Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 1/2020: Istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca
Riferimenti: AC N.2407/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 04/03/2020
Organi della Camera: V Bilancio

 


Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 2407-A

 

 

Istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca

 

(Conversione in legge, con modificazioni, del DL n. 1/2020 Approvato dal Senato – AS. 1664)

 

N. 195 - 4 marzo 2020

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


INDICE

 

PREMESSA. 3

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 4

ARTICOLO 1. 4

Istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca.. 4

ARTICOLO 2. 11

Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri 11

ARTICOLO 3. 19

Ripartizione delle strutture e degli uffici 19

ARTICOLO 3-bis. 27

Funzione dirigenziale tecnica.. 27

ARTICOLO 3-quater. 27

Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.. 27

ARTICOLO 4. 29

Disposizioni finali e transitorie. 29

ARTICOLO 5. 32

Disposizioni finanziarie. 32

 


 

Informazioni sul provvedimento

A.C.

2407-A

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca

Iniziativa:

governativa

Iter al Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Brescia (M5S)

 

Commissione competente:

I (Affari costituzionali)

 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge – approvato con modificazioni dal Senato[1] - dispone la conversione in legge del decreto legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante disposizioni urgenti per l’istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca.

Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari: entrambi i documenti risultano in gran parte utilizzabili ai fini della verifica delle quantificazioni. Al momento della predisposizione della presente Nota non è stata trasmessa la relazione tecnica aggiornata alle modifiche apportate dal Senato.

Si evidenzia che due degli emendamenti approvati in Commissione dal Senato sono corredati di relazione tecnica. Trattasi dell’emendamento 1.1000 (Testo 2) – che modifica tutti gli articoli e al quale è anche allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari derivanti dalle medesime modifiche - e dell’emendamento 2.13 (Testo 2). Il Governo ha, inoltre, fornito chiarimenti sui profili finanziari e ha messo a disposizione della 5ª Commissione (Bilancio) una nota tecnica. Anche di tale documentazione si dà conto nella presente Nota.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e le altre che presentano profili di carattere finanziario.

Nella presente Nota, solo ove necessario a fini espositivi si riportano riferimenti distinti alle summenzionate relazioni tecniche, altrimenti si effettua un rinvio generale alla “relazione tecnica”. I due prospetti riepilogativi sono invece sempre riportati distintamente.

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Istituzione del Ministero dell’istruzione e del Ministero dell’università e della ricerca

Normativa previgente. Il DPCM n. 155/2019, recante il regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, all’articolo 9 fissa il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione in complessive 190 unità. Nell'ambito di tale contingente complessivo sono compresi, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di 9 incarichi di livello dirigenziale non generale[2] (commi 1 e 2). Il Ministro può individuare altresì collaboratori estranei all'amministrazione assunti con contratto a tempo determinato in numero non superiore a 20, nonché esperti o consulenti in numero non superiore a 15, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa (comma 3). L’articolo 10, comma 2, del medesimo DPCM, tra l’altro, prevede che con decreto interministeriale possa essere attribuita ai vice capo di gabinetto e vice capo ufficio legislativo, in relazione alle responsabilità connesse all'incarico, un’indennità avente natura di retribuzione accessoria nel limite complessivo di spesa, per tutte le posizioni attivabili, di 86.000 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'Imposta regionale sulle attività produttive.

La norma, modificata dal Senato, istituisce il Ministero dell’istruzione e il Ministero dell’università e della ricerca e, conseguentemente, sopprime il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (comma 1).

Vengono altresì apportate modifiche all’art. 2 del D.lgs. n. 300/1999 (Riforma dell'organizzazione del Governo). In particolare, viene introdotto il nuovo comma 4-bis che, rispetto all’assetto vigente, incrementa da 13 a 14 il numero dei Ministeri, lasciando altresì inalterato il numero massimo complessivo - pari a 65 - dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari (comma 2, lettera b).

Si evidenzia che l’art. 1, comma 376, della legge n. 244/2007, soppresso dall’art. 4, comma 10, del provvedimento in esame, fissava in 13 il numero dei Ministeri. Era inoltre riportata la previsione, confermata dalla norma in esame, secondo la quale il numero totale dei componenti del Governo a qualsiasi titolo, ivi compresi Ministri senza portafoglio, vice Ministri e Sottosegretari, non possa essere superiore a 65.

Per le finalità dell’articolo in esame è autorizzata la spesa di 2.261.000 euro nel 2020 e di 2.333.000 euro annui a decorrere dal 2021, dei quali 327.500 euro nel 2020 e 393.000 euro annui a decorrere dal 2021 per il Ministero dell'università e della ricerca. Per le medesime finalità è altresì autorizzata la spesa di euro 132.000 per il 2020 e di euro 80.000 annui a decorrere dal 2021 (comma 3).

Si evidenzia che il testo originario del decreto legge in esame, per le finalità dell’articolo 1, ha autorizzato una spesa di 1.897.000 euro annui a decorrere dal 2020. Le modifiche approvate dal Senato, pertanto determinano un incremento della suddetta autorizzazione di spesa pari ad euro 364.000 (2.261.000 - 1.897.000) nel 2020 e di euro 436.000 (2.333.000 - 1.897.000) a decorrere dal 2021.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento ascrive al comma 3 i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

oneri di personale

(comma 3)

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

1,9

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

oneri di personale – effetti riflessi

(comma 3)

 

 

 

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

0,92

Maggiori spese correnti

 

oneri di funzionamento

(comma 3)

0,13

0,8

0,8

0,13

0,8

0,8

0,13

0,8

0,8

 

Il prospetto riepilogativo riferito all’emendamento modificativo del comma 3 (Em. 1.1000 testo 2) ascrive alla medesima modifica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

oneri di personale

(comma 3)

0,364

0,436

0,436

0,364

0,436

0,436

0,364

0,436

0,436

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

oneri di personale – effetti riflessi

(comma 3)

 

 

 

0,177

0,211

0,211

0,177

0,211

0,211

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento ribadisce il contenuto della disposizione e precisa che, a legislazione vigente (art. 1, legge n. 418/1999, art. 3 DL n. 54/2013), l'indennità spettante ai membri del Governo non parlamentati è la medesima, sia che si tratti di ministri sia di sottosegretari o vice ministri. Poiché il numero complessivo dei membri del Governo rimane invariato, l'articolo 1 non comporta maggiori oneri di personale per i vertici politici.

Si verificherà, invece, un maggior onere di personale conseguente alla nomina di un numero doppio di responsabili di alcuni degli uffici di diretta collaborazione:

• capo di gabinetto;

• capo ufficio legislativo;

• capo ufficio stampa;

• capo segreteria tecnica.

Inoltre, vi sarà anche la necessità di nominare 2 consiglieri diplomatici, in luogo dell'unico sinora previsto, nonché costituire 2 organismi indipendenti di valutazione della performance (OIV), anziché uno solo.

Infine, presso ciascuno dei 2 ministeri potranno essere nominati sino a 5 tra vice capi di gabinetto e vice capi dell'ufficio legislativo, fermo restando che il numero degli incarichi non potrà superare il numero di dirigenti in servizio presso gli uffici. Poiché il numero complessivo di posizioni dirigenziali è di 9 unità, da ripartire tra i 2 ministeri, potranno essere incaricati al più 9 vice, in totale.

Non si prevedono, invece, nuovi o maggiori oneri per gli emolumenti dei segretari particolari e dei capi delle segreterie dei membri del Governo, in considerazione dell'invariato numero complessivo di questi ultimi.

Ai sensi dell’articolo 4, gli emolumenti da corrispondere alle sopra citate figure rimarranno invariati, almeno in prima attuazione, rispetto a quelli previsti dal vigente regolamento di organizzazione dell'ufficio di gabinetto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (DPCM n. 155/2019).

L'articolo 10 del predetto regolamento prevede la corresponsione dei seguenti emolumenti:

• capo di gabinetto - pari a quello complessivo dei capi dipartimento;

• capo ufficio legislativo - pari a quello complessivo dei dirigenti generali;

• presidente dell'OIV - pari a quello complessivo dei dirigenti generali;

• componenti dell'OIV - il regolamento di cui al DPCM n. 155/2019 non ne definisce il compenso, che si ipotizza possa essere pari a quello individuato per il preesistente OIV dal DIM 24 aprile 2019, n. 380, cioè 20.000 euro lordo dipendente pro-capite;

• capo ufficio stampa - pari a quello previsto per i redattori capo dal relativo CCNL;

• capo segreteria tecnica e consigliere diplomatico - pari a quello complessivo dei dirigenti non generali;

• vice capi - sino a 86.000 euro lordo Stato da aggiungere alla remunerazione collegata all’incarico dirigenziale.

Per il capo di gabinetto, al fine della determinazione dei maggiori oneri di personale, si applica l'articolo 13, comma 1, del DL n. 66/2014, che prevede un tetto di spesa di 240.000 euro annui lordo dipendente, corrispondenti a 332.112 euro annui al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP.

Per il capo dell'ufficio legislativo e per il Presidente dell'OIV, si provvede alla corresponsione di un emolumento pari a quello complessivo dei dirigenti generali in servizio presso il ministero, parametrato al CCNL 2000-2001, secondo gli importi riportati a seguire.

(euro)

Voce retributiva

Lordo dipendente

Oneri riflessi e Irap

Stipendio base

46.259,04

17.754,22

Posizione fissa

20.658,27

7.928,64

Posizione variabile

51.152,53

19.632,34

Risultato

13.312,42

5.109,31

Totale

131.382,26 (A)

50.424,51 (B)

Totale A+B

181.806,77

 

La spesa annua di personale per il capo dell'ufficio legislativo e per il Presidente dell'OIV è dunque pari, pro capite, a 181.806,77 euro al lordo degli neri riflessi a carico dello Stato e dell’IRAP.

Quanto al capo dell'ufficio stampa, la relativa spesa di personale annua ammonta a 95.000,00 lordo dipendente, corrispondenti a 131.461,00 euro al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Quanto ai due membri dell'OIV, il decreto 24 aprile 2019, n. 380, ne fissa il compenso in 20.000 euro lordo dipendente pro capite, cioè in 27,676 euro annui pro capite al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Sia il capo della segreteria tecnica sia il consigliere diplomatico percepiscono uno stipendio pari a quello complessivo dei dirigenti non generali in servizio presso il ministero, parametrato al CCNL 2000-2001 secondo gli importi riportati a seguire.

(euro)

Voce retributiva

Lordo dipendente

Oneri riflessi e Irap

Stipendio base

36.151,98

13.875,13

Posizione fissa

8.779,77

3.369,68

Posizione variabile

27.719,39

10.638,71

Risultato medio

22.637,70

8.688,35

Totale

95.288,84 (A)

36.571,87 (B)

Totale A+B

131.860,71

 

La spesa annua di personale per il capo della segreteria tecnica e per il consigliere diplomatico assomma, dunque, a 131.860; 71 euro pro capite al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Infine, l'incremento nel numero dei vice capi di gabinetto e dei vice capi dell'ufficio legislativo, ferma restando l'invarianza della dotazione organica dirigenziale di livello non generale complessiva che rimane ferma a nove unità in totale, comporta oneri stimabili per la nomina dei predetti, qualora non appartenenti ai ruoli del soppresso Ministero, pari a complessivi 750.000 euro (n. 5 x 150.000 euro) al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

In complesso, il maggior onere di personale derivante dall'incremento del numero dei Ministeri è pari a 1.896.259,96 euro annui = 1,897 milioni di euro annui, come sintetizzato nella tabella riportata a seguire. A titolo prudenziale, la relazione tecnica assume che tale spesa decorra dal 2020, sebbene sia presumibile che occorreranno alcuni giorni per la costituzione dei nuovi uffici di gabinetto.

 

(euro)

Personale

Onere

Capo di gabinetto

332.112,00

Capo ufficio legislativo

181.806,77

Presidente OIV

181.806,77

Capo ufficio stampa

131.461,00

membro OIV

27.676,00

membro OIV

27.676,00

Capo segreteria tecnica

131.860,71

Consigliere diplomatico

131.860,71

5 vice capi di gabinetto

750.000,00

Totale

1.896.259,96

 

Si verificherà, inoltre, un maggior onere per spese di funzionamento come sintetizzate nella tabella a seguire:

 

 

(euro)

Voce

Spesa pro-capite

Unità

Spesa complessiva

Dotazione informatica

1.500

8

12.000

Missioni

10.000

8

80.000

Arredi

5.000

8

40.000

Luce, acqua, gas, fitti

/

8

/

Totale

132.000

La relazione tecnica evidenzia che si verificherà, pertanto, una maggiore spesa cli funzionamento complessivamente pari a 132.000 euro per il 2020 e di 80.000 euro annui a decorrere dal 2021 per le sole spese di missione.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento modificativo del comma 3 (Em. 1.1000 testo 2) evidenzia che il testo originario del decreto legge in esame (DL n. 1/2020) ha disposto che il DPCM n. 155/2019 - recante il regolamento di organizzazione dell'ufficio di diretta collaborazione del MIUR - si applichi sia al MI sia al MUR. Il citato regolamento prevede, ai sensi dell'articolo 9, comma 3, la possibilità di individuare a titolo oneroso sino a 20 collaboratori estranei all'amministrazione e sino a 15 esperti o consulenti. Ne segue che sia il MI sia il MUR potranno avvalersi della predetta facoltà. Tuttavia, il medesimo DL n. 1/2020 ha stanziato risorse aggiuntive unicamente per la remunerazione dei capi degli uffici di diretta collaborazione, senza prevederne per il sostanziale raddoppio del numero di collaboratori e di esperti. Anzi, la relativa somma è stata ripartita tra le due amministrazioni, determinando una riduzione del 50% dell'importo per contratto. Per rimediare a tale problema, si prevede la maggiore spesa di 350 mila euro, ai predetti fini, per il solo Ministero dell'università e della ricerca. Il Ministero dell'istruzione, viceversa, potrà farsi carico della difficoltà nell'ambito del proprio bilancio, grazie alla maggiore dimensione finanziaria del medesimo. Si tratta di contratti attribuiti a personale esterno all'amministrazione, per il raggiungimento di obiettivi specifici o per prestazioni d'opera intellettuale, che non costituiscono rapporti di lavoro dipendente.

Inoltre, il citato regolamento n. 155/2019 dispone, all'articolo 10, che ai vice capi di gabinetto e dell'ufficio legislativo possa essere attribuita una indennità aggiuntiva, che ne remuneri le maggiori responsabilità, nel limite complessivo di 86.000 euro lordo Stato. Al raddoppio nel numero delle posizioni derivante dall'istituzione dei nuovi Ministeri non è seguito il raddoppio della somma disponibile, che è stata, anzi, ripartita tra i due Ministeri. Pertanto, si prevede l'ulteriore stanziamento di 43.000 euro per ciascuno dei due Ministeri coinvolti, per un importo di euro 86.000.

In complesso, si tratta di una maggiore spesa di personale pari a 436.000 euro (350.000+86.000) in ragione di anno, cioè 0,364 milioni di euro nel 2020, per i mesi da marzo a dicembre, e 0,436 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, considerata la decorrenza dal mese di marzo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’istituzione del Ministero dell’Istruzione (MI) e del Ministero dell’Università e della ricerca (MUR) in sostituzione del soppresso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica (MIUR) determina nuovi e maggiori oneri connessi alla corresponsione di emolumenti ai titolari degli incarichi apicali degli uffici di diretta collaborazione di nuova istituzione (Capo di gabinetto, Capo ufficio legislativo, Capo ufficio stampa, Capo segreteria tecnica) nonché al Consigliere diplomatico, al Presidente dell’organismo interno di valutazione (OIV) e ai 2 membri del medesimo organismo, nonché ai 5 vice capi di gabinetto. Tali oneri di personale vengono quantificati dalla relazione tecnica in euro 1.897.000 annui a decorrere dal 2020.

Al riguardo si prende atto dei dati e degli elementi di quantificazione riportati nella relazione tecnica. Si evidenzia altresì che a tali oneri, già previsti dal testo originario del decreto legge in esame, in base alle modifiche approvate dal Senato, vanno aggiunti euro 364.000 nel 2020 ed euro 436.000 annui a decorrere dal 2021, anch’ essi configurati come limiti di spesa; questi ultimi oneri, secondo quanto riferito dalla relazione tecnica, derivano dalla possibilità riconosciuta a normativa vigente di individuare per ciascuno dei due nuovi dicasteri sino a 20 collaboratori e sino a 15 esperti o consulenti nonché dalla possibilità di attribuire ai vice capi di gabinetto e dell'ufficio legislativo un’indennità aggiuntiva che ne remuneri le maggiori responsabilità.

Gli oneri complessivi di personale ammontano (comma 3) pertanto ad euro 2.261.000 nel 2020 e ad euro 2.333.000 annui a decorrere dal 2021. A questi vanno aggiunti oneri di funzionamento che sono complessivamente determinati dal medesimo comma 3 in 132.000 euro per il 2020 e in 80.000 euro annui a decorrere dal 2021.

Con riguardo alla nomina di collaboratori ed esperti, la relazione tecnica afferma che l’onere annuo a regime di 436.000 euro include una maggiore spesa di 350.000 euro annui per il solo Ministero dell'università e della ricerca mentre il Ministero dell'istruzione potrà farsi carico di tale possibilità nell'ambito del proprio bilancio, grazie alla maggiore dimensione finanziaria del medesimo. La differenza di 86.000 euro rispetto all’importo stanziato è dovuta alla corresponsione dell’indennità aggiuntiva, per la quale è previsto uno stanziamento di 43.000 euro per ciascuno dei due Ministeri coinvolti. Tanto premesso, andrebbero forniti dati ed elementi di quantificazione volti a suffragare quanto affermato dalla RT, secondo la quale il Ministero dell'istruzione potrà farsi carico della eventuale nomina di collaboratori ed esperti nell’ambito delle proprie disponibilità di bilancio. Andrebbero altresì acquisiti i dati sottostanti la quantificazione dell’onere di 350.000 euro per i compensi a esperti e collaboratori nonché quelli in base ai quali è stato determinato lo stanziamento per le indennità aggiuntive: ciò al fine di verificare che le predette spese possano essere effettivamente contenute entro i limiti massimi indicati.

 

ARTICOLO 2

Istituzione, aree funzionali e ordinamenti dei ministeri

Normativa previgente: l’articolo 2, comma 1, del DPCM n. 140/2019 (regolamento di organizzazione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca) prevede che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca si articoli in 3 dipartimenti. La Tabella A allegata al medesimo decreto fissa la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia in 28 unità complessive.

