito agli effetti finanziari di ciascuna disposizione.
Non sono inoltre riportate schede riferite a norme rispetto alle quali non sono formulate osservazioni nell’ambito della predetta verifica delle quantificazioni; è questo il caso ad esempio delle norme di carattere ordinamentale, prive di effetti finanziari, e di quelle che determinano effetti nell’ambito di limiti di spesa.
Stante la concomitanza di una pluralità di decreti-legge legati all’emergenza da COVID-19 (fra i quali il presente), nel corso dell’iter di conversione talune disposizioni inizialmente introdotte da altri decreti sono confluite nel testo in esame: della circostanza si dà conto nella scheda riferita all’articolo 1 del disegno di legge di conversione.
Articolo 1 del disegno di legge di conversione
(Assorbimento di ulteriori decreti-legge)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 dispone la conversione in legge, con modificazioni, del “decreto agosto”: in proposito si rinvia (cfr. infra) alle schede riferite al decreto-legge in corso di conversione. Il comma 2 abroga tre decreti legge il cui testo è confluito quasi integralmente, per effetto di emendamenti approvati in prima lettura, nel corpo del DL ora in esame. Non sono confluite nel DL in esame talune disposizioni non aventi rilievo finanziario. In proposito non si formulano osservazioni considerato che dal decreto in esame, che riproduce disposizioni già vigenti ed efficaci, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre le norme “non confluite” erano prive di riflessi finanziari.
Articolo 1
(Cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, tra l’altro, che i datori di lavoro che nell’anno 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica da COVID-19, possano presentare domanda di concessione dei trattamenti di cassa integrazione ordinaria, assegno ordinario e cassa integrazione in deroga per una durata massima di nove settimane, incrementate di ulteriori nove settimane.
Le ulteriori nove settimane di trattamenti, sono riconosciute ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane, decorso il periodo autorizzato. Detti datori versano un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019 (commi 1-4). I Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, non istituiti presso l’INPS, garantiscono l’erogazione dell’assegno ordinario con le medesime modalità di cui alle disposizioni precedenti. Il concorso del bilancio dello Stato è stabilito nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2020 (comma 7). Il trattamento di cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA), richiesto per eventi riconducibili all’emergenza epidemiologica, è concesso, in deroga ai limiti di fruizione per una durata massima di cinquanta giorni, nel periodo ricompreso tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020 (comma 8).
I trattamenti di cui ai commi 1, 2 e 8 sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 8.220,3 milioni di euro, ripartito in 5.174 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario di cui ai commi 1 e 2, in 2.889,6 milioni di euro per i trattamenti di cassa integrazione in deroga di cui ai commi 1 e 2 e in 156,7 milioni di euro per i trattamenti di cui al comma 8 (CISOA). L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa, prevedendo un meccanismo di salvaguardia al fine di garantire il rispetto di detti limiti.
Al riguardo, si osserva che le quantificazioni relative alle prestazioni erogate, alla quota di contribuzione figurativa e maggiori entrate (a seguito della previsione del contributo addizionale) risultano coerenti con i parametri forniti dalla relazione tecnica, utilizzando il numero di beneficiari riportato nella relativa tabella contenuta nella stessa RT. Peraltro, le platee utilizzate non risultano del tutto allineate a quelle desumibili dai dati esposti nella parte discorsiva della RT, abbattute con le percentuali ivi indicate (10% di lavoratori per i quali il datore di lavoro sceglie l’opzione dello sgravio contributivo e il 30% dei lavoratori con accesso alla cassa ordinaria e alla CISOA da cui conseguono maggiori oneri). Sul punto appare necessario un chiarimento.
Anche il dato relativo all’importo medio orario della contribuzione figurativa per la cassa in deroga indicato nella parte discorsiva (3,8 euro) risulta differente da quello riportato nella tabella (3,7).
Con riferimento ai parametri utilizzati, si rileva che gli stessi derivano dall’elaborazione dei dati già riscontrati nel corso delle precedenti misure. Con riferimento invece alla percentuale di lavoratori per i quali il datore di lavoro sceglie l’opzione dello sgravio contributivo, si prende atto dei parametri assunti dal Governo attesa la mancanza di misure analoghe preesistenti.
Non vi sono inoltre osservazioni da formulare riguardo alla mancata imputazione degli effetti fiscali negativi connessi alla previsione della contribuzione addizionale in quanto compensati dagli effetti fiscali positivi derivanti dall’esonero contributivo di cui al successivo articolo 3; infatti, la compensazione appare ispirata a criteri prudenziali dal momento che la stima del minor gettito atteso in conseguenza dell’esonero contributivo è superiore a quella delle maggiori entrate contributive derivanti dal contributo addizionale applicato alle ulteriori nove settimane eventualmente richieste dai datori di lavoro. Pertanto, si attende un saldo fiscale positivo non contabilizzato nelle quantificazioni.
Infine, per quanto riguarda l’erogazione dell’assegno ordinario da parte dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, di cui al comma 7, per la quale si prevede il concorso del bilancio dello Stato nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per l’anno 2020, pur rilevando che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità delle risorse stanziate in relazione agli utilizzi previsti.
Articolo 1-bis
(Indennità per i lavoratori di aree di crisi industriale complessa)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono l’erogazione del trattamento di mobilità in deroga, di cui all’articolo 1, commi da 251 a 253 della L. 145/2018, ai lavoratori delle aree di crisi industriale complessa della Sicilia, i quali cessino di percepire l'indennità di NASpI nell’anno 2020, nel limite di 7,4 milioni di euro per l’anno 2020. Al relativo onere si fa fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili da parte della regione per le politiche per il lavoro e l'occupazione.
Le disposizioni in oggetto recepiscono le condizioni poste nel parere espresso dalla 5a Commissione del Senato; rispetto alla formulazione originaria, la Commissione ha limitato la concessione dell’indennità alla sola regione Sicilia (anziché al complesso delle regioni a Statuto speciale), specificando che l’erogazione avvenga nel limite di 7,4 milioni per il 2020.
Nella lettera della Ragioneria di accompagnamento della relazione tecnica era stato chiesto lo stralcio delle disposizioni come precedentemente formulate.
Al riguardo, pur considerando che l’indennità in questione viene concessa nell’ambito di uno specifico limite di spesa e di risorse già stanziate, appare comunque necessario, in mancanza di una relazione tecnica, acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità del limite di spesa predisposto e la sussistenza presso la regione interessata delle risorse utilizzate a copertura.
Articolo 1-ter
(Indennità per i lavoratori di aree in crisi complessa della regione Campania)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che ai lavoratori delle aree di crisi complessa della Campania, che hanno cessato fa mobilità ordinaria dal 12 gennaio 2015 al 31 dicembre 2016, sia concessa, fino al 31 dicembre 2020, un'indennità pari al trattamento dell'ultima mobilità ordinaria percepita, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite di 2,43 milioni di euro per l’anno 2020. Alla copertura dei relativi oneri, pari a 2,43 milioni per l’anno 2020, si provvede mediante utilizzo delle risorse residue della regione Campania, di cui all'articolo 25-ter del DL 119/2018.
In proposito, la relazione tecnica stima circa 400 lavoratori interessati, con un importo della prestazione di 1.038 euro (comprensivi degli assegni al nucleo familiare) e una retribuzione di circa 2.700 euro. Considerati i due mesi e mezzo di prestazione i costi dell'intervento sono determinati per l'anno 2020 in 2,43 milioni di cui 1,13 milioni di euro per contribuzione figurativa.
Sulla base della quantificazione fornita dalla Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione - del Ministero del Lavoro, le risorse residue della regione Campania risultano pari a 8.915.616,95 euro.
Al riguardo, si osserva che la quantificazione appare sostanzialmente coerente con i parametri forniti dalla RT.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano la normativa in materia di cassa integrazione in deroga per i dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti. A detti soggetti il trattamento di integrazione al reddito è concesso limitatamente ad un periodo massimo complessivo di nove settimane, per un periodo di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa compreso tra il 23 febbraio 2020 ed il 31 agosto 2020 qualora, nella stagione sportiva 2019-2020, abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro.
Pertanto:
· resta confermato che la misura opera entro il limite di spesa già previsto dall’articolo 98, comma 2, del DL 34/2020, pari a 21,1 milioni di euro per il 2020;
· viene modificata la condizione relativa al limite di reddito per l’accesso al beneficio da parte del dipendente.
· La disciplina previgente prevedeva una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro mentre, in base alla nuova disciplina, il beneficio è destinato ai lavoratori che nella stagione sportiva 2019-2020 abbiano percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro;
· viene introdotto il limite di nove settimane complessive per ogni singola associazione sportiva, incrementato a tredici settimane per quelle ubicate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
Contestualmente, viene abrogato l’articolo 98, comma 7, del DL 34/2020, che riconosceva i trattamenti di cassa integrazione straordinaria in esame nel limite massimo di spesa di 21,1 milioni di euro per l'anno 2020.
In proposito, la relazione tecnica afferma che la disposizione trova copertura finanziaria mediante la contestuale abrogazione del comma 7 dell'art. 98 del DL 34/2020, conseguente all'inserimento della relativa norma come modifica dell'art. 22 del DL 18/2020. Si ricorda che all’articolo 98, comma 7, del DL 34/2020 sono stati ascritti oneri per il 2020 pari a 21,1 milioni di euro.
Al riguardo, si osserva che le modifiche recate alla disciplina relativa alla cassa integrazione in deroga per i dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti, pur confermando il limite di spesa di 21,1 milioni di euro, rivedono la platea dei soggetti potenzialmente interessati e la durata dei benefici erogati. Ciò in ragione della modifica riferita al requisito reddituale (retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro nella stagione sportiva 2019-2020 in luogo di una retribuzione annua lorda non superiore a 50.000 euro) e della previsione di un limite di nove settimane per ogni singola associazione sportiva (estesa a tredici settimane per quelle ubicate nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna). Atteso che né la RT riferita alle disposizioni in esame né quella riferita al DL 34/2020 riportano i parametri utilizzati per la definizione del limite di spesa, appare opportuno acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità delle risorse stanziate rispetto alla potenziale platea dei beneficiari.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni prevedono che, in via eccezionale, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiedono i trattamenti integrativi del reddito e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, sia riconosciuto l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile. Ai relativi oneri, valutati in 363 milioni di euro per l’anno 2020 e in 121,1 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.
In proposito, la RT rimanda ai dati e alle informazioni già descritti nella relazione tecnica riferita all'articolo 1.
In particolare, la RT ipotizza che lo sgravio in esame riguardi il 10% delle platee sopra individuate mentre il 90% faccia ricorso alla fruizione delle ulteriori 18 settimane previste dal precedente articolo 1. L'aliquota media oggetto di sgravio a carico del datore di lavoro è pari al 31 per cento.
Al riguardo, si osserva che la quantificazione relativa alle minori entrate contributive connesse all’esonero in esame risultano sostanzialmente coerenti con i dati e gli elementi forniti dalla RT in relazione all’articolo 1.
La quantificazione appare sottostimata di circa 15 milioni utilizzando il parametro delle ore integrate mensili (media ponderata delle ore mensili integrate di aprile e maggio) di cui alla RT riferita all’articolo 1. Tuttavia, tenuto conto che la disposizione specifica che l’esonero è concesso nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei predetti mesi di maggio e giugno 2020 (parametro non fornito esplicitamente nella suddetta RT), la stima delle minori entrate contributive appare comunque plausibile in ragione dell’utilizzo decrescente delle ore integrate nei mesi di maggio e di giugno.
Con riferimento alla percentuale di lavoratori per i quali il datore di lavoro sceglie l’opzione dello sgravio contributivo in questione, come già rilevato nella scheda riferita all’articolo 1, si prende atto dei parametri assunti dal Governo attesa la mancanza di misure analoghe preesistenti rispetto alle quali effettuare un confronto.
Inoltre, non vi sono inoltre osservazioni da formulare riguardo alla mancata imputazione di effetti fiscali positivi connessi all’esonero contributivo disposto dalle disposizioni in esame, in quanto, come specificato dalla RT riferita al precedente articolo 1, tali effetti sono compensati dagli effetti fiscali negativi derivanti dal contributo addizionale previsto dal comma 2 del suddetto articolo 1.
Infine, per le considerazioni relative all’imputazione degli oneri conseguenti alle minori entrate contributive riportata nel prospetto riepilogativo, si rimanda a quanto espresso nella scheda riferita al successivo articolo 88, relativo ad agevolazioni contributive concesse alle imprese armatoriali.
Articolo 4
(Disposizioni in materia di Fondo Nuove Competenze)
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le disposizioni in esame modificano l’articolo 88, comma 1, del DL 34/2020, prorogando al 2021 la previsione che i contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale possano realizzare specifiche intese di rimodulazione dell'orario di lavoro, finalizzando parte dell'orario di lavoro a percorsi formativi. Viene altresì introdotta la possibilità di finalizzare le intese a favorire percorsi di ricollocazione dei lavoratori. A tal fine, il Fondo nuove competenze è incrementato di 200 milioni di euro per l’anno 2020 e di 300 milioni di euro per l’anno 2021.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare per quanto riguarda i profili di quantificazione, dal momento che gli oneri sono limitati alle risorse stanziate. Tuttavia, appare utile acquisire chiarimenti sulla spendibilità di dette risorse in ciascun esercizio, atteso che il prospetto riepilogativo evidenzia effetti temporalmente disallineati sui tre saldi benché si tratti di spesa corrente.
In particolare, il saldo netto da finanziare riporta gli oneri suddivisi fra il 2020 e il 2021 in coerenza con il dettato normativo, mentre sul fabbisogno e sull’indebitamento netto si rilevano effetti esclusivamente nell’esercizio 2021).
Articolo 5
(Proroga di NASPI e DIS-COLL)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni prorogano di due mesi, a decorrere dal giorno di scadenza e alle medesime condizioni previste dall’articolo 92 del DL 34/2020, la fruizione delle indennità di disoccupazione NASpI e DIS-COLL che terminano nel periodo compreso tra il 1° maggio 2020 e il 30 giugno 2020, nonché di ulteriori due mesi quelle che sono terminate nel periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 aprile 2020. L’importo riconosciuto per ciascuna mensilità aggiuntiva è pari all’importo dell’ultima mensilità spettante per la prestazione originaria. Il relativo onere è valutato in 1.318,5 milioni di euro per l’anno 2020.
Al riguardo, si osserva che la quantificazione degli oneri risulta coerente rispetto ai parametri forniti dalla relazione tecnica.
Tali parametri, con riferimento all’importo medio delle prestazioni e alla retribuzione media, risultano in linea con quelli riportati dalla RT riferita all’articolo 92 del DL 34/2020; l’incremento dei soggetti beneficiari (520.000 invece di 240.000 per la NASPI e 4.200 invece di 1.200 per la DISCOLL) appare comunque improntato a criteri di prudenzialità.
Articolo 6
(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo indeterminato)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma riconosce ai datori di lavoro che assumono, tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 6 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il beneficio contributivo è riconosciuto nel limite di minori entrate contributive pari a 371,8 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1.024,7 milioni di euro per l’anno 2021. Si stabilisce inoltre che l’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
Tanto premesso, si evidenzia che i benefici sono concessi nel limite di un tetto di spesa il cui rispetto è garantito da espressa previsione normativa che impone all’INPS il rigetto delle domande presentate qualora dal monitoraggio da esso disposto emerga il superamento del limite di spesa fissato.
Dalla relazione tecnica si desume peraltro l’intenzione di dimensionare il tetto di spesa in modo da soddisfare pienamente le richieste che si assume saranno presentate. Tanto premesso, dall’analisi della relazione tecnica emergono i seguenti profili rispetto ai quali appare necessario acquisire chiarimenti ed ulteriori elementi di valutazione:
· si prende atto del procedimento adottato per la definizione della platea potenzialmente beneficiaria della misura, in parte basato su dati amministrativi e in parte ipotesi desunte dall’andamento delle assunzioni nell’anno 2019. Infatti, la relazione tecnica definisce la platea dei potenziali beneficiari, partendo dalle assunzioni registrate negli archivi INPS per il periodo agosto-dicembre 2019 pari a 746.400. Considerando la contrazione delle assunzioni osservata nel mese di aprile 2020, rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente pari ad oltre il 65%, la RT applica una percentuale di contrazione del 55% definendo così una platea di 410.500 assunzioni (=746.400x65%). Andrebbero indicati i criteri sottostanti la scelta del suddetto parametro del 55% per cento al fine di verificarne la prudenzialità;
· la RT non esplicita gli importi medi delle retribuzioni da considerare per l’anno 2020, quale base per l’applicazione dell’esonero, ma si limita a fornire il dato relativo sgravio medio annuo desunto per le nuove assunzioni nell’anno 2019 pari a 6.800 euro (567 euro su base mensile). Tale importo di 567 euro, inferiore al limite mensile previsto dalla norma in esame pari a 672 euro, è stato utilizzato dalla RT per la quantificazione delle minori entrate contributive (567 euro x 6 mesi x 410.500/1.000.000= 1.396,5 milioni di euro).
Inoltre, con riferimento all’ipotesi assunta dalla RT circa la uniforme distribuzione delle assunzioni nel periodo considerato e le scadenze di pagamento dei contributi da parte dei datori di lavoro, si rileva che gli effetti finanziari riportati nel prospetto riepilogativo non sembrano coerenti con le ipotesi assunte. In particolare, l’onere complessivo ascrivibile alle minori entrate contributive pari a 1.396,5 milioni di euro risulta ripartito sui saldi di fabbisogno e indebitamento in 371,8 per l’anno 2020 e 1.024,7 per l’anno 2021. In proposito, sarebbe opportuno un chiarimento.
Articolo 7
(Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma riconosce ai datori di lavoro del settore turistico e termale che assumono, tra il 15 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di 3 mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL.
Il beneficio contributivo è riconosciuto limite di 87,5 milioni di euro per l’anno 2020 e di 87,8 milioni di euro per l’anno 2021. La norma in esame non prevede espressamente il meccanismo di monitoraggio da parte dell’INPS ma richiama le modalità di concessione del beneficio contributivo previsto dall’articolo 6 del decreto in esame, che prevede il suddetto meccanismo. Appare pertanto necessaria una conferma circa l’effettiva operatività anche del meccanismo di monitoraggio previsto dall’articolo 6 ai fini del rispetto del limite massimo sopra indicato.
Si rileva, inoltre, che dalla relazione tecnica si desume l’intenzione di dimensionare il tetto di spesa in modo da soddisfare pienamente le richieste che si assume saranno presentate. In proposito, appare necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione in ordine al procedimento adottato per la definizione della platea potenzialmente beneficiaria, in parte basato su dati amministrativi e in parte ipotesi desunte dall’andamento delle assunzioni nell’anno 2019.
Infatti, la relazione tecnica definisce la platea dei potenziali beneficiari, partendo dalle assunzioni registrate negli archivi INPS per il periodo agosto-dicembre 2019 pari a 84.160 contratti di lavoro stagionale e 223.130 contratti a tempo determinato. Dette assunzioni nel periodo gennaio-maggio 2020, precisa la RT, hanno subito una contrazione dell’80% per quanto riguarda i contratti di lavoro stagionale e del 60% per le assunzioni con contratto a tempo determinato rispetto all’analogo periodo 2019. Per la definizione dei soggetti interessati, la RT applica una percentuale di contrazione del 70% definendo così una platea di 215.100 (di cui 58.900 stagionali e 156.200 lavoratori con contratto a tempo determinato).
Andrebbero quindi esplicitati i criteri sottostanti la scelta del suddetto parametro del 70% per cento al fine di verificarne la prudenzialità.
Articolo 8, comma 1
(Proroga o rinnovo di contratti a termine)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame consentono, fino al 31 dicembre 2020, il rinnovo o la proroga dei contratti di lavoro dipendente a termine nel settore privato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del D. Lgs. 81/2015. Il rinnovo o la proroga sono consentiti per un periodo massimo di 12 mesi, e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi. Viene inoltre soppresso il comma 1-bis dell’articolo 93 del DL 34/2020, che prevedeva la proroga del termine dei contratti di lavoro degli apprendisti e dei contratti di lavoro a tempo determinato, anche in regime di somministrazione, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale delle disposizioni in esame.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme riconoscono ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali, nonché ai lavoratori in somministrazione, che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, un’indennità onnicomprensiva pari a 1.000 euro (comma 1).
Tale indennità, ai sensi dei commi da 2 a 5, è altresì riconosciuta ad altre categorie di lavoratori dipendenti e autonomi[2] che in conseguenza dell’emergenza da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro.
Le indennità sono erogate dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 680 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
In proposito, la relazione tecnica stima complessivamente in 680.000 soggetti i potenziali beneficiari delle misure in esame.
Al riguardo, preso atto della quantificazione della platea potenzialmente beneficiaria delle disposizioni in esame e tenuto conto del meccanismo volto ad assicurare l’osservanza del limite massimo di spesa, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 10
(Indennità lavoratori marittimi)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame riconoscono ai lavoratori marittimi, che hanno cessato involontariamente il contratto di arruolamento o altro rapporto di lavoro dipendente nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, un’indennità pari a 600 euro per ciascuno dei mesi di giugno e luglio 2020. L’indennità è erogata dall’INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 26,4 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
In proposito, la relazione tecnica afferma che la valutazione degli oneri è stata effettuata sulla base degli archivi dell'INPS dalla quale risulta che i soggetti interessati sono circa 22.000. Pertanto, dalla disposizione risultano maggiori oneri per la finanza pubblica pari a 26,4 milioni di euro per l'anno 2020, che in ogni caso costituiscono limite di spesa.
Considerato che il beneficio è configurato in termini di tetto di spesa e preso atto della quantificazione della platea potenzialmente beneficiaria, non vi sono osservazioni da formulare.
Articolo 10-bis
(Regime previdenziale recato per i soci di cooperative della pesca)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono la disciplina previdenziale di cui all’articolo 1, comma 1, della L. 250/1958 nei confronti dei marittimi che esercitano la pesca quale esclusiva e prevalente attività lavorativa e che siano associati in qualità di soci di cooperative di pesca, ancorché l'attività di pesca non sia organizzata e coordinata dalle medesime cooperative. I conseguenti obblighi contributivi sono a carico delle cooperative di pesca. Sono fatti salvi i versamenti contributivi assolti direttamente dai soci delle cooperative di pesca prima della data di entrata in vigore della presente disposizione.
In proposito, la relazione tecnica afferma che le norme mantengono invariata la platea dei lavoratori marittimi iscritti al regime previdenziale, in quanto i soci delle cooperative in argomento, a legislazione vigente, sono già assoggettati alla L. 250/1958 come pescatori autonomi, con obbligo contributivo a proprio carico. Stante gli effetti della disposizione, che non modifica il regime contributivo dei soggetti interessati e non estende la platea dei contribuenti, secondo la RT dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT, non si formulano osservazioni atteso che la modifica in esame appare volta a distribuire l’onere dei versamenti contributivi dai pescatori alle cooperative, senza modificare né la platea interessata né il regime contributivo applicato. In merito a tale interpretazione appare utile una conferma.
Articolo 11
(Assunzioni da parte del Ministero della difesa-Arsenale militare di Taranto)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma (comma 1) autorizza, nel triennio 2020-2022, il Ministero della difesa all’assunzione, presso l’Arsenale militare di Taranto, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di un contingente complessivo di 315 unità di personale civile non dirigenziale appartenente all’Area II-F2.
Le assunzioni vengono ripartite in tre contingenti annuali di pari consistenza numerica (105 unità) per ciascuno degli anni del suddetto triennio (comma 2). Gli oneri assunzionali sono indicati in misura pari a euro 873.684 per il 2020, a euro 4.368.420 per il 2021, a euro 7.863.156 per il 2022 e a euro 10.484.208 a decorrere dal 2023 e agli stessi si provvede a valere sulle facoltà assunzionali riferite al Ministero della difesa e disponibili a legislazione vigente (comma 4).
Al riguardo, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la configurazione degli oneri assunzionali relativi al comma 1 entro i limiti massimi indicati dal comma 4 richiederebbe che anche il correlato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità
La relazione tecnica riferisce che le suddette assunzioni sono in linea con le previsioni dell’art. 2259-ter, del Codice dell’ordinamento militare-COM che prevede la riduzione a 20.000 unità dell’organico del personale civile del Ministero della difesa entro il 1° gennaio 2025. A conferma di quanto riferito, la relazione tecnica fornisce i dati sulle cessazioni per limiti di età del complessivo personale di tutte le Aree funzionali. Peraltro, al fine di poter verificare l’effettiva compatibilità della norma in esame con quanto previsto dalla richiamata disposizione del COM, andrebbero forniti i dati inerenti alle riduzioni dell’organico con particolare riguardo all’Area II-F2 interessata dalle misure assunzionali previste dalla norma in esame.
Inoltre, pur considerato che in base a quanto evidenziato dalla relazione tecnica la consistenza del budget assunzionale 2019 della Difesa sembra consentire di far fronte agli oneri assunzionali recati dalla norma, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo al fine di verificare che le facoltà assunzionali maturate dal Ministero della difesa non siano già destinate ad altre procedure assunzionali e che, pertanto, risultino effettivamente disponibili ai fini delle assunzioni in esame.
La relazione tecnica riporta i dati delle cessazioni per limiti d’età del personale di I, II, e III Area funzionale, che sono indicati in 8.734 unità (465 nel 2018; 670 nel 2019; 939 nel 2020; 1.188 nel 2021; 1.545 nel 2022; 1.836 nel 2023; 2.091 nel 2024). La consistenza effettiva del suddetto personale prevista al 1° gennaio 2025 viene indicata in 16.902 unità (compresi dirigenti, professori e ricercatori) al netto delle possibili assunzioni ordinarie. Tale dato si situa al di sotto della dotazione organica a regime di 20.000 unità indicata dalla richiamata diposizione del COM.
Con riferimento agli oneri assunzionali di cui al comma 4 la relazione tecnica riferisce che questi sono stati calcolati tenendo conto che le assunzioni verranno disposte con decorrenza dal 1° ottobre di ciascun anno (2020, 2021 e 2022) di 105 unità. Viene, inoltre, riportata la consistenza del budget assunzionale 2019 (cessati 2018) che è indicato in 48.250.589,19 euro.
Articolo 12
(Disposizioni in materia di lavoratori sportivi)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono l’erogazione, per il mese di giugno 2020, da parte della società Sport e Salute S.p.A., nel limite massimo di 90 milioni di euro per l’anno 2020, di un’indennità pari a 600 euro in favore dei lavoratori impiegati con rapporti di collaborazione presso il Comitato Olimpico Nazionale (CONI), il Comitato Italiano Paraolimpico (CIP) e altri soggetti che svolgono attività sportive, già attivi alla data del 23 febbraio 2020, i quali, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività. Per dette finalità le risorse trasferite a Sport e Salute s.p.a. sono incrementate di 67 milioni di euro per l’anno 2020. Alla copertura dei relativi oneri si provvede, quanto a 23 milioni di euro, mediante i residui delle somme stanziate ai sensi dell’articolo 96, comma 5, del DL 18/2020 e dell’articolo 98, comma 6, del DL 34/2020, già nella disponibilità di Sport e salute S.p.A. e quanto a 67 milioni di euro ai sensi dell’articolo 114.
Si rammenta che le norme citate dei decreti 18/2020 “cura Italia” e 34/2020 “rilancio” avevano disciplinato un analogo bonus per i collaboratori sportivi la cui erogazione era stata affidata a Sport e salute, cui sono state corrispondentemente riconosciute specifiche risorse aggiuntive.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
La relazione illustrativa informa viceversa che la platea dei collaboratori sportivi che, non avendo potuto lavorare, hanno diritto all'indennità è stimata in 150.000 unità, per un ammontare complessivo dell’onere pari a 90 milioni di euro.
Al riguardo, si osserva che la stima della platea potenzialmente beneficiaria delle disposizioni in esame (sulla cui base lo stanziamento risulta congruo rispetto alla finalità della norma) non è riportata dalla relazione tecnica ma solamente in quella illustrativa e che nelle disposizioni non è previsto alcun meccanismo di salvaguardia finalizzato a garantire il rispetto del limite di spesa. In proposito, appare utile acquisire l’avviso del Governo.
Inoltre, andrebbe acquisita conferma che le risorse utilizzate a copertura, già stanziate da precedenti provvedimenti, siano effettivamente disponibili e libere da impegni giuridicamente vincolanti o specifici programmi di spesa. Andrebbero inoltre confermato che l’utilizzo delle stesse risorse per le finalità indicate dalla norma sia compatibile con il profilo di spesa già scontato nei tendenziali con riguardo alle medesime somme.
Articolo 12-bis
(Interventi per sport femminili)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce il Fondo per il professionismo negli sport femminili, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con una dotazione iniziale di 2,9 milioni di euro per l'anno 2020, 3,9 milioni di euro per l'anno 2021 e 3,9 milioni di euro per l'anno 2022.
In proposito, non si formulano osservazioni in quanto l’intervento è configurato come limite di spesa.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono l’erogazione ai soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’articolo 44, comma 2, del DL 18/2020, a valere sul Fondo di ultima istanza, di un’indennità, pari a 1.000 euro, anche per il mese di maggio 2020. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 530 milioni di euro per l’anno 2020.
In proposito, la relazione tecnica afferma che, sulla base delle risultanze delle erogazioni delle indennità per i mesi di marzo e aprile (in relazione ai quali residue attività amministrative sono ancora in corso anche per le modifiche legislative progressivamente intercorse), si ritiene congruo il dimensionamento in 530 milioni di euro per l’anno 2020 del limite di spesa per l'indennità di 1.000 euro per il mese di maggio.
La relazione tecnica non indica tuttavia espressamente la platea dei soggetti aventi diritto all’erogazione dell’indennità in esame per il mese di maggio 2020, che si desume pari a 530.000 soggetti in base all’importo del limite di spesa previsto. Inoltre, andrebbero acquisiti ulteriori dati ed elementi di valutazione volti a confermare la sussistenza delle disponibilità, a valere sull’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 84, comma 12, del DL 34/2020 (relativa all’erogazione di nuove indennità per i lavoratori danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19) e sul Fondo di ultima istanza, di cui all’articolo 44, comma 1, del DL 18/2020, utilizzate a copertura dell’onere recato dalle disposizioni in esame.
