Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina
Riferimenti: AC N.2631/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 02/03/2021
Organi della Camera: V Bilancio


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Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina

26 gennaio 2021
Nota di verifica n. 298


Indice

Finalità|Oneri quantificati dal provvedimento|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Il disegno di legge in esame – già approvato dal Senato (A.S. 1086) – autorizza la ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

Ad anni alterni a decorrere dal 2020

Art. 3 disegno di legge di ratifica

5.504 annui


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

L'Accordo tra Italia e la Repubblica argentina si compone di dodici articoli ed è volto a fornire un'adeguata cornice giuridica per l'avvio di forme strutturate di cooperazione bilaterale tra le Forze armate dei due Stati.

La relazione tecnica afferma che l'attuazione dell'Accordo comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato in relazione all'Articolo 2 dello stesso che, nell'individuare le modalità attraverso le quali le Parti svilupperanno la cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e di consultazioni tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. Con riferimento a tale fattispecie l'applicazione dell'Accordo comporta un onere complessivo - secondo l'art. 3, comma 1, del ddl di ratifica e la relazione tecnica - pari a 5.504 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020 (cfr. infra).

Articolo 2: prevede l'elaborazione di piani annuali e pluriennali di cooperazione bilaterale che determineranno le linee guida, i luoghi, le date, il numero dei partecipanti nonché le modalità di attuazione delle attività di cooperazione (par. 1, lett. a). Inoltre, le concrete attività di cooperazione saranno condotte dai Ministeri della difesa delle due Parti (par. 1, lett. c).

La cooperazione tra le Parti potrà avvenire, tra l'altro, attraverso le seguenti modalità: scambio di esperienze tra esperti delle due Parti (par. 3, lett. b); incontri tra rappresentanti delle istituzioni della difesa (par. 3, lett. c); scambio di relatori e studenti di Istituzioni militari ed anche di fasi di formazione del personale militare (par. 3, lett. d); partecipazione a corsi teorici e pratici di orientamento, seminari, conferenze, dibattiti e simposi, organizzati presso organi civili e militari della difesa (par. 3, lett. e); partecipazione ad esercitazioni militari (par. 3, lett. f); partecipazione a operazioni di mantenimento della pace stabilite dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite (par. 3, lett. g); visite di navi ed aeromobili militari (par. 3, lett. h).

La relazione tecnica, con riferimento all'Articolo 2, par. 1, lett. d) relativo agli incontri tra le rispettive delegazioni, precisa che questi si terranno una volta l'anno, alternativamente, in Italia e in Argentina.

La relazione tecnica ipotizza, a riguardo, l'invio a Buenos Aires di due rappresentanti nazionali (n. 1 dirigente militare; n. 1 Ten. Col./Magg.) con una permanenza di 3 giorni in detta città, per un onere complessivo di 5.504 euro. Concorrono alla determinazione dell'onere le seguenti voci di costo:

  • 4.410 euro, spese di viaggio [2 biglietti aereo a/r Roma – Buenos Aires (2.100 euro x 2) + maggiorazione del 5% (105,00 euro x 2), ai sensi della normativa vigente (2.205 euro x 2)];
  • 1.094 euro, spese di missione:
    • 600 euro – pernottamento (150 euro al giorno x 2 pers. x 2 notti);
    • 255 euro - diaria per il dirigente militare. L'importo della diaria giornaliera, pari a euro 138,27, viene ridotto del 20% ai sensi della legge n. 248/2006, per un importo di euro 110,62. Tale valore viene ulteriormente ridotto di un terzo, in quanto l'alloggio è corrisposto come voce autonoma di spesa, e determinato in euro 73,74. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione (tab. A della circolare RGS n. 12/2010), sull'importo di euro 22,09, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, cosi calcolata, pari a euro 34,91, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 11,42. Sommando tale importo di euro 11,42 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 73,74, si ottiene l'importo di euro 85,16 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 255,00;
    • 239 euro – diaria per l'altro militare non dirigente. L'importo della diaria, pari a euro 131,60, anche in tal caso, viene ridotto del 20% (euro 105,28) ed è ulteriormente abbattuto di un terzo e determinato in euro 70,19. In ragione del reddito percepito viene applicato un coefficiente di lordizzazione (tab. A della circolare RGS n. 12/2010), sull'importo di euro 18,54, eccedente la quota esente di euro 51,65. Sulla quota lordizzata, cosi calcolata, pari a euro 29,29, vengono applicate ritenute erariali al 32,7 per cento, per un importo di euro 9,58. Sommando tale importo di euro 9,58 alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 70,19, si ottiene l'importo di euro 79,77 che, moltiplicato per tre giorni, comporta un onere arrotondato di euro 239,00.