La norma, modificata dal Senato, novella il D.lgs. n. 300/1999, disponendo l’istituzione del Ministero dell’istruzione, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in ordine al sistema educativo di istruzione e formazione[3] (comma 1, cpv. Art. 49, comma 1).

Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti di cui al comma 1, cpv. Art. 50, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali (comma 1, cpv. Art. 49, comma 2).

Le suddette funzioni e le relative aree funzionali vengono individuate dal successivo cpv. Art. 50. Il Ministero si articola in 2 dipartimenti. Il numero di posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a 25[4], ivi inclusi i capi dei dipartimenti (comma 1, cpv. Art. 51).

Viene, altresì, istituito il Ministero dell’università e della ricerca, cui sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica, musicale e coreutica e di ogni altra istituzione appartenente al sistema dell'istruzione superiore (comma 1, cpv. Art. 51-bis, comma 1).

Al Ministero sono trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, strumentali e di personale, ivi compresa la gestione dei residui, le funzioni del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, nei limiti di cui al comma 1, cpv. Art. 51-ter, eccettuate quelle attribuite ad altri ministeri o ad agenzie, ivi inclusa l’Agenzia nazionale per la ricerca[5] (ANR) e fatte in ogni caso salve le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali (comma 1, cpv. Art. 51-bis, comma 2).

Le summenzionate funzioni e le relative are funzionali vengono individuate dal successivo comma 1, cpv. Art. 51-ter).

Viene altresì disposto l’incremento della dotazione organica dell'Agenzia di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) - con oneri a carico del proprio bilancio - per un numero complessivo di 10 unità, di cui 6 appartenenti all'area III fascia retributiva F4, 3 appartenenti all'area III fascia retributiva F1 e 1 appartenente all'area II fascia retributiva F2[6], per una spesa, comprensiva del costo stipendiale e del relativo trattamento economico accessorio, pari ad euro 250.000 per il 2020 e ad euro 500.000 a decorrere dal 2021. L'ANVUR è autorizzata ad assumere il suddetto personale mediante scorrimento delle graduatorie concorsuali vigenti presso l'Agenzia e, per l'eventuale quota non coperta, attraverso nuove procedure concorsuali, previo espletamento delle procedure di mobilità[7] (comma 1-bis, lett. a). Fino al completamento delle suddette assunzioni l'ANVUR può continuare ad avvalersi, con oneri a carico del proprio bilancio, di un contingente di esperti della valutazione non superiore a 15 unità per la predisposizione dei protocolli di valutazione della didattica ed entro una spesa massima di euro 525.000 annui[8] mediante l'attribuzione di incarichi di durata di un anno e rinnovabili annualmente per un periodo massimo di tre anni (comma 1-bis, lett. b).

L’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR) è ricompreso nell’elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009 (Legge di contabilità e di finanza pubblica).

L’art. 12, comma 7, del DPR n. 76/2010 prevede che l’ANVUR provvede alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del MIUR. Il Ministro può riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, a valere sul fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge n. 537/2993, e sul fondo ordinario per gli enti di ricerca di cui all'articolo 7, comma 1, del D.lgs. n. 204/1998, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione.

Si evidenzia, inoltre, che l’art. 60, comma 3, del DL n. 69/2013 prevede che, al fine di semplificare il sistema di finanziamento per il funzionamento dell'ANVUR e di consentire un'adeguata programmazione delle sue attività, le risorse iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del MIUR, siano incrementate di 1 milione di euro a decorrere dal 2014.

Il Ministero si articola in uffici dirigenziali generali, coordinati da un segretario generale ai sensi degli articoli 4 e 6. Il numero degli uffici dirigenziali generali, incluso il segretario generale, è pari a 6 (comma 1, cpv. Art. 51-quater).

Per le finalità dell’articolo 2 del decreto in esame è autorizzata la spesa di 655.000 euro nel 2020 e di 693.000 euro annui a decorrere dal 2021 (comma 2 dell’articolo 2).

Si evidenzia che il testo originario del decreto legge in esame, per le medesime finalità, autorizza una spesa di euro 462.000 annui a decorrere dal 2020. Le modifiche approvate dal Senato, pertanto determinano un incremento della suddetta autorizzazione di spesa pari ad euro 193.000 (655.000 - 462.000) nel 2020 e ad euro 231.000 (693.000 - 462.000) a decorrere dal 2021.

 

Il prospetto riepilogativo, riferito al testo originario del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento di 2   unità di uffici dirigenziali generali

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

0,46

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento di 2 unità di uffici dirigenziali generali – effetti riflessi

 

 

 

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

0,22

 

Il prospetto riepilogativo, riferito all’emendamento modificativo del comma 1, cpv. art. 51 (Em. 1.1000 testo 2), ascrive alla medesima modifica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento di 1   unità di uffici dirigenziali generali

(comma 1, cpv. Art. 51)

0,193

0,231

0,231

0,193

0,231

0,231

0,193

0,231

0,231

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento di 1 ufficio dirigenziale generale– effetti riflessi

(comma 1, cpv. Art. 51)

 

 

 

0,093

0,112

0,112

0,093

0,112

0,112

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento evidenzia che i capoversi «articolo 49» e «articolo 50» hanno natura ordinamentale, giacché si limitano a definire le competenze del nuovo Ministero dell'istruzione, individuandole tra quelle già attribuite al precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Similmente, i capoversi «articolo 51-bis» e «articolo 51-ter» definiscono le competenze del Ministero dell'università e della ricerca. Anche in questo caso, si tratta di competenze che la legislazione vigente attribuisce al precedente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Nel complesso, i predetti capoversi ripartiscono tutte le competenze del precedente Ministero tra i due nuovi, senza prevederne altre o tralasciarne alcuna. Perciò, la disposizione non può comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il capoverso «articolo 51» specifica che il Ministero dell'istruzione si articola in 2 dipartimenti. Il capoverso «articolo 51-quater» dispone che il Ministero dell'università e della ricerca sia organizzato in un segretariato generale. Tali disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche, considerato che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è organizzato in tre dipartimenti e che il trattamento fondamentale e accessorio dei segretari generali è il medesimo dei capi di dipartimento.

Il capoverso «articolo 51-quater», dispone altresì, che preso il Ministero dell'università e della ricerca siano istituiti, oltre al segretario generale, altri 5 uffici dirigenziali generali.

Il capoverso «articolo 51» specifica che presso il Ministero dell'istruzione, oltre ai 2 capi dipartimento, saranno attivati 21 posti da dirigente generale. Nel complesso, il numero dì uffici dirigenziali generali da istituire nei 2 nuovi ministeri è di 2 unità più elevato di quelli previsti per il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca. La disposizione comporta, dunque, maggiori spese di personale, corrispondenti al trattamento economico fondamentale e accessorio da corrispondere a 2 dirigenti generali.

Ai dirigenti generali in servizio presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono corrisposti i seguenti emolumenti.

 

(euro)

Voce retributiva

Lordo dipendente

Oneri riflessi e Irap

Stipendio base (inc. IVC)

55.785,17

21.410,35

Posizione fissa

36.299,70

13.931,82

Posizione variabile media

51.152,53

19.632,34

Risultato medio

18.727,79

6.123,99

Totale

161.965,19 (A)

61.098,50 (B)

Totale A+B

223.063,69

 

In totale, gli emolumenti da riconoscere al nuovo dirigente generale ammontano a 223.063,69 euro annui pro capite al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale di cui alla legge di bilancio per il 2020 (che sarà riassorbita col contratto 2019-2021), degli oneri riflessi a carico dello Stato e dell'IRAP.

Tenuto conto del fatto che è in corso la contrattazione relativa all'area dirigenziale Funzioni centrali per il triennio 2016-2018 e che è ivi previsto un incremento del 3,48%, ne segue che il trattamento complessivo di un dirigente generale sarà pari a 223.063,69 x 1,0348 = 230.826,31 euro. L’onere relativo a due dirigenti generale viene pertanto quantificato in euro 461.652,62.

La relazione tecnica rappresenta inoltre che la dotazione organica del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca comprende, ai sensi della tabella A allegata al DPCM n. 140/2019, 28 posti di dirigente generale. A seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge, la predetta dotazione organica sarà incrementata, nel complesso dei 2 nuovi Ministeri, sino a 30 posti di dirigente generale.

L'articolo 2, capoverso 51-quater, specifica che, dei 30 posti di dirigente generale, sei riguarderanno il Ministero dell'università e della ricerca. Saranno 24 quindi, i posti relativi al Ministero dell'istruzione.

Per quanto riguarda il riparto della dotazione organica dei dirigenti non generali tra i 2 nuovi Ministeri, a seguito della riorganizzazione, il numero complessivo dei posti rimarrà invariato.

Nel complesso, l'articolo 2 comporta maggiori spese di personale pari a 461.652,62 euro

(0,462 milioni di euro).

La RT afferma che, a titolo prudenziale, si stima che tale spesa si verifichi in misura integrale a decorrere dal 2020, sebbene sia presumibile che occorrerà del tempo per poter coprire il nuovo posto.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento modificativo dell’articolo in esame (Em. 1.1000 testo 2), afferma che le modifiche intervenute al cpv. art. 49, comma 1, al cpv. art. 50, comma 1, al cpv. art. 51, comma 1 e al cpv. art. 51-ter, comma 1, hanno natura ordinamentale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Con riguardo al cpv. Art. 51, comma 1, la relazione tecnica evidenzia che la norma incrementa di una unità il numero di posti dirigenziali di livello generale nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione che, rispetto al testo iniziale del decreto legge, passano da 24 a 25 unità complessive.

A legislazione vigente, il posto in più può essere occupato mediante l'attribuzione di un incarico a un dirigente già in servizio, anche di seconda fascia, e quest'ultimo può, a sua volta, essere sostituito, se di seconda fascia, ai sensi dell'articolo 19 del D.lgs. n. 165/2001.

Ciò considerato, l'emendamento comporta una maggiore spesa di personale pari ad euro 230.826,21 all'anno, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, dell'IRAP, dell'IVC e del prossimo rinnovo contrattuale.

Ai sensi dell'articolo 4, comma 2-bis, l'incarico può decorrere dal mese di marzo, quindi da prima che sia compiuta la riorganizzazione di cui all'articolo 3, comma 6. In ragione della decorrenza dal mese di marzo 2020, la maggiore spesa di personale ammonta a 0,193 milioni di euro nel 2020 e 0,231 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

 

La relazione tecnica relativa all’emendamento introduttivo del comma 1-bis (Em. 2.13 testo 2) afferma che la norma consente ad ANVUR di incrementare l'attuale dotazione di personale (pari a 35 unità) di ulteriori 10 unità. Nella seguente Tabella 1 è riportata l'attuale dotazione organica dell'Agenzia e il relativo personale in servizio nonché l'incremento richiesto. Quest’ultimo riguarda 9 unità di Area Terza, di cui 6 funzionari nel profilo di funzionario valutatore tecnico e 3 funzionari con profilo giuridico amministrativo contabile, nonché 1 unità di Area seconda. Il numero dei dirigenti di II fascia rimane invariato.

 

Tabella 1

 

Dotazione attuale di diritto corrispondente a quella di fatto

Incremento previsto dalla norma

Nuova dotazione organica

Dirigenti II fascia

3

0

3

Area III valutatore tecnico F4

19

6

25

Area III funzionario giuridico amministrativo contabile F1

8

3

11

Area II

5

1

6

Totale

35

10

45

 

Tenuto conto delle disposizioni sull'inquadramento del personale nei rispettivi profili previsti dal regolamento dell'Agenzia (approvato dai Ministeri dell'economia e delle finanze, dell'università e della ricerca e dal dipartimento della funzione pubblica), si prevede l’inquadramento al livello iniziale F4 per i funzionari valutatori tecnici, al livello F1 per il profilo di funzionario giuridico amministrativo contabile e al livello F2 per le unità appartenenti all'area II. I dati analitici con la spesa prevista e con la distinzione delle diverse aliquote fiscali, del costo unitario e totale del personale indicato per l'incremento della dotazione organica sono riportati nella successiva Tabella 2. In via prudenziale, la spesa relativa all'incremento della dotazione organica è, a regime, di circa 500.000 euro a decorrere dal 2021; nell'anno 2020, ipotizzando le assunzioni del personale a decorrere dal mese di luglio, la predetta spesa si attesta in 250.000 euro.

 

Tabella 2

(euro)

Qualifiche

Stipendio comprensivo di indennità di amministrazione e IVC

INPS

24,2%

TFR

56,68%

A carico del datore lavoro

TFR

2,00%

A carico del lavoratore

INAIL

0,4% a carico del datore lavoro

Totale oneri previdenziali a carico del Datore lavoro

IRAP

8,5%

A carico del datore lavoro

Totale oneri a carico del datore lavoro

38,42%

Totale oneri a carico del lavoratore

Totale costo su trattamento fondamentale

Totale FUA

Totale costo complessivo

a

b

c

d

e

f

g=c+d+f

h

i=g+h

l

m=b+i

n

o=m+n

F4 III

33.732,00

8.163,14

1.915,98

674,64

134,93

10.214,05

2.867,22

13.081,27

2.968,42

46.813,27

5.989,50

52.802,77

F1 III

28.096,00

6.799,23

1.595,85

561,92

112,38

8.507,47

2.388,16

10.895,63

2.472,45

38.991,63

5.989,50

44.981,13

F2 II

24.139,00

5.841,64

1.371,10

482,78

96,56

7.309,29

2.051,82

9.361,10

2.124,23

33.500,10

5.989,50

39.489,60

(euro)

Qualifiche

Totale costo

Unità

Totale costo a regime 2021

Costo 2020

(6 mensilità)

Area III F4

52.802,77

6

316.817

158.408

Area III F1

44.981,13

3

134.943

67.472

Area II F2

39.489,60

1

39.490

19.745

Totale

 

10

491.250

245.625

 

La relazione tecnica precisa che la spesa come sopra determinata viene coperta attraverso una riprogrammazione delle spese sostenute per il funzionamento dell'Agenzia che rivestono carattere di stabilità e certezza nell'ambito del trasferimento che annualmente il Ministero dell'università e della ricerca assicura e che ha, quindi, carattere permanente. La riprogrammazione riguarda in particolare le spese per i servizi di valutazione affidati all'esterno che verranno riprogrammate a vantaggio dell'assunzione di un contingente di personale.

Da quanto sopra emerge che dal punto di vista finanziario non vi è quindi alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che l’istituzione del Ministero dell’Istruzione e del Ministero dell’Università e della ricerca scientifica in sostituzione del soppresso Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca scientifica determinerà, rispetto all’assetto previgente, un incremento di tre posti di dirigente di prima fascia dal quale discendono maggiori oneri che vengono determinati in 693.000 euro annui a decorrere dal 2021. Al riguardo non si formulano osservazioni tenuto conto dei dati e degli elementi di quantificazione a tal fine evidenziati dalla relazione tecnica.

Si rileva che una delle 3 posizioni dirigenziali generali è stata prevista in forza delle modifiche approvate dal Senato. L'incarico viene fatto, pertanto, decorrere dal mese di marzo (data della presumibile entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame). In ragione di tale decorrenza la maggiore spesa di personale ammonta a 0,193 milioni di euro nel 2020 e a 0,231 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

In merito ai profili finanziari relativi all’incremento della dotazione organica di ANVUR (comma 1-bis), pur prendendo atto dei dati di quantificazione e degli elementi di valutazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che incremento è posto dalla norma a carico del bilancio della medesima Agenzia. Infatti la relativa spesa - determinata dalla norma in euro 250.000 per il 2020 e in euro 500.000 a decorrere dal 2021 – in base a quanto riferito dalla relazione tecnica verrà coperta attraverso una riprogrammazione delle spese sostenute per il funzionamento dell'Agenzia nell'ambito del trasferimento che annualmente il Ministero dell'università e della ricerca assicura e, pertanto senza alcun nuovo o maggior onere a carico della finanza pubblica.

In proposito, si rileva preliminarmente che tale forma di copertura non rientra tra quelle tassativamente previste dall’articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196/2009).

Inoltre, in base a quanto riferito dalla relazione tecnica, la predetta riprogrammazione interesserà in particolare le spese per i servizi di valutazione affidati all’esterno, sostituendo quindi gli stessi con assunzione di un contingente di personale. Da ciò si evince che, per la copertura di oneri certi e di carattere permanente, dovuti ad assunzioni di personale in misura fissa (e non entro un contingente massimo), è previsto l’utilizzo di risorse derivanti da operazioni di riprogrammazione, il cui effetto finanziario non risulta suffragato da specifici dati quantitativi, che facciano riferimento anche alla media storica della spesa effettuata per i predetti servizi di valutazione e allo sviluppo temporale della stessa.

In proposito appare quindi necessario acquisire i relativi dati ed elementi di valutazione tenuto conto che la disponibilità effettiva di tali risorse risulta condizionata dalla presenza di risorse attualmente non utilizzate nel bilancio dell’Agenzia ovvero dalla possibilità per la stessa di operare forme di riallocazione delle spese iscritte in bilancio - senza incidere su attività già avviate o programmate - secondo importi e tempistiche tali da assicurare l’effettiva conseguibilità dell’effetto finanziario necessario alla copertura degli oneri in esame.

I predetti elementi dovrebbero essere inoltre idonei a confermare che anche le risorse utilizzate a copertura – così come gli oneri derivanti dalla norma - abbiano carattere di certezza e permanenza nel tempo. In merito a quest’ultimo aspetto, si ricorda che L’art. 12, comma 7, del DPR n. 76/2010 prevede che l’ANVUR provveda alla gestione delle spese per il proprio funzionamento nei limiti delle disponibilità finanziarie iscritte a tale scopo nello stato di previsione della spesa del MIUR e che il Ministro possa riservare annualmente per l'Agenzia ulteriori risorse, in relazione alle esigenze della stessa per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali di valutazione. Qualora le risorse di bilancio che si intende utilizzare a fini di copertura fossero quelle derivanti da quest’ultima linea di finanziamento le stesse potrebbero non presentare i necessari caratteri di certezza: in proposito appare necessario un chiarimento.

Andrebbero infine forniti elementi volti ad escludere un’eventuale progressione – entro un orizzonte almeno decennale - della spesa retributiva per il personale assunto.

 

ARTICOLO 3

Ripartizione delle strutture e degli uffici

La norma, modificata dal Senato, disciplina il riparto delle risorse già assegnate al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) tra i due nuovi Ministeri (commi da 1 a 3).