Articolo 15
(Disposizioni in materia di trattamenti pensionistici in favore di soggetti disagiati)
In merito ai profili di quantificazione, Si evidenzia preliminarmente che la norma estende a tutti i soggetti maggiorenni, con effetto dal 20 luglio 2020, i benefici di incremento in materia di trattamenti di invalidità civile finora limitati ai soggetti di età pari o superiore a 60 anni. L'estensione riguarda il cd. "incremento al milione" (di lire, ovvero a 516,46 euro: in realtà si tratta, attualmente, dopo le rivalutazioni nel frattempo intervenute, di circa 650 euro) riconosciuto per vari trattamenti pensionistici dall'articolo 38 della legge n. 448 del 2001, in presenza di determinati requisiti reddituali.
Gli oneri derivanti dall’estensione del beneficio sono valutati in 178 milioni di euro per l’anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021: a tali oneri si provvede, quanto a 46 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse rivenienti dall'abrogazione dell’articolo 89-bis del decreto-legge n. 34/2020, e quanto a 132 milioni di euro per l'anno 2020 e in 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021 ai sensi dell’articolo 114 del provvedimento in esame (norma di copertura finanziaria alla quale si rinvia).
La RT quantifica gli oneri sulla base dei dati rilevati dagli archivi dell’Inps dei soggetti così come identificati dalla norma, individuando, al 1° gennaio 2020, una platea interessata pari a circa 465.000 individui composta dai soli invalidi con età inferiore a 60 anni. Per calcolare la percentuale di accesso alla maggiorazione in ragione dell’età dei soggetti, la RT utilizza la percentuale di erogazione del beneficio osservata per i beneficiari della maggiorazione sociale prevista dall’articolo 70, comma 6, della legge n. 388/2000 pari a 10,33 euro mensili.
Con riferimento alla metodologia di calcolo adottata dalla relazione tecnica per la stima dell’onere si evidenzia la necessità di disporre di ulteriori elementi ai fini della verifica della quantificazione operata. In particolare:
- andrebbe esplicitata la metodologia utilizzata per calcolare la percentuale di soggetti che potrebbero accedere al beneficio distribuita per età del percettore. In particolare, non appare chiaro come si arrivi a calcolare la predetta percentuale dai dati osservati per i percettori della maggiorazione sociale presa a riferimento (di cui all’articolo 70, comma 6, della legge n. 388 del 2000 pari a 10,33 euro mensili). Inoltre, andrebbero esplicitate le ragioni della marcata differenza in termini di minore platea rispetto ai beneficiari della citata maggiorazione, che la RT riconduce ai diversi criteri reddituali di concessione del beneficio;
- la RT non fornisce la distribuzione per età dei soggetti interessati, pari complessivamente a circa 465.000, e la maggiorazione media applicata per classe di età. La RT infatti si limita a individuare i valori minimo e massimo della maggiorazione media della distribuzione che passa dai 310 a 350 per la classe dei 18 anni;
- non viene inoltre indicato il numero di soggetti per tipologia di invalidità (invalidi totali, ciechi, sordomuti e titolari di pensione di inabilità legge n. 222/1984), per i quali è fornito solo l’onere complessivo per ogni anno compreso nel periodo di stima.
Non si dispone inoltre di elementi e dati per la verifica della quantificazione della minore spesa, di circa 194 milioni di euro, che interesserebbe 53.000 soggetti, relativa agli effetti di interazione con la prestazione per reddito di cittadinanza, rilevante per il riconoscimento delle prestazioni per maggiorazioni sociali in oggetto. La RT infatti, incrociando i dati dei potenziali beneficiari con i nuclei percettori del reddito di cittadinanza, stima un minore onere medio di 282 euro mensili, senza fornire elementi e dati di dettaglio circa la platea interessata e il minore onere medio.
Articolo 16
(Assegno ordinario erogato dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 19, comma 6, del DL 18/2020, che disciplina l’erogazione, da parte dei Fondi bilaterali alternativi, dell’assegno ordinario di integrazione salariale a seguito della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Le modifiche prevedono che gli oneri finanziari relativi alla predetta prestazione siano a carico del bilancio dello Stato nel limite di 1.600 milioni di euro per l'anno 2020, incrementando quindi tale limite di 500 milioni di euro (da 1.100 a 1.600 milioni).
Al relativo onere si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del DL 18/2020, che ha istituito presso il Ministero del lavoro un apposito capitolo di bilancio con dotazione di 2.573,2 milioni per il 2020 al fine di prevedere un’ulteriore tutela delle posizioni lavorative. La relazione tecnica afferma che lo stanziamento presenta le necessarie disponibilità.
Al riguardo, pur rilevando che l’onere in questione è configurato come limite di spesa, appare necessario acquisire elementi quantitativi volti a confermare la congruità delle risorse stanziate in relazione agli utilizzi previsti.
Articolo 17
(Disposizioni in materia di Centri di assistenza fiscale)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone l’incremento di 20 milioni delle risorse destinate ai CAF per il 2020. Tale incremento rappresenta un limite di spesa: si prevede pertanto che, in caso di insufficienza di risorse, possa essere rideterminata ex post la misura dei compensi spettanti ai CAF e ai professionisti abilitati in relazione a prestazioni di servizi già effettuati. In proposito, andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito all’effettiva possibilità di garantire attraverso tale meccanismo il rispetto del limite di spesa previsto.
Ciò anche in considerazione dell’eventuale contenzioso con i soggetti interessati.
Articolo 19
(Accesso alla cassa integrazione per i lavoratori delle ex-zone rosse)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che i datori di lavoro che abbiano sospeso l’attività lavorativa a causa dell’impossibilità di raggiungere il luogo di lavoro da parte dei lavoratori alle proprie dipendenze, domiciliati o residenti in comuni dichiarati zone rosse, per i quali non hanno trovato applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni per l’emergenza COVID-19, possano presentare domanda dei trattamenti integrativi del reddito di cui agli articoli da 19 a 22-quinquies del DL 18/2020.
Le domande possono essere presentate per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 al 30 aprile 2020, per la durata delle misure previste dai provvedimenti della pubblica autorità, fino a un massimo complessive di quattro settimane, limitatamente alle imprese operanti nelle Regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia.
I trattamenti sono concessi nel limite massimo di spesa pari a 59,3 milioni di euro per l’anno 2020. L’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa; qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l’INPS non prende in considerazione ulteriori domande. Ai relativi oneri, pari a 59,3 milioni di euro per l’anno 2020 si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento di cui all’articolo 22-ter, comma 1, del DL 18/2020.
L’articolo 22-ter del DL 18/2020 ha istituito, presso il Ministero del lavoro, un apposito capitolo di bilancio con dotazione di 2.573,2 milioni di euro per il 2020 al fine di prevedere una più ampia tutela delle posizioni lavorative.
In proposito, la RT quantifica complessivamente la platea dei soggetti potenzialmente aventi diritto in 56.900 unità.
Al riguardo, si rileva che l’onere appare coerente con i parametri riportati dalla relazione tecnica. Peraltro, appare utile acquisire conferma circa la prudenzialità della durata media assunta per le prestazioni in esame (20 giorni) tenuto conto che le disposizioni prevedono un tetto massimo di quattro settimane.
Articolo 20
(Disposizioni per il settore aereo)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni novellano l’articolo 94 del DL 18/2020, riducendo l’incremento del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale per il 2020 da 200 milioni a 190,2 milioni (con un risparmio quindi di 9,8 milioni). Viene inoltre previsto che il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale possa essere autorizzato nel limite complessivo di 9,8 milioni di euro per l'anno 2020 e 22,9 milioni per l'anno 2021, confermando il limite massimo di dieci mesi. Infine, viene introdotto il comma 2-bis all’articolo 94 del DL 18/2020, ai cui sensi il trattamento di integrazione salariale viene corrisposto direttamente dall'INPS; in relazione al suddetto trattamento integrativo, non è dovuto da parte delle imprese il pagamento del contributo addizionale, di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 148/2015.
Pur tenendo conto che l’intervento è configurato in termini di limite di spesa e che dunque l’onere risulta limitato all’entità dello stanziamento, sarebbe utile acquisire taluni ulteriori elementi informativi circa le seguenti questioni:
- con riferimento alla ripartizione dell’onere fra gli esercizi 2020 e 2021, la RT chiarisce che il provvedimento di cassa integrazione potrebbe iniziare dal 1° settembre 2020. Tuttavia, la ripartizione degli oneri sembra presupporre l’erogazione di tre mensilità per il 2020 e di 7 mensilità per l’esercizio successivo. Ciò potrebbe essere imputabile all’operare delle procedure amministrative e al conseguente slittamento al 2021 degli oneri di cassa riferiti all’ultima mensilità. In proposito appare opportuna una conferma;
- con riferimento alle minori entrate contributive derivanti dalla mancata applicazione del contributo addizionale di cui all’articolo 5 del D. Lgs. 148/2015, pur rilevando che il loro importo appare compatibile con le percentuali indicate nella norma istitutiva, si evidenzia che la stima non risulta puntualmente verificabile in mancanza dei dati e degli ulteriori elementi sottostanti la quantificazione medesima.
Articolo 21
(Rideterminazione dei limiti di spesa per Bonus baby sitter e lavoratori domestici)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 169 milioni di euro per l’anno 2020 - da 67,6 milioni di euro a 236,6 milioni di euro – il limite di spesa di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge n. 18/2020, finalizzato alla concessione del cd. bonus baby sitting ai lavoratori appartenenti ad alcune categorie.
Pur considerando che i benefici previsti dalla norma in esame sono concessi a domanda e nel limite di un tetto di spesa andrebbero forniti chiarimenti riguardo agli elementi sottostanti il consistente incremento del tetto di spesa.
Nella tabella che segue sono riepilogati gli interventi operati sul bonus in oggetto.
Bonus baby sitting - articolo 25 del decreto-legge n. 18/2020
Fonte: Elaborazione su dati RT e norme
Si evidenzia inoltre che le relazioni tecniche allegate ai decreti-legge 18/2020 e 34/2020 stimavano una platea potenziale rispettivamente di circa 30.000 lavoratori con il primo intervento e di circa 42.000 con il secondo intervento. Peraltro, a fronte di un incremento del limite di spesa pari a 169 milioni di euro, la norma in esame non contiene modifiche né all’importo del beneficio, come esposto nella tabella sopra riportata, né alle condizioni di accesso che possano comportare variazioni della platea potenzialmente interessata al bonus.
Con riferimento alla copertura dell’onere pari a 169 milioni di euro, si evidenzia che la norma riduce di pari importo l’autorizzazione di spesa (che passa da 460 milioni di euro a 291 milioni) destinata all’erogazione dell’indennità in favore dei lavoratori domestici (pari a 500 euro mensili per ciascun mese di aprile e maggio 2020). A fronte di tale riduzione la norma non modifica le condizioni di accesso, la durata, né l’importo della stessa indennità. La riduzione delle risorse potrebbe, pertanto, essere determinata dal ridotto numero di domande presentate da parte dei soggetti potenzialmente interessati. In proposito andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare la congruità delle risorse residuali finalizzate all’erogazione dell’indennità in questione.
Si ricorda che l’articolo 9, comma 8, del provvedimento in esame prevede un termine di decadenza di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto per richiedere l'indennità in oggetto.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma consente al genitore lavoratore dipendente di svolgere l’attività lavorativa in modalità agile (comma 1) o di fruire di un congedo straordinario (comma 2-6), fino al 31 dicembre 2020, in caso di quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni. Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Inoltre, al fine di garantire la sostituzione del personale scolastico che usufruisce del congedo straordinario, la norma autorizza la spesa di 1,5 milioni per il 2020 (comma 7). Il comma 8 provvede alla copertura: la RT fornisce assicurazioni circa la disponibilità delle relative risorse.
Considerando che i benefici previsti dalla norma in esame sono concessi a domanda e nel limite di un tetto di spesa e tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 22
(Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma istituisce il Fondo per la formazione personale delle casalinghe e dei casalinghi con una dotazione di 3 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2020.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere definito entro un limite di spesa annua.
Articolo 23
(Nuove misure in materia di Reddito di emergenza)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione proroga di un mese la misura del Reddito di emergenza (Rem), riconoscendolo per una singola quota ai nuclei familiari in possesso di determinati requisiti. La quota Rem è riconosciuta nel limite di spesa di 172,5 milioni di euro per l’anno 2020 nell’ambito del Fondo per il reddito di emergenza di cui all’articolo 82, comma 10, del decreto-legge n. 34/2020.
Si ricorda che l’articolo 82, comma 10, autorizza un limite di spesa di 954,6 milioni di euro per l’anno 2020.
La relazione tecnica afferma che sulla base dei dati di monitoraggio la spesa impegnata per il pagamento delle mensilità previste dal decreto n. 34/2020 è pari a 298,2 milioni di euro a fronte di 268.000 nuclei beneficiari. Esistono, precisa la RT, ancora circa 42.000 domande in istruttoria, che se accolte impegnerebbero ulteriori 46,7 milioni considerato un costo mensile medio della prestazione pari a 556 euro. La RT stima che la disposizione in esame possa interessare un numero di nuclei pari a 310.000, con una spesa complessiva di 172,5 milioni per l’anno 2020, che costituisce limite di spesa nell’ambito del Fondo per il reddito di emergenza che presenta le necessarie disponibilità
Sulla base dei dati di monitoraggio forniti, non vi sono osservazioni da formulare, atteso che la platea indicata e il nuovo limite di spesa appaiono coerenti con i dati riportati e che i requisiti richiesti non sono in sostanza modificati.
A titolo informativo si segnala che alla data del 31 luglio 2020 risultavano presentate all'INPS 599.940 domande di Rem, di cui 285.234 accolte e 14.087 in corso di lavorazione e che 300.619 respinte (notizia INPS del 15 settembre 2020)[3].
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) prevede che il MIBACT possa conferire incarichi di collaborazione, per un importo massimo di 40.000 euro per singolo incarico, presso le Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio, per la durata massima di quindici mesi e comunque entro il 31 dicembre 2021, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per il 2020 e di 16 milioni di euro per il 2021 (comma 1). Alla copertura dell’onere recato dalla disposizione si provvede ai sensi del comma 12, lett. a), dell’articolo 24 (alla cui scheda si rinvia).
La relazione tecnica riferisce che, a fronte della spesa autorizzata, si ipotizza di poter conferire un numero di incarichi di collaborazione pari a un massimo di 500 unità, tenuto conto che l’importo massimo del compenso per singolo incarico è indicato dalla norma in 40.000 euro per quindici mesi (tre mesi nel 2020 e dodici mesi nel 2021) e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.
Al riguardo non si formulano osservazioni, considerato che il maggior onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma (comma 2) prevede la possibilità di conferire 3 incarichi di collaborazione professionale a supporto delle attività del commissario straordinario delle fondazioni lirico-sinfoniche - ai sensi all’art. 1, comma 602, della legge n. 145/2018 - per un periodo di durata non eccedente il termine del 31 dicembre 2020 previsto dalla medesima richiamata disposizione. Per l’attuazione della disposizione è autorizzata la spesa massima di 25.000 euro per il 2020 alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, ai sensi del comma 12, lett. b), dell’articolo 24 (alla cui scheda si rinvia).
La relazione tecnica riferisce che, ai fini della quantificazione della spesa autorizzata, ci si è attenuti ai parametri impiegati per la determinazione degli oneri recati dall’articolo 1, comma 602, della legge n. 145/2018. Tale norma, in particolare, ha previsto la possibilità di effettuare, per analoghe finalità, il conferimento fino ad un numero massimo di 3 incarichi di collaborazione per la durata massima di 12 mesi, entro il limite di spesa di 75.000 euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020.
La relazione tecnica riferisce che l’autorizzazione di spesa disposta dalla norma in esame (25.000 euro), pari ad un terzo di quella prevista dalla richiamata disposizione, risulterebbe, pertanto, congrua rispetto alle esigenze di copertura riferite ai quattro mesi restanti del 2020 (un terzo dell’anno). Al riguardo, pur considerato che il maggior onere recato dalla norma appare limitato all’entità della disposta autorizzazione di spesa, si evidenzia che la relativa proiezione temporale appare superiore a quattro mesi; ciò in quanto il decreto legge in esame è entrato in vigore il 15 agosto 2020; pertanto la quantificazione dell’onere avrebbe dovuto essere riferita a una durata di quattro mesi e mezzo circa.
Ciò nel caso in cui – come si desume dalla relazione illustrativa – gli incarichi (scaduti il 30 giugno 2020) risultino necessari per assicurare un adeguato supporto al Commissario, la cui scadenza è prevista per il 31 dicembre 2020.
Appare dunque necessario acquisire l’avviso del Governo al fine di escludere l’eventualità che si rendano necessari ulteriori rifinanziamenti per far proseguire gli incarichi fino al 31 dicembre 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma (comma 3) consente di elevare, per il Ministero per i beni culturali (MIBACT), dal 10 al 15 per cento il limite massimo - rispetto al totale della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla seconda fascia - degli incarichi dirigenziali non generali che possono essere conferiti; ciò nelle more delle procedure concorsuali per il reclutamento di dirigenti di cui al comma 5 (cfr. la relativa scheda) e comunque fino al 31 dicembre 2021. Tali incarichi sono destinati al personale delle aree funzionali del MIBACT già in servizio a tempo indeterminato in possesso di determinati requisiti. Alla copertura dei relativi oneri si provvede a valere sulle facoltà assunzionali del Ministero per i beni culturali.
La relazione tecnica si limita ad affermare che la norma non comporta nuovi oneri per la finanza pubblica, in quanto ai fini della stessa si provvede a valere sulle facoltà assunzionali da turn-over disponibili. La relazione tecnica riporta altresì i dati relativi al numero dei dirigenti di ruolo in servizio preso il MIBACT (95, di cui 8 di I fascia) e della relativa dotazione organica (192 unità).
Al riguardo, si rileva l’opportunità di acquisire la stima, sia pur di massima, dell’onere recato dalla disposizione, tenendo conto del personale delle aree funzionali dello stesso dicastero potenzialmente beneficiarie della norma, nonché, per i profili di copertura del relativo onere, elementi di valutazione in merito al budget assunzionale 2021 relativo al MIBACT in considerazione delle cessazioni previste nel 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma rifinanzia, per 300.0000 euro per il 2020 e per 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021, il Fondo mille giovani per la cultura, rinominandolo Fondo giovani per la cultura. Alla copertura dell’onere recato dalla disposizione si provvede ai sensi del comma 12, lettere a) e c), dell’articolo 24 (alla cui scheda si rinvia).
Al riguardo non si formulano osservazioni considerato che l’onere recato dalla disposizione appare configurato come limite massimo di spesa.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme (commi da 5 a 11) disciplinano la possibilità che l’accesso alla qualifica di dirigente di seconda fascia nel Ministero per i beni culturali avvenga, oltre che con le modalità ordinarie, anche per corso-concorso selettivo di formazione, bandito dalla Scuola nazionale dell’Amministrazione (SNA) avvalendosi della Scuola dei beni e delle attività culturali. Viene, tra l’altro, previsto che il corso-concorso abbia la durata massima di dodici mesi, comprenda un periodo di applicazione presso il Ministero e che durante la partecipazione al corso e nel periodo di applicazione all’allievo sia corrisposta una borsa di studio a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali (comma 9). All’attuazione delle norme la Scuola nazionale dell’amministrazione (SNA) e la Scuola dei beni e delle attività culturali provvedono nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili legislazione (comma 13).
La relazione tecnica evidenzia che le norme presentano carattere ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e riferisce che gli oneri della procedura sono a carico della Scuola dei beni e delle attività culturali che ha ampie disponibilità a legislazione vigente nel proprio bilancio per farvi fronte (a tale riguardo la RT riporta i dati di bilancio 2019). La relazione tecnica precisa, inoltre, che le summenzionate risorse disponibili offrono sufficiente copertura per i costi della procedura del corso-concorso anche in considerazione del fatto che comunque, vista la dotazione dirigenziale complessiva del Ministero, pari a 192 unità, si potrà verosimilmente prevedere non più di 10-20 posizioni disponibili per procedura e a cadenza presumibilmente annuale o biennale.
Al riguardo, pur tenendo conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, si rileva l’opportunità di acquisire ulteriori dati ed elementi volti a consentire una valutazione in merito alla dimensione degli effetti di maggiore onere derivanti dalle procedure del corso-concorso. Ciò in considerazione anche della previsione della corresponsione di borse di studio agli allievi del medesimo corso-concorso, di cui non viene peraltro indicato l’ammontare.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione reca la norma di copertura finanziaria degli oneri recati dai commi 1, 2 e 4 dell’art. 24 alle cui schede si rinvia.
Con riguardo particolare al comma 12, lett. b), andrebbe acquisita conferma circa l’effettiva disponibilità delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo che la norma impiega a fini di copertura.
Articolo 24-bis
(Tutela dell’associazione Consorzio casa internazionale delle donne di Roma)
In merito ai profili di quantificazione non si hanno osservazioni da formulare dal momento che la disposizione si limita ad attribuire un finanziamento di 900.000 euro per l’anno 2020 al Consorzio casa internazionale delle donne di Roma.
Articolo 25
(Disposizioni in materia di procedure concorsuali)
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma reca modifiche a specifiche disposizioni del DL n. 34/2020 in materia di procedure concorsuali. Alla disposizione in esame e alle norme oggetto di modifica e integrazione da parte della stessa non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica riferisce, inoltre, che la norma possiede natura procedimentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Tanto premesso non si formulano osservazioni.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che, per il triennio 2020-2022, l’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali bandisca procedure selettive semplificate di accesso alla carriera di segretario comunale e provinciale.
La relazione tecnica svolge una serie di considerazioni volte a dimostrare che i costi da sostenere non eccedono le risorse già stanziate dall’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali e che ulteriori risorse saranno introitate con il pagamento del contributo che può essere richiesto a chi chiede di partecipare a concorsi pubblici.
Tanto premesso non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 26
(Disposizioni in materia di sorveglianza attiva in quarantena)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 26 del DL 18/2020, in materia di tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori.
In particolare, le disposizioni:
· prorogano dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità grave, nonché per i lavoratori in possesso di certificazione attestante una condizione di rischio, il periodo in cui l’assenza dal servizio è equiparata al ricovero ospedaliero;
· prevedono che a decorrere dal 16 ottobre e fino al 31 dicembre 2020, i lavoratori fragili di norma svolgano la prestazione lavorativa in modalità agile, anche prevedendo che siano addetti a diversa mansione;
· sostituiscono al comma 5 dell’articolo 26 del DL 18/2020 i riferimenti ivi contenuti agli enti previdenziali con quello relativo al solo INPS;
· autorizzano la spesa di 54 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche che usufruiscono dei benefici in questione;
· incrementano da 380 a 663,1 milioni di euro per l’anno 2020 il limite di spesa entro il quale gli oneri a carico del datore di lavoro e dell'INPS connessi con le tutele di cui al medesimo articolo 26 del DL 18/2020 sono posti a carico dello Stato;
· prevedono che il periodo trascorso in malattia o in quarantena con sorveglianza attiva, o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva, dai dipendenti delle amministrazioni pubbliche non sia computabile ai fini del periodo di comporto;
· dispongono che alla copertura degli oneri, pari a 337,1 milioni di euro per l'anno 2020, si provveda, quanto a 55 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 114, comma 4, del provvedimento in esame, quanto a 282,1 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del DL 18/2020 (istituzione nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali di un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.573,2 milioni di euro), e quanto a 20 milioni di euro, in termini di fabbisogno e indebitamento netto mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dal comma 1-ter.
In proposito, la RT fornisce i dati sottostanti alla quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga al 15 ottobre dell'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero per i lavoratori dipendenti privati con disabilità o immunodepressione (platea di 62.400 lavoratori, retribuzione di 85 euro giornaliere e un periodo di assenza dal lavoro di 40 giorni). In base a tali parametri, la quantificazione risulta sostanzialmente coerente e non si formulano osservazioni.
Per quanto riguarda gli oneri derivanti dalla necessità di sostituire il personale scolastico (quantificati complessivamente in 54 milioni di euro), la RT specifica che 6 milioni sono dovuti al prolungamento al 15 ottobre 2020 del periodo di assenza dal servizio per i soggetti disabili o a rischio e 48 milioni per la possibilità concessa ai soggetti fragili di svolgere di norma la prestazione lavorativa in modalità agile. Al riguardo, atteso che la RT non fornisce i parametri sottostanti alla stima, appare necessario acquisire maggiori elementi di dettaglio volti a confermare la quantificazione in esame.
Inoltre, quanto ai maggiori oneri (limitati al solo saldo netto da finanziare e stimati in 1 milione di euro per il 2020) relativi al prolungamento del periodo di comporto per i dipendenti pubblici, che allungando la permanenza in servizio dei soggetti interessati comporta il pagamento degli oneri previdenziali da parte delle amministrazioni pubbliche, pur in assenza di retribuzione effettiva, si rileva che la stima risulta coerente rispetto ai parametri forniti dalla RT.
Per quanto attiene alle modifiche all’articolo 26, comma 5, del DL 18/2020 che sostituisce i riferimenti agli enti previdenziali ivi contenuti con quello relativo al solo INPS, si rileva che la norma interviene nel quadro di una disciplina speciale, temporanea e derogatoria – legata all’emergenza Covid – di determinati regimi di assenza dal servizio (quali: la quarantena, l’assenza di lavoratori a rischio con disabilità ecc.), disciplina applicabile ai lavoratori dipendenti (del settore privato e, limitatamente ad alcune fattispecie, del settore pubblico). Poiché tuttavia la relazione tecnica fa riferimento a “modifiche procedurali di semplificazione” e la relazione illustrativa afferma che “scopo della norma è quello di delimitare l'ambito di operatività” della disposizione novellata (con ciò, dunque, facendo riferimento a innovazioni di carattere sostanziale alla legislazione previgente), al fine di poter verificare la neutralità finanziaria andrebbero acquisiti ulteriori chiarimenti in merito alla sua effettiva portata innovativa.
Qualora la norma abbia il solo fine di centralizzare in capo all’INPS procedure attualmente rimesse a soggetti diversi, andrebbe comunque acquisita conferma dell’effettiva possibilità per l’Istituto di far fronte ai medesimi compiti ad invarianza di risorse.
Per quanto riguarda infine la copertura a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del DL 18/2020, andrebbero acquisiti elementi di valutazione circa la disponibilità delle suddette risorse, tenendo conto che tale utilizzo sembra divergere con le finalità attribuite a detto stanziamento dal dettato dell’articolo 22-ter del DL 18/2020. Infatti, lo stesso articolo 22-ter prevede che lo stanziamento sia finalizzato alla “possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22”, articoli relativi al finanziamento dei trattamenti integrativi del reddito (cassa integrazione e assegni ordinari).
Articolo 26-ter
(Disposizioni in materia di giustizia contabile)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prolunga, senza indicare un termine puntuale, fino alla fine dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 la fase emergenziale caratterizzata, tra l’altro, dalla possibilità di adottare, in materia di giustizia contabile, misure organizzative - anche con la predisposizione di modalità operative telematiche e da remoto - per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie ed evitare assembramenti all'interno degli uffici. Al riguardo si rileva che, da ultimo, il DL n. 28/2020 aveva esteso la durata della suddetta fase emergenziale fino al 31 agosto 2020. Al riguardo, pur tenendo conto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione al fine di verificare che le suddette misure organizzative possano effettivamente essere adottate nell’ambito delle risorse di bilancio disponibili senza determinare riflessi sui fabbisogni di funzionamento previsti a legislazione vigente per gli organi della giustizia contabile.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede, per il periodo 1° ottobre 2020 - 31 dicembre 2020, un esonero contributivo pari al 30 per cento dei contributi previdenziali (con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL) in favore dei datori di lavoro del settore privato, la cui sede di lavoro è situata nelle regioni che presentano determinati parametri di prodotto interno e occupazione.
La relazione tecnica stima gli oneri derivanti dalla norma in esame in 854,7 milioni di euro per l’anno 2020, 535,4 milioni per l’anno 2021 e in 67,5 milioni per l’anno 2023 in termini di saldo netto da finanziare e fabbisogno e in 1.390,1 milioni per l’anno 2020 e in 67,5 milioni di euro per l’anno 2023 in termini di indebitamento netto.
In proposito, si rileva che le quantificazioni appaiono coerenti con gli elementi e con i criteri di calcolo forniti dalla relazione tecnica e che la differenza di effetti sui tre saldi appare ascrivibile al fatto che l’indebitamento netto è calcolato con il criterio di competenza economica, sulla cui base l’agevolazione contributiva riferita al mese di dicembre 2020, pur fruita nel mese di gennaio 2021, è riferibile alla annualità in cui il valore economico matura.
Inoltre, il dato fornito dalla relazione tecnica sul monte retributivo medio per le otto regioni interessate nell’ultimo quadrimestre 2019 (ossia 4,599 miliardi) è coerente con le statistiche pubblicate dall’INPS[4] che, per le medesime regioni ma per l’annualità 2018 (ultima annualità resa disponibile), indica un monte retributivo annuo di 57,890 miliardi (che, su base mensile, equivale a 4,824 miliardi): si rammenti, infatti, che i dati sono relativi a diversi periodi e ad una platea non coincidente di soggetti.
Alla luce di tali elementi non si hanno osservazioni da formulare.
Nel corso dell’esame presso il Senato sono state apportate alcune modifiche che estendono l’agevolazione in oggetto ai datori di lavoro per i dipendenti giornalisti iscritti alla gestione sostitutiva dell’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (INPGI).
All’onere derivante dalla predetta estensione, valutato in 1,5 milioni di euro per l’anno 2020 e 0,5 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, di cui all'articolo 1 della legge n. 198/2016, nell'ambito della quota delle risorse del Fondo destinata agli interventi di competenza della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Sotto il profilo della quantificazione degli effetti finanziari, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e dei parametri forniti dalla relazione tecnica. Appare invece necessaria una conferma circa la disponibilità delle risorse del Fondo per il pluralismo e l’innovazione, a carico del quale sono posti gli interventi in favore dei lavoratori giornalisti.
Si rileva infine che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari non evidenzia effetti in relazione all’introduzione della norma ora descritta. Sembrerebbe quindi intendersi che la norma sia considerata, nella sostanza, priva di effetti, in quanto le spese connesse alla sua attuazione rientrano già negli stanziamenti di bilancio previste a legislazione vigente. Appare peraltro necessario che il Governo confermi la correttezza della summenzionata ipotesi, osservando tuttavia che la formula testualmente adottata dalla disposizione in esame prevede esplicitamente un “onere” a fronte del quale la norma pare configurare una copertura a bilancio.
