Schema di decreto del Presidente della Repubblica concernente l'equipaggiamento marittimo 16 giugno 2020 |
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Premessa|Contenuto| |
PremessaLa legge 12 agosto 2016, n. 170, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea (legge di delegazione europea 2015) prevede, all'articolo 18, l'autorizzazione al Governo, ai sensi degli articoli 30, comma 2, lettera e) e 35, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, a dare attuazione alla direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull'equipaggiamento marittimo.
L'articolo 18 della L. 170/2016 ha disposto il
recepimento
in via regolamentare della direttiva 2014/90/UE. L'attuazione in via amministrativa è prevista dall'articolo 35, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 quando la direttiva può considerarsi a contenuto non normativo. In questo caso il recepimento può avvenire mediante atto amministrativo generale da parte del Ministro con competenza prevalente nella materia, di concerto con gli altri Ministri interessati.
La direttiva 2014/90/UE ha abrogato la direttiva 96/98/CE introducendo una nuova disciplina in materia dì equipaggiamento marittimo. Obiettivo della direttiva è migliorare la sicurezza in mare e prevenire l'inquinamento marino mediante l'applicazione uniforme degli strumenti internazionali relativi all'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE e di garantire la libera circolazione di tale equipaggiamento all'interno dell'Unione.
La direttiva si applica all'equipaggiamento presente o da installare a bordo delle navi UE, per il quale gli strumenti internazionali richiedono l'approvazione da parte dell'amministrazione dello Stato di bandiera, a prescindere dal fatto che la nave si trovi o meno sul territorio dell'Unione nel momento in cui l'equipaggiamento è installato a bordo (art. 3).
Le
convenzioni internazionali sulla sicurezza marittima impongono agli Stati di bandiera di assicurare che l'equipaggiamento installato a bordo delle navi sia conforme a determinati requisiti di sicurezza per quanto attiene a progettazione, costruzione ed efficienza e di rilasciare i relativi certificati. A tal fine
l'Organizzazione marittima internazionale (IMO) e gli organismi internazionali ed europei di normalizzazione hanno elaborato norme dettagliate di efficienza e di prova per alcuni tipi di equipaggiamento marittimo. Per
equipaggiamento marittimo si intende qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure installato successivamente. È compresa un'ampia gamma di prodotti, quali le apparecchiature di navigazione, le dotazioni di navi da carico, le attrezzature antincendio, i mezzi di salvataggio, nonché le attrezzature specializzate per scopi ambientali (definizione del Comitato economico e sociale europeo).
La direttiva stabilisce che l'equipaggiamento marittimo installato a bordo di navi UE venga considerato conforme ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza degli strumenti internazionali applicabili alla data in cui l'equipaggiamento è installato a bordo. La conformità dell'equipaggiamento marittimo è dimostrata unicamente sulla base delle norme di prova e mediante le procedure di valutazione della conformità (art. 4).
La direttiva 2014/90/UE prevede:
a) l'obbligo di conformità degli strumenti con le norme dell'IMO per l'equipaggiamento marittimo da installare a bordo delle navi UE;
b) l'estensione dell'applicazione della direttiva a qualsiasi altro equipaggiamento suscettibile di rientrare nell'ambito di applicazione degli strumenti giuridici dell'Unione;
c) il riconoscimento reciproco tra Stati membri dell'equipaggiamento conforme e l'accettazione di un equipaggiamento equivalente;
d) la libera circolazione dell'equipaggiamento marittimo all'interno dell'UE e l'eliminazione degli ostacoli tecnici agli scambi all'interno del mercato interno;
e) un meccanismo inteso a semplificare e chiarire il recepimento delle modifiche alle norme IMO nelle legislazioni UE e nazionali.
L'apposizione del
marchio di conformità (artt. 9, 10 e 11) all'equipaggiamento marittimo da parte del fabbricante o, se del caso, dell'importatore
costituisce la garanzia che l'equipaggiamento è conforme e può essere immesso sul mercato per essere installato a bordo di una nave UE. Il marchio di conformità è apposto sul prodotto o sulla sua targhetta segnaletica in modo visibile, leggibile e indelebile e, se del caso, è incluso nel suo
software. Per facilitare la vigilanza del mercato e prevenire la contraffazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo, i fabbricanti possono anche ricorrere a un'etichetta elettronica di forma adeguata e affidabile in sostituzione o a integrazione del marchio di conformità. I fabbricanti che non hanno sede nel territorio di almeno uno Stato membro sono obbligati a designare, mediante mandato scritto, un proprio rappresentante autorizzato per l'Unione e ad indicare nel mandato il nominativo del rappresentante autorizzato e l'indirizzo al quale può essere contattato (art. 13).
