Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali |
Riferimenti: | AC N.2203/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 29/10/2019 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 2203
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Disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali
(Conversione in legge del DL n. 101/2019 – Approvato dal Senato A.S. 1476) |
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N. 150 – 29 ottobre 2019 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Disposizioni in materia di rapporti di collaborazione - Riders
Adempimenti per i datori di lavoro
Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa
ARTICOLO 4, commi 2-bis e 2-ter
Stabilizzazione di personale dell’ANPAL servizi SpA
Misure urgenti in materia di personale INPS
Internalizzazione del Contact center multicanale (CCM) dell’INPS
Assunzioni presso l’Ispettorato nazionale del lavoro.
Misure urgenti in favore di LSU e LPU
Armonizzazione dei termini di scadenza di graduatorie di pubblici concorsi
Disposizioni urgenti in materia di ISEE
Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
Ricorsi in materia di strumenti di sostegno al reddito
Aree di crisi industriale complessa: Sardegna e Sicilia
Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria
Aree di crisi industriale complessa: Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell’indotto
Progetto stradale “Mare-Monti”
Esonero dal contributo addizionale
Trattamento di mobilità in deroga
Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale
Potenziamento della struttura per le crisi di impresa
Fondi da alimentare con i proventi delle aste emissioni
Controlli e sanzioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili
Disposizioni urgenti in materia di ILVA s.p.a.
Cessazione qualifica di rifiuto
Fondo “salva-opere” e Fondo sviluppo e coesione
Informazioni sul provvedimento
A.C. |
2203 |
Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato |
Sì |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatrice per la Commissione di merito: |
Barzotti |
Gruppo: |
M5S |
Commissione competente: |
XI (Lavoro) |
Il disegno di legge, approvato con modificazioni dal Senato, dispone la conversione del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, recante disposizioni urgenti per la tutela del lavoro e per la risoluzione di crisi aziendali.
Il testo iniziale del decreto legge è corredato di relazione tecnica; è stata altresì presentata una relazione tecnica riferita al maxiemendamento governativo approvato dal Senato: quest’ultima dà conto delle modifiche introdotte al testo iniziale ed è, inoltre, corredata di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari riferito al testo aggiornato con le modifiche introdotte dal Senato.
Solo laddove risulti necessario a fini espositivi nelle schede che seguono si riportano riferimenti distinti alle due sopradette relazioni tecniche, rinviandosi negli altri casi semplicemente alla “relazione tecnica” per indicare entrambi i documenti.
Nel corso dell’esame presso la 5^ Commissione (Bilancio) il Governo ha depositato una Nota tecnica e fornito chiarimenti circa i profili finanziari: nella presente Nota si dà conto di tali elementi ove necessario.
Si esaminano, di seguito, le disposizioni considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Disposizioni in materia di rapporti di collaborazione - Riders
Le norme recano interventi in materia di rapporti di collaborazione, modificando il decreto legislativo n. 81/2015 (Disciplina dei contratti di lavoro) e prevedendo, in particolare, quanto segue:
· estensione dell’ambito di applicazione della disciplina dei rapporti di lavoro subordinato, di cui all’articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 81/2015, anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e che siano organizzati mediante piattaforme digitali [articolo 1, lettera a)].
Si ricorda che il citato articolo 2, comma 1, dispone che la disciplina del rapporto di lavoro subordinato si applica anche ai rapporti di collaborazione che si concretano in prestazioni di lavoro esclusivamente personali, continuative e le cui modalità di esecuzione sono organizzate dal committente anche con riferimento ai tempi e al luogo di lavoro;
· ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, attraverso [articolo 1, comma 1, lettera b):
- la riduzione del requisito minimo di contribuzione da 3 mesi (previsti dalla normativa vigente) ad 1 mese nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento/ricovero ai fini dell’accesso a indennità giornaliera di malattia, indennità di degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale;
- l’incremento (pari al doppio dell’importo previsto dalla normativa vigente) dell’indennità giornaliera di malattia e dell’indennità di degenza ospedaliera.
Si ricorda che sulla base della normativa previgente[1] (per gli eventi occorsi prima del 5 settembre 2019) l’indennità di malattia è corrisposta nella misura del 4%, 6% o 8% dell'importo che si ottiene dividendo per 365 il massimale contributivo (articolo 2, comma 18, legge 335/1995) previsto nell'anno di inizio della malattia, sulla base della contribuzione attribuita nei dodici mesi precedenti la malattia (da tre a quattro mesi il 4%, da cinque a otto mesi il 6% e da nove a 12 mesi l'8%). Le percentuali relative all’indennità ospedaliera sono pari al doppio di quelle previste per l’indennità di malattia;
· introduzione di un nuovo Capo V-bis dedicato alla tutela del lavoro tramite piattaforme digitali [articolo 1, lettera c)] interamente sostituito nel corso dell’esame presso il Senato[2]. In particolare, le norme:
- definiscono lo scopo, l’oggetto e l’ambito di applicazione, stabilendo i livelli minimi di tutela per i lavoratori impiegati nelle attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l'ausilio di velocipedi o veicoli a motore attraverso piattaforme anche digitali[3] (capoverso articolo 47-bis);
- stabiliscono la forma contrattuale, le modalità di definizione del compenso attraverso la contrattazione collettiva, il divieto di discriminazione e norme sulla protezione dei dati personali (capoverso articolo 47-ter - articolo 47-sexies);
- dispongono l’obbligo di copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali prevista dal testo unico di cui al decreto del DPR 30 giugno 1965, n. 1124.
Si stabilisce che il premio di assicurazione INAIL è determinato ai sensi dell'articolo 41 del DPR n. 1124 del 1965, in base al tasso di rischio corrispondente all'attività svolta. Ai fini del calcolo del premio assicurativo, si assume come retribuzione imponibile ai sensi dell'articolo 30 del DPR n. 1124 del 1965, la retribuzione convenzionale giornaliera di importo corrispondente alla misura del limite minimo di retribuzione giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale, rapportata ai giorni dì effettiva attività (capoverso articolo 47-septies);
- istituiscono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con il compito di verificare, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL, gli effetti delle disposizioni del presente Capo e di proporre eventuali revisioni in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza. rimborso spese o emolumento comunque denominato. Dispongono inoltre che l'attuazione delle disposizioni in esame non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è assicurata con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente.
L’Osservatorio è presieduto dal Ministro o da un suo delegato e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori di cui al comma 1 dell'articolo 47-bis delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale (capoverso articolo 47-octies).
Le norme dispongono altresì la riduzione del requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione (DIS-COLL) mediante la modifica dell’articolo 15 del decreto legislativo n. 22/2015. In particolare, a decorrere dall’ entrata in vigore del decreto in esame, il requisito di anzianità contributiva necessario per l’accesso all’indennità è ridotto da 3 mesi ad 1 mese (articolo 2).
Si ricorda che l’accesso all’indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - DIS-COLL come disciplinata dall’articolo 15 del decreto legislativo n. 22/2015 (nel testo previgente) era subordinato al possesso di almeno tre mesi di contribuzioni nel periodo tra il primo gennaio dell’anno solare precedente l’evento di cessazione dal lavoro ed il medesimo evento.
L’articolo 3 provvede infine alla copertura finanziaria dei maggiori oneri derivanti dalle previsioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) e di cui all'articolo 2 mediante la riduzione dei seguenti fondi:
· Fondo da ripartire per l’introduzione del reddito di cittadinanza[4] nella misura di 5,3 milioni di euro per l’anno 2019, 10,9 milioni per il 2021, 11,1 milioni per il 2022, 11,3 milioni per il 2023, 11,4 milioni per il 2024, 11,6 milioni per il 2025, 11,7 milioni per il 2026, 11,9 milioni per il 2027, 12,1 milioni per il 2028 e 12,3 milioni annui a decorrere dal 2029;
· Fondo nazionale per le politiche sociali[5], pari a 10,7 milioni di euro per il 2020.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
Maggiori spese correnti |
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Riduzione requisito contributivo per l’accesso alle indennità di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale - incremento del 100% dell’indennità di degenza ospedaliera e di malattia. [art. 1, co. 1, lettera b)] |
3,5 |
7,0 |
7,2 |
7,3 |
3,5 |
7,0 |
7,2 |
7,3 |
3,5 |
7,0 |
7,2 |
7,3 |
Riduzione requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione DIS-COLL. (art. 2, co. 1) |
1,8 |
3,7 |
3,7 |
3,8 |
1,8 |
3,7 |
3,7 |
3,8 |
1,8 |
3,7 |
3,7 |
3,8 |
Minori spese correnti |
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Riduzione Fondo per il reddito di cittadinanza [art. 3, co. 1, lettera a)] |
5,3 |
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10,9 |
11,1 |
5,3 |
|
10,9 |
11,1 |
5,3 |
|
10,9 |
11,1 |
Riduzione Fondo per il reddito di cittadinanza [art. 3, co. 1, lettera b)] |
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10,7 |
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|
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10,7 |
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10,7 |
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La relazione tecnica afferma che la norma di cui all’articolo 1, comma 1, finalizzata ad individuare il campo di applicazione dell’articolo 2 del decreto legislativo del decreto 81/2015, non comporta alcun onere a carico della finanza pubblica.
La RT riferita all’emendamento del Governo 1.100 precisa inoltre che le norme di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), pur comportando un allargamento della platea, non determinano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto si tratta di rapporto di lavoro privato e pertanto gli eventuali oneri sono a carico del datore di lavoro privato.
La RT con riferimento all’articolo 1, comma 1, lettera b) e all’articolo 2, quantifica i seguenti oneri:
Oneri complessivi quantificati dalla RT - Articolo 1, comma 1, lettera b) e articolo 2
(milioni di euro)
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
Dal 2029 |
Oneri quantificati |
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Articolo 1, comma 1, lettera b) e articolo 2 |
5,3 |
10,7 |
10,9 |
11,1 |
11,3 |
11,4 |
11,6 |
11,7 |
11,9 |
12,1 |
12,3 |
Fonte: RT
In particolare, con riferimento alle singole misure agevolative, la RT quantifica i seguenti oneri.
Riduzione del minimo contributivo per le indennità per congedo di maternità obbligatorio, congedo parentale, malattia e degenza ospedaliera e al raddoppio dell'indennità di degenza ospedaliera e di malattia [previste dall’articolo 1, comma 1, capoverso lettera b)].
Le stime, precisa la RT, sono state formulate sulla base dei dati osservati e consolidati nel corso del 2017 in relazione alla platea dei lavoratori beneficiari delle prestazioni interessate: allo scopo di valutare l'incremento dei beneficiari derivante dal nuovo requisito di 1 mese di contribuzione la RT ha tenuto conto della distribuzione degli iscritti in base ai mesi di contribuzione. Si specifica che nel corso del 2017 sono stati rilevati i seguenti beneficiari:
· indennità di ricovero: circa 550 beneficiari, ai quali corrisponde una indennità media annua di circa 450 euro;
· indennità di malattia: circa 1.100 beneficiari, ai quali corrisponde una indennità media annua di circa 510 euro;
· indennità di maternità/paternità: circa 6.000 beneficiari, ai quali corrisponde una indennità media annua di circa 4.500 euro;
· congedi parentali: 1.100 beneficiari, ai quali corrisponde una indennità media annua di circa 1.050 euro.
Sulla base delle distribuzioni dei contribuenti per mesi di iscrizione e di quanto rilevato negli archivi dell'INPS, la RT ha stimato:
· l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di malattia con indennizzo minimo (pari al 4% del massimale contributivo/365 e in base a circa 24 giorni di malattia);
· l'ampliamento del 20% dei percettori di indennità di ricovero con indennizzo minimo (pari all'8% del massimale contributivo/365 e in base a circa 10 giorni di ricovero);
· l'ampliamento del 30% dei percettori di indennità di maternità con una indennità media annua pari a 3.200 euro e di circa il 25% dei beneficiari dell'indennità per congedo parentale con una indennità media annua pari a 800 euro; tali importi medi sono stati valutati in considerazione di due mesi di contribuzione che riducono il reddito imponibile preso a base del calcolo, come risulta dagli archivi dell'INPS.
Sono poi stati valutati i maggiori oneri per tutti i beneficiari (attuali e derivanti dall'ampliamento della platea) ascrivibili alla maggiorazione del 100% delle indennità di ricovero e di malattia.
La RT espone di seguito lo sviluppo decennale delle principali voci di spesa.
Aumento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla Gestione separata di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b) |
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Maggiori oneri per la riduzione del requisito contributivo da 3 a 1 mese |
Maggiori oneri per aumento del 100% dell’indennità di ricovero e malattia |
Maggiori oneri complessivi |
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Indennità malattia |
Indennità ricovero |
Indennità di maternità |
Congedo parentale |
Indennità malattia |
Indennità ricovero |
Totale |
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Importo annuo in milioni di euro: oneri (+)/risparmi (-)
|
|||||||
2019 |
0,03 |
0,01 |
2,90 |
0,11 |
0,30 |
0,14 |
3,5 |
2020 |
0,06 |
0,02 |
5,85 |
0,21 |
0,61 |
0,27 |
7,0 |
2021 |
0,06 |
0,02 |
5,99 |
0,22 |
0,62 |
0,28 |
7,2 |
2022 |
0,06 |
0,02 |
6,09 |
0,22 |
0,63 |
0,28 |
7,3 |
2023 |
0,06 |
0,02 |
6,19 |
0,22 |
0,64 |
0,29 |
7,4 |
2024 |
0,07 |
0,02 |
6,28 |
0,23 |
0,65 |
0,29 |
7,5 |
2025 |
0,07 |
0,02 |
6,37 |
0,23 |
0,66 |
0,30 |
7,6 |
2026 |
0,07 |
0,02 |
6,45 |
0,23 |
0,67 |
0,30 |
7,7 |
2027 |
0,07 |
0,02 |
6,53 |
0,24 |
0,68 |
0,30 |
7,8 |
2028 |
0,07 |
0,02 |
6,61 |
0,24 |
0,68 |
0,31 |
7,9 |
2029 |
0,07 |
0,02 |
6,73 |
0,24 |
0,69 |
0,31 |
8,1 |
Con riferimento ai nuovi articoli del capo V dal 47-bis al 47–septies, la RT afferma che gli stessi non sono suscettibili di comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto presentano carattere ordinamentale (articoli 47-bis e 47-ter) e sono rivolti a soggetti privati (articoli 47-quater – 47-sepities). Con particolare all’articolo 47-septies (obbligo di copertura assicurativa), la RT precisa che dalle relative disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto l'onere per i premi assicurativi. nonché quello derivante dal rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza, grava esclusivamente sulle imprese private che, attraverso le piattaforme digitali, organizzano l'attività dei lavoratori impiegati nella consegna di beni per conto altrui in ambito urbano.
In merito all’istituzione dell’Osservatorio permanente (articolo 47-octies) la RT afferma che la disposizione non comporta oneri, nuovi o diversi, a carico della finanza pubblica, in quanto ai componenti dell'Osservatorio non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato ed eventuali oneri di segreteria saranno coperti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente assegnate al Centro di responsabilità del Ministero, presso il quale l'osservatorio sarà istituito.
Con riferimento all’articolo 2, che dispone la riduzione del requisito contributivo per l’accesso all’indennità di disoccupazione (DIS-COLL), la RT precisa che, ai fini della quantificazione degli oneri, è stata esaminata la distribuzione dei collaboratori iscritti in via esclusiva per mese di contribuzione attualmente destinatari della norma. Dall'analisi del collettivo si è stimato che la platea aggiuntiva sia pari ad ulteriori 5.200 beneficiari annui, cui andrebbe corrisposta una indennità mensile di durata pari alla metà del periodo per cui si è contribuito e di importo medio di circa 690 euro.
I maggiori oneri sono riportati dalla RT nella seguente tabella:
Oneri relativi alla riduzione del requisito contributivo da 3 a 1 mese per il conseguimento dell'indennità dis-coll
ANNO |
Importo annuo |
2019 |
1,8 |
2020 |
3,7 |
2021 |
3,7 |
2022 |
3,8 |
2023 |
3,9 |
2024 |
3,9 |
2025 |
4,0 |
2026 |
4,0 |
2027 |
4,1 |
2028 |
4,2 |
2029 |
4,2 |
Fonte: RT
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che le quantificazioni relative all’ampliamento delle tutele in favore degli iscritti in via esclusiva alla gestione separata [articolo 1, comma 1, lettera b) e articolo 2] si basano su dati amministrativi. Pertanto, sulla base dei dati e delle percentuali di ampliamento della platea di beneficiari utilizzate dalla RT, le stime appaiono sostanzialmente verificabili. Tuttavia, con particolare riguardo alla riduzione del requisito contributivo per l’accesso all’indennità di malattia, degenza ospedaliera, congedo di maternità e congedo parentale [(articolo 1, comma 1, lettera b)], si rileva che la RT non fornisce tutti gli elementi utili alla ricostruzione dell’ampliamento della platea dei soggetti potenzialmente interessati dalla misura agevolativa. Per entrambe le misure [articolo 1, comma 1, lettera b) e articolo 2] si evidenzia inoltre una lieve sovrastima degli oneri relativi al 2019, atteso che il provvedimento in esame dispiega la sua efficacia soltanto per 4 mesi dell’anno in corso (anziché per metà anno).
In ordine ai predetti profili andrebbero quindi acquisiti i relativi elementi.
Non si formulano osservazioni in relazione ai nuovi articoli del Capo V (articoli 47-bis – 47- septies), in quanto, come affermato dalla RT, hanno carattere ordinamentale (articoli 47-bis e 47-ter) e sono rivolti a soggetti privati (articoli 47-quater – 47-sepities).
Quanto all’istituzione dell’Osservatorio permanente (articolo 47-octies), la norma prevede che ai componenti dello stesso non spetti alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o emolumento comunque denominato; inoltre la RT afferma che eventuali oneri di segreteria saranno coperti nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente. Andrebbero peraltro acquisiti elementi volti a verificare la congruità e la disponibilità di tali risorse per le finalità in esame.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 3, comma 1, lettere a) e b), provvede alla copertura dei maggiori oneri derivanti dall’articolo 1, comma 1, lettera b)[6], e dall’articolo 2[7], valutati complessivamente in 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,7 milioni di euro nel 2020, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029.
Ai suddetti oneri si provvede attraverso le seguenti modalità:
a) quanto a 5,3 milioni di euro nel 2019, 10,9 milioni di euro nel 2021, 11,1 milioni di euro nel 2022, 11,3 milioni di euro nel 2023, 11,4 milioni di euro nel 2024, 11,6 milioni di euro nel 2025, 11,7 milioni di euro nel 2026, 11,9 milioni di euro nel 2027, 12,1 milioni di euro nel 2028 e 12,3 milioni di euro annui a decorrere dal 2029, mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza (capitolo 2780 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), istituito dall’articolo 1, comma 255, della legge n. 145 del 2018, con una dotazione di 7.100 milioni di euro per l'anno 2019, di 8.055 milioni di euro per l'anno 2020 e di 8.317 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021;
b) quanto a 10,7 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali (capitolo 3671 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali), istituito dall’articolo 20 della legge n. 328 del 2000, che, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento di 400,9 milioni di euro per l’anno 2020.
Al riguardo, con riferimento ad entrambe le modalità di copertura si evidenzia la necessità che il Governo confermi che l’utilizzo delle risorse ivi previste non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
Adempimenti per i datori di lavoro
Le norme sostituiscono l’articolo 13, comma 4, del D. Lgs. 150/2015, prevedendo che le comunicazioni di assunzione, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro siano inviate per via telematica dai datori di lavoro non più all’Agenzia nazionale per le politiche attive del Lavoro (ANPAL), bensì al Ministero del lavoro, che le mette a disposizione della stessa ANPAL e delle regioni, nonché – come già previsto a legislazione vigente - dell'INPS, dell'INAIL e dell'Ispettorato nazionale del lavoro per le attività di rispettiva competenza.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che il sistema informatico delle comunicazioni obbligatorie risiede ancora nell'infrastruttura tecnologica del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; pertanto, l'attuazione della disposizione avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica perché, come per gli altri casi dì comunicazioni specifiche (assunzione congiunta in agricoltura, lavoro nella pubblica amministrazione, lavoro in somministrazione, accordo di lavoro agile, offerta di conciliazione, lavoro marittimo), l'aggiornamento da apportare al modello UNILAV si concretizza nell'aggiunta di alcuni campi congrui ad individuare la fattispecie giuridica introdotta nell'ordinamento, che nel caso di specie consente l'individuazione del datore di lavoro che opera attraverso piattaforme informatiche e i lavoratori che vengono assunti ed espletano le loro attività attraverso tali piattaforme. Le informazioni poi vengono messe a disposizione di INPS e INAIL per le tutele previste dalla normativa, attraverso il canale di cooperazione applicativa già attivo, in maniera del tutto coincidente con quanto avviene per tutte le tipologie di rapporto di lavoro già previste dalla normativa vigente. Tali "campi" aggiunti consentono di tipicizzare il modello UNILAV senza stravolgere né le modalità di comunicazione dei datori di lavoro, che continuano a utilizzare i sistemi telematici esistenti, né le modalità di trasferimento delle informazioni agli altri soggetti interessati, primi fra tutti INPS e INAIL.
Per questi motivi, rileva la RT, l'attuazione della normativa in esame si concretizza in un intervento di manutenzione ordinaria del sistema informatico, finanziato nell'ambito dei contratti vigenti. Il sistema è gestito e manutenuto dalle strutture organizzative del Ministero, con le assegnazioni in bilancio ai relativi capitoli (7821 e 1746).
Da ultimo la RT evidenzia che l'invarianza della spesa è coerente con le richieste di integrazione richieste dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali nell'ambito della legge di bilancio 2020, perché queste ultime non attengono al sistema in parola, che viene manutenuto con le risorse di bilancio trattandosi di manutenzione ordinaria. Diversamente le integrazioni richieste sono necessarie per completare il percorso di digitalizzazione intrapreso da tempo con interventi sull'infrastruttura tecnologica per consentire l'implementazione dell'identità digitale, la conservazione dei documenti, la continuità operativa, lo sviluppo di servizi in cloud e multidevice, la reingegnerizzazione del sistema applicativo, l'aggiornamento del parco tecnologico e, da ultimo, per supportare ancora l'operatività delle agenzie strumentali nate dal Jobs Act, i cui sistemi informatici sono ancora presso l'infrastruttura del Ministero
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
Emergenza occupazionale ANPAL Servizi Spa
Normativa previgente. L’articolo 1, comma 258, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) destina, nell'ambito del Fondo da ripartire per l'introduzione del reddito di cittadinanza, un importo fino a 467,2 milioni di euro per l'anno 2019 e a 403,1 milioni di euro per l'anno 2020 ai centri per l'impiego, prevedendo altresì (secondo periodo del medesimo comma 258) un contributo pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 per il funzionamento dell'ANPAL Servizi Spa.
Successivamente l’articolo 12, comma 4, del DL 4/2019 (Reddito di cittadinanza e Quota 100) ha autorizzato l’assunzione, mediante concorsi per titoli ed esami, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, di personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
Le norme sostituiscono integralmente l’articolo 1, comma 258, secondo periodo, della L. 145/2018, prevedendo un ulteriore contributo per l’ANPAL di 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2019, per le ulteriori spese di personale. Contestualmente viene soppresso l’articolo 12, comma 4, del DL 4/2019, che autorizzava ad assumere, entro i limiti di spesa di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, il personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato (commi 1 e 2).
Le modifiche quindi fanno confluire nell’ambito dell’articolo 1, comma 258, della L. 145/2018 le disposizioni relative alle spese di personale, a decorrere dal 2019, eliminando il riferimento all’assunzione, mediante concorsi per titoli ed esami, di personale già dipendente da ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato.
La relazione illustrativa precisa che l'articolo in esame è volto a consentire ad ANPAL servizi S.p.a. di procedere ad una modifica della composizione contrattuale del proprio organico (da lavoratori a tempo determinato e collaboratori a lavoratori a tempo indeterminato) nell'ambito della riorganizzazione in atto dei servizi per l'impiego, funzionale ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria. A tal fine ANPAL procederà con un percorso di assunzioni a tempo indeterminato, al quale farà fronte con le risorse ordinariamente utilizzate per le spese di personale e con le ulteriori risorse assegnate dall'articolo in esame, pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.
Agli oneri di cui al comma 1, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione prevista al comma 2 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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|||||||||||
Spese di personale ANPAL |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Minori spese correnti |
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ANPAL stabilizzazione personale a tempo determinato – abrogazione art. 12, co. 4, DL 4/2019 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
1,0 |
Maggiori entrate tributarie e contributive |
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Spese di personale ANPAL – effetti riflessi |
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0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
Minori entrate tributarie e contributive |
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ANPAL stabilizzazione personale a tempo determinato – abrogazione art. 12, co. 4, DL 4/2019 – effetti riflessi |
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0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
0,5 |
La relazione tecnica conferma che la disposizione comporta oneri per 1 milione di euro alla cui copertura si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall'abrogazione di cui al comma 2, atteso che viene abrogato il comma 4 dell'articolo 12 del DL 4/2019 e che le risorse stanziate dalla disposizione abrogata, pari a 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019, vengono destinate alle ulteriori spese di personale di ANPAL servizi S.p.A.
La RT infine conferma che la suddetta soppressione del comma 4 dell'articolo 12 del DL 4/2019 non reca pregiudizio alle attività programmate a legislazione vigente.
Il Governo, durante l’esame al Senato, ha chiarito che la nuova formulazione dell’articolo 1, comma 258, della L. 145 del 2018, ha lo scopo di consentire alla società in house Anpal servizi s.p.a. di procedere ad una più ampia revisione della composizione contrattuale del proprio personale (da lavoratori a tempo determinato e collaboratori a lavoratori a tempo indeterminato), nell'ambito della riorganizzazione dei servizi per l'impiego e in considerazione dei nuovi compiti assegnati alla società in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e alla nuova programmazione dell'Unione europea. A tal fine la società procederà con un percorso di assunzioni a tempo indeterminato, al quale farà fronte con le risorse ordinariamente utilizzate per le spese di personale e con le ulteriori risorse assegnate dall'articolo in esame, pari ad 1 milione di euro annui a decorrere dal 2019.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le disposizioni appaiono volte ad eliminare la limitazione di talune procedure di assunzione (previste entro la spesa massima di 1 mln di euro dal 2019) al personale già dipendente di ANPAL servizi S.p.A in forza di contratti di lavoro a tempo determinato. A tal fine il predetto stanziamento viene ricondotto all’intervento previsto dalla legge di bilancio 2019 e configurato quindi come contributo ad ANPAL per spese di personale. In proposito, non vi sono osservazioni da formulare per i profili finanziari nel presupposto che la norma non incida su procedure eventualmente già avviate sulla base delle disposizioni ora oggetto di abrogazione. In proposito andrebbe acquisita una conferma.
Ciò anche in relazione al fatto che la norma amplia la platea dei soggetti potenzialmente interessati alla stabilizzazione, senza peraltro prevedere esplicitamente lo svolgimento di concorsi.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 3, provvede alla copertura degli oneri derivanti dal comma 1, il quale destina ad ANPAL Servizi Spa un contributo di un milione di euro annui a decorrere dall’anno 2019 per spese di personale, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 1, comma 258, della legge n. 145 del 2018. Al suddetto onere si provvede mediante corrispondente utilizzo delle risorse derivanti dall’abrogazione, disposta dal comma 2 dello stesso articolo 4, dell’articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, il quale aveva autorizzato ANPAL Servizi Spa ad assumere a tempo indeterminato, mediante procedure concorsuali riservate, il personale già dipendente della stessa in forza di contratti di lavoro a tempo determinato, entro il limite di spesa di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che le risorse destinate all’attuazione dell’abrogato articolo 12, comma 4, del decreto-legge n. 4 del 2019, non siano ancora state utilizzate per le finalità originariamente previste e siano pertanto disponibili per la copertura dell’onere di cui al presente articolo 4, comma 1.
ARTICOLO 4, commi 2-bis e 2-ter
Stabilizzazione di personale dell’ANPAL servizi SpA
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, stabiliscono che ANPAL servizi SpA “può procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio con contratto a tempo determinato e può, altresì, nel triennio 2019 -2021, bandire specifiche procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato per il personale che abbia maturato entro il 1° gennaio 2019 specifiche esperienze professionali presso la stessa ANPAL servizi SpA e Italia lavoro SpA con contratto di collaborazione” (comma 2-bis).
La facoltà è attribuita ad ANPAL, secondo il tenore letterale della norma, “per far fronte ai nuovi compiti assegnati in seguito all'introduzione del reddito di cittadinanza e della nuova programmazione comunitaria”.
Si stabilisce che agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provveda mediante le risorse disponibili nel bilancio di ANPAL servizi SpA per le spese di personale. Ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno della disposizione di cui al comma 2-bis, il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali[8] è ridotto di 4.635.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022 (comma 2-ter).
Il testo del periodo precedente è stato inserito nella proposta emendativa[9] che ha introdotto nel decreto legge la norma in oggetto su richiesta del rappresentante del Governo. Quest’ultimo, nel corso della seduta della 5^ Commissione del 21 ottobre 2019 ha infatti espresso un avviso non ostativo sull’emendamento subordinandolo, appunto, all’inserimento della sopra detta forma di compensazione. Anche la 5^ Commissione ha espresso parere non ostativo sull’emendamento subordinatamente, ai sensi dell’articolo 81 Cost., all’introduzione di talune modificazioni che sono poi state recepite nel testo della norma.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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|||||||||||
Assunzione di personale che al 1° gennaio 2019 ha maturato specifiche esperienze professionali. (collaboratori) |
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9,0 |
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9,0 |
Maggiori entrate fiscali e contributive |
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Assunzione di personale che al 1° gennaio 2019 ha maturato specifiche esperienze professionali. (collaboratori) |
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4,4 |
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4,4 |
Minori spese correnti |
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Assunzione di personale che al 1° gennaio 2019 ha maturato specifiche esperienze professionali. (collaboratori) |
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4,6 |
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|
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4,6 |
La relazione tecnica evidenzia che le disposizioni si propongono l'obiettivo di contribuire alla risoluzione della problematica del precariato storico di ANPAL Servizi S.p.A. mediante un duplice intervento mirato a favorire l'inserimento in azienda dei lavoratori che hanno maturato una importante anzianità in contratti a tempo determinato o come collaboratori.
L'operazione, secondo la relazione tecnica, non richiede stanziamenti a valere sul bilancio dello Stato poiché il costo del personale dipendente è quasi totalmente spesato su risorse comunitarie assegnate dall'amministrazione vigilante ANPAL. In particolare la copertura economica dei costi dell'operazione è contenuta nel portafoglio progetti che ANPAL assegna ad ANPAL Servizi per l'attuazione delle politiche attive del lavoro a valere prevalentemente sul Fondo Sociale Europeo, in continuità con i finanziamenti ricevuti dalla società fino ad oggi; le assunzioni del personale dipendente da ANPAL Servizi S.p.A. trovano la copertura economica all'interno dei progetti/programmi approvati dall'amministrazione vigilante.
L'organico attuale di ANPAL Servizi S.p.A è di 1.072 unità di personale e include 440 unità di personale con contratto a tempo indeterminato, 123 unità di personale a tempo determinato e 509 unità di personale con contratto d’impiego temporaneo.
La relazione tecnica stima che il personale con contratto a tempo indeterminato passerà da 440 unità a circa 840 unità nel periodo dal 2019 al 2021, con un incremento di 400 unità dei contratti di lavoro a tempo indeterminato. L'importo stimato per il costo di tale personale aggiuntivo è di circa 25 milioni di euro. La relazione tecnica evidenzia che l’incremento del personale impiegato a tempo indeterminato comporterà il risparmio dei costi per il personale impiegato con forme contrattuali flessibili per un ammontare di circa 16 milioni di euro.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che il comma 2-bis autorizza ANPAL servizi (inclusa nell’elenco Istat delle p. a. e interamente partecipata da ANPAL) ad assumere determinate categorie di personale; ai relativi oneri la disposizione stessa provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio di ANPAL servizi SpA per le spese di personale; inoltre il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali è ridotto di 4.635.000 euro annui a decorrere dall'anno 2022. Tale ultimo importo sterilizza quindi l’onere netto derivante dalla maggiore spesa di personale, stimata dalla relazione tecnica in conseguenza delle assunzioni previste dal testo, pari a circa 9.000.000 euro e ridotta degli incassi introitati dalle amministrazioni pubbliche a titolo di imposte e contributi (effetti indotti) pari a circa 4.400.000 euro, come evidenziato dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
La somma di 9.000.000 di euro si determina sottraendo dalla spesa stimata per il personale di futura assunzione, pari a 25.000.000 di euro, l’onere sostenuto per il pagamento del personale assunto con forme contrattuali flessibili, pari a 16.000.000 di euro. Si prende atto del fatto che la relazione tecnica esplicitamente afferma che il costo del personale dipendente è quasi interamente a carico di risorse comunitarie assegnate dall’amministrazione vigilante, ossia ANPAL, la quale affida un portafoglio di progetti ad ANPAL Servizi per l’attuazione delle politiche attive del lavoro, a valere, prevalentemente, sul Fondo Sociale europeo e che, dunque, il bilancio di ANPAL Servizi dovrebbe essere alimentato di risorse in via continuativa.
Tanto premesso non appaiono evidenti le ragioni che inducono a prevedere un onere soltanto a partire dal 2022 dal momento che il testo del comma 2-bis consente di procedere alle assunzioni in esito ad una o più procedure selettive riservate, da espletarsi nel periodo 2019-2021, senza peraltro porre il vincolo di procedere all’effettiva immissione in servizio a tempo indeterminato solo dopo il 1° gennaio 2022. Appare, pertanto, necessario acquisire chiarimenti in proposito.
Quanto alla stima degli oneri, non sono forniti taluni elementi sottostanti la spesa quantificata, come, ad esempio, gli inquadramenti contrattuali e le retribuzioni medie corrisposte. In proposito, per quanto concerne l’onere medio derivante da ogni nuova unità di personale assunta in base alle norme, si rileva che dal tenore letterale della relazione tecnica risulterebbe che “l'importo stimato per il costo di tale personale aggiuntivo (400 unità di personale con contratto a tempo indeterminato) è di circa 25 milioni di euro”. Ne consegue che il costo unitario è di 62.500 euro. Tale somma sembra peraltro alquanto elevata rispetto alle retribuzioni medie corrisposte nel pubblico impiego a personale non dirigente ed appare altresì elevata se posta a raffronto con la remunerazione media (quale si evince dalla stessa RT) del personale attualmente impiegato dall’Anpal Servizi con contratti di collaborazione o a tempo determinato. Tanto premesso appare opportuno acquisire ulteriori elementi di valutazione.
Quanto all’utilizzo delle disponibilità di bilancio di ANPAL Servizi per assunzioni a tempo indeterminato, premesso che la predetta forma di copertura non rientra tra quelle previste dall’articolo 17, comma 1, della legge di contabilità e finanza pubblica (L. n. 196/2009), andrebbe verificata l’effettiva disponibilità delle risorse in questione in via permanente – essendo l’onere in questione non limitato temporalmente – senza determinare riflessi negativi o rigidità nella gestione finanziaria della società.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 4, comma 2-bis, autorizza ANPAL Servizi Spa a procedere ad assunzioni a tempo indeterminato di tutto il personale che ha prestato servizio presso la medesima società con contratto di lavoro a tempo determinato e a bandire, nel triennio 2019-2021, procedure concorsuali per l'assunzione a tempo indeterminato del personale che abbia maturato, entro il 1° gennaio 2019, specifiche esperienze professionali con contratto di collaborazione presso la suddetta società e presso Italia lavoro Spa. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante le risorse disponibili nel bilancio di ANPAL Servizi Spa per le spese di personale. Per quanto riguarda la compensazione degli effetti in termini di indebitamento e fabbisogno derivanti dal comma 2-bis, si prevede che il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali[10], di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, sia ridotto di un importo di 4,635 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022.
Al riguardo appare necessaria una conferma da parte del Governo in merito alla sussistenza, nel bilancio di ANPAL Servizi Spa, di risorse per spese di personale sufficienti per la copertura dell’onere di cui al comma 2-bis e che l’utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
Per quanto riguarda la copertura degli effetti in termini di indebitamento e di fabbisogno è necessario che il Governo confermi la sussistenza nel Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali dell’importo di 4,635 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022 e che l’utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.
Misure urgenti in materia di personale INPS
Normativa previgente. L’art. 12, comma 6, del DL n. 4/2019, in deroga all'art. 1, comma 399, della legge n. 145/2018 e nei limiti della dotazione organica dell’Inps - ha autorizzato la spesa di 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 in favore del medesimo ente per l’assunzione di personale al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel decreto.
La norma modifica l'articolo 12, comma 6, del DL n. 4/2019, incrementando la dotazione organica INPS di 1.003 unità di personale di area C. L’incremento è disposto nell’ambito della spesa di 50 milioni di euro già autorizzata a decorrere dal 2019 dall’art. 12, comma 6, del DL n. 4/2019 nel testo previgente (comma 1).
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica ribadisce che l'art. 12, comma 6, del DL n. 4/2019, ha assegnato all'INPS, a decorrere dal 2019, 50 milioni di euro annui per l'assunzione di personale da assegnare alle strutture dell'INPS, al fine di dare piena attuazione alle disposizioni contenute nel medesimo decreto.
La relazione tecnica afferma che le risorse finanziarie aggiuntive saranno utilizzate per l'assunzione a regime, di 1003 candidati idonei del concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 967 posti di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, in corso di espletamento. Le predette assunzioni, con contestuale incremento della dotazione organica, saranno effettuate con una tempistica compatibile con la disponibilità da parte dell'Istituto delle risorse finanziarie previste dalla norma in esame[11].
In merito ai profili di quantificazione, si osserva che le modifiche apportate dalla norma in esame all’art. 12, comma 6, del DL n. 4/2019 operano nell’ambito di risorse già stanziate con riguardo a facoltà assunzionali fissate a legislazione vigente. Dette risorse (50 mln a decorrere dal 2019) costituiscono un limite di spesa, a fronte del quale la norma in esame prevede un incremento della dotazione organica nella misura predeterminata di 1.003 unità, e non entro un limite massimo corrispondente a tale cifra. Pertanto andrebbero forniti gli elementi volti a quantificare gli oneri derivanti da detto incremento al fine di verificare l’idoneità dello stanziamento già previsto a legislazione vigente a far fronte alle medesime spese. Andrebbe altresì acquisito del Governo riguardo alla idoneità della predetta formulazione dell’incremento di organico in misura fissa, tenuto conto che gli oneri in questione, essendo correlati alle retribuzioni di personale, presentano natura obbligatoria e appaiono quindi difficilmente comprimibili in ragione del limite di spesa previsto.
Internalizzazione del Contact center multicanale (CCM) dell’INPS
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, affida alla società Italia Previdenza - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni (S.I.S.P.I. S,p.A.), interamente partecipata dall'INPS, le attività di contact center multicanale verso l'utenza (CCM) nel rispetto delle disposizioni interne e unionali in materia di in house providing alla scadenza naturale dei contratti in essere nell'ambito delle stesse attività (comma 1).
La norma è emanata, secondo il tenore letterale della stessa, “in considerazione della necessità di internalizzare i servizi informativi e dispositivi da erogarsi in favore dell'utenza dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS)” ed in ragione dell'assenza dei profili professionali nelle piante organiche dell'INPS.
La società di cui al comma 1 assume la denominazione di INPS Servizi S.p.A (comma 2).
In fase di prima attuazione, il Presidente dell'INPS con propria determinazione provvede alla modificazione dell'oggetto sociale, dell'atto costitutivo e dello statuto nonché al rinnovo degli organi sociali. Conformemente alla legislazione vigente[12], alla società in questione è preposto un consiglio di amministrazione composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente (comma 3).
Nelle more dell'adozione della determinazione del Presidente dell’INPS, gli organi della società partecipata in carica limitano l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione a quelli aventi motivato carattere urgente
e indifferibile e richiedono l'autorizzazione dell'INPS per quelli di straordinaria amministrazione (comma 5).
Ai fini dell'espletamento delle attività assegnatele ai sensi delle norme in esame, è data facoltà alla società di provvedere alla selezione del proprio personale anche valorizzando le esperienze similari maturate nell'ambito dell'erogazione di servizi di CCM di analoga complessità, nel rispetto dei principi di selettività (comma 4).
La società può avvalersi del patrocinio legale dell'Avvocatura dell'INPS (comma 6).
La società continua a svolgere le attività che già costituiscono l'oggetto sociale alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto (comma 7).
La relazione tecnica afferma, preliminarmente, che dalle norme in esame non discendono nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica. A tal proposito, la relazione tecnica evidenzia che le stesse risorse attualmente impegnate per la spesa del mantenimento dei contact center con società esterna verranno allocate sulla spesa per la internalizzazione, senza maggiori oneri. Dalla internalizzazione del servizio, inoltre, discende una riduzione dei costi unitari dello stesso, dal momento che attraverso l’internalizzazione, la remunerazione del capitale, esistente nel caso di esternalizzazione del servizio con società private esterne, non sussisterebbe.
L’internalizzazione, secondo la relazione tecnica, ha l'obiettivo di ottimizzarne le prestazioni anche sul piano qualitativo. Non si tratta, pertanto, della mera internalizzazione del servizio operatori, mantenendone inalterata la configurazione tradizionale di Call Center, quanto, piuttosto, della reingegnerizzazione dell'intera infrastruttura, informatica ed organizzativa prevedendo anche l'implementazione di soluzioni avanzate di contact center. Si tratta di un progetto di particolare complessità, potenzialmente strategico per l'intera pubblica amministrazione, per la cui definizione e realizzazione appare necessario un arco temporale sicuramente non di breve periodo.
La relazione tecnica sottolinea che la società in house, essendo interamente partecipata dall'INPS, soggiacerà, in ogni caso, alla disciplina di cui al decreto legislativo n. 175/2016 e, con particolare riferimento all'acquisizione di personale, alle previsioni di cui all'articolo 19. La società, pertanto, dovrà stabilire, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità. La relazione tecnica esclude, pertanto, che la società possa accedere all'utilizzo di personale dipendente dell'INPS.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica afferma che le stesse risorse attualmente impegnate per la spesa del mantenimento dei contact center con società esterna verranno allocate sulla spesa per l’internalizzazione, senza maggiori oneri. Tale affermazione non trova però riscontro espresso nel testo della norma che non pone alcun limite di spesa. Appare, pertanto, necessario che il Governo fornisca ulteriori elementi di valutazione onde suffragare l’ipotesi di neutralità finanziaria della misura prevista.
Assunzioni presso l’Ispettorato nazionale del lavoro.
La norma, autorizza l’Ispettorato nazionale del lavoro a bandire una procedura di concorso e conseguentemente ad assumere a tempo indeterminato, con incremento della dotazione organica nel limite delle unità eccedenti, un contingente di personale ispettivo, da inquadrare nell'Area Terza, posizione economica F1, fino a 150 unità a decorrere dal 2021. L'Ispettorato nazionale del lavoro comunica al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri e al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze il numero delle unità assunte e la relativa spesa annua. Ai relativi oneri, pari a euro 6.387.000 a decorrere dal 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Assunzioni a tempo indeterminato presso l’Ispettorato nazionale del lavoro (comma 1) |
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6,4 |
6,4 |
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6,4 |
6,4 |
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6,4 |
6,4 |
Maggiori entrate fiscali e contributive |
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Assunzioni a tempo indeterminato presso l’Ispettorato nazionale del lavoro– effetti riflessi (comma 1) |
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3,1 |
3,1 |
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3,1 |
3,1 |
Minori spese correnti |
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Fondo a favore dei contratti della PA (comma 1) |
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6,4 |
6,4 |
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6,4 |
6,4 |
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6,4 |
6,4 |
Minori entrate fiscali e contributive |
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Fondo a favore dei contratti della PA– effetti riflessi (comma 1) |
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3,1 |
3,1 |
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3,1 |
3,1 |
La relazione tecnica afferma che la disposizione comporta un onere finanziario complessivo quantificato in euro 6.387.000,00 annui a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, per finanziare le assunzioni di personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro da dedicare alla attività di vigilanza prevenzionistica, alla cui copertura si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge n. 232/2016.
L'onere è stato così determinato:
il costo lordo amministrazione per il trattamento fondamentale annuo di ciascuna unità di personale ispettivo è pari a circa euro 40.000,00, di cui circa euro 8.500,00 a titolo di contributi a carico dell'Amministrazione e circa euro 2.500,00 per I.R.A.P;
il costo lordo amministrazione per il trattamento accessorio annuo (adeguamento Fondo risorse decentrate) di ciascuna unità di personale è di euro 2.580,00 ed è stato determinato in relazione alla media pro capite attuale del personale dell'Agenzia a tale titolo. Il Fondo dell'anno 2017 (ultimo disponibile) ammonta ad euro 13.163.000,00 a fronte di n. 5.100 unità di personale in servizio:
13.163.000,00 : 5.100 = 2.580,00 euro.
2.580,00 x 150 = 387.000,00 euro
Pertanto il costo complessivo annuo per ciascuna unità ammonta a:
euro 40.000,00 + 2.580,00 = 42.580,00 euro
Onere complessivo della disposizione 42.580,00 x 150 = 6.387.000,00 euro annui.
In merito ai profili di quantificazione si evidenzia che gli oneri derivanti dalla disposizione in esame vengono individuati in misura pari ad euro 6.387.000 a decorrere dal 2021 per assunzioni, fino a 150 unità a decorrere dal 2021, presso l’Ispettorato nazionale del lavoro; tali oneri sono posti a carico del Fondo di cui all’art. 1, comma 365, della legge di bilancio 2017 che alla lettera b) reca una specifica destinazione alle assunzioni nelle pubbliche amministrazioni. Al riguardo, non si formulano osservazioni preso atto dei dati e degli elementi di quantificazione degli oneri assunzionali forniti dalla relazione tecnica e considerato che i medesimi oneri sono espressamente configurati come limiti massimi di spesa e si riferiscono ad un “contingente massimo” di personale.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 5-ter autorizza l’Ispettorato nazionale del lavoro ad assumere a tempo indeterminato, attraverso una procedura concorsuale, un contingente di personale ispettivo[13] nel numero massimo di 150 unità a decorrere dall’anno 2021. Al relativo onere, pari a 6,387 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016.
Si ricorda che l’articolo 1, comma 365, della legge n. 232 del 2016, ha istituito, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, un Fondo da ripartire destinato al pubblico impiego, con una dotazione di 1.480 milioni di euro per l'anno 2017 e di 1.930 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2018. In particolare il Fondo è finalizzato: a) alla contrattazione collettiva della pubblica amministrazione, b) a nuove assunzioni presso le amministrazioni dello Stato e c) all'attribuzione di risorse al personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
In ragione della natura dell’onere recato dal presenta articolo 5-ter, si ritiene che la quota del Fondo utilizzata a copertura sia quella di cui alla lettera b) del citato comma 365, destinata appunto, come sopra indicato, a fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato (capitolo 3056 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), che, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca una dotazione di 505,015 milioni di euro per l’anno 2021. Il predetto stanziamento ricomprende il rifinanziamento, nella misura di 433,913 milioni di euro annui a decorrere dal 2021, operato dall’articolo 1, comma 298, della legge n. 145 del 2018.
Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse del citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Si segnala infine che l’onere di 6,387 milioni di euro a decorrere dal 2021, pur in mancanza di una precisazione in tal senso nel testo del provvedimento, deve intendersi di carattere “annuo”, attesa la sua natura permanente.
Misure urgenti in favore di LSU e LPU
Normativa previgente. L’articolo 1, comma 446, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019) prevede che nel triennio 2019-2021 le amministrazioni pubbliche utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità, anche mediante contratti di lavoro a tempo determinato, possano procedere all'assunzione a tempo indeterminato dei suddetti lavoratori, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, nei limiti della dotazione organica e del piano di fabbisogno del personale e nel rispetto di specifiche condizioni. In particolare, la lettera h) del medesimo comma 446 prevede, tra le condizioni sopra citate, la proroga da parte degli enti territoriali e degli enti pubblici interessati delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato fino al 31 ottobre 2019, nelle more del completamento delle procedure di assunzione a tempo indeterminato a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 296/2006.
Il successivo comma 448 dispone che le graduatorie dei lavoratori interessati, redatte sulla base delle condizioni di cui al sopra citato comma 446, sono impiegate, secondo l'ordine di merito, per le assunzioni a tempo indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche che già utilizzavano i lavoratori inseriti nelle graduatorie medesime e, in subordine, nei limiti delle proprie facoltà assunzionali, da parte di altre pubbliche amministrazioni, ubicate nella medesima provincia o in una provincia limitrofa ed utilizzatrici dei lavoratori socialmente utili, nonché dei lavoratori già rientranti nell'abrogato articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e dei lavoratori impegnati in attività di pubblica utilità.
A tali misure non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme modificano l’articolo 1, comma 446, lettera h), della L. 145/2018, prorogando dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019 la data di scadenza delle convenzioni e degli eventuali contratti a tempo determinato in capo agli enti territoriali e pubblici interessati alla stabilizzazione del personale relativo ai lavoratori socialmente utili (LSU) e del personale utilizzato in lavori di pubblica utilità (LPU).
Con disposizioni introdotte durante l’esame al Senato, viene altresì modificato il comma 448 dell’art. 1 della L. 145/2018, estendendo l’utilizzo delle graduatorie redatte per i lavoratori LSU e LPU alle amministrazioni pubbliche “sia utilizzatrici che non utilizzatrici” dei suddetti lavoratori (comma 1-bis).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica precisa che le disposizioni prorogano fino al 31 dicembre 2019 le convenzioni sottoscritte tra il Ministero del lavoro e le regioni nel cui territorio sono utilizzati lavoratori socialmente utili e dei contratti di lavoro a tempo determinato presso gli enti pubblici della regione Calabria dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, incentivati con le risorse statali ai sensi dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 296/2006, nei limiti della spesa già sostenuta, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 78, comma 2, lettere a) e b), e comma 3, della L. 388/2000 e dell'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 296/2006.
Le disposizioni, pertanto, non comportano per il 2019 nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e cioè del Fondo sociale per occupazione e formazione. Infatti, le risorse per la copertura annuale degli assegni ai lavoratori socialmente utili e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei medesimi - oggetto delle convenzioni con le regioni - sono già previste nello stanziamento annuale del Fondo sociale per occupazione e formazione come pure quelle concernenti la proroga dei contratti a tempo determinato di LSU e di lavoratori di pubblica utilità presso enti pubblici della Calabria che sono comunque compresi nei limiti dello stanziamento annuale (di 50 milioni di euro) di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 296/2006 a carico del predetto Fondo.
Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha affermato, con rifermento alle convenzioni e ai contratti a tempo determinato dei lavoratori socialmente utili e di pubblica utilità, che la proroga al 31 dicembre 2019 concerne due distinti interventi di competenza del Ministero del lavoro a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Innanzitutto, la proroga riguarda le convenzioni sottoscritte, ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettere a) e b) e comma 3, della L. 388/2000, dal Ministero del lavoro con le regioni nel cui territorio sono utilizzati gli LSU ex articolo 2, comma 1, del D. Lgs. 81/2000 – a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione - che annualmente vengono rinnovate per assicurare le risorse necessarie all’attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei lavoratori suddetti e il pagamento degli assegni (ASU/ANF). Le risorse per il pagamento degli assegni ai LLSUU a carico del FSOF dal 1° novembre al 31 dicembre 2019 sono imputate sul cap. 2230 - Fondo Sociale per Occupazione e Formazione - che presenta le necessarie disponibilità. Dette risorse ammontano complessivamente a euro 5.624.174,00 e riguardano n. 4.490 LLSUU impiegati sul territorio delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sardegna, come in dettaglio precisato nel seguente prospetto:
(euro)
Regione |
n. LSU bacino FSOF
|
Totale importo ASU
|
Totale importo ANF
|
Totale ASU/ANF dal 1/11/2019 al 31/12/2019 |
Basilicata |
78 |
92.503,32 |
5.199,48 |
97.702,80 |
Calabria |
16 |
18.795,04 |
1.066,56 |
20.041,60 |
Campania |
3.681 |
4.365.445,14 |
245.375,46 |
4.610.820,60 |
Puglia |
34 |
40.321,96 |
2.266,44 |
42.588,40 |
Totale |
4.490 |
5.324.870,60 |
299.303,40 |
5.624.174,00 |
Inoltre, la proroga concerne i contratti a tempo determinato di lavoratori socialmente utili (ex articolo 2, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2000) e di lavoratori di pubblica utilità (ex articolo 3, comma 1, del D. Lgs. 280/1997) presso enti pubblici della Calabria. La proroga dei contratti a tempo determinato trova copertura finanziaria nell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 296/2006 pari a 50 milioni di euro annui. Posto che negli anni precedenti la proroga è stata sempre disposta per l'intero anno e che lo stanziamento di 50 milioni di euro annui è stato sufficiente a coprire le contrattualizzazioni per l'intero anno, la stessa cifra di 50 milioni di euro annui è ora sufficiente per coprire l'intero 2019 compresi i mesi di novembre e dicembre.
In conclusione, come evidenziato nella relazione tecnica, le risorse per la copertura annuale degli assegni ai lavoratori socialmente utili e l'attuazione di misure di politica attiva del lavoro a favore dei medesimi - oggetto delle convenzioni con le regioni - sono già previste nello stanziamento annuale del Fondo sociale per occupazione e formazione come pure quelle concernenti la proroga dei contratti a tempo determinato di lavoratori socialmente utili e di lavoratori di pubblica utilità presso enti pubblici della Regione Calabria che sono comunque comprese nei limiti dello stanziamento annuale (di 50 milioni di euro) di cui all'articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 296/2006 a carico del medesimo Fondo per occupazione e formazione.
Con riferimento al comma 1-bis, la RT afferma che le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e cioè per lo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 296/2006, posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
In merito ai profili di quantificazione, con riguardo al testo inziale dell’articolo, non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto esposto nella relazione tecnica e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame parlamentare.
Con riferimento alle modifiche - introdotte nel corso dell’esame presso il Senato - apportate all’articolo 1, comma 448, della L. 145/2018, relative all’utilizzo delle graduatorie da parte delle amministrazioni pubbliche alle amministrazioni pubbliche “sia utilizzatrici che non utilizzatrici” dei lavoratori LSU e LPU, appare necessario acquisire chiarimenti riguardo al tenore letterale della novella legislativa. Quest’ultima infatti estende l’ambito applicativo di una modalità di assunzione che, dal punto di vista della formulazione letterale, non appare subordinata espressamente al rispetto del limite delle facoltà assunzionali di ciascuna amministrazione (tale limite risulta infatti previsto in altra parte del testo della norma novellata). In ordine a tale aspetto andrebbe acquisito un chiarimento al fine di escludere la possibile onerosità della modifica.
Pertanto, pur rilevando che la RT precisa che le modifiche non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [facendo riferimento allo stanziamento di cui all’articolo 1, comma 1156, lettera g-bis), della L. 296/2006, posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione], appare necessario acquisire conferma che le amministrazioni interessate all’utilizzo delle graduatorie possano comunque attingervi nel limite delle rispettive facoltà assunzionali.
Armonizzazione dei termini di scadenza di graduatorie di pubblici concorsi
Normativa previgente. L’art. 1, comma 362, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) reca disposizioni disciplinanti specifici termini di validità delle graduatorie dei concorsi di accesso al pubblico impiego. Alle stesse non sono stati ascritti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
La norma, sostituisce integralmente il comma 362 della legge di bilancio 2019 e detta disposizioni in materia di termini di validità delle graduatorie concorsuali per l’accesso al pubblico impiego (comma 1, lett. a).
Viene in particolare previsto che si possa procedere allo scorrimento delle graduatorie approvate nel 2011 entro e non oltre il 31 marzo 2020, previa frequenza obbligatoria da parte dei soggetti inseriti nelle graduatorie di corsi di formazione e aggiornamento organizzati da ciascuna amministrazione, nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità ed economicità e utilizzando le risorse disponibili a legislazione vigente e superamento di un apposito esame colloquio diretto a verificarne la perdurante idoneità [comma 1, lett. b), cpv. 362-ter].
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta ulteriori oneri finanziari a carico della finanza pubblica, in quanto i corsi di formazione e aggiornamento cui si riferisce il comma 362-ter, introdotto dall'emendamento, sono già previsti ai sensi dell’articolo 1, comma 362, lettera a), n. 1, della legge 145/2018 e sono sostenibili dalle amministrazioni nell’ambito delle risorse disponibili. La disposizione è, pertanto, neutrale sotto il profilo finanziario, non comportando nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.
Disposizioni urgenti in materia di ISEE
Normativa previgente. L’articolo 4-sexies del decreto legge n. 34/2019, modificando l’articolo 10 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2020, che la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre (in luogo del 31 agosto previsto dalla precedente versione dell’articolo 10). In ciascun anno, a decorrere dal 2020, all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente. Resta ferma la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
La norma, sostituendo l'articolo 4-sexies del decreto-legge n. 34 del 2019, in materia di termini di validità della dichiarazione sostitutiva unica (DSU), conferma che, a decorrere dal 1° gennaio 2020, la stessa ha validità dal momento della presentazione fino al successivo 31 dicembre. In ciascun anno (viene però escluso il 2019, rispetto alla versione previgente), all'inizio del periodo di validità, fissato al 1° gennaio, i dati sui redditi e sui patrimoni presenti nella DSU sono aggiornati prendendo a riferimento il secondo anno precedente.
Resta ferma anche la possibilità di aggiornare i dati prendendo a riferimento i redditi e i patrimoni dell'anno precedente, qualora vi sia convenienza per il nucleo familiare, prevede che ciò avvenga mediante modalità estensive dell'ISEE corrente da individuarsi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, con decreto ministeriale.
Nel corso dell’esame presso il Senato è stata inserita inoltre la norma che prevede che nei casi in cui la DSU sia stata presentata a decorrere dal 1° settembre 2019 e prima dell’entrata in vigore della presente disposizione, viene applicata la disciplina precedente.
Il prospetto riepilogativo non considera la norma.
La relazione tecnica afferma che le norme non comportano nuovi o maggiori oneri- per la finanza pubblica.
Viene infatti anticipata l'entrata in vigore dei modificati riferimenti temporali di redditi e patrimoni per tener conto delle nuove scadenze fiscali, al fine di evitare che tali riferimenti vengano modificati due volte nel volgere di pochissimo tempo: secondo le disposizioni previgenti, infatti, i riferimenti avrebbero dovuto già essere modificati al 1° settembre 2019. In realtà, secondo le RT, possono immaginarsi risparmi, seppur non quantificabili, in termini di minori costi di intermediazione da parte dei CAF, evitando in tal modo il ripetersi di più dichiarazioni a fini ISEE dei medesimi soggetti nel giro di pochi mesi. Inoltre, l'ancoraggio a modalità estensive dell'ISEE corrente, con apposito decreto volto a regolare la possibilità di anticipare l'evidenziazione di redditi e patrimoni più recenti, fa potenzialmente salva la possibilità della dichiarazione ISEE precompilata sulla base dei dati già dichiarati al fisco. La RT ricorda che la precompilazione, oltre a semplificare gli adempimenti per i cittadini, migliora anche gli effetti di compliance.
In particolare, con riguardo alle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, la relazione tecnica riferita al maxiemendamento del Governo precisa che l'articolo in esame evita due cambi di disciplina nei periodi di riferimento dei redditi e dei patrimoni nell'ISEE che a legislazione previgente sarebbero avvenuti nello spazio di pochi mesi, atteso che l'art. 10 del d. lgs. 147/2017 aveva già previsto una modifica di tali riferimenti temporali nell'ISEE a decorrere dal 1° settembre 2019 in senso non coincidente rispetto a quanto successivamente disposto con il DL 34/2019 a decorrere dal 1° gennaio 2020.
I tempi necessari all'acquisizione delle intese per la pubblicazione del DL 101/2019 hanno però comportato l'entrata in vigore del medesimo alla data del 5 settembre 2019, nulla disciplinando sulle dichiarazioni sostitutive uniche (DSU) a fini ISEE presentate tra il 1° settembre e il giorno precedente l'entrata in vigore del decreto-legge. La modifica interviene quindi al fine di dare certezza alla validità di tali dichiarazioni.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.
Donazioni al Fondo per il diritto al lavoro dei disabili
La norma stabilisce che il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all’articolo 13 della legge n. 68 del 1999 sia alimentato dai versamenti da parte di soggetti privati a titolo spontaneo e solidale.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto prevede che il Fondo sia alimentato da atti di liberalità provenienti da soggetti privati effettuati a titolo gratuito e per spirito di solidarietà sociale.
Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo ha affermato che la disposizione non determina nella sostanza effetti sul gettito IRPEF tenuto conto che le potenziali elargizioni potrebbero risultare di importi trascurabili e, in ogni caso, potrebbero avere carattere sostitutivo rispetto ad altre erogazioni liberali attualmente già deducibili.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che i chiarimenti forniti dal Governo durante l’esame al Senato sembrerebbero far riferimento esclusivamente agli effetti sul gettito IRPEF. La disposizione prevede tuttavia agevolazioni anche in favore dei soggetti IRES, con conseguenti possibili effetti sul gettito di tale ultima imposta. Andrebbe pertanto acquisita una conferma in merito al carattere marginale anche dei possibili effetti ai fini IRES, al fine di verificare il complessivo impatto finanziario delle disposizioni in esame.
Ricorsi in materia di strumenti di sostegno al reddito
Normativa vigente. L’articolo 21, comma 12, del D. Lgs. 150/2015 prevede che, avverso il provvedimento del centro per l'impiego relativo a sanzioni per la violazione degli obblighi cui sono sottoposti i soggetti che usufruiscono di sostegni al reddito, sia ammesso ricorso all'ANPAL, che provvede ad istituire un apposito comitato, con la partecipazione delle parti sociali.
Le norme sostituiscono l’articolo 21, comma 12, del D. Lgs. 150/2015, specificando che avverso il provvedimento emesso dalla struttura organizzativa competente della Provincia autonoma di Bolzano sia ammesso ricorso alla commissione provinciale di controllo sul collocamento. Ciò in aggiunta a quanto attualmente previsto a normativa vigente circa il ricorso all’ANPAL avverso i provvedimenti del centro per l’impiego relativi a sanzioni per la violazione degli obblighi cui sono sottoposti i soggetti che usufruiscono di sostegni al reddito.
Dall'attuazione delle norme in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le amministrazioni svolgeranno i compiti connessi ai ricorsi avverso i provvedimenti dei centri per l'impiego con le risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
Aree di crisi industriale complessa: Sardegna e Sicilia
Normativa previgente. L’articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015 ha disposto, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, la possibilità di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.
L’articolo 1, comma 139, della L. 205/2017 ha quindi consentito l'impiego nel 2018 delle residue risorse finanziarie stanziate per il 2016 ed il 2017 per la concessione di interventi di integrazione salariale straordinaria in deroga o di trattamenti di mobilità in deroga. Alla norma non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
In base all’articolo 1, comma 1, del DL 44/2018, ai medesimi fini, la regione Sardegna può altresì destinare ulteriori risorse, fino al limite di 9 milioni di euro nell'anno 2018, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. All’onere derivante dall’applicazione del comma 1, pari a 9 milioni di euro per il 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per l’occupazione e formazione.
Da ultimo, l’articolo 1, comma 282, della L. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), ha previsto che, nell'anno 2019, ai fini dell’erogazione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa, possano essere destinate:
• le restanti risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, come già ripartite tra le regioni;
• le restanti risorse finanziarie previste dall'articolo 1, comma 1, del DL 44/2018, per le specifiche situazioni occupazionali insistenti nella regione Sardegna;
• ulteriori 117 milioni di euro a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione, da ripartire proporzionalmente tra le regioni in base alle rispettive esigenze.
A tale misura non sono stati ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme modificano l’articolo 1, comma 282, della L. 145/2018, introducendo due ulteriori periodi. Tali integrazioni prevedono che, ai fini dell’erogazione di un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, la regione Sardegna possa altresì destinare risorse aggiuntive, fino al limite di 3,5 milioni di euro entro l'anno 2019, per le specifiche situazioni occupazionali esistenti nel suo territorio. Al relativo onere, pari a 3,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 1).
Viene inoltre introdotto il comma 282-bis, prevedendo che anche la regione Sicilia possa destinare ulteriori risorse, fino al limite di 30 milioni di euro nell'anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel suo territorio. All'onere derivante dall'applicazione del presente comma, pari a 30 milioni di euro, si provvede, nell'anno 2019, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che il comma 1 proroga gli ammortizzatori sociali per le aree di crisi complessa della regione Sardegna per l'anno 2019, senza slittamento al 2020. In questo modo, la platea dei lavoratori, già occupati nelle aree di crisi industriali complessa riconosciute ai sensi dell'articolo 27 del DL 83/2012, potrà proseguire nell'utilizzo di trattamenti in deroga (CIGS e mobilità) nel 2019, sempre a condizione che siano contestualmente applicate le misure di politica attiva, come già previsto dalla norma in vigore. La misura è finanziata dalle risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione. La RT precisa altresì che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla regione Sardegna, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla regione stessa.
Per quanto riguarda il comma 2, la RT afferma che non vengono effettuati trasferimenti di risorse alla regione Sicilia, ma solo assegnazioni sulla base delle necessità rappresentate di volta in volta dalla regione.
La RT conferma che le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione in quanto lo stesso presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019, anche relativamente alla copertura della contribuzione figurativa. L'utilizzo delle risorse in esame non reca pregiudizio alle attività programmate, in quanto - come già detto - le risorse sono state già calcolate e gli interventi già inseriti tra quelli a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le relative disponibilità per l'esercizio finanziario 2019.
In merito ai profili di quantificazione, si rileva che il comma 1 reca un onere di 3,5 milioni di euro per il 2019 riferito alla prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa della regione Sardegna. Pur considerando che l’onere è configurato come limite massimo di spesa e che lo stesso appare in linea con quello indicato negli interventi già svolti, si evidenzia l’opportunità di acquisire più puntuali indicazioni riguardo al numero dei soggetti potenzialmente interessati e al costo medio effettivo degli interventi.
Con riferimento al comma 2, andrebbero altresì forniti dati ed elementi di valutazione volti a confermare la congruità della dotazione del Fondo sociale rispetto agli interventi in esame e al complesso di quelli già programmati a valere sullo stesso. In proposito si rinvia alle considerazioni di seguito svolte con riguardo ai profili di copertura finanziaria.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 prevede che alla copertura dell’onere, nel limite massimo di 3,5 milioni di euro per l’anno 2019, per la prosecuzione dei trattamenti di mobilità in deroga nelle aree di crisi complessa della regione Sardegna si provveda a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008 (capitolo 2230 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali). In proposito si segnala che il Fondo sociale per occupazione e formazione, nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca uno stanziamento di 527 milioni di euro per l’anno 2019, che aumentano a 612,9 milioni di euro in seguito all’entrata in vigore della legge di assestamento per il 2019 (legge n. 110 del 2019).
Ciò posto, appare necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse del Fondo sociale per occupazione e formazione per le finalità di cui al presente articolo 9, comma 1, anche tenendo conto dell’utilizzo delle medesime risorse per la copertura degli oneri recati dal comma 2 del medesimo articolo 9 e dall’articolo 9-bis, non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo.
Inoltre, il comma 2 dell’articolo 9 prevede che alla copertura dell’onere, nel limite massimo di 30 milioni di euro per l’anno 2019, per specifiche situazioni occupazionali già presenti nel territorio della Regione Sicilia si provveda a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
In proposito si rinvia alle considerazioni svolte in relazione a quanto disposto dal comma 1 del presente articolo 9.
Proroga della cassa integrazione guadagni straordinaria
Normativa vigente. L’articolo 22-bis, comma 1, del D. Lgs. 148/2015 prevede che per gli anni 2018, 2019 e 2020, entro il limite complessivo di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2018, di 180 milioni di euro per l'anno 2019 e di 50 milioni di euro per l'anno 2020, possa essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di 12 mesi, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del medesimo D. Lgs. 148/2015.
La misura interessa le imprese con rilevanza economica strategica anche a livello regionale con rilevanti problematiche occupazionali, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.
La proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria può essere concessa sino a un limite massimo di:
· sei mesi, qualora il piano di risanamento presenti interventi correttivi complessi volti a garantire la continuazione dell'attività aziendale e la salvaguardia occupazionale, non attuabili nel limite temporale di durata di dodici mesi di cui all'articolo 22, comma 2;
· 12 mesi e per la causale contratto di solidarietà, quando permanga l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo collettivo che costituisce il contratto di solidarietà e nel limite delle risorse finanziarie indicate.
Al relativo onere, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2018, a 180 milioni di euro per l'anno 2019 e a 50 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Le norme incrementano di 90 milioni di euro (da 180 a 270 milioni di euro) il limite di spesa per l’esercizio 2019 relativo alla proroga degli interventi di integrazione salariale, di cui all’articolo 22-bis del D. Lgs. 148/2015. Tale incremento è posto a carico del Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, precisa che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità finanziarie, ricordando in proposito che il medesimo fondo è stato rifinanziato di 100 milioni di euro per l'anno 2019 con la legge di assestamento del bilancio dello Stato 2019.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare atteso che le modifiche prevedono oneri limitati allo stanziamento previsto e che la RT attesta la disponibilità delle necessarie risorse a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 9-bis modifica l’articolo 22-bis del decreto legislativo n. 148 del 2015, da un lato autorizzando un’ulteriore spesa di 90 milioni di euro per l’anno 2019 per la concessione della proroga dell’intervento straordinario di integrazione salariale nei casi espressamente previsti dal medesimo articolo 22-bis, dall’altro provvedendo alla copertura del relativo onere a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008.
In proposito si rinvia a quanto illustrato in merito al comma 1 del precedente articolo 9.
Aree di crisi industriale complessa: Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell’indotto
Normativa previgente. L’articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015 ha disposto, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, la possibilità di concedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. Successivamente l’articolo 53-ter del DL 50/2017 ha previsto che le regioni possano destinare tali risorse, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione, senza soluzione di continuità del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva.
Le norme prevedono che le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del DL 50/2017, nel limite di spesa – incrementato dal Senato da 1 a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019 - si applichino ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell’indotto (e non più dell’area complessa di Isernia come previsto nel testo originario) che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, salvo che gli stessi, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano percettori di reddito di cittadinanza.
La relazione illustrativa, riferita al testo originario della disposizione che atteneva all’area di crisi complessa di Isernia, specifica che tale disposizione riguarda i 40 lavoratori dell'ex stabilimento ITR di Isernia, che hanno terminato il trattamento di mobilità in deroga nel periodo antecedente il 22 novembre 2017.
Ai relativi oneri, pari a 1,5 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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|||||||||||
Estensione mobilità in deroga area di crisi industriale complessa Venafro-Campochiaro-Boiano e aree indotto |
1,5 |
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|
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1,5 |
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|
|
1,5 |
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Minori spese correnti |
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|||||||||||
Riduzione Tabella A – Ministero del lavoro |
1,5 |
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|
|
1,5 |
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1,5 |
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La relazione tecnica afferma che le disposizioni estendono le disposizioni dell'articolo 53-ter del DL 50/2017 ai lavoratori dell'area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Boiano e aree dell'indotto, nel limite massimo di spesa di 1,5 milioni di euro per il 2019 (500 euro maggiore di quello previsto nel testo originario).
La RT afferma altresì che la determinazione dell'onere è stata effettuata sulla base di una stima altamente attendibile e che pertanto le risorse stanziate sono idonee a finanziare la misura.
In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l’intervento è configurato come limite di spesa e che la RT assicura l’idoneità delle risorse stanziate a finanziare l’intervento, appare utile acquisire più puntuali indicazioni riguardo agli elementi sottostanti la definizione dell’ammontare della predetta spesa, modificato rispetto a quello inizialmente previsto, in ragione della nuova delimitazione dell’ambito applicativo.
Ciò con particolare riguardo alla platea interessata, al costo medio effettivo degli interventi e alla loro durata media.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la disposizione in commento provvede all’onere derivante dalle risorse complessivamente destinate, in misura pari a 1,5 milioni di euro per il 2019, ai trattamenti di mobilità in deroga a favore dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa di Venafro-Campochiaro-Bojano e del relativo indotto[14], mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, atteso che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.
Progetto stradale “Mare-Monti”
La norma, dispone, al fine di implementare il sistema di collegamento stradale tra le aree del cratere del sisma del 2016, l'area di crisi industriale complessa del Distretto Fermano Maceratese e la rete autostradale presente nel territorio della Regione Marche, uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato ''Mare-Monti''.
Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero delle infrastrutture e trasporti.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Implementazione collegamento stradale |
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5 |
5 |
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5 |
5 |
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5 |
5 |
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Minori spese in conto capitale |
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Riduzione tabella B MEF |
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5 |
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5 |
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5 |
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Riduzione tabella B MIT |
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5 |
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5 |
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5 |
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La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, pur rilevando che l’onere è limitato allo stanziamento previsto, si osserva che quest’ultimo è specificamente destinato alla realizzazione dell'intervento in variante e in ammodernamento del primo tratto del progetto stradale denominato ''Mare-Monti'': andrebbero quindi acquisiti i dati sottostanti la determinazione del predetto stanziamento ai fini di una conferma della sua congruità rispetto alla finalità indicata.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la disposizione in esame provvede all’onere derivante dallo stanziamento di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 da destinare alla realizzazione del progetto stradale denominato ''Mare-Monti” nella regione Marche, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze (per l’anno 2020) e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (per l’anno 2021) relativo al bilancio triennale 2019-2021. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, atteso che entrambi i predetti accantonamenti recano le necessarie disponibilità.
Esonero dal contributo addizionale
Normativa previgente. L’articolo 5, comma 1, del D. Lgs. 148/2015 prevede, a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale, un contributo addizionale, in misura pari al:
a) 9 per cento della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, relativamente ai periodi di integrazione salariale ordinaria o straordinaria fruiti all'interno di uno o più interventi concessi sino a un limite complessivo di 52 settimane in un quinquennio mobile;
b) 12 per cento oltre il limite di cui alla lettera a) e sino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
c) 15 per cento oltre il limite di cui alla lettera b), in un quinquennio mobile.
Le norme introducono l’articolo 5, comma 1-bis, del D. Lgs. 148/2015 ed esonerano dalla contribuzione addizionale dovuta per la domanda di integrazione salariale, di cui all’articolo 5, comma 1, del medesimo D. Lgs. 148/2015, le imprese che fabbricano elettrodomestici, con un organico superiore alle 4.000 unità e con unità produttive site nel territorio nazionale, di cui almeno una in un'area di crisi industriale complessa, le quali, al fine di mantenere la produzione esistente con la stabilità dei livelli occupazionali, abbiano stipulato contratti di solidarietà, e che prevedono nell'anno 2019 la riduzione concordata dell'orario di lavoro di durata non inferiore a quindici mesi. L'esonero è autorizzato dal Ministero del lavoro, previo accordo governativo tra imprese e organizzazioni sindacali dei lavoratori in cui vengono definiti gli impegni aziendali relativi alla continuità produttiva e al mantenimento stabile dei livelli occupazionali.
Ai relativi oneri, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2019 e a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della L. 388/2000, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel predetto limite di 10 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato;
b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata, su cui confluiscono i residui passivi disimpegnati del Fondo per la formazione professionale a seguito delle verifiche effettuate dall’ANPAL di cui all'articolo 5, comma 4-bis, del D. Lgs. 150/2015 nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del DL 148/1993, per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro, versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro;
c) ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008.
L'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.
Con modifiche apportate durante l’esame al Senato, viene altresì aggiunta all'Elenco delle attività stagionali[15], per le quali è prevista l'esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale[16], la seguente: “attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci” (comma 1-bis).
Al relativo onere, valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente del Ministero dell'economia e delle finanze (comma 1-ter).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Minori entrate contributive |
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|||||||||||
Esonero contributo addizionale imprese che fabbricano elettrodomestici in aree di crisi industriale complesse con contratti solidarietà (comma 1) |
|
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10,0 |
6,9 |
|
|
10,0 |
6,9 |
|
|
Esenzione contributo addizionale assunzioni non a tempo indeterminato (comma 1-bis) |
|
|
|
|
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0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Esonero contributo addizionale imprese che fabbricano elettrodomestici in aree di crisi industriale complesse con contratti solidarietà (comma 1) |
10,0 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
Esenzione contributo addizionale assunzioni non a tempo indeterminato (comma 1-bis) |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Maggiori entrate extratributarie |
|
|||||||||||
Utilizzo delle somme versate all’entrata derivanti dalle sanzioni erogate dall’AGCM, che restano acquisite all’entrata dello Stato [comma 2, lettera a)] |
10,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
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|||||||||||
Minori spese derivanti dalla mancata riassegnazione delle somme versate all’entrata derivanti dalle sanzioni erogate dall’AGCM, che restano acquisite all’entrata dello Stato [comma 2, lettera a)] |
|
|
|
|
10,0 |
|
|
|
10,0 |
|
|
|
Riduzione Tabella A MEF (comma 1-ter) |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
|
0,1 |
0,1 |
0,1 |
Minori spese in conto capitale |
|
|||||||||||
Riduzione Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali [comma 2, lettera c)] |
|
|
|
|
|
6,9 |
|
|
|
6,9 |
|
|
La relazione tecnica, con riferimento ai commi 1 e 2, afferma che, ai fini dell'individuazione della platea oggetto di valutazione, sono state considerate le autorizzazioni riportate nei decreti direttoriali n. 102688 del 14/2/2019 e n. 102828 del 12/3/2019. La Direzione centrale ammortizzatori sociali dell'INPS ha fornito distintamente per decreto e per singola unità produttiva la stima del contributo addizionale in esame. Tale contributo è stato calcolato per il decreto n. 102688, in cui sono presenti tutte le autorizzazioni, sulla base della retribuzione media mensile differenziale di accredito di 1.643,24 euro.
Sul decreto n. 102828 la retribuzione media mensile differenziale di accredito utilizzata per il calcolo del contributo addizionale è pari a 1.469,64 euro e per le domande non ancora autorizzate si è ipotizzata l'aliquota contributiva massima del 15%. La RT fa altresì presente che, pur considerando le domande elaborate, i lavoratori risultano 2.590 e pertanto, rispetto al numero massimo di 3.783 previsto nel decreto, ne mancherebbero 1.193. Per tale ragione, è stata fatta una stima anche per i lavoratori mancanti usando l'aliquota massima (15%) e il periodo massimo (24 mesi).
Il numero medio di mesi di esonero distintamente per aliquota addizionale e per decreto sono riportati nella seguente tabella:
Numero medio di mesi di esonero del contributo addizionale per la CIGS
|
Decreto 102828 |
Decreto 102688 |
9% |
0 |
11,3 |
12% |
8,0 |
7,9 |
15% |
18,8 |
5,5 |
Il dato fornito è stato aggiornato sulla base dei parametri contenuti nel Documento di Economia e Finanza 2019 deliberato in data 9 aprile 2019. Nella tabella seguente sono riportate le minori entrate contributive derivanti dall'esonero in esame distintamente per gli anni 2019 e 2020 e per singolo decreto:
Onere derivante dall'esonero contributi del contributo addizionale CIGS
per le aziende di cui ai decreti 102828 e 102688 cui ai decreti 102828 le 102688
(milioni di euro)
|
Decreto 102828 |
Decreto 102688 |
Totale |
2019 |
10,0 |
0,8 |
10,8 |
2020 |
6,9 |
0,1 |
7,0 |
La RT specifica che l'onere derivante dall'applicazione dell'articolo in esame è quindi complessivamente pari a 16,9 milioni di euro in quanto solo nel caso del decreto 102828 l'impresa considerata (Whirpool Emea) ha un organico superiore alle 4.000 unità. Nel caso del decreto 102688 il costo è di 900 mila euro, ma l'impresa considerata (Whirpool Italia) ha circa 400 dipendenti e quindi non rientra nel campo di applicazione del presente articolo.
Infine, la RT conferma che l'utilizzo delle risorse utilizzate a copertura non reca pregiudizio alle attività già programmate a legislazione vigente e che le fonti indicate presentano la necessaria disponibilità.
Il Governo, durante l’esame presso il Senato, ha confermato la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e assicurato che il relativo utilizzo non pregiudica impegni già programmati. In merito all’eventuale sostituzione della copertura prevista mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio istituita ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, del D. Lgs. 150/2015, con una riduzione della relativa autorizzazione, si segnala che l'autorizzazione che si intende ridurre, ovvero l'articolo 9, comma 5, del DL 148/1993, si riferisce alle risorse del fondo di rotazione istituito presso il Ministero del lavoro per favorire l'accesso al Fondo sociale europeo e al Fondo regionale europeo dei progetti realizzati dagli organismi indicati all'articolo 8 della decisione del consiglio delle Comunità europee n. 71/66/CEE del 1 °febbraio 1971. Tale fondo è ad amministrazione autonoma e gestione fuori bilancio e non è pertanto possibile disporne la riduzione a copertura di oneri, non essendo le relative risorse iscritte nel bilancio dello Stato. La disposizione di copertura di cui al comma 2, lettera b), dell'articolo 11 è correttamente formulata, in conformità al disposto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera b), della L.196/2009 secondo il quale, in caso di copertura mediante risorse affluite in conti correnti o in contabilità speciali presso la Tesoreria statale, si procede alla contestuale iscrizione delle risorse da utilizzare come copertura nello stato di previsione dell'entrata, disponendone il versamento.
La RT, per quanto attiene ai commi 1-bis e 1-ter, chiarisce che la quantificazione delle minori entrate contributive derivanti dall'inserimento nelle categorie esonerate dal versamento del contributo addizionale, esplicitate nell'articolo 2, comma 29, della L. 92/2012, delle attività stagionali con riferimento ai lavoratori addetti agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci, è stata effettuata sulla base delle informazioni fornite dalla Direzione entrale Entrate e recupero crediti dell'INPS. Dagli archivi gestionali UNIEMENS dell'INPS sono state desunte le seguenti basi tecniche riferite al 2018:
Aziende addette agli impianti di trasporto a fune e alla gestione delle piste da sci:
- N° lavoratori stagionali: circa 1.000
- Monte retributivo medio annuo pro capite: circa 6.000 euro
La RT ipotizza la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2020 e l'invarianza della platea nel periodo oggetto di valutazione. Gli importi relativi alle retribuzioni sono stati opportunamente rivalutati, fino all'anno 2022, sulla base dei parametri contenuti nella Nota di aggiornamento del documento di economia e finanza 2019 deliberato in data 30 settembre 2019 e, per il periodo successivo, sulla base delle variabili macroeconomiche riportate nella Conferenza dei servizi tenutasi il 30 luglio 2019.
Nella tabella seguente sono riportate le minori entrate contributive (al lordo degli effetti fiscali) derivanti dall'esonero in esame per gli anni 2020-2029:
(migliaia di euro)
Anno |
Minori entrate contributive al lordo degli effetti fiscali |
2020 |
86,0 |
2021 |
88,0 |
2022 |
89,0 |
2023 |
91,0 |
2024 |
93,0 |
2025 |
95,0 |
2026 |
97,0 |
2027 |
99,0 |
2028 |
101,0 |
2029 |
103,0 |
In merito ai profili di quantificazione, si rileva preliminarmente che la RT non fornisce dati riferiti alla ripartizione della platea interessata in ragione delle diverse aliquote applicabili. In mancanza di tale parametro, non risulta possibile verificare puntualmente la congruità dello stanziamento previsto; sarebbe pertanto utile acquisire i predetti elementi, pur rilevando che la stima complessiva dell'onere (16,9 milioni) sembrerebbe ispirata a criteri di prudenzialità.
Infatti, qualora si utilizzassero i parametri massimi per l’intera platea interessata, l'onere totale risulterebbe di circa 20 milioni di euro (platea di 3.783 soggetti cui viene applicata per 24 mesi l’aliquota massima del 15%).
Andrebbero inoltre acquisiti chiarimenti circa la modulazione temporale dell’onere.
Infatti, per un verso l’onere massimo è previsto per l’esercizio in corso, in gran parte già trascorso, e, per altro verso, non sono previsti oneri per il 2021, pur a fronte di una durata massima di 24 mesi dell’integrazione salariale in questione.
Si osserva altresì che il prospetto riepilogativo riporta l’onere sul bilancio dello Stato limitatamente alla somma di 10 mln per il 2019 (quali maggiori spese correnti per trasferimenti all’ente previdenziale), ma non computa l’analoga spesa di 6,9 mln per il 2020 in quanto posta a carico delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata, su cui confluiscono i residui passivi disimpegnati del Fondo per la formazione professionale. Correttamente peraltro l’utilizzo dei residui in questione è compensato sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto.
Con riferimento all’esenzione dall'obbligo del versamento del contributo addizionale, di cui all’articolo 2, comma 28, della L. 92/2012, per le attività del personale addetto agli impianti a fune in località sciistiche e montane, il cui minor gettito contributivo è valutato in 86.000 euro per l'anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall'anno 2021, si fa presente che la quantificazione appare sostanzialmente congrua alla luce dei parametri riportati nella relazione tecnica.
Si osserva altresì che tali disposizioni – in base al tenore letterale del comma 1-bis - appaiono di immediata applicazione, mentre la RT assume come ipotesi ai fini della stima la decorrenza della norma dal 1° gennaio 2020 e non imputa quindi minori entrate contributive all’esercizio 2019. Al riguardo appare necessario acquisire chiarimenti, al fine di escludere effetti negativi anche per l’anno in corso.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2 provvede all’onere - pari a 10 milioni di euro per il 2019 e a 6,9 milioni di euro per il 2020 - derivante dall’esonero dal contributo addizionale – previsto a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale - di cui all’articolo 5 del decreto legislativo n. 148 del 2015[17], in favore di imprese del settore della fabbricazione di elettrodomestici in possesso di determinati requisiti tramite le seguenti modalità:
a) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato;
b) quanto a 6,9 milioni di euro per l'anno 2020, mediante utilizzo delle risorse derivanti dalla gestione a stralcio separata destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, istituita dall'articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, nell'ambito del Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148[18], istituito presso il medesimo Ministero per favorire l’accesso ai finanziamenti europei di progetti realizzati dalle Regioni; tali risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere successivamente riassegnate allo stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Al riguardo, con riferimento alla copertura di cui alla lettera a) si rammenta che le somme di cui al citato articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 concernono le entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, ai sensi della medesima disposizione, sono destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori[19]. In tale contesto, appare pertanto necessario acquisire una conferma del Governo, da un lato, circa l’effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, dall’altro, circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione delle specifiche finalità sottese alla citata disposizione ed eventualmente già programmate a valere sulle risorse medesime, anche alla luce dell’ulteriore utilizzazione delle risorse in parola da parte dell’articolo 12 del provvedimento in esame.
Analoga rassicurazione - sul piano della effettiva disponibilità delle risorse all’uopo indicate - andrebbe altresì acquisita in merito alla copertura di cui alla lettera b).
Si rileva, infine, che la lettera c) del comma 2 dell’articolo 11 prevede l’utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all’attualizzazione di contributi pluriennali[20] di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto-legge n. 154 del 2008, al fine di assicurare la compensazione degli oneri - in termini di fabbisogno e di indebitamento netto - che vengono a determinarsi in misura pari a 6,9 milioni di euro per il 2020. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, posto che il citato Fondo reca le occorrenti disponibilità.
Inoltre, il comma 2-ter provvede agli oneri derivanti dall’esonero dal contributo addizionale - previsto per i rapporti di lavoro a tempo indeterminato dall’articolo 2, comma 29, lettera b), della legge n. 92 del 2012[21] - delle attività stagionali svolte da lavoratori addetti agli impianti di trasporto a fune in località sciistiche e montane, valutati in 86.000 euro per l’anno 2020 e in 103.000 euro a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze riferito al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, atteso che il citato accantonamento reca le necessarie disponibilità.
Trattamento di mobilità in deroga
Normativa vigente. L’articolo 1, commi da 251 a 253, della L. 145/2018 (legge di bilancio 2019) prevede la concessione del trattamento di mobilità in deroga, nel limite massimo di dodici mesi, anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo 1° dicembre 2017-31 dicembre 2018 e che non hanno diritto all'indennità di disoccupazione Nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASpI). A tali lavoratori, dal 1° gennaio 2019, sono applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale.
In particolare, il comma 253 dispone che al relativo onere si faccia fronte nel limite massimo delle risorse residue disponibili da parte delle regioni per le politiche per il lavoro e l'occupazione.
A tali disposizioni non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica. La relazione tecnica affermava che le stesse non avrebbero comportato oneri aggiuntivi per la finanza pubblica in quanto volte a regolamentare l’accesso al trattamento di mobilità in deroga mantenendo inalterate le risorse a legislazione vigente già a disposizione delle regioni, che costituiscono un limite di spesa.
Le norme sostituiscono l’articolo 1, comma 253, della L. 145/2018, intervenendo sulle modalità di copertura. La novella specifica che al trattamento di mobilità in deroga anche in favore dei lavoratori che hanno cessato la Cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) nel periodo 1° dicembre 2017-31 dicembre 2018 si fa fronte nel limite massimo delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis[22], del decreto legislativo 14 settembre 2015, ove non previamente utilizzate. Detti soggetti concedono il trattamento di mobilità in deroga, previa autorizzazione da parte dell'INPS a seguito della verifica della disponibilità finanziaria.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che non sussistono nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto all'onere derivante dall'applicazione del presente articolo si provvede mediante le restanti disponibilità finanziarie inerenti al 50% delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome, ai sensi dell'articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 148/2015. La RT conferma quindi l'assenza di nuovi o ulteriori oneri per la finanza pubblica in quanto i trattamenti saranno attivati solo e unicamente in presenza di risorse residue già assegnate alle Regioni e province autonome.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che la disposizione in esame sostituisce la clausola di copertura prevista dal comma 253 dell’articolo 1 della legge n. 145 del 2018 in relazione agli oneri derivanti dalla concessione del trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori che hanno cessato la cassa integrazione guadagni nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non rientrano nell'istituto della NASpI, di cui al precedente comma 251. In particolare, la norma di cui si propone l’introduzione pone ora i suddetti oneri a carico delle risorse già assegnate alle regioni e alle province autonome ai sensi dell’articolo 44, comma 6-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015 (per l’erogazione di trattamenti di integrazione salariale e di mobilità), ove non previamente utilizzate ai sensi del comma 3 dell’articolo 26-ter del decreto-legge n. 4 del 2019 (relativo alla proroga di prestazioni di cassa integrazione guadagni in deroga). Al riguardo, pur in assenza di un dato puntuale circa l’ammontare delle risorse residue e tuttora libere da impegni perfezionati o in via di perfezionamento, non si hanno osservazioni da formulare, posto che la concessione del beneficio dovrà comunque avvenire nell’ambito delle risorse assegnate agli enti territoriali effettivamente disponibili, che si configurano quindi come un limite massimo di spesa.
Estensione dell'indennizzo per le aziende che hanno cessato l'attività commerciale
Normativa vigente. L’articolo 1 del D. Lgs. 207/1996 ha previsto, per un periodo transitorio di tre anni (1996-1998), l'erogazione di un indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale a favore degli esercenti specifiche attività commerciali e loro coadiutori che avessero superato determinati limiti di età. Contestualmente è stato disposto l’obbligo di versamento, a carico degli iscritti alla Gestione degli esercenti attività commerciali presso l’INPS, di un’aliquota contributiva aggiuntiva nella misura dello 0,09%.
Successivamente l’articolo 19-ter del DL 185/2008, e successive modificazioni, ha concesso l’indennizzo ai soggetti che si trovavano in possesso dei requisiti di cui al D. Lgs. 207/1996 nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2009 e il 31 dicembre 2016, prorogando l’applicazione della relativa aliquota aggiuntiva fino al 31 dicembre 2018.
Da ultimo, l’articolo 1, commi 283 e 284, della L. 145/2018 ha concesso, a decorrere dall’esercizio 2019, l'indennizzo di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 207/1996, secondo i requisiti e le modalità già previste dal medesimo decreto. È stata altresì disposta la corresponsione della relativa aliquota aggiuntiva. Qualora dal monitoraggio degli oneri per prestazioni e delle entrate contributive dovesse emergere, anche in via prospettica, il mancato conseguimento dell'equilibrio tra contributi e prestazioni con decreto viene adeguata l'aliquota contributiva. In caso di mancato adeguamento della predetta aliquota contributiva l'INPS non riconosce ulteriori prestazioni.
Ai commi 283 e 284 della legge di bilancio 2019 non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme riconoscono l'indennizzo di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 207/1996, nella misura e secondo le modalità ivi previste, anche ai soggetti in possesso dei requisiti nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2017 e il 31 dicembre 2018.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che le norme in esame riguardano l'estensione dell'indennizzo per le aziende commerciali in crisi anche ai soggetti in possesso dei requisiti nel biennio 2017-2018.
In ordine a tale estensione la relazione tecnica di accompagnamento alla legge di bilancio per il 2019 (L. 145/2018, art. 1, commi 283 e 284) aveva evidenziato l'esistenza di una specifica clausola diretta a garantire l'equilibrio della gestione e, pertanto, la neutralità finanziaria delle complessive disposizioni in argomento, tenuto conto che comunque l'INPS non è autorizzato a riconoscere ulteriori prestazioni qualora emerga, a seguito di monitoraggio, una carenza di finanziamento valutata anche in via prospettica. Trattasi di una clausola che continua ad essere attiva e che assicura la neutralità finanziaria dell'operazione estensiva.
In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare nel presupposto – sul quale appare necessario acquisire conferma dal Governo – che il meccanismo di salvaguardia di cui all’articolo 1, comma 284, della L. 145/2019 sia in grado di assicurare l’equilibrio finanziario nell’applicazione della misura a fronte di un allargamento della platea potenzialmente interessata a ricevere l’indennizzo in esame.
ARTICOLO 12
Potenziamento della struttura per le crisi di impresa
La norma, modificata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, assegna un contingente di personale fino ad un massimo di 12 funzionari di Area III dipendenti dalle pubbliche amministrazioni - in posizione di fuori ruolo, comando o altro istituto previsto dai rispettivi ordinamenti - alla struttura di cooperazione tra il Ministero dello sviluppo economico e il Ministero del lavoro, istituita dall’art. 1, comma 852, della legge n. 296/2006 per il monitoraggio delle politiche volte a contrastare il declino dell'apparato produttivo. Il trattamento economico complessivo del suddetto personale è a carico dell’amministrazione di destinazione (comma 1).
Le modifiche introdotte dal Senato prevedono che la summenzionata struttura operi in collaborazione con le competenti Commissioni parlamentari, nonché con le regioni nel cui ambito si verificano le situazioni di crisi d'impresa oggetto di intervento. La struttura garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche (comma 1-bis).
Agli oneri derivanti dal comma 1, pari ad euro 180.000 per il 2019 e ad euro 540.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021, si provvede (comma 2):
· quanto ad euro 180.000 per il 2019, mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato relativamente alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato[23] che alla data dell'entrata in vigore del presente decreto non siano state riassegnate ai pertinenti programmi di spesa e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato;
· quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'art 1, comma 1089, della legge 27 dicembre 2017, n. 205/2017 (Fondo per il sovvenzionamento delle iniziative per il “Commercio equo e solidale”, per cui è prevista una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018 nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Assegnazione di un contingente di personale di un massimo di 12 funzionari Area III per il potenziamento della struttura crisi d’impresa (comma 1) |
0,18 |
0,54 |
0,54 |
|
0,18 |
0,54 |
0,54 |
|
0,18 |
0,54 |
0,54 |
|
Maggiori entrate fiscali e contributive |
|
|||||||||||
Assegnazione di un contingente di personale di un massimo di 12 funzionari Area III per il potenziamento della struttura crisi d’impresa– effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
|
0,09 |
0,26 |
0,26 |
|
0,09 |
0,26 |
0,26 |
|
Maggiori entrate extra tributarie |
|
|||||||||||
Utilizzo somme versate in entrata derivanti da sanzioni erogate dalla AGCM che restano acquisite al bilancio dello Stato (comma 2) |
0,18 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Mancata riassegnazione delle somme versate in entrata derivanti da sanzioni erogate da AGCM che restano acquisite al bilancio dello Stato (comma 2) |
|
|
|
|
0,18 |
|
|
|
0,18 |
|
|
|
Minori spese correnti |
|
|||||||||||
Riduzione fondo per il commercio equo e solidale (comma 2) |
|
0,54 |
0,54 |
|
|
0,54 |
0,54 |
|
|
0,54 |
0,54 |
|
La relazione tecnica illustra in una tabella (riportata a seguire) i costi complessivi posti a carico dell'Amministrazione di destinazione per le fasce economiche dei funzionari di Area III, ai sensi del CCNL comparto funzioni centrali 2016/2018:
(euro)
Area Fascia |
Vecchia Classe |
Livelli retributivi |
|
||||
|
|
Stip + IIs per 13 mensilità |
IVC 2019 |
Ind. Amm. MISE |
Totale lordo |
Oneri amministrazione 38,38 % |
Totale al lordo oneri riflessi |
III F7 |
|
34.933,69 |
224,53 |
3.900,00 |
39.100,22 |
15.009,73 |
54.117,95 |
III F6 |
|
32.899,75 |
230,38 |
3.900,00 |
37.000,11 |
14.223,67 |
51,283,78 |
III F5 |
C 3S |
30.820,18 |
215,00 |
3.900,00 |
34.966,28 |
13.120,06 |
48.386,34 |
III F4 |
C 3 |
28.945,41 |
202,07 |
3.900,00 |
33.078,08 |
12.603,37 |
45.773,45 |
III F3 |
C 2 |
20.259,61 |
184,47 |
3.526,92 |
29.971,00 |
12.502,87 |
41.173,87 |
III F2 |
C 1S |
24.997,19 |
171,98 |
3.136,92 |
28.909,30 |
10.865,14 |
39.174,53 |
III F1 |
C 1 |
24.149,43 |
169,00 |
3.136,92 |
27.455,35 |
10.537,36 |
37.992,71 |
La relazione tecnica precisa che stimando prudenzialmente il costo medio di un'unità di III Area in circa 45.000 euro annui, il costo annuo complessivo per 12 funzionari può essere determinato in 540.000 euro. Per il 2019, entrando la disposizione in vigore solo nel terzo quadrimestre, la spesa massima non potrebbe comunque superare 180.000 euro.
La relazione tecnica ribadisce che al relativo onere per il 2019 si provvede mediante utilizzo delle somme derivanti dai Fondi di cui all'art. 148, comma 1, della legge n. 388/2000, che restano acquisiti definitivamente al bilancio dello Stato e che presentano la necessaria disponibilità; mentre, per gli anni 2020-2021, mediante definanziamento del Fondo per il commercio equo solidale, che presenta uno stanziamento pari ad un milione di euro all'anno.
Nel corso dell’esame parlamentare in prima lettura al Senato, il Governo[24], con riferimento alla richiesta di chiarimenti formulata[25] circa la disponibilità delle risorse poste a copertura degli oneri recati dalla disposizione in esame e all'assenza di pregiudizi su impegni già programmati, ha confermato la disponibilità delle risorse utilizzate a copertura e ha assicurato che il relativo utilizzo non pregiudica impegni già programmati.
La relazione tecnica afferma che il comma 1-bis non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto le attività dei soggetti pubblici coinvolti rientrano nelle attribuzioni istituzionali degli stessi, pertanto verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, riguardo alla stima degli oneri retributivi del personale forniti dalla relazione tecnica, si prende atto delle ipotesi prudenziali assunte dalla medesima relazione tecnica.
Si osserva in proposito che la somma autorizzata (euro 180.000 per il 2019 ed euro 540.000 per ciascuno degli anni 2020 e 2021) si configura come limite massimo di spesa pur a fronte di oneri aventi natura obbligatoria in quanto correlati alle retribuzioni di personale. Andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo riguardo all’idoneità della formulazione della disposizione finanziaria come limite anziché come “previsione” di spesa pur rilevando, in ogni caso, che l’assegnazione di funzionari è prudenzialmente prevista non in numero predeterminato, ma fino ad un limite massimo di 12.
Con riferimento alla disposizione introdotta dal Senato (comma 1-bis) che prevede che la struttura di cooperazione per il monitoraggio delle misure di contrasto del declino produttivo garantisca la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee strumentazioni informatiche, appare opportuno acquisire elementi di valutazione in merito all’effettiva possibilità di attuare la disposizione nell’ambito delle dotazioni di bilancio disponibili a legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 2 provvede agli oneri derivanti dal precedente comma 1, pari a 180.000 euro per l’anno 2019 e a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, relativi al potenziamento delle attività di prevenzione e soluzione delle crisi aziendali svolte dal Ministero dello sviluppo economico:
a) quanto a 180.000 euro per l’anno 2019, mediante utilizzo delle somme versate all’entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell’articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che alla data di entrata in vigore del decreto in esame non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite definitivamente al bilancio dello Stato;
b) quanto a 540.000 euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1089, della legge n. 205 del 2017.
In proposito, relativamente alla copertura recata dalla lettera a), si rinvia a quanto illustrato in merito all’articolo 11, comma 2.
Quanto alla copertura recata dalla lettera b), si ricorda che il comma 1089 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017 ha istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il commercio equo e solidale (capitolo 2503), con una dotazione di un milione di euro annui a decorrere dall'anno 2018[26]. Al riguardo, appare necessario che il Governo assicuri che il citato Fondo rechi le risorse necessarie a far fronte agli oneri relativi agli anni 2020 e 2021 e che l’utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente.
Fondi da alimentare con i proventi delle aste emissioni
Normativa previgente. L’articolo 19 del D.lgs. 30/2013 (Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra) disciplina la messa all'asta delle quantità di quote di emissione determinate con decisione della Commissione europea. In particolare, la norma prevede che i proventi delle aste siano versati al GSE in un apposito conto corrente dedicato, per essere poi trasferiti su un conto, intestato al Dipartimento del tesoro, presso la Tesoreria dello Stato, e versati all'entrata del bilancio dello Stato. Dei proventi:
- una quota del 50% è riassegnata[27] al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato;
- la restante quota del 50% è riassegnata ad appositi capitoli per spese di investimento, con vincolo di destinazione derivante da obblighi europei, ripartendola nella misura del 70% a favore del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM) e del 30% a favore del Ministero dello sviluppo economico (MISE). La quota è destinata ad una serie di attività volte principalmente a contrastare i cambiamenti climatici (riduzione delle emissioni, sviluppo di energie rinnovabili, riforestazione nei Paesi in via di sviluppo, silvicoltura, finanziamento della ricerca nel campo dell'efficienza energetica, ecc.).
La norma istituisce due Fondi presso il MISE:
- il “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale”.
Il Fondo è alimentato nel rispetto della normativa europea relativa al sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e di quella in materia di aiuti di Stato: a tal fine è prevista la notificazione ai sensi dell’articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea.
Secondo la relazione illustrativa la misura è volta ad accompagnare la trasformazione verso la decarbonizzazione delle imprese ad alta intensità elettrica ed è, in particolare, destinata alle imprese individuate, ai sensi dell’articolo 10-bis della direttiva 2003/87/CE, quali appartenenti ai settori o ai sottosettori considerati esposti ad un rischio elevato di risocializzazione delle emissioni di carbonio a causa dei costi connessi alle emissioni di gas a effetto serra trasferiti sui prezzi dell’energia elettrica.
Nel corso dell’esame presso il Senato, è stato approvato un emendamento a norma del quale, nell’utilizzo del Fondo, si deve attribuire priorità ad interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone. Su tale emendamento la 5^ Commissione ha espresso parere di semplice contrarietà[28] dopo che il rappresentante del Governo aveva espresso parere contrario[29];
- il “Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone”.
Secondo la relazione illustrativa la misura è volta ad evitare crisi occupazionali nelle aree in cui è prevista la chiusura delle centrali a carbone attualmente operanti,[30] promuovendo progetti di riqualificazione e riconversione dell’ occupazione locale: la possibilità di utilizzo dei proventi delle aste CO2 per tali iniziative è espressamente prevista dalla direttiva 2003/87/CE (articolo 10, comma 3, lettera k) per promuovere la creazione di competenze e il ricollocamento dei lavoratori al fine di contribuire a una transizione equa verso un’economia a basse emissioni di carbonio, in particolare nelle regioni maggiormente interessate dalla transizione occupazionale, in coordinamento con le parti sociali.
Le procedure di utilizzo di ciascuno dei due Fondi sono disciplinate con decreto ministeriale anche ai fini del rispetto del limite di spesa degli stanziamenti assegnati.
I due Fondi sono alimentati a valere sulla quota annua dei proventi derivanti dalle aste, eccedente il valore di 1.000 milioni di euro, nelle seguenti misure:
- quanto al “Fondo per la transizione energetica nel settore industriale”, nella misura massima di 100 milioni per il 2020 e di 150 milioni annui a decorrere dal 2021;
- quanto al “Fondo per la riconversione occupazionale nei territori in cui sono ubicate centrali a carbone”, fino ad un massimo di 20 milioni per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
I medesimi proventi delle aste sono già stati oggetto, di recente, di un intervento normativo di tenore analogo a quello in esame. Infatti l’articolo 20 del DL n. 148/2017 (decreto “fiscale”) ha utilizzato i proventi delle aste delle quote di emissione nei termini seguenti:
- quanto a 30 milioni per il 2017, a valere sulla quota destinata al MATTM, specificamente per il finanziamento della bonifica ambientale e della rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli-Coroglio e del Comune di Matera[31];
- quanto a 30 milioni per il 2017, a valere sulla quota destinata al MISE, a concorrere alla copertura della generalità degli interventi previsti dal decreto “fiscale”[32].
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti finanziari alla norma.
La relazione tecnica ribadisce che la norma destina ai due nuovi Fondi una quota, comunque contingentata entro un valore massimo, delle maggiori entrate che deriveranno nei prossimi anni dalle aste CO2 in funzione dell'aumento progressivo del valore delle quote stesse. Infatti, già dal 2019, sulla base dei proventi derivanti dalle aste 2018 pari a 1.452 milioni di euro, le entrate complessive statali sono aumentate di circa 900 milioni di euro rispetto al 2017, e tale aumento risulterà, secondo le analisi disponibili, crescente nei prossimi anni. I due fondi, peraltro, saranno alimentati dalle quote dei proventi delle aste assegnate al MISE e, solo nel caso in cui tali proventi non siano in grado di soddisfare le finalità dei fondi, per la residua copertura si utilizzeranno le quote dei proventi assegnate al MATTM.
La RT sottolinea che le previsioni dell'andamento dei prezzi delle quote, anche in funzione della misura che la Commissione Europea può adottare per regolarne il prezzo, indicano un costatile aumento nei prossimi anni e quindi un gettito comunque crescente, anche in presenza della quota da destinare al Fondo di compensazione.
Inoltre, per quanto riguarda la disposizione che, nell’utilizzo del Fondo, attribuisce priorità ad interventi di riconversione sostenibili, caratterizzati da processi di decarbonizzazione che escludono l'utilizzo di ulteriori combustibili fossili diversi dal carbone, la relazione tecnica afferma che essa intende escludere l'utilizzo del gas naturale per interventi di riconversione industriale delle aree oggetto di dismissione di centrali a carbone, e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto mantiene invariato lo stanziamento previsto.
Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo[33], in risposta ai quesiti emersi nel corso dell’esame, ha escluso qualunque pregiudizio per la quota dei proventi delle aste delle quote di emissione carbonica destinata (ai sensi del comma 5 dell’art. 19 del d.lgs. n. 30/2013) al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato, in quanto è espressamente stabilito che alla copertura degli oneri derivanti dalla disposizione in esame di provvede utilizzando la quota dei proventi delle aste CO2 assegnata al Ministero dello sviluppo economico e, eventualmente ove necessario, la quota assegnata al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Inoltre, il Governo ha chiarito che la previsione in esame trova applicazione solo quando i proventi delle aste complessivamente superino i 1.000 milioni di euro e ha ribadito che rimane ferma la previsione di cui al comma 5 dello stesso articolo 19, dovendo ritenersi escluso qualunque rischio di compressione della quota del 50 per cento dei proventi delle aste CO2 destinata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
Successivamente, nella seduta del 2 ottobre 2019, la 5^ Commissione, sulla base dei chiarimenti forniti dal Governo, ha espresso parere non ostativo sul testo originario del DL in esame, “nel presupposto, con riguardo all'articolo 13, dell'integrità della quota dei proventi delle aste di emissione di anidride carbonica da riassegnare al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.”[34].
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la disposizione opera nel limite delle risorse disponibili e che, pertanto, l’onere è limitato agli stanziamenti annui previsti. Si prende altresì atto degli elementi, forniti dalla relazione illustrativa, concernenti la compatibilità con la normativa europea dell’utilizzo dei proventi delle aste CO2 per le finalità indicate dalla norma. Andrebbe inoltre confermata la compatibilità degli utilizzi del Fondo rispetto al carattere in linea di principio eventuale e, comunque, non predeterminabile nell’ammontare delle risorse in questione.
In merito alla previsione, introdotta dal Senato, secondo la quale nell’utilizzo del Fondo per la transizione energetica nel settore industriale va attribuita priorità a interventi di riconversione sostenibili, non si rilevano profili di onerosità posto che la stessa interviene sulla ripartizione ed impiego del Fondo senza incidere sul relativo ammontare complessivo.
Controlli e sanzioni in materia di incentivi per energia da fonti rinnovabili
Normativa vigente. Il D. Lgs. 03 marzo 2011, n. 28, di attuazione della direttiva 2009/28/CE, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, ha previsto tra l’altro diversi incentivi nel settore elettrico e termico. Gli incentivi sono finanziati, mediante apposite componenti, a valere sulle tariffe dell’energia elettrica (artt. 23, comma 7 e 32, comma 2), sulle tariffe del gas naturale (artt. 27, comma 1; 28, comma 4; 32, comma 2), su contributi tariffari (art. 29): il decreto è, infatti, corredato di clausola di invarianza finanziaria (art. 46). L’art. 42 – parzialmente modificato dal testo in esame – prevede controlli e sanzioni, in particolare relativamente alle violazioni rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi.
La norma modifica, con effetti anche retroattivi, l’apparato sanzionatorio che il D. Lgs. n. 28/2011 (art. 42) appresta per le violazioni riscontrate nella percezione degli incentivi per energia da fonti rinnovabili; sono infatti ridotti gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie, anche relativamente a sanzioni già irrogate.
Più specificamente:
- per gli impianti che producono energia da fonti rinnovabili, il GSE dispone la decurtazione dell'incentivo in misura ricompresa fra il 10 e il 50 per cento (anziché fra il 20 e l'80, come a legislazione vigente) in ragione dell'entità della violazione e, nel caso in cui le violazioni siano spontaneamente denunciate dal soggetto responsabile al di fuori di un procedimento di verifica e controllo le decurtazioni sono ulteriormente ridotte della metà (anziché di un terzo). Si specifica altresì che le riduzioni si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell'interessato, a quelli definiti con provvedimenti del GSE di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti o comunque non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame. La richiesta dell’interessato, prosegue la disposizione, equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE e comporta la rinuncia all’azione;
- per gli impianti fotovoltaici “di piccola taglia” privi di regolare certificazione si applica una decurtazione del 10 per cento (anziché del 30, come a legislazione vigente) della tariffa incentivante. Inoltre, si specifica che la decurtazione del 10 per cento si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti;
- per gli impianti fotovoltaici “di taglia superiore” privi di regolare certificazione si applica una decurtazione del 10 per cento (anziché del 20, come a legislazione vigente) della tariffa incentivante. Inoltre, si specifica che la decurtazione del 10 per cento si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.
Nel corso dell’esame parlamentare il Governo ha espresso una valutazione non ostativa sull’emendamento introduttivo della disposizione in esame, della quale è stata verificata l'assenza di effetti di carattere fiscale. La Commissione 5^ (Bilancio) ha espresso parere non ostativo (seduta del 21 ottobre 2019).
La relazione tecnica afferma che la norma ha un impatto positivo sul bilancio dello Stato, poiché il sistema degli incentivi alla produzione da fonti rinnovabili comporta effetti positivi sul bilancio sia in termini di accise che in termini di tassazione sul reddito delle imprese, generato dall'erogazione degli incentivi stessi.
La perdita di possibili iniziative per fallimento, oltre a generare una riduzione della produzione da fonti rinnovabili necessaria per il raggiungimento degli obiettivi europei, avrebbe, dunque, l'effetto di ridurre la contribuzione fiscale di tali iniziative. Va inoltre ricordato che il raggiungimento dei target europei al 2020 e al 2030 è vincolante e sanzionato dall'Unione Europea. In tal senso, la perdita di produzione rinnovabile, che la norma in esame intende evitare, potrebbe contribuire, in prospettiva, al mancato raggiungimento dei target, comportando l'applicazione di sanzioni a carico del bilancio pubblico.
L'impatto sulle tariffe dell'energia elettrica risente, invece, di effetti opposti, ascrivibili alle diverse disposizioni della norma. In particolare:
a) la correzione della percentuale sulle istruttorie già avviata interesserebbe circa 190 casi per una potenza complessiva di 565kW, con un maggior costo trascurabile a carico delle bollette (circa 30.000 euro/anno);
b) la riapertura dei contenziosi pendenti comporta, invece, un incremento dei costi sulle tariffe dell'energia elettrica. Si tratta di circa 940 impianti, cui sarebbe correlato un costo annuo di 77 milioni. Tale costo va ridotto della percentuale di decurtazione applicata, nonché della percentuale di possibile successo del contenzioso. Adottando una decurtazione media pari al 30% e applicando la percentuale di successo registrata dal GSE nel contenzioso (cfr. Rapporto attività GSE 2017), pari a circa l'85%, si perviene a una stima di 45 milioni all’anno a valere sulle tariffe dell'energia elettrica, cui corrisponderebbe un incremento dell'ordine di 50 centesimi di euro all'anno per la bolletta della famiglia tipo (2700kWh/anno di consumo);
c) un effetto positivo si avrebbe, invece, dal rafforzamento della procedura di ravvedimento
operoso, operata congiuntamente all'ampliamento della forchetta, che consentirà, un effetto di rientro sulle tariffe derivante dalle riduzioni agli incentivi attualmente erogati ed applicate a seguito dei ravvedimenti;
d) data la richiamata necessità di raggiungere gli obiettivi europei, sarebbe comunque necessario sostituire la produzione venuta a mancare dagli impianti decaduti, prevedendo incentivi (e costi aggiuntivi) a carico delle bollette elettriche. La disposizione evita tali maggiori costi.
La relazione tecnica ritiene che le lettere c) e d) hanno un effetto di controbilanciamento dei maggiori costi derivanti dall'attuazione della lettera b), comunque di entità già limitata, comportando un saldo certamente sostenibile, se non positivo, per i consumatori elettrici.
La proposta normativa in parola, afferma la relazione tecnica, genera una crescita delle entrate dello Stato attraverso l'applicazione delle accise sull'energia prodotta e della tassazione sul reddito di impresa a fronte di migliaia di impianti alimentati da fonti rinnovabili installati sul suolo italiano. Diversamente, tali impianti, in base all'attuale normativa vigente, verrebbero dichiarati decaduti dagli incentivi da parte del GSE anche in relazione a meri errori formali commessi dai produttori nell'ambito del procedimento di riconoscimento degli incentivi.
Secondo la relazione tecnica la norma è stata accuratamente (in base a dati oggettivi) elaborata al fine di garantire ai produttori la redditività degli impianti, compresi quelli di piccola e media potenza, consentendo loro di poter continuare ad investire sulla manutenzione, ma anche su un eventuale potenziamento, generando in tal modo una crescita degli investimenti e, rispetto a determinati impianti, un aumento degli introiti (anche per lo Stato) derivanti da una maggiore quantità di energia rinnovabile venduta sul mercato.
La proposta in esame consentirebbe dunque di:
a) garantire allo Stato italiano la necessaria produzione di energia da fonte rinnovabile per far fronte al raggiungimento dei target vincolanti europei (si pensi agli obiettivi 2030);
b) garantire al GSE, attraverso la decurtazione degli incentivi, il congruo recupero di parte degli incentivi già erogati nei confronti di un elevato numero di soggetti nel rispetto del principio di non discriminazione, lasciando però fuori i casi che possono ormai considerarsi consolidati e non suscettibili, dal punto di vista amministrativo, di essere riesaminati ai fini dell'applicazione della proposta normativa in questione;
c) sanzionare comunque i produttori che hanno violato la normativa di settore;
d) porre fine a migliaia di contenziosi che hanno generato una spesa molto elevata sia per i
produttori che per il GSE, così determinando un aumento degli utili del GSE che vengono versati al MEF ogni anno, in proporzione all'abbattimento dei relativi costi;
e) porre fine alla difficoltosa gestione (per mancanza di personale specializzato) di un elevatissimo numero di procedimenti amministrativi (ricorsi straordinari al Presidente della
Repubblica) incardinati presso i Ministeri competenti (MISE, MATTM) e al Consiglio di Stato, che nella maggior parte dei casi restano in vita per anni, non garantendo in tal modo una piena ed efficace giustizia.
In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia che la norma in esame riduce, con effetti anche retroattivi, talune sanzioni previste per l’indebita o irregolare fruizione degli incentivi in materia di energie da fonti rinnovabili previsti dal D. Lgs. n. 28/2011: le sanzioni ora modificate consistono, a loro volta, nella decurtazione degli incentivi fruiti. Poiché gli incentivi in questione sono finanziati a valere su specifiche componenti delle tariffe energetiche e, quindi, senza oneri per la finanza pubblica, le disposizioni non appaiono comportare effetti sui saldi. In proposito non si formulano pertanto osservazioni nel presupposto che le stesse non siano suscettibili di determinare difficoltà di carattere operativo anche connesse all’allineamento temporale tra entrate da tariffe ed esborsi da incentivi. In proposito appare utile acquisire elementi di valutazione e di conferma.
ARTICOLO 13-ter
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, al fine di sostenere sull'intero territorio nazionale la nascita e lo sviluppo di società cooperative di piccole e medie dimensioni costituite, in misura prevalente, da lavoratori provenienti da aziende in crisi, incrementa la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di 500.000 euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'erogazione dei finanziamenti per le agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 4 dicembre 2014.
Ai suddetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Incremento fondo per la crescita sostenibile |
0,5 |
1 |
5 |
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0,5 |
1 |
5 |
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0,5 |
1 |
5 |
Minori spese in conto capitale |
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Riduzione tabella B Ministero del lavoro |
0,5 |
1 |
5 |
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0,5 |
1 |
5 |
|
0,5 |
1 |
5 |
|
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare, essendo l’onere limitato all’entità dello stanziamento previsto.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che l’articolo 13-ter, da un lato, incrementa di 500.000 euro per l'anno 2019, 1 milione di euro per l'anno 2020 e 5 milioni di euro per l'anno 2021 la dotazione del Fondo per la crescita sostenibile di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, dall’altro, provvede agli oneri che ne derivano mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità. Si segnala, inoltre, che, in assenza di una specifica disposizione in tal senso, debba intendersi che il Ministro dell’economia e delle finanze sia autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Disposizioni urgenti in materia di ILVA s.p.a.
Normativa previgente. L’articolo 2, comma 6 del DL n. 1 del 2015 esclude la responsabilità penale e amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente (e dei soggetti da questi delegati) dell’ILVA di Taranto in relazione alle condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale. In particolare si dispone che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ambientale di cui al DPCM 14 marzo 2014, come modificato e integrato con il DPCM 29 settembre 2017, equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione, previsti dall'articolo 6 del d.lgs. n. 231 del 2001, ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'autorizzazione integrata ambientale (A.I.A.). Le condotte poste in essere in attuazione del Piano ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale. La disciplina ora descritta si applica con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019.
La norma, soppressa nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, modifica il citato comma 6 dell’articolo 2 del DL n. 1 del 2015 relativo all’esonero di responsabilità penale e amministrativa, sia con riferimento all’ambito oggettivo dell’esonero da responsabilità, sia con riferimento all’ambito temporale. In particolare:
- modificando il primo periodo del comma 6 dell’art. 2 del DL n. 1 del 2015, viene specificato che l’esonero da responsabilità dell’ente derivante da reato riguarda le condotte connesse all’attuazione del Piano ambientale (e non più dell'autorizzazione integrata ambientale - A.I.A).
La relazione illustrativa chiarisce che, dal momento che la disposizione, inizialmente, si riferisce all’osservanza delle disposizioni contenute nel Piano ambientale, è bene che sia ai fini della valutazione delle condotte puntualmente connesse all’attuazione del Piano ambientale medesimo (e non dell’ A.I.A.) che operi il meccanismo di equivalenza tra, da un lato, l’osservanza dei precetti dettati dal citato Piano Ambientale e, dall’altro, l’adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione di cui all’articolo6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
- viene specificato che le condotte poste in essere in attuazione del predetto Piano ambientale, nel rispetto dei termini e delle modalità ivi stabiliti, non possano dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario, dell'affittuario o acquirente e dei soggetti da questi funzionalmente delegati, non solo in quanto integrano esecuzione delle migliori regole preventive in materia ambientale ma, altresì, in quanto costituiscono adempimento dei doveri imposti dal suddetto Piano Ambientale.
La relazione illustrativa chiarisce che viene operato un richiamo al principio di non contraddizione, riconducibile, tra gli altri, al disposto dell’articolo 51 del codice penale, ai sensi del quale «l'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica autorità…esclude la punibilità»;
- si prevede, inoltre, che la disciplina in esame si applichi con riferimento alle condotte poste in essere fino al 6 settembre 2019 ad eccezione che per l’affittuario o acquirente e i soggetti da questi funzionalmente delegati, per i quali la disciplina si applica con riferimento alle condotte poste in essere in esecuzione del Piano ambientale sino alla scadenza dei termini di attuazione stabiliti dal Piano stesso, ovvero dei più brevi termini che l’affittuario o acquirente si sia impegnato a rispettare nei confronti della gestione commissariale di ILVA S.p.A. in amministrazione straordinaria. Si prevede, altresì, che resta, in ogni caso, ferma la responsabilità in sede penale, civile e amministrativa derivante dalla violazione di norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare riguardo alla soppressione da parte del Senato delle disposizioni in esame, tenuto conto della natura ordinamentale delle stesse.
Cessazione qualifica di rifiuto
Normativa vigente. L’articolo 184-ter del D. Lgs. 152/2006 (Codice ambientale) disciplina il procedimento per la cessazione della qualifica di rifiuto a seguito di recupero. In particolare, si prevede che un rifiuto cessa di essere tale quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfi criteri specifici, da adottare nel rispetto di una serie di condizioni contenute nella norma (comma 1).
L'operazione di recupero può consistere semplicemente nel controllare i rifiuti per verificare se soddisfano i criteri elaborati conformemente alle predette condizioni. I criteri indicati al comma 1 sono adottati in conformità a quanto stabilito dalla disciplina UE ovvero, in mancanza di criteri europei, caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto attraverso uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 2).
Nelle more dell'adozione di tali decreti continuano ad applicarsi le procedure semplificate per il recupero dei rifiuti previste dal D.M. dell'ambiente 5 febbraio 1998, nonché dai regolamenti di cui ai decreti del D.M. dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161/2002 e n. 269/2005. Le autorizzazioni per il recupero dei rifiuti sono concesse dalle autorità competenti sulla base dei criteri indicati nell'allegato 1, suballegato 1, al citato D.M. 5 febbraio 1998, nell'allegato 1, suballegato 1, al citato regolamento di cui al D.M. n. 161/2002, e nell'allegato 1 al citato regolamento di cui al D.M. n. 269/2005, per i parametri ivi indicati relativi a tipologia, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività. Tali autorizzazioni individuano le condizioni e le prescrizioni necessarie per garantire l'attuazione dei princìpi contenuti all'articolo 178 del D.lgs. n. 152 sulle quantità di rifiuti ammissibili nell'impianto e da sottoporre alle operazioni di recupero. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare possono essere emanate linee guida per l'uniforme applicazione della presente disposizione sul territorio nazionale, con particolare riferimento alle verifiche sui rifiuti in ingresso nell'impianto in cui si svolgono tali operazioni e ai controlli da effettuare sugli oggetti e sulle sostanze che ne costituiscono il risultato, e tenendo comunque conto dei valori limite per le sostanze inquinanti e di tutti i possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute umana (comma 3).
È previsto che un rifiuto che cessa di essere tale venga computato per il calcolo del raggiungimento degli obiettivi di recupero e riciclaggio stabiliti dai D.lgs. n. 152/2006, n. 209/2003, n. 151/2005 e n. 188/2008, ovvero dagli atti di recepimento di ulteriori normative unionali, a condizione che siano soddisfatti i requisiti in materia di riciclaggio o recupero in essi stabiliti (comma 4). Infine, si stabilisce che la disciplina in materia di gestione dei rifiuti si applica fino alla cessazione della qualifica di rifiuto (comma 5).
La norma, modifica l’articolo 184-ter del D.lgs. n. 152/2006.
Anzitutto, viene ridefinita una delle condizioni per la cessazione del carattere di rifiuto (comma 1).
In sintesi, il rifiuto può cessare di essere tale laddove la sostanza o l'oggetto è destinata/o a essere utilizzata/o per scopi specifici.
Viene poi modificato il comma 3 sulla specifica disciplina per le autorizzazioni relative al recupero del rifiuto (comma 2), prevedendo che in mancanza dei criteri specifici per la cessazione della qualifica di rifiuti indicati al comma 2:
§ le autorizzazioni di cui agli articoli 208 (Autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti), 209 (Rinnovo delle autorizzazioni alle imprese in possesso di certificazione ambientale) e 211 (Autorizzazione di impianti di ricerca e di sperimentazione) e di cui al titolo III-bis della parte seconda del decreto n. 152 (relativo all’Autorizzazione integrata ambientale), per lo svolgimento di operazioni di recupero, siano rilasciate o rinnovate nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 98/2008/CE e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei medesimi procedimenti autorizzatori, che includono una serie di condizioni indicate nella norma [nuovo comma 3 lett. da a) a d)];
§ continuano ad applicarsi procedure semplificate per il recupero dei rifiuti le disposizioni dei decreti dell'ambiente 5 febbraio 1998 e dei regolamenti contenuti nei decreti dell'ambiente e della tutela del territorio n. 161/2002 e n. 269/2005.
Vengono, quindi, introdotte una serie di disposizioni relative al procedimento autorizzatorio sul recupero del rifiuto (comma 3):
§ le autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni comunicano all'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) i nuovi provvedimenti autorizzatori adottati, riesaminati o rinnovati (nuovo comma 3-bis);
§ l’ISPRA - ovvero l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) delegata dall’istituto - controlla, a campione, in contraddittorio con il soggetto interessato, la conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero, le sostanze o oggetti in uscita, agli atti autorizzatori rilasciati, redigendo, in caso di non conformità, apposita relazione. Di tale attività viene data comunicazione al Ministero dell'ambiente. Al fine di assicurare l'armonizzazione, l'efficacia e l'omogeneità dei controlli qui previsti sul territorio nazionale trovano applicazione gli articoli 4, comma 4, e 6 della legge n. 132/2016[35] (nuovo comma 3-ter); con cadenza annuale, l'ISPRA redige una relazione sulle verifiche e i controlli effettuati nel corso dell'anno ai sensi del comma 3-ter, che comunica al Ministero dell’ambiente, del territorio e del mare (MATTM) (nuovo comma 3-sexies);
§ ricevuta la comunicazione prevista al comma 3-ter, il MATTM adotta proprie conclusioni e le trasmette all'autorità competente, la quale avvia un procedimento per l'adeguamento degli impianti da parte del soggetto interessato, disponendo, in caso di mancato adeguamento, la revoca dell'autorizzazione e dando tempestiva comunicazione della conclusione del procedimento al Ministero medesimo (nuovo comma 3-quater);
§ in caso di inerzia dell'autorità competente, il MATTM può adottare i provvedimenti previsti al precedente comma 3-quater, anche mediante un Commissario ad acta, al quale non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento di tali funzioni attribuite, senza diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati (nuovo comma 3-quinquies);
§ al fine del rispetto dei principi di trasparenza e di pubblicità, è istituito presso il MATTM il registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo. Le autorità competenti, al momento del rilascio, comunicano al MATTM i nuovi provvedimenti autorizzatori emessi, riesaminati e rinnovati nonché gli esiti delle procedure semplificate avviate per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti ai fini del presente articolo. Con decreto del MATTM, sono definite le modalità di funzionamento e di organizzazione del registro di cui al presente comma. A far data dall'effettiva operatività del registro, la comunicazione di cui al comma 3-bis (sui nuovi provvedimenti autorizzatori), si intende assolta con la sola comunicazione al registro. Infine, per le attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (nuovo comma 3-septies).
Inoltre, si prevede che le autorità competenti provvedano agli adempimenti previsti al nuovo comma 3-septies, secondo periodo, dell’articolo 184-ter sopra descritto (sui nuovi provvedimenti autorizzatori), entro 120 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto relativamente alle autorizzazioni rilasciate, per l'avvio di operazioni di recupero di rifiuti (comma 4).
Viene quindi prevista l’istituzione di un gruppo di lavoro presso il MATTM incaricato di svolgere le attività istruttorie relative all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del D.lgs. n. 152/2006 (comma 5).
A tal fine, il MATTM può individuare cinque unità di personale dipendente dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del D.lgs. n. 165/2001, ad esclusione del personale docente, educativo, ed amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, di cui almeno due con competenze giuridiche e le restanti con competenze di natura tecnico-scientifica da collocare presso l'ufficio legislativo del medesimo Ministero. Tali unità di personale possono essere scelte tra i dipendenti pubblici in posizione di comando, distacco, fuori ruolo o analoga posizione prevista dall'ordinamento di appartenenza, ai sensi dell'articolo 17, comma 14, della legge n. 127/1997. All'atto del collocamento in comando, distacco, fuori ruolo, o analoga posizione è reso indisponibile, per tutto il periodo del collocamento, un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario.
In alternativa, la norma prevede la stipulazione di un numero fino a cinque contratti libero-professionali, mediante procedura selettiva per titoli e colloquio, per il reperimento di personale, anche estraneo alla pubblica amministrazione, in possesso delle necessarie competenze. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024.
Agli oneri di cui al comma 5 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (comma 6).
Entro il termine di 180 giorni dall'entrata in vigore di ciascuno dei decreti di cui all’articolo 184-ter, comma 2, del D.lgs. n. 152/2006, i titolari delle autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda del predetto D.lgs. n. 152, rilasciate o rinnovate successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché coloro che svolgono attività di recupero in base alla procedura semplificata, presentano alle autorità competenti istanza di aggiornamento alle disposizioni definite dai decreti predetti. La mancata presentazione dell'istanza di aggiornamento, nel termine indicato dal precedente periodo, determina la sospensione dell'attività oggetto di autorizzazione o di procedura semplificata (comma 7).
Si prevede che le autorizzazioni di cui agli articoli 208, 209, 211 e di cui al titolo III-bis, parte seconda del D.lgs. n. 152 del 2006, in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto ovvero per le quali è in corso un procedimento di rinnovo siano fatte salve e siano rinnovate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 184-ter, comma 3, del D.lgs. n. 152/2006. In ogni caso si applicano gli obblighi di aggiornamento di cui al comma 7 nei termini e con le modalità ivi previste (comma 8).
Gli obblighi di comunicazione di cui al comma 3-bis dell'articolo 184-ter del D.lgs. n. 152/2006, si applicano anche alle autorizzazioni già rilasciate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame e le autorità competenti effettuano i prescritti adempimenti nei confronti dell'ISPRA (comma 9).
Infine, si stabilisce che dall'attuazione dell’articolo in commento - ad eccezione di quanto previsto ai commi 5 e 6 - non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e che le amministrazioni pubbliche interessate provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (comma 10).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
Maggiori spese correnti |
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Ministero dell’ambiente – Reperimento di 5 unità di personale con competenza di natura tecnico-scientifica (comma 5) |
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0,2 |
0,2 |
0,2 |
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0,2 |
0,2 |
0,2 |
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0,2 |
0,2 |
0,2 |
Minori spese correnti |
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Riduzione tabella A MATTM (comma 5) |
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0,2 |
0,2 |
0,2 |
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0,2 |
0,2 |
0,2 |
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0,2 |
0,2 |
0,2 |
Maggiori entrate tributarie/contributive |
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Ministero dell’ambiente – Reperimento di 5 unità di personale con competenza di natura tecnico-scientifica – effetti riflessi (comma 5) |
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0,1 |
0,1 |
0,1 |
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0,1 |
0,1 |
0,1 |
La relazione tecnica afferma che le attività dei soggetti pubblici coinvolti nella norma in esame rientrano nelle attribuzioni istituzionali degli stessi e pertanto verranno realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel nuovo comma 3-ter dell’articolo 184-ter non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto le attività di controllo a campione, finalizzate all'attuazione della medesima disposizione, sono svolte nell'ambito delle funzioni istituzionali dei soggetti destinatari della norma.
Tanto è perfettamente coerente con quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera b), della legge n. 132/2016, che dispone che il Sistema nazionale per la protezione ambientale (SNPA), costituito dall'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) e dalle Agenzie Regionali e Provinciali per la Protezione Ambientale (ARPA/APPA), svolge le funzioni di “controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento delle matrici ambientali e delle pressioni sull'ambiente derivanti da processi territoriali e da fenomeni di origine antropica o naturale, anche di carattere emergenziale, e dei relativi impatti, mediante attività di campionamento, analisi e misura, sopralluogo e ispezione, ivi inclusa la verifica delle forme di autocontrollo previste dalla normativa vigente”.
Inoltre l'articolo 206-bis, comma 4, del D. Lgs. n. 152/2006 rafforza il compito di vigilanza e controllo in materia di gestione dei rifiuti, disponendo che, per l'espletamento di tali funzioni, “il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, utilizzando le risorse di cui al comma 6 del medesimo articolo”.
Gli impianti di recupero dei rifiuti a cui è destinata la norma rientrano proprio tra le fonti di pressione sopra indicate. Infatti i controlli a campione della conformità delle modalità operative e gestionali degli impianti, ivi compresi i rifiuti in ingresso, i processi di recupero e le sostanze in uscita, rientrano tra le attività di verifica e monitoraggio svolte dalle ARPA/ APPA nell'ambito delle proprie competenze territoriali al fine di garantire sia il controllo del territorio sia il monitoraggio delle pressioni antropiche.
Secondo la RT, pertanto, la norma in esame non prevede nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto l'attività aggiuntiva indicata sarà svolta con le risorse di personale già in forza presso le ARPA/APPA e l'ISPRA, nell'ambito della programmazione annuale delle attività di monitoraggio e controllo prevista dalla legislazione vigente. Peraltro taluni stabilimenti destinatari dei controlli previsti dall'emendamento potrebbe essere già oggetto di specifiche attività di controllo ambientale da parte delle agenzie territoriali.
Quanto sopra premesso evidenzia che non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Infatti, tali oneri rientrano tra la spesa del personale che l'ISPRA e le ARPA già sostengono per le proprie unità, garantendo così l'invarianza complessiva della spesa.
Con riferimento al nuovo comma 3-quinquies dell’articolo 184-ter, la RT rappresenta che la nomina del commissario ad acta avviene a invarianza finanziaria in quanto a quest'ultimo non è dovuto alcun compenso per lo svolgimento delle funzioni attribuite ai sensi del presente articolo e lo stesso non ha diritto a gettoni, rimborsi di spese o altri emolumenti, comunque denominati. Dunque, dalla sua nomina non derivano ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Relativamente agli oneri per la gestione del registro di cui al nuovo comma 3-septies dell’articolo 184-ter, si evidenzia che il D.P.C.M. n. 97/2019 (Regolamento di organizzazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e degli Uffici di diretta collaborazione) prevede, all'articolo 4, comma 1, lettera c), che la Direzione generale per l’economia circolare svolga le funzioni attinenti, tra l'altro, alla vigilanza sul ciclo integrato dei rifiuti, anche avvalendosi dell'Albo nazionale dei gestori ambientali.
La RT precisa che è operativa presso la citata Direzione Generale del Ministero dell'ambiente la piattaforma informatica “Monitor piani” realizzata dall'Albo dei gestori ambientali che lavora sulla banca dati di Unioncamere che raccoglie i Modelli unici di dichiarazione ambientale (MUD). L'intervento di adeguamento e gestione sarà affrontato, per un importo stimato di circa 50.000 euro all'anno, con le somme poste a carico del capitolo di bilancio 4118 del Ministero dell'ambiente, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica.
Al riguardo, la RT precisa altresì che la legge di delegazione europea (legge n. 117/2019) contiene all'articolo 16, comma 1, lettera e), n. 2) la delega al Governo, nell'ambito della riforma della disciplina sulla cessazione della qualifica di rifiuto, a “istituire presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate ai sensi degli articoli 208, 209 e 211, e quelle di cui al titolo III-bis della parte seconda del D.lgs. n. 152/2006”. Pertanto, con la norma in esame si intende prevedere da subito l'istituzione di un registro al fine di accelerare l'operatività del nuovo sistema, talché la delega prevista sul punto dalla citata legge non verrà esercitata.
In ogni caso, il nuovo comma 3-septies prevede apposita clausola di invarianza finanziaria, in forza della quale alle attività di cui al presente comma le amministrazioni provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Con riferimento ai commi 5 e 6, la RT evidenzia gli oneri per le unità di personale da collocare presso l'Ufficio legislativo del Dicastero, quantificati in 200.000 euro annui dal 2020 al 2024, e ribadisce la copertura prevista dalla norma, affermando che non si determinano aggravi per la finanza pubblica, atteso che il MATTM procederà a sostenere i costi de quo nei limiti delle risorse previste nella norma in esame.
Inoltre, si precisa che il personale della P.A. individuato ai sensi del comma 5 deve appartenere alla terza area con la qualifica di funzionario tecnico o funzionario amministrativo, ad esclusione del personale docente educativo ed amministrativo tecnico-ausiliario delle istituzioni scolastiche; in caso di stipula di contratti libero-professionali, l'importo massimo del compenso lordo pro capite da attribuire è pari ad € 40.000,00 annui.
In merito ai profili di quantificazione, per quanto concerne l’istituzione del gruppo di lavoro presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), incaricato di svolgere le attività istruttorie relative all'adozione dei decreti di cui al comma 2 dell'articolo 184-ter del D.lgs. n. 152 (comma 5), si fa presente che la norma prevede, all'atto del collocamento del personale interessato in comando, distacco, fuori ruolo, o analoga posizione, l’indisponibilità, per tutto il periodo del collocamento, di un numero di posti nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, equivalente dal punto di vista finanziario. In alternativa, la norma prevede la stipulazione di un numero fino a cinque contratti libero-professionali e per tale finalità viene autorizzata la spesa di 200.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024. Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei chiarimenti contenuti nella relazione tecnica.
Andrebbe peraltro acquisito un chiarimento in merito alla portata applicativa delle disposizioni, posto che la suddetta autorizzazione di spesa è riferita esclusivamente al periodo dal 2020 al 2024 mentre la norma nulla dispone in merito alla durata dei contratti libero professionali da stipulare.
Con riferimento all’istituzione presso il MATTM del registro nazionale deputato alla raccolta delle autorizzazioni rilasciate e delle procedure semplificate concluse ai sensi del presente articolo (nuovo comma 3-septies), si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica e della clausola di invarianza finanziaria contenuta nel testo.
Non si hanno osservazioni da formulare in merito alle ulteriori disposizioni relative alla nuova disciplina del procedimento di autorizzazione relativa al recupero del rifiuto nel presupposto della conformità delle stesse alla normativa europea.
In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 6 provvede agli oneri derivanti dal comma 5 dello stesso articolo, relativi all’istituzione di un gruppo di lavoro presso il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, pari a 200.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2024, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.
Fondo “salva-opere” e Fondo sviluppo e coesione
Normativa previgente. L’art. 47 del DL 34/2019 (DL “crescita”) ha istituito il Fondo “salva-opere” presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (MIT), al fine di garantire il rapido completamento delle opere pubbliche e di tutelare i lavoratori. Il Fondo è alimentato da contributi versati dagli aggiudicatari delle gare di appalti pubblici. Le risorse del Fondo sono destinate a soddisfare, nella misura massima del 70 per cento, i crediti insoddisfatti dei sub-appaltatori, dei sub-affidatari e dei sub-fornitori nei confronti dell'appaltatore (ovvero, nel caso di affidamento a contraente generale, dei suoi affidatari di lavori), quando l’appaltatore o il contraente generale sono assoggettati a procedura concorsuale, nei limiti della dotazione del Fondo. Le somme non impegnate in ciascun esercizio finanziario possono esserlo in quello successivo. Il MIT, accertata la sussistenza delle condizioni per il pagamento dei crediti, provvede all'erogazione delle risorse del Fondo ed è surrogato nei diritti del sub-appaltatore, del sub-affidatario o del sub-fornitore verso l'appaltatore o l'affidatario del contraente generale.
Pertanto, mentre, a regime, il Fondo risulta alimentato dai contributi degli aggiudicatari e utilizzabile nel limite della relativa dotazione, in fase di prima applicazione, al fine di provvedere ai crediti insoddisfatti sorti prima dell’entrata in vigore della disposizione istitutiva[36], sul Fondo salva-opere sono stati stanziati 12 milioni di euro per il 2019 e 33,5 milioni di euro per il 2020.
Alla disposizione sono stati ascritti effetti di maggiore spesa solo in relazione allo stanziamento, sopra descritto, relativo alla prima applicazione negli anni 2019-2020, mentre per quanto riguarda il funzionamento a regime non sono stati ascritti effetti finanziari.
La norma interviene sul Fondo sviluppo e coesione e sul Fondo “salva-opere”.
Con il comma 01[37] si interviene sull’utilizzo del Fondo sviluppo e coesione. In particolare, a normativa vigente (art. 30 del DL 34/2019), sono previsti contributi in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sul Fondo sviluppo e coesione, per la realizzazione di opere pubbliche nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Per effetto dell’emendamento approvato, il comune beneficiario del contributo è tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 31 dicembre 2019 (anziché entro il 31 ottobre 2019 come previsto a legislazione vigente).
La 5^ Commissione (Bilancio), ha espresso parere non ostativo sull’emendamento in questione “osservando tuttavia la possibilità che derivino effetti finanziari per il 2020 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione”[38]. Sul medesimo emendamento, il rappresentante del Governo, nel confermare l'avviso di nulla osta, aveva precisato che si sarebbero potuti determinare riflessi finanziari per il 2020 sul Fondo per lo sviluppo e la coesione.
La relazione tecnica riferita al sopra descritto articolo 30 del DL 34/2019 ha affermato che la disposizione avrebbe comportato oneri in termini di indebitamento netto e fabbisogno nella misura massima di 500 milioni di euro per l’anno 2019 alla cui copertura si sarebbe provveduto a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). L'effetto stimato in termini di indebitamento netto e fabbisogno finanziario, proseguiva la relazione tecnica, tiene conto dell'obbligo per i comuni destinatari dei contributi di avviare i lavori entro il 31 ottobre 2019 nonché dei possibili effetti derivanti dall’applicazione dell'articolo 1, comma 912, della legge n. 145 del 2018 - che ha innalzato le soglie per l'affidamento diretto dei lavori - e, conseguentemente, del loro pieno utilizzo e conclusione dei lavori entro l'anno 2019.
Inoltre, al comma 1 si interviene sulla disciplina, descritta in apertura, del Fondo “salva-opere”.
In primo luogo, si chiarisce che, nel caso di lavori affidati a contraente generale, possono accedere ai benefici del Fondo anche i subfornitori, i subappaltatori e i subaffidatari anziché i soli affidatari di lavori.
In secondo luogo, si prevede che la pendenza di controversie giurisdizionali in merito ai crediti insoddisfatti non osti all’accesso al Fondo e che, prima dell’erogazione delle risorse, il MIT:
- verifichi la regolarità contributiva del richiedente attraverso il documento unico di regolarità contributiva (DURC): in caso di irregolarità, il MIT dispone direttamente il pagamento delle somme dovute, entro i limiti della capienza del Fondo e in proporzione al credito certificato, in favore degli enti previdenziali e assicurativi[39];
- verifichi (ai sensi dell’articolo 48-bis, comma 1, del DPR 602/1973[40]) se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento: nell’ipotesi di inadempienze, il MIT provvede direttamente al pagamento, in favore dell’ente creditore, delle somme iscritte a ruolo, sempre entro i limiti della capienza del Fondo e del credito.
Il prospetto riepilogativo non ascrive effetti alla norma.
La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 01 ed afferma che il mero spostamento del termine fissato per l’inizio dei lavori incentivati non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, essendo lo stanziamento già disposto per l'anno 2019. La proroga può essere utile ai Comuni per disporre di un maggior termine temporale per l'affidamento dei lavori, facilitando la fruizione della misura agevolativa.
Con riferimento al comma 1, la relazione afferma che, sotto il profilo degli effetti finanziari, non si ravvisano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, posto che l'erogazione delle somme avviene nei limiti della capienza del Fondo.
In merito ai profili di quantificazione, per quanto riguarda gli interventi sul Fondo “salva-opere”, si rileva che le relative risorse risultavano classificate come spese in conto capitale dalla norma istitutiva; pertanto, fermo restando che il Fondo continua ad operare nel limite delle risorse ad esso assegnate, l’utilizzo di queste ultime anche per il pagamento di somme dovute in favore degli enti previdenziali e assicurativi appare determinare effetti di dequalificazione della spesa. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Per quanto riguarda gli interventi sul Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC), si evidenzia che il comma 01 proroga dal 31 ottobre al 31 dicembre 2019 il termine entro cui i comuni interessati devono avviare i lavori per poter essere ammessi ai finanziamenti FSC per efficientamento energetico e sviluppo territoriale sostenibile: la proroga non incide sull’ammontare delle risorse stanziate né sull’esercizio (2019) di imputazione degli effetti. Sotto il profilo degli effetti di cassa e, quindi, dell’impatto in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, si segnala che la relazione tecnica riferita alla norma novellata (art. 30 del DL 34/2019) aveva espressamente correlato l’imputazione degli oneri all’anno 2019 alla circostanza che i comuni dovessero avviare le opere entro il 31 ottobre 2019; inoltre, nel corso dell’esame del decreto in esame presso il Senato, la Commissione Bilancio, pur esprimendo parere non ostativo, ha comunque rilevato la possibilità che dalla norma derivino riflessi finanziari per il 2020 sul FSC. Alla luce di tali circostanze, andrebbero dunque acquisiti elementi idonei a suffragare l’effettiva possibilità di introdurre la proroga in esame senza nuovi o maggiori oneri, in particolare per l’esercizio 2020.
[1] Decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali del 12/1/2001 e articolo 1, comma 788, della legge n. 296/2006.
[2] Emendamento 1.100 Governo.
[3] La norma definisce quali piattaforme digitali i programmi e le procedure informatiche delle imprese che, indipendentemente dal luogo di stabilimento, organizzano le attività di consegna di beni, fissandone il prezzo e determinando le modalità di esecuzione della prestazione.
[4] Si tratta del fondo istituito dall’articolo 1, comma 255 della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019).
[5] Di cui all'articolo 20 della L. 8 novembre 2000, n. 328
[6] Ampliamento delle tutele in favore degli iscritti alla gestione separata.
[7] Riduzione del periodo contributivo minimo per l’accesso dei collaboratori iscritti alla gestione separata al trattamento di disoccupazione.
[8] Di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
[9] Emendamento 4.2.
[10] Il citato Fondo (capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze) reca stanziamenti esclusivamente in termini di cassa.
[11] Tenuto conto delle riduzioni previste, per gli anni 2019 e 2020, dall'art. 10-bis, comma 2, DL n. 27/2019, e, successivamente, dall'art. 41-bis, comma 1, DL n. 34/2019, che ha modificato l'art. 1, comma 250-ter, lett. a), L. 11 dicembre 2016, n. 232.
[12] È richiamato l’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. In realtà tale norma non impone la creazione di un consiglio di amministrazione ed anzi stabilisce che l'organo amministrativo delle società a controllo pubblico è costituito, di norma, da un amministratore unico. Peraltro Italia Previdenza - Società Italiana di Servizi per la Previdenza Integrativa per Azioni aveva effettivamente un amministratore unico, secondo quanto risulta dal suo sito internet istituzionale.
[13] Tale personale sarà inquadrato nell’Area terza, posizione economica F1.
[14] Il testo originario del decreto-legge stanziava invece un milione di euro per l’anno 2019 per i trattamenti di mobilità in deroga in favore dei lavoratori dell’area di crisi industriale complessa della sola provincia di Isernia.
[15] Di cui al DPR 1525/1963.
[16] Di cui all'articolo 2, comma 29, lettera b), della L. 92/2012. Si tratta del contributo addizionale di cui al precedente comma 28, applicato ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato, a carico del datore di lavoro, pari all'1,4 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
[17] Recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183”. Si tratta, in particolare, del contributo addizionale stabilito a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale.
[18] In proposito, si rammenta che ai sensi dell’articolo 5, comma 4-bis, del decreto legislativo n. 150 del 2015, l'Agenzia nazionale politiche attive del lavoro (ANPAL) effettua la verifica dei residui passivi presenti sul citato Fondo di rotazione relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore del medesimo comma 4-bis al fine di un loro disimpegno, stabilendo altresì che il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisca in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso Fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[19]In proposito, si segnala che tali somme sono iscritte nello stato di previsione dell’entrata al capitolo 3592, piano gestionale n. 14 (denominato “Somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare ad iniziative a vantaggio dei consumatori”), sul quale, in base, da ultimo, alla legge di assestamento del bilancio dello Stato per l’anno finanziario 2019 (legge n. 110 del 2019), risultano versate somme pari a circa 33 milioni di euro in termini di competenza e cassa.
[20] Su tale Fondo, iscritto sul capitolo 7593 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, risultano allocate in base al vigente bilancio triennale 2019-2021 risorse pari, in termini di sola cassa, a 151.746.000 euro per l’anno 2020.
[21] Recante “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita. Si tratta, in particolare, del contributo addizionale riferito ai rapporti di lavoro subordinato non a tempo indeterminato.
[22] L’articolo 44, comma 6-bis, del D. Lgs. 148/2015 prevede che, con riferimento ai trattamenti di integrazione salariale e di mobilità, anche in deroga alla legislazione vigente, regioni e province autonome possano disporre nell'anno 2016 l'utilizzo delle risorse ad esse attribuite in misura non superiore al 50 per cento, ovvero in eccedenza a tale quota disponendo l'integrale copertura degli oneri connessi a carico delle finanze regionali o delle risorse assegnate alla regione o alla provincia autonoma nell'ambito di piani o programmi coerenti con la specifica destinazione, destinandole preferibilmente alle aree di crisi industriale complessa.
[23] Ai sensi dell'art. 148, comma 1, della legge n. 388/2000.
[24] Nella nota tecnica messa a disposizione della 5ª Commissione del Senato: Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 194 del 01 ottobre 2019.
[25] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 193 del 24 settembre 2019.
[26]In proposito, si segnala che l’ultima legge di bilancio (legge n. 145 del 2018) ha confermato la dotazione annua di un milione di euro del citato Fondo per gli anni 2019, 2020 e 2021.
[27] A seguito del completamento dei rimborsi dei crediti spettanti agli operatori "nuovi entranti" nel sistema ETS (Emission Trading System).
[28] Non ai sensi dell’art. 81 Cost. (Seduta del 16 ottobre 2019).
[29] Dai resoconti della seduta non sono desumibili le motivazioni di tale parere.
[30] In base al Piano Nazionale Integrato Energia e Clima, è prevista la chiusura delle centrali di Monfalcone, Brescia, Fusina, La Spezia, Bastardo, Torrevaldaliga Nord, Brindisi Sud, Fiumesanto e Sulcis.
[31] Ai sensi dell’articolo 17 del DL citato.
[32] Ai sensi dell’articolo 20, comma 5, lettera c), del DL citato.
[33] Nota messa a disposizione della 5^ Commissione nella seduta del 1° ottobre 2019.
[34] Rispetto al testo originario è stato approvato un solo emendamento di carattere non rilevante sotto il profilo finanziario.
[35] Le norme richiamate fanno riferimento all’applicazione di norme tecniche vincolanti da parte dell’ISPRA e alla previsione che per i componenti dei relativi organi dell’Istituto la carica è di quattro anni rinnovabili per un solo mandato, così come il contratto del direttore generale dell’Istituto dura quattro anni ed è rinnovabile una sola volta.
[36] Più in particolare, in relazione a procedure concorsuali aperte dalla data del 1° gennaio 2018 al 30 giugno 2019.
[37] Emendamento 15.1, approvato dal Senato.
[38] Seduta del 21 ottobre 2019.
[39] Compresa la Cassa edile.
[40] Secondo quanto previsto dall’articolo 48-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 (che disciplina la procedura per i pagamenti delle pubbliche amministrazioni), prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a cinquemila euro, viene verificato, anche in via telematica, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non si procede al pagamento e si segnala la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.