Articolo 27, comma 3-bis
(Prepensionamenti di lavoratori poligrafici)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede la riapertura dei termini per la presentazione delle domande di prepensionamento - ai sensi dell'articolo 1, comma 500, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 - da parte di lavoratori poligrafici di imprese stampatrici di giornali quotidiani e di periodici e di imprese editrici di giornali quotidiani, di periodici e di agenzie di stampa a diffusione nazionale.
La relazione tecnica precisa che la norma riapre i termini della presentazione delle domande per l'accesso al pensionamento anticipato senza impatti sulla platea dei possibili beneficiari già individuati nella relazione tecnica al provvedimento originario e comunque nei limiti di spesa previsti dallo stesso.
Alla luce di tali elementi non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 27, comma 4-bis
(Modalità di assegnazione di titoli di Stato a Patrimonio destinato)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma interviene sul comma 17 dell’art. 27 del DL 34/2020 (relativo a “Patrimonio rilancio”), in relazione all’assegnazione a CDP autorizzata per l’anno 2020 di titoli di Stato, nel limite massimo di 44 miliardi di euro. Le modifiche introdotte prevedono tra l’altro che i titoli di Stato eventualmente non emessi e assegnati nell’anno 2020 possono esserlo negli anni successivi e non concorrono al limite delle emissioni nette stabilito con le rispettive leggi di bilancio.
Nel richiamare le osservazioni svolte in merito all’articolo 67 (riassetto del gruppo SACE, cfr. infra), si evidenzia che la norma estende la portata temporale dell’autorizzazione disposta dalla norma originaria, consentendo che le emissioni e le assegnazioni ivi previste possano essere effettuate anche in esercizi successivi al 2020. Andrebbero in proposito forniti chiarimenti circa gli effetti sui saldi di tali modifiche. Ciò in considerazione del fatto che, in occasione dell’introduzione della norma originaria, ora novellata, erano stati scontati effetti soltanto sul saldo netto da finanziare, per l’intero importo di 44 miliardi. Non risultavano invece scontati effetti sul fabbisogno, nel presupposto che gli stessi si sarebbero prodotti in occasione dell’adozione dei provvedimenti di effettivo utilizzo delle predette disponibilità, da emanare, dato il tenore delle disposizioni, presumibilmente nel 2020.
In conseguenza delle modifiche introdotte andrebbe quindi chiarito se siano prefigurabili impatti sul saldo di bilancio in relazione ad emissioni effettuate in esercizi successivi al 2020 e andrebbe altresì acquisita una valutazione riguardo ai possibili effetti prefigurabili in termini di fabbisogno, posto che questi ultimi andrebbero comunque coperti in occasione degli utilizzi effettivi delle predette disponibilità.
Articolo 28
(Rafforzamento della strategia per lo sviluppo delle aree interne)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 e di 100 milioni per l'anno 2021 l’autorizzazione di spesa finalizzata all’attuazione della strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese. L’onere trova copertura quanto a 10 milioni per l'anno 2020 a valere sulle dotazioni del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987 (Fondo per l’attuazione delle politiche comunitarie) e quanto a 100 milioni per l'anno 2021 a valere sul Fondo per lo Sviluppo e la Coesione-programmazione 2014-2020.
Si rileva in proposito che l’onere è limitato all’entità dello stanziamento: sotto questo profilo non si hanno dunque osservazioni.
Poiché tuttavia non sono riportati effetti nel prospetto riepilogativo, andrebbero acquisite indicazioni riguardo alla compatibilità della dinamica di spesa prevista rispetto a quella scontata in relazione alle risorse utilizzate a copertura, di cui andrebbe comunque assicurata la disponibilità.
In particolare, tenuto conto che per le spese di investimento e per le risorse di conto capitale (quali la maggior parte di quelle del Fondo sviluppo e coesione) gli effetti sui saldi di finanza pubblica possono essere diversi per le varie annualità interessate, andrebbe confermato che nel rifinanziamento in esame non siano riscontrabili disallineamenti sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, la cui iscrizione nei diversi esercizi è funzione anche della tempistica prevista per gli stati di avanzamento dei lavori.
Articolo 29, commi 1-4
(Disposizioni in materia di liste di attesa)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca disposizioni transitorie, fino al 31 dicembre 2020, intese alla riduzione delle liste di attesa relative alle prestazioni ambulatoriali, di screening e di ricovero ospedaliero, non erogate nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19.
Il comma 1 specifica l’ambito e le finalità del presente articolo. I commi 2 e 3 prevedono la possibilità di ricorso, da parte delle regioni e delle province autonome - nell’ambito della loro autonomia organizzativa - con modalità straordinarie alle prestazioni aggiuntive da parte del personale, alla stipulazione di nuovi contratti di lavoro e all’assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna. Tali possibilità vengono ammesse nei limiti di specifici importi, relativi alla singola regione o provincia autonoma. Il limite massimo di spesa per ciascuna regione e provincia autonoma al lordo degli oneri riflessi a carico delle Amministrazioni è indicato nell’allegato A, che forma parte integrante del decreto in esame e, solo se la somma degli importi ivi indicati è superiore a quelli assegnati a ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dell’allegato B, il limite massimo di spesa è rappresentato dall’importo riportato nell’allegato B del presente decreto.
La relazione tecnica stima per l’attuazione delle norme in esame un onere complessivo pari a 478.218.772 euro. Il procedimento di stima, cui si rinvia, esplicita i dati amministrativi e le ipotesi su cui si basa la quantificazione.
Non si hanno quindi osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
Articolo 29, commi 5-7
(Attività assistenziale dei medici specializzandi)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme definiscono l’ambito delle attività assistenziali che possono essere svolte dai medici specializzandi fino al 31 dicembre 2020, al fine di recuperare i tempi di attesa in base alle norme vigenti nel periodo di emergenza epidemiologica in corso. La relazione tecnica non considera le norme, alle quali non sono ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Non si hanno in proposito osservazioni da formulare.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme incrementano, per l’anno 2020, il fabbisogno sanitario nazionale standard per 478.218.772 euro, finalizzati a sostenere gli oneri di cui ai commi 2 e 3 dell’articolo 29 del provvedimento in esame. In particolare, l’incremento è destinato a finanziare il ricorso in maniera flessibile da parte di regioni e province autonome a strumenti straordinari riguardanti le prestazioni aggiuntive, limitatamente al periodo 15 agosto 2020 - 31 dicembre 2020. La relazione tecnica stima per l’attuazione delle norme in esame un onere complessivo pari a 478.218.772 euro. Il procedimento di stima, cui si rinvia, esplicita i dati amministrativi e le ipotesi su cui si basa la quantificazione. Alla luce di tali elementi non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 29-bis
(Misure per il sostegno del sistema termale nazionale)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce un Fondo, nello stato del Ministero dello sviluppo economico, con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021 destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. Nella norma si precisa che tali buoni non sono cedibili e non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.
Al riguardo, non si formulano osservazioni in quanto l’intervento è configurato come limite di spesa.
Articolo 29-ter
(Disposizioni per la tutela della salute in relazione all'emergenza COVID-19)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. al fine di fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, adottino piani di riorganizzazione dei distretti e della rete assistenziale territoriale per garantire l'Integrazione sociosanitaria, l'interprofessionalità e la presa in carico del paziente.
Non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le regioni e le provincie autonome di Trento e Bolzano possano attuare le nuove modalità organizzative nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente per il SSN. In proposito sarebbero utili elementi di valutazione e di conferma.
Articolo 30
(Incentivi in favore del personale sanitario)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la disposizione modifica l’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020, che consente alle regioni e province autonome di incrementare gli stanziamenti statali aggiuntivi destinati per il 2020 ad incentivi per il personale degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale. La modifica è volta a chiarire quale sia l’ammontare massimo degli incrementi dei finanziamenti statali. Resta ferma la disposizione, già posta a legislazione previgente, secondo cui gli enti territoriali interessati possono intervenire solo con l’utilizzo di proprie risorse, disponibili a legislazione vigente e a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio economico del sistema sanitario dell’ente.
La relazione tecnica e il prospetto riepilogativo non ascrivono effetti alla norma in esame.
Considerato che la norma ha carattere facoltativo, opera nel quadro delle risorse disponibili a legislazione vigente ed è subordinata al vincolo del mantenimento dell’equilibrio economico del sistema sanitario, non si formulano osservazioni.
Articolo 30-bis
(Rafforzamento del servizio sanitario nazionale)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma estende ai dirigenti sanitari del Servizio sanitario nazionale nonché ai dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria la facoltà, già prevista a normativa vigente in favore dei dirigenti medici del SSN, di poter presentare, fino al 31 dicembre 2022, domanda di trattenimento in servizio anche oltre il limite del quarantesimo anno di servizio effettivo. Resta ferma, a tal fine, la potestà autorizzativa dell'amministrazione di appartenenza. Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla neutralità finanziaria della norma.
La relazione tecnica, in particolare, riferisce che la disposizione in esame, già in essere per il solo personale medico del SSN, viene attuata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tenuto conto che la spesa del personale trattenuto è comunque compresa nei limiti previsti a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma (comma 1) autorizza l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari (AGENAS) ad assumere a tempo indeterminato 16 unità di categoria D (1 statistico, 11 ingegneri e 4 infermieri) e 8 unità dirigenziali (6 dirigenti medico e 2 dirigenti ex Area III di contrattazione) con corrispondente incremento della relativa dotazione organica. I correlati oneri assunzionali sono indicati in misura pari a euro 463.071 per il 2020 e a euro 1.852.285 a decorrere dal 2021. Agli stessi si provvede utilizzando le risorse proprie dell’Agenzia derivanti dai contributi che sono devoluti al bilancio della stessa per attività connesse alla educazione continua in medicina (ECM) (comma 3).
Al riguardo, pur tenendo conto dei dati e degli elementi sottostanti la quantificazione dei suddetti oneri assunzionali forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la configurazione di tali oneri come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il correlato numero di unità da reclutare venisse determinato entro un limite massimo anziché in un numero determinato di unità. In proposito risulta necessario acquisire l’avviso del Governo.
La relazione tecnica, tra l’altro, riferisce che le nuove assunzioni decorrono dal 1° ottobre 2020.
Si rileva, altresì, l’opportunità di acquisire un’integrazione dei suddetti dati al fine di evidenziare - conformemente a quanto previsto dalla legge di contabilità e finanza pubblica (art. 17, comma 7, della legge n. 196/2009) - anche lo sviluppo decennale degli oneri assunzionali in funzione delle dinamiche di carriera economica previsti dall’ordinamento dell’Agenzia con riferimento alle figure professionali oggetto di reclutamento.
Con riguardo, inoltre, alle risorse poste a copertura dei summenzionati oneri, pur prendendo atto delle indicazioni fornite dalla relazione tecnica, secondo la quale l’andamento dei contributi ECM registrato negli ultimi anni garantisce la copertura del disposto incremento di posti d’organico dell’Agenzia, non sono forniti elementi a sostegno della stabilità nel tempo di tale gettito e, quindi dell’idoneità dello stesso a fornire risorse a copertura di oneri di carattere permanente. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Articolo 31, commi 4-ter – 4-quinquies
(Riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame, al fine di garantire la copertura relativa all’incremento delle risorse destinate al credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione di cui all’articolo 125 del DL n. 34 del 2020, sopprimono i commi da 1 a 6 all’articolo 95 del DL 34/2020, relativi alla riduzione del rischio da contagio nei luoghi di lavoro. Le norme soppresse, cui non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica, disponevano la promozione da parte dell’INAIL di interventi straordinari destinati alle imprese, anche individuali, che hanno introdotto nei luoghi di lavoro misure per la riduzione del rischio di contagio. Al finanziamento di tali interventi sono state destinate le risorse già disponibili a legislazione vigente relative al bando ISI 2019 ed allo stanziamento 2020 per il finanziamento dei progetti di cui all’articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 (progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro rivolti in particolare rivolti alle piccole, medie e micro imprese), per un importo complessivo pari ad euro 403 milioni.
Al riguardo, con riferimento alle modalità di copertura, attesa l’ulteriore diversa destinazione delle risorse individuate rispetto a quella prevista a legislazione vigente, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare la loro effettiva disponibilità alla data di entrata in vigore del provvedimento nonché ad escludere il pregiudizio di misure e interventi già programmati a valere sulle medesime risorse.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che l’articolo in esame trasferisce nel presente decreto alcune delle disposizioni recate dal decreto legge n. 103/2020 e che la relazione tecnica proposta è analoga a quella allegata al citato decreto con riferimento alle sole norme trasferite. Parimenti l’onere quantificato è identico a quello indicato dalla relazione tecnica allegata al citato decreto n. 103/2020. Si rileva altresì che l’onere sostenuto per l’applicazione delle norme in esame è, ormai, determinabile a consuntivo dal momento che le elezioni e il referendum del 20 e 21 settembre 2020 hanno ormai avuto luogo. In considerazione di tale circostanza, appare opportuno che sia chiarito se la quantificazione proposta sia in linea con le spese sostenute o richieda un adeguamento in relazione ad ulteriori elementi di spesa emersi in concreto a cui non sia stato possibile fare fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Tale chiarimento risulta necessario considerato che dall’analisi della relazione tecnica allegata al decreto legge n. 103/2020, qui parzialmente riprodotta con riferimento alle sole norme trasfuse nel presente decreto, sembrano emergere alcuni profili critici. A titolo di esempio si rileva che la relazione tecnica quantifica l’onere connesso con l’istituzione di nuove sezioni ospedaliere e di nuovi seggi speciali ai cui componenti è riconosciuto un onorario maggiorato del 50 per cento. La medesima maggiorazione, però, sembrerebbe doversi riconoscere anche ai componenti delle sezioni ospedaliere che sarebbero comunque state istituite in ospedali con reparti COVID mentre la relazione tecnica non considera tale elemento di spesa aggiuntivo. Si sottolinea, inoltre, che non sono trasfuse nel testo in esame norme i cui effetti sono fatti salvi e che tali norme apparivano suscettibili di determinare oneri. Si fa riferimento, in particolare, all’articolo 3 - considerato non oneroso dalla relazione tecnica allegata al decreto legge n. 103/2020 - che definiva le modalità per l’esercizio del diritto di voto dei soggetti in quarantena o soggetti a trattamento domiciliare o in isolamento fiduciario: la raccolta di tali voti potrebbe aver comportato oneri per le dotazioni di sicurezza del personale incaricato di raccogliere i voti di cui la relazione tecnica non fa alcuna menzione.
Articolo 31-quater
(Misure in materia di potenziamento del distretti sanitari)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che la localizzazione dei servizi garantiti dal distretto sanitario avvenga sulla base dell’analisi dei bisogni di salute della popolazione assicurata anche dalla piena accessibilità ai dati dei sistemi informativi regionali, mediante la realizzazione di un sistema informativo integrato senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si segnala che la norma prevede espressamente la “realizzazione di un sistema informativo integrato” dei sistemi regionali. Sul punto appare necessario acquisire una conferma che tale integrazione possa essere realizzata con le risorse disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la disposizione in esame rifinanzia il fondo per l'emergenza epidemiologica della pubblica istruzione per 400 milioni di euro nel 2020 e per 600 milioni di euro nel 2021, indicando le relative finalità e disciplinando le modalità di utilizzo e di riparto. Si prevede inoltre che per l'anno scolastico 2020/2021 al personale scolastico e al personale coinvolto nei servizi erogati dalle istituzioni scolastiche in convenzione o tramite accordi, non si applichino le modalità di lavoro “agile”, salvo eccezioni; proroga dal 20 settembre 2020 al 30 settembre 2021 l’utilizzabilità delle graduatorie comunali del personale scolastico, educativo e ausiliario destinato ai servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni approvate negli anni dal 2012 al 2017.
In proposito, non si formulano osservazioni sul rifinanziamento (il quale opera nell’ambito di un limite di spesa ed è ripartito con decreto ministeriale vincolato al rispetto dei saldi di finanza pubblica) né sulle disposizioni volte ad escludere il lavoro agile (posto, tra l’altro, che alla norma derogata non erano stati ascritti effetti finanziari) né alla proroga dell’utilizzabilità di talune graduatorie (stante la sua natura procedimentale).
Inoltre, sui commi 6-bis, 6-ter e 6-quater non vi sono osservazioni perché le misure operano nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente, mentre il comma 6-quinquies riveste carattere ordinamentale
Sui commi 7-bis e 7-ter non vi sono osservazioni perché sono configurati come limite di spesa.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame istituiscono presso il Ministero dell’istruzione un Fondo con dotazione di 3 milioni per il 2020 e di 6 milioni per il 2021, con risorse destinate agli enti locali (fra cui anche quelli in dissesto, in piano di riequilibrio finanziario pluriennale o in attesa di approvazione di piano di riequilibrio finanziario pluriennale) per facilitare le procedure per il reperimento di spazi per garantire l’avvio e lo svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021 (comma 1) individuando le relative coperture (comma 2): la relazione tecnica dà conto della disponibilità delle risorse poste a copertura. Inoltre (comma 3) per le medesime finalità il Ministero dell’istruzione destina:
§ 10 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021 a favore degli enti locali per la realizzazione di interventi strutturali o di manutenzione straordinaria finalizzati all’adeguamento e all’adattamento a fini didattici degli ambienti e degli spazi, anche assunti in locazione, cui si provvede a valere sul Fondo unico per l’edilizia scolastica;
§ 5 milioni di euro disponibili in bilancio, in conto residui.
In proposito, non si formulano osservazioni circa i commi 1 e 2, per i quali, da un lato, l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, dall’altro, la relazione tecnica fornisce assicurazioni circa la disponibilità delle risorse poste a copertura.
Per quanto riguarda il comma 3, si rileva preliminarmente che anche in questo caso l’onere è limitato all’entità dello stanziamento, tuttavia – in mancanza di informazioni sul punto da parte della relazione tecnica – andrebbe acquisita conferma che le risorse poste a copertura siano disponibili e non già gravate da impegni giuridicamente vincolanti o interessate da programmi di spesa già avviati; inoltre, con particolare riferimento alla spesa di 5 milioni che secondo la norma sono “disponibili in bilancio, in conto residui” andrebbero verificati i relativi effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto qualora l’utilizzo delle medesime risorse non risulti già scontato ai fini dei tendenziali.
Si segnala in proposito che il comma 3 non trova rappresentazione nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Sul comma 6 non si formulano osservazioni in quanto l’intervento è configurato nell’ambito delle risorse già previste a legislazione vigente.
Articolo 32-bis, commi 4 e 5
(Previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono che, a decorrere dall'anno 2020, le quote aggiuntive del contributo a carico del datore di lavoro per la previdenza complementare del personale delle amministrazioni statali anche ad ordinamento autonomo, stanziate sul capitolo 2156 dello stato di previsione del-Ministero dell'economia e delle finanze, siano iscritte in un apposito capitolo di bilancio dei singoli Ministeri ovvero siano trasferite ai bilanci delle amministrazioni statali ad ordinamento autonomo.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le disposizioni in esame prevedono trasferimenti comunque interni al comparto delle pubbliche amministrazioni.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma disciplina l’immissione in ruolo, all’esito del concorso bandito ai sensi dell’art. 1, comma 605, della legge n. 205/2017, di personale del profilo professionale di Direttore dei servizi generali e amministrativi nelle scuole (DSGA) (comma 1). Viene, inoltre, introdotta una procedura speciale (commi da 2 a 6) per la copertura dei posti di DSGA rimasti vacanti e disponibili, nella singola regione, dopo le operazioni di immissione in ruolo. In particolare, viene previsto che i soggetti inseriti nelle graduatorie del concorso di cui al comma 1 possano presentare istanza per i posti residuati in una o più regioni, nel limite delle facoltà assunzionali annualmente previste. Le modalità di valutazione delle istanze vengono demandate a successivi decreti ministeriali. I commi da 2 a 6 sono corredati da clausola di neutralità finanziaria (comma 7).
Al riguardo non si formulano osservazioni in merito al comma 1, che tra l’altro, prevede espressamente che le immissioni in ruolo dei vincitori verranno disposte entro il 31 dicembre 2020, nel limite dei posti autorizzati per l’a.s. 2020/2021 e che gli effetti economici dei contratti decorreranno dalla data della presa di servizio. Quanto alla conferma dei contratti a tempo determinato connessi o collegati alla sostituzione degli assistenti amministrativi facenti funzione di DSGA, si prende atto che gli stessi verranno disposti nel limite delle risorse del Fondo di cui all’art. 235 del DL 34/2020 che è finalizzato, tra l’altro, in virtù dell’art. 231-bis del medesimo decreto, all’attivazione di ulteriori incarichi temporanei di personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario (ATA) a tempo determinato.
Con riguardo alla procedura speciale di cui ai commi da 2 a 6, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione volti a verificare la previsione di neutralità finanziaria recata dal comma 7.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma modifica la disciplina per la determinazione e l’inquadramento nei ruoli dello Stato del personale in servizio presso gli Istituti superiori di studi musicali e le Accademie di belle arti non statali sottoposti ai sensi dell’art. 22-bis del DL n. 50/2017 ad un processo di statizzazione e razionalizzazione (comma 2-ter).
Rispetto a quanto previsto a normativa vigente, viene espressamente previsto che, ai fini della determinazione della dotazione organica dei menzionati enti, nel relativo personale venga ricompreso anche quello titolare di contratto di lavoro flessibile in servizio alla data del 24 giugno 2017. Ai fini dell’inquadramento viene, inoltre, considerato, nei limiti delle predette dotazioni organiche, anche il personale in servizio alla data di conclusione del processo di statizzazione, che deve concludersi in ogni caso entro il 31 dicembre 2021. Al riguardo, la relazione tecnica riferisce che lo stanziamento di cui all'art. 22-bis del DL n. 50/2017, che reca un Fondo da ripartire destinato all’attuazione della statizzazione dei suddetti enti, è coerente con la norma in esame, poiché l'eventuale assunzione di personale entrato in servizio successivamente alla data del 24 giugno 2017 potrà avvenire esclusivamente nei limiti della dotazione organica, la quale viene a sua volta determinata nei limiti del personale in servizio al 24 giugno 2017. In tal modo viene garantito che una modifica della platea del personale da inquadrare nei ruoli dello Stato non potrebbe in alcun modo tramutarsi in un ampliamento della platea stessa.
Al riguardo, pur tenendo conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica, si rileva l’opportunità di acquisire ulteriori dati ed elementi di quantificazione relativi al personale in servizio interessato (indicando la platea dei beneficiari, i relativi trattamenti economici in godimento nonché i presumibili livelli di inquadramento funzionale) nonché in merito alle effettive disponibilità giacenti sul suddetto Fondo al fine di poterne valutare la congruità rispetto alle finalità della norma.
Il comma 2-quater differisce (dal 30 giugno 2020 al 30 giugno 2021) il termine previsto per il perfezionamento, da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso nei confronti delle medesime università da parte degli ex lettori di lingua straniera. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la disposizione opera nel quadro di risorse a tal fine già stanziate a normativa vigente (ai sensi del comma 1 dell’art. 11 della legge n. 167/2017) e configurate in termini di limiti massimi di spesa annua. Andrebbero peraltro esclusi effetti di cassa eventualmente correlati al rinvio dell’utilizzo dei fondi stanziati.
Nulla da osservare in merito al comma 2-quinquies.
Articolo 34
(Rifinanziamento del Commissario Straordinario)
In merito ai profili di quantificazione, nel rilevare che la norma incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 580 milioni per l’anno 2020 e di 300 milioni per l’anno 2021, formulano osservazioni, tenuto conto che l’onere è limitato agli incrementi annui previsti.
Tali risorse aggiuntive sono destinate, per il 2020, alle attività del Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, ivi incluse quelle connesse all’avvio dell’anno scolastico 2020/2021.
Articolo 34-bis
(Operazione di pulizia e di disinfezione dei seggi elettorali)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma ha istituito un fondo di sanificazione dei seggi elettorali in occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del mese di settembre 2020: la relazione tecnica fornisce i dati e gli elementi sulla cui base lo stanziamento è stato dimensionato a 39 milioni (per il 2020 medesimo). La norma è già entrata in vigore (essendo stata originariamente posta dal decreto-legge 11 settembre 2020, n. 117) e ha così prodotto i suoi effetti nel mese di settembre 2020 prima di “confluire” nel decreto in esame[5]. In proposito, tenuto conto che l’onere era configurato come tetto di spesa, e dunque limitato all’entità dello stanziamento, sarebbe utile acquisire conferma della capienza dello stanziamento originario (ciò soprattutto con riferimento alle sezioni della Circoscrizione estero, che non sono ricomprese nei calcoli su cui si basa la relazione tecnica).
Articolo 35
(Disposizioni concernenti l’operazione “Strade sicure”)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) proroga fino al 15 ottobre 2020 l’impiego del contingente di 753 unità di personale militare che, ai sensi dell’art. 22, comma 1, del DL n. 34/2020, ha integrato fino al 31 luglio 2020 il contingente delle Forze armate (7.050 unità, secondo la previsione dell'articolo 1, comma 132, della legge n. 160/2019) impegnato nelle operazioni di controllo del territorio (cd. Operazione “Strade sicure”).
Allo scopo di soddisfare le esigenze dell'intero summenzionato contingente – pari a 7.803 unità (7.050 + 753) - è autorizzata per il 2020 l’ulteriore spesa complessiva di euro 12.610.836, di cui euro 7.677.826 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 4.933.010 per gli altri oneri connessi all’impiego del personale (comma 2). Alla copertura dei relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 114 (comma 3).
Al riguardo, si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento dell’Operazione “Strade sicure” e con quanto da ultimo evidenziato dalla relazione tecnica relativa al DL n. 34/2020 e non si formulano osservazioni.
Si evidenzia peraltro che la relazione tecnica con riguardo al contingente di 7.050 unità precisa che viene previsto un incremento del monte ore per lavoro straordinario da 21 (già finanziate con l’articolo 1, comma 132, della legge n. 160/2019) a 40 ore fino al 15 ottobre 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) autorizza, per il 2020, il Ministero della difesa ad avviare le procedure straordinarie di stabilizzazione - nel limite massimo di 145 unità - del personale civile, assunto con contratto di lavoro a tempo determinato, operante presso i reparti Genio campale dell’Aeronautica militare. Tale personale verrà inquadrato con decorrenza dal 1° gennaio 2021 nell’Area II-F1 (comma 2). I relativi oneri assunzionali sono indicati nel limite massimo di euro 4.589.346 a decorrere dal 2021 e agli stessi si provvede nell’ambito delle facoltà assunzionali già maturate del Ministero della difesa, coerentemente con il piano triennale dei fabbisogni approvato (comma 3).
Al riguardo, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, appare opportuno acquisire un chiarimento al fine di verificare che le facoltà assunzionali già maturate dal Ministero della difesa, a valere sulle quali trovano copertura gli oneri recati dalla norma in esame, non siano già destinate ad altre procedure assunzionali e che, pertanto, risultino effettivamente disponibili ai fini delle assunzioni in esame.
La relazione tecnica, in particolare riferisce che l’onere annuo permanente di euro 4.589.346 scaturisce dagli oneri annuali lordi relativi a 145 unità di personale civile da stabilizzare, a decorrere dal 1° gennaio 2021, con un costo pro capite di euro 31.650,66. La relazione tecnica precisa, altresì, che la platea potenzialmente interessata alla stabilizzazione, in possesso dei requisiti richiesti per l’ammissione alle procedure di selezione, è pari a 166 unità. Di queste, solamente 145 unità possono trovare utile collocamento nella disponibilità degli organici della difesa, secondo la disponibilità risultante dal Piano triennale dei fabbisogni 2018-2020.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca specifiche autorizzazioni di spesa per il 2020.
In particolare si autorizzano spese per i seguenti importi:
· euro 24.696.021, di cui euro 20.530.146 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia ed euro 4.165.875 per il pagamento degli altri oneri connessi all’impiego del personale delle polizie locali. La proiezione temporale dell’autorizzazione di spesa è fissata a decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 15 ottobre 2020 (comma 1);
· euro 7.800.000, per le esigenze di sanificazione e di disinfezione straordinaria di uffici, ambienti e impianti in uso alle Forze di polizia e per l’acquisto di dispositivi di protezione individuale e di apposite dotazioni per l’allestimento dei locali aperti al pubblico, con proiezione temporale fissata fino al 15 ottobre 2020 (comma 2);
· euro 2.007.919, di cui euro 1.257.919 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 750.000 per spese sanitarie, pulizia e acquisto dispositivi di protezione individuale, relativi al personale delle Prefetture–U.t.G. La proiezione temporale dell’autorizzazione di spesa è fissata fino al 15 ottobre 2020 (comma 3);
· euro 5.541.200 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, con proiezione temporale fissata a decorrere dal 15 giugno e fino al 15 ottobre 2020 ed euro 1.200.000 per le spese di sanificazione e disinfezione degli ambienti nella disponibilità del medesimo personale (comma 4).
In proposito non si formulano osservazioni considerato che gli oneri recati dalle summenzionate disposizioni appaiono limitati all’entità delle disposte autorizzazioni di spesa. Si prende atto, altresì, dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica.
La relazione tecnica riferisce, tra l’altro, che l’intervento normativo è finalizzato ad adeguare il quadro delle risorse finanziarie rese disponibili per consentire alle Forze di Polizia (commi 1 e 2), alle Prefetture–UTG (comma 3) e al Corpo di polizia penitenziaria (comma 4) di assolvere alle specifiche complesse attività connesse al contenimento della diffusione del virus COVID-19. Con specifico riferimento alle spese per prestazioni di lavoro straordinario, in merito al comma 1, la relazione tecnica quantifica il fabbisogno di personale da impiegare per il periodo 1° luglio – 15 ottobre 2020 sulla base delle unità attualmente impiegate, che sono indicate in 12.350 unità delle Forze di Polizia e in 2.300 unità delle polizie locali. La reazione tecnica evidenzia che ai fini della quantificazione della spesa relativa alle prestazioni di lavoro straordinario, viene ipotizzato un costo medio orario pro capite di euro 19,79; ciò al fine di tener conto della diversità delle Forze di polizia impegnate nelle attività e delle eterogenee qualifiche del personale impiegato. Il monte ore individuale massimo ipotizzato nella quantificazione è indicato in 24 ore mensili pro capite - che si aggiungono alle 18 già previste a normativa vigente - così da arrivare al riconoscimento di 42 ore mensili di lavoro straordinario individuale massimo per 3,5 mesi. Con riguardo al comma 3, la relazione tecnica riferisce che la disposizione, in particolare, prevede fino al 15 ottobre 2020 maggiori prestazioni di lavoro straordinario per il personale dell’Amministrazione civile delle Prefetture – U.t.G., quantificate in 15 ore mensili, per circa 1.650 unità, per un costo medio di euro 20,33 l’ora, per 2,5 mesi (si evidenzia che l’art. 23, comma 4, del DL n. 34/2020, autorizza una specifica spesa per far fronte alle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Prefetture U.t.G. con una proiezione temporale fino al 31 luglio 2020. La norma in esame, pertanto, interviene a decorrere da tale data fino al 15 ottobre). In merito al comma 4, per quanto concerne la quantificazione della spesa per lavoro straordinario del personale del Corpo di polizia penitenziaria, viene ipotizzato un costo medio orario pro capite di euro 19,79 per 1000 unità per un periodo di quattro mesi (dal 15 giugno al 15 ottobre 2020), per un numero di 70 ore mensili. Con riguardo alle altre spese autorizzate dalla norma in esame (sanificazione e disinfezione, acquisto di dispositivi di protezione individuale e di altre dotazioni) si rinvia al testo della relazione tecnica.
