Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi
Riferimenti: AC N.1850/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 25/07/2019
Organi della Camera: V Bilancio


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Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi

25 luglio 2019
Nota di verifica n. 124


Indice

Finalità|Oneri quantificati dal provvedimento|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

La proposta di legge reca la Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa su un approccio integrato in materia di sicurezza fisica, sicurezza pubblica e assistenza alle partite di calcio ed altri eventi sportivi, fatta a Saint-Denis il 3 luglio 2016.

Il provvedimento in esame è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni della Convenzione che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

A decorrere dal 2019

Art. 3 disegno di legge di ratifica

27.030 annui


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articoli 4-12: prevedono:

  • l'istituzione di meccanismi per il coordinamento nazionale che impongano alle Parti, tra l'altro, di istituire strutture di coordinamento a livello nazionale e locale al fine di sviluppare e attuare un approccio integrato pluri-istituzionale alla sicurezza, alla security e ai servizi (articolo 4);
  • l'obbligo delle Parti di assicurare un quadro legale, regolamentare e amministrativo per un ambiente sicuro negli stadi che preveda, tra l'altro, procedure di omologazione degli stadi adottati dalle autorità pubbliche; progettazione degli stadi rispondente a buone prassi, nazionali e internazionali, meccanismi operativi degli Stati in cui sia assicurato un efficace collegamento tra polizia e servizi di emergenza e altri organismi con cui collaborano (articolo 5);
  • l'obbligo per le Parti di incoraggiare gli organismi competenti e i portatori di interessi a collaborare per creare un ambiente protetto, sicuro e accogliente nei luoghi pubblici al di fuori degli stadi (articolo 6);
  • la predisposizione di piani alternativi e di emergenza da sviluppare, sperimentare e perfezionare in esercitazioni regolari (articolo 7);
  • l'impegno delle Parti a incoraggiare tutti gli enti coinvolti a sviluppare una comunicazione proattiva e regolare con tutte le parti interessate, tra cui i rappresentanti dei tifosi e comunità locali, e a sviluppare progetti di prevenzione del crimine e un clima di rispetto e comprensione reciproca (articolo 8);
  • che le strategie e le operazioni di polizia siano sviluppate, valutate e corrette alla luce dell'esperienza e delle buone prassi nazionali e internazionali (articolo 9);
  • l'adozione, ad opera delle Parti, di misure per ridurre il rischio di episodi di violenza e disordini e per garantire misure di esclusione efficaci e adeguate alla natura e alla localizzazione del rischio, al fine di scoraggiare e prevenire tali episodi; l'impegno delle Parti per applicare alle persone che commettono illeciti all'estero adeguate sanzioni (par. 3) e a valutare il conferimento alle autorità giudiziarie o amministrative competenti di poteri sanzionatori nei confronti delle persone che hanno causato episodi di violenza e/o disordini legati al calcio o vi hanno contribuito, compresa la facoltà di imporre restrizioni di viaggio in caso di manifestazioni calcistiche che si svolgono in un altro Paese (par. 4) (articolo 10);
  • sulla cooperazione internazionale, l'obbligo delle Parti a istituire un punto nazionale d'informazione sul calcio che operi come canale unico designato per lo scambio di tutte le informazioni e dell'intelligence relative a incontri calcistici a rilevanza internazionale e per l'organizzazione di altri aspetti della cooperazione internazionale di polizia (National Football Information Point – NFIP) (articolo 11);
  • sulle clausole procedurali, che le Parti trasmettano al Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica negli eventi sportivi ogni informazione rilevante in merito alle misure adottate per l'applicazione della Convenzione (articolo 12).

La relazione tecnica afferma che l'esecuzione delle attività indicate negli articoli in esame è già garantita a legislazione vigente con le risorse a disposizione, senza oneri finanziari aggiuntivi, in quanto la normativa nazionale vigente già contempla quanto prescritto dalla Convenzione.

Tali attività, concernenti essenzialmente l'impiego di personale delle Forze di polizia in servizi di ordine e sicurezza pubblica, gravano sugli stanziamenti ordinari di bilancio e precisamente sui fondi iscritti nei seguenti capitoli e piani gestionali dello stato di previsione del Ministero dell'interno:

  • 2501/4 (Indennità dovuta agli appartenenti alla Polizia di Stato impiegati in servizio di ordine pubblico e di sicurezza pubblica comprensiva degli oneri fiscali e contributivi a carico del lavoratore);
  • 2624/2 (Spese per missioni all'interno del personale della Pubblica sicurezza comprese quelle per il personale di altre amministrazioni dello Stato che presta servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, le questure e gli altri uffici periferici della Polizia di Stato. Indennità di marcia al personale della Polizia di Stato);
  • 2624/3 (Spese per missioni all'estero del personale della Polizia di Stato);
  • 2536/2 (Spese per il trasporto degli appartenenti alle Forze di polizia e ad altri corpi armati impiegati in servizio di ordine pubblico, nonché per il trasporto dei quadrupedi, degli automotomezzi, dei natanti, degli aeromobili e di materiale al seguito);
  • 2680/2 (Equipaggiamento – Spese per i servizi di mensa e acquisto viveri per il personale della Polizia di Stato, nonché per il personale delle altre Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza, acquisto di generi di conforto per il personale della Polizia di Stato che si trovi in speciali condizioni di servizio. Spese per i servizi di mensa per il personale appartenente alle Forze di polizia ed altri corpi impiegati in servizio di ordine pubblico in occasione delle consultazioni elettorali);
  • 2685/2 (Vettovagliamento, equipaggiamento e igiene – Spese per i servizi di mensa e acquisto viveri per il personale della Polizia di Stato, nonché per il personale delle altre Forze di polizia in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. Acquisto di generi di conforto per il personale della Polizia di Stato che si trovi in speciali condizioni di servizio. Spese per i servizi di mensa per il personale appartenente alle Forze di polizia ed altri corpi impiegati in servizio di ordine pubblico in occasione delle consultazioni elettorali).

Articoli 13-14: viene istituito il Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica negli eventi sportivi, per cui le Parti hanno diritto ad un voto e sono rappresentate da uno o più delegati degli enti governativi nazionali competenti, preferibilmente responsabili per lo sport e la sicurezza (articolo 13); le funzioni del Comitato si riferiscono essenzialmente al monitoraggio dell'applicazione della Convenzione, anche con visite alle Parti per garantire consulenza e supporto e raccogliere ed elaborare informazioni fornite dalle Parti medesime (articolo 14).

La relazione tecnica afferma che al fine di dare attuazione al Comitato di cui all'articolo 13, le cui funzioni sono specificate nell'articolo 14, le Parti prevedono di tenere riunioni bilaterali e consultazioni presso la sede del Consiglio d'Europa, su cui gravano i costi di organizzazione e funzionamento delle riunioni, al fine di valutare il monitoraggio e l'applicazione della Convenzione nonché di perfezionare la cooperazione e definire temi e azioni di interesse reciproco.

In particolare si prevedono sei riunioni all'anno, che si terranno presso il Consiglio d'Europa che ha sede a Strasburgo (Francia); la delegazione italiana sarà composta da tre componenti, di cui uno con la qualifica di dirigente e due con la qualifica di funzionario, appartenenti ai ruoli delle Forze di polizia o equiparati; la durata delle riunioni sarà di quattro giorni con i seguenti oneri:

  • albergo (3 notti x 3 componenti x euro 120): euro 1.080,00;
  • diaria giornaliera (euro 79,36 x 4 giorni x 1 dirigente): euro 317,44;
  • diaria giornaliera (euro 73,44 x 4 giorni x 2 funzionari): euro 587,52;
  • biglietti aerei di andata e ritorno (euro 800 x 3 componenti): euro 2.400,00;
  • maggiorazione del 5 per cento sui biglietti aerei: euro 120,00

Totale: euro 4.504,96

Totale per 6 missioni: euro 27.029,76

Gli elementi per il calcolo della diaria giornaliera sono esplicitati in dettaglio dalla relazione tecnica, al cui testo si rinvia.

Le altre norme dell'Accordo, inoltre, prevedono:

  • l'ambito di applicazione della Convenzione, precisando che si applica alle partite di calcio che coinvolgono squadre professionistiche o nazionali, giocate nel territorio di una delle Parti contraenti, con libertà delle Parti di applicare la Convenzione anche a competizioni calcistiche di altro tipo o ad altri eventi sportivi (articolo 1);
  • lo scopo che è individuato nel fornire un contesto protetto, sicuro e accogliente in occasione di incontri calcistici e altre manifestazioni sportive, adottando un approccio integrato e pluri-istituzionale, elaborato alla luce delle buone prassi, per garantire la sicurezza e l'assistenza, basato su uno spirito di collaborazione a livello locale, nazionale e internazionale (articolo 2);
  • una serie di definizioni come "misure di sicurezza fisica", relative agli individui, "misure di sicurezza pubblica", connesse all'ordine pubblico, "misure di assistenza", volte a far sentire gli individui a loro agio nelle manifestazioni calcistiche (articolo 3);
  • la modalità per emendare la Convenzione (articolo 15);
  • la firma della Convenzione e la sua entrata in vigore (articoli 16 e 17);
  • l'adesione di Stati non membri del Consiglio d'Europa (articolo 18);
  • gli effetti della Convenzione per quanto riguarda la Convenzione europea sulla violenza e i disordini degli spettatori durante le manifestazioni sportive, segnatamente nelle partite di calcio, n. 120 del 19 agosto 1985 (articolo 19),
  • l'applicazione territoriale (articolo 20);
  • l'eventuale denuncia della Convenzione (articolo 21) e le notifiche che il Segretario generale del Consiglio d'Europa è tenuto a eseguire, in qualità di depositario della Convenzione (articolo 22).

La relazione tecnica non considera le norme.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articolo 3: individua presso il Ministero dell'interno – Dipartimento della pubblica sicurezza - il Punto d'informazione nazionale per il calcio, ai sensi dell'articolo 11 della Convenzione.

Articolo 4: l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 13 e 14 della Convenzione, pari a euro 27.030 a decorrere dall'anno 2019, è coperto mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2019-2021.

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende atto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento alle previsioni di cui agli articoli da 4 a 12, concernenti attività che, secondo la RT, sono già svolte a legislazione vigente in quanto la normativa nazionale già contempla quanto prescritto dalla Convenzione.

Peraltro, si osserva che la RT non precisa con quali risorse sarà possibile provvedere all'istituzione di un Punto nazionale di informazione sul calcio (art. 11): andrebbero quindi acquisiti dati ed elementi di valutazione riguardo alle risorse umane e finanziarie disponibili per adempiere a tale obbligo, al fine di verificare l'effettiva neutralità finanziaria del medesimo.

 Gli oneri del provvedimento sono invece ricondotti alle spese per la partecipazione italiana alle missioni del Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica negli eventi sportivi (art. 13). A tal proposito si rileva che la disposizione finanziaria configura gli oneri in termini di spesa autorizzata: tenuto conto che le spese in questione discendono dall'attuazione di obblighi internazionali, andrebbe acquisita conferma che le stesse possano effettivamente essere ricondotte entro il limite annuo indicato. Si tratta, infatti, di spese di missione che, in altri accordi analoghi, sono state configurate quali oneri valutati.

In merito ai profili di copertura, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 4 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione di rappresentanti delle Forze di polizia italiane alle riunioni del Comitato sulla sicurezza fisica e sicurezza pubblica per gli eventi sportivi, previste dagli articoli 13 e 14 della Convenzione oggetto di ratifica, pari a 27.030 euro a decorrere dall'anno 2019, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, il quale reca le occorrenti disponibilità.

Ciò posto, si rileva che gli oneri per spese di missione derivanti dagli articoli 13 e 14 della Convenzione oggetto di ratifica, in quanto non delimitabili nell'ambito di un limite massimo di spesa, dovrebbero essere espressi in termini meramente previsionali, analogamente a quanto accaduto per altri provvedimenti. Ciò premesso si segnala la necessità di riformulare il comma 1 dell'articolo 4 nel senso di indicare che si tratta di un onere "valutato in", anziché "pari a", come attualmente previsto dal testo in esame. Sul punto appare comunque opportuno acquisire l'avviso del Governo.

Si evidenzia infine che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo dell'onere previsto a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 4.