Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: Ratifica Trattato di estradizione e Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica del Kenya
Riferimenti: AC N.1539/XVIII
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 21/03/2019
Organi della Camera: V Bilancio


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Ratifica Trattato di estradizione e Trattato di assistenza giudiziaria in materia penale con il Governo della Repubblica del Kenya

21 marzo 2019
Nota di verifica n. 81


Indice

Finalità|Oneri quantificati dal provvedimento|Verifica delle quantificazioni|


Finalità

Il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e all'esecuzione dei Trattati di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Kenya, fatti a Milano l'8 settembre 2015.

Il testo del provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti degli Accordi e del disegno di legge di ratifica che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.


Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

A decorrere dal 2019

Art. 3 disegno di legge di ratifica

66.802 annui


Verifica delle quantificazioni

Disposizioni del trattato di estradizione che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articoli da 1 a 6: prevedono che ciascuna Parte si impegni ad estradare alla Controparte le persone che si trovano nel suo territorio e che sono ricercate dallo Stato richiedente al fine di dar corso ad un procedimento penale o di eseguire una condanna definitiva a pena detentiva o altro provvedimento restrittivo della libertà personale (articolo 1). Vengono definiti i reati che danno luogo ad estradizione (articolo 2) nonché i motivi di rifiuto obbligatori e facoltativi (articoli 3 e 4). Ciascuno Stato ha il diritto di rifiutare l'estradizione dei propri cittadini. Nel caso di rifiuto dell'estradizione, a domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto sottopone il caso alle proprie autorità competenti per instaurare un procedimento penale. A tale scopo, lo Stato richiedente fornisce gratuitamente allo Stato richiesto le prove, la documentazione ed ogni altro elemento in suo possesso (articolo 5). Il Ministero della giustizia viene individuato quale Autorità centrale italiana per l'applicazione dell'Accordo (articolo 6). 

La relazione tecnica afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo di estradizione ammonta ad euro 29.826, a decorrere dal 2019 [euro 1.220 (estradizione di estradandi) + 10.000 (spese trasferimento cose degli estradandi) + 13.606 (spese di missione) + euro 5.000 (spese di traduzione di atti e documenti)]. La relazione tecnica precisa che di questi, euro 24.826 hanno natura di "oneri valutati" ed euro 5.000 di "oneri autorizzati". Gli oneri in riferimento vengono quantificati nei termini riportati a seguire (Cfr. infra). 

Articoli 7-8: viene previsto che la richiesta di estradizione e tutti i documenti a sostegno della richiesta presentati dallo Stato richiedente siano accompagnati dalla traduzione nella lingua dello Stato richiesto (articolo7, paragrafo 3). La Parte richiesta può richiedere informazioni supplementari per decidere sulla domanda di estradizione, qualora le informazioni siano insufficienti (articolo 8).

La relazione tecnica, con riguardo alle spese per traduzione di atti e documenti, afferma che le spese annuali possono forfettariamente essere quantificate in euro 5.000 (onere autorizzato).

Articolo 14: prevede che lo Stato richiesto accetta la domanda di estradizione, gli Stati concordano le modalità e i tempi. Vengono altresì disciplinate le ulteriori evenienze che possono verificarsi in occasione della consegna della persona. 

Cfr. articolo 19

Articoli 17-18prevedono che a domanda dello Stato richiedente lo Stato richiesto sequestra le cose utilizzate per commettere il reato o che provenendo dal reato sono nella disponibilità della persona richiesta e quando è concessa l'estradizione consegna tali cose allo Stato richiedente (articolo 17). Inoltre prevede che ciascuno Stato possa autorizzare il transito attraverso il proprio territorio di una persona consegnata all'altro da uno Stato terzo (articolo 18).

La relazione tecnica, afferma che gli eventuali costi per il trasporto delle cose sequestrate all'estradando (articolo 17) sono compresi nel prezzo del biglietto aereo. Tuttavia, nel caso in cui non fosse possibile trasportare le cose per via aerea, la relazione tecnica precisa che il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfetario può essere valutato in euro 10.000 (oneri valutati). Viene altresì precisato che dal transito dell'estradando (articolo 18) non deriveranno costi per l'erario poiché la custodia verrà eseguita presso strutture gestite dalle Forze di polizia.

Articolo 19: stabilisce che lo Stato richiesto provvede a tutte le necessità del procedimento derivante dalla richiesta di estradizione - i cui profili applicativi sono disciplinati dall'articolo 14 - e alle relative spese. Sono a carico dello Stato richiesto le spese sostenute nel suo territorio per l'arresto della persona, per il mantenimento in custodia fino alla data di consegna, nonché le spese per il sequestro e la custodia delle cose utilizzate per commettere il reato, di quelle provenienti dal reato e degli strumenti di prova, indicate all'articolo 17. Sono a carico dello Stato richiedente le spese sostenute per il trasporto della persona estradata e delle cose sequestrate dallo Stato richiesto allo Stato richiedente, nonché le spese, di cui all'articolo 18, per il transito sul territorio dello Stato richiesto di una persona consegnata allo Stato richiedente da uno Stato terzo.

La relazione tecnica evidenzia che attualmente nessun cittadino italiano si trova ristretto presso strutture penitenziarie del Kenya. Per quanto riguarda i detenuti cittadini del Kenya presenti negli istituti penitenziari italiani, le statistiche del Ministero della giustizia rilevano un numero di 15 detenuti attualmente ristretti. Ciò posto, e a scopo puramente prudenziale, la relazione tecnica ritiene che nel futuro possano trovarsi nelle condizioni previste per ottenere l'estradizione in Italia, in conformità con gli articoli 14 e 15 dell'Accordo in esame, almeno 2 estradandi.

L'onere annuo per l'estradizione di un numero massimo di 2 detenuti, viene quantificato in euro 1.220 (oneri valutati) [610 euro - passaggio aereo sola andata X 2 estradandi l'anno].

A tale importo si deve aggiungere l'onere relativo all'accompagnamento dei detenuti da parte di due unità per estradando (4 accompagnatori totali) che viene complessivamente quantificato in euro 13.606 (oneri valutati) l'anno secondo i parametri riportati a seguire:

  • spese per viaggio aereo, 10.332 euro [2.583 euro (1 biglietto aereo Roma – Nairobi a/r) x 2 accompagnatori per detenuto x 2 trasferimenti l'anno];
  • spese di missione, 1.194 euro [59,70 euro (diaria al lordo degli oneri a carico dello Stato) x 2 accompagnatori x 2 missioni l'anno x 5 gg. missione);
  • spese di soggiorno, 2.080 euro [130 euro x 2 accompagnatori x 2 missioni l'anno x 4 notti)

Per quanto concerne i dettagli relativi alla quantificazione di specifiche componenti dei suddetti oneri, riferite alle spese di missione (diaria, biglietti aerei e spese di soggiorno) e alle spese per il trasferimento degli estradandi, si rinvia al testo della relazione tecnica.

Disposizioni del trattato di assistenza giudiziaria in materia penale che presentano profili finanziari
Elementi forniti dalla relazione tecnica

Articolo 1: individua le materie oggetto di assistenza giudiziaria. Tra queste si segnalano: la notifica di atti e di documenti relativi a procedimenti penali (par. 2, lett. b); citazioni di testimoni, parti offese, persone sottoposte a procedimento penale e periti per la comparizione volontaria davanti all'autorità competente dello Stato richiedente (par. 2, lett. c); l'acquisizione e trasmissione di atti, documenti ed elementi di prova (par. 2, lett. d); il trasferimento di persone detenute al fine di rendere testimonianza o interrogatorio o per partecipare ad atti processuali (par. 2, lett. h); la confisca dei proventi di reato e delle cose pertinenti al reato (par. 2, lett. k).

La relazione tecnica, afferma che l'onere totale derivante dall'Accordo ammonta a euro 36.976, a decorrere dal 2019 [euro 14.456, riferiti all'art. 1, par. 2, lett. h) e all'articolo 12 (trasferimento temporaneo di detenuti) + euro 5.100 riferiti all'articolo 14 (videoconferenze e interpretariato) + euro 1.670 ed euro 5.000, relativi rispettivamente alla comparizione di testimoni e periti e alle spese di traduzione, di cui all'articolo 25 + euro 750 ed euro 10.000, relativi rispettivamente ai compensi e alle spese per trasferimento di cose]. La relazione tecnica precisa che di questi, euro 26.126 hanno natura di oneri valutati ed euro 10.850 di oneri autorizzati. Gli oneri in riferimento vengono quantificati nei termini riportati a seguire (Cfr. infra).

Per quanto concerne i dettagli relativi alla quantificazione di specifiche componenti dei suddetti oneri si rinvia al testo della relazione tecnica.

Articolo 4: individua il Ministero della giustizia quale autorità centrale italiana competente all'applicazione dell'Accordo. 

La relazione tecnica non considera la disposizione.

Articolo 5: prevede, tra l'altro, che la richiesta di assistenza giudiziaria e la documentazione giustificativa siano accompagnate da una traduzione nella lingua dello Stato richiesto (par. 5). 

La relazione tecnica, con riguardo alle spese per traduzione di atti e documenti, afferma che le spese annuali possono forfettariamente essere quantificate in euro 5000 (onere autorizzato).

Articolo 6: in materia di esecuzione della richiesta di assistenza viene, tra l'altro, previsto che lo Stato richiesto possa autorizzare le persone specificate nella richiesta di assistenza giudiziaria ad essere presenti all'esecuzione della stessa (par. 3).

Cfr. infra

Articoli 9 e 10: in materia di assunzione probatoria, viene, tra l'altro, previsto che lo Stato richiesto, su domanda della Controparte, possa citare una persona a comparire davanti all'autorità dello Stato richiedente al fine di rendere interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, di essere ascoltata come perito ovvero di compiere altre attività processuali (art. 10, par. 1).

La relazione tecnica, con riferimento alle spese per la comparizione di testimoni o periti, quantifica una spesa annua complessiva pari a 2.420 euro (onere valutato)

Concorrono alla determinazione di tale onere le seguenti voci di costo:

  • 850 euro, spese di viaggio [850 euro (1 biglietto aereo a/r Roma – Nairobi) X 1 caso di comparizione di testimoni o periti];
  • 520 euro, spese di soggiorno (130 euro x 4 giorni X 1 testimone o perito);
  • 300 euro, spese di vitto (60 euro X 5 giorni X 1 testimone o perito);
  • 750 euro, spese per compensi (comprensivi di onorari ed indennità) (150 euro X 1 richiesta X 1 esame X 5 giorni).

La relazione tecnica precisa che i testimoni e periti invitati a comparire dinanzi alle autorità competenti non rivestono la qualifica di dipendente pubblico ma trattasi di professionisti.

Articolo 12: prevede che quando non è possibile l'effettuazione di collegamenti in videoconferenza, ai sensi dell'art. 14, lo Stato richiesto, a domanda della Controparte, ha facoltà di trasferire temporaneamente nello Stato richiedente una persona detenuta nel proprio territorio al fine di consentirne la comparizione dinanzi ad un'autorità competente dello stesso affinché renda interrogatorio, testimonianza o altro tipo di dichiarazioni, ovvero partecipi ad atti processuali. Ciò purché la persona interessata vi consenta e sia stato tempestivamente raggiunto un accordo scritto tra gli Stati riguardo al trasferimento e alle sue condizioni.

La relazione tecnica, riguardo alle spese per il trasferimento temporaneo, quantifica una spesa annua complessiva di euro 14.456 annui (onere valutato). Concorrono alla determinazione di tale onere le seguenti voci di costo:

  • euro 850 per un passaggio aereo di andata e ritorno (classe economica) per un detenuto;
  • euro 13.606 relativi alle spese di accompagnamento del detenuto quantificato in l'anno secondo i parametri riportati a seguire:
    • spese per viaggio aereo, 10.332 euro [5.166 euro (1 biglietto aereo Roma – Nairobi a/r - classe economica) + x 2 accompagnatori per 1 detenuto per un trasferimento l'anno];
    • spese di missione, 1.194 euro [59,70 euro (diaria al lordo degli oneri a carico dello Stato) X 2 accompagnatori X 2 viaggi X 5 gg. Missione);
    • spese di soggiorno per gli accompagnatori, 2.080 euro [130 euro X 4 notti x 2 accompagnatori X 2 missione l'anno).
    La relazione tecnica precisa che gli accompagnatori italiani sono funzionari con qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria.

Articolo 13: viene previsto che entrambi gli Stati adottino le misure previste dal proprio ordinamento per la protezione delle vittime, dei testimoni e di altri partecipanti al procedimento penale con riferimento ai reati e alle attività di assistenza richieste.

La relazione tecnica non considera la disposizione.

Articolo 14: disciplina la comparizione mediante videoconferenza di testimoni e periti. La comparizione per videoconferenza può essere, inoltre, richiesta per l'interrogatorio di persona sottoposta ad indagine o a procedimento penale e per la partecipazione di tale persona all'udienza se questa vi acconsente. In tal caso deve essere permesso al difensore della persona che compare di essere presente nel luogo in cui questa si trova nello Stato richiesto ovvero dinanzi all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente (par. 2). La comparizione mediante videoconferenza deve essere sempre effettuata nel caso in cui la persona che deve essere ascoltata o interrogata è detenuta nel territorio dello Stato richiesto (par. 3). Le autorità competenti di entrambi gli Stati sono presenti durante l'assunzione probatoria, se necessario assistite da un interprete (par. 7, lett. a). A richiesta dello Stato richiedente o della persona comparsa, lo Stato richiesto provvede affinché tale persona sia assistita da un interprete, quando ciò sia necessario (par. 7, lett. c). Le spese sostenute dallo Stato richiesto per effettuare la videoconferenza sono rimborsate dallo Stato richiedente, salvo che lo Stato richiesto rinunzi in tutto o in parte al rimborso (par. 9).

La relazione tecnica, con riguardo alla comparizione mediante videoconferenza, afferma che si può ragionevolmente ipotizzare un maggior ricorso al predetto strumento in applicazione del Trattato, calcolando i costi di collegamento per almeno 6 assistenze giudiziarie effettuate attraverso videoconferenza. La relazione tecnica riferisce che secondo tariffe Telecom un collegamento audiovisivo con i Paesi africani ha un costo medio di 400 euro ogni ora. Ipotizzando un collegamento della durata media di 2 ore giornaliere (per un giorno), si determina un costo per videoconferenza secondo il seguente calcolo: euro 400 x 2 (ore) x 6 rogatorie = euro 4.800 (onere autorizzato)

A tale importo occorre poi aggiungere le spese per l'assistenza di un interprete, ove necessario. Ipotizzando un ricorso agli interpreti nel 50 per cento dei casi (numero 3) ed un onorario pari a circa 50 euro per ogni ora di collegamento si determina il seguente onere: euro 50 x 2 (ore) x 1 (giorno) x 3 (casi) = euro 300 (onere autorizzato).

Articoli 15 e 16: disciplinano i profili relativi alla produzione di documenti ufficiali e pubblici, di altri documenti, atti e cose.

La relazione tecnica non considera le disposizioni.

Articolo 17: prevede che una volta rintracciati i proventi di reato o le cose pertinenti al reato, lo Stato richiesto, su domanda dello Stato richiedente, adotti misure finalizzate al congelamento, al sequestro e alla confisca di tali beni (par. 2). Su domanda dello Stato richiedente, lo Stato richiesto trasferisce in tutto o in parte i proventi di reato e le cose pertinenti al reato ovvero le somme conseguite mediante la vendita di tali beni, alle condizioni che saranno concordate tra gli Stati stessi (par. 3).

La relazione tecnica, con riguardo ai costi per la consegna dei beni sequestrati nell'eventualità di dover trasferire cose collegate a reato, afferma che il trasporto potrà effettuarsi tramite servizio navale e, pertanto, le stesse verranno collocate in un container, il cui costo forfetario può essere valutato in euro 10.000 annui (onere valutato).

Articolo 25: in materia di spese, viene previsto che lo Stato richiesto sostenga le spese per l'esecuzione delle richieste di assistenza giudiziaria, mentre sono a carico dello Stato richiedente le seguenti spese:

  • spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiesto per le persone di cui si richiede ai sensi dell'art. 6, par. 3, la presenza per effettuare l'assistenza giudiziaria;
  • le indennità e le spese di viaggio e di soggiorno nello Stato richiedente per le persone chiamate a comparire davanti all'autorità giudiziaria dello Stato richiedente ai sensi dell'art. 10;
  • spese per il trasferimento temporaneo della persona detenuta ai sensi dell'art. 12;
  • le spese per le finalità di cui all'art. 13;
  • spese per attività di videoconferenza, fatto salvo quanto previsto all'art. 14, par. 9;
  • spese per onorari dei periti;
  • spese per traduzioni, interpretariato e trascrizione;
  • spese per custodia e consegna del bene sequestrato.

Con riguardo alle spese di natura straordinaria viene prevista una consultazione tra gli Stati allo scopo di concordare la suddivisione delle spese.

Cfr. Supra (articoli 6, 9, 10, 12, 14 e 17) 

Disposizioni del disegno di legge di ratifica
Elementi forniti dalla relazione tecnica

L'articolo 3 pone gli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli artt. 14, 17 e 19 del Trattato di estradizione, valutati complessivamente in euro 24.826 annui a decorrere dal 2019, e dalle rimanenti spese di cui agli artt. 7 e 8, del medesimo Trattato, pari ad euro 5.000 annui a decorrere dal 2019, nonché gli oneri di missione di cui agli artt. 6, 10, 12 e 17 del Trattato di assistenza giudiziaria, valutati in euro 26.126 a decorrere dal 2019 e delle rimanenti spese di cui agli artt. 14 e 25 del medesimo Trattato, pari ad euro 10.850 a decorrere dal 2019, a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri relativo al bilancio 2019-2021 (comma 1). Con riguardo agli oneri di natura valutata si rinvia all'applicazione dell'art. 17, commi da 12 a 12-quater della legge n. 196/2009 (comma 2).

La relazione tecnica, con riguardo ai profili di copertura relativi al Trattato di estradizione e al Trattato di assistenza giudiziaria si limita a ribadire il contenuto dell'articolo 3, comma 1.

In merito ai profili di quantificazione, si evidenzia preliminarmente che il provvedimento in esame reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione di due Trattati conclusi con la Repubblica del Kenya, in materia di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale.

Con riguardo al primo dei due Trattati, si evidenzia che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 29.826. La medesima disposizione, nell'ambito di tale importo complessivo, prevede che euro 24.826 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di soggetti da estradare in Italia) e euro 5.000 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti).

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica.

Con riferimento al secondo Trattato, si rileva che gli oneri complessivi derivanti dallo stesso vengono indicati dall'art. 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica in euro 36.976. Nell'ambito di tale importo complessivo, la medesima disposizione prevede che euro 26.126 hanno natura di oneri valutati (riferiti al complesso delle spese di missione e alle spese di trasferimento di detenuti in Italia e alle spese di comparizione di testimoni e periti) e euro 10.850 di oneri autorizzati (riferiti a spese di traduzione di atti e documenti, alle spese per compensi per testimoni/periti e alle spese per videoconferenze e interpretariato). In merito all'articolo 13, che prevede l'applicazione di misure di protezione in favore delle vittime, dei testimoni e di altre persone, la relazione non segnala gli eventuali profili di onerosità: andrebbero acquisiti elementi a conferma di tale neutralità finanziaria. Per le restanti previsioni non si hanno osservazioni da formulare alla luce dei dati e degli elementi di quantificazione forniti dalla relazione tecnica che appaiono in linea con quelli forniti da relazioni tecniche relative a provvedimenti di analogo contenuto.

In merito ai profili di copertura, si segnala che l'articolo 3 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle spese di missione di cui agli articoli 14, 17 e 19 del Trattato di estradizione oggetto di ratifica, valutati in 24.826 euro a decorrere dal 2019, e alle rimanenti spese derivanti dagli articoli 7 e 8, pari a 5.000 euro a decorrere dal 2019, nonché agli oneri derivanti dalle spese di missioni di cui agli articoli 6, 10, 12 e 17 del Trattato di assistenza giudiziaria oggetto di ratifica, valutati in 26.126 euro a decorrere dal 2019, e delle rimanenti spese derivanti dagli articoli 14 e 25, pari a 10.850 euro a decorrere dal 2019, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale relativo al bilancio triennale 2019-2021, che reca le occorrenti disponibilità.

Si segnala, inoltre, che il successivo comma 2 prevede che, in relazione alle previsioni di spesa relative agli oneri derivanti dalle spese di missione (oneri valutati), trovino applicazione le disposizioni di cui all'articolo 17, commi da 12 a 12-quater, della legge n. 196 del 2009, concernenti la nuova disciplina della compensazione degli oneri eventualmente eccedenti le previsioni di spesa. In proposito, in linea con i pareri in tal senso deliberati dalla Commissione bilancio (si vedano, al riguardo, da ultimo, i pareri espressi dalla Commissione bilancio sui disegni di legge di ratifica nn. 344, 1123 e 1126 nelle sedute, rispettivamente, del 6 agosto 2018, del 2 ottobre 2018 e del 18 ottobre 2018) a seguito dell'entrata in vigore della legge n. 163 del 2016 recante la riforma del bilancio dello Stato, si dovrebbe valutare l'opportunità di sopprimere il citato comma 2 dell'articolo 3 del presente disegno di legge di ratifica, giacché la suddetta disciplina è da ritenersi ormai automaticamente applicabile anche in assenza di un esplicito richiamo normativo.

Si evidenzia infine che, da un punto di vista meramente formale, andrebbe precisato il carattere annuo di tutti gli oneri previsti a regime, con decorrenza dal 2019, dal comma 1 dell'articolo 3.