Al Senato sono state introdotte ulteriori disposizioni finalizzate ad esonerare, per specifici periodi indicati dalle medesime, il personale del Corpo della Polizia penitenziaria (comma 4-bis) e della Guardia di finanza (comma 4-ter) dal pagamento degli oneri accessori dovuti per l’utilizzo di alloggi collettivi di servizio o dell’alloggiamento in caserma. La relazione tecnica quantifica l’onere relativo al Corpo della Polizia penitenziaria in euro 1.768.300 per il 2020 e quello relativo alla Guardia di finanza in euro 314.804,88 per il 2020 e in euro 1.888.829,28 per il 2021. Al riguardo non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica e della riformulazione indicata nella lettera di trasmissione della relazione tecnica.
L’onere complessivo recato dai commi 4-bis e 4-ter è quantificato dalla relazione tecnica in euro 2.083.104,88 (314.804,88+1.768.300) per il 2020 e in euro 1.888.829,28 per il 2021.
Articolo 37, da comma 5-bis a 5-quinquies
(Ruolo del personale della Guardia di finanza)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca modifiche alla Tabella 1 A, del D.lgs. n. 69/2001, concernente il ruolo normale della Guardia di finanza. In particolare l'organico riferito al grado di tenente colonnello della Guardia di finanza, nel comparto ordinario, viene incrementato di 12 unità (da 623 a 635) con un corrispondente decremento di unità (da 98 a 86) riferite al grado di tenente colonnello della Guardia di finanza del comparto aeronavale (commi 5-bis e 5-ter). Vengono, inoltre, disposte modifiche alla disciplina del ciclo formativo di livello universitario per ufficiali del ruolo normale in servizio permanente della Guardia di finanza (comma 5-quater). In particolare viene ridotta da tre a due anni la durata del corso di Accademia (da frequentare in qualità di allievo ufficiale e non più dal terzo anno col grado di sottotenente); e viene corrispondentemente aumentata da due a tre anni la durata del successivo corso di Applicazione (da frequentare col grado di sottotenente e non più il secondo anno col grado di tenente). Al riguardo non si formulano osservazioni e si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria delle diposizioni.
La relazione tecnica in particolare riferisce che i commi 5-bis e 5-ter non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto non determinano una variazione della dotazione organica complessiva dei tenenti colonnelli del ruolo "normale" né, per effetto delle stesse, si determina una modifica dei tassi di avanzamento, considerato che il grado di tenente colonnello è conferito, ai sensi del D.lgs. n. 69/2001, “a ruolo aperto”, cioè il numero di promozioni a tale grado è pari al numero degli ufficiali inclusi in aliquota, a ripianamento dell'organico complessivo del grado. Con riferimento ai commi 5-quater e 5-quinquies la relazione tecnica afferma che questi hanno natura ordinamentale e non sono, conseguentemente, suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Viene, altresì, precisato che le modifiche apportate al D.lgs. n. 69/2001 non comportano, neppure in termini prospettici, una variazione della posizione di stato giuridico dei frequentatori dei corsi che si svolgono presso l'Accademia della Guardia di finanza, sì da risultare neutre anche sotto il profilo del trattamento economico e previdenziale ai medesimi spettante.
Articolo 37-bis
(Funzioni e qualifiche del personale della Polizia di Stato)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma riformula le funzioni, e in alcuni casi ridetermina il numero dei posti, corrispondenti a qualifiche del personale di Polizia che espleta funzioni di polizia ovvero attività tecnico-scientifica o tecnica (commi 1 e 2).
Con riguardo alla qualifica di sostituto commissario i posti di funzione vengono ridotti di 77 unità (comma 1, lettera d), mentre con riguardo alle qualifiche di direttore tecnico superiore e di direttore tecnico capo i posti vengono incrementati per gli ingegneri di 33 unità (comma 2, lettera a) e per i fisici di 15 unità (comma 2 lettera b). In proposito non si formulano osservazioni preso atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, che esclude profili di onerosità in merito alle nuove declaratorie di funzione. Con riguardo alla rideterminazione dei posti di funzione disposti dalla norma, la RT evidenzia, altresì, il prodursi di un saldo positivo per effetto dell’incremento di oneri connesso all’aumento dei posti della dotazione organica dei ruoli tecnici (+48 unità complessive) e la riduzione di oneri determinabile per effetto della diminuzione dei posti di funzione relativi al ruolo ordinario (-77 unità complessive).
Non si formulano osservazioni, infine, in merito al comma 3 che disciplina l'esercizio da parte dei commissari capo delle attribuzioni di autorità locale di pubblica sicurezza (comma 3).
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma proroga fino al 15 ottobre 2020 l’applicazione di talune disposizioni relative: al trattenimento in servizio del personale del ruolo dei medici e del settore sanitario della Polizia di Stato anche se collocato in quiescenza (comma 1, lettera a); alla competenza per la definizione delle misure di profilassi sanitaria del personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco [comma 1, lett. b), cpv. 16-bis]; alla temporanea dispensa dal servizio in presenza, al collocamento d'ufficio in licenza straordinaria o simili e agli accertamenti diagnostici del medesimo citato personale [comma 1, lett. b), cpv. 16-ter] e alle misure di sorveglianza sanitaria eccezionale dei dipendenti cui sono tenuti i datori di lavoro [comma 1, lett. b), cpv. 16-quater]. La norma prevede che la disposta proroga sia attuata nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente (comma 2). Al riguardo, pur preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma, appare opportuno acquisire la valutazione del Governo in merito all’effettiva possibilità di dare attuazione alle previsioni della norma nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente entro la scadenza del termine di proroga: andrebbe infatti verificato che le risorse già stanziate siano tali da garantire l’attuazione delle disposizioni fino al 15 ottobre.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma reca novelle e modificazioni di stanziamenti disposti dall'articolo 103 del DL n. 34/2020 ai fini dell’emersione di rapporti di lavoro. Viene in particolare disposta una rimodulazione degli importi autorizzati e quantificati provvedendo alla relativa copertura. Sul punto si prende atto dei dati e egli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica. In merito alla copertura, cui si provvede utilizzando quota parte degli introiti derivanti dalle richieste di permesso di soggiorno, andrebbe chiarito se le entrate in questione siano, a legislazione vigente, già scontate a miglioramento dei saldi di finanza pubblica ovvero se l’utilizzo delle stesse sia in grado di incidere su interventi già previsti a legislazione vigente e finanziati a valere sulle medesime risorse.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma reca alcune modifiche alla legge n. 74/2001, relativa alla disciplina del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) sezione nazionale del Club Alpino Italiano (CAI) (comma 1).
Il Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (CNSAS) quale sezione nazionale del Club Alpino Italiano (CAI) è un’organizzazione di volontariato non ricompresa nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’art. 1, comma 3 della legge n. 196/2009.
In particolare, per le regioni e le province autonome, nell’ambito dell’organizzazione dei servizi di urgenza ed emergenza sanitaria, viene prevista la stipula, senza nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, di apposite convenzioni con le strutture operative regionali e provinciali del CNSAS, atte a disciplinare i servizi di soccorso e di elisoccorso, laddove nel testo vigente dell’art. 2, comma 3, della legge n. 74/2001, a tale riguardo, è indicata una mera facoltà. Viene, inoltre previsto che, ai fini della legge n. 74/2001, l'attività dei membri del CNSAS venga prestata prevalentemente in modo volontario e senza fine di lucro, mentre il testo vigente dell’articolo 3, comma 1, della legge n. 74/2001 prevede che l’attività prestata è considerata esclusivamente in modo volontario, oltre che senza fine di lucro.
Viene introdotta, inoltre, una deroga al divieto - recato dall’art. 34, comma 2, del D.lgs. n. 117/2017 - di attribuire compensi ai componenti degli organi sociali delle organizzazioni di volontariato, disponendo che tale divieto non trova applicazione nei confronti dei componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale del CNAS .
Viene infine autorizzato per gli anni 2020, 2021 e 2022 un contributo integrativo annuo di 750.000 euro in favore del CNSAS in conseguenza dell'aumento degli oneri assicurativi e per l'effettuazione della sorveglianza e del controllo sanitario nei confronti dei membri del Corpo stesso (comma 1, lettera f).
Al riguardo, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica circa la natura ordinamentale e la neutralità finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1. Con riguardo particolare all’introduzione della stipula di convenzioni da parte delle Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano con il CNSAS (comma 1, lettera c), a fronte della facoltà in tal caso prevista a normativa vigente, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo circa l’effettiva possibilità di dare attuazione alla norma in condizioni di neutralità finanziaria: ciò pur tenendo conto che il testo vigente dell’art. 2, comma 2, della legge n. 74/2001 già stabilisce che i suddetti enti territoriali individuano nelle strutture operative regionali e provinciali del CNSAS i soggetti di riferimento esclusivo per l'attuazione del soccorso sanitario nel territorio montano ed in ambiente ipogeo. Con riferimento all’introduzione della possibilità di remunerare l’attività dei membri del CNSAS e di attribuire compensi ai componenti degli organismi direttivi di livello nazionale e regionale del medesimo Corpo, andrebbe comunque verificato se tali emolumenti graveranno esclusivamente sulle disponibilità di bilancio del Corpo senza oneri per la finanza pubblica.
Nulla da osservare in merito al comma 1, lettera f) essendo il relativo onere limitato all’entità del disposto contributo finanziario.
Articolo 38-bis
(Sostegno alle vittime di discriminazioni fondate sull’orientamento sessuale)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma prevede di istituire un programma per la realizzazione in tutto il territorio nazionale di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere e che i centri garantiscano adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e, se necessario, adeguate condizioni di alloggio e di vitto alle vittime di discriminazione. Si osserva preliminarmente che la disposizione è configurata come limite di spesa, sicché l’entità dell’onere è limitata allo stanziamento disposto: ciò considerato non si hanno dunque osservazioni da formulare.
Tenuto tuttavia conto degli obiettivi del programma - che è fondato su una rete di centri da costituire a livello nazionale volta a garantire, alle vittime e ai soggetti vulnerabili, adeguata assistenza legale, sanitaria, psicologica, di mediazione sociale e ove necessario adeguate condizioni di alloggio e di vitto - sarebbe utile acquisire dati ed elementi di valutazione concernenti la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.
Articolo 39
(Incremento del Fondo per l’esercizio delle funzioni degli enti locali)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 1.670 milioni per il 2020 la dotazione del Fondo, istituito dall’articolo 106 del DL n. 24/2020, che concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19.
Il rifinanziamento è finalizzato al “ristoro della perdita di gettito degli enti locali connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate dallo Stato a compensazione delle minori entrate e delle maggiori spese”. Essa consente altresì di destinare una quota, nell’ambito delle predette risorse, al trasporto scolastico.
Pur rilevando che l’onere è limitato all’entità del previsto stanziamento, sarebbe opportuno acquisire ulteriori elementi circa la congruità dello stesso rispetto alla finalità posta dalla norma (più specifica rispetto a quella originariamente fissata dal DL n. 34/2020), consistente, come sopra detto, nel “ristoro della perdita di gettito degli enti locali” attribuibile all’emergenza da COVID-19. Ciò in quanto la norma parrebbe prefigurare un ristoro integrale anziché un semplice concorso o contributo e, ove tale interpretazione fosse corretta, andrebbe valutata la tenuta del limite di spesa rispetto ad eventuali pretese reintegratorie degli enti locali.
Non si formulano osservazioni circa il comma 1-bis
Articolo 40
(Incremento ristoro imposta di soggiorno)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma incrementa di 300 milioni di euro per il 2020 la dotazione del fondo istituito dal DL n. 34/2020 per il ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione dell'imposta di soggiorno o del contributo di sbarco, nonché del contributo di soggiorno, in conseguenza dell’emergenza da COVID-19. Non si hanno osservazioni da formulare considerato che l’onere è configurato quale tetto massimo di spesa e che la norma prevede che le somme siano destinate al ristoro parziale dei comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla mancata riscossione di alcuni contributi e imposte.
Articolo 41
(Fondo per l'esercizio delle funzioni delle regioni e delle province autonome)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme modificano l’articolo 111 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, che, nella formulazione previgente prevedeva, fra l’altro, l’istituzione di un fondo con una dotazione di 1,5 miliardi di euro per il 2020 al fine di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione, considerata la possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19. Le modifiche introdotte incrementano la dotazione del Fondo di 2.800 milioni per l'anno 2020 portando la dotazione complessiva a 4.300 milioni di euro. Si specifica, inoltre, che 1.700 milioni di euro sono destinati alle regioni a statuto ordinario mentre i restanti 2.600 milioni di euro verranno erogati alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano.
Si dispone che - nel 2021 per le regioni a statuto ordinario e nel 2022 per le regioni a statuto speciale e le province autonome - sia determinato l’importo degli effettivi minori gettiti introitati tenendo conto delle maggiori e minori spese e dei ristori.
Le norme previgenti prevedevano invece la verifica a consuntivo della perdita di gettito e dell'andamento delle spese allo scopo di procedere all'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Regioni e Province autonome.
Le norme si pongono l’obiettivo di garantire alle regioni e province autonome di Trento e Bolzano il ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19 mentre le norme previgenti si ponevano il più limitato obiettivo di concorrere ad assicurare alle Regioni e Province autonome le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni in materia di sanità, assistenza e istruzione, considerata la possibile perdita di entrate connessa all'emergenza COVID-19.
Tanto premesso si osserva che le innovazioni normative introdotte sembrano prefigurare l’obbligo dello Stato di compensare integralmente la perdita di gettito subita dagli enti territoriali in questione a causa dell’emergenza COVID-19 mentre il medesimo obbligo non sembra implicito nella formulazione previgente delle norme. Premessa l’opportunità di una conferma riguardo a tale ricostruzione, andrebbero comunque acquisiti i dati e le ipotesi sottostanti la quantificazione dello stanziamento disposto dalla norma in esame.
Articolo 42
(Mutui regioni a statuto speciale - Sospensione quota capitale mutui autonomie speciali)
In merito ai profili di quantificazione si osserva che la norma provvede in materia di mutui delle regioni a statuto speciale e delle province autonome: la relazione tecnica procede alla stima dell’onere senza fornire i dati posti alla base della quantificazione stessa. Appare, pertanto, necessario acquisire gli elementi informativi sottostanti la stima al fine di verificarne la congruità.
Articolo 42-bis, comma 1
(Sospensione versamenti per Lampedusa e Linosa)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma introduce una generale sanatoria, in favore dei soggetti residenti o operanti nelle isole di Lampedusa e Linosa, in relazione ai tributi e contributi con scadenza fino al 21 dicembre 2020 stabilendo che il versamento entro tale data si intende regolarmente effettuato (è esclusa l’applicazione di sanzioni e interessi). In proposito, si segnala che, in assenza di espresse esclusioni, sembrerebbero rientrare nell’ambito applicativo anche le somme già oggetto di procedure di accertamento e di riscossione nei cui atti risultano invece conteggiate le maggiorazioni per sanzioni e interessi. In merito a tale aspetto e ai conseguenti riflessi finanziari appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Si segnala inoltre, che i dati forniti dalla relazione tecnica sono riferiti esclusivamente ai tributi non versati nel 2020 (4 milioni), ai contributi previdenziali e INAIL non versati nel 2020 (8,1 milioni) e agli importi dovuti per la precedente sospensione scaduta il 15 dicembre 2017 (15 milioni). Tuttavia, data la formulazione letterale, l’ambito applicativo della disposizione appare assumere carattere generale e pertanto portata più ampia. Andrebbero quindi acquisite ulteriori informazioni in merito a ulteriori versamenti non regolarmente effettuati dai contribuenti, ivi comprese eventuali somme attualmente oggetto di procedure di accertamento e di riscossione, che potrebbero rientrare nell’ambito di applicazione della norma.
Tanto premesso, in merito all’ammontare dei tributi e contributi non versati interessati dalla disciplina in esame, si rileva che il rinvio agli articoli 126 e 127 del DL 34/2020 e all’articolo 97 del provvedimento in esame comporta, di fatto, un differimento dei termini di versamento del 50 per cento delle somme dovute: tale quota, infatti, non verrebbe riscossa entro il 21 dicembre 2020 in quanto rateizzata in 24 mesi a decorrere da gennaio 2021. Appare pertanto necessaria una valutazione riguardo agli effetti di cassa determinati dalla norma in esame.
Articolo 42-bis, commi 2-4
(Misure in favore delle imprese ubicate nei comuni di Lampedusa e Linosa)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame estendono i benefici di cui all’articolo 9, comma 1, del DL 123/2019 (mutui agevolati per gli investimenti, con tasso d'interesse pari a zero, della durata massima di dieci anni, di importo non superiore al 75 per cento della spesa ammissibile al finanziamento o, in alternativa, contributo a fondo perduto fino al 35 per cento della spesa ammissibile nonché mutui agevolati, con tasso d'interesse pari a zero, di importo non superiore al 60 per cento della spesa ammissibile al finanziamento) alle imprese del settore turistico, agricole e della pesca con domicilio fiscale nel comune di Lampedusa e Linosa. Per tali finalità è autorizzata la spesa di 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, cui si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze. Considerato che gli interventi sono configurati in termini di limite di spesa non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 42-bis, comma 5
(IRAP lavoratori autonomi e imprese)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione consente ai lavoratori autonomi e alle imprese che non hanno effettuato il pagamento del saldo IRAP 2019 e del primo acconto IRAP 2020 in applicazione dell’esonero disposto dall’art. 24 del DL 34/2020, per i quali i requisiti richiesti per l’esonero non rispettino i limiti indicati dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, di effettuare il versamento di quanto dovuto entro il 30 novembre 2020.
Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 43
(Disposizioni urgenti in materia di contenzioso regionale)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma interviene sul riversamento alle regioni da parte dello Stato di tributi regionali (IRAP e addizionale regionale IRPEF) oggetto di attività di accertamento fiscale esercitata in relazione all’emersione di base imponibile erariale.
L’art. 9, co. 1, del d.lgs. n. 68/2011 (federalismo regionale) assicura alle regioni il riversamento del gettito di tributi propri derivati e delle addizionali derivante dall’attività di recupero fiscale riferita alle basi imponibili di tributi erariali.
In caso di contenzioso tra Stato e Regioni, la norma consente la stipula di un’intesa nella quale alla Regione viene riconosciuto il 90 per cento della quota capitale che lo Stato versa in due rate. Nell’intesa, la Regione rinuncia ad ogni pretesa in ordine agli accessori e alle spese legali e lo Stato rinuncia al ricorso in appello.
In proposito, andrebbe precisato se, in caso di intesa, il restante 10 per cento della quota capitale si consideri ancora dovuto, tenuto conto che la norma prevede espressamente la rinuncia soltanto agli accessori e alle spese legali. Inoltre, andrebbe chiarito se sussistano effetti di cassa legati alla tempistica dei pagamenti da parte dello Stato rispetto ai riversamenti previsti nei tendenziali.
Si segnala altresì che la relazione tecnica afferma che la norma è riferita alla sentenza n. 1045/2018 della Sezione giurisdizionale della Campania della Corte dei conti che ha riconosciuto in favore di tale regione un importo di 249 milioni, di cui 237 per quota capitale. Le somme stanziate dalla norma in esame (complessivamente 210 milioni) risultano insufficienti, in quanto inferiori al 90 per cento della quota capitale indicata nella richiamata sentenza in favore della regione Campania (237*90%=213,3mln).
Tuttavia poiché la disposizione assume carattere generale, in quanto riferita al complessivo volume di contenzioso regionale esistente, andrebbe chiarito se sussistano ulteriori contenziosi suscettibili di essere oggetto delle intese in esame.
Articolo 44
(Sostegno al trasporto pubblico locale)
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma incrementa di 400 milioni di euro, per l'anno 2020, la dotazione del fondo istituito dall’articolo 200, comma 1, del decreto-legge n. 34/2020 per sostenere il settore del trasporto pubblico locale e regionale di passeggeri sottoposto a obbligo di servizio pubblico. In proposito non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’incremento disposto.
Articolo 44-bis
(Modifiche all'articolo 214 del D.L. n. 34/2020)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame modifica la disciplina contenente misure per il sostegno del trasporto ferroviario a mercato recata all’articolo 214 del D.L. n. 34/2020.
In proposito, pur evidenziando che la norma è configurata all’interno di limiti di spesa già previsti a legislazione vigente, sarebbe opportuna una conferma che per effetto della stessa non si determini una dinamica di spesa diversa da quella già scontata ai fini dei tendenziali.
Sarebbe inoltre utile acquisire ulteriori elementi circa le osservazioni (formulate nella lettera di trasmissione della relazione tecnica al maxiemendamento) volte ad evidenziare la necessità di prevedere la sottoscrizione dell'Accordo di programma anche da parte dello Stato.
Articolo 44-ter
(Ulteriori disposizioni in materia di Operazione “Strade sicure”)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 1) autorizza per il 2020 la spesa complessiva di euro 6.330.298 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario relative al contingente militare di 7.050 unità impiegato nell’Operazione “Strade sicure” in virtù dell’art. 1, comma 132, della legge n. 160/2019.
La relazione tecnica riferisce che l’importo della spesa autorizzata è determinato dal riconoscimento al suddetto personale di un incremento del monte ore complessivo per lavoro straordinario da 21 a 40 ore mensili per il periodo compreso tra il 16 ottobre e il 31 dicembre 2020 (76 giorni).
A tale riguardo si evidenzia che l’art. 35 del provvedimento in esame (alla cui scheda si riviva) riconosce tale adeguamento orario al suddetto personale per il periodo 1° agosto-15 ottobre 2020.
Al riguardo, si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono coerenti con quelli evidenziati nelle relazioni tecniche riferite ad analoghe disposizioni di rifinanziamento dell’Operazione “Strade sicure” e con quanto da ultimo evidenziato dalla relazione tecnica relativa al DL n. 34/2020.
Articolo 45
(Incremento delle risorse per la progettazione degli enti locali)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma rimodula le risorse stanziate dalla legge di bilancio 2020 in favore degli enti locali per la progettazione di interventi di messa in sicurezza, azzerando gli stanziamenti per gli anni 2032-2034 e incrementando (di 300 milioni per ciascuna annualità) quelli degli anni 2020 e 2021. Il prospetto riepilogativo riferito alla norma in esame ipotizza un indice di spendibilità delle risorse aggiuntive diverso da quello che era stato ipotizzato dal prospetto riferito agli originari stanziamenti disposti dalla legge di bilancio: in proposito, sarebbe utile un chiarimento.
Non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle modifiche apportate all’articolo 1, comma 1079, della legge n. 205/2017 - le quali stabiliscono che il Fondo per la progettazione degli enti locali sia destinato al finanziamento (invece del cofinanziamento) della redazione dei progetti di fattibilità tecnica ed economica e dei progetti definitivi degli enti locali per opere destinate alla messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche - dal momento che gli interventi ivi previsti sono finanziati nel limite della spesa autorizzata.
Articolo 46
(Incremento risorse per messa in sicurezza di edifici e territorio degli enti locali)
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma opera una rimodulazione di risorse stanziate dalla legge di bilancio n. 145/2018[6] relative alla concessione di contributi per la realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza degli edifici e del territorio: nello specifico si assegnano contributi per 900 milioni nel 2021 e 1.750 milioni nel 2022 a fronte di una riduzione delle medesime risorse per il periodo 2031-2034, pari a 2.650 milioni di euro. Dal prospetto riepilogativo dei saldi si evince che l’effetto scontato sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto è pari per il 2021 a circa il 55 per cento della somma stanziata nel corso del medesimo anno. Nel 2022 tale percentuale è pari a circa il 54 per cento dello stanziamento riferito allo stesso anno. Da tali evidenze si evince che la spendibilità delle somme per il 2022 è inferiore dal momento che parte degli effetti scontati in tale anno dovrebbe derivare dall’ulteriore utilizzo delle somme riferite all’anno 2021 e non registrate in tale anno. Tanto premesso andrebbero esplicitate le ragioni sottostanti la dinamica di spesa ipotizzata per il 2022.
Articolo 46-bis
(Misure urgenti in materia di eventi atmosferici calamitosi)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la norma in esame istituisce presso il Ministero dell'interno un Fondo con dotazione di 7 milioni di euro per l’anno 2020 per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi del 22 e del 23 agosto 2020 che hanno colpito il territorio delle provincie di Verona, Vicenza e Padova.
In proposito, non si formulano osservazioni in quanto l’intervento è configurato come limite di spesa.
Articolo 47
(Incremento risorse per le piccole opere)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma incrementa di 500 milioni per l'anno 2021 le risorse assegnate ai comuni per investimenti destinati ad opere pubbliche in materia di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale sostenibile. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’incremento previsto.
Articolo 48
(Risorse per le scuole di province e città metropolitane)
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma rimodula l’autorizzazione di spesa (già prevista dalla legge di bilancio per il 2020 e ridotta dal decreto “milleproroghe”) per la manutenzione straordinaria e l’efficientamento energetico delle scuole, incrementando gli investimenti previsti dal 2021 al 2024, mantenendo costanti quelli degli esercizi dal 2025 al 2029 e azzerando quelli già previsti per gli esercizi dal 2030 al 2034. La relazione tecnica non fornisce ulteriori elementi conoscitivi, mentre il prospetto riepilogativo ascrive alla norma effetti identici sui tre saldi; infine, la relazione illustrativa informa che la norma provvede a una pianificazione delle risorse coerente con gli stati avanzamento lavori.
Si rammenta che alla norma originaria erano ascritti effetti finanziari differenziati sui tre saldi, che la relazione tecnica spiegava facendo riferimento ai tempi necessari per la definizione dei criteri di assegnazione delle risorse nonché di utilizzo delle risorse stesse. Anche alle modifiche introdotte con il decreto “milleproroghe” erano stati ascritti effetti differenziati sui tre saldi.
Ciò posto, considerato che la norma è configurata in termini di limite di spesa, non si formulano osservazioni per quanto riguarda gli effetti sul saldo netto da finanziare.
Per quanto riguarda, invece, gli effetti sul fabbisogno e sull’indebitamento netto, si rammenta che alle norme previgenti (legge di bilancio 2020 e decreto milleproroghe) sono stati ascritti effetti differenziati sui tre saldi, mentre la norma ora in esame ascrive effetti identici sui tre saldi (limitatamente agli esercizi del triennio di riferimento, evidenziati nel prospetto riepilogativo). Pertanto, anche in ragione della recente entrata in vigore delle disposizioni oggetto di modifica, da un lato, andrebbero esplicitate le ragioni per le quali la scansione degli effetti prevista rivela modifiche, in termini di indice di spendibilità delle risorse in conto capitale, dall’altro, andrebbero acquisiti elementi circa gli effetti ascritti sui tre saldi non solo nel triennio considerato dal prospetto riepilogativo ma anche negli esercizi successivi, per i quali non si dispone di informazioni. Ciò tenuto conto che al finanziamento originario (come ridotto) e alla sua rimodulazione risultano attribuiti diversi indici di spendibilità pur a fronte di investimenti aventi le medesime finalità e le medesime procedure attuative.
Ad esempio, si consideri l’esercizio 2021: si rileva che – in termini di fabbisogno e di indebitamento netto – la legge di bilancio prevedeva maggiori spese per 50 milioni (a fronte di 100 milioni sul SNF), e il milleproroghe, sulla base del medesimo criterio, prevedeva una riduzione di 5 milioni (a fronte di 10 milioni di SNF). L’articolo 48 ora in esame prevede invece maggiori spese per 125 milioni (identici sui tre saldi). Da ciò parrebbe evincersi che, in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, l’effetto complessivo per il 2021 sia di 170 milioni (ossia 50-5+125), derivante da due stanziamenti (il primo dei quali ridotto di 5 milioni) caratterizzati ciascuno da un diverso indice di spendibilità delle risorse.
Articolo 48-bis
(Servizi educativi e scolastici gestiti direttamente dai comuni)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma esclude da specifici vincoli (per l’anno scolastico in corso) talune spese per il personale educativo, scolastico e ausiliario impiegato dai comuni e dalle unioni di comuni, ferma restando la sostenibilità finanziaria e l’equilibrio di bilancio. In proposito non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 48-ter
(Incentivi per le fonti rinnovabili e l’efficientamento energetico)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma rimodula parzialmente i contributi (previsti dall’articolo 28 del d. lgs. 28/2011) per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni al fine di favorire le scuole e gli ospedali pubblici. In proposito non si formulano osservazioni, posto che gli incentivi di cui all’articolo 28 del d. lgs. n. 28/2011 (Contributi per la produzione di energia termica da fonti rinnovabili e per interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni) trovano compensazione all’interno delle componenti tariffarie delle bollette.
Articolo 49
(Risorse per ponti e viadotti di province e città metropolitane)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma istituisce presso il MIT un fondo per la sicurezza di ponti e viadotti. Le relative risorse (200 milioni annui), in conto capitale, sono destinate ad investimenti i cui effetti, secondo il prospetto riepilogativo, si dispiegano in misura analoga sui tre saldi di finanza pubblica. Ciò presuppone che le risorse vengano impegnate nei medesimi anni dello stanziamento; la previsione sconta quindi un’elevata velocità di esecuzione dei progetti.
Si rammenta infatti che, in via generale, per la spesa in conto capitale la previsione sconta una diluizione degli esborsi per cassa oltre l’anno di competenza[7].
