Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Ratifica con il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali
Riferimenti: AC N.1769/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 25/07/2019
Organi della Camera: V Bilancio


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Ratifica con il Governo della Repubblica di Colombia per eliminare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni e le elusioni fiscali

25 luglio 2019
Nota di verifica n. 126


Indice

Finalità|Effetti quantificati dal provvedimento|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Il disegno di legge reca la ratifica della Convenzione tra l'Italia e la Colombia per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocolli.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti della Convenzione che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Effetti quantificati dal provvedimento

(euro)

Modifica aliquota ritenuta royalties (art. 12 Convenzione)

- 25.000

Minori crediti d'imposta per imposte assolte all'estero

25.000

TOTALE

-


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Accordo che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articoli 1-3: individuano l'ambito applicativo stabilendo, tra l'altro:

-  l'applicazione della Convenzione ai soggetti residenti in Italia o in Colombia (art. 1) ed è riferita, per l'Italia, all'IRPEF, all'IRES e all'IRAP (art. 2);

- la definizione dei termini utilizzati nella Convenzione stessa (art. 3).

La relazione tecnica non considera le norme.

Articoli 4-5: forniscono la definizione di soggetto residente e di stabile organizzazione ai fini dell'applicazione della Convenzione in esame.

La relazione tecnica non considera le norme.

Articoli 6-21: disciplinano il regime fiscale con riferimento ai redditi di seguito indicati che derivano da relazioni tra soggetti residenti ed operanti nei due Stati contraenti:

- redditi immobiliari (art. 6);

- utili delle imprese (art. 7);

- redditi derivanti da traffico internazionale marittimo e aereo (art. 8);

- redditi delle imprese associate (art. 9);

- dividendi (art. 10);

- interessi (art. 11);

- canoni (art. 12);

- utili di capitale (art. 13);

- redditi derivanti da professioni indipendenti (art. 14);

- redditi di lavoro subordinato (art. 15);

- compensi degli amministratori (art. 16);

- redditi realizzati da artisti e sportivi (art. 17);

- redditi da pensioni (art. 18);

- remunerazioni per funzioni pubbliche (art. 19);

- somme percepite da studenti o apprendisti (art. 20);

- altri redditi (art. 21).

Articoli 22-31definiscono norme applicative (eliminazione doppia imposizione, scambio di informazioni, procedura amichevole), di coordinamento nonché la data di entrata in vigore della Convenzione.

La relazione tecnica considera alcune fra le norme indicate (in particolare, gli artt. da 7 a 17 e l'art. 21): alle stesse non sono ascritte variazioni di gettito sulla base di elementi tratti dalle dichiarazioni annuali dei sostituti d'imposta relativi al periodo d'imposta 2016 (modello 770/2017) e Certificazione Unica 2017.

In particolare, la RT non ascrive effetti di gettito alle disposizioni considerate, ad eccezione dell'articolo 12 relativo alla tassazione sui canoni. La RT afferma che la ritenuta applicabile a tali compensi erogati a non residenti è del 30 per cento sull'imponibile risultante dall'ammontare lordo di tali compensi al netto dell'abbattimento forfetario pari al 25 per cento a titolo di spese sostenute (cfr. art. 54, comma 8, del TUIR). Tale disciplina trova fondamento nell'art. 53, secondo comma, lett. b) del TUIR e nell'art. 25, comma quarto del DPR n. 600 del 1973. La Convenzione in esame prevede che i canoni siano assoggettati ad imposizione concorrente ad una aliquota non superiore al 10 per cento: dall'analisi relativa agli anni esaminati emerge che dalle rispettive causali indicate in dichiarazione sono presenti importi relativi a royalties percepite da residenti in Colombia e compensi per uso di attrezzature corrispondenti a ritenute per circa 45.000 euro. In virtù dell'entrata in vigore della Convenzione e dell'applicazione della minore aliquota prevista dalla stessa, la RT stima prudenzialmente una riduzione di gettito di 25.000 euro.

La  relazione tecnica segnala peraltro che sono stati esaminati i quadri CE del Modello Redditi Società di Capitali 2017 e NR del Consolidato Nazionale e Mondiale 2017, entrambi riferiti al periodo d'imposta 2016: in tali quadri sono contenute le informazioni sui crediti di imposta prodotti all'estero e per imposte assolte dalle controllate estere. Dall'analisi di tali quadri nei modelli relativi agli ultimi anni d'imposta, si è osservato che le imposte pagate in Colombia in via definitiva presentano un andamento variabile. La RT afferma che, con l'entrata in vigore delle aliquote previste dalla convenzione, le minori ritenute applicate alle imprese italiane operanti in Colombia daranno comunque luogo ad un  effetto positivo sul gettito stimabile a regime, ed in forma prudenziale, ad almeno 25.000 euro ciò determina pertanto l'invarianza complessiva degli effetti sul gettito della convenzione.

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che la relazione tecnica ascrive alla Convenzione conseguenze sul gettito con riferimento sia alla tassazione sui canoni sia ai crediti d'imposta per imposte assolte all'estero: tali effetti, secondo quanto affermato dalla RT, risultano compensativi e pertanto, complessivamente, non si registrano variazioni di gettito per effetto della Convenzione in esame. Si rileva peraltro che, con riferimento alla stima riferita ai minori crediti d'imposta per le ritenute ridotte applicate alle imprese italiane in Colombia, non sono forniti i dati ed i parametri utilizzati ai fini della quantificazione dei relativi effetti positivi di gettito.

Pur considerando l'esiguità dei relativi importi, sarebbe utile acquisire elementi informativi in proposito, al fine di verificare la stima indicata dalla RT e, quindi, la compensatività dei medesimi effetti rispetto al minor gettito derivante dalla tassazione sui canoni, da cui deriva l'asserita neutralità finanziaria del provvedimento in esame.

Per quanto attiene alle altre disposizioni della Convenzione, espressamente considerate dalla RT, quest'ultima non stima effetti finanziari tenendo conto dei dati rilevabili dalle dichiarazioni fiscali: appare opportuna una conferma che eventuali effetti incentivanti della Convenzione (si fa riferimento ad esempio alla tassazione prevista sui dividendi e sui compensi dei professionisti) non siano comunque suscettibili di determinare conseguenze apprezzabili in termini di gettito. Andrebbe infine confermata la neutralità degli effetti della Convenzione in esame anche rispetto alle tipologie di redditi non espressamente considerate dalla relazione tecnica [si tratta, in particolare, delle pensioni (art. 18), delle remunerazioni per lo svolgimento di funzioni pubbliche (art. 19), delle somme per il mantenimento di studenti e apprendisti (art. 20)].