Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 16/2020: Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025
Riferimenti: AC N.2434/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 15/04/2020
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2434-A

 

Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e finali ATP Torino 2021-2025

 

(Conversione in legge del DL 16/2020)

 

 

(Modifiche della Commissione)

 

 

N. XXX – 15 aprile 2020

 


 

 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

PREMESSA.. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLO 1.. - 4 -

Consiglio Olimpico Congiunto.. - 4 -

ARTICOLI 2, comma 3, 6, comma 4 e 15, comma 3.. - 5 -

Clausole di invarianza finanziaria.. - 5 -

ARTICOLO 3, comma 2-bis.. - 5 -

Poteri dell’organo di amministrazione della società Infrastrutture Milano-Cortina.. - 5 -

ARTICOLO 3, comma 12-bis.. - 7 -

Investimenti sostenibili per le Olimpiadi invernali 2026. - 7 -

ARTICOLO 3-bis.. - 8 -

Forum per la sostenibilità e l’eredità olimpica durevole. - 8 -

ARTICOLO 5, commi 6 e 7.. - 9 -

Disposizioni tributarie. - 9 -

ARTICOLI 5-bis e 5-ter.. - 11 -

Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche e paralimpiche. - 11 -

ARTICOLO 6, comma 5.. - 12 -

Divieto di compensi per i componenti del Comitato Finali ATP e della Commissione Tecnica di Gestione  - 12 -

ARTICOLO 12.. - 13 -

Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale. - 13 -

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

2434-A

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

No

Relazione tecnica (RT):

presente, riferita al testo del decreto-legge

Relatore per la Commissione di merito:

De Menech (PD)

 

Commissione competente:

VII (Cultura)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione del decreto-legge 11 marzo 2020, n. 16, recante disposizioni urgenti per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali di tennis ATP Torino 2021-2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria.

Il testo originario del provvedimento, corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, è stato assegnato in sede consultiva alla Commissione Bilancio, che ne ha iniziato l’esame nella seduta del 31 marzo 2020.

In merito al testo originario del provvedimento si rinvia alla Nota del Servizio Bilancio n. 201 del 31 marzo 2020.

La Commissione VII (Cultura) ha apportato modifiche al provvedimento nel corso dell’esame in sede referente. Gli emendamenti approvati non sono corredati di relazione tecnica o di prospetto riepilogativo.

Si esaminano di seguito, anche alla luce della RT riferita al testo originario, le sole modifiche introdotte dalla Commissione di merito che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Consiglio Olimpico Congiunto

La norma istituisce, presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), il Consiglio olimpico congiunto Milano Cortina 2026, con funzioni di indirizzo generale e di alta sorveglianza sull’attuazione del programma di realizzazione dei Giochi; viene prevista una clausola specifica di invarianza finanziaria ed esclusa la corresponsione, ai componenti, di compensi o gettoni comunque denominati.

 

Con le modifiche intervenute in sede referente sono state modificate composizione e competenze del Consiglio. In particolare:

§  il numero dei componenti del Consiglio rimane invariato a 15 membri, ma si prevede l’ingresso di un rappresentante del “Forum per la sostenibilità e l'eredità olimpica durevole” - introdotto al successivo articolo 3-bis (alla cui scheda si rinvia) -, con un solo rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport in luogo dei due già previsti; inoltre, si prevede l’elezione del portavoce, incaricato del coordinamento dei lavori, in luogo dell’elezione di un Presidente e due Vicepresidenti;

§  tra le funzioni del Consiglio viene meno quella di alta sorveglianza sull’attuazione del programma di realizzazione dei Giochi;

§  in luogo del divieto di corresponsione di “gettoni” ai componenti del Consiglio è previsto che il rimborso di eventuali spese dagli stessi sostenute sia a carico degli enti cui i componenti fanno capo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le modifiche intervenute nella composizione del Consiglio in esame non appaiano tali da incidere sull’idoneità delle risorse del CONI a sostenere le spese connesse al funzionamento dell’organismo, come sostenuto nella RT allegata al testo originario, dal momento che la composizione numerica dell’organismo resta invariata e una delle funzioni attribuite viene meno. In proposito appare utile una conferma.