Appare, pertanto, opportuno che siano espliciti gli elementi sulla cui base gli effetti della norma, pur se riferiti a interventi di parte capitale, siano registrati per importi identici sui tre saldi.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma differisce di 6 mesi il termine ultimo previsto per completare la procedura di assegnazione dei contributi assegnati ai comuni per investimenti in progetti di rigenerazione urbana e ad essa non sono ascritti effetti. Pur considerando che il differimento in questione opera nel medesimo esercizio finanziario, si evidenzia che le risorse in questione sono di conto capitale e destinate a programmi di investimento: andrebbe dunque chiarito se siano configurabili effetti di cassa connessi alla proroga, derivanti dalle nuove dinamiche di spesa delle risorse in questione rispetto a quelle già scontate nei tendenziali.
Si ricorda che tali dinamiche sono rilevate sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto in base agli stati di avanzamento dei lavori.
Articolo 50, commi 1-bis e 1-ter
(Interventi in favore delle imprese agricole danneggiate da eventi atmosferici nel periodo dal 24 marzo al 3 aprile 2020)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma incrementa di 10 milioni di euro per l'anno 2020 la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale - interventi indennizzatori.
Non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato all’incremento disposto.
Si segnala, in proposito, che la riformulazione in termini di novella dell’articolo 222-bis del decreto legge n. 34/2020 riapre i termini per la deliberazione da parte delle regioni e delle province autonome ai fini dell’utilizzo del complesso delle risorse stanziate per gli interventi in oggetto (comprendendo quindi anche le risorse stanziate con il citato decreto-legge n. 34/2020).
Articolo 51, commi 1, 2 e 3
(Piccole opere e interventi contro l’inquinamento)
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che le norme prevedono interventi definiti nell’ambito di limiti di spesa; non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Articolo 51, commi da 2-bis a 2-sexies
(Terreni agricoli adibiti a imboschimento)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma riduce all’1 per cento l’aliquota dell’imposta di registro dovuta sugli atti di acquisto di terreni agricoli effettuati entro il 31 dicembre 2020 a condizione che siano adibiti all’imboschimento per almeno 30 anni.
In proposito, si evidenzia che, sulla base delle informazioni e delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica la procedura di quantificazione appare corretta.
Si segnala, tuttavia, che la RT non ipotizza il possibile effetto incentivante in base al quale, considerato il termine del 31 dicembre 2020 per poter fruire dell’agevolazione, alcuni contribuenti potrebbero anticipare al corrente anno la data di acquisto dei terreni. Inoltre, poiché il beneficio è subordinato ad un imboschimento del terreno per almeno 30 anni, andrebbero valutate le modalità e i conseguenti possibili oneri derivanti dalla necessità di verificare l’effettiva destinazione del terreno per tutto il periodo considerato.
In ordine a questi ultimi aspetti andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Articolo 51, commi 3-quater e 3-quinquies
(Estensione applicazione detrazione ecobonus)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 6 include nell’ambito applicativo del c.d. ecobonus anche gli interventi effettuati su castelli e immobili storici, se aperti al pubblico: si tratta, pertanto, di un ampliamento dell’ambito applicativo di un beneficio fiscale che determina una riduzione del gettito tributario. La relazione tecnica afferma che nella stima degli effetti riferiti al provvedimento originario “il recupero di gettito derivante dall’esclusione delle categorie catastali in parola non era stato considerato”.
Poiché in linea di principio le riduzioni di gettito derivanti da agevolazioni tributarie sono stimate in relazione alla normativa vigente, che attualmente esclude dall’ambito applicativo dell’ecobonus castelli e immobili storici, andrebbe meglio precisate le ragioni che inducono a ritenere che la disposizione in esame (che prevede l’inclusione nell’agevolazione di castelli e immobili storici, qualora aperti al pubblico) non comporti riduzioni di gettito.
Qualora tali ragioni siano da rinvenire nelle stime formulate in occasione dell’introduzione dell’ecobonus, andrebbero esplicitati i dati quantitativi di riferimento su cui la predetta assunzione di neutralità si fonda.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione prevede che, in via sperimentale, per il 2021, per le bottiglie in polietilentereftalato di cui all'articolo 13-ter, comma 1, del decreto del Ministro della sanità 21 marzo 1973, non trovi applicazione la percentuale minima di polietilentereftalato vergine prevista dal medesimo decreto ministeriale. È altresì incrementato di 3,6 milioni per l'anno 2022 il Fondo per le esigenze indifferibili. La relazione tecnica stima gli effetti finanziari della disposizione ipotizzando che la nuova disposizione possa erodere la base imponibile dell'imposta di consumo sui manufatti in plastica con singolo impiego (MACSI) che non si applica alla plastica riciclata, in quanto gli operatori - potendo produrre manufatti in plastica interamente riciclata - non sarebbero più tenuti a corrispondere l'imposta. In proposito si evidenzia che la quantificazione appare verificabile sulla base dei dati e delle ipotesi posti alla base della relazione tecnica. Non si formulano quindi osservazioni per i profili di competenza.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme consentono agli enti di gestione delle aree protette di adottare misure di contenimento della spesa ulteriori ed alternative alle vigenti disposizioni fino alla data del 31 dicembre 2021 a condizione che gli effetti di risparmio previsti a legislazione vigente non siano incisi.
Si rammenta, inoltre, che la Ragioneria generale dello Stato aveva avanzato, nella lettera di accompagnamento della relazione tecnica, una richiesta di stralcio della norma in esame, affermando che i risparmi già previsti a legislazione vigente sui consumi intermedi avrebbero dovuto essere conseguiti con “non meglio identificate misure alternative di contenimento che non è chiaro quali categorie di spesa potrebbero interessare, considerato che le altre macro-voci di uscita tipiche dei bilanci degli enti gestori sono costituite dalle spese del personale (che hanno carattere tendenzialmente rigido) e dagli interventi volti alla realizzazione delle finalità istituzionali.”. La 5° Commissione Bilancio del Senato non ha dettato una condizione di soppressione della norma, ma ha previsto l’inserimento di una ulteriore disposizioni recante una copertura di 8 milioni per ciascun anno del biennio.
Tanto premesso si osserva che non sono disponibili gli elementi che consentono di valutare la congruità della copertura disposta. Su tale aspetto occorrerebbe acquisire l’avviso del Governo.
Andrebbe inoltre conseguentemente aggiornato il prospetto riepilogativo degli effetti del decreto, anche se le relative variazioni non incidono sul saldo finale, essendo l’onere compensato con la riduzione di un Fondo.
Articolo 53, comma 10-bis
(Disapplicazione di sanzioni per gli enti locali)
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che la norma prevede la disapplicazione di sanzioni a fronte delle quali, secondo quanto dichiarato dalla relazione tecnica, non sono stati scontati effetti nei saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza per il terremoto del 24 agosto 2016 nelle Regioni dell’Italia centrale e, a tal fine, incrementa il Fondo per le emergenze nazionali di 300 milioni di euro per il 2021. Ad un’analoga precedente proroga non sono stati ascritti effetti finanziari e l’onere recato dalla disposizione appare limitato all’entità del disposto incremento del suddetto Fondo: non si formulano pertanto osservazioni pur rilevando l’opportunità di acquisire elementi riguardo alla congruità delle risorse stanziate rispetto alle finalità emergenziali evidenziate dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma (comma 2) proroga di un anno, fino al 31 dicembre 2021, la gestione straordinaria relativa alla ricostruzione relativa al sisma in Italia centrale del 2016, per un onere complessivo che viene indicato in misura pari a 69,8 milioni di euro per il 2021. La relazione tecnica riferisce che la proroga afferisce, nello specifico, alle disposizioni relative agli articoli 3, 50 e 50-bis, del DL n. 189/2016, nei medesimi limiti di spesa annui previsti per il 2020 dall’art. 1, comma 990, della legge n. 145/2018 che, da ultimo, aveva disposto la proroga della suddetta gestione commissariale fino al 31 dicembre 2020. Le citate disposizioni concernono, rispettivamente, le spese di personale degli uffici speciali per la ricostruzione (per un onere quantificato dalla RT in 14 milioni di euro per il 2021) e della struttura commissariale (per un onere quantificato dalla RT in 18,5 milioni di euro), nonché le spese per assunzioni a tempo determinato nei comuni colpiti dal sisma (per un onere quantificato dalla RT in 37,3 milioni di euro).
Una modifica introdotta nel corso dell’esame al Senato precisa che, ferma restando la determinazione del suddetto onere, con specifico riguardo a taluni dei summenzionati contratti a tempo determinato, la proroga fino al 31 dicembre 2021 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualità, ai limiti di durata previsti a normativa vigente (comma 2-bis)
Al riguardo, pur considerati i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si osserva che gli oneri indicati dalla RT in relazione alle suddette proroghe si basano sul presupposto che la relativa spesa non abbia subito variazioni rispetto a quella stabilita con riguardo al 2020. Su tale punto, al fine di escludere oneri aggiuntivi, appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Nulla da osservare con riguardo al comma 2-bis.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 3-bis prevede l’istituzione di un fondo per contribuire a finanziare l’eventuale stabilizzazione, prevista dal comma 3, del personale assunto a tempo determinato dagli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2009, 2012 e 2016 e dagli enti parco. Si rileva, inoltre, che il Fondo è dotato, per l’anno 2021, mediante l’utilizzo “delle risorse destinate alle proroghe dei contratti a tempo determinato del personale in servizio presso le strutture e le amministrazioni di cui al comma 3”. Non viene precisato se queste ultime risorse, come sembra probabile, siano individuate da specifiche norme statali ovvero si tratti di risorse che saranno appostate nei bilanci di previsione degli enti territoriali.
In quest’ultimo caso peraltro la norma, per poter effettivamente consentire la dotazione del Fondo, dovrebbe prevedere il versamento all’entrata dell’erario delle risorse di bilancio degli enti locali, per disporre, poi, la successiva riassegnazione al Fondo in oggetto.
Appare, pertanto, necessario acquisire indicazioni circa la provenienza delle risorse in questione, l’idoneità delle stesse a fornire copertura agli oneri indicati e le procedure necessarie per assicurare la disponibilità delle stesse per le finalità della norma in esame.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 3-ter prevede che alla struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 siano assegnati una ulteriore unità di personale con funzioni di livello dirigenziale non generale, appartenente ai ruoli della P.A. e ?no a cinque esperti senza specificare il limite temporale di tali assegnazioni. Tale limite è ricavabile, indirettamente, dalla sola norma di copertura, recata dal comma 3-quater che prevede il reperimento di risorse per i soli anni 2020 e 2021. Tanto premesso, appare opportuno che il Governo fornisce i relativi elementi informativi ai fini della verifica degli importi indicati dalla norma di copertura (comma 3-quater).
Si rileva, inoltre, che il comma 3-quinquies consente al Commissario straordinario del sisma 2016-2017 di destinare ulteriori unità di personale a favore degli Uffici Speciali per la Ricostruzione, degli enti locali e della struttura commissariale nel limite di spesa di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 e a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale del Commissario. Il medesimo comma provvede comunque alla compensazione degli effetti finanziari in termini di indebitamento netto e fabbisogno. Tanto premesso si osserva che la compensazione degli effetti sui saldi a fronte dell’utilizzo di risorse già disponibili potrebbe essere conseguenza dell’impiego di somme in difformità di quanto scontato sui tendenziali. In proposito appare, pertanto, opportuno acquisire dal Governo elementi di valutazione e di conferma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma consente di utilizzare le somme già destinate alla ricostruzione nelle aree colpite dal sisma del 2016 anche per fronteggiare i danni derivanti da eventi diversi accaduti nella stessa zona: si tratta, in particolare, secondo il tenore letterale della disposizione, degli “eccezionali eventi meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017”. Tanto premesso, pur rilevando che la nuova finalità è finanziata nell’ambito delle risorse disponibili, andrebbe chiarito se le risorse già stanziate siano congrue rispetto alle finalità, di ricostruzione, compensative e di sostegno all’economia, poste dalle norme originarie e dalla norma in esame.
Articolo 57, comma 4
(Contributo massimo per professionisti)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, sostituendo il comma 5 dell’articolo 34 del DL n. 189 del 2016, ridefinisce i criteri per la determinazione dell’importo percentuale massimo del contributo previsto, a carico del Commissario straordinario, in favore dei professionisti per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari. In proposito, tenuto conto che le spese per le attività tecniche sono già previste a carico delle risorse del Commissario straordinario, che provvede a disciplinare il contributo massimo e considerando che alle precedenti disposizioni che hanno modificato la misura del contributo massimo per i professionisti non sono mai stati ascritti effetti finanziari, non si formulano osservazioni.
Articolo 57, comma 5
(Compensazione ai Comuni in materia di tassa sui rifiuti)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma riconosce ai Comuni risorse per sopperire ai maggiori costi affrontati e/o alle minori entrate registrate a titolo di TARI.
In proposito, si segnala che il prospetto riepilogativo ascrive gli effetti finanziari tra le “spese in conto capitale” anche se in parte destinate a compensare la riduzione del gettito TARI acquisito dai Comuni. In merito a tale aspetto andrebbe acquisito un chiarimento.
Articolo 57, comma 6
(Zona franca sisma centro Italia)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma modifica la disciplina dell’agevolazione c.d. “Zona Franca Sisma Centro Italia” di cui all'articolo 46 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, prevedendo una estensione temporale dell’ambito di applicazione dei benefici fiscali e contributivi ivi previsti. A tal fine l’autorizzazione di spesa è integrata di 50 milioni di euro per l’anno 2021 e di 60 milioni di euro per l’anno 2022 ed è previsto l’utilizzo di economie dei bandi precedenti. In proposito la RT afferma che risultano economie dei bandi precedenti pari a circa 40 milioni di euro; con le risorse stanziate dal presente comma, pari a complessivi 110 milioni di euro, sarà quindi possibile pubblicare un nuovo bando di importo pari a circa 150 milioni di euro. Al riguardo, alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica e tenuto conto che l’agevolazione opera nell’ambito di un limite massimo di spesa (ai sensi del comma 6 del già citato articolo 46), non si hanno osservazioni da formulare.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma disciplina la predisposizione e l’aggiornamento di un cronoprogramma delle spese per la ricostruzione post-terremoto da parte dei Commissari straordinari per la ricostruzione. Al riguardo non si formulano osservazioni considerato quanto evidenziato dalla relazione tecnica circa il carattere procedurale e la neutralità finanziaria della disposizione.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone la proroga, fino al 31 dicembre 2021, dello stato di emergenza relativo al sisma avvenuto in provincia di Catania nel 2018. E’ previsto che la proroga operi nell’ambito delle risorse a tal fine già stanziate a normativa vigente e, a tale riguardo, la relazione tecnica riferisce che la norma, pertanto, non comporta oneri per la finanza pubblica. Tanto premesso, appare opportuno che vengano indicate le risorse attualmente disponibili in capo alla gestione commissariale relativa al sisma in riferimento e la compatibilità della relativa spesa con gli andamenti scontati nei tendenziali; ciò al fine di verificare la congruità delle risorse medesime rispetto alla disposta proroga dello stato di emergenza.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma proroga all’anno 2021 l’autorizzazione per i Comuni del cratere sismico, che insiste sui territori colpiti dal sisma 2009, a prorogare o rinnovare, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche, i contratti stipulati in deroga alla normativa vigente in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche. La quantificazione della relativa spesa è in linea con le stime rese per la proroga dei medesimi contratti in anni precedenti.
Si rileva, altresì che la norma esclude l’applicazione delle sanzioni che sono previste in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato ivi compresa quella che comporta la trasformazione dei contratti in questione in assunzioni a tempo indeterminato. Tanto premesso e rilevato che nel corso degli anni si sono succedute una pluralità di proroghe, andrebbe chiarito se la previsione volta ed escludere la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato possa considerarsi efficace, atteso che le norme derogate sono in parte riconducibili a una disciplina di derivazione europea.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine fino al quale è possibile impiegare 25 unità di personale a tempo determinato in ciascuno dei due Uffici speciali per la ricostruzione istituiti a seguito del sisma in Abruzzo, competenti uno per la città dell'Aquila e uno per gli altri comuni del cratere. La quantificazione della relativa spesa è in linea con le stime rese nel passato per la proroga dei medesimi contratti in anni precedenti. Si rileva, altresì che la norma esclude l’applicazione delle sanzioni che sono previste in caso di reiterazione di contratti a tempo determinato ivi compresa quella che comporta la trasformazione dei contratti in questione in assunzioni a tempo indeterminato.
Tanto premesso e rilevato che nel corso degli anni si sono succedute una pluralità di proroghe, dovrebbe essere chiarito se la previsione volta ed escludere la stabilizzazione del personale assunto a tempo determinato possa considerarsi efficace, atteso che le norme derogate sono in parte riconducibili a una disciplina di derivazione europea.
Articolo 57, comma 11
(Personale a tempo determinato del comune de L’Aquila)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 l’autorizzazione per il comune dell’Aquila ad avvalersi di personale a tempo determinato, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro, a valere sulle disponibilità del bilancio comunale. A tal fine la norma autorizza la spesa di 1 milione di euro per l’anno 2021. Non appaiono peraltro evidenti le ragioni in virtù delle quali viene prevista una specifica spesa, con copertura del relativo onere ai sensi dell’art. 114, a fronte di una norma che autorizza la prosecuzione di contratti “a valere sulle disponibilità del bilancio comunale”: riguardo a tale aspetto appare opportuno acquisire un chiarimento.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga fino al 2021 l’autorizzazione ai Commissari delegati delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, ai comuni colpiti dal sisma, alle prefetture di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia nonché alla Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara ad assumere personale con contratto di lavoro flessibile nei territori colpiti dal sisma del maggio 2012. La proroga della suddetta autorizzazione è disposta in deroga ai vigenti vincoli previsti in materia di assunzione di personale e i relativi oneri sono indicati in misura pari a 25 milioni di euro per il 2021.
Tanto premesso, considerato che la norma è configurata in termini di limite di spesa, appare utile un chiarimento circa i meccanismi procedurali volti a garantire l’osservanza del predetto limite, non esplicitati nella norma originaria che viene rifinanziata e prorogata.
Articolo 57, comma 13
(Compensi straordinari per attività conseguenti agli eventi sismici del 2012)
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 il termine per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 14 del decreto-legge 30 dicembre 2016 n. 244.
Tale norma disciplina il riconoscimento del compenso per prestazioni di lavoro straordinario rese per l’espletamento di attività conseguenti agli eventi sismici verificatisi in Emilia Romagna nel 2012.
Per la remunerazione delle prestazioni è autorizzata una spesa nel limite massimo di 300.000 euro per l'anno 2021 e le relative contabilità speciali[8] sono incrementate di complessivi 300.000 euro per l’anno 2021. Ai relativi oneri, pari a 300.000 euro per l’anno 2021, si provvede ai sensi dell’articolo 114.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 57, comma 16
(Incremento fondo per la ricostruzione)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza la spesa di 15 milioni per il pagamento da parte dei commissari delegati dei maggiori interessi derivanti dalla sospensione del pagamento delle rate dei mutui bancari per gli immobili danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012. La RT non fornisce elementi di quantificazione, ma elenca le risorse destinate alla medesima finalità. In proposito, pur tenendo conto che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, appare opportuno che il Governo fornisca gli elementi informativi posti alla base del rifinanziamento della misura al fine di valutare la congruità dell’onere indicato; ciò al fine di escludere la necessità di futuri rifinanziamenti della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga la sospensione dei “mutui MEF” per gli enti locali colpiti dal sisma del 2012. Non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l’onere è in linea con quello quantificato in relazione alle precedenti proroghe.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma reca disposizioni in materia di agevolazioni tariffarie da adottare da parte delle competenti Autorità di regolazione di servizi (energia elettrica, acqua, gas, assicurazioni e telefonia) in favore dei titolari di utenze situate nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016-2017 in Italia centrale e nell’Isola di Ischia.
Al riguardo, non si formulano osservazioni considerato che, come evidenziato dalla relazione tecnica, la norma non determina effetti finanziari negativi, in quanto, coerentemente con quanto previsto dalla normativa vigente, le eventuali agevolazioni adottabili nell’ambito dei sistemi tariffari gestiti da ciascuna Autorità di regolazione di servizi debbono trovare compensazione nell’ambito del sistema tariffario medesimo (articolo 48, comma 2, DL n. 189/2016).
Articolo 57-bis
(Modifiche al sismabonus ed ecobonus)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, recante modifiche alla disciplina della detrazione del 110 per cento (c.d. ecobonus e sismabonus) è stata oggetto di rilievi formulati nella lettera della Ragioneria di accompagnamento della relazione tecnica nonché di condizioni poste nel parere della Commissione Bilancio del Senato.
In recepimento della condizione contenuta nel parere della Commissione Bilancio del Senato, la formulazione approvata prevede:
- che la detrazione del 110 per cento si applichi all’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione nei comuni interessati da eventi sismici (introduzione del comma 1-bis all’art. 119 del DL 34/2020);
- l’incremento del 50 per cento dei limiti delle spese ammesse alla detrazione c.d. “ecobonus e sismabonus” sostenute entro il 31 dicembre 2020 per interventi di ricostruzione effettuati nei comuni interessati dagli eventi sismici del 2009[9] e del 2016[10] (introduzione del comma 4-ter all’articolo 119, del DL 34/2020). Il beneficio fiscale è alternativo al contributo per la ricostruzione e spetta per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività produttive;
- oneri valutati in 0,3 mln per il 2020, 5,5 mln per il 2021 e 4,2 mln annui per il periodo 2022-2025.
In proposito, andrebbe confermato che la stima degli effetti finanziari sia riferita esclusivamente all’incremento del tetto massimo di spesa ammessa al beneficio (in relazione agli interventi effettuati nel 2020) e che, in ogni caso, le norme non modifichino la tipologia di interventi interessati dall’agevolazione di cui all’articolo 119 del DL n. 34/2020 sul quale si interviene.
Per quanto concerne la tipologia di immobili, andrebbe chiarito se l’esclusione degli “immobili destinati alle attività produttive” coincida con quella prevista dall’articolo 34 sul quale si interviene, che riconosce il beneficio alle “persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni” (rispetto a tale definizione, la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/E dell’8 agosto 2020 ha fornito chiarimenti applicativi).
In assenza della relazione tecnica sulla norma come formulata a seguito del parere della Commissione Bilancio, non risulta comunque possibile effettuare un riscontro degli oneri stimati.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede che, con riguardo agli Uffici speciali per la ricostruzione delle aree interessate dal sisma dell’Aquila del 2009, il controllo sui costi della contrattazione collettiva venga effettuato, uno per ciascuno di essi, da un magistrato della Corte dei conti. Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della norma, andrebbero forniti ulteriori elementi di valutazione al fine di verificare che le suddette attività di controllo contabile possano essere condotte, nei termini evidenziati dalla norma, nell’ambito delle risorse disponibili senza determinare riflessi sui fabbisogni di funzionamento e di personale previsti a legislazione vigente per gli organi della giustizia contabile.
La RT si limita ad affermare che agli adempimenti connessi gli Uffici per la ricostruzione si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente sulle relative contabilità speciali.
Articolo 57-quater
(Conferenza di servizi permanente per la ricostruzione - sisma aprile 2009)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede l’istituzione di una Conferenza di servizi permanente competente in materia di approvazione dei progetti definitivi o esecutivi di opere pubbliche, d’importo pari o superiore a 1 milione di euro, relativi ad edifici pubblici e infrastrutture dei territori della Regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 (comma 1). La Conferenza di servizi permanente, i cui componenti sono individuati dalla norma (comma 2), si riunisce, di regola, con cadenza mensile, ove possibile, anche in via telematica (comma 9). Ai componenti della Conferenza di servizi permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e alle attività di supporto il Ministero delle infrastrutture provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente (comma 12).
Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la neutralità finanziaria della disposizione, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi volti a consentire di verificare che le funzioni di supporto alle attività della Conferenza permanente, poste dalla disposizione in capo al Ministero delle Infrastrutture, possano essere effettivamente svolte da tale amministrazione nell’ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente.
La RT afferma che la norma non comporta oneri a carico della finanza pubblica, atteso che ai componenti della Conferenza per la partecipazione alle sedute non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati e alle attività di supporto alla Conferenza di servizi permanente provvede il Ministero delle infrastrutture con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 58
(Fondo per la filiera della ristorazione)
In merito ai profili di quantificazione, in merito al comma 1 non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere previsto in un limite di spesa.
Con riferimento alla previsione del comma 8-ter, che interviene sulla autorizzazione all’assunzione di personale operante presso il Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e delle repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (disposta a normativa vigente nei limiti di un importo massimo di spesa di 0,5 milioni per il 2019 e 2,9 milioni a decorrere dal 2020), rimuovendo il limite di un numero massimo di n. 57 unità da assumere, si evidenzia che tale rimozione non appare coerente con l’onere previsto a legislazione vigente, configurato come limite di spesa: al riguardo andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo.
Articolo 58-ter
(Disposizioni urgenti in materia di apicoltura)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma dispone che regioni e provincie autonome “provvedono alle finalità” della legge sull’apicoltura (L. n. 313/2004): già a legislazione vigente, alle regioni sono attribuiti diversi compiti in materia (art. 4, uso dei fitofarmaci, art. 10, competenza ad applicare le sanzioni ecc.) mentre altri compiti sono comunque attribuiti ai servizi veterinari delle ASL e restano invariati i compiti (principalmente programmatori e di riparto finanziario) già attribuiti al Ministero ai sensi dell’articolo 5. Ciò posto, andrebbero acquisiti chiarimenti circa l’esatta portata normativa della disposizione onde consentire di verificare se alla stessa corrisponda un trasferimento di competenze che possa essere attuato a invarianza di risorse.
Per quanto riguarda le ulteriori disposizioni non si formulano osservazioni in quanto esse disciplinano attività svolte da privati.
Articolo 58-quater
(Misure a favore del settore vitivinicolo)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che le norme prevedono l’estensione dell’esonero del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a carico dei datori di lavoro alle imprese vitivinicole associate ai codici ateco 11.02.10 (Produzione di vini da tavola e V.Q.P.R.D. Vino di qualità prodotto in regioni determinate) e 11.02.20 (Produzione di vino spumante e altri vini speciali) [comma 1, lettera a)]. Inoltre, è previsto che le risorse rivenienti dalle economie residue derivanti dall'attuazione dell'intervento di riduzione volontaria della produzione di uve (di cui all’articolo 223 del D.L. n. 34) siano destinate al finanziamento della misura dell'esonero contributivo sopra descritta. Le ulteriori risorse rivenienti dalle economie residue sono destinate al finanziamento di misure di sostegno a vini a denominazione di origine ed a indicazione geografica [comma 1, lettera b)].
In proposito, non si formulano osservazioni in considerazione dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.
Articolo 59
(Contributo a fondo perduto per attività economiche e commerciali nei centri storici)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione riconosce un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività di vendita di beni o servizi al pubblico in forma imprenditoriale nei centri storici dei comuni che hanno registrato i maggiori cali di presenze turistiche, limitatamente ai soggetti che hanno subito ingenti perdite di fatturato. Gli oneri sono valutati in 500 milioni di euro per l'anno 2020.
In proposito la relazione tecnica si limita ad illustrare la procedura di stima, senza fornire tutti i dati necessari per la verifica della stessa. Anche in considerazione del fatto che gli oneri sono “valutati” anziché essere soggetti ad un limite massimo di spesa, andrebbero acquisite le necessarie informazioni riferite ai dati e ai parametri sottostanti la quantificazione.
Articolo 60, commi 1-5
(Rifinanziamenti di misure a sostegno delle imprese)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme recano il rifinanziamento di alcune misure a favore delle imprese. In proposito la RT fornisce dati di dettaglio in relazione ai singoli rifinanziamenti. Al riguardo, preso atto dei chiarimenti forniti dalla RT e alla luce del fatto che tutti gli oneri in esame sono configurati in termini di limite di spesa, non vi sono rilievi da formulare per i profili di quantificazione.
In relazione ai criteri di contabilizzazione, si evidenzia che la mancata imputazione di effetti sull'indebitamento del rifinanziamento della cd “Nuova Marcora” appare derivare dalla natura rotativa del relativo fondo. Per quanto riguarda gli effetti sui saldi del rifinanziamento dei contratti di sviluppo, essi appaiono riconducibili a quanto evidenziato dalla RT in relazione alla ripartizione tra agevolazioni nella forma del contributo a fondo perduto per una quota del 60% (quindi 300 milioni, impattanti anche sull'indebitamento netto) e agevolazioni nella forma del finanziamento agevolato (40%) e con l'ipotesi, non esplicitata dalla relazione tecnica, che le risorse verranno utilizzate fra il 2020 e il 2021 in quote eguali fra i due anni. In relazione a tale ricostruzione appare opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.
Articolo 60, comma 6
(Incremento Fondo IPCEI)
In merito ai profili di quantificazione, la norma incrementa di 950 milioni per l’anno 2021 la dotazione del Fondo IPCEI (Importanti progetti di interesse comune europeo). Non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che le risorse stanziate sono configurate in termini di limite di spesa e che la relazione tecnica fornisce dati ed elementi a sostegno della congruità delle stesse rispetto alle finalità della norma.
Sarebbe comunque utile chiarire, trattandosi di spesa in conto capitale, se la prevedibile dinamica per cassa degli investimenti coincida con lo sviluppo per competenza (come si evince dal prospetto riepilogativo che ascrive effetti identici sui tre saldi), rammentando che all’iniziale Fondo IPCEI (destinato alla sola microelettronica) la legge di bilancio 2019 ascrisse effetti diversi sui saldi di cassa e sul saldo di competenza, mentre al rifinanziamento del Fondo IPCEI (esteso anche ad altre finalità) la legge di bilancio 2020 ha ascritto effetti identici sui tre saldi.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali di differire, ai soli fini civilistici, al 2021 la quota di ammortamento di beni materiali e immateriali del 2020; conseguentemente, sono differite di un anno tutte le ulteriori quote di ammortamento. La disposizione non produce effetti ai fini fiscali.
Il comma 1 stabilisce che ulteriori sospensioni possono essere adottate con decreto del MEF.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma riapre temporaneamente i termini per la presentazione delle domande per il “contributo a fondo perduto” (art. 25, DL 34/2020) a beneficio di talune categorie di soggetti che a suo tempo non hanno presentato domanda. A tal fine viene istituito un fondo (di 5 milioni per il 2020) che costituisce limite di spesa. Non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’intervento è configurato come limite di spesa, che è previsto un decreto attuativo che potrà modulare l’erogazione dei contributi al fine di garantirne l’osservanza e che la tempistica dell’attuazione amministrativa risulta costruita in modo tale da contenere l’onere entro l’esercizio finanziario 2020.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma, in relazione ai finanziamenti nella forma di credito agevolato, già concessi dal MIUR a valere sul Fondo per le agevolazioni alla ricerca (FAR), concede ai soggetti beneficiari delle agevolazioni la possibilità di estinguere il debito attraverso la definizione di un nuovo piano d'ammortamento decennale, decorrente dalla data di presentazione della domanda di accesso al beneficio. In proposito la RT afferma che la norma non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello stato.
