Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa) |
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Autore: | Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato |
Titolo: | Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria |
Riferimenti: | AC N.1408/XVIII |
Serie: | Verifica delle Quantificazioni Numero: |
Data: | 11/12/2018 |
Organi della Camera: | V Bilancio |
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Camera dei deputati
XVIII LEGISLATURA
Verifica delle quantificazioni |
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A.C. 1408
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Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
(Conversione in legge del DL 119/2018 – approvato dal Senato A.S. 886) |
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N. 57 – 11 dicembre 2018 |
La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato. La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione). L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.
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SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione
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INDICE
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Modifica della soglia di accesso all’interpello sui nuovi investimenti
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
Disposizioni in materia di reverse charge
Definizione agevolata dei carichi e stralcio di debiti fino a 1.000 euro
Definizione agevolata risorse proprie dell’Unione europea
Definizione agevolata delle controversie tributarie
Regolarizzazione volontaria di periodi d’imposta precedenti
Definizione agevolata imposte di consumo
Sanzioni per assegni senza clausola di trasferibilità
Semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica
Fatturazione elettronica per operatori sanitari
Fatturazione elettronica per servizi di pubblica utilità
Semplificazione in tema di emissione e annotazione delle fatture
Semplificazione in tema di annotazione degli acquisti
Semplificazione in tema di detrazione dell’IVA
Disposizioni di coordinamento in tema di fatturazione elettronica
Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica
Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.
ARTICOLI da 16-quater a 16-septies
Contrasto all’evasione fiscale
Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
ARTICOLO 18, commi 2-bis e 2-ter
Disposizioni in materia di enti del terzo settore
Disposizioni in materia di accisa su energia elettrica
Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari cooperativi
Differimento termine banche popolari
Sistemi di tutela istituzionale banche di credito cooperativo province autonome Trento e Bolzano
Sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli
Modifiche al DPR 22 giugno 2007 n. 116, in materia di depositi dormienti
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e Fondo per lo sviluppo e la coesione
Disposizioni in materia di Autorità portuale
Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche
Transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica
Diposizioni urgenti in materia di circolazione
ARTICOLO 23-quater, commi 1 - 3
ARTICOLO 23-quater, commi 4 - 5
Missioni internazionali di pace
Modifiche al codice del terzo settore
Fondo per gli investimenti delle regioni colpite da eventi calamitosi
Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale
Mobilità in deroga per i lavoratori dell'area di Termini Imerese e di Gela
Mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa
Contrasto al fenomeno del caporalato
Finanziamenti imprese agricole colpite da eventi sismici del 2012
Miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario
Misure per il rilancio di Campione d’Italia
Imposta sui trasferimenti di denaro
Circolazione e vendita di sigarette elettroniche
Prezzo massimo di cessione di immobili di edilizia convenzionata
ARTICOLO 26, comma 3, lettera c)
Utilizzo a fini di copertura di proventi delle aste di quote di emissione
INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO
A.C. |
1408 |
Titolo: |
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria |
Iniziativa: |
governativa |
Iter al Senato: |
Sì |
Relazione tecnica (RT): |
presente |
Relatore per la Commissione di merito: |
Currò |
Gruppo: |
M5S |
Commissione competente: |
VI (Finanze) |
Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge n. 119 del 23 ottobre 2018, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria.
Il provvedimento, approvato con modificazioni dal Senato, è corredato di una relazione tecnica riferita al testo iniziale.
Nel corso dell’esame al Senato sono state presentate relazioni tecniche riferite ad alcune delle modifiche introdotte. È stata inoltre trasmessa dal Governo una nota tecnica in risposta a richieste di chiarimenti emerse nel corso dell’esame: di tale documentazione si dà conto nel presente dossier.
Si esaminano di seguito le norme considerate dalle relazioni tecniche presentate nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.
VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI
Modifica della soglia di accesso all’interpello sui nuovi investimenti
Normativa vigente. l’articolo 2 del d.lgs. n. 147 del 2015 ha introdotto una nuova tipologia di interpello all’Agenzia delle entrate in relazione al trattamento fiscale degli investimenti che le imprese italiane o estere intendono effettuare in Italia; l’interpello può essere richiesto per investimenti di ammontare non inferiore a 30 milioni di euro che abbiano significative e durature ricadute sull’occupazione.
La relazione tecnica riferita al predetto articolo 2 non ascriveva effetti finanziari alla disposizione.
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, riduce, a decorrere dal 2019, da 30 milioni a 20 milioni la soglia minima dell’ammontare degli investimenti per i quali può essere richiesto l’interpello di cui al citato articolo 2 del d.lgs. n 147/2015.
Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, tenuto conto dell’abbassamento della soglia di ammontare degli investimenti al di sopra della quale può essere richiesto l’interpello, andrebbe acquisita una conferma in merito alla possibilità per l’Agenzia delle entrate di svolgere le funzioni attribuitele con le risorse già disponibili a legislazione vigente.
Definizione agevolata dei processi verbali di constatazione
La norma consente la definizione del contenuto integrale dei processi verbali di constatazione consegnati entro la data di entrata in vigore del decreto in esame per i quali, alla predetta data, non sia ancora stato notificato un avviso di accertamento o ricevuto un invito al contraddittorio. Al fine di accedere alla procedura di definizione il contribuente è tenuto a presentare la relativa dichiarazione per regolarizzare le violazioni constatate nel verbale entro il 31 maggio 2019.
Le imposte autoliquidate nelle dichiarazioni presentate, relative a tutte le violazioni constatate per ciascun periodo di imposta, devono essere versate, senza applicazione di sanzioni e interessi, entro il 31 maggio 2019.
Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora.
La definizione agevolata si perfeziona con la presentazione della dichiarazione ed il versamento in un’unica soluzione o della prima rata entro il 31 maggio 2019. La rateizzazione è ammessa con un massimo di venti rate trimestrali di pari importo.
Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della norma in esame.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Maggiori entrate |
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51 |
68 |
68 |
|
51 |
68 |
68 |
|
51 |
68 |
68 |
La relazione tecnica, per stimare le entrate conseguenti alla presente definizione agevolata, utilizza i dati risultanti dal sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
La RT afferma che la stima è riferita ai processi verbali di constatazione riferiti a periodi d’imposta cha vanno dal 2013 al 2018, con violazioni sostanziali che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano collegati ad un atto di accertamento. In relazione alle annualità contenute in detti processi verbali, risultano contestate violazioni riferite alle seguenti imposte:
- maggiore imposta constatata IVA: 8 miliardi;
- rilievi imposte dirette: 30 miliardi;
- ritenute: 1 miliardo.
La RT afferma che, ai fini del calcolo dei potenziali incassi derivanti dalla definizione delle violazioni rilevate con processi verbali di constatazione, il valore complessivo delle imposte corrispondenti ai rilievi constatati pari a 15 miliardi di euro è stato calcolato nel seguente modo:
- con riferimento alla maggiore imposta constatata ai fini Iva e ritenute, gli importi indicati nella tabella si riferiscono alla effettiva imposta constatata nei processi verbali;
- con riferimento ai rilievi per imposte dirette, considerato che riguardano sia le persone fisiche che i soggetti diversi dalle persone fisiche, è stata applicata un’aliquota unica del 20% sul totale dei rilievi al fine di quantificare l’imposta corrispondente potenzialmente definibile.
La RT aggiunge, inoltre, che dall’analisi effettuata sugli atti di accertamento “ordinari” ai fini delle imposte dirette, IRAP e IVA, emerge che circa il 3,5% della maggiore imposta viene definita in acquiescenza. Considerate le condizioni di maggior favore per il contribuente della presente definizione agevolata, la percentuale da applicare ai 15 miliardi di euro d’imposta può essere stimata al 4% determinando così un incasso pari a 600 milioni di euro.
La RT ritiene che la facoltà data al contribuente di definire i rilievi contenuti nei processi verbali di constatazione senza versare le sanzioni e gli interessi possa sostituire ampiamente la definizione degli stessi rilievi mediante l’utilizzo del ravvedimento operoso previsto dall’articolo 1, commi 634 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n.190, che ha modificato l’articolo 13 del d.lgs. n. 472 del 1997. Pertanto, considerato che nel 2017 sono stati riscossi 260 milioni di euro da ravvedimento operoso effettuato dai contribuenti che hanno scelto di avvalersi dell’istituto a seguito di un’attività istruttoria esterna svolta nei loro confronti, le maggiori entrate stimate a seguito della presente disposizione risultano pari a circa 340 milioni di euro (600 – 260 =340).
Inoltre, la RT considera la distribuzione dei versamenti per cassa prevedendo che il maggiore importo da riscuotere, pari a 340 milioni di euro, venga distribuito nei cinque anni previsti per la rateazione, con rate trimestrali, come indicato nella seguente tabella:
(milioni di euro)
Rate trimestrali |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Totale |
Numero rate |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1 |
20 |
Importi |
51 |
68 |
68 |
68 |
68 |
17 |
340 |
La RT afferma, infine, che relativamente ai contributi previdenziali, la disposizione comporta un maggior gettito di difficile quantificazione che comporta il miglioramento del fabbisogno INPS. Essendo complessa la quantificazione di detto maggior gettito, si ritiene prudenzialmente di non scontare effetti.
Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato il Governo ha affermato[1] che nella predisposizione della RT si è considerato che il contenuto dei processi verbali con violazioni sostanziali deve essere definito integralmente; l’indice del 3,5% è riferito alla percentuale di accertamenti definiti in acquiescenza (art. 15 del D.lgs. n. 218 del 1997) collegati ad un processo verbale di constatazione, maggiormente rappresentativa del comportamento del contribuente orientato alla definizione dell’intera pretesa tributaria.
La scelta dell’aliquota applicabile è stata valutata in termini di buona approssimazione considerando i dati dichiarativi dei soggetti destinatari dei processi verbali di constatazione (persone fisiche, compresi i soci di società di persone con aliquota progressiva e imprese individuali e societarie, oltre che lavoratori autonomi).
In relazione all’imposta IRAP si rileva che le stime finanziare non prendono in considerazione i rilievi IRAP e pertanto fanno riferimento a rilievi che determinano entrate erariali.
Con riferimento alla stima delle rate massime prevista dalla norma si rileva che si è tenuto conto del consueto comportamento dei contribuenti, i quali in caso di versamenti effettuabili ratealmente tendono ad utilizzare il numero massimo di rate previste.
Pur non avendo elementi certi in merito al comportamento che i contribuenti decideranno di adottare in presenza di condizioni di maggior favore prevista dalla presente definizione agevolata, va detto che, normalmente, la consapevolezza di poter rimediare ad un errore è motivo di sprone ad adottare un comportamento virtuoso, con conseguenti effetti positivi sull’attività di recupero anche se non strettamente connessa all’attività di accertamento.
La nota conferma altresì che le definizioni agevolate in commento possono essere implementate avvalendosi delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e che le procedure ed attività richieste all'Amministrazione finanziaria non si rifletteranno negativamente sulle ricordate attività ordinarie.
Al riguardo, si rileva che la disposizione permette la definizione agevolata dei processi verbali di constatazione in relazione alla quale la relazione tecnica stima un effetto di incremento del gettito. La quantificazione del maggior gettito ascritto alla misura in esame si basa su un tasso di adesione del 4 per cento, incrementato rispetto a quello rilevato nell’accertamento per acquiescenza (3,5 per cento) al fine di considerare le condizioni di maggior favore per il contribuente correlate alla procedura in esame. Dal maggior gettito così determinato viene detratto quello derivante dal ravvedimento operoso, ipotizzando un effetto di sostituzione tra le due misure.
Si evidenzia che la relazione tecnica non sottrae invece dalla previsione di gettito le entrate connesse alla riscossione per acquiescenza che, analogamente al ravvedimento operoso, appare avere un profilo di sostituibilità con la procedura di definizione introdotta dalla norma in esame.
Premessa l’opportunità di un chiarimento in proposito, rispetto al procedimento di calcolo indicato dalla RT si rileva che l’importo annuo da ravvedimento operoso (che la RT indica in 260 mln secondo il risultato conseguito nel 2017) dovrebbe essere imputato interamente a riduzione delle somme che si prevede di incassare nel 2019. La relazione tecnica incorpora invece tale riduzione nel calcolo dell’ammontare complessivo da rateizzare, ottenendo quindi, come effetto finale, una diluizione - lungo l’intero arco temporale della rateizzazione - della predetta riduzione di gettito. In merito a tale impostazione andrebbe acquisito un chiarimento, tenuto conto che la variazione di gettito andrebbe stimata rispetto a quello effettivamente atteso con riferimento a ciascun esercizio finanziario.
Riguardo al profilo di rateizzazione – come già rilevato nel corso dell’esame presso il Senato - andrebbe considerata la possibilità che si verifichino nel tempo possibili "abbandoni", tenuto conto che la definizione si perfeziona al momento del versamento della prima rata. La RT sembrerebbe invece non considerare nella stima l'impatto finanziario associabile alle definizioni agevolate di quei contribuenti che potrebbero limitarsi a pagare la prima rata, senza corrispondere quelle successive[2], rendendo più complessa anche l’ordinaria attività di accertamento.
Con riferimento alle modalità applicative, andrebbe confermato che gli adempimenti richiesti e le procedure previste, tenuto conto anche dell'impatto derivante dalla gestione di altre misure agevolative varate con il provvedimento in esame, potranno essere efficacemente svolti, per il conseguimento degli obiettivi di gettito stimati, avvalendosi delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento
La norma consente la definizione in via agevolata dei seguenti atti:
- avvisi di accertamento, avvisi di rettifica e di liquidazione, atti di recupero notificati entro la data di entrata in vigore del decreto non impugnati e ancora impugnabili alla stessa data;
- inviti al contraddittorio;
- accertamenti con adesioni sottoscritti entro la data di entrata in vigore del decreto in esame.
La definizione prevede il pagamento delle somme complessivamente dovute per le sole imposte, senza le sanzioni, gli interessi e gli eventuali accessori, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto. La definizione si perfeziona con il versamento in un’unica soluzione o della prima rata entro il suddetto termine. La rateizzazione è ammessa fino a un massimo di venti rate trimestrali di pari importo
Limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali UE, il debitore è tenuto a corrispondere, a decorrere dal 1° maggio 2016, anche gli interessi di mora.
Con uno o più provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate, sono emanate le ulteriori disposizioni necessarie per l’attuazione della norma in esame.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica, per stimare le entrate conseguenti alla presente definizione agevolata, utilizza i dati risultanti dal sistema informativo dell’Agenzia delle entrate.
La RT afferma che la stima è riferita agli atti di accertamento che, alla data del 30 settembre 2018, sono potenzialmente ancora definibili tramite gli ordinari istituti di definizione agevolata non impugnati ed ancora impugnabili e non affidati all’agente della riscossione.
Per detti atti è stata complessivamente accertata una maggiore imposta pari a 8,2 miliardi di euro con le relative sanzioni pari a 8,7 miliardi di euro.
Al fine di determinare l’importo complessivamente riscuotibile, è stato calcolato il rapporto percentuale tra la maggiore imposta accertata per gli atti definiti in acquiescenza ai sensi dell’articolo 15 del d.lgs. n. 218 del 1997 e la maggiore imposta accertata totale per gli atti che risultano definiti mediante acquiescenza negli anni 2016 e 2017, risultante pari mediamente al 4 per cento.
Applicando la predetta media percentuale sulla maggiore imposta accertata, l’importo riscuotibile è di 326 milioni di euro di imposta accertata e di 117 milioni di euro di sanzioni calcolate applicando la predetta percentuale del 4 per cento alle complessive sanzioni accertate e riducendole ad 1/3 ai sensi del citato articolo 15, per un totale di circa 443 milioni di euro.
Si può stimare che la percentuale di propensione alla definizione degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma in esame possa essere ragionevolmente aumentata al 6%, considerando le condizioni di maggior favore per il contribuente della presente definizione agevolata, che applicata agli 8,2 miliardi di maggiore imposta accertata, consente di stimare in circa 490 milioni di euro l’imposta riscuotibile. Pertanto, la norma non comporta significativi impatti finanziari, posto che si può stimare un gettito di 490 milioni di euro che va ampiamente a sostituire quello ordinario come sopra indicato.
Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato il Governo ha rilevato[3] che la maggiore imposta accertata totale indicata nella RT è comprensiva anche di tutte le imposte non erariali (IRAP, addizionali comunali e regionali) e imposte sostitutive. Al riguardo si osserva che la percentuale di incidenza delle entrate non erariali sulle complessive entrate da accertamento e controllo è pari a circa il 7%. Detta percentuale è applicabile sia alla maggiore imposta riscuotibile sia alla stima degli incassi prevista sugli atti potenzialmente coinvolti dalla norma. Comunque anche al netto delle entrate non erariali la differenza positiva continua a sussistere.
La Nota afferma, inoltre, che la maggior imposta stimata relativa agli accertamenti definibili da soggetti società e associazioni sportive dilettantistiche è 0,3% della maggior imposta accertata totale. La stima di 8.200 milioni di maggior imposta accertata totale al netto dei suddetti accertamenti rimane comunque invariata.
Si conferma che le definizioni agevolate in commento possano essere implementate avvalendosi delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e che le procedure ed attività richieste all'Amministrazione finanziaria non si rifletteranno negativamente sulle ricordate attività ordinarie.
Al riguardo, si rileva che la norma reca la disciplina della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento, dalla quale, alla luce di quanto affermato dalla RT, non derivano sostanziali effetti di gettito per via dell’effetto di sostituzione delle entrate da acquiescenza rispetto a quelle stimate per la definizione in esame. In proposito si evidenzia che la neutralità finanziaria della disposizione si fonda sull’ipotesi assunta dalla RT circa l’incremento dal 4 al 6 per cento della propensione alla definizione agevolata degli atti potenzialmente coinvolti dalla norma. La RT tuttavia non fornisce i dati e gli elementi utili alla verifica di tale parametro, posto a fondamento del procedimento di stima. In proposito andrebbero acquisiti elementi di valutazione dal Governo, tenuto conto che, qualora tale incremento fosse più contenuto, non si verificherebbe una integrale corrispondenza tra gli effetti associabili alle due procedure, potendo determinarsi anche una riduzione di gettito sia in considerazione degli importi da corrispondere nell’ambito di ciascuna di esse, sia per il venire meno, con la misura in esame, dell’intera quota riferita a sanzioni e interessi.
Si rileva, altresì, che l’effetto di sostituzione tra l’impatto finanziario delle due procedure andrebbe valutato anche con riferimento alla modulazione temporale degli incassi in relazione alla rateizzazione concessa.
Si richiamano inoltre le considerazioni già svolte con riferimento all’articolo 1 circa la possibilità – non considerata dalla RT – che si verifichino "abbandoni", tenuto che la definizione si perfeziona al momento del versamento della prima rata.
Infine, anche con riguardo alla procedura in esame, andrebbe confermato che gli adempimenti richiesti e le procedure previste, tenuto conto anche dell'impatto derivante dalla gestione di altre misure agevolative previste dal provvedimento in esame, possano essere efficacemente svolti, per il conseguimento degli obiettivi di gettito stimati, avvalendosi delle dotazioni umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.
Disposizioni in materia di reverse charge
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, proroga dal 31 dicembre 2018 al 30 giugno 2022 l’applicazione del reverse charge per le cessioni di:
- telefoni cellulari;
- console da gioco, tablet, PC e laptop, dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione, effettuate prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
- quote di emissione di gas a effetto serra e di altre unità che possono essere utilizzati dai gestori per conformarsi alla direttiva 2003/87/CE.
In proposito si evidenzia che la relazione tecnica riferita al d.lgs. n. 24/2016 che ha limitato l’applicabilità, fino alla data 31 dicembre 2018, del reverse charge alle predette cessioni affermava che la disposizione era dettata in conformità con le scadenze fissate dalla direttiva 2013/43/UE e che, pertanto, alla stessa non si ascrivevano effetti di carattere finanziario.
Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, si rileva che la disposizione proroga l’applicabilità della disciplina del reverse charge a talune categorie di cessioni. In proposito, tenuto conto della finalità antielusiva della medesima disciplina, non si formulano osservazioni, ferma restando la necessità di acquisire una conferma in merito alla compatibilità della disposizione con l’ordinamento europea.
Definizione agevolata dei carichi e stralcio di debiti fino a 1.000 euro
Normativa vigente. L’articolo 6 del DL n. 193 del 2016 ha introdotto una procedura di definizione agevolata dei carichi iscritti al ruolo. In particolare, è stata prevista la possibilità per i debitori, con riferimento ai carichi inclusi in ruoli affidati agli agenti della riscossione negli anni dal 2000 al 2016, di estinguere il debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, provvedendo al pagamento integrale (anche dilazionato entro il limite massimo di quattro rate): delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; dell’aggio a favore dell’agente della riscossione e del rimborso delle spese per le procedure esecutive. La relazione tecnica riferita al predetto DL scontava effetti di maggiore entrata da definizioni agevolata per 2,3 miliardi nel 2017, 1,5 miliardi nel 2018 a 0,3 miliardi nel 2019.
Successivamente, l’articolo 1 del DL n. 148 del 2017 ha esteso la predetta procedura, prevedendo l’estensione della facoltà di definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio al 30 settembre 2017, la riapertura della definizione agevolata dei carichi affidati negli anni dal 2000 al 2016 e la possibilità di presentare la definizione agevolata dei carichi, affidati dal 2000 al 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla precedente procedura. La relazione tecnica riferita al DL n. 148 del 2017 scontava effetti positivi in misura pari a circa 930 milioni nel 2018 e 130 milioni nel 2019.
La Nota di aggiornamento al DEF 2018 riporta, tra le entrate una tantum, un importo per rottamazione cartelle (comprensivo delle misure del DL n. 148/2017 e del DL 193/2016) pari a 3.896 milioni di euro nel 2017 (dato di consuntivo), 1.389 milioni nel 2018 e 320 milioni nel 2019.
La norma (articolo 3) interviene sulla descritta disciplina della definizione agevolata, prevedendo:
· la riapertura della procedura per i carichi già oggetto delle precedenti rottamazioni delle cartelle, disponendo a tal fine, un differimento dei termini di pagamento (dieci rate di pari importo) e una riduzione del tasso di interesse applicato nel caso di dilazione di pagamento (2%);
· l’estensione della definizione agevolata ai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017.
In particolare, si dispone che i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 possano essere estinti senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora, provvedendo al pagamento integrale in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 o nel limite massimo di diciotto rate consecutive[4]: delle somme affidate all’agente della riscossione a titolo di capitale e interessi; dell’aggio a favore dell’agente della riscossione e del rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica delle cartelle di pagamento. Le rate scadono il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019. In caso di pagamento rateale sono dovuti gli interessi al tasso del 2 per cento. Sono esclusi dalla procedura in esame i carichi riguardanti: le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato; i crediti derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti; le multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a provvedimenti e sentenze penali di condanna; le sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali. Per le sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, le disposizioni in esame si applicano limitatamente agli interessi.
Viene, inoltre, modificato il comma 684 dell’articolo 1 della legge n. 190 del 2014, in materia di comunicazioni di inesigibilità, prevedendo che le medesime comunicazioni relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, anche da soggetti creditori che hanno cessato o cessano di avvalersi delle società del Gruppo Equitalia ovvero dell’Agenzia delle entrate - Riscossione, sono presentate, per i ruoli consegnati negli anni 2016 e 2017, entro il 31 dicembre 2026 e, per quelli consegnati fino al 31 dicembre 2015, per singole annualità di consegna, partendo dalla più recente, entro il 31 dicembre di ciascun anno successivo al 2026 (articolo 3, comma 20).
In proposito si ricorda che all’analoga disposizione di cui al citato comma 684 e alla modifica introdotta dal DL n. 148/2017 riferita alle comunicazioni di inesigibilità relative a quote affidate agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2016, non venivano ascritti effetti finanziari.
Si dispone, inoltre, che l'integrale pagamento, entro il termine differito al 7 dicembre 2018, delle residue somme dovute[5], in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, determina, per i debitori che vi provvedono, il differimento automatico del versamento delle restanti somme, che è effettuato in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze (articolo 3, comma 21).
Analogamente, si prevede che, relativamente ai debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, i soggetti colpiti dagli eventi sismici del 2016 di cui all'articolo 6, comma 13-ter, del DL n. 193 del 2016, effettuano il pagamento delle residue somme dovute ai fini delle definizioni agevolate previste dallo stesso articolo 6 del decreto-legge n. 193 del 2016 e dall'articolo 1, comma 4, del DL n. 148 del 2017 in dieci rate consecutive di pari importo, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2019, sulle quali sono dovuti, dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso dello 0,3 per cento annuo. A tal fine, entro il 30 giugno 2019, senza alcun adempimento a carico dei debitori interessati, l'agente della riscossione invia a questi ultimi apposita comunicazione, unitamente ai bollettini precompilati per il pagamento delle somme dovute alle nuove scadenze (articolo 3, comma 24).
Si prevede altresì (articolo 4) che i debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore del decreto in esame, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 siano automaticamente annullati. L'annullamento è effettuato alla data del 31 dicembre 2018 per consentire il regolare svolgimento dei necessari adempimenti tecnici e contabili. Ai fini del conseguente discarico, senza oneri amministrativi a carico dell'ente creditore, e dell'eliminazione dalle relative scritture patrimoniali, l'agente della riscossione trasmette agli enti interessati l'elenco delle quote annullate su supporto magnetico, ovvero in via telematica.
Con riferimento ai predetti debiti: a) le somme versate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto restano definitivamente acquisite; b) le somme versate dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono imputate alle rate da corrispondersi per altri debiti eventualmente inclusi nella definizione agevolata anteriormente al versamento, ovvero, in mancanza, a debiti scaduti o in scadenza e, in assenza anche di questi ultimi, sono rimborsate, ai sensi dell'articolo 22, commi 1-bis, 1-ter e 1-quater, del d.lgs. n. 112 del 1999. A tal fine, l'agente della riscossione presenta all'ente creditore richiesta di restituzione delle somme eventualmente riscosse dalla data di entrata in vigore del decreto e fino al 31 dicembre 2018, riversate ai sensi dello stesso articolo 22 del decreto legislativo n. 112 del 1999. In caso di mancata erogazione nel termine di novanta giorni dalla richiesta, l'agente della riscossione è autorizzato a compensare il relativo importo con le somme da riversare.
Per il rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere in relazione alle quote annullate ai sensi del comma 1, concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, l'agente della riscossione presenta, entro il 31 dicembre 2019, sulla base dei crediti risultanti dal proprio bilancio al 31 dicembre 2018, e fatte salve le anticipazioni eventualmente ottenute, apposita richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze. Il rimborso è effettuato, a decorrere dal 30 giugno 2020, in venti rate annuali, con onere a carico del bilancio dello Stato. Per i restanti carichi tale richiesta è presentata al singolo ente creditore, che provvede direttamente al rimborso, fatte salve anche in questo caso le anticipazioni eventualmente ottenute, con oneri a proprio carico e con le modalità e nei termini previsti dal secondo periodo.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Minori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quota erario |
|
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|
|
191,3 |
1,7 |
|
|
191,3 |
1,7 |
|
|
Minori entrate extratributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quota erario |
|
|
|
|
40,7 |
0,3 |
|
|
40,7 |
0,3 |
|
|
Minori entrate contributive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quota INPS |
|
|
|
|
118 |
1 |
|
|
118 |
1 |
|
|
Quota INAIL |
|
|
|
|
5 |
|
|
|
5 |
|
|
|
Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quota erario |
|
|
|
|
|
|
567,5 |
734,2 |
|
|
567,5 |
734,2 |
Maggiori entrate extratributarie |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quota erario |
|
|
|
|
|
|
120,5 |
155,8 |
|
|
120,5 |
155,8 |
Maggiori entrate contributive |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quota INPS |
|
|
|
|
|
|
331 |
423 |
|
|
331 |
423 |
Quota INAIL |
|
|
|
|
|
|
27 |
35 |
|
|
27 |
35 |
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quota INPS |
118 |
1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Quota INPS |
|
|
331 |
423 |
|
|
|
|
|
|
|
|
La relazione tecnica stima i seguenti effetti di gettito, con riferimento alle diverse misure previste:
- Estensione misura agevolativa ai ruoli consegnati dal 1° ottobre 2017 al 31 dicembre 2017 e nuova possibilità per definire in via agevolata i debiti riferiti ai carichi affidati dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017 non ricompresi nella definizione di cui all’articolo 1 del DL n. 148/2017 (cd. rottamazione bis)
La RT afferma che la stima del gettito atteso è stata effettuata attraverso una valutazione del differente appeal tra la nuova misura agevolativa e le precedenti, derivante dalla maggior dilazione dei termini di pagamento delle somme dovute (pagamento delle somme dovute in 5 anni anziché secondo le scadenze molto più ravvicinate previste dalle precedenti rottamazioni).
Nello specifico, si stima un maggior appeal di circa il 70% rispetto a quello registrato per la definizione agevolata del decreto-legge n. 193/2016. Applicando tale differenziale ai tassi di pagamento registrati nella rottamazione di cui al decreto-legge n. 193/2016 la cui consuntivazione finale volge ormai al termine (l’ultima rata è scaduta il 30 settembre 2018) è stato possibile stimare i tassi attesi per la nuova misura agevolativa differenziati in base alla vetustà di iscrizione a ruolo.
(importi in milioni di euro)
Analisi su rottamazione DL 193/2016 |
Ruoli ultimo anno |
Ruoli anno precedente |
Ruoli 2° anno precedente |
Ruoli antecedenti |
Carico residuo contabile al 31.12.2016 al netto di sospensioni e soggetti falliti, deceduti e società cessate |
56,6 |
54 |
51,3 |
392,3 |
Riscossioni a titolo di definizione agevolata DL 193/2016 (previsione dopo incasso 5° e ultima rata) |
2,1 |
1,4 |
1,1 |
3,6 |
Tasso di pagamento definizione agevolata DL 193/2016 |
3,68% |
2,60% |
2,24% |
0,92% |
Maggiore appeal nuova rottamazione vs definizione agevolata DL 193/2016 |
70% |
70% |
70% |
70% |
Stima tasso di pagamento per rottamazione-ter su ruoli affidati fino al 31 dicembre 2017 non interessati da piani di definizione agevolata DL 148/2017 |
6,25% |
4,42% |
3,81% |
1,56% |
Applicando i tassi di pagamento sopra determinati al valore dei carichi affidati a tutto il 31 dicembre 2017, la RT stima il gettito complessivamente atteso dall’introduzione della nuova misura, relativamente ai carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 non ricompresi nella definizione di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017, in 11.100 milioni di euro.
(importi in milioni di euro)
Stima gettito rottamazione-ter |
Ruoli anno precedente (2017) |
Ruoli 2° anno precedente (2016) |
Ruoli antecedenti |
TOTALE |
Forecast Carico residuo contabile affidato dal 1° gennaio 2000 al 31.12.2017 al netto di sospensioni e soggetti falliti, deceduti e società cessate (comprese quelle su carichi interessati da piani di definizione agevolata DL n. 148/2017) |
49.590 |
42.906 |
466.620 |
559.116 |
Stima tasso di pagamento rottamazione-ter |
4,42% |
3,81% |
1,56% |
1,99% |
Gettito atteso su carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 non interessati da piani di definizione agevolata DL n. 148/2017 |
2.192 |
1.635 |
7.279 |
11.126 |
Ripartendo in 5 anni a partire dal 2019 il gettito atteso della rottamazione-ter risulta il seguente:
(importi in milioni di euro)
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
TOTALE |
Gettito atteso rottamazione-ter su carichi affidati fino al 31 dicembre 2017 non interessati da piani di definizione agevolata DL n. 148/2017 |
0 |
2.220 |
2.220 |
2.220 |
2.220 |
2.220 |
0 |
11.100 |
- Differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall’articolo 1 del DL n. 148/2017
La RT afferma che la quantificazione dell’impatto derivante dalla possibilità di adesione alla nuova misura agevolata, per le somme ancora dovute per la rottamazione dell’articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017, fermo restando l’obbligo di pagamento delle rate in scadenza fino ad ottobre 2018, è stata stimata sulla base dei seguenti presupposti:
- maggiore dilazione dei pagamenti di tutte le somme ancora dovute per la rottamazione-bis, dopo il pagamento della rata di ottobre;
- incremento della propensione al pagamento, derivante dalla possibilità di dilazionare il debito residuo, dopo il pagamento delle rate di ottobre e precedenti, secondo un nuovo piano di pagamento con rate semestrali (o trimestrali) in 5 anni.
Partendo dal “gettito teorico” della rottamazione-bis e considerando un tasso di pagamento pari al 70% anziché del 45% (incremento forfettario per apprezzare la possibilità di ottenere sulle somme residue un piano di pagamento largamente più esteso), è possibile stimare in 821 milioni di euro il maggior gettito 2018 derivante dall’incremento del tasso di propensione al pagamento dovuto alla possibilità di rateizzare in 10 rate semestrali il pagamento delle somme residue ed in 3.048 milioni di euro, il valore della riscossione attesa che confluirà nella rottamazione-ter secondo le nuove scadenze di pagamento (ovvero 1.890 previsti per la rata di novembre e 1.158 per la rata di febbraio 2019).
(importi in milioni di euro)
|
Rata 30/09 |
Rata 31/10 (piani in unica rata unica) |
Rata 31/10 (piani rateali) |
Rata 30/11 (piani rateali) |
Rate a scadere 2018 |
Rata 28/02/2019 |
Gettito Teorico Definizione Agevolata DL n. 148/2017 in base ai piani di pagamento inviati |
435 |
333 |
2.848 |
2.735 |
6.351 |
1.672 |
Riscossioni attese considerando un tasso di propensione al pagamento incrementato al 70% per i piani rateali (45% per i piani in rata unica) |
304 |
150 |
1.993 |
1.915 |
4.363 |
1.170 |
Riscossioni già registrate al 20/09/2018 attribuite alle singole scadenze |
17 |
50 |
77 |
25 |
169 |
13 |
Previsione riscossione su rate a scadere con propensione al pagamento al 70% |
288 |
100 |
1.916 |
1.890 |
4.194 |
1.158 |
Precedente previsione riscossione su rate a scadere con propensione al pagamento al 45% |
179 |
100 |
1.204 |
1.206 |
2.689 |
740 |
Maggiore gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino ad ottobre 2018 |
109 |
0 |
712 |
0 |
821 |
0 |
Riscossione attesa che si stima confluisca secondo il nuovo piano rateale a cinque anni |
0 |
0 |
0 |
1.890 |
1.890 |
1.158 |
La RT precisa quindi che l’impatto netto derivante dalla possibilità di adesione alla nuova misura agevolata, per le somme ancora dovute per la definizione agevolata di cui all’articolo 1 del decreto-legge n. 148/2017, fermo restando l’obbligo di pagamento delle rate in scadenza fino ad ottobre 2018, è pertanto determinato:
- dal minor incasso della rata di novembre 2018 e della rata di febbraio 2019, rispettivamente pari a 1.206 milioni e 740 milioni come sopra determinato (previsione con propensione al pagamento del 45% delle somme dovute) e dal maggiore incasso atteso sulle rate fino ad ottobre 2018 stimato in 821 milioni di euro;
- a decorrere dall’anno 2019, dal gettito atteso di 3.048 milioni di euro che confluirà in nuovi piani di pagamento in 5 anni.
(importi in milioni di euro)
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
TOTALE |
Perdita di gettito piani di pagamento definizione agevolata DL n. 148/2017 |
-1.206 |
-740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
-1.946 |
Maggior gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino a ottobre 2018 |
821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
821 |
Gettito atteso rottamazione-ter carichi in piani di pagamento definizione agevolata DL n. 148/2017 |
0 |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 |
3.048 |
Impatto netto differimento dei termini di pagamento delle somme in relazione ai piani di pagamento rottamazione-ter |
-385 |
-130 |
610 |
610 |
610 |
610 |
1.923 |
- Stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010
La RT afferma che la previsione dello stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro, affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, è stata valutata in primo luogo in termini di impatto sul gettito atteso già stimato ai precedenti paragrafi. Prendendo a riferimento i dati delle riscossioni attualmente consuntivate per la definizione agevolata prevista dall’articolo 6 del decreto-legge 193/2016, si rileva che circa il 3,5 % del volume complessivamente riscosso è relativo a carichi di importo fino a 1000 euro, affidati dagli enti creditori oltre 8 anni prima della presentazione, da parte del debitore, della dichiarazione di adesione alla predetta misura.
Tale percentuale può ritenersi congrua per determinare gli effetti dell’annullamento sulle previsioni di gettito riconducibile ai debiti oggetto di stralcio ed è stata pertanto applicata:
- alla stima del gettito atteso dalla rottamazione-ter per carichi affidati fino al 31/12/2017, pari a 11.100 milioni di euro;
- alla stima del maggior gettito per l’incremento atteso del tasso di propensione al pagamento sulle rate fino ad ottobre 2018, pari a 821 milioni di euro;
- alla stima del valore della riscossione attesa su carichi già oggetto di definizione agevolata dell’articolo 1 decreto-legge n. 148/2017, che confluirà nella rottamazione-ter secondo le nuove scadenze di pagamento, pari a 3.048 milioni di euro.
Il minor gettito, rispetto a quanto stimato in precedenza, risulta pari a 524 milioni.
(importi in milioni di euro)
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
TOTALE |
Gettito atteso rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017 |
0 |
2.220 |
2.220 |
2.220 |
2.220 |
2.220 |
11.100 |
Maggior gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino a ottobre 2018 |
821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
821 |
Gettito atteso rottamazione-ter carichi in piani di pagamento definizione agevolata DL n. 148/2017 |
0 |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 |
3.048 |
Sub-totali voci precedenti |
821 |
2.830 |
2.830 |
2.830 |
2.830 |
2.830 |
14.969 |
Perdita di gettito atteso per stralcio carichi fino a 1.000 euro (applicazione del 3,5%) |
-29 |
-99 |
-99 |
-99 |
-99 |
-99 |
-524 |
La RT afferma, inoltre, con riferimento al rimborso delle spese per le procedure esecutive poste in essere dal 2000 al 2010, in relazione alle quote annullate concernenti i carichi erariali e, limitatamente alle spese maturate negli anni 2000-2013, quelli dei comuni, si specifica che le stesse trovano già copertura negli stanziamenti effettuati in occasione dell’entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 1 commi 684 e 685 della legge n. 190/2014. Per ciò che attiene alle spese riferite agli stessi carichi, maturate successivamente, le medesime sono richieste annualmente a ciascun singolo ente creditore ai sensi dell’articolo 17 del d.lgs. n. 112/1999, per il relativo rimborso anno per anno. Ciò non determina oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
- Flessione riscossione ordinaria e riepilogo impatto nuova misura agevolativa
La RT afferma che, rispetto alla previsione della riscossione ordinaria già stimata a legislazione vigente, che considera un andamento costante di affidamenti di nuovi carichi da parte degli enti impositori rispetto al dato storico dell’ultimo triennio, l’introduzione della nuova misura agevolativa produrrà una flessione in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l’adesione alla nuova misura agevolativa, sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), attraverso l’ordinaria attività di recupero oppure per il tramite di rateazioni di pagamento.
Nello specifico, la stima della perdita di riscossione ordinaria è stata calcolata applicando le curve di riscossione, calcolate su base storico-statistica, alla quota parte dei carichi che si stimano oggetto della rottamazione-ter al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), che sono pari mediamente al 32% dell’importo complessivamente dovuto.
È stato, inoltre, considerato un ulteriore aspetto: la possibilità di accedere ad un piano rateale in 5 anni, beneficiando al contempo dello sconto previsto dalla definizione agevolata, rappresenta un elemento di forte discontinuità rispetto all’andamento delle curve di riscossione ordinaria, che ormai recepiscono il fenomeno delle rateazioni che dal 2008 contribuiscono per circa il 50% all’importo incassato in via ordinaria.
Ciò premesso, considerando che il ricrearsi di un consistente flusso di riscossioni derivante dalle “ordinarie” rateazioni che verranno concesse su carichi affidati all’Agente della riscossione dopo il 1° gennaio 2018 necessiterà di almeno un triennio, la flessione della riscossione ordinaria determinata è stata incrementata prudenzialmente del 30% nel 2019, del 20% nel 2020 e del 10% nel 2021. Tuttavia, la contestuale introduzione dell’annullamento dei carichi residui di importo fino a 1.000 euro affidati fino al 31 dicembre 2010 permetterà di concentrare le risorse a disposizione dell’Agente della riscossione sulle quote più recenti o comunque di importo maggiormente rilevante, compensando parzialmente l’impatto negativo sulla riscossione ordinaria derivante dai nuovi interventi di legge. Le quote oggetto di annullamento, infatti, pur rappresentando in termini di importo una porzione residuale del magazzino ancora da riscuotere e con un grado medio di recuperabilità ormai remoto, sono numericamente rilevanti e, sotto il profilo gestionale, necessitano del medesimo impegno rispetto a quelle più recenti o comunque di importo maggiore per la gestione delle ordinarie attività di recupero (es. interruzione dei termini prescrizionali attraverso la notifica di nuovi atti esattoriali, gestione di eventuali contenziosi).
Gli incrementi applicati alla flessione della riscossione ordinaria, comunque prudenzialmente determinati per quanto illustrato in precedenza, sono stati contenuti al 20% nel 2019, al 15% nel 2020 ed al 10% nel 2021 per apprezzare il recupero di efficacia derivante dalla possibilità di concentrare le risorse nelle attività riscossione di quote più recenti o comunque più rilevanti, la cui prospettiva di incasso risulta maggiore.
La RT, pertanto, sulla base di quanto precisato, stima la seguente flessione della riscossione ordinaria.
(importi in milioni di euro)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
TOTALE |
Flessione riscossione ordinaria |
-1.994 |
-1.498 |
-1.147 |
-868 |
-716 |
-467 |
-250 |
-83 |
-22 |
-7.045 |
La RT stima, pertanto, i seguenti effetti complessivi della misura:
(importi in milioni di euro) |
||||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
Riscossione ordinaria tendenziale |
6.100 |
8.223 |
8.313 |
8.345 |
8.345 |
8.345 |
8.345 |
8.345 |
8.345 |
8.345 |
Riscossione da definizione agevolata DL n.193/2016 (conferma dati previsionali) |
1.710 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Riscossione da definizione agevolata DL n.148/2017 |
3.173 |
740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Previsione riscossione a legislazione vigente (sub-totale voci precedenti) |
10.983 |
8.963 |
8.313 |
8.345 |
8.345 |
8.345 |
8.345 |
8.345 |
8.345 |
8.345 |
Gettito atteso rottamazione-ter carichi affidati fino al 31/12/2017 e non rientranti in piani di definizione agevolata DL n. 148/2017 |
0 |
2.220 |
2.220 |
2.220 |
2.220 |
2.220 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Perdita di gettito piani di pagamento definizione agevolata DL n. 148/2017 |
-1.206 |
-740 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Maggior gettito per incremento tasso di propensione al pagamento su rate fino a ottobre 2018 |
821 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Gettito atteso rottamazione-ter carichi in piani di pagamento definizione agevolata DL n. 148/2017 |
0 |
610 |
610 |
610 |
610 |
610 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Perdita di gettito atteso per stralcio carichi fino a 1.000 euro (applicazione del 3,5%) |
-29 |
-99 |
-99 |
-99 |
-99 |
-99 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Flessione riscossione ordinaria per introduzione rottamazione-ter e stralcio cartelle fino a 1.000 euro |
|
-1.994 |
-1.498 |
-1.147 |
-868 |
-716 |
-467 |
-250 |
-83 |
-22 |
Previsione riscossione con interventi normativi |
10.569 |
8.960 |
9.546 |
9.929 |
10.208 |
10.360 |
7.878 |
8.095 |
8.262 |
8.323 |
EFFETTO NETTO |
-414 |
-3 |
1.233 |
1.584 |
1.863 |
2.015 |
-467 |
-250 |
-83 |
-22 |
Nel corso dell’esame in prima lettura al Senato il Governo[6] ha inoltre precisato che la determinazione del valore del gettito atteso, pari a 11,1 miliardi di euro, è stata stimata partendo dal tasso di effettivo pagamento registrato in occasione della prima rottamazione: tale tasso, determinato sulle base degli importi effettivamente incassati a titolo di definizione agevolata ai sensi dell’art. 6 del DL n. 193/2016, riflette, quindi, anche le adesioni parziali ed il valore degli “abbandoni” dal piano rateale prescelto dal contribuente.
Con riferimento all’andamento finanziario dei pagamenti ipotizzato nel tempo, si precisa che la facoltà di pagamento rateale in un lasso temporale molto più ampio rispetto alle precedenti misure agevolative, peraltro associato ad un tasso di interesse più vantaggioso, è alla base della quantificazione delle stime di gettito della nuova “rottamazione”: pur in presenza di un perimetro applicativo pressoché inalterato (ad eccezione dell’estensione temporale di un trimestre ovvero ai carichi affidati dal 1/10/2017 al 31/10/2017) è stato possibile valutare un nuovo tasso complessivo di effettivo pagamento proprio in virtù della differente portata dell’impianto normativo, in quanto la possibilità di corrispondere le somme dovute in un ampio lasso temporale ad un tasso di interesse contenuto rappresenta la vera novità rispetto a quanto già occorso con la prima e con la seconda rottamazione.
In coerenza con tale presupposto è stato stimato il maggior appeal della misura tramite valutazione del “beneficio” finanziario che ne ricaverebbe il debitore potendo effettuare i pagamenti delle somme dovute in ben 5 anni, confrontato con il più breve periodo di pagamento previsto per la prima edizione della rottamazione (l’art. 6 del DL n. 193/2016, considerando anche le proroghe disposte tempo per tempo, prevedeva che i pagamenti delle somme dovute avvenissero in un lasso temporale di circa un anno con pagamenti peraltro distribuiti nel 2017 per il 70% delle somme dovute e nel 2018 per il restante 30%).
Infine, con riferimento alla precisazione richiesta in ordine all’inclusione o meno dei carichi interessati dalla definizione agevolata di cui al D.L. n. 148/2017, si precisa che gli 11,1 miliardi attesi non includono il valore dei carichi interessati dalla definizione agevolata di cui allo stesso decreto legge n. 148/2017, per i quali, nella stessa Relazione tecnica, sono stati quantificati gli impatti relativi al differimento dei termini di pagamento delle somme dovute in relazione ai piani di pagamento conseguenti alle dichiarazioni di adesione alla definizione agevolata prevista dall’art. 1 del citato decreto legge.
In particolare, come indicato nella tabella riportata nella relazione tecnica, la voce “Forecast carico residuo contabile affidato dal 01.01.2000 al 31.12.2017, al netto di soggetti falliti, deceduti, società cessate e sospensioni (comprese quelle su carichi interessati da piani di definizione agevolata DL n. 148/2017)” non include il valore dei carichi interessati dalla definizione agevolata di cui al D.L. n. 148/2017, che, in particolare, risultano valorizzati tra gli importi oggetto di “sospensioni”. Di conseguenza il controvalore determinato di gettito atteso, pari a 11,1 miliardi di euro, non include il valore dei carichi interessati dalla definizione agevolata di cui al DL n. 148/2017.
Con riferimento allo stralcio dei carichi di importo residuo fino a 1.000 euro affidati all'agente della riscossione dal primo gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, previsto dall’articolo 4, si precisa che il residuo contabile delle partite oggetto di stralcio ammonta a circa complessivi 32 miliardi di euro.
Il residuo contabile rappresenta l’importo dei carichi affidati al netto degli importi annullati con provvedimenti di sgravio in quanto non dovuti, nonché delle somme già riscosse.
Detratta la componente di tali crediti riferita a sospensioni, soggetti deceduti, falliti, società cessate, soggetti con attività cautelare o esecutiva già tentata infruttuosamente e soggetti nullatenenti, il predetto valore di 38 miliardi di euro si riduce a circa 7 miliardi di euro.
Applicando le curve storiche di riscossione al controvalore delle partite oggetto di stralcio, opportunamente stratificate in base alla vetustà di relativo affidamento, la stima della riscossione attesa, che si sarebbe realizzata attraverso le ordinarie azioni di riscossione, risulta pari a circa 480 milioni in un periodo di 10 anni. Poiché tale valore risulta inferiore all’importo di 524 milioni di euro, quantificato applicando la percentuale del 3,5% (determinata dall’incidenza degli incassi su carichi fino a 1000 euro affidati dagli enti oltre 8 anni prima della presentazione della richiesta di rottamazione ai sensi dell’art. 6 del DL n. 193/2016) sul gettito atteso dalle nuove misure agevolative, si è ritenuto prudenziale assumere tale ultimo valore come “perdita” di gettito derivante dallo stralcio in argomento.
Considerando che gli importi delle spese esecutive sono ripartiti pro-quota sui singoli carichi oggetto della procedura che ne ha determinato l’iscrizione tra i crediti da recuperare dal contribuente o dall’ente, gli oneri derivanti dalle spese esecutive a carico degli enti, che sarebbero stati riscossi dai contribuenti, non risultano significativi e non sono, pertanto, stimabili aumenti degli oneri derivanti dalla procedura di rimborso prevista dal comma 3 dell’articolo 4.
Infine, si rileva che sui carichi oggetto di stralcio, che in via ordinaria non si sarebbero potuti riscuotere, sarebbero, per converso, maturate - in ultima istanza proprio a carico degli enti – ulteriori spese esecutive per gli ulteriori tentativi di riscossione che avrebbero dovuto essere esperiti in assenza della misura in oggetto.
Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica nonché degli elementi aggiuntivi indicati nella Nota del Governo trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, non si formulano osservazioni.
Definizione agevolata risorse proprie dell’Unione europea
La norma consente la definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 a titolo di risorse proprie tradizionali dell’UE e di imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione con le modalità, alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 3.
Sono previste le seguenti deroghe:
- limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali, il debitore è tenuto a corrispondere, in aggiunta alle somme di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b): a decorrere dal 1° maggio 2016 e fino al 31 luglio 2019, gli interessi di mora previsti dall' articolo 114, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 952/2013; dal 1° agosto 2019, gli interessi al tasso del 2 per cento annuo;
- entro il 31 maggio 2019 l'agente della riscossione trasmette, anche in via telematica, l'elenco dei singoli carichi compresi nelle dichiarazioni di adesione alla definizione all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, che, determinato l'importo degli interessi di mora, lo comunica al medesimo agente, entro il 15 giugno 2019, con le stesse modalità;
- entro il 31 luglio 2019 l'agente della riscossione comunica ai debitori che hanno presentato la dichiarazione l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione, nonché quello delle singole rate, e il giorno e il mese di scadenza di ciascuna di esse;
- il pagamento dell'unica o della prima rata delle somme dovute a titolo di definizione scade il 30 settembre 2019; la seconda rata scade il 30 novembre 2019 e le restanti rate il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno successivo;
- limitatamente ai debiti relativi alle risorse proprie tradizionali non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 12, lettera c), relative al pagamento mediante compensazione.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Maggiori entrate tributarie |
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33,69 |
33,69 |
33,69 |
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33,69 |
33,69 |
33,69 |
Maggiori entrate extratributarie |
|
|
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3,74 |
3,74 |
3,74 |
|
3,74 |
3,74 |
3,74 |
Minori entrate extratributarie |
|
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16,67 |
13,25 |
11,09 |
|
16,67 |
13,25 |
11,09 |
La relazione tecnica afferma che la norma incentiva anche i debitori di dazi doganali e di imposta sul valore aggiunto all’importazione a regolarizzare la propria posizione debitoria agevolando così la riscossione ed il successivo versamento dei primi all’Erario europeo - fatta salva la trattenuta all’erario nazionale degli importi pari al 20 per cento dei dazi versati come previsto dalla normativa unionale di settore - e all’Erario nazionale, per quanto concerne l’IVA all’importazione.
La RT afferma che l’ammontare delle risorse proprie tradizionali dei carichi affidati agli Agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 è pari a 540.782.024 euro mentre l’ammontare dell’IVA all’importazione è di 827.772.601 euro.
La RT ritiene, inoltre, che a causa dell’incisivo sistema sanzionatorio amministrativo doganale, previsto dal DPR n. 43/73, sia verosimile ipotizzare un’elevata soglia di adesione al pagamento dei tributi in questione (dazi ed IVA all’importazione). Tenuto conto della mancanza di precedenti storici relativi ad analoghe disposizioni di definizione dei ruoli per dazi ed IVA all’importazione, si ritiene prudenziale considerare, almeno in questa fase iniziale, una percentuale di adesione intorno al 20%. La RT ottiene in tal modo un ammontare complessivo (dazi + IVA) pari a 37.437.160 euro annui dal 2019 al 2023.
A fronte di tali entrate, conseguenti all’introduzione della nuova misura agevolativa, si genererà una flessione di entrate ordinarie di valore nettamente inferiore alla stima di adesione al 20%, ciò in quanto una parte dei carichi per i quali si stima l’adesione alla nuova misura agevolativa sarebbero stati prevedibilmente riscossi, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), attraverso l’ordinaria attività di recupero.
La RT afferma che, nello specifico, la stima della perdita di riscossione ordinaria è stata calcolata applicando le curve di riscossione alla quota parte dei carichi che si stimano oggetto della rottamazione, al lordo delle componenti abbuonate (sanzioni e interessi di mora), che sono pari mediamente al 30% dell’importo complessivamente dovuto.
La flessione attesa prevista risulta essere la seguente:
(euro)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
|
16.670.390 |
13.252.875 |
11.088.078 |
9.168.857 |
5.576.417 |
La RT riporta, quindi, per il periodo 2019-2023, i seguenti importi netti a vantaggio dell’Erario, come risultanti dalle differenze tra le entrate risultanti dall’adesione al 20% e la flessione della riscossione ordinaria:
(euro)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Totale |
Adesione al 20% |
37.437.160 |
37.437.160 |
37.437.160 |
37.437.160 |
37.437.160 |
187.185.801 |
Flessione riscossione ordinaria |
16.670.390 |
13.252.875 |
11.088.078 |
9.168.857 |
5.576.417 |
55.756.617 |
Differenza |
20.766.770 |
24.184.285 |
26.349.082 |
28.268.303 |
31.860.743 |
131.429.184 |
La Nota del Governo, trasmessa nel corso dell’esame in prima lettura al Senato ha altresì precisato che gli importi dei carichi affidati agli agenti della riscossione per il periodo in esame non sono stati indicati nella RT al netto del valore dei carichi di difficile esigibilità e che la loro quantificazione è stata elaborata al meglio delle stime al momento disponibili.
Con riferimento agli incassi ripartiti in cinque anni come precisati nella relazione tecnica, la Nota evidenzia di aver tenuto conto, prudenzialmente, della massima rateizzazione consentita dalla norma, posto che è di difficile previsione una diversa proiezione temporale degli effetti finanziari dell’istituto premiale in esame in considerazione della variabile soggettiva costituita dalla volontà dei contribuenti di scegliere una delle diverse modalità di pagamento previste, se cioè estinguere il debito in una unica soluzione, oppure con rate differenti per numero ed importo.
Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, alla luce dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, non si formulano ulteriori osservazioni.
Definizione agevolata delle controversie tributarie
La norma, modificata nel corso dell’esame presso il Senato, prevede che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate, aventi ad oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia. Il valore della controversia è stabilito ai sensi del comma 2 dell'articolo 12 del d.lgs. n. 546 del 1992.
Si prevede altresì – a seguito delle modifiche introdotte presso il Senato - che, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. In caso di soccombenza dell’Agenzia delle entrate nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare depositata alla data di entrata in vigore del decreto in esame, le controversie possono essere definite con il pagamento:
- del 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- del 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e, in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al precedente comma, per la parte di atto annullata.
Le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, per le quali risulta soccombente l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
Le controversie relative esclusivamente alle sanzioni non collegate al tributo possono essere definite con il pagamento del quindici per cento del valore della controversia in caso di soccombenza dell'Agenzia delle entrate nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale non cautelare, sul merito o sull'ammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio, depositata alla data di entrata in vigore del presente decreto, e con il pagamento del quaranta per cento negli altri casi. In caso di controversia relativa esclusivamente alle sanzioni collegate ai tributi cui si riferiscono, per la definizione non è dovuto alcun importo relativo alle sanzioni qualora il rapporto relativo ai tributi sia stato definito anche con modalità diverse dalla presente definizione.
La disposizione in esame si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro la data di entrata in vigore del decreto e per le quali alla data della presentazione della domanda di cui al comma 1 il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Sono escluse dalla definizione le controversie concernenti anche solo in parte: a) le risorse proprie tradizionali previste dall' articolo 2, paragrafo 1, lettera a), delle decisioni 2007/436/CE, Euratom del Consiglio, del 7 giugno 2007, e 2014/335/UE, Euratom del Consiglio, del 26 maggio 2014, e l'imposta sul valore aggiunto riscossa all' importazione; b) le somme dovute a titolo di recupero di aiuti di Stato ai sensi dell’articolo 16 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015.
La definizione si perfeziona con il pagamento degli importi dovuti o della prima rata entro il 31 maggio 2019; nel caso in cui gli importi dovuti superino l’importo di mille euro è ammesso il pagamento rateale, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in un massimo di venti rate trimestrali. Sulle rate successive alla prima, si applicano gli interessi legali calcolati dal 1° giugno 2019 alla data del versamento.
Si stabilisce che, entro il 31 maggio 2019, per ciascuna controversia autonoma è presentata una distinta domanda di definizione esente dall'imposta di bollo ed effettuato un distinto versamento. Per controversia autonoma si intende quella relativa a ciascun atto impugnato.
Le controversie definibili non sono sospese, salvo che il contribuente faccia apposita richiesta al giudice, dichiarando di volersi avvalere delle disposizioni del presente articolo. In tal caso il processo è sospeso fino al 10 giugno 2019. Se entro tale data il contribuente deposita presso l'organo giurisdizionale innanzi al quale pende la controversia copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2020.
Si prevede, inoltre, che in mancanza di istanza di trattazione presentata entro il 31 dicembre 2020 dalla parte interessata, il processo è dichiarato estinto, con decreto del Presidente. L'impugnazione della pronuncia giurisdizionale e del diniego, qualora la controversia risulti non definibile, valgono anche come istanza di trattazione. Le spese del processo estinto restano a carico della parte che le ha anticipate.
Con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.
Ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2019, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Maggiori entrate tributarie |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
Liti pendenti |
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75 |
100 |
100 |
|
75 |
100 |
100 |
|
75 |
100 |
100 |
La relazione tecnica afferma che, ai fini della stima, si utilizza un metodo analogo a quello impiegato per la definizione delle controversie tributarie di cui all’articolo 11 del DL n. 50 del 2017.
Per stimare le entrate conseguenti alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti vengono utilizzati i dati risultanti dal sistema informativo dell’Agenzia delle entrate. Quanto al tasso di adesione da parte dei contribuenti, la relazione tecnica ricorda che in sede di introduzione dell’articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017, fu individuata, come tasso di adesione prevalente di riferimento, una percentuale del 2,5% del totale della maggiore imposta accertata in contestazione (MIAC) non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo. La RT afferma che questo dato può costituire un riferimento orientativo attendibile anche per la nuova definizione agevolata, considerato fra l’altro che la predetta stima del 2,5 per cento è stata nei fatti poi ampiamente confermata e superata in sede di applicazione del medesimo articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017.
La RT ritiene tuttavia opportuno non applicare un tasso superiore per le seguenti considerazioni:
- la presente definizione agevolata è relativamente più favorevole di quella di all’articolo 11 del decreto-legge n. 50 del 2017 ma interviene poco dopo quest’ultima e quindi su controversie già interessate di recente da una definizione agevolata;
- attualmente l’ampio ventaglio di strumenti deflattivi del contenzioso, che ormai arrivano fino alla conciliazione in secondo grado, consentono di definire in modo ampiamente agevolato sia le liti potenziali che quelle pendenti, limitando quindi, rispetto al passato, gli effetti di interventi straordinari di definizione delle controversie pendenti. Questa considerazione trova conferma nella forte riduzione dei ricorsi introduttivi del giudizio contro l’Agenzia delle entrate che ora più dimezzati rispetto agli oltre 170.000 del 2011.
La MIAC non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio è di oltre 25 miliardi di euro. Applicando il predetto tasso del 2,5%, si può stimare un incasso di 625 milioni, dal quale vanno detratte IRAP e addizionali all’IRPEF spettanti a regioni e comuni che nel complesso incidono mediamente dell’8%. Le entrate erariali prevedibili ammontano quindi a 575 milioni, che si possono arrotondare per difetto a 500 milioni di euro.
La RT precisa che gli importi che il contribuente verserà per effetto della definizione non sono già compresi nelle previsioni tendenziali delle entrate da attività di controllo svolta dall’Agenzia delle entrate. Si tratta quindi di gettito aggiuntivo. In proposito va in particolare tenuto presente che con la definizione agevolata delle controversie tributarie la riscossione avviene con anticipo rispetto a quella eventuale in pendenza o a conclusione del giudizio. Più specificamente va considerato che buona parte del gettito aggiuntivo stimato è riferito a controversie con esito sfavorevole all’Agenzia delle entrate non definitivo e, quindi, a controversie pendenti in secondo grado o in cassazione che non possono essere oggetto attualmente di riscossione in pendenza del giudizio; in tale ultima ipotesi, l’attivazione della riscossione è legata ad una tempistica piuttosto lunga, che presuppone il deposito di una nuova pronuncia che ribalti l’esito della precedente in favore della parte pubblica. Al riguardo, si evidenzia che il processo tributario può avere una durata anche superiore ai dieci anni, in particolare se prosegue in Cassazione che, attualmente, è il grado di giudizio di maggiore durata media.
La RT afferma, quindi, che è stata effettuata una previsione di incasso conseguente alla definizione ispirata a criteri di prudenza nella considerazione che la stima è limitata ai soli effetti finanziari incrementativi rispetto alle riscossioni da attività di controllo previste ordinariamente.
Il gettito stimato va ripartito sugli anni di dilazione previsti dalla nuova norma che prevede la possibilità di pagare in unica soluzione o in 20 rate trimestrali di pari importo. Si prevede che i pagamenti avverranno in maniera assolutamente prevalente con pagamenti rateali sfruttando il numero massimo delle rate a disposizione; conseguentemente si può stimare che le entrate affluiranno nel prossimo quinquennio 2019-2024, secondo quanto riportato nel seguente prospetto.
(milioni di euro)
Rate trimestrali |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
Totale |
Numero rate |
3 |
4 |
4 |
4 |
4 |
1 |
20 |
Importi |
75 |
100 |
100 |
100 |
100 |
25 |
500 |
La Nota del Governo, trasmessa nel corso dell’esame in prima lettura al Senato afferma[7] che il tasso di adesione al 2,5% indicato nella relazione tecnica costituisce una sintesi che tiene conto delle differenti percentuali in relazione allo stato della controversia. È stato pertanto utilizzato tale tasso solo per esigenze di semplificazione dato che il risultato è sostanzialmente analogo a quello che si ottiene attraverso la differenziazione dei tassi in base alle differenti percentuali di abbattimento. Ciò dipende dal fatto che, aumentando la percentuale di riduzione di quanto dovuto per la definizione, aumenta l’appeal e quindi l’atteso effetto deflattivo del contenzioso pendente, ma diminuisce sensibilmente – rispetto alla definizione agevolata del 2017 - l’incasso percentuale per ciascun atto definito.
La Nota riporta, inoltre, le seguenti informazioni dettagliate a supporto della quantificazione sintetica di cui alla relazione tecnica.
Il tasso del 2,5% a cui si è fatto generalmente riferimento va aumentato limitatamente alle ipotesi in cui la definizione agevolata prevede condizioni significativamente più favorevoli per il contribuente rispetto a quella del 2017; qui di seguito le percentuali di adesione stimate in riferimento a queste ipotesi:
1) 6% in caso di sentenza della commissione tributaria provinciale di accoglimento del ricorso impugnata ovvero ancora impugnabile. L’aliquota è più elevata rispetto all’ipotesi ordinaria (2,5%) in quanto la norma prevede un abbattimento maggiore;
2) 12% in caso sentenza della commissione tributaria regionale sfavorevole all’agenzia delle entrate impugnata ovvero ancora impugnabile. L’aliquota è più elevata rispetto al punto precedente in quanto la norma prevede un abbattimento superiore.
Tali percentuali vanno applicate, come detto, alla MIAC (maggiore imposta accertata in contestazione) - qui di seguito riportata - non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio in base allo stato e al grado del processo:
a. A 2/3 della MIAC (10,9 miliardi di euro) dei ricorsi pendenti in commissione tributaria provinciale senza pronuncia definitiva a favore del contribuente, che ammonta a 7,3 miliardi di euro.
b. A 1/3 della MIAC (6,8 miliardi di euro) dei ricorsi pendenti in commissione tributaria regionale su appello del contribuente senza pronuncia definitiva a favore dello stesso, che ammonta a 2,3 miliardi di euro.
c. alla MIAC (7,5 miliardi di euro) relativa alle pronunce della commissione tributaria provinciale favorevoli al contribuente, non definitive e non ancora impugnate, nonché ai ricorsi pendenti in secondo grado su appello dell’agenzia delle entrate; in questo caso, poiché si può definire la controversia versando il 50% della MIAC, il montante risulta pari a 3,7 miliardi di euro.
d. alla MIAC (800 milioni di euro) relativa alle controversie con sentenza della commissione tributaria regionale favorevole al contribuente, non impugnata e ancora impugnabile; in questo caso poiché si può definire la controversia versando 1/5 della MIAC, il montante risulta pari a 160 milioni.
e. alla MIAC (10,7 miliardi di euro) relativa alle controversie pendenti in cassazione a seguito di ricorso dell’agenzia delle entrate. In questa ipotesi non c’è carico affidato né è ammessa la conciliazione. Posto che l’Agenzia in Cassazione riesce a ribaltare l’esito della Commissione tributaria regionale mediamente nel 70% del valore, tale percentuale può rappresentare l’aliquota della MIAC potenzialmente oggetto di definizione. Applicando tale percentuale alla MIAC, si ottiene importo potenzialmente definibile di 7,5 miliardi di euro. In questo caso, poiché si può definire la controversia versando 1/5 della MIAC, il montante risulta pari a 1,5 miliardi di euro.
Agli importi suindicati vanno applicati i tassi di adesione in precedenza indicati. Il gettito stimabile è quindi pari a € 638 milioni [(a.: 7,3 miliardi x 2,5% = 182 milioni) + (b.: 2,3 miliardi x 2,5% = 57,5 milioni) + (c.: 3,7 miliardi x 6% = 185 milioni) + (d.: 160 milioni x 12% = 19 milioni) + (e.: 1,5 miliardi x 12% = 180 milioni)]. Scorporando le imposte non erariali (IRAP e addizionali all’IRPEF mediamente pari all’8%) così come previsto nella relazione tecnica, le entrate destinate allo Stato ammontano a 587 milioni, superiore all’importo di 500 milioni di euro prudenzialmente indicato nella relazione tecnica. Si evidenzia infine che la MIAC non ancora oggetto di riscossione provvisoria in pendenza di giudizio indicata nella relazione tecnica in oltre 25 miliardi di euro, è determinata dalla seguente somma: [(a.: 7,3 miliardi) + (b.: 2,3 miliardi) + (c.:7,5 miliardi) + (d.: 0,8 miliardi) + (e.: 7,5 miliardi)].
Al riguardo, in merito ai profili di quantificazione, si prende atto dei dati e dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo con riferimento al testo originario. Si evidenzia, tuttavia, che nel corso dell’esame presso il Senato sono state apportate delle modifiche relative alle percentuali di pagamento in caso di definizione nei vari gradi di giudizio. Andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo riguardo all’eventuale incidenza di tali modifiche rispetto alla stima indicata dalla relazione tecnica.
In particolare nel corso dell’esame al Senato, il pagamento per definire le controversie è stato ridotto:
- dalla metà al 40 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di primo grado;
- da un quinto al 15 per cento del valore della controversia in caso di soccombenza nella pronuncia di secondo grado.
È stato stabilito, inoltre, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. In caso di accoglimento parziale del ricorso o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e l’Agenzia delle entrate, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e, in misura ridotta, secondo le disposizioni di cui al precedente comma, per la parte di atto annullata. Inoltre, in caso di ricorso pendente iscritto nel primo grado, la controversia può essere definita con il pagamento del 90 per cento del valore della controversia. Infine, le controversie tributarie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame, per le quali risulta soccombente l’Agenzia delle entrate in tutti i precedenti gradi di giudizio, possono essere definite con il pagamento di un importo pari al 5 per cento del valore della controversia.
Regolarizzazione volontaria di periodi d’imposta precedenti
La norma prevede che le società e le associazioni sportive dilettantistiche, iscritte nel Registro CONI alla data del 31 dicembre 2017, possano avvalersi:
a) della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2, versando un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate, fatta eccezione per l'imposta sul valore aggiunto, dovuta per intero, ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti;
b) della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6 con il versamento del:
1. 40 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
2. 10 per cento del valore della lite e del 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto;
3. 50 per cento del valore della lite e del 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell'ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La definizione agevolata di cui al presente articolo è preclusa se l'ammontare delle sole imposte accertate o in contestazione, relativamente a ciascun periodo d'imposta, per il quale è stato emesso avviso d'accertamento o è pendente reclamo o ricorso, è superiore ad euro 30 mila per ciascuna imposta, IRES o IRAP, accertata o contestata. In tal caso resta ferma la possibilità di avvalersi delle definizioni agevolate degli atti di accertamento e delle liti pendenti di cui agli articoli 2 e 6 con le regole ivi previste.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che, allo scopo di quantificare gli effetti sul gettito dell’entrata in vigore della disposizione, si rappresenta che il criterio utilizzato è stato quello di considerare, ai fini della stima, singolarmente gli impatti derivanti dalle misure contenute nell’articolato e di sommarne poi gli effetti.
- Definizione degli avvisi di accertamento
Sulla base dei dati risultanti dal sistema informativo dell’Agenzia delle entrate si è proceduto all’estrazione degli atti di accertamento ordinari che, alla data del 30 settembre 2018, non risultano impugnati ed ancora impugnabili e non affidati all’agente della riscossione.
La platea di soggetti presa a riferimento è stata individuata sulla base della natura giuridica, (quali le associazioni riconosciute e non, nonché le società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro) e del codice attività del soggetto accertato, a prescindere dalla relativa iscrizione al registro del CONI.
È stata quantificata la maggiore imposta accertata pari a 25 milioni di euro con le relative sanzioni pari a 21 milioni di euro. Agli importi sono state applicate, rispettivamente, le riduzioni del 50% e del 5% previste dalla norma e, al fine di determinare l’importo complessivamente riscuotibile dalla definizione agevolata degli atti, è stato applicato l’indice di propensione alla definizione del 6%. La RT afferma quindi che, considerando le condizioni di maggior favore per il contribuente della presente definizione agevolata, la stima è pari a circa 815 mila euro.
- Liti pendenti
La RT ricorda che, in relazione alla definizione agevolata delle liti fiscali pendenti dinanzi alle commissioni tributarie, sono previste le seguenti riduzioni:
a) 40% per cento del valore della lite e 5% per cento delle sanzioni e degli interessi accertati nel caso in cui, alla data di entrata in vigore della presente legge, questa penda ancora nel primo grado di giudizio;
b) 10 per cento del valore della lite e 5 per cento delle sanzioni e degli interessi accertati, in caso di soccombenza in giudizio dell’amministrazione finanziaria nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) 50 per cento del valore della lite e 10 per cento delle sanzioni e interessi accertati in caso di soccombenza in giudizio della società o associazione sportiva nell’ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa e non ancora definitiva alla data di entrata in vigore della presente legge.
La RT effettua la seguente stima:
(euro)
|
Numero ricorsi pendenti |
Importo accertato |
Riduzione |
|
Indice di definizione |
Stima |
CTP |
807 |
76.156.010 |
40% |
30.462.404 |
2,5% |
761.560 |
CTR |
731 |
93.601.968 |
50% |
46.800.984 |
2,5% |
1.170.024 |
Cassazione |
183 |
41.168.485 |
50% |
20.584.242 |
2,5% |
514.606 |
Totale |
|
|
|
|
|
2.446.190 |
La RT afferma, pertanto, che sulla base delle precedenti assunzioni, si stima che gli effetti finanziari annessi all’entrata in vigore della presente disposizione siano non superiori a circa 3 mln di euro che prudenzialmente si potranno accertare a consuntivo.
Occorre altresì evidenziare che i predetti effetti finanziari sono riconducibili a fattispecie che hanno concorso alla stima degli effetti finanziari delle nuove norme sulla definizione agevolata degli atti di accertamento (che prudenzialmente non è stata stimata in termini di maggior gettito) e delle controversie tributarie. A tale ultimo riguardo, l’importo di 2.446.190 di euro riferito alle liti pendenti non incide sulla stima della nuova norma sulla definizione agevolata delle liti pendenti per effetto degli arrotondamenti prudenziali considerati nella relativa relazione tecnica.
Non essendo possibile effettuare una stima precisa degli effetti finanziari riferiti alla quota parte degli accertamenti e del valore delle liti inferiore a 30.000 euro per ciascuna imposta, si ritiene non opportuno annettere il potenziale maggior gettito sopra stimato all’entrata in vigore della disposizione.
La Nota del Governo presentata nel corso dell’esame in prima lettura al Senato afferma che nell’effettuare la stima di maggior gettito, alle controversie pendenti in primo grado è stata applicata la percentuale del 40% prevista dall’articolo 7, comma 2, lett. b), n. 1). Alle controversie pendenti in secondo grado e in Cassazione, non essendo possibile, al momento dell’effettuazione della stima, acquisire in tempi rapidi i dati relativi ai casi di soccombenza, in primo e secondo grado, rispettivamente dell’Amministrazione finanziaria e dei contribuenti, è stata utilizzata solo la percentuale del 50%.
Con riferimento alle sanzioni, da una stima effettuata emerge che le somme relative a sanzioni ed interessi, ricomprese negli importi in contestazione delle liti in questione, ammontano complessivamente a circa € 100.000.000. Prendendo in considerazione, per esigenze di semplificazione, solo la percentuale del 5% - che rappresenta la minore tra le due applicabili a sanzioni ed interessi – si ottiene un importo di circa € 5.000.000; applicando allo stesso l’indice di definizione del 2,5% indicato nella relazione tecnica, l’incasso è stimabile complessivamente in circa € 120.000. In proposito la Nota evidenzia che, non essendo possibile effettuare una stima precisa degli effetti finanziari riferiti alla quota parte delle liti di valore fino a 30.000 euro per ciascuna imposta, si ritiene non opportuno annettere un potenziale maggior gettito all’entrata in vigore della disposizione.
La stima non riporta distintamente e per stato del giudizio quanta parte dell'accertato e delle sanzioni riguarda le liti ancora pendenti in primo grado in quanto, come rappresentato nel primo paragrafo, non è stato possibile, al momento dell’effettuazione della stima, acquisire in tempi rapidi i dati relativi ai casi di soccombenza, in primo e secondo grado, rispettivamente dell’Amministrazione finanziaria e dei contribuenti.
Si precisa che la stima relativa alle liti instaurate da associazioni e società sportive è stata ricompresa in quella, più generale, delle controversie pendenti oggetto della definizione ai sensi dell’articolo 6.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione prevede l’applicazione alle società sportive dilettantistiche della definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento prevista dall'articolo 2, con versamento di un importo pari al 50 per cento delle maggiori imposte accertate ed al 5 per cento delle sanzioni irrogate e degli interessi dovuti e della definizione agevolata delle liti pendenti dinanzi alle commissioni tributarie di cui all'articolo 6. In proposito la relazione tecnica non sconta effetti di gettito, prevedendo tuttavia, con riferimento alla definizione degli avvisi di accertamento, un maggior gettito pari a circa 800 mila euro annui.
Tale previsione non sembra peraltro tener conto della necessità di decurtare dall’importo atteso quello previsto a legislazione vigente, che potrebbe venir meno in applicazione della disposizione in esame. Sul punto appare opportuno acquisire l’avviso del Governo.
Con riferimento alle liti pendenti, si rinvia a quanto osservato in relazione all’articolo 6, tenuto conto che – secondo quanto riportato dalla Nota del Governo trasmessa al Senato - la stima degli effetti relativi alle liti instaurate da associazioni e società sportive risulta inclusa in quella, più generale, delle controversie pendenti oggetto della definizione ai sensi dell’articolo 6.
Definizione agevolata imposte di consumo
Normativa vigente L’art. 62-quater del d.lgs. n. 504/1995 (cd “Testo Unico Accise”) reca disposizioni in materia di accise sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo, disponendo, tra l’altro, quanto segue:
- i prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati nonché i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo, sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 58,5% del prezzo di vendita (comma 1). Tale disposizione è stata introdotta dal DL 76/2013 con decorrenza 2014 ed ha trovato attuazione solo nel 2014 in base a quanto disposto dal successivo comma 1-bis (cfr. infra);
- i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, esclusi quelli autorizzati all'immissione in commercio come medicinali ai sensi del d.lg.s n. 219/2006 sono assoggettati ad imposta di consumo in misura pari al 50% dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette (comma 1-bis) La disposizione, introdotta dal d.lgs. 188/2014 con decorrenza dal 2015 sostituisce, con tale decorrenza, quanto disposto dal comma 1 (cfr. supra).
La commercializzazione dei prodotti indicati è assoggettata alla preventiva autorizzazione da parte dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il titolare della rivendita è il soggetto passivo d’imposta (commi 1-ter e 2).
La Corte costituzionale, con sentenza 83/2015, riferita al comma 1, ha dichiarato la legittimità dell’imposta al 58,5% sui soli prodotti da inalazione contenenti nicotina.
Con successiva sentenza (n. 240/2017) la Corte costituzionale ha dichiarato la legittimità dell’imposta nella misura indicata nel comma 1-bis del sopra richiamato articolo 62-quater. La successiva pronuncia del Tar del Lazio (sentenza n. 08554/2018 del 30 luglio 2018) ha permesso quindi di chiudere il contenzioso respingendo tutti i ricorsi presentati dagli operatori del settore.
Prima della citata sentenza del TAR, è stato emanato il decreto legge 25 luglio 2018 n. 91 (c.d. “milleproroghe”) che ha disposto la sospensione fino al 18 dicembre 2018 dei termini di versamento delle somme dovute ai sensi dell’art. 62-quater, commi 1 e 1-bis, d.lgs. n. 504/1995 (articolo 8, comma 4-bis). La relazione tecnica non ha ascritto effetti finanziari alla disposizione in quanto il termine fissato (18 dicembre 2018) consente l’acquisizione del gettito nel medesimo anno in cui è disposta la proroga. Tuttavia, la medesima RT afferma che con il citato comma 4-bis “viene sospesa sia la riscossione delle somme oggetto degli avvisi di accertamento già emessi nei confronti dei soggetti inadempienti, per un importo pari a circa 60 milioni di euro, sia l’emissione di ulteriori avvisi per l’imposta dovuta fino al mese di luglio 2018 e non versata, per un importo pari a circa 120 milioni di euro, oltre agli interessi e indennità di mora”. La medesima RT indica, inoltre, che la sospensione del termine riferita al periodo 15 settembre 2018-18 dicembre 2018 comporta il differimento di un ammontare di gettito pari a circa 3 milioni di euro.
La norma introduce una definizione agevolata dei debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 a titolo di imposta di consumo di cui all’articolo 62-quater, comma 1 e 1-bis (prodotti succedanei dei prodotti da fumo). Sono esclusi dalla definizione i debiti per i quali è intervenuta la sentenza passata in giudicato. La definizione prevede il pagamento di un importo pari al 5% dell’imposta dovuta senza applicazione di sanzioni ed interessi (comma 1).
Si rinvia alla scheda relativa all’articolo 25-decies in merito alla nuova disciplina dell’imposta di consumo in commento introdotta a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Il soggetto interessato alla definizione agevolata invia una specifica richiesta all’Agenzia delle dogane e dei monopoli entro il 30 aprile 2019 nella quale è indicato l’ammontare dell’imposta dovuta e l’eventuale volontà di effettuare il pagamento in forma rateale. La rateizzazione è ammessa, previa prestazione di una garanzia a copertura di sei mensilità, per un massimo di 120 rate mensili. Il mancato pagamento di sei rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio del pagamento rateale con obbligo di versamento delle somme residue (commi 2, 3 e 8).
La presentazione della dichiarazione sospende per novanta giorni i termini per l’impugnazione dei provvedimenti impositivi e degli atti di riscossione e delle sentenze pronunciate su tali atti (comma 4).
Entro 120 giorni dalla richiesta, l’Agenzia comunica al soggetto interessato l’ammontare dovuto (comma 6). La definizione agevolata si perfeziona con il pagamento, entro sessanta giorni dalla comunicazione dell’Agenzia, dell’importo comunicato ovvero della prima rata in caso di rateizzazione (commi 5 e 7).
La definizione agevolata perde efficacia qualora l’Agenzia delle dogane e dei monopoli accerti, entro i termini di prescrizione dell’imposta dovuta, la non veridicità dei dati comunicati dal soggetto richiedente (comma 9).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Minori entrate tributarie |
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Definizione agevolata imposta di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui prodotti liquidi da inalazione |
|
|
|
|
177,24 |
|
|
|
177,24 |
|
|
|
La relazione tecnica riporta la seguente tabella nella quale sono indicati i debiti d’imposta relativi al periodo dal 2014 (anno di introduzione dell’imposta) al 30 settembre 2018.
Dati relativi ai prodotti contenenti nicotina
ANNO |
Quantità dichiarata (ml) |
Imposta totale dichiarata (euro) |
Imposta totale dovuta (euro) |
Imposta versata (euro) |
Imposta da versare (euro) |
2014 |
|
132.112 |
132.112 |
95.762 |
36.350 |
2015 |
42.473.612 |
7.461.257 |
15.849.275 |
5.181.296 |
10.667.979 |
2016 |
201.752.934 |
16.432.957 |
77.592.439 |
3.355.725 |
74.236.714 |
2017 |
262.925.764 |
4.759.116 |
103.141.823 |
4.109.845 |
99.031.978 |
2018 (dati al 30/09/2018) |
21.082.508 |
8.374.673 |
8.372.788 |
5.777.664 |
2.595.124 |
TOTALE |
528.234.818 |
37.160.115 |
205.088.437 |
18.520.292 |
186.568.145 |
La RT afferma che la tabella è riferita ai soli prodotti contenenti nicotina, atteso che per gli altri le relative norme impositive sono state sospese in esecuzione di decisioni del Tar Lazio nelle cui sentenze (intervenute in data 30 luglio 2018) è stata dichiarata, sulla base della sentenza della Corte costituzionale n. 240/2017, la legittimità di dette norme.
Applicando l’aliquota del 5% prevista dalla norma al totale dell’imposta da versare la RT indica un totale imposta da definizione agevolata pari a 9.328.408 euro (186.568.145 x 5%) cui corrisponde una minore imposta riscossa pari a 177.239.737 euro.
La Nota del Governo, trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, afferma quanto segue.
I dati indicati nella relazione tecnica in esame e in quella riferita al DL 91/2018 riguardano esclusivamente i prodotti contenenti nicotina in quanto per gli altri, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 83/2015, non è stato possibile esigere il pagamento e, pertanto, non sussistono dati certi. Tanto premesso, viene precisato che:
· per i prodotti contenenti nicotina, i valori indicati nelle RT risultano in linea in quanto l’imposta ancora da versare (120 milioni indicati nella RT del DL 91) corrisponde alla differenza tra l’imposta totale dovuta (205,1 mln) e l’imposta versata (18,5 mln) indicati dalla RT in esame da cui va ulteriormente sottratto l’ammontare degli avvisi di pagamento già emessi (60 mln) indicati nella sola RT riferita al DL 91;
· per i prodotti senza nicotina, la Nota afferma che rappresentano il 13,74% dei prodotti con nicotina (ipotesi adottata su dati della Logista Italia spa, che rappresenta il 19% del mercato di riferimento). Pertanto, la Nota stima che la quantità di liquidi senza nicotina immessa in consumo è stimabile in circa 96,4 milioni di millilitri. La relativa imposta è indicata in circa 37,6 milioni di euro (96,4 x 205,1/528,2 = 37,4 mln)
Viene precisato inoltre:
· i dati della RT non sono da ritenersi esaustivi in quanto non considerano il fatturato non dichiarato dai contribuenti rispetto al quale sono in corso delle verifiche contabili presso gli operatori. Al momento, è stato accertato un debito tributario di circa 2 milioni da cui deriverebbe un gettito da definizione agevolata di circa 100.000 euro (2.000.000 x 5%) ed un minor introito di circa 1.900.000 euro;
· i dati indicati dalla RT (inclusi quelli relativi agli avvisi di accertamento emessi) sono riferiti alla sola imposta di consumo non versata e non includono le sanzioni e gli interessi;
· i soggetti interessati sono indicati in n. 40 debitori, di cui 11 risultano debitori per oltre il 90% dell’intera somma. Tenuto conto del tenore favorevole della definizione agevolata prevista dalla norma in esame, è stata ipotizzata una ampia adesione;
· le procedure esecutive già avviate per il recupero delle imposte sono n. 3 per un importo complessivo di circa 11,6 milioni di euro rispetto alle quali sono stati presentati ricorsi e i contenziosi sono tuttora pendenti.
Al riguardo si rileva quanto segue.
Andrebbero forniti chiarimenti in merito all’ammontare del gettito ordinario d’imposta incluso nelle previsioni per l’anno 2018. Rispetto a tale valore, infatti, si dovrebbe procedere al computo degli effetti negativi per minori entrate tributarie ai fini dei saldi di finanza pubblica, mentre la relazione tecnica effettua la stima considerando i dati acquisiti fino al 30 settembre 2018. Non sono inoltre evidenti le ragioni in base alle quali il mancato gettito dovuto alle disposizioni in esame non viene considerato ai fini del saldo netto da finanziare (bilancio dello Stato), in relazione al quale il prospetto riepilogativo non stima invece alcun effetto.
Infatti il DL n. 91/2018 che, da ultimo, ha sospeso i termini di pagamento per l’anno in corso, prevede la ripresa dei versamenti dal 19 dicembre 2018: in base a tale circostanza alla sospensione, di carattere infrannuale, non venivano ascritti effetti negativi di gettito dalla relativa RT. Pertanto, la misura in esame appare suscettibile di far venir meno il gettito che sarebbe stato acquisito al bilancio dello Stato per l’anno in corso.
Analoghe informazioni andrebbero acquisite in merito all’ammontare delle entrate da accertamento incluse nelle previsioni, anch’esse riferite a tutti i prodotti, contenenti o meno nicotina.
Si rileva, infatti, che nel valutare il suddetto impatto finanziario per l’anno 2018, andrebbe considerato che l’introduzione della definizione agevolata in esame è riferita anche a debiti tributari non ancora scaduti (il provvedimento in esame è entrato in vigore il 24 ottobre 2018 e consente la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018). In presenza della possibilità di estinguere il proprio debito tributario – anche futuro - attraverso il pagamento di un ammontare corrispondente al 5 per cento dello stesso, si può ritenere che nessun contribuente non sia indotto ad effettuare l’ordinario versamento delle imposte.
Per quanto riguarda il debito tributario riferito alle annualità pregresse, si prende atto che gli importi indicati dalla relazione tecnica sono al netto delle sanzioni ed interessi, come precisato nella Nota del Governo. La stessa Nota, peraltro, ha anche chiarito che i valori indicati non comprendono il debito tributario riferito a prodotti non contenenti nicotina. In merito a tale ultimo aspetto si rileva che la neutralità della misura in esame, in relazione ai suddetti prodotti, presuppone che le relative entrate non siano state scontate ai fini delle previsioni tendenziali. In proposito appare opportuna una conferma.
Con riferimento all’imputazione degli effetti al solo esercizio 2018, l’ipotesi incorporata nella RT presuppone che - rispetto all’imposta dovuta (pari complessivamente a 186,6 mln di euro) - il 5 per cento previsto per aderire alla definizione agevolata sia versato interamente nell’esercizio 2018, laddove i termini di scadenza sono invece fissati per il 2019. L’effettuazione di parte dei versamenti nel 2019 comporterebbe quindi minori entrate nel 2018 rispetto a quelle stimate dalla relazione tecnica.
Inoltre, si rileva che l’imputazione del complesso degli effetti al solo esercizio 2018 sembra non tener conto dei profili di cassa dovuti alla possibilità di rateizzazione (fino a 120 rate mensili). In merito a tali aspetti andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Andrebbe, infine, chiarito se in caso di pagamento rateale sia prevista l’applicazione degli interessi, tenuto conto che questi ultimi non sono espressamente previsti.
L’articolo 9 del decreto legge in esame nella formulazione originaria (AS 886) reca una disciplina di regolarizzazione delle dichiarazioni delle IIDD, IVA, IRAP e ritenute presentate fino al 31 ottobre 2017. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari dalla relazione tecnica.
La norma, introdotta dal Senato[8], sostituisce l’articolo 9 contenuto nella versione originaria del provvedimento in esame (AS 886), introducendo la facoltà di regolarizzare errati adempimenti di natura formale che non rilevano ai fini della determinazione della base imponibile (imposte sui redditi, IVA e IRAP) e dei tributi pagati.
In particolare, si dispone che le violazioni commesse fino al 24 ottobre 2018 possono essere regolarizzate attraverso il versamento di 200 euro per ciascun periodo d’imposta (comma 1). Il pagamento è ammesso in due rate di pari importo con scadenza, rispettivamente, al 31 maggio 2019 e 2 marzo 2020 (comma 2). La regolarizzazione si perfezione con il pagamento delle somme e con la rimozione delle irregolarità od omissioni (comma 3).
Sono esclusi dalla regolarizzazione gli atti di contestazione o irrogazione di sanzioni emessi in riferimento alla collaborazione volontaria[9] (cd. voluntary disclosure) e le violazioni già contestate in atti divenuti definitivi alla data di entrata in vigore della norma in esame (commi 4 e 7).
La procedura non è ammessa per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute fuori dal territorio dello Stato (comma 5).
Sono contestualmente prorogati di due anni i termini per la notificazione[10] delle violazioni commesse fino al 31 dicembre 2015 oggetto del processo di verbale di constatazione (comma 6).
Infine, si rinvia ad un provvedimento del direttore dell’agenzia delle entrate per la definizione delle modalità attuative (comma 8).
Il prospetto riepilogativo riferito all’emendamento 9.1000, presentato presso la Commissione di merito del Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Maggiori entrate extratributarie |
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Regolarizzazioni adempimenti formali |
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680 |
410 |
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680 |
410 |
|
|
680 |
410 |
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Minori entrate extratributarie |
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Regolarizzazioni adempimenti formali |
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130 |
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130 |
|
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|
130 |
La relazione tecnica riferita al predetto emendamento 9.1000 effettua la stima sulla base delle seguenti ipotesi:
- i soggetti aderenti sono stimati in misura pari al 50% dei titolari di partita IVA che presentano la dichiarazione (4.500.000 x 50% = 2.250.000 soggetti);
- i periodi d’imposta regolarizzati per ciascun soggetto sono ipotizzati in n. 3 annualità;
- l’ammontare complessivo dovuto (2.250.000 x 3 x 200 euro = 1.350 mln) è ripartito considerando che una parte di contribuenti versi per intero il dovuto nella prima rata. In particolare, il gettito previsto per la scadenza 2019 è pari a (1.350 mln x 60% = 810 mln) e quello per la scadenza 2020 è pari a (1.350 x 40% = 540 mln);
- in conseguenza della regolarizzazione, si considera il minor gettito riferito all’attività di accertamento. La RT utilizza il dato relativo agli incassi da versamento diretto derivante dalla definizione degli atti di contestazione ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 472/1997 che, nel 2017, è risultato pari a 130 milioni di euro. Tale importo viene proiettato fino al 2021 in quanto la RT ritiene che dal 2022 riprenderà l’ordinaria attività di controllo per le annualità non interessate dalla regolarizzazione.
Sulla base di quanto indicato, la RT riporta la seguente tabella relativa agli effetti finanziari di cassa.
(milioni di euro)
|
2019 |
2020 |
2021 |
Regolarizzazione violazioni formali |
810 |
540 |
-- |
Versamenti ordinari |
-130 |
-130 |
-130 |
TOTALE |
680 |
410 |
-130 |
Al riguardo, si rileva che la quantificazione appare corretta sulle base delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica.
L’articolo 9 del decreto legge in esame nella formulazione originaria (AS 886) reca una disciplina di regolarizzazione delle dichiarazioni delle IIDD, IVA, IRAP e ritenute presentate fino al 31 ottobre 2017. Alla disposizione non sono ascritti effetti finanziari.
La norma, introdotta dal Senato[11], reca varie disposizioni di carattere finanziario.
Le disposizioni provengono in gran parte dall’ emendamento 9.1000, del relatore, approvato dalla Commissione Finanze del Senato, e sono state poi trasfuse nell’emendamento 9.10000 approvato dall’Assemblea del Senato.
L’emendamento 9.1000 risultava corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo sintetizzabile nei seguenti termini.
(segno - = peggioramento) (milioni di euro)
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
dal 2022 |
Art. 9, co. 1-7 (irregolarità formali) |
0 |
680 |
410 |
-130 |
0 |
Art. 9, co. 8 (Incremento FISPE) |
|
|
-101,67 |
|
|
Art. 9, co. 11 (Riduzione Fondo esigenze indifferibili) |
|
|
|
130 |
|
Art. 23-bis (politiche per la famiglia) |
0 |
-204 |
-240 |
0 |
0 |
Art. 24-bis, co. 1 (Fondo calamità) |
0 |
-474,6 |
-50 |
0 |
0 |
Art. 24-bis, co. 4 (Tabella B MEF) |
0 |
13 |
0 |
0 |
0 |
Art. 25-bis, co. 1-6 (Campione d’Italia) |
0 |
-7,4 |
-11,33 |
-10,53 |
-10,53 |
Art. 25-bis, co.7 (FISPE) |
0 |
|
|
10,53 |
10,53 |
Art. 25-ter (Money transfer) |
0 |
63 |
63 |
63 |
63 |
Art. 25-quater, co. 1-11 (Sigarette elettroniche) |
0 |
-70 |
-70 |
-70 |
-70 |
Art. 25-quater, co. 12 (FEI) |
0 |
0 |
0 |
7 |
7 |
TOTALE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
In particolare, in considerazione degli effetti scontati nel predetto prospetto, si dispone che il FISPE sia incrementato di 101,67 milioni per l’anno 2020 (comma 9) e che il Fondo esigenze indifferibili sia ridotto, per l’anno 2021 di 130 milioni di euro (comma 11).
Si stabilisce, inoltre, che una quota del FISPE, pari a 40 milioni per l’anno 2020, è destinata ad incrementare l’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, co. 1091, della legge di bilancio 2018 relativa ai progetti di ricerca e innovazione da realizzare in Italia (comma 10).
Il prospetto riepilogativo riferito all’emendamento 9.1000 presentato presso la Commissione di merito del Senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Incremento FISPE |
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101,67 |
|
|
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101,67 |
|
|
|
101,67 |
|
Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Riduzione FEI |
|
|
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130 |
|
|
|
130 |
|
|
|
130 |
La relazione tecnica riferita al suddetto emendamento 9.1000 ribadisce il contenuto delle disposizioni.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
L’articolo 9 del decreto legge in esame nella formulazione originaria (AS 886) reca una disciplina di regolarizzazione delle dichiarazioni delle IIDD, IVA, IRAP e ritenute presentate fino al 31 ottobre 2017. Alla disposizione non sono stati ascritti effetti finanziari.
La norma, è stata riformulata dal Senato[12], sostituendo le originarie disposizioni (sopra descritte) con nuove previsioni che prevedono il riconoscimento di una priorità nell’erogazione dei rimborsi d’imposta in presenza di determinate circostanze. Le disposizioni trovano comunque applicazione entro il limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascun soggetto.
Le circostanze che danno luogo al riconoscimento della priorità riguardano la richiesta di rimborsi entro i primi sei mesi dell’anno solare da parte di soggetti autorizzati al sistema informatizzato di controllo e titolari del deposito fiscale di prodotti energetici (tra cui raffinerie, stabilimenti di produzione di prodotti energetici destinati a carburazione e combustione, impianti petrolchimici) avente un parco serbatoi di stoccaggio di capacità non inferiore a specifiche quantità.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto che la disposizione determina una priorità nell’erogazione dei rimborsi, fermo restando l’ammontare complessivo degli stessi.
In merito ai profili di copertura, si fa presente che il comma 10 dell’articolo provvede alla copertura delle minori entrate, pari a 130 milioni di euro per l’anno 2021, derivanti dall’attuazione della disciplina sulla regolarizzazione delle irregolarità formali di cui al medesimo articolo 9, mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). Al riguardo, si osserva che il Fondo in questione appare recare le necessarie disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2019-2021, che emerge dal disegno di legge di bilancio per il 2019, nel testo approvato dalla Camera dei deputati (C.1334)[13]. Ciò posto, appare comunque opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che l’utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in ragione dell’ulteriore ricorso al medesimo Fondo disposto dagli articoli 23, comma 3-bis, 25-decies, comma 13, e 26, comma 3, lettera m), del presente decreto.
ARTICOLO 9-bis
Sanzioni per assegni senza clausola di trasferibilità
La norma modifica l’articolo 63 del D.lgs. n. 231/2007 in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
In particolare, si introduce il comma 1-bis, con una disciplina delle sanzioni per la violazione delle norme in materia di assegni bancari e postali emessi per importi pari o superiori a 1.000 euro[14]: in tali casi, e per importi inferiori a 30.000 euro l'entità della sanzione minima viene fissata al 10 per cento dell'importo trasferito (comma 1).
La previsione si applica qualora ricorrano le circostanze di minore gravità della violazione, mentre resta ferma la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.000 euro a 50.000 euro nei casi più gravi.
Inoltre, la disposizione in esame si applica anche ai procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge (comma 2).
La norma, introdotta nel corso dell’esame parlamentare, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.
Al riguardo, non si formulano osservazioni in considerazione del tenore ordinamentale della norma.
Semplificazione per l’avvio della fatturazione elettronica
Normativa vigente L’art. 1 del d.lgs. n. 127/2015 reca la disciplina sulla fatturazione elettronica. Tale norma è stata, da ultimo, notevolmente modificata dall’art. 1, co. 909 e seguenti, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018) che ha, tra l’altro, introdotto l’obbligo generalizzato di emissione della fattura elettronica a decorrere dal 2019. La RT riferita alla LB 2018 ha valutato l’impatto finanziario unitamente ad altre disposizioni, tutte finalizzate a contrastare l’evasione fiscale, attribuendo all’insieme di norme effetti di maggior gettito pari a circa 1,8 miliardi nel 2019 e 2,5 miliardi dal 2020.
La norma interviene sulla disciplina della fatturazione elettronica, di cui all’art. 1, del d.lgs. n. 127/2015, prevedendo una riduzione dell’ambito soggettivo di applicazione e una temporanea riduzione delle sanzioni. In particolare:
- con emendamento approvato dal Senato[15], sono escluse dall’ambito applicativo della fatturazione elettronica le associazioni sportive senza scopo di lucro che hanno esercitato l’opzione di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi per un importo superiore a 65.000 euro; nel caso di proventi superiori a 65.000 euro, le predette associazioni sono comunque esonerate ma assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta (comma 01). Inoltre, per i contratti di sponsorizzazione e pubblicità stipulati dai soggetti di cui agli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991, gli obblighi di fatturazione elettronica sono adempiuti dai cessionari (comma 02).
Gli articoli 1 e 2 della legge n. 398/1991 (Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche) disciplinano un regime fiscale agevolato, opzionale, per le associazioni sportive senza scopo di lucro che conseguono proventi non superiori a 250.000 euro. La disciplina si applica anche alle associazioni senza scopo di lucro e alle associazioni pro loco (art. 9-bis del DL 417/1991), alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro (art. 90 della legge n. 289/2002), alle associazioni bandistiche e cori amatoriali, filodrammatiche, di musica e danza popolare legalmente riconosciute senza fine di lucro (art. 2, co. 31, legge n. 350/2003);
- si dispone, inoltre, una riduzione delle sanzioni riferite alle fatture elettroniche emesse nel primo semestre 2019. In particolare (comma 1):
· se la fattura è emessa oltre il termine fissato ma, in ogni caso, entro il termine per la liquidazione periodica IVA, le sanzioni non si applicano;
· se la fattura è emessa oltre il termine previsto ma, comunque, entro il termine per la liquidazione IVA del periodo successivo, la sanzione è ridotta al 20%. Con emendamento approvato dal Senato[16], la riduzione al 20% delle sanzioni è estesa fino al 30 settembre 2019 per i soggetti con liquidazione periodica mensile;
- con una modifica approvata dal Senato[17], si interviene sull’art. 1, co. 6-bis del d.lgs. n. 127/2015, stabilendo che per il già previsto servizio di conservazione gratuito delle fatture elettroniche, reso disponibile agli operatori IVA dall’Agenzia delle entrate, la Sogei Spa non può avvalersi di soggetti terzi sostituendone il primo periodo (comma 1-bis).
La modifica è apportata sostituendo il primo periodo del citato comma 6-bis ai sensi del quale, nella versione vigente, gli obblighi di conservazione, ai fini fiscali, dei documenti informatici si intendono soddisfatti per tutte le fatture elettroniche nonché per tutti i documenti informatici trasmessi attraverso il Sistema di Interscambio di cui all'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e memorizzati dall'Agenzia delle entrate.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.
La Nota del Governo trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato e riferita al testo contenente la sola riduzione di sanzioni, afferma che la norma intende attenuare le conseguenze connesse ad eventuali ritardi nella emissione della fattura in formato elettronico, dovuti alla necessità di un adeguamento tecnologico e organizzativo, che si potrebbero verificare nel primo semestre 2019, disapplicando le sanzioni quando il ritardo non ha effetto sulla liquidazione dell’imposta e riducendo la misura delle sanzioni (al 20%) quando il ritardo produce effetti nella liquidazione IVA del mese o trimestre successivo. La Nota ribadisce quindi che l’obbligo di trasmettere la fattura attraverso il Sistema di interscambio consente, inoltre, all’amministrazione finanziaria di disporre dei dati utili per effettuare controlli automatici in merito alla coerenza degli importi IVA dichiarati e versati rendendo più efficaci i controlli.
Al riguardo, si evidenzia che la norma in esame interviene sulla disciplina relativa agli obblighi di fatturazione elettronica, prevedendo una riduzione del relativo ambito applicativo. Si evidenzia, altresì, che altri articoli del provvedimento in esame recano disposizioni dirette ad esonerare categorie di contribuenti dall’applicazione della predetta disciplina sulla fatturazione elettronica.
In particolare, oltre alla norma in commento, si segnalano le seguenti:
- l’articolo 10-bis che esclude dall’ambito applicativo, per l’anno 2019, i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata;
- l’articolo 10-ter che esclude i soggetti passivi IVA che offrono i servizi regolamentati di pubblica utilità nei confronti di privati con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005.
- l’articolo 15 che esclude dall’ambito applicativo i soggetti non residenti identificati in Italia.
Pertanto, tenuto conto dei rilevanti effetti di maggior gettito ascritti in sede di introduzione della disciplina sulla fatturazione elettronica - dovuti, in particolare, all’emersione di nuova base imponibile determinata sia da un effetto deterrente (cambiamento di comportamento dei contribuenti infedeli e potenziamento della c.d. tax compliance) sia dal rafforzamento dell’attività di controllo (acquisizione più tempestiva delle informazioni) - appare utile acquisire elementi per verificare la quota parte dei predetti effetti che potrebbe venir meno in considerazione della platea di contribuenti interessata dall’esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica.
Inoltre, tenuto conto che anche il profilo sanzionatorio concorre alla complessiva valutazione degli effetti finanziari ascritti alla disciplina originaria, andrebbe verificato l’impatto finanziario determinato dall’attenuazione delle sanzioni previste dalla norma in esame.
Andrebbero infine fornite indicazioni in merito a quanto disposto dal comma 1-bis, con particolare riferimento alla possibilità per la Sogei Spa di far fronte agli adempimenti previsti, anche senza avvalersi di soggetti terzi.
Fatturazione elettronica per operatori sanitari
La norma, introdotta dal Senato[18], modifica la disciplina della fatturazione elettronica prevedendo, per l’anno 2019, una riduzione del relativo ambito applicativo.
In particolare, sono esonerati dall’obbligo di fatturazione elettronica i soggetti tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria, ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata. L’esonero riguarda le fatture i cui dati sono inviati al Sistema di tessera sanitaria.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
Al riguardo, in merito alla riduzione dell’ambito di applicazione della disciplina sulla fatturazione elettronica si rinvia a quanto rilevato nella scheda relativa all’articolo 10.
Fatturazione elettronica per servizi di pubblica utilità
La norma, introdotta dal Senato[19], prevede una specifica disciplina per le fatture elettroniche emesse da soggetti passivi IVA che offrono i servizi regolamentati di pubblica utilità nei confronti di persone fisiche che non operano nell’ambito di attività d’impresa, arte e professione. La specifica disciplina, da definire con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate in relazione ai profili tecnici di emissione del documento tramite il Sistema di Interscambio, si applica per le fatture emesse nei confronti di consumatori finali con i quali sono stati stipulati contratti prima del 1° gennaio 2005 e non è stato possibile identificare il codice fiscale anche a seguito dell’utilizzo dei servizi di verifica offerti dall’Agenzia delle entrate.
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
Al riguardo, si rinvia a quanto indicato nella scheda relativa all’articolo 10, in merito alla possibile riduzione del maggior gettito già scontato nei tendenziali con riguardo alla disciplina generale in materia di fatturazione elettronica.
Nello specifico andrebbero acquisiti elementi in merito all’ammontare imponibile interessato dalla disposizione al fine di verificarne l’effettivo impatto finanziario. A tal fine, peraltro, andrebbero anche esplicitate la modalità operative che saranno definite con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate.
Semplificazione in tema di emissione e annotazione delle fatture
Le norme intervengono sulla disciplina IVA relativa ai termini di emissione e annotazione delle fatture di vendita. Le modifiche, che decorrono dal 1° luglio 2019, riguardano i seguenti profili:
- si prevede un periodo di 10 giorni per l’emissione della fattura (in luogo dell’emissione immediata) che documenta l’operazione effettuata (articolo 11, comma 1, lettera b)).
La norma[20], nel testo previgente, fissava l’obbligo di emissione al momento dell’effettuazione delle operazioni;
- si dispone che l’annotazione nel registro IVA della fattura emessa debba essere effettuata entro il giorno 15 del mese successivo con riferimento al mese di effettuazione delle operazioni (articolo 12, comma 1, primo periodo del nuovo comma 1 dell’art. 23 del DPR n. 633/1972).
La norma[21], nel testo previgente, fissava l’obbligo di annotare entro 15 giorni le fatture emesse con riferimento alla data di emissione;
- si modificano i termini per l’annotazione di fatture relative a specifiche operazioni. In particolare, si dispone che nell’ipotesi fatture emesse dall’acquirente nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente[22], il termine per la registrazione è fissato al “giorno 15 del mese successivo a quello di emissione e con riferimento al medesimo mese (articolo 12, comma 1, secondo periodo del nuovo comma 1 dell’art. 23 del DPR n. 633/1972).
La norma[23], nel testo previgente, fissava un diverso obbligo di registrazione per le seguenti operazioni:
· cessioni di beni e prestazioni di servizio individuabili con specifica documentazione (ad esempio il documento di trasporto);
· prestazioni di servizi rese a soggetti appartenenti ad altro Stato UE;
· prestazioni di servizi di cui all’art. 6, sesto comma, primo periodo, rese o ricevute da un soggetto passivo stabilito fuori dell’UE.
Viene inoltre inserito l’obbligo di indicare nella fattura emessa, la data in cui è effettuata la cessione o prestazione ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, qualora tale data sia diversa da quella di emissione della fattura (articolo 11, comma 1, lettera a)).
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che il rinvio dell’efficacia al 1° luglio 2019 è volto a consentire alle software house le modifiche ai programmi che si rendessero necessarie.
La RT afferma inoltre il carattere procedurale delle modifiche, che non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.
La Nota del Governo presentata nel corso dell’esame presso il Senato afferma che non si ravvisano elementi di pregiudizio delle modifiche recate dalla norma, in merito ai tempi di emissione delle fatture, rispetto all’efficacia dell’azione di contrasto all’evasione.
La Nota afferma inoltre che le norme sono in linea con le disposizioni della Direttiva IVA e garantiscono che la fatturazione avvenga nei termini della liquidazione periodica.
Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato dalla Nota del Governo circa l’assenza di pregiudizio all’efficacia dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, andrebbe verificato se il termine più ampio previsto per l’emissione della fattura possa determinare, per le operazioni effettuate negli ultimi dieci giorni di ciascun periodo di liquidazione IVA, un differimento al periodo successivo. Tale aspetto andrebbe, in particolare, chiarito con riferimento all’ultima liquidazione periodica IVA (mensile o trimestrale) di ciascun anno, al fine di evitare effetti negativi di cassa.
Si segnala, inoltre, che la disposizione contenuta nell’articolo 11 sembrerebbe applicabile alle cd. “fatture immediate” in quanto per le cd. “fatture differite” rimane ferma la deroga prevista dall’art. 21, co. 4, lett. a).
La richiamata lettera a) stabilisce che per le cessioni di beni la cui consegna o spedizione risulta da documento di trasporto o da altro documento idoneo a identificare i soggetti tra i quali è effettuata l'operazione ed avente le caratteristiche determinate con decreto del Presidente della Repubblica 14 agosto 1996, n. 472, nonché per le prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione, effettuate nello stesso mese solare nei confronti del medesimo soggetto, può essere emessa una sola fattura, recante il dettaglio delle operazioni, entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione delle medesime.
Qualora fosse confermata l’applicazione alle sole “fatture immediate accompagnatorie” – ossia a fatture che non richiedono documento di trasporto in quanto emesse in via immediata anche per documentare la consegna del bene ceduto – andrebbero forniti chiarimenti in merito alle modalità attuative e ai relativi effetti finanziari. In particolare, andrebbe chiarito se, in pendenza del termine di 10 giorni per l’emissione della fattura, il trasporto possa avvenire senza alcun documento di accompagnamento. In tale ipotesi infatti, potrebbe risultare affievolita l’efficacia delle verifiche fiscali in fase di trasporto dei beni.
Semplificazione in tema di annotazione degli acquisti
La norma interviene sulla disciplina IVA in materia di registrazione delle fatture di acquisto[24], sopprimendo l’obbligo di attribuire un numero progressivo alle fatture ricevute in sede di annotazione nell’apposito registro.
La relazione illustrativa segnala che l’adempimento della numerazione progressiva delle fatture prevista dall’articolo 25 del DPR n. 633/1972 risulta automaticamente assolto per le fatture elettroniche inviate tramite Sistema di interscambio.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione riveste natura procedurale e non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.
Nella Nota del Governo trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato si afferma che la disposizione non reca pregiudizio rispetto all’efficacia dell’azione di contrasto all’evasione fiscale. La Nota rileva inoltre come, in riferimento ai documenti diversi dalla fattura elettronica, la numerazione progressiva del documento non sia significativa ai fini della tracciabilità dei documenti di acquisto.
Al riguardo, pur prendendo atto di quanto affermato nella Nota trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, secondo la quale la disposizione non reca pregiudizio rispetto all’efficacia dell’azione di contrasto all’evasione fiscale, si rileva che, in base alla vigente normativa, gli obblighi di fatturazione elettronica non interessano l’intera platea dei contribuenti. Ulteriori esenzioni dall’applicazione della predetta disciplina sulla fatturazione elettronica sono introdotte anche nel provvedimento in esame (cfr. scheda relativa all’articolo 10). Appare pertanto necessario acquisire conferma che, anche alla luce di tali esenzioni, la disposizione in esame non sia suscettibile di affievolire l’efficacia del contrasto all’evasione fiscale.
Semplificazione in tema di detrazione dell’IVA
La norma interviene sulla disciplina IVA in materia di detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti[25].
In particolare, si stabilisce che in sede di liquidazione periodica IVA, può essere detratta l’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente.
La relazione illustrativa chiarisce che la norma consente al cessionario/committente di computare l’IVA addebitatagli in fattura nella liquidazione del periodo in cui l’operazione si considera effettuata. La medesima facoltà non è ammessa con riferimento alle operazioni effettuate in un anno d’imposta le cui fatture di acquisto sono ricevute nell’anno successivo.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma che la disposizione riveste natura procedurale e non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
La disposizione, infatti, consente al contribuente di anticipare, rispetto alla previgente normativa, il momento della detrazione dell’IVA purché la ricezione della fattura e l’effettuazione dell’operazione avvengano nel medesimo periodo d’imposta. Si ritiene pertanto che gli effetti finanziari per la finanza pubblica siano compensati nell’arco dell’anno di riferimento.
Disposizioni di coordinamento in tema di fatturazione elettronica
La norma interviene sulla disciplina relativa alla fatturazione elettronica[26] al fine di escludere da tale obbligo i soggetti non residenti identificati in Italia.
La relazione illustrativa afferma che la disposizione è diretta a coordinare il D.Lgs. n. 127 del 2015 - che disciplina la fatturazione elettronica e la trasmissione telematica delle fatture o dei relativi dati - con la Decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018, che ha autorizzato l’Italia a disporre l'uso delle fatture elettroniche emesse da soggetti passivi stabiliti sul territorio italiano. Nella Decisione di esecuzione si fa riferimento ai soggetti passivi "stabiliti "sul territorio italiano, mentre nel decreto legislativo il riferimento in tema di obbligo della fatturazione elettronica è ai soggetti "stabiliti o identificati" nel territorio dello Stato.
Con un emendamento approvato dal Senato[27], è stato introdotto il comma 1-bis che sostituisce l’articolo 4 del d.lgs. n. 127/2015 recante disposizioni in materia della c.d. “dichiarazione precompilata IVA”.
In particolare, il richiamato articolo 4, nel testo che si intende sostituire, prevede la realizzazione di un programma di assistenza in favore di esercenti arti e professioni, di imprese in regime di contabilità semplificata e di soggetti che effettuano la trasmissione telematica dei corrispettivi. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti gli elementi informativi per la liquidazione IVA, nonché una bozza della dichiarazione annuale IVA e dei modelli F24 di versamento.
Per i soggetti che si avvalgono degli elementi messi a disposizione dell’Agenzia delle entrate, è disposto l’esonero dagli obblighi di tenuta dei registri IVA (acquisti e fatture emesse).
La nuova formulazione, nel riproporre la norma relativa alla c.d. “dichiarazione IVA precompilata” differisce la decorrenza del programma di assistenza dal 2019 al 2020 e stabilisce che l’esonero dalla tenuta dei registri IVA è consentito non solo a chi convalida i dati dell’Agenzia delle entrate, ma anche a chi li integra.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica evidenzia che la disposizione allinea il dato normativo al provvedimento di autorizzazione alla decisione di esecuzione (UE) 2018/593 del Consiglio del 16 aprile 2018.
La RT afferma che la disposizione riveste natura procedurale e non determina impatti sul gettito tributario previsto a legislazione vigente.
La Nota del Governo, trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, in merito al fatto che l’autorizzazione comunitaria interessa i soggetti “stabiliti” il periodo dal 1 luglio 2018 al 31 dicembre 2021, afferma che l’articolo 4 della Decisione 2018/593 apre ad una proroga da concedere a seguito di una nuova richiesta accompagnata da una relazione che dimostri l’efficacia della misura ai fini della lotta alla frode e all’evasione dell’IVA e della semplificazione della riscossione delle imposte. Pertanto, la Nota afferma che non risulta necessario inserire nella norma un termine di efficacia.
Al riguardo, si rinvia a quanto evidenziato con riguardo all’articolo 10, in merito alla possibile contrazione del maggior gettito già scontato in sede di introduzione della disciplina sulla fatturazione elettronica.
Nello specifico, andrebbero fornite indicazioni in merito alla quota dei predetti effetti finanziari, scontati a legislazione vigente, con riferimento ai soggetti cd “identificati” che verrebbero meno per effetto della norma in esame che prevede l’esclusione degli stessi dall’obbligo di fatturazione elettronica.
Inoltre, andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito all’eventuale effetto elusivo che le modifiche introdotte dal comma 1-bis potrebbero determinare, estendendo l’esonero dall’obbligo di tenuta di registri per chi integra la dichiarazione IVA precompilata.
Disposizioni di armonizzazione in tema di fatturazione elettronica
La norma, introdotta dal Senato[28], interviene sull’art. 1, co. 213, della legge n. 244/2007 relativo alla ricezione delle fatture di acquisto in formato elettronico da parte delle p.a. In particolare, si dispone che con il decreto ministeriale di attuazione previsto dalla citata norma debbano essere definite le cause che possono consentire alle amministrazioni destinatarie delle fatture elettroniche di rifiutare le stesse, nonché le modalità tecniche con le quali comunicare tale rifiuto al cedente/prestatore, anche al fine di evitare rigetti impropri e di armonizzare tali modalità con le regole tecniche del processo di fatturazione elettronica tra privati.
L’emendamento che ha introdotto la norma in esame non è corredato di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
Al riguardo, si segnala che la disposizione appare volta ad introdurre talune fattispecie in presenza delle quali le pubbliche amministrazioni possano rifiutare le fatture elettroniche. La disposizione appare quindi suscettibile di ridurre l’ambito applicativo della disciplina sulla fatturazione elettronica. In proposito si richiamano le considerazioni svolte con riguardo all’ articolo 10, in merito alla possibile riduzione del maggior gettito già scontato ai fini delle previsioni tendenziali.
La norma interviene sulla disciplina del processo tributario di cui al decreto legislativo n. 546 del 1992 prevedendo, tra l’altro:
- modifiche all’articolo 16-bis al fine di stabilire che la notifica e il deposito degli atti e documenti presso le segreterie delle Commissioni tributarie avvengano esclusivamente con modalità telematiche. Le disposizioni si applicano ai giudizi instaurati, in primo e in secondo grado, con ricorso notificato a decorrere dal 1° luglio 2019. Rimane confermata la facoltatività delle modalità telematiche per i procedimenti nei quali la parte sta in giudizio personalmente senza essere assistito da un difensore abilitato, in relazione all’esiguità del valore della lite (fino a 3.000 euro) (comma 1, lettera a), e comma 5).
L’articolo 16-bis sul quale si interviene è stato introdotto dall’articolo 9, comma 1, lettera h) del d.lgs. n. 156/2015 (AG n. 184). Alla disposizione non erano ascritti effetti finanziari;
- l’inserimento dell’articolo 25-bis recante disposizioni in materia di potere di certificazione di conformità.
In particolare, si estende l’ambito dei soggetti cui è consentito attestare la conformità della copia di un atto processuale di parte, di un provvedimento del giudice, di un documento formato su supporto analogico e detenuto in originale o in copia conforme, degli atti e provvedimenti presenti nel fascicolo informatico. Tale funzione è estesa al difensore e al dipendente di cui si avvalgono gli enti impositori, all’agente della riscossione e agli iscritti all’albo dei soggetti privati abilitati ad effettuare attività di liquidazione e di accertamento dei tributi e quelle di riscossione dei tributi e di altre entrate delle province e dei comuni[29]. L’estrazione di copie autentiche ai sensi della norma in esame esonera dal pagamento dei diritti di copia (comma 4 dell’articolo 25-bis introdotto dal comma 1, lettera b));
- si introduce una norma di interpretazione autentica dell'articolo 16?bis, comma 3, nel testo previgente[30] (comma 2);
- sono disciplinati i casi in cui non sia possibile fornire con modalità telematiche la prova della notificazione o della comunicazione eseguite a mezzo di posta elettronica certificata.
In tali casi i soggetti interessati (il difensore o il dipendente di cui si avvalgono l’ente impositore, l’agente della riscossione ed i soggetti iscritti nell’albo per la riscossione[31] degli enti locali) provvedono in base alle disposizioni che regolano l'estrazione di copia su supporto analogico (di cui all’articolo 9, commi 1?bis e 1?ter, della legge n. 53 del 1994 concernente “notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”). I medesimi soggetti, nel compimento di tali attività, assumono ad ogni effetto la veste di pubblico ufficiale (comma 3);
- viene prevista la partecipazione a distanza delle parti all’udienza pubblica di cui all’art. 34 del d.lgs. n. 546/1992 mediante collegamento in audiovisione (comma 4).
Agli oneri recati dal comma 1, lettera b) – riferiti, in particolare, al comma 4 dell’articolo 25-bis introdotto al decreto legislativo n. 546/1992 – valutati in 165.000 euro annui a decorrere dal 2019 si provvede ai sensi dell’articolo 26 del provvedimento in esame (comma 6).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti ai fini dei saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Minori entrate extratributarie |
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Esenzione diritti di copia atti giudiziari |
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-0,165 |
-0,165 |
-0,165 |
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-0,165 |
-0,165 |
-0,165 |
|
-0,165 |
-0,165 |
-0,165 |
La relazione tecnica afferma quanto segue.
Le disposizioni che intervengono sull’articolo 16-bis del d.lgs. n. 546/1922 (comma 1, lettera a) comportano, complessivamente, un risparmio derivante dall’introduzione dell’obbligatorietà del processo telematico. Tale risparmio è determinabile solo a consuntivo e, pertanto, la RT non associa alla norma effetti finanziari.
In particolare, la RT evidenzia che l’introduzione dell’obbligatorietà del deposito telematico di atti e documenti (fatta eccezione per i contribuenti che decidono di stare in giudizio senza essere assistiti da un difensore abilitato, per i quali rimane la facoltatività), determina, presso ciascuna Commissione tributaria provinciale e regionale, l’immediata e quasi totale eliminazione del deposito cartaceo della documentazione riferita alle nuove controversie. Conseguentemente, per effetto delle procedure di scarto degli atti d’archivio poste in essere dalle segreterie delle Commissioni tributarie alle scadenze prefissate dalla normativa di settore, la RT ritiene che si potrà ottenere la progressiva, stabile e consistente riduzione degli archivi cartacei e degli spazi degli immobili che attualmente sono utilizzati per la conservazione dei documenti processuali e, quindi, la riduzione dei relativi costi. Inoltre, prosegue la RT, alla strutturale riduzione di tutti i costi relativi agli archivi delle Commissioni tributarie connessi con la gestione e la custodia fisica degli atti processuali cartacei, si associa un recupero di produttività correlato, a regime, al personale di segreteria attualmente destinato alla gestione degli archivi che potrà, invece, essere utilizzato per il supporto all’attività giurisdizionale. La RT afferma che, in base all’andamento del contenzioso negli anni 2015-2017, come rilevabile dalle Relazioni annuali sullo stato del contenzioso pubblicate dal Ministero dell’Economia e delle finanze, è possibile stimare in circa 233.000 i nuovi ricorsi ed appelli che saranno depositati annualmente presso le Commissioni tributarie con modalità telematica da parte dei difensori professionisti e degli enti impositori. A ciò si aggiunge il totale azzeramento del trasferimento materiale dei fascicoli cartacei dalle Commissioni tributarie provinciali alle Commissioni tributarie regionali di rispettiva afferenza territoriale e dei relativi costi di spedizione, laddove la sentenza di primo grado risulti essere stata oggetto di appello. Al riguardo, si precisa che le Commissioni tributarie provinciali movimentano annualmente circa 68 mila fascicoli processuali verso la sede del capoluogo di regione utilizzando i servizi di corriere presenti sul mercato.
Con riferimento all’articolo 25-bis che si introduce nel d.lgs. n. 546/1992 (comma 1, lettera b)), la RT stima effetti onerosi determinati dal rilascio di copie conformi senza il pagamento di diritti di copia.
In particolare, la RT segnala che l’introduzione del nuovo articolo 25-bis è correlata all’esigenza di attribuire al difensore la qualità di pubblico ufficiale laddove lo stesso dichiari conformi agli originali gli atti di cui è in possesso o li abbia prelevati dal fascicolo informatico al fine di effettuarne la notifica e il deposito. Tale disposizione è già presente nelle norme relative ai processi telematici civili e amministrativi.
La RT ricorda che nell’ambito del processo telematico tributario è già consentito il prelievo di copie semplici di atti presenti nel fascicolo informatico in esenzione dei diritti di copia e che gli importi di tali diritti sono fissati dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze del 27 dicembre 2011.
Con riguardo al rilascio di copie autentiche per il ricorso in Cassazione, la RT afferma che dalla relazione annuale sullo stato del Contenzioso tributario del 2017, si evince che circa 11.000 sono i ricorsi presentati presso la Suprema Corte; tale ricorso deve essere corredato da una copia autentica della sentenza della Commissione tributaria regionale oggetto di impugnativa.
Pertanto, applicando il costo medio di 15 euro per ogni copia autentica alle 11.000 richieste di sentenze di secondo grado oggetto di impugnativa in Cassazione, si ritiene che la disposizione in esame comporti una minore entrata pari a circa 165.000 euro annui.
Per quanto concerne i collegamenti audiovisivi per l’udienza a distanza (comma 4), la RT afferma che alle relative spese si provvede mediante l’utilizzo delle risorse finanziarie assegnate al Dipartimento delle finanze per la realizzazione del Piano tecnico di automazione.
La Nota del Governo, trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, in merito alla stima effettuata dalla relazione tecnica sulla base di n. 11.000 richieste di sentenze di secondo grado, afferma che nel periodo 2014-2017 il numero delle sentenze (riportato in apposita tabella nel dossier del Senato) pur essendo superiore al predetto numero presenta un andamento decrescente (da 11.417 nel 2015 a 11.241 nel 2017). Segnala, inoltre, che le minori entrate risulteranno, a regime, più che compensate dal risparmio dei costi che attualmente sostengono le segreterie delle Commissioni tributarie per il rilascio delle copie autentiche delle sentenze (es. carta, toner, energia elettrica, ore lavorative degli addetti).
In merito all’introduzione dell’obbligo delle modalità telematiche, in risposta ai possibili maggiori oneri che potrebbero interessare la fase iniziale delle procedure, la Nota afferma che il processo tributario telematico è attivo dal mese di luglio 2017 anche se in regime di facoltatività. Ritiene pertanto che gli uffici interessati dispongano di attrezzature informatiche e sistemi informativi adeguati, e ricorda che negli ultimi due anni è stata avviata una costante attività di formazione del personale.
Al riguardo, tenuto conto dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo trasmessa al Senato, non si formulano osservazioni.
Tuttavia, pur considerando l’esiguità degli importi, sarebbero utili chiarimenti in merito alla mancata iscrizione di oneri per mancata riscossione dei diritti di copia anche nel 2018.
Normativa vigente: il comma 7, dell’art. 3 del DL n. 59/2016, prevede che il Ministero della giustizia possa avvalersi di SOGEI S.p.A. Tale società provvede, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti.
SOGEI S.p.A. è ricompresa nell’elenco delle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009.
La norma sostituisce il comma 7 dell’art. 3 del DL n. 59/2016, con un nuovo testo. La disposizione introdotta prevede che il Ministero della giustizia possa avvalersi di SOGEI S.p.A. per i servizi accessori alla digitalizzazione della giustizia e alla gestione dei sistemi informativi sviluppati dal medesimo ministero. Ai fini della realizzazione dei predetti servizi di interesse generale, la Società provvederà, tramite Consip S.p.A., all'acquisizione dei beni e servizi occorrenti (comma 1).
Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma, introdotta dal Senato.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione nel presupposto – sul quale appare necessaria una conferma - della possibilità per SOGEI (inclusa nel periodo della p.a. ai fini del conto consolidato) di esercitare i compiti previsti nel quadro delle risorse esistenti.
Servizi informatici in favore di Equitalia Giustizia S.p.A.
Normativa vigente: l’art. 1, del DL n. 193/2016 ha disposto la soppressione, a decorrere dal 1° luglio 2017, delle società del gruppo Equitalia S.p.A. assegnando le funzioni relative alla riscossione nazionale all'Agenzia delle entrate che le esercita mediante un ente pubblico economico denominato Agenzia delle entrate-Riscossione (commi 1 e 2). L’art. 1, comma 11, lett. b), del medesimo decreto legge ha, inoltre, disposto che Equitalia Giustizia S.p.A., continui a svolgere le funzioni attinenti il sistema giudiziario diverse dalla riscossione[32].
La norma modifica l’art. 1, comma 11, lett. b), del DL n. 193/2016, prevedendo che SOGEI S.p.A. continui a fornire a Equitalia Giustizia S.p.A. servizi di natura informatica (comma 1).
Equitalia Giustizia S.p.A. è ricompresa nell’elenco delle pubbliche amministrazioni ai fini del conto economico consolidato individuate dall’ISTAT ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge n. 196/2009.
Il prospetto riepilogativo e la relazione tecnica non considerano la norma, introdotta dal Senato.
Al riguardo, andrebbe chiarito se l’attività della SOGEI possa essere esercitata nel quadro delle risorse esistenti ovvero se sia prevista la corresponsione di risorse da parte di Equitalia Giustizia S.p.a, anch’essa inclusa nel perimetro della p.a. ai fini dei conti di rilievo europeo.
ARTICOLI da 16-quater a 16-septies
Contrasto all’evasione fiscale
Le norme, introdotte dal Senato[33], intervengono su alcune delle disposizioni vigenti in materia di contrasto all’evasione fiscale. Le modifiche prevedono, tra l’altro, quanto segue:
- si interviene sull’articolo 11 del DL n. 201/2011 in materia di accesso all’anagrafe dei rapporti finanziari. In particolare, si prevede l’incremento a 10 anni (in luogo dei termini massimi di decadenza previsti in materia di accertamento delle imposte sui redditi) degli obblighi di conservazione dei dati trasmessi dagli operatori finanziari ed un più ampio utilizzo delle medesime informazioni da parte della Guardia di finanza, dell’Agenzia delle entrate e del dipartimento delle finanze delle informazioni. Si includono inoltre, nella relazione annuale che l’Agenzia delle entrate presenta alle Camere in merito ai risultati relativi all’emersione fiscale, anche i risultati della Guardia di finanza (articolo 16-quater);
- si sostituisce il comma 2 dell’articolo 24[34] del DL n. 78/2010 stabilendo che i già previsti piani di intervento da parte dell’Agenzia delle entrate e della Guardia di finanze siano effettuati nei confronti dei contribuenti cui non si applicano gli indici di affidabilità fiscale (l’attuale formulazione fa riferimento invece agli studi di settore) e che i predetti piani di intervento siano basati anche sulle informazione delle banche dati e degli elementi emersi nell’esercizio degli ordinari poteri istruttori e d’indagine (in luogo dell’analisi di rischio a livello locale che riguardino almeno un quinto della platea di riferimento) (articolo 16-quinquies);
- si prevede un’apposita convenzione tra Agenzia delle entrate e Guardia di finanza per lo scambio di informazioni relative all’evasione fiscale anche in base ad accordi tra l’Italia e gli Stati esteri (articolo 16-sexies);
- si interviene sull’articolo 22[35] del d.lgs. n. 472/1997 prevedendo maggiori informazioni tra Guardia di finanza e Agenzia delle entrate al fine di rafforzare le misure poste a garanzia del credito erariale e a sostegno delle relative procedure di riscossione (articolo 16-septies).
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi
La norma introduce[36] l’obbligo (in luogo della facoltà) della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri e delle prestazioni di servizi con la seguente decorrenza:
- dal 1° luglio 2019, per i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro;
- dal 1° gennaio 2020 per la generalità dei contribuenti.
In via transitoria, nel 2019, si applica il regime scelto in base alle opzioni esercitate entro il 31 dicembre 2018 (comma 1, lettera a))
La modifica recata al comma 1, lettera b) ha natura di coordinamento.
In deroga ai citati obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi, le cessioni e prestazioni effettuate nelle zone individuate da apposito decreto del MEF, possono essere documentate mediante emissione della ricevuta fiscale o dello scontrino, con l’osservanza delle relative discipline (comma 1, lettera c), cpv. comma 6-ter).
I soggetti, tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, possono adempiere agli obblighi in commento mediante la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei dati al Sistema tessera sanitaria[37] (comma 1, lettera c), cpv. comma 6-quater).
Con emendamento approvato dal Senato[38] si dispone che gli obblighi relativi al registro dei corrispettivi[39] ai fini IVA con sistemi elettronici da parte degli esercenti commercio al minuto e attività assimilati è considerata regolare in difetto di trascrizione su supporti cartacei nei termini di legge, se in sede di accesso, ispezione o verifica gli stessi risultano aggiornati sui predetti sistemi elettronici e vengono stampati a seguito della richiesta avanzata dagli organi procedenti ed in loro presenza (comma 1-bis).
Per gli anni 2019 e 2020 è riconosciuto un contributo per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti per adempiere gli obblighi di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi. Il contributo - pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento – è riconosciuto sotto forma di sconto sul prezzo praticato dal fornitore, il quale recupera l’importo mediante credito d’imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n. 241/1997. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sono definite le modalità operative per la fruizione, il controllo ed il monitoraggio dell’agevolazione nel rispetto del limite di spesa pari a 36,3 milioni per il 2019 e a 195,5 milioni per il 2020 (comma 1, lettera c), cpv. comma 6-quinquies).
Viene ripristinata la riduzione del termine di decadenza per la notificazione degli avvisi di accertamenti rivolte a soggetti che operano nel commercio al minuto e attività assimilate e che non applicano la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi (comma 2, che abroga l’ultimo periodo del comma 1, art. 3, D.lgs. n. 127/2015)
Il comma 2 prevede anche modifiche all’articolo 4, comma 1, del d.lgs. n. 127/2015 dirette a sopprimere il riferimento all’esercizio di opzione per la memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Inoltre, modificando il comma 2 dell’articolo 4 del medesimo decreto legislativo n. 127, definisce gli obblighi in materia di tenuta di registri IVA.
Il comma 3, non modificato nel corso del Senato, stabilisce che agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi dell’articolo 26.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Maggiori entrate tributarie |
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Obbligo trasmissione elettronica corrispettivi (dal 1°luglio2019); introduzione graduale (1/7/2019 per soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro e 1/7/2020 per altri soggetti) |
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336,5 |
1.337,9 |
1.823,3 |
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336,5 |
1.337,9 |
1.823,3 |
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336,5 |
1.337,9 |
1.823,3 |
Credito d’imposta per acquisto, sostituzione o adeguamento misuratori fiscali – effetti IIDD |
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17,8 |
88,5 |
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17,8 |
88,5 |
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17,8 |
88,5 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Credito d’imposta per acquisto, sostituzione o adeguamento misuratori fiscali |
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36,3 |
195,5 |
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36,3 |
195,5 |
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36,3 |
195,5 |
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La relazione tecnica afferma quanto segue.
A. Contrasto all’evasione fiscale: recupero di gettito
La RT riporta, in primo luogo, alcuni dati e considerazioni in materia di evasione fiscale.
La RT ripartisce il gap dell’IVA nelle seguenti componenti:
- evasione da omessa fatturazione, ovvero “evasione con consenso” tra acquirenti e fornitori circa l’importo da fatturare;
- evasione da omessa dichiarazione, ovvero la c.d. “evasione senza consenso”;
- evasione da omesso versamento;
- false compensazioni e frodi.
La RT segnala che l’evasione da omessa fatturazione è basata sul “consenso” tra gli operatori economici, che si accordano per non fatturare l’IVA, e che quindi risultano difficilmente tracciabili e accertabili.
Per contrastare l’evasione derivante da omesso versamento o da omessa dichiarazione sono state, invece, adottate negli ultimi anni specifiche misure che hanno contribuito a ridurre il gap dell’IVA (ad es. l’obbligo della fatturazione elettronica, a partire dal 1° gennaio 2019, permette all’Amministrazione tributaria di acquisire in tempo reale le informazioni contenute nelle fatture emesse e ricevute fra operatori, consentendo controlli tempestivi e automatici della coerenza fra l’IVA dichiarata e quella versata).
La RT ritiene che la strategia di organica riduzione del gap IVA fondata su una più efficiente e tempestiva trasmissione delle informazioni sulle cessioni e sugli acquisti da parte dei contribuenti e da una conseguente retroazione da parte dell’Agenzia, costituisce un deterrente per contrastare il fenomeno dell’evasione derivante dalle transazioni nei confronti dei consumatori (B2C), non incluse nell’ambito di applicazione della fatturazione elettronica obbligatoria.
La RT ricorda che, attualmente, è già prevista: i) la facoltà di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati dai commercianti al dettaglio per i quali oggi vengono emessi scontrini e ricevute (decorrenza 1° gennaio 2017); ii) l’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici (decorrenza 1° aprile 2017); iii) l’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi derivanti dalle cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori (decorrenza 1° luglio 2018) .
Ovviamente, prosegue la RT, la combinazione sinergica degli strumenti adottati non azzererà il fenomeno, sia perché esiste una categoria di contribuenti che è restia a rispondere agli stimoli alla compliance, sia perché, a seguito dell’innovazione normativa, parte della platea potrebbe tendere a modificare i propri comportamenti orientandosi verso altre forme di evasione.
La RT segnala, quindi, che la norma in esame rientra nelle misure finalizzate al contrasto all’evasione fiscale.
In base a quanto indicato dalla RT, gli effetti benèfici, in termini di contrasto all’evasione fiscale, della norma in esame deriverebbero da:
1) un effetto deterrente sui contribuenti, che, consapevoli del fatto che l’Amministrazione fiscale ha a disposizione in modo tempestivo le informazioni sui corrispettivi, tendono ad orientarsi verso un comportamento più adempiente (quantificazione vending machine);
2) la possibilità di porre in essere campagne di stimolo della compliance (le cosiddette comunicazioni “cambia verso”) mirate alle transazioni B2C;
3) maggiore efficienza dei controlli, indotta da una campagna di selezione dei contribuenti basata sulle risultanze delle informazioni disponibili negli archivi informatici dell’Agenzia e che in precedenza potevano essere ottenute solo tramite verifiche nella sede di esercizio del contribuente.
Procede quindi alla stima degli effetti di maggior gettito, distintamente per ciascuno dei punti sopra indicati.
1.Effetto deterrente
Al fine di effettuare una stima del potenziale aumento di gettito derivante dall’effetto deterrente (punto 1), la RT stima che l’introduzione della trasmissione telematica possa indurre un incremento di dichiarazione dei corrispettivi compreso tra l’1,1% e il 4,5%.
Il primo dato (1,1%) è ottenuto dalla RT sulla base di una valutazione ex-post basata sul confronto del trend delle dichiarazioni annuali IVA, nel periodo d’imposta compreso tra il 2016 e il 2017, tra due gruppi interessati, con tempistiche diverse, dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici: i soggetti che hanno cominciato ad inviare telematicamente i dati relativi alle vendite tramite distributori automatici (DA), a partire da aprile 2017 (gruppo A) ovvero da gennaio 2018 (gruppo B), entrambi appartenenti alla attività economica “commercio per mezzo di distributori automatici” (ATECO 47.99.20). Ci si attende che un effetto positivo derivante dall’adempimento telematico si manifesti con una variazione di volumi dichiarati nei due anni superiore per il gruppo A, per i quali il provvedimento ha favorito un’“emersione” delle operazioni, rispetto a quelli del gruppo B, che non hanno ancora modificato le modalità di comunicazione. In effetti, il confronto in termini di volume di affari evidenzia una variazione percentuale del 6,67% per il gruppo A, a fronte di una variazione del 5,57% per il gruppo B. Questo risultato evidenzia un effetto positivo derivante dall’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi quantificabile in 1,1 punti percentuali.
Per quanto concerne il secondo dato (4,5%), e al fine di verificare la robustezza di quanto ottenuto, l’analisi aggregata appena descritta è stata affiancata da un approccio di tipo micro, applicato agli stessi gruppi di contribuenti. Con questo metodo si è voluto verificare se la valutazione del fenomeno sia stata condizionata da pochi soggetti, di dimensioni relativamente grandi, in grado di influenzare la dinamica dell’intero gruppo. Si è quindi considerata la distribuzione “micro” delle variazioni percentuali di volume di affari tra gli anni d’imposta 2016 e 2017 calcolate per ciascun contribuente. Si è riscontrata una variazione percentuale mediana di 5.5 punti per i soggetti di tipo B e di 10 punti per i soggetti di tipo A. Questo risultato, ancora più netto del precedente, evidenzia un effetto positivo derivante dall’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi quantificabile in 4,5 punti percentuali.
Per la quantificazione, si assume che si verifichi un incremento della compliance del 2,8%, pari al valore medio degli effetti positivi evidenziati dalle analisi effettuate tra 1,1 e 4,5.
Dal quadro VT della dichiarazione IVA, la RT osserva che le operazioni imponibili B2C dei soli soggetti con volume d’affari inferiore a 5 milioni di euro, e con l’esclusione degli esercenti arti e professioni che non sarebbero toccati dalla norma in questione (in quanto già interessati dall’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica), ammontano a 242,6 miliardi di euro, a cui corrisponde un ammontare di IVA di 35 miliardi. Applicando alle cessioni il tasso di incremento di compliance stimato del 2,8% si ottiene una stima del gettito IVA aggiuntivo di 981 milioni di euro. A valle del recupero dell’IVA, la RT considera anche un recupero delle imposte dirette, stimato in ragione di 0,289 euro per ogni euro di IVA recuperata. L’extra gettito imputabile alle imposte dirette è, quindi, pari a 284 milioni di euro.
2. Comunicazioni “cambia-verso”
L’ulteriore effetto incrementale deriva dalla possibilità di porre in essere campagne di stimolo della compliance (le cosiddette comunicazioni “cambia verso”) mirate alle transazioni B2C (punto 2). Dall’esperienza maturata sulle comunicazioni IVA sulle transazioni B2B la RT osserva che annualmente sono state inviate ai contribuenti circa 314.000 comunicazioni. Considerando che la platea delle partite IVA che effettua prevalentemente scambi B2C, con l’esclusione dei professionisti, è circa il 45% di quelle che operano B2B, la RT prevede che il set informativo che l’Agenzia acquisirà con l’introduzione della norma consentirà di inviare almeno 142.000 comunicazioni. Considerando la pretesa media potenziale che potrebbero avere le lettere alla luce degli effettivi tassi di risposta registrati, si prevede un extra gettito di IVA di 122,6 milioni di IVA. Sulla base dell’esperienza storica si è osservato che il recupero di IVA implica anche un recupero di imposte dirette quantificato, prudenzialmente, nel 29% dell’extra gettito IVA, ovvero nel caso concreto pari a 35,4 milioni, per un totale di 158 milioni di euro (122,6 milioni di IVA e 35,4 milioni di IIDD).
3.Maggiore efficienza nei controlli
L’analisi del rischio effettuata per elaborare le lettere di compliance costituisce anche la fase istruttoria di selezione per i contribuenti che non regolarizzano la propria posizione né forniscono giustificativi alle anomalie segnalate (punto 3). Tale sinergia garantisce un efficientamento dell’iter istruttorio da parte degli uffici e un miglioramento dell’efficacia dell’attività accertativa, che, anch’esso produce effetti positivi sia sull’IVA sia sulle IIDD. Tale impatto è quantificabile in 257 milioni di euro (di cui 199,4 milioni di IVA e 57,6 milioni di IIDD).
Gradualità della decorrenza
Si ricorda che la norma in esame prevede l’introduzione graduale dell’obbligo di trasmissione telematica dei corrispettivi: a partire dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro e a partire dal 1° gennaio 2020 per tutti gli altri soggetti.
La RT afferma che dal quadro VT della dichiarazione IVA, il numero di soggetti che effettuano transazioni nei confronti di consumatori finali (B2C) è pari a 2,598 milioni, dei quali 1,732 milioni operano solo con scontrini e ricevute e non sono interessati dall’introduzione dell’obbligo della fatturazione elettronica. Di quest’ultimi, sulla base dei dati a disposizione dell’Agenzia delle entrate, desunti dall’archivio RADAR, il 15% ha un volume d’affari superiore a 400 mila euro (0.261 milioni). Inoltre, il 15% dei soggetti con volume d’affari superiore a 4000 mila euro fattura circa il 70% dell’intera platea considerata.
Pertanto, la RT l’introduzione graduale dell’obbligo comporta, nel 2019 i seguenti effetti in termini di recupero di gettito:
- effetto di deterrenza: si recupera un gettito inferiore del 30% rispetto a quello complessivamente stimato (ovvero 673 milioni di euro di IVA e 195 milioni di euro di imposte dirette) in quanto riferito ai soggetti con volume di affari superiore a 400 mila euro;
- stimolo della compliance e dall’efficientamento dell’iter istruttorio: gli effetti sono calcolati solamente con riferimento alla platea delle piccole imprese e sono indicati pari, nel 2019, al 15% di quanto stimato precedentemente (ovvero, rispettivamente, 24 milioni di euro e 39 milioni di euro).
Soltanto a partire dal 2020 si considerano gli effetti complessivi in termini di maggior gettito IVA e, per competenza, delle imposte dirette.
Effetti di cassa
I dati relativi agli effetti di cassa sono indicati dalla RT in una tabella, che si riporta inserendo alcune integrazioni.
(milioni di euro)
Effetti di maggior gettito |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della tax compliance e tempestività informazioni |
336,5 |
1.051,6 |
1.103,60 |
1.103,60 |
1.103,60 |
IVA derivante da maggiore efficienza dei controlli |
0 |
114,8 |
199,4 |
199,4 |
199,4 |
Effetti sulle imposte dirette |
0 |
171,5 |
520,3 |
406,7 |
376,6 |
TOTALE maggior gettito da recupero evasione |
336,5 |
1.337,9 |
1.823,3 |
1.709,7 |
1.679,5 |
B. Credito d’imposta
La RT ricorda che la disposizione prevede un credito d’imposta forfetario pari al 50% della spesa sostenuta per l’acquisto, la sostituzione o l’adeguamento dei misuratori fiscali.
La RT ipotizza una spesa pari a 500 euro per l’acquisto o la sostituzione del misuratore fiscale e una spesa pari a 100 euro per l’adeguamento.
Inoltre, la RT afferma che sulla base dei dati dell’Agenzia delle entrate i soggetti coinvolti dalla proposta normativa che operano mediante scontrini (1,157 milioni di soggetti) dispongono di 1,57 milioni di misuratori fiscali, dei quali, si stima che il 97% dovranno essere adeguati (1,525 milioni, dei quali 0,230 milioni in possesso di soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro), mentre il 3% (0,047 milioni, dei quali 0,007 milioni in possesso di soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro) dovranno essere sostituiti. Inoltre, i restanti 0,575 milioni di soggetti (dei quali 0,092 milioni di soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro) coinvolti dalla disposizione normativa che attualmente operano solo mediante ricevute dovranno dotarsi di nuovi misuratori fiscali.
Pertanto, la stima dell’onere relativo al credito d’imposta è effettuata considerando:
- soggetti che adeguano il misuratore: n. 1.525.000x50 euro = 76,25 milioni di euro. Di questi, i soggetti con volume d’affari superiore a 400.000 euro (decorrenza luglio 2019) sono n. 230.000 e il corrispondente onere è pari a 11,5 milioni di euro;
- soggetti che sostituiscono (n. 47.000 di cui n. 7.000 con volume d’affari superiore a 400.000 euro) o che acquistano (n. 575.000 di cui n. 92.000 con volume d’affari superiore a 400.000 mila): n. (47.000+575.000)x250 euro=155,5 milioni di euro. Di questi, i soggetti interessati alla decorrenza luglio 2019 sono (7.000+92.000=n. 99.000 soggetti) cui corrisponde un onere pari a 24,75 milioni di euro.
La RT riporta quindi la seguente tabella relativa agli effetti finanziari negativi, per cassa, derivanti dal riconoscimento del credito d’imposta.
(milioni di euro)
Credito d’imposta |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
Credito d’imposta |
-36,3 |
-195,5 |
0 |
0 |
0 |
Effetti sulle imposte dirette |
0 |
17,8 |
88,5 |
-47,1 |
0 |
TOTALE maggior gettito da recupero evasione |
-36,3 |
-177,7 |
88,5 |
-41,7 |
0 |
Effetti complessivi della disposizione
(milioni di euro)
Cassa |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
IVA da omessa dichiarazione – stima miglioramento della tax compliance e tempestività informazioni |
336,5 |
1.051,6 |
1.103,60 |
1.103,60 |
1.103,60 |
IVA derivante da maggiore efficienza dei controlli |
0 |
114,8 |
199,4 |
199,4 |
199,4 |
Effetti sulle imposte dirette |
0 |
171,5 |
520,3 |
406,7 |
376,6 |
TOTALE maggior gettito da recupero evasione |
336,5 |
1.337,9 |
1.823,3 |
1.709,7 |
1.679,5 |
Credito d’imposta |
-36,3 |
-177,7 |
88,5 |
-41,7 |
0 |
Effetto netto della misura |
300,3 |
1.160,2 |
1.911,8 |
1.668,0 |
1.679,5 |
La Nota del Governo, trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, afferma quanto segue.
In merito alla riduzione dell’ambito applicativo (nelle zone da individuare con apposito DM), viene precisato che la stima non considera tali esclusioni. Viene precisato, in proposito che trattandosi di esenzioni legate alla difficoltà di connessione internet, si presume che la riduzione della platea e, conseguentemente gli effetti di gettito siano trascurabili.
In merito ai profili di prudenzialità riferiti all’iscrizione di effetti positivi di gettito derivanti da attività di contrasto all’evasione fiscale e all’opportunità di iscrivere ex-post tali effetti, la Nota segnala che il parametro adottato per la stima (stima della percentuale di incremento dell’effetto deterrenza) deriva dal confronto ex post del trend delle dichiarazioni annuali IVA nel periodo d’imposta compreso tra il 2016 e 2017 tra due gruppi interessati, con tempistiche diverse, dall’obbligo di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi generati mediante distributori automatici. Pertanto, la Nota ritiene che l’iscrizione di effetti positivi risponde a requisiti di prudenzialità.
In merito ai criteri per la stima degli effetti di cassa, la Nota chiarisce che per gli effetti IVA riferiti ai soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro (decorrenza 1/7/2019) è stato calcolato, nel 2019, un effetto rapportato a metà anno. Per i recuperi IVA derivanti dallo stimolo della compliance (cambia verso) e dall’efficientamento dell’iter istruttorio gli effetti di cassa sono stati posticipati di sei mesi rispetto all’introduzione dell’obbligo di trasmissione telematica. Nel 2020, il recupero complessivo di gettito IVA da omessa dichiarazione, per la componente relativa all’effetto di deterrenza, è pari a 981 milioni di euro, cui si sommano i recuperi di gettito derivanti dallo stimolo della compliance e dall’efficientamento dell’iter istruttorio per i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro (per i quali l’obbligo è entrato in vigore il 1° luglio 2019), rispettivamente pari a 18,6 e 30,3 milioni di euro, e il 50% dei recuperi di gettito derivanti dallo stimolo della compliance e dall’efficientamento dell’iter istruttorio per gli altri soggetti (per i quali l’obbligo è entrato in vigore il 1° gennaio 2020), rispettivamente pari a 52,0 milioni di euro (122,6 milioni di euro – 18,6 milioni di euro = 104 milioni di euro / 12 x 6) e 84,6 milioni di euro (199,4 milioni di euro – 30,3 milioni di euro = 169,1 milioni di euro / 12 x 6). Dal 2021 si considerano, per cassa, gli effetti complessivi in termini di maggior gettito IVA.
In merito alla stima riferita al credito d’imposta, la Nota chiarisce che gli effetti positivi per IIDD è determinata dall’inclusione nella base imponibile del credito d’imposta stesso.
Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo in merito ai criteri di stima adottati, con particolare riferimento al profilo della prudenzialità.
Tanto premesso, in considerazione del rilevante effetto ascritto alla norma, a titolo di maggiori entrate tributarie determinate dall’attività di contrasto all’evasione fiscale (1.679 milioni annui in termini di competenza), andrebbe acquisito l’avviso del Governo circa l’opportunità di un abbattimento, in via prudenziale, di tali effetti finanziari al fine di considerare la riduzione dell’ambito applicativo della disposizione, per effetto dell’esclusione di talune zone, da individuare con apposito decreto ministeriale.
Ulteriori chiarimenti, riferiti ai profili di prudenzialità, andrebbero forniti in merito alla quantificazione degli effetti finanziari relativi al credito d’imposta, tenuto conto che, secondo i dati riportati nella RT, l’onere per la sostituzione o acquisto di un misuratore di cassa è di 250 euro e quello in caso di adeguamento è di 50 euro. Ai fini della stima, la relazione tecnica ipotizza che per il 97% dei misuratori esistenti si provveda all’adeguamento e solo il 3% degli esistenti sia sostituito.
In merito alle disposizioni contenute nel comma 1-bis, introdotto dal Senato, andrebbe acquisito l’avviso del Governo riguardo agli effetti finanziari riferiti ad una possibile riduzione dell’efficacia dell’attività di contrasto all’evasione fiscale.
Normativa vigente L’art. 1, co. da 540, della legge n. 232/2016 disciplina, con decorrenza 2018, la lotteria collegata agli scontrini fiscali per acquisti effettuati da esercenti che trasmettono telematicamente i corrispettivi giornalieri all’Agenzia delle entrate. Il comma 543 prevede una anticipazione della lotteria al 1° novembre 2017 in via sperimentale. Alle disposizioni non sono ascritti effetti finanziari.
La norma, intervenendo sull’articolo 1, commi da 540 a 544, della legge n. 232/2016, proroga dal 2018 al 2020 l’entrata in vigore della c.d. “lotteria dei corrispettivi” (comma 1).
Inoltre si istituisce un Fondo per l’attribuzione dei premi e le spese amministrative connesse alla gestione della lotteria con una dotazione di 3 milioni per l’anno 2020 e di 6 milioni annui a decorrere dal 2021. Al relativo onere si provvede ai sensi dell’articolo 26 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Maggiori spese correnti |
||||||||||||
Istituzione Fondo per l’attribuzione dei premi per la lotteria dei corrispettivi |
|
|
3,0 |
6,0 |
|
|
3,0 |
6,0 |
|
|
3,0 |
6,0 |
La relazione tecnica afferma che alla disposizione, analogamente a quanto avvenuto in occasione della legge n. 232/2016, non si ascrivono, in via prudenziale, effetti positivi sul gettito.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
ARTICOLO 18, commi 2-bis e 2-ter
Disposizioni in materia di enti del terzo settore
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, prevede che, al fine di finanziare progetti filantropici, gli enti del terzo settore possano effettuare lotterie finalizzate a sollecitare donazioni di importo non inferiore a euro 500, anche mediante l'intervento degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio dei soggetti partecipanti. Il ricavato derivante dalle lotterie filantropiche è destinato ad alimentare i fondi dei citati enti per la realizzazione di progetti sociali. Con decreto non regolamentare del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono disciplinate le modalità tecniche di attuazione della disposizione in esame, prevedendo, in particolare, le modalità di estrazione e di controllo. La vincita è costituita unicamente dal diritto di scegliere un progetto sociale, tra quelli da realizzare, cui associare il nome del vincitore, con relativo riconoscimento pubblico.
Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Disposizioni in materia di accisa su energia elettrica
Normativa vigente La legge n. 504/1992 (Testo Unico Accise) individua, nella Tabella A, punto n. 11; le agevolazioni in materia di accise sulla produzione di energia elettrica, diversificate in funzione dei combustibili impiegati e delle modalità di produzione. L’articolo 3-bis del decreto legge n. 16/2012 è intervenuto sul citato punto 11 disponendo che per la determinazione dell’imposta dovuta nel caso di produzione combinata di energia elettrica e calore, ai combustibili impiegati si applicano le aliquote rideterminate con decreto del Ministero dello sviluppo economico con riferimento all'efficienza media del parco cogenerativo nazionale, alle diverse tipologie di impianto e anche alla normativa europea in materia di alto rendimento. I coefficienti sono rideterminati su base quinquennale entro il 30 novembre dell'anno precedente al quinquennio di riferimento (comma 1). In via transitoria, fino al 31 dicembre 2017, alla produzione combinata di energia elettrica e calore continuano ad applicarsi i coefficienti individuati dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con deliberazione n. 16/98 dell'11 marzo 1998, ridotti nella misura del 12 per cento (comma 2). La relazione tecnica non quantifica effetti finanziari affermando che la rideterminazione dei coefficienti effettuata con i successivi decreti, consente di garantire almeno lo stesso gettito a legislazione vigente in ragione dei miglioramenti tecnologici intervenuti nella particolare tecnica produttiva.
L’art. 19, co. 3, del decreto legge n. 91/2014, alla lettera b) stabilisce – ai fini della copertura finanziaria di oneri determinati dall’ampliamento della disciplina sull’Aiuto alla Crescita economica (ACE) - che con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli da adottare entro il 30 novembre 2018 sono aumentate, con decorrenza 1° gennaio 2019, le accise sui carburanti in misura tale da assicurare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 mln nel 2019, 146,4 mln nel 2020 e 148,3 mln annui a decorrere dal 2021.
La norma interviene sulla disciplina delle accise[40] relative alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile. In particolare:
- viene prorogata al 30 novembre 2018 (in luogo del 31 dicembre 2017) la disciplina transitoria prevista dall’articolo 3-bis del DL n. 16/2012 (comma 2);
- sono stabiliti, con decorrenza 1° dicembre 2018, i consumi specifici convenzionali da utilizzarsi ai fini del calcolo dei quantitativi dei combustibili impiegati (comma 1).
Viene, abrogato il comma 1 dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 16/2012, che prevede l’individuazione di coefficienti moltiplicativi di aliquote di accisa cui assoggettare la produzione combinata di energia elettrica e di calore utile mediante adozione di un decreto da parte del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze. Tale decreto non risulta adottato.
Inoltre, intervenendo sulla disciplina delle accise sui carburanti, viene soppresso il termine (fissato al 30 novembre 2018) entro il quale deve essere stabilito, con decorrenza 2019, l’incremento delle accise sui carburanti in misura tale da assicurare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 mln nel 2019, 146,4 mln nel 2020 e 148,3 mln annui a decorrere dal 2021.
Tali entrate erano originariamente utilizzate per la copertura finanziaria di oneri determinati dall’ampliamento della disciplina sull’Aiuto alla Crescita economica (ACE) di cui all’articolo 19, comma 3, del DL n. 91/2014 (comma 3). Peraltro tale norma è oggetto di abrogazione con l’art. 3 del disegno di legge di bilancio (C.1334), all’esame della Camera, il cui prospetto riepilogativo ascrive all’abrogazione effetti di minore entrata di importo pari a quelli sopra indicati (140,7 mln nel 2019, 146,4 mln nel 2020 e 148,3 mln annui a decorrere dal 2021)
Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica afferma quanto segue.
Commi 1 e 2
La RT afferma che, dal punto di vista strettamente finanziario, i consumi specifici di tutti i combustibili destinati alla produzione combinata di energia elettrica e calore utile introdotti al punto 11 della Tabella A allegata al Testo Unico Accise con la norma in esame sono uguali a quelli già individuati dal comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 16/2012 per tutti gli operatori diversi dall’ENEL, ad eccezione del coefficiente previsto per gli oli vegetali non modificati chimicamente, che non era oggetto di specifica disposizione normativa. In proposito, la RT precisa che i consumi specifici dei predetti combustibili introdotti dalla norma in esame per l’ENEL, con l’eccezione del gas naturale, sono maggiori di quelli già individuati dal comma 2 dell’articolo 3-bis del decreto-legge n. 16/2012. Considerato che, sulla base dei dati comunicati da ENEL, le società italiane del Gruppo non gestiscono alcun impianto di cogenerazione, a tale modifica del coefficiente applicato non si ascrivono effetti finanziari.
Per quanto riguarda gli oli vegetali non modificati chimicamente, il consumo specifico indicato nella norma in esame conferma la prassi introdotta dalla circolare dell’Agenzia delle Dogane 32/D del 5 agosto 2008, che assimila, sotto il profilo fiscale, gli oli vegetali agli oli combustibili densi BTZ. Conseguentemente, anche all’introduzione di un consumo specifico per gli oli vegetali non modificati chimicamente, la RT non ascrive effetti finanziari.
Pertanto, alla luce di quanto illustrato in precedenza, all’introduzione della norma in esame non si ascrivono effetti finanziari.
Comma 3
La RT afferma che il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli con cui si dispone, a decorrere dal primo gennaio 2019, l’aumento delle aliquote di accisa sulla benzina, sulla benzina con piombo e sul gasolio, usati come carburanti, per coprire gli oneri derivanti da quanto previsto ai commi 1 e 2 del medesimo articolo, in misura tale da determinare maggiori entrate nette non inferiori a 140,7 milioni di euro nel 2019, a 146,4 milioni di euro nel 2020 e a 148,3 milioni di euro a decorrere dal 2021, potrà essere adottato anche nel mese di dicembre 2018. Pertanto, sotto il profilo strettamente finanziario, la RT non attribuisce al comma in esame alcun effetto sul gettito erariale.
Nella Nota del Governo trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, si afferma quanto segue.
In merito alla richiesta di inserire una clausola di salvaguardia per garantire l’invarianza di gettito riferita ai commi 1 e 2, la Nota precisa che i consumi specifici stabiliti nella norma in esame (con decorrenza 1° dicembre 2018) sono i medesimi attualmente in vigore e che la norma prevede solo la statuizione della prassi vigente attraverso il consolidamento dei parametri di consumo in uso dal 2012. Pertanto la Nota ritiene non necessaria l’introduzione della clausola di salvaguardia.
In merito a quanto disposto dal comma 3, la Nota segnala che il ddl bilancio 2019 (art. 3, AC1334) prevede la soppressione del comma 3 dell’art. 19 DL 91/2014 sul quale si interviene. Afferma inoltre che, qualora la legge di bilancio non dovesse più prevedere la predetta soppressione, il provvedimento sarà adottato comunque entro il 31 dicembre 2018 per disporre gli incrementi con decorrenza 1° gennaio 2019.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e dalla Nota del Governo trasmessa al Senato.
Estensione dell’istituto del gruppo IVA ai Gruppi Bancari cooperativi
Normativa vigente Il DPR n. 633/1972, Titolo V-bis (artt. da 70-I a 70-duodecies) reca la disciplina IVA relativa al Gruppo societario. In particolare, l’art. 70-ter stabilisce che il vincolo finanziario (che rappresenta uno dei requisiti per il riconoscimento del gruppo IVA) è presente se tra i soggetti del gruppo esiste, anche indirettamente, un rapporto di controllo ovvero quanto tali soggetti siano controllati, anche indirettamente, dal medesimo soggetto residente in Italia o in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni. L’art. 70-septies stabilisce, tra l’altro, che il rappresentante del gruppo è il soggetto che esercita il controllo di cui all’articolo 70-ter.
L’articolo 37-bis del d.lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) reca la disciplina relativa al Gruppo Bancario Cooperativo (GBC). Si fa presente che, poiché nel GBC non è presente un controllo su base partecipativa (diretto o indiretto), allo stesso non sono applicabili le disposizioni del Gruppo IVA in quanto non risulta presente il requisito del vincolo finanziario.
La norma reca disposizioni che consentono al Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) di applicare la disciplina IVA per i gruppi societari.
In particolare, si interviene sull’articolo 70-ter del DPR n. 633/1972 disponendo che il requisito del vincolo finanziario si considera sussistente tra i soggetti passivi, residenti in Italia, partecipanti ad un Gruppo Bancario Cooperativo[41] e che il rappresentante del gruppo è la società capogruppo (comma 1).
Con emendamento approvato dal Senato[42], si interviene sull’articolo 70-duodecies del DPR n. 633/1972, disponendo che se uno dei soggetti che opta per il Gruppo IVA applica il regime dell’adempimento collaborativo, di cui al titolo III del d.lgs. n. 128/2015, il predetto regime si estende a tutti i soggetti del Gruppo. Nelle more del perfezionamento del procedimento di adesione da parte di tutti i partecipanti al Gruppo IVA, non opera, come causa di esclusione, quella prevista dall’art. 7, co. 3, del d.lgs. n. 128/2015 ai sensi del quale l’Agenzia delle entrate può dichiarare l’esclusione per la perdita di specifici requisiti o per l’inosservanza di alcuni impegni (comma 1, lettera b-bis)).
Per l’anno 2019, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Bancario cooperativo ai fini IVA ha effetto se, in presenza dei vincoli finanziario, economico ed organizzativo[43], è presentata entro il 31 dicembre 2018. Il vincolo finanziario si considera sussistere se a tale data è stato sottoscritto il contratto di coesione di cui all’articolo 37-ter del Testo Unico Bancario. La dichiarazione per la costituzione del Gruppo IVA ha effetto dal 1° luglio 2019 se presentata da partecipanti ad un Gruppo bancario di cui all’articolo 37-bis del d.lgs. n. 385/1993, previa sottoscrizione del contratto di coesione nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 30 aprile 2019[44] (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Minori entrate tributarie |
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Gruppo IVA per BCC |
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34,7 |
34,7 |
34,7 |
|
34,7 |
34,7 |
34,7 |
|
34,7 |
34,7 |
34,7 |
Maggiori entrate tributarie |
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Gruppo IVA per BCC-IRES/IRPEF |
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|
14,6 |
8,3 |
|
|
14,6 |
8,3 |
|
|
14,6 |
8,3 |
Gruppo IVA per BCC-IRAP |
|
|
|
|
|
|
3,2 |
1,7 |
|
|
3,2 |
1,7 |
Minori spese correnti |
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Gruppo IVA per BCC-IRAP |
|
|
3,2 |
1,7 |
|
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La relazione tecnica afferma quanto segue.
La RT ricorda, in via preliminare, che il Gruppo Bancario Cooperativo (GBC), costituito ai sensi della legge di riforma del settore del credito cooperativo (DL n. 18/2016), in base alla normativa attualmente vigente, non può accedere al Gruppo IVA per carenza del requisito del vincolo finanziario.
Infatti, nel caso del Gruppo Bancario Cooperativo (GBC) non esiste un soggetto che eserciti un controllo, diretto o indiretto, “su base partecipativa” ma esiste un soggetto (la partecipata dalle BCC-CR) che esercita un controllo ex contractu sulle partecipanti (le BCC-CR).
Per la stima degli effetti finanziari, la RT estrae, dalle dichiarazioni ai fini delle imposte dirette, i Codici Fiscali delle BCC e dalle relative dichiarazioni IVA, da cui evidenzia i costi indetraibili (circa 1,2 miliardi di euro).
La RT assume che circa il 30% di tali costi rappresenti il totale dei servizi forniti da soggetti appartenenti al gruppo ed applicando ad essi l’aliquota IVA tipici dei servizi (22%), ottiene un ammontare di imposta pari a circa 79,4 mln di euro (1.200mln x 30% x 22%).
Per ricostruire gli acquisti dei soggetti appartenenti al gruppo, la RT considera la stessa proporzione esistente tra acquisti e cessioni utilizzata nella relazione tecnica riferita alla legge di bilancio 2017 relativa al gruppo IVA bancario (3100/5500 mln=56,4%). Applicando lo stesso procedimento (valore utilizzato 30%) e l’aliquota IVA del 22%, si determina l’ammontare di IVA che diviene indetraibile (1.200mln x 56,4% x 30% x 22%=44,8 mln).
L’effetto complessivo di minor gettito IVA, determinato dalla differenza tra IVA indetraibile a legislazione vigente e IVA indetraibile per effetto della norma in esame, è di circa -34,7 milioni di euro (79,4mln – 44,8mln).
Con riferimento alla stima degli effetti di cassa, la RT applica un’aliquota del 24% per le IIDD e del 4,97% per l’IRAP e riporta la seguente tabella.
(milioni di euro)
|
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
IVA |
-34,7 |
-34,7 |
-34,7 |
-34,7 |
IRES/IRPEF |
0 |
14,6 |
8,3 |
8,3 |
IRAP |
0 |
3,2 |
1,7 |
1,7 |
TOTALE |
-34,7 |
-16,9 |
-24,7 |
-24,7 |
La Nota del Governo trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato afferma quanto segue.
In merito al parametro utilizzato (proporzione tra acquisti e cessioni) la Nota afferma che tale valore, già calcolato nella LB 2017 in riferimento al settore bancario, è da considerarsi una proxi degli acquisti anche dei soggetti appartenenti ai gruppi bancari cooperativi.
La Nota chiarisce inoltre che, in materia di imposte dirette, gli effetti sono riferibili di fatto all’IRES e, pertanto, non si valutano effetti in termini di addizionali IRPEF.
Al riguardo, come già emerso nel corso della discussione al Senato, l’istituzione del gruppo IVA determina una riduzione della percentuale di indetraibilità della medesima imposta.
Infatti, le operazioni finanziarie tra società appartenenti al gruppo sono qualificate come “fuori campo IVA” mentre, in assenza del gruppo, sono qualificate come “esenti”.
Andrebbe, pertanto, acquisita una valutazione degli effetti in termini di possibile riduzione del gettito IVA, sia pur parzialmente compensata dal conseguente incremento del gettito da imposte dirette.
Differimento termine banche popolari
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, differisce dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2019 il termine entro il quale le banche popolari devono adeguarsi ai commi 2-bis e 2-ter dell’articolo 29 del DL n. 3 del 2015 relativi ai limiti degli attivi delle banche popolari (in particolare il comma 2-bis prevede che l'attivo della banca popolare non possa superare 8 miliardi di euro).
In proposito si rileva che tale termine è stato già oggetto di proroga da parte del DL n. 91 del 2018, articolo 11. La relazione tecnica riferita al predetto articolo 11 non ascriveva effetti alla disposizione. La relazione illustrativa riferita alla medesima proroga precisava, inoltre, che il decorso del suddetto termine era stato sospeso, con effetti erga omnes, dal Consiglio di Stato con decreto 15 dicembre 2016, n. 5571, confermato con ordinanza 13 gennaio 2017, n.111. Pertanto il termine risultava ancora pendente e necessitava di un’ulteriore proroga al fine di assicurare la continuità dell’attività bancaria per i tempi tecnici occorrenti al completamento di quanto previsto dalla normativa vigente, con riferimento, in particolare, alle due banche che non si erano ancora trasformate (Banca popolare di Sondrio e Banca popolare di Bari).
Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
Sistemi di tutela istituzionale banche di credito cooperativo province autonome Trento e Bolzano
La norma interviene sulla disciplina del gruppo bancario cooperativo (art. 37-bis del testo unico bancario). In particolare, essa consente alle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle province autonome di Trento e di Bolzano di adottare sistemi di tutela istituzionale (in alternativa alla costituzione di autonomi gruppi bancari cooperativi composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma) quale condizione per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria.
Ai sensi dell’articolo 113 del Reg. (CE) n. 575/2013, gli enti creditizi e le imprese di investimento, nel quadro del calcolo dei requisiti prudenziali, possono, a certe condizioni, partecipare ad un sistema di tutela istituzionale, consistente in un accordo sulla responsabilità previsto in via contrattuale o dalla legge che tutela tali enti e, in particolare, assicura la loro liquidità e la loro solvibilità per evitare il fallimento ove necessario. Tali accordi devono assicurare che il sistema di tutela istituzionale sia in grado di concedere il sostegno necessario a partire da fondi prontamente disponibili; il sistema di tutela istituzionale deve disporre di strumenti adeguati e concordati uniformemente per il monitoraggio e la classificazione dei rischi, riferiti ai singoli membri e al sistema nel suo complesso e deve essere basato su un'ampia partecipazione di enti creditizi dotati di un profilo d'attività prevalentemente omogeneo. L'adeguatezza dei predetti strumenti per il monitoraggio dei rischi è approvata e monitorata ad intervalli regolari dalle autorità competenti.
La norma, introdotta nel corso dell’esame parlamentare, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.
Al riguardo, non si formulano osservazioni per i profili di quantificazione tenuto conto che la norma incide su rapporti negoziali intercorrenti fra soggetti esterni al perimetro della pubblica amministrazione.
La norma interviene sull’articolo 18 del d. lgs. n. 220/2002, concernente la vigilanza sulle banche di credito cooperativo, e assoggetta anche le società capogruppo dei gruppi bancari cooperativi a controlli circa l’effettiva osservanza delle finalità mutualistiche delle banche di credito cooperativo aderenti al gruppo. I controlli sono svolti dall’autorità governativa (attualmente: Ministero dello sviluppo economico), la quale segnala le difformità alla Banca d’Italia per l’eventuale assunzione di adeguati provvedimenti di vigilanza.
La norma, introdotta nel corso dell’esame parlamentare, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
Al riguardo, non si formulano osservazioni tenuto conto che l’attività di vigilanza cooperativa è finanziata con il contributo biennale a carico degli enti cooperativi e che il d. lgs. n. 220/2012 (che la norma in esame integra) prevede una clausola esplicita di invarianza finanziaria.
Sospensione temporanea delle minusvalenze nei titoli non durevoli
La norma, introdotta dal Senato[45], reca una norma di carattere transitorio relativa ai criteri di valutazione dei titoli da iscrivere in bilancio per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali.
In particolare, tali soggetti possono, nel bilancio di esercizio 2018[46], valutare i titoli non destinati a permanere durevolmente nel loro patrimonio in base al loro valore di iscrizione anziché al valore desumibile dall’andamento del mercato, fatta eccezione per le perdite di carattere durevole.
Si dispone inoltre che tale criterio possa essere esteso agli esercizi successivi con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari (comma 1).
Per le imprese di assicurazione e riassicurazione, le modalità attuative sono stabilite con regolamento dell’IVASS. Tali imprese, qualora applichino il criterio del valore di bilancio in luogo di quello del mercato, devono destinare una parte degli utili realizzati a riserva indisponibile per un ammontare corrispondente alla differenza tra i valori contabilizzati e il valore di mercato, al netto del relativo onere fiscale. Qualora gli utili di esercizio siano di importo inferiore alla citata differenza, l’accantonamento è effettuato utilizzando altre riserve di utili o riserve patrimoniali disponibili. Qualora anche tali riserve non siano sufficienti, si provvede con gli utili degli esercizi futuri (commi 2 e 3).
La norma, introdotta dal Senato, non è corredata di relazione tecnica e di prospetto riepilogativo.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione consente ai soggetti che non adottano i principi contabili internazionali – tra i quali banche e assicurazioni – di adottare un criterio di valutazione dei titoli iscritti in bilancio diverso da quello previsto dalla disciplina vigente (valore di mercato). Si rileva, in proposito, che tale opzione determina una variazione della base imponibile ai fini delle imposte dirette, con conseguente possibile riduzione del gettito tributario. Poiché la norma non è provvista di una copertura finanziaria e l’emendamento con il quale è stata introdotta non è corredato di relazione tecnica, appare necessario acquisire elementi di valutazione dal Governo volti a suffragare l’effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni.
Si segnala, inoltre, che l’obbligo di accantonamento in apposita riserva indisponibile della differenza determinata tra i due criteri valutativi è previsto esclusivamente per le imprese di assicurazione e non anche per quelle del settore creditizio. Tenuto conto che tale obbligo – in virtù del quale la società accantona (e non distribuisce) la quota di utili riferibile alla mera applicazione del criterio “storico” in luogo di quello “di mercato” – risponde a criteri di prudenzialità, andrebbero acquisite informazioni in merito alla mancata applicazione del medesimo criterio per le società del settore creditizio.
Si segnala, inoltre, che il comma 1 prevede la possibilità di estendere l’opzione – disposta dalla norma in esame con riferimento al periodo d’imposta 2018 – anche agli esercizi successivi. Tale estensione dovrebbe avvenire mediante decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, “in relazione all’evoluzione della situazione di turbolenza dei mercati finanziari”. La previsione dell’adozione della proroga con decreto ministeriale determina pertanto una forma di delegificazione dell’intervento, in relazione al quale non sono espressamente previste modalità di verifica in sede parlamentare dei conseguenti effetti finanziari. In proposito andrebbe acquisito l’avviso del Governo.
Modifiche al DPR 22 giugno 2007 n. 116, in materia di depositi dormienti
Normativa vigente. L’articolo 1, commi 343-345, della legge n. 266/2005 ha previsto l’istituzione, a decorrere dall'anno 2006, di un fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per indennizzare i risparmiatori che, investendo sul mercato finanziario, sono rimasti vittime di frodi finanziarie e che hanno sofferto un danno ingiusto non altrimenti risarcito. Il fondo è alimentato dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario, definiti con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Successivamente è stato emanato il regolamento di attuazione (DPR 22 giungo 2007 n. 116) che ha definito come “dormienti” i rapporti contrattuali (depositi di somme di denaro, deposito di strumenti finanziari in custodia e amministrazione e contratti di assicurazione del ramo vita) in relazione ai quali non sia stata effettuata alcuna operazione o movimentazione ad iniziativa del titolare del rapporto o di terzi da questo delegati, per il periodo di tempo di 10 anni decorrenti dalla data di libera disponibilità delle somme e degli strumenti finanziari. Gli intermediari provvedono, entro il 31 maggio di ogni anno, a riversare al fondo il denaro, gli strumenti finanziari e i titoli relativi ai rapporti contrattuali in oggetto, mediante versamento delle relative somme all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione all'apposito capitolo n. 3382 del capo X, ai fini della successiva riassegnazione al fondo.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, modificano il DPR 22 giugno 2007, n. 116 (Regolamento di attuazione dell'articolo 1, comma 345, della legge n. 266/2005, in materia di depositi dormienti), prevedendo quanto segue.
· Le imprese di assicurazione entro il 31 dicembre di ciascun anno verificano, tramite il servizio cooperazione informatica con l’Agenzia delle entrate, l’esistenza in vita degli assicurati delle polizze vita, contro gli infortuni e titolari di prodotti di investimento assicurativi. In caso di corrispondenza tra il codice fiscale e la persona deceduta, l’impresa di assicurazione attiva la procedura per la corresponsione della somma assicurata al beneficiario, inclusa la ricerca del beneficiario ove non espressamente indicato in polizza. Le imprese assicurative riferiscono all’IVASS entro il 31 marzo dell’anno successivo sui pagamenti effettuati ai beneficiari (comma 1, capoverso comma 1-bis).
· Gli intermediari (banche, intermediari finanziari, società di intermediazione mobiliare, società di gestione del risparmio, società per azioni Poste italiane –Divisione Bancoposta) entro il 31 dicembre di ogni anno verificano, tramite il servizio cooperazione informatica con l’Agenzia delle entrate, l’esistenza in vita dei titolari dei rapporti (depositi di somme di denaro, deposito di strumenti finanziari in custodia e amministrazione e contratti di assicurazione del ramo vita). In caso di corrispondenza tra il codice fiscale e la persona deceduta, l’intermediario invia al titolare del rapporto mediante lettera raccomandata l’invito a impartire disposizioni da parte di possibili legittimi eredi (comma 1, capoverso comma 1-ter).
· L’IVASS e la Banca d’Italia, per quanto di competenza riscontrano periodicamente che le imprese di assicurazione e gli intermediari abbiano effettuato le citate verifiche (comma 1, capoverso comma 1-quater).
· A seguito del completamento dell’anagrafe nazionale della popolazione residente (ANPR)[47], le imprese di assicurazione accedono gratuitamente alla ANPR e la consultano obbligatoriamente almeno una volta l’anno (comma 1, capoverso comma 1-quinques).
· La violazione degli obblighi previsti dalla norma in esame è punita con le sanzioni previste dalla normativa vigente[48] (comma 1, capoverso comma 1-sexies)
Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, andrebbero acquisiti chiarimenti riguardo alle eventuali implicazioni delle misure in esame rispetto al meccanismo di finanziamento del Fondo per l’indennizzo dei risparmiatori (di cui all’articolo 1, comma 343, della legge n. 266/2005), nel quale confluiscono le somme che derivano dall’estinzione dei rapporti contrattuali definiti “dormienti” di cui al DPR 22 giugno 2007 n. 116. Con l’intervento in esame, infatti, parte delle somme relative ai predetti rapporti che, a normativa vigente, sarebbero confluite al Fondo, potrebbero essere oggetto di liquidazione in favore dei beneficiari (nel caso dei prodotti assicurativi) o di disposizione da parte degli eredi legittimi (nel caso di contratti di deposito). Alla luce di una possibile riduzione delle risorse che confluiranno al citato Fondo, andrebbe confermato che la misura in esame non pregiudichi interventi già previsti o programmati a valere sulle medesime risorse.
Si ricorda tra l’altro che l’articolo 38 del disegno di legge di bilancio 2019 (C. 1334) istituisce un Fondo per il ristoro dei risparmiatori che hanno subito un danno ingiusto, utilizzando a tal fine anche l'importo di 500 milioni di euro provenienti dalla contabilità speciale di cui all'articolo 7-quinquies, comma 7, del Dl n. 5/2009, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 30 marzo 2019. Tale contabilità speciale è alimentata dall'importo dei conti correnti e dei rapporti bancari definiti come dormienti all'interno del sistema bancario nonché del comparto assicurativo e finanziario e dagli altri importi previsti dall'articolo 1, commi 343 e successivi della legge 23 dicembre 2005, n. 266.
Infine, con riferimento agli adempimenti di natura amministrativa, andrebbe confermato che le amministrazioni interessate (Agenzia delle entrate, il Ministero dell’Interno per la fruizione della ANPR da parte di soggetti terzi, etc.) siano in grado di fornire il “servizio di cooperazione informatica” prevista dalle norme in esame con le risorse, umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Le norme autorizzano la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma (parte servizi 2016-2021) tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa (comma 1).
Viene inoltre autorizzata la spesa di 600 milioni di euro per l'anno 2018 per il finanziamento del contratto di programma (parte investimenti 2017-2021) tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa (comma 2).
Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede ai sensi del successivo articolo 26 (comma 3).
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Maggiori spese correnti |
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Comma 1 - Finanziamento del contratto di programma (parte servizi 2016-2021) tra MIT e RFI |
40,00 |
|
|
|
40,0 |
|
|
|
40,0 |
|
|
|
Maggiori spese in conto capitale |
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|||||||||||
Comma 1 - Finanziamento del contratto di programma (parte investimenti 2017-2021) tra MIT e RFI |
600,00 |
|
|
|
600,00 |
|
|
|
600,00 |
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|
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
La Nota del Governo, trasmessa durante l’esame presso il Senato, ha affermato che conferma RFI S.p.a. non rientra nel perimetro delle pubbliche amministrazioni e che, pertanto, si considera un identico impatto su tutti e tre i saldi di finanza pubblica.
Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame prevedono un contributo da parte del Ministero delle infrastrutture a RFI s.p.a. per il finanziamento del contratto di programma, sia nella parte corrente che nella parte capitale.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare essendo l’onere limitato allo stanziamento previsto e alla luce di quanto confermato dal Governo durante l’esame parlamentare.
Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e Fondo per lo sviluppo e la coesione
Le norme assegnano al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese 735 milioni di euro per l'anno 2018. Al relativo onere si provvede, quanto a 300 milioni per l'anno 2018, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 – già destinate al predetto Fondo ai sensi dell'articolo 1, comma 53, secondo periodo, della L. 147/2013, e per la rimanente quota ai sensi del successivo articolo 26.
L’articolo 1, comma 53 della legge di stabilità 2014 (Legge n. 147/2013) ha previsto l’assegnazione al Fondo di garanzia di 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante riduzione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. A tale misura il prospetto riepilogativo ascriveva effetti sul saldo netto da finanziare pari a 200 milioni nel triennio 2014-2016 e con riferimento ai saldi di fabbisogno e indebitamento netto, pari a 15 milioni nel triennio.
È stato altresì previsto che, con apposita delibera del CIPE, fossero assegnati al Fondo, a valere sul medesimo Fondo per lo sviluppo e la coesione, ulteriori 600 milioni di euro. In attuazione di tale previsione, la Delibera CIPE n. 94/2017 ha disposto l’assegnazione al Fondo di quota parte dell’importo autorizzato dalla norma citata, pari a 300 milioni di euro a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2014-2020. L’assegnazione è stata imputata per 28 milioni di euro all’annualità 2014, per 85,5 milioni di euro all’annualità 2015, per 186,5 milioni di euro all’annualità 2016. La norma in esame, pertanto, imputa le residue risorse del FSC, destinate ai sensi del comma 53 al Fondo di garanzia PMI, pari a 300 milioni di euro, interamente ope legis all’annualità 2018.
Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Incremento Fondo di garanzia per le PMI |
435,00 |
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435,00 |
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La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto delle norme.
La Nota del Governo, trasmessa durante l’esame presso il Senato, ha confermato che l'imputazione di effetti al solo indebitamento netto (oltre che, naturalmente, al SNF) è coerente con il trattamento contabile delle garanzie standardizzate secondo i criteri SEC 2010.
Trattandosi di garanzie di natura standardizzata, i 435 milioni di euro comportano effetti finanziari per il 2018 in termini di saldo netto da finanziare e di indebitamento netto, in coerenza con il trattamento contabile delle garanzie standardizzate secondo i criteri SEC2010. Inoltre non si ascrivono effetti sul fabbisogno trattandosi di oneri solo eventuali. Le somme che, invece, sono assegnate al Fondo di garanzia a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020) già destinate al predetto Fondo ai sensi dell’articolo 1, comma 53, secondo periodo, della L. 147/2013, non trovano esposizione nell’allegato degli effetti finanziari in quanto a valere sul Fondo sviluppo e coesione e nell’ambito di quanto stimato negli andamenti tendenziali di finanza pubblica.
Al riguardo, si osserva che l'imputazione di effetti alla norma in termini di indebitamento netto (oltre che di saldo netto da finanziare) appare conforme al trattamento contabile adottato in presenza di garanzie standardizzate secondo i criteri SEC2010. Peraltro andrebbe acquisito l’avviso del Governo in merito alla prudenzialità della mancata iscrizione di effetti in termini di fabbisogno, pur rilevando il carattere eventuale dei medesimi effetti, in quanto connessi al rischio di escussione delle garanzie.
In merito ai profili di copertura, si fa presente che l’articolo 22 assegna 735 milioni di euro per l’anno 2018 al Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese[49]. Al relativo onere si provvede per un ammontare pari a 300 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione - programmazione 2014-2020 - ai sensi del secondo periodo del comma 53 dell’articolo 1 della legge n. 147 del 2013[50], e per la restante parte, pari a 435 milioni di euro, si provvede ai sensi dell’articolo 26 del presente decreto, cui pertanto si rinvia per una più puntuale esposizione. In merito, invece, all’utilizzo del Fondo per lo sviluppo e la coesione sarebbe opportuna una rassicurazione del Governo relativamente al fatto che da tale utilizzo non derivino criticità ai fini della realizzazione degli interventi programmati a valere sul Fondo stesso.
Disposizioni in materia di Autorità portuale
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano la L. 84/1994, istituendo l’Autorità portuale dello Stretto, comprendente i porti di Messina, Milazzo, Tremestieri, Villa S. Giovanni e Reggio Calabria (commi 1 e 2).
Contestualmente, viene modificato l’articolo 4, comma 6, del DL 91/2017, prevedendo che, nell'ipotesi in cui i porti inclusi nell'area a zona economica speciale (ZES) rientrino nella competenza territoriale di una Autorità di sistema portuale con sede in altra regione, il Presidente del comitato di indirizzo sia individuato nel Presidente dell'Autorità di sistema portuale con sede nella regione dove è istituita l'area ZES (comma 3).
Le disposizioni, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione, istitutiva di una nuova Autorità portuale, non è provvista di copertura finanziaria.
Andrebbe quindi acquisito l’avviso del Governo riguardo agli effetti sui saldi dell’intervento in esame, anche in considerazione del fatto che a precedenti normative, che hanno previsto riduzioni del numero delle Autorità, sono stati attribuiti effetti di risparmio, benché non scontati in via preventiva ai fini dei saldi di finanza pubblica.
In particolare, si ricorda che la relazione tecnica riferita all’articolo 8, comma 1, lettera f), della legge n. 124/2015 - recante un delega per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le autorità portuali - aveva associato alla relativa attuazione “consistenti risparmi”, non quantificati al momento del conferimento della delega stessa. Detti risparmi, come pare desumersi dalla RT riferita al D. Lgs.169/2016 che ha recepito la delega, erano essenzialmente ascrivibili alla riduzione del numero delle originarie autorità portuali e alla conseguente riduzione degli organi facenti parte delle stesse.
Proroga di adempimenti in materia di opere pubbliche
Normativa vigente. L’articolo 3 del DL 133/2015 reca norme per lo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili. In particolare, il comma 3-bis prevede che le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzino quando i relativi adempimenti siano compiuti entro il 31 dicembre dell'anno dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie.
I successivi commi 5 e 6 del medesimo articolo 3 prevedono inoltre che il mancato rispetto delle condizioni fissate dal comma 3-bis determini la revoca del finanziamento assegnato, attribuendo prioritariamente le risorse revocate ad una serie di interventi puntualmente elencati.
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 3, comma 3-bis, del DL 133/2015, prevedendo che le condizioni di appaltabilità e di cantierabilità si realizzino quando i relativi adempimenti siano compiuti entro il 31 dicembre dell'anno successivo (e non di quello in corso) a quello dell'effettiva disponibilità delle risorse necessarie.
Le disposizioni, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.
Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame intervengono in materia di sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili, prevedendo, in particolare, la modifica delle condizioni di appaltabilità e di cantierabilità. In proposito, andrebbe chiarito se la disciplina possa presentare implicazioni riguardo allo sviluppo per cassa della spesa connessa al finanziamento della progettazione e della realizzazione di opere pubbliche.
Transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 390, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio per il 2018) con riferimento al ripiano della spesa farmaceutica territoriale per gli anni 2013, 2014 e 2015, prevede che l'AIFA concluda, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di bilancio, le transazioni con le aziende farmaceutiche titolari di autorizzazione all’immissione in commercio di medicinali, ancora pendenti al 31 dicembre 2017.
La relazione tecnica riferita alla citata norma evidenzia che il totale richiesto dall’AIFA a titolo di ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015 ammontava a circa 1.486 milioni di euro. Di tale importo, è stata effettivamente versata una cifra pari a circa 882 milioni di euro, in gran parte oggetto di contestazione nei ricorsi pendenti dinanzi al TAR del Lazio. Sulla base degli elementi emersi anche in fase di confronto con le Aziende farmaceutiche in relazione alla definizione degli accordi transattivi - prosegue la RT -, risulta che il totale complessivo delle somme di payback dovrebbe essere rideterminato in un importo inferiore, stimabile in circa 930 milioni di euro. A tal fine, il comma 391 dispone che AIFA, anche tenendo conto dei suddetti elementi informativi, adotti una determina riepilogativa degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica titolare di AIC per ciascuno degli anni 2013, 2014, 2015.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, dispongono che le transazioni con le aziende farmaceutiche (di cui all’articolo 1, comma 390, della legge n. 205/2017) sono valide per la parte pubblica con la sola sottoscrizione di AIFA e sono efficaci a decorrere dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, appaiono necessari chiarimenti in merito agli effetti finanziari delle norme in esame, che appaiono accelerare il procedimento di definizione delle transazioni relative al ripiano della spesa farmaceutica territoriale per gli anni 2013, 2014 e 2015.
Si segnala in proposito che, con la determina n. 854/2018 del 30/5/2018, l’AIFA ha reso noto l’elenco degli importi a carico di ciascuna azienda farmaceutica e la relativa ripartizione delle somme alle Regioni. Nel complesso, il valore dell’accordo transattivo 2013-2015 con tutte le aziende farmaceutiche è pari a 372.398.575,55 euro. Tuttavia la determina non ha ancora acquisito efficacia, in quanto la sua applicazione è condizionata a sua volta all’efficacia degli accordi transattivi, la cui procedura non è stata ancora completata da parte delle amministrazioni competenti.
La citata determina precisa, infatti, nelle premesse, che gli accordi transattivi divengono efficaci per la parte pubblica unicamente previa acquisizione della relativa adesione da parte delle regioni interessate, della sottoscrizione da parte del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero della salute e dall’esito positivo del controllo preventivo di legittimità. La norma sembra quindi volta ad accelerare la procedura, prevedendo che gli accordi acquistino efficacia con la sola sottoscrizione da parte dell’AIFA, consentendo di erogare gli importi sopra indicati alle regioni.
Andrebbe inoltre chiarito se gli importi relativi alle transazioni indicati dalla determina AIFA nella misura di circa 372 milioni di euro, sommati agli importi già versati (e non oggetto di contestazione) siano sufficienti a consentire il ripiano della spesa farmaceutica territoriale ed ospedaliera per il triennio 2013-2015.
Si ricorda che la relazione tecnica riferita all’articolo 1, comma 390, della legge n. 205/2017 stimava una somma versata (930 mln di euro “anche in caso di effettiva sottoscrizione degli accordi transattivi”) significativamente inferiore alle richieste complessive formulate dall'AIFA (pari a circa 1,5 mld di euro).
Infine, appare necessario chiarire se l’importo effettivo dei ripiani e l’eventuale differenza rispetto a quanto originariamente stimato possa riflettersi negativamente sui risparmi di spesa ospedaliera ascritti al meccanismo del payback.
Normativa vigente. L’art. 1, co. 106 della legge n. 266/2005 prevede, in via transitoria e per annualità pregresse, una deduzione forfetaria in favore degli autotrasportatori. Tale misura si aggiunge a quella prevista, a regime, dall’articolo 66, comma 5, del TUIR. Rispetto alle predette agevolazioni, l’articolo 1, co. 150, della legge n. 190/2014 ha fissato in 250 milioni di euro annui il limite complessivo di spesa, da ripartire annualmente con decreto ministeriale.
Alla luce di tale disciplina, alle modifiche introdotte dall’art. 1, co. 652, della legge n. 208/2015 (che ha previsto una rideterminazione annuale dell’ammontare delle spese deducibili) non sono stati ascritti effetti finanziari in quanto, come precisato dalla RT riferita al citato comma 652, la determinazione dell’importo (deduzione forfetaria spettante) è effettuata garantendo il rispetto del limite previsto a legislazione vigente.
La norma dispone:
- l’attribuzione di 26,4 milioni nel 2018 per finanziare le agevolazioni fiscali in favore degli autotrasportatori di cui all’art. 1, co. 106, della legge n. 266/2005. A tal fine (comma 1):
· è ridotta di 10,4 milioni per l’anno 2018 l’autorizzazione di spesa relativa al rifinanziamento del contratto collettivo del trasporto pubblico locale relativo al cofinanziamento dello Stato agli oneri a carico delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano[51];
· alla copertura della quota restante di oneri (16 milioni) si provvede con le entrate del bilancio dello Stato non riassegnate ai pertinenti programmi di cui all’articolo 11, co. 1, del d.lgs. n. 2 del 2013 (tariffe in materia di motorizzazione);
- l’incremento di 15 milioni per l’anno 2018 del Fondo per il finanziamento dei porti, da assegnare all’autorità di sistema portuale del mar ligure occidentale. All’onere si provvede mediante con le risorse destinate agli interventi di cui agli articoli da 1 a 5 della legge n. 454/1997 non utilizzate al termine del periodo di operatività e giacenti su specifici conti correnti presso la BNL Spa (commi 2 e 3).
Con emendamento approvato dal Senato[52], si dispone l’incremento di 5 milioni di euro per l’anno 2018, delle risorse di cui all’art. 1, co. 294, della legge n. 190/2014, da corrispondere alle imprese ferroviarie per l’incentivazione del trasporto delle merci. La copertura finanziaria è a valere sul Fondo esigenze indifferibili di cui all’art. 1, co. 200, della legge n. 190/2014 (comma 3-bis).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Minori entrate tributarie |
||||||||||||
Deduzione forfetaria autotrasportatori (art.1, co.106, L.266/2055) (co.1, alinea) |
26,4 |
|
|
|
26,4 |
|
|
|
26,4 |
|
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Riduzione cofinanziamento dello Stato per il rinnovo del contratto del trasporto pubblico locale delle Regioni e province autonome Trento e Bolzano (co.1, lett. a)) |
10,4 |
|
|
|
10,4 |
|
|
|
10,4 |
|
|
|
Maggiori entrate extratributarie |
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|
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|
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|
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|
Acquisizione all’Entrata delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, non più riassegnata (co.1, lett. b)) |
16,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Versamento all’Entrata delle somme destinate agli interventi per la ristrutturazione dell’autotrasporto e sviluppo dell’intermodalità giacenti sui conti BNL (co. 3) |
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
|
|
Minori spese correnti |
||||||||||||
Mancata riassegnazione delle somme versate in entrata delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione (co.1, lett. b)) |
|
|
|
|
16,0 |
|
|
|
16,0 |
|
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Maggiori spese in conto capitale |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
Incremento Fondo finanziamenti interventi di adeguamento dei porti (co. 2) |
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
|
|
15,0 |
|
|
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La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle disposizioni.
La Nota del Governo, trasmessa nel corso dell’esame presso il Senato, in merito alla richiesta delle disponibilità delle risorse utilizzate per la copertura finanziaria, afferma:
- le somme provenienti dalla maggiorazione delle tariffe della motorizzazione sono disponibili in quanto non ne è previsto un utilizzo da parte dell’Amministrazione. Pertanto proprio per l’approssimarsi della chiusura dell’anno esercizio finanziario in corso, tali risorse sono state destinate a copertura del presente provvedimento;
- sono disponibili altresì le somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 454 del 1997, in materia di autotrasporto, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti n. 211390 e n. 21389 accesi presso la Banca nazionale del Lavoro Spa, anche in considerazione del recente medesimo utilizzo recato dall'articolo 9, comma 1 ter, del decreto-legge n. 109 del 2018. In particolare, la disponibilità complessiva è pari a 19,2 milioni di euro ed è in grado coprire le esigenze finanziarie del presente provvedimento.
Si afferma, inoltre, che l’impiego delle risorse non reca pregiudizio all’attuazione di programmi o impegni già avviati a valere sulle medesime risorse né agli interventi di finanziamento del rinnovo contrattuale nel settore del trasporto pubblico locale.
Al riguardo, si segnala che la disposizione individua nuove risorse, per l’anno 2018, destinate ad incrementare la dotazione finanziaria relativa alle agevolazioni di cui all’articolo 1, comma 106, della legge n. 266/2005.
Si rileva, in proposito, che l’introduzione di una maggiore deduzione forfetaria delle spese da parte degli autotrasportatori per il periodo d’imposta 2018 determina effetti di cassa nelle annualità 2018 e 2019 per il meccanismo di saldo e acconto, mentre la norma ed il prospetto riepilogativo considerano effetti finanziari per il solo anno 2018. In merito a tale aspetto appare necessario acquisire un chiarimento.
In merito ai profili di copertura, si fa presente che agli oneri derivanti dalle agevolazioni fiscali previste in favore dell’autotrasporto dal primo periodo del comma 1 dell’articolo 23, pari a 26,4 milioni di euro per l’anno 2018, si provvede, ai sensi del medesimo comma:
a) quanto a 10,4 milioni di euro per l’anno 2018 mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 1230, della legge n. 296 del 2006, che ha assegnato 190 milioni di euro annui a decorrere dal 2007 in favore di regioni e province autonome per il rinnovo del secondo biennio economico del contratto collettivo 2004-2007 relativo al settore del trasporto pubblico locale;
b) quanto a 16 milioni di euro mediante utilizzo delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato provenienti dall’incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo n. 2 del 2013, che alla data di entrata in vigore del decreto in esame non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono definitivamente acquisite, nel limite di 16 milioni di euro, al bilancio dello Stato[53].
Al riguardo, appare opportuna una assicurazione da parte del Governo circa il fatto che l’utilizzo delle risorse previste a copertura degli oneri non sia suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime.
Inoltre, si segnala che l’articolo 23, comma 3, dispone l’incremento, in misura pari a 15 milioni di euro per l’anno 2018, del Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all’articolo 18-bis, comma 1, della legge n. 84 del 1994, da assegnare all’Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente versamento all’entrata del bilancio dello Stato, entro il 15 novembre 2018, delle somme destinate agli interventi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 della legge n. 454 del 1997, in materia di autotrasporto, non utilizzate al termine del periodo di operatività delle misure agevolative e giacenti sui conti correnti bancari n. 211390 e n. 211389 accesi presso la Banca nazionale del lavoro Spa.
In proposito, appare necessario acquisire una conferma da parte del Governo circa l’effettiva disponibilità delle somme in questione, anche tenuto conto del fatto che analoga modalità di copertura è stata prevista per far fronte agli oneri derivanti dal contributo aggiuntivo assegnato – in misura pari a 4,2 milioni di euro per il 2018 – alla stessa Autorità di sistema portuale del Mar Ligure occidentale dal decreto-legge n. 109 del 2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 130 del 2018.
Infine, si segnala che l’articolo 23, comma 3-bis, prevede l’incremento, in misura pari a 5 milioni di euro per l’anno 2018, delle risorse da corrispondere alle imprese ferroviarie per l'incentivazione del trasporto delle merci. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per le esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). Al riguardo, si fa presente che il Fondo in questione è stato oggetto di rifinanziamento in misura pari a 300 milioni di euro per l’anno 2018 e, pertanto appare recare le occorrenti disponibilità. Ciò posto, appare comunque opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che l’utilizzo di tali risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse del Fondo medesimo, anche in ragione dell’ulteriore ricorso al medesimo Fondo per l’anno 2018 disposto dall’articolo 26, comma 3, lettera m), del presente decreto.
Diposizioni urgenti in materia di circolazione
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – modificano l’articolo 193 del D. Lgs. 285/1992 (Codice della strada), inasprendo le sanzioni per i trasgressori dell’obbligo di assicurazione per invalidità civile.
In particolare, per i soggetti che sono incorsi, in un periodo di due anni, almeno due volte nel pagamento delle sanzioni per aver circolato senza la copertura dell'assicurazione, si prevede, tra l’altro, il fermo amministrativo del veicolo e l’innalzamento delle sanzioni pecuniarie. Per il caso di sequestro, la restituzione del veicolo è in ogni caso subordinata al pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia.
Le disposizioni, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.
Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame inaspriscono le sanzioni per i trasgressori dell’obbligo di assicurazione per invalidità civile.
In proposito, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che l’eventuale maggior gettito da sanzioni, di natura non predeterminabile nell’ammontare, non viene scontato ai fini dei saldi di finanza pubblica.
ARTICOLO 23-quater, commi 1 - 3
Normativa vigente. L’articolo 1, commi 125-128, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) riconosce, per ogni figlio nato o adottato a decorrere tra il 1° gennaio 2015 e il 31 dicembre 2017, un assegno di importo annuo di 960 euro erogato mensilmente, a decorrere dal mese di nascita o adozione. Tale assegno, che non concorre alla formazione del reddito complessivo, è corrisposto fino al compimento del terzo anno d’età ovvero del terzo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione, a condizione che il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore ISEE non superiore a 25.000 euro annui. Il predetto limite reddituale non opera nel caso di nati o adottati di quinto o ulteriore per ordine di nascita o ingresso nel nucleo familiare. Qualora il nucleo familiare di appartenenza del genitore richiedente l’assegno sia in una condizione economica corrispondente a un valore dell’ISEE non superiore a 7.000 euro annui, l’importo dell’assegno di cui al primo periodo del presente comma è raddoppiato. L’onere derivante dall’intervento in esame è valutato in 202 milioni di euro per l’anno 2015, 607 milioni di euro per l’anno 2016, 1.012 milioni di euro per l’anno 2017, 1.012 milioni di euro per l’anno 2018, 607 milioni di euro per l’anno 2019 e 202 milioni di euro per l’anno 2020.
Successivamente l’articolo 1, commi 248-249, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018), ha prorogato il beneficio prevedendo che l’assegno sia riconosciuto per ogni figlio nato o adottato a decorrere dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2018 fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto alla previsione di spesa pari a 185 milioni di euro per l’anno 2018, 218 milioni di euro per l’anno 2019 un apposito decreto ministeriale rideterminerà l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, dispongono che l’assegno di natalità, di cui all’articolo 1, comma 125, della legge n. 190/2014, sia riconosciuto anche per ogni figlio nato o adottato dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019. L’assegno è corrisposto fino al compimento del primo anno di età ovvero del primo anno di ingresso nel nucleo familiare a seguito dell’adozione. In caso di figlio successivo al primo, nato o adottato tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2019 l’assegno è aumentato del 20 per cento.
L'INPS provvede al monitoraggio del numero dei maggiori oneri derivanti dalle disposizioni in esame. Nel caso in cui si verifichino scostamenti rispetto alla previsione di spesa pari a 204 milioni di euro per l’anno 2019, 240 milioni di euro per l’anno 2020 un apposito decreto ministeriale rideterminerà l'importo annuo dell'assegno e i valori dell'ISEE.
La norma stabilisce inoltre che all’onere derivante dalla disposizione in esame si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 9, commi da 1 a 7 del provvedimento in esame.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Bonus bebè |
|
204 |
240 |
|
|
204 |
240 |
|
|
204 |
240 |
|
La relazione tecnica afferma che la norma reca oneri pari a 204 milioni per l’anno 2019 e 240 milioni per l’anno 2020. Per la stima degli oneri la RT fa riferimento ai parametri utilizzati nella RT riferita all’articolo 1, commi 248-249, della legge n. 205/2017 (legge di bilancio 2018). In particolare. ai fini della stima degli oneri la RT considera i seguenti parametri:
- nuovi beneficiari dall’anno 2019 pari a circa 280.000 soggetti su base annua;
- il 50% con ISEE non superiore a 7.000 euro;
- il restante 50% con ISEE compreso tra 7.000 euro e 25.000 euro;
- incidenza dei figli successivi al primo sulla platea in esame pari al 50%.
Tenendo conto della distribuzione delle liquidazioni dei ratei negli anni, la RT stima i seguenti oneri:
(milioni di euro)
|
Proroga bonus bebè |
Incremento dell’assegno del 20% |
Totale oneri |
2019 |
185 |
19 |
204 |
2020 |
218 |
22 |
240 |
Al riguardo, si evidenzia che la stima appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi utilizzati dalla relazione tecnica, che risultano, a loro volta, in linea con i parametri utilizzati per la quantificazione dell’onere derivante dall’articolo 1, commi 248-249, della legge di bilancio 2018.
ARTICOLO 23-quater, commi 4 - 5
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, prevedono interventi in campo sanitario negli ambiti sotto indicati.
· Con la finalità di miglioramento dell’efficacia degli interventi e procedure nel campo della ricerca scientifica, il comma 4 destina 10 milioni di euro per l’anno 2020 agli istituti sotto indicati nelle seguenti misure:
- 5 milioni di euro agli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della “Rete oncologica” del Ministero della salute impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CART-T;
- 5 milioni di euro agli IRCCS della “Rete cardiovascolare” del Ministero della salute impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare.
· Il comma 5 autorizza la spesa di 50 milioni di euro per l’anno 2020 ai fini dell’attivazione di interventi volti a ridurre i tempi di attesa nell’erogazione delle prestazioni sanitarie, mediante l’implementazione e l’ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l’accesso alle strutture sanitarie.
Le norme prevedono che agli oneri pari a 60 milioni di euro per l’anno 2020 (di cui 10 milioni riferiti al comma 4 e 50 milioni riferiti al comma 5) si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE) di cui all’articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282/2004.
Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in quanto l’onere è limitato all’entità degli stanziamenti disposti.
Missioni internazionali di pace
La norma incrementa di euro 130 milioni per il 2018 il fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145/2016 (Legge quadro sulle missioni internazionali di pace), al fine di assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del 2018 (comma 1). Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell’articolo 26 (comma 2).
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Maggiori spese correnti |
|
|||||||||||
Rifinanziamento Fondo missioni internazionali di pace (comma 1) |
130,0 |
|
|
|
130,0 |
|
|
|
130,0 |
|
|
|
Maggiori entrate tributarie e contributive |
|
|||||||||||
Rifinanziamento Fondo missioni internazionali di pace – effetti riflessi (comma 1) |
|
|
|
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41,23 |
|
|
|
41,23 |
|
|
|
La relazione tecnica afferma che la disposizione si rende necessaria al fine di garantire la prosecuzione delle missioni internazionali per l'ultimo trimestre del corrente anno, tenuto conto che, con le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145/2016, sono state finanziate le missioni fino al 30 settembre 2018.
La relazione tecnica evidenzia, inoltre, che il fabbisogno finanziario delle missioni per l'intero esercizio 2018 è pari ad euro 1.419 milioni. Le risorse disponibili sul fondo di cui al citato articola 4, comma 1, della legge n. 145/2016, sono pari ad euro 1.014 milioni a cui vanno aggiunte le somme iscritte sul Fondo consumi intermedi dello stato di previsione del Ministero della difesa con la legge n. 111/2018 “Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2018” pari a 275 milioni di euro. La relazione tecnica riferisce che, pertanto, l'ulteriore fabbisogno da coprire per l'ultimo trimestre del corrente anno è pari a 130 milioni di euro, alla cui copertura si provvede ai sensi dell’articolo 26.
Nella nota del Ministero delle Economia pervenuta nel corso dell’esame del provvedimento in 5^ Commissione al Senato, è stato precisato che le disponibilità sul capitolo n. 3006 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e finanze, al netto dell’applicazione del DPCM del 26 aprile 2018 di finanziamento delle missioni internazionali per il periodo gennaio-settembre 2018, è pari ad euro 11.172.376 e che il fondo consumi intermedi, iscritto sullo stato di previsione del Ministero della Difesa (capitolo n. 1183) presenta una disponibilità di euro 299.926.578. È stato, inoltre, precisato che il predetto fondo consumi intermedi del Ministero della difesa è destinato a finanziare anche altre esigenze di funzionamento diverse dalle missioni di pace.
Al riguardo, si evidenzia che la norma integra di 130 milioni le dotazioni per il 2018 del fondo per il finanziamento della partecipazione alle missioni internazionali già previste dalla normativa vigente. Pur considerato che gli oneri recati dalla norma appaiono configurati come limiti massimi di spesa, al fine di valutare la congruità delle risorse stanziate, nonché gli effetti scontati in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, andrebbero forniti elementi informativi in merito al quadro aggiornato (all’ultimo trimestre del 2018) delle esigenze finanziarie connesse alle missioni in atto, disaggregando i dati con riferimento alle diverse voci di spesa coinvolte.
Modifiche al codice del terzo settore
Normativa vigente. L’articolo 77 del d.lgs. n. 117/2017 prevede la possibilità per le banche italiane, comunitarie ed extracomunitarie autorizzate ad operare in Italia di emettere obbligazioni e altri titoli di debito nonché certificati di deposito con l'obiettivo di sostenere le attività istituzionali degli enti del Terzo settore non commerciali.
Si prevede altresì che gli emittenti possano erogare, a titolo di liberalità, una somma non inferiore allo 0,60% dell'ammontare nominale collocato dei titoli ad uno o più enti del Terzo settore per il sostegno delle attività ritenute meritevoli dagli emittenti sulla base di un progetto predisposto dagli enti richiedenti.
Agli emittenti che rispettino le previsioni suddette (erogazione liberale e destinazione dell’intera raccolta titoli agli enti del Terzo settore) si applicano una serie di agevolazioni fiscali.
Alla disposizione, considerando l’entrata in vigore nel 2018, venivano ascritti effetti di minor entrata in misura pari a 1 mln nel 2018, 2,1 mln nel 2019 e 3 mln nel 2020.
L’articolo 79, comma 2, del medesimo decreto legislativo stabilisce che le attività di interesse generale di cui all'articolo 5, si considerano di natura non commerciale quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto anche conto degli apporti economici degli enti di cui sopra e salvo eventuali importi di partecipazione alla spesa previsti dall'ordinamento.
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, modifica alcune disposizioni del codice del terzo settore, di cui al d.lgs. n. 117/2017. In particolare, si prevede quanto segue:
- viene esteso l’ambito applicativo della disposizione di cui al citato articolo 77, prevedendo che le banche possano emettere i cd. titoli di solidarietà al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività svolte dagli enti del Terzo settore anche commerciali. Si stabilisce, inoltre, che le somme raccolte con l'emissione dei titoli e non impiegate a favore degli enti del Terzo settore entro dodici mesi dal loro collocamento sono utilizzate per la sottoscrizione o per l'acquisto di titoli di Stato italiani aventi durata pari a quella originaria dei relativi titoli (comma 2);
- viene aggiunto il comma 2-bis all’articolo 79 prevedendo che le attività di cui al comma 2 si considerano non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5 per cento i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi (comma 3);
- viene esteso l’ambito delle detrazioni per erogazioni liberali anche a quelle non effettuate in denaro (comma 4).
Si provvede, infine, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
La copertura è a valere, quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 101, comma 11 (si tratta dell’incremento della dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile) del d.lgs. n. 117 del 2017 e, quanto a 1,75 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 72, comma 5 (incremento della dotazione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel terzo settore) del medesimo decreto legislativo (comma 6).
Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, appare opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione del minor gettito ascritto alla disposizione in esame. Si evidenzia, inoltre, che il comma 6 fa discendere gli oneri esclusivamente dai commi 2 e 3; andrebbe pertanto acquisito un chiarimento dal Governo con riferimento alla disposizione di cui al comma 4, tenuto conto che l’estensione dell’ambito applicativo delle detrazioni per erogazioni liberali appare determinare effetti negativi in termini di gettito, che non sembrano considerati dalla disposizione di copertura.
Infine, con riguardo alle risorse utilizzate a copertura, andrebbe acquisito l’avviso del Governo al fine di escludere che l’utilizzo delle stesse non pregiudichi interventi già previsti o programmati in base alla legislazione vigente.
In merito ai profili di copertura, si fa presente che il comma 6 dell’articolo 24-ter provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle modifiche al Codice del Terzo settore introdotte dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 23. In particolare, a tali oneri, valutati in 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, in 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, in 0,5 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,75 milioni di euro per l'anno 2021 e in 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, si provvede:
a) quanto a 0,16 milioni di euro per l'anno 2018, a 0,34 milioni di euro per l'anno 2019, a 0,5 milioni di euro per l'anno 2020 e a 1,2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 101, comma 11, del decreto legislativo n. 117 del 2017[54], che ha incrementato la dotazione del Fondo nazionale per il servizio civile[55];
b) quanto a 1,75 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all’articolo 72, comma 5, del citato decreto legislativo n. 117 del 2017[56], che ha incrementato la dotazione della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore[57].
Al riguardo, appare opportuno acquisire dal Governo una rassicurazione in merito al fatto che l’utilizzo delle predette risorse non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati, rispettivamente, a valere sulle risorse del Fondo nazionale per il servizio civile e della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore.
Fondo per gli investimenti delle regioni colpite da eventi calamitosi
La norma istituisce un fondo con una dotazione iniziale di 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020 al fine di far fronte alle esigenze derivanti dagli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre dell’anno 2018 (comma 1).
Il fondo è destinato alle esigenze per investimenti delle regioni e delle provincie autonome di Trento e Bolzano in particolare nei settori di spesa dell’edilizia pubblica, della manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico (comma 2).
Con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri[58], entro il 31 gennaio 2019, sono individuati, fra l’altro, gli enti destinatari e le risorse destinate a ciascun settore, nonché le modalità di recupero e di eventuale riassegnazione delle somme non utilizzate (comma 3).
All'onere recato dalle norme, pari a 474,6 milioni di euro per l'anno 2019 e 50 milioni per l'anno 2020, si provvede, per l’anno 2019 per 13 milioni di euro, mediante riduzione del fondo speciale di conto capitale del Ministero dell'economia e delle finanze e per 461,6 milioni di euro per l’anno 2019 e 50 milioni di euro per l'anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 9, commi da 1 a 8.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Maggiori spese in conto capitale |
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Fondo investimenti |
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474,6 |
50,0 |
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474,6 |
50,0 |
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474,6 |
50,0 |
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Minori spese in conto capitale |
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Tabella B MEF |
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13,0 |
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13,0 |
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13,0 |
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La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle norme.
Al riguardo, si evidenzia che il prospetto riepilogativo ipotizza un impatto di identica misura della norma sui tre saldi di finanza pubblica; tuttavia, per le spese per investimento, gli effetti sui saldi di indebitamento netto e fabbisogno sono in genere modulati su un arco temporale pluriennale. Andrebbero pertanto esplicitate le ipotesi sottostanti la stima adottata.
In merito ai profili di copertura, si rileva che il comma 4 dell’articolo 24-quater provvede alla copertura degli oneri derivanti dall’istituzione di un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze, per il successivo trasferimento alla Presidenza del Consiglio, per far fronte agli eventi calamitosi verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2018. In particolare, ai predetti oneri, pari a 474,6 milioni di euro per l’anno 2019 e a 50 milioni di euro per l’anno 2020, si provvede:
a) quanto a 13 milioni di euro per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale relativo al bilancio triennale 2018-2020 di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze;
b) quanto a 461,6 milioni di euro per l’anno 2019 e a 50 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 9, commi da 1 a 8, in materia di regolarizzazione di irregolarità formali.
Al riguardo si osserva che l’accantonamento del Fondo speciale di conto capitale di competenza del Ministero dell’economia e delle finanze reca le occorrenti disponibilità, anche alla luce del nuovo quadro finanziario per il triennio 2019-2021, che emerge dal disegno di legge di bilancio per il 2019, nel testo approvato dalla Camera dei deputati (C.1334).
Disposizioni in materia di CIGS per riorganizzazione o crisi aziendale
Normativa previgente. L’articolo 22-bis, comma 1, del D. Lgs. 148/2015 – introdotto dall’articolo 1, comma 133, della L. 205/2017 – prevede per gli anni 2018 e 2019 possa essere concessa la proroga dell'intervento straordinario di integrazione salariale, sino al limite massimo di 12 mesi, in deroga agli articoli 4 e 22, comma 1, del medesimo D. Lgs. 148/2015 ed entro il limite massimo complessivo di spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni indicati. La misura interessa le imprese con organico superiore a 100 unità lavorative e rilevanza economica strategica anche a livello regionale con rilevanti problematiche occupazionali, qualora il programma di riorganizzazione aziendale sia caratterizzato da investimenti complessi non attuabili nel limite temporale di durata di 24 mesi ovvero qualora il programma di riorganizzazione aziendale presenti piani di recupero occupazionale per la ricollocazione delle risorse umane e azioni di riqualificazione non attuabili nel medesimo limite temporale.
Ai sensi del comma 2, ai fini dell'ammissione all'intervento l'impresa deve presentare piani di gestione volti alla salvaguardia occupazionale che prevedano specifiche azioni di politiche attive.
Il successivo comma 3 dispone che all'onere, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, si provveda a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Il prospetto riepilogativo relativo all’articolo 1, comma 133, della L. 205/2017 non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme modificano l’articolo 22-bis comma 1 del D. Lgs. 148/2015. In particolare, le disposizioni:
· sopprimono per le aziende il requisito di organico minimo di 100 unità lavorative;
· prevedono, qualora permanga l'esubero di personale già dichiarato nell'accordo collettivo che costituisce il contratto di solidarietà e nel limite delle risorse finanziarie già indicate (100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019), la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarietà sino al limite massimo di 12 mesi.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica:
La relazione tecnica afferma che dalle disposizioni in esame non derivano costi aggiuntivi rispetto alle risorse già stanziate dall’articolo 22-bis, comma 1, del D. Lgs. 148/2015, pari 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019. Il comma 3 del citato articolo 22-bis prevede già uno specifico stanziamento per gli anni 2018 e 2019. In particolare, l'onere derivante dai commi 1 e 2, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione. Conseguentemente, la modifica normativa non ha bisogno dello stanziamento di ulteriori risorse finanziarie, atteso che l'intervento potrà essere autorizzato nel limite dei 100 milioni di euro già disponibili. La stipula dell'accordo in sede ministeriale ha la funzione di monitorare l'impegno di spesa.
L'importo totale delle risorse finanziarie necessarie per la copertura degli interventi già concordati nell'anno 2018 è pari a 39.203.479,744 euro. Residuano, pertanto, 60 milioni di euro per l'anno 2018, cui si aggiungono i 100 milioni di euro già stanziati per l'anno 2019.
Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare, tenuto conto che le disposizioni operano all’interno di limiti massimi di spesa e alla luce dei chiarimenti forniti dalla relazione tecnica.
Mobilità in deroga per i lavoratori dell'area di Termini Imerese e di Gela
Normativa vigente. L’articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015 ha previsto che, entro il limite massimo di spesa di 216 milioni di euro per l'anno 2016 e di 117 milioni di euro per l'anno 2017, possa essere concesso un intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa. All'onere si provvede, quanto a 216 milioni per l'anno 2016, a valere sul Fondo per il finanziamento dell’assegno di disoccupazione (ASDI) di cui all'articolo 16, comma 7, del D. Lgs. 22/2015 e, quanto a 117 milioni per l'anno 2017, a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
L’articolo 53-ter del DL 50/2017 prevede che le risorse finanziarie, di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017, possano essere destinate dalle regioni medesime, nei limiti della parte non utilizzata, alla prosecuzione del trattamento di mobilità in deroga, per un massimo di dodici mesi, per i lavoratori che operino in un'area di crisi industriale complessa e che alla data del 1º gennaio 2017 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o di un trattamento di mobilità in deroga, a condizione che ai medesimi lavoratori siano contestualmente applicate le misure di politica attiva individuate in un apposito piano regionale da comunicare all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. A tale disposizione non erano ascritti effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – prevedono che, con esclusivo riferimento all'area di crisi industriale complessa di Termini Imerese e di Gela, le disposizioni di cui all'articolo 53-ter del DL 50/2017 si applichino ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2016 risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga.
Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede mediante le risorse finanziarie di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del D. Lgs. 148/2015, come ripartite tra le regioni con i decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 1 del 12 dicembre 2016 e n. 12 del 5 aprile 2017.
Come sopra riportato, l’articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo. ha stanziato 216 milioni di euro per il 2016 e 117 milioni di euro per l'anno 2017 al fine di concedere un intervento di integrazione salariale straordinaria, sino al limite massimo di 12 mesi per ciascun anno di riferimento, alle imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa.
Le disposizioni, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.
Al riguardo, si rileva preliminarmente che le disposizioni appaiono di portata retroattiva in quanto riferite ad una platea di lavoratori che, alla data del 31 dicembre 2016, risultino beneficiari di un trattamento di mobilità ordinaria o in deroga. Ai fini della verifica dei relativi effetti finanziari, andrebbero quindi preliminarmente precisati modalità e tempi per l’erogazione dei benefici.
Andrebbero altresì forniti gli elementi necessari per la stima dei relativi oneri, anche al fine di verificare la congruità delle risorse con le quali farvi fronte.
In merito ai profili di copertura, si fa presente che il comma 2 dell’articolo 25-bis, provvede agli oneri derivanti dall’applicazione delle disposizioni sul trattamento di mobilità in deroga per le aree di crisi industriale di Termini Imerese e di Gela introdotte dal comma 1 del medesimo articolo 25-bis.
Ai predetti oneri, peraltro non quantificati, si provvede mediante le risorse finanziarie stanziate per interventi di integrazione salariale straordinaria per le imprese operanti in un'area di crisi industriale complessa riconosciuta dal comma 11-bis dell’articolo 44 del decreto legislativo n. 148 del 2015. Al riguardo, appare necessario che il Governo, da un lato, chiarisca quale sia l’entità degli oneri derivanti dalle citate disposizioni e, dall’altro, assicuri che le risorse utilizzate a copertura siano effettivamente disponibili e che il loro impiego non comprometta la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
Mobilità in deroga in aree di crisi industriale complessa
Normativa vigente. L’articolo 1, commi da 141 a 143, della L. 205/2017 dispone la concessione della CIGS, nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, alle imprese alle quali sia stata riconosciuta l’area di crisi complessa nel periodo 8 ottobre 2016–30 novembre 2017 e che cessino il programma di riorganizzazione aziendale entro il 30 giugno 2018. La concessione è subordinata alla presentazione da parte dell'impresa di uno specifico programma di recupero occupazionale. (commi 140-141).
È altresì prevista, nell’ambito del limite di spesa di cui al successivo comma 143, la concessione della mobilità in deroga nel limite massimo di 12 mesi e comunque non oltre il 31 dicembre 2018, per i lavoratori che cessino la mobilità (ordinaria o in deroga) nel semestre 1° gennaio 2018-30 giugno 2018, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva (individuate con apposito piano regionale), prevedendo gli stessi decadano dal beneficio qualora trovino nuova occupazione a qualsiasi titolo (comma 142).
All'onere derivante dalle precedenti disposizioni, pari a 34 milioni di euro per il 2018, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 143). Il prospetto riepilogativo non ascrive ai commi in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.
Le norme – introdotte durante l’esame presso il Senato – prevedono che il trattamento di mobilità in deroga di cui all'articolo 1, comma 142, della L. 205/2017 sia concesso per 12 mesi anche in favore dei lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018, prescindendo dall'applicazione dei criteri di cui al DM 83473 del 1° agosto 2014, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva. Il lavoratore decade dalla fruizione del trattamento qualora trovi nuova occupazione a qualsiasi titolo.
All'onere – non determinato nell’ammontare - derivante dall'applicazione del comma 1, si fa fronte con le risorse di cui all'articolo 1, comma 143, della L. 205/2017.
Come prima illustrato, il predetto comma 143 ha previsto la copertura di oneri 34 mln nel 2018 a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Ai fini della compensazione in termini di fabbisogno e indebitamento netto pari a 32,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede:
a) quanto a 18 milioni di euro per l'anno 2019 mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del DL 154/2008;
b) quanto a 14,2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione.
Le norme, introdotte durante l’esame al Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.
Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame concedono ai lavoratori che hanno cessato o cessano la mobilità ordinaria o in deroga dal 22 novembre 2017 al 31 dicembre 2018 la mobilità ordinaria o in deroga per un periodo di 12 mesi, a condizione che a tali lavoratori siano contestualmente applicate misure di politica attiva.
In proposito, appare preliminarmente necessario un chiarimento riguardo alla decorrenza dell’applicazione del beneficio per i soggetti che abbiano già cessato la mobilità ordinaria al momento di entrata in vigore della disposizione in esame. Ciò anche al fine della corretta stima ed imputazione temporale dei relativi oneri.
Si osserva in proposito che l’onere in questione viene definito dalla norma esclusivamente in termini di indebitamento netto e fabbisogno, mentre in termini di saldo netto da finanziare dovrebbe valere il rinvio disposto dalla norma alle risorse di cui al comma 143 dell’art. 1 della legge di bilancio per il 2018 (che ha previsto la copertura di disposizioni onerose a valere su una quota di 34 mln delle risorse del fondo sociale per l’occupazione).
Ciò posto, andrebbero acquisiti gli elementi alla base della quantificazione degli oneri con riferimento ai diversi saldi di finanza pubblica.
Andrebbe inoltre chiarito se e in quale misura le predette risorse del Fondo sociale per l’occupazione risultino tuttora disponibili, tenuto conto che la legge di bilancio per il 2018 ne prevedeva l’utilizzo a copertura di altre disposizioni onerose.
Analoghe indicazioni andrebbero fornite con riguardo alla disponibilità per il 2019 delle risorse del Fondo sociale per l’occupazione e del Fondo per gli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per la compensazione degli effetti ascritti in termini di fabbisogno e indebitamento netto.
In merito ai profili di copertura, si fa presente che l’articolo 25-ter, comma 2, provvede alla copertura dell’onere derivante dalla concessione del trattamento di mobilità in deroga ai lavoratori occupati in aziende localizzate in aree di crisi industriale complessa, prevista dal comma 1 del medesimo articolo 25-ter. In particolare, ai predetti oneri, peraltro non quantificati, si fa fronte mediante le risorse di cui al comma 143 dell’articolo 1 della legge n. 205 del 2017, pari a 34 milioni di euro per l'anno 2018 attinte dal Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 185 del 2008, finalizzate a interventi di integrazione salariale straordinari e al trattamento di mobilità in deroga. Ciò posto, appare necessario che il Governo, da un lato, chiarisca l’ammontare degli oneri derivanti dalle disposizioni in esame e, dall’altro, assicuri che le predette risorse siano ancora disponibili e che il loro utilizzo non sia suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente.
Contrasto al fenomeno del caporalato
Le norme – introdotte durante l’esame al Senato – istituiscono, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il ''Tavolo operativo per la definizione di una nuova strategia di contrasto al caporalato e allo sfruttamento lavorativo in agricoltura'', che opera per tre anni dalla sua costituzione e può essere prorogato per un ulteriore triennio. Il Tavolo, presieduto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali o da un suo delegato, è composto da rappresentanti del Ministero dell'interno, del Ministero della Giustizia, del Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo, del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'ANPAL, dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS, del Comando Carabinieri per la tutela del Lavoro, della Guardia di Finanza, delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, dell'ANCI. Possono partecipare alle riunioni del Tavolo rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori del settore e delle organizzazioni del terzo settore (commi 1 e 3).
I componenti del Tavolo sono nominati in numero non superiore a quindici. Con decreto sono stabiliti l'organizzazione e il funzionamento del Tavolo, nonché eventuali forme di collaborazione con le sezioni territoriali della Rete del lavoro agricolo di qualità (comma 2).
Per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, il Tavolo si avvale del supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. La partecipazione ai lavori del Tavolo è gratuita e non dà diritto alla corresponsione di alcun compenso, indennità o emolumento comunque denominato, salvo rimborsi per spese di viaggio e di soggiorno (commi 4 e 5).
A decorrere dall'anno 2019, gli oneri relativi agli interventi in materia di politiche migratorie di competenza del Ministero del lavoro, di cui all'articolo 45 del D. Lgs. 286/1998, per gli interventi di competenza nazionale afferenti al Fondo nazionale per politiche migratorie, per l'ammontare di 7 milioni di euro, sono trasferiti, per le medesime finalità, dal Fondo nazionale per le politiche sociali su appositi capitoli di spese obbligatorie iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel programma 4.1 ''Flussi migratori per motivi di lavoro e politiche di integrazione sociale delle persone immigrate'', nell'ambito della missione 4 ''Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti''. La spesa complessiva relativa agli oneri di funzionamento del Tavolo è a valere sul Fondo nazionale per le politiche migratorie (comma 6).
Le disposizioni, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.
Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame istituiscono un Tavolo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il contrasto al fenomeno del caporalato, i cui componenti non percepiscono emolumenti, fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno. La norma specifica altresì che l’onere per il funzionamento del Tavolo è posto a carico del Fondo nazionale per le politiche migratorie. Andrebbe quindi indicato l’ammontare del predetto onere, esplicitando i relativi elementi di stima.
Con riferimento al supporto di una segreteria costituita nell'ambito delle ordinarie risorse umane e strumentali della Direzione generale dell'immigrazione e delle politiche di integrazione del Ministero del lavoro, appare utile acquisire dati ed elementi volti a confermare la sostenibilità di detti adempimenti in capo all’amministrazione indicata, senza nuovi o maggiori oneri.
Finanziamenti imprese agricole colpite da eventi sismici del 2012
Normativa vigente. L’articolo 3 del DL n. 74 del 2012 ha previsto che, per soddisfare le esigenze delle popolazioni colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012, i Presidenti delle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, stabilissero, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, priorità, modalità e percentuali entro le quali potessero essere concessi contributi, anche in modo tale da coprire integralmente le spese occorrenti per la riparazione, il ripristino o la ricostruzione degli immobili, nel limite delle risorse allo scopo finalizzate a valere sulle disponibilità delle contabilità speciali. L’articolo 3-bis del DL n. 95 del 2012 ha poi stabilito che i suddetti contributi fossero alternativamente concessi, su apposita domanda del soggetto interessato, con le modalità del finanziamento agevolato. A tal fine, i soggetti autorizzati all'esercizio del credito operanti nei territori di cui all'articolo 1 del citato decreto-legge n. 74 del 2012 possono contrarre finanziamenti, al fine di concedere finanziamenti agevolati assistiti da garanzia dello Stato ai soggetti danneggiati dagli eventi sismici, nel limite massimo di 6.000 milioni di euro. In caso di accesso ai predetti finanziamenti agevolati, in capo al beneficiario del finanziamento matura un credito di imposta, fruibile esclusivamente in compensazione, in misura pari, per ciascuna scadenza di rimborso, all'importo ottenuto sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese strettamente necessarie alla gestione dei medesimi finanziamenti. I finanziamenti agevolati, di durata massima venticinquennale, sono erogati e posti in ammortamento sulla base degli stati di avanzamento lavori relativi all'esecuzione dei lavori, alle prestazioni di servizi e alle acquisizioni di beni necessari all'esecuzione degli interventi ammessi a contributo.
Al fine dell'attuazione della citata disposizione, di cui all’articolo 3-bis del DL n. 95 del 2012, è stata autorizzata la spesa massima di 450 milioni di euro annui a decorrere dal 2013[59].
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, dispone che i finanziamenti agevolati in favore di imprese agricole ed agroindustriali di cui ai provvedimenti dei Presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto adottati ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del DL n. 74 del 2012 sono erogati dalle banche, in deroga a quanto previsto dal comma 4 dell’articolo 3-bis del DL n. 95 del 2012, sul conto corrente bancario vincolato intestato al relativo beneficiario, in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, e posti in ammortamento a decorrere dalla data di erogazione degli stessi. Alla stessa data, matura in capo al beneficiario del finanziamento il credito di imposta, che è contestualmente ceduto alla banca finanziatrice e calcolato sommando alla sorte capitale gli interessi dovuti, nonché le spese una tantum strettamente necessarie alla gestione del medesimo finanziamento. Le somme depositate sui conti correnti bancari vincolati di cui alla disposizione in esame sono utilizzabili sulla base degli stati di avanzamento lavori entro la data di scadenza indicata nei provvedimenti di cui al primo periodo e comunque entro e non oltre il 31 dicembre 2020. Le somme non utilizzate entro la data di scadenza di cui al precedente periodo ovvero entro la data antecedente in cui siano eventualmente revocati i contributi, in tutto o in parte, con provvedimento delle autorità competenti, sono restituite in conformità a quanto previsto dalla convenzione con l'Associazione Bancaria Italiana di cui al comma 1, anche in compensazione del credito di imposta già maturato.
Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, si rileva che disposizione modifica le modalità di erogazione dei finanziamenti previsti per la ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2012 e di utilizzo del credito d’imposta previsto dall’articolo 3-bis del DL n. 95 del 2012.
In particolare, si prevede che i finanziamenti agevolati, con riguardo alle imprese agricole ed agroindustriali situate nei medesimi territori, siano erogati in un’unica soluzione entro il 31 dicembre 2018, anziché sulla base degli stati di avanzamento lavori, e che il credito d’imposta che ne deriva sia ceduto dal beneficiario alla banca.
In proposito, pur tenendo conto che la concessione dei predetti crediti d’imposta opera entro i limiti annui corrispondenti all’autorizzazione di spesa disposta dal citato art. 3-bis, andrebbero acquisiti dati aggiornati ed elementi di valutazione volti a verificare la congruità delle risorse autorizzate, in ragione sia dei numerosi interventi legislativi che hanno via via ridotto la suddetta autorizzazione di spesa sia delle nuove modalità di erogazione previste dalla norma in esame.
Queste ultime infatti, da un lato, determinano effetti di anticipazione dei finanziamenti, non più modulati sulla base degli stati di avanzamento dei lavori, dall’altro, prevedendo la possibilità di cessione del credito di imposta alla banca finanziatrice, comportano un incremento dell’impatto da scontare in termini di fabbisogno e di indebitamento netto secondo i criteri definiti nel quadro della contabilità europea.
Miglioramento dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza
Normativa vigente. L’articolo 18 del decreto-legge n. 148/2017 ha disposto, per l’anno 2017, l'accantonamento della somma di 32,5 milioni di euro, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.
La predetta somma è stata così ripartita:
- 9 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, riconosciute a rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità ed innovatività nell'erogazione di prestazioni pediatriche con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico;
- 12,5 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, centri di riferimento nazionale per l'adroterapia, eroganti trattamenti di specifiche neoplasie maligne mediante l'irradiazione con ioni carbonio;
- 11 milioni di euro in favore delle strutture, anche private accreditate, per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza e di attività di ricerca scientifica per i deficit cognitivi e neurologici.
La relazione tecnica riferita al citato articolo 18 afferma che la norma non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si limita a destinare a specifiche finalità risorse accantonate, previa sottoscrizione in sede di Conferenza Stato-regioni di Intesa sul riparto per le disponibilità finanziarie per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2017.
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, al fine di consentire la realizzazione di specifici obiettivi connessi all'attività di ricerca, assistenza e cura relativi al miglioramento dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, prorogano anche per l’anno 2018 l’accantonamento della somma di 32,5 milioni di euro da destinare alle strutture sanitarie, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni sul riparto per le disponibilità finanziarie per il SSN per l'anno 2018.
Il decreto del Ministro della salute per l’individuazione delle strutture a favore delle quali ripartire le risorse è adottato entro 30 giorni dall’entrata in vigore del provvedimento in esame, d’intesa con la conferenza Stato-regioni.
Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, appare necessario acquisire una conferma che la proroga disposta per il 2018 della specifica destinazione di una quota delle risorse complessive del SSN, pari a 32,5 milioni di euro, non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente e finanziati a valere sulle medesime risorse.
Regioni in piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario
Normativa vigente. L’articolo 1, comma 569, della legge n. 190/2014 (legge di bilancio 2015) ha previsto che la figura dei nuovi Commissari per le regioni sottoposte a Piano di rientro dal deficit sanitario sia incompatibile con l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.
Successivamente l’articolo 1, comma 395 della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) ha escluso dall’applicazione delle citate disposizioni sulle incompatibilità le regioni commissariate a seguito di esito non positivo risultante dalle verifiche sull’attuazione del Piano di rientro dai disavanzi sanitari (di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto-legge n. 159/2007).
Le norme, introdotte nel corso dell’esame presso il Senato, ripristinano l’efficacia delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 569, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015) in materia di incompatibilità tra la nomina di commissario ad acta per la predisposizione, l’attuazione del piano di rientro dai disavanzi sanitari e l’affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento.
Le norme dispongono, inoltre, che tale incompatibilità si applica anche agli incarichi commissariali in atto, a qualunque titolo, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame.
Le norme, introdotte dal Senato, non sono corredate di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.
Misure per il rilancio di Campione d’Italia
Normativa vigente. L’articolo 188-bis del TUIR reca agevolazioni fiscali in relazione ai redditi delle persone fisiche iscritte nei registri anagrafici[60] del comune di Campione d'Italia. Sinteticamente:
- i redditi in franchi svizzeri, per un importo complessivo non superiore a 200.000 franchi, sono computati in euro sulla base del cambio ridotto forfetariamente del 30 per cento;
- i redditi di pensione e di lavoro prodotti in euro concorrono a formare la base imponibile IRPEF per l’importo eccedente 6.700 euro.
La relazione tecnica riferita all’articolo 1, commi 631-633, legge n. 147/2013 che ha disposto l’incremento dal 20% al 30% della riduzione forfetaria da applicare al cambio, ha ascritto effetti di minor gettito pari, a regime, a 2,7 milioni di euro annui (di cui 0,1 milioni per addizionali IRPEF).
La norma, introdotta dal Senato[61], reca disposizioni in favore del comune di Campione d’Italia.
In particolare:
· si prevede la nomina di un Commissario straordinario per la definizione della gestione della casa da gioco nel comune di Campione d’Italia (commi da 1 a 3);
· sono introdotte agevolazioni fiscali (commi da 4 a 6);
· si dispone la copertura finanziaria dei relativi oneri (comma 7).
Commissario straordinario (commi da 1 a 3)
È prevista la nomina, con apposito DPCM, del Commissario straordinario incaricato di valutare la sussistenza delle condizioni per l’individuazione di un nuovo soggetto giuridico per la gestione della casa da gioco nel comune di Campione d’Italia (comma 1). Il Commissario opera anche in raccordo con gli enti locali e territoriali della regione Lombardia nonché con operatori economici e predispone, entro 45 giorni, un piano degli interventi da realizzare (comma 2). Per lo svolgimento dell’incarico non spettano compensi, gettoni di presenza, o altri emolumenti comunque denominati (comma 3).
Agevolazioni fiscali (commi da 4 a 6)
Viene sostituito l’articolo 188-bis del TUIR recante agevolazioni fiscali per i residenti nel comune di Campione d’Italia. La nuova formulazione estende la riduzione forfetaria del 30% a tutte le tipologie di redditi, precisando che, nel caso di redditi in euro, la riduzione non può comunque essere inferiore a 26.000 euro. La generale riduzione del 30%, nonché la previsione di una riduzione minima di 26.000 euro se il reddito è in valuta italiana, si applica, altresì, anche ai fini IRES ed IRAP:
Sinteticamente, la riduzione del 30% spetta:
- ai redditi di lavoro autonomo di professionisti con studio nel comune di Campione d’Italia o in Svizzera e ai redditi d’impresa realizzati da persone fisiche e da società di persone, anche ai fini IRAP, se realizzati in franchi svizzeri;
- ai redditi determinati ai fini IRES, nonché alla base imponibile IRAP, se realizzati in franchi svizzeri. Infatti, sono inclusi nell’ambito del beneficio anche i redditi d’impresa realizzati dalle società di capitali e dagli enti che hanno per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciale[62];
- a tutti i redditi indicati, realizzati in euro, si applica una riduzione pari al 30% e comunque per un importo non inferiore a 26.000 euro sia ai fini delle IIDD che ai fini IRAP.
Per quanto riguarda i redditi d’impresa, viene precisato che spetta ai soggetti iscritti presso la Camera di Commercio di Como ed aventi la sede operativa o una unità locale nel comune di Campione d’Italia. Inoltre, nel caso in cui l’attività sia svolta anche in altri comuni, è previsto l’obbligo di tenere la contabilità separata e sono indicati i criteri per l’imputazione dei costi comuni.
Le agevolazioni ai fini IRPEF ed IRES, nonché quelle IRAP sono concesse, ciascuna, entro i limiti del de minimis.
Si interviene sull’art. 1, co. 632, della legge n. 147/2013 al fine di elevare dal 20% al 30% la misura minima della riduzione da applicare, in caso di successive variazioni, al tasso di cambio per i redditi in franchi svizzeri (e, indirettamente, ai redditi in euro, la cui riduzione è parametrata alla suddetta percentuale di riduzione del tasso di cambio).
Disposizioni finanziarie (comma 7)
In merito al profilo finanziario, si dispone che agli oneri di cui alla norma in esame, pari a 7,4 mln nel 2017, a 11,33 mln nel 2020 e a 10,53 mln a decorrere dal 2021 si provvede con quota parte delle maggiori entrate recate dall’articolo 9, co. da 1 a 7, e per 10,53 milioni annui a decorrere dal 2021 mediante riduzione del FISPE.
Il prospetto riepilogativo riferito all’emendamento 9.1000 presentato nel corso dell’esame in commissione presso il Senato ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Minori entrate tributarie |
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IRPEF |
|
7,40 |
10,40 |
9,70 |
|
7,40 |
10,40 |
9,70 |
|
7,40 |
10,40 |
9,70 |
Add.le reg.le IRPEF |
|
|
|
|
|
|
0,50 |
0,50 |
|
|
0,50 |
0,50 |
Add.le com.le IRPEF |
|
|
|
|
|
|
0,20 |
0,20 |
|
|
0,20 |
0,20 |
IRES |
|
|
0,07 |
0,04 |
|
|
0,07 |
0,04 |
|
|
0,07 |
0,04 |
IRAP |
|
|
|
|
|
|
0,16 |
0,09 |
|
|
0,16 |
0,09 |
Maggiori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Add.le reg.le IRPEF |
|
|
0,50 |
0,50 |
|
|
|
130 |
|
|
|
130 |
Add.le com.le IRPEF |
|
|
0,20 |
0,20 |
|
|
|
|
|
|
|
|
IRAP |
|
|
0,16 |
0,09 |
|
|
|
|
|
|
|
|
Minori spese correnti |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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Riduzione FISPE |
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|
10,53 |
|
|
|
10,53 |
|
|
|
10,53 |
La relazione tecnica afferma che sulla base di elaborazioni effettuate mediante modello di microsimulazione Irpef (base dati 2016) con redditi opportunamente estrapolati al 2019, su soggetti residenti nel Comune di Campione d'Italia, la perdita di gettito, in termini di competenza annua, è pari a circa 9,7 milioni di euro per l’IRPEF e a circa 0,5 e 0,2 milioni di euro rispettivamente per le addizionali regionale e comunale IRPEF.
Inoltre, la RT afferma che dall'analisi dei dati dichiarativi IRES risulta un’imposta a debito, per l'anno di imposta 2016, per i contribuenti con sede nel comune di Campione d'Italia, di circa 70 mila euro. Considerando l'abbattimento del reddito proposto del 30% e l'importo dell'abbattimento minimo di 26.000 euro, la RT stima una perdita IRES di circa 0,039 milioni di euro. Dall'analisi dei dati IRAP risulta un’imposta a debito, riferibile a Campione d'Italia, per l'anno di imposta 2016, pari a circa 239 mila euro. Considerando l'abbattimento del valore della produzione proposto del 30% e l'importo dell'abbattimento minimo di 26.000 euro, la RT stima una perdita IRAP di circa 0,086 milioni di euro
Viene riportata, quindi, la seguente tabella relativa agli effetti di cassa.
(milioni di euro)
|
2019 |
2020 |
2021 |
IRPEF |
-7,4 |
-10,4 |
-9,7 |
Add.le reg.le IRPEF |
0 |
-0,5 |
-0,5 |
Add.le com.le IRPEF |
0 |
-0,2 |
-0,2 |
IRES |
0 |
-0,07 |
-0,04 |
IRAP |
0 |
-0,16 |
-0,09 |
TOTALE |
-7,4 |
-11,33 |
-10,53 |
Al riguardo si rileva che la relazione tecnica evidenzia che la quantificazione è stata effettuata mediante utilizzo di un modello di microsimulazione. Non sono quindi forniti i parametri ed i dati necessari per la verifica della stima fornita.
Andrebbero pertanto acquisiti gli elementi sottostanti la stima, con particolare riguardo alla platea dei soggetti considerata, tenuto conto che la norma include nell’ambito dei beneficiari le imprese individuali, le società di persone, le società e gli Enti di cui comma all’art. 73, comma 1, lettere a), b) e c) del TUIR iscritti alla Camera di Commercio di Como e aventi la sede sociale operativa o una unità locale nel comune di Campione d’Italia.
In merito ai profili di copertura, si fa presente che il comma 7 dell’articolo 25-octies provvede alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 4 a 6 del medesimo articolo 25-octies, aventi ad oggetto la disciplina fiscale applicabile nel comune di Campione d’Italia, pari a 7,4 milioni di euro per l’anno 2019, a 11,33 milioni di euro per l’anno 2020 ed a 10,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021. In particolare, ai predetti oneri si provvede:
a) quanto a 7,4 milioni di euro per l’anno 2019 e a 11,33 milioni di euro per l’anno 2020, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall’articolo 9, commi da 1 a 8, in materia di regolarizzazione di irregolarità formali;
b) quanto a 10,53 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
Ciò posto, per quanto riguarda l’utilizzo del Fondo per interventi strutturali di politica economica, appare opportuno acquisire dal Governo una conferma in merito alla effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura, nonché una rassicurazione in merito al fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione di interventi già programmati a legislazione vigente a valere sulle risorse del Fondo medesimo[63].
Imposta sui trasferimenti di denaro
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, istituisce, a decorrere dal l0 gennaio 2019 un’imposta sui trasferimenti di denaro, ad esclusione delle transazioni commerciali, effettuati verso Paesi non appartenenti all'Unione Europea da istituti di pagamento che offrono il servizio di rimessa di somme di denaro. L'imposta è dovuta in misura pari all' l,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro l0.
In proposito si evidenzia che l’articolo 2, comma 35-octies, del DL 138/2011 ha disposto l’istituzione di un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero attraverso gli istituti bancari, le agenzie «money transfer» ed altri agenti in attività finanziaria. L’imposta è stata stabilita in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 3 euro. L’imposta non era dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea e per quelli effettuati verso i paesi dell'Unione europea. Erano, inoltre, esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale. La relazione tecnica a corredo della citata disposizione affermava che la stessa avrebbe comportato degli effetti positivi di gettito che, in assenza di dati puntuali sulla frequenza e sull’ammontare di versamenti effettuati, prudenzialmente non venivano quantificati.
Il comma 15 dell’articolo 3 del DL n. 16 del 2012 ha abrogato il comma 35-octies dell’articolo 2 del DL n. 138/2011. La relazione illustrativa chiariva che l’abrogazione era dovuta alla necessità di diminuire il costo medio globale di trasferimento delle rimesse e favorire la cooperazione tra le organizzazioni nazionali ed internazionali a seguito degli accordi intercorsi in sede sia del vertice G8 dell’Aquila sia del G20 di Cannes nonché di evitare la migrazione di ingenti flussi monetari dai canali di trasferimento ufficiali a quelli non autorizzati, privi di forme di controllo, tracciabilità, protezione e tassazione.
Con riferimento ai potenziali effetti negativi derivanti dalla suddetta abrogazione, la relazione tecnica affermava che, pur in assenza di dati puntuali, essi erano di modesta entità, vista l’area di non imponibilità e di esenzione prevista. Non veniva peraltro fornita una quantificazione di detti effetti.
Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
|
Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
|||||||||
|
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Maggiori entrate |
|
63 |
63 |
63 |
|
63 |
63 |
63 |
|
63 |
63 |
63 |
La relazione tecnica afferma che ai fini della stima degli effetti finanziari sono stati utilizzati i dati della pubblicazione Banca d' Italia ''Le rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia" dalla quale risulta un ammontare annuo medio di rimesse verso Paesi extra UE di circa 4,2 miliardi di euro a cui corrisponde un maggior gettito per imposta sui trasferimenti di circa 63 milioni di euro annui a decorrere dall' anno 2019.
Al riguardo, si evidenzia che la disposizione introduce un’imposta sui trasferimenti in denaro in misura pari all' 1,5 per cento del valore di ogni singola operazione effettuata, a partire da un importo minimo di euro 10.
In merito ai profili di quantificazione, andrebbe preliminarmente chiarito se, ai fini della stima, sia stato considerato un abbattimento che tenga conto del limite minimo previsto dalla norma (10 euro) per la sottoposizione a tassazione degli importi trasferiti.
La RT, ai fini della quantificazione degli effetti di gettito, utilizza i dati della pubblicazione Banca d' Italia ''Le rimesse verso l'estero degli immigrati in Italia dalla quale risulta un ammontare annuo medio di rimesse verso Paesi extra UE di circa 4,2 miliardi di euro. In proposito si evidenzia che dall’analisi dei dati forniti dalla Banca d’Italia risulta un ammontare medio più alto (circa 5,2 mld negli ultimi tre anni) di quello utilizzato dalla relazione tecnica che quindi, in tal senso, appare effettuare un abbattimento, ma rispetto al quale non vengono fornite ulteriori informazioni.
Si evidenzia inoltre che i dati di fonte Banca d’Italia, così come si evince dalla “Nota sulla segnalazione statistica delle rimesse”, tengono conto delle transazioni effettuate tramite un istituto di pagamento o altro intermediario finanziario. Poiché la disposizione in esame considera invece le sole transazioni effettuate da istituti di pagamento, andrebbe chiarito se ciò possa ridurre l’ammontare utilizzabile ai fini della stima.
Andrebbe infine acquisito l’avviso del Governo sulla possibilità, già rilevata dalla relazione tecnica riferita al comma 15 dell’articolo 3 del DL n. 16 del 2012 - che dispose l’abrogazione dell’imposta sulle transazioni monetarie - che l’introduzione di una tassazione sulle predette transazioni possa comportare una migrazione di flussi monetari dai canali di trasferimento ufficiali a quelli non autorizzati, con effetti riduttivi del maggior gettito ascritto alla disposizione in esame.
Circolazione e vendita di sigarette elettroniche
Normativa vigente. L’art. 62-quater del d.lgs. n. 504/1995 reca la disciplina dell’imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo. In particolare, il comma 1 prevede l’applicazione di un’imposta di consumo pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico, per i prodotti idonei a sostituire il consumo dei tabacchi (contenenti nicotina o altre sostanze) e per i dispositivi meccanici ed elettronici, comprese le parti di ricambio, che ne consentono il consumo. La Corte costituzionale con sentenza n. 83 del 2015 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale di tale disposizione.
Il comma 1-bis del medesimo articolo 62-quater (inserito dall’articolo 1, comma 1, lettera f) del d.lgs. n. 188 del 2014) reca pertanto, una diversa modalità di tassazione dei prodotti succedanei dei prodotti da fumo, prevedendo l’applicazione di un’imposta di consumo pari al 50% dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di sigarette, per i prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina. Sono esclusi i prodotti utilizzati come medicinali. Il medesimo comma 1-bis prevede che a decorrere dalla data di entrata in vigore dello stesso cessi di avere applicazione l’imposta prevista dal comma 1.
La norma, introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, modifica l'attuale regime d'imposta per i prodotti succedanei dei prodotti da fumo di cui all'articolo 62-quater del decreto legislativo n. 504 del 1995.
In particolare si prevede:
- l’abrogazione del comma 1 recante l’applicazione di un’imposta di consumo pari al 58,5% del prezzo di vendita al pubblico (vigente per il solo anno 2014, in applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 83 del 2015 e dell’entrata in vigore del successivo comma 1-bis) (comma 1);
- l’imposta prevista dal comma 1-bis viene ridotta dal 50 per cento al 10 per cento per i prodotti contenenti nicotina e dal 50 al 5 per cento per i prodotti non contenenti nicotina (comma 3);
- viene aggiunto un nuovo comma 8 ai sensi del quale l'ambito di applicazione dell’articolo 62-quater viene esteso anche ai prodotti da inalazione senza combustione contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare una sigaretta elettronica, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze (comma 8).
Viene, inoltre, modificato l'articolo 21, comma 11, del d.lgs. n. 6 del 2016, prevedendo che la vendita a distanza di prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o meno nicotina, ai consumatori che acquistano nel territorio dello Stato sia vietata anche su base transfrontaliera. Viene inoltre specificato che la vendita a distanza dei citati prodotti indicati al comma 1-bis dell'articolo 62-quater, effettuata nel territorio nazionale è consentita solo ai soggetti che siano stati autorizzati alla istituzione e alla gestione di un deposito di prodotti liquidi da inalazione ai sensi dell'articolo 62-quater, comma 2 e delle relative norme di attuazione. Restano comunque fermi i divieti di cui all'articolo 24, comma 3 del d.lgs. n. 6 del 2016 (si tratta del divieto di vendita ai minori dei prodotti del tabacco o sigarette elettroniche o contenitori di liquido di ricarica, con presenza di nicotina) che sono estesi, in via precauzionale, anche ai prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide non contenenti nicotina (comma 4).
Viene modificato l'articolo 25, comma 4 del d.lgs. n. 6 del 2016, relativa alla disciplina sanzionatoria applicabile alla vendita di prodotti del tabacco e prodotti correlati generalizzando il riferimento alle sigarette elettroniche a tutti i contenitori di liquido di ricarica (comma 5).
Si prevede, inoltre, che non è consentita l'immissione sul mercato di prodotti contenenti nicotina utilizzabili per ricaricare sigarette elettroniche, anche ove vaporizzabili solo a seguito di miscelazione con altre sostanze, diversi da quelli disciplinati dal medesimo articolo 21 del d.lgs. n. 6 del 2016 (comma 9).
Viene ridotta dal 50 per cento al 25 per cento dell'accisa gravante sull'equivalente quantitativo di sigarette l’imposta applicabile ai tabacchi da inalazione senza combustione (prodotti del tabacco non da fumo che possono essere consumati senza processo di combustione) prevista dall'articolo 39-terdecies, comma 3, del d.lgs. n. 504 del 1995 (comma 11).
Viene infine disposta la copertura degli oneri derivanti dall'articolo in esame, pari a 70 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019.
La copertura è disposta a valere (comma 12):
- quanto a 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e per 63 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dagli articoli 9, commi da 1 a 7, e 25-ter;
- quanto a 7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024 mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014;
- quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dal 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge n. 282 del 2004.
Il prospetto riepilogativo, allegato all’emendamento 9.1000 approvato dalla Commissione Finanze del senato, ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.
(milioni di euro)
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Saldo netto da finanziare |
Fabbisogno |
Indebitamento netto |
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2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
Minori entrate |
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Imposta di consumo |
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70 |
70 |
70 |
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70 |
70 |
70 |
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70 |
70 |
70 |
Minori spese correnti |
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Riduzione fondo esigenze indifferibili |
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7 |
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7 |
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7 |
La relazione tecnica afferma che le misure suscettibili di comportare effetti finanziari, in termini di minori entrate, sono quelle recate dai commi 3 e 11, nella parte in cui dispongono riduzioni della misura per il calcolo dell'imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione e dell'accisa sui tabacchi da inalazione. La RT afferma altresì che le misure antielusive di cui ai commi 8, 9 e 10 potrebbero comportare una riduzione, seppure di difficile quantificazione, delle suddette minori entrate derivanti. Tuttavia, in considerazione di tale difficoltà di quantificazione, la RT, in via prudenziale, non stima effetti finanziari ulteriori rispetto a quelli indicati di seguito.
- Liquidi da inalazione
L'imposta di consumo attualmente vigente sia per i liquidi contenenti nicotina che per quelli senza nicotina, è di euro 0,3976/millilitro, pari al 50 per cento dell'accisa gravante sul quantitativo equivalente di sigarette tradizionali (1 ml = n.5,63 sigarette), determinato ai sensi dell'art. 62-quater del Testo unico delle accise, commisurata al prezzo medio ponderato delle sigarette tradizionali registrato nel 2017, su cui grava un'accisa pari a euro 0,141249/per ogni sigaretta. Pertanto, su 5,63 sigarette si applica l'accisa di euro 0,79523 (5,63 x 0,141249). Di conseguenza, in base all'aliquota attualmente vigente (50 per cento), l'imposta per millilitro è pari a euro 0,3976 (€ 0,79523 x 50 per cento). Con la disposizione in esame, l'imposta sarebbe pari a euro 0,079523 (0,79523 x 10 per cento) per i prodotti con nicotina e 0,03976/millilitro (€ 0,79523 x 5 per cento) per i prodotti senza nicotina. La RT afferma che sulla base dei dati desunti dalle comunicazioni effettuate, ai sensi dell'art. 6, comma 7, del DM 29 dicembre 2014, dai soggetti autorizzati nei primi 9 mesi del 2018, per i prodotti contenti nicotina, si stima un consumo annuo di circa 28 milioni di millilitri, con un gettito, a titolo di imposta di consumo, a legislazione vigente, di circa 11,1 milioni di euro (28 milioni x 0,3976). Per effetto della riduzione, nella misura indicata nell'emendamento, il gettito, su base annua, per i liquidi contenenti nicotina! sarebbe di circa 2,2 milioni di euro (28 milioni x 0,079523); pertanto il minor introito, su base annua, sarebbe di circa 8,9 milioni di euro.
Per i liquidi da inalazione senza nicotina, la RT afferma che, considerati il contenzioso giudiziario pendente e i provvedimenti di sospensione giurisdizionale ed ex lege non è al momento possibile fornire un dato certo. I soggetti autorizzati alla distribuzione, infatti, non ritenendosi in forza di tali provvedimenti, obbligati al pagamento dell'imposta sui prodotti senza nicotina non hanno provveduto ad inoltrare i prospetti contabili quindicinali di cui all'art 6 del citato DM 29 dicembre 2014 inerenti alle quantità di prodotti immessi in consumo. La RT afferma che sono ancora in corso le verifiche documentali sulle scritture contabili presso gli operatori, ma è comunque possibile pervenire, in via presuntiva, ad un dato di sintesi. Un operatore, che attualmente rappresenta circa il 19 per cento del mercato di riferimento, negli anni, ha registrato nelle proprie scritture contabili il volume di vendita dei prodotti liquidi da inalazione distinguendo quelli con nicotina da quelli senza nicotina. Tenuto conto che questi ultimi rappresentano il 13,74 per cento dei prodotti con nicotina, si potrebbe ipotizzare che tale percentuale sia valida anche per l'intero comparto. Pertanto, su tale presupposto, la quantità di liquidi senza nicotina immessa in consumo su base annua è stimabile in circa 3,8 milioni di millilitri (28 milioni x 13,74 per cento) da cui, in base alla vigente normativa, deriverebbe un gettito a titolo di imposta di consumo di circa l ,5 milioni di euro (3,8 milioni x 0,03976). Con la modifica dell'imposta sui liquidi senza nicotina, prevista nella proposta emendativa, il gettito sarebbe di circa 151 mila euro su base annua, con un minor gettito di circa euro 1,35 milioni di euro annui. Per i prodotti liquidi da inalazione contenenti o meno nicotina, il minor gettito a titolo di imposta di consumo sarebbe, pertanto, pari a circa 10 milioni di euro su base annua.
- Tabacchi da inalazione senza combustione
La RT afferma che detta tipologia di tabacchi, introdotta dal d.lgs. n. 188/2014, commercializzata in Italia dalla fine del 2014, ha raggiunto una quota di mercato superiore all' 1,7 per cento, con un trend di crescita che, nei primi 10 mesi del 20l8, si è attestato in circa il 200 per cento. La RT afferma che poiché anche il disegno di legge di bilancio 2019 prevede misure che incidono sul settore del tabacco, e quindi su prodotti potenzialmente fungibili anche con i prodotti liquidi da inalazione, non è possibile prevedere con un sufficiente grado di approssimazione le scelte dei consumatori. Tuttavia, sulla base dei dati a disposizione, in mancanza di elementi storici di supporto consolidati, tenuto conto dell'innovatività del prodotto, qualora si presuma che l'immissione in consumo media registrata nell’ultimo trimestre (agosto-ottobre 20l8) sia costante anche per il prossimo anno, è stimabile un consumo annuo di circa Kg l,7 milioni, con un gettito, a titolo di accisa, di circa 120 milioni annui. Pertanto, dalla riduzione dell'imposta dal 50 al 25 per cento, prevista dall'emendamento, comporterebbe un minor gettito di circa 60 milioni di euro su base annua.
Al riguardo, si rileva che la quantificazione appare corretta sulla base dei dati e delle ipotesi utilizzati dalla relazione tecnica.
In merito ai profili di copertura, si fa presente che il comma 13 dell’articolo 25-decies provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla riforma delle imposte gravanti sui succedanei dei prodotti da fumo, introdotta dal medesimo articolo 25-decies, pari a 70 milioni annui a decorrere dal 2019. In particolare, ai predetti oneri si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze);
b) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica (cap. 3075 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze).
Ciò posto, si rinvia a quanto detto in precedenza con riguardo all’articolo 9, in merito al Fondo per le esigenze indifferibili, e all’articolo 25-octies, in merito al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Prezzo massimo di cessione di immobili di edilizia convenzionata
Le norme modificano la disciplina relativa alla determinazione del prezzo massimo di cessione degli immobili edificati in regime di edilizia residenziale convenzionata, novellando l'articolo 31 della legge n. 448/1998.
Le modifiche riguardano i vincoli che sussistono in caso di la cessione del diritto di proprietà ovvero del diritto di superficie relativi ai predetti immobili. In particolare si prevede che i vincoli al prezzo massimo di cessione possano essere rimossi con atto pubblico o scrittura privata autenticata, da chiunque vi abbia interesse, anche se non più titolare di diritti reali sul bene immobile dietro corrispettivo di affrancazione del vincolo. La vigente formulazione del testo prevede che i vincoli possano essere rimossi dal solo proprietario. Si stabilisce, inoltre, che in pendenza della rimozione dei vincoli, il contratto di trasferimento dell'immobile non produce effetti limitatamente alla differenza tra il prezzo convenuto e il prezzo vincolato, e che l'eventuale pretesa di rimborso della predetta differenza si estingue con la rimozione dei vincoli secondo le modalità previste.
Le disposizioni si applicano anche agli immobili oggetto dei contratti stipulati prima dell'entrata in vigore delle norme in oggetto.
La norma, stata introdotta nel corso dell’esame presso il Senato, non è corredata di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo.
Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare.
ARTICOLO 26, comma 3, lettera c)
Utilizzo a fini di copertura di proventi delle aste di quote di emissione
La norma include, fra le risorse poste a copertura degli oneri derivanti dal provvedimento in esame, la somma di 70 milioni per il 2018, derivante dall’utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di C02 (art. 19 del d. lgs. n. 30/2013), destinati al Ministero dell'ambiente (35 milioni) e al Ministero dello sviluppo economico (35 milioni). Le somme, versate all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisite definitivamente all'erario.
Con decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dell'economia e delle finanze, si dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto sia delle proporzioni già indicate, a legislazione vigente, nel predetto articolo 19 (70 per cento a favore del Ministero dell'ambiente e 30 per cento a favore del Ministero dello sviluppo economico) sia del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla normativa UE.
Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.
La relazione tecnica nulla aggiunge al contenuto della norma.
Al riguardo andrebbe escluso che l’utilizzo di parte dei proventi delle aste per emissioni sia suscettibile di pregiudicare iniziative già programmate o avviate a legislazione vigente oppure l’adempimento di obblighi derivanti dalla normativa europea di settore.
In merito ai profili di copertura, si rileva che l’articolo 26 reca, al comma 3, la copertura degli oneri derivanti da una pluralità di disposizioni contenute nel provvedimento in esame[64]. Si tratta, in particolare, delle seguenti disposizioni:
- definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione (cd. rottamazione delle cartelle esattoriali) nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (articolo 3);
- annullamento automatico dei debiti tributari fino a 1.000 euro (comprensivo di capitale, interessi e sanzioni) risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010 (articolo 4);
- estensione della definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione a quelli concernenti i dazi doganali, i contributi provenienti dall’imposizione di diritti alla produzione dello zucchero (risorse proprie tradizionali UE) nonché l'IVA sulle importazioni, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2017 (articolo 5);
- regolarizzazione con versamento volontario di periodi d’imposta precedenti per le società e le associazioni sportive dilettantistiche (articolo 7);
- definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - relativi alle imposte di consumo sui prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco) e sui prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina (articolo 8);
- possibilità per i contribuenti, entro il 31 maggio 2019, di correggere errori od omissioni e integrare le dichiarazioni fiscali presentate entro il 31 ottobre 2017 (articolo 9);
- possibilità per le parti di partecipare a distanza all’udienza pubblica di cui all’articolo 34 del decreto legislativo n. 546 del 1992, mediante un collegamento audiovisivo tra l'aula di udienza e il luogo del domicilio indicato dal contribuente, dal difensore, dall’ufficio impositore o dai soggetti della riscossione, con modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto viene detto (articolo 16, comma 4);
- obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate dei dati relativi ai corrispettivi (articolo 17);
- rinvio al 1° gennaio 2020 del termine di decorrenza della lotteria nazionale dei corrispettivi, precedentemente fissato al 1° gennaio 2018 (articolo 18);
- estensione dell’istituto del gruppo IVA ai gruppi bancari cooperativi (articolo 20);
- trasferimento di risorse a Rete ferroviaria italiana per il finanziamento del contratto di programma - parte servizi 2016-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa e del contratto di programma - parte investimenti 2017-2021 tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e la società Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa (articolo 21);
- incremento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese per 435 milioni di euro per l’anno 2018 (articolo 22);
- incremento del Fondo per il finanziamento delle missioni internazionali per 130 milioni di euro per l’anno 2018 (articolo 24);
- incremento del Fondo per la riduzione della pressione fiscale (articolo 26, comma 1)[65];
- incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente per gli anni dal 2020 al 2023 (articolo 26, comma 2)[66].
Agli oneri recati dalle predette disposizioni si provvede:
a) quanto a 589.305.117 euro per l'anno 2018, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 818.805.117 euro per l'anno 2018 e a 20.500.000 euro per l'anno 2019, mediante riduzione delle dotazioni di competenza e di cassa relative alle missioni e ai programmi di spesa degli stati di previsione dei Ministeri come indicate nell'elenco 1 allegato al decreto in commento[67];
b) quanto 150 milioni euro per l'anno 2018, mediante utilizzo delle somme derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall’Autorità garante della concorrenza e del mercato, versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, non siano state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono pertanto acquisite, nel predetto importo di 150 milioni di euro per il 2018, definitivamente al bilancio dello Stato, anziché essere destinate ad iniziative a vantaggio dei consumatori;
c) quanto a 70 milioni di euro per l'anno 2018, mediante utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2 di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30, destinati al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per una quota di 35 milioni e al Ministero dello sviluppo economico per una quota di 35 milioni, versate all'entrata del bilancio dello Stato, che restano acquisite definitivamente all'erario[68];
d) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge 17 agosto 1957, n. 848, recante “Esecuzione dello Statuto delle Nazioni Unite firmato a San Francisco il 26 giugno 1945”, intendendosi conseguentemente che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale provvederà agli adempimenti eventualmente necessari, anche sul piano internazionale, per rinegoziare i termini dell'accordo internazionale concernente la determinazione del contributo all'organismo delle Nazioni Unite;
e) quanto a 20 milioni di euro per l'anno 2018, mediante le somme di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, iscritte nel conto dei residui dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e restano acquisite all'erario. Tali somme concernono gli oneri connessi al canone d’affitto che la Presidenza del Consiglio dei ministri è autorizzata a stipulare in relazione all’utilizzo del termovalorizzatore di Acerra, quantificati dalla citata disposizione in 30 milioni di euro annui dal 2010 al 2024[69];
f) quanto a 10 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2018-2020 di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le necessarie disponibilità;
g) quanto a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro annui a decorrere dall'anno 2025, che aumentano in termini di fabbisogno e indebitamento netto a 41.225.000 di euro per l'anno 2018, a 460.670.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dal presente decreto;
h) quanto a 23.943.052 euro per l'anno 2018, mediante corrispondente utilizzo delle somme iscritte nel fondo di conto capitale istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi della procedura prevista per l’eliminazione delle somme iscritte nel conto dei residui cui non corrispondono più effettive obbligazioni dall'articolo 49, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 66 del 2014 (cap. 7496);
i) quanto a 16,614 milioni di euro per il 2018, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, di cui all'articolo 8, comma 11, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, che alla data di entrata in vigore del presente decreto non sono ancora riassegnate al fondo di cui all'articolo 4, comma 1, della legge n. 145 del 2016, e che restano acquisite all'entrata del bilancio dello Stato;
l) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al ciclo di programmazione 2014-2020, che reca le necessarie disponibilità;
m) quanto a 300 milioni di euro per l’anno 2018, mediante riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (cap. 3076 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze). Conseguentemente, le risorse del medesimo Fondo accantonate ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 99 del 2017, pari a 300 milioni di euro per l’anno 2018, sono rese disponibili a seguito della modifica intervenuta del trattamento contabile ai fini dell’indebitamento netto dell’operazione relativa alla Banca Popolare di Vicenza Spa e di Veneto Banca Spa.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue:
1) in merito alla copertura di cui alla lettera b) del comma 2, appare necessario che il Governo fornisca assicurazioni riguardo all’effettiva sussistenza delle risorse previste a copertura - ossia delle sanzioni dell’Autorità per la concorrenza e il mercato che rimangono acquisite all’entrata - nonché circa il fatto che il loro utilizzo non sia comunque suscettibile di compromettere la realizzazione di interventi già programmati a valere sulle risorse medesime;
2) con riguardo alla copertura di cui alla lettera c) del comma 2, appare necessario che il Governo assicuri che l’utilizzo di quota parte dei proventi delle aste delle quote di emissione di CO2, dei quali si prevede la definitiva acquisizione all’erario, non sia comunque suscettibile di pregiudicare la realizzazione delle finalità già previste a legislazione vigente a valere sui proventi stessi;
3) in merito alla copertura di cui alla lettera e) del comma 2, appare necessario che il Governo fornisca assicurazioni in merito all’effettiva disponibilità ed utilizzabilità delle risorse iscritte nel conto dei residui del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, posto che, in linea di principio, esse dovrebbero corrispondere alla pregressa assunzione di impegni di spesa rispetto ai quali non si è concretizzata la fase del pagamento;
4) con riguardo alla copertura di cui alla lettera f) del comma 2, appare necessario che il Governo assicuri che l’accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale non sia preordinato all’adempimento di obblighi internazionali;
5) in merito alla copertura di cui alla lettera g) del comma 2 non si hanno osservazioni da formulare, preso atto degli effetti, in termini di maggiori entrate ovvero di minori spese, ascritti alle singole disposizioni del decreto in esame, in linea con quanto riportato nella relazione tecnica;
6) con riguardo alla copertura di cui alla lettera h) del comma 2, appare necessario che il Governo assicuri l’effettiva disponibilità delle risorse nel fondo di conto capitale del Ministero dell’economica e delle finanze ai sensi della procedura prevista per l’eliminazione delle somme iscritte nel conto dei residui cui non corrispondono più effettive obbligazioni dall'articolo 49, comma 2, lettera b), del decreto-legge n. 66 del 2014;
7) in merito alla copertura di cui alla lettera i) del comma 2, appare necessario che il Governo assicuri che i rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace affluiranno all’entrata del bilancio dello Stato entro la fine dell’anno e che la mancata destinazione di tali risorse al fondo missioni internazionali non comprometta la congruità del finanziamento destinato delle missioni stesse, tenendo conto del rifinanziamento di 130 milioni per l’anno 2018 del predetto fondo disposto dall’articolo 24;
8) con riguardo alla copertura di cui alla lettera l) del comma 2 a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione relativo al ciclo di programmazione 2014-2020 per l’anno 2018 si rinvia a quanto detto con riferimento all’articolo 22 in merito al medesimo Fondo;
9) con riguardo alla copertura di cui alla lettera m) del comma 2 a valere per l’anno 2018 sul Fondo per esigenze indifferibili di cui all’articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, si rinvia a quanto detto con riferimento all’articolo 9 in merito al Fondo per le esigenze indifferibili.
[1] Nota del 14 novembre 2018
[2] A tal riguardo si rileva quanto evidenziato dalla Corte dei conti nella Relazione su rendiconto dello Stato 2017 in ordine alla rateazione dei debiti fiscali che “costituisce ormai un nuovo canale di erogazione del credito, con l’effetto non infrequente di differire nel tempo la presa d’atto di insolvenze ampiamente prevedibili”
[3] Nota del 14 novembre 2018
[4] La prima e la seconda rata, ciascuna di importo pari a 10% delle somme complessivamente dovute a titolo di definizione, scadenti rispettivamente il 31 luglio e il 30 novembre del 2019; le restanti, di pari ammontare, scadenti il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2020.
[5] Si tratta delle somme dovute ai sensi dell'articolo 1, commi 6 e 8, lettera b), numero 2), del DL n. 148 del 2017, ossia dei carichi compresi in piani di dilazione in essere alla data del 24 ottobre 2016, per i quali il debitore non sia stato ammesso alla definizione agevolata esclusivamente a causa del mancato tempestivo pagamento di tutte le rate degli stessi piani scadute al 31 dicembre 2016 e successivamente riammessi dal Dl n. 148/2017.
[6] Nota del 14 novembre 2018
[7] Nota del 14 novembre 2018
[8] Emendamento 9.10000, Commissione, cpv art. 9.
[9] Di cui all’art. 5-quater del DL n. 167/1990.
[10] Ai sensi dell’art. 20, co. 1, d.lgs. n. 472/1997, l'atto di contestazione ovvero l'atto di irrogazione, devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione o nel diverso termine previsto per l'accertamento dei singoli tributi. Entro gli stessi termini devono essere resi esecutivi i ruoli nei quali sono iscritte le sanzioni irrogate ai sensi dell'articolo 17, comma 3 del medesimo d.lgs. n. 472.
[11] Emendamento 9.10000 Commissione, cpv art. 9.
[12] Em 9.10000, Commissione, cpv art. 9, co 12.
[13] In proposito, si ricorda che il disegno di legge di bilancio per il 2019 nel testo risultante dalle modifiche introdotte nel corso dell’esame presso la Camera dei deputati prevede che il citato Fondo sia incrementato di 57,16 milioni di euro per l’anno 2019, di 6,72 milioni di euro per l’anno 2020, di 205,9 milioni di euro per l’anno 2021, di 214,85 milioni di euro per l’anno 2022, di 224,02 milioni di euro per l’anno 2023, di 224,75 milioni di euro per l’anno 2024, di 257,69 milioni di euro per l’anno 2025, di 292,13 milioni di euro per l’anno 2026, di 290,19 milioni di euro per l’anno 2027, di 289,9 milioni di euro per l’anno 2028, di 290,3 milioni di euro per l’anno 2029 e di 290,7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2030 (cfr. articolo 1, comma 653, C. 1334-A/R).
[14] di cui all'articolo 49, comma 5 del D.lgs. n. 231/2007.
[15] Emendamento 10.100, testo 2, Commissione.
[16] Emendamento 10.800, Relatore.
[17] Emendamento 10.20 testo 2
[18] Emendamento 10.0.100 (testo emendato dal 10.0.100/200).
[19] Emendamento 10.0.200, Commissione.
[20] Articolo 21, comma 4, del DPR n. 633/1972.
[21] Articolo 23, comma 1, DPR n. 633/1972, primo periodo.
[22] Di cui all’articolo 21, comma 4, lettera b) (cd. cessioni triangolari interne). A titolo esemplificativo, si intende la cessione di beni che da un primo cedente (A) vengono consegnati o spediti, anziché al cessionario-secondo cedente (B) direttamente a terzi (C) in quanto B ha, a sua volta, ceduto i beni a C. In presenza di specifiche condizioni, la fattura relativa alla cessione da B a C può essere effettuata entro la fine del mese successivo a quello della consegna (cd fattura super-differita).
[23] Articolo 23, comma 1, DPR n. 633/1972, secondo periodo.
[24] Di cui all’articolo 25 del DPR n. 633/1972.
[25] Di cui all’articolo 1, comma 1, del D.P.R. 100/1998.
[26] Di cui all’articolo 1 del D.Lgs. n. 127/2015.
[27] Emendamento 15.2, Commissione.
[28] Emendamento 15.0.1 (testo 2), Commissione
[29] Di cui all’articolo 53 del D.Lgs. n. 446/1997.
[30] Si precisa a tal fine che le parti possono utilizzare in ogni grado di giudizio la modalità prevista dal DM 2013 n. 163 e dai relativi decreti attuativi indipendentemente dalla modalità prescelta da controparte nonché dall'avvenuto svolgimento del giudizio di primo grado con modalità analogiche.
[31] Di cui all'articolo 53 del D.Lgs. n. 446 del 1997.
[32] La medesima norma ha disposto la cessione a titolo gratuito delle azioni di Equitalia Giustizia S.p.a., detenute da Equitalia S.p.a., al Ministero dell'economia e delle finanze.
[33] Emendamento 16.0.300(testo 3), Commissione.
[34] Contrasto al fenomeno delle imprese in perdita “sistemica”.
[35] Ipoteca e sequestro conservativo.
[36] Si modifica l’articolo 2 del d.lgs. n. 127/2015 che, nella versione precedente le modifiche, prevede la facoltà di adottare la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
[37] Capoverso modificato da emendamento 17.6, Commissione.
[38] Emendamento 17.15(testo 2), Commissione.
[39] Di cui all’articolo 24, primo comma, del DPR n. 633/1972.
[40] Di cui al decreto legislativo n. 504/1992, Tabella II, punto n. 11.
[41] Di cui all’articolo 37bis del d.lgs. n. 385/1993 (TUB).
[42] Emendamento 20.1 (testo 3), Commissione.
[43] Di cui all’articolo 70-ter del DPR n. 633/1972.
[44] Emendamento 20.1 (testo 3), Commissione.
[45] Emendamento 20.0.32 Commissione.
[46] Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, si tratta del bilancio riferito al periodo d’imposta in corso al 24 ottobre 2018.
[47] Si segnala, sulla base delle informazioni indicate sul sito del Ministero dell’Interno, che la ANPR è in fase di implementazione. In particolare, alla data del 10 gennaio 2018 avevano completato il subentro 41 Comuni per una popolazione residente di 1.035.030 persone ed erano in fase di pre-subentro 989 Comuni.
[48] Per la violazione degli obblighi di cui al comma 1-bis le sanzioni di cui al Capo II, Titolo XVIII del decreto legislativo nl 209/2005, mentre per le violazioni degli obblighi di cui al comma 1-ter artt.144, comma 1, 144-bis, 144-ter,144-quater e 145 del decreto legislativo n. 385/1993 e articolo 195 del decreto legislativo n. 58/1998.
[49] Si ricorda che il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese opera tramite contabilità speciale fuori bilancio ed è gestito dal Mediocredito centrale attraverso il conto corrente di tesoreria centrale n. 22034.
[50] Al riguardo, si rammenta che in attuazione di tale norma mediante delibera CIPE n. 94 del 22 dicembre 2017 sono già stati assegnati 300 milioni di euro, ripartiti in misura pari a 28 milioni di euro per l'annualità 2014, a 85,5 milioni di euro per l'annualità 2015, a 186,5 milioni di euro per l'annualità 2016.
[51] Di cui all’articolo 1, comma 1230, della legge n. 296/2006.
[52] Emendamento 23.2000, Commissione.
[53] Si ricorda che il citato articolo 11 del decreto legislativo n. 2 del 2013, per far fronte agli adempimenti connessi alla realizzazione del nuovo modello di patente europea di guida, ha previsto l’assegnazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del maggior gettito derivante dall’incremento delle tariffe applicabili alle operazioni in materia di motorizzazione, al netto di una quota pari a 13,074 milioni di euro per il 2018, a 15,38 milioni di euro per il 2019 e a 17,686 milioni di euro annui a decorrere dal 2020, come previsto dall’articolo 1, comma 692, della legge n. 205 del 2017. Tali entrate sono allocate sul capitolo 2454 (articolo 20) dello stato di previsione dell’entrata ed ammontano a 47,6 milioni di euro per il 2018, a 49,9 milioni di euro per il 2019 e a 52,2 milioni di euro per il 2020.
[54] Tale disposizione ha previsto un incremento della dotazione del Fondo in parola pari a 82 milioni di euro per l'anno 2018, a 47,2 milioni di euro per l'anno 2019, a 42,1 milioni di euro per l'anno 2020 e a 10,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2022.
[55] Si rammenta che il capitolo 2185 dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze reca il Fondo occorrente per gli interventi del Servizio civile nazionale, le cui somme sono indi trasferite alla Presidenza del Consiglio dei ministri per la concreta gestione delle risorse a tale finalità destinate.
[56]La disposizione in esame ha incrementato di 40 milioni di euro per l’anno 2017 e di 20 milioni di euro annui a decorrere dal 2018 (salvo che per l'anno 2021, in cui l’incremento è pari a 3,9 milioni di euro) la dotazione della seconda sezione del Fondo per il finanziamento di progetti e attività di interesse generale nel Terzo settore
[57] Tale Fondo risulta allocato sul capitolo 5247 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
[58] Di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con i ministri competenti, previa intesa da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
[59] In proposito si evidenzia che la citata autorizzazione di spesa è stata più volte rideterminata, da ultimo dall'art. 1, commi 723, 731 e 758, L. 27 dicembre 2017, n. 205.
[60] Si considerano iscritte nei registri anagrafici anche le persone fisiche aventi domicilio fiscale nel medesimo comune le quali, già residenti nel comune di Campione d'Italia, sono iscritte nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) dello stesso comune e residenti nel Canton Ticino della Confederazione elvetica.
[61] Emendamento 9.10000, Commissione, cpv art. 25-bis.
[62] In particolare, i soggetti di cui all’articolo 73, comma 1, lettere a), b) e c), del TUIR.
[63] In proposito, si ricorda che per l’anno 2021 il citato Fondo è stato incrementato di 3,6 milioni di euro dal disegno di legge di bilancio per il 2019 approvato dalla Camera dei deputati (cfr. articolo 1, comma 410, A. C. 1334-A/R).
[64] Tali oneri sono pari complessivamente a 1.323.000.000 euro per l'anno 2018, a 462.500.000 euro per l'anno 2019, a 1.872.500.000 euro per l'anno 2020, a 2.512.800.000 euro per l'anno 2021, a 2.385.700.000 euro per l'anno 2022, a 2.395.600.000 euro per l'anno 2023, a 1.458.600.000 euro per l'anno 2024, a 1.544.600.000 euro per l'anno 2025, a 1.642,600 milioni di euro per l'anno 2026, a 1.677,600 milioni di euro per l'anno 2027 e a 1.689,600 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028 e, che aumentano, ai fini della compensazione degli effetti in termini di indebitamento netto e di fabbisogno, a 1.743.544.737 euro per l'anno 2018, a 481.170.390 euro per l'anno 2019, a 2.585.752.875 euro per l'anno 2020, a 3.423.888.078 euro per l'anno 2021, a 3.444.868.857 euro per l'anno 2022, a 3.551.176.417 euro per l'anno 2023, a 1.731.600.000 euro per l'anno 2024 e a 1.689.600.000 euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2027.
[65] Tale incremento è pari a 390,335 milioni di euro per l'anno 2019, 1.639,135 milioni per l'anno 2020, 2.471,935 milioni per l'anno 2021, 2.303,135 milioni per l'anno 2022, 2.354,735 milioni per l'anno 2023, 1.292,735 milioni per l'anno 2024, 1.437,735 milioni per l'anno 2025, 1.579,735 milioni per l'anno 2026, 1.630,735 milioni per l'anno 2027 e 1.648,735 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.
[66] Tale incremento è pari a 700 milioni di euro per l'anno 2020, a 900 milioni per l'anno 2021, a 1.050 milioni per l'anno 2022 e a 1.150 milioni per l'anno 2023.
[67] Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le predette somme. Entro venti giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, su proposta dei Ministri competenti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, gli accantonamenti di spesa possono essere rimodulati nell'ambito dei pertinenti stati di previsione della spesa, fermo restando il conseguimento dei risparmi di spesa realizzati in termini di indebitamento netto della pubblica amministrazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio anche in conto residui.
[68] I decreti di cui al comma 3 dell'articolo 19 del citato decreto legislativo n. 30 del 2013 dispongono negli esercizi successivi gli opportuni conguagli, al fine di assicurare complessivamente il rispetto delle proporzioni indicate nel predetto articolo 19 e del vincolo di destinazione a investimenti con finalità ambientali derivante dalla direttiva 2009/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009.
[69] Tali somme risultano iscritte nel capitolo 7521 dello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinato alle spese per l’emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania. Per l’anno 2017 i residui relativi alla citata autorizzazione di spesa ammontano a circa 20,2 milioni di euro.