Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019
Riferimenti: AC N.2322/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 22/07/2020
Organi della Camera: V Bilancio


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Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019

22 luglio 2020
Nota di verifica n. 233


Indice

Finalità|Oneri quantificati dal provvedimento|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Burkina Faso relativo alla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 1° luglio 2019.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

Ad anni alterni a decorrere dal 2019

Art. 3 disegno di legge di ratifica

6.210 annui


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano

profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

 

Articolo 1: enuncia i princìpi ispiratori e lo scopo dell'Accordo.

La relazione tecnica non considera la norma.

Articolo 2: al paragrafo 1 consente l'elaborazione di intese e piani di cooperazione nel settore della difesa, che prevedono luoghi, date e numero dei partecipanti; individua nel Ministero della difesa l'autorità competente ad organizzare e a svolgere le attività di cooperazione; prevede consultazioni fra rappresentanti delle Parti, alternativamente nei due Paesi, allo scopo di elaborare accordi integrativi e programmi di cooperazione.

Il paragrafo 2 descrive i campi della cooperazione tra le Parti:

  • politica di sicurezza e di difesa (lettera a);
  • sviluppo e ricerca, supporto logistico e acquisizione di prodotti e servizi per la difesa (lettera b);
  • operazioni umanitarie e di mantenimento della pace (lettera c);
  • organizzazione e impiego delle Forze armate, servizi ed equipaggiamenti delle unità militari e gestione del personale (lettera d);
  • formazione e addestramento militare (lettera e);
  • questioni ambientali connesse all'inquinamento causato da attività militari (lettera f);
  • sanità, storia e sport militare [lettere g), h) ed i)];
  • altri settori di interesse delle Parti (lettera j).

Vengono, quindi, al paragrafo 3, indicate le modalità della cooperazione:

  • visite reciproche, scambio di esperienze militare e incontri tra i rappresentanti delle istituzioni della Difesa [lettere a), b) e c)];
  • scambio di relatori e di personale di formazione, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari (lettera d);
  • partecipazione a corsi, conferenze, gruppi di studio, apprendistato e addestramento, nonché simposi, organizzati da enti civili e militari della Difesa (lettera e);
  • partecipazione a esercitazioni militari, nonché a operazioni di mantenimento della pace e umanitarie [lettere f) e g)];
  • visite di aeromobili militari e scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi [lettere h) ed i)];
  • supporto a iniziative commerciali su prodotti e servizi per la difesa (lettera j);
  • altre attività di interesse comune tra le Parti (lettera k).

La relazione tecnica afferma che l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in esame comporta nuovi e maggiori oneri per il bilancio dello Stato pari, ad anni alterni a decorrere dal 2019, ad euro 6.210. La relazione afferma che tali oneri discendono dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo che, nell'individuare le modalità della cooperazione militare, contempla, tra l'altro, lo svolgimento di eventuali visite ufficiali e incontri operativi, alternativamente in Italia e in Burkina Faso, tra le rispettive delegazioni al fine di elaborare e definire le misure di attuazione del documento. In particolare tali oneri vengono quantificati in relazione all'invio di personale italiano alle riunioni che si terranno a Ouagadougou.

La relazione tecnica, nell'ipotesi dell'invio ad Ouagadougou di 2 rappresentanti nazionali (un dirigente militare; un tenente colonnello/maggiore) con una permanenza di tre giorni in detta città, quantifica i suddetti oneri nei termini riportati a seguire:

  • euro 440 (pernottamento) = euro 110 al giorno x 2 persone x 2 notti);
  • euro 269 (diaria per dirigente militare). Per i criteri di computo della diaria si rinvia al testo della relazione tecnica;
  • euro 251 (diaria per l'altro rappresentante militare). Per i criteri di computo della diaria si rinvia al testo della relazione tecnica;
  • euro 5.250 (spese di viaggio). Volo aereo A/R [euro 2.500 per due persone + maggiorazione del 5 per cento (pari a euro 125), ai sensi della normativa vigente: euro 2.625 x 2].

Totale onere spese di viaggio (euro 5.250) e di missione (euro 960) = euro 6.210.