La direttiva 2014/90 disciplina inoltre la
materia dell'accreditamento degli organismi di conformità e della vigilanza del mercato. La direttiva prevede disposizioni per far sì che il marchio di conformità, una volta apposto, rimanga garanzia di sicurezza, mantenendone le norme di applicazione, e per far sì che le autorità nazionali di vigilanza del mercato espletino efficacemente i loro compiti. Gli Stati membri devono infatti designare
un'autorità di notifica responsabile dell'elaborazione e attuazione delle procedure necessarie per la valutazione e la notifica degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo degli organismi notificati (art. 18). L'art. 17 in particolare prevede che gli
Stati membri notifichino alla Commissione e agli altri Stati membri, per mezzo di un apposito sistema di informazione,
gli organismi autorizzati ad eseguire compiti di
valutazione della conformità.
Qualora le autorità di vigilanza del mercato di uno Stato membro abbiano sufficienti ragioni per ritenere che un equipaggiamento marittimo presenti un rischio per la sicurezza marittima, la salute o l'ambiente, effettuano una valutazione dell'equipaggiamento interessato e possono chiedere tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure correttive del caso o di ritirarlo dal mercato o di richiamarlo (art. 26). È prevista infine l'attivazione di una misura UE di salvaguardia di consultazione tra la Commissione e gli Stati membri in caso di opposizione rispetto alla misura adottata dallo Stato membro (artt. 27 e 28).
La citata direttiva è stata recepita nell'ordinamento nazionale attraverso il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, che reca il regolamento di attuazione della direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo. Il regolamento detta una nuova disciplina in materia di equipaggiamento marittimo, inteso quale qualsiasi equipaggiamento a bordo di una nave che possa essere fornito al momento della costruzione oppure sistemato successivamente e destinato a garantire una adeguata sicurezza sia per il personale imbarcato che per l'ambiente marino. Obiettivo principale del regolamento è quello di consentire che l'equipaggiamento marittimo sia conforme alle norme di sicurezza previste dagli strumenti internazionali applicabili. Intende inoltre garantire la rintracciabilità dell'equipaggiamento marittimo in tutta la catena di fornitura, ossia la possibilità di ricostruire e seguire il percorso del prodotto attraverso tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, così da contribuire a semplificare la vigilanza del mercato e a migliorarne l'efficienza.
Nella relazione illustrativa si precisa che il provvedimento, "intervenendo in materia di adempimenti per la sicurezza della navigazione, oltre che per la tutela della concorrenza e dell'ecosistema, non presenta profili di incompatibilità costituzionale, investendo la materia di cui all'articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione (ordine pubblico e sicurezza, nella fattispecie sicurezza della navigazione) e, pertanto, di competenza legislativa esclusiva dello Stato". Esso è inoltre "riconducibile alle materie 'tutela della concorrenza' e 'tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali', anch'essi di esclusiva competenza statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere e) e s) della Costituzione".
Il regolamento detta disposizioni specifiche in tema di valutazione della conformità, per la quale è richiesto l'intervento di organismi di valutazione della conformità che sono notificati dagli Stati membri alla Commissione europea.
La direttiva 2014/90/UE ha stabilito che gli organismi notificati devono essere conformi ai requisiti di cui
all'allegato III ("Requisiti cui devono conformarsi gli organismi di valutazione della conformità per diventare organismi notificati").
L'articolo 20 del regolamento ("Organismi notificati - Attuazione dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE") detta prescrizioni obbligatorie per gli organismi di valutazione della conformità che desiderino essere notificati per fornire servizi di valutazione della conformità. Esso stabilisce che possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità, previa notifica alla Commissione europea, gli organismi che soddisfino le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11.
In base al citato articolo:
Il comma 12 prescrive, infine, che gli organismi di valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012. Questi devono inoltre assicurarsi che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.