La RT, tenuto anche conto dell'esperienza verificatasi in analoghi Accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso, delle relative spese, precisa che:

  • l'eventuale richiesta di scambio di esperienze tra esperti delle Parti (Art. 2, par. 3, lett. b), di visite alle navi e aeromobili militari (Art. 2, par. 3, lett. h), e così pure di attività culturali e sportive (Art. 2, par. 3, lett. i) sarà accolta solo previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
  • l'eventuale richiesta della Controparte per la formazione, partecipazione a corsi, seminari, conferenze, dibattiti e simposi (Art. 2, par. 3, lett. d ed e), per la partecipazione a esercitazioni militari (Art. 2, par. 3, lett. f) e per la partecipazione a operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (Art. 2, par. 3, lett. g), potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
  • l'eventuale partecipazione alle attività di cui all'Articolo 2, par. 3, lett. a), c), j) e k), non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato e sarà assicurata:
    • nei limiti della quantificazione degli oneri di missione sopra riportata, se relativa a personale italiano;
    • previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente, se relativa a personale ad esso appartenente.

Articolo 3: reca la disciplina degli aspetti finanziari dell'Accordo. In particolare viene disposto che ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione dell'Accordo, ivi inclusi: le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per la malattia e gli infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alle propria normativa (par. 1, lett. a); le spese mediche ed odontoiatriche, nonché le spese derivanti dalla rimozione e dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto (par. 1, lett. b). Fermo restando quanto previsto al par. 1, lett. b), la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie militari, a tutto il personale della Parte inviante che possa avere bisogno di assistenza sanitaria d'urgenza durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale previste dal presente Accordo e, ove necessario, presso altre strutture sanitarie, a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese (par. 2). Tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti (par. 3).

La relazione tecnica specifica che le eventuali cure di urgenza, di cui al comma 2, saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente espletata dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante.

Articolo 5: stabilisce che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ospitante da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'Accordo sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante (par. 1). Nel caso di responsabilità congiunta di entrambe le Parti per danni causati nello svolgimento delle attività nell'ambito del presente Accordo, le stesse se ne faranno carico, previa intesa (par. 2).

La relazione tecnica rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso si verifichino le predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Articolo 6: disciplina la cooperazione nel settore dei prodotti della difesa che potrà avvenire ai sensi dei rispettivi ordinamenti giuridici e limitatamente alle categorie di armamenti elencate nella norma stessa. L'equipaggiamento dei suddetti materiali sarà sviluppato e potrà essere attuato con operazioni dirette tra le Parti, oppure tramite società pubbliche e/o private autorizzate dai rispettivi Governi; le Parti si impegnano a non riesportare i prodotti acquisiti a Paesi terzi senza il preventivo benestare della Parte cedente (par. 1). Sono previste le modalità per lo svolgimento delle attività di cooperazione nel settore dell'industria della difesa e della politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari articolate in: ricerca scientifica, test e progettazione; scambio di esperienze nel campo tecnico; reciproca produzione e scambio di servizi tecnici nei settori stabiliti dalle Parti; sostegno all'industria della difesa e agli organi di governo per intraprendere la cooperazione nell'ambito dei prodotti militari (par. 2)

La relazione tecnica specifica che tali norme costituiscono elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione della eventuale attività di procurement con l'Argentina e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 11: prevede che sarà possibile stipulare Protocolli aggiuntivi con il consenso delle Parti in ambiti specifici di cooperazione nel settore della difesa che coinvolgano organi civili o militari (par. 1). Il presente Accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti, tramite scambio di Note attraverso i canali diplomatici (par. 4).

La relazione tecnica, con riguardo alla possibilità di introdurre emendamenti, protocolli e revisioni che dovessero ampliare la portata finanziaria dell'Accordo, afferma che sarà cura della Parte italiana evitare che gli stessi prevedano un ampliamento della portata finanziaria del documento in esame, ovvero, in caso contrario, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

Disposizioni del DDL di ratifica che presentano profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articolo 3: pone l'onere derivante dall'articolo II dell'Accordo, valutato in euro 5.504 ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, a carico del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La relazione tecnica non considera le norme.

Articolo 4: prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'Articolo 2, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli eventuali oneri derivanti dagli Articoli 5 (Risarcimento dei danni) e 11 (relativo ai protocolli aggiuntivi, emendamenti, revisioni e programmi) dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che la stima degli oneri derivanti dall'Accordo, valutati in 5.504 euro ad anni alterni a decorrere dal 2020, risulta coerente con gli elementi forniti dalla relazione tecnica nel presupposto che trovino effettiva attuazione le ipotesi adottate dalla relazione medesima, relative alle modalità e alla decorrenza dal 2020 dell'applicazione delle disposizioni dell'Accordo.

In particolare, si prende atto di quanto indicato dalla RT, in base alla quale gli oneri connessi all'attuazione del provvedimento sono esclusivamente riferiti all'invio, ad anni alterni a decorrere dal 2020, di due unità di personale militare italiano in Argentina con spese di viaggio, di missione e di soggiorno a carico dell'Italia: tale ipotesi appare a sua volta coerente con i criteri di ripartizione degli oneri desumibili dall'articolo 3 dell'Accordo.

Inoltre, si evidenzia che il disegno di legge di ratifica, con riguardo alle altre disposizioni dell'Accordo (fatta eccezione per gli Artt. 5 e 11) prevede un vincolo d'invarianza finanziaria: secondo la relazione tecnica, anche sulla base dell'esperienza verificatasi con riferimento ad analoghi Accordi, le attività di cooperazione di cui all'articolo 2 verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, non comportando quindi oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Al riguardo, anche se il meccanismo di rimborso delle spese non viene esplicitato nel testo dell'Accordo, non si formulano osservazioni dal momento che la predetta previsione costituisce una prassi consolidata in materia in ambito bilaterale internazionale anche in mancanza di una espressa disposizione pattizia presente nell'Accordo stesso[1].

[1] Cfr. parere espresso della V Commissione (Bilancio), nella seduta del 4 agosto 2020 all'AC 2523, recante Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, atto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2 dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 5.504 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Ciò premesso, per quanto riguarda la decorrenza degli oneri, si fa presente che il testo del provvedimento, come modificato dal Senato, presuppone che il primo incontro tra le rispettive delegazioni dell'Italia e dell'Argentina si svolgerà in Argentina nell'anno 2020 e che, pertanto, l'onere derivante dall'Accordo si produrrà ad anni alterni a decorrere dal 2020, ossia dal primo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo. In proposito, considerato che il 2020 è ormai trascorso, appare necessario modificare la decorrenza degli oneri, giacché questi ultimi si dovrebbero ora produrre ad anni alterni a decorrere dal 2021 (nuovo anno di presumibile entrata in vigore dell'Accordo), salvo che il Governo non assicuri che il primo incontro tra le predette delegazioni si svolgerà nel 2021 in Italia, anziché in Argentina, e che, conseguentemente, gli oneri si verificheranno ad anni alterni a decorrere dal 2022 mentre quelli indicati dal provvedimento in relazione all'anno 2020, eventualmente slittati al 2021 ai sensi dell'articolo 18, comma 3, della legge n. 196 del 2009[1], confluiranno in economia.

Infine, appare in ogni caso necessario che il Governo assicuri che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 sia da intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2022, al nuovo bilancio triennale 2021-2023.

Si fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca una clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2 dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che - secondo quanto ivi previsto - agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica (articoli 5 e 11), di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.

 
[1] Il citato comma 3 dispone che "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo".