Camera dei deputati - Legislatura - Dossier di documentazione (Versione per stampa)
Autore: Servizio Bilancio dello Stato - Servizio Bilancio dello Stato
Titolo: D.L. 73/2018: Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale di Bari
Serie: Verifica delle Quantificazioni   Numero:
Data: 10/07/2018
Organi della Camera: V Bilancio


 

Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

 

 

 

 

 

 

 

Verifica delle quantificazioni

 

 

 

A.C. 764

 

 

Misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale

 

 

(Conversione in legge del DL 73/2018)

 

 

 

N. 23 – 10 luglio 2018

 

 


 

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L’analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

( 066760-2174 / 066760-9455 – * bs_segreteria@camera.it

 

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

( 066760-3545 / 066760-3685 – * com_bilancio@camera.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________________________________________________________

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.


INDICE

 

PREMESSA. - 3 -

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI - 4 -

ARTICOLI 1 e 2. - 4 -

Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale ed alla Procura di Bari - 4 -

 

 


INFORMAZIONI SUL PROVVEDIMENTO

 

A.C.

764

Titolo:

Conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, recante misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale

Iniziativa:

governativa

 

in prima lettura alla Camera

Relazione tecnica (RT):

presente

Relatrice per la Commissione:

Giuliano

Gruppo:

M5S

Commissione competente:

II Commissione (Giustizia)

 

 

PREMESSA

 

Il disegno di legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 22 giugno 2018, n. 73, che reca misure urgenti e indifferibili per assicurare il regolare e ordinato svolgimento dei procedimenti e dei processi penali nel periodo necessario a consentire interventi di edilizia giudiziaria per il Tribunale di Bari e la Procura della Repubblica presso il medesimo tribunale.

Il provvedimento è composta da tre articoli ed è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le ulteriori disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

 

 

 

 

 

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

 

 

ARTICOLI 1 e 2

Sospensione dei termini e dei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale ed alla Procura di Bari

La norma stabilisce che, fino al 30 settembre 2018, nei procedimenti penali pendenti dinanzi al Tribunale ed alla Procura della Repubblica di Bari sono sospesi i termini di durata della fase delle indagini, i termini previsti dal codice di procedura penale a pena di inammissibilità o decadenza, nonché per la presentazione di reclami o impugnazioni.

Per il medesimo periodo sono inoltre sospesi i processi penali pendenti in qualunque fase e grado, dinanzi al Tribunale di Bari, salvo specifiche eccezioni (articolo 1).

La norma specifica che la sospensione non opera per l’udienza di convalida dell’arresto o del fermo, per il giudizio direttissimo, per la convalida dei sequestri e nei processi con imputati in stato di custodia cautelare. La sospensione prevista per i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per delitti di criminalità organizzata e terrorismo.

 

Si stabilisce, inoltre, che dall’attuazione delle disposizioni in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal testo in oggetto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente (articolo 2).

 

La relazione tecnica premette che le disposizioni in esame sono volte a disciplinare gli interventi a livello di garanzie giudiziarie per la improvvisa sopravvenienza dell’inagibilità degli edifici della procura della Repubblica e del tribunale di Bari, dichiarata con provvedimento del direttore della ripartizione urbanistica ed edilizia privata del comune di Bari in data 23 maggio 2018, a seguito di accertamenti peritali sugli immobili in questione effettuata da un tecnico incaricato dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, proprietario dell’immobile, che evidenziava un quadro fortemente critico delle condizioni strutturali dei medesimi edifici. In data 31 maggio 2018, il comune di Bari, con ordinanza n. 2018/01172, ha revocato l’agibilità dell’immobile, confermando il provvedimento del citato direttore.

Al fine di arginare l’emergenza manifestatasi, con decreto ministeriale del 25 maggio 2018 è stato autorizzato l’utilizzo dei locali dell’immobile, ove si trovava la sede della soppressa sezione distaccata di Modugno, per lo svolgimento delle attività giudiziarie riguardanti il tribunale e la procura della Repubblica di Bari, di fatto, tuttavia, insufficiente. Tale circostanza ha indotto i capi degli uffici giudiziari interessati dalla situazione descritta ad assumere la decisione di svolgere le udienze penali del tribunale di Bari all’interno di tensostrutture allestite per tale esigenza dalla protezione civile regionale: la precarietà delle suddette strutture, però, implica che le stesse non sono in grado di garantire che l’attività giudiziaria possa sempre essere regolarmente svolta.

Per i motivi sopra descritti, le norme in esame prevedono la sospensione dei termini stabiliti dal codice di procedura penale per la durata della fase delle indagini preliminari e della relativa udienza preliminare, dei termini previsti in materia di inammissibilità e decadenza, nonché di quelli fissati per la proposizione di impugnazioni o reclami. La misura straordinaria ed urgente è prevista per un arco temporale limitato, fino al 30 settembre 2018, periodo necessario a consentire che l’amministrazione porti a termine le iniziative già in corso per l’individuazione e per l’effettiva utilizzazione di uno o più immobili da adibire a sede degli uffici giudiziari che attualmente ne sono sprovvisti.

La relazione tecnica ribadisce inoltre che l’impossibilità oggettiva alla celebrazione delle udienze dibattimentali, correlata all’effettiva indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse, è a fondamento dell’adozione del provvedimento straordinario in esame. Alla luce dei medesimi princìpi, è consequenziale l’applicazione della disposizione relativa alla nuova decorrenza del termine prescrizionale dal giorno di cessazione della causa che ha determinato la citata sospensione procedurale: data che, allo stato, è individuata nel 30 settembre 2018.

Le disposizioni analizzate, che sono dirette a garantire diritti e interessi della popolazione coinvolta dalla recente emergenza, comportano, secondo la relazione tecnica, il solo differimento di attività giudiziarie ordinariamente svolte. Attesa la natura procedimentale delle stesse, la relazione tecnica non rileva profili di onerosità per la finanza pubblica.

 

Al riguardo, si rileva preliminarmente che nel preambolo al decreto legge in esame si richiamano le circostanze straordinarie che costituiscono i presupposti dell’adozione del provvedimento, precisando, tra l’altro, che:

·       “prima del 30 settembre 2018, non è oggettivamente possibile individuare un immobile da adibire a sede del Tribunale e della Procura di Bari”;

·       il Comune di Bari ha revocato l’agibilità dell’immobile utilizzato come sede degli uffici giudiziari fino al 31 maggio 2018.

La relazione illustrativa precisa altresì che “l’impossibilità oggettiva alla celebrazione delle udienze dibattimentali correlata all’effettiva indisponibilità dei luoghi di svolgimento delle stesse sono a fondamento dell’adozione del provvedimento straordinario in esame, cui si collega l’applicabilità della previsione contenuta nell’articolo 159 del codice penale in tema di sospensione dei termini di prescrizione del reato. Alla luce dei medesimi princìpi, è consequenziale l’applicazione della disposizione relativa alla nuova decorrenza del termine prescrizionale (…).”

Sulla base di tale situazione di fatto, il provvedimento interviene, all’articolo 1, a disciplinare la sospensione di termini processuali, precisando, al successivo articolo 2, che dall’attuazione delle disposizioni non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e che pertanto le amministrazioni interessate dovranno provvedere agli adempimenti previsti dal decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Tale clausola - peraltro applicabile, ai sensi dell’art. 17, comma 6-bis[1], della legge n. 196 del 2009, soltanto alle spese di carattere non obbligatorio - comporta, come desumibile anche dalla stessa formulazione della norma, che alle esigenze finanziarie connesse ai predetti adempimenti si dovrà far fronte con gli esistenti stanziamenti di bilancio e con le risorse umane e strumentali già disponibili.

Pur prendendo atto di quanto indicato dalla relazione illustrativa, secondo la quale la prevista sospensione dei processi penali pendenti e dei termini processuali è destinata a incidere su un numero limitato di procedimenti, al fine di verificare l’effettività della predetta clausola di neutralità, andrebbero acquisiti dati ed elementi di valutazione idonei a verificare l’effettiva possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte alle previste attività nell’ambito delle risorse già esistenti e disponibili per le medesime finalità.

Analogamente, per quanto attiene alle spese di carattere obbligatorio (quali spese per atti di notificazione, eventuali spese per compensi o retribuzioni, ecc.), non ricomprese nella predetta clausola, andrebbero acquisiti elementi volti a confermare la possibilità per le amministrazioni interessate di far fronte alle stesse con gli ordinari stanziamenti di bilancio, al fine di escludere ogni eventuale profilo di onerosità.

 



[1] Ai sensi del richiamato art. 17, comma 6-bis, per le disposizioni corredate di clausole di neutralità finanziaria, la relazione tecnica riporta la valutazione degli effetti derivanti dalle disposizioni medesime, i dati e gli elementi idonei a suffragare l'ipotesi di invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica, attraverso l'indicazione dell'entità delle risorse già esistenti nel bilancio e delle relative unità gestionali, utilizzabili per le finalità indicate dalle disposizioni medesime anche attraverso la loro riprogrammazione. Il comma 6-bis precisa inoltre che, in ogni caso, la clausola di neutralità finanziaria non può essere prevista nel caso di spese di natura obbligatoria.