La relazione tecnica, inoltre, tenuto conto dell'esperienza verificatasi per analoghi accordi già in vigore e considerato che le attività di cui all'articolo 2, paragrafo 3, verranno, eventualmente, svolte nell'esclusivo interesse della Controparte e previo rimborso delle relative spese, precisa che:

  • l'eventuale richiesta di scambi di esperienze tra esperti delle Parti [articolo 2, paragrafo 2, lettera b)] e di ulteriori visite e incontri tra delegazioni della difesa [articolo 2, paragrafo 3, lettere a) e c)] nonché di scambi nel campo degli eventi culturali e sportivi [articolo 2, paragrafo 3, lettera i)] e di cooperazione negli altri settori militari [articolo 2, Paragrafo 3, lettera k)] sarà accolta previo rimborso delle relative spese da parte del Paese richiedente e, dunque, non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato;
  • l'eventuale richiesta della Controparte di scambio di personale nel campo della formazione e dell'addestramento, nonché di studenti provenienti da istituzioni militari [articolo 2, paragrafo 3, lettera d)], così come per la partecipazione a corsi teorici e pratici, a periodi di orientamento, a seminari, conferenze, dibattiti e simposi [articolo 2, paragrafo 3, lettera e)], potrà essere accolta qualora vi sia la disponibilità di posti e soltanto previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; pertanto, essa non comporterà oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 3: prevede che ciascuna Parte sosterrà le spese di propria competenza relativamente all'esecuzione dell'Accordo, ed in particolare:

  • le spese di viaggio, vitto ed alloggio, gli stipendi, l'assicurazione per malattia e infortuni, nonché gli oneri relativi ad ogni altra indennità dovuta al proprio personale in conformità alla propria normativa nazionale [paragrafo 1, lettera a)];
  • le spese mediche ed odontoiatriche, nonché quelle derivanti dalla rimozione e dalla evacuazione di proprio personale malato, infortunato o deceduto [paragrafo 1, lettera b)].

Ferme restando le disposizioni di cui alla lettera b), la Parte ospitante fornirà cure d'urgenza, presso infrastrutture sanitarie delle proprie Forze armate, a tutto il personale della Parte inviante che possa necessitare di assistenza sanitaria durante l'esecuzione delle attività di cooperazione bilaterale e ove necessario presso altre strutture sanitarie a condizione che la Parte inviante ne sostenga le spese (paragrafo 2).

Tutte le attività condotte ai sensi dell'Accordo saranno subordinate alla disponibilità di fondi delle Parti (paragrafo 3).

La relazione tecnica afferma che le spese relative agli stipendi e all'assicurazione per la malattia e per gli infortuni [articolo 3, paragrafo 1, lettera a)] del personale italiano inviato in missione nel Burkina Faso sono già quantificate nelle previsioni di spesa relative ai corrispondenti capitoli di bilancio inerenti a stipendi, paghe e competenze per personale militare e civile della Difesa nonché a oneri sociali a carico dell'Amministrazione.

In merito alle spese mediche e odontoiatriche, nonché alle spese derivanti dalla rimozione o dall'evacuazione del proprio personale malato, infortunato o deceduto [articolo 3, paragrafo 1, lettera b)], la RT rappresenta che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale; nel caso del verificarsi di tali fattispecie, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Le eventuali cure di urgenza [articolo 3, paragrafo 2], saranno assicurate al personale della Parte inviante presso le strutture sanitarie militari e, pertanto, non comporteranno spese aggiuntive poiché tale attività medica viene regolarmente svolta dalle medesime strutture. Qualora si dovesse rendere necessario assicurare i trattamenti sanitari presso strutture ordinarie, gli stessi saranno forniti previo rimborso delle spese da parte del Paese inviante.

Articolo 5: prevede che il risarcimento dei danni provocati alla Parte ricevente da un membro della Parte inviante durante o in relazione alla propria missione/esercitazione nell'ambito dell'Accordo, sarà, previo accordo tra le Parti, a carico della Parte inviante (paragrafo 1). Qualora le Parti siano congiuntamente responsabili di perdite o di danni causati nello svolgimento delle attività, ai sensi dell'Accordo, le Parti, previa intesa, rimborseranno tali perdite o danni (paragrafo 2).

La relazione tecnica afferma che si tratta di oneri di natura meramente eventuale e pertanto impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi delle predette fattispecie dannose, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Articolo 6: stabilisce la cornice giuridica per la cooperazione nel campo dell'industria della difesa con riferimento a particolari categorie di armamenti, all'approvvigionamento dei materiali per la difesa, alle modalità di svolgimento delle attività nel settore dell'industria della difesa nonché alla politica degli approvvigionamenti, della ricerca, dello sviluppo degli armamenti e delle apparecchiature militari.

La relazione tecnica afferma che le previsioni relative all'acquisizione di equipaggiamenti e prodotti per la difesa qui in esame costituiscono mero elemento di definizione della cornice giuridica di regolamentazione dell'eventuale attività di procurement con il Burkina Faso e, pertanto, ad esse non corrisponde alcuna previsione di spesa a carico del bilancio dello Stato.

Articolo 11: prevede che le Parti possano stipulare Protocolli aggiuntivi in ambiti specifici della cooperazione in materia di difesa che coinvolgano organi militari e civili, ai sensi del presente Accordo, che saranno negoziati tra le Parti, redatti in conformità alle procedure nazionali e limitati agli scopi del presente Accordo senza interferire con le rispettive normative nazionali (paragrafi 1 e 2). I Programmi di sviluppo dell'Accordo e i relativi Protocolli aggiuntivi saranno messi a punto da personale del Ministero della difesa italiano e del Ministero della difesa del Burkina Faso, in coordinamento con i Ministeri degli esteri e le Autorità competenti per la sicurezza di entrambi i Paesi (paragrafo 3). L'accordo potrà essere emendato o rivisto con il reciproco consenso delle Parti (paragrafo 4).

La relazione tecnica afferma che qualora vengano introdotti emendamenti o protocolli aggiuntivi che amplino la portata finanziaria dell'Accordo, sarà necessario prevedere un nuovo disegno di legge che ne autorizzi l'eventuale maggiore spesa.

Disposizioni del disegno di legge

di ratifica che presentano profili finanziari

Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articolo 3: dispone che all'onere derivante dall'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo in esame, valutato in 6.210 euro ad anni alterni a decorrere dal 2019, si provveda mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.

La relazione tecnica non commenta le norme.

Articolo 4: prevede che dalle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione di quelle di cui all'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli eventuali oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 1, lettera b) (spese mediche e odontoiatriche nonché quelle di evacuazione del personale, malato, infortunato e deceduto), 5 (risarcimento danni) e 11 (protocolli aggiuntivi, emendamenti e revisioni) dell'Accordo si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).

In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli oneri riferiti alle spese di missione si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Si prende atto, altresì, di quanto evidenziato dalla relazione tecnica in merito all'articolo 5 e all'art. 11 dell'Accordo, circa la natura meramente eventuale degli oneri correlati al risarcimento dei danni derivanti dalle attività di cooperazione alla stipula di eventuali Protocolli aggiuntivi. Infatti, in base a quanto previsto dall'art. 4, comma 2, del disegno di legge di ratifica, e secondo quanto precisato dalla relazione tecnica, a tali eventuali fattispecie, e ai conseguenti nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Identico rinvio ad un successivo provvedimento legislativo è effettuato dall'art. 4 e dalla RT ai fini della copertura degli oneri relativi agli articoli 3, paragrafo 1, lettera b) riguardante: le spese mediche e odontoiatriche; le spese di evacuazione del personale, malato, infortunato e deceduto.

In proposito poiché la prima delle due fattispecie onerose indicate è caratterizzata da un minor grado di incertezza e imponderabilità - e presumibilmente da una maggiore urgenza - rispetto alle altre indicate dagli artt. 5 (risarcimento danni) e 11 (protocolli aggiuntivi), andrebbe acquisita la valutazione del Governo circa l'idoneità del rinvio ad un successivo atto legislativo ai fini della relativa copertura finanziaria.

Per quanto attiene al profilo dell'imputazione temporale degli oneri, si rinvia alla successiva parte, relativa ai profili di copertura finanziaria.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo oggetto di ratifica, valutato in 6.210 euro annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2019-2021, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo, tenuto conto che la disposizione in commento fa riferimento, quale anno iniziale di insorgenza dell'onere, all'esercizio finanziario 2019, oramai concluso, appare necessario posporre la decorrenza dell'onere medesimo all'anno 2020, adeguando contestualmente la relativa copertura finanziaria, nel presupposto che il primo invio in Burkina Faso di rappresentanti italiani avvenga in tale anno. Su quest'ultimo aspetto appare comunque necessario acquisire l'avviso del Governo.

Si fa presente, inoltre, che il comma 1 dell'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria relativa all'attuazione delle disposizioni dell'Accordo, ad esclusione dell'articolo 2, paragrafo 1, dell'Accordo medesimo, alla cui copertura si provvede ai sensi del precedente articolo 3. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

Analogamente non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 2 dell'articolo in commento, atteso che - secondo quanto ivi previsto - agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione di talune specifiche disposizioni dell'Accordo oggetto di ratifica, di carattere meramente eventuale, si provvederà tramite apposito provvedimento legislativo.