Come evidenziato nella relazione illustrativa allo schema di decreto in oggetto, la normativa italiana ha recepito tutti i requisiti previsti nel richiamato allegato III della direttiva europea. Ha infatti previsto che possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità gli organismi, previa notifica alla Commissione europea, che soddisfino i requisiti corrispondenti ai punti da 2 a 17 dell'allegato. Successivamente all'entrata in vigore del D.P.R. 239/2017, in data 11 giugno 2018, è stata pubblicata una rettifica della direttiva 2014/90/UE, che prevede che gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III, in luogo dell'originaria previsione che richiedeva il rispetto dei soli punti da 2 a 11. Al fine del corretto recepimento della direttiva, così come rettificata, lo schema di decreto modifica l'articolo 20 del D.P.R. 239/2017 che attualmente richiede, quali requisiti necessari per ottenere il riconoscimento da parte degli organismi di valutazione della conformità, il possesso dei requisiti di cui ai commi da 2 a 11 (corrispondenti ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE). Nello specifico, lo schema di decreto prevede pertanto che tale riconoscimento potrà avvenire solo qualora l'organismo di valutazione della conformità sia in possesso anche dei requisiti di cui al comma 12 dell'articolo 20 del D.P.R. 239/2017, corrispondente ai punti 18 e 19 dell'allegato III della richiamata direttiva. |
Contenuto
Lo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame reca modifiche al D.P. R. del 20 dicembre 2017, n. 239, che reca il regolamento che ha attuato la direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 sull'equipaggiamento marittimo. Lo schema si compone di due articoli. L'articolo 1 interviene sull'articolo 20 del vigente D.P.R., in materia di organismi di valutazione della conformità, modificandone il comma 1. L'articolo 2 reca la clausola di invarianza finanziaria. Il D.P.R. n. 239 del 2017 all'articolo 20 reca gli "Organismi notificati", in attuazione dell'allegato III della citata direttiva 2014/90/UE. In base al comma 1 vigente, possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 17 del D.P.R. medesimo gli organismi per la valutazione della conformità, previa notifica alla Commissione europea, che soddisfano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11.Con la novella, si mira a includere anche le disposizioni di cui al comma 12 tra i requisiti degli organismi di valutazione della conformità che possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità di cui all'articolo 17 del D.P.R. n. 239 in parola; tale comma concerne il requisito della conformità degli organismi di valutazione ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012 nonché, per i laboratori di prova, della norma EN ISO/IEC 17025:2005.
Il vigente comma 1 dell'articolo 20 del D.P.R. stabilisce che possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità, di cui all'articolo 17 del regolamento medesimo, gli organismi per la valutazione della conformità, previa notifica alla Commissione europea, che soddisfano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 11 dell'articolo 20.
Si ricorda che in base all'articolo 17 del D.P.R. n. 239, in materia di Procedure della valutazione di conformità (Attuazione dell'articolo 15 della direttiva 2014/90/UE), le procedure della valutazione della conformità sono indicate nell'allegato II al decreto medesimo; si prevede che il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato effettua, mediante un organismo notificato, la valutazione della conformità per un elemento specifico dell'equipaggiamento marittimo, applicando una delle procedure relative ai pertinenti moduli di cui all'allegato II al presente decreto. L'articolo 17 specifica poi i moduli previsti per la valutazione della conformità, prevedendo che nel caso in cui sia utilizzato il modulo B (esame CE del tipo) prima della messa a disposizione sul mercato, l'equipaggiamento marittimo è soggetto a modulo D (garanzia della qualità di produzione), modulo E (garanzia della qualità del prodotto), modulo F (verifica del prodotto), prevedendo che nei casi in cui insiemi di equipaggiamento marittimo siano prodotti singolarmente o in piccole quantità, e non in serie o in massa, la procedura di valutazione della conformità può consistere nella verifica CE di una unica unità (modulo G).
Con riferimento all'articolo 20, oggetto di modifica con lo schema in esame, si rammenta più nel dettaglio che i commi da 2 a 11, attualmente richiamati dal co. 1, in base alla normativa vigente, indicano i seguenti requisiti per tali organismi. Il comma 2 stabilisce che l'organismo di valutazione della conformità ha personalità giuridica di diritto privato. In base al co. 3, l'organismo di valutazione della conformità è un organismo terzo indipendente dagli operatori economici interessati alla produzione, alla distribuzione e all'immissione sul mercato dell'equipaggiamento marittimo oggetto di valutazione. Un organismo appartenente a un'associazione d'imprese o a una federazione professionale che rappresenta imprese coinvolte nella progettazione, nella fabbricazione, nella fornitura, nell'assemblaggio, nell'utilizzo o nella manutenzione di equipaggiamento marittimo sottoposto alla sua valutazione può essere ritenuto un organismo idoneo, a condizione che siano dimostrate la sua indipendenza e l'assenza di qualsiasi conflitto di interesse. Il comma 4 prevede che l'organismo di valutazione della conformità, i suoi dirigenti apicali e il personale addetto alla valutazione della conformità non sono né il progettista, né il fabbricante, né il fornitore, né l'installatore, né l'acquirente, né il proprietario, né l'utilizzatore o il responsabile della manutenzione dell'equipaggiamento marittimo sottoposto alla sua valutazione, né il rappresentante di uno di questi soggetti. La predetta disposizione non preclude l'uso dell'equipaggiamento marittimo valutato che è necessario per il funzionamento dell'organismo di valutazione della conformità o l'uso di tale equipaggiamento per scopi privati. L'organismo di valutazione della conformità, i suoi dirigenti apicali e il personale addetto alla valutazione della conformità non intervengono direttamente nella progettazione, nella fabbricazione o nella costruzione, nella commercializzazione, nell'installazione, nell'utilizzo o nella manutenzione degli apparecchi, né rappresentano i soggetti impegnati in tali attività. Non intraprendono alcuna attività che possa essere in conflitto con la loro indipendenza di giudizio o la loro integrità per quanto riguarda le attività di valutazione della conformità per cui sono notificati. Ciò vale in particolare per i servizi di consulenza. L'organismo di valutazione della conformità garantisce che le attività delle sue affiliate o dei suoi subappaltatori non si ripercuotano sulla riservatezza, sull'obiettività o sull'imparzialità delle sue attività di valutazione della conformità. L'organismo di valutazione della conformità e il suo personale - prevede il comma 5 - eseguono le operazioni di valutazione della conformità con il massimo dell'integrità professionale e della competenza tecnica e sono liberi da qualsivoglia pressione o incentivo, soprattutto di ordine finanziario, che può influenzare il proprio giudizio o i risultati delle loro attività di valutazione, in particolare da persone o gruppi di persone interessati ai risultati di tali attività. Il co. 6 stabilisce che l'organismo di valutazione della conformità è in grado di eseguire tutti i compiti di valutazione della conformità assegnatigli ai sensi del D.P.R. in parola e per cui è stato notificato, indipendentemente dal fatto che siano eseguiti dall'organismo stesso o per suo conto e sotto la sua responsabilità. In ogni momento, per ogni procedura di valutazione della conformità e per ogni tipo o categoria di equipaggiamento marittimo per il quale è stato notificato, l'organismo di valutazione della conformità ha a sua disposizione:a) personale con conoscenze tecniche ed esperienza sufficiente e appropriata per eseguire i compiti di valutazione della conformità;b) le necessarie descrizioni delle procedure in base alle quali avviene la valutazione della conformità, garantendo la trasparenza e la capacità di riproduzione di tali procedure; c) una politica e procedure appropriate che distinguono i compiti che svolge in qualità di organismo notificato dalle altre attività; d) le procedure per svolgere le attività che tengono debitamente conto delle dimensioni di un'impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità della tecnologia dell'equipaggiamento marittimo in questione e della natura di massa o seriale del processo produttivo. Il comma 7 stabilisce che l'organismo di valutazione della conformità dispone dei mezzi necessari per eseguire in modo appropriato i compiti tecnici e amministrativi connessi alle attività di valutazione della conformità e ha accesso a tutti gli strumenti o impianti occorrenti. Il personale responsabile dell'esecuzione dei compiti di valutazione della conformità dispone di:a) una formazione tecnica e professionale solida che include tutte le attività di valutazione della conformità in relazione alle quali l'organismo di valutazione della conformità è stato notificato;b) soddisfacenti conoscenze delle prescrizioni relative alle valutazioni che esegue e un'adeguata autorità per eseguire tali valutazioni;c) una conoscenza e una comprensione adeguate dei requisiti essenziali delle norme armonizzate applicabili, delle disposizioni pertinenti della normativa di armonizzazione dell'Unione europea nonché delle normative nazionali applicabili;d) la capacità di redigere certificati, registri e rapporti atti a dimostrare che le valutazioni sono state eseguite. In base al comma 8, è garantita l'imparzialità degli organismi di valutazione della conformità, dei loro dirigenti apicali e del personale addetto allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità. La remunerazione dei dirigenti apicali e del personale addetto allo svolgimento di compiti di valutazione della conformità non dipende dal numero di valutazioni eseguite o dai risultati di tali valutazioni. Gli organismi di valutazione della conformità sottoscrivono un contratto di assicurazione per la responsabilità civile, secondo le caratteristiche minime fissate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, mentre detta polizza non è necessaria nel caso in cui l'organismo di valutazione della conformità sia un organismo pubblico (co. 9). Si rammenta al riguardo che con Direttiva Ministero delle attività produttive del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazz. Uff. 2 aprile 2003, n. 77, sono state adottate le indicazioni sulla Documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi alla certificazione CE. Il personale di un organismo di valutazione della conformità è tenuto al segreto professionale per tutto ciò di cui viene a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni a norma del D.P.R. di qualsiasi disposizione esecutiva di diritto interno, tranne che nei confronti delle autorità competenti dello Stato in cui esercita le sue attività e sono tutelati i diritti di proprietà (co. 10). In base al comma 11, gli organismi di valutazione della conformità partecipano alle attività di normalizzazione pertinenti e alle attività del gruppo di coordinamento degli organismi notificati di cui all'articolo 34 del medesimo D.P.R. o garantiscono che il proprio personale addetto alla valutazione della conformità ne è informato, e applicano come guida generale le decisioni e i documenti amministrativi prodotti da tale gruppo.
In materia di autorizzazione degli organismi, in estrema sintesi si rammenta disposizioni sono dettate dal Capo IV del D.P.R. n. 239, in materia di valutazione della conformità e notifica degli organismi di valutazione della conformità; in particolare l'art. 19 del D.P.R. prevede che gli organismi di valutazione della conformità italiani devono essere notificati alla Commissione europea e agli altri Stati membri dal Ministero dello sviluppo economico, mentre il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con l'amministrazione competente in base alla tipologia di equipaggiamento marittimo, è responsabile dell'elaborazione e dell'attuazione delle procedure per l'autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e per il controllo sugli organismi notificati, anche per quanto riguarda l'ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 23, stabilendosi che il controllo degli organismi notificati può essere delegato o affidato all'organismo unico nazionale di accreditamento, che per l'Italia attualmente è Accredia. Per ulteriori approfondimenti, si veda anche il
dossier elaborato in occasione dell'esame dello schema di D.P.R. adottato nel 2017.
Inoltre, si rammenta che di recente il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con decreto 13 febbraio 2020, n. 72/2020 (pubblicato nella Gazz. Uff. 21 maggio 2020, n. 130) ha recato Procedure di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e di controllo degli organismi notificati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 239, prevedendo, in attuazione dell'art. 19, comma 2 del citato D.P.R., l'individuazione delle procedure di autorizzazione degli organismi di valutazione della conformità e di controllo sugli organismi notificati in apposito allegato 1. Per la consultazione degli allegati si fa rinvio al
sito istituzionale del Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera.
A livello europeo, in ordine alla più recente normativa, per quanto riguarda l'identificazione di elementi specifici di equipaggiamento marittimo ai quali può essere applicata l'etichetta elettronica ad integrazione della presente Direttiva, è stato adottato il Regolamento 9 gennaio 2018, n. 2018/414/UE; per i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo disposizioni sono poi recate dal Regolamento 6 febbraio 2017, n. 2017/306 e per i criteri tecnici relativi alle etichette elettroniche per l'equipaggiamento marittimo, dal Regolamento 19 aprile 2018, n. 2018/608/UE.
Con riferimento ai contenuti dello schema, il comma 12 dell'articolo 20 del D.P.R. vigente - di cui si prevede il richiamo, in materia di requisiti degli organismi, per effetto dell'articolo 1 dello schema in esame - prevede che gli organismi di valutazione della conformità sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012. Gli organismi di valutazione della conformità si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005.
Si ricorda che la norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 stabilisce i requisiti che un organismo di certificazione deve soddisfare per dimostrare di operare in modo imparziale e con competenza ed indipendenza. Tale regolamentazione costituisce lo strumento per il riconoscimento degli organismi che svolgono tali funzioni, in relazione a prodotti, processi e servizi. La norma EN ISO/IEC 17025 concerne poi i requisiti generali per la competenza dei laboratori ad effettuare prove e tarature, incluso il campionamento, con riferimento a prove e tarature eseguite utilizzando metodi normalizzati, metodi non-normalizzati e metodi sviluppati dai laboratori. I requisiti gestionali prescrivono un riesame periodico quanto agli obiettivi del sistema di gestione, prevedendo per il personale standard di preparazione necessaria all'attività svolta e all'utilizzo delle apparecchiature, con un aggiornamento continuo. Inoltre, ulteriori requisiti concernono il personale, che deve essere imparziale e non soggetto a pressioni da parte terzi. I laboratori si impegnano al miglioramento continuo tramite sistemi di audit e analisi dei dati.
A tale riguardo, la modifica è volta ad allineare la regolamentazione all'Allegato III alla Direttiva, che reca i Requisiti cui devono conformarsi gli organismi di valutazione della conformità per diventare organismi notificati, prevedendo, ai fini della notifica, che l'organismo di valutazione della conformità rispetta i requisiti di cui ai punti da 2 a 19. In particolare i punti 18 e 19 di tale Allegato III alla Direttiva prevedono, rispettivamente, che gli organismi di valutazione della conformità sono conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17065:2012; e che gli organismi di valutazione della conformità si assicurano che i laboratori di prova utilizzati ai fini della valutazione della conformità siano conformi ai requisiti della norma EN ISO/IEC 17025:2005. Per tali profili, il comma 12 del vigente articolo 20 del P.P.R. n. 239 - che viene ad essere richiamato, in ordine ai requisiti degli organismi in parola per effetto dello schema in esame - ricalca i punti 18 e 19 di tale Allegato III alla Direttiva. Per effetto della modifica recata dallo schema in esame, si prevede quindi che possono essere autorizzati a espletare le procedure di valutazione di conformità gli organismi per la valutazione della conformità, previa notifica alla Commissione europea, che soddisfano le disposizioni di cui ai commi da 2 a 12 (anziché da 2 a 11, come previsto a legislazione vigente). La relazione illustrativa allo schema ricorda che nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea in data 11 giugno 2018 è stata pubblicata una rettifica della direttiva 2014/90/UE, già richiamata in premessa, che prevede che gli organismi per la valutazione della conformità, per essere riconosciuti, devono rispettare i requisiti di cui ai punti da 2 a 19 del citato allegato III, in luogo dell'originaria previsione che menzionava i punti da 1 a 11. Conseguentemente, al fine del corretto recepimento della direttiva così come rettificata, appare necessario modificare l'articolo 20 del d.P.R. 239/2017 che attualmente richiede, quali requisiti necessari per ottenere il riconoscimento da parte degli organismi di valutazione della conformità, il possesso dei requisiti di cui ai commi da 2 a 11 - corrispondenti ai punti da 2 a 17 dell'allegato III della direttiva 2014/90/UE - rendendosi necessario prevedere che il riconoscimento degli organismi di valutazione di conformità avvenga nel rispetto anche del requisito di cui al comma 12 dell'articolo 20 del d.P.R. 239/2017, corrispondente ai punti 18 e 19 dell'allegato III della richiamata direttiva, concernente la conformità alle norme EN ISO indicate. Il provvedimento è munito di relazione tecnica, che afferma l'invarianza finanziaria delle previsioni, espressamente sancita dall'art. 2 dello schema. Tale disposizione specifica, al comma 2, che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimeti necessari con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazine vigente. È altresì munito di analisi tecnico-normativa (ATN) che ricostruisce il quadro della normativa nazionale ordinamentale in materia di organismi per la valutazione della conformità, e rileva come il provvedimento costituisca un adeguamento delle norme nazionali alle norme europee; ivi si richiama altresì la citata rettifica operata alla Direttiva 2014/90/UE nel 2018, che indica, tra i requisiti previsti per gli organismi in parola, anche il rispetto di conformità alla indicata normativa EN ISO di cui ai punti 18 e 19 dell'Allegato III alla direttiva.
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