Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: DL 22/2019: sicurezza e stabilità in caso di "Brexit" senza accordo
Riferimenti: AC N.1789/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 07/05/2019
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 1789

 

Sicurezza e stabilità in caso di "Brexit" senza accordo

 

(Conversione in legge del DL 22/2019 approvato dal Senato A.S.

1165)

 

 

 

 

 

N. 95 – 7 maggio 2019

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA. 3

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI 4

ARTICOLO 1. 4

Poteri speciali sugli assetti societari nei settori strategici 4

ARTICOLI da 2 a 8. 5

Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo.. 5

ARTICOLI da 9 a 11. 6

Operatività delle imprese di assicurazione dopo la data di recesso.. 6

ARTICOLO 12. 9

Limiti di investimento dei fondi pensione. 9

ARTICOLO 13. 10

Disposizioni fiscali 10

ARTICOLO 14. 11

Soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari presenti in Italia.. 11

ARTICOLO 15. 13

Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza.. 13

ARTICOLO 16. 13

Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani 13

ARTICOLO 17, commi 1 e 2. 21

Prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale. 21

ARTICOLO 17, commi da 2-bis a 2-quater. 23

Assunzioni presso il Ministero della salute. 23

ARTICOLO 17-bis. 24

Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori 24

ARTICOLO 17-ter. 25

Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali 25

ARTICOLO 17-quater. 26

Disposizioni in materia aeroportuale. 26

ARTICOLO 18. 27

Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti 27

ARTICOLO 19. 29

Supporto all'attività internazionale. 29

ARTICOLO 19-bis. 37

Principio di reciprocità nel Testo unico bancario nei rapporti con terzi 37

ARTICOLO 19-ter. 38

Attività di negoziazione per conto proprio in titoli di Stato.. 38

ARTICOLO 19-quater. 39

Disposizioni in materia di principi contabili internazionali 39

ARTICOLO 19 quinquies. 42

Accantonamenti a riserve per valutazione titoli 42

ARTICOLI da 20 a 23. 43

Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS) – proroga e modifiche. 43

 

 

 

 


Informazioni sul provvedimento

A.C.

1789

Titolo:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria e integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea

Iniziativa:

governativa

 

approvato, con modificazioni, dal Senato

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatore per la Commissione di merito:

Giuliodori

Gruppo:

M5S

Commissione competente:

VI (Finanze)

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure urgenti per assicurare sicurezza, stabilità finanziaria, integrità dei mercati, nonché tutela della salute e della libertà di soggiorno dei cittadini italiani e di quelli del Regno Unito, in caso di recesso di quest’ultimo dall’Unione europea.

Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo riferiti al testo iniziale (cfr. S. 1165).

Nel corso dell’esame al Senato sono state presentate relazioni tecniche riferite ad alcune delle modifiche introdotte e talune note tecniche: di tale documentazione si dà conto di seguito per le parti rilevanti ai fini della presente analisi.

Ove non sia diversamente indicato, il riferimento alla relazione tecnica va inteso alla RT che correda il testo iniziale del provvedimento, mentre l’unico prospetto riepilogativo citato è quello riferito al testo iniziale.

Al momento della predisposizione del presente dossier, non risulta trasmessa la relazione tecnica di passaggio.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalle relazioni tecniche presentate nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

ARTICOLO 1

Poteri speciali sugli assetti societari nei settori strategici

Le norme introducono l’articolo 1-bis nel DL 21/2012, al fine di aggiornare la normativa in materia di poteri speciali in conseguenza dell’evoluzione tecnologica, con particolare riferimento alla tecnologia 5G e ai connessi rischi di uso improprio dei dati, con implicazioni sulla sicurezza nazionale.

In particolare, la novella prevede:

·        che i servizi di comunicazione basati sulla tecnologia 5G costituiscano attività di rilevanza strategica per il sistema di difesa e sicurezza nazionale (comma 1, cpv. articolo 1-bis, comma 1);

·        la notifica alla Presidenza del consiglio della stipula di contratti o accordi aventi ad oggetto l’acquisto di beni o servizi relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle reti inerenti i servizi basati sulla tecnologia 5G, nonché l’acquisizione di componenti ad alta intensità tecnologica funzionali alla realizzazione o gestione dei predetti servizi, se posti in essere con soggetti esterni all’UE, al fine dell’eventuale esercizio del potere di veto o dell’imposizione di specifiche prescrizioni o condizioni.

L'articolo 1, comma 4, del decreto n. 21 del 2012, prevede, ai fini dell'esercizio del potere di veto sull’adozione di alcune tipologie di delibere da parte degli organi di governo delle imprese strategiche nel comparto sicurezza e difesa, l'obbligo per le imprese stesse di notificare alla Presidenza del Consiglio un’informativa completa, in modo da consentire il tempestivo esercizio del potere di veto da parte dell’esecutivo.

Con DPCM possono essere individuate misure di semplificazione delle modalità di notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai fini suddetto dei poteri (comma 1, cpv. articolo 1-bis, commi 2 e 4).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che si tratta di norme di carattere esclusivamente ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

ARTICOLI da 2 a 8

Misure in caso di recesso del Regno Unito in assenza di accordo

Le norme recano la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del regno Unito dall’unione europea in assenza di accordo.

In particolare, si dispone quanto segue:

-         le banche del Regno Unito che alla data di recesso svolgono in Italia attività ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto legislativo n. 385 del 1993 (Testo unico bancario - TUB) possono proseguirne l'esercizio durante il periodo transitorio[1], previa notifica alla Banca d'Italia. Nel caso in cui le banche svolgano attività di raccolta del risparmio, le stesse possono continuare l'attività, sempre previa notifica alla Banca d'Italia e limitatamente a quanto necessario alla gestione dei rapporti instaurati precedentemente alla data di recesso e senza concludere nuovi contratti, né rinnovare quelli esistenti;

-         gli istituti di pagamento del Regno Unito, i gestori di fondi del Regno Unito, gli OICR del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica, nonché gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano sul territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o tramite agenti o soggetti convenzionati così come le banche e le imprese di investimento del Regno Unito che prestano servizi di investimento, in regime di libera prestazione, a favore di clienti al dettaglio e clienti professionali su richiesta, cessano l’attività entro la data di recesso;

-         le banche, le imprese di investimento, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del Testo unico bancario, aventi sede legale in Italia e che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità competenti, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito;

-         i gestori italiani di sedi di negoziazione possono continuare a svolgere la propria attività nel Regno Unito nel periodo transitorio, consentendo l'accesso agli operatori ivi stabiliti che alla data di recesso risultano già membri o partecipanti della sede di negoziazione, a condizione che, entro la predetta data, per la sede di negoziazione gestita sia stata presentata, ai sensi degli articoli 26, 29 o 70 del Testo unico della finanza, istanza per l'estensione dell'operatività nel Regno Unito, nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito e purché continui ad essere rispettata la normativa europea di settore;

-         le banche, gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica del Regno Unito che operano nel territorio della Repubblica[2], mantengono l'adesione ai sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela di cui all'articolo 128-bis del Testo unico bancario;

-         le banche del Regno Unito con succursale nel territorio della Repubblica si considerano di diritto aderenti ai sistemi di garanzia dei depositanti italiani disciplinati nel Titolo IV, Capo I, Sezione IV del Testo unico bancario, in base alle previsioni dei relativi statuti. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge, ivi inclusi gli obblighi di contribuzione di cui all'articolo 96.2 del Testo unico bancario, ai fini del raggiungimento del livello obiettivo di cui all'articolo 96.1 del medesimo Testo unico. Le banche e le imprese di investimento di cui all'articolo 3, comma 4, si considerano di diritto aderenti ai sistemi di indennizzo italiani disciplinati dall'articolo 59 del Testo unico della finanza. L'adesione decorre dalla data del recesso a tutti gli effetti di legge.

 

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

 

La relazione tecnica afferma che trattasi di norme di carattere esclusivamente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLI da 9 a 11

Operatività delle imprese di assicurazione dopo la data di recesso

Le norme in esame recano la disciplina transitoria applicabile in caso di recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di accordo. In particolare, si dispone quanto segue.

·        Operatività in Italia delle imprese di assicurazione del Regno Unito (articolo 9)

Le norme dispongono la cancellazione dall'Elenco delle imprese UE di cui all'articolo 26 del Codice delle assicurazioni private (decreto legislativo n. 209/2005), alla data di recesso, delle imprese del Regno Unito che, alla stessa data, sono abilitate ad esercitare l'attività assicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, rispettivamente ai sensi degli articoli 23 (attività in regime di stabilimento) e 24 (attività in regime di prestazione di servizi) del medesimo Codice. Al fine di garantire la continuità dei servizi nei confronti di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, tali imprese proseguono, nel periodo transitorio, l'attività nei limiti della gestione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso senza assumere nuovi contratti, né rinnovare, anche tacitamente, contratti esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS) dà adeguata evidenza al pubblico (comma 1).

Si stabilisce inoltre che le imprese di cui al comma 1 presentino all'IVASS, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, un piano contenente le misure di gestione che consentono alle stesse di procedere con regolarità e speditezza alla corretta esecuzione dei contratti e delle coperture in corso alla data di recesso, inclusi i pagamenti dei sinistri. L'IVASS può in ogni momento richiedere all'impresa aggiornamenti e integrazioni al piano presentato. Se l'impresa non riesce ad assicurare la completa realizzazione del piano entro il termine del periodo transitorio ne dà tempestiva notizia all'IVASS, al più tardi nei novanta giorni antecedenti a tale data, presentando istanza di proroga. L'istanza è adeguatamente motivata dall'impresa, in ragione della struttura, articolazione e durata in un arco temporale pluriennale dei contratti e delle coperture in essere. L'IVASS valuta l'istanza, nonché le iniziative da assumere per la tutela degli interessi di contraenti, assicurati e aventi diritto a prestazioni assicurative, anche consultando l'Autorità di vigilanza competente dello Stato di origine. Entro quindici giorni dalla data di recesso le imprese di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito istituzionale, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad esse applicabile. Le imprese di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore (comma 2).

La norma consente al contraente, a partire dalla data di recesso, di recedere senza oneri aggiuntivi dai contratti che hanno durata superiore all'anno, dandone comunicazione scritta all'impresa o di esercitare altre forme di scioglimento del vincolo contrattuale. Inoltre le clausole di tacito rinnovo perdono efficacia. Il recesso del contraente ha effetto dalla scadenza della prima annualità successiva alla data di recesso (comma 3).

Si dispone l'applicazione alle imprese di cui al comma 1 nel periodo transitorio, senza soluzione di continuità, delle disposizioni di cui all'articolo 193 del Codice delle assicurazioni private (in materia di imprese di assicurazione di altri Stati membri) e di ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al titolo XVIII del medesimo Codice (comma 4).

La norma prevede che, al fine di assicurare lo scambio informativo per la realizzazione di quanto previsto dai commi 1 e 2, si applichi la disposizione di cui all'articolo 10, comma 8, del Codice delle assicurazioni private, che prevede che, nell'ambito di accordi di cooperazione e a condizione di reciprocità e di equivalenti obblighi di riservatezza, l'IVASS può scambiare informazioni con le autorità competenti degli Stati terzi rispetto all'Unione europea (comma 5).

·        Operatività in Italia degli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito (articolo 10)

La norma stabilisce che gli intermediari assicurativi, anche a titolo accessorio, o riassicurativi del Regno Unito che, alla data di recesso, operano l'attività di distribuzione assicurativa o riassicurativa nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o libera prestazione dei servizi, ai sensi del Titolo IX del Codice delle assicurazioni private (in materia, appunto, di attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa), cessano tale attività entro tale data e sono cancellati dall'elenco annesso al Registro degli intermediari di cui all'articolo 109, comma 2, del Codice. Al fine di evitare pregiudizio ai contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative, sono fatte salve le operazioni necessarie all'ordinata chiusura dei rapporti di distribuzione già in essere, nel più breve tempo possibile, e comunque non oltre il termine massimo di sei mesi dalla data di recesso. Nel predetto termine di sei mesi tali soggetti non possono avviare nuove attività di distribuzione né rinnovare anche tacitamente i rapporti già esistenti. Della prosecuzione temporanea di tale operatività l'IVASS dà adeguata evidenza al pubblico (comma 1).

Si dispone che entro quindici giorni dalla data di recesso gli intermediari di cui al comma 1 informano, anche mediante comunicazione sul proprio sito web, contraenti, assicurati e altri aventi diritto a prestazioni assicurative del regime di operatività ad essi applicabile. Gli intermediari di cui al comma 1 effettuano tale comunicazione anche qualora abbiano provveduto, prima della data di recesso, agli adempimenti informativi richiesti dalle autorità di settore (comma 2).

La norma assoggetta gli intermediari di cui al comma 1, nel periodo transitorio ivi previsto e senza soluzione di continuità, al regime di cui al Titolo IX, Capo II, Sezione IV del Codice delle assicurazioni private e ad ogni altra disposizione in materia assicurativa loro applicabile al giorno antecedente alla data di recesso. L'IVASS può applicare le sanzioni di cui al Titolo XVIII del medesimo Codice (comma 3).

·        Operatività nel Regno Unito delle imprese di assicurazione e di riassicurazione italiane dopo la data di recesso (articolo 11)

La norma consente alle imprese italiane che, alla data di recesso, sono abilitate all'esercizio dell'attività assicurativa o riassicurativa nel territorio del Regno Unito in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi, di proseguire l'esercizio dell'attività, fermo restando quanto previsto dagli articoli 22 e 59-quinquies del Codice delle assicurazioni private (che disciplinano l'attività in uno Stato terzo) e nel rispetto delle disposizioni previste dal Regno Unito.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che si tratta di norme di carattere esclusivamente ordinamentale che non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni.

 

ARTICOLO 12

Limiti di investimento dei fondi pensione

Le norme prevedono che durante il periodo transitorio gli investimenti, detenuti dai fondi pensione alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, in quote o azioni di OICVM (Organismi di investimento collettivo del risparmio che investono in valori mobiliari) e FIA (Fondi di investimento alternativi) del Regno Unito siano assimilati, rispettivamente, agli OICVM e ai FIA dell’UE.