Non si registrano infatti minori entrate in quanto le somme saranno completamente reintegrate sia in ordine al capitale, per un importo stimato di 60 milioni di euro, sia in termini di interessi e sanzioni a qualsiasi titolo previsti, per un importo complessivo stimato di cinque milioni di euro.
Al riguardo si rileva che la norma dispone una ridefinizione dei piani di ammortamento prevedendo comunque l’integrale corresponsione del capitale, degli interessi e delle sanzioni; la disposizione appare pertanto suscettibile di produrre esclusivamente effetti di cassa in relazione alla diversa modulazione dei predetti piani. Riguardo alla eventualità che, in ragione di tale rimodulazione, possano verificarsi effetti sui saldi, sarebbe utile acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 61
(Semplificazioni dei procedimenti di accorpamento delle camere di commercio)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma introduce modifiche sul processo di riforma e accorpamento delle camere di commercio avviato con il decreto legislativo n. 219/2016. In particolare, si prevede che qualora i procedimenti di accorpamento delle Camere di commercio non si concludono entro il 14 ottobre 2020, si verifica la decadenza, con successiva nomina di un commissario straordinario, degli organi delle camere di commercio che non hanno completato il processo di accorpamento, ad esclusione del collegio dei revisori dei conti.
La relazione tecnica afferma che la norma non produce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e precisa che ai commissari straordinari eventualmente nominati non spetta alcun tipo di indennità.
Non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la nomina dei commissari straordinari e considerato il carattere ordinamentale delle norme.
Articolo 61-bis
(Semplificazione burocratica per l’avvio di nuove imprese)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, siano adottate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, misure finalizzate a promuovere l’autoimprenditorialità dei giovani al di sotto dei 30 anni di età.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare.
Si ricorda che nella Lettera di trasmissione della RT riferita al maxiemendamento la RGS aveva chiesto lo stralcio della norma, peraltro nell’attuale versione non sono più presenti, a seguito del parere reso dalla V Commissione del Senato, i commi in cui erano previste le agevolazioni; è previsto inoltre un decreto ministeriale di attuazione delle misure, senza oneri per la finanza pubblica.
Articolo 62
(Aiuti alle piccole imprese e alle micro imprese)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame, in linea con le recenti modifiche alla disciplina temporanea europea sugli aiuti di Stato nell’emergenza Covid, consente agli enti territoriali che hanno istituito aiuti alle imprese ai sensi degli articoli da 54 a 60 del DL “rilancio” di ampliare la platea dei potenziali beneficiari includendovi talune PMI in difficoltà, precedentemente escluse. Non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che la norma non è direttamente attributiva di un diritto soggettivo delle PMI a ricevere determinati aiuti pubblici, bensì consente ad enti pubblici che restano comunque vincolati all’equilibrio di bilancio una modifica dei regimi di aiuto eventualmente predisposti, e come tale dovrà essere attuata nel quadro delle risorse a tal fine disponibili, in coerenza – peraltro – con il regime di aiuti originario al quale non erano infatti stati ascritti effetti onerosi.
Articolo 64
(Rifinanziamento del Fondo di garanzia per le PMI e interventi a sostegno delle imprese)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma rifinanzia il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di 3.100 milioni di euro per l'anno 2023, di 2.635 milioni di euro per il 2024 e di 1.600 milioni di euro per il 2025. Viene, inoltre, ampliato l’ambito delle operazioni finanziarie effettuabili mediante utilizzo delle risorse assegnate ad INVITALIA. Si interviene sulla norma che destina, sino al 31 dicembre 2020, una quota parte delle risorse del Fondo di garanzia PMI (fino a 100 milioni euro) agli enti del Terzo settore, disponendo che le risorse in questione sono destinate – per le predette operazioni di garanzia – a favore degli enti non commerciali, inclusi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
La RT fornisce elementi di dettaglio in merito alla necessità di dotare ulteriormente il Fondo per gli anni 2023, 2024 e 2025 e afferma che dalle altre disposizioni non derivano oneri per la finanza pubblica. Non si formulano quindi osservazioni al riguardo.
Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato sono inoltre stati previsti dei casi di estensione dell’operatività del Fondo, in proposito, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica in relazione alla disponibilità del Fondo per far fronte alle suddette estensioni, non si formulano osservazioni.
Articolo 64-bis
(Calcolo dimensione aziendale per l’accesso al Fondo di garanzia PMI)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma modifica l’articolo 13, comma 1, lett. b) del D.L. n. 23/2020, che ammette, sino al 31 dicembre 2020, all’accesso alla garanzia del Fondo di garanzia PMI le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. L’articolo specifica che i 499 dipendenti sono determinati sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per l’anno 2019. In proposito pur tenendo conto che il Fondo opera entro un limite di spesa, appare opportuno chiarire se la modifica sia suscettibile di estendere il potenziale ambito applicativo delle garanzie in questione.
Si ricorda che, ai fini della verifica dei requisiti dimensionali di una PMI, la disciplina europea tiene in considerazione i cd. “effettivi”. La Raccomandazione 2003/361/CE del 6 maggio 2003 dispone in particolare che i dati impiegati per calcolare gli effettivi sono quelli riguardanti l'ultimo esercizio contabile chiuso e vengono calcolati su base annua (art. 4).
Gli effettivi corrispondono al numero di unità lavorative-anno (ULA), ovvero al numero di persone che, durante tutto l'anno in questione, hanno lavorato nell'impresa o per conto di tale impresa a tempo pieno. Il lavoro dei dipendenti che non hanno lavorato tutto l'anno oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA (art.5).
Articolo 65
(Proroga moratoria per le PMI ex articolo 56 del decreto-legge n. 18 del 2020)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma proroga dal 30 settembre 2020 al 31 gennaio 2021 la moratoria straordinaria per le esposizioni debitorie delle PMI verso gli istituti di credito, già prevista dall’articolo 56 del DL n. 18/2020.
Si ricorda che la misura si applica a quelle PMI che non presentavano esposizioni deteriorate alla data di pubblicazione del citato DL ed è accompagnata da garanzia pubblica, di natura sussidiaria, a valere su una apposita sezione del Fondo PMI che copre parzialmente le esposizioni interessate.
La relazione tecnica stima l’assorbimento di risorse in relazione all’effettiva adesione alla moratoria fino al 3 luglio, desunta sulla base della rilevazione condotta settimanalmente dalla Banca d’Italia presso un ampio campione di banche. In particolare, sulla base delle predette adesioni, la RT indica in 53 miliardi il totale degli importi interessati dalla moratoria alla data del 3 luglio e stima che, in base all’utilizzo attuale, ammontino a circa 700 milioni le risorse pubbliche impegnate per le garanzie statali offerte a fronte di tali operazioni.
In proposito si evidenzia che non sono esplicitati gli elementi posti alla base di tale stima.
Si ricorda che sulla base dei parametri forniti in relazione al citato articolo 56, la RT stimava una percentuale di copertura della garanzia del 33% (considerando 53 miliardi pertanto l’importo coperto da garanzia sarebbe pari a circa 17,7 miliardi) e sull’importo ottenuto applicava una percentuale del 6% al fine di calcolare l’impatto della garanzia in termini di indebitamento netto.
La garanzia prestata rientra infatti nella fattispecie delle garanzie "standardizzate" di cui al SEC 2010. Secondo quanto previsto dal "Manual on deficit and debt" dell'Eurostat, l'onere per i conti pubblici in termini di indebitamento netto è approssimato dall'ammontare delle risorse accantonate dal MEF - in un'apposita contabilità speciale in Tesoreria - a fronte delle garanzie rilasciate.
Sulla base della precedente ricostruzione e applicando i medesimi parametri, l’onere connesso, in termini di concessione della garanzia, in relazione ad un ammontare di 53 miliardi sarebbe pari a circa 1 miliardo, a fronte dei 700 milioni indicati dalla relazione tecnica. In proposito andrebbe acquisito un chiarimento, tenuto conto che su tale ultimo importo si basa la stima dell’onere ascritto alla disposizione in esame, indicato in misura pari a 1,13 miliardi ed ottenuto proiettando al 31 gennaio 2021 la medesima somma di 700 milioni.
Articolo 66
(Interventi di rafforzamento patrimoniale)
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma consente, al fine di sostenere programmi di sviluppo e rafforzamento patrimoniale delle società soggette a controllo dello Stato, nel rispetto del quadro normativo dell’Unione europea e di settore, di autorizzare con decreto del Ministro dell’economia, la sottoscrizione di aumenti di capitale e di strumenti di patrimonializzazione di società controllate per un importo complessivo fino a 1.500 milioni di euro in conto capitale per l’anno 2020.
La relazione tecnica afferma che la norma stabilisce un onere finanziario massimo pari a 1.500 milioni di euro per l'anno 2020 in conto capitale, in termini di saldo netto e fabbisogno in quanto si tratta di una partita finanziaria.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 67
(Riassetto gruppo SACE)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame rinvia a un decreto interministeriale “il riassetto del gruppo SACE e il valore di trasferimento delle partecipazioni interessate ritenuto congruo dalle parti” (comma 2).
All’onere in termini di solo fabbisogno derivante dal corrispettivo del predetto trasferimento si provvede tramite titoli di Stato, anche appositamente emessi, nel limite massimo di 4.500 milioni per l’anno 2020 (per la cui copertura si rinvia all’articolo 114). Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l’attuazione del presente articolo sono esenti da ogni imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione (comma 3).
Il MEF è autorizzato ad avvalersi della consulenza e assistenza di esperti nel limite massimo di 75.000 euro per l’anno 2020 (comma 4).
Nel quadro ora delineato, una quota degli apporti del MEF al “Patrimonio rilancio”[11], può essere destinata “alla copertura di operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE” (comma 1).
In merito all’avvalimento di esperti non si formulano osservazioni, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento.
In merito all’onere di 4 miliardi e mezzo in termini di fabbisogno:
- non si formulano osservazioni circa la mancata iscrizione di effetti sul saldo netto da finanziare (tenuto conto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, che rammenta che le somme sono già state scontate all’istituzione del “patrimonio rilancio”) e sull’indebitamento netto (in quanto, trattandosi di un riassetto di partecipazioni, le relative spese hanno carattere di operazioni finanziarie, dunque non incidenti sul deficit, come ribadito anche dalla relazione tecnica);
- si osserva peraltro che la relazione tecnica non fornisce elementi circa la congruità dell’autorizzazione di spesa rispetto alla finalità della norma: pur essendo la norma configurata in termini di facoltà (cui si potrà dunque dare attuazione solo nel caso in cui l’onere rientri nell’importo autorizzato) siffatti chiarimenti sarebbero comunque opportuni tenuto conto che la norma rinvia testualmente a “operazioni di trasferimento di partecipazioni azionarie conseguenti al riassetto del gruppo SACE” e la relazione tecnica (come pure la relazione illustrativa) non fornisce dettagli più specifici in merito a quali siano le operazioni in questione, al loro prevedibile ammontare e alla relativa tempistica (che dovrebbe, secondo la clausola finanziaria, avere luogo entro il 2020);
- in merito, infine, all’iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, si rammenta che la norma istitutiva del “patrimonio rilancio”[12] non aveva ascritto effetti su tale saldo (la relazione tecnica, a tale proposito, affermava che “l'apporto di beni e rapporti giuridici, non comportando movimenti di cassa, non ha effetti sul fabbisogno” e infatti la medesima norma istitutiva[13] ha previsto che le disponibilità liquide del “patrimonio rilancio” sarebbero confluite su un apposito conto corrente di tesoreria centrale fruttifero). Con riferimento alla norma ora in esame, invece, la relazione tecnica afferma che l’iscrizione di effetti sul fabbisogno avviene “in conseguenza dell'operazione di trasferimento delle partecipazioni”: in base a tale impostazione le operazioni del “patrimonio rilancio” tali da comportare movimenti di cassa (quale una partecipazione azionaria o anche la sottoscrizione di prestiti obbligazionari ecc.) hanno effetti sul fabbisogno e i relativi effetti andrebbero quindi di volta in volta contabilizzati su tale saldo, posto che alla norma originaria contenuta nel DL 34 del 2020, non sono stati ascritti effetti su detto saldo.
Articolo 68
(Modifiche alla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’articolo interviene sulla disciplina dei piani di risparmio a lungo termine.
In particolare, incrementa da 150.000 a 300.000 euro le somme o valori che gli investitori possono destinare annualmente ai piani costituiti a decorrere dal 1° gennaio 2020.
La RT, stante il raddoppio del vigente limite di investimento annuo (portato da 150.000 euro a 300.000 euro), presenta la medesima stima predisposta nella RT relativa all’articolo 136 del DL n. 34 del 2020, che aveva introdotto il tetto massimo dei 150.000 euro annui di investimento nei PIR-PMI.
Si evidenziano pertanto i medesimi elementi, già rilevati in relazione al citato articolo 136, rispetto ai quali appaiono opportuni chiarimenti.
In particolare, si osserva che la relazione tecnica non fornisce informazioni riguardo alla fonte dei dati utilizzati; non risulta pertanto possibile verificare le ipotesi poste alla base della quantificazione, quali quelle relative al numero di piani di investimento (120.000) nonché al tasso di rendimento medio (2,2%). Analogamente andrebbero forniti elementi informativi in merito alle ipotesi sulla cui base la RT stima una platea di sottoscrittori dei PIR-PMI pari al 50% di quelli interessati ai PIR tradizionali. Appare quindi opportuno acquisire tali ulteriori elementi di riscontro anche al fine di valutare le ragioni sottostanti l’utilizzo dei medesimi parametri seppur in presenza di un raddoppio del vigente limite di investimento annuo.
Articolo 70
(Rinnovo degli inventari dei beni mobili dello Stato)
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe chiarito se il rinvio dal 2020 al 2021 del termine delle operazioni di ricognizione fisica dei beni inventariati comporti slittamenti di oneri (quali, ad esempio, compensi per lavoro straordinario del personale dipendente o per prestazioni ausiliarie di soggetti esterni) rispetto a quanto previsto a legislazione previgente.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia, preliminarmente, che la norma proroga al 15 ottobre 2020 l’operatività delle norme che consentono la sottoscrizione di contratti bancari, assicurativi e finanziari, nonché di buoni fruttiferi postali, con modalità semplificate e più sicure dal punto di vista sanitario che non richiedono la contestuale presenza dei sottoscrittori. Inoltre, si prevede che i Buoni postali fruttiferi il cui termine di prescrizione cade nel periodo di emergenza siano esigibili entro il 15 dicembre 2020.
In considerazione del tenore ordinamentale della norma e del fatto che il rinvio dell’esigibilità è infrannuale, non vi sono osservazioni ad formulare.
Articolo 72, comma 1-ter
(Misure di sostegno finanziario alle imprese)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma interviene sulla disposizione (art. 55 del DL 18/2020) che consente la cessione di crediti deteriorati e la successiva trasformazione in crediti d’imposta utilizzabili delle relative poste. Alla disposizione originaria, sulla quale si interviene, sono ascritti, per l’anno 2020, effetti negativi pari a 931 milioni di euro. La relazione tecnica non ascrive effetti affermando che le modifiche non ampliano né l'ambito oggettivo né l'ambito soggettivo della norma e sono dirette a chiarire esclusivamente alcune modalità applicative, sulla base di quanto già valutato originariamente.
Alla luce di quanto indicato dalla relazione tecnica non si formulano osservazioni.
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma reca un’interpretazione autentica in materia di esenzione IVA per le prestazioni di servizi effettuate da consorzi nei confronti di un gruppo IVA. La relazione tecnica non ascrive effetti “dato il tenore interpretativo della stessa”.
In proposito, si segnala che la disposizione appare suscettibile di estendere l’ambito applicativo del regime di esenzione, includendovi anche i consorzi non appartenenti al gruppo. In merito a tale aspetto, appare necessario acquisire l’avviso del Governo anche in considerazione della retroattivitá della disposizione.
Articolo 73
(Rifinanziamento cashback - Modifiche alla legge n. 160 del 2019)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa la dotazione del fondo di cui all’articolo 1, comma 290, della legge n. 160 del 2019 (legge di bilancio 2020) - finalizzato al rimborso per acquisti con strumenti di pagamento elettronici - di 2,2 milioni per l'anno 2020 e di 1 miliardo e 750 milioni di euro per l’anno 2021.
Si ricorda che la dotazione del fondo per l’anno 2021 era stata integralmente utilizzata dal DL n. 34 del 2020 (articolo 265, comma 7, lett. b).
Viene inoltre previsto che il MEF utilizzi la piattaforma PagoPA e affidi a PagoPA S.p.A. i servizi di progettazione, realizzazione e gestione del sistema informativo destinato al calcolo del rimborso, con oneri a carico del suddetto Fondo e comunque in misura non superiore a 2,2 milioni per l’anno 2020, ed a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Viene altresì previsto che il MEF affidi a Consap le attività di attribuzione ed erogazione dei rimborsi con oneri a carico del medesimo Fondo e comunque in misura non superiore a 1,5 milioni di euro annui per gli anni 2021 e 2022. In proposito, pur tenendo conto che gli oneri sono formulati come limiti massimi di spesa, per quanto riguarda i corrispettivi da riconoscere alle società PagoPa e Consap, appare opportuno che siano forniti i dati e parametri posti alla base della quantificazione fornita dalla relazione tecnica; ciò al fine di escludere eventuali necessità di rifinanziamento tenuto conto che le attività amministrativo-operative in questione, dopo l’avvio del sistema, appaiono non interrompibili e non rimodulabili.
Non si hanno osservazioni da formulare, invece, per quanto riguarda l’incremento del Fondo, configurato come limite di spesa.
Articolo 74-bis
(Incentivi per acquisto veicoli elettrici o ibridi)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione – modificando il comma 1031 della legge n. 145/2019 - riconosce un contributo in favore di soggetti che installano, entro il 31 dicembre 2021, impianti elettrici su specifici veicoli a motore. Il beneficio è pari al 60 per cento della spesa sostenuta (fino a 3.500 euro), dell’imposta di bollo e dell’IPT.
Ai fini di copertura, la norma – come riformulata in recepimento del parere della Commissione bilancio del Senato - prevede oneri pari a 3 milioni per l’anno 2020 e 12 milioni per l'anno 2021 con utilizzo delle risorse del Fondo di cui all’art. 1, co. 1041, della legge n. 145/2018. Tali oneri sono riscontrati anche nella relazione tecnica.
Il prospetto riepilogativo ascrive tuttavia ancora effetti per il solo nell’anno 2020 non menzionando né gli oneri né la copertura relativa riferiti al 2021: si tratta peraltro di modifiche compensative che non incidono sul saldo finale.
Non si formulano pertanto osservazioni.
Articolo 76
(Sospensione scadenza titoli di credito)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma dispone che operi fino al 31 agosto 2020 (in luogo del 30 aprile 2020) la sospensione dei termini di scadenza relativi a vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito e ad ogni altro atto avente efficacia esecutiva. La relazione tecnica afferma che le disposizioni di carattere ordinamentale non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Si rammenta che la relazione tecnica all’articolo 11 del Dl n. 23 del 2020 affermava che dalla norma non derivavano oneri nuovi o aggiuntivi per le finanze dello Stato, in quanto la stessa avrebbe determinato solo un rinvio dell’incasso di 16 euro di bollo per ogni levata del protesto. Veniva inoltre precisato che queste levate sarebbero solo state sospese per un periodo infrannuale e che quindi si poteva pensare che sarebbero state effettuate comunque prima di fine anno.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma reca varie disposizioni in favore del settore turistico.
Si osserva in proposito che le relazioni tecniche – riferite al testo originario e al maxiemendamento - non esplicitano i dati, i criteri e le procedure adottate ai fini delle stime, limitandosi a fornire il risultato delle stesse. Al fine di verificare la quantificazione indicata dalla RT andrebbero quindi acquisiti tali elementi.
Ciò anche in considerazione del fatto che gli effetti riferiti alla proroga di un mese del credito d’imposta disposta dalla lettera b) risultano inferiori a quelli che potrebbero determinarsi applicando un criterio meramente proporzionale quelli ascritti in riferimento alla norma originaria che concedeva il credito d’imposta per 3 mesi (1.499 milioni per una platea di contribuenti inferiore a quella attuale).
Si segnala inoltre che nel prospetto riepilogativo riferito al testo originario gli effetti sono attribuiti alla spesa corrente, mentre nel prospetto riferito alle modifiche introdotte dal Senato sono attribuiti alla spesa in conto capitale. In merito a tale diversa attribuzione andrebbe acquisito un chiarimento.
Per quanto concerne il comma 2 (differimento dal 30 settembre 2020 al 31 marzo 2021 del termine fissato per la moratoria dei debiti delle PMI garantiti dallo Stato nei confronti di istituti finanziari), si rinvia all’articolo 65 per gli effetti finanziari riferiti al periodo 1° ottobre 2020-31 gennaio 2021. Per gli ulteriori due mesi, andrebbero acquisiti gli elementi e le ipotesi adottate per la stima degli effetti indicati in 8,4 milioni di euro. Si segnala, inoltre, che – coerentemente con la norma originaria – il prospetto riepilogativo ascrive effetti ai soli fini del saldo netto da finanziare e dell’indebitamento.
Per quanto concerne la modifica al comma 2 introdotta dal Senato - diretta ad individuare puntualmente quali sono le imprese del comparto turistico che possono fruire del differimento dei termini per il pagamento dei debiti nei confronti di istituti finanziari - andrebbe precisato se la stima degli oneri (indicata nel testo iniziale in 8,4 milioni per l’anno 2020 e non modificata dall’emendamento) sia stata valutata considerando tale platea dei soggetti beneficiari.
Articolo 77, comma 1, lettera b-ter
(Modifiche al tax credit vacanze)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma amplia l’ambito applicativo del credito d’imposta riconosciuto ai nuclei familiari per le vacanze effettuate nel 2020 (c.d. tax credit vacanze). Essa pertanto appare suscettibile di determinare ulteriori oneri finanziari rispetto a quelli riferiti alla norma originaria che erano valutati in 1.677,2 milioni di euro per l'anno 2020 e in 733,8 milioni di euro per l'anno 2021. In merito a tale aspetto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 77, comma 2-ter
(Modifiche al DL n. 76/2020)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma (comma 2-ter) prevede che gli incrementi dei fondi di incentivazione del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco disposti ai sensi dell’art. 20, comma 11, del DL n. 76/2020, e riportati nell'allegato-B del medesimo decreto, sono al netto degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione Al riguardo non si formulano osservazioni considerato quanto affermato dalla relazione tecnica che riferisce che trattasi di una disposizione di chiarimento in merito alla quantificazione degli incrementi in essa richiamati e che la norma, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Articolo 78
(Esenzioni IMU per i settori del turismo e dello spettacolo)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma introduce specifiche esenzioni IMU per gli anni 2020, 2021 e 2022 in favore dei settori del turismo e dello spettacolo.
Tuttavia, la relazione tecnica non indica i dati, criteri e le procedure adottate per la quantificazione, limitandosi a fornire il risultato della stima effettuata. Appare pertanto opportuno acquisire tali elementi al fine di procedere alla verifica degli effetti finanziari indicati.
Con particolare riferimento agli immobili già esentati dalla prima rata IMU 2020 (settore turismo) andrebbero acquisite anche le motivazioni sottostanti l’incremento, per la seconda rata IMU rispetto alla prima, di 4,5 milioni della stima del minor gettito per i Comuni.
L’art. 177 del DL 34/2020 ha disposto l’esenzione della prima rata IMU 2020 per il settore turistico. Gli oneri indicati sono pari a 211,45 milioni di euro, di cui 134,9 milioni per quota Stato e 76,55 milioni per quota Comune.
Per quanto riguarda le modifiche introdotte dal Senato (esenzione della prima rata IMU 2020 per le pertinenze di immobili rientranti nella categoria catastale D/2), si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica in merito al fatto che i relativi oneri erano già stati quantificati, in via prudenziale, nella relazione tecnica originaria e sulla base di questo presupposto non si formulano osservazioni.
Articolo 78-bis
(Interpretazione autentica norme in favore di coltivatori diretti)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma reca una interpretazione autentica di alcune disposizioni tributarie concernenti il settore dell’agricoltura rendendole efficaci anche nei periodi precedenti la loro entrata in vigore.
La relazione tecnica afferma che le interpretazioni autentiche indicate dalla norma sono coerenti con l'attuale indirizzo interpretativo. In proposito, al fine di verificare la neutralità finanziaria indicata nel comma 4 (che per un refuso fa riferimento al “presente decreto” in luogo del “presente articolo”), andrebbe chiarito quali siano i criteri utilizzati per la stima delle entrate iscritte nei tendenziali in relazione alla materia in esame e andrebbero acquisite informazioni in merito alla presenza di un possibile contenzioso sulle materie nelle quali si interviene.
Ulteriori informazioni andrebbero acquisite in merito alla possibilità che alcuni contribuenti possano chiedere il rimborso di quanto eventualmente versato prima dell’entrata in vigore della norma in esame.
Articolo 79
(Agevolazioni settore turistico e termale)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma riconosce per i due periodi di imposta 2020 e 2021 il credito di imposta per la riqualificazione delle strutture ricettive turistico alberghiere istituito dal decreto legge n. 83 del 2014. L’agevolazione è prevista nella misura del 65 per cento ed è estesa anche alle strutture che svolgono attività agrituristica, agli stabilimenti termali, nonché alle strutture ricettive all’aria aperta. In proposito la RT afferma che la disposizione determina effetti negativi di gettito nel limite di spesa individuato, pari a euro 180 milioni, per ciascuno degli anni 2020 e 2021. Nulla da osservare al riguardo, tenuto conto che l’art. 10 del citato DL n. 83/2014, richiamato dalla norma in esame, limita il beneficio allo stanziamento e prevede un decreto attuativo volto a garantire l’osservanza del tetto di spesa.
Articolo 80, commi 1-5
(Interventi finanziari di emergenza nel settore cultura)
In merito ai profili di quantificazione, si fa presente che le norme prevedono l’incremento di Fondi e autorizzazioni di spesa per il 2020 nel settore cultura. In proposito non si formulano osservazioni essendo gli oneri limitati agli stanziamenti previsti.
Articolo 80, commi 6-bis e 6-ter
(Credito d’imposta per imprese di produzione musicale)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma riconosce un credito d’imposta alle imprese musicali prevedendo a tal fine un limite di spesa annuo di 5 milioni di euro. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che sia adottata una procedura per il riconoscimento del beneficio in grado di assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dalla norma.
Si fa presente che la relazione tecnica afferma che la perdita di gettito potrà essere compensata dall’aumento degli introiti fiscali conseguente al maggior volume di attività. In merito a tale affermazione, andrebbe precisato se l’onere massimo indicato dalla norma sia da considerare riferito esclusivamente al beneficio corrisposto (credito d’imposta) e non anche agli effetti indiretti eventualmente attribuibili alla misura.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma istituisce per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali un credito d’imposta per le spese di investimento in campagne pubblicitarie a favore di leghe e società sportive professionistiche e di società e associazioni sportive dilettantistiche. Il contributo è concesso nel limite di spesa massimo complessivo di 90 milioni di euro per il 2020.
In proposito non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
Articolo 82
(Campionati Mondiali di sci alpino Cortina 2021)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma costituisce, in favore della FISI, una controgaranzia statale per un ammontare massimo di 14 milioni di euro. La controgaranzia copre, a sua volta, la garanzia prestata dalla FISI in favore del comitato organizzatore di “Cortina 2021”, il quale ha ricevuto dall’Istituto per il credito sportivo finanziamenti per l’organizzazione dei mondiali di sci, nell’ipotesi di annullamento delle gare per Covid. A fronte della garanzia sono accantonati 1,4 milioni (un decimo dell’impegno assunto, somma stimata congrua dalla relazione tecnica) valevoli sul solo saldo netto da finanziare per il 2020, alla cui copertura si provvede a valere sui finanziamenti statali alla Sport e Salute SpA.
In proposito non si formulano osservazioni circa l’ammontare dello stanziamento, preso atto che la relazione tecnica ne afferma la congruità; non si formulano inoltre osservazioni circa la mancata iscrizione di effetti in termini di indebitamento netto, nel presupposto che sia applicabile il regime contabile previsto per le garanzie di natura non standardizzata ai fini del SEC 2010.
Per quanto riguarda la mancata iscrizione di effetti sul fabbisogno, si rammenta che nel corso dell’esame parlamentare del DL n. 23/2020 il Governo ha affermato che, in linea con la prassi costantemente seguita, nel caso di garanzie non standardizzate non si procede all’iscrizione di effetti sul saldo di fabbisogno, quando l’impatto connesso alle eventuali escussioni, non è prevedibile né nell’an né nel quantum, né nel quando. Pur prendendo atto di tale prassi, andrebbero fornite rassicurazioni riguardo alla prudenzialità della mancata iscrizione di somme ai fini del fabbisogno, anche sulla base dei risultati dell’applicazione di analoghe garanzie.
Per quanto riguarda, invece, la copertura sui finanziamenti destinati a Sport e Salute SpA, andrebbe acquisita conferma che sulle risorse in questione non gravino impegni giuridicamente vincolanti o altre iniziative di spesa già avviate o programmate.
Articolo 83
(Misure urgenti per potenziare il servizio civile universale)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame (comma 1) dispone l’incremento di 20 milioni di euro per il 2020 del Fondo nazionale per il servizio civile, al fine di potenziare il servizio civile universale, quale strumento di tutela dei territori e di sostegno alle comunità nell’ambito della gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare considerato che il rifinanziamento è limitato allo stanziamento previsto dalla norma.
Peraltro, considerato che la relazione tecnica riferisce che il disposto incremento di risorse è finalizzato ad assicurare l'impiego di 4.000 unità aggiuntive di volontari della protezione civile, sarebbe opportuno conoscere la ripartizione delle suddette risorse tra spese di funzionamento e spese di personale, con il computo dei relativi effetti indotti fiscali e contributivi.
Articolo 84, comma 1
(Disposizioni in materia di autotrasporto)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma incrementa di 5 milioni di euro per il 2020 l’autorizzazione di spesa per la deduzione forfettaria di spese non documentate da parte degli autotrasportatori. In proposito la RT afferma che la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 106, della citata legge n. 266 del 2005, attualmente pari a 70 milioni di euro, viene incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2020, consentendo in tal modo di riconoscere, utilizzando uno stanziamento complessivo di 75 milioni di euro, un beneficio di importo almeno pari a quello relativo all’anno 2019.
