Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | DL 162/2019: Disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi |
Riferimenti: | AC N.2325/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 14/01/2020 |
Organi della Camera: | I Affari costituzionali, V Bilancio |
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Parte I – Schede di lettura
Servizio Studi
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Dossier n. 195
Servizio Studi:
Dipartimento Istituzioni
Tel. 06 6760-9475 - st_istituzioni@camera.it - @CD_istituzioni
Dipartimento Bilancio
Tel. 06 6760-2233 - * - st_bilancio@camera.it - @CD_bilancio
Progetti di legge n. 249
Parte II – Profili di carattere finanziario
Servizio Bilancio dello Stato - Verifica delle quantificazioni n. 166
Tel. 06 6760-2174 – 06 6760-9455 * bs_segreteria@camera.it
Servizio Commissioni – Segreteria V Commissione
Tel. 06 6760-3545 – 06 6760-3685 * com_bilancio@camera.it
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INDICE
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1, commi da 1 a 7 (Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
Articolo 1, comma 9 (Tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali)
Articolo 3, comma 1 (Documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all’UE)
Articolo 3, comma 2 (Fondo di solidarietà per le alle vittime dei reati di tipo mafioso)
Articolo 4, commi 1 e 2 (Proroghe di termini in materia economica e finanziaria)
Articolo 4, comma 3 (Rendiconto dei pagamenti per il personale)
Articolo 5 (Proroga di termini in materia di salute)
Articolo 6 (Proroga di termini in materia di Istruzione, università e ricerca)
Articolo 7, comma 1 (Proroga di termini in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)
Articolo 7, commi 2 e 3 (Spese di personale del Comune di Matera)
Articolo 7, commi 4 (Grande progetto Pompei)
Articolo 7, comma 5 (Proroga di contabilità speciali per completare interventi su beni culturali)
Articolo 7, commi 6-10 (Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)
Articolo 8, commi da 1 a 5 (Proroghe di termini in materia di giustizia)
Articolo 8, comma 6 (Circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e Chieti)
Articolo 9 (Proroghe di termini in materie di competenza del ministero della difesa)
Articolo 10, comma 1 (Detrazione per interventi di sistemazione a verde)
Articolo 11, comma 1 (Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)
Articolo 11, comma 2 (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola")
Articolo 11, comma 5 (Termini di prescrizione della contribuzione)
Articolo 12, comma 1 (Incentivi acquisto motoveicoli elettrici o ibridi)
Articolo 12, comma 2 (Incentivi acquisto veicoli di categoria M1)
Articolo 12, comma 3 (Mercati del gas e dell’energia elettrica)
Articolo 12, comma 4 (Valutazione dello stato di rischio dei veicoli a motore )
Articolo 13, comma 3 (Proroga dell’adeguamento delle tariffe autostradali)
Articolo 13, comma 4 (Contenzioso ANAS)
Articolo 13, comma 5 (Contratto di programma ANAS)
Articolo 15, commi da 1 a 6 (Proroga di termini concernenti aree colpite da eventi calamitosi)
Articolo 15, comma 7 (Criticità nel settore dei trasporti della regione Liguria)
Articolo 16 (Rete viaria provinciale della Regione Siciliana)
Articolo 17 (Personale delle province e delle città metropolitane)
Articolo 19 (Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)
Articolo 21 (Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)
Articolo 22 (Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)
Articolo 23 (Adeguamento della struttura della Corte dei conti)
Articolo 24, commi da 1 a 3 (Disposizioni in materia di personale del Ministero dell’ambiente)
Articolo 24, commi 4-5 (Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente)
Articolo 25 (Disposizioni di competenza del ministero della salute)
Articolo 26 (Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT)
Articolo 29 (Rimborsi in favore di soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia)
Articolo 31 (Contributo regione Sardegna)
Articolo 33 (Disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)
Articolo 34 (Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico ricreative)
Articolo 35 (Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
Articolo 36 (Informatizzazione dell’Inail)
Articolo 37 (Apertura del conto in tesoreria per RFI)
Articolo 38 (Fondo liquidità per enti in riequilibrio pluriennale)
Articolo 39 (Riduzione dell’onere del debito degli enti territoriali)
Articolo 40 (Organizzazione della società GSE s.p.a.)
Articolo 41 (Limite a spese per acquisto, noleggio, esercizio di autovetture)
Articolo 43, comma 3 (Incremento del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione)
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
2325 |
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Titolo: |
Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica |
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Iniziativa: |
governativa |
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Relazione tecnica (RT): |
presente |
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Relatori per le Commissioni di merito: |
Baldino (M5S), per la I Commissione Melilli (PD), per la V Commissione |
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Commissioni competenti: |
I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni) e V (Bilancio, tesoro e programmazione) |
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Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 162 del 30 dicembre 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni nonché di innovazione tecnologica.
È oggetto della presente nota il testo iniziale del provvedimento.
Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, cui è allegato un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DAL PROSPETTO RIEPILOGATIVO
Gli effetti complessivi sui saldi di finanza pubblica indicati dal prospetto riepilogativo possono essere esposti, in modo aggregato, come segue:
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Totale entrate |
0,0 |
0,6 |
-1,0 |
-5,6 |
0,0 |
9,2 |
6,2 |
3,3 |
0,0 |
9,2 |
6,2 |
3,3 |
Totale spese |
0,0 |
-3,1 |
-9,7 |
-8,2 |
-84,3 |
3,5 |
-8,9 |
-8,5 |
-84,3 |
-46,5 |
-8,9 |
-8,5 |
SALDO |
0,0 |
3,7 |
8,7 |
2,6 |
84,3 |
5,6 |
15,1 |
11,7 |
84,3 |
55,6 |
15,1 |
11,7 |
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Articolo 1, commi da 1 a 7
(Proroga di termini in materia di pubbliche amministrazioni)
Normativa previgente. La legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018) ha previsto la proroga di una serie di procedure assunzionali; le disposizioni in questione non prevedevano effetti finanziari né modificavano le originarie autorizzazioni di spesa.
Le norme dispongono quanto segue:
· estendono al 31 dicembre 2021 l’applicazione della disciplina di cui all’art. 20, comma 1, del D.lgs. n. 75/2017 che nel testo previgente consente nel triennio 2018-2020 alle amministrazioni pubbliche in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria, di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale che possegga gli specifici requisiti indicati dalla medesima disposizione (comma 1);
· prorogano dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine[1] per effettuare le assunzioni di personale a tempo indeterminato[2] previste in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, in applicazione della legge n. 244/2007 e del decreto legge n. 112/2008 (comma 2, lettera a);
· prorogano dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2023 l’autorizzazione[3] al Dipartimento della funzione pubblica ad utilizzare un contingente di 30 unità di personale (comma 2, lettera b);
Sono inoltre prorogati:
· dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 le autorizzazioni alle assunzioni da effettuare, nel comparto sicurezza-difesa e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco per il 2013[4] (comma 3);
· dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 i termini[5] per procedere alle assunzioni di personale a tempo indeterminato previste in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi nel corso degli anni 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018 (comma 4).
Tali assunzioni erano previste in forza di disposizioni vigenti nell’ambito dei limiti disposti dalla disciplina sul turn over o da apposite norme derogatorie. Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, gli enti di ricerca, i Corpi di polizia ed il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e le università;
· dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine[6] per procedere alle assunzioni autorizzate con il decreto previsto all'articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016 (comma 5);
· dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2020 il termine[7] di sospensione delle modalità di reclutamento previste dall'articolo 28-bis del D.lgs., n. 165/2001, per i dirigenti di prima fascia, nelle more dell'adozione dei decreti legislativi attuativi della riforma della dirigenza pubblica. Viene inoltre previsto che la percentuale, relativa al conferimento di incarichi di funzione dirigenziale non generale, di cui all’art. 19, comma 6, del D.lgs. n. 165/2001 possa essere elevata dall’8 al 10 per cento a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione (comma 6).
Vengono, altresì, dettate disposizioni concernenti gli obblighi di pubblicazione dei dati dei titolari di incarichi dirigenziali (comma 7).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica con riguardo al comma 1 afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, considerato che l'espletamento delle procedure di stabilizzazione per un ulteriore anno può essere realizzata nei limiti del piano triennale dei fabbisogni di cui all'art. 6, comma 2, del D.lgs. n. 75/2017 e con l'indicazione della relativa copertura finanziaria.
La relazione tecnica afferma altresì che le disposizioni di cui ai commi da 2 a 5, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, nonché il termine di utilizzo del personale comandato presso il DFP (comma 2, lett. b), non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riferimento al comma 6 la relazione tecnica afferma che la disposizione, limitandosi a differire il termine concernente l'adozione della normativa attuativa prevista dall’art. 28-bis del TUPI (testo unico pubblici impiegati) non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Con riguardo, inoltre, all'incremento dall'8% al 10% della percentuale stabilita dal comma 6 dell'articolo 19 del TUPI per gli incarichi di livello dirigenziale non generale da conferire al personale delle pubbliche amministrazioni, la relazione tecnica ribadisce che all'onere derivante dall'attuazione della disposizione, le amministrazioni pubbliche provvedono a valere sulle facoltà assunzionali di ciascuna di esse, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il comma 7 non comporta oneri in quanto trattasi di norma di carattere procedimentale, che come tale non è suscettibile di produrre oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto dei rinvii già intervenuti e dell’ulteriore differimento previsto dalle disposizioni in esame, andrebbe chiarito se lo spostamento nel tempo delle assunzioni medesime e, conseguentemente, dei relativi profili di carriera sottostanti le originarie autorizzazioni di spesa comporti la necessità di una rimodulazione delle stesse (anche con possibile eccedenza di risorse in alcuni esercizi).
Le norme modificano l’articolo 65, comma 2, del decreto legislativo n. 217/2017, stabilendo che l'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma “PagoPA”[8] per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni a decorrere non più dal 31 dicembre 2019 bensì dal 30 giugno 2020.
Si rammenta che l’articolo 5, comma 2, del citato decreto legislativo n. 82/2005 prevede che l'Agenzia per l’Italia digitale metta a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. Tramite la piattaforma le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico sono obbligati ad accettare i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico.
Le modifiche stabiliscono anche che, per consentire i pagamenti digitali da parte dei cittadini, le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e le società a controllo pubblico sono tenuti, entro il 30 giugno 2020, a integrare i loro sistemi di incasso con la piattaforma sopra citata o ad avvalersi di servizi forniti da altre pubbliche amministrazioni, altri gestori di pubblici servizi o altre società a controllo pubblico o da fornitori di servizi di incasso già abilitati ad operare sulla piattaforma. Il mancato adempimento del descritto obbligo rileva ai fini della misurazione e della valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili e comporta responsabilità dirigenziale e disciplinare[9].
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che le norme non comportano oneri aggiuntivi.
In merito ai profili di quantificazione, riguardo alla proroga, dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 per l’utilizzo della piattaforma “PagoPA” per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni, si ricorda che al precedente differimento – peraltro infrannuale (dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019) – disposto dal DL 135/2018, non erano stati ascritti effetti finanziari. Andrebbe peraltro confermato che non risultino scontati effetti finanziari positivi connessi all’utilizzo della piattaforma dal 2020 e che, quindi, anche la proroga in esame debba intendersi neutrale per la finanza pubblica.
Articolo 1, comma 9
(Tariffe agevolate postali per la spedizione di prodotti editoriali)
Normativa previgente. L’articolo 2, comma 4, del D.L. n. 244/2016 stabilisce che, fino all’adozione di nuove tariffe agevolate postali, per le spedizioni dei prodotti editoriali di cui all’art. 1 del D.L. n. 353/2003 (ossia di quotidiani e periodici editi da impese iscritte al Registro degli operatori di comunicazione – ROC – e di libri) nonché di quelle di cui all’art. 21 del D.L. n. 216/2011 (prodotti editoriali spediti da parte delle associazioni e organizzazioni senza fini di lucro iscritte nel ROC e delle associazioni d'arma e combattentistiche), sono prorogate le tariffe agevolate indicate negli allegati B, D ed E del D.M. 21 ottobre 2010. Per il medesimo periodo, inoltre, alle spedizioni postali di stampe promozionali e propagandistiche effettuate dalle associazioni ed organizzazioni senza fini di lucro individuate dall'articolo 1, comma 3, del D.L. n. 353/2003 e dalle associazioni d'arma e combattentistiche è confermata l’applicazione delle tariffe agevolate previste dal D.M. 13 novembre 2002 recante prezzi per la spedizione di stampe in abbonamento postale non iscritte al registro nazionale delle stampe e non rientranti nella categoria “no profit”.
A tal fine, il successivo comma 5 prevede che il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, per tre anni e al fine di permettere l’ammortamento delle attività necessarie per fornire il servizio, provveda al rimborso a Poste italiane Spa, nei limiti delle risorse, appositamente stanziate, disponibili a legislazione vigente.
In proposito, si rammenta che la RT allegata alle norme sopra descritte ha affermato che le stesse non hanno effetti sui saldi di bilancio, in quanto ai rimborsi si provvede nei limiti delle risorse stanziate sul pertinente capitolo dello stato di previsione del MEF.
La norma prevede l’estensione, per l'intera durata dell'affidamento del servizio universale postale a Poste Italiane, del sistema di rimborso a posteriori delle tariffe agevolate per la spedizione di determinati prodotti editoriali e del settore no profit.
L'applicazione della norma è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, comma 3, del TFUE.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma non ha effetti sui saldi di bilancio in quanto ai rimborsi relativi alle tariffe agevolate si provvede nei limiti delle risorse iscritte sul pertinente capitolo (cap. 1496) dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri per il rimborso al fornitore del servizio universale.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che, secondo quanto previsto dalla disciplina agevolativa e ribadito dalla relazione tecnica, i rimborsi al gestore del servizio postale universale saranno effettuati nel limite delle risorse disponibili in bilancio. Tuttavia, pur tenendo conto che la disposizione in esame proroga norme già vigenti e in relazione alle quali si è già verificata, in una circostanza, una sospensione delle erogazioni (il DM 30 marzo 2010 sospese i benefici in quanto, nel primo trimestre del 2010, era stato raggiunto il limite di spesa fissato per tale anno), sarebbe comunque utile chiarire le modalità secondo le quali si prevede di assicurare il rispetto del limite di spesa.
Si segnala, in particolare, che il relativo stanziamento (iscritto nel capitolo 1496 dello stato di previsione del MEF) è pari a 53.121.720 per il 2020, 53.238.532 per il 2021 e 52.509.839 per il 2022.
Le norme prevedono che, per continuare ad assicurare il supporto tecnico necessario allo svolgimento dei compiti istituzionali dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, di cui all'articolo 3 della legge 3 marzo 2009, n. 18, è prorogata fino al 31 dicembre 2020 la segreteria tecnica già costituita presso la soppressa Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018.
Agli oneri per i compensi degli esperti della segreteria tecnica, per un importo complessivo non superiore a 316.800 euro, si provvede a valere sulle risorse disponibili del bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta oneri nella misura massima di 316.800 euro annui, ivi inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione, per i compensi degli esperti della Segreteria tecnica che sono posti a carico delle risorse disponibili sui pertinenti capitoli del bilancio autonomo della PCM.
La RT ricorda la normativa previgente, e in particolare la legge 3 marzo 2009 n. 18, recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità", con la quale è stato istituito (art. 3) l'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità, inizialmente costituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A definirne composizione, organizzazione e funzionamento ha provveduto un regolamento del Ministro del lavoro adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione. I regolamenti adottati in forza di tale previsione normativa (DM 14 luglio 2014 e DM 11 luglio 2019) prevedevano che per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali l'Osservatorio si avvalesse di una segreteria tecnica.
Con il successivo decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86 ("Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità"), le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche in favore delle persone con disabilità sono state attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri. Conseguentemente, modificando l’articolo 3 della legge n. 18 del 2009 anche l'Osservatorio è stato trasferito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, prevedendo un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per disciplinarne composizione, organizzazione e funzionamento.
A seguito della modifica dell'assetto di funzioni sopra descritto, e tenuto conto della delega in materia conferita all'allora Ministro per la famiglia e la disabilità, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 ottobre 2018 è stata istituita la Struttura di missione per le politiche in favore delle persone con disabilità, competente anche a garantire il funzionamento e l'esercizio del compiti dell'Osservatorio, che si avvale di una Segreteria tecnica composta da non più di 10 esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2 del decreto legislativo 303 del 1999, per i cui compensi è stabilito un importo complessivo non superiore a 240.000 euro annui (importo stabilito dall’articolo 4 del DPCM del 25 ottobre 2018)
Con successivi decreti del Presidente del Consiglio (rispettivamente con il DPCM 4 ottobre 2019 e con il DPCM 21 ottobre 2019 di modifica dell' "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri") è stata prorogata fino al 31 dicembre 2019 la Struttura di missione ed è stato previsto che dal 1 ° gennaio 2020 ai compiti e funzioni della medesima succeda un Ufficio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri che possa assicurare, in via permanente, le attività volte alla tutela e alla promozione dei diritti delle persone con disabilità. Tra le competenze attribuite al nuovo Ufficio autonomo (istituito dal già citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 ottobre 2019), è stato confermato il compito di fornire supporto all'Osservatorio per il suo funzionamento e l'esercizio dei suoi compiti.
La RT evidenzia quindi che si pone l'esigenza di prorogare oltre il termine di cessazione delle funzioni della Struttura di missione la Segreteria tecnica, affinché questa continui a garantire il supporto al funzionamento dell'Osservatorio, inquadrando tale Segreteria tecnica nella struttura della Presidenza del Consiglio dei ministri, in modo stabile e quindi presso il neo costituito Ufficio autonomo, assicurandone continuità di funzionamento.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la RT si limita a fornire l’indicazione relativa all’onere complessivo recato dalla norma, indicato nella misura massima di 316.800 euro annui, “ivi inclusi gli oneri a carico dell’amministrazione”, per i compensi degli esperti della Segreteria tecnica. Ai fini di una compiuta valutazione dei profili finanziari della norma, andrebbe quindi chiarito a quali “oneri a carico dell’amministrazione” faccia specificamente riferimento la RT e andrebbero altresì forniti i dati sottostanti la nuova quantificazione della spesa per il compenso degli esperti (già indicata in 240.000 euro dal DPCM del 2018).
La norma proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 marzo 2020 i termini[10] di permanenza in carica degli attuali componenti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (comma 1) e del Garante per la protezione dei dati personali (comma 2) nelle more della nomina dei nuovi componenti.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che gli oneri per gli emolumenti da corrispondere ai membri degli organi prorogati nell’incarico siano già scontati in bilancio in relazione ai nuovi organismi non ancora insediati.
Articolo 3, comma 1
(Documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all’UE)
La norma proroga[11] dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine a partire dal quale i cittadini stranieri potranno in ogni caso utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà, limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la norma reca disposizioni in materia di documentazione amministrativa per i cittadini di Stati non appartenenti all’UE. La stessa ha natura ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni stante il carattere ordinamentale della disposizione
Articolo 3, comma 2
(Fondo di solidarietà per le alle vittime dei reati di tipo mafioso)
Le norme riaprono e prorogano al 31 dicembre 2020 (in luogo del 30 settembre 2019) i termini di presentazione delle domande di accesso al Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti[12], previsti dalla legge di bilancio 2019. Viene inoltre prorogato al 31 ottobre 2020 (in luogo del 1° agosto 2019) il termine di sussistenza dei requisiti per l’accesso al Fondo.
Le norme introducono la deformazione dell’aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso ai sensi dell’articolo 583-quinquies del codice penale, tra i delitti in relazione ai quali l’indennizzo a favore della vittima o degli aventi diritto è elargito anche a prescindere dalla rifusione delle spese mediche e assistenziali e nella misura determinata da decreto ministeriale.
Si ricorda che i commi 594 e 596 dell'art. 1 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) hanno disposto la proroga, al 30 settembre 2019, dei termini per la presentazione delle domande di concessione dell’indennizzo. Si specifica tuttavia che per i soggetti in relazione ai quali, alla data del 1° agosto 2019, non risultano ancora sussistenti tutti i requisiti e le condizioni previste dalla legge, il termine è di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Si ricorda inoltre che la legge di bilancio per il 2019 ha incrementato di 10 milioni di euro annui dal 2019 la dotazione del Fondo di solidarietà. Le norme dispongono inoltre che gli importi dell'indennizzo relativo alle domande presentate ai sensi del comma precedente sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente, confluite per gli anni 2017 e 2018 sul Fondo di cui all'articolo 2, comma 6-sexies, del decreto-legge n. 225 del 2010.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma le risorse del Fondo, come incrementate dalle leggi 167/2017, 205/2017 e, da ultimo, dalla legge 145/2018, sono state impegnate solo in minima parte.
La RT ricorda che l'applicazione delle disposizioni sulle lesioni gravissime e la rivalutazione degli importi già corrisposti era demandata ad un decreto interministeriale, di modifica del precedente decreto di fissazione degli importi degli indennizzi, datato 3l agosto 2017, perfezionato nello scorso mese di novembre con la firma dei Ministri competenti e adeguato alle nuove disposizioni della legge 19 luglio 2019, n. 69, che ha introdotto nell'ordinamento giuridico il reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso.
La RT precisa che, nelle more dell’adozione del cennato decreto interministeriale di fissazione dei nuovi importi, le somme rese disponibili nella legge di bilancio per la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze da parte delle vittime di lesioni gravissime e per la rivalutazione di indennizzi già corrisposti non sono state impegnate. In relazione a tali fattispecie, la disposizione è, dunque, ad invarianza di spesa.
La RT fa presente che al competente Ufficio sono pervenute istanze per la sola riapertura dei termini per le vittime di reati intenzionali violenti occorsi nel periodo 30 giugno 2005- 23 luglio 2016; per dette istanze tuttavia la copertura finanziaria è dà rinvenire nelle disposizioni dell'art. 6, comma 4, della legge 20 novembre 2017, n. 167, che ha stanziato 40 milioni di euro per tali fattispecie. Alla data del 30 giugno le domande pervenute sono state solo 141. Pertanto, la RT afferma che con riguardo alle ipotesi di lesione gravissima e di rivalutazione degli importi già corrisposti, la norma è ad invarianza di spesa.
Con riguardo alle vittime del periodo 30 giugno 2005- 23 luglio 2016, la RT ritiene che la riapertura dei termini potrà essere adeguatamente fronteggiata nel limite delle dotazioni del Fondo di cui alla legge 122/2016, come rideterminato a seguito dell'emanazione della legge 20 novembre 2017, n. 167.
Per quanto riguarda, infine, le vittime del reato di deformazione permanente dell'aspetto con lesioni al volto, essendo il reato precedentemente ricompreso tra le lesioni gravissime, la cui previsione di spesa era già soppesata dal legislatore in sede di stanziamento dei fondi per le vittime della legge 122/2016, la RT afferma che la previsione di autonoma fattispecie penale non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si ricorda che gli indennizzi in oggetto sono liquidati nel limite delle risorse disponibili a legislazione vigente sul Fondo di solidarietà alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti. Si prende atto comunque di quanto evidenziato dalla RT circa la prevedibile disponibilità delle necessarie risorse.
La norma proroga[13] dal 31 gennaio 2020 al 31 gennaio 2021 la possibilità per i Servizi di informazione di effettuare colloqui personali con detenuti e internati, al solo fine di acquisire informazioni per la prevenzione di delitti con finalità terroristica di matrice internazionale (comma 3).
Viene altresì prorogato[14] dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale è consentito l'impiego a bordo delle navi battenti bandiera italiana di guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i corsi teorico-pratici di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154 (comma 4).
La norma modifica, inoltre, l’articolo 1, comma 1122, lettera i), della legge n. 205/2017, prevedendo che per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate nei territori colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici che si sono verificati a partire dal 2 ottobre 2018[15] nonché nei territori colpiti dagli eventi sismici del Centro Italia nel 2016 e 2017 e nei comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno e Forio dell’isola di Ischia in ragione degli eventi sismici verificatisi il 21 agosto 2017, il termine per il completamento dell'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, venga prorogato al 30 giugno 2022, previa presentazione al Comando provinciale dei Vigili del fuoco della SCIA parziale entro il 31 dicembre 2020 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che dall’attuazione del comma 3 non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, posto che gli eventuali effetti di spesa conseguenti allo svolgimento di tale attività, di carattere specificamente operativo, continueranno ad essere finanziati nell'ambito degli stanziamenti previsti per le spese del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica.
L'intervento, in materia di contrasto alla pirateria (comma 4) non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato in quanto di natura esclusivamente ordinamentale. Alla proroga (comma 5) del termine per il completamento e l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi per le strutture ricettive turistico-alberghiere localizzate in aree colpite da eccezionali eventi metereologici o eventi sismici non si ascrivono effetti per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.
Articolo 4, commi 1 e 2
(Proroghe di termini in materia economica e finanziaria)
La norma modifica l’art. 6-bis del DL 109/2018, prevedendo che le assunzioni a tempo indeterminato presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli (40 unità di personale di III area, F1, e 20 unità di personale di III area, F2) autorizzate dalla medesima disposizione per il 2019 a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nel 2018, vengano effettuate nel corso del 2020 a valere sulle ordinarie capacità assunzionali connesse alle cessazioni registrate nel 2019 (comma 1)
Viene, inoltre, prorogato per il 2020 il blocco dell'adeguamento automatico dei canoni di locazione passiva per gli immobili condotti dalle amministrazioni pubbliche, dalle autorità indipendenti e dalla CONSOB e utilizzati a fini istituzionali. Tale blocco dell’aggiornamento alla variazione degli indici ISTAT era stato inizialmente previsto dall’articolo 3, comma 1, del DL n. 95/2012 (comma 2).
Si rammenta che il temine in questione è stato oggetto di numerose proroghe negli anni scorsi - da ultimo ai sensi dell’articolo 1 comma 1133, lettera c) della legge n145/2018- e che le relazioni tecniche riferite alle norme di proroga non riconnettevano effetti finanziari alle stesse.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che il comma 1 proroga di un anno (nel corso del 2020) il termine per procedere ad assumere personale con contratti di lavoro a tempo indeterminato in favore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. La disposizione, limitandosi a differire il termine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il comma 2 proroga l'ambito di operatività dell'articolo 3, comma 1, del DL n. 95/2012, estendendolo all'anno 2020; la misura di contenimento della spesa pubblica per l'utilizzo di immobili in locazione passiva da parte delle PA comporta risparmi di spesa allo stato non quantificabili.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione di cui al comma 1 autorizza per il 2020 l’assunzione presso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli di 40 unità di personale di III area, prima fascia retributiva, e di 20 unità di personale di III area, seconda fascia retributiva. Pur considerando che le assunzioni avverranno nell’ambito delle relative facoltà assunzionali, connesse alle cessazioni registrate nel 2019, si evidenzia che la norma non prevede espressamente che le assunzioni medesime verranno disposte a fronte di corrispondenti vacanze registrate nelle dotazioni organiche vigenti. Stante la formulazione della norma, andrebbe quindi acquista una valutazione del Governo in merito all’eventualità che le assunzioni autorizzate possano determinare la creazione di posizioni soprannumerarie, con conseguenti effetti di maggior onere.
Nulla da osservare in merito al comma 2.
Articolo 4, comma 3
(Rendiconto dei pagamenti per il personale)
Normativa previgente. L’articolo 11, comma 3-ter, del decreto legislativo n. 123/2011 prevede che le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentino agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale. Tale norma è stata introdotta dall’articolo 2 del decreto legislativo n. 29/2018; il citato articolo 2 ha anche stabilito che, in sede di prima applicazione, la rendicontazione dettagliata relativa all'anno 2017 fosse presentata entro il 30 giugno 2019 e il relativo termine di controllo fosse fissato al 31 dicembre 2019.
Le norme differiscono[16] dal 31 giugno 2019 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato presentano agli uffici di controllo una rendicontazione dettagliata dei pagamenti relativi alle competenze fisse ed accessorie del personale. Correlativamente, è posticipato dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020 il termine entro il quale il controllo deve essere effettuato.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta oneri.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare attesa la natura ordinamentale della disposizione.
Articolo 5
(Proroga di termini in materia di salute)
Le norme dispongono proroghe di termini in materia di salute. In particolare si prevede quanto segue.
· Si prevede che anche per il 2020, in via transitoria, nelle more dell'adozione del decreto MEF che stabilisce forme premiali a valere sulle risorse ordinarie previste a legislazione vigente per il finanziamento del SSN, il Ministro della salute[17] stabilisca il riparto delle risorse finanziarie accantonate per la quota premiale da destinare alle regioni virtuose, tenendo anche conto di criteri di riequilibrio indicati dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome[18] (comma 1).
· Le norme prevedono che le assunzioni di cui all'art. 9-duodecies, comma 2, del decreto-legge n. 78/2015 da parte dell’AIFA possono essere effettuate anche nell'anno 2020 (comma 2).
Si ricorda che l’articolo 9-duodecies, comma 2 del decreto legge n. 78/2015 prevede che l’AIFA possa bandire, nel limite dei posti disponibili nella propria dotazione organica, procedure concorsuali anche per l’anno 2019. Inoltre, si prevede che tali procedure sono effettuate in modo da garantire l’assunzione, negli anni 2016-2019, di non più di 80 unità per ciascun anno, e comunque nei limiti della dotazione organica vigente.
· E’ inoltre differito, dal 1° gennaio 2020 al 1° gennaio 2021, il termine di decorrenza del divieto di svolgimento di procedure sugli animali per le ricerche sugli xenotrapianti (costituiti dai trapianti di uno o più organi effettuati tra animali di specie diverse) e sulle sostanze d'abuso, nonché quello di decorrenza della condizione secondo la quale un animale già usato in una o più procedure può essere impiegato in altre procedure solo qualora queste ultime siano classificate come “lievi” o “non risveglio” (comma 3).
· La disposizione proroga per i medici sprovvisti di specializzazione in cure palliative e che operano presso le reti dedicate alle cure palliative ai sensi dell'art. 1, comma 522 della legge n. 145/2018, la decorrenza del termine di 18 mesi - entro il quale possono presentare alla regione l'istanza per la certificazione dei requisiti per operare presso le suddette reti- fissandola non più dalla data di entrata in vigore delle legge di bilancio per il 2019 ma dalla data di entrata in vigore della norma in esame (comma 4).
· Le norme differiscono al 30 giugno 2020 (dal 31 dicembre 2019) il termine per l’iscrizione negli elenchi speciali istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per i tecnici sanitari che intendano continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento (comma 5).
Si ricorda che l’articolo 4, comma 4-bis della legge n. 42/1999 dispone che coloro che svolgono o abbiano svolto un'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo, per un periodo minimo di trentasei mesi, anche non continuativi, negli ultimi dieci anni, possono continuare a svolgere le attività professionali previste dal profilo della professione sanitaria di riferimento, purché si iscrivano, entro il 31 dicembre 2019, negli elenchi speciali ad esaurimento istituiti presso gli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma quanto segue.
Comma 1. La RT afferma che la proroga in materia di quote premiali a valere sul FSN 2020, al pari delle altre e di quella già disposta per il 2019, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto rientra nell’ambito del livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre lo Stato.
In particolare, si tende unicamente ad individuare i criteri per distribuire la quota premiale complementare alle risorse assegnate in applicazione dei costi standard, anche per ranno 2020 (comunque spettante alle regioni virtuose perché parte del finanziamento al SSN) senza intervenire in alcun modo sulla quantificazione della stessa; essa, quindi, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, intervenendo su risorse già stanziate sui capitoli di spesa che finanziano il SSN.
Come precisa la RT, le risorse oggetto della proroga sono pari, secondo la normativa di riferimento, allo 0,25% del totale del finanziamento statale corrente al SSN. Per l’anno 2020 quest'ultimo, già previsto nei pertinenti capitoli del Ministero dell'economia e delle finanze, ammonta a complessivi 116.474 milioni di euro, pertanto l'ammontare delle risorse da destinare alle quote premiali risulta essere pari a 291, l 85 milioni di euro, incluso nel citato finanziamento e pertanto già coperto.
Comma 2. La RT afferma che la disposizione si limita a differire il termine entro cui portare a compimento le procedure di assunzione e le relative autorizzazioni ad assumere, già previste a legislazione vigente. e pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La proroga di cui al comma 3 in materia di protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, è caratterizzata da neutralità finanziaria in quanto dalla stessa non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le iniziative previste sono in ogni caso attuate con le risorse disponibili a legislazione vigente.
Infatti, la modifica, come precisato dalla RT, si limita ad ampliare il termine entro il quale possono essere autorizzati nuovi progetti di ricerca che prevedono l'uso di animali, nello specifico ambito della ricerca sulle sostanze d'abuso e sugli xenotrapianti.
La RT afferma che gli adempimenti a carico dell'Amministrazione, connessi alla presentazione di nuove domande di autorizzazione per l'esecuzione di progetti di ricerca che prevedono l'impiego di animali a fini scientifici, sono attuabili con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
La RT precisa al riguardo che l'attività di ricezione delle domande, valutazione - rilascio dell'autorizzazione e attività ispettiva svolta dal Ministero della salute, riferita alle nuove domande che perverranno tra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2020, in quanto attività già previste e poste in essere ai sensi del decreto legislativo n. 26/2014, nonché relativamente alle attività svolte dalle altre Amministrazioni competenti - sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, poiché trattasi di ordinaria attività rientrante tra i compiti delle autorità competenti interessate. In tali attività sono ricompresi, altresì, gli accertamenti di cui all'articolo 21 e le verifiche di cui agli articoli 22 (permanenza requisiti delle strutture) e 23 (adeguatezza del personale) del decreto legislativo 26/2014.
La RT evidenzia che nelle ipotesi in cui l'attività ispettiva è svolta su richiesta e a beneficio dell'operatore, come per le ispezioni effettuate a seguito della domanda di autorizzazione per gli stabilimenti utilizzati, i costi sono coperti dalla tariffa all'uopo prevista e versata dall'operatore che ha presentato domanda di autorizzazione.
Con riguardo alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5, la RT afferma che sono di carattere ordinamentale e che non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento a quanto previsto dal comma 3, pur prendendo atto che l'attività in essere risulta finora svolta, come affermato dalla RT, dalle amministrazioni competenti e che parte degli oneri è a carico degli operatori del settore, sarebbe opportuno acquisire dati ed elementi informativi volti a suffragare la sostenibilità delle attività descritte dalla RT a valere sulle esistenti disponibilità.
Non si hanno osservazioni da formulare in relazione ai restanti commi.
Articolo 6
(Proroga di termini in materia di Istruzione, università e ricerca)
Normativa previgente. L’articolo 1, comma 1145, della legge n. 205/2017 (bilancio 2018) ha introdotto una specifica disciplina delle somme residue relative ai mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per interventi di edilizia universitaria, a valere sulle risorse concesse per favorire lo sviluppo sociale ed economico delle aree depresse e di quelle volte ad agevolare lo sviluppo dell'economia e dell'occupazione. Dette somme residue possono essere erogate anche successivamente alla scadenza dell’ammortamento dei predetti mutui, per realizzare interventi che riguardano l’opera oggetto del mutuo concesso, ovvero per un diverso utilizzo purché autorizzato da Cassa depositi e prestiti nel corso dell’ammortamento e previo parere favorevole del MIUR. L’erogazione delle somme doveva essere effettuata (secondo il testo originario della norma) entro il 31 dicembre 2019, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MIUR. In proposito, la RT ha affermato che la norma non comporta oneri ulteriori per la finanza pubblica.
L’articolo 19, comma 1, del D.L. n. 104/2013, al fine di garantire il regolare avvio dell’anno accademico 2013/2014 e per gli anni accademici 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017, 2017/18 e 2018/19, ha previsto la trasformazione in graduatorie nazionali ad esaurimento utili anche per l’attribuzione degli incarichi a tempo indeterminato e determinato le graduatorie nazionali di cui dell’articolo 2-bis del D.L. 97/2004. Secondo la RT, la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per lo Stato
Inoltre, l’articolo 11 della legge n. 167/2017 ha disposto l’incremento del Fondo per il finanziamento ordinario delle università per euro 8.705.000 annui a decorrere dall’anno 2017, al fine di superare – in coerenza con l’articolo 1 del D.L. n. 2/2004 – il contenzioso in atto e a prevenire l’instaurazione di nuovo contenzioso nei confronti delle università statali italiane da parte degli ex lettori di lingua straniera, già destinatari di contratti stipulati ai sensi dell’articolo 28 del D.P.R. n. 382/1980. Gli oneri sono stati coperti mediante riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea. Al comma 2 si prevede che, con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, si predisponga uno schema tipo per la definizione di contratti integrativi di sede, a livello di singolo ateneo e dei criteri di ripartizione dell’importo sopra indicato, a titolo di cofinanziamento, esclusivamente tra le università che entro il 31 dicembre 2018 perfezionano i relativi contratti integrativi e a copertura dei relativi oneri.