Il comma 3 prevede, in particolare che il Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali, venga trasferito, in via transitoria, al Ministero dell’istruzione, fino alla data indicata dal decreto di cui al comma 4. Fino alla medesima data il Ministero dell’università e della ricerca continua ad avvalersi del medesimo Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali.

Le dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione (MI) e del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) sono complessivamente incrementate, rispetto a quella del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di 3 posizioni dirigenziali di prima fascia, di 3 posizioni dirigenziali di seconda fascia, di 12 posti della III area funzionale, di 9 posti della II area funzionale e di 6 posti della I area funzionale (per un totale di 27 aree funzionali). A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 2, è incrementata di 435.000 euro nel 2020 e di 1.302.000 euro annui a decorrere dal 2021. La predetta dotazione organica è ripartita tra il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca nella misura di cui alla Tabella A, allegata al presente decreto. Alla predetta dotazione organica si aggiungono, per ciascun Ministero, i responsabili degli uffici di diretta collaborazione in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica (comma 3-bis).

Tabella A

 

Dirigenti generali

Dirigenti non generali

III Area

II Area

I Area

Ministero istruzione

25

381

2.307

2.909

322

Di cui Uff. di diretta collaborazione, sino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, comma 6

1

6

130

Di cui dirigenti tecnici con funzioni ispettive

 

190

 

 

 

Ministero Università

6

35

195

244

28

Di cui Uff. di diretta collaborazione, sino all’entrata in vigore del regolamento di cui all’articolo 3, comma 6

1

3

60

Totale

31

416

2.502

3.153

350

Si evidenzia che il comma 7 del decreto legge, soppresso nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, aveva previsto che la dotazione organica complessiva dei due ministeri non potesse essere superiore a quella del MIUR alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, incrementata di 2 posizioni dirigenziali di livello generale, da destinare al Ministero dell’università e della ricerca, nonché dei responsabili degli uffici di diretta collaborazione[9], in ogni caso senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

Il Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'università e della ricerca sono autorizzati a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche, da concludere entro il 31 dicembre 2020, a valere sulle facoltà assunzionali pregresse, relative al comparto delle Funzioni centrali e alla relativa area dirigenziale, il cui utilizzo è stato già autorizzato in favore del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. A tal fine, le predette facoltà assunzionali s'intendono riferite rispettivamente al Ministero dell'istruzione e al Ministero dell'università e della ricerca, in proporzione alle relative dotazioni organiche di cui al comma 3-bis, ferma restando l'attribuzione al solo Ministero dell'istruzione delle facoltà assunzionali relative al personale dirigenziale tecnico con compiti ispettivi (comma 3-ter).

Viene, in particolare demandato ad un DPCM[10] la ricognizione e il trasferimento delle strutture, del personale e delle risorse strumentali e finanziarie di cui al comma 3, considerato anche il personale[11] già posto in posizione di comando, distacco o fuori ruolo alla data di entrata in vigore del presente decreto. Il trasferimento del suddetto personale avviene sulla base di un'apposita procedura di interpello, prevedendo, in particolare la ripartizione proporzionale dei posti vacanti e l’individuazione delle aree organizzative interessate e l’attribuzione del personale alle medesime a cura di una apposita commissione paritetica. Ai componenti della commissione paritetica non spettano, per lo svolgimento della relativa funzione, compensi, indennità, emolumenti, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese. Il personale non dirigenziale trasferito mantiene il trattamento economico fondamentale e accessorio, limitatamente alle voci di natura fissa e continuativa, ove più favorevole, in godimento presso il ministero soppresso al momento dell’inquadramento, mediante assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti (comma 4).

Entro il 30 giugno 2020, i regolamenti di organizzazione dei due Ministeri istituiti ai sensi dell’articolo 1, ivi inclusi quelli degli uffici di diretta collaborazione, possono essere adottati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa delibera del Consiglio dei ministri. Su detti regolamenti è acquisito il parere del Consiglio di Stato. Il Ministro dell'istruzione e il Ministro dell'università possono, ciascuno con proprio decreto da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore dei regolamenti di cui al primo periodo, confermare il personale in servizio presso i rispettivi uffici di diretta collaborazione, senza soluzione nella continuità dei relativi incarichi e contratti (comma 6).

Viene integrato l’art. 51, comma 2, del DL n. 124/2019 al fine di prevedere che anche il Ministero dell'istruzione, con riguardo alla gestione e allo sviluppo del proprio sistema informativo, al pari degli altri soggetti individuati dalla medesima disposizione, possa avvalersi di Sogei S.p.A. (comma 9-bis).

Si evidenzia che all’art. 51, comma 2, del DL n. 124/2019 non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica riferita al medesimo decreto afferma infatti che dalla citata norma non derivano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto all’affidamento di specifiche attività a Sogei si provvede nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

Viene, altresì, previsto che i limiti percentuali previsti dall'articolo 19, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165/2001 per il conferimento di incarichi dirigenziali a dipendenti di pubbliche amministrazioni sono elevati – fino comunque non oltre la data del 31 dicembre 2022 - per il Ministero dell'università e della ricerca al 20 per cento (comma 9-ter).

L’art. 19, comma 5-bis del D.lgs. n. 165/2001 prevede tra l’altro che gli incarichi di funzioni dirigenziali possono essere conferiti a dipendenti delle pubbliche amministrazioni entro il limite del 15 per cento della dotazione organica dei dirigenti appartenenti alla prima fascia e del 10 per cento della dotazione organica di quelli appartenenti alla seconda fascia.

 

Il prospetto riepilogativo riferito al testo originario del provvedimento non considera la norma.

 

Il prospetto riepilogativo riferito all’emendamento modificativo dell’articolo in esame (Em. 1.1000 testo 2) ascrive alla medesima modifica i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Incremento delle dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione (MI) e del Ministero dell'università e della ricerca (MUR)

(comma 3-bis)

0,435

1,302

1,302

0,435

1,302

1,302

0,435

1,302

1,302

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Incremento delle dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione (MI) e del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) – effetti riflessi

(comma 3-bis)

 

 

 

0,211

0,631

0,631

0,211

0,631

0,631

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento con riguardo al comma 4, in merito alla salvaguardia del trattamento economico del personale, afferma che si tratta, in concreto, del personale già dipendente del Ministero dell'università e della ricerca istituito ai sensi del DL n. 181/2006, che ha mantenuto, nel tempo, un trattamento accessorio tabellare (indennità di amministrazione) più favorevole; nei termini di quanto sintetizzato nella tabella riportata a seguire

(euro)

 

Ex MPI

Ex MUR

Area I

2.538,17

3.725,96

Area II (media)

3.280,82

4.314,97

Area III (media)

4.376,62

5.932,03

 

Qualora dovesse assumere servizio presso il Ministero dell'istruzione il personale in questione avrebbe diritto a mantenere il trattamento stipendiale. Tuttavia, il personale dell'ex Ministero della pubblica istruzione (MPI) o nuovo assunto che venga assegnato al MUR percepirà l'indennità propria dell'attuale MIUR, cioè quella, più bassa, dell'ex MPI Pertanto, la disposizione di cui al comma 4 non comporta nuovi o maggiori spese di personale.

Nel corso dell’esame parlamentare al Senato, il Governo[12], con riferimento all’avvalimento temporaneo del Dipartimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie da parte del Ministero dell'università e della ricerca (comma 3), ha confermato che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. In merito alle operazioni di ripartizione del personale (comma 4) è stato, inoltre, confermato che: le stesse avranno luogo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente; la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente.

La relazione tecnica riferita all’emendamento modificativo dell’articolo in esame (Em. 1.1000 testo 2) con riguardo al comma 3-bis afferma che la disposizione è volta a definire la dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'università e della ricerca, prevedendo un incremento, rispetto a quella complessiva del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, pari a 3 dirigenti generali (corrispondenti ai 3 uffici dirigenziali generali previsti dall’articolo 2), 3 dirigenti non generali, 12 dipendenti III area F1, 9 dipendenti II area F1 e 6 dipendenti I area F1 in più. Il predetto incremento, al quale corrisponde un pari incremento delle facoltà assunzionali, comporta maggiori oneri di personale definiti nei termini quantificati a seguire.

La RT evidenzia che gli oneri relativi all’incremento dei dirigenti generali sono stati già quantificati con riferimento all’articolo 2 cui si rinvia.

Lo stipendio annuo, al lordo degli oneri riflessi a carico dello Stato, dell'indennità di vacanza contrattuale, dell'IRAP nonché, per i dirigenti, del rinnovo contrattuale per il periodo 2016-2018 in via di sottoscrizione e, per il personale non dirigenziale, dell'indennità di amministrazione, è pari a:

 

(euro)

Qualifica

Onere annuo

Dirigente non generale

133.854,15

Area III F 1

37.488,79

Area II F 1

30.670,29

Area I F 1

28.952,29

 

Ne segue un incremento, nella spesa annua di personale, pari a:

(euro)

Qualifica

Unità

Spesa annua lorda aggiuntiva

Dirigente non generale

3

 401.562,45

Area III F 1

12

 449.865,48

Area II F 1

9

 276.032,61

Area I F 1

6

 173.713,74

Totale

1.301.174,28

 

Le relative immissioni in ruolo potranno decorrere, al più presto, da settembre, poiché le procedure di reclutamento non potranno concludersi prima di allora. Infatti, per lo svolgimento dei concorsi occorreranno almeno sei mesi. Pertanto per la norma comporta i seguenti oneri: 0,435 milioni di euro nel 2020 e 1,302 milioni di euro a decorrere dal 2021.

La relazione tecnica, quanto alla dotazione organica, specifica come sia stato determinato il riparto previsto alla Tabella A allegata al provvedimento in esame.

In particolare viene precisato che alla data di entrata in vigore del decreto-legge, il MIUR funzionava ancora in base all'organizzazione di cui al regolamento approvato con DPCM n. 98/2014, giacché il successivo regolamento di cui al DPCM n. 140/2019 risultava ancora da attuare[13].

Pertanto, è stata presa in considerazione la dotazione organica definita in base al DPCM n. 98/2014, con un ulteriore incremento di un posto dirigenziale generale previsto dalla legge di bilancio per il 2019. L’assetto organico in riferimento viene sintetizzato nella tabella seguente.

 

 

Dirigenti generali

Dirigenti non generali

Personale non dirigente

MIUR

28

413

5.978

Per effetto dell’incremento disposto dal comma 3-bis, il nuovo assetto organico complessivo dei due dicasteri, prevedendo per detto incremento un riparto per due terzi in favore del Ministero dell'istruzione (MI) e per un terzo in favore del Ministero dell'università e della ricerca (MUR), si ricava la seguente, complessiva, dotazione organica.

 

 

Dirigenti generali

Dirigenti non generali

Personale non dirigente

MI (A)

25

381

5.538

MUR (B)

6

35

467

A+B

31

416

6.005

Rispetto all’assetto vigente del MIUR si determina, pertanto, il seguente incremento, corrispondente a quello disposto dal comma 3-bis.

 

 

Dirigenti generali

Dirigenti non generali

Personale non dirigente

 

3 (31-28)

3 (416-413)

27 (6.005-5.978)

Con riguardo al comma 3-ter, la RT afferma che questo ha natura ordinamentale, poiché si limita a disporre in merito al riparto, tra i nuovi Ministeri, delle facoltà assunzionali già autorizzate in favore del soppresso Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Ai sensi del comma 3-ter, le facoltà assunzionali, tuttora non utilizzate, verrebbero divise tra i Ministeri come segue:

• 92% al Ministero dell'istruzione;

• 8% al Ministero dell'università e della ricerca.

La norma prevede che il riparto delle facoltà assunzionali pregresse avvenga in proporzione alla dotazione organica, che è a sua volta, di fatto e anche grazie al comma 4, proporzionale ai posti vacanti e disponibili, cioè all'effettivo fabbisogno.

In merito alle modifiche apportate al comma 4, la RT afferma che queste hanno natura meramente ordinamentale, limitandosi a disciplinare in maggior dettaglio le modalità di riparto del personale già in servizio nella struttura di cui al comma 3 tra i nuovi Ministeri. Con riguardo alla medesima disposizione la relazione tecnica precisa, tra l’altro, che ai componenti della commissione paritetica di cui al secondo periodo non spetteranno compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese, per lo svolgimento delle funzioni. Si tratterà, infatti, di dirigenti dell'amministrazione che svolgeranno il relativo incarico nell'ambito dei propri obblighi di servizio.

Con riferimento alle modifiche apportate ai commi 5 e 6 la relazione tecnica afferma che queste hanno natura ordinamentale e non comportano oneri per la finanza pubblica. Inoltre, l'abrogazione del comma 7 non comporta alcun effetto sui saldi di finanza pubblica, in quanto la relativa disciplina è stata ripresa dal nuovo comma 3-bis.

In merito al comma 9-bis, la relazione tecnica afferma che la norma consente al Ministero dell'istruzione di avvalersi di SOGEI quale propria società in house, per la gestione e lo sviluppo del sistema informativo, anche per le esigenze delle istituzioni scolastiche ed educative statali nonché per la gestione giuridica ed economica del relativo personale. Poiché rimangono fermi i limiti dati dallo stanziamento disponibile a legislazione vigente per l'acquisto dei relativi servizi, la disposizione non comporta nuove o maggiori spese per la finanza pubblica.

In merito infine al comma 9-ter, la relazione tecnica evidenzia che questo prevede per il MUR fino al 31 dicembre 2022 un incremento del limite percentuale per il conferimento di incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del TUPI. L'incremento non comporta maggiori spese per la finanza pubblica, giacché gli incarichi ai sensi del predetto comma 5-bis comportano unicamente l'attribuzione della relativa spesa per stipendi a una diversa amministrazione, ferma restando l'entità della spesa medesima.

 

In merito ai profili di quantificazione degli oneri - pari a 0,435 milioni di euro nel 2020 e a 1,302 milioni di euro a decorrere dal 2021 - relativi alla norma (comma 3-bis) che dispone l’incremento delle dotazioni organiche del Ministero dell'istruzione (MI) e del Ministero dell'università e della ricerca (MUR) rispetto a quelle del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, non si formulano osservazioni alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con specifico riguardo alle operazioni di ripartizione del personale tra i due dicasteri (comma 4), si prende atto di quanto riferito nell’ulteriore documentazione pervenuta nel corso dell’esame parlamentare al Senato, che conferma che la ripartizione verrà disposta nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente e che dalla stessa non possono derivare progressioni stipendiali non scontate a legislazione vigente.

Con particolare riguardo alla commissione paritetica, di cui al secondo periodo del comma 4, incaricata di supervisionare le summenzionate procedure di ripartizione, si evidenzia che in base a quanto previsto dalla medesima disposizione ai relativi componenti non spetteranno compensi, indennità, gettoni di presenza o altre utilità comunque denominate, né rimborsi spese, per lo svolgimento delle funzioni. Come precisato dalla RT si tratterà, infatti, di dirigenti dell'amministrazione che svolgeranno il relativo incarico nell'ambito dei propri obblighi di servizio.

Non si formulano inoltre osservazioni in merito al comma 9-bis nel presupposto - sul quale appare opportuna una conferma - che, come affermato dalla relazione tecnica riferita all’emendamento approvato dal Senato nonché dalla relazione tecnica riferita alla disposizione novellata, all’avvalimento di Sogei S.p.A. da parte del Ministero dell'istruzione si provveda nell’ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

 

ARTICOLO 3-bis

Funzione dirigenziale tecnica

La norma, introdotta dal Senato, demanda ad un regolamento di delegificazione[14] la riorganizzazione, all'interno del Ministero dell'istruzione, della funzione dirigenziale tecnica con compiti ispettivi. Il medesimo regolamento disciplina le modalità e le procedure di reclutamento dei dirigenti tecnici mediante concorso selettivo per titoli ed esami, nel rispetto dei principi e criteri regolatori individuati dalla medesima disposizione (comma 1).

Dalle disposizioni del comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica (comma 2). Al personale dirigente tecnico con compiti ispettivi del Ministero dell’istruzione si applicano, per quanto non diversamente previsto, le disposizioni relative ai dirigenti delle amministrazioni dello Stato (comma 3).

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione appare caratterizzata da un contenuto prevalentemente ordinamentale. Quanto alla clausola di non onerosità, non si formulano osservazioni nel presupposto – sul quale appare opportuna una conferma - che la neutralità finanziaria del regolamento da adottare ai sensi del comma 1 possa essere oggetto di valutazione nel quadro della verifica parlamentare delle quantificazioni riferite al medesimo provvedimento.

Si evidenzia, in proposito che il comma 1 prevede che il summenzionato regolamento venga adottato ai sensi dell’art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988: quest’ultima norma prevede l’acquisizione del parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, senza menzionare espressamente quelle competenti per i profili di carattere finanziario.

 

ARTICOLO 3-quater

Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica

Normativa vigente. Il DPR n. 143/2019 reca il regolamento relativo alle procedure e alle modalità per la programmazione e il reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM. In particolare, l’articolo 2, comma 1, prevede che ogni istituzione AFAM, nel rispetto della propria dotazione organica ed entro i limiti delle risorse disponibili, predisponga un piano triennale per la programmazione del reclutamento del personale docente e tecnico-amministrativo, a tempo indeterminato e a tempo determinato. L’art. 8, comma 3, prevede che le disposizioni del medesimo regolamento si applichino a decorrere dall'anno accademico 2020/2021. L’art. 8, comma 4, abroga, a decorrere dall'anno accademico 2020/2021, le disposizioni inerenti il reclutamento di personale per le istituzioni AFAM superate dalle nuove previsioni.

L’art. 1, comma 655, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) ha istituito ulteriori graduatorie nazionali in cui sono inseriti i docenti che non siano già titolari di contratto a tempo indeterminato nelle istituzioni AFAM, che abbiano superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato, fino all’anno accademico 2017-2018 incluso, almeno 3 anni di insegnamento, anche non continuativi, negli ultimi 8 anni accademici, in una istituzione AFAM e nel medesimo settore artistico disciplinare nei corsi ordinamentali. Queste nuove graduatorie nazionali sono utili per l’attribuzione di incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato nel limite dei posti vacanti e disponibili, ma in subordine alle graduatorie nazionali ad esaurimento di cui al comma 653 del medesimo articolo 1 (comma 655). A tale norma non sono stati ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.

 

La norma, introdotta dal Senato, prevede che le disposizioni di cui al DPR n. 143/2019, recante il regolamento relativo alle procedure e alle modalità di programmazione e reclutamento del personale docente e del personale amministrativo e tecnico del comparto AFAM, si applichino a decorrere dall'anno accademico 2021/2022, in luogo di quanto previsto dalla disciplina vigente che dispone l’applicazione delle medesime norme a decorrere dall'anno accademico 2020/2021 (comma 1). Le abrogazioni delle norme in materia di reclutamento di personale per le Istituzioni AFAM disposte dall’art. 8, comma 4 del DPR 143/2019 vengono, inoltre, fatte decorrere dall’anno accademico 2021/2022 anziché dall'anno accademico 2020/2021 previsto dalla disciplina vigente (comma 2). Viene infine viene modificato l’art. 1, comma 655, della legge n. 205/2017, che ha istituito ulteriori graduatorie nazionali in cui sono inseriti i docenti a tempo determinato delle Istituzioni AFAM che abbiano superato un concorso selettivo per l'inclusione nelle graduatorie di istituto e abbiano maturato, fino all’anno accademico 2017-2018 incluso, almeno 3 anni accademici di insegnamento. Le modifiche estendono il predetto periodo all’anno accademico 2020-2021 (comma 3).

 

L’emendamento che ha introdotto la disposizione non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che le norme (comma 1 e 2) rimandano, dall’anno accademico 2020-2021 all’anno accademico 2021-2022, l’applicazione del DPR n. 143/2019 che disciplina le attività di programmazione e reclutamento del personale da parte delle istituzioni AFAM, nel rispetto della dotazione organica delle stesse ed entro i limiti delle risorse disponibili. Al riguardo appare necessario chiarire se il rinvio dell’applicazione del regolamento in riferimento possa eventualmente incidere su effetti finanziari già scontati nei tendenziali a legislazione vigente, con riguardo all’applicazione del medesimo DPR 143/2019. Nulla da osservare in merito al comma 3, stante il contenuto ordinamentale della medesima disposizione.

 

ARTICOLO 4

Disposizioni finali e transitorie

Normativa previgente. L’art. 9, comma 1, del DPCM n. 155/2019 (Regolamento recante l'organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca) fissa il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione in complessive 190 unità.

La norma, modificata dal Senato, prevede, tra l’altro, che:

·       nelle more dell’adozione dei regolamenti di organizzazione, il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione è stabilito transitoriamente in 130 unità per il Ministero dell’istruzione ed in 60 unità per il Ministero dell’università e ricerca (comma 2);

·       nelle more dell'entrata in vigore dei regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 3, comma 6, 2 posizioni dirigenziali generali previste nella dotazione organica del Ministero dell'istruzione e una in quella del Ministero dell'università sono assegnate ai rispettivi uffici di diretta collaborazione del Ministro (comma 2-bis).

·       le funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dai ministeri istituiti ai sensi del comma 1 dell’articolo 1, nella fase di prima applicazione, continuano ad essere svolte dagli uffici competenti in base alla normativa previgente. A decorrere dal 2021, al fine di assicurare il predetto controllo sugli atti adottati dal Ministero dell’università e della ricerca, è istituito nell’ambito del summenzionato Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. A tal fine sono istituiti 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell’area III, posizione economica F1. Conseguentemente le predette funzioni di controllo sugli atti adottati dal Ministero dell’istruzione continueranno ad essere svolte dal coesistente Ufficio centrale di bilancio. A tal fine è autorizzata la spesa di 966.000 euro annui a decorrere dal 2021 (comma 12).

 

Il prospetto riepilogativo relativo al testo originario del provvedimento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Istituzione di un Ufficio centrale del bilancio di livello dirigenziale generale - oneri di personale

(comma 12)

 

0,97

0,97

 

0,97

0,97

 

0,97

0,97

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Istituzione di un Ufficio centrale del bilancio di livello dirigenziale generale - oneri di personale – effetti riflessi

(comma 12)

 

 

 

 

0,47

0,47

 

0,47

0,47

 

Il prospetto riepilogativo riferito all’emendamento modificativo dell’articolo in esame (Em. 1.1000 testo 2) non ascrive effetti alle modifiche.

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che l'articolo introduce disposizioni transitorie, volte ad assicurare la necessaria immediata operatività dei due nuovi Ministeri. Ciò avverrà attraverso la previsione dell'applicabilità dei regolamenti di organizzazione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca anche ai nuovi Ministeri. I conseguenti oneri sono già stati computati nella relazione tecnica all’articolo 1.

Inoltre, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativo e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, il comma 12 prevede, terminata la fase transitoria, l’istituzione a decorrere dal 2021 di un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale, costituito da 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale. Inoltre il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti viticoli assunzionali, a tempo indeterminato 10 unità di personale da inquadrare nell'area terza, posizione economica F1

La relativa quantificazione, che tiene conto degli incrementi derivanti dai rinnovi contrattuali, è riportata nella tabella seguente

 

(euro)

 

Unità

Onere lordo pro-capite

Onere lordo complessivo

Oneri riflessi e IRAP complessivi

Dirigente generale

1

188.000

188.000

72.154

Dirigente non generale

2

105.000

210.000

80.598

Personale area III F1

10

30.000

300.000

115.140

Totale spese di personale

 

 

698.000

267.892

L'articolo 4 comporta maggiori spese di personale pari a 965.892 euro (0,966 milioni di euro) a decorrere dal 2021.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento modificativo dell’articolo in esame (Em. 1.1000 testo 2) si limita a ribadire il contenuto delle modifiche apportate all’articolo precisando che queste non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

Al riguardo, si evidenzia che il comma 12, per l'esercizio delle funzioni di controllo della regolarità amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato sugli atti adottati dal Ministero dell'università e della ricerca, prevede l’istituzione, a decorrere dal 2021, di un apposito ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. A tal fine sono istituiti 2 posti di funzione dirigenziale di livello non generale e sono autorizzate procedure concorsuali pubbliche ed assunzioni a tempo indeterminato per un numero di 10 unità di personale di area III - F1. Al riguardo, pur tenendo conto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni di qualifiche funzionali venisse determinato entro un limite massimo. In proposito risulta necessario di acquisire l’avviso del Governo.

Nulla da osservare in merito al comma 2 che individua transitoriamente l’organico del personale degli Uffici di diretta collaborazione in 130 unità per il Ministero dell’istruzione ed in 60 unità per il Ministero dell’università e ricerca; ciò in quanto in base al vigente regolamento di organizzazione (DPCM n. 155/2019) il contingente di personale degli Uffici di diretta collaborazione del MIUR è fissato in complessive 190 unità.

 

ARTICOLO 5

Disposizioni finanziarie

La norma, modificata dal Senato, tra l’altro, dispone che agli oneri derivanti dagli articoli 1, 2, 3 e 4, pari a 3.483.000 euro per il 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021, si provvede:

·       quanto a 3.483.000 euro per il 2020, 3.439.000 euro per il 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (comma 1, lett. a);

·       quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente riferito al Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1, lett. b);

·       quanto a 969.000 euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui alla legge n. 440/1997 (comma 1, lett. c).

L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017 (Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria) è incrementata di 5 milioni di euro per il 2020, ed è destinata agli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado. Viene demandata ad un decreto interministeriale la determinazione dei compensi dei componenti e dei segretari delle commissioni d'esame dei concorsi banditi nel 2020, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa (comma 2-bis).

All'onere di cui al comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107/2015 (autorizzazione di spesa di 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016 per l’attuazione del Piano nazionale di formazione e per la realizzazione delle attività formative del personale docente) con riferimento alla quota di cui all'articolo 1, comma 256, della legge n. 160/2019, che ha incrementato la suddetta autorizzazione di spesa di 12 milioni di euro per il 2020 e di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 (comma 2-ter).

 

Il prospetto riepilogativo relativo al testo originario del provvedimento ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Minori spese correnti

 

Riduzione Tab. A MIUR

(comma 1)

2,49

2,44

2,44

2,49

2,44

2,44

2,49

2,44

2,44

Riduzione Tab. A MEF

(comma 1)

 

0,97

0,97

 

0,97

0,97

 

0,97

0,97

 

Il prospetto riepilogativo riferito all’emendamento (Em. 1.1000 testo 2) evidenzia che l’emendamento complessivamente determina i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2020

2021

2022

2020

2021

2022

2020

2021

2022

Maggiori spese correnti

 

Em. 1.1000 Testo 2

0,992

1,969

1,969

0,992

1,969

1,969

0,992

1,969

1,969

Maggiori entrate tributarie e contributive

 

Em. 1.1000 Testo 2 - effetti riflessi

 

 

 

0,481

0,955

0,955

0,481

0,955

0,955

Minori spese correnti

 

Em. 1.1000 Testo 2

Riduzione Tab A MIUR e riduzione autorizzazione di spesa della legge n. 440/1997

0,992

1,969

1,969

0,992

1,969

1,969

0,992

1,969

1,969

 

La relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento afferma che questo comporta oneri complessivi pari a 2,491 milioni di euro per il 2020 e pari a 3,405 milioni di euro a decorrere dal 2021. A tali oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per 2.491.000 per il 2020 e 2.439.000 euro annui a decorrere dal 2021 e l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 966.000 euro annui a decorrere dal 2021.

 

La relazione tecnica riferita all’emendamento modificativo dell’articolo in esame (Em. 1.1000 testo 2) afferma che alla copertura degli oneri recati dal medesimo emendamento, nella misura di 0,992 milioni di euro nel 2020 e di 1,969 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di parte corrente, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione, università e ricerca per 992.000 euro per il 2020, per 1.000.000 di euro per il 2021 e per 1.969.0000 a decorrere dal 2022 nonché mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997, per 969.000 euro per il 2021. Quanto alla riduzione dello stanziamento previsto per l'autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 440/1997, la relazione tecnica afferma che si tratta di un'autorizzazione capiente, non gravata da obbligazioni giuridicamente perfezionate né in corso di perfezionamento.

 

In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti chiarimenti in merito alla portata applicativa dei commi 2-bis e 2-ter.

I due commi sono stati introdotti dal Senato con un emendamento non corredato di relazione tecnica: sugli stessi la Commissione Bilancio del Senato ha espresso un parere non ostativo[15].

In particolare, il comma 2-bis incrementa (nella misura di 5 milioni per il 2020) l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, del d.lgs. n. 59/2017.

Si tratta dello stanziamento (configurato quale limite massimo di spesa) che, nel testo vigente dopo la legge di bilancio per il 2019, è volto a coprire gli oneri di organizzazione dei concorsi[16] per l’accesso, a tempo indeterminato, ai posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria[17].

Il medesimo comma 2-bis destina poi “l’autorizzazione di spesa” (non, dunque, il solo incremento) alla copertura degli oneri di organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado (anziché per l’accesso alla sola scuola secondaria come attualmente previsto) e rinvia a un decreto ministeriale la fissazione dei compensi per i componenti e i segretari delle commissioni di concorso del 2020.

Pertanto agli oneri per l’organizzazione dei concorsi sembrerebbero essere destinati non solo i 5 milioni stanziati e coperti dal decreto in esame bensì anche - in parte o almeno potenzialmente - un’autorizzazione di spesa già destinata, a legislazione vigente, ad una più specifica finalità (concorsi per la scuola secondaria). Appare quindi necessario acquisire elementi circa l’ammontare degli oneri attesi per i concorsi dei docenti delle scuole di ogni ordine e grado nonché acquisire una conferma circa l’assenza di programmi di spesa già avviati o programmati per il 2020 sull’autorizzazione di spesa della quale sembra consentirsi l’utilizzo anche integrale.

Inoltre, viene demandata ad una fonte secondaria la fissazione dei compensi delle commissioni di concorso: premessa la necessità di acquisire elementi riguardo all’entità di tale onere, di ammontare non determinato, si evidenzia che, stante il tenore letterale della norma, non appare chiaro se lo stesso debba trovare compensazione a valere sulla complessiva autorizzazione di spesa di cui all'articolo 19, comma 1, del D.lgs. n. 59/2017 ovvero sul solo incremento della stessa disposto dallo stesso comma 2-bis per 5 milioni di euro nel 2020.

A sua volta, il comma 2-ter copre l’onere di 5 milioni per il 2020 riducendo l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 125, della legge n. 107/2015 (“la buona scuola”), finalizzato all’attuazione del piano nazionale di formazione e alla realizzazione delle attività formative del personale docente nonché di contrasto al bullismo. In proposito andrebbe acquisita conferma che la riduzione dell’autorizzazione di spesa non incida su iniziative già programmate o avviate a legislazione vigente per le predette finalità a valere sulle medesime risorse.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che le lettere a), b) e c) del comma 1 dell’articolo 5 provvedono agli oneri complessivamente derivanti dal presente decreto, come modificato nel corso dell’esame presso il Senato[18], tramite le seguenti modalità:

a) quanto a 3.483.000 euro per il 2020, a 3.439.000 euro per il 2021 e a 4.408.000 euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca;

b) quanto a 966.000 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio triennale 2020-2022, di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze;

c) quanto a 969.000 euro per il 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui alla legge n. 440 del 1997.

Tanto premesso, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle modalità di copertura di cui alle lettere a) e b), giacché i rispettivi accantonamenti presentano le necessarie disponibilità.

Con riguardo, invece, alla forma di copertura di cui alla lettera c), si rappresenta che l’articolo 1 della legge n. 440 del 1997 ha istituito il Fondo per l’arricchimento e l’ampliamento dell’offerta formativa e per gli interventi perequativi, le cui risorse sono poi confluite, ai sensi dell’articolo 7, comma 37, lettera a), del decreto-legge n. 95 del 2012, nel Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, che reca stanziamenti assai cospicui allocati su una pluralità di capitoli di spesa[19]. Al riguardo, non si hanno quindi osservazioni da formulare, anche in considerazione di quanto precisato nella relazione tecnica presentata dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato, laddove viene specificato che l’autorizzazione di spesa in parola risulta “capiente, non gravata da obbligazioni giuridicamente perfezionate né in corso di perfezionamento”.

Il successivo comma 2 dell’articolo in commento autorizza il Ministro dell’economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il comma 2-ter del medesimo articolo 5 provvede invece agli oneri derivanti dal rifinanziamento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 59 del 2017, relativa all’organizzazione delle procedure concorsuali per l’accesso nei ruoli di docente della scuola secondaria, che viene incrementata, secondo quanto disposto dal precedente comma 2-bis, di 5 milioni di euro per l’anno 2020, da destinare all’organizzazione dei concorsi per il reclutamento del personale docente delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

In particolare, ai predetti oneri la norma in commento provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015, relativa all’attuazione del Piano nazionale di formazione e alla realizzazione delle attività formative dei docenti[20], nello specifico utilizzando la quota di risorse aggiuntive ad essa destinate per effetto dell’articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019[21].

In proposito, si rileva che tale ultima disposizione, nell’incrementare le risorse dell’autorizzazione di spesa di cui al citato articolo 1, comma 125, ne ha contestualmente finalizzato l’impiego all’adozione di misure volte al potenziamento della qualificazione dei docenti in materia d’inclusione scolastica (quanto a 11 milioni di euro per l’anno 2020) e di prevenzione e contrasto al bullismo e al cyberbullismo (quanto a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022).

In tale quadro, considerato che la disposizione in esame non reca precisazioni al riguardo, appare necessario che il Governo chiarisca quale dei due ambiti di intervento indicati dal citato comma 256 risulti effettivamente interessato dalla riduzione di risorse prevista per l’anno 2020 ed assicuri che l’utilizzo delle risorse in questione non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.

 



[1] AS n. 1664.

[2] Il comma 4 dell’articolo 9 del suddetto DPCM prevede che le posizioni di Capo di gabinetto, capo dell'ufficio legislativo, capo dell'ufficio stampa, capo della segreteria del Ministro, segretario particolare del Ministro, capo della segreteria tecnica del Ministro, capi delle segreterie del vice Ministro e dei sottosegretari di Stato, nonché le posizioni dei componenti dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e della struttura tecnica permanente sono da intendersi aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1.

[3] Di cui all’articolo 2 della legge n. 53/2003 e all’art. 13, comma 1, del DL n. 7/2007.

[4] Nel testo originario del decreto legge il numero massimo di posizioni di livello dirigenziale generale viene fissato in 24.

[5] Di cui all’articolo 1, comma 241, della legge n. 160/2019.

[6] Del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) - ex comparto Ministeri.

[7] Di cui all'articolo 30 del D.lgs. n. 165/2001.

[8] In deroga a quanto disposto dall'articolo 7, comma 5-bis, del D.lgs. n. 165/2001.

[9] Di cui all’articolo 2 del DPCM 21 ottobre 2019, n. 155.

[10] Da adottarsi entro il 30 aprile 2020.

[11] Di cui al comma 5.

[12] Nella nota della Ragioneria generale dello Stato messa a disposizione della 5ª Commissione. Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 244 del 29 gennaio 2020.

[13] La Tabella A allegata al DPCM n. 140/2019 fissa la dotazione organica dei dirigenti di prima fascia del MIUR in 28 unità complessive, quella dei dirigenti di seconda fascia in 441 unità (compresi 9 posti presso gli Uffici di diretta collaborazione del Ministero) e quella delle aree funzionali in 5.978 unità complessive (2.490 unità Area III, 3.144 unità Area II e 344 unità Area I).

[14] Da adottare, ai sensi dell’articolo 17, comma 2, della legge n. 400/1988, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

[15]            5^ Commissione, seduta del 18 febbraio 2020.

[16]            Compresi i compensi ai componenti e ai segretari delle commissioni giudicatrici e gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della commissione nazionale di esperti

[17]            I concorsi sono disciplinati dal medesimo d.lgs. n. 59/2017.

[18] Si tratta, in particolare, degli articoli 1, 2, 3 e 4 del presente provvedimento, dai quali derivano oneri complessivamente pari a 3.483.000 euro per l’anno 2020 e a 5.374.000 euro annui a decorrere dal 2021. Per il dettaglio delle singole disposizioni onerose del provvedimento, essenzialmente riconducibili a spese di personale, si rinvia a quanto in precedenza illustrato in merito ai profili di quantificazione.

[19] Si tratta, in particolare, dei capitoli nn. 1194, 1995, 1996, 1204 e 2394 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.

[20] Lo stanziamento iniziale di tale autorizzazione di spesa è pari a 40 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.

[21] In particolare, l’articolo 1, comma 256, della legge n. 160 del 2019 ha incrementato l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 107 del 2015 in misura pari a 12 milioni di euro per il 2020 e a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022.