Si evidenzia altresì che, con comunicato stampa del 18 agosto 2020, il MEF ha fissato “in virtù dell’incremento delle risorse disposto con l’articolo 84 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104” le misure agevolative relative alle deduzioni forfetarie per spese non documentate (articolo 66, comma 5, primo periodo, del TUIR) a favore degli autotrasportatori nel 2020 in misura pari a quelle stabilite per l’anno precedente.
Alla luce degli elementi forniti non si hanno osservazioni da formulare.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame istituiscono presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un Fondo, con una dotazione di 20 milioni di euro per l’anno 2020, destinato a compensare i danni subiti dalle imprese esercenti il trasporto di passeggeri con autobus non soggetto a obblighi di servizio pubblico, in ragione dei minori ricavi registrati, in conseguenza delle misure di contenimento e di contrasto all’emergenza da COVID-1.
In proposito, la relazione tecnica afferma che il settore oggetto della disposizione ha registrato nel 2019 un fatturato di circa 250 milioni di euro. Il medesimo settore ha invece subito un sostanziale azzeramento dei ricavi nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 (periodo del lockdown) e una significativa riduzione degli stessi a partire dal mese di giugno, stimata in circa il 20% (dovuta alla riduzione del tasso di riempimento per effetto delle disposizioni relative al distanziamento sociale). Conseguentemente, è stata stimata nel 2020 una perdita di fatturato di circa 106 milioni di euro (62,5 milioni nei mesi di marzo-aprile e maggio e 43,75 milioni nel periodo da giugno a dicembre). L'importo del fondo, pari a 20 milioni euro, corrisponde, dunque, a circa il 20% della perdita stimata di fatturato nel 2020 dell'intero settore. La RT afferma quindi che lo stanziamento di 20 milioni di euro risulta congruo a compensare i danni subiti dal settore, atteso che la disposizione, al fine di evitare sovra compensazioni, prevede che nella quantificazione del danno, oltre che della riduzione dei ricavi, si tenga conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio derivanti dagli ammortizzatori sociali applicati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza, nonché degli importi recuperabili da assicurazione, contenzioso, arbitrato o altra fonte per il ristoro del medesimo danno.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulate atteso che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto.
Articolo 85, commi 5 e 6
(Anticipazione di aiuti al settore del trasporto aereo)
In merito ai profili di quantificazione, la norma consente, per due misure di aiuto al trasporto aereo previste – rispettivamente – dal DL cura Italia e dal DL rilancio, un’anticipazione provvisoria alle imprese beneficiarie in attesa che la Commissione europea autorizzi i rispettivi regimi di aiuto. In caso di autorizzazione, le anticipazioni resteranno acquisite dai beneficiari, in caso di diniego, invece, le stesse saranno restituite allo Stato con gli interessi (al tasso Euribor maggiorato del 10 per cento) entro il 2020.
La relazione tecnica evidenzia che le norme sono neutrali in quanto le anticipazioni avverranno a valere sulle risorse già stanziate a legislazione vigente. In proposito si osserva che la mancata iscrizione di qualsivoglia effetto finanziario per il 2020 presuppone (in caso di mancata autorizzazione da parte della Commissione UE) che le imprese beneficiare possano effettivamente restituire integralmente le anticipazioni: circa la prudenzialità di tale assunzione andrebbe acquisito l’avviso del Governo. Ciò anche in considerazione del fatto che il tasso di interesse applicato in caso di restituzione delle anticipazioni (spread di 1.000 punti base) risulta applicabile (ai sensi della Comunicazione 2008/C 14/02 della Commissione UE) alle circostanze in cui il debitore ha un rating negativo e una bassa costituzione di garanzie.
Inoltre, andrebbe fornita conferma che l’anticipazione sia compatibile con la disciplina UE del mercato interno, anche ai sensi del “Quadro temporaneo” sugli aiuti di Stato.
Articolo 86
(Misure in materia di trasporto passeggeri su strada)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame modificano l’articolo 1, comma 113, della L. 160/2019, incrementando l’autorizzazione di spesa, finalizzata ad accrescere la sicurezza del trasporto su strada e ridurre gli effetti climalteranti da 3 a 53 milioni di euro.
Vengono altresì specificati i soggetti destinatari delle risorse, individuati nelle imprese di autotrasporto esercenti l’attività di trasporto di passeggeri su strada e non soggetti ad obbligo di sevizio pubblico (in luogo della definizione più generica di imprese di autotrasporto). Si prevede inoltre il nuovo termine del 31 dicembre 2020, anziché del 30 settembre 2020, per l'avvio degli investimenti che possono accedere ai finanziamenti; infine, una quota pari a 30 milioni di euro delle risorse è destinata al ristoro di rate o canoni di leasing con scadenza compresa tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 ed afferenti gli acquisti effettuati a partire dal 1° gennaio 2018.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare atteso che gli oneri sono limitati allo stanziamento previsto.
La relazione tecnica afferma, tra l’altro, che sono oltre 5.000 le imprese italiane esercenti servizi trasporto dì passeggeri con autobus non soggetti a obbligo di servizio pubblico e che impiegano oltre 25.000 autobus e 3.000 addetti per un fatturato complessivo ante Covid-19 di oltre 2 miliardi di euro. La RT segnala altresì che negli anni 2018 e 2019 sono stati immatricolati 2.802 autobus di categoria M2 o M3, per un costo complessivo di circa 715 milioni di euro. Ipotizzando che la totalità degli acquisti sia avvenuto facendo ricorso allo strumento del leasing o di analoghi strumenti di finanziamento, si stima che nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020 (circa 10 mesi) le imprese complessivamente sosterranno costi per il rimborso della rata di circa 100 milioni di euro. In base a tali parametri una quota pari a 30 milioni di euro (pari al 30% dei 100 milioni di euro stimati in precedenza) delle risorse autorizzate al medesimo comma, che ne costituisce il limite di spesa, è stata destinata al ristoro delle rate di finanziamento o dei canoni di leasing con scadenza compresa, anche per effetto di dilazione, tra il 23 febbraio 2020 e il 31 dicembre 2020.
Articolo 87
(Misure urgenti per il trasporto aereo)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma individua ope legis l’ammontare del capitale sociale iniziale della nuova società pubblica per il trasporto aereo (cd. “nuova Alitalia”), ammontare la cui determinazione veniva invece, a legislazione previgente, rimessa all’atto costitutivo della costituenda società. Non si hanno osservazioni da formulare, tenuto conto che la copertura dell’apporto del capitale sociale iniziale continua a gravare sul medesimo fondo (di cui all’art. 79 del DL “cura Italia”) che era già destinato a tale impiego e che, a legislazione vigente, è provvisto di una dotazione di 3 miliardi per il 2020.
Articolo 88
(Decontribuzione cabotaggio crociere)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame estendono, a decorrere dal 1° agosto 2020 e fino al 31 dicembre 2020, alle imprese armatoriali delle unità o navi iscritte nei registri nazionali che esercitano attività di cabotaggio, di rifornimento dei prodotti petroliferi, nonché adibite a deposito e assistenza alle piattaforme petrolifere nazionali, i benefici di cui all’articolo 6, comma 1, del DL 457/1997, consistenti nell’esonero, per le imprese armatrici e per il personale, dal versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per legge. Con decreto sono individuate le modalità attuative, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di 28 milioni di euro per l’anno 2020 e di 7 milioni di euro per l’anno 2021.
Al riguardo, si osserva che la quantificazione delle minori entrate contributive risulta coerente con i parametri riportati dalla relazione tecnica. Per quanto concerne gli effetti sull’indebitamento netto, si osserva che su tale saldo è imputata nel 2020 la somma degli oneri registrati negli esercizi 2020 e 2021 sugli altri due saldi (SNF e indebitamento netto).
Tale ripartizione potrebbe essere riconducibile alle dinamiche di cassa riferite ai contributi maturati nel mese di dicembre, concretamente versati nel successivo mese di gennaio. Si osserva peraltro che tale criterio di contabilizzazione diverge da quello utilizzato in occasione di misure analoghe, come ad esempio l’esonero contributivo di cui al precedente articolo 3 del provvedimento in esame, che prevede anch’esso il termine del 31 dicembre 2020 per la fruizione dei benefici. In proposito andrebbe quindi acquisito un chiarimento.
Articolo 90
(Servizio taxi e servizio di noleggio con conducente)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma interviene sull’articolo 200-bis del decreto-legge n. 34 del 2000, ampliando la platea dei possibili destinatari del c.d. “buono viaggio” ed incrementando, al contempo, la dotazione del fondo previsto dal medesimo articolo di 30 milioni di euro per l’anno 2020.
La relazione tecnica fornisce alcuni dati sui servizi di taxi e di noleggio con conducente e afferma che l’intervento in esame consente di estendere ed incrementare il contributo pubblico al settore da circa 80 euro per ciascun titolare di licenza taxi o autorizzazione n.c.c.. (in applicazione della normativa previgente) a circa 600 euro (a seguito delle modifiche introdotte).
Non si hanno osservazioni da formulare essendo l’onere limitato al tetto di spesa.
Articolo 91
(Internazionalizzazione degli enti fieristici e delle start-up innovative)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma:
- istituisce un'apposita sezione del Fondo di rotazione per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato per l’internazionalizzazione delle imprese e a tal fine incrementa le disponibilità del Fondo di 300 milioni di euro per il 2020;
- incrementa di 63 milioni per il 2020 l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per la promozione integrata;
- rifinanzia il Fondo rotativo per operazioni di venture capital istituito presso la SIMEST per 100 milioni nel 2020.
Ai fini della copertura finanziaria del maggiore onere derivante dall’incremento del Fondo per la promozione integrata, pari a 63 milioni di euro per il 2020, e della relativa compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno delle pubbliche amministrazioni, sono ridotte di 100 milioni le risorse di cui all'articolo 22-ter, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2020, finalizzate a garantire interventi di integrazione salariale.
L’articolo 22-ter del DL n. 18/2020 ha istituito presso il Ministero del lavoro un apposito capitolo di bilancio con dotazione per l'anno 2020 pari a 2.673,2 milioni di euro, al fine di garantire, qualora necessario per il prolungarsi degli effetti sul piano occupazionale dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, la possibilità di una più ampia forma di tutela delle posizioni lavorative rispetto a quella assicurata dai rifinanziamenti delle misure di cui agli articoli da 19 a 22 del medesimo DL.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, essendo gli oneri limitati all'entità degli stanziamenti e tenuto conto (con riferimento all’utilizzo delle risorse di cui all'articolo 22-ter del DL n. 18 del 2020) di quanto affermato dalla relazione tecnica che conferma la disponibilità delle risorse da utilizzare.
Articolo 92
(Disposizioni per l’adempimento di impegni internazionali)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma in esame incrementa di 11 milioni per il 2020 il Fondo missioni internazionali (comma 1). Vengono, altresì, disposte misure volte a consentire la partecipazione italiana all’Esposizione universale di Dubai 2020, il cui svolgimento è stato posticipato di un anno (dal 2020-2021 al 2021-2022) a causa della pandemia. A tal fine, in particolare: è autorizzata la spesa di 3,5 milioni per il 2022 (comma 2, lettera a), viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022 la durata in carica del Commissariato generale Expo 2020-Dubai (comma 2, lettera b) e viene previsto che i contratti di lavoro flessibile attivati ai fini della partecipazione all’esposizione possano essere prorogati fino alla conclusione delle attività del Commissariato generale (comma 2, lettera c). Gli oneri derivanti dall’articolo in esame sono indicati in misura pari a 11 milioni per il 2020 e a 3,5 milioni per il 2022 (comma 3).
Al riguardo, con riferimento al comma 1, pur considerato che il maggior onere è configurato come limite massimo di spesa, si evidenzia che la norma interviene al fine di integrare il Fondo per le missioni internazionali le cui dotazioni sono determinate a normativa vigente sulla base di impegni internazionali già autorizzati per il 2020; sul punto, pertanto, andrebbero forniti ulteriori dati ed elementi tali da consentire una valutazione in merito al maggiore fabbisogno di risorse emerso rispetto a quello previsto a normativa vigente e in merito a eventuali necessità di ulteriori rifinanziamenti. Con riguardo alla maggiore spesa prevista per il 2022 dal comma 2, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica. Con riferimento, infine, al comma 3, andrebbe acquisto l’avviso del Governo volto a verificare l’effettiva disponibilità delle risorse poste a copertura dei maggiori oneri recati dall’articolo in esame al netto di quelle già destinate a normativa vigente ad altri impegni di spesa.
Con specifico riguardo al comma 2, la relazione tecnica evidenzia che il relativo onere complessivo (3,5 milioni di euro nel 2022) si ripartisce tra le seguenti voci di spesa: 0,6 milioni di euro per la proroga della durata della Convenzione quadro con Invitalia quale centrale di committenza qualificata del Commissariato; 0,4 milioni di euro per le spese di funzionamento e circa 2,5 milioni di euro per la proroga del DPCM di nomina del Commissario e dei contratti del personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili. Al riguardo la relazione tecnica fornisce, inoltre, i dati sottostanti la quantificazione dei suddetti importi.
Articolo 93, commi da 1 a 5
(Disposizioni in materia di porti)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le disposizioni in esame prevedono, tra l’altro, quanto segue.
· modificano, ai sensi del comma 1, lettera 0a), l’articolo 199, comma 1, lettera b), del DL 34/2020, prevedendo che, fino a concorrenza del limite di spesa di 4 milioni di euro, già stanziato dalla norma richiamata, l'Autorità di Sistema portuale o l'Autorità portuale possa riconoscere anche in favore delle imprese titolari di un contratto di appalto un contributo, pari ad euro 90 per ogni turno lavorativo prestato in meno rispetto al corrispondente mese dell'anno 2019;
· modificano, ai sensi del comma 1, lettera 01a), l’articolo 199, comma 6, del DL 34/2020, prevedendo che le risorse, pari a 24 milioni di euro, stanziate ad indennizzo delle società esercenti il servizio di ormeggio, possono essere, altresì, utilizzate per compensare gli ormeggiatori della mancata riscossione dei corrispettivi relativi ai servizi effettuati nel periodo compreso tra il 1° febbraio 2020 e il 15 ottobre 2020, nonché per le minori entrate derivanti dalla riduzione delle tariffe applicabili ai servizi di ormeggio effettuati tra la data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame e il 31 dicembre 2020;
· modificano, ai sensi dei commi 1 e 5, l’articolo 199, comma 7, del DL 34/2020, incrementando da 30 a 50 milioni di euro per il 2020 la dotazione del Fondo di cui al medesimo comma 7;
· modificano, ai sensi dei commi 3 e 4, l’articolo 4, comma 1, del DL 243/2016, ampliando le tipologie di lavoratori che confluiscono nelle agenzie per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale. Tale modifica si applica dal 15 agosto 2020 e in ogni caso per le mensilità comprese fino al 31 dicembre 2020.
Al riguardo, per quanto riguarda il comma 1, lettere 0a) e 01a), la RT fornisce i dati sottostanti la stima dei maggiori oneri connessi alle modifiche in esame, affermando che gli stessi sono compatibili con i limiti di spesa già predisposti e che restano ferme le finalizzazioni già previste a legislazione vigente sulle medesime risorse. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti della RT e in considerazione che le risorse sono comunque erogate nel limite degli stanziamenti esistenti.
Per quanto attiene al comma 1, non vi sono osservazioni da formulare riguardo alla quantificazione degli oneri atteso che gli stessi sono limitati al rifinanziamento del Fondo di cui all’articolo 199, comma 7, del DL 34/2020.
Con riferimento ai commi 3 e 4, si prende atto dei parametri riportati dalla RT rispetto ai quali la quantificazione degli oneri, derivanti dall’erogazione di un’indennità per le giornate di mancato avviamento al lavoro, risulta coerente.
Articolo 93, comma 5-bis
(Categorie catastali porti)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma interviene sulla possibilità concessa ai contribuenti di presentare richiesta per la revisione della classificazione catastale delle aree portuali disciplinata dai commi 578-582 della legge di bilancio 2018 (tale richiesta è diretta a classificare catastalmente in E/1 alcune aree, con conseguenti benefici fiscali ai fini IMU).
In particolare, si stabilisce che la decorrenza degli effetti della revisione (che determina minor gettito IMU) - già fissata al 1° gennaio 2020 per tutte le dichiarazioni che si presentano – è stabilita a tale data (1 gennaio 2020) per le dichiarazioni di variazioni presentate entro il 31 dicembre 2020.
La relazione tecnica afferma che la norma ha natura ordinamentale e pertanto non ascrive effetti finanziari anche in considerazione del fatto che rimane confermato in 9,35 milioni il limite massimo del contributo annuo stanziato per il ristoro ai comuni interessati.
Per quanto di competenza non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 94, comma 1
(Proroga concessione Autobrennero)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni differiscono ulteriormente, dal 30 settembre 2020 al 29 dicembre 2020, il termine entro il quale devono essere stipulate le convenzioni di concessione relative all’Autobrennero fra il MIT e il nuovo concessionario dell’A22. Si rammenta che, a partire dalla data dell'affidamento, il concessionario assicura un versamento annuo di 70 milioni di euro all’entrata dello Stato, fino a concorrenza del valore di concessione. Pertanto, sul piano strettamente formale, la disposizione non appare comportare effetti negativi diretti per il 2020 dal momento che implica solo il differimento infrannuale di un incasso.
Tuttavia, si evidenzia in primo luogo che nell’esame della legge di bilancio 2020 la relazione tecnica riferita alla disposizione fu verificata positivamente nel presupposto che la convenzione fosse stipulata entro il termine del 30 giugno 2020 consentendo nel medesimo anno il versamento all'entrata del bilancio dello Stato, non intervenuto nel 2018 e nel 2019. La lettera di trasmissione della medesima relazione tecnica evidenziò altresì il rischio di un depauperamento del “Fondo ferroviario” dell’Autobrennero, legato alla proroga della previgente concessione, nonché ulteriori perplessità: circa la perdurante validità di tali elementi risulta necessario acquisire l’avviso del Governo.
In secondo luogo, posto che l’ulteriore rinvio del nuovo affidamento comporta la corrispondente proroga, sia pur temporanea, della concessione attualmente in essere, risulta necessario acquisire elementi circa la compatibilità della norma in esame con la disciplina europea del mercato interno e degli affidamenti di contratti pubblici.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme in esame istituiscono l’Autorità per la laguna di Venezia, sottoposta ai poteri di indirizzo e vigilanza del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
All’Autorità sono attribuite tutte le funzioni e le competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della zona lagunare e al mantenimento del regime idraulico lagunare, ivi incluse quelle già previste dalla legislazione vigente, nonché già attribuite al Magistrato alle Acque e trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia [comma 2, lettere a)-r)]; l’Autorità costituisce, altresì, una società in house per le prestazioni ad elevata specializzazione riferite alla manutenzione del MOSE, finanziata con le risorse disponibili a legislazione vigente per le attività di manutenzione del MOSE [comma 2, lettera d)]. Organi dell’Autorità sono il Presidente, il Comitato di gestione, il Comitato consultivo e il Collegio dei revisori dei conti (comma 4); inoltre, si disciplinano composizione, modalità di nomina e determinazione dei compensi del Collegio dei revisori dei Conti (comma 8) e il procedimento di adozione dello statuto dell’Autorità (comma 9).
All’Autorità viene assegnato un contingente di personale di 100 unità (comma 10). I dipendenti in servizio presso il Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, Trentino-Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia sono trasferiti nel ruolo organico dell’Autorità, con contestuale riduzione della dotazione organica dell’amministrazione di provenienza e trasferimento delle relative risorse finanziarie (comma 11).
Nell’ambito della dotazione organica prevista, l’Autorità può avvalersi di dipendenti dello Stato o di altre amministrazioni pubbliche o di enti pubblici collocati in posizione di comando e analoghe, ad esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche (comma 12).
Sempre nell’ambito della dotazione organica prevista e fermo restando quanto previsto dal comma 11, l’Autorità è autorizzata a talune ulteriori assunzioni (comma 13).
Al personale dell’Autorità si applicano le disposizioni del D.lgs. n. 165/2001 e del CCNL del personale dell’area e del comparto funzioni centrali secondo le tabelle retributive sezione EPNE (Enti Pubblici non Economici) (comma 14).
Per le attività di gestione e di manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, si prevede un’autorizzazione di spesa di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034 (comma 17).
Al fine di trasferire all’Autorità tutte le attività relative alla gestione e manutenzione del MOSE, viene nominato il Commissario liquidatore del Consorzio Venezia Nuova e della Costruzioni Mose Arsenale – Comar S.c.ar.l., il cui compenso è determinato nel provvedimento di nomina e i relativi oneri del pagamento del compenso sono a carico delle società sopra citate (comma 18). La nomina del Commissario liquidatore determina la decadenza di tutti gli organi delle società (comma 19).
Viene, quindi, istituito un Comitato istituzionale per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna (comma 22).
Nell’ambito delle risorse precedentemente stanziate per la realizzazione del MOSE, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti procede alla verifica di eventuali somme utilizzabili iscritte nel bilancio dello Stato e non più dovute, con esclusione delle somme perenti, per contratti di finanziamento stipulati con istituzioni finanziarie per la realizzazione del sistema MOSE (comma 23).
Vengono quindi introdotte misure di tutela dell’ambiente, del patrimonio culturale e paesaggistico e della pubblica sicurezza per i siti italiani inseriti nella “lista del patrimonio mondiale” UNESCO. In tale ambito si prevede un diverso regime autorizzatorio per gli impianti di stoccaggio di GPL e per l’avvio degli impianti già autorizzati e non ancora in esercizio, mentre restano ferme tutte le competenze del Ministero per i beni e le attività culturali previste al Codice dei beni culturali e del paesaggio (comma 24). Con decreto ministeriale sono individuati provvedimenti già adottati che vengono dichiarati inefficaci ai sensi del comma 24 e sono stabiliti criteri e modalità per il riconoscimento dell’eventuale indennizzo (comma 25). In tal senso, viene istituito un Fondo finalizzato all’erogazione, fino ad esaurimento delle risorse, del menzionato indennizzo (comma 26).
Sulle domande di autorizzazione indicate al comma 27-bis si prevede il parere di una Commissione tecnico-consultiva istituita presso il Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino- Alto Adige, Friuli Venezia Giulia [comma 27-quinquies)]. I componenti della Commissione sono scelti tra il personale di livello dirigenziale delle amministrazioni designanti: ad essi non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte, nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, dal Provveditorato interregionale delle Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige, Friuli Venezia Giulia [comma 27-sexies)].
Sul trasferimento di funzioni per la salvaguardia di Venezia dal Provveditorato all’Autorità non si formulano osservazioni tenuto conto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, che rileva che si tratta delle medesime funzioni già esercitate a legislazione vigente, e considerato che anche al precedente, analogo, trasferimento dal Magistrato alle acque al Provveditorato (ai sensi dell’articolo 18, comma 3, del DL n. 90/2014) non furono ascritti effetti finanziari.
Per quanto riguarda l’istituenda società in house per le prestazioni di elevata specializzazione finalizzate alla gestione del MOSE, la quale, dopo il primo avvio, opererà mediante convenzioni finanziate con le risorse previste a legislazione vigente per la medesima finalità (comma 2, lettera d)), sarebbe opportuno acquisire un quadro delle risorse di cui si tratta e della effettiva disponibilità delle stesse, tenuto conto che anche i commi 17-21 disciplinano la gestione e manutenzione del MOSE e che vi si prevede, tra l’altro, la nomina di un Commissario straordinario che, in via transitoria, subentra nelle funzioni e nelle risorse previste a legislazione vigente.
In merito alle spese di personale della nuova Autorità si prende atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni.
In merito alle spese di funzionamento dell’Autorità e di costituzione della società in house dalla norma non si evince se si tratti di oneri autorizzati o valutati: in merito andrebbero forniti chiarimenti.
Si rileva, altresì, che la norma prevede l’attribuzione di un compenso al Presidente e ai membri del Collegio dei revisori dei conti dell’Autorità, escludendo espressamente la corresponsione di qualsiasi emolumento ai membri del Comitato di gestione e del Comitato consultivo della medesima Autorità. Peraltro, si rileva che la determinazione delle suddette voci di spesa, riferite ai compensi degli organi (Presidente e Collegio dei revisori) viene demandata (commi 5 e 8) a successivi provvedimenti, mentre la relazione tecnica si limita a ricondurre, senza fornire elementi di quantificazione, i compensi degli organi all’interno delle spese di funzionamento dell’Autorità. Tanto premesso, andrebbero forniti dati ed elementi di valutazione utili ai fini di una stima, sia pur di massima, delle summenzionate voci di spesa.
Per quanto riguarda le risorse per le attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE, autorizzate nell’importo di 40 milioni per ciascuno degli anni dal 2021 al 2034, si evidenzia che la RT non esplicita gli elementi alla base della determinazione del medesimo importo. Andrebbe inoltre chiarito per quale ragione la spesa sia stata configurata come pluriennale anziché come permanente tenuto conto che l’autorizzazione copre anche spese di carattere verosimilmente permanenti quali quelle di gestione e di manutenzione ordinaria.
Per quanto riguarda le misure a tutela dell’ambiente e del patrimonio culturale si rileva che la norma autorizza una spesa per gli eventuali indennizzi correlati alla revoca di autorizzazioni già assentite per impianti non operanti. La relazione tecnica indica che dovrebbe trattarsi di un solo impianto, ma che in ogni caso, con il decreto interministeriale di cui al comma 25, saranno censite tutte le situazioni astrattamente riconducibili alla fattispecie. In proposito, andrebbe dunque acquisita una valutazione circa la prudenzialità di configurare l’onere per indennizzi come limite di spesa prima del completamento della ricognizione.
Per quanto concerne le norme relative al procedimento di rilascio delle autorizzazioni per la movimentazione all'interno della laguna di Venezia [commi 27-bis-27-quater)], non si formulano osservazioni in ragione del loro tenore ordinamentale.
Allo stesso modo, non si formulano osservazioni sull’istituenda Commissione tecnico-consultiva [commi 27-quinquies-27-sexies)], dal momento che ai suoi componenti non spetta alcun emolumento, compenso, né rimborso spese a qualsiasi titolo dovuto, mentre le sue funzioni di segreteria sono svolte nei limiti delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Articolo 96, commi 1, 2 e 7
(Rifinanziamenti e semplificazioni per il settore dell'editoria)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma rifinanzia alcune misure agevolative in materia di editoria. In proposito, tenuto conto che le agevolazioni interessate operano entro il limite delle risorse stanziate, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 97
(Ulteriore rateizzazione dei versamenti sospesi)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione consente una dilazione dei versamenti relativi ai tributi e contributi sospesi per l’emergenza COVID che avrebbero dovuto essere versati interamente nel periodo settembre-dicembre 2020. In particolare, la nuova modalità prevede un versamento del 50 per cento delle somme sospese entro il 16 settembre 2020 e il restante 50 per cento in 24 rate mensili costanti nel periodo gennaio 2021-dicembre 2022 senza applicazione di sanzioni e interessi.
La RT effettua la stima del relativo onere considerando che l’ammontare complessivo dei tributi e contributi oggetto di sospensione è pari a 7.495 milioni.
Si segnala che nella RT riferita agli articoli 126 e 127 del DL 34/2020 è stato indicato, a puro titolo informativo, in 20.563 milioni di euro l’ammontare complessivo dei tributi (IVA, ritenute di acconto sui compensi dei professionisti e ritenute sul lavoro dipendente) e dei contributi sul lavoro dipendente oggetto di sospensione.
La relazione tecnica afferma che gli effetti finanziari sono stimati come differenza tra gettito “teorico” (calcolato tenendo conto dei dati disponibili e degli effetti della congiuntura negativa) e gettito effettivo.
In proposito si rileva che la RT si limita ad indicare la procedura applicata, senza fornire gli specifici elementi quantitativi (parametro, dato, ipotesi o criterio) utilizzati per la stima. Ai fini della verifica della quantificazione andrebbero pertanto esplicitati i valori dei parametri di base utilizzati nonché i criteri e le ipotesi adottate anche per considerare gli effetti della congiuntura negativa.
I predetti elementi appaiono necessari in considerazione del fatto che, rispetto al valore fornito nella relazione tecnica riferita al DL 34/2020 (20.563 milioni), l’ammontare dei versamenti sospesi considerato dalla RT in esame (7.495 milioni) risulta notevolmente inferiore: andrebbero quindi individuati gli elementi alla base di tale discrasia (diversa valutazione del peso della congiuntura, versamenti effettuati, ecc.).
Quanto alla possibile incidenza della congiuntura, utilizzando i dati del bollettino delle entrate tributarie (mesi da marzo a giugno), risulta che il gettito delle ritenute per lavoro dipendente è pari a 24,7 mld nel 2019 e a 20,5 mld nel 2020; incrementando tale ultimo dato del valore sospeso indicato dalla RT (1.362 mln), la perdita di gettito tra le due annualità risulterebbe pari a 2.855 milioni (pari all’11,6 per cento), presumibilmente attribuibile alla congiuntura negativa. Ripetendo la stessa procedura per le ritenute da lavoro autonomo e per l’IVA, la predetta differenza risulterebbe pari, rispettivamente, a 389 milioni (10,4 per cento) e 9.209 milioni (21,1%).
Ulteriori informazioni, inoltre, sarebbero opportune in merito agli effetti per interessi passivi – non menzionati dalla RT - tenuto conto che la norma esclude espressamente l’applicazione di sanzioni e interessi a carico dei contribuenti.
Articolo 97-bis
(Due per mille per associazioni culturali)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma consente, per il solo periodo d’imposta 2020, ai contribuenti di destinare il 2 per mille IRPEF in favore di associazioni iscritte in apposito albo istituito presso la Presidenza del consiglio dei Ministri. La disposizione si applica nel limite di spesa fissato in 12 milioni di euro per il 2021.
In proposito, andrebbe chiarito se l’onere indicato dalla norma debba intendersi comprensivo anche delle spese necessarie per l’istituzione del nuovo albo e la gestione e ripartizione delle risorse.
Ciò anche in considerazione dei tempi ristretti concessi per l’elaborazione e la ripartizione delle risorse, tenuto conto che le dichiarazioni IRPEF per l’anno 2020 potranno essere presentate fino a settembre del 2021, e che la copertura dell’onere è prevista per il solo anno 2021.