Nella relazione tecnica allegata alla norma sopra descritta (A.C. 4505 della XVII legislatura) si affermava che i lettori in servizio nelle università statali erano circa 500, di cui circa 260 con un contenzioso pendente con gli atenei dai quali dipendono e che l’articolo 11, sopra citato, applicando il giudicato europeo a quanto stabilito dall’articolo 1 del D.L. n. 2/2004, avrebbe stanziato risorse aggiuntive sul fondo per il finanziamento ordinario delle università statali, attribuendo un significativo cofinanziamento agli atenei per la chiusura dei contenziosi in essere.
L’articolo 18, comma 8-quinquies, del D.L. n. 69/2013 ha stabilito che il mancato affidamento dei lavori di messa in sicurezza (di cui al comma 8-quater) entro il 31 dicembre 2014 avrebbe comportato la revoca dei finanziamenti; tale termine veniva prorogato al 28 febbraio 2015, per le Regioni nelle quali gli effetti della graduatoria di cui al comma 8-quater sono stati sospesi da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. Le eventuali economie di spesa che si fossero rese disponibili all'esito delle procedure di cui al citato comma 8-quater ovvero le risorse derivanti dalle revoche dei finanziamenti venivano riassegnate dal MIUR secondo la graduatoria delle richieste. Lo stesso Ministero provvede al trasferimento delle risorse agli enti locali per permettere i pagamenti entro il 31 dicembre 2019, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati.
L’articolo 1, comma 43 della legge n. 147/2013 (stabilità 2014) ha stabilito che il CIPE, in sede di riparto del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, assegna risorse all'Istituto italiano per gli studi storici e all'Istituto italiano per gli studi filosofici, per la realizzazione di attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno, entro il limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per il triennio 2014-2016, poi prorogati per il quadriennio 2017-2020. La delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, disciplina le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine, i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione i propri programmi triennali di attività, con l’indicazione delle altre fonti, pubbliche e private, per la realizzazione delle stesse.
Le norme prorogano al 31 dicembre 2020 l’erogazione delle somme, su domanda dei mutuatari e previo nulla osta del MIUR, relative ai mutui concessi da Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. per interventi di edilizia universitaria di cui all’articolo 1, comma 1145, della legge n. 205/2017 (comma 1).
Inoltre, viene estesa all’A.A. 2020/2021 la possibilità di attingere alle graduatorie nazionali ad esaurimento per l’attribuzione di incarichi di insegnamento nelle Istituzioni AFAM (Istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale) (comma 2).
Viene quindi differito, dal 31 ottobre 2019 al 30 giugno 2020, il termine per il perfezionamento – previsto all’articolo 11 della legge n. 167/2017 - da parte delle università statali, dei contratti integrativi di sede volti a superare il contenzioso in atto con gli ex lettori di lingua straniera, nonché a prevenire un nuovo contenzioso (comma 3).
Viene altresì prorogato, dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, il termine entro il quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca trasferisce le risorse agli enti locali per permettere i pagamenti relativi all’edilizia scolastica, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, specificando che restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente (comma 4).
Infine, i finanziamenti in favore dell'Istituto italiano per gli studi storici e dell'Istituto italiano per gli studi filosofici, di cui all'articolo 1, comma 43, della legge n. 147/2013, già prorogati fino al 2020 dall'articolo 1, comma 605, della legge n. 232/2016, vengono ulteriormente prorogati per il quinquennio 2021-2025. Il CIPE provvede con propria delibera all'assegnazione delle risorse in questione a valere sulle risorse disponibili del Fondo per lo sviluppo e la coesione relative al periodo di programmazione 2014-2020, nel limite massimo complessivo di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2025, sulla base di programmi quinquennali presentati entro il 31 luglio 2020, secondo le modalità e i criteri di cui al citato articolo l, comma 43, della legge n. 147/2013 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la proroga del termine previsto al comma 1 per l'erogazione delle somme residue dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti per interventi di edilizia universitaria e trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell’articolo 5, commi 1 e 3, del D.L. n. 269/2003, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le somme da utilizzare, su domanda dei soggetti mutuatari, previo nulla osta del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono disponibili presso la tesoreria statale e sono già state prudenzialmente scontate nei saldi di finanza pubblica.
Inoltre, sul comma 2, la RT evidenzia che il sistema di reclutamento del comparto nell'ultimo quindicennio presenta notevoli elementi di criticità, dovuti alla stratificazione di norme non sempre coordinate tra loro nonché alla mancata completa attuazione del disegno legislativo di cui alla legge n. 508/1999, recante “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”. In tale contesto, l’articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004, ha previsto la creazione di apposite e specifiche graduatorie in cui inserire i docenti precari. In seguito, il comma 1 del citato articolo 19 del D.lgs. 104/2013 ha stabilito che le graduatorie nazionali di cui al citato articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004 sono trasformate in graduatorie nazionali a esaurimento, utili per l'attribuzione degli incarichi di insegnamento con contratto a tempo indeterminato e determinato. Stante il perdurare della situazione di vacanza di specifiche disposizioni regolamentari, al fine di assicurare alle istituzioni AFAM il regolare svolgimento delle attività, si prevede quindi la possibilità di fruizione delle graduatorie di cui all'articolo 2-bis del D.L. n. 97/2004 anche per gli anni accademici 2019-2020 e 2020-2021. La proposta non comporta oneri a carico della finanza pubblica anche con riferimento alle previsioni sulle assunzioni, atteso che il reclutamento del personale, anche mediante scorrimento delle graduatorie oggetto della proroga, verrebbe effettuato a valere sulle risorse già disponibili nel bilancio dello Stato, come definite ai sensi dell'articolo 1, comma 654, della Legge n. 205/2017.
Sul differimento del termine previsto al comma 3 la RT evidenzia che ci si limita a consentire, fino al 30 giugno 2020, l'utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 11 della legge n. 167/2017. La disposizione non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La proroga del termine per i pagamenti dell'edilizia scolastica di cui al comma 4 non comporta maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si tratta, infatti, di risorse già impegnate sul cap. 7105/1 del bilancio MIUR e in questo modo si estende solo la possibilità di liquidarle anche nel corso dell'anno 2020. In ogni caso, restano fermi i termini di conservazione dei residui previsti a legislazione vigente.
Infine, la RT ribadisce il contenuto del comma 5.
In merito ai profili di quantificazione, riguardo al comma 1, al fine di escludere oneri a carico della finanza pubblica e considerato che la norma fa salva anche l'erogazione delle risorse residue dei mutui successivamente alla scadenza dell'ammortamento dei mutui stessi - previsione potenzialmente suscettibile di comportare un impatto inizialmente non scontato - andrebbe chiarito se la stessa sia suscettibile di determinare effetti sui saldi di finanza pubblica differenti rispetto a quelli già scontati a legislazione vigente, in particolare, in termini di cassa.
Sul comma 2 si prende atto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e non si formulano quindi osservazioni.
Riguardo al comma 3 non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, tenuto conto che la disposizione opera nel quadro delle risorse stanziate e configurate in termini di limiti massimi di spesa annua.
In merito al comma 4, andrebbe chiarito l’eventuale impatto della disposizione sui saldi di cassa.
Infine, sul comma 5 andrebbero forniti elementi informativi riguardo all’allineamento temporale tra gli effetti finanziari delle attività di ricerca e formazione (chiarendone la natura corrente o in conto capitale) e le risorse utilizzate a copertura a valere sul fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione nazionale 2014-2020, tenuto conto degli specifici profili di cassa che caratterizzano tali risorse.
Articolo 7, comma 1
(Proroga di termini in materia di fondazioni lirico-sinfoniche)
Normativa vigente. L’articolo 11, comma 14, del D.L. n. 91/2013 prevede che le Fondazioni lirico-sinfoniche, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento ovvero non raggiungano il pareggio economico e, entro l'esercizio 2019, il tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario, vengano poste in liquidazione coatta amministrativa. Il termine, originariamente fissato al 2018, è stato prorogato al 2019 dall’articolo 1, comma 323, lett. c), della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018): a tale proroga non sono stati ascritti effetti finanziari.
La norma reca una misura finalizzata ad assicurare il completamento del percorso di risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche, avviato con l’articolo 11 del D.L. n. 91/2013, differendo all’esercizio finanziario 2020 il termine entro il quale il mancato raggiungimento del tendenziale equilibrio patrimoniale e finanziario determina la liquidazione coatta amministrativa.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che dalla norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché viene prorogato esclusivamente il termine per il raggiungimento del pareggio economico da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche soggette alla procedura di risanamento, ai sensi dell'articolo 11, comma 14, del D.L. n. 91/2013.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che alla precedente proroga (di analogo contenuto) della disciplina in esame non erano stati ascritti effetti in quanto il raggiungimento dell’obiettivo di equilibrio non era scontato nelle previsioni. Appare comunque opportuno acquisire espressa conferma della perdurante assenza di effetti finanziari anche per il differimento dell’obiettivo di un ulteriore anno.
Articolo 7, commi 2 e 3
(Spese di personale del Comune di Matera)
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 346, della legge n. 208/2015 prevede che, al fine di governare e di gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019, al comune di Matera non si applicano, fino al 31 dicembre 2019, le norme di contenimento delle spese per l'acquisto di beni e di servizi nonché quelle limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili[19], nei limiti di quanto strettamente necessario allo svolgimento dell'evento. Inoltre, fino al 31 dicembre 2019 il comune di Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività di cui al periodo precedente, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1º aprile 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999.
Inoltre, l’articolo 1, comma 347, della legge n. 208/2015, autorizza, per consentire il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera, la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016, 2017, 2018 e 2019. Alle spese relative al personale assunto con contratto a tempo determinato per le finalità in questione, fino al 31 dicembre 2019 non si applicano le misure limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili[20], e le vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa di personale.
Le norme, modificando l’articolo 1, comma 346, della legge n. 208/2015, stabiliscono che al comune di Matera non si applicano anche per l’anno 2020 le norme limitative delle assunzioni di personale, con forme contrattuali flessibili[21], nei limiti di quanto strettamente necessario al fine di governare e di gestire il ruolo di «Capitale europea della cultura» riconosciuto per il 2019. Parimenti fino al 31 dicembre 2020, il comune di Matera può autorizzare la corresponsione al personale non dirigenziale direttamente impiegato nelle attività sopra menzionate, nel limite massimo complessivo di 30 ore pro capite mensili, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dall'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto 'Regioni-Autonomie locali' del 1º aprile 1999[22]. Inoltre si introduce il sesto periodo nel citato comma 346 che autorizza il Comune di Matera a provvedere agli adempimenti di cui al comma 346 come modificato dalla disposizione in esame nel limite massimo di 750.000 euro per l’anno 2020, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 2).
L’inserimento del sesto periodo implica che le risorse sopra indicate possono anche finanziare l'instaurazione di un rapporto di lavoro dirigenziale a tempo determinato; tale facoltà è infatti prevista dall’articolo 1, comma 346, terzo periodo, non modificato dalla disposizione in esame.
Si modifica, altresì, l’articolo 1, comma 347, della legge n. 208/2015, al fine di stabilire che al comune di Matera non si applichino anche per l’anno 2020 le norme limitative delle assunzioni di personale con forme contrattuali flessibili con riguardo a quelle effettuate per il completamento del restauro urbanistico ambientale dei rioni Sassi e del prospiciente altopiano murgico di Matera. Inoltre si introduce il terzo periodo nel citato comma 347 al fine di stabilire che al finanziamento degli eventuali oneri di personale appena descritti il Comune di Matera possa provvedere, nel limite massimo di 500.000 euro per l’anno 2020, a valere sulle proprie risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che le norme sopra descritte non producono ulteriori oneri a carico della finanza pubblica tenuto conto che si tratta di spese che rientrano nella disponibilità del Comune di Matera.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare atteso che il Comune di Matera è tenuto al rispetto dell’equilibrio di competenza non negativo di cui all’articolo 1, comma 821, della legge n. 145/2018.
Articolo 7, commi 4
(Grande progetto Pompei)
Normativa previgente. L’articolo 2, comma 5-ter, del decreto legge n. 83/2014, è espressamente diretto al “fine di assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei e delle aree limitrofe attraverso le modalità operative adottate in attuazione del Grande Progetto Pompei, approvato dalla Commissione europea con la decisione n. C(2012) 2154 del 29 marzo 2012”. A tale scopo si prevede che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di Progetto[23] nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Progetto, siano assicurati fino al 31 dicembre 2019, nel limite massimo di spesa pari a 900.000 euro lordi per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, a valere sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.
Le norme, modificando l’articolo 2, comma 5-ter, del decreto legge n. 83/2014, stabiliscono che lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di Grande Progetto Pompei nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Progetto, siano assicurati fino al 31 dicembre 2022 (anziché fino al 31 dicembre 2019, come previsto in precedenza). La spesa massima che può essere sostenuta in ciascuno degli anni dal 2020 al 2022 è pari a 900.000 euro lordi e grava sulle risorse disponibili sul bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme pongono un onere di 900.000 euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022 a carico del bilancio della Soprintendenza speciale per Pompei, Ercolano e Stabia. L’onere è sostenuto per lo svolgimento delle funzioni del Direttore generale di Grande Progetto Pompei nonché le attività dell'Unità "Grande Pompei", del vice direttore generale vicario e della struttura di supporto al Progetto. Pur rilevando che la medesima spesa è stata sostenuta, in forza della legislazione previgente, anche per gli anni 2017, 2018 e 2019, appare necessario che siano forniti elementi di valutazione riguardo alla sua effettiva sostenibilità, considerato che parte delle spese concernono oneri per spese di personale, non automaticamente comprimibili al variare delle disponibilità nel bilancio della Soprintendenza. Andrebbe altresì chiarito, alla luce della pregressa esperienza amministrativa, se la previsione di un onere di 900.000 euro annui sia idonea a soddisfare il complesso delle esigenze di spesa a carico della struttura, le cui attività sono oggetto di proroga.
Articolo 7, comma 5
(Proroga di contabilità speciali per completare interventi su beni culturali)
Le norme modificano l’articolo 11-bis, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 90/2016. Tale norma, nel testo previgente, stabilisce che, considerata la necessità di completare gli interventi per la sicurezza del patrimonio culturale realizzati dal Ministero per i beni e le attività culturali in conseguenza degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria sono mantenute in essere fino al 31 dicembre 2019, limitatamente alla gestione delle risorse finalizzate a tali interventi. Le modifiche dispongono che il mantenimento delle contabilità speciali per le finalità appena indicate sia prorogato fino al 31 dicembre 2020.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni e precisa che al fine di dicembre 2019 le giacenze sulle contabilità speciali in oggetto sono le seguenti:
· Segretariato Regionale dell’Abruzzo: euro 5.059.027,31;
· Segretariato Regionale del Lazio: euro 2.991.804,09;
· Segretariato Regionale delle Marche: euro 1.750.407,06;
· Segretariato Regionale dell’Umbria: euro 720.014,20.
In merito ai profili di quantificazione, si ricorda che, in base alla normativa previgente, le contabilità speciali intestate ai Segretariati regionali di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria potevano essere mantenute in essere fino al 31 dicembre 2019 e che, a norma dell’articolo 11-bis del d. lgs. n. 90/2016, alla data di chiusura di dette contabilità, le disponibilità residue sarebbero state versate all'entrata del bilancio dello Stato.
Tanto premesso, si prende atto che la proroga in esame consente il mantenimento in essere delle somme afferenti alle contabilità speciali prorogate dalla disposizione in esame (dettagliatamente indicate nella relazione tecnica): andrebbero peraltro chiariti gli effetti della proroga sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, tenuto conto che la relativa spesa, in considerazione del previsto riversamento all’entrata delle somme residue, non dovrebbe risultare scontata nei tendenziali riferiti all’esercizio 2020.
Articolo 7, commi 6-10
(Proroga di termini in materia di beni e attività culturali e di turismo)
Normativa previgente. L’articolo 1, comma 343, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) proroga fino al 31 dicembre 2019 e nel limite di spesa di l milione di euro per l'anno 2019, i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 83/2014. La norma è volta a fare fronte a esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione.
L’articolo 1, comma 310, della legge n. 205/2017 (Bilancio per il 2018) autorizza un’ulteriore spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, per la realizzazione del Piano per l’arte contemporanea previsto dall’articolo 3 della legge n. 29/2001. Nella norma richiamata si affida al Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo la predisposizione di un Piano per l'arte contemporanea, per la realizzazione del quale, comprese le connesse attività propedeutiche e di gestione, è autorizzata, a decorrere dal 2002, la spesa annua di 5.164.569 di euro.
L’articolo 1, comma 627, della legge n. 232/2016 (Bilancio 2017) ha istituito nello stato di previsione del MIBACT il Fondo nazionale per la rievocazione storica, con una dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, al quale possono accedere regioni, comuni, nonché istituzioni culturali e associazioni. Per le istituzioni culturali e le associazioni è richiesto il riconoscimento mediante l’inserimento in appositi albi, tenuti dai comuni, ovvero l’operatività da almeno 10 anni. L’accesso alle risorse avviene in base a criteri determinati con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo.
Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2020 e nel limite di spesa di 1 milione per l'anno 2020, i contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura ai sensi dell'articolo 8 del D.L. n. 83/2014, nel rispetto del limite di durata massima complessiva di 36 mesi, anche non consecutivi, dei predetti contratti (comma 6). Ai relativi oneri, pari a un milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo l, comma 354, della legge n. 208/2015 che ha stanziato 10 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, per il funzionamento degli istituti afferenti al settore museale (comma 7).
Inoltre, sul Piano per l'arte contemporanea, previsto dall’articolo 3 della legge n. 29/2001, viene incrementata di 4 milioni per il 2020 e prorogata agli anni 2021 e 2022 la previsione di spesa dell’articolo 1, comma 310 della legge n. 205/2017 (comma 8).
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1, del D.L. n. 83/2014, come rifinanziata dall'articolo 1, comma 337 della legge n. 208/2015, che stanzia 70 milioni di euro per l’anno 2017 e 65 milioni di euro a decorrere dall’anno 2018 per la realizzazione del Piano strategico “Grandi progetti beni culturali”.
Infine, il Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, previsto dall’articolo 1, comma 627, della legge n. 232/2016, viene reso permanente a partire dal 2020 con una dotazione pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020. Ad esso si provvede, secondo modalità determinate con decreto del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163/1985 (commi 9 e 10).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Proroga al 31/12/2020 dei contratti a tempo determinato degli Istituti e luoghi della cultura (art. 8 DL n. 83/2014) (comma 6) |
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1,0 |
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1,0 |
|
|
|
1,0 |
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Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica (comma 9) |
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1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Minori spese correnti |
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|||||||||||
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all’art. 1, c. 354, legge n. 208/2015 – Istituti afferenti al settore museale (comma 7) |
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1,0 |
|
|
|
1,0 |
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|
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1,0 |
|
|
Riduzione del fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n.163/1985 (comma 10) |
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1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Piano per l’arte contemporanea di cui all’art. 3, legge n. 29/2001(comma 8) |
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4,0 |
2,0 |
2,0 |
|
4,0 |
2,0 |
2,0 |
|
4,0 |
2,0 |
2,0 |
Minori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Riduzione autorizzazione di spesa di cui all’art. 7, c. 1, DL n. 83/2014 (Piano strategico Grandi Progetti Beni Culturali) (comma 8) |
|
4,0 |
2,0 |
2,0 |
|
4,0 |
2,0 |
2,0 |
|
4,0 |
2,0 |
2,0 |
Maggiori entrate tributarie-contributive |
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|||||||||||
Proroga al 31/12/2020 dei contratti a tempo determinato degli Istituti e luoghi della cultura (art. 8 DL n. 83/2014) – effetti riflessi (comma 6) |
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0,5 |
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0,5 |
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La relazione tecnica afferma che la proroga di cui ai commi 6 e 7 è stata disposta per le esigenze temporanee di rafforzamento dei servizi di accoglienza e di assistenza al pubblico, di miglioramento e di potenziamento degli interventi di tutela, vigilanza e ispezione, protezione e conservazione nonché valorizzazione dei beni culturali in gestione. Inoltre, la RT evidenzia che agli oneri derivanti dalla norma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 354, della legge n. 208/2015, corrispondente al capitolo 5650.
Sul comma 8, relativo al Piano per l'arte contemporanea, la RT ribadisce il contenuto della norma.
Infine, sui commi 9 e 10, relativi al Fondo nazionale per la rievocazione storica, finalizzato alla promozione di eventi, feste e attività nonché alla valorizzazione dei beni culturali attraverso la rievocazione storica, la RT ricorda che agli oneri derivanti, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge n. 163/1985.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni tenuto conto che le disposizioni limitano l’entità degli oneri alle risorse stanziate. Andrebbe tuttavia acquisita conferma che le risorse impiegate a copertura (derivanti dalla riduzione di autorizzazioni di spesa già disposte) siano effettivamente disponibili senza incidere su iniziative di spesa già avviate o programmate a legislazione previgente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 7 provvede alla copertura degli oneri, pari a un milione di euro per l’anno 2020, derivanti dalla proroga dei contratti a tempo determinato stipulati dagli istituti e luoghi della cultura, disposta dal comma 6 del medesimo articolo, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 354, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, relativa al funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale[24].
In proposito si segnala che il piano gestionale n. 7 del capitolo 5650 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul quale sono allocate le risorse di cui al citato articolo 1, comma 354, della legge n. 208 del 2015, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento pari a 6,1 milioni di euro per l’anno 2020. Al riguardo, si fa presente che il citato capitolo presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un’apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato[25]. Ciò posto, appare necessario che il Governo confermi che la citata riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente.
Inoltre, si rileva che il comma 8 dell’articolo 7 ora in esame provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla proroga per gli anni 2021 e 2022 dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 310, della legge n. 205 del 2017, per la realizzazione del Piano per l’arte contemporanea, pari a 2 milioni di euro per ciascuno dei predetti anni, nonché dall’incremento di 4 milioni di euro per l’anno 2020 della medesima autorizzazione di spesa, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, relativa all’attuazione degli interventi del Piano strategico «Grandi Progetti Beni culturali».
Al riguardo, si evidenzia che il capitolo 8098 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo, sul quale sono allocate le risorse di cui al citato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento pari a 112,7 milioni di euro per l’anno 2020, a 67,4 milioni di euro per l’anno 2021 e a 56,8 milioni di euro per l’anno 2022. Ciò posto, appare necessario che il Governo confermi che la citata riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente, anche alla luce dei decreti che devono essere annualmente adottati, ai sensi del citato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2014, dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo ai fini della individuazione di beni o siti di eccezionale interesse culturale e di rilevanza nazionale per i quali sia necessario e urgente realizzare interventi organici di tutela, riqualificazione, valorizzazione e promozione culturale.
Infine, si segnala che il comma 10 dell’articolo 7 ora in esame reca la copertura dell’onere, pari a un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2020, derivante dal rifinanziamento del Fondo nazionale per la rievocazione storica, disposto dal comma 9 del medesimo articolo 7, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui alla legge n. 163 del 1985, relativa al Fondo unico per lo spettacolo. Al riguardo, poiché lo stanziamento complessivo del citato Fondo risulta ripartito tra una pluralità di capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo[26], tanto di parte corrente quanto di conto capitale, appare necessario che il Governo chiarisca, da un lato, a carico di quale specifica quota del suddetto Fondo siano da imputare gli oneri in commento, anche al fine di escludere una potenziale dequalificazione della spesa, dall’altro, se l’utilizzo delle risorse poste a copertura sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse medesime.
Sotto il profilo formale, andrebbe valutata l’opportunità di provvedere agli oneri in parola mediante riduzione delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, anziché “dell’autorizzazione di spesa” di cui alla medesima legge, posto che quest’ultima non reca, a rigore, una specifica autorizzazione di spesa[27] bensì si limita ad istituire il Fondo unico per lo spettacolo (articolo 1) e a disciplinarne le modalità di riparto (articolo 2), essendo il rifinanziamento dello stesso essenzialmente demandato alla legge di bilancio.
Articolo 8, commi da 1 a 5
(Proroghe di termini in materia di giustizia)
La norma modificando l'articolo 3, comma 1-bis, del DL n. 146/2013, differisce dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 il termine fino al quale le funzioni di dirigente dell’esecuzione penale esterna possono essere svolte dai funzionari inseriti nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario (comma 1).
La norma prorogata è stata introdotta in sede di conversione del decreto legge n. 10/2014 e i suoi effetti sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2019 dall’art. 1, comma 1139, lett. b), della legge n. 145/2018. Le relazioni tecniche allegate alle due disposizioni citate non riconnettevano effetti alla loro applicazione.
Viene, altresì, prorogato dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 la disposizione (art. 21-quinquies del DL n. 83/2015) che consente agli uffici giudiziari di avvalersi del personale comunale per le attività di custodia, telefonia, riparazione e manutenzione ordinaria, nonostante il passaggio dai comuni allo Stato delle spese di funzionamento delle sedi giudiziarie (previsto dalla legge di stabilità 2015). Il personale comunale potrà essere impiegato sulla base di specifici accordi da concludere con le amministrazioni locali (in base a una convenzione quadro previamente stipulata tra il Ministero della giustizia e l'ANCI).
Si segnala che, per effetto della modifica, resta confermato che le relative spese fanno capo ad un capitolo del Ministero della giustizia (1550) nel limite del 10 per cento della relativa dotazione e senza nuovi oneri per la finanza pubblica (comma 2). Si ricorda che la norma è stata prorogata più volte, da ultimo dall'art. 1, comma 1139, lettera c), della legge n. 145/2018. Alle precedenti proroghe non sono stati ascritti effetti finanziari.
Viene modificato, inoltre, l’art. 4, comma 2, del DL n. 168/2016 prevedendo che il personale in servizio presso l'amministrazione della giustizia, fatta eccezione per il personale con qualifiche dirigenziali, non posa essere comandato, distaccato o assegnato presso altre pubbliche amministrazioni fino al 31 dicembre 2020 (31 dicembre 2019 nel testo previgente della citata disposizione), salvo nulla osta della stessa amministrazione della giustizia (comma 3).
La norma modifica, altresì, l’articolo 357, comma 1, del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al D.lgs. n. 14/2019, prevedendo la proroga (dal 1° marzo 2020 al 30 giugno 2020) del termine per l'adozione del decreto del Ministro della giustizia che disciplina il funzionamento dell’albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al Codice della crisi d’impresa e dell'insolvenza (comma 4).
Viene, infine differito da 12 a 18 mesi il termine di entrata in vigore delle disposizioni in materia di azione di classe di cui alla legge n. 31/2019 (comma 5).
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che il comma 1 non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, poiché trattasi di unità di personale dirigenziale già in servizio presso le articolazioni periferiche ministeriali, che continueranno a percepire il trattamento economico complessivo già in godimento.
Con riferimento al comma 2 la relazione tecnica afferma che agli oneri connessi all'erogazione del corrispettivo riconosciuto ai comuni da parte del Ministero della giustizia, per l'espletamento dei relativi servizi, potrà provvedersi nell'ambito delle dotazioni di bilancio iscritte sul capitolo 1550 (spese relative al funzionamento degli uffici giudiziari), nel limite del 10% dello stanziamento previsto a legislazione vigente per il 2020, pari ad euro 26.169.173 (10% di euro 261.691.728). La norma non è pertanto suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, trattandosi di risorse già iscritte nel bilancio del Ministero della giustizia.
I commi 3 e 4 possiedono natura ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
In merito al comma 5 la relazione tecnica afferma che la norma, che comporta un mero differimento dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di class action, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, tenuto conto che i necessari interventi di aggiornamento e implementazione dei sistemi informativi funzionali all'entrata in vigore delle nuove disposizioni sono stati già programmati nell'ambito delle risorse destinate all’informatica e iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto riferito dalla relazione tecnica e non si formulano osservazioni. Peraltro, in merito al comma 2, la RT afferma che le spese connesse alla proroga ivi prevista gravano nella misura di circa 26,2 milioni di euro (tenuto conto del limite di spesa fissato dalla norma originaria) sull’apposito capitolo del Ministero della giustizia, il cui stanziamento ammonta a circa 261,7 milioni di euro. In proposito tenuto conto dell’entità della spesa indicata, andrebbe acquisita conferma che l’utilizzo previsto non incida su altri interventi di spesa afferenti al medesimo capitolo.
Articolo 8, comma 6
(Circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e Chieti)
Normativa previgente: l’art. 3-bis del DL n. 150/2013 ha prorogato di tre anni i termini di cui all'articolo 11, comma 3, primo periodo, del D.lgs. n. 155/2012, prevedendo che le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e di Chieti nonché delle relative sedi distaccate, disposte dal medesimo decreto legislativo, acquistino efficacia a partire dal 13 settembre 2018 anziché dal 13 settembre 2015 (comma 1). I maggiori oneri recati dalla disposizione sono stati indicati in misura pari a 500.000 euro per il 2015 e a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017, coperti a valere sul fondo speciale di parte corrente (comma 2). Successivamente la data a partire dalla quale le disposizioni sopra descritte acquistano efficacia è stata differita al 13 settembre 2020 dall’art. 16, comma 1, del decreto legge n. 8/2017. Anche in tale caso l’onere recato dal differimento di efficacia è stato stimato pari a 2 milioni di euro su base annua. Da ultimo il suddetto termine è stato differito al 14 settembre 2021 dall’art. 1, comma 1139, lett. d) della legge n. 145/2018, con stima dei relativi oneri in misura pari a 0,5 milioni nel 2020 (tre mesi) e 1,5 milioni nel 2021 (nove mesi) e per complessivi 2 milioni di euro su base annua.
La norma proroga[28] di un anno il termine allo scadere del quale acquistano efficacia le modifiche delle circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e di Chieti, nonché delle relative sedi distaccate. Le norme saranno dunque efficaci a partire dal 14 settembre 2022.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Circoscrizioni giudiziarie l’Aquila e Chieti (comma 8) |
|
|
0,5 |
1,5 |
|
|
0,5 |
1,5 |
|
|
0,5 |
1,5 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tab. A Ministero giustizia (comma 8) |
|
|
1,5 |
1,5 |
|
|
1,5 |
1,5 |
|
|
1,5 |
1,5 |
La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede l'adozione di misure urgenti e dilatorie per garantire il funzionamento degli uffici giudiziari delle sedi circoscrizionali dei tribunali de L'Aquila e di Chieti, la cui soppressione era stata prevista dalla nuova mappa dettata dalla riforma della geografia giudiziaria di cui al Decreto Legislativo n. 155/2012.
Dal punto di vista finanziario, la RT evidenzia che gli effetti relativi ai risparmi di spesa per il funzionamento degli uffici giudiziari, derivanti dall'applicazione delle disposizioni in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie, sono stati già recepiti complessivamente nel bilancio del Ministero della giustizia, in applicazione del DL 95/2012, nella misura di euro 30 milioni per l'anno 2012 e di euro 70 milioni a decorrere dall'armo 2013. Pertanto, il prolungamento del differimento dell'applicazione delle disposizioni delle revisioni delle circoscrizioni giudiziarie per i circondari de L'Aquila e Chieti, determina il venir meno dei risparmi di spesa annuali per le spese di funzionamento, stimati prudenzialmente nella misura di 2 milioni di euro annui. Considerato che il differimento dei termini al 14 settembre 2022, riguarda circa 3 mesi dell'anno 2021 e circa 9 mesi dell'anno 2022, il maggior onere derivante dall’applicazione della norma è stato quantificato in euro 500.000 per l'anno 2021 e in euro 1.500.000 per l'anno 2022. Ai fini della quantificazione degli oneri derivanti dalla proroga in esame la RT precisa che le sedi interessate dalla soppressione prevista dall'articolo 1 del D.lgs. n. 155/2012, per le circoscrizioni giudiziarie di L'Aquila e Chieti sono in numero di 14, (cfr. prospetto riportato nel testo della relazione tecnica). Considerato che, delle predette sedi 4 riguardano uffici di media grandezza (Tribunali di Avezzano, Lanciano, Sulmona, Vasto) e 10 uffici di grandezza minore, è stato stimato un onere annuo medio rispettivamente di euro 200,000 e di euro 120,000 per ciascuna delle rispettive sedi (200.000 euro X 4 sedi di media grandezza = 800.000 euro) (120.000 euro X 10 sedi di minore grandezza = 1.200.000 euro).
Tali oneri sono stati quantificati tenendo conto delle spese di gestione annualmente previste, relative al pagamento di canoni e utenze, alle spese per la manutenzione di impianti, attrezzature e sistemi di sicurezza e all'acquisto di cancelleria e di quanto altro necessario per il funzionamento degli uffici.
A seguire si riporta una tabella di riepilogo degli oneri recati dalla disposizione.
(euro)
Sedi |
Onere medio annuo per spese di funzionamento |
Onere stimato per spese di funzionamento dal 15/09/2021 al 31/12/2021 |
Onere stimato per spese di funzionamento dal 01/01/2022 al 14/09/2022 |
Onere stimato complessivo per spese di funzionamento |
4 sedi di media grandezza |
200.000 |
200.000 |
600.000 |
800.000 |
10 sedi di minore grandezza |
120.000 |
300.000 |
900.000 |
1.200.000 |
Totale |
|
500.000 |
1.500.000 |
2.000.000 |
Alla copertura dei predetti oneri, pari a 0,5 milioni di euro per l'anno 2021 e 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia per 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che la quantificazione proposta è in linea con quanto previsto da precedenti disposizioni, che hanno differito la decorrenza dell’efficacia delle norme che modificano le circoscrizioni giudiziarie dell’Aquila e di Chieti. Si rileva peraltro che, considerando un onere stimato per 2 milioni di euro su base annua, l’effetto del rinvio del predetto termine dal 14 settembre 2021 al 14 settembre 2022 dovrebbe comportare, per il 2021, un onere lievemente superiore a quello stimato dalla RT e, per il 2022, un onere leggermente inferiore.
Infatti, riproporzionando l’onere annuo di 2 milioni su un periodo di mancata applicazione delle norme di risparmio che per il 2021 è pari a 3 mesi e mezzo, si ottiene un onere pari a circa 5,8 milioni (anziché 5 milioni, come indicato dalla RT), mentre il periodo di differimento nel 2022 è pari a 8 mesi e mezzo, con mancati risparmi per 14,2 milioni circa (anziché 15 milioni, come indicato dalla RT).
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 6 dell’articolo 8, nel posticipare l’entrata in vigore delle disposizioni in materia di revisione delle circoscrizioni giudiziarie dei tribunali abruzzesi, provvede alla copertura dei conseguenti oneri, pari a 500.000 euro per l’anno 2021 e a 1,5 milioni di euro per l’anno 2022, mediante riduzione della proiezione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della giustizia, relativo al triennio 2019-2021. In particolare, la copertura viene effettuata, come da prassi, imputando all’anno 2021, ultimo anno del triennio 2019-2021, anziché l’onere effettivo, pari a 500.000 euro, l'onere annuale massimo che si determina dopo il predetto triennio, pari a 1,5 milioni di euro. Al riguardo, fermo restando che l’accantonamento utilizzato presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), si potrebbe valutare l’opportunità di imputare gli oneri in esame al predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente in relazione al nuovo triennio 2020-2022, in vigore dal 1° gennaio 2020, in modo che l’ultimo anno del triennio (anno 2022) corrisponda a quello in cui effettivamente si determina l’onere massimo (1,5 milioni di euro) e che, conseguentemente, si possa ascrivere al 2021 (secondo anno del nuovo triennio 2020-2022), anziché l’onere massimo, l’onere effettivo (500.000 euro).
In particolare, il secondo periodo del comma 6 potrebbe essere riformulato nei seguenti termini: «Agli oneri derivanti dall’applicazione del primo periodo, pari a euro 500.000 per l’anno 2021 e ad euro 1.500.000 per l’anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero della giustizia.»
Sul punto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 9
(Proroghe di termini in materie di competenza del ministero della difesa)
La norma prevede che le assunzioni di cui all'art. 2259-bis, comma l - bis, del D.lgs. n. 66/2010 (assunzioni di personale tecnico per gli arsenali e gli stabilimenti militari con riserva pari al sessanta per cento delle assunzioni da turn-over) possano essere effettuate anche nell'anno 2020 (2019 nel testo previgente) (comma 1).
La norma, inoltre, proroga dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020, il termine, previsto dall’art. 17, comma 1, della legge n. 85/2009 entro il quale le Forze di polizia sono tenute a trasferire alla banca dati nazionale del DNA i profili DNA relativi a reperti acquisiti nel corso di procedimenti penali anteriormente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
Si evidenzia che il termine recato dall’art. 17, comma 1, della legge 85/2009 è stato da ultimo prorogato al 31 dicembre 2019 dall’art. 1, comma 1140, lett. a) della legge n. 145/2018. Ai precedenti interventi di prorogo non sono ascritti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che la disposizione di cui al comma 1 limitandosi a differire il temine entro cui portare a compimento talune procedure di assunzione previste dalla normativa vigente, fermi restando i relativi oneri e le unità assumibili, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al comma 2, la proroga termini in materia di banca dati nazionale del DNA non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica in quanto le attività di inserimento dati sono comunque effettuate attraverso le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente4
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.
Articolo 10, comma 1
(Detrazione per interventi di sistemazione a verde)
Normativa previgente L’art. 1, comma 12, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), ha introdotto la disciplina relativa alla detrazione IRPEF (36%) per le spese sostenute nel 2018 per interventi di sistemazione a verde. Il beneficio è fruibile in dieci rate annuali costanti.
L’art. 1, co. 68, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha esteso il beneficio alle spese sostenute nel 2019.
Le norme estendono agli interventi effettuati nel 2020 la detrazione IRPEF del 36% delle spese relative ad interventi di sistemazione a verde.
Alla copertura dei relativi oneri, pari a 0,2 milioni per il 2021, a 5,9 milioni per il 2022 e a 3,6 milioni annui dal 2023 al 2030 si provvede mediante specifica riduzione del fondo speciale di parte corrente del MEF mediante parziale utilizzo dell’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per euro 5,9 milioni dal 2021.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
|
Minori entrate tributarie |
|
||||||||||||
Detrazione IRPEF sistemazione a verde |
|
0,5 |
5,8 |
3,6 |
|
0,5 |
5,8 |
3,6 |
|
0,5 |
5,8 |
3,6 |
|
Sistemazione a verde – effetti indotti IRPEF/IRES |
|
|
|
2,0 |
|
|
|
2,0 |
|
|
|
2,0 |
|
Sistemazione a verde – effetti indotti IRAP |
|
|
|
|
|
|
|
0,3 |
|
|
|
0,3 |
|
Maggiori entrate tributarie |
|
||||||||||||
Sistemazione a verde – effetti indotti IRPEF/IRES |
|
|
4,8 |
|
|
|
4,8 |
|
|
|
4,8 |
|
|
Sistemazione a verde – effetti indotti IRAP |
|
|
|
|
|
|
0,8 |
|
|
|
0,8 |
|
|
Sistemazione a verde – effetti indotti IVA |
|
1,1 |
|
|
|
1,1 |
|
|
|
1,1 |
|
|
|
Maggiore spesa corrente |
|
||||||||||||
Sistemazione a verde – effetti indotti IRAP |
|
|
|
0,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minore spesa corrente |
|
||||||||||||
Sistemazione a verde – effetti indotti IRAP |
|
|
0,8 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione tabella A Min. politiche agricole e forestali |
|
|
5,9 |
5,9 |
|
|
5,9 |
5,9 |
|
|
5,9 |
5,9 |
|
La relazione tecnica afferma che, sulla base dei primi dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi dell'anno di imposta 2018, la spesa annua per gli interventi in oggetto è stimata in 100 milioni di euro (di cui il 50% come spesa incentivata). Considerando l'aliquota di detrazione del 36% e la ripartizione in 10 quote annue di pari importo, la RT calcola una spesa di competenza annua di circa 3,6 milioni di euro.
La RT afferma inoltre che la norma è suscettibile di determinare un effetto correlato alla spesa indotta stimato per il 2020 in circa 12,5 milioni di euro, cui corrisponde una base emersa netta dell’IVA di 11,4 milioni di euro. Applicando a tale ammontare l’aliquota IVA del 10% e un'aliquota media delle imposte dirette pari al 28% la RT stima un incremento di gettito conseguente all'effetto incentivante sugli investimenti legato all'introduzione della norma, pari per il 2020 a 1,1 milioni di IVA e 3,1 milioni di IRPEF/IRES/IRAP.
Riporta quindi la seguente tabella relativa agli effetti di cassa.
(milioni di euro)
|
2020 |
2021 |
2022 |
dal 2023 al 2030 |
2031 |
dal 2032 |
Onere per detrazione –IRPEF |
-0,5 |
-5,8 |
-3,6 |
-3,6 |
2,7 |
0 |
Effetti indotti IRPEF/IRES |
0 |
4,8 |
-2,0 |
0 |
0 |
0 |
Effetti indotti IRAP |
0 |
0,8 |
-0,3 |
0 |
0 |
0 |
IVA |
1,1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
TOTALE |
0,6 |
-0,2 |
-5,9 |
-3,6 |
2,7 |
0 |
Per quanto concerne la copertura finanziaria, la RT ribadisce il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la relazione tecnica utilizza la medesima procedura di calcolo adottata per le stime riferite alle precedenti norme che hanno introdotto e prorogato l’agevolazione fiscale in esame.
Tuttavia, per quanto concerne i parametri utilizzati per la stima si segnala che:
- l’onere per detrazione è calcolato ipotizzando una spesa annua di 100 milioni di euro; in proposito, la RT afferma di aver utilizzato i “primi dati provvisori delle dichiarazioni dei redditi”. Tenuto conto che per la quantificazione degli oneri riferiti alle spese sostenute negli anni 2018 e 2019 le relative relazioni tecniche, in assenza di indicazioni, avevano ipotizzato una spesa annua molto più elevata (1.200 milioni), appare opportuno acquisire ulteriori elementi in merito al nuovo ammontare considerato e alla prudenzialità di tale assunzione; ciò anche in considerazione del fatto che si tratta di un valore basato su primi dati provvisori;
- la stima degli effetti indotti IRPEF/IRES (positivi nel 2021 e negativi nel 2022 in applicazione del meccanismo di saldo e acconto) è effettuata considerando un’aliquota media di imposta del 28 per cento. Tenuto conto che in relazione alle precedenti norme è stata considerata un’aliquota del 24 per cento, andrebbero acquisiti gli elementi diretti a suffragare l’utilizzo di tale maggiore aliquota per la quantificazione in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 10 proroga la detrazione per interventi di sistemazione a verde e provvede alla copertura dei relativi oneri, pari a 200.000 euro per l’anno 2021, a 5,9 milioni di euro per l’anno 2022 e a 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, mediante riduzione, nella misura di 5,9 milioni di euro dal 2021, delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, relativo al triennio 2019-2021.
In particolare, la copertura viene effettuata, come da prassi, imputando all’anno 2021, ultimo anno del triennio 2019-2021, anziché l’onere effettivo, pari a 200.000 euro, l'onere annuale massimo che si determina dopo il predetto triennio, pari a 5,9 milioni di euro. Al riguardo, fermo restando che l’accantonamento utilizzato presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), si potrebbe valutare l’opportunità di imputare gli oneri in esame al predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente in relazione al nuovo triennio 2020-2022, in vigore dal 1° gennaio 2020, in modo che l’ultimo anno del triennio (anno 2022) corrisponda a quello in cui effettivamente si determina l’onere massimo (5,9 milioni di euro) e che, conseguentemente, si possa ascrivere al 2021 (secondo anno del nuovo triennio 2020-2022), anziché l’onere massimo, l’onere effettivo (200.000 euro). Dal punto di vista formale si potrebbe valutare altresì l’opportunità di esprimere gli oneri in termini di minori entrate stimate, ferma restando comunque la necessità di precisare che la riduzione del predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente per 5,9 milioni si riferisce a milioni “di euro” ed ha carattere “annuo a decorrere dall’anno” 2022 (ultimo anno del nuovo triennio).
In particolare, il secondo periodo del comma 1 potrebbe essere riformulato nei seguenti termini:
«Alle minori entrate derivanti dall’attuazione del primo periodo, valutate in 0,2 milioni di euro per l’anno 2021, in 5,9 milioni di euro per l’anno 2022 e in 3,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2030, si provvede mediante riduzione delle proiezioni, in misura pari a 0,2 milioni di euro per l’anno 2021, a 5,9 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.»
Sul punto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Normativa vigente. L’articolo 24, comma 1-bis, del D.L. n. 113/2018 esclude, fino al 31 dicembre 2019, la richiesta della documentazione antimafia nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo non superiore a 25.000 euro.
L’articolo 18, comma 16, della legge n. 205/2017 (Bilancio 2018) ha autorizzato il Ministro delle politiche agricole a disporre il rimborso, entro il limite di 60 milioni di euro per l'anno 2017, delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi. Al relativo onere, pari a 60 milioni di euro per l'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze.
Le norme prorogano fino al 31 dicembre 2020 la non applicazione della normativa sulla documentazione antimafia concernente i terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro (comma 2).
Viene poi previsto il rifinanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2019 della misura prevista dal comma 16 dell'articolo 18 della legge n. 205/2017, che autorizza il Ministro delle politiche agricole a disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi (comma 3). Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, il successivo comma 4 dispone che si provvede ai sensi dell'articolo 43 (alla cui scheda si rinvia).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi di cui all’art. 18, c.16, legge n. 205/2017 (comma 3) |
30,0 |
|
|
|
|
30,0 |
|
|
|
30,0 |
|
|
La relazione tecnica afferma che il comma 2 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Inoltre la RT segnala come il comma 3 comporti oneri pari a 30 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di saldo netto da finanziare ed a 30 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni in merito al comma 2. Con riguardo al comma 3 si osserva che il diverso impatto temporale degli effetti ascritti alle disposizioni sui saldi di finanza pubblica implica l’integrale utilizzo per cassa delle somme nell’utilizzo 2020: in proposito appare utile una conferma.
Articolo 11, comma 1
(Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro)
Le norme assegnano la somma di 10 milioni all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro per l'anno 2020 quale contributo per il funzionamento di ANPAL servizi s.p.a.
All'onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l’anno 2020, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 43, comma 6, del DL 148/2015, relativa al rifinanziamento del Fondo per le politiche attive del lavoro.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Contributo di finanziamento di ANPAL servizi |
|
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
|
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Fondo per le politiche attive |
|
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
|
La relazione tecnica afferma che la disposizione in esame prevede la proroga del finanziamento in favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro, pari a 10 milioni di euro, quale contributo per il funzionamento ANPAL servizi s.p.a. Sotto il profilo finanziario la previsione normativa comporta un onere aggiuntivo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo politiche attive per l'esercizio finanziario 2020 (cap. 1230 "Somme da trasferire all'ANPAL" piano gestionale 3 "Fondo per le politiche attive del lavoro") che presenta la necessaria disponibilità.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è configurato come limite di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 11 prevede l’assegnazione di un contributo di 10 milioni di euro per l’anno 2020 all’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 43, comma 6, del decreto legislativo n. 148 del 2015. In proposito, si ricorda che la disposizione da ultimo citata ha rifinanziato, per gli anni successivi al 2015, il Fondo per le politiche attive del lavoro[29], istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Le risorse del Fondo sono allocate sul capitolo 1230, piano di gestione 3, dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento pari a 64,4 milioni di euro per l’anno 2020. Ciò posto, appare necessario che il Governo confermi che la citata riduzione non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Articolo 11, comma 2
(Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola")
Normativa previgente. L’articolo 16-quinquies, comma 2, in vigore dal 30 giugno 2019, del DL 34/2019, prevede che l'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani "Giovanni Amendola" (INPGI) adotti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del DL 34/2019, misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria che intervengano in via prioritaria sul contenimento della spesa e, in subordine, sull'incremento delle entrate contributive, finalizzate ad assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio e lungo periodo. Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (entro quindi il 31 dicembre 2020), l'INPGI trasmette ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle suddette misure. Qualora il bilancio tecnico non evidenzi la sostenibilità economico-finanziaria di medio e lungo periodo della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, il Governo adotta uno o più regolamenti diretti a disciplinare, senza nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate per la finanza pubblica, le modalità di ampliamento della platea contributiva dell'INPGI. Per dette finalità e per evitare effetti negativi in termini di saldo netto da finanziare, a seguito dell'eventuale passaggio di soggetti assicurati dall'INPS all'INPGI, ferma restando comunque la necessità di invarianza del gettito contributivo e degli oneri per prestazioni per il comparto delle pubbliche amministrazioni allo scopo di garantire la neutralità in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, sono accantonati e resi indisponibili nel bilancio dello Stato i seguenti importi: 159 milioni di euro per l'anno 2023, 163 milioni di euro per l'anno 2024, 167 milioni di euro per l'anno 2025, 171 milioni di euro per l'anno 2026, 175 milioni di euro per l'anno 2027, 179 milioni di euro per l'anno 2028, 183 milioni di euro per l'anno 2029, 187 milioni di euro per l'anno 2030 e 191 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031. Al relativo onere si provvede a valere sui minori oneri, in termini di saldo netto da finanziare, derivanti dal DL 34/2019. Per il predetto Istituto l'efficacia delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 509 del 1994 è sospesa fino al 31 ottobre 2019.
Le norme modificano l’articolo 16-quinquies, comma 2, del DL 34/2019, fissando al 30 giugno 2020 il termine entro il quale l'INPGI è chiamato a trasmettere ai Ministeri vigilanti un bilancio tecnico attuariale che tenga conto degli effetti derivanti dall'attuazione delle misure di riforma del proprio regime previdenziale volte al riequilibrio finanziario della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria.
Viene altresì prorogata dal 31 ottobre al 30 giugno 2020 la sospensione per l’INPGI di quanto previsto all’articolo 2, comma 4, del D. Lgs. 509/1994, in merito al commissariamento del suddetto istituto in caso di disavanzo economico-finanziario, rilevato dai rendiconti annuali e confermato anche dal bilancio tecnico.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha il solo scopo di riallineare il termine entro cui l'INPGI deve trasmettere il bilancio tecnico ai Ministeri vigilanti - che viene fissato perentoriamente al 30 giugno 2020 - e il termine entro il quale resta sospesa la procedura di commissariamento di cui all'articolo 2, comma 4 del D. Lgs. n. 509 del 1994.
Si tratta pertanto di disposizione avente natura ordinamentale che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che viene prorogata per l’INPGI la sospensione di una norma che, a presidio dell’equilibrio finanziario degli enti previdenziali, dispone il commissariamento in caso di disavanzo economico-finanziario, non si formulano osservazioni, tenuto conto che la proroga è finalizzata all’allineamento temporale rispetto alla presentazione del bilancio tecnico attuariale, come evidenziato dalla RT.
Ciò anche in considerazione del fatto che il termine per la presentazione da parte dell'INPGI del bilancio tecnico ai Ministeri vigilanti viene invece anticipato dal 31 dicembre al 30 giugno 2020.
Le norme prevedono che, nel limite massimo di spesa di 4,3 milioni di euro per l'anno 2019, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, la misura del trattamento straordinario di integrazione salariale sia calcolata sulla base delle condizioni contrattuali di lavoro applicate prima della cessione originaria, se più favorevoli, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati nell'anno 2019. L'INPS riconosce il beneficio nel rispetto del suddetto limite di spesa; qualora dal numero dei soggetti e dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa, l'INPS provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo ai fini del rispetto del limite in questione (comma 3).
Agli oneri derivanti dalle disposizioni in esame si provvede ai sensi del successivo articolo 43.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Trattamento straordinario integrazione salariale lavoratori grande distribuzione |
4,3 |
|
|
|
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2,8 |
|
|
|
2,8 |
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|
La relazione tecnica ricorda che le disposizioni prevedono che solo per l'anno 2019 ai lavoratori di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite e retrocedute per inadempimento del patto, ai fini del calcolo della CIGS si applichino le condizioni contrattuali di lavoro precedenti l'originaria cessione. Tale calcolo opera anche con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale autorizzati a partire dal 1° gennaio 2019.
La disposizione in esame riguarda nell'anno 2019 i dipendenti della società M. Business in amministrazione controllata, poi ceduta senza perfezionamento alla società Shemon Holding Srl e si limiterebbe al solo esercizio 2019.
La relazione tecnica è stata improntata su una platea di 1.672 lavoratori risultati in CIGS, per i quali è stato possibile desumere informazioni attendibili dagli archivi INPS. Tali lavoratori, che nel passaggio originario tra le società hanno visto cambiare le condizioni contrattuali, sono ripartiti in due contingenti:
- 845 lavoratori passati a part-time e per i quali si è proceduto al ricalcolo della cassa integrazione sulla retribuzione percepita nel precedente rapporto di lavoro a tempo pieno; il numero medio di mesi CIGS fruito nel 2019 da tale contingente è di circa 6 mesi sui 9 complessivamente autorizzati (ulteriori 3 mesi nel 2020). La retribuzione media mensile percepita nel precedente rapporto di lavoro a tempo pieno è risultata pari a 1.792 euro con una perdita di circa il 37% della retribuzione con il nuovo rapporto di lavoro part-time;
- 827 lavoratori rimasti inquadrati part-time e full-time per i quali il ricalcolo è stato eseguito sulla retribuzione percepita nel precedente rapporto di lavoro sia full time che part-time e risultata superiore rispetto a quella percepita a causa dalla cessione a parità di orario di lavoro. Il numero medio di mesi CIGS fruito nel 2019 da tale contingente è di circa 6 mesi sui 9 complessivamente autorizzati (ulteriori 3 mesi nel 2020). La retribuzione media mensile percepita. nel precedente rapporto di lavoro è risultata pari a 1.462 euro con una perdita di circa il 15% della retribuzione con il nuovo rapporto di lavoro.
Pertanto, è stato possibile individuare per ogni singolo lavoratore, l'importo mensile di CIGS percepito, il numero dei mesi fruiti, il numero dei mesi autorizzati, le retribuzioni imponibili part-time, le retribuzioni imponibili full-time relative al precedente rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo parziale.
Sono stati quindi calcolati i maggiori oneri derivanti dal ricalcolo per i mesi già autorizzati e fruiti nel corso del 2019. Oltre agli importi di CIGS sono stati anche ricalcolati gli oneri per le relative coperture figurative.
In particolare, a seguito del ricalcolo, mediamente sono stati riscontrati i seguenti effetti economici rispettivamente per i due contingenti considerati:
- per gli 845 lavoratori passati part-time il ricalcolo ha comportato mediamente un incremento della prestazione di 398 euro e della contribuzione figurativa di 217 euro;
- per gli 827 lavoratori part-time e full-time, il ricalcolo ha comportato mediamente un incremento della prestazione di 155 euro e della contribuzione figurativa di 71 euro.
Maggior onere 2019 derivante dal ricalcolo della CIGS sulla retribuzione percepita ante-cessione.
(milioni di euro)
Anno fruizione |
Prestazione |
Copertura figurativa |
Totale |
2019 |
2,8 |
1,5 |
4,3 |
La RT ribadisce quindi che l'accesso al calcolo più favorevole del trattamento di integrazione salariale è riconosciuto nel limite di spesa massimo pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019. Tale limite di spesa è congruo in quanto determinato sulla base delle fattispecie interessate dalla disposizione. L'INPS riconosce il beneficio nel rispetto del limite di spesa e, qualora dal numero dei soggetti e dall'entità dei periodi interessati alla rideterminazione del trattamento straordinario di integrazione salariale dovesse emergere un'eccedenza di spesa, l'Istituto provvede a rideterminare proporzionalmente il ricalcolo ai fini del rispetto del limite di spesa previsto. Ciò è reso possibile dalla circostanza che gli eventi considerati sono comunque noti in quanto già verificatisi.
La disposizione, quindi, comporta oneri pari a 4,3 milioni di euro per l'anno 2019 in termini di saldo netto da finanziare e 2,8 milioni di euro per l'anno 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame consentono per il 2019, per i lavoratori dipendenti di imprese operanti nel settore della grande distribuzione a livello nazionale ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, successivamente cedute con patto di riservato dominio a società poi dichiarate fallite, un calcolo più favorevole per la determinazione dell’importo di Cassa integrazione straordinaria, nel limite di 4,3 milioni di euro.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto esposto nella RT circa il rispetto del limite di spesa anche mediante il meccanismo di salvaguardia previsto dalle disposizioni in esame.
Articolo 11, comma 5
(Termini di prescrizione della contribuzione)
Normativa previgente. L’articolo 19, comma 1, del DL 4/2019 ha introdotto l’articolo 3, comma 10-bis, nella L. 335/1995 (c.d. “riforma Dini”), prevedendo che per i rapporti di lavoro subordinato con le amministrazioni pubbliche non si applichino fino al 31 dicembre 2021 i termini di prescrizione, riferiti agli obblighi contributivi (per previdenza e assistenza sociale obbligatoria) afferenti ai periodi fino al 31 dicembre 2014, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonché il diritto all’integrale trattamento pensionistico del lavoratore.
A tale norma non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 3, comma 10-bis, della L. 335/1995, relativo ai termini di prescrizione connessi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria in capo alle amministrazioni pubbliche. In particolare:
· viene esplicitato che, oltre che alle gestioni previdenziali esclusive, l’ambito di applicazione della norma riguarda anche i Fondi per i trattamenti di previdenza, di fine rapporto e di fine servizio amministrati dall'INPS;
· la disapplicazione dei termini di prescrizione viene estesa ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2015 (dal 31 dicembre 2014 previsto a legislazione vigente) e prolungata fino al 31 dicembre 2022 (dal 31 dicembre 2021 previsto a legislazione vigente).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica che le norme sono finalizzate all’estensione del rinvio dei termini di prescrizione della contribuzione per le casse esclusive dell'AGO (CPDEL, CPS, CPUG, CPI, CTPS) delle amministrazioni pubbliche anche alla contribuzione afferente ai fondi ex INADEL ed ex ENPAS per l'erogazione dei trattamenti di previdenza, con riferimento al trattamento di fine rapporto (TFR) e al trattamento di fine servizio (TFS). A tali fondi sono iscritti tutti i dipendenti delle amministrazioni pubbliche che non erogano direttamente il trattamento di fine servizio ai propri dipendenti.
Le amministrazioni pubbliche, infatti, fatte salve specifiche eccezioni, non erogano direttamente ai propri dipendenti le prestazioni collegate alla cessazione del rapporto di lavoro (trattamento di fine servizio e trattamento di fine rapporto), ma versano contribuzione all'INPS che provvede poi a liquidare le prestazioni.
Il differimento del termine di prescrizione consentirebbe alle amministrazioni pubbliche di ultimare le necessarie attività di verifica della posizione contributiva dei propri dipendenti non solo ai fini pensionistici, ma anche per le prestazioni di fine servizio. Si eviterebbe, in tal modo, il contenzioso tra l'INPS e le pubbliche amministrazioni datrici di lavoro e tra le amministrazioni stesse e i relativi dipendenti per la mancata liquidazione delle prestazioni in conseguenza dell'omesso versamento della contribuzione.
La RT afferma che le disposizioni non determinano oneri in quanto le operazioni di verifica delle posizioni contributive oggetto della norma avvengono fra soggetti istituzionali ricompresi nel perimetro delle pubbliche amministrazioni, risultando, pertanto, neutrali sui saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la neutralità connessa al carattere, interno al perimetro della p.a., dei flussi finanziari interessati dalle disposizioni in esame, per quanto attiene ai versamenti contributivi.
Peraltro, in merito ai flussi finanziari connessi alle prestazioni erogate ai dipendenti interessati, suscettibili invece di incidere sui saldi della p.a., appare necessario acquisire elementi di valutazione riguardo ad eventuali effetti connessi sia alla tempistica di erogazione dei trattamenti sia al differente importo dei medesimi, in ragione dell’entità dei contributi versati dalle amministrazioni pubbliche datrici di lavoro.
In merito a quest’ultimo profilo, la valutazione degli eventuali effetti finanziari derivanti dall’importo dei trattamenti dovrà tener conto delle erogazioni già previste ai sensi dell’articolo 13, primo comma, della L. 1338/1962, in base al quale il datore di lavoro che abbia omesso di versare contributi per l'assicurazione obbligatoria invalidità, vecchiaia e superstiti e che non possa più versarli per sopravvenuta prescrizione può chiedere all'INPS di costituire, nei casi previsti, una rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o quota di pensione adeguata dell'assicurazione obbligatoria che spetterebbe al lavoratore dipendente in relazione ai contributi omessi.
Articolo 12, comma 1
(Incentivi acquisto motoveicoli elettrici o ibridi)
Normativa previgente. I commi da 1057 a 1064 dell’articolo 1, della legge n. 145/2018 (bilancio 2019) recano disposizioni finalizzate ad incentivare l’acquisto di motoveicoli ibridi o elettrici di categoria L (a due o tre ruote, ovvero quadricicli leggeri), con contestuale rottamazione di motoveicoli di categoria euro 0, 1, 2 o 3. Tra l’altro, si dispone che per gli acquisti con rottamazione effettuati nel 2019, è riconosciuto un contributo pari al 30 per cento del prezzo di acquisto fino ad un massimo di 3.000 euro (comma 1057) e che per la concessione del beneficio è autorizzata la spesa di 10 milioni per l’anno 2019 (comma 1063).
Le norme estendono agli acquisti effettuati nel 2020 il contributo[30] riconosciuto per l’acquisto di motoveicoli ibridi o elettrici di categoria L con contestuale rottamazione di motoveicoli di categoria euro 0, 1, 2 o 3.
Il beneficio è riconosciuto nel limite di spesa di 8 milioni ed ai relativi oneri si provvede mediante riduzione del Fondo di cui all’art. 1, co. 1041 della legge n. 145/2018, istituito per l’erogazione di contributi per l’acquisto di nuovi veicoli M1 per l’anno 2020.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
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|||||||||||
Contributo per acquisto di un motoveicolo elettrico o ibrido |
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8,0 |
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|
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8,0 |
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|
8,0 |
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Minori spese in conto capitale |
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Riduzione fondo per contributo per acquisto di un autoveicolo (cat. M1) |
|
8,0 |
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|
8,0 |
|
|
|
8,0 |
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La relazione tecnica afferma che la norma riconosce il contributo di cui all'articolo l, comma 1057, della legge 145/2018, nel limite di 8 milioni di euro anche per gli acquisti di cui al medesimo comma effettuati nell'anno 2020. Agli oneri, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1041 della legge 145/2018.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma estende agli acquisti effettuati nel 2020, nel limite di spesa fissato in 8 milioni di euro, il contributo già previsto per gli acquisti effettuati nel 2019.
Si rileva che l’esercizio per il quale sono stanziate le risorse (2020) è desumibile dalla clausola di copertura e non, direttamente, dall’autorizzazione di spesa.
Ai fini della copertura sono utilizzate parte delle risorse stanziate per l’erogazione di contributi in favore dei soggetti che acquistano autoveicoli nuovi di categoria M1. In proposito, nel segnalare che su tale disciplina incide il comma 2 dell’articolo in esame, andrebbe acquisita una conferma in merito all’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie, anche alla luce dei contributi già riconosciuti e non ancora fruiti dai beneficiari.
Infine – come già indicato in riferimento alla norma che ha introdotto il contributo– andrebbe confermata l’idoneità delle modalità applicative previste ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dalla norma.
La procedura, infatti, prevede un anticipo della fruizione del beneficio in capo all’acquirente ed un successivo recupero del contributo da parte dell’impresa costruttrice o importatrice mediante compensazione al momento del pagamento delle imposte. L’intera procedura deve essere completata entro il 2020, tenuto conto che, ai fini della copertura finanziaria, sono previste risorse esclusivamente per il predetto anno 2020. Tuttavia la norma indica la possibilità di utilizzare il credito in compensazione anche per le imposte dovute per gli esercizi successivi. Inoltre, poiché il monitoraggio degli effetti finanziari è effettuato sulla base dei crediti d’imposta compensati dall’impresa costruttrice o importatrice (soggetto diverso da quelli che hanno stipulato la cessione) e in un momento successivo rispetto a quello della fruizione dei contributi, in caso di oneri finanziari superiori all’autorizzazione di spesa indicata dalla norma, le imprese costruttrici o importatrici non potrebbero fruire dei crediti d’imposta per recuperare la riduzione del prezzo effettivamente fruita dall’acquirente del veicolo. In ordine ai profili evidenziati appaiono utili elementi di valutazione alla luce della relativa esperienza applicativa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 12, nel riconoscere un contributo per l’acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi, a fronte della rottamazione di un analogo veicolo inquinante, nel limite di 8 milioni di euro per l’anno 2020, provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge n. 145 del 2018, il quale ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, un Fondo per provvedere all'erogazione dell’ecobonus per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni, con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio. Le risorse del Fondo sono allocate sul capitolo 7323 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il quale, nel decreto di ripartizione in capitoli - piani gestionali del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento di 70 milioni di euro per l’anno 2020.
Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto la dotazione del Fondo del quale si dispone la riduzione costituisce limite di spesa per la concessione dell’ecobonus per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni e pertanto la sua riduzione non appare suscettibile di pregiudicare la realizzazione degli interventi previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Dal punto di vista formale si potrebbe peraltro valutare l’opportunità, al fine di evidenziare direttamente nel testo normativo le risorse che rimangono finalizzate alla concessione dell’ecobonus per l’acquisto di autovetture nuove a basse emissioni, di novellare la disposizione di cui all’articolo 1, comma 1041, della legge n. 145 del 2018, sostituendo le parole: «di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021» con le seguenti: «di 62 milioni di euro per l’anno 2020 e di 70 milioni di euro per l’anno 2021» e destinando i risparmi che ne conseguono alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame. Sul punto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 12, comma 2
(Incentivi acquisto veicoli di categoria M1)
Normativa previgente. I commi da 1031 a 1047 dell’art. 1 della legge n. 145/2018 (bilancio 2019) recano disposizioni finalizzate ad incentivare l’acquisto, nel periodo marzo-dicembre 2019, di veicoli M1 nuovi di fabbrica (veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente). La disciplina prevede, tra l’altro, l’erogazione di un contributo in misura fissa il cui ammontare, parametrato al numero dei grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro, è incrementato se contestualmente all’acquisto viene rottamato un veicolo euro 1, 2, 3 o 4 (comma 1031). Sul piano finanziario, si istituisce un Fondo con una dotazione di 60 milioni di euro per il 2019 e di 70 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, che costituisce limite di spesa per la concessione del beneficio (comma 1041).
Le norme, intervenendo sul comma 1031 dell'articolo 1 della legge 145/2018, dispongono che l’ecobonus per le auto elettriche è ammesso anche per la rottamazione di veicoli immatricolati prima dell'entrata in vigore della classe Euro 1, vale a dire i c.d. "Euro 0''.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto il contributo previsto dal citato comma 1031 è concesso nel limite di spesa delle risorse disponibili sul Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1041, della medesima legge n. 145/2018.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma interviene su una disciplina i cui effetti finanziari sono soggetti ad un limite di spesa.
Si segnala, tuttavia, che le risorse del Fondo di cui all’art. 1, co. 1041, della legge n. 145/2018 – che rappresentano il limite di spesa entro il quale riconoscere i contributi – sono parzialmente utilizzate per la copertura finanziaria delle disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo in esame, alla cui scheda si rinvia (si tratta, in particolare, di 8 milioni nel 2020).
Pertanto, alla luce dell’ampliamento della platea dei beneficiari e dell’utilizzo delle risorse stanziate disposto dal precedente comma 1, sarebbe utile acquisire elementi circa l’effettiva disponibilità delle risorse finanziarie ed andrebbe confermata la perdurante idoneità delle modalità applicative previste ad assicurare il rispetto del limite di spesa fissato dalla disciplina originaria e confermato da quella in esame.
Articolo 12, comma 3
(Mercati del gas e dell’energia elettrica)
Normativa previgente. L’articolo 1, comma 59, della legge n. 124/2017 fissa al 1° luglio 2020 il termine a decorrere dal quale è soppresso il comma 2 dell'articolo 22 del D.lgs. n. 164/2000, relativo ai clienti di forniture di gas naturale considerati protetti. Il successivo comma 60 prevede, dal 1° luglio 2020, l’abrogazione dell’articolo 35, comma 2, del D.lgs. n. 93/2011 relativo ai regimi di tutela per i clienti di fornitura di energia elettrica.
Alle disposizioni non sono stati ascritti effetti finanziari.
Il comma 81 dispone che con decreto del Ministro dello sviluppo economico siano fissati i criteri, le modalità e i requisiti tecnici, finanziari e di onorabilità per l'iscrizione nell'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali di cui al comma 80. Infine, il comma 82 prevede la pubblicazione dell'Elenco nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico, con valore di pubblicità ai fini di legge per tutti i soggetti interessati.
Le disposizioni dei commi da 80 a 83 (relative all’elenco) sono assistite da apposita clausola di invarianza (comma 88).
Le norme modificano alcune disposizioni della legge n. 124/2017 ed in particolare:
§ relativamente alle forniture di gas naturale, con la modifica al comma 59 viene prorogato (dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022) il termine finale dell’obbligo, per l’ARERA, di determinare i prezzi di riferimento per i clienti domestici. Inoltre, si prevede che il Ministero dello sviluppo economico definisca con decreto le modalità ed i criteri dell'ingresso consapevole nel mercato dei clienti finali tenendo altresì conto della necessità di concorrenza, pluralità di fornitori e di offerte nel libero mercato;
§ relativamente alle forniture di energia elettrica, intervenendo sul comma 60, viene prorogato (dal 1° luglio 2020 al 1° gennaio 2022) il regime “di tutela” per taluni clienti;
§ vengono modificati i commi 81 e 82 per disciplinare il procedimento di adozione del decreto del Ministro dello sviluppo economico sui requisiti per l'iscrizione all'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali; inoltre, sulla pubblicazione dell'elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico e aggiornato mensilmente, si prevede la vigilanza del Ministero medesimo circa il mantenimento nel tempo dei requisiti da parte dei soggetti iscritti all'elenco.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma prevede un rinvio al 1° gennaio 2022 della cessazione dei regimi di tutela del prezzo vigenti nel mercato dell'energia elettrica e del gas ed apporta modifiche ai commi 81 e 82 dell'articolo 1 della legge n. 124/2017, prevedendo una disciplina di dettaglio sui requisiti per l'iscrizione all'Elenco dei soggetti abilitati alla vendita di energia elettrica a clienti finali.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni circa il prolungamento dei regimi di tutela nel mercato del gas e dell’elettricità, considerata la natura ordinamentale della relativa disciplina e l’assenza di effetti ascritti alla stessa in occasione dei precedenti interventi e delle relative proroghe. Per quanto riguarda, invece, le ulteriori attribuzioni di vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, andrebbe acquisita conferma che le stesse possano essere svolte nel quadro dell’invarianza di risorse disposta dal comma 88 dell’articolo 1 della legge n. 124/2017.
Articolo 12, comma 4
(Valutazione dello stato di rischio dei veicoli a motore )
Le norme differiscono (dal 25 dicembre al 2019 al 16 febbraio 2020) l’entrata in vigore delle nuove modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare di veicoli a motore introdotte dall’articolo 55-bis del decreto-legge n. 124/2019.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le norme in esame non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La RT precisa che la riforma della disciplina in materia di responsabilità civile per la circolazione dei veicoli ha introdotto, con l'articolo 55-bis del decreto legge 26 ottobre 20191 n. 124, nuove modalità di valutazione del rischio ai fini della tariffazione delle polizze individuali inserite all'interno di un nucleo familiare. La RT ricorda che il processo di vendita delle polizze assicurative, nei suoi vari canali (presso gli intermediari o agenti e su Internet delle compagnie online) avviene in modalità totalmente informatizzata, sulla base di sistemi software estremamente complessi e soggetti a tempi di riprogettazione, sviluppo, crash test e certificazione finale, si rende necessario prevedere un tempo minimo di adeguamento tecnologico dei sistemi di tariffazione ed emissione polizze, in un termine non inferiore al 16 febbraio 2020.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Le norme prorogano al 2020 l’operatività del Fondo per la formazione del personale impiegato nella circolazione ferroviaria, di cui all’articolo 47, comma 11-quinquies, del DL 50/2017. La dotazione del Fondo (originariamente prevista fino all’anno 2019) era pari a 2 milioni di euro annui, che dunque – per effetto della proroga – risultano riferiti anche all’esercizio 2020 (comma 1).
All'onere derivante dalla norma, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 12, comma 18, del DL 109/2018, relativa alle spese di funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Fondo per la formazione del personale circolazione ferroviaria |
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2,0 |
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2,0 |
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2,0 |
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Minori spese correnti |
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Riduzione autorizzazione di spesa Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria Spese funzionamento |
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2,0 |
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2,0 |
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2,0 |
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La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che l’onere è limitato allo stanziamento previsto.
Peraltro, appare utile acquisire conferma che la riduzione dell’autorizzazione di spesa relativa all'Agenzia nazionale per la sicurezza ferroviaria e delle infrastrutture stradali e autostradali non comprometta lo svolgimento delle attività in capo alla predetta Agenzia e non incida sull’attuazione di iniziative di spesa già avviate o programmate a valere sulle medesime risorse.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 13 provvede alla copertura dell’onere derivante dalla proroga all’anno 2020 dell’operatività del Fondo destinato alla formazione di personale impiegato in attività della circolazione ferroviaria, con particolare riferimento alla figura professionale dei macchinisti del settore merci, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 18, del decreto-legge n. 109 del 2018, relativa all’istituzione e al funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
In proposito si evidenzia che il comma 18 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 ha autorizzato una spesa pari a 14.100.000 euro per l'anno 2019 e a 22.300.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 per l’istituzione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture e che tali somme sono confluite sul capitolo 1227 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti[31], il quale, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento pari a 30,9 milioni di euro per l’anno 2020. Al riguardo si fa presente che il citato capitolo presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un’apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato[32]. Appare comunque necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle risorse poste a copertura pari, come detto, a 2 milioni di euro per l’anno 2020, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità di cui all’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018.
Articolo 13, comma 3
(Proroga dell’adeguamento delle tariffe autostradali)
Le norme differiscono, per i concessionari il cui periodo regolatorio quinquennale è pervenuto a scadenza, il termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali relative all'anno 2020 sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari predisposti dall'Autorità di regolazione dei trasporti. Entro il 30 marzo 2020 i concessionari presentano al concedente le proposte di aggiornamento dei piani economico-finanziari, che annullano e sostituiscono ogni precedente proposta di aggiornamento. L'aggiornamento dei piani economico-finanziari presentati nel termine del 30 marzo 2020 è perfezionato entro il 31 luglio 2020.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni in esame dispongono il differimento del termine per l'adeguamento delle tariffe autostradali, relative all'anno 2020, sino alla definizione del procedimento di aggiornamento dei piani economico-finanziari, predisposti in conformità alle delibere adottate dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La disposizione prevede, al contempo, che l'aggiornamento dei piani economici e finanziari presentati dai concessionari entro il 30 marzo 2020, deve concludersi entro il 31 luglio 2020. Pertanto, il differimento disposto non produce effetti finanziari e dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, appare necessario che sia chiarito se dal differimento del termine per l’adeguamento delle tariffe autostradali possa derivare una diminuzione di entrate, rispetto alle previsioni, per i soggetti concessionari appartenenti al perimetro della p.a.
Inoltre andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo ad eventuali effetti riduttivi rispetto ad entrate previste sulla base della legislazione previgente per canoni, commisurati al gettito dei pedaggi, dovuti dai concessionari tanto allo Stato quanto ad ANAS (soggetto che rientra nel perimetro delle amministrazioni pubbliche ai fini del conto economico consolidato).
Si ricorda che, ai sensi dell’articolo 1, comma 1020, della L. 296/2006 “a decorrere dal 1° gennaio 2007 la misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata nel 2,4 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari. Il 21 per cento del predetto canone è corrisposto direttamente ad ANAS Spa”.
Articolo 13, comma 4
(Contenzioso ANAS)
Normativa vigente. L’articolo 49, comma 7, del DL 50/2017 autorizza ANAS Spa, per gli anni 2017, 2018 e 2019, nei limiti delle risorse di cui al successivo comma 8, a definire, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.
Il comma 8 dispone inoltre che la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, sia destinata, con esclusione delle somme cadute in perenzione, alle finalità di cui al precedente comma 7. Il CIPE individua le risorse annuali effettivamente disponibili in relazione al quadro aggiornato delle opere concluse da destinare alle predette finalità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica.
A tali disposizioni non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme modificano l’articolo 49, comma 7, del DL 50/2017, estendendo agli anni 2020-2022 l’autorizzazione ad ANAS a definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali.
Viene altresì introdotto all’articolo 49 del DL 50/2017 il comma 7-ter, che autorizza l’ANAS, nei limiti previsti nei commi 7 e 8 del medesimo articolo 49, a definire mediante transazioni giudiziali e stragiudiziali le controversie derivanti da richieste di risarcimento anche con i contraenti generali, previa valutazione della convenienza economica di ciascuna operazione da parte della Società stessa.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto per la definizione delle ulteriori procedure transattive verranno utilizzate soltanto le somme già stanziate e non ancora utilizzate da ANAS per la deflazione del proprio contenzioso attualmente pendente
La RT precisa che la disposizione è volta a deflazionare il contenzioso ANAS attualmente pendente, prevedendo l'estensione della procedura straordinaria di deflazione del contenzioso ANAS, sia sotto il profilo temporale (fino al 2022) sia con riferimento all'ambito di operatività che viene ora ampliato anche alle controversie con i contraenti generali. A tal fine sono utilizzate le risorse di cui all'articolo 49, comma 8, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, ai sensi del quale la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle delibere stesse, è destinata, nel limite complessivo di 700 milioni di euro, per la definizione delle controversie di ANAS S.p.a. con le imprese appaltatrici, mediante sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali.
Dei predetti 700 milioni di euro, con Delibera CIPE n. 91 del 2017 sono stati assegnati euro 204.710.162 e con Delibere 60 del 2019 euro 441.764.487, per un totale di euro 646.474.649.
Si segnala in particolare che dei fondi disponibili per la deflazione del contenzioso, di cui alla delibera CIPE n. 91 del 2017, pari a 204.710.162 euro, sono stati impegnati circa 39 milioni di euro per la chiusura di 34 contenziosi, mentre ulteriori 2,6 milioni di euro dovrebbero essere considerati quale spesa per la chiusura di altri otto contenziosi in via di definizione, il cui petitum ammonta a circa 14,6 milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni modificano l’articolo 49 del DL 50/2017, da un lato, prorogando fino al 2022 l’autorizzazione per ANAS a definire le controversie con le imprese appaltatrici mediante la sottoscrizione di accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali, e, dall’altro, includendo in tale autorizzazione le controversie con i contraenti generali. Non viene modificato l’articolo 49, comma 8, del DL 50/2019, che destina alla definizione delle controversie la quota dei contributi quindicennali assegnati con le delibere CIPE nn. 96/2002, 14/2004 e 95/2004, non utilizzati ed eccedenti il fabbisogno risultante dalla realizzazione degli interventi di cui alle predette delibere, nel limite complessivo di 700 milioni di euro.
Ciò premesso, si prende atto di quanto affermato dalla RT circa la congruità delle risorse rispetto alle esigenze connesse alle modifiche introdotte. Peraltro, appare utile chiarire se le norme comportino modifiche rispetto al profilo di cassa delle risorse in questione, già scontato ai fini dei tendenziali di finanza pubblica.
Articolo 13, comma 5
(Contratto di programma ANAS)
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 870, della L. 208/2015 prevede che il contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti abbia durata quinquennale e riguardi le attività di costruzione, manutenzione e gestione della rete stradale e autostradale non a pedaggio nella diretta gestione dell'ANAS Spa nonché di servizi di interconnessione, decongestione, salvaguardia e sicurezza del traffico che l'ANAS Spa garantisce in tutto il territorio nazionale. Il contratto di programma definisce il corrispettivo annuale a fronte delle opere da realizzare e dei servizi da rendere sulla base di un piano pluriennale di opere e di un programma di servizi sulla rete stradale.
A tale norma non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme prevedono che le disposizioni di cui all’articolo 1, comma 870, secondo periodo, della L. 208/2015, relative alla definizione del corrispettivo annuale del contratto di programma tra l'ANAS Spa e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, si applichino a decorrere dal contratto di programma per gli anni 2021-2025.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che trattasi di previsione a contenuto ordinamentale che non determina, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
La RT precisa che con il decreto interministeriale MIT-MEF del 27 dicembre 2017, n. 588 è stato approvato il Contratto di Programma 2016-2020 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAS S.p.A., sottoscritto in data 21 dicembre 2017 recependo le prescrizioni indicate nella delibera CIPE n. 65 del 7 agosto 2017 - di approvazione dello schema di contratto - che ha recepito, a sua volta, le osservazioni di cui al parere NARS n. 3 del 4 agosto 2017.
In particolare, nel Contratto di Programma 2016-2020, è stato previsto, in attuazione delle previsioni di cui all'articolo 1, comma 870, della legge n. 208 del 2015 che:
a) per le opere che ancora devono essere avviate o che, pur avviate, sono in una fase del tutto iniziale (con un avanzamento lavori inferiore al 15%), ANAS si assume il rischio di costruzione e il rischio di domanda e il corrispettivo viene calcolato anche in considerazione dei rischi trasferiti;
b) per le opere che si trovano in una fase realizzativa più avanzata per i quali non è possibile individuare un rischio per ANAS, il finanziamento avviene con la modalità del contributo in conto impianti. Nel quadro economico delle opere viene prevista una quota a titolo di "oneri di investimento" in favore della stazione appaltante in misura differenziata e comunque entro il limite, previsto dalla normativa vigente, del 12,5%, sempre da consuntivare.
Sulla base di detti criteri, il Contratto di programma 2016-2020 ha fissato un periodo transitorio per le annualità 2017 e 2018, riconoscendo per le opere a corrispettivo previste un contributo in conto impianti corrispondente all'intero fabbisogno finanziario dell'attività del biennio e, per quelle relative all'anno 2019, un corrispettivo in relazione al capitale effettivamente investito da ANAS s.p.a. per far fronte al maggior fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione delle opere.
Con delibera CIPE del 24 luglio 2019, è stato approvato l’aggiornamento del Contratto di Programma di ANAS 2016-2020, relativo agli anni 2018 e 2019, recante 36 miliardi di investimenti (inclusi i 2,9 miliardi previsti dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, e i 3,2 miliardi di produzione residua di interventi in fase di attivazione e in corso di esecuzione), di cui 31,2 miliardi finanziati e 4,7 miliardi da finanziare. L'aggiornamento ha previsto risorse aggiuntive da allocare per circa 12,5 miliardi di euro, includendo un piano per la manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie per 2,7 miliardi di euro.
In considerazione della ritardata realizzazione del programma di investimenti da parte di ANAS, che ha reso inapplicabile il meccanismo di finanziamento a corrispettivo, in sede di aggiornamento del Contratto di Programma è stato riconosciuto in favore di ANAS s.p.a. anche per il 2019 un contributo in conto impianti in luogo di un corrispettivo quantificato in relazione al capitale effettivamente investito da ANAS s.p.a. per far fronte al maggior fabbisogno finanziario derivante dalla realizzazione delle opere, a causa del loro mancato avvio.
Mediante la presente disposizione, conclude la relazione tecnica, si prevede di rinviare l'attuazione del meccanismo di remunerazione a corrispettivo al momento della definizione del contratto di programma tra Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ANAS s.p.a. al contratto di programma relativo al periodo 2021-2025.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.
Effetti, peraltro di carattere eventuale e indiretto, potrebbero riguardare la rinuncia a un risparmio per il bilancio dello Stato presumibilmente associabile all’entrata in vigore del nuovo meccanismo di determinazione dei contributi. Non si formulano tuttavia osservazioni tenuto conto che alla norma che ha previsto l’introduzione di tale meccanismo non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi.
Normativa vigente. L’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 251/1981 ha istituito presso il Mediocredito centrale un Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale, in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee [ora: Unione europea], nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico al fine di acquisire i flussi turistici verso l'Italia.
Le norme incrementano le disponibilità del fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981, di 50 milioni di euro per l'anno 2019, mentre per i relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 43 (commi 1 e 2).
Inoltre, si prevede il rinvio delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e, conseguentemente, del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE), rispetto alla scadenza prevista ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 286/2003, e dall'articolo 1, comma 323 della legge n. 190/2014, precisando che tali elezioni abbiano comunque luogo tra il 15 aprile e il 31 dicembre 2021 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Fondo a carattere rotativo destinato alla concessione di finanziamenti a tasso agevolato a imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale (comma 1) |
50,0 |
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50,0 |
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La relazione tecnica sul comma 1 ricorda come il “Fondo 394/81”, istituito dall'articolo 2, primo comma, del D.L. n. 251/1981, sia finalizzato a sostenere programmi di penetrazione commerciale all'estero, mediante la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese esportatrici, nei limiti e alle condizioni previsti dalla vigente normativa europea in materia di aiuti di importanza minore (de minimis) e comunque in conformità con la normativa europea in materia di aiuti di Stato (articolo 18-bis, D.L. n. 4/2019). La RT evidenzia come la disposizione comporti maggiori oneri per 50 milioni di euro per l'anno 2019, in termini di saldo netto da finanziare, e per 50 milioni di euro per l'anno 2020, in termini di fabbisogno.
Infine, la RT afferma che il comma 3 non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che la disposizione si rende necessaria al fine di evitare la formazione di debiti fuori bilancio, non essendo state stanziate, ai sensi dell’articolo 27, comma 2, della legge n. 286/2003, le risorse occorrenti alla tenuta delle elezioni per il rinnovo dei COMITES secondo il sistema previsto dall'articolo 1, comma 2-bis, del D.L. n. 67/2012.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che i commi 1 e 2 configurano l’onere entro un limite di spesa. Il diverso impatto temporale sul saldo netto da finanziare e sul fabbisogno dovrebbe implicare l’erogazione delle somme interamente nel 2020: in proposito sarebbe utile una conferma. La mancata imputazione di effetti in termini di indebitamento netto sembra invece da collegare alla natura rotativa del Fondo in esame. Anche a tal proposito appare utile una conferma.
Non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 3.
Normativa previgente. L’art. 19, comma 5, della legge n. 125/2014 prevede che, nei limiti delle disponibilità del proprio organico, e per un quinquennio a decorrere dalla sua istituzione, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalle vigenti disposizioni normative o contrattuali, l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo possa avvalersi di personale proveniente da altre amministrazioni pubbliche, collocato in posizione di comando.
La norma prevede la possibilità di prorogare sino alla data del 31 dicembre 2020 l'assegnazione in posizione di comando presso l'Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo, del personale appartenente ad altre pubbliche amministrazioni in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legge (comma 4).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e precisa che questa non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica atteso che la stessa avviene nei limiti della dotazione organica e delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente dell’Agenzia italiana per la cooperazione allo sviluppo.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni nel presupposto che l’applicazione dell’istituto del comando sia sostenibile per le amministrazioni di provenienza dei dipendenti interessati, tenuto conto dell’indisponibilità delle relative posizioni: in proposito appaiono utili elementi di valutazione.
Articolo 15, commi da 1 a 6
(Proroga di termini concernenti aree colpite da eventi calamitosi)
Le norme stabiliscono che lo stato di emergenza[33] correlato agli eventi verificatisi il 14 agosto 2018 nel territorio del Comune di Genova a causa del crollo del Ponte Morandi può essere prorogato fino ad una durata complessiva di tre anni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La proroga è disposta previa informativa semestrale al Dipartimento della protezione civile da parte del Commissario delegato sullo stato di avanzamento e sul programma di interventi da concludere e relativi tempi, nonché dimostrazione della disponibilità di risorse sulla contabilità speciale a lui intestata per far fronte alle connesse attività (comma 1).
Le norme sopra descritte si applicano anche allo stato di emergenza conseguente agli eventi sismici che hanno colpito i comuni della Provincia di Campobasso, a far data dal 16 agosto 2018, di cui all’allegato 1 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 (comma 2).
Sono, poi, apportate modifiche all’articolo 2 del decreto legge n. 109/2018[34]. Tale articolo reca disposizioni concernenti il personale di alcuni enti[35] della Liguria che devono gestire l’emergenza derivante dal crollo del Ponte Morandi. Le modifiche:
· consentono ai citati enti della regione Liguria di assumere, anche per il 2020 (come già previsto per il 2018 e il 2019), con contratti di lavoro a tempo determinato, ulteriori unità di personale con funzioni di protezione civile, polizia locale e di supporto all'emergenza, fino a 300 unità, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente [comma 3, lettera a)]. A tal fine si mette a disposizione la somma di 10.000.000 di euro per il 2020 a valere sulle risorse disponibili sulla contabilità speciale per l'emergenza [comma 3, lettera b)]. In relazione a tale maggiore spesa si integra la dotazione della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l'emergenza derivante dal crollo del Ponte Morandi di 10 milioni per l’anno 2020. La maggiore spesa è coperta mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali[36] [comma 3, lettera d)];
· consentono all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale di assumere, anche per il 2020 (come già previsto per il 2018 e il 2019), con contratti di lavoro a tempo determinato, venti unità di personale con funzioni di supporto operativo e logistico all'emergenza, con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima. In relazione a tale previsione, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[37] è ridotto di euro 500.000 per l'anno 2020 [comma 3, lettera c)].
Sono, altresì, apportate modifiche all’articolo 4-ter del decreto legge n. 109/2018[38]. Tale articolo prevede misure di sostegno al reddito dei lavoratori impossibilitati o penalizzati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del crollo del ponte Morandi[39]. Le modifiche stabiliscono che le misure di sostegno - consistenti in un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa - possono essere concesse per diciannove mesi in luogo dei dodici previsti dalla legislazione previgente (comma 4).
Si apportano modifiche al decreto legge n. 55/2018 che reca misure a favore delle popolazioni dei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. Le modifiche interessano l’articolo 1-septies che disciplina il recupero di aiuti dichiarati illegittimi e prevedono che - tenuto conto delle oggettive difficoltà della ricostruzione delle realtà economiche a distanza di anni dall'evento sismico, sotto il profilo sia del danno emergente che del lucro cessante - i dati relativi all'ammontare dei danni subiti per effetto degli eventi sismici verificatisi nella regione Abruzzo a partire dal 6 aprile 2009 e le eventuali osservazioni relative alle somme effettivamente percepite devono essere presentati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2020 invece che entro il dicembre 2019 come previsto dalla legislazione previgente (comma 5).
Infine, si prevede che il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012[40] (terremoto dell’Emilia e zone limitrofe) è ulteriormente prorogato dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Proroga tempi determinati e assunzioni [comma 3, lett. a) e b)] |
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10 |
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10 |
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Proroga tempi determinati e [comma 3, lett. c)] |
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0,5 |
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0,5 |
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Indennità di integrazione salariale [comma 4] |
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6,6 |
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6,6 |
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Maggiori entrate tributarie e contributive |
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Proroga tempi determinati e assunzioni [comma 3, lett. a) e b)] |
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4,9 |
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4,9 |
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Proroga tempi determinati e [comma 3, lett. c)] |
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0,2 |
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0,2 |
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Minori spese di conto capitale |
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Riduzione Fondo contributi pluriennali [comma 3, lett. c)] |
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0,5 |
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0,5 |
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Utilizzo Fondo per le emergenze nazionali [comma 3, lett. d)] |
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10 |
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10 |
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La relazione tecnica, in via generale, ribadisce il contenuto delle disposizioni o svolge considerazioni che non riguardano aspetti finanziari.
Con specifico riferimento alle norme recate dai commi 1, 2 e 6 la relazione tecnica afferma che la proroga degli stati di emergenza non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Parimenti non comporta oneri, secondo la relazione tecnica, il comma 5.
Con riferimento alle norme recate dal comma 4 - che prolungano da dodici a diciannove mensilità un’indennità per i lavoratori del settore privato ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 1, del decreto legge n. 109/2018 – la relazione tecnica evidenzia che la copertura degli oneri è già possibile con le risorse residue dello stanziamento già previsto per tale finalità dall'articolo 4-ter comma 4, del decreto legge 109/2018. Tale norma metteva a disposizione una somma di 11 milioni per l'anno 2018 e di 19 milioni per l'anno 2019. A tal proposito la relazione tecnica evidenzia che risultano essere state complessivamente erogate risorse per circa 19 milioni di euro; ne consegue, secondo la relazione tecnica, che la proroga di 7 mesi degli interventi a favore dei lavoratori di cui sopra risulta coperta dalle economie ancora risultanti sugli stanziamenti già messi a disposizione dal citato articolo 4-ter, comma 4. La relazione tecnica afferma che risulta comunque necessaria una compensazione in termini di indebitamento netto e fabbisogno per l'anno 2020 per 6,6 milioni di euro, al netto della contribuzione figurativa, cui si provvede ai sensi del comma 7 dell'articolo 43.
In merito ai profili di quantificazione, con riferimento alle norme recate dal comma 4 - che tratta della corresponsione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa - si rileva, che la relazione tecnica non fornisce i dati alla base della stima riferita all’impatto della norma sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno: pur considerando che la stima indicata (6,6 milioni a fronte di una spesa di 11 milioni) sembra congrua rispetto agli effetti per prassi attribuiti alla contribuzione figurativa, sarebbero utili elementi esplicativi di maggior dettaglio.
Si rammenta che per le predette finalità l’articolo 4-ter del decreto legge n. 109/2018 autorizzava una spesa di 11 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019. L’attuale previsione di erogazioni per 11 milioni di euro, a fronte di 7 mesi di proroga delle prestazioni, in proporzione, appare coerente con la spesa effettivamente sostenuta in 12 mesi (dal 14 agosto 2018 al 13 agosto 2019), pari a 19 milioni secondo le informazioni fornite dalla relazione tecnica.
Tanto premesso, si rileva quanto segue:
· la proroga dei trattamenti a valere su risorse residue per 11 milioni di euro e le altre indicazioni fornite dalla RT lasciano presupporre che le risorse da utilizzare per le finalità in esame provengano, almeno in parte, dallo stanziamento 2018. Andrebbero quindi chiarite le ragioni per cui tali risorse, di parte corrente, non abbiano costituito economie di bilancio al termine del predetto esercizio;
· la proroga di sette mesi comporta l’erogazione dei trattamenti fino a marzo 2020, mentre la spesa originaria risulta autorizzata solo per gli anni 2018 e 2019; anche per quanto attiene alle risorse residue provenienti dallo stanziamento 2019 andrebbe quindi chiarito se ne risulti possibile l’impiego dal 1° gennaio 2020, in assenza di un’espressa autorizzazione legislativa in tal senso.
Per quanto concerne la copertura dell’onere recato dal comma 3, lettera d), a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, andrebbe confermata la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura, senza pregiudizio degli altri interventi previsti o programmati.
Infine, riguardo alla proroga dal 31 dicembre 2020 al 31 dicembre 2021 del termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici dell’Emilia (comma 6), espressamente disposta al fine di garantire la continuità delle procedure connesse con l’attività di ricostruzione, andrebbero acquisiti elementi di conferma della disponibilità delle risorse relative alla prosecuzione di tali interventi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 15, comma 3, lettera c), proroga all’anno 2020 l’autorizzazione all'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale ad assumere personale con contratti di lavoro a tempo determinato con imputazione dei relativi oneri a valere sulle risorse del bilancio dell'Autorità medesima, provvedendo alla compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dalla disposizione in esame, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, nella misura di 500.000 euro per l’anno 2020. Le risorse di detto Fondo sono allocate sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, il quale, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento di 186 milioni di euro per l’anno 2020, di 463 milioni di euro per l’anno 2021 e di 514 milioni di euro per l’anno 2022, che appare capiente per far fronte agli oneri derivanti dalla presente disposizione, anche alla luce degli ulteriori utilizzi del fondo medesimo previsti dai successivi articoli 33, comma 4, e 41, comma 2. Ciò posto, appare comunque necessario acquisire una assicurazione da parte del Governo che i citati utilizzi non siano suscettibili di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sul predetto Fondo.
Inoltre, si rileva che l’articolo 15, comma 3, lettera d), provvede agli oneri derivanti dall’incremento, nella misura di 10 milioni di euro per l’anno 2020, della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per l’emergenza determinatasi a seguito del crollo del ponte Morandi di Genova, mediante utilizzo del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all’articolo 44 del decreto legislativo n. 1 del 2018, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile ed iscritto sul capitolo 979 del bilancio di previsione della medesima Presidenza per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021 con una dotazione di 340 milioni di euro per l’anno 2020.
Ciò posto, considerato che il bilancio di previsione della Presidenza del consiglio dei ministri, per l’anno finanziario 2020 e per il triennio 2020-2022, non risulta ancora pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, appare necessario acquisire una assicurazione da parte del Governo che il Fondo per le emergenze nazionali rechi le necessarie disponibilità nel nuovo quadro finanziario 2020-2022 e che l’utilizzo disposto dalla norma in commento non sia suscettibile di pregiudicare interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Articolo 15, comma 7
(Criticità nel settore dei trasporti della regione Liguria)
Normativa previgente. L’articolo 5, comma 1, del DL 109/2018 ha stanziato a favore della Regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 500.000 euro per l'anno 2018 e 23.000.000 di euro per il 2019 da destinare al finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento, per l'efficientamento dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale già attivati nonché per garantire l'integrazione tariffaria tra le diverse modalità di trasporto nel territorio della città metropolitana di Genova.
A tale norma sono stati ascritti effetti pari a 0,5 milioni per il 2018 e a 23 milioni per il 2019 su tutti e tre saldi di finanza pubblica.
Le norme, al fine di assicurare la continuità del finanziamento dei servizi di trasporto aggiuntivi per fronteggiare le criticità trasportistiche conseguenti all'evento del crollo del Viadotto Polcevera, proroga le misure di cui al comma l dell'articolo 5 del DL 109/2018 fino al 29 febbraio 2020 nel limite di 3 milioni di euro. Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa (pari a 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020) relativa alla sottoscrizione di convenzioni tra la società “Italia Infrastrutture Spa” e le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il supporto tecnico-amministrativo, di cui all’articolo 5-quinquies, comma 3, del DL 32/2019.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Servizi di trasporto aggiuntivi per criticità conseguenti crollo Ponte Morandi |
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3,0 |
|
|
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3,0 |
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|
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3,0 |
|
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Minori spese correnti |
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Convenzioni tra “Italia Infrastrutture s.p.a.” e strutture MIT |
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3,0 |
|
|
|
3,0 |
|
|
|
3,0 |
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La relazione tecnica afferma che la disposizione prevede la proroga fino al 28 febbraio 2020 delle misure di cui al comma 1 dell'articolo 5 del DL 109/2018 nel limite di euro 3.000.000,00. Agli oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo·5-quinquies, comma 3, del DL 32/2019, che autorizza la spesa di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2020 per la sottoscrizione di convenzioni tra la società «Italia Infrastrutture Spa e le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il supporto tecnico-amministrativo.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
Peraltro, appare utile acquisire conferma che la riduzione dell'autorizzazione di spesa recata dall'articolo 5-quinquies, comma 3, del DL 32/2019, per la sottoscrizione di convenzioni tra la società «Italia Infrastrutture Spa e le strutture del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il supporto tecnico-amministrativo, non pregiudichi lo svolgimento di interventi già avviati o programmati a valere sulle medesime risorse.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che l’articolo 15, comma 7, che proroga al 29 febbraio 2020, nel limite di spesa di 3 milioni di euro, le misure per la riorganizzazione del trasporto pubblico locale in conseguenza del crollo di un tratto del Ponte Morandi di Genova, provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5-quinquies, comma 3, del decreto-legge n. 32 del 2019. Tale ultima disposizione ha autorizzato una spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per la stipula di convenzioni per lo svolgimento di attività di supporto tecnico-amministrativo tra la società Italia Infrastrutture S.p.A. e il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; il relativo stanziamento è allocato sul capitolo 1082 dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti,[41] che, nel decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, reca uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per l’anno 2020. Al riguardo, si fa presente che il citato capitolo presenta la necessaria capienza, come risulta anche da un’apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato[42]. Appare comunque necessario che il Governo confermi che l’utilizzo delle risorse poste a copertura, pari, come detto, a 3 milioni di euro per l’anno 2020, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità di cui al comma 3 dell’articolo 5-quinquies del decreto-legge n. 32 del 2019.
Articolo 16
(Rete viaria provinciale della Regione Siciliana)
Le norme modificano l’articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32. Una prima modifica prevede che possa essere effettuata entro il 28 febbraio 2020 la nomina del Commissario straordinario incaricato di realizzare la progettazione, l’affidamento e l’esecuzione di interventi sulla rete viaria provinciale della Regione Siciliana.
Il termine stabilito in precedenza era scaduto essendo stato fissato in trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32.
Un’ulteriore modifica prevede che il Commissario straordinario per la realizzazione degli interventi possa avvalersi, sulla base di apposite convenzioni, dell’ANAS Spa, delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato e degli enti pubblici dotati di specifica competenza tecnica nell’ambito delle aree di intervento; l’avvalimento deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli oneri delle convenzioni sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
Si rammenta che la relazione tecnica riferita alla disposizione prorogata afferma che gli oneri derivanti dalle attività connesse alla realizzazione delle opere e dal compenso del Commissario sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare.
Inoltre, nel corso dell’esame parlamentare, il Governo ha chiarito che nel quadro economico dei singoli interventi da realizzare sono ricomprese le somme a disposizione della stazione appaltante tra le cui voci figurano quelle inerenti alle spese per accertamenti e indagini, alle spese per l’acquisizione di aree o immobili e per i pertinenti indennizzi, alle spese tecniche relative alla progettazione, nonché alle spese tecniche relative alla direzione dei lavori. Poiché dunque i costi delle strutture commissariali create sarebbero stati posti a valere su tali importi, l’eventuale creazione di strutture commissariali non avrebbe creato alcun presupposto di dequalificazione della spesa.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la disposizione ha carattere ordinamentale.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, anche alla luce degli elementi – sopra richiamati – forniti nel corso dell’esame parlamentare della disposizione di cui viene differita l’efficacia (articolo 4, comma 6, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32).
Articolo 17
(Personale delle province e delle città metropolitane)
Le norme integrano il testo dell’articolo 33, comma 1, del decreto legge n. 34/2019. Tale norma, nel testo previgente, autorizza le regioni a statuto ordinario ad effettuare assunzioni di personale nel rispetto degli equilibri di bilancio e a condizione che la spesa complessiva di personale sia contenuta nell’ambito di un valore-soglia puntualmente definito dalla norma stessa; le regioni che invece eccedono tale limite sono costrette a ridurre gradualmente la spesa complessiva al fine di convergere verso il medesimo. Le integrazioni proposte prevedono l’applicazione delle medesime norme anche alle province e alle città metropolitane.
In particolare si prevede che a decorrere dalla data individuata da apposito decreto del Ministro della pubblica amministrazione, le province e le città metropolitane sono autorizzate a procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato. La facoltà di assumere può essere esercitata - in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio - entro un determinato limite di spesa. Il limite fissato fa riferimento alla spesa complessiva[43] per tutto il personale dipendente[44]; quest’ultima non deve essere superiore ad un valore soglia, definito in termini percentuali[45], delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell’anno precedente a quello in cui viene prevista l’assunzione. Le entrate sono considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione[46] sono individuate le fasce demografiche, i valori soglia della spesa di personale (che devono essere prossimi al valore medio per fascia demografica) e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per gli enti che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati ogni cinque anni. Gli enti in cui la spesa di personale risulta superiore al valore soglia sopra determinato adottano un percorso di graduale riduzione annuale della spesa fino al conseguimento nell'anno 2025 del valore soglia individuato anche applicando un turn over inferiore. A decorrere dal 2025 gli enti che registrano una spesa di personale superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Si prevede che il limite al trattamento accessorio del personale di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 sia adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l’invarianza del valore medio pro capite, riferito all’anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018.
In relazione all’introduzione nell’ordinamento delle norme sopra descritte, si dispone l’abrogazione dell’articolo 1, comma 421, della legge n. 190/2014, che limitava la dimensione della dotazione organica delle province e delle città metropolitane.
Si prevede, inoltre, che le sole province possono avvalersi di personale a tempo determinato nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell’anno 2009.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica non ascrive effetti finanziari negativi alle norme dal momento che gli enti territoriali in questione sono tenuti al rispetto dell’equilibrio di competenza non negativo di cui all’articolo 1, comma 821, della legge n. 145/2018.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
La norma prevede che, al fine di accelerare le procedure assunzionali per il triennio 2020-2022, il Dipartimento della funzione pubblica elabori, entro il 30 marzo 2020, bandi-tipo volti a avviare le procedure concorsuali con tempestività e omogeneità di contenuti e gestisce le procedure concorsuali e le prove selettive delle amministrazioni pubbliche che ne facciano richiesta (comma 1).
Viene altresì previsto che A decorrere dal 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale, Formez PA fornisca, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per il sostegno e l’efficienza delle pubbliche amministrazioni, adeguate forme di assistenza in sede o distanza, anche mediante l’utilizzo di specifiche professionalità a favore dei piccoli comuni che ne facciano richiesta, per il sostegno delle attività istituzionali fondamentali (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica, con riguardo al comma 1, afferma che l'intervento non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di attività che il Dipartimento della funzione pubblica già assicura attraverso le proprie risorse umane e strumentali e con la nuova metodologia prevista dalla norma avranno un impatto sui tempi procedimentale in termini di miglioramento delle capacità organizzative delle amministrazioni.
Il comma 2 disciplina, per il triennio 2020-2022, attività che Formez PA già assicura attraverso le proprie risorse umane e strumentali. Formez PA in particolare, potrà utilizzare, nel triennio di sperimentazione, sia le risorse già attribuite a legislazione vigente, sia quelle provenienti dalle convenzioni stipulate con gli enti associati (anche questo è un sistema di finanziamento di specifiche attività già previsto a legislazione vigente). L'intervento, pertanto, non comporta ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni preso atto di quanto riferito dalla relazione tecnica.
Articolo 19
(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia)
La norma autorizza l’assunzione straordinaria di un contingente massimo di 2.319 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, non prima del 1° ottobre di ciascun anno, entro il limite di spesa di cui al comma 2 e per un numero massimo di:
· settantotto unità per il 2021, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell’Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo della polizia penitenziaria; (comma 1, lettera a);
· settantotto unità per il 2022, di cui venti nella Polizia di Stato, venti nell’Arma dei carabinieri, venti nel Corpo della guardia di finanza e diciotto nel Corpo di polizia penitenziaria (comma 1, lettera b);
· seicentosettanta unità per il 2023, di cui duecentosessanta nella Polizia di Stato, centocinquanta nell’Arma dei carabinieri, due-cento nel Corpo della guardia di finanza e sessanta nel Corpo di polizia penitenziaria (comma 1, lettera c);
· ottocentoventidue unità per il 2024, di cui duecentottanta nella Polizia di Stato, trecentoventidue nell’Arma dei carabinieri, centoventi nel Corpo della guardia di finanza e cento nel Corpo di polizia penitenziaria (comma 1, lettera d);
· seicentosettantuno unità per il 2025, di cui centosettanta-cinque nella Polizia di Stato, trecentodieci nell’Arma dei carabinieri, ottantotto nel Corpo della guardia di finanza e novantotto nel Corpo di polizia penitenziaria (comma 1, lettera e).
Per l’attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di euro 357.038 per il 2021, euro 3.320.237 per il 2022, euro 9.353.493 per il 2023, euro 35.385.727 per il 2024, euro 69.031.488 per il 2025, euro 95.263.596 per il 2026, euro 98.731.350 per il 2027, di euro 99.204.140 per il 2028, euro 100.684.910 per il 2029, di euro 102.291.617 per il 2030 ed euro 103.287.460 annui a decorrere dal 2031 (comma 2).
L’Arma dei carabinieri è altresì autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2020, venticinque unità nel ruolo iniziale, nonché ulteriori venticinque unità nel ruolo iniziale destinate all’incremento del contingente per la tutela dell'ambiente. A tal fine, è autorizzata la spesa di euro 263.080 per il 2020, euro 1.831.221 per il 2021, euro 2.090.855 per il 2022, euro 2.090.855 per il 2023, euro 2.090.855 per il 2024, euro 2.108.880 per il 2025 ed euro 2.162.955 a decorrere dal 2026 (comma 3).
Per le spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie, ivi comprese le spese per mense e buoni pasto, è autorizzata la spesa di euro 100.000 per il 2020, euro 1.100.000 per il 2021, euro 3.100.000 a decorrere dal 2022, di cui 1 milione di euro per il 2021 e 3 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 per l’attuazione del comma 1 e 100.000 euro annui a decorrere dal 2020 per l’attuazione del comma 3 (comma 5).
Agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo pari a 363.080 euro per il 2020, 3.288.259 euro per il 2021, 8.511.092 euro per il 2022, 14.544.348 euro per il 2023, 40.576.582 euro per il 2024, 74.240.368 euro per il 2025, 100.526.551 euro per il 2026, 103.994.305 euro per il 2027, 104.467.095 euro per il 2028, 105.947.865 euro per il 2029, 107.554.572 euro per il 2030, 108.550.415 euro annui a decorrere dal 2031, si provvede:
· quanto a 1.025.304 euro per il 2021, 6.248.137 euro per il 2022, 12.281.393 euro per il 2023, 38.313.627 euro per il 2024, 71.977.413 euro per il 2025, 98.263.596 euro per il 2026, 101.731.350 euro per il 2027, 102.204.140 euro per il 2028, 103.684.910 euro per il 2029, 105.291.617 euro per il 2030 e 106.287.460 euro annui a decorrere dal 2031, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (comma 6, lettera a);
· quanto a 363.080 euro per il 2020 e 2.262.955 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’ambiente relativo al bilancio triennale 2019-2021 (comma 6, lettera b).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||||||
Assunzioni straordinarie Forze di polizia (commi 1 e 2) |
|
|
0,4 |
3,3 |
|
|
0,4 |
3,3 |
|
|
0,4 |
3,3 |
||||
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||||||
Assunzioni straordinarie Forze di polizia - -effetti riflessi (commi 1 e 2) |
|
|
|
|
|
|
0,2 |
1,6 |
|
|
0,2 |
1,6 |
||||
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||||||
Assunzioni straordinarie Arma dei carabinieri (comma 3) |
|
0,3 |
1,8 |
2,1 |
|
0,3 |
1,8 |
2,1 |
|
0,3 |
1,8 |
2,1 |
||||
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||||||
Assunzioni straordinarie Arma dei carabinieri -effetti riflessi (comma 3) |
|
|
|
|
|
0,1 |
0,9 |
1,0 |
|
0,1 |
0,9 |
1,0 |
||||
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||||||
Spese di funzionamento connesse alle assunzioni straordinarie delle Forze di Polizia e carabinieri (comma 5) |
|
0,1 |
1,1 |
3,1 |
|
0,1 |
1,1 |
3,1 |
|
0,1 |
1,1 |
3,1 |
||||
Minori spese correnti |
|
|||||||||||||||
Riduzione Fondo Fispe (comma 6, lettera a) |
|
|
1,0 |
6,2 |
|
|
1,0 |
6,2 |
|
|
1,0 |
6,2 |
||||
Riduzione Tabella A MAATM (comma 6, lettera b) |
|
0,4 |
2,3 |
2,3 |
|
0,4 |
2,3 |
2,3 |
|
0,4 |
2,3 |
2,3 |
||||
La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e precisa che gli oneri assunzionali sono comprensivi dei costi connessi alla corresponsione del trattamento retributivo fondamentale e di quello accessorio, proiettati fino al 2026, (carabinieri) e al 2031 (Polizia) anni a partire dai quali andranno rispettivamente a regime.