Si fa presente che nell’ambito dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea, è previsto – in caso di accodo di recesso - un periodo transitorio (che potrà essere rinnovato una sola volta per un periodo di uno o due anni), nel corso del quale il Regno Unito non farà più parte dell'UE, ma non saranno ancora applicabili le disposizioni del futuro accordo sui rapporti tra UE e Regno Unito.

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica afferma che si tratta di norme di carattere esclusivamente ordinamentale da cui non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 13

Disposizioni fiscali

La norma stabilisce che, fino al termine del periodo transitorio[3], continuano ad applicarsi le disposizioni fiscali nazionali previste in funzione dell’appartenenza del Regno Unito all’Unione Europea (UE), comprese quelle connesse con l’esistenza di una direttiva UE. In materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) e di accise, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni derivanti dall’attuazione di direttive e regolamenti UE vigenti (comma 1).

Le modalità attuative sono definite, senza ulteriori oneri per la finanza pubblica[4], con appositi decreti del MEF (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento (nel quale non era inserita la frase “senza ulteriori oneri per la finanza pubblica”), evidenzia che dal punto di vista strettamente finanziario le misure contenute nel presente articolo non determinano variazioni rispetto a quanto attualmente scontato nei saldi di finanza pubblica, atteso che l’intenzione è quella di mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito.

 

Nel corso dell’esame presso il Senato, il Governo, con la Nota MEF del 9 aprile 2019 - in relazione alla richiesta di chiarimenti circa la mancata stima di effetti finanziari a decorrere dal termine del periodo transitorio – ha confermato, come indicato in sede di RT, che si è tenuto conto di quanto attualmente scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica, considerando la circostanza che l'intervento mira a mantenere il vigente trattamento fiscale nei confronti del Regno Unito. Inoltre, prosegue la Nota, ciò che accadrà al termine del periodo transitorio, di difficile previsione, verrà determinato nell'ambito dei rapporti tra Regno Unito e UE e dei provvedimenti che ne conseguiranno ed eventualmente potrà essere regolamentato in maniera più accurata da futuri decreti ministeriali.

 

In merito ai profili di quantificazione, tenuto conto che il mantenimento dell’attuale disciplina è disposto dalla norma soltanto per il periodo transitorio, andrebbero forniti più puntuali elementi di valutazione riguardo agli effetti finanziari prevedibili una volta decorso tale periodo. In proposito, andrebbe altresì precisato se il rinvio a futuri provvedimenti, indicato dalla documentazione governativa consegnata al Senato, debba intendersi o meno riferito all’adozione di norme che garantiscano comunque la verifica parlamentare dei relativi effetti sui saldi.

 

ARTICOLO 14

Soggiorno dei cittadini del Regno Unito e dei loro familiari presenti in Italia

La norma stabilisce che i cittadini del Regno Unito iscritti nell'anagrafe della popolazione residente[5], se in possesso della carta di soggiorno, possono richiedere il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo.

La richiesta deve essere presentata entro il 31 dicembre 2020 al questore della provincia in cui dimorano (comma 1). Il permesso di soggiorno UE di lungo periodo è rilasciato solo se il richiedente soggiorna in modo continuativo da almeno cinque anni sul territorio nazionale. Il periodo di cinque anni deve essere completato alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea (comma 2).

In caso di rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo si applicano una serie di norme[6] (comma 3) che prevedono:

·        la sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici;

·        il versamento di un contributo;

·        la disciplina previsto dall’articolo 9 del decreto legislativo n. 286/1998 che tratta del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Sono escluse dall’applicazione alcune norme recate dal citato articolo quale quella che richiede di dimostrare la disponibilità di un reddito sufficiente e di un alloggio al fine di ottenere il permesso di soggiorno.

Nel caso in cui difetti il requisito di regolare soggiorno continuativo in Italia da almeno cinque anni alla data del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, si prevede la possibilità per i cittadini del Regno Unito di richiedere al questore - entro il 31 dicembre 2020 - un permesso di soggiorno "per residenza". Il permesso ha validità quinquennale ed è rinnovabile. Anche in tale ipotesi si applicano una serie di norme espressamente richiamate che, fra l’altro, prevedono la sottoposizione a rilievi fotodattiloscopici ed il versamento di un contributo (comma 4). I titolari del permesso di soggiorno "per residenza" possano ottenerne la conversione in permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, qualora maturino cinque anni di regolare e continuativo soggiorno nel territorio nazionale (comma 5).

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le carte di soggiorno già rilasciate[7] ai familiari del cittadino del Regno Unito non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea non sono più valide per l'attestazione del regolare soggiorno nel territorio dello Stato (comma 6).

Le norme descritte si applicano soltanto in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo e dalla data dell'effettivo recesso (comma 8).

Nel corso dell’esame presso il Senato sono state introdotte talune modifiche che non sembrano incidere sulla portata finanziaria dell’articolo.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica afferma che agli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni si provvede esclusivamente nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

In particolare, con riguardo agli oneri ricadenti sulle Questure in esito all'attuazione delle nuove disposizioni, la relazione tecnica sottolinea che la platea dei potenziali beneficiari delle norme proposte risulterebbe assai "circoscritta", tanto da non costituire un aggravio per l'Amministrazione. A conferma di ciò, la relazione tecnica segnala che i cittadini del Regno Unito residenti in Italia (al settembre 2018) sarebbero circa 17.000, mentre il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ha riferito di circa 30.000 utenti, potenziali fruitori delle norme anzidette; stime queste, entrambe, irrilevanti se lette congiuntamente al dato relativo alle pratiche di soggiorno trattate, annualmente, dalle Questure. A tal proposito la relazione tecnica rammenta che, nel 2018, le Questure sul territorio hanno provveduto al rilascio di 282.105 nuovi titoli di soggiorno, su un totale di 1.660.868 pratiche di primo rilascio, rinnovo, conversione, aggiornamento e duplicato, definite positivamente. La relazione tecnica evidenzia, altresì, che le norme in esame esplicitamente prevedono che, per l'emissione del permesso di soggiorno elettronico, gli utenti sono tenuti alla corresponsione di un importo pari almeno alle spese necessarie per la produzione e spedizione del documento elettronico, nonché per la manutenzione necessaria all'espletamento dei servizi connessi a tali attività, ad oggi stabilito in euro 24,56, più IVA. La relazione tecnica precisa, infine, che nella norma proposta è stato esplicitamente chiarito che i richiedenti del titolo di soggiorno dovranno comunque assolvere al pagamento del contributo al soggiorno, previsto dall'articolo 5, comma 2-ter, del decreto legislativo n. 286/1998, analogamente a quanto è al momento previsto per i cittadini stranieri che chiedono il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che il rilascio del permesso di soggiorno è soggetto al pagamento di diritti.

Si prende atto inoltre di quanto evidenziato dalla RT circa la possibilità di dare attuazione alle norme nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, anche se la corrispondente clausola di neutralità non è riportata nel testo dell’articolo.

 

ARTICOLO 15

Disposizioni in materia di concessione della cittadinanza

La norma prevede che - ai fini della concessione della cittadinanza italiana - i cittadini del Regno Unito siano equiparati (fino al giuramento) ai cittadini dell'Unione europea, se hanno maturato il requisito di legale residenza protrattasi per almeno quattro anni, alla data di recesso del Regno Unito dall'Unione europea - e presentino domanda entro il 31 dicembre 2020.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica sottolinea che dall'intervento normativo in esame non derivano nuovi o maggiori oneri, considerato che nel periodo transitorio individuato dalla norma, non cambiano le condizioni rispetto a quanto previsto dalla disciplina attuale, anche sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa.

La relazione tecnica riferisce che a fine febbraio 2019, i dati relativi alle richieste di cittadinanza in istruttoria da parte di cittadini del regno Unito, risulterebbero pari a 1.323, di cui 766 per matrimonio e 557 per residenza.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 16

Misure urgenti per la tutela dei cittadini italiani

La norma reca le seguenti autorizzazioni di spesa:

·        2,5 milioni di euro per il 2019 e 1 milione di euro per il 2020 per l'acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito (comma 1, lett. a);

·        750.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020 ad integrazione dell’autorizzazione di spesa di cui all’art. 170, del DPR. n. 18/1967 per assegni ed indennità a favore del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in servizio all'estero (comma 1, lett. b);

·        1,5 milioni di euro a decorrere dal 2019 per migliorare la tempestività e l’efficacia dei servizi consolari (comma 1, lett. c).

Viene, inoltre elevato[8] di 50 unità il contingente massimo di personale a contratto (rideterminandolo in 2.920 unità a fronte delle 2.870 unità previste nel testo previgente dell’art. 152, del DPR n. 18/2967) che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere, per le proprie esigenze di servizio[9]. A tal fine viene autorizzata la spesa pari a euro 1.127.175 per il 2019, euro 2.299.437 per il 2020, euro 2.345.426 per il 2021, euro 2.392.334 per il 2022, euro 2.440.181 per il 2023, euro 2.488.985 per il 2024, euro 2.538.764 per il 2025, euro 2.589.540 per il 2026, euro 2.641.330 per il 2027 ed euro 2.694.157 a decorrere dal 2028 (comma 2).

Si rammenta che, con riguardo al personale a contratto reclutabile in loco per le esigenze di servizio, l'art. 1, comma 333, della legge n. 145/2018 (legge di bilancio 2019) ha incrementato di 400.000 euro, a decorrere dal 2019, l’autorizzazione di spesa, prevista dall’art. 1, comma 276, della legge di bilancio 2018, riguardante l’adeguamento delle retribuzioni destinate a tale personale.

Viene novellata, altresì, la disciplina della decorrenza degli effetti di talune dichiarazioni rese agli uffici consolari inserendo il comma 9-bis, nell’articolo 6, della legge n. 470/1988. La disposizione introdotta prevede che la decorrenza dell'iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero produce effetto della presentazione della domanda e non dalla ricezione da parte del comune di originaria residenza della dichiarazione resa all'ufficio consolare, come previsto dall’art. 7, del DPR n. 3232/1989 di cui viene disposta l’abrogazione (comma 3).

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, sostituisce l'art. 159, del DPR n. 18/1967, che disciplina i viaggi di servizio del personale a contratto del Ministero degli esteri con un nuovo testo. La disposizione introdotta prevede che al summenzionato personale, in aggiunta alle spese di viaggio, sia corrisposto il rimborso delle spese di vitto e di alloggio sostenute, nei limiti previsti dalle disposizioni vigenti per i viaggi di servizio del personale di ruolo, mentre il testo vigente dell’art. 159 stabilisce che al medesimo personale, per i viaggi di servizio, sia corrisposta, in aggiunta alle spese di viaggio, un'indennità giornaliera pari a un trentesimo della retribuzione base in godimento o, qualora più elevata, della retribuzione base dell'impiegato a contratto con analoghe mansioni in servizio nel Paese in cui la missione è effettuata[10].

Agli oneri previsti dai commi 1 e 2, pari a 5.877.175 euro per il 2019, euro 6.299.437 per il 2020 e euro 5.345.426 per il 2021, euro 5.392.334 per il 2022, euro 5.440.181 per il 2023, euro 5.488.985 per il 2024, euro 5.538.764 per il 2025, euro 5.589.540 per il 2026, euro 5.641.330 per il 2027 ed euro 5.694.157 a decorrere dal 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2019-2021 per un importo pari a euro 5.877.175 per il 2019, euro 6.299.437 euro per il 2020 e euro 5.694.157 annui a decorrere dal 2021 (comma 4).

Il comma 5 si limita a prevedere che il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Acquisto, ristrutturazione, restauro, manutenzione straordinaria o costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito

(comma 1, lett. a)

2,5

1,0

 

2,5

1,0

 

2,5

1,0

 

Maggiori spese correnti

 

Incremento di assegni e indennità per il personale MAECI in servizio presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari di prima categoria

(comma 1, lett.b)

0,75

1,5

1,5

0,75

1,5

1,5

0,75

1,5

1,5

Incremento tempestività ed efficacia dei servizi consolari

(comma 1, lett. c)

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

Incremento personale con contratto a tempo indeterminato da 2.870 a 2.920 unità presso rappresentanze diplomatiche, uffici consolari di prima categoria e istituti di italiani di cultura

(comma 2)

1,13

2,3

2,35

1,13

2,3

2,35

1,13

2,3

2,35

Minori spese correnti

 

Riduzione Tab. A MAECI

(comma 4)

5,88

6,3

5,69

5,88

6,3

5,69

5,88

6,3

5,69

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che, in conseguenza dell'uscita del Regno Unito dall'UE, è necessario potenziare la tutela dei concittadini ivi residenti. Gli interventi proposti non sono suscettibili di generare, per la finanza pubblica, oneri superiori rispetto a quelli quantificati e coperti dalle disposizioni autorizzative in esame.

A tale riguardo, la relazione tecnica segnala che il comma 1, lettera a), è finalizzato prioritariamente all'acquisto della sede del Consolato generale ad Edimburgo[11] al riadattamento dei locali del Consolato Generale a Londra, già di proprietà demaniale[12] e all'adattamento/acquisto di locali per un nuovo ufficio consolare di carriera a Manchester. Considerato il costo storico dell'acquisto di locali di ampiezza adeguata in una zona non periferica a Edimburgo, di possibili interventi di adattamento nella sede demaniale di Londra e di adeguamento di una possibile nuova sede (inizialmente in locazione) a Manchester, la relazione tecnica stima un importo necessario di 2,5 milioni per il 2019 e di 1 milione per il 2020.

La relazione tecnica riferisce che la stima è stata effettuata in base ai costi rilevati per l'acquisto in area centrale e semicentrale di Edimburgo (2 milioni circa, ad un costo unitario di 5000 euro/mq per 350/400 mq) e al costo storico di interventi di manutenzione effettuati nelle sedi demaniali nel Regno Unito.

La relazione tecnica evidenzia, altresì, che la disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa; non sono quindi possibili oneri maggiori rispetto a quelli quantificati nella disposizione normativa.

Con riguardo al comma 1, lettera b), la relazione tecnica evidenzia che, per le esigenze derivanti dall'apertura di un ufficio consolare di carriera a Manchester e dal potenziamento delle sedi diplomatico-consolari nel Regno Unito e in altri Paesi UE che risentiranno delle conseguenze della Brexit, si rende necessario coprire gli oneri di 13 unità dei ruoli del MAECI aggiuntive da destinare all'estero. Il costo medio annuo lordo delle unità di personale di ruolo attualmente in servizio nel Regno Unito è pari a circa 115.000 euro.

L’onere complessivo riferito alle 13 unità di personale interessate è pertanto di circa 1,5 milioni di euro anni (13 x euro 115.000). In proposito, La relazione tecnica precisa che il costo è stato quantificato sulla base della media dell'esborso per trattamento economico all'estero del personale di ruolo attualmente presente nel Regno Unito (ad esclusione dei posti per funzionari presso l'Ambasciata, in quanto tali incarichi non sono oggetto di aumento, non svolgendo l'ambasciata a Londra funzioni consolari). Il dato pertanto tiene conto delle aggiunte per situazione di famiglia e delle altre componenti del trattamento economico.

La relazione tecnica riferisce che, considerando che l'invio del personale verosimilmente avverrà non prima della seconda metà del 2019, si rende necessario incrementare l'autorizzazione di spesa per l'indennità di sede estera di euro 750.000 per il 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020. Anche in questo caso, la disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa.

La relazione tecnica, inoltre, per garantire la tutela dei concittadini, evidenzia che il comma 1, lettera c), incrementa le risorse disponibili per il funzionamento delle strutture esistenti (o da istituire, come il nuovo ufficio consolare a Manchester).

A tal fine, per assicurare il conseguimento della finalità di potenziare il servizio dei consolati nel Regno Unito, la relazione tecnica afferma che è necessario innanzitutto ampliare gli orari di attività degli uffici, anche mediante turnazioni, con conseguente aumento delle spese vive di funzionamento, incluse quelle per la sicurezza. Si rende inoltre necessario assicurare la copertura dei costi di funzionamento del nuovo ufficio consolare a Manchester (considerata la presumibile consistenza della collettività italiana residente, si stima un costo di funzionamento intermedio tra i circa 200.000 euro annui del Consolato generale ad Edimburgo e i circa 700.000 del consolato generale a Londra). In relazione a possibili turnazioni, non sono invece dovuti maggiori compensi al personale in servizio, data la natura onnicomprensiva dell'indennità di servizio all'estero, art. 170, del DPR n. 18/1967. Gli uffici consolari intendono inoltre stipulare per il Regno Unito specifici servizi di assistenza legale e sociale a favore dei connazionali presenti nel Paese (esperti legali locali, assistenti sociali e contratti per la parziale esternalizzazione di alcune attività propedeutiche alla fornitura dei servizi consolari).

Nel complesso, la relazione tecnica afferma che la stima dell’onere (individuato dalla norma e riportato nel prospetto riepilogativo) è stata effettuata sulla base del costo storico dei corrispondenti servizi nel Regno Unito, fermo restando che la spesa effettiva dipenderà dai prezzi di aggiudicazione dei servizi in questione. La disposizione è espressamente configurata come un tetto di spesa.

Con riguardo al comma 2, sottolinea che questo incrementa di 50 unità il contingente del personale assunto in loco ai sensi dell'art. 152, del DPR n. 18/1967. Il costo unitario delle nuove assunzioni di personale locale ai sensi della citata disposizione è stato quantificato a partire dal costo unitario medio della categoria, facendo riferimento alla media dei Paesi UE ponderata sulle presenze effettive, accertato in euro 45.087 pro capite (lordo amministrazione) per il 2019. A tale importo è stato applicato un tasso medio di aumento del 2% (coerente con la serie storica dei dati accertati negli scorsi anni). Il costo complessivo dell'aumento del contingente di impiegati a contratto a legge locale può essere valutato come da tabella di seguito riportata, che considera l'assunzione, nel primo anno dall'approvazione della norma, di 50 contrattisti per metà anno (a partire dal 1° luglio 2019).

 

(euro)

Anno

Aumento medio prudenziale previsto

Costo unitario (lordo amministrazione)

Unità

Onere totale

2019

 

45.087,00

25

1.127.175,00

2020

2%

45.988,74

50

2.299.437,00

2021

2%

46.908,51

50

2.345.425,74

2022

2%

47.846,69

50

2.392.334,25

2023

2%

48.803,62

50

2.440.180,94

2024

2%

49.779,69

50

2.488.984,56

2025

2%

50.775,28

50

2.538.764,25

2026

2%

51.790,79

50

2.589.539,53

2027

2%

52.826,61

50

2.641.330,33

2028

2%

53.883,14

50

2.694.156,93

 

In merito al comma 3, la relazione tecnica ribadisce che la disposizione prevede che la decorrenza dell'iscrizione all'anagrafe degli italiani all'estero produce effetto dal momento della domanda e non dal momento della ricezione da parte del comune della dichiarazione resa all'ufficio consolare. La modifica allinea il regime applicabile agli italiani all'estero a quello ora previsto per le iscrizioni nell'anagrafe della popolazione residente. La disposizione ha carattere ordinamentale e non è quindi suscettibile di generare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

La copertura degli oneri derivanti dai commi 1 e 2 è assicurata mediante corrispondente riduzione, operata dal comma 4, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente, iscritto ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Gli stanziamenti proposti sono coerenti con la finalità dell'accantonamento, essendo destinati a dare continuità ad impegni della Repubblica italiana sul piano internazionale.

Il comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame parlamentare al Senato, non è corredato di relazione tecnica.

Nel corso dell’esame presso il Senato è stato chiesto[13] di acquisire ulteriori elementi informativi per verificare la corretta quantificazione degli oneri posti a base dell'autorizzazione di spesa di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 disposta dal comma 1, lettera c), ed è stata chiesto di confermare la disponibilità sui Fondi speciali di parte corrente per il triennio 2019/2021 e a decorrere, alla data di entrata in vigore del decreto in esame delle risorse poste a copertura degli oneri di cui ai commi 1 e 2.

Nella nota tecnica messa a disposizione[14] della Commissione bilancio del Senato, il Governo, in risposta alle osservazioni formulate, ha confermato le quantificazioni riportate dalla relazione tecnica e ha confermato, altresì, la disponibilità delle risorse poste a copertura dei commi 1 e 2.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il comma 1 reca specifiche autorizzazioni di spesa, finalizzate ad interventi di acquisizione/manutenzione immobiliare delle sedi degli uffici consolari italiani nel Regno Unito (comma 1, lett. a), all’incremento delle voci di spesa per assegni ed indennità per servizio all’estero del personale MAECI (comma 1, lett. b) e all’incremento delle voci di spesa per il funzionamento dei medesimi uffici consolari (comma 1, lett. c). Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare considerato che i relativi oneri sono limitati all’entità delle rispettive autorizzazioni di spesa disposte e tenuto conto altresì degli elementi e dei dati di quantificazione -  confermati dal Governo nel corso dell’esame presso il Senato - specificamente forniti dalla relazione tecnica con riguardo a ciascuna delle summenzionate fattispecie di intervento.

Si rileva peraltro che l’intervento di cui al comma 1, lett. b), secondo quanto riferito dalla RT, si concretizzerà nell’invio nel Regno Unito di 13 unità di personale di ruolo degli esteri alle quali verrà corrisposto il relativo trattamento indennitario per servizio all’estero per una spesa complessiva di 750.000 euro per il 2019 e di 1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2020: tale maggiore spesa viene evidenziata nel prospetto riepilogativo, che non riporta tuttavia i correlati effetti indotti di maggiore entrata fiscale e contributiva, generalmente registrati in termini di fabbisogno e di indebitamento. In proposito sarebbe utile un chiarimento.

Nulla da osservare con riguardo al comma 2, che incrementa di 50 unità il contingente di personale reclutabile in loco, alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla RT.

In merito al comma 3-bis, introdotto nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, che modifica la disciplina dei trattamenti aggiuntivi da riconoscere al personale degli esteri a contratto per viaggi di servizio, andrebbero forniti elementi di valutazione volti ad escludere che il nuovo regime introdotto - che prevede la corresponsione di un rimborso spese per vitto e alloggio nei limiti previsti per i viaggi di servizio del personale di ruolo – possa determinare effetti di maggior onere rispetto al regime vigente che riconosce, al medesimo personale, un'indennità giornaliera proporzionata a specifiche voci retributive.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 4 dell’articolo 16 fa fronte agli oneri derivanti dai commi 1 e 2 dello stesso articolo 16, relativi al potenziamento e al miglioramento dei servizi consolari prestati ai cittadini e alle imprese italiani. In particolare, tali oneri sono pari a:

a)    2,5 milioni di euro per il 2019 e 1 milione di euro per il 2020 per l’acquisto, la ristrutturazione, il restauro, la manutenzione straordinaria o la costruzione di immobili adibiti o da adibire a sedi di uffici consolari nel Regno Unito (comma 1, lettera a));

b)   750.000 euro per il 2019 e 1,5 milioni di euro per il 2020 ad integrazione dell’autorizzazione di spesa per assegni ed indennità a favore del personale dell’Amministrazione degli affari esteri in servizio all’estero, di cui all’articolo 170 del decreto del Presidente della Repubblica n. 18 del 1967 (comma 1, lettera b));

c)    1,5 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 per incrementare la tempestività e l’efficacia dei servizi consolari (comma 1, lettera c));

d)   1.127.175 euro per il 2019, 2.299.437 euro per il 2020, 2.345.426 euro per il 2021, 2.392.334 euro per il 2022, 2.440.181 euro per il 2023, 2.488.985 euro per il 2024, 2.538.764 euro per il 2025, 2.589.540 euro per il 2026, 2.641.330 euro per il 2027 e 2.694.157 euro annui a decorrere dal 2028, per incrementare di 50 unità il contingente massimo di personale a contratto che le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari di prima categoria e gli istituti italiani di cultura possono assumere per le proprie esigenze di servizio, previa autorizzazione dell’Amministrazione centrale (comma 2).

Ciò posto, il comma 4 dell’articolo in commento provvede agli oneri descritti, pari complessivamente a 5.877.175 euro per il 2019, a 6.299.437 euro per il 2020, a 5.345.426 euro per il 2021, a 5.392.334 euro per il 2022, a 5.440.181 euro per il 2023, a 5.488.985 euro per il 2024, a 5.538.764 euro per il 2025, a 5.589.540 euro per il 2026, a 5.641.330 euro per il 2027 e a 5.694.157 euro annui a decorrere dal 2028, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 5.877.175 euro per il 2019, per 6.299.437 per il 2020 e per 5.694.157 euro annui a decorrere dal 2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

 

ARTICOLO 17, commi 1 e 2

Prestazioni sanitarie nell'ambito dei sistemi di sicurezza sociale

La norma stabilisce che, in caso di recesso del Regno Unito dall'Unione europea in assenza di accordo, al fine di salvaguardare i diritti in materia di prestazioni di sicurezza sociale e sanitarie dei cittadini del Regno Unito, degli apolidi e dei rifugiati che sono soggetti alla legislazione del Regno Unito, nonché dei loro familiari e superstiti, a condizione di reciprocità con i cittadini italiani, si applica, fino al 31 dicembre 2020, il regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (comma 1).

Si dispone che, al fine di agevolare la salvaguardia dei diritti di cui al comma 1, le autorità e le istituzioni competenti italiane applichino nei confronti delle autorità e istituzioni del Regno Unito le disposizioni del regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, che stabilisce la modalità di applicazione del regolamento (CE) 883/2004 (comma 2).

 

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

La relazione tecnica sottolinea che la norma è finalizzata a tutelare, successivamente alla data del 29 marzo 2019, sia i cittadini italiani nel Regno Unito sia i cittadini britannici in Italia. Il suo contenuto, precisa la RT, è principalmente un rinvio ai Regolamenti UE di sicurezza sociale (Reg. CE 883/2004 e Reg. CE 987/2009) affinché gli stessi possano continuare ad applicarsi dal 29 marzo 2019 e per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto in esame, ai cittadini britannici, agli apolidi e ai rifugiati soggetti alla legislazione del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, a condizione di reciprocità coi cittadini italiani, con riguardo a tutte le fattispecie disciplinate dai suddetti regolamenti e in particolare a: prestazioni medicalmente necessarie (tessera), copertura da tutti i rischi malattia (S1), cure programmate (S2), con i relativi rimborsi. La RT afferma che la norma è ad invarianza di spesa per le finanze pubbliche, perché, a condizione di reciprocità, procrastina di 18 mesi il regime vigente.

 

In merito ai profili di quantificazione, si prende preliminarmente atto che la norma prolunga il quadro previsto a legislazione vigente, a condizione di reciprocità. Tuttavia, considerato che l’operatività della stessa – in caso di “Brexit senza accordo” – risulta condizionata al requisito della reciprocità per i cittadini italiani nel Regno Unito e che le previsioni tendenziali di spesa in materia sanitaria sono state presumibilmente definite senza considerare lo scenario in questione, sarebbe utile acquisire dati riferiti ai rapporti finanziari recenti in materia sanitaria intercorsi fra Italia e Regno Unito, che consentano una più precisa ricostruzione degli eventuali effetti finanziari in questo specifico settore.

 

ARTICOLO 17, commi da 2-bis a 2-quater

Assunzioni presso il Ministero della salute

Le norme, introdotte nel corso dell’esame parlamentare in prima lettura al Senato, autorizzano, nel triennio 2019-2021, il Ministero della salute ad assumere a tempo indeterminato, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un contingente di personale di 67 unità, appartenenti al profilo professionale di funzionario tecnico della prevenzione (Area III, posizione economica F1) (comma 2-bis). Al conseguente onere, quantificato - incluse le competenze accessorie - in euro 423.614 per il 2019 e in euro 3.388.911 a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute relativo al bilancio 2019-2021. Per la parte degli oneri relativi alle competenze accessorie è incrementato il pertinente Fondo risorse decentrate del Ministero della salute (comma 2-ter). Ai fini del comma 2-bis, viene conseguentemente rideterminata la consistenza della dotazione organica di cui alla Tab. A allegata al DPCM n. 59/2014 (comma 2-quater).

 

Le norme non sono corredate di prospetto riepilogativo né di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente l’esigenza di acquisire i dati e gli elementi di quantificazione dell’onere assunzionale recato dalla disposizione (euro 423.614 per il 2019 ed euro 3.388.911 a decorrere dal 2020 per l’assunzione 67 funzionari tecnici - Area III-F1), evidenziando i termini temporali e gli scaglioni di reclutamento di tale personale nel corso del triennio indicato dalla norma.

Tali elementi appaiono necessari anche in considerazione del fatto che non risulta chiaro se gli oneri assunzionali recati dalla norma siano o meno da intendere come limiti massimi di spesa; si osserva, in ogni caso, che l’assunzione riguarda un contingente di personale il cui numero è determinato non come limite massimo, ma in modo puntuale. In merito alla prudenzialità di tale formulazione appare necessario acquisire l’avviso del Governo.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che il comma 2-bis dell’articolo 17, al fine di assicurare la tutela della salute e con l'obiettivo di adempiere alle accresciute attività demandate agli uffici periferici del Ministero della salute, per effetto del recesso del Regno Unito dall'Unione europea, in materia di controlli sulle importazioni provenienti dal Regno Unito, autorizza il Ministero della salute, in deroga alle vigenti facoltà assunzionali e senza il previo espletamento delle procedure di mobilità di cui all’articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001, ad assumere, a tempo indeterminato, nel triennio 2019-2020, mediante apposita procedura concorsuale pubblica per esami, un contingente di personale di 67 unità appartenenti all’area III, posizione economica F1, funzionario tecnico della prevenzione. Il successivo comma 2-ter provvede all’onere derivante dal comma 2-bis, quantificato, incluse le competenze accessorie[15], in 423.614 euro per il 2019 e in 3.388.911 euro annui a decorrere dal 2020, mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero della salute relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

 

ARTICOLO 17-bis

Salvaguardia della posizione giuridica degli studenti e dei ricercatori

La norma fa salvi, a condizione di reciprocità:

§  i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data di recesso o comunque che lo saranno entro l'anno accademico 2019/2020; 

§  le qualifiche professionali riconosciute o per le quali è stato avviato il processo di riconoscimento, secondo le procedure dell'Unione europea, alla data di recesso.

In ogni caso, la norma chiarisce che resta fermo il rispetto degli obblighi internazionali vigenti. Infine, le politiche universitarie e della ricerca nell'ambito della collaborazione bilaterale con il Regno Unito restano finalizzate all'ulteriore sviluppo delle collaborazioni esistenti tra le istituzioni universitarie e dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma, facendo salvi i diritti e i doveri degli studenti e dei ricercatori del Regno Unito già presenti in Italia alla data di recesso e le qualifiche professionali riconosciute o in via di riconoscimento alla data di recesso, non appare determinare nuovi o maggiori oneri rispetto a quelli già scontati nei tendenziali. In proposito appare comunque utile una conferma.

 

ARTICOLO 17-ter

Disposizioni in materia di tariffe aeroportuali

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che, ai fini dell'applicazione dei diritti d'imbarco passeggeri[16], i passeggeri imbarcati presso gli scali nazionali su voli aventi per destinazione un aeroporto del Regno Unito sono equiparati ai passeggeri imbarcati su voli aventi per destinazione un aeroporto dell'Unione europea, a condizioni di reciprocità, fino alla data di entrata in vigore di un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito o, in mancanza, fino al 30/03/2020.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di un prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica presentata presso il Senato e allegata alla norma, evidenzia che il DM 4 agosto 2000 n. 120T, emanato al fine di uniformarsi al parere della Commissione europea emesso il 14 dicembre 1998, ha stabilito che i diritti di imbarco passeggeri in voli interni ed in voli dall'Italia verso altri paesi dell'UE fossero unificati, introducendo in tal modo la distinzione tra diritti di imbarco passeggeri intra UE e diritti di imbarco passeggeri extra UE.

Tanto premesso, la RT rileva l'assenza di impatti negativi diretti sulla finanza pubblica in termini di variazione dell’ammontare delle addizionali gravanti sul diritto di imbarco dei passeggeri dal momento che queste vengono applicate ad ogni passeggero in partenza dagli scali nazionali a prescindere dalla destinazione, intra UE o Extra UE, del volo.

La norma in esame è emanata al fine di tutelare l'affidamento delle compagnie aeree e dei passeggeri che hanno venduto/comprato biglietti aerei con destinazione per il Regno Unito anche molto tempo prima della data del 30 marzo 2019 e che hanno pertanto già pagato diritti di imbarco nella misura prevista per i passeggeri comunitari.

La relazione tecnica sottolinea l'importanza di addivenire ad un accordo globale che disciplini le prestazioni di servizi di trasporto con il Regno Unito e, nelle more di tale accordo, si condivide la necessità di individuare delle misure di carattere transitorio che, per quanto possibile, attutiscano l'impatto della fuoriuscita del Regno Unito dall'Unione Europea sui flussi del traffico. Ovviamente, prosegue la relazione tecnica, tali misure devono sottostare al criterio di reciprocità ossia alla condizione che il Regno Unito applichi misure equivalenti allo Stato italiano.

La Commissione europea - nella Comunicazione del 13 novembre 2018 COM(2018) 880 final – “Prepararsi al recesso del Regno Unito dall'Unione europea del 30 marzo 2019: un piano d'azione per ogni evenienza” - ha affermato che la medesima “interverrà con l'applicazione del cosiddetto sistema del controllo di sicurezza unico per garantire che i passeggeri aerei, e relativo bagaglio a mano, in partenza dal Regno Unito e in transito in aeroporti dell'UE a 27 continuino a non essere sottoposti a controlli di sicurezza secondari”.

Tenuto conto di tale orientamento, e considerato anche che a livello nazionale i corrispettivi per i controlli di sicurezza vengono applicati al passeggero in partenza a prescindere dalla destinazione del volo, la relazione tecnica ritiene che le norme in esame si pongano in linea di continuità con l'indicazione fornita dalla Commissione europea.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni dal momento che le norme non variano la misura dei diritti attualmente incassati; pertanto le stesse potrebbero, tutt’al più, configurare una ipotesi di rinuncia a maggior gettito. Sul punto appare utile acquisire la valutazione del Governo.

 

ARTICOLO 17-quater

Disposizioni in materia aeroportuale

La norma – introdotta durante l’esame presso il Senato – prevede che i vettori UE e del Regno Unito possano, in via transitoria e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di recesso, continuare ad operare collegamenti di linea point to point, mediante aeromobili del tipo narrow body (corridoio unico), tra lo scalo di Milano Linate e altri aeroporti del Regno Unito, “nei limiti della definita capacità operativa dello scalo di Milano Linate e a condizione di reciprocità”.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica[17] afferma che le norme sono prive di impatto finanziario per lo Stato, essendo volte a garantire la continuità della connettività fra il Regno Unito e l'aeroporto di Milano Linate.

La RT chiarisce altresì che le disposizioni appaiono in continuità con le previsioni del Decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 385/2016. La continuità è prevista dal Regolamento UE 2019/502 relativo a norme comuni per garantire una connettività di base del trasporto aereo in relazione al recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione. In particolare, il Regolamento prevede l’adozione di misure adeguate per assicurare il pieno rispetto di tali sistemi e consentire una transizione quanto più ordinata possibile onde evitare perturbazioni per i passeggeri e le società nell'Unione.

 

In merito ai profili di quantificazione, non vi sono osservazioni da formulare, alla luce di quanto affermato dalla RT.

 

ARTICOLO 18

Sostituzione del capitale del Regno Unito nella Banca Europea per gli Investimenti

La norma dispone che, al fine di consentire la sostituzione del capitale della Banca Europea per gli Investimenti (BEI) sottoscritto dal Regno Unito, garantendo in tal modo l’operatività, la solvibilità e il merito di credito della Banca stessa, è autorizzata la partecipazione italiana all’aumento di capitale della Banca nella forma di ulteriori azioni di capitale a chiamata. La sottoscrizione dell’aumento di capitale di cui alla norma in esame è pari a complessivi 6.855.963.864 euro e comporta un aumento della quota di capitale dell’Italia nella Banca dal 16,1 al 19,2 per cento. La sottoscrizione non comporta oneri per la finanza pubblica.

La relazione illustrativa chiarisce che, con il recesso del Regno Unito, la BEI perderà il 16 per cento del capitale sottoscritto che, data la leva finanziaria consentita dallo statuto della Banca, pari a 2,5, sostiene circa 100 miliardi di attività del suo portafoglio. Per rimanere solvibile, la BEI dovrebbe immediatamente ridurre la sua attività di prestito. Affinché la BEI possa mantenere una capacità di prestito prossima ai livelli attuali, fino a 65-70 miliardi di euro l’anno, e uno stock di attività simili alle attuali (circa 550 miliardi di euro), è necessario quindi sostituire interamente il capitale del membro uscente. Per preservare l’attività di prestito ed evitare il declassamento da parte delle agenzie di rating, la BEI ha quindi presentato una proposta formale per la sostituzione del capitale, che consiste nella sottoscrizione della quota del Regno Unito (39,2 miliardi di euro) da parte dei rimanenti Stati membri in modo da mantenere costante il capitale sottoscritto, pari a 243,3 miliardi di euro, di cui solo il 9 per cento effettivamente versato dai Paesi membri. La sostituzione del capitale avverrebbe con riserve della BEI per la quota di capitale versato (3,5 miliardi di euro); e con sottoscrizione dei membri per la restante quota di capitale a chiamata (35,7 miliardi di euro). Agli Stati membri è quindi richiesto di sostituire il capitale solo attraverso la sottoscrizione di capitale a chiamata (callable), e non di capitale versato (paid-in), fino alla ricostituzione della capacità di prestito e mantenimento degli impegni in essere della BEI. Tale sottoscrizione non ha impatto su disavanzo e debito, poiché il capitale a chiamata non comporta esborsi finanziari effettivi. Richiede in alcuni Paesi, tra cui il nostro, l’approvazione del Parlamento.

 

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

 

La relazione tecnica non considera la norma.

Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha fornito chiarimenti in ordine alle disposizioni.

In particolare:

-       con Nota del 29 marzo la RGS ha affermato che la quota di capitale che l'Italia dovrà sottoscrivere è pari a 6.855.963.864 euro. Trattandosi di capitale a chiamata, non sono previsti pagamenti per tale sottoscrizione. Per questo motivo la disposizione non ha impatto sui saldi di finanza pubblica;

-       con successiva Nota del 9 aprile 2019 il Ministero dell’economia e delle finanze – Dipartimento tesoro ha chiarito che, salvo decisioni diverse da parte dei Ministri, in occasione di aumenti di capitale della banca, il capitale sottoscritto e versato dagli Stati membri è trasferito da un fondo di riserva della banca al conto capitale della banca stessa. La Banca Europea per gli Investimenti (BEI), che non distribuisce utili, ha creato appositamente diversi fondi di riserva. Uno di questi, la riserva obbligatoria, va costituita fino a raggiungere il 10% del capitale versato. Tale riserva ammonta oggi a 24 mld di euro, ovvero è pari al 10 per cento del capitale sottoscritto, come previsto dello Statuto. Un altro fondo di riserva “Additional Reserves”, ammonta a circa 10 mld di euro. Da questo fondo saranno prelevati i circa 3,5 miliardi necessari per sostituire il capitale del Regno Unito nella Banca, mantenendo così costante il livello di capitale sottoscritto e versato dagli Stati membri. Con Brexit, la Banca si è impegnata a rimborsare il Regno Unito con 300 mln di euro l’anno e preleverà annualmente tali risorse da questo secondo fondo di riserva. Questo fondo è alimentato dagli utili conseguiti, oltre 2 mld di euro l’anno. Quindi la sostituzione di capitale del Regno Unito avverrà interamente con riserve già costituite della Banca. L’aumento della quota italiana, come quella di tutti i 27 paesi che rimarranno membri azionisti della BEI, deriva da ricalcolo pro quota della quota del membro uscente. Nella medesima Nota la RGS ha rappresentato che gli oneri per la finanza pubblica che dovessero manifestarsi in futuro sono, allo stato, meramente eventuali e non prevedibili né nell’importo né nel profilo temporale.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, tenuto conto dei chiarimenti forniti nel corso dell’esame presso il Senato.

 

ARTICOLO 19

Supporto all'attività internazionale

La norma, ai fini del sostegno all'attività internazionale connesse alla presidenza italiana del G20 nel 2021 e ai negoziati europei ed internazionali in materia economico-finanziaria, autorizza il Ministero dell'economia, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facoltà assunzionali e nel rispetto dei limiti della dotazione organica, a bandire apposite procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a 30 unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area III.

Agli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari ad euro 220.000 per il 2019 e ad euro 1.310.000 annui a decorrere dal 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo Pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lett. b), della legge n. 232/2016, come rifinanziato dall'art. 1, comma 298, della legge n. 145/2018 (comma 1).

Si rammenta che il comma 298, della legge n. 145/2018 ha provveduto a rifinanziare il Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, lett. b), della legge n. 232/2016 per la parte relativa alle nuove assunzioni a tempo indeterminato presso la P.A nel modo seguente: 130,725 milioni di euro per il 2019; 328,385 milioni di euro per il 2020; 433,913 milioni di euro dal 2021.

Il comma 1, nel corso dell’esame in prima lettura al Senato, è stata integrato con un ulteriore periodo che prevede l’incremento di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 della dotazione finanziaria - prevista all'art. 7, comma 7, del DPR. n. 227/2003 - destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’economia. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell’accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia relativo al bilancio 2019-2021 (comma 1, ultimo periodo).

Durante l’esame in prima lettura al Senato sono state, inoltre, introdotte le seguenti disposizioni:

·        il comma 1-bis che reca un’interpretazione autentica dell’art. 1, comma 350, lett. c), della legge n. 145/2018. In particolare viene previsto che la disposizione in riferimento - che prevede l'unificazione e la rideterminazione degli uffici dirigenziali non generali presso le articolazioni periferiche del Ministero dell’economia, con una riduzione del numero complessivo di uffici del Ministero non inferiore al 5% - si interpreta nel senso che siffatta riduzione complessiva degli uffici del Ministero è riferita esclusivamente agli uffici dirigenziali presso le articolazioni periferiche.

Si rammenta che alle misure di riorganizzazione delle strutture del MEF disciplinate dal comma 350, della legge n. 145/2018, tra le quali figurano anche quelle specificamente indicate dalla lettera c) del medesimo comma, il relativo prospetto riepilogativo ascrive sui saldi di finanza pubblica effetti complessivi di maggior spesa corrente pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dal 2019. La relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2019 non esplicita gli elementi posti alla base della quantificazione del suddetto effetto di maggior spesa;

·        il comma 1-ter, che prevede che, nelle more dell'adozione dei provvedimenti attuativi delle misure di revisione degli assetti organizzativi periferici del MEF previste dal summenzionato comma 350, venga assicurata, con decorrenza 1° gennaio 2019, l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio presso il MEF.

Si rammenta altresì che l’art. 1, comma 351, della legge n. 145/2018 demanda ad un provvedimento del Ministero dell'economia[18] l’adozione degli interventi di riorganizzazione previsti dal comma 350 al fine di assicurare una maggiore funzionalità e flessibilità operativa degli uffici centrali e periferici, nonché di garantire l'uniformità del trattamento economico del personale in servizio.

L’articolo novella, inoltre, il comma 586, dell'art. 1 della legge n. 145/2018 che disciplina la Presidenza italiana del G20 nel 2021. In particolare viene soppresso l'ultimo periodo del comma 586 (comma 2, lettera a) riproponendone sostanzialmente il contenuto nel nuovo comma 586-bis (comma 2, lettera b) che prevede che la delegazione per la Presidenza italiana del G20 e il Ministero dell'economia, per le finalità del comma 586, possano stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile.

L’art. 1, comma 586, della legge n. 145/2018, nel testo previgente, autorizza la spesa di 2 milioni di euro per il 2019, di 10 milioni di euro per il 2020, di 26 milioni di euro per il 2021 e di 1 milione di euro per il 2022 per il finanziamento delle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con l’esercizio della Presidenza italiana del G20, diverse dagli interventi infrastrutturali e dall’approntamento del dispositivo di sicurezza. Nell’ambito dell’autorizzazione di spesa sopra richiamata la Delegazione ed il Ministero dell’Economia possono stipulare contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile. Si evidenzia che la relazione tecnica della legge di bilancio 2109, nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al comma 586, individua una spesa di euro 1.200.000 per il 2019, euro 1.650.500 per il 2020 e a euro 1.669.000 per il 2021 da destinare a alla stipula di contratti di consulenza.

Agli oneri di cui al comma 2, lettera b), pari a euro 1.200.000 per il 2019, euro 1.650.500 per il 2020 e a euro 1.669.000 per il 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge 30 dicembre 2018, n. 145/2018 (comma 3).

Viene disposta, infine, la novella all'art. 2, comma 2 della legge n. 246/2007, portando da 15 milioni di euro al 70% delle risorse residue nei conti speciali CEE il limite massimo di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia (comma 4).

Si rammenta che le summenzionate disponibilità nei conti speciali CEE sono costituite dai rimborsi degli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimento effettuate dalla Banca Europea degli investimenti (BEI) nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé nei paesi ACP (Africa, Caraibi, Pacifico) a valere sul Fondo europeo di sviluppo (FES). La riassegnazione annuale allo stato di previsione del MEF viene utilizzata per finanziare iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.

 

Il prospetto riepilogativo, relativo al testo originario del provvedimento, ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese correnti

 

Incremento facoltà assunzionali MEF fino a trenta unità di personale Aerea III

(comma 1)

0,22

1,31

1,31

0,22

1,31

1,31

0,22

1,31

1,31

Maggior entrate tributarie e contributive

 

Incremento facoltà assunzionali MEF fino a trenta unità di personale Aerea III-effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

0,11

0,64

0,64

0,11

0,64

0,64

Minori spese correnti

 

Riduzione Fondo assunzioni personale nelle amministrazioni dello Stato

(comma 1)

0,22

1,31

1,31

0,22

1,31

1,31

0,22

1,31

1,31

Minori entrate tributarie e contributive

 

Riduzione Fondo assunzioni personale nelle amministrazioni dello Stato – effetti riflessi

(comma 1)

 

 

 

0,11

0,64

0,64

0,11

0,64

0,64

Maggiori spese correnti

 

Stipula di contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o flessibile da parte della delegazione per la Presidenza italiana del G20 e il MEF

(comma 2, lett. b)

1,2

1,65

1,67

1,2

1,65

1,67

1,2

1,65

1,67

Minori spese correnti

 

Riduzione autorizzazione di spesa relativa alla Presidenza italiana del G 20

(comma 3)

1,2

1,65

1,67

1,2

1,65

1,67

1,2

1,65

1,67

 

La relazione tecnica, relativa al testo originario del provvedimento, riferisce che il comma 1 è volto ad incrementare il contingente di personale esperto in servizio presso il Dipartimento del tesoro attraverso un reclutamento speciale per acquisire fino a n. 30 unità di personale con alta e specifica professionalità, in aggiunta alle facoltà assunzionali riconosciute al MEF. Gli oneri assunzionali derivanti dall'attuazione della disposizione sono riferiti all'assunzione di 30 unità di III area F3, comprensivi del trattamento accessorio e computati al lordo degli oneri previdenziali a carico dell'amministrazione.

Ai predetti oneri assunzionali, quantificati in euro 220.000 per il 2019 (prevedendo l'assunzione nel mese di novembre 2019), ed euro 1.310.000 annui a decorrere dal 2020 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'art. 1, comma 365, lettera b) della legge n. 232/2016, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge n. 145/2018.

Il comma 2 modifica l'articolo 1, comma 586, della legge n. 145/2018 al fine di assegnare la quota dell'autorizzazione di spesa dallo stesso prevista, già quantificata in sede di relazione tecnica al medesimo provvedimento e pari a euro 1.200.000 per il 2019, euro 1.650.500 per il 2020 e a euro 1.669.000 per il 2021, al Ministero dell'Economia per finanziare gli oneri relativi al personale esterno del Gruppo di lavoro MEF per il supporto ai dossier finanziari.

Il successivo comma 3 dispone la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 586, della legge n. 145/2018 e autorizza il Ministro dell'economia ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Per la quantificazione la relazione tecnica fornisce la tabella riportata a seguire:

 

(euro)

Costi senza accessorio

Area III

Unità

Fascia retributiva area terza

Totale

F3

30

41.353,52

1.240.605,62

 

(euro)

Costi con accessorio

Area III

Unità

Fascia retributiva area terza

Totale

F3

30

43.588,87

1.307.666,12

 

Il comma 4 modifica il limite di prelievo annuale per la riassegnazione delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CE.

In proposito, la RT riferisce che l'articolo 12 della legge n. 246/2007, disciplina l'impiego delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti "speciali" CEE. Tali disponibilità sono costituite dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimento effettuate nell'ambito delle Convenzioni di Yaoundé e Lomé dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) nei paesi dell'Africa, Caraibi e Pacifico a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo. Il conto alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto e attribuiti annualmente ai conti speciali CEE. L'articolo prevede che sia possibile, annualmente, riassegnare una parte di tali risorse ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e utilizzarla per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell'ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali.

Nel corso dell’esame parlamentare al Senato è stato chiesto[19] di chiarire la portata normativa e gli effetti sui saldi di finanza pubblica del comma 4, che sostituisce il vigente limite massimo delle risorse assegnabili al bilancio dello Stato (15 milioni di euro) a valere delle risorse giacenti sui conti "speciali" CEE con una riformulazione che pone il limite massimo al 70 per cento delle risorse "residue" nel conto dell'anno considerato. Nella nota tecnica messa a disposizione[20] della Commissione bilancio del Senato, il Governo in risposta alle osservazioni formulate ha confermato che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, trattandosi della restituzione di contributi a fondo perduto erogati in passato, rappresenta una entrata valida ai fini dei saldi di finanza pubblica e, pertanto, la relativa riassegnazione non comporta nuovi o maggiori oneri su detti saldi. In un Appunto annesso alla suddetta Nota, ad integrazione dei chiarimenti forniti, viene, inoltre, precisato quanto segue. Negli anni recenti i conti speciali CEE hanno mostrato un saldo crescente, costituiti dai rimborsi e dagli utili netti derivanti dalle operazioni di prestito e di investimento effettuate nell’ambito delle Convenzioni di Yaoundè e Lomé dalla BEI nei Paesi ACP, a valere sulle risorse del Fondo europeo di sviluppo, alimentato da contributi già erogati dallo Stato a fondo perduto e ormai terminate. In relazione alla crescita della giacenza della quota italiana su tali conti, si è ritenuto di aggiornare la norma (art 12, comma 2, legge 246) e permettere un prelievo annuale proporzionale alla giacenza, piuttosto che un limite di 15 milioni. Il prelievo di tali fondi viene poi assegnato al bilancio dello Stato, da dove può essere impiegato per gli stessi fini previsti dallo stanziamento iniziale, ovvero utilizzati per il finanziamento di iniziative di cooperazione allo sviluppo di tipo multilaterale e nell’ambito delle Istituzioni finanziarie internazionali. A tal fine i recenti prelievi di 15 milioni di euro l’anno negli anni 2017, 2018 e 2019, sono stati reimpiegati nel finanziamento dell’iniziativa ERI (Economic Resilience Initiative) promossa dalla BEI per fronteggiare le crisi, che contribuisce allo sviluppo delle regioni del vicinato meridionale e dei Balcani occidentali. I saldi dei conti CEE ammontavano a circa 70 milioni di euro nel 2016, 60 milioni di euro nel 2017, 50 milioni di euro nel 2018, dopo i prelievi citati. Nell’Appunto si ammenta che l’Italia ha tra i suoi obiettivi l’aumento della quota di finanziamento allo sviluppo, fino al raggiungimento dello 0,7 per cento del reddito nazionale lordo (RNL) entro il 2030, e che tali importi sono contabilizzati interamente come aiuti allo sviluppo. In considerazione della crescita attesa dei Conti Speciali CEE anche nel prossimo futuro, si è ritenuto opportuno presentare la norma in questione [articolo 19, comma 4 (conti speciali CEE)] per una migliore gestione della disponibilità dei suddetti Conti Speciali CEE.

Nella nota è stata altresì confermata la disponibilità sul fondo assunzionale di cui al comma 365, lettera b), della legge n. 232/2016 delle risorse per le finalità di cui al comma 1.

Le modifiche apportate al comma 1 (incremento di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 della dotazione finanziaria destinata alla corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione del personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministero dell’economia) e le norme di cui ai commi 1-bis e 1-ter, non sono corredate di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, con riferimento al comma 1, non si formulano osservazioni considerati i dati e gli elementi di quantificazione forniti dalla RT e tenuto conto che i relativi oneri sono definiti come limiti di spesa.

In merito alla modifica disposta al comma 586 dell’articolo 1 della legge di bilancio 2019 (comma 2), non si formulano osservazioni considerato che viene confermata la possibilità di stipula di contratti di consulenza entro il limite di risorse (comma 3) a tal fine già stanziate ai sensi del previgente testo del citato comma 586.

Con riguardo al comma 4, che sostituisce il vigente limite massimo delle risorse assegnabili al bilancio dello Stato (15 milioni di euro) a valere delle risorse giacenti sui conti "speciali" CEE, con una riformulazione che pone il limite massimo al 70 per cento delle risorse "residue" nel conto nell'anno considerato, non si formulano osservazioni alla luce di quanto evidenziato nel corso dell’esame presso il Senato.

A tale riguardo, infatti, è stato confermato che dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto il versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle disponibilità finanziarie di pertinenza dell'Italia esistenti sui conti speciali CEE, trattandosi della restituzione di contributi a fondo perduto erogati in passato, rappresenta una entrata valida ai fini dei saldi di finanza pubblica e, pertanto, la relativa riassegnazione non comporta nuovi o maggiori oneri su detti saldi.

Con riferimento alle norme introdotte nel corso dell’esame al Senato, con specifico riguardo all’incremento di 800.000 euro per ciascuno degli anni del triennio 2019-2021 della dotazione finanziaria – prevista a normativa vigente - per la corresponsione dell'indennità accessoria di diretta collaborazione al personale degli uffici di diretta collaborazione del MEF (comma 1, ultimo periodo) andrebbero forniti i dati e gli elementi di quantificazione sottostanti la stima di tale onere, specificando gli importi da attribuire in funzione del numero e delle qualifiche dei destinatari dell’intervento normativo. Si evidenzia, inoltre, l’esigenza di un chiarimento in merito alla portata applicativa dei commi 1-bis e 1-ter, che intervengono sulle misure di riorganizzazione delle strutture del MEF disciplinate dall’art. 1, comma 350, della legge n. 145/2018, misure alle quali il successivo comma 351 associa una procedura di riordino del trattamento economico del personale del MEF e alle quali sono ascritti sui saldi di finanza pubblica effetti complessivi di maggior spesa corrente pari a 20,2 milioni di euro a decorrere dal 2019. Il chiarimento appare opportuno sia in considerazione della natura interpretativa (con effetti quindi retroattivi) del comma 1-bis, sia in quanto la relazione tecnica relativa alla legge di bilancio 2019 non ha esplicitato gli elementi alla base della quantificazione del suddetto effetto di maggior spesa, che sembrerebbe da ricondurre anche, se non prevalentemente, alla correlata procedura di riordino del trattamento economico del personale in servizio al MEF.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che i primi tre periodi del comma 1 autorizzano, nel triennio 2019-2021, il Ministero dell’economia e delle finanze ad assumere, a tempo indeterminato, trenta unità di personale di alta professionalità da inquadrare nel profilo di area terza. Al relativo onere, pari a 220.000 euro per l’anno 2019 e a 1.310.000 euro annui a decorrere dall’anno 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per fronteggiare le spese derivanti dalle assunzioni di personale a tempo indeterminato per le amministrazioni dello Stato, di cui all’articolo 1, comma 365, lettera b), della legge n. 232 del 2016, come rifinanziato dall’articolo 1, comma 298, della legge n. 145 del 2018. [21]

Ciò posto, appare necessario che il Governi assicuri che l’utilizzo delle risorse di cui al citato Fondo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo. Appare altresì necessario che il Governo assicuri che le risorse utilizzate per l’anno 2019 a valere sul citato Fondo non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell’allegato 3 della medesima legge n. 145.

Per quanto attiene al quarto periodo del comma 1, si osserva che lo stesso incrementa di 800.000 euro, per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, le risorse destinate alla concessione di un’indennità accessoria al personale non dirigenziale o con rapporto di impiego non privato, assegnato agli uffici di diretta collaborazione del Ministro dell’economia e delle finanze, a fronte delle responsabilità e degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagevoli, eccedenti quelli ordinari previsti per il personale medesimo. Il quinto periodo del medesimo comma 1 provvede alla copertura del relativo onere, pari a 800.000 euro annui per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze, relativo al bilancio triennale 2019-2021. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, giacché il citato accantonamento reca le occorrenti disponibilità.

Infine si evidenzia che i commi 2 e 3, mediante novelle alla legge di bilancio per il 2019, legge n. 145 del 2018, autorizzano una spesa pari a 1,2 milioni di euro per l’anno 2019, a 1,6505 milioni di euro per l’anno 2020 e a 1,669 milioni di euro per l’anno 2021 per la stipula di contratti di consulenza e di lavoro a tempo determinato o flessibile da parte della delegazione per la presidenza italiana del G20 e del Ministero dell’economia e delle finanze, in vista della presidenza italiana del G20 nell’anno 2021. Si evidenzia che il testo dell’articolo 1, comma 586, della citata legge n. 145 del 2018, nel testo precedente l’entrata in vigore del presente decreto-legge, già prevedeva la stipula di detti contratti di consulenza, di lavoro a tempo determinato o di lavoro flessibile e stabiliva che la stessa dovesse avvenire nell’ambito dell’autorizzazione di spesa di cui al medesimo comma 586, pari a 2 milioni di euro per l’anno 2019, a 10 milioni di euro per l’anno 2020, a 26 milioni di euro per l’anno 2021 e a un milione di euro per l’anno 2022.[22]

La norma in esame introduce ora un’espressa autorizzazione di spesa per la stipula dei menzionati contratti e provvede alla copertura del relativo onere mediante corrispondente riduzione della sopra ricordata autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 586, della legge n. 145 del 2018, relativa alle attività di carattere logistico-organizzativo connesse con la presidenza italiana del G20.

Ciò posto appare innanzitutto opportuno acquisire indicazioni in merito alla circostanza che il trasferimento alla Presidenza del Consiglio dei ministri delle somme di cui all’articolo 1, comma 586, della legge n. 145 del 2018, sia avvenuto o meno.

Si reputa altresì necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse previste a copertura non sia suscettibile di pregiudicare impegni già assunti sulla base della legislazione vigente e che le risorse utilizzate per l’anno 2019 a valere sulla menzionata autorizzazione di spesa non rientrino tra quelle accantonate e rese indisponibili, in termini di competenza e di cassa, ai sensi dell’articolo 1, comma 1118, della legge n. 145 del 2018, per un importo complessivo di 2 miliardi di euro, secondo quanto indicato nell’allegato 3 della medesima legge n. 145.

 

ARTICOLO 19-bis

Principio di reciprocità nel Testo unico bancario nei rapporti con terzi

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, stabilisce che l'autorizzazione da parte della Banca d'Italia all'operatività senza stabilimento di succursali sul territorio della Repubblica delle banche extra-UE è rilasciata tenendo anche conto della condizione di reciprocità.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si hanno osservazioni da formulare.

 

ARTICOLO 19-ter

Attività di negoziazione per conto proprio in titoli di Stato

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, inserisce il comma 7-bis all'articolo 67 del decreto legislativo n. 58 del 1998, recante Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria.

L'articolo 67 del decreto legislativo n. 58 del 1998 disciplina i criteri generali di accesso degli operatori ai mercati regolamentati e ai sistemi multilaterali di negoziazione. Il comma 7, in particolare, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia siano ammessi alle negoziazioni sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.

In particolare, si dispone che possano essere ammessi alle negoziazioni sulle sedi di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato, in qualità di membri o di partecipanti, i soggetti di cui all'articolo 2, paragrafo 5, punti da 4 a 22, della direttiva 2013/36/UE del 26 giugno 2013.

Soggetti ammessi.

La direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 reca norme sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.

L'articolo 2, paragrafo 5, specifica i soggetti esclusi dall'ambito di applicazione fornendone un elenco puntuale: i punti da 4 a 23 indicano, per ciascuno Stato membro, specifiche istituzioni: ad esempio, per la Francia la Caisse des dépôts et consignations, per la Spagna l’Instituto de Crédito Oficial. In particolare, per quanto riguarda l’Italia, il punto 12 fa riferimento alla Cassa depositi e prestiti.

Il punto 23 è riferito al Regno Unito: l’articolo 19-ter, in esame, esclude tale Stato (in quanto, come detto, richiama i soli punti da 4 a 22).

Sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato.

Sono sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato: i mercati regolamentati all'ingrosso di titoli di Stato (come, ad esempio, il MTS) e i sistemi multilaterali di negoziazione all'ingrosso di titoli di Stato.

Si rammenta che l’ammissione, la sospensione e l’esclusione degli operatori da un mercato all’ingrosso dei titoli di Stato sono disposte dal gestore del mercato regolamentato o del sistema multilaterale medesimo (cfr., rispettivamente, Capo II e Capo III del DM 22/12/2009, n. 216[23]) sulla base del regolamento del mercato o del sistema e della disciplina regolamentare della Consob e della banca d’Italia.

Ad esempio, per quanto riguarda il MTS (Mercato telematico dei titoli di Stato), il relativo regolamento[24] indica i requisiti dei partecipanti all’articolo 5. Fra i soggetti ammissibili, vengono indicati anche gli “altri soggetti e istituti che ai sensi della normativa comunitaria e del T.U.F. possono operare su un mercato regolamentato all’ingrosso di titoli di Stato” (paragrafo 1, lettera e).

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di un prospetto riepilogativo e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la norma include determinati istituti finanziari (fra i quali, per l’Italia, la Cassa depositi e prestiti) fra i soggetti che possono operare – al sussistere dei requisiti legali e regolamentari e subordinatamente all’ammissione da parte del soggetto gestore – sulle sedi di negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato. Tale elenco non include alcune istituzioni del Regno Unito.[25]

Sulla base della regolamentazione vigente, peraltro, taluni dei predetti soggetti parrebbero avere già i requisiti per essere ammessi alla negoziazione all’ingrosso dei titoli di Stato.

Ciò posto, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto che l’ammissione di ulteriori soggetti ai mercati presso i quali si svolgono negoziazioni all’ingrosso sui titoli di Stato non appare suscettibile di comportare effetti diretti sulla finanza pubblica: in merito sarebbe comunque utile una conferma.

Sarebbe altresì utile chiarire la precisa portata normativa della disposizione: infatti, i soggetti ammessi dalla norma in esame non costituiscono un elenco esaustivo ed esclusivo (e infatti altri soggetti sono e restano ammessi a tali negoziazioni). Dunque, la mancata inclusione dei soggetti del Regno Unito non parrebbe precludere agli stessi (purché in possesso dei requisiti di legge e regolamentari) l’operatività sui mercati all’ingrosso dei Titoli di Stato: se si considera, ad esempio, il Regolamento di mercato del MTS, il maggiore mercato all’ingrosso dei titoli di Stato italiani, si rileva che possono parteciparvi anche soggetti non-UE. Ove la disposizione fosse interpretabile in tal senso, essa potrebbe infatti risultare neutrale sulla finanza pubblica, oltre che per le predette ragioni, anche in quanto non innovativa rispetto alla legislazione vigente.

 

ARTICOLO 19-quater

Disposizioni in materia di principi contabili internazionali

Normativa vigente. L’articolo 6 del d.lgs. n. 38 del 2005 stabilisce che le società che redigono il bilancio di esercizio secondo i principi contabili internazionali non possono distribuire:

a) utili d'esercizio in misura corrispondente alle plusvalenze iscritte nel conto economico, al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, che discendono dall'applicazione del criterio del valore equo (fair value) o del patrimonio netto;

b) riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività.

Gli utili corrispondenti alle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), sono iscritti in una riserva indisponibile. In caso di utili di esercizio di importo inferiore a quello delle plusvalenze, la riserva è integrata, per la differenza, utilizzando le riserve di utili disponibili o, in mancanza, accantonando gli utili degli esercizi successivi. La riserva di cui al comma 2 si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione. Le riserve di cui ai commi 1, lettera b), e 2 sono indisponibili anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, terzo comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile. La riserva di cui al comma 2 può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo aver utilizzato le riserve di utili disponibili e la riserva legale. In tale caso essa è reintegrata accantonando gli utili degli esercizi successivi. Non si possono distribuire utili fino a quando la riserva di cui al comma 2 ha un importo inferiore a quello delle plusvalenze di cui al comma 1, lettera a), esistenti alla data di riferimento del bilancio.

 

La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, apporta modifiche all’articolo 6 del d.lgs. n. 38 del 2005. In particolare:

-     al comma 1, lettera a), viene specificato che le plusvalenze riferite a strumenti finanziari di negoziazione in cambi e di copertura sono escluse dal divieto di distribuzione solo se risultanti dal bilancio;

-     al comma 1, lettera b), con riferimento al divieto di distribuzione delle riserve del patrimonio netto costituite e movimentate in contropartita diretta della valutazione al valore equo (fair value) di strumenti finanziari e attività, viene ampliato il riferimento alla valutazione delle attività e delle passività rilevata nelle altre componenti del prospetto della redditività complessiva;

-     viene introdotto il nuovo comma 3-bis, con cui si dispone che le riserve di cui al comma 1, lettera b) (sopra descritte), si riducono in maniera corrispondente all'importo delle plusvalenze e minusvalenze realizzate;

-     viene incluso l'eventuale acquisto di proprie azioni nel computo dell’importo massimo di somme impiegate e garanzie fornite a terzi ai fini dell’acquisizione di azioni proprie;

-     sono estesi anche alle riserve di cui al comma 1, lettera b) e al comma 2 i limiti di utilizzo per la copertura delle perdite di esercizio e l'obbligo di reintegro mediante accantonamento degli utili degli esercizi successivi.

Viene inoltre, introdotto, al medesimo d.lgs. n. 38 del 2005, il nuovo articolo 7-bis recante la “disciplina degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale”.

In particolare, si stabilisce, che l'eventuale saldo positivo degli effetti contabili connessi con il passaggio dai principi contabili internazionali alla normativa nazionale è iscritto in una riserva indisponibile. Tale riserva: si riduce in misura corrispondente all'importo delle plusvalenze realizzate, anche attraverso l'ammortamento, o divenute insussistenti per effetto della svalutazione; è indisponibile anche ai fini dell'imputazione a capitale e degli utilizzi previsti dagli articoli 2350, terzo comma, 2357, primo comma, 2358, sesto comma, 2359-bis, primo comma, 2432, 2478-bis, quarto comma, del codice civile; può essere utilizzata per la copertura delle perdite di esercizio solo dopo l'utilizzo delle riserve di utili disponibili e della riserva legale.

Si dispone che dall’attuazione delle disposizioni dell’articolo in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

 

La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di un prospetto riepilogativo.

 

La relazione tecnica allegata alla norma, presentata presso il Senato, afferma che le disposizioni non comportano effetti finanziari, considerato che le stesse hanno natura civilistica. Relativamente all’introduzione del nuovo articolo 7-bis, la RT sottolinea che lo stesso fissa il principio di neutralità fiscale senza prevedere la possibilità del riallineamento. In tale ottica, la disposizione garantisce il rispetto di neutralità finanziaria, previsto dal medesimo articolo.

 

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la disposizione interviene sulla disciplina relativa ai principi contabili internazionali. In proposito, pur tenendo conto della clausola di neutralità finanziaria prevista dalla norma nonché di quanto affermato dalla relazione tecnica presentata al Senato, circa la valenza civilistica delle disposizioni, appare opportuno acquisire chiarimenti dal Governo in merito ai possibili effetti fiscali conseguenti alle disposizioni introdotte, avendo particolare riguardo ad eventuali riduzioni di gettito rispetto a quanto iscritto nei tendenziali nell’ipotesi in cui dall’applicazione della nuova normativa dovesse risultare, per una parte dei contribuenti interessati, un saldo contabile negativo. A tal riguardo, si evidenzia altresì che, tenuto conto degli automatismi insiti nella determinazione dei predetti, possibili effetti di gettito, la clausola di neutralità non sembra costituire un presidio idoneo ad escludere tale eventualità. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

 

ARTICOLO 19 quinquies

Accantonamenti a riserve per valutazione titoli

Normativa vigente. L’articolo 20-quater del DL n. 119/2018 reca una norma di carattere transitorio relativa ai criteri di valutazione dei titoli iscritti in bilancio per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.  In particolare, tali soggetti possono, nel bilancio dell’esercizio in corso alla data del 24 ottobre 2018 (di entrata in vigore del citato DL 119/2018), valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole. Tale criterio può essere esteso agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari (comma 1). Per le imprese di assicurazione e riassicurazione, le modalità attuative sono stabilite con regolamento dell’IVASS (comma 2). Tali imprese, qualora applichino il criterio del valore di bilancio in luogo di quello del mercato, devono destinare una parte degli utili realizzati a riserva indisponibile per un ammontare corrispondente alla differenza tra i valori contabilizzati e il valore di mercato, al netto del relativo onere fiscale. Qualora gli utili di esercizio siano di importo inferiore alla citata differenza, l’accantonamento è effettuato utilizzando altre riserve di utili o riserve patrimoniali disponibili. Qualora anche tali riserve non siano sufficienti, si provvede con gli utili degli esercizi futuri (comma 3). Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.

 

La norma estende gli obblighi relativi all’accantonamento a riserva indisponibile di cui all’articolo 20-quater, comma 3, del DL n. 119/2018 alle banche, società e altri intermediari finanziari[26] i cui titoli non siano ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato.

 

L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di prospetto riepilogativo, e di relazione tecnica.

 

In merito ai profili di quantificazione, non si formulano osservazioni, tenuto conto che l’estensione prevista dalla norma sembra rispondere a ragioni di coordinamento normativo[27].

 

ARTICOLI da 20 a 23

Garanzia cartolarizzazione sofferenze (GACS) – proroga e modifiche

Normativa vigente. IL DL n. 18/2016, al Capo II, ha previsto uno schema per ridurre l’ammontare dei crediti bancari in sofferenza, mediante la cartolarizzazione, ossia la cessione, volontaria ed onerosa, di tali crediti dalle banche ad apposite società veicolo le quali, a loro volta, collocano obbligazioni il cui rimborso è condizionato agli incassi e recuperi effettuati rispetto al portafoglio dei medesimi crediti ceduti. Fra le obbligazioni (denominate “Titoli”) collocate dalle società veicolo, una classe, denominata senior (la quale ha come sottostante i prestiti valutati più affidabili ed è rimborsata con priorità rispetto alle altre classi) è garantita – su richiesta e dietro corrispettivo – dallo Stato. Lo schema è denominato GACS (garanzia cartolarizzazione sofferenze).

Il citato DL n. 18/2016 ha ascritto alle misure, recate dagli articoli 3-13, effetti finanziari pari a 100 milioni per il 2016 (per la dotazione iniziale del fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze) sul solo saldo netto da finanziare.

La misura è terminata il 6 marzo 2019, come rammenta la relazione illustrativa.

La Commissione UE ha valutato che le misure GACS non sono qualificabili come aiuti di Stato ai sensi della normativa UE (decisione SA.43390)[28] e ha confermato tale valutazione in occasione della prima proroga (decisione SA.48416)[29] e della seconda proroga (decisione SA.51026)[30] della loro efficacia.

 

Le norme intervengono sullo schema delle GACS, prorogandone la validità per un ulteriore biennio (art. 20) e apportando modificazioni al suo funzionamento (art. 21).

Per quanto riguarda le grandezze coinvolte, secondo la relazione illustrativa nei tre anni di operatività dello schema delle GACS, l’ammontare lordo di sofferenze cartolarizzate risulta pari a poco meno di 50 miliardi di euro e il valore nominale della tranche senior assistita dalla garanzia pubblica è pari a circa 10 miliardi di euro.

In particolare, le norme autorizzano il Ministro dell’economia e delle finanze a concedere la garanzia dello Stato sulle passività emesse nell’ambito di operazioni di cartolarizzazione[31] a fronte della cessione da parte di banche e di intermediari finanziari (“società cedenti”), aventi sede legale in Italia, di crediti pecuniari[32], classificati come sofferenze. La concessione avviene nel rispetto dei criteri e delle condizioni indicati nel Capo II del decreto-legge 14 febbraio 2016, n. 18 (schema “GACS”) come modificato dall’art. 21 (v. infra). L’autorizzazione è valida per ventiquattro mesi dalla data della positiva decisione della Commissione europea sul regime di garanzia pubblica in esame (art. 20, comma 1) e il periodo può essere prorogato con DM del MEF per ulteriori dodici mesi, previa approvazione da parte della Commissione europea (art. 20, comma 2).

Il MEF incarica[33] uno o più soggetti qualificati indipendenti, indicati dalla Commissione europea, per il monitoraggio della conformità del rilascio della garanzia a quanto previsto nel capo II del decreto-legge n. 18 del 2016 e alla positiva decisione della Commissione europea.

Per conferire tale incarico il MEF può avvalersi della società CONSAP. La CONSAP è stata individuata quale soggetto interamente pubblico di cui avvalersi per la gestione dello schema GACS ai sensi dell’art. 13, comma 1, del DL n. 18/2016 e del DM 3 agosto 2016, attuativo dello schema.

Ai relativi oneri si provvede, nel limite massimo complessivo di euro 150.000 per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022, a valere sulle risorse di cui all’articolo 23 (art. 20, comma 3).

Con riferimento a tale incarico, la relazione illustrativa afferma che la nomina di un “monitoring trustee”, incaricato di verificare, per conto della Commissione europea, la conformità delle operazioni alla relativa decisione è prevista in coerenza con le prassi della Commissione europea. Il riferimento a tale nomina si rinviene, infatti, anche nelle decisioni – elencate sopra – con cui Commissione ha escluso la natura di aiuto di Stato.

Inoltre si apportano talune modifiche allo schema di funzionamento delle GACS.

Nella cartolarizzazione deve essere previsto che il soggetto incaricato della riscossione dei crediti sia sostituito, successivamente alla escussione della garanzia, qualora il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero risulti inferiore al 100 per cento per due date consecutive di pagamento degli interessi e che nessuna penale o indennizzo siano dovuti al soggetto sostituito (art. 21, comma 1).

Il MEF trasmette alle Camere una relazione annuale[34] sui dati relativi allo schema GACS (art. 21, comma 1-bis).

Per i titoli mezzanine di nuova emissione (cfr. comma 8), qualora ad una data di pagamento degli interessi sui, il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero risulti inferiore al 90 per cento, gli interessi sui Titoli mezzanine riferiti a quella data di pagamento sono differiti all'avvenuto integrale rimborso del capitale dei Titoli senior ovvero alla data di pagamento in cui il suddetto rapporto risulti superiore al 100 per cento (art. 21, comma 3).

Per i titoli di nuova emissione (cfr. comma 8) i pagamenti delle somme dovute ai prestatori di servizi, sono, in tutto o in parte, condizionati a obiettivi di performance nella riscossione o recupero in relazione al portafoglio di crediti ceduti; in ogni caso, qualora ad una data di pagamento il rapporto tra gli incassi netti cumulati e gli incassi netti attesi in base al piano di recupero risulti inferiore al 90 per cento, i pagamenti condizionati ad obiettivi di performance sono differiti (art. 21, comma 4).

Viene modificato il meccanismo di calcolo dei corrispettivi da pagare per la garanzia statale:

- il rating minimo che i titoli cartolarizzati devono avere per ottenere la GACS è stato innalzato di un livello (cosiddetto notch), da BBB- a BBB.

Nel corso dell’esame parlamentare presso il Senato, la Banca d’Italia ha dichiarato, in audizione, che: “tale modifica accresce la qualità dei titoli oggetto di garanzia e, pertanto, riduce il rischio a carico dello Stato e la probabilità di escussione della garanzia statale”;

- vengono modificati i “panieri” di riferimento sulla cui base si calcola il corrispettivo;

- nel caso di più rating rilasciati sui titoli, per l'individuazione del paniere si considera il rating più basso;

- si consente[35] di aggiornare la composizione dei panieri con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, decorsi dodici mesi dal 26 marzo 2019;

- per i CDS (credit default swap) si prende in considerazione la media degli ultimi due mesi (anziché degli ultimi sei);

- viene incrementata la componente aggiuntiva da riconoscere nel caso in cui i titoli garantiti non siano stati integralmente rimborsati entro la fine, rispettivamente, del terzo o del quinto anno (art. 21, comma 5).

Vengono sostituiti i panieri di riferimento per il calcolo del corrispettivo (art. 21, comma 6).

Secondo la relazione illustrativa in correlazione con la modifica del rating minimo, si è reso necessario ridefinire i panieri CDS utilizzati per il calcolo del corrispettivo della garanzia.

Vengono altresì modificate – intervenendo sull’allegato 2 al DL n. 18/2016 – le formule per il calcolo del corrispettivo al fine di incorporare le modificazioni sopra descritte (art.  21, comma 7).

Le modifiche ora descritte, apportate dall’art. 21, non si applicano alle GACS concesse entro il 6 marzo 2019 ai sensi dell’articolo 3 del decreto-legge n. 18 del 2016 (art.  21, comma 8).

Ancora, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze possano essere integrate, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le disposizioni di attuazione di cui all’articolo 13, comma 2, del decreto-legge n. 18 del 2016, anche al fine di rafforzare il presidio dei rischi garantiti dallo Stato e le attività di monitoraggio ivi comprese quelle sull’evoluzione dei recuperi effettivi rispetto a quelli inizialmente previsti, da trasmettere al Ministero al momento della richiesta della garanzia (articolo 22).

Si rammenta che ai sensi del citrato art. 13, comma 2, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere dettate le disposizioni di attuazione della disciplina delle GACS. In attuazione di tale previsione è stato emanato il D.M. 3 agosto 2016.

Infine, il Fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze[36] è incrementato di 100 milioni per l’anno 2019: al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di riserva per le garanzie dello Stato[37] (art. 23).

A tal proposito, viene precisato, in analogia con quanto previsto nell’originario schema delle GACS, che il fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze sia ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse, versati all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al medesimo fondo. Le somme in questione sono versate sulla contabilità speciale che l’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016 ha istituito per l’attuazione dello schema GACS.

 

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

 

(milioni di euro)

 

Saldo netto da finanziare

Fabbisogno

Indebitamento netto

 

2019

2020

2021

2019

2020

2021

2019

2020

2021

Maggiori spese in conto capitale

 

Incremento dotazione iniziale fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

Maggiori entrate extratributarie

 

Riduzione Fondo di riserva per le garanzie dello Stato

100,0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La relazione tecnica rammenta preliminarmente che il corrispettivo della GACS confluisce nell’apposito fondo[38], volto a fronteggiare complessivamente il rischio delle garanzie concesse (pertanto senza specifici accantonamenti a fronte delle singole operazioni). Tale fondo, con una dotazione di 120 milioni di euro per l'anno 2016, è ulteriormente alimentato con i corrispettivi annui delle garanzie concesse che a tal fine sono versate dagli istituti beneficiari della garanzia all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al fondo. Dette somme sono versate su apposita contabilità speciale vincolata al pagamento dell'eventuale escussione delle predette garanzie, nonché agli ulteriori oneri connessi all'attuazione del Capo II del decreto legge n. 18/2016 (norme istitutive dello schema della GACS). Ad oggi, prosegue la RT, la dotazione del conto corrente di tesoreria n, 25060, è pari ad euro 129.108.130.

Il proposto allungamento della finestra temporale di concessione della garanzia per ulteriori 2 anni (ipoteticamente fino a marzo 2021), consentirebbe (secondo una stima della Banca d'Italia) la concessione di nuove garanzie per non meno di 3 miliardi di euro. Al riguardo, ancorché il corrispettivo della garanzia sia considerato dalla Commissione europea “a mercato”, e quindi idoneo a coprire il costo del rischio, ed ancorché le modifiche introdotte siano volte a rafforzare le tutele dello Stato garante (innalzamento del rating minimo richiesto, possibilità di differimento del pagamento degli interessi sulle tranche mezzanine e delle commissioni di servicing nel caso di recuperi inferiori alle attese, rafforzamento del monitoraggio, ecc.), lo Stato resterebbe comunque esposto a rischi conseguenti a variazioni che dovessero intervenire, in particolare nel quadro normativo e/o nel contesto economico-finanziario, e che fossero in grado di incidere negativamente sui flussi di rientro stimati dal servicer e valutati dalle agenzie di rating, esponendo così la garanzia pubblica. Si è ritenuto, pertanto, opportuno prevedere, prudenzialmente, (art. 23) un incremento delle risorse finanziarie del Fondo di garanzia che fronteggia la GACS per ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2019 a valere sulle risorse del Fondo di cui all'art. 37, comma 6, del decreto - legge n. 66/2014[39]. Dette nuove risorse, confluiranno, pertanto, nel citato conto corrente di tesoreria centrale n. 25060, che continuerà ad essere, altresì, alimentato dai corrispettivi delle garanzie già in essere e di quelle che saranno concesse ai sensi dell'art. 20.

La garanzia concessa è da ritenersi di natura non standardizzata ai fini dell'indebitamento netto, secondo le regole del SEC2010, e pertanto non ha effetti su tale saldo, se non al momento della sua eventuale escussione analogamente a quanto avviene ai fini del fabbisogno.

Gli oneri per l'incarico di “soggetti qualificati indipendenti” (cd. trustee), di cui all'art. 20, comma 3, vengono drasticamente – secondo la RT – ridotti in 150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 (a fronte di un importo massimo in precedenza fissato, ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge n. 18/2016, in un milione di euro all'anno).

Sulla base del dato storico delle entrate e delle uscite del Fondo, gli importi delle commissioni che saranno versate dai cessionari delle banche richiedenti, quale prezzo per la garanzia sulle operazioni GACS (in essere e future), risultano adeguati ai fini della copertura degli oneri relativi alla remunerazione del trustee.

Nel corso dell’esame presso il Senato il Governo ha chiarito che l’utilizzo delle risorse del Fondo di riserva per le garanzie dello Stato non compromette gli impegni che gravano o potrebbero gravare sul Fondo stesso.

 

In merito ai profili di quantificazione si rileva che le norme in esame prorogano lo schema delle GACS, già previsto dal DL n. 18/2016, mediante il quale lo Stato garantisce le tranche senior delle sofferenze cartolarizzate dalle banche, verso il pagamento di un corrispettivo di mercato, nell’intento di accelerare e agevolare la diminuzione degli stock di NPL che gravano nei bilanci delle banche italiane. La proroga è subordinata alla positiva valutazione della Commissione UE per escludere la natura di aiuto di Stato della misura. Inoltre, allo schema di funzionamento delle GACS vengono apportate modifiche che, nel loro insieme, hanno l’effetto di innalzare la qualità delle tranche di titoli garantite e di rendere i corrispettivi più rispondenti ad un valore “di mercato”. Infine, il Fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze è incrementato di 100 milioni per l’anno 2019, in via prudenziale – secondo quanto riferisce la relazione tecnica – al fine di tener conto degli ulteriori rischi cui si espone lo Stato quale garante: trattandosi di garanzie non standardizzate ai sensi del SEC 2010 i relativi oneri non hanno effetto sull’indebitamento netto.

Secondo il SEC 2010, in sintesi, le garanzie pubbliche quali quelle in esame possono essere:

1) garanzie standard: emesse in numero elevato, solitamente per piccoli importi, sulla base di condizioni identiche. Nonostante sia aleatorio stabilire il grado di probabilità di escussione di una singola garanzia standard, il fatto che esistano molte garanzie simili consente una stima affidabile del numero di escussioni, cioè è possibile stimare il numero di inadempienze in un insieme di prestiti simili;

2) garanzie una tantum (o non standardizzate): allorché la mancanza di casi comparabili rende impossibile calcolare con un minimo di precisione il livello di rischio associato al prestito.[40]

Dunque, le garanzie standard si differenziano dalle garanzie ordinarie per due peculiarità:

a) sono caratterizzate da operazioni di tipo simile ripetute più volte;

b) i garanti sono in grado di stimare la perdita media sulla base delle statistiche disponibili.

Ulteriori chiarimenti pertinenti sono forniti dal Manuale Eurostat sul trattamento contabile del disavanzo e del debito pubblico[41], secondo il quale “le garanzie una tantum sono prestate secondo valutazioni svolte caso per caso, generalmente per importi piuttosto rilevanti e sulla base di accordi contrattuali individuali. Esse non sono prestate nell'ambito di una cornice generale e richiedono un attento monitoraggio da parte delle pubbliche amministrazioni, su base individuale e non globalmente. Inoltre, è frequente che l'impatto di dette garanzie debba essere sottoposto all'esame delle autorità che tutelano la concorrenza.”[42].

In conseguenza delle predette differenze sostanziali, il trattamento contabile delle due garanzie è diverso. In sintesi (e prescindendo da alcuni casi particolari previsti nel SEC[43]), la regola generale è che:

- nelle garanzie una tantum (o non standardizzate) le eventuali escussioni sono rilevate nel fabbisogno e nell'indebitamento netto solo nell'esercizio in cui eventualmente abbiano effettivamente luogo;

- nelle garanzie standardizzate, invece, sin dalla concessione, proprio in quanto è possibile stimare statisticamente una percentuale di inadempimenti che daranno luogo ad escussioni della garanzia, si registra prudenzialmente nell'indebitamento netto, a partire dall'esercizio in cui le garanzie sono concesse, il valore netto attuale delle escussioni che sono prevedibili. Se in seguito si verificheranno escussioni, esse saranno rilevate, per cassa, nel fabbisogno (e, in caso di garanzia statale, nel saldo netto da finanziarie).

Ciò posto, in merito all’incremento del Fondo GACS andrebbero esplicitati gli elementi sulla cui base la somma di 100 milioni è stata ritenuta idonea a fronte dei maggiori rischi assunti dallo Stato nella propria veste di garante.

In merito alla contabilizzazione dell’impatto sul solo saldo netto da finanziare (coerentemente, con quanto avvenuto in occasione dell’istituzione dello schema GACS) non si formulano osservazioni considerato che le garanzie in esame hanno natura non standardizzata.

Peraltro, come già rilevato in occasione di precedenti, analoghi interventi, andrebbe valutata la prudenzialità della mancata iscrizione di effetti finanziari anche in termini di fabbisogno benché ciò corrisponda alla prassi adottata in materia.

In merito alle modificazioni allo schema di funzionamento delle GACS, non si formulano osservazioni considerato che, nel loro insieme, esse rafforzano la posizione dello Stato quale garante e che talune di esse rispondono ad esigenze rilevate dalla Commissione europea in occasione della valutazione dei precedenti schemi di intervento.

 

In merito ai profili di copertura finanziaria, si segnala che l’articolo 23 fa fronte agli oneri derivanti dall’incremento - in misura pari a 100 milioni di euro per l’anno 2019 - del Fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie istituito ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016[44], la cui gestione è affidata ad una apposita contabilità speciale[45].

In particolare, alla copertura dei suddetti oneri il citato articolo 23 provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo da ripartire per l’integrazione delle risorse destinate alla concessione di garanzie rilasciate dallo Stato, di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014. Si rammenta che il Fondo da ultimo citato è allocato sul capitolo 7590 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze e al momento presenta, come risulta da un’interrogazione effettuata al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, disponibilità per l’anno 2019 pari a 930 milioni di euro.

Ciò premesso, appare comunque necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo delle risorse del Fondo in parola non sia suscettibile di compromettere gli impegni che già gravano o che potrebbero gravare sul Fondo stesso a seguito dell’escussione delle garanzie ad esso imputate a legislazione vigente.

Si segnala altresì che a valere sulle risorse del menzionato Fondo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze bancarie, come rifinanziato ai sensi del presente decreto, troveranno copertura anche gli oneri di cui all’articolo 20, comma 3, pari a euro 150.000 per ciascuno degli anni 2019-2022, connessi alle attività di monitoraggio svolte da uno o più soggetti qualificati indipendenti (cosiddetto trustee) in ordine alla conformità del rilascio delle garanzie di cui al capo III del presente decreto-legge.

A tale riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in considerazione del fatto che il menzionato Fondo risulta ulteriormente alimentato, secondo quanto disposto dall’articolo 23 in commento, dai corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi del citato capo III del presente decreto[46], che a tal fine sono versate all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo medesimo.

In proposito, si segnala infatti che, secondo quanto riportato nella relazione tecnica, “sulla base del dato storico delle entrate e delle uscite del Fondo, gli importi delle commissioni che saranno versate dai cessionari delle banche richiedenti, quale prezzo per la garanzia sulle operazioni GACS (in essere e future), risultano adeguati ai fini della copertura degli oneri relativi alla remunerazione del trustee”.

Si rammenta, peraltro, che una simile modalità di copertura è già stata utilizzata - in relazione ad una disposizione di contenuto analogo - dall’articolo 3, comma 3, del decreto-legge n. 18 del 2016, recante misure urgenti in materia bancaria (C. 3606 della XVII legislatura). Al riguardo, si ricorda che - come emerge dal parere deliberato dalla V Commissione bilancio della Camera nella seduta del 17 marzo 2016 sul citato provvedimento - gli oneri relativi alle spese di gestione del trustee possono trovare copertura anche in termini di fabbisogno e di indebitamento netto a valere sulle risorse della contabilità speciale all’uopo istituita dall’articolo 12, del medesimo decreto-legge, “posto che su tale contabilità confluiscono anche agli introiti derivanti dalla concessione delle garanzie dello Stato che sono computabili anche ai fini del fabbisogno e dell’indebitamento netto”.

 



[1] “Periodo transitorio” indica il periodo tra la data di recesso (data a decorrere dalla quale avrà effetto il recesso del Regno Unito dall’Unione europea in assenza di un accordo) e il termine del diciottesimo mese successivo.

[2] In particolare, si tratta delle banche di cui all'articolo 3, commi 1 e 2, e all'articolo 4, comma 3, degli istituti di pagamento di cui all'articolo 4, comma 1, e degli istituti di moneta elettronica di cui all'articolo 3, comma 5, e all'articolo 4, commi 1 e 3, del decreto-legge in esame.

[3] L’art. 2, co. 2, lett. m) del provvedimento in esame definisce “periodo transitorio” il periodo tra la data di recesso ed il termine del diciottesimo mese successivo.

[4] Nel corso dell’esame presso il Senato sono state inserite le parole “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica”.

[5] Inclusi i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea.

[6] La norma richiama l’articolo 5, commi 2-bis e 2-ter, e l'articolo 9, commi 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 13 del decreto legislativo n. 286/1998 che reca il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

[7] Ai sensi degli articoli 10 e 17, del decreto legislativo n. 30/2007.

[8] Modificando l’art. 152, del DPR n. 18/2967.

[9] Previa autorizzazione dell'Amministrazione centrale.

[10] Qualora nel Paese non vi siano impiegati a contratto con analoghe mansioni, l'indennità è fissata dal Ministero degli esteri sulla base di determinati criteri Stabiliti dall'articolo 157, primo comma, del DPR n. 18/1967.

[11] Con riguardo alla sede consolare di Edimburgo, la RT precisa che attualmente questa è sita in un immobile in locazione al costo annuale di circa euro 115.000 al cambio attuale e al netto degli oneri accessori.

[12] In relazione all'esigenza di adattare gli spazi all'aumento del personale della sede di Londra, la RT precisa che ciò è reso necessario dalla circostanza che in 10 anni il numero di connazionali residenti nell'area di competenza è quasi raddoppiato, passando da 175.000 circa del 2008 agli oltre 307.000 di dicembre 2018, con circa 30.000 richieste di iscrizione anagrafica pendenti).

[13] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 141 del 03 aprile 2019.

[14] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 142 del 09 aprile 2019.

[15] La disposizione prevede che le risorse destinate a coprire gli oneri relativi alle competenze accessorie siano destinate ad incrementare il pertinente fondo risorse decentrate del Ministero della salute (capitolo 4932 dello stato di previsione del Ministero della salute).

[16] Di cui all'articolo 5 della legge 5 maggio 1976, n. 324.

[17] Riferita all’articolo aggiuntivo 17.0.2, che ha introdotto le disposizioni in esame.

[18] Da adottare ai sensi dell'art. 4-bis del decreto legge n. 86/2018.

[19]  Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 141 del 03 aprile 2019.

[20] Cfr.: 5ª Commissione permanente - Resoconto sommario n. 142 del 09 aprile 2019.

[21] Si ricorda che il citato Fondo (capitolo 3056 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze), nel decreto di ripartizione in capitoli delle Unità di voto parlamentare relative al bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e per il triennio 2019-2021, reca una dotazione di 186,445 milioni di euro per il 2019, di 402,671 milioni di euro per il 2020 e di 505,015 milioni di euro per il 2021. Il predetto stanziamento ricomprende il rifinanziamento, nella misura di 130,725 milioni di euro per il 2019, di 328,385 milioni di euro per il 2020 e di 433,913 milioni di euro a decorrere dal 2021, operato dall’articolo 1, comma 298, della legge n. 145 del 2018.

[22] Le suddette risorse sono allocate sul capitolo 2157 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze: Somma da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la delegazione per la presidenza italiana del G20. Si segnala inoltre che da un’apposita interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato risulta che sul predetto capitolo è stato disposto un accantonamento di 1,2 milioni di euro per nuove leggi per l’anno 2019, corrispondente all’onere di cui al presente articolo 19, commi 2 e 3, per il medesimo anno 2019.

[23] Regolamento recante norme sull'individuazione delle caratteristiche delle negoziazioni all'ingrosso di strumenti finanziari e sulla disciplina delle negoziazioni all'ingrosso dei titoli di Stato.

[24] https://www.mtsmarkets.com/documents/mts-italy-regolamento-effective-13-february-2019-version-25-02-2019-clean-pdf

[25] Ci si riferisce, in particolare, alla "National Savings Bank", alla "Commonwealth Development Finance Company Ltd", alla "Agricultural Mortgage Corporation Ltd", alla "Scottish Agricultural Securities Corporation Ltd", ai "Crown Agents for overseas governments and administrations", alle "credit unions" e alle "municipal banks".

[26] Di cui all’articolo 2-bis del decreto legislativo n. 38/2005.

[27] Nel dossier del Servizio Bilancio della Camera dei deputati n. 57 dell’11 dicembre 2018, in relazione al richiamato articolo 20-quater del DL n. 119/2018 era stato rilevato che l’obbligo di accantonamento in apposita riserva indisponibile di cui al comma 3 è previsto esclusivamente per le imprese di assicurazione e non anche per quelle del settore creditizio.

[28] ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_43390. 

[29] ec.europa.eu/competition/elojade/isef/case_details.cfm?proc_code=3_SA_48416

[30] ec.europa.eu/competition/state_aid/cases/275390/275390_2018329_95_2.pdf

[31] Di cui all’articolo 1 della legge 30 aprile 1999, n. 130.

[32] Compresi i crediti derivanti da contratti di leasing.

[33] Entro tre mesi dalla data della predetta positiva decisione della Commissione europea.

[34] La relazione è redatta entro il 30 giugno di ogni anno, e contiene i dati relativi alle operazioni assistite da GACS, indicando, fra l’altro, il valore lordo e netto dei crediti cartolarizzati e il valore nominale dei titoli senior emessi assistiti da GACS.

[35] Al fine di escludere gli emittenti la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da non ricadere più nei rating di riferimento di mercato (articolo 9, comma 1 del decreto-legge n. 18 del 2016) e di includere nuovi emittenti, la cui valutazione del merito di credito sia stata modificata in modo tale da ricadere nei medesimi rating.

[36] Di cui all’articolo 12, comma 1, del decreto-legge n. 18 del 2016.

[37] Di cui all’articolo 37, comma 6, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66.

[38] Di cui all'articolo 12 del decreto-legge n. 18/2016.

[39] Si tratta del Fondo di riserva per le garanzie dello Stato.

[40] Per completezza si ricorda che è altresì prevista una terza forma di garanzia – la sottoscrizione di derivati da parte dello Stato – che però non rileva nel caso in esame.

[41] Eurostat, Manual on Government Deficit and Debt – implementation of ESA 2010, 2016 edition. Si veda il capitolo VII.4, sulle garanzie pubbliche.

[42] “... one-off guarantees are provided on a case by case approach, generally for rather significant amounts and under individual contractual arrangements. They are not offered under a general framework and imply a close follow-up by government, on an individual basis and not globally. In addition, it is frequent that they are subject to an examination of their impact by competition authorities.” (par. VII.4.1.6).

[43] Si tratta di ipotesi non rilevanti per il provvedimento in esame, per es. casi in cui la p.a. di diritto o di fatto si accolla l'intero debito garantito, si rilevano più escussioni parziali ripetute, la p. a. effettua pagamenti ad altro titolo in favore del soggetto garantito, la p. a. si indebita sul mercato per conto di un soggetto garantito, si verificano risanamenti di imprese già garantite dalla p. a. ecc.

[44] Recante “misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo, la garanzia sulla cartolarizzazione delle sofferenze, il regime fiscale relativo alle procedure di crisi e la gestione collettiva del risparmio”.

[45] Nel dettaglio, si tratta del conto corrente di tesoreria centrale n. 25060, sul quale, oltre alla dotazione iniziale del Fondo, stabilita, ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016, in 120 milioni di euro per il 2016, affluiscono anche i corrispettivi annui delle garanzie concesse ai sensi del capo II del medesimo decreto-legge n. 18 del 2016, che a tal fine sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo medesimo. Al riguardo, si rammenta che - secondo quanto riportato nella relazione tecnica riferita al disegno di legge di conversione del presente decreto (S. 1165) - sulla predetta contabilità speciale al momento risultano allocate, al netto delle misure previste dal decreto in esame, risorse pari ad euro 129.108.130.

[46] Tali corrispettivi si vanno ad aggiungere a quelli relativi alle garanzie già in essere, analogamente versati - ai sensi dell’articolo 12, comma 1, del citato decreto-legge n. 18 del 2016 - all’entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo.