Articoli 1-14: il provvedimento reca la ratifica dell'Accordo tra l'Italia, la Francia e il Principato di Monaco, relativo alla protezione dell'ambiente marino e costiero di una zona del Mare Mediterraneo (Accordo RAMOGE) come emendato a Monaco il 27 novembre 2003. L'Accordo originario è stato ratificato dall'Italia con la legge n. 743 del 1980. In data 27 novembre 2003, l'Accordo è stato adottato in un nuovo testo, ora sottoposto a procedimento di ratifica. Le modifiche rispetto al precedente testo dell'Accordo riguardano, fra l'altro:
- l'estensione della "Zona RAMOGE" (articolo 2);
- l'assegnazione di nuovi compiti alla Commissione RAMOGE, quali, fra l'altro, vigilare sulla messa in opera comune nella zona RAMOGE degli impegni derivanti dai trattati internazionali applicabili in materia di protezione dell'ambiente marino e costiero così come in materia di salvaguardia della biodiversità marina e costiera, favorire l'educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione del pubblico alla messa in atto degli obiettivi dell'Accordo, garantire una larga diffusione dei risultati degli studi e delle ricerche promosse (articolo 4);
- l'istituzione di un Comitato direttivo della Commissione RAMOGE formato dai capi delle tre delegazioni (articolo 11);
- la previsione che il bilancio dell'Accordo sia costituito dai contributi ordinari delle Parti, il cui ammontare complessivo è fissato dalla Commissione RAMOGE, nonché dai contributi volontari la cui accettazione è subordinata ad approvazione del Comitato direttivo della commissione (articolo 12, comma 2);
- la specifica definizione delle funzioni del Segretariato permanente, assicurato dai Servizi del Governo del Principato di Monaco e già previsto dall'Accordo originario (articolo 13).
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La relazione tecnica afferma, in via generale, che il recepimento dell'Accordo non comporta alcun onere finanziario aggiuntivo a carico dello Stato aderente. In particolare, la RT afferma che l'articolo 11, benché istituisca un Comitato direttivo in seno alla Commissione RAMOGE, non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio pubblico. Infatti, le attività ivi previste vengono già svolte dai partecipanti alla Commissione e dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonostante non fosse istituito un organo ad hoc. Pertanto, eventuali ulteriori oneri verranno coperti con le risorse disponibili a legislazione vigente di cui al capitolo 1617, piani di gestione 9 e 10, della missione «Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino» dello stato di previsione del predetto Ministero. L'articolo 12 del nuovo testo dell'Accordo, al comma 1, ripete il testo dell'articolo 11 del precedente testo, non comportando quindi nuovi o maggiori oneri finanziari a carico del bilancio pubblico. Le spese di rappresentanza nella Commissione, nel Comitato direttivo, nel Comitato tecnico e negli eventuali gruppi di lavoro, come anche le spese di ricerca nel proprio territorio, sono a carico di ciascuna Parte contraente e rientrano nell'attività già svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in esecuzione dell'Accordo, a cui si provvede con l'apposito stanziamento di cui al capitolo 1617, piano di gestione 15, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il comma 2, invece, è introdotto ex novo, ma non modifica nella sostanza il precedente testo. Esso pone a carico delle Parti contraenti un impegno di spesa costituito da un contributo ordinario fissato dalla Commissione e da un contributo volontario, la cui accettazione è subordinata all'approvazione del Comitato direttivo, mentre nel vecchio testo si stabiliva genericamente che «le spese di interesse comune saranno ripartite tra i tre Governi secondo le modalità proposte dalla Commissione». Il contributo complessivo serve a costituire il bilancio dell'Accordo e a sostenere le spese di funzionamento del Segretariato permanente, che svolge compiti di supporto per tutte le attività della Commissione e per i correlati organi, nonché funzioni di carattere organizzativo e di rappresentanza, volte alla promozione degli obiettivi dell'Accordo. La Commissione RAMOGE ha deliberato, a partire dal 2003, un contributo annuo ordinario pari a 36.136,13 euro, alla cui copertura finanziaria, per quanto riguarda l'Italia, già si provvede mediante lo stanziamento di cui al predetto capitolo di bilancio (capitolo 1617, piano di gestione 15, dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare). L'attuale stanziamento annuale del capitolo 1617 per le attività previste dall'Accordo, ai sensi della legge di bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2017 e per il triennio 2017- 2019, ammonta a 65.840 euro. Tale stanziamento è sufficiente a coprire tutte le esigenze di bilancio collegate alla ratifica del nuovo Accordo, comprese le spese per il contributo volontario, anche alla luce del fatto che le attività in esso contemplate sono già assolte integralmente dall'Italia. |