Articolo 98
(Proroga secondo acconto ISA)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione differisce al 30 aprile 2021 il pagamento del secondo o unico acconto delle imposte dirette e dell’IRAP in favore dei contribuenti che adeguano il proprio reddito in base agli indici sintetici di affidabilità (ISA) e dei contribuenti forfetari e che realizzano, nel 2020, una contrazione del 33 per cento del fatturato rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
La relazione tecnica si limita a fornire i risultati della quantificazione, affermando che per tale stima sono stati utilizzati dell’anno precedente, i dati della fatturazione elettronica 2020 e che si è tenuto conto dei recenti andamenti macroeconomici. Appare, pertanto, necessario che siano esplicati i dati disponibili, nonché i criteri e le ipotesi adottate per tener conto della congiuntura negativa legata all’emergenza COVID, al fine di consentire una verifica della quantificazione.
Articolo 98-bis
(Proroga versamenti da dichiarazione per soggetti ISA)
In merito ai profili di quantificazione si rileva che la norma consente ai contribuenti soggetti ad ISA di sanare i mancati versamenti per debiti d’imposta risultanti in dichiarazione mediante pagamento entro il 30 ottobre 2020. In tal caso, si applica, in luogo della sanzione, una maggiorazione dello 0,8 per cento.
La relazione tecnica quantifica il minor gettito per sanzioni atteso nell’anno, effettuando un confronto tra l’ammontare delle sanzioni attese applicando il ravvedimento operoso (1,67% se il pagamento avviene entro 90 giorni dalla scadenza) e la maggiorazione introdotta dalla norma in esame. La differenza è indicata in 7,6 milioni per l’anno 2020.
In proposito, si rileva che i dati forniti dalla RT non consentono una puntuale verifica della quantificazione indicata.
Articolo 99
(Proroga riscossione coattiva)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma proroga dal 31 agosto 2020 al 15 ottobre 2020 il termine del periodo di sospensione disposto con riferimento all’attività di riscossione (quali, ad es. cartelle di pagamento, avvisi, accantonamenti per pignoramento stipendi).
La relazione tecnica illustra la procedura applicata ai fini della stima dei relativi effetti finanziari e fornisce i risultati della elaborazione. Premessa la necessità di acquisire i dati e le ipotesi adottate per la quantificazione, andrebbe, in particolare, precisato se gli importi medi mensili indicati dalla relazione tecnica sono ottenuti da una mera media matematica dei dati rilevati nel periodo luglio 2018-dicembre 2019 ovvero se nella loro determinazione si sia tenuto anche conto della particolare congiuntura che interessa il periodo di estensione della sospensione.
Articolo 100, commi 1-10 e 11
(Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale)
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma:
- estende alle concessioni lacuali, fluviali e per la nautica da diporto, nonché a talune ulteriori gestioni la proroga quindicennale (dal 2019) delle concessioni, che a legislazione vigente era stata prevista in favore delle sole concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo (comma 1);
- per le concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo, a partire dal 1° gennaio 2021, assoggetta le pertinenze demaniali ai “canoni tabellari” e non più ai “canoni OMI”[14] o “canoni di mercato” (introdotti dalla legge finanziaria per il 2007 e di importo maggiore). Sono salvi i pagamenti già eseguiti (comma 2);
- per le concessioni demaniali marittime per nautica da diporto, applica a decorrere dal 1° gennaio 2007, i cosiddetti “canoni tabellari” (in luogo dei “canoni OMI”, v. sopra). Le somme versate in eccedenza sono compensate, a decorrere dal 2021, con quelle da versare, in rate annuali costanti per la residua durata della concessione (comma 3);
- fissa, dal 1° gennaio 2021, l’importo annuo minimo del canone demaniale marittimo con qualunque finalità in euro 2.500 (comma 4);
- sospende fino al 15 dicembre 2020 determinati provvedimenti amministrativi sanzionatori, ablatori e coattivi riferiti alle concessioni turistico-ricreative e per nautica da diporto (commi 5-6);
- consente di definire i procedimenti giudiziari o amministrativi pendenti concernenti il pagamento dei canoni delle concessioni turistico-ricreative e per nautica da diporto mediante versamento in un’unica soluzione di un importo pari al 30 per cento delle somme richieste, entro il 30 settembre 2021 oppure in massimo sei annualità (di cui la prima rata entro il entro il 30 settembre 2021) di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste (commi 7-10).
La relazione tecnica (al cui testo si rinvia per l’esposizione completa) si basa sui dati del MIT. Essa, quanto al comma 2 informa che i canoni richiesti ai concessionari “pertinenziali” (ossia i “canoni OMI” soppressi per effetto della norma in esame) nel 2020 ammontano a circa 5,8 milioni, comprensivi della nautica da diporto. Tale valore viene dunque assunto quale mancato introito a decorrere dal 2021; quanto al comma 3 stima (sulla base di dati e di ipotesi) che i “canoni OMI” richiesti ai concessionari per la nautica da diporto nel periodo compreso tra il 2007 e il 2020 ammontino a euro 1.765.172, mentre i “canoni tabellari” ammonterebbero a circa 290.090 euro, dunque con una differenza (che costituisce una perdita stimata) di 1.475.082 euro per l’intero periodo, di cui 144.080 euro sono riferiti all’anno 2020.
Quanto al comma 4, che fissa il canone minimo in 2.500 euro, la RT stima un maggior gettito di 39 milioni annui; reputa neutrali i commi 5-6 (sospensione infrannuale dei procedimenti) e, quanto ai commi 7-10 (definizione agevolata del contenzioso), espone un ipotetico ordine di grandezza degli introiti versati dai soggetti interessati a chiudere le liti, ma non computa tali somme quali effetti della norma. Complessivamente, dunque, la RT conclude affermando quanto segue:
- a decorrere dal 2021, gli effetti negativi sul gettito recati dal comma 2 e dal comma 3 (valutati in circa 6,1 milioni annui)[15] trovano compensazione nell'effetto positivo derivante dalla disposizione contenuta nel comma 4 (39 milioni annui);
- dal 2021 in poi il margine di maggior gettito recato dal comma 4, che residua a seguito della compensazione del minor gettito di cui ai commi 2 e 3, valutato in 32,9 milioni annui[16], viene prudenzialmente ridotto al 50 per cento (16,5 milioni) al fine di costituire, con il restante 50 per cento, un’adeguata salvaguardia per possibili effetti negativi sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata prevista dai commi da 7 a 10;
- conclusivamente, a decorrere dal 2021, l’articolo 100 determina un maggior gettito prudenzialmente stimato in 16,5 milioni annui, mentre per l’anno 2020 si determina un onere di euro 144.000 per effetto del comma 3.
In proposito, si osserva quanto segue:
- la relazione tecnica non commenta specificamente il comma 1 (proroga quindicennale di una serie di concessioni demaniali): riguardo a tale disposizione si rammenta che, nel corso dell’esame parlamentare del DL rilancio, il Governo ha richiesto la soppressione di una disposizione contenuta nell’emendamento 182.11 (pressoché identico all’articolo 100 ora in esame ed inizialmente approvato in sede referente), rilevando una serie di criticità, ed evidenziando in particolare che la disposizione poteva “suscitare … l'avvio di procedure di infrazione potenzialmente foriere di maggiori oneri a carico della finanza pubblica”. In merito a tali profili risulta necessario acquisire l’avviso del Governo.
La norma inoltre estende la proroga quindicennale non solo a una serie di concessioni demaniali, ma anche ai “rapporti aventi ad oggetto la gestione di strutture turistico ricreative in aree ricadenti nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti successivi all’inizio dell’utilizzazione”. In merito all’effettiva delimitazione di tale fattispecie sarebbe necessario acquisire chiarimenti, posto che la disposizione parrebbe avere l’effetto di conferire implicitamente il regime giuridico della concessione, di durata quindicennale ope legis, a operatori che hanno utilizzato aree demaniali in mancanza di provvedimenti amministrativi, intervenuti solo in seguito. Ove tale interpretazione fosse confermata, andrebbe infatti chiarito se vi siano effetti circa le pretese creditorie erariali;
- quanto ai commi 2 e 3, la relazione tecnica indica che la perdita di 5,8 milioni di euro annui (derivante dalla cancellazione dei “canoni OMI”) include le concessioni per nautica da diporto; al comma 3, però, si fornisce per la sola nautica da diporto un ulteriore onere, per complessivi 1,3 milioni di euro su più annualità, che dovrebbe derivare dalla medesima riforma dei canoni demaniali: circa il rapporto fra gli oneri indicati al comma 2 e quelli indicati al comma 3 (che parrebbero una parte dei primi) andrebbero acquisiti chiarimenti. Con specifico riferimento al comma 3, si rileva che la tabella indica le annualità dal 2009 al 2020, mentre la riforma dei canoni entrò in vigore dal 1° gennaio 2007 e oggi viene cancellata retroattivamente con effetto dalla medesima data: andrebbe dunque chiarito se sussistano effetti anche per gli anni 2007 e 2008 (qualora non si siano realizzati i presupposti per la prescrizione);
- si prende atto dei dati forniti dalla relazione tecnica in merito al comma 3 e al comma 4, che, essendo di fonte amministrativa, non risultano riscontrabili con altri dati.
L’accesso pubblico al SID[17], infatti, non consente il riscontro, in forma individuale o aggregata, delle specifiche informazioni sui canoni e in recenti relazioni tecniche non sono stati forniti dati comparabili;
- si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito ai commi 5 e 6 (sospensione dei procedimenti coattivi) e non si formulano osservazioni;
- i commi 7-10 consentono di definire il contenzioso pendente sui canoni versando una quota (il 30 o il 60 per cento) della somma richiesta: per quanto riguarda, dunque, la quota richiesta dal demanio che viene meno in caso di adesione (pari, rispettivamente, al 70 o al 40 per cento), andrebbe chiarito se si tratti di somme iscritte come crediti da riscuotere, la cui cancellazione, in caso affermativo, dovrebbe trovare una specifica quantificazione e copertura. Ciò tenuto conto anche che la medesima relazione tecnica menziona “possibili effetti negativi sulle entrate derivanti dalla definizione agevolata prevista dai commi da 7 a 10” e, senza quantificarli, provvede comunque a una sorta di “compensazione” atipica, dimezzando il maggior gettito derivante dal comma 4.
Limitatamente alle modalità di registrazione degli effetti, si rileva quanto segue: la perdita di gettito di 0,14 milioni per l’anno 2020 è riferita, dalla relazione tecnica, al comma 3, mentre il prospetto riepilogativo la registra con una descrizione[18] che letteralmente sembra fare riferimento al comma 1; inoltre, il prospetto, da un lato, registra l’onere da riduzione del canone come minori entrate extratributarie, dall’altro, registra l’incremento di gettito derivante dall’innalzamento del canone minimo come maggiori entrate tributarie: in proposito, sarebbero utili chiarimenti.
Articolo 101
(Concessione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che l’articolo in esame rinvia la stipula e la decorrenza della nuova concessione per la gestione dei giochi numerici a totalizzatore nazionale (cosiddetta “gara Superenalotto”, aggiudicata alla Sisal SpA) dal 24 agosto 2020 al 1° dicembre 2021 (comma 1), mantenendo tuttavia fermo nel 2020, come già previsto a legislazione previgente, il pagamento della quota offerta dall’aggiudicatario in fase di gara (comma 2). La relazione tecnica afferma che la norma, garantendo l'acquisizione degli importi dovuti entro l'anno 2020, risulta ad invarianza finanziaria.
In proposito non si hanno osservazioni né sotto il profilo del rinvio della decorrenza delle condizioni più favorevoli offerte dall’aggiudicatario (posto che a tali elementi non erano stati ascritti effetti finanziari, in quanto secondo le relazioni tecniche gli stessi sarebbero stati computabili a consuntivo) né sotto il profilo del rinvio del pagamento dovuto dall’aggiudicatario (in quanto infrannuale). Tuttavia, posto che il rinvio della decorrenza della nuova concessione comporta una proroga dell’attuale affidamento (sia pure in capo al medesimo concessionario), andrebbero acquisiti elementi circa la compatibilità del rinvio in questione con la disciplina europea del mercato interno e degli affidamenti di contratti pubblici.
Articolo 103
(Servizi dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli)
In merito ai profili di quantificazione, la norma consente l’istituzione di una società di servizi integralmente controllata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il comma 1, presente nel testo originario, prevede che la società possa essere costituita senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, mentre il comma 4-bis, introdotto dal Senato, quantifica gli oneri derivanti dal presente articolo in misura pari a 600.000 euro per l'anno 2021 in termini di fabbisogno e indebitamento netto: circa il coordinamento fra le due disposizioni andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
La relazione tecnica afferma che gli oneri sono derivanti dall’avviamento della società e non rilevano sul saldo netto da finanziare in quanto riferiti a risorse accantonate nelle precedenti gestioni dell’Agenzia.
Non si hanno osservazioni da formulare, alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.
Articolo 104
(Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro)
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione di quanto evidenziato dalla relazione illustrativa che evidenzia che la soppressione della procedura di regolarizzazione per gli apparecchi utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, già prevista dal comma 7-quinquies dell’articolo 110 del TULPS, non sia più attuabile. Stante la mancanza di indicazioni al riguardo nella RT, in proposito appare opportuno acquisire una conferma dal Governo.
Si evidenzia, comunque, la soppressione della previsione del parere delle Commissioni parlamentari precedentemente previsto per l’adozione del decreto ministeriale volto a determinare la base imponibile forfetaria dell’imposta sugli intrattenimenti per gli apparecchi da intrattenimento con e senza vincita in denaro.
Articolo 105
(Lotteria degli scontrini cashless)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma stabilisce che le risorse già stanziate per il 2020 per l'istituzione di premi speciali associati alla lotteria degli scontrini siano interamente destinate alle spese amministrative e di comunicazione connesse alla medesima lotteria. La gestione di tali spese è affidata, a decorrere dall'anno 2020, al dipartimento dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell'economia e delle finanze, il quale, nell’ambito delle predette risorse e nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, può avvalersi con decorrenza non antecedente al 1° ottobre 2020 di personale assunto con contratti di lavoro a tempo determinato fino a sei unità, con una durata massima di quindici mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, per un importo massimo di 40.000 euro per ciascun incarico.
Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari. La RT, in relazione all’assunzione di sei unità di personale nel limite massimo complessivo di 240.000 euro, afferma che la misura trova copertura nell’ambito delle risorse disponibili sullo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge n. 232/2016.
In proposito, nel rilevare che la copertura con risorse di bilancio non rientra tra quelle tipicamente previste dalla legge di contabilità e finanza pubblica (legge 196/2009), andrebbero acquisiti elementi in ordine all’ammontare e all’effettiva disponibilità di tali risorse.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma differisce dal 31 luglio al 31 ottobre 2020 il termine per il versamento della tassa automobilistica, senza l'applicazione di sanzioni e interessi, per i veicoli concessi in locazione a lungo termine senza conducente, in relazione ai periodi tributari in scadenza nei primi nove mesi del 2020. In proposito la RT afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti in termini di minori entrate tenuto conto che il differimento dei versamenti previsto assicura in ogni caso la riscossione del gettito entro il corrente anno. Pur tenendo conto sia degli elementi forniti dalla relazione tecnica sia del fatto che ad una precedente proroga infrannuale di analogo contenuto (art. 1, comma 8-bis, DL n. 162/2019) non sono stati ascritti effetti, si osserva comunque che la tassa automobilistica così prorogata è un tributo devoluto alle regioni a statuto ordinario e alle province autonome: sarebbe dunque necessario acquisire elementi idonei ad escludere che il posticipo (sia pure infrannuale) di una quota di gettito tributario possa produrre problemi di liquidità per i predetti enti.
Articolo 109
(Proroga esonero TOSAP e COSAP)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione proroga il regime di esenzione TOSAP/COSAP (inclusa quella temporanea) e che gli effetti di minor gettito risultano in linea con il precedente regime di esenzione disposto DL 34/2020.
Infatti, in tale sede all’esenzione TOSAP/COSAP per 6 mesi era attribuita una perdita di gettito rapportata ad un valore pari a 255 mln annui. Per l’attuale proroga di ulteriori 2 mesi sono stimati effetti negativi pari a: 255/12*2=42,5 mln.
Per l’esenzione TOSAP/COSAP temporanea di 2 mesi era attribuita una perdita di gettito pari a 12,5 milioni. Gli effetti stimati per l’ulteriore proroga di 5,5 mesi sono pari a 12,5/2*5,5=34,38 mln.
Si segnala, tuttavia, che la disposizione comporta anche la proroga di alcuni adempimenti, tra i quali l’obbligo di presentazione telematica delle domande di nuove concessioni con esenzione dall’imposta di bollo in relazione a tale domanda.
Sul punto la relazione tecnica riferita al DL 34/2020 afferma che tale esenzione rappresenta una rinuncia a maggior gettito in quanto le domande presentate durante il periodo in oggetto sono dirette ad aumentare lo spazio a disposizione al fine di assicurare il distanziamento sociale.
Sarebbe quindi opportuna una conferma che, anche in relazione all’ulteriore proroga disposta dalla norma in esame, l’esenzione dall’imposta di bollo possa configurarsi come una mera rinuncia a maggior gettito.
Articolo 110
(Rivalutazione dei beni d’impresa e delle partecipazioni 2020)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma:
- consente ai soggetti che non applicano i principi contabili internazionali la rivalutazione agevolata dei beni e delle partecipazioni iscritte nel bilancio riferito al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2019, mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 10 per cento. Il maggior valore può essere affrancato anche ai fini fiscali mediante il pagamento di un’imposta sostitutiva del 3 per cento (commi da 1 a 7);
- per i soggetti che applicano i principi contabili internazionali, consente l’affrancamento fiscale delle riserve in sospensione d’imposta in relazione ai maggiori valori derivanti dalla rivalutazione delle partecipazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie (comma 8).
Si segnala, in primo luogo, che la relazione tecnica non considera la disposizione contenuta nel comma 8 che interessa i soggetti che applicano i principi contabili internazionali (in via prevalente, gli operatori del settore finanziario e bancario). Poiché la stessa appare suscettibile di determinare effetti fiscali che andrebbero stimati con riguardo alle diverse annualità, appare necessario acquisire dati ed elementi di stima dal Governo.
In merito a quanto indicato dalla relazione tecnica (commi da 1 a 7), si rileva che la RT non esplicita i parametri utilizzati (maggiori valori stimati, aliquote d’imposta applicate, periodo di ammortamento dei beni oggetto di rivalutazione), necessari ai fini di un compiuto riscontro della stima operata.
La stima è effettuata ipotizzando un ammontare di imposta sostitutiva coincidente con quella corrispondente all’”importo a debito di competenza 2019” rilevata dall’analisi dei versamenti F24 (ossia 390 milioni, ripartita in 3 rate annuali di 130 milioni ciascuna). In proposito, non sono esplicitati gli elementi in base ai quali la RT adotta tale ipotesi tenuto conto che l’importo indicato dovrebbe corrispondere alla somma delle imposte sostitutive versate in relazione a tre diversi interventi normativi di rivalutazione agevolata (prima rata per le rivalutazioni effettuate nel 2018, seconda rata per le rivalutazioni effettuate nel 2017 e terza rata per le rivalutazioni effettuate nel 2016).
Andrebbero inoltre esplicitati i criteri e le ipotesi adottate in base ai quali la RT assume che in presenza di una minore aliquota di imposta sostitutiva (10 e 3 per cento in luogo delle precedenti 12 e 10 per cento), il gettito rimane invariato in quanto viene incrementato il valore imponibile.
In particolare, il gettito di 390 milioni corrisponde a maggior valori di beni pari a 3 miliardi[19] se si utilizzano le aliquote previste dalla norma in esame, e a maggiori valori di beni pari a circa 1,8 miliardi se si applicano le aliquote previste dalle precedenti norme sulla rivalutazione agevolata.
Tali informazioni appaiono necessarie ai fini di una compiuta verifica delle stime che appaiono di ammontare notevolmente superiore rispetto a quelle delle precedenti norme di proroga.
Da ultimo, alla rivalutazione dei beni iscritti nel bilancio 2018 da effettuare entro l’approvazione del bilancio successivo[20] mediante versamento di imposte sostitutive fissate al 10 per cento (rivalutazione civilistica) e 12 per cento (rivalutazione fiscale), sono ascritti effetti positivi (imposta sostitutiva) pari a 17,7 milioni per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 ed effetti negativi per riduzione delle imposte ordinarie (riconoscimento fiscale) per gli anni dal 2022 al 2025.
Si rileva, inoltre, che la RT non considera gli effetti finanziari quantificati in relazione all’art. 12-ter del DL n. 23/2020 che consente di rivalutare i beni iscritti nel bilancio 2018 anche in sede di bilancio 2020, 2021 e 2022.
Il citato articolo 12-ter stabilisce che la rivalutazione dei beni iscritti nel bilancio 2018 possa essere effettuata anche nei bilanci successivi al 2019 (in particolare, nei bilanci 2020, 2021 e 2022). Pertanto, la RT ad esso riferita, attribuisce effetti negativi per il 2020 pari a 11,8 milioni (rettifica parziale del maggior gettito ascritto dalla legge di bilancio 2020) ed effetti positivi pari a 6,9 milioni in ciascuno degli anni 2022 e 2023 (differimento delle rate di imposta sostitutiva versata).
È verosimile peraltro che per le rivalutazioni dei beni e delle partecipazioni presenti nel bilancio 2018 – qualora fossero presenti anche nel bilancio 2019 – i contribuenti applicheranno la disciplina disposta dalla norma in esame in quanto l’aliquota d’imposta sostitutiva è inferiore rispetto a quella previgente. In merito a tale aspetto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 111
(Riscossione diretta società in house)
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma consente alle società in house interamente costituite con capitale pubblico l'incasso diretto delle entrate degli enti locali, escludendo invece le società miste pubblico-private. La RT afferma che la disposizione non comporta oneri per la finanza pubblica. Nulla da osservare al riguardo.
Articolo 112
(Raddoppio limite welfare aziendale anno 2020)
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione incrementa, per l’anno 2020, da 258,23 a 516,46 euro il valore dei beni (c.d. compensi in natura) corrisposti dal datore di lavoro al lavoratore che non concorrono alla formazione della base imponibile.
La relazione tecnica, in base ad elaborazioni di dati del 2018, indica in 30,4 milioni il valore dei compensi in natura interessato dall’esenzione disposta dalla norma in esame. Non vengono esplicitati, tuttavia, i criteri applicati per l’elaborazione della stima né ulteriori informazioni quali, ad esempio, il numero dei soggetti interessati dalla disposizione.
Per la stima degli effetti finanziari, la RT incrementa il dato sopra indicato del 33 per cento per tenere conto del fatto che, in virtù della crisi economica, le aziende possano procedere a forme di sostegno del reddito a favore dei propri dipendenti. In merito a tale aspetto, si rileva che la disposizione potrebbe incentivare l’utilizzo dei compensi in natura mediante il trasferimento nella quota esente di una parte della retribuzione (che verrebbe corrisposta in natura) al fine di ridurre il carico fiscale del lavoratore. Appare, pertanto, necessario acquisire elementi per verificare la prudenzialità dell’incremento assunto ai fini della stima.
Si rileva infine che la relazione tecnica non considera il profilo contributivo della disposizione. Andrebbe quindi chiarito se l’esenzione si renda applicabile anche ai fini della determinazione dell’imponibile previdenziale; in tal caso andrebbero valutati anche eventuali effetti di minore entrata contributiva.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che il comma 1 dispone che gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con l'autorizzazione al ricorso all'indebitamento approvata il 29 luglio 2020 dalle Camere. In proposito si osserva che, limitatamente al periodo 2020-2022, detta coerenza risulta verificabile sulla base degli allegati tecnici al decreto in esame dai quali risultano i seguenti impatti sui diversi saldi di finanza pubblica, tutti al di sotto degli importi autorizzati nel luglio scorso dalle Camere. In mancanza di una proiezione oltre il triennio delle grandezze riportate nel prospetto riepilogativo degli effetti finanziari del provvedimento, non è possibile estendere la verifica oltre il 2022.
Per le medesime ragioni, in merito all’utilizzo di quote - pari a 10 milioni di euro per l'anno 2028 in termini di fabbisogno e indebitamento netto e a 90 milioni di euro per l’anno 2029 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2035 - del margine disponibile a seguito dell’attuazione del decreto legge n. 34 del 2020 rispetto agli importi autorizzati dalle Camere, non è possibile svolgere una verifica trattandosi di esercizi non compresi nel triennio di riferimento.
In merito alla sostituzione dell’allegato 1 all'articolo 1, comma 1, della legge di bilancio 2020 (legge n. 160 del 2019), che riporta i nuovi livelli massimi del saldo netto da finanziare e del ricorso al mercato finanziario, si fa presente che, rispetto ai valori da ultimo stabiliti con il decreto legge n. 34/2020 (“DL rilancio”), gli importi annui riferiti al saldo netto da finanziare espresso in termini di competenza è incrementato di 76,17 miliardi per il 2020: l’incremento è dovuto per 32 miliardi all’autorizzazione al maggior deficit approvata dalle Camere nel luglio scorso. L’ulteriore incremento per circa 44 miliardi appare riconducibile al provvedimento di assestamento di bilancio 2020. In ordine a tale ricostruzione appare utile una conferma.
Per il 2021 e il 2022 gli incrementi nei livelli massimi del saldo (per 7 miliardi nel 201 e 2,5 miliardi nel 2022) coincidono con quelli oggetto dell’autorizzazione allo scostamento di bilancio approvata con risoluzioni delle Camere del luglio scorso.
In merito al comma 6 che richiama le previsioni già inserite nel decreto legge n. 34/2020 (“rilancio”) riguardanti una procedura di monitoraggio e riassegnazione di somme eventualmente non utilizzate per ovviare a carenze registrate con riguardo ad altre risorse, si ricorda che la medesima procedura di compensazione finanziaria derogatoria della legge di contabilità e finanza pubblica è stata autorizzata dallo stesso decreto rilancio per il solo esercizio finanziario 2020, in ragione dell’emergenza epidemiologica Covid-2019.
Articolo 114, comma 3
(Interessi passivi derivanti dal ricorso all’indebitamento)
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la norma determina entro limiti massimi annui gli interessi passivi sui titoli del debito pubblico derivanti dagli effetti del ricorso all’indebitamento in coerenza con l’autorizzazione disposta con la risoluzione parlamentare del 29 luglio 2020.
Detti limiti sono definiti in modo differenziato con riguardo al saldo di indebitamento netto, da un lato, e di fabbisogno e saldo netto da finanziare, dall’altro.
(miliardi di euro)
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
2029 |
Dal 2030 |
|
Saldo netto da finanziare e fabbisogno |
0,003 |
0,36 |
0,47 |
0,51 |
0,56 |
0,61 |
0,65 |
0,7 |
0,78 |
0,82 |
0,87 |
Netto |
0,084 |
0,45 |
0,52 |
0,57 |
0,63 |
0,68 |
0,73 |
0,79 |
0,86 |
0,89 |
0,95 |
In proposito si evidenzia che la relazione tecnica non fornisce gli elementi sottostanti la quantificazione dell’onere per interessi (tassi di interesse, durata e piano di emissioni) e l’impatto stimato sui diversi saldi, con riferimento all’arco temporale interessato e alla previsione, dal 2030, dell’onere a regime.
Si evidenzia inoltre, dal punto di vista della formulazione letterale delle disposizioni, che la configurazione dell’onere entro limiti massimi non appare conforme alla natura della spesa in questione che non si presta, in linea di principio, ad essere contenuta entro un ammontare predefinito. Sul punto appare necessario acquisire la valutazione del Governo.
In merito all’impatto stimato sui diversi saldi, si richiamano i diversi criteri di contabilizzazione, che afferiscono alla contabilità finanziaria (per quanto attiene a saldo netto da finanziare e al fabbisogno) e alla contabilità economica, secondo gli specifici criteri definiti dalla disciplina contabile europea (per quanto riguarda l’indebitamento netto).
[2] Si tratta di: lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali; lavoratori intermittenti; lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie; incaricati alle vendite a domicilio; lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con reddito nel 2019 non superiore a 50.000 euro; lavoratori dipendenti a tempo determinato del settore del turismo e degli stabilimenti termali.
[3] Osservatorio sul reddito e pensione di cittadinanza - https://www.inps.it/NuovoportaleINPS
[4] Osservatorio sul lavoro, Lavoratori dipendenti, retribuzioni e periodi retribuiti nell'anno, al sito https://www.inps.it/webidentity/banchedatistatistiche/menu/dipendenti/dipendenti.html consultato il 23 settembre 2020.
[5] Per effetto di un emendamento approvato in prima lettura.
[6] Articolo 1, commi da 139 a 148.
[7] Cfr. dichiarazioni rese dal rappresentante del Governo nella seduta della V Commissione della Camera dell’11 luglio 2017, secondo le quali “in via generale, l’impatto sui saldi di finanza pubblica in termini di cassa sui capitoli di spesa in conto capitale viene normalmente ripartito per un terzo su ciascuno degli anni del triennio successivo”
[8] Di cui all’articolo 2, comma 6, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
[9] Elenco allegato al DL 39/2009.
[10] Elenco allegato al DL 189/2016
[11] Di cui all’articolo 27, comma 17, del D.L. n. 34/2020.
[12] Art. 27, DL n. 34/2020.
[13] Comma 18 del medesimo articolo 27.
[14] Ossia i canoni parametrati sulle medie rilevate dall'Osservatorio del mercato immobiliare.
[15] Questo dato dovrebbe essere la somma, quanto al comma 2, di 5,8 milioni di euro annui dal 2021 di minor gettito (comma 2) e, quanto al comma 3, di una quota (che si desume in mancanza di altri chiarimenti) di 0,3 milioni di euro annui dal 2021: sembrerebbe induttivamente trattarsi della quota annua del complessivo minor gettito, di circa 1,3 milioni, che sarà recuperato da ciascun concessionario in rate annue costanti dal 2021 allo scadere della concessione.
[16] Ciò deriva dalla differenza fra 39 milioni annui di maggior gettito (comma 4) e 6,1 milioni annui di minor gettito (commi 2 e 3), ossia 39-6,1=32,9.
[17] Sistema informativo del Demanio, al sito: www.sid.mit.gov.it
[18] “Concessioni del demanio marittimo, lacuale e fluviale-Applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 682-683 della legge n. 145/2018”
[19] Infatti: 390 mln/(10%+3%)= 3.000 mln.
[20] Articolo 1, commi 696 e seguenti, della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020).