La relazione tecnica riporta delle tabelle di riepilogo degli oneri retributivi complessivi relativi alle prospettate assunzioni straordinarie e alle ulteriori assunzioni di 50 unità dell'Anna dei carabinieri per le finalità di tutela ambientale (per la consultazione delle tabelle si rinvia al testo della relazione tecnica).
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni riguardo alle stime indicate nella RT alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla stessa relazione. Per quanto attiene alla formulazione delle norme, si rileva che il comma 1 correttamente, a fronte di un limite massimo di spesa autorizzata, individua anche le assunzioni da effettuare entro un limite massimo di unità aggiuntive. Il comma 3, invece, pur prevedendo un limite di spesa, autorizza assunzioni in numero determinato: in proposito appare utile un chiarimento riguardo a tale formulazione che non sembra congrua in presenza di limiti di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 6, lettere a) e b), dell’articolo 19 provvede agli oneri derivanti da assunzioni straordinarie presso le Forze di polizia e l’Arma dei carabinieri, ivi incluse le spese di funzionamento, comprese quelle per mense e buoni pasto - pari complessivamente a 363.080 euro per l'anno 2020, a 3.288.259 euro per l'anno 2021, a 8.511.092 euro per l'anno 2022, a 14.544.348 euro per l'anno 2023, a 40.576.582 euro per l'anno 2024, a 74.240.368 euro per l'anno 2025, a 100.526.551 euro per l'anno 2026, a 103.994.305 euro per l'anno 2027, a 104.467.095 euro per l'anno 2028, a 105.947.865 euro per l'anno 2029, a 107.554.572 euro per l'anno 2030 e a 108.550.415 euro annui a decorrere dall'anno 2031 – per una parte mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[47], e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio triennale 2019-2021[48].
In proposito, si evidenzia che sul Fondo per interventi strutturali di politica economica risultano iscritte, in base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022[49], risorse pari ad euro 24.908.000 per il 2020, ad euro 359.042.000 per il 2021 e ad euro 586.156.000 per il 2022. In tale quadro, appare necessario che il Governo confermi l’effettiva disponibilità delle risorse previste a copertura e fornisca una rassicurazione circa il fatto che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi eventualmente già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche alla luce del ricorso a quest’ultimo operato da ulteriori disposizioni del presente provvedimento (articoli 20, comma 2, lettera b), e 28, comma 1).
Per quanto concerne invece l’utilizzo del Fondo speciale di parte corrente, non si hanno osservazioni da formulare, giacché l’accantonamento di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) e dell’ulteriore ricorso al medesimo accantonamento operato dall’articolo 24, commi 3 e 5, del presente provvedimento.
Articolo 20
(Disposizioni in materia di trattamenti accessori e istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate)
La norma autorizza la spesa di 3 milioni di euro per il 2020, 5 milioni di euro per il 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, per l’incremento delle risorse previste dall’articolo 3 del DPCM 21 marzo 2018, da destinare ai trattamenti accessori e agli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate. Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata per l’anno 2020 dall’articolo 3 del citato DPCM (comma 1).
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 1, si provvede:
· quanto a 1 milione di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo del fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia, ai sensi dell’articolo 34-ter, comma 5, della legge n. 196/2009 (comma 2, lettera a);
· quanto a 2 milioni di euro per l’anno 2020, 5 milioni di euro per l’anno 2021 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del DL n. 282/2004 (comma 2, lettera b).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||||
Incremento Fondo per l’incremento dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa (comma 1) |
|
3,0 |
5,0 |
8,0 |
|
3,0 |
5,0 |
8,0 |
|
3,0 |
5,0 |
8,0 |
||
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||||
Incremento Fondo per l’incremento dei fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
|
1,5 |
2,4 |
3,9 |
|
1,5 |
2,4 |
3,9 |
||
Minori spese correnti |
|
|||||||||||||
Riduzione del fondo riaccertamento residui passivi perenti MEF (comma 2, lettera a) |
|
1,0 |
|
|
|
1,0 |
|
|
|
1,0 |
|
|
||
Riduzione Fondo Fispe (comma 2, lettera b) |
|
2,0 |
5,0 |
8,0 |
|
2,0 |
5,0 |
8,0 |
|
2,0 |
5,0 |
8,0 |
||
La relazione tecnica si limita a ribadisce il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2, lettere a) e b), dell’articolo 20 provvede agli oneri derivanti dall’incremento - in misura pari a 3 milioni di euro per il 2020, a 5 milioni di euro per il 2021 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022 - delle risorse dei Fondi per i servizi istituzionali del personale del comparto sicurezza-difesa, destinate ai trattamenti accessori per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, per una parte, mediante corrispondente utilizzo del Fondo di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196[50], e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica[51].
Con riferimento al Fondo di cui al citato articolo 34-ter, comma 5, si rammenta che tale ultima disposizione prevede che, con legge di bilancio, le somme corrispondenti all’ammontare dei residui passivi perenti eliminati, all’esito del riaccertamento annuale della sussistenza delle partite debitorie iscritte nel conto del patrimonio dello Stato, possano essere reiscritte in bilancio, in tutto o in parte, su base pluriennale, su apposti fondi da istituire con la medesima legge negli stati di previsione delle amministrazioni interessate. Tanto premesso, si segnala che, in base al citato decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022[52], la dotazione del Fondo in parola risulta per l’anno 2020 pari ad euro 39.817.284 e che, come risulta da un’interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, l’onere oggetto di copertura risulta già imputato al Fondo medesimo. Ciò posto, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Per quanto concerne invece la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento all’articolo 19, comma 6.
Articolo 21
(Risorse aggiuntive per il personale della carriera prefettizia)
La norma incrementa di 1,8 milioni di euro a decorrere dal 2020 le risorse del fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia di cui all'articolo 22 del DPR n. 66/2018.
Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'Interno.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||||
Incremento Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia (comma 1) |
|
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
1,8 |
1,8 |
1,8 |
||
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||||
Incremento Fondo per la retribuzione di posizione e la retribuzione di risultato del personale della carriera prefettizia – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
|
0,9 |
0,9 |
0,9 |
|
0,9 |
0,9 |
0,9 |
||
Minori spese correnti |
|
|||||||||||||
Riduzione del fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, di cui all'articolo 23, comma 1, della legge n. 289/2002 (comma 1) |
|
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
1,8 |
1,8 |
1,8 |
|
1,8 |
1,8 |
1,8 |
||
La relazione tecnica si limita a ribadisce il contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione non si formulano osservazioni essendo l’onere configurato come limite massimo di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 21 provvede agli oneri derivanti dall’incremento, in misura pari a 1,8 milioni di euro a decorrere dal 2020, del Fondo per la retribuzione di posizione e di risultato del personale della carriera prefettizia, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, iscritto nello stato di previsione del Ministero dell’interno (cap. 3000) ai sensi dell’articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002[53]. In proposito, si evidenzia che in base al citato decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, sul Fondo in esame risultano allocate risorse pari a 21.798.340 euro per il 2020 e a 33.798.340 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 che, come tali, risultano congrue rispetto agli oneri oggetto di copertura[54]. Ciò posto, appare comunque necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle specifiche finalità a cui è preordinato il Fondo di cui all’articolo 23, comma 1, della legge n. 289 del 2002.
Articolo 22
(Adeguamento della struttura della giustizia amministrativa)
Normativa previgente. L’art. 1, comma 320, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) autorizza l'assunzione, con conseguente incremento della dotazione organica, di Consiglieri di Stato e Referendari dei Tribunali amministrativi regionali, anche in deroga alla vigente normativa in materia di turn over. A tal fine è autorizzata la spesa per un onere massimo complessivo di euro 4.900.000 per il 2019, di euro 5.000.000 per il 2020 e 2021, di euro 5.600.000 per il 2022, di euro 5.900.000 per gli anni 2023 e 2024, di euro 6.000.000 per il 2025, di euro 6.100.000 per il 2026 e di euro 7.000.000 a decorrere dal 2027. Per le connesse esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa è autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2019 e di euro 1.000.000 a decorrere dal 2020.
Si evidenzia che la relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2019 afferma che i summenzionati oneri di personale si riferiscono all’assunzione di 20 Referendarie di 12 Consiglieri di Stato.
La norma prevede l'incremento da 6 a 7 del numero delle sezioni consultive e giurisdizionali e l'aumento da 2 a 3 del numero dei presidenti di cui è composta ciascuna sezione giurisdizionale. Viene, inoltre, prevista l'istituzione di 2 nuove sezioni del TAR Lazio - sez. Roma.
Viene[55], quindi, incrementata la dotazione organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa nei seguenti termini:
· presidenti di sezione del Consiglio di Stato: 3 unità;
· presidenti di TAR (riferibili al TAR Lazio - sezione di Roma): 2 unità;
· consiglieri di stato: 12 unità;
· referendari, primi referendari e consiglieri di tribunali amministrativi regionali: 18 unità.
Conseguentemente, viene autorizzata per il 2020, secondo le modalità previste dalla normativa vigente, la copertura di 15 posti di organico di consiglieri di Stato, l'assunzione di 20 referendari dei tribunali amministrativi regionali, nonché, per le esigenze di supporto alle attività delle Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi regionali, l'assunzione di 3 dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato, in deroga ai vigenti limiti assunzionali, con contestuale incremento della relativa dotazione organica (comma 1).
Viene, altresì, modificato il comma 320 dell’art. 1, della legge di bilancio 2019, disponendo la soppressione del terzo periodo che reca un’autorizzazione di spesa di 1 milione di euro a decorrere dal 2020 per le esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa (comma 2).
Inoltre, intervenendo sul comma 320, secondo periodo, dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019, viene rimodulata l’autorizzazione di spesa per le assunzioni di magistrati ivi prevista (comma 3).
In particolare, le parole “di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, di 5,6 milioni di euro per il 2022, di 5,9 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 6 milioni di euro per il 2025, di 6,1 milioni di euro per il 2026 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2027” sono sostituite dalle seguenti: “di 2.934.632 euro per il 2020, di 5.915.563 euro per il 2021, di 5.971.938 euro per il 2022, di 6.673.996 euro per il 2023, di 6.972.074 euro per il 2024, di 6.985.009 euro per il 2025, di 7.103.839 euro per il 2026, di 7.156.597 euro per il 2027 e di 8.115.179 euro annui a decorrere dal 2028.
Il Consiglio di Stato viene, altresì, autorizzato a conferire, nell’ambito della dotazione organica vigente, un incarico dirigenziale di livello generale. Ai relativi oneri si fa fronte nei limiti delle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente (comma 4).
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per il 2021, 371.938 euro per il 2022, 773.996 euro per il 2023, 1.072.074 euro per il 2024, 985.009 euro per il 2025, 1.003.839 euro per il 2026, 156.597 euro per il 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dal 2028, si provvede, quanto a 1 milione di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||||||
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||||||||||
Modifica dotazione organica - adeguamento struttura della giustizia amministrativa (comma 1) |
|
-2,1 |
0,9 |
0,4 |
|
-2,1 |
0,9 |
0,4 |
|
-2,1 |
0,9 |
0,4 |
||||||||
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||||||||||
Modifica dotazione organica - adeguamento struttura della giustizia amministrativa – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
|
-1,0 |
0,4 |
0,2 |
|
-1,0 |
0,4 |
0,2 |
||||||||
Minori spese correnti |
|
|||||||||||||||||||
Spese di funzionamento giustizia ammnistrativa (comma 2) |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
||||||||
Riduzione tabella A MEF (comma 5) |
|
|
0,1 |
0,1 |
|
|
0,1 |
0,1 |
|
|
0,1 |
0,1 |
||||||||
La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e riporta due tabelle (a seguire) recanti l'indicazione delle risorse necessarie a coprire, nel decennio, la spesa connessa alle coperture di organico e alle assunzioni del personale di magistratura della giustizia amministrativa indicato nel comma 1 (15 Consiglieri di Stato e 20 referendari Tar).
(euro)
Costo medio della carriera economica di un referendario TAR |
|||
|
Anno |
Costo unitario |
Costo totale di 20 Referendari TAR |
Costo referendario alla seconda classe –primo anno |
2020 |
62.859,96 |
1.257.199,17 |
Costo referendario alla terza classe |
2021 |
128.034,91 |
2.560.898,26 |
Costo referendario alla terza classe |
2022 |
128.034,91 |
2.560.898,26 |
Costo referendario alla quarta classe |
2023 |
132.664,05 |
2.853.281,01 |
Costo primo referendario alla terza classe (sei mesi) |
2024 |
72.691,44 |
1.453.828,80 |
Costo primo referendario alla quarta classe |
2025 |
146.676,39 |
2.933.527,87 |
Costo primo referendario alla quarta classe |
2026 |
146.676,39 |
2.933.527,87 |
Costo primo referendario alla quinta classe (18 mesi) |
2027 |
227.928,33 |
4.558.588,59 |
Costo consigliere all’ottava classe 3 scatti |
2028 |
196.577,61 |
3.931.562,16 |
Costo consigliere all’ottava classe 3 scatti |
2029 |
196.577,61 |
3.931.552,16 |
Gli importi sono riportatati al lordo degli effetti riflessi.
(euro)
Costo medio della carriera economica di un referendario TAR |
|||
|
Anno |
Costo unitario |
Costo totale di 20 Referendari TAR |
Costo consigliere all’ottava classe 3 scatti - primo anno |
2020 |
98.288,80 |
1.474.332,06 |
Costo consigliere all’ottava classe 3 scatti |
2021 |
196.577,61 |
2.948.864,12 |
Costo consigliere all’ottava classe 4 scatti |
2022 |
200.335,95 |
3.005.039,31 |
Costo consigliere con trattamento economico Presidente di sezione all’ottava classe 6° aumento biennale (1° anno) |
2023 |
240.967,61 |
3.614.514,15 |
Costo consigliere con trattamento economico Presidente di sezione all’ottava classe 7° aumento biennale |
2024 |
243.018,69 |
3.645.280,37 |
Costo consigliere con trattamento economico Presidente di sezione all’ottava classe 7° aumento biennale |
2025 |
243.018,69 |
3.645.280,37 |
Costo consigliere con trattamento economico Presidente di sezione all’ottava classe 8° aumento biennale |
2026 |
247.423,46 |
3.711.351,97 |
Costo consigliere con trattamento economico Presidente di sezione all’ottava classe 8° aumento biennale |
2027 |
247.423,46 |
3.711.351,97 |
Costo consigliere con trattamento economico Presidente di sezione all’ottava classe 9° aumento biennale |
2028 |
251.828,42 |
3.777.426,36 |
Costo consigliere con trattamento economico Presidente di sezione all’ottava classe 9° aumento biennale |
2029 |
251.828,42 |
3.777.426,36 |
Gli importi sono riportatati al lordo degli effetti riflessi.
In merito alla determinazione dei predetti oneri la RT precisa che:
· per gli incrementi della dotazione organica nelle qualifiche di Presidente di sezione del Consiglio di Stato e dei TAR, giacché ogni consigliere (di TAR o del Consiglio di Stato) consegue il trattamento economico della predetta qualifica di Presidente di sezione al compimento del quarto anno di servizio nella qualifica di consigliere, nessun ulteriore incremento retributivo consegue alla nomina alle predette superiori qualifiche di Presidente giacché ad esse possono assurgere unicamente i consiglieri con ben oltre quattro anni di anzianità nella qualifica di provenienza. Conseguentemente, con riferimento ai presidenti del Consiglio di Stato e dei TAR (attesa l'equiparazione tra le due figure), non sono previsti maggiori e nuovi oneri, essendo la nomina a presidente riservata ai consiglieri di Stato e di TAR con 8 anni di anzianità nella qualifica che già godono, all'atto della nomina, del trattamento retributivo dei presidenti. Si è tuttavia tenuto conto della circostanza che la predetta progressione di carriera determina scoperture organiche nelle qualifiche inferiori e pertanto si è incrementato di un numero corrispondente ai nuovi presidenti di sezione il numero dei posti da coprire e le assunzioni da effettuare per le qualifiche inferiori come di seguito specificato;
· per quanto riguarda le assunzioni delle 20 unità relative ai TAR (18 quale aumento di organico e 2 per le scoperture che si determinano per effetto delle due nuove nomine a presidente di sezione) si è fatto riferimento alla retribuzione dei referendari TAR ed al relativo sviluppo decennale, trattandosi della qualifica di ingresso nella carriera; ed invero, le qualifiche di primo referendario e di consigliere di TAR sono da considerarsi, al fine del computo in parola, alla stregua di mere progressioni economiche (per le quali non è previsto un ingresso diretto dall'esterno);
· per quanto riguarda i 15 consiglieri di Stato (12 per aumento di organico e 3 per le scoperture che si determinano per effetto delle due nuove nomine a presidente di sezione) si è provveduto a quantificare i relativi oneri considerando la retribuzione dei consiglieri di Stato ed il relativo sviluppo decennale;
· con riferimento all'incremento di 3 posti di funzione di livello dirigenziale non generale nella dotazione organica del personale amministrativo della giustizia amministrativa per le esigenze di supporto alle attività del Consiglio di Stato e dei Tribunali amministrativi Regionali e alla relativa autorizzazione ad assumere in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, la quantificazione degli oneri, che tiene conto della stima degli incrementi relativi al rinnovo contrattuale 2016-2018, è riportata nella tabella seguente:
(euro)
|
Unità |
Onere unitario annuo comprensivo degli oneri riflessi |
Oneri a regime dal 2020 |
Dirigente non generale |
3 |
135.400 |
|
Totale spese personale |
|
|
406.200 |
Il computo dei predetti oneri assunzionali è stato effettuato per il 2020 considerando che le assunzioni/coperture di organico avvengano non prima di luglio del medesimo anno.
(euro)
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Dal 2028 |
Comma 320 LV |
5.000.000 |
5.000.000 |
5.600.000 |
5.900.000 |
5.900.000 |
6.000.000 |
6.100.000 |
7.000.000 |
7.000.000 |
Comma 320 modificato |
2.934.632 |
5.915.563 |
5.971.938 |
6.673.996 |
6.972.074 |
6.985.009 |
7.103.839 |
7.156.597 |
8.115.179 |
Economie o oneri |
2.065.368 |
-915.563 |
-371.938 |
-773.996 |
-1.072.074 |
-985.009 |
-1.003.839 |
-156.597 |
-1.115.179 |
Alla copertura degli oneri derivanti dal rafforzamento della magistratura amministrativa pari a 915.563 euro per l'anno 2021, 371.938 euro per l'anno 2022, 773.996 euro per l'anno 2023, 1.072.074 euro per l'anno 2024, 985.009 euro per l'anno 2025, 1.003.839 euro per l'anno 2026, 156.597 euro per l'anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede, per 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e per 115.179 euro a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
Con riguardo al comma 4, la relazione tecnica afferma che la norma potrà essere attuata con invarianza delle risorse assegnate alla giustizia amministrativa, mediante l’utilizzo delle risorse derivanti dalle cessazioni dal servizio di tre unità di personale dirigenziale di livello non generale alla data del 31 dicembre 2018, per un risparmio di spesa da turn over, a fini delle assunzioni per il 2019, tenuto conto della stima degli incrementi relativi al rinnovo contrattuale 2016-2018, pari ad euro 406.200 a fronte di un impegno per il conferimento di un incarico dirigenziale generale pari ad euro 216.000.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma autorizza assunzioni di personale in un numero determinato (15 consiglieri di Stato, 20 referendari dei TAR, 3 dirigenti di livello non generale a tempo indeterminato). Al riguardo, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo. Al riguardo andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Con riguardo al comma 4, che autorizza il conferimento di un incarico dirigenziale generale preso il Consiglio di Stato prevedendo per la copertura del relativo onere il ricorso alle facoltà assunzionali disponibili a legislazione vigente, si evidenzia che la relazione tecnica riferisce che a fronte di un onere di 216 mila euro annui questo verrà compensato dalle cessazioni dal servizio di tre dirigenti non generali, per una minor spesa annua di euro 406 mila. Tanto premesso, considerato altresì il tenore letterale della disposizione, al fine della piena effettività della suddetta compensazione andrebbe chiarito se, a fronte del suddetto conferimento si provvederà anche alla riduzione di tre posti dirigenziali non generali in dotazione organica; nell’eventualità che non si provvedesse a tale riduzione, infatti, i tre posti in riferimento rimarrebbero disponibili nel fabbisogno per future assunzioni.
Infine, quanto al ricorso, a fini di copertura, all’abrogazione dell’autorizzazione di spesa per 1 milione dal 2020 prevista dalla legge di bilancio 2019 per esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa connesse all’assunzione di nuovi magistrati, andrebbero acquisiti elementi di valutazione riguardo alle risorse con le quali si potrà far fronte a tali esigenze, stante l’abrogazione del predetto finanziamento.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 5 dell’articolo 22 provvede agli oneri derivanti dall’incremento della dotazione organica del personale di magistratura della giustizia amministrativa - pari a 915.563 euro per l'anno 2021, a 371.938 euro per l'anno 2022, a 773.996 euro per l'anno 2023, a 1.072.074 euro per l'anno 2024, a 985.009 euro per l'anno 2025, a 1.003.839 euro per l'anno 2026, a 156.597 euro per l'anno 2027 e a 1.115.179 euro annui a decorrere dall'anno 2028 - quanto a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2021 mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 del presente articolo, che ha soppresso l’equivalente autorizzazione di spesa destinata ad esigenze di funzionamento della giustizia amministrativa di cui all’articolo 1, comma 320, terzo periodo, della legge n. 145 del 2018, e quanto a 115.179 euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo al bilancio 2019-2021, il quale ultimo reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario configurato dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019) e degli ulteriori utilizzi previsti dagli articoli 23, comma 3, e 39, comma 14.
In particolare, la copertura viene effettuata, come da prassi, anticipando all’anno 2021, ultimo anno del triennio 2019-2021, l’onere annuale massimo che si determina dopo il predetto triennio, pari a 1.115.179 euro. Al riguardo, si potrebbe valutare l’opportunità di imputare quota parte degli oneri in esame (115.179 euro) al predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente in relazione al nuovo triennio 2020-2022, in vigore dal 1° gennaio 2020, in modo che tale quota possa essere imputata sul citato accantonamento del fondo speciale a decorrere dall’anno 2022, anziché dal 2021.
In particolare, il comma 5 dell’articolo 25 potrebbe essere riformulato nei seguenti termini:
«5. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 915.563 euro per l’anno 2021, 371.938 euro per l’anno 2022, 773.996 euro per l’anno 2023, 1.072.074 euro per l’anno 2024, 985.009 euro per l’anno 2025, 1.003.839 euro per l’anno 2026, 156.597 euro per l’anno 2027, 1.115.179 euro annui a decorrere dall’anno 2028, si provvede, quanto a 915.563 euro per l’anno 2021 e a 1 milione di euro annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle minori spese derivanti dal comma 2 e quanto a 115.179 euro annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero medesimo.»
Sul punto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Con riguardo, invece, all’utilizzo delle predette minori spese andrebbe comunque acquisita una rassicurazione da parte del Governo in ordine al fatto che la soppressione della citata autorizzazione di spesa, pari a 1 milione di euro a decorrere dal 2020, non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di finalità cui la medesima autorizzazione di spesa risultava in origine preordinata.
Articolo 23
(Adeguamento della struttura della Corte dei conti)
Normativa previgente. Il secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 1 del DL n. 453/1993 prevede che alle sezioni della Corte dei conti possano essere assegnati, presidenti aggiunti o di coordinamento; il numero totale dei presidenti aggiunti e di coordinamento non può essere superiore a 10 unità.
La norma sostituisce il secondo periodo del comma 8-bis dell’art. 1 del DL n. 453/1993 con un nuovo testo. La disposizione introdotta, nel confermare che alle sezioni della Corte dei conti possono essere assegnati[56] presidenti aggiunti o di coordinamento, incrementa, a tal fine, il ruolo organico della magistratura contabile di 25 unità, rideterminandolo nel numero di 636 unità, di cui 534 fra consiglieri, primi referendari, referendari, e 100 presidenti di sezione, oltre al presidente della Corte e al procuratore generale (comma 1).
Conseguentemente, la Corte dei conti è autorizzata, per il triennio 2020-2022, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere 25 referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura (comma 2)
Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per il 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per il 2023, 3.634.565 euro per il 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per il 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dal 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per il 2020 e 5.008.352 euro annui a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, allo scopo utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||||||
Corte dei conti – assunzione di 25 referendari (comma 2) |
|
3,1 |
3,2 |
3,2 |
|
3,1 |
3,2 |
3,2 |
|
3,1 |
3,2 |
3,2 |
||||
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||||||
Corte dei conti – assunzione di 25 referendari – effetti riflessi (comma 2) |
|
|
|
|
|
1,5 |
1,6 |
1,6 |
|
1,5 |
1,6 |
1,6 |
||||
Minori spese correnti |
|
|||||||||||||||
Riduzione tabella A MEF (comma 3) |
|
3,1 |
5,0 |
5,0 |
|
3,1 |
5,0 |
5,0 |
|
3,1 |
5,0 |
5,0 |
||||
La relazione tecnica afferma che l'attuale dotazione organica del personale di magistratura presso gli Uffici e le Sezioni della Corte dei conti, a seguito di una attenta verifica delle norme e delle tabelle ricognitive - che a partire dal 1961 hanno istituito i posti di funzione per ciascuna qualifica in correlazione con le attribuzioni istituzionali dell'Istituto - è stata determinata dalla deliberazione n. 39 del 7 marzo 2013, in 611 unità. Le norme e le deliberazioni precedenti, inerenti alla determinazione della dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti, sono citate e riassunte nella deliberazione n. 39/2013.
Con riferimento alla necessità di incrementare l'attuale dotazione organica di 611 magistrati con ulteriori 25 unità, la RT evidenzia di seguito gli elementi necessari per valutare la copertura della spesa derivante dalle predette assunzioni con la qualifica iniziale di Referendario.
Lo sviluppo della carriera del magistrato contabile nei primi dieci anni dalla assunzione nei ruoli con la qualifica di Referendario, posta in modo convenzionale al 1° gennaio 2020, comporta i seguenti costi.
Tabella 1 (euro)
Assunzione 25 Referendari – Ipotesi classe d’ingresso II - decorrenza 1 gennaio 2020 |
|
|
Totale costo (lordo + oneri riflessi) |
Costo unitario Referendario |
125.720,12 |
25 unità 2020 |
3.143.003,02 |
Costo unitario Referendario |
128.034,89 |
25 unità 2021 |
3.200.872,29 |
Costo unitario Referendario |
128.034,89 |
25 unità 2022 |
3.200.872,29 |
Costo unitario Referendario |
132.664,10 |
25 unità 2023 |
3.316.602,60 |
Costo unitario Referendario |
145.382,60 |
25 unità 2024 |
3.634.564,91 |
Costo unitario Referendario |
146.675,67 |
25 unità 2025 |
3.666.891,86 |
Costo unitario Referendario |
146.675,67 |
25 unità 2026 |
3.666.891,86 |
Costo unitario Referendario |
151.951,43 |
25 unità 2027 |
3.798.785,64 |
Costo unitario Referendario |
196.575,71 |
25 unità 2028 |
4.914.392,80 |
Costo unitario Referendario |
196.575,71 |
25 unità 2029 |
4.914.392,80 |
Costo unitario Referendario |
200.334,04 |
25 unità 2030 |
5.008.351,06 |
Gli importi tabellari riportati sono riferiti al DPCM 7 agosto 2015 e includono gli oneri previdenziali e assistenziali e l’IRAP.
Per analizzare le caratteristiche della composizione della attuale dotazione organica del personale di magistratura della Corte dei conti la RT espone, in sintesi, la progressione di carriera ed il relativo trattamento economico.
Tabella 2
Qualifica |
Posizione economica |
Anzianità |
Classe/scatti |
Referendario |
Referendario |
Assunzione per concorso |
2 |
Primo referendario |
Primo referendario |
4 anni |
1 |
Consigliere |
Consigliere |
8 anni |
8-3 |
Consigliere con TEPS (*) |
12 anni |
8-6 |
(*) Trattamento economico di Presidente di Sezione
Tabella 3
Qualifica |
Posizione economica |
|
Presidente |
Presidente |
Nomina |
Procuratore generale |
Procuratore generale |
Nomina |
Presidente aggiunto |
Presidente aggiunto |
Nomina |
Presidente di sezione |
Presidente di sezione |
Nomina |
Tabella 4
Posizione di funzione |
Posizione economica |
|
Presidente di sezione |
TEPS |
Nomina |
Procuratore generale aggiunto |
TEPS |
Nomina |
La RT precisa che l'art. 3 della legge n. 425/1984 prevede una progressione economica degli stipendi del personale di magistratura sviluppata, nell'ambito di ciascuna qualifica, in 8 classi biennali ed in successivi aumenti biennali.
La RT sottolinea, inoltre, come il trattamento economico di Presidente di Sezione (TEPS), ex articolo 5, della legge n. 425/1984, che dovrebbe essere conseguito dai magistrati contabili decorsi otto anni nella qualifica di Consigliere, deve essere attribuito a decorrere dal compimento del quarto anno di anzianità maturato nell'ultima qualifica di Consigliere.
Con la nuova dotazione organica pari a complessive 636 unità, si determina nel 2020 una distribuzione del personale rappresentata nelle seguenti tabelle
Tabella 5
|
Magistrati in servizio |
Personale cessato |
Referendari (assunzione prevista) |
Consiglieri di nomina governativa (assunzione prevista) |
Riammissione in servizio |
Magistrati in servizio al 31/12 |
2020 |
399 |
|
|
|
|
|
|
|
|
34 |
|
|
|
|
|
|
41 |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
64 |
|
|
|
|
|
|
40 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
|
|
|
|
|
|
3 |
|
|
|
643 |
-10 |
244 |
3 |
|
636 |
Tabella 6
|
Ruolo Magistratura contabile |
D.lgs. correttivo del Codice di giustizia contabile |
Totale 2019 |
Totale 2020 |
Presidente |
1 |
|
1 |
1 |
Procuratore generale |
1 |
|
1 |
1 |
Presidenti di Sezione |
64 |
21 |
85 |
100 |
Consiglieri, Vice Procuratori, Primi Referendari, Referendari |
545 |
|
524 |
534 |
|
611 |
|
611 |
636 |
L'incremento di 25 unità della dotazione organica è associato a un incremento del numero dei presidenti di sezione, che passa da 85 a 100, e del numero dei consiglieri, vice procuratori, primi referendari e referendari, che passa da 524 a 534.
Come precisato nelle premesse, le funzioni di Presidente di Sezione sono attribuite ai magistrati con la qualifica di Consigliere.
Dal punto di vista della spesa, la RT sottolinea come il trattamento economico di Presidente di Sezione è maturato dopo quattro anni dalla promozione a Consigliere.
Come indicato alla tabella l, gli oneri derivanti dal rafforzamento dell'organico della magistratura contabile sono quantificati in misura pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, 3.200.873 curo per ciascuno degli anni 2021 e 2022; 3.316.603 euro per l'anno 2023, 3.634.565 euro per l'anno 2024; 3.666.892 curo per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3,798.786 euro per l'anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5,008,352 curo annui a decorrere dall'anno 2030.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che la norma incrementa di un numero determinato (25 unità) il ruolo organico della magistratura contabile e a tal fine autorizza per il triennio 2020-2022 procedure concorsuali e assunzioni per un pari numero di referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura. Al riguardo, pur prendendo atto dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica, si rileva che la configurazione dei relativi oneri assunzionali come limiti massimi di spesa richiederebbe che anche il summenzionato numero di assunzioni venisse determinato entro un limite massimo. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 23 provvede agli oneri derivanti dall’assunzione presso la Corte dei conti di 25 referendari da inquadrare nel ruolo del personale di magistratura, pari a 3.143.004 euro per l'anno 2020, a 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, a 3.316.603 euro per l'anno 2023, a 3.634.565 euro per l'anno 2024, a 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, a 3.798.786 euro per l'anno 2027, a 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e a 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2030, quanto a 3.143.004 euro per l'anno 2020 e a 5.008.352 euro annui a decorrere dall'anno 2021 mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo al bilancio 2019-2021.
In particolare, la copertura viene effettuata, come da prassi, imputando all’anno 2021, ultimo anno del triennio 2019-2021, anziché l’onere effettivo, pari a 3.200.873 euro, l'onere annuale massimo che si determina dopo il predetto triennio, pari a 5.008.352 euro. Al riguardo, fermo restando che l’accantonamento utilizzato presenta le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019), si potrebbe valutare l’opportunità di imputare gli oneri in esame al predetto accantonamento del fondo speciale di parte corrente in relazione al nuovo triennio 2020-2022, in vigore dal 1° gennaio 2020, in modo che l’onere massimo (5.008.352 milioni di euro) possa essere imputato a decorrere dall’anno 2022, e che, conseguentemente, si possa ascrivere al 2021 (secondo anno del nuovo triennio 2020-2022), anziché l’onere massimo, l’onere effettivo (3.200.873 euro).
In particolare, il comma 3 dell’articolo 23 potrebbe essere riformulato nei seguenti termini:
«3. Agli oneri derivanti dalla disposizione di cui al comma 2, pari a 3.143.004 euro per l’anno 2020, 3.200.873 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, 3.316.603 euro per l’anno 2023, 3.634.565 euro per l’anno 2024, 3.666.892 euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026, 3.798.786 euro per l’anno 2027, 4.914.393 euro per ciascuno degli anni 2028 e 2029 e 5.008.352 euro annui a decorrere dall’anno 2030, si provvede, quanto a 3.143.004 euro per l’anno 2020, a 3.200.873 euro per l’anno 2021 e a 5.008.352 euro annui a decorrere dall’anno 2022, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente, iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al medesimo Ministero.»
Sul punto appare comunque necessario acquisire l’avviso del Governo.
Articolo 24, commi da 1 a 3
(Disposizioni in materia di personale del Ministero dell’ambiente)
Normativa previgente. L’art. 1, comma 317, della legge n. 145/2018 autorizza il Ministero dell’ambiente ad assumere a tempo indeterminato per il triennio 2019-2021 - in deroga alle vigenti facoltà assunzionali anche in sovrannumero con assorbimento in relazione alle cessazioni del personale di ruolo dell'amministrazione - un contingente di personale di 350 unità appartenenti all'Area III-F1 e di 50 unità appartenenti all'Area II-F1. Viene, inoltre, autorizzata l'assunzione a tempo indeterminato di un contingente di 20 unità complessive di personale in posizioni dirigenziali di livello dirigenziale[57].
Ai suddetti oneri assunzionali previsti entro un limite massimo di spesa pari ad euro 4.053.663 per il 2019, ad euro 14.914.650 per il 2020 e ad euro 19.138.450 a decorrere dal 2021, si provvede a valere sulle risorse del fondo di cui all'articolo l, comma 365, lett. b), della legge n. 232/2016. Per lo svolgimento delle procedure concorsuali di cui al presente comma è autorizzata la spesa di euro 800.000 per il 2019.
La norma prevede che il termine per l’assunzione di 50 unità appartenenti all’area II previste all’articolo 1, comma 317, della legge n. 145/2018, relativo al triennio 2019-2021, venga differito al triennio 2020-2022 (comma 1).
La summenzionata disposizione viene altresì novellata con la modifica della fascia retributiva di accesso (F2 anziché F1) per il suddetto personale da assumere (comma 1, lett. a). Conseguentemente viene modificata la determinazione dei relativi oneri assunzionali. Questi vengono fissati in 14.956.400 (+ 41.750 euro) per il 2020 e in euro 19.221.950 (+83.500 euro) annui a decorrere dal 2021 rispetto ai 14.914.650 euro per il 2020 e 19.138.450 euro annui a decorrere dal 2021 ad euro previsti nel testo previgente (comma 2, lett. b).
Agli oneri derivanti dall’attuazione del comma 2, quantificati in euro 41.750 per il 2020 ed euro 83.500 euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento di parte corrente riferito al Ministero dell’ambiente relativo al bilancio triennale 2019-2021 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
||||
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||||||
Assunzione di 50 unità di personale Ministero dell’ambiente (comma 1) |
|
0,04 |
0,08 |
0,08 |
|
0,04 |
0,08 |
0,08 |
|
0,04 |
0,08 |
0,08 |
||||
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||||||
Assunzione di 50 unità di personale Ministero dell’ambiente – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
|
0,02 |
0,04 |
0,04 |
|
0,02 |
0,04 |
0,04 |
||||
Minori spese correnti |
|
|||||||||||||||
Riduzione tabella A Ministero dell’ambiente (comma 3) |
|
0,04 |
0,08 |
0,08 |
|
0,04 |
0,08 |
0,08 |
|
0,04 |
0,08 |
0,08 |
||||
La relazione tecnica afferma che il valore differenziale, al lordo degli oneri a carico dell'Amministrazione, della spesa necessaria a mutare la dotazione di personale disposta dalla norma, dalla Fascia 1 alla Fascia 2 della seconda Area, concordemente alle stime ed ai criteri di computo utilizzati nella formulazione della norma originaria, è determinata dai seguenti prospetti
(euro)
Qualifica |
Area II F1 |
Area II F2 |
|
Stipendio |
18.203 |
19.132 |
|
Tredicesima |
1.517 |
1.595 |
|
Ind. Amm. |
2.046 |
2.246 |
|
Totale emolumenti |
21.766 |
22.973 |
|
Fondo pensione |
24,20 % |
5.267 |
5.559 |
Opera previdenza |
5,68% |
1.236 |
1.305 |
Irap |
8,50% |
1.850 |
1.953 |
Totale oneri |
8.354 |
8.817 |
|
Trattamento accessorio comprensivo oneri PA |
4.983 |
4.983 |
|
Totale onere unitario annuo |
35.103 |
36.773 |
|
Differenziale unitario annuo |
1.670 |
L'incremento dell'onere per l'anno 2020 è stato definito tenendo conto dei tempi tecnici necessari per effettuare le procedure concorsuali pubbliche. Pertanto nel 2020 il differenziale unitario annuo pari a 1.670 euro è stato dimezzato, considerando l'assunzione nella seconda metà del 2020.
(euro)
Anno |
Dipendenti |
mesi |
Differenziale spesa annua |
2020 |
50 |
6 |
41.750 |
2021 |
50 |
12 |
83.500 |
2022 |
50 |
12 |
83.500 |
Conseguentemente, viene l'rimodulata l'autorizzazione di spesa dal 2020 per tenere conto dei maggiori oneri complessivi dell'articolo 1, comma 317, della legge n. 145/2018.
(euro)
Personale Area II F2 (nuova formulazione) |
|||
Unità |
Costo lordo Stato |
Costo per anno 2020 x 50 unità x 6 mesi |
Costo per 2021 x 50 unità a regime |
50 |
36.773 |
919.325 |
1.838.650 |
Personale Area II F1 (precedente formulazione) |
|||
Unità |
Costo lordo Stato |
Costo per anno 2020 x 50 unità x 6 mesi |
Costo per 2021 x 50 unità a regime |
50 |
35.103 |
877.575 |
1.755.150 |
Differenza |
41.750 |
83.500 |
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni riguardo alle stime riportate nella RT alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla stessa relazione. Si evidenzia in proposito che la stessa RT quantifica oneri – aggiuntivi rispetto all’originaria autorizzazione di spesa (riferita ad assunzioni nel triennio 2019-2021) – con esclusivo riferimento alla variazione della qualifica di accesso. Andrebbe peraltro chiarito se e in quale misura il rinvio delle assunzioni al triennio 2020-2022 determini l’esigenza di una rimodulazione dell’originaria autorizzazione di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 24 provvede agli oneri derivanti dall’innalzamento della fascia retributiva concernente le 50 unità appartenenti all’area II da assumere presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi del comma 317 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018, quantificati in (rectius “pari a”) 41.750 euro per il 2020 e in 83.500 euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del predetto Ministero, relativo al bilancio 2019-2021, che, come già detto in precedenza, reca le occorrenti disponibilità.
Articolo 24, commi 4-5
(Proroga di termini in materie di competenza del Ministero dell’ambiente)
Le norme incrementano le seguenti autorizzazioni di spesa relative ad alcune aree marine protette; in particolare sono incrementate (comma 4):
§ di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021, l'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 8, comma 10, della legge n. 93/2001;
§ di 2 milioni di euro per l'anno 2020, l'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32 della legge 979/1982.
Alla copertura finanziaria dei relativi oneri, “quantificati in” 2,7 milioni di euro per l'anno 2020 e 0,6 milioni di euro a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 5).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite (comma 4) |
|
0,7 |
0,6 |
0,6 |
|
0,7 |
0,6 |
0,6 |
|
0,7 |
0,6 |
0,6 |
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione Tab. A – Ministero dell’ambiente (comma 5) |
|
2,7 |
0,6 |
0,6 |
|
2,7 |
0,6 |
0,6 |
|
2,7 |
0,6 |
0,6 |
La relazione tecnica sul comma 4 prevede la possibilità di garantire la gestione e il funzionamento delle aree marine protette già istituite, con l’incremento dell’autorizzazione di spesa previsto. Inoltre, si prevede di garantire la più rapida istituzione delle aree marine protette Capo Spartivento e Isola di Capri, rispettivamente previste all'articolo 36, comma l, lettera o) e lettera d) della legge n. 394/1991, nonché delle aree marine protette Isola di San Pietro e Costa di Maratea, rispettivamente previste al medesimo articolo 36, comma 1, lettera cc) e lettera f) della legge 394/1991, con un incremento per l'anno 2020 di 2 milioni di euro dell'autorizzazione di spesa di cui all'art. 32, della legge 979/1982.
Inoltre, si ribadisce il contenuto del comma 5.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni in quanto gli oneri sono configurati come limiti di spesa.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 5 dell’articolo 24 provvede agli oneri derivanti dallo stanziamento di risorse da destinare, in misura complessivamente pari a 2,7 milioni di euro per il 2020 e a 0,6 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, al potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette già istituite nonché alla celere istituzione di ulteriori aree marine previste dalla legislazione vigente, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio 2019-2021, che, come già detto in precedenza, reca le occorrenti disponibilità.
Dal punto di vista formale, considerata la natura degli oneri oggetto di copertura, derivanti dal riconoscimento di diritti soggettivi, si segnala l’opportunità di configurare espressamente gli stessi in termini di previsione di spesa, precisando, come di prassi, che si tratta di oneri “valutati” anziché di oneri “quantificati”.
Articolo 25
(Disposizioni di competenza del ministero della salute)
Le norme prevedono quanto segue in materie di competenza del Ministero della salute.
· Trattamento accessorio della dirigenza medica (comma 1). Le norme inseriscono il comma 435-bis all’articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, disponendo che, in deroga alle disposizioni di cui all’articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le risorse relative ai fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie sono incrementate di 14 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025 e di 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026. Si prevede che agli oneri derivanti dal presente comma si provveda nell’ambito delle risorse del Finanziamento sanitario nazionale, senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica, fermo restando il rispetto del limite relativo all'incremento della spesa di personale di cui al secondo periodo, del comma 1 dell'articolo 11 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35.
· Prosecuzione delle attività sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici[58] (commi 2 e 3). Le norme stanziano un importo annuale pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022 al fine di consentire la prosecuzione delle attività sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici di cui al decreto legislativo n. 26/2014, prevedendo inoltre che detto importo sia così ripartito:
1) per il 20 per cento (la quota prevista dalla normativa previgente è pari al 50 percento) da destinare alle regioni ed alle province autonome sulla base di apposito riparto da effettuare con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il finanziamento di corsi di formazione ed aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'articolo 20, comma 2;
2) per l'80 per cento da destinare agli istituti zooprofilattici sperimentali per l'attività di ricerca e sviluppo dei metodi alternativi.
Si prevede che agli oneri di cui al comma 2, pari a euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, si provveda mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
· Personale della ricerca presso gli IRCCS pubblici e gli istituti zooprofilattici sperimentali (comma 4). La norma modifica l'art. l, comma 432, della legge n. 205/2017 consentendo al personale della ricerca in servizio presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali di essere assunto con contratti di lavoro a tempo determinato, qualora abbia maturato alla data del 31 dicembre 2019 (differendo il termine del 31 dicembre 2017, previsto dalla normativa previgente) un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi sette (in luogo di cinque anni previsti dalla normativa previgente).
Si ricorda che il comma 432, dell’articolo 1, della legge di bilancio per il 2018 ha previsto per il personale in servizio presso gli Istituti alla data del 31 dicembre 2017, con rapporti di lavoro flessibile instaurati a seguito di procedura selettiva pubblica ovvero titolare, alla data del 31 dicembre 2017, di borsa di studio erogata dagli Istituti a seguito di procedura selettiva pubblica, che abbia maturato un'anzianità di servizio ovvero sia stato titolare di borsa di studio di almeno tre anni negli ultimi cinque, può essere assunto con contratto di lavoro a tempo determinato secondo la disciplina e nei limiti delle risorse di cui al comma 424 e secondo le modalità e i criteri stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui al comma 427. Il comma 424 individua il limite, pari al 20% per l’anno 2018 e al 30% a decorrere dall’anno 2019, delle complessive risorse finanziarie disponibili per le attività di ricerca, da destinare all’assunzione di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato. Tale limite è incrementato con risorse aggiuntive trasferite a ciascun Istituto dal Ministero della salute, pari a complessivi 19 milioni di euro per il 2018, 50 milioni per il 2019, 70 milioni per il 2020 e 90 milioni annui a decorrere dal 2021.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Attività sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici (comma 2) |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Minori spese Correnti |
|
|||||||||||
Fondo per il recepimento normativa europea (comma 3) |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
|
1,0 |
1,0 |
1,0 |
La relazione tecnica afferma quanto segue.
Comma 1. La RT afferma che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. La RT precisa che ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione in esame si provvede a valere sulle risorse del Finanziamento del Servizio sanitario nazionale disponibili a legislazione vigente e nel rispetto del limite percentuale relativo all'incremento della spesa di personale di cui all'articolo 11, comma 1, secondo periodo, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 35 (cd. Decreto Calabria).
La RT spiega che la disposizione in esame prevede, a decorrere dall'anno 2020, in deroga alle previsioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, nell'ambito delle risorse già destinate al trattamento accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, l'utilizzo integrale della retribuzione individuale di anzianità (RIA) dei dipendenti della categoria citata, cessati dal servizio.
A tale fine, nella legge 27 dicembre 2017, n. 205, si introduce dopo il comma 435, un comma aggiuntivo finalizzato a rendere disponibili ulteriori risorse da destinare all'incremento dei fondi contrattuali per il trattamento economico accessorio della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie. Negli anni tra il 2020 e il 2026, ultimo anno in cui si stima il pensionamento dei dirigenti interessati che fruiscono della RIA, si prevede che si renderanno disponibili complessivi 188 milioni di euro, calcolati sulla base dei dati del Conto annuale del 2018.
Le risorse - unitamente a quelle di cui al citato comma 435 - sono state calcolare consentendo, come detto, l'integrale recupero della RIA.
Sulla base dei dati del Conto Annuale del 2018, la RIA rilevata in termini di competenza economica, riferita ad una platea di circa 125.000 dirigenti a tempo indeterminato, è pari a decorrere dall'anno 2026 a 188 milioni di euro.
Pertanto, tenuto conto che il meccanismo di calcolo della RIA disponibile dall'anno 2020 all'anno 2026 è in crescita progressiva e cumulativa, si libereranno le risorse così distinte per singola annualità nella tabella seguente in cui si dà evidenza delle risorse già stanziate ai sensi dell'articolo l, comma 435, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 e di quelle occorrenti, con la disposizione in esame, al fine di consentire l'integrale recupero della RIA.
Commi 2 e 3. La RT afferma che alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 2, pari ad euro l.000.000 per ciascuno degli anni del triennio 2020-2022, si provvede al comma 3 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'art. 41-bis della legge n. 234/2012, che reca le necessarie disponibilità.
La RT precisa inoltre che ridetermina le quote di assegnazione, in particolare aumentando dal 50 all'80 per cento la quota da destinare agli Istituti. Zooprofilattici sperimentali per l'attività di sviluppo e di ricerca di metodi alternativi e riducendo da 50 al 20 per cento la quota da destinare alle regioni ed alle province autonome per la formazione e l'aggiornamento per gli operatori degli stabilimenti autorizzati ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo n. 26/2014.
Comma 4. La RT ricorda che nella relazione tecnica di cui alla legge 27 dicembre 2017, n. 205, articolo 1, comma 422-434, venivano ipotizzati in possesso dei requisiti per accedere alla fase transitoria di applicazione della norma circa 2.860 unità, tra ricercatori e personale addetto alla ricerca degli IRCCS e IZS.
La RT precisa che essendo trascorsi ormai due anni dall’ emanazione della legge 205/2017, delle predette 2.860 unità di personale ipotizzati nella citata relazione tecnica, risultano, da una puntuale ricognizione effettuata, ad oggi invece solo 1.660 unità di effettivi destinatari della fase transitoria. di cui 661 di supporto e 999 ricercatori. Infatti, precisa le RT, parte del personale ipotizzata nella predetta relazione è transitata nei ruoli degli Istituti a seguito delle procedure di stabilizzazione previste dalla cd. “riforma Madia" mentre una quota minoritaria è transitata ad altre attività.
La RT precisa che il personale in servizio che maturerebbe al 31 dicembre 2019 i requisiti per accedere alla fase transitoria di applicazione ammonterebbe a circa 697 unità di cui 419 per gli IRCCS e 278 per gli IZS.
Sulla base dei dati sopra esposti, la RT afferma che l'estensione dell'applicazione della fase transitoria della norma al 2019 per il suddetto numero di unità di personale è ricompresa nella previsione delle 2.860 unità di personale di ricerca, contenuta nella relazione tecnica finanziaria alla norma di legge di bilancio per i1 2018.
Inoltre, la RT ricorda che per il finanziamento di detta riforma, la legge di bilancio 2018 all'articolo 1, comma 424, stanziava per l'anno 2019 complessivi 50 milioni di euro per l'anno 2020 complessivi 70 milioni e a decorrere dal 2021 complessivi 90 milioni che si aggiungono al trenta per cento delle risorse che gli Istituti destinano all'attività di ricerca.
La RT quantifica quindi la spesa complessiva che gli Istituti dovranno sostenere per le complessive 1.660 unità di personale, considerando l’importo della fascia economica intermedia pari a € 41.577,41 per i ricercatori e pari a € 37.941,18 per il personale di supporto e la spesa attualmente sostenuta per tale personale assunto con contratti atipici, pari a € 19.523.789,72. La RT afferma che l’onere relativo all'applicazione della proroga, che di fatto avrà effetto dal 2020, e che è stimato in circa € 8.197.639,42, risulta coperto.
A tale cifra la RT perviene prendendo in considerazione la spesa, pari ad € 19.523.789,72, che-gli Istituti sostengono per il differenziale delle 1.660 unità destinatarie della fase transitoria (che vedrebbero trasformati i loro contratti atipici in contratti a tempo determinato) e proporzionandola alle 697 unità destinatarie della previsione in questione.
La spesa pari ad € 8.197.639,42 deriva dalla seguente proporzione:
1660: 19.523.789,72 = 697: x
X= 19.523.789,72 • 697 /1660
X= 8.197.639,42
X*= totale differenziale tra contratti tempo determinato e contratti atipici
La RT afferma che gli Istituti hanno a disposizione somme sufficienti per l'estensione dell'applicazione della fase transitoria della riforma e pertanto il fabbisogno necessario per la copertura della disposizione in questione non comporta nessun aggravio ulteriore di costi.
Di seguito si riportano le tabelle della RT, che riportano il numero delle unità di personale in servizio presso gli IZS e IRCCS al 31 dicembre 2017 e che maturerebbe al 31 dicembre 2019 i requisiti per accedere alla fase transitoria.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 1, pur rilevando che l’onere è configurato come limite di spesa, si evidenzia che la disposizione reca una deroga all’art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, in materia di contenimento della spesa destinata al trattamento accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni. Dalla RT sembra evincersi che proprio in virtù della deroga in questione potranno rendersi disponibili risorse aggiuntive (ulteriori rispetto alla nuova spesa prevista dallo stesso comma 1), da destinare al trattamento economico accessorio della dirigenza medica e delle professioni sanitarie, quantificate, in termini cumulati, dalla stessa relazione in circa 188 milioni nel periodo dal 2020 al 2026. In proposito andrebbe chiarito se, in assenza della disposizione di deroga in esame, le predette risorse avrebbero invece costituito risparmi di spesa e se gli stessi risultino già scontati nelle previsioni tendenziali. In tal caso infatti il loro utilizzo richiederebbe una specifica copertura finanziaria.
Si rileva inoltre che la RT non fornisce la proiezione sul decennio, come richiesto dalla legge di contabilità, delle voci di spesa connesse alle disposizioni in esame, che vengono indicate dalla RT con esclusivo riferimento al periodo 2020-2026.
Per quanto attiene al comma 4, che amplia la platea interessata dalle procedure di assunzione a tempo determinato di personale della ricerca in servizio presso gli IRCCS pubblici e gli Istituti zooprofilattici sperimentali, pur rilevando che dette procedure sono ricondotte al limite delle risorse a tal fine disponibili, si evidenzia che la RT fornisce una serie di dati volti a dimostrare la congruità delle risorse già stanziate. Andrebbe peraltro fornito un quadro di maggior dettaglio della spesa connessa alle assunzioni delle ulteriori 1.660 unità interessate – indicate dalla stessa RT – con la relativa modulazione su base annua.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 25 provvede agli oneri derivanti dall’incremento, in misura pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2022, delle risorse da destinare allo sviluppo e alla ricerca di approcci alternativi, idonei a fornire lo stesso livello o un livello più alto d'informazione di quello ottenuto nelle procedure che usano animali, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il recepimento della normativa europea, di cui all’articolo 41-bis della legge n. 234 del 2012. In proposito, si evidenzia che, in base al citato decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, sul Fondo in questione (cap. 2815 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) risultano iscritte risorse pari ad euro 128.600.800 per il 2020 e ad euro 171.900.800 per ciascuno degli anni 2021 e 2022, che risultano pertanto congrue rispetto agli oneri oggetto di copertura, come peraltro evidenziato anche dalla allegata relazione tecnica[59].
Articolo 26
(Gruppi di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente - CSIRT)
Normativa previgente. L’articolo 8 del D. Lgs. 65/2018 ha istituito il Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente – CSIRT.
Il comma 2, secondo e terzo periodo, del medesimo art. 8 precisa che per lo svolgimento delle funzioni del CSIRT italiano la Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale di un contingente massimo di 30 unità di personale, di cui 15 scelti tra dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, in posizione di comando o fuori ruolo e 15 da assumere, nel limite della dotazione organica vigente, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali della Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di spesa annuo di 1.300.000 di euro a decorrere dal 2018.
Il comma 10 autorizza altresì per le spese di funzionamento del CSIRT la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2018, di cui 2.000.000 per le spese di investimenti, e di 700.000 annui a decorrere dall'anno 2019.
Le norme modificano l’articolo 8 del D. Lgs. 65/2018. In particolare:
· vengono soppressi il secondo e terzo periodo del comma 2, inerenti le modalità di reclutamento del personale CSIRT e l’assunzione di 15 unità di personale, nel limite della dotazione organica vigente e nel limite di spesa annuo di 1.300.000 di euro a decorrere dal 2018 [comma 1, lettera a)];
· viene sostituito il comma 10, prevedendo che per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano, costituito presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, sia autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dall'anno 2020 (anziché, come previsto a legislazione vigente, la spesa di 2.700.000 euro per l'anno 2018, di cui 2.000.000 per le spese di investimenti, e di 700.000 annui a decorrere dall'anno 2019) [comma 1, lettera b)].
Si prevede infine che le risorse di cui all'articolo 8, commi 2 e 10, del D. Lgs. 65/2018, relative agli anni 2018 e 2019, per complessivi 6 milioni di euro, già trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, siano trasferite nell'anno 2020 al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che, con decorrenza dal 1° gennaio 2020, vengono poste modifiche all'articolo 8 del D. Lgs. 65/2018, a seguito dell'adozione del DPCM 9 agosto 2019 che ha previsto la costituzione del CSIRT italiano presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). Il suddetto decreto demanda all'ordinamento del Comparto informativo, di cui alla legge n. 124/2007, anche il reclutamento del personale e i conseguenti profili finanziari.
Il comma 1, lettera a) sopprime, pertanto, il secondo ed il terzo periodo del comma 2, che prevedono le modalità di assunzione del personale del CSIRT in linea con l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, e la relativa autorizzazione di spesa di 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2018.
Il comma 1, lettera b) novella, a invarianza di oneri complessivi, il comma 10 dell'articolo 8 del D. Lgs. 65/2018 per consentire l'assegnazione al bilancio del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, di cui all'art. 29 della medesima legge n. 124/2007, delle risorse necessarie dal 2020 per il funzionamento del CSIRT, coerentemente con la costituzione del CSJRT presso il DIS. Ciò, anche ai fini dell'assolvimento degli ulteriori compiti in materia di gestione degli eventi informatici previsti dal recente decreto-legge n. 105/2019.
In particolare, il nuovo comma 10 prevede l'autorizzazione della spesa di 2.000.000 di euro annui a decorrere dal 2020, per le spese relative al funzionamento del CSIRT italiano. Tale autorizzazione di spesa trova copertura finanziaria:
• quanto a 1,3 milioni di euro a decorrere dal 2020 dalla lettera a) che sopprime l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del comma 2 dell'articolo 8 del D. Lgs. 65/2018;
• quanto a 700.000 euro a decorrere dal 2020 dalla sostituzione dell'attuale comma 10 dell'articolo 8 del D. Lgs. 65/2018, che autorizza la spesa di 2,7 milioni di euro per l'anno 2018, di cui 2.000.000 per le spese di investimenti, e di 700.000 euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Il comma 2 prevede che le risorse già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del richiamato articolo 8, per complessivi 6.000.000 di euro per gli anni 2018 e 2019, vengano trasferiti al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS).
La disposizione non comporta pertanto nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva, come chiarito nella RT, che le disposizioni in esame rimodulano le risorse stanziate per il Gruppo di intervento per la sicurezza informatica in caso di incidente (CSIRT), a seguito della sua costituzione presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS). In proposito, si prende atto di quanto rappresentato dalla RT, secondo la quale, per effetto della costituzione del CSIRT presso il Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, anche il reclutamento del personale viene demandato all'ordinamento del Comparto informativo, di cui alla legge n. 124/2007. Andrebbero tuttavia chiariti i profili ordinamentali e finanziari connessi al personale di cui dovrà avvalersi il CSIRT e alla relativa spesa da sostenere, indicando le risorse a tal fine utilizzabili e già disponibili a normativa vigente. Ciò al fine di escludere successive esigenze di finanziamento, tenuto conto che la norma sopprime integralmente l’autorizzazione relativa alle nuove spese di personale del suddetto organismo, destinando le relative risorse a spese di funzionamento.
A quest’ultimo riguardo, pur rilevando che si tratta di un limite di spesa, sarebbero altresì opportune indicazioni riguardo alle esigenze sottostanti tale incremento della dotazione annua, di carattere permanente, relativa a spese di funzionamento.
Appare altresì utile acquisire conferma che, in base alla normativa previgente, non siano state avviate le procedure assunzionali, a valere sull’autorizzazione di spesa per 1,3 milioni di euro annui, già prevista dalla norma istitutiva del CSIRT e ora soppressa.
Infine, in merito al trasferimento al Dipartimento delle informazioni per la sicurezza (DIS) delle risorse già attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi del richiamato articolo 8 D. Lgs. 65/2018, per complessivi 6.000.000 di euro riferiti agli anni 2018 e 2019, andrebbe chiarito l’impatto sui saldi di fabbisogno e di indebitamento dell’impiego di tali somme in esercizi successivi a quelli di stanziamento delle risorse.
Normativa previgente. L’articolo 1, comma 586, della legge n. 145/2018 (Bilancio 2019) ha autorizzato la spesa di 2 milioni di euro per il 2019, di 10 milioni di euro per il 2020, di 26 milioni di euro per il 2021 e di 1 milione di euro per il 2022 per il finanziamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con l’esercizio della Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza. Per lo svolgimento di tali attività è stata prevista l’istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, della “Delegazione per la presidenza italiana del G20”, da concludersi entro il 31 dicembre 2022. È prevista, inoltre, l’istituzione di un gruppo di lavoro per l’elaborazione dei contenuti del programma di tale presidenza in ambito economico-finanziario. Del gruppo può fare parte anche personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa sopra richiamata la Delegazione ed il Ministero dell’economia possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile. Si segnala che l’autorizzazione di spesa è stata ridotta di euro 1.200.000 per l'anno 2019, euro 1.650.500 per l'anno 2020 ed euro 1.669.000 per l'anno 2021, dall’articolo 19, comma 2, del D.L. n. 22/2019.
Il successivo articolo 1, comma 587, della legge n. 145/2018 autorizza - ad integrazione degli stanziamenti già previsti ai sensi dell'art. 1, comma 258, della legge n. 205/2017 - la spesa di 11 milioni di euro per il 2019, di 7,5 milioni di euro per il 2020 e di 2,5 milioni di euro per il 2021 in relazione agli adempimenti connessi con la partecipazione italiana a Expo Dubai 2020. È altresì disposto che la composizione e l’organizzazione del Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all’Expo siano disciplinate con uno o più DPCM, prevedendo un massimo di 10 unità di personale reclutato con forme contrattuali flessibili. Nelle more dell’adozione di tale decreto è prorogato, fino al 31 dicembre 2021, il mandato del Commissariato istituito con DPCM del 29 marzo 2018. Gli oneri del trattamento economico fondamentale e accessorio del personale delle pubbliche amministrazioni collocato fuori ruolo, in comando o in distacco presso il Commissariato generale di sezione restano a carico delle amministrazioni di appartenenza. Al Commissario generale di sezione è attribuito un compenso in misura pari al doppio dell’importo indicato all’articolo 15, comma 3, del DL n. 98/2011 (comma 587).
L’articolo 1, comma 268, della legge n. 205/2017 (Bilancio 2018) ha istituito un fondo finalizzato alla concessione di contributi a parziale compensazione delle perdite subite dai cittadini italiani e dagli enti e società italiane già operanti in Venezuela e Libia, previa ricognizione delle richieste e ripartizione proporzionale delle risorse disponibili. Il fondo, istituito nello stato di previsione del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ha una dotazione di 1 milione di euro per il 2018, 5 milioni di euro per il 2019 e 10 milioni di euro per il 2020. Possono presentare istanza i soggetti sopra individuati che, all’entrata in vigore della legge medesima, abbiano crediti che hanno subito svalutazione o che siano divenuti inesigibili a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dal 2013 e in Libia dal 2011. Con la liquidazione del contributo lo Stato subentra ex lege e pro quota nella titolarità del credito.
Le norme incrementano l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge n. 145/2018, di 10 milioni di euro per l’anno 2021. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all’articolo 10, comma 5, del D.L n. 282/2004 (comma 1).
Inoltre, si modifica l’articolo 1, comma 587, della legge n. 145/2018 relativo alle misure previste in relazione agli adempimenti connessi con la partecipazione italiana a Expo Dubai 2020. In particolare, viene incrementata da 7,5 a 11 milioni di euro l’autorizzazione di spesa per il 2020 relativa alla predetta partecipazione [comma 2, lett. a)]; viene inoltre incrementato da 10 a 17 il numero massimo di unità di personale reclutato con forme contrattuali flessibili presso il Commissariato generale di sezione per la partecipazione italiana all’Expo [comma 2, lett. b)]. Infine, viene stabilito che ai componenti del Commissariato, per i periodi di servizio prestati negli Emirati Arabi Uniti di durata pari o superiore a 60 giorni consecutivi, sia corrisposto il trattamento stabilito dall’articolo 170, comma quinto, del D.P.R. n. 18/1967, per un posto funzione negli Emirati Arabi Uniti di livello corrispondente al grado o qualifica rivestiti [comma 2, lett. c)].
La norma richiamata prevede per il personale destinato all'estero per un periodo complessivamente non superiore ad un anno, il trattamento economico relativo alle indennità di servizio all’estero (c.d. “assegnazioni brevi”).
Viene, quindi, incrementato di 6,5 milioni di euro per l'anno 2020 lo stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, di cui all'articolo 30, comma 1, del D.L. n. 133/2014 (comma 3).
Viene ancora disposta l’abrogazione del comma 268 dell’articolo 1 della legge n. 205/2017 per consentire l’utilizzo dei relativi risparmi di spesa ai fini della copertura degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 (commi 4 e 5).
Infine, si interviene sulla disposizione relativa agli immobili messi gratuitamente a disposizione del Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine[60] stabilendo che fino al 31 dicembre 2020, la Regione Emilia-Romagna, in qualità di stazione appaltante, opera con i poteri e con le modalità di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del D.L. n. 32/2019 (comma 6).
Si tratta dei poteri attribuiti ai Commissari straordinari per gli interventi infrastrutturali ritenuti prioritari. In particolare, tali norme hanno previsto che, per detti interventi, il Presidente del Consiglio dei ministri possa nominare uno o più Commissari straordinari che provvedono all’eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, operando in raccordo con i Provveditorati interregionali alle opere pubbliche, anche mediante specifici protocolli operativi per l’applicazione delle migliori pratiche. L’approvazione dei progetti da parte dei Commissari straordinari sostituisce ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l’avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela di beni culturali e paesaggistici e per quelli di tutela ambientale per i quali i termini dei relativi procedimenti sono dimezzati (comma 2). Per l’esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono essere abilitati ad assumere direttamente le funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti pubblici (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza (comma 1) |
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10,0 |
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10,0 |
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10,0 |
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Adempimenti connessi alla partecipazione italiana all’Expo 2020 Dubai (comma 2, lett. a) |
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3,5 |
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3,5 |
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3,5 |
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Minori spese correnti |
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Riduzioni del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 1) |
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10,0 |
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10,0 |
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10,0 |
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Riduzioni del Fondo da destinare al contributo a parziale compensazione delle perdite subite dalle imprese e cittadini italiani per le crisi politico-finanziarie del Venezuela 2013 e Libia 2011 (comma 4) |
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10,0 |
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10,0 |
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10,0 |
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Maggiori spese in conto capitale |
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Piano promozione straordinaria made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia (comma 3) |
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6,5 |
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6,5 |
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6,5 |
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La relazione tecnica afferma che il comma 1 comporta maggiori oneri per la finanza pubblica pari a euro 10 milioni per l'anno 2021. Inoltre, la disposizione, ferme restando le autorizzazioni di spesa per gli anni 2020 e 2022, ridetermina la sola autorizzazione di spesa per l'anno 2021, incrementandola di 10 milioni di euro, da euro 26 milioni a euro 36 milioni.
Il comma 2 riguarda l'Esposizione universale in programma tra il 20 ottobre 2020 e il 10 aprile 2021 a Dubai (di seguito "Expo 2020 Dubai”).
Il comma 2, lettera a), incrementa l’autorizzazione di spesa per l'anno 2020 di 3,5 milioni, al fine di assicurare la copertura delle spese per conduzione, manutenzione e smantellamento del padiglione, attività affidate al General contractor aggiudicatario della gara per la costruzione del Padiglione Italia.
La RT spiega che lo smantellamento è un obbligo che discende dai regolamenti del Bureau International des Expositions ed è altresì previsto dal Contratto di partecipazione sottoscritto dal Commissario in data 19 gennaio 2018: come tale è stato necessariamente incluso sia nel Concept Design che nel Final Design approvati dall'Organizzazione. Lo smantellamento costituisce, di conseguenza altresì, una specifica voce del Capitolato speciale d'appalto e dell'elenco prezzi della gara di costruzione aggiudicata a corpo lo scorso mese di ottobre ed il cui contratto è in corso di finalizzazione. Per la quantificazione delle predette spese di smantellamento si è fatto riferimento ai costi al mq congruiti dagli stessi organizzatori sulla base dei costi locali.
Alla luce del predetto contratto, nonché di altre voci di costo derivanti da contratti già stipulati (sviluppo e gestione sito web, fornitura di personale in somministrazione, servizi di Project Design etc.) o in via di finalizzazione (Project manager, produzione eventi, servizi di media partner, produzione audio video) cosi come dettagliati nell'Allegato 1, il fabbisogno finanziario del Commissariato derivante da obblighi giuridicamente perfezionati o in corso di perfezionamento è pari ad euro 36.600.000 a fronte dei 33.000.000 ad oggi stanziati.
Il comma 2, lettera b) aumenta il contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili, da 10 a 17 unità. Tale previsione serve per dotare il Commissariato delle professionalità necessarie, adeguando il numero di unità ai carichi di lavoro ed alle figure richieste dagli stessi organizzatori per la partecipazione all'evento. Per tale personale reclutato mediante forme contrattuali flessibili a tempo determinato, si prevedono i seguenti oneri a carico del Commissariato:
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Costo unitario medio annuo |
n. persone |
Totale |
a. |
100.000,00 |
2 |
200.000,00 |
b. |
56.000,00 |
5 |
280.000,00 |
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Totale |
7 |
480.000,00 |
I contratti indicati nella riga a. della tabella sopra riportata saranno stipulati con figure professionali specializzate nelle seguenti aree: relazioni istituzionali, comunicazione, marketing, affari legali, segreteria tecnico-organizzativa. Le posizioni indicate nella riga b. si riferiscono ai compiti di executive assistants. L'importo di 480.000 euro si riferisce a 12 mensilità ed è da considerarsi come un limite massimo di spesa.
Gli oneri aggiuntivi derivanti dall’aumento di 7 unità di personale saranno compensati dalla corrispondente riduzione di altre voci di spesa a carico dello stanziamento già assegnato al Commissario. In particolare in sede di gara per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture per la "Realizzazione del Padiglione Italia nel sito di Expo 2020 - Dubai" sono stati conseguiti risparmi di spesa derivanti dal ribasso sulla base d'asta offerto dalla società aggiudicatrice (per un importo complessivo di 680.289,47,13 di euro) che permettono di coprire gli oneri derivanti dal reclutamento del personale aggiuntivo.
Il comma 2, lettera c), prevede, per i componenti del Commissariato dipendenti di amministrazioni pubbliche che in occasione dell'Esposizione universale dovranno trascorrere a Dubai periodi di servizio non inferiori a 60 giorni, un trattamento parametrato ai soli fini economici a quello di cui all'articolo 170, quinto comma, del D.P.R. n. 18/1967 (indennità di servizio all'estero, cosiddette "assegnazioni brevi”). Da tale disposizione non derivano oneri aggiuntivi per il Commissariato, in quanto i maggiori oneri rispetto al trattamento di missione, pari ad euro 296.411,20, saranno compensati dalla corrispondente riduzione delle componenti accessorie nette previste durante il servizio metropolitano (articolo 170, primo comma, D.P.R. n. 18/1967), pari ad euro 207.806,76, nonché di altre voci di spesa a carico dello stanziamento già assegnato al Commissariato. In particolare si utilizzeranno i risparmi conseguiti dal ribasso offerto dalla società aggiudicatrice della gara per l'affidamento dei lavori, servizi e forniture per la "Realizzazione del Padiglione Italia nel sito di Expo 2020 - Dubai", come sopra quantificati, nonché gli ulteriori risparmi per un importo pari ad euro 50.000,00 derivanti dalla previsione di spesa per “Indagini e rilievi”, contenuta nel quadro economico complessivo dell'intervento ed azzerata in quanto rivelatasi non necessaria ai fini del perfezionamento del progetto esecutivo, grazie alla documentazione sullo stato del Lotto assegnato al Padiglione Italia fornita dall'Organizzazione di Expo Dubai 2020. Di contro, il riconoscimento del regime dell'assegnazione breve permette da un lato di corrispondere al personale del Commissariato il corretto trattamento economico per le mansioni che è chiamato a svolgere e dall'altro di armonizzarlo con quello previsto per il personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di quello di altre amministrazioni destinato a prestare servizio presso la rete diplomatico - consolare.
Sull’incremento della dotazione finanziaria disposto dal comma 3 per il piano straordinario per il made in Italy, la RT evidenzia che gli oneri aggiuntivi sono quantificati dalla disposizione stessa, indicati espressamente come un tetto di spesa e la disposizione non è quindi suscettibile di generare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica rispetto a quelli espressamente indicati. Alla copertura finanziaria si provvede mediante i commi 4 e 5.
I commi 4 e 5 provvedono alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi 2 e 3 mediante l'abrogazione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 268 dell'articolo l della legge n. 205/2017, che reca uno stanziamento di euro 10 milioni per l'anno 2020 (ultima annualità finanziata dalla disposizione). La RT, peraltro, evidenzia come a valere su tale stanziamento non sono stati assunti impegni di spesa. Gli stanziamenti per gli anni 2018 e 2019 non sono stati utilizzati (per il 2019 l'autorizzazione di spesa è stata interamente definanziata dall'elenco 1 allegato al D.L. n. 124/2019).
Infine, il comma 6 contiene disposizioni di carattere ordinamentale non suscettibili di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli oneri derivanti dall'attuazione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia, con Allegati, fatto a Reading il 22 giugno 2017, ivi inclusi quelli derivanti dalle opere infrastrutturali necessarie alla rifunzionalizzazione dei locali per ospitare il nuovo centro di elaborazione dati della suddetta organizzazione internazionale, sono stati coperti dall’articolo 3 della legge di autorizzazione alla ratifica (legge n. 170/2017), anche a valere sulle risorse previste dall’articolo 1, comma 606, della legge n. 232/2016.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al comma 1 non si formulano osservazioni, in quanto l’intervento è configurato nell’ambito di un limite di spesa.
Per quanto concerne il comma 2, in merito all’incremento della dotazione finanziaria prevista per il 2020, pur rilevando che si tratta di un limite di spesa (lett. a), si fa presente che l’incremento disposto è pari a 3,5 milioni mentre la RT indica un fabbisogno aggiuntivo del Commissariato, derivante da obblighi giuridicamente perfezionati o in corso di perfezionamento, pari a 3,6 milioni (euro 36.600.000 a fronte dei 33.000.000 euro ad oggi stanziati): in ordine a tale aspetto sarebbe utile un chiarimento.
Per quanto concerne l’aumento del contingente di personale reclutato con forme contrattuali flessibili presso il Commissariato, si rileva che la stima del relativo onere appare in linea di massima coerente con quella riportata nella RT allegata alla legge di bilancio 2019; tuttavia, per la relativa copertura la relazione tecnica in esame prevede l’utilizzo di risparmi derivanti da ribassi d’asta. In proposito, pur rilevando che il contingente di personale è individuato entro un limite massimo di unità, andrebbero acquisite più puntuali indicazioni riguardo all’effettività dei risparmi utilizzabili a fini di copertura e alla possibilità di un utilizzo degli stessi in tempi compatibili con le procedure di assunzione ed impiego del predetto personale (lett. b).
Quanto al comma 2, lett. c), la RT quantifica i maggiori oneri per trattamento di missione in euro 296.411,20, precisando che gli stessi saranno compensati dalla corrispondente riduzione delle componenti accessorie nette previste durante il servizio metropolitano (articolo 170, primo comma, D.P.R. n. 18/1967), pari ad euro 207.806,76, nonché da altre voci di risparmio, non indicate compiutamente dalla stessa RT. Anche a tal proposito appare necessario acquisire dati numerici di maggior dettaglio per una verifica di corrispondenza tra maggiori spese e risorse con cui farvi fronte.
Non vi sono osservazioni da formulare in merito all’incremento dello stanziamento per il Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia previsto al comma 3.
Con riguardo ai commi 4 e 5 si prende atto della disponibilità, confermata dalla RT, delle risorse ivi utilizzate.
Infine, sul comma 6 nel segnalare che alle previsioni normative di cui si amplia il campo di applicazione non erano stati ascritti effetti finanziari, andrebbe confermata l’effettiva possibilità di esercizio delle attività ivi previste ad invarianza di oneri.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 1 dell’articolo 28 provvede agli oneri derivanti dall’incremento, in misura pari a 10 milioni di euro per il 2021, dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 586, della legge n. 145 del 2018, relativa allo svolgimento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, rispetto alla quale si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento all’articolo 19, comma 6.
Si rileva, altresì, che il comma 5 del medesimo articolo 28 provvede invece agli oneri complessivamente pari a 10 milioni di euro per il 2020 - derivanti dall’incremento dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 587, della legge n. 145 del 2018, relativa agli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2020 Dubai, nonché dall’aumento dello stanziamento concernente il Piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l’attrazione degli investimenti in Italia, di cui all’articolo 30, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014 - mediante utilizzo dei risparmi di spesa rivenienti dal comma 4 dello stesso articolo 28. Al riguardo, si evidenzia che tale ultima disposizione reca l’abrogazione dell’articolo 1, comma 268, della legge n. 205 del 2017, che ha autorizzato la spesa di un milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 10 milioni di euro per l'anno 2020 da destinare all’attribuzione di un contributo a parziale compensazione delle perdite subìte dai cittadini italiani nonché dagli enti e dalle società italiane già operanti in Venezuela e in Libia a seguito della situazione politico-economica determinatasi in Venezuela dall'anno 2013 e in Libia dall'anno 2011[61]. In proposito, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto risulta dalla relazione tecnica, laddove si precisa che, a valere sulla predetta autorizzazione di spesa, non sono stati assunti impegni di spesa, analogamente peraltro a quanto già accaduto in relazione alle risorse stanziate per gli anni 2018 e 2019[62].
Articolo 29
(Rimborsi in favore di soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia)
Normativa previgente L’art. 1, comma 665, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015), prevede rimborsi di imposte sui redditi – nei limiti della spesa autorizzata dal medesimo comma – in favore dei soggetti colpiti dal sisma in Sicilia orientale nel mese di dicembre 1990 che hanno effettuato versamenti in eccesso. In particolare, l’ottavo periodo del comma, autorizza a tal fine la spesa di 30 milioni annui per il periodo 2015-2017.
Le norme, intervenendo sul richiamato comma 665, sostituiscono l’ottavo periodo (che autorizza la spesa di 30 milioni annui dal 2015 al 2017). La nuova formulazione del periodo stabilisce che ai rimborsi si provvede mediante le risorse stanziate sugli ordinari capitoli di spesa utilizzati per il rimborso delle imposte sui redditi e dei relativi interessi nel limite di 160 milioni.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma prevede il pagamento, fino all’importo complessivo di 160 milioni di euro nell'anno 2020, dei rimborsi di imposte sui redditi in favore dei soggetti colpiti dal sisma che ha interessato la Sicilia orientale nel mese di dicembre 1990, mediante utilizzo delle risorse stanziate a legislazione per tali rimborsi.
In merito alla disponibilità di risorse, la RT evidenzia:
- per l’anno 2020, sono disponibili circa 3,6 miliardi per l’erogazione dei rimborsi di imposte dirette (di cui 3,22 miliardi per quota capitale e 0,38 miliardi per quota interessi);
- i rimborsi materialmente avvenuti nel 2019 sono pari a complessivi 3 miliardi circa.
La RT ritiene quindi che nel 2020 siano disponibili circa 600 milioni di euro per rimborsi di imposte dirette; considerando che, di questi, circa 400 milioni sono determinati dalla deducibilità dell’IRAP, la RT afferma che i restanti 200 milioni possano essere disponibili per il pagamento, nel 2020, dei “rimborsi sisma ‘90”.
Infine, la RT afferma che il pagamento nel 2020 di 160 milioni di rimborsi previsti dalla norma, evita il ritardo nel pagamento, con conseguente oneri per interessi, dei “rimborsi sisma ‘90” dovuti “per effetto di numerose sentenze di condanna al pagamento per l’Amministrazione finanziaria”.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame riconosce, rispetto alla normativa previgente, maggiori rimborsi per 160 milioni in favore di soggetti colpiti dal sisma del 1990 in Sicilia orientale che hanno effettuato versamenti superiori a quelli dovuti. A tal fine, la norma prevede l’utilizzo di risorse già stanziate e destinate al rimborso di imposte sui redditi per la generalità dei contribuenti. In proposito si segnala peraltro che qualora le risorse stanziate risultino superiori a quelle effettivamente necessarie (come affermato dalla relazione tecnica) la differenza dovrebbe concorrere positivamente alla formazione dei saldi di finanza pubblica. In merito a tale aspetto appare necessario acquisire l’avviso del Governo.
Si segnala inoltre che la nuova formulazione, nel consentire nuovi rimborsi nel limite di spesa di 160 milioni di euro non indica l’annualità di riferimento. La relazione tecnica, invece, fa espressamente riferimento a rimborsi che dovranno essere effettuati nel 2020. In merito a tale aspetto appare necessario acquisire un chiarimento.
Per quanto concerne la procedura di stima, si fa presente che le risorse disponibili indicate dalla relazione tecnica sono calcolate considerando i rimborsi effettuati nel 2019. Andrebbero pertanto forniti elementi diretti a suffragare l’ipotesi di invarianza, nel 2020 rispetto al 2019, dei rimborsi spettanti ai contribuenti.
Articolo 31
(Contributo regione Sardegna)
Normativa previgente. L’articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, prevede che nell'anno 2019, anche in considerazione del ritardo nello sviluppo economico dovuto all'insularità, sia riconosciuto alla regione Sardegna un contributo pari a 15 milioni di euro. Si rammenta, altresì, che il punto 10 dell’Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019 prevede la costituzione di un tavolo tecnico-politico per la definizione degli svantaggi strutturali permanenti derivanti alla Sardegna dalla sua particolare condizione di insularità e degli strumenti compensativi più idonei alla loro rimozione. Tale tavolo dovrà ultimare i propri lavori perentoriamente entro il 30 giugno 2020 con la predisposizione di un testo di Accordo Istituzionale previa individuazione di idonea copertura finanziaria.
Le norme prevedono che le somme di cui all’articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, pari a 15 milioni di euro nel 2019, siano riconosciute alla regione Sardegna a titolo di acconto per le finalità di cui al punto 10 dell’Accordo sottoscritto tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica in data 7 novembre 2019.
Si prevede, inoltre, che nell’anno 2019 il Ministero dell’economia e delle finanze possa disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria. La regolarizzazione avviene con l’emissione di ordini di pagamento a valere sulle risorse stanziate sul pertinente capitolo di spesa.[63]
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle disposizioni effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano effetti per la finanza pubblica. La relazione tecnica rammenta, inoltre, che nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è presente il capitolo di spesa n. 2831 "contributo a favore della regione Sardegna" con uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per l'anno 2019 in applicazione dell'articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare. Posto, comunque, che le somme di cui all’articolo 1, comma 851, della legge di bilancio per il 2018 vengono qualificate come “acconto” e che la relazione tecnica rammenta che lo stanziamento, per il 2019, è pari al contributo originariamente previsto, sarebbe opportuno acquisire elementi circa i possibili ulteriori effetti finanziari, non ancora scontati ma che risultino eventualmente prefigurabili con sufficiente certezza.
Normativa vigente. L’articolo 2, comma 1-bis, del D.L. n. 42/2016 incrementa di 5 milioni di euro a decorrere dal 2019 il contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) previsto all’articolo 2, comma 1, del D.L. n. 42/2016. Ai relativi oneri si provvede quanto a 1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 mediante corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento ordinario delle università di cui all’articolo 5 della legge n. 537/1993.
Tali risorse si aggiungono, ad integrazione di quelle già assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015, al contributo di 3 milioni di euro annui, a decorrere dal 2016, previsto all’articolo 2, comma 1, per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI).
Le norme prevedono che l’incremento delle risorse per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute sopra descritto sia di 9 milioni di euro annui (in luogo dei 5 precedentemente stanziati) a decorrere dal 2020 (comma 1).
Al successivo comma 2 si prevede che al relativo onere, pari a euro 4 milioni annui a decorrere dall'anno 2020, si provveda:
§ quanto a euro 3,5 milioni per l'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 559, della legge n. 205/2017 (si tratta delle spese di funzionamento dell'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia denominata «ItaliaMeteo»), con riferimento alla quota per le spese di parte corrente [lettera a)];
§ quanto a euro 0,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge n. 113/1991 (si tratta degli stanziamenti per iniziative finalizzate alla diffusione della cultura scientifica) [lettera b)];
§ quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 5, comma l, della legge n. 537/1993 (Fondo per il finanziamento ordinario delle università) [lettera c)];
§ quanto a euro 0,5 milioni nell'anno 2020 ed euro 2,0 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 7 del D.lgs. n. 204/1998 (Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal Ministero dell’università) [lettera d)];
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Proroga ed aumento dello stanziamento relativo alla Stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI) (comma 1) |
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4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
4,0 |
4,0 |
4,0 |
|
4,0 |
4,0 |
4,0 |
Minori spese correnti |
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|||||||||||
Riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art 1, comma 559 della legge n. 205/2017 – Italia Meteo (comma 2, lett. a) |
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3,5 |
|
|
|
3,5 |
|
|
|
3,5 |
|
|
Riduzione fondo ordinario per gli enti e delle strutture scientifiche (comma 2, lett. b) |
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0,5 |
0,5 |
|
|
0,5 |
0,5 |
|
|
0,5 |
0,5 |
Riduzione fondo per il finanziamento ordinario delle università statali FFO (comma 2, lett. c) |
|
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1,5 |
1,5 |
|
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1,5 |
1,5 |
|
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1,5 |
1,5 |
Riduzione fondo per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca (comma 2, lett. d) |
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0,5 |
2,0 |
2,0 |
|
0,5 |
2,0 |
2,0 |
|
0,5 |
2,0 |
2,0 |
La relazione tecnica afferma che la disposizione estende ed amplia l'attività della Scuola sperimentale di dottorato Internazionale Gran Sasso Science Institute prevedendo che, a decorrere dal 2020, sia trasferita l'ulteriore somma di 4 milioni di euro annui in qualità di contributo in conto capitale per l'attività di ricerca svolta dall'istituto.
Alla copertura si provvede:
a) per l'anno 20201 quanto a 3,5 milioni di euro mediante riduzione dello stanziamento previsto per “ItaliaMeteo" con riferimento alla quota per le spese di parte corrente. Si tratta di una riduzione del 50 per cento degli stanziamenti previsti, in considerazione del fatto che l'agenzia ItaliaMeteo non è ancora attiva e che prima di metà 2020 non sarà dotata di personale né svolgerà attività. La rimanente quota di 0,5 milioni per l'anno 2020 è ricavata mediante riduzione del fondo per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca, che non è gravato da obbligazioni pregresse;
b) a decorrere dall'anno 2021, quanto a 2 milioni annui mediante riduzione del fondo per il finanziamento ordinario degli enti di ricerca, quanto a 1,5 milioni annui mediante riduzione del fondo per il finanziamento ordinario delle università statali e quanto a 0,5 milioni annui mediante riduzione del fondo per il finanziamento degli enti e delle strutture scientifiche di cui alla legge n. 6/2000. Si tratta di fondi non gravati da pregresse obbligazioni giuridiche.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da osservare in quanto l’intervento è configurato nell’ambito di un limite di spesa e alla luce degli elementi forniti dalla relazione tecnica riguardo alla disponibilità delle risorse impiegate a copertura.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 32 provvede agli oneri derivanti dall’incremento del contributo per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), in misura pari a 4 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, tramite le seguenti modalità:
- quanto a 3,5 milioni di euro per il 2020, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 559, della legge n. 205 del 2017, concernente l'Agenzia nazionale per la meteorologia e climatologia (ItaliaMeteo)[64], con specifico riferimento alla quota relativa alle spese di parte corrente[65].
- quanto a 0,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 della legge 28 marzo 1991, n. 113, avente ad oggetto il Fondo per il finanziamento degli enti e delle strutture scientifiche;
- quanto a euro 1,5 milioni annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5, comma 1, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, afferente al Fondo per il finanziamento ordinario delle università (cap. 1694 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, della ricerca e dell’università)[66];
- quanto a 0,5 milioni di euro nell'anno 2020 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, avente ad oggetto il Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca (cap. 7236 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca)[67].
Tanto premesso, quanto alla prima modalità di copertura illustrata, nel prendere atto di quanto assicurato dalla relazione tecnica in merito alla effettiva disponibilità delle risorse di parte corrente utilizzate a copertura, stante il fatto che l’Agenzia in parola “non è ancora attiva e che prima di metà 2020 non sarà dotata di personale né svolgerà attività”, non si hanno osservazioni da formulare.
Per quanto concerne invece le ulteriori modalità di copertura indicate dalla norma, pur prendendo atto di quanto affermato nella relazione tecnica, laddove si precisa che i diversi Fondi di cui si prevede l’utilizzo non risultano gravati, per la rispettiva quota parte, da obbligazioni giuridiche pregresse, appare tuttavia necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle citate risorse non pregiudichi la realizzazione delle finalità a cui le stesse risorse erano originariamente preordinate.
Articolo 33
(Disposizioni urgenti per la città di Genova e altre disposizioni in materia portuale)
Le norme, al fine di consentire il completamento degli interventi in favore della città di Genova, modificano il DL 109/2018. In particolare le stesse:
· modificano l’articolo 5, comma 2, estendendo anche al 2020 l’attribuzione di risorse straordinarie alla Regione Liguria, nella misura di euro 20.000.000, per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova, con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno. Ai relativi oneri, pari ad euro 20.000.000 per l'anno 2020, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui articolo 1, comma 1072, della L. 205/2017, inerente il Fondo per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale [comma 1, lettera a) e comma 3].
L’articolo 5, comma 2, del DL 109/2018 ha attribuito alla regione Liguria risorse straordinarie nella misura di 20 milioni di euro per l’anno 2019 per il rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova. A tale misura erano ascritti effetti identici, pari a 20 milioni per l’anno 2019, sui tre saldi di finanza pubblica;
· modificano l’articolo 9-ter, comma 1, relativo all’autorizzazione per la fornitura di lavoro portuale temporaneo nel porto di Genova, estendendone l’ambito di applicazione agli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale. Viene inoltre prolungata da 5 a 6 anni la durata di detta autorizzazione [comma 1, lettera b), numero 1];
· incrementano da 2 a 3 milioni di euro per l’anno 2020 il contributo corrisposto dall'Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale al soggetto fornitore di lavoro per eventuali minori giornate di lavoro rispetto all'anno 2017 riconducibili alle mutate condizioni economiche degli scali del Sistema Portuale del Mar Ligure Occidentale conseguenti al crollo del ponte Morandi. Ai relativi oneri, pari a 1 milione di euro per l'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali [comma 1, lettera b), numero 2 e comma 4];
· modificano inoltre l’articolo 22, comma 6, del D. Lgs. 169/2017, prevedendo che nei porti nei quali è istituita l'Autorità di sistema portuale siano ammesse varianti localizzate ai piani regolatori portuali vigenti - fino all'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale - purché la loro adozione da parte del Comitato di gestione avvenga entro il 31 dicembre 2022 (anziché entro il 31 dicembre 2019, come previsto a legislazione vigente) (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Completamento interventi in favore di Genova [comma 1, lettera a)] |
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20,0 |
|
|
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10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
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Maggiori spese correnti |
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|||||||||||
Contributo per minori giornate di lavoro in favore dei fornitori di lavoro temporaneo [comma 1, lettera b), numero 2] |
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|
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|
1,0 |
|
|
|
1,0 |
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|
Minori spese in conto capitale |
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Riduzione risorse MIT per rinnovo materiale rotabile e trasporto pubblico locale (comma 3) |
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20,0 |
|
|
|
10,0 |
10,0 |
|
|
10,0 |
10,0 |
|
Riduzione Fondo contributi pluriennali (comma 4) |
|
|
|
|
|
1,0 |
|
|
|
1,0 |
|
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La relazione tecnica afferma, con riferimento al comma 1, lettera b), numero 2, e alla relativa copertura di cui al comma 4, che l'incremento di 1 milione di euro nel 2020 dell'entità del contributo riconoscibile (ad oggi previsto nel limite di 2 milioni di euro) risulta coperto dalle risorse di bilancio di cui l'Autorità del Sistema Portuale del Mar ligure occidentale dispone a legislazione vigente e che risultano sufficienti, anche tenuto conto delle altre attività cui la stessa deve provvedere. Il comma 4 provvede comunque alla copertura degli oneri in termini di indebitamento e fabbisogno mediante riduzione di 1 milione di euro nel 2020 del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali.
Per quanto riguarda il comma 2, la RT afferma che la disposizione proroga al 31 dicembre 2022, nelle more dell'approvazione dei piani regolatori di sistema portuale, la possibilità di adottare varianti localizzate nei porti di competenza delle Autorità di sistema portuale (attualmente prevista fino al 31 dicembre 2019). La RT chiarisce che le varianti localizzate sono inerenti a interventi di natura infrastrutturale e improcrastinabili, il cui ritardo rappresenta un ostacolo alla sicurezza e allo sviluppo del porto ovvero influisce sul corretto utilizzo di fondi nazionali ed europei caratterizzati da scadenze di esecuzione e di spesa. La RT afferma infine che trattasi di disposizione a contenuto ordinamentale e che, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e si rileva che gli oneri di cui al comma 1, lettera a) e lettera b), numero 2, sono limitati agli stanziamenti previsti.
Per quanto riguarda, invece, l’attribuzione di risorse straordinarie alla Regione Liguria, nella misura di euro 20.000.000, nel 2020, si osserva l’impatto previsto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto è modulato su due esercizi (2020 e 2021) presumibilmente in ragione della natura degli interventi da realizzare. In proposito appare utile esplicitare la dinamica per cassa sottostante tale imputazione in considerazione del fatto che in relazione alla norma originaria (contributo di 20 milioni alla regione Liguria nel 2019) erano invece scontati effetti identici sui tre saldi di finanza pubblica, limitati ad un solo esercizio finanziario (2019).
Inoltre, con riferimento alla copertura degli oneri derivanti dal contributo corrisposto ai fornitori di lavoro temporaneo (comma 1, lettera b), numero 2), si rileva che l’utilizzo del “Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali” (di parte capitale) per la copertura di oneri correnti, configura, in linea teorica una “dequalificazione” della spesa, anche se per prassi tale utilizzo è stato consentito per precedenti analoghe fattispecie.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 3 dell’articolo 33 provvede agli oneri derivanti dall’attribuzione alla Regione Liguria di un contributo di 20 milioni di euro per l'anno 2020, da destinare al rinnovo del parco mezzi utilizzati nella città metropolitana di Genova con priorità per i mezzi a propulsione elettrica, ibrida e a idrogeno, mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativamente alle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento del piano per il rinnovo del materiale rotabile ferroviario per il trasporto pubblico locale e regionale.
Al riguardo, si segnala che in sede di riparto del predetto Fondo, effettuato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 28 novembre 2018, sono state assegnate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l’anno 2020 risorse pari a circa 320 milioni di euro, in sostanza equamente suddivise tra gli interventi ricadenti negli ambiti “trasporti e viabilità” e “mobilità sostenibile e sicurezza stradale”, all’interno dei quali sembrerebbe dover rientrare anche la misura in commento. Nel rilevare pertanto la congruità in linea di principio delle risorse previste a copertura, appare tuttavia necessario acquisire una conferma dal Governo in merito alla loro effettiva disponibilità, al fine di escludere che l’utilizzo delle risorse medesime possa pregiudicare la realizzazione di altri interventi eventualmente già programmati a valere sulle stesse.
Inoltre, si rileva che il comma 4 dell’articolo 33 provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’autorizzazione all’Autorità di sistema portuale del Mar ligure occidentale a riconoscere, in favore dei fornitori di lavoro temporaneo presso gli scali del citato sistema portuale, un contributo per eventuali minori giornate di lavoro rispetto al 2017 per effetto dell’evento del crollo del Ponte Morandi, pari a 1 milione di euro per l’anno 2020 in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Al riguardo, si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento all’articolo 15, comma 3, lettera c).
Articolo 34
(Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico ricreative)
La normativa previgente è ricostruita dalla relazione illustrativa al ddl in esame, che di seguito si riporta.
In virtù della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 1, comma 251), i criteri per il calcolo dei canoni delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative sono stati rideterminati in aumento secondo i nuovi valori tabellari per come indicati nel riformulato articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400.
Gli stessi criteri si applicano, in virtù dell’articolo 03, comma 3, del decreto-legge n. 400 del 1993, come sostituito dall’articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, anche alle concessioni per la realizzazione e gestione di strutture destinate alla nautica da diporto.
In particolare, quest’ultima tipologia concessoria godeva, prima della riforma normativa del 2006, di una disciplina differenziata, secondo la quale per la determinazione dei canoni si applicavano i criteri del regolamento di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione n. 343 del 1998, prevedendo valori tabellari più bassi per aree e specchi da occupare con opere di difficile rimozione e via via crescenti per le zone da occuparsi con opere di facile rimozione ed infine per quelle scoperte.
Con la legge n. 296 del 2006 la ratio risulta invertita, andando a stabilire valori più alti per le aree e specchi acquei destinati ad ospitare opere di difficile rimozione e via via decrescenti per le opere di facile rimozione ed infine per le aree scoperte. Ciò ha determinato un aumento complessivo dei canoni dovuti per tali concessioni compreso tra un minimo del 10 per cento circa (per le aree scoperte) ad un massimo del 350 per cento circa (per le aree occupate da opere di difficile rimozione). Anche per le concessioni turistico-ricreative si è verificato, con la riforma del 2006, un aumento esponenziale dei canoni limitatamente alle componenti pertinenziali perché parametrati ai valori dell’Osservatorio del mercato immobiliare.
Ne è conseguito per entrambe le fattispecie concessorie l’instaurarsi di numerosi contenziosi avverso i procedimenti ingiuntivi di pagamento avviati dagli enti gestori.
Oltre alla ricostruzione sopra riportata, è utile rammentare che la Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale sollevata in riferimento al comma 251 (concessioni turistico-ricreative) (Sent. n. 302 del 2010). Con riferimento, invece, al comma 252 (concessioni per strutture destinate alla nautica da diporto) la Corte ha invece pronunciato una sentenza interpretativa di rigetto (Sent. n. 29 del 2017) che ha limitato l’applicabilità dei nuovi canoni (di mercato, ossia maggiori), facendo una distinzione fra le concessioni già scadute e quelle non ancora scadute. In particolare, infatti, secondo la sentenza, “risulta possibile e doverosa un'interpretazione della disposizione del comma 252 che porta ad escludere l'applicabilità, generale ed indifferenziata, dei canoni commisurati ai valori di mercato a tutte le concessioni di strutture dedicate alla nautica da diporto, rilasciate prima della entrata in vigore della disposizione in esame” e poiché “il tenore letterale della disposizione in esame fa espresso riferimento […] ad opere costituenti pertinenze demaniali marittime che, pertanto, già appartengono allo Stato […] è determinante la scadenza della concessione, essendo questo il momento in cui il bene realizzato dal concessionario acquista la qualità demaniale.” Conseguentemente, la “interpretazione costituzionalmente corretta della disposizione in esame impone, quindi, la necessità di considerare la natura e le caratteristiche dei beni oggetto di concessione […quindi] va esclusa l'applicabilità dei nuovi criteri commisurati al valore di mercato alle concessioni non ancora scadute che prevedano la realizzazione di impianti ed infrastrutture da parte del concessionario, ivi incluse quelle rilasciate prima del 2007.” (punto 5.7).
In proposito si ricorda che alle precedenti revisioni dei canoni (DL n. 269/2003 e legge finanziaria per il 2007) erano stati ascritti effetti di maggior gettito e che, a seguito dell’approvazione della legge di bilancio 2020, per i “proventi del demanio marittimo” sono – da ultimo – previste entrate per circa 105 milioni di euro annui (cap. 2612, p. g. 4, dello stato di previsione dell’entrata).
Le norme sospendono[68] dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti per:
- le concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative;
- le concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.[69]
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica ribadisce che la disposizione sospende dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative relativamente alle pertinenze e dei canoni riferiti alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto; la relazione specifica che detta misura è finalizzata a ridurre l'attuale contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria in ordine al pagamento dei canoni di tali fattispecie concessorie e derivante dall'applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2007, dei nuovi valori tabellari introdotti dalla legge 296/2006; la RT afferma quindi che la norma non apporta alcuna innovazione sui criteri di calcolo dei canoni in questione, né la rideterminazione degli importi degli stessi, attuando esclusivamente una sospensione dei pagamenti dovuti, contenuta comunque entro l'esercizio finanziario 2020. Ciò non comporta, conseguentemente, nuovi o maggiori oneri o minori entrate per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto che la norma comporta una sospensione dei pagamenti di taluni canoni demaniali marittimi, da gennaio a giugno 2020. La norma non individua peraltro espressamente la tempistica del versamento dei canoni sospesi (i quali restano pur sempre dovuti, posto che la norma non ne dispone la riduzione o l’annullamento, bensì la sospensione dei versamenti): la relazione tecnica, dal canto suo, afferma che la sospensione dei pagamenti sarà comunque contenuta entro l'esercizio finanziario 2020. In merito, andrebbero dunque acquisiti elementi informativi circa la prevista tempistica del versamento dei canoni riferiti al primo semestre 2020 e, correlativamente, andrebbe acquisita conferma che la dilazione dei pagamenti non comporti effetti significativi nella dinamica delle entrate per cassa.
Articolo 35
(Disposizioni in materia di concessioni autostradali)
Le norme prevedono che, in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni di strade o di autostrade, incluse quelle sottoposte a pedaggio, nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario, per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione, ANAS S.p.A. possa assumere la gestione delle medesime, nonché svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria e quelle di investimento finalizzate alla loro riqualificazione o adeguamento.
Sono fatte salve le eventuali disposizioni convenzionali che escludano il riconoscimento di indennizzi in caso di estinzione anticipata del rapporto concessorio ed è fatta salva la possibilità per ANAS S.p.A., ai fini dello svolgimento delle suddette attività, di acquistare gli eventuali progetti elaborati dal concessionario previo pagamento di un corrispettivo determinato avendo riguardo ai soli costi di progettazione e ai diritti sulle opere dell'ingegno.
Con decreto sono disciplinati l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.A. Qualora l'estinzione della concessione derivi da inadempimento del concessionario, si applica l'articolo 176; comma 4, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), anche in sostituzione delle eventuali clausole convenzionali, sostanziali e procedurali, difformi, anche se approvate per legge, da intendersi come nulle, senza che possa operare, per effetto della presente disposizione, alcuna risoluzione di diritto. L'efficacia del provvedimento di revoca, decadenza o risoluzione della concessione non è sottoposto alla condizione del pagamento da parte dell'amministrazione concedente delle somme previste dal citato articolo 176, comma 4, lettera a).
L’articolo 176, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 prevede che, qualora la concessione sia risolta per inadempimento dell’amministrazione aggiudicatrice ovvero quest'ultima revochi la concessione per motivi di pubblico interesse, spettino al concessionario il valore delle opere realizzate più gli oneri accessori, al netto degli ammortamenti, ovvero, nel caso in cui l'opera non abbia ancora superato la fase di collaudo, i costi effettivamente sostenuti dal concessionario.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che, dal punto di vista finanziario, si prevede che con decreto adottato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, siano definite l'oggetto e le modalità di svolgimento della gestione provvisoria assegnata ad ANAS S.p.A.
La RT afferma infine che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni in esame prevedono la facoltà per ANAS s.p.a. di assumere la gestione di strade o di autostrade in caso di revoca, di decadenza o di risoluzione di concessioni. Tale gestione si intende concessa nelle more dello svolgimento delle procedure di gara per l'affidamento a nuovo concessionario e per il tempo strettamente necessario alla sua individuazione. In proposito, la RT afferma che dalle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Ciò premesso, pur rilevando che le disposizioni prevedono l’assunzione della gestione da parte dell’ANAS in termini di mera facoltà, appare utile acquisire dati ed elementi di valutazione volti a verificare se, in caso di esercizio della medesima facoltà, con conseguente gestione diretta di strade e autostrade, siano configurabili per ANAS s.p.a., soggetto appartenente al perimetro della p.a., oneri diretti ovvero l’assunzione di oneri potenziali, non compensabili nel quadro dei flussi inerenti la concessione medesima. Ciò al fine di escludere effetti di carattere finanziario per l’Anas e per il comparto della pubblica amministrazione.
Tale profilo andrebbe valutato con riguardo ad una molteplicità di aspetti, relativi, ad esempio, alle specifiche clausole sociali, volte a promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato nelle società concessionarie, ovvero, sempre a titolo esemplificativo, all’assunzione di rischi connessi alla sicurezza delle infrastrutture, all’esistenza di garanzie e all’esposizione debitoria delle società concessionarie, all’assunzione di rischi connessi ai progetti in corso. Andrebbero infine valutate le implicazioni dell’applicazione dell'articolo 176, comma 4, lettera a), del D. Lgs. 50/2016 (Codice degli appalti), che dispone, al sussistere di determinati presupposti, la corresponsione in favore del concessionario revocato del valore delle opere dallo stesso realizzate.
Articolo 36
(Informatizzazione dell’Inail)
Le norme integrano il testo del D.P.R. 22/10/2001, n. 462 che reca il regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. In relazione all’installazione dei menzionati dispositivi la normativa vigente già prevede che le competenti amministrazioni pubbliche effettuino verifiche a campione, periodiche e straordinarie. Le modifiche introdotte con le norme in esame prevedono che l'INAIL predisponga la banca dati informatizzata delle verifiche per digitalizzare la trasmissione dei dati delle verifiche stesse (comma 1). Si prevede, inoltre, che il datore di lavoro comunichi tempestivamente all'INAIL, per via informatica, il nominativo dell'organismo che ha incaricato di effettuare le verifiche periodiche sia degli impianti elettrici di messa a terra e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche sia degli impianti che si trovano in luoghi con pericolo di esplosione (comma 2); l’organismo incaricato di tali verifiche dal datore di lavoro corrisponde all'INAIL una quota, pari al 5 per cento della tariffa definita dal decreto di seguito menzionato, destinata a coprire i costi legati alla gestione ed al mantenimento della banca dati informatizzata delle verifiche (comma 3). Le tariffe in questione sono individuate dal decreto del presidente dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) 7 luglio 2005, pubblicato sul supplemento ordinario n. 125 alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 18 luglio 2005.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica sottolinea che l'adozione della banca dati nazionale in oggetto consentirà di ridurre l'elusione, da parte dei datori di lavoro, dell'obbligo di verifica degli impianti elettrici. Allo stato, si può affermare che, ottimisticamente, viene sottoposto a verifica non più del 5 per cento degli impianti che ne avrebbero l'obbligo, con conseguente violazione del diritto di tutti i lavoratori ad essere equamente tutelati nella propria incolumità.
La relazione tecnica peraltro evidenzia che l’INAIL dispone già di un applicativo software (CIVA) che assolve la funzione di banca dati per le denunce degli impianti elettrici e per le verifiche periodiche di altre attrezzature e che, dunque, può dunque facilmente implementare in tale applicativo (con risorse interne, già destinate alla gestione dell'applicativo stesso) la funzione di banca dati delle verifiche degli impianti elettrici.
La relazione conclude affermando che la disposizione non determina oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 37
(Apertura del conto in tesoreria per RFI)
Le norme autorizzano, a seguito dell’inserimento della società Rete ferroviaria italiana S.p.a. (RFI) nell’elenco Istat delle amministrazioni pubbliche[70] e per consentire il monitoraggio dei movimenti finanziari relativi alle somme trasferite dal bilancio dello Stato a RFI, l’istituzione di un apposito conto corrente presso la Tesoreria dello Stato da attuarsi entro il 31 gennaio 2020.
Secondo la relazione illustrativa a seguito dell’inclusione della società RFI nell’elenco S13 degli enti che rientrano nel perimetro del conto economico consolidato delle pubbliche amministrazioni, i flussi finanziari di RFI concorrono alla formazione del fabbisogno del settore statale. Si rende, quindi, necessario aprire un conto di tesoreria dedicato ad accogliere i trasferimenti a RFI dal bilancio dello Stato al fine di distinguere tali flussi da quelli di Ferrovie dello Stato il cui conto di tesoreria è classificato come conto di copertura.
L’apertura del conto agevola la corretta classificazione dei flussi nei conti di cassa e non comporta oneri per la finanza pubblica.
Si sarebbe dovuta autorizzare l’apertura di tale conto già nel corso del 2019, ma si sono resi necessari approfondimenti operativi con la Società al fine di definire gli aspetti tecnici relativi alla gestione dei flussi finanziari e informativi che hanno allungato i tempi per l’autorizzazione dell’apertura del conto.
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica afferma che la norma dispone l'apertura di un conto di tesoreria dedicato per i trasferimenti a RFI dal Bilancio dello Stato. Il conto dedicato serve a distinguere i flussi RFI da quelli di FS, il cui conto di tesoreria è classificato come conto di copertura. L'apertura del conto agevola la corretta classificazione dei flussi nei conti di cassa e non comporta oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 38
(Fondo liquidità per enti in riequilibrio pluriennale)
Le norme stabiliscono che, per l’anno 2020, gli enti locali che, a seguito della dichiarazione di incostituzionalità dell’articolo 1, comma 714, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, hanno dovuto incrementare la quota annuale di ripiano prevista dal rispettivo piano di riequilibrio pluriennale, possono richiedere al Ministero dell’interno entro il 31 gennaio 2020 un incremento dell’anticipazione già ricevuta, a valere sul fondo di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267/2000 (comma 1).
L’articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267/2000 detta la disciplina del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali. Tale norma prevede che per il risanamento finanziario degli enti locali che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario, di cui all'articolo 243-bis del medesimo decreto, lo Stato prevede un'anticipazione a valere su un Fondo di rotazione, denominato: "Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali".
L’anticipazione è assegnata mediante decreto del Ministero dell’interno da emanarsi entro il 29 febbraio 2020, nei limiti delle disponibilità del fondo, in proporzione della differenza tra la rata annuale dovuta nel 2020 a titolo di ripiano del piano di riequilibrio pluriennale di ciascun ente locale richiedente e la rata annuale dovuta nell’esercizio immediatamente precedente l’applicazione degli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 18 del 2019 (comma 2).
L’anticipazione è restituita in quote annuali di pari importo per un periodo di dieci anni e secondo le modalità previste dal decreto ministeriale di cui al comma 2 dell’articolo 243-ter già citato (comma 3).
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti sui saldi di finanza pubblica alle norme.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione non comporta effetti finanziari per la finanza pubblica tenuto conto che l’incremento dell’anticipazione è assegnato nei limiti delle risorse presenti nel Fondo di cui all’articolo 243-ter del decreto legislativo n. 267/2000.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Articolo 39
(Riduzione dell’onere del debito degli enti territoriali)
Le norme prevedono che i comuni, le province e le città metropolitane con mutui in essere al 30 giugno 2019 che presentano determinate caratteristiche possono presentare al Ministero dell’economia e delle finanze apposita istanza affinché tali mutui vengano ristrutturati dallo stesso Ministero, con accollo da parte dello Stato, al fine di conseguire una riduzione totale del valore finanziario delle passività totali a carico delle finanze pubbliche. Per la gestione delle attività di cui all’articolo in esame, il Ministero dell’economia e delle finanze si avvale di una società in house, con onere nel limite massimo di 2 milioni di euro nell’anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Per assicurare il buon esito dell’operazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è costituita, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, una Unità di coordinamento a cui partecipano di diritto il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero dell’interno, cui spetta il monitoraggio delle attività di cui all’articolo in esame, il coordinamento nei confronti degli enti locali destinatari della ristrutturazione e l’individuazione di soluzioni amministrative comuni volte a uniformare le interlocuzioni tra gli enti locali e la predetta società per agevolare l’accesso alle operazioni stesse. Partecipano all’Unità i rappresentanti di ANCI e UPI. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri definisce la durata, l’organizzazione, la struttura, il funzionamento dell’Unità nonché le modalità di raccordo con la predetta società in house. Le operazioni possono prevedere l’emissione di apposite obbligazioni da parte dello Stato in sostituzione dei mutui oggetto di accollo, purché da tali emissioni non derivi un aumento del debito delle pubbliche amministrazioni (comma 1).
Possono essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1 (comma 2).
Nell’istanza l’ente deve indicare, nel caso in cui le operazioni di ristrutturazione prevedano l’estinzione anticipata totale o parziale del debito, l’impegno a destinare specifiche risorse al pagamento di eventuali penali o indennizzi e di ogni altro onere connesso, da versare allo Stato alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante (comma 3).
A seguito della presentazione dell’istanza, la società in house avvia l’istruttoria e le attività necessarie per la ristrutturazione del mutuo e, all’esito delle stesse, comunica all’ente le condizioni dell’operazione, il nuovo profilo di ammortamento del mutuo ristrutturato (comma 4). La ristrutturazione è disposta in caso di accettazione delle condizioni parte dell’ente (comma 5); in tal caso l’ente sottoscrive con la società in house un contratto avente ad oggetto l’accollo da parte dello Stato dei mutui. Nel contratto sono definite le modalità di estinzione del conseguente debito dell’ente nei confronti dello Stato, comprensive di interessi, basate su un periodo pari a quello previsto per l’estinzione dei mutui oggetto di ristrutturazione.
Il contratto prevede, in caso di inadempimento dell’ente, le modalità di recupero delle somme non versate e l’applicazione di interessi moratori. In particolare, le modalità di estinzione del debito dell’ente nei confronti dello Stato sono definite nel rispetto dei seguenti princìpi:
· l’ente è tenuto a versare su apposita contabilità speciale un contributo di importo pari alle eventuali spese da sostenere per le penali o gli indennizzi derivanti dalla ristrutturazione, alle condizioni e con il profilo temporale negoziati con l’istituto mutuante [comma 6, lettera a)];
· le scadenze delle rate di ammortamento versate allo Stato sono individuate in modo da garantire il pagamento delle rate di ammortamento del debito ristrutturato entro le scadenze previste dal relativo piano di ammortamento [comma 6, lettera b)];
· le rate di ammortamento versate dall’ente allo Stato sono di importo almeno pari alle rate dei piani di ammortamento dei mutui e dei derivati ristrutturati [comma 6, lettera c)];
· le quote di parte capitale versate allo Stato in ciascun esercizio sono di norma di importo pari alle quote di parte capitale del debito ristrutturato nel medesimo esercizio, ma non possono in ogni caso essere inferiori al totale annuale delle quote di parte capitale dei mutui oggetto di ristrutturazione [comma 6, lettera d)];
· la quota interessi versata allo Stato in ciascun esercizio è pari alla differenza, se positiva, tra la rata di ammortamento e la quota capitale determinate secondo le modalità sopra indicate. In caso di differenza nulla o negativa, la quota interessi dovuta dall’ente è pari a zero [comma 6, lettera e)];
· negli esercizi in cui il proprio debito nei confronti dello Stato è estinto e il debito ristrutturato è ancora in corso di restituzione, l’ente è tenuto a versare allo Stato un contributo di parte corrente di importo pari alla quota interessi del piano di ammortamento ristrutturato dovuta in ciascun esercizio [comma 6, lettera f)].
Per il pagamento di quanto dovuto gli enti locali rilasciano a favore del Ministero dell’economia e delle finanze apposita delegazione di pagamento. In caso di inadempienza, l’Agenzia delle entrate provvede a trattenere le somme dovute:
· per i comuni interessati, all’atto del pagamento agli stessi dell’imposta municipale propria;
· per le città metropolitane e le province, all’atto del riversamento dell’imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile, derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i ciclomotori.
Gli importi recuperati dall’Agenzia delle entrate sono riversati ad apposita contabilità speciale (comma 7).
Ai fini del calcolo del limite di indebitamento degli enti locali[71] concorre anche la quota interessi del debito nei confronti dello Stato pagata ai sensi delle norme in esame (comma 8).
Per le finalità di cui all’articolo in esame è autorizzata l’apertura di apposita contabilità speciale intestata alla società in house. La relativa gestione ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti (comma 9).
Al fine di integrare le giacenze della contabilità speciale nei limiti delle effettive esigenze di rimborso dei mutui oggetto di accollo, possono essere utilizzate a titolo di anticipazione, mediante girofondo, le risorse disponibili sulla contabilità speciale di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 che è, poi, reintegrata appena siano disponibili le somme versate dagli enti sulla contabilità speciale (comma 10).
Si tratta del fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte sul bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato.
Le disposizioni di cui all’articolo in esame si applicano ai mutui contratti per la realizzazione di infrastrutture necessarie per il miglioramento dei servizi pubblici dalle società partecipate dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane a capitale interamente pubblico incluse nell’elenco delle amministrazioni pubbliche[72] (comma 11).
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze sono stabiliti modalità e termini per l’applicazione, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle disposizioni recate dall’articolo in esame nei confronti delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano (comma 12).
Infine, viene integrato il testo dell'articolo 45 del decreto-legge n. 66/2014, che tratta della ristrutturazione del debito delle Regioni al fine di disciplinare il caso di estinzione anticipata dei mutui che lo Stato ha concesso alle regioni per finanziare il riacquisto dei titoli obbligazionari da esse emessi. In tale ipotesi si prevede che gli importi pagati dalle Regioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, in relazione alla parte capitale, al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato (comma 13).
Agli oneri di cui al comma 1, nel limite massimo di 2 milioni di euro nell’anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’economia e delle finanze (comma 14).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Utilizzo società in house (comma 1) |
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2 |
4 |
4 |
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2 |
4 |
4 |
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2 |
4 |
4 |
Minori spese correnti |
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Tabella A MEF (comma 14) |
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2 |
4 |
4 |
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2 |
4 |
4 |
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2 |
4 |
4 |
La relazione tecnica, oltre a ribadire il contenuto delle disposizioni, afferma che l’operazione di ristrutturazione ed accollo può comportare un vantaggio, di cui beneficia l’ente, per effetto della minore rischiosità del nuovo debitore (lo Stato). Inoltre l’operazione dovrebbe comportare una semplificazione gestionale per effetto dell'unificazione di rapporti aventi il medesimo titolare.
La relazione tecnica chiarisce che nel DPCM istitutivo dell’Unità di coordinamento, prevista dal comma 1, sarà specificato che ai suoi componenti non spetteranno compensi, indennità, rimborsi spese, gettoni di presenza o altro emolumento comunque denominato. Con il medesimo DPCM e al fine di assicurare la neutralità finanziaria dichiarata in norma, si provvederà ad individuare la struttura dirigenziale già esistente, nell'ambito dell'organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, preposta a fornire il supporto tecnico occorrente al funzionamento della predetta unità con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
La relazione tecnica evidenzia che i criteri per la determinazione dell’importo che l'ente deve versare allo Stato sono stati fissati, ai sensi del comma 6, in modo da:
· assicurare allo Stato la disponibilità delle somme necessarie al pagamento delle rate di ammortamento e degli eventuali altri oneri in base alle scadenze definite in fase di ristrutturazione;
· garantire la neutralità finanziaria dell'operazione ai fini dell'indebitamento netto e del fabbisogno. Per tale ultima finalità, il profilo dei versamenti è determinato in modo da assicurare che gli spazi finanziari di cui l'ente beneficia a seguito della ristrutturazione corrispondano unicamente alla minore spesa per interessi e non anche al risparmio sulla quota capitale. In tal senso si interpreta la lettera d) del comma 6, che prevede che le quote capitale versate allo Stato non possano essere in ogni caso inferiori al totale annuale delle quote capitale dei mutui originari e, pertanto, in alcuni anni, al fine di assicurare la neutralità finanziaria. il versamento dall'ente allo Stato potrà risultare superiore alla necessità immediata di rimborso da parte dello Stato. Le eventuali eccedenze sono comunque mantenute nella contabilità speciale al fine di fronteggiare le esigenze di rimborso del mutuo negli anni successivi.
Con riferimento alle norme recate dal comma 13 - che disciplinano il caso di estinzione anticipata dei mutui accesi per la ristrutturazione del debito delle Regioni ai sensi dell’articolo 45 del decreto legge n. 66/2014 – la relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a disciplinare una fattispecie eventuale, quella dell'estinzione anticipata, che costituisce una mera facoltà per le regioni, prevedendo il versamento delle relative risorse al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato. Nulla è, dunque, innovato in merito agli ordinari rimborsi dei mutui scontati nei saldi di finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 prevede la costituzione di una Unità di coordinamento la cui durata, organizzazione, struttura e funzionamento sono definite con DPCM da emanare. La relazione tecnica rinvia all’emanando DPCM la fissazione delle modalità applicative tali da garantire la neutralità finanziaria (fra le quali l’assenza di emolumenti e l’avvalimento di strutture esistenti), mentre la norma primaria, ora in esame, dispone che l’istituzione dell’Unità avvenga “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”. Pur considerando la clausola di neutralità finanziaria stabilita per l’adozione del provvedimento, in relazione al quale non è espressamente prevista l’espressione di un parere parlamentare, appare necessario acquisire, nell’attuale fase di verifica dei profili finanziari della norma, ulteriori elementi idonei a suffragare la predetta assunzione di neutralità (quali ad esempio l’indicazione dei profili organizzativi, delle strutture di cui l’Unità potrà avvalersi e le modalità attese di raccordo con la società in house).
Per quanto concerne la società in house del Ministero dell’economia prevista dal comma 1 e incaricata della gestione delle attività dell’articolo in esame, si rileva che la relazione tecnica non fornisce indicazioni sugli elementi di spesa sulla base dei quali è stato stimato un onere di 2 milioni di euro nell’anno 2020 e di 4 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. Pur rilevando che l’onere è configurato come limite massimo di spesa, appare necessario acquisire i predetti elementi per poter valutare la congruità dello stanziamento rispetto alle finalità della norma.
Con riguardo alla previsione recata dal comma 1, riguardante l’accollo allo Stato dei mutui ristrutturati, in relazione ai connessi profili relativi all’assunzione da parte dello Stato del rischio di insolvenza, appare necessario chiarire se i meccanismi fissati dalle norme in esame (ad esempio la trattenuta delle somme introitate dall’Agenzia delle entrate a titolo di imposta municipale propria) siano idonei a garantire la piena sterilizzazione degli eventuali mancati versamenti da parte, ad esempio, di enti che dovessero trovarsi in condizione di dissesto; ciò al fine di escludere l’eventualità che lo Stato possa risultare debitore di versamenti a fronte dei quali non sia stata fornita un’anticipata sufficiente provvista in relazione alle specifiche possibilità di rimborso dei mutui da parte degli enti interessati. Detti elementi di valutazione riferiti ai profili di rischiosità, appaiono opportuni anche con specifico riguardo a quanto disposto dal comma 2, che prevede che possano essere oggetto di ristrutturazione e di conseguente accollo da parte dello Stato anche eventuali operazioni derivate connesse ai mutui di cui al comma 1.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 14 dell’articolo 39 provvede agli oneri derivanti dall’avvalimento da parte del Ministero dell’economia e delle finanze di una società in house nell’ambito delle attività previste dal comma 1 del medesimo articolo, finalizzate alla ristrutturazione - con accollo da parte dello Stato - del debito pubblico degli enti locali e delle regioni, nel limite massimo di spesa pari a 2 milioni di euro per il 2020 e a 4 milioni di euro a decorrere dal 2021, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del predetto Ministero, relativo al bilancio 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario risultante dalla legge di bilancio per il 2020 (legge n. 160 del 2019).
Articolo 40
(Organizzazione della società GSE s.p.a.)
Le norme prevedono che con DPCM siano nominati un commissario ed un vicecommissario per la società GSE S.p.A., i quali durano in carica fino all’approvazione del bilancio dell'esercizio 2020. Il consiglio di amministrazione del GSE in carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione decade alla data di nomina del Commissario. Al Commissario spettano tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione della società GSE S.p.A. e per lo svolgimento della sua attività è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari a quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia (comma 1).
Il vicecommissario sostituisce il Commissario in caso di assenza o impedimento e può svolgere tutte le funzioni ad esso delegate dal Commissario. Al vicecommissario è corrisposto un compenso annuo onnicomprensivo pari al 50% di quello previsto per la carica di amministratore delegato della fascia di appartenenza come disciplinato per le società controllate dal Ministero dell'economia (comma 2).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che alla disposizione non si ascrivono effetti negativi per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, pur prendendo atto che, a seguito della nomina del commissario e del vicecommissario, è prevista la decadenza del consiglio di amministrazione, appare utile acquisire elementi di maggior dettaglio relativi ai profili finanziari connessi alla spesa per gli organi societari.
Articolo 41
(Limite a spese per acquisto, noleggio, esercizio di autovetture)
Normativa previgente. L’articolo 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010 ha stabilito che, a decorrere dal 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, individuate dall'ISTAT, incluse le autorità indipendenti, riducano la spesa per acquisto, manutenzione, noleggio e esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi. Tale spesa non potrà essere superiore all’80 per cento della spesa sostenuta nel 2009. Il limite suddetto non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
La norma prevede che il limite sopra descritto in ordine a spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, non si applichi neppure alle autovetture utilizzate dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari (comma 1).
Ai relativi oneri, pari a 319.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020 in termini di indebitamento e fabbisogno, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del D.L. n. 154/2008 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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|||||||||||
Rafforzamento dei controlli a tutela del made in Italy (comma 1) |
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0,3 |
0,3 |
0,3 |
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0,3 |
0,3 |
0,3 |
Minori spese in conto capitale |
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|||||||||||
Riduzione fondo contributi pluriennali di cui all’art. 6, comma 2 del DL 154/2008 (comma 2) |
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0,3 |
0,3 |
0,3 |
|
0,3 |
0,3 |
0,3 |
La relazione tecnica afferma che l’intervento di cui al comma 1 viene previsto analogamente a quanto già disposto per il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.
Nel corso del 2018 la spesa complessiva sostenuta per autovetture è stata pari ad euro 481.056,51 e di circa 481 mila euro è la spesa sostenuta nel 2019. Con l'eliminazione del vincolo di cui al predetto articolo 6, comma 14, del D.L. n. 78/2010, l'ICQRF, nel corso del 2020, intende procedere alla sostituzione del 30% del parco auto per le ispezioni. La spesa eccedente al tetto di cui al citato articolo 6, comma 14, è stimata in 319 mila euro. Si tratta di una somma che l'ICQRF ha già nel proprio bilancio in quanto derivante dalle riassegnazioni di cui all’articolo 26, comma 3-ter, del D.lgs. n. 231/2017, che al primo periodo prevede che: "i proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie affluiti sul predetto capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato sono riassegnati ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, forestali e del turismo, per essere destinati alle spese di funzionamento ( ... )". Si tratta di somme già contabilizzate nel bilancio dello Stato e largamente sufficienti a coprire i 319.000 euro aggiuntivi, trattandosi di un gettito superiore al milione di euro annuo già accertato.
In merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei chiarimenti forniti dalla RT; si rileva peraltro che stima effettuata si basa su dati relativi ai recenti programmi di spesa dell’Ispettorato mentre la proiezione di maggiore spesa ha carattere permanente. Andrebbero quindi acquisiti gli elementi che inducono a ritenere che la maggiore spesa possa rimanere invariata negli anni successivi al 2020 anche in assenza di vincoli specifici rispetto alla sua determinazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva che il comma 2 dell’articolo 41 provvede agli oneri derivanti dall’eliminazione dei limiti di spesa previsti per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture da parte dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agroalimentari, pari a 319.000 euro annui a decorrere dal 2020 in soli termini di fabbisogno e indebitamento netto, mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente. Al riguardo si rinvia alle considerazioni in precedenza svolte con riferimento all’articolo 15, comma 3, lettera c).
La norma prevede che, per lo svolgimento delle funzioni nelle materie dell'innovazione tecnologica e dell'attuazione dell'agenda digitale, la Presidenza del Consiglio dei ministri possa avvalersi di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di provenienza, composto da sette unità con qualifica non dirigenziale, proveniente dai ministeri[73] ovvero da altre pubbliche amministrazioni. Alla copertura degli oneri relativi alla corresponsione del trattamento economico si provvede attingendo agli stanziamenti ordinari di bilancio della Presidenza del Consiglio dei ministri. I posti del personale in comando non si considerano disponibili ai fini di nuove assunzioni presso la Presidenza del Consiglio dei ministri (comma 1).
Si modifica il testo dell’articolo 8 del decreto legge n. 135/2018 che detta la disciplina concernente le piattaforme digitali. Una prima modifica riformula il comma 1-quater del citato articolo 8, prevedendo che, a supporto delle strutture della Presidenza del Consiglio dei ministri responsabili dell’attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana, operi un contingente di personale formato da esperti in posizione di fuori ruolo, comando o altra analoga posizione, prevista dagli ordinamenti di appartenenza, proveniente da ministeri[74], ovvero da altre pubbliche amministrazioni. Il contingente di esperti è altresì composto da personale di società pubbliche partecipate dal Ministero dell'economia, in base a rapporto regolato su base convenzionale, ovvero da personale non appartenente alla pubblica amministrazione. Con DPCM e nei limiti complessivi dello stanziamento di cui al comma 1-quinquies dell’articolo 8 del decreto legge n. 135/2018[75] (6 milioni di euro a decorrere dal 2020) sono definiti la consistenza numerica e le modalità di formazione del contingente, la tipologia del rapporto di lavoro e le modalità di chiamata, la durata e il regime giuridico del rapporto intercorrente con i componenti del contingente, le specifiche professionalità richieste e il compenso spettante per ciascuna professionalità [comma 2, lettera a)].
Viene, inoltre, modificato l'articolo 8, comma 1-quinquies, del citato decreto legge n. 135/2018 al fine di prevedere che negli oneri relativi all’attuazione dell’agenda digitale italiana, determinati dalla medesima disposizione in 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, sono ricomprese le spese di missione e per l'acquisto di servizi immediatamente correlate ai progetti attuativi dell’Agenda [comma 2, lettera b)].
Il prospetto riepilogativo non considera le norme.
La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme sottolineando la natura non onerosa delle norme recate dal comma 2.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbero forniti i dati e gli elementi di quantificazione degli oneri di cui al comma 1 relativi al trattamento economico da riconoscere al contingente di sette unità di personale pubblico in mobilità interna presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, non definiti dalla RT né dalla norma, che si limita a disporre che gli stessi siano a carico degli stanziamenti ordinari di bilancio della medesima Presidenza del Consiglio. Andrebbero altresì acquisite informazioni circa la sussistenza delle necessarie disponibilità sul bilancio della Presidenza.
Analogamente, appare necessario acquisire dati ed elementi di valutazione in merito agli oneri relativi al contingente di esperti di cui al comma 2, lettera a), la cui consistenza numerica ed il cui trattamento economico vengono demandati ad un successivo DPCM. Secondo la norma in esame, gli oneri relativi agli esperti, al pari delle spese di missione e per l'acquisto di servizi correlate ai progetti attuativi dell’Agenda digitale, di cui al comma 2, lettera b), sono ricondotti all’interno degli oneri generali di attuazione dell’Agenda digitale: la relativa autorizzazione di spesa resta invariata rispetto a quanto previsto a legislazione vigente[76], ossia 6 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Pertanto, unitamente all’acquisizione degli elementi informativi concernenti i nuovi oneri derivanti dall’attuazione della norma in esame, andrebbe acquisita conferma della disponibilità delle corrispondenti risorse a valere sulla citata autorizzazione di spesa, tenendo conto del complesso degli interventi che sulla stessa gravano in base alla vigente normativa.
Articolo 43, comma 3
(Incremento del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione)
Le norme incrementano il Fondo sociale per l'occupazione e formazione
di 133 milioni di euro per l'anno 2019.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Incremento del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione |
133,0 |
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133,0 |
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133,0 |
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La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si rileva preliminarmente che i commi da 4 a 6 dell’articolo 43, recante “Disposizioni finanziarie”, prevedono la riduzione, a vario titolo, del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 4) e del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (commi 5 e 6) al fine di fronteggiare gli oneri derivanti - in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto e/o fabbisogno - dalle seguenti disposizioni:
- il rifinanziamento in misura pari a 30 milioni di euro per l’anno 2019 – i cui effetti, in termini di fabbisogno e indebitamento netto, risultano traslati, per lo stesso importo, all’anno 2020 - dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 18, comma 16, della legge n. 205 del 2017, ai sensi della quale il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali può disporre il rimborso delle somme anticipate dalle regioni a favore delle imprese agricole danneggiate da eventi calamitosi (articolo 10, comma 3);
- gli effetti in termini di solo fabbisogno e indebitamento netto, in misura pari a 2,8 milioni di euro per l’anno 2020, conseguenti al riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di imprese di grande distribuzione cedute a società successivamente dichiarate fallite (articolo 11, comma 3);
- l’incremento in misura pari a 50 milioni di euro per l’anno 2019 – i cui effetti, in termini di solo fabbisogno, risultano traslati, per lo stesso importo, all’anno 2020 - del Fondo rotativo di cui all’articolo 2, primo comma, del decreto-legge n. 251 del 1981, istituito per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici a fronte di programmi di penetrazione commerciale in Paesi diversi da quelli delle Comunità europee nonché a fronte di attività relative alla promozione commerciale all'estero del settore turistico (articolo 14, comma 1);
- l’incremento, in misura pari a 133 milioni di euro per il 2019, del Fondo sociale per occupazione e formazione (articolo 43, comma 4).
Come in premessa evidenziato, l’articolo 43 provvede alla copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle disposizioni testé illustrate nei seguenti termini:
quanto agli oneri relativi all’anno 2019 pari complessivamente a 213 milioni di euro, mediante la riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (comma 4);
quanto agli oneri per l’anno 2020, pari complessivamente a 82,8 milioni di euro in termini di fabbisogno, di cui 32,8 milioni di euro rilevanti anche ai fini del saldo di indebitamento netto, mediante riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente (commi 5 e 6).
In particolare, ad essere utilizzate a copertura sono le risorse dei predetti due Fondi disaccantonate e rese disponibili, nella misura degli importi complessivi dianzi richiamati, ai sensi di quanto previsto dai commi 1 e 2 del presente articolo 43.
Al riguardo, occorre rammentare che le risorse oggetto di disaccantonamento erano state in precedenza accantonate con finalità di copertura degli oneri potenzialmente derivanti dal finanziamento degli interessi passivi connessi alle maggiori emissioni nette di titoli pubblici autorizzate, per l’anno 2017, in relazione agli interventi urgenti per la tutela del risparmio nel settore creditizio previsti dal decreto-legge n. 237 del 2016[77], fatta salva la possibilità, prevista dal successivo comma 4, di provvedere, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, da comunicare al Parlamento, al successivo disaccantonamento delle risorse medesime, qualora e nella misura in cui le stesse, sulla base delle effettive emissioni dei titoli del debito pubblico, non dovessero più rendersi necessarie per le predette finalità.
In tale quadro, appare pertanto necessario che il Governo assicuri che le risorse disaccantonate e utilizzate a copertura non risultino più necessarie la realizzazione delle originarie finalità a cui erano state preordinate, alla luce delle effettive emissioni dei titoli del debito pubblico
Il successivo comma 7 del medesimo articolo 43 provvede, inoltre, alla copertura degli oneri di cui all’articolo 15, comma 4 - pari a 6,6 milioni di euro per il 2020 in termini di fabbisogno e indebitamento netto, derivanti dal prolungamento da 12 a 19 mensilità dell’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale a favore dei lavoratori del settore privato impossibilitati o penalizzati a prestare l’attività lavorativa a seguito del crollo del Ponte Morandi di Genova - mediante utilizzo dei minori effetti in termini di fabbisogno e indebitamento netto riconducibili agli articoli 15, comma 3, lettera b), 20 e 23 del presente decreto, recanti assunzioni di personale presso pubbliche amministrazioni ovvero miglioramenti economici in favore del personale stesso. Si tratta, in particolare, delle maggiori entrate tributarie e contributive che si verificano, in termini di effetti riflessi, in relazione alle citate disposizioni e che ammontano, per l’anno 2020, a circa 7,9 milioni di euro. Al riguardo, non si hanno pertanto osservazioni da formulare.
Il comma 8 dell’articolo 43 provvede, infine, agli oneri derivanti dall’articolo 11, comma 3 - pari a 4,3 milioni di euro per il 2019, conseguenti al riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti di imprese di grande distribuzione cedute a società successivamente dichiarate fallite - mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo al bilancio 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.
[1] Di cui all'articolo 1, comma 2, del DL n. 216/2016
[2] Si tratta di assunzioni da effettuare presso le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici, le università, gli enti di ricerca ed altre amministrazioni minori.
[3] Di cui all’art. 1, comma 6-quater del DL n. 216/2011.
[4] Di cui all'articolo 1, comma 5, DL n. 150/2013.
[5] Termini di cui ai commi 2 e 4, del DL 192/2014.
[6] Di cui all'art. 1, comma 1148, lettera e), della legge n. 205/2017. Si tratta di assunzioni che si aggiungono a quelle previste dalle ordinarie facoltà assunzionali e che sono effettuate a valere su risorse stanziate su apposito fondo da ripartire.
[7] Di cui all’art. 2, comma 15, del DL n. 95/2012.
[8] Di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82/2005, Codice dell’amministrazione digitale.
[9] Ai sensi degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
[10] Di cui all’art. 7, comma 1, del DL n. 104/2019 e all’art. 1, comma 1, del DL n. 75/2019.
[11] Modificando l'articolo 17, comma 4-quater, DL n. 5/2012.
[12] Di cui all'articolo 2, comma 6-sexies del decreto-legge n. 225 del 2010.
[13] Modificando l'articolo 17, comma 4-quater, DL n. 5/2012.
[14] Modificando l'articolo 5, comma 5, secondo periodo del DL n. 107/2011.
[15] Così come individuati dalla delibera dello stato di emergenza del Consiglio dei ministri 8 novembre 2018, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 266 del 15 novembre 2018.
[16] Modificando l’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 29/2018.
[17] Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
[18] La disciplina della definizione delle quote premiali è definita dall’articolo 2, comma 67-bis della legge n. 191/2009 che viene modificato dalla norma in esame.
[19] Di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
[20] Di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
[21] Di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78.
[22] Pubblicato nel supplemento ordinario n. 81 alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1999.
[23] Di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91
[24] Si rammenta che il citato comma 354 ha stanziato, per le spese di funzionamento degli Istituti afferenti al settore museale, risorse pari a 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2016.
[25] In particolare, da tale interrogazione risulta che sul piano di gestione n. 7 del predetto capitolo è stato disposto un accantonamento di un milione di euro proprio in seguito all’entrata in vigore del presente decreto-legge.
[26] Nel dettaglio, si tratta dei seguenti capitoli di bilancio: 6621 (fondazioni lirico-sinfoniche), 6622 (attività musicali in Italia e all’estero), 6623 (attività teatrali di prosa), 6626 (attività teatrali di prosa svolti da soggetti privati), 6624 (attività di danza in Italia e all’estero), 8721 (attività circensi e dello spettacolo viaggiante).
[27] Salvo che per il triennio 1985-1987, come disposto dall’articolo 15 della legge n. 163 del 1985.
[28] Modificando l’art. 11, comma 3, primo periodo, del D.lgs. n. 155/2012.
[29] Il Fondo per le politiche attive del lavoro è stato istituito dall’articolo 1, comma 215, della legge n. 147 del 2013.
[30] Di cui all'articolo 1, comma 1057, della legge n. 145/2018.
[31] Al riguardo si evidenzia che, prima dell’istituzione dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali, tale capitolo conteneva le somme destinate all'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, di cui il citato comma 18 dell’articolo 12 del decreto-legge n. 109 del 2018 prevede la soppressione. Pertanto sul medesimo capitolo risultano allocate le somme già assegnate all’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie nonché le somme autorizzate dal citato comma 18 in favore dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali.
[32] In particolare, da tale interrogazione risulta che sul predetto capitolo è stato disposto un accantonamento di 2 milioni di euro proprio in seguito all’entrata in vigore del presente decreto-legge.
[33] Dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 15 agosto 2018 e prorogato con delibera del Consiglio dei ministri del 31 luglio 2019.
[34] Che reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
[35] Gli enti indicati sono la Regione Liguria, gli enti del settore regionale allargato, con esclusione degli enti del Servizio sanitario nazionale, la Città metropolitana di Genova, il Comune di Genova e le società controllate dalle predette amministrazioni territoriali nonché la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Genova.
[36] La copertura si ricava dalla nuova formulazione dell’articolo 2, comma 4, del decreto legge n. 109/2018 che è oggetto di una delle modifiche sopra illustrate.
[37] Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154.
[38] Che reca disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze.
[39] I lavoratori in questione devono essere dipendenti da aziende, o da soggetti diversi dalle imprese, operanti nelle aree del territorio della città metropolitana di Genova, individuate con provvedimento del Commissario delegato, che hanno subito un impatto economico negativo e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro o che hanno esaurito le tutele previste dalla normativa vigente.
[40] Di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74.
[41] Denominato “Spese per convenzioni di supporto tecnico-amministrativo tra "Italia Infrastrutture S.p.A" e le strutture interessate del Ministero delle infrastrutture e trasporti”.
[42] In particolare, da tale interrogazione risulta che sul predetto capitolo è stato disposto un accantonamento di 3 milioni di euro proprio in seguito all’entrata in vigore del presente decreto-legge.
[43] Che include gli oneri fiscali e contributivi a carico dell’amministrazione pubblica.
[44] Che quindi include anche il personale a tempo determinato o impiegato con altre forme di impiego flessibili.
[45] Anche differenziata per fascia demografica.
[46] Di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto legge.
[47] In particolare, gli oneri imputati al Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) sono pari a 1.025.304 euro per l'anno 2021, a 6.248.137 euro per l'anno 2022, a 12.281.393 euro per l'anno 2023, a 38.313.627 euro per l'anno 2024, a 71.977.413 euro per l'anno 2025, a 98.263.596 euro per l'anno 2026, a 101.731.350 euro per l'anno 2027, a 102.204.140 euro per l'anno 2028, a 103.684.910 euro per l'anno 2029, a 105.291.617 euro per l'anno 2030 e a 106.287.460 euro annui a decorrere dall'anno 2031.
[48] In particolare, gli oneri imputati all’accantonamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, relativo al bilancio triennale 2019-2021, sono pari a 363.080 euro per l'anno 2020 e a 2.262.955 euro annui a decorrere dall'anno 2021.
[49] Si tratta del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019.
[50] In particolare, gli oneri imputati al Fondo in quesitone (cap. 3051 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) sono pari a 1 milione di euro per l’anno 2020.
[51] In particolare, gli oneri imputati al Fondo in quesitone sono pari a 2 milioni di euro per l'anno 2020, a 5 milioni di euro per l'anno 2021 e a 8 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
[52] Si tratta del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 305 del 31 dicembre 2019.
[53] Si osserva che tale disposizione stabilisce che, per il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, le dotazioni iniziali delle unità previsionali di base degli stati di previsione dei Ministeri per l'anno finanziario 2003 concernenti spese per consumi intermedi non aventi natura obbligatoria siano ridotte del 10 per cento. Conseguentemente, in ciascuno stato di previsione della spesa è istituito un fondo da ripartire nel corso della gestione per provvedere ad eventuali sopravvenute maggiori esigenze di spese per acquisto di beni e servizi, la cui dotazione iniziale è costituita dal 10 per cento dei rispettivi stanziamenti come risultanti dall'applicazione della disposizione di cui al periodo precedente.
[54] Si segnala peraltro che, sulla base di un’interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento all’esercizio finanziario in corso, l’onere risulta già imputato al Fondo in parola.
[55] Fermo restando quanto previsto dal DPR n. 426/1984, per il personale di magistratura del tribunale amministrativo regionale di Trento e della sezione autonoma di Bolzano e per i consiglieri di Stato nominati ai sensi del relativo articolo 14, nonché dal D.lgs. n. 373/2003, per il personale di magistratura del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana.
[56] Con deliberazione del Consiglio di presidenza.
[57] Per le finalità del presente comma, la dotazione organica del Ministero dell'ambiente è incrementata di 20 posizioni di livello dirigenziale non generale e di 300 unità di personale non dirigenziale.
[58] Si tratta in particolare dell’obbligo derivante dalla direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici, attuata con decreto legislativo n. 26/2014. L'obbligo in parola consiste principalmente nell'attività, di competenza del Ministero della salute, concernente lo sviluppo e la ricerca di metodi alternativi rispetto a quelli che includono l'utilizzo degli animali.
[59] Si segnala peraltro che, sulla base di un’interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, con riferimento all’esercizio finanziario in corso, l’onere risulta già imputato al Fondo in parola.
[60] Articolo 3, comma 3, della legge n. 170/2017, relativo alla ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Centro europeo per le previsioni meteorologiche a medio termine concernente i locali del Centro situati in Italia. La norma prevede la gratuita messa a disposizione degli immobili del Centro europeo per le previsioni meteorologiche senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
[61] Tali risorse risultano allocate sul capitolo 2316 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
[62] Nel quadro descritto, si osserva che per l’anno 2019 l’autorizzazione di spesa in parola è stata interamente definanziata dall’elenco 1 allegato al decreto-legge n. 124 del 2019, contenente le riduzioni delle dotazioni finanziarie delle spese dei Ministeri.
[63] Di cui all’articolo 1, comma 851, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
[64] Si ricorda, in proposito, che tale disposizione ha previsto lo stanziamento di 2 milioni di euro per l'anno 2019 e di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 per gli investimenti tecnologici e di 1 milione di euro per l'anno 2018, di 5 milioni di euro per l'anno 2019 e di 7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 per il funzionamento e per il personale della predetta Agenzia
[65] Le risorse di parte corrente dell’autorizzazione di spesa in commento, in parte destinate alla copertura degli oneri in esame, risultano allocate sul capitolo 1799 dello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
[66] In base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, sul Fondo in esame risultano iscritte risorse pari ad euro 7.620.371.950 per il 2020, ad euro 7.674.105.950 per il 2021 e ad euro 7.712.986.950 per il 2022.
[67] In base al decreto di ripartizione in capitoli delle unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per il triennio 2020-2022, sul Fondo in esame risultano iscritte risorse pari ad euro 1.812.093.350 per il 2020, ad euro 1.801.343.350 per il 2021 e ad euro 1.803.343.350 per il 2022.
[68] Al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto.
[69] Di cui all’articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494 e successive modificazioni.
[70] Previsto dall’articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
[71] Di cui al comma 1 dell’articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267.
[72] Individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
[73] Ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo.
[74] Ad esclusione dei Ministeri dell'interno, della difesa, della giustizia, dell'economia e delle finanze e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, limitatamente al personale docente e a quello tecnico amministrativo.
[75] La summenzionata disposizione determina gli oneri derivanti dall'attuazione degli obiettivi dell'Agenda digitale italiana in misura pari a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, individuando altresì specifici strumenti di copertura.
[76] (comma 1-quinquies dell’articolo 8, del DL n. 135/2018)
[77] Le risorse accantonate ai sensi dell’articolo 27 del decreto-legge n. 237 del 2016 a valere sulla dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica ammontano a 60 milioni di euro per il 2017, a 232 milioni di euro per il 2018 e a 290 milioni di euro per il 2019, laddove quelle accantonate ai sensi della medesima disposizione a valere sulla dotazione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari ammontano a 88 milioni di euro per il 2017, a 127 milioni di euro per il 2018 e a 136 milioni di euro a decorrere dal 2019.