In merito alla modifica apportata clausola sul divieto di compensi, che prevede che il rimborso di eventuali spese sostenute dai componenti del Consiglio sia a carico degli enti cui gli stessi fanno capo, andrebbe acquisita conferma della disponibilità, nell’ambito delle dotazioni di bilancio degli enti interessati, delle relative risorse.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che nel corso dell’esame in sede referente la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 1, comma 4, è stata riformulata più puntualmente nel senso di prevedere che dall’istituzione e dal funzionamento del Consiglio Olimpico Congiunto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai componenti del Consiglio medesimo non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, mentre i rimborsi di eventuali spese dagli stessi rimangono a carico dei rispettivi enti a cui i componenti stessi fanno capo. Al riguardo, non si hanno osservazioni, giacché la nuova formulazione della clausola di invarianza finanziaria risolve i profili problematici che erano stati evidenziati con riferimento alla originaria versione della clausola medesima.

 

ARTICOLI 2, comma 3, 6, comma 4 e 15, comma 3

Clausole di invarianza finanziaria

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che, nel corso dell’esame in sede referente, sono state riformulate più puntualmente le clausole di invarianza finanziaria di cui agli articoli 2, comma 3, 6, comma 4, e 15, comma 3, sostituendo le parole: «non derivano» con le seguenti: «non devono derivare». Al riguardo, non si hanno osservazioni, giacché l’opportunità di apportare le predette riformulazioni era stata evidenziata con riferimento alla versione originaria delle clausole stesse.

 

ARTICOLO 3, comma 2-bis

Poteri dell’organo di amministrazione della società Infrastrutture Milano-Cortina

La norma attribuisce all’organo di amministrazione della società Infrastrutture Milano-Cortina 2020-2026 S.p.A. i poteri e le facoltà di cui ai commi 5 e 8 dell’art. 61 del DL 50/2017.

Le norme richiamate (art. 61 del DL 50/2017) hanno attribuito al Commissario nominato per i Giochi Olimpici del 2026, una serie di poteri e facoltà, tra cui:

·         nel rispetto della normativa dell'Unione europea, degli obblighi internazionali assunti dall'Italia e dei principi generali dell'ordinamento nazionale, nonché nei limiti delle risorse stanziate, l’esercizio di poteri sostitutivi per risolvere eventuali situazioni o eventi ostativi alla tempestiva realizzazione degli interventi previsti nel piano approvato ai sensi del comma 4, anche mediante ordinanza contingibile e urgente analiticamente motivata. Il potere è esercitato nei limiti di quanto strettamente necessario e negli ulteriori limiti previamente indicati con delibera del Consiglio dei ministri, sentito il presidente della regione Veneto. Tali ordinanze sono immediatamente efficaci (comma 5);

·         nel rispetto degli artt. 37, 38 e 39 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, l’affidamento mediante convenzione delle funzioni di stazione appaltante per lo svolgimento di singole procedure di gara ad altri soggetti; il ricorso alle procedure, anche semplificate, di cui agli articoli 59 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; il ricorso a una delle forme di partenariato pubblico privato di cui agli articoli 180 e seguenti del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; l’individuazione del responsabile unico del procedimento tra persone dotate di adeguata professionalità in rapporto di servizio con gli enti territoriali coinvolti. Il commissario può, nel limite delle risorse disponibili e comunque non oltre 200.000 euro annui complessivi, affidare l'esercizio di specifiche funzioni a soggetti di alta e riconosciuta professionalità nelle discipline giuridico-economiche o ingegneristiche, con atto motivato e nel rispetto della disciplina per l'affidamento di appalti di servizi di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (comma 8).

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto del richiamo onnicomprensivo, contenuto nella norma, ai poteri e alle facoltà di cui ai commi 5 e 8 dell’art. 61 del DL 50/2017 (attributi al commissario per gli eventi in questione), andrebbe escluso che in ragione dell’esercizio dei medesimi possano determinarsi esigenze di spesa non previste a carico della società, partecipata da soggetti pubblici.

Anche in merito al ricorso a forme di partenariato pubblico-privato (comma 8 del citato art. 61), andrebbe confermato che le stesse possano svolte sulla base di procedure idonee ad escludere profili di rischio suscettibili di incidere sui conti pubblici, tenuto conto dei criteri stabiliti sulla base del sistema contabile europeo.

Infine, andrebbe escluso che la previsione dell’utilizzo, fino a 200.000 euro annui complessivi, di esperti (ai sensi del comma 8, ultimo periodo, del medesimo art. 61) configuri una forma di finanziamento aggiuntivo in favore della società.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che nel corso dell’esame in sede referente nella clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, è stata inserita un’apposita autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, non si hanno osservazioni, giacché l’opportunità del predetto inserimento era stata evidenziata con riferimento alla formulazione originaria della predetta clausola di copertura.

 

ARTICOLO 3, comma 12-bis

Investimenti sostenibili per le Olimpiadi invernali 2026

La modifica introdotta in sede referente aggiunge il comma 12-bis che interviene sulle modalità di finanziamento degli investimenti sostenibili per le Olimpiadi Milano-Cortina 2026.

Si rammenta che la legge di bilancio 2020 (L. n. 160/2019) ha istituito, al comma 14 dell’art. 1, il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, destinato al rilancio degli investimenti delle amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese, anche in riferimento all'economia circolare, alla decarbonizzazione dell'economia, alla riduzione delle emissioni, al risparmio energetico, alla sostenibilità ambientale, e, in generale, ai programmi di investimento e ai progetti a carattere innovativo, anche attraverso contributi ad imprese, ad elevata sostenibilità e che tengano conto degli impatti sociali.

In particolare, il comma 18, al fine di garantire la sostenibilità delle Olimpiadi invernali 2026 sotto il profilo ambientale, economico e sociale, in un'ottica di miglioramento della capacità e della fruibilità delle dotazioni infrastrutturali esistenti e da realizzare, per le opere di infrastrutturazione, ivi comprese quelle per l'accessibilità, ha riservato un finanziamento per la realizzazione di interventi nei territori delle regioni Lombardia e Veneto e delle province autonome di Trento e di Bolzano, con riferimento a tutte le aree olimpiche, per un importo di 50 milioni di euro per l'anno 2020, 180 milioni di euro per l'anno 2021, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 e 10 milioni di euro per l'anno 2026, a valere sulle risorse del Fondo.

La modifica in esame, nel mantenere ferme le finalità, gli importi e la loro scansione temporale, trasforma l’originaria riserva di una quota del Fondo in una distinta autorizzazione di spesa nei seguenti termini:

- il finanziamento non è più “riservato” bensì “autorizzato”;

- la copertura finanziaria non è più “a valere sulle risorse del Fondo” bensì avviene “con corrispondente riduzione del Fondo”.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che, in relazione agli investimenti programmati per la sostenibilità delle Olimpiadi 2026, la norma introdotta – nel mantenere ferme le finalità, gli importi e la scansione temporale - modifica l’originaria riserva di una quota del Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali in una distinta autorizzazione di spesa, finanziata mediante corrispondente riduzione del Fondo medesimo. Si rileva preliminarmente che le modifiche non intervengono sulle spese previste, ma sulle loro modalità attuative: in particolare, la modifica esclude le risorse in esame dalla disciplina generale dettata per il Fondo per gli investimenti delle amministrazioni centrali, senza esplicitare le nuove modalità di gestione delle risorse in questione. Appare quindi opportuno che sia chiarito quale amministrazione sia da considerare titolare degli interventi e quale sia la disciplina applicabile, e se da tali variazioni (trattandosi di risorse in conto capitale, per le quali originariamente erano ascritti effetti diversi sui saldi in funzione della concreta tempistica degli interventi) derivi un’accelerazione dell’indice di spendibilità delle risorse tale da incidere sugli effetti originariamente ascritti dalla legge di bilancio 2020 sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.

 

ARTICOLO 3-bis

Forum per la sostenibilità e l’eredità olimpica durevole

La norma, introdotta durante l’esame in sede referente, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, un comitato denominato “Forum per la sostenibilità e l’eredità olimpica e paralimpica”.

L’organismo istituito ha il compito di tutelare, tra l’altro, l’eredità olimpica e promuovere iniziative utili a valutare l’utilizzo a lungo termine delle infrastrutture realizzate per i Giochi, nonché il perdurare dei benefici sociali, economici e ambientali sui territori, anche con riferimento alle esigenze della pratica sportiva e motoria da parte dei soggetti disabili e dell’abbattimento delle barriere architettoniche. Inoltre, il Forum promuove la diffusione di buone pratiche in materia di protezione dei bambini e degli adolescenti avviati alla pratica sportiva, in coerenza con la Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato in materia di sport, d’intesa con gli enti territoriali interessati, sono definite composizione e regole di funzionamento del Forum.

Infine, si prevede che dall’istituzione e dal funzionamento del Forum non debbano derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che ai suoi componenti non spettino compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi spese.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che la norma, introdotta durante l’esame in sede referente, istituisce, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio per lo Sport, un comitato denominato “Forum per la sostenibilità e l’eredità olimpica e paralimpica”. Al riguardo, si rileva che nel testo risulta inserita la previsione che ai componenti dell’istituendo Forum non spettino compensi, indennità, emolumenti né rimborsi spese (comma 3).

Inoltre è riportata una clausola di neutralità finanziaria: tuttavia, al fine di verificare l’effettività di tale clausola, con particolare riferimento a possibili spese di funzionamento e di supporto amministrativo, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione volti a confermare, ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis, della legge n. 196/2009, che il Comitato possa essere costituito e svolgere le proprie funzioni con risorse già esistenti presso la Presidenza del Consiglio.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che nel corso dell’esame in sede referente nella clausola di copertura finanziaria di cui all’articolo 3, comma 4, secondo periodo, è stata inserita un’apposita autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Al riguardo, non si hanno osservazioni, giacché l’opportunità del predetto inserimento era stata evidenziata con riferimento alla formulazione originaria della predetta clausola di copertura.

 

ARTICOLO 5, commi 6 e 7

Disposizioni tributarie

La modifica introdotta in sede referente sostituisce i commi 6 e 7 dell’articolo 5 del testo originario del provvedimento.

Le norme, nel testo iniziale, recano una parziale esenzione IRPEF per i redditi di lavoro dipendente e assimilati[1] corrisposti dal Comitato Organizzatore nel periodo 2020-2026, i quali concorrono alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 30 per cento del loro ammontare (comma 6). Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 6 valutati in 0,527 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,444 milioni di euro per l'anno 2021, in 2,379 milioni di euro per l'anno 2022, in 6,361 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,603 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,429 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (comma 7)

Le modifiche comportano che i redditi di lavoro dipendente corrisposti dal Comitato Organizzatore (comma 6):

-          nel 2020, concorrono alla formazione della base imponibile per l’intero ammontare (si esclude quindi il regime di parziale esenzione previsto, nel testo iniziale, in misura pari al 30 per cento);

-          dal 2021 al 2023, concorrono alla formazione della base imponibile limitatamente al 60 per cento (in luogo del 30 per cento iniziale);

-          dal 2024 al 2026, confermano la misura del 30 per cento prevista dal testo iniziale ai fini della concorrenza alla formazione della base imponibile.

La copertura finanziaria viene modificata al fine di considerare i nuovi effetti finanziari – di entità minore rispetto al testo iniziale – recati dal comma 6 modificato. In particolare, le minori entrate sono valutate in 0,786 milioni nel 2021, in 1,337 milioni nel 2022, in 3,637 milioni nel 2023, in 10,414 milioni nel 2024, in 16,436 milioni nel 2025, in 11,816 milioni nel 2026 e in 0,735 milioni nel 2027 (comma 7.

Si provvede anche a sostituire l’espressione “maggiori oneri” con quella “minori entrate”.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le modifiche riducono le agevolazioni introdotte in favore dei lavoratori dipendenti del Comitato organizzatore, sia sotto il profilo temporale sia sotto il profilo della misura del beneficio (comma 6) e correlativamente diminuiscono l’ammontare delle minori entrate valutate ai fini della copertura finanziaria (comma 7). Appare opportuno acquisire gli elementi di valutazione di tali nuove stime, al fine di verificare la quantificazione degli effetti finanziari operata.

Si rinvia, inoltre, a quanto indicato nella Nota del Servizio Bilancio n. 201 del 31 marzo 2020 riferita al testo originario del decreto legge in esame in merito alle richieste concernenti i criteri di quantificazione degli effetti finanziari recati dal comma 6.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che, nel corso dell’esame in sede referente, è stato modificato l’articolo 5, comma 7, che provvede agli oneri derivanti dall’applicazione di un più favorevole regime fiscale agli emolumenti corrisposti dal Comitato organizzatore istituito dall’articolo 2, da un lato, precisando che gli oneri ivi indicati sono costituiti da minori entrate, dall’altro, inserendo un’apposita autorizzazione al Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, si è provveduto alla riduzione dell’importo delle minori entrate oggetto di copertura finanziaria, giacché nel corso dell’esame in sede referente, è stato attenuato il predetto regime fiscale di favore[2].

In proposito, non si hanno osservazioni da formulare, anche in considerazione del fatto che l’opportunità di apportare le prime due modifiche dianzi menzionate era stata evidenziata con riferimento alla originaria versione della clausola di copertura in esame.

 

ARTICOLI 5-bis e 5-ter

Titolarità e tutela delle proprietà olimpiche e paralimpiche

Le norme, introdotte durante l’esame in sede referente, contengono le definizioni di “proprietà olimpiche” di cui viene ristretto l’uso a una serie di soggetti in essa indicati (articolo 5-ter, commi 1-2).

Si tratta del Comitato Olimpico Internazionale, del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, del Comitato Organizzatore, della Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3, nonché dei soggetti espressamente autorizzati in forma scritta dal Comitato Olimpico Internazionale.

Il simbolo olimpico, definito nell’allegato del Trattato di Nairobi del 26 settembre 1981 non può costituire oggetto di registrazione come marchio salvo i casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale (articolo 5-bis, comma 3).

Tale divieto si applica anche ai segni che contengono, in qualsiasi lingua, parole o riferimenti diretti comunque a richiamare il simbolo olimpico, i Giochi olimpici e i relativi eventi che, per le loro caratteristiche oggettive, possano indicare un collegamento con l'organizzazione o lo svolgimento delle manifestazioni olimpiche (articolo 5-bis, comma 4).

Le registrazioni effettuate in violazione del presente articolo sono nulle a tutti gli effetti di legge (articolo 5-bis, comma 5).

I divieti indicati nel presente articolo cessano di avere effetto il 31 dicembre 2026, fatto salvo quanto previsto dal citato trattato di Nairobi del 26 settembre 1981 (articolo 5-bis, comma 6).

Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di pubblicità parassitaria, si applica la normativa vigente in materia di marchi, ivi compresa la protezione accordata ai segni notori in ambito sportivo di cui all’articolo 8, comma 3, del D.lgs. n. 30/2005, nonché in materia di diritto d'autore e di concorrenza sleale (articolo 5-bis, comma 7).

Infine, si prevede che le disposizioni sopra descritte si applichino anche al simbolo paralimpico Agitos, alle espressioni «Giochi Paralimpici» e «Paralimpiadi», nonché agli altri emblemi, loghi, simboli e denominazioni che contraddistinguono i XIV Giochi Paralimpici Invernali (articolo 5-ter).

 

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente che le norme contengono le definizioni delle “proprietà olimpiche”, di cui viene ristretto l’uso a una serie di soggetti in essa indicati, e si prevede il divieto di registrazione del simbolo olimpico, salvo i casi di richiesta o espressa autorizzazione in forma scritta del Comitato olimpico internazionale, il suo ambito di estensione e la data entro cui ha termine il divieto. Infine, si prevede che le disposizioni sopra descritte si applichino anche al simbolo paralimpico Agitos e a tutto quanto contraddistingue i XIV Giochi Paralimpici Invernali.

In considerazione della loro natura ordinamentale, non si hanno osservazioni da formulare sulle disposizioni in esame.

 

ARTICOLO 6, comma 5

Divieto di compensi per i componenti del Comitato Finali ATP e della Commissione Tecnica di Gestione

La modifica, introdotta durante l’esame in sede referente, modifica la clausola di esclusione di compensi recata dal comma in esame, precisando che a coloro che assumono l’incarico di componente del Comitato Finali ATP o della Commissione Tecnica di Gestione non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati né rimborsi spese.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che, nel corso dell’esame in sede referente, la clausola di invarianza finanziaria di cui all’articolo 6, comma 5, è stata riformulata più puntualmente nel senso di prevedere, da un lato, che a coloro che assumono l’incarico di componente del Comitato per le Finali ATP o della Commissione Tecnica di Gestione non spettano compensi, indennità o emolumenti comunque denominati, né rimborsi di spese, dall’altro, che i predetti incarichi non sono cumulabili tra loro né compatibili con l’esercizio di funzioni nell’ambito della società «Sport e salute S.p.A.. Al riguardo, non si hanno osservazioni, giacché la nuova formulazione della clausola di invarianza finanziaria risolve i profili problematici che erano stati evidenziati con riferimento alla originaria versione della clausola medesima.

 

ARTICOLO 12

Sanzioni e tutela amministrativa e giurisdizionale

La norma nel testo originario prevede la sanzione per la violazione dei divieti di cui all’articolo 10, attribuendo la competenza sull’accertamento delle violazioni e sull’irrogazione delle sanzioni all'Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM).

Con la modifica intervenuta in sede referente, è specificato che l’AGCM si avvale della Guardia di Finanza, la quale provvede altresì al sequestro o alla descrizione nel corso dell’evento sportivo o fieristico di tutto quanto risulti prodotto, commercializzato, utilizzato o diffuso in violazione dei divieti di cui all’articolo 10.

 

In merito ai profili di quantificazione, sull’avvalimento della Guardia di Finanza nel procedimento sanzionatorio, si osserva che alla stessa sono già attribuite a legislazione vigente competenze sanzionatorie in materia di pubblicità ingannevole. Non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma – della sostenibilità dei compiti indicati dalla disposizione sulla base delle risorse già esistenti a legislazione vigente.

 



[1] Di cui agli articoli 49 e 50 del DPR n. 917/1986.

[2] In particolare, le minori entrate ora sono valutate in 0,786 milioni di euro per l'anno 2021,  1,337 milioni di euro per l'anno 2022, in 3,637 milioni di euro per l'anno 2023, in 10,414 milioni di euro per l'anno 2024, in 16,436 milioni di euro per l'anno 2025, in 11,816 milioni di euro per l'anno 2026 e in 0,735 milioni di euro per l'anno 2027.